• Lavoro Dipendente

    Lavoro intermittente: novità su calcolo e Uniemens da aprile 2025

    L’INPS ha fornito  con il messaggio 1322 del 18 aprile 2025 importanti chiarimenti  riguardanti le  modalità di calcolo e di trasmissione delle denunce Uniemens relative ai lavoratori intermittenti. Si tratta ricordiamo dei dipendenti che lavorano in modo saltuario, solo quando chiamati dal datore di lavoro. 

    Le precisazioni sono rivolte ai datori  di lavoro privati non agricoli e si applicano in particolare a partire dalla denuncia del mese di aprile 2025, con novità in particolare  per i periodi in cui i lavoratori intermittenti senza indennità di reperibilità non percepiscono compensi.

    Come vanno conteggiati i lavoratori intermittenti?

    Dal 2001, nei flussi mensili Uniemens inviati dai datori di lavoro privati all’INPS, è presente un campo chiamato <ForzaAziendale>, che serve a indicare la dimensione dell’organico aziendale. Questo dato è importante perché influisce su alcuni obblighi contributivi e normativi a carico del datore di lavoro.

    In questo campo devono essere indicati:

    • tutti i dipendenti a tempo pieno, anche se non retribuiti;
    • i dipendenti part-time, calcolati in base alla proporzione tra le ore lavorate e l’orario pieno;
    • i lavoratori intermittenti, che devono essere conteggiati in base alle ore effettivamente lavorate.

    Per questi ultimi, però, non si guarda solo al singolo mese: il calcolo si basa sull’orario realmente svolto nei sei mesi precedenti come previsto dall’articolo 18 del decreto legislativo n. 81/2015. Di conseguenza, anche l’orario teorico di riferimento – cioè quello standard previsto dal contratto collettivo – deve essere considerato su base semestrale.

    Esempio: se si invia la denuncia per il mese di ottobre, si dovrà calcolare quante ore ha lavorato il dipendente intermittente da aprile a settembre, e poi rapportarle all’orario semestrale pieno previsto dal contratto. Questo metodo tiene conto della natura discontinua di questo tipo di lavoro e consente un calcolo più corretto della “forza aziendale”.

    Lavoratori intermittenti senza indennità: novità Uniemens

    Un’altra novità importante riguarda i casi in cui i lavoratori intermittentie non hanno diritto all’indennità di disponibilità (cioè non sono tenuti a restare disponibili su richiesta del datore).

    Fino ad oggi, in questi casi, spesso non veniva inviato alcun flusso Uniemens o si sospendevano le posizioni aziendali. 

    Dal mese di aprile 2025, però, l’INPS chiarisce che anche in assenza di attività lavorativa e senza retribuzioni, la denuncia mensile deve comunque essere trasmessa.

    In concreto, il datore di lavoro deve compilare il flusso Uniemens inserendo il solo codice “NR00” nel campo <TipoLavStat>, senza compilare le settimane. 

    Questo codice serve a segnalare che il lavoratore intermittente è stato regolarmente in forza ma non ha lavorato e non ha ricevuto alcuna retribuzione.

    Grazie a questa nuova indicazione, le sedi territoriali INPS non sospenderanno più automaticamente le posizioni contributive delle aziende che hanno solo lavoratori intermittenti non retribuiti in un certo mese. La trasmissione del codice “NR00” sarà infatti sufficiente a mantenere attiva la posizione, evitando complicazioni burocratiche o richieste di chiarimenti da parte dell’Istituto.

  • Parità di genere e Politiche del Lavoro Femminile

    Certificazione parità: scadenza domande contributo 18.4

    Scade il 18 aprile il termine per le PMI  per presentare domanda  di finanziamento per  ottenere la Certificazione di Parità di Genere (UNI/PdR 125:2022).

    La certificazione sulla parità di trattamento dei sessi in azienda,   ricordiamo,  oltre a un grande valore sociale  e culturale, consente di ottenere  alcune agevolazioni economiche e  burocratiche per l'impresa  come:

    • Esonero dal versamento di una percentuale dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro 
    •  Punteggio premiale per la valutazione di proposte progettuali, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti 
    • Diminuzione della garanzia del 20%, cumulabile con tutte le altre riduzioni previste dalla  legge per tutte le tipologie di contratto 
    • Maggiore punteggio previsto  negli avvisi dalle amministrazioni aggiudicatrici.

    SCARICA QUI IL BANDO  UFFICIALE UNIONCAMERE

    Bando Unioncamere parità di genere come fare domanda

    Le domande di partecipazione all’Avviso pubblico possono essere presentate a partire dalle 10:00  26 febbraio 2025 e fino alle 16:00 del 18 aprile 2025 attraverso il sistema restart.infocamere.it, accedendo con SPID/CIE/CNS.

    Sono a disposizione la Guida per l'utilizzo di Restart, le FAQ e la lista degli Organismi di certificazione aderenti all'iniziativa. 

    Per maggiori informazioni si possono contattare:

    • la mail  [email protected]
    • il tel. 0640073620 (dalle ore 9.30 alle ore 11.30 dal lunedì al venerdì).

    A questo link gli allegati per la predisposizione delle domande

    Bando Unioncamere parità di genere: come funziona

     UNIONCAMERE in collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità,  sin dall'istituzione promuove il progetto di certificazione della parità di genere per le piccole e medie imprese italiane, ricoprendo il ruolo di Soggetto Attuatore, per la realizzazione degli obiettivi dell’intervento del PNRR M5C1-I1.3 “Sistema di certificazione della parità di genere” con l'offerta di  contributi a valere sul dispositivo Next Generation EU 

    Il bando prevede  i seguenti step:

    • 1 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO PER I SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA  E ACCOMPAGNAMENTO E PER I SERVIZI DI PRIMA CERTIFICAZIONE

    Sono previsti Incontri a distanza con esperti specializzati e iscritti in apposito elenco per:

    • individuare le aree di intervento per soddisfare i requisiti richiesti dalla prassi UNI/PdR 125:2022

    • pre-verificare la conformità del Sistema  di Gestione secondo la UNI/PdR 125:2022

    • 2-  L’IMPRESA DEVE USUFRUIRE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA/ACCOMPAGNAMENTO  ALLA CERTIFICAZIONE ENTRO 6 MESI dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione del contributo 

    I servizi sono erogati dagli Organismi di certificazione accreditati, attraverso  giornate di audit e secondo modalità definite nel documento internazionale IAF MD 05

    e FAQ Accredia-UNI.I  contributi concessi alle imprese, che costituiscono aiuti de minimis, sono versati  direttamente all’esperto e all’Organismo di certificazione che hanno supportato l’impresa.

    • 3 – RILASCIO DEL CERTIFICATO DELLA PARITÀ DI GENERE ENTRO 9 MESI dalla data di trasmissione del provvedimento  di concessione del contributo:

    Si ricorda che la certificazione ha validità triennale ed è  soggetta a monitoraggio annuale.

  • PRIMO PIANO

    Autonoleggio: nuovi obblighi nel DL Sicurezza

    L’articolo 2 del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 (pubblicato nella  G.U. n. 85/2025), interviene sull’art. 17 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in L. 1° dicembre 2018, n. 132, ampliando in modo rilevante le prescrizioni in materia di contratti di noleggio di autoveicoli.

    L’obiettivo del legislatore è duplice: rafforzare la prevenzione dei reati di terrorismo e includere anche i reati gravi di criminalità organizzata, di cui all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p., tra le finalità dei controlli. La norma mira quindi a ridurre i margini di anonimato nell’uso di veicoli a noleggio potenzialmente impiegati per attività illecite.

    In particolare, il D.L. 48/2025 estende l’obbligo, già previsto a carico dei soggetti che stipulano contratti di autonoleggio, di comunicare tempestivamente al Centro elaborazione dati (CED) del Ministero dell’interno tutte le informazioni relative all’identità del soggetto locatario. 

    A tali dati si aggiungono ora anche quelli relativi al veicolo, inclusi il numero di targa, il numero di telaio, eventuali mutamenti di proprietà e la presenza di subnoleggi. 

    Inoltre l’inosservanza dell’obbligo è ora sanzionata penalmente.

    Le nuove prescrizioni sono già pienamente in vigore dal 12 aprile 2025, senza necessità di decreti attuativi.

    Vediamo di seguito piu in dettaglio.

    Ampliamento dell’ambito oggettivo: non solo terrorismo

    La portata del nuovo intervento normativo è significativa. Se in origine le disposizioni erano orientate alla sola prevenzione di atti terroristici, oggi il legislatore estende l’obbligo di comunicazione anche in funzione della prevenzione e repressione dei reati ex art. 51, comma 3-bis, c.p.p., che includono delitti come:

    • associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.),
    • traffico di stupefacenti (art. 73 e 74 T.U. DPR 309/1990),
    • tratta di esseri umani (art. 601 c.p.),
    • reati transnazionali e connessi.

    Tale estensione comporta un rilevante impatto per le società di autonoleggio, che diventano attori coinvolti direttamente nel sistema di prevenzione integrata. È da considerarsi superata ogni interpretazione restrittiva dell’ambito applicativo del monitoraggio. 

    La collaborazione tra privati e pubblica amministrazione viene rafforzata da una previsione espressa, e in caso di inadempimento, oltre alla sanzione, possono derivare effetti anche sul piano della responsabilità amministrativa dell’impresa.

    Subnoleggio, interoperabilità dei dati e nuovi obblighi gestionali

    Tra le novità più rilevanti si segnala l’esplicito riferimento ai contratti di subnoleggio. Viene previsto che anche questi debbano essere oggetto di comunicazione al CED, con particolare attenzione alla tracciabilità del veicolo. 

    Si tratta di una modifica destinata ad incidere sull’interoperabilità dei sistemi informativi aziendali, che dovranno essere in grado di monitorare e segnalare eventuali passaggi intermedi di disponibilità del veicolo, mantenendo la coerenza dei dati anche nei casi di subaffidamento del mezzo.

    Inoltre, viene modificata la rubrica dell’art. 17 del D.L. n. 113/2018, che ora recita: “Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per la prevenzione di reati di particolare gravità”. Ciò rafforza la lettura sistematica della norma come strumento di intelligence preventiva e non più solo di contrasto al terrorismo. Il legislatore affida cioè all’autonoleggio un ruolo attivo nella sicurezza urbana e nazionale.

    Nella tabella seguente le novità  in sintesi :

    Adempimento Descrizione Riferimento normativo
    Comunicazione al CED Trasmissione telematica dei dati del locatario e del veicolo (targa, telaio, proprietà, subnoleggi). Art. 2, D.L. 48/2025 – art. 17, co. 1, D.L. 113/2018
    Estensione finalità Applicazione anche per la prevenzione dei reati ex art. 51, co. 3-bis, c.p.p. (non solo terrorismo). Art. 2, lett. a) e b), D.L. 48/2025
    Sanzioni per omissione Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a € 206 per mancata comunicazione. Art. 2, lett. a), punto 2, D.L. 48/2025
    Adeguamento documentale Aggiornamento modelli contrattuali, informative privacy e software gestionali. Obbligo indiretto ai fini della conformità
    Tracciabilità del subnoleggio Inclusione degli eventuali subaffidamenti nelle comunicazioni al CED. Art. 2, lett. a), punto 1, D.L. 48/2025

  • Lavoro estero

    Conciliazione per residente all’estero: imponibilità secondo l’Agenzia

    Con la Risposta n. 98 del 14 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla qualificazione fiscale delle somme corrisposte a un cittadino italiano, fiscalmente residente in Spagna, a seguito di una conciliazione giudiziale per licenziamento con una società italiana.

     Il quesito verteva sulla corretta classificazione di tali importi  e sull’individuazione dello Stato legittimato a esercitare la potestà impositiva, in base anche alla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Spagna.

    Somme da conciliazione giudiziale: il caso

    Nello specifico il caso riguardava un cittadino italiano, fiscalmente residente in Spagna, che ha ricevuto somme da una società italiana a seguito di una conciliazione giudiziale per un licenziamento giudicato illegittimo . 

    L'attività lavorativa si era svolta in Spagna e  successivamente  con distacco  all'estero  in Russia,  Cuba e  Azerbaijan). Il versamento delle somme era avvenuto durante la permanenza in Spagna.

    Il contribuente chiedeva conferma del fatto che tali somme potessero essere considerate redditi da lavoro dipendente ai sensi degli articoli 49 e 51 del TUIR e, in tal caso, quale fosse lo Stato legittimato a esercitare la potestà impositiva, tenuto conto della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Spagna.

     Il contribuente sosteneva che le somme percepite non fossero collegate al periodo lavorativo svolto in Italia e che, in virtù della residenza fiscale spagnola, dovessero essere tassate esclusivamente in Spagna.

    Conciliazione post licenziamento: tassazione come reddito da lavoro dipendente

    L’Agenzia ha riconosciuto che, in linea con il principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente sancito dal TUIR, anche le somme corrisposte in sede di conciliazione giudiziale alla cessazione del rapporto di lavoro devono essere qualificate come redditi da lavoro dipendente. 

    Tali importi, anche se erogati una tantum, sono soggetti a tassazione separata ai sensi dell’art. 17 del TUIR e rientrano nella previsione dell’art. 23 dello stesso Testo Unico, che stabilisce la tassazione in Italia se il datore di lavoro è residente nel territorio dello Stato.

     Inoltre, l’Agenzia ha richiamato la prassi consolidata e la giurisprudenza secondo cui, anche nei casi di conciliazione o transazione, le somme vanno trattate fiscalmente come sostitutive di redditi di lavoro dipendente, salvo diversa e comprovata indicazione.

    Convenzioni internazionali e riparto della potestà impositiva

    L'Agenzia precisa inoltre che in base all’art. 15 della Convenzione Italia-Spagna, la tassazione dei redditi da lavoro dipendente compete, di norma, allo Stato di residenza del percettore, salvo che l’attività lavorativa sia stata svolta nell’altro Stato contraente. 

    L’Agenzia ha ritenuto che, ai fini del riparto della potestà impositiva, occorra considerare l’intero periodo lavorativo e i Paesi in cui il contribuente ha effettivamente prestato la propria attività. Pertanto:

    • le somme riferibili agli anni in cui il lavoratore ha operato in Italia (e risultava ivi residente) sono imponibili esclusivamente in Italia, così come quelle riferite al periodo trascorso a Cuba, in assenza di una convenzione tra quest’ultima e l’Italia.

    Per la restante parte, riferibile agli anni di residenza e lavoro all’estero (in particolare in Spagna), la potestà impositiva spetta alla Spagna. In definitiva, la tassazione deve avvenire in maniera proporzionata sulla base dell’effettivo luogo di prestazione del lavoro nel periodo cui si riferiscono le somme oggetto della conciliazione.

    Tassazione somme per cessazione rapporto in contesto transnazionale

    Nella Risposta n. 98/2025, l’Agenzia delle Entrate richiama diverse risoluzioni e interpelli precedenti riferiti a casi analoghi, in cui veniva in rilievo la tassazione di somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro in un contesto transnazionale:

    • Risoluzione n. 341/E del 1° agosto 2008 – Germania sul trattamento fiscale del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) in base alla Convenzione Italia-Germania. Si afferma che, per l’Italia, il TFR ha natura di retribuzione differita e rientra nell’ambito dell’articolo 15 della Convenzione OCSE (redditi da lavoro dipendente).
    • Risoluzione n. 234/E del 10 giugno 2008 – Belgio sulla  qualificazione delle somme percepite per l’obbligo di non concorrenza, considerate redditi di lavoro dipendente secondo l’art. 15 della Convenzione Italia-Belgio.
    • Risposta a interpello n. 460 del 2020 – Svizzera: sul  trattamento fiscale del TFR, degli incentivi all’esodo e dei corrispettivi per l’obbligo di non concorrenza nell’ambito della Convenzione Italia-Svizzera, confermando la natura di reddito da lavoro dipendente ai fini dell’applicazione dell’art. 15.

  • La busta paga

    Rinnovo CCNL comunicazione PMI 2025: tabelle rettificate

    Era stata firmata l’8 aprile 2025 l’ipotesi di rinnovo del CCNL per i dipendenti della piccola e media industria della comunicazione, dell’informatica e dei servizi innovativi. L’accordo siglato da :

    • UNIGEC – CONFAPI e  UNIMATICA – CONFAPI, per le aziende e da 
    • SLC – CGIL, FISTEL – CISL, UILCOM – UIL per i lavoratori

     riguardante il contratto scaduto il 31 dicembre 2023, e e prevede una durata quadriennale, fino al 31 dicembre 2027. 

    In data 14 aprile le parti hanno verificato alcune difformità e firmato una rettifica delle tabelle retributive 

    Le novità principali riguardano gli   incrementi retributivi con arretrati da gennaio corrisposti con lo stipendio di aprile, una nuova somma una tantum e l’aumento dei flexible benefits, oltre che la definizione delle causali per i contratti a termin.

    Nei paragrafi seguenti anche le tabelle corrette.

    CCNL comunicazione PMI Confapi: novità economiche

    Dal punto di vista economico, l’accordo stabilisce aumenti complessivi a regime pari a 150 euro per il livello 5 del settore grafico-editoriale e informatico e per il livello B2 del settore cartario-cartotecnico. 

    Questi aumenti saranno riconosciuti in tre scaglioni: 

    • 60 euro dal 1° gennaio 2025, 
    • altri 60 euro dal 1° gennaio 2026, e 
    • 30 euro dal 1° gennaio 2027.

    Inoltre, con la busta paga di aprile 2025, i lavoratori riceveranno gli arretrati relativi ai primi tre mesi dell’anno (gennaio-marzo), ma senza ricalcolo sugli istituti già liquidati. È anche previsto un importo una tantum di 100 euro lordi, da erogare a giugno 2025 a tutti i lavoratori in forza al 1° gennaio 2025, proporzionato in caso di part-time.

    L’accordo introduce anche miglioramenti sul fronte dei benefit aziendali:

    Il valore dei flexible benefits sale a 300 euro annui per ciascun lavoratore a partire dal 2025, con un conguaglio di 42 euro da erogare entro fine anno per chi ha già ricevuto i 258 euro previsti in precedenza.

    Il valore sarà rivalutato dopo il 2027 in base all’evoluzione del quadro fiscale.

    CCNL comunicazione PMI Confapi: tabelle aumenti e minimi retributivi

    A seguito degli aumenti previsti, anche i minimi tabellari subiranno un progressivo incremento nel triennio. L’accordo include una tabella dettagliata per ciascun livello di inquadramento, nei due principali settori contrattuali interessati: 

    1. grafico-editoriale/informatico e 
    2. cartario-cartotecnico.

    GRAFICI EDITORIALI INFORMATICI


    Liv.

    Par.

    Minimi

    Aumento

    Minimo al

    Aumento

    Minimo al

    Aumento

    Minimo al

    Aumento a regime

    1.1.2025

    1.1.2025

    1.1.2026

    1.1.2026

    1.1.2027

    1.1.2027

    Q

    248

    2.066,17

    88,05

    2.154,22

    88,05

    2.242,26

    44,02

    2.286,29

    220,12

    1

    247

    2.057,95

    87,69

    2.145,64

    87,69

    2.233,33

    43,85

    2.277,18

    219,23

    2

    209

    1.739,01

    74,20

    1.813,21

    74,20

    1.887,41

    37,10

    1.924,51

    185,50

    3

    195

    1.623,13

    69,23

    1.692,36

    69,23

    1.761,59

    34,62

    1.796,21

    173,08

    4

    182

    1.518,13

    64,62

    1.582,75

    64,62

    1.647,36

    32,31

    1.679,67

    161,54

    5

    169

    1.409,38

    60,00

    1.469,38

    60,00

    1.529,38

    30,00

    1.559,38

    150,00

    6

    150

    1.301,20

    53,25

    1.354,45

    53,25

    1.407,71

    26,63

    1.434,34

    133,14

    7

    133

    1.128,02

    47,22

    1.175,24

    47,22

    1.222,46

    23,61

    1.246,07

    118,05

    8

    125

    1.039,95

    44,38

    1.084,33

    44,38

    1.128,71

    22,19

    1.150,90

    110,95

    9

    114

    948,36

    40,47

    988,83

    40,47

    1.029,31

    20,24

    1.049,54

    101,18

    10

    100

    832,37

    35,50

    867,87

    35,50

    903,38

    17,75

    921,13

    88,76

    CARTAI CARTOTECNICI

    Liv.

    Par.

     

    Aumento

    Minimi al

    Aumento

    Minimi al

    Aumento

    Minimi al

    Aumento a regime

    Minimi 1.9.2023

    1.1.2025

    1.1.2025

    1.1.2026

    1.1.2026

    1.1.2027

    1.1.2027

    Q

    250

    2.035,46

    86,21

    2.121,67

    86,21

    2.207,88

    43,10

    2.250,98

    215,52

    AS

    249

    2.023,73

    85,86

    2.109,59

    85,86

    2.195,45

    42,93

    2.238,38

    214,66

    A

    212

    1.766,54

    73,11

    1.839,65

    73,11

    1.912,76

    36,55

    1.949,31

    182,76

    B1

    188

    1.530,92

    64,83

    1.595,75

    64,83

    1.660,58

    32,41

    1.692,99

    162,07

    B2/S

    182

    1.482,10

    62,76

    1.544,86

    62,76

    1.607,62

    31,38

    1.639,00

    156,90

    B2

    174

    1.416,73

    60,00

    1.476,73

    60,00

    1.536,73

    30,00

    1.566,73

    150,00

    C1/S

    161

    1.310,93

    55,52

    1.366,45

    55,52

    1.421,97

    27,76

    1.449,73

    138,80

    C1

    153

    1.245,94

    52,76

    1.298,70

    52,76

    1.351,46

    26,38

    1.377,84

    131,90

    C2

    139

    1.132,19

    47,93

    1.180,12

    47,93

    1.228,05

    23,97

    1.252,02

    119,83

    C3

    129

    1.051,77

    44,48

    1.096,25

    44,48

    1.140,73

    22,24

    1.162,97

    111,21

    D1

    121

    985,27

    41,73

    1.027,00

    41,73

    1.068,73

    20,86

    1.089,59

    104,31

    D2

    111

    903,54

    38,28

    941,82

    38,28

    980,10

    19,14

    999,24

    95,69

    E

    100

    814,31

    34,48

    848,79

    34,48

    883,27

    17,24

    900,51

    86,21

    CCNL comunicazione PMI Confapi: classificazione e contratti a termine: le altre novità

    Dal punto di vista normativo, viene istituita una Commissione paritetica nazionale per rivedere le declaratorie professionali entro il 30 settembre 2025, aggiornandole rispetto ai cambiamenti tecnologici e organizzativi in corso.

     Inoltre, per i lavoratori disabili ai sensi della Legge 68/99, il periodo di conservazione del posto di lavoro (COMPORTO)  in caso di malattia sarà prolungato di 90 giorni.

    Infine, il capitolo sui contratti a termine viene adeguato alle più recenti disposizioni di legge, precisando limiti quantitativi, criteri di durata e nuove causali per estensioni oltre i 12 mesi. Tra le motivazioni valide figurano:

    • progetti di innovazione, 
    • attività straordinarie o incrementi produttivi,
    • esigenza di sostituire personale assente.

  • Lavoro Dipendente

    Fondimpresa formazione 2025: domande al via il 6 maggio

    Entra nel vivo la formazione aziendale di Fondimpresa, il più grande fondo interprofessionale  promosso da Confindustria, Cgil Cisl e Uil che consente  alle aziende aderenti la possibilità di finanziare la formazione continua dei propri dipendenti, da operai a impiegati e quadri,

    Grazie ai contributi accantonati sul conto formazione, le imprese possono accedere a un'ampia gamma di attività formative personalizzate, senza sostenere costi.  

    Il primo avviso, già pubblicato nelle scorse settimane riguarda percorsi sulle competenze di base e trasversali mentre è in arrivo il nuovo Avviso n. 2  per le politiche attive del lavoro . 

    Vediamo di seguito i dettagli e le scadenze degli sportelli per le domande .

    Fondimpresa scadenze primo avviso

    L’avviso 1 come anticipato  finanzia corsi di formazione, da scegliere all’interno dei Cataloghi formativi predisposti dai Soggetti Proponenti  finalizzati allo sviluppo delle competenze di base e trasversali dei lavoratori (lingue, soft skill, digital skill, ….).

    Ogni corso deve prevedere un minimo di 4 partecipanti, per i corsi mono-aziendali

    Ogni lavoratore inserito nel Piano può partecipare a massimo 2 corsi (precisiamo che lo stesso lavoratore/azienda può partecipare ad altro piano purché l’ambito di competenza sia diverso)

    Al termine di ogni corso è previsto il rilascio di un’attestazione rafforzata/certificazione delle competenze

    Alleghiamo un esempio dell'offerta di uno dei soggetti gestori ro  qui il Catalogo Corsi relativo al primo avviso

    Gli enti gestori 

    Presentazione delle domande

    La presentazione delle domande avviene a sportello:

    • 1° Sportello: dalle ore 9:00 del 6 maggio 2025
    • 2° Sportello: dalle ore 9:00 del 14 ottobre 2025
    • 3° Sportello: dalle ore 9:00 del 10 marzo 2026

    N.B. La formazione  relativa alle domande inviate nel primo sportello si svolgerà da metà giugno a metà settembre.

    Fondimpresa 2°avviso 2025 politiche attive

     il nuovo Avviso di Fondimpresa, 2/2025 «Politiche attive»,  conta su  20 milioni di euro destinati alla qualificazione e alla riqualificazione professionale di disoccupati e/o inoccupati da assumere poi nelle imprese aderenti.

     Le domande di finanziamento dovranno arrivare, a pena di inammissibilità, a partire dalle 9 del 21 maggio fino a esaurimento delle risorse, e comunque non oltre le 13 del 31 dicembre 2025.  Si attendono ulteriori dettagli dalla presentazione ufficiale prevista per  mercoledì 16 aprilea Roma, da Fondimpresa,  il cui  presidente di Fondimpresa, Aurelio Regina  ha recentemente ribadito che  l'avviso, giunto alla 5 edizione "rappresenta un investimento strategico per la ricollocazione efficace e sostenibile. Non si limita a fornire un sostegno temporaneo in momenti di transizione, ma agisce in profondità sulle esigenze del tessuto produttivo, potenziando le capacità individuali e collettive, rendendo il nostro sistema economico più agile, competitivo e capace di affrontare le sfide del futuro con rinnovata energia e preparazione».

    Potranno presentare domanda di finanziamento  le aziende aderenti a Fondimpresa che cercano  figure professionali con profili di difficile reperimento 

    e anche e imprese la cui adesione  è stata accettata dall’Inps, ma ancora non trasmessa al Fondo).

    ATTENZIONE Il finanziamento dei corsi è subordinato all’assunzione con contratto a tempo indeterminato del 90% dei partecipanti effettivi. 

    In caso di assunzioni  in misura minore  il riconoscimento del finanziamento a consuntivo sarà proporzionalmente ridotto.

    Fondimpresa: Come funziona – Numero verde

    Il fondo mette a disposizione delle aziende tre canali  di finanziamento 

    Conto Formazione: qui sono accantonate la maggior parte delle risorse provenienti dai versamenti  aziendali tramite INPS utilizzabili in qualsiai  momento per attivare un piano formativo personalizzato.

    Contributo Aggiuntivo: periodicamente, Fondimpresa mette a disposizione fondi straordinari per supportare, ad esempio, la formazione di lavoratori neo assunti o in cassa integrazione.

    Conto di Sistema: la quota rimanente dei versamenti Inps viene raccolta in un fondo collettivo, che viene messo a disposizione tramite gli Avvisi periodici. Le aziende possono partecipare a piani formativi collettivi proposti dagli enti qualificati (come Fòrema), che raggruppano più imprese aggregate sulla base dei fabbisogni, del settore e del territorio di riferimento.

    Per le piccole e medie imprese, questa rappresenta un'opportunità unica per investire nella formazione dei propri dipendenti senza gravare eccessivamente sul budget aziendale, accedendo a un'offerta formativa completa e di alta qualità.

    Per ulteriori informazione è attivo un numro verde HELP DESK   800.11.63.11

    Fondimpresa: adesione in Uniemens e DMAG per imprese agricole

    Per aderire a Fondimpresa occorre:

    • accedere alla funzione di Denuncia Aziendale del flusso “UNIEMENS” dell’INPS;
    • selezionare l’anno, il mese di contribuzione e la Matricola INPS;
    • scegliere, all’interno dell'elemento relativo ai Fondi Interprofessionali, l’opzione “Adesione”;
    • selezionare il codice “FIMA”;
    • inserire il numero dei dipendenti interessati all'obbligo contributivo 0,30%, ad esclusione dei dirigenti.

    L’adesione non comporta un costo aggiuntivo, va effettuata una sola volta e non va rinnovata.

    Adesione delle aziende agricole

    Per l’adesione delle Matricole agricole basta accedere al flusso trimestrale “DMAG” dell'INPS, scegliere, all’interno dell'elemento relativo ai Fondi Interprofessionali, l’opzione “Nuova adesione” e indicare “Fondimpresa”. Non è necessario specificare il numero dei dipendenti interessati all'obbligo contributivo 0,30%.

    E' possibile la revoca da altro Fondo e adesione a Fondimpresa comunicando  la revoca al precedente Fondo accedendo alla funzione di Denuncia Aziendale del flusso “UNIEMENS” dell’INPS, nella sezione “FondoInterprof". 

    Si deve quindi: 

    • selezionare l’anno, il mese di contribuzione e la Matricola INPS;
    • scegliere, all’interno dell'elemento relativo ai Fondi Interprofessionali, l’opzione “Revoca  
    • inserire il codice REVO;
    • selezionare, contestualmente nella stessa Denuncia, il codice del nuovo Fondo al quale intende trasferirsi (FIMA per aderire a Fondimpresa);
    • inserire il numero dei dipendenti interessati all'obbligo contributivo 0,30%, ad esclusione dei dirigenti.
    • Se l’azienda ha più Matricole INPS, la revoca e nuova adesione è da ripetersi per ogni Matricola.

    L'effetto dell'adesione decorre dalla Denuncia Aziendale nella quale è stato inserito il codice “FIMA”, e i contributi versati all'INPS vengono accantonati sul "Conto Formazione" dell'azienda a partire dalla competenza del mese precedente. 

  • Formazione e Tirocini

    Riforma degli Istituti Tecnici: ruolo rafforzato per le imprese

     E' apparso nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2025,Il Decreto-Legge 7 aprile 2025, n. 45, che  introduce misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026. 

    In particolare, l’articolo 1 del decreto prevede il riordino degli istituti tecnici, con l’introduzione di nuovi indirizzi e quadri orari a partire dall’anno scolastico 2026/2027.

    La riforma, prevista dalla Missione 4, Componente 1 del PNRR, mira ad allineare maggiormente  i percorsi formativi alle esigenze del tessuto produttivo del Paese, in particolare verso l’innovazione digitale e il piano nazionale Industria 4.0. 

    Il decreto stabilisce che, entro 180 giorni dalla sua pubblicazione, dovrà essere adottato un regolamento per definire gli indirizzi, le articolazioni, i quadri orari e i risultati di apprendimento dei diversi istituti tecnici, basandosi sul profilo educativo, culturale e professionale dello studente e sul curricolo dei percorsi di istruzione tecnica. 

    Viene anche specificato il numero complessivo delle classi attivate negli istituti tecnici non potrà essere superiore a quello delle classi presenti nell’anno scolastico 2023/2024.

    Qui il testo completo del decreto  con gli allegati su competenze previste  al termine dei percorsi formativi e la suddivisione delle discipline negli anni di corso.

    Di seguito una sintesi degli aspetti principali.

    Riforma istituti tecnici: profilo educativo, culturale e professionale dello studente

    L'Allegato A  al decreto 45 2025 definisce il profilo educativo, culturale e professionale dello studente degli istituti tecnici, delineando le competenze chiave da acquisire al termine del percorso quinquennale. Tra queste, spiccano la capacità di affrontare problemi complessi, l'adozione di un approccio sistemico e l'applicazione di metodi scientifici e tecnologici. Il profilo include anche competenze linguistiche, digitali e relazionali, fondamentali per l'inserimento in contesti lavorativi dinamici e internazionali. Per le aziende, questo significa poter contare su giovani formati con un bagaglio di competenze trasversali e specialistiche, pronti a contribuire efficacemente ai processi produttivi e all'innovazione.

    Riforma istituti tecnici: inuovi programmi

    L'Allegato B dettaglia invece  il curricolo dei percorsi di istruzione tecnica, suddiviso in 

    • un'area di istruzione generale e 
    • un'area di indirizzo.

    L'area generale comprende discipline comuni a tutti gli indirizzi, come italiano, matematica, scienze e lingue straniere, mentre l'area di indirizzo è specifica per ciascun settore (economico o tecnologico-ambientale) e può essere adattata alle esigenze del territorio e del mondo del lavoro.

     Il curricolo prevede anche una quota di autonomia del 20% dell'orario complessivo, che le scuole possono utilizzare per introdurre moduli formativi in collaborazione con le imprese locali. 

    Questo offre alle aziende l'opportunità di partecipare attivamente alla formazione degli studenti, contribuendo a sviluppare competenze specifiche richieste dal mercato e favorendo un più rapido inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

    Riforma Istituti Tecnici: suddivisione delle discipline

    Nello specifico si prevede la seguente suddivisione delle Discipline e Monte Ore  nei nuovi Istituti Tecnici

    Discipline e Monte Ore Annuale negli Istituti Tecnici
    Area Disciplina Anno Monte Ore Annuale
    Istruzione Generale Lingua e letteratura italiana 1° – 5° 132 ore
    Istruzione Generale Lingua inglese (con metodologia CLIL dal 3° anno) 1° – 5° 99 ore
    Istruzione Generale Matematica 1° – 5° 132 ore
    Istruzione Generale Storia e cittadinanza 1° – 5° 66 ore
    Istruzione Generale Scienze integrate 1° – 2° 66 ore
    Indirizzo Economico Economia aziendale 2° – 5° 132 ore
    Indirizzo Economico Discipline giuridiche ed economiche 2° – 5° 99 ore
    Indirizzo Tecnologico-Ambientale Fisica 1° – 2° 66 ore
    Indirizzo Tecnologico-Ambientale Chimica 1° – 2° 66 ore
    Indirizzo Tecnologico-Ambientale Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 1° – 2° 99 ore
    Indirizzo Tecnologico-Ambientale Discipline tecnologiche specifiche dell’indirizzo 3° – 5° 132 ore
    Area Territoriale (opzionale) Moduli formativi in collaborazione con le imprese locali 3° – 5° Fino a 99 ore