• Nautica da diporto

    IVASS: novità su assicurazione veicoli, natanti e denunce

    Il Regolamento IVASS n. 56/2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 7 aprile 2025, apporta modifiche significative alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, con l’obiettivo di semplificare le procedure e garantire maggiore chiarezza. Il documento introduce in particolare  nuove disposizioni riguardo al certificato di assicurazione e alla denuncia di sinistro, con un focus sull'adozione di tecnologie digitali. Sono allegati anche nuovi modelli di denuncia e certificato. 

    Di seguito vengono esplorati i principali cambiamenti introdotti dal regolamento.

    Certificato di Assicurazione: Novità e Obblighi per le Imprese

    Il primo capitolo del Regolamento IVASS si concentra sul certificato di assicurazione, il quale deve essere rilasciato dalle imprese assicurative ai contraenti, a conferma dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione per i veicoli e i natanti. 

    Tra le principali novità, emerge l’introduzione di nuove modalità di rilascio: il certificato può essere fornito sia in formato cartaceo che elettronico, offrendo ai contraenti maggiore flessibilità. 

    Inoltre, viene introdotto il concetto di "documenti provvisoriamente equipollenti", come la quietanza di pagamento del premio o la dichiarazione di adempimento dell’assicurazione, che sono considerati validi fino al rilascio del certificato definitivo. Questa misura mira a semplificare le procedure per gli assicurati, consentendo loro di circolare in modo sicuro in attesa del documento definitivo.

    Un’altra innovazione riguarda la gestione dei contratti in coassicurazione. Nel caso in cui l’obbligo di assicurazione venga soddisfatto tramite un contratto in coassicurazione, viene stabilito che sul certificato deve comparire solo la denominazione della coassicuratrice delegataria, per semplificare la lettura del documento da parte dei conducenti e delle autorità competenti.

    Denuncia di Sinistro: Nuove Procedure e Utilizzo delle Tecnologie

    Il secondo capitolo del regolamento disciplina la denuncia di sinistro, un aspetto fondamentale per la gestione dei risarcimenti in caso di incidenti.

     Il modulo di denuncia di sinistro è stato standardizzato secondo un modello unico, allegato al regolamento, che deve essere utilizzato sia per i veicoli immatricolati in Italia che per quelli provenienti da Stati esteri.

     Un'importante novità riguarda l’introduzione della possibilità di compilare il modulo tramite un supporto informatico, facilitando la trasmissione telematica dei dati. Le imprese assicurative sono obbligate a mettere a disposizione dei contraenti applicazioni informatiche per la compilazione e l’invio del modulo, garantendo la validità legale delle denunce tramite la firma elettronica avanzata.

    L’utilizzo di tecnologie digitali rappresenta un passo avanti verso una gestione più rapida ed efficiente delle pratiche assicurative, riducendo al contempo il rischio di errori e migliorando la trasparenza nelle comunicazioni tra le imprese e gli assicurati.

     Inoltre, il modulo di denuncia deve includere anche informazioni aggiuntive, che saranno utilizzate per alimentare una banca dati centralizzata sui sinistri, facilitando il monitoraggio e l’analisi delle statistiche sugli incidenti.

    Modalità di Rilascio e Conservazione del Certificato

    Il terzo capitolo riguarda le modalità di rilascio e conservazione del certificato di assicurazione, un aspetto cruciale per garantire la trasparenza e la regolarità delle pratiche assicurative.

     Le imprese di assicurazione sono obbligate a rilasciare il certificato entro cinque giorni dal pagamento del premio, anche in caso di vendita a distanza. 

    In caso di smarrimento, furto o deterioramento del certificato, le imprese devono emettere un duplicato, a spese del contraente, in tempi rapidi. Per garantire la tracciabilità, il duplicato deve essere contrassegnato con la dicitura "duplicato" e registrato nei sistemi aziendali.

    Un’altra disposizione importante riguarda la possibilità per il contraente di scegliere tra il rilascio del certificato su supporto cartaceo o digitale. Le imprese devono consentire una modifica di questa scelta in qualsiasi momento, assicurando la flessibilità nell’accesso ai documenti da parte degli assicurati. 

  • Lavoro Dipendente

    Prescrizione premi INAIL e ispezioni: guida aggiornata

    Con la  circolare 26 del 7 aprile 2025 INAIL, di concerto con il  Ministero del lavoro, riassume la disciplina in materia di prescrizione dei crediti per premi e accessori di competenza dell’Inail secondo gli orientamenti giurisprudenziali  consolidati.

    In particolare chiarisce  i termini la decorrenza l'ambito di applicazione, gli atti interruttivi   della prescrizione . Inoltre ricorda  i limiti dell’attività ispettiva nell'ambito assicurativo.

    Decorrenza e durata della prescrizione dei crediti INAIL

     In primo luogo INAIL ricorda che il termine di prescrizione per il recupero dei premi assicurativi e degli accessori è di cinque anni, in applicazione dell’articolo 3, comma 9, lettera b) della legge n. 335/1995. 

    Il termine decorre dal giorno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato. In particolare, per i premi in autoliquidazione, si fa riferimento alla scadenza del 16 febbraio, mentre non rileva la data di presentazione delle denunce retributive (che dal 2015 è fissata al 28 febbraio).

    Il termine di prescrizione quinquennale si applica:

    • sia all’azione di accertamento che 
    • a quella di recupero dei crediti già accertati e liquidati.

    Questo principio è confermato dalla giurisprudenza e già richiamato nella circolare INAIL n. 32 del 1996.

     L’unico termine applicabile è quindi quello quinquennale, senza distinzione tra le diverse fasi del credito.

    Atti che interrompono o non interrompono la prescrizione INAIL

    La prescrizione può essere interrotta da atti che dimostrino la chiara volontà del creditore di esercitare il proprio diritto. In ambito assicurativo, l’atto tipico che interrompe la prescrizione è il verbale unico di accertamento e notificazione, anche se privo della quantificazione precisa del credito, purché contenga gli elementi che ne permettano la determinazione. Secondo la Cassazione, infatti, non è richiesta una forma solenne, ma è sufficiente un qualsiasi atto scritto che metta in mora il debitore.

    NON sono invece idonei a interrompere la prescrizione:

    • il verbale di primo accesso ispettivo, che rappresenta solo l’avvio dell’attività e non contiene una richiesta di pagamento;
    • gli atti redatti da altri enti di controllo (es. INPS o Ispettorato Nazionale del Lavoro), salvo che siano utilizzati dall’INAIL e notificati con una manifestazione espressa della volontà di recuperare il credito.

    Quando il verbale unico viene notificato, il termine di prescrizione ricomincia da capo, per un nuovo periodo di cinque anni.

    Prescrizione sanzioni INAIL e periodo COVID

    Il termine quinquennale di prescrizione si applica anche alle sanzioni civili (le cosiddette “somme aggiuntive”) derivanti da omissioni o ritardi nei pagamenti dei premi. Tali sanzioni sono considerate funzionalmente collegate ai crediti per premi, e gli atti interruttivi validi per i premi producono effetto anche per le sanzioni. Questo principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 5076/2015).

    Per quanto riguarda il periodo dell’emergenza sanitaria, la circolare ricorda che, in virtù delle misure straordinarie introdotte dal legislatore, il termine di prescrizione è stato sospeso fino al 30 giugno 2021 per i crediti maturati fino a tale data. 

    Da notare che:

    • dal 1° luglio 2021, è ripreso il computo del termine quinquennale.
    • Un atto interruttivo notificato durante la sospensione fa decorrere il nuovo termine di prescrizione dal 1° luglio 2021.

    Ambito oggettivo e limiti dell’attività ispettiva – Modalità di notifica

    L’attività ispettiva dell’INAIL è limitata agli ambiti assicurativi di propria competenza, ovvero: 

    • qualificazione contrattuale dei soggetti assicurati,
    • imponibile retributivo, 
    • rischio di lavorazione,
    •  agevolazioni fruite e 
    • corretta classificazione tariffaria.

    La verifica può essere delimitata per oggetto, periodo, posizione assicurativa o ambito territoriale. Gli ispettori devono indicare chiaramente questi elementi nel verbale di primo accesso e possono estendere l’ambito dell’indagine tramite un verbale interlocutorio motivato.

    Le verifiche non possono essere di carattere generale salvo casi specifici.

     Il verbale unico di accertamento deve riportare in modo dettagliato:

    •  le posizioni lavorative esaminate, 
    • i periodi verificati, 
    • i documenti analizzati e
    •  le finalità dell’accertamento.

    Quando il datore di lavoro ottiene un verbale di regolarità o ha regolarizzato tutte le contestazioni, la verifica ha effetto preclusivo rispetto a ulteriori accertamenti sull’ambito esaminato, fatte salve situazioni sopravvenute, come comportamenti omissivi o nuove denunce.

    Ai fini dell’interruzione della prescrizione, la notifica del verbale unico deve essere effettuata in modo tempestivo e con modalità idonee. La consegna può avvenire:

    1. in mani proprie del destinatario,
    2. tramite PEC risultante da pubblici elenchi,
    3. oppure, in via residuale, tramite raccomandata A/R, nei casi in cui la PEC non sia disponibile o non consegnabile.

    Il calcolo del termine prescrizionale si effettua a ritroso dalla data di notifica del verbale.

     Per esempio, un verbale notificato il 20 marzo 2025 consente di recuperare crediti relativi a premi scaduti non prima del 16 febbraio 2020. 

    La circolare ricorda infine che, ai fini della determinazione del tasso medio applicabile, si possono considerare anche periodi antecedenti al quinquennio, per la verifica della corretta classificazione del rischio.

    Tabella riassuntiva: Prescrizione premi INAIL e attività ispettive

    Ambito Indicazione
    Termine di prescrizione 5 anni dal giorno successivo alla scadenza del pagamento
    Scadenza premi in autoliquidazione 16 febbraio
    Atti che interrompono la prescrizione Verbale unico di accertamento e notificazione
    Atti non interruttivi Verbale di primo accesso; verbali di altri enti non notificati dall’INAIL
    Effetti interruttivi Decorrenza nuovo termine quinquennale dalla data di notifica
    Sanzioni civili Stesso termine e interruzione dei premi
    Sospensione Covid-19 Sospensione fino al 30/06/2021 per crediti maturati prima di tale data
    Ambito accertamento Assicurativo: rischio, imponibile, classificazione, agevolazioni
    Limiti verifiche ispettive Preclusione su ambiti già verificati se regolarizzati o risultati regolari
    Modalità di notifica PEC, consegna in mani proprie, raccomandata A/R
  • Rubrica del lavoro

    Contratto colf in vigore: testo e novita 2025

     I sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs e Federcolf, per i lavoratori e delle associazioni imprenditoriali di settore Fildaldo, Domina hanno siglato il giorno 8 settembre 2020  il rinnovo del CCNL del  lavoro  domestico (scaduto nel 2016), che si applicherà a circa 960.000 lavoratori regolari del settore 

    In data 12 febbraio 2021   i minimi retributivi  2021  sono stati  anche confermati con la firma della Commissione  nazionale presso il Ministero del lavoro, prevista dall'art 45 del CCNL , senza adeguamenti  (a causa del  valore Istat negativo del 2020 sul 2019).

    AGGIORNAMENTO 20 GENNAIO 2023

    I Minimi retributivi per gli stipendi sono stati aggiornati il 16 gennaio 2023 con accordo tra le parti sociali presso il ministero del Lavoro.

     Qui letabelle retributive  2023 

    AGGIORNAMENTO APRILE 2025 

    Il sindacato di categoria FISASCAT CISL fa sapere  che è ripresa in plenaria la trattativa per il rinnovo del Contratto nazionale. 

    Si ricorda che sono circa 834mila le lavoratrici e i lavoratori regolarizzati nel settore. Di questi 

    • il 50,4% sono colf 
    •  il 49,6% badanti, prevalentemente donne,
    • di cui straniere il 68,9%. 

    Al centro del confronto tra le parti, i sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs, Federcolf e le associazioni datoriali Fidaldo e Domina, temi come:

    •   l’adeguamento della lettera di assunzione  
    • la regolamentazione di permessi, 
    • trasferte e vitto e alloggio,  
    • tutela della maternità e della paternità e
    •  l’inquadramento professionale.  

    Il negoziato proseguirà il 6 maggio 2025

    CCNL Lavoro domestico in vigore

    Le novità introdotte dal contratto, entrato in vigore il 1° ottobre 2020 e  scaduto formalmente il 31 dicembre 2022, riguardano:

    • la nuova denominazione di "assistenti familiari" superando la consolidata distinzione tra colf, badanti e baby-sitter ; 
    • l’inserimento in un unico livello BS delle Baby-sitter
    •  l’inquadramento uniformato in 4 diversi livelli in base alle loro competenze a cui corrispondono due parametri retributivi
    • un aumento retributivo mensile di 12 euro per i lavoratori domestici inquadrati nel livello medio B Super dal 1° gennaio 2021;
    • a partire dal 1 ottobre 2020 un sistema di indennità aggiuntive da 100 a 116 euro a chi assiste bambini fino al sesto anno di età o più di una persona non autosufficiente
    •  Ai lavoratori in possesso della certificazione di qualità (normativa UNI 11766/2019)  verrà inoltre riconosciuta una ulteriore indennità fino a 10 euro al mese. 
    • l’estensione del periodo di prova a 30 giorni;
    • la nuova figura dell’assistente familiare educatore formato;
    • l’introduzione di un maggior numero di ore dedicate alla formazione. Ad esempio i lavoratori con contratto a tempo pieno e indeterminato con anzianità di almeno sei mesi presso lo stesso datore di lavoro potranno beneficiare di 40 ore annue di permesso retribuito per  corsi di formazione professionali specifici elevati a 64 ore annue di permessi retribuiti  per  percorsi formativi riconosciuti e finanziati dall’Ente bilaterale di settore, Ebincolf.
    • Riconoscimento del congedo per donne vittime di violenza e alle linee guida per ridurre i rischi nell’ambiente di lavoro, ivi inclusi gli strumenti telematici e robotici. In tema di violenza  è stato preso in considerazione il rischio di rimanere vittime di molestie  sessuali  er cui le Parti Sociali firmatarie del contratto hanno concordato di promuovere iniziative, anche tramite gli Enti bilaterali, al fine di prevenire e contrastare tali condotte”.
    • L’articolato sulle commissioni di conciliazione a livello territoriale viene implementato con la specifica clausola per la quale il lavoratore domestico, durante il tentativo di conciliazione, deve essere assistito da un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali firmatarie il rinnovo contrattuale
    • Viene raddoppiato da 0,3 a 0,6 euro orari il contributo dovuto a Cas.saColf.

    TABELLA RETRIBUTIVA 2021

    TABELLA A Lavoratori conviventi
    art. 14 – 1° Co, lett. a)
    TABELLA B Lavoratori
    art. 14-2° co.
    TABELLA C Lavoratori non conviventi
    art. 14 – 1° Co, lett. b)
    TABELLA D Assistenza notturna
    art. 10
    TABELLA E Presenza notturna
    art. 11
    TABELLA G Lavoratori
    art. 14-9° co.(lavoro condiviso)
    valori mensili (€) valori mensili (€) valori orari (€) valori mensili (€) valori mensili (€) valori orari (€)
    Livello A 645,50 4,69
    Livello AS 5,53
    Livello B 821,56 586,83 5,86
    Livello BS 880,24 616,18 6,22 1012,27
    Livello C 938,94 680,71 6,57
    Livello CS 997,61 6,93 1.147,24 7,45
    Livello D 1.1173,65 (*) 7,99
    Livello DS 1.232,33 (*) 8,33 1.417,21 8,98
    Livello Unico 677,78
    Allegati:
  • ISEE

    Bonus nido 2025: nuovi chiarimenti

    La circolare INPS  n. 60 del 20 marzo 2025  ha fornito pochi giorni fa gli  aggiornamenti sulle agevolazioni per la frequenza degli asili nido pubblici e privati e sulle forme di supporto presso la propria abitazione per bambini sotto i tre anni affetti da gravi patologie croniche. Le nuove indicazioni  si basano sulle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025.

    Con il messaggio del  25 marzo l'Istituto  ha comunicato, l’apertura del servizio per la presentazione delle domande di contributo, precisando che le domande verranno lavorate a partire dal 2 aprile 2025.

    Inoltre vengono fornite ulteriori istruzioni sul periodo transitorio (vedi ultimo paragrafo) . Si segnala infine un nuovo chiarimento sulla  documentazione necessaria fornito con messaggio 1165 del 4 aprile 2025

    Bonus nido 2025: requisiti

    ll contributo può essere richiesto dal genitore di un minore di età inferiore ai tre anni che sia in possesso dei seguenti requisiti:

    • Cittadinanza: italiana o di uno Stato membro dell'UE. I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo o di specifici permessi di soggiorno validi (protezione internazionale, Carta Blu, permesso di lavoro subordinato o autonomo, protezione speciale, ecc.).
    • Residenza: il genitore richiedente deve essere residente in Italia.
    • Responsabilità genitoriale: la richiesta può essere fatta dal genitore, dall’affidatario in caso di affido temporaneo o preadottivo, oppure dal tutore legale.
    • Età del bambino: il minore deve avere meno di tre anni al momento della domanda e per tutta la durata della fruizione del contributo.
    • ISEE minorenni: un valore dell’ISEE valido è necessario per determinare l’importo del contributo, ma la domanda può essere presentata anche senza ISEE (ricevendo il contributo minimo previsto).

    Bonus nido 2025: importi e soglie ISEE 2025

    Dal 1° gennaio 2025, il contributo varia in base all’ISEE del nucleo familiare e alla data di nascita del bambino, come segue:

    Bambini nati prima del 1° gennaio 2024:

    • 3.000 € (ISEE fino a 25.000,99 €);
    • 2.500 € (ISEE tra 25.001 e 40.000 €);
    • 1.500 € (ISEE sopra 40.000 € o assente).

    Bambini nati dal 1° gennaio 2024:

    • 3.600 € (ISEE fino a 40.000 €);
    • 1.500 € (ISEE superiore a 40.000 € o assente).

    La quota percepita a titolo di Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU) non viene considerata nel calcolo dell’ISEE.

    La circolare precisa che nel caso  in cui l’ISEE risulti attestato, ma siano presenti omissioni e/o difformità dei dati relativi al patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati, o nel caso siano rilevate delle incongruenze o discordanze tra i dati indicati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il rilascio dell’ISEE e i dati disponibili nei sistemi dell’INPS, l’importo del contributo è erogato nella misura prevista in assenza di ISEE.

    A seguito della rettifica della DSU attestata con omissioni o difformità, della presentazione di una successiva DSU regolare o della verifica con esito positivo della documentazione presentata dal cittadino a giustificazione dei dati dichiarati nella DSU il contributo viene ricalcolato tenendo conto dei nuovi elementi forniti."

    Bonus nido 2025: come fare domanda – Decadenza e subentro

    Le domande possono essere presentate dal giorno di apertura del servizio comunicato dall’INPS fino al 31 dicembre di ogni anno.

    Le modalità di presentazione sono due:

    1. Portale web INPS, con accesso tramite SPID, CIE o CNS.
    2. Patronati, utilizzando i servizi di assistenza.

    Il richiedente deve indicare a quale beneficio intende accedere e fornire i seguenti documenti:

    1. Per il contributo asilo nido: ricevuta di pagamento della retta e, per strutture private, l’autorizzazione all’apertura.
    2. Per il supporto domiciliare: certificato del pediatra che attesti l’impossibilità a frequentare l’asilo per gravi patologie.

    Bonus nido 2025 : pagamenti e rimborsi. periodo transitorio 2025

    Il contributo viene erogato dall'INPS  previa verifica della documentazione, che deve essere caricata sulla piattaforma INPS entro il 30 aprile dell’anno successivo alla domanda.

    I documenti richiesti per il rimborso sono:

    1. Fattura della retta con codice fiscale del genitore richiedente e del minore.
    2. Prova del pagamento effettuato tramite bonifico, assegno o altro metodo tracciabile.

    ATTENZIONE Il contributo è incompatibile con la detrazione fiscale per le spese di asilo nido.

     Con il  messaggio INPS 1014 2025  precisa che  in sede di prima applicazione, per il solo anno 2025, per la richiesta di “contributo asilo nido” relativo ai mesi da gennaio 2025 ad aprile 2025, per i pagamenti effettuati entro il 31 marzo 2025, oltre ai documenti di pagamento indicati  sopra , possono essere allegati anche i documenti ritenuti validi nel 2024, ossia :

    • la ricevuta, la fattura quietanzata, il bollettino bancario o postale o, per gli asili nido aziendali, l’attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o della trattenuta in busta paga

    contenente le seguenti informazioni: 

    • denominazione e partita IVA dell’asilo nido, nome, cognome o codice fiscale del minore, mese di riferimento, estremi del pagamento o quietanza di pagamento, nome, cognome e codice fiscale del genitore che sostiene l’onere della retta.

    RICEVUTA DI PAGAMENTO 

    Con il  messaggio 1165 del 4 aprile 2025 INPS  precisa che per il servizio di asilo nido reso da Istituti o scuole riconosciuti da pubbliche Amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, che beneficiano dell’esenzione dell’IVA E  della dispensa dall’obbligo di fatturazione ,

    invece della  fattura è possibile presentare la ricevuta di pagamento emessa dalla struttura .

    La ricevuta deve contenere:

    • nome, cognome e codice fiscale del richiedente (o dell’intestatario della ricevuta), 
    • nome, cognome e/o codice fiscale del minore,
    •  denominazione della struttura,
    •  importo della rata (con indicazione della mensilità a cui si riferisce la ricevuta),
    •  descrizione del servizio con evidenza del dettaglio pagato per eventuali servizi aggiuntivi (ad esempio, servizio asilo nido comprensivo del servizio mensa se previsto).

     

    Bonus Asilo nido 2025 – i fondi disponibili

    Le risorse stanziate per il contributo dal 2025 al 2029 ammontano a:

    • 937,8 milioni di euro per il 2025.
    • 1.028,8 milioni di euro per il 2026.
    • 1.105,8 milioni di euro per il 2027.
    • 1.122,8 milioni di euro per il 2028.
    • 1.139,8 milioni di euro dal 2029.

    L’INPS monitorerà l’andamento della spesa e, in caso di esaurimento dei fondi, bloccherà l’accettazione di nuove domande.

  • Lavoro Dipendente

    Licenziamento disciplinare: valida la PEC al difensore

    La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 7480 del 20 marzo 2025,  chiarisce  modalità di comunicazione del licenziamento disciplinare, un tema di grande rilevanza per i datori di lavoro. 

    Il caso in esame riguarda il ricorso presentato da A.A. contro l'Università di Bologna, in seguito al licenziamento disciplinare irrogato il 15 febbraio 2019. 

     La questione centrale del contendere riguarda la validità della comunicazione del licenziamento effettuata tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo del difensore del lavoratore, cosa che a suo dire aveva  impedito di rispettare i termini per  l'impugnazione. 

    Vediamo piu in dettaglio il caso e la decisione della Suprema Corte .

    Licenziamento comunicato via pec del difensore: il caso e i motivi di ricorso

    Il ricorrente, A.A., ha contestato la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, che aveva rigettato il suo ricorso contro il licenziamento.

    La Corte d'Appello aveva stabilito che la comunicazione del licenziamento tramite PEC all'indirizzo del difensore era valida, in quanto il lavoratore aveva eletto domicilio presso lo studio del suo avvocato. Questa decisione è stata oggetto di due motivi di ricorso in Cassazione: 

    il primo riguardante la presunta mancanza di motivazione della sentenza d'appello, e il secondo relativo alla violazione dell'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 e degli artt. 2-6 della legge n. 604 del 1966

    Il ricorrente precisava infatti che  la normativa del 2001  era stata modificata dal D.Lgs. n. 75 del 2017, mentre "gli  illeciti contestati al lavoratore erano stati tutti commessi tra il 2009 e il 2011, con la conseguenza che agli stessi andava applicata l'originaria formulazione della norma, che non prevedeva la possibilità di effettuare la comunicazione del licenziamento anche alla PEC del difensore del lavoratore, ma solo alla PEC del lavoratore qualora ne fosse in possesso o a mani o al fax proprio o del difensore, o a mezzo raccomandata al lavoratore. Pertanto, il licenziamento era nullo, perché intimato senza il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 della legge n. 604 del 1966 – da cui si evince che il termine di 60 giorni per l' impugnazione non opera per il licenziamento non comunicato per iscritto o di cui non siano indicati i motivi (operando in tal caso l'ordinario termine di prescrizione) e dunque inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro"

    La Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi di ricorso, confermando la validità della comunicazione del licenziamento tramite PEC all'indirizzo del difensore. 

    Licenziamento disciplinare alla PEC del difensore: le motivazioni

    Sul primo motivo  la Cassazione ha rilevato che la Corte d'Appello aveva correttamente motivato la sua decisione. In particolare, la Corte d'Appello aveva osservato che il lavoratore era stato informato della comunicazione del licenziamento tramite PEC e raccomandata, e che tale comunicazione era avvenuta in conformità con l'art. 52-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, vigente al momento dei fatti.

    La Cassazione ha sottolineato che il lavoratore aveva eletto domicilio presso lo studio del suo avvocato, indicando l'indirizzo PEC del difensore come luogo idoneo per le comunicazioni. Questo elemento ha reso legittima la comunicazione del licenziamento tramite PEC all'indirizzo del difensore, in quanto il lavoratore aveva espressamente indicato tale indirizzo come luogo di notifica.

    Con il secondo motivo il ricorrente ha contestato la violazione dell'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, sostenendo che la comunicazione del licenziamento tramite PEC all'indirizzo del difensore non fosse conforme alla normativa vigente al momento dei fatti. 

    Tuttavia, la Cassazione ha respinto anche questo motivo, affermando che la Corte d'Appello aveva correttamente applicato la normativa vigente.

    La Cassazione ha anche  richiamato la giurisprudenza secondo cui l'indicazione della PEC del difensore, senza ulteriori specificazioni limitative, è idonea a far scattare l'obbligo del notificante di utilizzare la notificazione telematica.

    Inoltre, la Cassazione ha sottolineato che lo statuto giuridico dell'avvocato attribuisce specifico rilievo alla PEC dello stesso, quale domicilio privilegiato per le comunicazioni e notificazioni. Pertanto, la comunicazione del licenziamento tramite PEC all'indirizzo del difensore è stata ritenuta valida.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Formazione commercialisti: equipollenza e regole aggiornate

    Con informativa del 28 marzo 2025 il Consiglio dell'Ordine dei commercialisti ha reso  noti  i  “criteri di equipollenza” tra l’aggiornamento biennale dei gestori della crisi e i corsi di formazione professionale continua dei dottori commercialisti.

     Inoltre sul tema piu ampio della formazione obbligatoria è stato pubblicato il Vademecum aggiornato 2025 del CNDCEC.

    Di seguito le indicazioni in dettaglio.

    Criteri equipollenza formazione commercialisti e gestori crisi

    A seguito dell'emanazione del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 con le modifiche apportate al Codice della Crisi è stato modificata  la disciplina dell’aggiornamento biennale posto in capo ai soggetti che hanno ottenuto l’iscrizione nell’Elenco dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo

    nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza . In particolare è stato previsto  che 

    – l’obbligo formativo biennale dei professionisti iscritti nell’Elenco di cui all’art. 356 Codice della Crisi  e all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili passa da 40 ore a 18 ore; e che 

    – gli Ordini professionali possano stabilire i criteri di equipollenza  per i percorsi formativi.

    Su questo punto il CNDCEC era già intervenuto a ottobre 2024 e viste le recenti FAQ ministeriali  che confermano sostanzialmente i criteri già messi a punto, il consiglio ha stabilito che :

     i “criteri di equipollenza” di cui all’art. 356, comma 2 del d.lgs. n. 14/2019 prevedendo che  si devono ritenere equipollenti, e idonei ad assolvere l’aggiornamento biennale dei gestori della crisi, i corsi di formazione professionale che:

    • a) sono stati realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto correttivo che modifica il Codice della crisi (nello specifico: 28 settembre 2024);
    • b) sono stati accreditati dal Consiglio Nazionale ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo previsto dal Regolamento FPC adottato dal Consiglio Nazionale e pubblicato sul Bollettino del Ministero della Giustizia n. 18 del 30 settembre 2023;
    • c) hanno ad oggetto uno o più argomenti indicati nelle Linee guida della Scuola Superiore della Magistratura adottate il 1° febbraio 2023 ed (eventualmente) integrati con le novità previste dal decreto correttivo;
    • d) hanno ad oggetto la trattazione dei temi indicati alla lettera c) per un numero di ore non inferiore a 6;
    • e) nell’attestato di partecipazione indicano espressamente la durata del corso e l’equipollenza tra il corso per l’aggiornamento biennale e quello per la formazione professionale continua ai sensi dell’art. 356, comma 2 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
    • f) saranno erogati dal Consiglio Nazionale, dagli Ordini territoriali, dalle Scuole di Alta Formazione costituite dagli Ordini territoriali (SAF) e dai Soggetti autorizzati ad erogare la formazione a favore degli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ai sensi dell’art. 11 del Regolamento FPC;
    • g) non avranno ad oggetto esclusivamente le tematiche del sovraindebitamento di cui all’art. 4 del DM 24 settembre 2014, n. 202 e che soddisferanno la condizione posta alla lettera d);
    • h) che non sono realizzati per assolvere gli obblighi formativi per l’inserimento nell’Elenco esperti  indipendenti ex art. 13 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

    Vademecum formazione Dottori commercialisti 2025

    Il CNDCEC ha  conseguentemente pubblicato  sul sito istituzionale (www.commercialist.it)  un  completo vademecum   con l’obiettivo di fornire una guida aggiornata  alla complessa e multidisciplinare formazione professionale prevista per i vari ambiti in cui il  commercialista opera.

    Come noto infatti i commercialisti, come professionisti che operano in un settore in continuo cambiamento, sono soggetti a vari obblighi formativi previsti dalla legge e dalle normative professionali: questi obblighi hanno lo scopo di garantire che i professionisti mantengono e aggiornino costantemente le proprie

    competenze. 

    Il vademecum offre una  panoramica dei principali obblighi formativi  previsti per i commercialisti con ruoli, oltre che di consulenti fiscali e aziendali nella gestione ordinaria delle aziende , anche  di

    •  revisori legali 
    •  revisori in enti locali 
    • gestori della crisi di impresa 
    • gestori delle crisi da sovraindebitamento
    • delegati alle vendite
    • esperti negoziatori
    • esperti indipendenti 

  • Rubrica del lavoro

    Programma GOL contro la disoccupazione 2025: come funziona

     il decreto interministeriale Lavoro-Mef sul programma di politiche attive del lavoro Garanzia occupabilità dei lavoratori (Gol) messo a punto dall'Anpal e dal Ministero del Lavoro risale al 2021 . QUI IL TESTO Venivano messi a disposizione  i primi 880 milioni alle Regioni grazie al Fondo PNRR e REACT-EU, che prevede in totale 4,9 miliardi fino al 2025.

    Ricordiamo che il programma GOL  per la riqualificazione dei lavoratori   in difficoltà riguarda :

    1. i lavoratori in Cassa integrazione
    2.  i beneficiari di Naspi e DISColl , Reddito di cittdinanza  ,
    3. giovani NEET 
    4. donne svantaggiate (disoccupate di lungo periodo),   
    5. persone con disabilità o fragilità , 
    6. over 55  disoccupati
    7. working poor  (ovvero lavoratori con redditi molto bassi).

    e prevede  5 percorsi differenziati  per il ricollocamento lavorativo:

    1. reinserimento occupazionale per chi ha un profilo facilmente occupabile
    2. aggiornamento  per migliorare specifiche competenze del lavoratore
    3. riqualificazione in cui le attività formative saranno piu impegnative
    4. lavoro e inclusione  , gestito in collaborazione con i Comuni per  i casi con bisogni piu complessi
    5. ricollocazione collettiva  per la gestione di crisi aziendali 

    Entro il 2025 il Ministero prevede il coinvolgimento di 3 milioni di lavoratori.

    Incaricati di fornire il servizio  di sostegno nella ricerca di una nuova occupazione sono i Centri per l'impiego delle Regioni, con l'ausilio di ANPAL  e  INPS

    Per accedere occorre rivolgersi ai centri per l'impiego e agenzie per il lavoro accreditate della propria regione

    .QUI la lista messa a disposizione da ANPAL 

    Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è titolare del programma Gol. A seguito della riorganizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2024, il Ministero ha acquisito le precedenti competenze di Anpal, relative a: coordinamento e monitoraggio del programma, vigilanza sull’attuazione degli interventi delle Regioni, presidenza del Comitato direttivo di Gol. Quest’ultimo costituisce la cabina di regia del programma, che riunisce il livello centrale e quello regionale.

    Con la circolare 8 del 31 marzo 2025 Il Ministero del lavoro ha corretto un precedente documento ANPAL modificando la definizione di "soggetto formato"

    I meccanismi di verifica concordati con la Commissione Europea prevedono,  attestazione /certificazione al completamento del percorso o alle attività eseguite per ciascuna persona  che ricomprenda chiaro  riferimento al contenuto  della formazione ai fini della verifica del target secondario relativo alla formazione sulle competenze digitali.

    VEDI QUI IL TESTO DELLA CIRCOLARE.

    Programma GOL  2023: i dati ANPAL

    Con la nota del  21 luglio 2023 ANPAL aveva  diffuso i dati recenti sulle attività del programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) .

    Al 30 giugno 2023 i lavoratori presi in carico dal Programma  sono più di 1,3 milioni di beneficiari, più della metà dei quali inseriti nel percorso 1 – reinserimento lavorativo. Il resto si distribuisce tra il percorso 2 – upskilling (26%) e il percorso 3 – reskilling (19,8%), mentre è pari al 3,7% la quota di persone indirizzate al percorso 4 – lavoro e inclusione.

    • La componente maggioritaria dei beneficiari è quella femminile con il 55,5% dei presi in carico, 
    • i giovani sono il  26,5%
    •  i senior (55+) rappresentano il 17,9%;
    •  gli stranieri sono il 14,8%. 

     Dal punto di vista delle misure assistenziali  di cui sono beneficiari risulta che 

    • per il 54,5%  sono disoccupati che hanno fatto domanda di Naspi o DisColl e 
    • per il 22,7% beneficiari di Reddito di cittadinanza (di cui il 3,4% sono anche beneficiari di Naspi o DisColl).
    •  Il restante 22,8% rientra in altre categorie di disoccupati non soggetti a condizionalità.

    Qui il testo integrale della Nota di monitoraggio Gol n. 6/2023

    DATI  Programma GOL  al 31 gennaio 2025:

    Il ministero ha fornito un monitoraggio aggiornato del programma al 31 gennaio 2025 da cui emerge che

    Sono oltre 3,2 milioni i disoccupati coinvolti:

    • Il 50% è nel Percorso 1 (prossimi al mercato del lavoro), 
    • il 24,8% nel Percorso 2 (aggiornamento),
    •  il 20,7% nel Percorso 3 (riqualificazione),
    •  il 3,8% nel Percorso 4 (lavoro e inclusione) e 
    • solo lo 0,1% nel Percorso 5 (ricollocazione collettiva).

    Profilo dei beneficiari: 55,5% donne, 29,2% giovani, 16,7% over 55, 15,3% stranieri. Il 35,5% è disoccupato da almeno 6 mesi, il 30,7% da oltre 12 mesi.

    Condizione economica: Molti sono percettori di NASpI, DisColl o Reddito di cittadinanza, ma anche disoccupati senza sostegno economico. Il 46% ha richiesto NASpI/DisColl, il 3,9% ha SFL attivo, il 5,1% è attivabile al lavoro con ADI, il 45% è in cerca di lavoro senza condizionalità.

    Efficacia del programma: Aumentato il coinvolgimento nei percorsi attivi, dal 48,2% nel 2022 al 71,8% nel 2024.

    I Dati sulle politiche attive sono in aggiornamento, con prudenza nell'analisi, soprattutto per le erogazioni da enti privati.

    Allegati: