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Fondimpresa formazione 2025: domande al via il 6 maggio
Entra nel vivo la formazione aziendale di Fondimpresa, il più grande fondo interprofessionale promosso da Confindustria, Cgil Cisl e Uil che consente alle aziende aderenti la possibilità di finanziare la formazione continua dei propri dipendenti, da operai a impiegati e quadri,
Grazie ai contributi accantonati sul conto formazione, le imprese possono accedere a un'ampia gamma di attività formative personalizzate, senza sostenere costi.
Il primo avviso, già pubblicato nelle scorse settimane riguarda percorsi sulle competenze di base e trasversali mentre è in arrivo il nuovo Avviso n. 2 per le politiche attive del lavoro .
Vediamo di seguito i dettagli e le scadenze degli sportelli per le domande .
Fondimpresa scadenze primo avviso
L’avviso 1 come anticipato finanzia corsi di formazione, da scegliere all’interno dei Cataloghi formativi predisposti dai Soggetti Proponenti finalizzati allo sviluppo delle competenze di base e trasversali dei lavoratori (lingue, soft skill, digital skill, ….).
Ogni corso deve prevedere un minimo di 4 partecipanti, per i corsi mono-aziendali
Ogni lavoratore inserito nel Piano può partecipare a massimo 2 corsi (precisiamo che lo stesso lavoratore/azienda può partecipare ad altro piano purché l’ambito di competenza sia diverso)
Al termine di ogni corso è previsto il rilascio di un’attestazione rafforzata/certificazione delle competenze
Alleghiamo un esempio dell'offerta di uno dei soggetti gestori ro qui il Catalogo Corsi relativo al primo avviso
Gli enti gestori
Presentazione delle domande
La presentazione delle domande avviene a sportello:
- 1° Sportello: dalle ore 9:00 del 6 maggio 2025
- 2° Sportello: dalle ore 9:00 del 14 ottobre 2025
- 3° Sportello: dalle ore 9:00 del 10 marzo 2026
N.B. La formazione relativa alle domande inviate nel primo sportello si svolgerà da metà giugno a metà settembre.
Fondimpresa 2°avviso 2025 politiche attive
il nuovo Avviso di Fondimpresa, 2/2025 «Politiche attive», conta su 20 milioni di euro destinati alla qualificazione e alla riqualificazione professionale di disoccupati e/o inoccupati da assumere poi nelle imprese aderenti.
Le domande di finanziamento dovranno arrivare, a pena di inammissibilità, a partire dalle 9 del 21 maggio fino a esaurimento delle risorse, e comunque non oltre le 13 del 31 dicembre 2025. Si attendono ulteriori dettagli dalla presentazione ufficiale prevista per mercoledì 16 aprilea Roma, da Fondimpresa, il cui presidente di Fondimpresa, Aurelio Regina ha recentemente ribadito che l'avviso, giunto alla 5 edizione "rappresenta un investimento strategico per la ricollocazione efficace e sostenibile. Non si limita a fornire un sostegno temporaneo in momenti di transizione, ma agisce in profondità sulle esigenze del tessuto produttivo, potenziando le capacità individuali e collettive, rendendo il nostro sistema economico più agile, competitivo e capace di affrontare le sfide del futuro con rinnovata energia e preparazione».
Potranno presentare domanda di finanziamento le aziende aderenti a Fondimpresa che cercano figure professionali con profili di difficile reperimento
e anche e imprese la cui adesione è stata accettata dall’Inps, ma ancora non trasmessa al Fondo).
ATTENZIONE Il finanziamento dei corsi è subordinato all’assunzione con contratto a tempo indeterminato del 90% dei partecipanti effettivi.
In caso di assunzioni in misura minore il riconoscimento del finanziamento a consuntivo sarà proporzionalmente ridotto.
Fondimpresa: Come funziona – Numero verde
Il fondo mette a disposizione delle aziende tre canali di finanziamento
Conto Formazione: qui sono accantonate la maggior parte delle risorse provenienti dai versamenti aziendali tramite INPS utilizzabili in qualsiai momento per attivare un piano formativo personalizzato.
Contributo Aggiuntivo: periodicamente, Fondimpresa mette a disposizione fondi straordinari per supportare, ad esempio, la formazione di lavoratori neo assunti o in cassa integrazione.
Conto di Sistema: la quota rimanente dei versamenti Inps viene raccolta in un fondo collettivo, che viene messo a disposizione tramite gli Avvisi periodici. Le aziende possono partecipare a piani formativi collettivi proposti dagli enti qualificati (come Fòrema), che raggruppano più imprese aggregate sulla base dei fabbisogni, del settore e del territorio di riferimento.
Per le piccole e medie imprese, questa rappresenta un'opportunità unica per investire nella formazione dei propri dipendenti senza gravare eccessivamente sul budget aziendale, accedendo a un'offerta formativa completa e di alta qualità.
Per ulteriori informazione è attivo un numro verde HELP DESK 800.11.63.11
Fondimpresa: adesione in Uniemens e DMAG per imprese agricole
Per aderire a Fondimpresa occorre:
- accedere alla funzione di Denuncia Aziendale del flusso “UNIEMENS” dell’INPS;
- selezionare l’anno, il mese di contribuzione e la Matricola INPS;
- scegliere, all’interno dell'elemento relativo ai Fondi Interprofessionali, l’opzione “Adesione”;
- selezionare il codice “FIMA”;
- inserire il numero dei dipendenti interessati all'obbligo contributivo 0,30%, ad esclusione dei dirigenti.
L’adesione non comporta un costo aggiuntivo, va effettuata una sola volta e non va rinnovata.
Adesione delle aziende agricole
Per l’adesione delle Matricole agricole basta accedere al flusso trimestrale “DMAG” dell'INPS, scegliere, all’interno dell'elemento relativo ai Fondi Interprofessionali, l’opzione “Nuova adesione” e indicare “Fondimpresa”. Non è necessario specificare il numero dei dipendenti interessati all'obbligo contributivo 0,30%.
E' possibile la revoca da altro Fondo e adesione a Fondimpresa comunicando la revoca al precedente Fondo accedendo alla funzione di Denuncia Aziendale del flusso “UNIEMENS” dell’INPS, nella sezione “FondoInterprof".
Si deve quindi:
- selezionare l’anno, il mese di contribuzione e la Matricola INPS;
- scegliere, all’interno dell'elemento relativo ai Fondi Interprofessionali, l’opzione “Revoca
- inserire il codice REVO;
- selezionare, contestualmente nella stessa Denuncia, il codice del nuovo Fondo al quale intende trasferirsi (FIMA per aderire a Fondimpresa);
- inserire il numero dei dipendenti interessati all'obbligo contributivo 0,30%, ad esclusione dei dirigenti.
- Se l’azienda ha più Matricole INPS, la revoca e nuova adesione è da ripetersi per ogni Matricola.
L'effetto dell'adesione decorre dalla Denuncia Aziendale nella quale è stato inserito il codice “FIMA”, e i contributi versati all'INPS vengono accantonati sul "Conto Formazione" dell'azienda a partire dalla competenza del mese precedente.
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Riforma degli Istituti Tecnici: ruolo rafforzato per le imprese
E' apparso nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2025,Il Decreto-Legge 7 aprile 2025, n. 45, che introduce misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026.
In particolare, l’articolo 1 del decreto prevede il riordino degli istituti tecnici, con l’introduzione di nuovi indirizzi e quadri orari a partire dall’anno scolastico 2026/2027.
La riforma, prevista dalla Missione 4, Componente 1 del PNRR, mira ad allineare maggiormente i percorsi formativi alle esigenze del tessuto produttivo del Paese, in particolare verso l’innovazione digitale e il piano nazionale Industria 4.0.
Il decreto stabilisce che, entro 180 giorni dalla sua pubblicazione, dovrà essere adottato un regolamento per definire gli indirizzi, le articolazioni, i quadri orari e i risultati di apprendimento dei diversi istituti tecnici, basandosi sul profilo educativo, culturale e professionale dello studente e sul curricolo dei percorsi di istruzione tecnica.
Viene anche specificato il numero complessivo delle classi attivate negli istituti tecnici non potrà essere superiore a quello delle classi presenti nell’anno scolastico 2023/2024.
Qui il testo completo del decreto con gli allegati su competenze previste al termine dei percorsi formativi e la suddivisione delle discipline negli anni di corso.
Di seguito una sintesi degli aspetti principali.
Riforma istituti tecnici: profilo educativo, culturale e professionale dello studente
L'Allegato A al decreto 45 2025 definisce il profilo educativo, culturale e professionale dello studente degli istituti tecnici, delineando le competenze chiave da acquisire al termine del percorso quinquennale. Tra queste, spiccano la capacità di affrontare problemi complessi, l'adozione di un approccio sistemico e l'applicazione di metodi scientifici e tecnologici. Il profilo include anche competenze linguistiche, digitali e relazionali, fondamentali per l'inserimento in contesti lavorativi dinamici e internazionali. Per le aziende, questo significa poter contare su giovani formati con un bagaglio di competenze trasversali e specialistiche, pronti a contribuire efficacemente ai processi produttivi e all'innovazione.
Riforma istituti tecnici: inuovi programmi
L'Allegato B dettaglia invece il curricolo dei percorsi di istruzione tecnica, suddiviso in
- un'area di istruzione generale e
- un'area di indirizzo.
L'area generale comprende discipline comuni a tutti gli indirizzi, come italiano, matematica, scienze e lingue straniere, mentre l'area di indirizzo è specifica per ciascun settore (economico o tecnologico-ambientale) e può essere adattata alle esigenze del territorio e del mondo del lavoro.
Il curricolo prevede anche una quota di autonomia del 20% dell'orario complessivo, che le scuole possono utilizzare per introdurre moduli formativi in collaborazione con le imprese locali.
Questo offre alle aziende l'opportunità di partecipare attivamente alla formazione degli studenti, contribuendo a sviluppare competenze specifiche richieste dal mercato e favorendo un più rapido inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.
Riforma Istituti Tecnici: suddivisione delle discipline
Nello specifico si prevede la seguente suddivisione delle Discipline e Monte Ore nei nuovi Istituti Tecnici
Discipline e Monte Ore Annuale negli Istituti Tecnici Area Disciplina Anno Monte Ore Annuale Istruzione Generale Lingua e letteratura italiana 1° – 5° 132 ore Istruzione Generale Lingua inglese (con metodologia CLIL dal 3° anno) 1° – 5° 99 ore Istruzione Generale Matematica 1° – 5° 132 ore Istruzione Generale Storia e cittadinanza 1° – 5° 66 ore Istruzione Generale Scienze integrate 1° – 2° 66 ore Indirizzo Economico Economia aziendale 2° – 5° 132 ore Indirizzo Economico Discipline giuridiche ed economiche 2° – 5° 99 ore Indirizzo Tecnologico-Ambientale Fisica 1° – 2° 66 ore Indirizzo Tecnologico-Ambientale Chimica 1° – 2° 66 ore Indirizzo Tecnologico-Ambientale Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 1° – 2° 99 ore Indirizzo Tecnologico-Ambientale Discipline tecnologiche specifiche dell’indirizzo 3° – 5° 132 ore Area Territoriale (opzionale) Moduli formativi in collaborazione con le imprese locali 3° – 5° Fino a 99 ore -
IVASS: novità su assicurazione veicoli, natanti e denunce
Il Regolamento IVASS n. 56/2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 7 aprile 2025, apporta modifiche significative alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, con l’obiettivo di semplificare le procedure e garantire maggiore chiarezza. Il documento introduce in particolare nuove disposizioni riguardo al certificato di assicurazione e alla denuncia di sinistro, con un focus sull'adozione di tecnologie digitali. Sono allegati anche nuovi modelli di denuncia e certificato.
Di seguito vengono esplorati i principali cambiamenti introdotti dal regolamento.
Certificato di Assicurazione: Novità e Obblighi per le Imprese
Il primo capitolo del Regolamento IVASS si concentra sul certificato di assicurazione, il quale deve essere rilasciato dalle imprese assicurative ai contraenti, a conferma dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione per i veicoli e i natanti.
Tra le principali novità, emerge l’introduzione di nuove modalità di rilascio: il certificato può essere fornito sia in formato cartaceo che elettronico, offrendo ai contraenti maggiore flessibilità.
Inoltre, viene introdotto il concetto di "documenti provvisoriamente equipollenti", come la quietanza di pagamento del premio o la dichiarazione di adempimento dell’assicurazione, che sono considerati validi fino al rilascio del certificato definitivo. Questa misura mira a semplificare le procedure per gli assicurati, consentendo loro di circolare in modo sicuro in attesa del documento definitivo.
Un’altra innovazione riguarda la gestione dei contratti in coassicurazione. Nel caso in cui l’obbligo di assicurazione venga soddisfatto tramite un contratto in coassicurazione, viene stabilito che sul certificato deve comparire solo la denominazione della coassicuratrice delegataria, per semplificare la lettura del documento da parte dei conducenti e delle autorità competenti.
Denuncia di Sinistro: Nuove Procedure e Utilizzo delle Tecnologie
Il secondo capitolo del regolamento disciplina la denuncia di sinistro, un aspetto fondamentale per la gestione dei risarcimenti in caso di incidenti.
Il modulo di denuncia di sinistro è stato standardizzato secondo un modello unico, allegato al regolamento, che deve essere utilizzato sia per i veicoli immatricolati in Italia che per quelli provenienti da Stati esteri.
Un'importante novità riguarda l’introduzione della possibilità di compilare il modulo tramite un supporto informatico, facilitando la trasmissione telematica dei dati. Le imprese assicurative sono obbligate a mettere a disposizione dei contraenti applicazioni informatiche per la compilazione e l’invio del modulo, garantendo la validità legale delle denunce tramite la firma elettronica avanzata.
L’utilizzo di tecnologie digitali rappresenta un passo avanti verso una gestione più rapida ed efficiente delle pratiche assicurative, riducendo al contempo il rischio di errori e migliorando la trasparenza nelle comunicazioni tra le imprese e gli assicurati.
Inoltre, il modulo di denuncia deve includere anche informazioni aggiuntive, che saranno utilizzate per alimentare una banca dati centralizzata sui sinistri, facilitando il monitoraggio e l’analisi delle statistiche sugli incidenti.
Modalità di Rilascio e Conservazione del Certificato
Il terzo capitolo riguarda le modalità di rilascio e conservazione del certificato di assicurazione, un aspetto cruciale per garantire la trasparenza e la regolarità delle pratiche assicurative.
Le imprese di assicurazione sono obbligate a rilasciare il certificato entro cinque giorni dal pagamento del premio, anche in caso di vendita a distanza.
In caso di smarrimento, furto o deterioramento del certificato, le imprese devono emettere un duplicato, a spese del contraente, in tempi rapidi. Per garantire la tracciabilità, il duplicato deve essere contrassegnato con la dicitura "duplicato" e registrato nei sistemi aziendali.
Un’altra disposizione importante riguarda la possibilità per il contraente di scegliere tra il rilascio del certificato su supporto cartaceo o digitale. Le imprese devono consentire una modifica di questa scelta in qualsiasi momento, assicurando la flessibilità nell’accesso ai documenti da parte degli assicurati.
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Prescrizione premi INAIL e ispezioni: guida aggiornata
Con la circolare 26 del 7 aprile 2025 INAIL, di concerto con il Ministero del lavoro, riassume la disciplina in materia di prescrizione dei crediti per premi e accessori di competenza dell’Inail secondo gli orientamenti giurisprudenziali consolidati.
In particolare chiarisce i termini la decorrenza l'ambito di applicazione, gli atti interruttivi della prescrizione . Inoltre ricorda i limiti dell’attività ispettiva nell'ambito assicurativo.
Decorrenza e durata della prescrizione dei crediti INAIL
In primo luogo INAIL ricorda che il termine di prescrizione per il recupero dei premi assicurativi e degli accessori è di cinque anni, in applicazione dell’articolo 3, comma 9, lettera b) della legge n. 335/1995.
Il termine decorre dal giorno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato. In particolare, per i premi in autoliquidazione, si fa riferimento alla scadenza del 16 febbraio, mentre non rileva la data di presentazione delle denunce retributive (che dal 2015 è fissata al 28 febbraio).
Il termine di prescrizione quinquennale si applica:
- sia all’azione di accertamento che
- a quella di recupero dei crediti già accertati e liquidati.
Questo principio è confermato dalla giurisprudenza e già richiamato nella circolare INAIL n. 32 del 1996.
L’unico termine applicabile è quindi quello quinquennale, senza distinzione tra le diverse fasi del credito.
Atti che interrompono o non interrompono la prescrizione INAIL
La prescrizione può essere interrotta da atti che dimostrino la chiara volontà del creditore di esercitare il proprio diritto. In ambito assicurativo, l’atto tipico che interrompe la prescrizione è il verbale unico di accertamento e notificazione, anche se privo della quantificazione precisa del credito, purché contenga gli elementi che ne permettano la determinazione. Secondo la Cassazione, infatti, non è richiesta una forma solenne, ma è sufficiente un qualsiasi atto scritto che metta in mora il debitore.
NON sono invece idonei a interrompere la prescrizione:
- il verbale di primo accesso ispettivo, che rappresenta solo l’avvio dell’attività e non contiene una richiesta di pagamento;
- gli atti redatti da altri enti di controllo (es. INPS o Ispettorato Nazionale del Lavoro), salvo che siano utilizzati dall’INAIL e notificati con una manifestazione espressa della volontà di recuperare il credito.
Quando il verbale unico viene notificato, il termine di prescrizione ricomincia da capo, per un nuovo periodo di cinque anni.
Prescrizione sanzioni INAIL e periodo COVID
Il termine quinquennale di prescrizione si applica anche alle sanzioni civili (le cosiddette “somme aggiuntive”) derivanti da omissioni o ritardi nei pagamenti dei premi. Tali sanzioni sono considerate funzionalmente collegate ai crediti per premi, e gli atti interruttivi validi per i premi producono effetto anche per le sanzioni. Questo principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 5076/2015).
Per quanto riguarda il periodo dell’emergenza sanitaria, la circolare ricorda che, in virtù delle misure straordinarie introdotte dal legislatore, il termine di prescrizione è stato sospeso fino al 30 giugno 2021 per i crediti maturati fino a tale data.
Da notare che:
- dal 1° luglio 2021, è ripreso il computo del termine quinquennale.
- Un atto interruttivo notificato durante la sospensione fa decorrere il nuovo termine di prescrizione dal 1° luglio 2021.
Ambito oggettivo e limiti dell’attività ispettiva – Modalità di notifica
L’attività ispettiva dell’INAIL è limitata agli ambiti assicurativi di propria competenza, ovvero:
- qualificazione contrattuale dei soggetti assicurati,
- imponibile retributivo,
- rischio di lavorazione,
- agevolazioni fruite e
- corretta classificazione tariffaria.
La verifica può essere delimitata per oggetto, periodo, posizione assicurativa o ambito territoriale. Gli ispettori devono indicare chiaramente questi elementi nel verbale di primo accesso e possono estendere l’ambito dell’indagine tramite un verbale interlocutorio motivato.
Le verifiche non possono essere di carattere generale salvo casi specifici.
Il verbale unico di accertamento deve riportare in modo dettagliato:
- le posizioni lavorative esaminate,
- i periodi verificati,
- i documenti analizzati e
- le finalità dell’accertamento.
Quando il datore di lavoro ottiene un verbale di regolarità o ha regolarizzato tutte le contestazioni, la verifica ha effetto preclusivo rispetto a ulteriori accertamenti sull’ambito esaminato, fatte salve situazioni sopravvenute, come comportamenti omissivi o nuove denunce.
Ai fini dell’interruzione della prescrizione, la notifica del verbale unico deve essere effettuata in modo tempestivo e con modalità idonee. La consegna può avvenire:
- in mani proprie del destinatario,
- tramite PEC risultante da pubblici elenchi,
- oppure, in via residuale, tramite raccomandata A/R, nei casi in cui la PEC non sia disponibile o non consegnabile.
Il calcolo del termine prescrizionale si effettua a ritroso dalla data di notifica del verbale.
Per esempio, un verbale notificato il 20 marzo 2025 consente di recuperare crediti relativi a premi scaduti non prima del 16 febbraio 2020.
La circolare ricorda infine che, ai fini della determinazione del tasso medio applicabile, si possono considerare anche periodi antecedenti al quinquennio, per la verifica della corretta classificazione del rischio.
Tabella riassuntiva: Prescrizione premi INAIL e attività ispettive
Ambito Indicazione Termine di prescrizione 5 anni dal giorno successivo alla scadenza del pagamento Scadenza premi in autoliquidazione 16 febbraio Atti che interrompono la prescrizione Verbale unico di accertamento e notificazione Atti non interruttivi Verbale di primo accesso; verbali di altri enti non notificati dall’INAIL Effetti interruttivi Decorrenza nuovo termine quinquennale dalla data di notifica Sanzioni civili Stesso termine e interruzione dei premi Sospensione Covid-19 Sospensione fino al 30/06/2021 per crediti maturati prima di tale data Ambito accertamento Assicurativo: rischio, imponibile, classificazione, agevolazioni Limiti verifiche ispettive Preclusione su ambiti già verificati se regolarizzati o risultati regolari Modalità di notifica PEC, consegna in mani proprie, raccomandata A/R -
Contratto colf in vigore: testo e novita 2025
I sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs e Federcolf, per i lavoratori e delle associazioni imprenditoriali di settore Fildaldo, Domina hanno siglato il giorno 8 settembre 2020 il rinnovo del CCNL del lavoro domestico (scaduto nel 2016), che si applicherà a circa 960.000 lavoratori regolari del settore
In data 12 febbraio 2021 i minimi retributivi 2021 sono stati anche confermati con la firma della Commissione nazionale presso il Ministero del lavoro, prevista dall'art 45 del CCNL , senza adeguamenti (a causa del valore Istat negativo del 2020 sul 2019).
AGGIORNAMENTO 20 GENNAIO 2023
I Minimi retributivi per gli stipendi sono stati aggiornati il 16 gennaio 2023 con accordo tra le parti sociali presso il ministero del Lavoro.
Qui letabelle retributive 2023
AGGIORNAMENTO APRILE 2025
Il sindacato di categoria FISASCAT CISL fa sapere che è ripresa in plenaria la trattativa per il rinnovo del Contratto nazionale.
Si ricorda che sono circa 834mila le lavoratrici e i lavoratori regolarizzati nel settore. Di questi
- il 50,4% sono colf
- il 49,6% badanti, prevalentemente donne,
- di cui straniere il 68,9%.
Al centro del confronto tra le parti, i sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs, Federcolf e le associazioni datoriali Fidaldo e Domina, temi come:
- l’adeguamento della lettera di assunzione
- la regolamentazione di permessi,
- trasferte e vitto e alloggio,
- tutela della maternità e della paternità e
- l’inquadramento professionale.
Il negoziato proseguirà il 6 maggio 2025
CCNL Lavoro domestico in vigore
Le novità introdotte dal contratto, entrato in vigore il 1° ottobre 2020 e scaduto formalmente il 31 dicembre 2022, riguardano:
- la nuova denominazione di "assistenti familiari" superando la consolidata distinzione tra colf, badanti e baby-sitter ;
- l’inserimento in un unico livello BS delle Baby-sitter
- l’inquadramento uniformato in 4 diversi livelli in base alle loro competenze a cui corrispondono due parametri retributivi
- un aumento retributivo mensile di 12 euro per i lavoratori domestici inquadrati nel livello medio B Super dal 1° gennaio 2021;
- a partire dal 1 ottobre 2020 un sistema di indennità aggiuntive da 100 a 116 euro a chi assiste bambini fino al sesto anno di età o più di una persona non autosufficiente
- Ai lavoratori in possesso della certificazione di qualità (normativa UNI 11766/2019) verrà inoltre riconosciuta una ulteriore indennità fino a 10 euro al mese.
- l’estensione del periodo di prova a 30 giorni;
- la nuova figura dell’assistente familiare educatore formato;
- l’introduzione di un maggior numero di ore dedicate alla formazione. Ad esempio i lavoratori con contratto a tempo pieno e indeterminato con anzianità di almeno sei mesi presso lo stesso datore di lavoro potranno beneficiare di 40 ore annue di permesso retribuito per corsi di formazione professionali specifici elevati a 64 ore annue di permessi retribuiti per percorsi formativi riconosciuti e finanziati dall’Ente bilaterale di settore, Ebincolf.
- Riconoscimento del congedo per donne vittime di violenza e alle linee guida per ridurre i rischi nell’ambiente di lavoro, ivi inclusi gli strumenti telematici e robotici. In tema di violenza è stato preso in considerazione il rischio di rimanere vittime di molestie sessuali er cui le Parti Sociali firmatarie del contratto hanno concordato di promuovere iniziative, anche tramite gli Enti bilaterali, al fine di prevenire e contrastare tali condotte”.
- L’articolato sulle commissioni di conciliazione a livello territoriale viene implementato con la specifica clausola per la quale il lavoratore domestico, durante il tentativo di conciliazione, deve essere assistito da un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali firmatarie il rinnovo contrattuale
- Viene raddoppiato da 0,3 a 0,6 euro orari il contributo dovuto a Cas.saColf.
TABELLA RETRIBUTIVA 2021
Allegati:TABELLA A Lavoratori conviventi
art. 14 – 1° Co, lett. a)TABELLA B Lavoratori
art. 14-2° co.TABELLA C Lavoratori non conviventi
art. 14 – 1° Co, lett. b)TABELLA D Assistenza notturna
art. 10TABELLA E Presenza notturna
art. 11TABELLA G Lavoratori
art. 14-9° co.(lavoro condiviso)valori mensili (€) valori mensili (€) valori orari (€) valori mensili (€) valori mensili (€) valori orari (€) Livello A 645,50 4,69 Livello AS 5,53 Livello B 821,56 586,83 5,86 Livello BS 880,24 616,18 6,22 1012,27 Livello C 938,94 680,71 6,57 Livello CS 997,61 6,93 1.147,24 7,45 Livello D 1.1173,65 (*) 7,99 Livello DS 1.232,33 (*) 8,33 1.417,21 8,98 Livello Unico 677,78 -
Bonus nido 2025: nuovi chiarimenti
La circolare INPS n. 60 del 20 marzo 2025 ha fornito pochi giorni fa gli aggiornamenti sulle agevolazioni per la frequenza degli asili nido pubblici e privati e sulle forme di supporto presso la propria abitazione per bambini sotto i tre anni affetti da gravi patologie croniche. Le nuove indicazioni si basano sulle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025.
Con il messaggio del 25 marzo l'Istituto ha comunicato, l’apertura del servizio per la presentazione delle domande di contributo, precisando che le domande verranno lavorate a partire dal 2 aprile 2025.
Inoltre vengono fornite ulteriori istruzioni sul periodo transitorio (vedi ultimo paragrafo) . Si segnala infine un nuovo chiarimento sulla documentazione necessaria fornito con messaggio 1165 del 4 aprile 2025
Bonus nido 2025: requisiti
ll contributo può essere richiesto dal genitore di un minore di età inferiore ai tre anni che sia in possesso dei seguenti requisiti:
- Cittadinanza: italiana o di uno Stato membro dell'UE. I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo o di specifici permessi di soggiorno validi (protezione internazionale, Carta Blu, permesso di lavoro subordinato o autonomo, protezione speciale, ecc.).
- Residenza: il genitore richiedente deve essere residente in Italia.
- Responsabilità genitoriale: la richiesta può essere fatta dal genitore, dall’affidatario in caso di affido temporaneo o preadottivo, oppure dal tutore legale.
- Età del bambino: il minore deve avere meno di tre anni al momento della domanda e per tutta la durata della fruizione del contributo.
- ISEE minorenni: un valore dell’ISEE valido è necessario per determinare l’importo del contributo, ma la domanda può essere presentata anche senza ISEE (ricevendo il contributo minimo previsto).
Bonus nido 2025: importi e soglie ISEE 2025
Dal 1° gennaio 2025, il contributo varia in base all’ISEE del nucleo familiare e alla data di nascita del bambino, come segue:
Bambini nati prima del 1° gennaio 2024:
- 3.000 € (ISEE fino a 25.000,99 €);
- 2.500 € (ISEE tra 25.001 e 40.000 €);
- 1.500 € (ISEE sopra 40.000 € o assente).
Bambini nati dal 1° gennaio 2024:
- 3.600 € (ISEE fino a 40.000 €);
- 1.500 € (ISEE superiore a 40.000 € o assente).
La quota percepita a titolo di Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU) non viene considerata nel calcolo dell’ISEE.
La circolare precisa che nel caso in cui l’ISEE risulti attestato, ma siano presenti omissioni e/o difformità dei dati relativi al patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati, o nel caso siano rilevate delle incongruenze o discordanze tra i dati indicati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il rilascio dell’ISEE e i dati disponibili nei sistemi dell’INPS, l’importo del contributo è erogato nella misura prevista in assenza di ISEE.
A seguito della rettifica della DSU attestata con omissioni o difformità, della presentazione di una successiva DSU regolare o della verifica con esito positivo della documentazione presentata dal cittadino a giustificazione dei dati dichiarati nella DSU il contributo viene ricalcolato tenendo conto dei nuovi elementi forniti."
Bonus nido 2025: come fare domanda – Decadenza e subentro
Le domande possono essere presentate dal giorno di apertura del servizio comunicato dall’INPS fino al 31 dicembre di ogni anno.
Le modalità di presentazione sono due:
- Portale web INPS, con accesso tramite SPID, CIE o CNS.
- Patronati, utilizzando i servizi di assistenza.
Il richiedente deve indicare a quale beneficio intende accedere e fornire i seguenti documenti:
- Per il contributo asilo nido: ricevuta di pagamento della retta e, per strutture private, l’autorizzazione all’apertura.
- Per il supporto domiciliare: certificato del pediatra che attesti l’impossibilità a frequentare l’asilo per gravi patologie.
Bonus nido 2025 : pagamenti e rimborsi. periodo transitorio 2025
Il contributo viene erogato dall'INPS previa verifica della documentazione, che deve essere caricata sulla piattaforma INPS entro il 30 aprile dell’anno successivo alla domanda.
I documenti richiesti per il rimborso sono:
- Fattura della retta con codice fiscale del genitore richiedente e del minore.
- Prova del pagamento effettuato tramite bonifico, assegno o altro metodo tracciabile.
ATTENZIONE Il contributo è incompatibile con la detrazione fiscale per le spese di asilo nido.
Con il messaggio INPS 1014 2025 precisa che in sede di prima applicazione, per il solo anno 2025, per la richiesta di “contributo asilo nido” relativo ai mesi da gennaio 2025 ad aprile 2025, per i pagamenti effettuati entro il 31 marzo 2025, oltre ai documenti di pagamento indicati sopra , possono essere allegati anche i documenti ritenuti validi nel 2024, ossia :
- la ricevuta, la fattura quietanzata, il bollettino bancario o postale o, per gli asili nido aziendali, l’attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o della trattenuta in busta paga
contenente le seguenti informazioni:
- denominazione e partita IVA dell’asilo nido, nome, cognome o codice fiscale del minore, mese di riferimento, estremi del pagamento o quietanza di pagamento, nome, cognome e codice fiscale del genitore che sostiene l’onere della retta.
RICEVUTA DI PAGAMENTO
Con il messaggio 1165 del 4 aprile 2025 INPS precisa che per il servizio di asilo nido reso da Istituti o scuole riconosciuti da pubbliche Amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, che beneficiano dell’esenzione dell’IVA E della dispensa dall’obbligo di fatturazione ,
invece della fattura è possibile presentare la ricevuta di pagamento emessa dalla struttura .
La ricevuta deve contenere:
- nome, cognome e codice fiscale del richiedente (o dell’intestatario della ricevuta),
- nome, cognome e/o codice fiscale del minore,
- denominazione della struttura,
- importo della rata (con indicazione della mensilità a cui si riferisce la ricevuta),
- descrizione del servizio con evidenza del dettaglio pagato per eventuali servizi aggiuntivi (ad esempio, servizio asilo nido comprensivo del servizio mensa se previsto).
Bonus Asilo nido 2025 – i fondi disponibili
Le risorse stanziate per il contributo dal 2025 al 2029 ammontano a:
- 937,8 milioni di euro per il 2025.
- 1.028,8 milioni di euro per il 2026.
- 1.105,8 milioni di euro per il 2027.
- 1.122,8 milioni di euro per il 2028.
- 1.139,8 milioni di euro dal 2029.
L’INPS monitorerà l’andamento della spesa e, in caso di esaurimento dei fondi, bloccherà l’accettazione di nuove domande.
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Licenziamento disciplinare: valida la PEC al difensore
La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 7480 del 20 marzo 2025, chiarisce modalità di comunicazione del licenziamento disciplinare, un tema di grande rilevanza per i datori di lavoro.
Il caso in esame riguarda il ricorso presentato da A.A. contro l'Università di Bologna, in seguito al licenziamento disciplinare irrogato il 15 febbraio 2019.
La questione centrale del contendere riguarda la validità della comunicazione del licenziamento effettuata tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo del difensore del lavoratore, cosa che a suo dire aveva impedito di rispettare i termini per l'impugnazione.
Vediamo piu in dettaglio il caso e la decisione della Suprema Corte .
Licenziamento comunicato via pec del difensore: il caso e i motivi di ricorso
Il ricorrente, A.A., ha contestato la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, che aveva rigettato il suo ricorso contro il licenziamento.
La Corte d'Appello aveva stabilito che la comunicazione del licenziamento tramite PEC all'indirizzo del difensore era valida, in quanto il lavoratore aveva eletto domicilio presso lo studio del suo avvocato. Questa decisione è stata oggetto di due motivi di ricorso in Cassazione:
il primo riguardante la presunta mancanza di motivazione della sentenza d'appello, e il secondo relativo alla violazione dell'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 e degli artt. 2-6 della legge n. 604 del 1966
Il ricorrente precisava infatti che la normativa del 2001 era stata modificata dal D.Lgs. n. 75 del 2017, mentre "gli illeciti contestati al lavoratore erano stati tutti commessi tra il 2009 e il 2011, con la conseguenza che agli stessi andava applicata l'originaria formulazione della norma, che non prevedeva la possibilità di effettuare la comunicazione del licenziamento anche alla PEC del difensore del lavoratore, ma solo alla PEC del lavoratore qualora ne fosse in possesso o a mani o al fax proprio o del difensore, o a mezzo raccomandata al lavoratore. Pertanto, il licenziamento era nullo, perché intimato senza il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 della legge n. 604 del 1966 – da cui si evince che il termine di 60 giorni per l' impugnazione non opera per il licenziamento non comunicato per iscritto o di cui non siano indicati i motivi (operando in tal caso l'ordinario termine di prescrizione) e dunque inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro"
La Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi di ricorso, confermando la validità della comunicazione del licenziamento tramite PEC all'indirizzo del difensore.
Licenziamento disciplinare alla PEC del difensore: le motivazioni
Sul primo motivo la Cassazione ha rilevato che la Corte d'Appello aveva correttamente motivato la sua decisione. In particolare, la Corte d'Appello aveva osservato che il lavoratore era stato informato della comunicazione del licenziamento tramite PEC e raccomandata, e che tale comunicazione era avvenuta in conformità con l'art. 52-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, vigente al momento dei fatti.
La Cassazione ha sottolineato che il lavoratore aveva eletto domicilio presso lo studio del suo avvocato, indicando l'indirizzo PEC del difensore come luogo idoneo per le comunicazioni. Questo elemento ha reso legittima la comunicazione del licenziamento tramite PEC all'indirizzo del difensore, in quanto il lavoratore aveva espressamente indicato tale indirizzo come luogo di notifica.
Con il secondo motivo il ricorrente ha contestato la violazione dell'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, sostenendo che la comunicazione del licenziamento tramite PEC all'indirizzo del difensore non fosse conforme alla normativa vigente al momento dei fatti.
Tuttavia, la Cassazione ha respinto anche questo motivo, affermando che la Corte d'Appello aveva correttamente applicato la normativa vigente.
La Cassazione ha anche richiamato la giurisprudenza secondo cui l'indicazione della PEC del difensore, senza ulteriori specificazioni limitative, è idonea a far scattare l'obbligo del notificante di utilizzare la notificazione telematica.
Inoltre, la Cassazione ha sottolineato che lo statuto giuridico dell'avvocato attribuisce specifico rilievo alla PEC dello stesso, quale domicilio privilegiato per le comunicazioni e notificazioni. Pertanto, la comunicazione del licenziamento tramite PEC all'indirizzo del difensore è stata ritenuta valida.