• Corsi Accreditati per Commercialisti

    Formazione commercialisti: equipollenza e regole aggiornate

    Con informativa del 28 marzo 2025 il Consiglio dell'Ordine dei commercialisti ha reso  noti  i  “criteri di equipollenza” tra l’aggiornamento biennale dei gestori della crisi e i corsi di formazione professionale continua dei dottori commercialisti.

     Inoltre sul tema piu ampio della formazione obbligatoria è stato pubblicato il Vademecum aggiornato 2025 del CNDCEC.

    Di seguito le indicazioni in dettaglio.

    Criteri equipollenza formazione commercialisti e gestori crisi

    A seguito dell'emanazione del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 con le modifiche apportate al Codice della Crisi è stato modificata  la disciplina dell’aggiornamento biennale posto in capo ai soggetti che hanno ottenuto l’iscrizione nell’Elenco dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo

    nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza . In particolare è stato previsto  che 

    – l’obbligo formativo biennale dei professionisti iscritti nell’Elenco di cui all’art. 356 Codice della Crisi  e all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili passa da 40 ore a 18 ore; e che 

    – gli Ordini professionali possano stabilire i criteri di equipollenza  per i percorsi formativi.

    Su questo punto il CNDCEC era già intervenuto a ottobre 2024 e viste le recenti FAQ ministeriali  che confermano sostanzialmente i criteri già messi a punto, il consiglio ha stabilito che :

     i “criteri di equipollenza” di cui all’art. 356, comma 2 del d.lgs. n. 14/2019 prevedendo che  si devono ritenere equipollenti, e idonei ad assolvere l’aggiornamento biennale dei gestori della crisi, i corsi di formazione professionale che:

    • a) sono stati realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto correttivo che modifica il Codice della crisi (nello specifico: 28 settembre 2024);
    • b) sono stati accreditati dal Consiglio Nazionale ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo previsto dal Regolamento FPC adottato dal Consiglio Nazionale e pubblicato sul Bollettino del Ministero della Giustizia n. 18 del 30 settembre 2023;
    • c) hanno ad oggetto uno o più argomenti indicati nelle Linee guida della Scuola Superiore della Magistratura adottate il 1° febbraio 2023 ed (eventualmente) integrati con le novità previste dal decreto correttivo;
    • d) hanno ad oggetto la trattazione dei temi indicati alla lettera c) per un numero di ore non inferiore a 6;
    • e) nell’attestato di partecipazione indicano espressamente la durata del corso e l’equipollenza tra il corso per l’aggiornamento biennale e quello per la formazione professionale continua ai sensi dell’art. 356, comma 2 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
    • f) saranno erogati dal Consiglio Nazionale, dagli Ordini territoriali, dalle Scuole di Alta Formazione costituite dagli Ordini territoriali (SAF) e dai Soggetti autorizzati ad erogare la formazione a favore degli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ai sensi dell’art. 11 del Regolamento FPC;
    • g) non avranno ad oggetto esclusivamente le tematiche del sovraindebitamento di cui all’art. 4 del DM 24 settembre 2014, n. 202 e che soddisferanno la condizione posta alla lettera d);
    • h) che non sono realizzati per assolvere gli obblighi formativi per l’inserimento nell’Elenco esperti  indipendenti ex art. 13 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

    Vademecum formazione Dottori commercialisti 2025

    Il CNDCEC ha  conseguentemente pubblicato  sul sito istituzionale (www.commercialist.it)  un  completo vademecum   con l’obiettivo di fornire una guida aggiornata  alla complessa e multidisciplinare formazione professionale prevista per i vari ambiti in cui il  commercialista opera.

    Come noto infatti i commercialisti, come professionisti che operano in un settore in continuo cambiamento, sono soggetti a vari obblighi formativi previsti dalla legge e dalle normative professionali: questi obblighi hanno lo scopo di garantire che i professionisti mantengono e aggiornino costantemente le proprie

    competenze. 

    Il vademecum offre una  panoramica dei principali obblighi formativi  previsti per i commercialisti con ruoli, oltre che di consulenti fiscali e aziendali nella gestione ordinaria delle aziende , anche  di

    •  revisori legali 
    •  revisori in enti locali 
    • gestori della crisi di impresa 
    • gestori delle crisi da sovraindebitamento
    • delegati alle vendite
    • esperti negoziatori
    • esperti indipendenti 

  • Rubrica del lavoro

    Programma GOL contro la disoccupazione 2025: come funziona

     il decreto interministeriale Lavoro-Mef sul programma di politiche attive del lavoro Garanzia occupabilità dei lavoratori (Gol) messo a punto dall'Anpal e dal Ministero del Lavoro risale al 2021 . QUI IL TESTO Venivano messi a disposizione  i primi 880 milioni alle Regioni grazie al Fondo PNRR e REACT-EU, che prevede in totale 4,9 miliardi fino al 2025.

    Ricordiamo che il programma GOL  per la riqualificazione dei lavoratori   in difficoltà riguarda :

    1. i lavoratori in Cassa integrazione
    2.  i beneficiari di Naspi e DISColl , Reddito di cittdinanza  ,
    3. giovani NEET 
    4. donne svantaggiate (disoccupate di lungo periodo),   
    5. persone con disabilità o fragilità , 
    6. over 55  disoccupati
    7. working poor  (ovvero lavoratori con redditi molto bassi).

    e prevede  5 percorsi differenziati  per il ricollocamento lavorativo:

    1. reinserimento occupazionale per chi ha un profilo facilmente occupabile
    2. aggiornamento  per migliorare specifiche competenze del lavoratore
    3. riqualificazione in cui le attività formative saranno piu impegnative
    4. lavoro e inclusione  , gestito in collaborazione con i Comuni per  i casi con bisogni piu complessi
    5. ricollocazione collettiva  per la gestione di crisi aziendali 

    Entro il 2025 il Ministero prevede il coinvolgimento di 3 milioni di lavoratori.

    Incaricati di fornire il servizio  di sostegno nella ricerca di una nuova occupazione sono i Centri per l'impiego delle Regioni, con l'ausilio di ANPAL  e  INPS

    Per accedere occorre rivolgersi ai centri per l'impiego e agenzie per il lavoro accreditate della propria regione

    .QUI la lista messa a disposizione da ANPAL 

    Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è titolare del programma Gol. A seguito della riorganizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2024, il Ministero ha acquisito le precedenti competenze di Anpal, relative a: coordinamento e monitoraggio del programma, vigilanza sull’attuazione degli interventi delle Regioni, presidenza del Comitato direttivo di Gol. Quest’ultimo costituisce la cabina di regia del programma, che riunisce il livello centrale e quello regionale.

    Con la circolare 8 del 31 marzo 2025 Il Ministero del lavoro ha corretto un precedente documento ANPAL modificando la definizione di "soggetto formato"

    I meccanismi di verifica concordati con la Commissione Europea prevedono,  attestazione /certificazione al completamento del percorso o alle attività eseguite per ciascuna persona  che ricomprenda chiaro  riferimento al contenuto  della formazione ai fini della verifica del target secondario relativo alla formazione sulle competenze digitali.

    VEDI QUI IL TESTO DELLA CIRCOLARE.

    Programma GOL  2023: i dati ANPAL

    Con la nota del  21 luglio 2023 ANPAL aveva  diffuso i dati recenti sulle attività del programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) .

    Al 30 giugno 2023 i lavoratori presi in carico dal Programma  sono più di 1,3 milioni di beneficiari, più della metà dei quali inseriti nel percorso 1 – reinserimento lavorativo. Il resto si distribuisce tra il percorso 2 – upskilling (26%) e il percorso 3 – reskilling (19,8%), mentre è pari al 3,7% la quota di persone indirizzate al percorso 4 – lavoro e inclusione.

    • La componente maggioritaria dei beneficiari è quella femminile con il 55,5% dei presi in carico, 
    • i giovani sono il  26,5%
    •  i senior (55+) rappresentano il 17,9%;
    •  gli stranieri sono il 14,8%. 

     Dal punto di vista delle misure assistenziali  di cui sono beneficiari risulta che 

    • per il 54,5%  sono disoccupati che hanno fatto domanda di Naspi o DisColl e 
    • per il 22,7% beneficiari di Reddito di cittadinanza (di cui il 3,4% sono anche beneficiari di Naspi o DisColl).
    •  Il restante 22,8% rientra in altre categorie di disoccupati non soggetti a condizionalità.

    Qui il testo integrale della Nota di monitoraggio Gol n. 6/2023

    DATI  Programma GOL  al 31 gennaio 2025:

    Il ministero ha fornito un monitoraggio aggiornato del programma al 31 gennaio 2025 da cui emerge che

    Sono oltre 3,2 milioni i disoccupati coinvolti:

    • Il 50% è nel Percorso 1 (prossimi al mercato del lavoro), 
    • il 24,8% nel Percorso 2 (aggiornamento),
    •  il 20,7% nel Percorso 3 (riqualificazione),
    •  il 3,8% nel Percorso 4 (lavoro e inclusione) e 
    • solo lo 0,1% nel Percorso 5 (ricollocazione collettiva).

    Profilo dei beneficiari: 55,5% donne, 29,2% giovani, 16,7% over 55, 15,3% stranieri. Il 35,5% è disoccupato da almeno 6 mesi, il 30,7% da oltre 12 mesi.

    Condizione economica: Molti sono percettori di NASpI, DisColl o Reddito di cittadinanza, ma anche disoccupati senza sostegno economico. Il 46% ha richiesto NASpI/DisColl, il 3,9% ha SFL attivo, il 5,1% è attivabile al lavoro con ADI, il 45% è in cerca di lavoro senza condizionalità.

    Efficacia del programma: Aumentato il coinvolgimento nei percorsi attivi, dal 48,2% nel 2022 al 71,8% nel 2024.

    I Dati sulle politiche attive sono in aggiornamento, con prudenza nell'analisi, soprattutto per le erogazioni da enti privati.

    Allegati:
  • Rubrica del lavoro

    Pedagogisti ed educatori 2025: novità dal Ministro

    E' stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge 55 del 15.5.2024  per l'istituzione di due nuovi albi professionali per pedagogisti  ed educatori professionali socio-pedagogici. 

    La nuova legge  delinea requisiti specifici per l'iscrizione e e l'istituzione del relativo Ordine nazionale. Si potrà essere iscritti ad entrambi gli albi. Le lauree richieste per l'iscrizioni saranno abilitanti.

    Si attendono ancora due decreti ministeriali  di attuazione  ma nel frattempo è attivo un regime transitorio (vedi ultimo paragrafo)

    Vediamo nei paragrafi seguenti i dettagli sui requisiti di accesso e l'iter di attuazione della novità e degli ALBI Professionali,  sul regime transitorio di prima applicazione e la risposta a interrogazione parlamentare sui decreti mancanti forniti  dal ministro della Giustizia Nordio il 28 marzo 2025..

    Pedagogisti ed educatori professionali: i requisiti

    Pedagogisti

    La legge definisce il pedagogista come lo specialista a livello apicale, dei processi educativi con una formazione avanzata. 

    Per esercitare legalmente la professione, sarà richiesto il possesso di una delle seguenti lauree:

    • Laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi (56/S, LM-50);
    • Laurea specialistica o magistrale in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua (65/S, LM-57);
    • Laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche (87/S, LM-85);
    • Laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell'e-learning e della media education (87/S, LM-93);
    • Laurea in scienze dell'educazione o in pedagogia, secondo l'ordinamento precedente al D.M. 509/1999.

    L'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali, con tirocinio formativo, sara abilitante per l'esercizio della professione di pedagogista.

    Inoltre, l'articolo 2 del DDL  apre la possibilità  di iscrizione all'albo agli insegnanti universitari e ai ricercatori che hanno contribuito al campo della pedagogia, consentendo loro l'accesso all'albo.

    Il pedagogista può svolgere, presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, compiti e funzioni di consulenza tecnico-scientifica e attività di coordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi con valenza educativa, formativa e pedagogica, in particolare nei comparti educativo, sociale, scolastico, formativo, penitenziario e socio-sanitario, quest'ultimo limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché attività di orientamento scolastico e professionale, di promozione culturale e di consulenza.

     Il pedagogista svolge altresì attività didattica, di sperimentazione e di ricerca nello specifico ambito professionale.

     La professione  può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.

    Educatori Professionali Socio-pedagogici

    Gli educatori professionali socio-pedagogici sono professionisti di livello intermedio riconosciuti per il loro ruolo nei servizi socio-educativi e assistenziali, con requisiti di iscrizione che comprendono:

    • Laurea triennale in ambito socio-pedagogico o titoli equipollenti.
    • Accertamento delle competenze professionali acquisite, analogamente ai pedagogisti.

    Albi pedagogisti ed educatori socio pedagogici: titoli esteri

    Il testo della legge specifica inoltre che :

    • Per l'esercizio della professione  di pedagogista  e per l'iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni universitarie estere che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con i titoli di studio di cui all'articolo 2 rilasciati da università italiane.
    •  Per l'esercizio della professione  di educatore professionale sociopedagocico  e per l'iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli di educatore socio-pedagogico conseguiti presso istituzioni che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), rilasciata da università italiane.

    Albi e Ordine professioni educative iter di attuazione e novità 2025

     Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici costituiranno  l'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, articolato su base regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, su base provinciale.

    La fase di  avvio si è chiusa con oltre 150 mila domande accolte. C'era attesa per una proroga annunciata nel decreto Omnibus ma poi non realizzata .

     I sindacati di categoria lamentano che non è chiaro  il termine da quando il requisito dell'iscrizione sia richiesto per le assunzioni . 

    Un comunicato del dipartimento della funzione pubblica pero ha  affermato che «I Comuni potranno continuare a utilizzare fino all’anno scolastico 2026-2027 le graduatorie comunali vigenti»

    Il disegno di  legge prevede l'emissione di due decreti ministeriali essenziali per l'attuazione completa :

    1. Decreto del Ministro della Giustizia,  responsabile per l'istituzione formale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, questo decreto definirà la struttura operativa, organizzativa e di governance dell'Ordine, delineando le responsabilità e i poteri in termini di gestione degli albi professionali.
    2. Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca: Sarà focalizzato sul riconoscimento dei titoli di studio necessari per l'iscrizione agli albi, garantendo che i percorsi formativi siano adeguati alle esigenze professionali del settore.

    Non mancano gli scettici che affermano che l'ordine non sarà utile e costituira solo un aggravio di costi per gli iscritti.

    Il decreto Milleproroghe 2025 ha previsto una proroga al 31 marzo 2025 per la presentazione delle domande di iscrizione all’Ordine delle Professioni pedagogiche ed educative  istituito dalla legge  L.55/2024 ma ancora vuoto per la mancanza dei decreti operativi. 

    Vedi all'ultimo paragrafo le ultime novità.

    Albi o ordine pedagogisti ed educatori: disposizioni transitorie

     In sede di prima attuazione della  legge, il presidente del tribunale dei capoluoghi delle regioni e delle province autonome ,

    •  entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge, nomina un commissario, scelto tra i magistrati in servizio, che  provvede alla formazione degli albi professionali dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici.
    • entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto provvederà  agli altri adempimenti necessari per l'istituzione degli ordini regionali e delle province .

     In sede di prima applicazione  l'iscrizione sarà consentita, su domanda da presentare  entro 90 giorni a partire  dalla data della nomina del commissario 

    • a) per l'albo professionale dei pedagogisti:

    1) ai professori universitari ordinari e associati, in servizio, fuori ruolo o in quiescenza, che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o in istituzioni di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori e agli assistenti universitari di ruolo in discipline pedagogiche e ai laureati che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso un'istituzione pubblica in materia pedagogica per l'accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 1;

    2) a coloro che ricoprono o hanno ricoperto presso istituzioni pubbliche un posto di ruolo per l'accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 1, svolgendo un'attività di servizio attinente alla pedagogia, e che hanno superato un pubblico concorso o hanno fruito di disposizioni in materia di stabilizzazione del rapporto di lavoro;

    3) ai laureati nelle discipline di cui all'articolo 2, comma 1;

    4) a coloro che hanno operato per almeno tre anni nelle discipline pedagogiche ottenendo riconoscimenti in tale campo a livello nazionale o internazionale;

    5) a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1;

    • b) per l'albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici:

    1) a coloro che sono in possesso dei requisiti per l'esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

    2) ai laureati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico, come determinati dall'articolo 4, comma 1;

    3) a coloro ai quali sia riconosciuta la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore nei servizi educativi, ai sensi dell'articolo 1, commi 595, primo periodo, 597 e 598, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

    4) ai laureati in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18).

    Interrogazione parlamentare 28.2 e risposta del ministro 28.3.2025

    Con una interrogazione parlamentare alcuni deputati hanno chiesto al Ministro della Giustizia in data 10 febbraio 2025 quando saranno adottati i decreti necessari per istituire ufficialmente gli ordini professionali dei pedagogisti e degli educatori socio-pedagogici, previsti dalla legge n. 55 del 2024.

     Questi i passaggi principali della richiesta : 

    "ad oggi, nonostante siano passati quasi nove mesi dall'entrata in vigore della citata legge, gli specifici decreti attuativi necessari al fine di stabilire le procedure per l'iscrizione ai suddetti albi, i termini, nonché le modalità per il funzionamento degli ordini regionali, non sono ancora stati emanati; tale ritardo – come denunciato dai comunicati stampa delle associazioni del settore sta creando notevoli difficoltà a migliaia di professionisti oltre che compromettere la qualità e la stabilità dei servizi territoriali in ambiti cruciali come l'educazione, l'inclusione e il sostegno allo sviluppo delle persone;

    secondo quanto l'interrogante ha avuto modo di apprendere, oltre ai mancati passaggi ministeriali, i tribunali che hanno il compito di redigere gli elenchi delle richieste di iscrizione accettate per poi poter avviare le elezioni degli ordini regionali, sono colpiti da una carenza di personale che rende ancora più difficile l'espletamento dei compiti"

    Il Ministro Nordio  con risposta scritta del 28  marzo 2025 ha spiegato che  effettivamente l'istituzione di questi ordini ancora incompleta  per la mancanza del  decreto  che definirà il funzionamento dell’ordine, la sua organizzazione interna e le regole per l’applicazione della nuova normativa. Tuttavia, per emettere il decreto, bisogna prima costituire il Consiglio Nazionale dell'Ordine, che sarà composto dai presidenti degli ordini regionali e provinciali (Trento e Bolzano). 

    Quindi, prima di tutto, vanno istituiti gli ordini locali e bisogna organizzare le elezioni dei loro presidenti.

    Al momento, mancano regole dettagliate su come i commissari dovranno creare gli elenchi regionali degli iscritti e quale sistema elettorale usare per eleggere i presidenti locali.  Su questo  il Ministero della Giustizia non può intervenire con istruzioni o circolari, perché la normativa affida questi compiti direttamente ai commissari.

    Per risolvere questi problemi, il Ministero sta lavorando a una nuova normativa che definisca meglio questi passaggi. Nel frattempo, per garantire che i professionisti possano continuare a lavorare, è stata inserita una norma nel "Decreto Milleproroghe" che permette ai pedagogisti e agli educatori che hanno fatto domanda di iscrizione di esercitare la professione anche senza gli ordini ufficialmente operativi.

    Infine, il Ministro ha ribadito l'impegno a istituire gli ordini il prima possibile e a garantire che tutti i professionisti con i requisiti possano continuare a lavorare senza interruzioni.

    Di fatto quindi nel ribaltare la responsabilità sugli operatori del settore e annunciando l'emanazione di un nuovo provvedimento normativo,  il Ministro afferma che chi fa domanda di iscrizione può esercitare anche senza l'operatività degli Ordini.

  • ISEE

    Borse di studio universitarie: importi e soglie ISEE 2025

    Il Ministero  dell' Universita'  e  della  ricerca  ha pubblicato due   decreti  direttoriali,  n.180   e 181 del  28  febbraio  2025,   con gli aggiornamenti 2025 relativi a:

    •  i  limiti  massimi   dell'Indicatore   della situazione  economica  equivalente  (ISEE)  e  dell'Indicatore  della  situazione patrimoniale equivalente (ISPE) per l'accesso ai  benefici  relativi al diritto allo studio»
    • gli  importi minimi delle borse di  studio  universitarie.

    I decreti sono  allegati in fondo all'articolo. Nei paragrafi seguenti una tabella riepilogativa dei nuovi valori.

    Importi Minimi Borse di Studio 2025/2026

    Importi Borse di Studio 2025/2026

    Tipologia Studente Importo (€)
    Studente fuori sede 7.072,10
    Studente pendolare 4.132,85
    Studente in sede 2.850,26

    Limiti ISEE e ISPE per l’anno accademico 2025/2026

    I limiti massimi dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per l’accesso ai benefici relativi al diritto allo studio, così come determinati dal d.d. n. 318/2024  sono aggiornati per l’anno accademico  2025/2026 con riferimento alla variazione dell’indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie  di operai e impiegati corrispondente al valore pari a +0,8% e pertanto sono  definiti come segue:  

    Indicatore Limite Massimo
    ISEE € 27.948,60
    ISPE € 60.757,87

    Allegati:
  • Agricoltura

    Agricoltura: contribuzione dal 1 aprile solo nel Cassetto del contribuente

    Con il  messaggio  871 del 11 marzo l'istituto aveva comunicato che, a seguito della fase di dismissione del Cassetto previdenziale per aziende agricole, i nuovi Avvisi di tariffazione recanti il prospetto di dettaglio dei contributi da versare per l’emissione del III trimestre 2024 (scadenza di pagamento 17 marzo 2025) sono disponibili esclusivamente sul Cassetto Previdenziale del Contribuente,  relativo a ogni posizione contributiva CIDA dei datori di lavoro agricolo.

    Nel messaggio 1086 l'Istituto  precisa che dal 1 aprile  il Cassetto previdenziale per le aziende agricole viene dismesso.  Tutte le funzioni  sono state trasferite nel Cassetto Previdenziale del Contribuente, disponibile nella sezione “Servizi per le aziende ed i consulenti”  sul sito www.inps.it.

    Si  ricorda  anche che nel Cassetto Previdenziale del Contribuente,  oltre alla funzione di stampa del nuovo avviso di tariffazione adottato a partire dal periodo di competenza “III trimestre 2024”  sono presenti:

    •  una nuova funzione (raggiungibile dal percorso “Dati complementari” >  “Stampa F24 UE”) che espone, per il periodo a cavallo delle scadenze l’elenco delle posizioni CIDA dei datori di lavoro per le quali è stato predisposto, a valle delle operazioni di tariffazione, il prospetto di calcolo dei contributi da versare.
    • il pulsante  “Scarica file F24”  per il  il download di un file con estensione .txt (pulsante “Genera file”) contenente i dati utili alla compilazione dei modelli F24.
    •  il file “TracciatoInformazioniF24.xlsx”, che riporta le istruzioni per compilare le deleghe di pagamento dei modelli F24 a partire dai dati presenti nel file scaricato.

    Sanzioni per Omissione Contributiva 2024

    Con il  messaggio  INPS n. 827 del 6 marzo 2025, rivolto ai  propri uffici,  ha fornito  indicazioni dettagliate riguardo al nuovo regime sanzionatorio per omissione o evasione contributiva in agricoltura, introdotto dall'articolo 30 del decreto-legge n. 19/2024 e  applicabile a partire dal 1° settembre 2024. 

    La nuova disciplina mira a incentivare la regolarizzazione spontanea e tempestiva dei contributi, introducendo sanzioni progressive e meccanismi di compensazione più chiari. Le informazioni sono disponibili nel Fascicolo Elettronico del Contribuente (FEC).

    Per i periodi di competenza luglio, agosto e settembre 2024, con scadenza di pagamento al 17 marzo 2025, il regime sanzionatorio è il seguente:

    1.     Pagamento in ritardo entro 120 giorni: sanzione pari al Tasso di Riferimento Unico (TUR) fino al 40% della contribuzione dovuta. Oltre questo tetto, si applicano interessi di mora.
    2.     Pagamento in ritardo oltre 120 giorni: sanzione pari al TUR maggiorato del 5,5% fino al 40% della contribuzione dovuta. Oltre questo tetto, si applicano interessi di mora.

    Sanzioni per Evasioni contributive in agricoltura

    Per i periodi contributivi con irregolarità  trasmessi spontaneamente entro 12 mesi dalla scadenza ordinaria, si applica il regime del ravvedimento operoso:

    •     Pagamento entro la scadenza indicata nell'avviso di tariffazione: sanzione ridotta pari al TUR maggiorato del 5,5%.
    •     Pagamento entro 60 giorni dalla scadenza: sanzione pari al TUR maggiorato del 7,5%.
    •     Pagamento oltre 60 giorni: sanzione del 30% annuo fino a un massimo del 60% dei contributi non corrisposti, con interessi di mora oltre il tetto massimo.

    Accertamento contributivo estratti conto e prospetti

    Per gli accertamenti d'ufficio o verbali ispettivi notificati dal 1° settembre 2024, è prevista una riduzione del 50% delle sanzioni civili se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento.

    Dal terzo trimestre 2024, le sanzioni si aggiornano automaticamente in base alla data di pagamento effettivo. Le sanzioni accertate in fase di tariffazione non saranno più presenti nell'estratto conto.

    È previsto un calcolo separato per ogni periodo contributivo, con una nuova tabella che espone gli importi dovuti al netto delle compensazioni effettuate. 

    Le compensazioni avvengono prioritariamente sui contributi più vecchi.

    Quote Integrative/Associative , nuovi Codici Tributo, anticipi e rateazione

    Gli importi delle quote integrative/associative sono distinti per ogni periodo contributivo. 

    • Il pagamento della contribuzione pregressa avviene con il codice tributo KLAS, mentre 
    • le sanzioni sono gestite con il codice SLAS.

    Il messaggio precisa che l'importo delle sanzioni è calcolato ipotizzando il pagamento totale alla data di scadenza. Il contribuente può richiedere il pagamento anticipato, con ricalcolo delle sanzioni.

    La procedura di rateazione consente di presentare istanza prima della scadenza di pagamento.

     Le sanzioni agevolate si applicano in base alla tempestività del pagamento o della presentazione dell'istanza. In caso di mancato pagamento di una rata, il piano di ammortamento viene ricalcolato senza agevolazioni.

  • Lavoro Dipendente

    Inapplicabilità prescrizione e sanzioni INPS: nuove istruzioni

    La circolare INPS  n. 70 del 27 marzo 2025 chiarisce le nuove disposizioni in materia previdenziale per specifiche gestioni INPS, con particolare riferimento al pubblico impiego e ad alcune categorie di lavoratori autonomi.

    La circolare chiarisce l'inapplicabilità fino al 31 dicembre 2025 della prescrizione dei contributi dovuti dalle Pubbliche Amministrazioni alle gestioni previdenziali dell'INPS, come previsto dal decreto Milleproroghe 2025. 

    Vengono richiamate in prticolare  le circolari 58 2024 e 92 2023 

    Inapplicabilità prescrizione Omessi contributi

    L'Articolo 1, comma 2, del Decreto-Legge 27 dicembre 2024, n. 202 (Decreto Milleproroghe 2025), convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2025 ha differito al 31 dicembre 2025 l’inapplicabilità della prescrizione per:

    • Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP).
    • Gestione Separata (lavoratori parasubordinati e autonomi senza cassa).

    Si ricorda che l' Articolo 3, commi 9 e 10, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 stabilisce i termini di prescrizione per i contributi previdenziali, generalmente fissati in 5 anni.

    Le sanzioni per il mancato versamento dei contributi ( regolate dall'Articolo 116, commi 8 e 9, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388) fino al 31 dicembre 2025, non si applicano se il debito viene regolarizzato nei termini.

    La norma è valida per chi presenta domanda di rateazione entro il 31 dicembre 2025, anche se il piano rateale si conclude dopo questa data.

    Le richieste di rateazione

    Richieste di Rateazione: Le Pubbliche Amministrazioni devono presentare le domande di rateazione entro il 31 dicembre 2025. Anche se il piano di ammortamento si estende oltre questa data, l'importante è che la richiesta sia inoltrata entro il termine stabilito.

    Trasmissione dei Dati: Entro la stessa scadenza del 31 dicembre 2025, gli enti sono tenuti a trasmettere all'INPS i dati relativi ai contributi non versati. Questo può avvenire tramite:

    • Flusso Uniemens/ListaPosPA: Utilizzato per comunicare le informazioni contributive dei dipendenti pubblici.
    • Applicativo "Nuova PAssWeb": Permette la verifica dei versamenti e la gestione delle posizioni assicurative.

    Le sanzioni

    Sulla base delle circolari INPS  citate si ricordano le sanzioni  in vigore 

    Gestione Previdenziale Violazione Sanzione Conseguenze
    Gestione ex INPDAP Omesso versamento contributi Multa fino a 10.000€ Recupero forzato con interessi
    Gestione Separata Mancata iscrizione all’INPS Da 500€ a 5.000€ Sospensione attività lavorativa
    Gestione Artigiani e Commercianti Omissione dichiarazione redditi Fino a 20.000€ Accertamenti fiscali e denuncia
    Tutte le gestioni Falsificazione documentazione Multa fino a 25.000€ Denuncia penale

  • Lavoro Dipendente

    Lavoro dipendente: valide le testimonianze sulla natura del rapporto

    Con l'ordinanza 7995 del 26 marzo 2025 la Cassazione  ha riconosciuto la validita della  prova testimoniale fornita da un lavoratore  volta a dimostrare gli elementi caratteristici di un rapporto di lavoro subordinato,, criticando il Tribunale per non averla adeguatamente valutata.

    Nel caso in questione, la prova testimoniale assume un ruolo cruciale per dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, che è la tipologia di lavoro rivendicata dal ricorrente A.A. 

    Lavoro dipendente: Il caso

    Il caso in oggetto  riguardava un ricorso presentato da un lavoratore dipendente  contro il fallimento di una  società  in liquidazione,  per la  richiesta di ammissione di crediti derivanti da un presunto rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con la societa tra il 1 marzo 2009 e il 31 dicembre 2017.

     Il Tribunale di Napoli aveva respinto l'opposizione di A.A., ritenendo che la sua richiesta presentasse incongruenze e che la prova testimoniale offerta fosse inadeguata e irrilevante.

    Il lavoratore ha proposto ricorso in Cassazione, articolando quattro motivi principali:

    •     Violazione dell'art. 2697 c.c.: La prova testimoniale non è stata ammessa nonostante fosse stata richiesta per assolvere l'onere probatorio.
    •     Violazione dell'art. 115 c.p.c.: Il Tribunale avrebbe effettuato una valutazione ex ante dell'esito della prova testimoniale.
    •     Violazione dell'art. 132 c.p.c.: La motivazione del Tribunale è stata ritenuta apparente e basata su una valutazione soggettiva.
    •     Violazione dell'art. 152 c.p.c.: Il Tribunale avrebbe comminato una decadenza non prevista dalla legge.

    In particolare si evidenzia che il lavoratore aveva offerto  una prova testimoniale per dimostrare la durata del rapporto lavorativo, le mansioni svolte, l'inserimento nell'organizzazione aziendale, le persone con cui aveva interagito, il soggetto che impartiva direttive, gli orari e i giorni di lavoro, e la retribuzione mensile percepita.        

    Questi elementi sono fondamentali per accertare la natura del rapporto di lavoro, poiché il lavoro subordinato si caratterizza per la presenza di un vincolo di subordinazione, dove il lavoratore è soggetto al potere direttivo del datore di lavoro.

    Il Tribunale di Napoli aveva però  respinto la prova testimoniale ritenendola "inadeguata" e "irrilevante" rispetto al valore della controversia. 

    Natura del lavoro subordinato: la decisione della Cassazione

    La Corte di Cassazione ha criticato la valutazione del Tribunale, sottolineando che la prova testimoniale era in realtà circostanziata e pertinente per accertare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato.        

    Ha  anche evidenziato che il Tribunale non può basarsi su valutazioni apodittiche o soggettive per escludere una prova testimoniale, soprattutto quando questa è potenzialmente idonea a dimostrare circostanze rilevanti per il decidere.

    La Corte ha quindi cassato il provvedimento impugnato e rinviato il caso al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo esame.

    Natura del lavoro subordinato e prove testimoniali: precedenti

    Nella Cassazione Civ., sez. lavoro,  n. 29646 del 16 Novembre 2018, che conferma un consolidato orientamento,   si afferma che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro (riconosciuta, nel caso di  specie , la natura subordinata del rapporto di lavoro, nonostante nel contratto sottoscritto dalle parti risultasse una qualificazione formale del rapporto quale collaborazione).

    Riguardo alla valutazione delle risultanze della prova testimoniale, la Cass. n. 15327 del 5 luglio 2006, ha stabilito che “il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come scelta, fra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al Giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicale le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere  ogni singolo elemento" (Cass. Sez. Un. 27 dicembre 1997 n. 13045, Cass. 9 aprile 2001 n. 3910)