• Rubrica del lavoro

    Informative trasparenza contratti di lavoro: le nuove regole

    Si allentano parzialmente gli obblighi dei datori di lavoro in materia di trasparenza nei rapporti con i dipendenti e collaboratori. Lo prevede il nuovo decreto legge "Lavoro" n. 48 2023   pubblicato  in Gazzetta Ufficiale in 4 maggio 

    Le  novità modificano nuovamente il d.lgs 152 1997 in senso opposto a  quello del decreto 104 2022 cd. Trasparenza, entrato in vigore il 13 agosto 2022 in recepimento di una direttiva europea a maggior tutela dei lavoratori nei rapporti con i datori di lavoro. Si prevedeva la consegna  ai lavoratori di un documento ad integrazione del contratto di assunzione con la specifica  di tutti gli aspetti del rapporto.

    Con il nuovo decreto lavoro si  prevede un alleggerimento del documento  consentendo il semplice rimando per molti aspetti ai  testi dei contratti collettivi  applicati . Vediamo di seguito piu in dettaglio 

    Le nuove regole per la trasparenza nel decreto Lavoro

    L'attuale art . 25 del decreto introduce  semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione, anche per assicurare una uniformità di comunicazione  in tutte le realtà lavorative.

    Si consente  in particolare la possibilità di :

    • comunicare al lavoratore alcune informazioni (art. 1 comma 1 del D. Lgs. 152/97) con  semplice rimando al riferimento normativo o della contrattazione collettiva, anche aziendale, 
    • mettere a disposizione dei dipendenti  i contratti collettivi e i regolamenti applicabili al rapporto di lavoro sul sito web aziendale.

    Inoltre si   ridimensiona   l'obbligo di informativa riguardante le modalità  di assunzione, di conferimento degli incarichi   gestione amministrativa,  sorveglianza e valutazione delle prestazioni  in capo ai datori di lavoro che utilizzano sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.

    Nello specifico  l'obbligo sarà applicabile solo ai datori di lavoro  per i quali i sistemi decisionali e di monitoraggio siano "integralmente" automatizzati, e non solo  se "particolarmente rilevanti " ,  come in precedenza specificato dalle istruzioni ministeriali (vedi sotto)

    Infine al comma 8 si specifica che tali  obblighi  non riguardano i sistemi protetti da segreto industriale e commerciale.

    Qui il testo ufficiale del decreto-legge  

    Informative trasparenza semplificate  

    elementi rinviabili al ccnl  elementi  obbligatori da indicare nel contratto o nell'informativa allegata
    durata del periodo di prova dati anagrafici del lavoratore e dell'azienda
     diritto alla formazione aziendale  inquadramento contrattuale 
    durata congedi retribuiti : ferie permessi  mansioni da svolgere 
    preavviso licenziamento o dimissioni  durata del contratto 
    dettagli sulla retribuzione (elementi costitutivi termini di pagamento modalità tipologia del contratto
    orario di lavoro programmazione  straordinari
    enti incaricati dei contributi previdenziali 

    Decreto Trasparenza  la circolare di istruzioni 2022

    Il  ministero del lavoro  aveva emanato la circolare 19-2022   di chiarimenti sul decreto Trasparenza  e  in particolare sulle caratteristiche dell' informativa dettagliata sulle condizioni di lavoro che il datore di lavoro deve fornire al lavoratore, ampliata  rispetto a quanto già previsto dal d.lgs 152 /97. Il ministero sottolineava in particolare la necessità di concretezza delle informazioni  che devono riguardare: 

    FERIE E CONGEDI

    Va specificata la  durata del congedo per ferie e degli altri permessi e  congedi retribuiti cui il lavoratore ha diritto oppure , la modalità per calcolarla. L'obbligo non riguarda i congedi NON retribuiti

    RETRIBUZIONE 

    Vanno comunicati in dettaglio i componenti determinabili all'inizio del rapporto, non quelli variabili  come premi di produttività o buoni pasto;

    ORARIO DI LAVORO

    devono essere chiarite le specifiche articolazioni dell'orario, delle modalità di cambio turno  dei limiti e retribuzione del lavoro straordinario . In caso di variazioni queste vanno comunicate solo per periodi significativi oppure se sono cambiamenti strutturali.

    SISTEMA PREVIDENZIALE 

    Riguardo  l’obbligo di informare il lavoratore su «gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro» va specificato quanto previsto dalla contrattazione collettiva ad esempio  sulle possibili adesioni  a fondi di previdenza integrativa aziendali o settoriali.

    SISTEMI AUTOMATIZZATI 

    In merito all’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati  vanno comunicate al lavoratore le modalità se incidono in modo rilevante sulle condizioni di lavoro mentre non è necessario indicare ad esempio il funzionamento di meri  controlli in ingresso e in uscita , sempre che non incidano nelle decisioni del datore di lavoro.

    La circolare si sofferma invece sull'utilizzo di sistemi automatizzati riguardanti  «le indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori»: in questo caso il datore di lavoro o committente ha l’obbligo di informare il lavoratore dell’utilizzo ad esempio di strumenti come: tablet, dispositivi digitali e wearables, gps e  geolocalizzatori, sistemi per il riconoscimento facciale, sistemi di rating e ranking, etc.

  • Rubrica del lavoro

    Aziende trasporto pubblico: comunicazioni all’ INPS via PEC

    L'INPS, con Messaggio n. 1656 dell'8 maggio 2023, comunica che da ieri vanno utilizzate nuove modalita di comunicazione dei dati sulle retribuzioni  da parte delle aziende di trasporto pubblico   Si tratta in particolare degli elementi accessori per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto (ora soppresso )

    Il messaggio precisa che da quest'anno la trasmissione va effettuata:

    La scadenza è fissata come ogni anno al 30 giugno  dell'anno successivo a quello di percezione degli emolumenti 

    Comunicazione competenze accessorie ai fini pensionistici – aziende trasporto pubblico 

    L'istituto ricorda che la comunicazione riguarda  le competenze accessorie che:

    • spettano con continuità;
    • sono determinate in misura fissa, anche eventualmente in percentuale della retribuzione;
    • sono previste per tutti gli appartenenti ad una stessa qualifica;
    • trovano la loro disciplina in accordi nazionali, aziendali o regionali. 

     Il decreto  legislativo 29 giugno 1996, n. 414, lha previsto infatti che la  retribuzione da utilizzare per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel soppresso Fondo fino al 31 dicembre 1995 sia determinata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, in base alla normativa vigente presso il Fondo stesso.

    Va tenuto presente inoltre che ai sensi dell’articolo 17 della menzionata legge n. 889/1971, le competenze accessorie da includere nella retribuzione pensionabile sono quelle effettivamente percepite negli ultimi dodici mesi di servizio, sino a un massimo del 40 per cento di quelle complessivamente percepite dall’agente e assoggettate a contributo negli ultimi trentasei mesi di servizio.

    Una volta ricevute le comunicazioni l'INPS accerta la rilevanza ai fini pensionistici dei  compensi e trasmette le relative valutazioni, entro il termine di sei mesi dalla ricezione dell’elenco  all’Azienda interessata. sempre  all’indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato dall’azienda  e anche alla Struttura territoriale INPS presso cui l’azienda interessata versa i contributi.

  • Rubrica del lavoro

    Fringe benefit e bonus: il conguaglio INPS in agricoltura

    Con il messaggio 1563 del 28 aprile 2023 INPS fornisce le istruzioni operative per il conguaglio e il recupero della contribuzione relativa alla quota di fringe benefit e/o di bonus carburante e erogata da parte dei datori di lavoro agricolo  con contribuzione unificata.

    In particolare l'istituto precisa due casi e illustra le procedure da seguire 

    Contribuzione per retribuzione imponibile omessa 

    I datori di lavoro devono inviare un flusso di variazione in aumento  del mese di competenza con l’importo dei fringe benefits e/o del bonus carburante corrisposto nel periodo d'imposta 2022.  Se  il totale è  superiore a 

    • 3.000 euro i fringe benefit) e/o 
    • superiore a 200 euro  bonus carburante

     l'incremento va  denunciato all’interno del flusso PosAgri, con Tipo Retribuzione “W”,

    quindi i datori  effettueranno il recupero dal lavoratore.

    Contribuzione versata  in eccedenza 

     Per il recupero della quota di fringe benefit e/o di bonus carburante precedentemente assoggettata a a contribuzione 2022 (inferiori alle soglie previste)    il datore di lavoro deve presentare  alle Strutture territoriali competenti, di un’istanza di rettifica con il modello 07FB tramite l’apposita funzionalità   nel Cassetto previdenziale per le aziende agricole entro e non oltre il prossimo 31 maggio. Va evidenziato l’importo della retribuzione da non considerare imponibile per ogni codice fiscale dei lavoratori interessati. I datori di lavoro dovranno conseguentemente restituire ai lavoratori la quota di contribuzione recuperata di.

    L’eventuale credito residuo potrà essere oggetto di compensazione.

    In caso di datore di lavoro cessato, l'importo può essere richiesto a rimborso.

  • Attualità

    Mascherine: proroga per RSA e reparti intensivi fino al 31.12

    E' stata pubblicata sul sito istituzionale del  Ministero della salute la  nuova ordinanza di proroga dell'uso delle mascherine ma con riduzione  dell'obbligo a RSA e alcuni reparti degli ospedali , dopo l'annuncio  dato l'altro giorno dal Ministro della Salute, Schillaci  a margine di una cerimonia al Quirinale .

    Qui il testo

    Obbligo Mascherine dal 1 maggio 2023

    Il provvedimento prevede l'obbligo di indossare  le mascherine di protezione delle vie respiratorie dal 1 maggio al 31 dicembre 2023:

    • ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie all’interno dei reparti  che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura,  identificati dalle Direzioni Sanitarie delle strutture sanitarie stesse. 
    • ai lavoratori  e visitatori delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, – RSA  – comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture  riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le  strutture residenziali di cui all’art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12gennaio 2017.
    • Nei reparti delle strutture sanitarie diversi la decisione sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte di operatorisanitari e visitatori resta alla discrezione delle Direzioni Sanitarie, che possono disporne l’uso  anche per tutti coloro che presentino sintomatologia respiratoria.

    Sono esclusi gli spazi ospedalieri  comunque siti al di fuori dei reparti di degenza.

    Per quanto riguarda gli ambulatori medici, la decisione sull’utilizzo  delle mascherine resta alla discrezione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera  scelta.

    ATTENZIONE resta sempre valida la specificazione che non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

    a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

    b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le  persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso  del dispositivo.

    L'ordinanza precisa che i responsabili delle strutture sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni.

    Ordinanza 28.4.2023 e utilizzo tamponi COVID 

     La decisione sull’esecuzione di tampone diagnostico per infezione da SARS-CoV-2 per l’accesso ai Pronto soccorso è rimessa alla discrezione delle Direzioni Sanitarie e delle Autorità Regionali.  Si rammenta infatti che non sussiste obbligo a livello normativo dal 31 ottobre 2022.

    Nuovi termini di quarantena per gli asintomatici

    Il Ministero della salute, con circolare n. 37615 del 31 agosto 2022, aveva aggiornato le indicazioni sulla gestione dei casi Covid-19, prevedendo una riduzione dei giorni di quarantena.

    Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono  sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate:

    – Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano  asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga  effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo  d’isolamento.

    – In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.

    Per i contatti stretti di caso di infezione da SARS-CoV-2 sono tuttora vigenti le indicazioni contenute nella Circolare n. 19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”.

  • Agevolazioni Covid-19

    Bonus 200 euro autonomi senza partita IVA: requisiti

    Il bonus da 200 o 350 euro  previsto dai decreti Aiuti del Governo Draghi  ampliato dal decreto interministeriale del 7 dicembre 2022 può essere richiesto da professionisti e autonomi senza partita IVA iscritti all'INPS  entro il 30 aprile 2023 .

    Lo ha comunicato INPS con la circolare di istruzioni n. 30 del 16 marzo 2023.

    L’estensione oggetto della circolare 30/2023 riguarda in particolare  iscritti alle gestioni Inps dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e gli imprenditori agricoli professionali (e relativi coadiuvanti e coadiutori), nonché i pescatori autonomi e i liberi professionisti. Sono a disposizione 28 milioni di  euro che costituiscono il limite finanziario per l'accettazione delle domande.

    Bonus 200 euro i requisiti

    Il lavoratore richiedente l’indennità è tenuto ad autocertificare i seguenti requisiti:

    • a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista;
    • b) di non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;
    • c)  di non essere percettore delle indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti;
    • d) di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro; 
    • e) di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 20.000 euro;
    • f)  di essere iscritto, alla data del 18 maggio 2022, di entrata in vigore del decreto Aiuti, a una delle gestioni previdenziali dell’INPS;
    • g) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato domanda per l’accesso all’indennità una tantum in oggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria.

    Presentazione della domanda del bonus 200 euro autonomi

    La domanda all’INPS  va presentata esclusivamente in via telematica, entro la data del 30 aprile 2023, utilizzando i consueti canali:

    1.  sul portale web dell’Istituto  accedendo con SPID, CIE o CNS  alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile seguendo il percorso “Sostegni, sussidi ed indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario selezionare la voce corrispondete alla categorie di appartenenza fra quelle indicate di seguito che si trovano raggruppate sotto la voce “Indennità una tantum – Autonomi Senza Partita IVA”.
    2.  In alternativa al portale web dell’Istituto, l’indennità una tantum può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
    3.  attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

     ATTENZIONE :

    •  i professionisti iscritti esclusivamente agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996, sono tenuti a presentare la domanda agli enti previdenziali cui sono obbligatoriamente iscritti, nei termini e con le modalità dagli stessi previsti.
    • i lavoratori  iscritti contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’INPS e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza  la domanda di accesso all’indennità una tantum dovrà essere presentata esclusivamente all’INPS.

    La normativa  sul bonus 200 euro

     Il decreto interministeriale Lavoro -Economia  del 7 dicembre era intervenuto  a modificare il decreto attuativo  D.M. 19 agosto 2022 che indicava come  beneficiari esclusivamente i lavoratori autonomi e i professionisti titolari di partita IVA.

    L'ampliamento  dell'accesso al bonus con il nuovo decreto interministeriale  interessa  complessivamente circa 80mila lavoratori , di cui  30mila  autonomi e circa 50mila liberi professionisti , tra i quali in particolare ben  30mila medici specializzandi in medicina e chirurgia e collaboratori iscritti alle casse previdenziali private dei biologi infermieri e veterinari.

    Nel comunicato il ministero ricorda che l'obiettivo dell'indennità  esente IRPEF, prevista dal Governo Draghi e rivolta a oltre 32 milioni di cittadini era il contrasto alle difficoltà economiche dovute all'aumento dei costi dell'energia  e delle materie prime aggravato dalla crisi Ucraina . Ha interessato a partire dal luglio 2022 lavoratori dipendenti, lavoratori  autonomi e professionisti, pensionati , disoccupati, percettori di NASPI e DIS COLL, percettori di RDC  e di indennità COVID.

    Con l'art 22 del DL 115 2022 Aiuti bis  l'indennità una tantum di 200 euro  è stata poi riconosciuta anche:

    1.  ai collaboratori  sportivi che hanno beneficiato delle indennità una tantum previste nel 2020 e 2021 dalla normativa emergenziale COVID
    2. ai quei lavoratori dipendenti che – pur percettori di reddito inferiore ai 35mila euro – nei primi 6 mesi dell'anno non hanno beneficiato dell'esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2022, in quanto interessati da eventi (quali maternità o cassa integrazione) coperti solo figurativamente dall'INPS.   Da notare che a questi lavoratori l'indennità sarà riconosciuta in via automatica, previa autodichiarazione, nella retribuzione che sarà erogata nel mese di ottobre.
    3.  dottorandi e  assegnisti di ricerca e 
    4. lavoratori in pensione entro il primo luglio (non più entro il 30  giugno 2022)

    La cassa  Enpam  dei medici aveva però già consentito ai propri iscritti di fare domanda a dicembre  dopo la notizia della firma del decreto.

  • Lavoro Dipendente

    Riforma Cartabia: novità per i processi del lavoro

    L'ispettorato nazionale del lavoro ha pubblicato il 19 aprile 2023 una nota  n. 2563 dedicata interamente alla novità della Riforma Cartabia, (Leggi delega nn. 134 2021 e 206 2021,   con i relativi decreti attuativi n. 149 2022, 150 2022 151 2022 e 13 2023 sulla digitalizzazione)  con particolare attenzione all'ambito della  vigilanza sul lavoro.

    Vediamo di seguito le principali novità  applicabili al processo civile e al processo penale in materia di lavoro.

    Riforma Cartabia modifiche processo civile del lavoro 

    L'ispettorato precisa innanzitutto che per quanto attiene al processo civile la finalità della riforma è lo snellimento delle procedure per una velocizzazione dei  processi.

     L'operatività  della riforma del processo civile è fissata  a partire dal 28 febbraio 2023 ma  si  ricorda  che  alcuni aspetti relativi all'utilizzo di strumenti telematici sono stati anticipati al 1 gennaio 2023.

    Nell'illustrare le modifiche viene sottolineato che  comunque il tessuto normativo fondamentale di riferimento restano i  dlgs 150 2022 e 149 2011,  l'  art 22 della legge 689/1981  e la circolare ministeriale 28 2011 .

    Di seguiti i principali aspetti di novità procedurale:

    COMUNICAZIONE NOTIFICHE: 

    • obbligo della notifica a mezzo PEC qualora il destinatario sia un soggetto obbligato a munirsi di un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi, ovvero abbia eletto domicilio digitale ,  soprattutto per i giudizi di impugnazione.
    • le notificazioni a mezzo PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari e si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna,(  Se generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intenderà perfezionata per il destinatario alle ore 7.)
    • se la copia è  consegnata al portiere o al vicino, l’ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione di notificazione, specificando le modalità con le quali ne ha accertato l’identità, e dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata…”;

    UDIENZA DA REMOTO

    Con l’art. 127-bis c.p.c. si è previsto che “lo svolgimento dell'udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Il provvedimento comunicato alle parti almeno quindici giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, può chiedere che l'udienza si svolga in presenza.Per cui sia precluso lo svolgimento a distanza sia quella in cui è prevista l’escussione di testimoni ma nulla osta, formalmente, a che il tentativo di conciliazione, l’interrogatorio libero delle parti e la discussione, con lettura del dispositivo o della sentenza con motivazione contestuale, si svolgano attraverso il collegamento audiovisivo.

    Trova completa disciplina nell’art. 127-ter c.p.c. la c.d. “trattazione scritta” che prevede l’esclusivo deposito o scambio di note scritte contenenti memorie difensive, istanze e conclusioni delle parti costituite in giudizio.

    FASE DECISORIA

    • si segnala la nuova formulazione dell’art. 430 c.p.c. sul deposito della sentenza, che si limita a stabilire che quando il deposito è effettuato fuori udienza dovrà essere oggetto di immediata comunicazione alle parti.  
    • Eiminato il previgente regime del deposito in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia,  Si consente quindi come nel rito ordinario  il deposito delle motivazioni unitamente al dispositivo o entro un termine fissato dal giudice e non superiore a sessanta giorni

    IMPUGNAZIONI DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO

    Per le impugnazioni successive al 28 febbraio 2023, l’appello deve indicare a pena di inammissibilità, e per ciascuno dei motivi, in modo chiaro, sintetico e specifico:

    – il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;

    – le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;

    – le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

    Riforma Cartabia: modifiche al processo penale

    ISCRIZIONE NOTIZIE DI REATO 

    In tema di iscrizione della notizia di reato la “riforma Cartabia” è intervenuta sull’art. 335 c.p.p. prevedendo che “il P.M. iscrive immediatamente nell’apposito registro, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nella iscrizione sono indicate le circostanze di tempo e di luogo del fatto”. 

    Ciò comporta per l'ispettore in qualita di  ufficiale di Polizia giudiziaria  che non si richiede . la necessaria conoscenza o anche la definizione del nesso causale tra condotta ed evento o l’individuazione dell’autore del fatto, che potranno essere definiti anche successivamente.(..) 

    È necessario altresì non che il fatto così determinato sia verosimile ma che appaia “non inverosimile”

    INDAGINI

    La nota ricorda che il personale ispettivo  opera in qualità di ufficiale di Polizia Giudiziaria per cui  deve provvedere a tutte le necessarie acquisizioni che di volta in volta il caso concreto richieda

    Di prassi si procederà, per esempio, all’escussione delle persone informate sui fatti ovvero all’esecuzione di specifici accertamenti. 

    Il completamento delle investigazioni costituisce valida giustificazione per un deposito  degli  atti anche dilazionato, purché  in tempi ragionevoli.

    IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE

     L'ispettore nel procedere all’identificazione della persona nei cui confronti si svolgono le indagini,  oltre a invitare a  dichiarare o eleggere il domicilio ai fini delle notificazioni a norma dell’art. 161 c.p.p., nonché ad indicare il “recapito della casa di abitazione, del luogo in cui esercita l’attività lavorativa e dei luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio,  e indicare i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità”. 

    DOCUMENTAZIONE ATTI E TESTIMONIANZE

    Il D.Lgs. n. 150/2022 in tema di documentazione degli atti di polizia giudiziaria, prevede la riproduzione audiovisiva e fonografica delle testimonianze come modalità generale di documentazione accanto all’ordinario verbale in forma riassuntiva (art. 134 c.p.p.).

    COMPIMENTO ATTI A DISTANZA

     L'ispettorato ricorda infine le rilevanti novità in merito al c.d. “processo telematico” che si  sostanzia nella  realizzazione di un collegamento che deve avvenire nei luoghi specificamente stabiliti dal legislatore e, secondo regola generale , “da altro ufficio giudiziario o da un ufficio di polizia giudiziaria individuato dall'autorità giudiziaria, previa verifica della disponibilità di dotazioni tecniche e condizioni logistiche idonee per il collegamento audiovisivo”.

     Tale procedura  può  essere richiesta  dalla polizia giudiziaria che  ne ravvisi l'esigenza e fornisca le motivazioni.

    Possibile effettuare   l’interrogatorio dell’indagato  a distanza tanto da parte del P.M. quanto da parte della P.G, con il consenso dell’indagato e del suo difensore. L’esecuzione dell’atto e la documentazione dello stesso devono avvenire con le modalità e nel rispetto delle garanzie di cui all’art. 133-ter c.p.p..

    DURATA  INDAGINI PRELIMINARI 

     I  termini di durata delle indagini preliminari decorrono dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato viene attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato. 

    Inoltre la  durata è in funzione  della gravità dei reati per cui si procede:

    •  un anno per la generalità dei delitti; 
    • sei mesi per le contravvenzioni; 
    • un anno e sei mesi per le ipotesi indicate nell’art. 407, comma 2, c.p.p. (es. necessità di compiere atti d'indagine all'estero). 

    Resta sempre, tuttavia, la possibilità per il P.M. di richiedere al giudice, quando le indagini si dimostrino complesse, la proroga dei suddetti termini.

    Viene ribadita  l’inutilizzabilità per gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari stabilito dalla legge o eventualmente prorogato dal giudice.

  • Agevolazioni Covid-19

    Bonus 200-150 euro pensionati: revisione delle sedi territoriali

    Con il messaggio interno 1462 del 19 aprile INPS  da le indicazioni per l'intervento delle sedi Inps  per i casi di mancata erogazione dei  bonus da 200 e 150 euro dei Decreti Aiuti nn. 50 e 144 2022 destinati ai pensionati. Erano interessati  i titolari di assegni con decorrenza entro il 1 ottobre 2022.

     Viene specificata in particolare la  nuova procedura prevista per le sedi territoriali  nei casi in cui l'indennità una tantum  non sia stata erogata automaticamente con la procedura centralizzata,  per superamento dei limiti reddituale oppure per mancanza di informazioni  negli archivi centrali .

    Si ricorda che  ai fini del rispetto dei  limiti reddituale fissato, pari a 35mila euro  per l'indennità da 200 euro e 20mila euro per i successivi 150 del decreto Aiuti bis   sono stati considerati

    • redditi da Certificazioni Uniche 2022 (periodo d'imposta 2021) emesse dall'Inps; 
    • redditi da flussi UniEmens;
    • redditi derivanti da rapporti di collaborazione soggetti all'iscrizione in Gestione separata; 
    • redditi inseriti manualmente.

    Vengono considerati   tutti i redditi  imponibili Irpef  o ad  imposte sostitutive (ad es. "cedolare secca") mentre non si calcolano i redditi esenti da Irpef (pensioni di guerra, rendite Inail, pensioni/indennità degli invalidi civili, pensione non riversibile ai sordi e relativa indennità, pensione non riversibile ai ciechi e relativa indennità, trattamenti di famiglia, eccetera) ,  reddito della casa di abitazione e arretrati soggetti a tassazione separata

    I pagamenti  eventualmente dovuti saranno effettuati separatamente dalla prestazione pensionistica o assistenziale 

    Il messaggio annuncia infine che  è in corso di implementazione anche una applicazione per l'inserimento della  rinuncia ai bonus  da parte del cittadino; da sottolineare che puo essere  inserita anche nel caso in cui i benefici siano già stati erogati.