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Naspi e Discoll nel nuovo Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa
In merito al processo che prevede l''iscrizione di Naspi e Discoll nel nuovo Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (Siisl), a breve modi e termini saranno specificati in un prossimo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Attualmente è comunque in corso l’aggiornamento delle banche dati del ministero e di altre amministrazioni ed enti pubblici. Il disoccupato ha anche la possibilità di integrare e rettificare i dati precompilati.
L’obiettivo è ovviamente quello di permettere ai Centri per l’impiego di individuare offerte di lavoro idonee tramite il Siisl.
Naspi e Discoll inseriti nel Sistema informativo per l’inclusione sociale
Il Decreto Coesione 60/2024 ha così previsto all’art.25 l’iscrizione d’ufficio dei percettori della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) e dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa.
Ai beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI) e del supporto formazione lavoro (SFL), si aggiungono anche i percettori NASpI e DISS-COLL.
Il Siisl permette ai soggetti registrati di accedere ad informazioni e proposte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività ed altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze. In questo processo si dovrebbe tenere conto sia delle esperienze formative che delle competenze professionali possedute dagli iscritti in virtuù delle offerte di lavoro disponibili così come dei corsi di formazione.
Si ricorda che la «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)» è stata istituita con l’art. 1 del D.Lgs. n. 22 del 2015 e rappresenta “l’indennità mensile di disoccupazione, (…) avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddi–to ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato (con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni) che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione”.
L’Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – DIS-COLL, istituita con l’art. 15 del D.Lgs. n. 22 del 2015, costituisce l’indennità di contrasto alla disoccupazione involontaria ed “è riconosciuta mensilmente ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione”
Leggi anche Portale SIISL: lavoro piu facile con l'intelligenza artificiale
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PIN INPS: stop definitivo per tutti dall’1 settembre 2024
Mancano pochi giorni al 1° settembre, giorno a partire dal quale si potrà accedere ai servizi telematici dell'INPS solo attraverso l'identità digitale. Ciò vale anche per le aziende pubbliche e private e i relativi intermediari.
INPS ha comunicato con la circolare 77 del 2 luglio 2024 che, a partire dal 1° settembre 2024, l’accesso ai servizi INPS con il PIN INPS non sarà più consentito anche da parte di aziende, pubbliche e private, e dei relativi intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12.
Per tutti diventa obbligatorio l'accesso esclusivamente mediante una delle identità digitali personali:
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello non inferiore a 2,
- CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica) o
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
L'istituto ricorda che con la circolare n. 95 del 2 luglio 2021, in attuazione dell’articolo 24, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l’Istituto ha avviato il processo di dismissione graduale dell’accesso ai servizi online con il PIN dell’INPS a favore delle nuove identità digitali.
Dismissione del PIN INPS
Inps ha prorogato con il messaggio 2926 del 25 agosto 2021 la possibilità di utilizzo del PIN INPS da parte di intermediari e aziende, fino al 30 settembre.
Ricordiamo che con la circolare 95 del 2 luglio 2021 e la successiva circolare 127 del 10 agosto erano state ricordate le scadenze fissate originariamente ovvero:
- 1 settembre per l'utilizzo di professionisti intermediari e aziende
- 30 settembre per i privati cittadini
Il termine è stato unificato a seguito delle richieste giunte all'istituto dagli operatori professionali
Per non vedere interrotti gli adempimenti connessi alla propria attività lavorativa, gli utenti che operano in qualità di intermediario, azienda, associazione di categoria, pubblica Amministrazione, medico o avvocato, ecc., avranno tempo per dotarsi di uno dei codici sopracitati fino a tutto il mese di settembre 2021.
L’Istituto si riservava la possibilità di inibire progressivamente l’accesso attraverso il PIN INPS, agli utenti che risultano già dotati di una delle credenziali sopra citate (SPID, CIE e CNS).
Si ricorderà che INPS aveva adottato il sistema di identificazione degli utenti con codice PIN dal 2012 , quando ha iniziato ad offrire sul web l'intera gamma di servizi e di prestazioni sia assistenziali che previdenziali. Successivamente ha consentito l'accesso con i nuovi strumenti di autenticazione previsti dal codice dell'amministrazione digitale .Dal 1 ottobre 2020 non sono stati più rilasciati nuovi PIN come illustrato nella circolare 87 2020.
Deleghe digitali a terzi per i cittadini impossibilitati a usare i servizi INPS online
La circolare 127 2021 informava anche sulla possibilità dal 16 agosto 2021 per i cittadini che non sanno o non possono operare online con gli strumenti di accesso previsti (SPID, CIE e CNS ) di affidare la delega digitale a una terza persona di fiducia.
La delega è utilizzabile anche per gli accessi di persona agli sportelli INPS .
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Maggiorazione straordinari nel part time: pronuncia Corte UE
La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Prima Sezione, del 29 luglio 2024, riunisce le cause C-184/22 e C-185/22, originate da richieste di pronuncia pregiudiziale del Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro, Germania).
Le questioni sottoposte alla Corte riguardano l'interpretazione dell'articolo 157 del TFUE e di specifiche disposizioni della direttiva 2006/54/CE e della direttiva 97/81/CE, in relazione al trattamento dei lavoratori a tempo parziale rispetto a quelli a tempo pieno, in particolare sul pagamento delle maggiorazioni salariali per le ore di lavoro straordinario.
La questione viene anche posta in relazione alla possibile disparità di trattamento tra uomini e donne.
Vediamo meglio nei prossimi paragrafi
Maggiorazione straordinari: i casi in esame
Le controversie nascono dai ricorsi presentati da due infermiere impiegate part-time presso una struttura sanitaria tedesca che hanno contestato il mancato riconoscimento delle maggiorazioni salariali per le ore di lavoro straordinario svolte :
- oltre l'orario concordato nei loro contratti, ma
- al di sotto dell'orario normale di un lavoratore a tempo pieno.
Le ricorrenti hanno sostenuto che tale trattamento costituisce una discriminazione indiretta basata sul sesso, poiché il datore di lavoro impiega prevalentemente donne a tempo parziale.
La questione centrale riguarda se il diverso trattamento retributivo degli straordinari tra lavoratori part-time e full-time sia giustificato e se costituisca una violazione dei principi di parità di trattamento sanciti dal diritto dell'Unione Europea.
Maggiorazione straordinari: le conclusioni della Corte
La Corte ha stabilito che la normativa in discussione, che prevede la corresponsione di maggiorazioni salariali solo per le ore di lavoro straordinario eccedenti l'orario normale di un lavoratore a tempo pieno, costituisce un trattamento meno favorevole per i lavoratori a tempo parziale e come tale non è compatibile con le direttive europee in materia.
Secondo i giudici europei tale trattamento non è giustificato dagli obiettivi di dissuadere dagli eccessi di lavoro straordinario o di evitare un trattamento sfavorevole per i lavoratori a tempo pieno.
Inoltre, la Corte ha riconosciuto che questa disparità può costituire una discriminazione indiretta basata sul sesso, poiché colpisce una proporzione significativamente maggiore di donne, violando l'articolo 157 TFUE e le disposizioni della direttiva 2006/54/CE.
Per evitare procedure di infrazione dunque li stati membri dovranno adeguare le leggi nazionali a questo principio
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CCNL panificazione artigianato: accordo integrativo per la ristorazione
È stato firmato il 6 giugno 2024 da Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil, Confartigianato, CNA, Casartigiani e Claai, il rinnovo del Ccnl artigianato area alimentazione e panificazione 2023-2026, scaduto il 31 dicembre 2022
L'accordo che interessa più di 120mila lavoratrici e lavoratori e circa 30mila aziende prevede il miglior aumento economico mai registrato in precedenza nel settore del 12,02% , un importo ‘una tantum’ per il periodo di carenza contrattuale , oltre a importanti novità contrattuali in tema di congedo per le Vittime di violenza. periodo di comporto per lavoratori con disabilità , preavviso di licenziamento .
Si segnala che il 26 luglio è stato firmato un ulteriore accordo integrativo per le imprese artigiane aderenti con ’attività di produzione, preparazione, confezionamento e distribuzione di pasti e prodotti alimentari, con somministrazione diretta, in attività di ristorazione.
Sono state definite le nuove retribuzioni minime mensili a far data da agosto 2025 e da agosto 2026.(v- ultimo paragrafo)
Vediamo nei paragrafi seguenti i dettagli e le nuove tabelle retributive per i diversi settori.
CCNL alimentari panificazione 2024: tabelle aumenti retributivi e una tantum
ARTIGIANATO Settore Alimentare e Panificazione
Aumento complessivo dei minimi tabellari pari a
- 206,00 euro lordi per il livello 3A alimentare
- 198,00 euro per il livello 3A Panificazione),
da riparametrarsi per gli altri livelli e da erogarsi in 4 tranches:
- 60,00 euro dal 1° aprile 2024;
- 40,00 euro dal 1° gennaio 2025;
- 55,00 euro dal 1° novembre 2025;
- 51,00 euro (43,00 euro per il settore Panificazione) dal 1° aprile 2026.
Gli aumenti decorrono dal 1° aprile 2024 e gli arretrati entrano nella busta paga di giugno 2024.
SETTORE ALIMENTAZIONE
Liv.
Minimi fino al 31.3.2024
Incrementi a regime
Retribuzione tabellare a regime
1s
2.237,60
268,96
2.506,56
1
2.009,01
241,47
2.250,48
2
1.839,16
221,06
2.060,22
3A
1.713,85
206,00
1.919,85
3
1.621,06
194,84
1.815,90
4
1.554,94
186,90
1.741,84
5
1.483,14
178,27
1.661,41
6
1.387,62
166,79
1.554,41
SETTORE PANIFICAZIONE
Liv.
Minimi fino al 31.3.2024
Incrementi a regime
Retribuzione tabellare a regime
A1s
1.889,96
227,41
2.117,37
A1
1.757,02
211,41
1.968,43
A2
1.645,54
198,00
1.843,54
A3
1.506,79
181,30
1.688,09
A4
1.427,60
171,77
1.599,37
B1
1.850,39
222,65
2.073,04
B2
1.520,17
182,91
1.703,08
B3s
1.479,47
178,01
1.657,48
B3
1.431,21
172,22
1.603,43
B4
1.357,35
163,32
1.520,67
Prevista inoltre ai soli lavoratori in forza alla data del rinnovo (6 giugno 2024) un una tantum pari a 160,00 euro, da erogarsi in due tranches:
- 80,00 euro con la retribuzione di giugno 2024;
- 80,00 euro con la retribuzione di settembre 2024.
da riproporzionare in base alla durata del rapporto o alla carenza contrattuale decorsa dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2024. Per gli apprendisti sarà erogata nella misura del 70%.
Eventuale superminimo assorbibile individuale deve essere considerato come anticipazione dell’una tantum fino a concorrenza con cessazione da marzo 2024
Imprese non artigiane del settore Alimentare
Per le imprese fino a 15 dipendenti, oltre agli aumenti già previsti dalle parti con l’intesa del 15 marzo 2024, p nuovo incremento di 120 euro sui minimi al parametro convenzionale 137, da erogare come segue :
- 60,00 euro dal 1° gennaio 2025;
- 60,00 euro dal 1° gennaio 2026.
IMPRESE NON ART.
< 15 DIP
Liv.
Par.
Minimi al 29.2.2024
Prima Tranche 1.3.2024
Minimi dall’1.3.2024
1
230
2.442,01
35,04
2.477,05
2
200
2.123,48
30,47
2.153,95
3
165
1.751,89
25,14
1.777,03
4
145
1.539,54
22,09
1.561,63
5
130
1.380,28
19,80
1.400,08
6
120
1.274,09
18,28
1.292,37
7
110
1.167,93
16,76
1.184,69
8
100
1.061,77
15,23
1.077,00
Imprese di somministrazione pasti nella ristorazione
Dal 1° giugno 2024 sarà erogato un acconto su futuri aumenti contrattuali (AFAC) pari a 65,00 euro sul livello C, da riparametrare sugli altri livelli, e sulla base della percentuale di orario per i lavoratori in part time.
L’importo è pari a 200,00 euro, da erogare in due tranches:
- 100,00 euro con la retribuzione di luglio 2024;
- 100,00 euro con la retribuzione di settembre 2024.
Per l' apprendistato la misura dell’una tantum sarà pari al 70%.
Liv.
Retribuzione tabellare all’1.12.2021
AFAC 1.6.2024
A
1.982,79
75,41
B
1.812,19
68,92
C
1.709,07
65,00
D
1.612,69
61,33
E
1.512,34
57,52
Le altre novità dell’accordo di rinnovo
Le novità contrattuali sono le seguenti:
Lavoro intermittente
il contratto di lavoro a chiamata può essere applicato presso tutte le aziende del settore per i seguenti casi:
- lavoratori che effettuano come prestazione esclusiva la presa in carico e la consegna dei prodotti al consumatore;
- ulteriore aiuto commesso per ogni commesso compresi datore di lavoro o familiari per le attività di vendita.
con un’indennità di chiamata nella misura del 30% della retribuzione (paga tabellare + ratei di tredicesima e quattordicesima)
Preavviso di licenziamento e dimissioni
Sono stati, modificati i termini del preavviso in caso di licenziamento o dimissioni rassegnate dal lavoratore, con riferimento in giorni.
Apprendistato professionalizzante
Dal 1° gennaio 2025 tutti gli apprendisti, compresi quelli assunti in precedenza , avranno diritto alla maturazione degli scatti di anzianità con le modalità previste dal contratto collettivo per i lavoratori qualificati. L’importo dello scatto sarà pari a 10 euro
Congedi per le vittime di violenza di genere
Il congedo fruibile dalle vittime di violenze di genere si adegua all’articolo 24 del d.lgs. n. 80/2015 e aggiunge anche la possibilità di ulteriori 3 mesi aspettativa, di cui 2 mesi con un’indennità pari al 30% della retribuzione tabellare.
Permessi parentali
Per l’inserimento all’asilo nido o alla scuola di infanzia dei figli, è concesso un permesso retribuito di 8 ore annue frazionabili.
Imprese attive nella somministrazione pasti e ristorazione
L'accordo del 26 luglio 2025 prevede due nuovi scatti di aumenti retributivi che entreranno in vigore ad agosto 2025 e ad agosto 2026.
Nella figura che segue sono riassunte le modifiche progressive ai minimi retributivi :

ATTENZIONE gli aumenti ricomprendono quanto previsto a titolo di AFAC (anticipo sui futuri aumenti contrattuali) dall’Accordo 6 giugno 2024 citato sopra
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Infortunio e malattia professionale industria e navigazione: importi 2024
Il ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato sul proprio sito il decreto n. 114 del 5 luglio 2024, il quale prevede la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria e navigazione con decorrenza 1° luglio 2024.
Scarica qui il testo del decreto con la tabella
Vediamo in sintesi i valori principali
Settore industria e navigazione retribuzione media minimale e massimale
In particolare viene fissata in 96,47 euro la retribuzione media giornaliera, per cui sono rispettivamente stabiliti nella misura di:
- 20.258,70 euro il minimale di retribuzione annua e
- 37.623,30 euro massimale della retribuzione annua .
Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, il massimale della retribuzione annua risulta di importo pari a:
– 54.177,55 euro per i comandanti e i capi macchinisti;
– 45.900,43 euro per i primi ufficiali di coperta e di macchina;
– 41.761,86 euro per gli altri ufficiali.
Settore industria e navigazione: importo assegni
Si segnalano inoltre, sempre con decorrenza dal 1° luglio 2024, i seguenti importi rivalutati
- 667,12 euro, l’importo dell’assegno mensile per l’assistenza personale continuativa;
- 2.240,02 euro, l’assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario).
– da un minimo si 374,32 euro e massimo 2.170,21 euro per gli assegni continuativi mensil in relazione alla percentuale di inabilità.
Vengono determinati, sempre a decorrere dal 1° luglio 2024, nella misura pari a:
- 667,12 euro, l’importo dell’assegno mensile per l’assistenza personale continuativa;
- 12.240,02 euro, l’assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario).
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Transizione 5.0: le spese per la formazione
Il decreto del 24 luglio 2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l'attuazione del piano Transizione 5.0 previsto dal DL 19 2024 (PNRR) include specifiche istruzioni riguardo anche gli investimenti nella formazione per incentivare le imprese a investire nella formazione del personale come parte integrante dei progetti di innovazione, favorendo così la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.
Si ricorda che il piano transizione 5.0 prevede un credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati nel biennio 2024-2025. a condizione che si realizzi una riduzione dei consumi energetici.
Si fa riferimento per la valutazione delle riduzioni al modello “Industria 4.0” (Allegati A e B alla Legge 232/2016).
Da segnalare che il 16 agosto il Ministero delle imprese ha pubblicato in materia un ampia circolare di chiarimenti operativi (192 pagine)
Vediamo le condizioni previste per le spese di formazione nei paragrafi seguenti.
Piano transizione 5.0 : Spese di formazione agevolabili
Le spese relative alla formazione sono agevolabili nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni di cui agli articoli 6 e 7 del DM , con un limite massimo di 300.000 euro .
Sono ammissibili nello specifico:
- Spese relative ai formatori e ai costi di esercizio connessi al progetto di formazione.
- Spese di viaggio, materiali e forniture direttamente attinenti al progetto, ammortamento degli strumenti e attrezzature per la quota di uso esclusivo per il progetto di formazione.
- Costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.
- Spese di personale dipendente, titolari di impresa e soci lavoratori partecipanti alla formazione.
Transizione 5.0 bonus formazione: durata moduli e materie
Durata e struttura dei moduli formativi
I percorsi formativi dovranno avere una durata complessiva non inferiore a 12 ore e includere almeno un modulo della durata minima di 4 ore
Contenuti
I moduli devono riguardare le competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione energetica e digitale dei processi produttivi.
Nella tabella che segue le materie previste:
Categoria Materie Transizione Digitale - A1 – Automazione Industriale e Robotica
- A2 – Intelligenza Artificiale e Machine Learning
- A3 – Big Data e Analisi dei Dati
- A4 – Internet of Things (IoT)
- A5 – Cybersecurity e Sicurezza Informatica
- A6 – Blockchain e Tecnologie per la Fiducia
- A7 – Cloud Computing e Servizi Distribuiti
- A8 – Realtà Aumentata e Virtuale
- A9 – Tecnologie per la Comunicazione 5G
- A10 – Sviluppo Software e Applicazioni
- A11 – Digitalizzazione dei Processi Aziendali
- A12 – User Experience e Design Thinking
- A13 – E-commerce e Digital Marketing
- A14 – Innovazione dei Modelli di Business Digitali
Transizione Ecologica - B1 – Efficienza Energetica e Risparmio Energetico
- B2 – Fonti di Energia Rinnovabile (Eolico, Solare, Idroelettrico)
- B3 – Gestione e Riciclo dei Rifiuti
- B4 – Sostenibilità Ambientale e Riduzione dell'Impatto Ecologico
- B5 – Economia Circolare e Modelli di Produzione Sostenibili
- B6 – Mobilità Sostenibile e Veicoli Elettrici
- B7 – Progettazione Ecocompatibile e Bioedilizia
- B8 – Tecnologie per la Riduzione delle Emissioni di CO2
- B9 – Gestione delle Risorse Idriche
- B10 – Agricoltura Sostenibile e Tecniche di Coltivazione Ecocompatibili
- B11 – Innovazioni nella Chimica Verde
- B12 – Tecnologie per il Monitoraggio Ambientale
- B13 – Pianificazione e Gestione Urbanistica Sostenibile
- B14 – Educazione Ambientale e Sensibilizzazione
Erogazione:
I percorsi formativi possono essere erogati anche in modalità a distanza (e-learning) purché soddisfino i requisiti di durata e contenuto sopra indicati.
Ogni percorso formativo deve concludersi con un esame finale che certifichi l'acquisizione delle competenze previste.
Qualifiche dei Soggetti Erogatori e docenti
I docenti devono far parte di
- Soggetti accreditati per attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma di competenza.
- Università e enti pubblici di ricerca.
- Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali.
- Soggetti con certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 settore EA 37.
- Centri di competenza ad alta specializzazione e Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy)
I docenti devono avere esperienza e competenze specifiche nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica.
Devono essere in grado di fornire formazione pratica e teorica sulle tecnologie innovative applicabili ai processi produttivi dell'impresa.
Transizione 5.0 e formazione: conteggio e documentazione delle spese
Il decreto 6 agosto 2024 specifica che per il conteggio delle Spese vanno considerati :
- Costi dei formatori: Spese relative ai docenti che erogano la formazione, incluse le spese di viaggio e alloggio se necessario.
- Costi di esercizio: Spese direttamente connesse al progetto di formazione, come materiali didattici, forniture, e attrezzature utilizzate esclusivamente per la formazione.
- Ammortamento di strumenti e attrezzature: Calcolato sulla quota di utilizzo esclusivo per il progetto di formazione.
- Spese di consulenza: Costi dei servizi di consulenza connessi alla pianificazione, gestione e valutazione della formazione.
- Costi del personale partecipante: Spese di personale dipendente, titolari di impresa e soci lavoratori partecipanti alla formazione, includendo salari e stipendi calcolati sulla base delle ore di partecipazione alla formazione(decreto_24_luglio_2024_…).
Documentazione delle Spese:
Devono essere conservate e presentate tutte le fatture e ricevute relative ai costi sostenuti per la formazione.
Deve essere mantenuto un registro delle presenze per ciascun partecipante alla formazione, indicando le ore di partecipazione e va redatto un report dettagliato delle attività formative svolte, incluso il contenuto dei moduli, i nomi dei docenti, la durata delle sessioni e i risultati degli esami finali.
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Fondo vittime amianto: istruzioni e scadenza domande fino al 2026
Il Decreto Ministeriale del 16 luglio 2024, pubblicato il 12 agosto nella sezione "Pubblicità legale" del sito del Ministero del Lavoro, ha stabilito le modalità di attuazione del Fondo vittime dell’amianto, come previsto dall’art. 24, comma 2, del Decreto Legge 34/2023, successivamente modificato dall’art. 1, comma 203, della Legge 213/2023, per gli anni 2024, 2025 e 2026.
Inoltre il decreto modifica l’art. 2, comma 3, del DM 5 dicembre 2023, chiarendo meglio l'ambito di applicazione per i beneficiari delle prestazioni del Fondo nell'anno 2023 e fissa le scadenze per le domande di indennità.
Vediamo più in dettaglio nei paragrafi seguenti.
Fodo vittime amianto beneficiari
Hanno diritto a beneficiare delle prestazioni del Fondo vittime dell’amianto:
- i lavoratori di società a partecipazione pubblica che hanno contratto patologie legate all'esposizione all'amianto durante il servizio presso i cantieri navali, ai quali si applicano le disposizioni dell’art. 13 della Legge 257/92.
- destinatari dei seguenti provvedimenti relativi al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali: per l'anno 2024, sentenze esecutive o verbali di conciliazione giudiziale depositati o sottoscritti in sede protetta tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024; per l'anno 2025, provvedimenti analoghi nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025; per l'anno 2026, sentenze esecutive o verbali di conciliazione giudiziale depositati o sottoscritti in sede protetta tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026.
Nel caso di decesso causato dalle malattie legate all'amianto, il diritto ad accedere al Fondo viene esteso agli eredi, a condizione che questi siano destinatari di un risarcimento stabilito mediante sentenza esecutiva o verbale di conciliazione.
Possono accedere al Fondo anche le società a partecipazione pubblica risultate soccombenti con sentenza esecutiva o debitrici nei verbali di conciliazione giudiziale o in sede protetta, nonché coloro che hanno prestato servizio presso i cantieri navali in esecuzione di appalti, subappalti o contratti di somministrazione di lavoro.
Fondo Amianto modifica ambito di applicazione 2023
L'ambito di applicazione del Fondo per le vittime dell'amianto per l'anno 2023, come specificato nel Decreto Ministeriale del 5 dicembre 2023 e modificato dal Decreto del 16 luglio 2024, comprende :
- i lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate
- durante l'attività lavorativa presso i cantieri navali,
- destinatari di sentenze esecutive o verbali di conciliazione giudiziale che riconoscono loro il diritto al risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali.
- Inoltre, possono accedere al Fondo anche le società partecipate pubbliche dichiarate soccombenti o debitrici nei verbali di conciliazione relativi a tali risarcimenti.
Fondo vittime amianto come far domanda
Dal punto di vista operativo, gli interessati devono presentare domanda all'INAIL:
- tramite PEC
- entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, pena l'inammissibilità.
Alla domanda deve essere allegata la documentazione specifica, come copia della sentenza esecutiva o del verbale di conciliazione, e una dichiarazione conforme al DPR 445/2000 relativa al mancato pagamento del risarcimento dovuto dalla società a partecipazione pubblica. Le società partecipate devono altresì allegare la quietanza di avvenuto pagamento del risarcimento. L'INAIL è incaricato di esaminare le domande e determinare l'indennizzo, il cui importo potrebbe essere ricalcolato in caso di insufficienza delle risorse disponibili. L'indennizzo verrà erogato dall'INAIL a seguito del trasferimento delle risorse dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.