• CCNL e Accordi

    CCNL Federturismo: le novità del rinnovo 2025-27

    A ben 6 anni dalla scadenza del precedente contratto, dopo varie  mobilitazioni e scioperi, i  sindacati  del settore turismo  Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs e le associazioni datoriali Aica e Federturismo Confindustria,  hanno siglato  il 21 dicembre 2024 l’Ipotesi di accordo sul nuovo Contratto nazionale dell'Industria turistica applicato a migliaia di dipendenti delle aziende della filiera turistica.

    Il rinnovo del Ccnl ha vigenza triennale dal 1° gennaio 2025 al 31 12 d2027 e prevede un  aumento  salariale a regime di 200 euro, in linea con gli altri contratti del settore e un una tantum di

    •  450 euro per le strutture ricettive
    • 320 euro per le imprese di viaggio.

     Vediamo di seguito maggiori dettagli sul testo del contratto .

    CCNL Federturismo: gli aspetti normativi del rinnovo

    Sulla parte normativa  il comunicato stampa sindacale evidenzia:

    • l’intervento sull’esternalizzazione dei servizi di pulimento e riassetto delle camere e altri servizi, estendendo la procedura per il confronto sindacale prevista per la prima esternalizzazione anche ai successivi cambi appalti, garantendo il trattamento normativo e economico del contratto nazionale del settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore.
    • una norma anche per l’internalizzazione di tali servizi (insourcing)
    •  tutela della genitorialità, con la disciplina dei congedi di maternità, dei riposi giornalieri e dei congedi parentali che saranno computati nell’anzianità di servizio ai fini dell’integrale maturazione e corresponsione della quattordicesima mensilità senza comportare riduzione di ferie e permessi retribuiti.
    • Sul welfare contrattuale ; le parti convengono di istituire una Commissione Paritetica per elaborare l’aggiornamento dello Statuto dell’Ebit.
    • Sulle pari opportunità, in conformità alla normativa UE in tema di parità di genere, le parti hanno definito la possibilità di istituire nelle aziende con più di 50 dipendenti la figura denominata "Garante della Parità", demandando la materia al secondo livello di contrattazione.  
    • Attenzione anche al contrasto alla violenza di genere, con la previsione di ulteriori tre mesi di congedo oltre le previsioni di legge, da riconoscere alle lavoratrici vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione certificati, con il diritto alla corresponsione di una indennità corrispondente all’ultima retribuzione e il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e la possibilità di essere trasferita ad altra unità produttiva.
    • si prevedono anche sul contrasto  alle molestie nei luoghi di lavoro, iniziative di formazione e informazione del personale, da realizzarsi anche attraverso l’Ebit, l’ente bilaterale di settore,e da condividersi con le Rsu/Rsa e le organizzazioni sindacali territoriali.

    CCNL Federturismo: aumenti retributivi e welfare

    L'accordo di rinnovo prevede le seguenti novità dal punto di vista economico :

    Aumenti della Paga Base Nazionale

    Decorrenza Aumento (Livello Medio C2)
    Gennaio 2025 85 euro
    Giugno 2025 30 euro
    Maggio 2026 35 euro
    Aprile 2027 50 euro

    Aumenti per il Comparto Imprese Viaggi e Turismo e Congressi

    <

    Decorrenza Aumento (Livello Medio C2)
    Gennaio 2025 70 euro
    Settembre 2025 30 euro
    Settembre 2026 30 euro
    Giugno 2027 40 euro
    Dicembre 2027 30 euro

    Una Tantum

    Decorrenza Importo
    Gennaio 2025 225 euro
    Giugno 2025 225 euro

    Una Tantum per il Comparto Imprese Viaggi e Turismo e Congressi

    Decorrenza Importo
    Febbraio 2025 100 euro
    Giugno 2025 110 euro
    Novembre 2025 110 euro

    Il testo del rinnovo precisa che gli importi Una Tantum di cui sopra non sono utili ai fini del computo di alcun istituto di legge o contrattuale  (ad es. T.F.R..) Non possono essere assorbiti da superminimi ad personam o acconti sui futuri aumenti.

    Saranno liquidati a favore dei lavoratori in forza al momento dell’erogazione e verranno riproporzionati in base ai mesi di servizio prestati nel periodo luglio – dicembre 2024, considerando mese intero quello con più di 15 giorni di attività lavorativa prestata.

    Per i lavoratori part time gli importi saranno calcolati in proporzione all’entità della prestazione lavorativa.

    Per i lavoratori in forza alla data del 21.12.2024 spetterà la rispettiva quota di Una tantum riproporzionata  anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima dell’erogazione delle rispettive tranche unitamente alle spettanze di fine rapporto.

    3-  Previsto inoltre,  per il  rilancio della contrattazione di secondo livello , un elemento economico di garanzia, fino a 186 euro, qualora non venga definito un accordo integrativo entro 6 mesi  dalla presentazione di una piattaforma da parte delle organizzazioni sindacali. Il rinvio al secondo livello contempla l’erogazione di elementi economici integrativi e del premio di risultato correlati ai risultati aziendali. 

    Sull’assistenza sanitaria integrativa è stato previsto l’aumento del contributo al fondo Fon.Tur. a decorrere dal 2027, pari a 3 euro.

    CCNL Federturismo: l’ente bilaterale EBIT

    L’Ente Bilaterale Nazionale dell’Industria Turistica (E.B.I.T.) è stato costituito il 7 giugno 2000 da FEDERTURISMO Confindustria, con l’adesione di Confindustria AICA, e dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori del Settore FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL. 

    L’E.B.I.T. è lo strumento per lo svolgimento delle attività indicate nel CCNL in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali. 

    L'E.B.I.T. provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni del Settore ed elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionali; programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo e, sulle prospettive di sviluppo e sulle previsioni occupazionali. Inoltre, l’Ente Bilaterale dell’Industria Turistica può intervenire, attraverso il Fondo Sostegno al Reddito, nel Settore turistico (qui il testo del regolamento) sostegno del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di crisi e/o di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale e dunque interessati da periodi di sospensione dell’attività.

    Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito istituzionale www.ebitnet.it

  • Agricoltura

    Riduzione contributiva Alluvione 2023: istruzioni ed elenco Comuni

    Dopo il Messaggio  INPS n. 4156 del 9 dicembre 2024  che ha comunicato  la sospensione  fino al 17.3.2025 dei pagamenti dei contributi previdenziali  a carico dei  datori di lavoro agricoli che operano nelle aree di Emilia Toscana e Marche   colpite dagli eventi alluvionali nel 2023,  specificate nell'Allegato 1 del Decreto-Legge n. 61 del 1° giugno 2023,  per i periodi  contributivi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024. (Vedi l'elenco completo all'ultimo paragrafo)

    Il ministero del lavoro  ha comunicato  che  la Commissione europea ha autorizzato la concessione dell’esonero contributivo  previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101

     Si ricorda che la misura riconosce per i periodi di contribuzione dal primo gennaio al 31 dicembre 2024 un esonero contributivo pari al 68%:

    1. dei premi INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e 
    2. dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro del settore dell’agricoltura primaria per il proprio personale dipendente, a tempo indeterminato o a tempo determinato, sia a tempo pieno che parziale.  

    Con  la circolare 114 del 31 dicembre INPS ha dettagliato le istruzioni per la fruizione del beneficio contributivo (vedi i dettagli Uniemens all'ultimo paragrafo)

    Proroga scadenza contributi INPS agricoltura: come fare

    I datori di lavoro agricoli, operanti nelle zone indicate dall’allegato 1 del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, sono i territori colpiti dagli eventi alluvionali a partire dal 1° maggio 2023, tra cui 

    • in Emilia-Romagna: Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini
    • in Toscana: Arezzo, Siena, Grosseto
    • nelle Marche: Pesaro, Ancona

     I datori di lavoro agricoli con sede in questi territori potranno beneficiare della proroga senza dover presentare alcuna istanza. 

    Verranno informati attraverso il servizio di "Comunicazione Bidirezionale" disponibile nel "Cassetto Previdenziale del Contribuente". 

    Resta fermo che  il mancato pagamento entro la nuova scadenza del 16 dicembre 2024 comporterà l’applicazione di sanzioni civili, come previsto dalla normativa vigente.

    È importante notare che l'agevolazione non si applica ai datori di lavoro con sedi in zone alluvionate che rientrano anche nei territori montani o svantaggiati specificati dal Decreto-Legge n. 61/2023. Questo per evitare sovrapposizioni con altre misure di sostegno già in vigore per quelle zone.

    Proroga contributi Inps: elenco comuni beneficiari dello sgravio

    EMILIA ROMAGNA                         

    |PROVINCIA|         COMUNE         |  CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE   

    FE    |ARGENTA                 Campotto e Lavezzola          

    BO    |BOLOGNA                 Paleotto                       

    BO    |BORGO TOSSIGNANO       Tutto il territorio comunale    

    BO    |BUDRIO :          Prunaro, Vedrana e Vigorso    

    BO    |CASALFIUMANESE          |Tutto il territorio comunale    

    BO    |CASTEL DEL RIO          |Tutto il territorio comunale    

    BO    |CASTEL GUELFO DI BOLOGNA   capoluogo ovest                

    BO    |CASTEL MAGGIORE         di Castello              Gaiana e Montecalderaro,    (Molino Nuovo)) e Gallo Bologne

    |BO    |CASTEL SAN PIETRO TERME |Bolognese capoluogo parco Lungo Sillaro    Fiesso, Laghetti Madonna di  Castenaso, XXV Aprile         

    BO    DOZZA                   Limitatamente al capoluogo     

    BO    |FONTANELICE      Tutto il territorio comunale   

    BO    |IMOLA                 Limitatamente alle frazioni di  San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli,    Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant'Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti, Autodromo Codrignanese.           

    BO    |LOIANO                  Tutto il territorio comunale    

    BO    |MEDICINA          Villa Fontana, Sant'Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda,   fossatone, Crocetta, Fantuzza, 

    Ganzanigo, San Martino, Via     Nuova 

    BO    |MOLINELLA               limitatamente alle frazioni di  Selva Malvezzi e San Martino in Argine                       

    BO    |MONGHIDORO              Tutto il territorio comunale    |

    BO    |MONTE SAN PIETRO   limitatamente alle frazioni di  Monte San Giovanni, Calderino Loghetto, Amola                

    BO    |MONTERENZIO            Tutto il territorio comunale    

    BO    |MONZUNO                 Tutto il territorio comunale  

    |BO    |MORDANO                 Tutto il territorio comunale    

    BO    |OZZANO DELL'EMILIA    limitatamente ((alle frazioni Quaderna zona industriale,     Ciagniano, Settefonti,      Montearmato, Cà del Rio, Molino  del Grillo, Noce Mercatale   

    BO    |PIANORO            Limitatamente alle frazioni di Paleotto Botteghino Livergnano                     

    SAN BENEDETTO VAL DI    SAMBRO limitatamente alle frazioni di di Bacucco, Cà Nova Galeazzi e molino della Valle         

    BO    |SAN LAZZARO DI SAVENA   (Pizzocalvo), Borgatella di   Idice  e Cicogna       Ponticella farneto          

    BO    |SASSO MARCONI      Mongardino e Tignano           

    BO    |VALSAMOGGIA      Savigno, Monteveglio e Castello  di Serravalle                  

     FC    |BAGNO DI ROMAGNA        |Tutto il territorio comunale   

     FC    |BERTINORO               |Tutto il territorio comunale    |

     FC    |BORGHI                  |Tutto il territorio comunale    |

    CASTROCARO TERME E TERRA|                                |

    FC    |DEL SOLE                |Tutto il territorio comunale    |

    FC    |CESENA                  |Tutto il territorio comunale    |

    FC    |CESENATICO              |Tutto il territorio comunale    |

    FC    |CIVITELLA DI ROMAGNA    |Tutto il territorio comunale    |

    FC    |DOVADOLA                |Tutto il territorio comunale    |

    FC    |FORLÌ                  |Tutto il territorio comunale    |

    FC    |FORLIMPOPOLI            |Tutto il territorio comunale    |

    FC    |GALEATA                 |Tutto il territorio comunale    |

    FC    |GAMBETTOLA              |Tutto il territorio comunale    |

    FC    |GATTEO                  |Tutto il territorio comunale    |

    FC    |LONGIANO                |Tutto il territorio comunale    |

    |   FC    |MELDOLA                 |Tutto il territorio comunale    |

    |   FC    |MERCATO SARACENO        |Tutto il territorio comunale    |

    |   FC    |MODIGLIANA              |Tutto il territorio comunale    |

    |   FC    |MONTIANO                |Tutto il territorio comunale    |

    |   FC    |PORTICO E SAN BENEDETTO |Tutto il territorio comunale    |

    |   FC    |PREDAPPIO               |Tutto il territorio comunale    |

    |   FC    |PREMILCUORE             |Tutto il territorio comunale    |

    |   FC    |ROCCA SAN CASCIANO      |Tutto il territorio comunale    |

    |   FC    |RONCOFREDDO             |Tutto il territorio comunale    |

    |   FC    |SAN MAURO PASCOLI       |Tutto il territorio comunale    |

    |   FC    |SANTA SOFIA             |Tutto il territorio comunale    |

    |   FC    |SARSINA                 |Tutto il territorio comunale    |

    |   FC    |SAVIGNANO SUL RUBICONE  |Tutto il territorio comunale    |

    |   FC    |SOGLIANO AL RUBICONE    |Tutto il territorio comunale    |

    |   FC    |TREDOZIO                |Tutto il territorio comunale    |

    |   FC    |VERGHERETO              |Tutto il territorio comunale    |

    |   RA    |ALFONSINE               |Tutto il territorio comunale    |

    |   RA    |BAGNACAVALLO            |Tutto il territorio comunale    |

    |   RA    |BAGNARA DI ROMAGNA      |Tutto il territorio comunale    |

    |   RA    |BRISIGHELLA             |Tutto il territorio comunale    |

    |   RA    |CASOLA VALSENIO         |Tutto il territorio comunale    |

    |   RA    |CASTEL BOLOGNESE        |Tutto il territorio comunale    |

    |   RA    |CERVIA                  |Tutto il territorio comunale    |

       RA    |CONSELICE               |Tutto il territorio comunale    |

    |   RA    |COTIGNOLA               |Tutto il territorio comunale    |

    |   RA    |FAENZA                  |Tutto il territorio comunale    |

    |   RA    |FUSIGNANO               |Tutto il territorio comunale    |

    |   RA    |LUGO                    |Tutto il territorio comunale    |

    |   RA    |MASSA LOMBARDA          |Tutto il territorio comunale    |

    |   RA    |RAVENNA                 |Tutto il territorio comunale    |

    |   RA    |RIOLO TERME             |Tutto il territorio comunale    |

    |   RA    |RUSSI                   |Tutto il territorio comunale    |

    |   RA    |SANT'AGATA SUL SANTERNO |Tutto il territorio comunale    |

    |   RA    |SOLAROLO                |Tutto il territorio comunale    |

    |   RN    |MONTESCUDO              |Tutto il territorio comunale    |

    |   RN    |CASTELDELCI             |Tutto il territorio comunale    |

    |   RN    |SANT'AGATA FELTRIA      |Tutto il territorio comunale    |

    |   RN    |NOVAFELTRIA             |Tutto il territorio comunale    |

    |   RN    |SAN LEO                 |Tutto il territorio comunale    |

    |                               MARCHE                              |

    |   PU    |FANO                    |Tutto il territorio comunale    |

    |   PU    |GABICCE MARE            |Tutto il territorio comunale    |

    |   PU    |MONTE GRIMANO TERME     |Tutto il territorio comunale   

    |   PU    |MONTELABBATE            |Tutto il territorio comunale   

    |   PU    |PESARO                  |Tutto il territorio comunale    

    |   PU    |SASSOCORVARO AUDITORE   |Tutto il territorio comunale   

    |   PU    |URBINO                  |Tutto il territorio comunale    

    |                              TOSCANA                              

    |   FI    |FIRENZUOLA              |Tutto il territorio comunale    

    |   FI    |MARRADI                 |Tutto il territorio comunale    

    |   FI    |PALAZZUOLO SUL SENIO    |Tutto il territorio comunale    

    |   FI    |LONDA                   |Tutto il territorio comunale    

    Riduzione contributiva agricoltori alluvionati: novità 2024

    L'INPS precisa che l'agevolazione contributiva per il settore agricolo prevede :

    la riduzione del 68% dei premi e contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro agricolo per i dipendenti nelle aree identificate dall'allegato 1 del decreto-legge n. 61/2023 (territori di Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti da eventi alluvionali nel 2023),

    applicabile per il periodo di competenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024.

    Le condizioni sono :

    • Disponibilità del Documento unico di regolarità contributiva (DURC).
    • Rispetto dei limiti previsti dal Temporary Crisis and Transition Framework (TCTF) e dal Regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti de minimis.

    L'agevolazione è estesa a tutte le imprese agricole registrate alla Gestione Contributiva Agricola (GCA), comprese le cooperative agricole e le imprese di  trasformazione/commercializzazione di prodotti agricoli.

    La riduzione contributiva è cumulabile con altri benefici, purché non esistano espliciti divieti normativi. È prevista la possibilità di cumulo con incentivi come l’esonero contributivo per l'IVS o per mamme lavoratrici.

    Modalità Uniemens per lo sgravio

    Procedura di richiesta del codice autorizzazione “6V”

    I datori di lavoro con dipendenti aventi diritto all’agevolazione devono fare richiesta alla Struttura territoriale competente dell’INPS tramite il servizio “Comunicazione Bidirezionale” presente nel Cassetto previdenziale del contribuente.

    Per consentire il riconoscimento dell’agevolazione, nei flussi Uniemens di competenza dei mesi gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025, i datori di lavoro devono valorizzare specifici elementi, come segue:

    Sezione <DenunciaIndividuale>

    • Elemento <CodiceCausale>:   Valorizzare con il codice “ESAS”, che indica “Riduzione contributiva ex art. 2, DL 15 maggio 2024, n. 63”.
    • Elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>:  Specificare il valore “N”.
    • Elemento <AnnoMeseRif>:  Indicare l’anno e mese di riferimento del conguaglio.
    • Elemento <BaseRif>:  Inserire l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese.
    • Elemento <ImportoAnnoMeseRif>:  Indicare l’importo conguagliato relativo alla competenza.

    Particolarità per agenzie di somministrazione:  Se i lavoratori sono assunti per essere impiegati presso un’impresa utilizzatrice:

    Valorizzare un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale>, indicando la matricola aziendale o codice fiscale del datore di lavoro utilizzatore, con il relativo attributo:

    “MATRICOLA_AZIENDA”, oppure  “CF_PERS_FIS” o “CF_PERS_GIU”.

    Gestione dei periodi pregressi (arretrati):

    La valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> per i mesi arretrati (gennaio-dicembre 2024) deve essere effettuata nei flussi Uniemens di competenza gennaio-aprile 2025.

    Codice di nuova istituzione per DM2013:

    Per il conguaglio degli arretrati, i dati saranno riportati dall’INPS nel DM2013 “VIRTUALE” utilizzando il codice “L193”, che identifica gli arretrati relativi alla riduzione contributiva.

    Casi particolari: sospensione o cessazione dell’attività

    I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio ma hanno sospeso o cessato l’attività possono richiedere l’esonero spettante tramite la procedura Uniemens/Vig.

    ATTENZIONE :   La sezione <InfoAggcausaliContrib> deve essere ripetuta per ogni mese arretrato.

    È essenziale rispettare il limite massimo della contribuzione previdenziale dovuta per il calcolo delle riduzioni.

  • Rubrica del lavoro

    Agricoltura: reintrodotti gli elenchi trimestrali

    Con la circolare 115 del 31 dicembre 2024 INPS  ricorda che la normativa introdotta con il decreto-legge n. 63/2024 e la relativa legge di conversione n. 101/2024 ha apportato alcune modifiche importanti all'articolo 38 del decreto-legge n. 98/2011. 

     In sintesi:  sono stati reintrodotti gli elenchi trimestrali che riportano le variazioni dei dati relativi agli operai agricoli a tempo determinato. Questi elenchi,  previsti in passato ma poi eliminati nel 2020, hanno ora una funzione puramente informativa, senza valore di notifica legale.

    La circolare comunica anche che l'INPS è autorizzato a pubblicare  un elenco straordinario per recuperare le variazioni non notificate correttamente dal luglio 2020. Questo elenco, una volta pubblicato online, sarà considerato valido come notifica legale per tutte le variazioni incluse.

    Elenchi trimestrali agricoltura le novità 2025

    L'istituto precisa quindi che attualmente  sussistono due modalità per  i lavoratori  per  essere informati  sulle variazioni:

    • Notifica individuale con valore legale (raccomandata o PEC).
    • Comunicazione tramite gli elenchi trimestrali, che non ha valore legale.

     Eccezionalmente tutte le variazioni riportate nell'elenco straordinario saranno legalmente valide dal momento della pubblicazione.

    I lavoratori possono quindi verificare i propri dati aggiornati sul sito INPS o tramite l'app mobile ufficiale.

  • ISEE

    DSU ISEE 2025: richieste anche con App INPS mobile

    l'INPS con il messaggio 4508 del 31 dicembre comunica una ulteriore implementazione dei servizi online riguardante in particolare la richiesta dell'ISEE 2025 .

    Nell’ambito delle attività di innovazione previste dai progetti dell’Istituto per l’attuazione del PNRR e mirate a rendere disponibili all’utenza informazioni e servizi in logica multicanale, nell’App INPS Mobile il servizio “ISEE” è stato arricchito con la nuova funzionalità “Acquisisci dichiarazione” che consente di presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) Mini precompilata.

    DSU Mini: quando non si può utilizzare

    L'istituto  ricorda che il modello DSU Mini può essere utilizzato per la richiesta di prestazioni sociali,  nella gran parte delle situazioni 

     In alcuni casi però  il modello MINI non è sufficiente; in particolare non può essere presentato quando ricorre una delle seguenti situazioni:

    • richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario;
    • presenza nel nucleo di persone con disabilità e/o non autosufficienti;
    • presenza nel nucleo di figli i cui genitori non siano coniugati tra loro, né conviventi;
    • esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e assenza della Certificazione Unica o sospensione degli adempimenti tributari.

    Si ricorda, infine, che l’App “INPS Mobile” è disponibile, sia per la piattaforma Android, sia per il sistema operativo iOS di Apple  scaricabile dagli store autorizzati

    DSU cos’è , quali documenti servono?

    La dichiaraione Unica DSU è neccessaria per ottenere la propria certificazione ISEE aggiornata . L’INPS calcola infatti l’ ISEE sulla base della DSU (e anche di altre informazioni  acquisite dall’Agenzia delle Entrate) e lo rende disponibile al  dichiarante entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della DSU.

    La DSU Si puo inviare   per via telematica sul sito dell'INPS  cliccando su INIZIA ACQUISIZIONE oppure

    •   utilizzando il servizio DSU precompilata. Sul sito INPS sono disponibili le guide tutorial 
    • utilizzando i servizi gratuiti offerti dai Patronati.

    Il modello della DSU è stato rinnovato più volte:   qui il nuovo modello e le istruzioni valide dal 1 gennaio 2024 (DM 13.12.2023

    Per la compilazione della DSU  per l'ISEE  (sia per autocompilarla che da portare a un CAF/patronato che effettua la procedura) servono i seguenti documenti:

    • codice fiscale e documenti di identità del dichiarante e codice fiscale di tutti i componenti;
    • contratto d’affitto e copia dell’ultimo canone versato, in caso  si risieda in affitto;
    • documenti che attestano i redditi percepiti  nel secondo anno precedente (per il 2023 è il 2021),ovvero  Modello 730 o Modello Unico e Modelli CUD ed eventualmente:
    • documenti o certificazioni relative a redditi esenti , indennità, trattamenti previdenziali e assistenziali, redditi esenti ai fini Irpef,redditi prodotti all’estero,  borse e/o assegni di studio,assegni di mantenimento per coniuge e figli;
    • dichiarazione IRAP per imprenditori agricoli;
    • documenti che riguardano il patrimonio mobiliare e immobiliare posseduto al 31 dicembre 2021, relativi a 
    • depositi bancari o postali, libretti di deposito, titoli di stato, obbligazioni, azioni, BOT, CCT, buoni fruttiferi, fondi di investimento, forme assicurative di risparmio e qualsiasi altra forma di gestione del patrimonio mobiliare anche detenuto all’estero;
    • giacenza media annua di depositi bancari e/o postali;
    • patrimonio netto che risulta dall’ultimo bilancio  per lavoratori autonomi e società;
    • certificati catastali, atti notarili di compravendita, successioni, e/o altra documentazione sul patrimonio immobiliare, anche se detenuto all’estero con valore IVIE
    • Certificazione della quota capitale residua dei mutui stipulati per l’acquisto e/o la costruzione degli immobili di proprietà;
    • Targa o estremi di registrazione al PRA  di autoveicoli e motoveicoli con una cilindrata pari o superiore a 500cc, di navi e imbarcazioni da diporto, posseduti alla data di presentazione della dichiarazione.

    Inoltre, in caso di persone con invalidità all’interno del nucleo familiare è necessario presentare anche

    • certificati di invalidità;
    • spese pagate per il ricovero in strutture residenziali e per l’assistenza personale.

    Giova ricordare che da luglio 2023 è attivo il  Portale unico Isee dell’Inps per la DSU,  in cui sono riunite in un unico punto di accesso le  due diverse  modalità dichiarazione  DSU per l’Isee,  sia precompilato che  non precompilato 

    L'istituto  sottolinea che l'accesso avviene con SPID,  CNS o SPID e che è necessario dare conferma della lettura dell'informativa sulla privacy per poter procedere.

    La piattaforma consente di :

    •  consultare le DSU precedenti o
    •  compilare una nuova DSU  ,selezionando anche per quale prestazione è richiesta , per cui viene proposto il modello utile (assegno unico; reddito/pensione di cittadinanza; servizi alla persona/reddito e casa/agevolate minorenni; prestazioni socio-sanitarie per le persone disabili; servizio alla persona; universita).

    Nel Portale UNICO ISEE sono presenti inoltre video tutorial di aiuto alla compilazione, simulatori , faq  e una chat di assistenza virtuale.

    Portale Unico ISEE precompilato

    Una delle principali semplificazioni  offerte dal Portale Unico ISEE   riguarda l'inserimento dei dati degli altri componenti del nucleo familiare maggiorenni, che possono dare la loro autorizzazione on line sempre tramite le credenziali in Spid, Cie o Cns.

  • Lavoro Dipendente

    Collegato lavoro: chiarimenti dall’Ispettorato

    La Direzione Centrale Vigilanza e Sicurezza del Lavoro ha emesso una circolare contenente le prime indicazioni sull'applicazione della Legge n. 203 del 2024 il cosiddetto Collegato Lavoro, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024.  SI tratta della nota 9740 del 30.12. 2024

    Di seguito un'analisi dei punti principali.

    Collegato lavoro chiarimenti INL su sicurezza – D.Lgs. 81/2008

    La L. 203/2024 introduce modifiche significative alla normativa sulla sicurezza sul lavoro:

    • Art. 14-bis: Prevede una relazione annuale del Ministro del Lavoro sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro.
    • Art. 41: Ridefinisce la competenza delle ASL nei ricorsi contro i giudizi dei medici competenti.
    • Art. 65: Consente l'uso di locali sotterranei per specifiche lavorazioni, previa comunicazione all'Ispettorato e rispetto di requisiti di sicurezza.
    • Abrogazioni: Eliminati obblighi ridondanti relativi alla tessera di riconoscimento nei cantieri edili, già disciplinati da altri articoli del D.Lgs. 81/2008

    Sull' Uso di locali sotterranei e semisotterranei  in particolare l’INL sottolinea che, per l’uso di tali locali, il datore di lavoro dovrà comunicare tramite PEC all’Ufficio Territoriale competente, allegando documentazione tecnica che dimostri il rispetto dei requisiti previsti dall'Allegato IV del D.Lgs. 81/2008.

    Sarà necessario comunque  attendere una circolare dell’INL che individui nel dettaglio la documentazione utile per accertare la conformità ai requisiti

    .In materia invece di abrogazione dell'obbligo di tessera di riconoscimento nei cantieri edili .   l'Ispettorato chiarisce che tali obblighi sono già ricompresi negli articoli 26 e 20 del D.Lgs. 81/2008. La violazione di questi articoli rimane comunque soggetta a sanzioni amministrative

    .

    .

    Collegato lavoro chiarimenti INL sul dimissioni di fatto e Somministrazione di Lavoro

    L'Art. 19 disciplina i casi di assenza ingiustificata del lavoratore  con la novità che se supera quindici giorni, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore, salvo cause di forza maggiore dimostrate ( le cosiddette "dimissioni per fatti concludenti")

    In tali casi, il datore di lavoro deve comunicare l’evento all’Ispettorato, che può verificare la veridicità della comunicazione. Rimane salva la possibilità per il lavoratore di dimostrare cause di forza maggiore o inadempimenti del datore

    L'Art. 10 del collegato Lavoro  introduce:

    • L'abrogazione di limiti temporali per l'impiego di lavoratori somministrati a tempo determinato in determinate condizioni.
    • L'esclusione dai limiti quantitativi per alcune categorie di lavoratori, come disoccupati di lungo periodo e lavoratori svantaggiati

    Per quanto riguarda i limiti quantitativi alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, l'INL sottolinea che l'abrogazione dei vincoli temporali per l'utilizzo di lavoratori somministrati riguarda solo alcune categorie, tra cui lavoratori svantaggiati o disoccupati di lungo periodo, definiti ai sensi del regolamento UE 651/2014

    .

    Collegato lavoro chiarimenti INL sulla compatibilità Cassa integrazione – lavoro

    L'Art. 6 della legge chiarisce le incompatibilità tra percezione del trattamento di cassa integrazione  e attività lavorativa contestuale:

    • Perde il diritto all'integrazione salariale il lavoratore che svolge attività lavorativa senza preventiva comunicazione all'INPS.
    • Previste sanzioni per mancate comunicazioni da parte dei datori di lavoro.

    L'INL ribadisce che la mancata comunicazione preventiva da parte del lavoratore sull’attività lavorativa durante il periodo di integrazione salariale comporta la decadenza immediata dal diritto al trattamento.

    Inoltre precisa che le comunicazioni dei datori di lavoro previste dal D.Lgs. 181/2000 sono considerate valide anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi informativi

    .

    Collegato lavoro: chiarimenti sul periodo di prova e apprendistato

    L'Art. 13 stabilisce nuove regole per il periodo di prova nei contratti a termine:

    • Proporzionato alla durata del contratto e alle mansioni.
    • Non inferiore a due giorni e non superiore a trenta giorni per contratti fino a dodici mesi.

    L'ispettorato precisa che questa regolamentazione si applica sia ai nuovi contratti sia ai rinnovi per le stesse mansioni

    Collegato lavoro lavoro agile e regime forfettari

    L'INL chiarisce che la disposizione normativa introduce per la prima volta un termine temporale di cinque giorni per le comunicazioni obbligatorie relative al lavoro agile:

    Si applica sia alla comunicazione di avvio del lavoro agile che alle eventuali modifiche della durata o cessazione

    L'Art. 17 invece introduce un'importante eccezione  alla causa ostativa del regime forfettario per i lavoratori autonomi che non si applica a professionisti che collaborano con grandi imprese, purché rispettino specifici requisiti di separazione tra contratto autonomo e subordinato

    L’INL specifica che la causa ostativa del regime forfettario non si applica in presenza di contratti misti purché:

    • Il contratto autonomo sia certificato da appositi organi.
    • Non vi sia sovrapposizione con il contratto subordinato in termini di oggetto, modalità, orario e giornate lavorative
  • Pensioni

    Pensioni 2025: tutte le novità della legge di bilancio

    Vediamo  in sintesi le principali misure  previste  per la previdenza nella legge di bilancio 2025,  approvata in Senato definitivamente senza discussione e in attesa di pubblicazione in Gazzetta. Come  anticipato  negli ultimi giorni  le novità sono limitate, con nuove proroghe per gli anticipi con Opzione Donna, APE sociale e Quota 103, piccoli aumenti delle pensioni sociali,   la conferma dell'incentivo contributivo per chi resta in servizio, un accesso agevolato alla pensione anticipata per chi  ha versato a partire dal 1996 e può far valere le rendite della previdenza integrativa ai fini del raggiungimento della soglia minima dell'assegno di pensione. 

    Novità pensioni 2025: anticipi solo con sistema contributivo

    Malgrado i recenti buoni risultati del gettito fiscale 2023, viste le necessità di riconfermare le misure di riduzione del cuneo fiscale per la classe media, il Ministero dell'Economia e delle Finanze,  non ha potuto assicurare molte risorse per la previdenza. 

    Si ricorda che lo scorso anno la spesa  per le pensioni si è impennata di quasi l'8%  per l'aumento dell'inflazione e il Ministro Giorgetti proprio   in questa stagione aveva affermato:  "con questa denatalità impossibile pensare ad aumentare la spesa pensionistica",  né nel breve né nel medio periodo.

     Nelle prime indiscrezioni si parlava di uscite  anticipate  solo per alcune categorie, come le forze armate ,  e di introdurre  Quota 41, anche se in versione contributiva,  (che avrebbe richiesto tra i 600 milioni e un miliardo di euro), mentre  Forza Italia spingeva invece per un innalzamento deciso   delle pensioni minime. 

    L'intervento  si conferma invece   in continuità con le misure introdotte con l'ultima legge di bilancio, seguendo la linea tracciata  con il  bonus Maroni, che incentiva la permanenza al lavoro e rinunciando alla riforma complessiva che doveva mandare in soffitta la legge Fornero.  

    Le novità  includono dunque nuovamente  la proroga  di 

    1. Quota 103 nella versione "contributiva", 
    2. l'Ape Sociale  e 
    3.  Opzione Donna.

     Il cosiddetto bonus Maroni , cioè il taglio sui contributi  da versare all'INPS  con aumento del netto, verrà esentato da imposte e viene  esteso anche a chi  accede alla pensione anticipata " classica"  (senza requisito di età ma con  42 anni e 10 mesi di contributi o 41 anni e 10 mesi per le donne)

    Prevista anche la  possibilità  prolungare il servizio nella Pubblica Amministrazione fino a 70 anni.

    Si rafforza infine l'agevolazione   per le pensioni determinate con il sistema contributivo  per le madri con 4 figli per le quali l’età di accesso alla pensione sarà abbassata di 16 mesi, invece che i 12 attuali.

    Pensioni 2025: fondi integrativi per l’anticipo dei contributivi

    Un emendamento al testo iniziale del DDL bilancio approvato in extremis  in Commissione alla Camera prevede che dal 1° gennaio 2025, ai soli fini del raggiungimento dell’importo soglia mensile dell'assegno sociale stabilito per l’accesso alla pensione di vecchiaia  e anticipata e solo su richiesta dell’assicurato, può essere computato anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare  cui  l’assicurato abbia aderito. 

    Ciò significa che dal 2025 i lavoratori interamente contributivi (coloro che hanno iniziato a versare contributi dal 1995)  potranno accedere alla pensione anticipata a partire dai 64 anni di età, sfruttando la possibilità di cumulare una quota della rendita proveniente dalla previdenza complementare. 

    Tuttavia, il requisito   contributivo salirà da 20 a 25 anni, per poi aumentare ulteriormente a 30 anni dal 2030. Inoltre, continuerà ad applicarsi l’adeguamento agli eventuali  miglioramenti nella speranza di vita.

    La quota integrativa di previdenza complementare consentirà di raggiungere più facilmente la soglia minima di trattamento richiesta per usufruire di questa opzione di pensionamento. La soglia corrisponde a tre volte l’assegno sociale (pari a 534,41 euro mensili). 

    Restano invariate per ora  le agevolazioni per le donne con figli con soglie  fissate a:

    • 2,8 volte l’assegno sociale per le donne con un figlio e 
    • 2,6 volte per quelle con due o più figli.

     Dal 2030, però, questa soglia salirà a 3,2 volte l’assegno sociale per compensare i costi della misura.

    Per i lavoratori contributivi che non aderiscono alla previdenza integrativa, i requisiti per l'anticipo, secondo la Legge Fornero rimarranno invariati: 64 anni di età e 20 anni di contributi.

    La norma prevede anche che per  consentire una scelta consapevole da parte dell’assicurato, contestualmente alla domanda di pensione,  le forme di previdenza complementare dovranno mettano a disposizione la proiezione certificata attestante l’effettivo valore della rendita mensile.

    Un decreto del Ministro del lavoro  di concerto con il Ministro dell'economia dovrà individuare i criteri di computo e le modalità di richiesta e di certificazione della proiezione della rendita.

    Aumenti pensioni minime e assegni sociali

    Per quanto riguarda le pensioni già in essere, non è stata confermata la proroga del  meccanismo di rivalutazione per fasce introdotto per il biennio 2023-24 che si trasforma in sistema a scaglioni su cui viene applicata in modo diverso la rivalutazione annuale .

    Viene esclusa la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998,  per i pensionati residenti all’estero, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori al trattamento minimo INPS.

    Aumenti assegni:

    • Solo per l’anno 2025, l’importo mensile  dell'assegno sociale  è aumentato di 8 euro e sale di 104  euro la soglia di reddito massimo per  averne diritto.
    • (Attualmente l’importo dell’assegno per il 2024 è pari a 534,41 euro per 13 mensilità, mentre Il limite di reddito è pari a 6.947,33  euro annui e 13.894,66  euro, se il soggetto è coniugato).
    • Per le pensioni minime  si riconferma  nei prossimi due anni lo stesso  aumento  previsto dall'articolo 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 pari  a 
      • 2,2 punti percentuali per l'anno 2025 e
      •  1,3 punti percentuali per l'anno 2026  (incremento che si applica  al netto del primo, comprensivo della perequazione automatica al valore ISTAT)

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    NASpI e Malattia: nuove istruzioni dall’INPS

    Con il messaggio n. 4468 del 27.12.2024 , l’INPS ha fornito chiarimenti sulle modalità di  richiesta di NASpI (indennità di disoccupazione dei dipendenti) in caso di malattia al momento della cessazione del rapporto di lavoro, in applicazione dell’art. 6 del DLgs. 22/2015. 

    L’Istituto aveva già precisato nella circolare n. 94/2015 che, se un evento di malattia o infortunio coperto da INPS o INAIL si verifica entro 60 giorni dalla cessazione del contratto, il termine per presentare la domanda di NASpI viene sospeso per la durata dell’evento stesso.

    Questo termine riprende a decorrere al termine dell’evento, consentendo ai lavoratori di inoltrare la domanda nei termini di legge, con decorrenza del pagamento dell’indennità :

    • dall’ottavo giorno successivo alla fine della malattia o infortunio, se la domanda viene presentata tempestivamente oppure 
    •  dal giorno successivo alla presentazione della domanda, qualora questa venga presentata oltre l’ottavo giorno

    Ci sono novità per il 2025 che l'istituto anticipa  in linea generale,  preannunciando  anche un successivo documento  per le istruzioni operative.

    Certificati medici per Naspi da marzo 2025

    A partire dal 1° marzo 2025, per agevolare i tempi di liquidazione delle richieste, l’INPS richiederà  l'invio di documenti medici specifici sulla guarigione.

    Nello specifico i lavoratori dovranno fornire un certificato medico che attesti il riacquisto della capacità lavorativa o, in caso di evento tutelato dall’INAIL, un certificato definitivo. 

    Tali certificati, privi di diagnosi, potranno essere presentati :

    • contestualmente alla domanda di NASpI o 
    • successivamente tramite il modello “NASpI-Com”,

    per garantire una gestione più efficiente delle richieste.