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Appalti: le novità del correttivo sull’indicazione dei CCNL
ll decreto legislativo correttivo del Codice Appalti n. 209/2024, entrato in vigore il 31 dicembre scorso ha introdotto ulteriori novità sul tema.
In particolare ha modificato l’articolo 11 , con un impatto rilevante sulla indicazione dei contratti collettivi nell’ambito degli appalti pubblici.
Vedi qui le altre novità del decreto Correttivo codice appalti decreto in Gazzetta
A partire dall'anno in corso, le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di indicare, nei documenti di gara, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (Ccnl) applicabile al personale impiegato nell'appalto. Tale scelta deve basarsi sull'attività prevalente dell'impresa e sull'oggetto specifico dell'appalto.
Tuttavia, nel caso in cui alcune prestazioni, costituenti al massimo il 30% dell'appalto, siano riconducibili ad attività scorporabili e comunque secondarie o accessorie, è prevista la possibilità per la stazione appaltante di individuare un diverso e ulteriore Ccnl.
Ecco alcuni dettagli .
Indicazione ccnl negli appalti
In particolare rispetto alla versione precedente della norma si riscontrano una conferma e due novità principali:
Conferma del comma 1 dell’articolo 11:
Viene ribadito che al personale impiegato nell’appalto si applica il Ccnl comparativamente più rappresentativo, vigente nel settore di riferimento e nella zona in cui si svolgono le prestazioni lavorative. Tale contratto deve essere strettamente correlato all’attività oggetto dell’appalto.
Prima novità – Estensione del perimetro di applicazione (comma 2):
Il comma 2 amplia gli obblighi delle stazioni appaltanti, prevedendo che queste ultime debbano indicare il Ccnl di riferimento anche sulla base del criterio dell'attività prevalente. Inoltre, l’individuazione del contratto deve avvenire non solo in conformità con il comma 1, ma anche rispettando le disposizioni contenute nel nuovo allegato I.01, introdotto dal decreto.
Seconda novità – Applicazione di un ulteriore Ccnl (comma 2bis):
Il comma 2bis introduce la possibilità, all’interno del medesimo appalto, di applicare un diverso e ulteriore Ccnl qualora siano soddisfatte quattro condizioni cumulative:
- le attività devono essere scorporabili, secondarie e accessorie;
- devono essere differenti dall’attività prevalente oggetto dell’appalto;
- non devono superare il limite del 30% del valore totale dell’appalto;
- devono rappresentare una categoria omogenea di prestazioni.
Criticità interpretative e applicative
L’introduzione del comma 2bis presenta rilevanti problematiche applicative. Le condizioni previste risultano di natura fortemente valutativa, lasciando ampi margini di discrezionalità alle stazioni appaltanti e aprendo la strada a un inevitabile contenzioso.
Ad esempio, la stessa nozione di "attività secondarie e accessorie" sembra in contrasto con il limite del 30%, che di per sé non appare accessorio. Inoltre, la legge non fornisce indicazioni su come misurare le attività per calcolare tale soglia, costringendo le stazioni appaltanti a ideare autonomamente criteri di valutazione.
Ulteriori ambiguità emergono nella richiesta che le attività secondarie debbano rappresentare una "categoria omogenea di prestazioni", senza fornire una definizione chiara di "categoria" o criteri di riferimento per l’omogeneità. Tale vaghezza normativa genera incertezza applicativa, complicando il compito delle stazioni appaltanti e aumentando il rischio di ricorsi giurisdizionali.
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Sicurezza: ricorsi presso ITL non più al Ministero
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha chiarito, con la nota n. 378/2025, in corso di pubblicazione, che le disposizioni impartite dal personale ispettivo per motivi di salute e sicurezza non devono essere impugnate presso il Ministero del Lavoro, ma davanti al Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL).
Questo aggiornamento nasce dalla necessità di armonizzare le procedure con il mutato assetto normativo conseguente alla riforma operata dal DLgs. 149/2015, che ha trasferito le competenze ispettive dal Ministero del Lavoro all’INL.
Ricorsi in materia di sicurezza Il contesto normativo
L'ispettorato ricorda la differenza tra le due previsioni normative utilizzabili da parte degli ispettori
- Art. 10 del DPR 520/55: Consente all’ispettore del lavoro di impartire ordini immediatamente esecutivi, applicabili in ambiti come la prevenzione infortuni o la violazione di norme con margini di discrezionalità. Questo strumento ha un campo d’applicazione ristretto per questo era residuale rispetto ad altri istituti più utilizzati, come la prescrizione obbligatoria ex art. 20 del DLgs. 758/94. La mancata ottemperanza a queste disposizioni può comportare l’arresto fino a un mese o un’ammenda fino a 413 euro in caso di violazioni relative alla sicurezza o igiene sul lavoro, o una sanzione amministrativa (515-2.580 euro) per altre irregolarità.
- Art. 14 del DLgs. 124/2004: Prevede disposizioni esecutive simili a quelle dell’art. 10, ma applicabili solo in caso di violazioni non già punite con sanzioni penali o amministrative. Rispetto all’art. 10, l’art. 14 dispone un sistema sanzionatorio diverso, in quanto la mancata ottemperanza alla disposizione comporta solo una sanzione amministrativa di 1.000 euro.
Viene quindi precisato che in precedenza il ricorso contro una disposizione ex art. 10 doveva essere presentato al Ministro per il Lavoro entro 15 giorni, in virtù del rapporto gerarchico esistente tra il Ministero e gli ispettori. Tuttavia, con il passaggio delle competenze all’INL, tale rapporto è venuto meno.
Oggi, facendo riferimento a quanto previsto con l’art. 14 del DLgs. 124/2004, il ricorso deve essere presentato entro 15 giorni al Direttore dell’ITL competente, che decide a sua volta entro 15 giorni.
E' importante porre attenzione in ogni caso al fatto che:
- Il ricorso non sospende l’esecutività della disposizione.
- Se il Direttore dell’ITL non decide entro il termine stabilito, il ricorso si considera respinto.
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FIS e Fondo bilaterale professioni: riduzione contributi 2025
Con la circolare 5 del 20 gennaio 2025 INPS pubblica le istruzioni sulla riduzione della aliquota del contributo ordinario dello 0,50% di finanziamento
- del Fondo di integrazione salariale (FIS) e
- del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, r(di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori).
introdotta con i decreti interministeriali 21 luglio 2022 e 21 maggio 2024, di adeguamento alla legge 234 2021 (legge di Bilancio 2022).
Inoltre è stata prevista una specifica riduzione sulla contribuzione addizionale, in relazione ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.
Entrambe le riduzioni decorrono dal 1° gennaio 2025,
La circolare fornisce in particolare le istruzioni operative e contabili. Di seguito le principali indicazioni .
Riduzione contributi a FIS e Fondo bilaterale professioni : le nuove norme
FIS
La circolare ricorda in primo luogo che i. Fondo di integrazione salariale (FIS) dal 1° gennaio 2022, era è finanziato da contributi ordinari:
- 0,50% per datori di lavoro con media fino a 5 dipendenti nel semestre di riferimento.
- 0,80% per datori con media superiore a 5 dipendenti.
Dal 1° gennaio 2025, è prevista una riduzione del 40% del contributo per i datori con media fino a 5 dipendenti (aliquota ridotta a 0,30%), purché non abbiano richiesto assegni di integrazione salariale per almeno 24 mesi.
Fondo solidarietà attività professionali
Per quanto riguarda il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali con il D.I. 21 maggio 2024 viene aggiornato secondo la normativa sugli ammortizzatori sociali per cui i contributi ordinari sono differenziati per dimensione aziendale:
- 0,50% fino a 5 dipendenti.
- 0,80% da 5,1 a 15 dipendenti.
- 1% oltre i 15 dipendenti.
Inoltre sempre dal 1° gennaio 2025, è prevista la riduzione del 40% dell’aliquota dello 0,50% (ridotta a 0,30%) per i datori fino a 5 dipendenti che non abbiano presentato domanda di integrazione salariale per almeno 24 mesi.
Riduzione del contributo addizionale (CIGO/CIGS/CIGD)
In base alla normativa ordinaria contributi addizionali sono variabili in base all’utilizzo dei trattamenti di integrazione salariale:
- 9% per i primi 52 settimane (quinquennio mobile).
- 12% tra 52 e 104 settimane.
- 15% oltre 104 settimane.
Dal 1° gennaio 2025, per datori di lavoro che non abbiano usufruito di trattamenti per almeno 24 mesi le aliquote sono le seguenti:
- 6% fino a 52 settimane.
- 9% tra 52 e 104 settimane.
Istruzioni operative e codice autorizzazione
Dal 1° gennaio 2025, la procedura centralizzata dell’INPS attribuirà automaticamente il codice autorizzazione “2Q” per identificare i datori di lavoro aventi diritto alla riduzione.
In caso di perdita dei requisiti (ad esempio, presentazione di una nuova domanda di integrazione salariale), il codice sarà rimosso automaticamente dalla procedura.
I datori di lavoro possono segnalare situazioni relative all’esonero tramite il Cassetto Previdenziale del Contribuente.
- Sezione: Posizione Aziendale.
- Oggetto: Riduzione contributo ordinario FIS/Fondo attività professionali.
La procedura di calcolo INPS sarà aggiornata per applicare automaticamente la riduzione dell’aliquota, se spettante da periodo gennaio 2025 .
La circolare specifica che l'assenza di fruizione per almeno 24 mesi decorrenti dal giorno successivo al termine dell’ultimo periodo di trattamento fruito. sarà verificata su:
Tutte le unità produttive riconducibili al datore di lavoro.
Tutte le matricole contributive associate al codice fiscale aziendale.
Applicazione dell’aliquota ridotta:
- 6% per periodi di integrazione salariale fino a 52 settimane in un quinquennio mobile.
- 9% per periodi tra 52 e 104 settimane in un quinquennio mobile.
Per periodi superiori a 104 settimane, resta applicabile l’aliquota ordinaria del 15%.
Mantenimento delle condizioni per la riduzione:
Se il datore di lavoro presenta una nuova domanda di integrazione salariale, la riduzione del contributo addizionale non sarà più applicabile. In tal caso, l’aliquota ordinaria tornerà ad essere applicata.
Gestione dei pagamenti:
I datori di lavoro devono utilizzare i codici di versamento già esistenti per il pagamento dei contributi, che resteranno invariati anche dopo l’applicazione delle nuove aliquote.
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Stop alla Naspi per i rimpatriati disoccupati dal 1 gennaio
La legge di bilancio 2025 ormai in vigore (legge 207 2024) contiene al capo V numerosi articoli in materia di lavoro .
Vediamo in particolare l'art 1 comma 187 che si occupa dei lavoratori rimpatriati a seguito di licenziamento o mancato rinnovo di contratti di lavoro stagionale e prevede lo stop all'indennità di disoccupazione dal 2025.
Con il messaggio 184 del 17 gennaio INPS ha comunica il recepimento della novità e il blocco della funzione nella piattaforma online che riguarda le cessazioni intervenute dal 1 gennaio 2025 (v. ultimo paragrafo).
Indennità di disoccupazione rimpatriati
La legge 25 luglio 1975, n. 402 aveva previsto che in caso di disoccupazione derivante da:
- licenziamento ovvero da
- mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero,
i lavoratori italiani rimpatriati, nonche' i lavoratori frontalieri, avessero diritto al trattamento ordinario di disoccupazione per un periodo di 180 giorni, detratti eventuali periodi indennizzati in base ad accordi internazionali.
Per lo stesso periodo avevano diritto agli assegni familiari ed all'assistenza sanitaria per se' e per i familiari a carico.
Erano richieste le seguenti condizioni
- che il rimpatrio fosse intervenuto entro il termine di 180 giorni dalla data del licenziamento o dalla fine del contratto di lavoro stagionale e
- che il lavoratore interessato si fosse iscritto all'ufficio di collocamento del luogo di residenza sul territorio italiano entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge o dalla data del rimpatrio, ovvero, per i frontalieri, dalla data del mancato rinnovo del contratto di lavoro.
La novità della legge di bilancio 2025
L'art 1 comma 187 del ddl bilancio introduce una sospensione del diritto affermando che "la legge 25 luglio 1975, n. 402, non si applica alle cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2025"
Nella stringata formulazione dell'articolo non sono presenti precisazioni sul fatto che la misura sia sperimentale o, diversamente, sul fatto che la legge venga abrogata . Occorre attendere quindi eventuali chiarimenti dai dossier parlamentari o dal Ministero del lavoro.
Si ricorda che restano comunque valide le previsioni relative a prestazioni previste da accordi bilaterali di sicurezza sociale in ambito UE disciplinati dal Reg 883/2004.
Stop Naspi: i chiarimenti INPS
Nel messaggio INPS precisa che il blocco riguarda le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Pertanto, è stata inibita, nella relativa procedura, la possibilità di presentare le domande di disoccupazione in oggetto da parte del cittadino e degli Istituti di patronato, riguardanti cessazioni di lavoro intervenute dal 1° gennaio 2025.
A tale riguardo, si precisa che le Strutture territoriali dell’INPS non devono porre in essere alcun adempimento, in quanto la procedura provvede automaticamente alla reiezione delle citate istanze, indicando la motivazione giuridica del mancato accoglimento.
Resta possibile l'invio di domande relative a cessazioni del rapporto di lavoro avvenute fino al 31 dicembre 2024, per le quali si confermano le indicazioni già fornite con la circolare n. 106 del 22 maggio 2015 e con il messaggio n. 1328 del 2 aprile 2024.
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Contributi autonomi, artigiani e commercianti 2025: le novità
Tra le misure inserite nella nuova legge di bilancio 2025 sono presenti alcune agevolazioni contributive per i lavoratori autonomi.
Si tratta in particolare :
- della detraibilità dei versamenti contributivi oltre le aliquote ordinarie ( per un massimo del 2%), che interessa anche i dipendenti, e,
- per artigiani e commercianti, la riduzione al 50% dei versamenti per i neoiscritti del 2025
- riconfermato inoltre lo sgravio per le lavoratrici madri che si amplia alle autonome.
Si dovranno attendere le istruzioni INPS per i dettagli operativi. Vediamo intanto in sintesi le nuove norme.
Riduzione per nuove iscrizioni artigiani e commercianti
Come noto la disciplina delle gestioni speciali per gli artigiani commercianti prevede che la base di calcolo del contributo pensionistico degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (nonché dei relativi collaboratori familiari) non possa essere inferiore a un minimo annuo, pari, nell’anno 2024, a 18.415 euro. Per i soggetti che aderiscono al regime fiscale forfettario, la base di calcolo suddetta è ridotta nella misura del 35 per cento
La legge di bilancio 2025 prevede per chi si iscriverà per la prima volta nel 2025 alla gestione Artigiani e Commercianti la possibilità di chiedere:
- una riduzione transitoria della contribuzione,
- nella misura del cinquanta per cento
- della durata di trentasei mesi.
La facoltà in esame è ammessa anche per le nuove iscrizioni di collaboratori familiari.
L'applicazione sarà con ogni probabilità chiarita nei dettagli operativi da una circolare INPS.
La norma di legge specifica che la riduzione per trentasei mesi, decorre dalla data di avvio dell’attività di impresa o di primo ingresso nella società. Da quel momento i trentasei mesi sono in ogni caso computati senza soluzioni di continuità.
La scelta della riduzione in esame andrà effettuata dall’assicurato mediante una comunicazione telematica all’INPS.
L’agevolazione rientra nel regime cosiddetto de minimis, relativo agli aiuti di Stato che possono essere concessi agli operatori economici senza la procedura di autorizzazione della Commissione europea
L'articolo specifica che tale riduzione è alternativa rispetto ad altre misure agevolative che prevedano riduzioni della contribuzione, come ad esempio la riduzione per i contribuenti in forfettario. Una opzione esclude quindi l'altra.
Va anche sottolineato che per i casi in cui, in seguito alla riduzione al 50 % , la contribuzione risultasse inferiore a quella minima summenzionata, i mesi di assicurazione pensionistica sono ridotti in proporzione alla somma versata .
Deducibilità versamenti contributi maggiorati per dipendenti e autonomi INPS
Gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive e alla Gestione separata INPS, con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 2025, possono incrementare il montante contributivo individuale versando all’INPS:
• gli importi calcolati con una maggiorazione della aliquota a proprio carico
• non superiore a due punti percentuali.
Queste somme saranno deducibili dal reddito complessivo per il 50 per cento dell’importo.
Sgravio contributivo madri lavoratrici autonome
L'Esonero contributivo per le lavoratrici con almeno due figli (escluso il lavoro domestico) già in vigore per le dipendenti , sarà riconosciuto anche alle lavoratrici autonome:
- che non abbiano optato per il regime forfetario.
- con reddito non superiore all'importo di 40.000 euro ( il reddito di riferimento è parametrato al valore del minimale annuo di retribuzione).
L'agevolazione dura fino al compimento dei 10 anni del figlio piu piccolo
Per le modalità applicative si attende un decreto ministeriale attuativo.
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Visite invalidità: semplificazioni dal 2025
La legge di bilancio 2025 (Legge 207 2024 pubblicata in GU il 31 dicembre 2024) , contiene tra le varie misure molte novità in tema di assistenza e sostegno per le disabilità e le dipendenze .
Vediamo di seguito in particolare le semplificazioni previste in tema di visite per la revisione da parte dell' INPS, per le prestazioni a soggetti con patologie oncologiche e per invalidità /inabilità.
Patologie oncologiche: Revisioni INPS solo sulla base dei documenti
Al Comma 167 la nuova legge di bilancio modifica il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 sull’assistenza alla disabilità inserendo la previsione che “ Fino al 31 dicembre 2025, le visite di revisione delle prestazioni già riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche da parte delle commissioni mediche pubbliche preposte all’accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap”, potrà avvenire tramite redazione di verbali anche sulla base dei soli atti (art.29-ter del D.L. n. 76/2020), ferma restando la facoltà dell'istante di richiedere la visita diretta.
Cio significa che non sarà richiesto obbligatoriamente ai pazienti di presentarsi di persona alle visite di revisione ma che le commissioni potranno valutare le situazioni e definire eventuali modifiche nell'assistenza anche solamente sulla base della documentazione fornita dagli interessati .
In ogni caso si potrà richiedere una valutazione diretta tramite la visita .
Semplificazione accertamentI sanitari per l’invalidità e l’inabilità
Sempre con riferimento al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, per l’assistenza alle persone disabilità , un altro articolo di legge (art 1 comma 168) prevede una semplificazione importante che alleggerisce l'impegno dei soggetti disabili e dei loro caregiver .
Infatti in caso di contestuale presentazione di istanze per gli accertamenti di invalidità civile, cecità cIvile, sordità, sordocecità e disabilità, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, l’INPS è tenuto a effettuare l’accertamento dei requisiti sanitari in un’unica visita, integrando, ove necessario, la composizione della commissione medica competente con gli specialisti che si rendano necessari
Interessante notare che viene espressamente specificato che queste disposizioni si applicheranno anche alle visite di revisione delle prestazioni già riconosciute e programmate dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, a condizione che l’intervallo temporale tra i due diversi accertamenti non sia superiore a tre mesi.
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Visite sorveglianza sanitaria: cosa cambia dal 2025
La legge 203 2024 il cd Collegato lavoro introduce alcune novità sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori, in particolare sulle visite mediche preventive, previste dall’articolo 41 del Decreto Legislativo 81/2008.
Giova forse ricordare che la visita medica preventiva serve a verificare che non ci siano problemi di salute che impediscano al lavoratore di svolgere il lavoro assegnato, valutando così se è idoneo per quella specifica mansione. La legge chiarisce che la visita preventiva può essere fatta prima dell’assunzione come parte dell’obbligo di sorveglianza sanitaria, quando richiesto.
Vediamo cosa cambia dal 12 gennaio 2025 , data di entrata in vigore della nuova legge.
Le nuove regole sulle visite preventive
La prima importante novità in tema di visite preventive è che il datore di lavoro non può più scegliere di far svolgere la visita preassuntiva al dipartimento di prevenzione dell’ASL: sarà sempre il medico competente a occuparsene.
Inoltre, il medico, durante la visita preventiva, deve considerare eventuali esami clinici o diagnostici già effettuati dal lavoratore e riportati nella sua cartella sanitaria, per evitare di ripetere esami inutili, purché siano ancora validi per gli scopi della visita.
Accertamenti su tossicodipendenza e alcol dipendenza
Un’altra modifica riguarda il termine per definire, con un accordo tra Stato, Regioni e Province autonome, le modalità di accertamento per tossicodipendenza e alcol dipendenza nei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria. La scadenza, inizialmente fissata al 31 dicembre 2009, è stata posticipata al 31 dicembre 2024.
Ricorsi contro i giudizi del medico competente
Infine la legge chiarisce che i ricorsi contro i giudizi del medico competente, anche per le visite preventive, devono essere presentati all’azienda sanitaria locale (ASL) di riferimento. Prima, il ricorso poteva essere gestito dall’organo di vigilanza sul lavoro territorialmente competente, ma ora viene semplificata la procedura per evitare dubbi interpretativi, tenendo conto delle competenze anche dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Il lavoratore ha 30 giorni di tempo, a partire dalla comunicazione del giudizio, per presentare ricorso. Una volta ricevuto, l’ASL può confermare, modificare o revocare il giudizio, anche dopo eventuali accertamenti aggiuntivi.