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Rapporto biennale di parità entro il 20 settembre: guida e FAQ
Slittato al 20 settembre 2024 l'invio del rapporto biennale sulla situazione del personale, per la prima volta quest'anno obbligatorio per le aziende con piu di 50 dipendenti.
Il ministero del lavoro ha pubblicato il 3 luglio l'avviso seguente: Si informa che, al fine di consentire a tutti gli attori di poter accedere alla piattaforma in modo efficace, attese le modifiche introdotte dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 giugno 2024, adottato di concerto con il Ministro per le Pari opportunità e la famiglia, con Decreto Interministeriale del 2 luglio 2024, il termine di presentazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, per il biennio 2022-2023, inizialmente fissato al 15 luglio 2024 ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del summenzionato Decreto del 3 giugno 2024, è differito al 20 settembre 2024.
E' forse una ulteriore risposta per venir incontro alle difficoltà delle aziende dopo che pochi giorni prima erano state pubblicate una serie di faq in risposta ai molti dubbi espressi da aziende e professionisti , che si aggiungevano alla Guida, già presente sul sito urponline.gov.it
Vediamo allora i dettagli sulla composizione del modello, le principali novità delle faq in tema di conteggio dei dipendenti, aspettativa, retribuzioni e la normativa sul tema.
Rapporto biennale parità: ecco le faq di chiarimento
Le principali chiarificazioni offerte nelle faq ministeriali sono le seguenti:
Classificazione dei dipendenti:
Nella tabella 2.1, relativa agli occupati al 31 dicembre 2023, i dipendenti devono essere classificati in base alla categoria professionale in cui risultano inquadrati a tale data.
Gli eventuali passaggi di categoria avvenuti nel corso dell’anno sono da indicare separatamente nella tabella 2.4.
Lavoratori distaccati:
I lavoratori distaccati, sia a livello nazionale che internazionale, devono essere computati sia dalla società distaccante che da quella distaccataria.
Questo doppio computo è richiesto poiché i distaccati devono essere obbligatoriamente esposti nel LUL (Libro Unico del Lavoro).
Aziende con sede all'estero:
L'obbligo di presentazione del prospetto riguarda solo le aziende con sede legale all’estero se il numero complessivo dei dipendenti occupati in Italia è superiore a 50.
Le aziende con sede legale in Italia devono escludere dal prospetto i lavoratori occupati presso le loro sedi o filiali all'estero.
Ore lavorate:
Le ore lavorate devono essere indicate distinguendo tra ore normali e straordinarie, ma escludendo quelle dei lavoratori somministrati, poiché non fanno parte della forza lavoro aziendale.
I lavoratori somministrati sono invece evidenziati nel rigo immediatamente precedente a quello delle ore lavorate nella tabella 2.3.
Periodi di aspettativa:
I dipendenti che hanno usufruito di periodi di aspettativa nel 2023, inclusi eventuali periodi non retribuiti, devono essere inclusi nel dato.
Se un dipendente ha usufruito sia di congedi di maternità/paternità obbligatori che di congedo parentale nel corso dell'anno, deve essere computato come un'unità in entrambi i corrispondenti righi della tabella 2.3.
Dato retributivo:
Per quanto riguarda la retribuzione iniziale (tabella 2.7), il dato deve riferirsi al 31 dicembre 2022 e agli occupati a quella data, come già indicato nella prima tabella del prospetto.
Monte retributivo lordo annuo:
Il monte retributivo lordo annuo include il TFR e i fringe benefit imponibili, da esporre distintamente tra le componenti accessorie.
I benefit e gli strumenti di welfare aziendale devono essere indicati nella voce “Altro” della tabella 2.8.1 solo se concorrono alla formazione dell’imponibile fiscale e previdenziale.
Rapporto di parita : la compilazione del modello e il conteggio dei dipendenti
Il modello da compilare a partire dal 4 giugno in forma telematica è stato pubblicato sul sito servizi.lavoro.gov .it
L’accesso all’applicativo può essere effettuato dal legale rappresentante o da altri soggetti dallo stesso delegati o abilitati (es. responsabile del personale, commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.). Detti soggetti devono essere in possesso delle credenziali di accesso SPID/CIE
Il Modello contiene numerose tabelle suddivise in tre sezioni:
Sezione 1 – Informazioni generali sull’azienda

Sezione 2 – Informazioni generali sul numero complessivo di occupati alle date del 31.12.2022 e 31.12.2023

Si ricorda che ai fini del calcolo del limite dimensionale di oltre 50 dipendenti vanno considerati:
- tutti gli occupati nelle diverse sedi, dipendenze e unità produttive in Italia
- anche delle aziende con sede legale all’estero che abbiano piu di 50 dipendenti nel territorio nazionale
- compresi dirigenti apprendisti e personale in smart working
Si conteggiano anche i dipendenti in congedo.
Sezione 3 – Tabella 3.1 – informazioni generali sulle unità produttive nell’ambito provinciale -Occupati per provincia con più di 50 dipendenti, al 31/12/2023 (secondo anno del biennio)
Nelle tabelle sono contenute le informazioni relative al personale impiegato riguardanti lo stato delle assunzioni, la formazione, la promozione professionale, i livelli, i passaggi di categoria o di qualifica, altri fenomeni di mobilità, l’intervento della Cassa integrazione guadagni, i licenziamenti, i prepensionamenti, pensionamenti e la retribuzione effettivamente corrisposta.
Tutti i dati per ogni informazione evidenziano la quota relativa al personale femminile.
La redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso equivalgono alla trasmissione del rapporto alla consigliera o al consigliere regionale di parità. ATTENZIONE
Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta, deve essere trasmessa dal datore di lavoro, con modalità telematica, anche alle rappresentanze sindacali aziendali.
Rapporto parità di genere: la normativa
Si ricorda che l'obbligo di redazione del rapporto era stato previsto dal Codice per le pari opportunità (decreto legislativo 198/2006, all'art 46 ) per le aziende con oltre 100 dipendenti
E' stato modificato dalla legge 162/2021, grazie alla quale l'obbligo è stato ampliato alle aziende sopra i 50 dipendenti.
Con il Decreto interministeriale 29 marzo 2022 sono state ridefinite le modalità operative per la compilazione
Il decreto legge Semplificazioni n. 77/2021) aveva stabilito anche che l'adempimento è necessario per accedere alle gare relative agli investimenti pubblici finanziati con le risorse del PNRR
Con il Decreto Interministeriale del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il ministro delle pari opportunità è stata prorogata per il 2022 la prima scadenza del nuovo adempimento relativo ai dati aziendali del 2022-2023, dal 30 aprile 2024 al 15 luglio 2024.
A questa pagina web sono pubblicate le faq ministeriali del 26 giugnoe 3 luglio 2024
Rapporto parità: la sanzione per il mancato invio
Per il mancato invio o il rapporto con dati falsi o incompleti è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro, irrogata dall'ispettorato nazionale del lavoro in base all’articolo 46, comma 5-bis, del Codice delle pari opportunità.
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Rinnovo contratto ortofrutticoli agrumari 2024: tabelle aumenti
Il 19 luglio 2024, le parti sociali rappresentate da Fruitimprese, Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, hanno firmato un'ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (Ccnl) per i dipendenti delle aziende ortofrutticole ed agrumarie, scaduto il 31 dicembre 2023.
Il nuovo contratto avrà effetto dal 1° gennaio 2024 e sarà valido fino al 31 dicembre 2027, coprendo un periodo di quattro anni.
Vediamo nei paragrafi seguenti le novità economiche e contrattuali
CCNL Ortofrutticoli e agrumari Aumenti e Nuovi Minimi
Il rinnovo prevede un aumento contrattuale totale di 165,00 euro per il VI livello, distribuito in quattro tranches, con i seguenti importi e scadenze
- 65 euro dal primo settembre 2024,
- 20 euro dal primo giugno 2025,
- 20 euro dl primo giugno 2026
- 60 euro dal primo agosto 2027.
Di seguito la nuova tabella retributiva con gli aumenti
LIVELLI 31 agosto 2024 1 settembre 2024 1 giugno 2025 1 giugno 2026 1 agosto 2027 Q
2.239,26
2.336,65
2.366,62
2.396,59
2.486,49
1
2.136,72
2.229,65
2.258,24
2.286,83
2.372,61
2
1.888,05
1.970,16
1.995,43
2.020,70
2.096,50
3
1.805,39
1.883,91
1.908,07
1.932,23
2.004,71
4
1.635,13
1.706,24
1.728,12
1.750,00
1.815,64
5
1.564,72
1.632,77
1.653,71
1.674,65
1.737,47
6S
1.531,31
1.597,91
1.618,40
1.638,89
1.700,37
6
1.494,53
1.559,53
1.579,53
1.599,53
1.659,53
7
1.437,29
1.499,80
1.519,03
1.538,26
1.595,96
CCNL Ortofrutticoli agrumari: Aspetti contrattuali
Assenze per Malattia
Il datore di lavoro è obbligato a anticipare la quota di integrazione a suo carico e le indennità previste dall'INPS, se presenti. Per i contratti a termine, inclusi quelli stagionali, la disciplina relativa al periodo di comporto e al trattamento economico è collegata alla durata del contratto. La stessa limitazione si applica in caso di infortunio, maternità e paternità per contratti di lavoro temporanei.
Assistenza Sanitaria
La copertura sanitaria contrattuale sarà gestita dal fondo EST, a cui le aziende devono aderire per tutti i dipendenti a tempo indeterminato e per quelli a termine con contratti di almeno 5 mesi. La quota mensile da versare per ogni lavoratore è di 10,00 euro.
Trattamento di Maternità e Paternità
Il nuovo accordo offre ai lavoratori con figli minori di 14 anni la possibilità di frazionare l'uso delle ore di permesso contrattuali in unità orarie e di richiedere anticipazioni del TFR anche in assenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
Contratti di Lavoro
L'articolo 31 del CCNL è stato rivisitato per dettagliare le diverse tipologie di contratti: a tempo indeterminato, a termine (rivisti negli articoli 33 e 33 bis), stagionali e a tempo indeterminato con prestazione ridotta annuale.
Periodo di Prova
Le parti hanno concordato le durate specifiche e stabilito che, per i contratti a tempo determinato, la durata del periodo di prova sarà calcolata in dodicesimi e poi moltiplicata per il numero di mesi del contratto.
Apprendistato
modificata la disciplina dell'apprendistato, stabilendo nuove qualifiche, mansioni, trattamento economico, durata e limitazioni alla stipula di tali contratti.
CCNL Ortofrutticoli agrumari 2017-2019
Per un confronto riportiamo di seguito le tabelle salariali relative all'accordo 2017-2019
livelli
parametri
paga
cong/ mensile
al 1/10/2016tranche 1
1/7/2017tranche 2
1/7/2018tranche 3
1/7/2019aumento
complessivopaga
cong/ mensile
al 1/7/2019Quadro
235
2.029,13
43,81
41,82
43,81
129,45
2.158,58
1
219
1.937,17
40,83
38,97
40,83
120,64
2.057,81
2
180
1.714,16
33,56
32,03
33,56
99,15
1.813,31
3
167
1.640,03
31,14
29,72
31,14
91,99
1.732,02
4
140
1.487,41
26,10
24,92
26,10
77,12
1.564,53
5
129
1.424,24
24,05
22,96
24,05
71,06
1.495,30
6 super
124
1.394,25
23,12
22,07
23,12
68,31
1.462,56
6
118
1.361,53
22,00
21,00
22,00
65,00
1.426,53
7
109
1.309,99
20,32
19,40
20,32
60,04
1.370,03
Con l’accordo 27 giugno 2017 sono entrati in vigore dal 1° luglio 2017 i nuovi minimi contrattuali per i lavoratori, come da tabella seguente
Livello
Paga Base
Contingenza
EDR
Somma
Q
€ 2072,94
€ 0
€ 0
€ 2072,94
1
€ 1978
€ 0
€ 0
€ 1978
2
€ 1747,72
€ 0
€ 0
€ 1747,72
3
€ 1671,17
€ 0
€ 0
€ 1671,17
4
€ 1513,51
€ 0
€ 0
€ 1513,51
5
€ 1448,29
€ 0
€ 0
€ 1448,29
6S
€ 1417,37
€ 0
€ 0
€ 1417,37
6
€ 1383,53
€ 0
€ 0
€ 1383,53
7
€ 1330,31
€ 0
€ 0
€ 1330,31
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Contributi artigiani, commercianti, GS al 31 luglio senza maggiorazione
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 26 luglio una faq di chiarimenti che replica al seguente quesito:
"l’articolo 37 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 – avente a oggetto il differimento al 31 luglio 2024 (senza alcuna maggiorazione) dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi – si applichi anche ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e alla contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata. Inoltre, si chiede quale sia l’ambito soggettivo di applicazione del comma 2 del citato articolo 37".
Sinteticamente l'ADE risponde affermativamente al primo quesito per artigiani e commercianti, vediamo i dettagli di seguito.
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Differimento contributi artigiani e commercianti e Gestione separata
Nella Risposta l'Agenzia precisa in particolare che l’articolo 37 del d.lgs. n. 13 del 2024, al comma 1, prevede che i termini per i “versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (…)” sono differiti al 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione, per “i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze”.
Quindi, posto che:
- i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale(per artigiani e commercianti e
- la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata,
come precisato nella circolare INPS n. 72 del 14 giugno 2024, devono essere versati “alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi”, si ritiene che anche in relazione a tali versamenti trovi applicazione il differimento del termine previsto dall’anzidetta disposizione.
L'Agenzia ricorda anche che l’art. 37 comma 2 del DLgs. 13/2024 prevede che possano beneficiare della proroga anche i contribuenti che:
- – applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014;
- – applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 comma 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
- – presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.);
- – partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
L'agenzia conferma quindi che che la disposizione interessi i soggetti menzionati nel citato comma 2, prescindendo, a tal fine, dall’applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale. Il riferimento al “primo anno di applicazione dell’istituto del concordato preventivo biennale” riguarda, infatti, l’ambito temporale di efficacia del differimento dei versamenti .
Si ricorda che non erano invece interessati alla proroga e quindi versano entro il 31 luglio con maggiorazione :
le persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo neanche tramite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”;
– i contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA;
– i contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, ma che dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di 5.164.569 euro;
– i soggetti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari.
Versamento con maggiorazione entro il 30 agosto
Va ricordato infine che i versamenti dei contributi per i contribuenti ISA e forfettari sopracitati possono anche essere effettuati entro il 30 agosto con maggiorazione dello 0,40%
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Nel DL Agricoltura CISOA e CIGO speciali per caldo eccessivo – le istruzioni
Il DL agricoltura N. 63 2024 recante Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale.
è stato convertito in Legge e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 luglio scorso.
Ci sono numerosi nuovi articoli inseriti nel corso della discussione nelle commissioni parlamentari.
Vediamo di seguito in particolare le novità riguardanti gli ammortizzatori sociali speciali per gli eventi oggettivamente non evitabili EONE – come caldo eccessivo e calamità.
SCARICA QUI IL TESTO COORDINATO PUBBLICATO IN GU
CISOA agricoltura estesa oltre i limiti di durata ordinari
Come anticipato, i commi da 1 a 4 dell’articolo 2-bis – articolo inserito dal Senato nella conversione in legge del dl agricoltura introducono norme transitorie in materia di ammortizzatori sociali per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa connesse a eccezionali situazioni climatiche.
Nello specifico, il comma 1 estende, in via transitoria, l’applicabilità del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) ai casi in cui l’attività degli operai agricoli (a tempo indeterminato) sia ridotta, in ragione di intemperie stagionali, in misura pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto, nel periodo tra la data di entrata in vigore della legge di conversione (14 luglio 2024) e il 31 dicembre 2024.
Per i periodi di trattamento concesso in base a questa estensione transitoria si stabilisce anche l’esclusione dal computo dei limiti di durata relativi al singolo lavoratore, prevedendo l’equiparazione a periodi lavorativi al fine del computo del numero minimo di giornate lavorative annue che deve essere contemplato – al fine dell’applicazione della CISOA – dal contratto individuale.
Per questa misura è previsto un tetto di spesa pari a 2 milioni di euro per l’anno 2024.
L'INPS ha il compito di monitorare il rispetto dei limiti di spesa. Se le domande superano il budget assegnato, anche in prospettiva, si procederà con lo stop alle domande.
Le istruzioni operative sono state pubblicate con il messaggio 2735 del 26 luglio 2024.
Si specifica che le domande vanno inviate ordinariamente entro 15 giorni dagli eventi di riduzione di orario o sospensione dell'attività . Per eventi già verificatisi il termine è fissato al 10 agosto 2024.
Deroga durata CIGO EONE dal 1 luglio al 31 dicembre 2024
Per quanto riguarda invece i trattamenti ordinari di integrazione viene prevista una deroga transitoria alla norma che stabilisce, per le imprese di specifici settori e a differenza di quanto già previsto a regime per gli altri settori, determinati limiti di durata complessiva anche per l’ipotesi in cui i trattamenti siano concessi per eventi oggettivamente non evitabili.
La deroga transitoria concerne i trattamenti relativi alle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa comprese nel periodo 1° luglio 2024-31 dicembre 2024 e viene ammessa nel rispetto di un limite di spesa pari a 11 milioni di euro per l’anno 2024.
Le imprese oggetto della deroga sono:
- le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
- le imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- le imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei.
In base alla deroga transitoria, anche per tali imprese i trattamenti ordinari di integrazione salariale – se concessi per eventi oggettivamente non evitabili – non sono considerati al fine del computo di alcuni limiti di durata (ordinariamente 52 settimane).
Anche in questo caso l'istituto provvedera al monitoraggio per i rispetto dei limiti di spesa .
Eventi oggettivamente non evitabili – EONE – quali sono?
Si ricorda che la qualifica di evento oggettivamente non evitabile, secondo le indicazioni dell’INPS, “è riconosciuta a quelle causali determinate da casi fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa, per i quali risulti evidente la forza maggiore”.
L’applicazione di tali criteri in relazione specificamente alle temperature elevate è oggetto, del messaggio dell’INPS n. 2736 in cui ha chiarito che anche temperature inferiori ai 35 gradi possono giustificare il ricorso all'integrazione salariale in presenza di temperature percepite superiori o in caso di attività svolte in luoghi non protetti dal sole o con materiali sensibili alla calura.
In sostanza il trattamento viene riconosciuto in tutti i casi in cui sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
L'INPS probabilmente fornirà a breve ulteriori indicazioni sugli aspetti contributivi, le modalità di presentazione delle domande e i flussi Uniemens e Unicig.
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CCNL Ceramica le novità del rinnovo 2024-2027
E' stato firmato il 22 luglio 2024 il nuovo CCNL Per gli addetti all'industria delle piastrelle di ceramica, dei materiali refrattari, ceramica sanitaria, di porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale, di ceramica tecnica, di tubi in grès.
L'accordo tra Confindustria Ceramica con Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil è giunto dopo 13 mesi di trattative e porta molte novità sia economiche che sulla classificazione del personale, le tutele per assenze e violenza di genere. Rivisti anche i permessi per i rappresentanti della sicurezza.
L'accordo di rinnovo entra in vigore dopo l'approvazione delle assemblee dei lavoratori prevista entro il 30 settembre e scadrà il 30 giugno 2027.
Vediamo di seguito le principali novità, in attesa della pubblicazione del testo integrale dell'accordo.
CCNL Ceramica industria Parte economica
Per quanto riguarda l’aumento salariale, l’intesa prevede un incremento sui minimi (Tem) di 205 euro ( per il Livello D1) nel periodo di vigenza, che sarà erogato come segue:
- 55,00 euro da settembre 2024;
- 40,00 euro da luglio 2025;
- 50,00 euro da luglio 2026;
- 60,00 euro giugno 2027.
Si tratta di un aumento complessivo di 208, 75 euro (TEC) che supera di 5 euro l’IPCA previsionale nel periodo di vigenza.
INDENNITA' UNA TANTUM
Si prevedono anche 710 euro di una tantum per la vacanza contrattuale con la possibilità, su base volontaria, di destinare tale somma al fondo integrativo Foncer.
Il montante complessivo è di 4495 euro, per la prima volta uguale per tutti i settori interessati dal rinnovo.
WELFARE CONTRATTUALE
Sono previsti 3,75 euro di versamento del datori di lavoro per ogni lavoratore sul fondo previdenziale Foncer.
CCNL Ceramica industria 2024 Parte normativa
Per ciò che concerne l’aspetto normativo, sono stati introdotti nuovi elementi qualificanti come la rappresentanza (certificazione degli iscritti) e sono state migliorate le norme su: tutela delle donne vittime di violenza di genere, congedo parentale, conservazione del posto di lavoro, capitolo salute-sicurezza-ambiente, permessi RLSSA, formazione anche mirata su specifici temi, smart working,
In tema di classificazione del personale è stato introdotto un nuovo livello per il settore Piastrelle.
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Tassi cessione quinto: luglio-settembre 2024
Sostanzialmente invariati i tassi per cessione del quinto delle pensioni: a seguito del decreto n. 62375 del 24 giugno 2024 il Ministero dell’Economia e delle finanze, che ha indicato i tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, INPS precisa nel messaggio 2614 del 16 luglio 2024 il valore dei tassi applicabili per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, nel periodo 1° luglio 2024 – 30 settembre 2024.
In sintesi nelle tabelle che seguono sono riassunti:
1) il valore dei tassi medi e i tassi soglia usura in vigore per i prestiti da estinguere dietro cessione del quinto e della pensione, e
2) i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da banche e intermediari finanziari in regime di convenzione ai pensionati, per il trimestre in corso e per il 4 trimestre 2023
1- Tassi medi, soglia usura e tassi applicabili 3° trimestre 2024
Classi d’importo in euro
Tassi medi
Tassi soglia usura
Fino a 15.000
13,68
21,1000
Oltre i 15.000
9,97
16,4625
Quindi i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti concessi ai pensionati da banche e intermediari finanziari convenzionati sono i seguenti:
TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETÀ DEL PENSIONATO E CLASSE D'IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG)
Classe di importo del prestito
Classi di età*
Fino a 15.000 euro
Oltre i 15.000 euro
fino a 59 anni
9,92
8,08
60-64
10,72
8,88
65-69
11,52
9,68
70-74
12,22
10,38
75-79
13,02
11,18
Oltre 79 anni
21,100
16,4625
2- Tassi medi, soglia usura e tassi applicabili ai pensionati: 4° trimestre 2023
Classi d’importo in euro
Tassi medi
Tassi soglia usura
Fino a 15.000
13,50
20,875
Oltre i 15.000
9,60
16,00
Quindi i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti concessi ai pensionati da banche e intermediari finanziari convenzionati erano i seguenti:
TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETÀ DEL PENSIONATO E CLASSE D'IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG)
Classe di importo del prestito
Classi di età*
Fino a 15.000 euro
Oltre i 15.000 euro
fino a 59 anni
9,81
7,83
60-64
10,61
8,63
65-69
11,41
9,43
70-74
12,11
10,13
75-79
12,91
10,93
Oltre 79 anni
20,875
16,00
-
Inps: pausa estiva per Note di rettifica, diffide e DURC on line
Con comunicato del 19 lugLio 2024 INPS comunica la pausa estiva dal 26 luglio al 31 agosto compresi. relativamente a
- Note di rettifica
- Diffide
- elaborazione di DURC online
L'Istituto specifica che saranno sospesi gli invii delle notifiche delle Note di rettifica e delle Diffide di adempimento verso tutti i soggetti contribuenti, ad eccezione dei casi in cui sia prossimo il termine di prescrizione.
Inoltre, nello stesso periodo, saranno sospese
- le elaborazioni delle richieste verso DURC online per la verifica della regolarità contributiva, per la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, tramite il sistema di Dichiarazione preventiva di agevolazione (D.P.A.)e
- la trasmissione dei crediti all’Agente della riscossione.
Servizio Durc On Line dall'APP INPS mobile
Si ricorda che al 23 agosto 2023 nell'ambito dell'innovazione digitale delle attività dell'istituto prevista con il PNRR, è stato rilasciato il servizio “Durc OnLine” anche nella sezione “Servizi” dell’App INPS Mobile.
in questo modo Imprese e lavoratori autonomi avranno migliore disponibilità delle importanti informazioni del DURC direttamente su smartphone e tablet ,
- sia per la piattaforma Android
- che per il sistema operativo iOS di Apple.
ATTENZIONE L'accesso è possibile con SPID e CIE mentre da PC è utilizzabile anche il codice CNS
La ricerca si può effettuare inserendo il codice fiscale del soggetto da verificare oppure il numero di protocollo del documento.
Per ogni Durc on line, inoltre, sono disponibili informazioni di sintesi che possono essere visualizzate e scaricate.
Le istruzioni sull'istituzione del servizio Durc online erano state fornite con due circolari gemelle INPS n. 146 del 7 ottobre 2021 e INAIL N. 27 del 1 ottobre 2021 .
Ulteriori precisazioni sono giunte con il messaggio INPS n. 3830 dell'8 novembre in particolare sulla gestione delle deleghe
Durc Online Accesso per Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti
La circolare INPS n. 146 specificava che dal 1° ottobre 2021:
- la creazione/abilitazione delle Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti,
- il subentro nell’abilitazione per la richiesta d’ufficio del Durc On Line e
- l’aggiornamento dell’anagrafica delle Stazioni appaltanti/Amministrazioni già abilitate
non avverrà più tramite l’accesso a www.sportellounicoprevidenziale.it.
Per quanto riguarda il portale INAIL , viene comunicato che tali funzionalità sono migrate all’interno dei servizi online del portale www.inail.it, nella sezione “My Home/Nuova gestione anagrafica Stazioni appaltanti e SOA”, per accedere alle quali sono ugualmente richieste le credenziali SPID, CNS o CIE.
All’interno del medesimo servizio è presente la voce Utenti e profili, attraverso la quale è possibile gestire le abilitazioni associate alle Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti.
Sul sito www.inps.it, “Durc On Line” > “Scheda prestazione” sono disponibili, alla voce modulistica:
- i modelli per la richiesta di rilascio abilitazione/subentro con profilo Stazione Appaltante/Amministrazione procedente e
- i modelli per l’abilitazione con profilo Società Organismo di Attestazione.