• Determinazione Imposta IRES

    Decontribuzione sud: importo imponibile IRES-IRAP

    La detassazione per Covid prevista dal Decreto Ristori 2020 non si puo applicare  sulle somme risparmiate grazie all'esonero c. Decontribuzione SUD perchè costituirebbe un ampliamento dell'agevolazione contributiva all'ambito fiscale,   che non rientra nella ratio della legge .

    Questa in sintesi la posizione dell'Agenzia in risposta a  due diversi  interpelli, n. 458 e 459  del 9 novembre scorso. Vediamo alcuni dettagli per approfondire.

    Bonus contributivo SUD e detassazione –  Interpello 459 2023 

    L'azienda istante nell'interpello 459  faceva presente di aver  beneficiato della Decontribuzione Sud per i periodi 1° gennaio 202230 giugno 2022 e 1° luglio 202231 dicembre 2022, esonero contributivo previsto dal DL 137 2020,  prorogato con la legge di bilancio 2021,  autorizzato a  norma del Temporary Framework e del Temporary Crisis Framework 2020.

    Come previsto dalla normativa, afferma l'istante "la  somma è stata contabilizzata dall'Istante nella voce B9 del conto economico direttamente a riduzione dei costi relativi ai contributi previdenziali, piuttosto che separatamente come ricavo nella voce A5 ''Altri ricavi e proventi di gestione''.

    La Società segnala a questo proposito  che l'articolo 10bis del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha introdotto una misura generale di detassazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID19,   da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi.

    Con questa premessa l'Istante chiedeva all'Agenzia  di confermare se:

    • la Decontribuzione Sud applicata al periodo 1° gennaio 202230 giugno 2022, possa essere considerata tra i contributi disciplinati dall'articolo 10bis del decreto legge n. 137 del 2020;
    • la Decontribuzione Sud relativa al periodo 1° luglio 202231 dicembre 2022 possa essere considerata non concorrente alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRES e del valore della produzione ai fini dell'IRAP, al pari di quanto previsto per la medesima decontribuzione fruita nel periodo 1° gennaio 202230 giugno 2022; e quindi se
    •  sia corretto, al fine di ottenere la detassazione di tale agevolazione contributiva, effettuare tanto una variazione in diminuzione dal reddito imponibile ai fini IRES, quanto una maggiore deduzione dalla base imponibile lorda IRAP. 

    Detassazione non applicabile secondo l'Agenzia

    L'agenzia non concorda con le conclusioni affermative prospettate dal contribuente e nega la detassazione in quanto la norma del DL Ristori,  art  10 bis DL 137 2020, citata intendeva  evitare  che gli effetti positivi derivanti dall'erogazione dei diversi contributi (e indennità) concessi durante il periodo di emergenza COVID19 venissero, anche solo in parte, depotenziati dall'incidenza della tassazione dei contributi stessi.

    Viene anche precisato che  la norma indica in maniera generica come ''contributo'' o ''indennità'' un beneficio che consista, in sostanza, in una integrazione di ricavi oppure in una partecipazione (totale o parziale) al sostenimento di determinati costi, purché rimasti ''a carico'' del soggetto beneficiario, come precisato anche nella risposta n. 366 2023.

    Invece,  per le  agevolazioni concesse sotto forma di esonero dai contributi previdenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente, l'Amministrazione finanziaria ha avuto modo di esprimere il proprio orientamento  sul trattamento fiscale (nella risposta all'interrogazione parlamentare n. 506010, 2015), escludendo  che tali  benefici  siano configurabili come ''contributi'', in quanto «ai fini fiscali, l'effetto che ne deriva si sostanzia, di fatto, in una riduzione di imposta [n.d.r., o di contributi] che, coerentemente con quanto previsto in altre disposizioni agevolative, non assume autonomo rilievo per la determinazione del valore della produzione netta e del reddito stesso, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione adottate».

    Tra altro aggiunge l'agenzia l'applicazione delle disciplina del DL 137 articolo 10bis citato  avrebbe l'effetto di "un'amplificazione del beneficio concesso con l'esonero contributivo qui in esame, con l'effetto di incidere anche sui plafond previsti dalla disciplina sugli aiuti di Stato contenuta nel Temporary Framework COVID19".

  • Sicurezza sul Lavoro

    Sanzioni per la sicurezza 2023: tabella completa nuovi importi

    L'aumento del 15,9% degli importi delle sanzioni e ammende  in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro era stata prevista dal  decreto direttoriale 111/2023 del Ministero del lavoro pubblicato.il 28 settembre,   per l'adeguamento quinquennale  all'inflazione.  

    Nella percentuale sono compresi gli aumenti avvenuti nel periodo 2019-2023. Gli incrementi si applicano agli importi vigenti al 30 giugno  2023 . 

    Nel decreto si prevedeva l'entrata in vigore dal 1 luglio 2023 ma l'ispettorato è poi intervenuto sposta  il termine di entrata in vigore al 6 ottobre con la  nota  n. 724 del 30 ottobre  2023.

      L'ispettorato chiarisce che d'accordo con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,   in ossequio al principio di irretroattività dei trattamenti sanzionatori più rigidi, la rivalutazione trova applicazione esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse a far data dalla sua pubblicazione nella sezione “pubblicità legale” del Ministero del lavoro e  delle politiche sociali, avvenuta il 6 ottobre u.s. 

    Si ricorda nuovamente che  l’incremento non si applica alle “somme aggiuntive” previste  dall’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 (contrasto a lavoro irregolare e tutela salute e sicurezza), che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, le quali  non costituiscono «propriamente sanzione» (cfr. la circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro  314/2018

    Viene anche previsto che per la rivalutazione alle 

    • sanzioni  previste dal   d.lgs. n. 101/2020 in materia di radiazioni ionizzanti;
    •  sanzione amministrativa  per la ritardata o omessa comunicazione in  relazione ai lavoratori autonomi occasionali di cui all’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 81/2008; 
    • sanzioni modificate al d.lgs. n. 81/2008 dalla legge n. 215/2021 (legge di conversione  del DL n. 146/2021);

    si fa riserva di fornire ulteriori specifiche indicazioni .

    L'applicativo dell'ispettorato SMART  è in corso di aggiornamento e gli importi dei verbali generati  dal 1 luglio al 5 ottobre 2023  saranno quindi  rettificati.

    Con la  nota del 9 novembre  in attesa dell'aggiornamento dell'applicativo è stata anche fornita la tabella completa  delle sanzioni rivalutate. 

    Nella tabella seguente un quadro delle contravvenzioni piu ricorrenti :

    Nei paragrafi seguenti ricordiamo le ultime modifiche in materia contenute nel decreto "Fisco lavoro" n. 146 2021 convertito in legge 215 2021.

    Decreto 146 2021 sicurezza: sospensione attività e  comunicazione  lavoro occasionale 

    Le misure della legge 215 2021 prevedono una stretta per le  aziende che non rispettano e non fanno rispettare la normativa contenuta nel Testo unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro d.ldg 81/2008.

    C'è  inoltre un significativo rafforzamento del sistema dei controlli con maggiori poteri all'ispettorato  e al preposto.

    Il decreto interviene  con forti novità  nel sistema sanzionatorio:

    • sospensione  più  facile dell’attività d’impresa:  in caso di  violazioni gravi  scatterà già al primo verbale e verrà eliminata la recidiva
    • riduzione dal 20 al 10%  di lavoratori  irregolari presenti sul luogo di lavoro, oltre la quale scatta la temporanea cessazione di attività, senza preventiva instaurazione dei rapporti di lavoro. La conversione in legge ha inserito tra i lavoratori irregolari da conteggiare anche i lavoratori autonomi occasionali , per i quali sarà richiesta una comunicazione preventiva all'ispettorato territoriale.
    • Per tutto il periodo di sospensione può essere fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e le stazioni appaltanti.
    • L’Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti  di sospensione  nell’immediatezza degli accertamenti (alle 1200 del giorno successivo) ma anche su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale. La sospensione può essere disposta anche dalle aziende sanitarie locali 
    •  Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito:
      • con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e
      •  con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
    • Il datore di lavoro durante la sospensione dell’attività è tenuto ad erogare la retribuzione e versare i contributi previdenziali per i lavoratori interessati dal provvedimento di sospensione.

    Tabella  sanzioni aggiuntive

     

    FATTISPECIE

    IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA

    1

    Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi

    Euro 2.500

    2

    Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione

    Euro 2.500

    3

    Mancata formazione ed addestramento

    Euro 300 per ciascun lavoratore interessato

    4

    Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile

    Euro 3.000

    5

    Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)

    Euro 2.500

    6

    Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto

    Euro 300 per ciascun lavoratore interessato

    7

    Mancanza di protezioni verso il vuoto

    Euro 3.000

    8

    Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno

    Euro 3.000

    9

    Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

    Euro 3.000

    10

    Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

    Euro 3.000

    11

    Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)

    Euro 3.000

    12

    Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

    Euro 3.000

    Controlli  in tema di sicurezza sul lavoro 

    Nell'ambito dell'organizzazione delle attività ispettive di controllo  sono previsti  invece:

    1. un rafforzamento delll'organico dell'Ispettorato del lavoro  con l'autorizzazione a un nuovo concorso per oltre 1000 unità, oltre a quello già bandito.  Inoltre nel Pnrr sono in previsione altre assunzioni all’Inl a partire dal 2022.
    2. Viene rafforzato il contingente di Carabinieri che daranno  supporto alle attività ispettive 
    3. il coordinamento della vigilanza sulla sicurezza che passa all'Ispettorato nazionale invece che alle Regioni 
    4. Interoperabilità delle  banche dati  dei diversi soggetti che operano in ambito sicurezza come Inl, Inail, Inps e Asl con la creazione di una banca dati. centralizzata  che eviti ritardi o sovrapposizione di interventi, ad esempio nella valutazione delle recidive che comportano interruzione dell'attività
    5. vengono previsti finanziamenti specifici per  il miglioramento degli strumenti tecnologici a disposizione degli ispettori.

    Maggiori poteri al preposto

    • In regime di appalto o subappalto gli appaltatori devono indicare espressamente al committente il personale incaricato alla funzione di preposto per la sicurezza
    •  I ccnl possono prevedere l’emolumento spettante al preposto per le attività di controllo delle misure di sicurezza e salute
    •  Il preposto può intervenire per modificare ogni comportamento non conforme alla normativa e alle disposizioni aziendali   con obbligo di informare i superiori se la situzione non viene corretta ed eventualmente anche interrompere le attività dei lavoratori interessati . Per la violazione di questa funzione  si prevede la pena dell'arresto fino a due mesi o di uma ammenda a 491 a 1474 euro.
    • E' prevista per la violazione  dell'incarico al preposto la sanzione penale: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro. 

    Revisione del sistema di formazione in materia di sicurezza

    Nle DL 146 si prevedeva  inoltre  che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni adottasse  un Accordo  per la revisione del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro in materia di formazione  in modo da garantire contenuti minimi e modalità della  formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro. IN particolare sono da definire le norme per l'equiparazione del datore di lavoro ai dirigenti e ai preposti per l’obbligo di ricevere una formazione adeguata e l'obbligo di addestramento pratico sulle previsioni di sicurezza. Attualmente è stata predisposta solo una bozza di accordo datata agosto 2023.

  • Rubrica del lavoro

    Assunzioni: quali sono le professioni più ricercate?

     Union Camere,  ANPAL e sistema informativo Excelsior hanno reso disponibile ieri  l'ultimo bollettino  sulle intenzioni di assunzione delle imprese nel novembre 2023 . Nel  documento si evidenziano le ricerche e i profili per i quali resta un alta  difficoltà di reperimento. 

    Vediamo alcuni dettagli  dal comunicato stampa,

    Qui disponibile il  testo integrale del Bollettino 

    Il Bollettino di novembre  evidenzia che i settori  trainanti, cioè che evidenziano maggiori necessità di nuovo personale sono:

    •  Turismo, 
    • commercio, 
    •  servizi dei media e delle comunicazioni 
    •  industria del tessile e  abbigliamento 
    • industria calzaturiera  delle calzature.

    Le professioni  e titoli di studio più ricercati

    E' in diminuzione, dopo diversi mesi di crescita, il tasso di difficoltà delle imprese ad assumere, che scende di 2,5 punti  a novembre , attestandosi al 48,5%, valore comunque molto (troppo)  alto. 

    La mancanza di candidati adatti al profilo , il cosiddetto "Mis- matching"  si conferma la causa di difficoltà più importante per le assunzioni (34,2%). Sono più di un terzo quindi, fatto cento il valore delle ricerche di personale in Italia,  i profili che restano vacanti .

     Il Borsino delle professioni di Excelsior riporta tra le figure pressoché introvabili :

    •  operai specializzati del tessile e dell'abbigliamento (80,8%), 
    •  operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni (74,5%), 
    •  fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori di carpenteria metallica (71,9%) 
    •  fabbri ferrai  costruttori di utensili (70,8%).

    A livello territoriale sono le imprese del Nord Est ad incontrare le maggiori difficoltà di reperimento (55,0%), seguite da quelle del Nord Ovest (49,2%), Centro (47,5%) e Sud e Isole (42,8%). Il Nord Ovest è invece l’area dove sono previste maggiori assunzioni a novembre (136.240), seguita dal Sud e Isole (108.530), Nord Est (96.150), Centro (89.590).

    Gli indirizzi di studio che nel mese considerato garantiscono gli esiti occupazionali migliori sono:

    1.  quello economico tra i percorsi universitari, 
    2. quello di amministrazione, finanza e marketing per il diploma secondario e
    3.  quello di ristorazione per la qualifica o diploma professionale.

    Assunzioni programmate a novembre 2023

    A novembre le assunzioni programmate  dichiarate dalle aziende sono in tutto 430.520

    Rispetto a un anno fa si registra un aumento importante (+12,6%), mentre leggermente più contenuto è quello su base trimestrale: +8,4% tra novembre 2023 e gennaio 2024. 

    L’incremento nell’industria è dell’8,8% rispetto all’anno scorso. Bene anche  le costruzioni (+10,7%), la meccatronica (+13,2%), e la moda (+28,5%).  

    Fa ancora  meglio il settore dei  servizi , con un +14,3% di assunzioni programmate, che si concentrano in particolare nei comparti :

    1. alloggio, ristorazione e turismo (+28,3%), 
    2. media e comunicazione (26,8%).  

    Complessivamente per questo settore  le entrate programmate sono 

    • 299.070 a novembre e 
    • 902.600 nel trimestre novembre 2023 – gennaio 2024.

    Aumenta più della media (+21,1%, +15mila rispetto allo stesso periodo del 2022) la domanda di lavoratori immigrati che riguarda 88.080 contratti programmati nel mese, pari al 20,5% del totale delle entrate. I settori che intendono ricorrere maggiormente alla manodopera straniera sono i servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio (il 33,7% degli ingressi programmati dovrebbe essere coperto da personale immigrato), i servizi operativi di supporto a imprese e persone (31,2%), i servizi di alloggio e ristorazione (23,1%), la metallurgia (22,7%) e le costruzioni (21,8%).

    Per quanto riguarda i contratti offerti, quelli a tempo determinato rappresentano il 52,6% delle entrate previste; seguono quelli a tempo indeterminato (20,2%), quelli di somministrazione (13,1%) e di apprendistato (5,2%).

    Bollettino Excelsior come funziona

    Si ricorda che il sistema informativo Excelsior è  un programma finanziato dalla UE (SPON-PAO) Programma operativo nazionale Sistemi di politiche attive per l’occupazione affidato  operativamente ad UnionCamere  ANPAL.

    I dati presentati derivano dall’indagine Excelsior realizzata da Unioncamere in accordo con l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro.

    L’indagine, che è inserita nel Programma Statistico Nazionale (UCC-00007) tra quelle che prevedono l’obbligo di risposta da parte degli intervistati e  dal 2017 è svolta con cadenza  mensile.

    Le informazioni  sono state acquisite nel periodo 25 settembre 2023 – 10 ottobre 2023, attraverso le interviste realizzate presso più di 101.000 imprese, campione rappresentativo delle imprese con  dipendenti al 2022 dei diversi settori industriali e dei servizi. La proiezione mensile dei dati di indagine e il potenziamento dell'integrazione permettono l’analisi delle principali caratteristiche delle entrate programmate secondo i profili professionali e i livelli di istruzione richiesti. 

    Per chi fosse interessato ad approfondire: i risultati dell’indagine sono disponibili a livello nazionale, regionale e  provinciale per i settori ottenuti dall'accorpamento di codici di attività economica della classificazione ATECO2007 sul sito: https://excelsior.unioncamere.net

  • Lavoro estero

    Impatriati: nuova sentenza contro le circolari dell’Agenzia

    Sono numerosissime le risposte fornite dall'Agenzia agli interpelli dei contribuenti  sul regime fiscale agevolato per i lavoratori Impatriati d.lgs 147 2015, cosi come  sul meno utilizzato regime previsto dall'art 44 del DL  78 2010, poi modificato dal decreto 34 2019,  per il rientro di docenti e ricercatori. 

    In merito l'Agenzia si è espressa anche con  circolari di chiarimento generale:

    • dapprima con la circolare 17/E del 23 maggio 2017 (concernente, in generale, tutti i regimi agevolativi per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia – non solo i lavoratori impatriati), 
    •  successivamente con la circolare 33/E del 28 dicembre 2020 (specificamente in materia di  Regime dei lavoratori impatriati. e 
    • infine con la circolare 25 2023, con focus sui casi di smart working sia con datore di lavoro Italiano che estero. 

    La prassi accumulata è ormai massiccia e anche a fronte di una casistica molto diversificata e multiforme,   la logica interpretativa applicata  non è stata sempre lineare,  comprensibile  e ha addirittura  travalicato forse il dettato normativo.

    In merito si è espressa di recente la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell'Agenzia. Vedi ultimo paragrafo.

     Le risposte a interpelli del 2021 e 2022, come detto, hanno fornito risposte non sempre  condivisibili secondo molti esperti e anche alcune sentenze   di merito  si sono poste in contrasto con l'Agenzia, dando ragione ai contribuenti.

    Impatriati: sentenze pro contribuente

    Ad esempio  nel caso sottoposto alla Cgt  Lombardia,   sentenza 940/2023,  il contribuente aveva chiesto il rimborso della maggiore Irpef versata e delle ritenute non dovute, per non applicazione del regime agevolato per gli impatriati.

     Secondo l'Agenzia,  il contribuente avrebbe dovuto applicare gli incentivi direttamente nella dichiarazione dei redditi   come previsto dalla circolare  33/E/2020 oppure fare richiesta al  proprio datore di lavoro.

    I giudici sia di  primo che di secondo grado, hanno affermato invece che il contribuente ha  diritto al  rimborso  in quanto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa  istitutiva  che non menziona alcun adempimento necessario.

     Inoltre si osserva che  la circolare  citata dall'Agenzia che richiede l'opzione o l'indicazione in dichiarazione non costituisce  fonte normativa ed oltretutto era riferita al  regime dei lavoratori Impatriati  d.gls 147/2015 e non al regime ricercatori e docenti del DL 78 2010.

    Ugualmente critiche le sentenze della Ctp di Milano,  1479/2022 e Cgt II della Lombardia,N.  3640. 2022,  che hanno giudicato  non corretta l’interpretazione fornita con la circolare 33/E,  secondo cui  l'agevolazione  non spetta nei casi di rientro in Italia  dopo  distacco estero «in presenza del medesimo contratto e presso il medesimo datore di lavoro».

    Sentenza CGT Lombardia 2872 2023

    Ancora piu recente la sentenza della CGT Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia ha affermato che le circolari dell'agenzia delleentrate non hanno la forza giuridica necessaria per introdurre preclusioni  ulteriori, rispetto alle  norme di legge, verso  i contribuenti.

    Nel caso specifico l’Agenzia  aveva negato il rimborso  IRPEF  dovuto per l'applicazione del regime agevolato perche la contribuente aveva  espresso l'opzione con una  con dichiarazione tardiva, in violazione della circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020. 

    Come del caso sopracitato, i giudici  di primo grado avevano accolto il ricorso,  considerando che   il termine di decadenza  indicato nel diniego non  avesse valore  normativo ed era invece da considerare valido  quanto previsto dall’art. 38 del Testo unico sulla riscossione ( termine quadriennale). 

    Secondo l'Agenzia invece gli adempimenti di comunicazione  della scelta del regime agevolato al datore o in dichiarazione  «non sono altrimenti surrogabili» e trovano fondamento nella norma primaria e nel decreto attuativo del Mef del 26 maggio 2016.

    Anche in questo caso l'amministrazione finanziaria  è stata smentita  in quanto la Corte di secondo grado   sottolinea che la norma  istitutiva del regime impatriati non contiene termini di decadenza  se non il  periodo minimo di due anni  di  residenza  in Italia dopo il rientro .

    Smentita anche l'affermazione dell'Agenzia di non emendabilità della dichiarazione a favore, nei casi di esercizio dell’opzione di accesso ad una agevolazione fiscale. 

  • Pensioni

    Aumento pensioni dicembre 2023 e tagli 2024

    Il decreto  "Anticipi "approvato dal Governo   il 16 ottobre 2023  aveva  previsto l'anticipo a questo mese di  novembre del conguaglio  relativo all'adeguamento delle pensioni  all'inflazione, operazione che Inps di solito effettua a gennaio dell'anno successivo. 

    Si tratta in particolare di un aumento degli importi degli assegni, correlato all'aumento dell'inflazione che quest'anno è stato molto superiore al previsto. I costi della misura previsti  sono pari a più di 2 miliardi di euro per il 2023 e oltre 560 milioni  per il 2024.

    Il testo definitivo del decreto legge ha spostato  l'atteso appuntamento a dicembre.  Vediamo di seguito più in dettaglio a quanto ammontano questi aumenti  anche in relazione alle fasce di reddito dei pensionati.

    Aumento pensioni dicembre 2023: le fasce di rivalutazione 

    Come detto si tratta dell' anticipo contabile del conguaglio che ogni anno si fa  per adeguare le pensioni all'aumento dei prezzi  relativo all'anno precedente,  definitivamente  definito dal decreto ministeriale entro il 20 novembre di ogni anno,  rispetto al valore stimato a gennaio .

     La differenza  misurata quest'anno  è pari allo 0,8%

     Per il persistere dell'inflazione 2023, infatti  l'adeguamento nel 2024   è calcolato complessivamente  all'  8,1% (contro il +7,3%  stimato ). Istat ha calcolato aumenti medi  del 3%  poi anche  nel 2025  e 2026 .

    ATTENZIONE A dicembre 2023 si avrà il conguaglio  relativo a tutti i mesi  del 2023, compresa la tredicesima.

    Per calcolare gli importi effettivi che si vedranno in più nel cedolino pensione di dicembre  va anche tenuto presente che  la normativa  vigente prevede una rivalutazione piena, cioè del 100%  (dello  0,8 in questione),  solo per le pensioni di importo fino a quattro volte il minimo e con percentuali  progressivamente calanti con l'innalzarsi dell'assegno di pensione. 

    Le fasce sono le  seguenti (ricordiamo sempre che si tratta di importi lordi):

    fascia pensione importo massimo assegno  percentuale di applicazione 
    pensioni fino a 4 volte il minimo   entro i    2.101, 52 euro    rivalutazione del 100%  (0,8%)
    pensioni da 4 a 5 volte il minimo  da 2102, 53  a   2.626,90 euro   rivalutazione dell'85% (0,68%)
    pensioni da 5 a 6 volte il minimo   da 2626, 91  a 3152,28 euro  

     rivalutazione del  53% (0,42%)  

    pensioni da 6 a 8 volte il minimo  da 3152, 29   a 4203,05 euro    rivalutazione del  47%  (0,37)
    pensioni da 8 a 10 volte il minimo   da 4203,06 a   5253,80 euro  rivalutazione del 37%  (0,29)
    pensioni oltre 10 volte il minimo da 5253,81  euro in su rivalutazione del 32%  (0,25)

    Aumento pensioni dicembre 2023: gli importi 

    Gli  importi degli aumenti mensili e complessivi  (indicativi perche dipendono  anche dalla composizione dell'assegno ) sono i seguenti:

     assegno pensione   rivalutazione  dicembre  importo aumento complessivo a dicembre
    assegno di 1.000 euro 8 euro  104 euro
    assegno di 1500 euro 12 euro 156 euro 
    assegno di  2.500 euro: 17 euro  221 euro 
    assegno da 3000 euro  12,72 euro  152,74 euro 
    assegno da 5500 euro  13,75 euro  165 euro

    Si ricorda che poi  negli assegni di gennaio 2024 sarà presente solo la quota di rivalutazione  MENSILE pari all'8,1% totale, senza il conguaglio relativo ai  12 mesi.

    Taglio rivalutazione 2024

    Nella bozza della legge di bilancio 2024  che inizia ora l'iter parlamentare è stata inserita una norma che modifica le percentuali di indicizzazione delle pensioni nel 2024  con una taglio che colpisce le fasce piu alte di reddito.

     La spesa totale per le pensioni in Italia  arriverà  infatti a toccare i  361,24 miliardi  (complice non solo l'inflazione ma anche l'aumento della vita media che fa lievitare la durata totale dei pagamenti)

     Per contrastare in parte questo continuo aumento della  spesa, l'art. 29  della bozza della legge di bilancio prevede  per l'ultima  fascia di reddito pensionistico,  ovvero  coloro  che percepiscono oltre 5253 euro lordi , una rivalutazione  nel 2024 pari

    •  al 22% invece che 
    • al 32 % del valore calcolato dall'Istat  a novembre 2023 e definito come riferimento  con decreto ministeriale  al 5,4% .

  • Inail

    INAIL: prescrizione sospesa durante il procedimento amministrativo

    Con la  circolare 44/2023, del 23 ottobre Inail  si adegua alla pronuncia della Sezione Unite della Cassazione n. 11928/2019, sul tema della prescrizione per il conseguimento delle prestazioni ,  annullando la precedente circolare 42 2013 e fornendo le istruzioni aggiornate. 

    Nello specifico la circolare   ricorda che la pronuncia ha posto fine a una situazione di contrapposti orientamenti giurisprudenziali affermando che 

    " la prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni previste  dal titolo primo capo quinto del citato d.P.R. resta sospesa per tutta la durata della liquidazione amministrativa della prestazione e fino all'adozione di un provvedimento di  accoglimento o di diniego da parte dell'Istituto. Con il decorso del termine di  centocinquanta giorni, previsto dall'art. 104, o di duecentodieci giorni, di cui all'art. 83  dello stesso decreto, è rimossa la condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria ed  all'assicurato è data facoltà di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica  soggettiva rivendicata. "

     Ciò comporta secondo le Sezioni Unite che il termine di 150 giorni fissato per compiere la procedura di liquidazione non va considerato un termine perentorio ma ordinatorio, per cui, una volta scaduto, in assenza di provvedimento amministrativo non si crea un silenzio- rigetto che fa riprendere i termini della prescrizione ma  la sospensione continua e gli uffici territoriali sono tenuti ad  emettere un provvedimento espresso di  assenso o di  rigetto e a comunicarlo all'interessato  

    Solo l’adozione  di tale provvedimento  determina la cessazione della sospensione della prescrizione. 

    La prescrizione specifica ancora la circolare  INAIL,   riprende a decorrere dalla data di ricezione  del provvedimento stesso da parte dell’assicurato, come  affermato  anche dal principio di diritto contenuto nella sentenza 29532/2022 della Cassazione,

  • Turismo

    Detassazione straordinari nel turismo: regole e novità 2024

    La  detassazione di parte degli straordinari   per garantire un bonus extra in busta paga ai lavoratori del turismo è stata confermata nella legge di conversione del Decreto Lavoro 48 2023. Qui il testo 

    La misura intende sostenere i lavoratori del settore,  con i redditi più bassi,  e  mira in questo modo anche a incentivare l'offerta di manodopera, recentemente molto  difficoltosa per i datori di lavoro.   

    AGGIORNAMENTO 24 OTTOBRE 

    Novità detassazione turismo 2024

    Nella bozza della legge di bilancio approvata dal Governo lo scorso 16 ottobre  2023 figura una proroga della misura, con le stesse caratteristiche e requisiti,  solo  per il semestre  dal 1°gennaio 2024 al 30 giugno 2024 . Occorre attendere l' approvazione parlamentare per la conferma.

    Ricordiamo allora   le regole e i recenti chiarimenti dell'Agenzia  sul trattamento integrativo speciale 2023  nei paragrafi seguenti.

    Detassazione parziale straordinari turismo nel DL Lavoro convertito in legge 

    La novità inserita  nella legge di conversione del DL 48 prevede   un trattamento integrativo "speciale " in busta paga ovvero un bonus temporaneo  per il periodo 1 giugno – 21 settembre  2023 diretto ai dipendenti del settore  privato turismo e terme,  con reddito fino a 40mila euro.

    L'importo sarà   pari al 15 %  degli importi  lordi dovuti  

    • ai lavoratori con reddito da lavoro dipendente 2022 entro il limite di 40 mila euro  per 
    • le ore di straordinario svolte  durante i giorni festivi e 
    • il  lavoro notturno  
    • nel periodo 1.6-21. 9 2023

    In sostanza,   come per  il taglio dei contributi  del 4% introdotto dal decreto legge 48/2023  gli importi risparmiati dai datori di lavoro con la detassazione di parte degli straordinari confluiranno nella busta paga dei lavoratori. 

    I dipendenti devono fare richiesta attestando al proprio datore il reddito da lavoro dipendente relativo al 2022

    Le aziende recuperano  poi gli importi  erogati con il conguaglio  contributivo in Uniemens.

    Con la risoluzione 51 l'Agenzia ha  istituito il codice tributo da utilizzare :

    “1702” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi – articolo 39-bis del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48”.

    Riportiamo di seguito per completezza il testo di legge

    Articolo 39-bis

    (Detassazione del lavoro  notturno  e  festivo  per  i  dipendenti  di  strutture turistico-alberghiere)

       1. Al fine di garantire la stabilita' occupazionale e di  sopperire  all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore  turistico,  ricettivo e termale,  per  il  periodo  dal  1°  giugno  2023  al  21 settembre 2023 ai lavoratori del comparto del  turismo,  ivi  inclusi gli stabilimenti termali, e' riconosciuto un trattamento  integrativo  speciale, che non concorre alla formazione del reddito,  pari  al  15  per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro   notturno e alle prestazioni di lavoro  straordinario,  ai  sensi  del decreto legislativo 8 aprile  2003,  n.  66,  effettuato  nei  giorni  festivi. 

      2. Le disposizioni di cui al comma 1  si  applicano  a  favore  dei  lavoratori dipendenti del settore  privato  titolari  di  reddito  di  lavoro dipendente di importo non  superiore,  nel  periodo  d'imposta  2022, a euro 40.000. 

       3. Il sostituto  d'imposta  riconosce  il  trattamento  integrativo  speciale di cui al comma 1 su richiesta del lavoratore,  che  attesta  per iscritto l'importo del reddito di  lavoro  dipendente  conseguito  nell'anno 2022. 

      4. Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per  effetto  dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al  comma  1 mediante  compensazione  ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 

    Trattamento integrativo turismo  2023: chiarimenti Agenzia

    Con la circolare 26 del  29 agosto 2023 l'Agenzia ha fornito alcune specificazioni sul trattamento integrativo speciale.

    Sul requisito reddituale si chiarisce che:"devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore (anche da più datori di lavoro), compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico, ricettivo e termale".

    Per la definizione degli importi che danno diritto al credito  si fa riferimento all’articolo 1 del Dlgs 66/2003 sull'orario di lavoro per cui:.

    • per  lavoro straordinario si intende quello oltre l’orario normale di lavoro (di  norma 40 ore settimanali) o il minore stabilito dai contratti collettivi applicati;
    • per  lavoro notturno,   che per legge corrisponde a 7 ore consecutive  svolte tra le ore 22 e le ore 7,  si rinvia a quanto previsto dai singoli  contratti collettivi  che specificano anche le relative maggiorazioni economiche  

    L'agenzia precisa che il trattamento integrativo calcolato sulle retribuzioni del periodo  1° giugno-21 settembre  può confluire in busta paga in qualsiasi periodo  purché entro il 2023.  

    Uguale termine per il conguaglio da recuperare  in F24 con compensazione esterna utilizzando il codice tributo 1702, istituito con la risoluzione Ade 51/2023.