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Certificazione Unica giornalisti 2023: precisazioni INAIL
INAIL ha reso disponibile nel servizio online "Contributi Giornalisti periodo transitorio” la nuova funzionalità di “Richiesta codice ditta per denunce mensili/Variazioni anagrafiche” con la quale è possibile richiedere l’assegnazione del codice ditta, del contro codice e del PIN per l’assicurazione infortuni dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato, nel periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023.
Qui l'accesso al servizio online
Si ricorderà infatti che la legge 30 dicembre 2021, n.234 ha disposto il trasferimento all’Inps dal 1° luglio 2022 della funzione svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (INPGI) per i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.
Per l’assicurazione infortuni, è stato previsto un periodo transitorio dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 durante il quale l’assicurazione infortuni è attribuita all’Inail, con applicazione, tuttavia, della normativa Inpgi in vigore al 30 giugno 2022.
La normativa INPGI prevede:
- per i lavoratori dipendenti un contributo mensile di 11,88 euro per ogni giornalista
- per i giornalisti con qualifica di collaboratori fissi o corrispondenti con retribuzione inferiore a quella di redattore, contributo mensile di 6,00 euro.
- La scadenza del pagamento dei contributi obbligatori e della denuncia contributiva mensile sono fissati al giorno 16 del mese successivo al relativo periodo di paga.
- La denuncia mensile con l’elenco dei giornalisti professionisti, dei pubblicisti e dei praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica deve essere trasmessa utilizzando l’apposito servizio online denominato Contributi giornalisti periodo transitorio > Denuncia mensile giornalisti disponibile sul portale www.inail.it.
L'accesso al servizio INAIL online
Il servizio online può essere utilizzato anche da coloro che sono già titolari di un codice ditta assegnato dall’Inail per la gestione del periodo transitorio, per comunicare l’aggiornamento dei dati anagrafici registrati.
Gli utenti abilitati dopo aver effettuato l’accesso al Portale INAIL mediante le proprie credenziali SPID,CNS o CIE, dalla pagina My Home devono selezionare dal menù laterale Contributi Giornalisti Periodo Transitorio.
Nel menu a tendina sono disponibili i seguenti servizi
• Denuncia Mensile Giornalisti: consente di inviare il file per la comunicazione delle polizze;
• Richiesta codice ditta per denunce mensili/Variazioni anagrafiche: consente di richiedere il codice ditta, il contro codice ditta e il PIN per una nuova ditta e di variare i dati anagrafici registrati per ditta già censita (per effettuare le variazioni anagrafiche è necessario l’inserimento del PIN).
Maggiori dettagli sono contenuti nell’istruzione operativa del 20 gennaio 2023.
Si ricorda che per la compilazione del modello f24 EP per gli enti pubblici era stata rilasciata l'istruzione operativa del 12 dicembre 2022 mentre con la circolare n. 44 del 5 dicembre 2022 sono state fornite le prime istruzioni per la gestione degli infortuni e della riscossione dei contributi nel periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2023.
INAIL giornalisti e CU 2023: nuova precisazione
L'INAIL, con la Nota n. 2813 del 13 marzo 2023, ha chiarito le modalità di compilazione della sezione “Dati assicurativi Inail” del modello CU 2023 che nelle istruzioni pubblicate nel sito dell’Agenzia delle Entrate nei punti da 71 a 76, a seguito di alcuni quesiti giunti dalle sedi .
In particolare viene precisato che nella suddetta sezione devono essere indicati i dati assicurativi riferiti ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica a decorrere dal 1° luglio 2022.
A tal fine nel campo relativo alla posizione assicurativa territoriale deve essere indicato il codice identificativo dell’azienda/datore di lavoro e relativo contro codice assegnato dall’Inail e comunicato via PEC a tutti i soggetti assicuranti da indicare per la presentazione delle denunce contributive mensili e per il versamento dei relativi contributi per il periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2023.
AGGIORNAMENTO 16 MARZO 2023
Con la nota operativa 2896 del 16 marzo INAIL interviene per chiarire che, dato che molti datori di lavoro hanno già provveduto a rilasciare il CU 2023 indicando nel campo "posizione assicurativa territoriale" un dato diverso dallo specifico codice identificativo m dell'azienda/datore di lavoro riservato all'assolvimento dell'obbligo contributivo per i giornalisti subordinati, l'istituto informa che in questi casi, verrà abbinato d'ufficio il codice fiscale del giornalista al codice identificativo del datore di lavoro.
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Contributo COVIP 2023 dovuto dai Fondi pensione
E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. n. 58 del 9-3-2023 la delibera COVIP con la determinazione del contributo delle forme pensionistiche complementari per l'anno 2023
La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) riconferma l'aliquota dello 0,5 per mille sugli importi raccolti a qualsiasi titolo nel 2022 dalle forme pensionistiche complementari attive al 31.12.2022 ai sensi dell’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Il decreto specifica che vanno esclusi
- i flussi in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni maturate presso altre forme pensionistiche complementari, nonche'
- i contributi non finalizzati alla costituzione delle posizioni pensionistiche ma relativi a prestazioni accessorie quali premi di assicurazione per invalidità o premorienza.
In quest'ultimo caso la base di calcolo deve tenere conto dovrà tenere anche conto degli accantonamenti effettuati nell'anno
La scadenza del versamento resta confermata al 31 maggio 2023
Si ricorda che nel caso di cancellazione dall'albo della forma pensionistica complementare prima della scadenza il versamento del contributo va effettuato prima della cancellazione.Il pagamento del contributo dovrà essere eseguito tramite la piattaforma PagoPA, compilando le pagine appositamente dedicate nell'area riservata presente sul sito internet della COVIP, seguendo le istruzioni ivi riportate.
Contestualmente al pagamento del contributo andranno trasmessi i relativi dati
Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti secondo le modalità' previste comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate, oltre interessi e spese di esecuzione.
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Stop servizi INAIL aziende sabato 11 e domenica 12 marzo 2023
INAIL comunica con un avviso sul portale istituzionale www.inail.it che i servizi telematici online dedicati alle aziende subiranno uno stop nelle giornate di
- sabato 11 marzo
- domenica 12 marzo 2023
dalle ore 17.00 alle ore 22.00 per attività di manutenzione tecnica programmata.
Ricordiamo che tutte le funzioni sono accessibili tramite SPID , CIE , CNS o credenziali INAIL (solo per le categorie che non hanno la possibilità dello SPID, ovvero:
- Minori di 18 anni
- Persone soggette a tutela, curatela e amministrazione di sostegno
- Cittadini di Paesi UE ed extracomunitari che non hanno un documento di identità rilasciato in Italia)
Riepiloghiamo di seguito i principali servizi online del portale INAIL dedicati ai datori di lavoro e ai loro consulenti:
- Gestione azienda: Consente di comunicare l’avvio, la variazione o la cessazione di un’attività
- Premio assicurativo: Permette di calcolare i premi e di inviare la denuncia di retribuzioni
- Denunce e comunicazioni sul lavoro: per denunciare infortuni e malattie professionali
- Sorveglianza sanitaria eccezionale: Consente di inoltrare la richiesta di una visita medica per i lavoratori "fragili". Servizio attivo per l'emergenza da Covid-19
- Incentivi per la sicurezza: Contiene bandi per incentivare la sicurezza aziendale
- Polizze: Consente di accedere a diversi servizi per le categorie di assicurati per i quali sono previsti premi speciali
- Ricorsi e Istanze Consente di presentare online ricorsi e istanze
- Verifica apparecchi e impianti: Per garantire la sicurezza di macchine, apparecchi, utensili ed impianti utilizzati nei luoghi di lavoro
- Ricerca certificati medici Consente il reperimento di un certificato medico di infortunio o di malattia professionale.
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Autoliquidazione INAIL incompleta e Durc a rischio: come fare
I datori di lavoro che hanno omesso l'invio all'INAIL del foglio salari per l'autoliquidazione, dovuto entro il 28 febbraio, rischiano in caso di controlli non solo la sanzione amministrativa ma anche il blocco del Documento unico di regolarità contributiva DURC. Vediamo più in dettaglio le possibilità di sanare la situazione
L'autoliquidazione INAIL dovuta entro il 28 febbraio di ogni anno tramite i servizi telematici “Invio dichiarazione salari” o “AL.P.I. online”.richiede ai datori di lavoro titolari di posizione assicurativa territoriale l'invio
- della dichiarazione delle retribuzioni telematica,
- della richiesta di rateazione e
- della domanda di riduzione del premio artigiani
In questi giorni l'istituto sta raccogliendo i dati aziendali e , in caso di mancato recepimento delle retribuzioni richieste, l’INAIL può:
- procedere all’accertamento di tali retribuzioni o
- efettuare la liquidazione del premio sulla base delle retribuzioni dell’anno precedente.
ATTENZIONE La necessità di accertamento può portare anche a verifiche ispettive in particolare per le aziende di più grandi dimensioni, in particolare in merito a una eventuale cessata attività.
Si ricorda che la mancata comunicazione dell’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel periodo assicurativo, è punita con:
- sanzione amministrativa da 125 a 770 euro, se l'omissione non comporta un premio inferiore al dovuto.
- sanzione amministrativa e sanzioni civili se l' omissione determina una mancata richiesta di premio
Come accennato in apertura una delle conseguenze del mancato invio del foglio salari è anche l'impossibilita di ottenere il DURC – documento unico di regolarità contributiva, (come chiarito nella circolare INAIL n. 61/2015).
E' possibile però, per scongiurare questa eventualità, effettuare l'invio del foglio salari con la massima urgenza, anche dopo il termine di scadenza purché prima di eventuali solleciti INAIL .
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Tirocinio fraudolento, è reato: niente ricorso amministrativo
L'ispettorato nazionale del lavoro INL ha pubblicato oggi la nota 453-2023 in cui chiarisce la possibilità di promuovere ricorso ex art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004 avanti al Comitato per i rapporti di lavoro nell’ipotesi di tirocinio fraudolento.
La nota richiama i precedenti (nota prot. n. 530/2022 e n. 1451/2022) , e ricorda come la L. n. 234/2021, con l’art. 1, commi da 720 a 726, ha introdotto una serie di misure volte ad arginare l’uso irregolare dei tirocini.
Viene statuito infatti che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente, con l’ammenda pari a 50 euro per ciascun tirocinante e per ciascun giorno di tirocinio, laddove lo stesso sia stato svolto in modo fraudolento.
Con la citata nota prot. n. 530/2022 è stato chiarito che, trattandosi di una fattispecie penale di natura contravvenzionale, la contestazione prevede da parte degli ispettori l’adozione della prescrizione obbligatoria ex art. 20 del D.Lgs. n. 758/1994.
La facoltà di chiedere il riconoscimento civilistico di un rapporto di lavoro subordinato invece rappresenta una possibilità riservata al solo tirocinante.
La nota prot. n. 1451/2022, ha invece precisato in materia previdenziale che i recuperi contributivi derivanti da un rapporto di tirocinio non sono condizionati dalla scelta del lavoratore
In ogni caso afferma l'Ispettorato con le novità introdotte con la L. n. 234/2021, la diversa qualificazione del rapporto in chiave di subordinazione risulta direttamente sanzionata da una norma penale, fa escludere la cognizione amministrativa del Comitato per i rapporti di lavoro, per evitare indebite e inopportune sovrapposizioni di giudicato con l’autorità penale.
Allo stesso modo ricorda l'INL nella nota prot. n. 1551/2021, era stata esclusa la possibilità di presentare ricorso ex art. 17 nelle ipotesi di esternalizzazioni illecite di cui all’art. 18, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 276/2003, in cui ugualmente la scelta di agire giudizialmente è sempre devoluta al lavoratore interessato.
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CCNL formazione professionale: 400 euro una tantum, in attesa del rinnovo
E' stato siglato in data 27 febbraio 2023, tra Forma Nazionale, Cenfop Nazionale e Flc-Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals Confsal, un accordo ponte con validità dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.
Il documento, dato il protrarsi e le difficolta della trattativa di rinnovo, garantisce una indennità sotto forma di welfare aziendale e riconferma gli obiettivi fissati dal Protocollo di intesa per il rinnovo del Ccnl della formazione professionale firmato il 16 settembre 2021.
Il comunicato unitario della parte sindacale ricorda che il negoziato, che dura da tre anni, è già complesso per le forti differenze territoriali introdotte dalla riforma costituzionale del titolo V e per la proposta di legge del Governo sull'autonomia differenziata. Per questo è stato chiesto al Coordinamento delle Regioni la garanzia di pari opportunità agli studenti, con finanziamenti omogenei e norme che favoriscano la contrattazione nazionale.
Data la prospettiva di lungo periodo prima del rinnovo complessivo l' Accordo ponte per il solo anno 2023 prevede:
- una somma una tantum di 400 euro sotto forma di welfare aziendale o di contribuzione su fondi pensionistici
- contrattazione II livello per la definizione di tempi e modalità per l’erogazione non oltre il 28 aprile 2023.
- In assenza di accordo regionale o aziendale il/la dipendente potrà chiedere l’erogazione dei 400 euro direttamente al proprio datore di lavoro nelle modalità e nei tempi previsti dall’accordo, ossia:
- 250 euro entro dicembre 2023 e
- i residui 150 euro entro il 15 gennaio 2024.
ATTENZIONE Sono esentati temporaneamente da tale obbligo gli enti che, in seguito alla dichiarazione di stato di crisi, nell'anno in corso abbiano fatto o stiano per fare ricorso agli ammortizzatori sociali.
Per la definizione degli altri aspetti economici ( minima tabellari) e organizzativi è stato programmato per il 20 aprile 2023 il prossimo incontro di prosecuzione della trattativa.
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Stralcio cartelle entro 1.000 euro: ricadute sulla previdenza
Sono possibili ricadute negative sul montante previdenziale per autonomi e professionisti che scelgono di non saldare le mini cartelle fino a 1000 euro.
Lo evidenzia nell' Informativa 31 del 7 marzo il Consiglio nazionale dei commercialisti che interviene nell'ottica di collaborazione con l'INPS , in merito all' "annullamento automatico dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali" previsto dalla recente legge di bilancio, L. 197 2022.
Si ricorda che lo stralcio avverrà automaticamente alla data del 31 marzo 2023, e che riguarda i debiti verso
- amministrazioni statali,
- agenzie fiscali e
- enti pubblici previdenziali.
affidati all'Agenzia della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
La norma non prevede una specifica domanda da parte del debitore ma resta ferma la possibilità che il contribuente effettui, entro la data del 31 marzo, il pagamento degli importi dovuti, che saranno acquisiti a titolo definitivo.
Inps e il consiglio nazionale degli ordini dei commercialisti evidenziano in particolare che
- lavoratori autonomi (artigiani, commercianti),
- lavoratori autonomi in agricoltura e
- iscritti alla Gestione separata (parasubordinati, e liberi professionisti),
devono valutare attentamente le conseguenze del mancato pagamento dei debiti contributivi , in quanto tali importi non potranno una volta intervenuto l’annullamento automatico, alimentare la loro posizione previdenziale.
La nota precisa inoltre che
- la Gestione separata committenti gli importi stralciati ricomprendono anche l’eventuale somma a carico (1/3) del lavoratore collaboratore. Infatti, per queste categorie di lavoratori, escluse dall’applicazione del principio di automaticità delle prestazioni ex articolo 2116 c.c., la posizione assicurativa risulta alimentata in proporzione all’effettivo versamento della contribuzione.
- Attenzione in particolare al fatto che per i lavoratori autonomi agricoli il mancato pagamento di una sola rata della contribuzione dovuta per una annualità comporta il mancato accredito dell’intero anno contributivo pur in presenza del pagamento delle rimanenti rate.
Può essere quindi consigliabile valutare la possibilità di procedere entro il 31 marzo 2023 al saldo del debito per evitare lo stralcio automatico e eventuali effetti dannosi sulla propria posizione contributiva.