• Lavoro Dipendente

    Uniemens: nuovo codice contributo malattia lavoratori intermittenti

    Con messaggio 2382  del 26 giugno INPS annuncia l'istituzione di un nuovo codice  da inserire nel flusso Uniemens per i datori di lavoro aventi alle dipendenze personale adibito a un’attività compresa tra quelle proprie dei pubblici esercizi e in relazione alla quale è dovuto il versamento del contributo aggiuntivo di malattia, pari allo 0,77%, della retribuzione imponibile   con riferimento ai dipendenti assunti con contratto di lavoro intermittente (cd. lavoro a chiamata).

    Codice lavoratori intermittenti pubblici esercizi per il contributo malattia

    L'istituto ricorda in particolare che con la circolare n. 41 del 13 marzo 2006, con riferimento alle prestazioni di malattia dei lavoratori intermittenti è stato precisato che per i suddetti lavoratori è dovuto il contributo  aggiuntivo che deve essere determinato nella misura prevista per gli altri lavoratori occupati.

    Per questo , in riferimento ai lavoratori intermittenti identificati con il codice tipo contribuzione “G0” e “H0” alle dipendenze dei datori di lavoro sopra individuati,  è stato istituito il nuovo codice tipo lavoratore “IA”, avente il significato “Lavoratore intermittente addetto ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77%”, da esporre all’interno della sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens.  

    Lavoro intermittente e malattia le istruzioni

    La circolare 41 2006 illustrava le novità del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, sulle prestazioni a sostegno del reddito in relazione ad alcune forme di rapporto di lavoro.

    Sul LAVORO INTERMITTENTE (artt. 33-40) specifica in particolare:

    Il contratto di lavoro intermittente è il contratto attraverso il quale il lavoratore si pone, a tempo determinato o indeterminato, a disposizione del datore di lavoro, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nel rispetto di un periodo minimo di preavviso. Sono previste due distinte tipologie contrattuali:

     l’una caratterizzata dall’obbligo contrattuale del lavoratore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, con diritto alla corresponsione di un’indennità per i periodi di disponibilità obbligatoria; 

    l’altra, invece, dall’assenza di un obbligo di disponibilità in capo al lavoratore, con la conseguenza che il rapporto contrattuale si instaura solo al momento in cui il lavoratore stesso, esercitando una sua facoltà, risponde alla chiamata 

    Per quanto riguarda l'indennità di malattia si tratta di rapporto di lavoro di carattere subordinato nell’ambito del quale possono o meno essere previsti periodi di disponibilità obbligatoria, con corresponsione di una indennità quale corrispettivo dell’obbligo assunto dal lavoratore di mettere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative.

    •       A)    prima  tipologia:   obbligo contrattuale di risposta alla chiamata del datore di lavoro

    In merito alle indennità di malattia, maternità e tbc, nell’ambito di tale tipologia contrattuale occorre distinguere l’ipotesi in cui gli eventi in questione si collochino durante i periodi di effettivo utilizzo lavorativo dall’ipotesi in cui si collochino, invece, durante la fase di obbligatoria disponibilità.

    Dal diverso trattamento corrisposto al lavoratore nel periodo di effettivo lavoro e nel periodo di disponibilità deriva l’applicazione di un diverso parametro retributivo a seconda che le giornate di evento cadano nel periodo di prevista attività lavorativa ovvero di disponibilità; si prende, cioè, come riferimento, rispettivamente, la retribuzione giornaliera percepita durante il periodo di effettivo utilizzo lavorativo immediatamente antecedente all’insorgenza dell’evento ovvero l’indennità di disponibilità spettante secondo il contratto[1].

    L’art. 38, comma 2, prevede espressamente un riproporzionamento del trattamento previdenziale in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita. Il riproporzionamento è realizzato utilizzando, per gli eventi di malattia, di maternità e tbc, un diverso parametro retributivo a seconda che le giornate di evento cadano nel periodo di prevista attività lavorativa ovvero di disponibilità; si prende, cioè, come riferimento, rispettivamente, la retribuzione giornaliera percepita durante il periodo di effettivo utilizzo lavorativo immediatamente antecedente all’insorgenza dell’evento ovvero l’indennità di disponibilità spettante secondo il contratto[2].

    Anche per quanto riguarda la indennità di tbc, valgono le indicazioni (salvo il riferimento alla “retribuzione annua” nel caso di indennità, per i  primi 180 giorni, pari a quella di malattia) precisate nel paragrafo relativo al part-time verticale.

    Nei casi in cui il contratto sia stipulato a tempo determinato, si ricorda che le prestazioni di malattia possono essere corrisposte, fermo quanto precede a proposito della retribuzione da prendere a riferimento, entro i limiti previsti per tale tipologia di lavoro, tra i quali, ovviamente, l’erogabilità non oltre la data di prevista scadenza del rapporto.

    • B)    seconda  tipologia:  mera facoltà di risposta alla chiamata del datore di lavoro.

    L’individuazione della disciplina previdenziale applicabile a tale tipologia contrattuale non può prescindere dal preventivo inquadramento giuridico della fattispecie in oggetto.

    Il vincolo contrattuale per il lavoratore sembra sorgere solo al momento della risposta (facoltativa) alla chiamata del datore di lavoro. La risposta suddetta ha, quindi, efficacia costitutiva del rapporto contrattuale: fino a quel momento non vi è alcun obbligo di disponibilità in capo al lavoratore, cui pertanto non spetta né l’indennità di disponibilità, né alcun diritto alle prestazioni di malattia e maternità. I rapporti contrattuali in tal modo di volta in volta instaurati devono considerarsi come rapporti a tempo determinato, con conseguente applicazione dei relativi limiti di indennizzabilità ordinariamente previsti per le prestazioni di malattia (il diritto all’indennità si estingue al momento della cessazione dell’attività lavorativa).

    Il riproporzionamento (vedi lettera A) di cui alla previsione dell’art. 38, comma 2, non può realizzarsi con la metodologia di cui alla tipologia precedente proprio per la mancanza di un obbligo contrattuale di disponibilità: la retribuzione complessivamente percepita quale corrispettivo dell’attività svolta nel corso dell’anno (ultimi 12 mesi) va divisa per il numero delle giornate indennizzabili in via ipotetica (360, per impiegati; 312, per operai), computando nella retribuzione anche le indennità di trasferta e i ratei di mensilità aggiuntive secondo gli stessi criteri illustrati per il contratto di lavoro a tempo parziale (paragrafo 6).

  • Formazione e Tirocini

    PCTO presso uffici INPS nuova Convenzione per le scuole

    Con il messaggio 2368 del 26 giugno 2024  INPS ha pubblicato  le istruzioni per l'utilizzo della nuova Convenzione quadro deliberata dal Consiglio di amministrazione relativa agli accordi  con  istituzioni scolastiche per l’attivazione di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO – ex periodi di alternanza scuola lavoro) presso gli uffici territoriali dell'Istituto .

    La nuova convenzione sarà attiva dal 9 luglio 2024.

    Ecco le principali indicazioni.

    Convenzione PCTO scuole – INPS e accordo attuativo individuale

     La nuova Convenzione quadro  definisce condizioni e modalità attraverso le quali si esplica la collaborazione tra l’istituzione scolastica, promotrice dei PCTO, e la Struttura territoriale INPS disposta ad accogliere studenti per lo svolgimento del PCTO.

    Viene fornito in allegato anche l’accordo attuativo – che è parte integrante della Convenzione –  funzionale all’attivazione del PCTO per il/la singolo/a studente/ssa   che  definisce i dettagli del percorso individuale, quali: 

    1. la Struttura territoriale INPS ospitante, 
    2. i nominativi dei tutor designati dall’Istituto e dall’istituzione scolastica, 
    3. la durata del percorso formativo e i relativi orari,
    4.  gli obiettivi formativi in coerenza con l’indirizzo di studi, 
    5. gli obblighi assicurativi e quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ,
    6.  gli altri impegni delle Parti, 
    7. gli estremi delle polizze assicurative, 
    8. la dichiarazione dello/della studente/ssa.

    Ai fini dei PCTO, la collaborazione dell’INPS è a titolo gratuito.

    Si ribadisce che  I PCTO hanno natura formativa e non danno luogo ad alcuna tipologia di rapporto di lavoro con l’INPS, né è prevista alcuna indennità o compenso a carico dell’Istituto.

    L’attività di formazione e orientamento del PCTO è progettata e verificata:

    • dal docente tutor (interno) dell’istituzione scolastica e 
    • dal tutor (esterno) della Struttura territoriale INPS ospitante.

     Tra i compiti e le funzioni dei tutor rientra: la predisposizione del percorso formativo personalizzato, il raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo, il controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo personalizzato previsto dall’accordo attuativo. A tale ultimo fine, l’INPS si impegna a rilasciare allo/la studente/ssa apposito badge di rilevazione della presenza nella Struttura territoriale INPS.

    La titolarità del percorso, della progettazione  e della certificazione delle competenze rimane comunque in capo all’istituzione scolastica.

    La Convenzione quadro ha una durata di tre anni dalla data di sottoscrizione, e può essere rinnovata per una sola volta e per la stessa durata su conforme volontà delle parti da manifestarsi tramite scambio PEC, sei mesi prima della scadenza. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà di ciascuna delle Parti di risolvere la Convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e/o concernenti gli accordi attuativi.

    Dall’alternanza scuola-lavoro ai PCTO

    Si ricorda che  i  percorsi di alternanza scuola-lavoro, stabiliti dal decreto legislativo n. 77 del 2005, sono periodi di formazione pratica obbligatori per i corsi del secondo ciclo di istruzione. Progettati e valutati dalle istituzioni scolastiche, possono essere effettuati presso enti pubblici senza costituire un rapporto di lavoro.

    In sintesi 

    • 2009: INPS adotta la "Convenzione quadro per la realizzazione di tirocini formativi e di orientamento".
    • 2015: La legge n. 107 rende obbligatori i percorsi di alternanza scuola-lavoro.
    • 2018: La legge di Bilancio 2019 li rinomina "percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento" (PCTO) e stabilisce la loro durata.
    • 2019: Decreto n. 774 del Ministro dell’Università e della Ricerca definisce le Linee guida dei PCTO.
    • 2024 Nuova Convenzione Quadro :  INPS continua la collaborazione con le istituzioni scolastiche per implementare i PCTO, offrendo esperienze pratiche agli studenti. il nuovo schema di Convenzione quadro è stato adottato principalmente  per adeguarsi alle novità normative su privacy e sicurezza sul lavoro.

    Alla scadenza delle convenzioni già sottoscritte secondo la determinazione commissariale n. 50/2009, troverà applicazione il nuovo schema di Convenzione quadro.

    Attivazione e firma della convenzione-quadro

    Come detto La Convenzione quadro sarà resa disponibile dal 9 luglio 2024, tramite il “Sistema gestionale delle convenzioni”, accessibile dalla rete intranet al seguente percorso: “Servizi” > “Gestione e assistenza sui servizi Internet” > “Sistema gestionale delle convenzioni”.

    I Direttori regionali e di coordinamento metropolitano sono delegati alla sottoscrizione delle convenzioni con le istituzioni scolastiche promotrici dei PCTO aventi sede legale nel territorio di competenza. La sottoscrizione avviene, tramite il “Sistema gestionale delle convenzioni”.

    L’accordo attuativo del PCTO è sottoscritto, per conto dell’Istituto, dal Responsabile della Struttura territoriale INPS che ospita lo/la studente/ssa, utilizzando il modello allegato al  messaggio (Allegato n. 3).

    Le convenzioni e gli accordi attuativi devono essere comunque conformi allo schema adottato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28/2024.

  • Pensioni

    Quattordicesima 2024 Pensionati: importi e novità

    Con il messaggio 2361 del 25 giugno INPS comunica che come di consueto  con la mensilità di luglio 2024 l’Istituto provvede a erogare la somma aggiuntiva, c.d. quattordicesima  e chiarisce le modalita la tempistica in casi particolar, i come fare domanda per chi non la riceve e ritiene di averne diritto . Viene inoltre fornita la tabella dei limiti reddituali e relativi importi.

    Vengono inoltre fornite le istruzioni contabili agli uffici.

    Vediamo le indicazioni principali.

    Requisiti reddituali per l’anno 2024

    Il messaggio INPS precisa che per l’anno 2024 devono essere valutati i seguenti redditi:

    • in caso di prima concessione, tutti i redditi rilevanti posseduti dal soggetto nell’anno 2024 (rientrano coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la somma aggiuntiva);
    • nel caso di concessione successiva alla prima:
      •  –    i redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati,  conseguiti nel 2024;
      • –    i redditi diversi da quelli di cui al punto precedente, conseguiti nel 2023.

    Per i redditi diversi da quelli da prestazione, in assenza delle informazioni relative agli anni 2024 o 2023, per le pensioni dei sistemi integrati sono stati presi in considerazione i redditi disponibili degli anni precedenti, risalendo fino all’anno 2020.

    Di seguito la tabella dei limiti reddituali e relativi importi   tenendo conto che  il  Trattamento minimo 2024 è pari a  € 598,61 (T.M. annuale € 7.781,93):

    Anni di contribuzione

    T.M. annuo x 1,5 (tabella A)

    T.M. annuo x 2 (tabella B)

     

    Lavoratori dipendenti

     

    Lavoratori autonomi

    Fino a  € 11.672,90

    Tra € 11.672,91

    E  € 11.773,89

    Tra € 11.773,90

    E  € 15.563,86

    Oltre € 15.563,86

    < 15 anni

    (< 780 ctr.)

    < 18 anni

    (< 936 ctr.)

     

    € 437,00

     

    Max  € 12.109,90

     

    € 336,00

    Max  € 15.899,86

     

    Lavoratori dipendenti

     

    Lavoratori autonomi

    Fino a  € 11.672,90

    Tra  € 11.672,91

    € 11.798,89

    Tra  € 11.798,90

    € 15.563,86

    Oltre € 15.563,86

    > 15 < 25 anni

    (> 781 < 1.300 ctr.)

     

    > 18 < 28 anni

    (> 937 < 1.456 ctr.)

     

    € 546,00

     

    Max  € 12.218,90

     

    € 420,00

    Max  € 15.983,86

     

    Lavoratori dipendenti

     

    Lavoratori autonomi

    Fino a  € 11.672,90

    Tra  € 11.672,91

    E  € 11.823,89

    Tra € 11.823,90

    € 15.563,86

    Oltre  € 15.563,86

    > 25 anni

    (> 1.301 ctr.)

    > 28 anni

    (> 1.457 ctr.)

     € 655,00

     

    Max € 12.327,90

     

    € 504,00

    Max € 16.067,86

    Quattordicesima pensione 2024 quando viene erogata – domanda

    La corresponsione della quattordicesima è effettuata d’ufficio  con il rateo di luglio per i soggetti per i quali l'istituto è in possesso di tutti i dati reddituali utili 

    Per chi invece:

    •   perfeziona il requisito anagrafico richiesto 
      • dal 1° agosto 2024 (pensioni gestite nei sistemi integrati) o 
      • dal 1° luglio 2024 (pensioni gestite nei sistemi proprietari della Gestione pubblica ed ex INPGI 1) al 31 dicembre 2024, e 
    • ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2024, che rientrano nei limiti  previsti,

     la quattordicesima è, come di consueto, attribuita d’ufficio con la rata di dicembre 2024.

    Coloro che non ricevono la quattordicesima, ma ritengono comunque di averne diritto, devono presentare apposita domanda di ricostituzione online, denominata “RICOSTITUZIONE REDDITUALE PER QUATTORDICESIMA”, accedendo al sito istituzionale dell'INPS con la propria identità digitale (SPID – Sistema pubblico di Identità Digitale – almeno di II livello, CNS – Carta Nazionale dei Servizi o CIE – Carta di identità elettronica 3.0 – o eIDAS).

    In alternativa, è possibile rivolgersi agli Istituti di Patronato che assicurano assistenza gratuita.

  • Riforma dello Sport

    Statuti ASD e SSD: adeguamento in scadenza il 30 giugno

    La disciplina applicativa della riforma dello sport  dilettantistico è stata piu volte rimaneggiata  dopo il decreto legislativo 36 2021, attuativo della legge delega, i  due decreti correttivi  e vari provvedimenti di prassi , tra l'altro spesso non del tutto coordinati tra loro.

    Anche  il decreto "Anticipi" (DL 145 2023 convertito con modificazioni in legge 191 2023) collegato alla legge di bilancio, ha  messo mano allo scadenzario degli adempimenti  delle associazioni e società sportive dilettantistiche con   due proroghe in materia di 

    1. termini per adeguamento degli statuti delle ASD e
    2. scadenza delle comunicazioni obbligatorie ai centri per l'impiego per direttori di gara e arbitri.

    Ricordiamo le novità e vediamo il  chiarimento dell'Agenzia delle Entrate sull'esenzione dall'imposta di Registro delle modifiche statutarie  e le novita di cui tenere conto e la procedura 

    Adeguamento statuti ASD proroga termini ed esenzione imposta di registro

    Per quanto riguarda l'adeguamento degli statuti delle ASD e SSD alle nuove prescrizioni del capo I d.lgs 36 2021  il termine fissato dall'art 7 comma 1 quater  al 31 dicembre 2023 viene fatto slittare al 30 giugno 2024.

     Si ricorda che ai fini dell’imposta di registro, l’articolo 12, comma 2-bis26, del citato d.lgs. n.  36 del 2021 stabiliva che le modifiche statutarie adottate entro la data normativamente prevista «sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di  adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente decreto».

    Con la circolare 3 del 17 febbraio 2024 l'Agenzia delle Entrate ha  specificato  che,    oltre alle modifiche riguardanti gli elementi di cui  all’articolo 727 del d.lgs. n. 36 del 2021, sono da ricomprendere nel regime di esenzione dall’imposta di registro anche le ulteriori modifiche o integrazioni statutarie  previste dal citato Capo I dello stesso decreto, riguardanti, in particolare: 

    – la possibilità di esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle  istituzionali (articolo 9);

    – la ridefinizione delle clausole di incompatibilità degli amministratori (articolo  11)

    Se vuoi approfondire la tematica dell'adeguamento statutario ti consigliamo il webinar accreditato: Adeguamento Statuti Enti Sportivi. Relatori  Marta Ranieri (notaia), Stefano Andreani e Fabio Romei (Dottori Commercialisti)

    Per quanto riguarda invece le comunicazioni obbligatorie dei periodi di lavoro da luglio a dicembre 2023 di direttori di gara e arbitri,   la cui scadenza era fissata per il  31 gennaio 2024 ,  nella conversione in legge del decreto Milleproroghe  un emendamento approvato alla Camera  ha previsto un nuovo slittamento al 31 marzo 2024.

    Le novità per gli statuti di ASD e SSD

    Si ricorda che il mancato adeguamento comporta l'inammissibilità al Registro Nazionale delle Attività Sportive (R.A.S.D.) e la conseguente cancellazione d'ufficio. Anche i nuovi enti costituiti devono conformarsi a queste norme per essere ammessi al registro.

    Ricordiamo di seguito le principali novità riguardanti gli statuti di SD e SS

    • Attività Diverse dalle Istituzionali: ASD e SSD possono esercitare attività diverse da quelle istituzionali, se previste dallo statuto e se secondarie e strumentali rispetto alle attività principali. Le specifiche saranno definite da un provvedimento legislativo futuro.
    • Sponsorizzazioni, rapporti promo-pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti, e gestione di impianti sportivi sono escluse dai limiti delle attività diverse.
    • Distribuzione degli Utili: Deroga parziale al divieto di distribuzione degli utili per società e cooperative sportive dilettantistiche, che possono destinare una quota inferiore al 50% degli utili all'aumento del capitale sociale o alla distribuzione di dividendi ai soci.
    • Per SSD che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi, la quota di utili distribuibili aumenta all'80%, previa autorizzazione della Commissione Europea.

    la procedura per l'Adeguamento  degli statuti  prevede in particolare:

    • Convocazione dell'Assemblea Straordinaria: Per approvare il nuovo statuto secondo i quorum previsti.
    • Registrazione all'Agenzia delle Entrate: Senza imposta di bollo né di registro.
    • Trasmissione del Nuovo Statuto: Alla Federazione Sportiva di appartenenza e al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.

    Le associazioni di categoria hanno reso disponibili modelli di statuto già adeguati alla nuova normativa

  • Sussidi, Social Card, Assegno inclusione, RDC

    Reddito di cittadinanza e ADI: per il Comitato occorre innalzare l’ISEE

    Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito  la relazione del Comitato scientifico per la  valutazione del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza e il rapporto di  monitoraggio  dell'impatto delle prestazioni per il periodo 2019 – 2023, effettuata tenendo conto della Raccomandazione del Consiglio Europeo del 30 gennaio 2023 “relativa a un adeguato reddito minimo che garantisca l’inclusione attiva” .

    La relazione si basa sull'analisi dei dati  di varie fonti statistiche (ISTAT, EUROMOD, INPS, ANPAL, ML)   e analizza l'impatto dei sussidi e delle misure di politica attiva del lavoro e per l'inclusione sociale sulla platea delle famiglie e delle persone in condizioni di povertà assoluta, particolare attenzione ai beneficiari delle prestazioni. 

    Qui le tabelle dei risultati

    Nel documento sono contenute anche alcune raccomandazioni per le istituzioni coinvolte,  utili anche per valutare l'impatto dell'assegno di inclusione e del supporto alla formazione e al lavoro. Tra queste vi è la necessità di adeguare la soglia del reddito ISEE  che consente di partecipare alle misure,  tenendo conto dell'alto tasso di inflazione registrato negli ultimi anni.

     Vediamo di seguito una breve sintesi della relazione.

    Reddito di cittadinanza sintesi dei dati in valutazione

    Sulla base dei dati forniti dall’Osservatorio Statistico dell’Inps hanno percepito il sussidio di integrazione al reddito nel periodo  in cui è stato in vigore ovvero dal aprile 2019 a dicembre 2023: 

    •  per almeno una mensilità,
    •  circa 2,4 milioni di nuclei familiari e 
    • 5,3 milioni di persone.

     Il numero medio delle mensilità percepite è di 26,4 per il RdC e di 32 per il PdC.

    Circa un terzo dei beneficiari ha percepito il sussidio per l’intero periodo. 

    L’importo della spesa pubblica impegnata è superiore ai 34 miliardi di euro.

    Nelle indagini effettuate dall’Istat, la quota delle famiglie in condizioni di povertà assoluta che hanno beneficiato delle prestazioni di sostegno al reddito raggiunge il massimo del 38% nel corso del 2021 (32,3% nel 2022), per una quota equivalente al 58,7% dei beneficiari delle misure (53,4% nel 2022). Si evidenzia la mancata partecipazione di un rilevante numero di famiglie povere, che deriva in parte dai criteri per la selezione dei  beneficiari e di una quota dei percettori (il 46,6 nel 2022), che non riscontrano le condizioni di povertà sulla base dei criteri utilizzati dall’Istat. 

    Tra i motivi, probabilmente, le caratteristiche delle persone che risultano occupate negli ambiti professionali e nei settori che registrano tassi di irregolarità superiori di 3 volte alla media e con rapporti di lavoro di breve durata.

    Le stime effettuate dall’Euromod confermano che l’Italia è tra i Paesi che prevedevano

    •  un elevato importo dell’integrazione al reddito in relazione alla soglia di povertà ma
    •  con l copertura del numero delle persone povere inferiori alla media europea.

    L'erogazione di RDC e PDC  risulta superiore alla media per

    •  i residenti nelle regioni del Sud e delle Isole,
    •  per i nuclei composti da una persona sola o esclusivamente da adulti, 
    • per le famiglie di soli italiani, 
    • per i nuclei residenti in affitto. 

    Al di sotto della media , quindi esclusi, sono risultati invece:

    •   quelli residenti nelle regioni del Nord,
    •  le persone over 64 anni sole e le coppie di anziani, 
    • le famiglie con due o più figli a carico,
    •  i nuclei con almeno uno straniero,
    •  le famiglie con abitazione in proprietà.

    Reddito e pensione di cittadinanza: gli effetti prodotti

    L’efficacia del Reddito di cittadinanza sulla platea dei bassi redditi è risultata più elevata nel corso della pandemia Covid (2020-2021) , con la  fuoriuscita di circa 450 mila famiglie dalla condizione di povertà (circa 300mila nel 2022).

     Metà della spesa erogata nel biennio, circa 8,3 miliardi di euro ha contribuito a ridurre

    •  dell’0,8% l’indice delle disuguaglianze e 
    • dell’1,8% il rischio di povertà, 

    insieme alle altre misure erogate dallo Stato a favore dei bassi redditi, in particolare dell’Assegno Unico Universale.

    Nel 2023, probabilmente per la ripresa dell’economia e dell’occupazione  si è registrata una riduzione delle domande accolte

     da 1,772 milioni del 2021 

    a 1,362 milioni del 2023.

     Da registrare anche che nelle indagini dell’Istat l’impatto sulle persone e sui nuclei familiari in condizioni di povertà assoluta risulta limitato per le conseguenze della elevata crescita dei prezzi , molto  superiore all’incremento dei redditi nominali.

    MISURE DI POLITICA ATTIVA 

    Nei primi 3 anni di gestione le misure di politica attiva sono state  limitate dalla debolezza dei servizi  anche  per l’interruzione delle attività intervenuta nel corso della pandemia da Covid-19. 

    A partire dalla seconda parte del 2021  sono aumentano le prese in carico da parte dei servizi sociali locali dei nuclei familiari.

     Allo stato attuale mancano effettivi riscontri sull’entità delle misure adottate, sulla loro efficacia  e sulle sanzioni relative alla mancata adesione dei beneficiari.

    Reddito e pensione di cittadinanza: raccomandazioni del Comitato

    Alla luce delle valutazioni dei dati forniti dalle indagini statistiche e dal monitoraggio delle misure, il Comitato scientifico ha fornito le seguenti raccomandazioni   utili anche per valutare l’impatto delle nuove  misure (Assegno di inclusione e Supporto alla formazione e al lavoro):

    •     L’opportunità di aggiornare le soglie Isee per la partecipazione alle nuove misure, in particolare la soglia minima del reddito annuale di 6mila euro,  tenendo conto dell’impatto dell’inflazione avvenuto negli anni recenti
    •    il sussidio   dovrebbe essere considerato come un livello minimo della prestazione da integrare con misure personalizzate e con programmi di potenziamento dei servizi che tengano conto delle caratteristiche dei nuclei familiari e del territorio di appartenenza, grazie a una valutazione multidimensionale dei nuclei familiari (sanitaria, assistenziale, abitativa, lavorativa)
    •     La promozione da parte delle Istituzioni locali di coinvolgimento degli attori privato sociali e del terzo settore  possono concorrere a migliorare i livelli di partecipazione alle misure
    •     Potenziare le politiche attive del lavoro con il concorso delle Agenzie per il lavoro e di aumentare la cumulabilità tra l’indennità di sostegno al reddito e i salari percepiti anche per incentivare il tasso di impiego dei lavoratori sottoccupati e  contrastare il lavoro sommerso
    •     Finalizzare prioritariamente i Progetti Utili per la Collettività (PUC) alle persone in età di lavoro che presentano particolari disagi di natura lavorativa e sociale
    •     Rafforzare le piattaforme nazionali finalizzate a condividere le informazioni relative all’attivazione delle misure e alle prestazioni economiche 

    Relazione su RDC e PDC: le conclusioni

    Il presidente del comitato, Natale Forlani   ha affermato che il reddito di cittadinanza ha consentito un significativo aumento del tasso di partecipazione rispetto al precedente Reddito di inclusione. Complessivamente però, il rapporto tra la spesa impegnata e i risultati ottenuti in termini di riduzione del numero delle persone povere e di efficacia delle misure di politica attiva del lavoro  non sono soddisfacenti".

    Le nuove misure introdotte dalla riforma, l’Assegno di inclusione e il Supporto per la formazione e il lavoro consentono di rimediare alcune criticità del Reddito di cittadinanza rafforzando soprattutto il ruolo delle politiche attive , ma dovranno essere valutate anche per l’efficacia della riduzione della povertà. 

  • Riforma dello Sport

    Istruttori e direttori sportivi: opzione ex Enpals in scadenza il 30 giugno

    Con il  messaggio INPS 1190 del 20 marzo 2024  sono state fornite  le istruzioni per  l'opzione  di mantenimento del regime previdenziale  del  Fondo Lavoratori dello Spettacolo  e per la regolarizzazione contributiva richiesta ai datori di lavoro /committenti dei lavoratori del settore sportivo 

    Si ricorda che la scelta del regime previdenziale  è richiesta a 

    1.   istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, 
    2.  direttori tecnici e  istruttori presso società sportive  già iscritte allo stesso Fondo

    a seguito delle modifiche apportate con i decreti di riforma dello sport che  prevedono  per tutti i lavoratori sportivi iscrizione alla Gestione Separata se collaboratori o autonomi e al Fondo previdenziale lavoratori sportivi se subordinati

    II termine  per la comunicazione era stato inizialmente fissato al  31 dicembre ed è stato prorogato al  30 giugno 2024 dal decreto Milleproroghe convertito in legge 18 2024  .

     In caso di mancato esercizio dell'opzione i lavoratori  passano automaticamente alla nuova disciplina previdenziale  prevista dal DLGS 36 2021 ovvero alla Gestione separata.

    Di seguito le istruzioni operative INPS.

    Istruttori e direttori tecnici sportivi: invio opzione per Fpls (Ex Enpals)

    Il messaggio INPS precisava che la facoltà di opzione è esercitabile esclusivamente dagli assicurati che, alla data del 30 giugno 2023, risultavano da ultimo iscritti al FPLS in relazione alle predette qualifiche professionali.

    L’opzione è esercitabile una sola volta, non è revocabile e produce effetti nei confronti di tutti i rapporti di lavoro in essere e di tutti quelli  che si instaurino  successivamente  per le stesse attività 

    Per l'opzione è disponibile una specifica procedura telematica,  sul sito inps.it accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE 3.0 (Carta di identità elettronica) 

    Va seguito il  percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare nella sezione “Strumenti” la voce “Vedi tutti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento”;Esercizio dell’opzione per il mantenimento della gestione pensionistica al Fondo lavoratori dello spettacolo”.

    Al termine  l’assicurato riceverà una conferma  della scelta effettuata 

    Va anche ricordato che i lavoratori devono dare tempestivamente comunicazione al datore di lavoro dell'opzione esercitata e dell'accoglimento della richiesta  da parte dell'INPS.

    Uniemens da novembre e regolarizzazione luglio -ottobre 2023

    Il messaggio fornisce quindi le precise indicazioni sulle comunicazioni Uniemens  relative  ai periodi di competenza a decorrere dal 1° novembre 2023 per :

    1.  i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato nell’ambito del dilettantismo, e
    2. i lavoratori con un rapporto di lavoro di qualsiasi natura nell’ambito del settore professionistico, 

    secondo le indicazioni fornite con le circolari n. 88/2023 e n. 154 del 3 dicembre 2014 e le precisazioni contenute nel messaggio n. 5327 del 14 agosto 2015. 

    REGOLARIZZAZIONE LUGLIO -OTTOBRE 

    L'istituto precisa infine  le  procedure specifiche  di comunicazione 

    • per i periodi da luglio 2023 a ottobre 2023, per le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici e degli istruttori presso società sportive non optanti entro il 30 giugno 2024, iscritte al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi
    • per i periodi di competenza decorrenti da luglio 2023, per le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici e degli istruttori presso società sportive che abbiano esercitato l’opzione per il mantenimento della iscrizione al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo

     Si specifica che le regolarizzazioni trasmesse entro il 30 settembre 2024   saranno definite al “Nuovo Recupero Crediti” senza aggravio di sanzioni civili di cui all’articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388/2000.

  • Lavoro Autonomo

    Quadro RR 2024: le istruzioni per autonomi e lavoratori sportivi

    Pubblicata il 14 giugno 2024  dall'INPS la circolare 72 2024 con le istruzioni per la compilazione del Quadro RR   del Modello Redditi PF da parte dei contribuenti iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti e il versamento dei contributi previdenziali che scade il 30 giugno prossimo . 

    Come di consueto sono dovuti i

    •  i contributi soggettivi sul reddito eccedente il minimo a saldo del 2023 e
    • il primo acconto del dovuto per il 2024 

    ed  è possibile anche versare  entro il 31 luglio , con maggiorazione dello 0,40%  dell'importo.

    (Stranamente la circolare riporta i termini ordinari senza nominare la proroga al 31 luglio prevista per i soggetti ISA dall'  articolo 37 del Decreto Legislativo 13/2024, solo per il 2024.)

    La principale novità per il 2024  prevista dal provvedimento  del Direttore dell’Agenzia delle Entrate  con cui è stato approvato il modello “Redditi 2024-PF per il periodo d’imposta 2023  riguarda l'obbligo anche  per gli iscritti alla Gestione separata come lavoratori dello sport del settore dilettantistico a seguito del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, (Riforma dello sport) ai quali è dedicata la sezione III del quadro.

    La circolare INPS chiarisce anche le modalità di compensazione con i crediti degli anni precedenti  e per la rateizzazione delle somme .

    Vediamo di seguito  le principali indicazioni 

    Quadro RR Sez I Contributi previdenziali artigiani e commercianti 

     i titolari di imprese artigiane e commerciali e i soci titolari di una propria posizione assicurativa sono tenuti al versamento di contributi previdenziali,  per se stessi e per familiari collaborator dell'impresa ,  e devono compilare la sezione I del Quadro RR del modello “Redditi 2024-PF”.

    In caso di debiti contributivi dovuti sul minimale di reddito va utilizzata nel  modello F24, la codeline prevista per i contributi sul minimale di reddito (codeline del titolare).

    In caso di importi diversi da quelli originari, la codeline deve essere rideterminata secondo i criteri esposti al punto “Compensazione”.

    Il reddito imponibile è il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2023, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti 

    Per i soci di società a responsabilità limitata  la base imponibile comprende anche la parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza. 

    Quadro RR Sez II – Contributi previdenziali  Gestione separata 

     La circolare ricorda che sono  obbligati  al versamento alla Gestione separata  oltre ai professionisti senza Cassa, anche  i professionisti che, pur iscritti ad Albi, non sono tenuti, o ne sono tenuti parzialmente, al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza oppure hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento o iscrizione in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti (ad esempio, gli ingegneri presso Inarcassa). 

    Il reddito imponibile è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, compreso quello prodotto in forma associata e/o quello prodotto in “regime forfettario” – se adottato dal professionista .

    ATTENZIONE il contribuente che produce reddito da lavoro autonomo  deve compilare la sezione II del Quadro RR anche nei casi in cui:

    – il reddito sia negativo o non sia stato prodotto alcun reddito a seguito di eventi particolari;

              sul reddito da lavoro autonomo prodotto è stato calcolato il contributo previdenziale obbligatorio in altra Gestione previdenziale o Cassa professionale autonoma (in questo caso come “contribuzione soggettiva”);

    –          sia stato raggiunto il massimale come parasubordinato 

    –          il reddito da lavoro autonomo comprenda anche compensi percepiti e sui quali il sostituto di imposta abbia assolto l’obbligo contributivo, come ad esempio per la gestione ex Enpals 

    Nel caso in cui il professionista abbia percepito l’indennità di maternità, tale reddito è dichiarato tra i componenti positivi (RE3 altri proventi) e concorre alla determinazione del reddito ai fini fiscali.

    Quadro RR lavoratori sportivi

    Come detto la nuova Sezione III  è dedicata  ai  lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico, che producono reddito ai sensi dell’articolo 53 del TUIR e sono tenuti alla contribuzione previdenziale obbligatoria presso la Gestione separata. Le  indicazioni  sugli obblighi contributivi sono state fornite con la circolare n. 88 del 31 ottobre 2023.

    ATTENZIONE

    Nel caso di soggetti che esercitano più attività, di cui una è da lavoro sportivo, devono essere compilate sia la sezione II per i redditi prodotti con attività diverse da sportivo, sia la sezione III per i compensi come lavoratore sportivo, prendendo come riferimento gli importi indicati in: 

    • Quadro RE: compensi esposti al rigo RE2, campo 2;
    •  Quadro LM, sezione I: rigo LM2, se flaggata la casella “autonomo);
    •  Quadro LM, sezione III: rigo LM22 (o seguenti se il codice Ateco è dichiarato su altro rigo) campo 3, “se flaggato la casella “autonomo”.
    • Al campo 2 è necessario inserire la franchigia prevista fino alla concorrenza di 5.000,00 euro.

    Aliquota gestione separata lavoratori sportivi  

    I lavoratori sportivi del settore dilettantistico privi di altra forma di previdenza obbligatoria – tenuto conto che per l’anno 2024 (e fino all’anno di imposta 2027),, sono tenuti all’aliquota totale pari al 26,07% – devono calcolare l’acconto dovuto effettuando la somma:

    – del contributo dovuto a titolo IVS calcolata sul 50% dell’imponibile determinato per l’anno di imposta 2023, applicando aliquota del 25%;

    – del contributo dovuto a titolo di contribuzione minore calcolata sul 100% dell’imponibile, applicando aliquote aggiuntive dell’1,07%.

    Causali contributo 

    La somma dell’interesse corrispettivo deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando le seguenti causali contributo:

    – "API" (artigiani) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;

    – "CPI" (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;

    – “DPPI” nel caso dei liberi professionisti e lavoratori dello sport.