• Rubrica del lavoro

    Dimissioni apprendista: ok al risarcimento per l’azienda

    L'apprendista che si dimette anticipatamente può essere obbligato a risarcire l'azienda per la formazione ricevuta.

    Lo ha stabilito il  tribunale di Roma che con la sentenza  09 febbraio 2024 n. 1646  ha riconosciuto la validità di una clausola contrattuale che prevedeva la trattenuta di una somma pari alla retribuzione per ogni giornata di formazione impartita in caso di recesso anticipato del lavoratore.

     Il tribunale ha qualificato questa clausola come un 'patto di stabilità' e ha stabilito che la sua inosservanza comporta conseguenze risarcitorie per il lavoratore. 

    Vediamo nei paragrafi seguenti maggiori dettagli e i riferimenti normativi.

    Legittimità delle clausole di durata minima

    Nella pronuncia citata il tribunale ha respinto l'argomento del lavoratore secondo cui la clausola era illegittima perché introduceva condizioni vessatorie, sostenendo invece  che l'ordinamento non pone limiti alla previsione di clausole di durata minima (anche dette patti di stabilita)  correlate alla formazione prevista nel contratto di apprendistato.

    La previsione di un meccanismo risarcitorio, che prevede la restituzione delle retribuzioni percepite nei giorni dedicati alla formazione in caso di recesso anticipato, non costituisce una condizione vessatoria.  La validità del patto di stabilità è invece  giustificata dal dispendio economico sostenuto dal datore di lavoro per la formazione del lavoratore.

    La richiesta di risarcimento da parte dell'apprendista che recede anticipatamente è dunque possibile  sempre che la  specifica clausola sia presente nel contratto di assunzione.

    Clausole vessatorie art. 1341 c. 2 C.C.

    Si definisce  vessatoria la clausola che “restringe l’ambito di responsabilità del soggetto che l’ha predi-sposta apportando limitazioni al dettato normativo oppure ai precetti generali di contratto” (Cass. sent. 22891/15), determinando una sproporzione sostanziale tra  prestazione e controprestazione.

    La disciplina delle clausole vessatorie è statuita sia nel codice civile sia in quello del consumo (d.lgs. 206/05) e presupposto comune è la sussistenza di un effettivo squilibrio tra le parti,  che puo causare l'imposizione del contratto da parte della parte forte a quella debole.

    Per questo motivo il codice civile, all’art. 1341 c. 2, stabilisce che le clausole c.d. vessatorie debbano essere firmate  in modo autonomo e distinto rispetto alla firma  del contratto in generale per dimostrare che il contraente debole ha effettivamente accettato le clausole con cognizione di causa.

    In assenza della sottoscrizione separata le clausole sono inefficaci.

    Cos’è il patto di stabilità nel lavoro dipendente

    Il patto di stabilità, noto anche come clausola di durata minima garantita, è un accordo che  delimita la libertà contrattuale nel lavoro dipendente. 

    Viene solitamente adottato per fidelizzare il personale, per esempio :

    1. nel caso in cui la formazione iniziale  del dipendente rappresenti un investimento significativo per il datore di lavoro oppure
    2.  quando è necessario tutelare la presenza in azienda di professionalità specializzate, strategiche o difficili da reperire sul mercato.

    Il patto di stabilità può essere stipulato a favore di:

    • Del dipendente: il datore di lavoro si impegna a non licenziare il dipendente entro un periodo concordato, salvo in caso di gravi inadempimenti.
    • Del datore di lavoro: il dipendente si impegna a non dimettersi per un periodo concordato.
    • Di entrambi: il datore di lavoro non può licenziare il dipendente e il dipendente non può dimettersi per il periodo stabilito.

    Il patto di stabilità non è compatibile con i contratti a tempo determinato, poiché questi ultimi hanno già una limitazione temporale intrinseca.

    Essendo una significativa limitazione dell’autonomia contrattuale, per il patto di stabilità  è consigliabile la forma scritta ed è possibile prevedere un  adeguato corrispettivo in favore del lavoratore che accetta la clausola.

    Il patto di stabilità non è disciplinato da una normativa specifica in Italia . Tuttavia, essendo una clausola contrattuale, è soggetta alle regole generali del diritto del lavoro e del codice civile. I riferimenti normativi e giurisprudenziali  piu rilevanti sono i seguenti:

    • Codice Civile

    Art. 1372: Stabilisce che il contratto ha forza di legge tra le parti e può essere sciolto solo per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.

    Art. 1322: Riguarda l’autonomia contrattuale, permettendo alle parti di determinare liberamente il contenuto del contratto, nei limiti imposti dalla legge.

    • Statuto dei Lavoratori

    Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori): Fornisce il quadro normativo di base per la protezione dei diritti dei lavoratori e stabilisce le condizioni per i contratti di lavoro.

    • Giurisprudenza

    Cassazione Civile, sez. lav., sentenza n. 21481 del 14 ottobre 2011 sulla  la validità del patto di stabilità, a condizione che esso rispetti i principi generali del diritto del lavoro e del codice civile, come l'autonomia contrattuale e la proporzionalità del corrispettivo.

    Sul tema  delle clausole vessatorie la Cassazione si è espressa con  sentenza 20606/16.

  • Concorsi e offerte di lavoro

    Graduatorie concorsi: regole dalla Cassazione sul diritto all’assunzione

    La recente pronuncia della Corte di Cassazione (sezione lavoro, 28 maggio 2024, n. 14919) ha chiarito un aspetto fondamentale riguardante le graduatorie pubbliche e il diritto degli idonei all'assunzione. Nella sentenza, la Corte ha ribadito che, in caso di posizioni vacanti, non esiste un diritto soggettivo all'assunzione per scorrimento degli idonei in graduatoria. La discrezionalità di decidere se coprire il posto o la posizione disponibile rimane nelle mani della pubblica amministrazione, a meno che non sia espressamente previsto dalla contrattazione collettiva o dal bando di concorso.

    Scorrimento graduatorie concorsi : i principi da seguire

    La Corte ha evidenziato che la pubblica amministrazione ha la facoltà di decidere se coprire le posizioni vacanti, e questa decisione deve essere in linea con l'articolo 97 della Costituzione Italiana, al fine di  garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. Pertanto, anche il diritto del candidato vincitore ad assumere l'inquadramento previsto dal bando di concorso è subordinato alla condizione che gli uffici mantengano lo stesso assetto organizzativo presente al momento dell'emissione del bando.

    Il concetto di ius superveniens, ovvero l'introduzione di nuove normative o modifiche organizzative, può influenzare l'applicabilità delle assunzioni. Se si verifica un cambiamento nell'assetto organizzativo dell'amministrazione, questa ha non solo il potere, ma anche l'obbligo di sospendere i provvedimenti di assunzione che non siano coerenti con le necessità oggettive di incremento del personale.

    Il caso oggetto della sentenza

    La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, del 28 maggio 2024 (n. 14919) riguarda l ricorso del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT) contro una decisione della Corte d'Appello di Bologna, che aveva confermato l'inquadramento dei lavoratori del MIBACT nella Area III, posizione economica F1, in base a concorsi interni previsti dal CCNL Comparti Ministeri 1998-2001.

    In particolare la Corte d'Appello aveva ritenuto che la disciplina applicabile fosse quella precedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2009, poiché le decisioni di copertura dei posti erano state prese prima dell'entrata in vigore della nuova normativa.

    Ricorrendo in Cassazione iIl MIBACT ha contestato la decisione della Corte d'Appello riguardo all'onere della prova, sostenendo che i lavoratori non avevano dimostrato adeguatamente il loro diritto all'inquadramento.

    Il secondo motivo di ricorso del MIBACT riguardava l'impossibilità di utilizzare lo scorrimento delle graduatorie per coprire i posti vacanti a seguito delle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 150/2009.

     La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del MIBACT, affermando che la normativa sopravvenuta (D.Lgs. n. 150/2009) impediva l'utilizzo delle graduatorie per le progressioni verticali riservate ai dipendenti interni. La Corte ha cassato la sentenza della Corte d'Appello e ha rigettato le domande dei lavoratori.

    La decisione della Cassazione e le implicazioni ratiche

    In sintesi, la Corte di Cassazione ha deciso che la normativa introdotta dal D.Lgs. n. 150/2009 prevale e impedisce l'uso delle graduatorie per le progressioni verticali interne.

    Nel caso specifico , che  verteva sulle limitazioni ai concorsi riservati al personale interno imposte dal decreto legislativo 150 del 2009. La Corte ha chiarito che, in quel contesto temporale, non erano applicabili le modifiche introdotte successivamente dal decreto legislativo 74 del 2017.

    La Corte ha affermato che le  disposizioni del 2009 non rendevano impossibile coprire posti ulteriori rispetto a quelli già autorizzati nelle procedure concorsuali interne mediante scorrimento di graduatorie. Tuttavia, hanno comportato l'impossibilità di considerare tali procedure conformi alla disciplina di legge e di coprire ulteriori posti attraverso lo scorrimento di graduatorie formatesi da selezioni interne, piuttosto che tramite concorsi pubblici esterni.

    La sentenza sottolineando l'importanza dell  contesto normativo e organizzativo vigente al momento della decisione di scorrimento di graduatoria, conferma che il diritto degli idonei in graduatoria all'assunzione per scorrimento non è un diritto assoluto, ma soggetto alle valutazioni e decisioni discrezionali della pubblica amministrazione, nel rispetto delle norme costituzionali e legislative.

  • Lavoro Dipendente

    Controllo dipendente con dati del Telepass: nullo il licenziamento

    In una recente sentenza (n. 15391 del 3 giugno e 2024), la Corte di Cassazione ha stabilito che i dati acquisiti tramite dispositivi Telepass non possono essere utilizzati per giustificare licenziamenti disciplinari se l'azienda non ha rispettato gli obblighi informativi verso i lavoratori previsti dall'art. 4 della L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori). Il caso evidenzia l'importanza della trasparenza nei controlli aziendali e della tutela dei diritti dei lavoratori in materia di privacy. 

    Vediamo  i dettagli del caso e della sentenza con  il principio generale affermato dalla Suprema Corte.

    Licenziamento disciplinare e videsorveglianza

    ll caso ha avuto inizio con la decisione del Tribunale di Fermo (sentenza n. 62/2020), che aveva giudicato legittimo un primo licenziamento disciplinare irrogato da una SPA ad un dipendente  il 1 marzo 2019.per presunte mancanze commesse durante le giornate lavorative del 4 e 5 febbraio 2019, rilevate attraverso il sistema Telepass e altri strumenti informatici. 

    Il Tribunale aveva ritenuto superfluo esaminare il secondo licenziamento, avvenuto il 18 aprile 2019, come misura preventiva  nel caso in cui il primo licenziamento fosse stato annullato. in quanto considerava il primo licenziamento valido sia dal punto di vista formale che sostanziale.

    Il lavoratore ha impugnato la sentenza del Tribunale di Fermo presso la Corte d'Appello di Ancona (sentenza n. 121/2021), che ha accolto il ricorso annullando il licenziamento disciplinare del 1 marzo 2019 e dichiarando l'estinzione del rapporto di lavoro a partire da tale data. 

    La Corte ha condannato la  Spa al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a otto mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR , rilevando che i dati acquisiti tramite il sistema Telepass non potevano essere utilizzati a fini disciplinari poiché l'azienda non aveva rispettato gli adempimenti informativi previsti dall'art. 4 della L. n. 300/1970.

    La  Spa ha presentato ricorso per Cassazione, affidato a quattro motivi principali:

    1. Violazione dell'art. 4 L. n. 300/1970: La società ha sostenuto che i dati del Telepass non provenivano direttamente dal dispositivo installato sull'autovettura, ma da documentazione contabile fornita mensilmente.
    2. Errata applicazione dell'art. 437 c.p.c.: La società ha contestato l'ammissione di nuove argomentazioni da parte del lavoratore in appello.
    3. Motivazione apparente: La società ha denunciato una motivazione insufficiente e non chiara da parte della Corte d'Appello.
    4. Inadeguatezza dei controlli difensivi: La società ha argomentato che i controlli sui rendiconti del Telepass erano finalizzati a prevenire abusi da parte dei dipendenti.

    La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della  Spa, confermando la decisione della Corte d'Appello. 

    Ha stabilito che i dati acquisiti tramite il sistema Telepass non potevano essere utilizzati a fini disciplinari in mancanza di adeguata informazione al lavoratore, come previsto dall'art. 4 della L. n. 300/1970, sulle " modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196". 

    La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'Appello fosse chiara e comprensibile, non apparente, e che i controlli difensivi richiedono un "fondato sospetto" di comportamenti illeciti, che nel caso specifico non era stato dimostrato.

    Le motivazioni e conclusioni della Cassazione

    Piu nello specifico , la cassazione ricorda che il comma 1 dell'art. 4 L. n. 300/1970, come novellato nel 2015, si riferisce ora agli "impianti audiovisivi" e agli "altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori".   Afferma inoltre che il telepass è da considerare  strumento direttamente funzionale all'efficienza della singola prestazione, e rientrante nell'ambito applicativo del comma 2 dell'art. 4 L. n. 300/1970 .

    Nel merito dei motivi di ricorso afferma  anche che 

    • risulta  irrilevante il fatto che i dati dei transiti autostradali non siano forniti direttamente alla (…) Spa dal dispositivo Telepass installato sull'autovettura, ma vengano ricavati dal documento cartaceo allegato alla fattura mensile, che riporta il dettaglio dei consumi dei singoli apparati.
    • Ininfluente  anche  l'affermazione che il dipendente . avrebbe potuto disattivare il dispositivo Telepass, "togliendolo dal parabrezza dell'autovettura e collocandolo in un cassetto o, più semplicemente, non utilizzando, al casello, la corsia munita di ricevitore ma una di quelle abilitate all'erogazione del tagliando e al pagamento manuale". in quanto  la teorica o concreta possibilità in capo al lavoratore di sottrarsi al controllo tecnologico a distanza della sua attività non può rendere utilizzabili i dati risultati da un tale controllo in ordine al quale il lavoratore non è stato previamente e adeguatamente informato
    •  Inesatto  anche , l'argomento per cui  "i dati di uno strumento di lavoro (l'autovettura) assegnato al dipendente non abbiano bisogno di consenso . Infatti i dati di cui si parla  non riguardano l'autovettura messa a disposizione del lavoratore, bensì afferiscono agli spostamenti con essa effettuati e verificati dalla datrice di lavoro attraverso le registrazioni dell'apparecchio telepass .

    La sentenza della Cassazione ribadisce dunque 'importanza del rispetto degli obblighi informativi verso i lavoratori in materia di controllo a distanza e privacy. Solo attraverso una chiara e adeguata informazione, i dati acquisiti tramite strumenti come il Telepass possono essere utilizzati a fini disciplinari.

  • Contributi Previdenziali

    Sgravi solidarietà: fondi residui per i contratti 2019

    Con il messaggio 2179 del 10 giugno 2024, l'INPS ha fornito le istruzioni per il recupero dello sgravio contributivo previsto per i contratti di solidarietà  difensiva stipulati nel 2019, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera c), del DLgs 148/2015

    In particolare a seguito di controlli  sui fondi stanziati e utilizzati  sono risultate ancora disponibili  risorse residue  destinate alle aziende elencate nell'allegato.

    Sgravio contributivo contatti di solidarietà difensiva

     Giova ricordare che questo sgravio viene concesso su richiesta  dei datori di lavoro per un periodo massimo di 24 mesi, ai datori di lavoro che abbiano stipulato appositi accordi in sede ministeriale con la parte  sindacale  e consiste in una riduzione del 35% dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i lavoratori coinvolti, purché  l'orario di lavoro sia  ridotto di oltre il 20% per esigenze di riorganizzazione per mantenere i livelli produttivi.

    Il beneficio si applica sui contributi versati per ciascun dipendente interessato dalla riduzione dell'orario di lavoro e deve essere rapportato a ciascun periodo di paga durante il periodo autorizzato per la fruizione d.

    Dato che l'obbligo contributivo  nasce alla scadenza del periodo di paga,  l'agevolazione è applicabile nel periodo a cui si riferisce la denuncia, in relazione all'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore, verificato mensilmente.

    Va anche sottolineato che  alcune voci  contributive non sono soggette alla riduzione, come il contributo previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge 845/1978 (0,30% della retribuzione imponibile), il contributo di solidarietà sui versamenti alla previdenza complementare e ai fondi di assistenza sanitaria (legge 166/1991) e il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo (D.Lgs 182/1997).

    Sgravio contratti di solidarietà 2019 nuovo elenco beneficiari

    L'INPS richiama nel messaggio  2179,  la circolare 100/2020 e il messaggio 1697/2021 in cui erano già state  fornite le istruzioni per il recupero dello sgravio per le imprese con periodi di Cigs per contratto di solidarietà conclusi rispettivamente entro il 31 ottobre 2019 e il 30 settembre 2020. 

    L'istituto  ha verificato che  le somme fruite a titolo di sgravio contributivo nel 2019 sono state inferiori a quelle autorizzate, liberando ulteriori risorse per i decreti di ammissione  delle aziende indicate nell'allegato, per le quali   l'INPS attribuisce il codice di autorizzazione "1W". 

    Si ricorda che il beneficio è soggetto al  rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1175 e 1176, della legge 296/2006 ed è incompatibile con altre agevolazioni contributive.

  • Rubrica del lavoro

    Verbali Inps cecità: disponibili le audioguide online

    Dal  dicembre 2023 INPS ha iniziato in forma  sperimentale  un servizio di  video-guida personalizzata e interattiva per rispondere ai richiedenti  sugli esiti delle  domande di  indennità  di invalidità civile e sordità, realizzando un nuovo step del progetto 77 de PNRR rivolta al miglioramento dei servizi online agli utenti.  

    Con il messaggio 2184 del 10 giugno  viene annunciato il nuovo servizio di audioguide  rivolto ai soggetti destinatari di verbali di cecità  totale o parziale  con un in collaborazione con gli sportelli specializzati

    Vediamo di seguito maggiori dettagli su  come funzionano i nuovi servizi.

    Verbale sanitario invalidità: videoguida interattiva

    Il link per la video-guida interattiva viene messo a disposizione all’interno di un avviso dal titolo “Il tuo verbale sanitario è stato emesso”, nell’area riservata “MyINPS” del destinatario.

    Contestualmente, i destinatari ricevono una notifica via SMS/e-mail   e anche nelle app “IO” e “INPS Mobile”, con invito ad accedere dal portale istituzionale www.inps.it all’area riservata “MyINPS”sempre autenticandosi con la propria identità digitale: 

    • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2,
    •  CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o
    •  CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0.

    INPS ricorda agli utenti che è NECESSARIO  l’aggiornamento dei propri contatti cellulare/e-mail nella sezione “Gestione consensi” dell’area riservata “MyINPS”, con l’adesione ai Servizi Proattivi

     La video-guida, che  resta a disposizione dei destinatari per sei mesi,  mette a disposizione degli utenti le informazioni relative al giudizio medico-legale espresso e i dati più importanti riportati nel verbale sanitario, comprese le prestazioni economiche riconosciute e le agevolazioni fiscali previste dalla legge. Nell'ultima schermata vengono anche  forniti 

    – il servizio di download del codice QRcode attestante lo status di invalidità civile (per richiedere subito le agevolazioni previste dalla legge);

    – il link al nuovo “Portale della disabilità” (punto di accesso unico alle informazioni e ai servizi in tema di invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità 

    – il servizio “Fascicolo previdenziale” (per la verifica delle prestazioni erogate);

    – il servizio di richiesta “Deleghe identità digitale”;

    – il servizio “Cassetta postale online” (per visualizzare/salvare la raccomandata A/R inviata con allegato il verbale sanitario);

    – il servizio per richiedere la Disability card, che viene presentato con il relativo link di accesso al servizio solo nelle video-guide destinate a chi ne ha diritto.

    Si ricorda che dal 26 febbraio 2024 c'è stato un 'ampliamento della platea dei destinatari, con servizio reso  disponibile  non solo per i titolari di verbali ASL ma anche per coloro che richiedono l’accertamento sanitario nelle Regioni e Province autonome convenzionate con l’INPS.

    Verbali cecità totale e parziale: il nuovo servizio audioguide

    Come detto, per garantire la massima inclusività e accessibilità dei servizi alle persone con disabilità è stato sviluppato un nuovo servizio di audio-guida per i destinatari di verbali sanitari di cecità parziale e totale, la cui usabilità è stata testata dagli operatori non vedenti e ipovedenti dello Sportello INPS.

    L’audio-guida mette a disposizione degli utenti le informazioni relative al giudizio medico-legale espresso e i dati più importanti riportati nel verbale sanitario, compreso l’eventuale riconoscimento di prestazioni economiche e le agevolazioni fiscali previste per legge. I contenuti sono stati altresì personalizzati con riferimento al nome del soggetto, ai diritti e agli obblighi nascenti dall’accertamento sanitario.

    I servizi promossi tramite gli appositi link (call to action) sono:

    – il servizio di Download del codice QRcode attestante lo status di invalidità civile (per richiedere subito le agevolazioni previste per legge);

    – il nuovo “Portale della disabilità” (punto di accesso unico alle informazioni e ai servizi in tema di invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, per facilitare l’interazione degli utenti con l’Istituto);

    – il servizio “Fascicolo previdenziale” (per la verifica delle prestazioni erogate);

    – il servizio di richiesta “Deleghe identità digitale”;

    – il servizio di “Cassetta postale online” (per visualizzare/salvare la raccomandata inviata con allegato il verbale sanitario);

    – il servizio per richiedere la Disability card, che viene presentato con il relativo link di accesso al servizio solo nelle video-guide destinate a chi ne ha diritto.

    L'utente con disabilità visiva in attesa di emissione del verbale sanitario, che abbia inserito i propri contatti nella sezione “Gestione consensi” dell'area riservata “MyINPS” con l'adesione ai Servizi Proattivi, riceve una notifica SMS o e-mail (priva di link), non appena viene emesso il verbale, e trova depositato nella sua area riservata l'avviso “Il tuo verbale sanitario è stato emesso”, contenente un “Personal URL” che gli dà accesso all'audio-guida personalizzata con i dati principali del suo verbale sanitario.

    L'utente  è invitato ad accedere dal portale istituzionale www.inps.it all’area riservata “MyINPS”, autenticandosi con la propria identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0.

    Una volta  letto tramite “Jaws” il testo dell'avviso, interagendo con il link in calce può aprire la propria audio-guida.

    Il servizio di audio-guida è accessibile anche mediante i servizi di notifica dell'avviso depositati nell'app “INPS Mobile” e nell'app “IO” dal proprio smartphone e tablet.

    Il servizio di audio-guida resta a disposizione di ogni destinatario per sei mesi dall’emissione del verbale.

    ATTENZIONE l’aggiornamento dei propri contatti cellulare/e-mail nella sezione “Gestione consensi” dell’area riservata “MyINPS”, con l’adesione ai Servizi Proattivi, è condizione necessaria per abilitare l’Istituto all’invio delle notifiche SMS/e-mail.

  • Pensioni

    Prepensionamento poligrafici sblocco fino al 31.3.2024

    Dopo la circolare 68 del 23 maggio    con la quale sono state precisate tutte  le modalità il prepensionamento nel settore dell'editoria  ('art. 1, co. 500, della L. 160/201, rifinanziato dall' articolo 1, comma 141, legge 213/ 2023) l'istituto ha precisato nel  Messaggio interno  n. 2153 del 6 giugno 2024 che sono stati sbloccati i codici  degli accordi firmati fino al 31 marzo 2024  per cui è  procedere alla liquidazione delle domande correlate.

    Ricordiamo di seguito i principali aspetti del pensionamento anticipato  e le regole per la fruizione 2024.

    Prepensionamenti editoria: requisiti e condizioni

    La circolare ricorda che  si tratta del prepensionamento applicabile esclusivamente nei confronti dei  “lavoratori poligrafici 

    • di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di 
    • imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale
    • , le quali abbiano presentato al Ministero del Lavoro,  tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi”.

    I piani devono riportare anche  il numero di lavoratori ammessi con decreto ministeriale al trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzato al prepensionamento nel limite delle unità ammesse dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

    La norma prevede che il requisito contributivo  ridotto, di 35 anni “limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023”. di 35 anni deve essere maturato non oltre il 31 dicembre 2023 (cfr. il paragrafo 2 della circolare n. 93 del 2020).

    A seguito del rifinanziamento per il 2024,  inps precisa che: 

    •  il perfezionamento del requisito contributivo  deve essere avvenuto  entro il 31 dicembre 2023,
    •  il trattamento pensionistico può essere conseguito con decorrenza non successiva al mese di dicembre 2024.
    •  il trattamento straordinario di integrazione salariale  deve essere fruito entro e non oltre il 30 novembre 2024,

     data ultima entro la quale deve essere presentata la domanda di pensione.

     E' richiesto inoltre che l'ultima contribuzione  sia  accreditata a titolo di trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzata al prepensionamento

    ATTENZIONE la domanda di pensione deve essere presentata a pena di decadenza entro il termine di 60 giorni, che decorre:

    a.  per i soggetti che hanno maturato il prescritto requisito contributivo prima della data di ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale  dalla data di ammissione al predetto trattamento straordinario di integrazione salariale (requisito > CIGS > 60gg);

    b. per i soggetti che hanno maturato il prescritto requisito contributivo dopo la data di ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale e comunque entro il periodo di fruizione di detto trattamento, dalla data di maturazione del predetto requisito (CIGS > requisito > 60 gg).

    In caso di emanazione del decreto che approva il piano di riorganizzazione in presenza di crisi e autorizza il trattamento straordinario di integrazione salariale , in data successiva a quella di inizio  del trattamento straordinario di integrazione salariale:

    a.1 per i soggetti che hanno maturato il prescritto requisito contributivo prima della data di emanazione del decreto, il termine decorre dalla data di emanazione del decreto stesso (requisito > CIGS > emanazione decreto > 60 gg);

    b.1 per i soggetti che hanno maturato il prescritto requisito contributivo dopo la data di emanazione del decreto, il termine decorre dalla data di maturazione del predetto requisito (CIGS > emanazione decreto > requisito > 60gg).

     il trattamento pensionistico anticipato decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.

    Prepensionamento editoria: Priorità e limiti di spesa

     

    L'istituto ricorda anche che  non possono essere accolte domande di prepensionamento che comportino il superamento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa previsti a oggi fino all’anno 2027,

    La priorità viene assegnata secondo l’ordine cronologico di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l’ente competente.

    La circolare precisa infine che  la valutazione del raggiungimento del limite di spesa  si calcola il maggiore onere pensionistico derivante dall’anticipo di pensione  rispetto ai requisiti ordinari tenuto conto della spesa pensionistica complessiva prevista nel periodo in cui gli interessati perfezionano il requisito contributivo  adeguato alla speranza di vita (per il quale non sono previsti incrementi per il biennio 2025/2026.

    Quindi eventuali domande che prevedano una spesa successiva al 2027 non  potranno essere accolte.

  • Lavoro estero

    Frontalieri Svizzera: firmato l’ accordo sul telelavoro

    Con la legge 83 del 16 giugno 2023  pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 giugno il Parlamento Italiano ha ratificato l'Accordo  Italia Svizzera  sull'imposizione fiscale ai lavoratori frontalieri (vedi il testo in fondo all'articolo

    L'accordo Italia Svizzera  era stato  firmato il 23 dicembre  2020  insieme ad un Protocollo di modifica della Convenzione  sulle doppie imposizioni , era stato ratificato dal Consiglio federale Svizzero nel 2021 ed entra in vigore il 1 gennaio 2024   Il precedente accordo era datato 1974.  

     L'accordo  si applicherà  solo ai lavoratori  assunti  dalla data di entrata in vigore della legge. 

    AGGIORNAMENTO 7 giugno 2024 

    Un comunicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia  informa che è stato firmato il nuovo  Protocollo  tecnico di modifica dell'Accordo del dicembre 2020  sul tema del telelavoro.

    Questo il testo :

    Il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti e la consigliera federale Karin Keller-Sutter hanno firmato a Roma e a Berna un Protocollo di modifica del vigente Accordo sui frontalieri. Il Protocollo disciplina durevolmente l'imposizione del telelavoro per i lavoratori frontalieri.

    Dal 1° gennaio 2024 i lavoratori frontalieri hanno la possibilità di svolgere in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio fino al 25 per cento del tempo di lavoro. Il telelavoro non ha ripercussioni né sullo Stato legittimato a imporre il reddito da attività lucrativa dipendente né sullo statuto di lavoratore frontaliere.

    La regolamentazione d'imposizione si basa su una dichiarazione d'intenti sottoscritta dalla Svizzera e dall'Italia nel novembre del 2023. Il Protocollo di modifica ora firmato sostituirà definitivamente la dichiarazione d'intenti, con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2024. I punti principali della regolamentazione esistente non subiscono pertanto modifiche. Il Protocollo di modifica entrerà in vigore non appena entrambi i Paesi avranno concluso le procedure interne di approvazione.

    Vediamo di seguito gli  aspetti principali della legge di ratifica dell'accordo Italia-Svizzera . 

    Imposizione fiscale frontalieri 2024

    Dal 2024 è prevista una  tassazione concorrente, sia in Italia sia in Svizzera, dei redditi di lavoro dei frontalieri con la riduzione del 20% del totale delle imposte dovute nello Stato dove l'attività lavorativa è svolta ( la normativa in vigore prevede invece che i redditi di lavoro percepiti dai frontalieri residenti in Italia a  non piu di 20km dalla Svizzera, con rientro giornaliero in Italia   sono tassati esclusivamente in Svizzera )

     Tassazione frontalieri per tutti gli stati confinanti 

    La legge   contiene una norma applicabile a tutti i frontalieri, che individua una franchigia di non imposizione fiscale che sale da 7500 a 10mila euro. 

    Aumento imposta lavoro dipendente regime ordinario 

    L'imposizione fiscale sul lavoro dipendente  per i nuovi frontalieri  (cioè coloro che iniziano il rapporto di lavoro dopo la data di entrata in vigore dell'accordo, passa  all’80 per cento, contro il 70 per cento previsto inizialmente nel progetto del 2015. I nuovi frontalieri saranno assoggettati ad imposizione in via ordinaria anche nello Stato di residenza, che eliminerà la doppia imposizione.  In un contestuale scambio di lettere è stato anche precisato che il prelievo alla fonte è il mezzo ordinario di imposizione fiscale per questi lavoratori.

    Regime transitorio

    I lavoratori attualmente occupati nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino o del Vallese  e che hanno lavorato nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore del nuovo accordo rientreranno nel regime transitorio applicabile agli “attuali frontalieri”.

    Per loro continua ad applicarsi l' imposizione fiscale solo in Svizzera, che  fino alla fine del 2033  verserà una compensazione  a favore dei Comuni italiani di confine pari al 40 per cento dell’imposta alla fonte prelevata. Dopo questa data, la Svizzera conserverà la totalità del gettito fiscale. 

    Definizione di frontaliere

    Il nuovo accordo definisce  “lavoratore frontaliere”  colui che risiede entro 20 km dalla frontiera, lavora come dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato e che, in linea di massima, rientra ogni giorno dal lavoro al proprio domicilio. 

    Aspetti previdenziali

    Dal punto di vista previdenziale e assistenziale si prevedono 

    • calcolo della NASPI  secondo il Regolamento 883/2004 sul coordinamento dei sistemi previdenziali UE  per cui il lavoratore frontaliere nel caso la  sua Naspi risulti inferiore, ricevera un indennità di disoccupazione analogo a quello dei residenti in svizzera  
    •  non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli enti di previdenza dello Stato i in cui viene svolta l'attività lavorativa 
    • deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori frontalieri.

    Zone  interessate dall'Accordo Italia-Svizzera

    Il nuovo Accordo si applica alle persone fisiche residenti nelle seguenti aree:

    • per quanto riguarda la Svizzera, nei Cantoni: – dei Grigioni; – del Ticino; – del Vallese;
    •  per quanto riguarda l’Italia, nelle Regioni: – Lombardia; – Piemonte; – Valle d’Aosta; – Provincia Autonoma di Bolzano.

    Cooperazione amministrativa  e contenzioso

    Per ottemperare correttamente agli obblighi amministrativi  imposti dall'Accordo , lo Stato in cui il lavoro dipendente viene svolto  si impegna a comunicare entro il 20 marzo dell'anno successivo a quello fiscale di riferimento,  in formato elettronico allo stato di residenza del lavoratore,    i dati rilevanti in relazione all'imposizione del lavoratore "frontaliere"

    L’accordo sarà sottoposto a riesame ogni cinque anni. Inoltre, una clausola dispone che siano previste consultazioni ed eventuali adeguamenti periodici in materia di lavoro agile/telelavoro.

    E' prevista  infine una commissione di rappresentanti delle autorità dei due paesi per la composizione  amichevole di eventuali contestazioni sull'interpretazione o applicazione degli articoli dell'accordo.

    Allegati: