• Agricoltura

    Esonero giovani agricoltori: stop dal 2024

    La legge di Bilancio 2024 (L.  213/2023 ) NON ha prorogato  per quest'anno l'agevolazione  che da molti anni garantiva un accesso agevolato  nel mondo dell'agricoltura a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali under 40.

    Si ricorda che la misura era stata istituita in forma diversa già nel 2004 e successivamente  modificata e sempre  prorogata, da ultimo dalla legge di bilancio 2022.

    In particolare, l'agevolazione prevedeva, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche:

    • per un periodo massimo di ventiquattro mesi,
    •  l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo ,
    •  in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quarant'anni 
    • che si iscrivono per la prima volta alla gestione agricola IVS.

     Con la  circolare 73 del 4 agosto 2023  erano state fornite le istruzioni   piu recenti per  l'utilizzo nel 2023. 

    Come detto  la legge di bilancio 2024 non ha previsto una nuova proroga della misura, concentrando le risorse per gli sgravi contributivi  per le lavoratrici dipendenti (donne con figli o vittime di violenza )  e per la maxi deduzione IRES sui costi del personale.

     Quindi per l'accesso alle professioni agricole l'iscrizione  alle gestioni previdenziali INPS  a partire dal 1 gennaio  2024 sconta la contribuzione ordinaria anche per coloro che non hanno raggiunto i 40 anni di età.

    Esonero contributivo agricoltori under 40: di cosa si tratta

    La misura  prevede l'esonero  contributivo totale   ed è diretta ai 

    • coltivatori diretti e
    •  agli imprenditori agricoli professionali
    •  con età inferiore a quaranta anni,   
    • iscritti alla previdenza agricola  per la prima volta tra il 1° gennaio e  il 31 dicembre 2023. 
    Le caratteristiche dell'esonero:
    •  100% della  quota di contributi per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e del contributo addizionale di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160
    •  per un periodo massimo di 24 mesi di attività,
    •  per l’imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto e per l’intero nucleo familiare.

    Sono esclusi, pertanto, dall’agevolazione:

     –  il contributo di maternità, dovuto per ciascuna unità attiva iscritta alla Gestione agricoli autonomi;

     –  il contributo INAIL, dovuto dai soli coltivatori diretti.
     Al fine del rispetto del limite “de minimis”  il coltivatore diretto può richiedere il beneficio per l’intero nucleo familiare ovvero solo per se stesso come titolare o per se stesso e per alcuni componenti del nucleo.

    Da notare che:

    • l’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. 
    • Nei casi di diritto a  più esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa(es. riduzione ultra 65 anni con riferimento ai soli coadiuvanti o riduzione del premio INAIL) sarà applicata, in sede di tariffazione, l’agevolazione più favorevole al contribuente.

     Per l’ammissione al beneficio i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali devono aver presentato tempestivamente la comunicazione di inizio attività autonoma in agricoltura utilizzando il relativo servizio on-line “ComUnica”. 

    ATTENZIONE: la fruizione del beneficio è subordinata alla regolarità  inerente a:

    • adempimento degli obblighi contributivi; 
    •   osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; 
    • rispetto degli altri obblighi di legge;  
    • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali . 

  • Rubrica del lavoro

    Sanzioni ridotte Inps: dal 2024 tasso legale al 2,5%

    Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze  del 13 dicembre 2023 a decorrere dal 1° gennaio 2024, è stata   diminuita al 2,5 per cento  annuo  la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.

    Come noto, la novità ha riflessi:

    •  sul calcolo degli interessi dovuti in caso di ravvedimento  operoso;
    •  sui rapporti creditori/debitori;
    •  sulla determinazione dell’usufrutto vitalizio, delle rendite  e delle pensioni vitalizie,
    •  sulle sanzioni per omesso/ritardato versamento di  contributi;
    •  sugli interessi da pagamento rateale in caso di adesione  agli inviti a comparire ed ai processi verbali di  constatazione.

    INPS ha recepito   la novità  nella propria circolare 5 2023 del 10 gennaio 2023 che fornisce anche una tabella riepilogativa dei tassi dal 1990.

    Riduzione sanzioni INPS quando si applica

    Come detto infatti la variazione del tasso legale comporta qualche effetto anche in relazione  alle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi  previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000. Tale disposizione, infatti, prevede la riduzione delle sanzioni previste   alla misura del tasso legale in caso di:

    •  oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull'esistenza dell'obbligo contributivo;
    •  fatto doloso di terzi, denunciato all'autorità giudiziaria;
    •  crisi, ristrutturazione o riconversione aziendale di particolare rilevanza  sociale ed economica in relazione alla situazione produttiva del settore.

    La circolare precisa che la nuova  misura del 2,5 per cento del tasso legale di interesse:

    • si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2023.
    • alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2024.

    Invece, per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti  all'epoca  come da tabella seguente 

    Periodo di validità

    Saggio di interesse legale

    fino al 15.12.1990

     5%

     16.12.1990 – 31.12.1996

    10%

     01.01.1997 – 31.12.1998

    5%

    01.01.1999 – 31.12.2000

    2,5 %

    01.01.2001 – 31.12.2001

     3,5 %

    01.01.2002 – 31.12.2003

    3 %

     01.01.2004 – 31.12.2007

    2,5 %

    01.01.2008 – 31.12.2009

     3 %

     01.01.2010 – 31.12.2010

    1 %

    01.01.2011 – 31.12.2011

     1,5 %

    01.01.2012 – 31.12.2013

    2,5 %

    01.01.2014 – 31.12.2014

    1 %

    01.01.2015 – 31.12.2015

    0,5 %

    01.01.2016 – 31.12.2016

    0,2 %

    01.01.2017 – 31.12.2017

    0,1 %

    01.01.2018 – 31.12.2018

     0,3%

    01.01.2019 – 31.12.2019

    0,8%

    01.01.2020 – 31.12.2020

    0,05%

    01.01.2021 – 31.12.2021

    0,01%

    01.01.2022 – 31.12.2022

    1,25%

    01.01.2023 – 31.12.2023

    5%

     01.01.2024 –

    2,5%

     

     

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    NASPI stop anche con lavoro autonomo precedente

    La Corte di cassazione con l'ordinanza (846/2024)  del  9 gennaio, afferma che la mancata comunicazione da parte del beneficiario della Naspi riguardo all'attività lavorativa autonoma già in corso al momento della domanda  può causare la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione.

    Il caso riguardava un lavoratore per il quale Inps ha previsto la decadenza dal sussidio di disoccupazione in quanto questi  svolgeva contemporaneamente un'attività autonoma senza comunicare il reddito previsto all'istituto, come richiesto dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22/2015.

     I giudici di primo e secondo grado avevano respinto la decisione dell'Inps, sostenendo che l'articolo 10 si riferisce all'inizio di una nuova attività durante la percezione della Naspi, mentre il beneficiario era già titolare di partita Iva al momento della richiesta dell'indennità  

    La Cassazione ha interpretato diversamente, affermando che l'articolo 10 si applica a qualsiasi attività svolta contemporaneamente alla percezione dell'indennità  al dilà del dato letterale della norma  che nel prevedere l'obbligo di comunicazione,   fa riferimento al "lavoratore che intraprenda una attività….".

    La Corte ha confermato quanto sostenuto dall'INPS  sul fatto che l'interpretazione si basa su una lettura estensiva dell'articolo 10, comma 1, e tiene conto anche di quanto previsto  all'articolo 9, comma 3, del Dlgs 22/2015.

    Quest'ultimo stabilisce che un lavoratore con due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale, che cessa da uno di essi e il cui reddito rientra in determinati parametri, ha diritto alla Naspi, con l'obbligo di comunicare il reddito annuo previsto entro 30 giorni dalla domanda di prestazione. 

    Viene anche ricordato che Inps, già in una circolare del 2015, aveva indicato che il beneficiario deve informare l'istituto entro un mese dall'inizio dell'attività o dalla domanda di Naspi se l'attività era già in corso. 

    Pertanto, anche nel caso di un'attività autonoma precedente all'erogazione della Naspi, è necessario comunicare il reddito presunto entro un mese dalla richiesta di indennità.

    Allegati:
  • Rubrica del lavoro

    Sanzioni ridotte Inps: dal 2024 tasso legale al 2,5%

    Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze  del 13 dicembre 2023 a decorrere dal 1° gennaio 2024, è stata   diminuita al 2,5 per cento  annuo  la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.

    Come noto, la novità ha riflessi:

    •  sul calcolo degli interessi dovuti in caso di ravvedimento  operoso;
    •  sui rapporti creditori/debitori;
    •  sulla determinazione dell’usufrutto vitalizio, delle rendite  e delle pensioni vitalizie,
    •  sulle sanzioni per omesso/ritardato versamento di  contributi;
    •  sugli interessi da pagamento rateale in caso di adesione  agli inviti a comparire ed ai processi verbali di  constatazione.

    INPS ha recepito   la novità  nella propria circolare 5 2023 del 10 gennaio 2023 che fornisce anche una tabella riepilogativa dei tassi dal 1990.

    Riduzione sanzioni INPS quando si applica

    Come detto infatti la variazione del tasso legale comporta qualche effetto anche in relazione  alle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi  previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000. Tale disposizione, infatti, prevede la riduzione delle sanzioni previste   alla misura del tasso legale in caso di:

    •  oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull'esistenza dell'obbligo contributivo;
    •  fatto doloso di terzi, denunciato all'autorità giudiziaria;
    •  crisi, ristrutturazione o riconversione aziendale di particolare rilevanza  sociale ed economica in relazione alla situazione produttiva del settore.

    La circolare precisa che la nuova  misura del 2,5 per cento del tasso legale di interesse:

    • si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2023.
    • alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2024.

    Invece, per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti  all'epoca  come da tabella seguente 

    Periodo di validità

    Saggio di interesse legale

    fino al 15.12.1990

     5%

     16.12.1990 – 31.12.1996

    10%

     01.01.1997 – 31.12.1998

    5%

    01.01.1999 – 31.12.2000

    2,5 %

    01.01.2001 – 31.12.2001

     3,5 %

    01.01.2002 – 31.12.2003

    3 %

     01.01.2004 – 31.12.2007

    2,5 %

    01.01.2008 – 31.12.2009

     3 %

     01.01.2010 – 31.12.2010

    1 %

    01.01.2011 – 31.12.2011

     1,5 %

    01.01.2012 – 31.12.2013

    2,5 %

    01.01.2014 – 31.12.2014

    1 %

    01.01.2015 – 31.12.2015

    0,5 %

    01.01.2016 – 31.12.2016

    0,2 %

    01.01.2017 – 31.12.2017

    0,1 %

    01.01.2018 – 31.12.2018

     0,3%

    01.01.2019 – 31.12.2019

    0,8%

    01.01.2020 – 31.12.2020

    0,05%

    01.01.2021 – 31.12.2021

    0,01%

    01.01.2022 – 31.12.2022

    1,25%

    01.01.2023 – 31.12.2023

    5%

     01.01.2024 –

    2,5%

     

     

  • Agricoltura

    Fermo pesca: indennità confermata per il 2024

    L’indennità onnicomprensiva prevista per i lavoratori  in caso di fermo pesca obbligatorio o non obbligatorio  è confermata anche per l’anno 2024.

    Lo prevede la legge di bilancio 2024  (legge 213-2023) pubblicata il 30 dicembre in Gazzetta Ufficiale 

    L'articolo 1 comma  169 del testo   stanzia 30 milioni di euro per l’anno 2024,a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 

    L' importo  si conferma in misura non superiore a trenta euro giornalieri,

    • per ciascun lavoratore dipendente da 
    • impresa adibita alla pesca marittima,
    •  compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca . 

    La valorizzazione definitiva delle indennità  avviene come di consueto dopo l'invio delle domande da parte delle imprese, per le quali viene emanato un  apposito decreto ministeriale.

    La materiale corresponsione  avviene poi  a cura delle Capitanerie di Porto, sede di Direzione Marittima.

    Di seguito ricordiamo i principali aspetti dell'indennità fermo pesca e le modalità per fare richiesta.

    Indennità fermo pesca, a chi spetta

    L’indennità  viene assicurata a  

    • tutti i lavoratori dipendenti da impresa adibita alla pesca marittima,
    • i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla L. 250/58,

     in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.

    NON è riconosciuta invece 

    • agli armatori 
    • ai proprietari armatori imbarcati
    • ai titolari di impresa individuale imbarcati, in quanto lavoratori autonomi 

    Per i soci di società armatrice o proprietaria-armatrice dell’imbarcazione, che risultino anche imbarcati, l’indennità può essere riconosciuta solo in caso di presentazione di un’autocertificazione che attesti l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società.

    Indennità fermo pesca: importo e trattamento fiscale

     L’indennità giornaliera onnicomprensiva è concessa fino a un importo massimo di 30 euro e, per il  fermo pesca non obbligatorio, l’indennità può essere riconosciuta per un massimo di 40 giorni nell’arco dell’anno.

     L’indennità giornaliera, sia in caso di fermo pesca obbligatorio che non obbligatorio, è corrisposta anche per la giornata di sabato, conteggiata, dunque, come giornata lavorativa.

    ATTENZIONE  il decreto ministeriale annuale  prevede  solitamente che  se le istanze superano le risorse stanziate, le indennità saranno ridotte proporzionalmente per ogni singolo lavoratore.

    Sotto il profilo fiscale, l’indennità giornaliera onnicomprensiva è assoggettata a tassazione come reddito da lavoro dipendente.

    Indennità fermo pesca: come fare domanda

    Le domande vanno inviate al Ministero del Lavoro utilizzando il sistema telematico denominato “CIGSonline”. 

    L’istanza deve essere presentata per ogni singola unità di pesca presente in azienda, previo pagamento dell’imposta di bollo, tramite la piattaforma di pagamento PagoPA,  all’interno della procedura telematica della “CIGSonline”. 

    Nell’istanza  vanno indicate:

    1. ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale e partita IVA, telefono, indirizzo mail, PEC e generalità del legale rappresentante;
    2.  elementi identificativi dell’unità di pesca; 
    3. ufficio marittimo in cui si è effettuato l’arresto temporaneo obbligatorio dell’attività; 
    4. cause dei singoli arresti temporanei dell’attività (sia obbligatori sia non obbligatori), con gli estremi dei provvedimenti che ne hanno attivato l’arresto;
    5. numero totale di giorni lavorativi di arresto temporaneo dell’attività, specificandone la causale; 
    6. elenco dei lavoratori marittimi imbarcati alla data dell’arresto temporaneo dell’attività,  con il modulo disponibile sul sito del Ministero del Lavoro;
    7. dichiarazione che non sono stati richieste, per i beneficiari, misure di sostegno al reddito connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per  gli stessi  periodi. 

    Vanno inoltre allegati:

    1. il modulo per la comunicazione del codice IBAN (corredato dal documento di identità e dalla dichiarazione dell’istituto di credito); 
    2. la dichiarazione di avvenuto fermo dell’unità di pesca completa di attestazione dell’Autorità marittima.
  • Rubrica del lavoro

    Sgravi contratti solidarietà: istruzioni per i conguagli

    Pubblicato l'elenco delle imprese ammesse e le modalità di fruizione degli sgravi per contratti di solidarieta per periodi di CIGS conclusi entro il 31 marzo 2023 .

    Ne da notizia INPS nel messaggio 5 del 2 gennaio 2024

    Il messaggio precisa che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile ma  potranno essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti.

    Modalità di compilazione del flusso Uniemens per la  riduzione contributiva – risorse 2021

    Le imprese interessate dai provvedimenti ministeriali  di cui all’Allegato n. 1, per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, devono valorizzare all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

    • •  nell’elemento <CausaleACredito> devono inserire il codice causale già in uso “L990”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2021”;
    • •  nell’elemento <SommaACredito>, devono indicare il relativo importo.

    I conguagli vanno  effettuati entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio, ovvero entro il 16 aprile 2024.

    Sgravio contributivo contratti di solidarietà

    Vale la pena ricordare che si tratta dell'agevolazione contributiva  rivolta alle  imprese che stipulino o abbiano in corso contratti di solidarietà difensiva di tipo A, che comportano 

    • per i lavoratori una riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%, e 
    • per i quali l'impresa può chiedere la riduzione del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.

    (Sgravio Contributivo ex lege n. 608/96 e s.m.i. – DD.II. n. 2/17 e n. 278/19). 

    Le istruzioni operative precedenti  per la  successiva fruizione dello sgravio  in Uniemens erano  state fornite dall'INPS  con la circolare 40 del 5 aprile 2023.

    Dal 2 novembre scorso  è stata effettuata la  precompilazione delle domande di riduzione contributiva per contratti di solidarietà industriali relative all’anno 2023. con scadenza finale  per l'invio fissata al  10 dicembre 2023.

    Sono destinatarie della riduzione contributiva:

    1. le imprese che al 30 novembre 2023 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del D. Lgs. 148/2015, nonché
    2.  le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.

    Contratti di solidarietà domanda di agevolazione

    La domanda  va presentata attraverso l’applicativo web "sgravicdsonline”.

    L’accesso all’applicativo web è ammesso esclusivamente con le credenziali SPID o CIE (carta d’identità elettronica). 

    E' previsto il pagamento dell’imposta di bollo  solo mediante il sistema “PagoPA”, utilizzando l’apposita funzione integrata a nella piattaforma telematica .

    A questo proposito il comunicato INPS ricorda che è consigliabile non inviare le domande a ridosso della scadenza per consentire i tempi tecnici necessari a espletare il pagamento tramite PagoPA.

  • Lavoro estero

    Regime impatriati 2024: le nuove regole in GU

    E' stato pubblicato ieri  in Gazzetta ufficiale  il  decreto legislativo sulla fiscalità internazionale per l'attuazione della delega  fiscale, che all' articolo 7  modifica il  regime per i lavoratori impatriati  (art. 16 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147 e art 5 commi 2bis, ter, quater DL 34 2019). 

    Vediamo allora  di seguito tutte le novità.

    Regime impatriati 2024: modifiche e chiarimenti 

    La  misura, non ancora definitiva aveva prodotto forti polemiche.

     il viceministro dell'Economia Leo aveva precisato che il regime transitorio salvaguarda  i soggetti che si trasferiscono nel corso del 2023. Vedi i dettagli  al penultimo paragrafo.

    Il decreto è stato approvato definitivamente il 19 dicembre dal Governo in una nuova versione con numerose modifiche che tengono  conto delle audizioni in Commissione Il ministro Giorgetti in risposta a un interpello parlamentare ha spiegato  la ratio della riduzione dell'l'agevolazione : "Il governo tiene al rientro dei cervelli ma intende sanare un utilizzo improprio", ha spiegato, aggiungendo che  l'agevolazione applicata a oltre 24mila soggetti,  ha un costo non trascurabile pari a circa 1,3 miliardi l'anno e  che solo  1800 sono figure ad alta specializzazione scientifica mentre in molti  casi viene utilizzata da gruppi multinazionali per top manager  e per trasferimenti infragruppo di natura spesso elusiva . 

    Ha anche affermato che comunque il regime dopo le modifiche resta favorevole al pari o piu di altri trattamenti simili presenti negli altri paesi europei.

    Le novità per gli impatriati 2024 

    Nella bozza della proposta di legge del Governo  si stabilisce che il nuovo regime si applica  ai contribuenti che trasferiscono la residenza  fiscale nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del TUIR  a partire dal 1 gennaio 2024 , e che percepiscono: 

    • redditi di lavoro dipendente, 
    • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e 
    • redditi di lavoro autonomo. 

    Per tali contribuenti è previsto un abbattimento dell’imponibile fiscale del 50 per cento, con limite a  600.000 euro e alle  condizioni seguenti:

    • a)    i lavoratori non devono essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e devono impegnarsi a risiedere fiscalmente nel territorio dello Stato per almeno cinque anni;
    • b)    l’attività lavorativa deve essere svolta nel territorio dello Stato in virtù di un nuovo rapporto di lavoro che si va ad instaurare con un soggetto diverso dal datore di lavoro estero prima del trasferimento e che non faccia parte, del suo stesso gruppo;
    • c)    l'attività lavorativa deve essere prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato;
    • d)    i lavoratori devono essere in possesso requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. (per le professioni regolamentate,  per i titolari di una qualifica professionale superiore rientrante nei livelli 1 -legislatori, imprenditori e alta dirigenza- 2 (professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione  e 3 – professioni tecniche) della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia.)

    Da sottolineare che la nuova  formulazione prevede    che si instauri rapporto di lavoro nuovo con diverso datore di lavoro ( fatte salve le società infragruppo. v. sotto)  Non  sarebbe più applicabile quindi la prassi recente dell'Agenzia per lo smart working in Italia per lo stesso datore di lavoro  estero  precedente e il distacco .

    Resta confermata, invece,  la norma per cui  il beneficio fiscale spetta:

    1.  ai cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), e
    2.  a quelli che non sono iscritti all’AIRE purché siano stati fiscalmente residenti in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nel periodo di tre anni richiesto dal comma 1, lettera a).

    L'agevolazione  si applicherebbe sempre  nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dai regolamenti UE per gli aiuti de minimis.

    Le modifiche in Commissione: trasferimenti infragruppo e lavoratori con figli 

    Nella nuova versione del decreto del 19.12.2023 si specifica che  i lavoratori che rientrano  in Italia in società dello stesso gruppo  godranno delle agevolazioni solo se la permanenza all'estero sarà stata  pari

    •  a sei periodi d’imposta nel caso in cui non fossero mai stati dipendenti dello stesso gruppo,
    •  sette periodi d’imposta  nel caso in cui già prima del trasferimento all’estero,  fossero impiegati in Italia presso lo stesso gruppo.

    Per chi rientra e ha almeno un figlio minore o diventa genitore, anche adottivo,  nel periodo di  fruizione del regime   la riduzione  fiscale salirà al 60% . 

    Inoltre  per chi  trasferisce la residenza anagrafica nel 2024  lo sconto fiscale si applica per tre ulteriori periodi d’imposta in caso di acquisto di un immobile adibito  ad abitazione principale in Italia  nei 12 mesi precedenti il trasferimento. 

    Regime Impatriati 2024  e lavoro sportivo

    Con riguardo agli sportivi il ministro Giorgetti ha voluto sottolineare che  c'è da considerare l'impatto negativo che l'agevolazione  ha sul settore dei vivai dei calciatori italiani che risultano molto piu costosi dei coetanei stranieri. 

    Si era pensato per le pressioni del mondo calcistico  ad una proroga ad hoc per i calciatori con ingaggi superiori a un milione di euro  da inserire nel decreto Milleproroghe apprvato ieri dal Governo  ma non c'è stato accordo nella maggioranza proprio per l'opposizione del ministro dell'Economia.