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Lavoratori marittimi: comunicazioni malattia solo telematiche
Con la circolare N. 145 del 28.9.2021 INPS aveva comunicato l'arrivo di un nuovo sistema di trasmissione dei dati necessari per richiedere le prestazioni di malattia dei lavoratori marittimi. Il nuovo servizio online, denominato “Comunicazione integrativa malattia marittimi”, è attivo dal 4 ottobre 2021.
Con Messaggio n. 897 del 2 marzo 2023 l'INPS torna sull'argomento per sottolineare che la certificazione di malattia dei lavoratori marittimi va trasmessa esclusivamente per via telematica da parte del medico curante.
Si ricorda che dal 2013 l'INPS gestisce in modalità diretta le attività di erogazione delle indennità di malattia specifiche del settore.
Con il Messaggio n. 610/2020 l'Istituto aveva comunicato l'avvio della trasmissione telematica dei certificati di malattia anche da parte degli ambulatori USMAF-SASN.
Ora viene precisato che le stesse indicazioni sono applicabili anche alla certificazione telematica per i lavoratori marittimi da parte di tutti i soggetti abilitati alla relativa trasmissione e rinvia alle istruzioni di cui al Messaggio n. 610/2020 e alla Circolare n. 145/2021, relativa alle istruzioni operative sul servizio "Comunicazione integrativa malattia marittimi".
Istruzioni Comunicazione Integrativa di malattia marittimi
La circolare descrive in dettaglio il processo di integrazione delle prestazioni previdenziali di malattia, maternità, disabilità e donazione di sangue/midollo osseo per i lavoratori ex IPSEMA , iniziato a partire dal 2013, negli flussi di lavorazione ordinari INPS (illustrati nella circolare congiunta INPS-INAIL N. 179 del 23.12.2013.
La circolare ricorda che per la certificazione sanitaria,, erano in uso specifici modelli cartacei denominati “Mal 1” (per eventi insorti durante l’imbarco e comportanti lo sbarco), “Mal 2” (per eventi insorti dopo lo sbarco) e “Mal 3” (per continuazione ed avvenuta guarigione con chiusura degli eventi di malattia); che venivano utilizzati per la certificazione redatta dagli ambulatori USMAF-SASN o dai medici fiduciari incaricati dal Ministero della Salute, durante i periodi di avvicendamento in porti esteri e in assenza di ambulatori USMAF-SASN in Italia.
Con il messaggio n. 610 del 18 febbraio 2020 è stato reso noto l’avvio del sistema di trasmissione telematica dei certificati medici per le prestazioni di malattia anche da parte degli ambulatori USMAF-SASN e dai medici fiduciari; coerentemente, è stata avviata una prima fase di parziale semplificazione e automazione dei processi di gestione.
La certificazione cartacea è ancora in uso in pochi casi in Italia e, per l’estero.
I certificati di malattia (CDM) telematici dei SASN sono in tutto analoghi a quelli rilasciati alla generalità dei lavoratori; tuttavia, nel caso dei marittimi, essi non costituiscono documentazione sufficiente alla liquidazione delle prestazioni di malattia ex Ipsema, e ad oggi vengono integrati con l’esibizione alla Struttura territoriale del libretto di navigazione.
Il nuovo servizio "Comunicazione integrativa malattia marittimi"
Ora dunque per acquisire in via telematica in tempo reale le suddette informazioni, è stato sviluppato uno specifico servizio web, denominato “Comunicazione integrativa malattia marittimi”; disponibile sul sito www.inps.it.
La comunicazione andrà presentata all'INPS attraverso :
il servizio dedicato accessibile mediante SPID, CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
- tramite gli istituti di Patronato e gli intermediari autorizzati dell'Istituto, o
- con delega dell'identita digitale ( circolare n. 127 del 12 agosto 2021 ) per coloro che sono impossibilitati ad utilizzare in autonomia i servizi online dell’Istituto.
Per la trasmissione della comunicazione integrativa, prevista per la comunicazione dell’“inizio” di eventi di indennità per
- inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale,
- indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia complementare,
- indennità per inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro o in disponibilità retribuita,
- temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a malattia comune – legge 16 ottobre 1962, n. 1486 (c.d. Legge Focaccia) –
sono necessarie le seguenti informazioni:
- codice fiscale del datore di lavoro;
- nel caso di personale navigante (dipendente da datore di lavoro Armatore o del settore Pesca), il natante sul quale ha prestato attività lavorativa;
- la qualifica di inquadramento; l'eventuale IBAN e, in caso di IBAN estero al di fuori dell’area SEPA, il codice SWIFT/BIC.
Per la “continuazione” del medesimo evento, eventuali certificazioni telematiche verranno automaticamente acquisite alla lavorazione mentre in presenza di certificazione rilasciata in modalità cartacea, resta l'onere di trasmissione telematica alla Struttura Inps territorialmente competente entro due giorni dal rilascio.
Per il lavoratore navigante è necessaria l’allegazione telematica della documentazione attestante la data dello sbarco .
Infine , per il pagamento dell’indennità mediante accredito su IBAN estero (extra Italia), è necessario allegare il modulo di identificazione finanziaria (se non già prodotto per precedenti richieste di pagamento).
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Terzo settore: per le convenzioni vale l’iscrizione ai registri previgenti
Il Ministero del lavoro ha risposto nella recente nota 2904 del 3 marzo 2023 ad un quesito posto dal Forum del terzo settore sulla corretta interpretazione dell’articolo 56 del d.lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo settore) nella parte in cui richiede per le convenzioni tra Pubbliche amministrazioni e ODV e APS ai fini dello svolgimento di attività o di servizi sociali di interesse generali, la sussistenza del requisito dell’anzianità di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di almeno 6 mesi.
Vediamo nello specifico.
APS e ODV: Anzianità RUNTS o registri previgenti per le convenzioni?
La richiesta evidenziava come in molti bandi emanati da amministrazioni locali il periodo di sussistenza del requisito verrebbe considerato con decorrenza dalla sola data di iscrizione al RUNTS senza tener conto di eventuali periodi maturati, in continuità, presso i registri previgenti.
Il FORUM evidenziava che la giusta verifica dovrebbe invece considerare validi anche i mesi di anzianità di iscrizione nei registri del volontariato e delle associazioni di promozione sociale , "in coerenza con il principio di continuità tra previgente ed attuale sistema di registrazione."
Nella risposta il Ministero chiarisce innanzitutto che il requisito dell'anzianità minima di iscrizione al Runts che si affianca a quello dell' iscrizione attiva al momento della convenzione si giustifica con la necessità di "assicurare in via generale ed astratta la stabilità e la conseguente potenziale affidabilità dell’ente, che intende partecipare alle procedure comparative poste in essere dalle amministrazioni competenti".
APS e ODV: L' interpretazione del Ministero
Il Ministero concorda poi con l'interpretazione prospettata dal Forum ovvero che la decorrenza del prescritto requisito di anzianità di iscrizione in una delle due citate sezioni del RUNTS deve essere correttamente considerata alla luce delle previsioni contenute negli articoli 101, comma 3 e 54, comma 4 del Codice:
- la prima disposizione stabilisce che il requisito dell’iscrizione al RUNTS, nelle more dell’istituzione del RUNTS medesimo, si intende soddisfatto da parte degli ETS attraverso la loro iscrizione ai registri del volontariato e delle associazioni di promozione sociale, istituiti,rispettivamente, ai sensi delle leggi n.266/1991 e n. 383/2000.
- L’articolo 54, comma 4 del Codice, poi, dispone che fino al termine delle verifiche successive alla trasmigrazione, gli enti iscritti ai registri sopra ricordati continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalle rispettive qualifiche acquisite, in virtù della loro iscrizione ai registri medesimi.
Le disposizioni confermano quindi la continuità tra l’iscrizione ai preesistenti registri del volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale e l’iscrizione dell’ente al RUNTS in una delle due sezioni – ODV e APS- e la logica inclusione nel computo dei sei mesi di iscrizione al RUNTS, prescritto dall’articolo 56 del Codice del Terzo settore, anche il periodo precedentemente maturato – in continuità di iscrizione – ad uno dei registri previsti dalle leggi citate.
Lo stesso principio è applicabile inoltre
- nei confronti delle ODV e delle APS per le quali sia ancora pendente, il procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione al RUNTS medesimo,e
- nei confronti delle ODV con riferimento all’articolo 57 ai fini dell’affidamento del servizio di trasporto sanitario di emergenze e urgenza.
Viene invece specificato che non può valere ai fini delle convenzioni l’iscrizione nell’Anagrafe delle Onlus.
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Spese di trasferta UE: ok ai documenti digitalizzati
Nella Risposta a Interpello n . 226 del 1 marzo 2023 l'Agenzia delle Entrate ribadisce che per i dipendenti trasfertisti è possibile conservare solo le copie digitali delle note spese e dei relativi giustificativi cartacei , purché riferiti a trasferte nei paesi dell'Unione Europea. Questo in quanto si tratta di documenti "non unici" per i quali "è possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi».
L'interpello posto dalla società riguardava infatti la possibilità di utilizzare una procedura per digitalizzare le note spese e i giustificativi come fatture, scontrini, ricevute di hotel, ristoranti, trasporti pubblici e taxi e distruggerne di conseguenza gli originali cartacei.
Note spese trasferta digitali
In particolare la società chiariva che su un apposita piattaforma digitale, sia i dipendenti che gli operatori di amministrazione avrebbero la possibilità di creare, previa registrazione con credenziali personali, un fascicolo virtuale contenente l'intera pratica di rimborso spese trasferta allegando i documenti fotografati nell'immediatezza della spesa o scansionati successivamente per la contabilità aziendale e ai fini tributari
Si precisava anche che il sistema è dotato di un sistema di conservazione affidato in outsourcing ad un soggetto attivo nell'elenco dei conservatori iscritti nel Cloud Marketplace che, come previsto dall'art.44 del Codice dell'Amministrazione Digitale, e che garantisce per i documenti informatici l'autenticità, l'integrità, l'affidabilità, la leggibilità e la facile reperibilità. Inoltre tali documenti essendo rilevanti ai fini tributari, possiederanno le caratteristiche di immodificabilità, integrità, autenticità e leggibilità, in accordo a quanto previsto dall'art. 2, c. 2 del Decreto Ministeriale 17 giugno 2014, durante tutto il loro ''ciclo di vita''.
La risposta dell'Agenzia: ok dematerializzazione per note spese UE
L'Agenzia conferma, riprendendo quanto già affermato in dettaglio in diversi documenti di prassi ( risoluzione 10 aprile 2017, n. 46/E e la circolare 29 marzo 2018, n. 5/E; risoluzione 21 luglio 2017, n. 96/E e e risposte ad interpello nn. 388, 403 e 417 del 2019 e n. 740 del 2021 ) che «in generale, i giustificativi allegati alle note spese trovano corrispondenza nella contabilità dei cedenti o prestatori tenuti agli adempimenti fiscali.
E' consentito quindi a seguito di trasformazione digitale dei documenti , "procedere alla contestuale distruzione delle versioni cartacee esclusivamente dei ''documenti analogici non unici'', ovvero delle fatture e dei documenti ad esse fiscalmente assimilabili emesse da soggetti esteri comunitari (UE), incluse quelle rilasciate dai tassisti, nonché dei titoli di viaggio su mezzi di trasporto pubblico.
Diversamente, in assenza di intervento di un pubblico ufficiale nel processo di conservazione elettronica, sarà preclusa la distruzione delle versioni cartacee dei ''documenti unici'' come sono ad esempio i giustificativi di spesa emessi da soggetti esteri non comunitari (extra UE).
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Incentivo assunzioni dottori di ricerca nel decreto PNRR
Il decreto PNRR approvato in bozza dal Governo la scorsa settimana è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale DL 13 del 24.2.2023.
All'art. 26, tra le Disposizioni urgenti in materia di Università e ricerca, viene previsto un esonero contributivo riservato a dottori e assegnisti di ricerca , esclusivamente a favore delle imprese che hanno finanziato l’attivazione di un dottorato innovativo finanziato dal PNRR e che poi assumono a tempo indeterminato il personale in possesso del titolo.
La misura viene finanziata nell'ambito dell’investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con un fondo di 150 milioni per il periodo 2024 2026.
Esonero contributivo dottori di ricerca PNRR
L'agevolazione consiste nello sgravio contributivo:
- nel limite massimo di importo pari a 3.750 euro su base annua,
- riparametrato e applicato su base mensile, per 24 mesi
- con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL .
Resta inalterata l'aliquota di computo ai fini pensionistici.
Rispetto alla bozza governativa è stato espunto il riferimento allo sgravio per le assunzioni di giovani con contratto di lavoro stabile – art. 1, commi da 100 a 105 e 107, della L. 205/2017 innalzato al 100% dalla legge di bilancio 2023.
Le aziende avrebbero la possibilità di accedere a due assunzioni agevolate per ciascuna borsa di studio finanziata e sempre nel limite del regime "de minimis "
Beneficiari, come detto, sono :
- dottori di ricerca
- personale qualificato a norma degli articoli 22 e 24 della legge 240 2010 sul reclutamento universitario , ovvero assegnisti di ricerca e ricercatori a tempo determinato.
Per ulteriori dettagli operativi si deve attendere l'emanazione di un decreto ministeriale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge 13-2023, in teoria entro il 22 maggio 2023.
L'obiettivo è quello di ampliare la ricerca e di favorire il trasferimento del know-how scientificamente e tecnologicamente elevato alle imprese . In questo senso sono previste dal Ministero della ricerca ulteriori misure come
- eventi informativi sul territorio per diffondere le informazioni sulle potenzialità di questi aspetti del PNRR
- possibilità di ampliare anche l'accesso a reti di PMI
- coinvolgimento degli atenei per un maggiore scambio con il tessuto produttivo dei territori per favorire le assunzioni di personale altamente qualificato
- possibilità per gli atenei di destinare parte dei fondi dei progetti di ricerca del PNRR anche alla stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale in favore di personale docente .
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Licenziamenti: in vigore la nuova negoziazione assistita
Le novità per il processo del lavoro introdotte dal DLgs. 10 ottobre 2022 n. 149 sul processo civile sono in vigore da ieri 28 febbraio 2023 a causa dell'anticipo sulla disciplina transitoria previsto dalla legge di bilancio L 197 2022
Il principale aspetto da evidenziare tra i contenuti del decreto è l'estensione della negoziazione assistita alle controversie sul lavoro che prevede la possibilità di chiedere la negoziazione assistita con l'assistenza di un avvocato e di un consulente del lavoro con le modalità previste dai principali CCNL.
Si tratta di una facoltà libera delle parti che si aggiunge ai casi in cui la negoziazione assistita è obbligatoria .
Il consiglio nazionale forense CNF ha reso disponibili nei giorni scorsi i modelli per la conclusione delle convenzioni di negoziazione assistita, scaricabili dal sito del CNF stesso.
Si ricorda che copia dell'accordo conclusivo va inviato entro 10 giorni a uno degli organi di certificazione previsti dal dlgs 276 2003 ( che sono: enti bilaterali – Direzioni provinciali del lavoro- università pubbliche e private, nell'ambito di rapporti di consulenza con docenti di diritto del lavoro di ruolo – Ministero del lavoro e delle politiche sociali – consigli provinciali dei consulenti del lavoro).
Altra novità è l'abbandono del Rito Fornero L 92 2012 e l'introduzione del rito generale per le controversie di lavoro (artt. 409 e ss.gg. c.p.c. e art. 441-bis c.p.c.), comprese quelle riguardanti soci lavoratori , per l’impugnazione dei licenziamenti in cui si domandi la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro .
Ciò significa che :
- tali cause hanno la priorità su altri casi pendenti sul ruolo del giudice e
- il giudice ha la facoltà di ridurre i termini del procedimento fino alla metà
- eventuali questioni connesse possono essere trattate congiuntamente, in sede di udienza di discussione,
- per le cause riguardanti rapporti associativi il giudice del lavoro decide sia sul rapporto di lavoro sia sul rapporto associativo
- per le cause riguardanti licenziamenti discriminatori, diventa possibile ricorrere ai riti speciali previsti dal Codice delle pari opportunità (DLgs. 198/2006 ) e all’art. 28 del DLgs. 150/2011; tale opzione diventa esclusiva cioe impedisce la possibilità di agire in giudizio, in un secondo momento, con un rito diverso (art. 441-quater c.p.c.).
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Decreto flussi: procedura semplificata per le assunzioni
Con la circolare 1212 del 24 febbraio 2023 il Ministero dell'interno ha comunicato che è stata attivata una modalità semplificata per l'invio delle domande di assunzione di stranieri
In particolare si evidenzia che tramite il Portale ALI per la compilazione delle domande fino al 22 marzo 2023 e l'invio delle domande (dal 27 marzo) ciascun richiedente può presentare una o più domande, accedendo tramite SPID e selezionando il relativo modello in relazione alla tipologia di lavoro (es. stagionale, subordinato, ecc.).
Non è più necessario fare richiesta di profilazione alla Prefettura e non c'è più limite massimo di domande.
Il sistema informatico profila automaticamente soltanto i seguenti operatori:
- – le associazioni o organizzazioni professionali che hanno stipulato con il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali il protocollo d’intesa, di cui all’art. 44, comma 5 del decreto legge 21 giugno 2022 n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022 n. 122, in ragione della prevista procedura semplificata;
- – le associazioni che fruiscono delle quote riservate per il lavoro subordinato stagionale nel settore agricolo, di cui all’art. 6, punto 4 del decreto flussi 2022, per il rispetto della predetta disposizione;
- – gli enti ai quali è riconosciuto il finanziamento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art. 13 della legge n. 152/2001 e del conseguente D.M. 10 ottobre 2008 n. 193 Tabella D, per i relativi adempimenti periodici.
A tal fine, le Direzioni Nazionali dei Patronati e delle Associazioni o Organizzazioni Professionali dovranno inviare gli elenchi degli operatori da abilitare, con l’indicazione del codice fiscale degli stessi, ai seguenti indirizzi pec:
Si ricorda che dalle ore 9:00 del 27 marzo 2023, le istanze potranno essere trasmesse con le consuete modalità telematiche, fino a concorrenza delle quote previste dal DPCM 29 dicembre 2022, o comunque, fino al 31 dicembre 2023.
I moduli da utilizzare per l’invio delle istanze sono i seguenti:
- C-Stag – Richiesta di nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato stagionale·
- B – Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per i lavoratori di origine italiana.
- BPS – Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per cittadini stranieri che hanno completato programmi di istruzione e formazione nei paesi di origine nell'ambito di progetti finanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel quadro di Avvisi pubblici ·
- Z – Domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo ·
- LS – Richiesta nulla osta al lavoro subordinato per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE ·
- VA – Domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato ·
- VB – Domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato·
- LS1 – Richiesta di nulla osta al lavoro domestico per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo·
- LS2 – Domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE·
- B2020 – Nulla osta/Comunicazione al lavoro subordinato per settori di autotrasporto, edilizia, turistico/alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare e cantieristica navale
Per ulteriori dettagli si rimanda alla circolare interministeriale n. 0000648 del 30/01/2023.
ATTENZIONE il ministero precisa che l’indirizzo di posta elettronica inserito in domanda nel campo denominato posta elettronica certificata, costituisce domicilio eletto per la ricezione di tutte le comunicazioni.
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Bando ISI 2022: nuove abilitazioni per fare domanda
INAIL comunica che in vista dell’avvio della procedura per l'assegnazione dei fondi del BANDO ISI 2022 il sistema di accesso ai servizi online dell’Istituto è stato adeguato introducendo due nuovi profili specifici, riservati a
- professionisti e
- società di intermediazione che eseguono esclusivamente gli adempimenti connessi con le richieste di finanziamento delle imprese.
Il nuovo applicativo “Isi domanda” è inserito in un ambiente digitale unitario e semplificato in cui l’utente può trovare tutte le informazioni e seguire in un grafico lo stato della sua domanda.
A questo scopo è stato rivisto il sistema di profilazione per l’accesso.
Rilascio nuove abilitazioni e modifica dell’incaricato
Le nuove categorie di utenti che possono svolgere attività di intermediazione per la richiesta degli incentivi si aggiungono a quelle già profilate e a questo fine sono stati predisposti appositi moduli di richiesta alle sedi Inail competenti per territorio.
E' inoltre presente la funzionalità “cambio incaricato”, per i rappresentanti legali della ditta richiedente il finanziamento che intendano nominare e/o revocare il soggetto incaricato .
Si ricorda infine che per l’assistenza e il supporto nell’utilizzo dei servizi online sono a disposizione:
- il servizio “Inail risponde” e
- il manuale operativo dell’applicativo.
- il Contact Center telefonico dell’Istituto al numero 066001.