• Rubrica del lavoro

    Lavoratori marittimi: comunicazioni malattia solo telematiche

    Con la circolare N. 145  del 28.9.2021 INPS aveva comunicato l'arrivo di  un  nuovo sistema di trasmissione dei dati  necessari per richiedere le prestazioni di malattia dei lavoratori marittimi. Il nuovo servizio online, denominato “Comunicazione integrativa malattia marittimi”, è  attivo dal 4 ottobre 2021.

    Con Messaggio n. 897 del 2 marzo 2023 l'INPS  torna sull'argomento per sottolineare che la certificazione di malattia dei lavoratori marittimi  va  trasmessa esclusivamente per via telematica da parte del medico curante.

    Si ricorda che  dal 2013 l'INPS gestisce in modalità diretta le attività di erogazione delle indennità di malattia specifiche del settore.

    Con il Messaggio n. 610/2020 l'Istituto aveva comunicato l'avvio della trasmissione telematica dei certificati di malattia anche da parte degli ambulatori USMAF-SASN. 

    Ora viene precisato che  le stesse indicazioni sono applicabili anche alla certificazione telematica per i lavoratori marittimi da parte di tutti i soggetti abilitati alla relativa trasmissione e rinvia alle istruzioni di cui al Messaggio n. 610/2020 e alla Circolare n. 145/2021, relativa alle istruzioni operative sul servizio "Comunicazione integrativa malattia marittimi".

    Istruzioni Comunicazione Integrativa di malattia marittimi 

    La circolare  descrive in dettaglio  il processo di integrazione delle prestazioni previdenziali di malattia, maternità, disabilità e donazione di sangue/midollo osseo per i lavoratori ex IPSEMA , iniziato a partire dal 2013, negli  flussi di lavorazione ordinari INPS (illustrati nella circolare congiunta INPS-INAIL N. 179 del 23.12.2013.

    La circolare ricorda che  per la certificazione sanitaria,, erano in uso specifici modelli cartacei denominati “Mal 1” (per eventi insorti durante l’imbarco e comportanti lo sbarco), “Mal 2” (per eventi insorti dopo lo sbarco) e “Mal 3” (per continuazione ed avvenuta guarigione con chiusura degli eventi di malattia); che venivano utilizzati per la certificazione redatta dagli ambulatori USMAF-SASN o dai medici fiduciari incaricati dal Ministero della Salute, durante i periodi di avvicendamento in porti esteri   e in assenza di ambulatori USMAF-SASN in Italia.

     Con il messaggio n. 610 del 18 febbraio 2020 è stato reso noto l’avvio del sistema di trasmissione telematica dei certificati medici per le prestazioni di malattia anche da parte degli ambulatori USMAF-SASN e dai medici fiduciari; coerentemente, è stata avviata una prima fase di parziale semplificazione e automazione dei processi di gestione. 

    La certificazione cartacea  è ancora in uso in pochi casi in Italia  e, per l’estero.

     I certificati di malattia (CDM) telematici dei SASN sono in tutto analoghi a quelli rilasciati alla generalità dei lavoratori; tuttavia, nel caso dei marittimi, essi non costituiscono documentazione sufficiente alla liquidazione delle prestazioni di malattia ex Ipsema,  e ad oggi vengono integrati  con l’esibizione alla Struttura territoriale  del libretto di navigazione.

    Il nuovo servizio "Comunicazione integrativa malattia marittimi"

    Ora dunque per  acquisire in via telematica in tempo reale le suddette informazioni, è stato sviluppato uno specifico servizio web, denominato “Comunicazione integrativa malattia marittimi”;  disponibile sul sito  www.inps.it.

    La comunicazione andrà presentata  all'INPS attraverso :

    il servizio dedicato accessibile mediante SPID, CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

    •  tramite gli istituti di Patronato e gli intermediari autorizzati dell'Istituto, o
    • con delega dell'identita digitale ( circolare n. 127 del 12 agosto 2021 )  per  coloro che sono impossibilitati ad utilizzare in autonomia i servizi online dell’Istituto.

     Per la trasmissione della comunicazione integrativa, prevista per la comunicazione dell’“inizio” di eventi di indennità per

    • inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale, 
    • indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia complementare,
    •  indennità per inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro o in disponibilità retribuita,
    •  temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a malattia comune – legge 16 ottobre 1962, n. 1486 (c.d. Legge Focaccia) –

    sono necessarie le seguenti informazioni: 

    • codice fiscale del datore di lavoro;
    •  nel caso di personale navigante (dipendente da datore di lavoro Armatore o del settore Pesca), il natante sul quale ha prestato attività lavorativa; 
    • la qualifica di inquadramento; l'eventuale IBAN e, in caso di IBAN estero al di fuori dell’area SEPA, il codice SWIFT/BIC. 

    Per la “continuazione” del medesimo evento, eventuali certificazioni telematiche  verranno automaticamente acquisite alla lavorazione  mentre in  presenza di certificazione rilasciata in modalità cartacea,  resta l'onere di trasmissione  telematica alla Struttura Inps territorialmente competente entro due giorni dal rilascio.

    Per il  lavoratore navigante è  necessaria l’allegazione telematica della documentazione attestante la data dello sbarco .

    Infine , per il pagamento dell’indennità mediante accredito su IBAN estero (extra Italia), è necessario allegare il modulo di identificazione finanziaria (se non già prodotto  per  precedenti richieste di pagamento).

  • Enti no-profit

    Terzo settore: per le convenzioni vale l’iscrizione ai registri previgenti

    Il Ministero del lavoro  ha risposto nella recente nota 2904 del 3 marzo 2023 ad un quesito posto dal Forum del terzo settore  sulla corretta interpretazione  dell’articolo 56 del d.lgs.  n.117/2017 (Codice del Terzo settore) nella parte in cui  richiede  per le convenzioni tra Pubbliche amministrazioni e  ODV e APS  ai fini dello svolgimento  di attività o di servizi sociali di interesse generali, la sussistenza del requisito  dell’anzianità di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore  (RUNTS) di almeno 6 mesi. 

    Vediamo nello specifico.

    APS e ODV: Anzianità RUNTS o registri previgenti per le convenzioni?

    La richiesta evidenziava come in molti bandi emanati da  amministrazioni locali il periodo di sussistenza del requisito verrebbe considerato con decorrenza dalla sola data di iscrizione al RUNTS senza tener conto di eventuali periodi maturati, in continuità, presso i registri previgenti.  

    Il FORUM evidenziava che  la giusta verifica  dovrebbe invece  considerare validi anche i mesi di anzianità  di iscrizione nei   registri del volontariato e delle associazioni di promozione sociale , "in coerenza con il principio di continuità tra previgente ed attuale sistema  di registrazione."

    Nella risposta  il Ministero chiarisce innanzitutto che  il requisito dell'anzianità minima di iscrizione al Runts  che si affianca a quello dell' iscrizione attiva al momento della convenzione si giustifica con la necessità di   "assicurare in via generale ed astratta  la stabilità e la conseguente potenziale affidabilità dell’ente, che intende partecipare alle procedure  comparative poste in essere dalle amministrazioni competenti".

    APS e ODV: L' interpretazione del Ministero 

    Il Ministero concorda poi  con l'interpretazione prospettata dal Forum ovvero che la decorrenza del prescritto requisito di anzianità di iscrizione in una delle due citate sezioni del RUNTS deve essere correttamente considerata alla luce delle previsioni contenute negli articoli 101, comma 3 e 54, comma 4 del Codice: 

    1. la prima disposizione stabilisce che il requisito dell’iscrizione  al RUNTS, nelle more dell’istituzione del RUNTS medesimo, si intende  soddisfatto da parte degli ETS attraverso la loro iscrizione  ai  registri del volontariato e delle associazioni di promozione sociale, istituiti,rispettivamente, ai sensi delle leggi n.266/1991 e n. 383/2000. 
    2. L’articolo 54, comma 4 del  Codice, poi, dispone che fino al termine delle verifiche successive alla trasmigrazione, gli enti iscritti  ai registri sopra ricordati continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalle rispettive qualifiche acquisite, in  virtù della loro iscrizione ai registri medesimi.

    Le disposizioni confermano quindi la continuità  tra l’iscrizione ai preesistenti registri del volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale e l’iscrizione   dell’ente al RUNTS in una delle due sezioni  – ODV e  APS-  e la logica inclusione  nel computo dei sei mesi di iscrizione al RUNTS, prescritto dall’articolo 56 del Codice del Terzo settore, anche il periodo precedentemente maturato – in continuità di iscrizione – ad uno dei registri previsti dalle leggi citate.

    Lo stesso principio è applicabile inoltre

    • nei confronti delle ODV e delle APS per le quali sia ancora pendente, il  procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione al RUNTS medesimo,e
    •  nei confronti delle ODV con riferimento all’articolo 57 ai fini dell’affidamento del servizio di trasporto sanitario di emergenze e urgenza.

    Viene invece  specificato che  non può valere ai fini delle convenzioni l’iscrizione nell’Anagrafe delle Onlus.

  • Rubrica del lavoro

    Spese di trasferta UE: ok ai documenti digitalizzati

    Nella Risposta a Interpello n . 226  del 1 marzo 2023 l'Agenzia delle Entrate  ribadisce che per i dipendenti trasfertisti  è possibile conservare solo le copie digitali delle note spese e dei relativi giustificativi cartacei , purché riferiti a trasferte nei paesi dell'Unione Europea. Questo in quanto si tratta di documenti "non unici" per i quali "è possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi».

    L'interpello posto dalla società riguardava  infatti la possibilità di  utilizzare una procedura per  digitalizzare  le note spese e i giustificativi come fatture, scontrini, ricevute di hotel, ristoranti, trasporti pubblici e taxi   e distruggerne di conseguenza  gli originali cartacei.

    Note spese trasferta digitali 

    In particolare  la società  chiariva che   su un apposita piattaforma digitale,   sia i dipendenti che gli operatori di amministrazione avrebbero la possibilità di  creare, previa registrazione con credenziali personali, un fascicolo virtuale  contenente l'intera pratica  di rimborso spese trasferta  allegando i documenti  fotografati nell'immediatezza della spesa o scansionati successivamente  per la contabilità aziendale e ai fini tributari

    Si precisava anche che il sistema è dotato di un sistema di conservazione affidato in outsourcing ad un soggetto attivo nell'elenco dei conservatori iscritti nel Cloud Marketplace che, come previsto dall'art.44 del Codice dell'Amministrazione Digitale, e che  garantisce per i documenti informatici l'autenticità, l'integrità, l'affidabilità, la leggibilità e la facile reperibilità. Inoltre  tali documenti  essendo rilevanti ai fini tributari, possiederanno le caratteristiche di immodificabilità, integrità, autenticità e leggibilità, in accordo a quanto previsto dall'art. 2, c. 2 del Decreto Ministeriale 17 giugno 2014, durante tutto il loro ''ciclo di vita''.

    La risposta dell'Agenzia: ok  dematerializzazione per note spese UE 

    L'Agenzia conferma, riprendendo quanto già affermato in dettaglio  in  diversi documenti di prassi ( risoluzione 10 aprile 2017, n. 46/E e la circolare 29 marzo 2018, n. 5/E; risoluzione 21 luglio 2017, n. 96/E e e risposte ad interpello nn. 388, 403 e 417 del 2019 e n. 740 del 2021 )  che «in generale, i giustificativi allegati alle note spese trovano corrispondenza nella contabilità dei cedenti o prestatori tenuti agli adempimenti fiscali.  

    E' consentito  quindi a seguito di trasformazione digitale dei documenti , "procedere alla contestuale distruzione delle versioni cartacee  esclusivamente dei ''documenti analogici non unici'',  ovvero  delle fatture e dei documenti ad esse fiscalmente assimilabili emesse da soggetti esteri comunitari (UE), incluse quelle rilasciate dai tassisti, nonché dei titoli di viaggio su mezzi di trasporto pubblico.

    Diversamente, in assenza di intervento di un pubblico ufficiale nel processo di conservazione elettronica, sarà preclusa la distruzione delle versioni cartacee dei ''documenti unici''   come sono ad esempio i giustificativi di spesa emessi da soggetti esteri non comunitari (extra UE).

  • Next Generation EU e Recovery Fund

    Incentivo assunzioni dottori di ricerca nel decreto PNRR

    Il decreto  PNRR approvato in bozza dal Governo la scorsa settimana  è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale  DL 13 del 24.2.2023.

    All'art. 26, tra le Disposizioni  urgenti in materia di Università e ricerca,  viene previsto  un esonero contributivo riservato a  dottori  e assegnisti di ricerca , esclusivamente a favore delle imprese che hanno finanziato l’attivazione di un dottorato innovativo finanziato dal PNRR e che  poi assumono a tempo indeterminato il personale in possesso del titolo. 

    La misura viene finanziata nell'ambito dell’investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con un fondo di 150 milioni per il periodo 2024 2026.

    Esonero contributivo dottori di ricerca PNRR 

    L'agevolazione consiste  nello sgravio contributivo:

    • nel limite massimo di importo pari a 3.750 euro su base annua, 
    • riparametrato e applicato su base mensile,  per 24 mesi 
    • con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL .

    Resta inalterata l'aliquota di computo  ai fini pensionistici.

    Rispetto alla bozza governativa è stato espunto il  riferimento allo sgravio  per le assunzioni di giovani con contratto di lavoro stabile – art. 1, commi da 100 a 105 e 107, della L. 205/2017 innalzato al 100% dalla legge di bilancio 2023.

    Le aziende avrebbero la possibilità di accedere a due assunzioni agevolate per ciascuna borsa di studio finanziata e sempre nel limite del regime "de minimis "

    Beneficiari, come detto,  sono :

    1. dottori di ricerca
    2. personale qualificato a norma degli articoli 22 e 24 della legge  240 2010  sul reclutamento universitario , ovvero assegnisti di ricerca e  ricercatori a tempo determinato.

    Per ulteriori dettagli operativi si deve attendere l'emanazione di un decreto ministeriale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge 13-2023, in teoria entro il 22 maggio 2023.

    L'obiettivo è quello di ampliare  la ricerca e di favorire il trasferimento del know-how scientificamente e tecnologicamente elevato alle imprese . In questo senso  sono previste dal Ministero della ricerca ulteriori misure come

    • eventi informativi sul territorio per diffondere le informazioni sulle potenzialità di questi aspetti del PNRR 
    •  possibilità di ampliare anche l'accesso a reti di PMI 
    • coinvolgimento degli atenei  per un maggiore scambio con il tessuto produttivo dei territori per favorire le assunzioni di personale altamente qualificato
    • possibilità per gli atenei di destinare parte dei fondi dei progetti di ricerca del PNRR  anche alla stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale in favore di personale docente .
  • Lavoro Dipendente

    Licenziamenti: in vigore la nuova negoziazione assistita

    Le novità per il processo del lavoro introdotte dal DLgs. 10 ottobre 2022 n. 149   sul  processo civile sono in vigore da ieri 28 febbraio 2023 a causa dell'anticipo  sulla disciplina transitoria previsto dalla legge di bilancio L 197 2022

    Il principale aspetto  da evidenziare tra i contenuti del decreto è l'estensione della negoziazione assistita alle controversie sul lavoro che prevede la  possibilità di chiedere la  negoziazione assistita con l'assistenza di un avvocato e di un consulente del lavoro  con le modalità previste dai principali CCNL. 

    Si tratta di una facoltà libera delle parti che si aggiunge ai casi  in cui la  negoziazione assistita è obbligatoria .

     Il consiglio nazionale forense CNF ha reso disponibili nei giorni scorsi i  modelli per la conclusione delle convenzioni di negoziazione assistita, scaricabili dal sito del CNF stesso.

    Si ricorda che copia dell'accordo   conclusivo va inviato entro 10 giorni a uno degli organi di certificazione previsti dal dlgs 276 2003 ( che sono: enti  bilaterali – Direzioni  provinciali  del lavoro-  università pubbliche  e private, nell'ambito  di  rapporti di  consulenza con docenti  di diritto del lavoro di ruolo – Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali –   consigli  provinciali dei consulenti del lavoro).

    Altra novità è l'abbandono del Rito Fornero L 92 2012 e  l'introduzione  del rito generale per le controversie di lavoro (artt. 409 e ss.gg. c.p.c.  e art. 441-bis c.p.c.), comprese quelle riguardanti soci lavoratori ,   per l’impugnazione dei licenziamenti in cui si domandi la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro . 

    Ciò significa che :

    • tali cause hanno la priorità su altri casi pendenti sul ruolo del giudice e 
    • il giudice ha la facoltà di ridurre i termini del procedimento fino alla metà 
    • eventuali questioni connesse possono essere  trattate congiuntamente, in sede di udienza di discussione,
    • per le cause riguardanti rapporti associativi il giudice  del lavoro decide sia sul rapporto di lavoro sia sul rapporto associativo
    • per le cause riguardanti licenziamenti discriminatori, diventa possibile ricorrere ai  riti speciali previsti dal Codice delle pari opportunità  (DLgs. 198/2006 ) e all’art. 28 del DLgs. 150/2011; tale opzione diventa esclusiva cioe impedisce la possibilità di agire in giudizio, in un secondo momento, con un rito diverso (art. 441-quater c.p.c.).
  • Lavoro Dipendente

    Decreto flussi: procedura semplificata per le assunzioni

    Con la circolare  1212 del 24 febbraio 2023 il Ministero dell'interno ha comunicato  che è stata attivata una modalità semplificata per l'invio delle domande di assunzione di stranieri  

    In particolare si evidenzia che  tramite il Portale ALI per la compilazione delle domande fino al 22 marzo 2023  e l'invio delle domande (dal 27 marzo)   ciascun richiedente può presentare una o più domande, accedendo tramite SPID e selezionando il relativo modello in relazione alla tipologia di lavoro (es. stagionale, subordinato, ecc.).

    Non è più necessario fare richiesta di profilazione alla Prefettura e non c'è più limite massimo di domande.

    Il sistema informatico profila automaticamente soltanto i seguenti operatori:

    •  – le  associazioni o organizzazioni professionali che hanno stipulato con il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali il protocollo d’intesa, di cui all’art. 44, comma 5 del decreto legge 21 giugno 2022 n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022 n. 122, in ragione della prevista procedura semplificata;
    • – le associazioni che fruiscono delle quote riservate per il lavoro subordinato stagionale nel settore agricolo, di cui all’art. 6, punto 4 del decreto flussi 2022, per il rispetto della predetta disposizione;
    • – gli enti ai quali è riconosciuto il finanziamento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art. 13 della legge n. 152/2001 e del conseguente D.M. 10 ottobre 2008 n. 193 Tabella D, per i relativi adempimenti periodici.

    A tal fine, le Direzioni Nazionali dei Patronati e delle Associazioni o Organizzazioni Professionali dovranno inviare gli elenchi degli operatori da abilitare, con l’indicazione del codice fiscale degli stessi, ai seguenti indirizzi pec:

    1.  [email protected] ;   
    2. [email protected] .

    Si ricorda che dalle ore 9:00 del 27 marzo 2023,  le istanze potranno essere trasmesse con le consuete modalità telematiche, fino a concorrenza delle quote previste dal DPCM 29 dicembre 2022, o comunque, fino al 31 dicembre 2023. 

    I moduli da utilizzare per l’invio delle istanze sono i seguenti:

    • C-Stag – Richiesta di nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato stagionale·
    •  B – Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per i lavoratori di origine italiana.
    •  BPS – Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per cittadini stranieri che hanno completato programmi di istruzione e formazione nei paesi di origine nell'ambito di progetti finanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel quadro di Avvisi pubblici               ·
    •  Z – Domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo            ·
    •  LS – Richiesta nulla osta al lavoro subordinato per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE            ·
    •  VA – Domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato       ·
    •  VB – Domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato·
    •  LS1 – Richiesta di nulla osta al lavoro domestico per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo·
    •  LS2 – Domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE·
    •  B2020 – Nulla osta/Comunicazione al lavoro subordinato per settori di autotrasporto, edilizia, turistico/alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare e cantieristica navale

    Per ulteriori dettagli si rimanda alla circolare interministeriale n. 0000648 del 30/01/2023.

    ATTENZIONE  il ministero precisa che l’indirizzo di posta elettronica inserito in domanda nel campo denominato posta elettronica certificata, costituisce domicilio eletto  per la ricezione di tutte le comunicazioni.

  • Bando Inail

    Bando ISI 2022: nuove abilitazioni per fare domanda

    INAIL  comunica che in vista dell’avvio della procedura per l'assegnazione dei fondi del BANDO ISI 2022 il sistema di accesso ai servizi online dell’Istituto è stato adeguato introducendo due nuovi profili specifici, riservati a 

    • professionisti e 
    • società di intermediazione che eseguono esclusivamente gli adempimenti connessi con le richieste di finanziamento delle imprese.

     Il nuovo applicativo “Isi domanda”  è inserito in un ambiente digitale  unitario e semplificato in cui l’utente può trovare tutte le informazioni e seguire in un grafico lo stato della sua domanda. 

    A questo scopo è stato rivisto  il sistema di profilazione per l’accesso.

    Rilascio  nuove abilitazioni e modifica dell’incaricato

    Le nuove categorie di utenti che possono svolgere attività di intermediazione per la richiesta degli incentivi si aggiungono a quelle già profilate e a questo fine  sono stati predisposti appositi moduli di richiesta alle sedi Inail competenti per territorio.

    E' inoltre presente  la funzionalità “cambio incaricato”, per  i rappresentanti legali della ditta richiedente il finanziamento che intendano nominare e/o revocare il soggetto incaricato .

    Si ricorda infine  che per l’assistenza e il supporto nell’utilizzo dei servizi online  sono a disposizione:

    • il servizio “Inail risponde” e
    •  il manuale operativo dell’applicativo.
    • il Contact Center  telefonico dell’Istituto al numero 066001. 
    Allegati: