• Rubrica del lavoro

    Carta Dedicata a te 2024: 500 euro in pagamento a settembre

    Come anticipato poche settimane fa, si è svolta ieri la conferenza stampa del Ministro per l'agricoltura Lollobrigida con l'intervento del ministro del lavoro Calderone e della premier Meloni per annunciare la firma del decreto interministeriale per il rafforzamento e l'estensione della social card "Dedicata a te", introdotta in via sperimentale l'anno scorso e gestita da vari ministeri con il supporto di Poste Italiane, INPS, ANCI e i Comuni. 

    La dotazione finanziaria per il 2024 aumenta a 676 milioni di euro rispetto ai 520 milioni del 2023, portando il budget totale del biennio a quasi 1,2 miliardi.

    Le conseguenze di questo aumento sono due: 

    1. il numero di famiglie beneficiarie aumenterà da 1,2 milioni a 1,33 milioni, e
    2.  il valore medio della carta salirà da 459 euro a 500 euro (+8,9%). 

    I requisiti per accedere alla social card restano invariati: 

    • nuclei familiari di almeno tre persone residenti in Italia 
    • con un ISEE inferiore a 15.000 euro.
    • La carta non è cumulabile con altri contributi di inclusione sociale o sostegno alla povertà.

    Nel 2023, il 96% delle spese effettuate con la carta è stato destinato all'acquisto di prodotti alimentari, e il restante 4% a carburanti e trasporto pubblico. La nuova carta sarà disponibile dal 1° settembre per tre mesi, con una possibile proroga in base all'uso e alle risorse rimanenti.

    ATTENZIONE Per avere la nuova social card,   non occorre fare domanda , sono i Comuni a individuare e contattare le famiglie con i requisiti.

    In attesa del nuovo decreto, rivediamo di seguito i requisiti   e le modalità  inizialmente previste per avere la social card e tutti i dettagli forniti dall'INPS (messaggio 1958 del 26 maggio 2023 , messaggio 2188  del 13 giugno 2023  e messaggio 2373 2023 ) nonché l'informativa completa messa a disposizione  con i moduli da compilare per ritiro  o smarrimento della carta ecc. (v. ultimo paragrafo).

    LEGGI QUI LE ULTIME NOVITA  CARTA DEDICATA A TE 2024 

    Carta Spesa alimentare 2023 : requisiti per averla 

    Beneficiari del contributo sono i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti alla data  del 12 maggio 2023 (pubblicazione del decreto):

    •  iscrizione di tutti i componenti nell’Anagrafe comunale della Popolazione Residente 
    •  ISEE Ordinario non superiore  ai 15.000 euro annui.
    • NON essere Beneficiari alla stessa data del decreto di:

    a) Reddito di Cittadinanza; b) Reddito di inclusione;    qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà. NASPI – DIS-COLL; Indennità di mobilità; e) Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito; f) Cassa integrazione guadagni-CIG;   disoccupazione  agricola o altre forme di integrazione  salariale, o di sostegno erogate dallo Stato.

    Altro requisito di cui si terrà conto è  la numerosità del nucleo familiare e la presenza di minori, per cui avranno la precedenza :

    • nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2009,
    • nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2005,
    • nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, 

    sempre con priorità  data ai nuclei con indicatore ISEE più basso.

    Carta spesa alimentare: a quanto ammonta  e cosa si può acquistare 

     È concesso un solo contributo per nucleo familiare, di importo complessivo  pari ad € 500 

     Il contributo è destinato all’acquisto dei soli beni alimentari di prima necessità, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica.

     Per il 2024, sono state introdotte nuove categorie di prodotti alimentari acquistabili, come prodotti Dop e Igp, ortaggi e prodotti da forno surgelati, tonno e carne in scatola

    QUI L'ELENCO 2024

    Il contributo può essere speso presso tutti gli esercizi commerciali  convenzionati , dove si  possono  anche avere sconti del 15% che possono far salire il valore effettivo della carta.

    Carta acquisti alimentari: elenchi INPS-COMUNI

     Ad ogni  comune  il Ministero ha assegnato  un certo numero di carte,  calcolato in base alla popolazione residente e alla differenza tra il reddito medio  del comune e il reddito medio nazionale. Non è prevista quindi   la presentazione della domanda. 

    Qui il primo elenco completo dei Comuni  con il numero di carte a disposizione.

    I Comuni   hanno perfezionato  entro il 5 luglio 2023   gli elenchi tenendo conto della situazione anagrafica, reddituale e del numero di carte disponibili 

    Nel caso siano disponibili potranno essere destinate le carte spesa anche a nuclei familiari  unipersonali, in effettivo stato di bisogno, sulla base di informazioni dei loro servizi sociali.

    Carta spesa alimentare nuova distribuzione settembre 2023 

    Partita a settembre  una nuova Fase di  distribuzione ai beneficiari  della Carta spesa "Dedicata a te " l’acquisto dei beni alimentari di prima necessità  

    Inps ha comunicato  con il messaggio 3005 2023  è stato predisposto un nuovo elenco  per la consegna della carta a ulteriori famiglie  in 638 Comuni,  sulla base dei fondi rimasti inutilizzati per mancato ritiro 

    Carta acquisti  alimentari:  come e dove si ritira

     Il contributo viene erogato attraverso carte elettroniche di pagamento, prepagate e  ricaricabili,  Postepay, che vengono consegnate agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati.

    Per effettuare il ritiro, è necessario presentare la comunicazione ricevuta dal Comune,  che contiene l’abbinamento del codice fiscale del beneficiario al codice della carta assegnata. 

    Il ritiro può essere effettuato dal beneficiario o da un suo delegato. 

    Carta spesa alimentare: sconti  negli esercizi convenzionati 

    Presentando domanda, anche per via telematica, con il modello reso disponibile dal Ministero dell’agricoltura, su  sito istituzionale,  gli esercizi commerciali hanno aderito a piani di contenimento dei costi dei  beni alimentari di prima necessità,   con sconti del 15%  a favore dei possessori delle carte.

    Si prevede la  comunicazione periodica dei dati di variazione dei prezzi  praticati per la generalità degli utenti relativi ai beni di prima necessità  inseriti nell'allegato 1 .

    Carta spesa Dedicata a te: istruzioni e modelli in Posta

     Poste italiane  ricordano nelle istruzioni che 

    •  la Carta spesa prepagata deve essere usata solo dal titolare/utilizzatore e non può essere ceduta o data in uso a terze persone. 
    • Ad ogni Carta viene associato un codice PIN segreto e personale  con il quale
    •  si possono fare acquisti  solo nei negozi alimentari abilitati al circuito Mastercard;(per importi fino a 50 euro il PIN 
    • non si sono commissioni sui pagamenti;
    •  NON si può prelevare con la Carta spesa Dedicata a te 2023; 
    • negli ATM Postamat si può controllare  il saldo e la lista movimenti.

    QUI IL MODELLO per  la delega 

    QUI IL MODELLO per  consegna o sostituzione

  • Lavoro estero

    Contributi assistenziali esteri fiscalmente esenti se obbligatori

    Con la Risposta a interpello n. 24 2024 l'agenzia delle Entrate ha chiarito  il regime fiscale applicabile ai contributi relativi all'assistenza sanitaria versati da un datore di lavoro estero  per il dipendente, cittadino statunitense  residente in Italia,  confermando che si tratta di importi fiscalmente esenti da imposizione se derivanti da obbligo di legge. Vediamo di seguito i dettagli del caso.

    Contributi sanitari esteri: iI caso

    Il contribuente dichiara di essere un cittadino statunitense fiscalmente residente in Italia, dipendente di un datore di lavoro statunitense, e che  ha scelto di versare i contributi pensionistici alla social security statunitense invece che all'INPS, in base alla  vigente Convenzione bilaterale tra Italia ed USA.

    Il Contribuente ha visto indicare nella propria busta paga, tra le competenze ''aggiunte'' all'imponibile fiscale, anche le voci Medicare e Medical insurance, relative ai contributi ai servizi sanitari USA a carico del datore di lavoro,  quindi  entrambe le voci in busta paga  sono risultate  come fringe benefit soggetti a tassazione in Italia.

    In merito specifica che  la Medicare viene pagata, tramite il datore di lavoro, alla United Social Security Administration  e che la Medical insurance (detta anche Obamacare) fornisce, in assenza di un sistema sanitario nazionale negli USA, una copertura sanitaria a carico del datore di lavoro per i lavoratori ed i loro familiari. Dichiara inoltre che entrambi sono  contributi obbligatori per legge negli USA.

     l'Istante chiedeva conferma sulla possibilità di  riportare nella dichiarazione dei redditi un diverso importo rispetto a quello certificato dal datore di lavoro e di richiedere al datore di lavoro ''il corretto trattamento delle suddette voci (non come fringe benefit)''.

    Contributi assistenziali esteri: la risposta dell’Agenzia

    L'Agenzia delle Entrate risponde , che, in base alle disposizioni del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR), i contributi previdenziali e assistenziali versati all'estero   non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente del contribuente in Italia nella misura in cui sono ritenuti obbligatori secondo la normativa interna statunitense.

    Viene ricordato infatti che il  comma 2 dell' articolo 51 del TUIR stabilisce, alla lettera a), che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi previdenziali  e assistenziali versati dal lavoratore o dal datore di lavoro in ottemperanza a disposizioni  di legge.

    Per quel che attiene, nello specifico, alla rilevanza tributaria dei contributi  previdenziali obbligatori per legge, versati in uno Stato estero, si richiamano le indicazioni fornite al punto 2.2.1 della Circolare del Ministero delle Finanze del 23 dicembre 1997, n. 3  da cui risulta che  anche i contributi previdenziali e assistenziali, versati all'estero  dal lavoratore o dal datore di lavoro in ottemperanza a disposizioni di legge dello Stato  estero e riferiti a redditi assoggettati ad imposizione in Italia, non concorrono a formare  il reddito di lavoro dipendente del Contribuente.

    Va però posta attenzione al fatto che , precisa l'Agenzia delle Entrate ,  la valutazione sull'obbligatorietà dei contributi è di competenza delle autorità statunitensi e chiede quindi  all'istante di rivolgersi alle competenti autorità fiscali estere per ottenere le relative attestazioni che certifichino l'obbligatorietà dei contributi secondo la normativa interna statunitense. 

    Tale documentazione dovrà essere conservata ed esibita all'Ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate in caso di richiesta.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Bonus part time 550 euro: domande riesame entro il 5 giugno 24

     Il bonus da 550 euro per il sostegno ai lavoratori con rapporti  di lavoro part time ciclici verticali  era  stato introdotto  con  la conversione del Decreto Aiuti n. 50 2022 (legge 91 2022) per riconoscere, in parte, con un una tantum annuale  la contribuzione persa per i periodi non lavorati (vedi sotto i dettagli).

    Nel decreto fiscale (DL 145 2023) è contenuto un articolo che rifinanzia  la misura  con 30 milioni di euro anche per i periodi lavorati nel 2022 .

    Viene anche  fornita  una interpretazione autentica della norma precedente per cui tra i beneficiari  sono ricompresi non solo  lavoratori ciclici o verticali ma   tutti i casi di rapporto di lavoro part time  che preveda  sospensioni del  lavoro per almeno un mese. Vedi sotto i requisiti .

    Con le nuove istruzioni operative (messaggio 3977 del 10 novembre 2023)  INPS  ha anche  riaperto la piattaforma per  la presentazione della domanda, dal 13 novembre al 15 dicembre 2023,  sia per chi non  aveva fatto richiesta del bonus  pensando di non avere i requisiti,  sia per chi ha avuto il diniego  e voleva  chiedere il riesame

    Con il messaggio 2247  del 16  giugno 2023 l'istituto ha specificato che  le richieste devono essere accolte anche in presenza di denunce erronee da parte dei datori di lavoro. 

    AGGIORNAMENTO 6 FEBBRAIO 2023

    Bonus part time istruzioni e scadenze domande di riesame

    Con il messaggio INPS 491  del 5 febbraio 2023 vengono fornite le istruzioni per chiedere il riesame delle domande  respinte.

    In particolare viene  specificato che gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili, sia da parte degli Istituti di Patronato che da parte del cittadino (avvalendosi dello SPID almeno di livello 2 o della CIE o della CNS), accedendo al portale web dell’Istituto  nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, raggiungibile seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento” e selezionando la prestazione  per l’anno 2022 e/o per l’anno 2023.

    in allegato al messaggio  sono forniti i dettagli delle possibili  motivazioni di rigetto delle indennità una tantum e la documentazione necessaria per richiedere il riesame,  il termine non perentorio per presentare istanza di riesame è pari a 120 giorni decorrenti  dal 5 febbraio o dalla conoscenza della reiezione se successiva. La scadenza minima è quindi fissata al 5 giugno 2024. .

    Scarica qui l'allegato 1

    scarica qui l'allegato 2

    Si può fare richiesta di riesame attraverso il pulsante “Chiedi riesame” all’interno della Sezione “Dati della domanda” sul portale web dell’INPS, inserendo una motivazione e la relativa documentazione attraverso il link “Allega documentazione”.

    Da evidenziare che , in caso di reiezione per errata valorizzazione dei periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, le Strutture territoriali competenti possono dare corso a un esito favorevole anche sulla base della documentazione prodotta dal lavoratore

    Indennità part time verticale: di cosa si tratta

    Il contratto di lavoro a part time ciclico verticale (o multi-periodale) ha la caratteristica di una prestazione lavorativa  articolata su alcuni giorni del mese o su alcuni mesi dell'anno  (cioè i lavoratori prestano servizio in alcuni giorni a tempo pieno e mentre in altri  non lavorano affatto).

    L'istituzione del Fondo per il sostegno di questi lavoratori  costituisce una  risposta per i periodi  di  sospensione -interruzione dal lavoro (con  prolungata mancanza di retribuzione) . La legge di bilancio 2021 ha previsto per questa categoria il riconoscimento pieno dei periodi lavorati ai fini previdenziali, dopo che il diritto è stato  sancito da una sentenza della Corte Europea.  Ora è possibile  conteggiare  tutte le  settimane coperte dal contratto di lavoro, malgrado non sempre siano operative  a causa della ciclicità della prestazione.

    Bonus 550 euro:  come e a  chi spetta 

    L’art. 2 bis inserito in sede di conversione in legge del Decreto Aiuti n. 50 2022, prevedeva l’erogazione di una indennità Una Tantum di importo pari a 550 euro, per l’anno 2022,  ai lavoratori dipendenti di aziende private  con i seguenti requisiti:

    •  titolari di contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021 che prevedesse  periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente,  non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane

     e alla data della domanda: non titolari di altro rapporto di lavoro dipendente o 

    • non  percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)  ( sul punto la nuova circolare precisa che l lavoratore è da intendersi percettore di NASpI anche nella ipotesi in cui – alla data di presentazione della domanda di indennità una tantum – sia titolare della prestazione NASpI ma questa è stata sospesa a seguito di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato 
    • né  di un trattamento pensionistico;

    il bonus  inoltre:

    • è  cumulabile con l'assegno di invalidità
    • può essere riconosciuto solo una volta a ciascun lavoratore 
    •   non concorre alla formazione del reddito 
    •   è erogato dall’INPS che provvede anche al monitoraggio del limite di spesa.

    Bonus 550 euro: come fare domanda

    Le domande all’INPS andavano presentate  entro la data del 15 dicembre 2023   sia per i periodi 2021 che  2022 , esclusivamente in via telematica,  accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, sul sito  www.inps.it, seguendo il percorso :Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”   e selezionando la prestazione “Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale”.  Si accede con:

    • SPID di livello 2 o superiore;

    • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

    • Carta nazionale dei servizi (CNS).

    In alternativa al portale web, l’indennità una tantum può essere richiesta :

    1. tramite il servizio telefonico  di Contact Center Multicanal o
    2. attraverso gli Istituti di Patronato.
  • Rubrica del lavoro

    Testo unico infortuni INAIL versione aggiornata

    A distanza di cinque anni dalla sua prima pubblicazione, l’INAIL ha recentemente reso disponibile una versione aggiornata del Testo Unico infortuni sul proprio sito internet.

    SCARICA QUI IL TESTO

    La nuova edizione, denominata "Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – d.p.r. 1124/1965 – Proposta di Lettura integrata", integra tutte le modifiche normative avvenute fino ad agosto 2023.

    Le principali novità del Testo unico assicurazione infortuni

    L’aggiornamento di agosto 2023 include le rilevanti innovazioni introdotte dal DLgs. 29 agosto 2023 n. 120, che apporta disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi del 28 febbraio 2021 nn. 36, 37, 38, 39 e 40. 

    Tra le modifiche più significative, si evidenziiano le novità relative all’assicurazione obbligatoria all’INAIL dei lavoratori subordinati sportivi e dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, a partire dal 1° luglio 2023, come stabilito dagli articoli 34 e 37 del DLgs. 36/2021 (cfr. circ. INAIL n. 46/2023).

    Altro aspetto rilevante   della nuova versione del Testo Unico riguarda l’estensione della tutela assicurativa  attraverso le modifiche all’articolo 4 del Testo Unico, che riguarda il requisito soggettivo per la tutela assicurativa. Tradizionalmente, tale requisito deve andare di pari passo con il requisito oggettivo di cui all’articolo 1, ma negli ultimi anni è stato talvolta sufficiente per l’assicurazione.

    Un esempio significativo è l’articolo 66 comma 4 del DL 73/2021, che riguarda l’assicurazione INAIL nel mondo dello spettacolo.

    I decreti applicativi stabiliscono una presunzione legale di pericolosità per le attività svolte dai lavoratori dello spettacolo, integrando le attività protette individuate all’articolo 1 del DPR 1124/65 e l’elenco delle persone assicurate contenuto nell’articolo 4 del medesimo decreto (cfr. circ. INAIL n. 11 del 24 febbraio 2022).

    Il testo in due versioni

    Il nuovo Testo Unico si distingue anche per la sua struttura che comprende due versioni:

    1.  Nella prima parte, viene presentato il risultato finale del lavoro di lettura integrata, facilitando una rapida e semplice consultazione. 
    2. La seconda parte, invece, offre la versione originale del decreto con l’evidenza delle modifiche e integrazioni apportate, utile per chi desidera approfondire il percorso evolutivo delle norme.

    Il testo illustra quindi  anche i complessi percorsi normativi che hanno portato all’estensione della tutela assicurativa a nuovi soggetti. Ad esempio, si menziona il percorso per l’assicurazione dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti con un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. 

    Inoltre, si evidenzia l’estensione della tutela assicurativa agli studenti e al personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, avvenuta con l’articolo 18 del DL 48/2023.  Va ricordato che quest’ultima misura ha carattere provvisorio, operando sperimentalmente per il solo anno scolastico e accademico 2023-2024.

     La possibilità di consultare sia la versione integrata che quella originale con le modifiche evidenziate rende il testo particolarmente utile per approfondire l’evoluzione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

    Art 28 mancato invio retribuzioni e accertamenti INAIL

     

    Un’ulteriore novità riguarda l’ultimo comma dell’articolo 28 del Testo Unico, che disciplina il comportamento dell’INAIL in caso di mancato invio del foglio salari. 

    Questo il testo in oggetto: In caso di mancato invio della dichiarazione delle retribuzioni entro i termini di cui al comma 4, l'Istituto assicuratore può o procedere direttamente all'accertamento delle retribuzioni, addebitando al datore di lavoro le spese sostenute per l'accerta mento stesso, o effettuare la liquidazione del premio  dovuto, sia per la regolazione sia per la rata anticipata, in base al doppio delle retribuzioni presunte dell'ultimo  periodo assicurativo. Restano impregiudicati i diritti dell'Istituto assicuratore sia

    per il premio sia per le sanzioni civili, anche nel caso che da successivi accertamenti risultasse dovuto un premio superiore a quello già richiesto o riscosso.

    Questa disposizione è di particolare importanza perché costituisce la base normativa per gli accertamenti da parte dell’Istituto, che potrebbero essere  incrementati  in futuro grazie all’aumento delle risorse ispettive disposto dall’articolo 31 del DL 19/2024 PNRR  (conv. L. 56/2024).

  • Lavoro Dipendente

    Legittimità costituzionale licenziamento dirigenti in periodo Covid

    L'esclusione dei dirigenti dal divieto di licenziamento individuale (ma non da quello collettivo)  che era stato previsto durante la pandemia COVID, viene sottoposto al vaglio della Corte costituzionale  con l'ordinanza interlocutoria della Cassazione 15030 del 29 maggio 2024, che rimarca il possibile contrasto con l'art 3  della Costituzione . Ecco i dettagli.

    Licenziamento individuale del dirigente nullo

    Nel caso in esame, la Corte d'Appello aveva dichiarato nullo il licenziamento di un dirigente, avvenuto durante un processo di riorganizzazione aziendale, sostenendo che il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo dovuto alla pandemia si sarebbe dovuto applicare anche ai dirigenti. La nullità del licenziamento era stata giustificata con il   contrasto con una norma imperativa.

    La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, pur ritenendo manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale formulate dal datore di lavoro, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 46 del DL 18/2020 per presunto contrasto con l’art. 3 della Costituzione.

    I giudici hanno evidenziato come l’art. 10 della Legge 604/66 escluda esplicitamente i dirigenti dal divieto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, mentre essi sono inclusi nella disciplina dei licenziamenti collettivi. Questa asimmetria è stata giudicata irragionevole e in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione.

    La Corte ha sottolineato che la ratio del divieto di licenziamento era quella di evitare che le conseguenze economiche negative della pandemia causassero un massivo incremento dei licenziamenti per motivi economici. Tuttavia, questa ratio è stata applicata solo ai lavoratori dipendenti non dirigenti, escludendo i dirigenti dai licenziamenti individuali, ma non da quelli collettivi.

    Le motivazioni della Cassazione

    L’ordinanza evidenzia  due considerazioni da parte della suprema Corte :

    •  la prima riguarda la non applicabilità analogica del divieto, essendo una norma eccezionale introdotta dalla normativa emergenziale.
    •  La seconda concerne le misure di sostegno previste dal legislatore (come la cassa integrazione guadagni e la sospensione temporanea di oneri fiscali e previdenziali), che presuppongono una portata generalizzata del blocco dei licenziamenti.

    La Cassazione ha evidenziato come il divieto di licenziamento abbia imposto un sacrificio significativo alle aziende, particolarmente in riferimento ai licenziamenti collettivi, che coinvolgono un numero maggiore di dipendenti e comportano oneri procedurali considerevoli. Nonostante ciò, per i dirigenti, il divieto di licenziamenti individuali per ragioni oggettive è stato escluso, nonostante la presenza di misure di sostegno che avrebbero potuto compensare tale esclusione.

    L'ordinanza della Corte di Cassazione ha quindi posto in evidenza un problema di ragionevolezza nella normativa emergenziale adottata durante la pandemia, rimettendo alla Corte Costituzionale la valutazione della legittimità costituzionale dell’esclusione dei dirigenti dal divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. 

    Questa pronuncia sottolinea l'importanza di un approccio equilibrato e coerente nelle misure di tutela del lavoro in situazioni di emergenza economica e sanitaria, ponendo la questione delle garanzie di protezione identiche  per tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti.

  • Appalti

    Contratti di lavoro negli appalti: le novità del DL 19-2024 convertito

    Il decreto legge 19 2024 recentemente convertito in legge come noto ha previsto una serie di modifiche alla normativa sulla sicurezza sul lavoro,  sulle sanzioni al lavoro irregolare  con specificazioni ulteriori alle previsioni in tema di appalti.

    Leggi in merito anche Appalti e CCNL obbligatorio :novità del DL PNRR  e Sicurezza sul lavoro le nuove misure.

    Nell'iter di  conversione in legge appena concluso,  in particolare è stata rimaneggiata la norma che dettava  le  regole per la scelta del  contratto collettivo  da prendere a riferimento per la congruità delle retribuzioni dei  lavoratori impiegati nell’appalto e nel subappalto. Si specifica ulteriormente anche la responsabilità solidale del committente con le società appaltanti 

    Vediamo piu in dettaglio le novità del nuovo testo di legge.

    Applicazione CCNL piu rappresentativi a livello nazionale

    L’articolo 29 al comma 2 come detto interviene in materia di trattamento economico e normativo del personale impiegato nell’appalto, anche con  riferimento all’ampliamento dei casi in cui è possibile configurare una

    responsabilità solidale dei soggetti coinvolti per la corresponsione di tale  trattamento economico.

    Nel dettaglio, con la conversione è previsto  l’obbligo di corrispondere al personale   un trattamento  sia economico che normativo complessivamente non inferiore o peggiorativo  a quello previsto dal contratto collettivo  nazionale e territoriale applicato nel settore e per la zona strettamente  connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto .

    Da notare però che,  con le modifiche apportate alla Camera,   il contratto collettivo di riferimento NON è piu quello maggiormente applicato nel settore, ma quello:

    •  stipulato dalle  associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente  più rappresentative sul piano nazionale e 
    • strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta  dall'impresa anche in maniera prevalente

    Si prevede inoltre che la responsabilità solidale  tra committente imprenditore, l’appaltatore, nonché gli eventuali subappaltatori, per la corresponsione dei trattamenti retributivi ai  lavoratori – si applica anche  nei casi in cui l’utilizzatore ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli

    autorizzati allo svolgimento di attività di somministrazione di lavoro, di  intermediazione e di ricerca e selezione del personale, nonché nei casi di  appalto e di distacco privi dei requisiti.

    Congruità dell’incidenza della manodopera

    Nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori  edili,  il decreto legge ha introdotto l’obbligo:

    •  per il responsabile del progetto negli appalti pubblici, e 
    • per il committente, negli appalti privati, nelle opere di  importo pari o superiore ad euro settantamila.

     di verificare, prima di procedere al saldo finale dei lavori, la congruità  dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 25 giugno 2021, n. 143.

    Leggi su questo Congruità Edilizia : regole tabella valori,  faq

    Con riferimento agli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro (comma 11), l'assenza di verifica ha conseguenze sulla stazione appaltante ai fini della  valutazione della performance del responsabile,   con comunicazione della violazione all’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione).

    Con riferimento agli appalti privati di valore complessivo pari o  superiore a 500.000 euro  il versamento del saldo finale, in  assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della  posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione  amministrativa da 1.000 a 5.000 euro a carico del committente.

    I rischi fiscali e responsabilità 231 2001 per le imprese

    I rischi per il mancato controllo non comportano soltanto le conseguenze viste sopra. 

    Va ricordato che oltre alle sanzioni dell'ispettorato del lavoro,  il rischio di intermediazione illecita, può  comportare  contestazioni fiscali anche sulla  detraibilità dell’Iva pagata sul corrispettivo dell’appalto,e sulla deducibilita   dei corrispettivi  versati, ai fini IRPEF  e IRAP.

    Inoltre  potrebbe essere contestato il reato di «dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti», di cui all’articolo 2 del Dlgs 74/2000 con possibile applicazione anche del Dlgs 231/2001 per le società coinvolte .

    Anche la normativa europea, anche con riguardo alla responsabilità sociale delle imprese sta introducendo ulteriori obblighi sui processi aziendali di controllo sul trattamento dei lavoratori coinvolti 

  • Lavoro Dipendente

    Malattia marittimi 2024: nuovi chiarimenti

     Nella legge di bilancio  2024 pubblicata il 30 dicembre come legge 213 2023  è  stata prevista  una  “Modifica della misura dell’indennità di malattia della gente di mare”.    Si tratta  per i lavoratori marittimi di una modifica al ribasso in quanto si prevede che l'indennità venga calcolata sul 60% invece che 75 % della retribuzione. Le istruzioni  operative INPS sono state completate con la circolare 55 del 4 aprile 2024. 

    Con il messaggio 2022  del 29 maggio 2024 l'istituto è intervenuto nuovamente con alcuni chiarimenti sulla retribuzione  da prendere a riferimento

    Di seguito   tutti i principali aspetti della nuova  disciplina e le istruzioni

    Novità malattia marittimi nella legge di bilancio 2024

    Il testo della legge 213/2023  prevede in particolare  «Per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024, ad una indennità giornaliera nella misura del sessanta per cento della retribuzione, calcolata ai sensi dell’articolo 10, nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto all'assicurato di attendere al lavoro ai sensi del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244.»; 

    Viene inoltre specificato un nuovo sistema di calcolo delle indennità :   «Per gli eventi di malattia di cui agli articoli 6 e 7 del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1938, n. 831, insorti dal 1° gennaio 2024, l’indennità giornaliera è calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall'assicurato nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l'evento di malattia. Nel caso in cui l'evento si sia  verificato nei primi trenta giorni dall'inizio del rapporto di lavoro, l'indennità giornaliera è calcolata dividendo l'ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.».

    Con il messaggio 157 del 12 gennaio 2024  INPS è intervenuto  con le prime indicazioni  in merito, specificando che  il servizio web di trasmissione dei flussi retributivi  è in corso di aggiornamento, per cui,  al fine di assicurare continuità nel riconoscimento delle tutele di malattia,  le Sedi  determinano provvisoriamente  le indennità di inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale e da malattia complementare   sulla base dell’ultima retribuzione teorica Uniemens disponibile per lo specifico rapporto di lavoro.

    In caso di ritardo nell’invio di flussi Uniemens, le stesse Sedi dovranno provvedere alla liquidazione provvisoria delle prestazioni dovute sulla base dei minimi salariali previsti.

    L'istituto ribadisce che le componenti retributive da includere nella base di calcolo delle indennità di malattia devono essere espressamente previste in specifiche norme di legge o del contratto collettivo di categoria. e rinvia  per ulteriori dettagli ad un prossima circolare completa.

    Con un ulteriore messaggio del 23 febbraio l'istituto  ha precisato alcuni aspetti sulla  gestione delle domande fondate su eventi di malattia insorti entro il 31 dicembre 2023: 

    Marittimi : eventi malattia fino al 2023

    L'istituto ricorda l'iter di migrazione dei dati relativi alle  prestazioni in argomento  dalla gestione Inail ex Ipsema alle banche dati INPS dal 2014 e  riconferma che 

    • per gli eventi di malattia insorti entro il 31 dicembre 2023, costituiscono base di calcolo le componenti retributive come determinate dall’articolo 10 del regio decreto-legge n. 1918/1937 – nella formulazione previgente alla riforma recata dalla legge di Bilancio 2024 – nonché quelle aventi fondamento nella contrattazione collettiva. Ciò significa che ai fini del calcolo della prestazione devono essere considerate anche le voci retributive riconducibili, oltre che alla contrattazione collettiva nazionale di settore, alla contrattazione aziendale, o ai contratti di lavoro individuali, in quanto elementi strutturali del “salario”, sempreché si tratti di componenti retributive regolarmente assoggettate a contribuzione obbligatoria.
    • Inoltre ricorda che  per gli eventi di malattia antecedenti al 1° gennaio 2024, le Strutture territoriali effettuano le verifiche  tra i dati dichiarati  riferiti ai 30 giorni precedenti lo sbarco e l’importo esposto relativo alla retribuzione teorica nei flussi Uniemens di riferimento, relativi, invece, alla mensilità in cui avviene lo sbarco medesimo.

    Va tenuto presente che  eventuali componenti retributive imponibili liquidate in unica soluzione in occasione dell’evento dello sbarco e, quindi, interamente denunciate sul flusso Uniemens della mensilità in cui avviene lo sbarco, devono essere riparametrate sulla base di un numero di mensilità pari a quelle interessate dal rapporto di lavoro anche mediante acquisizione delle buste paga ove utili a eventuali supplementi istruttori.

    Malattia marittimi 2024: nuove istruzioni

    Pubblicata il 4 aprile 2024 una nuova circolare INPS 55/2024 , che fornisce ulteriori indicazioni  sulla determinazione della retribuzione media globale giornaliera da considerare ai fini del calcolo delle indennità previste 

    Viene anche annunciato  sulle procedure di comunicazione che 

    • le procedure di gestione sono in corso di aggiornamento per l’automatico inserimento della “retribuzione teorica” esposta nei flussi Uniemens.
    • Al termine dell’aggiornamento, si avrà la determinazione in automatico del valore della RMGG, con conseguente calcolo della percentuale di legge per l’erogazione della prestazione, in coerenza con le informazioni presenti nel flusso Uniemens.

    Considerato che le imprese armatoriali e della pesca possono assolvere agli obblighi contributivi e di Uniemens mensili entro 60 giorni dalla scadenza del mese cui i contributi si riferiscono:

    •  la prestazione di malattia è liquidata provvisoriamente e in automatico sulla base dell’ultima “retribuzione teorica” disponibile nel flusso Uniemens per lo specifico rapporto di lavoro.
    • In assenza di flussi Uniemens, le Strutture territoriali devono, invece, provvedere alla liquidazione provvisoria delle prestazioni dovute sulla base dei minimi contrattuali di categoria.

    A seguito della ricezione del flusso Uniemens del mese di competenza, la prestazione viene ricalcolata in via definitiva, senza ulteriori adempimenti da parte degli interessati.

    Viene conseguentemente meno, per i datori di lavoro interessati, l’obbligo di trasmissione con l’applicativo “Comunicazione dei flussi retributivi”.

    Comunicazione  Bonus adjustment

    In merito alla  determinazione della retribuzione media globale giornaliera (RMGG) si chiarisce in particolare l'inclusione, nel computo della RMGG, della voce retributiva c.d. “bonus adjustment – gross up”.

    Il c.d. “bonus adjustment – gross up” è una componente a carattere ricorrente, anche se  variabile nell' importo , che costituisce retribuzione imponibile, in quanto non appartenente alle voci di cui di cui all’articolo 51, commi 2 e seguenti, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), nel quale sono indicati i redditi  esclusi.

    Il messaggio  del 29 maggio precisa che solo nel caso in cui la pattuizione individuale preveda che tale voce retributiva deve essere corrisposta dal datore di lavoro anche durante il periodo di malattia, la stessa deve rimanere esclusa dal calcolo della RMGG.

    Inoltre , per consentire all’Istituto la determinazione in automatico del valore della RMGG  al datore di lavoro è richiesta  l' esposizione di questo dato  nel flusso mensile Uniemens di competenza,  con l’onere del necessario riproporzionamento e di rideterminazione del pro-quota. 

    Indennità di malattia gente di mare: come funziona

    Come noto i lavoratori marittimi sono soggetti a una disciplina  di diritto del lavoro particolare . Il rapporto di lavoro  è  regolato dal Codice della Navigazione (Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327) e  il  contratto , definito  di arruolamento, è il contratto sottoscritto dall’armatore con il personale marittimo.

    La regolamentazione specifica  è dettata dal D.P.R. 18 aprile 2006, n. 231 (Regolamento recante disciplina del collocamento della gente di mare), nonché dalla Convenzione internazionale OIL sul Lavoro Marittimo (MLC- 2006)  che stabilisce i principi e i diritti minimi sul lavoro marittimo.

    Per questo settore, la competenza all’assistenza sanitaria è suddivisa tra Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera, Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti (USMAF-SASN), medici fiduciari in Italia e all’estero e medici del Servizio Sanitario Nazionale sulla base della posizione lavorativa del lavoratore assicurato (navigante o no).

    In base all’art. 114 del Codice, per personale marittimo si intende:

    1. la gente di mare;
    2. il personale addetto ai servizi dei porti;
    3. il personale tecnico delle costruzioni navali.

    A sua volta la" gente di mare" è suddivisa in tre categorie (art. 115 Codice della Navigazione):

    • personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo;
    • personale addetto ai servizi complementari di bordo;
    • personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera.

    Dal  2014 (decreto legge 76 2013),  la gestione  della malattia e della maternità è affidata all'INPS che garantisce attualmente :

    • l'indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale  per la malattia insorta a bordo che causa lo sbarco,
    • l'indennità di malattia complementare  per gli eventi insorti entro 28 giorni dallo sbarco. In caso di malattia dopo 28 giorni dallo sbarco in continuità di rapporto di lavoro è prevista l'indennità per inabilità temporanea per un massimo di 180 giorni.