• Rubrica del lavoro

    Tirocini: ok per gli stranieri con permesso per studio

    Il permesso di soggiorno per studio o formazione professionale è valido per i cittadini stranieri legalmente residenti in Italia  per  essere ammessi ai tirocini formativi che comprendano attività lavorative. Lo afferma l'ispettorato nazionale del lavoro INL,  nella Nota n. 320 del 14 febbraio 2023, in risposta ad una richiesta di parere sul fatto che  il permesso per studio o formazione professionale consenta di 

    • svolgere tutte le attività di tirocinio curriculare previste dal corso di studi o formazione professionale per cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno e 
    •  di svolgere anche attività di tirocinio non curriculare, finalizzato all’inserimento lavorativo nell'ambito collegato al percorso di studio.

    In accordo con il Ministero del lavoro,  la nota  INL ricorda innanzitutto che la normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento, per un generale principio di parità di trattamento, trova applicazione anche ai cittadini non appartenenti all’Unione europea

    Va riconosciuta però la  distinzione tra l’ipotesi di tirocinio  per  cittadino extra-comunitario regolarmente soggiornante in Italia con permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio  e  quello da instaurare con  un cittadino extra-Ue che si trovi all’estero.

    Nel primo caso il titolo di soggiorno in corso di validità (per studio o formazione professionale) consente di svolgere

    1. sia  le attività di tirocinio curriculare previste dal corso di studi o formazione professionale 
    2. che un’attività di tirocinio non curriculare, compatibilmente con l’espletamento del percorso di studio o formazione professionale . In merito l'ispettorato precisa che i limiti in cui è consentito lo svolgimento di attività di lavoro subordinato ex art. 14, comma 4, D.P.R. n. 394/1999 non hanno applicazione in quanto il tirocinio formativo non costituisce prestazione di lavoro .

    Diverso il caso dei cittadini extracomunitari non soggiornanti in Italia  nei confronti dei quali “trova applicazione quanto previsto, in attuazione del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all’art. 40, comma 9, lettera a), del decreto del Presidente Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, per il quale sono richieste specifiche autorizzazioni  delle direzioni provinciali del lavoro.

  • Lavoro Dipendente

    Fondo aereo: nuove istruzioni per l’integrazione salariale

    Nel messaggio 757 del 21 febbraio 2023 INPS fornisce nuove istruzioni sulle domande per il trattamento di integrazione salariale a carico del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale come preannunciato dalla circolare 4 2023 sugli ammortizzatori sociali 2023.

    In particolare  si ricorda che  le domande  di accesso alle prestazioni presentate  tra il 1° gennaio 2022 e il 30 settembre 2022  sono state ritenute validamente trasmesse anche se pervenute oltre il termine di decadenza di 60 giorni  dopo la data  del decreto ministeriale di concessione.

    L'istituto precisa che:

    •  per le aziende che hanno optato per il pagamento diretto,  o che non hanno  comunicato la modalità di pagamento e la prestazione sarà pagata mensilmente dall’Istituto per l’intero periodo autorizzato e  l’azienda è tenuta  comunque  all’invio dei file mensili 
    • per le aziende che hanno anticipato le  prestazioni l’INPS  trasmetterà,  via PEC, la notifica dell'autorizzazione  al conguaglio  comunicando  anche il numero di autorizzazione e il  codice conguaglio da utilizzare.

     L’azienda dovrà trasmettere i file mensili per consentire il calcolo dell’importo da conguagliare che verrà comunicato dall'INPS.

    Nel flusso uniemens i datori di lavoro utilizzeranno per il conguaglio  il  nuovo codice causale “L905”.

  • Rubrica del lavoro

    Contributi INPS volontari 2023: dipendenti e autonomi

    Con la  circolare  22  del 20 febbraio 2023 l'INPS ha comunicato gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2023 da:

    1. lavoratori dipendenti non agricoli,
    2.  lavoratori autonomi ed 
    3. lavoratori iscritti alla Gestione separata,

    che intendono proseguire i versamenti previdenziali in forma volontaria.

     Gli importi sono adeguati  a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pari quest'anno  all'8,1%.

    Vengono specificati in particolare :

    1.  Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli
    2.  Versamenti volontari degli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD e degli iscritti al Fondo Volo e Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.
    3.  Versamenti volontari degli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex IPOST)
    4.  Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD
    5.  Versamenti volontari nelle gestioni degli artigiani e commercianti
    6.  Versamenti volontari nella Gestione separata

    Versamenti  volontari dipendenti 2023

    Nell'allegato 1 è fornita la tabella con le classi di contribuzione e la retribuzione minima imponibile ai fini dei versamenti volontari.

    Per i versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli sulla base della variazione dell’indice ISTAT,  per l’anno 2023 si applicano i seguenti valori:

    •  retribuzione minima settimanale € 227,18;
    • prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’’aliquota aggiuntiva dell’1% :  € 52.190,00;
    • massimale per prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che esercitino l’opzione per il sistema contributivo: € 113.520,00.
    •  aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995: 33%. 

    Contributi volontari artigiani commercianti e gestione separata

    Riportiamo di seguito le tabelle  relative alle Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria per Artigiani e commercianti

    (Decorrenza 1° gennaio 2023)

    ARTIGIANI

     

     

    Classi di reddito

     

    Reddito medio imponibile

     

     

    Contribuzione mensile

    24%

    23,25%

     1

    Fino a € 17.504

    € 17.504

    € 350,08

    € 339,14

     2

    da € 17.505 a € 23.285

    € 20.395

    € 407,90

    € 395,16

     3

    da € 23.286 a € 29.066

    € 26.176

    € 523,52

    € 507,16

     4

    da € 29.067 a € 34.847

    € 31.957

    € 639,14

    € 619,17

     5

    da € 34.848 a € 40.628

    € 37.738

    € 754,76

    € 731,18

     6

    da € 40.629 a € 46.409

    € 43.519

    € 870,38

    € 843,19

     7

    da € 46.410 a € 52.189

    € 49.300

    € 986,00

    € 955,19

     8

    da € 52.190

    € 52.190

    € 1.043,80

    € 1.011,19

    COMMERCIANTI

     

     

              Classi di reddito

     

    Reddito medio imponibile

     

    Contribuzione mensile

     

    24,48%

    23,73%

     1

    Fino a € 17.504

    € 17.504

    € 357,09

    € 346,15

     2

    da € 17.505 a € 23.285

    € 20.395

    € 416,06

    € 403,32

     3

    da € 23.286 a € 29.066

    € 26.176

    € 534,00

    € 517,64

     4

    da € 29.067 a € 34.847

    € 31.957

    € 651,93

    € 631,95

     5

    da € 34.848 a € 40.628

    € 37.738

    € 769,86

    € 746,27

     6

    da € 40.629 a € 46.409

    € 43.519

    € 887,79

    € 860,59

     7

    da € 46.410 a € 52.189

    € 49.300

    € 1.005,72

    € 974,91

     8

    da € 52.190          

    € 52.190

    € 1.064.68

    € 1.032,06

    GESTIONE SEPARATA

    Si ricorda che l’importo del contributo volontario dovuto    si ottiene applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno  precedente, SOLO l’aliquota IVS   pari a: 

    •  25% per i professionisti e 
    •  33% per i collaboratori e per le figure assimilate.

    L'importo minimo dovuto per la prosecuzione volontaria è pari quindi a: 

    minimo annuo mensile
    professionisti € 4.376,04 € 364,67
    collaboratori e altri iscritti  € 5.776,32 € 481,36 

  • Rubrica del lavoro

    Contributi calcio femminile: istruzioni INPS

    Con la circolare 24 del 20 febbraio 2023 Inps fornisce  le istruzioni sugli obblighi contributivi  derivanti dalla l’introduzione del professionismo sportivo nel calcio femminile a fare data dalla stagione 2022/2023 relativamente al Campionato di Serie A   previsto con  la delibera n. 353 del 9 novembre 2020  della Federazione italiana Giuoco Calcio .

    La novità è entrata in vigore  a decorrere dal 1° luglio 2022. 

    L'istituto comunica quindi l'estensione a tutti gli sportivi professionisti  sopracitati dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, di cui alla legge 14 giugno 1973, n. 366, relativa al regime ex ENPALS.

    Conseguentemente, le società sportive che beneficiano dell'attività prestata da detti lavoratori (subordinati e autonomi) sono tenute a provvedere ai relativi adempimenti .

    Figure professionali interessate

    L'obbligo riguarda le seguenti figure professionali titolari di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo  nei confronti delle società sportive professionistiche iscritte al Campionato di Serie A di calcio femminile:

    • i direttori sportivi;
    • i direttori tecnici;
    • le atlete calciatrici;
    • gli allenatori;
    • i preparatori atletici.

    Con specifico riferimento alle calciatrici professioniste  si applica l’articolo 3, primo comma, della legge n. 91/1981, che prevede come forma contrattuale tipica quella del lavoro subordinato e ammette (art. 3, comma 2) quella autonoma solo al ricorrere di specifici presupposti.

    Obbligo e aliquote contributive calcio femminile professionistico

     L’obbligo contributivo e i correlati oneri di natura informativa conseguenti all’iscrizione al FPSP sono a carico del datore di lavoro anche nel caso di rapporti di lavoro autonomo, con diritto di rivalsa sulla quota a carico del lavoratore 

    La contribuzione previdenziale relativa all’assicurazione IVS, è pari al 33% della retribuzione/compenso imponibile calcolata sulla retribuzione giornaliera ed entro determinati massimali, variabili a seconda dell’anzianità assicurativa del lavoratore.

    Per gli sportivi professionisti “nuovi iscritti” privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996, il contributo IVS (33%) è calcolato sulla retribuzione giornaliera

    Sono dovuti inoltre:

    •  il contributo di solidarietà  nella misura del 3,1% (di cui l’1% a carico del datore di lavoro e il 2,1% a carico del lavoratore) sulla parte di retribuzione eccedente il massimale
    •  l’aliquota aggiuntiva pari all’1% a carico del lavoratore.

    I valori minimi e massimi applicabili  sono stati comunicati con la circolare n. 11/2023.

    La circolare 24  specifica poi le istruzioni operative per la trasmissione delle dichiarazioni  retributive e contributive 

    In caso di nuova apertura di una apposita posizione contributiva dovrà essere indicata, come data inizio attività, il 1° luglio 2022. seguendo le  indicazioni fornite con la circolare n. 2/2007, nonché il “Manuale procedura Iscrizione e Variazione Azienda su web internet” di cui all’Allegato n. 2 della circolare n. 80/2014.

  • Pensioni

    Contributi Enasarco: non valgono per l’applicazione del massimale

    Solo i contributi Enasarco versati prima del  27 agosto 1966, potrebbero validamente concorrere a definire l'anzianità contributiva necessaria all'applicazione  del sistema di calcolo misto o retributivo. Da quella data infatti, con l'entrata in vigore della legge 613/1966, l'ente di previdenza di agenti e rappresentanti di commercio è stato trasformato da gestore  previdenziale sostitutivo a gestore di prestazioni integrative per cui i contributi precedenti non hanno valore  per la definizione del regime pensionistico.

     Lo chiarisce l'INPS del messaggio  730 del 20 febbraio 2023,  emanato con l'approvazione del  Ministero del lavoro.

    L'Istituto  ricorda che il «regime contributivo» delle pensioni a norma della legge 335/1995 che prevede il sistema di calcolo degli assegni  sulla base dei contributivi versati e non sulla media delle ultime retribuzioni si applica ai lavoratori  lavoratori privi di un'anzianità contributiva al 1° gennaio 1996, oltre che a coloro che lo scelgono volontariamente (come nel caso del regime Opzione donna).

     Come noto il regime contributivo è meno conveniente per i contribuenti rispetto al regime "misto" o retributivo puro riservato a coloro che già alla data del 31 dicembre 1995 avevano versato contributi previdenziali validi .

    Inoltre, nel regime contributivo è previsto  un «massimale contributivo», cioè una soglia oltre la quale non si versano più contributi , limite che non  si applica a  chi rientra nel regime misto o retributivo .

    Il messaggio  conclude quindi che dato che la legge 22 luglio 1966, n. 613, istitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria per gli esercenti attività commerciali presso l’INPS, ha riconosciuto all’Enasarco la funzione di erogare prestazioni integrative rispetto a quella di base erogata dall’Inps, dall'entrata in vigore della legge (27 agosto 1966) e fino al 31 dicembre 1995 tali contributi  NON  sono rilevanti   ai fini della determinazione dell'anzianità e della definizione del regime pensionistico applicabile

    Essi non possono tra l'altro neppure  essere  oggetto di ricongiunzione con quella versata in Ago  o nelle forme esclusive e  sostitutive,  né utilizzabile ai fini del cumulo o totalizzazione),

    Solo  eventuali contributi versati prima del 27 agosto 1966, cioè prima   dell'entrata in vigore della citata legge 613/1966, sarebbero utili a fissare l'anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995 ai  fini della non applicazione del massimale. 

  • Lavoro Dipendente

    Distacco internazionale: chiarimenti sulla documentazione amministrativa

    Nella circolare 1 2023 del 15 febbraio,  l'Ispettorato nazionale del lavoro interviene per precisa la natura della "documentazione equivalente alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro"    che viene  richiesta ai datori di lavoro dal D.Lgs. n. 136/2016 di  “Attuazione della direttiva 2014/67/UE"  nei casi di distacco internazionale dei lavoratori.

    Si ricorda che il decreto  citato prevede in particolare  l' obbligo di  conservazione documentale, a carico del datore di lavoro, stabilendo che “durante il periodo del distacco e fino a  due anni dalla sua cessazione, l'impresa distaccante ha l'obbligo di:  a) conservare, predisponendone copia in  lingua italiana, (…) la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione  equivalente e  il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile”.

    Su questo punto l'Ispettorato nazionale,   d'intesa con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, chiarisce nella circolare che  come documentazione  equivalente alla  "comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro",  si intende qualsiasi  qualsiasi documentazione in uso nello Stato  membro, in grado di "tracciare" il rapporto di lavoro in termini certi, come antecedente o, al più, contestuale  all’inizio della prestazione lavorativa.

    Viene portato l'esempio della  l’attestazione della richiesta del documento A1 all’Autorità di  sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza effettuata dall’impresa distaccante  che secondo l'ispettorato può essere individuata fra i documenti equivalenti alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro perché  consente di avere  elementi di certezza in ordine alla data di inizio del rapporto di lavoro nello Stato in cui ha sede l’impresa  distaccante nonché sui dati del contratto.

    L'attestazione della richiesta del documento A1 all'Autorità di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza effettuata dall'impresa distaccante può essere individuata fra i documenti equivalenti alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro.

  • Lavoro Dipendente

    Licenziamento dirigente: le indicazioni della Cassazione

    Con la sentenza 1960 2023 la Cassazione  approfondisce la nozione di giustificatezza  del licenziamento del dirigente che come noto non coincide esattamente con  il concetto di "giustificato motivo applicabile" in generale ai licenziamenti individuali , come previsto dalla legge 604 1966 .

    Il caso di specie era stato sottoposto alla Corte d'Appello di Bologna,  che ribaltando la sentenza del  Tribunale  aveva dichiarato illegittimo il licenziamento di un dirigente  per giustificato motivo oggettivo , per  soppressione della posizione di lavoro  in quanto  la posizione non risultava essere stata soppressa e anzi era stata accertata l'intenzione della societa di  affidarla ad altro dipendente .

    La Corte territoriale aveva valutato quindi che il comportamento della società mancava di buona  fede e correttezza ed era invece  finalizzato ad eliminare un dipendente non più gradito.

    La sentenza  condannava  quindi la società datrice di lavoro al pagamento a favore del dirigente dell'indennità supplementare prevista dal CCNL Dirigenti del settore terziario.

    La sentenza della Cassazione conferma la valutazione della Corte di appello  sottolineando come  «Il sindacato del giudice deve insistere sulla reale esistenza degli elementi (coinvolgenti la posizione del dirigente) che, nel caso in esame, possono ritenersi idonei a privare di ogni giustificazione il recesso del datore di lavoro in relazione alla violazione del principio fondamentale di buona fede nella esecuzione del contratto, configurabile quando detto recesso rappresenti l'attivazione di un comportamento puramente pretestuoso, ossia irrispettoso delle regole e dei procedimenti che assicurano la correttezza nell'esercizio del diritto; naturalmente è escluso, per il giudice, l'accertamento sulla possibilità di repêchage in quanto incompatibile con la figura del dirigente, assistita da un regime di libera recedibilità del datore di lavoro».

    Sul principio della giustificatezza del licenziamento del dirigente inoltre  la pronuncia ricorda   che questo concetto   è ravvisabile "ove sussista l'esigenza, economicamente apprezzabile in termini di risparmio, della soppressione della figura dirigenziale in attuazione di un  riassetto societario mentre non devono essere presenti elementi oggettivi che dimostrino la  natura discriminatoria o contraria a buona fede della riorganizzazione".

    Si ricorda  infine che "in caso di licenziamento del dirigente d'azienda per esigenze di  ristrutturazione aziendali è esclusa la possibilità del "repéchage" in quanto incompatibile  con la posizione dirigenziale del lavoratore, assistita da un regime di libera recedibilità del datore di lavoro (Cass. n. 3175 del 2013).