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Carta Dedicata a te 2024: 500 euro in pagamento a settembre
Come anticipato poche settimane fa, si è svolta ieri la conferenza stampa del Ministro per l'agricoltura Lollobrigida con l'intervento del ministro del lavoro Calderone e della premier Meloni per annunciare la firma del decreto interministeriale per il rafforzamento e l'estensione della social card "Dedicata a te", introdotta in via sperimentale l'anno scorso e gestita da vari ministeri con il supporto di Poste Italiane, INPS, ANCI e i Comuni.
La dotazione finanziaria per il 2024 aumenta a 676 milioni di euro rispetto ai 520 milioni del 2023, portando il budget totale del biennio a quasi 1,2 miliardi.
Le conseguenze di questo aumento sono due:
- il numero di famiglie beneficiarie aumenterà da 1,2 milioni a 1,33 milioni, e
- il valore medio della carta salirà da 459 euro a 500 euro (+8,9%).
I requisiti per accedere alla social card restano invariati:
- nuclei familiari di almeno tre persone residenti in Italia
- con un ISEE inferiore a 15.000 euro.
- La carta non è cumulabile con altri contributi di inclusione sociale o sostegno alla povertà.
Nel 2023, il 96% delle spese effettuate con la carta è stato destinato all'acquisto di prodotti alimentari, e il restante 4% a carburanti e trasporto pubblico. La nuova carta sarà disponibile dal 1° settembre per tre mesi, con una possibile proroga in base all'uso e alle risorse rimanenti.
ATTENZIONE Per avere la nuova social card, non occorre fare domanda , sono i Comuni a individuare e contattare le famiglie con i requisiti.
In attesa del nuovo decreto, rivediamo di seguito i requisiti e le modalità inizialmente previste per avere la social card e tutti i dettagli forniti dall'INPS (messaggio 1958 del 26 maggio 2023 , messaggio 2188 del 13 giugno 2023 e messaggio 2373 2023 ) nonché l'informativa completa messa a disposizione con i moduli da compilare per ritiro o smarrimento della carta ecc. (v. ultimo paragrafo).
LEGGI QUI LE ULTIME NOVITA CARTA DEDICATA A TE 2024
Carta Spesa alimentare 2023 : requisiti per averla
Beneficiari del contributo sono i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti alla data del 12 maggio 2023 (pubblicazione del decreto):
- iscrizione di tutti i componenti nell’Anagrafe comunale della Popolazione Residente
- ISEE Ordinario non superiore ai 15.000 euro annui.
- NON essere Beneficiari alla stessa data del decreto di:
a) Reddito di Cittadinanza; b) Reddito di inclusione; qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà. NASPI – DIS-COLL; Indennità di mobilità; e) Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito; f) Cassa integrazione guadagni-CIG; disoccupazione agricola o altre forme di integrazione salariale, o di sostegno erogate dallo Stato.
Altro requisito di cui si terrà conto è la numerosità del nucleo familiare e la presenza di minori, per cui avranno la precedenza :
- nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2009,
- nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2005,
- nuclei familiari composti da non meno di tre componenti,
sempre con priorità data ai nuclei con indicatore ISEE più basso.
Carta spesa alimentare: a quanto ammonta e cosa si può acquistare
È concesso un solo contributo per nucleo familiare, di importo complessivo pari ad € 500
Il contributo è destinato all’acquisto dei soli beni alimentari di prima necessità, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica.
Per il 2024, sono state introdotte nuove categorie di prodotti alimentari acquistabili, come prodotti Dop e Igp, ortaggi e prodotti da forno surgelati, tonno e carne in scatola
QUI L'ELENCO 2024
Il contributo può essere speso presso tutti gli esercizi commerciali convenzionati , dove si possono anche avere sconti del 15% che possono far salire il valore effettivo della carta.
Carta acquisti alimentari: elenchi INPS-COMUNI
Ad ogni comune il Ministero ha assegnato un certo numero di carte, calcolato in base alla popolazione residente e alla differenza tra il reddito medio del comune e il reddito medio nazionale. Non è prevista quindi la presentazione della domanda.
Qui il primo elenco completo dei Comuni con il numero di carte a disposizione.
I Comuni hanno perfezionato entro il 5 luglio 2023 gli elenchi tenendo conto della situazione anagrafica, reddituale e del numero di carte disponibili
Nel caso siano disponibili potranno essere destinate le carte spesa anche a nuclei familiari unipersonali, in effettivo stato di bisogno, sulla base di informazioni dei loro servizi sociali.
Carta spesa alimentare nuova distribuzione settembre 2023
Partita a settembre una nuova Fase di distribuzione ai beneficiari della Carta spesa "Dedicata a te " l’acquisto dei beni alimentari di prima necessità
Inps ha comunicato con il messaggio 3005 2023 è stato predisposto un nuovo elenco per la consegna della carta a ulteriori famiglie in 638 Comuni, sulla base dei fondi rimasti inutilizzati per mancato ritiro
Carta acquisti alimentari: come e dove si ritira
Il contributo viene erogato attraverso carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, Postepay, che vengono consegnate agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati.
Per effettuare il ritiro, è necessario presentare la comunicazione ricevuta dal Comune, che contiene l’abbinamento del codice fiscale del beneficiario al codice della carta assegnata.
Il ritiro può essere effettuato dal beneficiario o da un suo delegato.
Carta spesa alimentare: sconti negli esercizi convenzionati
Presentando domanda, anche per via telematica, con il modello reso disponibile dal Ministero dell’agricoltura, su sito istituzionale, gli esercizi commerciali hanno aderito a piani di contenimento dei costi dei beni alimentari di prima necessità, con sconti del 15% a favore dei possessori delle carte.
Si prevede la comunicazione periodica dei dati di variazione dei prezzi praticati per la generalità degli utenti relativi ai beni di prima necessità inseriti nell'allegato 1 .
Carta spesa Dedicata a te: istruzioni e modelli in Posta
Poste italiane ricordano nelle istruzioni che
- la Carta spesa prepagata deve essere usata solo dal titolare/utilizzatore e non può essere ceduta o data in uso a terze persone.
- Ad ogni Carta viene associato un codice PIN segreto e personale con il quale
- si possono fare acquisti solo nei negozi alimentari abilitati al circuito Mastercard;(per importi fino a 50 euro il PIN
- non si sono commissioni sui pagamenti;
- NON si può prelevare con la Carta spesa Dedicata a te 2023;
- negli ATM Postamat si può controllare il saldo e la lista movimenti.
QUI IL MODELLO per la delega
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Contributi assistenziali esteri fiscalmente esenti se obbligatori
Con la Risposta a interpello n. 24 2024 l'agenzia delle Entrate ha chiarito il regime fiscale applicabile ai contributi relativi all'assistenza sanitaria versati da un datore di lavoro estero per il dipendente, cittadino statunitense residente in Italia, confermando che si tratta di importi fiscalmente esenti da imposizione se derivanti da obbligo di legge. Vediamo di seguito i dettagli del caso.
Contributi sanitari esteri: iI caso
Il contribuente dichiara di essere un cittadino statunitense fiscalmente residente in Italia, dipendente di un datore di lavoro statunitense, e che ha scelto di versare i contributi pensionistici alla social security statunitense invece che all'INPS, in base alla vigente Convenzione bilaterale tra Italia ed USA.
Il Contribuente ha visto indicare nella propria busta paga, tra le competenze ''aggiunte'' all'imponibile fiscale, anche le voci Medicare e Medical insurance, relative ai contributi ai servizi sanitari USA a carico del datore di lavoro, quindi entrambe le voci in busta paga sono risultate come fringe benefit soggetti a tassazione in Italia.
In merito specifica che la Medicare viene pagata, tramite il datore di lavoro, alla United Social Security Administration e che la Medical insurance (detta anche Obamacare) fornisce, in assenza di un sistema sanitario nazionale negli USA, una copertura sanitaria a carico del datore di lavoro per i lavoratori ed i loro familiari. Dichiara inoltre che entrambi sono contributi obbligatori per legge negli USA.
l'Istante chiedeva conferma sulla possibilità di riportare nella dichiarazione dei redditi un diverso importo rispetto a quello certificato dal datore di lavoro e di richiedere al datore di lavoro ''il corretto trattamento delle suddette voci (non come fringe benefit)''.
Contributi assistenziali esteri: la risposta dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate risponde , che, in base alle disposizioni del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR), i contributi previdenziali e assistenziali versati all'estero non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente del contribuente in Italia nella misura in cui sono ritenuti obbligatori secondo la normativa interna statunitense.
Viene ricordato infatti che il comma 2 dell' articolo 51 del TUIR stabilisce, alla lettera a), che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi previdenziali e assistenziali versati dal lavoratore o dal datore di lavoro in ottemperanza a disposizioni di legge.
Per quel che attiene, nello specifico, alla rilevanza tributaria dei contributi previdenziali obbligatori per legge, versati in uno Stato estero, si richiamano le indicazioni fornite al punto 2.2.1 della Circolare del Ministero delle Finanze del 23 dicembre 1997, n. 3 da cui risulta che anche i contributi previdenziali e assistenziali, versati all'estero dal lavoratore o dal datore di lavoro in ottemperanza a disposizioni di legge dello Stato estero e riferiti a redditi assoggettati ad imposizione in Italia, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente del Contribuente.
Va però posta attenzione al fatto che , precisa l'Agenzia delle Entrate , la valutazione sull'obbligatorietà dei contributi è di competenza delle autorità statunitensi e chiede quindi all'istante di rivolgersi alle competenti autorità fiscali estere per ottenere le relative attestazioni che certifichino l'obbligatorietà dei contributi secondo la normativa interna statunitense.
Tale documentazione dovrà essere conservata ed esibita all'Ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate in caso di richiesta.
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Bonus part time 550 euro: domande riesame entro il 5 giugno 24
Il bonus da 550 euro per il sostegno ai lavoratori con rapporti di lavoro part time ciclici verticali era stato introdotto con la conversione del Decreto Aiuti n. 50 2022 (legge 91 2022) per riconoscere, in parte, con un una tantum annuale la contribuzione persa per i periodi non lavorati (vedi sotto i dettagli).
Nel decreto fiscale (DL 145 2023) è contenuto un articolo che rifinanzia la misura con 30 milioni di euro anche per i periodi lavorati nel 2022 .
Viene anche fornita una interpretazione autentica della norma precedente per cui tra i beneficiari sono ricompresi non solo lavoratori ciclici o verticali ma tutti i casi di rapporto di lavoro part time che preveda sospensioni del lavoro per almeno un mese. Vedi sotto i requisiti .
Con le nuove istruzioni operative (messaggio 3977 del 10 novembre 2023) INPS ha anche riaperto la piattaforma per la presentazione della domanda, dal 13 novembre al 15 dicembre 2023, sia per chi non aveva fatto richiesta del bonus pensando di non avere i requisiti, sia per chi ha avuto il diniego e voleva chiedere il riesame
Con il messaggio 2247 del 16 giugno 2023 l'istituto ha specificato che le richieste devono essere accolte anche in presenza di denunce erronee da parte dei datori di lavoro.
AGGIORNAMENTO 6 FEBBRAIO 2023
Bonus part time istruzioni e scadenze domande di riesame
Con il messaggio INPS 491 del 5 febbraio 2023 vengono fornite le istruzioni per chiedere il riesame delle domande respinte.
In particolare viene specificato che gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili, sia da parte degli Istituti di Patronato che da parte del cittadino (avvalendosi dello SPID almeno di livello 2 o della CIE o della CNS), accedendo al portale web dell’Istituto nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, raggiungibile seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento” e selezionando la prestazione per l’anno 2022 e/o per l’anno 2023.
in allegato al messaggio sono forniti i dettagli delle possibili motivazioni di rigetto delle indennità una tantum e la documentazione necessaria per richiedere il riesame, il termine non perentorio per presentare istanza di riesame è pari a 120 giorni decorrenti dal 5 febbraio o dalla conoscenza della reiezione se successiva. La scadenza minima è quindi fissata al 5 giugno 2024. .
Si può fare richiesta di riesame attraverso il pulsante “Chiedi riesame” all’interno della Sezione “Dati della domanda” sul portale web dell’INPS, inserendo una motivazione e la relativa documentazione attraverso il link “Allega documentazione”.
Da evidenziare che , in caso di reiezione per errata valorizzazione dei periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, le Strutture territoriali competenti possono dare corso a un esito favorevole anche sulla base della documentazione prodotta dal lavoratore
Indennità part time verticale: di cosa si tratta
Il contratto di lavoro a part time ciclico verticale (o multi-periodale) ha la caratteristica di una prestazione lavorativa articolata su alcuni giorni del mese o su alcuni mesi dell'anno (cioè i lavoratori prestano servizio in alcuni giorni a tempo pieno e mentre in altri non lavorano affatto).
L'istituzione del Fondo per il sostegno di questi lavoratori costituisce una risposta per i periodi di sospensione -interruzione dal lavoro (con prolungata mancanza di retribuzione) . La legge di bilancio 2021 ha previsto per questa categoria il riconoscimento pieno dei periodi lavorati ai fini previdenziali, dopo che il diritto è stato sancito da una sentenza della Corte Europea. Ora è possibile conteggiare tutte le settimane coperte dal contratto di lavoro, malgrado non sempre siano operative a causa della ciclicità della prestazione.
Bonus 550 euro: come e a chi spetta
L’art. 2 bis inserito in sede di conversione in legge del Decreto Aiuti n. 50 2022, prevedeva l’erogazione di una indennità Una Tantum di importo pari a 550 euro, per l’anno 2022, ai lavoratori dipendenti di aziende private con i seguenti requisiti:
- titolari di contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021 che prevedesse periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente, non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane
e alla data della domanda: non titolari di altro rapporto di lavoro dipendente o
- non percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) ( sul punto la nuova circolare precisa che l lavoratore è da intendersi percettore di NASpI anche nella ipotesi in cui – alla data di presentazione della domanda di indennità una tantum – sia titolare della prestazione NASpI ma questa è stata sospesa a seguito di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato
- né di un trattamento pensionistico;
il bonus inoltre:
- è cumulabile con l'assegno di invalidità
- può essere riconosciuto solo una volta a ciascun lavoratore
- non concorre alla formazione del reddito
- è erogato dall’INPS che provvede anche al monitoraggio del limite di spesa.
Bonus 550 euro: come fare domanda
Le domande all’INPS andavano presentate entro la data del 15 dicembre 2023 sia per i periodi 2021 che 2022 , esclusivamente in via telematica, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, sul sito www.inps.it, seguendo il percorso :“Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” e selezionando la prestazione “Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale”. Si accede con:
• SPID di livello 2 o superiore;
• Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
• Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa al portale web, l’indennità una tantum può essere richiesta :
- tramite il servizio telefonico di Contact Center Multicanal o
- attraverso gli Istituti di Patronato.
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Testo unico infortuni INAIL versione aggiornata
A distanza di cinque anni dalla sua prima pubblicazione, l’INAIL ha recentemente reso disponibile una versione aggiornata del Testo Unico infortuni sul proprio sito internet.
La nuova edizione, denominata "Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – d.p.r. 1124/1965 – Proposta di Lettura integrata", integra tutte le modifiche normative avvenute fino ad agosto 2023.
Le principali novità del Testo unico assicurazione infortuni
L’aggiornamento di agosto 2023 include le rilevanti innovazioni introdotte dal DLgs. 29 agosto 2023 n. 120, che apporta disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi del 28 febbraio 2021 nn. 36, 37, 38, 39 e 40.
Tra le modifiche più significative, si evidenziiano le novità relative all’assicurazione obbligatoria all’INAIL dei lavoratori subordinati sportivi e dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, a partire dal 1° luglio 2023, come stabilito dagli articoli 34 e 37 del DLgs. 36/2021 (cfr. circ. INAIL n. 46/2023).
Altro aspetto rilevante della nuova versione del Testo Unico riguarda l’estensione della tutela assicurativa attraverso le modifiche all’articolo 4 del Testo Unico, che riguarda il requisito soggettivo per la tutela assicurativa. Tradizionalmente, tale requisito deve andare di pari passo con il requisito oggettivo di cui all’articolo 1, ma negli ultimi anni è stato talvolta sufficiente per l’assicurazione.
Un esempio significativo è l’articolo 66 comma 4 del DL 73/2021, che riguarda l’assicurazione INAIL nel mondo dello spettacolo.
I decreti applicativi stabiliscono una presunzione legale di pericolosità per le attività svolte dai lavoratori dello spettacolo, integrando le attività protette individuate all’articolo 1 del DPR 1124/65 e l’elenco delle persone assicurate contenuto nell’articolo 4 del medesimo decreto (cfr. circ. INAIL n. 11 del 24 febbraio 2022).
Il testo in due versioni
Il nuovo Testo Unico si distingue anche per la sua struttura che comprende due versioni:
- Nella prima parte, viene presentato il risultato finale del lavoro di lettura integrata, facilitando una rapida e semplice consultazione.
- La seconda parte, invece, offre la versione originale del decreto con l’evidenza delle modifiche e integrazioni apportate, utile per chi desidera approfondire il percorso evolutivo delle norme.
Il testo illustra quindi anche i complessi percorsi normativi che hanno portato all’estensione della tutela assicurativa a nuovi soggetti. Ad esempio, si menziona il percorso per l’assicurazione dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti con un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.
Inoltre, si evidenzia l’estensione della tutela assicurativa agli studenti e al personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, avvenuta con l’articolo 18 del DL 48/2023. Va ricordato che quest’ultima misura ha carattere provvisorio, operando sperimentalmente per il solo anno scolastico e accademico 2023-2024.
La possibilità di consultare sia la versione integrata che quella originale con le modifiche evidenziate rende il testo particolarmente utile per approfondire l’evoluzione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Art 28 mancato invio retribuzioni e accertamenti INAIL
Un’ulteriore novità riguarda l’ultimo comma dell’articolo 28 del Testo Unico, che disciplina il comportamento dell’INAIL in caso di mancato invio del foglio salari.
Questo il testo in oggetto: In caso di mancato invio della dichiarazione delle retribuzioni entro i termini di cui al comma 4, l'Istituto assicuratore può o procedere direttamente all'accertamento delle retribuzioni, addebitando al datore di lavoro le spese sostenute per l'accerta mento stesso, o effettuare la liquidazione del premio dovuto, sia per la regolazione sia per la rata anticipata, in base al doppio delle retribuzioni presunte dell'ultimo periodo assicurativo. Restano impregiudicati i diritti dell'Istituto assicuratore sia
per il premio sia per le sanzioni civili, anche nel caso che da successivi accertamenti risultasse dovuto un premio superiore a quello già richiesto o riscosso.
Questa disposizione è di particolare importanza perché costituisce la base normativa per gli accertamenti da parte dell’Istituto, che potrebbero essere incrementati in futuro grazie all’aumento delle risorse ispettive disposto dall’articolo 31 del DL 19/2024 PNRR (conv. L. 56/2024).
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Legittimità costituzionale licenziamento dirigenti in periodo Covid
L'esclusione dei dirigenti dal divieto di licenziamento individuale (ma non da quello collettivo) che era stato previsto durante la pandemia COVID, viene sottoposto al vaglio della Corte costituzionale con l'ordinanza interlocutoria della Cassazione 15030 del 29 maggio 2024, che rimarca il possibile contrasto con l'art 3 della Costituzione . Ecco i dettagli.
Licenziamento individuale del dirigente nullo
Nel caso in esame, la Corte d'Appello aveva dichiarato nullo il licenziamento di un dirigente, avvenuto durante un processo di riorganizzazione aziendale, sostenendo che il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo dovuto alla pandemia si sarebbe dovuto applicare anche ai dirigenti. La nullità del licenziamento era stata giustificata con il contrasto con una norma imperativa.
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, pur ritenendo manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale formulate dal datore di lavoro, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 46 del DL 18/2020 per presunto contrasto con l’art. 3 della Costituzione.
I giudici hanno evidenziato come l’art. 10 della Legge 604/66 escluda esplicitamente i dirigenti dal divieto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, mentre essi sono inclusi nella disciplina dei licenziamenti collettivi. Questa asimmetria è stata giudicata irragionevole e in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione.
La Corte ha sottolineato che la ratio del divieto di licenziamento era quella di evitare che le conseguenze economiche negative della pandemia causassero un massivo incremento dei licenziamenti per motivi economici. Tuttavia, questa ratio è stata applicata solo ai lavoratori dipendenti non dirigenti, escludendo i dirigenti dai licenziamenti individuali, ma non da quelli collettivi.
Le motivazioni della Cassazione
L’ordinanza evidenzia due considerazioni da parte della suprema Corte :
- la prima riguarda la non applicabilità analogica del divieto, essendo una norma eccezionale introdotta dalla normativa emergenziale.
- La seconda concerne le misure di sostegno previste dal legislatore (come la cassa integrazione guadagni e la sospensione temporanea di oneri fiscali e previdenziali), che presuppongono una portata generalizzata del blocco dei licenziamenti.
La Cassazione ha evidenziato come il divieto di licenziamento abbia imposto un sacrificio significativo alle aziende, particolarmente in riferimento ai licenziamenti collettivi, che coinvolgono un numero maggiore di dipendenti e comportano oneri procedurali considerevoli. Nonostante ciò, per i dirigenti, il divieto di licenziamenti individuali per ragioni oggettive è stato escluso, nonostante la presenza di misure di sostegno che avrebbero potuto compensare tale esclusione.
L'ordinanza della Corte di Cassazione ha quindi posto in evidenza un problema di ragionevolezza nella normativa emergenziale adottata durante la pandemia, rimettendo alla Corte Costituzionale la valutazione della legittimità costituzionale dell’esclusione dei dirigenti dal divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Questa pronuncia sottolinea l'importanza di un approccio equilibrato e coerente nelle misure di tutela del lavoro in situazioni di emergenza economica e sanitaria, ponendo la questione delle garanzie di protezione identiche per tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti.
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Contratti di lavoro negli appalti: le novità del DL 19-2024 convertito
Il decreto legge 19 2024 recentemente convertito in legge come noto ha previsto una serie di modifiche alla normativa sulla sicurezza sul lavoro, sulle sanzioni al lavoro irregolare con specificazioni ulteriori alle previsioni in tema di appalti.
Leggi in merito anche Appalti e CCNL obbligatorio :novità del DL PNRR e Sicurezza sul lavoro le nuove misure.
Nell'iter di conversione in legge appena concluso, in particolare è stata rimaneggiata la norma che dettava le regole per la scelta del contratto collettivo da prendere a riferimento per la congruità delle retribuzioni dei lavoratori impiegati nell’appalto e nel subappalto. Si specifica ulteriormente anche la responsabilità solidale del committente con le società appaltanti
Vediamo piu in dettaglio le novità del nuovo testo di legge.
Applicazione CCNL piu rappresentativi a livello nazionale
L’articolo 29 al comma 2 come detto interviene in materia di trattamento economico e normativo del personale impiegato nell’appalto, anche con riferimento all’ampliamento dei casi in cui è possibile configurare una
responsabilità solidale dei soggetti coinvolti per la corresponsione di tale trattamento economico.
Nel dettaglio, con la conversione è previsto l’obbligo di corrispondere al personale un trattamento sia economico che normativo complessivamente non inferiore o peggiorativo a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto .
Da notare però che, con le modifiche apportate alla Camera, il contratto collettivo di riferimento NON è piu quello maggiormente applicato nel settore, ma quello:
- stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e
- strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente
Si prevede inoltre che la responsabilità solidale tra committente imprenditore, l’appaltatore, nonché gli eventuali subappaltatori, per la corresponsione dei trattamenti retributivi ai lavoratori – si applica anche nei casi in cui l’utilizzatore ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli
autorizzati allo svolgimento di attività di somministrazione di lavoro, di intermediazione e di ricerca e selezione del personale, nonché nei casi di appalto e di distacco privi dei requisiti.
Congruità dell’incidenza della manodopera
Nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, il decreto legge ha introdotto l’obbligo:
- per il responsabile del progetto negli appalti pubblici, e
- per il committente, negli appalti privati, nelle opere di importo pari o superiore ad euro settantamila.
di verificare, prima di procedere al saldo finale dei lavori, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 25 giugno 2021, n. 143.
Leggi su questo Congruità Edilizia : regole tabella valori, faq
Con riferimento agli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro (comma 11), l'assenza di verifica ha conseguenze sulla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance del responsabile, con comunicazione della violazione all’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione).
Con riferimento agli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro a carico del committente.
I rischi fiscali e responsabilità 231 2001 per le imprese
I rischi per il mancato controllo non comportano soltanto le conseguenze viste sopra.
Va ricordato che oltre alle sanzioni dell'ispettorato del lavoro, il rischio di intermediazione illecita, può comportare contestazioni fiscali anche sulla detraibilità dell’Iva pagata sul corrispettivo dell’appalto,e sulla deducibilita dei corrispettivi versati, ai fini IRPEF e IRAP.
Inoltre potrebbe essere contestato il reato di «dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti», di cui all’articolo 2 del Dlgs 74/2000 con possibile applicazione anche del Dlgs 231/2001 per le società coinvolte .
Anche la normativa europea, anche con riguardo alla responsabilità sociale delle imprese sta introducendo ulteriori obblighi sui processi aziendali di controllo sul trattamento dei lavoratori coinvolti
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Malattia marittimi 2024: nuovi chiarimenti
Nella legge di bilancio 2024 pubblicata il 30 dicembre come legge 213 2023 è stata prevista una “Modifica della misura dell’indennità di malattia della gente di mare”. Si tratta per i lavoratori marittimi di una modifica al ribasso in quanto si prevede che l'indennità venga calcolata sul 60% invece che 75 % della retribuzione. Le istruzioni operative INPS sono state completate con la circolare 55 del 4 aprile 2024.
Con il messaggio 2022 del 29 maggio 2024 l'istituto è intervenuto nuovamente con alcuni chiarimenti sulla retribuzione da prendere a riferimento
Di seguito tutti i principali aspetti della nuova disciplina e le istruzioni
Novità malattia marittimi nella legge di bilancio 2024
Il testo della legge 213/2023 prevede in particolare «Per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024, ad una indennità giornaliera nella misura del sessanta per cento della retribuzione, calcolata ai sensi dell’articolo 10, nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto all'assicurato di attendere al lavoro ai sensi del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244.»;
Viene inoltre specificato un nuovo sistema di calcolo delle indennità : «Per gli eventi di malattia di cui agli articoli 6 e 7 del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1938, n. 831, insorti dal 1° gennaio 2024, l’indennità giornaliera è calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall'assicurato nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l'evento di malattia. Nel caso in cui l'evento si sia verificato nei primi trenta giorni dall'inizio del rapporto di lavoro, l'indennità giornaliera è calcolata dividendo l'ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.».
Con il messaggio 157 del 12 gennaio 2024 INPS è intervenuto con le prime indicazioni in merito, specificando che il servizio web di trasmissione dei flussi retributivi è in corso di aggiornamento, per cui, al fine di assicurare continuità nel riconoscimento delle tutele di malattia, le Sedi determinano provvisoriamente le indennità di inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale e da malattia complementare sulla base dell’ultima retribuzione teorica Uniemens disponibile per lo specifico rapporto di lavoro.
In caso di ritardo nell’invio di flussi Uniemens, le stesse Sedi dovranno provvedere alla liquidazione provvisoria delle prestazioni dovute sulla base dei minimi salariali previsti.
L'istituto ribadisce che le componenti retributive da includere nella base di calcolo delle indennità di malattia devono essere espressamente previste in specifiche norme di legge o del contratto collettivo di categoria. e rinvia per ulteriori dettagli ad un prossima circolare completa.
Con un ulteriore messaggio del 23 febbraio l'istituto ha precisato alcuni aspetti sulla gestione delle domande fondate su eventi di malattia insorti entro il 31 dicembre 2023:
Marittimi : eventi malattia fino al 2023
L'istituto ricorda l'iter di migrazione dei dati relativi alle prestazioni in argomento dalla gestione Inail ex Ipsema alle banche dati INPS dal 2014 e riconferma che
- per gli eventi di malattia insorti entro il 31 dicembre 2023, costituiscono base di calcolo le componenti retributive come determinate dall’articolo 10 del regio decreto-legge n. 1918/1937 – nella formulazione previgente alla riforma recata dalla legge di Bilancio 2024 – nonché quelle aventi fondamento nella contrattazione collettiva. Ciò significa che ai fini del calcolo della prestazione devono essere considerate anche le voci retributive riconducibili, oltre che alla contrattazione collettiva nazionale di settore, alla contrattazione aziendale, o ai contratti di lavoro individuali, in quanto elementi strutturali del “salario”, sempreché si tratti di componenti retributive regolarmente assoggettate a contribuzione obbligatoria.
- Inoltre ricorda che per gli eventi di malattia antecedenti al 1° gennaio 2024, le Strutture territoriali effettuano le verifiche tra i dati dichiarati riferiti ai 30 giorni precedenti lo sbarco e l’importo esposto relativo alla retribuzione teorica nei flussi Uniemens di riferimento, relativi, invece, alla mensilità in cui avviene lo sbarco medesimo.
Va tenuto presente che eventuali componenti retributive imponibili liquidate in unica soluzione in occasione dell’evento dello sbarco e, quindi, interamente denunciate sul flusso Uniemens della mensilità in cui avviene lo sbarco, devono essere riparametrate sulla base di un numero di mensilità pari a quelle interessate dal rapporto di lavoro anche mediante acquisizione delle buste paga ove utili a eventuali supplementi istruttori.
Malattia marittimi 2024: nuove istruzioni
Pubblicata il 4 aprile 2024 una nuova circolare INPS 55/2024 , che fornisce ulteriori indicazioni sulla determinazione della retribuzione media globale giornaliera da considerare ai fini del calcolo delle indennità previste
Viene anche annunciato sulle procedure di comunicazione che
- le procedure di gestione sono in corso di aggiornamento per l’automatico inserimento della “retribuzione teorica” esposta nei flussi Uniemens.
- Al termine dell’aggiornamento, si avrà la determinazione in automatico del valore della RMGG, con conseguente calcolo della percentuale di legge per l’erogazione della prestazione, in coerenza con le informazioni presenti nel flusso Uniemens.
Considerato che le imprese armatoriali e della pesca possono assolvere agli obblighi contributivi e di Uniemens mensili entro 60 giorni dalla scadenza del mese cui i contributi si riferiscono:
- la prestazione di malattia è liquidata provvisoriamente e in automatico sulla base dell’ultima “retribuzione teorica” disponibile nel flusso Uniemens per lo specifico rapporto di lavoro.
- In assenza di flussi Uniemens, le Strutture territoriali devono, invece, provvedere alla liquidazione provvisoria delle prestazioni dovute sulla base dei minimi contrattuali di categoria.
A seguito della ricezione del flusso Uniemens del mese di competenza, la prestazione viene ricalcolata in via definitiva, senza ulteriori adempimenti da parte degli interessati.
Viene conseguentemente meno, per i datori di lavoro interessati, l’obbligo di trasmissione con l’applicativo “Comunicazione dei flussi retributivi”.
Comunicazione Bonus adjustment
In merito alla determinazione della retribuzione media globale giornaliera (RMGG) si chiarisce in particolare l'inclusione, nel computo della RMGG, della voce retributiva c.d. “bonus adjustment – gross up”.
Il c.d. “bonus adjustment – gross up” è una componente a carattere ricorrente, anche se variabile nell' importo , che costituisce retribuzione imponibile, in quanto non appartenente alle voci di cui di cui all’articolo 51, commi 2 e seguenti, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), nel quale sono indicati i redditi esclusi.
Il messaggio del 29 maggio precisa che solo nel caso in cui la pattuizione individuale preveda che tale voce retributiva deve essere corrisposta dal datore di lavoro anche durante il periodo di malattia, la stessa deve rimanere esclusa dal calcolo della RMGG.
Inoltre , per consentire all’Istituto la determinazione in automatico del valore della RMGG al datore di lavoro è richiesta l' esposizione di questo dato nel flusso mensile Uniemens di competenza, con l’onere del necessario riproporzionamento e di rideterminazione del pro-quota.
Indennità di malattia gente di mare: come funziona
Come noto i lavoratori marittimi sono soggetti a una disciplina di diritto del lavoro particolare . Il rapporto di lavoro è regolato dal Codice della Navigazione (Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327) e il contratto , definito di arruolamento, è il contratto sottoscritto dall’armatore con il personale marittimo.
La regolamentazione specifica è dettata dal D.P.R. 18 aprile 2006, n. 231 (Regolamento recante disciplina del collocamento della gente di mare), nonché dalla Convenzione internazionale OIL sul Lavoro Marittimo (MLC- 2006) che stabilisce i principi e i diritti minimi sul lavoro marittimo.
Per questo settore, la competenza all’assistenza sanitaria è suddivisa tra Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera, Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti (USMAF-SASN), medici fiduciari in Italia e all’estero e medici del Servizio Sanitario Nazionale sulla base della posizione lavorativa del lavoratore assicurato (navigante o no).
In base all’art. 114 del Codice, per personale marittimo si intende:
- la gente di mare;
- il personale addetto ai servizi dei porti;
- il personale tecnico delle costruzioni navali.
A sua volta la" gente di mare" è suddivisa in tre categorie (art. 115 Codice della Navigazione):
- personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo;
- personale addetto ai servizi complementari di bordo;
- personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera.
Dal 2014 (decreto legge 76 2013), la gestione della malattia e della maternità è affidata all'INPS che garantisce attualmente :
- l'indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale per la malattia insorta a bordo che causa lo sbarco,
- l'indennità di malattia complementare per gli eventi insorti entro 28 giorni dallo sbarco. In caso di malattia dopo 28 giorni dallo sbarco in continuità di rapporto di lavoro è prevista l'indennità per inabilità temporanea per un massimo di 180 giorni.