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Rinnovo ccnl compagnie aeree Fairo: aumenti e una tantum
In data 7 agosto 2025 è stata sottoscritta a Roma l’ipotesi di accordo di rinnovo della parte specifica del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Fairo, riguardante quadri, impiegati ed operai dipendenti delle compagnie aeree straniere operanti in Italia e affiliate a Fairo.
L’intesa, frutto di un lungo confronto tra l’associazione datoriale Fairo e le organizzazioni sindacali di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo), copre il periodo contrattuale 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2027.
L’accordo si colloca nel quadro di un più ampio processo di rinnovo contrattuale, volto ad adeguare le condizioni economiche e normative del personale al mutato contesto economico e al rafforzamento della competitività del settore del trasporto aereo, mantenendo un equilibrio tra tutela dei lavoratori e sostenibilità per le imprese.
Novità retributive ccnl compagnie aeree FAIRO
A decorrere dal 1° luglio 2025 sono stati definiti i nuovi livelli retributivi minimi mensili per i diversi inquadramenti contrattuali, con ulteriori incrementi programmati al 2026 e al 2027. Le percentuali di riallineamento rispetto ai valori precedenti variano in funzione del livello di appartenenza, con l’obiettivo di garantire progressioni coerenti e proporzionate.
Indennità e contributi aggiuntivi
Oltre ai minimi tabellari, l’accordo introduce:
- una tantum: €1.600 per il periodo 1.1.2023 – 31.12.2024 ed €400 per il periodo 1.1.2025 – 30.6.2025, con criteri proporzionali per i lavoratori assunti successivamente e per i rapporti part-time;
- aumento contributo Prevaer: dal 2,5% al 3,0% dal 1° luglio 2025, esteso anche ai contratti a termine;
- assistenza sanitaria integrativa: contributo minimo pro capite elevato a €240 annui per tutto il personale a tempo indeterminato, sia full-time che part-time.
Di seguito si riportano la tabella dei nuovi minimi retributivi e le tranches di aumento complessivo per il terzo livello:
Livello Minimo dal 1/7/2025 (€) Minimo dal 1/7/2026 (€) Minimo dal 1/7/2027 (€) Q/1 2.389,17 2.463,21 2.523,47 1 2.265,58 2.339,97 2.397,12 2a 2.162,19 2.235,99 2.290,52 2b 2.073,01 2.145,29 2.197,58 3 1.982,42 2.050,75 2.100,75 4 1.905,49 1.970,97 2.019,03 5 1.849,76 1.913,83 1.960,49 6 1.797,68 1.860,14 1.905,48 7 1.710,17 1.773,31 1.816,44 8 1.706,08 1.768,89 1.811,92 Livello Dal 1/7/2025 (€) Dal 1/7/2026 (€) Dal 1/7/2027 (€) Aumento complessivo (€) 3° 1.982,42 (+100) 2.050,75 (+60) 2.100,75 (+50) +210 Novità contrattuali
Sul piano normativo e organizzativo, l’accordo introduce rilevanti modifiche tese a migliorare le condizioni di lavoro e rafforzare la coesione contrattuale:
- Indennità giornaliera: incremento da €4,10 a €5,73 dall’1.7.2025.
- Missioni: aumento della percentuale per spese accessorie non documentabili dal 2% al 6%.
- Orario di lavoro: maggiorazione retributiva domenicale innalzata dal 10% al 15% per i lavoratori turnisti.
- Permessi retribuiti: ai dipendenti con almeno 15 anni di anzianità vengono riconosciute ulteriori 10 ore annue, fruibili anche in forma frazionata e da utilizzare entro l’anno solare.
Infine, le parti hanno sottoscritto una nota a verbale, con l’impegno a incontrarsi entro il 30 settembre 2025 per avviare un’eventuale revisione degli articoli della parte specifica del contratto, al fine di armonizzarli con il nuovo testo della parte generale, recentemente rinnovata.
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Bando ISI 2024, elenchi definitivi entro il 14 novembre
Come di consueto INAIL ha pubblicato, quest'anno con molta sollecitudine, il Bando ISI 2024 con gli Avvisi pubblici regionali/provinciali con i quali l’Inail finanzia progetti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come previsto dal Testo Unico sulla sicurezza d.lgs 81 2008 e dalla legge 28 dicembre 2015, n.208 .
Per tutti gli assi di finanziamento le aziende dovevano completare l'invio della documentazione entro il 30 settembre alle ore 18.00.
L'istituto informa che la fase di upload si è conclusa e che entro il 14 novembre 2025 saranno pubblicati gli elenchi definitivi dei progetti ammessi.
Di seguito tutte le principali indicazioni generali sul bando e i link agli avvisi regionali.
Qui il testo integrale del bando ISI 2024.
QUI la TABELLA TEMPORALE completa.
Destinatari dei finanziamenti e progetti finanziabili
L’iniziativa è rivolta:
- alle imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) in relazione ai diversi Assi di finanziamento;
- agli Enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117/2017, come modificato dal decreto legislativo n. 105/2018 solo per gli interventi di tipo d) per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone.
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto , suddivise in 5 Assi di finanziamento:
- Progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici (di cui all’Allegato 1.1) – Asse di finanziamento 1;
- Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all’Allegato 1.2) – Asse di finanziamento 1;
- Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici (di cui all’Allegato 2) – Asse di finanziamento 2;
- Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all’Allegato 3) – Asse di finanziamento 3;
- Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui all’Allegato 4) – Asse di finanziamento 4;
- Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (di cui all’Allegato 5) – Asse di finanziamento 5.
Bando INAIL 2024: misura dei finanziamenti
Le risorse allocate sono pari a € 600.000.000 di cui
- € 510 milioni per Isi e
- € 90 milioni per Isi agricoltura,
ripartite negli assi di finanziamento indicati sopra, come segue:
- Asse 1.1 Rischi tecnopatici 93.000.000
- Asse 1.2 Modelli organizzativi e di responsabilità sociale 12.000.000
- Asse 2 Rischi infortunistici 165.000.000
- Asse 3 Bonifica da materiali contenenti amianto 150.000.000
- Asse 4 Specifici settori di attività 90.000.000
- Asse 5.1 Agricoltura 70.000.000
- Asse 5.2 Agricoltura Giovani 20.000.000
ripartiti alle regioni secondo le tabelle allegate.
Si ricorda che la ripartizione a ogni regione/provincia autonoma, viene effettuata sulla base dei criteri elaborati dalla Consulenza statistico attuariale in funzione
- della propensione delle aziende a richiedere il finanziamento per tali progetti e
- del rapporto tra numero di addetti di ciascuna regione/provincia autonoma e della gravità degli infortuni avvenuti e indennizzati in passato dall'Istituto.
Il finanziamento alle imprese è concedibile a fondo perduto, calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA, secondo le seguenti specifiche:
- per gli Assi 1.1, 2, 3, 4 nella misura del 65% dell’importo delle spese ritenute ammissibili;
- per l’Asse 1.2 nella misura dell’80% dell’importo delle spese ritenute ammissibili;
- per l’Asse 5 (5.1 e 5.2) nella misura:
- fino al 65% per i destinatari del sub Asse 5.1 ( tutte le imprese agricole);
- fino all’80% per i destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).
L’ammontare del finanziamento è compreso tra:
- un importo minimo di 5.000,00 euro e
- un importo massimo di 130.000,00 euro;
non è previsto limite minimo per le imprese con meno di 50 dipendenti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Asse 1.2).
Bando INAIL 2024 presentazione domande e richieste assistenza
La domanda di finanziamento deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, con successiva conferma e caricamento informatico della documentazione come specificato negli Avvisi regionali/provinciali.
Tramite la sezione del sito www.inail.it – ACCEDI AI SERVIZI ONLINE – le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consente, attraverso un percorso guidato, la compilazione e l’inoltro della domanda
Le date di apertura e chiusura della procedura informatica saranno pubblicate sul portale dell’Inail, nel calendario scadenze ISI 2024, entro il 26 febbraio 2025.
Inail ricorda che per informazioni ed assistenza è possibile :
- fare riferimento al numero telefonico 06.6001 del Contact center Inail.
- rivolgersi al servizio Inail Risponde, nella sezione Supporto del sito.
entro e non oltre il termine di dieci giorni antecedenti la chiusura della procedura di compilazione della domanda online.
QUI IL LINK AGLI AVVISI REGIONALI E ALLE INFO SPECIFICHE SUI PROGETTI
Calendario Bando ISI e tabelle temporale click day
Ecco tutte le date da rispettare per la partecipazione al Bando ISI 2024
Fase Descrizione Data Ora Domanda – Apertura Inizio presentazione domanda online 14 aprile 2025 – Domanda – Chiusura Chiusura invio domande online 30 maggio 2025 18:00 Acquisizione Codici Inizio periodo per ottenere codici identificativi 3 giugno 2025 10:00 Registrazione Portale Registrazione portale partecipante e amministratore dal 4 giugno 2025 10:00 Elenco NCD Pubblicazione elenchi (No Click Day) 4 giugno 2025 – Caricamento NCD Caricamento documentazione (elenchi NCD) 4 giugno – 14 luglio 2025
30 settembre h. 18.00ore 18:00 Indirizzo Sportello Disponibilità indirizzo sportello ISI online 14 giugno 2025 10:00 Click Day – Autenticazione Inizio autenticazione e pagina di attesa 19 giugno 2025 10:00 Click Day – Invio domanda Inizio invio della domanda 19 giugno 2025 11:00 Click Day – Chiusura Fine invio della domanda 19 giugno 2025 11:20 pubblicazione elenchi provvisori asse 5 Caricamento documentazione 1 luglio 2025 al 30 settembre ore 18.00 -
Formazione sicurezza docenti: chiarimenti dal Ministero
Con l’Interpello n. 1/2025, pubblicato dal Ministero del Lavoro a seguito della seduta della Commissione Sicurezza del 18 settembre 2025, vengono forniti importanti chiarimenti sui percorsi formativi in materia di salute e sicurezza rivolti al personale docente delle scuole e delle università.
L’istanza, presentata dall’Università degli Studi di Udine, chiedeva di sapere se i docenti non esposti a rischi lavorativi medi o alti, potessero frequentare i corsi destinati ai lavoratori a rischio basso.
La risposta della Commissione assume particolare rilievo per dirigenti scolastici, datori di lavoro e consulenti del lavoro, chiamati a programmare la formazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 81/2008.
Quadro normativo e istruzioni
La Commissione ha richiamato innanzitutto l’art. 37 del d.lgs. 81/2008, che impone al datore di lavoro di garantire a ciascun lavoratore una formazione “sufficiente ed adeguata” rispetto ai rischi connessi alle mansioni svolte. In tale contesto, il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR) ha abrogato i precedenti accordi del 2011 e 2016, definendo durata e contenuti minimi dei corsi per i lavoratori. La classificazione ATECO 2007 colloca il settore “Istruzione” (codice 85) nella fascia di rischio medio, con obbligo di formazione specifica di almeno 8 ore. Tuttavia, lo stesso Accordo 2025 prevede “condizioni particolari” per quei lavoratori che, pur appartenendo a un settore classificato a rischio medio, non svolgano attività che comportino la presenza, anche occasionale, in reparti produttivi. In tali casi, è consentito l’accesso ai corsi individuati per il rischio basso, con la durata minima di 4 ore.
Istruzioni operative
La Commissione, riprendendo anche il principio già espresso nell’Interpello n. 11/2013, ha chiarito che la formazione deve essere tarata sulle effettive mansioni del lavoratore e sui rischi concretamente rilevati dalla valutazione aziendale.
Pertanto, il personale docente che non sia esposto, neppure saltuariamente, a rischi medi o alti, può legittimamente partecipare ai corsi di formazione specifica previsti per il rischio basso.
Resta comunque fermo l’obbligo del datore di lavoro di valutare puntualmente le condizioni di rischio e di programmare percorsi formativi adeguati in caso emergano fattori di maggiore esposizione. Per datori e consulenti, ciò significa che la classificazione ATECO non è vincolante in assoluto: occorre sempre verificare le attività effettivamente svolte dai lavoratori e organizzare la formazione in coerenza con i risultati della valutazione dei rischi.
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Esame commercialista 2025: scadenza domande 21 ottobre
Con l’Ordinanza Ministeriale n. 426 del 2025, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha ufficializzato le date, le modalità e i requisiti per l’ammissione agli esami di Stato per l’abilitazione alle professioni di dottore commercialista, esperto contabile e revisore legale.
Si avvicinano i termini per la seconda sessione, che si terrà a novembre. le domande vanno inviate entro il 21 ottobre 2025
Vediamo tutti i dettagli dell'ordinanza.
Esame commercialista : Sessioni e requisiti
Le sessioni d’esame previste sono due: la prima si è tenuta a luglio, la seconda sarà a novembre. In particolare:
- per la sezione A dell’albo (dottori commercialisti): inizio 25 luglio e 14 novembre 2025;
- per la sezione B (esperti contabili): inizio 31 luglio e 20 novembre 2025.
Gli esami si svolgeranno presso le sedi universitarie elencate in allegato all’ordinanza, dislocate su tutto il territorio nazionale, da Torino a Palermo, includendo anche sedi speciali come le Università Bocconi, LUISS e Link Campus.
Termini e modalità di presentazione della domanda
La domanda di ammissione va presentata:
- entro il 30 giugno 2025 per la prima sessione;
- entro il 21 ottobre 2025 per la seconda sessione.
Le domande devono essere trasmesse alla segreteria dell’ateneo prescelto e possono essere considerate valide anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine.
Requisiti di accesso
Per accedere agli esami è necessario presentare:
- un titolo accademico adeguato (lauree magistrali in LM-56, LM-77 o equivalenti per commercialisti; L-18, L-33 o equivalenti per esperti contabili);
- certificazione del tirocinio completato (o dichiarazione sostitutiva);
- ricevuta del versamento della tassa statale (€ 49,58) e del contributo previsto dall’ateneo;
- eventuali certificazioni ex lege per candidati con esigenze particolari.
In caso di esami integrativi per l’iscrizione al registro dei revisori legali, occorre anche l’attestazione del tirocinio specifico ex D.M. n. 146/2012.
Modalità di svolgimento tirocinio
L’art. 6 dell’ordinanza conferma che le attività di tirocinio devono essere svolte all’interno o al termine del percorso di studi, nel rispetto degli accordi tra università e ordini professionali.
Il tirocinio deve concludersi entro la data di inizio degli esami. È consentito dichiarare il completamento del tirocinio in prossimità delle prove, a condizione che la relativa documentazione venga prodotta prima dell’esame.
Le prove integrative per revisori legali saranno calendarizzate autonomamente da ciascuna sede e rese note tramite avviso pubblico presso gli atenei.
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- il Manuale per l'Esame dottori commercialisti 2025 – Temi svolti
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Esame commercialisti la protesta dei giovani commercialisti
L’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in un comunicato stampa del 9 giugno aveva denunciato con fermezza il ritardo nella pubblicazione dell’ordinanza ministeriale relativa agli esami di Stato 2025 che aveva generato preoccupazione tra i candidati, gli ordini professionali e le istituzioni coinvolte.
La Giunta UNGDCEC ha scritto al MUR per sollecitare chiarezza, sottolineando che l’assenza di certezze su date, modalità e struttura delle prove rende impossibile una pianificazione seria dello studio e compromette la serenità necessaria ad affrontare un passaggio fondamentale del percorso professionale.
“È una mancanza di rispetto ingiustificabile verso migliaia di aspiranti professionisti” si legge nella nota . L’associazione evidenziava come i giovani professionisti operino quotidianamente con puntualità e rigore, ed è quindi legittimo attendersi lo stesso livello di responsabilità dalle istituzioni.
Sedi d’esame e tabella riepilogo date
Città – Università Città – Università Città – Università ANCONA – Università Politecnica delle Marche LECCE – Università del Salento RIMINI – Campus di Rimini – Università di Bologna BARI – Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” MACERATA – Università degli Studi di Macerata ROMA – Università degli Studi di Roma “La Sapienza” BENEVENTO – Università degli Studi del Sannio MESSINA – Università degli Studi di Messina ROMA – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” BERGAMO – Università degli Studi di Bergamo MILANO – Università Cattolica del Sacro Cuore ROMA – Università degli Studi “Roma Tre” BOLOGNA – Università degli Studi di Bologna “Alma Mater Studiorum” MILANO – Università degli Studi di Milano Bicocca ROMA – LUISS Guido Carli BRESCIA – Università degli Studi di Brescia MILANO – Università Bocconi ROMA – Link Campus University CAGLIARI – Università degli Studi di Cagliari MODENA – Università degli Studi UNIMORE SALERNO – Università degli Studi di Salerno CAMERINO – Università di Camerino NAPOLI – Università degli Studi di Napoli “Federico II” SASSARI – Università degli Studi di Sassari CAMPOBASSO – Università degli Studi del Molise NAPOLI – Università della Campania “Luigi Vanvitelli” SIENA – Università di Siena CASSINO – Università di Cassino e del Lazio Meridionale NAPOLI – Università di Napoli “Parthenope” TERAMO – Università degli Studi di Teramo CASTELLANZA (VA) – Università Carlo Cattaneo – LIUC PADOVA – Università degli Studi di Padova TORINO – Università degli Studi di Torino CATANIA – Università degli Studi di Catania PALERMO – Università degli Studi di Palermo TRENTO – Università degli Studi di Trento CATANZARO – Università “Magna Graecia” PARMA – Università degli Studi di Parma TRIESTE – Università degli Studi di Trieste COSENZA – Università della Calabria PAVIA – Università degli Studi di Pavia UDINE – Università degli Studi di Udine FERRARA – Università degli Studi di Ferrara PERUGIA – Università degli Studi di Perugia URBINO – Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” FIRENZE – Università degli Studi di Firenze PESCARA – Università “Gabriele d’Annunzio” VARESE – Università degli Studi dell’Insubria FOGGIA – Università degli Studi di Foggia PIACENZA – Università Cattolica del Sacro Cuore VENEZIA – Università Ca’ Foscari FORLÌ – Campus di Forlì – Università di Bologna PISA – Università di Pisa VERCELLI – Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro” GENOVA – Università degli Studi di Genova POTENZA – Università degli Studi della Basilicata VERONA – Università degli Studi di Verona L’AQUILA – Università degli Studi dell’Aquila REGGIO CALABRIA – Università Mediterranea VITERBO – Università degli Studi della Tuscia Tipologia Prima sessione Seconda sessione Domanda di ammissione Entro il 30 giugno 2025 Entro il 21 ottobre 2025 Esame – Sezione A (Dott. commercialista) 25 luglio 2025 14 novembre 2025 Esame – Sezione B (Esperto contabile) 31 luglio 2025 20 novembre 2025 Prove integrative (Revisore legale) Data definita da ciascuna sede Data definita da ciascuna sede Esame di stato commercialista 2025 Le prove previste
Le provve d'esame di svolgeranno con le modalità ordinarie previste dal D.lgs. 139/2005, diversamente dagli anni scorsi.
In particolare sono previsti tre scritti e un orale sulle seguenti materie:
- Prima prova scritta: ragioneria, revisione, tecnica industriale e bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale;
- Seconda prova scritta: materie giuridiche (privato, commerciale, fallimentare, tributario, processuale civile, lavoro, previdenza);
- Terza prova scritta: caso pratico;
Prova orale: su tutte le materie scritte, con aggiunta di informatica, sistemi informativi, economia politica, matematica, statistica, legislazione e deontologia.
Nello specifico gli argomenti sono i seguenti:
- Ragioneria generale e applicata
- Revisione aziendale
- Tecnica industriale, bancaria e professionale
- Finanza aziendale
- Diritto privato, commerciale, fallimentare
- Diritto tributario e contenzioso
- Diritto del lavoro e previdenza
- Procedura civile
- Informatica e sistemi informativi
- Economia politica
- Matematica e statistica
- Legislazione e deontologia professionale
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Occupazione: nei dati INPS nuovo aumento a Giugno 2025
L’Osservatorio sul mercato del lavoro INPS fotografa a giugno 2025 un saldo annualizzato positivo di +352.000 posizioni nel settore privato, determinato dalla somma tra assunzioni e cessazioni degli ultimi dodici mesi.
Le principali osservazioni sono fornite nel Comunicato del 25 settembre 2025
Il motore di questa variazione è il tempo indeterminato (+325.000, oltre il 92% del saldo), mentre il contributo delle altre tipologie è complessivamente +27.000: spiccano gli incrementi degli intermittenti (+29.000), stagionali (+15.000) e somministrazione (+6.000), a fronte dei cali in apprendistato (-11.000) e tempo determinato (-12.000).
Nel 1° semestre 2025 le assunzioni totali sono 4.253.000 (-2,6% su a.p.), in lieve flessione in quasi tutte le tipologie salvo stagionali (+1%) e intermittenti (+3,6%); le trasformazioni a tempo indeterminato raggiungono 405.000 (+5%), con conferme di apprendistato a 59.000 (+7%). Le cessazioni scendono a 3.316.000 (-2,9%), trainate dai ribassi in apprendistato (-7%), somministrazione (-5%), tempo indeterminato e determinato (-4%) e stagionali (-1,3%); in controtendenza solo gli intermittenti (+5%).
Sul fronte delle agevolazioni contributive , nel semestre le attivazioni incentivate crescono del +24% rispetto al 2024, spinte soprattutto dagli esoneri giovani (+58%) e da altre misure (+7%), mentre l’incentivo donne registra -2%; l’andamento è riconducibile alla proroga degli esoneri totali fino al 31 dicembre 2027 (D.L. 60/2024 e L. 207/2024). Focus somministrazione: a giugno 2025 il saldo annualizzato è +6.000, sintesi di -19.000 posizioni a tempo indeterminato e +25.000 a termine; nel semestre le assunzioni calano (-22% TI, -3% a termine) e le cessazioni segnano -6% a termine e +2% TI. Nel lavoro occasionale, i CPO coinvolgono ~21.000 lavoratori (+2,3%) con compenso medio lordo 246 €; il Libretto Famiglia riguarda ~10.000 lavoratori (-2,9%) con 177 € medi. Dati completi nel report “Osservatorio sul mercato del lavoro”.
I dati completi sono consultabili sulla home page del sito istituzionale dell’Inps (www.inps.it) nella sezione Dati e analisi/Osservatori Statistici, report dal titolo “Osservatorio sul mercato del lavoro”.
Saldo annualizzato (giugno 2025) Totale posizioni settore privato +352.000 Tempo indeterminato +325.000 Altre tipologie (totale) +27.000 Intermittenti +29.000 Stagionali +15.000 Somministrazione +6.000 Apprendistato -11.000 Tempo determinato -12.000 Indicatore (gen–giu 2025) Valore Var. % a/a Assunzioni totali 4.253.000 -2,6% Apprendistato — -8,3% Tempo indeterminato — -6,2% Somministrazione — -4,2% Tempo determinato — -2,9% Stagionali — +1,0% Intermittenti — +3,6% Trasformazioni a TI 405.000 +5,0% Conferme apprendistato 59.000 +7,0% Cessazioni totali 3.316 -
Buoni pasto ai lavoratori turnisti: la Cassazione conferma il diritto
Il tema del diritto ai buoni pasto per i dipendenti del comparto sanitario continua a generare contenziosi, specie per il personale turnista che per motivi di orario non riesce ad accedere al servizio mensa.
La questione ruota attorno all’interpretazione delle norme contrattuali e legislative che regolano il diritto alla pausa e alla fruizione dei pasti durante il servizio. La recente pronuncia della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, firmata il 3 giugno 2025 e pubblicata il 17.9.2025 (n. 2786/2025, ricorso n. 23746/2022) ha fornito ulteriori chiarimenti, consolidando un orientamento già espresso in precedenti decisioni.
Il quadro normativo di riferimento è costituito, in particolare, dall’articolo 29 del CCNL Comparto Sanità del 2001, dall’articolo 33 del DPR 270/1987 e dall’articolo 8 del D.L. 66/2003, che disciplinano rispettivamente il diritto alla mensa e la pausa lavorativa per prestazioni eccedenti le sei ore.
Il caso: lavoro su turni e impossibilità di accesso alla mensa
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un gruppo di infermieri professionali turnisti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina. I lavoratori lamentavano la mancata erogazione del servizio mensa o del buono pasto sostitutivo, previsto solo per il personale non turnista con rientro pomeridiano. Il Tribunale di primo grado aveva riconosciuto tale diritto, ritenendo che l’impossibilità di accedere alla mensa, dovuta all’organizzazione dei turni, non potesse comportare la perdita del beneficio.
La Corte d’Appello, confermando la decisione, aveva chiarito che i buoni pasto spettano ogniqualvolta il dipendente presti servizio oltre le sei ore e non possa usufruire della mensa per ragioni legate alla struttura dell’orario di lavoro. Il diritto, dunque, non decade, ma si trasferisce nella forma sostitutiva del ticket, strumento volto a garantire il benessere del lavoratore e la continuità del servizio.
L’Azienda sanitaria, non condividendo l’interpretazione, ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che il diritto alla pausa e al buono pasto non potesse essere riconosciuto indistintamente a tutti i turnisti, ma solo a quelli che, pur avendo orari continuativi, fossero nelle condizioni di effettuare una pausa intermedia.
La decisione della Cassazione: diritto con almeno sei ore di lavoro
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le censure mosse dall’ente.
I giudici hanno richiamato un orientamento consolidato (tra cui Cass. n. 22478/2024, Cass. n. 32113/2022, Cass. n. 5547/2021), secondo cui l’attribuzione del buono pasto ha natura di agevolazione assistenziale diretta a conciliare le esigenze del servizio con il benessere fisico dei dipendenti.
La Cassazione ha ribadito che il diritto al ticket è connesso all’orario di lavoro giornaliero che superi le sei ore, indipendentemente dal carattere turnista o meno del dipendente.
L’impossibilità di accedere al servizio mensa non elimina il diritto, ma lo trasforma in una prestazione sostitutiva, proprio per garantire che tutti i lavoratori, senza distinzioni, possano fruire di un intervallo non lavorato, come previsto dalle disposizioni legislative e contrattuali.
Pertanto, la sentenza impugnata è stata confermata e l’Azienda Sanitaria è stata condannata al rimborso delle somme dovute, oltre alle spese legali quantificate in 8.000 euro, oltre accessori di legge.
La decisione rafforza il principio per cui il buono pasto non rappresenta un beneficio di carattere economico aggiuntivo, ma una misura funzionale al corretto svolgimento della prestazione lavorativa e alla tutela della salute dei lavoratori.
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Legge su intelligenza artificiale: novità per impatriati e formazione
Il 17 settembre il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge sull’intelligenza artificiale, presentato dal Governo nel 2024 e ispirato al Regolamento UE 2024/1689. Pur trattandosi di un provvedimento ampio che disciplina organicamente la materia, l'ambito del lavoro e delle imprese assumono particolare rilievo due ambiti specifici: Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 settembre come legge 132 2025.
- a un lato, l’ampliamento del regime agevolativo per i lavoratori impatriati che operano nella ricerca applicata all’IA,
- dall’altro, le prospettive di incentivazione della formazione in tema di intelligenza artificiale, centrali per garantire una crescita sostenibile e conforme alle linee guida europee.
L’ampliamento del regime agevolativo per i lavoratori impatriati
Un punto rilevante dal punto di vista fiscale della nuova legge è la modifica mirata al regime impatriati disciplinato dall’articolo 5, lettera d), del Dlgs 209/2023. Tale regime prevede una significativa agevolazione fiscale per chi trasferisce la residenza in Italia, consentendo di assoggettare a tassazione solo il 50% dei redditi da lavoro dipendente, assimilati e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni (esclusi i redditi d’impresa), entro un limite massimo di 600mila euro annui.
Con l’intervento che i vuole introdurre, il beneficio verrà esteso anche ai lavoratori che abbiano svolto attività di ricerca, anche applicata, nell’ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale. Si tratta di una scelta che punta a rafforzare la competitività del Paese, attrarre ricercatori e professionisti altamente qualificati e stimolare il rientro dei “cervelli” impegnati nei settori più innovativi.
La norma, tuttavia, è formulata in termini generici e sulla definizione delle “attività di ricerca applicata” occorrerà ttendere dopo la pubblicazione della legge, anche i chiarimenti ministeriali in merito a titoli di studio, attività documentabili e modalità di riconoscimento delle esperienze maturate.
Formazione e competenze in materia di intelligenza artificiale
Accanto al tema fiscale, la legge richiama indirettamente l’esigenza di rafforzare le competenze dei lavoratori e delle imprese in materia di IA, in linea con quanto stabilito dall’articolo 4 del Regolamento UE 2024/1689, che promuove l’“alfabetizzazione digitale” e l’aggiornamento professionale sui sistemi di intelligenza artificiale.
Sarebbe auspicabile come indicato da operatori e associazioni di categoria un incentivo fiscale strutturato e stabile in materia..
In questo contesto, si torna a parlare della possibile reintroduzione del credito d’imposta formazione 4.0, che aveva sostenuto le imprese nel periodo 2018-2022 (legge 205/2017), con il recupero di parte dei costi sostenuti per programmi formativi collegati all’innovazione digitale e tecnologica, in particolare nei settori della trasformazione industriale.
Diventa necessario però provvedere a definire chiaramente le attività formative ammissibili, e il tetto massimo di credito compensabile (in passato pari a 300mila euro).