• Pensioni

    Pensioni minime Friuli: i pagamenti INPS del sussidio 2026

    L’INPS ha fornito nel messaggio n. 831 del 10 marzo 2026, nuove indicazioni operative sull’erogazione del sussidio economico annuale destinato ai titolari di trattamenti pensionistici di importo basso residenti nella Regione Friuli-Venezia Giulia, a seguito dell’adozione di un addendum alla convenzione stipulata tra l’Istituto e la Regione.

    La misura, introdotta nell’ambito della legislazione regionale per rafforzare il sostegno al reddito delle fasce più fragili della popolazione pensionata, riguarda i soggetti titolari di pensioni pari o inferiori al trattamento minimo, nonché percettori di pensioni sociali, assegni sociali e pensioni di inabilità per invalidi civili.

    Con le più recenti modifiche normative regionali, la platea dei beneficiari è stata temporaneamente ampliata anche ai titolari di assegno mensile di assistenza e di assegno sociale sostitutivo. Tale ampliamento ha richiesto un adeguamento delle procedure di gestione del beneficio e dei flussi finanziari tra Regione e INPS.

    Vediamo  le modalità di pagamento e di rimborso delle spese sostenute dall’ente previdenziale.

    Il sussidio regionale per le pensioni minime in Friuli

    Si ricorda che il sussidio economico annuale è stato istituito dall’articolo 7, commi da 59 a 64, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 7 agosto 2024 n. 7, che ha previsto un intervento di sostegno rivolto ai pensionati con trattamenti di importo limitato.

    Successivamente la legge regionale 6 agosto 2025 n. 12 ha introdotto un’ulteriore disposizione (comma 62-bis) che, limitamente agli anni 2025 e 2026, estende il beneficio anche ad altre categorie di soggetti con particolari condizioni di invalidità o disagio economico.

    In particolare, il sussidio è stato reso accessibile anche ai titolari:

    • dell’assegno mensile di assistenza previsto dall’articolo 13 della legge n. 118/1971;
    • dell’assegno sociale sostitutivo previsto dall’articolo 19 della medesima legge.

    Per rendere operativa tale estensione è stato necessario aggiornare la convenzione già in essere tra INPS e Regione Friuli-Venezia Giulia, sottoscritta il 30 dicembre 2024.

    Il successivo Addendum alla convenzione  firmato il 23 dicembre 2025, disciplina l’adeguamento delle procedure di gestione del sussidio, inclusa l’individuazione della nuova platea dei beneficiari e la regolazione dei rapporti finanziari tra le amministrazioni coinvolte.

    Le modalità di pagamento

    L’addendum stabilisce che il sussidio continui a essere erogato dall’INPS per conto della Regione Friuli-Venezia Giulia anche nei confronti dei nuovi beneficiari individuati dalla normativa regionale. Per l’anno 2025, l’Istituto ha provveduto al pagamento del beneficio alla nuova platea entro il 28 febbraio 2026, sulla base dei dati trasmessi dalla Regione e delle verifiche effettuate sulle posizioni pensionistiche. 

    Per l’anno 2026, invece, è previsto che tutti i beneficiari ricevano il sussidio nel mese di giugno, indipendentemente dalla categoria di appartenenza.

    Annualità Beneficiari interessati Tempistica di pagamento
    2025 Nuova platea di beneficiari (assegno mensile e assegno sociale sostitutivo) Pagamento effettuato entro il 28 febbraio 2026
    2026 Tutti i beneficiari del sussidio Erogazione prevista nel mese di giugno 2026

    Ai fini della copertura finanziaria della misura, l’INPS ha comunicato alla Regione il numero dei potenziali beneficiari per  consentire la determinazione della provvista finanziaria necessaria al pagamento .

     Sul piano contabile, il pagamento del beneficio non comporta nuovi costi informatici rispetto a quelli già previsti dalla convenzione originaria.

    Tipologia di costo Importo Note
    Costi di gestione informatica 16.000 € (2024) – 5.000 € (2025) – 5.000 € (2026) Previsti dalla convenzione originaria
    Servizio di pagamento su IBAN 0,03 € Per ciascun bonifico bancario
    Bonifico domiciliato Poste Italiane 3,84 € Pagamento senza IBAN
    Rimborso forfettario per beneficiario 5,26 € Copertura dei costi amministrativi

    Per l’erogazione del sussidio la Regione ha inoltre trasferito all’INPS una provvista finanziaria aggiuntiva

  • Edilizia

    Patente a crediti cantieri: istituite le Commissioni per recuperare punti

    Prosegue il percorso di attuazione del sistema della patente a crediti nei cantieri, introdotto per rafforzare la prevenzione degli infortuni e il contrasto al lavoro irregolare. Con il nuovo provvedimento dell’Ispettorato nazionale del lavoro vengono disciplinate le modalità operative per il recupero dei crediti decurtati, attraverso la costituzione di specifiche Commissioni territoriali.

    Come noto , il sistema della patente a crediti riguarda imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili e prevede un punteggio iniziale che può essere ridotto in caso di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La perdita di crediti può impedire l’operatività dell’impresa qualora il punteggio scenda sotto determinate soglie.

    Il nuovo provvedimento interviene dunque per definire la struttura delle Commissioni competenti, le modalità di richiesta di recupero dei crediti e gli adempimenti necessari per ripristinare la capacità operativa dell’impresa o del lavoratore autonomo. 

    Le disposizioni sono contenute nel decreto direttoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 24  del 6 marzo 2026.

    Quadro normativo della patente a crediti

    Come noto, il sistema della patente a crediti si inserisce nel quadro delle misure di rafforzamento della sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs. n. 81/2008, con diversi interventi normativi, tra cui il DL n. 19/2024 (PNRR) e il DL n. 159/2025, che ne hanno modificato l’articolo 27 .

    La disciplina è stata poi attuata operativamente con il decreto ministeriale 18 settembre 2024 n. 132, che ha stabilito le modalità per la richiesta e il rilascio della patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

    Il meccanismo della patente funziona come strumento di qualificazione delle imprese: il possesso di un numero minimo di crediti rappresenta infatti un requisito per poter operare nei cantieri.

    La perdita dei crediti può derivare da violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, individuate nel Testo unico e nei relativi allegati. Per garantire il ripristino della regolarità e favorire comportamenti correttivi, la normativa prevede la possibilità di recuperare i crediti decurtati attraverso specifiche procedure e interventi formativi o organizzativi. 

    Per rendere operativo il sistema di recupero dei crediti, il provvedimento prevedeva appunto  la costituzione di Commissioni territoriali presso ciascun ambito regionale. 

    Costituzione delle Commissioni territoriali e ambito di competenza

     Le Commissioni recentemente nominate dall'INL sono composte da rappresentanti dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’INAIL con competenze specifiche in materia di salute e sicurezza.

     In particolare, la struttura è definita come segue:

    Componente Ente di appartenenza Funzione
    Direttore interregionale INL o delegato Ispettorato nazionale del lavoro Presidenza o coordinamento della Commissione
    Funzionario esperto in sicurezza sul lavoro Ispettorato nazionale del lavoro Valutazione tecnica delle violazioni
    Direttore regionale INAIL o delegato INAIL Valutazione tecnico-assicurativa
    Funzionario esperto in sicurezza INAIL Supporto tecnico alla Commissione

    Alle riunioni partecipano inoltre senza diritto di voto: 

    • un rappresentante delle ASL competente in materia di sicurezza sul lavoro 
    • il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST).

    Per quanto riguarda la competenza territoriale, la Commissione competente è individuata sulla base di: sede legale dell’impresa, oppure domicilio del lavoratore autonomo. 

    Nel caso di imprese estere, il riferimento è alla stabile organizzazione in Italia o a una delle sedi operative presenti sul territorio nazionale. 

    Sono previste inoltre alcune particolarità territoriali:

    • per imprese o lavoratori autonomi con sede nelle Province autonome di Trento e Bolzano la competenza è attribuita alla Commissione operante in Veneto, mentre 
    • per la Regione Sicilia è competente la Commissione operante in Calabria.

    Recupero crediti: gli adempimenti

    Imprese e lavoratori autonomi che hanno subito una decurtazione dei crediti possono avviare la procedura di recupero presentando un’istanza motivata alla Commissione territoriale competente.

    La richiesta deve essere trasmessa in modalità telematica alla segreteria della Commissione e deve contenere:

    • istanza motivata di recupero dei crediti
    • eventuali provvedimenti sanzionatori ricevuti
    • relazione tecnica sulle misure adottate per correggere le violazioni
    • eventuale proposta di piano di recupero dei crediti
    • richiesta di audizione davanti alla Commissione (facoltativa).

    Dopo la ricezione della domanda completa, la Commissione procede alla convocazione della riunione di norma entro 20 giorni lavorativi.

    Nel corso dell’istruttoria la Commissione valuta le misure adottate dall’impresa e può richiedere specifici interventi correttivi. 

    Tra le principali misure previste rientrano:

    • percorsi formativi obbligatori in materia di salute e sicurezza per i soggetti responsabili delle violazioni
    • formazione aggiuntiva per i lavoratori che operavano nel cantiere interessato
    • investimenti migliorativi in materia di sicurezza sul lavoro.

    Il numero massimo   di crediti recuperabili e la soglia minima per tornare ad operare sono stabiliti come segue:

    Parametro Valore
    Crediti massimi recuperabili 15 crediti
    Crediti minimi necessari per operare 15 crediti
    Recupero possibile Anche in modo frazionato

    Gli adempimenti richiesti devono essere proporzionati al numero di crediti da recuperare e alla dimensione aziendale.

    Una volta completate le misure prescritte, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere una nuova riunione della Commissione.

     In tal caso la Commissione si riunisce entro circa 15 giorni lavorativi per verificare la corretta attuazione degli interventi e deliberare la riassegnazione dei crediti.

    Infine, il provvedimento prevede che l’Ispettorato nazionale del lavoro effettui un monitoraggio annuale sull’attività delle Commissioni territoriali, al fine di valutare l’efficacia del sistema e proporre eventuali aggiornamenti delle linee guida operative.

  • Sussidi, Social Card, Assegno inclusione, RDC

    Contributo disagio abitativo sisma 2022-2023: importi e regole

    Con l’ordinanza del 27 gennaio 2026 del Commissario straordinario per la ricostruzione pubblicata in Gazzetta il 7 marzo 2026  viene disciplinato il nuovo contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione, una misura destinata ai nuclei familiari colpiti dai terremoti che hanno interessato Marche e Umbria nel 2022 e nel 2023.

    Il provvedimento introduce un sistema di sostegno economico che sostituisce, a partire dal 1° gennaio 2026, il precedente contributo per l’autonoma sistemazione (CAS)  che veniva erogato dalla Protezione civile. L’obiettivo è garantire continuità nell’assistenza alle famiglie che non possono ancora  rientrare nella propria abitazione principale a causa dei danni provocati dagli eventi sismici.

    Il contributo viene riconosciuto ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta, gravemente danneggiata oppure dichiarata inagibile e sgomberata. Il sostegno economico è erogato fino al completamento degli interventi di ripristino o ricostruzione dell’immobile, oppure fino alla disponibilità di una nuova sistemazione stabile.

    La misura riguarda in particolare alcuni territori delle province delle Marche e dell’Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023, tra cui i comuni di Ancona, Fano, Pesaro, Umbertide, Perugia e Gubbio.

    La disciplina operativa è definita dall’ordinanza commissariale che stabilisce criteri, requisiti, importi e modalità di accesso al contributo.

    La normativa in materia di Contributi autonoma sistemazione e disagio abitativo

    l riferimento principale è il decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, che ha istituito il sistema di ricostruzione per i territori interessati dal sisma del Centro Italia e attribuito al Commissario straordinario del Governo il potere di emanare ordinanze operative.

    Negli anni successivi il sistema è stato integrato da ulteriori interventi normativi, tra cui:

    • il decreto-legge n. 3/2023 relativo agli interventi urgenti per la ricostruzione;
    • la legge di bilancio 2025, che ha finanziato alcune attività preliminari di progettazione per la ricostruzione pubblica e privata;
    • la legge di bilancio 2026, che ha introdotto il nuovo contributo per il disagio abitativo.

    In particolare, la legge di bilancio 2026 ha previsto due elementi fondamentali:

    • la cessazione del contributo per l’autonoma sistemazione (CAS) dal 1° gennaio 2026;
    • l’istituzione del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione, con una dotazione finanziaria di 2,5 milioni di euro per l’anno 2026.

    La stessa normativa demanda al Commissario straordinario il compito di definire:

    • criteri di accesso al beneficio;
    • modalità di erogazione;
    • condizioni per il mantenimento del contributo;
    • termini e adempimenti per i beneficiari.

    L’ordinanza del 27 gennaio 2026 attua queste disposizioni e stabilisce le regole operative applicabili nei territori interessati dal sisma del 2022 e del 2023.

    La novità CDA Contributo disagio abitativo: importi, durata, condizioni

    La principale novità introdotta dalla disciplina riguarda la struttura del nuovo contributo abitativo, che sostituisce il precedente sostegno emergenziale con una misura collegata direttamente al processo di ricostruzione degli immobili.

    Il contributo è riconosciuto ai nuclei familiari:

    • già beneficiari del contributo per l’autonoma sistemazione;
    • proprietari o titolari di diritti reali sull’abitazione principale danneggiata;
    • soggetti costretti a lasciare l’abitazione per lavori di ripristino o ricostruzione.

    L’importo varia in base al numero di componenti del nucleo familiare.

    Componenti nucleo familiare Importo mensile del contributo
    1 persona 400 euro
    2 persone 500 euro
    3 persone 700 euro
    4 persone 800 euro
    5 o più persone 900 euro

    Oltre all’importo base è previsto un contributo aggiuntivo di 200 euro mensili per ogni componente del nucleo familiare che rientri in una delle seguenti categorie:

    • persone con più di 65 anni;
    • persone con disabilità o handicap;
    • soggetti con invalidità pari o superiore al 67%.

    L’incremento può essere riconosciuto anche oltre il limite massimo di 900 euro mensili previsto per i nuclei più numerosi.

    Un ulteriore elemento rilevante riguarda la presenza di lavoratori addetti all’assistenza domiciliare conviventi (ad esempio badanti) per persone non autosufficienti. In questo caso la loro presenza viene considerata ai fini del calcolo del contributo.

    Non possono invece accedere al beneficio:

    • i nuclei familiari che al momento del sisma vivevano in immobili in locazione, salvo il caso degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
    • i soggetti che dispongono già di un’altra abitazione idonea nello stesso comune o in comuni limitrofi.

    Durata del contributo

    Il contributo viene erogato fino al ripristino dell’agibilità dell’abitazione, certificato con apposito provvedimento e comunque non oltre 30 giorni dalla dichiarazione di piena agibilità dell’edificio.

    Il diritto al contributo cessa inoltre se il beneficiario:

    • trova una sistemazione abitativa stabile alternativa;
    • non rispetta gli adempimenti richiesti;
    • avvia lavori senza il decreto di concessione del contributo per la ricostruzione.

    Dichiarazioni e domande ai Comuni

    Dal punto di vista operativo, la gestione del contributo è affidata principalmente ai Comuni dei territori interessati, che svolgono attività di istruttoria, concessione ed erogazione delle somme.

    Presentazione delle dichiarazioni

    Entro il 31 marzo 2026, i nuclei familiari già beneficiari del precedente contributo devono presentare al Comune una dichiarazione sostitutiva nella quale attestano, tra l’altro:

    • di aver avviato o di essere nei termini per avviare la domanda di contributo per la ricostruzione o il ripristino dell’immobile;
    • di essere destinatari di provvedimenti di sgombero oppure di non poter rientrare nell’abitazione principale;
    • di non possedere altre abitazioni idonee nello stesso territorio;
    • di non aver trasferito residenza o domicilio fuori dalle Marche o dall’Umbria.

    La dichiarazione deve includere tutti i componenti del nucleo familiare ed essere resa ai sensi della normativa sulle autocertificazioni.

    Nuove domande

    Per i nuclei familiari che si trovano nella condizione di dover lasciare l’abitazione a causa dei lavori di ricostruzione, è possibile presentare una nuova domanda di contributo al Comune competente.

    In questo caso il beneficio decorre dalla data del provvedimento di sgombero dell’immobile.

    Controlli e decadenza

    I Comuni sono responsabili dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai beneficiari. In caso di irregolarità o perdita dei requisiti viene disposta la decadenza dal contributo.

    Inoltre, ogni variazione relativa alla situazione del nucleo familiare o ai requisiti dichiarati deve essere comunicata al Comune entro 30 giorni dall’evento che la determina.

    Le Regioni Marche e Umbria collaborano con il Commissario straordinario nel monitoraggio dell’attuazione della misura e nella raccolta dei dati relativi ai beneficiari e ai contributi erogati.

  • Accertamento e controlli

    ISAC contributivi: le istruzioni operative per le aziende

    Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, vengono approvati i primi Indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC), strumenti destinati a rafforzare la compliance previdenziale delle imprese, come previsto dal decreto Lavoro 160 del 2024. 

    Il provvedimento introduce un sistema di indicatori statistico-economici finalizzati a verificare la congruità tra l’attività economica svolta e la forza lavoro dichiarata, nell’ottica di contrastare il lavoro sommerso e l’evasione contributiva.

    Gli ISAC sono ufficialmente  in vigore dal 1° gennaio 2026 e costituiscono una delle azioni previste dal Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso 2023-2025, inserito nella Missione 5 del PNRR dedicata alle politiche per il lavoro. Le imprese inizieranno a ricevere le lettere di compliance entro il mese di marzo 2026

    La logica del sistema ricalca quella degli ISA fiscali, ma applicata alla dimensione contributiva: attraverso l’analisi di vari indicatori di gestione aziendale e della forza lavoro, le amministrazioni potranno individuare situazioni di anomalia e orientare le attività di controllo. 

    Allo stesso tempo, il decreto introduce meccanismi premiali per i datori di lavoro che risultano in linea con i parametri di normalità.

    Con la circolare 26 del 6 marzo INPS è intervenuto per fornire le indicazioni operative  e gli allegati per i riscontri da fornire  da parte delle aziende (vedi ultimi paragrafi)

    Indici affidabilità contributiva: quadro normativo e indicatori

    La disciplina degli ISAC si inserisce nell’ambito delle politiche di contrasto al lavoro irregolare previste dal Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso 2023-2025, adottato dal Ministero del lavoro in attuazione della Missione 5 del PNRR dedicata alle politiche per il lavoro. 

    La base normativa della misura è contenuta nell’articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2024 n. 160, convertito dalla legge n. 199/2024, che ha previsto:

    • l’introduzione degli indici sintetici di affidabilità contributiva a partire dal 2026;
    •  la definizione degli indici tramite decreto ministeriale; l’individuazione iniziale di settori economici ad alto rischio di evasione contributiva;
    •  l’estensione progressiva degli indici ad altri comparti produttivi.

    Il decreto attuativo del 3 febbraio  approva gli ISAC per i primi due settori economici di applicazione.

    Settore ISAC Descrizione Attività economiche interessate
    M21U Commercio all’ingrosso alimentare Commercio all’ingrosso di frutta, carne, latticini, bevande e altri prodotti alimentari
    G44U Servizi alberghieri ed extra-alberghieri Alberghi, affittacamere, bed and breakfast, case vacanze, alloggi per studenti e lavoratori

    Gli indici si applicano ai datori di lavoro che svolgono in modo prevalente attività rientranti nei codici ATECO indicati dal decreto. 

    La normativa prevede inoltre che entro il 31 agosto 2026 gli ISAC vengano estesi ad almeno sei ulteriori settori economici caratterizzati da rischio elevato di evasione contributiva. 

    Gli indicatori e i percentili di anomalie

    Il decreto introduce un sistema di analisi statistica della forza lavoro dichiarata dalle imprese, attraverso indicatori che misurano la coerenza tra variabili economiche e occupazionali.

    Gli indicatori sono elaborati utilizzando dati integrati provenienti da diverse banche dati pubbliche, tra cui: 

    • dati ISA fiscali dell’Agenzia delle Entrate; 
    • denunce contributive Uniemens dell’INPS;
    •  comunicazioni obbligatorie del Ministero del lavoro relative alla forza lavoro. 

    Gli indicatori si distinguono in due categorie principali:

    1.  indicatori elementari, basati su confronti diretti tra variabili aziendali;
    2.  indicatori complessi, basati su modelli econometrici che stimano la domanda teorica di lavoro. 

    Vengono considerati: 

    1. anomalie oltre 90°-95° percentile
    2. scostamenti lievi 85°-95° percentile
    Indicatore Commercio all’ingrosso alimentare Strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere
    Assenza dipendenti dichiarazione ISA – presenza dipendenti INPS
    Assenza dipendenti dichiarazione INPS – presenza dipendenti ISA
    Valore dei beni strumentali per addetto
    Costo del venduto e per la produzione di servizi per addetto
    Numero di veicoli per addetto N. A.
    Quota di lavoro part-time
    Quota di lavoro a termine
    Quota di lavoro stagionale
    Quota di lavoratori con contratti di collaborazione
    Quota di apprendisti
    Presenze per addetto N. A.
    Numero di posti letto fissi per addetto N. A.
    Tasso medio di occupazione N. A.
    Forza lavoro dipendente (indicatore complesso)

    Come si vede nella tabella per il  settore turistico-ricettivo sono previsti anche indicatori specifici, tra cui: 

    • presenze turistiche per addetto; 
    • numero di posti letto per addetto; 
    • tasso medio di occupazione delle strutture.

    Attraverso questi parametri viene stimata la forza lavoro teoricamente necessaria per lo svolgimento dell’attività. Se i dati dichiarati risultano significativamente inferiori alla stima, il sistema evidenzia possibili anomalie.

    Le istruzioni operative e il meccanismo premiale

    Il decreto definisce anche la procedura operativa di applicazione degli indici.

    Entro il 31 marzo 2026 l’INPS invierà ai datori di lavoro interessati una comunicazione telematica di compliance, contenente le risultanze dell’analisi effettuata attraverso gli ISAC.

    La comunicazione indicherà:

    • eventuali scostamenti rispetto ai valori normali degli indicatori;
    • la classificazione dello scostamento come “lieve” o “significativo”;
    • una stima indicativa delle giornate di lavoro necessarie per riportare gli indicatori nella fascia di normalità.

    È importante evidenziare che tale comunicazione ha finalità preventiva e non determina automaticamente irregolarità contributive.

    I datori di lavoro che risultano in linea con i parametri ISAC vengono collocati nella cosiddetta fascia di normalità. 

    In questo caso il decreto prevede un meccanismo premiale: tali imprese non saranno oggetto di accertamenti ispettivi prioritari nell’ambito della programmazione annuale della vigilanza contributiva. 

    Per garantire l’efficacia del nuovo sistema è inoltre previsto un monitoraggio degli effetti della misura.

    L’INPS, in collaborazione con l’Ispettorato nazionale del lavoro, dovrà trasmettere al Ministero del lavoro un rapporto sull’attuazione degli ISAC entro il 31 marzo 2027.

    Il decreto prevede infine l’istituzione di un Osservatorio ISAC, composto da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche e delle parti sociali, con il compito di analizzare l’impatto della misura e supportare l’evoluzione del sistema di compliance contributiva.

    Le istruzioni INPS

    La circolare INPS n. 26 del 6 marzo 2026 introduce alcune indicazioni operative rilevanti sul contenuto delle lettere di compliance ISAC e sulle modalità di interlocuzione con l’Istituto, che integrano il quadro già delineato dal decreto attuativo del DL 160/2024. Vengono forniti inolt gli allegati tecnici  con il dettaglio degli indicatori e valori e per i riscontri all'Istituto  

    Contenuto della lettera: fasce di normalità e indicatori di scostamento

    Una delle principali novità chiarite dalla circolare riguarda la struttura delle comunicazioni inviate ai datori di lavoro.

    Per ogni indicatore utilizzato nel modello ISAC, la lettera di compliance riporta tre elementi informativi fondamentali che consentono all’impresa di valutare la propria posizione contributiva:

    1. Valori normali: indicano la soglia oltre la quale l’indicatore genera uno scostamento rispetto ai parametri di riferimento;
    2. Esito dell’analisi: può assumere i valori “nella norma”, “scostamento lieve” o “scostamento significativo”; per alcuni indicatori privi di graduazione l’esito è invece “anomalo” o “nella norma”;
    3. Stima delle giornate lavorative necessarie per riportare l’indicatore nella fascia di normalità.

    La circolare precisa inoltre che le soglie di riferimento non sono uniformi, ma possono variare in base al modello di business dell’impresa o alla classe dimensionale dei dipendenti. Le soglie specifiche sono riportate negli allegati tecnici alla circolare e costituiscono il parametro utilizzato dall’INPS per la valutazione degli scostamenti.

    Comunicazione senza obbligo di risposta e Canale dedicato per la regolarizzazione contributiva

    Un altro elemento chiarito dalla circolare riguarda la natura della comunicazione di compliance e gli obblighi del datore di lavoro.

    • Il ricevimento della lettera non impone alcun adempimento immediato:
    • non esiste un termine perentorio di risposta;
    • la risposta è facoltativa;
    • l’obiettivo è favorire un confronto informativo con l’Istituto.

    Il datore di lavoro può comunque decidere di fornire un riscontro utilizzando il Cassetto previdenziale del contribuente, attraverso la funzione di comunicazione bidirezionale dedicata agli ISAC.

    Per agevolare questo confronto, l’INPS ha predisposto un modello di risposta strutturato per singolo indicatore, che consente di selezionare diverse opzioni di riscontro. In particolare, il datore di lavoro può:

    • esporre e documentare le cause dello scostamento rispetto alla fascia di normalità;
    • segnalare eventuali correzioni effettuate nei flussi UniEmens dopo la ricezione della comunicazione;
    • richiedere chiarimenti sui dati contributivi utilizzati dall’INPS per il calcolo degli indicatori. 

    Il modello può essere inviato insieme alla documentazione ritenuta utile a supporto delle spiegazioni fornite.

    La circolare introduce inoltre una procedura specifica per le eventuali regolarizzazioni volontarie che i datori di lavoro decidano di effettuare dopo aver ricevuto la comunicazione ISAC.

    In particolare, è stato predisposto un canale dedicato nella procedura “Compilazione online” disponibile nel portale INPS per aziende e intermediari. All’interno della sezione “Scelta variazioni” è stata inserita la funzione denominata “Regolarizzazione da compliance”, che consente di trasmettere i flussi di correzione.

    Attraverso questo canale l’azienda può inviare flussi UniEmens di regolarizzazione collegati alla comunicazione ricevuta, indicando i riferimenti della lettera di compliance e procedendo alla sistemazione dei dati contributivi eventualmente errati o incompleti. 

  • Sicurezza sul Lavoro

    Infortuni sul lavoro: doveri e responsabilità del preposto

    La sicurezza nei luoghi di lavoro rappresenta uno dei pilastri dell’ordinamento in materia di tutela dei lavoratori,  e particolare attenzione è rivolta recentemente  ai cantieri e ai contesti in cui operano contemporaneamente più imprese. In tali situazioni, la gestione dei rischi assume una dimensione più complessa, poiché le attività delle diverse aziende possono interferire tra loro e generare ulteriori pericoli per gli operatori presenti.

    Un ruolo centrale assume quindi   la figura del preposto, chiamato a vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza affinche  eventuali condizioni di rischio vengano tempestivamente segnalate.  al datore di lavoro o al dirigente  Tali doveri sono previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che costituisce il principale riferimento normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

    La Corte di cassazione è tornata  con la sentenza 7096 2026 a chiarire l’estensione di tali responsabilità, con una decisione che affronta il tema della mancata segnalazione di un pericolo all’interno di un cantiere che ha causato un grave infortunio.

    Il caso: mancata segnalazione di operazione pericolosa

    La vicenda trae origine da un incidente avvenuto in un cantiere navale durante lavori eseguiti su un’imbarcazione. All’interno dell’area di lavoro operavano diverse imprese impegnate in attività differenti, tra cui interventi di verniciatura e operazioni di saldatura.

    Nel corso dei lavori, un lavoratore appartenente a una delle aziende presenti nel cantiere precipitava attraverso un’apertura presente su un ponteggio.L’apertura era dovuta alla mancanza di una porzione del piano di calpestio e risultava coperta da teli di nylon utilizzati durante le lavorazioni di verniciatura.

    Secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito, la presenza di tali coperture impediva di percepire chiaramente l’esistenza dell’apertura nel ponteggio, causando quindi la caduta .

    Il procedimento penale si è concentrato sulla posizione del preposto della società impegnata nei lavori di verniciatura, al quale veniva contestato di non aver segnalato adeguatamente la situazione di pericolo così  determinata

    La difesa ha contestato tale ricostruzione sostenendo, tra l’altro, che la dinamica dell’incidente non fosse stata accertata con certezza e che la caduta del lavoratore potesse essere avvenuta in circostanze diverse da quelle ipotizzate. Inoltre, è stato evidenziato che il lavoratore infortunato non apparteneva alla stessa impresa del preposto imputato, il quale  per questo avrebbe avuto, secondo la difesa, obblighi limitati ai dipendenti della propria azienda.

    Sulla base di tali argomentazioni è stato proposto ricorso in Cassazione.

    La decisione della Suprema Corte: preposto responsabile

    La Corte di cassazione, con la sentenza n. 7096 del 23 febbraio 2026, ha dichiarato inammissibile il ricorso confermando la responsabilità del preposto per la mancata segnalazione della situazione di rischio presente nel cantiere. 

    Nel motivare la decisione, i giudici hanno evidenziato come nel Documento Unico di Valutazione dei rischi relativo al cantiere fosse stata espressamente prevista la necessità di adottare misure per evitare la caduta di persone attraverso aperture presenti nei ponteggi. Inoltre, tra le prescrizioni risultava anche il divieto di coprire tali aperture con materiali che potessero impedirne la visibilità. 

    Secondo la Corte, il preposto, pur non essendo responsabile della verifica strutturale del ponteggio, aveva comunque l’obbligo di segnalare la presenza della situazione pericolosa e di informare gli altri soggetti coinvolti. In particolare, avrebbe dovuto evidenziare la mancanza del piano di calpestio e predisporre adeguate segnalazioni per rendere evidente il rischio ai lavoratori presenti nell’area. 

    La Suprema Corte ha inoltre ribadito un principio consolidato in materia di sicurezza sul lavoro: gli obblighi di prevenzione non si limitano ai soli dipendenti dell’impresa del preposto, ma si estendono a tutti i lavoratori che operano nell’ambiente di lavoro e che possono essere esposti ai rischi .

    In presenza di più imprese impegnate nello stesso luogo di lavoro, infatti, le posizioni di garanzia dei soggetti responsabili della sicurezza assumono una dimensione più ampia e riguardano anche i rischi derivanti dall’interferenza tra le diverse lavorazioni. Per questo motivo, il dovere di informazione e segnalazione delle condizioni di pericolo deve essere esercitato nell’interesse di tutti coloro che, per ragioni lavorative, accedono all’area interessata dalle attività.

    La Cassazione ha quindi ritenuto corretta la ricostruzione operata dai giudici di merito,  ed ha anche precisato  che l’omissione dell’obbligo di segnalazione rappresenta di per sé una violazione delle norme di prevenzione, indipendentemente dall’esatta dinamica dell’incidente verificatosi. 

  • Lavoro Autonomo

    Periti industriali: nuove modalità semplificate per l’Esame di Stato

    È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2026 il decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca del 12 dicembre 2025,di concerto con il Ministero della Giustizia, che introduce modalità semplificate per lo svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di perito industriale laureato. 

    Il provvedimento interviene in via transitoria in attesa  della piena attuazione delle disposizioni previste dalla legge n. 163/2021 sui titoli universitari abilitanti, con l’obiettivo di rendere più lineare e coerente il percorso di accesso alla professione tecnica.

    Le nuove disposizioni si applicano  a partire dal 4 marzo 2026 ai laureati in possesso di titoli di studio appartenenti alle classi previste dalla normativa vigente per l’accesso alla professione e individuano, inoltre, i settori di specializzazione dell’albo professionale nei quali è possibile ottenere l’abilitazione.

    Le norme sull’esame per i periti industriali

    Il decreto si inserisce in un quadro normativo stratificato che disciplina l’accesso alle professioni tecniche regolamentate e, in particolare, alla professione di perito industriale laureato.

    Tra le principali fonti richiamate dal provvedimento figurano:

    • la legge n. 17/1990, che ha modificato l’ordinamento professionale ei periti industriali;
    • il DPR n. 328/2001, che disciplina i requisiti per l’ammissione agli esami di Stato e individua le classi di laurea idonee all’accesso alle professioni regolamentate;
    • il DPR n. 137/2012, relativo alla riforma degli ordinamenti professionali;
    • la legge n. 163/2021, che introduce il sistema dei titoli universitari abilitanti;
    • i decreti ministeriali che hanno definito le classi di laurea professionalizzanti e aggiornato l’organizzazione dei corsi universitari.

    Il provvedimento tiene conto anche dell’evoluzione dell’offerta formativa universitaria e delle nuove classi di laurea professionalizzanti, in particolare:

    • LP-01 – Professioni tecniche per l’edilizia e il territorio
    • LP-02 – Professioni teniche agrarie, alimentari e forestali
    • LP-03 – Professioni tecniche industriali e dell’informazione

    In questo contesto normativo, il decreto mira a garantire continuità nel sistema di abilitazione professionale, in attesa che i nuovi percorsi universitari abilitanti entrino pienamente a regime.

    Le novità del decreto ministeriale

    Coe detto, il provvedimento introduce modifiche alle  modalità di svolgimento dell’esame di Stato e sui criteri di valutazione dei candidati.

    Le principali novità riguardano:

    • semplificazione della prova di esame, che non prevede più prove scritte tradizionali;
    • maggiore valorizzazione del tirocinio professionale svolto durante o dopo il percorso universitario;
    • definizione di specifici settori di specializzazione dell’albo professionale;
    • introduzione di una valutazione espressa in centesimi.

    I settori professionali nei quali è possibile conseguire l’abilitazione sono indicati nel decreto e comprendono ambiti tecnici altamente specializzati.

    Settori di specializzazione dell’albo Ambito professionale
    Costruzioni, ambiente e territorio Edilizia, infrastrutture e gestione del territorio
    Tecnologie alimentari Processi industriali e sicurezza alimentare
    Meccanica ed efficienza energetica Progettazione e gestione di sistemi meccanici
    Impiantistica elettrica e automazione Impianti elettrici, sistemi automatizzati e controllo
    Chimica Processi industriali e analisi chimiche
    Prevenzione e igiene ambientale Sicurezza ambientale e gestione dei rischi
    Informatica Sistemi informatici e tecnologie digitali
    Design Progettazione tecnica e industrial design

    La possibilità di accesso ai diversi settori è determinata dalla classe di laurea posseduta dal candidato, secondo le tabelle di confluenza contenute nell’allegato al decreto.

    Modalità operative dell’esame e istruzioni per i candidati

    Il decreto stabilisce in modo puntuale come si svolge l’esame di Stato semplificato e quali sono i requisiti per potervi accedere. 

    Struttura della prova 

    L’esame consiste in un unico colloquio, finalizzato a verificare:

    • il livello di preparazione professionale del candidato;
    •  le attività svolte durante il tirocinio; la capacità di risolvere un caso pratico affrontato nel tirocinio; 
    • la conoscenza delle norme deontologiche della professione.

    La prova è valutata con un punteggio in centesimi e l’abilitazione si consegue con una votazione minima stabilita dal decreto.

    Elemento Disciplina prevista dal decreto
    Tipologia di prova Colloquio su tirocinio e caso pratico
    Oggetto della verifica Competenze tecniche e norme deontologiche
    Sistema di valutazione Punteggio in centesimi
    Soglia minima di abilitazione 60/100

    Accesso all’esame 

    Possono sostenere l’esame:

    •  i laureati in possesso dei titoli di studio previsti dal DPR n. 328/2001;
    •  coloro che conseguono un titolo universitario estero riconosciuto idoneo; 
    • i laureati che abbiano effettuato il tirocinio professionale previsto dalla normativa. 

    È inoltre prevista l’iscrizione nel registro elettronico nazionale dei tirocinanti, istituito dal Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati.

     Commissione d’esame 

    La commissione giudicatrice è composta in modo paritetico da docenti universitari e professionisti iscritti all’ordine.

    Composizione commissione Requisiti
    Numero minimo componenti 4 membri
    Docenti universitari 50% dei componenti, uno con funzione di presidente
    Professionisti 50% designati dall’ordine professionale
    Requisito transitorio Per i primi 3 anni ammessi professionisti con almeno 5 anni di esperienza

  • Edilizia

    Riduzione contributi edilizia: domande entro il 15.3

    I datori di lavoro del settore edile che intendono usufruire della riduzione contributiva prevista per il 2025 devono presentare la relativa domanda all’Inps entro il 15 marzo 2026. La misura, disciplinata dall’articolo 29 del Dl 244/1995, continua ad applicarsi anche per l’anno in corso con una percentuale di riduzione pari all’11,50%, come stabilito dal decreto interministeriale del 29 settembre 2025.

     La  conferma della misura della riduzione si basa sulle rilevazioni INPS sull’andamento delle contribuzioni nel settore edile nel periodo di applicazione  2023 , secondo le quali  l’ammontare del gettito  contributivo sostanzialmente compensa la riduzione contributiva.

    INPS ha pubblicato il 21 novembre le istruzioni aggiornate per la fruizione del beneficio nella circolare 145 2025

     Riduzione contributiva edilizia: requisiti e condizioni 2025

    La riduzione contributiva è prevista per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2025, in continuità con quanto stabilito per gli anni precedenti. Possono accedervi i datori di lavoro appartenenti ai settori industria e artigianato, classificati con specifici codici statistici contributivi (CSC). Codici CSC ammessi e esclusi (estratto dalla circolare)

    Settore CSC ammessi CSC esclusi
    Industria 1.13.01 – 1.13.05 1.13.06 – 1.13.08
    Artigianato 4.13.01 – 4.13.05 4.13.06 – 4.13.08

    Il beneficio non spetta ai lavoratori part-time e deve essere calcolato al netto delle riduzioni previste dalla normativa (legge n. 388/2000 e legge n. 266/2005). Inoltre, non si applica al contributo dello 0,30% destinato ai fondi interprofessionali. Resta confermato il principio di non cumulabilità con altri incentivi contributivi “non cumulabili”, come l’esonero giovani previsto dal decreto-legge n. 60/2024. La circolare ribadisce inoltre che non è applicabile in presenza di contratti di solidarietà, limitatamente ai lavoratori con orario ridotto. 

    Condizioni di accesso al beneficio 

    Per accedere alla riduzione contributiva i datori di lavoro devono soddisfare i seguenti requisiti fondamentali: Regolarità contributiva (DURC) ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, legge n. 296/2006. Rispetto degli obblighi di legge e dei contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Applicazione corretta delle disposizioni sull’imponibile contributivo (art. 1, D.L. n. 338/1989). Assenza, nel quinquennio precedente, di condanne definitive per violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 36-bis, D.L. n. 223/2006). La riduzione non può essere concessa qualora il datore di lavoro effettui dichiarazioni non veritiere: in tal caso, la struttura territoriale INPS procede al recupero delle somme e alla segnalazione all’Autorità giudiziaria. 

     Istruzioni operative: istanze e compilazione Uniemens

     Presentazione dell’istanza Le domande devono essere inoltrate esclusivamente in via telematica, tramite il modulo “Rid-Edil”, disponibile nel Cassetto previdenziale alla voce Comunicazioni on-line → Invio nuova comunicazione. I sistemi informativi INPS effettuano un controllo automatizzato sulla compatibilità dell’inquadramento aziendale, con definizione entro il giorno successivo. 

    In caso di accoglimento, viene attribuito il codice di autorizzazione “7N”, valido per il periodo novembre 2025 – febbraio 2026.

    Per usufruire della riduzione contributiva, occorre compilare il flusso Uniemens utilizzando i codici indicati dall’INPS:

    Tipologia Codice Uniemens Sezione
    Sgravio corrente (da novembre 2025) L206 <AltreACredito> di <DatiRetributivi>
    Recupero arretrati 2025 L207 <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>
    Operai non più in forza NFOR <TipoLavStat>

    Per le matricole sospese o cessate, l’istanza deve essere inviata tramite la funzione Contatti del Cassetto previdenziale, allegando la dichiarazione conforme al fac-simile dell’allegato 2 della circolare. 

    Il beneficio può essere utilizzato nelle denunce fino al periodo di competenza febbraio 2026. 

    Le istanze possono essere presentate entro il 15 marzo 2026.