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Tutela INAIL scuola 2026: le nuove istruzioni
Con la circolare INAIL n. 1 del 9 gennaio 2026, l’Istituto fornisce un quadro organico e aggiornato della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, a decorrere dall’anno scolastico e accademico 2025/2026.
Il documento recepisce gli interventi normativi che, dopo una fase sperimentale, hanno reso strutturale l’estensione della copertura INAIL per le attività di insegnamento e apprendimento. Particolare rilievo assumono i chiarimenti applicativi sull’infortunio in itinere degli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro, introdotti come norma di interpretazione autentica con effetti retroattivi.
La circolare si rivolge direttamente a istituzioni scolastiche, università, enti di formazione e datori di lavoro coinvolti nei percorsi formativi, fornendo indicazioni operative utili alla corretta gestione assicurativa
Le nuove norme in vigore
Il riferimento centrale resta l’art. 18 del DL 48/2023, che ha esteso la tutela INAIL a studenti e personale scolastico e accademico per le attività di insegnamento e apprendimento. Dopo la prima applicazione sperimentale per l’anno scolastico e accademico 2023/2024, la disciplina è stata prorogata al 2024/2025 e successivamente resa definitiva dall’art. 2-ter del DL 90/2025, con decorrenza dal 2025/2026.
Sul piano interpretativo, l’art. 7 del DL 159/2025 ha chiarito l’ambito della tutela per gli infortuni in itinere degli studenti nei percorsi di formazione scuola-lavoro, ampliando espressamente i tragitti rilevanti. La disciplina assicurativa era già stata illustrata nella circolare INAIL n. 45/2023, alla quale la circolare n. 1/2026 rinvia per quanto riguarda il dettaglio delle prestazioni assicurative (prestazioni economiche, sanitarie e sociosanitarie).
Novità tutela INAIL studenti e personale scuole e univversità
La principale novità è la stabilizzazione definitiva della copertura assicurativa INAIL per tutte le attività di insegnamento e apprendimento, superando le precedenti limitazioni legate alle sole esercitazioni pratiche o tecnico-scientifiche.
Dal 2025/2026, l’assicurazione opera in modo strutturale per alunni e studenti dalla scuola dell’infanzia all’università, nonché per il personale docente, tecnico-amministrativo e assimilato.
Di particolare rilievo operativo è il chiarimento sugli infortuni in itinere degli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro (ex PCTO). L’INAIL precisa che rientrano nella tutela non solo gli infortuni occorsi nel tragitto tra scuola e luogo di svolgimento dell’esperienza lavorativa, ma anche quelli verificatisi nel percorso di andata e ritorno dall’abitazione o da altro domicilio dello studente verso il luogo di formazione. Trattandosi di norma di interpretazione autentica, la tutela si applica retroattivamente anche agli eventi verificatisi negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, con obbligo per le sedi territoriali INAIL di riesaminare i casi eventualmente respinti e ancora nei termini di prescrizione triennale
Istruzioni operative
Sul piano applicativo, la circolare fornisce risposte puntuali a quesiti di interesse. In particolare:
- Personale accademico: rientrano nella tutela INAIL le attività di docenza svolte in virtù di contratti di lavoro subordinato previsti dalla legge n. 240/2010, inclusi i contratti e gli incarichi di ricerca (artt. 22 e seguenti).
- Gestione per conto dello Stato: si applica a tutto il personale delle scuole e degli istituti statali di ogni ordine e grado e agli studenti, comprendendo anche università statali e istituzioni AFAM. Restano esclusi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, soggetti a premio ordinario.
- Allievi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS): per i corsi di istruzione e formazione professionale, tirocini, stage e percorsi con partecipazione alle lavorazioni aziendali, l’assicurazione INAIL opera tramite pagamento di un premio ordinario, determinato ai sensi dell’art. 41 del DPR n. 1124/1965, con applicazione del tasso medio previsto per le attività formative.
- Per le scuole non statali, resta confermato il regime del premio speciale unitario annuale per alunno o studente, rivalutato annualmente. Le istituzioni interessate sono tenute a verificare la corretta applicazione del regime assicurativo di riferimento in base alla natura giuridica dell’ente, alla tipologia di personale e ai percorsi formativi attivati, adeguando conseguentemente gli adempimenti contributivi e assicurativi
INAIL scuola: premi applicabili – Tabella di sintesi
Soggetti / casistica Regime Valore del premio / tasso Base di calcolo Note operative Alunni e studenti di scuole/istituti non statali Premio speciale unitario annuale € 10,49 per persona/anno (dal 1° gennaio 2025) + addizionale 1%
(Totale indicativo: € 10,59)Per ciascun alunno/studente assicurato Il valore € 10,49 è l'aggiornamento del premio annuale a persona; la circolare 1/2026 rinvia alla circ. INAIL 48/2025 per gli importi applicabili. Alunni e studenti di scuole/istituti non statali (valore originario 2023/2024) Premio speciale unitario annuale € 9,87 + addizionale 1% Per ciascun alunno/studente assicurato Valore fissato dal DM 13 ottobre 2023 n. 126; rivalutazione annuale prevista. Allievi ITS (tirocini, stage, percorsi con partecipazione a lavorazioni in azienda) Premio ordinario (art. 41 DPR 1124/1965) Tasso medio 14,21‰ (voce tariffa 0616 – Terziario e Altre Attività) Retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita, rapportata ai giorni di presenza Il tasso indicato è espresso dalla circolare per la voce 0616; applicazione “a seconda della classificazione operata dall’INPS”. Collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) Premio ordinario (art. 41 DPR 1124/1965) Variabile: tasso medio della lavorazione svolta Somme/valori percepiti nel periodo d’imposta, entro i limiti minimo/massimo di rendita Non esiste un “valore unico” nella circolare: il tasso dipende dalla specifica lavorazione/voce di tariffa attribuita. Personale e studenti di scuole/istituti statali (incluse università statali e AFAM) Gestione per conto dello Stato Nessun premio ordinario a carico dell’istituzione — Copertura tramite speciale forma di gestione per conto dello Stato. -
Indennità di malattia: nuove regole Uniemens da gennaio 2026
Con il messaggio 3029 del 10 ottobre 2025 INPS ha comunicato importanti novità pr la comunicazione dei periodi di malattia indennizzabili per i lavoratori dipendenti del settore privato.
A partire dalla competenza gennaio 2026, il flusso Uniemens dovrà comprendere la compilazione del calendario giornaliero tramite l’elemento <Giorno> (come previsto nel Documento tecnico).
L’obiettivo è migliorare i controlli di coerenza tra esposizione dell’evento, accrediti figurativi e conguagli di indennità di malattia anticipate dal datore di lavoro.
Ecco le principali regole di compilazione
- L’assenza va indicata con <CodiceEvento> = “MAL”.
- Le settimane interessate devono riportare il “tipo copertura” come da prassi ordinaria.
- L’elemento <DiffAccredito> deve contenere la retribuzione persa per malattia nel mese.
Ambito di applicazione
Il calendario giornaliero va compilato per tutti gli eventi di malattia, indipendentemente dalla durata (anche inferiore a 7 giorni), per consentire all’Istituto la verifica del periodo effettivo di malattia.
Valorizzazione e codici Uniemens
Valorizzazione dell’elemento <Giorno>
- <Lavorato> = “N”.
- <CodiceEventoGiorn> = “MAL”.
- <InfoAggEvento>: indicare il PUC (per certificato telematico), oppure la data inizio malattia o il protocollo del certificato cartaceo.
- <TipoInfoAggEvento> = “CM” (PUC), “DT” (data), “PR” (protocollo).
Codici di copertura giornaliera
- Giorno Tipo di valorizzazione Codice
- Lunedì–Venerdì (oltre i 3 giorni di carenza) Giorni indennizzati “1” o “2”
- Prime 3 giornate di carenza / eventi < 7 giorni Retribuite dal datore / non indennizzate “0”
- Sabato e domenica Sempre “0” (giorni inclusi nel periodo) “0”
- Per gli eventi ≥ 7 giorni: le prime 3 giornate “0”, poi “1/2” nei giorni feriali, “0” nei festivi.
- Per gli eventi < 7 giorni: tutti i giorni “0”.
Dal periodo di competenza gennaio 2026, si utilizzano esclusivamente i nuovi codici conguaglio nell’elemento <InfoAggCausaliContrib>:
- Codice Descrizione Evento
- 0058 Importo indennità economica di malattia anticipata MAL
- E777 Differenze indennità malattia MAL
Identificazione del motivo di utilizzo
- <IdentMotivoUtilizzoCausale> = PUC, DATA o PROTOCOLLO.
- <AnnoMeseRif> = mese di competenza dell’evento.
- <ImportoAnnoMeseRif> = importo conguagliato per il singolo motivo.
Per più eventi nello stesso mese:
si possono inviare più <InfoAggCausaliContrib> (uno per ciascun evento) oppure più <IdentMotivoUtilizzoCausale> nello stesso elemento.
Per eventi con più certificati di continuazione, indicare tutti i PUC o protocolli ricorsivi.
Calendario e regolarizzazioni – Tabella di riepilogo
Calendario differito: le nuove regole valgono dal flusso febbraio 2026 (calendario di gennaio).
Per esposizioni pregresse (ante gennaio 2026) si applicano le vecchie modalità.
Il codice E775 (“Restituzione indennità malattia indebita”) non è più utilizzabile → si procede tramite flusso regolarizzativo.
Restano invariati i codici “R806” e “R808”.
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Rappresentanza sindacale INPS – Confindustria: elenco 2026
Il 20 settembre 2024 è stata siglata una nuova convenzione tra l’INPS, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL),Regione Sicilia, Regione Friuli-Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento e Provincia autonoma di Bolzano, le principali confederazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL) e Confindustria, con l’obiettivo di garantire una gestione più trasparente e rigorosa della rappresentatività sindacale. Il documento, valido fino al 31 dicembre 2026, punta a raccogliere in modo certificato i dati sulla rappresentatività delle sigle sindacali ai fini della contrattazione collettiva nazionale.
Inps ha fornito chiarimenti nella circolare 100 del 27 novembre 2024.
Con messaggio 3080 del 8 gennaio 2026 a seguito di nuove adesioni , 'istituto fornisce l 'elenco aggiornato degli aderenti e comunica che con decorrenza gennaio 2026, è stata inserita la nuova codifica relativa alle seguenti Organizzazioni sindacali:
– F00205: Associazione Libera Associates (ALA);
– F00206: Associazione Popolare Lavoratori Italiani (APLI).
ai fini Uniemens
Le citate Organizzazioni sindacali verranno, inoltre, censite per l’ambito Confindustria nell'apposita procedura telematica denominata "Raccolta Elezioni RSU", che raccoglie in forma anonima i consensi espressi a favore delle Organizzazioni sindacali (dato elettorale) nelle elezioni delle Rappresentanze sindacali unitarie.
Convenzione rappresentanza Confindustria 2024
Il documento firmato il 20 settembre sarà valido fino al 31 dicembre 2026, assegna :
- all’INPS il compito di raccogliere ed elaborare i dati associativi e,
- in collaborazione con enti territoriali e l’INL, i dati elettorali.
Nello specifico: il flusso Uniemens è al centro della raccolta del dato associativo. Attraverso questa piattaforma, i datori di lavoro comunicano mensilmente informazioni sulle deleghe sindacali.
Parallelamente, il dato elettorale viene rilevato tramite una piattaforma digitale dedicata alle elezioni delle RSU.
Entrambi i set di dati sono elaborati per ottenere indicatori nazionali chiari e confrontabili, come il rapporto tra iscritti e voti validi. Questo processo consente una ponderazione che migliora l’accuratezza della rappresentatività.
Tale approccio integrato punta a certificare la rappresentatività sindacale per la contrattazione collettiva nazionale; in questo modo :
- Le organizzazioni sindacali potranno contare su dati certificati per migliorare la loro capacità negoziale.
- Per le aziende, invece, l’automazione e le linee guida semplificano la conformità, riducendo i margini di errore.
L'istituto sottolinea anche che il sistema potrà essere un riferimento per altri settori alla ricerca di soluzioni integrate per la gestione dei dati
Dati rappresentanza: i passaggi per i datori di lavoro
Come detto , la circolare n. 100 del 27 novembre 2024 fornisce dettagliate istruzioni operative per i datori di lavoro, ai fini della raccolta accurata dei dati associativi richiesti dall'INPS nell'ambito della convenzione con Confindustria, CGIL, CISL e UIL.
Di seguito, i principali passaggi operativi:
1. Registrazione al sistema "RASI"
I datori di lavoro, o i loro intermediari autorizzati, devono accedere al "Cassetto previdenziale contribuente" e selezionare l’applicazione RASI (Rappresentanza Sindacale). Attraverso questa piattaforma, è necessario trasmettere una comunicazione telematica per ottenere un codice di autorizzazione per l’invio dei dati associativi tramite il flusso Uniemens.
Selezione matricole: Durante la registrazione, il datore di lavoro inserisce il codice fiscale e seleziona le matricole aziendali da associare al censimento della rappresentanza sindacale.
Assegnazione del codice "0R": Il sistema attribuisce alle matricole selezionate il codice di autorizzazione "0R", identificativo per l’invio dei dati relativi alle deleghe sindacali.
2. Compilazione del flusso Uniemens
I dati devono essere trasmessi mensilmente attraverso il flusso Uniemens, nella sezione dedicata <RappresentanzaSindacale>. Gli elementi richiesti includono:
- Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL): Deve essere indicato il codice attribuito dall’INPS per il contratto applicato.
- Organizzazione sindacale: Va inserito il codice dell’organizzazione cui aderiscono i lavoratori.
- Numero iscritti: Specificare il numero totale di deleghe sindacali, con evidenza separata per le unità produttive con più di 15 dipendenti ove presenti rappresentanze sindacali aziendali (RSA).
- Codice "F99999" per assenza di iscritti: In caso di assenza di iscritti ad organizzazioni sindacali, il datore di lavoro deve utilizzare il codice "F99999" e valorizzare il numero iscritti a "0".
3. Scadenze e aggiornamenti
Periodicità: I dati devono essere inviati mensilmente, in relazione alle deleghe attive nel mese di riferimento.
Correzioni: Per modifiche o integrazioni, è possibile aggiornare le informazioni nel flusso relativo ai mesi successivi.
Termine ultimo: I dati relativi all’anno in corso devono essere inviati entro la denuncia del mese di dicembre dello stesso anno. Ad esempio, i dati del 2024 devono essere completati entro il flusso di dicembre 2024.
4. Supporto e documentazione tecnica
Ulteriori dettagli operativi per la corretta compilazione e invio dei dati(sono reperibili nel documento tecnico allegato alla scheda "Trasmissione UNIEMENS per datori di lavoro di aziende private" sul sito INPS.
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Assicurazione INAIL magistratura onoraria 2026: le istruzioni
Con la circolare n. 70 del 23 dicembre 2025 l’INAIL interviene a chiarire il regime assicurativo applicabile ai magistrati onorari, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 15 aprile 2025, n. 51, al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. Il documento si inserisce in un contesto già regolato dall’estensione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari, prevista dal 2017.
L' Istituto riepiloga le regole vigenti, chiarendo che le novità legislative non hanno modificato l’impianto assicurativo già in essere, e fornisce indicazioni utili alle strutture territoriali e ai soggetti interessati per la corretta gestione degli adempimenti contributivi e assicurativi.
INAIL Magistrati onorari – Quadro normativo
Il regime assicurativo dei magistrati onorari si fonda su un articolato quadro normativo. Il riferimento principale resta il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, Testo unico sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in particolare per quanto riguarda la determinazione della retribuzione imponibile e il calcolo del premio.
Sul piano ordinamentale, il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, ha introdotto una riforma organica della magistratura onoraria e, all’articolo 25, comma 5, ha previsto l’assicurazione obbligatoria INAIL per giudici onorari di pace e vice procuratori onorari, sia in servizio al 15 agosto 2017 sia immessi successivamente.
La legge 15 aprile 2025, n. 51, è intervenuta su tale decreto inserendo gli articoli 31-bis e 31-ter, dedicati rispettivamente al compenso e al regime contributivo dei magistrati onorari che esercitano le funzioni in via esclusiva e di quelli che le esercitano in via non esclusiva. Tali disposizioni richiamano espressamente l’applicazione dell’assicurazione INAIL secondo le modalità già previste dall’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 116/2017.
Rilevano, infine, il TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), per la qualificazione fiscale dei compensi, e la circolare INAIL n. 50 dell’8 novembre 2017, che resta il principale documento di riferimento operativo.
Novità e istruzioni di dettaglio
La circolare INAIL precisa che le disposizioni introdotte nel 2025 non hanno innovato il regime assicurativo contro infortuni e malattie professionali già applicabile ai magistrati onorari.
Gli articoli 31-bis e 31-ter del decreto legislativo n. 116/2017 si limitano infatti a ribadire l’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria INAIL.
In particolare:
- i magistrati onorari confermati che hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie sono assicurati presso l’INAIL ai sensi del Testo unico del 1965;
- i magistrati onorari del ruolo a esaurimento, confermati e operanti in via non esclusiva, sono anch’essi assicurati secondo le medesime regole.
La circolare sottolinea quindi la continuità del sistema. L’intervento normativo del 2025 assume rilievo soprattutto sul piano ordinamentale e contributivo complessivo, ma non incide sulle modalità di tutela assicurativa gestite dall’INAIL.
Dal punto di vista operativo, l’assicurazione INAIL per i magistrati onorari è attuata a premio ordinario, applicando il tasso di rischio corrispondente all’attività svolta.
L’attività è classificata alla voce 0722 della gestione “Altre attività” delle tariffe vigenti. Ai fini del calcolo del premio assicurativo, la retribuzione imponibile non è costituita dal compenso effettivamente percepito, bensì da una retribuzione convenzionale: l’importo mensile stabilito per la retribuzione di ragguaglio, pari al minimale di legge per la liquidazione delle rendite INAIL. Tale importo è rivalutato annualmente e non è frazionabile.
Elemento Indicazione operativa Gestione tariffaria Altre attività Voce di tariffa 0722 Tipo di premio Premio ordinario Base imponibile Minimale di legge per la rendita INAIL Rivalutazione Annuale, secondo circolari INAIL Frazionabilità Non frazionabile Le prestazioni assicurative sono commisurate alla stessa base imponibile utilizzata per il calcolo del premio. Il costo dell’assicurazione è integralmente a carico del datore di lavoro, secondo il principio generale stabilito dal Testo unico INAIL. I premi assicurativi sono riscossi con le stesse modalità, scadenze e termini previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, senza regimi speciali o derogatori. Sul piano fiscale e previdenziale, la circolare ricorda infine che il compenso corrisposto ai magistrati onorari è assimilato al reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera f), del TUIR e costituisce base imponibile previdenziale. Per gli aspetti applicativi di dettaglio resta fermo il rinvio alla circolare INAIL n. 50/2017, che continua a rappresentare il riferimento operativo principale per datori e consulenti.
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Pensioni polizia, forze armate e vigili: si alzano i requisiti di età
Con la legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026), il legislatore interviene in modo mirato sul pensionamento del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia (civili e militari) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, introducendo un incremento “aggiuntivo” dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico, con decorrenza dal 1° gennaio 2028.
Gazzetta Ufficiale
Il comma 180 stabilisce che, per il personale militare delle Forze armate (inclusa l’Arma dei Carabinieri), Guardia di finanza, Forze di polizia a ordinamento civile e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, viene introdotto un incremento dei requisiti pari a:
+ 1 mese per l’anno 2028
+ 1 ulteriore mese per l’anno 2029
+ 1 ulteriore mese a decorrere dal 2030
In sostanza, l’inasprimento si costruisce “a scalini” e arriva a regime con tre mesi complessivi dal 2030. La norma precisa anche che l’incremento opera con riferimento ai “requisiti di accesso al sistema pensionistico inferiori a quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria”, segnalando la volontà di allineare gradualmente (almeno in parte) le condizioni di uscita del comparto a quelle del regime generale.
Un passaggio tecnico importante riguarda la clausola secondo cui le eventuali eccedenze che dovessero determinarsi in applicazione della norma non comportano l’attivazione dell’istituto dell’aspettativa per riduzione di quadri: è una precisazione che mira a evitare automatismi organizzativi “a cascata” nel caso in cui il nuovo calendario di uscita produca temporanee sovrapposizioni negli organici.
Il “filtro” del DPCM: esclusioni o applicazione parziale per specifiche professionalità (comma 181)
La stessa legge, però, apre a correttivi. Il comma 181 demanda infatti a un DPCM – proposto dai Ministri competenti (Difesa, Interno e Giustizia) e concertato con il MEF – il compito di individuare specifiche professionalità per le quali, “in ragione della specificità del peculiare impiego”, l’incremento possa non applicarsi oppure applicarsi solo parzialmente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.
Il legislatore riconosce che all’interno del comparto esistono profili e funzioni con vincoli operativi e requisiti psico-fisici che potrebbero rendere non sostenibile un irrigidimento uniforme dei requisiti. Tuttavia, fino all’adozione del DPCM, la platea delle eventuali deroghe resta solo potenziale.
Polizze assicurative per RC verso terzi a carico dello Stato
Nei commi immediatamente successivi, la manovra affianca misure di supporto: ad esempio, il comma 182 incrementa un fondo con stanziamenti progressivi fino al 2030 per miglioramenti retributivi
mentre i commi 183-184 autorizzano risorse per la stipula di polizze assicurative (tutela legale e RC verso terzi) a favore del personale del comparto e disciplinano la possibilità di trasferimento delle risorse.
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Interessi legali 2026 al 1,60%: effetti su contributi e pensioni INPS
Con la circolare INPS n. 157 del 30 dicembre 2025, l’Istituto fornisce le istruzioni applicative conseguenti alla determinazione del nuovo saggio di interesse legale, fissato all’1,60% annuo a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Come noto, il tasso legale incide direttamente sul calcolo delle somme aggiuntive dovute in caso di omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché sugli interessi riconosciuti sulle prestazioni pensionistiche e di fine servizio.
L’INPS chiarisce inoltre la gestione delle esposizioni debitorie pregresse, confermando il criterio di applicazione dei tassi legali pro tempore vigenti. (Allegato 2)
Il quadro normativo e i riflessi operativi
Il presupposto normativo dell’intervento è rappresentato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 10 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025, che ha aggiornato la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile.
In ambito previdenziale, il tasso legale assume rilievo in particolare:
- nell’applicazione dell’art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000, che consente la riduzione delle sanzioni civili alla misura degli interessi legali in caso di integrale pagamento dei contributi dovuti;
- nell’ipotesi disciplinata dall’art. 116, comma 10, della medesima legge, come modificato dall’art. 30, comma 2, del DL n. 19/2024, che riguarda il mancato o ritardato versamento derivante da incertezze normative o giurisprudenziali sull’obbligo contributivo;
- nel riconoscimento degli interessi sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali poste in pagamento dall’Istituto.
Ambito di applicazione Tasso applicabile dal 1° gennaio 2026 Interessi legali ex art. 1284 c.c. 1,60% annuo Somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento contributi (art. 116, c. 15, L. 388/2000) 1,60% annuo Interessi per incertezze normative o giurisprudenziali (art. 116, c. 10) 1,60% annuo Interessi su pensioni, TFS e TFR 1,60% annuo Il tasso del 1,60% si applica ai contributi con scadenza di pagamento dal 1° gennaio 2026, mentre per i periodi precedenti restano validi i tassi legali vigenti alle rispettive decorrenze.
le istruzioni operative
Sotto il profilo operativo, la circolare INPS fornisce indicazioni puntuali che datori di lavoro e consulenti sono chiamati a considerare nei conteggi contributivi.
Contributi correnti e futuri
Per i contributi con scadenza a partire dal 1° gennaio 2026, in caso di pagamento tardivo con accesso alle ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, il calcolo delle somme aggiuntive deve avvenire applicando il tasso legale dell’1,60% annuo.
Esposizioni debitorie pregresse
Per le posizioni debitorie pendenti al 1° gennaio 2026, l’INPS conferma il criterio del calcolo pro rata temporis, applicando:
- il tasso legale vigente in ciascun periodo di riferimento;
- le variazioni intervenute nel tempo, secondo le decorrenze indicate nell'allegato 2 alla circolare.
Incertezze interpretative sull’obbligo contributivo
Nei casi in cui il mancato o ritardato versamento derivi da contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, successivamente risolti in senso sfavorevole al contribuente, restano dovuti esclusivamente gli interessi legali, a condizione che il versamento avvenga entro il termine fissato dall’INPS. Dal 2026, tali interessi sono calcolati al 1,60%.
Prestazioni pensionistiche e di fine servizio
Il nuovo tasso si applica anche agli interessi sulle pensioni, nonché sulle prestazioni di fine servizio (TFS) e di fine rapporto (TFR) poste in pagamento dall’Istituto dal 1° gennaio 2026, con effetti diretti sulle liquidazioni tardive.
Sotto il profilo operativo, la circolare INPS fornisce indicazioni puntuali che datori di lavoro e consulenti sono chiamati a considerare nei conteggi contributivi.
Contributi correnti e futuri
Per i contributi con scadenza a partire dal 1° gennaio 2026, in caso di pagamento tardivo con accesso alle ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, il calcolo delle somme aggiuntive deve avvenire applicando il tasso legale dell’1,60% annuo.
Esposizioni debitorie pregresse
Per le posizioni debitorie pendenti al 1° gennaio 2026, l’INPS conferma il criterio del calcolo pro rata temporis, applicando:
- il tasso legale vigente in ciascun periodo di riferimento;
- le variazioni intervenute nel tempo, secondo le decorrenze indicate negli allegati alla circolare.
Incertezze interpretative sull’obbligo contributivo
Nei casi in cui il mancato o ritardato versamento derivi da contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, successivamente risolti in senso sfavorevole al contribuente, restano dovuti esclusivamente gli interessi legali, a condizione che il versamento avvenga entro il termine fissato dall’INPS. Dal 2026, tali interessi sono calcolati al 1,60%.
Prestazioni pensionistiche e di fine servizio
Il nuovo tasso si applica anche agli interessi sulle pensioni, nonché sulle prestazioni di fine servizio (TFS) e di fine rapporto (TFR) poste in pagamento dall’Istituto dal 1° gennaio 2026, con effetti diretti sulle liquidazioni tardive.
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Pensioni 2026: le novità in legge di bilancio
La legge di bilancio 2026 è stata pubblicata in GU il 30 dicembre 2025 ( QUI il testo Legge 199 2025)
Dopo un iter piu che mai sofferto , ci sono alcune novità importanti sul tema delle pensioni ma non di impatto immediatamente rilevante per la maggioranza degli italiani. Si riducono infatti le possibilità di anticipo pensionistico speciale con lo stop alle misure speciali Quota 103 e Opzione donna il cui utilizzo che comunque era in calo negli ultimi anni mentre l'innalzamento dell'età pensionabile per adeguamento alla speranza di vita viene posticipato e rallentato .
Passa a regime il piccolo aumento della maggiorazione per le pensioni sociali.
Soppressi invece:
- il discusso emendamento che riguardava la riduzione del conteggio dei contributi riscattati per studi universitari e
- l'ampliamento delle finestre di decorrenza della pensione anticipata, ossia il momento in cui inizia il pagamento degli assegni rispetto al momento di maturazione dei requisiti.
- la norma sperimentale in vigore che dava la possibilità di inserire le rendite della previdenza complementare nei calcoli per la soglia di assegno necessario per le uscite anticipate con il sistema contributivo (assegno che deve essere almeno tre volte la pensione sociale).
In sintesi sono stati confermati:
- aumento delle pensioni minime di 20 euro che diventa misura stabile per i prossimi anni,
- nuove regole sul silenzio assenso sul Tfr con 60 giorni di tempo per la scelta da parte dei lavoratori,
- allargamento della platea di imprese tenute a versare il TFR dei dipendenti all'INPS
- dal 2027 si riducono i fondi di uscite anticipate dei lavoratori impegnati in attività usuranti, e dei «precoci», che hanno cominciato a lavorare prima dei 18 anni;
- nuova proroga per APE SOCIALE
- Si cancellano definitivamente le uscite anticipate con Opzione Donna e Quota 103 (anche in versione ridotta) mancano infatti dal testo le consuete norme di proroga che erano presenti negli ultimi anni.
- si conferma 'incentivo per chi resta al lavoro pur avendo i requisiti per la pensione
Da segnalare infine che si aumenta a 5300 euro la deducibilità dalla dichiarazione dei redditi di quanto versato ai fondi pensione.
Vediamo qualche dettaglio in più
Riduzione del valore del riscatto della laurea: non confermata
La norma che penalizzava i lavoratori che hanno chiesto il riscatto della laurea con riduzione il conteggio degli anni ai fini dei requisiti per i pensionamento è stata oggetto di polemiche forti in seno alla maggioranza.
Ricordiamo per giusta informazione che doveva riguardare i soggetti che
- maturano i requisiti per la pensione a partire dal 1° gennaio 2031, e
- per il diritto alla pensione anticipata basata sull’anzianità contributiva ex art. 24, commi 10 e 11, del DL 201/2011 (riforma “Fornero”),
per i quali veniva previsto che una quota crescente dell’anzianità contributiva derivante da riscatto dei corsi legali di studio universitario triennale (diplomi previsti dalla L. 341/1990 e successive modifiche, incluse le riforme L. 240/2010 e L. 99/2022) non concorresse piu al raggiungimento del requisito anagrafico.
La “franchigia” di contribuzione riscattata che non vale ai fini del requisito aumentava gradualmente:
- 6 mesi per chi matura i requisiti nel 2031,
- 12 mesi nel 2032, 18 mesi nel 2033,
- 24 mesi nel 2034 e
- 30 mesi dal 2035 in poi.
La proposta non si applicava alle categorie di lavoratori che utilizzano gli strumenti di accompagnamento a pensione come fondi di solidarietà/accordi collettivi o isopensione, secondo le fattispecie indicate).
STOP a Opzione Donna e Quota 103 proroga per APE sociale
Non è stata confermata nell'ultima versione della legge la norma sull'aumento dele finestre di decorrenza dei trattamenti pensionistici e prevedeva per i soggetti che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2032, per le forme di pensionamento anticipato per cui oggi è previsto un posticipo di tre mesi della decorrenza, un aumento del “differimento” a
- 4 mesi per chi matura il diritto nel 2032-2033,
- 5 mesi nel 2034 e
- 6 mesi dal 2035.
Anche nel 2026 i lavoratori in situazioni di svantaggio ( disabili , caregiver, ecc) possono richiedere l'uscita anticipata a 63 anni con l'indennità ponte detta APE SOCIALE per il periodo di tempo mancante all'età per la pensione di vecchiaia.
Per approfondire vedi Ape sociale 2025 requisiti e modalità per fare domanda
In legge di bilancio 2026 sono assenti invece le norme che da anni prorogavano di un anno le possibilità di anticipo con Opzione donna e Quota 103 i cui requisiti erano progressivamente stati resi piu stringenti . Per entrambi valeva il calcolo delle pensione con metodo contributivo.
Confermato l’obbligo TFR per le piccole imprese e silenzio assenso di 60 giorni
Dal 1° gennaio 2026 torna in capo la riforma sulla previdenza complementare che amplia l’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria Inps. La platea delle imprese interessate si estende progressivamente ai datori di lavoro che raggiungono determinate soglie dimensionali,:
- Nel biennio 2026-2027 l’obbligo scatta per le aziende con una media annua di almeno 60 dipendenti; successivamente la soglia si abbassa e,
- dal 1° gennaio 2032, coinvolgerà i datori di lavoro con almeno 40 addetti.
Non fa piu fede quindi il numero di dipendenti presente al momento dell'entrata in vigore della legge in materia.
Dal 1° luglio 2026:
- per i lavoratori di prima assunzione (esclusi i domestici) si prevede l'adesione automatica al versamento del TFR nei fondi pensione contrattuali fatta salva la possibilità per il lavoratore di rinunciare chiedendo il mantenimento degli importi in azienda
- per chi è gia assunto e versa già alla previdenza complementare, i 60 giorni sono il termine per cambiare eventualmente il fondo di destinazione
La norma richiede anche in questi casi che i fondi garantiscano di investire le somme in linee basate sul profilo di rischio coerente con l'età anagrafica del lavoratore (sempre meno rischioso con l'aumentare dell'età).
Adeguamento requisiti pensionistici speranza di vita e proroga incentivo Maroni
La legge di bilancio 2026 l'incremento dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso al pensionamento previsto per il 2027 in base all'adeguamento alla speranza, previsto dalla legge Fornero (3 mesi) , si applicherà in modo graduale ed esclude determinate categorie di lavoratori.
La norma prevede che l'incremento
• per il 2027 si applichi solo per 1 mese (diventa di 67 anni e 1 mese)
• dal 2028 si applica l'incremento completo di 3 mesi. (67 anni e 3 mesi
L'incremento non si applica al requisito anagrafico per l'assegno sociale ne a quello previsto per l'anticipo dei lavoratori dipendenti addetti ad attività usuranti o gravose come definite dall’ordinamento vigente. attualmente 20 anni)
Incentivo prosecuzione attività lavorativa (ex Bonus Maroni)
Confermato anche per il 2026 l'incentivo per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che pur avendo maturato il diritto alla pensione anticipata scelgono di continuare a lavorare. L'incentivo consiste nella corresponsione in busta paga al lavoratore della quota di contribuzione a INPS che sarebbe normalmente a suo carico.
Il beneficio va richiesto al datore di lavoro e si riceve dal momento in cui scatta la possibilità di pensionamento.
Leggi per i dettagli BONUS Maroni come si richiede
Maggiorazioni sociali: aumento importi e soglie di accesso
Come detto passa a regime dal 2026 l'incremento delle maggiorazioni sociali destinati ai pensionati in condizioni di disagio pari a 20 euro mensili.
L’incremento spetta a chi riceve:
- sia pensioni di vecchiaia, anzianità, anticipata
- che pensioni e assegni sociali, pensioni di invalidità civile,
purche l'assegno sia inferiore ai limiti reddituali stabiliti annualmente dal Ministero.
Inoltre dal 2026 i limiti reddituali vengono aumentati di 260 euro annui rispetto ai limiti vigenti per il 2025.( leggi in merito Pensioni 2025 importi e maggiorazioni)