• Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Dichiarazione fruito da FIS e Fondi: aggiornato il modello

    Il Messaggio  INPS n. 872 dell'11 marzo 2025 fornisce aggiornamenti sulle domande di accesso all’assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterali. 

    Riprendendo le indicazioni fornite nei Messaggi n. 4653 del 28 dicembre 2022 e n. 583 del 7 febbraio 2023, il documento mette a disposizione un modello di file allegato al messaggio stesso, che consente la dichiarazione dei periodi fruiti relativi alle autorizzazioni concesse.

    Il modello aggiornato integra il calendario dell’anno 2025 e presenta un layout strutturato per facilitare la compilazione, con celle editabili evidenziate in verde e controlli automatici per la verifica della correttezza dei dati.

    Compilazione dichiarazione fruito 2025

    Nel file .csv sono presenti anche box testuali informativi per guidare gli utenti nella compilazione, oltre alla possibilità di filtrare il periodo di interesse tramite le colonne “data” e “giorno” per l’inserimento delle giornate fruite.

     Il messaggio specifica inoltre che::

  • Lavoro Dipendente

    Malattia e pensione: chiarimenti INPS sui diritti dei lavoratori

    Con la circolare n. 57 dell'11 marzo 2025, l'INPS fornisce importanti chiarimenti sulla tutela previdenziale della malattia per i pensionati che intraprendono un nuovo rapporto di lavoro dipendente.

    In generale, questi lavoratori non sono esonerati dal versamento della contribuzione per malattia, che rimane un onere del datore di lavoro, se previsto dal settore di appartenenza e dalla qualifica del lavoratore.

    Tuttavia, la percezione dell’indennità di malattia non è compatibile con alcune tipologie di trattamento pensionistico, come la pensione di inabilità.

    Ecco le indicazioni.

    Tutela malattia per i pensionati. incumulabilità

    Come detto la circolare n. 57 dell'11 marzo 2025 ribadisce e chiarisce alcuni aspetti già presenti in precedenti disposizioni, fornendo interpretazioni più dettagliate e aggiornate:

    Ribadita l'obbligatorietà della contribuzione – È stato chiarito che i pensionati che intraprendono un nuovo rapporto di lavoro dipendente non sono esonerati dal versamento della contribuzione per malattia, che resta a carico del datore di lavoro se previsto dal settore di appartenenza.

    Specificazione sull’incumulabilità dell’indennità di malattia con la pensione di inabilità – La circolare  ribadisce che chi percepisce una pensione di inabilità non può cumularla con l’indennità di malattia, poiché entrambe hanno natura sostitutiva della retribuzione. Questo principio era già contenuto nella circolare n. 95 bis/2006.

    Tutela malattia lavoratori titolari di pensione: OTD e Gestione separata

    Ancora,  INPS  chiarisce che i lavoratori agricoli a tempo determinato (OTD)  anche se inseriti negli elenchi anagrafici sulla base di un’attività lavorativa precedente, perdono il diritto alla tutela previdenziale della malattia se non hanno un rapporto di lavoro attivo. Questa interpretazione era meno esplicita nelle norme precedenti.

    Infine viene ribadito che i pensionati iscritti alla Gestione separata non possono accedere alle prestazioni di malattia e degenza ospedaliera, né devono versare la contribuzione aggiuntiva per tali prestazioni. Questa indicazione era già presente in circolari precedenti (es. n. 147/2001 e n. 76/2007), ma la nuova circolare ne conferma l’applicazione.

  • Riforma dello Sport

    Sicurezza manifestazioni sport equestri: nuovo DPCM

    Il recente Decreto  del dipartimento per lo sport dell'8 gennaio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 10 marzo 2025, introduce nuove normative riguardanti la sicurezza, la salute e il benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico nelle manifestazioni equestri che si svolgono al di fuori degli impianti autorizzati. Il provvedimento nasce dalla necessità di regolamentare eventi pubblici e popolari con equidi, garantendo standard elevati di tutela della salute  per tutti i soggetti coinvolti.

    Ecco una breve sintesi delle misure previste con una tabella sulle scadenze previste per alcuni  aspetti. Il decreto è già in vigore e si applica alle

    istanze presentate a partire dal 11 marzo 2025

    Qui il testo integrale con gli allegati tecnici di dettagliio.

    Sicurezza e tutela animali atleti e pubblico

    Il decreto prevede nello specifico  in tema di salute degli animali:

    • Vietato l'uso di cavalli sotto i 4 anni.
    • Divieto di impiego di cavalli purosangue inglese nelle corse di velocità.
    • Obbligo di visite veterinarie prima dell'evento.
    • Presenza obbligatoria di un medico veterinario ippiatra, garantita dagli organizzatori,  e di un veterinario della ASL.
    • Il  medico veterinario dell'ASL deve compilare una scheda tecnica dopo ogni manifestazione e trasmetterla entro 7 giorni all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna – Centro di Referenza per il Benessere Animale. Successivamente, entro il 30 novembre di ogni anno, l'Istituto deve inviare una relazione alla Direzione Generale della Salute Animale del Ministero della Salute, basata sui dati raccolti nelle schede tecniche.

    Per la protezione di atleti e pubblico:

    • Fantini obbligati a indossare caschi e protezioni conformi.
    • Divieto di partecipazione per fantini con precedenti per maltrattamento animale.
    • Istituzione di un elenco nazionale di tecnici esperti incaricati di valutare e certificare la sicurezza del terreno su cui si svolgono le manifestazioni equestri.  Il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste deve pubblicare entro 30 giorni l’elenco ufficiale dei tecnici attualmente autorizzati La formazione di nuovi tecnici sarà regolamentata da un decreto specifico e dovrà concludersi entro 90 giorni. I tecnici già operativi prima dell’entrata in vigore del decreto verranno automaticamente inseriti nell’elenco.
    •  Obbligo di delimitazione sicura del tracciato con barriere e materiali ammortizzanti. ( dettagli negli allegati al decreto)

    Si ribadiscono inoltre:

    • Divieto assoluto di sostanze dopanti per cavalli e fantini.
    • Obbligo di controlli a campione prima e dopo le gare.

    Procedure di autorizzazione e segnalazione

    Le manifestazioni devono essere autorizzate dall'autorità competente.

    Segnalazione semplificata per eventi già approvati: Se un evento è stato autorizzato almeno una volta negli ultimi quattro anni, l'ente organizzatore può evitare una nuova richiesta di autorizzazione e presentare una segnalazione all'autorità competente. Questa segnalazione deve includere:

    • Dichiarazioni sostitutive attestanti il rispetto delle condizioni di sicurezza.
    • Relazione tecnica asseverata con elaborati tecnici aggiornati.

    L'autorità competente ha 60 giorni per esprimersi: se non interviene, l'evento si considera autorizzato.

    Se vengono riscontrate carenze, l'ente organizzatore ha 30 giorni per adeguarsi.

    Una relazione annuale sulle manifestazioni equestri deve essere inviata entro il 30 novembre di ogni anno dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna – Centro di Referenza per il Benessere Animale,  alla Direzione Generale della Salute Animale del Ministero della Salute.

    Questa relazione si basa sulle schede tecniche che i medici veterinari delle ASL devono trasmettere entro 7 giorni dalla fine di ogni manifestazione.

  • Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Imprese strategiche in amministrazione straordinaria: incentivi

    Il decreto interministeriale, emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, disciplina misure urgenti relative all'amministrazione straordinaria   per le   imprese di carattere strategico, con oltre 1000 dipendenti. Si tratta di una norma sperimentale per il biennio 2025-26 prevista dall'articolo 4-ter, del dl 4 2024

    Il decreto mira in particolare al supporto della ripresa economica e della tutela occupazionale attraverso  un incentivo contributivo a fronte di formazione dei lavoratori e limiti ai licenziamenti, cercando di garantire al contempo la trasparenza e la regolarità delle operazioni societarie.

    Accordi sindacali per sgravi e formazione lavoratori

    Ecco una sintesi dei contenuti principali degli articoli del decreto :

    Articolo 1: Processi di aggregazione delle imprese e tutela occupazionale

        Sperimentazione per gli anni 2024 e 2025: Le nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazione (fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni) con un organico di almeno 1.000 lavoratori possono stipulare un accordo governativo con le associazioni sindacali.

        Accordo preliminare: L'accordo può essere sottoscritto prima dell'operazione societaria, a condizione che l'operazione sia completata entro 60 giorni dalla firma.

    Articolo 2: Contenuto dell'accordo e politiche attive del lavoro

        Progetto industriale e di politica attiva: Gli accordi sopracitati includere un piano industriale, il numero di lavoratori coinvolti, le politiche attive del lavoro, e almeno 200 ore di formazione per lavoratore.

        Tutela occupazionale: È prevista la tutela del perimetro occupazionale per 48 mesi, con limitazioni sulle interruzioni dei rapporti di lavoro.

    Articolo 3: Incentivi per i datori di lavoro

        Esonero contributivo: I datori di lavoro beneficiano di un esonero contributivo fino al 100% per 24 mesi (€3.500 annui per lavoratore) e ulteriori 12 mesi (€2.000 annui), a condizione che i lavoratori ricevano almeno 200 ore di formazione.

        Compatibilità con altri incentivi: Gli incentivi sono compatibili con altri benefici previsti dalla legislazione vigente.

    Articolo 4: Mancata effettuazione delle operazioni societarie e revoca degli incentivi

        Revoca degli incentivi: Se l'operazione societaria non si concretizza nei tempi previsti o se non vengono erogate le ore di formazione, vengono meno gli incentivi.

        Sanzioni: In caso di interruzione illegittima dei rapporti di lavoro, si applica una sanzione pari al doppio dell'esonero contributivo fruito.

    Controlli e Registrazione

        Il decreto è stato sottoposto alla Corte dei Conti e all'Ufficio Centrale del Bilancio per i controlli di competenza ed è stato registrato con esito positivo.

  • Lavoro estero

    Regime ricercatori: il reddito rilevante per essere fiscalmente a carico

    La Risposta n. 67/2025 dell'Agenzia delle Entrate, affronta un quesito relativo   agli incentivi fiscali per il rientro in Italia di ricercatori che hanno svolto attività all'estero. 

    La questione riguarda specificamente la possibilità per un ricercatore, che ha beneficiato del regime fiscale agevolato previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, di essere considerato fiscalmente a carico del coniuge.

    Si ricorda che questo regime fiscale prevede l'esclusione dalla formazione del reddito imponibile del 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e ricercatori che, dopo aver svolto attività di ricerca o docenza all'estero per almeno due anni, rientrano in Italia e acquisiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

    Regime agevolato ricercatori il caso

    Nell'interpello l'Istante, una ricercatrice rientrata in Italia nel 2022, ha chiesto chiarimenti sull'applicabilità delle detrazioni fiscali per coniuge a carico, ai sensi dell'articolo 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

     La ricercatrice ha precisato che il suo reddito soggetto a tassazione è inferiore a 2.840,51 euro, e ha chiesto se tale reddito possa essere considerato ai fini della detrazione per coniuge a carico, nonostante la quota esente prevista dal regime agevolato. 

    La questione è particolarmente  complessa perché riguarda l'interpretazione delle norme fiscali relative al calcolo del reddito complessivo ai fini delle detrazioni per familiari a carico da coordinare con l'agevolazione cd "rientro dei cervelli".

    Regime agevolato ricercatori : la risposta dell’Ade

    L'Agenzia delle Entrate, nel rispondere al quesito, ha chiarito che il reddito escluso dall'IRPEF in applicazione dell'articolo 44 del decreto-legge n. 78/2010 non deve essere computato ai fini della determinazione del limite di reddito per essere considerati a carico di un familiare, ai sensi dell'articolo 12 del TUIR. 

    Questo perché la norma non prevede espressamente che la quota esente debba essere aggiunta al reddito complessivo per la verifica del limite reddituale. 

    Pertanto, la quota di reddito esente non rileva ai fini della determinazione del reddito complessivo del familiare. 

    L'Agenzia ha dunque  confermato che, nel caso specifico, qualora il reddito complessivo dell'Istante, determinato al netto della quota esente, non superi i 2.840,51 euro, la ricercatrice potrà essere considerata fiscalmente a carico del coniuge, con conseguente riconoscimento delle detrazioni fiscali previste. 

    Come di consueto l'Agenzia  precisa che il  parere è stato reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati dall'Istante, assumendo la veridicità e la concreta attuazione delle informazioni fornite.

  • Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Bonus assunzione giovani under 35: i CDL chiedono la modifica

    E' stato  firmato il 5 marzo il  decreto ministeriale  di attuazione della norma del Decreto Coesione che prevede un nuovo sgravio contributivo totale per l'assunzione di under 35 al primo contratto a tempo  indeterminato.

    A  sorpresa ,  nel  testo del decreto  già bollinato,  è presente una restrizione al testo normativo  per cui,  alla luce dell'approvazione giunta dalla UE a gennaio  2025,   il beneficio  verrebbe riservato  alle assunzioni  a partire dal 31 gennaio 2025.

    Il consiglio nazionale dei consulenti del lavoro oggi da notizia di aver indirizzato al  Capo di Gabinetto del Ministero del lavoro Nori   la richiesta di  di intervenire presso le autorità comunitarie per anticipare l'efficacia della  autorizzazione prevista dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, cosi da consentire l'accesso all'agevolazione per le assunzioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della norma istitutiva ( decreto Coesione) ovvero i 1° settembre 2024 e non dalla data di approvazione della UE.

    In attesa degli sviluppi e della pubblicazione del decreto in Gazzetta rivediamo di seguito con maggiore dettaglio la misura e la novità.

    Bonus assunzioni under 35 a chi spetta , le sanzioni

    Il Decreto Coesione 60/2024 convertito dalla legge 95/2024, all’articolo 22 “Esonero contributivo per le assunzioni di soggetti giovani e disoccupati”, prevedeva

    • un esonero contributivo transitorio 
    • in favore dei datori di lavoro privati
    • per le assunzioni effettuate nel periodo dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025
    • applicabile per 24 mesi 

    Come detto il decreto attuativo modifica questo periodo  con nuova decorrenza 1 gennaio 2025, inalterato il termine ,  e  si introduce un altra condizione  (vedi ultimo paragrafo )

    Il decreto ministeriale del 27 febbraio , in attesa di pubblicazione,   conferma che i contratti devono essere di lavoro subordinato a tempo indeterminato ma 

    • non devono riguardare personale dirigenziale,
    • rapporti di lavoro domestico
    • rapporti di lavoro di apprendistato (mentre l’ipotesi di titolarità di un precedente rapporto di apprendistato, poi non proseguito come rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non costituisce una preclusione per il beneficio).

    Sono compresi anche i casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato.

    Ci sono tuttavia ulteriori requisiti per i lavoratori assunti.

    • Alla data dell’assunzione non devono aver compiuto il trentacinquesimo anno di età (fino a 34 anni e 364 giorni sono ammessi); n
    • non devono essere mai stati occupati a tempo indeterminato 
    • a meno che non siano stati occupati alle dipendenze di un datore che abbia fruito  solo parzialmente del beneficio medesimo.

    Nel decreto interministeriale si specifica che l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità operativa o produttiva.

    5. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al presente decreto o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità operativa o produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

    I datori di lavoro che beneficiano  indebitamente dell’esonero contributivo sono tenuti al  versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta ferma la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.

    Misura dell’esonero contributivo

    L’esonero è riconosciuto in misura integrale (esonero del 100% dei complessivi contributi previdenziali), con riferimento alla quota di contribuzione a carico del datore, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite massimo 

    • di 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore, ovvero 
    • di 650 euro per le assunzioni relative a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (l’esonero non concerne i premi o contributi spettanti all’INAIL)

    Tuttavia si fa presente che il beneficio è in ogni caso riconosciuto esclusivamente nel limite delle risorse stabilite dal comma 7 e poste da quest’ultimo a carico del Programma nazionale Giovani donne e lavoro 2021-2027.

    Limite di spesa e cumulabilità

    Ai sensi del comma 7 dell'art 22 del DL Coesione, il riconoscimento del beneficio è subordinato al rispetto di un limite di spesa pari a 

    • 34,4 milioni di euro per l’anno 2024, 
    • 458,3 milioni per l’anno 2025, 
    • 682,5 milioni per l’anno 2026 e 
    • 254,1 milioni per l’anno 2027. 

    Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del suddetto Programma nazionale Giovani donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità (dell’impiego delle risorse) del medesimo Programma.

    La norma preedeva lìemanazione di un decreto attuativo entro 60 giorni (atteso per settembre 2024)   e incarica l’INPS  di provvedere al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati del medesimo monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze ; qualora dall’attività di monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa l’INPS non procede all’accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l’accesso ai benefici.

    L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, mentre è integralmente compatibile con la maggiorazione, stabilita al fine della deduzione dalle imposte sui redditi per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, del costo del personale dipendente di nuova assunzione a tempo indeterminato – maggiorazione prevista dall’articolo 4 del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216..

    Il dl Coesione prevede infine  che per i datori di lavoro che beneficiano dell’esonero in oggetto, gli acconti sulle imposte dirette relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2027 si determinano assumendo quale imposta del periodo precedente quella che sarebbe stata dovuta in mancanza dell’applicazione del beneficio in oggetto; gli acconti sono dunque determinati in misura inferiore rispetto a quella derivante dall’applicazione del criterio ordinario, in quanto non si tiene conto dell’incremento transitorio della misura dell’imposta, relativo al periodo precedente e derivante dalla minore deduzione fiscale della contribuzione previdenziale versata.

    Decreto attuativo: assunzioni nel 2025 , dopo l’invio della domanda. Richiesta dei CDL

    Il decreto interministeriale attuativo del "Bonus Giovani" definisce i criteri e le modalità per l’applicazione dello sgravio contributivo previsto dall’articolo 22 del decreto-legge 60/2024 con alcune novità che contrastano con la norma di legge .

    In particolare afferma che l’esonero è valido per assunzioni effettuate tra la data di autorizzazione della Commissione Europea (31 gennaio 2025) e il 31 dicembre 2025. Inoltre introduce una condizione stringente: le imprese devono presentare la domanda all'INPS prima dell'assunzione, pena l’esclusione dal beneficio.  Dato che il decreto è stato approvato  dopo alcuni mesi da quanto previsto e ancora non sono disponibili le modalità telematiche per la domanda  di fatto le assunzioni agevolate potranno essere solo  quelle effettuate  nei prossimi mesi.

    Tale disposizione rappresenterebbe tra l'altro  un cambio di prassi rispetto ad agevolazioni precedenti, che spesso consentivano l’accesso anche retroattivamente.

    La novità  se confermata con la pubblicazione rischia di  incertezze per le imprese che già avevano già effettuato assunzioni contando su un incentivo con criteri meno restrittivi.

    Come detto  sopra il CNO dei consulenti del lavoro si è fatto interprete della perplessita dei datori di lavoro richiedendo la modifica 

    Diventa essenziale quindi  attendere chiarimenti dal ministero  oltre che la circolare INPS per  i dettagli operativi

  • Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Misure per le famiglie: nuovo riparto delle risorse

    Il DPCM  del 23 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 3 marzo 2025, stabilisce il riparto del "Fondo per le politiche della famiglia" per l'anno 2024. 

    Ecco i punti salienti del decreto. Il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Maria Roccella, è responsabile dell'attuazione del decreto.

    Il Fondo è destinato a supportare le famiglie attraverso interventi mirati e coordinati a livello nazionale e regionale, con un'attenzione particolare alla tutela dei minori e al supporto delle dinamiche familiari.

    Fondo politiche per la famiglia: le risorse

    Il fondo per il 2024 ammonta a 95.842.949 euro, ridotto a 90.681.911 euro dopo alcune riduzioni e allocazioni specifiche.

    Ripartizione dei fondi disponibili,:

    1. 60.000.000 euro sono destinati a misure di competenza statale, mentre
    2.  30.681.911 euro sono ripartiti tra le regioni per interventi locali.

    Il decreto prevede il potenziamento dei Centri per la Famiglia, con un focus su:

    •         Alfabetizzazione mediatica e digitale per i minori.
    •         Prevenzione dell'assunzione di sostanze psicotrope.
    •         Promozione dell'invecchiamento attivo attraverso il volontariato e attività sociali.

        Coinvolgimento Regionale: Le regioni devono garantire l'erogazione dei servizi in almeno il 30% dei Centri per la Famiglia presenti sul territorio.

    Fondo politiche per la famiglia: Procedura Finanziamento

    Per il  Finanziamento le regioni devono presentare una richiesta dettagliata, inclusa una delibera della giunta regionale, un piano operativo, e un cronoprogramma delle attività. QUI IL TESTO DEL DECRETO con le indicazioni dettagliate

    Monitoraggio e Rendicontazione: Il Dipartimento per le Politiche della Famiglia monitorerà l'attuazione delle azioni e i risultati, con le regioni obbligate a fornire relazioni periodiche e giustificativi di spesa.

    Tracciabilità: Tutti i progetti finanziati devono riportare la dicitura "Finanziato con il Fondo per le politiche della famiglia 2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

    Controllo: Il decreto è trasmesso agli organi di controllo competenti e registrato presso la Corte dei Conti.

    Fondo per le famiglie: riparto alle Regioni