• Lavoro Dipendente

    Congedo parentale 2025: istruzioni e verifica dei periodi utilizzati

    La circolare INPS n.95 del 26. maggio ha fornito le istruzioni dettagliate per la fruizione dell'ulteriore mese di congedo parentale facoltativo con indennità innalzata all' 80% (invece che 30)  come previsto dall' ultima legge di bilancio. 

    L'istituto ha comunicato nel messaggio 2078 2025 che è stata attivata una funzionalità che consente il controllo dei periodi di congedo  richiesti,   utilizzati  o indennizzati  per consentire una facile pianificazione da parte dei genitori. 

    Ecco i dettagli nei paragrafi seguenti.

    Indennità congedo 80%: a chi spetta – tabella sintetica ed esempi

    A partire dal 2025, i genitori lavoratori dipendenti che usufruiscono del congedo parentale entro i 6 anni di vita del bambino (o 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento) possono beneficiare di un'indennità più alta. La nuova legge prevede che per tre mesi in totale, anche non consecutivi, il congedo parentale sia retribuito all’80% dello stipendio.

     I tre mesi all’80% non sono aggiuntivi rispetto ai 10/11 mesi complessivi già previsti per il congedo parentale, ma rappresentano solo un aumento della retribuzione per tre di questi mesi. I tre mesi retribuiti meglio possono essere divisi tra i due genitori o utilizzati da uno solo, e valgono anche se il congedo viene preso a ore, a giorni o in modalità continuativa.

    La misura si applica solo ai lavoratori dipendenti: sono esclusi i lavoratori autonomi e quelli iscritti alla Gestione separata INPS. 

    Inoltre, è necessario che il congedo di maternità o paternità sia terminato dopo determinate date (31 dicembre 2023 o 31 dicembre 2024) per poter accedere all' indennità piu alta. vedi tabella sotto .

    In generale, il diritto all’80% spetta solo se si ha un lavoro dipendente al momento della richiesta del congedo. Le amministrazioni pubbliche gestiscono direttamente questi congedi per i propri dipendenti.

    In sintesi:

    Mese di congedo parentale Indennità Decorrenza Condizioni
    1° mese 80% della retribuzione Dal 1° gennaio 2023 Genitore dipendente con fine maternità/paternità dopo il 31/12/2022
    2° mese 80% della retribuzione Dal 1° gennaio 2024 Genitore dipendente con fine maternità/paternità dopo il 31/12/2023
    3° mese 80% della retribuzione Dal 1° gennaio 2025 Genitore dipendente con fine maternità/paternità dopo il 31/12/2024
    Ulteriori 6 mesi 30% della retribuzione Regime vigente Indipendente da reddito
    Ultimi 2 mesi 0% (salvo basse soglie di reddito) Regime vigente Possibile indennità se reddito basso

    Riportiamo due dei 4 esempi forniti dalla circolare:

    Esempio A) – Figlio nato il 20 novembre 2024;

    – la madre lavoratrice dipendente termina il periodo di congedo di maternità il 20 febbraio 2025;

    – il padre fruisce di due mesi di congedo parentale dal 21 novembre 2024 al 20 gennaio 2025.

    I mesi di congedo parentale dal 21 novembre 2024 al 20 gennaio 2025 sono indennizzati all’80% della retribuzione (come previsto dalla legge di Bilancio 2023 e 2024) in quanto il mese dal 21 novembre 2024 al 20 dicembre 2024 rientra nella previsione della legge di Bilancio 2023 e il mese dal 21 dicembre 2024 al 20 gennaio 2025 rientra nella previsione della legge di Bilancio 2024 per il periodo dal 21 dicembre 2024 al 31 dicembre 2024 e nella previsione della legge di Bilancio 2025 per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 20 gennaio 2025 che ha elevato l’indennità di congedo parentale dal 60% all’80% per tutti i periodi fruiti a decorrere dal 1° gennaio 2025.

    Ai genitori residua un ulteriore mese di congedo parentale indennizzabile all’80% (introdotto dalla legge di Bilancio 2025), da fruire entro il compimento di 6 anni di età del figlio, in quanto, il figlio è nato prima del 1° gennaio 2025 e la madre termina il periodo di congedo di maternità successivamente al 31 dicembre 2024.

    Esempio B)   – Madre lavoratrice dipendente che fruisce del congedo di maternità, esclusivamente dopo il parto, dal 15 settembre 2024 (data effettiva del parto) al 15 febbraio 2025;

    – il padre lavoratore dipendente fruisce di tre mesi di congedo parentale dal 1° ottobre 2024 al 31 dicembre 2024 di cui due mesi indennizzati all’80% della retribuzione (come previsto dalle leggi di Bilancio 2023 e 2024) e un mese indennizzato al 30% della retribuzione, in quanto l’ulteriore mese di congedo indennizzabile all’80%, previsto dalla legge di Bilancio 2025, è fruibile solo a decorrere dal 1° gennaio 2025;

    – il padre fruisce, inoltre, di un mese di congedo parentale dal 10 gennaio 2025 al 9 febbraio 2025.

    Il mese di congedo parentale fruito dal padre nel corso dell’anno 2025 è indennizzabile solo al 30% e non all’80% della retribuzione, in quanto l’elevazione dell’indennità è prevista solo nei tre mesi spettanti a ogni genitore e non trasferibili all’altro (primo periodo del comma 1 dell’art. 34 del T.U.). Il padre ha fruito dei suoi tre mesi non trasferibili all’altro genitore dal 1° ottobre al 31 dicembre 2024.

    La madre, concluso il periodo di congedo di maternità, può fruire dell’ulteriore mese di congedo parentale indennizzato all’80%, di cui alla legge di Bilancio 2025 entro i 6 anni di vita del figlio.

    Congedo parentale: come si richiede?

    La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

    –    tramite il portale istituzionale www.inps.it, se si è in possesso di identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili dalla home page attraverso il percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati”;

    –    tramite il Contact center Multicanale, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

    –    tramite gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

    Nuovo servizio Contatore congedo parentale

    Dal 30 giugno 2025 è attiva, all’interno del servizio online “Domande di maternità e paternità”, la nuova funzionalità “Consulta contatori congedo parentale”. Il servizio consente ai genitori di verificare in autonomia i periodi di congedo parentale richiesti e autorizzati, con o senza indennità, riferiti a figli nati, adottati o affidati negli ultimi 12 anni.

    La funzione è stata introdotta per agevolare il calcolo e la pianificazione dei periodi di astensione dal lavoro per la cura dei figli, nei limiti previsti dalla normativa vigente. Il sistema consente di consultare:

    • il totale dei periodi di congedo parentale richiesti,
    • i giorni riconosciuti con indennità,
    • i giorni riconosciuti senza indennità.

    È inoltre disponibile il dettaglio dei periodi accolti, respinti o ancora in lavorazione. La funzionalità non restituisce risultati per figli che abbiano superato i 12 anni di età (o maggiorenni in caso di adozione/affidamento da oltre 12 anni), in quanto non sussiste più il diritto al congedo parentale.

    Modalità di accesso e utilizzo

    Il servizio è disponibile al seguente link: Domande di maternità e paternità – INPS

    • Una volta effettuato l’accesso, è possibile:
    • selezionare il figlio di riferimento,
    • consultare il totale dei giorni fruiti (con e senza indennità),
    • accedere al dettaglio tramite il pulsante “Dettaglio periodi”,
    • applicare filtri personalizzati,
    • visualizzare le domande presentate e lo stato della lavorazione.

    Congedo parentale: limiti individuali e di coppia

    La funzione consente di tenere sotto controllo anche i limiti individuali e di coppia  per i congedi di maternità/paternità stabiliti dall’art. 32 del D.lgs. 151/2001.

    Si ricorda che :

    • ogni genitore ha diritto a un massimo di 6 mesi (7 mesi per il padre in alcune condizioni),
    • il limite complessivo di entrambi i genitori è di 10 mesi (inferiore alla somma dei due limiti individuali), elevabile a 11 mesi se il padre fruisce di almeno 3 mesi.

  • Agricoltura

    Contributi agricoltura 2025: Avvisi nel nuovo cassetto previdenziale

    Alcune novità operative per la contribuzione agricola del 2025 sono state comunicate dall’INPS con i Messaggi n. 2069 e n. 2080 del 30 giugno 2025, emessi dalla Direzione Centrale Entrate in collaborazione con la Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e riguardano:

    •  i lavoratori autonomi agricoli, per i quali si avvicina la scadenza del 16 luglio 2025
    • i concedenti di Piccoli Coloni e Compartecipanti Familiari

    Tra le principali modifiche introdotte figurano il passaggio definitivo al “Cassetto previdenziale del contribuente” per la gestione e visualizzazione degli avvisi di tariffazione contributiva, la nuova veste grafica dei documenti legata al recente aggiornamento normativo sulle sanzioni contributive, e l’obbligo di accesso ai servizi INPS tramite SPID, CIE o CNS a partire dal 1° settembre 2024. Inoltre, viene disciplinata in dettaglio la procedura per la gestione delle deleghe da parte degli intermediari.

     Di seguito, una sintesi operativa dei contenuti principali per una corretta applicazione degli adempimenti.

    Accesso agli avvisi via Cassetto previdenziale – scadenza autonomi 16.7.2025

    Dal 2025 gli avvisi di tariffazione della contribuzione per i lavoratori autonomi agricoli non saranno più disponibili nel tradizionale “Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi”, in fase di dismissione. Tutti i contribuenti dovranno quindi fare riferimento al nuovo “Cassetto previdenziale del Contribuente”accedendo alla sezione “Dati complementari” > “Stampa lettera F24”.

    Va ricordata la prossima  scadenza per il versamento fissata al 16 luglio 2025, data entro la quale i lavoratori autonomi agricoli devono effettuare il pagamento dei contributi previdenziali dovuti per l’anno corrente .

    L’avviso di pagamento è stato riprogettato graficamente e nei contenuti, per recepire le novità normative introdotte dall’articolo 30 del D.L. 19/2024 (convertito nella legge 56/2024), che ha rivisitato il regime sanzionatorio per omissioni ed evasioni contributive (art. 116, commi 8, 9, 10 e 15 della legge 388/2000) .

    Estensione anche a Piccoli Coloni e Compartecipanti familiari

    L’INPS ha annunciato, con un secondo messaggio, che anche i concedenti di Piccoli Coloni e Compartecipanti familiari possono ora consultare il proprio avviso di tariffazione previdenziale e assistenziale attraverso il “Cassetto previdenziale del contribuente”. 

    Lo strumento è utile alla visualizzazione, stampa e compilazione del modello F24 e si presenta anch’esso con la nuova veste grafica coerente con le modifiche normative in tema di sanzioni

    Si ricorda che già dal 1° settembre 2024, l’accesso ai servizi telematici INPS è  possibile esclusivamente tramite:

    • SPID (livello ≥ 2)
    • CIE 3.0
    • CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

    ATTENZIONE: per poter operare per conto dei concedenti, i consulenti del lavoro e soggetti abilitati (ai sensi della legge 12/1979) devono attivare apposita delega digitale.

    Procedura di attivazione:

    • Accedere a “Servizi per le aziende ed i consulenti”
    • Selezionare la voce “Gestione deleghe”
    • Cercare la posizione contributiva tramite il codice fiscale
    • Dal menu: “Delega da soggetto contribuente” > “Rappresentante legale/Titolare”
    • Inserire data di decorrenza e confermare

    Se il procedimento non va a buon fine, la delega sarà nello stato “Da Attivare”. In tal caso, è possibile completare la procedura lo stesso giorno o in uno successivo. La delega sarà attiva solo dal giorno successivo alla richiesta corretta di attivazione

    .

  • Lavoro Dipendente

    Fondo artigianato FSBA: novità operative dal 1 luglio 2025

    Il fondo solidarieta bilaterale dell'artigianato comunica che dal 1° luglio 2025 entreranno in vigore le nuove procedure di FSBA, le quali comprendono anche la nuova modalità di rendicontazione delle assenze.

    Di seguito i link diretti alle nuove  istruzioni operative:

    Cassa in deroga moda – utilizzo SINAWEB FSBA

    Il Fondo degli artigiani FSBA,  ha comunicato il 29 ottobre 2024,  in relazione all'articolo 2 del DL n. 160/2024 che prevede periodi di casa integrazione  in deroga per i lavoratori delle aziende della moda anche del settore artigiano , il seguente avviso:

    • L’ammortizzatore sociale in deroga potrà essere utilizzato dalle imprese fino a 15 dipendenti, così come definito dal provvedimento di legge.
    • L’ammortizzatore sociale potrà essere utilizzato a condizione che gli strumenti ordinari di sostegno al reddito (FSBA, CIGO, FIS) siano stati interamente fruiti per il periodo di riferimento.
    • Per la verifica dei contatori di utilizzo di FSBA, i consulenti, i centri servizi e le aziende potranno scaricare in autonomia dalla piattaforma SINA WEB il certificato attestante lo stato di utilizzo degli stessi.

    ATTENZIONE A breve dovrebbero essere disponibili le procedure relative alla   ulteriore proroga di 12 settimane prevista dal DL 92 2025.

    Si ricorda che SINAWEB è la piattaforma digitale per usufruire delle prestazioni del  Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo per l’Artigianato .  istituito dalle Parti Sociali Nazionali (Confartigianato, CNA, Casartigiani, C.L.A.I.I., CGIL, CISL, UIL) in attuazione dell’articolo 3, comma 14, della legge n.92/2012 (Riforma Fornero) e dell’art. 27, del d.lgs n.148/2015.

    Il fondo interviene a favore  dei dipendenti delle imprese artigiane iscritte  con prestazioni integrative, in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per difficoltà aziendale.

    Ogni prestazione erogata dal Fondo prevede la gestione a carico dello stesso, dei contributi previdenziali, che vengono erogati direttamente all’INPS, grazie alle sinergie e alle procedure consolidate con l’Istituto.

    Scarica qui le istruzioni  di utilizzo aggiornate a settembre 2024 

  • Antiriciclaggio

    Operatori non finanziari gestori contante: novità per l’ adeguata verifica

    Con il provvedimento del 16 giugno 2025 (GU n. 144 del 24/06/2025), la Banca d’Italia ha aggiornato le disposizioni in materia d

    1. adeguata verifica della clientela e
    2.  conservazione dei dati 

    per gli operatori non finanziari iscritti all’elenco previsto dall’art. 8 del D.L. 350/2001 (gestori del contante). 

    Le nuove norme sostituiscono il provvedimento del 4 febbraio 2020 e si applicano specificamente a chi svolge attività di trattamento delle banconote in euro (es. trasporto valori con guardie giurate) a partire dal 16 luglio 2025.

    L’approccio introdotto è basato sul rischio, secondo tre livelli di obblighi:

    1. Adeguata verifica ordinaria: obbligatoria per tutte le relazioni continuative o operazioni ≥15.000 euro.
    2. Misure semplificate: applicabili ai clienti con profilo di rischio basso.
    3. Misure rafforzate: per soggetti ad alto rischio (es. PEP, operazioni con Paesi terzi ad alto rischio, importi elevati).

    Il sistema prevede una profilatura del cliente basata su criteri soggettivi (es. natura giuridica, indici reputazionali, attività prevalente, area geografica) e oggettivi (es. tipo e ammontare dell’operazione, frequenza). Ogni cliente va inserito in una classe di rischio, che condiziona entità e frequenza degli obblighi.

    Verifica rafforzata e semplificata: come cambia la gestione

    Gli operatori devono svolgere attività di identificazione e controllo che includono:

    • Raccolta e verifica di dati identificativi (cliente, esecutore, titolare effettivo).
    • Analisi dello scopo e natura del rapporto/operazione.
    • Monitoraggio costante del comportamento del cliente e dei soggetti serviti.

    In presenza di elevato rischio, scattano ulteriori obblighi:

    • Acquisizione di informazioni dettagliate su assetto proprietario, fondi e finalità dell’operazione.
    • Obbligo di autorizzazione da parte di un alto dirigente prima di avviare o proseguire un rapporto.
    • Controlli più frequenti e approfonditi, anche tramite software di monitoraggio.

    Invece, per clienti a basso rischio, sono previste semplificazioni (entro 30 giorni dalla relazione) come:

    • Rinvio dell’acquisizione del documento d’identità.
    • Dichiarazione de cliente sui dati del titolare effettivo.
    • Minor frequenza degli aggiornamenti e controlli.

    Ecco una tabella di sintesi 

    Tipologia Requisiti Obblighi
    Verifica Ordinaria Rapporti continuativi o operazioni ≥ 15.000€ Identificazione completa, controllo costante
    Verifica Semplificata Clienti a basso rischio (es. enti pubblici) Controlli meno frequenti, dati minimi, tempi diluiti
    Verifica Rafforzata PEP, Paesi terzi, operazioni sospette Autorizzazione dirigente, info aggiuntive, controlli intensi

    Chi sono gli operatori non finanziari gestori del contante

    Giova ricordare forse che a  norma dell' Art. 8 Decreto-Legge 350 2001 convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 409  i  gestori del contante  sono  

    • le banche e, 
    • nei limiti della loro attività di pagamento, le Poste Italiane S.p.A., 
    • gli altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento nonché
    •  gli operatori economici che partecipano alla gestione e alla distribuzione al pubblico di banconote e monete metalliche, compresi:

    a) i soggetti la cui attività consiste nel cambiare banconote o monete metalliche di altre valute;

    ((b) gli operatori non finanziari che svolgono professionalmente attività di custodia e trasporto ai sensi dell'articolo 134 del TULPS, limitatamente all'attività di trattamento del denaro contante;))

    c) gli operatori economici, quali i commercianti e i casinò, che partecipano a titolo accessorio alla gestione e distribuzione al pubblico di banconote mediante distributori automatici di banconote nei limiti di dette attività accessorie.

    Gli operatori non finanziari di cui alla lettera b) comma 2 del presente articolo che svolgono professionalmente attività di trattamento delle banconote in euro sono tenuti ad iscriversi in un apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia.)

     La Banca d'Italia disciplina con proprio regolamento i requisiti per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 2-bis e i casi di cancellazione e di decadenza.

    Fascicolo cliente e conservazione dei dati

    Ogni operatore è tenuto a predisporre un fascicolo di adeguata verifica per ciascun cliente, contenente:

    • Dati identificativi e documentazione.
    • Valutazioni sul profilo di rischio.
    • Traccia delle verifiche e richieste da autorità.
    • Informazioni sul soggetto servito, se diverso dal cliente.

    Tutti i dati devono essere conservati per almeno 10 anni e resi accessibili alle autorità. È previsto l’uso di centri di servizi esterni, purché l’operatore mantenga responsabilità e accesso diretto.

    Infine, è ammesso l’uso di terzi attestanti (es. intermediari bancari) per eseguire parte delle verifiche, previa attestazione scritta conforme ai criteri stabiliti. L’operatore rimane però sempre responsabile della validità degli adempimenti.

  • Antiriciclaggio

    Antiriciclaggio: nuove regole per l’elenco operatori non finanziari

    Il provvedimento della Banca d’Italia del 16 giugno 2025 Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonche' su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco. (25A03558) )(GU n. 144 del 24/06/2025) introduce una disciplina aggiornata per l’iscrizione e la gestione dell’elenco previsto dall’articolo 8 del D.L. 350/2001. Gli obblighi riguardano gli operatori non finanziari che svolgono professionalmente attività di trattamento del contante (custodia, trasporto, verifica, ricircolo delle banconote), in possesso della licenza ex art. 134 del T.U.L.P.S.

    Per l’iscrizione è necessario:

    • possedere i requisiti di onorabilità e professionalità per esponenti aziendali e soci;
    • disporre di un assetto organizzativo e di controlli interni in linea con le disposizioni sul trattamento del contante;
    • presentare la domanda secondo l’apposito modello (Allegato 1), corredata da documentazione dettagliata (organigramma, procedure, elenco soci, ecc.).

    L’iscrizione è autorizzata o negata entro 120 giorni dalla Banca d’Italia, che notifica l’esito e vigila sul rispetto del termine per l’inizio attività (altri 120 giorni). In caso di rinuncia, cessazione o violazioni rilevanti, l’operatore può essere cancellato su istanza o d’ufficio.

    Controlli antiriciclaggio: presidi, ruoli e formazione

    Il decreto introduce un quadro rigoroso in materia antiriciclaggio, proporzionato alla dimensione dell’operatore. Sono previsti presidi obbligatori, articolati su tre livelli di controllo:

    1. Controlli di primo livello: attivati nelle operazioni quotidiane per l’adeguata verifica e la rilevazione delle operazioni sospette.
    2. Controlli di secondo livello: gestiti dalla funzione antiriciclaggio, con responsabilità su verifica dei processi, proposta di correttivi, formazione del personale, redazione del regolamento AML e della relazione annuale.
    3. Controlli di terzo livello: esercitati dalla funzione di revisione interna (o da un referente qualificato in caso di esonero per operatori minori).

    Gli organi aziendali devono nominare responsabili per:

    • la funzione antiriciclaggio (non coincidente con titolare dell’impresa);
    • la revisione interna (se prevista);
    • le segnalzioni di operazioni sospette (SOS);
    • le segnalazioni periodiche alla Banca d’Italia (trimestrali, secondo schema operativo).

    Tutte le figure devono essere indipendenti, competenti, e, se esternalizzate, devono rispettare precisi obblighi contrattuali. È centrale anche la valutazione annuale del rischio (autovalutazione) che, per gli operatori minori, può avere cadenza biennale.

    A questo link tutta la modulistica allegata al decreto aggiornata 

    Vigilanza e sanzioni: controlli intensificati e criteri di intervento

    La Banca d’Italia è investita di poteri ispettivi, sanzionatori e di intervento ai sensi del D.lgs. 231/2007.

     Può condurre verifiche presso gli operatori, richiedere documenti, ordinare convocazioni, imporre misure correttive e, nei casi gravi, vietare nuove operazioni. 

    Le principali aree oggetto di controllo sono:

    • l’effettiva attuazione degli obblighi di adeguata verifica, conservazione e segnalazione delle SOS;
    • la congruità dell’assetto organizzativo e dei controlli interni;
    • la permanenza dei requisiti per l’iscrizione all’elenco.

    In caso di inadempimenti, sono previste sanzioni pecuniarie differenziate per operatori ed esponenti, con aggravanti in presenza di violazioni sistematiche, carenze strutturali o rischi significativi per la reputazione e la legalità.

    Il provvedimento entra in vigore il 24 luglio 2025 e sostituisce integralmente quello del 23 aprile 2019. 

    Gli operatori interessati devono adeguarsi tempestivamente, considerando l’alto livello di formalizzazione richiesto, l’obbligo di autovalutazione e l’attenzione alla formazione e al monitoraggio continuo.

  • Lavoro Dipendente

    Tariffa INAIL per attività d’ufficio: novità e chiarimenti

    Con la circolare 38 del 24 giugno 2025 INAIL chiarisce  la declaratoria della voce 0722 (Attività d'ufficio. Attività di “call center” e di sportelli informatizzati. Compreso uso del veicolo personalmente condotto per l'accesso ad altri uffici)   modificata  dal decreto interministeriale 27 febbraio 2019,  sulle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività.

    Visti i recenti  orientamenti della giurisprudenza in tema di attività manuale vengono integrate le  istruzioni tecniche già  fornite nella Circolare INAIL n. 28/2021.

    Tariffa INAIL 0722 specifiche sull’applicazione

    La Circolare INAIL n. 38/2025 chiarisce l’ambito di applicazione della voce tariffaria 0722, confermando che essa riguarda le attività d’ufficio svolte con uso diretto di macchine elettriche (videoterminali, registratori di cassa, terminali, ecc.) da parte di personale amministrativo, tecnico o addetto ai servizi di assistenza alla clientela

    Non si tratta di una novità normativa, ma di un aggiornamento descrittivo i per migliorare la coerenza terminologica con altre voci.

    La voce 0722 ha quindi un’applicazione estesa che include:

    • gestione ordini e fatturazione
    • emissione DDT, atti contrattuali e contabili
    • selezione del personale
    • servizi di customer care a distanza
    • uso veicoli per accesso ad altri uffici

    È importante notare che l’uso di macchine da ufficio costituisce presunzione di rischio, indipendentemente dalla qualifica impiegatizia del lavoratore. 

    Tuttavia, restano escluse dalla 0722 le attività produttive (es. gestione impianti via VDT in ambito siderurgico o chimico), che seguono la classificazione del settore di riferimento. 

    Anche per attività di reception in hotel o strutture turistiche, la voce applicabile resta la 0221 del Terziario. 

    Al contrario, l’attività di segreteria in studi professionali o medici resta classificata sotto la 0722.

    Classificazione autonoma e nuovi soggetti inclusi nella voce 0722

    Un punto operativo centrale è il principio di autonomia classificativa della voce 0722: anche se l’attività d’ufficio è complementare ad altre lavorazioni, essa va comunque classificata separatamente. 

    Questo consente una più equa distribuzione dei costi assicurativi in base al rischio effettivo.

     La circolare estende esplicitamente l’ambito della 0722 a nuove categorie:

    Categoria Decorrenza Condizione
    Collaboratori amministrativi sportivi 1° luglio 2023 Co.co.co. non professionisti presso ASD, FSN, EPS, riconosciuti da CONI/CIP
    Giornalisti subordinati 1° gennaio 2024 Professionisti, pubblicisti e praticanti inquadrati con rapporto subordinato
    Giudici di pace e vice procuratori onorari dal 2017 (già classificati) Con uso abituale di macchine elettroniche di ufficio

    In conclusione, datori di lavoro e consulenti sono tenuti a verificare con attenzione le lavorazioni che, anche se amministrative, rientrano nell’ambito della 0722 e non devono più essere classificate automaticamente sotto la voce generale dell’attività principale. 

  • Pensioni

    Trattamento pensionistico integrativo: quale detrazione si applica?

    Nella risposta a interpello 169 del 24 giugno l'Agenzia chiarisce la corretta qualificazione fiscale dei trattamenti pensionistici integrativi erogati a dipendenti pubblici al momento del pensionamento, a seguito del versamento volontario di un contributo personale del 2,70% .

     Tali trattamenti trovano origine in specifiche disposizioni di leggi regionali e nello statuto di un soppresso fondo di pensione e previdenza delle Camere di Commercio.

    Con l’abolizione del fondo, la gestione pensionistica è passata alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), e ai dipendenti già in servizio è stato garantito un trattamento pensionistico non inferiore a quello precedentemente previsto. 

    A tal fine, la normativa regionale ha stabilito che tali lavoratori, oltre ai contributi ordinari, versino anche un contributo aggiuntivo del 2,70% per ottenere un beneficio pensionistico superiore.

    L’Ente istante ha chiesto  quindi chiarimenti sul regime fiscale da applicare a tali somme integrative, in particolare se potessero essere assimilate a redditi da lavoro dipendente (ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. h-bis del TUIR) e quindi beneficiare delle detrazioni previste dal comma 1 dell’art. 13 del TUIR.

    Il chiarimento dell’Agenzia: niente assimilazione, valgono le regole sulle pensioni

    Nel fornire risposta, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato innanzitutto che: secondo l’art. 49, comma 2, lett. a) del TUIR, costituiscono redditi da lavoro dipendente anche «le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati»; le detrazioni spettanti su questi redditi sono disciplinate dal comma 3 dell’art. 13 del TUIR e non si cumulano con quelle previste per i redditi da lavoro ordinario; solo le prestazioni derivanti da forme di previdenza complementare istituite ai sensi del D.Lgs. 252/2005 (o, in passato, del D.Lgs. 124/1993) possono essere considerate redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. h-bis) del TUIR, e dare quindi diritto alle detrazioni per lavoro dipendente ordinarie. 

    Nel caso concreto, i trattamenti pensionistici oggetto dell’istanza, pur integrativi, non derivano da fondi di previdenza complementare regolati dai citati decreti legislativi, bensì da un sistema di tipo pubblico, previsto dalla normativa regionale e basato sulla gestione della CPDEL. Anche il contributo personale del 2,70%, pur volto ad aumentare l’importo finale della pensione, non modifica la natura pubblica e obbligatoria del trattamento previdenziale.

    Alla luce di quanto illustrato, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che i trattamenti integrativi oggetto dell’interpello non possono essere considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, poiché non derivano da fondi pensione complementari istituiti ai sensi del D.Lgs. 252/2005. 

    Si tratta, piuttosto, di prestazioni pensionistiche di tipo ordinario e come tali rientrano tra i redditi di cui all’art. 49, comma 2, lett. a) del TUIR. Di conseguenza, ai fini del riconoscimento delle detrazioni fiscali, si applica il comma 3 dell’art. 13 del TUIR, dedicato ai redditi da pensione. Il contribuente non potrà quindi beneficiare delle detrazioni più favorevoli riservate ai redditi da lavoro dipendente, ma solo di quelle previste per i pensionati.