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Certificazioni Uniche 2026 INPS corrette d’ufficio – FAQ sul cuneo fiscale
Con la circolare n. 40 del 3 aprile 2026, l’INPS aveva specificato le modalità di rilascio della Certificazione Unica 2026 e i relativi adempimenti, con particolare attenzione ai canali di accesso, alle procedure di rettifica e alle modalità alternative di acquisizione del documento in formato cartaceo. per i soggetti che non utilizzano i servizi digitali e per gli eredi.
Con un avviso sul sito istituzionale l'istituto ha comunicato il 28 aprile scorso , a seguito della segnalazione di errori nella compilazione, di aver provveduto alla correzione di ufficio degli elementi relativi al cd. cuneo fiscale, ovvero la sezione “Somma che non concorre alla formazione del reddito” .
In particolare si è provveduto a
- riportare il codice "1" al punto 718;
- nelle annotazioni è riportata la dicitura "Il presente modello annulla o sostituisce il precedente" ed è chiarito, altresì, che il contribuente può presentare la dichiarazione dei redditi per fruire dei benefici non riconosciuti o riconosciuti in misura ridotta dal sostituto di imposta.
Gli aggiornamenti sono stati già inviati automaticamente nella dichiarazione precompilata: il contribuente può, quindi, accettare la CU così com’è, senza dover apportare alcuna modifica per ottenere i benefici fiscali previsti. Le modifiche NON hanno riguardato i percettori di prestazioni pensionistiche.
Vedi sotto il comunicato integrale e le Faq per l'applicazione del cuneo fiscale
Certificazione Unica 2026: le norme
La Certificazione Unica si colloca nell’ambito degli obblighi previsti dall’articolo 4 del D.P.R. n. 322/1998, che disciplina la trasmissione delle certificazioni fiscali, nonché dalle norme sul conguaglio fiscale di fine anno di cui all’articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973.
Il termine per il rilascio della CU ai percipienti e per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate è fissato al 16 marzo di ogni anno, in base alla normativa che ha unificato le scadenze.
Per l’anno 2026, l’INPS ha reso disponibile la certificazione a partire dal 12 marzo, adempiendo contestualmente all’invio telematico all'Agenzia ai fini della dichiarazione precompilata.
Come si rettifica in caso di errori
Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la gestione delle rettifiche della Certificazione Unica.
Nel caso in cui il contribuente rilevi errori o dati non corretti, è tenuto a rivolgersi al sostituto d’imposta, che provvede alla correzione. Operativamente:
- la rettifica può essere effettuata dalle Strutture territoriali INPS a partire dal 16 marzo 2026;
- la correzione può determinare una nuova quantificazione del conguaglio fiscale;
- l’esito della rettifica viene comunicato al contribuente tramite:
- posta ordinaria;
- PEC;
- area personale MyINPS (sezione “Comunicazioni fiscali”).
Elemento operativo di rilievo è l’impatto sulla dichiarazione precompilata: il contribuente deve verificare i dati presenti e aggiornarli sulla base dell’ultima CU rettificata disponibile.
Per i professionisti, ciò implica la necessità di:
- verificare eventuali incongruenze tra CU e dati fiscali;
- monitorare le comunicazioni INPS successive alla rettifica;
- aggiornare tempestivamente la dichiarazione dei redditi.
Istruzioni operative: rilascio e reperimento del cartaceo
Sebbene la modalità ordinaria sia telematica, la circolare disciplina in modo dettagliato tutte le alternative per ottenere la Certificazione Unica in formato cartaceo, fondamentali per utenza non digitalizzata.
1. Ritiro presso sedi INPS
- accesso senza prenotazione presso servizi di “Prima accoglienza”;
- oppure tramite sportelli veloci con prenotazione;
- prenotazione effettuabile via: sito INPS, app INPS Mobile o Contact Center.
2. Invio tramite PEC
- richiesta all’indirizzo dedicato;
- obbligo di allegare documento di identità;
- invio della CU alla stessa casella PEC del richiedente.
3. Intermediari abilitati (CAF, patronati, professionisti)
- accesso tramite delega del contribuente;
- obbligo di acquisizione e registrazione della delega;
- necessità di indicare dati identificativi e documentazione.<!–4. Spedizione cartacea al domicilio
Richiedibile tramite diversi canali:Canale Modalità Telefono Numero verde 800 434320 o Contact Center Email ordinaria Invio richiesta con documento PEC Richiesta con documentazione completa il documento viene inviato all’indirizzo di residenza risultante dagli archivi INPS; per soggetti delegati o eredi è richiesta documentazione aggiuntiva (delega o dichiarazione sostitutiva).ul>
Casi particolari: istruzioni operative per la delega a terzi
Vengono chiarite anche alcune situazioni specifiche che richiedono modalità operative dedicate.
- Per i pensionati residenti all’estero, la richiesta deve essere effettuata tramite Contact Center, fornendo i dati identificativi e il codice fiscale. La Certificazione Unica viene quindi trasmessa esclusivamente in formato cartaceo all’indirizzo estero registrato, con conseguente necessità di verificarne l’aggiornamento.
- Un’attenzione particolare è riservata all’utenza fragile, categoria che include, tra gli altri, soggetti con disabilità, ciechi civili, sordi e anziani. In questi casi è attivo un canale dedicato che consente di richiedere assistenza telefonica e l’invio della documentazione direttamente al domicilio, anche senza accesso agli strumenti digitali. Tale servizio rappresenta un canale prioritario per garantire l’effettiva fruizione della certificazione.
- Ulteriore possibilità è rappresentata dai punti cliente attivati presso Comuni e pubbliche amministrazioni convenzionate. In tali sedi, il cittadino può ottenere la Certificazione Unica previa richiesta, con modalità analoghe a quelle previste per gli intermediari, inclusi gli obblighi di identificazione e tracciabilità.
Rilascio della CU a soggetti terzi: procedura dettagliata
La circolare disciplina in modo puntuale anche il rilascio della Certificazione Unica a soggetti diversi dal titolare, ambito particolarmente delicato sotto il profilo della tutela dei dati personali.
Nel caso di delega, il soggetto incaricato deve presentare una autorizzazione formale contenente gli elementi essenziali, tra cui i dati anagrafici del delegante, il codice fiscale, l’anno d’imposta e la data di conferimento. A ciò deve aggiungersi la copia dei documenti di identità di entrambe le parti. L’intermediario o l’operatore che gestisce la richiesta è tenuto a registrare la delega e a conservarla, generalmente per un periodo di tre anni, salvo acquisizione digitale nei sistemi.
Quando il rilascio avviene tramite CAF o professionisti, questi ultimi devono inoltre inserire nei sistemi informativi INPS una serie di dati identificativi (codice fiscale, estremi del documento, informazioni sulla delega) per poter accedere alla certificazione. La procedura richiede quindi un controllo accurato della documentazione e della coerenza dei dati inseriti.
Diverso è il caso degli eredi, per i quali non è sufficiente una semplice delega. È infatti necessario presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la qualità di erede, ai sensi del DPR n. 445/2000, unitamente al documento di identità. Solo a seguito di tale verifica la Certificazione Unica viene rilasciata, generalmente con invio all’indirizzo dell’erede richiedente.
Avviso INPS e FAQ
Per consentire ai titolari di prestazioni a sostegno del reddito di fruire, con la dichiarazione dei redditi, delle misure di riduzione del cuneo fiscale previste dalla legge di bilancio 207/2024 (la cosiddetta somma aggiuntiva non imponibile o l’ulteriore detrazione), a seguito di specifici approfondimenti normativi e amministrativi, l’INPS ha aggiornato alcune informazioni contenute nella Certificazione Unica 2026 – redditi 2025. Queste informazioni, già in linea dallo scorso 31 marzo, riguardano alcuni dati della sezione “Somma che non concorre alla formazione del reddito” e sono confluite automaticamente nella dichiarazione precompilata: il contribuente può, quindi, accettarla così com’è, senza dover perciò apportare alcuna modifica per ottenere i benefici fiscali previsti.
Nulla cambia, invece, per i pensionati.
Certificazione Unica 2026 – redditi 2025. Queste informazioni, già in linea dallo scorso 31 marzo, riguardano alcuni dati della sezione “Somma che non concorre alla formazione del reddito” e sono confluite automaticamente nella dichiarazione precompilata: il contribuente può, quindi, accettarla così com’è, senza dover perciò apportare alcuna modifica per ottenere i benefici fiscali previsti.
FAQ – misure di riduzione del cuneo fiscale
Perché e chi è interessato all’aggiornamento della Certificazione Unica 2026?
La Certificazione Unica 2026 è stata aggiornata per i soli titolari di prestazioni a sostegno del reddito (es. NASpI, CIGO, assegni di integrazione salariale) per consentire di poter beneficiare, in sede di dichiarazione dei redditi, delle misure di riduzione del cuneo fiscale previste dalla legge di bilancio 207/2024 quali la somma aggiuntiva non imponibile ovvero l’ulteriore detrazione.
Sono pensionato con solo redditi da pensione nel 2025, posso beneficiare delle misure di riduzione del cuneo fiscale?
No, le misure spettano solo ai titolari di reddito di lavoro dipendente, prestazioni a sostegno del reddito e di accompagno alla pensione/anticipo pensionistico.
Sono pensionato con redditi da pensione e titolare di una pensione integrativa/complementare nel 2025, posso beneficiare delle misure di riduzione del cuneo fiscale?
No, le misure non spettano ai titolari di soli redditi da pensione e di redditi assimilati al lavoro dipendente.
Sono pensionato con redditi da pensione e percettore di una prestazione a sostegno del reddito nel 2025, posso beneficiare delle misure di riduzione del cuneo fiscale?
Sì, in quanto si percepisce prestazione a sostegno del reddito e solo per queste somme. Nella CU 2026 aggiornata, al punto 719, è presente l’importo della prestazione erogata che dà diritto ai benefici in questione. Ai fini dell’individuazione del beneficio fiscale spettante, il contribuente deve verificare il “reddito di riferimento”, di cui al punto 449 della CU 2026, che è composto dalla somma dei redditi complessivamente percepiti nell’anno.
Come posso verificare che la mia CU 2026 sia quella corretta e aggiornata?
La CU 2026 corretta e aggiornata è quella richiesta e prelevata, in modalità telematica sul sito istituzionale dell’INPS e nelle altre modalità previste, già dallo scorso 31 marzo. Le CU 2026 aggiornate riportano, nell’apposita sezione, “Somma che non concorre alla formazione del reddito”, al punto 718 il codice “1” e nella sezione delle annotazioni espongono le seguenti avvertenze:
“Il contribuente può presentare la dichiarazione dei redditi per fruire dei benefici fiscali – tin (trattamento integrativo DL n. 3/2020), somma aggiuntiva che non concorre alla formazione del reddito e ulteriore detrazione – eventualmente non riconosciuti ovvero riconosciuti in misura ridotta dal sostituto d’imposta”.
“Il presente modello annulla e sostituisce il precedente”.
A tal fine, per le prestazioni in argomento, si consiglia in ogni caso di scaricare dal sito nuovamente la CU 2026.
Cosa devo fare per ottenere i benefici in questione?
In sede di dichiarazione dei redditi, il titolare potrà verificare l’importo effettivamente spettante per le misure in questione. Le informazioni presenti nella CU aggiornata sono già recepite automaticamente nella dichiarazione dei redditi precompilata (Modello 730 e Modello Redditi PF). Ciò consentirà al contribuente di poter accettare la dichiarazione dei redditi precompilata così come proposta, senza necessità di dovere apportare variazioni per i citati benefici fiscali.
Sono titolare di prestazioni in sostituzione del reddito di lavoro dipendente erogate dall’INPS e contemporaneamente di più contratti di lavoro dipendente. Ho ricevuto già i benefici in questione da un datore di lavoro, devo comunque presentare la dichiarazione dei redditi?
Sì. Nel caso il soggetto sia titolare di più redditi di lavoro dipendente oltre a quelli erogati dall’Istituto, è tenuto a presentare dichiarazione dei redditi, per verificare l’importo effettivamente spettante per le misure in questione.
Come viene calcolata la somma aggiuntiva che non concorre a formare il reddito?
La somma aggiuntiva che non concorre alla formazione del reddito imponibile spetta ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo annuo fino a 20.000 euro.
L’importo del bonus è calcolato sul reddito da lavoro dipendente rapportato all’intero anno, secondo le seguenti percentuali:
reddito da lavoro fino a 8.500 euro, la percentuale è del 7,1% – importo massimo: 603,5 euro;
8.500 euro < reddito da lavoro ≤ 15.000 euro la percentuale è del 5,3% – importo massimo: 795 euro;
15.000 euro < reddito da lavoro ≤ 20.000 euro la percentuale è del 4,8% – importo massimo: 960 euro.
Per maggiori informazioni, si rinvia alle istruzioni dei modelli dichiarativi (modello 730 e modello Redditi PF).
Come viene calcolata l’ulteriore detrazione?
L’ulteriore detrazione fiscale spetta ai dipendenti con reddito complessivo annuo compreso tra 20.001 euro e 40.000 euro, in aggiunta alle detrazioni fiscali già previste. L’importo massimo è pari a 1.000 euro per i redditi tra 20.001 euro e 32.000 euro; tale importo è progressivamente decrescente per i redditi da 32.001 euro a 40.000 euro, fino ad azzerarsi al superamento della soglia di 40.000 euro.
Rapporto parità 2026: proroga al 15 maggio – Modello e istruzioni
Il Ministero del lavoro ha comunicato la sera del 30 aprile una proroga in extremis per completare il rapporto rapporto biennale sulle pari opportunità nelle aziende con oltre 50 dipendenti. Il termine del 30 aprile 2026 per i dati 2024-2025 viene spostato al 15 maggio "Al fine di consentire ai soggetti interessati da difficoltà tecniche di perfezionare le procedure,
Il modello aggiornato da compilare online è disponibile sul sito servizi.lavoro.gov.it, previa autenticazione con SPID, o CIE o CNS o EIDAS
Il ministero precisa che fino alla scadenza del termine le aziende che intendono partecipare a procedure pubbliche per le quali sia richiesta la presentazione del rapporto biennale potranno produrre copia di quello già presentato con riferimento al precedente biennio (2022/2023), integrando la documentazione con il rapporto per il biennio 2024/2025 entro il termine del 30 aprile 2026.
Invece per le aziende che non avevano terminato il caricamento dei dati relativi al biennio 2022/2023 che il termine ultimo per provvedere era il 15 marzo 2026.
Rivediamo nei prossimi paragrafi in dettaglio di cosa si tratta e come procedere, come previsto dal decreto ministeriale del 29.3.2022.
Rapporto biennale parità di genere: norme e sanzioni
Il Decreto interministeriale 29 marzo 2022 firmato dal ministro del Lavoro e dalla ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, ha definito le modalità operative per la compilazione del rapporto biennale sulla situazione lavorativa dei due sessi nelle realtà aziendali con oltre 50 dipendenti.
L'obbligo era stato previsto dal Codice per le pari opportunità (decreto legislativo 198/2006), da ultimo modificato dalla legge 162/2021.
Si ricorda che la redazione del rapporto di parità è obbligatoria per accedere alle gare relative agli investimenti pubblici finanziati con le risorse del PNRR (decreto legge Semplificazioni n. 77/2021).
In merito è stato pubblicato sul sito ministeriale il Decreto Interministeriale del ministro del Lavoro che ha prorogato per il 2022 la prima scadenza.
ATTENZIONE : in caso di mancato invio o dati falsi/incompleti, sanzione da 1.000 a 5.000 euro irrogata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (art. 46, comma 5-bis, D.Lgs. 198/2006).
Rapporto parità di genere: chi è obbligato, come fare
Per rendere effettivo il principio di parità nei luoghi di lavoro, prescritto dalle norme europee, è stato previsto che il rapporto biennale sia obbligatorio per tutte le aziende sopra i 50 dipendenti. Per le aziende di dimensioni inferiori il rapporto è facoltativo.
Le aziende devono redigere il rapporto esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’utilizzo dell’apposito portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, https://servizi.lavoro.gov.it, Qui il facsimile allegato al decreto. Si ricorda che l'accesso richiede le credenziali SPID.
Al termine della procedura informatica, viene rilasciata una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto.
Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta deve essere trasmessa dal datore di lavoro anche alle rappresentanze sindacali aziendali.
I dati saranno accessibili anche alla Consigliera nazionale di parità incaricata di redigere un resoconto annuale della situazione nazionale sul tema della parità di genere nei luoghi di lavoro.
La scadenza
Per il rapporto relativo al biennio 2020-2021 andava fatto riferimento alla situazione al 31 dicembre 2019 e l'invio era stato prorogato al 14.102022.
A regime invece è confermata la data del 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ogni biennio, quindi per 2024-2025 la scadenza è il 30.4.2026.
Rapporto di parità, a cosa serve?
Sulla base dei dati contenuti nel rapporto , se conformi agli standard minimi, le aziende potranno richiedere di ottenere dagli enti certificatori autorizzati la certificazione di parità, un attestato del fatto che la situazione aziendale soddisfa alcuni requisiti minimi prescritti dalla prassi UNI pdr 125-2022 .
Tale certificazione dà accesso ad agevolazioni che comprendono
- punteggio aggiuntivo per l’aggiudicazione di un bando di gara rientrante nell’ambito del Pnrr o del Pnc (articolo 47 del Dl 77/2021)
- meccanismi e strumenti di premialità in tutti gli appalti pubblici
- agevolazioni contributive
ATTENZIONE il D. Lgs 105 2022 di recepimento della direttiva UE 1592 2022 sulla conciliazione vita lavoro prevede che la violazione delle norme a tutela della genitorialità prevista dal decreto , nei due anni che precedono la richiesta della certificazione, comporta l’impossibilità di conseguirla.
Rapporto parità di genere: cosa contiene
I dati che devono essere inseriti comprendono:
- numero dei lavoratori occupati distinti per sesso con indicazione delle retribuzioni iniziali l'inquadramento contrattuale e la funzione svolta da ciascun occupato.
- l'importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle componenti accessorie del salario, delle indennità, dei bonus
- le modalità di accesso al rapporto da parte dei dipendenti e delle rappresentanze sindacali
- informazioni sui processi di selezione
- le misure previste in azienda per la conciliazione vita lavoro
Come previsto dal decreto legge i consiglieri regionali di parità riceveranno un codice identificativo per accedere ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende, al fine di poter elaborare i relativi risultati e trasmetterli :
- alle sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro,
- alla consigliera o al consigliere nazionale di parità,
- al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a
- al Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
- all’ISTAT e al CNEL.
Contributi commercialisti: attiva la causale per F24
Con la Risoluzione n. 13 del 1 aprile 2026 le Entrate hanno pubblicato il codice tributo per versare i contributi alla Cassa dei Dottore Commercialisti .
Il codice è attivo da ieri 4 maggio. Questa nuova modalità si affianca agli strumenti già disponibili (SDD, PagoPA e MAV), ampliando finalmente le opzioni operative a disposizione dei professionisti , dopo l'approvazione da parte del Consiglio nel lontano .2022.
Vediamo di seguito le istruzioni dell'Agenzia e le precisazioni della Cassa.
Compilazione dell’F24
Il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 10 gennaio 2014 aveva stabilito che il sistema dei versamenti unitari e la compensazione previsti dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e s.m.i., si applicano, tra gli altri, anche alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti.
Solo con la convenzione del 15 ottobre 2025 stipulata tra l’Agenzia delle entrate e la Cassa è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24 dei contributi e relative sanzioni e interessiL'agenzia istituisce quindi la seguente causale contributo:
- “E150” denominata “Cassa Nazionale di previdenza e assistenza a favore dei Dottori commercialisti – adempimenti CNPADC”.
In sede di compilazione del modello F24, la causale va esposta
- nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro),
- nel campo “causale contributo”,
- in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando:
- nel campo “codice ente”, il codice “0015”;
- nel campo “codice sede”, nessun valore;
- nel campo “codice posizione”, un codice univoco e personale, composto da caratteri numerici fino a 9 cifre, generato dalla Cassa, per ogni scadenza contributiva, e reso disponibile dalla stessa all’interno dei servizi online;
- nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa”, il mese di gennaio (01) e l’anno del versamento, nel formato “MM/AAAA”
- nel campo “periodo di riferimento: a mm/aaaa”, il mese di dicembre (12) e l’anno del versamento, nel formato “MM/AAAA”.
F24 dal 4 .5.2026: procedura e modifica opzione di pagamento
La Cassa Dottori commercialisti ha precisato che l’utilizzo del modello F24 è possibile solo a partire dai contributi relativi al 2026, tra cui:
- prima rata dei contributi minimi (1° giugno 2026);
- seconda rata (2 novembre 2026);
- eventuali eccedenze contributive relative al 2026 alla scadenza della dichiarazione dei redditi.
Non è invece possibile usare l’F24 per le eccedenze contributive 2025 (terza e quarta rata), che devono essere pagate con la modalità già scelta in precedenza (SDD, PagoPA o MAV).
Procedura operativa
Il pagamento tramite F24 avviene attraverso i servizi online della Cassa. Il sistema mette a disposizione un modello F24 già precompilato, disponibile in formato PDF nell’area riservata. L’utente deve solo scaricarlo e procedere al pagamento
Un aspetto importante riguarda l’incompatibilità tra il modello F24 (così come PagoPA e MAV) e la presenza della scelta di addebito diretto SDD. Chi utilizza l’SDD deve prima revocarlo tramite il servizio online dedicato (PCM).
Per pagare con f24 la prima rata dei contributi minimi 2026, la revoca dell'SDD doveva essere effettuata entro il 22 aprile 2026.
ATTENZIONE il pagamento non è considerato effettuato finché la Cassa non riceve il flusso telematico dall’Agenzia delle Entrate, di conseguenza :
- non vengono riconosciute prestazioni pensionistiche o assistenziali;
- non viene rilasciato il certificato di regolarità contributiva;
- l’estratto conto contributivo non viene aggiornato.
Viene anche sottolineato che eventuali ricevute o documenti prodotti dall’iscritto non hanno valore fino alla conferma ufficiale del flusso telematico.
Decreto Lavoro 1° Maggio in Gazzetta: ecco tutte le novità
Il consiglio dei ministri ha approvato i 28 aprile il decreto legge "1 maggio" in materia di lavoro come annunciato poche settimane fa dall premier Meloni .Le novità riguardano incentivi all’occupazione, salario giusto, lavoro su piattaforme digitali e rinnovi contrattuali.
Si parlava qualche giorno fa di risorse disponibili 500 milioni, iI consiglio dei Ministri lo ha approvato con un budget di quasi 1 miliardo.
Il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile come decreto legge 62 2026:" Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale" e passa ora al Parlamento per la conversione in legge entro 60 giorni. Non sono escluse modifiche.
Il 30 aprile il Governo si è riunito nuovamente per approvare un nuovo decreto vedi le novità qui Piano casa: 100.000 alloggi in 10 anni
Incentivi all’occupazione: assunzioni e stabilizzazioni
Contrariamente a quanto ipotizzato inizialmente, il decreto non si limita a prorogare i bonus esistenti ma introduce una nuova disciplina per il 2026.
Previsti tre principali incentivi per nuove assunzioni:
- Bonus donne 2026: esonero contributivo al 100% fino a 650 euro mensili (800 euro nelle regioni ZES) per 24 mesi assunzioni a tempo indeterminato di lavoratrici svantaggiate;
- Bonus giovani 2026: esonero al 100% fino a 500 euro mensili (650 euro nelle aree ZES) per under 35 senza impiego stabile, sempre per 24 mesi;
- Bonus ZES: incentivo specifico per le imprese del Mezzogiorno, per le aziende fino a 10 dipendenti., fino a 650 euro mensili
Tutti gli incentivi sono subordinati all’incremento occupazionale netto e non sono cumulabili con altri esoneri.
Tra le novità più rilevanti compare anche un incentivo Stabilizzazioni per la trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.
L’esonero contributivo, pari al 100% fino a 500 euro mensili per 24 mesi, riguarda i lavoratori under 35 alla prima occupazione stabile e si applica alle trasformazioni effettuate nella seconda metà del 2026.
Salario giusto vincolante per gli incentivi e monitoraggio
Il decreto introduce una definizione normativa di “salario giusto”, che diventa condizione per accedere agli incentivi.
Il trattamento economico dovrà essere almeno pari a quello previsto dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Anche gli altri contratti non potranno prevedere livelli inferiori.
Previsti inoltre:
- obblighi di trasparenza nelle offerte di lavoro sulla piattaforma SIISL ;
- indicazione del contratto applicato e della retribuzione.
Viene istituito anche un sistema strutturato di monitoraggio delle retribuzioni, con il coinvolgimento di INPS, ISTAT, CNEL e Ispettorato del lavoro.
Tra le misure:
- raccolta integrata dei dati retributivi;
- pubblicazione di un Rapporto nazionale annuale sulle retribuzioni;
- creazione di un archivio dei contratti collettivi, anche aziendali.
L’obiettivo è rafforzare la trasparenza e contrastare il dumping contrattuale.
TFR , incentivi per parità di genere
Oltre agli interventi principali il decreto introduce una serie di misure collaterali con impatto operativo per imprese e lavoratori.
Per il 2026 vengono riconosciuti nuovi vantaggi alle imprese in possesso della certificazione di parità di genere. In particolare:
- uno sconto contributivo dell'1% fino a un massimo di 50 mila euro :
- una corsia preferenziale (fino al 20%) per la partecipazione alle fiere internazionali organizzate da ICE;
- l’accesso gratuito a iniziative promozionali su marketplace ed e-commerce esteri;
TFR e Fondo di tesoreria: regime transitorio 2026
Il decreto introduce una disciplina temporanea per il passaggio al fondo di tesoreria INPS:
- i versamenti relativi al primo semestre 2026 effettuati entro il 16 luglio sono considerati tempestivi senza sanzioni;
- i lavoratori possono scegliere, entro il 30 giugno 2026, di destinare il TFR maturato alla previdenza complementare, anche se già versato al fondo.
Questa previsione mira a gestire la fase di transizione evitando contenziosi.
Rider piattaforme digitali – le norme espunte dalla bozza
Un capitolo specifico riguarda il lavoro tramite piattaforme digitali :
- Per i rider si introduce l’obbligo di accesso tramite strumenti di identità digitale (SPID, CIE, CNS) oppure mediante account rilasciati con autenticazione a più fattori.
- obbligo di comunicazione mensile delle retribuzioni da parte delle imprese
- Viene inoltre stabilito il divieto per le piattaforme di assegnare più account allo stesso codice fiscale e di attribuire prestazioni tra loro incompatibili sotto il profilo temporale, con previsione di sanzioni in caso di violazione. La misura intende contrastare il cosiddetto "caporalato digitale "
ATTENZIONE
Non appare piu nel testo l'annunciata introduzione di una copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro anche per i caregiver familiari e neppure la proroga dell'Isopensione al 2029 che era presente nella prima bozza approvata.
Il Comunicato stampa governativo del 30 aprile
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale.
Il provvedimento interviene, con risorse per circa 934 milioni di euro, per rafforzare la dignità dei lavoratori, promuovere l’occupazione stabile di giovani e donne e contrastare nuove forme di sfruttamento legate all’economia digitale.
Incentivi all’occupazione
Al fine di ridurre i divari territoriali e favorire l’inserimento nel mercato del lavoro delle categorie più esposte, il decreto prevede quattro principali misure di decontribuzione:
- bonus assunzione donne 2026, consistente in un esonero contributivo del 100% (fino a 650 euro mensili) per 24 mesi per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratrici svantaggiate, con un incremento a 800 euro per le assunzioni effettuate nelle regioni della zona economica speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno;
- bonus assunzione giovani 2026, che prevede l’esonero del 100% dei contributi previdenziali (fino a 500 euro mensili) per 24 mesi per le nuove assunzioni di personale non dirigenziale di età inferiore ai 35 anni, con limite elevato a 650 euro nel Sud e nelle aree di crisi;
- bonus stabilizzazione giovani 2026, che prevede l’esonero del 100% dei contributi fino a 500 euro per 24 mesi anche per le stabilizzazioni di contratti a termine, stipulati tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2026 e della durata massima di 12 mesi, effettuate tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026, per personale di età inferiore ai 35 anni mai occupato stabilmente in precedenza;
- bonus assunzioni ZES 2026, per i datori di lavoro che occupano fino a un massimo di 10 dipendenti nella ZES unica per il Mezzogiorno, consistente in un esonero contributivo totale (fino a 650 euro mensili) per l’assunzione di soggetti over 35 disoccupati da almeno 24 mesi.
Salario giusto
La disciplina sui trattamenti economici complessivi (TEC) tutela l’equilibrio di interessi tra lavoratori e parti sociali. Si garantisce ai lavoratori una retribuzione non inferiore ai minimi stabiliti dai contratti collettivi nazionali (CCNL) stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative, contrastando il dumping. La norma tutela le imprese favorendo la concorrenza leale e valorizza l’autonomia di sindacati e datori di lavoro, evitando l’imposizione di un salario minimo fissato per legge e lasciando alla contrattazione la definizione delle voci retributive.
Disciplina dei rinnovi contrattuali
Il decreto interviene sulla disciplina del rinnovo dei contratti collettivi di lavoro. Nel rispetto dell’autonomia delle parti sociali, si stabilisce che siano le stesse a disciplinare, in sede di rinnovo, le decorrenze degli incrementi retributivi, gli eventuali importi una tantum e gli strumenti di copertura economica per il periodo tra la scadenza del vecchio contratto e la firma del nuovo, assumendo la data di scadenza naturale del contratto previgente come riferimento per assicurare la continuità della tutela economica. Qualora il rinnovo non avvenga entro 12 mesi dalla scadenza, le retribuzioni sono adeguate forfettariamente in misura pari al 30% della variazione dell’Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato (IPCA).
Contrasto al caporalato digitale e tutele tecnologiche
Il provvedimento introduce misure specifiche per prevenire l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, con particolare riferimento alle attività gestite tramite piattaforme digitali, attraverso:
- la verifica dell’identità digitale del lavoratore. Si tratta di una misura volta a impedire il fenomeno della cessione o del “noleggio” degli account che alimenta forme di caporalato, consentendo l’accesso alle piattaforme esclusivamente tramite sistemi di identificazione certa (SPID, CIE o sistemi di autenticazione forte); vige il divieto di cedere le proprie credenziali o utilizzare account non riconducibili alla propria identità, con responsabilità dei gestori per i sistemi di controllo e sanzioni amministrative o sospensione dell’attività per omessa vigilanza;
- il diritto alla trasparenza algoritmica, che impone l’obbligo di fornire informazioni chiare sulle modalità di funzionamento degli algoritmi che influenzano l’assegnazione dei compiti e i compensi, garantendo il diritto di conoscere i parametri del proprio “rating” e di richiedere l’intervento umano per il riesame di decisioni automatizzate che incidano significativamente sul rapporto di lavoro.
Conciliazione famiglia-lavoro
Il decreto introduce uno sgravio contributivo per le imprese che adottano la certificazione UNI/PdR 192:2026, un nuovo strumento di gestione per la conciliazione tra vita familiare e lavoro, che definisce requisiti verificabili e indicatori di performance per le organizzazioni, private e pubbliche, che scelgono di investire in modo strutturato su maternità, paternità, carichi di cura, flessibilità organizzativa, welfare aziendale, salute e continuità di carriera. La misura contenuta nel decreto prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le aziende in possesso della certificazione collegata alla valorizzazione del sostegno alla natalità e alle esigenze di cura, con una misura fino all’1 per cento e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna impresa.
Trattamento di fine rapporto
Si prevede la possibilità per i lavoratori di conferire alla previdenza complementare le quote TFR maturate nel periodo gennaio-giugno 2026.
Infortunio lavoro: ecco quando si torna senza certificato
Con la circolare n. 17 del 29 aprile 2026, l’Inail fornisce nuove istruzioni operative in materia di certificazione degli infortuni sul lavoro e ripresa dell’attività lavorativa.
Le indicazioni tengono conto dell’evoluzione dei sistemi di trasmissione telematica, dell’estensione della tutela assicurativa e dell’impiego della sanità digitale negli accertamenti medico-legali. L’intervento chiarisce in particolare le modalità di gestione dei certificati e le condizioni per il rientro in servizio, anche in assenza di certificazione definitiva.
La normativa sui certificati di infortunio e malattia
ll documento si inserisce nel quadro normativo delineato dal Testo unico Inail (D.P.R. n. 1124/1965), in particolare agli articoli 52, 53 e 102, che disciplinano gli obblighi di certificazione e le conseguenze medico-legali dell’infortunio. A tali disposizioni si affiancano il D.Lgs. n. 81/2008, con riferimento alla sorveglianza sanitaria e al giudizio di idoneità alla mansione (art. 41), e il D.Lgs. n. 151/2015, che ha introdotto la trasmissione telematica dei certificati medici .
Si ricorda che la certificazione medica di infortunio deve essere trasmessa telematicamente all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza, mediante il modello 1SS.
Tale modello è utilizzato sia per il primo certificato sia per quelli successivi, distinguendo tra certificati “primo”, “continuativo”, “definitivo” e di “riammissione in temporanea”. La classificazione ha finalità esclusivamente operative e non incide sul valore giuridico dei certificati .
Elemento centrale resta la prognosi di inabilità temporanea assoluta al lavoro, che deve essere sempre indicata, insieme alla diagnosi e all’eventuale previsione di postumi permanenti.
Ripresa del lavoro al termine della prognosi e ripresa anticipata
La principale novità della circolare riguarda la ripresa dell’attività lavorativa al termine della prognosi.
L’Inail chiarisce che il lavoratore può rientrare in servizio senza necessità di un certificato medico definitivo, essendo sufficiente l’ultimo certificato trasmesso che conclude il periodo di prognosi .
In termini operativi:
Casistica Istruzioni operative Fine prognosi Ripresa automatica del lavoro senza certificato definitivo su richiesta del lavoratore o Inail Possibile rilascio certificato medico-legale definitiva (anche in telemedicina) Mancato invio certificato continuativo Definizione d’ufficio della temporanea entro 15 giorni Ripresa anticipata Necessario certificato medico che anticipa il termine della prognosi. Puo essere emesso da qualunque medico Resta ferma la possibilità, per il datore di lavoro, di attivare la sorveglianza sanitaria tramite il medico competente, ai fini della verifica dell’idoneità alla mansione specifica , in applicazione dell’articolo 41 del D.Lgs. n. 81/2008 .
Per quanto riguarda la ripresa anticipata, la circolare ribadisce che essa è consentita solo se supportata da un nuovo certificato medico che modifichi la prognosi originaria. In assenza di tale documento, il rientro non è legittimo.
Infine viene sottolineato che le istruzioni si applicano anche alle malattie professionali, garantendo uniformità di gestione tra le diverse fattispecie tutelate.
Dal punto di vista operativo, datori di lavoro e consulenti devono considerare che la cessazione dell’assenza coincide con l’ultimo giorno di prognosi certificata, salvo diversa indicazione medica.
Decreto Maltempo convertito: novità su Durc e rate leasing
Con la pubblicazione della legge 27 aprile 2026, n. 59, di conversione del decreto-legge n. 25/2026, viene potenziato il quadro degli interventi a sostegno di lavoratori e imprese colpite dagli eventi meteorologici di gennaio 2026 (Calabria, Sardegna, Sicilia) e in particolare nei Comuni di queste regioni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026.
Rispetto al testo originario del decreto, emergono alcune novità che ampliano la platea dei beneficiari, introducono deroghe operative e rendono più incisive le misure di sostegno al reddito.
Vedi qui il testo coordinato del DL con la legge di conversione
Ammortizzatori sociali precisazioni – ampliamento sospensione canoni leasing
La disciplina degli ammortizzatori sociali (art. 5) è stata integrata e chiarita, soprattutto con riferimento alla platea dei beneficiari.
Estensione esplicita ai lavoratori agricoli
Nel testo convertito viene rafforzata la formulazione includendo espressamente i lavoratori agricoli tra i destinatari delle integrazioni al reddito (art. 5, comma 1, come modificato).
La legge di conversione consolida inoltre le regole dedicate (art. 5, comma 5):
- integrazione fino a 90 giornate anche per lavoratori con rapporto attivo;
- calcolo per gli altri lavoratori basato sulle giornate dell’anno precedente;
- equiparazione delle giornate indennizzate al lavoro ai fini della disoccupazione agricola.
L’art. 6, relativo all’indennità per i lavoratori autonomi, viene confermato ma con una formulazione più chiara e ampia.
La legge di conversione chiarisce che rientrano:
- co.co.co.;
- agenti e rappresentanti;
- lavoratori autonomi e professionisti;
- titolari di impresa iscritti a qualsiasi forma previdenziale obbligatoria.
- e che l’attività deve essere svolta esclusivamente o prevalentemente nei territori colpiti.
Estensione agli adempimenti per il lavoro
Il comma 7 prevede ora esplicitamente la sospensione degli adempimenti verso la PA connessi ai rapporti di lavoro, con inclusione di datori, professionisti, consulenti e CAF.
Tra le modifiche più evidenti compare il nuovo comma 10-bis dell’art. 2, che introduce la sospensione dei pagamenti dei canoni di locazione finanziaria (leasing) per beni immobili e strumentali all'attivita' svolta nei medesimi edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, nonche' ai pagamenti di canoni relativi a contratti di locazione finanziaria aventi a oggetto beni mobili strumentali "
Deroga DURC fino a fine 2026
Una delle innovazioni più significative è introdotta con il nuovo art. 23, comma 1-bis.
La norma stabilisce che:
- non si applicano le disposizioni sulla verifica della regolarità contributiva (DURC);
- la deroga opera dalla dichiarazione dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2026;
- è limitata all’erogazione degli indennizzi previsti dal decreto.
In sostanza consente l’accesso ai benefici anche in presenza di irregolarità contributive;
Misure per l’agricoltura eventi 2023 – Intervento AGEA
La legge di conversione introduce all' art. 22, commi 1-ter e seguenti un nuovo esonero dai contributi previdenziali e assistenziali per imprese agricole e cooperative attive nelle zone agricole dei territori indicati nell’allegato 1 del DL 61/2023 (alluvione Emilia-Romagna, Toscana, Marche 2023)
L’esonero contributivo spetta a medie o grandi imprese (secondo raccomandazione UE 2003/361/CE e riguarda contributi relativi all’anno 2024
L’esonero è riconosciuto in funzione della perdita di reddito subita (comma 1-quinquies),con obbligo di:
- perizia asseverata;
- calcolo analitico della perdita (produzione, costi, indennizzi).
- fino al 100% dei costi ammissibili (comma 1-sexies)
- entro un plafond complessivo di 40,5 milioni di euro per il 2026 (comma 1-novies)
Inoltre viene specificato che per assicurare la massima tempestivita' nell'erogazione degli interventi in deroga alle procedure ordinarie previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, la liquidazione e l'erogazione degli indennizzi sono effettuate direttamente dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA). A tal fine, l'AGEA si avvale dei dati e delle informazioni presenti nel fascicolo aziendale e nel Sistema informativo agricolo nazionale, predisponendo procedure automatizzate e domande precompilate
Polizze catastrofali e altre novità
All'ultimo articolo del decreto con il comma 1 si introducon deroghe temporanee all'obbligo di polizza catastrofale (art. 1, comma 102, L. 213/2023) per l'accesso a contributi pubblici specifici legati agli eventi meteorologici eccezionali dal 18 gennaio 2026 . Nello specifico i contributi pubblici oggetto del decreto per Micro, piccole e medie imprese (Rac. CE 2003/361) danneggiate dagli eventi dal 18/1/2026 sono fruibili anche per danni catastrofali, ignorando l'obbligo assicurativo, a causa del breve lasso tra le scadenze previste per la stipula della polizza (es. 31/12/2025 o 31/3/2026) e gli eventi meteo
ATTENZIONE La deroga di applica solo a questo decreto emergenziale; per altri aiuti pubblici vale l'obbligo pieno.Le PMI devono stipulare la polizza entro 60 giorni dalla percezione del contributo, pena revoca dello stesso.
Viene previsto infine che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il Governo trasmetta alle Camere
una relazione sullo stato di attuazione delle misure
Misure Comune di Niscemi e Reggio Calabria
Anche le misure specifiche per il Comune di Niscemi sono ampliate :
il Commissario straordinario puo' concedere ai titolari degli immobili distrutti o danneggiati in conseguenza dei dissesti di cui all'articolo 15, comma
1, nonche' demoliti o da demolire contributi destinati, nei limiti delle risorse disponibili :
- a) all'acquisto di aree alternative, gia' individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica nell'ambito del territorio ((del comune di Niscemi o, in mancanza di aree idonee nel medesimo territorio, in quello dei comuni limitrofi, nonche' alla costruzione di un immobile nelle predette aree));
- b) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili, nell'ambito del territorio ((del comune di Niscemi o, in mancanza di immobili idonei nel medesimo territorio, in quello)) dei comuni limitrofi, per la destinazione residenziale o produttiva.
- Inoltre il contributo e' concesso, nei limiti delle risorse disponibili anche in favore dei titolari di immobili privati aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale, ubicati nell'area territoriale che si estende per 150 metri dal coronamento della frana
Misure e interventi urgenti per fronteggiare il dissesto nel territorio della citta' metropolitana di Reggio Calabria
E' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2027, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 4,5 milioni di euro per l'anno 2029 in favore del comune di Reggio Calabria per la realizzazione di interventi di prevenzione strutturale, consolidamento e recupero funzionale del territorio urbano, del
patrimonio pubblico e delle infrastrutture strategiche, al fine di garantire la sicurezza, la continuita' dei servizi essenziali, l'accessibilita' delle aree interne e la fruibilita' dei luoghi. Gli interventi sono individuati dal comune di Reggio Calabria, d'intesa con la regione Calabria e con il Dipartimento di protezione civile
della medesima regione. Ulteriori 2,5 milioni sono destinati all'area del litorale di Cannitello.
Decreto Sicurezza 2026 in Gu e correttivo sui rimpatri
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Era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24.02.2026 il decreto-legge 23 2026 in materia di pubblica sicurezza e immigrazione approvato dal Governo poche settimane fa, dopo numerose polemiche sulle ultime manifestazioni e gli episodi di violenza giovanile.
Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 24 aprile depurato della norma su bonus agli avvocati, perche rifiutata dal Consiglio Nazionale Forense e attenzionata poi anche dal Quirinale .
Ecco le norme del decreto e le modifiche sulla norma contestata.
Le norme del decreto legge 23 2026 su sicurezza pubblica
Il d.l. 23/2026 si articola in quattro Capi e 32 articoli e interviene su un’ampia gamma di materie.
1. Coltelli e armi improprie
Tra le misure più discusse c’è la stretta sugli strumenti da punta e taglio. Il decreto introduce il divieto di porto fuori dall’abitazione di lame superiori a 8 cm, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Vietati in assoluto i coltelli a scatto, a farfalla e quelli occultabili. La vendita ai minori di 18 anni è ora severamente proibita, anche online, con sanzioni fino a 12.000 euro e revoca della licenza commerciale. Se un minore commette reati legati al porto di armi, i genitori rischiano una sanzione da 200 a 1.000 euro.
2. Manifestazioni e ordine pubblico
Il decreto depenalizza la mancata comunicazione della manifestazione, trasformandola in illecito amministrativo (da 1.000 a 10.000 euro, fino a 12.000 se la manifestazione era stata espressamente vietata). Introduce invece il fermo preventivo fino a 12 ore per soggetti ritenuti pericolosi prima dello svolgimento di un corteo, misura che ha sollevato le riserve del CSM e perplessità del Quirinale. Previsto anche il divieto penale di partecipazione a pubbliche riunioni da uno a tre anni (fino a dieci nei casi più gravi).
3. Zone rosse e reati predatori
I Prefetti potranno individuare “zone a vigilanza rafforzata” nelle aree urbane a più alto rischio. Il furto con destrezza torna procedibile d’ufficio in presenza di circostanze aggravanti specifiche. È introdotta anche una nuova fattispecie di rapina aggravata commessa da gruppi armati organizzati, con pene che possono arrivare fino a 25 anni di reclusione.
4. Immigrazione
Il Capo IV disciplina il rafforzamento dei programmi di rimpatrio, l’obbligo di cooperazione dello straniero ai fini dell’identificazione (la mancata collaborazione viene valutata come indice di pericolosità sociale), modifiche alle procedure di espulsione e il potenziamento dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR).
Le modifiche del Parlamento nell’iter di conversione
Il testo uscito dal Senato non era identico a quello varato dal Governo. Le principali novità introdotte in sede di conversione sono le seguenti :
• Coltelli: la formulazione originaria era così ampia da colpire cacciatori, pescatori e cercatori di funghi. Il Senato ha introdotto una definizione più precisa del “giustificato motivo”.
• Fermo preventivo: confermato nella sostanza, con l’unico ritocco dell’obbligo di avviso ai genitori nel caso in cui il fermato sia minorenne.
• DASPO e manifestazioni: esteso il divieto di partecipazione ai cortei anche per chi abbia riportato condanne con aggravanti per violenza o resistenza a pubblico ufficiale.
• Social media e minori: introdotto il sequestro preventivo e l’oscuramento del profilo social per i minori imputati o condannati per gravi reati.
• Rimpatri: inserito il controverso art. 30-bis, che prevede un compenso per gli avvocati che assistono i migranti nelle pratiche di rimpatrio volontario.
Il caso dell’art. 30-bis: il “bonus rimpatri” per le partenze effettive
Il punto più caldo del decreto riguardava l’articolo 30-bis, introdotto con un emendamento firmato da tutti i partiti di maggioranza durante l’esame al Senato.
La norma modificava il Testo Unico sull’immigrazione (d.lgs. 286/1998) prevedendo che l’avvocato munito di mandato, il quale abbia fornito assistenza a un cittadino straniero nella fase di presentazione della domanda di rimpatrio volontario assistito, riceva un compenso di 615 euro — ma esclusivamente ad esito della partenza effettiva del migrante.
Fondi stanziati dall’art. 30-bis
- Anno 2026 246.000 euro
- Anno 2027 e 2028 492.000 euro/anno
Fondi di riserva del Ministero dell’Economia • Compenso per avvocato: €615 ad esito della partenza
La norma attribuiva inoltre al Consiglio Nazionale Forense il ruolo di soggetto intermediario per l’erogazione dei compensi e lo inseriva tra le organizzazioni con cui il Viminale può stipulare accordi per i programmi di rimpatrio — ruolo che il CNF non aveva richiesto né accettato.
La reazione del CNF e dell’avvocatura e lo stop del Quirinale
“In merito alla norma del decreto sicurezza che attribuisce al Consiglio nazionale forense un ruolo nel processo di rimpatrio degli immigrati e nella gestione dei pagamenti dei legali coinvolti, il CNF precisava di non essere mai stato informato di tale coinvolgimento: né prima della presentazione dell’emendamento, né durante il suo iter parlamentare, né dopo la sua approvazione.”Questo quanto affermato in un comunicato stampa dal CNF e ribadito dal presidente Francesco Greco in una intervista .
Il CNF ha quindi chiesto formalmente l’intervento del Parlamento per eliminare ogni riferimento all’istituzione dal testo, sottolineando che le attività previste non rientrano tra le proprie competenze istituzionali.
Le altre reazioni dell’avvocatura sono state altrettanto nette:
- Per l'Unione delle Camere Penali: la norma è “incompatibile con la Costituzione e con i principi elementari della deontologia forense”, perché la retribuzione legata al risultato contraddice l’obbligo di indipendenza del difensore.
- Secondo l'ANM (Associazione Nazionale Magistrati) la norma rischia di mettere in pericolo “l’effettività della tutela giurisdizionale”, poiché “collega il premio all’insuccesso della strategia difensiva”.
- L'Organismo Congressuale Forense ha proclamato lo stato di agitazione, denunciando la lesione dei diritti dei migranti.
L'emendamento è giunto a uno stop definitivo con le perplessita evidenziate dalla Presidenza della Repubblica sulla costituzionalità della norma , confermata nella serata del 20 aprile in un colloquio con il Sottosegretario del Governo, Mantovano. I lavori delle Commissioni alla Camera si sono bloccati in attesa di una riformulazione della norma contestata. In Aula il testo è stato blindato con il voto di fiducia.
Il 24 aprile il consiglio dei ministri ha predisposto un nuvvo decreto correttivo sulla norma per i rimpatri volontari, che a sua volta dovrà essere convertito in legge
Le novità il testo convertito e il nuovo decreto
La legge di conversione del dl 23 come detto è stata pubblicata in GU il 24 aprile 2026 (Legge 54 2026). Qui il testo coordinato del decreto con la legge di conversione.
Nuove disposizioni in tema di rimpatri volontari degli immigrati irregolari sono state previste dal nuovo DL 55 2026 e ampliano i soggetti abilitati a fornire supporto: non sarà più necessario che l'assistenza sia svolta esclusivamente da avvocati.
Il contributo economico è riconosciuto non solo ai rappresentanti legali (avvocati) dei migranti, ma anche ad altri soggetti muniti di mandato.
In particolare, al rappresentante munito di mandato che abbia seguito il migrante nella presentazione della richiesta e nel procedimento amministrativo sarà riconosciuto, a conclusione della procedura, un compenso pari a 615 euro per ogni pratica.
Il pagamento non sarà più subordinato all'effettiva partenza del migrante, un cambiamento significativo rispetto alla versione originaria.
Il governo prevede oneri complessivi pari a 1.404.045 euro nel triennio 2026-2028: 281.055 euro per il 2026 e 561.495 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. La stima si basa su una media annua di circa 830 adesioni ai programmi, aumentata del 10% per tenere conto del possibile effetto incentivante.
La definizione dei criteri per individuare i soggetti autorizzati all'assistenza e per l'erogazione dei compensi è demandata a un decreto del Ministro dell'interno.