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Auto aziendali ai dipendenti: cosa cambia con il decreto in arrivo
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 10 giugno 2026 in esame preliminare un nuovo decreto legislativo correttivo della riforma fiscale. Si tratta del quarto intervento. Va ricordato che solo dopo l'approvazione definitiva e con la pubblicazione in Gazzetta ci sarà la certezza dell'entrata in vigore.
Leggi qui un riepilogo di tutti i contenuti dello schema di decreto approvato
Una delle novità di maggiore impatto è l'intervento sulla tassazione dei costi delle auto aziendali. Il ministro Leo ha dichiarato in conferenza stampa che “La misura pone definitivamente fine alle incertezze interpretative che si erano stratificate nel tempo con l’obiettivo di garantire chiarezza applicativa sia per le imprese che per i lavoratori”.
Sono quattro i punti innovativi, che dovrebbero essere applicabili dal periodo d'imposta 2026, anche per i veicoli già assegnati nel 2025 (salvo quelli che rientrano nel regime transitorio).
Vediamo piu in dettaglio i vari aspetti che il nuovo decreto intende modificare e una infografica per il raccordo tra disciplina in vigore e le novità in arrivo.
Tassazione collegata agli anni dell’auto – A forfait per gli optional
1. Tassazione basata sull'età del veicolo, non più sulla nuova immatricolazione
Fino ad ora, le regole fiscali cambiavano a seconda che l'auto fosse nuova o meno al momento dell'assegnazione. Con il correttivo, la verifica è su quanti anni ha il veicolo:
- se ha meno di 5 anni, si applica la tassazione ordinaria (le percentuali già in vigore nel 2025, differenziate per tipo di alimentazione vedi scheda allegata ).
- Se ha più di 5 anni, il valore tassabile aumenta del 50%.
In altre parole dopo 5 anni dall'immatricolazione, il fringe benefit che viene calcolato pr il calcolo dell'IRPEF) viene maggiorato del 50%.
Esempio concreto: per un'auto termica con costo chilometrico ACI = 5.000 €/anno.
Nei primi 5 anni: benefit imponibile = 50% × 5.000 = 2.500 € su cui paghi le tasse.
Dal 6° anno in poi: benefit imponibile = 2.500 € + 50% = 3.750 € su cui paghi le tasse.La logica del legislatore è che un'auto vecchia di solito è anche più inquinante, quindi viene "penalizzata" fiscalmente per spingere verso il rinnovo del parco auto con veicoli più ecologici.
2. Optional e accessori: maggiorazione forfettaria del 5%
Gli accessori installati sull'auto (es. navigatore, cerchi in lega) che non risultano nelle tabelle ACI non venivano considerati creando un "buco" normativo. Un caso recente è stato affrontato dall'Agenzia (vedi scheda allegata)
Ora il valore del fringe benefit in presenza di optional a carico dell'azienda , viene aumentato del 5% forfettario per tenerne conto. Dall'importo così calcolato si sottrae quanto il dipendente paga di tasca propria (per l'auto e per gli optional), e la differenza è quella da tassare.
Riassegnazione auto aziendali
In caso di riassegnazione del mezzo a un altro dipendente il decreto chiarisce l'incertezza interpretativa precedente e afferma che la riassegnazione funziona come una normale assegnazione, non comporta aggravi fiscali aggiuntivi.
Regime transitorio per le auto ordinate nel 2024 e consegnate entro i l 2025
Le auto ordinate entro il 31 dicembre 2024 e consegnate al dipendente entro il 31 dicembre 2025 mantengono il vecchio regime fiscale (quello in vigore fino al 31/12/2024), evitando così il rischio di essere tassate al "valore normale" che come noto è una modalità più penalizzante. Anche questo regime transitorio si applica in caso di riassegnazione.
Quando il veicolo supera i 5 anni, scatta l'aumento del 50%.
Scarica la scheda di riepilogo e raccordo con la disciplina in vigore
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Pensione di reversibilità a coppie omosex: svolta della Corte Costituzionale
Con la sentenza n. 91 del 2026, depositata il 28 maggio 2026, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, nella parte in cui esclude il diritto alla pensione di reversibilità per il partner superstite di una coppia omosessuale unita in matrimonio all'estero, quando il decesso dell'assicurato sia avvenuto prima dell'entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n. 76 (cosiddetta legge Cirinnà). La pronuncia riguarda direttamente i datori di lavoro e i consulenti del lavoro chiamati a gestire le pratiche previdenziali dei superstiti, in quanto impone all'INPS di riconoscere tale prestazione anche in situazioni che fino ad oggi erano sistematicamente escluse dalla tutela pensionistica.
Il caso concreto: matrimonio all’estero senza unione civile
La vicenda trae origine da un procedimento in cui il partner superstite di una coppia maschile, unita in matrimonio negli Stati Uniti nel 2013, si era vista negare dall'INPS la pensione ai superstiti a seguito del decesso del coniuge assicurato, avvenuto nell'ottobre 2015. Il matrimonio contratto all'estero non aveva potuto produrre effetti giuridici in Italia in quella data, poiché mancava ancora la normativa che vi attribuisse gli effetti dell'unione civile: solo con il d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 7, adottato in attuazione della legge n. 76 del 2016, l'art. 32-bis della legge 31 maggio 1995, n. 218, ha stabilito che il matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani dello stesso sesso produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana. La Corte d'Appello di Milano aveva in parziale riforma del primo grado riconosciuto il diritto alla prestazione mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa vigente. La Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con ordinanza n. 187 del 2025, ritenendo quell'approccio interpretativo oltre i limiti consentiti, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale, rimettendo la decisione alla Consulta.
La decisione della Consulta
La Corte Costituzionale ha accolto la questione dichiarando l'incostituzionalità della norma per violazione dell'art. 3 della Costituzione, ritenendo sussistente un'ingiustificata disparità di trattamento. Il ragionamento si articola su due assi principali.
- Il primo riguarda la natura della pensione di reversibilità. La Corte ribadisce che essa non ha funzione meramente assistenziale né è condizionata allo stato di bisogno del beneficiario, ma valorizza l'apporto economico che ciascun coniuge ha fornito alla formazione del patrimonio comune e di quello dell'altro, realizzando una forma di ultrattività della solidarietà familiare anche sul piano previdenziale. Proprio questa funzione rende irragionevole escludere da tale tutela chi, avendo formalizzato il vincolo all'estero, non ha potuto ottenerne il riconoscimento in Italia per un divieto di legge poi superato.
- Il secondo asse attiene al criterio dell'anacronismo normativo. La Corte ricorda che la ragionevolezza di una scelta legislativa può essere valutata anche alla luce dell'evoluzione successiva dell'ordinamento. E dunque, poiché oggi il legislatore riconosce piena equiparazione, ai fini della reversibilità, tra coniuge e unito civilmente, risulta irragionevole che tale parificazione non operi nei confronti di chi non ha potuto rendere efficace il proprio vincolo coniugale estero a causa del previgente divieto di legge, subendo poi l'evento morte prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina.
La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità della direttiva 2000/78/CE, precisando che l'art. 3, paragrafo 3, della stessa esclude espressamente i regimi statali di sicurezza sociale, e ha rigettato tutte le eccezioni di inammissibilità sollevate dall'Avvocatura generale dello Stato, confermando la piena legittimità dell'intervento additivo richiesto.
Sono rimaste assorbite le censure relative agli artt. 2, 36 e 38 della Costituzione.
Inps dovrà dunque adeguare in futuro le proprie prassi alla decisione
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Obblighi trasparenza retributiva : guida al calcolo del tasso di disparità
La parità retributiva tra uomini e donne rappresenta oggi non solo un obbligo normativo, ma anche un elemento essenziale di sostenibilità sociale e reputazionale per le imprese.
La direttiva UE 970/2023, art. 19, ha ampliato gli strumenti a disposizione per verificare eventuali discriminazioni, consentendo l’utilizzo non solo dei dati interni all’azienda, ma anche di fonti esterne (statistiche di settore, dati nazionali, contratti collettivi). I paesi membri sono tenuti ad adeguare la legislazione nazionale recependo questi principi entro il 7 giugno 2026.
Il decreto legislativo predisposto per il recepimento ufficiale n. 96 del 7 maggio 2026 è stato pubblicato in Gazzetta il 1 giugno 2026.
Per i datori di lavoro ciò comporta la necessità di adottare, prima possibile, un approccio strutturato, che consenta di calcolare e monitorare il tasso di disparità retributiva tra uomini e donne, per adeguarsi all'obbligo di parità . prevenendo rischi di contenzioso.
Fase preliminare: assessment interno
Il primo passo consiste in una ricognizione interna delle mansioni presenti in azienda.
È necessario a questo fine:
- Mappare i ruoli individuando i lavori svolti a predominanza femminile, maschile e quelli neutri.
- Creare una griglia comparativa basata su criteri oggettivi (inquadramento, livello di responsabilità, competenze richieste).
- Raccogliere i dati retributivi, includendo non solo la retribuzione base, ma anche premi, bonus e benefit.
In assenza di comparatori interni, il datore di lavoro può ricorrere anche a dati extra-aziendali, ad esempio quelli forniti da INPS, ISTAT, associazioni di categoria o CCNL.
Identificazione della predominanza di genere
La normativa europea richiede di individuare i ruoli a “prevalenza di genere”.
Due sono i metodi utilizzabili:
- con il Metodo proporzionale si individua un ruolo a prevalenza femminile (o maschile) se la quota supera una soglia compresa tra il 60% e il 75%
- i Metodo storico: evita distorsioni dovute a variazioni improvvise negli organici, considerando la distribuzione di genere su un arco temporale recente
L’applicazione combinata dei due metodi garantisce una valutazione più affidabile.
Formula di calcolo ed Esempio tabella
Una volta identificati i gruppi comparabili, è possibile calcolare il tasso di disparità retributiva seguendo questi passaggi:
- Definire i gruppi (uomini/donne) che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.
- Calcolare la retribuzione media annua lorda per ciascun gruppo.
- Applicare la formula:
TASSO DI DISPARITA = RETR. UOMINI – RETRIBUZIONE DONNE / RETRIBUZION MEDIA UOMINI X 100
Esempio
- Retribuzione media uomini: 30.000 €
- Retribuzione media donne: 27.000 €
quindi 30.000-27.000/ 30.000 X 100 = In questo caso risulta una disparità pari al 10%
Puo essere utile predisporre poi tabelle di raffronto delle percentuali nei vari ruoli per ottenere una media complessiva:
Ruolo Totale uomini Retribuzione media uomini (€) Totale donne Retribuzione media donne (€) Tasso di disparità (%) Ingegneri 50 32.000 30 29.500 7,8% Amministrativi 20 27.000 40 26.500 1,9% Utilizzo del tasso di disparità
Il tasso di disparità va interpretato in chiave comparativa: un gap del 2-3% può rientrare nella variabilità fisiologica, mentre valori superiori al 5% richiedono approfondimento.
Le possibili azioni correttive includono:
- Revisione delle politiche retributive.
- Introduzione di sistemi premianti neutrali.
- Programmi di formazione e sviluppo equi.
- Audit periodici sulla parità di genere.
Inoltre va sottolineato che la trasparenza nella comunicazione ai lavoratori su questo tema è fondamentale per rafforzare la fiducia e prevenire conflitti.
Il calcolo del tasso di disparità retributiva dunque dovrebbe essere considerato non un mero adempimento burocratico, ma un’opportunità per migliorare l’organizzazione aziendale.
Le aziende che sapranno anticipare le richieste normative europee e nazionali, dotandosi di strumenti di monitoraggio e di politiche inclusive, saranno più resilienti e attrattive nel mercato del lavoro, contribuendo a un progresso sociale condiviso.
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Formazione con patrocinio ANAC: nuovo regolamento 2026
Il nuovo Regolamento ANAC sulle attività formative, aggiornato con la Delibera n. 174 del 6 maggio 2026, disciplina le modalità con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione può collaborare con enti pubblici e soggetti qualificati per la realizzazione di iniziative formative nelle materie di propria competenza, per la diffusione della cultura della legalità, della trasparenza amministrativa e della prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione.
Quali enti possono collaborare con ANAC per corsi e seminari
Le collaborazioni tramite protocolli d’intesa e convenzioni sono riservate soprattutto a soggetti pubblici che operano nella formazione dei dipendenti pubblici a livello nazionale. Tra gli esempi citati dal regolamento figurano la Scuola Nazionale dell’Amministrazione e la Scuola Superiore della Magistratura, ma la collaborazione è possibile anche per università, fondazioni ed enti privati e associazioni.
Patrocinio gratuito ANAC e utilizzo del logo: quali sono i requisiti
Si richiedere il patrocinio gratuito per iniziative formative coerenti con le competenze ANAC.
L’utilizzo del logo dell’Autorità deve essere autorizzato espressamente e non può avere finalità commerciali o pubblicitarie.
ANAC può revocare il patrocinio o l’autorizzazione all’uso del logo qualora vengano violate le condizioni previste dal regolamento. In caso di utilizzo improprio dell’immagine istituzionale o dichiarazioni non veritiere, il soggetto interessato può perdere la possibilità di ottenere futuri patrocini.
Formazione su anticorruzione e contratti pubblici: gli ambiti interessati
Il regolamento si applica principalmente a corsi, seminari, incontri specialistici e percorsi di perfezionamento riguardanti appalti pubblici, anticorruzione, etica pubblica e trasparenza amministrativa.
L’ANAC può partecipare a tali attività attraverso protocolli d’intesa, convenzioni o accordi quadro stipulati con soggetti pubblici operanti a livello nazionale, ai quali la legge attribuisce specifiche funzioni formative, come la Scuola Nazionale dell’Amministrazione o la Scuola Superiore della Magistratura. Restano escluse le iniziative prive di rilevanza nazionale o con finalità lucrative.
Come si richiede il patrocinio -Scarica il regolamento e il modulo di richiesta
Per avviare la procedura è necessario compilare l’apposito modulo allegato al regolamento e inviarlo tramite PEC all’indirizzo:
La domanda deve essere trasmessa con congruo anticipo rispetto alla data dell’evento e comunque almeno 60 giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa, così da consentire agli uffici dell’Autorità di effettuare le necessarie valutazioni.
Nel corso dell’istruttoria, ANAC verifica:
- la coerenza dell’evento con le proprie competenze istituzionali;
- la qualità scientifica e formativa dell’iniziativa;
- l’assenza di finalità commerciali o promozionali;
- l’affidabilità del soggetto organizzatore.
Il regolamento chiarisce inoltre che il patrocinio è completamente gratuito e non comporta contributi economici, finanziamenti o partecipazione dell’ANAC alle spese organizzative dell’evento.
Scarica QUI la delibera e il regolamento ANAC con il modello di richiesta
Come si richiede il patrocinio
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Ferie collettive: differimento contributi da richiedere entro il 1.6
Come ogni anno , è in scadenza a breve il termine per la richiesta di differimenti dei versamenti contributivi in caso di chiusura aziendale per ferie che renda impossibile effettuare le comunicazioni e i versamenti entro i termini ordinari
La richiesta va inviata all'INPS come sempre entro il 31 maggio 2026, che quest'anno, cadendo di domenica, slitta al 1° giugno.
Il termine del 31 maggio in realtà non è perentorio: le richieste possono essere presentate anche dopo, presentando una giustificazione del ritardo.
Chiariamo di seguito gli aspetti principali.
Ferie collettive cosa si intende
Per ferie collettive si intende il periodo di chiusura dell'azienda che la proprietà decide di effettuare per motivi di opportunità organizzative commerciali, ecc, in cui vengono garantite le ferie a tutti i dipendenti delle varie unità , reparti e sedi
Il concetto di ferie collettive è applicabile anche se nel periodo sia comunque necessaria la presenza di personale preposto alla manutenzione degli impianti o personale addetto a lavorazioni che si effettuino a ciclo continuo, purché la generalità del personale rimanente usufruisca invece del periodo di riposo per ferie.Richiesta differimento adempimenti per ferie collettive
In caso di chiusura si può richiedere il differimento dei termini che comprende:
- la comunicazione del flusso Uniemens e il
- versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
Il differimento per ferie collettive è possibile solo una volta nel corso dell'anno e non può mai superare il mese di durata.
ATTENZIONE Questo si applica anche nel caso il periodo di ferie collettive si svolga a cavallo di due mesi.
Richiesta differimento contributi per ferie collettive: come fare
Le domande possono riguardare anche periodi diversi da quello estivo e vengono esaminate dalla sede Inps competente per territorio.
In genere, il termine di cui viene chiesto il differimento è quello del 20 agosto (relativo al mese di luglio). In questo caso il versamento dei contributi di luglio andrà poi eseguito entro il 16 settembre e la presentazione del flusso UNIEMENS dovrà avvenire entro il 30 settembre.
il versamento dei contributi poi dovrà essere effettuato in unica soluzione con la maggiorazione degli interessi di dilazione.
Nel messaggio di autorizzazione INPS comunica anche la percentuale per il calcolo degli interessi di differimento. Attualmente, a seguito dei numerosi aumenti del tasso ufficiale di sconto decisi dalla Banca Europea il tasso INPS è fissato al 4,15%.
Per la domanda va utilizzato unicamente il canale telematico (v. messaggio INPS 8609/2012) . L'applicazione per l'invio è disponibile sul sito INPS www.inps.it, seguendo il percorso : Servizi online – Aziende consulenti e professionisti – cassetto previdenziale – istanze on line – invio nuova istanza – codice 445 Richiesta differimento termine adempimenti contributivi per ferie collettive.
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Pensioni all’estero: quando sono applicabili le addizionali IRPEF
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 106 del 2026, ha chiarito il trattamento fiscale delle addizionali regionale e comunale IRPEF applicabili alle pensioni erogate dall’INPS a contribuenti fiscalmente residenti all’estero. In particolare l'assegno pensionistico del richiedente era assoggettato a IRPEF in Italia in forza della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Lussemburgo.
Vedi in fondo la sintesi e la Risposta integrale
Il caso
ll caso riguarda un soggetto residente fiscalmente nel Granducato di Lussemburgo, percettore di una pensione INPS derivante da attività svolta presso una pubblica amministrazione italiana.
La pensione risultava già assoggettata a IRPEF in Italia in forza della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Lussemburgo. Il dubbio interpretativo riguardava però la legittimità dell’applicazione anche delle addizionali regionale e comunale da parte dell’INPS, in qualità di sostituto d’imposta.
Secondo il contribuente, le addizionali non sarebbero dovute nei confronti di soggetti fiscalmente residenti all’estero, in quanto tributi collegati al territorio e finalizzati al finanziamento di servizi locali. Nell’istanza veniva evidenziato come il pensionato non risultasse iscritto nelle anagrafi comunali italiane e non avesse alcun collegamento territoriale con enti locali italiani. Veniva inoltre richiamato il principio di capacità contributiva previsto dall’articolo 53 della Costituzione, sostenendo l’assenza di un rapporto tra imposizione locale e benefici ricevuti dal contribuente residente all’estero.
Ulteriore argomento proposto riguardava la Convenzione internazionale Italia-Lussemburgo, che attribuisce all’Italia il potere impositivo sulle pensioni pubbliche ai fini dell’imposta sul reddito, senza però menzionare espressamente le addizionali regionali e comunali. Secondo l’interpretazione prospettata nell’istanza, tale silenzio avrebbe impedito di estendere automaticamente il prelievo anche ai tributi locali.
La decisione dell’Agenzia: addizionali calcolate con l’Irpef ove dovuta
Nel fornire il proprio parere, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato la disciplina delle addizionali IRPEF prevista dall’articolo 50 del decreto legislativo n. 446/1997 e dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 360/1998. Le due addizionali, evidenzia il documento, sono calcolate sul reddito imponibile ai fini IRPEF e devono essere applicate ogniqualvolta l’imposta principale risulti dovuta, indipendentemente dalla residenza del contribuente in Italia o all’estero.
La risposta chiarisce inoltre che, per i soggetti non residenti, il domicilio fiscale deve essere individuato secondo le regole previste dall’articolo 58 del DPR n. 600/1973. In particolare, le persone fisiche non residenti hanno domicilio fiscale nel Comune in cui producono il reddito oppure, in presenza di più redditi, nel Comune in cui viene prodotto il reddito prevalente. Nel caso specifico della pensione INPS, il Comune di riferimento coincide con quello in cui è situata la sede legale dell’ente previdenziale erogante.
Di conseguenza,le addizionali regionale e comunale devono essere versate agli enti territoriali individuati secondo tali criteri, utilizzando le relative aliquote applicabili. L’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto a effettuare le trattenute secondo le modalità ordinarie previste per la riscossione delle imposte sui redditi.
L’Agenzia affronta anche il rapporto con la Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni evidenziando che l’elenco delle imposte italiane coperte dal Trattato, contenuto nell’articolo 2 della Convenzione, non comprende le addizionali regionale e comunale IRPEF. anche perche le addizionali sono state introdotte successivamente alla stipula dell’accordo.
Per questo motivo, conclude l’Agenzia, le addizionali restano escluse dall’ambito applicativo della Convenzione e la relativa potestà impositiva continua a essere disciplinata esclusivamente dalla normativa interna italiana. L’INPS deve pertanto continuare ad applicare le trattenute relative alle addizionali regionale e comunale anche nei confronti di pensionati fiscalmente residenti all’estero che percepiscono pensioni imponibili in Italia.
La risposta in sintesi
Il principio chiarito dall’Agenzia delle Entrate quindi è che le addizionali regionale e comunale seguono l’IRPEF:
- se la pensione pubblica è imponibile in Italia,
- le addizionali sono dovute anche dal contribuente residente all’estero.
La residenza fuori dall’Italia non esclude il prelievo, perché le addizionali sono considerate parte del sistema di tassazione del reddito imponibile IRPEF e vengono applicate dal sostituto d’imposta secondo la normativa interna italiana.
Scarica la risposta dell’Agenzia
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Casse private e fondi pensione: esenzione fiscale sui venture capital
Con la Risposta n. 104/2026, l'Agenzia ha risposto ad un interpello in tema di esenzione fiscale , inizialmente intodotta dalla legge di bilancio 2017 (legge n. 232/2016) , sui redditi derivanti da cosidetti "investimenti qualificati" effettuati da casse di previdenza obbligatoria e fondi pensione.
In sostanza, questi soggetti possono destinare fino al 10% del proprio patrimonio ad alcune tipologie di strumenti finanziari — tra cui azioni di imprese italiane o europee, quote di fondi comuni e quote di Fondi per il Venture Capital (FVC) — senza pagare imposte sui relativi rendimenti. L'unica condizione strutturale è tenere gli strumenti in portafoglio per almeno cinque anni.
Il regime era stato aggiornato dal 2024, con l'obbligo che una quota minima del portafoglio qualificato sia destinata proprio ai Fondi per il Venture Capital. Inoltre le soglie sono state poi riviste nel 2025, introducendo anche la possibilità di conteggire gli impegni formali di investimento (i cosiddetti commitment) e non solo le somme già versate.
Il caso: i dubbi di un fondo pensione su FVC, PIR e decorrenze
Un fondo di previdenza complementare, che stava per avviare una gestione specializzata tramite una società di gestione del risparmio, ha chiesto all'Agenzia delle Entrate di fare chiarezza su alcuni aspetti pratici del regime agevolativo.
I quesiti riguardavano:
- se fosse obbligatorio investire in FVC anche quando nel rendiconto dell'anno precedente non figurassero investimenti qualificati;
- da quando scattasse concretamente l'obbligo di rispettare le soglie minime FVC; se i Piani Individuali di Risparmio (PIR) dovessero essere inclusi nel calcolo del "paniere" su cui si misurano tali soglie;
- se il vincolo FVC valesse anche per i PIR; come computare correttamente gli impegni vincolanti alla luce delle modifiche normative del 2025; infine,
- se strumenti già acquistati dopo il 1° gennaio 2017 — i cui rendimenti erano stati nel frattempo tassati — potessero ancora accedere all'esenzione, e da quando far decorrere il periodo minimo di detenzione.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Nessun obbligo FVC senza investimenti qualificati pregressi. Se al 31 dicembre 2024 il fondo non deteneva investimenti qualificati in regime agevolato, nel 2025 non è tenuto ad allocare alcuna quota in FVC. Potrà investire liberamente in strumenti qualificati durante l'anno e beneficiare dell'esenzione senza vincoli aggiuntivi. L'obbligo di rispettare le soglie FVC scatterà solo dall'anno successivo: per i nuovi investimenti qualificati del 2026 sarà richiesta una quota FVC pari ad almeno il 5% del portafoglio qualificato risultante dal rendiconto 2025, percentuale che salirà al 10% a partire dal 2027.
La dichiarazione annuale non deve menzionare il vincolo FVC. La dichiarazione che il fondo pensione è tenuto a produrre per attestare il rispetto delle condizioni agevolative non deve includere il requisito FVC. Quest'ultimo opera come condizione autonoma per l'accesso al beneficio sui nuovi investimenti dell'anno, ma non rientra nel contenuto della dichiarazione formale.
I PIR restano fuori dal paniere e dal vincolo FVC. Il calcolo della soglia minima di investimento in FVC si basa esclusivamente sugli investimenti qualificati in senso stretto, senza tener conto dei PIR eventualmente detenuti. I fondi pensione possono continuare a investire in PIR e godere del relativo regime agevolato indipendentemente dal raggiungimento della quota minima in FVC.
Gli impegni formali contano come investimenti. A seguito delle modifiche del 2025, ai fini del calcolo della soglia FVC rilevano non solo le somme già investite, ma anche i commitment formalmente sottoscritti. Attenzione però: non basta una delibera del consiglio di amministrazione — è necessaria la sottoscrizione formale dell'impegno di investimento.
Strumenti già in portafoglio: esenzione possibile, ma il "timer" parte dalla dichiarazione. Gli strumenti acquistati dopo il 1° gennaio 2017, anche se i loro rendimenti sono stati finora tassati, possono ancora accedere al regime di esenzione. Il periodo minimo di detenzione di cinque anni decorre però dalla data in cui il fondo formalizza l'impegno a tenerli in portafoglio, non dalla data di acquisto originaria.