• La busta paga

    Busta paga dipendenti 2026: tutte le novità e i chiarimenti

    La Legge di Bilancio 2026 (legge 199 2025) pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre  ha introdotto un pacchetto articolato di misure che incidono in modo diretto e indiretto sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, sulla tassazione del reddito da lavoro e sulle scelte previdenziali, con l’obiettivo di sostenere il potere d’acquisto, incentivare la contrattazione collettiva e favorire le forme di previdenza complementare. 

    Le novità non si limitano agli sgravi su aumenti salariali  e premi di risultato, ma coinvolgono anche l’IRPEF, le detrazioni e il TFR, in vigore dal 1° gennaio 2026 (e, per alcuni profili, dal 1° luglio 2026)

    Si ricorderà che in merito era stata emanata il 19 gennaio una nota  di Assosoftare l'associazione delle case produttrici di software per le paghe  che  invitava datori di lavoro e consulenti ad attendere la pubblicazione di circolari e istruzioni operative prima di applicare le novità della legge di Bilancio nelle buste paga, per evitare errori e sanzioni. AssoSoftware segnalava anche  l’articolo 46 della legge 182/2025, che impone di considerare i tempi tecnici di aggiornamento dei software.

    La circolare generale  n. 2 è stata pubblicata il 24 febbraio 2026.  e una ulteriore risoluzione 22 di giugno 2026  riguarda in particolare i premi di risultato.

    Vediamo in sintesi le novità nei paragrafi seguenti.

    Riduzione aliquota IRPEF intermedia e rimodulazione detrazioni

    Uno degli interventi di maggiore impatto per i lavoratori dipendenti riguarda la riduzione dell’aliquota IRPEF intermedia, che passa dal 35% al 33% per i redditi compresi tra 28.000 e 50.000 euro. La nuova struttura dell’imposta sul reddito delle persone fisiche risulta quindi articolata su tre scaglioni:

    • 23% per i redditi fino a 28.000 euro
    • 33% per i redditi da 28.000 a 50.000 euro
    • 43% per i redditi oltre 50.000 euro

    La misura produce un alleggerimento del carico fiscale soprattutto per i lavoratori dipendenti collocati nella fascia di reddito medio, con un beneficio che si riflette direttamente sul netto in busta paga.

    Accanto alla riduzione delle aliquote, la manovra interviene anche sulle detrazioni fiscali. Con la modifica dell’art. 16-ter del TUIR viene introdotto il nuovo comma 5-bis, che prevede, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro, una riduzione forfettaria di 440 euro delle detrazioni spettanti per:

    • oneri detraibili al 19%, con esclusione delle spese sanitarie;
    • erogazioni liberali a favore dei partiti politici;
    • premi assicurativi contro eventi calamitosi.

    Il “taglio” non riguarda quindi le spese mediche, ma riduce il beneficio fiscale per i redditi più elevati, rafforzando il principio di progressività dell’imposta.

    Tassazione agevolata aumenti, premi, straordinari e indennità

    Il cuore delle misure sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti è contenuto nei commi da 7 a 13, che introducono regimi fiscali di favore per diverse componenti della retribuzione a partire dal 1 gennaio 2026.

    In particolare, gli incrementi retributivi derivanti da rinnovi contrattuali stipulati nel periodo 2024-2026 e corrisposti nel 2026 ai lavoratori del settore privato sono assoggettati, salvo rinuncia del dipendente, a una imposta sostitutiva del 5% (in luogo dell’IRPEF ordinaria e delle addizionali). 

    ATTENZIONE però: il beneficio è riservato ai lavoratori con reddito non superiore a 33.000 euro. L'agenzia delle entrate ha comunicato i codici tributo da utilizzare per l' impostA sostitutiva sugli incrementi retributivi: codice “1075".

    Per quanto riguarda gli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi dei Ccnl, nella circolare 2 l’Agenzia precisa che l’imposta sostitutiva del 5% si applica solo agli aumenti che confluiscono nella retribuzione diretta, quindi nelle dodici mensilità ordinarie, nella tredicesima e nella quattordicesima. Rientrano anche gli istituti retributivi indiretti interessati dagli stessi incrementi, limitatamente alla quota integrata dal datore di lavoro nelle assenze che comportano conservazione del posto, come malattia, maternità, paternità e infortunio.

    Restano invece esclusi dall’agevolazione gli importi collegati a prestazioni aggiuntive o diverse dall’ordinaria attività lavorativa: scatti di anzianità, ore eccedenti il normale orario, maggiorazioni per lavoro notturno o festivo, indennità di turno e altre voci analoghe. 

    L’Agenzia esclude anche le somme una tantum, pur se previste dal rinnovo contrattuale, e il Tfr, poiché erogato in un momento successivo rispetto alla prestazione lavorativa. Se il rinnovo prevede aumenti in più tranche, sono agevolabili solo gli importi corrisposti dal 1° gennaio 2026. L’agevolazione opera anche quando l’aumento assorbe un superminimo; per i lavoratori impatriati si applica solo sulla quota imponibile.

    Ancora più favorevole è il regime previsto per i premi di risultato e di partecipazione agli utili, per i quali:

    • l’imposta sostitutiva scende all’1%;
    • il limite annuo di importo agevolabile sale da 3.000 a 5.000 euro per il biennio 2026-2027.

    In data 9 giugno l'Agenzia ha pubblicato la risoluzione  22 2026 che chiarisce come il tetto di 5000 euro sia applicabile anche in caso di premi erogati come benefit aziendali 

    La manovra interviene anche sulle indennità e maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e a turni: entro il limite di 1.500 euro annui, tali somme sono soggette a imposta sostitutiva del 15%. Per i settori turismo e terme resta invece confermata la disciplina speciale già vigente (Vedi paragrafo seguente).

    Leggi  qui i codici tributo definiti dall'Agenzia

    Buoni pasto

    Tra le misure che incidono indirettamente sulla retribuzione rientra l’innalzamento del valore non imponibile dei buoni pasto elettronici, che passa da 8 a 10 euro per ciascun buono. 

    L’intervento rafforza il ruolo dei fringe benefit come strumento di welfare aziendale, consentendo ai datori di lavoro di riconoscere un vantaggio economico ai dipendenti senza aggravio fiscale e contributivo.

    Lavoro straordinario e settore turistico: confermato il trattamento integrativo

    Nel caso particolare dei lavoratori dipendenti delle strutture turistico-alberghiere, la Legge di Bilancio 2026 proroga il trattamento integrativo speciale già sperimentato negli anni precedenti. 

    Dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, le prestazioni di lavoro straordinario svolte nei giorni festivi o in orario notturno danno diritto a un importo pari al 15% della retribuzione lorda, che non concorre alla formazione del reddito.

    Il beneficio spetta ai lavoratori con reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro, previa richiesta scritta al datore di lavoro e attestazione del reddito percepito nell’anno precedente.

    L'agenzia ha specificato che  rientrano anche le indennità di reperibilità previste dai Ccnl in relazione a tali prestazioni.

     Sono invece escluse :

    • le somme previste da accordi territoriali o aziendali, 
    • gli istituti retributivi indiretti in caso di assenza, 
    • e il Tfr

    Incentivo permanenza a lavoro, deducibilità contributi fondi pensione

    Un’ulteriore misura che puo incidere sulla retribuzione riguarda in particolare  i lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per la pensione anticipata ma scelgono di continuare a lavorare. Anche per il 2026 è confermato l’incentivo che consente al lavoratore di rinunciare all’accredito contributivo a INPS della quota IVS a proprio carico, ricevendo in cambio l’importo corrispondente direttamente in busta paga, con esclusione dall’imponibile fiscale.

    Sul fronte previdenziale, il comma 201 introduce un intervento significativo per i lavoratori dipendenti che aderiscono a forme di previdenza complementare:

     A decorrere dal 1° luglio 2026, la quota di contributi deducibili dall’imposta sui redditi aumenta da 5.164,57 a 5.300 euro annui.

    La norma non si limita ad ampliare la deducibilità, ma modifica anche la disciplina delle prestazioni, ampliando le possibilità di:

    • liquidazione in forma di capitale;
    • accesso a tipologie di rendita alternative alla rendita vitalizia, con un trattamento fiscale specifico per le forme a contribuzione definita.

    L’intervento rafforza il ruolo della previdenza complementare come strumento integrativo del reddito futuro, con effetti indiretti anche sulla pianificazione retributiva e sul TFR.

    Destinazione TFR: le novità da luglio 2026

    Sempre in merito al TFR , ovvero la retribuzione differita a fine rapporto, si segnala che per i nuovi assunti a partire dal 1 luglio  2026 sarà previsto un tempo di silenzio-assenso di 60 giorni cioè in assenza di comunicazione del lavoratore, gli importi saranno automaticamente versati al fondo di previdenza complementare previsto dal contratto collettivo. 

    La stessa regola varrà  per i lavoratori già assunti che avessero già aderito ai fondi pensione. 

     Il datore di lavoro al momento dell'assunzione dovra  informare il lavoratore  su queste novità  e verificare la sua posizione previdenziale.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Auto aziendali ai dipendenti: cosa cambia con il decreto in arrivo

    Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 10 giugno 2026  in esame preliminare un nuovo decreto legislativo  correttivo della riforma fiscale. Si tratta del quarto  intervento. Va ricordato che solo dopo l'approvazione definitiva  e con  la pubblicazione in Gazzetta ci sarà la certezza dell'entrata in vigore.

    Leggi qui un riepilogo di tutti i contenuti dello schema di decreto approvato

    Una delle novità di maggiore impatto è l'intervento  sulla  tassazione dei costi delle auto aziendali.   Il ministro Leo ha dichiarato in conferenza stampa che  “La misura  pone definitivamente fine alle incertezze interpretative che si erano stratificate nel tempo con l’obiettivo di garantire chiarezza applicativa sia per le imprese che per i lavoratori”.

    Sono quattro i punti innovativi, che dovrebbero essere applicabili dal periodo d'imposta 2026, anche per i veicoli già assegnati nel 2025 (salvo quelli che rientrano nel regime transitorio).

    Vediamo piu in dettaglio i vari aspetti che il nuovo decreto  intende modificare e una infografica  per il raccordo tra disciplina in vigore e le novità in arrivo.

    Tassazione collegata agli anni dell’auto – A forfait per gli optional

    1. Tassazione basata sull'età del veicolo, non più sulla nuova immatricolazione

    Fino ad ora, le regole fiscali cambiavano a seconda che l'auto fosse nuova o meno al momento dell'assegnazione. Con il correttivo, la verifica è su quanti anni ha il veicolo:

    • se ha meno di 5 anni, si applica la tassazione ordinaria (le percentuali già in vigore nel 2025, differenziate per tipo di alimentazione vedi scheda allegata ). 
    • Se ha più di 5 anni, il valore tassabile aumenta del 50%.

    In altre parole dopo 5 anni dall'immatricolazione, il fringe benefit che viene calcolato pr il calcolo dell'IRPEF) viene maggiorato del 50%.

    Esempio concreto: per  un'auto termica con costo chilometrico ACI = 5.000 €/anno.
    Nei primi 5 anni: benefit imponibile = 50% × 5.000 = 2.500 € su cui paghi le tasse.
    Dal 6° anno in poi: benefit imponibile = 2.500 € + 50% = 3.750 € su cui paghi le tasse.

    La logica del legislatore è che un'auto vecchia di solito è anche più inquinante, quindi viene "penalizzata" fiscalmente per spingere verso il rinnovo del parco auto con veicoli più ecologici.

    2. Optional e accessori: maggiorazione forfettaria del 5%

    Gli accessori installati sull'auto (es. navigatore, cerchi in lega) che non risultano nelle tabelle ACI non venivano  considerati  creando un "buco" normativo.  Un caso recente è stato affrontato dall'Agenzia (vedi scheda allegata)

    Ora il valore del fringe benefit  in presenza di optional a carico dell'azienda , viene aumentato del 5%  forfettario per tenerne conto. Dall'importo così calcolato si sottrae quanto il dipendente paga di tasca propria (per l'auto e per gli optional), e la differenza è quella da tassare.

    Riassegnazione auto aziendali

    In caso di riassegnazione del mezzo a un altro dipendente il decreto chiarisce l'incertezza interpretativa precedente e afferma che  la riassegnazione funziona come una normale assegnazione, non comporta  aggravi fiscali aggiuntivi.

    Regime transitorio per le auto ordinate nel 2024 e consegnate entro i l 2025

    Le auto ordinate entro il 31 dicembre 2024 e consegnate al dipendente entro il 31 dicembre 2025 mantengono il vecchio regime fiscale (quello in vigore fino al 31/12/2024), evitando così il rischio di essere tassate al "valore normale"  che come noto è una modalità più penalizzante. Anche questo regime transitorio si applica in caso di riassegnazione.

    Quando il veicolo supera i 5 anni, scatta  l'aumento del 50%.

    Scarica la scheda di riepilogo e raccordo con la disciplina in vigore

    Scarica la scheda di riepilogo e raccordo con la disciplina in vigore "Auto aziendali in uso promiscuo – Nuove regole fiscali in arrivo"

  • Pensioni

    Pensione di reversibilità a coppie omosex: svolta della Corte Costituzionale

    Con la sentenza n. 91 del 2026, depositata il 28 maggio 2026, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, nella parte in cui esclude il diritto alla pensione di reversibilità per il partner superstite di una coppia omosessuale unita in matrimonio all'estero, quando il decesso dell'assicurato sia avvenuto prima dell'entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n. 76 (cosiddetta legge Cirinnà). La pronuncia riguarda direttamente i datori di lavoro e i consulenti del lavoro chiamati a gestire le pratiche previdenziali dei superstiti, in quanto impone all'INPS di riconoscere tale prestazione anche in situazioni che fino ad oggi erano sistematicamente escluse dalla tutela pensionistica.

    Il caso concreto: matrimonio all’estero senza unione civile

    La vicenda trae origine da un procedimento in cui il partner superstite di una coppia maschile, unita in matrimonio negli Stati Uniti nel 2013, si era vista negare dall'INPS la pensione ai superstiti a seguito del decesso del coniuge assicurato, avvenuto nell'ottobre 2015. Il matrimonio contratto all'estero non aveva potuto produrre effetti giuridici in Italia in quella data, poiché mancava ancora la normativa che vi attribuisse gli effetti dell'unione civile: solo con il d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 7, adottato in attuazione della legge n. 76 del 2016, l'art. 32-bis della legge 31 maggio 1995, n. 218, ha stabilito che il matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani dello stesso sesso produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana. La Corte d'Appello di Milano aveva in parziale riforma del primo grado riconosciuto il diritto alla prestazione mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa vigente. La Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con ordinanza n. 187 del 2025, ritenendo quell'approccio interpretativo oltre i limiti consentiti, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale, rimettendo la decisione alla Consulta.

    La decisione della Consulta

    La Corte Costituzionale ha accolto la questione dichiarando l'incostituzionalità della norma per violazione dell'art. 3 della Costituzione, ritenendo sussistente un'ingiustificata disparità di trattamento. Il ragionamento si articola su due assi principali.

    1. Il primo riguarda la natura della pensione di reversibilità. La Corte ribadisce che essa non ha funzione meramente assistenziale né è condizionata allo stato di bisogno del beneficiario, ma valorizza l'apporto economico che ciascun coniuge ha fornito alla formazione del patrimonio comune e di quello dell'altro, realizzando una forma di ultrattività della solidarietà familiare anche sul piano previdenziale. Proprio questa funzione rende irragionevole escludere da tale tutela chi, avendo formalizzato il vincolo all'estero, non ha potuto ottenerne il riconoscimento in Italia per un divieto di legge poi superato.
    2. Il secondo asse attiene al criterio dell'anacronismo normativo. La Corte ricorda che la ragionevolezza di una scelta legislativa può essere valutata anche alla luce dell'evoluzione successiva dell'ordinamento.  E dunque, poiché oggi il legislatore riconosce piena equiparazione, ai fini della reversibilità, tra coniuge e unito civilmente, risulta irragionevole che tale parificazione non operi nei confronti di chi non ha potuto rendere  efficace il proprio vincolo coniugale estero a causa del previgente divieto di legge, subendo poi l'evento morte prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina.

    La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità della direttiva 2000/78/CE, precisando che l'art. 3, paragrafo 3, della stessa esclude espressamente i regimi statali di sicurezza sociale, e ha rigettato tutte le eccezioni di inammissibilità sollevate dall'Avvocatura generale dello Stato, confermando la piena legittimità dell'intervento additivo richiesto. 

    Sono rimaste assorbite le censure relative agli artt. 2, 36 e 38 della Costituzione.

    Inps dovrà dunque adeguare  in futuro  le proprie prassi alla decisione 

  • Lavoro Dipendente

    Obblighi trasparenza retributiva : guida al calcolo del tasso di disparità

    La parità retributiva tra uomini e donne rappresenta oggi non solo un obbligo normativo, ma anche un elemento essenziale di sostenibilità sociale e reputazionale per le imprese. 

    La direttiva UE 970/2023, art. 19, ha ampliato gli strumenti a disposizione per verificare eventuali discriminazioni, consentendo l’utilizzo non solo dei dati interni all’azienda, ma anche di fonti esterne (statistiche di settore, dati nazionali, contratti collettivi). I paesi membri sono tenuti ad adeguare la legislazione nazionale recependo questi principi entro il 7 giugno 2026.

    Il decreto legislativo predisposto  per il recepimento ufficiale  n. 96 del 7 maggio 2026 è stato pubblicato in Gazzetta il 1 giugno 2026.

    Qui il testo 

    Per i datori di lavoro ciò comporta la necessità di adottare, prima possibile, un approccio strutturato, che consenta di calcolare e monitorare il tasso di disparità retributiva tra uomini e donne, per adeguarsi all'obbligo di parità .  prevenendo rischi di contenzioso.

    Fase preliminare: assessment interno

    Il primo passo consiste in una ricognizione interna delle mansioni presenti in azienda.

    È necessario  a questo fine:

    1. Mappare i ruoli individuando  i lavori svolti a predominanza femminile, maschile e quelli neutri.
    2. Creare una griglia comparativa basata su criteri oggettivi (inquadramento, livello di responsabilità, competenze richieste).
    3. Raccogliere i dati retributivi,  includendo non solo la retribuzione base, ma anche premi, bonus e benefit.

    In assenza di comparatori interni, il datore di lavoro può ricorrere anche a dati extra-aziendali, ad esempio quelli forniti da INPS, ISTAT, associazioni di categoria o CCNL.

    Identificazione della predominanza di genere

    La normativa europea richiede di individuare i ruoli a “prevalenza di genere”. 

    Due sono i metodi utilizzabili:

    1. con il Metodo proporzionale si individua  un ruolo a prevalenza femminile (o maschile) se la quota supera una soglia compresa tra il 60% e il 75%
    2. i Metodo storico: evita distorsioni dovute a variazioni improvvise negli organici, considerando la distribuzione di genere su un arco temporale recente

    L’applicazione combinata dei due metodi garantisce una valutazione più affidabile.

    Formula di calcolo ed Esempio tabella

    Una volta identificati i gruppi comparabili, è possibile calcolare il tasso di disparità retributiva seguendo questi passaggi:

    1. Definire i gruppi (uomini/donne) che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.
    2. Calcolare la retribuzione media annua lorda per ciascun gruppo.
    3. Applicare la formula:

    TASSO DI DISPARITA =  RETR. UOMINI –  RETRIBUZIONE DONNE /  RETRIBUZION MEDIA UOMINI X 100                               

    Esempio 

    • Retribuzione media uomini: 30.000 €
    • Retribuzione media donne: 27.000 €

    quindi 30.000-27.000/ 30.000 X 100 =  In questo caso risulta una disparità pari al 10%

    Puo essere utile predisporre poi tabelle di raffronto  delle percentuali nei vari ruoli per ottenere una media complessiva: 

    Ruolo Totale uomini Retribuzione media uomini (€) Totale donne Retribuzione media donne (€) Tasso di disparità (%)
    Ingegneri 50 32.000 30 29.500 7,8%
    Amministrativi 20 27.000 40 26.500 1,9%

    Utilizzo del tasso di disparità

    Il tasso di disparità va interpretato in chiave comparativa: un gap del 2-3% può rientrare nella variabilità fisiologica, mentre valori superiori al 5% richiedono approfondimento.

    Le possibili azioni correttive includono:

    • Revisione delle politiche retributive.
    • Introduzione di sistemi premianti neutrali.
    • Programmi di formazione e sviluppo equi.
    • Audit periodici sulla parità di genere.

    Inoltre va sottolineato che la trasparenza nella comunicazione ai lavoratori su questo tema è fondamentale per rafforzare la fiducia e prevenire conflitti.

    Il calcolo del tasso di disparità retributiva  dunque dovrebbe essere considerato non  un mero adempimento burocratico, ma un’opportunità per migliorare l’organizzazione aziendale. 

    Le aziende che sapranno anticipare le richieste normative europee e nazionali, dotandosi di strumenti di monitoraggio e di politiche inclusive, saranno più resilienti e attrattive nel mercato del lavoro, contribuendo a un progresso sociale condiviso.

  • Appalti

    Formazione con patrocinio ANAC: nuovo regolamento 2026

    Il nuovo Regolamento ANAC sulle attività formative, aggiornato con la Delibera n. 174 del 6 maggio 2026, disciplina le modalità con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione può collaborare con enti pubblici e soggetti qualificati per la realizzazione di iniziative formative nelle materie di propria competenza, per la diffusione della cultura della legalità, della trasparenza amministrativa e della prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione.

    Quali enti possono collaborare con ANAC per corsi e seminari

    Le collaborazioni tramite protocolli d’intesa e convenzioni sono riservate soprattutto a soggetti pubblici che operano nella formazione dei dipendenti pubblici a livello nazionale. Tra gli esempi citati dal regolamento figurano la Scuola Nazionale dell’Amministrazione e la Scuola Superiore della Magistratura, ma la collaborazione è possibile anche per  università, fondazioni ed enti privati e associazioni.

    Patrocinio gratuito ANAC e utilizzo del logo: quali sono i requisiti

    Si  richiedere il patrocinio gratuito per iniziative formative coerenti con le competenze ANAC. 

    L’utilizzo del logo dell’Autorità deve essere autorizzato espressamente e non può avere finalità commerciali o pubblicitarie.

    ANAC può revocare il patrocinio o l’autorizzazione all’uso del logo qualora vengano violate le condizioni previste dal regolamento. In caso di utilizzo improprio dell’immagine istituzionale o dichiarazioni non veritiere, il soggetto interessato può perdere la possibilità di ottenere futuri patrocini.

    Formazione su anticorruzione e contratti pubblici: gli ambiti interessati

    Il regolamento si applica principalmente a corsi, seminari, incontri specialistici e percorsi di perfezionamento riguardanti appalti pubblici, anticorruzione, etica pubblica e trasparenza amministrativa. 

    L’ANAC può partecipare a tali attività attraverso protocolli d’intesa, convenzioni o accordi quadro stipulati con soggetti pubblici operanti a livello nazionale, ai quali la legge attribuisce specifiche funzioni formative, come la Scuola Nazionale dell’Amministrazione o la Scuola Superiore della Magistratura. Restano escluse le iniziative prive di rilevanza nazionale o con finalità lucrative.

    Come si richiede il patrocinio -Scarica il regolamento e il modulo di richiesta

    Per avviare la procedura è necessario compilare l’apposito modulo allegato al regolamento e inviarlo tramite PEC all’indirizzo:

    [email protected]

    La domanda deve essere trasmessa con congruo anticipo rispetto alla data dell’evento e comunque almeno 60 giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa, così da consentire agli uffici dell’Autorità di effettuare le necessarie valutazioni.

    Nel corso dell’istruttoria, ANAC verifica:

    • la coerenza dell’evento con le proprie competenze istituzionali;
    • la qualità scientifica e formativa dell’iniziativa;
    • l’assenza di finalità commerciali o promozionali;
    • l’affidabilità del soggetto organizzatore.

    Il regolamento chiarisce inoltre che il patrocinio è completamente gratuito e non comporta contributi economici, finanziamenti o partecipazione dell’ANAC alle spese organizzative dell’evento.

    Scarica QUI  la delibera e il regolamento ANAC con il modello di richiesta 

    Come si richiede il patrocinio

  • Rubrica del lavoro

    Ferie collettive: differimento contributi da richiedere entro il 1.6

    Come ogni anno , è in scadenza a breve  il termine  per la richiesta di differimenti dei versamenti contributivi in caso di  chiusura aziendale per ferie che renda impossibile  effettuare le comunicazioni e i versamenti entro i termini ordinari 

    La richiesta va inviata all'INPS come sempre entro il 31 maggio 2026, che quest'anno, cadendo di domenica,  slitta  al  1° giugno.

    Il termine  del 31 maggio in realtà non è perentorio: le richieste possono essere presentate anche dopo, presentando  una giustificazione del ritardo.

    Chiariamo di seguito  gli aspetti principali.

    Ferie collettive cosa si intende

    Per ferie collettive si intende il periodo di chiusura dell'azienda che la proprietà decide di effettuare per motivi di opportunità organizzative commerciali, ecc,   in cui vengono garantite le ferie a tutti i dipendenti  delle varie unità , reparti e sedi
    Il concetto di ferie collettive è applicabile anche se nel periodo sia comunque necessaria la presenza di personale preposto alla manutenzione degli impianti o personale addetto a lavorazioni che si effettuino a ciclo continuo, purché la generalità del personale rimanente usufruisca invece del periodo di riposo per ferie.

    Richiesta differimento  adempimenti per ferie  collettive

    In caso di chiusura si può richiedere il differimento dei termini che comprende:

    • la comunicazione del flusso Uniemens e il 
    • versamento dei contributi previdenziali e assistenziali 

    Il differimento per ferie collettive è possibile solo una volta nel corso dell'anno e  non può mai superare  il mese di durata. 

    ATTENZIONE Questo si applica anche nel caso il periodo di ferie collettive si svolga a cavallo di due mesi.

    Richiesta differimento contributi per ferie collettive: come fare

    Le domande possono riguardare anche periodi diversi da quello estivo e  vengono esaminate dalla sede Inps competente per territorio.

    In genere, il termine di cui viene chiesto il differimento è quello del 20 agosto (relativo al mese di luglio).  In questo caso il versamento dei contributi di luglio andrà poi eseguito entro il 16 settembre e la presentazione del flusso UNIEMENS dovrà avvenire entro il 30 settembre.

    il versamento dei contributi poi dovrà essere effettuato in unica soluzione  con la maggiorazione degli interessi di dilazione.

     Nel messaggio di autorizzazione INPS comunica anche la percentuale per il calcolo degli interessi di differimento. Attualmente, a seguito dei numerosi aumenti del tasso ufficiale di sconto decisi dalla Banca Europea il tasso INPS è fissato al 4,15%.

    Per la domanda va utilizzato unicamente  il canale telematico (v. messaggio INPS 8609/2012) . L'applicazione per l'invio è disponibile  sul sito INPS www.inps.it, seguendo il percorso : Servizi online – Aziende consulenti e professionisti – cassetto previdenziale – istanze on line – invio nuova istanza – codice 445 Richiesta differimento termine adempimenti contributivi per ferie collettive

  • Pensioni

    Pensioni all’estero: quando sono applicabili le addizionali IRPEF

    L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 106 del 2026, ha chiarito il trattamento fiscale delle addizionali regionale e comunale IRPEF applicabili alle pensioni erogate dall’INPS a contribuenti fiscalmente residenti all’estero. In particolare l'assegno pensionistico  del richiedente era assoggettato  a IRPEF in Italia in forza della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Lussemburgo.

    Vedi in fondo la sintesi e la  Risposta integrale 

    Il caso

    ll caso riguarda un soggetto residente fiscalmente nel Granducato di Lussemburgo, percettore di una pensione INPS  derivante da attività svolta presso una pubblica amministrazione italiana. 

    La pensione risultava già assoggettata a IRPEF in Italia in forza della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Lussemburgo. Il dubbio interpretativo riguardava però la legittimità dell’applicazione anche delle addizionali regionale e comunale da parte dell’INPS, in qualità di sostituto d’imposta.

    Secondo il contribuente, le addizionali non sarebbero dovute nei confronti di soggetti fiscalmente residenti all’estero, in quanto tributi collegati al territorio e finalizzati al finanziamento di servizi locali. Nell’istanza veniva evidenziato come il pensionato non risultasse iscritto nelle anagrafi comunali italiane e non avesse alcun collegamento territoriale con enti locali italiani. Veniva inoltre richiamato il principio di capacità contributiva previsto dall’articolo 53 della Costituzione, sostenendo l’assenza di un rapporto tra imposizione locale e benefici ricevuti dal contribuente residente all’estero.

    Ulteriore argomento proposto riguardava la Convenzione internazionale Italia-Lussemburgo, che attribuisce all’Italia il potere impositivo sulle pensioni pubbliche ai fini dell’imposta sul reddito, senza però menzionare espressamente le addizionali regionali e comunali. Secondo l’interpretazione prospettata nell’istanza, tale silenzio avrebbe impedito di estendere automaticamente il prelievo anche ai tributi locali.

    La decisione dell’Agenzia: addizionali calcolate con l’Irpef ove dovuta

    Nel fornire il proprio parere, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato la disciplina delle addizionali IRPEF prevista dall’articolo 50 del decreto legislativo n. 446/1997 e dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 360/1998. Le due addizionali, evidenzia il documento, sono calcolate sul reddito imponibile ai fini IRPEF e devono essere applicate ogniqualvolta l’imposta principale risulti dovuta, indipendentemente dalla residenza del contribuente in Italia o all’estero.

    La risposta chiarisce inoltre che, per i soggetti non residenti, il domicilio fiscale deve essere individuato secondo le regole previste dall’articolo 58 del DPR n. 600/1973. In particolare, le persone fisiche non residenti hanno domicilio fiscale nel Comune in cui producono il reddito oppure, in presenza di più redditi, nel Comune in cui viene prodotto il reddito prevalente. Nel caso specifico della pensione INPS, il Comune di riferimento coincide con quello in cui è situata la sede legale dell’ente previdenziale erogante.

    Di conseguenza,le addizionali regionale e comunale devono essere versate agli enti territoriali individuati secondo tali criteri, utilizzando le relative aliquote applicabili. L’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto a effettuare le trattenute secondo le modalità ordinarie previste per la riscossione delle imposte sui redditi.

    L’Agenzia affronta anche il rapporto con la Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni evidenziando  che l’elenco delle imposte italiane coperte dal Trattato, contenuto nell’articolo 2 della Convenzione, non comprende le addizionali regionale e comunale IRPEF. anche perche  le addizionali sono state introdotte successivamente alla stipula dell’accordo.

    Per questo motivo, conclude l’Agenzia, le addizionali restano escluse dall’ambito applicativo della Convenzione e la relativa potestà impositiva continua a essere disciplinata esclusivamente dalla normativa interna italiana. L’INPS deve pertanto continuare ad applicare le trattenute relative alle addizionali regionale e comunale anche nei confronti di pensionati fiscalmente residenti all’estero che percepiscono pensioni imponibili in Italia.

    La risposta in sintesi

    Il principio chiarito dall’Agenzia delle Entrate  quindi è che le addizionali regionale e comunale seguono l’IRPEF: 

    • se la pensione pubblica è imponibile in Italia, 
    • le addizionali sono dovute anche dal contribuente residente all’estero.

    La residenza fuori dall’Italia non esclude il prelievo, perché le addizionali sono considerate parte del sistema di tassazione del reddito imponibile IRPEF e vengono applicate dal sostituto d’imposta secondo la normativa interna italiana.

    Scarica la risposta dell’Agenzia

    Interpello 106 2026