• Lavoro Dipendente

    Infarto sul lavoro: risarcimento pieno anche con malattie pregresse

    Con l'ordinanza n. 17754 del 3 giugno 2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione analizza i limiti della responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. quando il danno alla salute del lavoratore si somma a condizioni patologiche preesistenti. La pronuncia chiarisce, in particolare, se e quanto la presenza di fattori extra-lavorativi o di stati morbosi pregressi possa incidere sulla misura del risarcimento dovuto dall'azienda, e ribadisce i criteri di ripartizione tra indennizzo INAIL e danno differenziale civilistico.

     Si tratta di indicazioni operative rilevanti per la gestione del rischio da usura psicofisica, per la valutazione dei carichi di lavoro e per la corretta impostazione delle strategie difensive in giudizio, in un contesto di continua emergenza infortunistica in cui i richiami all'obbligo di sicurezza datoriale acquistano un ruolo sempre piu centrale.

    Il caso: autista diabetico e iperteso in turni sempre straordinari

    La vicenda trae origine dalla domanda di risarcimento proposta da un lavoratore, autista di linea per oltre vent'anni presso un'azienda di trasporti siciliana, colpito da un infarto miocardico in servizio e da gravi patologie artrosiche al rachide. Il Tribunale di primo grado aveva riconosciuto la responsabilità datoriale, ma aveva ridotto il risarcimento del 50% in considerazione delle condizioni di salute pregresse del lavoratore, quali obesità, diabete e ipertensione. 

    La Corte d'Appello di Messina, riformando parzialmente la decisione, aveva invece eliminato tale riduzione, qualificando le patologie preesistenti come mere concause naturali, non riconducibili a un comportamento colpevole del danneggiato, e condannando l'azienda al pagamento dell'intero importo di Euro 402.190,00, oltre interessi e rivalutazione.

    L'azienda ha  quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi:

    1.  l'omessa considerazione dell'intensa attività politica svolta dal lavoratore quale possibile causa alternativa della patologia;
    2.  l'assenza di prova del nesso causale tra lavoro e infarto, posto che i mezzi erano regolarmente revisionati e i turni conformi alla contrattazione collettiva;
    3. la necessità di ridurre il risarcimento in ragione degli stati morbosi antecedenti.

     Il lavoratore, dal canto suo, ha proposto ricorso incidentale, sostenendo che la propria rendita INAIL non includeva il danno biologico e non dovesse pertanto essere detratta dal risarcimento civilistico.

    Decisione e motivazione sulla responsabilità del datore di lavoro

    La Corte di Cassazione ha respinto sia il ricorso principale sia quello incidentale.

    Per qunto riguarda l'azienda.  giudici hanno ritenuto che la Corte d'Appello avesse correttamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare la consulenza tecnica medico-legale, la quale aveva accertato la natura determinante dello stress professionale nella genesi della cardiopatia, attribuendo rilievo del tutto marginale ai fattori extra-lavorativi. È stato ribadito che, ai fini della responsabilità ex art. 2087 c.c., il datore di lavoro è tenuto a tutelare l'integrità fisica del dipendente tenendo conto della concreta realtà aziendale, e che l'utilizzo di mezzi carenti di requisiti ergonomici unitamente all'imposizione di turni sistematicamente superiori all'orario contrattuale integra pienamente la colpa datoriale, a prescindere dal rispetto formale di specifiche norme di settore.

    Sul tema del concorso di cause, la Corte ha confermato il principio secondo cui la preesistenza di uno stato patologico costituisce una concausa naturale irrilevante ai fini della riduzione del risarcimento, in applicazione del principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p.: la comparazione dell'incidenza eziologica tra più cause concorrenti, ai fini di un frazionamento della responsabilità, può operare solo tra condotte umane colpevoli, non tra queste e fattori naturali. Ne consegue che, qualora non risulti provata l'esistenza di un fattore naturale idoneo a escludere del tutto il nesso causale, il datore di lavoro risponde per l'intero danno, anche quando il lavoratore presenti, per condizioni soggettive, una vulnerabilità superiore alla media.

    Il nuovo sistema di indennizzo INAIL

    Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha richiamato la disciplina dell'art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000, chiarendo che, ai fini dell'applicazione del nuovo sistema indennitario INAIL relativo al danno biologico, è sufficiente che l'evento sia stato denunciato successivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale attuativo (9 agosto 2000), anche se il fatto lesivo si sia verificato in epoca precedente. Nel caso di specie, l'infarto era avvenuto nel 1999 ma la denuncia era stata presentata nel 2002: pertanto la rendita INAIL, comprensiva del danno biologico, doveva essere legittimamente detratta dal risarcimento civilistico secondo il criterio delle poste omogenee, distinguendo danno patrimoniale e non patrimoniale e scomputando dall'importo liquidato le sole voci coperte dall'assicurazione sociale.

  • Contributi Previdenziali

    Violazioni ostative DURC e agevolazioni: elenco aggiornato 2026

    Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il decreto 22 giugno 2026 (GU n. 156 dell'8 luglio 2026), con cui vengono individuate le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che costituiscono causa ostativa alla fruizione di benefici normativi e contributivi da parte dei datori di lavoro. 

    Per i datori di lavoro e i consulenti del lavoro il decreto rappresenta un riferimento operativo per individuare puntualmente le fattispecie di violazione e la relativa durata dell'effetto ostativo, elemento che incide sulla verifica di regolarità contributiva  per l'ottenimento del DURC e  l'accesso a sgravi, esoneri e agevolazioni.

    Quadro normativo

    L'art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 ha subordinato, a decorrere dal 1° luglio 2007, il godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale al possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e all'assenza di violazioni nelle medesime materie, comprese quelle relative alla tutela delle condizioni di lavoro e alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

    La norma demandava a un decreto ministeriale l'individuazione specifica di tali violazioni, ai sensi dei commi 1175 e 1176 della medesima legge. Il decreto-legge n. 19/2024, nell'ambito delle disposizioni attuative del PNRR in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, ha aggiornato il perimetro della norma, rendendo necessaria una nuova ricognizione delle fattispecie rilevanti: è quanto il decreto del 22 giugno 2026 realizza attraverso l'Allegato A, parte integrante del provvedimento.

    Novità 2026 violazioni che impediscono l’emissione del DURC

    Rispetto all'impianto previgente, il decreto conferma l'impostazione basata sulla graduazione della causa, in funzione della gravità della violazione, espressa in mesi di interdizione dai benefici.

     L'Allegato A elenca le fattispecie penali e amministrative rilevanti, 

    • dalle più gravi (reati contro l'incolumità pubblica e sfruttamento del lavoro, con interdizione di 24 mesi) 
    • fino alle violazioni di carattere residuale (3 mesi).

    Di seguito la tabella riepilogativa delle fattispecie e dei relativi periodi di interdizione dai benefici, come indicati nell'Allegato A al decreto.

    Violazione

    Periodo di interdizione

    Art. 437 c.p. (rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro)

    24 mesi

    Art. 589, comma 2, c.p. (omicidio colposo con violazione norme sulla sicurezza sul lavoro)

    24 mesi

    Art. 603-bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – caporalato)

    24 mesi

    Art. 590, comma 3, c.p. (lesioni personali colpose gravi o gravissime con violazione norme sulla sicurezza sul lavoro)

    18 mesi

    Violazioni degli artt. 55 (commi 1, 2, 5 lett. a-d), 68 (comma 1, lett. a-b), 87 (commi 1-3), 159 (commi 1-2, lett. a-b), 165, 170, 178, 219, 262 (commi 1-2, lett. a-b), 282 (commi 1-2, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008

    12 mesi

    Art. 105, comma 1, lett. a) e b), D.P.R. n. 320/1956

    12 mesi

    Art. 22, comma 12, D.Lgs. n. 286/1998 (impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno)

    8 mesi

    Art. 3, commi da 3 a 5, D.L. n. 12/2002, conv. L. n. 73/2002 (sospensione attività imprenditoriale)

    6 mesi

    Art. 27, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008 (violazioni in materia di sospensione dell'attività)

    6 mesi

    Artt. 7 e 9 D.Lgs. n. 66/2003 (orario di lavoro), solo se riguardanti almeno il 20% della manodopera regolarmente impiegata

    3 mesi

    Ogni altra violazione penale in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese quelle su condizioni di lavoro, salute e sicurezza

    3 mesi

    Istruzioni operative

    Per la verifica pratica della regolarità ai fini dell'accesso ai benefici, datori di lavoro e consulenti devono considerare i seguenti elementi:

    •   la causa ostativa scatta solo in presenza di un provvedimento definitivo (sentenza passata in giudicato o ordinanza-ingiunzione definitiva ex art. 18 legge n. 698/1981);
    •     il periodo di interdizione decorre dalla data di definitività del provvedimento e si applica per la durata indicata in Allegato A, in base alla fattispecie di violazione accertata;
    •     l'interdizione non opera se il procedimento penale si è estinto per prescrizione obbligatoria o per oblazione, circostanze che vanno documentate in sede di verifica;
    •    ai fini della programmazione delle richieste di benefici (sgravi contributivi, esoneri, agevolazioni normative), è opportuno mappare preventivamente eventuali procedimenti pendenti o definiti a carico dell'azienda riconducibili alle fattispecie elencate;
    •    per la violazione residuale relativa agli articoli 7 e 9 del D.Lgs. n. 66/2003 (orario di lavoro), l'effetto ostativo (3 mesi) si applica solo se la violazione riguarda almeno il 20% del totale della manodopera regolarmente impiegata: un dato da verificare  nel calcolo dell'organico.

  • Lavoro Dipendente

    Distacco per salvaguardia occupazionale: novità nel DL 62/2026

    Con la legge di conversione del Decreto Lavoro 2026 (D.L. n. 62/2026, convertito in legge n. 112/2026) è stato introdotto  il nuovo art. 16-quater, che disciplina un istituto già noto  in una  forma molto innovativa:   il "distacco per finalità di salvaguardia occupazionale e continuità produttiva". 

    Si tratta di una misura temporanea, applicabile fino al 31 dicembre 2029,  che offre alle imprese uno strumento aggiuntivo nella gestione delle crisi non strutturali, evitando il ricorso alla cassa integrazione o a licenziamenti.

    La norma consente di distaccare lavoratori presso un'altra azienda anche appartenente a un settore economico diverso e che applica un CCNL differente, purché il distacco sia funzionale a obiettivi specifici:

    •  salvaguardare i livelli occupazionali, 
    • garantire la continuità produttiva, 
    • conservare le competenze professionali, 
    • limitare la sospensione dell'attività, 
    • ridurre l'uso degli ammortizzatori sociali o prevenire esuberi.

    La sua concreta operatività è  però  subordinata a un decreto attuativo del Ministero del Lavoro, atteso entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, teoricamente entro il 26 agosto 2026. 

    La novità assenza di interesse dell’ azienda distaccante

    L'elemento di maggiore discontinuità rispetto alla disciplina ordinaria (art. 30, D.Lgs. 276/2003) è che , di fatto, il nuovo distacco può essere disposto anche in assenza dell'interesse proprio del datore di lavoro distaccante, requisito che  in precedenza la giurisprudenza ha sempre considerato essenziale — insieme a temporaneità e permanenza della titolarità del rapporto di lavoro — per distinguere il distacco dalla somministrazione.

     L'articolo, però, non nasce nel vuoto: si sovrappone in parte all'art. 8, comma 3, della legge n. 236/1993, che già consente accordi sindacali per il distacco temporaneo volto a evitare riduzioni di personale, ammettendo anche il riaddebito dei costi all'impresa ospitante. 

    Come detto per i dettagli operativi occorre attendere il  decreto ministeriale attuativo , che  dovrà stabilire eventuali limiti e tutele per i lavoratori coinvolti, nonché il coordinamento con gli istituti già esistenti in materia di gestione delle crisi aziendali.

    Scarica il testo del decreto 1 maggio convertito

    TESTO COORDINATO DL 62 2026 LEGGE DI CONV. 112 2026

  • Lavoro Dipendente

    Costo lavoro appalti facchinaggio nei Ministeri 2026

    Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il decreto n. 54 del 26 giugno 2026 della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, ha aggiornato il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi in appalto per conto dell'Amministrazione della Difesa, Interni, Giustizia, Forze dell'Ordine e Amministrazioni Militari. 

    Il provvedimento riguarda in particolare le prestazioni di facchinaggio e manovalanza comune, anche con utilizzo di mezzi e strumenti complessi, e trova fondamento nell'articolo 41, comma 13, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023), che assegna al Ministero il compito di determinare annualmente, tramite apposite tabelle, il costo del lavoro sulla base dei valori economici fissati dalla contrattazione collettiva nazionale.

     L'aggiornamento recepisce il rinnovo del CCNL siglato il 18 dicembre 2025 tra FISE Assomanovalanza e le sigle sindacali FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI, e segue l'acquisizione del parere delle organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie, che il 22 giugno 2026 hanno condiviso con la Direzione Generale le tabelle elaborate.

    Le nuove tabelle, allegate al decreto, definiscono il costo orario per operai (livelli dal 3 al 6) e per impiegati (livelli dalla Q al 4), con decorrenza scaglionata a Gennaio e Settembre di ciascun anno dal 2026 al 2028.

     La struttura di calcolo, coerente con la metodologia già adottata nei precedenti decreti ministeriali, si articola in quattro voci: 

    • gli elementi retributivi annui (retribuzione base, anzianità di settore, E.D.R.),
    •  gli oneri aggiuntivi (festività, tredicesima, quattordicesima, eventuale premio di risultato),
    • gli oneri previdenziali e assistenziali (INPS e INAIL, con aliquote differenziate tra operai e impiegati) e
    • gli altri oneri, tra cui il TFR e i costi relativi a salute e sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/2008. 

    Il costo medio orario finale viene determinato rapportando il costo annuo complessivo alle ore mediamente lavorate, calcolate sottraendo alle ore teoriche contrattuali le ore non lavorate per ferie, festività, malattia, permessi sindacali, diritto allo studio e formazione. Per gli operai il costo orario cresce, ad esempio, dai 18,32 euro di Gennaio 2026 (livello 6) fino a 24,20 euro previsti a Settembre 2028 per il livello 3; per gli impiegati la forbice va dai 16,56 euro del livello 4 in Gennaio 2026 fino ai 28,15 euro del livello Q a Settembre 2028.

    ATTENZIONE  il costo del lavoro così determinato concorre alla verifica di congruità delle offerte economiche e alla prevenzione di ribassi anomali, in attuazione dei principi di tutela del lavoro sanciti dal Codice dei contratti pubblici. 

    Va tuttavia ricordato che l'articolo 2 del decreto precisa come tali valori siano suscettibili di oscillazioni in relazione a benefici contributivi o fiscali di cui l'impresa può usufruire, ad accordi integrativi aziendali o a costi logistici specifici (indennità di trasferta, lavoro notturno), nonché a oneri derivanti da adempimenti particolari in materia di salute e sicurezza. Le imprese e i professionisti del settore sono quindi invitati a considerare le tabelle come base minima di riferimento, da adattare alle specificità contrattuali e organizzative di ciascuna commessa.

  • Contributi Previdenziali

    Contributi Artigiani e commercianti: simulatore INPS per il calcolo

    Dal mese di luglio 2026 l'INPS mette a disposizione un nuovo strumento online per chi vuole capire in anticipo quanto dovrà pagare di contributi previdenziali per una nuova attività artigianale o commerciale .L'istituto ne ha dato avviso con il messaggio 2254 del 3 luglio 2026.

    Il nuovo strumento si chiama "Simulatore Calcolo Contributi Artigiani e Commercianti" ed è pensato per aiutare chi sta valutando di aprire un'attività da artigiano o da commerciante a farsi un'idea chiara dei costi contributivi prima ancora di iscriversi.

    Simulatore contributi INPS : si accede senza SPID – Come funziona

    Il servizio è molto semplice da usare: si trova sul sito dell'INPS, nella sezione dedicata a "Imprese e Liberi Professionisti", ed è accessibile a tutti senza bisogno di credenziali o login. Basta inserire alcuni dati in modo anonimo  (il reddito previsto e i mesi di attività) e il sistema calcola una stima dei contributi dovuti.

    Il simulatore copre sia la Gestione artigiani che quella dei commercianti, e tiene conto anche di situazioni particolari, come:

    • il regime forfettario per chi ha una partita IVA agevolata;
    • la riduzione contributiva prevista per chi ha più di 65 anni ed è già pensionato;
    • la presenza di eventuali collaboratori familiari che lavorano nell'impresa.

    A cosa serve davvero – l’avviso INPS

    È importante sottolineare che si tratta di una simulazione, non di un calcolo ufficiale. I numeri che escono dal sistema sono indicativi e orientativi: servono a farsi un'idea generale, ma non sostituiscono una verifica vera e propria da parte dell'INPS. Il risultato finale dipende infatti dal possesso effettivo dei requisiti di legge e dalla correttezza dei dati inseriti dall'utente.

    L'obiettivo principale dello strumento è pratico: permettere a chi sta pensando di avviare un'attività autonoma di capire in anticipo quale sarà il peso dei contributi previdenziali, così da poter valutare con più consapevolezza la propria scelta lavorativa.

    Il consiglio dell'INPS

    Proprio per questo motivo, l'Istituto raccomanda di non basare decisioni importanti solo sul risultato della simulazione. Prima di fare scelte che possano incidere sulla propria posizione assicurativa, è sempre meglio rivolgersi a un ufficio territoriale INPS o a un intermediario (come un consulente del lavoro o un patronato), che potrà fornire indicazioni precise e personalizzate sul caso specifico.

  • Professione Avvocato

    Avvocati: conseguenze della mancata consegna di documenti al cliente

    Con l'ordinanza n. 20608/2026, pubblicata il 18 giugno 2026, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione sono tornate a pronunciarsi sui doveri informativi e documentali dell'avvocato nei confronti del proprio assistito, confermando la legittimità di una sanzione disciplinare di censura. 

    La pronuncia offre  un'occasione di riflessione sui limiti dell'obbligo di rendicontazione del mandato e sulle conseguenze, anche in sede di giudizio di legittimità, della violazione delle regole deontologiche. Il tema è di interesse trasversale: la vicenda riguarda un rapporto di lavoro definito tramite conciliazione, e ripropone questioni ricorrenti quali la tracciabilità della documentazione contabile e transattiva, la trasparenza verso il cliente e i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni degli organi disciplinari.

    I fatti del caso

    Il procedimento trae origine da una sanzione di censura irrogata dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Torino e confermata dal Consiglio Nazionale Forense, per due distinti addebiti. Il primo riguardava l'omessa informazione al cliente sull'andamento del mandato e la mancata consegna della documentazione relativa a una controversia di lavoro conclusasi con conciliazione: in particolare, l'assegno versato dal datore di lavoro, la copia del verbale di conciliazione sottoscritto anche dalla controparte e la fattura del sindacato relativa alle somme percepite dal legale. Il secondo addebito concerneva il deposito, nel corso di un separato giudizio di sfratto, di un esposto disciplinare presentato dallo stesso cliente nei confronti dell'avvocato di controparte, produzione ritenuta priva di qualsiasi utilità difensiva. L'avvocato sanzionato ha impugnato la decisione del CNF dinanzi alla Cassazione articolando quattro motivi di ricorso: l'eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare, l'omesso esame di un fatto decisivo relativo alla documentazione effettivamente depositata, l'erronea applicazione delle norme sulla rappresentanza processuale in relazione a una convenzione stipulata con l'organizzazione sindacale, e infine la contestazione della rilevanza dell'esposto ai fini difensivi.

    La decisione e le motivazioni

    La Corte ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendolo in parte infondato e in parte inammissibile. Sul primo motivo, i giudici hanno chiarito che l'obbligo di consegna della documentazione al cliente, previsto dall'art. 27 del Codice deontologico forense, non può considerarsi assolto mediante il deposito degli atti presso il Consiglio di disciplina, trattandosi di adempimento diverso e non equivalente alla consegna diretta all'assistito; inoltre, la documentazione effettivamente prodotta risultava solo parzialmente satisfattiva della richiesta, mancando in particolare l'assegno versato dalla controparte direttamente al legale. 

    La Corte ha altresì ritenuto irrilevante l'esistenza di una convenzione con l'organizzazione sindacale, poiché l'avvocato aveva ricevuto un mandato diretto dal lavoratore assistito, che costituiva quindi l'unico soggetto legittimato a ricevere la documentazione.

     Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità: le censure, infatti, si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del merito probatorio, preclusa in sede di legittimità, senza rispettare gli oneri di autosufficienza del ricorso richiesti dal codice di rito. 

    Analogamente, il quarto motivo, relativo alla presunta utilità difensiva dell'esposto depositato in giudizio, è stato giudicato inammissibile in quanto diretto a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio già motivatamente esaminato dal Consiglio Nazionale Forense.

  • Formazione e Tirocini

    Formazione professionale: al via il registro nazionale attestazioni SFERA

    Con la circolare n. 7 del 1° luglio 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha anticipato ai soggetti titolari delegati ex art. 4 del D.M. 9 luglio 2024, n. 115 gli elementi tecnico-amministrativi necessari per l'adeguamento dei rispettivi sistemi informativi al costituendo SFeRA (Sistema informativo della formazione e registro attestazioni). 

    Il provvedimento  si rivolge in via diretta ai fondi interprofessionali per la formazione continua (art. 118, legge 388/2000), ai fondi bilaterali di cui all'art. 12 del D.Lgs. 276/2003, a Forma.temp, a Unioncamere e a Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. Per datori di lavoro e consulenti del lavoro che operano con questi enti, il testo fornisce indicazioni operative da cui partire per verificare la coerenza dei propri applicativi gestionali rispetto ai futuri standard di conferimento dati, senza tuttavia introdurre, allo stato, obblighi immediati di trasmissione.

    Cos’è SFERA- Quadro normativo

    La circolare si inserisce nel percorso attuativo degli articoli 13, 14, 15 e 16 del D.Lgs. 150/2015 e trova il proprio fondamento specifico nell'art. 4 del D.M. 115/2024, che individua i soggetti titolari delegati per i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze. 

    SFeRA è destinato a costituire la base informativa nazionale unitaria per la raccolta e la tracciabilità dei percorsi formativi,  in modo da alimentare  il Fascicolo elettronico del lavoratore, il Fascicolo sociale e lavorativo del cittadino e supportando l'operatività del SIISL.

     Il documento  rinvia a un prossimo decreto istitutivo la definizione dei profili su trattamento dei dati personali, interoperabilità applicativa e messa in esercizio dei servizi

    Novità, istruzioni operative e scadenze

    Sul piano pratico, gli enti destinatari dovranno predisporre i sistemi informativi per la gestione di tre componenti informative: 

    1. la Scheda percorso (identificazione univoca del percorso formativo, titolarità, durata, obiettivi di apprendimento),
    2.  la Scheda frequenza (avvio, svolgimento ed esiti di partecipazione del singolo individuo, identificato tramite IDANPR) e 
    3. la Scheda attestazione (dati relativi al rilascio, comprensivi di programma, enti finanziatori ed evidenze di parte prima, seconda e terza). 

    Le regole di conferimento prevedono

    • la trasmissione dell'intero set informativo ad ogni invio o modifica,
    • l'immodificabilità della Scheda frequenza dopo la ricezione della prima Scheda attestazione, e
    •  la possibilità di aggiornare la Scheda attestazione solo da parte del soggetto conferente originario.

    È inoltre richiesta la predisposizione di un'anagrafica enti titolati non duplicativa, identificata tramite codice fiscale, con sede legale unica e obbligatoria e sedi operative gestibili in forma ripetibile.

     I sistemi dovranno inoltre supportare le classificazioni pubblicate sul portale URP Online del Ministero (ambiti di titolarità, tipologie di ente e attività, titoli di studio ISTAT, modalità formative, codifica Belfiore), fatta eccezione per le classificazioni relative all'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni, sempre riferite a tale fonte.

    Le tempistiche di conferimento previste sono le seguenti:

    Tipologia percorso Termine di conferimento
    Percorsi formativi ordinari (avvio, variazioni, conclusione, frequenza, attestazioni) Cadenza giornaliera, comunque entro 15 giorni da ciascun evento
    Percorsi di durata inferiore a 30 ore o 2 settimane, e percorsi ex D.Lgs. 81/2008 Invio anche unico, entro 15 giorni dalla conclusione del percorso
    Percorsi collegati a un patto di servizio personalizzato (art. 20, D.Lgs. 150/2015) Cadenza giornaliera, entro 15 giorni dall'avvio di frequenza

    Sul fronte operativo interno, gli enti sono chiamati quindi  ad avviare da subito: 

    • l'analisi di coerenza dei propri archivi rispetto agli standard anticipati,
    •  la mappatura dei dati mancanti,
    •  la progettazione delle funzionalità di produzione dei tracciati, la verifica della qualità dei dati anagrafici (in raccordo con ANPR) e
    •  la definizione di regole interne per identificazione univoca dei percorsi, modifiche e cancellazioni. 

    È infine richiesta l'individuazione di un referente tecnico e di un referente amministrativo per le interlocuzioni con il Ministero, in vista della successiva pubblicazione degli allegati tecnici definitivi e del decreto istitutivo di SFeRA.