• Appalti

    Appalti e sicurezza: obbligo informativo del committente

    Nei rapporti di appalto e subappalto, la gestione della sicurezza non si esaurisce negli obblighi tipici del datore di lavoro, ma può estendersi anche agli impegni assunti contrattualmente tra le parti. 

    È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione penale con la sentenza n. 12329/2026, che affronta un gravissimo caso di incidente sul lavoro verificatosi durante operazioni di bonifica di cisterne contenenti residui di sostanze chimiche.

    La pronuncia chiarisce che, anche in assenza di un controllo diretto sulle attività pericolose, il committente può essere chiamato a rispondere per omessa informazione, qualora abbia assunto obblighi di cooperazione e scambio informativo. 

    La fonte della responsabilità, infatti, può essere individuata nel contratto e non necessariamente nella normativa prevenzionistica, con richiamo al principio di cui all’art. 40, comma 2, cod. pen.

    Il caso: infortunio mortale

    L’infortunio trae origine da un’operazione di pulizia interna di una cisterna utilizzata per il trasporto di zolfo fuso. All’interno del contenitore si era formato acido solfidrico, gas altamente tossico, che ha causato la morte di più lavoratori intervenuti nella bonifica.

    La vicenda si colloca in una filiera contrattuale complessa: una società chimica aveva affidato a una società di logistica il trasporto delle sostanze; quest’ultima aveva poi subappaltato parte delle attività operative. Successivamente, per esigenze produttive, alcune cisterne furono destinate al trasporto di acido solforico, rendendo necessaria la loro bonifica prima del riutilizzo.

    Le operazioni di pulizia furono però eseguite da un’impresa priva delle necessarie competenze e senza adeguate misure di sicurezza. L’evento si verificò proprio durante queste attività, affidate lungo la catena dei subappalti.

    Elemento decisivo della controversia è che la società committente non aveva alcun ruolo operativo nella gestione della bonifica: non selezionava le cisterne, non individuava l’impresa incaricata e non controllava le modalità esecutive. 

    Tuttavia, essa era a conoscenza della natura delle sostanze trasportate e dei rischi connessi alla presenza di gas tossici nei contenitori.

    La decisione: responsabilità committente per mancata comunicazione

    La Corte di Cassazione penale ha confermato che la responsabilità non può essere ricondotta alla disciplina prevenzionistica tipica del datore di lavoro committente, in quanto le attività si svolgevano al di fuori dell’azienda e senza disponibilità dei luoghi. In particolare, non trovavano applicazione né l’art. 7 del D.Lgs. 626/1994 né l’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, richiamati una sola volta.

    La decisione si fonda invece sul contenuto del contratto di logistica, che attribuiva alle parti una “speciale importanza allo scambio di informazioni” e prevedeva un obbligo di vigilanza sulla corretta esecuzione dell’accordo.

    Secondo la Corte, quando il contratto è stato modificato per includere la riconversione delle cisterne e la loro bonifica, l’obbligo informativo si è esteso automaticamente ai rischi connessi a tali operazioni. In particolare, la società committente avrebbe dovuto segnalare la possibile presenza di acido solfidrico all’interno delle cisterne e la necessità di adottare adeguate misure di protezione.

    Il passaggio centrale della motivazione riguarda la fonte della posizione di garanzia: essa non deriva dalla disponibilità materiale del bene pericoloso né dal controllo diretto dell’attività, ma dall’impegno contrattuale assunto di cooperare e fornire informazioni rilevanti per la sicurezza.

    L’omissione di tali informazioni è stata ritenuta causalmente rilevante, in quanto ha inciso sull’organizzazione delle attività di bonifica e sulla scelta delle misure di sicurezza da adottare. In questo senso, la Corte ha ribadito che anche un obbligo informativo può assumere funzione protettiva e fondare responsabilità per eventi lesivi.

    Di conseguenza, la Cassazione ha affermato  in pratica che:

    • il committente, pur non gestendo direttamente il rischio,
    • doveva informare l’appaltatore della pericolosità delle operazioni,
    • e l’omissione di tale informazione ha avuto efficacia causale nell’evento.

    Quanto alle responsabilità, la Corte:

    • ha confermato la responsabilità civile di alcuni dirigenti già definitivamente accertata nei precedenti gradi di giudizio;
    • ha invece annullato con rinvio la decisione relativa ad altri soggetti, per una nuova valutazione in sede civile;
    • ha escluso la responsabilità dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

    Il principio che emerge è che, nei rapporti contrattuali complessi, l’obbligo di informazione può assumere un ruolo centrale nella prevenzione degli infortuni, anche quando il soggetto obbligato non esercita un controllo diretto sulle attività operative.

  • PRIMO PIANO

    Assicurazione monopattini: proroga al 16 luglio – cosa sapere, come fare

    Dal 17 maggio 2026 circolare con un monopattino elettrico senza contrassegno identificativo sarà illegale.  

    ATTENZIONE  Per la polizza RC Auto il Ministero delle Imprese ha emanato una circolare  il 17 aprile con la quale accorda una proroga per l'effettivo obbligo di assicurazione (come richiesto da ANIA per problemi tecnici di adeguamento delle procedure) al 16 luglio 2026 (all'ultimo paragrafo i dettagli)

    Con la legge 27 dicembre 2019, n. 160  sono stati stabiliti i requisiti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, nonché la disciplina per la loro circolazione. In particolare, è stato stabilito:

    1. l’obbligo per i conducenti di indossare un idoneo casco;
    2. l’obbligo per i proprietari di dotare i monopattini di apposito contrassegno (il cosiddetto "targhino");
    3. l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi 

    La piattaforma per richiedere il contrassegno è già attiva . Con il numero di contrassegno si può poi  stipulare la polizza.

     Ecco una  guida completa  per mettersi in regola basata sulle FAQ ufficiali del Ministero dei Trasporti e del MIMIT.

    Chi deve stipulare l’assicurazione, i massimali

    Possono intestarsi la polizza tutti i maggiorenni e i minori a partire dai 14 anni. 

    Per gli under 18, la richiesta del contrassegno deve essere presentata da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. 

    Sarà poi sempre il genitore a dover stipulare la polizza RC, indicando il codice del contrassegno ottenuto.

    Per i massimali di copertura la legge stabilisce due soglie minime:

    • Danni alle persone: 6,45 milioni di euro
    • Danni alle cose: 1,3 milioni di euro

    Si tratta degli stessi massimali già previsti dal Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/2005) per auto, moto e ciclomotori.

    Attenzione alla rivalsa

    Attenzione. Se il monopattino è condiviso tra più membri della famiglia, è fondamentale verificare se la polizza contiene una clausola che copre tutti i conducenti o solo l'intestatario. In assenza di tale clausola, un sinistro causato da un familiare non indicato in polizza potrebbe non essere coperto. Le condizioni contrattuali vanno lette attentamente prima della firma.

    Le generiche polizze RC capofamiglia o RC vita privata non sono valide per i monopattini. Molte di esse escludono espressamente i veicoli soggetti a obbligo RC Auto. Inoltre, la polizza deve riportare il codice del contrassegno identificativo del monopattino, collegato alla piattaforma del MIT: un requisito che le polizze generiche non possono soddisfare.

    La compagnia assicurativa può rivalersi sul proprietario — o sul conducente effettivo se diverso — nei casi di:

    •  guida in stato di ebbrezza,
    • violazione grave delle condizioni di polizza, 
    • guida senza casco obbligatorio o trasporto non consentito di passeggeri.

     È possibile richiedere una clausola di rinuncia alla rivalsa al momento della sottoscrizione della polizza.

    Il collegamento tra contrassegno e assicurazione: sanzioni e procedura

     Il contrassegno identificativo di ogni monopattino, obbligatorio dal 18 maggio prossimo  viene associato automaticamente ai dati della polizza, consentendo alle forze dell'ordine verifiche in tempo reale. a attenzione : non è sufficiente che la polizza "esista su carta": deve essere correttamente registrata nella piattaforma ANIA dalla compagnia assicurativa.

    In sintesi: per mettersi in regola entro il 16 maggio 2026  la procedura è la seguente:

    • Accedi al Portale dell'Automobilista con SPID livello 2 o CIE
    • Richiedi il contrassegno nella sezione Gestione Pratiche Online (GPO)
    • Ritira il contrassegno in Motorizzazione o presso un'agenzia di pratiche auto
    • Comunica il codice del contrassegno alla compagnia assicurativa
    • Sottoscrivi una polizza RC Auto specifica per monopattini (non quella famiglia) 
    • Verifica che la polizza copra tutti i conducenti abituali
    • Chiedi alla compagnia la rinuncia alla rivalsa, se disponibile
    • Assicurati che la polizza venga registrata sulla piattaforma ANIA ENTRO IL 16 LUGLIO 2026

    Le sanzioni previste per chi viola l’obbligo

    Chi circola senza contrassegno rischia una sanzione da 100 a 400 euro

    Chi circola senza copertura RC rischia una sanzione da 866 a 3.464 euro con il sequestro del mezzo.

    Proroga effettivita assicurazione al 16 luglio 2026

    La circolare MIMIT del 17 aprile 2026  ha precisato che: " Nell’ambito dei lavori per la predisposizione tecnica delle piattaforme informatiche da utilizzare per l’emissione delle polizze assicurative l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA) ha rappresentato talune criticità di natura tecnica, che non consentono di avere i sistemi informatici pienamente operativi per l’emissione delle polizze per il 17 maggio p.v.

    Ai fini dell’emissione delle polizze assicurative, sono, infatti, necessari flussi IT di dati tra la "piattaforma monopattini" della Motorizzazione, la banca dati SITA ANIA delle coperture assicurative e le imprese assicuratrici.

    Tanto su premesso, tenuto conto delle criticità di natura tecnica rappresentate da ANIA, che ha richiesto allo scopo un ulteriore termine di 60 giorni per la risoluzione delle relative problematiche (…) le compagnie di  assicurazione dovranno offrire le polizze per la copertura Rc auto dei monopattini obbligatoriamente dal sessantesimo giorno successivo alla previsione dell’articolo 14, comma 5, del Decreto direttoriale del 6 marzo 2026, ossia dal 16 luglio 2026. Dalla medesima data si applicherà la disciplina relativa all’intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada di cui agli articoli 283 e ss. del Codice delle assicurazioni  private e del Sistema Carta Verde.

  • Lavoro Autonomo

    Parrucchieri ed estetisti: nel DL PNRR ok al responsabile temporaneo

    Il Decreto Legge n. 19/2026 , convertito in legge 50  del 20.4.2026 , introduce misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione

    Da segnalare per il settore artigiano le disposizioni contenute nell’articolo 12, commi 3 e 4, che intervengono sulla disciplina del responsabile tecnico nelle attività di estetista e acconciatore, introducendo la nuova figura del responsabile tecnico temporaneo.

    La finalità della norma è  di evitare la paralisi dell’attività d’impresa nei casi in cui il responsabile tecnico ordinariamente designato sia temporaneamente assente e non possa garantire la presenza obbligatoria durante lo svolgimento dell’attività.

    Responsabile tecnico temporaneo: requisiti

    ll comma 3 dell’articolo 12 modifica l’articolo 3, comma 01, della legge n. 1/1990, che disciplina l’attività di estetista. Il comma 4 si riferisce invece  alle attività di acconciatura ma le disposizioni operative sono identiche.

    Si ricorda che la normativa vigente prevede che per ogni sede dell’impresa sia designato almeno un responsabile tecnico, individuato nel titolare, in un socio partecipante al lavoro, in un familiare coadiuvante o in un dipendente, purché in possesso della qualificazione professionale richiesta.

    Il responsabile tecnico deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento delle attività ed è iscritto nel REA (Repertorio delle notizie economico-amministrative) contestualmente alla presentazione della SCIA.

    Con il Decreto Legge n. 19/2026 viene introdotta la possibilità di nominare un responsabile tecnico temporaneo.

    Nello specifico si prevede che l’impresa potrà individuare:

    • un dipendente;
    • un familiare coadiuvante;
    • un collaboratore;

    purché in possesso di un’esperienza professionale nel ramo di attività non inferiore a tre anni.

    Durata dell’incarico

    Va tenuto presente che la nomina ha carattere temporaneo e deve rispettare precisi limiti temporali:

    • durata massima ordinaria: 30 giorni;
    • proroga possibile fino a 90 giorni, esclusivamente per comprovati motivi di salute.

    La norma, dunque, delimita chiaramente l’ambito applicativo, evitando utilizzi strutturali della figura temporanea in sostituzione del responsabile tecnico ordinario.

    Obblighi di comunicazione

    Il periodo di sostituzione  del responsabile ordinario con il responsabile temporaneo deve essere tempestivamente comunicato dal titolare:

    • allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP);
    • alla Camera di Commercio territorialmente competente.

    Si tratta di un adempimento essenziale, il cui mancato rispetto potrebbe esporre l’impresa a contestazioni amministrative.

  • Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Assegno unico 2026 tabelle importi, ISEE, domanda

    Con la circolare n. 7 del 30 gennaio 2026, l’INPS fornisce indicazioni operative in materia di Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU), con riferimento :

    • alla presentazione delle domande per l’anno 2026, 
    • all’aggiornamento annuale degli importi, delle maggiorazioni e delle soglie ISEE, nonché 
    • alle modalità di applicazione del nuovo ISEE per prestazioni familiari e per l’inclusione.

    Il documento è rivolto ai soggetti già beneficiari della misura, e conferma il principio della continuità delle domande accolte.   Vengono fornite inoltre le tabelle degli importi dell'assegno per il corretto riconoscimento degli importi spettanti nel nuovo anno.

    Le norme sull’Assegno Unico e universale

    L’Assegno Unico e Universale è disciplinato dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che ha introdotto una misura strutturale di sostegno economico per i figli a carico. In particolare, l’articolo 12, comma 3, del decreto stabilisce il principio di erogazione d’ufficio della prestazione, in presenza di una domanda in stato “accolta”, senza necessità di rinnovo annuale.

    La circolare INPS richiama inoltre:

    • la circolare n. 132 del 15 dicembre 2022, che ha chiarito la validità pluriennale delle domande;
    • l’articolo 4, comma 11, del D.lgs. n. 230/2021, che prevede l’adeguamento annuale degli importi in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo;
    • l’articolo 1, comma 208, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), che introduce l’ISEE per prestazioni familiari e per l’inclusione, rilevante anche ai fini dell’AUU.

    Le tabelle degli importi aggiornati

    Per l’anno 2026, l’INPS conferma che non è necessario presentare una nuova domanda di Assegno Unico per i nuclei familiari che risultano già titolari di una domanda in stato “accolta”, salvo i casi di domanda decaduta, revocata, rinunciata o respinta.

    Dal punto di vista economico, gli importi e le maggiorazioni sono stati adeguati del +1,4%, in applicazione della variazione dell’indice del costo della vita rilevata dall’ISTAT per l’anno 2025. Le nuove soglie e i valori aggiornati sono riportati nell’Allegato n. 1 alla circolare.

    In assenza di un ISEE valido, a partire da marzo 2026 l’AUU è corrisposto con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa. 

    Tuttavia, se la DSU 2026 viene presentata entro il 30 giugno 2026, l’INPS provvede al ricalcolo degli importi e alla corresponsione degli eventuali arretrati a decorrere da marzo 2026.

    Per ottenere importi superiori al minimo, è quindi necessario che la DSU 2026 risulti correttamente attestata.

    La circolare fornisce indicazioni dettagliate sulle maggiorazioni dell’AUU, applicabili in presenza di specifici requisiti soggettivi e reddituali. In particolare, sono confermate le seguenti fattispecie:

    Fattispecie Condizione richiesta Maggiorazione prevista
    Figli di età inferiore a 1 anno ISEE 2026 applicabile Incremento del 50% dell’importo AUU fino al primo anno di vita
    Nuclei con almeno 3 figli ISEE neutralizzato ≤ 46.582,71 euro Incremento del 50% per ciascun figlio da 1 a 3 anni
    Nuclei con almeno 4 figli a carico Requisito numerico dei figli Maggiorazione forfettaria di 150 euro

    Gli importi aggiornati trovano applicazione: dalla mensilità di febbraio 2026 per i valori ordinari; dalla mensilità di marzo 2026 per gli adeguamenti riferiti a gennaio 2026. 

    In relazione all’ISEE, la circolare chiarisce che il nuovo ISEE per prestazioni familiari e per l’inclusione è utilizzato per il calcolo dell’AUU a partire da marzo 2026, mentre le mensilità di gennaio e febbraio restano ancorate all’ISEE in corso di validità al 31 dicembre 2025.

    Assegno unico 2026 nuovi requisiti di accesso

    Si segnala che il decreto PNRR convertito in legge 50 2026 in vigore dal 21 aprile  2026 ha apportato una modifica alle regole per il diritto all'Assegno Unico  per adeguarsi alle Direttive europee .

    La nuova norma prevede che  possono fare richiesta anche:

    • i lavoratori degli Stati membri dell’Unione europea non residenti in Italia, con  contratto di lavoro subordinato o di attività da lavoro autonomo e iscrizione a una gestione previdenziale  italiana e versamento effettivo della  relativa contribuzione  obbligatoria, 
    • coloro, in possesso dei requisiti previsti, che hanno figli residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea a carico  fiscalmente secondo la legislazione italiana.

     Si attendono ora  le istruzioni operative da parte dell'INPS per le modalita di applicazione e decorrenza.

  • Rubrica del lavoro

    Fondirigenti Avviso 1/2026: domande contributo entro il 23.4

    Sta per scadere il termine dell’Avviso 1/2026 di Fondirigenti, destinato al finanziamento di piani formativi aziendali finalizzati allo sviluppo delle competenze manageriali dei dirigenti delle imprese aderenti.

     L’iniziativa mette a disposizione  ben 18 milioni di euro per sostenere percorsi di formazione mirati al rafforzamento della capacità organizzativa, tecnologica e strategica delle aziende. 

    Il bando consente alle imprese di presentare progetti formativi finalizzati alla crescita delle competenze dei dirigenti, con l’obiettivo di migliorare la competitività aziendale e l’efficienza dei processi organizzativi,   previa condivisione  con le parti sociali competenti.

     I piani sono finanziati come contributo a fondo perduto entro un massimo di 15.000 euro per ciascuna azienda.

    Vediamo maggiori dettagli e  istruzioni su requisiti ,  beneficiari e modalità per le domande.

    Le principali novità dell’Avviso 1/2026

    L’Avviso 1/2026  sottolinea l’impostazione focalizzata sullo sviluppo delle competenze manageriali come leva strategica per la creazione di valore nelle imprese, con percorsi formativi progettati per rispondere ai fabbisogni specifici delle organizzazioni.  In particolare da evidenziare la possibilità di formazione sulle tecnologie emergenti come l'intelligenxza artificiale il cui sviluppo impetuoso necessità di risposte piu che mai tempestive 

    I piani formativi devono essere strutturati scegliendo una sola delle tre aree di intervento individuate dal Fondo, che rappresentano gli ambiti prioritari oggi per lo sviluppo della managerialità:

    1. Gestione delle risorse umane

    Questa area riguarda lo sviluppo delle competenze necessarie per la gestione del capitale umano, la motivazione dei collaboratori e il miglioramento delle performance organizzative. Tra i temi trattabili rientrano, ad esempio, sistemi di performance management, strumenti di valutazione delle competenze, politiche di incentivazione e iniziative di benessere organizzativo.

    2. Organizzazione dei processi produttivi

    L’intervento formativo può riguardare la progettazione e l’ottimizzazione dei processi aziendali, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza operativa e il coordinamento tra le diverse funzioni aziendali. Sono inclusi temi come process management, lean management, project management e metodologie per il lavoro agile.

    3. Utilizzo evoluto della tecnologia

    Questa area è dedicata allo sviluppo delle competenze digitali avanzate dei dirigenti, con particolare attenzione all’utilizzo dei dati, agli strumenti di business intelligence e alle tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale e l’automazione dei processi.

    Le proposte formative possono includere sia hard skills sia soft skills, purché le competenze trasversali siano integrate con contenuti tecnici e coerenti con gli obiettivi del piano formativo.

    Beneficiari e condizioni per accedere al finanziamento

    L’Avviso stabilisce   che  ogni azienda può presentare un solo piano formativo, mentre il contributo massimo concedibile è pari a 15.000 euro. 

    Il piano deve essere rivolto principalmente ai dirigenti occupati nelle imprese aderenti al Fondo, che costituiscono i destinatari principali delle attività formative. È comunque possibile la partecipazione di altre figure manageriali in qualità di uditori, ma i relativi costi non possono essere inclusi nel finanziamento. 

    Sono escluse dalla partecipazione le imprese che si trovano in situazioni di crisi o procedure concorsuali, come liquidazione giudiziale, concordato preventivo o amministrazione straordinaria, nonché quelle con posizione INPS cessata o sospesa rispetto all’adesione al Fondo. 

    Per quanto riguarda i costi del piano, l’Avviso prevede alcuni limiti:

    le spese per attività preparatorie e di accompagnamento non possono superare il 12,5% dei costi complessivi;

    le spese di funzionamento e gestione non possono superare il 5% del totale dei costi. 

    Le attività di formazione devono essere realizzate da fornitori qualificati, come 

    • enti accreditati, 
    • università, 
    • istituti tecnici superiori o 
    • professionisti con adeguata esperienza o certificazione.

    Come presentare domanda: modalità e scadenze

    La presentazione dei piani formativi deve avvenire esclusivamente online  su MyFondirigenti (Area riservata). Non è prevista la trasmissione di documentazione cartacea. 

    La finestra temporale per la presentazione delle domande è fissata:

    • dalle ore 12.00 del 18 marzo 2026
    • alle ore 12.00 del 23 aprile 2026.

    Il piano formativo deve essere condiviso con le parti sociali competenti prima della presentazione e successivamente sottoscritto con firma digitale dal rappresentante legale dell’azienda o da un soggetto con adeguati poteri di rappresentanza. 

    Una volta inviato, il piano non può essere modificato; eventuali variazioni richiedono l’annullamento della proposta e la presentazione di un nuovo piano entro i termini previsti. 

    Dopo la scadenza del bando, i piani presentati saranno sottoposti a una verifica di ammissibilità formale e successivamente alla valutazione di una commissione esterna. Per essere finanziati, i progetti devono ottenere almeno 75 punti su 100 nella valutazione complessiva. 

    La graduatoria finale sarà pubblicata sul portale Fondirigenti entro 90 giorni dalla chiusura del termine di presentazione delle domande.

  • Inail

    INAIL: diarie per accertamenti fuori sede 2026

    Con la circolare n. 15 del 21 aprile 2026, l’INAIL ha comunicato l’aggiornamento degli importi delle diarie riconosciute agli assicurati invitati a presentarsi fuori dalla propria residenza per accertamenti medico-legali, amministrativi o per finalità terapeutiche. 

    L’intervento si inserisce nel quadro normativo vigente in materia di prestazioni economiche accessorie e risponde all’esigenza di adeguare gli importi al mutato contesto economico, tenendo conto dell’andamento del costo della vita.

    La disciplina prevede infatti il riconoscimento di una diaria giornaliera a favore dei soggetti assicurati chiamati presso gli uffici dell’Istituto, quale ristoro delle spese sostenute per l’assenza dal proprio domicilio. L’aggiornamento avviene periodicamente sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, garantendo così una coerenza con l’inflazione rilevata a livello nazionale.

    Diarie accertamenti INAIL 2026

    L'adeguamento degli importi delle diarie per l’anno 2026  è stato disposto con delibera del Consiglio di amministrazione INAIL n. 45 del 9 aprile 2026, applicando una variazione pari all’1,4%, corrispondente all’incremento dell’indice dei prezzi al consumo tra il 2024 e il 2025. 

    Di conseguenza i nuovi importi, in vigore dal 1° maggio 2026, risultano così determinati:

    Tipologia di assenza Importo 2025 (€) Importo 2026 (€)
    Assenza di 4 ore con pasto fuori residenza 8,98 9,11
    Intera giornata senza pernottamento 17,99 18,24
    Intera giornata con pernottamento 35,10 35,59

    L’incremento, seppur contenuto, riflette l’andamento inflattivo e consente di mantenere adeguato il livello di copertura delle spese sostenute dagli assicurati. È importante sottolineare che gli importi variano in funzione della durata dell’assenza e della necessità di sostenere costi aggiuntivi, come il pasto o il pernottamento.

    Istruzioni operative: decorrenza 1 maggio 2026

    Dal punto di vista operativo, la circolare chiarisce che i nuovi importi saranno applicabili a partire dal 1° maggio 2026, data di entrata in vigore delle disposizioni. Le strutture territoriali e centrali dell’Istituto sono tenute ad adeguarsi alle nuove misure, utilizzando gli importi aggiornati per tutte le prestazioni erogate da tale data in avanti.

    Sul piano gestionale, l’INAIL ha già avviato l’aggiornamento delle tabelle presenti negli applicativi istituzionali, a cura della Direzione centrale per l’organizzazione digitale. Ciò garantirà l’automatica applicazione delle nuove diarie per la liquidazione delle prestazioni.

  • Lavoro Dipendente

    Trasparenza retributiva: guida al calcolo del tasso di disparita

    La parità retributiva tra uomini e donne rappresenta oggi non solo un obbligo normativo, ma anche un elemento essenziale di sostenibilità sociale e reputazionale per le imprese. 

    La direttiva UE 970/2023, art. 19, ha ampliato gli strumenti a disposizione per verificare eventuali discriminazioni, consentendo l’utilizzo non solo dei dati interni all’azienda, ma anche di fonti esterne (statistiche di settore, dati nazionali, contratti collettivi). I paesi membri sono tenuti ad adeguare la legislazione nazionale recependo questi principi entro il 7 giugno 2026.

    Il decreto legislativo predisposto  per il recepimento ufficiale è giunto ormai alla fase finale di approvazione.. La pubblicazione in Gazzetta è attesa a breve.

    Per i datori di lavoro ciò comporta la necessità di adottare, prima possibile, un approccio strutturato, che consenta di calcolare e monitorare il tasso di disparità retributiva tra uomini e donne, prevenendo rischi di contenzioso e favorendo le necessarie politiche di equità.

    Fase preliminare: assessment interno

    Il primo passo consiste in una ricognizione interna delle mansioni presenti in azienda.

    È necessario  a questo fine:

    1. Mappare i ruoli individuando  i lavori svolti a predominanza femminile, maschile e quelli neutri.
    2. Creare una griglia comparativa basata su criteri oggettivi (inquadramento, livello di responsabilità, competenze richieste).
    3. Raccogliere i dati retributivi,  includendo non solo la retribuzione base, ma anche premi, bonus e benefit.

    In assenza di comparatori interni, il datore di lavoro può ricorrere anche a dati extra-aziendali, ad esempio quelli forniti da INPS, ISTAT, associazioni di categoria o CCNL.

    Identificazione della predominanza di genere

    La normativa europea richiede di individuare i ruoli a “prevalenza di genere”. 

    Due sono i metodi utilizzabili:

    1. con il Metodo proporzionale si individua  un ruolo a prevalenza femminile (o maschile) se la quota supera una soglia compresa tra il 60% e il 75%
    2. i Metodo storico: evita distorsioni dovute a variazioni improvvise negli organici, considerando la distribuzione di genere su un arco temporale recente

    L’applicazione combinata dei due metodi garantisce una valutazione più affidabile.

    Formula di calcolo ed Esempio tabella

    Una volta identificati i gruppi comparabili, è possibile calcolare il tasso di disparità retributiva seguendo questi passaggi:

    1. Definire i gruppi (uomini/donne) che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.
    2. Calcolare la retribuzione media annua lorda per ciascun gruppo.
    3. Applicare la formula:

    TASSO DI DISPARITA =  RETR. UOMINI –  RETRIBUZIONE DONNE /  RETRIBUZION MEDIA UOMINI X 100                               

    Esempio 

    • Retribuzione media uomini: 30.000 €
    • Retribuzione media donne: 27.000 €

    quindi 30.000-27.000/ 30.000 X 100 =  In questo caso risulta una disparità pari al 10%

    Puo essere utile predisporre poi tabelle di raffronto  delle percentuali nei vari ruoli per ottenere una media complessiva: 

    Ruolo Totale uomini Retribuzione media uomini (€) Totale donne Retribuzione media donne (€) Tasso di disparità (%)
    Ingegneri 50 32.000 30 29.500 7,8%
    Amministrativi 20 27.000 40 26.500 1,9%

    Utilizzo del tasso di disparità

    Il tasso di disparità va interpretato in chiave comparativa: un gap del 2-3% può rientrare nella variabilità fisiologica, mentre valori superiori al 5% richiedono approfondimento.

    Le possibili azioni correttive includono:

    • Revisione delle politiche retributive.
    • Introduzione di sistemi premianti neutrali.
    • Programmi di formazione e sviluppo equi.
    • Audit periodici sulla parità di genere.

    Inoltre va sottolineato che la trasparenza nella comunicazione ai lavoratori su questo tema è fondamentale per rafforzare la fiducia e prevenire conflitti.

    Il calcolo del tasso di disparità retributiva  dunque dovrebbe essere considerato non  un mero adempimento burocratico, ma un’opportunità per migliorare l’organizzazione aziendale. 

    Le aziende che sapranno anticipare le richieste normative europee e nazionali, dotandosi di strumenti di monitoraggio e di politiche inclusive, saranno più resilienti e attrattive nel mercato del lavoro, contribuendo a un progresso sociale condiviso.