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Casse private e fondi pensione: esenzione fiscale sui venture capital
Con la Risposta n. 104/2026, l'Agenzia ha risposto ad un interpello in tema di esenzione fiscale , inizialmente intodotta dalla legge di bilancio 2017 (legge n. 232/2016) , sui redditi derivanti da cosidetti "investimenti qualificati" effettuati da casse di previdenza obbligatoria e fondi pensione.
In sostanza, questi soggetti possono destinare fino al 10% del proprio patrimonio ad alcune tipologie di strumenti finanziari — tra cui azioni di imprese italiane o europee, quote di fondi comuni e quote di Fondi per il Venture Capital (FVC) — senza pagare imposte sui relativi rendimenti. L'unica condizione strutturale è tenere gli strumenti in portafoglio per almeno cinque anni.
Il regime era stato aggiornato dal 2024, con l'obbligo che una quota minima del portafoglio qualificato sia destinata proprio ai Fondi per il Venture Capital. Inoltre le soglie sono state poi riviste nel 2025, introducendo anche la possibilità di conteggire gli impegni formali di investimento (i cosiddetti commitment) e non solo le somme già versate.
Il caso: i dubbi di un fondo pensione su FVC, PIR e decorrenze
Un fondo di previdenza complementare, che stava per avviare una gestione specializzata tramite una società di gestione del risparmio, ha chiesto all'Agenzia delle Entrate di fare chiarezza su alcuni aspetti pratici del regime agevolativo.
I quesiti riguardavano:
- se fosse obbligatorio investire in FVC anche quando nel rendiconto dell'anno precedente non figurassero investimenti qualificati;
- da quando scattasse concretamente l'obbligo di rispettare le soglie minime FVC; se i Piani Individuali di Risparmio (PIR) dovessero essere inclusi nel calcolo del "paniere" su cui si misurano tali soglie;
- se il vincolo FVC valesse anche per i PIR; come computare correttamente gli impegni vincolanti alla luce delle modifiche normative del 2025; infine,
- se strumenti già acquistati dopo il 1° gennaio 2017 — i cui rendimenti erano stati nel frattempo tassati — potessero ancora accedere all'esenzione, e da quando far decorrere il periodo minimo di detenzione.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Nessun obbligo FVC senza investimenti qualificati pregressi. Se al 31 dicembre 2024 il fondo non deteneva investimenti qualificati in regime agevolato, nel 2025 non è tenuto ad allocare alcuna quota in FVC. Potrà investire liberamente in strumenti qualificati durante l'anno e beneficiare dell'esenzione senza vincoli aggiuntivi. L'obbligo di rispettare le soglie FVC scatterà solo dall'anno successivo: per i nuovi investimenti qualificati del 2026 sarà richiesta una quota FVC pari ad almeno il 5% del portafoglio qualificato risultante dal rendiconto 2025, percentuale che salirà al 10% a partire dal 2027.
La dichiarazione annuale non deve menzionare il vincolo FVC. La dichiarazione che il fondo pensione è tenuto a produrre per attestare il rispetto delle condizioni agevolative non deve includere il requisito FVC. Quest'ultimo opera come condizione autonoma per l'accesso al beneficio sui nuovi investimenti dell'anno, ma non rientra nel contenuto della dichiarazione formale.
I PIR restano fuori dal paniere e dal vincolo FVC. Il calcolo della soglia minima di investimento in FVC si basa esclusivamente sugli investimenti qualificati in senso stretto, senza tener conto dei PIR eventualmente detenuti. I fondi pensione possono continuare a investire in PIR e godere del relativo regime agevolato indipendentemente dal raggiungimento della quota minima in FVC.
Gli impegni formali contano come investimenti. A seguito delle modifiche del 2025, ai fini del calcolo della soglia FVC rilevano non solo le somme già investite, ma anche i commitment formalmente sottoscritti. Attenzione però: non basta una delibera del consiglio di amministrazione — è necessaria la sottoscrizione formale dell'impegno di investimento.
Strumenti già in portafoglio: esenzione possibile, ma il "timer" parte dalla dichiarazione. Gli strumenti acquistati dopo il 1° gennaio 2017, anche se i loro rendimenti sono stati finora tassati, possono ancora accedere al regime di esenzione. Il periodo minimo di detenzione di cinque anni decorre però dalla data in cui il fondo formalizza l'impegno a tenerli in portafoglio, non dalla data di acquisto originaria.
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Quadro RR 2026 contributi INPS e CPB: come si compila
L'INPS, con la circolare n. 62 del 27 maggio 2026 , fornisce le istruzioni operative per la compilazione del Quadro RR del modello Redditi 2026-PF. Il documento si rivolge ai soggetti iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciale,
Lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata ex articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
Di particolare interesse gli aspetti collegati al regime del concordato preventivo biennale (CPB), introdotto dal decreto legislativo n. 13/2024, le cui regole interagiscono direttamente con la base imponibile previdenziale.
Vediamo una sintesi delle principali indicazioni rimandando per ulteriori dettagli al testo ufficiale.
Il quadro normativo in vigore- focus forfettari
Il modello Redditi 2026-PF è stato approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 27 febbraio 2026, prot. n. 72078.
Sul fronte del concordato preventivo biennale, si segnala che il decreto legislativo n. 81/2025 ha abrogato l'istituto per i contribuenti in regime forfettario a decorrere dal 1° gennaio 2025, limitandone l'applicazione al solo periodo d'imposta 2024.
Ciò significa che per i forfettari la base imponibile previdenziale 2025 è sempre il reddito effettivamente prodotto, senza possibilità di applicare il reddito concordato.
Per tutti gli altri soggetti che abbiano aderito al CPB, la base concordata rileva ai fini contributivi, anche se resta salva la facoltà di optare per il reddito effettivo ove superiore, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 13/2024.
Le novità per il quadro RR
La principale novità di quest'anno riguarda il trattamento delle posizioni che intersecano il concordato preventivo biennale.
Il Quadro RR, sezione I, prevede ora campi distinti per chi abbia aderito al CPB:
- la colonna 3B per il reddito di impresa concordato intero,
- colonna 3C per la situazione mista (parte concordata e parte effettiva), e
- la colonna 3D da barrare qualora il contribuente abbia aderito al CPB ma scelga di versare i contributi sul reddito effettivo.
Analogo meccanismo è previsto nella sezione II per i liberi professionisti, con flag specifici alle colonne 19, 20 e 21 del rigo RR5.
Per i lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico iscritti alla Gestione separata, la circolare richiama le disposizioni dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 36/2021 e conferma le aliquote applicabili per il 2025 e il calcolo dell'acconto 2026.
Viene inoltre confermata la sospensione dei versamenti contributivi per malattia o infortunio grave di durata superiore a sessanta giorni, con l'obbligo di indicare il codice di sospensione (1, 2 o 3) e il relativo importo alla colonna 17 e 18 del rigo RR5, entro il limite del contributo dovuto nel medesimo modulo.
Infine, l'istituto ricorda che il massimale reddituale annuo 2025 è fissato a 120.607 euro e quello per il 2026 a 122.295 euro.
Istruzioni dettagliate Sezione I – Artigiani e commercianti
La base imponibile previdenziale è costituita dalla somma dei redditi di impresa dichiarati nei quadri RF, RG e RH, con le correzioni previste per le perdite pregresse.
I soci di s.r.l. iscritti alle Gestioni speciali devono includere la quota di reddito della società corrispondente alla partecipazione agli utili o alla quota attribuita in trasparenza, escludendo gli utili da partecipazione senza prestazione lavorativa.
Colonna Quadro RR2 Utilizzo Colonna 3 Reddito effettivo (soggetti senza CPB o con opzione reddito effettivo) Colonna 3B Reddito concordato intero (aderenti CPB, alternativa a 3 e 3C) Colonna 3C Reddito misto concordato/effettivo (alternativa a 3 e 3B) Colonna 3D Flag da barrare se aderente CPB che opta per contributi su reddito effettivo Colonna 4 (rigo RR1) Da barrare se partecipazioni in s.r.l. CPB con opzione reddito effettivo ex art. 19 co. 1 Sezioni II e III – Liberi professionisti e sportivi dilettanti – Gestione separata
La sezione II deve essere compilata dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata e dai magistrati onorari ( diversi dai magistrati onorari confermati e non esclusivisti)
ATTENZIONE nel caso in cui il contribuente svolga in contemporanea a un’attività professionale anche quella di sportivo nel settore dilettantistico con obbligo contributivo, deve essere compilata, oltre alla sezione II, anche la sezione III.
Professionisti
La base imponibile per i liberi professionisti è la totalità dei redditi da lavoro autonomo ex articolo 53, comma 1, TUIR, che possono essere
- redditi in regime forfettario,
- redditi prodotti in forma associata e
- indennità ai giudici di pace.
I seguenti codici da indicare nella colonna 1 del rigo RR5 identificano la natura , l'obbligo di inclusione e la provenienza di ciascuna componente reddituale.
Codice RR5 col. 1 Tipo di reddito Note operative 1 Redditi da lavoro autonomo RE, RH, LM Sempre obbligatorio, anche se negativo o zero 2 Indennità amministratori locali (D.M. 25/05/2001) Contributi già versati dall'ente tramite Uniemens 3 Redditi assimilati ex art. 50 co. 1 lett. c-bis) TUIR e lavoro autonomo occasionale Concorrono al massimale annuo 4 Assegni di ricerca, dottorati, medici in formazione Concorrono al massimale annuo 5a Quota soggetta a contribuzione ad altra Cassa professionale autonoma Da escludere dalla base GS 5b Quota soggetta a contribuzione al Fondo Lavoratori Spettacolo (FPLS) Al netto delle spese di competenza 5c Redditi già assoggettati a contribuzione in Gestione artigiani/commercianti Attenzione ai redditi art. 53 TUIR con oggetto commerciale 5d Quota soggetta ad altre forme di previdenza obbligatoria Diverse da FPLS e Casse professionali Sportivi dilettanti
Come noto per questi lavoratori la base imponibile non coincide con il reddito fiscale, ma è costituita dai compensi al lordo delle esenzioni fiscali, al netto di una franchigia di 5.000 euro.
ATTENZIONE: Fino al 31 dicembre 2027, ai fini IVS la base è ulteriormente ridotta al 50% del netto franchigia.
L'aliquota aggiuntiva per prestazioni non pensionistiche (1,07%) si applica invece sull'intera eccedenza rispetto ai 5.000 euro.
Termini di versamento e rateizzazione – Le causali
Scadenza Soggetti interessati Tipologia versamento Maggiorazione 30 giugno 2026 Tutti Saldo 2025 e primo acconto 2026 Nessuna 20 luglio 2026 Soggetti ISA e contribuenti forfettari Saldo 2025 e primo acconto 2026 Nessuna (proroga ex art. 6 DL n. 89/2026) 30 luglio 2026 Tutti Saldo 2025 e primo acconto 2026 0,40% 20 agosto 2026 Soggetti ISA e contribuenti forfettari Saldo 2025 e primo acconto 2026 0,80% (proroga ex art. 6 DL n. 89/2026) 30 novembre 2026 Tutti Secondo acconto 2026 Nessuna 16 dicembre 2026 Tutti Ultima rata in caso di pagamento rateale Interessi decorrenti dalla prima scadenza ordinaria Le causali per il versamento dell'interesse corrispettivo in caso di pagamento nel periodo 30 giugno – 30 luglio 2026 sono:
- API per gli artigiani,
- CPI per i commercianti,
- DPPI per i liberi professionisti e i lavoratori autonomi sportivi dilettantistici.
Le stesse causali si utilizzano per gli interessi da rateizzazione.
La compensazione tramite modello F24 è ammessa esclusivamente con somme versate in eccesso riferite alla contribuzione dell'anno 2025 e, per i crediti dell'anno precedente, con periodo di riferimento 2024.
Non è mai ammessa la compensazione verticale con esposizione del solo saldo netto: il modello F24 deve sempre riportare separatamente la colonna a debito e la colonna a credito su righi distinti.
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Data Center in Italia: dati e prospettive per l’occupazione
Secondo una recente ricerca dell'Osservatorio Data Center del Politecnico di Milano,il mercato italiano dei data center è in piena espansione, anche se con alcune criticità significative.
Come ormai noto i data center sono le strutture fisiche che ospitano l'nfrastruttura informatica necessaria per archiviare, elaborare, proteggere e distribuire dati e servizi digitali. Si tratta nello specifico di server, sistemi di storage, dispositivi di rete e tutta l'infrastruttura di supporto ovvero i sistemi di alimentazione, raffreddamento e sicurezza degli elaboratori.
Attualmente i data center sono dislocati e soprattutto su Milano, che da sola raccoglie il 23% degli investimenti annunciati a livello europeo .Roma è il secondo polo, e ci sono importanti strutture anche in altri siti lombardi (Noviglio, Siziano, Bergamo), Emilia-Romagna (Bologna, Piacenza, Parma, Modena), Veneto (Padova), Piemonte (Torino), Liguria (Genova) e sporadicamente nel Sud (Bari, Avellino).
E' di ieri pero la notizia che il consiglio regionale della Lombardia ha approvato una legge con forti disincentivi all'occupazione di suolo.
Nel triennio 2023–2025 sono stati investiti 7,1 miliardi di euro, corrispondenti però a solo il 68% dei 10,5 miliardi originariamente previsti nel 2023. Il principale motivo del ritardo riguarda i nuovi operatori internazionali, spesso al primo ingresso nel mercato italiano, che hanno sottovalutato la complessità normativa e i tempi autorizzativi del contesto nazionale. A questo si aggiunge l'incertezza nelle scelte da parte dei grandi Cloud Provider internazionali.
L'italia puo contare su fattori quali la posizione strategica nel Mediterraneo, i progetti di connettività nel Sud Italia, gli investimenti in Intelligenza Artificiale e iniziative istituzionali come la Strategia Nazionale per l'attrazione degli investimenti esteri nei Data Center, pubblicata nel novembre 2025 dal MIMI, .che ha gia ottenuto oltre 7 miliardi di euro di investimenti tra il 2023 e il 2025, mentre ulteriori 25 miliardi sono annunciati per il triennio 2026-2028.
Recentemente il Ministero ha annunciato una partnership con uno dei maggiori operatori internazionali per investimenti in questo ambito per 6 miliardi (vedi penultimo paragrafo)
Le prospettive 2026–2028 e la nuova legge in Lombardia
Per il prossimo triennio, sono 83 i nuovi progetti infrastrutturali annunciati da 30 aziende — di cui 19 nuovi entranti — per un valore potenziale complessivo di 25,4 miliardi di euro. Tuttavia, il 72% di questi investimenti è attribuibile a operatori internazionali non ancora presenti in Italia
Milano come detto è il polo dominante del settore in Italia, con il 68% della potenza energetica nominale installata a livello nazionale (414 MW IT), e potrebbe superare il valore simbolico di 1 GW entro il 2028. Attualmente sono 33 data center attivi, 10 in costruzione e 23 in valutazione.
A livello europeo, il capoluogo lombardo attrae il 23% degli investimenti annunciati, posizionandosi come riferimento per il Sud Europa
Secondo i dati dell'Osservatorio del Politecnico , circa il 78% dei 695 MW previsti nei prossimi tre anni riguarderà data center che richiederanno connessione alla rete ad alta tensione.
A livello continentale, i 13 principali poli europei hanno raccolto 29,5 miliardi di euro tra 2023 e 2025, con stime superiori ai 110 miliardi entro il 2028. L'area del Nord Europa " FLAPD" (Francoforte, Londra, Amsterdam, Parigi, Dublino) mantiene la leadership con circa il 55% degli investimenti totali,
CoMe anticipato sopra , la Lombardia è la prima regione italiana ad approvare una legge per regolamentare la costruzione di data center, introducendo un forte sistema di disincentivi economici. Il provvedimento, approvato dal consiglio regionale il 26 maggio 2026, prevede un aumento degli oneri di costruzione del
- 100% nelle aree agricole e del
- 200% nei parchi e nelle zone verdi
numri molto più elevati rispetto al progetto iniziale (50-75%), dopo un emendamento della Lega.
La norma sembra rispondere appunto dall'esplosione di progetti sul territorio lombardo.
L'obiettivo dichiarato però non è di bloccare lo sviluppo — con player come Amazon, Aruba, Eni e Stack EMEA già presenti — ma governarlo, evitando lo sfruttamento eccessivo del territorio. In controtendenza, la legge incentiva il riuso di ex aree industriali dismesse con semplificazioni burocratiche. Terna parteciperà alla cabina di regia per mappare la disponibilità energetica.
L’annuncio del Mimit
Mentre gli operatori attendono una normativa nazionale, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Urso, ha incontrato pochi giorni fa i vertici di EdgeConneX, fornitore globale di data center con oltre 80 strutture attive in più di 60 mercati e 20 Paesi.
Al centro del confronto, il piano di investimenti della società in Italia, che prevede la realizzazione di tre nuovi data center, in provincia di Lodi e nell’area sud di Milano, per un valore complessivo di 6 miliardi di euro. Il sito di Lodi, in particolare, sarà tra i più grandi d’Europa e sarà dedicato allo sviluppo e all’elaborazione di applicazioni legate all’intelligenza artificiale, con soluzioni innovative sul piano energetico e della sostenibilità ambientale.
Nel corso dell’incontro, il ministro Urso ha evidenziato come l’Italia stia rafforzando il proprio ruolo tra i principali hub europei per le infrastrutture digitali avanzate e per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, confermando l’impegno del Mimit a sostenere progetti strategici per la crescita digitale del Paese.
Formazione e ricadute per l’occupazione
Secondo numerosi approfondimenti della stampa specializzata (dal Sole 24 ore a Class CNBC) ci sono prospettive di occupazione molto positive nello sviluppo dei data center in Italia. Il settore è uno dei principali motori di creazione di posti di lavoro nella transizione digitale del Paese .
Dati sull'occupazione attuale e futura
Parametro Valore attuale Proiezione 2028-2030 Posti di lavoro diretti (2024) 28.000 totali, di cui 8.000 dipendenti full-time – Addetti nella filiera 14.000 FTE tra costruzione, installazione, sicurezza e servizi – Lavori indiretti nell’indotto 6.800 – Posti di lavoro previsti – Circa 70.000 posti diretti e indiretti entro il 2030 Crescita attesa – Triplicazione degli addetti entro il 2030 CAGR (tasso di crescita annuale medio del numero di posti di lavoro nel settore) – +35% entro il 2028 Le principali tipologie di figure professionali richieste
- Tecnici : Ingegneri, sistemisti, manutentori, tecnici infrastrutture IT
- IT/Software : Sviluppatori software, ingegneri di sistema, specialisti cloud, tecnici supporto IT
- Specialisti : Analisti ERP, Cloud & Network Engineers, esperti Cybersecurity
- Supporto: Vendite, consulenza legale, financial control, amministrazione
- Nuove professionalità: Real Estate, sostenibilità energetica, gestione progetti.
Dalla collaborazione tra IDA – Italian Datacenter Association, il Real Estate Center (REC) del Dipartimento di Architettura, Ingegneria e Ambiente Costruito del Politecnico di Milano e l’Italian PropTech Network, è nato percorso formativo specializzato con 120 ore di formazione in aula,e 480 ore di tirocinio (circa 3 mesi) presso una delle aziende aderenti all’iniziativa.
Sono previste inoltre borse di studio per neolaureati in ingegneria e studenti all'ultimo anno di studi di Istituti Tecnici Superiori (ITS).
per approfondire vedi Italiandatacenterassociation.com
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Notai: su Equo compenso e assegnazioni modifiche al Regolamento
Il Consiglio nazionale del notariato, con delibera n. 4-31 del 17 aprile 2026, ha approvato alcune modifiche ai Principi di deontologia professionale dei notai, riguardanti l'equo compenso che entrano in vigore dal 25 maggio 2026, (giorno della pubblicazione dell'avviso in Gazzetta ufficiale ) con l'obiettivo di :
- aggiornare la deontologia notarile alla disciplina dell’equo compenso del 2023;
- eliminare modelli organizzativi “centralizzati” di assegnazione degli incarichi notarili collegati alle privatizzazioni pubbliche.
Dal punto di vista pratico, la novità più importante per gli studi notarili è l'introduzione dell’obbligo documentale scritto sull’equo compenso, soprattutto nei rapporti con banche, assicurazioni e grandi operatori economici.
Qui il testo dei vigenti Principi di deontologia professionale dei notai (non ancora aggiornato con la modifica)
Assegnazione incarichi notarili da enti pubblici
La prima novità riguarda infatti l’abrogazione degli articoli 38 e 39, che disciplinavano le modalità di assegnazione degli incarichi notarili nelle grandi operazioni di privatizzazione e vendita del patrimonio pubblico. Le norme consentivano ai Consigli notarili distrettuali di organizzare la distribuzione degli incarichi tra i notai disponibili, anche sulla base di convenzioni e protocolli stipulati con enti pubblici o con il Consiglio Nazionale del Notariato.
Con la soppressione di tali disposizioni viene meno questo sistema “centralizzato” di gestione degli incarichi e torna ad assumere rilievo esclusivamente la disciplina generale fondata sulla libera scelta del notaio da parte delle parti interessate. La modifica appare coerente con un’impostazione più orientata alla concorrenza professionale e alla riduzione di meccanismi eccezionali di assegnazione degli atti.
Equo compenso notariato
Molto più articolata è invece la riscrittura dell’articolo 59 dedicato all’equo compenso.
La nuova formulazione chiarisce innanzitutto che la disciplina si applica ai rapporti professionali con i cosiddetti “clienti forti”, tra cui:
- banche e assicurazioni;
- società controllate e mandatarie;
- imprese di grandi dimensioni;
- pubbliche amministrazioni e società partecipate pubbliche.
Per tali soggetti il notaio non potrà concordare compensi non proporzionati alla prestazione professionale e dovrà fare riferimento ai parametri ministeriali vigenti.
Viene inoltre introdotto uno specifico obbligo informativo: quando la convenzione o il contratto siano predisposti dal notaio, quest’ultimo dovrà avvertire per iscritto il cliente che il compenso deve rispettare i criteri dell’equo compenso, pena la nullità della relativa pattuizione.
La nuova disciplina precisa anche che tali obblighi non si applicano ai rapporti con soggetti diversi da quelli espressamente individuati dalla norma, come i privati cittadini o le piccole imprese. Infine, viene tipizzata in modo più chiaro la conseguenza disciplinare della violazione, prevedendo l’applicazione delle sanzioni dell’avvertimento o della censura. Nel complesso, le modifiche rafforzano gli obblighi di trasparenza e correttezza economica nei rapporti con grandi operatori economici e amministrazioni pubbliche, adeguando in maniera più puntuale la disciplina deontologica notarile ai principi introdotti dalla normativa sull’equo compenso.
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Dilazioni INPS fino a 60 mesi: tutte le istruzioni sulle nuove regole
La circolare INPS n. 60 del 21 maggio 2026 fornisce le istruzioni operative per l’applicazione del nuovo Regolamento sulla dilazione dei debiti contributivi, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS n. 20 del 25 febbraio 2026.
La disciplina dà attuazione all’articolo 23 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, che consente a INPS e INAIL di autorizzare il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori non ancora affidati alla riscossione, fino a un massimo di 60 rate mensili
Il quadro applicativo è stato poi definito dal decreto interministeriale 24 ottobre 2025, che ha individuato i casi in cui può essere concessa la rateazione estesa.
La nuova disciplina che vuole favorire la regolarizzazione dei contribuenti in temporanea difficoltà economico-finanziaria, rafforzando al tempo stesso la certezza dei pagamenti e la tutela del credito, si applica alle domande presentate dalla pubblicazione della circolare , 21 maggio 2026.
Si prevede anche la possibilità di prolungamento per le rateazioni in corso facendo richiesta entro il 20 giugno . Vedi ultimo paragrafo
Con un ulteriore messaggio, 1699 del 22.5.2026, l'istituto ha fornito le istruzioni operative per la presentazione della domanda di dilazione e dell’atto di impegno per il pagamento –
In particolare è disponibile nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente” la funzionalità che permette la creazione di un nuovo Smart Task denominato “Domanda di dilazione”. Si accede tramite l’Area tematica “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS), selezionando la voce “Cassetto Previdenziale del Contribuente”.
Le nuove istruizoni sono dettagliate all'ultimo paragrafo
La nuova rateazione dei debiti INPS: come fare domanda
La novità principale è la possibilità di ottenere un piano di pagamento più lungo rispetto ai 24 mesi vigenti in precedenza. Si puo arrivare :
- fino a 36 rate mensili per debiti fino a 500.000 euro e
- fino a 60 rate mensili per importi superiori.
Per accedere alla dilazione, il contribuente deve presentare domanda esclusivamente in via telematica, tramite i servizi disponibili nel “Cassetto previdenziale del contribuente”. L’istanza può essere trasmessa direttamente o tramite un intermediario abilitato.
Vanno indicati l’importo e il numero di rate desiderato, ma è l'uffficio INPS a confermare questo aspetto. La valutazione tiene conto infatti della situazione individuale contribuente e del valore del debito.
La domanda deve riguardare l’intera esposizione debitoria del soggetto identificato dal codice fiscale, comprendendo i debiti verso tutte le Gestioni INPS interessate. Restano invece esclusi, se contestati, i crediti oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario.
Prima di inviare l’istanza è essenziale verificare con attenzione la propria posizione contributiva. La domanda deve infatti essere coerente con le evidenze presenti nelle banche dati INPS, anche tramite la procedura Ve.R.A. – Verifica Regolarità Aziendale. In questa fase è opportuno regolarizzare o chiarire eventuali anomalie, note di rettifica, eccedenze, diffide o versamenti non ancora contabilizzati, perché dopo la definizione della domanda non sarà possibile modificare l’estratto debitorio.
Nella richiesta il contribuente deve dichiarare che il mancato pagamento deriva da una situazione temporanea di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, oppure da circostanze contingenti ed eccezionali. Deve inoltre riconoscere il debito verso l’INPS e impegnarsi al pagamento sia delle rate concesse sia della contribuzione corrente. ATTENZIONE la dilazione non consente di sospendere i versamenti ordinari futuri. Per mantenere il beneficio, occorre pagare regolarmente le rate e continuare a versare i contributi mensili o periodici alle scadenze.
I tempi dell’Istruttoria , pagamenti , seconda dilazione
L’istruttoria della domanda si svolge in tempi definiti:
- L’INPS dispone di 10 giorni di calendario per la fase istruttoria e,
- una volta emesso, il contribuente ha altri 10 giorni per pagare la prima rata.
Il procedimento deve concludersi quindi complessivamente entro 20 giorni dalla presentazione della domanda.
ATTENZIONE Il pagamento della prima rata ha valore di accettazione del piano; solo da quel momento la dilazione si considera attivata e può rilevare anche ai fini della regolarità contributiva.
Il mancato o parziale pagamento della prima rata comporta l’annullamento della dilazione. In tal caso, i debiti compresi nella domanda non potranno essere riproposti in una nuova istanza e potranno essere avviati al recupero tramite avviso di addebito. Anche per questo motivo è fondamentale presentare la domanda solo dopo avere valutato la reale sostenibilità del piano richiesto.
Le rate successive alla prima scadono mensilmente, all’ultimo giorno di ciascun mese successivo alla scadenza della prima rata.
Il pagamento non può essere effettuato tramite compensazione: il contribuente deve quindi provvedere con versamenti effettivi.
Eventuali ritardi comportano l’applicazione di ulteriori somme a titolo di sanzioni civili.
Seconda dilazione e motivi per la revoca
La circolare introduce anche la possibilità di una seconda dilazione. Questa può essere richiesta durante un piano già in corso per debiti conosciuti successivamente, oppure per contribuzione corrente maturata dopo la prima domanda. Tuttavia, la seconda dilazione è ammessa solo se nei sei mesi precedenti non vi sono state revoche di piani di rateazione riferibili al medesimo codice fiscale. Inoltre, non possono coesistere più di due dilazioni attive: per chiederne una ulteriore, occorre estinguerne anticipatamente una.
La revoca della dilazione scatta in caso di mancato o parziale pagamento di tre rate successive alla prima, anche non consecutive.
La revoca può intervenire anche quando non viene pagata la contribuzione corrente, salvo che il contribuente la regolarizzi mediante una seconda dilazione.
In caso di revoca, il debito residuo torna immediatamente esigibile e può essere affidato al recupero coattivo.
Modifica rateazioni in corso: scadenza richieste 20 giugno 2026
Infine, per le domande presentate dal 12 gennaio 2025 e ancora in corso alla data della circolare ( 21 maggio 2026), è possibile chiedere la rideterminazione del numero delle rate entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare, utilizzando il Cassetto previdenziale e la funzione di comunicazione bidirezionale.
Il termine scade dunque il 20 giugno 2026.
Istruzioni per la domanda e allegati
All’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente” è possibile procedere con due modalità alternative:
– ricercare e selezionare la posizione contributiva interessata e, successivamente, accedere alla sezione “Contatti” > “Smart Task”.L’interfaccia presenta gli Smart Task disponibili, tra i quali è possibile ricercare e selezionare “Domanda di dilazione”;
– accedere alla sezione “Contatti” > “Smart Task”e selezionare “Domanda di dilazione”. In tale caso la selezione della posizione contributiva interessata viene richiesta nel momento in cui si accede allo Smart Task.
L’acquisizione dei dati necessari è guidata nell’ambito dello Smart Task e differenziata a seconda della Gestione contributiva della posizione selezionata.
In ogni caso è necessario compilare e allegare uno dei seguenti moduli in formato .pdf editabile:
– SC106 – “Domanda e atto di impegno per il pagamento dilazionato di contributi in fase amministrativa”, da utilizzare per tutte le Gestioni contributive amministrate dall’Istituto, ad eccezione dei lavoratori domestici;
– SC80 – “Rapporto di lavoro domestico – Istanza e Atto di impegno per il pagamento dilazionato di contributi in fase amministrativa”, da utilizzare esclusivamente per i lavoratori domestici.
I moduli sono scaricabili nella sezione “Moduli” del portale dell’Istituto e all’interno dello Smart Task stesso, nella fase della procedura in cui è prevista l’allegazione.
L’esito dell’istruttoria della richiesta è disponibile all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, nella sezione “Contatti” > “Com. Bidirezionale”.
Per la specifica gestione degli Smart Task, si rinvia alle indicazioni fornite con il messaggio n. 3429 del 29 settembre 2023.
In merito alla possibilità di richiedere la rideterminazione del numero di rate è possibile utilizzare il “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, creando una nuova richiesta di “Com. Bidirezionale”, selezionando preventivamente la posizione contributiva interessata e compilando i campi richiesti, e in particolare:
- nell’oggetto deve essere selezionata l’opzione “Recupero del Credito” > “Dilazione Amministrativa”;
- nel testo, deve essere riportata la data della domanda di dilazione in corso, il nuovo numero di rate in cui si chiede di rideterminare il piano e le Gestioni coinvolte.
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CCNL cooperative pesca 2026 aumenti del 9,5%
Il 14 maggio 2026, è stato raggiunto, tra AGCI-Pesca e acquacoltura, Confcooperative-Fedagripesca, Legacoop Agroalimentare e le OOSS FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILPESCA, l’accordo di rinnovo del CCNL per il personale dipendente non imbarcato da cooperative esercenti attività di pesca marittima, di maricoltura, acqucoltura e vallicoltura (Cod. CNEL E076).
Il rinnovo sarà valido per il quadriennio 2026-2029.
La principale novità è l'incremento retributivo sui minimi Tabellari nella misura del 9,5% che verrà corrisposto in due tranche
- 6,5% con valore retroattivo già dal 1° gennaio 2026;
- 3% a partire dal 1° gennaio 2027.
Sul versante normativo, si segnalano iterventi in tema di :
valorizzazione della contrattazione decentrata, di
conciliazione dei tempi di vita e lavoro e di
forme di contrasto alla violenza di genere.
Infine, sono stati riconosciuti incrementi delle maggiorazioni previste all’interno del CCNL derivanti dal ricorso ai regimi di orario in flessibilità o in straodinario festivo.
Il testo prevede anche una copertura economica al 100% fino a 180 giorni in caso di malattia
Infine aumenta il contributo economico, a carico delle cooperative, in caso di adesione al fondo pensionistico " Previdenza Cooperativa.“
CCNL Pesca coop personale non imbarcato 2022 2025
L'accordo precedente era stato firmato il 30 novembre 2022 , con decorrenza 1° gennaio 2022 e scadenza 31 dicembre 2025.
L' incremento salariale previsto era pari al 6% complessivo, da erogare in due tranches :
- la prima del 3% dal primo dicembre 2022
- la seconda sempre del 3% dal primo marzo 2023.
iInoltre si prevedono:
- aumento del 20% per la retribuzione delle ore in flessibilità positiva
- aumento del 10% ( dal 20 al 30%) per la retribuzione del lavoro straordinario diurno
- nuova indennità aggiuntiva fissa di 4 euro al giorno per pernottamenti in valle da pesca, fissate ad un massimo di 6 al mese
- aumento indennità di malattia a partire dal 4 e fino al 20° giorno dal 75 al 100% per i primi cinque eventi in un anno. Invariata l'indennità per i successivi.
- aumento indennità di cassa dal 5 al 10%
Viene infine introdotta l'assistenza sanitaria integrativa, con l'iscrizione al fondo bilaterale Filcoop (Fondo Integrativo Lavoratori Cooperative agricoltura e pesca tabacco) che sarà finanziato con contributi di 52 euro annui suddivisi in misura paritetica tra datore di lavoro e lavoratore.
Le parti si sono impegnate a sostenere il piu possibile le adesioni degli interessati.
Qui il Regolamento sulle prestazioni del Fondo attualmente in vigore.
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Impatriati le novità nel decreto fiscale 2026 convertito in legge
Il decreto-legge contenente misure urgenti in materia fiscale. era stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 27 marzo. Il 22 maggio è stata pubblicata la legge di conversione, 88 2026 e il testo coordinato con il DL originario. Si segnalano due modifiche al regime fiscale agevolato per gli impatriati
- La norma rilevante nella legge di conversione è il comma 4-decies dell'art. 8, che riguarda però esclusivamente i lavoratori dell'America's Cup.
- Tra le novità già presenti nel decreto fiscale e confermata in sede di conversione invece è presente l'introduzione del divieto assoluto di cumulo tra il regime impatriati (art. 5 D.Lgs. 209/2023) e la flat tax sui redditi esteri per neo-residenti (art. 24-bis TUIR).
Fino al 31 dicembre 2026, i contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia possono applicare congiuntamente entrambe le agevolazioni. Dal 1° gennaio 2027, la preclusione diventa operativa: chi si trasferisce in Italia dall'anno 2027 in poi non potrà più scegliere di abbinare la tassazione agevolata al 50% sui redditi di lavoro con l'imposta sostitutiva forfettaria di 100.000 euro annui sui redditi prodotti all'estero.
La cumulabilità delle agevolazioni impatriati
Il decreto-legge del 27 marzo 2026 non tocca né le agevolazioni IRPEF per i lavoratori impatriati né la flat tax da 300.000 euro su tutti redditi esteri prevista per chi trasferisce la residenza in Italia, ma rende effettivo il divieto di cumulare i due benefici, che fino ad oggi era formulato in modo incompleto.
Ricordiamo i regimi interessati dalla modifica
- Il primo è la flat tax per i neo-residenti (art. 24-bis TUIR, introdotto dalla L. 232/2016 e successivamente modificato): chi trasferisce la residenza in Italia e non vi è stato residente per almeno 9 degli ultimi 10 anni può optare per un'imposta sostitutiva forfetaria di 300.000 euro all'anno su tutti i redditi prodotti all'estero, indipendentemente dal loro ammontare. È un regime pensato per soggetti con patrimoni e redditi esteri significativi
- Il secondo è il vecchio regime impatriati (art. 16 D.Lgs. 147/2015): agevolazione IRPEF per i lavoratori che rientravano in Italia, oggi abrogato e applicabile solo a chi si è trasferito prima del 2024.
- Il terzo è il nuovo regime impatriati (art. 5 D.Lgs. 209/2023): la versione riformata, più restrittiva, in vigore per i trasferimenti dal 2024 in poi — 50% del reddito di lavoro esente da IRPEF, requisiti più stringenti.
Il comma 154 della L. 232/2016 stabilisce che la flat tax sui nuovi residenti non è cumulabile con i benefici del regime impatriati: chi sceglie l'uno rinuncia all'altro. Nella formulazione originale, però, il divieto di cumulo citava soltanto il vecchio art. 16 del D.Lgs. 147/2015 — la norma sugli impatriati in vigore quando la legge fu scritta nel 2016.
Flat tax e decorrenza dal 2027 – cosa fare
Ricordiamo in sintesi che la flat tax e art 24 bis TUIR è un'imposta sostitutiva opzionale sui redditi esteri per chi trasferisce la residenza fiscale in Italia. Il regime dura fino a 15 anni e non riguarda i redditi prodotti in Italia, che restano soggetti all'IRPEF ordinaria.
L'ammontare della tassa è pregressivamente aumentato dai 100mila euro iniziali ai 300mila previsti dall'Ultima legge di bilancio.
Su richiesta, l'opzione può essere estesa a uno o più familiari (ex art. 433 c.c.), purché soddisfino le medesime condizioni. Con la Legge di Bilancio 2026, anche l'importo per i familiari è raddoppiato da 25.000 a 50.000 euro ciascuno
Le modifiche si applicano ai soggetti che hanno trasferito la residenza civilistica in Italia dal 1° gennaio 2026. Chi aveva già aderito prima non subisce aumenti, grazie alla clausola di salvaguardia
Requisito di accesso: non essere stati residenti in Italia per almeno 9 dei 10 anni precedenti il trasferimento. Studio
La novità del DL 38/2026 (confermata in conversione): dal periodo d'imposta 2027, scatta il divieto assoluto di cumulo tra la flat tax neo-residenti e il nuovo regime impatriati (art. 5 D.Lgs. 209/2023). Chi trasferisce la residenza entro il 31 dicembre 2026 mantiene ancora la facoltà di applicare entrambe le agevolazioni contemporaneamente.
Attenzione la decorrenza è fissata dal periodo d'imposta 2027.
Questo significa che chi trasferisce la residenza fiscale in Italia entro il 31 dicembre 2026 si trova ancora nella finestra in cui il buco normativo esiste. La posizione potrebbe essre difendibile in contenzioso, anche se l'Agenzia delle Entrate avrebbe ogni ragione sistematica per contestarla. Chi invece si trasferisce dal 1° gennaio 2027 trova un divieto di cumulo esplicito, riferito ad entrambi i regimi impatriati, vecchio e nuovo per cui nessuna argomentazione è possibile in caso di accertamento
Per i consulenti necessario verificare la posizione dei clienti che valutano un rientro in Italia e di confrontare i regimi applicabili a seconda della data di trasferimento. Chi è in bilico tra 2026 e 2027 potrebbe avere convenienza ad accelerare il trasferimento di residenza entro fine anno, salvo che le condizioni personali e lavorative lo consentano.
La norma speciale per i lavoratori dell’America’s Cup
Come anticipato, la legge di conversione ha aggiunto all'art. 8 i commi 4-decies, che istituisce un regime fiscale ad hoc per i lavoratori impiegati nell'organizzazione della 38ª America's Cup – Napoli 2027. non residenti e per chi si trasferisce in Italia,
- Per i soggetti non residenti, i redditi da lavoro dipendente, assimilato e autonomo percepiti nel 2026 e 2027 per attività direttamente correlate all'evento non concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF e non sono soggetti a ritenute né a imposte sostitutive.
- Per i lavoratori che si trasferiscono in Italia diventando fiscalmente residenti, i medesimi redditi nel biennio 2026-2027 concorrono alla formazione del reddito complessivo solo nella misura del 35%, un'agevolazione analoga per struttura al regime impatriati ordinario (che prevede il 50%), ma più favorevole e applicabile senza i requisiti soggettivi dell'art. 5 D.Lgs. 209/2023.