• Contributi Previdenziali

    Contributi colf 2024 in scadenza il 10 luglio

    Si avvicina la scadenza del versamento dei contributi INPS per i lavoratori domestici, riguardanti il secondo  trimestre 2024, fissata, come ogni anno, al 10 luglio.

    Si ricorda che è stata pubblicata il 29 gennaio la circolare INPS 23 2024  con  gli importi dei contributi previdenziali 2024 a seguito della  variazione ISTAT  tra 2022 e 2023 calcolata al 5,4 %.

    Gli importi dei contributi sono  riepilogati nelle tabelle  sottostanti.

    La circolare ricorda che sono sempre in vigore :

    • gli esoneri previsti dall'articolo 120, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decorrenza 1° febbraio 2001, 
    • gli esoneri istituiti ai sensi dell’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, 
    • la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF .

    Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a carico del datore di lavoro,  pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).

    ATTENZIONE l'addizionale non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

    Contributi colf :  scadenze  e modalità versamenti

    I contributi si pagano ogni trimestre alle seguenti scadenze:

    • dal 1° al 10 aprile versamento per il primo trimestre;
    • dal 1° al 10 luglio versamento per il secondo trimestre;
    • dal 1° al 10 ottobre versamento per il terzo trimestre;
    • dal 1° al 10 gennaio versamento per il quarto trimestre.

    Sono disponibili per il versamento:

    • la modalità “Pagamento immediato pagoPA”, online che permette di versare i contributi utilizzando la carta di credito, di debito o prepagata oppure mediante addebito in conto;
    • la modalità con avviso di pagamento pagoPA cartaceo che si riceve dall'INPS, per  versare i contributi presso qualsiasi Prestatore di Servizi  (ttabaccherie, uffici postali).

    Esonero per Quota 103 anche per il lavoro domestico

    Inps  ricorda anche la novità   della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha previsto  per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile Quota 103, la possibilità di rinunciare all'accredito contributivo  a proprio carico . Questo comporta che:  

    • viene meno l' obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento  e
    •  la somma corrispondente va corrisposta  al lavoratore. Al riguardo, l’Istituto ha fornito indicazioni con la circolare n. 82 del 22 settembre 2023, .

    Importo contributi 2024  al netto della contribuzione addizionale 

    RETRIBUZIONE ORARIA

    IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

    Effettiva

    Convenzionale

    Comprensivo quota CUAF

    Senza quota

    CUAF (1)

     

    fino a € 9,40

     

    oltre   € 9,40

    fino a € 11,45

     

     

    oltre € 11,45

     

    € 8,33

     

     

    € 9,40

     

     

    € 11,45

     

     

    €   1,66 (0,42) (2)

     

     

    €   1,88 (0,47) (2)

     

     

    €   2,29 (0,57) (2)

     

    €   1,67 (0,42) (2)

     

     

    €   1,89 (0,47) (2)

     

     

    €   2,30 (0,57) (2)

    Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali

     

    € 6,06

     

    €   1,21 (0,30) (2)

     

    €   1,22 (0,30) (2)

    Importi con addizionale, per i contratti a tempo determinato

    RETRIBUZIONE ORARIA

    IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

    Effettiva

    Convenzionale

    Comprensivo quota CUAF

    Senza quota

    CUAF (1)

     

    fino a € 9,40

     

    oltre   € 9,40

    fino a € 11,45

     

     

    oltre € 11,45

     

    € 8,33

     

     

    € 9,40

     

     

    € 11,45

     

     

    €   1,78 (0,42) (2)

     

     

    €   2,01 (0,47) (2)

     

     

    €   2,45 (0,57) (2)

     

    €   1,79 (0,42) (2)

     

     

    €   2,02 (0,47) (2)

     

     

    €   2,46 (0,57) (2)

    Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali

     

    € 6,06

     

    €   1,29 (0,30) (2)

     

    €   1,30 (0,30) (2)

    La circolare specifica anche la suddivisione dei coefficienti di ripartizione tra le gestioni.

  • Contributi Previdenziali

    Contributi agricoltura piccoli coloni e CF 2024

    Nella Circolare INPS 80 2024 vengono comunicati  nuova aliquota contributiva, agevolazioni e  riduzioni dei  contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari in agricoltura  per l’anno 2024. 

    Nell'allegato è riportata la tabella di dettaglio delle componenti.

    Contributi piccoli coloni e CF: Aliquota Fondo lavoratori dipendenti

    Per l’anno 2024 continua ad applicarsi  l’aumento di 0,20 punti percentuali dell’aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per la generalità delle aziende agricole sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32%, a cui si deve aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali  (articolo 1, comma 769, della legge n. 296/2006).

    L' Aliquota  applicabile quindi è pari al 29,99% , di cui:

    • a carico del Concedente   21,15% 
    • a carico de Concessionario :    8,84%              

     

    Contributi piccoli coloni e CF: Riduzioni e agevolazioni

    Si applicano inoltre per i concedenti, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, i seguenti esoneri:

    • Tutela maternità. 0,03%
    • Disoccupazione:0,34%

     Riduzione del costo del lavoro

    • Aliquota disoccupazione: 2,75%
    • Esonero ex art. 1, co. 361/362, L. 266/2005:   1,00%

    Contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro INAIL 

    Sulla misura ordinaria pari a :

    • Assistenza Infortuni sul Lavoro – 10,125%
    • Addizionale Infortuni sul Lavoro – 3,1185%

    per l’anno 2024, la riduzione dei premi  è pari al 15,11%

    Salari medi provinciali

    Resta fermo che  la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi è  il salario medio provinciale.

     Per l’anno 2024, le retribuzioni medie sono state stabilite con il decreto del Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del 21 maggio 2024.

    Agevolazioni per zone tariffarie – Anno 2024

    TERRITORI

    MISURA AGEVOLAZIONE

    DOVUTO

    Non svantaggiati

    100%

    Montani

    75%

    25%

    Svantaggiati

    68%

    32%

    Contributi piccoli coloni e CF: Modalità di pagamento e scadenze 2024

    L’importo dovuto deve essere versato in quattro rate, tramite modello F24, presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale.

    Dal sito dell’Istituto (www.inps.it) si puo visualizzare e  stampare la delega di pagamento F24   selezionando la voce “Modelli F24 – Rapporti di lavoro Piccoli Coloni/ CF”.

    I termini di scadenza per il pagamento sono :  16 luglio 2024,  16 settembre 2024,  18 novembre 2024 e 16 gennaio 2025.

  • Stranieri in Italia

    Carta Blu 2024 lavoro qualificato: nuovo modulo di domanda

    Il 19 giugno 2024, il portale integrazionemigranti.gov.it ha annunciato l'aggiornamento del modulo per richiedere la Carta Blu UE, a seguito della pubblicazione del Decreto Legislativo 18 ottobre 2023 n. 152.

    Il modulo deve essere presentato  dal datore di lavoro attraverso il Portale Servizi del Ministero dell’Interno, sezione Sportello Unico Immigrazione

    Si ricorda che il  28 marzo 2024  era stata pubblicata  la circolare  interministeriale  di chiarimenti sul decreto . Veniva sottolineato in particolare che  il titolare di Carta blu UE, pur beneficiando di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani,  per i primi  dodici mesi di soggiorno sul territorio nazionale può esercitare esclusivamente  l’attività lavorativa altamente qualificata per la quale è stato autorizzato.

    Scarica qui il testo integrale  della circolare 

    I requisiti per il lavoro altamente qualificato degli stranieri in Italia

     Il decreto 152 attua la Direttiva UE 2021/1883, introducendo nuove condizioni di ingresso e soggiorno per i cittadini di paesi terzi che intendono svolgere lavori altamente qualificati in Europa. Questi cambiamenti mirano a rendere più attraente ed efficace il regime di ingresso per tali lavoratori, favorendo una maggiore mobilità all'interno dell'Unione Europea.

    In merito ai requisiti di ingresso  si specifica che i  lavoratori stranieri devono essere in possesso in  via alternativa:

    • a) del titolo di istruzione superiore di livello terziario o di una  qualificazione professionale di livello post secondario, rilasciato  dall’autorità competente nel Paese dove è stato conseguito che attesti il  completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno  triennale;
    • b) dei requisiti previsti dal d.lgs. n. 206/2007 limitatamente all’ esercizio  di professioni regolamentate;
    • c) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque  anni di esperienza professionale  pertinenti alla professione o al  settore specificato nel contratto di lavoro o all'offerta vincolante;
    • d) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di  esperienza professionale pertinente, acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per  il settore delle tecnologie dell'informazione e della  comunicazione 

    La normativa relativa alla Carta blu UE si applica agli stranieri:

    – residenti in uno Stato terzo;

    – regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, compresi i lavoratori  stagionali, i beneficiari di protezione internazionale, i titolari di un   permesso di soggiorno per ricerca e titolari di un permesso di soggiorno  ICT nell'ambito di trasferimenti intra-societari 

    – soggiornanti in altro Stato membro;

    – titolari della Carta blu UE rilasciata in un altro Stato membro.

    Restano esclusi gli stranieri:

    – che soggiornano a titolo di protezione temporanea, per cure mediche  o con permessi di soggiorno per  protezione sociale, vittime di violenza domestica,  calamità,  sfruttamento lavorativo, atti di particolare valore civile  o hanno fatto richiesta.

    – che soggiornano in quanto richiedenti la protezione internazionale,  e sono ancora in attesa di  una decisione definitiva;

    – che chiedono di soggiornare in qualità di ricercatori, ai sensi dell'articolo

    27-ter del T.U.I.;

    – che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo per motivi di lavoro  autonomo o subordinato;

    – che fanno ingresso in uno Stato membro in virtu' di impegni previsti da  un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiornotemporaneo di determinate categorie di persone 

    – che soggiornano in Italia, in qualità di lavoratori distaccati, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lett. a), g), e i) del T.U.I., 

    – che in virtù di accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e  l'Unione e i suoi Stati membri beneficiano dei diritti alla libera  circolazione equivalente a quelli dei cittadini dell'Unione;

    – destinatari di un provvedimento di espulsione, anche se sospeso

    Carta BLU 2024 domanda e allegati

    La domanda (Modulo BC) del datore di lavoro, va presentata al competente Sportello Unico per l’Immigrazione  con  i seguenti allegati:

    • documento di verifica di non disponibilità di figure nel territorio nazionale
    • documento di identità 
    •  proposta di lavoro vincolante  di durata almeno pari a sei mesi 
    •  documenti circa la sistemazione alloggiativa,
    •  proposta di contratto di soggiorno,  mpegno a comunicare variazioni, 
    • asseverazione di cui  all'articolo 24-bis comma 2 1 del T.U.I. e
    • dettaglio retribuzione prevista non inferiore a quella prevista dai  ccnl 

    La documentazione relativa a titoli di studio e esperienze professionali conseguite nel paese di origine deve essere  tradotta e asseverata come conforme all'originale nelle forme previste per legge.

    Le domande saranno presentate al competente Sportello Unico per  l'Immigrazione della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo  sul sito

    https://portaleservizi.dlci.interno.it/   autenticandosi con identità SPID o  CIE. 

    Eseguito l’accesso  nell’area di  Richiesta Moduli  va  selezionato  il modulo di richiesta Nullaosta al lavoro per il  rilascio della Carta Blu Ue (Modulo BC).

    ATTENZIONE Per le domande di Carta blu Ue è   ammessa anche  la trasmissione da parte  delle Agenzie di somministrazione .

    Carta BLU UE tempi di risposta e procedura

    Lo Sportello Unico per l'Immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro, non  oltre novanta giorni dalla presentazione della domanda  ovvero comunica

    al datore di lavoro il rigetto della stessa.

    Entro 8 giorni dall’ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore dovrà recarsi  presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione con il datore di lavoro per la firma del contratto di soggiorno e successivamente presentare domanda di permesso di  soggiorno alla Questura competente.

    Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno,   il lavoratore straniero altamente  qualificato, che ha fatto ingresso sul territorio nazionale dopo il rilascio del nulla osta al lavoro e del visto di ingresso, può svolgere immediatamente  attività lavorativa, previa comunicazione obbligatoria (Mod. UNILAV) da parte  del datore di lavoro

  • Rubrica del lavoro

    Conguaglio prepensionamenti nel portale Prestazioni Esodo

    L'INPS ha pubblicato il 4 luglio 2024  il messaggio 2504/2024 con istruzioni riguardanti la gestione dei conguagli per le prestazioni di accompagnamento a pensione finanziate dai datori di lavoro. Le aziende che hanno utilizzato:

    •  gli assegni dei  fondi di solidarietà,
    •  isopensione o 
    • contratto di espansione possono verificare eventuali importi a debito o a credito tramite il "Portale Prestazioni esodo",

    a norma dell’articolo 1, comma 235, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativa agli assegni straordinari erogati dai Fondi di solidarietà  e dell’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, hanno infatti potuto chiedere che il finanziamento degli assegni di esodo a loro carico venisse ridotto di un importo calcolato in percentuale rispetto alla NASpI cui il lavoratore avrebbe avuto diritto , e della relativa contribuzione. 

    Gli importi delle citate riduzioni, riconosciuti per la durata prevista da ciascuna norma a titolo di “sconto” , sono stati ora oggetto di verifica e ricalcolo da parte dell'INPS.

    Inoltre il “Portale Prestazioni esodo” è stato implementato con nuove funzionalità per la richiesta o il rimborso ai datori di lavoro esodanti interessati dall’eventuale conguaglio, a debito o a credito, qualora l’importo complessivamente riconosciuto non coincida con quello teoricamente spettante.

    Vediamo di seguito alcune indicazioni, rimandando al testo del messaggio per i dettagli sui calcoli per ciascuna indennità.

    Conguaglio prepensionamenti istruzioni INPS

    Il messaggio di istruzioni precisa in particolare che:

    • i benefici legati agli assegni straordinari sono stati inizialmente calcolati teoricamente sulla base del valore massimo della NASpI. Successivamente, un ricalcolo ha stabilito il valore effettivo della NASpI, con il conguaglio risultante pubblicato sul portale.
    • Per i contratti di espansione attivabili fino alla fine del 2023, il conguaglio varia a seconda delle modalità di pagamento del prepensionamento (rateizzato, fideiussoria o anticipato).
    • I datori di lavoro che hanno optato per il pagamento anticipato in unica soluzione per isopensioni e contratti di espansione vedranno il conguaglio calcolato alla scadenza dell’ultimo esodato. Questo include l’assegno di accompagnamento definitivo oltre al valore della NASpI .

    Conguagli prepensionamenti: la comunicazione da INPS alle aziende

    Nel “Portale Prestazioni esodo” – “Sezione Pagamenti” > “Archivio Conguagli” – è  pubblicato il conguaglio relativo a ciascun datore di lavoro interessato alla riduzione , per la verifica per ogni lavoratore le riduzioni massime applicate sulle provviste mensili nel corso dell’erogazione dell’assegno e quelle teoricamente spettanti sia a titolo di prestazione che a titolo di contribuzione correlata.

    La pubblicazione del conguaglio viene comunicata al datore di lavoro tramite posta elettronica certificata (PEC) e tramite le caselle di posta elettronica dei referenti aziendali accreditati nel “Portale Prestazioni esodo”.

    Nel caso in cui il datore di lavoro non disponga più delle necessarie autorizzazioni per accedere al “Portale Prestazioni esodo” può richiedere una nuova autorizzazione trasmettendo il modello di abilitazione ai servizi telematici (mod.AA02) alla casella dedicata: [email protected].

    Il messaggio precisa che la medesima comunicazione viene inviata, per conoscenza, alla Struttura INPS territorialmente competente

  • Privacy

    Privacy: multa da 120mila euro per uso di software di controllo attività

    Sanzionato con multa da 120mila euro il datore di lavoro che utilizzava un software di monitoraggio puntuale dell'attività dei dipendenti ( su tempi, modalità di lavorazione e  pause)  , senza adeguata informativa,  e uno strumento per l'accesso  al luogo di lavoro tramite riconoscimento facciale. 

    Si tratta del provvedimento del Garante Privacy  338 2024 del 6 giugno 2024.

    Vediamo il caso in maggiore dettaglio.

    Utilizzo software di controllo e riconoscimento facciale: il caso

    A seguito di un reclamo presentato da un dipendente contro il proprio datore di lavoro (una officina meccanica)  per un presunto illecito trattamento dei dati personali dei dipendenti,  l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ha esaminato la documentazione e ha effettuato ispezioni per verificare la conformità della società alle normative vigenti in materia di protezione dei dati.

    Il dipendente in particolare evidenziava che erano stati utilizzati  senza un adeguata informativa ai dipendenti :

    1. il software "Infinity DMS" per la gestione delle prestazioni lavorative di ciascun lavoratore  e 
    2. l'hardware  "X-Face 380" ,  un sistema di riconoscimento facciale,  per il controllo degli accessi sul luogo di lavoro. 

    Le ispezioni effettuate presso la società hanno confermato l'uso di questi strumenti e hanno raccolto informazioni dettagliate sul loro funzionamento e finalità.

    L'installazione del software considerata  integrata alle attrezzature di lavoro, che raccoglieva e trattava dati personali dei dipendenti senza fornire loro una adeguata informativa, era avvenuta senza accordo con la rappresentanza sindacale.

    Sono state quindi accertate  violazioni  in tema di trattamento dei dati personali   sui principi di liceità, correttezza e trasparenza previsti dal Regolamento (UE) 2016/679. 

    Software di controllo e dati biometrici vietati: la decisione del Garante Privacy

    Per quanto riguarda l'hardware che consente il riconoscimento facciale dei dipendenti, il Garante ha ribadito l'indirizzo  restrittivo già seguito in casi simili:  tali strumenti sono proibiti perché realizzano un trattamento illecito dei dati  biometrici  che appartengono alle categorie di dati  sensibili . 

    L'utilizzo è generalmente vietato, salvo quando sia necessario per adempiere obblighi e esercitare diritti specifici in materia di diritto del lavoro e protezione sociale; questa ipotesi  non si verifica nel caso in questione, mentre è giustificata ad esempio per la  compilazione delle buste paga .

     Il Garante sottolinea che, nel contesto del rapporto di lavoro, il consenso espresso dai dipendenti non può essere considerato un valido presupposto di liceità del trattamento, data l'asimmetria tra le rispettive posizioni.

    Anche l'utilizzo del software gestionale è stato duramente criticato dall'autorità in quanto il datore di lavoro aveva imposto ai dipendenti, tramite un codice a barre  individuale, la registrazione delle  diverse fasi dell'attività lavorativa, comprese le pause (con la specifica causale). 

    L'Autorità ha sottolineato inoltre la mancanza di risposte da parte del datore di lavoro sulla natura e tipologia dei dati trattati, le modalità e i tempi di conservazione dei dati, che non ha permesso di valutare l'effettiva necessità e proporzionalità del software rispetto alle finalità da perseguire.

    Ancora piu grave il fatto che  tali informazioni non fossero state comunicate nemmeno ai dipendenti,  considerando che nell'ambito del rapporto di lavoro l'obbligo di informare il dipendente è espressione del dovere di correttezza e trasparenza

    Controllo dipendenti: le sanzioni previste dal Garante Privacy

    Alla luce degli elementi sopra indicati e delle valutazioni effettuate,  è stata irrogata la sanzione amministrativa pari ad euro 120.000,00 (centoventimila).

    Inoltre in considerazione della tipologia delle violazioni accertate che hanno riguardato i principi generali e le condizioni di liceità del trattamento, che ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019,  è stata richiesta la pubblicazione in chiaro  del  provvedimento sul sito Internet del Garante.

    Infine il Garante ha richiesto alla Società di comunicare le iniziative intraprese  per

    • conformare il trattamento dei dati effettuato mediante il software gestionale Infinity DMS alle disposizioni e ai principi generali in materia di trattamento dei dati personali nei termini esposti in motivazione entro 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento;
    • cessare  il trattamento dei dati biometrici dei dipendenti attraverso il sistema di riconoscimento facciale.

    e di fornire comunque riscontro adeguatamente documentato  entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento;

    L’eventuale mancato riscontro può comportare l’applicazione della ulteriore sanzione amministrativa prevista dall’art. 83, par. 5, lett. e) del Regolamento.

  • Riforma dello Sport

    Vincolo sportivo: proroga al 2025

    La riforma dello sport, sancita dal D.lgs. n.36/2021 e dal D.lgs. n.163/2022, ha modificato  profondamente il vincolo sportivo. 

    Dal 1° luglio 2023, il vincolo è stato  eliminato  per il settore professionistico  seguendo le regole dettate dalle singole federazioni sportive. Fino al 1° luglio 2024, per il settore dilettantistico  il vincolo  avrebbe dovuto essere applicabile solo ai rinnovi dei tesseramenti esistenti, ed essere eliminato nelle nuove collaborazioni 

    Il D.L. n. 89/2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 151 del 29 giugno 2024, introduce ulteriori modifiche all'articolo 31 del D.Lgs. n. 36/2021.

     In particolare, proroga di un anno, dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2025, i termini per:

    1. l'abolizione del vincolo sportivo per i tesseramenti che costituiscono rinnovi di precedenti tesseramenti senza soluzione di continuità.
    2. l'abolizione del vincolo sportivo previsto dalla federazione sportiva nazionale o dalla disciplina sportiva associata che non abbiano adottato i regolamenti relativi al riconoscimento del premio di formazione tecnica in caso di primo contratto di lavoro sportivo entro il 31 dicembre 2023.

    Tutte le federazioni stanno adeguando in questo senso i propri regolamenti .

     Il cambiamento intende  consentire un passaggio graduale per le  associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e alle società sportive dilettantistiche (SSD) alla nuova normativa  che prevede di  instaurare rapporti di lavoro annuali con diritto di recesso per l'atleta in qualsiasi momento.

    A tutela delle associazioni e societa la riforma ha previsto il Premio di formazione tecnica  a carico delle società che assumono per la prima volta giovani atleti di talento, destinato alle società che hanno contribuito alla sua preparazione ( vedi sotto i dettagli)

    Vincolo sportivo: cos’è

    Il vincolo sportivo è l' obbligo che un atleta assume al momento del tesseramento con una società sportiva, che lo lega a quella società per una durata prestabilita dalla federazione sportiva a cui la società è affiliata. 

    Questo vincolo impedisce all'atleta di tesserarsi contemporaneamente a  enti  della stessa federazione e intendeva garantire una certa stabilità alle società sportive, permettendo loro di pianificare gli investimenti e gli impegni sportivi. Inoltre, consente alle società di ottenere un riconoscimento economico per la formazione e lo sviluppo di giovani atleti talentuosi.

    Prima della riforma, il vincolo sportivo era particolarmente controverso, soprattutto a livello dilettantistico. Mentre i professionisti avevano visto un'evoluzione della loro situazione contrattuale con il cd decreto Bosman,  i dilettanti erano (sono , a seguito della proroga)  ancora soggetti a lunghi rapporti obbligatori con le società sportive, con limitazione del diritto a spostarsi liberamente a causa del  rapporto giuridico con l'associazione sportiva.

    L’abolizione è giunta per i  soli professionisti con il il decreto-legge PA-bis – convertito con L. n. 112/2023 – che all’art. 41, stabilisce che «a decorrere dal 1° luglio 2023, anche al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, l’articolo 31, comma 1 del D.lgs. 36/2021 non si applica agli atleti che non hanno rapporti di lavoro di natura professionistica, per i quali le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline sportive associate possono prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni».

    Per i professionisti – al fine di mitigare le conseguenze di questa abolizione – il relativo termine era stato  prorogato al 1° luglio 2024 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti.

    Vincolo sportivo e Premio di formazione tecnica

    Per tutelare gli investimenti fatti dalle società sportive nella formazione degli atleti, la riforma ha  introdotto il Premio di Formazione Tecnica.

     Questo incentivo è destinato alle società che stipulano un nuovo contratto di lavoro con atleti alla loro prima esperienza lavorativa. Il premio è ripartito proporzionalmente tra le società dilettantistiche che hanno contribuito alla formazione dell'atleta.

     Le modalità e i parametri per la determinazione del premio  sono  stabiliti dalle singole federazioni sportive .

     Il termine previsto  per l definizione delle regole era  fissato al  31 dicembre 2023.

    Proroga vincolo sportivo le dichiarazioni di Abodi e Gravina

    Il ministero dello sport Abodi aveva anticipato qualche giorno fa la decisione del governo dichiarando che 

     "Preso atto dell’impatto di prima applicazione della norma, si è resa necessaria la proroga per garantire una graduale, ma definitiva, entrata in vigore della nuova disciplina, tesa a bilanciare gli interessi degli atleti con quelli delle associazioni e società sportive, dilettantistiche e professionistiche".

    Un comunicato del dipartimento specifica che  «A partire dalla prossima settimana, il Ministro inviterà le parti interessate a una serie di audizioni con il gruppo di lavoro tecnico presso i propri uffici, per affrontare e risolvere strutturalmente le problematiche relative al tema riscontrate in questi mesi, nell’ambito di un quadro complessivo che comprende anche l’apprendistato sportivo e i premi di formazione».

    Il  presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha sottolineato l'importanza della decisione per la tutela dei vivai del settore calcistico «La tutela dei vivai è una delle priorità della Figc perché rappresentano un asset fondamentale per lo sviluppo dell’intero movimento calcistico italiano. Per questo ringrazio l’intero Governo e il Ministro Abodi, nonché tutte le forze politiche che si sono dimostrate sensibili all’argomento, per aver accolto l’appello che ho lanciato non più tardi di una settimana fa nella richiesta di proroga di un anno sull’abolizione del cosiddetto vincolo sportivo, un provvedimento fondamentale che consente alle società che credono nei settori giovanili il tempo necessario per riorganizzare il proprio lavoro in ottica di valorizzazione dei giovani».

  • Contributi Previdenziali

    Riscatto laurea: scelta non modificabile anche se la pensione si riduce

    La Corte Costituzionale si è pronunciata con la sentenza 112 2024  su una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Roma riguardante  la neutralizzazione di periodi contributivi relativi al riscatto della laurea .

     Si tratta di  due specifici articoli di legge: l'articolo 1, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ( riforma del sistema pensionistico in senso contributivo ) e l'articolo 1, comma 707, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

    La decisione conferma la legittimità  delle norme  per cui  i pensionati che hanno riscattato periodi di studio per raggiungere specifici requisiti pensionistici non possono richiedere la "neutralizzazione" di tali periodi successivamente,  per ottenere un trattamento pensionistico più favorevole  anche perché ciò minerebbe la certezza del sistema previdenziale.

    Nei paragrafi seguenti alcuni dettagli sulla questione e sulla decisione della Corte.

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    Il caso: riscatto laurea quota 100 e sistema pensionistico misto

    Il Tribunale di Roma ha sollevato la questione in relazione al caso di un pensionato che ha richiesto la "neutralizzazione" del periodo di studi universitari  che aveva riscattato ai fini pensionistici.

    Il riscatto aveva consentito di raggiungere i 18 anni di contribuzione entro il 3.12.1995 necessari  per legge, per avere diritto alla pensione calcolata interamente con il sistema retributivo. Tuttavia,  al momento della richiesta di pensionamento con quota 100  ha scoperto che, senza il riscatto, avrebbe beneficiato di un calcolo con il sistema misto ottenendo   un trattamento pensionistico più favorevole  (11.427, 94 euro invece che  9.220,94 euro mensili) .

      Infatti, se il periodo di studi non fosse stato riscattato, avrebbe avuto diritto a una pensione calcolata con il sistema misto (retributivo e contributivo) anziché con il solo sistema retributivo, ,anche per il fatto che Quota 100 richiede che l’ammontare messo in pagamento  sia il più basso tra quello calcolato tutto con il metodo retributivo e quello retributivo post-riforma (articolo 1, comma 707, della legge 190/2014)

    Dato che gli anni riscattati  non erano necessari a raggiungere il requisito di  38 anni richiesto da quota 100,  il pensionato ha chiesto la neutralizzazione di tale periodo per rientrare nel sistema di calcolo misto, sostenendo anche che il fine dell'Istituto del riscatto dovrebbe esser quello di  migliorare, non peggiorare, la situazione pensionistica.

    Riscatto laurea a Quota 100: la Decisione della Corte

    La Corte Costituzionale ha esaminato il caso in dettaglio e ha preso le seguenti decisioni:

    Ritenuto inammissibile la questione relativa all'articolo 38 della Costituzione  che tutela i diritti previdenziali dei lavoratori). La Corte ha dichiarato inammissibile questa questione sollevata dal Tribunale  perché non  sufficientemente motivata.

    Non fondata la questione relativa all'articolo 3 della Costituzione: Il Tribunale di Roma aveva anche sollevato una questione di legittimità costituzionale in riferimento all'articolo 3 della Costituzione (principio di uguaglianza). La Corte ha ritenuto che le disposizioni contestate non violano il principio di uguaglianza poiché le leggi in questione si applicano uniformemente a tutti i pensionati nelle stesse condizioni.

    La consulta ha dunque deciso che le norme contestate non sono incostituzionali e che il riscatto degli anni di studio non può essere neutralizzato nel modo richiesto dal pensionato in quanto  la neutralizzazione tutela il lavoratore da fattori indipendenti da sue scelte, mentre il riscatto è una scelta personale che non puo essere successivamente modificata