• Rubrica del lavoro

    Lavoro domestico: agevolazioni azzerate nel Decreto Lavoro

    Nella bozza del recente decreto legge in tema di lavoro n. 48 2023   erano presenti alcune novità importanti riguardanti il  lavoro domestico, e cioè :

    • l'innalzamento della deducibilità dei contributi previdenziali e 
    • l'obbligo di sorveglianza sanitaria per questi lavoratori.

    la versione finale del decreto ha  escluso  entrambe le misure  . Inoltre viene specificato che il lavoro domestico è anche escluso da altre agevolazioni    come gli incentivi alle assunzioni   e il taglio al cuneo fiscale

    Vediamo più in dettaglio nei paragrafi seguenti.

    Contributi lavoro domestico deducibili fino a 3mila euro

    L''innalzamento   dell'importo massimo deducibile dalla dichiarazione dei redditi dei contributi previdenziali  versati per i lavoratori domestici  a 3mila euro, quasi il doppio dell'attuale importo di 1.549,37 annui. (TUIR art 10 comma 2 terzo periodo )  era presente nella bozza di decreto lavoro approvata dal Governo il 1 maggio ma è scomparsa dal testo .  La novità  avrebbe dovuto  essere applicabile già per il periodo di competenza 2023.

    Sorveglianza sanitaria lavoratori domestici

    Come anticipato lo schema di decreto prevedeva  anche che i lavoratori domestici  possano richiedere di essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle strutture territoriali dell’INAIL. L'istituto di assicurazione contro gli infortuni  dovrebbe provvedere  con proprie risorse, senza  alcun onere  a carico dei datori di lavoro.

    Le altre agevolazioni negate: incentivi assunzioni e taglio cuneo 

    L'esclusione di colf, badanti e baby sitter  dagli incentivi assunzioni invece non è una novità  in quanto  praticamente tutte le agevolazioni contributive in questo senso non prevedono l'applicazione per i lavoratori domestici . Anche  nel caso del  nuovo bonus assunzione di  "Neet",  il decreto Lavoro (Dl 48/2023)  li esclude esplicitamente.

    Infine  va sottolineata anche la misura più pesante proprio per le buste paga dei lavoratori ovvero l'esclusione  dal nuovo taglio del cuneo fiscale che scatta il 1° luglio 2023.

     L'eccezione  era purtroppo prevista già dalla legge di bilancio 2022 (n. 234 2021)  che ha iniziato la riduzione della quota  di contribuzione previdenziale  a carico dei lavoratori,  poi prorogata e potenziata  arrivando all'attuale taglio  di 6 o 7 punti percentuali per i lavoratori con reddito rispettivamente entro i 25mila o 35mila euro.

    Le associazioni  dei datori di lavoro domestico  avanzano   da molti anni  la richiesta ai Governi  di   deduzione integrale 

    • degli oneri previdenziali,  
    •  delle spese di retribuzione

     Anche la maggiore tutela dei lavoratori, e non solo delle famiglie datrici di lavoro del settore,   dovrebbe godere di maggiore considerazione  dato che questo  servizio sostituisce ormai sempre più spesso l'assenza di assistenza sociale diffusa, per una popolazione sempre più anziana  e costituisce una spesa rilevante per sempre maggior numero di famiglie anche non abbienti.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Sicurezza: nel Decreto Lavoro obbligo di formazione per il datore

    Il decreto lavoro  48 2023 recentemente varato dal Governo se da un lato alleggerisce gli obblighi di trasparenza dei contratti di lavoro a carico dei datori,  dall'altro  richiede a questi ultimi  nuovi adempimenti    per il rafforzamento della sicurezza   in particolare per il settore edile , sulle procedure in capo al medico competente, ecc.. 

    Vediamo di seguito le novità previste. 

    Sicurezza e  medico competente  

    Cambiano alcune norme del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro n

    In particolare viene stabilito l’obbligo di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria ogni qualvolta la valutazione dei rischi  lo  suggerisca.

     il medico competente ha l’obbligo di richiedere al lavoratore, in occasione delle visite di assunzione, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro, da utilizzare ai fini del rilascio del parere di idoneità. 

    In caso di grave impedimento del medico competente che precluda temporaneamente l’adempimento degli obblighi di legge, lo stesso medico deve segnalare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto in possesso dei  requisiti.

    Formazione  e controlli per la sicurezza 

    Per il  settore delle costruzioni, si prevede l’obbligo di estendere anche ai lavoratori autonomi le misure di tutela per la salute e sicurezza previste dal titolo IV del Testo unico per i cantieri temporanei o mobili.

    E' previsto un più attento monitoraggio sul corretto svolgimento dell’attività formativa e sul rispetto della normativa di riferimento sia da parte dei soggetti che erogano la formazione sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.  per contrastare  condotte di simulazione di attività formative con conseguente rilascio di attestati non veritieri. 

    In tema di “verifica periodica successiva” sulle attrezzature di lavoro,  i soggetti privati abilitati a ricoprire il ruolo di incaricato di servizio pubblico risponderanno agli organi di vigilanza territorialmente competenti per le attività da loro svolte.

     I noleggiatori di attrezzature di lavoro devono  acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, un’autocertificazione del soggetto che prende a noleggio le attrezzature, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico. 

    Si impone al datore di lavoro l’obbligo di formazione specifica nel caso di utilizzo di proprie attrezzature di lavoro per attività professionali. Per chi non si adegua scatta  la pena dell'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

    Sicurezza e rafforzamento ispezioni 

    Grazie a una maggiore condivisione delle banche dati degli enti coinvolti, obbligatoria e gratuita   sono previsti più controlli sulle imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva, 

    Le stesse informazioni  saranno  rese disponibili  anche alla Guardia di finanza per lo svolgimento delle attività ispettive in materia di lavoro irregolare e evasione od omissione contributiva, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

    Si prevede un maggiore ruolo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro  nell'attività di polizia giudiziaria anche nella Regione Siciliana e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano. 

    INAIL dovrà individuare, nell’ambito del personale in servizio, un contingente di personale ispettivo qualificato  da impiegare sul territorio della Regione siciliana nonché delle

    Province autonome di Trento e di Bolzano.

  • Lavoro Dipendente

    Repechage: obbligo ampliato ai posti liberi in futuro

     Con la sentenza 12132/2023 la  Cassazione   ha ampliato l'ambito di applicabilità dell'obbligo di repechage   da rispettare prima del licenziamento di un lavoratore per giustificato motivo oggettivo,  anche a possibili posizioni  lavorative libere "nel futuro prossimo" . 

    Prima di analizzare la sentenza  rivediamo in generale in cosa consiste il repechage.

    Secondo quanto detto dalla giurisprudenza di legittimità il licenziamento individuale per giustificato  motivo oggettivo, (art. 3 della L. 604/1966) ovvero per motivo economico e di organizzazione produttiva ,  è determinato dalla necessità di procedere alla  soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore, ma per essere considerato legittimo  deve essere provato il datore ha l'onere di provare  che il lavoratore non poteva essere   utilizzato in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita, in  relazione al concreto contenuto professionale dell'attività cui il lavoratore stesso era precedentemente adibito (ex plurimis, Cass., n. 10554/2003).

    Inoltre in relazione al concreto contenuto professionale  dell'attività cui il lavoratore  era precedentemente adibito, la giurisprudenza della Corte ha  precisato che il datore di lavoro ha l'onere di provare, con riferimento alla organizzazione aziendale esistente all'epoca del licenziamento e anche attraverso fatti positivi,  la impossibilità di adibire utilmente il lavoratore in mansioni diverse  ma equivalenti da quelle che prima  svolgeva (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 5893/1999; 12367/2003).

    Possono considerarsi equivalenti a quelle espletate le mansioni  oggettivamente comprese nella stessa area professionale e salariale e che si  armonizzano con la professionalità già acquisita dai lavoratore nei corso del rapporto, sì da  impedirne la dequalificazione (cfr, ex plurimis, Cass., n. 7370/1990).

    La Cass. civ., n. 6441 del 1988, aveva ritenuto che, ai sensi dell’art. 2103 c.c., la modifica in peius delle mansioni de lavoratore è illegittima, salvo che sia stata disposta

    con il consenso del dipendente e per evitare il licenziamento o la messa in cassa integrazione del  lavoratore stesso, la cui diversa utilizzazione non contrasta, in tal caso, con l'esigenza di dignità e  libertà della persona.  Da rilevare anche che è stato ritenuto che non costituisce violazione dell’art. 2103 c.c., un  accordo sindacale che, in alternativa al licenziamento per ristrutturazione aziendale, preveda  l'attribuzione di mansioni diverse e di una diversa categoria con conseguente orario di lavoro più 

    lungo (Cass., n. 9386/1993).

    Nella sentenza n. 13379 del 26 maggio 2017 la Cassazione ha ribadito che nell'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo conseguente a soppressione del posto di lavoro a seguito di riorganizzazione aziendale; "il datore di lavoro ha l'onere di verificare la presenza di mansioni anche inferiori da assegnare al dipendente in esubero . In particolare nel caso  sia presumibile una sua disponibilità al loro svolgimento"

    Nel caso di specie  un lavoratore accanto alle mansioni prevalenti, aveva negli anni  svolto una volta la settimana mansioni   promiscue inferiori.

    Repéchage e posizioni disponibili nel futuro prossimo 

    La recente Cassazione riprende  e amplia  un orientamento molto risalente   affermando che sulla base del principio di correttezza e buona fede obbligatori nel rapporto di lavoro  la situazione aziendale al momento del licenziamento non     non è il solo ambito in cui valutare le disponibilità di mansioni affidabili al dipendente ma vanno considerati anche posti che si renderanno disponibili   in un arco temporale del tutto prossimo» 

     Era già stato  affermato che " se nel breve periodo successivo si addivenga a nuove assunzioni, per ritenere raggiunta la prova della  inutilizzabilità aliunde del lavoratore licenziato, il cui onere grava sul datore di lavoro, è necessario che questi indichi le mansioni affidate ai nuovi assunti, specificando le ragioni per cui esse non siano da ritenersi equivalenti a quelle svolte dal lavoratore licenziato " (cfr, ex plurimis, Cass., nn.12548/1997; 12367/2003)

    Nel caso analizzato dalla cassazione   al momento del licenziamento   del ricorrente erano infatti   state rassegnate le dimissioni da due lavoratori che erano nel periodo di preavviso.   Questo depone quindi per un possibile ricollocamento del lavoratore e  per  la conseguente   illegittimità del licenziamento.

    L'applicazione risulta molto estensiva  anche sulla base del fatto  che la Corte non ha preso in considerazione il fatto che non  sono state registrate in realta assunzioni successive al licenziamento del lavoratore, elemento su cui si erano basate le decisioni avverse delle corti di merito.

  • PRIMO PIANO

    Invalidità: online la procedura per infortunio causato da terzi

    Nuovo obiettivo raggiunto per la digitalizzazione delle procedure amministrative dell'Istituto nazionale di previdenza,  connesse all'invalidità civile.

     Nel messaggio 1745  del 12 maggio 2023  INPS  comunica il rilascio del servizio “Acquisizione modello AS1 – Dichiarazione di infortunio procurato da terzi responsabili” in forma telematica.

    Il modello AS1  contiene le informazioni  fornite dal cittadino danneggiato riguardanti il terzo responsabile del danno e  la sua polizza assicurativa,  e gli altri elementi utili all’INPS per esercitare il diritto di surroga e rivalsa e la trasmissione telematica consente una maggiore efficacia  nel rimborso  delle prestazioni all'inps  come previsto dall'art 41 della legge 4.11.2010

    Si ricorda che  tale  dichiarazione è obbligatoria  nei casi in cui  l'invalidità sia causato da responsabilità di terzi (fatto illecito).

    Le istruzioni in merito erano state fornite dall'istituto nella circolare 152 del 27 novembre 2014 con allegati i modelli cartacei (Qui il fac simile del Modello AS1)

    Il modello   ora interamente automatizzato,  può essere  quindi compilato con una delle seguenti modalità :

    • direttamente dal cittadino online sul portale www.inps.it, accedendo con la propria identità digitale – SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) – all’apposito servizio “Domanda di invalidità civile e accertamento sanitario”, selezionando la voce di menu “Acquisizione AS1”;
    • tramite degli Istituti di patronato riconosciuti dalla legge;
    • tramite delle Associazioni di categoria autorizzate (ANMIC, UIC, ENS, ANFFAS).
  • Inail

    Premi INAIL Lampedusa e Linosa sospesi: le istruzioni per la proroga

    Con l'approvazione dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, INAIL ha fornito nella circolare 17 del 10 maggio 2023  le istruzioni operative per la fruizione  della proroga della sospensione  dei versamenti dei premi  dei premi per l’assicurazione obbligatoria prevista nell’ambito degli interventi in favore dei comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori, ovvero Linosa e Lampedusa. In allegato alla circolare sono fornite anche il provvedimento,    modello e istruzioni  dell'Agenzia delle Entrate per i versamenti .

    Premi INAIL Lampedusa e Linosa  nuove scadenze e rateizzazione

    A seguito del Decreto Milleproroghe (198/ 2022) il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (in scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019)  già sospesi

     per i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa 

     potrà essere effettuato alle seguenti nuove scadenze ,   senza applicazione di sanzioni e interessi.

    • a) entro il 30 giugno 2023, per un importo pari al 50% delle somme dovute;
    • b) entro il 30 novembre 2023, per il restante 50% delle somme dovute.

    Il versamento  potrà essere  effettuato:

    1.  in unica soluzione entro i termini sopra evidenziati oppure 
    2. mediante rateizzazione, rispettivamente  con :
      •  fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo per il primo 50%, e 
      • fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo,  per il restante importo 

    In caso di rateizzazione viene specificato  inoltre che :

    • le prime rate  delle due tranche vanno versate nei termini sopracitati , 30  giugno e 30 novembre 
    •  i soggetti che intendono avvalersi dell'agevolazione devono presentare, entro il 30 giugno, apposita comunicazione all'agenzia delle Entrate con le modalità e i termini stabiliti dal provvedimento del direttore del 5 aprile 2023.

    Come previsto dalla legge  non è possibile il rimborso dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali  che fossero eventualmente già stati versati.

  • TFR e Fondi Pensione

    TFR -TFS dipendenti pubblici comunicazioni telematiche: nuove istruzioni

    Dal 1° gennaio 2023 è divenuta obbligatoria la modalità telematica  anche per il TFR dei dipendenti pubblici,  dopo il TFS, come comunicato con la circolare INPS 4 novembre 2022, n. 125.(vedi dettagli nel paragrafo successivo)

    AGGIORNAMENTO 11 MAGGIO 2023

    Con il messaggio 8 maggio 2023, n. 1645, l'istituto fornisce ulteriori indicazioni sulla compilazione dell’“Ultimo miglio TFR” da parte dell’Ente datore di lavoro sostituisce i modelli cartacei “TFR1” e “TFR2”  per la  certificazione della Posizione assicurativa,  necessaria per la  creazione della pratica di TFR.

    Nel messaggio sono indicate in particolare  le modalità di invio dei dati necessari alla liquidazione della prestazione per i rapporti di lavoro a tempo determinato del comparto Scuola e le modalità di invio di modelli cartacei  in alcuni casi particolari di variazioni di rapporti di lavoro.

    Viene anche comunicato che per la segnalazione di problemi relativi all’inserimento dell’“Ultimo Miglio TFR” e al processo di certificazione della Posizione assicurativa ai fini del TFR, gli Enti datori di lavoro e le Strutture territoriali dell’INPS, possono  rivolgersi via  posta elettronica all'indirizzo:  SegnalazioniTFRPA[email protected]

    TFR TFS dipendenti pubblici le istruzioni per i canali telematici

    L’Inps aveva fornito  nella circolare  125 del 4.11.2022 le  indicazioni operative per l’utilizzo del canale telematico TFS  

    Dal 1 gennaio 2023 tutti i dipendenti pubblici interessati  e datori di lavoro  devono utilizzare solo le modalità telematiche per lo scambio dei dati per la definizione di 

    1.  trattamento di fine servizio ( TFS ) e
    2.  trattamento di fine rapporto ( TFR ).

    Rimane invariata  solo la modalità di invio dei dati giuridico-economici necessari alla liquidazione del TFR per i rapporti di lavoro a tempo determinato del comparto scuola attraverso il flusso telematico MUR/MEF.

    Si ricorda che come comunicato nel messaggio n 4688 del 28 dicembre.2021, dal  28 dicembre  2021 era stata rilasciata una nuova versione degli applicativi  SIN TFS e SIN TFR , sia 

    •   per la cessione agevolata prevista dal  DL 4  che
    •  per quella  ordinaria come previsto dal DPR 180/1950   

    L'istituto segnalava anche che per il cittadino è stato reso disponibile  anche  un manuale dedicato nell’area del portale istituzionale www.inps.it dove sono presenti i servizi online Gestione Dipendenti Pubblici: servizi online TFR” e “Gestione Dipendenti Pubblici: servizi online TFS”.

    Come funziona l’anticipo  del Trattamento di Fine Servizio (TFS) e Trattamento di Fine Rapporto (TFR) 

    Si tratta di un finanziamento che consente di ottenere una parte o l’intera indennità maturata (se d’importo non superiore a 45.000 euro), non ancora liquidata, senza attendere i tempi ordinari. 

     Possono richiedere l’anticipo finanziario i dipendenti pubblici cessati dal servizio che accedono o che hanno avuto accesso, prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, alla pensione con i requisiti della Quota 100, o in base all’art. 24 della legge 214/2011.

     Per ottenere il finanziamento, i soggetti interessati devono innanzitutto richiedere la certificazione dell’importo cedibile ai fini dell’anticipo finanziario all’INPS, trasmettendo la domanda di quantificazione online. L’INPS provvede a rilasciare la certificazione entro 90 giorni dalla  domanda, rendendola disponibile nell’area riservata MyINPS. Ottenuta la certificazione, gli interessati possono richiedere alle banche o agli altri intermediari finanziari che aderiscono all’iniziativa, mediante iscrizione al portale https://www.lavoropubblico.gov.it/anticipo- tfs – tfr , il finanziamento agevolato per un importo massimo di 45.000 euro o, comunque, entro la capienza della prestazione dovuta al pensionato, se di importo inferiore.

     È possibile per il cittadino presentare la domanda di quantificazione dell’anticipo finanziario, a seconda che i richiedenti siano in regime di TFS o di TFR , tramite uno dei due servizi online dedicati: Simulazione del TFS o invio domanda di quantificazione del TFS Richiesta quantificazione TFR per dipendenti pubblici e dichiarazione beneficiari/eredi per liquidazione TFR – Domanda In alternativa, è possibile presentare la domanda tramite i patronati. In fase di compilazione della domanda, dopo aver selezionato la richiesta di “Anticipo finanziario D.L. n. 4/2019”, bisogna indicare la banca prescelta per l’operazione di finanziamento e dichiarare di avere avuto accesso alla pensione secondo i requisiti richiesti.

  • CCNL e Accordi

    Colf e badanti aumenti con il nuovo CCNL Confsal

    E' stato rinnovato il 4 maggio scorso  per il  triennio 2023-2025 il contratto collettivo per il lavoro domestico    siglato   da Fesica Confsal, per i lavoratori, e Federproprietà, Uppi, Confappi, Feder.Casa, Confimpreseitalia, Unicolf e Italpmi per i datori di lavoro .

    Si ricorda che il CCNL  per Colf e Badanti sottoscritto per la prima volta nel 2006, si applica :

    • sia a lavoratori addetti al funzionamento ed alle necessità della vita familiare, 
    • che a quelli addetti a queste attività presso  enti senza fini di lucro : comunità religiose, caserme, comandi militari  orfanotrofi e ricoveri per anziani.

    Il rinnovo prevede aumenti retributivi  e anche novità contrattuali che vediamo di seguito piu in dettaglio

    Rinnovo CCNL lavoro domestico CONFSAL – Aspetti economici

    I nuovi minimi retributivi prevedono aumenti del 9,22% , dovuti alla recente forte variazione  dell’indice ISTAT.  Gli importi applicabili sono riassuntinella tabella seguente

    LIVELLI e MANSIONI Minimi retributivi dal 1.1.2023
    PRIMA CATEGORIA SUPER (BADANTI – ASSISTENTI)
    (lavoratori con formazione professionale certificata)

    €1.482.94

    PRIMA CATEGORIA
    lavoratori con responsabilità diretta della casa 
    € 1.419,60
    SECONDA CATEGORIA SUPER (COLLABORATORI FAMILIARI)
    lavoratori con cura delle persone e mansioni di cura della casa senza responsabilità diretta con esperienza
    € 1.083,26
    SECONDA CATEGORIA
     lavoratori con cura delle persone e mansioni di cura della casa senza responsabilità diretta con esperienza fino a 18 mesi
    € 1.039,58
    TERZA CATEGORIA (COLF)
    addetti alla pulizia della casa e giardinaggio con piu di 18 mesi di esperienza
    €   939,12
    QUARTA CATEGORIA
    (lavoratori generici  , non addetti alla cura di persone con fino 18 mesi di esperienza )
    €   859 81
    PRESTAZIONI ESCLUSIVAMENTE DI ATTESA €   678,13

     Maggiorazioni e indennità previste Riguardano  :

    prestazioni discontinue di assistenza notturna : maggiorazione del 20% rispetto  al livello base 

    Indennità sostitutiva di vitto e alloggio   6,47 euro giornalieri (di cui 2,26 euro per pranzo e/o colazione, 2,26 euro per cena e 1,95 euro per l’alloggio).

    Scatti di anzianità  maturano dal mese successivo al termine del biennio di servizio.

    Il contributo per il finanziamento dell'ente bilaterale Ebilcoba sale a 0,06  euro  orari ( per 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore versati trimestralmente.

    Si ricorda che l'ente gestisce i fondi per la malattia, la formazione professionale, la sicurezza la contrattazione e altri che potranno essere istituiti 

    Il contributo è raccolto unitamente ai contributi previdenziali INPS grazie alla convenzione tra gli enti

    CCNL lavoro domestico CONFSAL – Aspetti normativi 

    CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO :

    durata massima 24 mesi; in caso di durata iniziale inferiore a 24 mesi possibili   fino a 4 proroghe.

     Per i contratti superiori ai 12 mesi, obbligo di una  specifica causale (sostituzione di lavoratori  in malattia o in ferie).

    ORARIO DI LAVORO: 

     l' orario a tempo  pieno prevede un  massimo di  54 ore settimanali  per 10 ore quotidiane non continuative.

    PERIODO DI PROVA

    non puo superare i 45 giorni per la prima categoria super, 30 per la prima categoria , 15 per seconda super e seconda, 8 per terza e quarta categoria.

    PREAVVISO

    minimo di 5 giorni , 8 per le categorie prima e prima super.