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Lavoro domestico: agevolazioni azzerate nel Decreto Lavoro
Nella bozza del recente decreto legge in tema di lavoro n. 48 2023 erano presenti alcune novità importanti riguardanti il lavoro domestico, e cioè :
- l'innalzamento della deducibilità dei contributi previdenziali e
- l'obbligo di sorveglianza sanitaria per questi lavoratori.
la versione finale del decreto ha escluso entrambe le misure . Inoltre viene specificato che il lavoro domestico è anche escluso da altre agevolazioni come gli incentivi alle assunzioni e il taglio al cuneo fiscale
Vediamo più in dettaglio nei paragrafi seguenti.
Contributi lavoro domestico deducibili fino a 3mila euro
L''innalzamento dell'importo massimo deducibile dalla dichiarazione dei redditi dei contributi previdenziali versati per i lavoratori domestici a 3mila euro, quasi il doppio dell'attuale importo di 1.549,37 annui. (TUIR art 10 comma 2 terzo periodo ) era presente nella bozza di decreto lavoro approvata dal Governo il 1 maggio ma è scomparsa dal testo . La novità avrebbe dovuto essere applicabile già per il periodo di competenza 2023.
Sorveglianza sanitaria lavoratori domestici
Come anticipato lo schema di decreto prevedeva anche che i lavoratori domestici possano richiedere di essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle strutture territoriali dell’INAIL. L'istituto di assicurazione contro gli infortuni dovrebbe provvedere con proprie risorse, senza alcun onere a carico dei datori di lavoro.
Le altre agevolazioni negate: incentivi assunzioni e taglio cuneo
L'esclusione di colf, badanti e baby sitter dagli incentivi assunzioni invece non è una novità in quanto praticamente tutte le agevolazioni contributive in questo senso non prevedono l'applicazione per i lavoratori domestici . Anche nel caso del nuovo bonus assunzione di "Neet", il decreto Lavoro (Dl 48/2023) li esclude esplicitamente.
Infine va sottolineata anche la misura più pesante proprio per le buste paga dei lavoratori ovvero l'esclusione dal nuovo taglio del cuneo fiscale che scatta il 1° luglio 2023.
L'eccezione era purtroppo prevista già dalla legge di bilancio 2022 (n. 234 2021) che ha iniziato la riduzione della quota di contribuzione previdenziale a carico dei lavoratori, poi prorogata e potenziata arrivando all'attuale taglio di 6 o 7 punti percentuali per i lavoratori con reddito rispettivamente entro i 25mila o 35mila euro.
Le associazioni dei datori di lavoro domestico avanzano da molti anni la richiesta ai Governi di deduzione integrale
- degli oneri previdenziali,
- delle spese di retribuzione
Anche la maggiore tutela dei lavoratori, e non solo delle famiglie datrici di lavoro del settore, dovrebbe godere di maggiore considerazione dato che questo servizio sostituisce ormai sempre più spesso l'assenza di assistenza sociale diffusa, per una popolazione sempre più anziana e costituisce una spesa rilevante per sempre maggior numero di famiglie anche non abbienti.
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Sicurezza: nel Decreto Lavoro obbligo di formazione per il datore
Il decreto lavoro 48 2023 recentemente varato dal Governo se da un lato alleggerisce gli obblighi di trasparenza dei contratti di lavoro a carico dei datori, dall'altro richiede a questi ultimi nuovi adempimenti per il rafforzamento della sicurezza in particolare per il settore edile , sulle procedure in capo al medico competente, ecc..
Vediamo di seguito le novità previste.
Sicurezza e medico competente
Cambiano alcune norme del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro n
In particolare viene stabilito l’obbligo di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria ogni qualvolta la valutazione dei rischi lo suggerisca.
il medico competente ha l’obbligo di richiedere al lavoratore, in occasione delle visite di assunzione, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro, da utilizzare ai fini del rilascio del parere di idoneità.
In caso di grave impedimento del medico competente che precluda temporaneamente l’adempimento degli obblighi di legge, lo stesso medico deve segnalare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto in possesso dei requisiti.
Formazione e controlli per la sicurezza
Per il settore delle costruzioni, si prevede l’obbligo di estendere anche ai lavoratori autonomi le misure di tutela per la salute e sicurezza previste dal titolo IV del Testo unico per i cantieri temporanei o mobili.
E' previsto un più attento monitoraggio sul corretto svolgimento dell’attività formativa e sul rispetto della normativa di riferimento sia da parte dei soggetti che erogano la formazione sia da parte dei soggetti destinatari della stessa. per contrastare condotte di simulazione di attività formative con conseguente rilascio di attestati non veritieri.
In tema di “verifica periodica successiva” sulle attrezzature di lavoro, i soggetti privati abilitati a ricoprire il ruolo di incaricato di servizio pubblico risponderanno agli organi di vigilanza territorialmente competenti per le attività da loro svolte.
I noleggiatori di attrezzature di lavoro devono acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, un’autocertificazione del soggetto che prende a noleggio le attrezzature, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico.
Si impone al datore di lavoro l’obbligo di formazione specifica nel caso di utilizzo di proprie attrezzature di lavoro per attività professionali. Per chi non si adegua scatta la pena dell'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
Sicurezza e rafforzamento ispezioni
Grazie a una maggiore condivisione delle banche dati degli enti coinvolti, obbligatoria e gratuita sono previsti più controlli sulle imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva,
Le stesse informazioni saranno rese disponibili anche alla Guardia di finanza per lo svolgimento delle attività ispettive in materia di lavoro irregolare e evasione od omissione contributiva, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.
Si prevede un maggiore ruolo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro nell'attività di polizia giudiziaria anche nella Regione Siciliana e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.
INAIL dovrà individuare, nell’ambito del personale in servizio, un contingente di personale ispettivo qualificato da impiegare sul territorio della Regione siciliana nonché delle
Province autonome di Trento e di Bolzano.
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Repechage: obbligo ampliato ai posti liberi in futuro
Con la sentenza 12132/2023 la Cassazione ha ampliato l'ambito di applicabilità dell'obbligo di repechage da rispettare prima del licenziamento di un lavoratore per giustificato motivo oggettivo, anche a possibili posizioni lavorative libere "nel futuro prossimo" .
Prima di analizzare la sentenza rivediamo in generale in cosa consiste il repechage.
Secondo quanto detto dalla giurisprudenza di legittimità il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, (art. 3 della L. 604/1966) ovvero per motivo economico e di organizzazione produttiva , è determinato dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore, ma per essere considerato legittimo deve essere provato il datore ha l'onere di provare che il lavoratore non poteva essere utilizzato in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita, in relazione al concreto contenuto professionale dell'attività cui il lavoratore stesso era precedentemente adibito (ex plurimis, Cass., n. 10554/2003).
Inoltre in relazione al concreto contenuto professionale dell'attività cui il lavoratore era precedentemente adibito, la giurisprudenza della Corte ha precisato che il datore di lavoro ha l'onere di provare, con riferimento alla organizzazione aziendale esistente all'epoca del licenziamento e anche attraverso fatti positivi, la impossibilità di adibire utilmente il lavoratore in mansioni diverse ma equivalenti da quelle che prima svolgeva (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 5893/1999; 12367/2003).
Possono considerarsi equivalenti a quelle espletate le mansioni oggettivamente comprese nella stessa area professionale e salariale e che si armonizzano con la professionalità già acquisita dai lavoratore nei corso del rapporto, sì da impedirne la dequalificazione (cfr, ex plurimis, Cass., n. 7370/1990).
La Cass. civ., n. 6441 del 1988, aveva ritenuto che, ai sensi dell’art. 2103 c.c., la modifica in peius delle mansioni de lavoratore è illegittima, salvo che sia stata disposta
con il consenso del dipendente e per evitare il licenziamento o la messa in cassa integrazione del lavoratore stesso, la cui diversa utilizzazione non contrasta, in tal caso, con l'esigenza di dignità e libertà della persona. Da rilevare anche che è stato ritenuto che non costituisce violazione dell’art. 2103 c.c., un accordo sindacale che, in alternativa al licenziamento per ristrutturazione aziendale, preveda l'attribuzione di mansioni diverse e di una diversa categoria con conseguente orario di lavoro più
lungo (Cass., n. 9386/1993).
Nella sentenza n. 13379 del 26 maggio 2017 la Cassazione ha ribadito che nell'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo conseguente a soppressione del posto di lavoro a seguito di riorganizzazione aziendale; "il datore di lavoro ha l'onere di verificare la presenza di mansioni anche inferiori da assegnare al dipendente in esubero . In particolare nel caso sia presumibile una sua disponibilità al loro svolgimento".
Nel caso di specie un lavoratore accanto alle mansioni prevalenti, aveva negli anni svolto una volta la settimana mansioni promiscue inferiori.
Repéchage e posizioni disponibili nel futuro prossimo
La recente Cassazione riprende e amplia un orientamento molto risalente affermando che sulla base del principio di correttezza e buona fede obbligatori nel rapporto di lavoro la situazione aziendale al momento del licenziamento non non è il solo ambito in cui valutare le disponibilità di mansioni affidabili al dipendente ma vanno considerati anche posti che si renderanno disponibili in un arco temporale del tutto prossimo»
Era già stato affermato che " se nel breve periodo successivo si addivenga a nuove assunzioni, per ritenere raggiunta la prova della inutilizzabilità aliunde del lavoratore licenziato, il cui onere grava sul datore di lavoro, è necessario che questi indichi le mansioni affidate ai nuovi assunti, specificando le ragioni per cui esse non siano da ritenersi equivalenti a quelle svolte dal lavoratore licenziato " (cfr, ex plurimis, Cass., nn.12548/1997; 12367/2003)
Nel caso analizzato dalla cassazione al momento del licenziamento del ricorrente erano infatti state rassegnate le dimissioni da due lavoratori che erano nel periodo di preavviso. Questo depone quindi per un possibile ricollocamento del lavoratore e per la conseguente illegittimità del licenziamento.
L'applicazione risulta molto estensiva anche sulla base del fatto che la Corte non ha preso in considerazione il fatto che non sono state registrate in realta assunzioni successive al licenziamento del lavoratore, elemento su cui si erano basate le decisioni avverse delle corti di merito.
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Invalidità: online la procedura per infortunio causato da terzi
Nuovo obiettivo raggiunto per la digitalizzazione delle procedure amministrative dell'Istituto nazionale di previdenza, connesse all'invalidità civile.
Nel messaggio 1745 del 12 maggio 2023 INPS comunica il rilascio del servizio “Acquisizione modello AS1 – Dichiarazione di infortunio procurato da terzi responsabili” in forma telematica.
Il modello AS1 contiene le informazioni fornite dal cittadino danneggiato riguardanti il terzo responsabile del danno e la sua polizza assicurativa, e gli altri elementi utili all’INPS per esercitare il diritto di surroga e rivalsa e la trasmissione telematica consente una maggiore efficacia nel rimborso delle prestazioni all'inps come previsto dall'art 41 della legge 4.11.2010
Si ricorda che tale dichiarazione è obbligatoria nei casi in cui l'invalidità sia causato da responsabilità di terzi (fatto illecito).
Le istruzioni in merito erano state fornite dall'istituto nella circolare 152 del 27 novembre 2014 con allegati i modelli cartacei (Qui il fac simile del Modello AS1)
Il modello ora interamente automatizzato, può essere quindi compilato con una delle seguenti modalità :
- direttamente dal cittadino online sul portale www.inps.it, accedendo con la propria identità digitale – SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) – all’apposito servizio “Domanda di invalidità civile e accertamento sanitario”, selezionando la voce di menu “Acquisizione AS1”;
- tramite degli Istituti di patronato riconosciuti dalla legge;
- tramite delle Associazioni di categoria autorizzate (ANMIC, UIC, ENS, ANFFAS).
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Premi INAIL Lampedusa e Linosa sospesi: le istruzioni per la proroga
Con l'approvazione dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, INAIL ha fornito nella circolare 17 del 10 maggio 2023 le istruzioni operative per la fruizione della proroga della sospensione dei versamenti dei premi dei premi per l’assicurazione obbligatoria prevista nell’ambito degli interventi in favore dei comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori, ovvero Linosa e Lampedusa. In allegato alla circolare sono fornite anche il provvedimento, modello e istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per i versamenti .
Premi INAIL Lampedusa e Linosa nuove scadenze e rateizzazione
A seguito del Decreto Milleproroghe (198/ 2022) il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (in scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019) già sospesi
per i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa
potrà essere effettuato alle seguenti nuove scadenze , senza applicazione di sanzioni e interessi.
- a) entro il 30 giugno 2023, per un importo pari al 50% delle somme dovute;
- b) entro il 30 novembre 2023, per il restante 50% delle somme dovute.
Il versamento potrà essere effettuato:
- in unica soluzione entro i termini sopra evidenziati oppure
- mediante rateizzazione, rispettivamente con :
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- fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo per il primo 50%, e
- fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, per il restante importo
In caso di rateizzazione viene specificato inoltre che :
- le prime rate delle due tranche vanno versate nei termini sopracitati , 30 giugno e 30 novembre
- i soggetti che intendono avvalersi dell'agevolazione devono presentare, entro il 30 giugno, apposita comunicazione all'agenzia delle Entrate con le modalità e i termini stabiliti dal provvedimento del direttore del 5 aprile 2023.
Come previsto dalla legge non è possibile il rimborso dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali che fossero eventualmente già stati versati.
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TFR -TFS dipendenti pubblici comunicazioni telematiche: nuove istruzioni
Dal 1° gennaio 2023 è divenuta obbligatoria la modalità telematica anche per il TFR dei dipendenti pubblici, dopo il TFS, come comunicato con la circolare INPS 4 novembre 2022, n. 125.(vedi dettagli nel paragrafo successivo)
AGGIORNAMENTO 11 MAGGIO 2023
Con il messaggio 8 maggio 2023, n. 1645, l'istituto fornisce ulteriori indicazioni sulla compilazione dell’“Ultimo miglio TFR” da parte dell’Ente datore di lavoro sostituisce i modelli cartacei “TFR1” e “TFR2” per la certificazione della Posizione assicurativa, necessaria per la creazione della pratica di TFR.
Nel messaggio sono indicate in particolare le modalità di invio dei dati necessari alla liquidazione della prestazione per i rapporti di lavoro a tempo determinato del comparto Scuola e le modalità di invio di modelli cartacei in alcuni casi particolari di variazioni di rapporti di lavoro.
Viene anche comunicato che per la segnalazione di problemi relativi all’inserimento dell’“Ultimo Miglio TFR” e al processo di certificazione della Posizione assicurativa ai fini del TFR, gli Enti datori di lavoro e le Strutture territoriali dell’INPS, possono rivolgersi via posta elettronica all'indirizzo: SegnalazioniTFRPA[email protected]
TFR TFS dipendenti pubblici le istruzioni per i canali telematici
L’Inps aveva fornito nella circolare 125 del 4.11.2022 le indicazioni operative per l’utilizzo del canale telematico TFS
Dal 1 gennaio 2023 tutti i dipendenti pubblici interessati e datori di lavoro devono utilizzare solo le modalità telematiche per lo scambio dei dati per la definizione di
- trattamento di fine servizio ( TFS ) e
- trattamento di fine rapporto ( TFR ).
Rimane invariata solo la modalità di invio dei dati giuridico-economici necessari alla liquidazione del TFR per i rapporti di lavoro a tempo determinato del comparto scuola attraverso il flusso telematico MUR/MEF.
Si ricorda che come comunicato nel messaggio n 4688 del 28 dicembre.2021, dal 28 dicembre 2021 era stata rilasciata una nuova versione degli applicativi SIN TFS e SIN TFR , sia
- per la cessione agevolata prevista dal DL 4 che
- per quella ordinaria come previsto dal DPR 180/1950
L'istituto segnalava anche che per il cittadino è stato reso disponibile anche un manuale dedicato nell’area del portale istituzionale www.inps.it dove sono presenti i servizi online “Gestione Dipendenti Pubblici: servizi online TFR” e “Gestione Dipendenti Pubblici: servizi online TFS”.
Come funziona l’anticipo del Trattamento di Fine Servizio (TFS) e Trattamento di Fine Rapporto (TFR)
Si tratta di un finanziamento che consente di ottenere una parte o l’intera indennità maturata (se d’importo non superiore a 45.000 euro), non ancora liquidata, senza attendere i tempi ordinari.
Possono richiedere l’anticipo finanziario i dipendenti pubblici cessati dal servizio che accedono o che hanno avuto accesso, prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, alla pensione con i requisiti della Quota 100, o in base all’art. 24 della legge 214/2011.
Per ottenere il finanziamento, i soggetti interessati devono innanzitutto richiedere la certificazione dell’importo cedibile ai fini dell’anticipo finanziario all’INPS, trasmettendo la domanda di quantificazione online. L’INPS provvede a rilasciare la certificazione entro 90 giorni dalla domanda, rendendola disponibile nell’area riservata MyINPS. Ottenuta la certificazione, gli interessati possono richiedere alle banche o agli altri intermediari finanziari che aderiscono all’iniziativa, mediante iscrizione al portale https://www.lavoropubblico.gov.it/anticipo- tfs – tfr , il finanziamento agevolato per un importo massimo di 45.000 euro o, comunque, entro la capienza della prestazione dovuta al pensionato, se di importo inferiore.
È possibile per il cittadino presentare la domanda di quantificazione dell’anticipo finanziario, a seconda che i richiedenti siano in regime di TFS o di TFR , tramite uno dei due servizi online dedicati: Simulazione del TFS o invio domanda di quantificazione del TFS Richiesta quantificazione TFR per dipendenti pubblici e dichiarazione beneficiari/eredi per liquidazione TFR – Domanda In alternativa, è possibile presentare la domanda tramite i patronati. In fase di compilazione della domanda, dopo aver selezionato la richiesta di “Anticipo finanziario D.L. n. 4/2019”, bisogna indicare la banca prescelta per l’operazione di finanziamento e dichiarare di avere avuto accesso alla pensione secondo i requisiti richiesti.
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Colf e badanti aumenti con il nuovo CCNL Confsal
E' stato rinnovato il 4 maggio scorso per il triennio 2023-2025 il contratto collettivo per il lavoro domestico siglato da Fesica Confsal, per i lavoratori, e Federproprietà, Uppi, Confappi, Feder.Casa, Confimpreseitalia, Unicolf e Italpmi per i datori di lavoro .
Si ricorda che il CCNL per Colf e Badanti sottoscritto per la prima volta nel 2006, si applica :
- sia a lavoratori addetti al funzionamento ed alle necessità della vita familiare,
- che a quelli addetti a queste attività presso enti senza fini di lucro : comunità religiose, caserme, comandi militari orfanotrofi e ricoveri per anziani.
Il rinnovo prevede aumenti retributivi e anche novità contrattuali che vediamo di seguito piu in dettaglio
Rinnovo CCNL lavoro domestico CONFSAL – Aspetti economici
I nuovi minimi retributivi prevedono aumenti del 9,22% , dovuti alla recente forte variazione dell’indice ISTAT. Gli importi applicabili sono riassuntinella tabella seguente
LIVELLI e MANSIONI Minimi retributivi dal 1.1.2023 PRIMA CATEGORIA SUPER (BADANTI – ASSISTENTI)
(lavoratori con formazione professionale certificata)€1.482.94
PRIMA CATEGORIA
lavoratori con responsabilità diretta della casa€ 1.419,60 SECONDA CATEGORIA SUPER (COLLABORATORI FAMILIARI)
lavoratori con cura delle persone e mansioni di cura della casa senza responsabilità diretta con esperienza€ 1.083,26 SECONDA CATEGORIA
lavoratori con cura delle persone e mansioni di cura della casa senza responsabilità diretta con esperienza fino a 18 mesi€ 1.039,58 TERZA CATEGORIA (COLF)
addetti alla pulizia della casa e giardinaggio con piu di 18 mesi di esperienza€ 939,12 QUARTA CATEGORIA
(lavoratori generici , non addetti alla cura di persone con fino 18 mesi di esperienza )€ 859 81 PRESTAZIONI ESCLUSIVAMENTE DI ATTESA € 678,13 Maggiorazioni e indennità previste Riguardano :
prestazioni discontinue di assistenza notturna : maggiorazione del 20% rispetto al livello base
Indennità sostitutiva di vitto e alloggio 6,47 euro giornalieri (di cui 2,26 euro per pranzo e/o colazione, 2,26 euro per cena e 1,95 euro per l’alloggio).
Scatti di anzianità maturano dal mese successivo al termine del biennio di servizio.
Il contributo per il finanziamento dell'ente bilaterale Ebilcoba sale a 0,06 euro orari ( per 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore versati trimestralmente.
Si ricorda che l'ente gestisce i fondi per la malattia, la formazione professionale, la sicurezza la contrattazione e altri che potranno essere istituiti
Il contributo è raccolto unitamente ai contributi previdenziali INPS grazie alla convenzione tra gli enti
CCNL lavoro domestico CONFSAL – Aspetti normativi
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO :
durata massima 24 mesi; in caso di durata iniziale inferiore a 24 mesi possibili fino a 4 proroghe.
Per i contratti superiori ai 12 mesi, obbligo di una specifica causale (sostituzione di lavoratori in malattia o in ferie).
ORARIO DI LAVORO:
l' orario a tempo pieno prevede un massimo di 54 ore settimanali per 10 ore quotidiane non continuative.
PERIODO DI PROVA
non puo superare i 45 giorni per la prima categoria super, 30 per la prima categoria , 15 per seconda super e seconda, 8 per terza e quarta categoria.
PREAVVISO
minimo di 5 giorni , 8 per le categorie prima e prima super.