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CIGS 2023 piani sviluppo strategico ZES : le istruzioni
COn il messaggio 427del 29 novembre 2023 INPS fornisce e indicazioni per l'applicazione delle novità del decreto Asset 104 2023, recante “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici” dopo la conversione in legge 136 del 9 ottobre 2023 .
L'idtituto si sofferma in particolare sulle norme in materia di integrazione salariale straordinaria per le imprese rientranti nei piani di sviluppo strategico mentre preannuncia una successiva circolare specifica sulle misure in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a.
CIGS imprese ZES rientranti in piani di sviluppo strategico: beneficiari e condizioni
L’articolo 12-quater della legge 136 2023 prevede norme transitorie di deroga rivolte ai datori di lavoro che, a seguito di partecipazione a una procedura di avviso pubblico, hanno acquisito il controllo di imprese operanti in aree comprese nei piani di sviluppo strategico inerenti a una ZES (Zona economica speciale).
fruiscono delle deroghe esclusivamente i trattamenti straordinari di integrazione salariale, riconosciuti entro il 31 dicembre 2023, ai quali non si applicano le limitazioni di cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148; quindi
- non è necessario che i lavoratori interessati posseggano, presso l'unità produttiva richiedente, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno trenta giorni alla data di presentazione della relativa domanda
- i trattamenti possono essere concessi per sospensioni del lavoro oltre il limite dell'80 per cento delle ore lavorabili nell'unità produttiva interessata nell'arco di tempo previsto in relazione al programma autorizzato.
I trattamenti straordinari di integrazione salariale sono concessi ,, con decreto ministeriale, nel limite massimo di spesa pari a 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, a 1,7 milioni per l'anno 2024 e a 1,4 milioni per l'anno 2025.
CIGS aree sviluppo strategico: Aspetti contributivi
I datori di lavoro autorizzati sono tenuti – a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale – al versamento del contributo addizionale secondo la disciplina dettata dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015, con misura dell’aliquota varia in funzione dell’intensità di utilizzo nel quinquennio mobile.
calcolata sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate come da indicazioni delle circolari n. 9 del 19 gennaio 2017 e n. 76 del 30 giugno 2022.
per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria l’obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale
CIGS aree sviluppo strategico istruzioni per la procedura e UNIEMENS
INPS informa che
in “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333 è stato istituito il codice evento 149 Imprese industriali rientranti in piani di sviluppo strategico (art.12 quater DL 104/2023).
Nel caso in cui il decreto ministeriale di concessione preveda il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’Istituto, i datori di lavoro devono procedere con l’invio dei flussi “UniEmens-Cig” (UNI41) con le modalita illustrate nella circolare n. 62 del 14 aprile 2021 e nei successivi messaggi n. 2519 del 21 giugno 2022, n. 2743 dell’8 luglio 2022 e n. 2902 del 20 luglio 2022.
Riguardo l esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale , i datori di lavoro devono
- successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno dell’elemento <DenunciaAziendale> /<ConguagliCIG>/ <CIGAutorizzata>/ <CIGStraord>/ <CongCIGSACredito>/ <CongCIGSAltre>/ <CongCIGSAltCaus>, valorizzare il nuovo codice causale “L144”, avente il significato di “conguaglio ulteriori settimane CIGS Art. 12-quater DL 10 agosto 2023, n. 104”, relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale.
- Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale, i datori di lavoro utilizzeranno il codice causale “E613”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria Art. 12-quater DL 10 agosto 2023, n. 104” presente nell’elemento <CongCIGSCausAdd>.
- effettuare il conguaglio delle prestazioni anticipate entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo
ATTENZIONE il termine di decadenza si applica anche qualora la denuncia Uniemens generi un saldo a credito del datore di lavoro.
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Autonomi agricoltura: fascicolo elettronico INPS nel Cassetto previdenziale
Continua il processo di digitalizzazione dei rapporti tra contribuenti e INPS nell'ambito dei programmi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
Il progetto INPS “Nuovo fascicolo elettronico agricoltura” prevede in particolare che anche per il settore agricolo venga utilizzato il Cassetto Previdenziale del Contribuente.
L'istituto comunica ora che anche il cassetto degli agricoltori autonomi viene integrato nel Cassetto Previdenziale del Contribuente, in cui sono raccolti i dati di tutte le gestioni previdenziali.
Si accede con SPID, CIE, CNS o PIN INPS solo per i residenti all'estero.
Con i messaggi n. 4664 del 29 dicembre 2022 e n. 2447 del 30 giugno 2023 l'istituto aveva comunicato le prime fasi del processo che hanno previsto
- l’inserimento nel Cassetto Previdenziale del Contribuente della nuova Comunicazione Bidirezionale delle aziende agricole e degli autonomi agricoli;
- l’inserimento delle domande telematiche delle aziende agricole nella sezione “Telematizzazione”;
- l’implementazione della funzione “Agenda Appuntamenti”;
- l’accesso al Portale delle Agevolazioni (“ex DiReSco”) attraverso la sezione “Telematizzazione”;
- la migrazione di tutte le funzioni e le informazioni del Cassetto Previdenziale per Aziende Agricole nel Cassetto Previdenziale del Contribuente.
Fascicolo elettronico agricoltori autonomi nel Cassetto previdenziale
Il messaggio 4255 del 29.11.2023 INPS precisa che:
- le applicazioni, i servizi, le informazioni e le funzioni attualmente esistenti nel Cassetto Previdenziale per Agricoltori Autonomi sono disponibili accedendo al menu dinamico del Cassetto Previdenziale del Contribuente;
- la posizione agricola autonoma selezionabile è contrassegnata dalla sigla “LAA” (lavoratore agricolo autonomo) seguita dal numero progressivo azienda attribuito in sede di iscrizione.
- diventa possibile quindi consultare all’interno di un’unica piattaforma, tutte le informazioni e i servizi collegati alle posizioni agricole in delega ( dati anagrafici, dati contabili dell’azienda, decorrenza attività, fascia di reddito, versamenti effettuati con F24, Riepilogo dei Modelli F24 emessi per l’azienda, situazione debitoria, cartelle esattoriali, avvisi bonari, sezione news, generali o individuali, ecc.…
- Accedendo alla sezione “Telematizzazione” è possibile trasmettere richieste di rimborso, compensazioni rateazione, riduzione delle sanzioni civili, esonero e sospensioni.
Sono inoltre disponibili i seguenti modelli di istanze telematiche
- Richiesta Rateazione integrativa;
- RATEAZIONE – Estinzione Anticipata;
- Domanda di Esonero Contributivo CD/IAP a partire dall’anno 2020;
- Domanda di riconteggio dei debiti annullati fino a 1000 euro (art. 23-bis del decreto-legge n. 48/2023).
che vanno trasmesse esclusivamente tramite il canale “Telematizzazione” per consentirne l’archiviazione nel fascicolo aziendale.
Nella sezione “Telematizzazione è possibile accedere allo storico delle domande presentate
Modalità di accesso Cassetto previdenziale
L’applicazione Cassetto Previdenziale del Contribuente è raggiungibile digitando la definizione nel campo ricerca nel sito istituzionale www.inps.it.
Per l’area agricola sono abilitati alla funzione:
- i titolari/rappresentanti legali delle aziende agricole con dipendenti,
- i titolari della posizione contributiva dei lavoratori autonomi agricoli e
- i loro intermediari, purché provvisti di delega.
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Smart working fragili: ok alla proroga al 31 dicembre
Come annunciato la scadenza del diritto di smart working per i lavoratori che rientrano nella definizione di " super-fragili" cioè coloro che sono affetti da gravi patologie croniche fissata al 30 settembre slitta al 31 dicembre 2023 . Il decreto Proroghe n. 132 2023 che ha modificato il termine è stato convertito in legge e pubblicato in Gazzetta ufficiale il 28 novembre 2023.
Qui il testo coordinato del decreto e della legge di conversione n. 170/2023.
Durante l'iter di conversione era stata proposta con un emendamento anche la ulteriore proroga al 2024 che pero' non è stata approvata .
Ricordiamo che la legge di conversione del Decreto Lavoro 48 2023, aveva introdotto nuove scadenze ora confermate, per il diritto allo smart working per alcune categorie di lavoratori in condizioni di difficoltà:
- 30 SETTEMBRE 2023 per i lavoratori dipendenti cd "superfragili "nel settore pubblico e privato ( le patologie sono elencate nel DM Salute del 4 febbraio 2022) e
- 31 DICEMBRE 2023 per altri lavoratori solo del settore privato, ovvero:
- – i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio, minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa e che non vi sia genitore non lavoratore;
- – i lavoratori dipendenti che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti sono più esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio, accertata dal medico competente (TU Sicurezza 81 2001)
Come detto il decreto Proroghe contiene l'attesa proroga del termine per la prima categoria. Il testo prevede che fino al 31 dicembre 2023 questi lavoratori conservino il diritto al lavoro agile.
I datori di lavoro sono quindi tenuti ad assicurare la possibilità anche attraverso l'adibizione a mansioni diverse. L'art. 8 della bozza stanzia alcuni fondi per la eventuale sostituzione di personale scolastico e per i docenti in particolare è anche prevista l'adibizione a mansioni di supporto alla realizzazione dei Piani formativi .
Smart working per Lavoratori fragili e superfragili: le differenze
Va ricordato che la legge 85/2023, di conversione del Decreto lavoro, ha mantenuto la distinzione tra due categorie di lavoratori con problemi di salute, distinzione che è stata originata da una sovrapposizione normativa originatasi durante il periodo del COVID, mai stata chiarita dai legislatori cioè
- i lavoratori ora definiti “super fragili”, sono quelli individuati dettagliatamente dal decreto del ministro della Salute del 4 febbraio 2022 la cui patologia deve essere certificata dal medico di base del lavoratore . Questi lavoratori hanno diritto, nel caso svolgano mansioni non adatte al lavoro agile, a essere adibiti a una mansione diversa, sempre con lo stesso inquadramento previsto dal ccnl applicato. Non sono soggetti quindi ai regolamenti eventualmente emanati dall'azienda per il lavoro agile, ormai diffuso nelle aziende ben aldilà dei rischi di contagio da COVID, per motivi invece economici e organizzativi e diretto a tutto il personale. I datori di lavoro in questi casi non possono rifiutare il lavoro agile
- i lavoratori dipendenti "fragili" che rispondono ai requisiti già individuati in precedenza nel testo unico per la salute e sicurezza dei lavoratori , come esposti a maggior rischio di contagio da Covid per via dell’età o perché immunodepressi in quanto affetti da patologie oncologiche, sottoposti a terapie salvavita e, più in generale, coinvolti in una situazione di fragilità, certificata dal medico competente dell'azienda. Ai fini dell'adibizione al lavoro agile non godono dello stesso diritto di cambio di mansione che puo essere valutata dal datore di lavoro rispetto all'organizzazione aziendale
Smart working i moduli di comunicazione
Si ricorda che sono a disposizione dei datori di lavoro i moduli aggiornati per le comunicazioni da parte dei datori di lavoro sul sito servizi.lavoro.gov.it, alla voce “Lavoro Agile”, previa autenticazione.
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Imposta sostitutiva TFR 2023: acconto entro il 18.12
Scade il prossimo 18 dicembre il termine per il versamento dell 'Imposta sostituiva sulla rivalutazione del TFR..
Come noto, sui fondi per il Trattamento di fine rapporto (Tfr) rivalutati annualmente è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 17% (dal 2015).
Il versamento dell’imposta è a carico del datore di lavoro o dell'ente pensionistico e va effettuato in due rate:
- acconto: entro il 16 dicembre e
- saldo: entro il 16 febbraio dell’anno successivo.
Per quanto riguarda l'acconto, quest'anno il 16 cade di sabato per cui il termine slitta al 18 dicembre . L'acconto è pari 90% del 17% totale sulle rivalutazioni maturate nel 2022, calcolate con metodo storico o presuntivo. (In proposito leggi anche: Imposta sostitutiva rivalutazione TFR 2023: chiarimenti ADE)
Le istruzioni sono state fornite dall'Agenzia con le circolari 29/2001 e 50/2002.
ATTENZIONE L’imposta sostitutiva non è dovuta per i lavoratori che aderiscono a una forma pensionistica complementare alla quale confluiscono le quote di TFR.
Vale anche la pena sottolineare che la tassazione separata non si applica alle quote di trattamento di fine rapporto di importo superiore a 1.000.000 euro in quanto tali somme concorrono alla formazione del reddito complessivo. La norma , prevista dall’articolo 24, comma 1, del Dl 201/2011, si applica anche a tutti i compensi e le indennità erogati agli amministratori delle società di capitali.
Se il rapporto di lavoro cessa nel corso dell’anno i termini di versamento restano invariati.
Acconto 2023 e saldo 2024: coefficiente in calo
Entro il 16 febbraio 2024 il datore di lavoro dovrà versare il saldo della imposta sostitutiva, determinato dalla differenza tra l' effettiva imposta dovuta ( con rivalutazione dei fondi TFR al 31 dicembre 2023, utilizzando il coefficiente di rivalutazione che sarà reso noto a metà gennaio 2024), e l'importo dell'acconto già versato .
Quest'anno, dato l'alto tasso di inflazione registrato nei coefficienti 2022 ( con tasso finale del 9,9745%, mentre l'ultimo registrato a ottobre 2023 si ferma a meno del 2%) con ogni probabilità la differenza sarà negativa e potrà essere portata con credito in compensazione esponendola nel prossimo Modello 770:
- sia nel quadro ST come versamento in eccesso,
- sia nel quadro SX come credito derivante da versamento in eccesso e risultante dalla dichiarazione annuale.
Tale credito potrà essere utilizzato con il codice tributo 6781 all’interno del modello F24 in compensazione con altri debiti.
Versamento imposta sostitutiva TFR e codici tributo
Il versamento deve essere effettuato utilizzando il Modello F24 indicando i seguenti codici tributo:
- 1712 per l’acconto
- 1713 per il saldo.
I datori di lavoro possono compensare l’imposta sostitutiva, direttamente nel modello F24, utilizzando eventuali crediti maturati per altre imposte o contributi.
E' anche possibile usufruire del credito che deriva dal prelievo anticipato sui trattamenti di fine rapporto (articolo 3 della legge n. 662/1996).
Questo credito :
- può essere utilizzato fino a compensazione dell’imposta dovuta e
- l’importo compensato non rileva per la determinazione del limite annuo massimo di compensazione.
L'Agenzia nelle proprie Istruzioni specifica i seguenti casi particolari
1 – In caso di operazioni di fusione o di scissione che comportano l’estinzione dei soggetti preesistenti, sono tenuti a effettuare i dovuti versamenti dell’acconto (e anche del saldo) dell’imposta sostitutiva:
- gli stessi soggetti, fino alla data di efficacia della fusione o della scissione
- la società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o dalla scissione, successivamente alla data di efficacia dell’operazione.
2 – In presenza di operazioni che non comportano l’estinzione dei soggetti preesistenti, sono tenuti a effettuare i versamenti:
- il soggetto originario, relativamente al personale per il quale non si verifica alcun passaggio presso altri datori di lavoro
- il soggetto presso il quale si verifica, senza interruzione del rapporto di lavoro, il passaggio dei dipendenti e del relativo Tfr maturato.
Sanzioni per tardivo versamento imposta sostitutiva TFR
In caso di tardivo o omesso versamento dell’imposta, la sanzione è pari al 30% ma resta applicabile l’istituto del ravvedimento operoso purchè il versamento tardivo sia effettuato nei termini stabiliti per la presentazione della prossima dichiarazione 770.
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Disabilità: tutti i servizi INPS in un Portale dedicato
Tutte le funzioni online a servizio dei cittadini con disabilità e invalidità saranno breve raggiungibili dal nuovo Portale unico per per la disabilità .
Inps ha comunicato nel messaggio 4193 del 24.11.2023 il rilascio della prima versione del portale che sarà progressivamente completato con tutti i servizi e funzionalità necessari a dare informazioni e assistenza ai cittadini, in questo ambito
Si tratta del progetto di innovazione tecnologica denominato “Sportello Unico INPS Invalidità Civile” realizzato nell'ambito delle attività previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e raggiungibile sul sito WWW.INPS.IT digitando " Portale disabilità "nella barra di ricerca.
Per l'accesso necessario utilizzare la propria identità digitale: SPID di livello 2 o superiore, Carta d'Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
ATTENZIONE Coloro che siano impossibilitati ad accedere in autonomia possono delegare un’altra persona di propria fiducia (cfr. la circolare n. 127 del 12 agosto 2021).
In particolare attraverso il Portale il cittadino può già:
- accedere e seguire le procedure di riconoscimento delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità civile, disabilità, e dei permessi e congedi previsti dalle leggi 12 marzo 1999, n. 68, e 5 febbraio 1992, n. 104.
- visualizzare il certificato medico introduttivo
- conoscere il luogo, la data e l'orario di visita, se la stessa è stata già programmata;
- nel caso di una domanda definita visualizzare i verbali redatti dalle ASL e dall'Istituto,
- trasmettere la documentazione medica in possesso del cittadino per domanda di prima istanza o di aggravamento oppure nel caso di revisione sanitaria,
- consultare avvisi relativi alle domande presentate
Il messaggio precisa che la consultazione del giudizio medico-legale e del verbale sanitario sul Portale della Disabilità risponde all'esigenza di trasparenza, semplificazione e digitalizzazione delle attività delle pubbliche Amministrazioni. Restano salvi i termini di prescrizione previsti dalla legislazione vigente
Infine , nella sezione "Pagamenti e cedolini" è possibile visualizzare la lista completa degli ultimi pagamenti disposti per le prestazioni correlate all'invalidità civile, cecità e sordità.
Ulteriori servizi come detto verranno implementati nel prossimo futuro.
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Riconteggio debiti contributi INPS: proroga domande all’11 dicembre
INPS riapre i termini per il riconteggio dei contributi annullati con il "Saldo e stralcio" previsto dall'art 223 del decreto legge 48 2023, per gli iscritti alle gestioni INPS degli autonomi (professionisti artigiani commercianti imprenditori agricoli ) per dare la possibilità di ricostituire la posizione previdenziale che poteva risutlare danneggiata
Si ricorda che con la circolare 86 pubblicata il 10 ottobre 2023 INPS aveva chiarito le modalità di richiesta di riconteggio dei contributi cancellati automaticamente con la Rottamazione dei debiti fino a 1000 euro , come previsto:
- sia dall'articolo 1, comma 222, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che
- dall’articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
Si prevedeva in particolare l'obbligo di domanda all'INPS entro il 10 novembre e il versamento dei debiti entro il 31 dicembre 2023.
AGGIORNAMENTO 29.11.2023
Con il messaggio 4244 del 28 novembre l'istituto fissa una nuova scadenza per le domande c'è ancora tempo fino al 10 dicembre 2023.
Non cambia invece il termine per il versamento dei contributi che erano stati "cancellati"
Le principali indicazioni e i modelli nei paragrafi seguenti.
Domanda riconteggio debiti INPS annullati: modelli
Come anticipato i soggetti iscritti alle Gestioni autonome INPS
- degli artigiani e commercianti,
- dei lavoratori autonomi agricoli, e
- committenti e professionisti iscritti alla Gestione separata ,
per i quali i debiti contributivi fino a mille euro sono stati annullati per effetto delle disposizioni di legge , per incrementare la propria posizione assicurativa, possono chiedere il riconteggio dei debiti annullati
Sono disponibili in particolare due modelli di richiesta per :
- il riconteggio dei debiti annullati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 119/2018, stralcio dei debiti di importo residuo, fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (Allegato n. 1);
- il riconteggio dei debiti annullati ai sensi dell’articolo 1, comma 222, della legge n. 197/2022, stralcio dei debiti di importo residuo, fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (Allegato n. 2).
Nella domanda l’interessato dovrà:
– indicare il numero della Cartella di pagamento/Avviso di Addebito oppure, in assenza di tale informazione, i periodi oggetto di annullamento per i quali è richiesto il riconteggio;
– selezionare la modalità di pagamento prescelta in unica soluzione o rateale; (ATTENZOINE necessario che le rate siano di pari importo e che il saldo dell’importo conteggiato a titolo di contributi e sanzioni civili avvenga entro e non oltre il 31 dicembre 2023.
– assumere l’impegno a effettuare, entro il 31 dicembre 2023, l’integrale versamento di quanto dovuto,
– dichiarare ( SOLO per debiti annullati ai sensi della legge n. 197/2022) l’importo eventualmente versato dal 1° gennaio 2023 fino alla data di annullamento del 30 aprile 2023.
Al fine di garantire l’uniformità di trattamento delle domande la valutazione sarà effettuata con riguardo allo stato in cui i crediti oggetto di annullamento si trovavano
- alla data del 24 ottobre 2018, per lo stralcio di cui al decreto-legge n. 119/2018, e
- alla data del 30 aprile 2023, per lo stralcio di cui alla legge n. 197/2022.
Al richiedente è richiesto di indicare una delle motivazioni indicate nel modulo.
Riconteggio debiti annullati: invio domanda
La domanda di riconteggio dei debiti annullati deve essere trasmessa entro il
10 novembre11 DICEMBRE 2023 utilizzando i modelli allegati attraverso i Cassetti PrevidenzialiLe strutture INPS verificheranno le motivazioni e prenderanno eventualmente contatti con i richiedenti per ulteriori informazioni, notificando poi l'esito con l’indicazione, in caso di reiezione, della relativa motivazione.
La notifica avverrà in tempo utile a consentire il pagamento integrale degli importi dovuti a titolo di contributi e di sanzioni civili entro e non oltre il 31 dicembre 2023.
Riconteggio debiti agricoltura: istruzioni corrette
Con il messaggio del 17 ottobre 2023 INPS ha rettificato le istruzioni rivolte agli agricoltori specificando che la domanda in questione dovrà essere inoltrata sempre per il tramite del “Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi”, ma utilizzando la sezione “Comunicazione bidirezionale Invio comunicazione”, selezionando la voce “Riconteggio debiti stralciati Art 23bis”.
Nel caso di decesso del titolare dei crediti stralciati è confermata la modalità di invio delle domande via PEC all’indirizzo della Struttura INPS territorialmente competente da parte degli aventi diritto.
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Fondo nuove competenze: precisazione sulle date dei corsi
Scaduti i termini , prorogati, per le richieste di saldo dei contributi del Fondo Nuove competenze ANPAL comunica una precisazione in materia di date degli interventi formativi effettuate tramite i Fondi Interprofessionali.
Nel comunicato si legge che
"A seguito della presentazione del saldo relativamente alle istanze presentate da datori di lavoro aderenti ai Fondi Interprofessionali sono state riscontrate alcune discrepanze tra :
- le date di inizio e le date di fine del percorso formativo inserite nel sistema MYANPAL dai datori di lavoro e
- le date inserite nei sistemi informativi dei Fondi Interprofessionali."
Il direttore di ANPAL precisa che le date di inizio e di fine formazione dei percorsi formativi devono corrispondere alle date comunicate al Fondo Interprofessionale di riferimento. In caso contrario, saranno prese in considerazione le date comunicate dal datore di lavoro al Fondo Interprofessionale di riferimento. Conseguentemente, non si rende necessario effettuare variazioni sul sistema MYANPAL.
Si ricorda che l'applicazione offre anche il manuale Utente aggiornato e a numerose Faq di chiarimenti .
FAQ su Invio rendiconto e richiesta saldo
Riportiamo di seguito alcune faq in materia di aggiornamento del costo orario e documenti da allegare:
3. Considerato che in fase di presentazione dell’istanza il costo orario del personale è stato stimato, l’importo può essere aggiornato in fase di richiesta di saldo?
Sì, in fase di richiesta di saldo, il costo orario può essere modificato fermo restando che in caso di discordanza tra gli importi rendicontati dal datore di lavoro e quelli risultanti dalla banca dati Inps, sarà considerato ammissibile l’importo minore verificando per ogni lavoratore la componente retributiva e contributiva e, comunque, il contributo massimo riconoscibile non potrà essere superiore al contributo ammesso.
5. In fase di rendicontazione, quale documentazione deve essere prodotta e trasmessa ad Anpal? Con quale modalità?
Non è previsto il caricamento nel sistema MyANPAL di documentazione, ma devono essere indicati il costo orario retributivo e contributivo e il numero di
ore effettivamente frequentate da ogni lavoratore (in presenza e/o a distanza).
7. Vi è un ordine temporale con cui trasmettere la richiesta saldo ad Anpal e al FPI?
Non è previsto un ordine cronologico per la presentazione della richiesta di saldo ad Anpal e al FPI, purché sia rispettato il termine di 150 gg.