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INAIL tabelle tipologiche infortuni in aggiornamento
Inail annuncia che oggi 30 marzo 2023 è previsto l’aggiornamento delle tabelle tipologiche relative alla comunicazione di infortunio, alle denunce di infortunio, di malattia professionale e di silicosi/asbestosi, ai certificati medici di infortunio e ai patronati.
Le tabelle sono necessarie gli utenti per il corretto inoltro delle suddette comunicazioni tramite file.
Le modifiche sono riportate nel file “20230330-Variazioni Comuni-CAP-ASL-Sedi Inail.xlsx.
È, inoltre, disponibile la nuova tabella generale “20230330-Comuni-ASL-Sedi Inail-CAP.xlsx”, con lo storico dei comuni, le associazioni ISTAT-ASL e quelle ISTAT-SEDI INAIL-CAP, che sostituisce totalmente le tabelle attualmente in uso.
Di seguito il link alle pagine istituzionali con i documenti aggiornati
- Tabelle di decodifica
Moduli e modelli relativi ai certificati medici di infortunio.
- Tabelle di decodifica
Moduli e modelli relativi alla denuncia di malattia professionale.
- Tabelle di decodifica
Moduli e modelli relativi alla denuncia di infortunio.
- Tabelle di decodifica
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Regime docenti impatriati anche senza opzione
Il regime agevolato riservato a ricercatori e docenti (ex articolo 44, primo comma, del Dl 78/2010) non è soggetto a opzione per poter essere applicato. Questo quanto affermato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza 940/2023 che ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate.
Vediamo un riepilogo della norma in oggetto il caso di contenzioso e le conclusioni della CGT.
Regime rientro dei cervelli art 44 dl 78 2010
L’articolo 44 del D.L. 78/2010 poi modificato dal decreto 34 2019, prevede una detassazione del 90%, del reddito con decorrenza dal periodo d’imposta in cui il soggetto diventa residente fiscale in Italia, più i cinque periodi d’imposta successivi.
Hanno diritto i soggetti
- sia di cittadinanza italiana che straniera (v. risposta n. 307 del 3 settembre 2020)
- in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e
- che siano stati non occasionalmente residenti all’estero
- ha abbiano svolto all'estero attività di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni consecutivi
- che trasferiscono la residenza fiscale in Italia per svolgervi la propria attività.
I benefici sono ulteriormente potenziati, qualora ricorrano particolari situazioni:
- Nel caso in cui il ricercatore/docente abbia un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, oppure nell’ipotesi di acquisto di proprietà immobiliare residenziale, successivamente all’acquisto della residenza o nei dodici mesi precedenti i benefici decorrono dal periodo d’imposta in cui acquisisce la residenza fiscale e si protraggono per ulteriori sette periodi d’imposta.
- Nel caso in cui il ricercatore/docente abbia due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i benefici decorrono dal periodo d’imposta in cui acquisisce la residenza fiscale e si protraggono per ulteriori dieci periodi d’imposta.
- Qualora il ricercator/docente abbia almeno tre figli a carico, i benefici si applicano dall’anno in cui acquisisce la residenza fiscale in Italia e per 12 periodi d’imposta successivi.
Tutti questi benefici sono condizionati al fatto che il soggetto rimanga residente fiscale in Italia a norma dell'art 2 del TUIR)
Il regime di favore può trovare oggi applicazione anche alle persone fisiche che avviano una attività d’impresa dal periodo d’imposta successivo al 2019.
Il caso di rientro dei cervelli dalla giustizia tributaria
Il contribuente aveva chiesto il rimborso della maggiore Irpef versata e delle ritenute non dovute, in relazione al periodo di imposta 2018 per non applicazione del regime agevolato. Infatti, secondo l'Agenzia , il contribuente avrebbe dovuto applicare gli incentivi direttamente nella dichiarazione dei redditi come previsto dalla circolare 33/E/2020 oppure fare richiesta al proprio datore di lavoro.
I giudici, di primo e secondo grado, hanno affermato invece che il contribuente ha diritto al rimborso in quanto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa istitutiva che non menziona alcun adempimento necessario.
Inoltre osserva che la circolare che richiede l'opzione o l'indicazione in dichiarazione non costituisce fonte normativa ed oltretutto era riferita al regime dei lavoratori impatriati d.gls 147/2015 e non al regime ricercatori e docenti del DL 78 2010.
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Crediti Fondo di garanzia INPS da calcolare al lordo
La Corte di cassazione con ordinanza n. 8517 del 24 marzo 2023 riafferma che per il calcolo delle prestazioni dovute dal fondo di garanzia Inps che interviene in sostituzione del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2 della L. 297/82 vanno presi in considerazione gli importi lordi spettanti al lavoratore.
Il caso giunto all'attenzione della corte di legittimità riguardava una lavoratrice che era in credito con il proprio datore di lavoro per mensilità di stipendio e TFR e avendo ottenuto dal tribunale una ingiunzione di pagamento senza risultato si era rivolta al Fondo di Garanzia INPS. Il contenzioso si trasferiva all' Inps in quanto l'ingiunzione al datore di lavoro prendeva in considerazione le somme al netto delle imposte e come tali erano state liquidate dall'Istituto.
La corte di appello aveva accolto l'appello della lavoratrice volto ad ottenere le somme lorde in quanto le relative trattenute fiscali e previdenziali erano già state operate.
Il ricorso dell'INPS in cassazione viene respinto .
La Suprema corte infatti concorda con le conclusioni del giudici di merito , confermando un indirizzo consolidato.
La sentenza afferma infatti che nel calcolo della prestazione previdenziale dovuta, l’Istituto, che agisce con il fondo di garanzia come sostituto di imposta, deve sempre considerare le somme lorde dovute:
- sia nel caso in cui ciò sia richiesto dal lavoratore e
- sia nel caso in cui la richiesta faccia riferimento ad un titolo contenente le somme al netto.
In quest'ultimo caso INPS deve convertire gli importi al lordo, e operare in un secondo momento le trattenute eventualmente dovute, se non già versate all'erario.
Viene sottolineato che nel caso di insinuazione nel passivo fallimentare l’obbligazione del Fondo corrisponde infatti a quella del datore di lavoro che ha sempre ad oggetto somme al lordo, e non si commisura necessariamente al titolo esecutivo (su cui possono essere indicate somme al netto).
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Mail dipendenti: le linee guida del Garante privacy
L’accesso alla posta elettronica del lavoratore cessato non è mai giustificato. Lo ha ribadito il Garante per la privacy nella newsletter del 15 marzo 2023 in cui viene illustrato il caso di una azienda sanzionata per aver mantenuto attivo e aver visionato l’account di posta elettronica di una collaboratrice dopo la fine del rapporto di lavoro .
Nello specifico la collaborazione si era conclusa con una citazione in giudizio dopo che la collaboratrice aveva raccolto, a nome dell’azienda stessa e tramite una casella mail aperta per l’occasione, i riferimenti di potenziali clienti incontrati a una fiera. La collaboratrice, dipendente di una cooperativa aveva poi iniziato a contattare i nominativi a nome della propria cooperativa e questo aveva portato a un contenzioso giudiziale.
Per questo motivo l'azienda ha visionato le comunicazioni nella posta elettronica e contattato i potenziali clienti per indicare un nuovo dipendente di riferimento.
Il Garante ha affermato nel suo parere che, "né l’esigenza di mantenere i rapporti con i clienti né l’interesse a difendere un proprio diritto in giudizio, legittimano un tale trattamento di dati personali"
Per salvaguardare i propri interessi economici l'azienda avrebbe dovuto invece attivare un sistema di risposta automatico, con l’indicazione di indirizzi alternativi da contattare senza entrare direttamente nell'account.
Altro aspetto da sottolineare il fatto che malgrado la collaborazione non fosse stata ufficialmente contrattualizzata l'azienda avrebbe dovuto raccogliere il consenso al trattamento dei dati già nell''ambito delle trattative precontrattuali, sulla base di un principio generale di correttezza.
Inoltre a salvaguardia della privacy della collaboratrice avrebbe dovuto dare riscontro alla sua richiesta di cancellazione della casella e-mail
Linee guida per l'uso della posta elettronica
In un documento specifico pubblicato dal Garante il 10 marzo 2007, in tema di utilizzo della posta elettronica nel luogo di lavoro il Garante forniva alcune soluzioni utili per contemperare le esigenze dell'attività lavorativa con la prevenzione di inutili intrusioni nella sfera personale dei lavoratori,
- renda disponibili anche indirizzi condivisi tra più lavoratori ([email protected]; [email protected]; [email protected]), rendendo così chiara la natura non privata della corrispondenza;
- valuti la possibilità di attribuire al lavoratore un altro indirizzo (oltre quello di lavoro), destinato ad un uso personale;
- preveda, in caso di assenza del lavoratore, messaggi di risposta automatica con le coordinate di altri lavoratori cui rivolgersi;
- metta in grado il dipendente di delegare un altro lavoratore (fiduciario) a verificare il contenuto dei messaggi a lui indirizzati e a inoltrare al titolare quelli ritenuti rilevanti per l´ufficio, ciò in caso di assenza prolungata o non prevista del lavoratore interessato e di improrogabili necessità legate all´attività lavorativa.
- Qualora queste misure preventive non fossero sufficienti a evitare comportamenti anomali, gli eventuali controlli da parte del datore di lavoro devono essere effettuati con gradualità. In prima battuta si dovranno effettuare verifiche di reparto, di ufficio, di gruppo di lavoro, in modo da individuare l´area da richiamare all´osservanza delle regole. Solo successivamente, ripetendosi l´anomalia, si potrebbe passare a controlli su base individuale.
- Opportuno infine fare si che i messaggi di posta elettronica contengano un avvertimento ai destinatari nel quale sia dichiarata l´eventuale natura non personale dei messaggi stessi, precisando se le risposte potranno essere conosciute nell´organizzazione di appartenenza del mittente e con eventuale rinvio alla predetta policy datoriale.
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Lavoro dipendente e residenza fiscale in Svizzera
Con Risposta a interpello n 255 del 17 marzo le Entrate chiariscono come comportarsi ai fini della dichiarazione dei redditi, nel caso in cui, per un lavoratore dipendente appena trasferito, ci sia differenza nei due paesi tra la data del suo trasferimento di domicilio in Svizzera e quella invece risultante in Italia.
Il Contribuente richiede nel dettaglio, se debba essere considerato residente in Svizzera dal giorno z dell'anno x, data di trasferimento nel suddetto Stato, e se i redditi, percepiti a fronte dell'attività di lavoro dipendente svolta in Svizzera, a partire dal giorno y dell'anno x, debbano essere assoggettati ad imposizione esclusiva nella Confederazione Elvetica e non riportati nelle dichiarazioni dei redditi relative alle annualità x e x+1.
Il chiarimento richiesto riguarda le modalità con le quali possano essere applicate le disposizioni, contenute nell' articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione tra Italia e Svizzera nel caso in cui la data del trasferimento del domicilio risulti differente in Italia e Svizzera, in base alla documentazione formale disponibile alle Autorità fiscali dei due Paesi.
Lavoro dipendente in Svizzera: come rileva il cambio di residenza fiscale
Le Entrate nello specificare che, l'accertamento dei presupposti per stabilire l'effettiva residenza fiscale costituisce una questione di fatto che non può essere oggetto di istanza di interpello, evidenziano che la risposta in oggetto si basa sui fatti e sui dati così come prospettati nell'istanza di interpello.
L'articolo 2, comma 2, del TUIR considera fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d'imposta, cioè per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile
Inoltre, ai sensi del comma 2bis del citato articolo 2 del TUIR, si considerano comunque residenti, salvo prova contraria, anche i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto Ministeriale 4 maggio 1999
Pertanto, anche a seguito della formale iscrizione all'AIRE, nei confronti di cittadini italiani trasferiti in Svizzera continua a sussistere una presunzione (relativa) di residenza fiscale in Italia in quanto la Svizzera è inserita nella lista degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato di cui al Decreto Ministeriale 4 maggio 1999.
Ciò posto, sulla base degli elementi di fatto rappresentati dal Contribuente egli dovrebbe in ogni caso, essere considerato, residente nel nostro Paese per le annualità 2021 e 2022, in quanto iscritto nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte di tali periodi d'imposta.
Occorre, tuttavia, considerare le disposizioni internazionali contenute in accordi conclusi dall'Italia con gli Stati esteri.
Nel caso in esame si fa specifico riferimento al citato Trattato internazionale per evitare le doppie imposizioni in vigore con la Svizzera, il cui articolo 4 richiama, riguardo alla definizione del concetto di residenza, al paragrafo 1, la nozione contenuta nelle normative interne dei due Stati contraenti la suddetta Convenzione e stabilisce, al paragrafo 2, conformemente al Modello OCSE di Convenzione, le cosiddette tie breaker rules per dirimere eventuali conflitti di residenza tra tali Stati contraenti.
Dette regole fanno prevalere il criterio dell'abitazione permanente cui seguono, in ordine gerarchico, il centro degli interessi vitali, il soggiorno abituale e la nazionalità del Contribuente.
Il citato Trattato internazionale, seguendo le raccomandazioni formulate nel paragrafo 10 del Commentario all'articolo 4 del Modello di Convenzione OCSE, reca una disposizione che prevede esplicitamente, per la soluzione dei casi di doppia residenza, il frazionamento dell'anno d'imposta, in caso di trasferimento da uno Stato all'altro nel corso dell'anno (cfr. articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione).
In particolare, il suddetto articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione prevede che ''la persona fisica che ha trasferito definitivamente il suo domicilio da uno Stato contraente all'altro Stato contraente cessa di essere assoggettata nel primo Stato contraente alle imposte per le quali il domicilio è determinante non appena trascorso il giorno del trasferimento del domicilio. L'assoggettamento alle imposte per le quali il domicilio è determinante inizia nell'altro Stato a decorrere dalla stessa data''.
Si osserva, pertanto, che, nella fattispecie prospettata dall'istante l'asserita doppia residenza in Italia ed in Svizzera, nei periodi d'imposta x e x+1, può essere risolta applicando il suddetto criterio del frazionamento
A tal riguardo si forniscono chiarimenti nel presupposto che il cambiamento di domicilio del Contribuente dall'Italia alla Svizzera sia intervenuto il giorno z, poiché questa è la fattispecie rappresentata dall'Istante.
Sussistendo tale presupposto:
- l'Italia può esercitare la propria potestà impositiva, basata sulla residenza, fino al giorno z,
- mentre la Svizzera può far valere, ai sensi della predetta disposizione convenzionale, la propria pretesa impositiva a decorrere dal giorno successivo al giorno z (cfr. articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione).
L'iscrizione all'AIRE del Contribuente, rilevando unicamente ai fini della vigente normativa interna, non ha effetto sull'applicazione delle disposizioni contenute nel citato Trattato internazionale.
Ciò posto, per quel che concerne la fattispecie di una residenza fiscale in Italia dell'Istante sino al giorno z dell'anno x ed in Svizzera dal giorno successivo della stessa annualità, l'articolo 3, comma 1, del TUIR prevede che ''l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato''.
Pertanto, in base alla suddetta disposizione del TUIR, i redditi, ovunque posseduti dal Contribuente sino al giorno z dell'anno x, dovranno essere assoggettati ad imposizione in Italia (con le limitazioni poste dallo stesso Testo Unico e dalle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni in vigore nel nostro Paese) e, quindi, riportati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta x.
A partire dal giorno successivo (data dalla quale l'Istante risulterà residente in Svizzera) al giorno z dell'anno x, invece, dovranno essere sottoposti a tassazione nel nostro Paese e, quindi, riportati in dichiarazione, solo i redditi prodotti nel territorio dello Stato italiano (cfr. articolo 23 del citato TUIR).
A tal riguardo si osserva, per completezza, che (nel presupposto di una residenza fiscale svizzera dell'Istante decorrente dal giorno successivo al giorno z dell'anno x) i redditi di lavoro dipendente prodotti dal Contribuente in Svizzera, a decorrere dal giorno y dell'anno x, sono assoggettati ad imposizione esclusiva nella Confederazione Elvetica e, quindi, non sono sottoposti a tassazione in Italia, anche ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del suddetto Trattato internazionale, in quanto percepiti da un residente nel suddetto Stato estero, a fronte di un'attività lavorativa svolta nello stesso Paese (cfr. articolo 15, paragrafo 1, della Convenzione).
Concludendo si conferma che il lavoratore dipendente non sarà tenuto nell'anno x+2 a presentare in Italia la dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta x +1 a meno che, nel corso di tale annualità, l'Istante non abbia prodotto in Italia redditi individuati dall'articolo 23 del TUIR.
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Retribuzioni convenzionali: regolarizzazione contributi entro il 16 giugno
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, con il D.M. 28 febbraio 2023 pubblicato pochi giorni fa in GU , ha determinato le retribuzioni convenzionali applicabili, a norma del decreto n. 317/1987 (art. 1)ai lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale.
Le tabelle delle retribuzioni cosi determinate vanno prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per l’anno 2023, a favore dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale.
La circolare ricorda che si applicano:
- ai lavoratori italiani,
- ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’UE e
- ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario
- ai lavoratori operanti in Paesi convenzionati, limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza socialeovvero Argentina, Australia, Brasile, Canada (cfr. la circolare n. 154 del 25 ottobre 2017) e Quebec, Capoverde, Israele (cfr. la circolare n. 196 del 2 dicembre 2015), Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou), ex Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Macedonia, ecc), Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela, Stato Città del Vaticano, Corea e Turchia (cfr. la circolare n. 168 del 9 ottobre 2015).
Inps precisa ancora che per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione va determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, presente nelle tabelle. Si sottolinea che per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, “comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti”, con esclusione dell’indennità estero; l'importo deve essere diviso per 12 e il risultato va raffrontato con le tabelle del settore corrispondente.
Da tenere presente anche che in caso di variazioni delle retribuizone nel corso del mese ad esempio per passaggio di qualifica o variazionedi trattamento economico, la retribuzione convenzionale corrispondente deve essere attribuita con la stessa decorrenza della nuova qualifica o trattamento
Modalità Regolarizzazione contributiva
I datori di lavoro che per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 hanno operato in difformità dalle istruzioni della circolare possono regolarizzare tali periodi senza aggravio di oneri aggiuntivi entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare, ovvero entro il 16 giugno 2023.
Nella denuncia Uniemens, i datori di lavoro devono
– calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2023 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
– le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.
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Trasporto passeggeri e distacco conducenti: novità dalla UE
E' apparso nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2023 il D.Lgs n. 27 del 23 febbraio 2023, recante l'attuazione della Direttiva (UE) 2020/1057,sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che riguarda gli obblighi di applicazione e il Regolamento (UE) n. 1024/2012.
Vengono modificati in particolare
- gli adempimenti obbligatori per trasportatori e conducente;
- le sanzioni amministrative previste in caso di violazione
nei casi di prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada o di cabotaggio nel cui ambito sono distaccati conducenti in Italia.
Nuovi obblighi trasportatori e conducenti
Vengono previsti i seguenti obblighi a carico dei trasportatori e dei conducenti.
- Il trasportatore che distacca lavoratori in Italia nell'ambito di una prestazione di servizi di cui all'articolo 12-bis, comma 1, ha l'obbligo di trasmettere una dichiarazione di distacco al piu' tardi all'inizio del distacco attraverso il sistema di interfaccia pubblico connesso all'IMI di cui al regolamento (UE) n. 1024/2012.
- La dichiarazione di distacco deve contenere le seguenti informazioni:
a) l'identita' del trasportatore ovvero il numero della licenza comunitaria, ove disponibili;
b) i recapiti di un gestore dei trasporti o di un'altra persona di contatto nello Stato membro di stabilimento con l'incarico di assicurare i contatti con le autorita' competenti in Italia e di inviare e ricevere documenti o comunicazioni;
c) l'identita', l'indirizzo del luogo di residenza e il numero della patente di guida del conducente;
d) la data di inizio del contratto di lavoro del conducente e la legge ad esso applicabile;
e) la data di inizio e di fine del distacco;
f) il numero di targa dei veicoli a motore;
g) l'indicazione se i servizi di trasporto effettuati sono trasporto di merci, trasporto di passeggeri, trasporto internazionale o trasporto di cabotaggio.
- Il trasportatore è tenuto ad aggiornare le informazioni sopracitate entro cinque giorni dall'evento che ne determina l'aggiornamento.
- Il trasportatore deve assicurare che il conducente abbia a disposizione in formato cartaceo o elettronico la seguente documentazione:
a) copia della dichiarazione di distacco trasmessa tramite il sistema di interfaccia pubblico IMI;
b) ogni documento utile inerente alle operazioni di trasporto che si svolgono in Italia o le prove di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1072/2009;
c) le registrazioni del tachigrafo, ivi compresi i simboli degli Stati membri in cui il conducente sia stato presente al momento di effettuare operazioni di trasporto internazionale su strada o di cabotaggio, nel rispetto degli obblighi di registrazione e tenuta dei registri previsti dai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014.
- Il conducente ha l'obbligo di conservare e mettere a disposizione degli organi di polizia stradale, in occasione del controllo su strada, la documentazione sopradescritta .
Le sanzioni per violazione dei suddetti obblighi vanno da 1000 a 10mila euro.