• Contributi Previdenziali

    Inpgi passa all’Inps: ecco le novità sulle causali contributo

    Da oggi la gestione dei  giornalisti  dipendenti INPGI  passa all'INPS  per effetto della legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 103, legge n. 234/2021). L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n.33/E del 30 giugno 2022,  ha comunicato  che alcune causali contributo  vengono trasferite nella competenza dell’Inps , garantendo cosi la continuità gestionale,  mentre altre non piu utilizzate sono soppresse.

    Ecco nel dettaglio le novità.

    Sono trasferite all’Inps, a partire dal 1° luglio, le seguenti causali contributo:

    • F24 – accise C001 Contributi obbligatori correnti Ris. n. 15/E del 23/01/2006
    • F24 – accise C002 Contributi obbligatori pregressi Ris. n. 15/E del 23/01/2006
    • F24 – accise C003 Contributi oggetto di recupero azione legale Ris. n. 15/E del 23/01/2006
    • F24 – accise C004 Differenze contributive Ris. n. 15/E del 23/01/2006
    • F24 – accise CR01 Rata condono previdenziale Ris. n. 15/E del 23/01/2006
    • F24 – accise CR02 Anticipo rateazione Ris. n. 15/E del 23/01/2006
    • F24 – accise CR03 Rata debito rateizzato Ris. n. 15/E del 23/01/2006
    • F24 – accise CR04 Rata contributi sospesi per calamità naturali Ris. n. 15/E del 23/01/2006
    • F24 – acciseVE01Contributi dovuti per accertamento ispettivo Ris. n. 15/E del 23/01/2006
    • F24 – accise VE02 Sanzioni civili dovute da accertamento ispettivo Ris. n. 15/E del 23/01/2006
    • F24 – accise SC01Sanzioni civili Ris. n. 15/E del 23/01/2006
    • F24 – accise SC02 Sanzioni amministrative Ris. n. 15/E del 23/01/2006
    • F24 – accise SL01 Spese legali Ris. n. 15/E del 23/01/2006
    • F24-EP C001 Contributi obbligatori correnti Ris. n. 74/E del 9/07/2012
    • F24-EP C002 Contributi obbligatori pregressi Ris. n. 74/E del 9/07/2012
    • F24-EP C003 Contributi oggetto di recupero tramite azione legale Ris. n. 74/E del 9/07/2012
    • F24-EP C004 Differenze contributive Ris. n. 74/E del 9/07/2012
    • F24-EP CR01 Rata condono previdenziale Ris. n. 74/E del 9/07/2012
    • F24-EP CR02 Anticipo rateazione Ris. n. 74/E del 9/07/2012
    • F24-EP CR03 Rata debito rateizzato Ris. n. 74/E del 9/07/2012
    • F24-EP CR04 Rata contributi sospesi per calamità naturali Ris. n. 74/E del 9/07/2012
    • F24-EP VE01 Contributi dovuti per accertamento ispettivo Ris. n. 74/E del 9/07/2012
    • F24-EP VE02 Sanzioni civili dovute per accert. Ispettivo Ris. n. 74/E del 9/07/2012
    • F24-EP SC01 Sanzioni civili Ris. n. 74/E del 9/07/2012
    • F24-EP SC02 Sanzioni amministrative Ris. n. 74/E del 9/07/2012
    • F24-EP SL01 Spese legali Ris. n. 74/E del 9/07/2012
    • F24-accise CVL1 Contributi volontari gestione principale Ris. n. 127/E del 9/12/2010
    • F24-EP C005 Contributi diversi e contrattuali Ris. n. 74/E del 9/07/2012
    • F24 – accise C005 Contributi diversi e contrattuali Ris. n. 15/E del 23/01/2006
    • F24-accise P001 Rate mensili prestiti ai giornalisti Ris. n. 15/E del 23/01/2006
    • F24-accise P002 Saldo prestiti ai giornalisti Ris. n. 15/E del 23/01/2006
    • F24-accise P003 Interessi di mora su prestiti Ris. n. 15/E del 23/01/2006
    • F24-EP P001 Rate mensili prestiti ai giornalisti Ris. n. 74/E del 9/07/2012
    • F24-EP P002 Saldo prestiti ai giornalisti Ris. n. 74/E del 9/07/2012
    • F24-EP P003 Interessi di mora su prestiti Ris. n. 74/E del 9/07/2012

    Le istruzioni di compilazione restano invariate 

     Vengono invece sopresse le seguenti causali contributo :

    • F24-accise RL29 Contributi ricongiunzione legge 29/79 Ris. n. 127/E del 9/12/2010
    • F24-accise RC21 Contributi riscatto artt. 19 e 21 Regolamento Ris. n. 127/E del 9/12/2010
    • F24-accise CRL1 Contributi riscatto laurea gestione principale Ris. n. 127/E del 9/12/2010
  • Sicurezza sul Lavoro

    Sicurezza: nuovo servizio VPS INAIL per l’ autovalutazione

    È  disponibile sul sito INAIL  un  nuovo strumento di autovalutazione delle prestazioni aziendali di salute e sicurezza sul lavoro che sia affianca ai tradizionali   strumenti come schede e video informativi sulla normativa e sui regolamenti in vigore 

    Si chiama VPS, Valutazione Prestazioni Sicurezza  e  consente  avere  in autonomia, senza costi e in forma  semplice e sostanzialmente anonima,  un primo riscontro sul  rispetto  delle attuali prescrizioni di legge nella propria azienda, 

    L'applicazione  offre anche  la possibilita di:

    • valutare l'evoluzione delle proprie politiche prevenzionali tenendo traccia dei cambiamenti e delle implementazioni 
    •  confrontare le proprie prestazioni di sicurezza con quelle di aziende analoghe.

    Il Vps  è rivolto a datori di lavoro, responsabili del servizio di prevenzione e protezione, consulenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro e consente di avere indicazioni sui riferimenti normativi, tecnici e organizzativi per gestire le eventuali criticità riscontrate, consentendo di intervenire in caso di gravi inadeguatezze  ad evitare  rischi per il personale, oltre che possibili sanzioni.

    Il comunicato dell'istituto sottolinea che l’applicativo non ha pretese di  essere esaustivo  né di poter fornire  soluzioni specifiche per  tutti  processi produttivi, tipologie di organizzazioni e di rischio e , soprattutto non sostituisce la valutazione di tutti i rischi a carico del datore di lavoro, con i relativi adempimenti, ai sensi del d.lgs. 81/08, ma puo dare una prima utile base di valutazione soprattutto a micro e piccole imprese 

    Qui la pagina di accesso al servizio  (Sono richiesti SPID o CIE o CNS o credenziali INAIL )

    L'applicativo è collegato con le  sezioni informative dell’area “Conoscere il rischio” del portale Inail.  Si ricorda che  in questa sezione  sono a disposizione molti  approfondimenti normativi e tecnici , in continuo aggiornamento  che consentono di 

    • ampliare le conoscenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e
    •  facilitare la gestione del rischio derivante dai diversi agenti e la  progettazione ergonomica degli ambienti di lavoro , per i  benessere dei lavoratori.

    L a sezione Conoscere il rischio è articolata in  brevi pagine descrittive di facile lettura che introducono alla consultazione di schede e documenti tecnici di maggiore approfondimento, sui seguenti specifici argomenti :

    o    Agenti biologici

    o    Banca dati agenti biologici – statistiche

    o    Agenti cancerogeni e mutageni

    o    Agenti chimici

    o    Agenti fisici

    o    Atmosfere esplosive

    o    Attrezzature di lavoro

    o    Ergonomia

    o    Nanotecnologia

    o    Polveri e fibre

    o    Banca dati esposizione silice

    o    Rischio elettrico.    

  • Edilizia

    Congruità manodopera edilizia: nuovi valori dal 1 agosto

    Come previsto dal DM 143 2021 che ha fornito le indicazioni per l'attuazione  dell'obbligo di verifica della congruita dei costi della manodopera in edilizia  per i contratti di appalto (DLgs 50 2016 e DL 76-2020) ,  con specifico accordo nazionale firmato il  24 giugno 2022 ,  le parti sociali dell’edilizia : 

    1. ANCE, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, AGCI-PRODUZIONE E LAVORO,CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA, CONFAPI ANIEM , per i datori di lavoro e
    2.  FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL, per i lavoratori,

    hanno definito le percentuali di incidenza della manodopera per le categorie specialistiche OS, approvando una specifica tabella in allegato all’accordo.

    Si ricorda che l'obbligo di verifica della congruita dei costi è attivo già dal 1 novembre 2021 e si applica

    •   a tutti i contratti di applato per lavori pubblici
    • ai contratti di appalto per lavori privati di valore superiore a 70mila euro.

    La tabella che riportiamo di seguito è valida  per tutti i cantieri la cui denuncia di nuovo lavoro venga effettuata a far data dal 1° agosto 2022 e sarà trasmessa per conoscenza  al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

    E' stato inoltre concordato che le Casse Edili e le Edilcasse dovranno applicare:

    • per gli appalti, anche in corso, 
    • di lavori rientranti nella categoria generale OG3 (Opere stradali, ponti, ecc.)
    •  nei lavori di bitumatura, 

    una specifica sotto categoria con indice di congruità  del costo della manodopera pari al 6%.

     Questo accordo è inserito nella comunicazione della Cnce n.822/2022   disponibile con le precedenti sul sito all’indirizzo https://www.cnce.it/congruita/

  • Rubrica del lavoro

    Bonus COVID 600 euro pescatori: richiesta riesame entro il 17 luglio

    Inps  ha comunicato con il messaggio 2576  del 27 giugno 2022, le modalità di richiesta di riesame in caso di rifiuto delle domande di indennità  di sostegno al reddito  (cd Bonus COVID pescatori)   favore di:

    • soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca, 
    •  armatori e  proprietari armatori e 
    •  pescatori autonomi 

    previsto dalla legge di bilancio 2021 (art.1 comma 315-318 L. 178//2020).

    In allegato al  messaggio viene anche riportato il dettaglio delle motivazioni di reiezione  e la documentazione richiesta al cittadino qualora intenda chiedere il riesame (Allegato n. 1). 

    Il termine, da considerarsi non perentorio, per proporre riesame è di 20 giorni, decorrenti :

    • dalla data di pubblicazione del messaggio ( quindi ENTRO IL 17 LUGLIO 2022) oppure 
    •  dalla data di  conoscenza della reiezione se successiva,

     per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria. In assenza di nuova documentazione la domanda si intende espinta

    L’utente può inviare la documentazione :

    1. attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità COVID-19 (Indennità per i lavoratori autonomi pesca)”, per il tramite di un’apposita funzionalità che provvede a esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti.
    2. Altra modalità di invio della documentazione alla Struttura territoriale di competenza è la casella di posta istituzionale dedicata, denominata [email protected]istituita presso ogni Struttura territoriale INPS.( ad esempio [email protected])

    Bonus pescatori autonomi: importo e requisiti  

    La circolare INPS  di istruzioni operative è la n. 173 del 19.11.2021

    Le risorse disponibili,  ammontano a circa 31 milioni di euro per il  2021.

    L'accesso al  trattamento è riconosciuto a coloro che hanno subito una riduzione del reddito per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19  nel primo semestre 2021 almeno pari al 33 per cento,  rispetto al reddito del primo semestre 2019. 

    Per il calcolo il reddito va individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell’attività.

    •  il trattamento di sostegno al reddito è concesso per la durata massima di novanta giorni,
    •  nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021,
    •  nella misura di 40 euro netti al giorno. 

    Il  bonus non concorre alla formazione del reddito e non da diritto ad accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare. 

    Presentazione della domanda per il bonus COVID pescatori

    I lavoratori dovevano presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul portale web dell’INPS oppure  tramite il servizio di Contact Center integrato,al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile 

    Cumulabilità e incompatibilità 

    Il bonus è incompatibile:

    •  con le pensioni dirette
    • con l’indennità APE sociale
    • con gli altri trattamenti  di sostegno rientranti nell’arco temporale 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021: 
    • cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga; 
    • trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario e trattamento di integrazione salariale in deroga, 
    • trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) 
    • prestazioni del Fondo di integrazione salariale e di altri Fondi di solidarietà bilaterali 

     L’indennità è cumulabile invece con:

    •  l'assegno ordinario di invalidità,  
    • l’indennità di disoccupazione NASpI, 
    • l’indennità di disoccupazione DIS-COLL e con
    •  l’indennità di disoccupazione agricola
    •  con i gettori di presenza per cariche elettive e/o politiche  ma non per compensi, indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi per gli stessi incarichi.
  • Contributi Previdenziali

    Filiere agricole: definito l’importo dello sgravio

    Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,  aveva previsto l'esonero :

    1.  a favore dei datori di lavoro, dal versamento dei contributi previdenziali per la mensilità di febbraio 2021 e
    2. a favore dei lavoratori autonomi agricoli, dal versamento della contribuzione di competenza del mese di febbraio 2021.

    Con la circolare 156 2021 e successivamente con i messaggi n. 1216 del 16 marzo 2022 e n. 1373 del 25 marzo 2022 sono state fornite  le indicazioni per la gestione dell’esonero  per le quali andava inviata domanda fino al 4 maggio 2022, nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”) per i datori di lavoro e nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura”, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione” per i lavoratori autonomi.

    Veniva specificato che  allo scadere del termine  per le  domande di esonero, n caso di esito positivo, a ciascun contribuente viene data comunicazione dell’importo autorizzato in via definitiva a mezzo posta elettronica certificata, o posta elettronica l, con disponibilità degli esiti dell’istanza anche  nel “Portale delle agevolazioni”. e a mezzo specifica  news tramite i canali di “Comunicazione bidirezionale” del “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura”.

    La norma prevede anche che i  beneficiari devono versare l'importo eventualmente  eccedente l’importo autorizzato, entro 30 giorni dalla data di comunicazione tramite posta elettronica certificata dell’importo autorizzato ovvero della disponibilità dell’esito nel “Portale delle agevolazioni” o nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura”.

    Con il messaggio 2581 del 27.6.2022,  INPS precisa che  gli importi definitivi dell'esonero sono stati comunicati come specificato sopra il 20 giugno 2022 

    Per i datori di lavoro agricolo, nei casi in cui l’importo dell’esonero richiesto in domanda sia risultato superiore alla contribuzione da versare  gli importi  sono stati rimodulati in diminuzione, in via prioritaria sull’importo richiesto ai sensi della sezione 3.12.

    Pagamento della contribuzione dovuta eccedente lo sgravio: precisazioni 

     La contribuzione  eccedente l'importo dell’esonero autorizzato, deve essere versata:

    1.  entro il 20 luglio 2022  in unica soluzione, senza aggravio di sanzioni civili, ooppure 
    2.  mediante rateazione , con   i soli interessi di dilazione[

    Per la determinazione dell’estratto contributivo il contribuente dovrà indicare l’importo del debito residuo a titolo di contribuzioni omesse o eccedenti la misura dell’esonero autorizzato.

    Sulle somme versate oltre il termine del 20 luglio 2022  saranno dovute le sanzioni civili ( legge 23 dicembre 2000, n. 388)

    L'itituto ricorda anche che la verifica della regolarità contributiva la procedura “Durc On Line” costituisce condizione per il riconoscimento dell’esonero, per cui le  irregolarità comporteranno il recupero di quanto  fruito.

    Modalità di conguaglio nel  flusso Uniemens e istanze di riesame

    Per le modalità di recupero dell’esonero delle aziende con dipendenti nel flusso Uniemens del beneficio relativo alla mensilità di febbraio 2021, i datori di lavoro interessati dovranno valorizzare all’interno di <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> il codice causale di nuova istituzione “L556”, avente il significato di “Esonero contributivo art. 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106” e nell’elemento <ImportoACredito> dovrà essere indicato il relativo importo, nella prima denuncia utile ed entro quella del mese di competenza agosto 2022.

    Qualora la capienza disponibile non si esaurisca nel mese di agosto 2022, nello stesso mese potrà essere esposto il complessivo importo residuo.

    Alle posizioni contributive delle aziende con dipendenti beneficiarie verrà attribuito centralmente il codice di autorizzazione “8J”per il periodo 

    • giugno 2022 (mese di autorizzazione definitiva alla fruizione) – 
    • agosto 2022 (ultimo mese utile per la fruizione della misura nelle denunce contributive). 

    Non sarà attribuito alle posizioni contributive con da codici Ateco non rientranti nell’ambito di applicazione dell’esonero.

    Il messaggio ricorda infine che le istanze di riesame degli esiti delle domande,  dovranno essere presentate, tramite posta elettronica certificata, alla Struttura territoriale competente a gestire la posizione contributiva del datore di lavoro/lavoratore autonomo entro 30 giorni  dalla data del messaggio , quindi entro il 27  luglio 2022,  e dovranno riportare il seguente oggetto:

     “Istanza di riesame domanda esonero contributivo articolo 70 del DL 73/2021 – C.F._____________ – matricola/cida/progressivo azienda ____________”.

  • Rubrica del lavoro

    Bonus 200 euro con busta paga di giugno: nuove istruzioni

    Il bonus 200 euro  potrà essere erogato anche nella retribuzione di giugno pagata a luglio. 

    Lo comunica l'Inps  nel messaggio n.  2505 del 21 giugno 2022.

    L'istituto ribadisce  che di norma il bonus in linea generale va erogato con la retribuzione di luglio ma  specifica anche che in casi di contratti particolari (contratto intermittente o part time verticale ciclico o per previsioni contrattuali specifiche) può essere anticipato.

    La condizione necessaria particolarmente rilevante  è comunque che il rapporto di lavoro sussista poi anche nel mese di luglio 2022. 

    Inoltre viene specificato che  il bonus 200 euro deve essere erogato anche  nel caso in cui la retribuzione risulti azzerata  per tutele particolari come 

    •  sospensione del rapporto di lavoro con cassa integrazione o
    • per congedi .

    Il messaggio fornisce inoltre le istruzioni per il conguaglio dell’indennità una tantum nelle sesioni Pos contributiva , PosPA, PosAGRI  nei casi di bonus erogato con la retribuzione di giugno 2022 

    Sezione  <PosContributiva> del flusso UniEmens

    I datori di lavoro, al fine di recuperare l’indennità anticipata ai lavoratori, nelle denunce di competenza del mese di giugno 2022 o luglio 2022, valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

    • nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il nuovo valore “L031”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.”;

    • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito in valore “N”;

    • nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese “06- 07/2022”;

    • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif>dovrà essere indicato l’importo da recuperare.

  • Antiriciclaggio

    Antiriciclaggio: le regole per i consulenti del lavoro

    Le regole tecniche per  i consulenti del lavoro in  tema di verifica dei rischi delle attività professionali tipiche,  si fini dell' antiriciclaggio e lotta al terrorismo sono state adottate dal consiglio nazionale  degli ordini dei consulenti del lavoro ,  lo scorso 27 maggio con la delibera  n. 205 2022  (Regole tecniche rivolte ai Consulenti del Lavoro, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell’esercizio della propria attività.)

     Il documento analizza i vari gradi di rischio  delle attività piu comuni del professionista. Viene sottolineato ad esempio che rientrano tra  le attività a rischio significativo :

    1. l’assistenza e la consulenza per istruttoria su finanziamenti,
    2.  la consulenza aziendale, amministrativa, tributaria o finanziaria
    3.  la gestione d’incassi e versamenti, titoli e conto correnti per conto del cliente.

     Le Regole tecniche adottate dal Consiglio Nazionale  in quanto organismo di autoregolamentazione e sono frutto di ampio confronto con i rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero della Giustizia, del Nucleo Speciale CNOCDL Polizia Valutaria presso la Guardia di Finanza, dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) e della Banca d’Italia.

     Le Regole tecniche sono rivolte a tutti i Consulenti del Lavoro iscritti all’albo, che esercitano l’attività professionale, ed hanno ad oggetto i seguenti obblighi:

    •   analisi e valutazione del rischio (artt. 15-16 D. Lgs. 231/2007 e ss. mm.); 
    •  adeguata verifica (artt. 17-30 D. Lgs. 231/2007 e ss. mm.); 
    •  conservazione della documentazione (artt. 31 e 32 D. Lgs. 231/2007 e ss. mm.).

    Nel comunicato che da notizia della poubblicazione della delibra il Consiglio  raccomanda di darne la massima diffusione alle Regole tecniche adottate dal Consiglio Nazionale a Consigli Provinciali dell’Ordine e i Consigli di Disciplina Territoriali che, ricorda possono  intraprendere azioni disciplinari a fronte di violazioni gravi, ripetute, o sistematiche ovvero plurime degli obblighi derivanti dalla normativa cui gli iscritti sono soggetti

    Il Consiglio Nazionale  comunica inoltre che saranno organizzati incontri  formativi  sull’argomento  in cui saranno analizzati esempi di casi pratici  per una  migliore comprensione ed applicazione della normativa e delle Regole tecniche stesse. 

    Allegati: