• Rubrica del lavoro

    Attestazione Fondo nuove competenze: come fare

    Sono state pubblicate, nella pagina dedicata al Fondo nuove competenze seconda edizione,  alcune nuove  FAQ in merito alle le modalità operative per redigere l'attestazione delle competenze conseguite dai lavoratori dopo i moduli formativi, come previsto dal comunicato del 7 agosto 2023 prot. 11790.

    Si ricorda che il FNC  prevede,  nello specifico,  la possibilità di ottenere il finanziamento  a fondo perduto da ANPAL  per:

    • le quote di retribuzione  e 
    • i contributi previdenziali 

     dei lavoratori occupati  in percorsi formativi   che consentano di integrarsi in nuove esigenze produttive dell’impresa .

    In particolare  le FAQ riguardano  i seguenti temi 

    1. Firma del lavoratore beneficiario dei corsi
    2. Unica attestazione per  vari moduli formativi
    3. Processo Atlante del lavoro in corsi con finanziati d Fondi
    4. compilazione "Evidenze"

    viene precisato   ad esempio che:

    1. La firma del dipendente  beneficiario della formazione  sulla attestazione è richiesta   ‘per presa visione /ricevuta’. In  mancanza  è necessario che venga data evidenza con una dichiarazione dei datori di lavoro, da  compilare a sistema, ai sensi del DPR 445/2000, che il lavoratore ha ricevuto l’attestazione  da parte del datore di lavoro.
    2. Nel caso di un percorso di formazione composito (ad esempio composto da più moduli o più corsi) a cui partecipa  lo stesso lavoratore può essere prodotta un'unica attestazione delle competenze solo se 
    •  si tratta di competenze attestabili in un documento con la stessa valenza, attestazione di trasparenza oppure  documento di  validazione o di certificazione;
    • la dichiarazione delle specifiche competenze è  riconducibile a corsi ben  identificabili.

     In merito alle “Evidenze (ad esempio numero ore effettivamente frequentate anche in % superiore alla soglia minima):  va riportato il numero di ore effettivamente frequentate dal discente.

    Leggi tutte le istruzioni  in Fondo Nuove competenze seconda edizione regole e modelli

  • Professione Commercialista, Esperto Contabile, Revisore

    Esame commercialista 2023: domande in scadenza

    L'ordinanza  n. 470 del Ministero dell'università e della ricerca  relativa alle sessioni di esame  per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, esperto contabile  e revisore legale è stata pubblicata a maggio 2023 .

    Gli esami si svolgeranno con un unica prova orale  svolta a distanza.

    Le due  sessioni avranno luogo nei  mesi di luglio e novembre 2023  e scade il prossimo 20 ottobre l'ultima data utile per partecipare alla seconda sessione.

    Sono indette inoltre all’interno delle sessioni d’esame  le prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale,

    Viene precisato che i candidati possono presentare l’istanza ai fini dell’ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate nella tabella allegata all'ordinanza.

    Le domande  per gli esami di stato vanno presentate alla segreteria dell'università o istituto prescelto  con le seguenti scadenze:

    prima sessione  seconda sessione 
    domande entro il 23 giugno 2023 domande entro il 20 ottobre 2023 per entrambe le sezioni
    DOTTORE COMMERCIALISTA
    inizio esami 26 luglio  inizio esami 16 novembre 2023
    ESPERTO CONTABILE 
    inizio esami 31 luglio  inizio esami 23 novembre
    REVISORI  LEGALI 

    Le prove si svolgono secondo l’ordine stabilito per le singole sedi dai Presidenti delle commissioni 

    Sarà reso noto con avviso nell’albo dell’università o istituto sede d’esame.

    ATTENZIONE

     Coloro che hanno presentato domanda di accesso alla prima sessione e che sono stati  impossibilitati a partecipare alle prove possono presentarsi alla seconda sessione producendo una nuova domanda  entro la  data del 20 ottobre 2023, facendo riferimento alla  documentazione già allegata.

    Esame di stato commercialista 2023: domande e documentazione

     La domanda, in carta semplice, con l’indicazione del nome e cognome, della data di nascita e  della residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:

    • per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista:

    diploma di laurea specialistica nella classe 64/S o di laurea magistrale nella classe LM-56,  LM-77 ovvero diploma di laurea  rilasciato dalle facoltà di economia secondo l’ordinamento previgente ai decreti emanati in  attuazione dell’art.17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ovvero altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente;

    • per l’abilitazione all’esercizio della professione di esperto contabile:

    diploma di laurea nella classe 17 o nella classe L-18 (Scienze dell’economia e della gestione

    aziendale), nella classe 28 o nella classe L-33 (Scienze economiche), ovvero altro titolo di

    studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente;

    per l’eventuale espletamento delle prove integrative ai fini dell’iscrizione al registro dei

    revisori legali, di cui all’art. 11, commi 1 e 2, del decreto 19 gennaio 2016, n. 63:

    •  per i soggetti che hanno già superato l’esame di Stato che  intendono espletare le prove integrative: 

    certificazione o dichiarazione  attestante la conseguita abilitazione all’esercizio delle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile. Nella domanda  sideve  dichiarare di avere diritto all’esonero dalle singole prove ai sensi  dell’art. 11, comma 1, del decreto del Ministero della Giustizia del 19 gennaio 2016, n. 63.

    Richiesti inoltre

    1.  ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di 49,58  euro   salvi gli eventuali successivi adeguamenti e della ricevuta del contributo,  versato all’economato, stabilito da ogni singolo ateneo
    2.  eventuali certificazioni ex lege attestanti la necessità di usufruire di particolari ausili o tempi  più prolungati per lo svolgimento delle prove.
    3.  certificato di compimento del tirocinio professionale per l’ammissione all’esame di  abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile rilasciato dal competente Ordine professionale.
    4.  attestato di compiuto tirocinio per l’accesso all’esercizio della professione di revisore legale.

    Esame di stato commercialista:  le prove d'esame

    L'esame si terrà in deroga alla modalità ordinaria con unica prova orale  svolta a distanza  con modalità utili ad  attestare le competenze su tutte le materie previste

    dalle specifiche normative di riferimento e di accertare l’acquisizione delle  competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo  professionale

  • Lavoro Dipendente

    Indennità spettacolo: ecco i lavoratori discontinui che ne avranno diritto

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 ottobre 2023 il decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministro della Cultura  che definisce in dettaglio le categorie dei lavoratori discontinui dello spettacolo che avranno diritto dal 2024 alla nuova indennità di discontinuità  prevista dalla legge  106 2022 

    Si ricorda che la legge 15 luglio 2022, n. 106, recante «Delega al Governo e  altre disposizioni in  materia  di  spettacolo»  e,  in  particolare, l'art. 2, comma 6 ha previsto una indennita' di discontinuita' strutturale e permanente indirizzata:

    1.  oltre che ai  lavoratori  del settore dello spettacolo di  cui  all'art.  2,  comma  1,  lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.  182,  già iscritti all'ENPALS, ora FPLS
    2. anche a lavoratori discontinui del settore dello spettacolo cioè a tempo determinato in attivita' NON direttamente connesse con la produzione e la realizzazione di spettacoli dal punto di vista artistico e tecnico.

    Le caratteristiche dell'Indennità sono in corso di definizione con decreto legislativo, già approvato dal Governo nel mese di agosto 2023.

    Le specifiche categorie rientranti in questa definizione dovevano essere individuate con apposito decreto ministeriale entro 24 mesi dalla data della legge 

    Il decreto del 6.10.2023 indica quindi come aventi diritto all'indennità anche  i lavoratori appartenenti alle seguenti categorie: 

    • operatori di cabine di sale cinematografiche; 
    • impiegati amministrativi e tecnici  dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
    • maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti  pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del  doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
    • impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
    • lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film. 
  • Formazione e Tirocini

    Fondo Nuove Competenze 2023: istruzioni, faq e modelli

     

    Il Fondo nuove competenze è un fondo  di finanziamento  nato per contrastare gli effetti economici dell’epidemia Covid-19, che permette alle imprese di  innovare l'organizzazione della produzione  adeguando le competenze dei lavoratori, durante l’orario di lavoro, ma  limitando i costi.

     Le ore di stipendio del personale in formazione e i relativi contributi previdenziali , infatti,  sono a carico del Fondo, che è stato  istituito  dal decreto Rilancio (n. 34/2020)  e rifinanziato dal Decreto Agosto (n.104/2020)  oltre che dal Fondo sociale europeo.

    Il Fondo è stato prorogato dal decreto Milleproroghe N. 198 2022  anche  per il  2023.

    Di seguito ricordiamo  i principali aspetti  per l'utilizzo del  Fondo nuove competenze e le novità 2023. In fondo all'articolo allegati i documenti normativi.

    Fondo nuove competenze: come funziona

    Si ricorda che il FNC  prevede,  nello specifico,  la possibilità di ottenere il finanziamento  a fondo perduto da ANPAL  per:

    • le quote di retribuzione  e 
    • i contributi previdenziali 

     dei lavoratori occupati  in percorsi formativi  adattati alle nuove esigenze produttive dell’impresa .

    Per ottenere il finanziamento dei progetti è necessaria la firma di accordi sindacali preventivi .

    Tali accordi devono illustrare  quali sono i fabbisogni di nuove competenze , specificando in particolare se 

    • legati alla trasformazione dell' impresa oppure
    •  destinati a promuovere l'occupabilità del lavoratore in altre aziende.

    I corsi di formazione  previsti dagli accordi possono  essere erogati :

    • sia da enti  pubblici e privati accreditati a livello nazionale o regionale, quali, ad esempio, università, scuole, Its, centri di ricerca
    • che dalla stessa impresa che ha presentato domanda di contributo (se previsto dall’accordo collettivo).

    Anpal  valuta le richieste  in collaborazione con le Regioni interessate che terranno conto della contestuale programmazione dei propri progetti  Sulla base del numero di domande  accolte viene stabilito l’importo massimo riconoscibile.

    Fondo nuove competenze  l'avviso 2022 

    L'Avviso ANPAL 345 2022  in attuazione del decreto del Ministero del lavoro  (pubblicato il 3 novembre 2022)  ha rifinanziato e modificato parzialmente le modalità di partecipazione  al programma   "Fondo Nuove Competenze" 

     In fondo all'articolo  sono disponibili gli allegati al bando.

    Le principali novità, rispetto al precedente avviso, sono due:

    1. gli interventi riguardano principalmente  il sostegno alle imprese che affrontano  cambiamenti connessi alla doppia transizione digitale ed ecologica. 
    2. si prevede il  pieno coinvolgimento dei Fondi interprofessionali, a garanzia dell’efficacia e della qualità dei percorsi formativi .

    L'avviso fissava  le seguenti scadenze:

    • 31 dicembre 2022 firma degli  accordi con le rappresentanze sindacali
    • 28 febbraio 2023  termine massimo per l'invio delle domande con  i progetti formativi  sull’apposita piattaforma informatica MyANPAL. 

    poi prorogate al 27 marzo 2023.

    Resta fermo che:

    •  i progetti formativi devono avere una durata minima per ciascun lavoratore coinvolto di 40 ore e massima di 200 ore. 
    • Il contributo massimo complessivo riconoscibile per ciascuna istanza non potrà  superare  i 10 milioni di euro. 
    • Ogni azienda  può chiedere una anticipazione  fino al  40% del contributo concesso, previa presentazione di una fidejussione.

    Fondo nuove competenze FAQ  ANPAL 12.12.2022

    Il  decreto commissariale  ha precisato  che il datore di lavoro deve  scegliere al momento della  presentazione della domanda  se vuole svolgere la  formazione:

    1. "nei primi 110 giorni dall’approvazione della domanda e provvedere alla rendicontazione nei successivi 40".
    2. oppure svolgere le attività "entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza" come indica il primo decreto .

    Le Faq aggiornate  il 12 dicembre  2022 (QUI il testo) precisavano le modalità di realizzazione dei percorsi formativi.

    Attenzione:   in una faq si precisa che  «non sono previste proroghe, per alcun motivo, né per l’erogazione della formazione né per l’invio saldo».

    La modifica è dunque un ulteriore vincolo  temporale nella realizzazione dei percorsi formativi, di cui è poco chiara la motivazione.

    La seconda modifica chiarisce invece precisa che i datori di lavoro aderenti  devono rivolgersi al proprio  fondo interprofessionale anche se c’è una copertura parziale dei costi, purché l'attività formativa  sia realizzata secondo le regole  del Fondo Nuove Competenze, mentre i datori di lavoro che non aderiscono ai fondi interprofessionali possono  avvalersi di altre società terze.

    Altre  Faq  chiariscono che:

    • è ammessa la formazione in presenza e quella a distanza, anche asincrona.
    • l'erogazione può avvenire tramite una società del gruppo del datore di lavoro richiedente purché abbia un diverso codice fiscale.
    • ogni datore di lavoro può presentare solo una richiesta di valore totale non superiore a 10 milioni di euro.

    FNC Enti accreditati per  formazione e attestazione competenze

    Con la nota del 6 aprile  2023 ANPAL ricorda  che le Linee guida adottate con decreto interministeriale del 5  gennaio 2021 richiederebbero  che  le attestazioni  siano "prodotte dall’ente  titolato nazionale o  regionale con cui è stata realizzata la formazione o da un ente accreditato con il concorso dell’ente titolato nazionale  o regionale medesimo”. Posto però che alcune Regioni non hanno ancora definito l’elenco  degli Enti titolati ,  le imprese possono fare ricorso agli Enti regionali accreditati alla formazione, ferma restando la possibilità di fare ricorso  agli Enti titolati a livello nazionale.

    Fondo nuove competenze FAQ 22.5.2023

    Con una  faq pubblicata il 22 maggio 2023  ANPAL  ribadisce che i progetti formativi  di norma sono  finanziati dal fondo paritetico interprofessionale a cui l'azienda aderisce e «il datore di lavoro iscritto ai fondi non può quindi discrezionalmente scegliere di partecipare al Fnc senza il ricorso al proprio fondo». 

    Fondo nuove competenze: attestazione – no alla proroga dei  150 giorni 

    Sono stati pubblicati  sul sito ANPAL nella pagina dedicata all'Avviso Fondo nuove competenze – seconda edizione anche  i seguenti documenti:

     nota n. 11790 del 7 agosto 2023 , contenente le istruzioni operative per la redazione dell’attestazione delle competenze.

     comunicato n. 11795 del 7 agosto 2023 in cui ANPAL  ribadisce l'impossibilità di accogliere le richieste di proroga del termine di 150 giorni per lo svolgimento dei percorsi formativi, in quanto le tempistiche sono state definite  per consentire di effettuare,  per il tramite di INPS, i pagamenti entro la suddetta data, pena l’impossibilità di  rendicontare le relative spese e ottenerne il rimborso dalla Commissione europea.

    ANPAL chiarisce che  l’eventuale parziale realizzazione delle attività programmate,   nel rispetto requisiti previsti e in presenza dell’attestazione  delle competenze, non pregiudica il diritto al rimborso del costo del lavoro relativo ai  dipendenti impegnati nella formazione.

    AGGIORNAMENTO 6 SETTEMBRE 2023 

    Con il comunicato del  4 settembre 2023, l’Agenzia  precisa che pur nell'impossibilità di concedere proroghe , è consentita  la realizzazione dei progetti formativi e per la presentazione dell’istanza di saldo ad ANPAL con le seguenti scadenze:

    • nel termine di 150 giorni decorrenti dal giorno seguente la comunicazione dell’approvazione dell’istanza per tutte le istanze, 
    • a prescindere dalla data di approvazione 
    • anche nei casi in cui la data finale cada oltre il 31 dicembre 2023.

    AGGIORNAMENTO 5 OTTOBRE 2023  

    Sono state pubblicate  nuove FAQ in merito alle modalità di redazione delle attestazioni relative ai percorsi formativi ( in materia di : Firma del dipendente, Codici ATECO,  Atlante  del lavoro per corsi non finanziati da Fondi interprofessionali) Qui il testo integrale

    Allegati:
  • Appalti

    Appalti: costo medio orario pulizie e multiservizi

    Il Ministero del lavoro ha fissato nel decreto direttoriale n. 52 del 28 settembre 2023 il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di 

    • pulizia,
    • disinfestazione e
    •  servizi integrati/multiservizi, 

    riferito al periodo decorrente da luglio 2023.

    Le tabelle allegate al decreto  forniscono separatamente gli importi: 

    1. per gli operai e 
    2. per gli impiegati,

    sia a livello nazionale che a   livello provinciale.

    Nel decreto si ricorda che il costo del lavoro  indicato è comunque suscettibile di oscillazioni in relazione:  

    • a) ad eventuali benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) previsti da disposizioni normative di cui il  datore di lavoro può usufruire;
    • b) ad eventuali oneri derivanti dall’applicazione di accordi integrativi aziendali, nonché specifici costi  inerenti ad aspetti logistici (indennità di trasferta, lavoro notturno, ecc.);
    • c) ad oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni).

    Multiservizi  –  Tabella costo orario medio nazionale impiegati

    livelli inquadramento 2 3 4 5 6 7 Q

    COSTO MEDIO ANNUO 

    retribuzione + oneri aggiuntivi  

    27.946,94

    29.356,59

      30.934,30 

     32.797,78 

     38.145,47

     42.440,96

     45.869,79

    RETRIB. MENSILE

    1.402,10

    1.473,16

     1.552,55

      1.646,38

     1.915,51

    2.131,59

    2.304,32

     RETRIB. ORARIA

     8,10

     8,52

     8,97

    9,52

    11,07

     12,32

     13,32

    COSTO MEDIO ORARIO

     17,68

    18,57

     19,57

     20,74

     24,13

     26,84

    29,01

     IRAP (3,9%)(*)

    0,69

    0,73

     0,77

     0,81

     0,95

     1,05

    1,14

    COSTO MEDIO ORARIO (lavoratori a termine- con contribuzione aggiuntiva

    18,54

    19,48

    20,53

     21,76

    25,32

    28,16

    30,44

    Multiservizi  –  Tabella costo orario medio nazionale  operai

    livelli inquadramento 2 3 4 5 6 7 Q

    COSTO MEDIO ANNUO

     26.208,63 

    27.318,00

     28.025,13 

    28.438,07

     29.949,18 

    31.717,48

     36.918,70

    RETRIB. MENSILE 

    1.261,41

     1.327,89 

    1.370,25 

    1.395,00 

    1.470,78

     1.557,91 

    1.814,06

    RETRIB. ORARIA 

    7,29 

    7,68

     7,92

     8,06

     8,50

     9,01 

    10,49

    COSTO MEDIO ORARIO 

    6,58

     17,28

     17,73 

    17,99 

    18,94

     20,06 

    23,35

    IRAP (3,9%)

     0,64

     0,66 

    0,68 

    0,69

     0,73 

    0,77

     0,90

    COSTO MEDIO ORARIO (lavoratori a t.d. –  con contribuzione aggiuntiva

    17,39

     18,10

     18,58

     18,85

     19,86

     21,03

     24,48

  • Lavoro Dipendente

    Alluvione Emilia: bonus PMI ENFEA e ripresa versamenti

    L'ente bilaterale della confederazione datoriale delle PMI CONFAPI aveva disposto in ragione degli eventi alluvionali  in Emilia-Romagna, nelle Marche e in Toscana del maggio 2023 la sospensione dei versamenti dei contributi di finanziamento dal 1 maggio al 31 agosto 2023 

    Con un comunicato ENFEA ricorda che dal prossimo ottobre e fino a dicembre 2023, le imprese che hanno sede legale o operativa in regioni colpite, possono restituire le quote dei versamenti sospesi all'ENFEA, in un'unica soluzione o a rate, mediante dilazione, nei  mesi di ottobre , novembre e dicembre, come previsto dall'accordo del 7 giugno 2023 tra le parti sociali.

    Giova ricordare che lo stesso accordo aveva previsto alcune misure di supporto alle imprese iscritte e ai loro dipendenti, per le quali è ancora possibile fare domanda fino al 31 dicembre 2023.

    Sono interessate le aziende che applicano i seguenti CCNL:

     CCNL UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI sottoscritti con le Federazioni aderenti a CGIL, CISL e UIL.

    Contributo ENFEA ricostruzione e ripristino attrezzature

    Il contributo è rivolto  alle imprese ubicate nei comuni delle regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana elencati nell'allegato del DL 61 2023  e che abbiano riportato a seguito di tale evento danni a strutture o attrezzature.  È ammessa una sola domanda per impresa.

    L'importo   previsto copre il 20% ( fino a 10mila euro ) per spese sostenute per un  minimo € 1.500.   Il 50 % verrà erogato nel momento di approvazione della domanda;la quota restante dopo la chiusura delle domande  831 dicembre 2023  fino a concorrenza delle risorse stanziate.

    Sono ammesse  le spese attinenti alle strutture aziendali come la ricostruzione di muri, coperture o impianti; il ripristino dei macchinari (riparazioni), e ripristino mezzi aziendali (riparazioni);  le spese di spurgo e pulizia.

    Non sono ammesse  la sostituzione con nuovi macchinari e nuovi mezzi aziendali; stoccaggi o giacenze di magazzino.

    La documentazione  dovrà comprendere :

    • Documentazione attestante l’ubicazione dell’impresa in zona individuata dalle Ordinanze emanate dai comuni interessati e dal Decreto Legge 61/2023;
    • perizia o altro documento comprovante i danni subiti;
    • fatture quietanzate di competenza dell’anno in corso, comunque successive alla data dell’evento.

    Contributo ENFEA a dipendenti PMI Confapi

    La prestazione straordinaria si rivolge alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti residenti nei comuni o porzioni di essi delle regioni  colpiti dagli alluvioni del maggio 2023 dipendenti delle imprese aderenti a Enfea in regola con i versamenti , indipendentemente dall’anzianità di servizio, purché assunti antecedentemente il 17 maggio 2023.

    Il contributo una tantum per il ripristino e il risanamento dell’abitazione di residenza o domicilio  arriva al 50% dell’importo documentato, fino a un massimo di € 800, che sarà corrisposto al termine delle procedure di verifica.

    Il contributo può essere richiesto solo una volta, da un solo dipendente per nucleo familiare.

    Sono ammesse le spese per danni intervenuti nell’abitazione principale, abituale e continuativa inerenti:

    • spurgo e pulizia;
    • ripristino o acquisto di arredi ed elettrodomestici danneggiati ubicati nell’abitazione;
    • interventi a elementi strutturali, finiture, serramenti, impianti.

    E' richiesta  documentazione attestante

    •  l’ubicazione dell’abitazione in zona alluvionata e il danno subito dall’abitazione;
    • bonifico e relative fatture e/o documento fiscale dell’anno in corso, non antecedenti alle date degli eventi alluvionali, intestati al dipendente richiedente e con indirizzo compatibile con l’abitazione;
    • certificato di residenza emesso nel 2023 (no autocertificazione). In caso di Domicilio, documentazione comprovante la dimora (es. contratto di locazione);
    • visura catastale.
    • Non sono ammesse fatture di opere generiche di ristrutturazione.

    ATTENZIONE : Le prestazioni straordinarie una tantum vanno richieste dalle aziende , anche per i lavoratori, accedendo alla propria area riservata . Maggiori informazioni possono essere richieste a [email protected]

  • Rubrica del lavoro

    Bonus alluvione autonomi: domande entro il 30 settembre

     Si avvicina la scadenza per richiedere l'indennità fino a 3mila euro per autonomi , professionisti e  collaboratori,  alluvionati , come previsto dal Decreto alluvione , convertito in   Legge n 100/2023, emanato appunto per gli interventi urgenti  necessari a  fronteggiare l'emergenza.

    Ricordiamo di seguito i requisiti e le modalità per la domanda,  da inviare entro il 30 settembre 2023 che cadendo di domenica slitta al  1 ottobre.

    Decreto Alluvione è legge: a chi spetta il bonus autonomi e professionisti

    Tra le  misure a sostegno degli alluvionati si evidenzia un bonus una tantum per i lavoratori autonomi con lo stanziamento di circa 253 milioni di euro per il 2023.

    Nel dettaglio:

    • per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023,  
    • in  favore dei collaboratori coordinati e continuativi, 
    • dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, 
    • dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i  titolari  di  attivita'  di  impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza  e assistenza, 
    • che, alla data del 1° maggio 2023, risiedevano o erano  domiciliati ovvero  operavano  esclusivamente  o,  nel  caso  degli  agenti   e rappresentanti,  prevalentemente in  uno  dei   Comuni indicati nell'allegato 1 e che hanno dovuto sospendere l'attivita' a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1°  maggio  2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di  emergenza  con  delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23  maggio  2023  e del 25 maggio 2023, 
    • è riconosciuta una indennità una  tantum,  nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di  aiuti  di Stato, pari a  euro  500 per  ciascun  periodo  di  sospensione  non superiore  a  quindici  giorni  e  comunque  nella   misura   massima complessiva di euro 3.000.

    L'indennita' di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai  sensi  del  testo  unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

    L'indennità è riconosciuta ed  erogata dall'INPS, a domanda adeguatamente documentata, 

    In merito a tale bonus l'INPS ha pubblicato la circolare 54 2023 con le istruzioni operativein data 30 giugno con il messaggio 2458 ha fornito ulteriori indicazioni (v. ultimo paragrafo) sulle modalità di documentazione e sul modulo di domanda.

    Nel dettaglio, la circolare 54 ha precisato che sono compresi fra i destinatari dell’indennità:

    •  i dottorandi, gli assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica
    • i venditori porta a porta
    • i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri.
    • i professionisti iscritti agli enti  gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ( Casse professionali).

    Bonus alluvione autonomi: importo 

    L'indennità viene definita una tantum e sarà pari a:

    • euro 500 per ciascun  periodo  di  sospensione  della propria attività,  non  superiore  a  quindici  giorni  e  comunque 
    • nella misura massima complessiva di euro 3.000. 

    l pagamenti riguarderanno il  periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.

    L'INPS  provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo  i  risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero  del  lavoro  e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'eventuale sospensione dell'erogazione in caso di superamento prospettivo dei limiti.

    I beneficiari potranno scegliere se richiedere il bonus in forma cumulativa o per singoli periodi  le cui date vanno specificate nella domanda e NON possono  essere sovrapposte.

    La circolare specifica che per il periodo di fruizione dell'indennità non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa.

    Bonus  alluvione autonomi: modalità per le domande

    I lavoratori potenziali destinatari delle indennità  dovranno presentare domanda all’INPS 

    • a partire dal 15 giugno ed
    •  entro  il 30 settembre 2023 

    esclusivamente in via telematica accedendo personalmente   sul sito INPS con le credenziali:

    •   SPID di livello 2 o superiore;
    •  Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
    •  Carta nazionale dei servizi (CNS).

    anche tramite il Contact center telefonico  INPS 

    Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle credenziali, è possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato.

    Il modulo sarà disponibile alla sezione  sul  sito web dell’Istituto (www.inps.it), seguendo il percorso:

     “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; selezionando Indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l’attività lavorativa nei Comuni indicati nell’allegato 1 del DL 61/2023, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”.

     l beneficiari dichiarano  nella domanda di essere in possesso dei requisiti tra cui sia la residenza che il domicilio nelle aree interessate. 

    La circolare INPS non specifica l'obbligo di documentazione dei danni ma  precisa  che l'istituto  procederà  successivamente a  verifiche incrociate  e nel caso di ’insussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 8 del decreto-legge n. 61 del 2023, avvierà la procedura di recupero  ferme restando le sanzioni, anche penali, previste per legge.

    Come detto, con il messaggio 2458 /2023 l'istituto risponde ad alcuni dubbi emersi  riguardo il diritto all'indennità  fino a 3000 euro per i lavoratori autonomi e le modalità di documentazione dei requisiti 

    Requisiti e importo indennità autonomi 

    Sui requisiti per indennità una tantum alluvione il  messaggio ribadisce in particolare che :

    • per quanto riguarda i lavoratori agricoli  il requisito dell’impossibilità a prestare attività lavorativa non deve intendersi riferita all’intero complesso aziendale ma è sufficiente che riguardi soltanto un settore dello stesso o una singola fase/attività del processo produttivo.  quindi  ai fini del riconoscimento dell’indennità una tantum, la sospensione può interessare anche solo parzialmente l’attività agricola svolta dagli agricoltori.
    •  l'importo di 500 euro è riferito a periodi  di sospensione non superiore a 15 giorni. Inps fa l'esempio di tre sospensioni differenti  in diverse giornate anche di pochi giorni  per le quali  il lavoratore può presentare una domanda  o tre diverse domande) per cui   l’indennità spettante ammonterà a 1500 euro,. Il limite massimo è di 3000 euro per beneficiario. La precisazione è valida  per tutti i lavoratori autonomi destinatari dell’art. 8 del decreto 61/2023.
    •  Per quanto riguarda le verifiche dei requisiti  l’Istituto controlla ’iscrizione del lavoratore alla specifica gestione di appartenenza e in caso negativo  l’interessato  può chiedere il riesame, allegando eventualmente documentazione utile  come certificati di iscrizione, estratti contributivi, ricevute di versamento dei contributi,  che sarà verificato  ulteriormente dalla Struttura territoriale INPS competente . 
    • per la prova della sospensione di attivita  inps specifica che possono essere validi i seguenti documenti : comunicazione di attivazione dell’assicurazione; provvedimenti pubblici di autorità; dichiarazioni effettuate nei confronti di altri enti/autorità/società;  registrazioni audiovisive; lettere di comunicazione di ritardi o sospensioni negli adempimenti contrattuali; fatture per interventi straordinari legati al ripristino e/o qualsiasi tipo di documentazione utile idonea a dimostrare la sospensione dell’attività.

    Regime fiscale dell’indennità alluvione: novità nella procedura telematica

    L’indennità una tantum costituisce reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito. 

    Tuttavia, considerato che il regime fiscale è differenziato a seconda della natura del reddito  e della categoria di appartenenza del lavoratore, INPS ha modificato il flusso di presentazione della domanda inserendo nel box delle dichiarazioni facoltative due ulteriori dichiarazioni:

    • una per i forfettari 
    • un’altra ai lavoratori autonomi agricoli,

    cosi da applicare automaticamente il regime fiscale specifico.