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Attestazione Fondo nuove competenze: come fare
Sono state pubblicate, nella pagina dedicata al Fondo nuove competenze seconda edizione, alcune nuove FAQ in merito alle le modalità operative per redigere l'attestazione delle competenze conseguite dai lavoratori dopo i moduli formativi, come previsto dal comunicato del 7 agosto 2023 prot. 11790.
Si ricorda che il FNC prevede, nello specifico, la possibilità di ottenere il finanziamento a fondo perduto da ANPAL per:
- le quote di retribuzione e
- i contributi previdenziali
dei lavoratori occupati in percorsi formativi che consentano di integrarsi in nuove esigenze produttive dell’impresa .
In particolare le FAQ riguardano i seguenti temi
- Firma del lavoratore beneficiario dei corsi
- Unica attestazione per vari moduli formativi
- Processo Atlante del lavoro in corsi con finanziati d Fondi
- compilazione "Evidenze"
viene precisato ad esempio che:
- La firma del dipendente beneficiario della formazione sulla attestazione è richiesta ‘per presa visione /ricevuta’. In mancanza è necessario che venga data evidenza con una dichiarazione dei datori di lavoro, da compilare a sistema, ai sensi del DPR 445/2000, che il lavoratore ha ricevuto l’attestazione da parte del datore di lavoro.
- Nel caso di un percorso di formazione composito (ad esempio composto da più moduli o più corsi) a cui partecipa lo stesso lavoratore può essere prodotta un'unica attestazione delle competenze solo se
- si tratta di competenze attestabili in un documento con la stessa valenza, attestazione di trasparenza oppure documento di validazione o di certificazione;
- la dichiarazione delle specifiche competenze è riconducibile a corsi ben identificabili.
In merito alle “Evidenze (ad esempio numero ore effettivamente frequentate anche in % superiore alla soglia minima): va riportato il numero di ore effettivamente frequentate dal discente.
Leggi tutte le istruzioni in Fondo Nuove competenze seconda edizione regole e modelli
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Esame commercialista 2023: domande in scadenza
L'ordinanza n. 470 del Ministero dell'università e della ricerca relativa alle sessioni di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, esperto contabile e revisore legale è stata pubblicata a maggio 2023 .
Gli esami si svolgeranno con un unica prova orale svolta a distanza.
Le due sessioni avranno luogo nei mesi di luglio e novembre 2023 e scade il prossimo 20 ottobre l'ultima data utile per partecipare alla seconda sessione.
Sono indette inoltre all’interno delle sessioni d’esame le prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale,
Viene precisato che i candidati possono presentare l’istanza ai fini dell’ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate nella tabella allegata all'ordinanza.
Le domande per gli esami di stato vanno presentate alla segreteria dell'università o istituto prescelto con le seguenti scadenze:
prima sessione seconda sessione domande entro il 23 giugno 2023 domande entro il 20 ottobre 2023 per entrambe le sezioni DOTTORE COMMERCIALISTA inizio esami 26 luglio inizio esami 16 novembre 2023 ESPERTO CONTABILE inizio esami 31 luglio inizio esami 23 novembre REVISORI LEGALI Le prove si svolgono secondo l’ordine stabilito per le singole sedi dai Presidenti delle commissioni
Sarà reso noto con avviso nell’albo dell’università o istituto sede d’esame.
ATTENZIONE
Coloro che hanno presentato domanda di accesso alla prima sessione e che sono stati impossibilitati a partecipare alle prove possono presentarsi alla seconda sessione producendo una nuova domanda entro la data del 20 ottobre 2023, facendo riferimento alla documentazione già allegata.
Esame di stato commercialista 2023: domande e documentazione
La domanda, in carta semplice, con l’indicazione del nome e cognome, della data di nascita e della residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:
- per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista:
diploma di laurea specialistica nella classe 64/S o di laurea magistrale nella classe LM-56, LM-77 ovvero diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di economia secondo l’ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell’art.17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ovvero altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente;
- per l’abilitazione all’esercizio della professione di esperto contabile:
diploma di laurea nella classe 17 o nella classe L-18 (Scienze dell’economia e della gestione
aziendale), nella classe 28 o nella classe L-33 (Scienze economiche), ovvero altro titolo di
studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente;
per l’eventuale espletamento delle prove integrative ai fini dell’iscrizione al registro dei
revisori legali, di cui all’art. 11, commi 1 e 2, del decreto 19 gennaio 2016, n. 63:
- per i soggetti che hanno già superato l’esame di Stato che intendono espletare le prove integrative:
certificazione o dichiarazione attestante la conseguita abilitazione all’esercizio delle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile. Nella domanda sideve dichiarare di avere diritto all’esonero dalle singole prove ai sensi dell’art. 11, comma 1, del decreto del Ministero della Giustizia del 19 gennaio 2016, n. 63.
Richiesti inoltre
- ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di 49,58 euro salvi gli eventuali successivi adeguamenti e della ricevuta del contributo, versato all’economato, stabilito da ogni singolo ateneo
- eventuali certificazioni ex lege attestanti la necessità di usufruire di particolari ausili o tempi più prolungati per lo svolgimento delle prove.
- certificato di compimento del tirocinio professionale per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile rilasciato dal competente Ordine professionale.
- attestato di compiuto tirocinio per l’accesso all’esercizio della professione di revisore legale.
Esame di stato commercialista: le prove d'esame
L'esame si terrà in deroga alla modalità ordinaria con unica prova orale svolta a distanza con modalità utili ad attestare le competenze su tutte le materie previste
dalle specifiche normative di riferimento e di accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale
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Indennità spettacolo: ecco i lavoratori discontinui che ne avranno diritto
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 ottobre 2023 il decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministro della Cultura che definisce in dettaglio le categorie dei lavoratori discontinui dello spettacolo che avranno diritto dal 2024 alla nuova indennità di discontinuità prevista dalla legge 106 2022
Si ricorda che la legge 15 luglio 2022, n. 106, recante «Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo» e, in particolare, l'art. 2, comma 6 ha previsto una indennita' di discontinuita' strutturale e permanente indirizzata:
- oltre che ai lavoratori del settore dello spettacolo di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, già iscritti all'ENPALS, ora FPLS ,
- anche a lavoratori discontinui del settore dello spettacolo cioè a tempo determinato in attivita' NON direttamente connesse con la produzione e la realizzazione di spettacoli dal punto di vista artistico e tecnico.
Le caratteristiche dell'Indennità sono in corso di definizione con decreto legislativo, già approvato dal Governo nel mese di agosto 2023.
Le specifiche categorie rientranti in questa definizione dovevano essere individuate con apposito decreto ministeriale entro 24 mesi dalla data della legge
Il decreto del 6.10.2023 indica quindi come aventi diritto all'indennità anche i lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:
- operatori di cabine di sale cinematografiche;
- impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
- lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film.
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Fondo Nuove Competenze 2023: istruzioni, faq e modelli
Il Fondo nuove competenze è un fondo di finanziamento nato per contrastare gli effetti economici dell’epidemia Covid-19, che permette alle imprese di innovare l'organizzazione della produzione adeguando le competenze dei lavoratori, durante l’orario di lavoro, ma limitando i costi.
Le ore di stipendio del personale in formazione e i relativi contributi previdenziali , infatti, sono a carico del Fondo, che è stato istituito dal decreto Rilancio (n. 34/2020) e rifinanziato dal Decreto Agosto (n.104/2020) oltre che dal Fondo sociale europeo.
Il Fondo è stato prorogato dal decreto Milleproroghe N. 198 2022 anche per il 2023.
Di seguito ricordiamo i principali aspetti per l'utilizzo del Fondo nuove competenze e le novità 2023. In fondo all'articolo allegati i documenti normativi.
Fondo nuove competenze: come funziona
Si ricorda che il FNC prevede, nello specifico, la possibilità di ottenere il finanziamento a fondo perduto da ANPAL per:
- le quote di retribuzione e
- i contributi previdenziali
dei lavoratori occupati in percorsi formativi adattati alle nuove esigenze produttive dell’impresa .
Per ottenere il finanziamento dei progetti è necessaria la firma di accordi sindacali preventivi .
Tali accordi devono illustrare quali sono i fabbisogni di nuove competenze , specificando in particolare se
- legati alla trasformazione dell' impresa oppure
- destinati a promuovere l'occupabilità del lavoratore in altre aziende.
I corsi di formazione previsti dagli accordi possono essere erogati :
- sia da enti pubblici e privati accreditati a livello nazionale o regionale, quali, ad esempio, università, scuole, Its, centri di ricerca
- che dalla stessa impresa che ha presentato domanda di contributo (se previsto dall’accordo collettivo).
Anpal valuta le richieste in collaborazione con le Regioni interessate che terranno conto della contestuale programmazione dei propri progetti Sulla base del numero di domande accolte viene stabilito l’importo massimo riconoscibile.
Fondo nuove competenze l'avviso 2022
L'Avviso ANPAL 345 2022 in attuazione del decreto del Ministero del lavoro (pubblicato il 3 novembre 2022) ha rifinanziato e modificato parzialmente le modalità di partecipazione al programma "Fondo Nuove Competenze"
In fondo all'articolo sono disponibili gli allegati al bando.
Le principali novità, rispetto al precedente avviso, sono due:
- gli interventi riguardano principalmente il sostegno alle imprese che affrontano cambiamenti connessi alla doppia transizione digitale ed ecologica.
- si prevede il pieno coinvolgimento dei Fondi interprofessionali, a garanzia dell’efficacia e della qualità dei percorsi formativi .
L'avviso fissava le seguenti scadenze:
- 31 dicembre 2022 firma degli accordi con le rappresentanze sindacali
- 28 febbraio 2023 termine massimo per l'invio delle domande con i progetti formativi sull’apposita piattaforma informatica MyANPAL.
poi prorogate al 27 marzo 2023.
Resta fermo che:
- i progetti formativi devono avere una durata minima per ciascun lavoratore coinvolto di 40 ore e massima di 200 ore.
- Il contributo massimo complessivo riconoscibile per ciascuna istanza non potrà superare i 10 milioni di euro.
- Ogni azienda può chiedere una anticipazione fino al 40% del contributo concesso, previa presentazione di una fidejussione.
Fondo nuove competenze FAQ ANPAL 12.12.2022
Il decreto commissariale ha precisato che il datore di lavoro deve scegliere al momento della presentazione della domanda se vuole svolgere la formazione:
- "nei primi 110 giorni dall’approvazione della domanda e provvedere alla rendicontazione nei successivi 40".
- oppure svolgere le attività "entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza" come indica il primo decreto .
Le Faq aggiornate il 12 dicembre 2022 (QUI il testo) precisavano le modalità di realizzazione dei percorsi formativi.
Attenzione: in una faq si precisa che «non sono previste proroghe, per alcun motivo, né per l’erogazione della formazione né per l’invio saldo».
La modifica è dunque un ulteriore vincolo temporale nella realizzazione dei percorsi formativi, di cui è poco chiara la motivazione.
La seconda modifica chiarisce invece precisa che i datori di lavoro aderenti devono rivolgersi al proprio fondo interprofessionale anche se c’è una copertura parziale dei costi, purché l'attività formativa sia realizzata secondo le regole del Fondo Nuove Competenze, mentre i datori di lavoro che non aderiscono ai fondi interprofessionali possono avvalersi di altre società terze.
Altre Faq chiariscono che:
- è ammessa la formazione in presenza e quella a distanza, anche asincrona.
- l'erogazione può avvenire tramite una società del gruppo del datore di lavoro richiedente purché abbia un diverso codice fiscale.
- ogni datore di lavoro può presentare solo una richiesta di valore totale non superiore a 10 milioni di euro.
FNC Enti accreditati per formazione e attestazione competenze
Con la nota del 6 aprile 2023 ANPAL ricorda che le Linee guida adottate con decreto interministeriale del 5 gennaio 2021 richiederebbero che le attestazioni siano "prodotte dall’ente titolato nazionale o regionale con cui è stata realizzata la formazione o da un ente accreditato con il concorso dell’ente titolato nazionale o regionale medesimo”. Posto però che alcune Regioni non hanno ancora definito l’elenco degli Enti titolati , le imprese possono fare ricorso agli Enti regionali accreditati alla formazione, ferma restando la possibilità di fare ricorso agli Enti titolati a livello nazionale.
Fondo nuove competenze FAQ 22.5.2023
Con una faq pubblicata il 22 maggio 2023 ANPAL ribadisce che i progetti formativi di norma sono finanziati dal fondo paritetico interprofessionale a cui l'azienda aderisce e «il datore di lavoro iscritto ai fondi non può quindi discrezionalmente scegliere di partecipare al Fnc senza il ricorso al proprio fondo».
Fondo nuove competenze: attestazione – no alla proroga dei 150 giorni
Sono stati pubblicati sul sito ANPAL nella pagina dedicata all'Avviso Fondo nuove competenze – seconda edizione anche i seguenti documenti:
– nota n. 11790 del 7 agosto 2023 , contenente le istruzioni operative per la redazione dell’attestazione delle competenze.
– comunicato n. 11795 del 7 agosto 2023 in cui ANPAL ribadisce l'impossibilità di accogliere le richieste di proroga del termine di 150 giorni per lo svolgimento dei percorsi formativi, in quanto le tempistiche sono state definite per consentire di effettuare, per il tramite di INPS, i pagamenti entro la suddetta data, pena l’impossibilità di rendicontare le relative spese e ottenerne il rimborso dalla Commissione europea.
ANPAL chiarisce che l’eventuale parziale realizzazione delle attività programmate, nel rispetto requisiti previsti e in presenza dell’attestazione delle competenze, non pregiudica il diritto al rimborso del costo del lavoro relativo ai dipendenti impegnati nella formazione.
AGGIORNAMENTO 6 SETTEMBRE 2023
Con il comunicato del 4 settembre 2023, l’Agenzia precisa che pur nell'impossibilità di concedere proroghe , è consentita la realizzazione dei progetti formativi e per la presentazione dell’istanza di saldo ad ANPAL con le seguenti scadenze:
- nel termine di 150 giorni decorrenti dal giorno seguente la comunicazione dell’approvazione dell’istanza per tutte le istanze,
- a prescindere dalla data di approvazione
- anche nei casi in cui la data finale cada oltre il 31 dicembre 2023.
AGGIORNAMENTO 5 OTTOBRE 2023
Sono state pubblicate nuove FAQ in merito alle modalità di redazione delle attestazioni relative ai percorsi formativi ( in materia di : Firma del dipendente, Codici ATECO, Atlante del lavoro per corsi non finanziati da Fondi interprofessionali) . Qui il testo integrale
Allegati: -
Appalti: costo medio orario pulizie e multiservizi
Il Ministero del lavoro ha fissato nel decreto direttoriale n. 52 del 28 settembre 2023 il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di
- pulizia,
- disinfestazione e
- servizi integrati/multiservizi,
riferito al periodo decorrente da luglio 2023.
Le tabelle allegate al decreto forniscono separatamente gli importi:
- per gli operai e
- per gli impiegati,
sia a livello nazionale che a livello provinciale.
Nel decreto si ricorda che il costo del lavoro indicato è comunque suscettibile di oscillazioni in relazione:
- a) ad eventuali benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) previsti da disposizioni normative di cui il datore di lavoro può usufruire;
- b) ad eventuali oneri derivanti dall’applicazione di accordi integrativi aziendali, nonché specifici costi inerenti ad aspetti logistici (indennità di trasferta, lavoro notturno, ecc.);
- c) ad oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni).
Multiservizi – Tabella costo orario medio nazionale impiegati
livelli inquadramento 2 3 4 5 6 7 Q COSTO MEDIO ANNUO
retribuzione + oneri aggiuntivi
27.946,94
29.356,59
30.934,30
32.797,78
38.145,47
42.440,96
45.869,79
RETRIB. MENSILE
1.402,10
1.473,16
1.552,55
1.646,38
1.915,51
2.131,59
2.304,32
RETRIB. ORARIA
8,10
8,52
8,97
9,52
11,07
12,32
13,32
COSTO MEDIO ORARIO
17,68
18,57
19,57
20,74
24,13
26,84
29,01
IRAP (3,9%)(*)
0,69
0,73
0,77
0,81
0,95
1,05
1,14
COSTO MEDIO ORARIO (lavoratori a termine- con contribuzione aggiuntiva
18,54
19,48
20,53
21,76
25,32
28,16
30,44
Multiservizi – Tabella costo orario medio nazionale operai
livelli inquadramento 2 3 4 5 6 7 Q COSTO MEDIO ANNUO
26.208,63
27.318,00
28.025,13
28.438,07
29.949,18
31.717,48
36.918,70
RETRIB. MENSILE
1.261,41
1.327,89
1.370,25
1.395,00
1.470,78
1.557,91
1.814,06
RETRIB. ORARIA
7,29
7,68
7,92
8,06
8,50
9,01
10,49
COSTO MEDIO ORARIO
6,58
17,28
17,73
17,99
18,94
20,06
23,35
IRAP (3,9%)
0,64
0,66
0,68
0,69
0,73
0,77
0,90
COSTO MEDIO ORARIO (lavoratori a t.d. – con contribuzione aggiuntiva
17,39
18,10
18,58
18,85
19,86
21,03
24,48
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Alluvione Emilia: bonus PMI ENFEA e ripresa versamenti
L'ente bilaterale della confederazione datoriale delle PMI CONFAPI aveva disposto in ragione degli eventi alluvionali in Emilia-Romagna, nelle Marche e in Toscana del maggio 2023 la sospensione dei versamenti dei contributi di finanziamento dal 1 maggio al 31 agosto 2023
Con un comunicato ENFEA ricorda che dal prossimo ottobre e fino a dicembre 2023, le imprese che hanno sede legale o operativa in regioni colpite, possono restituire le quote dei versamenti sospesi all'ENFEA, in un'unica soluzione o a rate, mediante dilazione, nei mesi di ottobre , novembre e dicembre, come previsto dall'accordo del 7 giugno 2023 tra le parti sociali.
Giova ricordare che lo stesso accordo aveva previsto alcune misure di supporto alle imprese iscritte e ai loro dipendenti, per le quali è ancora possibile fare domanda fino al 31 dicembre 2023.
Sono interessate le aziende che applicano i seguenti CCNL:
CCNL UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI sottoscritti con le Federazioni aderenti a CGIL, CISL e UIL.
Contributo ENFEA ricostruzione e ripristino attrezzature
Il contributo è rivolto alle imprese ubicate nei comuni delle regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana elencati nell'allegato del DL 61 2023 e che abbiano riportato a seguito di tale evento danni a strutture o attrezzature. È ammessa una sola domanda per impresa.
L'importo previsto copre il 20% ( fino a 10mila euro ) per spese sostenute per un minimo € 1.500. Il 50 % verrà erogato nel momento di approvazione della domanda;la quota restante dopo la chiusura delle domande 831 dicembre 2023 fino a concorrenza delle risorse stanziate.
Sono ammesse le spese attinenti alle strutture aziendali come la ricostruzione di muri, coperture o impianti; il ripristino dei macchinari (riparazioni), e ripristino mezzi aziendali (riparazioni); le spese di spurgo e pulizia.
Non sono ammesse la sostituzione con nuovi macchinari e nuovi mezzi aziendali; stoccaggi o giacenze di magazzino.
La documentazione dovrà comprendere :
- Documentazione attestante l’ubicazione dell’impresa in zona individuata dalle Ordinanze emanate dai comuni interessati e dal Decreto Legge 61/2023;
- perizia o altro documento comprovante i danni subiti;
- fatture quietanzate di competenza dell’anno in corso, comunque successive alla data dell’evento.
Contributo ENFEA a dipendenti PMI Confapi
La prestazione straordinaria si rivolge alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti residenti nei comuni o porzioni di essi delle regioni colpiti dagli alluvioni del maggio 2023 dipendenti delle imprese aderenti a Enfea in regola con i versamenti , indipendentemente dall’anzianità di servizio, purché assunti antecedentemente il 17 maggio 2023.
Il contributo una tantum per il ripristino e il risanamento dell’abitazione di residenza o domicilio arriva al 50% dell’importo documentato, fino a un massimo di € 800, che sarà corrisposto al termine delle procedure di verifica.
Il contributo può essere richiesto solo una volta, da un solo dipendente per nucleo familiare.
Sono ammesse le spese per danni intervenuti nell’abitazione principale, abituale e continuativa inerenti:
- spurgo e pulizia;
- ripristino o acquisto di arredi ed elettrodomestici danneggiati ubicati nell’abitazione;
- interventi a elementi strutturali, finiture, serramenti, impianti.
E' richiesta documentazione attestante
- l’ubicazione dell’abitazione in zona alluvionata e il danno subito dall’abitazione;
- bonifico e relative fatture e/o documento fiscale dell’anno in corso, non antecedenti alle date degli eventi alluvionali, intestati al dipendente richiedente e con indirizzo compatibile con l’abitazione;
- certificato di residenza emesso nel 2023 (no autocertificazione). In caso di Domicilio, documentazione comprovante la dimora (es. contratto di locazione);
- visura catastale.
- Non sono ammesse fatture di opere generiche di ristrutturazione.
ATTENZIONE : Le prestazioni straordinarie una tantum vanno richieste dalle aziende , anche per i lavoratori, accedendo alla propria area riservata . Maggiori informazioni possono essere richieste a [email protected]
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Bonus alluvione autonomi: domande entro il 30 settembre
Si avvicina la scadenza per richiedere l'indennità fino a 3mila euro per autonomi , professionisti e collaboratori, alluvionati , come previsto dal Decreto alluvione , convertito in Legge n 100/2023, emanato appunto per gli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza.
Ricordiamo di seguito i requisiti e le modalità per la domanda, da inviare entro il 30 settembre 2023 che cadendo di domenica slitta al 1 ottobre.
Decreto Alluvione è legge: a chi spetta il bonus autonomi e professionisti
Tra le misure a sostegno degli alluvionati si evidenzia un bonus una tantum per i lavoratori autonomi con lo stanziamento di circa 253 milioni di euro per il 2023.
Nel dettaglio:
- per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023,
- in favore dei collaboratori coordinati e continuativi,
- dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale,
- dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attivita' di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza,
- che, alla data del 1° maggio 2023, risiedevano o erano domiciliati ovvero operavano esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell'allegato 1 e che hanno dovuto sospendere l'attivita' a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023,
- è riconosciuta una indennità una tantum, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, pari a euro 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di euro 3.000.
L'indennita' di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
L'indennità è riconosciuta ed erogata dall'INPS, a domanda adeguatamente documentata,
In merito a tale bonus l'INPS ha pubblicato la circolare 54 2023 con le istruzioni operative e in data 30 giugno con il messaggio 2458 ha fornito ulteriori indicazioni (v. ultimo paragrafo) sulle modalità di documentazione e sul modulo di domanda.
Nel dettaglio, la circolare 54 ha precisato che sono compresi fra i destinatari dell’indennità:
- i dottorandi, gli assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica
- i venditori porta a porta
- i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri.
- i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ( Casse professionali).
Bonus alluvione autonomi: importo
L'indennità viene definita una tantum e sarà pari a:
- euro 500 per ciascun periodo di sospensione della propria attività, non superiore a quindici giorni e comunque
- nella misura massima complessiva di euro 3.000.
l pagamenti riguarderanno il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del lavoro e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'eventuale sospensione dell'erogazione in caso di superamento prospettivo dei limiti.
I beneficiari potranno scegliere se richiedere il bonus in forma cumulativa o per singoli periodi le cui date vanno specificate nella domanda e NON possono essere sovrapposte.
La circolare specifica che per il periodo di fruizione dell'indennità non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa.
Bonus alluvione autonomi: modalità per le domande
I lavoratori potenziali destinatari delle indennità dovranno presentare domanda all’INPS
- a partire dal 15 giugno ed
- entro il 30 settembre 2023
esclusivamente in via telematica accedendo personalmente sul sito INPS con le credenziali:
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
anche tramite il Contact center telefonico INPS
Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle credenziali, è possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato.
Il modulo sarà disponibile alla sezione sul sito web dell’Istituto (www.inps.it), seguendo il percorso:
“Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; selezionando “Indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l’attività lavorativa nei Comuni indicati nell’allegato 1 del DL 61/2023, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”.
l beneficiari dichiarano nella domanda di essere in possesso dei requisiti tra cui sia la residenza che il domicilio nelle aree interessate.
La circolare INPS non specifica l'obbligo di documentazione dei danni ma precisa che l'istituto procederà successivamente a verifiche incrociate e nel caso di ’insussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 8 del decreto-legge n. 61 del 2023, avvierà la procedura di recupero ferme restando le sanzioni, anche penali, previste per legge.
Come detto, con il messaggio 2458 /2023 l'istituto risponde ad alcuni dubbi emersi riguardo il diritto all'indennità fino a 3000 euro per i lavoratori autonomi e le modalità di documentazione dei requisiti
Requisiti e importo indennità autonomi
Sui requisiti per indennità una tantum alluvione il messaggio ribadisce in particolare che :
- per quanto riguarda i lavoratori agricoli il requisito dell’impossibilità a prestare attività lavorativa non deve intendersi riferita all’intero complesso aziendale ma è sufficiente che riguardi soltanto un settore dello stesso o una singola fase/attività del processo produttivo. quindi ai fini del riconoscimento dell’indennità una tantum, la sospensione può interessare anche solo parzialmente l’attività agricola svolta dagli agricoltori.
- l'importo di 500 euro è riferito a periodi di sospensione non superiore a 15 giorni. Inps fa l'esempio di tre sospensioni differenti in diverse giornate anche di pochi giorni per le quali il lavoratore può presentare una domanda o tre diverse domande) per cui l’indennità spettante ammonterà a 1500 euro,. Il limite massimo è di 3000 euro per beneficiario. La precisazione è valida per tutti i lavoratori autonomi destinatari dell’art. 8 del decreto 61/2023.
- Per quanto riguarda le verifiche dei requisiti l’Istituto controlla ’iscrizione del lavoratore alla specifica gestione di appartenenza e in caso negativo l’interessato può chiedere il riesame, allegando eventualmente documentazione utile come certificati di iscrizione, estratti contributivi, ricevute di versamento dei contributi, che sarà verificato ulteriormente dalla Struttura territoriale INPS competente .
- per la prova della sospensione di attivita inps specifica che possono essere validi i seguenti documenti : comunicazione di attivazione dell’assicurazione; provvedimenti pubblici di autorità; dichiarazioni effettuate nei confronti di altri enti/autorità/società; registrazioni audiovisive; lettere di comunicazione di ritardi o sospensioni negli adempimenti contrattuali; fatture per interventi straordinari legati al ripristino e/o qualsiasi tipo di documentazione utile idonea a dimostrare la sospensione dell’attività.
Regime fiscale dell’indennità alluvione: novità nella procedura telematica
L’indennità una tantum costituisce reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.
Tuttavia, considerato che il regime fiscale è differenziato a seconda della natura del reddito e della categoria di appartenenza del lavoratore, INPS ha modificato il flusso di presentazione della domanda inserendo nel box delle dichiarazioni facoltative due ulteriori dichiarazioni:
- una per i forfettari
- un’altra ai lavoratori autonomi agricoli,
cosi da applicare automaticamente il regime fiscale specifico.