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Made in italy: le novità 2024 per valorizzare il marchio Italia
Viene pubblicata in GU n 300 del 27 dicembre la Legge n 206/2023 con Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy.
La Legge è composta da:
- Titolo I PRINCIPI E OBIETTIVI
- Titolo II CRESCITA E CONSOLIDAMENTO DELLE FILIERE STRATEGICHE NAZIONALI
- Capo I Misure generali (fondo per il made in Italy, imprenditoria femminili, sostegno dei marchi e proprietà industriale)
- Capo II Misure settoriali ( norme a tutela della filiera del legno, dell'olio d'oliva, del tessile)
- Titolo III ISTRUZIONE E FORMAZIONE
- Titolo IV MISURE DI PROMOZIONE
- Titolo V TUTELA DEI PRODOTTI MADE IN ITALY
- Capo I Prodotti non agroalimentari a indicazione geografica protetta
- Capo II Nuove tecnologie
- Capo III Lotta alla contraffazione
- Titolo VI DISPOSIZIONI FINALI
Vediamo alcuni dettagli di rilievo considerando che tutte le norme in esame entrano in vigore dal giorno 11 gennaio 2024
Fondo nazionale del Made in Italy: che cos’è
Nella Legge n 206/2023 viene istituito il Fondo nazionale del Made in italy
In particolare, al fine di sostenere la crescita, il sostegno, il rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo nazionale del made in Italy», con la dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro per l'anno 2024.
Il Fondo è incrementato con risorse provenienti da soggetti non inseriti nella lista delle pubbliche amministrazioni mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva rassegnazione alla spesa, per importo non inferiore alla dotazione iniziale e, successivamente, alle disponibilità complessive dello stesso.Il Fondo è autorizzato a investire direttamente o indirettamente, anche per il tramite di altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, nel capitale di società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che:
- a) hanno sede legale in Italia;
- b) non operano nel settore bancario, finanziano o assicurativo.
I requisiti di accesso al Fondo le condizioni, i criteri e le relative tipologie di intervento nonché le modalità di apporto delle risorse da parte degli investitori privati, di individuazione del veicolo di investimento delle risorse del fondo e del soggetto gestore, nonché la remunerazione di quest'ultimo, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy.
Il decreto può inoltre disciplinare le modalità di gestione contabile delle risorse del Fondo e l'utilizzo degli eventuali utili o dividendi derivanti dagli investimenti effettuati.
Legge made in Italy: tutela della proprietà industriale e marchi
Per la valorizzazione della proprietà industriale si prevede che, l'impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno cinquanta anni o per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, che intenda cessare definitivamente l'attività svolta, notifica preventivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy le informazioni relative al progetto di cessazione dell'attività indicando, in particolare, i motivi economici, finanziari o tecnici che impongono la cessazione medesima.
Al fine di tutelare i marchi di particolare interesse e valenza nazionale e di prevenire la loro estinzione salvaguardandone la continuità il Ministero delle imprese e del made in Italy può subentrare gratuitamente nella titolarità del marchio qualora lo stesso non sia stato oggetto di cessione a titolo oneroso da parte dell'impresa titolare o licenziataria
Per i marchi che risultino inutilizzati da almeno cinque anni, il Ministero delle imprese e del made in Italy può depositare una domanda di registrazione del marchio a proprio nome.Gli oneri derivanti dal deposito della domanda di registrazione sono posti a carico del fondo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
Il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato ad utilizzare i marchi esclusivamente in favore di imprese, anche estere, che intendano investire m Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all'estero.
Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle imprese e del made in Italy sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.A proposito di marchi, si prevede che l'impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno cinquanta anni o per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, che intenda cessare definitivamente l'attività svolta, notifica preventivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy le informazioni relative al progetto di cessazione dell'attività indicando, in particolare, i motivi economici, finanziari o tecnici che impongono la cessazione medesima.
Al fine di tutelare i marchi di particolare interesse e valenza nazionale e di prevenire la loro estinzione salvaguardandone la continuità il Ministero delle imprese e del made in Italy può subentrare gratuitamente nella titolarità del marchio qualora lo stesso non sia stato oggetto di cessione a titolo oneroso da parte dell'impresa titolare o licenziataria di cui al medesimo comma 1.
Per i marchi che risultino inutilizzati da almeno cinque anni, il Ministero delle imprese e del made in Italy può depositare una domanda di registrazione del marchio a proprio nome. Gli oneri derivanti dal deposito della domanda di registrazione sono posti a carico del fondo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
Il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato ad utilizzare i marchi esclusivamente in favore di imprese, anche estere, che intendano investire m Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all'estero.
Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle imprese e del made in Italy sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.Legge made in Italy: sostegno alla imprenditoria femminile
Al fine di rafforzare il sostegno alle iniziative di autoimprenditorialità promosse da donne e allo sviluppo di nuove imprese femminili in tutto il territorio nazionale, nell'ambito della misura di cui al capo 0I del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, il Fondo rotativo di cui all'articolo 4-bis del medesimo decreto legislativo è rifinanziato per un importo di 15 milioni di euro per l'anno 2024, destinato al finanziamento degli interventi in favore delle imprese a prevalente partecipazione femminile.
Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
Allegati: -
Garante Nazionale del Contribuente: i compiti dopo la Riforma Fiscale
Il Decreto legislativo n. 219/2023 pubblicato in GU n. 2 del 3 gennaio 2024 contiene norme che modificano lo Statuto del Contribuente, le cui norme entreranno in vigore il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione in GU avvenuta appunto il 3.01.2024.
Ricordiamo che, lo Statuto dei diritti del contribuente, approvato dalla Legge n 212/2000 dà attuazione ai principi di democraticità e trasparenza del sistema impositivo, contribuendo a migliorare il rapporto tra Fisco e cittadini.
Lo Statuto contiene disposizioni generali dell'ordinamento tributario in attuazione dei principi costituzionali di uguaglianza di tutti i cittadini nei confronti delle disposizioni di legge, di riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali, di capacità contributiva e progressività del sistema tributario, di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.
Le disposizioni contenute nello Statuto possono essere ricondotte nell'ambito di tre distinti temi:
- redazione delle norme tributarie;
- informazione e semplificazione in materia tributaria;
- diritti e garanzie a tutela dei contribuenti.
La concreta attuazione delle disposizioni dello Statuto è avvenuta anche con il Dlgs. n 32/2001 che contiene interventi correttivi di leggi tributarie in vigore, al fine di renderle aderenti ai principi dello Statuto.
Si sottolinea inoltre che l'Ocse ha elaborato un Modello di Carta dei Contribuenti, invitando gli Stati membri ad adeguarsi.Lo statuto del contribuente, ora modificato dal Dlgs n 219/2023, con l'art 13 disciplina i poteri del Garante Nazionale del Contribuente, tale articolo viene interamente sostituito, vediamo le norme prima e dopo la riforma.
Garante Nazionale Contribuente: compiti prima della riforma fiscale
L'art 13 dello Statuto del contribuente prevede la figura del Garante del Contribuente, ora Garante Nazionale del Contribuente.
Il Garante aveva il compito di:
- tutelare i diritti del contribuente
- garantire un rapporto di fiducia tra cittadini e Amministrazione finanziaria.
Il Garante, organo monocratico istituito presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, poteva:
- richiedere documenti o chiarimenti agli uffici competenti e attivare le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente;
- rivolgere raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi;
- richiamare gli uffici al rispetto delle norme dello Statuto del contribuente o dei termini relativi ai rimborsi d’imposta;
- segnalare i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni vigenti o i comportamenti dell'Amministrazione sono suscettibili di determinare un pregiudizio ai contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l'Amministrazione;
- accedere agli uffici finanziari e controllare la funzionalità dei servizi di informazione e assistenza al contribuente.
Il Garante, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria:
- rivolgeva richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni,
- attivava le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente.
Il Garante del contribuente comunicava l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente noncheé agli organi di controllo, informandone l'autore della segnalazione.
Garante del Contribuente: le novità della Riforma fiscale
Il nuovo articolo 13 (Garante Nazionale del Contribuente) della Legge n 212/2000 prevede quanto segue.
E' istituito il Garante nazionale del contribuente:
- organo monocratico con sede in Roma
- che opera in piena autonomia
- e che è scelto e nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze
- per la durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta tenuto conto della professionalita', produttivita' ed attivita' svolta.
Il Garante nazionale del contribuente è scelto tra:
- a) magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, in servizio o a riposo;
- b) avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, in pensione, designati in una terna formata dai rispettivi ordini nazionali di appartenenza.
Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate al Garante nazionale del contribuente dagli uffici del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze.
Il Garante nazionale del contribuente, sulla base di segnalazioni scritte del contribuente o di qualsiasi altro soggetto che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria:
- a) può rivolgere raccomandazioni ai direttori delle Agenzie fiscali ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi;
- b) può accedere agli uffici finanziari per controllarne la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione al contribuente, nonche' l'agibilità degli spazi aperti al pubblico;
- c) può richiamare gli uffici finanziari al rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 e 12 nonchè al rispetto dei termini previsti per il rimborso d'imposta;
- d) relaziona ogni sei mesi sull'attività svolta al Ministro dell'economia e delle finanze, ai direttori delle Agenzie fiscali, al Comandante generale della Guardia di finanza, individuando gli aspetti critici piu' rilevanti e prospettando le relative soluzioni;
- e) con relazione annuale fornisce al Governo e al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale.
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Taglio cuneo fiscale 2024: tabella degli importi in busta paga
il taglio del cuneo contributivo per i lavoratori con redditi piu bassi è stato riproposto nella legge di bilancio 213 2023 anche per il 2024 .
Si ricorda che la riduzione è iniziata nel 2022 con il Governo Draghi ed aumentata nel corso del 2023 fino a al 6 e 7% con due diverse soglie di accesso.( nei paragrafi seguenti i dettagli degli aumenti di aliquote e gli importi che ne risultano in busta paga )
La misura è confermata con le stesse aliquote, solo per il 2024 , l'esonero contributivo per i lavoratori dipendenti attualmente in vigore.
Il governo ha espresso piu volte l'intenzione di potenziare ulteriormente le misure per i ceti meno abbienti ma la stagnazione dell'economia degli ultimi mesi ha obbligato ad escludere il taglio ulteriore che era stato ipotizzato.
Da notare che nella nuova legge di bilancio trova posto anche
- una riduzione del cuneo contributivo per le donne con almeno 2 figli a carico
- una riduzione dell'IRPEF per i redditi fino a 28 mila euro che rientreranno nel primo scaglione IRPEF con aliquota al 23% .
Vediamo di seguito un riepilogo e le tabelle dei risparmi che ne derivano .
Riduzione cuneo fiscale Governo Draghi: gli aumenti 2022
Uno studio reso noto dalla UIL a giugno 2022 evidenziava che gli aumenti che risultano dal taglio del cuneo introdotto dal Governo Draghi fino a dicembre 2022, grazie allo sconto del 1,2% sugli stipendi sono modesti ma non irrilevanti.
Il taglio del cuneo fiscale sugli stipendi dei dipendenti valeva al massimo 25 euro in più al mese, con i seguenti esempi, indicativi ( senza il rateo di tredicesima) :
importo stipendi aumenti in busta paga
fino a dicembre 2022fino a 2600 euro netti 144 euro (24 al mese) 1500 euro netti
1000 euro netti102 euro (17 al mese)
72 euro (12 al mese)La riduzione dei contributi era applicabile tutti i rapporti di lavoro dipendente, pubblico e privato ma sono esclusi i rapporti di lavoro domestico.
Di norma le aliquote applicate al lavoro dipendente come contribuzione previdenziale sono del 33% di cui
- il 23,81% a carico del datore di lavoro e
- il 9,19% a carico del lavoratore.
Questo significa che nel periodo interessato dalla norma del decreto Aiuti bis , ossia tra luglio e dicembre 2022 queste fasce di retribuzione hanno un importo complessivo di sconto contributivo che si traduce in maggiore netto in busta paga che vale da 50 euro a 185 euro per i 6 mesi.
Va ricordato che sia per i dipendenti che per i pensionati è in vigore da gennaio 2022 anche lo sgravio dello 0,8% sui contributi dovuti, che resta confermato fino a fine anno.
In entrambi i casi non varia la aliquota di computo ai fini della previdenza a fine carriera lavorativa, cioè il taglio non comporta riduzioni dell'importo della pensione ma resta a carico dello Stato.
Cuneo fiscale 2023 tabella importi gennaio-giugno
La legge di bilancio 2023 (197 2022) prevedeva
- sconto contributivo del 3% per le retribuzioni con imponibile previdenziale massimo di 1923 euro mensili (25mila euro annui)
- taglio del 2% sui contributi sulle retribuzioni fino a 35mila euro annui (2.692 euro mensili)
Va tenuto conto in entrambi i casi che i limiti di importo mensile vanno considerati con la maggiorazione del rateo di tredicesima per la competenza del mese di dicembre.
Vediamo nella tabella seguente le percentuali di taglio del cuneo fiscale e gli importi indicativi di sconto contributivo che si traduce in maggiore importo netto in busta paga, come calcolati dal Sole 24 Ore.
BENEFICIARI percentuale sconto contributivo 2022 percentuale sconto contributivo 2023 MAGGIORE IMPORTO IN BUSTA PAGA FINO A GIUGNO 2023 redditi fino a 10mila euro 0,8% genn-giugno – 2% da luglio a dicembre 3% 19,25 euro mensili – 231 euro l’anno reddito fino a 15 mila euro 0,8% genn-giugno – 2% da luglio a dicembre 3% 28,88 euro mensili – 346,50 annui reddito fino a 20mila euro 0,8% genn-giugno – 2% da luglio a dicembre 3% 32,92 euro mensili 395, 08 annui reddito fino a 25mila euro 0,8% genn-giugno – 2% da luglio a dicembre 3% 41, 15 euro al mese, 493,85 annui redditi oltre i 25mila euro e fino a 35mila euro 0,8% genn-giugno -2% da luglio a dicembre 2% nessuna variazione rispetto al 2022 Taglio cuneo fiscale da luglio 2023 – tabella per scaglioni
Con il decreto lavoro 48 2023 è stato aumentato l'esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti :
- dal 2 al 6 per cento se il reddito imponibile mensile non supera i 2.692 euro (annualmente sono circa 35mila euro),
- dal 3 al 7 per cento, se il reddito imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro ( circa 25mila euro annui)
Nella tabella seguente gli importi medi di sconto contributivo che si traduce in aumento della retribuzione netta in busta paga
taglio cuneo fiscale dal 1 luglio al 31 dicembre 2023 bonus medio risultante in busta paga redditi fino a 35mila euro 6% della retribuzione imponibile da 90 a 100 euro in piu redditi fino a 25mila euro 7% da 60 a 70 euro in più Attenzione si fa riferimento all'imponibile previdenziale non all'imponibile fiscale. Necessario quindi verificare il limite massimo mensile e non quello annuale. Il ministero delle finanze ha confermato che l’aumento in busta paga da luglio a dicembre 2023 può arrivare a 100 euro mensili.
Le istruzioni fornite dall'Inps dopo la pubblicazione del decreto lavoro 48 2023 il 4 maggio 2023 (messaggio 1932/2023 ) hanno specificato che sui ratei di tredicesima non si applica il nuovo taglio, sia nel caso venga erogata in 12 rate con la paga mensile, sia nel caso in cui venga erogata intera a dicembre
L'importo complessivo mensile di maggiorazione in busta paga a partire da luglio 2023 quindi vale circa :
- 96 euro mensili per un lavoratore con retribuzione di 25mila euro
- 99 euro mensili per un lavoratore con retribuzione di 35mila euro.
Per approfondire riportiamo nella tabella seguente le simulazioni effettuate per La Stampa dallo Studio del dott. De Fusco che danno anche il totale dei maggiori importi annui, comprensivi dei due diversi tagli al cuneo ( previsti da legge di bilancio e decreto Lavoro)
redditi importo mensile taglio cuneo fiscale in busta paga importo annuo COMPLESSIVO 10mila euro annui 25,67 euro 269 euro 12.500 euro annui 32 euro 336 euro 15.000 euro annui 38 euro 404 euro 17.500 euro annui 43 euro 430 euro 20.000 euro annui 49 euro 460 euro 25.000 euro annui 55 euro 548 euro 30.000 euro annui 56 euro 576 euro 35.000 euro annui 65 euro 591 euro Taglio cuneo fiscale 2024 ridotto per esclusione della tredicesima
Già nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023, la Presidente Giorgia Meloni aveva anticipato alcune intenzioni sulla legge di bilancio 2023 che dovrà essere " seria, per supportare la crescita, aiutare le fasce più deboli, dare slancio a chi produce e mettere soldi in tasca a famiglie e imprese”.Il comunicato stampa dopo il Consiglio dei Ministri del 27 settembre che approva la NADEF affermava che :
"La NADEF predisposta dal Governo tiene in considerazione la complessa situazione economica internazionale, l’impatto della politica monetaria restrittiva, con l’aumento dei tassi d’interesse, e le conseguenze della guerra in Ucraina. Il quadro di finanza pubblica riflette un’impostazione prudente, con una revisione delle stime di crescita per il 2023-2024 a causa del rallentamento dell’economia in corso. Tale rallentamento e l’andamento dell’inflazione richiedono tuttavia una politica di sostegno ai redditi reali delle famiglie, in particolare quelle con redditi più bassi. Anche grazie alla conferma del taglio del cuneo fiscale sul lavoro, la pressione fiscale per il 2024 è prevista in riduzione. Resta in ogni caso confermato l’obiettivo di ridurre la pressione fiscale in maniera più decisa nel corso della legislatura"
Le misure attuali del 6 e 7% di taglio ai contributi a carico dei lavoratori attualmente in vigore quindi vengono confermate:
- SOLO per il 2024 e
- con una riduzione del risparmio in busta paga dovuta all'esclusione della tredicesima mensilità .
Va anche ricordato che dal punto di vista operativo i limiti retributivi vanno valutati in ogni singolo mese dell’anno.
Si fa riferimento infatti all’imponibile previdenziale mensile che può oscillare per eventi indennizzati dall'INPS per cui in alcuni periodi il taglio contributivo potrà essere applicabile e in altri mesi no.
Confermato anche il fatto anche questa diminuzione della contribuzione versata non avrà alcun effetto sul calcolo delle pensioni in quanto la differenza resta a carico dello Stato.
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Periti tribunale (CTU): ecco anche le specifiche tecniche
Dal 1 settembre 2023 è in vigore il nuovo albo nazionale dei consulenti tecnici di ufficio previsto dalla Riforma della giustizia Cartabia (decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149) . Con il provvedimento attuativo DM 109 2023 del 14 agosto sono stati definiti
- nuove categorie
- i settori di specializzazione per ciascuna categoria
- gli obblighi a carico degli iscritti
- le modalità di iscrizione e di sospensione volontaria dall'albo stesso.
Il provvedimento è entrato in vigore il 26 agosto 2023 e prevede l'istituzione di albi telematici in ogni tribunale, suddivisi in settori e specializzazioni, e di un elenco nazionale complessivo, che opera ugualmente solo in modalità telematica .
Il 15 dicembre 2023 sono state pubblicate le specifiche tecniche per le domande di iscrizione da parte del dipartimento della transizione digitale del Ministero della Giustizia.
Vediamo di seguito maggiori dettagli operativi.
Requisiti generali per l’iscrizione agli albi e all’elenco nazionale
Possono iscriversi :
- i professionisti iscritti agli ordini o collegi professionali,
- Per le professioni non organizzate in ordini o collegi, il professionista deve essere iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalle CCIAA o ad una delle associazioni professionali inserite nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4
REQUISITI previsti sono inoltre:
- essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti;
- essere in regola con i versamenti previdenziali connessi all'iscrizione agli ordini
- condotta morale specchiata;
- possesso speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse;
- residenza anagrafica o domicilio professionale nel circondario del tribunale.
la procedura è riepilogata complessivamente in questa figura :

Elenco nazionale ed albi CTU tribunale: i dati presenti
L'elenco nazionale come detto ricomprende gli albi istituiti in ogni Tribunale, suddivisi in
- 89 categorie previste, con requisiti specifici.
- 978 settori di specializzazione
Ogni professionista può essere iscritto a più categorie o settori di specializzazione.
Il decreto 109 2023 prevede che per ciascun consulente, nell'albo sono indicati:
a) la categoria e il relativo settore di specializzazione;
b) il titolo di studio conseguito;
c) l'ordine o il collegio professionale cui e' iscritto, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui è eventualmente inserito;
d) la data in cui il consulente ha iniziato a svolgere la professione, con riguardo alla specifica categoria e settore di specializzazione di appartenenza;
e) il possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite anche mediante specifici percorsi formativi;
f) il conseguimento di adeguata formazione sul processo e sull'attivita' del consulente tecnico;
g) il numero di incarichi conferiti e di quelli revocati.
In particolare nell'ambito della categoria traduttori e interpreti e di quella della mediazione interculturale sono indicate, per ciascun consulente, le lingue straniere e gli eventuali dialetti locali conosciuti.
Il decreto 109 prevede anche un nuovo provvedimento del dipartimento informatico che specificherà le modalità di aggiornamento da parte dei tribunali.
Domande di iscrizione agli albi CTU – regime transitorio – Specifiche tecniche
Le domande di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio presso ciascun Tribunale possono essere presentate ogni anno in due finestre temporali:
- tra il 1° marzo e il 30 aprile e
- tra il 1° settembre e il 31 ottobre.
I professionisti già iscritti alla data del 26 agosto, data di entrata in vigore del DM 109 2023, mantengono la propria iscrizione ma possono :
- chiedere l'iscrizione in uno dei settori di specializzazione e
- modificare la categoria di appartenenza.
Per l 'operatività si attendeva come previsto dal l dm 109 l'emanazione di provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero, sulle specifiche tecniche per la formazione, la tenuta e il costante aggiornamento in modalita' informatica degli albi e dell'elenco.
Il provvedimento è apparso in Gazzetta Ufficiale Il 16 dicembre 2023. Qui il testo
Viene sottolineato che dovrà essere assicurato che non siano mai pubblicati i dati delle parti del procedimento nell'ambito del quale sia stato conferito l'incarico .
Il provvedimento chiarisce gli step per l'inoltro delle comande come segue:
ACCESSO E AUTENTICATIONE
L’utente esterno (CTU e Perito) può accedere al sistema tramite il link presente nell’Area Servizi sotto la voce Portale Albo CTU del Portale dei Servizi Telematici https://pst.giustizia.it.mediante una procedura di autenticazione forte, attraverso l’impiego della CNS (smart card o USB key) o utilizzando SPID.
COMPILAZIONE CV
Effettuato l'acceso al sistema, per poter compilare la domanda di iscrizione, il candidato dovrà obbligatoriamente compilare il proprio Curriculum Vitae seguendo un modello incrementale basato su schede (ndr: wizard) digitando o selezionando tutte le informazioni contrassegnate come obbligatorie (riconoscibili in quanto contrassegnate da “*”).
Per poter considerare esaurita ciascuna scheda, sarà necessario indicare obbligatoriamente al suo interno i dati minimi o indicando di non esserne in possesso
Il candidato ha a disposizione una scheda con le comunicazioni e il monitoraggio della propria posizione. Una volta registrata la domanda, se si è effettuato l’accesso con CNS, è previsto il passaggio di firma digitale della domanda.
Il sistema permette di scaricare la domanda stessa in formato pdf e di ricaricare nel sistema il documento PDF firmato.
La domanda viene firmata digitalmente extra sistema e sono ammesse entrambe le modalità di firma, CAdES e PAdES.
Per tutte le nuove domande, il candidato potrà scaricare la cosiddetta impronta della domanda stessa (in formato HASH) per provvedere extra sistema al pagamento. Il sistema permette a questo punto il caricamento della ricevuta di pagamento del bollo in formato XML. Dopo l’acquisizione da parte del sistema della suddetta ricevuta la domanda risulta definitivamente inviata e disponibile per l’istruttoria e per l’udienza da parte del tribunale e della commissione.
Durante il processo di verifica della domanda il sistema notificherà tramite PEC e attraverso l’area di monitoraggio disponibile al candidato:
- le comunicazioni inerenti all’avanzamento della domanda,
- eventuali richieste di integrazione avanzate dal Tribunale e
- i termini entro i quali deve avvenire l’integrazione stessa.
Entro detti termini il candidato avrà la possibilità di caricare tramite il sistema l’ulteriore documentazione PDF.
Dopo che la domanda è stata accolta, ma solo per la prima iscrizione del candidato all’albo di un Tribunale, verrà richiesto il pagamento extra sistema della tassa governativa.
Il candidato può caricare nel sistema la ricevuta di avvenuto pagamento della tassa governativa (extra sistema) in formato XML.
Sospensione volontaria dagli albi CTU cancellazione dalle categorie
Il decreto prevede la possibilità di chiedere la cancellazione da una categoria o specializzazione indicate inizialmente
E' possibile inoltre chiedere la sospensione temporanea dall’albo per motivazioni personali o professionali per
- un periodo non superiore a nove mesi per ciascuna categoria
- e per un periodo non superiore a 18 mesi per più categorie nell'arco di quattro anni.
CTU dettagli sul requisito della competenza
ATTENZIONE Il requisito della speciale competenza tecnica sussiste quando con specifico riferimento alla categoria e all'eventuale settore di specializzazione l'attivita' professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo.
In mancanza del requisito sopracitato la speciale competenza tecnica è riconosciuta quando ricorrono almeno due delle seguenti circostanze:
- a) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purchè l'aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali;
- b) possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attivita' di docenza, attivita' di ricerca, iscrizione a societa' scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche;
- c) conseguimento della certificazione UNI relativa all'attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato.
ATTENZIONE:
Per la categoria medico-chirurgica, rileva l'esercizio della professione successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione.
Per la specializzazione medico legale invece il requisito dei cinque anni non si applica ed è sufficiente il possesso di uno tra i requisiti definiti alle lettere a) e b).
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Credito d’imposta acquisto carta 2023: elenco beneficiari
Il Dipartimento per l'editoria ha pubblicato un avviso che annuncia il decreto del 24.11.2023 di riparto delle somme relative al bonus carta editoria per le spese 2022.
Nel dettaglio è stato emanato in data 24 novembre 2023 il decreto del Capo del Dipartimento che approva l’elenco dei soggetti cui è riconosciuto, per l’anno 2023, ai sensi dell’articolo 1, commi 378 e 379, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il credito di imposta per le spese sostenute, per l’anno 2022, per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.
Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla presente pubblicazione.
Ai fini della fruizione del credito d'imposta è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6974, istituito dall’Agenzia delle entrate con Risoluzione n. 19/E del 22 aprile 2022.
Ricordiamo che le domande sono scadute lo scorso 6 ottobre e che con la Circolare n 1 del 6 dicembre 2022 venivano pubblicate le relative regole per gli anni 2022 e 2023.
L'articolo 1, commi 378 e 379, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022- 2024” ha previsto che il credito d’imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui all’articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per il 2022 e il 2023:
- nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022,
- ed entro il limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di spesa.
Credito di imposta carta Testate edite 2022-2023: i beneficiari
Possono accedere all’agevolazione le imprese editrici di quotidiani e periodici che abbiano:
- la sede legale in uno Stato dell’Unione Europea o nello spazio economico europeo;
- la residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
- l’indicazione, nel Registro delle imprese, del codice di classificazione ATECO “58 ATTIVITA’ EDITORIALI”con le seguenti specificazioni:
- ▪ 58.13 (edizione di quotidiani)
- ▪ 58.14 (edizione di riviste e periodici);
- l’iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), istituito presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Clicca qui per l'elenco degli ammessi allegato al Decreto del 24.11.2023
Credito di imposta carta Testate edite 2022-2023: le spese ammesse
Le spese ammesse all’agevolazione, per le due annualità, sono quelle sostenute rispettivamente nell’anno 2021 e nell’anno 2022 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e dei periodici, non rientranti tra i prodotti editoriali espressamente esclusi ai sensi dell’articolo 1, comma 183, della L. 24 dicembre 2003, n. 3501 e con l’esclusione della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie.
Le spese ammesse al credito devono risultare da certificazione rilasciata da soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
Credito di imposta carta Testate edite 2022-2023: le regole per la domanda
Le imprese editrici di quotidiani e periodici che intendono accedere al beneficio devono presentare domanda al Dipartimento per l’informazione e l’editoria, con le modalità di seguito indicate entro i seguenti termini:
- per l’anno 2022, dal 19 gennaio al 21 febbraio 2023;
- per l’anno 2023, dal 5 settembre al 6 ottobre 2023.
La domanda è presentata, per ciascuna annualità, dal legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica, attraverso un’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale:
accessibile,
- previa autenticazione via SPID o CNS,
- cliccando sul link “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria”, “credito d’imposta per le spese per l’acquisto della carta” del menù “Servizi on line”.
La domanda di accesso include idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta e sottoscritta digitalmente attraverso la suddetta procedura telematica, attestante:
- a) l’iscrizione dell’impresa editrice di quotidiani e periodici al Registro degli operatori di comunicazione (ROC);
- b) la sede legale dell’impresa;
- c) la residenza fiscale dell’impresa ai fini della tassabilità in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
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Whistleblowing: dal 17 dicembre obblighi anche per le PMI
Sono in vigore nuovi adempimenti obbligatori per i datori di lavoro privati per il rispetto della nuova normativa in tema di protezione dei dipendenti che denunciano illeciti di cui sono testimoni sul proprio posto di lavoro .
Si tratta del cosiddetto " whistleblowing " (letteralmente "soffiata", ovvero segnalazione) che è stata regolata dal recente D.Lgs. n. 24/2023 che ha recepito l'ultima direttiva europea sul tema.
Una tutela simile era già prevista per i dipendenti pubblici ma da quest'anno entra in vigore anche per il settore privato.
In particolare da luglio sono già tenute ad adeguarsi le grandi aziende mentre dal 17 dicembre l'obbligo riguarda anche le imprese sopra i 50 dipendenti.
Vediamo di seguito in breve le scadenze, cosa fare, chi è obbligato e come mettersi in regola.
Qui i testi delle nuove linee guida ANAC e il Regolamento per le segnalazioni esterne e le sanzioni da parte di ANAC.
Whistleblowing: cosa vuol dire. La normativa e gli illeciti
Whistleblowing sta per segnalazione anonima ed è la definizione adottata per le segnalazioni dei dipendenti su eventuali illeciti commessi nel posto di lavoro. Nasce nel settore pubblico e la normativa specifica intende garantire protezione ovvero impedire le ritorsioni possibili da parte dei colleghi o superiori coinvolti.
Sul tema erano stata già emanati numerosi provvedimenti, sempre più specifici , dal d.lgs 165 2001 alla legge Severino del 2010 alla Legge del 30 novembre 2017 n. 179 .
Di conseguenza ANAC aveva emanato il Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarita' di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro" e aveva reso disponibile una piattaforma telematica per le segnalazioni anonime riservata agli enti pubblici e alle imprese fornitrici .
Il nuovo D.Lgs 10 marzo 2023, n. 24, è entrato in vigore il 30 marzo scorso per recepire la Direttiva comunitaria n. 2019/1937 che oltre a fornire le indicazioni per la protezione dei lavoratori ha obbligato gli Stati ad emanare specifiche norme nazionali, se non già presenti.
Il decreto prevede anche in questo caso l'emanazione di Linee guida da parte dell'ANAC che potranno chiarire l'applicazione pratica.
Il decreto specifica all'articolo 1 quali sono gli illeciti rilevanti
- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno.
Viene inoltre specificato che le disposizioni del decreto NON si applicano:
a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico o con le figure gerarchicamente sovraordinate;
b) alle segnalazioni di violazioni laddove gia' disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali
c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonche' di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.
Inoltre resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di:
- a) informazioni classificate;
- b) segreto professionale forense e medico;
- c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.
Whistleblowing settore privato: le scadenze
Le scadenze per l'attuazione delle norme del d.lgs n. 24/2023 sono diversificate sulla base della dimensione aziendale o di altri aspetti descritti nella tabella seguente:
Media dipendenti negli ultimi 12 mesi Scadenze obblighi attività datori di lavoro con piu di 249 dipendenti entro il 15 luglio 2023 datori di lavoro con almeno 50 dipendenti entro il 17 dicembre 2023 datori senza limiti dimensionali entro il 17 dicembre 2023 servizi finanziari datori senza limiti dimensionali entro il 17 dicembre 2023 con modello organizzativo D. Lgs 231/2001 Per il calcolo dei dipendenti medi il decreto non fornisce indicazioni specifiche. Si potrà probabilmente fare riferimento alla normativa vigente per altri istituti per cui vanno computati ,
- lavoratori subordinati a tempo indeterminato e pieno
- i lavoratori con rapporto part-time (“pro-quota” secondo le indicazioni dell’art. 9 del D.L.vo n. 81/2015)
- i lavoratori con rapporto a tempo determinato (secondo la previsione dell’art. 27 del predetto 81 2015)
- i lavoratori intermittenti, (con le modalità stabilite dall’art. 18 del D.Lvo n. 81/2015.)
Whistleblowing: cosa devono fare i datori di lavoro
I datori di lavoro interessati sia pubblici che privati debbono predisporre procedure e canali di comunicazione utili a favorire le segnalazioni interne all'azienda , garantendo l'anonimato e la riservatezza dell'autore e dei documenti prodotti
La tutela può riguardare anche lavoratori autonomi, non dipendenti ma con rapporto di collaborazione o consulenza.
I canali di segnalazione possono prevedere l'utilizzo di forme scritte, digitali o con conversazioni dirette con il segnalante.
La gestione del canale di segnalazione può essere affidata :
- a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato oppure
- a un soggetto esterno,
Questi soggetti devono :
a) rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
b) mantenere interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
c) dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute con riscontro al segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
INFORMATIVA AI DIPENDENTI
Devono essere messe a disposizione di tutti i dipendenti informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne (o esterne nel caso in cui la segnalazione interna non abbia avuto seguito).
Le informazioni vanno esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonche' rese accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico e rese pubbliche eventualmente nel sito internet aziendale.
(Alleghiamo a titolo informativo, la circolare INPS 64 pubblicata il 13 luglio 2023 e indirizzata ai propri dipendenti , come traccia delle informazioni di base da fornire in materia) .
Whistleblowing: i divieti e le sanzioni
Il decreto 24 2023 precisa all'art 17 quali sono i casi di comportamenti ritorsivi verso chi segnala le irregolarità , che sono vietati . Si tratta in particolare di:
- licenziamento;
- sospensione, anche di natura disciplinare o misure analoghe;
- mancate promozioni o le retrocessioni di grado;
- cambiamento di mansioni;
- trasferimento;
- modifiche nell’orario di lavoro;
- ostracismo. molestie discriminazione ed il trattamento sfavorevole;
- mancato rinnovo o risoluzione anticipata di contratti a tempo determinato.
LE SANZIONI
Le sanzioni sono specificate all’art. 21 del decreto e prevedono importi compresi tra i 10.000 ed i 50.000 euro.
Whistleblowing: attenzione ai casi di mobbing e tutela privacy
Occorre porre attenzione al fatto che non vanno accolte segnalazioni legate a interessi personali del dipendente e al suo rapporto individuale di lavoro e in particolare nei riguardi dei suoi superiori ma attenzione in caso di potenziali accuse di mobbing queste vanno vagliate , a tutela del lavoratore nell'ambito dell'art 2087 del CC
Per quanto riguarda la tutela della privacy del segnalante e in particolare in caso si ritenga necessario utilizzare l'identità del segnalante per risolvere la questione evidenziata, è necessario ottenere il suo consenso (articolo 12, comma 5 del Dlgs 24/2023). In caso di rifiuto è consigliabile acquisire in ogni caso , al di là della segnalazione, tutti gli ulteriori elementi collegati all'illecito segnalato, pur nel rispetto del requisito di specificità dell'accusa e del diritto di difesa del soggetto segnalato come possibile autore di illecito .
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Bonus vista: i rimborsi entrano nella precompilata
Il decreto attuativo del Ministero della Salute riguardante il "bonus vista" ovvero il contributo da 50 euro che viene garantito alle famiglie con Isee fino a 10 mila euro per l'acquisto di:
- occhiali da vista o
- lenti a contatto correttive.
è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 dicembre 2022 . La misura era stata istituita dall'art. 1, commi 437-439, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020) e si riferisce ad acquisti effettuati dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 . E' gestita da una applicazione web collegata al sito del Ministero della Salute rilasciata, con molto ritardo il 5 maggio 2023.
I fondi sono in esaurimento ma è ancora possibile richiedere il buono per prossimi acquisti
Vediamo nei paragrafi seguenti le modalità di richiesta e di erogazione del voucher per i beneficiari e alcuni aspetti fiscali chiariti dal provvedimento dell'Agenzia del 15 novembre 2023
Bonus vista a chi spetta, l’importo
Possono beneficiare del programma i membri di nuclei familiari che
- hanno un ISEE non superiore ad euro 10.000,00
- a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, hanno acquistato o acquisteranno occhiali da vista ovvero lenti a contatto correttive.
Il «bonus vista» puo' essere richiesto una sola volta, per ciascun membro del nucleo familiare, per acquisti effettuati nel triennio 2021-2023, di occhiali da vista ovvero lenti a contatto.
Il bonus è pari ad euro 50,00 in forma di
- rimborso diretto per gli acquisti già effettuati o
- voucher telematico emesso dalla piattaforma secondo l'ordine temporale di arrivo delle domande e fino ad esaurimento delle risorse annuali.
Per il percipiente, il valore del «bonus vista» non costituisce un reddito imponibile e non rileva ai fini del computo dell'ISEE
ATTENZIONE Resta fermo il diritto alla detrazione della spesa effettuata nella dichiarazione dei redditi (art. 15 del Testo unico delle imposte sui redditi)
Richiesta del bonus vista per acquisti dal 5.5.2023
Al fine di ottenere il «bonus vista» i richiedenti devono fare domanda sull'applicazione web fino al 31 dicembre 2023.
Entro la stessa data va effettuato l'acquisto e l'utilizzo del voucher .
La domanda va effettuata autenticandosi con:
- carta di identita' elettronica (CIE),
- sistema pubblico identita' digitale (SPID), oppure
- carta nazionale dei servizi (CNS).
La domanda viene compilata sul modello presente sulla piattaforma e dopo le verifiche sui requisiti il Ministero della salute, attraverso l'applicazione web,lo rende disponibile nell'area riservata dell'applicazione web dedicata a ciascun beneficiario in formato digitale con apposito codice a barre/QR code
Il buono e' a scalare ed ha una validita' di trenta giorni. Decorso il termine senza che il buono sia stato utilizzato, viene annullato.
Il richiedente potra' presentare una ulteriore richiesta di beneficio, qualora permangano disponibilita'
Il voucher bonus vista puo' essere utilizzato presso i fornitori di occhiali da vista e lenti a contatto correttive che si siano registrati nell'apposito elenco
Bonus vista: stop rimborsi per acquisti effettuati
Per gli acquisti effettuati dal 1.1.2021 e fino alla data di disponibilità della piattaforma 5 maggio 2023 il rimborso di euro 50,00 (cinquanta/00) sulla spesa sostenuta, andava effettuata una richiesta via web sul sito ministeriale con gli estremi del documento di acquisto e l'IBAN del conto corrente intestato al richiedente o beneficiario sul quale verrà effettuato l'accredito , allegando copia elettronica del documento giustificativo di spesa intestato al richiedente.
ATTENZIONE Il ministero ha comunicato che da luglio 2023 sono cessati i rimborsi per acquisti già effettuati.
Rimborsi bonus vista : dati all’agenzia per la precompilata – Detraibilità spesa residua
Il decreto prevede che anche i dati relativi ai rimborsi erogati alle persone fisiche per acquisti precedenti sono comunicati all'Agenzia delle entrate ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilati
Si tratta degli acquisti fatti dal 1° gennaio 2021 al 4 maggio 2023, data di entrata in funzione della piattaforma web rilasciata con molto ritardo anche rispetto al decreto attuativo del 15.12.2022.
Come detto per queste richieste il bonus è stato riconosciuto sotto forma di rimborso direttamente sull'iban dei richiedenti e non attraverso il negoziante
I dati degli acquisti fatti con il voucher telematico sono stati invece già trasmessi dagli ottici
Se riferito ad acquisti del 2023, il rimborso riduce la spesa detraibile; se relativo a spese 2021-2022, sarà invece inserito tra i redditi a tassazione separata.
Le modalita' e i termini della comunicazione dei rimborsi sono stati stabiliti con provvedimento del 15 novembre 2023 dall'agenzia delle Entrate previa consultazione del Garante per la protezione dei dati personali,
Viene precisato che per ciascun rimborso i dati comunicati dal Ministero della salute sono:
a) codici fiscali dei seguenti soggetti:
richiedente, come registrato sull’applicazione web dedicata al “bonus vista”;
beneficiario, ovvero l’intestatario del documento di spesa oggetto di rimborso;
intestatario dell’IBAN su cui viene accreditato il rimborso.
b) importo del rimborso erogato;
c) anno di imposta in cui è stata sostenuta la spesa oggetto di rimborso.
Viene anche sottolineato che i dati raccolti, trasmessi nell’osservanza del principio di riservatezza e nel rispetto del diritto di protezione dei dati personali, sono memorizzati nei sistemi informativi
dell’Anagrafe Tributaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, e per le attività di controllo fiscale
Saranno conservati entro i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento d, quindi fino al 31 dicembre del sesto anno successivo ad ogni anno d’imposta; allo scadere di tale periodo saranno integralmente e automaticamente cancellati.