• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Made in italy: le novità 2024 per valorizzare il marchio Italia

    Viene pubblicata in GU n 300 del 27 dicembre la Legge n 206/2023 con Disposizioni organiche per la valorizzazione,  la promozione e la tutela del made in Italy.

    La Legge è composta da:

    • Titolo I PRINCIPI E OBIETTIVI 
    • Titolo II CRESCITA E CONSOLIDAMENTO DELLE FILIERE STRATEGICHE NAZIONALI 
      • Capo I Misure generali (fondo per il made in Italy, imprenditoria femminili, sostegno dei marchi e proprietà industriale)
      • Capo II Misure settoriali ( norme a tutela della filiera del legno, dell'olio d'oliva, del tessile)
    • Titolo III ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
    • Titolo IV MISURE DI PROMOZIONE 
    • Titolo V TUTELA DEI PRODOTTI MADE IN ITALY 
      • Capo I Prodotti non agroalimentari a indicazione geografica protetta 
      • Capo II Nuove tecnologie 
      • Capo III Lotta alla contraffazione
    • Titolo VI DISPOSIZIONI FINALI

    Vediamo alcuni dettagli di rilievo considerando che tutte le norme in esame entrano in vigore dal giorno 11 gennaio 2024

    Fondo nazionale del Made in Italy: che cos’è

    Nella Legge n 206/2023 viene istituito il Fondo nazionale del Made in italy

    In particolare, al fine di sostenere la crescita, il sostegno, il  rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo  nazionale del made in Italy», con la dotazione iniziale di 700 milioni di euro  per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro per l'anno 2024.
     Il  Fondo è incrementato con  risorse provenienti da soggetti non  inseriti  nella  lista  delle  pubbliche amministrazioni mediante versamento all'entrata  del  bilancio dello Stato e successiva rassegnazione alla spesa,  per  importo  non inferiore  alla   dotazione iniziale e,  successivamente, alle disponibilità complessive dello stesso. 

    Il Fondo è autorizzato a investire direttamente o indirettamente,  anche  per  il  tramite  di altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della  disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di  Stato,  nel  capitale  di società per  azioni,  anche  con   azioni  quotate in  mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che:

    • a) hanno sede legale in Italia;
    • b) non operano nel settore bancario, finanziano o assicurativo.

    I  requisiti  di  accesso al  Fondo  le condizioni, i criteri e le relative tipologie di  intervento  nonché le modalità di apporto delle risorse  da  parte  degli  investitori privati, di individuazione del veicolo di investimento delle  risorse del fondo  e  del  soggetto gestore,  nonché  la  remunerazione  di quest'ultimo, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e  del  made in Italy.

    Il  decreto  può inoltre  disciplinare  le  modalità di gestione  contabile delle  risorse  del  Fondo  e  l'utilizzo  degli eventuali utili o dividendi derivanti dagli investimenti effettuati.

    Legge made in Italy: tutela della proprietà industriale e marchi

    Per la valorizzazione della proprietà industriale si prevede che, l'impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno cinquanta anni o per il quale sia possibile  dimostrare  l'uso continuativo  da  almeno  cinquanta   anni,   che   intenda   cessare definitivamente  l'attività svolta,  notifica preventivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy le informazioni relative al progetto di cessazione dell'attività indicando, in particolare, i motivi economici, finanziari o tecnici che impongono la cessazione medesima.
    Al fine di tutelare i marchi di particolare interesse e valenza nazionale e di prevenire la loro estinzione salvaguardandone la continuità il  Ministero   delle imprese e del made  in  Italy  può  subentrare  gratuitamente  nella titolarità del marchio qualora lo stesso non sia  stato  oggetto  di cessione  a  titolo  oneroso  da  parte dell'impresa titolare o licenziataria
     Per i marchi che risultino inutilizzati da almeno  cinque  anni, il Ministero delle imprese e del made in Italy  può depositare  una domanda di registrazione  del  marchio  a  proprio  nome.  

    Gli  oneri derivanti dal deposito della domanda di registrazione  sono posti  a carico del fondo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 17  maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 15  luglio 2022, n. 91.
     Il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato ad utilizzare i marchi esclusivamente in favore di imprese, anche estere, che intendano investire m Italia o  trasferire in Italia attività produttive ubicate all'estero.
     Con decreto, di natura non  regolamentare,  del  Ministro  delle imprese e del made in Italy sono stabiliti i criteri e  le  modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo. 

    A proposito di marchi, si prevede che l'impresa titolare o licenziataria di un marchio  registrato da almeno cinquanta anni o per il quale sia possibile  dimostrare  l'uso continuativo  da  almeno  cinquanta   anni,  che  intenda cessare definitivamente  l'attività  svolta,  notifica  preventivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy le informazioni relative al progetto di cessazione dell'attività indicando, in particolare, i motivi economici, finanziari o tecnici che impongono la cessazione medesima.
     Al fine  di  tutelare  i  marchi  di particolare interesse e valenza nazionale  e  di  prevenire  la  loro estinzione  salvaguardandone  la continuità  il  Ministero   delle imprese e del made  in  Italy  può subentrare  gratuitamente  nella titolarità del marchio qualora lo stesso non sia  stato  oggetto  di cessione  a  titolo  oneroso  da  parte   dell'impresa   titolare   o licenziataria di cui al medesimo comma 1.
     Per i marchi che risultino inutilizzati da almeno  cinque  anni, il Ministero delle imprese e del made in Italy può depositare  una domanda di registrazione  del  marchio  a  proprio  nome.  Gli  oneri derivanti dal deposito della domanda di registrazione  sono posti  a carico del fondo di cui all'articolo 25 del decreto-legge  17  maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 15  luglio 2022, n. 91.
     Il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato ad utilizzare i marchi esclusivamente in favore di imprese, anche estere, che intendano investire m Italia o  trasferire in Italia attività produttive ubicate all'estero.
     Con decreto, di natura non  regolamentare,  del  Ministro  delle imprese e del made in Italy sono stabiliti i criteri e  le  modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo. 

    Legge made in Italy: sostegno alla imprenditoria femminile

    Al fine  di  rafforzare  il  sostegno   alle   iniziative   di autoimprenditorialità promosse da donne e  allo  sviluppo di  nuove imprese femminili in tutto il territorio nazionale, nell'ambito della misura di cui al capo 0I del titolo I del  decreto  legislativo  21 aprile 2000, n. 185, il Fondo rotativo di cui all'articolo 4-bis  del medesimo decreto legislativo è rifinanziato per  un  importo di  15 milioni di euro per l'anno 2024,  destinato  al  finanziamento  degli interventi  in  favore  delle  imprese  a  prevalente partecipazione femminile.

    Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono  concesse nei limiti e alle  condizioni  previsti  dalla  normativa  europea  e nazionale in materia di aiuti di Stato. 

    Allegati:
  • Contenzioso Tributario

    Garante Nazionale del Contribuente: i compiti dopo la Riforma Fiscale

    Il Decreto legislativo n. 219/2023 pubblicato in GU n. 2 del 3 gennaio 2024 contiene norme che modificano lo Statuto del Contribuente, le cui norme entreranno in vigore il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione in GU avvenuta appunto il 3.01.2024.

    Ricordiamo che, lo Statuto dei diritti del contribuente, approvato dalla Legge n 212/2000 dà attuazione ai principi di democraticità e trasparenza del sistema impositivo, contribuendo a migliorare il rapporto tra Fisco e cittadini.

    Lo Statuto contiene disposizioni generali dell'ordinamento tributario in attuazione dei principi costituzionali di uguaglianza di tutti i cittadini nei confronti delle disposizioni di legge, di riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali, di capacità contributiva e progressività del sistema tributario, di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.

    Le disposizioni contenute nello Statuto possono essere ricondotte nell'ambito di tre distinti temi: 

    • redazione delle norme tributarie; 
    • informazione e semplificazione in materia tributaria; 
    • diritti e garanzie a tutela dei contribuenti.

    La concreta attuazione delle disposizioni dello Statuto è avvenuta anche con il Dlgs. n 32/2001 che contiene interventi correttivi di leggi tributarie in vigore, al fine di renderle aderenti ai principi dello Statuto.
    Si sottolinea inoltre che l'Ocse ha elaborato un Modello di Carta dei Contribuenti, invitando gli Stati membri ad adeguarsi.

    Lo statuto del contribuente, ora modificato dal Dlgs n 219/2023, con l'art 13 disciplina i poteri del Garante Nazionale del Contribuente, tale articolo viene interamente sostituito, vediamo le norme prima e dopo la riforma.

    Garante Nazionale Contribuente: compiti prima della riforma fiscale

    L'art 13 dello Statuto del contribuente prevede la figura del Garante del Contribuente, ora Garante Nazionale del Contribuente.

    Il Garante aveva il compito di:

    • tutelare i diritti del contribuente
    • garantire un rapporto di fiducia tra cittadini e Amministrazione finanziaria.

    Il Garante, organo monocratico istituito presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, poteva:

    • richiedere documenti o chiarimenti agli uffici competenti e attivare le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente;
    • rivolgere raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi;
    • richiamare gli uffici al rispetto delle norme dello Statuto del contribuente o dei termini relativi ai rimborsi d’imposta;
    • segnalare i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni vigenti o i comportamenti dell'Amministrazione sono suscettibili di determinare un pregiudizio ai contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l'Amministrazione;
    • accedere agli uffici finanziari e controllare la funzionalità dei servizi di informazione e assistenza al contribuente.

    Il Garante, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria:

    • rivolgeva richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, 
    • attivava le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. 

    Il Garante del contribuente comunicava l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente noncheé agli organi di controllo, informandone l'autore della segnalazione.

    Accedi qui alla pagina del sito MEF con tutti gli indirizzi mail e i contatti telefonici dei Garanti delle regioni italiane

    Garante del Contribuente: le novità della Riforma fiscale

    Il nuovo articolo 13 (Garante Nazionale del Contribuente) della Legge n 212/2000 prevede quanto segue.

    E' istituito il Garante nazionale del contribuente:

    • organo monocratico con sede in Roma 
    • che opera in piena autonomia 
    • e che è scelto e nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze
    • per la durata di quattro anni, rinnovabile una  sola  volta  tenuto  conto  della  professionalita', produttivita' ed attivita' svolta.

    Il Garante nazionale del contribuente è scelto tra:

    • a) magistrati, professori universitari di materie  giuridiche  ed economiche, notai, in servizio o a riposo;
    • b) avvocati, dottori commercialisti e ragionieri  collegiati,  in pensione, designati  in  una  terna  formata  dai  rispettivi  ordini nazionali di appartenenza.

    Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate al  Garante nazionale  del  contribuente  dagli  uffici  del  Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze.

    Il  Garante  nazionale  del  contribuente, sulla base di segnalazioni scritte del contribuente o di qualsiasi altro soggetto che  lamenti  disfunzioni,  irregolarità,  scorrettezze,   prassi amministrative   anomale  o irragionevoli o qualunque   altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria:

    • a) può rivolgere raccomandazioni ai  direttori  delle  Agenzie fiscali ai fini  della  tutela  del  contribuente  e  della  migliore organizzazione dei servizi;
    • b) può accedere  agli  uffici  finanziari  per  controllarne  la funzionalità dei  servizi  di  assistenza  e  di  informazione   al contribuente, nonche' l'agibilità degli spazi aperti al pubblico;
    • c) può richiamare gli uffici finanziari al  rispetto  di  quanto previsto dagli articoli 5 e 12 nonchè al rispetto dei  termini previsti per il rimborso d'imposta;
    • d) relaziona ogni sei  mesi  sull'attività svolta  al  Ministro dell'economia e delle finanze, ai direttori delle Agenzie fiscali, al Comandante  generale  della  Guardia  di  finanza,  individuando  gli aspetti critici piu' rilevanti e prospettando le relative soluzioni;
    • e) con relazione annuale fornisce al Governo e al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. 

  • La busta paga

    Taglio cuneo fiscale 2024: tabella degli importi in busta paga

    il taglio del cuneo contributivo  per i lavoratori  con redditi piu bassi  è stato riproposto nella legge di bilancio 213 2023 anche per il 2024 .

    Si ricorda che la riduzione  è iniziata nel 2022 con il Governo Draghi  ed aumentata  nel corso del 2023  fino a  al 6 e 7% con due diverse soglie di accesso.( nei paragrafi seguenti i dettagli  degli aumenti  di aliquote e gli importi che ne risultano in busta paga )

    La misura è confermata con le stesse aliquote, solo per il 2024 ,  l'esonero contributivo per i lavoratori dipendenti attualmente in vigore.

    Il governo ha espresso piu volte  l'intenzione di potenziare ulteriormente  le misure per i  ceti meno abbienti ma la stagnazione dell'economia degli ultimi mesi   ha obbligato ad escludere il   taglio ulteriore  che era stato ipotizzato.

    Da notare che nella nuova legge di bilancio  trova posto anche 

    • una riduzione del cuneo contributivo per le  donne con almeno 2 figli a carico  
    • una riduzione dell'IRPEF per i redditi fino a 28 mila euro che rientreranno nel primo scaglione IRPEF con aliquota al 23% .

    Vediamo di seguito un riepilogo e le tabelle dei risparmi che ne derivano . 

    Riduzione cuneo fiscale Governo Draghi: gli aumenti 2022

    Uno studio reso noto dalla UIL  a giugno 2022 evidenziava   che  gli aumenti che risultano dal taglio del cuneo introdotto dal Governo Draghi fino a dicembre 2022, grazie allo sconto del 1,2%  sugli stipendi sono modesti ma non irrilevanti.

    Il taglio del cuneo fiscale sugli stipendi dei dipendenti  valeva al massimo 25 euro in più  al mese, con i seguenti esempi, indicativi ( senza il rateo di tredicesima) :

    importo  stipendi  aumenti  in busta paga
    fino a dicembre 2022
    fino a 2600 euro netti  144 euro (24 al mese)
    1500 euro netti
    1000 euro netti 
    102 euro (17 al mese)
    72 euro (12 al mese)

    La riduzione dei contributi era applicabile tutti i rapporti di lavoro dipendente, pubblico e privato ma sono esclusi i rapporti di lavoro domestico.

    Di norma le aliquote applicate al lavoro dipendente come contribuzione previdenziale  sono del 33% di cui 

    • il 23,81% a carico del datore di lavoro e
    •  il  9,19% a carico del lavoratore.

    Questo significa che nel periodo interessato dalla norma del decreto Aiuti bis , ossia tra luglio e dicembre 2022 queste fasce di retribuzione  hanno un importo complessivo  di sconto contributivo  che si traduce in maggiore netto in busta paga che vale da 50 euro a 185 euro  per i 6 mesi.

    Va ricordato che sia per i dipendenti che per i pensionati è in vigore da gennaio 2022  anche lo sgravio dello 0,8% sui contributi dovuti, che resta confermato fino a fine anno.

    In entrambi i casi   non varia la  aliquota di computo ai fini della previdenza a fine carriera lavorativa, cioè il taglio non comporta riduzioni dell'importo della pensione ma resta a carico dello Stato.

    Cuneo fiscale 2023 tabella importi gennaio-giugno

    La  legge  di bilancio  2023 (197 2022)  prevedeva  

    • sconto  contributivo del 3% per le retribuzioni con imponibile previdenziale massimo di  1923 euro mensili (25mila euro annui)
    • taglio  del 2%  sui contributi   sulle retribuzioni fino a 35mila euro annui (2.692 euro mensili)

    Va tenuto conto in entrambi i casi che i limiti di importo mensile vanno considerati con la maggiorazione del rateo di tredicesima per la competenza del mese di dicembre.

    Vediamo nella tabella seguente  le percentuali di taglio del cuneo fiscale e gli importi indicativi di sconto contributivo che si traduce in maggiore importo netto in busta paga, come calcolati dal Sole 24 Ore.

    BENEFICIARI percentuale sconto contributivo 2022 percentuale sconto contributivo  2023 MAGGIORE IMPORTO IN BUSTA PAGA  FINO A GIUGNO 2023
     redditi fino a 10mila euro 0,8% genn-giugno –  2% da luglio a dicembre 3% 19,25 euro mensili – 231 euro l’anno
    reddito fino a 15 mila euro 0,8% genn-giugno –  2% da luglio a dicembre 3% 28,88 euro mensili –  346,50 annui
    reddito fino a 20mila euro  0,8% genn-giugno –  2% da luglio a dicembre 3%  32,92 euro mensili 395, 08 annui
    reddito fino a  25mila euro  0,8% genn-giugno –  2% da luglio a dicembre 3% 41, 15 euro al mese,  493,85 annui
    redditi oltre i 25mila euro  e fino a 35mila euro  0,8% genn-giugno  -2% da luglio a dicembre 2% nessuna variazione rispetto al 2022

    Taglio cuneo fiscale da luglio 2023 – tabella per scaglioni

    Con il decreto lavoro 48 2023 è stato aumentato l'esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti  :

    • dal 2 al  6 per cento  se il reddito imponibile mensile  non supera i 2.692 euro  (annualmente sono circa  35mila euro), 
    • dal 3 al 7 per cento,   se il reddito imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro ( circa 25mila euro annui)

    Nella tabella seguente gli importi medi di sconto contributivo che si traduce in aumento della retribuzione netta in busta paga

    taglio cuneo fiscale dal 1 luglio al 31 dicembre 2023 bonus  medio risultante  in busta paga
    redditi fino a  35mila euro  6%  della retribuzione imponibile da 90 a 100 euro in piu
    redditi fino a 25mila euro  7%  da 60 a 70 euro in più

     Attenzione si fa riferimento all'imponibile previdenziale  non all'imponibile fiscale. Necessario quindi verificare il limite massimo mensile  e non quello annuale.  Il ministero delle finanze ha confermato che l’aumento in busta paga da luglio a dicembre 2023 può  arrivare a 100 euro  mensili.

    Le istruzioni fornite dall'Inps dopo la pubblicazione del decreto lavoro  48 2023 il 4 maggio 2023 (messaggio 1932/2023 ) hanno specificato che  sui ratei di  tredicesima  non si applica il nuovo taglio, sia nel caso venga erogata in 12 rate con la paga mensile, sia nel caso in cui venga erogata intera a dicembre  

    L'importo  complessivo mensile di maggiorazione in busta paga  a partire da luglio 2023  quindi  vale circa :

    • 96 euro mensili per un lavoratore con retribuzione di 25mila euro 
    • 99 euro mensili per un lavoratore con retribuzione di 35mila euro.

    Per approfondire riportiamo  nella tabella seguente  le simulazioni effettuate per La Stampa  dallo Studio del dott. De Fusco  che danno anche il totale dei maggiori importi annui, comprensivi dei due diversi tagli al cuneo ( previsti da legge di bilancio e decreto Lavoro)

    redditi importo mensile  taglio cuneo fiscale in busta paga importo annuo COMPLESSIVO
    10mila euro annui 25,67 euro 269 euro
    12.500 euro annui 32 euro 336 euro
    15.000 euro annui 38 euro  404 euro
    17.500 euro annui 43 euro 430 euro
    20.000 euro annui 49 euro 460 euro 
    25.000 euro annui 55 euro 548 euro
    30.000 euro annui 56 euro  576 euro
    35.000 euro annui 65 euro 591 euro

    Taglio cuneo fiscale 2024 ridotto per esclusione della tredicesima

    Già nel  comunicato stampa del  Consiglio dei Ministri  del 28 agosto 2023,  la Presidente  Giorgia Meloni  aveva anticipato alcune intenzioni sulla  legge di bilancio  2023 che dovrà essere " seria,    per supportare la crescita, aiutare le fasce più deboli, dare slancio a chi produce e mettere soldi in tasca a famiglie e imprese”.Il comunicato stampa dopo il Consiglio dei Ministri del 27 settembre che approva la NADEF  affermava che :

    "La NADEF predisposta dal Governo tiene in considerazione la complessa situazione economica internazionale, l’impatto della politica monetaria restrittiva, con l’aumento dei tassi d’interesse, e le conseguenze della guerra in Ucraina. Il quadro di finanza pubblica riflette un’impostazione prudente, con una revisione delle stime di crescita per il 2023-2024 a causa del rallentamento dell’economia in corso. Tale rallentamento e l’andamento dell’inflazione richiedono tuttavia una politica di sostegno ai redditi reali delle famiglie, in particolare quelle con redditi più bassi. Anche grazie alla conferma del taglio del cuneo fiscale sul lavoro, la pressione fiscale per il 2024 è prevista in riduzione. Resta in ogni caso confermato l’obiettivo di ridurre la pressione fiscale in maniera più decisa nel corso della legislatura"  

     Le  misure attuali del 6 e  7% di taglio ai contributi a carico dei lavoratori attualmente in vigore  quindi vengono confermate:

    •  SOLO per il 2024  e 
    • con una riduzione del risparmio in busta paga dovuta all'esclusione della tredicesima mensilità 

    Va anche ricordato che  dal punto di vista operativo  i limiti retributivi  vanno valutati in ogni singolo mese dell’anno.

    Si fa riferimento  infatti all’imponibile previdenziale mensile che può oscillare per eventi  indennizzati dall'INPS per cui  in alcuni periodi  il taglio contributivo potrà essere applicabile e in altri mesi  no.

    Confermato anche il fatto anche  questa  diminuzione della contribuzione versata non avrà alcun effetto sul calcolo delle pensioni in quanto la differenza  resta a carico dello Stato. 

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    Periti tribunale (CTU): ecco anche le specifiche tecniche

    Dal 1 settembre 2023 è  in vigore il nuovo albo nazionale  dei consulenti tecnici di ufficio  previsto  dalla Riforma della giustizia Cartabia (decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149) . Con il provvedimento attuativo  DM 109 2023 del 14 agosto sono stati definiti

    • nuove categorie 
    • i settori di specializzazione per ciascuna categoria 
    • gli obblighi a carico degli iscritti 
    • le modalità di iscrizione e di sospensione volontaria dall'albo stesso.

     Il provvedimento  è entrato  in vigore il 26 agosto 2023 e prevede  l'istituzione di albi telematici in ogni tribunale, suddivisi in settori e specializzazioni,   e di un elenco nazionale complessivo, che opera ugualmente solo in modalità telematica .

    Il 15 dicembre  2023 sono state pubblicate le specifiche tecniche per le domande di iscrizione da parte del dipartimento della transizione digitale del Ministero della Giustizia.

     Vediamo di seguito  maggiori dettagli operativi.

    Requisiti generali per l’iscrizione agli albi e all’elenco nazionale

    Possono iscriversi :

    • i professionisti iscritti agli ordini o collegi professionali, 
    •  Per le professioni non organizzate in ordini o collegi, il professionista deve essere iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalle CCIAA  o ad una delle associazioni professionali inserite nell'elenco di cui  all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4

    REQUISITI previsti sono inoltre: 

    • essere in regola con gli obblighi di formazione professionale  continua, ove previsti;
    • essere in regola con i versamenti previdenziali connessi all'iscrizione agli ordini 
    • condotta morale specchiata;
    • possesso  speciale competenza tecnica nelle materie  oggetto della categoria di interesse;
    • residenza anagrafica o domicilio professionale  nel circondario del tribunale.

    la procedura è riepilogata complessivamente in questa figura :

    Elenco nazionale ed albi CTU tribunale: i dati presenti

    L'elenco nazionale come detto ricomprende gli albi istituiti in ogni Tribunale, suddivisi in 

    • 89 categorie previste, con requisiti specifici.
    • 978 settori di specializzazione

     Ogni professionista può essere iscritto a più categorie o settori di specializzazione.

    Il decreto 109 2023 prevede che per ciascun consulente, nell'albo sono indicati:

     a) la categoria e il relativo settore di specializzazione;

     b) il titolo di studio conseguito;

     c) l'ordine o il collegio professionale cui e' iscritto, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui è eventualmente inserito;

     d) la data in cui il consulente ha iniziato a svolgere la professione, con riguardo alla specifica categoria e settore di specializzazione di appartenenza;

     e) il possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito  della conciliazione, acquisite anche mediante specifici percorsi formativi;

     f) il conseguimento di adeguata formazione sul processo e sull'attivita' del consulente tecnico;

     g) il numero di incarichi conferiti e di quelli revocati.

     In particolare nell'ambito della categoria traduttori e interpreti e di quella della mediazione interculturale sono indicate, per ciascun consulente, le lingue straniere e gli eventuali dialetti locali  conosciuti. 

    Il decreto 109 prevede anche un nuovo provvedimento del dipartimento informatico che specificherà le modalità di aggiornamento da parte dei tribunali.

    Domande di iscrizione agli albi CTU – regime transitorio – Specifiche tecniche

    Le domande di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio presso ciascun  Tribunale  possono essere presentate ogni  anno in due finestre temporali:

    1.  tra il 1°  marzo e il 30 aprile e 
    2. tra il 1° settembre e il 31 ottobre.

     I professionisti già iscritti alla data del 26 agosto, data di entrata in vigore del DM 109 2023,   mantengono la propria iscrizione  ma possono :

    • chiedere l'iscrizione in uno dei settori di specializzazione e
    •  modificare la categoria di appartenenza.

    Per l 'operatività si attendeva come previsto dal l dm 109   l'emanazione di  provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero, sulle specifiche tecniche per la formazione, la tenuta e il costante  aggiornamento in modalita' informatica degli albi e dell'elenco. 

    Il provvedimento è apparso in Gazzetta Ufficiale Il 16 dicembre 2023. Qui il testo 

    Viene sottolineato che dovrà essere assicurato che non siano mai pubblicati i dati delle parti del procedimento nell'ambito del quale sia stato conferito l'incarico .

    Il provvedimento chiarisce gli step  per l'inoltro delle comande come segue:

    ACCESSO E AUTENTICATIONE 

    L’utente esterno (CTU e Perito) può accedere al sistema tramite il link presente nell’Area Servizi sotto la voce Portale Albo CTU del Portale dei Servizi Telematici https://pst.giustizia.it.mediante una procedura di autenticazione forte, attraverso l’impiego della CNS (smart card o USB key) o utilizzando SPID.

    COMPILAZIONE CV

    Effettuato l'acceso al sistema, per poter compilare la domanda di iscrizione, il candidato dovrà obbligatoriamente compilare il proprio Curriculum Vitae  seguendo un modello incrementale basato su schede (ndr: wizard) digitando o selezionando tutte le informazioni contrassegnate come obbligatorie (riconoscibili in quanto contrassegnate da “*”).

    Per poter considerare esaurita ciascuna scheda, sarà necessario indicare obbligatoriamente al suo interno i dati minimi o indicando di non esserne in possesso

    Il candidato ha a disposizione una scheda con le comunicazioni e il monitoraggio della propria posizione. Una volta registrata la domanda, se si è effettuato l’accesso con CNS, è previsto il passaggio di firma digitale della domanda.

     Il sistema permette di scaricare la domanda stessa in formato pdf e di ricaricare nel sistema il documento PDF firmato. 

    La domanda viene firmata digitalmente extra sistema e sono ammesse entrambe le modalità di firma, CAdES e PAdES.

    Per tutte le nuove domande, il candidato potrà scaricare la cosiddetta impronta della domanda stessa (in formato HASH) per provvedere extra sistema al pagamento. Il sistema permette a questo punto il caricamento della ricevuta di pagamento del bollo in formato XML. Dopo l’acquisizione da parte del sistema della suddetta ricevuta la domanda risulta definitivamente inviata e disponibile per l’istruttoria e per l’udienza da parte del tribunale e della commissione.

    Durante il processo di verifica della domanda il sistema notificherà tramite PEC e attraverso l’area di monitoraggio disponibile al candidato:

    1.  le comunicazioni inerenti all’avanzamento della domanda,
    2.  eventuali richieste di integrazione avanzate dal Tribunale e
    3.  i termini entro i quali deve avvenire l’integrazione stessa.

     Entro detti termini il candidato avrà la possibilità di caricare tramite il sistema l’ulteriore documentazione PDF.

    Dopo che la domanda è stata accolta, ma solo per la prima iscrizione del candidato all’albo di un Tribunale, verrà richiesto il pagamento extra sistema della tassa governativa

    Il candidato può caricare nel sistema la ricevuta di avvenuto pagamento della tassa governativa (extra sistema) in formato XML.

    Sospensione volontaria dagli albi CTU cancellazione dalle categorie

    Il decreto prevede la possibilità di  chiedere la cancellazione da una categoria o specializzazione  indicate inizialmente 

    E' possibile inoltre  chiedere la sospensione temporanea dall’albo per motivazioni personali o professionali per 

    • un periodo non superiore a nove mesi per ciascuna categoria 
    • e per un periodo non superiore a 18 mesi per più categorie nell'arco di quattro anni.

    CTU dettagli sul requisito della competenza

    ATTENZIONE  Il requisito della speciale competenza tecnica sussiste quando con specifico riferimento alla  categoria e all'eventuale settore di specializzazione l'attivita' professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo  effettivo e continuativo.

     In mancanza del requisito sopracitato  la speciale  competenza tecnica è riconosciuta quando ricorrono almeno due delle seguenti circostanze:

    •  a) possesso di adeguati titoli di specializzazione o   approfondimento post-universitari, purchè l'aspirante sia iscritto  da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni  professionali;
    •  b) possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attivita' di docenza, attivita' di ricerca, iscrizione a societa' scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche;
    •  c) conseguimento della certificazione UNI relativa all'attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione  accreditato.

    ATTENZIONE:

     Per la categoria medico-chirurgica, rileva l'esercizio della professione successivamente al conseguimento  del titolo di specializzazione.

     Per la specializzazione medico legale  invece il requisito dei cinque anni non si applica ed è sufficiente il possesso di uno tra i requisiti definiti alle lettere a) e b).

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Credito d’imposta acquisto carta 2023: elenco beneficiari

    Il Dipartimento per l'editoria ha pubblicato un avviso che annuncia il decreto del 24.11.2023 di riparto delle somme relative al bonus carta editoria per le spese 2022.

    Nel dettaglio è stato emanato in data 24 novembre 2023 il decreto del Capo del Dipartimento che approva l’elenco dei soggetti cui è riconosciuto, per l’anno 2023, ai sensi dell’articolo 1, commi 378 e 379, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il credito di imposta per le spese sostenute, per l’anno 2022, per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.  

    Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla presente pubblicazione.

    Ai fini della fruizione del credito d'imposta è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6974, istituito dall’Agenzia delle entrate con Risoluzione n. 19/E del 22 aprile 2022.

    Ricordiamo che le domande sono scadute lo scorso 6 ottobre e che con la Circolare n 1 del 6 dicembre 2022 venivano pubblicate le relative regole per gli anni 2022 e 2023.

    L'articolo 1, commi 378 e 379, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022- 2024” ha previsto che il credito d’imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui all’articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per il 2022 e il 2023:

    • nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022, 
    • ed entro il limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di spesa.

    Credito di imposta carta Testate edite 2022-2023: i beneficiari

    Possono accedere all’agevolazione le imprese editrici di quotidiani e periodici che abbiano:

    • la sede legale in uno Stato dell’Unione Europea o nello spazio economico europeo; 
    • la residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici; 
    • l’indicazione, nel Registro delle imprese, del codice di classificazione ATECO “58 ATTIVITA’ EDITORIALI”con le seguenti specificazioni:
      • ▪ 58.13 (edizione di quotidiani) 
      • ▪ 58.14 (edizione di riviste e periodici);
    • l’iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), istituito presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

    Clicca qui per l'elenco degli ammessi allegato al Decreto del 24.11.2023

    Credito di imposta carta Testate edite 2022-2023: le spese ammesse

    Le spese ammesse all’agevolazione, per le due annualità, sono quelle sostenute rispettivamente nell’anno 2021 e nell’anno 2022 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e dei periodici, non rientranti tra i prodotti editoriali espressamente esclusi ai sensi dell’articolo 1, comma 183, della L. 24 dicembre 2003, n. 3501 e con l’esclusione della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie. 

    Le spese ammesse al credito devono risultare da certificazione rilasciata da soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

    Credito di imposta carta Testate edite 2022-2023: le regole per la domanda

    Le imprese editrici di quotidiani e periodici che intendono accedere al beneficio devono presentare domanda al Dipartimento per l’informazione e l’editoria, con le modalità di seguito indicate entro i seguenti termini: 

    • per l’anno 2022, dal 19 gennaio al 21 febbraio 2023;
    • per l’anno 2023, dal 5 settembre al 6 ottobre 2023. 

    La domanda è presentata, per ciascuna annualità, dal legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica, attraverso un’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale:

    accessibile, 

    • previa autenticazione via SPID o CNS,
    • cliccando sul link “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria”, “credito d’imposta per le spese per l’acquisto della carta” del menù “Servizi on line”.

    La domanda di accesso include idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta e sottoscritta digitalmente attraverso la suddetta procedura telematica, attestante: 

    • a) l’iscrizione dell’impresa editrice di quotidiani e periodici al Registro degli operatori di comunicazione (ROC); 
    • b) la sede legale dell’impresa; 
    • c) la residenza fiscale dell’impresa ai fini della tassabilità in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;

  • Lavoro Dipendente

    Whistleblowing: dal 17 dicembre obblighi anche per le PMI

    Sono in vigore nuovi adempimenti obbligatori per i datori di lavoro privati  per il rispetto della nuova normativa  in tema di protezione dei dipendenti che denunciano illeciti di cui sono testimoni  sul proprio posto di lavoro . 

    Si tratta del cosiddetto " whistleblowing " (letteralmente  "soffiata",  ovvero segnalazione)  che è stata  regolata dal recente D.Lgs. n. 24/2023 che ha recepito l'ultima direttiva europea sul tema.

    Una  tutela simile  era già prevista per i dipendenti pubblici ma da quest'anno entra  in vigore anche per  il settore privato.

     In particolare da luglio sono già tenute ad adeguarsi le grandi aziende mentre dal 17 dicembre l'obbligo riguarda anche le imprese sopra i 50 dipendenti.

     Vediamo di seguito in breve le scadenze,  cosa fare, chi è obbligato e come mettersi in regola.

    Qui i testi delle nuove  linee guida ANAC e il Regolamento per le segnalazioni esterne e le sanzioni da parte di ANAC.

    Whistleblowing: cosa vuol dire. La normativa e gli illeciti

    Whistleblowing sta per segnalazione anonima   ed è  la definizione  adottata per  le segnalazioni  dei dipendenti  su eventuali illeciti commessi  nel posto di lavoro. Nasce nel settore pubblico  e la normativa specifica intende garantire protezione ovvero impedire le ritorsioni  possibili da parte dei colleghi o superiori coinvolti.

     Sul tema  erano  stata già emanati numerosi provvedimenti, sempre più specifici , dal d.lgs 165 2001  alla legge Severino del 2010  alla  Legge del 30 novembre  2017 n. 179 .

    Di conseguenza ANAC aveva emanato il Regolamento sull'esercizio del potere  sanzionatorio  in  materia  di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarita'  di  cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro"   e  aveva reso  disponibile una piattaforma telematica per le segnalazioni anonime riservata agli enti pubblici e alle imprese fornitrici .

    Il nuovo  D.Lgs 10 marzo 2023, n. 24, è entrato in vigore il 30 marzo scorso per   recepire la  Direttiva comunitaria n. 2019/1937 che  oltre a fornire le indicazioni per la protezione dei lavoratori ha  obbligato  gli Stati  ad emanare specifiche norme nazionali, se non già presenti.

    Il decreto prevede anche in questo caso l'emanazione di Linee guida da parte dell'ANAC  che potranno chiarire l'applicazione pratica.

    Il decreto specifica all'articolo 1 quali sono gli illeciti rilevanti

    • 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali 
    •  2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo  8 giugno 2001, n. 231,
    •  3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli  atti dell'Unione europea o nazionali
    •  4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari  dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento  dell'Unione europea 
    •  5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno.

    Viene inoltre specificato che  le disposizioni del decreto  NON si applicano:

     a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un  interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorita' giudiziaria o  contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali  di lavoro o di impiego pubblico o  con le figure gerarchicamente  sovraordinate;

     b) alle segnalazioni di violazioni laddove gia' disciplinate in  via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali 

     c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza  nazionale, nonche' di appalti relativi ad aspetti di difesa o di  sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto  derivato pertinente dell'Unione europea.

     Inoltre resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o  dell'Unione europea in materia di:

    •  a) informazioni classificate;
    •  b) segreto professionale forense e medico;
    •  c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali. 

    Whistleblowing settore privato: le scadenze

    Le scadenze per l'attuazione delle norme del d.lgs n. 24/2023 sono diversificate sulla base della dimensione aziendale o di altri aspetti descritti nella tabella seguente:

    Media dipendenti negli ultimi 12 mesi Scadenze obblighi attività
    datori di lavoro con piu di 249 dipendenti  entro il 15 luglio 2023
    datori di lavoro con almeno 50 dipendenti entro il 17 dicembre 2023
    datori  senza limiti dimensionali  entro il 17 dicembre 2023 servizi finanziari 
    datori senza limiti dimensionali  entro il 17 dicembre 2023 con modello organizzativo D. Lgs 231/2001

    Per il calcolo dei dipendenti medi il decreto non fornisce indicazioni specifiche. Si potrà probabilmente fare riferimento alla normativa vigente per altri istituti  per cui vanno computati ,

    •  lavoratori subordinati a tempo  indeterminato  e pieno 
    • i lavoratori con rapporto part-time  (“pro-quota” secondo le indicazioni dell’art. 9 del D.L.vo n. 81/2015) 
    • i lavoratori con rapporto a  tempo determinato  (secondo la previsione dell’art. 27 del predetto  81 2015)
    • i lavoratori intermittenti, (con le modalità stabilite dall’art. 18 del D.Lvo n. 81/2015.)

    Whistleblowing: cosa devono fare i datori di lavoro

    I datori di lavoro interessati sia  pubblici che privati debbono predisporre procedure e canali di comunicazione utili a favorire le segnalazioni  interne all'azienda , garantendo l'anonimato e la riservatezza dell'autore e dei documenti prodotti 

    La tutela può riguardare anche lavoratori autonomi, non dipendenti ma  con rapporto di collaborazione o consulenza.

    I canali di segnalazione possono prevedere l'utilizzo di forme scritte, digitali  o   con conversazioni dirette  con il segnalante.

    La gestione del canale di segnalazione  può essere affidata :

    1. a una persona  o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale  specificamente formato oppure
    2.  a  un soggetto esterno,

     Questi soggetti devono :

     a) rilasciare  alla persona segnalante avviso di ricevimento della  segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;

     b) mantenere  interlocuzioni con la persona segnalante e  possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;

     c) dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute  con riscontro   al segnalante entro tre mesi dalla  data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro   tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla  presentazione della segnalazione;

    INFORMATIVA AI DIPENDENTI

    Devono  essere messe  a disposizione  di tutti i dipendenti informazioni chiare sul canale, sulle  procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne (o esterne  nel caso in cui la segnalazione interna non abbia avuto seguito).

    Le informazioni  vanno esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonche' rese accessibili alle  persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un  rapporto giuridico  e rese pubbliche eventualmente nel sito internet aziendale.

    (Alleghiamo a titolo informativo,   la circolare INPS 64 pubblicata il 13 luglio 2023 e indirizzata ai propri dipendenti , come traccia delle informazioni di base da fornire in materia) .

    Whistleblowing: i divieti e le sanzioni

    Il decreto 24 2023 precisa   all'art 17  quali sono i  casi di comportamenti ritorsivi verso chi segnala le irregolarità ,  che sono vietati . Si tratta in particolare di:

    • licenziamento;
    • sospensione, anche di natura disciplinare o misure analoghe;
    • mancate promozioni o le retrocessioni di grado;
    • cambiamento di  mansioni;
    • trasferimento;
    • modifiche nell’orario di lavoro;
    • ostracismo. molestie discriminazione ed il trattamento sfavorevole;
    • mancato rinnovo o  risoluzione anticipata di contratti a tempo determinato.

    LE SANZIONI 

    Le sanzioni  sono specificate all’art. 21 del decreto e prevedono importi compresi  tra i 10.000 ed i 50.000 euro.

    Whistleblowing: attenzione ai casi di mobbing e tutela privacy

    Occorre porre attenzione al fatto che non vanno accolte  segnalazioni  legate a interessi personali del  dipendente  e al suo rapporto individuale di lavoro e in particolare nei riguardi dei suoi superiori ma attenzione in caso di potenziali accuse di mobbing  queste vanno vagliate , a tutela del lavoratore nell'ambito dell'art 2087 del CC

    Per quanto riguarda la tutela della privacy del segnalante  e in particolare in caso si ritenga necessario  utilizzare l'identità del segnalante   per risolvere la questione evidenziata, è necessario ottenere il suo consenso (articolo 12, comma 5 del Dlgs 24/2023). In caso di rifiuto  è consigliabile acquisire in ogni caso , al di là della segnalazione, tutti gli ulteriori elementi collegati all'illecito segnalato,    pur nel  rispetto del requisito di specificità dell'accusa  e del diritto di difesa  del soggetto segnalato come possibile autore di illecito .

  • Rubrica del lavoro

    Bonus vista: i rimborsi entrano nella precompilata

    Il decreto attuativo del Ministero della Salute  riguardante il "bonus vista" ovvero il contributo da 50 euro che viene garantito alle famiglie con Isee fino a 10 mila euro  per l'acquisto  di: 

    • occhiali  da  vista o 
    • lenti   a   contatto correttive.

    è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 dicembre 2022 . La misura era stata istituita dall'art. 1, commi 437-439, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020) e si riferisce ad acquisti effettuati dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 . E' gestita da una applicazione web collegata al sito  del Ministero della Salute rilasciata, con molto ritardo il 5 maggio 2023. 

    I fondi sono in esaurimento ma è ancora possibile richiedere il buono per prossimi acquisti 

    Vediamo nei paragrafi seguenti le modalità di richiesta e di erogazione del voucher  per i  beneficiari e  alcuni aspetti fiscali chiariti dal provvedimento dell'Agenzia del 15 novembre 2023

    Bonus vista a chi spetta, l’importo

     Possono beneficiare del programma i membri di  nuclei  familiari  che 

    • hanno un ISEE non superiore ad euro 10.000,00 
    • a partire dal 1° gennaio  2021  e  fino  al  31  dicembre  2023,  hanno  acquistato o acquisteranno occhiali da vista ovvero lenti a  contatto correttive. 

     Il «bonus vista» puo'  essere  richiesto  una  sola  volta,  per  ciascun  membro del nucleo familiare,   per acquisti effettuati  nel triennio 2021-2023, di occhiali da  vista  ovvero  lenti  a  contatto. 

     Il bonus è pari ad euro 50,00 in forma di  

    • rimborso diretto per gli acquisti già effettuati o
    • voucher telematico emesso  dalla piattaforma secondo l'ordine temporale di arrivo  delle domande e  fino  ad esaurimento delle risorse annuali.

    Per il percipiente, il valore del «bonus vista»  non  costituisce un reddito imponibile e  non rileva  ai fini  del  computo  dell'ISEE 

    ATTENZIONE  Resta fermo il diritto alla detrazione della spesa effettuata nella dichiarazione dei redditi (art. 15 del Testo unico delle imposte sui redditi)

    Richiesta del bonus vista per acquisti dal 5.5.2023

    Al fine di ottenere il  «bonus  vista» i richiedenti  devono  fare domanda   sull'applicazione  web   fino al 31 dicembre 2023.

    Entro la stessa data va effettuato l'acquisto e l'utilizzo del voucher .

    La domanda va effettuata autenticandosi con:

    • carta  di identita' elettronica (CIE),
    • sistema  pubblico identita' digitale (SPID), oppure 
    • carta nazionale dei servizi (CNS). 

     La domanda viene compilata sul modello presente sulla piattaforma e dopo le verifiche sui requisiti il Ministero della salute, attraverso  l'applicazione  web,lo rende  disponibile  nell'area   riservata dell'applicazione web dedicata a ciascun beneficiario    in formato digitale con apposito  codice  a  barre/QR code 

    Il  buono e' a scalare ed ha una validita' di trenta giorni. Decorso il termine  senza che il buono sia stato utilizzato,  viene  annullato.

    Il  richiedente  potra'  presentare  una   ulteriore   richiesta   di  beneficio, qualora permangano disponibilita' 

    Il voucher bonus vista  puo' essere utilizzato presso i  fornitori  di  occhiali  da  vista  e  lenti  a  contatto  correttive  che si siano registrati nell'apposito elenco

    Bonus vista: stop rimborsi per acquisti effettuati

    Per gli acquisti   effettuati  dal 1.1.2021 e fino alla data di disponibilità della piattaforma 5 maggio 2023 il rimborso di euro 50,00 (cinquanta/00) sulla spesa sostenuta,  andava effettuata una richiesta  via web sul sito ministeriale con gli estremi del documento di acquisto e l'IBAN del conto corrente  intestato  al  richiedente  o  beneficiario sul quale verrà effettuato l'accredito ,     allegando copia elettronica del documento giustificativo di  spesa  intestato al richiedente. 

    ATTENZIONE Il ministero ha comunicato che da luglio 2023  sono cessati i rimborsi per acquisti già effettuati.  

    Rimborsi bonus vista : dati all’agenzia per la precompilata – Detraibilità spesa residua

    Il decreto prevede che anche  i   dati  relativi  ai  rimborsi  erogati  alle persone fisiche  per acquisti precedenti sono comunicati all'Agenzia delle entrate ai fini della elaborazione della  dichiarazione dei redditi precompilati

    Si tratta degli acquisti fatti dal 1° gennaio 2021 al 4 maggio 2023, data di entrata in funzione della piattaforma web   rilasciata con molto ritardo anche rispetto al decreto attuativo del 15.12.2022.

    Come detto  per queste richieste il bonus è  stato riconosciuto sotto forma di rimborso direttamente sull'iban dei richiedenti e non attraverso il negoziante

    I dati degli  acquisti fatti con il voucher  telematico  sono stati invece già trasmessi dagli ottici  

     Se riferito ad acquisti del 2023, il rimborso riduce la spesa detraibile; se relativo a spese 2021-2022, sarà invece inserito tra i redditi a tassazione separata.

    Le modalita' e  i  termini  della  comunicazione  dei  rimborsi  sono stati stabiliti con provvedimento del 15 novembre 2023 dall'agenzia delle Entrate previa consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, 

    Viene precisato che per ciascun rimborso  i dati comunicati dal Ministero della salute  sono:

    a) codici fiscali dei seguenti soggetti:

     richiedente, come registrato sull’applicazione web dedicata al “bonus vista”;

     beneficiario, ovvero l’intestatario del documento di spesa oggetto di rimborso;

     intestatario dell’IBAN su cui viene accreditato il rimborso.

    b) importo del rimborso erogato;

    c) anno di imposta in cui è stata sostenuta la spesa oggetto di rimborso.

    Viene anche sottolineato che  i dati raccolti, trasmessi nell’osservanza del principio di riservatezza e nel rispetto del  diritto di protezione dei dati personali, sono memorizzati nei sistemi informativi

    dell’Anagrafe Tributaria   ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, e per le  attività di controllo  fiscale

    Saranno conservati entro i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento d, quindi fino al 31 dicembre del sesto anno successivo ad ogni anno d’imposta; allo scadere di tale  periodo saranno integralmente e automaticamente cancellati.