• Agevolazioni Covid-19

    Aiuti di Stato pronto il modello per comunicare i sostegni ricevuti

    È online dal 27 aprile 2022 il modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 devono inviare all’Agenzia delle Entrate

    SCARICA IL MODELLO E RELATIVE ISTRUZIONI

    ATTENZIONE: Con Provvedimento del 25.10.2022 n. 398976, è stata pubblicata la nuova versione semplificata del modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 devono inviare alle Entrate entro il 30 novembre 2022, con alcune modifiche che ne rendono più agevole la compilazione. SCARICA QUI LA NUOVA VERSIONE

    Il documento serve ad attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e il rispetto delle varie condizioni previste. 

    In particolare l'agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento n. 143438 del 27.04.2022 per:

    • la definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”, come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021,
    • la definizione delle modalità di restituzione in caso di superamento dei massimali 
    • e le modalità tecniche con cui l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici.

    Autodichiarazione aiuti di stato: presentazione dal 28 aprile al 30 giugno 2022

    ATTENZIONE: L'Agenzia delle Entrate con Provvedimento Agenzia delle Entrate del 22.06.2022 n. 233822, ha prorogato la scadenza al 30 novembre 2022. 

    La dichiarazione va inviata dal 28 aprile 2022 al 30 novembre 2022 (in luogo del 30 giugno) esclusivamente con modalità telematiche:

    • direttamente dal contribuente
    • oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni,

    mediante: 

    a) il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate; 

    b) i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. 

    SCARICA IL MODELLO E RELATIVE ISTRUZIONI

    A seguito della presentazione della dichiarazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta:

    • la presa in carico, 
    • ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. 

    I contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata di cui all’articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, devono inviare la dichiarazione rispettando un calendario specifico le seguenti date:

    • entro il 30 giugno oppure, se successivo,
    • entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. 

    Si tratta, nello specifico, dei contribuenti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale, nel 2020 hanno subìto una riduzione superiore al 30 per cento del volume d’affari rispetto all’anno precedente.

    Si considerano tempestive le Dichiarazioni trasmesse entro i termini suddetti ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto. 

    Nello stesso periodo è possibile inviare una nuova Dichiarazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Dichiarazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate 

    Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione per l’accesso agli aiuti elencati per i quali il relativo modello includeva l’autodichiarazione la presentazione della Dichiarazione non è obbligatoria sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati.

    L'agenzia precisa che la Dichiarazione va comunque presentata quando: 

    • il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C; 
    • il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti; 
    • il beneficiario si è avvalso della possibilità di “allocare” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito.

    Autodichiarazione aiuti di stato: chi deve presentarla

    La dichiarazione sostitutiva approvata con il provvedimento di cui si tratta deve essere presentata da tutti gli operatori economici che hanno percepito aiuti previsti dalle norme agevolative che rientrano nel c.d. regime "ombrello" (articolo 1, commi da 13 a 15, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, “Decreto Sostegni” convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69). 

    In particolare, nel caso in cui la dichiarazione sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l’accesso a quegli aiuti che già prevedevano l’autodichiarazione, la presentazione della dichiarazione sostitutiva “generale” non è obbligatoria, a meno che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nell’articolo 1 del “Decreto Sostegni”.

    In quest’ultimo caso, infatti, la dichiarazione va comunque presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente goduti, nonché di quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata.

    Allegati:
  • Determinazione imposta IRAP

    Secondo acconto IRPEF, IRES, IRAP 2021: ecco come calcolarlo

    Entro il prossimo 30 novembre deve essere effettuato il versamento della seconda (o unica) rata dell'acconto sulle imposte sul reddito relativo al 2021. 

    La previsione sul versamento dell’acconto delle imposte in 2 rate (ovvero in un’unica soluzione) risulta dall’art. 2, comma 3 del D.L. 63/2002, secondo il quale i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuti ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103.

    L'acconto può essere calcolato in due modi diversi, ossia:

    • in base al metodo storico, oppure 
    • utilizzando il metodo previsionale

    Va tenuto presente che, dall’entrata in vigore del D.L. 124/2019 , sono state rideterminate le modalità di versamento degli acconti relativi alle imposte sui redditi per i soli soggetti ISA , prevedendosi 2 rate di pari importo (pari al 50% ciascuna), diversamente dalle precedenti del 40% e 60% per il primo e il secondo acconto rispettivamente.

    Le modalità di versamento degli acconti variano quindi a seconda del tipo di soggetto, come segue:

    • soggetti ISA – con primo e secondo acconto pari al 50% ciascuno; 
    • soggetti non ISA – con primo acconto del 40% e secondo del 60%

    Modalità di calcolo del secondo acconto novembre 2021

    Partendo dall’IRPEF, secondo ilmetodo storico l’ammontare dell’ acconto 2021 deve essere pari al 100% dell’importo esposto nel rigo RN 61 – casella Differenza – del modello REDDITI PF 2021, per il periodo d’imposta 2020.

    Per determinare l'ammontare da versare va considerato anche l' eventuale saldo a credito risultante dalla dichiarazione dei redditi. Così, ad esempio, se il modello REDDITI PF 2021 evidenzia al rigo RN46 un credito, questo può essere utilizzato per versare un minor acconto (tramite compensazione c.d. “verticale”, di cui si dirà in seguito).

    A livello operativo, il versamento va effettuato come riportato nella seguente tabella:

    RIGO RN61 "DIFFERENZA"

    ACCONTO IRPEF 2021

    non > € 51,65

    Non dovuto

    > € 51,65 ma < € 257,52

    Versamento in unica soluzione entro il 30.11.2021

    > € 257,52

    Versamento in 2 rate pari al:

    ¨ 40% entro il 30.06.2021  [1]  (o entro il 30.07/2021 con la maggiorazione dello 0,40% );

    ¨ 60% entro il 30.11.2021 .

    Per i “soggetti ISA” le rate sono entrambe del 50%

    Passando invece all’acconto IRES 2021, per i soggetti diversi dalle persone fisiche esso è pari al 100% dell’importo indicato al rigo RN17 del mod. Redditi 2021 SC (oppure, per gli Enti non commerciali, al rigo RN28 del mod. Redditi 2021 ENC) “ IRES dovuta o differenza a favore del contribuente”, secondo le seguenti modalità:

    RIGO RN17 (RN28)

    ACCONTO IRES 2021

    non > € 20,66

    Non dovuto

    > € 20,66 ma < € 257,50

    Versamento in unica soluzione entro il 30.11.2021 se esercizio è coincidente con l'anno solare (oppure entro l' undicesimo mese successivo alla conclusione dell’esercizio)

    SUPERIORE A € 257,50

    Versamento in 2 rate pari al:

    ¨ 40% del rigo RN17 (o RN28 per gli ENC) entro il 30.06.2021  [2]  (o entro il 30.07.2021 con la maggiorazione dello 0,40% ) se l’esercizio è coincidente con l’anno solare e il bilancio è approvato nei termini ordinari (altrimenti entro il termine per il versamento del saldo delle imposte per il 2020);

    ¨ 60% del rigo RN17 (o RN28 per gli ENC) entro il 30.11.2021 se esercizio è coincidente con l'anno solare (oppure entro l' undicesimo mese successivo alla conclusione dell’esercizio).

    Per i “soggetti ISA” le rate di acconto sono entrambe pari al 50%

    Anche la determinazione dell’acconto IRAP 2021 segue le stesse regole previste per l’IRPEF/IRES. La misura dell'acconto è infatti sempre pari al 100% dell’imposta dovuta per il periodo d’imposta precedente, indicata nel rigo IR21 della dichiarazione IRAP.

    L'acconto non è dovuto se l’importo evidenziato al rigo IR21Totale imposta” del mod. IRAP 2021, per il periodo d’imposta 2020, è:

    • € 51,65 per le persone fisiche;
    • € 20,66 per gli altri soggetti (IRES).

       [1]  fatta salva la proroga di cui all’art. 9-ter del D.L. 73/2021 (“Decreto Sostegni-Bis”) per alcuni soggetti.

       [2]  sempre qualora non risulti applicabile la proroga di cui all’art. 9-ter del D.L. 73/2021 (“Decreto Sostegni-Bis”) per alcuni soggetti.

    Acconto 30 novembre 2021: metodo previsionale

    Oltre al metodo storico si può versare l’acconto tramite il metodo previsionale, nel caso in cui si presuma di conseguire un reddito 2021 inferiore a quello del 2020.

    In simile ipotesi è necessario:

    • determinare l’imposta “presunta” sulla base delle disposizioni fiscali per il periodo d’imposta 2021;
    • versare la percentuale minima prevista per l’acconto (come vista in precedenza).

    Da notare che risulta possibile utilizzare differenti metodologie di determinazione dell’acconto per i diversi tributi: ad esempio, è possibile scegliere il metodo storico per l’IRPEF/IRES e quello previsionale per l’IRAP.

    Si può inoltre utilizzare il metodo di versamento in maniera non uniforme, ossia ad esempio: 

    • in sede di versamento della 1° rata di acconto viene utilizzato il metodo “storico”;
    • per il versamento della 2° rata viene adottato il metodo “previsionale”.

    Addizionale comunale e regionale IRPEF acconto 30.11.2021

    Per quanto riguarda le addizionali IRPEF, regionale e comunale, gli acconti seguono regole particolari, ossia: 

    • per l'addizionale regionale non sono dovuti acconti
    • per l'addizionale comunale l'acconto va versato
    • in un’unica rata,
    • entro il termine di versamento del saldo IRPEF

    L’acconto 2021 dell’addizionale comunale doveva pertanto essere versato entro lo scorso 30.06.2021[1] (o entro il 30.07.2021 con la maggiorazione dello 0,4%). 

    Diversamente, entro il 30.11.2020 nonè dovuto alcunché a titolo di acconto delle addizionali (sia regionale che comunale).

    [1] fatta salva la proroga di cui all’art. 9-ter del D.L. 73/2021 (“Decreto Sostegni-Bis”) per alcuni soggetti.

    Acconto cedolare secca 30 novembre 2021

    Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto della cedolare secca, occorre seguire una disciplina simile all'Irpef, ma prendendo a riferimento il quadro LC (“Cedolare secca sulle locazioni”).

    L'acconto è dovuto se l'importo indicato al rigo LC1, colonna 5 (”Differenza”) è superiore ad euro 51,65: in tal caso l’acconto è pari al 100% del relativo ammontare. Ciò in quanto, considerata la previsione dell’art. 1, comma 1127 della Legge 145/2018, a partire dal 2021 l’importo dell’acconto da versare a titolo di cedolare secca deve essere calcolato sul 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente (non più sul 95% come in precedenza).

    Se, invece, la predetta colonna 5 del rigo LC1 è inferiore ad euro 51,65 non è dovuto alcun acconto.

    L’importo dell’acconto da versare è indicato al successivo rigo LC2.

    Acconto cedolare secca

    Importo < 51,65 euro

    Importo > di 51,65 euro

    acconto non dovuto

    acconto dovuto per il 100% 

    Se dovuto, l'acconto per la cedolare secca va versato

    • in unica soluzione se l'importo dovuto è < ad euro 257,52
    • in due rate se l'importo dovuto è pari o > ad euro 257,52. In questo caso: 
    • la prima rata doveva essere versata nella misura del 40%, entro il 30.06.2021[1] (o entro il 30.07.2021 con la maggiorazione dello 0,40%); 
    • la seconda rata va versata entro il 30.11.2020 nella misura del 60%

    Come già visto in precedenza, per i “soggetti ISA” la percentuale di entrambe le rate di acconto è invece pari al 50%.

    Se il contribuente prevede una minore imposta per il successivo periodo d’imposta, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.

    Si possono presentare però i seguenti casi particolari:

    CASI PARTICOLARI 

    Cedolare secca dal 2021

    Le persone fisiche che, a partire dal 2021, hanno scelto di assoggettare a cedolare secca il reddito degli immobili locati:

    • non sono tenute al versamento dell’acconto 2021 per la cedolare secca;
    • possono determinare l’acconto IRPEF 2021 con il metodo previsionale, considerando che il reddito fondiario/diverso (derivante dalla locazione) non sarà assoggettato ad IRPEF

    Fuoriuscita dalla cedolare secca dal 2021

    Le persone fisiche che nel 2021 sono fuoriuscite dal regime della cedolare secca e devono assoggettare a tassazione ordinaria il reddito degli immobili locati (a decorrere dall’uscita):

    • non sono tenute a versare l’acconto IRPEF 2021 per il reddito dell’immobile che nel 2021 sarà assoggettato ad IRPEF;
    • possono versare un acconto inferiore, utilizzando il metodo previsionale, oppure non versare l’acconto per la cedolare secca.

    [1] salva la proroga di cui all’art. 9-ter del D.L. 73/2021 (“Decreto Sostegni-Bis”) per alcuni soggetti.

    Acconto 30 novembre contribuenti minimi e forfettari

    Per i contribuenti c.d. “minimi”[1] e “forfettari”[2] si possono determinare diverse situazioni, riportate in seguito.

    CONTRIBUENTI CHE PERMANGONO NEL REGIME DEI MINIMI

    I soggetti che:

    • nel 2020 hanno applicato il regime dei minimi
    • vi permangono nel 2021,

    devono versare l’acconto dell’imposta sostitutiva (pari al 5%) con i medesimi criteri stabiliti per l’Irpef

    Possono quindi applicare, a scelta, il criterio storico o il criterio previsionale

    CONTRIBUENTI FUORIUSCITI DAI MINIMI DAL 2021

    I contribuenti che sono fuoriusciti dal regime dei minimi (per obbligo o per facoltà) dal 2021 e applicano nello stesso anno:

    • il regime forfetario, assoggettano il reddito 2021 all’imposta sostitutiva del 15% (5% se “forfettari start-up”), versando l’acconto 2021 dell’imposta sostitutiva dei minimi – che indicheranno poi nel Quadro L del Mod. Redditi PF 2022 per il successivo periodo d’imposta 2021;
    • il regime “ordinario”, determinano il reddito 2021 ordinariamente assoggettandolo ad IRPEF; tuttavia, non avendo una base imponibile IRPEF, il relativo acconto per il 2021 non è dovuto[3]

    Se tali soggetti versano comunque (come consigliato) l’acconto 2021 dell’imposta sostitutiva[4] potranno scomputarlo dall’IRPEF – indicandolo nel quadro RN del successivo modello REDDITI 2022 PF per il periodo d’imposta 2021

    CONTRIBUENTI FORFETTARI NEL 2020 E NEL 2021

    I soggetti che hanno fatto accesso al regime forfetario nel 2020 e vi proseguono nel 2021 versano l’acconto dell’imposta sostitutiva del 15% (5% se “forfettari start-up”) con le stesse modalità previste ai fini IRPEF.

    Possono quindi applicare, a scelta, il criterio storico o il criterio previsionale

    CONTRIBUENTI ORDINARI NEL 2020 E FORFETTARI NEL 2021

    Si ritiene che tali soggetti non siano tenuti a versare l’acconto dell’imposta sostitutiva, in assenza di una base imponibile di riferimento.

    Con riferimento, invece, all’IRPEF, se applicano il criterio previsionale potranno calcolare l’acconto 2021 solamente sugli (eventuali) altri redditi posseduti

    CONTRIBUENTI FORFETTARI NEL 2020 E ORDINARI NEL 2021

    I soggetti forfetari nel 2020, che nel 2021 hanno invece adottato il regime ordinario[5]:

    • determineranno il reddito 2021 ordinariamente, assoggettandolo ad IRPEF come di consueto;
    • versano l’acconto 2021 dell’imposta sostitutiva[6] – indicando quanto versato nel quadro RN del successivo modello REDDITI 2022 PF, per il periodo d’imposta 2021.

    I soggetti in esame sono esonerati dal versamento dell’IRAP per il 2020, motivo per cui non sono neanche tenuti al versamento del relativo acconto per il 2021.

    [1] art. 27 del D.L. 98/2011.

    [2] art. 1, commi 54-89 della Legge 190/2014 e successive modificazioni.

    [3] salvo che vi siano altri redditi che scontano l’IRPEF.

    [4] con codice tributo 1793.

    [5] in contabilità semplificata oppure ordinaria.

    [6] con codice tributo 1790.

  • ISEE

    Bonus bebè (assegno natalità) 2021: istruzioni aggiornate

    Il bonus bebè (ufficialmente definito Assegno di natalità) è una misura  che intende  incentivare le nascite contribuendo alle spese delle  famiglie in cui arriva un bambino (nato,  adottato o in affido preadozione). 
    Si tratta di un contributo  mensile erogato dall'INPS  per i primi 12 mesi di vita o adozione del bambino, che fino al 2019 era  destinato  alle famiglie con ISEE inferiore a 25mila euro ma con la legge di bilancio 2020 è stato ampliato a tutti senza limiti di reddito,  con importi differenziati tra  gli 80 e i 192 euro mensili .
    Sono  disponibili  348 milioni di euro per l’anno 2020 e di 410 milioni di euro per l’anno 2021 a valere sul nuovo Fondo per il supporto alle famiglie. Il messaggio  INPS 918 2021 ha comunicato l'apertura delle domande anche per  gli eventi a partire da gennaio 2021.  
     Il Governo intende poi entro il 2022  riorganizzare tutti i contributi e le prestazioni sociali per la maternità in un unico assegno. (vedi ulteriori dettagli in: Assegno Universale figlila legge di bilancio stanzia le risorse)
    L'INPS ha emanato  la circolare 26 del 14.2. 2020 con le  istruzioni aggiornate  dopo le modifiche degli importi e delle fasce di reddito.
    Con il successivo messaggio 1099 dell' 11 marzo 2020  sono stati illustrati  i passaggi per la compilazione della domanda telematica.
    Riepiloghiamo nei paragrafi che seguono  la normativa in vigore sul bonus bebé  e la procedura per la richiesta, gli importi, i requisiti, casi particolari e cause di decadenza.

    Bonus bebè le regole fino al 2019

    Il Bonus bebé è stato istituito nel 2014 e riconosciuto ai nuclei familiari  fino ai tre anni di vita del bambino o  di adozione  o di affidamento preadottivao  tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 (a partire "dalla data di ingresso  nel nucleo famigliare"  cioè dalla data nella quale la sentenza di adozione definitiva)  Invece, per le nascite avvenute dal 1 gennaio 2018 al 31 .12.2019   la durata è stata ridotta a 1 anno, corrispondente al 1° anno di vita o di adozione .
    E' stato riconfermato e ampliato  dal Governo Conte 1  anche per il 2019,  (circolare n. 85 del 7 giugno 2019   con  gli stessi requisiti  ISEE  e gli importi precedenti , ma con una importante novità: maggiorazione del 20% per i figli successivi al primo. 

    Fino al 2019 l'agevolazione spettava a condizione che il nucleo famigliare del genitore richiedente, fosse in possesso di un ISEE minorenni  in corso di validità non superiore a 25.000 Euro. 

    Bonus bebè: requisiti, importi e maggiorazione oltre il primo figlio dal 2020

    La circolare INPS n.26 del 14.2.2020  ha ricordato  e riconfermato  i requisiti anagrafici di base  richiesti che sono :
    • cittadinanza italiana, o di uno Stato dell'Unione Europea o, in caso di cittadino extracomunitario, permesso di soggiorno UE o carta di soggiorno per familiare (v. sotto);
    • residenza in Italia;
    • convivenza con il figlio (figlio e genitore richiedente devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune).
     Dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 gli importi  garantiti per l'assegno di natalità sono i seguenti:

    SCAGLIONI ISEE

    IMPORTO BONUS BEBE’ PRIMO FIGLIO

    IMPORTO BONUS BEBE’

    2 FIGLIO E SUCCESSIVI

    ISEE non superiore a 7.000€ annui;

    1.920 euro (160  x 12 mesi)

    2304 € (192 € x12 mesi)

    ISEE superiore a 7.000 e non superiore a 40.000€;

    1.440 euro  (120€ x 12  mesi)

    1728 € (144 x 12 mesi)

    ISEE  superiore a 40.000 euro (senza limite di reddito)

    960 euro  (80 € x 12 mesi)

    1152 € (96 x 12 mesi)

    Il pagamento del bonus viene effettuato dall'INPS in rate mensili, secondo le modalità indicate dal richiedente nella domanda.

    Nel caso non sia stata presentata la DSU al momento della domanda non potendo individuare l'esatto importo cui la famiglia ha diritto INPS eroga in automatico l'importo  piu basso e verrà attribuito eventualmente  poi l'importo spettante  per differenza,  a partire dalla data di presentazione della DSU.

    Bonus bebè: come inviare la domanda

    La domanda va presentata  entro 90 giorni dalla data di nascita o dalla data di ingresso del minore nel nucleo famigliare  per godere di tutte le mensilità.(Ai fini del computo dei 90 giorni  non si conta il giorno iniziale e il termine scade alla fine  dell'ultimo giorno feriale. Se il termine scade di giorno festivo, è prorogato al giorno seguente non festivo.)
    • Se la domanda è presentata entro i 90 giorni, il primo pagamento corrisponde a tutte le  mensilità maturate dalla nascita/adozione fino a quel momento.
    • Se la domanda è presentata oltre il termine di 90 giorni, il bonus viene erogato dal mese di presentazione della domanda.  
    La domanda va presentata telematicamente all'INPS, allegando il modello SR163 (reperibile nella sezione "tutti i moduli" del sito www.inps.it) mediante:
    • il portale dell'INPS, accessibile direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo seguendo il percorso:
      • Servizi per il cittadino -> autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> assegno di natalità -> Bonus bebè
    • il Contact Center Integrato ai numeri:
      • 803164 numero gratuito da rete fissa;
      • 06164164 numero da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante;
    • patronati, attraverso i servizi offerti dagli stessi.

    E' consigliabile avere  presentato preventivamente la DSU per ottenere l'ISEE minorenni, che consente la definizione dell'importo dell'Assegno.   

    Il provvedimento di accoglimento o rigetto della domanda è consultabile dal sito web, accedendo al proprio profilo:
    Servizi per il cittadino -> autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> assegno di natalità -> Bonus bebè –> Consultazione domande –>Documenti correlati.

    Bonus bebé: casi particolari adozione, stranieri, ISEE

    Con la circolare n. 214/16   l'INPS ha fornito le modalità   operative per ottenere l’assegno   alla luce delle  indicazioni ministeriali  che hanno esteso il beneficio agli stranieri titolari di:

    •         carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro;
    •         carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro di cui all’art. 17 del Decreto legislativo n.30/2007.

    Con  il messaggio 261/2017  infine  sono state fornite ulteriori precisazioni in tema di :

    Attestazioni ISEE  – In caso di  omissioni o difformità sul patrimonio mobiliare è stato realizzato un aggiornamento procedurale  per cui vengono  evidenziate automaticamente  eventuali omissioni o errori nei dati autodichiarati dagli utenti  all 'interno delle attestazioni ISEE   grazie al controllo incrociato con i dati forniti dall'anagrafe tributaria dell'Agenzia delle entrate. 

    – Isee corrente : validità e rinnovo –   l’ISEE corrente consente di aggiornare i dati reddituali di una DSU già presentata, a causa di eventuale  modifica della situazione lavorativa di un componente e ricorda che tale ISEE ha validità due mesi dalla presentazione della DSU Modulo sostitutivo.   E' possibile presentare domanda di assegno in presenza di un ISEE corrente entro il bimestre di validità dello stesso se tale indicatore  non è superiore alla soglia di legge di 25.000 euro annui. In tal caso la procedura determina l’importo dell’assegno in base al valore dell’ISEE corrente fino alla presentazione di una nuova DSU.

      – Nuove modalità di comunicazione del codice IBAN e delle richieste di variazione per il pagamento dell’assegno: modello SR163.

    Il documento fornisce anche precisazioni  in merito  ai  casi particolari di :

    Parto gemellare ed adozioni plurime: necessità di domanda di assegno per ciascun minore

    Rinnovo annuale della DSU ed inclusione del minore nel quadro A della DSU

    Affidamento temporaneo di minori nati o adottati fuori dal triennio 2015-2017:  non ci sono i presupposti  per la concessione dell’assegno.

    Bonus bebè: cause di decadenza

    Il pagamento del bonus viene interrotto a partire dal mese successivo dal verificarsi di uno  dei seguenti eventi che determinano la decadenza:
    1. Compimento di un anno di età o della maggiore età in caso di adozioni o affidamenti
    2. Decesso del figlio
    3. Revoca dell'adozione
    4. Fine dell'affidamento temporano 
    5. Decadenza dell'esercizio della responsabilità genitoriale
    6. Affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda
    7. Affidamento del minore a terzi
    L'interruzione avviene anche a seguito di perdita dei requisiti di legge (residenza, cittadinanza) o provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell'affidamento preadottivo.
     Il richiedente entro 30 giorni deve comunicare all'INPS il verificarsi di una causa di decadenza. E' importante che la comunicazione sia tempestiva per evitare il generarsi di un pagamento indebito e la successiva azione di recupero da parte dell'INPS.
     
    Allegati:
  • Operazioni Intra ed extracomunitarie

    Consignment stock: disciplina IVA

    Nell’ambito del commercio internazionale è in uso la pratica di inviare merce al proprio cliente, stabilito in un altro Paese comunitario, mantenendo la proprietà dei beni fino al momento del prelievo da parte del cliente stesso. Tale contratto è chiamato “consignment stock” quando il prelievo è effettato dal cliente allo scopo di rivendere i beni, mentre quando il cliente effettua il prelievo ai fini dell’utilizzo nel processo produttivo, il contratto è definito di “call off stock”.

    Inquadramento IVA del contratto di Consignment Stock

    Ai fini Iva nazionali entrambi i contratti sono trattati indistintamente, e possono essere assimilati al contratto estimatorio di cui all’art. 1556 del Codice Civile.

    Dal momento che la proprietà della merce passa in un momento successivo rispetto alla spedizione, occorre analizzare la normativa del Paese nel quale viene spedita la merce; alcuni Stati, infatti, richiedono obbligatoriamente l’apertura di una posizione Iva nel Paese di arrivo della merce altri, invece, prevedono delle semplificazioni amministrative.

    Ai fini Iva, le cessioni intracomunitarie di beni si considerano effettuate all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, dal territorio dello Stato. Tuttavia, se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna. Allo stesso modo nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratto estimatori e simili, l’operazione si considera effettuata all’atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento.

    Le disposizioni operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all’art. 50, comma 5, del DL 331/1993 (quindi con obbligo di tenuta del registro di carico e scarico dei beni inviati senza trasferimento della proprietà).

    Consignment stock nei paesi senza obbligo di identificazione IVA

    In alcuni Paesi comunitari l’operazione di cessione intracomunitaria resta sospesa fino all’atto del prelievo: Austria, Croazia, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Olanda, Polonia, Slovenia, Ungheria ne sono un esempio.

    Nei casi in cui non sia richiesta l’apertura di una posizione Iva nel Paese di arrivo dei beni, si applica quanto indicato nella risoluzione n. 235/E del 18 ottobre 1996; la merce verrà indicata in un registro di carico e scarico della movimentazione e al momento del prelievo, coincidente con il passaggio di proprietà, verrà emessa una fattura per la cessione intracomunitaria come operazione non imponibile Iva.

    Consignment stock nei paesi con obbligo di identificazione ai fini Iva

    In altri Stati comunitari, al momento dell’ingresso dei beni nel Paese, l’operazione è considerata acquisto intracomunitario, anche se il passaggio della proprietà non avviene fino al momento del prelievo: Cechia, Lettonia, Lussemburgo, Regno Unito, Spagna, Slovacchia e Belgio ne sono un esempio.

    Nel caso in cui il Paese destinatario dei beni richieda l’obbligo di avere una posizione Iva in loco, il cedente italiano è tenuto ad aprire una posizione Iva nel Paese di destinazione. In tal caso, nel momento in cui vengono inviati i beni nel Paese comunitario di destinazione, il cedente nazionale emette una fattura a sé stesso, ossia dalla partita Iva italiana alla propria partita Iva comunitaria mentre, al momento del prelievo, occorre emettere una fattura di vendita al cliente finale comunitario.

    La fattura al cliente finale seguirà le caratteristiche richieste dal singolo Paese comunitario:

    • se è applicabile il reverse charge, la fattura sarà emessa dalla partita Iva italiana senza Iva come operazione fuori campo Iva art 7-bis, dpr 633/1972 – inversione contabile;
    • se non trova applicazione il reverse charge dovrà essere emessa una fattura dalla partita Iva aperta in loco con applicazione dell’Iva del paese comunitario.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici e paline di ricarica

    Dal 2019 l’attenzione all’ambiente può dimostrarsi un plus (o una penalità) in sede di acquisto di un veicolo nuovo. La legge di bilancio 2019 ha introdotto diversi incentivi volti a incoraggiare il passaggio ai veicoli elettrici, come l’ecobonus per l’acquisto di autoveicoli e mezzi a 2 ruote a ridotto impatto ambientale oltre alla detrazione fiscale per l’acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. Con la stessa ratio viene introdotta un’ecotassa, applicata a chi acquista nuovi veicoli con emissioni eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km.

    Ecobonus per autoveicoli

    L’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), commi da 1031 a 1038, ha introdotto un’agevolazione per i soggetti che acquistano, anche in locazione finanziaria, ed immatricolano in Italia dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica. Tale incentivo, c.d. ecobonus, consiste in un contributo, corrisposto dal venditore mediante compensazione col prezzo di acquisto parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km).

    L’agevolazione in commento prevede inoltre che:

    • il prezzo dell’autoveicolo, risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice, sia inferiore a 50.000 euro (IVA esclusa),
    • sia riconosciuto un contributo (2.500 euro o 6.000 euro),
    • deve contestualmente essere consegnato un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4 per la rottamazione.

    Nel caso in cui invece non si possegga un veicolo da consegnare per la rottamazione, il contributo offerto è inferiore.

    CO2 g/km Contributo con rottamazione Contributo senza rottamazione
    0-20 6.000 euro 4.000 euro
    21-70 2.500 euro 1.500 euro

     

    Ecobonus per veicoli a due ruote

    A differenza dell’ecobonus previsto per gli autoveicoli e appena riassunto, l’agevolazione in commento è attribuita con uno sconto in percentuale sul prezzo di acquisto (30%) del veicolo a 2 ruote (categorie L1e ed L3e) e richiede obbligatoriamente la rottamazione di un veicolo.

    La legge di Bilancio 2019 ha riconosciuto:

    • un contributo corrisposto dal venditore mediante sconto sul prezzo di acquisto, pari al 30 per cento del prezzo d’acquisto del veicolo (IVA esclusa) fino a un massimo di 3.000 euro,
    • destinato ai soggetti che nell’anno 2019 acquistano, anche in locazione finanziaria, un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1e ed L3e,
    • e consegnano per la rottamazione un veicolo delle medesime categorie di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno dodici mesi.

    Paline di ricarica veicoli elettrici: detrazioni

    Dal 2019 è stata introdotta una detrazione d'imposta per la costruzione di “colonnine” di ricarica per veicoli elettrici. La detrazione ha le seguenti caratteristiche:

    • è destinata ai contribuenti che sostengono spese documentate, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW,
    • la detrazione, ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute,
    • ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro,
    • si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali, di cui agli articoli 1117 e 1117-bis c.c.

  • Contribuenti minimi

    Rettifica Iva regime forfettario 2019 in dichiarazione Iva

    Ai fini Iva, il passaggio al regime a forfait comporta la rettifica della detrazione operata sugli acquisti negli anni precedenti. I contribuenti che si trovano nella situazione di passare dal regime ordinario di detrazione dell’Iva sugli acquisti, al regime di totale indetraibilità previsto per i forfettari, devono rettificare la detrazione dell’Iva operata in passato, nell’ultima dichiarazione annuale Iva relativa al periodo di “normale” attività.

    Nel caso di passaggio al regime forfettario a partire dal 1° gennaio 2019, tale rettifica Iva dovrà essere effettuata nella dichiarazione annuale Iva 2019 riferita al periodo 2018, da presentare entro il 30 aprile 2019. In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfettario alle regole ordinarie è operata un'analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie.

    Rettifica IVA nel passaggio al regime forfettario: quali beni coinvolge

    La rettifica della detrazione Iva è richiesta limitatamente ai beni ceduti o non ancora utilizzati e per i beni ammortizzabili se non sono trascorsi quattro anni dalla loro entrata in funzione.

    Non si tiene conto comunque dei beni di valore inferiore a 516,46 euro, né dei beni con coefficiente di ammortamento superiore al 25%. La rettifica dell’Iva riguarda anche i beni ammortizzabili immateriali.

    I fabbricati o porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo di rettifica è stabilito in dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione.
    Riepilogando, la rettifica della detrazione Iva opera come segue.

    Tipologia di bene Rettifica Iva
    Beni ammortizzabili materiali

     Se non sono passati più di 4 anni

    Beni ammortizzabili immateriali

    Beni immobili ed aree fabbricabili  Se non sono passati più di 10 anni

     

    Rettifica detrazione IVA Forfettari: esempio

    Ipotizziamo il caso di un contribuente che nel 2019 accede al regime forfettario e che presenti, al 31 dicembre 2018, la seguente situazione:

    Anno entrata in funzione Bene ammortizzabile Valore  Iva Recupero Iva Recupero detrazione No recupero
     2018 Macchinario 1.000  220 4/5 176  
     2017 Bene costo < 516,46 €  400  88 3/5   x
     2017 Computer 1.500  330 3/5 198  
     2017 Software (amm.to 33%) 3.000  660 1/3   x
     2015 Cellulare con detrazione IVA limitata al 50% 1.500  330 1/5 33  
     2014 Macchinario 1.500  330     x
     Totale rettifica detrazione Iva 407

    Come già detto, Il bene di valore inferiore a 516,46 euro non deve esser preso in considerazione, così come non va considerato il bene con ammortamento superiore al 25%; allo stesso modo, non occorre tener conto del macchinario per il quale sono trascorsi più di quattro anni dalla sua entrata in funzione.

  • Redditi esteri

    Esterometro 2019: ecco come funziona

    Gli adempimenti ai fini IVA riguardanti le operazioni con l’estero, già di per sé articolati, dal 1° gennaio 2019 dovranno interfacciarsi con la fatturazione elettronica che è diventata obbligatoria in Italia per le operazioni in ambito B2B.

    In linea di principio le operazioni con l'estero sono escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica ma è stato introdotto un nuovo adempimento, il c.d. esterometro, per comunicare le operazioni effettuate da e verso operatori non residenti. Per evitare l’esterometro si può optare per la fatturazione elettronica delle operazioni attive verso l’estero. I soggetti passivi esteri identificati in Italia, se in un primo tempo sembravano dover rientrare tra i soggetti obbligati alla fatturazione elettronica (articolo 1, comma 909, della legge n. 205 del 2017) con la Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 e con l’art. 15 del Decreto fiscale sono stati esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica, in vigore dal 1° gennaio 2019.

    Dopo annunci di slittamenti da una parte e minacce di astensione collettiva dall'altra, in extremis il giorno prima della scadenza inziale prevista il 28 febbraio 2019 è stata concessa la proroga al 30 aprile 2019 per gli esterometri relativi alle operazioni dei mesi di gennaio e febbraio 2019.

    Questo articolo è  un estratto della Circolare del Giorno 230/2018 Fatturazione soggetti esteri identificati redatta dagli stessi autori e disponibile anche nell'abbonamento alla Circolare del Giorno 

    Esterometro 2019: cos’è e quali operazioni include

    Con l’introduzione della fatturazione elettronica scompare lo “spesometro” ossia la comunicazione generalizzata di tutte le fatture attive e passive comprese le bollette doganali. Il termine per inviare l’ultima comunicazione delle operazioni del secondo semestre 2018 era previsto il 28 febbraio 2019 ma in seguito alle polemiche e alle richieste degli operatori, in extremis è stata concessa la proroga al 30 aprile 2019 anche per lo spesometro. 

    Rimangono confermate nel 2019, con regole invariate, le comunicazioni Intrastat per le operazioni con soggetti comunitari. A partire dalle fatture emesse o registrate dal 1° gennaio 2019, è introdotta una nuova comunicazione delle fatture relative ad operazioni transfrontaliere, il cosiddetto “esterometro”. Gli operatori IVA residenti comunicano le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

    Sono escluse dall’obbligo di comunicazione (quindi sono comunicate solo facoltativamente) le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

    Si riepilogano di seguito le operazioni da includere della comunicazione “esterometro”:

    • fatture emesse verso soggetti comunitari non stabiliti anche se identificati ai fini IVA in Italia, per i quali non è stata emessa fattura elettronica tramite SdI;
    • fatture ricevute da soggetti comunitari non stabiliti;
    • fatture emesse per servizi generici verso soggetti extracomunitari per cui non è stata emessa la fattura elettronica e per le quali non c’è una bolletta doganale;
    • autofatture per servizi ricevuti da soggetti extracomunitari;
    • autofatture per acquisti di beni provenienti da magazzini italiani di fornitori extraUe.

    Esterometro 2019: cosa indicare

    Nella nuova comunicazione occorre pertanto indicare anche le fatture emesse o ricevute da soggetti esteri non stabiliti ma solo identificati direttamente nel territorio dello Stato oppure con rappresentante fiscale. A tal fine occorre indicare nell’esterometro l’acquisto di merce che si trova in Italia con fattura ricevuta:

    • da fornitore comunitario (integrazione della fattura senza Intrastat);
    • da fornitore extracomunitario (autofattura).

    Allo stesso modo occorre indicare nell’esterometro le fatture emesse per vendita di beni con consegna in Italia nei confronti di un cliente estero identificato in Italia.
    A differenza delle precedenti, le fatture attive e passive che hanno come controparte un soggetto stabilito nel territorio dello Stato, non sono incluse nell’esterometro.
    È possibile inoltre non comunicare l’operazione nell’esterometro se viene emessa fattura elettronica con indicazione, tra i dati anagrafici del cessionario, del Codice Destinatario “XXXXXXX” (esclusivamente per i dati delle fatture emesse).

    Affinché il file xml sia accettato dal sistema dell’Agenzia delle Entrate predisposto per la ricezione dei file (di seguito Sistema Ricevente), il responsabile della trasmissione (il soggetto obbligato o un suo delegato) deve apporvi una firma elettronica (qualificata o basata su certificati Entrate) oppure, solo in caso di invio del file tramite upload sull’interfaccia web del servizio “Fatture e Corrispettivi”, il sigillo elettronico dell’Agenzia delle Entrate.

      EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA VERSO
    TIPOLOGIA CLIENTE Non residenti, non stabiliti ma identificati Non residenti, non stabiliti, non identificati
    CODICE DESTINATARIO “0000000” “XXXXXXX”
    FIRMA ELETTRONICA NO SI
    OBBLIGO DI RIPORTARE L’OPERAZIONE NELL’ESTEROMETRO NO NO


    E' possibile trasmettere i dati con un file compresso (.zip) non firmato se tutti i file xml in esso contenuti sono firmati. Se, invece, i file xml non sono tutti firmati, il file compresso deve essere obbligatoriamente firmato.

     

    Esterometro 2019: informazioni da trasmettere

    Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono con l’esterometro le seguenti informazioni:

    • i dati identificativi del cedente/prestatore,
    • i dati identificativi del cessionario/committente,
    • la data del documento comprovante l’operazione,
    • la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione),
    • il numero del documento,
    • la base imponibile,
    • l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

     

    Esterometro 2019: modalità di trasmissione

    È possibile trasmettere i dati con un file compresso (.zip) non firmato se tutti i file xml in esso contenuti sono firmati. Se, invece, i file xml non sono tutti firmati, il file compresso deve essere obbligatoriamente firmato.

    Il file può essere inviato dall’interfaccia “Fatture e corrispettivi”. Non è possibile trasmettere i file dati fattura (“Esterometro”) attraverso la piattaforma Desktop telematico. La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione. Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA.

    La prima comunicazione mensile delle operazioni di gennaio doveva essere inviata entro il 28 febbraio 2019 ma come detto è stata prorogata al 30 aprile 2019.