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Lavori usuranti comunicazione con Modello LAV-US
Scade il 31 Marzo di ogni anno il termine per la presentazione del Modello LAV_US con cui i datori di lavoro comunicano all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di riferimento ed ai competenti istituti previdenziali i dipendenti addetti a lavorazioni particolarmente faticose o pesanti, che danno diritto all'accesso pensionistico anticipato.
Il D.Lgs 67/2011 prevede l'accesso anticipato alla pensione per quei lavoratori che sono addetti a lavorazioni particolarmente faticose o pesanti, (si veda oltre cosa si intende ) ed inoltre, con l'articolo 5, impone un'ulteriore adempimento in capo al datore di lavoro: l'invio di una comunicazione con l'indicazione
- del periodo e
- del numero di dipendenti che hanno svolto lavori usuranti.
L'obbligo viene assolto attraverso la presentazione telematica del Modello LAV_US entro il 31 Marzo di ogni anno .
I lavoratori soggetti a comunicazione
Non tutti i lavoratori sono soggetti a comunicazione, ma solamente coloro i quali sono addetti a lavori particolarmente faticosi o pesanti. Secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 1 D.Lgs 67/2011, tra i soggetti obbligati rientrano coloro che svolgono:
- lavori usuranti,
- lavoro notturno,
- lavori a catena e
- i conducenti di veicoli.
Lavoro usurante
I lavori usuranti sono previsti tassativamente dall'art. 2 D.M. 19 maggio 1999:
• lavori in galleria, cava o miniera – tutte le mansioni svolte in sotterraneo dagli addetti con carattere di prevalenza e continuità;
• lavori in cassoni ad aria compressa;
• lavori svolti dai palombari;
• lavori ad alte temperature;
• lavorazione del vetro cavo;
• lavori espletati in spazi ristretti – con carattere di prevalenza e continuità, in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
• lavori di asportazione dell'amianto;Lavoro notturno
Il D.lgs 66/2003 definisce “periodo notturno” un arco temporale di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, mentre “lavoratore notturno” è chi svolge, durante il periodo notturno, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero, o parte del suo orario di lavoro ( secondo quanto stabilito dai contratti collettivi, in mancanza si applica il limite di 80 giorni l'anno).
Il lavoro notturno è considerato usurante:
• se organizzato in turni, almeno sei ore in cui è compresa la fascia indicata come “periodo notturno”, e per un numero di giorni non inferiore a 64;
• se invece il lavoro è svolto in modo ordinario i lavoratori devono prestare la loro attività per almeno tre ore nel periodo tra la mezzanotte e le cinque.Lavori a catena
Lavorazioni svolte da addetti alla cosiddetta “linea catena” e che sono indicate tassativamente dall'Allegato 1 del D.Lgs 67/2011:
• prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti;
• lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.;
• macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico;
• costruzione di autoveicoli e di rimorchi;
• apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento;
• elettrodomestici;
• altri strumenti e apparecchi;
• confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.
• confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo.Conducenti di veicoli
Rientrano tra i lavoratori soggetti alla comunicazione anche i conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivoIl Modello LAV_US: composizione ed invio, sanzioni
La comunicazione va effettuata entro il 31 Marzo di ogni anno tramite la compilazione del Modello LAV_US direttamente sul sito ClicLavoro (https://www.co.lavoro.gov.it/modulolavus/).
Qualora il soggetto che effettua l'invio non sia in possesso delle credenziali d'accesso dovrà procedere dapprima con la registrazione, aspettare l'esito del Ministero, e successivamente iniziare la compilazione.
Il Modello può essere presentato direttamente dal datore di lavoro, azienda utilizzatrice in caso di lavoratori somministrati, o da intermediari abilitati ( ad es. i Consulenti del Lavoro).Il Modello LAV_US si compone di tre parti principali:
- Sezione Datore di Lavoro, si indicano i riferimenti dell'azienda che svolge lavori faticosi o pesanti, insieme anche alla matricola e i codici di inquadramento INPS, Codice Cliente attribuito dall'INAIL, eventuale iscrizione ad alti enti e alla Camera di Commercio o all'Albo delle imprese artigiane;
- Sezione elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività, in questa sezione vanno indicate tutte le sedi territoriali nelle quali l’azienda svolge attività usuranti, i dati anagrafici dei singoli lavoratori impegnati in tali attività e il periodo in cui si è svolta la lavorazione in oggetto;
- Sezione dati di invio, compilata automaticamente dal sistema, sono presenti i dati di chi ha compilato il modello, azienda o intermediario.
Il mancato invio del Modello LAV_US comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa che va da 500 a 1.500 euro, previa diffida ad adempiere.
Fonti normative
Le fonti normative consultate in tema di lavoro usurante e compilazione modello LAV-US sono le seguenti:
- D.lgs 67/2011 Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti;
- D.M. 19 Maggio 1999 Criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti;
- Nota Direttoriale 28 Novembre 2011 Indirizzi operativi per la compilazione del modello LAV_US
- D.M. 20 Settembre 2017 Concernente l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
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Autodichiarazione aiuti di stato: c’è tempo fino al 31 gennaio
A ridosso della scadenza del 31 gennaio le Entrate, il giorno 27 hanno pubblicato un nuovo chiarimento sull'autodichiarazione aiuti di stato. In particolare viene chiarito che la società di partecipazione la quale, al tempo di fruizione degli aiuti, non lo era, è comunque tenuta a inviare l’autodichiarazione, in quanto la stessa si riferisce alla data in cui gli aiuti sono concessi. Clicca qui per la sezione FAQ
Ricordiamo inoltre, che con avviso del 16.01 si informava di un aggiornamento del modello e delle istruzioni per la compilazione della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework per le misure di aiuto a sostegno dell’economia nell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (ai sensi del punto 1.6 del provvedimento del 27 aprile 2022)
In particolare, veniva specificato che:
a) nel modello, nel riquadro “DICHIARANTE” del frontespizio, accanto alla casella “Definizione agevolata” è inserita la casella “Annullamento”;
b) alla pagina 3 delle istruzioni, prima del paragrafo “COME SI COMPILA FRONTESPIZIO”, è inserito il seguente: “ANNULLAMENTO
Inoltre, qualora si intenda annullare una Dichiarazione precedentemente trasmessa occorre presentare entro il 31 gennaio 2023 una nuova Dichiarazione nella quale va barrata l'apposita casella "Annullamento" nel frontespizio e vanno compilati unicamente i seguenti riquadri:
- Dichiarante;
- Rappresentante firmatario della Dichiarazione (in presenza di rappresentante/erede);
- Sottoscrizione;
- Impegno alla presentazione telematica (in presenza di incaricato della trasmissione della Dichiarazione).
Se si intende annullare una Dichiarazione trasmessa oltre il 31 gennaio 2023 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata (si vedano le istruzioni al paragrafo precedente), occorre presentare entro tale termine di 60 giorni una nuova Dichiarazione compilata secondo le indicazioni sopra fornite e nella quale va barrata anche la casella "Definizione agevolata" nel frontespizio.”.
Infine, ricordiamo che in data 29 novembre con Provvedimento n 439400 le Entrate hanno prorogato la scadenza, prevista per il 30 novembre, dell'invio della Autodichiarazione aiuti di stato covid, al 31 gennaio 2023.
Di seguito alcuni dei chiarimenti delle Entrate, che nel dettaglio sono disponibili nella sezione delle FAQ clicca qui per accedervi.
Scomputo aiuti successivi: le istruzioni delle Entrate
Le Entrate ricordano che, il comma 3 dell’articolo 4 del DM 11/12/2021 dispone che «In caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto ai sensi del comma 2, il corrispondente importo è sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa. A tale ammontare dovranno essere sommati gli interessi di recupero maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria, o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato».
In considerazione di tali previsioni, dunque, gli splafonamenti dovranno essere “sottratti” degli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa.
Ai fini della restituzione degli splafonamenti, in alternativa al pagamento tramite modello F24, è possibile scomputare gli importi eccedenti i massimali utilizzando in primo luogo le istanze per il riconoscimento dei seguenti contributi/crediti di imposta:- Bonus tessile;
- Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, ZES e Sisma (modello CIM);
- CFP wedding, intrattenimento, horeca;
- CFP servizi di ristorazione collettiva;
- CFP discoteche e sale da ballo;
- Credito d’imposta locazioni imprese turistiche;
- Credito di imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo;
- Credito d’imposta per le imprese agricole e agroalimentari.
Oltre alle istanze sopra elencate, ai fini dello scomputo, è possibile utilizzare alcuni crediti d’imposta da quadro RU elencati nella “Tabella codici aiuti di Stato” presente in calce alle istruzioni dei modelli REDDITI 2022, riducendo l’importo residuo da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi (e nei limiti di tale residuo).
Trattasi, in particolare dei crediti individuati dai seguenti codici aiuto nella predetta “Tabella codici aiuti di Stato”: 54, 55, 56, 58, 61, 69 e 71.
- indicare nella casella “Situazioni particolari” del frontespizio il codice 1;
- compilare la sezione I del quadro RU secondo le regole ordinarie riportando nel rigo RU5, colonna 3, l’intero importo del credito maturato;
- indicare nella colonna 2 del rigo RU12 il residuo del credito diminuito dell’importo da riversare, avendo cura di barrare la casella 1 del medesimo rigo.
Ad esempio, qualora il contribuente abbia maturato per l’anno 2021 uno dei predetti crediti per un importo pari a 10.000, utilizzato con il modello F24 entro il 31 dicembre 2021 per 2.000, e debba riversare a seguito del superamento dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e/o 3.12 del Temporary Framework un importo pari a 5.000, dovrà indicare:
- nella casella “Situazioni particolari” del frontespizio il codice 1;
- nel rigo RU5, colonna 3, il credito maturato pari a 10.000;
- nel rigo RU6 la quota utilizzata in compensazione pari a 2.000;
- nel rigo R12, colonna 2, il residuo pari a 3.000 (al netto, quindi, della quota utilizzata ai fini del riversamento pari a 5.000), avendo cura di barrare la casella 1.
Autodichiarazione aiuti di stato: istruzuoni per impresa unica che eccede i massimali
Nel caso di un ’impresa unica costituita dalla società A e dalla società B che:
- abbiano complessivamente superato il limite massimo consentito di cui alla Sezione 3.1;
- non abbiano la possibilità di allocare l’eccedenza di aiuti nella Sezione 3.12;
- decidano, per comodità, di far riversare l’eccedenza interamente dalla società A.
Si chiede se la società B, all’interno della propria autodichiarazione, debba:
- barrare la casella della dichiarazione sostitutiva con la quale dichiara di aver superato, a livello di impresa unica, i limiti di cui alla sezione 3.1;
- barrare la casella con la quale dichiara di far parte di un’impresa unica;
- compilare la colonna 1 “Importo aiuti eccedenti i limiti impresa unica” del riquadro “Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework”, indicando l’eccedenza che verrà riversata da società A;
- lasciare vuote le altre colonne (da 2 a 8) del riquadro di cui al punto precedente.
Le Entrate hanno replicato quanto segue.
Nel caso prospettato in cui, a livello di impresa unica costituita dalle società A e B, sia stato superato il massimale previsto dalla Sezione 3.1 del Temporary Framework e la quota di aiuti eccedente detto massimale sia riversato interamente dalla società A, si conferma che la società B è, comunque, tenuta a presentare l’autodichiarazione nella quale dovrà:
- barrare la casella della dichiarazione sostitutiva con la quale dichiara di aver superato, a livello di impresa unica, i massimali di cui alla Sezione 3.1;
- barrare la casella con la quale dichiara di far parte di un’impresa unica;
- compilare la colonna 1 “Importo aiuti eccedenti i limiti impresa unica” del riquadro “Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework”, indicando la quota di aiuti fruiti dall’impresa unica in misura superiore ai massimali di cui alla Sezione 3.1 (che verrà riversata dalla società A);
- lasciare vuote le altre colonne (da 2 a 8) del riquadro di cui al punto precedente.
Ciò premesso, sentito il Dipartimento delle Finanze, non si rinvengono limiti al soggetto che opera il riversamento volontario (articolo 4, comma 2, del DM 11/12/2021), nella misura in cui si tratta di uno dei componenti dell’impresa unica che ha fruito degli aiuti inclusi nel cd. regime ombrello per un ammontare capiente rispetto alla somma da restituire.
Autodichiarazione aiuti di stato: attività cessate prima del termine di invio
Le Entrate specificano che in linea generale, si ritiene che la chiusura della partita IVA non escluda il beneficiario degli aiuti dall’obbligo di presentare l’autodichiarazione.
Quest’ultima rappresenta lo strumento con cui il beneficiario assume l’impegno all’eventuale restituzione delle somme beneficiate in eccesso rispetto ai massimali fissati dal TF.
In particolare, nell’ipotesi di cessazione della partita IVA societaria, in linea con quanto disposto, con riferimento agli adempimenti dichiarativi, dall’articolo 5 del d.P.R. n. 322 del 1998, si ritiene ragionevole affidare l’onere di presentare l’autocertificazione al liquidatore oppure all’ultimo amministratore.
Attenzione al fatto che l’onere di restituzione delle somme eccedenti resta tuttavia a carico dei soci che ne rispondono:
- illimitatamente, se trattasi di società di persone,
- ovvero solo nei limiti del riscosso in caso di società di capitali (in linea con quanto stabilito, con riferimento al pagamento delle imposte, dall’articolo 36, terzo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973).
Peraltro, l’articolo 28 del decreto legislativo n. 175 del 2014 (cd. decreto semplificazioni), che ha modificato il citato articolo 36, dispone al comma 4 che «Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese»
Al riguardo si ricorda che in tema di CFP COVID-19, è stato già chiarito che, anche nelle ipotesi di attività cessate a seguito della percezione del contributo, il soggetto firmatario dell’istanza inviata in via telematica è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli, a richiesta, agli organi istruttori dell’amministrazione finanziaria (cfr. circolare n. 15/E del 2020).
Tenuto conto anche dell’esistenza di termini per il controllo degli aiuti fruiti che non risultano interrotti anche a seguito della chiusura della partita IVA, deve concludersi che resta fermo l’obbligo di presentazione dell’autodichiarazione anche in relazione ai soggetti cd. cessati.
Autodichiarazione aiuti di stato: mancata compilazione del modello redditi 2021
Le Entrate hanno chiarito che, come specificato nelle istruzioni ai modelli REDDITI e IRAP, l’esposizione in dichiarazione dei dati relativi agli aiuti di Stato e/o agli aiuti de minimis, fruibili ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di cui al DM 31 maggio 2017, n. 115, sono necessari «ai fini della registrazione degli stessi da parte dell’Agenzia delle entrate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, previsto dall’art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234».
Tuttavia, come precisato anche dalla citata risoluzione n. 58/E del 29 settembre 2021 (ai fini IRAP), la mancata compilazione del prospetto degli aiuti di Stato presente nei quadri RS e IS, rispettivamente, dei modelli REDDITI e del modello IRAP può essere regolarizzata mediante presentazione di una dichiarazione (REDDITI/IRAP) integrativa, versando per l’errore commesso la sanzione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, definibile mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Si conferma, pertanto, che è possibile emendare l’omessa compilazione del quadro RS in sede di Modello REDDITI 2021, anno di imposta 2020, con riferimento agli “aiuti Covid-19”, presentando una dichiarazione dei redditi integrativa.
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Definizione agevolata avvisi bonari: sanzioni al 3%
Con Circolare n 1 del 13 gennaio 2023 le Entrate pubblicano i chiarimenti per i contribuenti che intendono beneficiare della definizione agevolata degli avvisi bonari.
Si tratta in particolare delle comunicazioni di irregolarità con cui l’Agenzia delle Entrate segnala errori materiali e di calcolo nella compilazione della dichiarazione dei redditi che comportano una imposta o una maggiore imposta da versare.
Con la circolare si specifica il perimetro della misura con relativi chiarimenti introdotta dalla legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022)
In data 25 gennaio, con una FAQ pubblicata sulla rivista online FiscoOggi, le Entrate in risposta ad un contribuente, specificano che:
"Nella definizione agevolata, tuttavia, rientrano solo le comunicazioni emesse a seguito dei controlli “automatizzati”, cioè quelli eseguiti ai sensi degli articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972.
Per le comunicazioni di irregolarità derivanti da controlli formali (eseguiti ai sensi dell’articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973) rimane ferma, invece, la sanzione del 20%. Per queste comunicazioni, comunque, è adesso possibile optare per l’estensione del piano di rateazione (20 rate, anziché 8), indipendentemente dall’importo dovuto."
Il documento di prassi ricorda che, il controllo automatizzato delle dichiarazioni, disciplinato dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rappresenta una delle metodologie di verifica della regolarità degli adempimenti posti in essere dai contribuenti.
In particolare, attraverso procedure automatizzate, sulla base degli elementi direttamente riscontrabili dalle dichiarazioni presentate e dalle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria, l’Agenzia delle entrate effettua specifici controlli finalizzati a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nella compilazione delle dichiarazioni.
I controlli automatizzati verificano che le imposte indicate in dichiarazione siano state correttamente liquidate e che i relativi versamenti siano stati effettuati tempestivamente e in misura congrua.
Se dai controlli automatizzati emerge un’imposta o una maggiore imposta dovuta, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente o all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione in esame.
La comunicazione degli esiti della liquidazione non è un tipico atto impositivo, ma rappresenta un invito a fornire chiarimenti e a sanare le irregolarità riscontrate, per dare al soggetto passivo la possibilità di evitare la successiva iscrizione a ruolo delle somme dovute.
Infatti, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, entro 30 giorni dalla comunicazione delle irregolarità (90 giorni in caso di avviso telematico3 ), il contribuente può regolarizzare la propria posizione versando la somma richiesta, con le sanzioni ridotte ad un terzo, oppure può chiedere il riesame degli esiti segnalando all’Agenzia delle entrate gli elementi non considerati o erroneamente valutati in fase di liquidazione.
In caso di mancato pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione originaria (90 giorni in caso di avviso telematico), le somme dovute, senza riduzione delle sanzioni, sono iscritte a ruolo.
Ciò premesso, con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito alle modalità applicative della suddetta definizione agevolata, considerato che le richiamate disposizioni non hanno previsto, per gli esiti già trasmessi ai contribuenti, l’invio di nuove comunicazioni da parte dell’Agenzia delle entrate.
Il documento di prassi illustra, anche con concreti esempi di calcolo, le altre possibilità offerte dalla norma, ossia la definizione agevolata delle rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 e l’estensione da 8 a 20 rate trimestrali dei piani di rateazione dei debiti emergenti dal controllo delle dichiarazioni.
Definizione agevolata avvisi bonari con sanzoni al 3%: istruzioni
Il comma 153 stabilisce che le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021, richieste al contribuente per mezzo delle comunicazioni di irregolarità previste:
- dagli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973
- e 54-bis del DPR n. 633 del 1972,
possono essere oggetto di definizione agevolata, consistente nella riduzione al 3 per cento (rispetto al 10 per cento ordinariamente applicabile in sede di comunicazione degli esiti) delle sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo.
Rientrano nella definizione agevolata:
a) le comunicazioni per le quali il termine di pagamento, previsto dall’articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997, non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023), ossia le comunicazioni già recapitate per le quali, alla stessa data, non è ancora scaduto il termine di 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) per il pagamento delle somme dovute o della prima rata5 ;
b) le comunicazioni recapitate successivamente alla medesima data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023.
Si sottolienea che per effetto della definizione agevolata, le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero, mentre le sanzioni sono ricalcolate nella misura del 3 per cento delle imposte non versate o versate in ritardo.
Per beneficiare della definizione agevolata, è necessario che le somme dovute, con sanzioni ridotte al 3 per cento, siano versate, in unica soluzione, entro 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) dal ricevimento della comunicazione originaria o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione degli esiti.
In caso di opzione per il pagamento rateale, la prima rata deve essere versata entro il predetto termine di 30 (o 90) giorni e le rate diverse dalla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con i relativi interessi di rateazione.
I benefici della definizione agevolata sono conservati anche nelle ipotesi di lieve inadempimento previste dall’articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Le Entrate specificano che si tratta di
- lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a sette giorni;
- lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a 10.000 euro;
- tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva, salva l’applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo.
In caso di omesso o tardivo pagamento delle somme dovute, oltre i limiti del lieve inadempimento, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
Si procede, quindi, all’iscrizione a ruolo delle somme dovute, con sanzioni calcolate nella misura piena prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Definizione agevolata avvisi bonari con sanzoni al 3%: un esempio
Esempio n. 1 come riportato nella Circolare delle Entrate
Un contribuente riceve una comunicazione degli esiti del controllo automatizzato della dichiarazione modello Redditi 2020 (periodo d’imposta 2019) in relazione ad una imposta non versata pari a 100 euro e ad un versamento tardivo pari a 400 euro.
Tale comunicazione è stata inviata tramite posta elettronica certificata e ricevuta dal contribuente in data 19 dicembre 2022.
Esiti comunicati al contribuente:
Esito di omesso versamento Imposta non versata 100,00
Sanzione (10%) 10,00
Interessi 7,00
Esito di tardivo versamento
Sanzione (10%) 40,00
Interessi 14,00
Totale 171,00
L’importo totale richiesto con la comunicazione, comprensivo di sanzioni calcolate al 10 per cento, è pari a euro 171,00.
Esiti rideterminati a seguito del ricalcolo delle sanzioni al 3%:
Esito di omesso versamento
Imposta non versata 100,00
Sanzione (3%) 3,00
Interessi 7,00
Esito di tardivo versamento
Sanzione (3%) 12,00
Interessi 14,00
Totale 136,00
La definizione agevolata si perfeziona con il versamento dell’importo rideterminato, con sanzioni calcolate al 3 per cento, pari a euro 136,00, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, indicando nel modello F24 il codice tributo 9001, l’anno di riferimento 2019 e il codice atto relativo alla comunicazione. In caso di opzione per il pagamento rateale, la prima rata deve essere versata entro il predetto termine di 30 giorni e le rate successive devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con i relativi interessi di rateazione.
Definizione agevolata delle rateazioni in corso al 1° gennaio 2023
Il comma 155 prevede la definizione agevolata anche con riferimento alle comunicazioni di cui ai citati articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972, riferite a qualsiasi periodo d’imposta, per le quali, alla data del 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023), sia regolarmente in corso un pagamento rateale, ai sensi dell’articolo 3-bis del citato d.lgs. n. 462 del 1997.
Per rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d’imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza ai sensi dell’articolo 15-ter del DPR n. 602 del 1973.
L’agevolazione consiste nella rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3 per cento dell’imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato gli 8 versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022.
Pertanto, la definizione agevolata si realizza con il pagamento degli importi residui a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, nonché con il pagamento delle sanzioni calcolate nella misura del 3 per cento delle residue imposte non versate o versate in ritardo.
Il comma 156 prevede che il pagamento rateale delle somme dovute, come rideterminate a seguito della definizione agevolata, prosegue secondo le modalità e i termini previsti dal predetto articolo 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997.
In altri termini, condizione necessaria per beneficiare della riduzione sanzionatoria è che il pagamento rateale prosegua, senza soluzione di continuità, secondo le scadenze previste dall’originario piano di rateazione, ovvero, nei casi di importo originario non superiore a 5.000 euro, usufruendo dell’estensione fino a venti rate, di cui si dirà nel paragrafo successivo.
In caso di mancato pagamento, anche parziale, alle prescritte scadenze, tale da determinare la decadenza dalla rateazione, la definizione agevolata non produce alcun effetto e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. Si riporta di seguito un esempio di definizione agevolata per una rateazione in corso.
Estensione piani di rateazione
In merito alla rateazione delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni, il comma 159 modifica, a regime, la disciplina contenuta nell’articolo 3-bis, comma 1, del d.lgs. n. 462 del 19978 , in base al quale le somme dovute potevano essere versate in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
Allo scopo di uniformare il numero massimo di rate (venti rate trimestrali di pari importo) in cui può essere suddiviso il pagamento dei debiti emergenti dal controllo delle dichiarazioni, a prescindere dall’ammontare dei debiti stessi, viene quindi prevista la soppressione delle parole «in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro».
Ne consegue che, indipendentemente dall’importo della comunicazione, il contribuente può sempre optare per il pagamento delle somme dovute fino ad un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
Tale disposizione si applica, oltre che alle rateazioni non ancora iniziate, anche a tutte le rateazioni in corso al 1° gennaio 2023.
Di conseguenza, tutti i piani rateali attualmente in corso relativi a debiti di importo non superiore a cinquemila euro possono essere estesi fino a un massimo di venti rate trimestrali. Si riporta di seguito un esempio di estensione per un piano di rateazione in corso.
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Decreto aiuti quater: alcune novità dopo la conversione in legge
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.13 del 17.01.2023, la Legge del 13.01.2023 n. 6 di conversione del decreto Aiuti quater (Decreto legge del 18.11.2022 n. 176).
Vediamo alcune novità
Decreto Aiuti quater è legge: modifiche ai crediti energia
Una delle modifiche apportate in sede di conversione in legge del D.L. 179/2022 riguarda il posticipo del termine per la fruizione dei crediti d’imposta spettanti alle imprese per gli acquisti di energia elettrica e di gas naturale relativi agli ultimi 6 mesi del 2022.
Infatti, per espressa previsione normativa:
- i crediti in commento maturati per il mese di dicembre 2022:
- i crediti “energia” spettanti ai sensi del DL aiuti-ter relativamente ai mesi di ottobre e novembre 2022:
- i crediti “energia” spettanti ai sensi del DL Aiuti-biselativamente al terzo trimestre 2022;
sono utilizzabili esclusivamente in compensazioneentro la data del 30.09.2023.
Tali crediti sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore:
- di banche;
- intermediari finanziari;
- società appartenenti a un gruppo bancario;
imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 30 settembre 2023.
Decreto Aiuti quater è legge: credito di imposta carburanti agricoltura e pesca
Con l’art. 2-bis si posticipano di tre mesi, dal 31.03.2023 al 30.06.2023, i termini entro cui è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 il credito d’imposta del 20% anche se è stato oggetto di cessione – spettante alle imprese esercenti:
- attività agricola e della pesca;
- attività agromeccanica (codice Ateco 01.61),
per l’acquisto di carburante per la trazione dei mezzi utilizzati effettuato nel quarto trimestre del 2022.
L'agevolazione è riconosciuta in riferimento al carburante acquistato per la trazione dei mezzi utilizzati in quelle attività e – con riguardo alle sole imprese esercenti attività agricola e della pesca – anche all’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.
Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di determinati soggetti.
Si aggiunge inoltre che il credito d’imposta in oggetto è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data.
È stato anche spostato in avanti di un mese, dal 16.02.2023 al 16.03.2023 il termine entro il quale i beneficiari dell’agevolazione, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione di quanto non ancora utilizzato, devono riferire all’Agenzia delle Entrate, tramite apposita comunicazione, l’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.
Decreto Aiuti quater è legge: superbonus
L’articolo 9 riduce la percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del cd superbonus, portandola dal 110 al 90 per cento.
Il comma 2 dell’articolo 9 introduceva, a determinate condizioni, rilevate alla data del 25 novembre 2022, alcune deroghe all’applicazione di tale riduzione. Tale comma è stato soppresso nel corso dell’esame in Commissione.
Allegati:
La norma, tuttavia, proroga al 31 marzo 2023 il termine previsto per l’utilizzo della detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari e riconosce, a determinate condizioni di reddito familiare e di titolarità del bene, la possibilità di vedersi riconosciuta la detrazione nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute per le unità immobiliari nel 2023.
Inoltre, l’agevolazione con aliquota nella misura del 110% viene riconosciuta fino al 2025 ai soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso.
Viene prevista anche la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni di reddito di riferimento inferiore a 15.000 euro.
Viene riconosciuta la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell’agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d'imposta legati al superbonus, aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario. Si stabilisce infatti che, limitatamente ai crediti d’imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, sia possibile ripartire l’utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali.
L’articolo, come modificato in sede referente, innalza il limite (portandolo da due a tre) del numero di cessioni del credito previste per gli interventi di efficientamento energetico e recupero edilizio, con la conseguenza che dopo la prima cessione, il credito può essere ceduto ancora al massimo per tre volte nei confronti di soggetti qualificati ovvero banche, intermediari e assicurazioni.
La disposizione contiene altresì una misura, anch’essa introdotta in sede referente, finalizzata a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese che hanno realizzato interventi edilizi rientranti nella disciplina del superbonus. Si prevede a tal fine che SACE possa concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie e soggetti abilitati al credito, per finanziamenti a favore di imprese che realizzano interventi previsti dall’articolo 119 del decreto legge 34 del 2020. -
Autoliquidazione INAIL 2023: istruzioni e coefficienti rateazione
ll 29 dicembre 2022 l’INAIL ha fornito le istruzioni operative e le scadenze relative all’autoliquidazione 2022/2023, con particolare riferimento agli adempimenti dei datori di lavoro in tema di riduzioni contributive.
Apertura servizi e scadenza comunicazioni
I servizi telematici correlati all’autoliquidazione 2022-2023 saranno disponibili in www.inail.it a partire dalle seguenti date:
- Riduzione di Presunto (PAT): 4 gennaio 2023;
- Riduzione di Presunto (PAN): 3 gennaio 2023;
- Invio telematico dichiarazione salari e VSAL (PAT): 11 gennaio 2023;
- AL.P.I. online (PAT): 11 gennaio 2023;
- Invio retribuzioni e calcolo del premio (PAN): 12 gennaio 2023;
- Richiesta certificato assicurazione equipaggio (PAN): 2 gennaio 2023
SCADENZE
Versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata 16 FEBBRAIO 2023 altre rate del 25% + interessi di rateazione eventuali :
16 MAGGIO – 16 (21) AGOSTO – 16 NOVEMBRE 2023 (v. coefficienti all'ultimo paragrafo)presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2022 28 FEBBRAIO 2023 comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni con servizio “Riduzione Presunto”. 16 FEBBRAIO 2023 in caso di presumibile riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2023, Modalità di invio :
- I datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali) dovranno presentare le dichiarazioni solo con i servizi telematici “AL.P.I. online”, e “Invio telematico Dichiarazione Salari”. Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2022/2023 da indicare nel modello F24 è 902023.
- I datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN (posizioni assicurative navigazione) dovranno trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il servizio on line “Invio retribuzioni e calcolo del premio”, che fornisce anche il calcolo del premio, il numero di riferimento per il modello F24 e, su richiesta il certificato di assicurazione dell’equipaggio.
Autoliquidazione INAIL : Riduzioni del premio
Nella istruzione operativa sono dettagliati i possibili casi di riduzione dei premi assicurativi INAIL:
- riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari;
- sgravi per la pesca oltre gli stretti, la pesca mediterranea e costiera; l
- sgravio per il Registro Internazionale;
- incentivi per il sostegno della maternità e della paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo;
- riduzione per le imprese artigiane;
- riduzione per Campione d’Italia;
- riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate; la riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci; gli incentivi per le assunzioni ex art. 4 comma 8 della L. 92/2012.
- riduzione del premio per le imprese artigiane (nel 2022 misura del 5,68% destinata alle e imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza, che non hanno registrato infortuni nel biennio 2020/2021 e che hanno presentato la preventiva richiesta di ammissione nella dichiarazione delle retribuzioni 2021, inviata entro il 28 febbraio 2022. Nelle basi di calcolo del premio, i requisiti sono segnalati nella casellla “Regolazione anno 2022 Agevolazioni” con il codice 127.
Attenzione infine che per l'applicazione della riduzione per l’autoliquidazione 2023/2024, va richiesta nella domanda barrando la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2022 da presentare entro il 28 febbraio 2023.
Coefficienti rateazione autoliquidazione 2023
Con la Nota n. 346 del 12 gennaio 2023, INAIL ha reso noti i coefficienti di rateazione ai fini del versamento in quattro rate del premio di autoliquidazione 2022-2023.
I coefficienti vanno moltiplicati per gli importi della 2a, 3a e 4a rata dell'autoliquidazione 2022/2023, sulla base del medio di interesse dei titoli di Stato per il 2022 reso noto dal Ministero dell'economia, pari all'1,71% , da utilizzare ai sensi dell'art. 44, comma 3, del DPR n. 1124/1965, come segue:
Rate Data scadenza pagamento Coefficienti interesse 1 16-2-2023 0 2 16-05-2023 0,00416959 3 21-8- 2023 0,00847973 4 16-11-2023 0,01278986 -
Agricoltura biologica: agevolazioni in arrivo
Pubblicato in GU n 293 del 16 dicembre 2022 il Decreto 14 ottobre del Ministero delle Politiche agricole, ambientali e forestali, con criteri e modalita' per l'attuazione degli interventi volti a favorire:
- le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale
- e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica, finanziati a valere sulla disponibilità del Fondo per l'agricoltura biologica (art. 1, comma 522, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall'art. 68, comma 15-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)
E' bene sottolienare che si tratta di una misura attuata con procedura ad evidenza pubblica per la concessione di contributi in conto capitale.
La direzione generale procede alla pubblicazione di un apposito avviso pubblico sul sito istituzionale www.politicheagricole.it
La documentazione deve essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo specificato nei successivi provvedimenti di accompagnata da una lettera di trasmissione firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente, salvo diversa indicazione della direzione generale.
Fondo agricoltura biologica: tipi di aiuti offerti alle imprese
Gli interventi, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, riguardano le categorie di aiuti previste dal regolamento (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, e in particolare:
- a. aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione (art. 21 del regolamento (UE) n. 702/2014), destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari e coaching), ad attivita' dimostrative e ad azioni di informazione;
- b. aiuti per i servizi di consulenza (art. 22 del regolamento (UE) n. 702/2014), intesi ad aiutare le aziende agricole, filiere e distretti di agricoltura biologica a usufruire di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali nonche' la sostenibilita' e la resilienza climatiche dell'azienda o dell'investimento;
- c. aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli (art. 24 del regolamento (UE) n. 702/2014), volti all'organizzazione e alla partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni; pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli biologici, alle filiere biologiche e ai distretti biologici/biodistretti.
Si specifica che, nei limiti delle risorse disponibili, l'attuazione degli interventi è disciplinata con successivi provvedimenti che individuano, oltre a quanto è previsto dal presente decreto:
- le categorie di intervento,
- l'ammontare delle risorse disponibili,
- le tipologie di investimento,
- i requisiti di accesso dei soggetti proponenti,
- le condizioni di ammissibilita' dei Progetti,
- le spese ammissibili, la forma
- le intensita' delle agevolazioni,
- nonche' le modalita' di presentazione delle domande,
- i criteri di valutazione e le modalita' di concessione ed erogazione delle agevolazioni.
Gli interventi sono rivolti a stimolare processi di organizzazione dei rapporti tra i differenti soggetti delle filiere agricole biologiche, con l'obiettivo di:
- a) promuovere la transizione ecologica del comparto agroalimentare attraverso processi di riconversione alla produzione con metodo biologico;
- b) sviluppare la collaborazione e l'integrazione fra i soggetti della filiera che permettano di riconoscere il maggior valore aggiunto alla produzione primaria biologica;
- c) stimolare le relazioni di mercato e garantire ricadute positive sulla produzione agricola di prossimita' e sull'economia del territorio interessato, in particolare mediante la realizzazione di un sistema integrato, volto alla valorizzazione e alla vendita di prodotti agricoli ed agroalimentari biologici.
Fondo agricoltura biologica: definizioni si filiera biologica e di operatore
Il decreto in oggetto specifica che per:
- «Filiera biologica» si intende l'insieme degli operatori biologici coinvolti nelle fasi della produzione biologica (produzione, preparazione e distribuzione/immissione sul mercato) organizzata con qualsiasi forma giuridica, comprese quelle previste dall'art. 10 della legge 9 marzo 2022, n. 23, che preveda, su base regionale o interregionale, in modo numericamente prevalente risp,etto al totale la partecipazione degli operatori biologici che svolgono attivita' di produzione primaria;
- «Operatore biologico» si intende l'operatore di cui all'art. 3, punto 13), del regolamento (UE) n. 2018/848 inserito nell'elenco di cui all'art. 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2049 del 1° febbraio 2012;
Fondo agricoltura biologica: ripartizione risorse
Le risorse finanziarie disponibili, previste dal «Fondo per l'agricoltura biologica» vengono destinate ai soggetti proponenti secondo la seguente ripartizione:
- a) il 40% e' destinato a finanziare interventi proposti da filiere biologiche giuridicamente costituite o costituende;
- b) il 30% e' destinato a finanziare interventi proposti da associazioni biologiche;
- c) il 30% e' destinato a finanziare interventi proposti da distretti biologici/biodistretti.
L'intensita' delle agevolazioni sara' stabilita nei singoli provvedimenti nel rispetto delle percentuali massime previste dagli articoli 21, 22 e 24 del regolamento (UE) n. 702/2014.
In ogni caso, ai sensi degli articoli. 21 e 24 del regolamento (UE) n. 702/2014, l'intensita' di aiuto non supera il 100 % dei cost ammissibili. In relazione agli aiuti per servizi di consulenza di cui all'art. 22 del regolamento (UE) n. 702/2014, l'importo dell'aiuto e' limitato a euro 1.500,00 per consulenza.
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Congedi parentali dal 2022: le sanzioni previste
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha emanato la nota n. 2414 del 6 dicembre 2022, con chiarimenti sulla applicazione delle sanzioni in materia di congedi parentali e altre misure di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare e su una piu equa suddivisione del lavoro di cura tra uomini e donne. La disciplina è stata infatti recentemente rinnovata dal dlgs 105 2022 che ha recepito la direttiva comunitaria.
Vediamo di seguito le principali indicazioni dell’Ispettorato del Lavoro.
Congedo paternità obbligatorio sanzioni e divieto licenziamento
Il congedo di paternità obbligatorio spetta ai lavoratore dipendenti per un periodo di 10 giorni lavorativi (20 in caso di parto plurimo) ed è indennizzato al 100%
Il dipendente deve richiederlo in forma scritta al datore di lavoro con un preavviso non minore di cinque giorni (salvo diverse previsioni del CCNL applicato)
Al datore di lavoro che rifiuti o ostacoli l’esercizio di questo diritto si applica :
- la nuova sanzione amministrativa da 516 a 2.582 euro (non è ammesso il pagamento in misura ridotta)
- diniego della eventuale certificazione per la parità di genere per i due anni successivi la violazione.
L'INL precisa che non si ritiene di ostacolo la richiesta del datore di lavoro di fruire del congedo in tempi compatibili con il preavviso, salvo i casi di parto anticipato.
La violazione può essere soggetta a diffida, sempre che il congedo sia ancora fruibile.
La nota precisa che il divieto di licenziamento trova applicazione anche nei confronti del padre lavoratore :
- sia per congedo di paternità obbligatorio
- che per il congedo di paternità alternativo (art 28)
e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino.
Congedo paternità alternativo alla madre
Sul congedo di paternità riconosciuto al padre in sostituzione della madre in presenza di situazioni particolarmente gravi, ora chiamato “congedo di paternità alternativo” (cfr. art. 2, comma 1 lett. d) D.Lgs. n. 105/2022) l'ispettorato sottolinea che , il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 151/2001 è punito con le sanzioni previsted all'art. 18 del medesimo D.Lgs. n. 151/2001 ovvero :
- sanzione penale dell'arresto fino a sei mesi per il datore di lavoro
- diniego della certificazione di parità di genere.
Permessi e congedi parentali
Si esternde la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582, già prevista per le ipotesi di inosservanza delle disposizioni relative ai riposi giornalieri del padre e della madre anche a quelle concernenti
- i riposi e permessi per i figli con handicap grave (art. 42),
- l’assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche (art. 42-bis) ed
- i riposi giornalieri del padre
- e della madre in caso di adozione e affidamento (art. 45).
Si sottolinea che le sanzioni sono applicabili anche per violazioni riguardanti il coniuge convivente di fatto.
Sanzioni per violazioni in tema di permessi legge 104
Anche riguardo la fruizione dei 3 giorni di permesso mensile retribuito per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, ampliato ai parenti e affini fino al secondo grado , nelle ipotesi di rifiuto, opposizione o ostacolo all'esercizio dei diritti che si verifichino nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006 o di analoghe certificazioni, si applica la misura interdittiva del mancato conseguimento delle certificazioni stesse .
Congedi a cavallo del 13 agosto 2022
Un ulteriore precisazione dell'ispettorato riguarda il regime intertemporale di applicabilità delle tutele per i congedi fruiti a cavallo dell’entrata in vigore della nuova disciplina.
Si tratta del divieto di licenziamento e dell'indennità di mancato preavviso in caso di dimissioni che si ritengono applicabili anche nei casi in cui la nascita sia avvenuta prima del 13 agosto 2022, a condizione che il congedo di paternità sia stato fruito anche solo parzialmente dopo tale data.