• Agricoltura

    Agricoltura biologica: agevolazioni in arrivo

    Pubblicato in GU n 293 del 16 dicembre 2022 il Decreto 14 ottobre del Ministero delle Politiche agricole, ambientali e forestali, con criteri e  modalita'  per  l'attuazione  degli  interventi volti a favorire:

    • le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale 
    • e per la promozione di  filiere e distretti di agricoltura  biologica, finanziati a valere sulla disponibilità del Fondo per l'agricoltura biologica (art. 1, comma 522, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall'art. 68, comma 15-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)

    E' bene sottolienare che si tratta di una misura attuata con procedura ad evidenza pubblica per la concessione di contributi in conto capitale.

    La direzione generale procede alla pubblicazione di un apposito avviso pubblico sul sito istituzionale www.politicheagricole.it

    La documentazione deve essere inviata tramite posta  elettronica certificata (PEC), all'indirizzo specificato nei successivi provvedimenti di accompagnata da una lettera di trasmissione firmata digitalmente  dal legale rappresentante del soggetto proponente,  salvo diversa indicazione della direzione generale.

    Fondo agricoltura biologica: tipi di aiuti offerti alle imprese

    Gli interventi, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, riguardano le categorie di aiuti previste dal regolamento (UE)  n. 702/2014 che dichiara  compatibili con il  mercato  interno alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale  e nelle zone rurali, e in particolare:

    • a. aiuti per il trasferimento  di  conoscenze  e  per  azioni  di informazione (art. 21 del regolamento (UE) n. 702/2014), destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari e coaching), ad attivita'  dimostrative e ad azioni di informazione;
    • b. aiuti per i servizi di consulenza  (art.  22  del  regolamento (UE) n. 702/2014), intesi ad aiutare le aziende agricole,  filiere  e distretti  di agricoltura  biologica  a  usufruire  di  servizi   di consulenza per migliorare  le  prestazioni  economiche  e  ambientali nonche' la sostenibilita' e la resilienza climatiche  dell'azienda  o dell'investimento;
    • c. aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti  agricoli (art. 24 del regolamento (UE) n. 702/2014), volti all'organizzazione e alla partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni; pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli biologici, alle filiere biologiche e ai distretti biologici/biodistretti.

    Si specifica che, nei limiti delle risorse disponibili, l'attuazione degli interventi è disciplinata con successivi provvedimenti che individuano, oltre a quanto è previsto dal presente decreto:

    • le categorie di  intervento, 
    • l'ammontare delle risorse disponibili, 
    • le tipologie di  investimento, 
    • i requisiti di accesso dei soggetti  proponenti,  
    • le  condizioni  di ammissibilita' dei Progetti, 
    • le spese  ammissibili,  la  forma  
    • le intensita' delle agevolazioni, 
    • nonche' le modalita' di  presentazione delle domande, 
    • i criteri di valutazione e le modalita' di concessione ed erogazione delle agevolazioni.

    Gli interventi sono  rivolti a  stimolare processi di organizzazione dei rapporti  tra i  differenti soggetti delle filiere agricole biologiche, con l'obiettivo di:

    • a)   promuovere  la  transizione  ecologica del  comparto agroalimentare attraverso processi di riconversione  alla  produzione con metodo biologico;
    • b) sviluppare la collaborazione e l'integrazione fra  i  soggetti della  filiera  che  permettano  di  riconoscere  il  maggior  valore aggiunto alla produzione primaria biologica;
    • c)  stimolare  le  relazioni  di  mercato  e  garantire  ricadute positive sulla produzione agricola di prossimita' e sull'economia del territorio interessato, in particolare mediante la  realizzazione  di un sistema integrato, volto alla valorizzazione  e  alla  vendita  di prodotti agricoli ed agroalimentari biologici. 

    Fondo agricoltura biologica: definizioni si filiera biologica e di operatore

    Il decreto in oggetto specifica che per:

    • «Filiera  biologica» si intende   l'insieme  degli  operatori  biologici coinvolti  nelle  fasi  della   produzione   biologica   (produzione, preparazione e distribuzione/immissione sul mercato) organizzata  con qualsiasi forma giuridica,  comprese  quelle  previste  dall'art.  10 della legge 9 marzo 2022, n. 23, che preveda,  su  base  regionale  o interregionale, in modo numericamente prevalente risp,etto al  totale la partecipazione degli operatori biologici che svolgono attivita' di produzione primaria;
    • «Operatore biologico» si intende l'operatore di cui all'art.  3,  punto 13), del regolamento (UE) n. 2018/848  inserito  nell'elenco  di  cui all'art. 7 del  decreto del  Ministro  delle  politiche agricole alimentari e forestali n. 2049 del 1° febbraio 2012; 

    Fondo agricoltura biologica: ripartizione risorse

    Le risorse finanziarie  disponibili, previste  dal «Fondo per l'agricoltura biologica» vengono destinate  ai soggetti  proponenti  secondo la seguente ripartizione:

    • a) il 40%  e'  destinato  a  finanziare  interventi  proposti  da filiere biologiche giuridicamente costituite o costituende;
    • b) il 30%  e'  destinato  a  finanziare  interventi  proposti  da associazioni biologiche;
    • c) il 30%  e'  destinato  a  finanziare  interventi  proposti  da distretti biologici/biodistretti.
      L'intensita' delle  agevolazioni  sara'  stabilita  nei  singoli provvedimenti nel rispetto delle percentuali massime  previste  dagli articoli 21, 22 e 24 del regolamento (UE) n. 702/2014. 

    In ogni  caso, ai sensi degli articoli. 21 e 24 del regolamento  (UE)  n.  702/2014, l'intensita' di aiuto non supera il 100 % dei cost ammissibili. In relazione agli aiuti per servizi di consulenza di cui all'art. 22 del regolamento (UE) n. 702/2014, l'importo dell'aiuto e' limitato a euro 1.500,00 per consulenza.

  • Rubrica del lavoro

    Quota 100: tutte le regole. La sentenza della Consulta

    Quota 100 è un sistema  per l'accesso alla  pensione che permette  di anticipare l' uscita dal lavoro al momento in cui la somma tra l'età del lavoratore e il numero di anni  di contributi  accreditati  è 100; ad esempio 60 anni di età e 40 di contributi o 61 anni di età e 39 di contributi. Il sistema era   presente  in passato ed è stato abolito dalla riforma Fornero nel 2012. 

    Il provvedimento del Governo Conte 1  che prevede Quota 100 in forma sperimentale dal 2019 al 2021 era stato   istituito con il   decreto-legge n. 4 del  28.1.2019, all'art. 14

     Quota 100, nella forma  in vigore fino al 31.12.2021, non dà  la possibilità di scegliere tra le diverse combinazioni per raggiungere la somma 100,  in quanto sarebbe stata troppo costosa per il sistema previdenziale.   E' stata  quindi   fissata l'età minima di 62 anni e 38 di contributi.

    Ricordiamo che le regole ordinarie per il pensionamento anticipato ( secondo la legge Fornero) oggi  richiedono  42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini  e 41 e 10 mesi per le donne (67 anni invece è il requisito per la pensione di vecchiaia). 

    Il regime di Quota 100 è  stato sostituito con le legge di bilancio 2022 ( legge 234 2021 ) per  garantire un minimo di gradualità nel passaggio per i  soggetti vicina al pensionamento, con Quota 102,  che consente  l'uscita anticipata dal lavoro a 64 anni di età e 38 di contribuzione.

    Quota 100: requisiti anagrafici e contributivi – Esclusioni

    Secondo l'art. 14 del decreto legge 4-2019  la pensione con quota 100 puo' essere richiesta da chi ha  maturato 62 anni di età e 38 di contributi entro il 2021. 

    Il pensionamento potrà avvenire anche dopo il 31.12.2021.

    Per il requisito di 62 anni non si applicheranno   fino  al  31  dicembre  2026 gli adeguamenti automatici alla speranza di vita (legge 30 luglio 2010, n. 122).

    Sono esclusi coloro che già beneficiano di un trattamento pensionistico o  che hanno richiesto un altro sistema di pensionamento anticipato come l'isopensione o  forme di esodo sostenuto da Fondi di Enti bilaterali (decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148).

    Sono esclusi anche:  personale  militare  Forze armate,   delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, e  personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e personale della Guardia di Finanza) .

    I versamenti contributivi possono essere stati effettuati  in tutte le gestioni INPS, quindi eventualmente utilizzando il cumulo gratuito di versamenti  per periodi non coincidenti tra piu gestioni  (assicurazione generale obbligoria dei lavoratori dipendenti, gestioni speciali dei lavoratori commercianti, artigiani e coltivatori diretti,  Gestione Separata autonomi).

    Sono esclusi contributi versati alle Casse ed enti previdenziali privati, ad esempio dei professionisti.

    Ai fini del raggiungimento dei 38 anni  sono validi tutti i tipi di contributi: Obbligatori, volontari, da riscatto, figurativi.

    E' utilizzabile anche il cumulo contributivo tra varie gestioni di contributi esteri,  versati in paesi paesi Ue,  compresa la Svizzera e la Norvegia, oppure  in Paesi extracomunitari legati all’Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale (come  Stati Uniti e Canada). La contribuzione estera non puo avvenire  se realizzata in paesi esteri non convenzionati con l’Italia.la normativa comunitaria  prevede un minimo di contribuzione di 52 settimane per il riconoscimento del cumulo contributivo.

    Calcolo dell’assegno con Quota 100. Esempi di importo

    Il decreto legge non prevedeva penalizzazioni  nel calcolo della pensione con  quota 100   ma inevitabilmente con l'uscita a 62 anni l'importo è inferiore a quello della regolare pensione di vecchiaia   per il semplice fatto che mancano 5 anni di versamenti contributivi.

    Inoltre  l'assegno veniva calcolato con il sistema ordinario ovvero:

    • per i periodi contributivi fino al 1995 incluso con  metodo retributivo (collegato alla retribuzione che veniva percepita –  piu favorevole9
    • per i periodi contributivi dal 1996 con il metodo contributivo (collegato direttamente ai contributi versati con un coefficente piu alto al crescere dell'età – meno favorevole).

    Un esempio pratico : per chi va in pensionei con 38 anni di contributi e  ha iniziato a versare nel 1980, per 16 anni  fino al 1995,  il suo assegno è calcolatocon il metodo retributivo e per altri 22 (dal 1996 fino al 31.12.2018) con il sistema contributivo, che  incide quindi maggiormente sul totale,   per cui l' assegno risulterà penalizzato ulteriormente (si puo arrivare fino al 30%).

    versamenti

    durata versamenti

    sistema di calcolo della pensione

    1980 fino a tutto il 1995

    16 anni

    calcolo retributivo (media della retribuzione degli ultimi 5 o 10 anni moltiplicata per una aliquota decrescente

    dal 1996  al 2018

    22 anni

    calcolo contributivo

    (contributi per coefficiente che sale con l'età)

    totale contributi

    38 anni

    pensione per la maggior parte è calcolata con sistema sfavorevole

     Si ricorda che sul sito dell'INPS è disponibile per gli iscritti alle gestioni INPS un simulatore di calcolo della propria pensione  "La mia pensione futura"  che  consente inserendo i propri dati specifici di valutare la convenienza dell'uscita alle  diverse età, anche con Quota 100. E' necessario  per l'accesso lo SPID o CIE o CNS.

    Le finestre di uscita dal lavoro e il limite di reddito – lavoro estero

    Il decreto-legge prevedeva per le pensioni anticipate con Quota 100 le seguenti date di  decorrenza del diritto al trattamento pensionistico:

    lavoratori privati:   

    • 1 aprile 2019 per chi ha raggiunto  i requisiti al 31.12.2018 
    •  dopo  3 mesi dal momento di  raggiungimento dei requisiti, per chi  raggiunge quota 100 nel corso del 2019 

    lavoratori pubblici  

    • 1° Agosto 2019 per chi ha raggiunto i requisiti  entro la data di   entrata in vigore del decreto (29 gennaio 2019)
    • dopo  6 mesi dal raggiungimento dei requisit,  per chi raggiunge quota 100 dopo l'entrata in vigore  del decreto.

    inoltre la  domanda  di  collocamento  a  riposo  deve  essere  presentata  all'amministrazione  di appartenenza con un preavviso di sei mesi. 

    RAGGIUNGIMENTO REQUISITI

    DECORRENZA PENSIONE DIPENDENTI PRIVATI

    entro il 31 dicembre 2018

    1 aprile 2019

    dal 1 gennaio 2019

    dopo 6 mesi dal raggiungimento dei requisiti

    RAGGIUNGIMENTO REQUISITI

    DECORRENZA PENSIONE PUBBLICI DIPENDENTI

    entro la data di entrata in vigore del decreto  29.1.2019

    dal 1 agosto 2019

    dopo  la data di entrata in vigore del decreto

    29.1.2019

     dopo 6 mesi dal raggiungimento dei requisiti

    Quota 100 e TFR -TFS statali

    Il decreto legge 4 2019 aveva anche previsto all'art. 23 per tutti i pensionati pubblici (non solo Quota 100)  la possibilità di avere  una parte del TFS,  fino a 30.000 euro, in anticipo rispetto ai tempi ordinari che prevedono l'attesa del  momento di maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Il finanziamento delle  spese  per gli interessi è quasi completamente a carico dello Stato.

    Nel corso della conversione in legge il tetto massimo di importo anticipabile con il finanziamento agevolato  è salito a 45mila euro.

    Inoltre l'accesso a questa agevolazione era previsto anche per chi era già in pensione al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge 4 2019.

    Quota 100: cumulabilità con altri redditi – Sentenza Corte Cost.

    In tema di cumulabilità con i redditi da lavoro nella circolare 117 2019 del 21 agosto 2019 l'INPS aveva precisato che:

    •  i redditi non cumulabili sono quelli da lavoro dipendente , autonomo e d'impresa (comprese associazioni in partecipazione con apporto di lavoro, brevetti e diritti d'autore)  collegati  ad attività lavorativa svolta nel  periodo in cui vige il divieto.
    • i redditi da lavoro occasionale (ex art 2222 c.c. ) sono cumulabili fino al limite di 5000 euro annui (al lordo delle ritenute erariali e al netto dei contributi previdenziali)

    I  compensi da lavoro autonomo occasionale  vanno conteggiati in relazione all'anno di percezione , quindi rilevano anche se vengono incassati  prima della data di  decorrenza della pensione o dopo il compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia. 

    I redditi che non rilevano invece sono i seguenti:

    •     indennità percepite dagli amministratori locali  e, più in generale, tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (cfr. la circolare n. 58/1998);
    •     redditi di impresa non connessi ad attività di lavoro, 
    •     compensi percepiti per l’esercizio della funzione sacerdotale a;
    •     indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace
    •     indennità percepite dai giudici onorari
    •     indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice tributario
    •     indennità sostitutiva del preavviso in quanto ha natura risarcitoria e non retributiva
    •     redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili
    •     indennità percepite per le trasferte e missioni fuori del territorio comunale, i rimborsi per spese di viaggio e di trasporto, spese di alloggio, spese di vitto che non concorrono a formare il reddito imponibile ai sensi del TUIR;
    •     indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, (cfr. la circolare n. 77 del 24 maggio 2019).

    Il cumulo con redditi vietati comporta la sospensione del pagamento della pensione.

    La verifica di eventuale percezione di redditi da lavoro incumulabili con la “pensione quota 100” avviene anche attraverso l'incrocio con i dati dell’Agenzia delle Entrate e  di tutte le banche dati disponibili.

    Incumulabilità con i redditi da lavoro: Sentenza corte costituzionale 24.11.2022

    La Corte Costituzionale reso noto con il comunicato stampa del 5 ottobre 2022  in attesa della pubblicazione della sentenza , che il divieto di cumulo tra la pensione anticipata con Quota 100 e i redditi da lavoro, con la sola esclusione di quelli da lavoro autonomo occasionale fino a 5mila euro lordi annui , è costituzionalmente legittimo.

     La questione era stata sollevata da un giudice del lavoro  ma la Consulta ha risposto che  non è fondata in quanto " le situazioni di cui si discute non sono comparabili. Il lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5mila euro lordi annui non dà luogo, infatti, a obbligo contributivo» e – aggiunge la Corte – la «preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato, che la disciplina del pensionamento anticipato Quota 100 impone, si giustifica perché la richiesta agevolata di uscire anticipatamente dal lavoro entrerebbe in netta contraddizione» con la prosecuzione di una prestazione di lavoro.

    La sentenza  n. 234  è stata pubblicata il 24 novembre 2022

    Qui il testo

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito imposta energia e gas imprese 2022: i chiarimenti nelle Circolari delle Entrate

    Con Circolare n. 13 del 13 maggio l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito ai Crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica relativi al primo e al secondo trimestre 2022, per imprese “energivore” e “non energivore” così come previsti dal Decreto Sostegni ter (DL 4/2022) dal Decreto Energia (DL 17/2022) e dal Decreto Ucraina (DL 21/2022). Vediamo le principali indicazioni.

    Attenzione in data 29.11 le Entrate hanno pubblicato altri chiarimenti.

    Per una sintesi e per la consultazione della Circolare n 36 del 29 novembre ti consigliamo di leggere: Crediti energia e gas imprese: nuovi chiarimenti delle Entrate del 29.11

    Credito d’imposta per imprese energivore relativo al primo trimestre 2022

    Per quanto riguarda l'ambito soggettivo, l’articolo 15 del decreto Sostegni ter (DL 4/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25), stabilisce, al comma 1, il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata ed impiegata nell’attività economica durante il primo trimestre 2022, in favore delle «imprese a forte consumo di energia elettrica» (cosiddette imprese energivore)

    Rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione della disposizione agevolativa in esame le imprese:

    1.  che siano qualificabili come “imprese a forte consumo di energia elettrica” ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017. Nel merito l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per fruire del credito d’imposta oltre a possedere i requisiti di cui all'articolo 3 del DM, sia necessario che le imprese energivore risultino regolarmente inserite nell’elenco, di cui al comma 1 dell’articolo 6, dell’anno 2022, ossia quello che include il periodo oggetto di agevolazione. Resta inteso che, qualora l’impresa non risulti definitivamente iscritta nell’elenco relativo all’anno 2022, sebbene presente nello stesso al momento della fruizione del credito d’imposta, la stessa dovrà restituire le somme utilizzate, maggiorandole degli interessi nel frattempo maturati. ; 
    2. e i cui costi medi per kWh della componente energia elettrica riferibili all’ultimo trimestre 2021 abbiano subito un incremento in misura superiore al 30 per cento del costo relativo al medesimo trimestre dell’anno 2019. In particolare le Entrate hanno chiarito che che, ai fini del calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica,
      • si tiene conto dei costi sostenuti per l’energia elettrica (incluse le perdite di rete), il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità) e la commercializzazione, ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica. Si tratta, sostanzialmente, della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce “spesa per la materia energia”. Concorrono al suddetto calcolo i costi della componente energia eventualmente sostenuti in esecuzione di contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, non rilevando a tal fine che il prezzo di acquisto della stessa sia variabile per indicizzazione o predeterminato in misura fissa. 
      • non concorrono al calcolo del costo medio sopra indicato, a titolo esemplificativo, le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica, né, per espressa previsione normativa, le imposte inerenti alla componente energia. Il costo medio così calcolato va ridotto, inoltre, dei relativi sussidi . Si ritiene, al riguardo, che per “sussidio” debba intendersi qualsiasi beneficio economico (fiscale e non fiscale) conseguito dall’impresa energivora, a copertura totale o parziale della componente energia elettrica e ad essa direttamente collegata. Si tratta, in particolare, di sussidi riconosciuti in euro/MWh ovvero in conto esercizio sull’energia elettrica.

    Per quanto riguarda l'ambito oggettivo costituisce presupposto per l’applicazione della disposizione il sostenimento di spese per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022. Si considera spesa agevolabile quella sostenuta per l’acquisto della componente energetica.

    Credito di imposta per imprese energivore relativo al secondo trimestre 2022

    L’articolo 4 del Decreto Energia (DL 17/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 34 del 2022) stabilisce il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata ed impiegata nell’attività economica durante il secondo trimestre 2022, in favore delle «imprese a forte consumo di energia elettrica». Le imprese energivore possono beneficiare del contributo in esame a condizione che i «costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi» abbiano subito «un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa":

    In generale valgono i chiarimenti di cui sopra, e nel merito l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle suddette imprese e autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso, «l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica» .

    Ricordiamo che il contributo era pari inizialmente al 20 per cento delle spese sostenute ed è stato rideterminato in misura pari al 25 per cento della stessa.

    Si segnala, ad ogni modo, che la risoluzione del 21 marzo 2022, n. 13, ha istituito il codice tributo “6961” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17. 

    Credito di imposta a favore delle imprese “NON energivore” per l’acquisto di energia relativa al secondo trimestre 2022

    L’articolo 3 del Decreto Ucraina (DL 21/2022) stabilisce il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata ed impiegata nell’attività economica durante il secondo trimestre 2022, in favore delle imprese «dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica» (imprese energivore). 

    Tali imprese possono beneficiare del contributo a condizione che il prezzo di acquisto della componente energia «calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019». 

    Nel documento l'Agenzia delle Entrate ha precisato

    1. che ai fini del calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica, si tiene conto dei costi sostenuti per l’energia elettrica (incluse le perdite di rete), il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità) e la commercializzazione, ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica. Si tratta, sostanzialmente, come chiarito anche sopra, della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce “spesa per la materia energia". 
    2. pur non essendo espressamente previsto dalla norma, concorrono al calcolo i costi della componente energia eventualmente sostenuti in esecuzione di contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa. Non rileva, infatti, a tal fine che il prezzo di acquisto della stessa sia variabile per indicizzazione o predeterminato in misura fissa.

    Si ricorda che la risoluzione del 14 aprile 2022, n. 18, ha istituito il codice tributo “6963” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21” 

    Cedibilità dei crediti di imposta

    Gli articoli 9 e 3, comma 3, del Decreto Ucraina disciplinano la cessione dei crediti d’imposta. Detti crediti utilizzabili entro il 31 dicembre 2022 sono cedibili entro il medesimo termine, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. 

    Al fine di uniformare la cessione dei crediti alla disciplina prevista per il Superbonus e gli altri bonus edilizi, è fatta salva, inoltre, la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni, successive alla prima, solo a favore di:

    • banche e intermediari finanziari iscritti all’albo
    • società appartenenti a un gruppo bancario 
    • imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

    Si precisa, altresì, che per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima, sono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 122-bis, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, recante “Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi”, in base al quale i soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle predette cessioni, non procedono all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e di astensione rispettivamente previsti dagli articoli 35 e 42 del predetto d.lgs. n. 231 del 2007. 

    In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta oggetto di cessione. Il visto di conformità è rilasciato dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato d.lgs. n. 241 del 1997. 

    Fermi restando gli obblighi di conservazione documentale previsti in capo ai soggetti che rilasciano il visto di conformità, il contribuente è tenuto a conservare

    • la documentazione attestante il rilascio del visto di conformità, 
    • unitamente ai documenti giustificativi delle spese che danno diritto al credito d’imposta. 

    Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. 

    Le norme demandano l’individuazione delle modalità attuative della cessione del credito ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Fondo filiera automotive: le domande dal 29 novembre

    Dal giorno 29 novembre, a partire dalle ore 12 apre lo sportello per la presentazione delle domande per i Contratti di sviluppo nel settore Automotive. 

    Ricordiamo che c'è stato uno slittamento della data alle ore 12.00 del giorno 29 novembre 2022, anziché dalle ore 12 del 15 novembre 2022, come precedentemente disposto dal Decreto del 10 ottobre 2022 .

    Il rinvio si è reso necessario a seguito della comunicazione della Commissione europea (2022/C 423/04) del 7 novembre 2022, che proroga al 31 dicembre 2023 il termine di validità della sezione 3.13 del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato in risposta all’emergenza Covid. (Decreto Ministero delle Imprese e del Made in Italy 14 novembre 2022)

    Con il Decreto direttoriale del 10 ottobre 2022 il Ministero dello Sviluppo economico ha disposto l’apertura di uno sportello a sostegno di investimenti produttivi e di tutela ambientale legati allo sviluppo e riconversione della filiera automotive. 

    L’obiettivo generale della misura è quello di supportare investimenti innovativi nella filiera estesa della mobilità veicolare urbana ed extraurbana, per il trasporto di persone e merci.

    Le risorse ammontano complessivamente a 525 milioni di euro, a valere sul Fondo istituito dal decreto-legge n. 17 del 2022. 

    Si tratta di una parte delle risorse del “Fondo automotive” destinati  al sostegno e alla promozione della transizione verde, della ricerca e degli investimenti nel settore, attraverso l'insediamento di filiere innovative e sostenibili sul territorio nazionale.

    Fondo filiera ricorversione automotive: il contratto di sviluppo

    Con il Contratto di Sviluppo Invitalia sostiene gli investimenti di grandi dimensioni nel settore industriale, agro-industriale, turistico e di tutela ambientale.

    Nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), attraverso lo strumento dei Contratti di Sviluppo, sono previsti diversi interventi finalizzati a sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale. 

    Si precisa che il Contratto di Sviluppo è rivolto alle imprese italiane ed estere.

    In particolare, destinatari delle agevolazioni sono:

    • l’impresa proponente, che promuove l’iniziativa imprenditoriale ed è responsabile della coerenza tecnica ed economica del Contratto
    • le eventuali imprese aderenti, che realizzano progetti di investimento nell’ambito del suddetto Contratto di Sviluppo
    • i soggetti partecipanti agli eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione.

    L’impresa proponente è l’interlocutore formale nei confronti di Invitalia, anche per conto delle aziende aderenti.

    Il contratto di sviluppo può inoltre essere realizzato da più soggetti in forma congiunta con il contratto di rete (legge 33 del 9 aprile 2009). In tal caso l’organo comune, appositamente nominato, agisce come mandatario dei partecipanti al Contratto e assume in carico tutti gli adempimenti nei confronti di Invitalia. 

     

    Fondo filiera ricorversione automotive: cosa finanzia

    Il Programma di sviluppo è composto da uno o più progetti di investimento e da eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, connessi e funzionali tra loro.

    Può prevedere anche la realizzazione di infrastrutture di pubblico interesse. 

    Il Contratto di Sviluppo prevede le seguenti agevolazioni finanziarie:

    • contributo a fondo perduto in conto impianti
    • contributo a fondo perduto alla spesa
    • finanziamento agevolato
    • contributo in conto interessi.

    L’entità degli incentivi dipende dalla tipologia di progetto (di investimento o di ricerca, di sviluppo e innovazione), dalla localizzazione dell’iniziativa e dalla dimensione di impresa. Gli incentivi sono diversi per i progetti a finalità ambientale.

    Nello specifico, per l'agevolazione del settore automotive per cui si aprirà lo sportello dal 15 novembre, i programmi di sviluppo industriale dovranno riguardare:

    • nuovi veicoli e sistemi di alimentazione e propulsione che aumentino l’efficienza del veicolo minimizzando le emissioni;
    • tecnologie, materiali, architetture e componenti strutturali funzionali all’alleggerimento dei veicoli nonché dei sistemi di trasporto per la mobilità urbana;
    • nuovi sistemi, componenti meccanici, elettrici, elettronici e software per la gestione delle funzioni principali del veicolo. Inoltre, propulsione, lighting, dinamica laterale e longitudinale, abitacolo;
    • nuovi sistemi, componenti meccanici elettrici, elettronici e software per sistemi avanzati per l’assistenza alla guida, la connettività del veicolo, la gestione di dati, l’interazione uomo-veicolo e l’infotainment;
    • sistemi infrastrutturali per il rifornimento e la ricarica dei veicoli.

    Fondo riconversione filiera automotive: domande dal 29.11

    Invitalia, soggetto gestore della misura agevolativa e il MISE annunciano che, a partire dalle ore 12.00 del giorno 29 novembre 2022 (termine inizialmente previsto al 15) sarà possibile presentare nuove domande di Contratto di sviluppo per il settore automotive.

    I programmi dovranno avere le caratteristiche di cui all’articolo 2 del  Decreto 10 ottobre 2022 e le domande potranno essere presentate sulla piattaforma dedicata dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia.
    Le risorse disponibili sono pari a 323,6 milioni di euro, come residuo dell’iniziale dotazione di 525 milioni dopo la chiusura del primo sportello (Leggi Incentivi filiera automotive: le regole per le domande dal 13 ottobre)

    Fatto salvo quanto previsto dalla normativa (art. 2, comma 2, del D.D. 10/10/2022) riguardo le specifiche finalità dei progetti di investimento, le domande di accesso allo Sportello Automotive devono riguardare sistemi di produzione di veicoli a motore, e relativa componentistica, quali ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli (inclusi bus e pullman), filoveicoli, rimorchi, inclusi veicoli a motore utilizzati in agricoltura. 

    Sono escluse categorie specifiche quali, ad esempio, i mezzi a esclusivo uso militare.

    Attenzione al fatto che le domande dovranno contenere tutti gli elementi necessari per consentire di verificare la rispondenza dei programmi di sviluppo con le caratteristiche elencate e dovranno essere presentate, a pena di invalidità, secondo le modalità e i modelli pubblicati.

    SCARICA QUI TUTTA LA MODULISTICA

    Si specifica che nelle prime fasi del caricamento della domanda, all’interno della sezione “Nuova domanda” si aprirà un elenco di opzioni relative alla “tipologia di finanziamento”; sarà quindi necessario selezionare l’opzione “AUTOMOTIVE – sviluppo industriale” o “AUTOMOTIVE – tutela ambientale”.

    Tra gli allegati obbligatori dovrà essere inserita anche "l’istanza di accesso allo sportello automotive".

    Non verranno accolte domande presentate con modalità diverse da quelle sopra riportate.

  • Contributi Previdenziali

    Contributi gestione separata 2022: acconto entro il 30 novembre

    Entro il prossimo 30.11.2022 i soggetti iscritti alla  Gestione separata INPS  devono versare la seconda rata d’acconto dei contributi previdenziali dovuti per il 2022.

    Si ricorda che i soggetti che hanno obbligo di iscrizione sono 

    •  Professionisti senza Cassa di categoria o iscritti che non versano i contributi soggettivi  per disposizioni statutarie 
    • i collaboratori coordinati e continuativi (co. co. co.);
    • i venditori a domicilio con reddito superiore a 5.000 euro;
    •  i soci amministratori di società di capitali
    • gli spedizionieri doganali non dipendenti (da gennaio 1998);
    • i beneficiari di assegni di ricerca;
    • i beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca;
    • gli amministratori locali;
    • i beneficiari di borse di studio a sostegno della mobilità internazionale degli studenti (solo da maggio a dicembre 2003) e degli assegni per attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;
    • i lavoratori autonomi occasionali con reddito superiore a 5.000 euro;
    • gli associati in partecipazione fino al 31 dicembre 2015;
    • i medici con contratto di formazione specialistica;
    • i volontari del Servizio civile nazionale (avviati dal 2006 al 2008).

    Acconto contributi Gestione separata: aliquote e calcolo

    I contributi in acconto possono essere calcolati :

    • con il metodo storico, facendo riferimento ai dati indicati nel modello REDDITI PF 2022 per i redditi 2021,  oppure 
    • con il metodo previsionale, sulla base delle prospettive reddituali per lo stesso 2022.  

    Le aliquote contributive 2022 per i versamenti  sono state comunicate con la  Circolare INPS n. 25 del 11.02.2022 .

     Le ricordiamo nella tabella seguente:

    GESTIONE SEPARATA INPS ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2022

    Soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria e non pensionati

    Titolare di partita IVA

    26,23%

    NON titolare di partita IVA senza diritto alla DIS-COLL*

    33,72%

    NON titolare di partita IVA con diritto alla DIS-COLL**

    35,03%

    Pensionati o iscritti ad altra gestione obbligatoria

    24%

    * associato in partecipazione, venditore porta a porta, rapporti occasionali autonomi

    ** co.co.co, collaboratori occasionali, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, sindaci e revisori di società

    Le aliquote richiamate si applicano fino al raggiungimento del massimale di reddito pari ad euro 105.014.

    CALCOLO CON METODO STORICO  

    Se viene utilizzato il metodo storico, il pagamento dell’acconto per il 2022 dovrà avvenire in misura pari all’80% del contributo dovuto sul reddito dichiarato nel modello Redditi 2022 PF per il periodo d’imposta 2021. Il riferimento va, in particolare:

    •    al rigo RE25, oppure 

    •    al rigo LM6, il cui importo va ridotto delle eventuali perdite pregresse di cui al rigo LM9, per i contribuenti in regime dei “minimi”, ovvero ancora 

    •    al rigo LM34, sempre riducendo l’ammontare delle eventuali perdite pregresse (riportate in questo caso al rigo LM37), per i contribuenti “forfetari” .

    Modalità di versamento e codici tributo – Gestione separata 2022

     Il versamento dei contributi previdenziali, dovuti  deve essere effettuato attraverso l'utilizzo del Modello F24. 

    Nel modello è necessario riportare nella sezione INPS , oltre all’importo dei contributi dovuti , i dati che seguono:

    • •    il codice della sede INPS competente per il soggetto che versa;
    • •    il numero di matricola del contribuente (per i soli soggetti iscritti alla Gestione IVS );
    • •    il periodo di riferimento per l’acconto (01/2022 – 12/2022).

    Nel campo “causale contributo” va inserito uno dei  seguenti codici: 

    TIPO DI GESTIONE

    SOGGETTI

    CAUSALE CONTRIBUTO

    DESCRIZIONE

    GESTIONE SEPARATA

    Iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione

    P10

     

     

    Contributi dovuti

     

    Non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie

    PXX

    Attenzione va posta al fatto che non è piu utilizzabile il modello cartaceo ma vi è  l’obbligo di utilizzare i servizi telematici (Entratel/Fisconline), a prescindere dall’importo dovuto e dalla presenza o meno di crediti tributari da utilizzare in compensazione. 

    Si ricorda, infine, che l’eventuale credito relativo ai contributi previdenziali può essere utilizzato in  compensazione c.d. “orizzontale” (tramite modello F24) solo se è sorto a partire dal 2020. 

  • Riforme del Governo Draghi

    Decreto Aiuti ter: le misure per le imprese

    Pubblicata in GU n 269 del 17 novembre la Legge di conversione del DL Aiui ter.

    Ricordiamo che in data 16 novembre, con 100 voti favorevoli, 5 contrari e 55 astensioni, il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge n 311 di conversione con modificazioni, del Decreto Aiuti Ter (DL del 23.09.2022 n. 144), recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). 

    Vediamo una sintesi delle misure.

    DL Aiuti ter: misure per le imprese contro il caro energia

    Si prevede che anche per i mesi di ottobre e novembre 2022 sono riconosciuti i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas a favore delle imprese, in particolare, si stabilisce:

    • per le imprese energivore aumento del credito d’imposta  dal 25% al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, se l’aumento del costo unitario medio del kWh del terzo trimestre 2022 supera di almeno il 30% il corrispondente valore del terzo trimestre 2019; l’agevolazione è riconosciuta anche alle imprese energivore che producono e autoconsumano energia elettrica; 
    • per le imprese non energivore aumento del credito d’imposta  dal 15% al 30% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, se l’aumento del costo unitario medio del kWh del terzo trimestre 2022 supera di almeno il 30% il corrispondente valore del terzo trimestre 2019;
    • sempre per le imprese non energivore si stempera il requisito tecnico relativo alla potenza disponibile: per i consumi relativi ai mesi di ottobre e novembre è sufficiente disporre di un contatore di potenza pari o superiore a 4,5 kWh, contro i 16,5 kWh stabiliti precedentemente;
    • per le imprese gasivore e non gasivore  aumento del credito dal 25% al 40 per cento per i consumi non termoelettrici di ottobre e novembre 2020.

    Leggi anche Crediti di imposta energia e gas 2022: aumentati gli importi

    DL Aiuti ter: disposizioni in materia di sport

    Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica, le risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementate di 50 milioni di euro per il 2022, da destinare all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché per le federazioni sportive nazionali, che gestiscono impianti sportivi e piscine.

    Con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.

    DL Aiuti ter: contributo energia e gas per cinema e teatri

    Al fine di mitigare gli effetti dell’aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2022. 

    Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse di cui al primo periodo. 

    DL Aiuti ter: fondo per il settore autotrasporti

    Al fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dagli aumenti eccezionali dei prezzi  dei  carburanti,  è autorizzata  la spesa di 100 milioni di euro  per  l'anno  2022,  da  destinare,  nel limite  di  85   milioni   di   euro,   al   sostegno   del   settore dell'autotrasporto di merci di  cui  all'articolo  24-ter,  comma  2, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.  e,  nel limite di 15 milioni di euro, al sostegno del settore dei servizi  di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per  gli  effetti  del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.
    Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in vigore  del  presente   decreto,   sono   definiti   i   criteri   di determinazione, le modalità  di  assegnazione  e  le  procedure  di erogazione delle risorse di  cui  al  comma  1,  nel  rispetto  della normativa europea sugli aiuti di Stato. 

    DL Aiuti ter: le misure per agricoltura e pesca

    Al  fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo  del  gasolio  e  della benzina, alle imprese esercenti attività agricola e della  pesca e alle imprese esercenti l'attività agro-meccanica  di cui al codice ATECO 1.61 è riconosciuto, a  parziale  compensazione  dei  maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di  gasolio  e  benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio  delle  predette attività un contributo straordinario, sotto  forma  di  credito  di imposta, pari al 20 per cento della spesa  sostenuta  per  l'acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
    Il contributo è riconosciuto alle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione  alla spesa sostenuta  nel quarto  trimestre solare  dell'anno  2022  per l'acquisto  del  gasolio  e   della  benzina  utilizzati  per il riscaldamento delle serre  e  dei fabbricati  produttivi adibiti all'allevamento degli animali.
    Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31  marzo  2023.

    Il  credito  d'imposta  non  concorre  alla formazione  del  reddito  d'impresa  nè della  base  imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive  e  non  rileva  ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

    Il  credito  d'imposta  è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto  i  medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto  anche  della  non concorrenza alla formazione  del  reddito  e  della  base  imponibile dell'imposta regionale  sulle  attività produttive,  non  porti  al superamento del costo sostenuto.
    Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri  soggetti,  compresi  gli istituti di credito e gli altri intermediari  finanziari,  senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di  due ulteriori  cessioni  solo se  effettuate  a favore  di  banche e intermediari finanziari iscritti all'albo, società appartenenti  a  un  gruppo  bancario  ovvero imprese di assicurazione 

    Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari del credito  a pena di  decadenza  dal  diritto  alla  fruizione  del credito  non  ancora  fruito, inviano all'Agenzia   delle   Entrate un'apposita   comunicazione  sull'importo  del  credito  maturato nell'esercizio 2022.

    Il contenuto e  le  modalità di  presentazione della comunicazione  sono  definiti  con  provvedimento  dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in  vigore del presente decreto.

  • Operazioni Intra ed extracomunitarie

    S.U.D.o.C.o.: cosa c’è da sapere

    In generale, deve rilevarsi che la principale difficoltà degli operatori economi per la gestione di operazioni di import/export, era quella di presentare, oltre alla dichiarazione doganale, diverse istanze che coinvolgessero più amministrazioni, in quanto era necessario trasmettere ad ognuna di esse informazioni e dati spesso identici o simili nella sostanza per ottenere le autorizzazioni, i permessi, le licenze ed i nulla osta necessari, nella grande maggioranza dei casi rilasciati su carta.
    Pertanto, questa asimmetria informativa tra le amministrazioni coinvolte nel processo di sdoganamento, ricadeva sulle imprese incidendo sui costi e tempi. 

    S.U.D.o.C.o: iter normativo

    Per le ragioni appena sopra esposte, Agenzia delle Dogane ha proposto la norma istitutiva dello Sportello Unico Doganale, inserita poi nella legge finanziaria per il 2004

    In sostanza, si prevedeva che la Dogana fosse il punto di coordinamento e di controllo del complesso delle informazioni necessarie allo sdoganamento; le modalità attuative dello sportello unico doganale furono demandate al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 242 del 4 Novembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 10 del 14 Gennaio 2011.

    Lo Sportello Unico Doganale è stato attivato a partire da luglio 2011 con le modalità transitorie previste dal DPCM 242/2010 – pdf.

    Successivamente, con il D.P.R. del 29 dicembre 2021, n. 235 è stata regolamentata la disciplina dello Sportello unico doganale e dei controlli che, oltre alla nota finalità di coordinamento di tutti i procedimenti e controlli connessi all’entrata e all’uscita delle merci nel o dal territorio nazionale, ha assicurato al contempo il conseguimento dell’obiettivo previsto dalla Missione 3, riforma 2.1. «Semplificazione delle transazioni di importazione/esportazione attraverso l’effettiva implementazione dello Sportello Unico dei Controlli» del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 

    Infine, con la Determinazione Direttoriale prot. n. 39493/RU del 28 gennaio 2022 sono state definite le modalità tecniche di realizzazione del S.U.D.o.C.o

    Funzione del S.U.D.o.C.o

    Come appena sopra rappresentato la principale finalità  dello Sportello Unico dei Controlli  è quella di garantire un maggior  coordinamento, da parte degli Uffici doganali,  delle richieste di ispezione fisica presentate dalle Amministrazioni/Enti/Organi dello Stato coinvolti a vario titolo nel processo di ingresso delle merci nel territorio doganale dell’Unione, al fine di garantire lo svolgimento concomitate dei controlli (cd. approccio one stop shop).

    L’attuazione in concreto dell’attività di coordinamento avviene mediate l’Agenda di coordinamento dei controlli, che consente agli uffici operativi dell’ADM e alle altre Amministrazioni/Enti/Organi dello Stato di concordare data e ora di svolgimento delle ispezioni fisiche, anche in considerazione della disponibilità della merce, con il coinvolgimento quindi delle Autorità di Sistema Portuale e dei gestori di Temporanea custodia.

    Fase sperimentale del S.U.D.o.C.o

    Con la recente Circolare n. 38/2022 le Dogane hanno reso noto l’avvio della sperimentazione operativa presso il porto di La Spezia, del solo modulo “Gestione Controlli”.

    A tal riguardo, si precisa che l’attuazione del S.U.Do.Co. prevede l’implementazione di tre moduli funzionali:

    • Il modulo «Gestione Controlli» che, così come previsto all’art. 4 della DD S.U.Do.Co., ha l’obiettivo di consentire ad ADM di effettuare il coordinamento delle richieste di controllo presentate dalle Amministrazioni/Enti/Organi dello Stato coinvolti nel processo di ingresso delle merci nel territorio doganale dell’Unione, affinché le ispezioni disposte dai diversi organi si possano svolgere contemporaneamente e nello stesso luogo (cd. approccio one stop shop).
    • Il modulo «Gestione Certificati» che, così come previsto dagli artt. 2 e 3 della DD S.U.Do.Co., ha l’obiettivo di offrire un “single entry point”, mediante il Portale S.U.Do.Co., per gli operatori e per le Amministrazioni/Enti/Organi dello Stato coinvolti per la gestione ed il rilascio di provvedimenti autorizzativi necessari. 
    • Il modulo «Tracciamento Merci», che ha l’obiettivo di raccogliere le informazioni utili a monitorare l’evoluzione delle operazioni logistico-procedurali sulle merci, offrendo agli operatori economici interessati e ad Amministrazioni/Enti/Organi dello Stato competenti la possibilità di ottenere informazioni sul tracciamento fisico e documentale.

    A tal riguardo, allegati alla circolare in commento, le dogane hanno reso disponibile  il Disciplinare quadro, con il quale vengono fornite le istruzioni operative inerenti le attività connesse al modulo «Gestione Controlli» e il Manuale utente che contiene le istruzioni per l’utilizzo delle applicazioni messe a disposizione sempre da ADM nell’ambito del modulo “Gestione Controlli.