• Redditi esteri

    Registro presso OAM: pubblicato decreto con le regole

    Il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 31 maggio 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 settembre 2022 stabilisce le modalita' tecniche di alimentazione e consultazione del registro e della relativa sottosezione ad accesso riservato, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto antiriciclaggio. Il trattamento dei dati e' effettuato dall'OAM.

    Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (7 settembre 2022), l'OAM deve avviare la gestione del registro e delle relative sezione e sottosezione.

    Alimentazione e consultazione del registro presso OAM

    I prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica e le rispettive succursali, ivi compresi quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, che si avvalgono per l'esercizio della propria attivita' sul territorio della Repubblica italiana, di soggetti convenzionati ovvero agenti, comunicano all'OAM, direttamente ovvero, limitatamente a quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, per il tramite del punto di contatto centrale, ai fini dell'annotazione nella sezione ad accesso pubblico del registro:

    1. la propria denominazione sociale, la sede legale, lo Stato membro d'origine, nonche', ove assegnati, il codice fiscale, il codice meccanografico e il numero di iscrizione nell'elenco dell'Autorita' di vigilanza dello Stato membro d'origine, un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni con l'OAM; 
    2. il nome e cognome del soggetto convenzionato o dell'agente, se persona fisica, ovvero, in caso di soggetto diverso da persona fisica, la denominazione sociale, completa dell'indicazione del nome e cognome del responsabile legale; il nome e cognome del soggetto preposto a ciascuna sede operativa; il codice fiscale del soggetto convenzionato ovvero dell'agente; 
    3. per il soggetto convenzionato o agente persona fisica: la residenza anagrafica nonche' il domicilio se diverso dalla residenza e, ove diverso, l'indirizzo di ciascuna sede operativa, con indicazione della citta' e del relativo codice di avviamento postale; per il soggetto convenzionato o agente diverso da persona fisica: la sede legale e, ove diverso, l'indirizzo di ciascuna sede operativa, con indicazione della citta' e del relativo codice di avviamento postale; 
    4. la data di avvio del rapporto di convenzionamento o di mandato con il soggetto convenzionato o agente;
    5. l'espressa indicazione della prestazione di servizi di rimessa di denaro, ove erogata per il tramite del soggetto convenzionato ovvero dell'agente. 

    La comunicazione deve essere effettuata con cadenza semestrale

    • dal 1° al 15 gennaio e
    • dal 1° al 15 luglio di ogni anno, dando evidenza delle variazioni intervenute rispetto ai dati comunicati nel semestre precedente. 

     Per i rapporti di convenzionamento o di mandato gia' in essere alla data di avvio della gestione del registro la prima comunicazione dei dati deve essere effettuata alla prima finestra temporale utile a partire dalla data di avvio della gestione del registro .

    La comunicazione e' effettuata telematicamente, utilizzando il servizio presente nell'area privata dedicata del portale dell'OAM

    L'OAM, entro quindici giorni dalla comunicazione verificata la completezza e la regolarita' della comunicazione, provvede all'annotazione nel registro e attribuisce un codice identificativo unico a ciascuno dei soggetti convenzionati o agenti annotati nel registro. 

    L'OAM 

    • assicura la tenuta e la gestione del registro e l'aggiornamento dei dati ivi contenuti. 
    • cura la chiarezza, la completezza e l'accessibilita' al pubblico dei dati annotati nel registro, prevedendo idonee modalita' di consultazione 

    Attenzione va prestata al fatto che nei confronti di prestatori di servizi di pagamento, istituti emittenti moneta elettronica, delle relative succursali e dei punti di contatto centrale che non ottemperano agli obblighi di comunicazioneentro i termini prescritti, l'OAM avvia la procedura sanzionatoria per l'applicazione delle sanzioni previste.

    Alimentazione e consultazione della sottosezione del registro ad accesso riservato presso OAM

    I prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica e le rispettive succursali, direttamente ovvero, limitatamente a quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, per il tramite del punto di contatto centrale, comunicano all'OAM per l'annotazione nell'apposita sottosezione ad accesso riservato del registro, la cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato per motivi non commerciali, intervenuta successivamente all'avvio del medesimo registro. La comunicazione e' effettuata entro trenta giorni dall'estinzione del rapporto di convenzionamento o del mandato, previa autodichiarazione, trasmessa telematicamente all'OAM, che la cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato e' avvenuta per motivi non commerciali. Essa reca indicazione delle seguenti informazioni: 

    1. il nome, il cognome ovvero la denominazione sociale e il codice fiscale del soggetto convenzionato ovvero dell'agente nei confronti del quale e' intervenuta la cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato; 
    2. il codice identificativo unico, ove attribuito dall'OAM al soggetto nei confronti del quale e' intervenuta la cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato; 
    3. la data di attivazione e di cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato

    Nella sottosezione ad accesso riservato sono altresi' annotati a cura dell'OAM:

    1. gli estremi dei provvedimenti di sospensione comminati successivamente all'avvio del registro nei confronti di soggetti convenzionati o agenti, di cui sia stata data comunicazione all'OAM; 
    2. gli estremi dei decreti con cui sono irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie comminate successivamente all'avvio del registro nei confronti di soggetti convenzionati o agenti, di cui sia stata data comunicazione all'OAM.

    L'OAM, verificata la regolarita' e la completezza della comunicazione, provvede alla annotazione nell'apposita sottosezione ad accesso riservato del registro, delle comunicazioni e dei provvedimenti entro quindici giorni dal ricevimento delle relative comunicazioni. 

     La comunicazione e' effettuata telematicamente, utilizzando il servizio presente nell'area privata dedicata del portale dell'OAM. 

    L'OAM 

    1. assicura la tenuta e la gestione della sottosezione ad accesso riservato del registro e cura l'aggiornamento dei dati ivi contenuti. 
    2. garantisce la completa e tempestiva accessibilita' della Guardia di finanza, della Banca d'Italia e della Unita' di informazione finanziaria per l'Italia, per l'esercizio delle rispettive competenze in materia di vigilanza e di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, alla sottosezione del registro ad accesso riservato. 
    3. consente la consultazione dei dati contenuti nella sottosezione del registro ad accesso riservato ai prestatori di servizi di pagamento e agli istituti di moneta elettronica, alle succursali e ai punti di contatto centrale. I prestatori di servizi di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, le succursali e i punti di contatto centrale utilizzano i dati cosi' ottenuti esclusivamente per salvaguardare la correttezza e la legalita' dei comportamenti degli operatori del mercato. 

    Alimentazione della sezione del registro OAM relativa ai punti di contatto centrale

    I prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, comunicano tempestivamente a mezzo posta elettronica all'OAM i seguenti dati identificativi del punto di contatto centrale per il tramite del quale operano sul territorio nazionale, ai fini dell'iscrizione in apposita sezione ad accesso pubblico del registro: 

    1. denominazione sociale,
    2. sede legale, 
    3. codice fiscale, 
    4. nome e cognome, 
    5. luogo e data di nascita del legale rappresentante, 
    6. un indirizzo di posta elettronica certificata.

    Il punto di contatto centrale comunica all'OAM l'avvio della propria operativita', anche se precedente la data di avvio del registro e ogni variazione ad essa attinente.

    La periodicita' e le modalita' tecniche di invio delle comunicazion sono individuate in appositi atti attuativi dell'OAM

    Attenzione va prestata al fatto che nei confronti dei soggetti che non ottemperano agli obblighi di comunicazione, l'OAM avvia la procedura sanzionatoria per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 61, comma 2, decreto antiriciclaggio.

    Contributo a fronte dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro presso OAM

    L'OAM determina, mediante propri atti attuativi, l'entita' del contributo semestrale dovuto dai soggetti tenuti alle comunicazioni a fronte dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro.

    Ai fini della determinazione del contributo, l'OAM tiene conto della natura giuridica e della complessita' organizzativa di ciascun soggetto convenzionato o agente, desumibili da elementi quali il numero di sedi operative e il numero dei preposti. Le somme riscosse dall'OAM a titolo di contributo sono destinate a coprire integralmente i costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro.

  • Cedolare secca

    Cedolare secca 2022: guida al regime alternativo di tassazione dei redditi da locazioni

    La cedolare secca è un regime alternativo all'Irpef applicabile alle locazioni di immobili abitativi fra privati.

    In generale risulta più conveniente del regime fiscale Irpef perché l'aliquota è più bassa. 

    Attenzione va prestata al fatto che, chi decide di avvalersi della cedolare secca ha l’obbligo di comunicarlo preventivamente all’inquilino con lettera raccomandata

    Il locatore con la comunicazione rinuncia alla facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, anche se era previsto nel contratto, incluso quello per adeguamento Istat. 

    Eccezione a questa regola sono:

    • i contratti di locazione di durata complessiva nell’anno inferiore a trenta giorni 
    • quelli in cui è indicata espressamente la rinuncia

    Per i contratti per i quali non c’è l’obbligo di registrazione in termine fisso (locazioni “brevi”, di durata complessiva nell’anno non superiore a 30 giorni), il locatore può applicare la cedolare secca direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è prodotto il reddito, oppure esercitare l’opzione in sede di registrazione in caso d’uso o di registrazione volontaria del contratto.

    Per accedere alla cedolare secca occorre rispettare determinate regole e seguire alcune procedure, di seguito riportate.

    Cos’è la cedolare secca 2022 sulle locazioni?

    La cedolare secca è un regime opzionale che consente di applicare ai redditi da locazione di immobili abitativi un'imposta sostitutiva, in alternativa alla tassazione ordinaria IRPEF. 
    La cedolare secca sostituisce:
    • le addizionali regionali e comunali IRPEF;
    • l'imposta di registro;
    • l'imposta di bollo. 

    Si sottolinea che la cedolare secca non sostituisce l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione.

    Il reddito assoggettato a cedolare è escluso dal reddito complessivo. Su di esso non possono essere fatti valere oneri deducibili e detrazioni, ma deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell’Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico).

    Cedolare secca locazioni 2022: chi può farla e su quali immobili

    Possono usufruire del regime agevolativo della cedolare secca: i locatori persone fisiche "privati" (cioè che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni) proprietari o titolari di diritti reali sull'immobile.

    E' possibile optare per la cedolare secca al 21% anche nel caso di contratti di locazione breve, di durata inferiore ai 30 giorni, per i quali non c'è l'obbligo di registrazione.

    Per contratto di locazione breve si intende un contratto di locazione di immobile a uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, stipulato da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.

    Ad esso sono equiparati i contratti di sublocazione e quelli di concessione in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario.

    L’opzione può essere esercitata per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 – uffici o studi privati) locate a uso abitativo e per le relative pertinenze, locate congiuntamente all’abitazione, oppure con contratto separato e successivo rispetto a quello relativo all’immobile abitativo, a condizione che il rapporto di locazione intercorra tra le medesime parti contrattuali, nel contratto di locazione della pertinenza si faccia riferimento al quello di locazione dell’immobile abitativo e sia evidenziata la sussistenza del vincolo pertinenziale con l’unità abitativa già locata.

    In caso di contitolarità dell’immobile l’opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore.

    I locatori contitolari che non esercitano l’opzione sono tenuti al versamento dell’imposta di registro calcolata sulla parte del canone di locazione loro imputabile in base alle quote di possesso. Deve essere comunque versata l’imposta di bollo sul contratto di locazione.

    L’imposta di registro deve essere versata per l’intero importo stabilito nei casi in cui la norma fissa l’ammontare minimo dell’imposta dovuta.

    L’opzione per la cedolare secca può essere fatta anche per i contratti di locazione di tipo strumentale stipulati nel 2019. 

    I locali commerciali devono essere classificati nella categoria catastale C/1 e avere una superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze. L’aliquota applicabile è del 21%.

    Cedolare secca 2022: le aliquote e termini di pagamento della imposta

    L’imposta sostitutiva si calcola applicando un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti.

    E’ prevista un’aliquota ridotta al 10% per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate:

    • nei comuni con carenze di disponibilità abitative (articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge 551/1988). Si tratta, in pratica, dei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi nonché degli altri comuni capoluogo di provincia
    • nei comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Cipe.

    Se si opta per la cedolare secca, alla registrazione del contratto non vanno versate l’imposta di registro e l’imposta di bollo.

    Per l’imposta sostitutiva, scadenze e modalità sono le stesse dell’Irpef.

    Attenzione la misura dell’acconto, inizialmente pari al 95% dell’imposta dovuta per l’anno precedente dal 2021 è passato al 100%.

    In generale, l’acconto non si paga nel primo anno di esercizio dell’opzione per la cedolare secca, poiché manca la base imponibile di riferimento, cioè l’imposta sostitutiva dovuta per il periodo precedente.

    Passando alle regole specifiche, il pagamento dell’acconto, da eseguire se la cedolare per l’anno precedente supera i 51,65 euro, va effettuato:

    • in un’unica soluzione, entro il 30 novembre, se l’importo è inferiore a 257,52 euro
    • in due rate, se l’importo è superiore a 257,52 euro:
      • la prima, pari al 40% dell’acconto complessivamente dovuto, entro il 30 giugno
      • la seconda, il restante 60%, entro il 30 novembre

    Tuttavia, le due rate di acconto sono uguali, cioè entrambe del 50%, per i contribuenti che, contestualmente, esercitano attività per le quali sono stati approvati gli ISA, prescindendo dal fatto che li applichino o meno, e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito dal decreto ministeriale di approvazione. Ricorrendo tali condizioni, la regola si applica anche a coloro che:

    • applicano il regime forfetario agevolato (articolo 1, commi 54-89, legge n. 190/2014)
    • applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (articolo 27, commi 1 e 2, decreto legge n. 98/2011)
    • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari
    • ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.

    Il saldo si versa entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce, o entro il 31 luglio, con la maggiorazione dello 0,40%.

    Per il versamento della cedolare secca, con F24, vanno utilizzati i codici:

    • 1840: Cedolare secca locazioni – Acconto prima rata
    • 1841: Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione
    • 1842: Cedolare secca locazioni – Saldo

    La cedolare secca è “compensabile” con le regole ordinarie.

    E' possibile rimediare al mancato versamento dell'acconto o del saldo tramite l'istituto del ravvedimento operoso.

    Cedolare secca 2002: quanto dura l’opzione

    L’opzione per il regime della cedolare secca può essere esercitata:

    • alla registrazione del contratto 
    • nelle annualità successive.

    Alla registrazione del contratto l’opzione deve essere effettuata con il modello RLI utilizzato per la registrazione dell’atto stesso.

    L’opzione nelle annualità successive va esercitata, entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità precedente utilizzando il modello RLI. 

    La cedolare può essere scelta in sede di proroga, anche tacita, del contratto di locazione sempre entro 30 giorni dal momento della proroga.
     L’esercizio o la modifica dell’opzione può essere effettuata:

    • utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia (software RLI o RLI-web)
    • presentando il modello RLI, debitamente compilato, allo stesso ufficio dove è stato registrato il contratto.

    Per i contratti per i quali non c’è l’obbligo di registrazione in termine fisso (locazioni “brevi”, di durata complessiva nell’anno non superiore a 30 giorni), il locatore può applicare la cedolare secca direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è prodotto il reddito, oppure esercitare l’opzione in sede di registrazione in caso d’uso o di registrazione volontaria del contratto.

    La cedolare secca può anche essere revocata. Leggi le modalità e i termini cliccando qui

    Cedolare secca 2022: fac simile di raccomandata all’inquilino

    Entro il termine di registrazione del contratto, o entro 30 giorni dalla decorrenza dell'opzione, il locatore deve inviare con raccomandata la comunicazione all'inquilino, con cui lo informa della rinuncia all'aggiornamento del canone (scarica GRATIS un fac-simile di comunicazione all'inquilino). Tale adempimento è a pena di decadenza dell'opzione della cedolare.
     La raccomandata non è necessaria se nel contratto è espressamente stabilita una clausola che prevede il divieto di aggiornamento del canone e per i contratti di locazione di durata complessiva nell’anno inferiore a trenta giorni.
    Con la Risoluzione 115/E del 1° settembre 2017 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che allo stesso modo, in caso di proroga di un contratto che contiene già la rinuncia all’aumento del canone, il locatore non deve inviare alcuna comunicazione mediante raccomandata.
    Allegati:
  • Trust e Patrimoni

    Modello Redditi 2022: guida per i trust

    I Trust, sia nel caso si qualifichino come enti commerciali che nel caso si tratti di enti non commerciali, devono presentare la dichiarazione dei redditi. In particolare, i Trust che svolgono attività d'impresa, sono inquadrati tra gli enti commerciali, e per questo devono utilizzare il modello "REDDITI SC – Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati".

    Quando invece il Trust viene costituito con finalità non commerciali (es: famiglia o donazione), il modello da utilizzare è il modello "REDDITI ENC – Enti non commerciali ed equiparati.

    Trust: disciplina generale

    In assenza di una disciplina civilistica, il trust consiste in un rapporto giuridico fiduciario mediante il quale un soggetto definito “disponente” (c.d. settlor), tramite negozio unilaterale (cui generalmente seguono uno o più atti dispositivi). trasferisce ad un altro soggetto, definito “trustee”, beni[1] sui quali perde qualsiasi potere gestorio. Il trasferimento avviene affinché quest’ultimo li gestisca e li amministri, coerentemente con quanto previsto dall’atto istitutivo del trust, per il raggiungimento delle finalità individuate dal disponete medesimo.

     

    DEFINZIONE DI TRUST

    “è un rapporto giuridico complesso con un’unica causa fiduciaria e tutte le vicende del trust (istituzione, dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell’interesse del beneficiario, il raggiungimento dello scopo) sono collegate alla medesima causa”

     

    Si individuano le seguenti figure di trust, in base alle finalità perseguite:

    • trust c.d. d’interesse familiare;
    • trust di garanzia;
    • trust c.d. liquidatorio, istituito per realizzare la liquidazione dell’attivo di una società e pagare i creditori;
    • trust auto dichiarato, che si caratterizza per la circostanza che il beneficiario sia lo stesso disponente.

    La disciplina civilistica del trust si fonda sull’art. 2645-ter c.c.[2], con lo scopo di estendere la pubblicità dichiarativa anche per negozi non tipici, “al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione …”

    Il citato disposto normativo consente la “segregazione” dei beni oggetto dell’atto di destinazione “sottraendoli alle più svariate vicende che possono verificarsi e, con ciò, introducendo una rilevante eccezione all’articolo 2740 del codice civile, per effetto del quale ciascun soggetto risponde delle proprie obbligazioni con tutti i propri beni presenti e futuri”.

    [1] di qualsiasi natura.

    [2] introdotto con Legge 273/2005.

    Trust: disciplina fiscale

    Per quanto riguarda la disciplina fiscale, l'art. 1, comma 74 della Legge 296/2006[1] ha modificato l'art. 73 TUIR, inserendo il trust tra gli enti commerciali e non commerciali che scontano l'Ires, di fatto personificando lo strumento.

    In particolare:

    • l'art. 73, comma 1, lett. b), TUIR, individua il trust “commerciale”;
    • la successiva lett. c) il trust “non commerciale”;
    • la lett. d) identifica poi il trust “non residente”.

    Con la novella introdotta nella Finanziaria 2007 il trust diviene soggetto tassato per quei redditi che restano in capo allo stesso strumento, senza alcuna attribuzione ai beneficiari.

    Le imposte dirette assoggettano a tassazione i flussi di ricchezza che produce il fondo gestito dal trustee del trust e, quindi, i redditi da esso prodotti.

    Se i frutti del fondo sono accumulati alla dotazione iniziale, gli stessi sono, indipendentemente dalla natura commerciale o meno dello strumento, tassati in capo al soggetto trust (dizione di matrice esclusivamente tributaria) con applicazione dell'Ires nell'attuale misura del 24%.

    Diversamente, se i redditi prodotti dai beni del fondo sono – solo in parte o totalmente – destinati a beneficiari vitalizi (in relazione alla tipologia di trust), saranno soggetti a trattamento tributario specifico.

    In particolare:

    • se i frutti del fondo vengono assegnati a beneficiari vitalizi durante la vita del trust (trust trasparenti), questi saranno considerati redditi di capitale e tassati per competenza[2];
    • se l'atto istitutivo del trust non prevede l'individuazione di beneficiari di reddito (trust opachi), i frutti saranno tassati dalla sola imposta Ires;
    • la successiva (eventuale) assegnazione di reddito nei trust opachi, se stabilita dal disponente con la “lettera dei desideri”, non sconterà alcuna ulteriore tassazione.

    È soggetto a tassazione diretta il profitto derivante dal maggior valore scaturente dalla cessione dei beni del fondo, allorquando queste generino plusvalori rispetto a quello originario all'atto della dotazione.

     

    Esempio

    Cessione di un immobile valutato al momento della dotazione in euro 100.000 €

    L’immobile viene poi venduto a 130.000 €.

    Il profitto di 30.000 € (quale plusvalenza di cessione) sarà soggetto a tassazione in capo al trustee del trust nella misura dell'attuale 24%.

     

    Qualora il trust sia di tipo commerciale, questi sarà interessato dalle analoghe imposte a cui sono soggette tutte le altre persone fisiche, giuridiche o enti, che esercitano attività imprenditoriali.

    [1] “Legge Finanziaria 2007”.

    [2] ex art. 44, comma 1, lett. g-sexies del Tuir.

    Trust: indicazione nella dichiarazione dei redditi

    In caso di Trust opaco, nella dichiarazione dei redditi bisogna compilare i vari quadri dove indicare i redditi conseguiti, ed infine il quadro RN con il reddito complessivo,

    I Trust “trasparenti”, invece, in luogo del quadro RN compilano il quadro PN.

    Per i Trust “misti”: 

    • la parte di reddito non attribuita ai beneficiari soggetta a Ires deve essere indicata nel quadro RN;
    • la parte di reddito e degli altri importi attribuiti ai beneficiari deve essere indicata nel quadro PN.

    Quest’ultimo quadro si compone delle seguenti sezioni:

     

    Sezione I

    Reddito o perdita da imputare

    Sezione II

    Importi da attribuire ai beneficiari

    Sezione III

    Utilizzo eccedenza IRES della precedente dichiarazione

    Sezione IV

    Crediti d’imposta concessi al Trust e trasferiti ai beneficiari

    Sezione V

    Redditi prodotti all’estero e/o utili conseguiti e plusvalenze realizzate derivanti da partecipazioni in controllate estere e relative imposte

    Sezione VI

    Eccedenze d’imposta di cui all’art. 165, comma 6, del TUIR

    Sezione VII

    Reddito o perdita imputato ai beneficiari

    Sezione VIII

    Redditi derivanti da imprese estere partecipate

    Sezione I – reddito o perdita da imputare

    Nella sezione I – Reddito o perdita da imputare è determinato ai sensi dell'articolo 83 del TUIR il reddito conseguito dal Trust, senza liquidazione dell’imposta. 

    Il reddito del Trust è imputato ai beneficiari nel periodo d’imposta in corso alla data di chiusura del periodo di gestione del Trust, in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del Trust o in altri documenti successivi – ovvero, in mancanza, in parti uguali

    Le eventuali perdite fiscali attribuite ai beneficiari possono essere utilizzate dai beneficiari che partecipano al trust in regime d’impresa

    Si precisa che in caso di “Trust misto” solo la parte del reddito complessivo e degli altri importi che sono attribuiti ai beneficiari vanno indicati nel presente quadro: la parte che resta nella disponibilità del Trust va invece riportata nel quadro RN.

     

    Sezione I – reddito o perdita da imputare  

    Rigo PN1

    In colonna 2, va indicato l’importo delle liberalità in denaro o in natura erogate in favore dei soggetti indicati dall’art. 14, comma 1 del D.L. 35/2005, ossia di: 

    • fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico[1], e di
    • di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica[2]

    qualora non sia stata esercitata la facoltà applicare la norma in tema di oneri di utilità sociale (art. 100 del Tuir)[3], nonché l’importo delle erogazioni liberali, delle donazioni e di altri atti a titolo gratuito effettuati nei confronti di trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell’art. 1 della Legge 112/2016; quest’ultimo importo va indicato anche in colonna 1

    In colonna 3, va indicato il reddito di cui al rigo RF63 o, in caso di Trust misto, il reddito di cui al rigo RF66 colonna 1, al netto dell’importo indicato in colonna 2 del presente rigo

    Rigo PN2

    va indicata, non preceduta dal segno meno, la perdita, di rigo RF63, o in caso di Trust misto, la perdita indicata al rigo RF66, colonna 1

    Rigo PN3

    colonna 1, l’ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito in misura limitata[4]

    colonna 2, l’ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito in misura piena[5]

    colonna 3, l’ammontare delle perdite di periodi d’imposta precedenti (pari alla somma della colonna 1 e della colonna 2), che non può eccedere l’importo di cui al rigo PN1, colonna 2

    Rigo PN4

    colonna 1, l’ammontare pari alla somma di rigo RS164 e RS165, fino a concorrenza della differenza tra l’importo di rigo PN1, colonna 2, e quello di rigo PN3, colonna 3

    colonna 2, l’ammontare indicato nel rigo RS113, colonna 12, fino a concorrenza della differenza tra l’importo di rigo PN1, colonna 2, e la somma di rigo PN3, colonna 3, e rigo PN4, colonna 1

    colonna 3, l’ammontare deducibile di cui al rigo RS290, colonna 1, nel limite del reddito complessivo dichiarato diminuito di tutte le altre deduzioni

    colonna 5, il reddito imponibile da imputare ai beneficiari risultante dalla seguente operazione:

    PN1, colonna 2 – PN3, colonna 3 – PN4, colonna 1 – PN4, colonna 2 – PN4, colonna 3

    [1] di cui al D.Lgs 42/2004.

    [2] individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

    [3] come previsto dal comma 3 del suddetto articolo 14.

    [4] art. 84, comma 1 del TUIR.

    [5] art. 84, comma 2 del TUIR.

    Sezione IV – Crediti d’imposta concessi al Trust e trasferiti ai beneficiari

    Nella Sezione IV – Crediti d’imposta concessi al Trust e trasferiti ai beneficiari vanno indicati i crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse al Trust indicati nel quadro RU che lo stesso attribuisce ai beneficiari.

     

    Sezione IV – Crediti d’imposta concessi al Trust e trasferiti ai beneficiari

    righi da PN15 a PN18

    colonna 1, il codice credito così come desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del quadro RU

    colonna 2, l’anno di insorgenza del diritto al credito

    colonna 3, l’ammontare del credito attribuito ai beneficiari

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Giornalisti dipendenti: nuova gestione CIGS

    Cone noto la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) ha previsto che “con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) sia trasferita all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)"

     Con due circolari successive l'INPS è intervenuto in questi giorni   con le istruzioni   su alcune tutele assistenziali  per  questa categoria, in particolare in materia di cassa integrazione straordinaria e di indennita di disoccupazione per  i giornalisti che svolgono attività con rapporto di lavoro subordinato 

    In particolare la circolare 87 2022 chiarisce le modalità  per 

    1. la  gestione dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa entro la data del 30 giugno 2022
    2.  per la presentazione delle nuove richieste di trattamento a partire dal 1° luglio 2022.
    3. per la presentazione delle domande di intervento del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297.

    Trattamenti CIGS autorizzati entro il 30 giugno 2022

    1. Per quanto riguarda le Prestazioni gia autorizzate, anche  a pagamento diretto  per periodi fio al 30 giugno 2022 i datori di lavoro già autorizzati  devono continuare a inviare all’INPGI le denunce DASM   e l'istituto  provvede all’elaborazione delle denunce, aggiornando l’estratto contributivo dei lavoratori interessati, e trasmette gli esiti all’INPS che dispone il relativo pagamento oppure comunica ai datori di lavoro interessati l’ID Compensazione.
    2. Per  periodi di integrazione salariale straordinaria con scadenza successiva al 30 giugno 2022,  i datori di lavoro devono inviare un’apposita domanda di autorizzazione per ciascuna unità produttiva, tramite la procedura “CIG Straordinaria e Deroga” accessibile dal “Portale Aziende, Consulenti e Associazioni di categoria”, “Servizi per aziende e consulenti”, funzioni CIG e Fondi di solidarietà, presente sul sito www.inps.it.

    ATTENZIONE I datori di lavoro destinatari di più decreti  devono presentare una domanda per ciascun decreto e per ciascuna unità produttiva . Vanno distinte anche le domande  in favore sia del personale giornalistico rispetto a quello poligrafico (impiegati e operai)

    CIGS autorizzata dopo il 30 giugno 2022

    La gestione dei decreti di concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, compresi i contratti di solidarietàè di esclusiva competenza dell’INPS, a prescindere dal periodo autorizzato.

    Pertanto, i datori di lavoro devono inviare un’apposita domanda di autorizzazione per ciascuna unità produttiva, tramite la procedura “CIG Straordinaria e Deroga” accessibile dal “Portale Aziende, Consulenti ed Associazioni di categoria”, “Servizi per aziende e consulenti”, funzioni CIG e Fondi di solidarietà, presente sul sito www.inps.it.

    CIGS giornalisti: Codici e compilazione Uniemens

    Per quanto attiene alla compilazione dei flussi UniEmens,  il codice di conguaglio  verrà comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente, unitamente al rilascio dell’autorizzazione 

    Per tutti gli eventi di cassa integrazione straordinaria gestiti con il sistema del ticket,  deve essere indicato il codice “T” in “TipoEventoCIG” e il relativo ticket in <IdentEventoCig>.

    Successivamente all’autorizzazione del conguaglio  va utilizzato  il nuovo codice causale “L093”, avente il significato di “CIGS Giornalisti ex Inpgi”, relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale.

    i datori di lavoro, che abbiano anticipato ai propri dipendenti trattamenti di integrazione salariale fruiti entro il 30 giugno 2022 e il cui termine di decadenza, è successivo al 1° luglio 2022, qualora non abbiano ancora provveduto al conguaglio, valorizzeranno  nell’elemento <CodiceCausale>  il nuovo codice causale “L570”, avente il significato di “Conguaglio CIGS Giornalisti periodi autorizzati da INPGI”,  a decorrere dal periodo di competenza agosto 2022.

    Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale, i datori di lavoro utilizzeranno il nuovo codice causale “E611”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG Giornalisti ex Inpgi” presente nell’elemento <CongCIGSCausAdd>.

    Domande Fondo di Garanzia TFR

    La circolare chiarisce infine che a decorrere dal 1° luglio 2022 l’INPS diviene competente per la gestione del Fondo di garanzia, riguardo alle seguenti categorie di lavoratori: 

    1. giornalisti professionisti,
    2.  pubblicisti e 
    3. praticanti

     titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.

    A partire da tale data, le domande  devono essere presentate esclusivamente in via telematica, direttamente dall’utente, attraverso il sito www.inps.it utilizzando il servizio “Fondi di garanzia – Domanda (cittadino)” oppure attraverso i servizi telematici offerti dai soggetti abilitati all’intermediazione con l’INPS.

    La competenza per l’istruttoria è determinata sulla base della residenza del lavoratore risultante dagli archivi dell’Istituto. Per i lavoratori trasferiti all’estero la competenza è determinata in base all’ultima residenza registrata in Italia.

  • La casa

    Bonus verde 2022: guida alla detrazione per giardini e terrazze

    Ieri 25 luglio l'agenzia delle Entrate con la Circolare n 28/E ha fornito chiarimenti sulle detrazioni per i bonus edilizi, tra essi anche alcune precisazioni per il bonus verde.

    Ricordiamo che la Legge di bilancio 2022 ha confermato anche per il 2022 il “bonus verde”, l’agevolazione fiscale per gli interventi straordinari di sistemazione di terrazzi, giardini e aree scoperte di pertinenza con la messa a dimora di alberi e piante. 

    Interessati sia i proprietari degli immobili, che eventuali inquilini. Il bonus spetta anche nel caso di interventi realizzati nei condomìni.

    L’agevolazione era stata introdotta con la legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 12 della Legge n. 205 del 2017) e poi prorogata fino appunto al 2022.

    Si tratta di una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per la sistemazione di giardini, terrazzi, coperture, entro un limite massimo di spesa di 5.000 euro per ogni unità immobiliare, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo (il che si traduce in una detrazione massima di 1.800 Euro, con rate da 180 euro).

    Bonus verde 2022: le spese agevolabili

    Il bonus verde altro non è che un'altra detrazione Irpef legata alla casa. Ad essere agevolato, però, questa volta non è il mattone ma il verde. 

    I contribuenti potranno detrarre il 36% delle spese documentate relative al verde, fino a un massimo di spesa di 5.000 euro per ogni unità immobiliare (che significa una detrazione totale di 1.800). 

    Al momento manca un elenco delle fattispecie di interventi con riferimento ai quali si può beneficiare dell’agevolazione. La legge afferma che le spese agevolabili saranno quelle dedicate alla:

    • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
    • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
    • tra le spese agevolabili rientrano anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi.

    Bonus verde 2022: a chi spetta la detrazione? Attenzione ai condomini

    Può beneficiare della detrazione chi possiede o detiene, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile oggetto degli interventi e che ha sostenuto le relative spese.

    Pertanto, oltre ai proprietari, la detrazione spetta anche a:

    • nudi proprietari;
    • titolari di un diritto reale di godimento sull'immobile oggetto di intervento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
    • locatari (affittuari) o comodatari.

    Interventi in condominio

    La detrazione spetterà anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne condominiali, fino ad un importo massimo di spesa pari a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo compresa nel condominio stesso.

    Il singolo condomino avrà diritto alla detrazione nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

    Nel caso di interventi di sistemazione del verde eseguiti sia sulla singola unità immobiliare che sulle parti comuni di edifici condominiali, il bonus verde spetterà su due distinti limiti di spesa agevolabile di 5.000 euro ciascuno, sia per la sistemazione delle pertinenze di immobili di proprietà privata che per le spese sostenute per interventi effettuati in condominio. 

    Inoltre, nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni esterne condominiali, potranno usufruire della detrazione per i lavori sulle parti comuni anche i proprietari di immobili per uso diverso da quello abitativo, a patto che il condominio sia destinato per almeno la metà ad abitazioni. Tuttavia in caso di un immobile nel quale sono presenti anche dei negozi: l’ammontare massimo delle spese dovrà essere calcolato sulla base al numero degli appartamenti, e non sul numero complessivo delle unità immobiliari presenti, mentre la detrazione sarà sempre ripartita sulla base di millesimi di proprietà complessivi.

    Bonus verde 2022: gli interventi agevolabili

    Come abbiamo detto, per quel che riguarda i lavori che possono godere dello sconto fiscale, la legge indica:

    • sistemazione a verde,
    • miglioramento di impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
    • creazione di coperture a verde e di giardini pensili.

    Tra le spese agevolabili sono comprese quelle di progettazione e manutenzione finalizzate alla creazione dei nuovi spazi verdi.

    Agevolati dunque fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere e riqualificazione di tappeti erbosi (esclusi quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro).

    Detrazione fiscale ammessa anche per la realizzazione degli impianti di irrigazione, e per i lavori di giardinaggio necessari e conseguenti

    Detrazione anche per i lavori di restauro e recupero di giardini di interesse storico e artistico di pertinenza di immobili vincolati.

    In ogni caso l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si deve trattare di interventi di natura straordinaria, con la conseguenza che sono agevolabili solo le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente.

    La detrazione non spetta, invece, per le spese sostenute per:

    • la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo nei termini sopra indicati
    • i lavori in economia. Con Circolare n 9/2022 le Entrate hanno specificato che la circostanza dei lavori in economia non esclude, tuttavia, che il contribuente possa rivolgersi a fornitori diversi per l’acquisto degli alberi, piante, arbusti, cespugli, specie vegetali e per la realizzazione dell’intervento, fermo restando che l’agevolazione spetta a condizione, come detto, che l’intervento di riqualificazione dell’area verde sia complessivo e ricomprenda anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione. 

    Di conseguenza, la collocazione di piante e altri vegetali in vasi è agevolabile solo a condizione che faccia parte di un “più ampio” intervento di sistemazione a verde delle unità immobiliari residenziali.

    Infine, la detrazione non è riconosciuta per la creazione di un giardino nell’ambito di un appalto per la costruzione di un nuovo immobile.

    Il MEF ha recentemente chiarito alcuni aspetti del bonus verde, per approfondimenti si legga Bonus verde 2022 e interventi plurimi bonus edilizi: i chiarimenti del MEF

    Bonus verde 2022: modalità di pagamento delle spese e documenti da conservare

    Per poter usufruire dell'agevolazione "bonus verde", i pagamenti dovranno essere eseguiti con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni.

    Tali pagamenti possono essere effettuati a mezzo di:

    • assegni bancari, postali o circolari non trasferibili 
    • o con modalità informatizzate come ad esempio carte di credito, bancomat, bonifici.

    non è necessario il pagamento con il bonifico dedicato alle detrazioni.

    La detrazione sarà poi ripartita in sede di dichiarazione, in dieci quote annuali (il massimo della quota sarà di 180 euro 1.800/10).

    Come chiarito dalla Circolare n 28/2022 delle Entrate, si specifica inoltre che nel documento di spesa deve essere indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione; inoltre, la descrizione dell’intervento deve consentire di ricondurre la spesa sostenuta tra quelle agevolabili.

    La stessa circolare inoltre ha riepilogato tutto i documenti da controllare e conservare ai fini della agevolazione. Vediamo la tabella di sintesi

    Bonus verde 2022: tabella di sintesi su come funziona l’agevolazione

    Ecco di seguito una tabella in merito al cd. Bonus verde.

    Bonus verde 2022
    A chi spetta Può beneficiare della detrazione chi possiede o detiene, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile oggetto degli interventi e che ha sostenuto le relative spese.
    Percentuale detrazione 36% di massimo 5.000 euro (per un totale di 1.800 euro)
    Detrazione annua massima 180 euro. La detrazione va infatti ripartita in 10 quote annuali di pari importo
    Interventi che danno luogo al bonus verde
    • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi
    • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
    Quali vantaggi? La detrazione massima è di 1.800 euro per immobile (36% di 5.000).

    Il bonus verde spetta anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

    Effettuazione del pagamento Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che consentono la tracciabilità delle operazioni (per esempio, bonifico bancario o postale, carte di credito, ecc.).
     
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus pubblicità dal 2023: ritorno al regime “ordinario”

    Il “Decreto Energia” (D.L. 17/2022, convertito in legge) ha modificato la disciplina del bonus pubblicità applicabile dal 2023, ritornando a quanto precedentemente previsto sull’approccio incrementale delle spese con esclusione dall’agevolazione degli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, sia analogiche che digitali. 

    A partire dal 01.01.2023 il credito d’imposta sarà pari al 75% del valore incrementale degli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line.

    Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 196 del 8.07.2022 Bonus pubblicità 2023: ritorno al regime ordinario disponibile anche nell'abbonamento alla Circolare del Giorno di Fiscoetasse

    Il bonus pubblicità 2023

    Dal 2023 il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali (c.d. “bonus pubblicità”) torna al regime “ordinario”, ossia quello applicabile prima delle modifiche applicabili per il triennio 2020-2022.

    Ed infatti, a seguito della conversione in legge del “Decreto Energia”, dopo un triennio di “regime straordinario” trova nuovamente applicazione la disciplina di cui al D.L. 50/2017 restringendosi però l’ambito oggettivo dell’agevolazione (come si vedrà in seguito).

    Restano invece invariati gli altri elementi applicativi del credito, così come disciplinati nel D.P.C.M. n. 90 del 16.05.2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24.07.2018), che si riepilogano nella presente circolare.

    Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 196 del 8.07.2022 Bonus pubblicità 2023: ritorno al regime ordinario disponibile anche nell'abbonamento alla Circolare del Giorno di Fiscoetasse

    Disciplina del credito d’imposta pubblicità 2023

    Come visto in precedenza, a partire dal 01.01.2023 torna in vigore la disciplina di cui all’art. 57-bis del D.L. 50/2017, sul “bonus pubblicità”, il quale risulta però limitato alle sole spese sostenute per la diffusione sulla stampa, ossia giornali quotidiani e periodici, sia locali che nazionali.

    Diversamente da quanto previsto in precedenza, infatti, per l’agevolazione applicabile dal 2023 risultano esclusi gli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (sia in forma analogica che digitale).

    Da notare, con riferimento ai giornali, che gli investimenti pubblicitari ammissibili al credito d'imposta devono essere effettuati su quelli iscritti: 

    • presso il competente Tribunale, ovvero 
    • presso il Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.

    Oltre a quanto visto per le spese per la pubblicità sulle emittenti televisive/radiofoniche, non sono ammesse al credito d’imposta gli importi sostenuti per altre forme di pubblicità, come ad esempio (a titolo esemplificativo e non esaustivo): 

    • grafica pubblicitaria su cartelloni fisici
    • volantini cartacei periodici; 
    • pubblicità 
    • su cartellonistica
    • su vetture o apparecchiature
    • mediante affissioni e display
    • su schermi di sale cinematografiche
    • tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online eccetera.

    Bisogna considerare che, ai soli fini dell'attribuzione del credito di imposta, le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario – anche se ad esso funzionale o connessa.

    La norma attuativa del credito prevede espressamente che le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dalla normativa sulle imposte sui redditi. Per l’individuazione dell’esercizio di sostenimento della spesa pubblicitaria  trova quindi applicazione il principio di competenza, il quale, per le prestazioni di servizi, stabilisce che: 

    • i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e 
    • le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute

    alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate.

     Pertanto, i costi relativi a prestazioni di servizi risultano di competenza dell’esercizio in cui le medesime sono ultimate, senza che abbia invece alcun rilievo il momento in cui viene emessa la relativa fattura o viene effettuato il pagamento.

    Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 196 del 8.07.2022 Bonus pubblicità 2023: ritorno al regime ordinario disponibile anche nell'abbonamento alla Circolare del Giorno di Fiscoetasse

    Bonus pubblicitari 2023: soggetti beneficiari

    Possono usufruire del credito di imposta sugli investimenti pubblicitari:

    le imprese

    i lavoratori autonomi

    gli enti non commerciali

    indipendentemente da

    • natura giuridica assunta
    • dimensioni aziendali, 
    • regime contabile adottato.
    Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 196 del 8.07.2022 Bonus pubblicità 2023: ritorno al regime ordinario disponibile anche nell'abbonamento alla Circolare del Giorno di Fiscoetasse

    Importo dell’agevolazione bonus pubblicità 2022

    Il beneficio fiscale in esame si applica agli investimenti di cui sopra nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, comparando quindi innanzitutto le spese sostenute nell’anno di riferimento (2023 come primo esercizio relativo al “nuovo credito”) con quelle del periodo precedente (2022), applicando poi la richiamata percentuale del 75% a tale differenza.

    Viene inoltre richiesto un incremento minimo dell’1% rispetto agli analoghi investimenti dell’anno precedente (c.d. meccanismo incrementale), in mancanza del quale la spesa sostenuta per le pubblicità delle tipologie viste in precedenza non risultano agevolabili. 

    Va quindi notato, come peraltro sostenuto dal Consiglio di Stato, che non ci considera sussistente alcun incremento se sono state sostenute spese pari a 0 nell’anno precedente al periodo agevolato – circostanza che impedisce di fatto di procedere con il calcolo relativo all’incremento percentuale.

    Allo stesso modo, il “bonus pubblicità” non può essere goduto neanche dai soggetti neo-costituiti – come anche indicato dall’Agenzia delle Entrate. Ciò in quanto anche per costoro manca il dato storico necessario per il confronto richiesto dal “meccanismo incrementale”.

    Da ultimo, ovviamente, il beneficio fiscale non spetta ai soggetti che registrano un decremento degli investimenti agevolabili.

    Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 196 del 8.07.2022 Bonus pubblicità 2023: ritorno al regime ordinario disponibile anche nell'abbonamento alla Circolare del Giorno di Fiscoetasse

    Esempio bonus pubblicità

    Esempio 1

    Un’impresa ha effettuato nel 2022 investimenti pubblicitari sulla stampa per 450.000 euro – usufruendo (in base al regime straordinario in vigore nel 2022) del credito di imposta pari al 50% dell’intero volume di investimenti (450.000 x 50% = 225.000 euro).

    La stessa impresa, nel corso del successivo 2023, effettua ulteriori investimenti pubblicitari sulla stampa per complessivi 550.000 euro

    La condizione sull’incremento delle spese per almeno l’1% risulta rispettata (1% x 450.000 = 45.000 euro). 

    Pertanto, sulla base del regime “ordinario” applicabile al beneficio fiscale in esame (tornato in vigore proprio a partire dal 2023), il credito d’imposta è pari al 75% della spesa incrementale, ossia: (550.000 – 450.000) x 75% = 100.000 x 75% = 75.000 euro

    Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 196 del 8.07.2022 Bonus pubblicità 2023: ritorno al regime ordinario disponibile anche nell'abbonamento alla Circolare del Giorno di Fiscoetasse
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Autobus elettrici: nuove agevolazioni per le imprese dal 25 luglio

    Con avviso del 13 luglio il MISE informa che con Decreto Direttoriale del 6 luglio è stata fissata alle ore 12:00 del giorno 25 luglio 2022 l’apertura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazioni a valere sull’intervento a sostegno della filiera degli autobus elettrici attuativo della Misura M2C2, Investimento 5.3 “Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza:

    Ricordiamo che le regole della misura sono state disciplinate dal Decreto MISE del 29 aprile 2022, e le modalità di presentazione delle domande sono riportate sul sito del soggetto gestore (clicca qui per il sito di Invitalia) e scaricare tutti i format necessari.

    Beneficiarie dell'intervento sono  le imprese di tutte le dimensioni e operanti su tutto il territorio nazionale, nel rispetto della disciplina unionale in materia di aiuti di Stato applicabile.

    Esse, in sede di presentazione dell’istanza di accesso, assumono l’impegno a garantire il rispetto degli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio DNSH (“non arrecare un danno significativo”).

    Acquisto autobus elettrici: 300ML per la trasformazione verde

    Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia (PNRR) prevede, nell’ambito della Missione 2, Componente 2 “Transizione energetica e mobilità sostenibile”, l’Investimento 5.3 “Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici” che, con una dotazione di 300 milioni euro, è volto a sostenere la realizzazione di investimenti capaci di promuovere la trasformazione verde e digitale dell’industria degli autobus al fine di produrre veicoli elettrici e connessi, ad esclusione degli autobus ibridi.

    Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 aprile 2022 è stato introdotto un nuovo strumento di incentivazione volto a sostenere lo sviluppo della filiera degli autobus elettrici che opererà in rapporto di complementarietà con i Contratti di sviluppo.

    Lo strumento sostiene la realizzazione di programmi di investimento funzionali alla trasformazione verde e digitale dell’industria degli autobus attraverso la produzione di veicoli elettrici e connessi, ad esclusione di quelli a trazione ibrida. 

    In particolare, i programmi devono riguardare investimenti produttivi finalizzati:

    1. all’ottimizzazione e produzione di sistemi di trazione elettrica;
    2. alla produzione di nuove architetture di autobus, nell’ottica della migrazione verso sistemi di alimentazione elettrici, dell’alleggerimento dei veicoli, della digitalizzazione dei veicoli e dei loro componenti;
    3. alla produzione di componentistica per autoveicoli per il trasporto pubblico e di nuove tecnologie IoT applicate al trasporto pubblico;
    4. alla standardizzazione e l’industrializzazione di sistemi di rifornimento e di ricarica, nonché lo sviluppo di tecnologie finalizzate alla produzione di sistemi per la “smart charging” di autobus elettrici;
    5. alla produzione di sensori e sistemi digitali per la guida assistita, per la gestione delle flotte, per la sicurezza, anche integrati nei singoli componenti del veicolo per il monitoraggio continuo e la manutenzione predittiva.

    All’investimento produttivo possono essere associati:

    1. programmi di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, fermo restando che, nell’ambito del complessivo piano di investimenti presentato, la componente relativa al programma di investimenti produttivo deve rivestire carattere preponderante rispetto a quella relativa al progetto di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale;
    2. programmi di formazione del personale, per un ammontare non superiore al 10% del programma di investimento produttivo.

    Attenzione al fatto che l’importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili alle agevolazioni non deve essere inferiore a 1 milione di euro e superiore a 20 milioni di euro.

    Acquisto autobus elettrici: fondo perduto e tassi agevolati dal PNRR

    Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto e del finanziamento agevolato, anche in combinazione tra loro.

    L’importo delle agevolazioni concedibili è determinato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di aiuti di Stato, in funzione della tipologia di progetto, della localizzazione dell’iniziativa e della dimensione d’impresa.

    L’importo, in valore nominale, delle predette agevolazioni non può in ogni caso eccedere, nel suo complesso, il limite massimo del 75% delle spese ammissibili.

    A seguito dell’approvazione da parte della Commissione europea del regime di aiuti Investments in favour of a sustainable recovery (SA.102702), le agevolazioni relative al programma di investimenti produttivi possono essere richieste con l’applicazione delle disposizioni previste dalla sezione 3.13 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

    Le agevolazioni sono erogate in non più di cinque stati di avanzamento lavori di importo non inferiore al 15% delle spese ammesse. 

    Ciascuna richiesta di erogazione deve essere presentata unitamente ai titoli di spesa, anche non quietanzati purché nel limite del 30% (trenta per cento) delle spese ammesse alle agevolazioni. 

    Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, è subordinata alla dimostrazione dell’effettivo pagamento, mediante esibizione delle relative quietanze, dei titoli di spesa presentati ai fini dell’erogazione precedente.

    In alternativa alle predette modalità, le agevolazioni possono essere erogate sulla base di fatture di acquisto non quietanzate, subordinatamente alla stipula tra Ministero, Soggetto gestore e Associazione Bancaria Italiana di una apposita convenzione per l’adozione, da parte delle banche aderenti alla convenzione stessa, di uno specifico contratto di conto corrente in grado di garantire il pagamento ai fornitori dei beni agevolati in tempi celeri e strettamente conseguenti al versamento sul predetto conto della quota di agevolazioni spettanti da parte dell’Agenzia e della quota di risorse a carico della stessa impresa beneficiaria per la copertura finanziaria del piano d’impresa. 

    Attenzione al fatto che l’operatività della predetta modalità di erogazione è subordinata all’adozione di uno specifico provvedimento del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese.