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Redditi PF 2025: il cartaceo entro il 30 giugno
Entro il 31 ottobre è possibile inviare il Modello Redditi PF 2025 in modalità telematica, per il cartaceo l'arco temporale è dal 2 maggio al 30 giugno con presentazione presso gli uffici postali.
A tal proposito le Entrate hanno pubblicato le regole da seguire con il Provvedimento n 131076 del 17 marzo 2025 con cui sono stati pubblicati anche Modello e relative istuzioni.
Sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, il Modello REDDITI Persone Fisiche 2025 deve essere presentato entro i termini seguenti:
- dal 30 aprile 2025 al 30 giugno 2025 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a.;
- dal 30 aprile 2025 al 31 ottobre 2025 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.
Attenzione al fatto che le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (articoli 2 e 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni).
Invece quelle presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione del-
l’imposta che ne risulti dovuta.
La dichiarazione REDDITI Persone Fisiche 2025 può essere presentata:
- a) per via telematica, direttamente dal dichiarante;
- b) per via telematica, tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
- c) consegnando una copia cartacea presso un qualsiasi ufficio postale.
In caso di presentazione telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte
dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
Redditi PF 2025: soggetti obbligati
Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti che:
- hanno conseguito redditi nell’anno 2024 e non rientrano nei casi di esonero elencati nelle precedenti tabelle;
- sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.
In particolare, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi:
- i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (Certificazione Unica 2025), nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite;
- i lavoratori dipendenti che direttamente dall’INPS o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero indicate nelle precedenti tabelle;
- i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d’imposta ha riconosciuto deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di una sola Certificazione Unica 2025);
- i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
- i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
- i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’IRPEF. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
- i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.
- i docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni e che intendono fruire della tassazione sostitutiva, presentano anche il quadro RM del modello REDDITI Persone Fisiche 2025;
Anche nel caso in cui non siano obbligati, i contribuenti possono comunque presentare la dichiarazione dei redditi per
far valere eventuali oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni non attribuite o attribuite in misura inferiore a quella spet-
tante oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2024 o da
acconti versati nello stesso anno.
Redditi PF 2025: come è composto
Il Modello Redditi PF 2025 è composto da:
FASCICOLO 1 (obbligatorio per tutti i contribuenti) suddiviso in:
- FRONTESPIZIO costituito da tre facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante e l’informativa sulla privacy, la seconda e la terza che contengono informazioni relative al contribuente e alla dichiarazione;
- prospetto dei familiari a carico, quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi dei fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati), RP (oneri e spese), LC (cedolare secca sulle locazioni), RN (calcolo dell’IRPEF), RV (addizionali all’IRPEF), CR (crediti d’imposta), DI (dichiarazione integrativa), RX (risultato della dichiarazione), la scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due del mille dell'IRPEF.
FASCICOLO 2 che contiene:
- I quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, nonché il quadro RW (investimenti all’estero) ed il quadro AC (amministratori di condominio);
- le istruzioni per la compilazione della dichiarazione riservata ai soggetti non residenti;
FASCICOLO 3 che contiene:
- i quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.
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Reddito di libertà vittime di violenza: dal 12 maggio le domande 2025
Il reddito di libertà è una misura a favore delle donne vittime di violenza istituito dal decreto Rilancio 2020 . Prevede un contributo economico mensile erogato dall'INPS alle donne ospiti di centri di violenza per favorire l'uscita e un nuovo inizio in autonomia all'esterno.
Il contributo intende infatti aiutare nelle spese di affitto, oltre che nelle spese necessarie per la vita quotidiana e per la scuola dei figli eventualmente presenti.
Con il DPCM del Dipartimento per la famiglia e le pari opportunità pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4.3.2025, sono stati stanziati e ripartiti nuovi fondi alle Regioni portando l'importo del contributo mensile a 500 euro .
E' stanziata una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026, ed era stata data la possibilità di ripresentare la domanda se in precedenza era stata respinta per mancanza di fondi.
Di seguito le nuove istruzioni in particolare sugli esiti delle domande ripresentate e le istruzioni per la nuova finestra 2025.
Le indicazioni operative INPS sono state pubblicate il 5 marzo nella circolare 54 2025 e il 7 maggio nel messaggio 1429 2025.
Reddito di libertà 2025: nuovo importo, cumulabità
Il reddito di libertà è un contributo economico per le donne vittime di violenza, sole o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali .
L'importo è pari a euro 500 pro capite su base mensile per un massimo di 12 mensilità e ha l 'obiettivo di garantire una maggiore autonomia nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza anche di fuori dei centri di protezione.
Il Reddito di libertà è destinato in particolare al
- riacquisto di una autonomia personale ( spese di affitto per un alloggio autonomo, per l'uscita dal Centro antiviolenza ) e
- spese per il percorso scolastico e formativo dei/delle figli/figlie minori.
Va sottolineato che:
- il bonus è cumulabile con altri strumenti di sostegno come l'assegno di inclusione , NASPI e altre misure di sostegno economico dei Comuni e delle Regioni
- l'Inps può procedere eventualmente alla revoca del contributo erogato, qualora dovessero intervenire motivi ostativi al mantenimento .
Attenzione il DPCM 2024 specifica la richiesta puo essere effettuata una sola volta da ogni donna interessata.
Le risorse del fondo sono ripartite tra le Regioni in base ai dati Istat sulla popolazione femminile residente tra i 18 e i 67 anni, con la possibilità di ulteriori incrementi da parte delle regioni stesse o della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Reddito di libertà: requisiti , come si ottiene
Sono destinatarie del reddito di liberta le
- donne vittime di violenza e accolte nei centri riconosciuti dalle Regioni
- residenti in Italia
- con cittadinanza italiana, comunitaria o
- extracomunitaria con permesso di soggiorno o lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.
Il dpcm 2024 precisa che Il reddito di liberta' e' riconosciuto, su istanza di parte, e per il tramite del comune di riferimento, alle donne vittime di violenza che si trovino in condizioni di poverta', con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali, al fine di sostenerle nel percorso di fuoriuscita dalla violenza, favorendone l'emancipazione economica. La condizione di poverta', legata ad uno stato di bisogno straordinario o urgente, e' dichiarata dal servizio sociale
Reddito di liberta: sportello straordinario fino al 18 aprile – graduatoria
Come detto dal 5 marzo è stata aperta la finestra temporale straordinaria, fino al 18 aprile 2025, dedicata alle domande che in passato non erano state accolte per mancanza di fondi. Infatti il decreto ha previsto che le domande presentate all'INPS in precedenza e non accolte conservano priorita', a condizione che siano ripresentate entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, al fine di comprovare l'attuale sussistenza dei requisiti. Secondo i dati forniti dal Dipartimento per le Pari Opportunità, tra il 2020 e il 2024 sono state presentate 6.079 richieste all’INPS, delle quali ben 3.006 erano rimaste senza risposta a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili.
Nel messaggio del 7 maggio 2025 INPS comunica che è stta definita la graduatoria delle domande ripresentate nella fase transitoria perche inizialmente non accolte per incapienza dei fondi
I Comuni possono consultare l’esito delle domande ripresentate nell’anno 2025 accedendo alla sezione “Reddito di Libertà” del servizio “Trasmissione domande, istruzioni e software delle prestazioni sociali”. Il servizio, inoltre, consente ai Comuni di modificare l’IBAN delle domande nello stato “Accolta in attesa IBAN” per le quali il controllo dell’IBAN ha dato esito negativo.
L’esito delle domande ripresentate è comunicato dall’INPS alle interessate utilizzando i dati di contatto presenti in procedura. Nel caso in cui i dati di contatto non siano presenti, il Comune dovrà informare l’interessata sull’esito della domanda.
ATTENZIONE : DIVERSAMENTE da quanto riportato nella circolare 54 le domande ripresentate nella fase transitoria e non accolte per insufficienza delle risorse regionali NON decadono ma restano valide fino al 31 dicembre 2025 e conservano la priorità rispetto alle nuove domande dell’anno 2025.
Reddito di libertà 2025: la procedura di domanda
A partire dal 12 maggio e fino al 31 dicembre 2025 si apre una seconda fase, in cui potranno essere presentate nuove domande da parte di tutte le donne in possesso dei requisiti, comprese quelle che non avevano partecipato alla fase transitoria.
Rivediamo la procedura di domanda per il Reddito di Libertà:
- va presentata dalle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, per il tramite del Comune di riferimento, utilizzando il modulo “SR208”, denominato “Domanda Reddito di Libertà”, reperibile nella sezione “Moduli” del sito istituzionale dell’INPS.
- I Comuni provvedono a inviare la domanda all’INPS per l’acquisizione del codice univoco che riporta la data e l’ora di invio e determina l’ordine in graduatoria su base regionale
- I Comuni rilasciano all’interessata copia della domanda che riporta nel campo “N. domanda” il numero d indicato dal Comune e il codice univoco rilasciato dal sistema informativo INPS
COME SI INVIA LA DOMANDA
Il servizio online per l’invio della domanda è disponibile nel portale www.inps.it, digitando nel motore di ricerca “Prestazioni sociali dei comuni” e selezionando tra i risultati il servizio “Trasmissione domande, istruzioni e software delle prestazioni sociali” Nel menzionato servizio è presente un’apposita sezione dedicata all’acquisizione delle domande per il Reddito di Libertà.
Per l’accesso al servizio è necessario essere in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
ATTENZIONE: Dal 2026 in poi, la presentazione delle domande sarà consentita in via ordinaria durante tutto l’anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre. Anche in futuro, le richieste eventualmente non accolte per esaurimento dei fondi potranno essere ripresentate.
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Sconto IMU 2025 immobili in comodato a parenti di primo grado
La base imponibile IMU è ridotta al 50% per alcune categorie di immobili e tra questi:
- gli immobili, esclusi quelli “di lusso” (A/1, A/8 e A/9, concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale a condizione che:
- il contratto sia registrato;
- il comodante:
- possieda un solo immobile in Italia;
- risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 quindi di lusso.
La riduzione del 50% si applica anche al coniuge del comodatario nel caso di decesso di quest’ultimo e presenza di figli minori.
Ai fini della agevolazione, per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale vi è obbligo dichiarativo.
Viene specificato anche che, per quanto riguarda l’obbligo dichiarativo IMU, il principio generale prevede che tale obbligo sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal comune.
Contratto di comodato: che cos’è
Il comodato è il contratto con cui una parte consegna all’altra un bene mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituirlo.
Esso è un contratto essenzialmente gratuito, che può essere redatto in forma verbale o scritta.
Il comodato di un bene immobile va registrato entro 20 giorni dalla data dell’atto, se in forma scritta.
Se invece il contratto è verbale, occorre registrarlo solo se viene enunciato in un altro atto sottoposto a registrazione.
Contratto di comodato: come si registra
La registrazione del contratto di comodato può essere effettuata telematicamente avvalendosi dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
In alternativa, la registrazione del contratto di comodato può essere effettuata presentando, presso qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, il modello di richiesta di registrazione atti privati modello RAP.
Leggi anche: Modello RAP 2025: registrazione atti privati tutte le regole.
- gli immobili, esclusi quelli “di lusso” (A/1, A/8 e A/9, concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale a condizione che:
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Codici ATECO 2025: operativi dal 1° aprile
Dal 1° aprile è operativa la nuova classificazione degli ATECO 2025 entrata in vigore lo scorso 1° gennaio.
L'Istat rende e renderà disponibili gli strumenti per:
- navigare all’interno della classificazione,
- ricercare o individuare il codice ATECO di un’attività economica attraverso la descrizione della stessa.
Dal 15 aprile, come evidenziato da Unioncamere, si può se necessario, rettificare il proprio codice ATECO con un servizio gratuito online, legge qui le istruzioni.
Si ricorda che il codice ottenuto non ha valore legale ma può essere utilizzato in sede di registrazione di una partita IVA presso le Amministrazioni di riferimento (ad esempio, Registro delle Imprese delle Camere di Commercio e Anagrafe Tributaria dell’Agenzia delle Entrate).
Per richieste di chiarimenti e assistenza l'Istituto di statistica ISTAT mette a disposizione la casella di posta elettronica al seguente indirizzo: [email protected]
Leggi anche Codici ATECO 2025 per iscrizioni INPS dal 1 aprile
E' bene evidenziare che dal sito Istat è possibile consultare delle FAQ in risposta ai dubbi frequenti aggiornate all'8 aprile.
ATECO 2025: cosa c’è da sapere
La classificazione ATECO 2025, risultato di un processo di valutazione e integrazione delle richieste di modifica alla vigente classificazione ATECO, costituisce la versione nazionale della classificazione europea di riferimento NACE rev. 2.1 adottata con regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione (successivamente oggetto della rettifica 2024/90720 nella sua versione in lingua italiana), che modifica il regolamento (CE) n. 1893/200 del Parlamento europeo e del Consiglio.
L’ATECO è la classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat per finalità statistiche cioè per la produzione e la diffusione di dati statistici ufficiali.
La gestione della classificazione è affidata all’Istat nelle diverse fasi di aggiornamento alle quali è sottoposta sia a livello nazionale che internazionale.
A livello nazionale, la classificazione è utilizzata anche per altre finalità di natura amministrativa (ad esempio fiscali).
La nuova classificazione ATECO 2025 è adottata operativamente a partire dal 1° aprile 2025.
Nuovi ATECO 2025: la tabella operativa di riclassificazione
Per semplificare il processo di transizione, è stata elaborata una tabella operativa di riclassificazione tra le due versioni Ateco 2007 – Aggiornamento 2022 e Ateco 2025 definita sinergicamente da Istat, il sistema camerale e l’Agenzia delle entrate.
La tabella è disponibile a tutti gli utenti sul sito dell’Istat.
Imprese e liberi professionisti, dal 1° aprile possono verificare ed eventualmente confermare o modificare le proposte di ricodifica utilizzando gli strumenti di seguito illustrati.
Ogni ente sarà impegnato a realizzare le azioni di ricodifica all’interno dei rispettivi registri sulla base delle procedure e metodologie più appropriate per il raggiungimento delle peculiari finalità istituzionali.
Nuovi ATECO 2025: gli adempimenti
Vediamo sinteticamente gli adempimenti di passaggio ai nuovi codici ADECO 2025, come anche evidenziati dalla Rivista Online delle Entrate Fiscoggi.
In ambito fiscale
Gli operatori Iva dovranno utilizzare i codici attività indicati nella nuova classificazione Ateco 2025 negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle entrate, salva diversa indicazione riportata nelle istruzioni dei modelli fiscali. Come precisato nella Risoluzione ADE n. 262/2008, l’adozione della riclassificazione non comporta l’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto Iva. Tuttavia, Ateco 2025 introduce modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti.
Di conseguenza, nel caso in cui, il contribuente ritenesse necessario comunicare all’Agenzia delle entrate una nuova codifica che meglio rappresenta l’attività svolta, dovrà:
- se iscritto nel Registro delle imprese delle Camere di commercio, effettuare la dichiarazione utilizzando la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere
- se non iscritto al Registro delle imprese delle Camere di commercio, dovrà utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate (modello AA7/10 per società, enti, associazioni, eccetera; modello AA9/12 per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, eccetera; modello AA5/6 per enti non commerciali, associazioni, eccetera; modello ANR/3 per l’identificazione diretta ai fini Iva di soggetto non residente).
Ai fini statistici
Riguardo alle finalità statistiche di competenza dell’Istat, dal 1° aprile 2025 tutti gli utenti del Portale statistico delle Imprese “Statistica&Imprese” possono verificare l'attività economica svolta, tramite l’accesso al link dedicato: https://imprese.istat.it/. Dopo l'autenticazione, un box in evidenza nella schermata di accesso al sistema consentirà la verifica della corretta riclassificazione avvenuta in Ateco 2025.Attraverso le nuove funzionalità, l’utente potrà o confermare la proposta di riclassificazione oppure non confermare se ritenuta non adeguata. In tal caso, l’utente verrà indirizzato nella schermata Anagrafica dove potrà visionare l’attività economica prevalente svolta secondo la nuova classificazione Ateco 2025 (sia come codice sia come descrizione testuale) e potrà richiedere una modifica tramite il canale di segnalazione già presente nel portale.
Per il sistema camerale
Le Camere di commercio hanno sviluppato soluzioni ad hoc per attivare la nuova codifica nel Registro delle imprese.
La riclassificazione prende il via d’ufficio dal 1° aprile e le imprese interessate saranno informate dell’avvenuto aggiornamento tramite gli strumenti digitali messi a disposizione dalla propria Camera di commercio.
La visura camerale dell’impresa riporterà per un periodo transitorio sia i nuovi codici Ateco sia quelli precedenti.
La comunicazione dell’avvenuta riclassificazione e la visura aggiornata saranno disponibili gratuitamente tramite l’app impresa Italia, scaricabile dai principali app store online.
Sul sito impresa.italia.it sono disponibili i riferimenti agli store da cui è possibile scaricare l’app.
Si ricorda infine che sarà possibile contattare l’Istat esclusivamente scrivendo a: [email protected] a partire dal 1° aprile 2025, mentre segnalazioni utili alle future attività di aggiornamento e revisione possono essere inviate a [email protected].
Ateco 2025: classifica le professioni?
Con una faq pubblicata sul proprio sito istituzionale, l'Istat, chiarisce che l’ATECO è una classificazione di attività economiche e non di professioni.
I due concetti, speiga l'istituto, assumono significato differente da un punto di vista statistico:
- il concetto di “professione” si riferisce al modo con il quale si applicano alla produzione i singoli individui. Il criterio fondante della classificazione delle professioni (anch’essa di competenza dell’Istat) è quello del livello skill level e del campo di applicazione skill specialization delle competenze richieste per eseguire in modo appropriato i compiti associati alla professione; il diverso livello di competenza messo in gioco dalle professioni dipende dalla complessità e dall’estensione dei compiti connessi;
- la classificazione delle attività economiche ATECO, invece, è una classificazione di tipo output-oriented cioè si rivolge al tipo di prodotto ottenuto o servizio offerto. Un’attività economica, inoltre, non è una disciplina.
Di conseguenza, da un punto di vista statistico l’obiettivo è cogliere sia la professione esercitata dagli individui sia le categorie di attività economiche nelle quali il lavoro viene esercitato.
In presenza di imprese individuali (imprenditori individuali, liberi professionisti e lavoratori autonomi) questa distinzione a volte rischia di confondersi ma è assolutamente necessario fare in modo che le due classificazioni rispettino ognuna i propri criteri metodologici di base e vengano utilizzate in modo corretto.
Per le classificare le professioni l’Istat utilizza la classificazione delle professioni.
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Assegno sociale, a chi spetta: requisiti e obblighi
L’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, riconosce il diritto all’assegno sociale ai cittadini che:
- abbiano compiuto 67 anni (dal 1° gennaio 2019, in precedenza il limite era 65 anni),
- risiedano effettivamente e abitualmente in Italia e
- possiedano redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla stessa legge, annualmente rivalutati.
Possono richiederlo anche i:
a) cittadini dell’Unione europea e cittadini extracomunitari loro familiari (articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30);
b) cittadini della Repubblica di San Marino;
c) cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e rispettivi coniugi ricongiunti;
d) cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo;
e) cittadini svizzeri e dello Spazio Economico Europeo.
che siano anche residenti continuativamente nel territorio nazionale da almeno dieci anni (art. 20, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Il termine massimo per la definizione del provvedimento è fissato in 45 giorni dal momento della domanda.
Assegno sociale 2023: requisiti
L'Assegno sociale è una prestazione economica rivolta a chi ha un reddito inferiore al minimo definito ogni anno per legge (dal 1° gennaio 1996, ha sostituito la pensione sociale).
I requisiti per l'assegno sociale sono:
67 anni di età (dal 1° gennaio 2019);
stato di bisogno economico;
cittadinanza italiana e situazioni equiparate ( cittadini italiani; cittadini comunitari iscritti all'Anagrafe del comune di residenza; cittadini extracomunitari familiari di cittadino comunitario ; cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria).
residenza effettiva in Italia;
requisito dei dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia (dal 1° gennaio 2009).
ATTENZIONE :
La domanda può essere inoltrata solo a partire dal mese in cui si perfeziona il requisito anagrafico dell’età previsto dalla legge attualmente fissato al 67° anno di età
L'assegno sociale non è reversibile ai familiari superstiti.
Assegno sociale: obbligo di comunicazione del reddito. Come fare
Si ricorda che per la concessione dell’assegno sociale la legge non solo stabilisce un limite reddituale, ma impone anche ai beneficiari di comunicare all’INPS la propria situazione reddituale , se non obbligati alla dichiarazione dei redditi ordinaria.
Nel messaggio 1173 del 4 aprile 2025 INPS comunica che sono stati individuati i titolari dell'assegno sociale che non hanno adempiuto a tale obbligo per l'anno 2020 e che riceveranno una raccomandata A/R, che ricorda l’obbligo di comunicazione reddituale.
ATTENZIONE : In caso di ulteriore inadempimento verrà avviato un procedimento di sospensione e successiva revoca della prestazione.
La comunicazione può essere effettuata attraverso la procedura telematica disponibile sul sito ufficiale dell'Istituto, autenticandosi con la propria identità digitale (SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0) nell'area riservata “MyINPS”, raggiungibile al seguente percorso: "Pensione e Previdenza" > "Domanda di Pensione" > "Aree Tematiche" > "Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio Precoci" > "Variazione Pensione" > "Ricostituzione reddituale per sospensione art.35 comma 10bis D.L. 207/2008".
In alternativa, è possibile effettuare la comunicazione attraverso gli Istituti di patronato o da altri soggetti abilitati
Soggiorno continuativo di 10 anni per l’assegno sociale: chiarimenti
Come detto, per il diritto all'assegno sociale i requisiti necessari a beneficiare della prestazione: residenza decennale, maggiorazione dell'importo e modalità di autocertificazione erano stati chiariti dall'INPS con la circolare 131 2022.
A parziale rettifica è stato pubblicato il messaggio 1268 del 3 aprile 2023 in particolare sui periodi di interruzione della residenza.
Con la Circolare 131 2022 è stto chiarito che :
Per la verifica del requisito del soggiorno continuativo di dieci anni nel territorio dello Stato italiano, trovano applicazione i criteri del “Testo unico" sul rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Quindi “le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo quando :
- sono inferiori a sei mesi consecutivi e
- non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio,
salvo che detta interruzione sia dipesa da obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi”.
In pratica spiega la circolare, suddividendo il decennio in due periodi quinquennali consecutivi la continuità del soggiorno si intende interrotta nella ipotesi in cui l’assenza dal territorio italiano è pari o superiore a sei mesi continuativi, calcolati all’interno del singolo quinquennio.
Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a sei mesi continuativi o a dieci mesi complessivi nell’arco di ciascun quinquennio, le assenze per necessità di adempiere agli obblighi militari, per gravi e documentati motivi di salute ovvero per altri motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, formazione professionale o distacco per motivi di lavoro all’estero.
Per la verifica del requisito di dieci anni è fondamentale individuare la prima data di ingresso nel territorio nazionale da cui fare decorrere il decennio, indipendentemente dalla nazionalità del richiedente.
Il requisito è autocertificabile dall'interessato e viene verificata dagli uffici INPS attraverso l’acquisizione del certificato storico di residenza dal Comune.
Resta fermo che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, costituisce elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni.
AGGIORNAMENTO 3 APRILE 2023
A seguito delle sentenze della Corte di Cassazione n. 22261/2015, n. 24981/2016, n. 16990/2019 e n. 16867/2020, a parziale rettifica del paragrafo 2.2 della circolare n. 131/2022, INPS ha precisato che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (requisito di cui alla lettera b)), di per sé non può costituire elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni (ai fini della soddisfazione del requisito di cui alla lettera c)).
Anche in caso di continuità delle date di rilascio di due permessi di soggiorno di lungo periodo, il requisito del soggiorno legale e continuativo di 10 anni non deve ritenersi soddisfatto in sè, ma è comunque necessaria l’ulteriore verifica, da parte della Struttura territoriale INPS.
Assegno sociale: come funziona l’autocertificazione dei requisiti
Ai cittadini italiani e in generale a quelli appartenenti ai Paesi dell’Unione europea viene riconosciuta la possibilità di autocertificare stati, qualità personali e fatti elencati negli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Al fine della verifica gli operatori possono utilizzare il sistema EESI-RINA PORTAL (formulari elettronici-SED) o, in alternativa, i consueti canali telematici per i Paesi esteri in convenzione o non EESSI ready (formulari cartacei; cfr. la circolare n. 97 del 28 giugno 2019).
- I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono ugualmente utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ma SOLO per i fatti certificabili da parte di soggetti pubblici italiani. Al di fuori di tale caso, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea legalmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi siano previste da convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza.
In tutti gli altri casi, gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.
Relativamente alle dichiarazioni dei redditi posseduti all’estero, le Strutture territoriali richiederanno:
- per i cittadini dei paesi elencati nell'allegato 1 una certificazione rilasciata dallo Stato estero e
- per i cittadini aventi la cittadinanza di Paesi non inclusi nell’elenco, i redditi relativi ai beni immobili sono autocertificabili, mentre gli altri redditi devono essere documentati attraverso la certificazione rilasciata dal Paese di provenienza qualora i cittadini non rientrino nelle ipotesi descritte al precedente paragrafo
Maggiorazione dell’assegno sociale: requisiti e redditi
Come illustrato nelle circolari n. 61 e n. 61 bis del 29 marzo 2001, n. 17 del 16 gennaio 2002 e n. 44 del 1° marzo 2002, i requisiti per il riconoscimento delle maggiorazioni sono i seguenti
- – età inferiore a 75 anni: è riconosciuto un aumento dell’assegno sociale di euro 12,92 per 13 mensilità;
- – età pari o superiore a 75 anni: è riconosciuto un aumento dell’assegno sociale di euro 20,66 per 13 mensilità.
La maggiorazione è riconosciuta d’ufficio e decorre dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti previsti dalla normativa.
La maggiorazione non è soggetta a perequazione e viene incrementata ogni anno per coloro che hanno almeno 70 anni di età. Questo limite viene ridotto di un anno per ogni 5 anni di contribuzione (fino ad un massimo di 5 anni) (figurativa, volontaria e da riscatto) che non abbia dato luogo a un trattamento pensionistico.
L'incremento è concesso d’ufficio dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti.
ATTENZIONE Questo incremento è soggetto a perequazione.
Per la maggiorazione e l’incremento alla maggiorazione, come per la prestazione principale, devono essere considerati i redditi di qualsiasi natura, sia personali sia dell’eventuale coniuge o unito civilmente.
Sono esclusi i seguenti redditi:
- il reddito della casa di abitazione;
- il reddito delle pensioni di guerra;
- l’indennizzo legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze da vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni;
- l’indennità di accompagnamento;
- l’importo aggiuntivo di 154,94 euro previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge n. 388/2000;
- i trattamenti di famiglia;
- eventuali sussidi economici, erogati da Enti pubblici, che non abbiano carattere di continuità.
Assegno sociale : come si richiede , tempi di risposta e integrazione documenti
L'assegno sociale si puo richiedere online sul portale www.inps.it, al seguente percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per persone a basso reddito” > “Assegno sociale” o direttamente al link: https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-servizi.assegno-sociale-50184.assegno-sociale.html, previo accesso con identità digitale:
SPID almeno di livello 2 o
CIE 3.0 oppure
CNS
I cittadini possono anche rivolgersi al Contact center telefonico.
La procedura di inoltro della domanda compila in modo automatico con l’inserimento del codice fiscale, i seguenti dati:
- cittadinanza;
- residenza;
- trattamenti erogati dall’INPS.
I primi due aspetti sono modificabili dall'utente mentre è fissa la parte delle prestazioni INPS
Resta necessario l’inserimento delle informazioni seguenti:
– Stato civile “separata/o” ovvero “divorziata/o”
– Cittadini extracomunitari (occorre allegare il titolo di soggiorno di cui è in possesso).
requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni nel territorio dello Stato.
possibile inserire la documentazione relativa alle informazioni di tipo reddituale non autocertificabili (cfr. il paragrafo 3.1 della circolare n. 131/2022).
Infine l'istituto sottolinea l'obbligo prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e dare il consenso prima di procedere.
La procedura telematica consente anche di consultare una dichiarazione già presentata .
Come deliberato dal Consiglio di Amministrazione n. 111 del 21 dicembre 2020, il “Regolamento Inps sui tempi dei procedimenti amministrativi” fissa in 45 giorni il termine per la definizione della domanda di assegno sociale.
Nel caso in cui la documentazione allegata alla domanda non sia completa il termine può essere sospeso per un periodo non superiore a 30 giorni per consentire l’integrazione necessaria.
La mancata integrazione della documentazione nei 30 giorni comporta il rigetto della domanda di assegno sociale e non è ammesso il riesame.
Il cittadino dovrà quindi presentare una nuova domanda di assegno sociale allegando la documentazione necessaria per la verifica del diritto.
Allegati: -
Polizza catastrofale imprese: tutte le regole
Pubblicato in GU n 75 del 31 marzo il Decreto-legge n 39/2025 con la proroga per l'obbligo di polazza catastrofale per le imprese.
In particolare è stato previsto che:
- per le PMI l'obbligo slitta al 1° gennaio 2026,
- per le medie imprese al 1° ottobre 2025,
- rimane al 31 marzo l'obbligo di stipula per le grandi imprese ma senza sanzioni per 90 giorni.
Leggi anche: Polizza rischi catastrofali imprese: approvata proroga differenziata
Per le regole attuative della polizza catastrofali delle imprese ricordiamo che è stato pubblicato in GU n 48 del 27 febbraio il Decreto MEF entrato in vigore dal 14 marzo.
Il diecreto sinteticamente disciplina:
- a) le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali di cui all'articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- b) le modalità di determinazione e adeguamento periodico dei premi, anche tenuto conto del principio di mutualità;
- c) i limiti alla capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici, ai sensi dell'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- d) l'aggiornamento dei valori di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- e) le modalità di coordinamento in relazione agli atti di regolazione e vigilanza prudenziale di competenza dell'IVASS.
Attenzione al fatto che chi non dovesse adeguarsi all'obbligo assicurativo introdotto, non sarà soggetto a sanzioni dirette.
Relativamente ai dubbi frequenti su questo adempimento il MIMIT in data 2 aprile ha pubblicato una serie di risposte.
Per una sintesi leggi qui i chiarimenti del Ministero: Polizza catastrofale imprese: quali sono i dubbi frequenti?
Polizza catastrofale imprese: gli eventi climatici rilevanti
Nel decreto viene previsto che ai fini dell'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si intende per
- a) alluvione, inondazione ed esondazione: fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione;
- b) sisma: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché' i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;
- c) frana: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.
Polizza catastrofale imprese: il calcolo dei premi assicurativi
Relativamente ai premi assicurativi si prevede che conformemente alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il premio è determinato in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia, e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengono in debita considerazione l'evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati.
Si tiene conto, altresì, in misura proporzionale alla conseguente riduzione del rischio, delle misure adottate dall'impresa, anche per il tramite delle organizzazioni collettive cui aderisce, per prevenire i rischi e proteggere i beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, da calamità naturali ed eventi catastrofali.
I premi sono aggiornati periodicamente, anche in considerazione del principio di mutualità, al fine di riflettere l'evoluzione dei valori economici e di conoscenza e modellazione del rischio, tenuto conto dei rischi di anti selezione e degli obiettivi di solvibilità dell'impresa di assicurazione.Polizza rischi catastrofali imprese: il danno indennizzabile
Il decreto prevede che ai sensi dell'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per la fascia fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, le polizze assicurative possono prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno scoperto, che rimane a carico dell'assicurato, non superiore al 15 per cento del danno indennizzabile.
Fermo l'obbligo di copertura assicurativa, per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, ovvero per le grandi imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), del presente decreto, la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti.Polizza rischi catastrofali imprese: massimali di indennizzo
Ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le polizze assicurative possono prevedere l'applicazione di massimali o limiti di indennizzo che, ove convenuto dalle parti, rispettano i seguenti principi:
- a) per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata;
- b) per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70 per cento della somma assicurata.
Fermo l'obbligo di copertura assicurativa, per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata ovvero per le grandi imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), la determinazione di massimali o limiti di indennizzo è rimessa alla libera negoziazione delle parti.
Fermo quanto disposto dai commi 1 e 2, per i terreni la copertura e' prestata nella forma a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del massimale o limite di indennizzo, pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.
Per le polizze di cui al comma 1, lettera a), i contratti di assicurazione stipulati in forma collettiva anche per il tramite di convenzioni prevedono l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere l'applicazione di massimali differenziati in relazione alle specifiche esigenze di copertura.
Polizza catastrofali imprese: c’è sanzione per chi non la stipula?
Il Decreto sulle polizze catastrofali, di cui si tratta, non prevede obblighi per le imprese, ma solo per le compagnie assicurative.
In particolare, le imprese che entro il 31 marzo non si adegueranno, stipulando una polizza non sono soggette a sanzioni dirette, ma indirette.
In base all'art 1 comma 102 della Legge n 213/2023 la legge di bilancio 2024 che ha introdotto la novità per le imprese, prevede anche che si dovrà tenere conto dell’inadempimento dell’obbligo nell’assegnazione di sovvenzioni, agevolazioni o altri sostegni finanziari pubblici anche non riguardanti gli eventi calamitosi.
Il concetto non è bene chiaro ed è auspicabile un chiarimento in merito, ma si interpreta che verosimilmente i contributi pubblici non saranno spettanti.
Relativamente invece alle compagnie abilitate ad operare nel ramo 8 danni, con in corso un’attività per i danni alle immobilizzazioni materiali, avranno 30 giorni dalla data di pubblicazione del DM in oggetto, per adeguarsi alle previsioni di legge per i nuovi prodotti assicurativi.
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Fondo innovazione agricoltura 2024: tutte le regole
Il Fondo innovazione agricoltura, come da avviso ISMEA è stato rifinanziato con lo scorrimento delle risorse 2025.
Ovvero il bando 2024 ha a disposizione anche i 75 milioni stanziati per il 2025 con un totale di 175 milioni da destinare alle imprese.
Tutte le regole per aderire e ricevere le agevolazioni per le imprese agricole sono state pubblicate nell'Avviso ISMEA del 6 novembre 2024.
Vediamo il riepilogo della misura.
Fondo Innovazione Agricoltura 2024: che cos’è
L’articolo 1, comma 428, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per l'innovazione in agricoltura, con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, al fine di favorire lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all'incremento della produttività nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonché per l'utilizzo di sottoprodotti.
Ai sensi dell’articolo 12, comma 8 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, con Legge 31 luglio 2023, n. 100, per gli interventi in favore delle imprese con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio e del 25 maggio 2023, sono riservate, nell’ambito della dotazione complessiva di cui al capoverso che precede, risorse pari a 10 milioni di euro per l’anno 2023, 30 milioni di euro per l’anno 2024 e 35 milioni di euro per l’anno 2025.
Ai sensi dell’art.23, comma 3, lettera b) della legge 196/2009, nel bilancio finanziario dello Stato 2024-2026 è stato disposto il rifinanziamento del capitolo 7728 – Fondo Innovazione in agricoltura – con una disponibilità di ulteriori 25 milioni per l’anno 2024.
ISMEA soggetto gestore della misura ha pubblicato l'avviso (ai sensi del predetto articolo 7 del Decreto 9 agosto 2023) con le Istruzioni Operative per il funzionamento del Fondo Innovazione a valere sulla dotazione finanziaria per l’anno 2024, pari a complessivi 100 milioni di euro di cui 30 milioni destinati alle PMI con sede operativa nei territori di cui al comma 8, art. 12, del decreto-legge 61/2023.
Fondo Innovazione Agricoltura 2024: i beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI singole o associate, ivi comprese le loro cooperative e associazioni, che:
- 1. risultano iscritte come attive al registro delle imprese con la qualifica di “impresa agricola” ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ovvero di “impresa ittica” ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, ovvero con qualifica di “impresa agromeccanica”, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;
- 2. risultano attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda. In caso di svolgimento di più attività, il requisito deve sussistere per ogni specifica attività alla quale è destinato l’investimento per il quale si richiede il contributo ai sensi del Decreto;
- 3. hanno sede operativa nel territorio nazionale;
- 4. rientrano nella categoria di micro, piccole e medie imprese, in conformità a quanto previsto dall’Allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 ovvero del regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022.
Fondo Innovazione Agricoltura 2024: importo dell’aiuto
L’importo complessivo dei costi ammissibili per singola domanda di agevolazioni deve essere compreso tra 70.000 euro (10.000 euro per le PMI della pesca) e 500.000 euro.
Sono ammissibili alle agevolazioni i costi, al netto dell’IVA, per l’acquisto dei beni dettagliatamente indicati all’articolo 5 del Decreto, con le seguenti precisazioni:
- è esclusa l’acquisizione tramite locazione finanziaria (leasing),
- i beni agevolabili devono essere nuovi di fabbrica,
- gli aiuti non possono essere concessi per investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell’Unione europea in vigore.
Fondo Innovazione Agricoltura 2024: gli investimenti ammessi
Per gli investimenti in innovazione tecnologica, ai sensi del Decreto, sono concessi:
- per le PMI Agricole o della Pesca e per le PMI Agromeccaniche, un contributo a fondo perduto, quantificato nella percentuale massima graduata in base all’importo ammissibile, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del Decreto, così come modificato dal Decreto del Capo Dipartimento della Sovranità Alimentare e dell’Ippica 11 ottobre 2024
- e per le sole PMI Agricole e della Pesca, in aggiunta al suddetto contributo a fondo perduto, una garanzia ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con abbattimento del costo della commissione mediante contributo quantificato nei limiti indicati dall’articolo 4 del Decreto così come modificato dal Decreto del Capo Dipartimento della Sovranità Alimentare e dell’Ippica 11 ottobre 2024.
Si specifica che, per le PMI agricole, la garanzia ISMEA è rilasciata fino all’80% del finanziamento bancario mentre, per le PMI della pesca, la garanzia ISMEA è rilasciata con copertura fino al 70% del finanziamento bancario, elevabile all’80% nel caso di giovani imprenditori ittici come definiti dall’art. 5 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.
Fondo Innovazione Agricoltura 2024: l’accreditamento e le domande
Gli interventi sono attuati con una procedura valutativa a sportello.
Le domande di accesso sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.
L’Utente, per presentare la domanda deve:
- Accreditarsi al portale dedicato ISMEA,
- Compilare e preconvalidare la domanda durante il periodo di preconvalida,
- Convalidare la domanda durante il periodo di presentazione. In nessun caso, una domanda che non è stata precedentemente preconvalidata può essere poi presentata ad ISMEA nel corso del periodo di presentazione. La preconvalida e la presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni devono essere effettuate presso il portale dedicato ISMEA all’indirizzo http://strumenti.ismea.it.
L’accreditamento, la compilazione e la preconvalida delle domande di accesso alle agevolazioni possono essere effettuati a partire dalle ore 12.00 del giorno 15 novembre 2024, data di apertura dello sportello telematico fino alle ore 12.00 del giorno 13 dicembre 2024.
Ad eccezione del primo giorno di apertura (dalle ore 12.00 alle ore 18.00) e dell’ultimo giorno di chiusura (dalle ore 9.00 alle ore 12.00), lo sportello telematico rimane aperto nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9.00 alle ore 18.00.
Una volta che la domanda è stata compilata in tutte le sue parti e corredata degli allegati indicati, deve essere preconvalidata.
Conseguentemente, il sistema restituisce all’Utente un codice univoco di preconvalida che dovrà essere utilizzato per effettuare la presentazione della domanda durante il periodo di presentazione.
La preconvalida non è impegnativa ma è la condizione necessaria per poter presentare la domanda ed accedere quindi alle agevolazioni del Fondo Innovazione 2024.Non è possibile preconvalidare due domande riferite alla medesima PMI.
In nessun caso, la data e l’ora della preconvalida della domanda costituiscono elemento di priorità nella istruttoria delle domande da parte di ISMEA che terrà esclusivamente conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Il momento della preconvalida è quindi irrilevante ai fini della determinazione dell’ordine cronologico di presentazione della domanda.
Una domanda preconvalidata non può essere in alcun modo modificata od integrata dall’Utente, ma potrà essere rimossa dal sistema per tutto il periodo di preconvalida.
Attenzione al fatto che la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni può essere effettuata a partire dalle ore 12.00 del giorno 18 dicembre 2024, data di apertura dello sportello telematico.
Per presentare la domanda di accesso alle agevolazioni, l’Utente dovrà disporre del codice univoco di preconvalida, che sarà richiesto dal sistema al momento della presentazione della domanda stessa.
Ad oggi 23 dicembre ISMEA ha comunicato che le domande sono state circa 6500 e gli impreditori riceveranno a breve una pec di convalida delle domande.
Allegati: