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Codici ATECO 2025: operativi dal 1° aprile
Dal 1° aprile è operativa la nuova classificazione degli ATECO 2025 entrata in vigore lo scorso 1° gennaio.
L'Istat rende e renderà disponibili gli strumenti per:
- navigare all’interno della classificazione,
- ricercare o individuare il codice ATECO di un’attività economica attraverso la descrizione della stessa.
Dal 15 aprile, come evidenziato da Unioncamere, si può se necessario, rettificare il proprio codice ATECO con un servizio gratuito online, legge qui le istruzioni.
Si ricorda che il codice ottenuto non ha valore legale ma può essere utilizzato in sede di registrazione di una partita IVA presso le Amministrazioni di riferimento (ad esempio, Registro delle Imprese delle Camere di Commercio e Anagrafe Tributaria dell’Agenzia delle Entrate).
Per richieste di chiarimenti e assistenza l'Istituto di statistica ISTAT mette a disposizione la casella di posta elettronica al seguente indirizzo: [email protected]
Leggi anche Codici ATECO 2025 per iscrizioni INPS dal 1 aprile
E' bene evidenziare che dal sito Istat è possibile consultare delle FAQ in risposta ai dubbi frequenti aggiornate all'8 aprile.
ATECO 2025: cosa c’è da sapere
La classificazione ATECO 2025, risultato di un processo di valutazione e integrazione delle richieste di modifica alla vigente classificazione ATECO, costituisce la versione nazionale della classificazione europea di riferimento NACE rev. 2.1 adottata con regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione (successivamente oggetto della rettifica 2024/90720 nella sua versione in lingua italiana), che modifica il regolamento (CE) n. 1893/200 del Parlamento europeo e del Consiglio.
L’ATECO è la classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat per finalità statistiche cioè per la produzione e la diffusione di dati statistici ufficiali.
La gestione della classificazione è affidata all’Istat nelle diverse fasi di aggiornamento alle quali è sottoposta sia a livello nazionale che internazionale.
A livello nazionale, la classificazione è utilizzata anche per altre finalità di natura amministrativa (ad esempio fiscali).
La nuova classificazione ATECO 2025 è adottata operativamente a partire dal 1° aprile 2025.
Nuovi ATECO 2025: la tabella operativa di riclassificazione
Per semplificare il processo di transizione, è stata elaborata una tabella operativa di riclassificazione tra le due versioni Ateco 2007 – Aggiornamento 2022 e Ateco 2025 definita sinergicamente da Istat, il sistema camerale e l’Agenzia delle entrate.
La tabella è disponibile a tutti gli utenti sul sito dell’Istat.
Imprese e liberi professionisti, dal 1° aprile possono verificare ed eventualmente confermare o modificare le proposte di ricodifica utilizzando gli strumenti di seguito illustrati.
Ogni ente sarà impegnato a realizzare le azioni di ricodifica all’interno dei rispettivi registri sulla base delle procedure e metodologie più appropriate per il raggiungimento delle peculiari finalità istituzionali.
Nuovi ATECO 2025: gli adempimenti
Vediamo sinteticamente gli adempimenti di passaggio ai nuovi codici ADECO 2025, come anche evidenziati dalla Rivista Online delle Entrate Fiscoggi.
In ambito fiscale
Gli operatori Iva dovranno utilizzare i codici attività indicati nella nuova classificazione Ateco 2025 negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle entrate, salva diversa indicazione riportata nelle istruzioni dei modelli fiscali. Come precisato nella Risoluzione ADE n. 262/2008, l’adozione della riclassificazione non comporta l’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto Iva. Tuttavia, Ateco 2025 introduce modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti.
Di conseguenza, nel caso in cui, il contribuente ritenesse necessario comunicare all’Agenzia delle entrate una nuova codifica che meglio rappresenta l’attività svolta, dovrà:
- se iscritto nel Registro delle imprese delle Camere di commercio, effettuare la dichiarazione utilizzando la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere
- se non iscritto al Registro delle imprese delle Camere di commercio, dovrà utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate (modello AA7/10 per società, enti, associazioni, eccetera; modello AA9/12 per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, eccetera; modello AA5/6 per enti non commerciali, associazioni, eccetera; modello ANR/3 per l’identificazione diretta ai fini Iva di soggetto non residente).
Ai fini statistici
Riguardo alle finalità statistiche di competenza dell’Istat, dal 1° aprile 2025 tutti gli utenti del Portale statistico delle Imprese “Statistica&Imprese” possono verificare l'attività economica svolta, tramite l’accesso al link dedicato: https://imprese.istat.it/. Dopo l'autenticazione, un box in evidenza nella schermata di accesso al sistema consentirà la verifica della corretta riclassificazione avvenuta in Ateco 2025.Attraverso le nuove funzionalità, l’utente potrà o confermare la proposta di riclassificazione oppure non confermare se ritenuta non adeguata. In tal caso, l’utente verrà indirizzato nella schermata Anagrafica dove potrà visionare l’attività economica prevalente svolta secondo la nuova classificazione Ateco 2025 (sia come codice sia come descrizione testuale) e potrà richiedere una modifica tramite il canale di segnalazione già presente nel portale.
Per il sistema camerale
Le Camere di commercio hanno sviluppato soluzioni ad hoc per attivare la nuova codifica nel Registro delle imprese.
La riclassificazione prende il via d’ufficio dal 1° aprile e le imprese interessate saranno informate dell’avvenuto aggiornamento tramite gli strumenti digitali messi a disposizione dalla propria Camera di commercio.
La visura camerale dell’impresa riporterà per un periodo transitorio sia i nuovi codici Ateco sia quelli precedenti.
La comunicazione dell’avvenuta riclassificazione e la visura aggiornata saranno disponibili gratuitamente tramite l’app impresa Italia, scaricabile dai principali app store online.
Sul sito impresa.italia.it sono disponibili i riferimenti agli store da cui è possibile scaricare l’app.
Si ricorda infine che sarà possibile contattare l’Istat esclusivamente scrivendo a: [email protected] a partire dal 1° aprile 2025, mentre segnalazioni utili alle future attività di aggiornamento e revisione possono essere inviate a [email protected].
Ateco 2025: classifica le professioni?
Con una faq pubblicata sul proprio sito istituzionale, l'Istat, chiarisce che l’ATECO è una classificazione di attività economiche e non di professioni.
I due concetti, speiga l'istituto, assumono significato differente da un punto di vista statistico:
- il concetto di “professione” si riferisce al modo con il quale si applicano alla produzione i singoli individui. Il criterio fondante della classificazione delle professioni (anch’essa di competenza dell’Istat) è quello del livello skill level e del campo di applicazione skill specialization delle competenze richieste per eseguire in modo appropriato i compiti associati alla professione; il diverso livello di competenza messo in gioco dalle professioni dipende dalla complessità e dall’estensione dei compiti connessi;
- la classificazione delle attività economiche ATECO, invece, è una classificazione di tipo output-oriented cioè si rivolge al tipo di prodotto ottenuto o servizio offerto. Un’attività economica, inoltre, non è una disciplina.
Di conseguenza, da un punto di vista statistico l’obiettivo è cogliere sia la professione esercitata dagli individui sia le categorie di attività economiche nelle quali il lavoro viene esercitato.
In presenza di imprese individuali (imprenditori individuali, liberi professionisti e lavoratori autonomi) questa distinzione a volte rischia di confondersi ma è assolutamente necessario fare in modo che le due classificazioni rispettino ognuna i propri criteri metodologici di base e vengano utilizzate in modo corretto.
Per le classificare le professioni l’Istat utilizza la classificazione delle professioni.
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Polizza catastrofale imprese: tutte le regole
Pubblicato in GU n 75 del 31 marzo il Decreto-legge n 39/2025 con la proroga per l'obbligo di polazza catastrofale per le imprese.
In particolare è stato previsto che:
- per le PMI l'obbligo slitta al 1° gennaio 2026,
- per le medie imprese al 1° ottobre 2025,
- rimane al 31 marzo l'obbligo di stipula per le grandi imprese ma senza sanzioni per 90 giorni.
Leggi anche: Polizza rischi catastrofali imprese: approvata proroga differenziata
Per le regole attuative della polizza catastrofali delle imprese ricordiamo che è stato pubblicato in GU n 48 del 27 febbraio il Decreto MEF entrato in vigore dal 14 marzo.
Il diecreto sinteticamente disciplina:
- a) le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali di cui all'articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- b) le modalità di determinazione e adeguamento periodico dei premi, anche tenuto conto del principio di mutualità;
- c) i limiti alla capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici, ai sensi dell'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- d) l'aggiornamento dei valori di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- e) le modalità di coordinamento in relazione agli atti di regolazione e vigilanza prudenziale di competenza dell'IVASS.
Attenzione al fatto che chi non dovesse adeguarsi all'obbligo assicurativo introdotto, non sarà soggetto a sanzioni dirette.
Relativamente ai dubbi frequenti su questo adempimento il MIMIT in data 2 aprile ha pubblicato una serie di risposte.
Per una sintesi leggi qui i chiarimenti del Ministero: Polizza catastrofale imprese: quali sono i dubbi frequenti?
Polizza catastrofale imprese: gli eventi climatici rilevanti
Nel decreto viene previsto che ai fini dell'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si intende per
- a) alluvione, inondazione ed esondazione: fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione;
- b) sisma: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché' i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;
- c) frana: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.
Polizza catastrofale imprese: il calcolo dei premi assicurativi
Relativamente ai premi assicurativi si prevede che conformemente alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il premio è determinato in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia, e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengono in debita considerazione l'evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati.
Si tiene conto, altresì, in misura proporzionale alla conseguente riduzione del rischio, delle misure adottate dall'impresa, anche per il tramite delle organizzazioni collettive cui aderisce, per prevenire i rischi e proteggere i beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, da calamità naturali ed eventi catastrofali.
I premi sono aggiornati periodicamente, anche in considerazione del principio di mutualità, al fine di riflettere l'evoluzione dei valori economici e di conoscenza e modellazione del rischio, tenuto conto dei rischi di anti selezione e degli obiettivi di solvibilità dell'impresa di assicurazione.Polizza rischi catastrofali imprese: il danno indennizzabile
Il decreto prevede che ai sensi dell'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per la fascia fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, le polizze assicurative possono prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno scoperto, che rimane a carico dell'assicurato, non superiore al 15 per cento del danno indennizzabile.
Fermo l'obbligo di copertura assicurativa, per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, ovvero per le grandi imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), del presente decreto, la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti.Polizza rischi catastrofali imprese: massimali di indennizzo
Ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le polizze assicurative possono prevedere l'applicazione di massimali o limiti di indennizzo che, ove convenuto dalle parti, rispettano i seguenti principi:
- a) per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata;
- b) per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70 per cento della somma assicurata.
Fermo l'obbligo di copertura assicurativa, per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata ovvero per le grandi imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), la determinazione di massimali o limiti di indennizzo è rimessa alla libera negoziazione delle parti.
Fermo quanto disposto dai commi 1 e 2, per i terreni la copertura e' prestata nella forma a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del massimale o limite di indennizzo, pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.
Per le polizze di cui al comma 1, lettera a), i contratti di assicurazione stipulati in forma collettiva anche per il tramite di convenzioni prevedono l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere l'applicazione di massimali differenziati in relazione alle specifiche esigenze di copertura.
Polizza catastrofali imprese: c’è sanzione per chi non la stipula?
Il Decreto sulle polizze catastrofali, di cui si tratta, non prevede obblighi per le imprese, ma solo per le compagnie assicurative.
In particolare, le imprese che entro il 31 marzo non si adegueranno, stipulando una polizza non sono soggette a sanzioni dirette, ma indirette.
In base all'art 1 comma 102 della Legge n 213/2023 la legge di bilancio 2024 che ha introdotto la novità per le imprese, prevede anche che si dovrà tenere conto dell’inadempimento dell’obbligo nell’assegnazione di sovvenzioni, agevolazioni o altri sostegni finanziari pubblici anche non riguardanti gli eventi calamitosi.
Il concetto non è bene chiaro ed è auspicabile un chiarimento in merito, ma si interpreta che verosimilmente i contributi pubblici non saranno spettanti.
Relativamente invece alle compagnie abilitate ad operare nel ramo 8 danni, con in corso un’attività per i danni alle immobilizzazioni materiali, avranno 30 giorni dalla data di pubblicazione del DM in oggetto, per adeguarsi alle previsioni di legge per i nuovi prodotti assicurativi.
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Disoccupazione agricola: domande entro il 31 marzo – le regole
Il 31 marzo 2025 rappresenta il termine ultimo per i lavoratori agricoli che intendono presentare la domanda di disoccupazione agricola all’INPS da parte dei lavoratori agricoli che hanno attraversato un periodo di disoccupazione nel 2024.
Vediamo qui di seguito, in sintesi , come funziona la disoccupazione agricola, quali sono i requisiti richiesti, importi e durata dell'indennità.
Indennità disoccupazione agricola: a chi spetta, esclusi, requisiti
Va specificato innanzitutto che la disoccupazione agricola a differenza delle altre indennita di disoccupazione copre i periodi di mancata occupazione dei lavoratori nell'anno precedente a quello della domanda Questa misura quindi è retroattiva e copre un periodo già trascorso.
Hanno diritto alla disoccupazione agricola:
- Gli operai agricoli a tempo determinato (OTD);
- Gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) assunti o licenziati durante l’anno di riferimento dell’indennità;
- Piccoli coloni e compartecipanti familiari;
- Piccoli coltivatori diretti che, tramite versamenti volontari, raggiungono almeno 51 giornate di iscrizione negli elenchi nominativi.
Non possono accedere quindi all’indennità:
- Coloro che presentano la domanda oltre la scadenza;
- Lavoratori iscritti alla Gestione separata o alle Gestioni autonome per l’intero anno (o per parte di esso, se le giornate lavorate in tale regime superano quelle come lavoratore dipendente);
- Chi è già titolare di pensione diretta al 1° gennaio dell’anno di riferimento;
- Chi si dimette volontariamente, salvo le eccezioni previste per le madri in puerperio o per chi lascia il lavoro per giusta causa.
Dal 2022, sono esclusi anche gli OTI delle cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o conferiti dai soci. Questi lavoratori rientrano ora nella NASpI, come stabilito dalla legge di bilancio 2022.
Per ottenere l’indennità di disoccupazione è necessario che i lavoratori agricoli, rispondano ai seguenti requisiti:
- iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l'anno cui si riferisce la domanda o
- abbiano almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria
- abbiano almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente .(Per il calcolo possono essere utilizzati anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e di congedo parentale, compresi nel biennio.
Hanno diritto anche le lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento (o di padri lavoratori che si dimettono durante la durata del congedo di paternità e fino al compimento del 1° anno di età del bambino)
Per quanto concerne i lavoratori che si dimettono per giusta causa, l'INPS si è adeguato alla sentenza della Corte Costituzionale 24 giugno 2002, n. 269 e prevede l'indennità di disoccupazione anche nei casi di:
- mancato pagamento della retribuzione;
- molestie sessuali sui luoghi di lavoro;
- modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
- mobbing, crollo dell'equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi;
- notevoli variazioni delle condizioni di lavoro, a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell'azienda;
- spostamento del lavoratore da una sede a un'altra, senza che sussistano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive;
- comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.
Indennità disoccupazione agricola: importo, come funziona
L'indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 giornate annue, dalle quali si dovranno detrarre:
- le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo;
- le giornate di lavoro in proprio agricolo e non agricolo;
- le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, infortunio, ecc.;
- quelle non indennizzabili, quali, per esempio, quelle successive all’espatrio definitivo.
L'indennità viene pagata direttamente dall'INPS in un'unica soluzione e determina automaticamente l'accredito di contribuzione figurativa ai fini pensionistici.
L'interessato, contestualmente alla domanda di indennità di disoccupazione agricola, puo richiedere l'ANF (Assegno al Nucleo Familiare) entro il limite della prescrizione retroattiva di cinque anni. I requisiti relativi al reddito e alla composizione del nucleo familiare sono gli stessi previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.
La misura dell’indennità di disoccupazione agricola dipende dalla tipologia di lavoratore, infatti l'importo è pari a
- 40% della retribuzione di riferimento per gli OTD e al
- 30% della retribuzione di riferimento per gli OTI
Da ricordare che per questi ultimi non è prevista la trattenuta per il contributo di solidarietà.
Per il 2025, il limite massimo dell’indennità (calcolato sulla base del 2024) è di 1.392,89 euro, come indicato nella circolare INPS n. 25/2025.
ATTENZIONE Con sentenze nn. 438, 439 e 440 del 10 gennaio 2022 la Cassazione ha affermato che l’importo della disoccupazione agricola deve essere determinato, per gli operai agricoli a tempo determinato, sulla base della retribuzione prevista dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e non sul salario medio convenzionale .
Disoccupazione agricola: come fare domanda
Le domande possono essere trasmesse online all’INPS tramite:
- il servizio online accessibile direttamente al cittadino munito di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2, PIN o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- gli enti di patronato;
- il Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile.
L'interessato dovrà indicare come intende ricevere il pagamento:
- con accredito su c/c bancario/postale, libretto postale o carta di pagamento prepagata dotata di IBAN (il richiedente deve essere intestatario dell' IBAN) o
- con bonifico presso lo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale localizzato per CAP (il pagamento in contanti è consentito solo entro il limite previsto dalla normativa vigente), previo accertamento dell'identità del percettore.
Disoccupazione agricola novità 2024
Nel provvedimento INPS ad oggi piu recente circolare 22 del 26 gennaio 2024 in tema di indennità di disoccupazione per gli agricoltori riferita ai periodi di competenza 2023 INPS ha specificato la cumulabilità con l’ammortizzatore sociale unico previsto per gli eventi alluvionali del maggio 2023 in Emilia-Romagna
Si ricorda infatti che l'articolo 7 del 61/2023, convertito in legge 100/2023 ha previsto una speciale forma di ammortizzatore sociale, con relativa contribuzione figurativa, per i lavoratori subordinati del settore privato, compreso quello agricolo, che hanno dovuto sospendere l'attività lavorativa per gli eventi sopracitati.
L'istituto precisa che per gli operai agricoli è prevista l’equiparazione dei periodi indennizzati per l’alluvione con i periodi di lavoro effettivo.
Con una interpretazione estensiva della norma del DL Alluvione 61 2023 Inps afferma che sono beneficiari della agevolazione
- sia gli operai agricoli già in possesso del requisito contributivo per l'indennità di disoccupazione agricola (102 giornate di lavoro nel biennio)
- che i lavoratori che lo conseguono computando anche periodi indennizzati,
- he ai lavoratori “misti”, ossia a quelli che nel 2023 hanno prestato attività sia in agricoltura, sia in altri settori produttivi, purché abbiano la prevalenza di lavoro in agricoltura; in tal caso la sommatoria riguarderà solo i periodi di fruizione dell’ammortizzatore unico su richiesta di imprese agricole.
Inoltre si precisa che
- in caso di superamento del limite di 182 giornate annue il beneficio della equiparazione verrebbe neutralizzato, perche deve essere comunque rispettato il limite di 365 giornate totali nel 2023 tra quelle lavorate, quelle indennizzate ad altro titolo (es.malattia, maternità o infortunio, cassa integrazione) e quelle indennizzate a titolo di disoccupazione agricola.
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Lipe: come ravvedersi
Attenzione al fatto che la Riforma Fiscale con il DLgs. 87/2024 non ha previsto novità sulla comunicazione Lipe.
Pertanto, continua a rendersi applicabile il previgente regime sanzionatorio in caso di ritardi e omissioni, ma sono cambiate le regole del ravvedimento operoso.
Leggi anche: Lipe: quali sono le sanzioni per il mancato invio?
Comunicazione Lipe: chi riguarda
I soggetti passivi Iva devono presentare il modello “Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA” per comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta (art. 21-bis del decreto legge 78/2010).
Attenzione al fatto che l’obbligo di invio della Comunicazione Lipe non ricorre in assenza di dati da indicare mentre sussiste nell'ipotesi in cui occorra evidenziare il riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.
Ai fini della Lipe il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre.
Sono esonerati dall'adempimento i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero.
La Comunicazione relativa al secondo trimestre è presentata entro il 30 settembre e quella relativa al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale Iva, che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Se il termine di presentazione della Comunicazione scade di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
Comunicazione Lipe: regole di invio
Per trasmettere la comunicazione trimestrale Iva, occorre preparare un file xml che rispetti le specifiche tecniche e che, in particolare, contenga:
- I dati identificativi del soggetto a cui si riferisce la comunicazione,
- I dati delle operazioni di liquidazione Iva effettuate nel trimestre di riferimento,
- I dati dell’eventuale dichiarante.
L'agenzia delle entrate mette a disposizione un software specifico oppure si può ricorrere ad un software di mercato, purché il risultato sia conforme alle regole previste dalle specifiche tecniche (approvate con provvedimento del 21 marzo 2018).
Il file con la comunicazione trimestrale Iva deve essere firmato digitalmente.
Per la firma si possono utilizzare tre sistemi alternativi:
- un certificato di firma qualificata rilasciato da una autorità di certificazione riconosciuta
- il nuovo servizio di firma elettronica basata sui certificati rilasciati dall’Agenzia delle Entrate, disponibile sulle piattaforme Desktop Telematico e Entratel Multifile
- la funzione di sigillo disponibile nell’interfaccia web Fatture e Corrispettivi.
Un file comunicazione trimestrale Iva, può essere firmato e trasmesso singolarmente oppure può essere inserito in una cartella compressa, in formato zip, contenente più file comunicazione. In questo caso, possono essere firmati i singoli file o anche solo la cartella compressa.
Le Entrate mettono anche a disposizione un software di controllo, disponbile, dall’interfaccia web Fatture e Corrispettivi.
Lipe: come ravvedere il mancato invio
Come detto, la misura della sanzione per la Lipe non è stata modificata, ma ci sono alcune novità in merito al ravvedimento operoso.
Il Decreto sulle sanzioni n 87/2024 in vigore dal 1° settembre, rende applicabili novità in tema di ravvedimento anche alle Lipe.
Nel caso in cui, per regolarizzare l’omessa o errata comunicazione, ci si avvalga dell’istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97, la riduzione delle sanzioni è attualmente pari a:
- 1/9 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il 90° giorno successivo alla violazione ossia 55,56 euro;
- 1/8 del minimo, se la regolarizzazione è dal 91° giorno successivo alla violazione sino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione, ossia 62,50 euro;
- 1/7 del minimo, se la regolarizzazione è successiva al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione, ossia 71,43 euro;
- 1/6 del minimo, dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio non preceduto da PVC e senza domanda di adesione, ossia 83,33 euro;
- 1/5 del minimo, dopo il PVC, senza comunicazione di adesione e prima dello schema di atto strumentale al contradditorio, ossia 100 euro;
- 1/4 del minimo, dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio, preceduto da PVC e senza domanda di adesione, ossia 125 euro.
Le regole per il ravvedimento operoso per le LIPE sono state dettate dall'Ade con la Risoluzione n 104/2017.
La regolarizzazione può essere effettuata:
- con il ravvedimento prima dell’invio del Modello di dichiarazione IVA annuale. In questo caso è necessario procedere ad un nuovo invio della comunicazione Lipe;
- con la correzione direttamente in sede di predisposizione del Modello di dichiarazione IVA. In questo caso non è necessario procedere ad un nuovo invio della comunicazione.
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Registro Tracciabilità dei Rifiuti: dal 13 febbraio RENTRI in vigore
Parte dal 13 febbraio la tracciabilità dei rifiuti con il Rentri (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) e debuttano i modelli allegati al DM n 59/2023.
Ricordiamo che, le regole per il RENTRI sono state dettate nell'Allegato al Decreto n. 143 del 06.11.2023 ed hanno definito:
- le modalità operative per la trasmissione dei dati al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI),
- le modalità di accesso e di iscrizione da parte degli operatori al RENTRI,
- i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità
- le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto messi a disposizione degli operatori.
Ricordiamo inoltre che con il Decreto n 59 del 4 aprile 2023 pubblicato in GU n 121 del 31 maggio sono disciplinate le regole operative del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità (ai sensi dell'art.188 bis del DLgs n 151/2006).
Con il provvedimento oltre ad assicurare l’attività di controllo sui rifiuti, si intende mettere a disposizione di imprese e settore pubblico:
- dati, servizi e informazioni,
- per promuovere l’economia circolare,
- e il recupero di materia.
Il RENTRI è gestito dal MASE con il supporto tecnico-operativo dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali e del sistema delle Camere di Commercio per la gestione del sistema informativo centrale.
Scarica qui le slide del RENTRI con tutte le regole.
RENTRI Registro nazionale Tracciabilità dei Rifiuti: che cos’è
In attuazione di quanto disposto dall'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente regolamento disciplina il sistema di tracciabilita' dei rifiuti, che si compone delle procedure e degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
Il regolamento disciplina in particolare l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilita', definendo:- a) i modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 con l'indicazione altresi' delle modalita' di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi,
- b) le modalita' di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi,
- c) il funzionamento del RENTRI, ivi incluse le modalita' di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla lettera a);
- d) le modalità per la condivisione dei dati del RENTRI con l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto di cui all'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonche' le modalita' di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e gli adempimenti trasmessi al RENTRI, garantendone, ove possibile, la precompilazione automatica secondo quanto disposto dall'articolo 189, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- e) le modalita' di interoperabilita' per l'acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;
- f) le modalita' di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- g) le modalita' di accesso ai dati del RENTRI da parte degli organi di controllo;
- h) le modalita' per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 188-bis, comma 4, lettera h), del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonche' le responsabilita' da attribuire all'intermediario.
Gli allegati I e II disciplinano il modello di registro cronologico di carico e scarico e di formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
L'allegato III definisce i contributi e il diritto di segreteria per l'iscrizione al RENTRI ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019. Gli allegati I, II e III sono parte integrante del presente regolamento.
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RENTRI: le imprese che devono iscriversi
Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l'accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i soggetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, di seguito indicati:
- a) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- b) i produttori di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 9;
- c) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualita' di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi
- d) i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
- e) i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.
A copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del RENTRI è assicurata mediante il pagamento a carico degli iscritti di un contributo annuale e di un diritto di segreteria, ai sensi dell'articolo 6, comma 3-quater, del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, nella misura e con le modalita' indicate nell'allegato III.
Il contributo annuale e il diritto di segreteria sono versati da ciascun iscritto per ciascuna unita' locale, come individuata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a).
Il contributo annuale per il primo anno è versato, unitamente al diritto di segreteria, al momento dell'iscrizione.Per gli anni successivi al primo, il contributo annuale è versato entro il 30 aprile di ciascun anno, come indicato nell'allegato III.
Ogni variazione all'iscrizione è soggetta al pagamento del diritto di segreteria, secondo le modalita' di cui all'allegato II
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RENTRI: modello di registro di carico e scarico rifiuti
E' approvato il modello di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 190, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 come riportato nell'allegato I.
Nel registro cronologico di carico e scarico sono integrate anche le informazioni dei formulari di identificazione del rifiuto.
Il registro cronologico di carico e scarico è tenuto dai soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006:- a) sino alla data di iscrizione al RENTRI, in modalita' cartacea, mediante stampa di un format esemplare reso disponibile mediante il portale del RENTRI, compilato e vidimato da parte delle camere di commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalita' previste dalla normativa sui registri IVA;
- b) a partire dalla data di iscrizione al RENTRI, in modalita' digitale, con vidimazione digitale mediante l'assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commerciotramite apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI; la compilazione in modalita' digitale è effettuata nel rispetto delle seguenti disposizioni:
- 1) le registrazioni sono rese consultabili agli organi di controllo con mezzi informatici messi a disposizione dall'operatore, che ne deve assicurare il corretto funzionamento e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. Le registrazioni sono effettuate dagli operatori in modo da garantire la possibilita' di riproduzione dei documenti posti in conservazione e l'estrazione delle informazioni dagli archivi informatici, relativamente alla serie di dati trasmessi al RENTRI, qualora cio' sia richiesto in sede di ispezioni o verifiche da parte degli organi di controllo;
- 2) i numeri di ciascuna registrazione che compongono il registro sono progressivi e non modificabili e garantiscono l'identificabilita' dell'utente;
- 3) qualunque rettifica alle registrazioni è memorizzata con l'identificativo dell'utente che l'ha effettuata r l'identificativo temporale con data ed ora;
- 4) i sistemi gestionali adottati dall'operatore garantiscono nella formazione del documento il rispetto delle regole tecniche di cui al Codice dell'amministrazione digitale.
Il registro cronologico è tenuto in modalita' digitale secondo quanto indicato al comma 3, lettera b), o per il tramite dei servizi resi disponibili ai sensi dell'articolo 20.
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RENTRI: modello di registro di identificazione rifiuti
E' approvato il modello di formulario di identificazione del rifiuto di cui all'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 riportato nell'allegato II.
Il formulario di identificazione del rifiuto di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 è emesso dal produttore, o dal detentore dei rifiuti, in conformita' al modello riportato nell'allegato II ed e' integrato e sottoscritto, per la parte di propria competenza, dagli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.
Ferma restando la responsabilita' del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, il formulario puo' essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.
Il formulario di identificazione del rifiuto e' vidimato digitalmente con le modalita' indicate all'articolo 6, comma 2, se in formato cartaceo, oppure con le modalita' di cui all'articolo 7, comma 2, se in formato digitale.
L'acquisizione da parte del produttore del formulario compilato in tutte le sue parti vale ai fini dell'articolo 188-bis, comma 4, lettera h), del decreto legislativo n. 152 del 2006.Scarica qui le slide del RENTRI con tutte le regole.
Allegati: -
Guide turistiche: nuovo regolamento e bando 2025
La riforma della professioni di guida turistica che prevede un elenco nazionale delle guide turistiche con esame unico di accesso e nuove specifiche modalità di svolgimento della professione è apparsa in GU a novembre 2023 (legge 190 2023)
E' stato pubblicato il 28 giugno il decreto del ministero del turismo (DECRETO 26 giugno 2024, n. 88 Regolamento recante disposizioni applicative per l'attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 14 della legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante: «Disciplina della professione di guida turistica» con ulteriori dettagli sull'istituzione dell'albo nazionale e sugli obblighi di aggiornamento) entrato il vigore il 13 luglio 2024. Fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del turismo (quindi entro dicembre 2025) le guide turistiche già abilitate possono continuare a esercitare la professione ai sensi della disciplina previgente. Successivamente si potra esercitare solo dopo aver superato il nuovo esame di abilitazione ed essersi iscritti al nuovo elenco.
Il bando per l'esame di abilitazione è stato pubblicato il 28 gennaio. Le domande di ammissione possono essere inviate dal 28 gennaio al 27 febbraio 2025 sul portale di Reclultamento della pubblica amministrazione INPA,cui si accede con SPID, CIE o CNS.
Vediamo nei paragrafi seguenti la nuova disciplina con le novità del DL PNRR 19 2024 e del Decreto ministeriale attuativo .
SCARICA QUI IL TESTO DEL BANDO
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Professione guida turistica: l’esame di accesso regionale e il nuovo Regolamento
Per poter svolgere professione ad oggi era previsto il conseguimento di una abilitazione a livello regionale attraverso il superamento di un Esame di Stato , norma contenuta nel Decreto del Ministero del Turismo dell’11.12.2015.
I requisiti per sostenere l'esame di accesso agli albi regionali delle guide turistiche erano i seguenti:
- maggiore età
- possesso del diploma di laurea triennale oppure
- possesso della qualifica professionale di guida turistica conseguita negli Stati membri dell'Unione Europea o di abilitazione all'esercizio della professione qualora lo Stato membro dell'Unione Europea la preveda.
ATTENZIONE La legge di conversione del DL 19 2024 aggiunge che il divieto di avvalersi di soggetti non iscritti nell’elenco nazionale delle guide turistiche e il conseguente obbligo di indicare il numero di iscrizione all’elenco della guida turistica che presta la propria attività professionale, si riferiscono ad intermediari turistici e non a piattaforme digitali in quanto a tali realtà non possono essere imposti obblighi informativi non previsti dal diritto UE.
Regolamento professione guida turistica dal 13 luglio 2024
Le guide turistiche che
- avranno superato l'esame di abilitazione (vedi sotto i dettagli), ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale, o
- che fossero già abilitate alla data di entrata in vigore della legge n. 190 del 2023, possono richiedere l'iscrizione all'elenco nazionale.
L'elenco include dati come il numero di iscrizione, nome, cognome, codice fiscale, data di abilitazione, specializzazioni, lingue straniere conosciute e titoli di studio.
L'elenco nazionale è suddiviso in due sezioni:
- Guide turistiche che hanno superato l'esame di abilitazione nazionale o già abilitate.
- Guide turistiche che hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica conseguita all'estero
I candidati devono versare un contributo di 10 euro per la partecipazione all'esame di abilitazione e di 30 euro per il rilascio del tesserino personale di riconoscimento, che include fotografia, numero di iscrizione e codice univoco di identificazione
In alternativa alla prova attitudinale, i candidati possono scegliere un tirocinio di adattamento sotto la supervisione di una guida turistica abilitata da almeno tre anni. Questo tirocinio può essere accompagnato da formazione complementare per garantire l'acquisizione delle conoscenze specifiche necessarie(dm-guida-tur).
L'elenco nazionale è realizzato e gestito attraverso una piattaforma informatica dal Ministero del Turismo. L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Turismo www.turismo.gov.it
Disposizioni Transitorie
Nelle more della realizzazione della piattaforma informatica, le guide turistiche possono esercitare la professione mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione o utilizzando il tesserino personale di riconoscimento già in loro possesso
Guida turistica: definizione, attività, assicurazione
La nuova legge definisce «guida turistica» il professionista che abbia conseguito il titolo o il riconoscimento della qualifica professionale
Costituiscono attività proprie della professione di guida turistica: l’illustrazione e l’interpretazione, nel corso di visite guidate sul luogo o da remoto del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano
Si specifica che la visita guidata, ha il fine di:
- a) evidenziare le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici, religiosi, demo-etno-antropologici, paesaggistici del patrimonio nazionale, e degli ulteriori elementi di identità locali;
- b) trasmettere la conoscenza, con particolare riguardo alla presa di coscienza, da parte dei visitatori, della fragilità di tale patrimonio e della necessità di rispettarlo;
- c) garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio, comprese le persone con disabilità.
L’esercizio, anche a titolo accessorio, della professione di guida turistica è subordinato al superamento dell’esame di abilitazione , o al riconoscimento della qualifica professionale conseguita all’estero a alla conseguente iscrizione nell’elenco nazionale.
Solo una attività su base temporanea e occasionale , per siti non culturali e aperture straordinarie senza pagamento o iscrizione può svolgersi senza il possesso della qualifica .
Viene inoltre specificato che nei luoghi della cultura aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati, l’ingresso e lo svolgimento dell’attività di guida turistica non può essere interdetto o ostacolato.
ATTENZIONE: Con le ultime modifiche è stato eliminato l’obbligo di copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile professionale – previsto dall’articolo 3,comma 4, L. n. 190/2023, così soppresso in quanto nelle interlocuzioni con la Commissione europea, è emerso come sproporzionato l’obbligo di copertura assicurativa personale in assenza di rischi diretti e specifici per la salute dei destinatari con effetto di aumentare gli oneri amministrativi a carico dei professionisti senza offrire però un concreto ed effettivo beneficio a favore dei consumatori.
Elenco nazionale guide turistiche, aggiornamento e abilitazione cittadini stranieri
Come detto, la legge di riforma della professione di guida turistica prevede l'istituzione di un elenco nazionale presso il Ministero del Turismo al quale avranno accesso, previa domanda, coloro che
- hanno superato lo specifico esame di abilitazione nazionale (di cui si attende il bando al massimo entro la fine del 2025)
- hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale,
- sono già abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica e iscritti agli albi regionali alla data di entrata in vigore della legge, ovvero alla data del 17 dicembre 2023
L’elenco nazionale sarà pubblico, distinto in due sezioni e conterrà, oltre ai dati anagrafici e al numero di iscrizione, i dati relativi alle specializzazioni e alle ulteriori certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, su una apposita piattaforma informatica per la quale sono stati stanziati i fondi necessari
Gli iscritti potranno svolgere la professione di guida turistica in tutto il territorio nazionale e riceveranno dal Ministero del turismo un tesserino di riconoscimento, munito di fotografia, numero di iscrizione e relativo codice di identificazione, da esibire durante lo svolgimento della professione.
Nella conversione del DL 19 si prevede che tale elenco dia conto anche della data di ultimo adempimento dell’obbligo di aggiornamento da parte del professionista.
OBBLIGO AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Il decreto del 26 giugno 2024 precisa che i corsi di aggiornamento destinati alle guide turistiche iscritte nell'elenco nazionale gestito dal Ministero del Turismo sono obbligatori e devono comprendere almeno cinquanta ore di formazione ogni tre anni , con contenuti sia teorici che pratici, mirati ad approfondire le esperienze maturate e le conoscenze acquisite. I corsi possono essere tenuti da docenti ed esperti delle materie rilevanti e sono organizzati da enti autorizzati e in convenzione con le regioni o le province autonome.
In caso di impedimenti per malattia o altre cause di forza maggiore, la guida deve frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento
Le guide turistiche devono comunicare al Ministero del Turismo l'avvenuta partecipazione ai corsi, trasmettendo l'attestazione di frequenza attraverso la piattaforma informatica, al fine di aggiornare le informazioni contenute nell'elenco nazionale.
ABILITAZIONE CITTADINI STRANIERI
I cittadini dell’Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo della Svizzera abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformità alla normativa di un altro Stato potranno svolgere loro attività in Italia:
a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale previa integrazione della formazione e superamento di una prova attitudinale in lingua italiana, costituita da una prova scritta e di una prova orale, volte a verificare le conoscenze professionali
ATTENZIONE: L'espletamento della misura compensativa (tirocinio di adattamento o prova attitudinale) potrà essere effettuato solo nei casi in cui il Ministero del turismo ritenga che la formazione del professionista richiedente debba essere opportunamente integrata, con una misura rimessa alla scelta del richiedente.
Il tirocinio di adattamento abbia una durata massima di ventiquattro mesi,(non piu pari e non inferiore a ventiquattro mesi.)
Inoltre, non sarà quindi più richiesta la qualifica professionale di guida turistica a chi ne abbia fatto richiesta sulla base di titoli conseguiti all’estero.
Con un prossimo decreto del Ministro del turismo, d’intesa con la Conferenza stato-regioni e il Ministro per gli affari europei, saranno definite le condizioni alle quali la prestazione possa essere considerata temporanea e occasionale, e le modalità di svolgimento della prova attitudinale,
L’esame di accesso all’elenco guide turistiche: requisiti, materie e prove
Il nuovo esame di abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica, avrà cadenza almeno annuale e sarà indetto dal Ministero del turismo.
Consisterà nello svolgimento di:
- una prova scritta,
- una prova orale e
- una prova tecnico-pratica
riguardanti le materie di storia dell’arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo, accessibilità e inclusività dell’offerta turistica, oltre all’accertamento delle competenze linguistiche.
Necessari i seguenti requisiti:
- a) avere compiuto la maggiore età;
- b) essere cittadino italiano o di Stati membri dell’Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea, in regola con le disposizioni sull'immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia;
- c) godere dei diritti civili e politici;
- d) non aver subìto condanne passate in giudicato o applicazione della pena su richiesta delle parti, per reato doloso, per il quale la legge preveda la pena della reclusione o dell’arresto;
- e) non avere riportato condanne, anche non definitive, o l’applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, commercio o mestiere;
- f) aver conseguito una laurea triennale ovvero una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento; Su questo punto interviene la modifica della nuova legge d i conversione del DL 19 2024, per cui la partecipazione è consentita anche a chi sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o altro diploma dichiarato equipollente
- g) aver conseguito le certificazioni della conoscenza di una lingua straniera al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue: per i cittadini di un altro Stato richiesta la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello C1 e potrà comunque essere richiesto l’accertamento delle competenze linguistiche in sede di esame.
Si introduce al contempo l’esonero dal suddetto accertamento in favore di coloro che abbiano conseguito il proprio titolo di studio proprio nella lingua che sarebbe oggetto di accertamento..
Ulteriori materie d'esame e modalità di svolgimento saranno definite con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, d’intesa con la Conferenza permanente Stato Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
Guide turistiche: Obbligo di aggiornamento – Deontologia- Sanzioni
Prevista l'istituzione di una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica con l ’attribuzione del relativo codice ATECO.
Le guide turistiche avranno accesso gratuito agli istituti e luoghi di cultura italiani statali e privati , e diritto ad un compenso equo per la loro prestazione
Obbligo di aggiornamento
Le guide turistiche iscritte all’elenco nazionale potranno acquisire una o più specializzazioni, tematiche e territoriali, anche in materia di turismo accessibile e inclusivo, mediante la partecipazione a corsi autorizzati dal Ministero del turismo, della durata minima di cinquanta ore.
Le guide avranno l’obbligo di curare, con cadenza almeno triennale, l'aggiornamento continuo delle proprie competenze mediante corsi a contenuto teorico e pratico tenuti dalle regioni, sulla base di linee guida adottate dal Ministero del turismo,
Anche in questo caso il Ministero provvederà a dettagliare le specializzazioni e le modalità di svolgimento e relative sanzioni , con decreti DA adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Obblighi di comportamento
Nell’esercizio della propria attività, la guida turistica dovrà
- esporre il modo visibile il tesserino di riconoscimento , da esibire ad ogni richiesta da parte degli organi di polizia locale,e di ogni altro soggetto autorizzato;
- fornire all’utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale.
È fatto divieto :
- a chiunque di svolgere od offrire le attività proprie della professione di guida turistica in violazione della legge
- ad agenzie di viaggio, tour operator e ogni altro intermediario, anche telematico avvalersi, per attività di guida turistica, di soggetti che non siano iscritti nell’elenco nazionale
In caso di violazioni agli obblighi sopracitati si applicano le seguenti sanzioni:
- da euro 3.000 a euro 12.000 ai soggetti non iscritti nell’elenco nazionale e
- da euro 5.000 a euro 15.000 ai titolari degli istituti e dei luoghi della cultura e alle imprese.
In caso di violazione degli obblighi relativi all'esibizione del tesserino di riconoscimento si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500.
Il controllo e l’applicazione delle sanzioni sono demandate ai Comuni, attraverso gli organi di polizia locale, e ogni altro soggetto autorizzato con Ministero del Turismo.
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DDL lavoro approvato definitivamente: cosa prevede
E' stato approvato ieri definitivamente dall'aula del Senato il disegno di legge in materia di lavoro approvato dal Governo già lo scorso 1 maggio 2023, insieme al DL 48 /2023 e presentato alla Camera nel mese di marzo.
Il testo, rielaborato in sede referente dalla Commissione Lavoro e ribattezzato Collegato Lavoro, era stato approvato dalla Camera il 9 ottobre 2024
Qui il testo . Si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale .
Vediamo di seguito alcuni dettagli in più sulle principali novità.
Collegato lavoro: Assenze ingiustificate come dimissioni e conciliazione telematica
Sul tema delle assenze ingiustificate del lavoratore considerate dimissioni Il disegno di legge iniziale prevedeva che:
- in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale,
- in caso di assenza superiore a cinque giorni, il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica quindi la disciplina relativa alla NASPI.
A seguito del passaggio nelle Commissioni parlamentari questo termine è stato innalzato da 5 a 15 giorni e cosi confermato anche in Sento
Con l'articolo si intende combattere una pratica abbastanza diffusa di assenze reiterate da parte del lavoratore volte a provocare il licenziamento da parte del datore di lavoro, per avere diritto alla indennità di disoccupazione.
Nel dettaglio, la disposizione che aggiunge il comma 7-bis all’art.26 del D.Lgs. 151/2015 – prevede la risoluzione del rapporto di lavoro, imputabile a volontà del lavoratore, nei casi in cui la sua assenza ingiustificata si protragga oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a quindici giorni .
La risoluzione non si applica se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l'assenza.
Inoltre è previsto che il datore di lavoro debba comunica l'assenza all'ispettorato del lavoro territorialmente competente che si riserva la possibilità di verificare la veridicità della comunicazione.
Infine, in tali casi non si applica la procedura relativa alle dimissioni telematiche disciplinata al medesimo art. 26 del D.Lgs. 151/2015 in base al quale, al di fuori di determinate ipotesi, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente
con modalità telematiche58 su appositi moduli e trasmessi al datore di lavoro e alla
sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro59
CONCILIAZIONE TELEMATICA
Altra novità : i procedimenti di conciliazione in materia di lavoro, regolati dagli artt. 410 e 412-ter del c.p.c., potranno svolgersi in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi, come previsto dall'art. 20 del Ddl, fermo restando quanto stabilito dall'art. 12-bis del DL 76/2020.
Le regole tecniche per l’adozione delle tecnologie necessarie saranno definite con decreto del Ministro del Lavoro entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge. Nel frattempo, si applicheranno le modalità vigenti.
Periodo di prova massimo per i contratti a termine
Si interviene anche sul decreto legislativo 27 giugno 2022 n. 104, in tema di periodo di prova specificando che «Fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è fissata in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro." In ogni caso la durata del periodo di prova può essere :
- non inferiore a due giorni né
- superiore a quindici giorni per i contratti di durata fino a sei mesi,
- superiore a trenta giorni per quelli con durata tra sei mesi e i dodici mesi».
L’ex art. 6 del DDL Lavoro (ora art. 13) inoltre sopprime la norma sull’attività dell’INPS per promuovere l’adempimento spontaneo degli obblighi contributivi (ex art. 14) e sul potenziamento dell’attività di accertamento delle elusioni e violazioni contributive (ex art. 16) ini quanto le disposizioni sono state ricomprese nell’art. 30 del DL 19/2024.
Collegato lavoro le novità su cassa integrazione – lavoro stagionale – somministrazione
In tema di CASSA INTEGRAZIONE viene modificato l'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e si prevede la compatibilità del trattamento di integrazione salariale con lo svolgimento di attività lavorativa, sia attività di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, purché ne dia comunicazione preventiva all'INPS.
Saranno valide a questo fine le comunicazioni a carico dei datori di lavoro di cui ai commi da 1 a 3 dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181.
La nuova normativa stabilisce che il lavoratore perde il diritto al trattamento di integrazione salariale solo per le giornate in cui svolge attività di lavoro , a presindere dalla durata del contratto.
ATTIVITA STAGIONALI
L'art. 11 introduce una norma di interpretazione autentica dell’art. 21, comma 2, del DLgs. 81/2015, stabilendo che tra le attività stagionali rientrano anche quelle finalizzate a far fronte a intensificazioni del lavoro in determinati periodi dell’anno o a esigenze tecnico-produttive legate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, formalizzate dai CCNL.
CONTRATTI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
In tema di somministrazione a termine, il Ddl introduce nuove disposizioni, mantenendo il limite del 30% del numero dei dipendenti a tempo indeterminato dell’utilizzatore, ma escludendo dal computo di tale limite i lavoratori somministrati a tempo determinato ma assunti a tempo indeterminato dall'agenzia di lavoro o per specifiche esigenze o caratteristiche. Viene inoltre eliminato il limite di durata di 24 mesi della missione a tempo determinato per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato con l'agenzia di somministrazione.
Controlli INPS e rateazioni contributive fino a 60 mesi
Agli articoli 14 e 15 o il DDL si occupa del ruolo dell'INPS per la promozione dell’adempimento spontaneo degli obblighi contributivi e la regolarizzazione spontanea di anomalie, errori od omissioni.
Prevista la sanzione ridotta anche nel caso in cui il contribuente a seguito di segnalazioni dell'istituto , anche tramite gli intermediari provveda:
- entro 90 giorni dalla notifica della comunicazione alla regolarizzazione delle anomalie, omissioni ed errori e nei successivi 30 giorni al versamento di quanto eventualmente dovuto .
Per quanto riguarda i debiti contributivi non affidati agli agenti della riscossione in arrivo dal 1 gennaio 2025 la possibilità di pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, potrà essere consentito fino ad un massimo di sessanta rate mensili.
I casi dovranno essere saranno definiti con decreto interministeriale
Collegato Lavoro le altre novità: apprendistato, sospensioni per i professionisti
Un ulteriore intervento è previsto in materia di apprendistato duale. L’articolo 18 introduce la possibilità, dopo il conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del D.Lgs. 226/2005, del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore, di convertire l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale in apprendistato professionalizzante e/o di alta formazione e ricerca, in ambito di formazione professionale regionale.
Infine, l’articolo 7 stabilisce la sospensione dei termini per gli adempimenti tributari per le libere professioniste a partire dall’ottavo mese di gravidanza fino al trentesimo giorno successivo al parto o all’interruzione della gravidanza. Tale sospensione riguarda anche ai liberi professionisti in caso di malattia grave o infortunio dei figli minorenni, che impediscano lo svolgimento della professione.