• Mettersi in proprio

    Codici ATECO 2025: operativi dal 1° aprile

    Dal 1° aprile è operativa la nuova classificazione degli ATECO 2025 entrata in vigore lo scorso 1° gennaio.

    L'Istat rende e renderà disponibili gli strumenti per:

    • navigare all’interno della classificazione, 
    • ricercare o individuare il codice ATECO di un’attività economica attraverso la descrizione della stessa.

    Dal 15 aprile, come evidenziato da Unioncamere, si può se necessario, rettificare il proprio codice ATECO con un servizio gratuito online, legge qui le istruzioni.

    Si ricorda che il codice ottenuto non ha valore legale ma può essere utilizzato in sede di registrazione di una partita IVA presso le Amministrazioni di riferimento (ad esempio, Registro delle Imprese delle Camere di Commercio e Anagrafe Tributaria dell’Agenzia delle Entrate).

    Per richieste di chiarimenti e assistenza l'Istituto di statistica ISTAT mette a disposizione  la casella di posta elettronica al seguente indirizzo: [email protected]

    Leggi anche Codici ATECO 2025 per iscrizioni  INPS dal 1 aprile             

    E' bene evidenziare che dal sito Istat è possibile consultare delle FAQ in risposta ai dubbi frequenti aggiornate all'8 aprile.

    ATECO 2025: cosa c’è da sapere

    La classificazione  ATECO 2025, risultato di  un processo di valutazione e integrazione delle richieste di modifica alla vigente classificazione ATECO, costituisce la versione nazionale della classificazione europea di riferimento NACE rev. 2.1 adottata con regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione (successivamente oggetto della rettifica 2024/90720  nella sua  versione in  lingua  italiana),  che modifica il  regolamento (CE) n. 1893/200 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

    L’ATECO è la classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat per finalità statistiche cioè per la produzione e la diffusione di dati statistici ufficiali. 

    La gestione della classificazione è affidata all’Istat nelle diverse fasi di aggiornamento alle quali è sottoposta sia a livello nazionale che internazionale. 

    A livello nazionale, la classificazione è utilizzata anche per altre finalità di natura amministrativa (ad esempio fiscali).

    La nuova classificazione ATECO 2025 è adottata operativamente a partire dal 1° aprile 2025.

    Nuovi ATECO 2025: la tabella operativa di riclassificazione

    Per semplificare il processo di transizione, è stata elaborata una tabella operativa di riclassificazione tra le due versioni Ateco 2007 – Aggiornamento 2022 e Ateco 2025 definita sinergicamente da Istat, il sistema camerale e l’Agenzia delle entrate. 

    La tabella è disponibile a tutti gli utenti sul sito dell’Istat.

    Imprese e liberi professionisti, dal 1° aprile possono verificare ed eventualmente confermare o modificare le proposte di ricodifica utilizzando gli strumenti di seguito illustrati.

    Ogni ente sarà impegnato a realizzare le azioni di ricodifica all’interno dei rispettivi registri sulla base delle procedure e metodologie più appropriate per il raggiungimento delle peculiari finalità istituzionali.  

    Nuovi ATECO 2025: gli adempimenti

    Vediamo sinteticamente gli adempimenti di passaggio ai nuovi codici ADECO 2025, come anche evidenziati dalla Rivista Online delle Entrate Fiscoggi.

    In ambito fiscale

    Gli operatori Iva dovranno utilizzare i codici attività indicati nella nuova classificazione Ateco 2025 negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle entrate, salva diversa indicazione riportata nelle istruzioni dei modelli fiscali. Come precisato nella Risoluzione ADE n. 262/2008, l’adozione della riclassificazione non comporta l’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto Iva. Tuttavia, Ateco 2025 introduce modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti. 

    Di conseguenza, nel caso in cui, il contribuente ritenesse necessario comunicare all’Agenzia delle entrate una nuova codifica che meglio rappresenta l’attività svolta, dovrà:

    • se iscritto nel Registro delle imprese delle Camere di commercio, effettuare la dichiarazione utilizzando la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere
    • se non iscritto al Registro delle imprese delle Camere di commercio, dovrà utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate (modello AA7/10 per società, enti, associazioni, eccetera; modello AA9/12 per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, eccetera; modello AA5/6 per enti non commerciali, associazioni, eccetera; modello ANR/3 per l’identificazione diretta ai fini Iva di soggetto non residente).

    Ai fini statistici

    Riguardo alle finalità statistiche di competenza dell’Istat, dal 1° aprile 2025 tutti gli utenti del Portale statistico delle Imprese “Statistica&Imprese” possono verificare l'attività economica svolta, tramite l’accesso al link dedicato: https://imprese.istat.it/. Dopo l'autenticazione, un box in evidenza nella schermata di accesso al sistema consentirà la verifica della corretta riclassificazione avvenuta in Ateco 2025.Attraverso le nuove funzionalità, l’utente potrà o confermare la proposta di riclassificazione oppure non confermare se ritenuta non adeguata. In tal caso, l’utente verrà indirizzato nella schermata Anagrafica dove potrà visionare l’attività economica prevalente svolta secondo la nuova classificazione Ateco 2025 (sia come codice sia come descrizione testuale) e potrà richiedere una modifica tramite il canale di segnalazione già presente nel portale.

    Per il sistema camerale

    Le Camere di commercio hanno sviluppato soluzioni ad hoc per attivare la nuova codifica nel Registro delle imprese.

    La riclassificazione prende il via d’ufficio dal 1° aprile e le imprese interessate saranno informate dell’avvenuto aggiornamento tramite gli strumenti digitali messi a disposizione dalla propria Camera di commercio

    La visura camerale dell’impresa riporterà per un periodo transitorio sia i nuovi codici Ateco sia quelli precedenti. 

    La comunicazione dell’avvenuta riclassificazione e la visura aggiornata saranno disponibili gratuitamente tramite l’app impresa Italia, scaricabile dai principali app store online.

    Sul sito impresa.italia.it sono disponibili i riferimenti agli store da cui è possibile scaricare l’app.

    Si ricorda infine che sarà possibile contattare l’Istat esclusivamente scrivendo a: [email protected] a partire dal 1° aprile 2025, mentre segnalazioni utili alle future attività di aggiornamento e revisione possono essere inviate a [email protected].

    Ateco 2025: classifica le professioni?

    Con una faq pubblicata sul proprio sito istituzionale, l'Istat, chiarisce che l’ATECO è una classificazione di attività economiche e non di professioni. 

    I due concetti, speiga l'istituto, assumono significato differente da un punto di vista statistico:

    • il concetto di “professione” si riferisce al modo con il quale si applicano alla produzione i singoli individui. Il criterio fondante della classificazione delle professioni (anch’essa di competenza dell’Istat) è quello del livello skill level e del campo di applicazione skill specialization delle competenze richieste per eseguire in modo appropriato i compiti associati alla professione; il diverso livello di competenza messo in gioco dalle professioni dipende dalla complessità e dall’estensione dei compiti connessi;
    • la classificazione delle attività economiche ATECO, invece, è una classificazione di tipo output-oriented cioè si rivolge al tipo di prodotto ottenuto o servizio offerto. Un’attività economica, inoltre, non è una disciplina. 

    Di conseguenza, da un punto di vista statistico l’obiettivo è cogliere sia la professione esercitata dagli individui sia le categorie di attività economiche nelle quali il lavoro viene esercitato. 

    In presenza di imprese individuali (imprenditori individuali, liberi professionisti e lavoratori autonomi) questa distinzione a volte rischia di confondersi ma è assolutamente necessario fare in modo che le due classificazioni rispettino ognuna i propri criteri metodologici di base e vengano utilizzate in modo corretto.

    Per le classificare le professioni l’Istat utilizza la classificazione delle professioni.

  • Legge di Bilancio

    Polizza catastrofale imprese: tutte le regole

    Pubblicato in GU n 75 del 31 marzo il Decreto-legge n 39/2025  con la proroga per l'obbligo di polazza catastrofale per le imprese.

    In particolare è stato previsto che:

    • per le PMI l'obbligo slitta al 1° gennaio 2026,
    • per le medie imprese al 1° ottobre 2025,
    • rimane al 31 marzo l'obbligo di stipula per le grandi imprese ma senza sanzioni per 90 giorni.

    Leggi anche:  Polizza rischi catastrofali imprese: approvata proroga differenziata

    Per le regole attuative della polizza catastrofali delle imprese ricordiamo che è stato pubblicato in GU n 48 del 27 febbraio il Decreto MEF entrato in vigore dal 14 marzo.

    Il diecreto sinteticamente disciplina:

    • a) le modalità  di  individuazione  degli  eventi  calamitosi  e catastrofali di  cui  all'articolo  1,  comma  101  della  legge  30 dicembre 2023, n. 213;
    • b) le modalità di determinazione  e  adeguamento  periodico  dei premi, anche tenuto conto del principio di mutualità;
    • c) i limiti alla capacità di assunzione  del  rischio da  parte delle imprese assicuratrici, ai sensi  dell'articolo  1,  comma  103, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
    • d) l'aggiornamento dei valori di cui all'articolo 1,  comma  104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
    • e) le modalità  di  coordinamento  in  relazione  agli  atti  di regolazione e vigilanza prudenziale di competenza dell'IVASS. 

    Attenzione al fatto che chi non dovesse adeguarsi all'obbligo assicurativo introdotto, non sarà soggetto a sanzioni dirette. 

    Relativamente ai dubbi frequenti su questo adempimento il MIMIT in data 2 aprile ha pubblicato una serie di risposte.

    Per una sintesi leggi qui i chiarimenti del Ministero: Polizza catastrofale imprese: quali sono i dubbi frequenti?

    Polizza catastrofale imprese: gli eventi climatici rilevanti

    Nel decreto viene previsto che ai fini dell'articolo 1, comma  101,  della  legge  30  dicembre 2023, n. 213, si intende per

    • a) alluvione, inondazione ed  esondazione:  fuoriuscita  d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche  ad  alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali  o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini,  anche  a  carattere  temporaneo,  da   reti   di   drenaggio artificiale, derivanti  da   eventi   atmosferici   naturali.   Sono considerate come singolo evento  le  prosecuzioni  di  tali  fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione;
    • b) sisma: sommovimento brusco e repentino della crosta  terrestre dovuto a cause endogene, purché' i  beni assicurati  si  trovino  in un'area  individuata   tra   quelle   interessate   dal   sisma   nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti,  localizzati  dalla Rete  sismica  nazionale  dell'Istituto  nazionale  di  geofisica   e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma.  Le  scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo  evento  che  ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite  a  uno  stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;
    • c) frana: movimento, scivolamento o distacco  rapido  di  roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto  l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni  d'acqua. Sono  considerate  come  singolo  evento  le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue  ore  dalla  prima manifestazione. 

    Polizza catastrofale imprese: il calcolo dei premi assicurativi

    Relativamente ai premi assicurativi si prevede che conformemente alle previsioni di cui all'articolo 1, comma  104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il  premio  è  determinato  in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia, e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengono in debita considerazione l'evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati.
    Si tiene conto, altresì,  in  misura  proporzionale  alla conseguente  riduzione  del   rischio,  delle  misure    adottate dall'impresa, anche per il tramite  delle  organizzazioni  collettive cui aderisce, per prevenire i rischi  e  proteggere  i  beni  di  cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2)  e  3),  del  codice  civile,  da calamità  naturali  ed  eventi catastrofali.
    I premi sono aggiornati periodicamente, anche in  considerazione del principio di mutualità, al fine di riflettere l'evoluzione  dei valori economici e di conoscenza e modellazione del  rischio,  tenuto conto dei rischi di anti selezione e degli obiettivi  di  solvibilità dell'impresa di assicurazione.

    Polizza rischi catastrofali imprese: il danno indennizzabile

    Il decreto prevede che ai sensi dell'articolo 1, comma 104,  della  legge  30  dicembre 2023, n. 213, per la fascia fino a 30  milioni  di  euro  di  somma assicurata, avuto riguardo al  totale  complessivo  delle  ubicazioni assicurate,  le polizze  assicurative  possono  prevedere,   qualora convenuto  dalle  parti,  uno   scoperto, che rimane a   carico dell'assicurato,  non  superiore  al  15   per   cento del danno indennizzabile.
    Fermo l'obbligo di copertura assicurativa, per  la  fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, ovvero per le  grandi imprese di cui all'articolo 1, comma  1, lettera  o), del presente decreto, la determinazione della percentuale di danno  indennizzabile che  rimane  a  carico dell'assicurato è  rimessa  alla libera negoziazione delle parti.

    Polizza rischi catastrofali imprese: massimali di indennizzo

    Ai sensi dell'articolo 1, comma 105,  della  legge  30  dicembre 2023,   n.   213,   le   polizze   assicurative   possono   prevedere l'applicazione di massimali o limiti di indennizzo che, ove convenuto dalle parti, rispettano i seguenti principi:

    • a) per la fascia fino a 1 milione di  euro  di  somma  assicurata trova  applicazione  un  limite  di  indennizzo   pari   alla   somma assicurata;
    • b) per la fascia da 1 milione a  30  milioni  di  euro  di  somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo  non  inferiore al 70 per cento della somma assicurata.

    Fermo  l'obbligo  di  copertura  assicurativa,  per  la  fascia superiore a 30 milioni di euro di  somma  assicurata  ovvero per  le grandi imprese di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera  o),  la determinazione di massimali o limiti di indennizzo è rimessa  alla libera negoziazione delle parti.

    Fermo quanto disposto  dai  commi  1  e  2,  per  i  terreni  la copertura e' prestata nella forma a primo rischio  assoluto, fino  a concorrenza del massimale o limite di indennizzo, pattuiti in  misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.

    Per le polizze di cui al comma 1, lettera  a),  i  contratti  di assicurazione stipulati in forma collettiva anche per il  tramite di convenzioni prevedono l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere l'applicazione di massimali differenziati in  relazione alle specifiche esigenze di copertura. 

    Polizza catastrofali imprese: c’è sanzione per chi non la stipula?

    Il Decreto sulle polizze catastrofali, di cui si tratta, non prevede obblighi per le imprese, ma solo per le compagnie assicurative.

    In particolare, le imprese che entro il 31 marzo non si adegueranno, stipulando una polizza non sono soggette a sanzioni dirette, ma indirette.

    In base all'art 1 comma 102 della Legge n 213/2023 la legge di bilancio 2024 che ha introdotto la novità per le imprese, prevede anche che si dovrà tenere conto dell’inadempimento dell’obbligo nell’assegnazione di sovvenzioni, agevolazioni o altri sostegni finanziari pubblici anche non riguardanti gli eventi calamitosi. 

    Il concetto non è bene chiaro ed è auspicabile un chiarimento in merito, ma si interpreta che verosimilmente i contributi pubblici non saranno spettanti.

    Relativamente invece alle compagnie abilitate ad operare nel ramo 8 danni, con in corso un’attività per i danni alle immobilizzazioni materiali, avranno 30 giorni dalla data di pubblicazione del DM in oggetto, per adeguarsi alle previsioni di legge per i nuovi prodotti assicurativi.

     

  • Agricoltura

    Disoccupazione agricola: domande entro il 31 marzo – le regole

    Il 31 marzo 2025 rappresenta il termine ultimo per i lavoratori agricoli che intendono presentare la domanda di disoccupazione agricola all’INPS da parte dei lavoratori agricoli che hanno attraversato un periodo di disoccupazione nel 2024. 

    Vediamo  qui di seguito,  in sintesi , come funziona la disoccupazione agricola,  quali sono i requisiti richiesti, importi e durata dell'indennità. 

    Indennità disoccupazione agricola: a chi spetta, esclusi, requisiti

    Va specificato innanzitutto che la disoccupazione agricola a differenza delle altre indennita di disoccupazione copre i periodi  di mancata occupazione dei lavoratori nell'anno  precedente a  quello della domanda Questa misura quindi  è retroattiva e copre un periodo già trascorso.

    Hanno diritto alla disoccupazione agricola:

    • Gli operai agricoli a tempo determinato (OTD);
    • Gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) assunti o licenziati durante l’anno di riferimento dell’indennità;
    • Piccoli coloni e compartecipanti familiari;
    • Piccoli coltivatori diretti che, tramite versamenti volontari, raggiungono almeno 51 giornate di iscrizione negli elenchi nominativi.

    Non possono accedere quindi all’indennità:

    • Coloro che presentano la domanda oltre la scadenza;
    • Lavoratori iscritti alla Gestione separata o alle Gestioni autonome per l’intero anno (o per parte di esso, se le giornate lavorate in tale regime superano quelle come lavoratore dipendente);
    • Chi è già titolare di pensione diretta al 1° gennaio dell’anno di riferimento;
    • Chi si dimette volontariamente, salvo le eccezioni previste per le madri in puerperio o per chi lascia il lavoro per giusta causa.

    Dal 2022, sono esclusi  anche gli OTI delle cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o conferiti dai soci. Questi lavoratori rientrano ora nella NASpI, come stabilito dalla legge di bilancio 2022.

    Per ottenere l’indennità di disoccupazione è necessario che i lavoratori agricoli,  rispondano ai seguenti  requisiti:

    • iscrizione  negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l'anno cui si riferisce la domanda o
    • abbiano almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria 
    • abbiano almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente .(Per il calcolo possono essere utilizzati anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e di congedo parentale, compresi nel biennio.

    Hanno diritto anche le  lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento (o di padri lavoratori che si dimettono durante la durata del congedo di paternità e fino al compimento del 1° anno di età del bambino)

    Per quanto concerne i lavoratori che si dimettono per giusta causa, l'INPS si è adeguato  alla   sentenza della Corte Costituzionale 24 giugno 2002, n. 269 e prevede l'indennità  di disoccupazione anche nei  casi di:

    • mancato pagamento della retribuzione;
    • molestie sessuali sui luoghi di lavoro;
    • modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
    • mobbing, crollo dell'equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi;
    • notevoli variazioni delle condizioni di lavoro, a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell'azienda;
    • spostamento del lavoratore da una sede a un'altra, senza che sussistano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive;
    • comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.

    Indennità disoccupazione agricola: importo, come funziona

    L'indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 giornate annue, dalle quali si dovranno detrarre:

    • le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo;
    • le giornate di lavoro in proprio agricolo e non agricolo;
    • le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, infortunio, ecc.;
    • quelle non indennizzabili, quali, per esempio, quelle successive all’espatrio definitivo.

    L'indennità viene pagata direttamente dall'INPS in un'unica soluzione e  determina automaticamente l'accredito di contribuzione figurativa ai fini pensionistici.

    L'interessato, contestualmente alla domanda di indennità di disoccupazione agricola, puo  richiedere l'ANF (Assegno al Nucleo Familiare) entro il limite della prescrizione retroattiva di cinque anni. I requisiti relativi al reddito e alla composizione del nucleo familiare sono gli stessi previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

    La misura dell’indennità di disoccupazione agricola dipende dalla tipologia di lavoratore, infatti l'importo è pari a

    1. 40% della retribuzione  di riferimento per gli OTD e al 
    2. 30% della retribuzione  di riferimento  per gli OTI 

    Da ricordare che per questi ultimi  non è prevista la trattenuta per il contributo di solidarietà.

    Per il 2025, il limite massimo dell’indennità (calcolato sulla base del 2024) è di 1.392,89 euro, come indicato nella circolare INPS n. 25/2025.

    ATTENZIONE  Con sentenze nn. 438, 439 e 440 del 10 gennaio 2022 la Cassazione ha  affermato che l’importo della disoccupazione agricola deve essere determinato, per gli operai agricoli a tempo determinato, sulla base della retribuzione prevista dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale  e non sul salario medio convenzionale .

    Disoccupazione agricola: come fare domanda

    Le domande possono essere trasmesse online all’INPS tramite:

    1. il servizio online accessibile direttamente al cittadino munito di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2, PIN o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
    2. gli enti di patronato;
    3. il Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile.

    L'interessato dovrà indicare come intende ricevere il  pagamento:

    1. con accredito su c/c bancario/postale, libretto postale o carta di pagamento prepagata dotata di IBAN (il richiedente deve essere intestatario dell' IBAN) o 
    2. con bonifico presso lo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale localizzato per CAP (il pagamento in contanti è consentito solo entro il limite previsto dalla normativa vigente), previo accertamento dell'identità del percettore.

    Disoccupazione agricola novità 2024

    Nel provvedimento INPS  ad oggi piu recente  circolare 22 del 26 gennaio 2024  in tema di indennità di disoccupazione  per gli agricoltori riferita ai periodi di competenza 2023  INPS ha specificato la  cumulabilità con l’ammortizzatore sociale unico previsto per gli eventi alluvionali del maggio 2023 in Emilia-Romagna 

    Si ricorda infatti che l'articolo 7 del 61/2023, convertito in legge 100/2023 ha previsto una speciale forma di ammortizzatore sociale, con relativa contribuzione figurativa, per i lavoratori subordinati del settore privato, compreso quello agricolo, che hanno dovuto sospendere l'attività lavorativa  per gli eventi sopracitati.

    L'istituto precisa che per gli operai agricoli è prevista l’equiparazione  dei periodi indennizzati per l’alluvione  con i periodi di lavoro effettivo.

    Con una interpretazione estensiva della norma  del DL Alluvione 61 2023  Inps afferma che sono beneficiari  della agevolazione  

    • sia  gli operai agricoli già in possesso del requisito contributivo  per l'indennità  di disoccupazione agricola (102 giornate di lavoro nel biennio)
    •  che i lavoratori che  lo conseguono computando anche  periodi indennizzati, 
    • he ai lavoratori “misti”, ossia a quelli che nel 2023 hanno prestato attività sia in agricoltura, sia in altri settori produttivi, purché abbiano la prevalenza di lavoro in agricoltura; in tal caso la sommatoria riguarderà solo i periodi di fruizione dell’ammortizzatore unico su richiesta di imprese agricole.

    Inoltre si precisa che 

    • in caso di superamento del  limite di 182 giornate  annue il beneficio della equiparazione verrebbe neutralizzato, perche deve essere comunque rispettato  il limite di 365 giornate totali nel 2023 tra quelle lavorate, quelle indennizzate ad altro titolo (es.malattia, maternità o infortunio, cassa integrazione) e quelle indennizzate a titolo di disoccupazione agricola.

  • Adempimenti Iva

    Lipe: come ravvedersi

    Attenzione al fatto che la Riforma Fiscale con il DLgs. 87/2024 non ha previsto novità sulla comunicazione Lipe.

    Pertanto, continua a rendersi applicabile il previgente regime sanzionatorio in caso di ritardi e omissioni, ma sono cambiate le regole del ravvedimento operoso.

    Leggi anche: Lipe: quali sono le sanzioni per il mancato invio?

    Comunicazione Lipe: chi riguarda

    I soggetti passivi Iva devono presentare il modello “Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA” per comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta (art. 21-bis del decreto legge 78/2010).

    Attenzione al fatto che l’obbligo di invio della Comunicazione Lipe non ricorre in assenza di dati da indicare mentre sussiste nell'ipotesi in cui occorra evidenziare il riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.

    Ai fini della Lipe il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre.

    Sono esonerati dall'adempimento i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero.

    La Comunicazione relativa al secondo trimestre è presentata entro il 30 settembre e quella relativa al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale Iva, che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

    Se il termine di presentazione della Comunicazione scade di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

    Comunicazione Lipe: regole di invio

    Per trasmettere la comunicazione trimestrale Iva, occorre preparare un file xml che rispetti le specifiche tecniche e che, in particolare, contenga: 

    • I dati identificativi del soggetto a cui si riferisce la comunicazione,
    • I dati delle operazioni di liquidazione Iva effettuate nel trimestre di riferimento,
    • I dati dell’eventuale dichiarante.

    L'agenzia delle entrate mette a disposizione un software specifico oppure si può ricorrere ad un software di mercato, purché il risultato sia conforme alle regole previste dalle specifiche tecniche (approvate con provvedimento del 21 marzo 2018). 

    Il file con la comunicazione trimestrale Iva deve essere firmato digitalmente. 

    Per la firma si possono utilizzare tre sistemi alternativi: 

    • un certificato di firma qualificata rilasciato da una autorità di certificazione riconosciuta
    • il nuovo servizio di firma elettronica basata sui certificati rilasciati dall’Agenzia delle Entrate, disponibile sulle piattaforme Desktop Telematico e Entratel Multifile
    • la funzione di sigillo disponibile nell’interfaccia web Fatture e Corrispettivi.

    Un file comunicazione trimestrale Iva, può essere firmato e trasmesso singolarmente oppure può essere inserito in una cartella compressa, in formato zip, contenente più file comunicazione. In questo caso, possono essere firmati i singoli file o anche solo la cartella compressa.

    Le Entrate mettono anche a disposizione un software di controllo, disponbile, dall’interfaccia web Fatture e Corrispettivi.

    Lipe: come ravvedere il mancato invio

    Come detto, la misura della sanzione per la Lipe non è stata modificata, ma ci sono alcune novità in merito al ravvedimento operoso.

    Il Decreto sulle sanzioni n 87/2024 in vigore dal 1° settembre, rende applicabili novità in tema di ravvedimento anche alle Lipe.

    Nel caso in cui, per regolarizzare l’omessa o errata comunicazione, ci si avvalga dell’istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97, la riduzione delle sanzioni è attualmente pari a:

    • 1/9 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il 90° giorno successivo alla violazione ossia 55,56 euro;
    • 1/8 del minimo, se la regolarizzazione è dal 91° giorno successivo alla violazione sino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione, ossia 62,50 euro;
    • 1/7 del minimo, se la regolarizzazione è successiva al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione, ossia 71,43 euro;
    • 1/6 del minimo, dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio non preceduto da PVC e senza domanda di adesione, ossia 83,33 euro;
    • 1/5 del minimo, dopo il PVC, senza comunicazione di adesione e prima dello schema di atto strumentale al contradditorio, ossia 100 euro;
    • 1/4 del minimo, dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio, preceduto da PVC e senza domanda di adesione, ossia 125 euro.

    Le regole per il ravvedimento operoso per le LIPE sono state dettate dall'Ade con la Risoluzione n 104/2017.

    La regolarizzazione può essere effettuata:

    1. con il ravvedimento prima dell’invio del Modello di dichiarazione IVA annuale. In questo caso è necessario procedere ad un nuovo invio della comunicazione Lipe;
    2. con la correzione direttamente in sede di predisposizione del Modello di dichiarazione IVA. In questo caso non è necessario procedere ad un nuovo invio della comunicazione.

    Allegati:
  • IUC (Imu - Tasi - Tari)

    Registro Tracciabilità dei Rifiuti: dal 13 febbraio RENTRI in vigore

    Parte dal 13 febbraio la tracciabilità dei rifiuti con il Rentri (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) e debuttano i modelli allegati al DM n 59/2023.

    Ricordiamo che, le regole per il RENTRI sono state dettate nell'Allegato al Decreto n. 143 del 06.11.2023 ed hanno definito: 

    • le modalità operative per la trasmissione dei dati al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI),
    • le modalità di accesso e di iscrizione da parte degli operatori al RENTRI,
    • i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità 
    • le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto messi a disposizione degli operatori.

    Ricordiamo inoltre che con il Decreto n 59 del 4 aprile 2023 pubblicato in GU n 121 del 31 maggio sono disciplinate le regole operative del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità (ai sensi dell'art.188 bis del DLgs n 151/2006).

    Con il provvedimento oltre ad assicurare l’attività di controllo sui rifiuti, si intende mettere a disposizione di imprese e settore pubblico:

    • dati, servizi e informazioni,
    • per promuovere l’economia circolare,
    • e il recupero di materia. 

    Il RENTRI è gestito dal MASE con il supporto tecnico-operativo dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali e del sistema delle Camere di Commercio per la gestione del sistema informativo centrale.

    Scarica qui le slide del RENTRI con tutte le regole.

    RENTRI Registro nazionale Tracciabilità dei Rifiuti: che cos’è

    In attuazione di quanto disposto dall'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente regolamento disciplina il sistema di tracciabilita' dei rifiuti, che si compone delle procedure e degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
    Il regolamento disciplina in particolare l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di  tracciabilita', definendo:

    • a) i modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152  del  2006 con  l'indicazione  altresi'   delle   modalita'   di   compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi,
    • b) le modalita' di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti, da parte dei  soggetti  obbligati  ovvero  di  coloro  che  intendano volontariamente aderirvi,
    • c) il funzionamento del  RENTRI,  ivi  incluse  le  modalita'  di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla lettera a);
    • d) le modalità per la  condivisione dei  dati  del RENTRI con l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al  fine del loro inserimento nel Catasto di  cui  all'articolo  189  del  decreto legislativo n. 152 del 2006, nonche' le  modalita'  di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e  gli adempimenti trasmessi al  RENTRI,  garantendone,  ove  possibile,  la precompilazione automatica secondo quanto disposto dall'articolo 189, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
    • e) le modalita' di  interoperabilita'  per  l'acquisizione  della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo  alle  spedizioni di rifiuti;
    • f)  le  modalita' di svolgimento  delle funzioni di  supporto tecnico-operativo da parte dell'Albo nazionale gestori ambientali  ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 1, del decreto legislativo n.  152 del 2006;
    • g) le modalita' di accesso ai dati del  RENTRI  da  parte  degli organi di controllo;
    • h) le modalita' per la verifica  e l'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui  all'articolo 188-bis, comma 4, lettera h), del  decreto  legislativo  n.  152  del 2006, nonche' le responsabilita' da attribuire all'intermediario.

    Gli allegati I e  II disciplinano il modello di registro cronologico di carico e scarico e di formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del  2006. 

    L'allegato III definisce i contributi e il diritto di segreteria per l'iscrizione al RENTRI ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge  n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  12  del 2019. Gli allegati I, II e III sono  parte  integrante  del  presente regolamento. 

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    RENTRI: le imprese che devono iscriversi

    Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI,  mediante l'accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i soggetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 135 del 2018,  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, di seguito indicati:

    • a) gli enti e  le  imprese  che  effettuano  il  trattamento  dei rifiuti;
    • b)  i  produttori  di  rifiuti  pericolosi,  fatto  salvo  quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 9;
    • c) gli enti e le imprese che  raccolgono  o  trasportano  rifiuti pericolosi a titolo  professionale  o  che  operano  in  qualita'  di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi
    • d) i Consorzi istituiti per  il  recupero  e  il  riciclaggio  di particolari tipologie di rifiuti
    • e) i soggetti di cui  all'articolo  189,  comma  3,  del  decreto legislativo  n.  152  del  2006,  con  riferimento  ai  rifiuti   non pericolosi.

    A copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del RENTRI è assicurata mediante il pagamento a carico  degli iscritti  di  un contributo annuale e  di  un  diritto di  segreteria,  ai   sensi dell'articolo 6, comma 3-quater, del decreto-legge n. 135  del  2018, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  12  del  2019,  nella misura e con le modalita' indicate nell'allegato III.

    Il contributo annuale e il diritto di segreteria sono versati da ciascun iscritto per ciascuna unita'  locale, come  individuata  ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a).Il contributo annuale per il primo anno è versato, unitamente al diritto di segreteria, al momento dell'iscrizione.

    Per gli  anni successivi al primo, il contributo annuale è versato  entro il  30 aprile di ciascun anno, come indicato nell'allegato III.

    Ogni variazione all'iscrizione è soggetta  al  pagamento  del diritto di segreteria, secondo le modalita' di cui all'allegato II

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    RENTRI: modello di registro di carico e scarico rifiuti

    E' approvato il modello di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 190,  comma  2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 come riportato nell'allegato I.

    Nel registro cronologico di  carico e scarico sono integrate anche le informazioni dei formulari di identificazione del rifiuto.
    Il registro cronologico di carico e  scarico è tenuto dai soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006:

    • a) sino alla data di iscrizione al RENTRI, in modalita' cartacea, mediante stampa di un format esemplare reso disponibile  mediante  il portale del RENTRI, compilato e vidimato da  parte  delle  camere  di commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalita' previste dalla normativa sui registri IVA;
    • b) a partire dalla data di iscrizione  al  RENTRI,  in  modalita' digitale, con vidimazione  digitale  mediante  l'assegnazione  di  un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle  camere  di commerciotramite apposita applicazione  utilizzabile  attraverso  il RENTRI; la compilazione  in  modalita'  digitale è effettuata  nel rispetto delle seguenti disposizioni:
      • 1) le registrazioni  sono rese consultabili agli organi di controllo con mezzi informatici messi a disposizione  dall'operatore, che ne deve assicurare  il corretto funzionamento e  costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. Le registrazioni sono effettuate dagli operatori in modo da garantire la possibilita' di riproduzione dei documenti  posti  in conservazione  e  l'estrazione  delle  informazioni  dagli  archivi informatici, relativamente alla serie di dati  trasmessi al  RENTRI, qualora cio' sia richiesto in sede di ispezioni o verifiche da  parte degli organi di controllo;
      • 2)  i  numeri di ciascuna registrazione che compongono il registro sono progressivi  e  non  modificabili e garantiscono l'identificabilita' dell'utente;
      • 3) qualunque rettifica alle registrazioni è memorizzata  con l'identificativo dell'utente che l'ha effettuata r l'identificativo temporale con data ed ora;
      • 4) i sistemi gestionali adottati dall'operatore garantiscono nella formazione del documento il rispetto delle regole tecniche di cui al Codice dell'amministrazione digitale.

    Il registro cronologico è tenuto in modalita' digitale secondo quanto indicato al comma 3, lettera b), o per il tramite dei  servizi resi disponibili ai sensi dell'articolo 20. 

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    RENTRI: modello di registro di identificazione rifiuti

    E' approvato il modello di  formulario di  identificazione del rifiuto di cui all'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 riportato nell'allegato II.
    Il formulario di identificazione del rifiuto di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 è emesso dal produttore, o dal detentore dei rifiuti, in conformita' al modello riportato nell'allegato II ed e' integrato e sottoscritto, per la parte di propria competenza, dagli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.
    Ferma restando la responsabilita' del produttore o del detentore con  riferimento  alle  informazioni  di   propria   competenza,   il formulario puo' essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.
    Il formulario  di  identificazione  del  rifiuto  e'  vidimato digitalmente con le modalita' indicate all'articolo 6, comma 2, se in formato cartaceo, oppure con le  modalita'  di  cui  all'articolo  7, comma 2, se in formato digitale.
    L'acquisizione da parte del produttore del formulario  compilato in tutte le sue parti vale ai fini dell'articolo  188-bis,  comma 4, lettera h), del decreto legislativo n. 152 del 2006.

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    Allegati:
  • Lavoro Autonomo

    Guide turistiche: nuovo regolamento e bando 2025

    La riforma della professioni di guida turistica  che prevede un elenco nazionale delle guide turistiche con esame unico di accesso  e  nuove specifiche  modalità di svolgimento della professione  è apparsa in GU a novembre 2023 (legge 190 2023)

    E' stato pubblicato il 28 giugno il decreto del ministero del turismo (DECRETO 26 giugno 2024, n. 88 Regolamento recante disposizioni applicative per  l'attuazione  degli articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 14 della legge 13 dicembre  2023,  n.  190, recante:  «Disciplina  della   professione   di   guida   turistica» con ulteriori dettagli sull'istituzione dell'albo nazionale e sugli obblighi di aggiornamento)  entrato il vigore il 13 luglio 2024. Fino al centottantesimo giorno successivo alla data  di entrata in vigore del decreto del Ministro del turismo (quindi entro dicembre 2025)  le guide  turistiche già abilitate possono continuare a esercitare la professione ai sensi della disciplina previgente.  Successivamente si potra esercitare solo dopo aver superato  il nuovo esame di abilitazione ed essersi iscritti al nuovo elenco.

    Il bando per l'esame di abilitazione   è stato pubblicato il 28 gennaio. Le domande di ammissione possono essere inviate dal 28 gennaio al 27 febbraio 2025  sul portale di Reclultamento della pubblica amministrazione INPA,cui si accede con SPID, CIE o CNS.

    Vediamo nei paragrafi seguenti la nuova disciplina con le novità del DL PNRR 19 2024  e del Decreto ministeriale attuativo .

    SCARICA QUI IL TESTO DEL BANDO 

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    Professione guida turistica: l’esame di accesso regionale e il nuovo Regolamento

    Per poter svolgere professione ad oggi era previsto il conseguimento di una abilitazione a livello regionale attraverso il superamento di un Esame di Stato , norma contenuta nel Decreto  del Ministero del Turismo  dell’11.12.2015. 

    I requisiti per sostenere l'esame di accesso agli albi regionali delle guide turistiche  erano  i seguenti:

    • maggiore età 
    • possesso del diploma di laurea triennale oppure 
    • possesso della qualifica professionale di guida turistica conseguita negli Stati membri dell'Unione Europea o di abilitazione all'esercizio della professione qualora lo Stato membro dell'Unione Europea  la preveda.

    ATTENZIONE La legge di conversione  del DL 19 2024 aggiunge che il divieto di avvalersi di soggetti non iscritti nell’elenco nazionale delle guide turistiche e il conseguente obbligo di indicare il numero di iscrizione all’elenco della guida turistica che presta la propria attività professionale, si riferiscono ad  intermediari turistici e non a piattaforme digitali in quanto a tali realtà non possono essere imposti obblighi informativi non previsti dal diritto UE.

    Regolamento  professione guida turistica dal 13 luglio 2024 

    Le guide turistiche che 

    • avranno  superato l'esame di abilitazione (vedi sotto i dettagli), ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale, o 
    • che fossero già abilitate alla data di entrata in vigore della legge n. 190 del 2023, possono richiedere l'iscrizione all'elenco nazionale.

    L'elenco include dati come il numero di iscrizione, nome, cognome, codice fiscale, data di abilitazione, specializzazioni, lingue straniere conosciute e titoli di studio.

    L'elenco nazionale è suddiviso in due sezioni:

    1. Guide turistiche che hanno superato l'esame di abilitazione nazionale o già abilitate.
    2. Guide turistiche che hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica conseguita all'estero

    I candidati devono versare un contributo di 10 euro per la partecipazione all'esame di abilitazione e di 30 euro per il rilascio del tesserino personale di riconoscimento, che include fotografia, numero di iscrizione e codice univoco di identificazione

    In alternativa alla prova attitudinale, i candidati possono scegliere un tirocinio di adattamento sotto la supervisione di una guida turistica abilitata da almeno tre anni. Questo tirocinio può essere accompagnato da formazione complementare per garantire l'acquisizione delle conoscenze specifiche necessarie(dm-guida-tur).

    L'elenco nazionale è realizzato e gestito attraverso una piattaforma informatica dal Ministero del Turismo. L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Turismo www.turismo.gov.it

    Disposizioni Transitorie

    Nelle more della realizzazione della piattaforma informatica, le guide turistiche possono esercitare la professione mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione o utilizzando il tesserino personale di riconoscimento già in loro possesso

    Guida turistica: definizione, attività, assicurazione

    La nuova legge   definisce «guida turistica» il professionista che abbia conseguito il titolo o il riconoscimento della qualifica professionale 

    Costituiscono  attività proprie della professione di guida turistica: l’illustrazione e l’interpretazione, nel corso di visite guidate sul luogo o da remoto  del  valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano

    Si specifica che la visita guidata, ha il fine di: 

    • a) evidenziare le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici,  religiosi, demo-etno-antropologici, paesaggistici del patrimonio nazionale, e degli ulteriori elementi di identità locali;
    • b)  trasmettere la conoscenza, con particolare riguardo alla presa di coscienza, da parte dei visitatori, della fragilità di tale patrimonio e della  necessità di rispettarlo;
    • c) garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio, comprese le persone con disabilità. 

    L’esercizio, anche a titolo accessorio, della professione di guida turistica è subordinato al superamento dell’esame di abilitazione , o al riconoscimento della qualifica professionale conseguita  all’estero a  alla conseguente iscrizione nell’elenco nazionale.

    Solo una attività su base temporanea e occasionale , per siti non culturali e aperture straordinarie  senza  pagamento o  iscrizione può svolgersi senza il possesso della qualifica .

    Viene inoltre specificato che  nei luoghi della cultura aperti al pubblico,  anche appartenenti a soggetti privati, l’ingresso e lo svolgimento dell’attività di guida turistica non può essere interdetto o ostacolato.

    ATTENZIONE: Con le ultime modifiche è stato eliminato l’obbligo di copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile professionale – previsto dall’articolo 3,comma 4, L. n. 190/2023, così soppresso in quanto nelle interlocuzioni con la Commissione europea,  è emerso come  sproporzionato l’obbligo di copertura assicurativa personale in  assenza di rischi diretti e specifici per la salute dei destinatari  con effetto di  aumentare gli oneri amministrativi a carico dei  professionisti senza offrire però un concreto ed effettivo beneficio a  favore dei consumatori.

    Elenco nazionale guide turistiche, aggiornamento e abilitazione cittadini stranieri

    Come detto, la legge di riforma della professione di guida turistica  prevede l'istituzione di un elenco nazionale presso il Ministero del Turismo al quale avranno accesso, previa domanda,  coloro che 

    • hanno superato lo specifico esame di abilitazione  nazionale  (di cui si attende il bando al massimo  entro la fine del 2025)
    • hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale, 
    • sono già abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica   e iscritti agli albi regionali alla data di entrata in vigore della  legge, ovvero  alla data del 17 dicembre 2023

    L’elenco nazionale sarà pubblico,    distinto in due   sezioni  e conterrà, oltre ai dati anagrafici e al numero di iscrizione,  i dati  relativi alle  specializzazioni e alle  ulteriori certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, su una apposita piattaforma informatica per la quale sono stati stanziati i fondi necessari 

    Gli iscritti potranno svolgere la  professione di guida turistica in tutto il territorio nazionale e riceveranno  dal Ministero del turismo un tesserino  di riconoscimento, munito di fotografia, numero di iscrizione e relativo codice di identificazione, da esibire durante lo svolgimento della professione. 

    Nella conversione del DL 19 si prevede che  tale elenco dia conto anche della data di ultimo adempimento dell’obbligo di aggiornamento  da parte del professionista.

    OBBLIGO AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

    Il decreto del 26 giugno 2024 precisa che i corsi di aggiornamento  destinati alle guide turistiche iscritte nell'elenco nazionale gestito dal Ministero del Turismo sono obbligatori  e devono comprendere almeno cinquanta ore di formazione ogni tre anni , con  contenuti sia  teorici che pratici, mirati ad approfondire le esperienze maturate e le conoscenze acquisite. I corsi possono essere tenuti da docenti ed esperti delle materie rilevanti e sono organizzati da enti autorizzati e in convenzione con le regioni o le province autonome.

    In caso di impedimenti per malattia o altre cause di forza maggiore, la guida deve frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento

    Le guide turistiche devono comunicare al Ministero del Turismo l'avvenuta partecipazione ai corsi, trasmettendo l'attestazione di frequenza attraverso la piattaforma informatica, al fine di aggiornare le informazioni contenute nell'elenco nazionale.

    ABILITAZIONE CITTADINI STRANIERI 

    I cittadini dell’Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo della Svizzera abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformità   alla normativa di un altro Stato  potranno svolgere  loro attività in Italia:

    a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

    b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale previa integrazione della formazione e  superamento di una prova attitudinale in lingua italiana, costituita da  una prova scritta e di una prova orale, volte a verificare le conoscenze professionali 

    ATTENZIONE:  L'espletamento della misura compensativa (tirocinio di adattamento o prova attitudinale)  potrà essere effettuato solo  nei casi in cui il Ministero del turismo ritenga che la formazione del professionista richiedente debba essere  opportunamente integrata, con una misura  rimessa alla scelta del richiedente.

    Il tirocinio di adattamento abbia una durata massima di ventiquattro mesi,(non piu  pari e non inferiore a ventiquattro mesi.)

    Inoltre,  non sarà quindi più richiesta la qualifica professionale di guida turistica  a chi  ne abbia fatto richiesta sulla base di titoli conseguiti all’estero.

    Con un prossimo decreto del Ministro del turismo, d’intesa con la Conferenza  stato-regioni e il  Ministro per gli affari europei,  saranno definite  le condizioni alle quali la prestazione possa essere considerata temporanea e occasionale,  e  le modalità di svolgimento della prova attitudinale, 

    L’esame di accesso all’elenco guide turistiche: requisiti, materie e prove

    Il nuovo esame di abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica,  avrà cadenza almeno annuale e sarà indetto dal  Ministero del turismo. 

    Consisterà nello svolgimento di:

    1.  una prova scritta, 
    2. una prova orale e 
    3. una prova tecnico-pratica

     riguardanti le materie di storia  dell’arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo, accessibilità e inclusività dell’offerta turistica, oltre all’accertamento delle competenze linguistiche. 

    Necessari i seguenti requisiti:

    • a) avere compiuto la maggiore età;
    • b) essere cittadino italiano o di Stati membri dell’Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea,  in regola con le disposizioni  sull'immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia;
    • c) godere dei diritti civili e politici;
    • d) non aver subìto condanne passate in giudicato o applicazione della pena su richiesta delle parti, per reato doloso, per il quale la legge preveda la pena della reclusione o dell’arresto;
    • e) non avere riportato condanne, anche non definitive, o l’applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, commercio o mestiere;
    • f) aver conseguito una laurea triennale ovvero una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento; Su questo punto interviene la modifica della nuova legge  d i conversione del DL 19 2024, per cui la partecipazione  è consentita anche a chi sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o altro diploma dichiarato equipollente
    • g) aver conseguito le certificazioni della conoscenza di una  lingua straniera al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue: per i cittadini di un  altro Stato richiesta la conoscenza della lingua italiana  non inferiore al livello C1 e potrà comunque essere richiesto l’accertamento delle competenze linguistiche in sede di esame.

    Si introduce al contempo l’esonero dal suddetto accertamento in favore di coloro che abbiano  conseguito il proprio titolo di studio proprio nella lingua che sarebbe  oggetto di accertamento..

     Ulteriori materie  d'esame e modalità di svolgimento saranno definite con  decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge, d’intesa con la Conferenza permanente  Stato Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

    Guide turistiche: Obbligo di aggiornamento – Deontologia- Sanzioni

    Prevista l'istituzione di una  specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica con l ’attribuzione del relativo codice ATECO.

    Le guide turistiche avranno accesso gratuito agli istituti e luoghi di cultura  italiani statali e privati , e diritto ad un compenso equo per la loro prestazione 

    Obbligo di aggiornamento 

    Le guide turistiche iscritte all’elenco nazionale potranno acquisire una o più specializzazioni, tematiche e territoriali, anche in materia di  turismo accessibile e inclusivo, mediante la partecipazione a corsi autorizzati dal Ministero del turismo, della durata minima di cinquanta ore.

    Le guide avranno l’obbligo di curare, con cadenza almeno triennale, l'aggiornamento continuo delle proprie competenze mediante corsi a contenuto teorico e pratico tenuti dalle regioni, sulla base di linee guida adottate dal Ministero del turismo, 

    Anche in questo caso il Ministero provvederà a dettagliare le specializzazioni e le modalità di svolgimento e relative  sanzioni ,  con decreti DA adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

    Obblighi di comportamento

     Nell’esercizio della propria attività, la guida turistica  dovrà 

    • esporre il modo visibile il tesserino di riconoscimento , da esibire ad ogni richiesta da parte degli organi di polizia locale,e di ogni altro soggetto autorizzato;
    • fornire all’utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale.

     È fatto divieto :

    • a chiunque di svolgere od offrire le attività proprie della professione di guida turistica in violazione della legge 
    • ad agenzie di viaggio, tour operator e ogni altro intermediario, anche telematico  avvalersi,  per attività di  guida turistica, di soggetti che non siano iscritti nell’elenco nazionale

    In caso di violazioni  agli obblighi sopracitati si applicano  le seguenti sanzioni:

    • da euro 3.000 a euro 12.000 ai soggetti non iscritti nell’elenco nazionale e 
    • da euro 5.000 a euro 15.000 ai titolari degli istituti e dei luoghi della cultura e  alle imprese.

     In caso di violazione degli obblighi  relativi all'esibizione del tesserino di riconoscimento  si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500.

    Il controllo e l’applicazione delle sanzioni  sono demandate ai  Comuni, attraverso gli organi di polizia locale, e ogni altro soggetto autorizzato con Ministero del Turismo.

  • Lavoro Dipendente

    DDL lavoro approvato definitivamente: cosa prevede

    E' stato approvato ieri definitivamente dall'aula del Senato il disegno di legge in materia di lavoro  approvato dal Governo già lo scorso  1 maggio 2023, insieme al DL 48 /2023 e presentato alla Camera nel mese di marzo. 

    Il testo, rielaborato in sede referente dalla Commissione Lavoro  e ribattezzato Collegato Lavoro,  era stato approvato dalla Camera  il 9 ottobre 2024 

    Qui il testo .   Si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale .

    Vediamo di seguito alcuni dettagli in più  sulle principali novità.

    Collegato lavoro: Assenze ingiustificate come dimissioni e conciliazione telematica

    Sul tema delle assenze ingiustificate del lavoratore considerate dimissioni Il disegno di legge iniziale prevedeva che:

    • in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto  collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, 
    • in caso di assenza superiore a cinque giorni, il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica quindi la disciplina relativa alla NASPI.

    A seguito del passaggio nelle Commissioni parlamentari questo termine è stato innalzato da 5 a 15 giorni e cosi confermato anche in Sento 

    Con l'articolo si intende combattere una pratica abbastanza diffusa di assenze reiterate  da parte del lavoratore volte a provocare  il licenziamento da parte del datore di lavoro,   per avere diritto alla indennità di disoccupazione.

    Nel dettaglio, la disposizione  che aggiunge il comma 7-bis all’art.26 del D.Lgs. 151/2015 – prevede la risoluzione del rapporto di lavoro, imputabile a volontà del lavoratore, nei casi in cui la sua assenza ingiustificata si protragga oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a quindici giorni .

    La risoluzione non si applica se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di  lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l'assenza.

    Inoltre è previsto che  il datore di lavoro debba  comunica l'assenza all'ispettorato del lavoro territorialmente competente  che si riserva la possibilità di verificare la veridicità della comunicazione.

    Infine, in tali casi non si applica la procedura relativa alle  dimissioni telematiche disciplinata al medesimo art. 26 del D.Lgs. 151/2015 in  base al quale, al di fuori di determinate ipotesi, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente

    con modalità telematiche58 su appositi moduli e trasmessi al datore di lavoro e alla

    sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro59

    CONCILIAZIONE TELEMATICA  

    Altra novità : i procedimenti di conciliazione in materia di lavoro, regolati dagli artt. 410 e 412-ter del c.p.c., potranno svolgersi in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi, come previsto dall'art. 20 del Ddl, fermo restando quanto stabilito dall'art. 12-bis del DL 76/2020. 

    Le regole tecniche per l’adozione delle tecnologie necessarie saranno definite con decreto del Ministro del Lavoro entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge. Nel frattempo, si applicheranno le modalità vigenti.

    Periodo di prova massimo per i contratti a termine

    Si interviene  anche  sul  decreto legislativo 27 giugno 2022 n. 104, in tema di periodo di prova specificando che  «Fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è fissata in un  giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro." In ogni caso la durata del periodo di prova può essere :

    • non inferiore a due giorni  né
    • superiore a quindici giorni per i contratti  di durata fino a  sei mesi, 
    • superiore a  trenta giorni per quelli con durata  tra  sei mesi e i dodici  mesi».

    L’ex art. 6  del DDL Lavoro (ora art. 13) inoltre sopprime la norma sull’attività dell’INPS per promuovere l’adempimento spontaneo degli obblighi contributivi (ex art. 14) e sul potenziamento dell’attività di accertamento delle elusioni e violazioni contributive (ex art. 16) ini quanto le  disposizioni sono state ricomprese nell’art. 30 del DL 19/2024.

    Collegato lavoro le novità su cassa integrazione – lavoro stagionale – somministrazione

     In tema di CASSA INTEGRAZIONE viene modificato l'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148   e si prevede la compatibilità  del trattamento di integrazione salariale con lo svolgimento di attività lavorativa, sia  attività di lavoro subordinato che di lavoro autonomo,   purché ne dia comunicazione preventiva all'INPS.

     Saranno valide a questo fine le comunicazioni a carico dei datori di  lavoro di cui ai commi da 1 a 3 dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181.

    La nuova normativa stabilisce che il lavoratore perde il diritto al trattamento di integrazione salariale  solo per le giornate in cui svolge attività di lavoro , a presindere dalla durata del contratto.

    ATTIVITA STAGIONALI

    L'art. 11 introduce una norma di interpretazione autentica dell’art. 21, comma 2, del DLgs. 81/2015, stabilendo che tra le attività stagionali rientrano anche quelle finalizzate a far fronte a intensificazioni del lavoro in determinati periodi dell’anno o a esigenze tecnico-produttive legate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, formalizzate  dai CCNL.

    CONTRATTI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

    In tema di somministrazione a termine, il Ddl introduce nuove disposizioni, mantenendo il limite del 30% del numero dei dipendenti a tempo indeterminato dell’utilizzatore, ma escludendo dal computo di tale limite i lavoratori somministrati a tempo determinato ma assunti a tempo indeterminato dall'agenzia di lavoro o per specifiche esigenze o caratteristiche. Viene inoltre eliminato il limite di durata di 24 mesi della missione a tempo determinato per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato con l'agenzia di somministrazione.

    Controlli INPS e rateazioni contributive fino a 60 mesi

    Agli articoli 14 e 15 o   il DDL  si occupa del ruolo dell'INPS per la promozione dell’adempimento  spontaneo degli obblighi contributivi e la regolarizzazione spontanea di anomalie, errori od omissioni.

    Prevista la sanzione ridotta anche nel caso in cui il contribuente  a seguito di segnalazioni dell'istituto , anche tramite gli intermediari provveda:

    • entro  90 giorni dalla notifica della comunicazione alla regolarizzazione delle anomalie, omissioni ed errori e  nei successivi 30 giorni  al versamento  di quanto eventualmente dovuto .

    Per quanto riguarda i debiti contributivi  non affidati agli agenti della riscossione in arrivo dal 1 gennaio 2025 la possibilità di  pagamento rateale dei debiti per   contributi, premi ed accessori di legge, potrà  essere consentito fino ad un massimo di sessanta rate  mensili.  

    I casi dovranno essere  saranno definiti con decreto interministeriale 

    Collegato Lavoro le altre novità: apprendistato, sospensioni per i professionisti

    Un ulteriore intervento è previsto in materia di apprendistato duale. L’articolo 18 introduce la possibilità, dopo il conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del D.Lgs. 226/2005, del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore, di convertire l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale in apprendistato professionalizzante e/o di alta formazione e ricerca, in ambito di formazione professionale regionale.

    Infine, l’articolo 7 stabilisce la sospensione dei termini per gli adempimenti tributari per le libere professioniste a partire dall’ottavo mese di gravidanza fino al trentesimo giorno successivo al parto o all’interruzione della gravidanza. Tale sospensione  riguarda anche ai liberi professionisti in caso di malattia grave o infortunio dei figli minorenni, che impediscano lo svolgimento della professione.