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Comodato d’uso gratuito ai parenti: quando spetta lo sconto IMU?
Il comodato è il contratto con cui una parte consegna all’altra un bene mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituirlo.
Il comodato è un contratto essenzialmente gratuito, che può essere redatto in forma verbale o scritta, se redatto in forma scritta va registrato entro 30 giorni dalla data dell’atto.
Se invece il contratto è verbale, occorre registrarlo solo se viene enunciato in un altro atto sottoposto a registrazione.
E' bene sapere che, il soggetto tenuto al pagamento dell'IMU imposta municipale propria, proprietario di immobile, nel caso conceda il proprio immobile in comodato d'uso gratuito, ha diritto ad una riduzione dell'imposta a certe condizioni, vediamo quali.
Leggi anche IMU 2025: guida completa al saldo da pagare entro il 16 dicembre
Comodato d’uso gratuito: condizioni per lo sconto IMU 2025
Tra le agevolazioni previste per l'IMU 2025 vi è la riduzione dell'aliquota del 50% in specifici casi indicati dalla norma di riferimento.
In particolare, l’art. 1, comma 747 della legge 160/2019 stabilisce che la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50 %, per le abitazioni concesse in concesse in comodato d'uso ai parenti in linea retta.
Viene specificato che, la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, si applica a condizione che:- il contratto di comodato sia registrato;
- il comodante possieda in Italia la sola abitazione concessa in comodato; oltre a quest’ultima, egli può tuttavia possedere un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
La riduzione della base imponibile si applica anche qualora, in caso di morte del comodatario, l’immobile resta destinato ad abitazione principale del coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
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Rimborsi 730 senza sostituto: quando arrivano?
I dipendenti e i pensionati possono ricevere il rimborso delle tasse direttamente dal datore di lavoro con la busta paga o dall’ente pensionistico con la pensione, utilizzando il modello 730 in luogo del modello Redditi. I rimborsi a tali soggetti arrivano di norma già a partire dal mese di luglio.
Chi paga i rimborsi ai soggetti che non hanno il sostituto di imposta? Questi soggetti possono usare il modello 730?
730 senza sostituto: chi lo presenta?
I soggetti privi di sostituto di imposta possono utilizzare il modello 730, a condizione che rientrino nella categoria dei soggetti che possono presentare il modello 730.
Tali contribuenti possono presentare il modello 730 senza sostituto, precompilato o ordinario, indipendentemente dall’avere o meno, nel corso del 2024, un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.
Il modello 730 senza sostituto precompilato va presentato direttamente all’Agenzia delle entrate ovvero a un Caf o a un professionista abilitato.
Il modello 730 senza sostituto ordinario va presentato a un Caf o a un professionista abilitato.
In entrambi i casi nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto” e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”.Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall’Agenzia delle entrate.
Se, invece, emerge un debito, il pagamento viene effettuato tramite il modello F24.
Rimborsi 730 senza sostituto: chi li paga?
In caso di presentazione del modello 730 senza sostituto, le somme risultanti a credito sono rimborsate dall'Agenzia delle entrate.
Per velocizzare il rimborso che risulta dalla dichiarazione modello 730, la cui erogazione è a cura dell'Agenzia, il contribuente può comunicare telematicamente all’Agenzia il proprio codice IBAN.
Le coordinate IBAN del proprio conto corrente possono essere comunicate utilizzando:
- un apposito servizio wab, disponibile nella propria Area riservata del sito internet all’Agenzia delle entrate, che consente all’interessato di inserire egli stesso i dati dell’IBAN. Dopo l’accesso all’Area riservata (utilizzando SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale; CIE, Carta di Identità Elettronica; CNS, Carta Nazionale dei Servizi), occorre seguire il percorso: Servizi / Rimborsi / Comunicazione IBAN per accredito su c/c;
- un apposito modello (Modello richiesta accredito Persone fisiche), da compilare e che, per ragioni che attengono alla sicurezza dei dati, può essere presentato esclusivamente nei seguenti modi:
- quale allegato a un messaggio PEC di uso esclusivo dell’interessato, trattandosi di attività non delegabile; in questo caso, il modello deve essere firmato digitalmente. Il modello può essere inviato a qualsiasi ufficio dell’Agenzia (preferibilmente, alla Direzione Provinciale di propria competenza)
- presso qualsiasi ufficio Territoriale, allegando al modello copia di un documento di identità del contribuente e, in caso di delega, anche del soggetto delegato, entrambi in corso di validità.
Rimborsi 730 senza sostituto: quando arrivano?
A partire da dicembre, viene pagato dall’Agenzia delle Entrate il rimborso delle tasse a tutti coloro che hanno presentato un 730 senza sostituto di imposta e che hanno un importo del credito Irpef non superiore a 4.000 euro.
Attenzione al fatto che, l'Agenzia può effettuare controlli preventivi sulla dichiarazione modello 730 che presenta elementi di incoerenza o un rimborso maggiore di 4.000 euro con un rallentamento del pagamento del rimborso.
Per chi presenta il 730 senza sostituto di imposta l’attesa di solito è più lunga rispetto a chi si appoggia al datore di lavoro e può slittare, in alcuni casi, anche nel 2026.
Ricordiamo che il 730 senza sostituto riguarda le casistiche di chi, ad esempio, ha perso il lavoro pur essendo stato dipendente, ma anche di chi ha scelto di presentare la dichiarazione senza, pur avendo il datore di lavoro sostituto, per ricevere l’eventuale rimborso direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
Anche se i rimborsi del 730 senza sostituto di imposta sono iniziati, diversi contribuenti lo hanno ricevuto, ma altri ancora no.
Per ricevere in tempi più brevi il rimborso del modello 730, inoltre, è necessario che il contribuente abbia fornito anche l’Iban per l’accredito delle somme, all'atto della dichiarazione.
In caso contrario si dovrà attendere ancora qualche mese in più per ricevere gli importi.
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Contributi Ragionieri 2025: aliquote e minimi. Saldo entro il 6 dicembre
Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa nazionale previdenza Ragionieri :
- i ragionieri commercialisti iscritti nella sezione A e
- gli Esperti contabili iscritti nella sezione B dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che esercitano la professione, anche se in pensione.
Per loro è previsto il pagamento di Contributi (soggettivo, soggettivo supplementare, integrativo, e contributo maternità, calcolati con le aliquote specificate sotto e minimi obbligatori) alle seguenti scadenze fisse:
- 16 febbraio : prima rata – 20% dei contributi minimi e maternità, che slitta al 17 febbraio nel 2025
- 16 aprile: seconda rata – 20% dei contributi minimi e maternità.
- 16 giugno : terza rata – 20% dei contributi minimi e maternità.
- 16 luglio: quarta rata – 20% dei contributi minimi e maternità.
- 16 ottobre sesta rata – 20% dei contributi minimi e maternità.
Le altre scadenze da ricordare:
- 31 luglio: termine ultimo per l’invio del modello A/19(redditi e volumi di affari prodotti nell'anno precedente
- 16 settembre quinta rata – acconto “eccedenze” soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare.
- 6 dicembre: settima rata – saldo a conguaglio “eccedenze” soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare.
Il 14 novembre in Gazzetta ufficiale è stata pubblicata l'approvazione ministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0011420/RAG-L-142 del 17 ottobre 2025
della delibera sul contributo di maternità, fisato a 12 euro per il 2025, dalla delibera adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa Ragionier del 25 giugno 2025,
Aliquote contributive e riduzioni Cassa ragionieri 2025
Contributo soggettivo
Il contributo soggettivo è determinato applicando una percentuale, fissata nella misura minima del 15% e in quella massima del 25%, sul reddito netto professionale prodotto nell'anno precedente, fino ad un reddito netto professionale massimo pari per il 2025 a € 122.371,22 .
(Possibile comunque pagare i contributi sull'intero reddito prodotto, anche se superiore al limite)
E’ dovuto nel 2025 un contributo soggettivo minimo pari a € 3.724,99 euro .
I pensionati CNPR per i quali è accertato il solo contributo minimo:
- versano il 50% dell’importo e ,
- se dichiarano un reddito pari a zero, non versano il contributo soggettivo.
I nuovi iscritti al di sotto dei 38 anni di età hanno diritto alla riduzione dei contributi al 50% per un massimo di 7 anni, facendone richiesta all'indirizzo e-mail: [email protected]
Contributo soggettivo supplementare
Il contributo soggettivo supplementare è determinato applicando una percentuale pari allo 0,75% sul reddito netto professionale prodotto nell’anno precedente. Nel 2025 il contributo soggettivo supplementare minimo è pari ad € 624,00 che corrisponde ad un reddito minimo di € 81.600,00.
Anche in questo caso i pensionati CNPR che esercitano la professione pagano il contributo in misura pari alla metà, mentre se dichiarano un reddito pari a zero, non versano il contributo soggettivo supplementare.
Contributo Integrativo
Il contributo integrativo è pari al 4%, sul volume di affari I.V.A. prodotto nell’anno precedente al netto della maggiorazione stessa. E’ comunque dovuto un
Il contributo integrativo minimo è stato fissato, per il 2025, nella misura pari a 927,58 euro
ATTENZIONE : Il contributo integrativo minimo è deducibile se rimane a carico del ragioniere commercialista
Contributo di Maternità
euro 12,00 pro-capite per l'anno 2025.
Modalità di pagamento e causali contributo F24
I contributi si pagano :
- con bonifico o carta di credito tramite la piattaforma “Pago on line” presente all’interno dell’area riservata del portale web della Cassa,
- tramite modello F24 (area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it ovvero servizio Home banking della propria banca)
- o con bonifico ordinario IBAN: IT 91 A 01030 03200 000006312617. La causale deve essere così composta: codice fiscale (proprio e non dello studio), uno spazio (o un trattino), codice tributo (come per l’F24), uno spazio (o un trattino), anno iniziale oppure mese e anno iniziali (in base al tributo), uno spazio (o un trattino), anno finale oppure mese e anno finali (in base al tributo)
Per l'incasso delle somme sono state create 8 causali:
- E075 Contributi anno corrente (indica la contribuzione dell'anno in corso);
- E076 Contributi anni precedenti (indica la contribuzione di anni precedenti);
- E077 Sanzioni, interessi e spese legali anno corrente (indica le somme dovute a titolo di oneri accessori accertati nell'anno in corso);
- E078 Sanzioni, interessi e spese legali anni precedenti (indica le somme dovute a titolo di oneri accessori accertati in anni precedenti);
- E079 Quote ricongiunzione, indica gli importi diversi dal primo versamento che continuerà ad essere operato con bonifico e che determina l'adesione (contiene i contributi dovuti a titolo di ricongiunzione di periodi assicurativi);
- E080 Quote riscatto, indica gli importi diversi dal primo versamento che continuerà ad essere operato con bonifico e che determina l'adesione (contiene i contributi dovuti a titolo di riscatto di periodi precedenti);
- E081 Contributi volontari (indica le somme dovute a titolo di contributi volontari e facoltativi);
- E082 Rateazioni (indica le somme dovute a seguito di concessione di una rateazione).
Il campo "codice ente" va compilato con il codice 0010. I campi CODICE SEDE, CODICE POSIZIONE, e IMPORTI A CREDITO COMPENSATI non vanno compilati.
Maggiori informazioni all'indirizzo www.cassaragionieri.it.
Tabella di riepilogo contributi e scadenze
ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI
CONTRIBUTO
IMPORTI iscritti non pensionati senza riduzioni
ALIQUOTA
DICHIARAZIONE
SCADENZE
Soggettivo
Minimi
Dal 15% al 25% fino a euro
Modello A/19
Entro il 31/07/2023
Acconto eccedenze sul minimo entro il:
- 16/09/2025
Saldo eccedenze entro il:
- 16/12/2025.
Per i contributi minimi con rate del 20% entro il:
- 17/02/2025;
- 16/04/2025;
- 16/06/2025
- 16/07/2025
- 16/10/2025
3.724,99 euro .
Soggettivo supplementare
624,00 euro
0,75% sul reddito professionale netto
Integrativo minimo
927,58 euro
4%
Maternità
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CPB: da quando spetta l’esonero dal visto di conformità ai fini IVA?
L'agenzia delle Entrate con una nuova FAQ del 15 ottobre risponde ad un quesito sul CPB e i casi di esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti Iva infrannuali.
CPB: da quando spetta l’esonero dal visto di conformità ai fini IVA?
Le Entrate ricordano che, l’art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 13 del 2024 (decreto CPB) dispone che per i periodi d’imposta oggetto del concordato preventivo biennale, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall’Agenzia delle entrate sono riconosciuti i benefici, compresi quelli relativi all’IVA, previsti dall’ art. 9-bis, comma 11, del decreto-legge n. 50 del 2017.
Con riferimento al quesito specifico, si ritiene che il beneficio dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA infrannuali, per un importo non superiore a 70.000 euro annui, e dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA infrannuali, per un importo non superiore a 70.000 euro annui, riguardi i crediti maturati nel biennio successivo all’anno di adesione.
Viene formito a titolo esemplificativo il seguente esempio:
- se il contribuente ha aderito nel 2024 al CPB 2024-2025, egli potrà usufruire del beneficio per il biennio 2025-2026
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Come si calcola l’ISEE?
Il calcolo dell'’ISEE , (l'Indicatore della situazione economica familiare, istituito nel 1998 per definire le soglie sotto le quali si ha diritto ad agevolazioni e prestazioni assistenziali) è basato su due componenti:- redditi e
- patrimonio,
che vengono poi rapportati al numero dei soggetti che fanno parte dello stesso nucleo familiare.Per questo, anche un reddito medio-alto, se presente in una famiglia molto numerosa, può dare come risultato un ISEE basso, con il quale rientrare in alcune agevolazioni sociali.I conteggi sono effettuati direttamente dall’INPS che elabora l’ISEE sulla base delle DSU che gli interessati presentano all’ente erogatore della prestazione (Comune, Università, ecc..) , o direttamente all'INPS per alcune prestazioni nazionali.L'algoritmo di calcolo è stato modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 42 2016.
Per calcolare l’ISEE si procede in questo modo:- si calcola l’ISE, che è dato dal reddito complessivo del nucleo familiare più il 20% del patrimonio mobiliare e immobiliare
- si divide l’ISE per il parametro della scala di equivalenza.
Isee: la formula di calcolo
La formula per il calcolo dell’ISEE è quindi la seguente:
ISE = R + [(PM + PI) × 0,20]
ISEE = ISE / p
In cui:
R = Reddito complessivo del nucleo familiare
PM = Patrimonio Mobiliare
PI = Patrimonio Immobiliare
p = parametro della scala di equivalenzaIsee: la scala di equivalenza
La scala di equivalenza stabilisce i parametri necessari per i calcoli, legati al numero di componenti il nucleo familiare e le relative maggiorazioni applicabili in alcuni casi specifici. I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, previsti dal decreto di riforma dell’ISEE sono i seguenti:
Numero componenti Parametro
1 1,00
2 1,57
3 2,04
4 2,46
5 2,85
Il parametro è incrementato di 0,35 punti per ogni ulteriore componente.
A queste maggiorazioni, si aggiunge l’ulteriore quota di 0,5 punti in caso di componenti del nucleo familiare affetti da disabilità.ISEE le maggiorazioni applicabili
Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:
- 0,2 punti in caso di nuclei familiari con tre figli;
- 0,35 punti in caso di quattro figli;
- 0,5 punti in caso di almeno cinque figli;
- 0,2 punti per nuclei familiari con figli minorenni;
- 0,3 punti in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l’unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati, oppure in caso di nuclei amiliari composti esclusivamente da genitore
- solo non lavoratore e da figli minorenni (ai soli fini della verifica del requisito fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto i figli);
- 1 punto se tra i componenti il nucleo familiare vi sia un soggetto ricoverato in strutture per disabili che non sia considerato nucleo familiare a sé stante.
Simulatore ISEE
Sul sito dell'INPS WWW.INPS.IT è presente un simulatore di calcolo che consente di ottenere inserendo di dati necessari il possibile risultato del proprio ISEE familiare sia ordinario che specifico. Si accede anche senza identità digitale (PIN, SPID, CIE) ma è necessario essere in possesso dei dati reddituali (dal Modello Redditi o 730)
ATTENZIONE!
Le elaborazioni ed i dati che si ottengono con il simulatore sono basati esclusivamente su dati autodichiarati e pertanto non costituiscono attestazione ISEE valida ai sensi del D.P.C.M. 159/2013.Prima casa
In sostanza quindi l'ISEE si calcola sommando il reddito totale del nucleo familiare al 20% del patrimonio mobiliare e immobiliare, quindi dividendo il risultato per un parametro che tiene conto della composizione familiare. Il patrimonio immobiliare include l'abitazione principale, ma questa ha una particolare franchigia.
Per quanto riguarda la prima casa, il suo valore nel calcolo del patrimonio immobiliare ha un regime speciale: attualmente si detrae una franchigia di 52.500 euro, che aumenta di 2.500 euro per ogni figlio convivente oltre il secondo. Solo la parte del valore che eccede questa franchigia viene considerata, e su questa si applica una riduzione al 2/3. Inoltre, se la casa principale è gravata da un mutuo residuo, questo riduce il valore considerato nel calcolo ISEE.
Per esempio, se la prima casa vale 100.000 euro e ha un mutuo residuo, si detrae prima la franchigia (es. 52.500 euro), e solo la parte eccedente viene presa per il calcolo, applicando poi la riduzione a due terzi. Se il mutuo residuo è elevato, il valore patrimoniale imputato all'abitazione può anche azzerarsi.
Alcuni valori esclusi dal 2025 dall’ISEE
Dal 2025, l’assegno unico per i figli a carico NON viene più considerato come reddito ai fini ISEE, per evitare che la misura di sostegno “pesi” sull’indicatore stesso.
Con il DPCM n. 13/2025 (14 gennaio), applicativo dal 5 marzo 2025, sono state formalizzate le esclusioni dei titoli di Stato, buoni fruttiferi e libretti fino a 50.000 euro dalla componente patrimoniale mobiliare.
La detrazione del canone di locazione (fino a 7.000 euro più 500 euro per figlio ecc.) è stata chiarita come alternativa alla detrazione prevista per i nuclei con abitazione di proprietà.
Novita 2026 in arrivo
Recentemente, per la preparazione della legge di bilancio 2026 è in discussione l'esclusione della prima casa dal calcolo dell'ISEE, almeno fino a un certo valore catastale (fino a circa 100.000 euro di valore catastale, che corrispondono a circa 300-400 mila euro di valore di mercato), per alleggerire il peso sulla certificazione e favorire l'accesso ai bonus per le famiglie proprietarie di casa, prive di alti redditi da lavoro.
Possibile anche l'introduzione di un coefficiente maggiore per le famiglie con piu figli.
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Farmacisti: quali sono importi e scadenze dei contributi ENPAF ?
L’iscrizione all’ ENPAF – ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FARMACISTI e il pagamento dei relativi contributi sono obbligatori e automatici per tutti gli iscritti agli albi professionali degli Ordini provinciali dei farmacisti.
Si ricorda che gli importi non sono proporzionali al reddito ma l’ENPAF prevede un contributo fisso stabilito annualmente dalla cassa, che deve essere versato sia da liberi professionisti che da dipendenti o disoccupati . Sono in vigore tre scaglioni suddivisi temporalmente.
Va ricordato inoltre che per determinare l’anzianità di iscrizione utile ai fini della maturazione della pensione per l'attribuzione di un anno è necessario un periodo pari ad almeno sei mesi e un giorno nello stesso anno
Vi è anche un Contributo associativo una tantum pari a euro 52,00 (non dovuto dai neoiscritti che chiedono di versare il contributo di solidarietà).
Contributi previdenziali ENPAF 2025
Gli importi dei contributi annuali 2025, in forma ordinaria e ridotta, e suddivisi ai fini previdenziali, assistenziali e per la maternità , sono riassunti nell tabella seguente:
Contributo
Previdenza
Assistenza
Maternità
TOTALE
Intero
5.314,00
37,00
16,00
5.367,00
Doppio
10.628,00
37,00
16,00
10.681,00
Triplo
15.942,00
37,00
16,00
15.995,00
Riduzione del 33,33%
3.543,00
37,00
16,00
3.596,00
Riduzione del 50%
2.657,00
37,00
16,00
2.710,00
Riduzione dell’85%
797,00
37,00
16,00
850,00
Solidarietà 3% (dipendenti)
159,00
37,00
16,00
212,00
Solidarietà 1% (disoccupati)
53,00
37,00
16,00
106,00
Contributi ENPAF Pagamento e scadenze
I contributi di previdenza, assistenza e maternità vengono riscossi tramite avvisi di pagamento PagoPA emessi dalla Banca Popolare di Sondrio che sono inviati sulla casella di posta elettronica certificata degli iscritti dall’indirizzo [email protected] entro il mese di maggio
I duplicati potranno essere scaricati nell’area riservata di Enpaf Online.
la scadenza delle tre rate è fissata al:
- 30 giugno,
- 31 luglio e
- 31 agosto.
Chi versa unicamente il contributo di solidarietà riceverà un solo avviso di pagamento con scadenza 30 giugno
ENPAF quali sono le riduzioni contributive?
- Esercenti attività professionale in regime di lavoro dipendente: riduzioni del 33,33%, 50% e 85%
- Disoccupati temporanei e involontari: riduzioni del 33,33%, 50% e, per un massimo di 5 anni, 85%. Una volta superato questo periodo il soggetto che permanga in stato di disoccupazione ha diritto alla riduzione massima del 50% in quanto equiparato all’iscritto che non esercita attività professionale. La condizione di disoccupazione deve essere attestata dal Centro dell’Impiego a seguito della presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID).
- Non esercenti attività professionale: riduzioni del 33,33% e 50%.
- Pensionati Enpaf non esercenti attività professionale: riduzioni del 33,33%, 50% e 85%.
- Pensionati Enpaf che esercitano attività professionale senza ulteriore previdenza obbligatoria (per es. titolari di farmacia in pensione): riduzioni del 33,33% e 50%.
- Chi sceglie di versare il contributo previdenziale in misura ridotta otterrà una prestazione pensionistica proporzionalmente ridotta.
Le domande di riduzione vanno inviate con la modulistica disponibile QUI entro il 30 settembre di ogni anno per l'anno successivo.
Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.enpaf.it -
NASpI: come si calcola il requisito delle 30 giornate di lavoro?
Due recenti pronunce della Corte di Cassazione – l’ordinanza n. 3593 del 12 febbraio 2025 e la sentenza n. 15660 del 12 giugno 2025 – hanno chiarito come vanno conteggiate le 30 giornate di lavoro richieste per accedere alla NASpI.
La prima ha stabilito che contano anche le giornate svolte in rapporti conclusi con dimissioni volontarie, se ricadono nei 12 mesi precedenti.
La seconda ha precisato che per “lavoro effettivo” si intendono tutte le giornate retribuite e con contributi, anche senza prestazione materiale (come ferie o riposi), mentre vanno esclusi i periodi di sospensione per maternità, malattia o CIG a zero ore.
vediamo meglio i dettagli dei due casi affrontati dai giudici di legittimità
Conteggio giornate per Naspi dopo le dimissioni: il caso
Con ordinanza n. 3593 del 12 febbraio 2025, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – si è pronunciata su un caso di particolare interesse per chi si trova ad affrontare una situazione di disoccupazione dopo rapporti di lavoro brevi o frammentati.
Al centro della vicenda, la domanda di NASpI presentata da un lavoratore licenziato da un impiego di soli quattro giorni dopo essersi dimesso volontariamente, senza giusta causa, da un precedente rapporto di lavoro più stabile, cui INPS negava il diritto all’indennità NASpI
Il ricorso del lavoratore contro l'Istituto era stato respinto in primo grado dal Tribunale di Pescara, e la decisione era stata confermata in appello.
I giudici avevano ritenuto che il breve rapporto lavorativo non fosse sufficiente per maturare il requisito previsto dalla legge per accedere alla NASpI, e avevano escluso dal conteggio le giornate del precedente impiego, poiché cessato per dimissioni volontarie prive di giusta causa.
Secondo tale interpretazione, solo il lavoro presso l’ultimo datore avrebbe potuto contribuire al raggiungimento del requisito richiesto, tagliando fuori dal calcolo ogni altra esperienza lavorativa precedente, anche se svolta nei dodici mesi antecedenti.
La Corte di Cassazione ha ribaltato le conclusioni della Corte d’Appello, accogliendo il ricorso del lavoratore.
In particolare, ha fornito un’interpretazione rigorosamente letterale dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 (nella versione precedente alla riforma introdotta dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207). Tale norma stabilisce che il diritto alla NASpI è riconosciuto ai lavoratori che:
- sono in stato di disoccupazione involontaria,
- possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti e
- trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Secondo i giudici della Suprema Corte, la norma richiede dunque semplicemente che le trenta giornate siano maturate nei dodici mesi antecedenti la disoccupazione, indipendentemente dal datore di lavoro presso cui esse siano state svolte e anche se derivanti da un rapporto cessato per dimissioni volontarie. L’importante è che si tratti di giornate effettive di lavoro e che siano collocate nel periodo temporale indicato dalla legge. Non è richiesto, pertanto, che le giornate siano consecutive né che provengano da un unico rapporto.
La Corte ha sottolineato inoltre che un’interpretazione più restrittiva – come quella seguita dalla Corte d’Appello – non ha alcun fondamento nel testo della norma e, anzi, sarebbe in contrasto con l’obiettivo dichiarato della disciplina: ampliare la platea dei beneficiari della NASpI, tenendo conto della frammentazione sempre più diffusa dei rapporti di lavoro.
Requisiti per Naspi: la legge e le conclusioni della Cassazione
Con la sentenza n. 15660 del 12 giugno 2025, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – ha fornito un chiarimento decisivo sul significato di “30 giornate di lavoro effettivo” richieste dall’articolo 3 del D.Lgs. 22/2015 per ottenere l’indennità NASpI. Secondo i giudici, il concetto di “lavoro effettivo” va inteso in senso giuridico, non semplicemente come presenza fisica o attività lavorativa concreta svolta dal dipendente.
La Cassazione ha affermato che devono essere considerate valide tutte le giornate per cui il lavoratore ha diritto alla retribuzione e su cui sono stati versati i contributi. Fanno quindi parte del conteggio le giornate di ferie e di riposo retribuito, anche se non corrispondono a prestazioni lavorative materiali. Questi momenti, infatti, sono parte integrante del normale svolgimento del rapporto di lavoro e mantengono attivo l’obbligo del datore di lavoro di versare la retribuzione e i contributi.
Inoltre, la Corte ha stabilito che l'arco di tempo di riferimento (i 12 mesi precedenti la disoccupazione)non deve comprendere i periodi in cui il rapporto di lavoro è formalmente sospeso per cause tutelate dalla legge, come:
- la malattia,
- la maternità,
- la cassa integrazione a zero ore,
- i congedi parentali o
- i permessi per assistere familiari con disabilità.
Questi periodi devono essere neutralizzati, cioè esclusi dal calcolo dei 12 mesi, senza che ciò penalizzi il lavoratore.
Infine, i giudici sottolineano che questa interpretazione è necessaria per garantire il rispetto dei principi costituzionali in materia di tutela previdenziale. Penalizzare il lavoratore per periodi di assenza tutelati, oppure per non aver svolto attività materiale durante giorni comunque retribuiti e contribuiti, sarebbe contrario al diritto a un trattamento equo in caso di disoccupazione.
Tabella di riepilogo
Tipologia di giornata Valida per il conteggio NASpI? Sentenza di riferimento Note Giornate lavorative effettive (presenza al lavoro) Sì Entrambe Rientrano sempre nel computo Giornate di ferie o riposo retribuito Sì Sent. 15660/2025 Costituiscono parte del normale svolgimento del rapporto Giornate retribuite e con contributi ma senza attività concreta Sì Sent. 15660/2025 Ritenute “effettive” sul piano giuridico Giornate derivanti da contratto cessato con dimissioni volontarie Sì Ord. 3593/2025 Contano se nei 12 mesi precedenti la disoccupazione Periodi di sospensione per malattia, maternità, cassa integrazione, ecc. No (neutralizzati) Sent. 15660/2025 Non interrompono il diritto ma sono esclusi dal conteggio