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Start up innovativa: di quali benefici gode?
La startup innovativa è un’impresa giovane, ad alto contenuto tecnologico, con forti potenzialità di crescita e rappresenta per questo uno dei punti chiave della politica industriale italiana.
In proposito la Legge Annuale per la Concorrenza n 193/2024 ha aggiornato il DL n 179/2012 introducendo alcune misure specifiche a sostegno di tale tipologia di impresa per supportarle durante il loro ciclo di vita.
Così, oltre a sviluppare un ecosistema dell’innovazione dinamico e competitivo, si possono creare nuove opportunità per fare impresa e incoraggiare l’occupazione, oltre che promuovere una strategia di crescita sostenibile.
Start up innovativa: che vantaggi fiscali può avere?
Le imprese in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, di seguito esplicitati possono accedere allo status di startup innovativa tramite autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante e di conseguenza godere di specifiche agevolazioni registrandosi nella sezione speciale dedicata del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio della propria provincia.
Attenzione al fatto che, le startup possono iscriversi nella sezione speciale del Registro delle imprese entro cinque anni dalla loro costituzione.
Una volta effettuata l’iscrizione, le start up innovative possono godere dei benefici previsti entro i 3 anni dalla data di prima iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese; la permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese, dopo la conclusione del terzo anno, è consentita fino a complessivi cinque anni dalla data di iscrizione nella medesima sezione speciale, in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:
- incremento al 25 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo;
- stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione;
- registrazione di un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all'articolo 2425 del codice civile, o dell'occupazione, superiore al 50 per cento dal secondo al terzo anno;
- costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro, attraverso l'ottenimento di un finanziamento convertendo o un aumento di capitale a sovrapprezzo che porti ad una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un business angel ovvero attraverso un equity crowdfunding svolto tramite piattaforma autorizzata, e incremento al 20 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo;
- ottenimento di almeno un brevetto.
Il termine di cinque anni complessivi per la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese può essere esteso per ulteriori periodi di due anni, sino al massimo di quattro anni complessivi, per il passaggio alla fase di "scale-up", ove intervenga almeno uno dei seguenti requisiti:
- aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un organismo di investimento collettivo del risparmio, di importo superiore a 1 milione di euro, per ciascun periodo di estensione;
- incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 100 per cento annuo.
Le startup innovative possono comunque trasformarsi in PMI innovative senza perdere i benefici disponibili.
Start up innovativa: che requisiti deve avere?
I requisiti per essere considerati start up innovative e quindi godere dei relativi benefici sono previsti dall'art 25 comma 2 del DL n 179/2012.
Una startup innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:
- è una microimpresa o una piccola o media impresa, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;
- è costituita da non più di 5 anni;
- è residente in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
- a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
- non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
- ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e non svolge attività prevalente di agenzia e di consulenza;
- non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
Infine, una startup è innovativa se rispetta almeno 1 dei seguenti 3 requisiti soggettivi:
- 1. sostiene spese in R&S pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione;
- 2. impiega personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale);
- 3. è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato.
Start up di quali vantaggi gode?
Precisando che la Legge annuale concorrenza 193/2024 (art. 31) ha introdotto ulteriori misure per il rafforzamento e sostegno dell’ecosistema delle startup innovative, modificando l’incentivo fiscale in “de minimis” per l’investimento nel capitale di startup innovative, ecco la lista delle agevolazioni dedicate alle startup innovative.
- Incentivo fiscale in “de minimis” al 65% per l’ investimento nel capitale di startup innovative
- Incentivo fiscale al 30% per l’investimento nel capitale di startup innovative
- Accesso gratuito e semplificato al Fondo di Garanzia per le PMI
- Smart&Start Italia (finanziamenti agevolati per startup innovative localizzate sul territorio nazionale)
- Trasformazione in PMI innovative senza soluzione di continuità
- Esonero da diritti camerali e imposte di bollo
- Raccolta di capitali tramite campagne di equity crowdfunding
- Servizi di internazionalizzazione alle imprese (ICE)
- Deroghe alla disciplina societaria ordinaria
- Disciplina del lavoro flessibile
- Proroga del termine per la copertura delle perdite
- Deroga alla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica
- Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale
- Esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA
- Fail Fast (procedure semplificate in caso di insuccesso della propria attività)
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Adesione CPB: il cambio di ATECO è causa di cessazione?
Il Governo ha approvato in via definitiva il Decreto Legislativo Correttivo del CPB e di altri adempimento fiscali.
Tra le norme vi è quella che accoglie la richiesta di proroga per l'adesione al CPB che slitta ora da luglio al 30 settembre.
Relativamente all'adesione al CPB, in generale, veniva domandato se il cambio del codice ATECO sia causa di cessazione dal patto con Fisco per l'anno 2024-2025.
Vediamo la replica dell'ADE con una FAQ del 28 maggio scorso.
Adesione CPB 2024-2025: il cambio di ATECO è causa di cessazione?
Veniva domandato se, per un contribuente che ha aderito al concordato per i periodi d'imposta 2024 e 2025, il cambio del codice attività nel corso del 2025 rispetto agli anni precedenti, a causa delle modifiche operate in seguito all'aggiornamento della classificazione delle attività economiche ATECO 2025, determini l'ipotesi di cessazione prevista all articolo 21, comma 1, lett. a) del decreto CPB.
L'ipotesi prospettata nel quesito appare non rilevante ai fini della cessazione dall'applicazione del CPB.Al riguardo, infatti, occorre ricordare che l'art 21 comma 1, lett. a) del decreto CPB, nel disporre che il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica la modifica dell'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, precisa anche che "la cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96".
Fermo restando che, il cambio del codice attività non è di per sé idoneo a configurare la cessazione dal CPB qualora il contribuente continui ad applicare il medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, si precisa che, con riguardo al caso specifico prospettato, il cambio del codice attività nel corso del 2024 in seguito all'aggiornamento della classificazione delle attività economiche ATECO 2025, ancorché ne derivi l'applicazione di un diverso ISA, non comporta la cessazione dal CPB, in quanto tale variazione non è conseguente a una modifica sostanziale dell'attività esercitata. -
Comodato d’uso gratuito ai parenti: quando spetta lo sconto IMU?
Il comodato è il contratto con cui una parte consegna all’altra un bene mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituirlo.
Il comodato è un contratto essenzialmente gratuito, che può essere redatto in forma verbale o scritta, se redatto in forma scritta va registrato entro 30 giorni dalla data dell’atto.
Se invece il contratto è verbale, occorre registrarlo solo se viene enunciato in un altro atto sottoposto a registrazione.
E' bene sapere che, il soggetto tenuto al pagamento dell'IMU imposta municipale propria, proprietario di immobile, nel caso conceda il proprio immobile in comodato d'uso gratuito, ha diritto ad una riduzione dell'imposta a certe condizioni, vediamo quali.
Comodato d’uso gratuito: condizioni per lo sconto IMU 2025
Tra le agevolazioni previste per l'IMU 2025 vi è la riduzione dell'aliquota del 50% in specifici casi indicati dalla norma di riferimento.
In particolare, l’art. 1, comma 747 della legge 160/2019 stabilisce che la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50 %, per le abitazioni concesse in concesse in comodato d'uso ai parenti in linea retta.
Viene specificato che, la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, si applica a condizione che:- il contratto di comodato sia registrato;
- il comodante possieda in Italia la sola abitazione concessa in comodato; oltre a quest’ultima, egli può tuttavia possedere un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
La riduzione della base imponibile si applica anche qualora, in caso di morte del comodatario, l’immobile resta destinato ad abitazione principale del coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
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NASpI: come si calcolano le 30 giornate di lavoro?
Con ordinanza n. 3593 del 12 febbraio 2025, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – si è pronunciata su un caso di particolare interesse per chi si trova ad affrontare una situazione di disoccupazione dopo rapporti di lavoro brevi o frammentati.
Al centro della vicenda, la domanda di NASpI presentata da un lavoratore licenziato da un impiego di soli quattro giorni dopo essersi dimesso volontariamente, senza giusta causa, da un precedente rapporto di lavoro più stabile.
La Corte riconferma che tutte le giornate lavorative rilevano per il dititto alla NASPI, se rientrano nei 12 mesi prima della disoccupazione.
Vediamo piu in dettaglio il caso.
Conteggio giornate per Naspi: il caso
Un lavoratore si era visto negare dall’INPS l’indennità NASpI perché le sue trenta giornate di lavoro di prerequisito includevano i giorni di un impiego concluso con dimissioni volontarie.
Il ricorso del lavoratore contro l'Istituto era stato respinto in primo grado dal Tribunale di Pescara, e la decisione era stata confermata in appello.
I giudici avevano ritenuto che il breve rapporto lavorativo non fosse sufficiente per maturare il requisito previsto dalla legge per accedere alla NASpI, e avevano escluso dal conteggio le giornate del precedente impiego, poiché cessato per dimissioni volontarie prive di giusta causa.
Secondo tale interpretazione, solo il lavoro presso l’ultimo datore avrebbe potuto contribuire al raggiungimento del requisito richiesto, tagliando fuori dal calcolo ogni altra esperienza lavorativa precedente, anche se svolta nei dodici mesi antecedenti.
Requisiti per Naspi: la legge e le conclusioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha ribaltato le conclusioni della Corte d’Appello, accogliendo il ricorso del lavoratore.
In particolare, ha fornito un’interpretazione rigorosamente letterale dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 (nella versione precedente alla riforma introdotta dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207). Tale norma stabilisce che il diritto alla NASpI è riconosciuto ai lavoratori che:
- sono in stato di disoccupazione involontaria,
- possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti e
- trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Secondo i giudici della Suprema Corte, la norma richiede dunque semplicemente che le trenta giornate siano maturate nei dodici mesi antecedenti la disoccupazione, indipendentemente dal datore di lavoro presso cui esse siano state svolte e anche se derivanti da un rapporto cessato per dimissioni volontarie. L’importante è che si tratti di giornate effettive di lavoro e che siano collocate nel periodo temporale indicato dalla legge. Non è richiesto, pertanto, che le giornate siano consecutive né che provengano da un unico rapporto.
La Corte ha sottolineato inoltre che un’interpretazione più restrittiva – come quella seguita dalla Corte d’Appello – non ha alcun fondamento nel testo della norma e, anzi, sarebbe in contrasto con l’obiettivo dichiarato della disciplina: ampliare la platea dei beneficiari della NASpI, tenendo conto della frammentazione sempre più diffusa dei rapporti di lavoro.
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Contributi Dottori Commercialisti 2025: prima o unica rata minimi entro il 3 giugno
Si avvicina per i dottori commercialisti il termine di versamento della prima o unica rata dei contributi minimi relativi al reddito 2024.
Ricordiamo che i contributi previdenziali annualmente dovuti alla Cassa dei dottori commercialisti (in sigla CNPADC) si suddividono in:
- preiscrizione
- soggettivo (v. tabella sotto)
- integrativo (a carico della clientela) del 4%
- contributo di maternità.
Il contributo per la preiscrizione invece può essere scelto tra 3 importi, annualmente rivalutati, che per il 2025 sono i seguenti,
- € 693,00
- € 1.389,00
- € 2.777,00
ATTENZIONE i contributi minimi, soggettivo ed integrativo sono comunque dovuti anche qualora, applicando al reddito netto professionale ed al volume di affari le relative aliquote, l’importo risulti inferiore agli stessi minimi.
A febbraio 2025 la cassa ha pubblicato una guida previdenziale aggiornata SCARICA QUI LA GUIDA 2025.
Si segnala anche che fino al 1° maggio 2025 è possibile usufruire del Servizio Online PCM per scegliere il pagamento mediante addebito diretto in conto SDD, o per variare le coordinate bancarie fornite precedentemente.
Coloro che non hanno optato per l'addebito diretto in conto entro il 1° maggio 2025, possono generare tramite il Servizio Online PPC il documento di pagamento PagoPa oppure MAV.
Vediamo di seguito ulteriori dettagli sulla contribuzione e le relative scadenze.
Contributi soggettivi dottori commercialisti 2025
I contributi soggettivi dal 2017 al 2025 per i dottori commercialisti iscritti sono riassunti nella tabella seguente (fonte CNPADC):
Anni
Aliquota contributo soggettivo
Limite reddituale
Contributo minimo soggettivo
Aliquota Contributo integrativo
Contributo minimo integrativo
Contributo di maternità
2025 Dal 12% al 100% € 206.800,00 3.140,00 4% € 942,00 non determinato 2024 Dal 12% al 100% € 202.700,00 € 3.075,00 4% € 923,00 € 77.09 2023 Dal 12% al 100% 186.300 2.825 4% € 848 € 74,70 2022
Dal 12% al 100%
€ 178.250
€ 2.700
4%
€ 810
€ 77,33
2021
Dal 12% al 100%
€ 177.850
€ 2.690
4%
€ 807
€ 74,56
2020
Dal 12% al 100%
€ 177.650
€ 2.685
4%
€ 806
€ 73,40
2019
Dal 12% al 100%
€ 175.700
€ 2.655
4%
€ 797
€ 75
2018
Dal 12% al 100%
€ 174.100
€ 2.630
4%
€ 789
€ 79
2017
Dal 12% al 100%
€ 173.050
€ 2.610
4%
€ 783
€ 95
Scadenze e modalità di versamento
Le scadenze prevedono che
- entro il 31 maggio (che slitta quest'anno al 3 giugno) va versata la rata unica o la prima rata per i contributi soggettivo e integrativo minimi;
- entro il 31 ottobre va versata la seconda rata e il contributo di maternità.
Coloro che non intendano usufruire di tale modalità di pagamento possono utilizzare il bollettino Mav (pagabile anche con Carta di Credito Dottori Commercialisti mediante il servizio MCC) che sarà pubblicato nel corso del mese di maggio, nella sezione “Documenti” dell’area riservata dei “Servizi Online”.
Quindi il versamento dei contributi minimi può essere effettuato utilizzando, alternativamente:
- il servizio PCM;
L’adesione al PCM permette di effettuare il pagamento dei contributi – esclusivamente per la contribuzione dovuta per l’anno in corso – mediante la modalità SDD – SEPA DIRECT DEBIT – (addebito automatico sul c/c bancario). La data di chiusura del servizio PCM è indicata nel “Calendario contributivo”. Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione Servizi on line nel sito WWW.CNPDADC.IT. - i bollettini MAV disponibili nella sezione “documenti” dei servizi online;
I M.Av sono disponibili, successivamente alla chiusura del servizio PCM, nella sezione Documenti dei Servizi online e sono pagabili presso le banche, gli uffici postali e il servizio telematico MCC (per i possessori di Carta di credito Dottori Commercialisti).
Riepiloghiamo il calendario delle scadenze dei versamenti anche per le eccedenze contributive oltre i minimi e delle denunce reddituali:
anno
Termini pagamento contributi minimi
Termine comunicazione dati reddituali
Termine pagamento eccedenze contributive
2024
31/05/2025
(rata unica/1° rata minimi)31/10/2025
(2° rata minimi)01/12/2025
I dati reddituali sono comunicati tramite il servizio PCE con contestuale opzione per la modalità di versamento delle eventuali eccedenze contributive (soggettivo e/o integrativo)le eventuali eccedenze contributive (soggettivo e/o integrativo) possono essere versate, MAV oppure SDD:
- in rata unica o prima rata entro il 20/12/2025
- oppure in 2, 3 o 4 rate (per importi complessivi pari o superiori ad € 1.000) entro il:
- 20 dicembre – rata unica/prima rata;
- 31 marzo – seconda rata
- 30 giugno – terza rata;
- 30 settembre – quarta rata
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Contributi previdenziali Biologi 2025: quali sono i minimi e le scadenze?
La contribuzione previdenziale (che comprende contributi minimi e contributi soggettivi a conguaglio ) per i biologi iscritti all'ENPAB è parametrata all'anzianità di iscrizione.
La contribuzione previdenziale obbligatoria (contributi minimi) deve essere versata ogni anno con termine 30 aprile e 30 giugno. Vedi sotto la tabella dei minimi da versare.
Per il 2025 :
- il contributo soggettivo a conguaglio è pari al 15% del reddito netto di lavoro autonomo aumentabile su scelta dell'iscritto fino al 36%.
- Il contributo integrativo sul volume di affari è fissato al 4% (dal 2019 si applica anche in caso di prestazioni verso enti pubblici).
Si ricorda che a norma dell'art .3 del Regolamento ENPAB, i redditi sottoposti a contribuzione non possono comunque essere superiori al massimale previsto dall'art. 2, comma 18, della L. 335/95 ed eventuali successive modificazioni, annualmente rivalutato, che viene comunicato annualmente da INPS.Per il 2024 il massimale contributivo era pari a a 119.650 euro.
Biologi contributi minimi ENPAB 2025
Di seguito le tabelle dei Contributi Minimi dovuti a ENPAB nel 2025
Tabella A: Contributi Minimi Ordinari Annuali
Soggettivo Integrativo Maternità Totali €1.286,00 €104,00 €129,29 €1.519,29 Tabella B: Contributi Minimi Ridotti al 50%
Soggettivo Integrativo Maternità Totali €643,00 €104,00 €129,29 €876,29 In allegato il Regolamento di previdenza aggiornato al 2024 con i casi di riduzione dei contributi al 50% .
L'approvazione da parte del Ministero del lavoro, della delibera del Consiglio di indirizzo generale dell'ENPAB del 28.11.2024, concernente la determinazione del contributo di maternita' per l'anno 2024, in misura pari a euro 129,29 pro-capite è stata pubblicata in GU il 5 maggio 2025 .
Biologi comunicazione reddituale
La presentazione del Modello 1(dichiarazione reddituale annuale obbligatoria) avviene esclusivamente accedendo all'area riservata dal sito www.enpab.it, tramite il software presente nella sezione "Disposizioni", "Dati Reddito".
L'ente consiglia di compilarlo subito per avere il calcolo della contribuzione richiesta, da versare si ricorda entro il 31 ottobre in unica soluzione o in 4 rate alle scadenze indicate dal Software
Scadenze contributi Biologi
scadenza
Tipo di Versamento
30 aprile
1ª rata contributo minimo anno in corso
30 giugno
2ª rata contributo minimo anno in corso
15 ottobre
presentazione del modello di dichiarazione reddituale relativo all'anno precedente
31 ottobre
Unica soluzione oppure
1ª rata conguaglio * dovuta a saldo30 novembre
2ª rata conguaglio dovuta a saldo
30 dicembre
3ª rata conguaglio dovuta a saldo
30 gennaio
4ª rata conguaglio dovuta a saldo
Modalità di versamento dei contributi e sanzioni
Per il 2025, Redditi 2024, i contributi previdenziali sul reddito (contributi ‘a conguaglio’) potranno essere versati da una e fino a quattro rate mensili alle scadenze indicate dalla procedura software.
I bollettini pagoPA. per il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori saranno scaricabili dall’area riservata – nell'apposita sezione BPS, "Avvisi pagoPA” dal sito www.enpab.it.
I contributi possono essere versati anche a mezzo modello F24.
ATTENZIONE Il ritardato pagamento dei contributi comporta l'obbligo di corresponsione degli interessi di mora nella misura prevista dal tasso legale Il ritardo superiore ai 60 giorni comporta inoltre una sanzione pari al 15% delle somme non pagate tempestivamente
Allegati: -
Contributi Enasarco 2025: prima rata in scadenza il 20 maggio
Si avvicina la scadenza del versamento dei contributi Enasarco per il primo trimestre, prevista per il 20 maggio 2025.
MA ATTENZIONE chi utilizza l’addebito automatico bancario deve inviare la distinta 5 giorni lavorativi prima della scadenza, quindi al massimo domani.
Vediamo di seguito gli importi aggiornati dei contributi minimi massimali reddituali per il 2025, aliquote e scadenze per
- agenti e rappresentanti e
- ditte preponenti come comunicati dalla Fondazione Enasarco
In allegato il Regolamento in vigore .
Enasarco: contributi minimi e massimali 2025
Ecco i nuovi minimi contributivi e massimali provvigionali:
per gli agenti plurimandatari:
- il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a € 30.057;
- il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a € 507;
per gli agenti monomandatari:
- il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a € 45.085;
- il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a € 1.011.
Tali importi sono stati aggiornati dalla Fondazione Enasarco alla luce della variazione dell'inflazione comunicata dall'ISTAT pari allo 0,8%.
Contributi Enasarco: scadenze e pagamento
Ricordiamo che il contributo va versato trimestralmente entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza. quindi le scadenze sono le seguenti :
- 1° trimestre – 20 Maggio
- 2° trimestre – 20 Agosto
- 3° trimestre – 20 Novembre
- 4° trimestre – 20 Febbraio dell'anno successivo.
fermo restando lo slittamento al primo giorno feriale successivo se i termini scadono in un giorno festivo.
Va sempre sottolineato che il criterio di applicazione dell’aliquota è quello della competenza quindi si utilizza l'aliquota relativa al periodo di maturazione della provvigione.
Il pagamento può essere effettuato:
- con addebito automatico sul c/c bancario sistema Sepa Direct Debit (SDD),
- tramite il sistema PagoPA online o presso i soggetti abilitati.
Per maggiori informazioni si veda www.enasarco.it
ENASARCO Le aliquote contributive
L'aliquota per gli agenti con ditta individuale o in società di persone è confermata pari a 17,00% , di cui il 3% a titolo di solidarietà.
Come sempre una metà (8,5%) è a carico della ditta mandante, l’altra metà a carico dell’agente.
L'aliquota Enasarco 2025 invece per le societa di capitali 8 fino a 13 milioni di di provvigioni annue) è pari al 4%, di cui il 3% a carico della casa mandante e 1 % a carico dell'agente/ società .
In allegato il Regolamento delle attività istituzionali con la tabella di rivalutazione dei montanti contributivi aggiornata al 2022.
CONTRIBUZIONE ENASARCO AGEVOLATA GIOVANI
Nel 2019 è stata apportata una modifica al Regolamento istituzionale (allegato in fondo all'articolo) approvata dal Ministero vigilante nel 2020, che riguarda una agevolazione per l'ingresso e la permanenza dei giovani agenti nella professione, per cui , nel triennio 2021-2023:
- agli iscritti per la prima volta alla Fondazione o che essendo già stati iscritti, si vedano conferire almeno un nuovo incarico di agenzia dopo una interruzione di oltre tre anni,
- che non abbiano compiuto 31 anni alla data di conferimento dell'Incarico,
l’aliquota contributiva è ridotta di 6 punti percentuali per l’anno solare in corso alla data di prima iscrizione o di ripresa dell’attività, di 8 punti percentuali per il secondo anno e di 10 punti percentuali per il terzo anno; le aliquote sono quindi pari a :
- 11% nel primo anno
- 9% nel secondo anno e
- 7% nel terzo anno di attività
Inoltre il minimale contributivo annuo è ridotto del 50% per ciascuno degli anni citati.
ATTENZIONE: L’agevolazione si applica solo agli agenti operanti in forma individuale. Per le nuove iscrizioni / nuovi incarichi dal 2024 l’agevolazione non è prevista.
In sintesi per i nuovi iscritti entro il 2023:
Aliquota ordinaria
Aliquota ridotta 1° anno
Aliquota ridotta 2° anno
Aliquota ridotta 3° anno
17%
11%
9%
7%