• Bilancio

    Omesso deposito del Bilancio 2023: quali conseguenze?

    Il 12 aprile Unioncamere ha pubblicato la Guida 2024 per il deposito dei Bilanci 2023.

    Tra le altre istruzioni viene ricordato che, ai sensi degli art. 2435-bis – art. 2435-ter c.c. il termine di presentazione è di 30 giorni dalla data del verbale di approvazione dello stesso.

    Per chi non dovesse provvedere, sono previste specifiche sanzioni, vediamole.

    Omesso deposito del bilancio: le sanzioni

    L’art. 2630 c.c. individua le sanzioni amministrative pecuniarie previste in materia di deposito del bilancio

    • "Art. 2630 – (Omessa esecuzione di denunce, comunicazione e depositi) Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestiste in una società o in un Consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o deposito presso il Registro delle Imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’art. 2250 primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 € a 1.032 €. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.”                  

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Come detrarre le spese di istruzione universitaria?

    Tra le spese che danno diritto alla detrazione del 19 per cento rientrano anche le spese di istruzione sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri.

    Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l’iscrizione fuori corso, e, per le università non statali italiane e straniere, non devono essere superiori a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali (leggi anche Detrazioni 2024 spese universitarie non statali: gli importi).

    L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 13. 

    Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2023 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 13.

    Dove indicare le spese di istruzione universitaria
    Modello Redditi PF 2024: sezione I del quadro RP (righi da RP8 a RP13, codice 13)
    730/2024: sezione I del quadro E (righi da E8 a E13, codice 13)

  • Dichiarazione 730

    Precompilata: quali spese funebri sono inserite in dichiarazione?

    L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione la dichiarazione dei redditi precompilata sia per chi presenta il modello 730 sia per chi presenta il modello Redditi.

    I lavoratori dipendenti e pensionati interessati possono accettare il modello 730 così come proposto oppure possono modificarlo/integrarlo prima dell'invio.
    Il contribuente non è comunque obbligato a utilizzare la dichiarazione dei redditi precompilata, egli può, infatti, presentare la dichiarazione con le modalità ordinarie.

    Nella dichiarazione precompilata, tra le altre, compaiono anche le spese funebri.

    Come specificato tra le FAQ del sito delle Entrate, nella dichiarazione precompilata sono indicati i dati delle fatture emesse in relazione all'evento funebre, dai soggetti che esercitano attività di servizi di pompe funebri.

    Attenzione al fatto che può accadere che la spesa funebre non sia inserita nella precompilata poiché al momento della sua predisposizione il decesso non risultava ancora comunicato dal comune all'Anagrafe Tributaria. 

    In questo caso, il contribuente può integrare la dichiarazione riportando le spese sostenute in dipendenza del decesso entro il limite di detraibilità di € 1.550 per evento funebre.

    Si ricorda che: 

    • per le spese funebri è riconosciuta la detrazione del 19 per cento. Nella sezione I del quadro E riguardante gli oneri detraibili, si indica:
      • nella colonna 1  il codice che identifica la spesa, in questo caso il codice 14, per le spese funebri sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse,
      • nella colonna 2 invece si inserisce la spesa sostenuta; 
    • l’importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore, come precedentemente sottolineato, a 1.550,00 euro. Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa. Nel caso di più eventi occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 14 e la spesa relativa a ciascun decesso. Lo stesso importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 14;
    • dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. Il contribuente dimostra l’utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza, l’utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

    Documentazione da controllare e conservare

    TIPOLOGIA

    DOCUMENTI

    Spese funebri

    – Fatture e/o ricevute fiscali riconducibili al funerale: la fattura dell’agenzia di pompe funebri, del fiorista (se la spesa è fatturata a parte), la ricevuta di versamento effettuata al comune per i diritti cimiteriali, le fatture relative agli annunci funebri – L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio – In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati

    Spese funebri sostenute all’estero

    – Documentazione in lingua originale delle spese sostenute corredata da una traduzione giurata in lingua italiana. Se la documentazione è in lingua inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita e sottoscritta dal contribuente. La documentazione redatta in sloveno può non essere corredata da una traduzione italiana, se il contribuente è residente nella Regione Friuli Venezia Giulia e appartiene alla minoranza slovena – L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio.

    – In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati

  • Dichiarazione 730

    730/2024: chi ne è esonerato?

    Il Modello 730/2024 non deve essere presentato dai contribuenti che possiedono esclusivamente i redditi indicati in specifiche condizioni, come dettagliato nelle sezioni:

    •  "CASI DI ESONERO",
    • e "CASI DI ESONERO CON LIMITE DI REDDITO",

    delle istruzioni al Modello.

    Casi di esonero dal 730/2024

    Non è necessario presentare la dichiarazione dei redditi tramite il modello 730 se il contribuente rientra in una delle seguenti categorie:

    • Redditi da abitazione principale e relative pertinenze, e altri fabbricati non locati: Non si applica l'esonero se il fabbricato non locato si trova nello stesso comune dell'abitazione principale.
    • Lavoro dipendente o pensione: Se i redditi sono stati corrisposti da un unico sostituto d'imposta che ha effettuato le ritenute di acconto, o da più sostituti purché certificati dall'ultimo che ha effettuato il conguaglio. È necessario che le detrazioni per coniuge e familiari a carico siano spettanti e che non siano dovute le addizionali regionale e comunale.
    • Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto. Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. Se i redditi sono stati corrisposti da un unico sostituto d'imposta che ha effettuato le ritenute di acconto, o da più sostituti purché certificati dall'ultimo che ha effettuato il conguaglio. È necessario che le detrazioni per coniuge e familiari a carico siano spettanti e che non siano dovute le addizionali regionale e comunale. 
    • Redditi esenti come rendite INAIL per invalidità, borse di studio, pensioni di guerra, interessi sui BOT o altri titoli del debito pubblico, e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, come gli interessi su conti correnti bancari o postali.
    • Redditi soggetti ad imposta sostitutiva (diversi da quelli soggetti a cedolare secca). Esempi: interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico 
    • Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Esempi: interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili.

    Per i casi di esonero con limiti di reddito si rimanda alle istruzioni al modello.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Disoccupazione Naspi e Discoll: ci sono limiti di età?

    Con il messaggio 750 del 20 febbraio 2024 Inps chiarisce i limiti di età per la richiesta delle indennità di disoccupazione Naspi e Discoll  e per 'iscrizione al Centro per l'impiego. In estrema sintesi

    • non c'è un limite di età massimo di accesso alla Naspi e alla Dis-coll, invece 
    • l'età minima è di 16 anni .

    I limiti  corrispondono  all'obbligo di iscrizione ai centri per l’impiego con firma della dichiarazione di immediata disponibilità (Did)   .

    Vediamo piu i dettaglio la normativa e i chiarimenti forniti dall'Istituto 

    Limite di età per iscrizione al CPI , DID e indennità di disoccupazione

     L'istituto chiarisce in particolare  di aver ricevuto richieste di chiarimenti  dalle Strutture territoriali   sul fatto che  l’articolo 1, comma 1, del Dpr 333/2000 stabilisce che l’iscrizione ai Centri per l'impiego puo  avvenire solo con età:

    •  superiore a 15 anni e  
    • inferiore all’età pensionabile.  

    il  Ministero  del Lavoro e delle politiche sociali, interpellato per un parere, ha chiarito che  la previsione normativa relativam al limite massimo di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego, è presente esclusivamente rispetto all’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato ( D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333). 

    Non è, invece, previsto alcun limite massimo di età per quanto riguarda l’iscrizione al collocamento ordinario, anche ai fini dell’accesso alle prestazioni di disoccupazione NASpI e Dis-coll. 

    Pertanto si conferma che i lavoratori che perdono involontariamente la propria occupazione devono sempre rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità (DID) presso i Centri per l'impiego, quale presupposto per il riconoscimento delle prestazioni e per l’applicazione della relativa disciplina e  ricordano, d'altra parte,  che  l'articolo 21, comma 1, del D.lgs n. 150/2015,  prevede che la domanda di indennità di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL) equivale al rilascio, da parte del richiedente, della dichiarazione di immediata disponibilità

    Viene ulteriormente precisato che  il limite minimo di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego, è stabilito dall’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che fissa la possibilità di iscrizione al collocamento ordinario al compimento dei 16 anni di età.

     Questo limite, pertanto, si applica anche ai fini dell’accesso alla NASpI e alla DIS-COLL in relazione alla non possibilità di rilascio della DID per i soggetti di età inferiore ai 16 anni, con conseguente esclusione di accesso alle medesime prestazioni.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus agenzie di viaggio e tour operator: come si calcola?

    Il Ministero del Turismo ha pubblicato, in data 13 febbraio, le FAQ in risposta a dubbi sul bonus agenzie di viaggio e tour operator.

    Ricordiamo che le regole operative del bonus sono state definite con la pubblicazione del Decreto ministeriale datato 28 giugno 2023 con le disposizioni applicative concernenti le modalità di ripartizione ed assegnazione delle risorse destinate al sostegno di agenzie di viaggio e tour operator ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, così come rifinanziato per l’annualità 2023 dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023). Leggi anche: Tax credit tour operator e agenzie viaggio: ecco le modalità per richiederlo.

    Il decreto specifica che la presentazione delle istanze è gestita tramite piattaforma informatica e che sono beneficiari della misura le agenzie di viaggio tour operator che esercitano attività d'impresa primaria o prevalente identificata con i seguenti codici ATECO:

    • ATECO 79.1,
    • ATECO 79.11 o 79.12.

    Leggi anche: Bonus agenzie e tour operator: invio autocertificazioni entro l'8 marzo

    Bonus agenzie e tour operator: come si determina il contributo?

    Ai fini della determinazione del contributo, secondo le regole del decreto su indicato, i soggetti interessati devono dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

    1. la differenza tra l'ammontare delle fatture attive e dei corrispettivi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e l'ammontare delle fatture attive e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2021. Al fine di determinare correttamente l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi, si fa riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni o di prestazione dei servizi;
    2. la differenza tra l'ammontare delle operazioni con data di effettuazione dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e l'ammontare delle operazioni con data di effettuazione dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, che rappresenta una parte dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi della lettera a), determinate come segue:
      1. tutte le fatture riepilogative mensili per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario, senza la contabilizzazione dell'Iva, per la vendita dei pacchetti e servizi turistici dei tour operator, annotate nel registro di cui agli articoli 23 o 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o nell'apposito registro tenuto a norma dell'articolo 39 del medesimo decreto, con riferimento all'anno d'imposta cui le provvigioni si riferiscono, non oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale;
      2. tutte le fatture attive, al netto dell'Iva, per le provvigioni relative all'intermediazione nella vendita di crociere, biglietti aerei, ferroviari, marittimi ed automobilistici, soggiorni alberghieri ed extra alberghieri, noleggio mezzi di trasporto e per ogni altra attività di intermediazione annotate nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
      3. l'ammontare globale dei corrispettivi al netto dell'Iva, derivanti dalle operazioni di intermediazione effettuate ai sensi dell'art. 22, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, annotato nel registro di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

    L'ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza di cui alla lettera a) le seguenti percentuali, al netto della differenza di cui alla lettera b):

    • 5 per cento per i soggetti con ricavi non superiori a 400 mila euro nel periodo di imposta 2019;
    • 3 per cento per i soggetti con ricavi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo di imposta 2019;
    • 1 per cento per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019;
    • 0,5 per cento per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019

    L'ammontare del contributo è altresì determinato applicando le seguenti percentuali alla differenza di cui alla lettera b) del precedente comma 1:

    • 50 per cento per i soggetti con ricavi non superiori a 400 mila euro nel periodo di imposta 2019;
    • 30 per cento per i soggetti con ricavi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo di imposta 2019;
    • 10 per cento per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019.

    Come si calcola il bonus agenzie di viaggio e tour operator?

    A proposito della determinazione del contributo il Turismo ha appunto pubblicato tra le FAQ del 13.02 due risposte specifiche, vediamole.

    Veniva domandato:

    1. come deve essere calcolato il Margine operativo lordo delle annualità 2019 e 2021?
    2. come devono essere calcolati i costi incrementali dell’annualità 2021? 

    Il Ministero con le FAQ del 13 febbraio ha rispettivamente replicato quanto segue:

    • il Margine operativo lordo è pari all’utile ante interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti nel periodo di riferimento;
    • i costi incrementali dell’annualità 2021 corrispondono ai costi specificamente sostenuti a causa della pandemia da Covid-19, quali ad esempio depositi non rimborsati, servizi igienicosanitari degli edifici, adozione di procedure di prevenzione sanitaria, ecc

  • Lavoro Dipendente

    Si può licenziare chi fa un altro lavoro durante la malattia?

    Il licenziamento del lavoratore dipendente  che lavora  presso terzi durante il periodo di  malattia è stato piu volte affrontato dalla Corte di Cassazione con esiti non omogenei.

    Nell'ultima pronuncia  n. 1472/2024 del 15 gennaio 2024 ad esempio viene affermato che lo svolgimento di attività in periodo di assenza dal lavoro per malattia costituisce un illecito di pericolo e non di danno, nel senso che costituisce violazione sia  quando provoca la mancata ripresa del lavoro,  sia quando  tale  circostanza sia solo ipotetica  cioè quando il comportamento del lavoratore sia da considerare  "potenzialmente "  pericoloso per la guarigione.

    Nel caso specifico una lavoratrice,  aveva lavorato come cameriera  mentre era assente dal lavoro per lombalgia. Il suo ricorso contro il ilcenziamento era stato respinto sia in primo che in secondo grado in quanto i giudici hanno considerato il comportamento  mancante di correttezza e buona fede in quanto l'attività violava il dovere fare il possibile per raggiungere una sollecita guarigione. 

    Nel ricorso in cassazione la  lavoratrice affermava che la pronuncia della corte di appello  non aveva tenuto in giusto conto il fatto che il suo rientro al lavoro  era stato  sollecito come da prognosi medica, il che dimostrava come i turni in pizzeria non avevano avuto conseguenze sul rapporto di lavoro principale.

    La Suprema corte ha confermato la sentenza di appello ribadendo che il lavoratore in malattia deve astenersi da comportamenti che possano compromettere la  corretta esecuzione dell’obbligazione principale  del proprio contratto ovvero il rientro al lavoro  . Inoltre  si sottolinea che la sentenza dei giudici ha per oggetto la potenzialità del pregiudizio , aldilà dell'effettiva  valutazione  sui reali effetti della attività presso terzi,  che eventualmente necessiterebbe di una consulenza medico legale "ex post".

    Licenziamento per altra attività durante la malattia

    Anche nella Sentenza n. 7641 del 19 marzo 2019   era  stato confermato l’orientamento maggioritario   secondo il quale il lavoratore sorpreso a lavorare per un’impresa terza durante un periodo di malattia può essere legittimamente licenziato,  ma solo nel caso in cui tale attività lavorativa pregiudichi o rallenti la guarigione dallo stato morboso 

    Si trattava del  licenziamento per giusta causa intimato ad A.R, per avere svolto, in periodo di assenza per infortunio  per il quale erano prescritti cure e riposo , un'altra attività lavorativa  consistita nella guida di automezzi e in operazioni di carico/scarico di cerchi in lega per  autovetture.

    I fatti contestati erano  giunti a  conoscenza della società attraverso un 'indagine investigativa, e avevano trovato conferma  nelle dichiarazioni degli investigatori .

    L consulenza d'ufficio disposta in primo grado  aveva consentito di accertare la potenzialità dannosa del comportamento addebitato, tanto che il periodo di malattia si era protratto  per molti giorni successivamente alla prima prognosi. 

    I giudici della Corte Suprema hanno quindi  confermato la decisione  della Corte d’Appello  che si era espressa rilevando   un inadempimento degli obblighi contrattuali di diligenza e  fedeltà e la violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede,  per cui il recesso datoriale per giusta causa era giustificato   anche  a causa della mancanza  di previsione nel contratto  collettivo o del codice disciplinare

    Licenziamento illegittimo  con attività lavorativa durante  la malattia 

    Orientamento opposto  a quello sopracitato  nella  sentenza della Corte di Cassazione lavoro n. 4237 del 3 Marzo 2015. 

     In quel caso la corte ha affermato che non sussiste la giusta causa di licenziamento per il lavoratore che durante l’assenza per malattia svolge una attività lavorativa in favore di terzi se non è provato che abbia agito in maniera fraudolenta.  

    La Corte di Cassazione si è espressa  precisando che non sussiste per il lavoratore assente per malattia un divieto assoluto di prestare, durante l’assenza, un’attività lavorativa in favore di terzi, purché questa non evidenzi una simulazione di infermità, oppure comporti una violazione del divieto di concorrenza o, ancora, comprometta la guarigione del lavoratore,.

    Sono tali  aspetti infatti ad implicare l’inosservanza del dovere di fedeltà imposto al prestatore d’opera e la legittimità della sanzione disciplinare massima.