• Lavoro Dipendente

    Spetta la tredicesima ai lavoratori domestici ? Come si calcola?

    Il lavoratore domestico sia convivente che non convivente ha diritto alla tredicesima mensilità. Infatti, l’art. 38 del CCNL lavoratori domestici precisa che in occasione del Natale, e comunque entro il mese di dicembre, spetta al lavoratore una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale di fatto, in essa compresa, se è dovuta, l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio.

    La tredicesima mensilità trova la sua fondamentale disciplina nell'art. 17 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, reso efficace  per tutti con il d.p.r. 1070/1960 e prevede appunto che detta gratifica debba essere liquidata sulla base della retribuzione globale di fatto compresi anche i compensi per lavoro straordinario e notturno. 

    Per calcolare la quota oraria della tredicesima, basta dividere per 12 (mesi dell’anno) la paga oraria pattuita più la quota orario di vitto ed alloggio, se si tratta di lavoratore convivente.

    ESEMPI

    1) Per un lavoratore domestico convivente, che raggiunge un anno di servizio, nel 2009, percepisce come paga base Euro 8,00 l’ora, lavora per 25 giorni, con un totale di 160 ore mensili, qual è l’importo della quota oraria di tredicesima mensilità?

    A riguardo bisogna calcolare prima la quota di indennità di vitto ed alloggio e sommarla con la paga oraria e divedere il tutto per 12 mesi.

    Si prende l’indennità giornaliera totale di vitto ed alloggio del 2009 che è di Euro 4,896, la si moltiplica per 25 giorni si ottiene Euro 122,4 (valore complessivo mensile di vitto ed alloggio); infine, tale risultato viene diviso per 160 ore e si ha Euro 0,765, che la quota oraria mensile.

    Per calcolare la tredicesima: bisogna sommare la quota di indennità di vitto ed alloggio con la paga oraria, il cui totale deve essere diviso per 12 (12 mesi dell’anno):

    Dunque: 

    paga oraria: Euro 8,00

    quota di indennità di vitto ed alloggio: Euro 0,76

    TOTALE = 8,76

     8,76 : 12 = Euro 0,73 (quota oraria di tredicesima).

    Per coloro le cui prestazioni non raggiungano un anno di servizio, saranno corrisposti tanti dodicesimi di detta mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro. 

    ATTENZIONE La tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti. 

    Nel caso in cui, il lavoratore domestico svolga più rapporti di lavoro avrà diritto a tante tredicesime mensilità quanti sono i rapporti di lavoro.

    Tredicesima lavoro domestico FAQ

     Per un lavoratore domestico non convivente a servizio ad ora che  raggiunge un anno di servizio, qual è l’importo della tredicesima mensilità?

    La tredicesima mensilità si calcola moltiplicando la paga settimanale, per 52 (settimane) e dividendo il totale per  12 mesi dell’anno. 

     Per un lavoratore domestico non convivente a servizio ad ora che  non raggiunge un anno di servizio, qual è l’importo della tredicesima mensilità? 

    La tredicesima mensilità si calcola moltiplicando la paga settimanale per 52 (settimane) e dividendo il totale per  i mesi lavorati. 

    Per un lavoratore domestico non convivente a servizio intero, che raggiunge un anno di servizio e viene retribuita mensilmente, qual è l’importo della tredicesima mensilità?

    La tredicesima mensilità si calcola dividendo la retribuzione globale di fatto per 12 mesi. 

     Un lavoratore domestico non convivente, che raggiunge un anno di servizio e non ha un orario fisso nell’arco del mese o della settimana, qual è l’importo della tredicesima mensilità?

    La tredicesima mensilità si calcola sommando tutte le retribuzioni pagate nell’anno e dividendo il totale per 12 mesi. 

    Per un lavoratore domestico convivente a servizio ad ora e raggiunge un anno di servizio, qual è l’importo della tredicesima mensilità?

    La tredicesima mensilità si calcola moltiplicando la paga settimanale (comprensiva dell’indennità settimanale di vitto ed alloggio), per 52 (settimane) e dividendo il totale per  12 mesi dell’anno. 

     

  • Contribuenti minimi

    Reverse charge e Forfettari: cosa indicare nella liquidazione IVA se si esce dal regime?

    L'agenzia delle entrate ha pubblicato in data 5 dicembre una Circolare la numero 32 con chiarimenti sulle novità normative riguardanti il regime forfettario, alla luce di quanto previsto dalla legge di bilancio 2023.

    La circolare esplicita le novità più rilevanti su:

    • ingresso,
    • permanenza,
    • e fuoriuscita,

    dal regime agevolato.

    Oltre a queste specifiche, l'agenzia, nell'ultima parte del documento di prassi, ha risposto a quesiti dei contribuenti.

    Se ne estrapola uno relativo al reverse charge per i forfettari nel caso di fuoriuscita dal regime.

    Reverse charge e Forfettari: chiarimenti ADE in caso di fuoriuscita dal regime

    Veniva domandato se nella “Comunicazione liquidazioni periodiche” IVA, da presentare a partire dal trimestre nel corso del quale si fuoriesce dal regime forfetario, debba essere compresa anche l’imposta a debito derivante dalle operazioni in reverse-charge effettuate nel medesimo periodo, ma ancora in regime forfetario"

    Le Entrate replicano innanzitutto che, ai sensi dell’articolo 1, comma 60, della legge di stabilità 2015, i «contribuenti che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta, emettono la fattura o la integrano con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e versano l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni». È il caso delle operazioni di cui all’articolo 17, comma 6, del decreto IVA, in cui il contribuente forfetario è, in veste di cessionario o di committente, il soggetto debitore d’imposta, tenuto al versamento della stessa con il meccanismo dell’inversione contabile (reverse-charge), tramite il modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

    L'agenzia appunto chiarisce che, in tale ipotesi, la norma su indicata, si limita a prescrivere l’obbligo di versamento dell’imposta, ma non prevede ulteriori deroghe all’esonero dagli adempimenti IVA disposto dal precedente comma 59.

    Pertanto l'agenzia chiarisce che, nella “Comunicazione liquidazioni periodiche” IVA, da presentare in relazione al periodo (mese/trimestre) nel corso del quale si fuoriesce dal regime forfetario, non deve essere compresa l’IVA a debito derivante dalle operazioni in reverse-charge effettuate in costanza di regime forfetario. 

    L’applicazione delle regole ordinarie in materia di IVA, infatti, decorre dal momento di incasso del corrispettivo dell’operazione che ha comportato il superamento del limite di 100.000 euro di ricavi o compensi «percepiti». 

    L'agenzia propone anche un esempio in proposito, vediamolo:

    • se il contribuente forfetario (trimestrale) effettua l’acquisto in reverse-charge il 10 aprile 2023,
    • e fuoriesce dal regime forfetario in virtù di un’operazione effettuata il 10 maggio 2023, 
    • la liquidazione periodica del secondo trimestre 2023 includerà, oltre all’operazione che ha comportato il superamento della soglia, tutte le operazioni ad essa successive, ma non anche l’anzidetta operazione effettuata in reverse-charge, la cui IVA deve essere versata entro il 16 maggio 2023.

  • La casa

    La plusvalenza dell’immobile acquisito per donazione è tassabile?

    Quando oggetto della vendita è un fabbricato ad uso abitativo  ricevuto in donazione, l’eventuale plusvalenza realizzata va assoggettata a tassazione (IRPEF) solo se, al momento della cessione, non sono ancora trascorsi 5 anni dal giorno in cui il donante ha acquistato l'immobile.

    In questo caso la plusvalenza tassabile è pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione e il costo di costruzione o di acquisto sostenuto dal donante.
    In pratica la donazione non interrompe lo scorrere dei 5 anni per affrancare la plusvalenza.
    Se pero’ il donatario ha destinato l’immobile a prima casa la plusvalenza non è tassabile e non importa piu’ fare riferimento al donante.
    La plusvalenza se tassabile è considerata reddito diverso ai sensi dell’art. 67 del Tuir.
    L’obbligo di dichiarare il reddito sorge con l’incasso in ossequio al principio di cassa, e deve essere dichiarato nel quadro RL del Modello Unico.

  • Dichiarazione redditi Società di Capitali

    Investimenti ricerca e sviluppo: come si compila il rigo RU151 del Modello Redditi SC?

    Le Entrate pubblicano una faq data 15 novembre con la quale si chiedono chiarimenti sulla compilazione del Quadro RU del Modello redditi SC.

    Nel dettaglio, il caso di specie è relativo ad una società di capitali ha maturato nel periodo d’imposta 2021 il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo (indicato nel quadro RU del modello REDDITI SC 2022 con il codice credito L1) e ha fruito nel 2022 di un’ulteriore sovvenzione con riferimento ai medesimi costi che hanno concorso alla determinazione del credito. 

    La società chiede chiarimenti su come compilare il rigo RU151 del modello REDDITI SC 2023.

    Le Entrate evidenziano quanto segue.

    Come compilare il rigo RU151 in caso di doppia agevolazione?

    Come specificato dalle istruzioni al Modello in oggetto, al fine di verificare il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento, il beneficiario del credito che ha usufruito di un’ulteriore sovvenzione con riferimento ai medesimi costi che hanno concorso alla determinazione del credito, in coerenza con le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare del 31 dicembre 2021, n. 33, è tenuto a compilare il rigo RU151, indicando:

    • in colonna 1, il codice del credito d’imposta;
    • in colonna 2, l’anno di riferimento (2020, 2021 o 2022) nel quale i benefici sono stati cumulati;in colonna 3, la descrizione dell’ulteriore sovvenzione fruita.

    Ciò premesso, le Entrate con la FAQ sottolineano che nel caso di specie, il rigo RU151 del modello REDDITI SC 2023 vada compilato nel seguente modo:

    • in colonna 1 va indicato il codice credito L1,
    • in colonna 2 va indicato l’anno nel quale il credito d’imposta è maturato, ossia 2021;
    • in colonna 3 va indicata la descrizione dell’ulteriore sovvenzione fruita nel 2022.

  • Dichiarazione 770

    Modello 770/2023: quando va presentato?

    Entro il prossimo 31 ottobre andrà presentato il Modello 770/2023.

    La dichiarazione dei sostituti d’imposta deve essere presentata come previsto dal comma 4bis dell’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 esclusivamente per via telematica: 

    • a) direttamente dal sostituto d’imposta; 
    • b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni; 
    • c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato); 
    • d) tramite società appartenenti al gruppo. 

    Attenzione al fatto che, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica. 

    Occorre comunque sottolineare che il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file e, in seguito, fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione. 

    Per una sintesi delle regole del Modello 770/2023 con alcune delle novità di quest'anno leggi: Modello 770/2023: prepararsi all'invio entro il 31 ottobre.

    Come sottolineato dalle istruzione al Modello 770/2023 nel caso di presentazione diretta da parte del dichiarante è necessario utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione. 

    Mentre si sottolinea che nella presentazione tramite un intermediario abilitato, gli intermediari individuati ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, sono obbligati a trasmettere, per via telematica, all’Agenzia delle Entrate, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia quelle predisposte dal dichiarante stesso e per le quali hanno assunto l’impegno alla presentazione per via telematica. 

  • Risparmio energetico

    Cessione crediti bonus edilizi a privati: genera un reddito tassabile?

    L'agenzia delle entrate con la Circolare n 17/2023 ha chiarito tra gli altri, il trattamento fiscale del corrispettivo spettante al cessionario nella cessione dei bonus edilizi a privati.

    Prima di approfondire ricordiamo che, nel corso del 2023 con il Dl n, 11 noto come decreto blocca cessioni, sono state totalmente riviste le norme sulle cessioni con importanti ripercussioni sulle ristrutturazioni edilizie ancora in corso.

    Nel dettaglio, l'art. 2 del D.L. n. 11/2023 dispone che:

    • a decorrere dal 17.02.2023; 
    • per tutti gli interventi individuati dal citato art. 121, comma 2 del D.L. 34/2020; 
    • non è più consentito l'esercizio delle opzioni per la cessione del credito o sconto in fattura per qualsiasi tipologia di contribuente.

    E' bene inoltre precisare che ci sono deroghe al blocco delle cessioni per i condomini e per gli interventi di demolizione e ricostruzione.

    In merito alla cessione crediti a privati recentemente l'Agenzia delle Entrate ha fornito un utile chiarimento

    Cessione bonus edilizi a privati: genera un reddito tassabile?

    Ricordiamo che la cessione a privati era stata prevista verso familiari o amici a certe condizioni stabilite dalla norma di riferimento.

    La Circolare n. 17/2023 su detrazioni, deduzioni, e crediti di imposta, utile alla compilazione dei Dichiarativi 2023, ha chiarito un aspetto importante riguardante il corrispettivo della cessione nel caso appunto si effettuato verso un privato.

    Nel dettaglio, è stato chiarito il trattamento fiscale del  guadagno conseguito dal cessionario come differenza tra:

    • valore nominale del credito,
    • e corrispettivo pattuito tra le parti.

    Viene evidenziato che:

    • "per i contribuenti persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa o di arte o professione che acquistano un credito d’imposta di cui all’articolo 121 ad un prezzo inferiore al valore nominale del suddetto credito, il «differenziale positivo» che viene a determinarsi non costituisce reddito non rientrando in alcuna categoria reddituale”.

    In pratica, se un soggetto privato acquista un credito, la differenza tra il valore nominale e il corrispettivo, inferiore, pattuito non rientra in alcuna categoria reddituale e di conseguenza non è tassabile.

  • Adempimenti Iva

    Sussidi informatici disabili IVA al 4%: quanti ne posso acquistare?

    Con una FAQ pubblicata in data 15 settembre le entrate  chiariscono il numero massimo di dispositivi che un soggetto in Legge n 104 può acquistare con IVA agevolata al 4%.

    Sussidi informatici disabili IVA al 4%: quanti ne posso comprare?

    Veniva domandato se una persona in possesso di legge 104 (articolo 3) possa acquistare nello stesso anno più di un sussidio informatico con Iva ridotta al 4% e se c’è un limite massimo di prodotti acquistabili.

    Le entrate replicano che dalla normativa che disciplina l’agevolazione fiscale non emerge alcuna indicazione sul numero massimo di sussidi tecnici e informatici acquistabili con Iva ridotta al 4% dalle persone con disabilità. 

    Tuttavia, sono previste precise disposizioni sulla documentazione necessaria per usufruire dell’aliquota Iva agevolata individuate dal Decreto del Ministro delle finanze del 14 marzo 1998, modificato dall’art 29 bis del decreto legge n. 76/2020 e dall’art.1 del decreto ministeriale 7 aprile 2021
    L’interessato all’acquisto con Iva agevolata deve presentare al venditore:

    • copia del certificato rilasciato dagli organi competenti, 
    • attestante l’invalidità funzionale permanente, 
    • da cui risulti lo specifico collegamento funzionale tra la menomazione di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e il sussidio tecnico informatico che intende acquistare.

    Attenzione, l'agenzia precisa che, la necessità di attestare questo collegamento vale per quei sussidi che, per caratteristiche tecniche e qualità, sono suscettibili anche di diverso uso, non rappresentando sussidi che possono essere utilizzati esclusivamente da persone affette da menomazioni funzionali permanenti.

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