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Rottamazione quater alluvionati: quando scade la prima rata?
Il 30 novembre è scaduto il termine per versare, per tutti i contribuenti che vi hanno aderito a livello nazionale, la seconda rata della Rottamazione quater.
Come ricordato più volte dall'Agenzia, il pagamento è considerato valido se effettuato entro il 5 dicembre prossimo.
In merito agli alluvionati, occorre ricordare che, essi hanno avuto tre mesi di proroga per l'adesione alla definizione agevolata e pertanto entro il 31 dicembre riceveranno le Comunicazioni delle somme dovute.
Con comunicato stampa del 1 dicembre l'agenzia della riscossione ha riepilogato le regole della misura della definizione agevolata prevista dalla legge di bilancio 2023 e in merito agli alluvionati ha specificato quanto segue.
Rottamazione quater alluvionati: quando parte la rateizzazione?
Agenzia della riscossione avvisa che la prossima settimana partirà l’invio delle comunicazioni delle somme dovute destinate ai soggetti che hanno aderito alla rottamazione-quater e che risiedono nelle zone interessate dall’alluvione dello scorso mese di maggio (indicati nell’allegato 1 al Decreto Legge n. 61/2023 convertito con modificazioni dalla Legge n. 100/2023).
Per tali contribuenti, infatti, i termini della definizione agevolata sono stati prorogati di tre mesi.
La comunicazione che riceveranno ricordiamolo fornisce innanzitutto l’esito di accoglimento o eventuale rigetto della domanda e altri dettagli di seguito evidenziati.
L’invio delle comunicazioni, come disposto dalla legge, sarà completato entro il mese di dicembre.
In questo caso la scadenza della prima (o unica) rata è fissata al 31 gennaio 2024.
Rottamazione quater alluvionati: la comunicazione delle somme dovute
La comunicazione delle somme dovute per gli alluvionati, come per gli altri soggetti, contiene:
- l’accoglimento o l’eventuale diniego della domanda di adesione;
- l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”);
- la scadenza dei pagamenti in base alla scelta che è stata indicata in fase di presentazione della domanda di adesione,
- i moduli di pagamento precompilati;
- le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul conto corrente.
Una copia della “Comunicazione”, inclusi i moduli per il pagamento, è sempre disponibile nell’area riservata ed è possibile richiederla, senza necessità di credenziali, compilando il form dedicato in area pubblica, inserendo il codice fiscale del soggetto che ha fatto la domanda di adesione, allegare la documentazione necessaria al riconoscimento e indicare la casella e-mail dove ricevere la "Comunicazione" e i moduli per pagare.
In caso di accoglimento della dichiarazione di adesione, relativamente ai debiti per i quali vi è un importo da pagare a titolo di Definizione agevolata (lettere tipo AT e AP), la Comunicazione contiene il piano con la ripartizione dell’importo dovuto in base alla soluzione di pagamento, scelta al momento dell’adesione (fino ad un massimo di 18 rate).
Nel caso in cui il piano sia ripartito in più rate, il contribuente riceverà in allegato alla Comunicazione fino a dieci moduli per il pagamento delle rate.
Prima della scadenza dell’undicesima rata, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà gli ulteriori moduli di pagamento da utilizzare per i pagamenti successivi.
Se si intende pagare in forma agevolata soltanto alcune delle cartelle/avvisi contenuti nella Comunicazione delle somme dovute, utilizza il servizio “ContiTu”.
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Investimenti ricerca e sviluppo: come si compila il rigo RU151 del Modello Redditi SC?
Le Entrate pubblicano una faq data 15 novembre con la quale si chiedono chiarimenti sulla compilazione del Quadro RU del Modello redditi SC.
Nel dettaglio, il caso di specie è relativo ad una società di capitali ha maturato nel periodo d’imposta 2021 il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo (indicato nel quadro RU del modello REDDITI SC 2022 con il codice credito L1) e ha fruito nel 2022 di un’ulteriore sovvenzione con riferimento ai medesimi costi che hanno concorso alla determinazione del credito.
La società chiede chiarimenti su come compilare il rigo RU151 del modello REDDITI SC 2023.
Le Entrate evidenziano quanto segue.
Come compilare il rigo RU151 in caso di doppia agevolazione?
Come specificato dalle istruzioni al Modello in oggetto, al fine di verificare il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento, il beneficiario del credito che ha usufruito di un’ulteriore sovvenzione con riferimento ai medesimi costi che hanno concorso alla determinazione del credito, in coerenza con le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare del 31 dicembre 2021, n. 33, è tenuto a compilare il rigo RU151, indicando:
- in colonna 1, il codice del credito d’imposta;
- in colonna 2, l’anno di riferimento (2020, 2021 o 2022) nel quale i benefici sono stati cumulati;in colonna 3, la descrizione dell’ulteriore sovvenzione fruita.
Ciò premesso, le Entrate con la FAQ sottolineano che nel caso di specie, il rigo RU151 del modello REDDITI SC 2023 vada compilato nel seguente modo:
- in colonna 1 va indicato il codice credito L1,
- in colonna 2 va indicato l’anno nel quale il credito d’imposta è maturato, ossia 2021;
- in colonna 3 va indicata la descrizione dell’ulteriore sovvenzione fruita nel 2022.
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Cancellazione ipoteca: come verificarla?
Con una faq del giorno 8 novembre le Entrate replicano a richieste di chiarimenti sulla cancellazione di una ipoteca.
Nel dettaglio veniva richiesto come verificare che una ipoteca sia stata cancellata dale creditore.
Le Entrare ricordano che per richiedere la cancellazione semplificata di un’ipoteca, il creditore deve inviare telematicamente una comunicazione di estinzione del debito al competente ufficio di pubblicità immobiliare dell’Agenzia – Servizio di pubblicità immobiliare.
Cancellazione ipoteca: come verificarla?
Al fine di verificare lo stato di lavorazione della cancellazione di un’ipoteca volontaria è possibile utilizzare il servizio gratuito dell’Agenzia “Interrogazione del Registro delle comunicazioni”.
Viene chiarito che per accedere alle informazioni basta indicare il codice fiscale del debitore.
Il servizio può essere richiesto nei modi seguenti:- telematicamente sia nell’area riservata del sito dell’Agenzia sia attraverso il portale SISTER,
- inoltre, si può interrogare il Registro delle comunicazioni anche presso gli sportelli dei Servizi di Pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali – Territorio, presentando l’apposito modello di interrogazione del registro delle cancellazioni.
Con il modello l’utente può richiedere gratuitamente l’interrogazione del registro e fornire i seguenti esiti:
- ipoteca cancellata: il procedimento si è concluso con la cancellazione dell'ipoteca
- in fase istruttoria: la comunicazione è stata presa in carico dall’ufficio che la sta lavorando
- richiesta non ricevibile: la comunicazione non è stata presa in carico dall'ufficio perché mancano o sono errati i dati indispensabili per la cancellazione
- richiesta non eseguibile: la cancellazione non può essere eseguita per ragioni di tipo giuridico (per esempio il creditore ha chiesto la permanenza dell'ipoteca).
Il sistema non fornisce informazioni sullo stato delle comunicazioni scartate automaticamente in fase di trasmissione (per esempio perché sottoscritte
con firma digitale da un soggetto non autorizzato).
Attenzione al fatto che, la banca dati dei registri immobiliari può contenere dati personali anche di natura sensibile e giudiziaria, tutelati in base al decreto legislativo n. 196/2003, e che l’uso improprio o eccessivo di queste informazioni è punibile ai sensi di legge.
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Bonus colonnine di ricarica Condomini: cosa indicare nella domanda?
Il bonus colonnine di ricarica per i privati e condomìni, con domande dal 19 ottobre al 2 novembre 2023, riguarda le installazioni effettuate nel 2022 (periodo dal 4 ottobre al 31 dicembre 2022).
Attenzione al fatto che, i termini di apertura e chiusura per le domande relative alle installazioni effettuate nel 2023 verranno comunicati successivamente.
Leggi anche:
- Bonus colonnine ricarica professionisti e imprese: domande dal 26.10
- Bonus colonnine di ricarica privati: domande dal 19.10
Bonus colonnine di ricarica: cos'è
Si tratta di un contributo pari all’80% del prezzo di acquisto e posa delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (come ad esempio colonnine o wall box).
Il limite massimo del contributo è:
- 1.500 euro per gli utenti privati
- fino a 8.000 euro in caso di installazione sulle parti comuni degli edifici condominiali.
Bonus colonnine di ricarica: le regole per privati e condomini
Le domande per il bonus colonnine di ricare per privati e condomìni sono presentate on line tramite la piattaforma, all’indirizzo che verrà indicato nell’avviso di apertura e di chiusura dello sportello.
L’accesso potrà essere effettuato tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS).
Una volta effettuato l’accesso si può procedere alla compilazione del modulo elettronico seguendo la procedura guidata.
Per i condomini, a pena di inammissibilità, sono necessari:
- codice fiscale del condominio ed estremi del documento d'identità dell’amministratore pro tempore con dichiarazione di quest’ultimo di essere in possesso dei requisiti di legge di cui all’articolo 71-bis delle “Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie” o del condomino delegato per i condomìni fino a 8 partecipanti, in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali;
- delibera assembleare di autorizzazione dei lavori sulle parti comuni di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile con la dichiarazione da parte dell’amministratore che tale delibera non è stata impugnata nel termine di cui all’articolo 1137 codice civile;
- copia delle fatture elettroniche relative all’acquisto e all’installazione dell’infrastruttura di ricarica;
- estratti del conto corrente dal quale risultino i pagamenti connessi alle fatture elettroniche relative all’acquisto e all’installazione dell’infrastruttura di ricarica; i pagamenti dei titoli di spesa oggetto di richiesta di erogazione devono essere effettuati attraverso un conto corrente intestato al soggetto beneficiario ed esclusivamente per mezzo di bonifici bancari oppure mediante SEPA Credit Transfer, oppure mediante carta di credito o di debito intestata al beneficiario del contributo;
- relazione finale relativa all'investimento realizzato e alle relative spese sostenute;
- idonea certificazione di conformità rilasciata da un installatore, che attesti l’avvenuta installazione dell’infrastruttura;
- i dati del conto corrente sul quale richiedere l’accreditamento del contributo.
Si attendono ulteriori dettagli in vista dell'apertura della piattaforma che avverà entro il giorno 19 ottobre per l'avvio delle domande.
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Superbonus: chi può cedere il credito a Poste?
La Piattaforma cessioni crediti di Poste è stata riattivata.
A comunicarlo è un avviso datato 3 ottobre delle stesse Poste Italiane.
Nel dettaglio: "Gentili clienti, a partire dal 3 ottobre 2023, Poste Italiane riattiva la piattaforma per l’acquisto dei crediti di imposta dopo una temporanea sospensione finalizzata all’adeguamento delle procedure di controllo, elaborazione, acquisizione delle pratiche a quanto disciplinato dai molteplici interventi legislativi in materia."
Leggi anche: Quanto costa cedere il credito da Superbonus?
Superbonus: chi può cedere il credito a Poste?
Si legge inoltre che "Dal momento della riattivazione Poste Italiane valuta l’acquisto dei crediti d’imposta unicamente da soggetti persone fisiche che abbiano sostenuto in maniera diretta i relativi oneri (c.d. prime cessioni)."
Accedendo poi sulla piattaforma di Poste, si apprende nel dettaglio che, l'opportunità di cessione è riservata alle Persone Fisiche che siano titolari originari di un credito d’imposta fra quelli indicati al paragrafo successivo e che abbiano sostenuto in maniera diretta i relativi oneri (c.d. prime cessioni).
Attenzione al fatto che Poste Italiane, al momento non acquista nessun credito d’imposta che sia stato oggetto di precedente trasferimento, inclusi i crediti d’imposta maturati a seguito di sconto in fattura.
Il Servizio di richiesta di cessione del credito di imposta è riservato ai privati titolari di un conto corrente BancoPosta ed è accessibile esclusivamente attraverso la procedura online, per la quale occorre essere in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) ottenute da qualsiasi provider.
Tutte le comunicazioni tra il cliente e Poste Italiane sono effettuate tramite e-mail.
Cessione credito Superbonus a Poste: come fare
L’iter di richiesta della cessione dei crediti d’imposta prevede l’indicazione, da parte del cliente, di una casella e-mail che deve essere verificata con frequenza, in quanto Poste Italiane inoltra ogni richiesta di informazioni e documentazione unicamente con questa modalità, comunicando le relative tempistiche che devono essere rispettate ai fini della presentazione e successiva lavorazione della richiesta.
Per la cessione del credito d’imposta, Poste Italiane effettua specifici controlli sul set documentale che viene fornito dal cliente ai fini della verifica del rispetto di alcuni requisiti sia soggettivi che oggettivi.
Il cliente, sino all’accettazione da parte di Poste Italiane sulla piattaforma cessioni crediti d’imposta dell’Agenzia delle Entrate, può recedere dalla richiesta di cessione senza penali mediante l’apposita funzione di annullamento online disponibile sulla pagina della cessione del credito.
In particolare, Poste Italiane valuta l’acquisizione unicamente di quei crediti d’imposta in relazione alla cui cessione il cedente si sia avvalso di entrambe le figure che seguono:
- Un intermediario fiscale riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate per effettuare la trasmissione del “modulo di esercizio dell’opzione di cessione del credito d’imposta” all’Agenzia delle Entrate.
- Un asseveratore.
Leggi anche: Cessione crediti bonus edilizi: dal 3 ottobre Poste riapre il canale con ulteriori approfondimenti.
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Modello 730/2023 a rimborso: errore dati del sostituto d’imposta, cosa fare?
Con una FAQ del 2 ottobre le Entrate replicano ad un contribuente che domanda come comportarsi nel caso di dati del sostituto di imposta errati nel Modello 730 con richiesta di rimborso.
Nel dettaglio, chiede come riparare per ottenere il rimborso delle tasse.
Leggi anche 730/2023: quando arrivano i rimborsi?
Modello 730/2023: cosa fare se i dati del sostituto sono errati?
Con FAQ del 2 ottobre le Entrate specificano che in generale quando:
- il rapporto di lavoro con il contribuente non è mai esistito,
- o è cessato prima della data stabilita per l’avvio della presentazione del modello 730,
il sostituto d’imposta indicato dal contribuente nella dichiarazione comunica all’Agenzia delle entrate che non procederà ad effettuare il rimborso (non essendo tenuto a farlo).
Di conseguenza, l’Agenzia trasmette al contribuente una mail per informarlo del diniego.
Se dal 730 emerge un credito da rimborsare, il contribuente può presentare, direttamente o tramite un Caf o un professionista abilitato, un modello 730 integrativo di “tipo 2”.
In esso indicherà il sostituto tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio.
Se non ha un sostituto d’imposta dovrà indicarne l’assenza, barrando l’apposita casella nel 730 integrativo di tipo 2.
730 Integrativo “Tipo 2”: inviare la rettifica dati del sostituto d'imposta
Se il sostituto d’imposta indicato comunica all’Agenzia un avviso di diniego nell’effettuare le operazioni di conguaglio fiscale, il contribuente riceve dall’Agenzia delle entrate una mail che lo invita ad accedere all’ultima dichiarazione 730 presentata per visualizzare comunicazioni importanti.
Analoga comunicazione, inoltre, viene data al contribuente con apposito avviso nella sua area riservata.
Il diniego del sostituto può verificarsi se dopo la presentazione della dichiarazione il contribuente ha un nuovo sostituto o nessun sostituto, per esempio perché ha cambiato lavoro dopo aver presentato il modello.
In questa situazione è possibile:
- indicare un nuovo sostituto, inviando un modello 730 integrativo di “tipo 2”,
- inviare un modello 730 integrativo di “tipo 2” senza indicazione del sostituto,
- rivolgersi ad un CAF o ad un professionista abilitato.
Se, oltre ad aggiornare i dati del sostituto di imposta, bisogna completare o correggere la dichiarazione, occorre invece inviare “Redditi aggiuntivo/correttivo” oppure “Redditi integrativo”.
Dopo tale data il contribuente può inviare il modello Redditi.
Leggi anche 730/2023 Integrativo: come correggere gli errori entro il 25.10
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Modello 770/2023: quando va presentato?
Entro il prossimo 31 ottobre andrà presentato il Modello 770/2023.
La dichiarazione dei sostituti d’imposta deve essere presentata come previsto dal comma 4bis dell’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 esclusivamente per via telematica:
- a) direttamente dal sostituto d’imposta;
- b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
- c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- d) tramite società appartenenti al gruppo.
Attenzione al fatto che, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
Occorre comunque sottolineare che il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file e, in seguito, fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.
Per una sintesi delle regole del Modello 770/2023 con alcune delle novità di quest'anno leggi: Modello 770/2023: prepararsi all'invio entro il 31 ottobre.
Come sottolineato dalle istruzione al Modello 770/2023 nel caso di presentazione diretta da parte del dichiarante è necessario utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione.
Mentre si sottolinea che nella presentazione tramite un intermediario abilitato, gli intermediari individuati ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, sono obbligati a trasmettere, per via telematica, all’Agenzia delle Entrate, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia quelle predisposte dal dichiarante stesso e per le quali hanno assunto l’impegno alla presentazione per via telematica.