• Pace Fiscale

    Rottamazione quater: perchè mi conviene aderire?

    La Rottamazione quater è la ormai nota definizione agevolata delle cartelle introdotta dalla legge di bilancio 2023.

    Data ultima per aderire alla agevolazione è il 30 aprile 2023, ma con un comunicato stampa, il MEF ha informato della proroga al 30 giugno.

    Ricordiamo che, i contribuenti che aderiscono alla “rottamazione” dei debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, verseranno il solo importo del debito residuo senza corrispondere:

    • le sanzioni, 
    • gli interessi di mora, 
    • quelli iscritti a ruolo e l’aggio, 
    • mentre le multe stradali potranno essere definite senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio. 

    Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni. Attenzione che, in base alla proroga verrà rideterminato anche il calendario dei pagamenti. Leggi anche Rottamazione quater 2023: prorogato al 30 giugno il termine per le domande.

    L'adesione alla Rottamazioe quater, oltre ai vantaggi su elencati, ne prevede altri rispetto procedure di recupero che la Riscossione può attivare sui debiti oggetto della definizione agevolata.

    Alla Agenzia riscossione veniva domandato quanto seugue:

    • " Se presento la domanda di adesione alla definizone agevolata, cosa succede alle procedure attivate o attivabili dalla Riscossione per il recupro dei debiti indicati nella domanda?"

    Con una faq, aggiornata al 19 aprile, l'agenzia ha specificato che in seguito alla presentazione della domanda di adesione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti “definibili”) della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”):

    • non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
    • resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda;

    Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

  • Identità digitale

    Firma elettronica: posso usare la CIE?

    La Carta di Identità Elettronica (CIE) è il documento d’identità dei cittadini italiani emesso dal Ministero dell’Interno che permette l’accertamento dell’identità del possessore e l’accesso ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni sia in Italia che nei Paesi dell’Unione Europea.

    Oltre ad accertare l’identità del titolare, la CIE è dotata anche di una componente elettronica che rappresenta l’identità digitale del cittadino.

    Leggi anche: CIE: guida all'utilizzo della carta di identità elettronica in alternativa allo spid

    Firma elettronica: posso usare la CIE?

    La CIE può essere utilizzata come dispositivo di firma elettronica avanzata (FEA) per firmare documenti elettronici.

    È possibile apporre una firma con CIE su file di qualsiasi estensione (.pdf, .jpg, .png…). 

    Le tipologie di firma consentite sono:

    • PAdES” – se si intende produrre un file PDF firmato digitalmente;
    • CAdES” – per tutte le altre tipologie di file.

    Come firmo un documento digitale con CIE?

    Per firmare un file con la Carta di Identità Elettronica occorre:

    • esserne materialmente in possesso (modalità di firma “in locale”), 
    • conoscere il PIN.

    Attualmente sono disponibili due modalità di firma:

    • “Desktop” la firma elettronica avviene tramite un computer collegato a un lettore di smart card contactless per la lettura della CIE, su cui deve essere installato il Software CIE necessario per accedere mediante Carta di Identità Elettronica ai servizi erogati in rete dalle Pubbliche Amministrazioni. L’esempio di utilizzo più frequente è l’accesso sicuro ad un servizio di una Pubblica Amministrazione mediante il browser del computer (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera ecc.) tramite CIE: all’utente è richiesto esclusivamente di inserire il PIN che ha ricevuto al momento della richiesta della CIE (prima parte) e della consegna di quest’ultima (seconda parte). La verifica della firma elettronica nella modalità Desktop può essere effettuata con l’app “CieID”;
    • Mobile la firma elettronica avviene tramite uno smartphone dotato di interfaccia NFC su cui deve essere installata l’app “CieSign” disponibile su google play o app store che permette anche di effettuare la verifica della firma elettronica.

    Il documento firmato elettronicamente con CIE potrà essere facilmente condiviso tramite e-mail, WhatsApp e altre app di messaggistica.

    Per scoprire come firmare digitalmente con la CIE si può guardare il Tutorial CieSign messo a disposizione dal Ministero.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Cani guida: detrazioni nella dichiarazione 2023 per acquisto e mantenimento

    Tempo di dichiarazione dei redditi e controllo delle detrazioni. Ma come funzionano i benefici per coloro che acquistano e mantengono un cane guida? 

    Per prima cosa, chiariamo che la definizione di soggetti non vedenti è stata fornita dalla Circolare n 19/E 2020 della Agenzia delle Entrate che ha precisato chi sono i soggetti non vedenti che hanno diritto alla detrazione per l’acquisto di cane guida e in particolare riporta che:

    "i non vedenti sono le persone colpite da cecità assoluta, parziale, o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 138 del 2001 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti aventi diritto alle agevolazioni fiscali, fornendo la definizione di ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi".

    Le detrazioni spettanti ai non vedenti per i cani guida sono di due tipi, una per l’acquisto di cani guida e l'altra forfettaria per il loro mantenimento.

    La persona non vedente può portare in detrazione dall’Irpef il 19% delle spese sostenute per l’acquisto del cane guida, una sola volta in un periodo di 4 anni (salvo i casi di perdita dell’animale).
    La detrazione può essere calcolata sull’intero ammontare del costo sostenuto ed è fruibile dal disabile o dal familiare di cui il non vedente è fiscalmente a carico.
    Può essere utilizzata, a scelta del contribuente, in unica soluzione o in quattro quote annuali di pari importo.
    Nei modelli dichiarativi va indicata:
    • 730/2023: Rigo E5
    • Redditi PF 2023: Rigo RP5
    DETRAZIONE ACQUISTO CANE GUIDA PER NON VEDENTI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2023
    Detrazione al 19% sull'intero importo sostenuto

    Detrazione possibile una sola volta ogni 4 anni tranne nei casi di perdita dell'animale

    E' fruibile dal disabile o dal familiare che l'ha fiscalmente a carico
    Può essere ripartita in 4 quote annuali a scelta del contribuente (alternativamente è detraibile in un'unica soluzione)

    Va indicata nel rigo:

    • E5 del modello 730/2023
    • RP5 del modello Redditi PF 2023
    L’importo da indicare nel rigo E5 e nel rigo RP5 deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 5.

    Detrazione mantenimento del cane guida per i soggetti non vedenti nella dichiarazione dei redditi 2023

    Il soggetto non vedente può fruire altresì della detrazione forfetaria di € 1.000,00 per le spese sostenute per il mantenimento del cane guida, senza che sia necessario documentare l’effettivo sostenimento della spesa.
    Attenzione: al familiare del non vedente non è, invece, consentita la detrazione forfetaria, anche se il non vedente è da considerare a carico del familiare stesso.

    Dall’anno d’imposta 2020 (dichiarazione dei redditi 2021) la fruizione di questa detrazione varia in base all’importo del reddito complessivo. In particolare essa spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. In caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro.

    Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca e del reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. La detrazione deve essere indicata nel rigo RN17 colonna 2.

    La detrazione nei modelli dichiarativi va indicata:
    • modello 730/2023: E81
    • modello Redditi PF 2023: rigo RP 82
     
    DETRAZIONE MANTENIMENTO CANI GUIDA PER NON VEDENTI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2023
    Spetta forfettariamente per 1.000 euro
    Spetta solo al contribuente e non al familiare di cui è fiscalmente a carico
    Non sono necessari documenti per giustificare le spese

    Nei modelli dichiarativi va indicata:

    • 730/2023: Rigo E81
    • Redditi PF 2023: Rigo RP 82

     

  • PRIMO PIANO

    Ace innovativa: come indicarla nel Modello Redditi SC 2023?

    Le Entrate con una FAQ datata 30 marzo forniscono un utile chiarimento in merito all'ACE innovativa e la prossima dichiarazione dei redditi con Modello Redditi SC 2023 anno d'imposta 2022.

    Ricordiamo brevemente che, finalità dell'agevolazione in oggetto è quella di incentivare le capitalizzazioni intervenute nel periodo della pandemia.

    L'articolo 19 del decreto-legge n. 73 del 2021 ha previsto una forma rafforzata dell'ordinaria agevolazione ACE con un rendimento nozionale pari al 15% limitatamente al "periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020" c.d. "ACE innovativa". Ti consigliamo anche Ace ordinaria e Ace innovativa 2022 – Breve riassunto operativo 

    Ace innovativa: come indicarla nel Modello Redditi SC 2023?

    Veniva proposto un quesito riguardante il caso di una società con periodo d'imposta di durata ultrannuale.

    Ad esempio, per un periodo di imposta che inizia nel 2020 e termina a fine 2021 (ad esempio 1/11/2020 – 31/12/2021), il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, per il quale spetta l'ACE innovativa, coincide con l'anno solare 2022.

    Dato che, il modello REDDITI SC 2023 (relativo al periodo d'imposta 2022) non consente di indicare nel quadro RS i dati per calcolare il beneficio introdotto dal citato articolo 19. la società come deve compilare il Modello REDDITI SC 2023 al fine di fruire dell'ACE innovativa?

    Le Entrate con la FAQ in oggetto hanno specificato che, l'ACE innovativa, disciplinata dall'articolo 19 del decreto-legge n. 73 del 2021, spetta limitatamente al "periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020", ordinariamente, quindi, l'agevolazione è riconosciuta per il solo periodo d'imposta 2021 e non è più spettante a decorrere dal periodo d'imposta 2022. 

    Per tale motivo, nel quadro RS del modello REDDITI SC 2023 non sono stati riproposti i campi dedicati al calcolo dell'ACE innovativa presenti nel modello dell'anno precedente.

    Nel caso particolare descritto nel quesito, specifica l'agenzia, la società non poteva fruire dell'agevolazione per il periodo d'imposta 1/11/2020 – 31/12/2021 in quanto, come stabilito dall'articolo 19, questa è riconosciuta per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 che, nel caso di specie, coincide con l'anno solare 2022.

    Ace innovativa: istruzioni per il Modello Redditi SC 2023?

    Pertanto, ai fini dell'utilizzo dell'ACE innovativa nel modello REDDITI SC 2023, la società dovrà:

    • determinarne l'ammontare utilizzando (quale ausilio per il calcolo) il prospetto del modello REDDITI SC 2022;
    • riportare l'agevolazione così calcolata, per la quota non "trasformata" in credito d'imposta ai sensi del comma 3 dell'articolo 19, nella colonna 9 del rigo RS113 del modello REDDITI SC 2023;
    • indicare nella colonna 8 del medesimo rigo RS113 il proprio codice fiscale in modo da consentire all'Agenzia delle entrate di individuare la fattispecie.

  • Trust e Patrimoni

    Dichiarazione di successione telematica: è ammessa per il Trust?

    In data 5 aprile le Entrate pubblicano una FAQ con chiarimenti sulla dichiarazione di successione telematica del trust.

    Prima di scendere nel dettaglio, ricordiamo con la Circolare n 34/2022 le Entrate hanno pubblicato istruzioni sulla disciplina del Trust, dopo consultazione pubblica.

    Il quesito giunto alla Agenzia domandava quanto segue: "In caso di trust è possibile presentare la dichiarazione di successione telematica?" La risposta è affermativa.

    Inoltre, nella FAQ viene precisato che, la dichiarazione di successione telematica gestisce il trust istituito mortis causa o trust testamentario:

    • sia quando sono individuati dei beneficiari finali,
    • sia quando non lo sono (trust di scopo).

    Quando i beneficiari finali del trust sono presenti occorre compilare un rigo del quadro EA per ognuno di essi, avendo cura di indicare il loro grado di parentela con il de cuius

    Nel caso di trust di scopo il grado di parentela da indicare è “estraneo” (cod. 35).

    Inoltre, per avvalersi della dichiarazione di successione telematica è necessario che:

    • il trustee (amministratore del trust) sia una persona fisica e che non sia uno dei beneficiari finali del trust;
    • nel testamento, oltre al trust e ai suoi beneficiari, non ci siano soggetti destinatari di altri beni rispetto a quelli destinati al trust.

    Attenzione al fatto che, in tutti i casi in cui non sia possibile inviare la dichiarazione tramite la procedura telematica, l’utente può rivolgersi all’ufficio territoriale incaricato per la lavorazione (in base all’ultimo domicilio del de cuius) per effettuare l’adempimento dichiarativo tramite la presentazione del Modello 4 cartaceo.

    Leggi anche: Il trustee può inviare la dichiarazione di successione telematica?

  • Pace Fiscale

    Come ricalcolare gli interessi per le dilazioni in corso?

    Con Circolare n. 6 del 20 marzo le Entrate replicano a dubbi inerenti le numerose misure della Tregua Fiscale previste dalla legge di Bilancio 2023.

    In particolare, veniva richiesto, per le dilazioni in corso, relative alle comunicazioni di irregolarità già notificate in passato, poiché potrebbero esservi delle rate in scadenza a ridosso dell’entrata in vigore della novità, ad esempio rate di gennaio o febbraio 2023, con quali modalità il contribuente deve calcolare la rata da pagare?

    Le Entrate nella Circolare in oggetto rinnovano quanto già specificato in occasione di Telefisco 2023.

    Nel dettaglio, viene specificato che si prevede che, la definizione agevolata si applichi anche con riferimento alle comunicazioni di irregolarità per le quali, alla data del 1° gennaio 2023, sia regolarmente in corso un pagamento rateale, ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. 

    La Circolare n. 1/E del 2023 ha chiarito che le sanzioni nella nuova misura del 3 per cento vengono rideterminate sull’importo residuo, calcolato per differenza tra:

    • l’importo dell’imposta richiesto con la comunicazione,
    • e l’importo dell’imposta versato. 

    Per determinare l’imposta residua al 1° gennaio 2023, su cui ricalcolare le sanzioni nella misura del 3 per cento, occorre preliminarmente imputare i versamenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 in proporzione alle singole voci indicate nella comunicazione, relative a:

    • imposta, 
    • sanzioni 
    • interessi.

    Si precisa che nella determinazione dell’ammontare versato entro il 31 dicembre 2022, da imputare proporzionalmente alle singole voci della comunicazione, occorre includere anche l’importo dell’eventuale rata scaduta entro la predetta data ma versata successivamente, entro la scadenza della rata successiva (ad esempio, rata scaduta in data 31 ottobre 2022 ma versata entro il 31 gennaio 2023).

    Ti consigliamo anche: Tregua fiscale: tutti i chiarimenti delle Entrate con approfondimento sulle Circolari della agenzia delle entrate sulla tregua fiscale.

    Leggi anche Fatture elettroniche inviate in ritardo sono errori formali?

  • Pace Fiscale

    Fatture elettroniche inviate in ritardo sono errori formali?

    L'Agenzia delle Entrate in risposta a diversi dubbi sollevati dalle associazioni di categoria e dagli Ordini professionali, in data 20 marzo ha pubblicato la Circolare la n 6 con ulteriori chiarimenti sulla Tregua fiscale introdotta ad ampio raggio dalla Legge di Bilancio 2023.

    Per approfondimenti leggi anche Tregua fiscale: tutti i chiarimenti delle Entrate.

    Fatture e scontrini in ritardo nella sanatoria del 31 marzo? Si delle Entrate

    Le entrate con il documento di prassi in oggetto, tra l'altro, replicano al seguente quesito.

    "Possono considerarsi formali le seguenti violazioni:

    • fatture elettroniche emesse con errata indicazione del codice “natura” ma correttamente inserite nella dichiarazione IVA; 
    • fatture elettroniche inviate al sistema di interscambio (SdI) oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nella liquidazione IVA di competenza con relativo versamento dell’imposta; 
    • corrispettivi elettronici correttamente memorizzati, non inviati all’Agenzia delle entrate, ma correttamente inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell’IVA dovuta?"

    le Entrate nel dettaglio replicano come segue:

    • il codice “natura” non è un elemento previsto dall’articolo 21 del DPR n. 633 del 1972 e, pertanto, la sua errata indicazione, laddove non incida sulla corretta liquidazione dell’imposta, rappresenta una violazione meramente formale 
    • l’invio tardivo delle fatture elettroniche allo SdI, vale a dire oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nella liquidazione IVA di competenza con relativo versamento dell’imposta, configura una violazione formale; 
    • i corrispettivi elettronici correttamente memorizzati e non inviati all’Agenzia delle entrate, ma correttamente inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell’IVA dovuta, integrano la violazione prevista dall’articolo 11, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e, pertanto, costituiscono una violazione formale. 

    Leggi anche Come ricalcolare gli interessi per le dilazioni in corso?