• PRIMO PIANO

    Ace innovativa: come indicarla nel Modello Redditi SC 2023?

    Le Entrate con una FAQ datata 30 marzo forniscono un utile chiarimento in merito all'ACE innovativa e la prossima dichiarazione dei redditi con Modello Redditi SC 2023 anno d'imposta 2022.

    Ricordiamo brevemente che, finalità dell'agevolazione in oggetto è quella di incentivare le capitalizzazioni intervenute nel periodo della pandemia.

    L'articolo 19 del decreto-legge n. 73 del 2021 ha previsto una forma rafforzata dell'ordinaria agevolazione ACE con un rendimento nozionale pari al 15% limitatamente al "periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020" c.d. "ACE innovativa". Ti consigliamo anche Ace ordinaria e Ace innovativa 2022 – Breve riassunto operativo 

    Ace innovativa: come indicarla nel Modello Redditi SC 2023?

    Veniva proposto un quesito riguardante il caso di una società con periodo d'imposta di durata ultrannuale.

    Ad esempio, per un periodo di imposta che inizia nel 2020 e termina a fine 2021 (ad esempio 1/11/2020 – 31/12/2021), il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, per il quale spetta l'ACE innovativa, coincide con l'anno solare 2022.

    Dato che, il modello REDDITI SC 2023 (relativo al periodo d'imposta 2022) non consente di indicare nel quadro RS i dati per calcolare il beneficio introdotto dal citato articolo 19. la società come deve compilare il Modello REDDITI SC 2023 al fine di fruire dell'ACE innovativa?

    Le Entrate con la FAQ in oggetto hanno specificato che, l'ACE innovativa, disciplinata dall'articolo 19 del decreto-legge n. 73 del 2021, spetta limitatamente al "periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020", ordinariamente, quindi, l'agevolazione è riconosciuta per il solo periodo d'imposta 2021 e non è più spettante a decorrere dal periodo d'imposta 2022. 

    Per tale motivo, nel quadro RS del modello REDDITI SC 2023 non sono stati riproposti i campi dedicati al calcolo dell'ACE innovativa presenti nel modello dell'anno precedente.

    Nel caso particolare descritto nel quesito, specifica l'agenzia, la società non poteva fruire dell'agevolazione per il periodo d'imposta 1/11/2020 – 31/12/2021 in quanto, come stabilito dall'articolo 19, questa è riconosciuta per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 che, nel caso di specie, coincide con l'anno solare 2022.

    Ace innovativa: istruzioni per il Modello Redditi SC 2023?

    Pertanto, ai fini dell'utilizzo dell'ACE innovativa nel modello REDDITI SC 2023, la società dovrà:

    • determinarne l'ammontare utilizzando (quale ausilio per il calcolo) il prospetto del modello REDDITI SC 2022;
    • riportare l'agevolazione così calcolata, per la quota non "trasformata" in credito d'imposta ai sensi del comma 3 dell'articolo 19, nella colonna 9 del rigo RS113 del modello REDDITI SC 2023;
    • indicare nella colonna 8 del medesimo rigo RS113 il proprio codice fiscale in modo da consentire all'Agenzia delle entrate di individuare la fattispecie.

  • Trust e Patrimoni

    Dichiarazione di successione telematica: è ammessa per il Trust?

    In data 5 aprile le Entrate pubblicano una FAQ con chiarimenti sulla dichiarazione di successione telematica del trust.

    Prima di scendere nel dettaglio, ricordiamo con la Circolare n 34/2022 le Entrate hanno pubblicato istruzioni sulla disciplina del Trust, dopo consultazione pubblica.

    Il quesito giunto alla Agenzia domandava quanto segue: "In caso di trust è possibile presentare la dichiarazione di successione telematica?" La risposta è affermativa.

    Inoltre, nella FAQ viene precisato che, la dichiarazione di successione telematica gestisce il trust istituito mortis causa o trust testamentario:

    • sia quando sono individuati dei beneficiari finali,
    • sia quando non lo sono (trust di scopo).

    Quando i beneficiari finali del trust sono presenti occorre compilare un rigo del quadro EA per ognuno di essi, avendo cura di indicare il loro grado di parentela con il de cuius

    Nel caso di trust di scopo il grado di parentela da indicare è “estraneo” (cod. 35).

    Inoltre, per avvalersi della dichiarazione di successione telematica è necessario che:

    • il trustee (amministratore del trust) sia una persona fisica e che non sia uno dei beneficiari finali del trust;
    • nel testamento, oltre al trust e ai suoi beneficiari, non ci siano soggetti destinatari di altri beni rispetto a quelli destinati al trust.

    Attenzione al fatto che, in tutti i casi in cui non sia possibile inviare la dichiarazione tramite la procedura telematica, l’utente può rivolgersi all’ufficio territoriale incaricato per la lavorazione (in base all’ultimo domicilio del de cuius) per effettuare l’adempimento dichiarativo tramite la presentazione del Modello 4 cartaceo.

    Leggi anche: Il trustee può inviare la dichiarazione di successione telematica?

  • Definizione Liti pendenti

    Definizione agevolata atti accertamento: chiarimenti per PVC consegnati entro il 31.03

    Le Entrate con la Circolare n 6 del 20 marzo hanno fornito chiarimenti sulla tregua fiscale ossia le definizioni agevolate previste ad ampio raggio dalla Legge di Bilancio 2023.

    Leggi anche: Tregua fiscale: chiariti i dubbi di Ordini e Associazioni di categoria.

    Nel dettaglio, la circolare avente oggetto Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) – “Tregua fiscale” – Ulteriori chiarimenti interpretativi sul tema della Definizione atti accertamento, chiarisce l'applicabilità della agevolazione per i Pvc consegnati entro il 31 marzo 2023. I dettagli.

    Definizione agevolata atti accertamento: PCV notificati entro il 31.03

    Il quesito chiedeva conferma del fatto che:

    • nell’ambito della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento di cui ai commi da 179 a 185, della legge di bilancio 2023, con riferimento ai processi verbali di constatazione (PVC) notificati entro il 31 marzo 2023 sia possibile l’adesione agevolata, indipendentemente dalla presentazione da parte del contribuente dell’istanza di cui all’articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 218 del 1997, e comunque anche dopo il 31 marzo 2023;
    • inoltre si chiede conferma se tale definizione richieda la sottoscrizione di un accertamento con adesione.

    Le entrate dettagliatamente chiariscono che, il comma 179 della legge di bilancio 2023 stabilisce che «Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, per gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativi a processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e consegnati entro la data del 31 marzo 2023 (…), le sanzioni di cui al comma 5 dell’articolo 2 e al comma 3 dell’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 218 del 1997 si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (…)».

    Quindi, in base al tenore letterale della norma, presupposto per l’adesione agevolata avviata su un processo verbale di constatazione è esclusivamente l’avvenuta consegna dello stesso entro il 31 marzo 2023. 

    Pertanto, si conferma che, con riferimento ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, è possibile la definizione agevolata:

    • sia nel caso di istanza presentata dal contribuente ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 218 del 1997, 
    • sia nell’ipotesi di invito di iniziativa dell’ufficio ai sensi dell’articolo 5 del predetto decreto legislativo, anche successivi al 31 marzo 2023, purché sia sottoscritto l’accertamento con adesione e lo stesso sia perfezionato con il pagamento.

  • Pace Fiscale

    Come ricalcolare gli interessi per le dilazioni in corso?

    Con Circolare n. 6 del 20 marzo le Entrate replicano a dubbi inerenti le numerose misure della Tregua Fiscale previste dalla legge di Bilancio 2023.

    In particolare, veniva richiesto, per le dilazioni in corso, relative alle comunicazioni di irregolarità già notificate in passato, poiché potrebbero esservi delle rate in scadenza a ridosso dell’entrata in vigore della novità, ad esempio rate di gennaio o febbraio 2023, con quali modalità il contribuente deve calcolare la rata da pagare?

    Le Entrate nella Circolare in oggetto rinnovano quanto già specificato in occasione di Telefisco 2023.

    Nel dettaglio, viene specificato che si prevede che, la definizione agevolata si applichi anche con riferimento alle comunicazioni di irregolarità per le quali, alla data del 1° gennaio 2023, sia regolarmente in corso un pagamento rateale, ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. 

    La Circolare n. 1/E del 2023 ha chiarito che le sanzioni nella nuova misura del 3 per cento vengono rideterminate sull’importo residuo, calcolato per differenza tra:

    • l’importo dell’imposta richiesto con la comunicazione,
    • e l’importo dell’imposta versato. 

    Per determinare l’imposta residua al 1° gennaio 2023, su cui ricalcolare le sanzioni nella misura del 3 per cento, occorre preliminarmente imputare i versamenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 in proporzione alle singole voci indicate nella comunicazione, relative a:

    • imposta, 
    • sanzioni 
    • interessi.

    Si precisa che nella determinazione dell’ammontare versato entro il 31 dicembre 2022, da imputare proporzionalmente alle singole voci della comunicazione, occorre includere anche l’importo dell’eventuale rata scaduta entro la predetta data ma versata successivamente, entro la scadenza della rata successiva (ad esempio, rata scaduta in data 31 ottobre 2022 ma versata entro il 31 gennaio 2023).

    Ti consigliamo anche: Tregua fiscale: tutti i chiarimenti delle Entrate con approfondimento sulle Circolari della agenzia delle entrate sulla tregua fiscale.

    Leggi anche Fatture elettroniche inviate in ritardo sono errori formali?

  • Pace Fiscale

    Fatture elettroniche inviate in ritardo sono errori formali?

    L'Agenzia delle Entrate in risposta a diversi dubbi sollevati dalle associazioni di categoria e dagli Ordini professionali, in data 20 marzo ha pubblicato la Circolare la n 6 con ulteriori chiarimenti sulla Tregua fiscale introdotta ad ampio raggio dalla Legge di Bilancio 2023.

    Per approfondimenti leggi anche Tregua fiscale: tutti i chiarimenti delle Entrate.

    Fatture e scontrini in ritardo nella sanatoria del 31 marzo? Si delle Entrate

    Le entrate con il documento di prassi in oggetto, tra l'altro, replicano al seguente quesito.

    "Possono considerarsi formali le seguenti violazioni:

    • fatture elettroniche emesse con errata indicazione del codice “natura” ma correttamente inserite nella dichiarazione IVA; 
    • fatture elettroniche inviate al sistema di interscambio (SdI) oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nella liquidazione IVA di competenza con relativo versamento dell’imposta; 
    • corrispettivi elettronici correttamente memorizzati, non inviati all’Agenzia delle entrate, ma correttamente inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell’IVA dovuta?"

    le Entrate nel dettaglio replicano come segue:

    • il codice “natura” non è un elemento previsto dall’articolo 21 del DPR n. 633 del 1972 e, pertanto, la sua errata indicazione, laddove non incida sulla corretta liquidazione dell’imposta, rappresenta una violazione meramente formale 
    • l’invio tardivo delle fatture elettroniche allo SdI, vale a dire oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nella liquidazione IVA di competenza con relativo versamento dell’imposta, configura una violazione formale; 
    • i corrispettivi elettronici correttamente memorizzati e non inviati all’Agenzia delle entrate, ma correttamente inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell’IVA dovuta, integrano la violazione prevista dall’articolo 11, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e, pertanto, costituiscono una violazione formale. 

    Leggi anche Come ricalcolare gli interessi per le dilazioni in corso?

  • Cedolare secca

    Cedolare secca: perchè non spetta al nudo proprietario?

    Con Risposta a interpello n 216 del 15 febbraio le Entrate replicano ad un nudo proprietario che vorrebbe avvalersi del regime agevolato della cedolare secca rispondendo che la cedolare non può essere applicabile perchè il reddito fondiario, quale è il canone di locazione, deve essere dichiarato dall'usufruttuario.

    Vediamo i dettagli dell'interpello

    L'Istante è titolare con il fratello nella misura del  50 per cento ciascuno, della nuda proprietà di  un immobile abitativo (categoria catastale A/3). 

    La madre dell'Istante, titolare del diritto di usufrutto, occupa l'immobile a titolo di abitazione principale, ad eccezione di una porzione dello stesso immobile in relazione alla quale l'Istante, unitamente al fratello, ne ha ''la materiale disponibilità''.

    L'Istante intende stipulare un contratto di locazione a canone libero della predetta porzione dell'immobile  e, pertanto, chiede se in quanto ''nudo  proprietario'' possa accedere al  regime della cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

    Le Entrate riepilogano la normativa qui di interesse.

    Cedolare secca: perchè non spetta al nudo proprietario?

    L'articolo 26, comma 1, del TUIR evidenzia che i redditi fondiari sono imputati ai soggetti «che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale».

    Si osserva che la  nuda proprietà per sua natura si accompagna all'usufrutto, il quale riserva a priori al suo titolare il diritto di godere della cosa e di poter percepire anche i frutti prodotti (artt. 981 e 984 c.c.). 

    Coerentemente, ai  fini  dell'imputazione del reddito, ai  sensi  del citato articolo 26  del  TUIR,  la costituzione  del diritto di usufrutto comporta lo spostamento della soggettività passiva  d'imposta dal proprietario all'usufruttuario titolare del diritto di godere della cosa e dei frutti prodotti ai sensi degli artt. 981 e 984 c.c. (cfr. tra l'altro risoluzione n. 381/E del 14 ottobre 2008). 

    L'agenzia ricorda che in riferimento al regime della ''cedolare secca'' a decorrere dall'anno 2011, l'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ha previsto che, «In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo può optare» per il predetto regime sostitutivo. 

    In altri termini, tale disposizione ha introdotto la possibilità per le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate,  che non agiscono nell'esercizio di un'attività di impresa, o di arti e professioni, di optare per l'applicazione del predetto regime. 

    Leggi anche: Cedolare secca 2022: guida al regime alternativo di tassazione dei redditi da locazioni

    Nel caso  di specie, l'Istante, in qualità di nudo proprietario, pur avendo la disponibilità ''di fatto'' di una parte dell'immobile gravato di usufrutto a favore della madre che intende locare a terzi, non può optare per il regime della cedolare secca, visto che tale regime si pone in alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario, ai fini dell'IRPEF, regime che, come specificato non è imputato al nudo proprietario ai sensi del citato articolo 26 del TUIR.

    Allegati:
  • Oneri deducibili e Detraibili

    Spese mediche rateizzate: spetta la detrazione agli eredi?

    Con Risposta a interpello n 192 del 6 febbraio le entrate forniscono chiarimenti sul trasferimento agli eredi delle rate di detrazione residue non fruite dal de cuius (Articolo 16–bis, comma 8, del TUIR).

    L'Istante dichiara che il marito ha sostenuto nel 2020 delle spese mediche per un intervento chirurgico, scegliendo di ripartire la detrazione in quattro quote annuali di pari importo e indicando la prima rata in sede di presentazione del Modello REDDITI Persone Fisiche 2021.

    Poiché il coniuge è deceduto l'anno successivo, chiede se sia possibile trasferire agli eredi le rate di detrazione residue non fruite dal de cuius. 

    le Entrate ricordano che, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR, è possibile detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle spese sanitarie per la parte che eccede 129,11 euro.

    Dette  spese  sono costituite esclusivamente  dalle  spese mediche  generiche e  di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), del medesimo testo unico, e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.

    Nel caso in cui tali spese eccedano, complessivamente, il limite di 15.493,71 euro annui, la citata disposizione normativa consente, in alternativa, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. 

    Come chiarito dalla risposta 3.1 della circolare n. 19/E del 1° giugno 2012, la ''finalità della ripartizione della detrazione è, ovviamente, quella di consentire al contribuente, con problemi di capienza di imposta, di poter beneficiare interamente dell'agevolazione fiscale riconosciuta a fronte di un onere già sostenuto ed effettivamente rimasto a carico.''

    La medesima modalità di ripartizione della detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo è prevista, ai sensi della stessa lettera c) del comma 1 del citato articolo 15 del TUIR, per le spese  riguardanti i mezzi necessari alla locomozione dei soggetti disabili di cui, tra l'altro, all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

    Con riferimento a tali ultime spese, con la circolare n. 24/E del 7 luglio 2022 è stato chiarito che, nell'ipotesi in cui il contribuente che avesse optato per la ripartizione della spesa in quattro rate dovesse decedere prima di  aver beneficiato dell'intera detrazione, l'erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius può detrarre in un'unica soluzione le rate residue.

    Nella fattispecie rappresentata, l'istante, nella dichiarazione dei redditi presentata per conto del de cuius, potrà indicare l'importo complessivo delle rate residue per beneficiare, in un'unica soluzione, della detrazione dall'imposta fino a concorrenza dell'imposta medesima. 

    Ciò in quanto, in  assenza di  una  esplicita disposizione di legge, la detrazione non fruita non si trasmette agli eredi. 

    Tale possibilità è, invece, prevista dall'articolo 16­bis, comma 8, secondo periodo, del TUIR ai sensi del quale per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione ivi indicata «….. in caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene»

    Allegati: