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Qual’è il termine per la presentazione della dichiarazione di successione?
La dichiarazione di successione deve essere presentata, in via generale, entro 12 mesi dalla data del decesso del contribuente.
Tuttavia ci sono alcuni casi per cui i dodici mesi non decorrono dalla data del decesso ma da un momento diverso:
- nel caso in cui sia stato nominato, in seguito all’apertura della successione, un rappresentante legale degli eredi o dei legatari o dei chiamati all’eredità, un curatore dell’eredità giacente, oppure un esecutore testamentario: i dodici mesi decorrono dalla data in cui questi hanno avuto notizia legale della loro nomina;
- nel caso di fallimento/liquidazione giudiziale del defunto in corso al momento dell’apertura della successione o in caso di dichiarazione di fallimento/liquidazione giudiziale intervenuta entro i successivi sei mesi dal decesso: i dodici mesi decorrono dalla data di chiusura del fallimento/liquidazione giudiziale;
- nel caso in cui i beneficiari siano stati immessi nel possesso temporaneo dei beni della persona assente: i dodici mesi decorrono dalla data di immissione nel possesso dei beni;
- a seguito di sentenza di morte presunta, i dodici mesi decorrono dalla data in cui è divenuta eseguibile la sentenza dichiarativa di morte presunta se non è stata precedentemente richiesta l’immissione nel possesso dei beni dell’assente;
- nel caso in cui l’eredità è accettata con beneficio d’inventario entro dodici mesi dalla scadenza del termine per la formazione dell’inventario;
- nel caso di rinunzia all’eredità o al legato, i dodici mesi decorrono dalla data della rinunzia o dalla diversa data in cui gli altri obbligati dimostrino di averne avuto notizia;
- nel caso di eventi sopravvenuti che modificano il legato, la ripartizione dell’eredità ovvero che determinano l’applicazione di una imposta superiore rispetto a quella liquidata, i dodici mesi per la presentazione della dichiarazione sostitutiva decorrono dalla data della sopravvenienza o dalla diversa data in cui l’obbligato dimostra di averne avuto notizia;
- nel caso in cui, per eventi sopravvenuti che modificano l’attivo ereditario, non sussistono più le condizioni per cui il coniuge ed i parenti in linea retta del defunto erano stati esonerati dalla presentazione della dichiarazione di successione, i dodici mesi decorrono dalla data della sopravvenienza;
- nel caso di enti non ancora riconosciuti che hanno presentato domanda di riconoscimento entro un anno dall’apertura della successione, i dodici mesi decorrono dalla data in cui hanno avuto notizia legale del riconoscimento ovvero del diniego.
La Dichiarazione di successione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, ai quali si accede con Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) e Carta nazionale dei servizi (Cns).
Inoltre, l’Agenzia mette a disposizione il software "Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali" per la compilazione e l’invio della dichiarazione.Casi particolari di invio
I residenti all’estero possono presentare in via eccezionale il modello cartaceo, in caso di impedimenti alla trasmissione telematica, inviando il modello all’ufficio competente dell’Agenzia, tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
La dichiarazione si considera presentata il giorno in cui viene consegnata all’ufficio postale.
Se il defunto risiedeva all’estero ma in precedenza aveva risieduto in Italia, la dichiarazione deve essere presentata all’ufficio dell’Agenzia nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana. Se quest’ultima non è conosciuta, la dichiarazione va presentata presso la Direzione Provinciale II di ROMA – Ufficio Territoriale ROMA 6 – EUR TORRINO, in Via Canton 20 – CAP 00144 Roma.
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Domicilio Digitale PEC: quali sono le regole per i professionisti?
Dal 6 luglio è partita la piena operatività dell’elenco INAD, indice nazionale dei domicili digitali.
Ricordiamo che INAD è una piattaforma che gestisce elenco pubblico dei domicili digitali ai fini delle comunicazioni aventi valore legale.
Per i 2,3 milioni di professionisti italiani iscritti ad albi e ordini professionali ha comportato l’acquisizione automatica dei domicili già indicati in INI-PEC.
Il Codice dell’Amministrazione Digitale, infatti, prevede che il domicilio digitale dei professionisti iscritti in INI-PEC, venga importato automaticamente su INAD, restando salva la possibilità del professionista di modificarlo mediante l’indicazione di un altro indirizzo PEC.
Leggi anche INAD: operativo dal 6 luglio per cittadini e professionisti.
Dal 6 luglio 2023, l’indirizzo PEC già indicato dal professionista in INI-PEC sarà considerato domicilio eletto e valido ai fini delle notifiche aventi valore legale, anche al di fuori dell’ambito della propria attività professionale.
L’inserimento nell’INAD degli indirizzi elettronici presenti nell’INI-PEC prevede le seguenti fasi:
- 1. recupero dei domicili digitali e dei nominativi dei professionisti inseriti nell’INI-PEC, messi a disposizione dal Gestore dell’INI-PEC al Gestore dell’INAD;
- 2. inserimento provvisorio nell’INAD per 30 giorni, senza pubblicazione, dei domicili digitali e dei relativi nominativi.Nel caso di professionisti iscritti a più ordini o collegi professionali è inserito nell’INAD l’ultimo domicilio digitale cronologicamente dichiarato nell’INI-PEC.
- 3. invio a mezzo PEC ai professionisti iscritti nell’INI-PEC della comunicazione di avvenuto inserimento del domicilio digitale anche nell’INAD, con l’avviso che il professionista ha il diritto di eleggerne uno diverso a fini personali, ai sensi dell’articolo 6-quater, comma 2, del CAD, con l’avvertenza che, decorsi 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il domicilio digitale presente in INI-PEC sarà automaticamente eletto altresì in INAD quale domicilio digitale personale. Con la stessa comunicazione il professionista è invitato a verificare ed eventualmente modificare la provincia di residenza per l’aggiornamento dell’INAD e che, in mancanza, verrà indicata la provincia dell’albo a cui il professionista è iscritto.
Qualora il professionista abbia optato per la modifica del domicilio digitale, al fine di eleggerne uno personale in INAD, diverso da quello presente in INI-PEC, il Gestore INAD procede alla cancellazione del domicilio digitale inizialmente trasmesso dall’INI-PEC (che continuerà ad essere usato per le comunicazioni/notifiche professionali). Viceversa, l’indirizzo già indicato dal professionista in INI-PEC sarà considerato domicilio eletto e valido ai fini delle notifiche, anche a carattere personale, aventi valore legale.
INAD: riguarda anche i Revisori?
Si precisa che, con un avviso del 26 giugno il MEF informa del fatto che ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6- quater comma 2 del D.gls. 82/2005 – CAD anche gli indirizzi PEC dei revisori legali presenti nel Registro e comunicati dal MEF ad INI-PEC sono resi disponibili a partire dal 6 giugno 2023 anche su INAD – Indice nazionale dei domicili digitali, in qualità di domicili digitali di persone fisiche e destinati alle comunicazioni aventi valore legale con la pubblica amministrazione.
Dal 6 luglio parte l'operatività completa del registro anche per i revisori.
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Contributi colf e badanti: deducibilità in dichiarazione. Novità in arrivo?
I contributi previdenziali ed assistenziali versati dai datori di lavoro per
- addetti ai servizi domestici come: colf, autisti, giardinieri, etc.
- addetti all’assistenza personale o familiare come baby-sitter, badanti, assistenti delle persone anziane, etc.
sono deducibili (non detraibili) nella dichiarazione dei redditi, al netto della quota contributiva a carico del collaboratore domestico.
Deducibilità e detraibilità contributi colf
Facciamo un passo indietro per chiarire la differenza tra deducibilità e detraibilità, nella dichiarazione dei redditi o 730:
- le spese deducibili vengono sottratte dal reddito lordo, prima di calcolare le tasse;
- le spese detraibili si sottraggono dall’imposta da versare calcolata sul reddito imponibile (solitamente non si detrae il 100% ma una percentuale del 19% per le principali tipologie)
Se quindi il contribuente ha sostenuto spese sia deducibili che detraibili, prima di tutto vengono sottratte le spese deducibili. Poi sull'imposta lorda sarà sottratta una percentuale delle spese detraibili .
Tornando in particolare ai contributi per lavoro domestico, sono deducibili dal reddito le somme effettivamente versate nell'anno precedente fino ad un importo massimo di euro 1.549,37 annui, e solo relativamente alla parte a carico del datore di lavoro.
Si applica il principio di cassa, cioè non si tiene conto della competenza dei trimestri (vanno considerati ad esempio sia l' importo versato il 10 gennaio 2022 di competenza IV trimestre 2021, che i successivi versamenti del 10 aprile, 10 luglio e 10 ottobre 2022 per i primi tre trimestri 2022) .
Come precisato già dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 7/E del 27 aprile 2018 ai fini della deducibilità, è necessario essere in possesso delle ricevute di pagamento complete della parte informativa sul rapporto di lavoro domestico (datore di lavoro, lavoratore, ore trimestrali, retribuzione oraria effettiva, importo complessivo, etc.), intestati all’INPS ed eseguiti con c/c postale e/o MAV (pagamento mediante avviso).
Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi il datore di lavoro (o l'intermediario incaricato) deve indicare i contributi versati nel Rigo E23 (contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari) del modello.
Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2020 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 3 Rigo E24
ATTENZIONE L'unico autorizzato alla deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali è il datore di lavoro, anche se utilizza un conto corrente non intestato a lui ovvero se il pagamento effettivamente viene fatto da terzi. L'Agenzia delle entrate ha fornito recentemente, nella risoluzione n. 278/2019, questo chiarimento a un contribuente che chiedeva se poteva dedurre gli importi pur avendo pagato i contributi per la badante della suocera dal conto corrente di quest'ultima e non dal proprio. La risposta è stata appunto positiva.
Riepilogo della documentazione da controllare e conservare
Tipologia Documenti Contributi previdenziali ed assistenziali versati
per collaboratori domestici/familiari– Ricevute di pagamento complete della parte informativa sul rapporto di lavoro domestico (ore trimestrali, retribuzione oraria effettiva, ecc.), effettuati dal contribuente intestati all’INPS, ed eseguiti con c/c postale e/o MAV (pagamento mediante avviso) nel 2016
– Per le cooperative di servizi e le agenzie interinali la fattura deve contenere: il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento, i dati identificativi della cooperativa o dell’agenzia e la specificazione della natura del servizio reso e l’indicazione della quota di contributi a carico del datore di lavoro.
Voucher per lavoro domestico (si presume l'indicazione valga anche per il Libretto famiglia) – Ricevute di versamento relative all’acquisto dei buoni lavoro;
– documentazione attestante la comunicazione all’INPS
dell’avvenuto utilizzo dei buoni lavoro ;
– dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 con la quale si attesta che la documentazione è relativa esclusivamente a prestazioni di lavoro rese da addetti ai servizi domestici.Detrazione spesa retribuzione badanti persone non autosufficienti
Solo per gli addetti all'assistenza di persone non autosufficienti, invece, il datore di lavoro può detrarre dall'imposta lorda il 19% delle spese sostenute, per un importo massimo di 2.100 euro l'anno. La detrazione spetta al soggetto non autosufficiente o ai familiari che affrontano la spesa.
Si può usufruire della detrazione se il reddito complessivo è inferiore a 40.000 euro e la deduzione fiscale per la colf si può sommare alla detrazione prevista per l'assistente familiare, e viceversa.
Per usufruire dell'agevolazione, sono necessari il certificato medico che attesti la condizione di non autosufficienza, da esibire a richiesta dell'amministrazione finanziaria, e le ricevute delle retribuzioni erogate, firmate dall'assistente familiare.
Aumento limite deducibilità nel decreto Lavoro 2023
Nella conversione in legge del decreto Lavoro attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari sono stati proposti emendamenti per portare a 3000 euro il limite di deducibilità dei contributi previdenziali.
L'aumento della soglia massima riguarderebbe solo l'assistenza a persone non autosufficienti.
Si attende per la conferma della novità la approvazione della legge di conversione entro il 4 luglio 2023.
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Trattamenti di ozonoterapia: sono detraibili in dichiarazione?
Con una faq datata 14 giugno pubblicata sul sito internet della rivista on line delle Entrate FiscOggi si forniscono chiarimenti sulla detraibilità dei trattamenti di ozonoterapia.
In particolare veniva domandato se un ciclo di trattamenti di ozonoterapia possa essere portato in detrazione nella dichiarazione dei redditi.
La risposta delle Entrate è affermativa, a condizione che:
- il trattamento venga eseguito da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria, in quanto la prestazione rientra tra i trattamenti di natura sanitaria.
- il contribuente che sostiene la spesa per questi trattamenti sia in possesso di una prescrizione medica che dimostri il collegamento della prestazione resa con la cura di una patologia.
Ozonoterapia: le spese della cura sono detraibili?
Viene precisato che le spese sono detraibili nella misura del 19% e che la detrazione spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili” (a meno che la prestazione sanitaria non venga eseguita da una struttura pubblica o da una struttura sanitaria accreditata al Servizio sanitario nazionale.
E' bene sottolineare che in merito alla natura sanitaria la Circolare n 24/2022 ha chiarito che sono detraibili le spese per prestazioni specialistiche che si riferiscono alle prestazioni rese da un medico specialista nella particolare branca cui attiene la specializzazione (Circolare 23.04.1981 n. 14, parte seconda).
In generale, non tutte le prestazioni rese da un medico o sotto la sua supervisione sono ammesse alla detrazione, ma solo quelle di natura sanitaria, rispondenti a trattamenti sanitari qualificati che, in quanto finalizzati alla cura di una patologia, devono essere effettuati da medici o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria.
Per il riconoscimento della detrazione, la prestazione resa deve risultare dalla descrizione riportata nella fattura, così da escludere la detrazione per le prestazioni meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario.
La stessa circolare specifica che per i trattamenti di mesoterapia e ozonoterapia occorre controllare e conservare i seguenti documenti:
- Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta rilasciata da medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria,
- Prescrizione medica che ne attesti la finalità sanitaria,
- Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In mancanza di tale documentazione, ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati
Nel modello 730/2023 tali spese andranno indicate nel quadro E
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Eredi e Modello Redditi PF 2023: quando si presenta?
Per le persone decedute la dichiarazione deve essere presentata da uno degli eredi.
Sul frontespizio del Modello redditi PF 2023 devono essere indicati il codice fiscale e gli altri dati personali del contribuente deceduto.

Inoltre, deve essere compilato il riquadro “Riservato a chi presenta la dichiarazione per conto di altri” per indicare le generalità del soggetto che presenta la dichiarazione, specificando nella casella “Codice carica” il codice corrispondente alla propria qualifica, ricavabile dalla tabella delle istruzuioni al modello, nel caso dell'erede il codice carica è il "7".
Chi presenta la dichiarazione per altri deve indicare:- il proprio codice fiscale,
- il “codice carica” che identifica il tipo di carica che ricopre,
- nel campo “data carica” la data (giorno, mese e anno) in cui è stato nominato o la data del decesso nel caso di dichiarazione presentata dall’erede,
- il proprio cognome, nome e il proprio sesso, la propria data di nascita (il giorno, il mese e l’anno), il comune o lo Stato estero di nascita e la provincia relativa.
In merito ai termini di presentazione essi variano a seconda della data di decesso del soggetto e delle modalità di presentazone del Modello redditi PF.
Nel dettaglio:
Per le persone decedute nel 2022 o entro il mese di febbraio 2023 la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi nei termini ordinari.
Per le persone decedute successivamente, la dichiarazione deve essere presentata entro i termini indicati nella seguente tabella, distinti in relazione alla modalità (cartacea o telematica) di presentazione della dichiarazione:
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Ispezione ipotecaria telematica: che cos’è?
Il servizio chiamato Ispezione ipotecaria telematica che consente l'accesso telematico alle banche dati ipotecarie anche se il richiedente non è titolare neanche in parte dell’immobile, viene ampliato.
Dal 25 maggio l'offerta dei servizi di consultazione ipotecaria telematica erogati in area libera sul sito delle Entrate si amplia ed è possibile ispezionare:
- oltre a tutte le note di trascrizione ed iscrizione,
- e le domande di annotazione presentate dall’inizio del periodo informatizzato (data variabile da ufficio ad ufficio),
- anche le note di trascrizione cartacee recuperate e disponibili in formato immagine.
con una ricerca per dati dell'immobile.
Gli altri documenti possono essere consultati esclusivamente recandosi presso il servizio di pubblicità immobiliare territorialmente competente.
Attenzione al fatto che, il servizio, che consente la ricerca per persona fisica, per nota e per dati catastali dell’immobile, è disponibile per ricerche su qualsiasi circoscrizione del territorio nazionale, a esclusione delle province di Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia e delle altre zone nelle quali vige il sistema tavolare.
Il servizio di ispezione ipotecaria telematicaI fornisce i documenti su file in formato pdf.
L’ispezione della nota è possibile indicando oltre agli estremi identificativi (registro particolare o generale) e l’anno della formalità, anche i dati di almeno un soggetto o di un immobile presente nel documento.
La ricerca per immobile prevede l’indicazione di dati catastali completi mentre non è attualmente possibile impostare la ricerca per persona giuridica.
Ispezione ipotecaria telematica: i costi per l'utenza non professionale
Come specificato dalle Entrate, per ogni consultazione effettuata il costo del servizio è calcolato applicando la tariffa vigente diminuita del 10 per cento, perché riferita a ispezioni erogate per via telematica (tabella tasse ipotecarie – pdf), e aumentata del 50 per cento, trattandosi di ispezioni fornite non su base convenzionale.
Pertanto, per ogni nominativo e per ogni immobile oggetto della ricerca sono dovuti 9,45 euro.Se nell’elenco sintetico relativo al soggetto sono presenti più di 30 formalità, sono corrisposti ulteriori 4,73 euro per ogni gruppo di 15 formalità. Per ogni formalità consultata sono dovuti 5,40 euro.
Il pagamento, contestuale alla richiesta del servizio, è effettuato attraverso il sistema pagoPA e le commissioni applicate sono variabili in base al Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) e allo strumento di pagamento scelto.
Il servizio viene erogato a fronte della disponibilità sul sistema telematico della ricevuta di pagamento positiva (“RT”) rilasciata dal sistema pagoPA.
Ordinariamente la ricevuta viene notificata entro pochi secondi dalla conclusione della transazione di pagamento da parte dell’utente. Tuttavia, le specifiche di pagoPA prevedono che i tempi per la notifica della ricevuta possano anche superare le 24 ore.
Ispezione ipotecaria telematica: accesso dei professionisti
Gli utenti convenzionati, come enti pubblici, notai e società di visure, accedono alla piattaforma Sister per effettuare le ispezioni ipotecarie per persona fisica o non fisica, inserendo i dati anagrafici o la denominazione o, in alternativa, il codice fiscale del soggetto di interesse.
Oltre all’ispezione ipotecaria in formato pdf, consente di disporre della “Ispezione della nota” e della “Ricerca per nota Elenco soggetti validati” anche in formato elaborabile xml.
L'abilitazione a Sister prevede la stipula di una convenzione e il pagamento di un canone.
E' possibile ispezionare telematicamente, oltre a tutte le note di trascrizione ed iscrizione e le domande di annotazione presentate dall’inizio del periodo informatizzato (data variabile da ufficio a ufficio), anche le note di trascrizione cartacee recuperate e disponibili in formato immagine.
le Entrate specificano che, in via sperimentale e limitatamente ad alcuni uffici – pdf, è possibile richiedere l’ispezione dei registri cartacei in modalità telematica.E’ infatti disponibile, per gli utenti convenzionati Sister, la consultazione online delle note di trascrizione ante 1970 e dei titoli cartacei altrimenti visionabili esclusivamente recandosi in ufficio, presso il Servizio di pubblicità immobiliare territorialmente competente.
Le stesse modalità possono essere utilizzate per la consultazione dei conti di repertorio delle trascrizioni a decorrere dal 24 luglio 1957.
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730/2023: come si indica il bonus locazioni giovani
Il bonus affitti giovani è una agevolazione per gli under 31 titolari di un contratto di locazione di immobile o stanza da destinare a propria residenza.
Esso è stato rivisto e corretto dalla legge di bilancio 2022, vediamo come.
Bonus locazioni giovani: come funziona
In particolare, l’articolo 1, comma 155, della legge di bilancio 2022 sostituisce il comma 1-ter dell’articolo 16 del TUIR, riconosce:
- dall’anno d’imposta 2022,
- ai giovani under 31 (intendendosi per tali i soggetti di età compresa tra i venti e i trentuno anni non compiuti), con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro,
- che stipulano un contratto di locazione avente ad oggetto una unità immobiliare o sua porzione da destinare a propria residenza,
- una detrazione dall’imposta lorda di 991,60 euro per i primi quattro anni di durata contrattuale, se superiore, la detrazione è pari al 20 per cento dell’ammontare del canone di locazione entro il limite massimo di 2.000 euro.
Per approfondire leggi anche: Bonus affitto giovani 2023: tutte le regole con il dettaglio di come è stato modificato l'importo della detrazione.
Bonus affitti giovani: come si indica nel 730/2023
Come specificato nelle istruzioni al Modello 730/2023 i contribuenti potranno indicare la detrazione nella sezione V al rigo E71.
In particolare:- nella colonna 1 occorre indicare il codice "4". Esso va indicato dai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, che hanno stipulato un contratto di locazione, ai sensi della legge n. 431 del 1998, per l’unità immobiliare o per una porzione di essa da destinare a propria residenza purché il contratto sia stipulato prima del compimento del trentunesimo anno d'età. In tal caso la detrazione spetta solo fino all'anno d'imposta in cui si sono compiuti i 31 anni. Attenzione al fatto che, se i 31 anni sono compiuti il 1° gennaio 2022, per il 2022 la detrazione non spetta. Il requisito dell’età è soddisfatto se ricorre anche per una parte dell’anno in cui si intende fruire della detrazione. È necessario che l’immobile affittato sia diverso dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge. La detrazione spetta per i primi quattro anni dalla stipula del contratto.
ESEMPIO Se il contratto è stato stipulato nel 2022 la detrazione può essere fruita fino al 2025. La detrazione spetta nella misura del 20% del canone di locazione fino ad un massimo di 2.000 euro. Essa non può essere inferiore a 991,60 euro.
- Colonna 2 (n. giorni): indicare il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale.
- Colonna 3 (percentuale): indicare la percentuale di detrazione spettante. Ad esempio, due contribuenti cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale devono indicare ‘50’. Se il contratto di locazione è stato stipulato da una sola persona va, invece, indicato ‘100’.
- Colonna 4 (canone): indicare l’ammontare del canone di locazione. La colonna va compilata se in colonna 1 è indicato il codice ‘4’.