• Dichiarazione 770

    Modello 770/2023: quando va presentato?

    Entro il prossimo 31 ottobre andrà presentato il Modello 770/2023.

    La dichiarazione dei sostituti d’imposta deve essere presentata come previsto dal comma 4bis dell’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 esclusivamente per via telematica: 

    • a) direttamente dal sostituto d’imposta; 
    • b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni; 
    • c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato); 
    • d) tramite società appartenenti al gruppo. 

    Attenzione al fatto che, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica. 

    Occorre comunque sottolineare che il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file e, in seguito, fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione. 

    Per una sintesi delle regole del Modello 770/2023 con alcune delle novità di quest'anno leggi: Modello 770/2023: prepararsi all'invio entro il 31 ottobre.

    Come sottolineato dalle istruzione al Modello 770/2023 nel caso di presentazione diretta da parte del dichiarante è necessario utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione. 

    Mentre si sottolinea che nella presentazione tramite un intermediario abilitato, gli intermediari individuati ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, sono obbligati a trasmettere, per via telematica, all’Agenzia delle Entrate, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia quelle predisposte dal dichiarante stesso e per le quali hanno assunto l’impegno alla presentazione per via telematica. 

  • Risparmio energetico

    Cessione crediti bonus edilizi a privati: genera un reddito tassabile?

    L'agenzia delle entrate con la Circolare n 17/2023 ha chiarito tra gli altri, il trattamento fiscale del corrispettivo spettante al cessionario nella cessione dei bonus edilizi a privati.

    Prima di approfondire ricordiamo che, nel corso del 2023 con il Dl n, 11 noto come decreto blocca cessioni, sono state totalmente riviste le norme sulle cessioni con importanti ripercussioni sulle ristrutturazioni edilizie ancora in corso.

    Nel dettaglio, l'art. 2 del D.L. n. 11/2023 dispone che:

    • a decorrere dal 17.02.2023; 
    • per tutti gli interventi individuati dal citato art. 121, comma 2 del D.L. 34/2020; 
    • non è più consentito l'esercizio delle opzioni per la cessione del credito o sconto in fattura per qualsiasi tipologia di contribuente.

    E' bene inoltre precisare che ci sono deroghe al blocco delle cessioni per i condomini e per gli interventi di demolizione e ricostruzione.

    In merito alla cessione crediti a privati recentemente l'Agenzia delle Entrate ha fornito un utile chiarimento

    Cessione bonus edilizi a privati: genera un reddito tassabile?

    Ricordiamo che la cessione a privati era stata prevista verso familiari o amici a certe condizioni stabilite dalla norma di riferimento.

    La Circolare n. 17/2023 su detrazioni, deduzioni, e crediti di imposta, utile alla compilazione dei Dichiarativi 2023, ha chiarito un aspetto importante riguardante il corrispettivo della cessione nel caso appunto si effettuato verso un privato.

    Nel dettaglio, è stato chiarito il trattamento fiscale del  guadagno conseguito dal cessionario come differenza tra:

    • valore nominale del credito,
    • e corrispettivo pattuito tra le parti.

    Viene evidenziato che:

    • "per i contribuenti persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa o di arte o professione che acquistano un credito d’imposta di cui all’articolo 121 ad un prezzo inferiore al valore nominale del suddetto credito, il «differenziale positivo» che viene a determinarsi non costituisce reddito non rientrando in alcuna categoria reddituale”.

    In pratica, se un soggetto privato acquista un credito, la differenza tra il valore nominale e il corrispettivo, inferiore, pattuito non rientra in alcuna categoria reddituale e di conseguenza non è tassabile.

  • Adempimenti Iva

    Sussidi informatici disabili IVA al 4%: quanti ne posso acquistare?

    Con una FAQ pubblicata in data 15 settembre le entrate  chiariscono il numero massimo di dispositivi che un soggetto in Legge n 104 può acquistare con IVA agevolata al 4%.

    Sussidi informatici disabili IVA al 4%: quanti ne posso comprare?

    Veniva domandato se una persona in possesso di legge 104 (articolo 3) possa acquistare nello stesso anno più di un sussidio informatico con Iva ridotta al 4% e se c’è un limite massimo di prodotti acquistabili.

    Le entrate replicano che dalla normativa che disciplina l’agevolazione fiscale non emerge alcuna indicazione sul numero massimo di sussidi tecnici e informatici acquistabili con Iva ridotta al 4% dalle persone con disabilità. 

    Tuttavia, sono previste precise disposizioni sulla documentazione necessaria per usufruire dell’aliquota Iva agevolata individuate dal Decreto del Ministro delle finanze del 14 marzo 1998, modificato dall’art 29 bis del decreto legge n. 76/2020 e dall’art.1 del decreto ministeriale 7 aprile 2021
    L’interessato all’acquisto con Iva agevolata deve presentare al venditore:

    • copia del certificato rilasciato dagli organi competenti, 
    • attestante l’invalidità funzionale permanente, 
    • da cui risulti lo specifico collegamento funzionale tra la menomazione di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e il sussidio tecnico informatico che intende acquistare.

    Attenzione, l'agenzia precisa che, la necessità di attestare questo collegamento vale per quei sussidi che, per caratteristiche tecniche e qualità, sono suscettibili anche di diverso uso, non rappresentando sussidi che possono essere utilizzati esclusivamente da persone affette da menomazioni funzionali permanenti.

    Leggi anche:

    per gli approfondimenti sul tema.

  • Lavoro Dipendente

    Fringe benefit: cosa sono?

    I fringe benefits sono definiti nel codice civile , all’articolo 2099 come parte della retribuzione "con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura”. Si tratta quindi di beni e servizi aggiuntivi o integrativi liberamente dati o contrattualmente previsti che hanno lo scopo di incentivare e fidelizzare i dipendenti.
    Questa forma di premio è maggiormente apprezzata dai dipendenti e dai datori di lavoro rispetto per esempio all’aumento retributivo o alle gratifiche occasionali che risultano  fiscalmente e previdenzialmente più pesantemente imponibili.
    Quando si parla di fringe benefits si parla sostanzialmente di  servizi o di compensi in natura  per i quali l'art 51 comma 3 del TUIR prevede la non imponibilità.

    In caso di superamento della soglia tutto l'importo viene assoggettato a tassazione.

    Fringe benefits:  quali sono 

    Come detto i fringe benefits non possono essere erogati in denaro ma solo come utilizzo di beni e servizi.
     Alcuni esempi possono essere:
    • l’alloggio e il vitto in famiglia  (per il portiere o per la badante o colf),  nel caso di mansioni più professionalmente elevate o di tipo dirigenziale, tali compensi si realizzano con
    • buoni pasto o mensa aziendale
    • alloggio  in appartamenti o alberghi a spese dell'azienda
     oppure la  concessione all’uso di specifici beni di proprietà dell’azienda “datore di lavoro”, quali:
    • telefono aziendale; pc, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici aziendali,
    • autovetture o altri mezzi di trasporto;
    e ancora altri servizi come:
    • Trasporto collettivo
    • asili aziendali
    • polizze assicurative
    • prestiti aziendali.
    Di tali beni e servizi  il lavoratore solitamente  può usufruire gratuitamente o  a condizioni più vantaggiose rispetto  al mercato. Il valore è determinato solitamente sulla base dei prezzi e tariffe medie indicate dalle camere di commercio.

    Fringe benefit: soglia ordinaria e novità 2022

    La soglia  ordinaria prevista dal DPR 917 1986  art 51 comma 3 era fissata a 500mila lire che l'introduzione dell'euro ha poi  trasformato in 258, 23 euro.

    Nel corso del 2022 2022 a causa delle emergenze Covid e guerra in  Ucraina con pesanti ripercussioni economiche sul potere di acquisto dei lavoratori dipendenti sono state introdotte specifiche deroghe alla soglia ordinaria :

    Per il 2020 e 2021 il DL 104 2020 ha raddoppiato l'importo a 516,46 euro

    Nel 2022   il DL 115 2022 (Aiuti bis)  e il DL 176-2022 (Aiuti Quater) hanno portato la soglia per l'anno 2022 rispettivamente a 600 e a 3000 euro.

    Sono stati inoltre previste le ulteriori possibili   forme liberalità del datore di lavoro esenti  IRPEF

    1. 200,00 euro per  bonus benzina (Decreto Aiuti 50 2022) sia in forma di voucher che di rimborso diretto delle spese 
    2.  rimborso importi utenze domestiche del lavoratore entro il limite di 3000 euro ( sempre a norma dell' art 51  comma 3 TUIR).
    3. Fringe Benefits 2023 

    NOVITA 2023 Con la conversione in legge  del DL 48 2023 (pubblicato  in Gazzetta Ufficiale il 3 luglio 2023:  Legge 85/2023) è stata confermata la nuova soglia degli importi  di beni  in natura e servizi  esenti per i lavoratori dipendenti  di 3mila euro, applicabile solo ai dipendenti con figli a carico.

    La misura è sperimentale, in vigore solo per il 2023.

     L'importo ricomprende gli eventuali bonus bollette cioè le erogazioni liberali per il pagamento delle utenze domestiche dei lavoratori stessi.  Per la misura era previsto lo stanziamento di circa 150 milioni di euro per il 2023 e 2024.

    Alloggio in uso al dipendente

    Il caso dell'alloggio dato in uso al dipendente  rientra nella casistica del fringe benefit riferito al  lavoro dipendente ed è regolato dall'art. 51  coma 4 lett c del D.P.R. n. 917/1986 del Testo unico delle imposte dirette.

    Esso trova la sua applicazione sia nel caso classico relativo alla concessione in godimento al dipendente di un fabbricato dato in uso  a titolo abitativo (ad  esempio la categoria catastale  A) ma anche dalla concessione in uso  di un  fabbricato rientrante nella categoria catastale  C (garage).

    Normativa fringe benefits

    Le principali  norme che regolano la disciplina  dei fringe benefits sono le seguenti:
    • L. n. 91/81
    • L. n. 147/13
    • D.lgs. n. 139/2015
    • c.c. art. 2094 – Prestatore di lavoro subordinato
    • c.c. art. 2099 – Retribuzione
    • D.L. 09/08/2022, n. 115, Art. 12. – Misure fiscali per il welfare aziendale
    • D.Lgs. 02/09/1997, n. 314, 6. – Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi.
    • D.P.R. 22/12/1986, n. 917, Art. 67. – Redditi diversi 
    • DL 115-2022
    • DL 176-2022

  • Identità digitale

    Duplicato tessera sanitaria minore: come si richiede online?

    Le Entrate con una faq datata 26 luglio replicano ad un contribuente che domanda come richiedere il duplicato della tessera sanitaria smarrita del filgio minorenne.

    Nel dettaglio, viene chiarito che un genitore può richiedere il duplicato della tessera sanitaria del figlio minore, utilizzando un apposito servizio on line presente nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, previa autenticazione.

    Duplicato tessera sanitaria minore: richiedi online

    Per richiedere il duplicato on line della tessera sanitaria del minore occore: 

    • chiedere prima l’abilitazione a operare per conto del minore. La procedura è stata stabilita dal provvedimento n. 173217 del 19 maggio 2022 con il quale l'Agenzia ha disciplinato le modalità per richiedere ed ottenere l’abilitazione ad operare, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, nell’interesse di altre persone fisiche. 
    • accedere alla sua area riservata,
    • scegliere di operare per conto del minore.

    Come specificato il primo passo da seguire è quello di richiedere l'abiliazione, per farlo l'agenzia specifica che:

    • il genitore, per ottenere l’abilitazione all’utilizzo dei servizi per i propri figli minorenni, compila e sottoscrive il modulo allegato al provvedimento (Allegato 2), che contiene la dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al fine di attestare la propria condizione di genitore, e la copia del documento di identità del minore, 
    • il modulo è sottoscritto con firma digitale del genitore e inviato tramite il servizio on line “Consegna documenti e istanze” disponibile nella sua area riservata; oppure, qualora venga sottoscritto con firma autografa, è inviata, con la medesima modalità, la copia per immagine del documento analogico;
    • il modulo può essere trasmesso anche in allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) inviato ad una qualunque Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate; in tal caso, qualora il modulo sia compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, può essere inviata la copia per immagine del documento analogico, unitamente alla copia del documento d’identità del genitore;
    • oppure ancora, il genitore può recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate e consegnare il modulo corredato della copia di un documento di identità del minore. 

    Duplicato tessera sanitaria minore: richiedi con modello cartaceo

    Viene anche specificato che, in alternativa, la richiesta del duplicato della tessera sanitaria di un minore può essere effettuata:

    • inviando il Modello AA4/8 disponibile sul sito dell’Agenzia, tramite posta elettronica certificata o e-mail (gli indirizzi sono nella pagina 
    • presentando lo stesso modello a un ufficio territoriale previo appuntamento.

    Per ulteriori approfondimenti sui servzii on line leggi: Servizi on-line delle Entrate: dal 20 aprile nuovo modello per delegare persone di fiducia con le novità 2023.

  • Contributi Previdenziali

    Iscrizione AIRE: come si fa, chi è obbligato

    In generale, è possibile effettuare l'iscrizione all’A.I.R.E (Anagrafe italiani residenti all'estero) effettuando :

    • una dichiarazione all’Ufficio consolare competente per territorio 
    • entro 90 giorni dal trasferimento della residenza .

    Contestualmente va fatta la  cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.

    Il modulo di richiesta è reperibile nei siti web degli Uffici consolari dei diversi paesi esteri e va allegata la documentazione che provi l’effettiva residenza nella circoscrizione consolare (es. certificato di residenza rilasciato dall’autorità estera, permesso di soggiorno, carta di identità straniera, bollette di utenze residenziali, copia del contratto di lavoro, ecc.).

    Si ricorda che  l'iscrizione all'A.I.R.E. é GRATUITA

    Il Ministero degli esteri ha predisposto un apposito portale FAST .IT  Farnesina servizi telematici per italiani all'estero , per fornire ai connazionali all'estero servizi e informazioni. Il portale prevede livelli di servizio corrispondenti ai diversi profili di utenza. 

    Senza registrazione al portale si può

    • individuare il proprio Consolato di competenza o quello più vicino al luogo in cui ci si trova, 
    • consultare la guida ai servizi consolari.

     Gli utenti registrati possono i usufruire di alcuni servizi consolari on line come l’iscrizione all’AIRE, o possono prenotare un appuntamento presso il proprio Consolato.

    Se la richiesta non viene presentata personalmente va allegata anche  copia del documento d’identità del richiedente.

    ATTENZIONE L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare sia venuto a conoscenza.

    Per le modalità di invio dei moduli via mail, fax, ecc.  è necessario visitare il sito web dell’Ufficio consolare competente per territorio o il citato portale online serviziconsolarionline.esteri.it

    AGGIORNAMENTO 30 MARZO 2023 Portale FAST.IT

    E' stato prorogato al 31 dicembre 2023 il termine ultimo in cui si puo accedere al portale anche con credenziali semplici, diverse da SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Chi si è registrato prima di tale data potrà continuare ad utilizzare le credenziali di accesso di cui dispone fino al 31 marzo 2024.

    Per chi si è registrato su Fast It in maniera classica, dopo il primo accesso con SPID, le credenziali tradizionali (username e password) vengono disabilitate per motivi di sicurezza. Quindi il reset della password e la modifica dei dati anagrafici non saranno più operative, e sarà possibile accedere solo con SPID. 

    Si prega di non utilizzare indirizzi PEC per la registrazione al portale

     A cosa serve iscriversi all'AIRE

    L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6, L. 470/1988) , necessario  usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:

    • la possibilità di votare per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum, di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, come previsto dalla legge 459/2001;
    • la possibilità di votare in occasione delle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo presso seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
    • la possibilità di ottenere il rilascio di documenti di identità e di viaggio;
    • la possibilità di richiedere il rilascio di certificazioni di competenza delle Rappresentanze all’estero;
    • la possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.; per i dettagli consultate la sezione Autoveicoli – Patente di guida).

    Devono iscriversi all’A.I.R.E.:

    • i cittadini che fissano all’estero la dimora abituale;
    • quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.

    Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:

    • i cittadini che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
    • i lavoratori stagionali;
    • i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
    • i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.

    Aggiornamento e cancellazione dall'AIRE

    L'aggiornamento dell'A.I.R.E. dipende dal cittadino in quant è l'interessato che deve tempestivamente comunicare all’ufficio consolare:

    • il trasferimento della propria residenza o abitazione;
    • le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);
    • il rientro definitivo in Italia;
    • la perdita della cittadinanza italiana.

    Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.

    È importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.

    La cancellazione dall'A.I.R.E. può avvenire in diversi modi:

    • per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall'estero o rimpatrio;
    • per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
    • per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
    • per perdita della cittadinanza italiana.

  • Dichiarazione 730

    Dichiarazione 2023: per quali spese la detrazione varia in base al reddito?

    Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione dall’imposta lorda spettante in sede di dichiarazione dei redditi, per alcune delle spese indicate nell’art. 15 del TUIR, varia in base all’importo del reddito complessivo. In particolare, la detrazione spetta:

    • per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro,
    • in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce in base al seguente calcolo 100 x (240.000 – reddito complessivo) / 120.000
    • fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari
      a 240.000 euro

    In sostanza si applica il seguente meccanismo di detraibilità:

    Redditi (euro) Quota di detraibilità spettante (%)
    Fino a 120.000 100%
    Oltre 120.000 fino a 240.000 100 x (240.000 – reddito complessivo) / 120.000
    Oltre 240.000 0

    Il reddito complessivo per la verifica del limite reddituale è calcolato al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, ma tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (art. 1, comma 692, lett. g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – legge di bilancio 2020) e della quota di agevolazione ACE.

    Spese per le quali la detrazione varia in base al reddito complessivo

    Si tratta in particolare delle detrazioni spettanti per le spese sostenute dal contribuente, qui di seguito indicate:

    • Spese d’istruzione
    • Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado
    • Spese universitarie
    • Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento di titoli di Stato
    • Spese funebri
    • Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
    • Spese per assistenza personale
    • Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave
    • Attività sportive dei ragazzi
    • Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza
    • Intermediazioni immobiliare
    • Spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
    • Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede
    • Premi per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi
    • Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche
    • Spese per minori o maggiorenni con DSA
    • Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
    • Spese per iscrizione annuale o abbonamento AFAM per ragazzi
    • Erogazioni liberali per attività culturali e artistiche
    • Erogazioni liberali a favore delle ONLUS
    • Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo
    • Premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d’imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un’impresa di assicurazione
    • Spese veterinarie
    • Spese per canoni di leasing di immobili da adibire ad abitazione principale
    • Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi

    La detrazione, invece, compete per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo:

    • per le spese sostenute per gli interessi passivi relativi ai prestiti e ai mutui agrari di ogni specie, ai mutui contratti per l’acquisto e la costruzione dell’abitazione principale (di cui al comma 1, lett. a) e b), e al comma 1-ter dell’art. 15 del TUIR),
    • e per le spese sanitarie.