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Bando agrisole 2025: chi sono i beneficiari?
Il Bando Agrisole 2025 pubblicato in GU n 29 del 5 febbraio con il Decreto Masaf del 17 dicembre contiene tutte le regole generali per presentare le domande per l'incentivo per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e chi può beneficiarne.
Vediamo i termini per le domande e i beneficiari.
Bando agrisole 2025: chi sono i beneficiari?
I Soggetti beneficiari delle agevolazioni sono gli stessi indicati all’articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale n. 211444 del 19 aprile 2023 e di seguito riportati:
- gli imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
- le imprese agroindustriali;
- indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228;
- i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) costituiti in forma aggregata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).
Tali soggetti possono inviare le domande, redatte in conformità alle istruzioni del Regolamento, a pena di irricevibilità, esclusivamente tramite la Piattaforma informatica appositamente predisposta dal Soggetto attuatore GSE a decorrere dalle ore 12:00:00 del giorno 10 marzo 2026 e fino alle ore 12:00:00 del giorno 09 aprile 2026.
La Piattaforma informatica consente il caricamento delle proposte esclusivamente durante il periodo di apertura come sopra individuato.
La presentazione della domanda da parte del soggetto beneficiario non può essere successiva all’avvio dei lavori di realizzazione del progetto.
Ciascun Soggetto Beneficiario potrà presentare una o, in caso di progetti distinti, più domande esclusivamente a valere su un’unica Tabella, fermo restando il limite di spesa di cui all’articolo 3, comma 1. Ciascuna domanda è valutata in base all’ordine di presentazione e ai criteri definiti all’articolo 2 dell'avviso.Scarica qui l'avviso MASE n 89581 del 24 febbraio con tutte le ulteriori regole per il Bando Agrisole 2026.
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Cassa Forense: contributi minimi 2026, prima rata in scadenza il 28
II Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense ha fissato la contribuzione minima obbligatoria per l’anno 2026
nelle seguenti misure:
- € 2.790,00 contributo minimo soggettivo intero
- € 1.395,00 contributo minimo soggettivo ridotto
- € 355,00 contributo minimo integrativo intero
- € 177,50 contributo minimo integrativo ridotto
Da mercoledì 11 febbraio 2026 è possibile generare e stampare gli avvisi di pagamento, relativi alle prime tre rate dei contributi minimi soggettivo e integrativo collegandosi al sito internet www.cassaforense.it, accedendo alla sezione "Accessi riservati/posizione personale” tramite codice meccanografico e Pin.
Si ricorda che la prima rata scade il 28 febbraio 2026
La quarta e ultima rata, che sarà disponibile in prossimità della scadenza del 30 settembre, comprenderà anche il contributo di maternità.
Ricordiamo di seguito gli altri aspetti della disciplina contributiva per gli avvocati.
Per maggiori dettagli Scarica qui il Regolamento aggiornato 2025.
I contributi previdenziali per gli avvocati: le aliquote
I contributi previdenziali dovuti dagli avvocati e la relativa modalità di calcolo sono i seguenti:
Contributo soggettivo di base proporzionale al reddito, determinato come segue:
- aliquota del 17% per reddito sino a euro 131.800.00
- aliquota del 3% per reddito eccedente euro 131.800.00
I contributi minimi dovuti dagli iscritti, per ogni anno di iscrizione alla Cassa, sono i seguenti:
a) contributo minimo soggettivo per il 2026: euro 2.790;
b) contributo minimo integrativo per il 2026: euro 355.
Si segnala che il nuovo regolamento prevede un nuovo innalzamento delle aliquote :
- nella misura del 18% a partire dall’anno 2027.
Contributo integrativo
È dovuto dagli avvocati iscritti agli albi e dai praticanti abilitati al patrocinio iscritti alla Cassa nella misura del 4% con il modello 5 relativamente al volume di affari IVA (calcolato detraendo l'importo del contributo integrativo già assoggettato ad IVA, da versare l'anno successivo)
Contributo di maternità è ancora da definie
Contributo Modulare Volontario
Per i soli iscritti alla Cassa non pensionati di vecchiaia, in sede di invio telematico del mod. 5, va comunicata l'intenzione di versare volontariamente un ulteriore contributo con percentuale ricompresa fra l’1% e il 10% del reddito professionale netto, dichiarato ai fini IRPEF, entro il tetto reddituale previsto anno per anno.
Cassa forense 2026: scadenze e codici tributo
Scadenze Contributi minimi obbligatori
- 1° rata – 28 febbraio
- 2° rata – 30 aprile
- 3° rata – 30 giugno
- 4° rata – 30 settembre (comprensiva del conguaglio del contributo soggettivo minimo e del contributo di maternità).
Contributi dovuti in autoliquidazione Mod.5/2023
(l’elenco completo dei soggetti obbligati all’invio del Modello 5” è consultabile sul sito di cassaforense.it alla sezione “Documentazione – Guida Previdenziale – Modello 5”)
- 30 settembre
- 31 dicembre
Per gli iscritti pensionati (fino alle decorrenze pensioni 2025 comprese), che proseguono l'attività professionale mantenendo l'iscrizione all’Albo, è dovuto il contributo minimo integrativo nelle prime 3 rate e il contributo di maternità nella quarta e ultima rata.
Dichiarazione reddituale con invio telematico del modello 5/2026:
- 30 settembre
Contributi volontari/facoltativi
- 31 dicembre
Cassa forense ha comunicato l' 11 gennaio 2024 un aggiornamento relativo alle tipologie di contributi per i quali si può scegliere, alternativamente al pagoPA il pagamento tramite Modelli F24:
- codice Ente (Cassa Forense): 0013
- codici tributo attivi (che vengono comunque PRECOMPILATI NEL MODELLO F24 DA PARTE DI CASSA FORENSE):
- E100 denominato “CASSA FORENSE – contributo soggettivo minimo”;
- E101 denominato “CASSA FORENSE – contributo di maternità”;
- E102 denominato “CASSA FORENSE – contributo soggettivo autoliquidazione (Mod. 5)”;
- E103 denominato “CASSA FORENSE – contributo integrativo autoliquidazione (Mod. 5)”;
- E104 denominato “CASSA FORENSE – riscatto art. 37 Reg. Unico Prev. Forense”;
- E105 denominato “CASSA FORENSE – integrazione contr. minimo soggettivo (12 mesi);
- E106 denominato “CASSA FORENSE – interessi integrazione contr. minimo soggettivo;
- E107 denominato “CASSA FORENSE – contributo minimo integrativo”.
- La Forense Card è utilizzabile solo per pagamenti pagoPa e NON per pagamenti con F24.
Una volta confermata la scelta il sistema produce in automatico il modello F24 già precompilato e personalizzato nell’apposita sezione “altri Enti previdenziali e assicurativi”. A questo punto si potrà effettuare il pagamento F24:
a) presso sportelli bancari, posta o tramite i servizi di internet banking (banche, Poste Italiane),
b) mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("F24 web" e "F24 online") utilizzando i canali Entratel o Fisconline.
La modalità descritta al punto b) deve essere utilizzata anche per effettuare il pagamento F24 tramite COMPENSAZIONE con i crediti vantati nei confronti dell’Erario e, dal 2023 è possibile compensare anche i crediti per spese, diritti ed onorari dovuti dallo Stato ex art 82 TUSG per il gratuito patrocinio, con i contributi previdenziali dovuti dagli avvocati alla Cassa (per i codici tributo attivi).
Per poter accedere alla compensazione dei crediti da gratuito patrocinio è necessario preventivamente effettuare la registrazione sulla piattaforma dei crediti commerciali (link: https://crediticommerciali.rgs.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml) ove saranno registrate le fatture elettroniche attraverso le quali i professionisti potranno esercitare l’opzione di utilizzazione del credito in compensazione. Per ulteriori dettagli è disponibile un tutorial sul canale Youtube di Cassa Forense.
Per maggiori informazioni è disponibile l' Information Center telefonico al numero 06/51.43.53.40.
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Contributi Dottori Commercialisti: quali importi per il 2026?
I contributi previdenziali annualmente dovuti alla Cassa dei dottori commercialisti (in sigla CNPADC) si suddividono in:
- preiscrizione
- soggettivo
- integrativo (a carico della clientela) del 4%
- contributo di maternità.
(v. tabella sotto per minimi e massimali)
Il contributo per la preiscrizione può essere scelto tra 3 importi, annualmente rivalutati, che sono stati gia fissati per il 2026 a
- 701 euro
- 1406 euro
- 2810 euro
In caso di retrodatazione della pre-iscrizione, al contributo annuale si aggiunge un importo di Euro 30,00 per ciascuna annualità precedente l’anno di presentazione della domanda.
ATTENZIONE i contributi minimi, soggettivo ed integrativo sono comunque dovuti anche qualora, applicando al reddito netto professionale ed al volume di affari le relative aliquote, l’importo risulti inferiore agli stessi minimi.
A febbraio 2025 la cassa ha pubblicato una guida previdenziale aggiornata SCARICA QUI LA GUIDA
Il contributo di maternità dovuto dai commercialisti iscritti alla CNPADC per il 2025 era pari a € 74,92. Si attende la delibera e l'autorizzazione ministeriale per il 2026.
Vediamo di seguito ulteriori dettagli sulla contribuzione e le relative scadenze.
Contributi soggettivi dottori commercialisti 2026
I contributi soggettivi dal 2017 al 2025 per i dottori commercialisti iscritti sono riassunti nella tabella seguente (fonte CNPADC):
Anni
Aliquota contributo soggettivo
Limite reddituale
Contributo minimo soggettivo
Aliquota Contributo integrativo
Contributo minimo integrativo
Contributo di maternità
2026 Dal 12% al 100% € 209.300,00 3.180,00 4% € 954,00 € non definito 2025 Dal 12% al 100% € 206.800,00 3.140,00 4% € 942,00 € 74,92 2024 Dal 12% al 100% € 202.700,00 € 3.075,00 4% € 923,00 € 77.09 2023 Dal 12% al 100% 186.300 2.825 4% € 848 € 74,70 2022
Dal 12% al 100%
€ 178.250
€ 2.700
4%
€ 810
€ 77,33
2021
Dal 12% al 100%
€ 177.850
€ 2.690
4%
€ 807
€ 74,56
2020
Dal 12% al 100%
€ 177.650
€ 2.685
4%
€ 806
€ 73,40
2019
Dal 12% al 100%
€ 175.700
€ 2.655
4%
€ 797
€ 75
2018
Dal 12% al 100%
€ 174.100
€ 2.630
4%
€ 789
€ 79
2017
Dal 12% al 100%
€ 173.050
€ 2.610
4%
€ 783
€ 95
Scadenze e modalità di versamento
Le scadenze prevedono che :
- entro il 31 maggio va versata la rata unica o la prima rata per i contributi soggettivo e integrativo minimi;
- entro il 31 ottobre va versata la seconda rata e il contributo di maternità.
Coloro che non intendano usufruire di tale modalità di pagamento possono utilizzare il bollettino Mav (pagabile anche con Carta di Credito Dottori Commercialisti mediante il servizio MCC) che sarà pubblicato nel corso del mese di maggio, nella sezione “Documenti” dell’area riservata dei “Servizi Online”.
Quindi il versamento dei contributi minimi può essere effettuato utilizzando, alternativamente:
- il servizio PCM;
L’adesione al PCM permette di effettuare il pagamento dei contributi – esclusivamente per la contribuzione dovuta per l’anno in corso – mediante la modalità SDD – SEPA DIRECT DEBIT – (addebito automatico sul c/c bancario). La data di chiusura del servizio PCM è indicata nel “Calendario contributivo”. Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione Servizi on line nel sito WWW.CNPDADC.IT. - i bollettini MAV disponibili nella sezione “documenti” dei servizi online;
I M.Av sono disponibili, successivamente alla chiusura del servizio PCM, nella sezione Documenti dei Servizi online e sono pagabili presso le banche, gli uffici postali e il servizio telematico MCC (per i possessori di Carta di credito Dottori Commercialisti).
Riepiloghiamo il calendario delle scadenze dei versamenti anche per le eccedenze contributive oltre i minimi e delle denunce reddituali:
anno
Termini pagamento contributi minimi
Termine comunicazione dati reddituali
Termine pagamento eccedenze contributive
2024
31/05/2025
(rata unica/1° rata minimi)31/10/2025
(2° rata minimi)01/12/2025
I dati reddituali sono comunicati tramite il servizio PCE con contestuale opzione per la modalità di versamento delle eventuali eccedenze contributive (soggettivo e/o integrativo)le eventuali eccedenze contributive (soggettivo e/o integrativo) possono essere versate, MAV oppure SDD:
- in rata unica o prima rata entro il 20/12/2025
- oppure in 2, 3 o 4 rate (per importi complessivi pari o superiori ad € 1.000) entro il:
- 20 dicembre – rata unica/prima rata;
- 31 marzo – seconda rata
- 30 giugno – terza rata;
- 30 settembre – quarta rata
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Quali sono i contributi previdenziali e le scadenze 2026 per i veterinari?
Si avvicina il termine per il versamento della prima rata per chi ha optato per la rateazione dei contributi previdenziali dovuti ad ENPAV ente previdenziale dei medici veterinari. E' fissata al 28 febbraio 2026
Vediamo nei paragrafi seguenti tutti gli importi aggiornati al 2026 e le modalità e scadenze di versamento.
Contributi minimi ENPAV veterinari 2026
Contributo Soggettivo minimo: Per l’anno 2026 è pari a € 3.542,85 annui
RIDUZIONI
Per coloro che si sono iscritti per la prima volta all’Albo, con un’età inferiore ai 32 anni, è prevista un’agevolazione per i primi 4 anni di iscrizione (48 mesi):
- I anno (12 mesi) di iscrizione: gratuito (comunque utile ai fini del raggiungimento dell’anzianità di iscrizione necessaria ad avere diritto alla Pensione)
- II anno (ulteriori 12 mesi) di iscrizione: pagamento del 33% del Contributo Soggettivo minimo
- III e IV anno di iscrizione (ulteriori 24 mesi): pagamento del 50% del Contributo Soggettivo minimo
Il Contributo è interamente deducibile ai fini dell’IRPEF
Per coloro che si sono iscritti per la prima volta all’Albo, con un’età superiore ai 32 anni e inferiore a 35, è prevista un’agevolazione per i primi 2 anni di iscrizione (24 mesi):
- I anno (12 mesi) di iscrizione: pagamento del 33% del Contributo Soggettivo minimo
- II anno (ulteriori 12 mesi) di iscrizione: pagamento del 50% del Contributo Soggettivo minimo
Contributo Integrativo minimo:
Per l’anno 2026 è pari a € 574,50 annui
Per coloro che si sono iscritti per la prima volta all’Albo con un’età anagrafica inferiore ai 32 anni di età le agevolazioni sono:
- I anno (12 mesi) di iscrizione: gratuito
- II anno (ulteriori 12 mesi) iscrizione: 33% del Contributo Integrativo minimo
- III e IV anno di iscrizione (ulteriori 24 mesi): 50% del Contributo Integrativo minimo
Il Contributo è deducibile ai fini dell’IRPEF per la parte che resta a carico del Medico Veterinario
Per coloro che si sono iscritti per la prima volta all’Albo, con un’età superiore ai 32 anni e inferiore a 35, è prevista un’agevolazione per i primi 2 anni
- I anno (12 mesi) di iscrizione: pagamento del 33% del Contributo Integrativo minimo
- II anno (ulteriori 12 mesi) di iscrizione: pagamento del 50% del Contributo Integrativo minimo
Contributo di Solidarietà minimo:
Per l’anno 2026 è pari a € 267,50 annui, deducibile IRPEF, ed è dovuto esclusivamente dagli iscritti all’Albo professionale che non siano anche iscritti all’Enpav
Contributo di Maternità:
Per l’anno 2026 è pari a € 100,00 annui (in attesa di approvazione ministeriale)
Dichiarazione reddituale veterinari e sanzioni
Tutti gli iscritti agli Albi professionali dei Veterinari (inclusi i non iscritti all’Ente ed i pensionati), devono comunicare entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno, l’ammontare del reddito professionale prodotto nell’anno precedente (comprensivo dell’eventuale reddito di partecipazione ad associazione di professionisti), nonché il totale dei compensi percepiti nello svolgimento dell’attività professionale. Su tali importi infatti si calcolano i contributi previdenziali .
La dichiarazione va inviata con il Modello A1 nell'area riservata del sito ENPAV.
Sanzioni
Sui versamenti effettuati in ritardo rispetto alle scadenze prefissate, si applicano gli interessi di mora al tasso legale, nel caso dei contributi minimi, e gli interessi di mora al tasso legale più uno spread del 2% nel caso di Contributi percentuali.
Il tasso di interesse legale per il 2026 è l'1,6% annuo.
Contributi percentuali
Sono i contributi calcolati in base al reddito professionale netto e al fatturato. In base a quanto dichiarato nel Modello 1, il sistema calcolase sono dovute somme eccedenti oltre ai contributi minimi, che invece sono uguali per tutti.
Contributo Soggettivo percentuale:
È il Contributo da versare in proporzione al reddito professionale netto prodotto nell’anno precedente e al reddito per attività riguardanti la professione veterinaria.
È pari alle seguenti percentuali (che valgono per i redditi prodotti nel 2024 e quindi dichiarati nel Modello 1/2025):
- 17,50% fino a € 108.550,00
- 3% oltre tale limite (di cui il 2% è destinato al finanziamento della Pensione Modulare)
ATTENZIONE I Medici Veterinari iscritti per tutto l'anno 2024 con reddito inferiore o uguale a 18.500,00 Euro non devono pagare il contributo soggettivo percentuale.
Il Contributo Soggettivo aumenta annualmente dello 0,5% (fino all’aliquota massima del 22% che sarà raggiunta nel 2033) ed è interamente deducibile ai fini dell’IRPEF.
Contributo Integrativo percentuale:
Incremento del 2% che tutti gli iscritti devono applicare su tutti i corrispettivi per attività professionale (prima di applicare l’IVA) e poi versare all’Ente. Il 2% è a carico del cliente e va versato indipendentemente dall’effettivo pagamento da parte di quest’ultimo.
Il 2% deve essere applicato:
- sul volume annuale d'affari
- sui corrispettivi, anche se esenti da IVA, relativi alle prestazioni professionali
- sui compensi percepiti nello svolgimento di attività attinente la professione veterinaria in regime di collaborazione, anche occasionale
- sui corrispettivi e Contributi, anche se esenti da IVA, relativi alle prestazioni e certificazioni rese dai Medici Veterinari dipendenti da Enti pubblici e privati o con essi convenzionati, oltre che nei casi di collaborazione coordinata e continuativa
Il Contributo Integrativo percentuale non può essere dedotto ai fini dell’IRPEF.
Contributo di Solidarietà percentuale:
È un contributo che i Medici Veterinari iscritti agli Albi devono versare all’Enpav anche se non iscritti all’Ente.
È pari al 3% del reddito professionale di Medico Veterinario prodotto nel corso dell’anno precedente ed è deducibile ai fini dell’IRPEF.
Le scadenze di versamento
I Contributi minimi (Soggettivo, Integrativo, Maternità) e il Contributo di Solidarietà si pagano con avvisi di pagamento PagoPA, pubblicati nell’Area Riservata del sito dell’Ente, in 2 rate:
- 31 maggio e
- 31 ottobre.
I Medici Veterinari dipendenti possono pagare il contributo attraverso gli avvisi PagoPA o, in alternativa, richiedere che il pagamento avvenga mediante trattenute sugli stipendi, firmando apposita Convenzione con l’Amministrazione datrice di lavoro.
RATEIZZAZIONE
In alternativa al pagamento in due rate, tutti gli iscritti possono chiedere, dal 1° dicembre al 31 gennaio, un'ulteriore rateizzazione dei Contributi minimi dell’anno entrante, in 4 o 8 rate, accedendo alla propria Area Riservata. La richiesta deve essere ripetuta ogni anno
È possibile scegliere di pagare in:
- 8 rate (31 marzo – 30 aprile – 31 maggio – 30 giugno – 31 luglio – 31 agosto – 30 settembre – 31 ottobre)
- 4 rate (31 maggio, 31 luglio, 30 settembre – 31 ottobre)
Se non si fa nessuna richiesta, la divisione del pagamento rimane in 2 rate.
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Contributi Enpap psicologi 2026: quanto si paga e come?
Sono stati resi noti i contributi 2026 dovuti dagli psicologi alla Cassa previdenziale ENPAP.
Vediamo di seguito gli importi dei contributi minimi, le riduzioni previste, le modalità e scadenze di pagamento.
Va precisato innanzitutto che i contributi da versare annualmente all’ENPAP sono di tre tipologie:
- Contributo soggettivo che corrisponde al 10% del reddito netto, con un minimo di 856,00 euro. Ogni anno è possibile decidere se elevare la percentuale di contribuzione minima (pari al 10%) fino ad un massimo del 30%, con incrementi di due punti percentuali (12%, 14%, 16%, ecc.).
- Contributo integrativo Corrisponde al 2% del corrispettivo lordo con un minimo di 66,00 euro (ai sensi dell’art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 103/96) che serve per finanziare le spese di funzionamento dell’ENPAP e per garantire servizi, come l’assistenza sanitaria integrativa e l’indennità di malattia o infortunio.
- Contributo di maternità pari a 130 euro Corrisponde a una quota fissa per finanziare l’indennità di maternità delle colleghe che diventano madri.
L'ente ha pubblicato lo scorso anno una guida passo passo per la procedura di calcolo online e versamento, che può essere effettuato con uno dei seguenti 4 sistemi. (v. Ultimo paragrafo)
- PagoPA
- Modello F24
- Bonifico bancario
- Carta di credito ENPAP.
Contributi psicologi: come fare la dichiarazione reddituale
Per l'invio della dichiarazione entro il 1 ottobre di ciascun anno, è necessario:
- accedere all' Area Riservata e selezionare la voce “Comunicazioni reddituali e saldo”.
- Cliccare su “inserisci comunicazione reddituale”, seleziona anno in corso
- inserire i dati reddituali dell’anno precedente (reddito netto e corrispettivi lordi) e selezionare la percentuale di contributi pensionistici da versare, scegliendo un’aliquota tra il 10% e il 30% del reddito professionale netto
ATTENZIONE per la scelta migliore ai fini previdenziali è presente un simulatore del “guadagno fiscale“.
Ultimata la compilazione della comunicazione annuale si ottiene l'importo dovuto e le diverse modalità di versamento.
In caso di inserimento di dati reddituali errati, è possibile presentare una nuova comunicazione che sostituisce la precedente.
ATTENZIONE La tardiva compilazione comporta l’applicazione di sanzioni.
Aliquote contributi previdenziali e maternità psicologi 2026
Si ricorda che sono dovuti:
- un contributo soggettivo del 10% (minimo di euro 856,00) sul reddito professionale fino a 103.055 euro e
- un contributo integrativo del 2% sul volume d'affari
- Il contributo soggettivo puo essere volontariamente aumentato fino al 30% con incrementi di 2 punti percentuali.
Gli iscritti dal 1. 1 . 2025 non sono tenuti al versamento dell'acconto né alla dichiarazione
Contributo Base di calcolo Aliquota indicata Regola acconto Minimo/Importo fisso Soggettivo Reddito netto professionale 10% (5% in casi specifici di pensione ENPAP con decorrenza 2025) 70% del contributo dovuto € 856,00 (salvo riduzioni) Integrativo Corrispettivi lordi 2% 70% del contributo dovuto € 66,00 Maternità — — Versamento per intero € 130,00 (a confermare) Riduzioni del contributo soggettivo minimo psicologi
Per il contributo minimo soggettivo , sono previste riduzioni (da selezionare correttamente e da confermare nella successiva comunicazione reddituale).
In particolare, in sede di acconto è possibile versare un minimo ridotto a seconda dei requisiti 2025.
Riduzione minimo soggettivo Importo minimo Quando spetta (2025) 50% del minimo € 428,00 Lavoro dipendente (anche part-time) oltre la libera professione; oppure ultra 57enni pensionati di altro ente; oppure inattività ≥ 6 mesi per malattia/inabilità o maternità “a rischio”; oppure pensione ENPAP con decorrenza 2025 1/3 del minimo € 286,00 Iscritti ENPAP a partire dal 2023 (o anni successivi) 1/5 del minimo € 172,00 Reddito netto professionale 2025 inferiore a € 1.712,00 Tutte le condizioni e gli importi di riduzione sono riportati nelle istruzioni.
Attenzione : i redditi inseriti nel previsionale servono solo per calcolare l’acconto e non valgono come dichiarazione formale; la comunicazione reddituale resta obbligatoria entro il 1° ottobre 2026 e lì va richiesta espressamente la riduzione utilizzata in acconto. Se poi non spettava, ENPAP ricalcola l’acconto in misura ordinaria con possibili sanzioni e interessi sulla differenza.
Contributi psicologi: modalità di versamento e causali
E' possibile rateizzare sia l'acconto che il saldo, fino a 150 giorni oltre la scadenza con la sola applicazione degli interessi pari allo 0,225% mensile (2,70% annuo), effettuando le diverse tranches di versamenti, con importi a propria scelta.
Come anticipato, i versamenti devono essere effettuati secondo le seguenti modalità:
- PagoPA
Vi si accede direttamente dal calcolo dell’acconto presente nell’Area Riservata del sito ENPAP. - F24
Attraverso il modello F24 è possibile effettuare, anche in più soluzioni, i versamenti degli importi dovuti all’ENPAP.
A tal fine, sono state istituite le seguenti causali di versamento:causale descrizione causale ECTR da utilizzare per il versamento dei contributi (acconto e/o saldo) EINT da utilizzare per il versamento degli interessi ESNZ da utilizzare per il versamento delle sanzioni ERPS da utilizzare per il versamento dei contributi dovuti a seguito di domanda di riscatto periodi di studio EAPR da utilizzare per il versamento dei contributi dovuti a seguito di domanda di riscatto degli anni di esercizio professionale precedenti la fondazione dell’Ente In sede di compilazione del modello F24, le suddette causali devono essere esposte nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro) in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nel campo “codice ente”, il codice “0007”;
- nel campo “codice sede”, nessun valore;
- nel campo “codice posizione”, nessun valore;
- nel campo “periodo di riferimento da mm/aaaa”, l’anno di competenza del contributo da versare, nel formato “aaaa” (non valorizzare il mese oppure valorizzare a zero “00”);
- nel campo “periodo di riferimento a mm/aaaa”, nessun valore oppure valorizzare a zero l’anno di competenza del contributo da versare nel formato “aaaa” (“0000”) o ripetere l’anno di competenza del contributo nel formato “aaaa” (il mese non è da valorizzare oppure valorizzare a zero “00”);
- nel campo “importi a credito compensati”, nessun valore.
- Bonifico bancario
Per il pagamento tramite bonifico bancario, è necessario utilizzare le seguenti coordinate bancarie:beneficiario ENPAP-Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi presso Banca Popolare di Sondrio, sede di Roma IBAN IT02Y0569603211000077000X83 BIC/SWIFT POSOIT22 causale unica Per il versamento di contributi (acconto o saldo), interessi e sanzioni la causale è unica ed è composta dal tuo codice fiscale seguita dalla lettera R e l’anno di riferimento.
Ad esempio per i redditi 2020 dovrai indicare:
codice fiscale iscritto R20 - Carta di credito ENPAP
Questa modalità è riservata agli iscritti già in possesso di Carta di Credito ENPAP, che potranno effettuare il pagamento direttamente online attraverso l’Area Riservata. La Carta di Credito ENPAP consente di effettuare i versamenti e avere l’addebito dell’importo sul proprio conto bancario il mese successivo. Sarà sufficiente inserire l’importo da versare, selezionare la causale e seguire la procedura. Accedi all’Area Riservata, seleziona la voce “CARTA ENPAP E ALTRI SERVIZI BANCARI” e clicca su “Pagamenti on line”.
Versamento acconto oltre i termini
In caso di mancato versamento dei contributi dovuti in acconto per l’anno 2025 entro la scadenza del 2 marzo 2026,
è possibile entro 150 giorni dalla scadenza, vale a dire entro il 30 luglio 2026, effettuare in una o più soluzioni il versamento dell’importo ancora dovuto al quale si andranno ad aggiungere gli interessi maturati mensilmente.
Dopo tale data gli interessi va aggiunta una sanzione.
- dal 3 marzo 2026 al 30 luglio 2026 gli Interessi sono pari allo 0,375% per ogni mese o frazione di mese di dilazione
- dal 31 luglio 2026 (fuori termine) gli interessi pari allo 0,375% per ogni mese o frazione di mese di dilazione + sanzione pari al 10% del capitale non versato o versato in ritardo.
QUI IL FILE DI ISTRUZIONI per i versamenti oltre i termini.
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Assegno di maternità: cos’è, qual è l’importo 2026?
L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei Comuni", è un contributo mensile concesso per 5 mesi er nascite, affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento alle madri che che non hanno accesso ad altre indennità di maternità e con ISEE inferiore ad una certa soglia, pagato dall'INPS (art. 66 legge 448 1998 – articolo 74 del d.lgs. n. 151/2001).
Va richiesto presso il Comune di residenza della madre. Il regolamento può variare da Comune a Comune. L'importo è uguale in tutti i Comuni. Viene adeguato all'inflazione di anno in anno, cosi come il reddito massimo entro il quale si ha diritto a riceverlo .
La presidenza del Consiglio dei ministri in data 9 .2.2026 ha comunicato i valori rivalutati per il 2026 con la variazione dell'indice ISTAT pari allo 1,4%.
Per il 2026 l'importo è pari a 413,10 euro e la soglia di ISEE massimo per accedere è pari a euro 20.668,26.
Vediamo di seguito in dettaglio anche le caratteristiche generali dell'Assegno di maternità del Comune e le modalità per richiederlo .
Assegno di maternità dei Comuni come richiederlo
La domanda va presentata entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido , al Comune di residenza, che verifica la sussistenza dei requisiti di legge (articoli 17 e segg. DPCM 21 dicembre 2000).
Nei seguenti casi particolari l’assegno può essere richiesto da persone diverse dalla madre ossia:
- in caso di madre minore di età (come in tutte le altre ipotesi di incapacità di agire), dal padre maggiorenne Qualora anche il padre del bambino sia minore di età, o comunque non risultino verificate le altre condizioni, la richiesta può essere presentata, in nome e per conto della madre, dal genitore della stessa esercente la potestà ovvero, in mancanza, da altro legale rappresentante;
- in caso di decesso della madre del neonato (o della donna che ha ricevuto il minore in adozione o in affidamento preadottivo), dal padre che abbia riconosciuto il figlio (o dal coniuge della donna adottiva o affidatoria) a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica del richiedente e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi);
- in caso di affidamento esclusivo al padre o di abbandono del neonato da parte della madre, dal padre sempreché il figlio si trovi presso la sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi) e la madre risulti residente o soggiornante in Italia al momento del parto (in tale ipotesi l’assegno spetta al padre in via esclusiva);
- in caso di separazione legale tra i coniugi, dall’adottante o dall’affidatario preadottivo a condizione che il minore rientri nella famiglia anagrafica del richiedente e che l’assegno non sia stato già concesso alla madre adottiva o affidataria;
- nei casi di adozione speciale di cui all’art.44, comma 3, legge 184/1983, dall’adottante non coniugato a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell’adottante e sia soggetto alla sua potestà e comunque non in affidamento presso terzi;
- in caso di minore non riconosciuto o non riconoscibile dai genitori, dalla persona affidataria (in forza di un provvedimento del giudice) a condizione che il minore rientri nella sua famiglia anagrafica.
Assegno di maternità: chi ha diritto?
L'assegno spetta per ogni figlio nato o adottato sotto i 6 anni di età alle madri disoccupate o che pur lavorando non hanno diritto ad altre indennità di maternità (ad es. se hanno meno di 3 mesi di contributi versati in un anno) nei casi di:
- parto,
- adozione o
- affidamento preadottivo,
sia a cittadine italiane che straniere residenti in Italia (possono variare da Comune a Comune le specifiche sulla tipologia di permesso di soggiorno)
Nel caso di donne che hanno una indennità inferiore al minimo previsto viene assicurato un importo integrativo.
La madre richiedente deve essere residente nel territorio dello Stato italiano al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso in famiglia del minore in adozione o in affidamento preadottivo.
Assegno di maternità del Comune: quali documenti servono
Posto che è consigliabile rivolgersi direttamente al proprio comune di residenza, si può affermare che generalmente alla domanda vanno allegati:
- la DSU , dichiarazione sostitutiva unica oppure l'attestazione della dichiarazione sostitutiva ancora valida contenente i redditi percepiti dal nucleo familiare di appartenenza nell'anno precedente ;
- autocertificazione in cui si dichiara sotto la propria responsabilità:
- i requisiti richiesti dalla legge per la concessione dell'assegno (residenza, cittadinanza e così via);
- di non avere diritto per il periodo di maternità all'indennità di maternità dell'Inps ovvero alla retribuzione;
- diversamente, dev'essere indicato l'importo di tali trattamenti economici per il calcolo della eventuale differenza;
- di non avere presentato, per il medesimo figlio, domanda per l'assegno di maternità a carico dello Stato di cui all'art. 75 del D.Lgs. 151/2001
Le cittadine non comunitarie devono presentare agli uffici del Comune la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.
ATTENZIONE : le questure rilasciano della carta di soggiorno entro 90 giorni dalla richiesta; pertanto, le madri extracomunitarie che intendano richiedere l’assegno di maternità devono attivarsi tempestivamente per non superare il termine di sei mesi. inoltre le cittadine extracomunitarie, coniugata con un cittadino italiano, possono richiedere il rilascio della carta di soggiorno immediatamente .
Assegno di maternità: Le fonti normative
L’assegno di maternità di base o dei Comuni è stato istituito dall’art.66 della legge n.448/98 con effetto dal 01.01.1999 ed è oggi disciplinato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n.452 e dall’art.74 del D.Lgs.151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).
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Contributi Ragionieri: prima rata in scadenza – quali sono aliquote e minimi 2026?
Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa nazionale previdenza Ragionieri :
- i ragionieri commercialisti iscritti nella sezione A e
- gli Esperti contabili iscritti nella sezione B dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che esercitano la professione, anche se in pensione.
Per loro è previsto il pagamento di Contributi (soggettivo, soggettivo supplementare, integrativo, e contributo maternità, calcolati con le aliquote specificate sotto e minimi obbligatori) alle seguenti scadenze fisse:
- 16 febbraio : prima rata – 20% dei contributi minimi e maternità,
- 16 aprile: seconda rata – 20% dei contributi minimi e maternità.
- 16 giugno : terza rata – 20% dei contributi minimi e maternità.
- 16 luglio: quarta rata – 20% dei contributi minimi e maternità.
- 16 ottobre sesta rata – 20% dei contributi minimi e maternità.
Le altre scadenze da ricordare:
- 31 luglio: termine ultimo per l’invio del modello A/19(redditi e volumi di affari prodotti nell'anno precedente
- 16 settembre quinta rata – acconto “eccedenze” soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare.
- 6 dicembre: settima rata – saldo a conguaglio “eccedenze” soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare.
Aliquote contributive e riduzioni Cassa ragionieri 2025
Contributo soggettivo
Il contributo soggettivo è determinato applicando una percentuale, fissata nella misura minima del 15% e in quella massima del 25%, sul reddito netto professionale dell'anno precedente, fino ad un reddito netto professionale massimo pari per il 2026 a € 123.886,17 (Possibile comunque pagare i contributi sull'intero reddito prodotto, anche se superiore al limite)
E’ dovuto nel 2026 un contributo soggettivo minimo pari a € 3.771,10 che corrisponde ad un reddito minimo pari a € 25.140,68.
I pensionati CNPR per i quali è accertato il solo contributo minimo:
- versano il 50% dell’importo e ,
- se dichiarano un reddito pari a zero, non versano il contributo soggettivo.
I nuovi iscritti al di sotto dei 38 anni di età hanno diritto alla riduzione dei contributi al 50% per un massimo di 7 anni, facendone richiesta all'indirizzo e-mail: [email protected]
Contributo soggettivo supplementare
Il contributo soggettivo supplementare è determinato applicando una percentuale pari allo 0,75% sul reddito netto professionale prodotto nell’anno precedente, con minimo di 636,00 che corrisponde ad un reddito minimo di € 84.800,00
Anche in questo caso i pensionati CNPR che esercitano la professione pagano il contributo in misura pari alla metà, mentre se dichiarano un reddito pari a zero, non versano il contributo soggettivo supplementare.
Contributo Integrativo
Il contributo integrativo è pari al 4%, sul volume di affari I.V.A. prodotto nell’anno precedente al netto della maggiorazione stessa.
Il contributo integrativo minimo è , per il 2026, pari a € 939,06che corrisponde ad un importo di volume di affari minimo di € 23.476,61.
ATTENZIONE : Il contributo integrativo minimo è deducibile se rimane a carico del ragioniere commercialista
Contributo di Maternità
12,00 euro anche per il 2026
Modalità di pagamento e causali contributo F24
I contributi si pagano :
- con bonifico o carta di credito tramite la piattaforma “Pago on line” presente all’interno dell’area riservata del portale web della Cassa,
- tramite modello F24 (area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it ovvero servizio Home banking della propria banca)
- o con bonifico ordinario IBAN: IT 91 A 01030 03200 000006312617. La causale deve essere così composta: codice fiscale (proprio e non dello studio), uno spazio (o un trattino), codice tributo (come per l’F24), uno spazio (o un trattino), anno iniziale oppure mese e anno iniziali (in base al tributo), uno spazio (o un trattino), anno finale oppure mese e anno finali (in base al tributo)
Per l'incasso delle somme sono state create 8 causali:
- E075 Contributi anno corrente (indica la contribuzione dell'anno in corso);
- E076 Contributi anni precedenti (indica la contribuzione di anni precedenti);
- E077 Sanzioni, interessi e spese legali anno corrente (indica le somme dovute a titolo di oneri accessori accertati nell'anno in corso);
- E078 Sanzioni, interessi e spese legali anni precedenti (indica le somme dovute a titolo di oneri accessori accertati in anni precedenti);
- E079 Quote ricongiunzione, indica gli importi diversi dal primo versamento che continuerà ad essere operato con bonifico e che determina l'adesione (contiene i contributi dovuti a titolo di ricongiunzione di periodi assicurativi);
- E080 Quote riscatto, indica gli importi diversi dal primo versamento che continuerà ad essere operato con bonifico e che determina l'adesione (contiene i contributi dovuti a titolo di riscatto di periodi precedenti);
- E081 Contributi volontari (indica le somme dovute a titolo di contributi volontari e facoltativi);
- E082 Rateazioni (indica le somme dovute a seguito di concessione di una rateazione).
Il campo "codice ente" va compilato con il codice 0010. I campi CODICE SEDE, CODICE POSIZIONE, e IMPORTI A CREDITO COMPENSATI non vanno compilati.
Maggiori informazioni all'indirizzo www.cassaragionieri.it.
QUI IL FILE RIEPILOGATIVO DELLA CASSA
Tabella di riepilogo contributi e scadenze
ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI
CONTRIBUTO
IMPORTI iscritti non pensionati senza riduzioni
ALIQUOTA
DICHIARAZIONE
SCADENZE
Soggettivo
Minimi
Dal 15% al 25%
Modello A/19
Entro il 31/07/2023
Acconto eccedenze sul minimo entro il:
- 16/09/2026
Saldo eccedenze entro il:
- 16/12/2026.
Per i contributi minimi con rate del 20% entro il:
- 17/02/2025;
- 16/04/2025;
- 16/06/2025
- 16/07/2025
- 16/10/2025
3.771,10 euro.
Soggettivo supplementare
636,00 euro
0,75% sul reddito professionale netto
Integrativo minimo
939,06 euro
4%
Maternità
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