• La busta paga

    Stipendio: il datore di lavoro può ridurlo unilateralmente?

    In tempi di incertezza economica e riorganizzazioni aziendali molti lavoratori si chiedono se il proprio stipendio possa essere ridotto dal datore di lavoro senza il loro consenso. La recente Ordinanza della Corte di Cassazione n. 8150 del 2025 fa chiarezza su questo tema delicato, distinguendo i casi in cui la retribuzione può essere modificata da quelli in cui è protetta dalla legge. 

    Vediamo cosa è emerso da questa decisione e come si applicano le norme del Codice Civile e della contrattazione collettiva.

    Il principio di irriducibilità dello stipendio: cosa dice la legge?

    Il principio dell’irriducibilità della retribuzione è sancito dall’articolo 2103 del Codice Civile e rappresenta uno dei cardini della tutela del lavoratore subordinato. Secondo questa norma, il datore di lavoro non può modificare in senso peggiorativo le mansioni e, di conseguenza, il trattamento economico riconosciuto al dipendente, salvo espressi accordi o casi particolari previsti dalla legge o dai contratti collettivi. Ma la realtà, come mostrato dalla recente giurisprudenza, è più complessa.

    La sentenza della Cassazione n. 8150/2025 affronta proprio questo tema. Il caso riguarda alcune lavoratrici che, a seguito del trasferimento del ramo d’azienda in cui erano impiegate, hanno subito la soppressione di un emolumento chiamato “superminimo non assorbibile”, presente da oltre vent’anni nelle loro buste paga. Tale voce retributiva derivava da un accordo collettivo aziendale del 1997, poi ribadito nel 2004. Tuttavia, nel 2018, l’azienda ha esercitato il diritto di disdetta formale dagli accordi integrativi, con effetto definitivo a partire dal maggio 2020.

    Secondo le ricorrenti, tale riduzione costituiva una violazione dell’art. 2103 c.c., oltre che dell’art. 2112 c.c. in materia di trasferimento d’azienda. Tuttavia, sia la Corte d’Appello di Venezia che la Cassazione hanno respinto la tesi delle lavoratrici, affermando la piena legittimità della disdetta e della conseguente soppressione del superminimo.

    Quando è legittima una riduzione della retribuzione?

    La Corte ha chiarito che non si tratta di una riduzione unilaterale e arbitraria decisa dal datore di lavoro nel contratto individuale, ma del legittimo venir meno di un trattamento economico previsto da un accordo collettivo aziendale. La differenza è fondamentale: mentre le condizioni pattuite direttamente nel contratto individuale possono essere modificate solo con il consenso del lavoratore, quelle derivanti da un contratto collettivo possono essere revocate tramite disdetta, come nel caso in esame, con gli effetti previsti dall’ordinamento.

    Nel caso specifico, il superminimo non assorbibile era stato riconosciuto non in relazione a specifiche competenze, mansioni o qualità professionali delle lavoratrici, ma per compensare le differenze retributive legate al passaggio da un contratto collettivo più favorevole a uno meno vantaggioso.

    Si trattava, quindi, di una misura collettiva e transitoria, non di un diritto individuale radicato nel singolo rapporto di lavoro.

    La Cassazione ha anche ricordato che, in base alla direttiva UE 2001/23 e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, il cessionario di un’azienda non è tenuto a garantire condizioni retributive superiori a quelle previste nel nuovo contratto collettivo applicato, se non fino alla scadenza del contratto precedente o alla sua sostituzione con altro contratto. In altre parole, l’invarianza del trattamento economico si applica solo al momento del trasferimento, e non può essere garantita in modo illimitato nel tempo. Nel caso in esame, il trattamento migliorativo era stato mantenuto addirittura per oltre vent’anni.

    Il datore può ridurre lo stipendio? Solo in casi specifici e con regole chiare

    La risposta alla domanda iniziale, dunque, è: No, il datore di lavoro non può ridurre lo stipendio in modo arbitrario e unilaterale, ma può farlo solo in presenza di determinate condizioni, in particolare:

    • Disdetta di accordi collettivi: Se un emolumento è previsto da un accordo integrativo aziendale, come nel caso del superminimo non assorbibile, la disdetta di tale accordo può comportare la cessazione del diritto al relativo trattamento economico. Questa disdetta deve avvenire secondo le regole previste dai contratti collettivi stessi.
    • Cambio del contratto collettivo applicato: In caso di trasferimento d’azienda, il nuovo datore può applicare un contratto collettivo diverso, anche meno favorevole, purché questo avvenga nel rispetto dell’art. 2112 c.c. e non comporti un peggioramento delle condizioni “per il solo fatto del trasferimento”.
    • Assenza di accordi individuali contrari: Se un beneficio economico è stato espressamente pattuito nel contratto individuale e collegato a mansioni, anzianità o meriti personali, esso non può essere ridotto senza il consenso del lavoratore.

    Quindi, la Cassazione ha ribadito un principio di equilibrio: i lavoratori sono tutelati da modifiche unilaterali peggiorative nel loro contratto individuale, ma non possono pretendere che benefici economici nati da accordi collettivi, anche datati, restino immutabili nel tempo, soprattutto se questi accordi sono stati formalmente disdettati.

  • Pace Fiscale

    Rottamazione quater: riammissione per quali debiti?

    Il Decreto Milleproroghe ha previsto la riammissione dei decaduti dalla rottamazione quater.

    Sono previste specifiche condizioni per potersene avvalere, in proposito leggi: Rottamazione quater: domanda di riammissione entro il 30 aprile.

    Vediamo per quali debiti si può richiedere la riammissione alla rottamazione entro il 30 aprile prossimo.

    Rottamazione quater: riammissione per quali debiti ?

    Rientrano nell’ambito applicativo della riammissione alla Definizione agevolata solo i debiti già oggetto di un piano della “Rottamazione-quater” per i quali:

    • non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024, oppure non è stato effettuato alcun pagamento;
    • è stato effettuato in ritardo il pagamento di almeno una rata, tra quelle in scadenza fino al 31dicembre 2024, rispetto al termine previsto (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) oppure è stato versato un importo inferiore a quello dovuto.

    Attenzione al fatto che non rientrano invece nella riammissione i debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024. 

    Per tali debiti, al fine di non perdere i benefici della Definizione agevolata, i contribuenti interessati devono continuare i pagamenti nel rispetto delle scadenze indicate nelle Comunicazioni delle somme dovute già in loro possesso.

  • Pace Fiscale

    Rottamazione quater: se riammessi valgono i pagamenti post decadenza?

    In ragione della possibilità di essere riammessi alla Rottamazione quater se decaduti, prevista dalla legge di conversione del Decreto Milleproroghe, Ia Riscossione, oltre alle istruzioni pratiche per presentare domanda di riammissione entro il 30 aprile prossimo (Leggi anche: Rottamazione quater: domanda di riammissione entro il 30 aprile) ha pubblicato una serie di chiarimenti con FAQ.

    Veniva domandato se in caso di accoglimento della mia domanda di riammissione, si terrà conto di eventuali pagamenti effettuati dopo la “decadenza” dalla “Rottamazione- quater”

    La replica dell'ADER è affermativa.

    Il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di Definizione agevolata terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all’intervenuta "decadenza" del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di "capitale".

    Si ricorda che la "decadenza" da un piano di pagamento della Definizione agevolata comporta automaticamente la cessazione del piano stesso, la perdita delle agevolazioni previste e il ripristino del debito residuo, comprensivo di "sanzioni" e "interessi".

    Conseguentemente, qualsiasi pagamento effettuato successivamente alla "decadenza" del piano, viene considerato, come stabilisce la legge, a titolo di acconto sulle somme residue del debito complessivo, che include pertanto, oltre agli importi dovuti a titolo di "capitale" (ossia le somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata), anche quelli dovuti a titolo di sanzioni e interessi.

  • Riforma dello Sport

    RASD chi può operare? come si fa il cambio di legale rappresentante?

    Con l’entrata in vigore del nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD) devono gestire online numerosi adempimenti legati all'iscrizione, all’aggiornamento dei dati e alle comunicazioni obbligatorie.  Sono state recentemente pubblicate numerose faq nell'area riservata del Registro .

     Ne proponiamo alcune che chiariscono  alcuni aspetti operativi e amministrativi più richiesti in tema di soggetti abilitati ad operare sul RASD , in primo luogo il legale rappresentante.

    Posso operare nel Registro in attesa dell’approvazione della domanda?

    Sì. La normativa stabilisce che l’iscrizione al RASD ha validità a partire dalla data di presentazione della domanda, non dalla sua approvazione. Questo significa che gli atti compiuti dalla ASD/SSD sono validi fin da subito, anche se la domanda è ancora in fase di verifica da parte del Dipartimento per lo sport.

    Come si richiede il certificato di iscrizione al RASD?

    Per ottenere il certificato di iscrizione, il legale rappresentante dell’ente deve accedere al portale registro.sportesalute.eu con le proprie credenziali e seguire la procedura guidata “Scarica certificato”.

    Il certificato può essere richiesto anche da chiunque vi abbia interesse, secondo l’art. 8 del d.lgs. 39/2021.

    Cosa fare in caso di cambio del legale rappresentante dell’ASD/SSD?

    In caso di modifica del legale rappresentante, l’Organismo sportivo affiliato deve inserire nel sistema i dati del nuovo rappresentante, compreso il codice fiscale. 

    Dopo l’inserimento:

    • Il nuovo legale rappresentante potrà accedere al RASD e richiedere nuove credenziali.
    • L’utenza del precedente rappresentante verrà disattivata.

    È possibile operare sul RASD anche come intermediari ex lege 12/1979?

    Sì, il portale RASD consente di delegare soggetti esterni, come intermediari abilitati (es. consulenti del lavoro). 

    I delegati operano per conto del legale rappresentante, ma se uno studio già gestisce il Libro Unico del Lavoro (LUL) con numerazione propria, può continuare ad usare la propria modalità senza obbligo di utilizzare il RASD per gli adempimenti legati al personale.

  • Banche, Imprese e Assicurazioni

    Polizza catastrofale imprese: quali sono i dubbi frequenti?

    Il MIMIT ha pubblicato in data 2 aprile un pacchetto di FAQ in replica ai dubbi sulla polizza catastrofali per le imprese.

    In particolare, dopo la proroga differita per PMI, medie e grandi imprese si replica ad alcuni quesiti più ricorrenti posti dagli operatori interessati da questo nuovo adempimento.

    Prima di approfondire alcuni chiarimenti ricordiamo che l'obbligo di polizza è scattato dal 1° aprile per le grandi imprese ed è slittato per le medie e le piccole realtà imprenditoriali.

    Per i dettagli della proroga leggi: Polizza rischi catastrofali imprese: approvata proroga differenziata

    Beni gravati da abuso edilizio: occorre stipulare la polizza catastrofale?

    Il MIMIT ha specificato che in questo caso la polizza catastrofale non occorre.

    L'articolo 1, comma 2, del DM n. 18/2025 dispone che "sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione".

    Beni in costruzione: occorre stipulare la polizza catastrofale?

    Il MIMIT ha chiarito che i beni immobili in costruzione non sono soggetti all'obbligo assicurativo, in quanto sono iscritti all'articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numero 5), mentre l'articolo 1, comma 1, lettera b) del DM n. 18/2025 fa riferimento alle immobilizzazioni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile.

    Studio legale: occorre stipulare la polizza catastrofale?

    L'obbligo assicurativo sussiste per tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile. L'obbligo di stipulare la polizza, pertanto, discende dall'obbligo di iscrizione al Registro delle imprese.

    Va evidenziato che se un immobile è impiegato per l'esercizio dell'attività di impresa ricade nel perimetro dell'obbligo assicurativo per la porzione di edificio destinata all'esercizio dell'attività d'impresa.

    Veicoli iscritti al PRA: occorre stipulare la polizza catastrofale?

    Il MIMIT ha evidenziato che l'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 4) del DM 30 gennaio 2025, n. 18 definisce le attrezzature industriali e commerciali, comprendendo in esse macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A. 

    Risultano, pertanto, esclusi dai beni oggetto della copertura assicurativa di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, i veicoli iscritti al P.R.A.

  • Lavoro Autonomo

    Contributi periti industriali: II acconto 2024 in scadenza il 15.4

    Gli iscritti all'EPPI –  cassa previdenza dei periti industriali, laureati e non, sono tenuti al pagamento di contributi previdenziali  alle date seguenti:

    • 15 dicembre primo acconto
    • 15 aprile, secondo acconto 
    • 30 settembre  saldo e presentazione dichiarazione reddituale

    I contributi da versare sono:

    • contributo soggettivo
    • contributo integrativo
    • di maternita'

    Periti industriali contributi soggettivi e integrativi: aliquote e minimi

    La percentuale del contributo soggettivo  da versare nel 2025 in relazione ai redditi 2024  è pari al 18%, che può essere aumentata volontariamente fino al 35%

    Per l’anno 2024

    • il contributo soggettivo minimo è pari a € 2.340,00, qualora il reddito professionale sia pari o inferiore a € 13.000,00, mentre
    •  il massimale di reddito su cui il contributo deve essere determinato è di € 119.650,00.

    Il contributo soggettivo è deducibile fiscalmente.

    Il contributo integrativo, invece, è finalizzato al sostegno delle spese di gestione dell'Eppi nonché all'importante attività di supporto agli iscritti in condizioni di bisogno. Inoltre, parte di esso viene destinato da Eppi all’incremento dei montanti previdenziali, così da garantire un miglior trattamento pensionistico.

    La percentuale del contributo integrativo che il perito industriale deve applicare nel documento fiscale è pari al 5%.

    Anche in questo caso, esiste un limite minimo diverso anno per anno: per il 2024 è pari a € 650,00, con un volume d’affari pari o minore di € 13.000,00.

    Dal 25 febbraio 2019 il contributo integrativo al 5% si applica anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

    Il contributo integrativo non è deducibile fiscalmente, ad eccezione di alcuni casi particolari.

    I valori dei redditi e dei contributi minimi sono annualmente adeguati in base alla variazione dell’indice ISTAT – FOI.

    Contributo di maternità EPPI

    Il contributo di maternità per sostenere le neomamme o i neopapà professionisti iscritti all'Ente. I neopapà hanno diritto all’indennità di maternità solo in caso di adozione e di rinuncia della moglie.

    La misura del contributo è annualmente determinata dal Consiglio d’Amministrazione sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 83 del decreto legislativo 151/2001. Il contributo finanzia anche la cosiddetta “gravidanza a rischio” e l’integrazione di tre mensilità per le libere professioniste o i neopapà in presenza di specifiche condizioni reddituali.

    Il contributo di maternità è deducibile fiscalmente.

    Contributi periti industriali come versare?

    Il saldo contributivo dovuto viene fornito direttamente con la compilazione della dichiarazione reddituale .

    Per il Versamento il codice causale contributo  "E068"  è stato riconfermato  il 22 settembre 2023  con la risoluzione 53 2023 dell'Agenzia delle Entrate 

    In sede di compilazione del modello F24, la causale  va esposta nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro), nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando: 

    • nel campo “codice ente”, il codice “0009”; 
    • nel campo “codice sede”, nessun valore; 
    • nel campo “codice posizione”, nessun valore; 
    • nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, il mese e l’anno nel quale si effettua il versamento, nel formato “MM/AAAA”.

    Si ricorda che  è possibile compensare i crediti fiscali, tra i quali anche quelli derivanti da Bonus edilizi (ex art. 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), con i contributi previdenziali dovuti.

    I crediti utilizzabili sono quelli disponibili anno per anno, così come risultanti dall’apposita piattaforma messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

    Per effettuare il pagamento dei contributi in compensazione è sufficiente compilare il modello F24 con i codici tributo dell’EPPI e inviarlo ad Agenzia delle Entrate.

    Periti industriali Dichiarazione reddituale all’ EPPI

    Come detto entro il 30 settembre  di ogni anno va presentata la comunicazione reddituale da effettuare nell’Area riservata EPPILife con il  Modello EPPI 03 

    È disponibile nell’Area Riservata  anche una Guida dedicata alla compilazione 

    Bando sostegno salute 2025

    Eppi ha pubblicato ii 20 marzo 2025  il Bando per l’accesso alle prestazioni assistenziali a sostegno della salute nell’ambito del Regolamento delle Prestazioni di Assistenza.

    È possibile fare domanda e ricevere un contributo o a rimborso parziale delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 per i seguenti eventi:

    • assistenza domiciliare – prestata anche a favore del coniuge e/o dei familiari a carico dell’iscritto consistente in un insieme organizzato di trattamenti medici, infermieristici e riabilitativi;
    • interventi chirurgici o ambulatoriali effettuati in strutture private;
    • assistenza specialistica ambulatoriale finalizzata alla riabilitazione – prestata anche a favore del coniuge e/o dei familiari a carico dell’iscritto, effettuata dietro apposita richiesta del medico di base o medico specialista;
    • assistenza specialistica – prestata a favore dei figli a carico dell’iscritto, effettuata dietro apposita richiesta del medico di base o medico specialista;
    • assistenza medica e/o infermieristica effettuata dietro apposita richiesta del medico di base o medico specialista;
    • degenza in casa di cura, anche in caso il ricovero abbia riguardato il coniuge e/o i figli a carico dell’iscritto;
    • concorso al premio assicurativo annuale per polizze supplementari previste ad integrazione della polizza comune a cui Eppi abbia aderito collettivamente.

    Le domande possono essere presentate esclusivamente attraverso la procedura on-line presente nell’area riservata EppiLife, entro le ore 12:00 del 20 maggio 2025.

    Il Bando è disponibile alla pagina “BANDI APERTI”, della voce di menu del sito “BENEFICI”.

  • PRIMO PIANO

    PEC Amministratori di società: ci sono sanzioni per gli inadempienti?

    Il MIMIT ha diffuso la nota n 43836 del 12 marzo con i primi chiarimenti relativi all'obbligo dei PEC per gli amministratori di società introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio.

    Tra i chiarimenti, la Nota evidenzia che le imprese già costituite al 1° gennaio possono provvedere all'adeguamento al nuovo adempimento entro il 30 giugno prossimo. 

    Vediamo le regole sotto il profilo sanzionatorio per chi non adempie.

    Leggi anche PEC Amministratori di società: istruzioni MIMIT per provvedere

    PEC amministratori di società: ci sono sanzioni per chi non provvede?

    La Nota in oggetto ha specificatamente sottolienato che relativamente alle eventuali sanzioni per chi non provvede a comunicare al registro delle imprese la PEC degli amministratori di società la norma istitutiva dell'obbligo " la novella non introduce alcuna nuova previsione, né, giusta il principio di legalità di cui all’articolo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, possono trovare applicazione alla fattispecie in esame, in via d’estensione o di analogia, le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter dell’articolo 16 del più volte menzionato decretolegge n. 185 del 2008. Residua l’applicabilità della ordinaria sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, in forza del quale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro «chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese», salva la riduzione dell’importo della sanzione ad un terzo nel caso in cui la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengano «nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti"

     

    Allegati: