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Risoluzione tardiva contratto di locazione: come fare?
Il Modello RLI serve per richiedere agli uffici dell’Agenzia delle Entrate:
- la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili,
- comunicarne eventuali proroghe, cessioni, risoluzioni o subentri,
- per esercitare l’opzione e la revoca della cedolare secca,
- per comunicare i dati catastali dell’immobile oggetto di locazione o affitto,
- la rinegoziazione del canone.
Il 26 novembre le entrate hanno anche disposto un aggiornamento del modello, per tutte le novità leggi anche: Contratti di locazione: Modello RLI aggiornato al 26 novembre.
Vediamo cosa occorre fare se si comunica la risoluzione di un contratto oltre l'anno.
Risoluzione tardiva contratto di locazione: come fare?
Il Modello RLI può essere presentato in via telematica da colui che sottoscrive la richiesta:
- direttamente (in tal caso deve essere in possesso del codice Pin per l’accesso ai servizi Telematici)
- oppure tramite un intermediario abilitato.
A tal fine può essere utilizzato il prodotto di compilazione e trasmissione reso gratuitamente disponibile
sul sito dell’Agenzia delle Entrate
Nel modello però, a seconda dell'adempimento per cui si presenta l'RLI vengono specificate relative istruzioni.
In merito alla Risoluzione del contratto, le istruzioni specificano che occorre indicare:
- il codice 4 nella casella “Adempimenti successivi”,
- indicare la data relativa all’adempimento selezionato e gli estremi del contratto
In presenza di un corrispettivo, deve essere compilato l’apposito campo (nel caso in cui è prevista la risoluzione con pagamento contestuale del corrispettivo va indicato il codice 7). Compilare, inoltre, la casella “Tipologia di regime” seguendo le istruzioni riportate più avanti.
Attenzione al fatto che, nel caso di risoluzione tardiva, effettuata oltre l’anno, l’adempimento non può essere fatto telematicamente ma è necessario rivolgersi all’ufficio presso cui è stata effettuata la registrazione dell’atto.
Si rimanda al modello RLI e istruzioni per tutte le altre informazioni del caso.
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Preposti Sicurezza: è obbligatoria la formazione biennale ?
Nel recente interpello n. 6/2024 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la Commissione Interpelli ha chiarito la periodicità obbligatoria della formazione dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che è stata oggetto di modifica con la legge di bilancio 2022.
Formazione preposti sicurezza: interpello ministeriale
L'istanza era stata sollevata dal Consiglio nazionale degli ingegneri, che ha richiesto chiarimenti in merito alla frequenza di aggiornamento della formazione dei preposti. In particolare, il quesito verteva su due opzioni:
- Se la periodicità obbligatoria della formazione di aggiornamento dei preposti debba essere anticipata a due anni, come indicato nel comma 7-ter dell’art. 37 del D.lgs. 81/2008, introdotto con la legge 215 2021 (legge di bilancio 2022) oppure
- se attualmente resti valido l’aggiornamento quinquennale stabilito dall'Accordo Stato-Regioni del 2011, ancora in vigore fino a nuovo provvedimento.
La risposta del Ministero ha chiarito che l'entrata in vigore di tale obbligo è subordinata all'emanazione di un nuovo Accordo Stato-Regioni e alla pubblicazione del relativo provvedimento ministeriale.
Dunque fino all’approvazione del nuovo Accordo, le aziende devono continuare a rispettare l’obbligo quinquennale, mantenendo valide le indicazioni fornite nel 2011.
Non è ancora comunicata una data specifica per l’adozione del nuovo Accordo.
Formazione preposti: gli obblighi in pratica
L’aggiornamento biennale della formazione professionale per i preposti non è ancora obbligatorio . Lo diventerà solo con l’approvazione del nuovo Accordo Stato-Regioni.
Si ricorda che i preposti attualmente devono seguire l’aggiornamento quinquennale previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 2011, che richiede almeno sei ore di formazione.
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Per l’Agriturismo devo richiedere il CIN?
Il Ministero del Turismo ha aggiornato le faq per il CIN degli affitti brevi e turistici al 22 ottobre scorso.
In particolare, un contribuente domandava se un agriturismo debba richiedere il CIN, il Ministero ha specificato che anche queste attività devono richiedere il codice identificativo nazionale entro il 1° gennaio 2025.
Ugualmente si presume che, qualora non provvedano, saranno soggette alle relative sanzioni per chi non adempie.
Ricordiamo inoltre che il BDRS, piattaforma ministeriale dove richiedere il CIN è attiva dal 3 settembre, clicca qui per accedervi.
Agriturismo: devo richiedere il CIN?
Il Ministero ha evidenziato che anche nei casi in cui la categoria di Agriturismo non sia contemplata all’interno delle normative regionali in materia di turismo (con la conseguenza che tale categoria sembrerebbe essere esclusa dall’alveo di applicazione dell’art. 13-ter, comma 1 del Decreto Legge n. 145/2023), anche per la suddetta categoria si rende necessaria l’acquisizione del CIN.
Ciò al fine di consentire la piena esplicazione della finalità della disciplina introdotta dal citato Decreto Legge n. 145/2023, che ha tra gli obiettivi primari quello di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, la sicurezza del territorio e il contrasto a forme irregolari di ospitalità. -
B&B o Affittacamere: devono avere gli estintori?
Il Ministero del Turismo ha prorogato al 2025 gli obblighi inerenti il CIN affitti brevi.
In particolare, con avviso del 22 ottobre è stato disposto che entro il 1° gennaio 2025 è necessario munirsi del CIN richiedendolo sulla apposita piattaforma istituita dal Minstero, nota come BDRS ufficialmente operativa dallo scorso 3 settembre.
Tra le norme del CIN, per le strutture ricettive turistiche o di affitto breve, vi sono anche gli obblighi inerenti ai dispositivi di sicurezza che gli immobili devono avere in dotazione, tra questi, anche gli estintori.
A proposito della proroga, il 22 ottobre, sono state anche aggiornate le FAQ che replicano ai dubbi sugli adempimenti previsti per i dispositivi di sicurezza.
Tra queste, con una faq si replica al seguente quesito: "I Bed&Breakfast o gli Affittacamere sono soggetti all’obbligo di dotazione di estintori e rilevatori di gas combustibili e monossido di carbonio?"
La risposta del Ministero è negativa, vediamo ulteriori dettagli.B&B o Affittacamere devo avere gli estintori?
Con FAQ pubblicata sul sito del Ministero del Turismo si specifica che secondo la normativa sul CIN (D.L. n. 145/2023 – art. 13-ter, comma 7), è soggetto all’obbligo di estintori e di dispositivi di rilevamento del monossido di carbonio, solo chi concede in locazione unità immobiliari con contratti di:
- locazione breve (ai sensi del D.L. n. 50/2017),
- o di locazione per finalità turistiche, senza offrire servizi aggiuntivi
e quindi per i B&B non è necessario.
Attenzione però al fatto che, specifica il Ministero, ciò non esclude che i B&B gli affittacamere o altre tipologie di strutture ricettive siano soggetti ad altri obblighi in materia di sicurezza.
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Omessa dichiarazione IRAP: è causa di esclusione per il CPB?
In prossimità della scadenza del 31 ottobre per l'adesione al CPB da parte dei contribuenti forfettari e dei contribuenti ISA, le Entrate hanno pubblicato una serie di ulteriori chiarimenti con FAQ, ultimi dei quali i due quesiti cui si risponde il giorno 28 ottobre.
In particolare, attingendo dai quesiti del 25 ottobre, vediamo la replica ADE sulla omessa dichiarazione IRAP per gli anni 2021/2023 e 224/2025.
Omessa dichiarazione IRAP: è causa di esclusione per il CPB?
Si chiedeva appunto se l'omessa dichiaraizone IRAP fosse o meno causa di esclusione dal CPB.
Le Entrate, confermano che l’omessa dichiarazione IRAP relativa ad uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in cui si aderisce al CPB non costituisce causa di esclusione dallo stesso, atteso che l’articolo 11, comma 1 del decreto CPB riferisce tale causa di esclusione alla sola “mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento”.
Viceversa, l’articolo 22, comma 2, lettera c), prevede tra le cause di decadenza dal CPB «le violazioni, relative agli anni oggetto del concordato, di cui: agli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, e 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».
Pertanto, l’omessa dichiarazione IRAP, per uno degli anni d’imposta 2024 o 2025, determina la decadenza dal CPB.
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Imposta di bollo fatture elettroniche e bollo virtuale: che differenza c’è?
L'agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida sul pagamento dell'imposta di bollo per le fatture elettroniche aggiornata al 2024.
Vediamo che differenza c'è tra il bollo virtuale e l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche che potrebbe ingenerare confusione nei contribuenti.
Imposta di bollo fatture elettroniche: differenza col bollo virtuale?
Secondo quanto specificato nella Guida 2024 sull'imposta di bollo delle fatture elettroniche, la modalità prevista per l’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche non deve essere confusa con il cosiddetto “bollo virtuale” (cioè con la modalità di pagamento indicata nell’articolo 15 del Dpr n. 642/1972, che stabilisce che l’imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, su richiesta degli interessati, per determinati atti e documenti, definiti con appositi decreti ministeriali).
Tale procedura consiste nella richiesta di apposita autorizzazione all’Agenzia delle entrate, nell’indicazione dell’assolvimento del bollo in modalità virtuale
- sui documenti cartacei,
- nella presentazione di una dichiarazione annuale per la liquidazione dell’importo dovuto per l’imposta di bollo
- e nel versamento tramite modello F24
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La società tra professionisti può accedere al CPB?
Le Entrate hanno ulteriormente aggiornato la sezione delle FAQ dedicate al CPB Concordato preventivo biennale.
Ricordiamo che l'agevolazione è in scadenza il prossimo 31 ottobre e prevede un accordo con il fisco sottoposta a tassazione sostitutiva anzichè a tassazione ordinaria, secondo determinate condizioni previste dal Decreto CPB.
Vediamo se la misura è rivolta anche alle società tra professionisti.
La società tra professionisti può accedere al CPB?
Con FAQ si replica ad un contribuente che domandava se una società tra professionisti, in quanto titolare di reddito di impresa, possa accedere al CPB.
Viene ricordato che l’articolo 10 del decreto CPB stabilisce che possono accedere al CPB “i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità di cui all’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50”.
La norma subordina l’accesso al CPB alla condizione che i contribuenti applichino gli ISA.
Pertanto, si ritiene che siano esclusi dall’ambito soggettivo di tale regime quei soggetti che esercitano un’attività di impresa o di lavoro autonomo per la quale non risultano approvati gli ISA.
Taluni ISA sono approvati per attività esercitate in forma di impresa o di lavoro autonomo, come ad esempio per servizi di progettazione di ingegneria, servizi di amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi, servizi di fisioterapia.
Altri ISA, invece, sono approvati per attività esercitate esclusivamente in forma di lavoro autonomo, come ad esempio per le attività degli studi notarili, delle attività tecniche svolte da geometri, delle attività degli studi legali, servizi forniti da commercialisti, servizi forniti da esperti contabili, consulenti del lavoro, revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi, laddove tali attività producano reddito di lavoro autonomo.
Ulteriori ISA, infine, sono approvati solo per i contribuenti esercenti attività d’impresa come, ad esempio, per le attività di riparazioni meccaniche di autoveicoli, saloni di barbiere e parrucchiere, ristorazione con somministrazione, attività di mediazione immobiliare.
Pertanto viene evidenziato che la condizione per accedere è che la società sia soggetta agli Indici sintetici di affidabilità, ISA.