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Plusvalenze da criptoattività: come vengono tassate le persone fisiche?
Con una FAQ del 30 aprile pubblicata nella sezione del Modello 730/2025 le Entrate rispondono al seguente quesito: come vengono tassate le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da cripto-attività nei confronti delle persone fisiche?Prima dei dettagli si ricorda che, dal 30 aprile è possibile consultare la dichiarazione precompilata 2025 per tutti i contribuenti e gli intermediari interessati.Plusvalenze da criptoattività: tassato l’importo eccedente la franchigia
Sulle plusvalenze e gli altri proventi derivanti da cripto-attività si applica una imposta sostitutiva del 26%.
Viene chiarito che per il calcolo della base imponibile delle plusvalenze e gli altri proventi realizzate nell’anno di imposta, è riconosciuta una franchigia di euro 2.000.
Le Entrate esemplificando hanno prodotto il seguente esempio:
- se il contribuente nel 2024 ha realizzato plusvalenze e altri proventi per un ammontare complessivo di 2.500 euro, la base imponibile determinata a seguito della compilazione della specifica sezione:
- del quadro T del Modello 730/2025
- o del quadro RT del Modello REDDITI 2025 PF
- sarà pari all’importo di euro 500, ovvero all’importo eccedente la franchigia.
Nel caso in cui contribuente non abbia potuto tener conto di tale franchigia della dichiarazione dei redditi 2024 (anno d’imposta 2023) può richiedere il rimborso della maggior imposta sostitutiva versata.
- se il contribuente nel 2024 ha realizzato plusvalenze e altri proventi per un ammontare complessivo di 2.500 euro, la base imponibile determinata a seguito della compilazione della specifica sezione:
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Stipendio: il datore di lavoro può ridurlo unilateralmente?
In tempi di incertezza economica e riorganizzazioni aziendali molti lavoratori si chiedono se il proprio stipendio possa essere ridotto dal datore di lavoro senza il loro consenso. La recente Ordinanza della Corte di Cassazione n. 8150 del 2025 fa chiarezza su questo tema delicato, distinguendo i casi in cui la retribuzione può essere modificata da quelli in cui è protetta dalla legge.
Vediamo cosa è emerso da questa decisione e come si applicano le norme del Codice Civile e della contrattazione collettiva.
Il principio di irriducibilità dello stipendio: cosa dice la legge?
Il principio dell’irriducibilità della retribuzione è sancito dall’articolo 2103 del Codice Civile e rappresenta uno dei cardini della tutela del lavoratore subordinato. Secondo questa norma, il datore di lavoro non può modificare in senso peggiorativo le mansioni e, di conseguenza, il trattamento economico riconosciuto al dipendente, salvo espressi accordi o casi particolari previsti dalla legge o dai contratti collettivi. Ma la realtà, come mostrato dalla recente giurisprudenza, è più complessa.
La sentenza della Cassazione n. 8150/2025 affronta proprio questo tema. Il caso riguarda alcune lavoratrici che, a seguito del trasferimento del ramo d’azienda in cui erano impiegate, hanno subito la soppressione di un emolumento chiamato “superminimo non assorbibile”, presente da oltre vent’anni nelle loro buste paga. Tale voce retributiva derivava da un accordo collettivo aziendale del 1997, poi ribadito nel 2004. Tuttavia, nel 2018, l’azienda ha esercitato il diritto di disdetta formale dagli accordi integrativi, con effetto definitivo a partire dal maggio 2020.
Secondo le ricorrenti, tale riduzione costituiva una violazione dell’art. 2103 c.c., oltre che dell’art. 2112 c.c. in materia di trasferimento d’azienda. Tuttavia, sia la Corte d’Appello di Venezia che la Cassazione hanno respinto la tesi delle lavoratrici, affermando la piena legittimità della disdetta e della conseguente soppressione del superminimo.
Quando è legittima una riduzione della retribuzione?
La Corte ha chiarito che non si tratta di una riduzione unilaterale e arbitraria decisa dal datore di lavoro nel contratto individuale, ma del legittimo venir meno di un trattamento economico previsto da un accordo collettivo aziendale. La differenza è fondamentale: mentre le condizioni pattuite direttamente nel contratto individuale possono essere modificate solo con il consenso del lavoratore, quelle derivanti da un contratto collettivo possono essere revocate tramite disdetta, come nel caso in esame, con gli effetti previsti dall’ordinamento.
Nel caso specifico, il superminimo non assorbibile era stato riconosciuto non in relazione a specifiche competenze, mansioni o qualità professionali delle lavoratrici, ma per compensare le differenze retributive legate al passaggio da un contratto collettivo più favorevole a uno meno vantaggioso.
Si trattava, quindi, di una misura collettiva e transitoria, non di un diritto individuale radicato nel singolo rapporto di lavoro.
La Cassazione ha anche ricordato che, in base alla direttiva UE 2001/23 e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, il cessionario di un’azienda non è tenuto a garantire condizioni retributive superiori a quelle previste nel nuovo contratto collettivo applicato, se non fino alla scadenza del contratto precedente o alla sua sostituzione con altro contratto. In altre parole, l’invarianza del trattamento economico si applica solo al momento del trasferimento, e non può essere garantita in modo illimitato nel tempo. Nel caso in esame, il trattamento migliorativo era stato mantenuto addirittura per oltre vent’anni.
Il datore può ridurre lo stipendio? Solo in casi specifici e con regole chiare
La risposta alla domanda iniziale, dunque, è: No, il datore di lavoro non può ridurre lo stipendio in modo arbitrario e unilaterale, ma può farlo solo in presenza di determinate condizioni, in particolare:
- Disdetta di accordi collettivi: Se un emolumento è previsto da un accordo integrativo aziendale, come nel caso del superminimo non assorbibile, la disdetta di tale accordo può comportare la cessazione del diritto al relativo trattamento economico. Questa disdetta deve avvenire secondo le regole previste dai contratti collettivi stessi.
- Cambio del contratto collettivo applicato: In caso di trasferimento d’azienda, il nuovo datore può applicare un contratto collettivo diverso, anche meno favorevole, purché questo avvenga nel rispetto dell’art. 2112 c.c. e non comporti un peggioramento delle condizioni “per il solo fatto del trasferimento”.
- Assenza di accordi individuali contrari: Se un beneficio economico è stato espressamente pattuito nel contratto individuale e collegato a mansioni, anzianità o meriti personali, esso non può essere ridotto senza il consenso del lavoratore.
Quindi, la Cassazione ha ribadito un principio di equilibrio: i lavoratori sono tutelati da modifiche unilaterali peggiorative nel loro contratto individuale, ma non possono pretendere che benefici economici nati da accordi collettivi, anche datati, restino immutabili nel tempo, soprattutto se questi accordi sono stati formalmente disdettati.
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RASD chi può operare? come si fa il cambio di legale rappresentante?
Con l’entrata in vigore del nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD) devono gestire online numerosi adempimenti legati all'iscrizione, all’aggiornamento dei dati e alle comunicazioni obbligatorie. Sono state recentemente pubblicate numerose faq nell'area riservata del Registro .
Ne proponiamo alcune che chiariscono alcuni aspetti operativi e amministrativi più richiesti in tema di soggetti abilitati ad operare sul RASD , in primo luogo il legale rappresentante.
Posso operare nel Registro in attesa dell’approvazione della domanda?
Sì. La normativa stabilisce che l’iscrizione al RASD ha validità a partire dalla data di presentazione della domanda, non dalla sua approvazione. Questo significa che gli atti compiuti dalla ASD/SSD sono validi fin da subito, anche se la domanda è ancora in fase di verifica da parte del Dipartimento per lo sport.
Come si richiede il certificato di iscrizione al RASD?
Per ottenere il certificato di iscrizione, il legale rappresentante dell’ente deve accedere al portale registro.sportesalute.eu con le proprie credenziali e seguire la procedura guidata “Scarica certificato”.
Il certificato può essere richiesto anche da chiunque vi abbia interesse, secondo l’art. 8 del d.lgs. 39/2021.
Cosa fare in caso di cambio del legale rappresentante dell’ASD/SSD?
In caso di modifica del legale rappresentante, l’Organismo sportivo affiliato deve inserire nel sistema i dati del nuovo rappresentante, compreso il codice fiscale.
Dopo l’inserimento:
- Il nuovo legale rappresentante potrà accedere al RASD e richiedere nuove credenziali.
- L’utenza del precedente rappresentante verrà disattivata.
È possibile operare sul RASD anche come intermediari ex lege 12/1979?
Sì, il portale RASD consente di delegare soggetti esterni, come intermediari abilitati (es. consulenti del lavoro).
I delegati operano per conto del legale rappresentante, ma se uno studio già gestisce il Libro Unico del Lavoro (LUL) con numerazione propria, può continuare ad usare la propria modalità senza obbligo di utilizzare il RASD per gli adempimenti legati al personale.
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Polizza catastrofale imprese: quali sono i dubbi frequenti?
Il MIMIT ha pubblicato in data 2 aprile un pacchetto di FAQ in replica ai dubbi sulla polizza catastrofali per le imprese.
In particolare, dopo la proroga differita per PMI, medie e grandi imprese si replica ad alcuni quesiti più ricorrenti posti dagli operatori interessati da questo nuovo adempimento.
Prima di approfondire alcuni chiarimenti ricordiamo che l'obbligo di polizza è scattato dal 1° aprile per le grandi imprese ed è slittato per le medie e le piccole realtà imprenditoriali.
Per i dettagli della proroga leggi: Polizza rischi catastrofali imprese: approvata proroga differenziata
Beni gravati da abuso edilizio: occorre stipulare la polizza catastrofale?
Il MIMIT ha specificato che in questo caso la polizza catastrofale non occorre.
L'articolo 1, comma 2, del DM n. 18/2025 dispone che "sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione".
Beni in costruzione: occorre stipulare la polizza catastrofale?
Il MIMIT ha chiarito che i beni immobili in costruzione non sono soggetti all'obbligo assicurativo, in quanto sono iscritti all'articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numero 5), mentre l'articolo 1, comma 1, lettera b) del DM n. 18/2025 fa riferimento alle immobilizzazioni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile.
Studio legale: occorre stipulare la polizza catastrofale?
L'obbligo assicurativo sussiste per tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile. L'obbligo di stipulare la polizza, pertanto, discende dall'obbligo di iscrizione al Registro delle imprese.
Va evidenziato che se un immobile è impiegato per l'esercizio dell'attività di impresa ricade nel perimetro dell'obbligo assicurativo per la porzione di edificio destinata all'esercizio dell'attività d'impresa.
Veicoli iscritti al PRA: occorre stipulare la polizza catastrofale?
Il MIMIT ha evidenziato che l'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 4) del DM 30 gennaio 2025, n. 18 definisce le attrezzature industriali e commerciali, comprendendo in esse macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.
Risultano, pertanto, esclusi dai beni oggetto della copertura assicurativa di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, i veicoli iscritti al P.R.A.
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Enpam: quali sono contributi e scadenze per il 2025?
I contributi dovuti da medici e odontoiatri all'ENPAM sono suddivisi in quota A e quota B progressivi sul reddito dell'anno precedente con aliquote differenziate.
Il reddito da libera professione è coperto dai contributi previdenziali di Quota A fino a un certo importo (140 mila euro nel 2025).
Superata questa soglia si deve compilare il modello D disponibile nell'aea reiservata e pagare i contributi di Quota B.
Nei prossimi paragrafi tutti i dettagli per il 2025.
Per ulteriori informazioni vedi www.enpam.itContributi ENPAM quota A 2025
I contributi di Quota A si possono pagare in unica soluzione oppure in quattro o otto rate senza interessi. Il pagamento a rate è possibile solo attivando la domiciliazione bancaria con Enpam.
E' possibile anche pagare a rate attivando gratuitamente la carta di credito che Enpam mette a disposizione in convenzione con la Banca popolare di Sondrio. In questo caso, però,va disattivato l’addebito diretto con l’Enpam
Gli importi aggiornati al 2025 sono:
- € 145,81 all’anno per gli studenti;
- € 291,61 all’anno fino a 30 anni di età;
- € 566 all’anno dal compimento dei 30 fino ai 35 anni;
- € 1.062,12 all’anno dal compimento dei 35 fino ai 40 anni;
- € 1.961,56 all’anno dal compimento dei 40 anni fino all’età del pensionamento di Quota A;
- € 1.062,12 all’anno per gli iscritti oltre i 40 anni ammessi a contribuzione ridotta (a questa categoria appartengono solo gli iscritti che hanno presentato la scelta prima del 31 dicembre 1989. Dal 1990 non esiste più la possibilità di chiedere la contribuzione ridotta).
Va aggiunto anche il contributo di maternità, adozione e aborto di 95,54 euro all’anno (approvato dal Ministero GU 14.3.2025).
I contributi sono dovuti dal mese successivo all’iscrizione all’Albo fino al mese di compimento dell’età per la pensione o al mese di cancellazione dall’Albo.
Contributi ENPAM aliquote e scadenze
In base al tipo di attività svolta, prima della compilazione del modello D si può scegliere l’aliquota con la quale versare i contributi (intera, dimezzata, ridotta).
Gli iscritti in pensione anticipata di Quota B (anche in cumulo/totalizzazione) devono versare i contributi con l’aliquota intera fino al compimento dei 68 anni (articolo 4, comma 5, Regolamento del Fondo di previdenza generale).
Quota A –
Il pagamento dei contributi minimi è effettuato anche a mezzo iscrizione a ruolo. Il relativo avviso di pagamento, trasmesso direttamente dalla Fondazione Enpam a mezzo MAV, potrà essere corrisposto in unica soluzione entro il 30 aprile, ovvero in quattro rate con scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre.
Quota B –
- I' Aliquota intera sul reddito prodotto nel 2024 è pari al 19,50% sul reddito libero professionale (al netto delle spese sostenute per produrlo) fino a 140.000,00 euro; sugli importi residui, oltre questo tetto, si versa l’1%.
- l'Aliquota dimezzata è del 9,5%
- Aliquota ridotta 2% ( riservata a tirocinanti corso di formazione in Medicina generale, iscritti Inps per attività intramoenia)
ll contributo deve essere versato mediante bollettino MAV precompilato, inviato dalla Banca Popolare di Sondrio, cassiere dell’Ente, a tutti gli iscritti tenuti al versamento e pagabile presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale, entro il 31 ottobre
È anche prevista la possibilità di effettuare il pagamento mediante addebito diretto su conto corrente. In tal caso l’iscritto può optare per una delle seguenti forme di versamento:
- unica soluzione (31 ottobre );
- due rate (31 ottobre e 31 dicembre );
- cinque rate (31 ottobre, 31 dicembre e 28 febbraio, 30 aprile e 30 giugno dell'anno successivo ).
La scadenza della dichiarazione previdenziale dei redditi per la quota B è fissata al 31 luglio dell'anno successivo
Medici formati all’estero
A seguito dell’emergenza Covid-19 e della guerra in Ucraina, i medici e i dentisti che hanno conseguito la qualifica professionale all’estero possono esercitare in Italia senza doversi obbligatoriamente iscrivere all’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri.
Questi professionisti devono comunque versare i contributi previdenziali alla Quota A dell’Enpam e alle altre gestioni della Fondazione in base all’attività professionale che svolgono in Italia e al tipo di rapporto instaurato con le strutture sanitarie.
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Quali sono i contributi previdenziali 2025 per i veterinari?
L'ente nazionale di previdenza e assistenza dei Veterinari ha comunicato che i bollettini per il pagamento dei contributi minimi sono disponibili dal 15 marzo 2025 nella sezione “Pagamento Contributi – M.Av./PagoPA/S.D.D.” dell’Area Riservata sul sito ENPAV.IT.
Per chi ha richiesto la rateazione in 8 rate, il primo bollettino avrà scadenza 31 marzo, mentre per chi ha 4 o 2 rate, la prima scadenza per il pagamento sarà il 31 maggio.
A partire dal 17 marzo saranno inoltre disponibili nell’Area Riservata l’Attestazione dei Versamenti 2024 e la CU-Certificazione Unica 2025.
I documenti possono essere scaricati nella sezione “Certificati e Comunicazione” del Menu.
L’Attestazione dei Versamenti certifica tutti i contributi che sono stati effettivamente pagati nel 2024, a prescindere dalla scadenza dei bollettini.
Se nel corso dell’anno 2024 non è stato effettuato alcun pagamento, il documento non è presente.
Viene anche precisato che la CU-Certificazione Unica 2025, sarà pubblicata se nel 2024 sono state percepite dall’Enpav delle somme per:
• la pensione
• l'indennità di maternità
• il tirocinio professionale TIÈ (Talenti incontrano Eccellenze)
• le Borse di Specializzazione post-laurea BOSS
• alcune tipologie di provvidenza straordinaria.
L'ente non ha ancora pubblicato il dettaglio degli importi minimi dovuti nel 2025.
Prospetto contributi annuali
Anno
Soggettivo
minimo
% Soggettivo
Reddito
minimo
SoggettivoReddito
massimo
SoggettivoIntegrativo
minimoVolume di affari
minimo
integrativo% integrativo
Maternità
Solidarietà
2023
€ 2.890
17%
€ 17.000
€ 99.750
€ 510
€ 25.500
2%
€ 120
€ 237,50
2024
€ 3.237,50
17,50%
€ 18.500
€ 108.550,00
€ 555
€ 27.750,
2%
€ 95
€ 258,50
Per maggiori informazioni visita il sito www.enpav.itContributi previdenziali veterinari 2025
I veterinari iscritti all'ENPAV sono soggetti al versamento di contributi minimi e contributi correlati al reddito
Si ricorda che in base al numero di rate scelte per il pagamento le scadenze per i versamenti sono sono:
- · 31 maggio e 31 ottobre per chi non ha chiesto rateazioni (emissione standard)
- · 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 31 ottobre per chi ha scelto 4 rate
- · ogni fine mese dal 31 marzo al 31 ottobre per chi ha scelto 8 rate.
CONTRIBUTI MINIMI
Sono i Contributi dovuti da tutti gli iscritti all’Albo professionale e all’Enpav per il periodo di effettiva iscrizione anche in mancanza di reddito professionale .
Per i pensionati Enpav non è previsto alcun Contributo minimo, tranne per i pensionati di Invalidità, i quali versano il Contributo Soggettivo minimo ridotto del 50%.
Il Contributo Soggettivo minimo 2025 è pari a € 3.237,50 annui ed è interamente deducibile dall'IRPEF
Per coloro che si sono iscritti per la prima volta all’Albo, con un’età inferiore ai 32 anni, è prevista un’agevolazione per i primi 4 anni di iscrizione (48 mesi):
- I anno (12 mesi) di iscrizione: gratuito (comunque utile ai fini del raggiungimento dell’anzianità di iscrizione necessaria ad avere diritto alla Pensione)
- II anno (ulteriori 12 mesi) di iscrizione: pagamento del 33% del Contributo Soggettivo minimo
- III e IV anno di iscrizione (ulteriori 24 mesi): pagamento del 50% del Contributo Soggettivo minimo
Per coloro che si sono iscritti per la prima volta all’Albo, con un’età superiore ai 32 anni e inferiore a 35, è prevista un’agevolazione per i primi 2 anni di iscrizione (24 mesi):
- I anno (12 mesi) di iscrizione: pagamento del 33% del Contributo Soggettivo minimo
- II anno (ulteriori 12 mesi) di iscrizione: pagamento del 50% del Contributo Soggettivo minimo
Contributo Integrativo minimo 2024 è pari a € 555,00 annui
Per coloro che si sono iscritti per la prima volta all’Albo con un’età anagrafica inferiore ai 32 anni di età sono previste le stesse riduzioni del contributo soggettivo
Contributo di Solidarietà minimo 2024 pari a € 258,50 annui
È dovuto esclusivamente dagli iscritti all’Albo professionale che non siano anche iscritti all’Enpav ed è interamente deducibile ai fini dell’IRPEF
CONTRIBUTO DI MATERNITA'
Per l’anno 2025 è stato confermato pari a € 95,00 annui (approvazione ministeriale pubblicata in GU il 14.3.2025). i ricorda che è interamente deducibile ai fini dell’IRPEF
CONTRIBUTI PERCENTUALI SULLE ECCEDENZE
Sono i contributi calcolati in base al reddito professionale netto e al fatturato. In base a quanto dichiarato nel Modello 1 il sistema calcola automaticamente se sono dovute somme eccedenti
I Contributo Soggettivo percentuale è pari alle seguenti percentuali (che valgono per i redditi prodotti nel 2023 e quindi dichiarati nel Modello 1/2024):
- 17% fino a € 99.750,00
- 3% oltre tale limite (di cui il 2% è destinato al finanziamento della Pensione Modulare)
I Medici Veterinari che sono stati iscritti per tutto l'anno 2023 e hanno prodotto nel 2023 un reddito inferiore o uguale a 17.000,00 Euro NON devono pagare il contributo soggettivo percentuale.
Il Contributo Soggettivo aumenta annualmente dello 0,5% (fino all’aliquota massima del 22% che sarà raggiunta nel 2033) ed è interamente deducibile ai fini dell’IRPEF.
CONTRIBUTO INTEGRATIVO PERCENTUALE
è pari al 2% per tutti gli iscritti agli Albi dei Medici Veterinari da applicare sui corrispettivi percepiti nello svolgimento dell’attività professionale (prima di applicare l’IVA)
E' a carico del cliente e va versato indipendentemente dall’effettivo pagamento da parte di quest’ultimo e NON può essere dedotto ai fini dell’IRPEF.
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PERCENTUALE
è dovuto dai Medici Veterinari iscritti agli Albi professionali che abbiano optato per l’iscrizione ad altro Ente previdenziale, oppure che abbiano rinunciato all’iscrizione all’Ente perché hanno compiuto i 68 anni di età senza aver maturato il diritto a pensione.
È pari al 3% del reddito professionale di Medico Veterinario dell’anno precedente ed è deducibile ai fini dell’IRPEF.
Dichiarazione reddituale veterinari
Tutti gli iscritti agli Albi professionali dei Veterinari (inclusi i non iscritti all’Ente ed i pensionati), devono comunicare entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, l’ammontare del reddito professionale prodotto nell’anno precedente (comprensivo dell’eventuale reddito di partecipazione ad associazione di professionisti), nonché il totale dei compensi percepiti nello svolgimento dell’attività professionale. Su tali importi infatti si calcolano i contributi previdenziali .
La dichiarazione va inviata con il Modello A1.
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Contributi Geometri quanto si paga nel 2025?
Tutti i Geometri che esercitano la libera professione devono iscriversi all'Ente Cassa Italiana Geometri – CIPAG . I contributi dovuti alla Cipag sono:
- il contributo soggettivo;
- il contributo integrativo;
- il contributo di maternità.
con riduzioni per neoiscritti praticanti e per maternita
Vediamo in dettaglio importi modalità e scadenze per il 2025.
Contributi geometri 2025 : soggettivo, integrativo, maternità
Il contributo soggettivo è quantificato in misura percentuale al
- minimo del 20% nel 2025 sul reddito Irpef prodotto nell'anno precedente, con un minimo di 4.205 euro comunque dovuto (indipendentemente dalla produzione di reddito professionale).
- 3,5% su reddito eccedente € 182.100,00.
Il contributo integrativo è quantificato nella misura del 5% sul volume d'affari ai fini Iva (prodotto nell'anno precedente) ; Va esposto in fattura e versato dal committente al professionista che ha l'obbligo di riversarlo alla Cassa.
I geometri iscritti alla Cassa che abbiano emesso fattura nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2020 nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni devono applicare l'aliquota nella misura del 4%.
Dal 2019 al 2023 il montante contributivo è integrato – per ogni anno di regolare iscrizione e contribuzione – anche da un ulteriore quota così determinata:
a) 2% del volume d’affari dichiarato ai fini della determinazione del contributo integrativo nel caso di prima iscrizione alla Cassa a partire dal 1.01.2010;
b) 1,5% del volume d’affari dichiarato ai fini della determinazione del contributo integrativo nel caso di prima iscrizione alla Cassa a partire dal 1.01.2000 e fino al 31.12.2009;
c) 0,5% del volume d’affari dichiarato ai fini della determinazione del contributo integrativo nel caso di prima iscrizione alla Cassa antecedente al 1.01.2000.
Dal 2024 la quota retrocessa è pari al 3% del volume d’affari dichiarato nel caso di prima iscrizione alla Cassa a partire dal 1.01.2010, con riduzione dello 0,1% per ogni anno di iscrizione antecedente, ferma rimanendo una percentuale di retrocessione minima dello 0,5%.
L’importo del volume d’affari, posto a base del calcolo della quota da retrocedere al montante contributivo, non può eccedere il limite reddituale (vedi tabella sottostante)
Il contributo di maternità è quantificato di anno in anno, per il 2025 è pari a 7 euro ( approvato dal Ministero del lavoro GU 14.3.2025)
E' possibile versare una quota volontaria aggiuntiva di contributo soggettivo – variabile dall'1% al 10% del reddito professionale dichiarato , interamente deducibile dal reddito e che da luogo ad un supplemento di pensione aggiuntivo al trattamento di base.
Contributi Cipag geometri le agevolazioni
Sono previste riduzioni contributive per i nuovi iscritti a CIPAG , tirocinanti , per maternità.
NUOVI ISCRITTI
Per coloro che si iscrivono per la prima volta alla Cassa entro il trentesimo anno di età è previsto il pagamento del contributo soggettivo (sia per l’aliquota che per la quota minima) nella misura di un quarto per i primi 2 anni di iscrizione e della metà per i successivi 3 anni. È inoltre prevista l'esclusione dal pagamento della contribuzione integrativa minima, fatta salva l'eventuale autoliquidazione sul volume d'affari effettivamente prodotto
Tali benefici sono riconosciuto fino al 31 dicembre dell'anno di compimento del 30° anno di età. Nel caso in cui non si sia beneficiato dell’intero quinquennio entro tale termine, le agevolazioni proseguono, sempre nel limite massimo dei 5 anni e nel caso di continuità di iscrizione, limitatamente però ai soli contributi minimi.
L'aliquota per l'integrativo resta fissata al 5%
l contributi integrativo minimo non è dovuto
PRATICANTI
Il contributo soggettivo minimo per il 2025 ridotto per i praticanti è pari a 1.051,25 euro
MATERNITA
A partire dal 2025, per le professioniste madri iscritte alla Cassa la contribuzione soggettiva minima e la contribuzione integrativa minima sono ridotte alla metà per due anni a partire dall’anno di nascita del figlio o,dall’anno di ingresso in caso di adozioni
Per il solo anno dell’evento è prevista l’integrazione del montante contributivo tramite l’accredito figurativo della contribuzione soggettiva non versata Per il secondo anno di beneficio è facoltà dell’iscritta provvedere all’integrazione volontaria della contribuzione soggettiva, entro 5 anni, con la sola applicazione degli interessi legali.
CIPAG geometri Modalità di pagamento e scadenze
A partire dall'11 luglio 2022 Cassa Geometri ha attivato sui propri sistemi la piattaforma di pagamento “pagoPA”, come previsto dalla sentenza n. 1931/2021 del Consiglio di Stato, che ha incluso le Casse privatizzate fra i soggetti obbligati
Oltre agli strumenti messi a disposizione da pagoPA ( home banking, carte di credito ecc) sarà ancora possibile effettuare pagamenti con:
a) Modello F24 accise, per compensare eventuali crediti del fisco con la contribuzione dovuta;
b) addebito diretto su conto corrente tramite Sepa Direct Debit (SDD).
CODICI PAGAMENTO F24 in caso di compensazione con crediti tributari
Contributo soggettivo minimo GE01 2025
Contributo integrativo minimo GE21 2025
Contributo di maternità GE51 2025
il professionista può versare con le seguenti modalità
- unica soluzione con scadenza del pagamento il
- pagamento in 4 rate mensili, con applicazione di un tasso di interesse dell'1,00% su base annua, con prima rata scadente il 30 settembre e le restanti il 27 dei mesi di ottobre, novembre e dicembre;
- pagamento in 10 rate mensili, con applicazione di un tasso di interesse del 2,50% su base annua, con prima rata scadente il 30 settembre e le restanti il 27 del mese, a partire dal mese di ottobre e fino al mese di giugno
(Nel 2024 la scadenza del 30 settembre era stata prorogata al 7 ottobre)
La contribuzione minima può essere volontariamente versata, in anticipo rispetto alla dichiarazione dei redditi, in quattro rate scadenti il 27 febbraio, il 27 aprile, il 27 giugno e il 28 agosto.
Cassa Geometri CIPAG : Le sanzioni
n caso di tardivo, omesso o incompleto versamento dei contributi, le sanzioni previste sono pari:
- al 2% del contributo evaso se il pagamento avviene entro 180 giorni dal termine fissato (art. 34, comma 6, lett. a del Regolamento sulla contribuzione);
- al 10% del contributo evaso in caso di pagamento effettuato oltre 180 giorni del termine prescritto, ma prima della contestazione da parte della Cassa Geometri attraverso un procedimento coattivo (art. 34, comma 6, lett. b del Regolamento sulla contribuzione);
- al 25% del contributo evaso in caso di contestazione da parte della Cassa Geometri attraverso procedimento coattivo (art. 34, comma 5 del Regolamento sulla contribuzione ).
La sanzione, per ciascuna violazione , non può essere superiore al 50% dell'importo dei contributi dovuti e non può essere inferiore all'1% del contributo soggettivo minimo dell'anno di riferimento.
Per maggiori informazioni visita il sito www.cassageometri.it