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Rottamazione quater: riammissione per quali debiti?
Il Decreto Milleproroghe ha previsto la riammissione dei decaduti dalla rottamazione quater.
Sono previste specifiche condizioni per potersene avvalere, in proposito leggi: Rottamazione quater: domanda di riammissione entro il 30 aprile.
Vediamo per quali debiti si può richiedere la riammissione alla rottamazione entro il 30 aprile prossimo.
Rottamazione quater: riammissione per quali debiti ?
Rientrano nell’ambito applicativo della riammissione alla Definizione agevolata solo i debiti già oggetto di un piano della “Rottamazione-quater” per i quali:
- non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024, oppure non è stato effettuato alcun pagamento;
- è stato effettuato in ritardo il pagamento di almeno una rata, tra quelle in scadenza fino al 31dicembre 2024, rispetto al termine previsto (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) oppure è stato versato un importo inferiore a quello dovuto.
Attenzione al fatto che non rientrano invece nella riammissione i debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024.
Per tali debiti, al fine di non perdere i benefici della Definizione agevolata, i contribuenti interessati devono continuare i pagamenti nel rispetto delle scadenze indicate nelle Comunicazioni delle somme dovute già in loro possesso.
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Rottamazione quater: se riammessi valgono i pagamenti post decadenza?
In ragione della possibilità di essere riammessi alla Rottamazione quater se decaduti, prevista dalla legge di conversione del Decreto Milleproroghe, Ia Riscossione, oltre alle istruzioni pratiche per presentare domanda di riammissione entro il 30 aprile prossimo (Leggi anche: Rottamazione quater: domanda di riammissione entro il 30 aprile) ha pubblicato una serie di chiarimenti con FAQ.
Veniva domandato se in caso di accoglimento della mia domanda di riammissione, si terrà conto di eventuali pagamenti effettuati dopo la “decadenza” dalla “Rottamazione- quater”
La replica dell'ADER è affermativa.
Il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di Definizione agevolata terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all’intervenuta "decadenza" del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di "capitale".
Si ricorda che la "decadenza" da un piano di pagamento della Definizione agevolata comporta automaticamente la cessazione del piano stesso, la perdita delle agevolazioni previste e il ripristino del debito residuo, comprensivo di "sanzioni" e "interessi".
Conseguentemente, qualsiasi pagamento effettuato successivamente alla "decadenza" del piano, viene considerato, come stabilisce la legge, a titolo di acconto sulle somme residue del debito complessivo, che include pertanto, oltre agli importi dovuti a titolo di "capitale" (ossia le somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata), anche quelli dovuti a titolo di sanzioni e interessi.
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Contributi periti industriali: II acconto 2024 in scadenza il 15.4
Gli iscritti all'EPPI – cassa previdenza dei periti industriali, laureati e non, sono tenuti al pagamento di contributi previdenziali alle date seguenti:
- 15 dicembre primo acconto
- 15 aprile, secondo acconto
- 30 settembre saldo e presentazione dichiarazione reddituale
I contributi da versare sono:
- contributo soggettivo
- contributo integrativo
- di maternita'
Periti industriali contributi soggettivi e integrativi: aliquote e minimi
La percentuale del contributo soggettivo da versare nel 2025 in relazione ai redditi 2024 è pari al 18%, che può essere aumentata volontariamente fino al 35%
Per l’anno 2024
- il contributo soggettivo minimo è pari a € 2.340,00, qualora il reddito professionale sia pari o inferiore a € 13.000,00, mentre
- il massimale di reddito su cui il contributo deve essere determinato è di € 119.650,00.
Il contributo soggettivo è deducibile fiscalmente.
Il contributo integrativo, invece, è finalizzato al sostegno delle spese di gestione dell'Eppi nonché all'importante attività di supporto agli iscritti in condizioni di bisogno. Inoltre, parte di esso viene destinato da Eppi all’incremento dei montanti previdenziali, così da garantire un miglior trattamento pensionistico.
La percentuale del contributo integrativo che il perito industriale deve applicare nel documento fiscale è pari al 5%.
Anche in questo caso, esiste un limite minimo diverso anno per anno: per il 2024 è pari a € 650,00, con un volume d’affari pari o minore di € 13.000,00.
Dal 25 febbraio 2019 il contributo integrativo al 5% si applica anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Il contributo integrativo non è deducibile fiscalmente, ad eccezione di alcuni casi particolari.
I valori dei redditi e dei contributi minimi sono annualmente adeguati in base alla variazione dell’indice ISTAT – FOI.
Contributo di maternità EPPI
Il contributo di maternità per sostenere le neomamme o i neopapà professionisti iscritti all'Ente. I neopapà hanno diritto all’indennità di maternità solo in caso di adozione e di rinuncia della moglie.
La misura del contributo è annualmente determinata dal Consiglio d’Amministrazione sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 83 del decreto legislativo 151/2001. Il contributo finanzia anche la cosiddetta “gravidanza a rischio” e l’integrazione di tre mensilità per le libere professioniste o i neopapà in presenza di specifiche condizioni reddituali.
Il contributo di maternità è deducibile fiscalmente.
Contributi periti industriali come versare?
Il saldo contributivo dovuto viene fornito direttamente con la compilazione della dichiarazione reddituale .
Per il Versamento il codice causale contributo "E068" è stato riconfermato il 22 settembre 2023 con la risoluzione 53 2023 dell'Agenzia delle Entrate
In sede di compilazione del modello F24, la causale va esposta nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro), nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nel campo “codice ente”, il codice “0009”;
- nel campo “codice sede”, nessun valore;
- nel campo “codice posizione”, nessun valore;
- nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, il mese e l’anno nel quale si effettua il versamento, nel formato “MM/AAAA”.
Si ricorda che è possibile compensare i crediti fiscali, tra i quali anche quelli derivanti da Bonus edilizi (ex art. 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), con i contributi previdenziali dovuti.
I crediti utilizzabili sono quelli disponibili anno per anno, così come risultanti dall’apposita piattaforma messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Per effettuare il pagamento dei contributi in compensazione è sufficiente compilare il modello F24 con i codici tributo dell’EPPI e inviarlo ad Agenzia delle Entrate.
Periti industriali Dichiarazione reddituale all’ EPPI
Come detto entro il 30 settembre di ogni anno va presentata la comunicazione reddituale da effettuare nell’Area riservata EPPILife, con il Modello EPPI 03
È disponibile nell’Area Riservata anche una Guida dedicata alla compilazione
Bando sostegno salute 2025
Eppi ha pubblicato ii 20 marzo 2025 il Bando per l’accesso alle prestazioni assistenziali a sostegno della salute nell’ambito del Regolamento delle Prestazioni di Assistenza.
È possibile fare domanda e ricevere un contributo o a rimborso parziale delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 per i seguenti eventi:
- assistenza domiciliare – prestata anche a favore del coniuge e/o dei familiari a carico dell’iscritto consistente in un insieme organizzato di trattamenti medici, infermieristici e riabilitativi;
- interventi chirurgici o ambulatoriali effettuati in strutture private;
- assistenza specialistica ambulatoriale finalizzata alla riabilitazione – prestata anche a favore del coniuge e/o dei familiari a carico dell’iscritto, effettuata dietro apposita richiesta del medico di base o medico specialista;
- assistenza specialistica – prestata a favore dei figli a carico dell’iscritto, effettuata dietro apposita richiesta del medico di base o medico specialista;
- assistenza medica e/o infermieristica effettuata dietro apposita richiesta del medico di base o medico specialista;
- degenza in casa di cura, anche in caso il ricovero abbia riguardato il coniuge e/o i figli a carico dell’iscritto;
- concorso al premio assicurativo annuale per polizze supplementari previste ad integrazione della polizza comune a cui Eppi abbia aderito collettivamente.
Le domande possono essere presentate esclusivamente attraverso la procedura on-line presente nell’area riservata EppiLife, entro le ore 12:00 del 20 maggio 2025.
Il Bando è disponibile alla pagina “BANDI APERTI”, della voce di menu del sito “BENEFICI”.
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Sostituzione box doccia: spetta un bonus 2025?
Con una FAQ del 12 marzo le Entrate hanno risposto ad un contribuente che domandava se esista una bonus per la sostituzione del box doccia.
Vediamo cosa prevede il merito la Legge di Bilancio 2025.
Sostituzione box doccia: spetta un bonus 2025?
Con FAQ le Entrate hanno specificato che la Legge di Bilancio 2025 prevede, al comma 55, che per le spese relative agli interventi edilizi indicati al comma 1 dell'art 16 bis del TUIR, sostenute nel 2025, spetti una detrazione dall’imposta lorda pari al 36% delle spese complessive fino a un ammontare non superiore a 96,000 euro per unità immobiliare, solo qualora i predetti interventi configurino un’attività di manutenzione straordinaria.
La stessa detrazione è aumentata al 50% delle spese sostenute nel 2025 nel caso in cui le medesime siano effettuate dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
La sostituzione della doccia, e dei sanitari in generale, singolarmente non agevolabile, ma può essere una spesa agevolabile qualora integrata o correlata ad interventi maggiori per i quali compete la detrazione d’imposta in forza del carattere assorbente della categoria di intervento “superiore” rispetto a quella “inferiore”, come nel caso, ad esempio, del rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno. Tale aspetto è stato già chiarito dalla Circolare ADE n 3/2016.
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Rottamazione quater: quando scade la prossima rata?
La Riscossione in data 6 marzo ha aggiornato la pagina dedicata alla Rottamazione quater.
Prima dei dettagli sul prossimo pagamento ricordiamo che il Decreto Milleproroghe 2025 recentemente convertito in legge ha previsto la riammissione dei decaduti dalla Rottamazione quater relativamente ai pagamenti saltati fino al 31 dicembre 2024.
In proposito leggi: Rottamazione quater: come essere riammessi se decaduti.
Rottamazione quater: quando scade la prossima rata?
Scaduta la VII rata da pagare entro il 5 marzo scorso, la Riscossione ha evidenziato che Per mantenere i benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater” introdotta dalla Legge n. 197/2022), è necessario effettuare il versamento della rata in scadenza il 31 maggio 2025.In considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro lunedì 9 giugno 2025.
Le rate successive andranno saldate secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute, disponibili anche sul sito in area riservata.
Si ricorda che nel caso in cui il pagamento non venga eseguito, sia effettuato oltre il termine ultimo o sia di ammontare inferiore rispetto all’importo previsto, verranno meno i benefici della Definizione agevolata e quanto già corrisposto sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo.
Per conoscere tutte le modalità di pagamento consulta la pagina dedicata. -
Patente a crediti e DURF: come compilare la richiesta ?
Le due ultime faq di chiarimenti pubblicate dall'Ispettorato del lavoro si occupano dell'indicazione relativa all'obbligo del DURF richiesta nel modulo di istanza per ottenere la patente a crediti per l'edlizia.
I dubbi riguardano l'indicazione tra le due proposte nel modello:
- "Non obbligatorio "o
- " esenzione giustificata"
e si chiariscono due casi nei quali le aziende non possono essere in possesso del DURF per motivazioni oggettive o normative
Vediamo le risposte in dettaglio.
Compilazione richiesta Patente per aziende “giovani”
Nella FAQ 28 del 31 gennaio 2025 veniva richiesto quale opzione indicare, in tema di DURF, tra le due proposte nel modello:
- "Non obbligatorio "o
- " esenzione giustificata"
nel caso di una azienda attiva da meno di tre anni.
L'ispettorato evidenzia in primo luogo che , ai fini del rilascio della patente, il legislatore richiede il “possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente”. Si fa riferimento quindi ad un ben individuato campo di applicazione di imprese, alle quali non trovano applicazione gli obblighi dell’art. 17-bis citato qualora “comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:
- a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza”.
Ciò premesso l’impresa che non è in possesso del DURF in quanto attiva da meno di tre anni dovrà, in sede di compilazione dell’istanza di patente a crediti, indicare l’opzione “NON OBBLIGATORIO”, in quanto, ai sensi dell’art. 17- bis, commi 5 e 6, citato, non può fare richiesta di certificazione al fine di attestare il rispetto degli obblighi .
Le imprese che siano in attesa del rilascio del DURF già richiesto all’Agenzia delle entrate potranno invece dichiararne il possesso ai fini della compilazione della istanza di patente a crediti, sempre che siano soddisfatte le condizioni previste dal citato art. 17-bis. Ad ogni buon conto, per le imprese attive da meno di tre anni che abbiano già effettuato la richiesta della patente alla data di pubblicazione della presente FAQ, non sarà necessario chiedere alcuna rettifica dell’istanza qualora abbiano indicato, in relazione al possesso del DURF, l’opzione “ESENZIONE GIUSTIFICATA” (anziché l’opzione “NON OBBLIGATORIO”).
Compilazione richiesta Patente per aziende che versano IVA per meno del 10%
Nella Faq 27 veniva presentato il caso di una azienda di installazione di impianti per la produzione vitivinicola ricavi” per la quale si faceva presente che pr l'obbligo del DURF sono richiesti versamenti fiscali minimi pari almeno al 10%, percentuale non facilmente raggiungibile per le imprese che, vendendo a clienti comunitari, applicano per legge il regime di non imponibilità e quindi non incassano e versano sul conto fiscale l’IVA su tali vendite. Si chiedeva quindi come compilare la richiesta della patente in relazione al possesso del DURF
L'ispettorato afferma che, nell’ipotesi descritta, in sede di richiesta della patente è possibile indicare l’opzione “esenzione giustificata” per quanto concerne il possesso del DURF.
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Risoluzione tardiva contratto di locazione: come fare?
Il Modello RLI serve per richiedere agli uffici dell’Agenzia delle Entrate:
- la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili,
- comunicarne eventuali proroghe, cessioni, risoluzioni o subentri,
- per esercitare l’opzione e la revoca della cedolare secca,
- per comunicare i dati catastali dell’immobile oggetto di locazione o affitto,
- la rinegoziazione del canone.
Il 26 novembre le entrate hanno anche disposto un aggiornamento del modello, per tutte le novità leggi anche: Contratti di locazione: Modello RLI aggiornato al 26 novembre.
Vediamo cosa occorre fare se si comunica la risoluzione di un contratto oltre l'anno.
Risoluzione tardiva contratto di locazione: come fare?
Il Modello RLI può essere presentato in via telematica da colui che sottoscrive la richiesta:
- direttamente (in tal caso deve essere in possesso del codice Pin per l’accesso ai servizi Telematici)
- oppure tramite un intermediario abilitato.
A tal fine può essere utilizzato il prodotto di compilazione e trasmissione reso gratuitamente disponibile
sul sito dell’Agenzia delle Entrate
Nel modello però, a seconda dell'adempimento per cui si presenta l'RLI vengono specificate relative istruzioni.
In merito alla Risoluzione del contratto, le istruzioni specificano che occorre indicare:
- il codice 4 nella casella “Adempimenti successivi”,
- indicare la data relativa all’adempimento selezionato e gli estremi del contratto
In presenza di un corrispettivo, deve essere compilato l’apposito campo (nel caso in cui è prevista la risoluzione con pagamento contestuale del corrispettivo va indicato il codice 7). Compilare, inoltre, la casella “Tipologia di regime” seguendo le istruzioni riportate più avanti.
Attenzione al fatto che, nel caso di risoluzione tardiva, effettuata oltre l’anno, l’adempimento non può essere fatto telematicamente ma è necessario rivolgersi all’ufficio presso cui è stata effettuata la registrazione dell’atto.
Si rimanda al modello RLI e istruzioni per tutte le altre informazioni del caso.