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Rottamazione quater: quando scade la prossima rata?
La Riscossione in data 6 marzo ha aggiornato la pagina dedicata alla Rottamazione quater.
Prima dei dettagli sul prossimo pagamento ricordiamo che il Decreto Milleproroghe 2025 recentemente convertito in legge ha previsto la riammissione dei decaduti dalla Rottamazione quater relativamente ai pagamenti saltati fino al 31 dicembre 2024.
In proposito leggi: Rottamazione quater: come essere riammessi se decaduti.
Rottamazione quater: quando scade la prossima rata?
Scaduta la VII rata da pagare entro il 5 marzo scorso, la Riscossione ha evidenziato che Per mantenere i benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater” introdotta dalla Legge n. 197/2022), è necessario effettuare il versamento della rata in scadenza il 31 maggio 2025.In considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro lunedì 9 giugno 2025.
Le rate successive andranno saldate secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute, disponibili anche sul sito in area riservata.
Si ricorda che nel caso in cui il pagamento non venga eseguito, sia effettuato oltre il termine ultimo o sia di ammontare inferiore rispetto all’importo previsto, verranno meno i benefici della Definizione agevolata e quanto già corrisposto sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo.
Per conoscere tutte le modalità di pagamento consulta la pagina dedicata. -
Patente a crediti e DURF: come compilare la richiesta ?
Le due ultime faq di chiarimenti pubblicate dall'Ispettorato del lavoro si occupano dell'indicazione relativa all'obbligo del DURF richiesta nel modulo di istanza per ottenere la patente a crediti per l'edlizia.
I dubbi riguardano l'indicazione tra le due proposte nel modello:
- "Non obbligatorio "o
- " esenzione giustificata"
e si chiariscono due casi nei quali le aziende non possono essere in possesso del DURF per motivazioni oggettive o normative
Vediamo le risposte in dettaglio.
Compilazione richiesta Patente per aziende “giovani”
Nella FAQ 28 del 31 gennaio 2025 veniva richiesto quale opzione indicare, in tema di DURF, tra le due proposte nel modello:
- "Non obbligatorio "o
- " esenzione giustificata"
nel caso di una azienda attiva da meno di tre anni.
L'ispettorato evidenzia in primo luogo che , ai fini del rilascio della patente, il legislatore richiede il “possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente”. Si fa riferimento quindi ad un ben individuato campo di applicazione di imprese, alle quali non trovano applicazione gli obblighi dell’art. 17-bis citato qualora “comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:
- a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza”.
Ciò premesso l’impresa che non è in possesso del DURF in quanto attiva da meno di tre anni dovrà, in sede di compilazione dell’istanza di patente a crediti, indicare l’opzione “NON OBBLIGATORIO”, in quanto, ai sensi dell’art. 17- bis, commi 5 e 6, citato, non può fare richiesta di certificazione al fine di attestare il rispetto degli obblighi .
Le imprese che siano in attesa del rilascio del DURF già richiesto all’Agenzia delle entrate potranno invece dichiararne il possesso ai fini della compilazione della istanza di patente a crediti, sempre che siano soddisfatte le condizioni previste dal citato art. 17-bis. Ad ogni buon conto, per le imprese attive da meno di tre anni che abbiano già effettuato la richiesta della patente alla data di pubblicazione della presente FAQ, non sarà necessario chiedere alcuna rettifica dell’istanza qualora abbiano indicato, in relazione al possesso del DURF, l’opzione “ESENZIONE GIUSTIFICATA” (anziché l’opzione “NON OBBLIGATORIO”).
Compilazione richiesta Patente per aziende che versano IVA per meno del 10%
Nella Faq 27 veniva presentato il caso di una azienda di installazione di impianti per la produzione vitivinicola ricavi” per la quale si faceva presente che pr l'obbligo del DURF sono richiesti versamenti fiscali minimi pari almeno al 10%, percentuale non facilmente raggiungibile per le imprese che, vendendo a clienti comunitari, applicano per legge il regime di non imponibilità e quindi non incassano e versano sul conto fiscale l’IVA su tali vendite. Si chiedeva quindi come compilare la richiesta della patente in relazione al possesso del DURF
L'ispettorato afferma che, nell’ipotesi descritta, in sede di richiesta della patente è possibile indicare l’opzione “esenzione giustificata” per quanto concerne il possesso del DURF.
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Spese iscrizione Conservatorio: quando spetta la detrazione?
La FAQ dell'11 dicembre, pubblicata sul sito di FiscoOggi rivista online delle Entrate, chiarisce il perimetro della detrazione al19% delle spese di Conservatorio per i figli fino al compimento del 18esimo anno di età.
Vediamo quando spetta.
Spese iscrizione Conservatorio: la detrazione spetta dopo il compimento dei 18 anni?
Nel quesito si speficava che la figlia del contibuente ha compiuto 18 anni a marzo del 2024.
Pertanto in relazione alla spettanza della detrazione nel prossimo Modello 730/2025 l'Ade specidica che, riguardo all’età dei ragazzi, il requisito anagrafico si considera rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno. Pertanto, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d’imposta se la ragazza ha compiuto 18 anni a marzo del 2024, l’agevolazione fiscale potrà essere richiesta anche per le spese sostenute in tale anno successivamente al compimento dell’età.
Le Entrate inoltre riepilogano le regole chiarendo che la detrazione delle spese pagate per l’iscrizione annuale e l’abbonamento a conservatori di musica (o a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a scuole di musica iscritte nei registri regionali, a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica) spetta per i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni.
Essa è pari al 19% delle spese sostenute e va calcolata su un importo massimo di 1.000 euro per ciascun ragazzo ai sensi dell'art 15 comma 1 lett, e quater del TUIR
Si ricorda, infine, che la detrazione spetta solo se il reddito complessivo del richiedente non è superiore a 36.000 euro e che il pagamento deve essere effettuato con versamento postale o bancario (o altri sistemi “tracciabili”).
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Estintori negli affitti turistici: quali sono le regole?
L'art 13 ter comma 7 del DL n 145/2023 prevede che: Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, gestite nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8, sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.
Relativamente agli estintori di cui dotare gli immobili, con faq, aggiornate al 22 novembre, il Ministero ha chiarito le caratteristiche che devono avere e dove devono essere posizionati
Leggi anche Affitti brevi e turistiche: obblighi per i dispositivi di sicurezza.
Affitti turistici: quali sono le regole per gli estintori?
Secondo una FAQ pubblicata sul sito del Ministero del Turismo, gli estintori portatili a norma di legge devono essere ubicati in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo.
Deve essere installato un estintore ogni 200 metri quadrati di pavimento o frazione e, comunque, almeno un estintore per piano.
In particolare, se l’unità immobiliare si sviluppa su un solo piano ed ha:
• superficie inferiore ai 200 mq, è sufficiente installare un solo estintore;
• superficie maggiore di 200 mq (ma inferiore a 400 mq), si dovrà installare 2 estintori.
Se l’unità immobiliare si sviluppa su due o più piani, si dovrà comunque installare un estintore per ogni piano, sebbene la superficie complessiva sia inferiore a 200 mq. Inoltre, occorre installare almeno un estintore supplementare su ogni piano di superficie maggiore di 200 mq.Gli estintori devono avere capacità estinguente minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri (decreto del Ministro dell’interno 3 settembre 2021, Allegato I, punto 4.4).
Gli estintori devono essere controllati periodicamente, secondo le istruzioni contenute nella norma tecnica UNI 9994-1 e nel manuale d’uso e manutenzione rilasciato dal produttore dell’apparecchiatura.
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Il socio di una STA può essere socio investitore di una STP?
Con il Pronto Ordini n 78 del 29 ottobre il cui oggetto è iscrizione STP – Socio investitore STP già socio professionista STA – Incompatibilità ex art. 10, c. 6, Legge n.183/2011 il CNDCEC replica ad un quesito sui soci investitori di STP.
Il socio di una STA: può essere anche socio investitore di una STP?
L’Ordine di Roma chiede chiarimenti in merito alla richiesta di iscrizione di una Società tra Professionisti che conta tra i soci non professionisti un avvocato già socio professionista di una Società tra Avvocati.
In particolare, l’Ordine scrivente pone il seguente quesito: “Posto che l’art. 10, c. 6, della legge n. 183 del 2011, rubricato “Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti” prevede che “la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti”, e l’esercizio della professione forense in forma societaria è disciplinato da una specifica normativa di settore prevista nell’art. 4 bis della legge n. 247 del 2012 “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”, ai fini dell’interpretazione della richiamata disposizione sul regime delle incompatibilità, si ritiene opportuno acquisire il parere del Consiglio Nazionale in merito all’inclusione, o meno, delle Società tra Avvocati, nella categoria delle Società tra Professionisti”.
Il CNDCEC ricorda che con riguardo alla partecipazione del socio avvocato in STP ex lege n. 183/2011, il Consiglio Nazionale Forense (di seguito CNF), con parere reso il 25 maggio 2016, n. 64, richiamando la specialità della professione forense e della società di avvocati, ha ritenuto non applicabile a queste ultime la disciplina generale recata dalla legge n. 183/2011, bensì quella speciale recata dall’art. 5 della legge n. 247/2012, al tempo vigente
Si è chiarito che attualmente la disciplina della STA è contenuta nell’art. 4-bis della legge n. 247/20122, espressamente dedicato all'esercizio della professione forense in forma societaria.
Il pronto ordini evidenzia anche che la materia è stata oggetto di interpretazione da parte della Corte di Cassazione (SS.UU.19 luglio 2018 n. 19282) la quale ha ritenuto che il carattere speciale dell'art. 4-bis della legge professionale degli avvocati fa sì che tale disciplina prevalga sulla (anteriore e) generale disposizione recata dall’art. 10 della legge n. 183/2011 3.
L’esercizio dell’attività forense in forma societaria è riservata in via esclusiva, dunque, alle STA (ex art. 4-bis della legge n. 247/2012); non è, pertanto, consentito a STP costituite ex lege n. 183/2011 esercitare l’attività forense in forma societaria; tuttavia, è possibile, fermi i limiti correlati alle incompatibilità di cui all’art. 18 legge n. 247/2012, che un avvocato partecipi a una STP ex lege n. 183/2011, senza però poter comunque esercitare all’interno di tale società la tipica e riservata attività forense.
Con riguardo all’ipotesi della partecipazione a una STP ex lege n. 183/2011 da parte di un avvocato in qualità di socio non professionista che, al contempo, rivesta anche la qualifica di socio professionista in una STA ex art. 4-bis, legge n. 247/2012, sembrerebbe potersi ritenere che non si incorra nella incompatibilità prevista dall’ art. 10, comma 6, della n. 183/2011 secondo cui “la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altre società tra professionisti”, poiché in tale evenienza, essendo la STA soggetta alla disciplina speciale recata della menzionata legge n. 247/2012, non trova applicazione il sopra richiamato art. 10, comma 6, della legge n. 183/2011.
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Preposti Sicurezza: è obbligatoria la formazione biennale ?
Nel recente interpello n. 6/2024 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la Commissione Interpelli ha chiarito la periodicità obbligatoria della formazione dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che è stata oggetto di modifica con la legge di bilancio 2022.
Formazione preposti sicurezza: interpello ministeriale
L'istanza era stata sollevata dal Consiglio nazionale degli ingegneri, che ha richiesto chiarimenti in merito alla frequenza di aggiornamento della formazione dei preposti. In particolare, il quesito verteva su due opzioni:
- Se la periodicità obbligatoria della formazione di aggiornamento dei preposti debba essere anticipata a due anni, come indicato nel comma 7-ter dell’art. 37 del D.lgs. 81/2008, introdotto con la legge 215 2021 (legge di bilancio 2022) oppure
- se attualmente resti valido l’aggiornamento quinquennale stabilito dall'Accordo Stato-Regioni del 2011, ancora in vigore fino a nuovo provvedimento.
La risposta del Ministero ha chiarito che l'entrata in vigore di tale obbligo è subordinata all'emanazione di un nuovo Accordo Stato-Regioni e alla pubblicazione del relativo provvedimento ministeriale.
Dunque fino all’approvazione del nuovo Accordo, le aziende devono continuare a rispettare l’obbligo quinquennale, mantenendo valide le indicazioni fornite nel 2011.
Non è ancora comunicata una data specifica per l’adozione del nuovo Accordo.
Formazione preposti: gli obblighi in pratica
L’aggiornamento biennale della formazione professionale per i preposti non è ancora obbligatorio . Lo diventerà solo con l’approvazione del nuovo Accordo Stato-Regioni.
Si ricorda che i preposti attualmente devono seguire l’aggiornamento quinquennale previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 2011, che richiede almeno sei ore di formazione.
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CPB dei forfettari: è causa ostativa il cambio di attività in corso d’anno?
Le Entrte hanno pubblicato una serie di FAQ in risposta ai dubbi dei contribuenti sul concordato preventivo biennale.
In particolare il 15 ottobre si è provveduto ad un aggiornamento e inserimento di alcune faq di interesse per i contribuenti forfettari.
Vediamo se è causa ostativa per il CPB il cambio di regime in corso d'anno per un forfettario.
CPB dei forfettari: è causa ostativa il cambio di attività in corso d’anno?
Si chiedeva se, per un contribuente in regime forfetario, il cambio di attività nel corso del periodo d'imposta 2023 rispetto agli anni precedenti, che determini l'applicazione di un diverso coefficiente di redditività, inibisca l'accesso al concordato.
Le Entrate hanno chiarito che l'ipotesi prospettata nel quesito appare non rilevante ai fini della applicazione del CPB.
La metodologia di calcolo del CPB rivolta ai contribuenti forfetari consente, infatti, di elaborare una proposta di reddito concordato anche per coloro che esercitano nel corso del medesimo periodo d'imposta attività contraddistinte da diversi coefficienti di redditività.
CPB dei forfettari: il passaggio al regime ordinario è causa di esclusione?
Inoltre, secondo l'articolo 11, comma 1, lettera b-ter), del decreto CPB, costituisce causa di esclusione dal CPB "l'adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario".
Si chiede se il passaggio inverso dal regime forfetario al regime ordinario costituisca causa di esclusione o causa di cessazione ex articolo 21, comma 1, lettera b-bis) del decreto legislativo n. 13 del 2024, ovvero, ancora, causa di decadenza ex articolo 22, comma 1, lettera d) del medesimo decreto legislativo.
Le Entrate evidenziano che come indicato nel quesito il decreto CPB non prevede una fattispecie analoga a quella di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b-ter) per i contribuenti che passano dal regime forfetario a quello ordinario nel primo periodo d'imposta oggetto di CPB.
Si deve pertanto ritenere che la fattispecie non rappresenti una condizione preclusiva per l'accesso al CPB.