• Comunicazione spese sanitarie

    Riduzione liste d’attesa per prestazioni sanitarie: il testo della legge pubblicato in GU

    Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31.07.2024 n. 178 la Legge del 29 luglio 2024 n. 107 di conversione, con modificazioni, del decreto legge del 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e la trasparenza nel settore sanitario italiano.

    Scarica il testo del decreto legge del 07.06.2024 n. 73 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione.

    Per rafforzare la capacità di erogazione dei servizi sanitari, sarà rimosso il limite di spesa per l'assunzione di personale sanitario. Questo permetterà di assumere più medici e infermieri, migliorando così l'offerta assistenziale.

    Tra i vari articoli del disegno di legge, l'articolo 3 introduce una serie di misure specifiche per l'adeguamento del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie, vediamo i  punti principali.

    Centro Unico di Prenotazione (CUP)

    Gli erogatori sanitari, sia pubblici che privati accreditati, saranno obbligati a utilizzare il Centro Unico di Prenotazione (CUP) regionale o infra-regionale. Questo sistema centralizzato e informatizzato gestisce l'intera offerta dei servizi sanitari, includendo quelli del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), in regime convenzionato e intramoenia.

    Modalità di accesso alle prestazioni sanitarie

    Il Senato ha introdotto specifiche modalità di accesso alle prestazioni per diverse categorie di pazienti:

    • Cronicità e Fragilità: La presa in carico delle malattie croniche, degenerative e rare sarà gestita direttamente, senza bisogno di intermediazione da parte del paziente.
    • Sintomi Acuti: Le prenotazioni per prestazioni necessarie a sintomi o eventi acuti potranno essere effettuate direttamente al CUP.
    • Malattia Mentale e Dipendenze: L'accesso a prestazioni per malattie mentali e dipendenze patologiche sarà diretto.
    • Screening: L'accesso a programmi di screening per la diagnosi precoce di patologie oncologiche o cronico-degenerative sarà su chiamata.

    Trasparenza delle Agende

    Gli erogatori sanitari saranno tenuti a garantire la piena trasparenza delle agende, mostrando le prenotazioni effettuate e i posti disponibili per ogni prestazione. Questo requisito sarà un elemento contrattuale qualificante.

    Sistema di disdetta

    Il CUP attiverà un sistema di disdetta per ricordare ai pazienti la data della prestazione sanitaria, richiedendo conferma o cancellazione delle prenotazioni almeno due giorni lavorativi prima. Questo sistema permetterà di ottimizzare le agende di prenotazione seguendo linee di indirizzo nazionali.

    Sanzioni per assenti senza giustificazione

    Sono previste sanzioni anche per i pazienti che non si presentano agli appuntamenti senza giustificata disdetta, obbligandoli al pagamento della quota ordinaria di partecipazione al costo della prestazione.

    Allegati:
  • Riforma dello Sport

    Il Decreto Sport e sostegno alunni con disabilità diventa legge

    Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30.07.2024 n. 177 la Legge del 29 luglio 2024 n. 106 di conversione, con modificazioni, del decreto 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.

    Scarica il testo del decreto legge del 31 maggio 2024 n. 71 coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione.

    Il provvedimento si compone di 17 articoli suddivisi in 5 capi:

    • CAPO I – MISURE IN MATERIA DI SPORT, DI LAVORO SPORTIVO E DELLA RELATIVA DISCIPLINA FISCALE 
    • CAPO II – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ
    • CAPO III – DISPOSIZIONI URGENTI IN PER IL REGOLARE AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2024/2025
    • CAPO IV – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA

    Tra le novità previste, oltre alla previsione dell''insegnamento obbligatorio della lingua italiana per gli studenti stranieri, segnaliamo quelle previste dall'articolo 3 che rappresenta un passo avanti significativo per il settore sportivo in Italia, rendendo più agevole per i dipendenti pubblici partecipare alle attività sportive e fornendo un quadro più chiaro e trasparente per la gestione fiscale delle attività sportive e dei rimborsi per i volontari

    In particolare, una delle novità più significative riguarda i dipendenti pubblici che svolgono attività sportive. Prima di questa modifica, i dipendenti pubblici dovevano ottenere un'autorizzazione formale dalla loro amministrazione per poter svolgere prestazioni sportive. Questo processo era spesso lungo e complicato. 

    Con le nuove disposizioni, invece, i dipendenti pubblici possono ora svolgere queste attività semplicemente comunicandolo preventivamente alla loro amministrazione, purché il compenso annuale non superi i 5.000 euro.

    Questo cambiamento semplifica notevolmente la partecipazione dei dipendenti pubblici alle attività sportive, riducendo la burocrazia e favorendo una maggiore flessibilità.

    Chiarimenti fiscali sui Redditi da prestazioni sportive

    Un altro aspetto importante è l'abrogazione di una specifica norma fiscale, il comma 2 dell'articolo 3 abroga una specifica disposizione del Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).  In passato, i redditi derivanti da prestazioni sportive non subordinate o continuative erano considerati redditi da lavoro autonomo. Questo poteva creare confusione fiscale e complicare la vita ai lavoratori sportivi. 

    Con l'abrogazione di questa norma, ora è più chiara la distinzione tra attività abituale e occasionale, senza cambiare le regole esistenti sui redditi da lavoro autonomo e diversi. 

    Più nel dettaglio, la norma abrogata è l'articolo 53, comma 2, lettera a), che qualificava come reddito di lavoro autonomo i redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

    Prima dell'abrogazione, i redditi derivanti da attività sportive che non erano configurati come lavoro subordinato o collaborazione coordinata e continuativa erano considerati redditi da lavoro autonomo. Questo significava che gli sportivi dovevano dichiarare questi redditi secondo le regole fiscali applicabili al lavoro autonomo, con tutte le relative implicazioni burocratiche e fiscali.

    Con l'abrogazione della lettera a) del comma 2 dell'articolo 53, si chiarisce che tali redditi non rientrano più automaticamente nella categoria del lavoro autonomo. La distinzione tra attività abituale e attività occasionale diventa più chiara:

    • Attività Abituale: Se le prestazioni sportive sono svolte in modo abituale e continuativo, continueranno a essere considerate redditi di lavoro autonomo, ma con un quadro normativo più chiaro e meno confuso.
    • Attività Occasionale: Se le prestazioni sportive sono svolte in modo occasionale e non continuativo, i redditi derivanti da tali attività non saranno più classificati automaticamente come redditi da lavoro autonomo, ma potrebbero rientrare nei redditi diversi.

    Volontariato sportivo

    Le modifiche toccano anche i volontari sportivi, che spesso prestano servizio senza compenso o con rimborsi spese. 

    Ora, è previsto che i volontari possano ricevere rimborsi forfettari fino a 400 euro al mese, a patto che le spese e le attività siano regolate dalle organizzazioni competenti

    Viene mantenuto il divieto di altre forme di remunerazione per tali prestazioni. 

    Inoltre, c'è un obbligo di comunicazione riguardo ai rimborsi, il che aiuta a mantenere la trasparenza e l'integrità delle attività di volontariato sportivo.

    Allegati:
  • Versamenti delle Imposte

    Versamenti ricorrenti e rateizzati di imposte: le regole nel provvedimento dell’Agenzia

    L'Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 26.07.2024 n. 313945, ha stabilito i criteri e le modalità applicative dell’addebito in conto dell’I24 con scadenze future.

    Ricordiamo che l’articolo 17 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ha previsto che, per i versamenti
    ricorrenti, rateizzati e predeterminati, di imposte, contributi e altre somme
    , effettuati attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, il contribuente o
    l’intermediario
    autorizzato può disporre l’addebito di somme dovute per scadenze
    future
    , mediante autorizzazione preventiva all’addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con la stessa Agenzia (banche, Poste Italiane S.p.A. e altri prestatori di servizi di pagamento non bancari).

    L’Agenzia delle entrate, alle singole scadenze, procede all’inoltro delle deleghe di pagamento agli intermediari della riscossione convenzionati, richiedendo l’addebito sul conto indicato e il riversamento delle somme dovute, mediante il servizio “I24” che disciplina le modalità di addebito delle deleghe F24 presentate attraverso i canali telematici dell’Agenzia.

    A decorrere dal 5 agosto 2024, la scadenza di pagamento indicata nella delega I24 non può superare i 5 anni dalla data dell’invio della delega medesima. Tale termine consente, ad esempio, la gestione dei versamenti relativi alle rateizzazioni di somme indicate nelle comunicazioni di irregolarità, previste in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (articolo 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997).

    Utilizzo in compensazione

    Il presente provvedimento disciplina anche l’utilizzo in compensazione dei crediti, ammesso anche nelle deleghe di pagamento con scadenze future. 

    I crediti, che continuano a seguire le singole leggi d’imposta che li disciplinano, devono risultare disponibili sia alla data di invio delle deleghe e sia alla data di scadenza ivi indicata; dalla data di invio, i crediti non sono più nella disponibilità del contribuente, a meno che questi non provveda all’annullamento della delega di pagamento. 

    Il credito indicato nell’I24 con scadenza futura si considera utilizzato al momento del pagamento tramite compensazione, alla singola scadenza. 

    Annullamento deleghe di pagamento

    L’annullamento di una o più deleghe di pagamento con scadenze future può essere richiesto fino al terzultimo giorno lavorativo antecedente la data di
    versamento
    indicata nell’I24, esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

    Inoltre, il provvedimento chiarisce che, qualora non sussista più il presupposto dei versamenti ricorrenti con scadenza prestabilita, ad esempio per la modifica o la decadenza del piano di rateazione, o per la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo dei versamenti periodici, tale circostanza non comporta automaticamente l’annullamento delle deleghe di pagamento, che dovranno essere annullate dal contribuente attraverso l’apposita procedura

    Lo stesso vale nel caso in cui, al momento del pagamento tramite compensazione, non sussista più in tutto o in parte il credito indicato nell’I24.

    Responsabilità del contribuente

    Resta in capo al contribuente la responsabilità di verificare

    1. che il conto di addebito risulti aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle entrate, sia al momento dell’invio delle deleghe, sia al momento del pagamento nella data di addebito;
    2. che la disponibilità finanziaria sia sufficiente per l’intero saldo dovuto al momento dell’addebito; 
    3. che il conto di addebito sia intestato o cointestato, con abilitazione a operare con firme disgiunte, allo stesso contribuente o all’intermediario autorizzato di cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

    Allegati:
  • Sicurezza sul Lavoro

    Semplificazione dei controlli sulle attività economiche: il testo del Dlgs in GU

    Il Decreto Legislativo 12 luglio 2024, n. 103, recentemente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.167 del 18.07.2024, rappresenta una svolta importante nella regolamentazione delle attività economiche in Italia.

    Questo decreto, nato dall’esigenza di semplificare e rendere più efficaci i controlli amministrativi, è frutto della delega conferita al Governo dalla legge 5 agosto 2022, n. 118.

    L’obiettivo principale è quello di ridurre le sovrapposizioni e le duplicazioni dei controlli amministrativi sulle attività economiche, favorendo al contempo la ripresa economica e assicurando una tutela efficace degli interessi pubblici. 

    Le disposizioni si applicano a tutte le attività economiche, ad eccezione dei controlli fiscali, degli accertamenti antimafia, dei controlli di polizia economico-finanziaria e delle verifiche per esigenze di sicurezza nazionale.

    Sicurezza sul Lavoro nel sistema di identificazione del Livello di rischio basso

    L'articolo 3 istituisce un sistema di identificazione e gestione del rischio per le attività economiche, basato su una valutazione del livello di rischio "basso". 

    Alcuni dei punti principali previsti dall'articolo:

    Ambiti Omogenei

    Il sistema di identificazione e gestione del rischio copre i seguenti ambiti omogenei:

    • Protezione ambientale
    • Igiene e salute pubblica
    • Sicurezza pubblica
    • Tutela della fede pubblica
    • Sicurezza dei lavoratori

    Parametri di valutazione del rischio basso

    La determinazione del livello di rischio basso prende in considerazione diversi parametri:

    • Possesso di almeno una certificazione del sistema di gestione, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del regolamento n. 765/2008.
    • Altre certificazioni riconducibili ai principi ESG (Environmental, Social, Governance).
    • Esito dei controlli subiti nei precedenti tre anni di attività.
    • Settore economico in cui opera il soggetto controllato.
    • Caratteristiche e dimensione dell’attività economica svolta dal soggetto controllato.

    Le amministrazioni che effettuano controlli programmano i controlli ordinari sui soggetti in possesso del Report di basso rischio non più di una volta l'anno, salvo emergenze o rischi accertati. Le imprese conformi sono esonerate da ulteriori controlli per un periodo di 10 mesi, riducendo così il carico burocratico.

    Fascicolo informatico di impresa

    L'articolo 4 reca disposizioni finalizzate al potenziamento del fascicolo informatico d'impresa e ribadisce che la pubblica amministrazione non deve chiedere all'impresa la produzione di documenti e informazioni già disponibili nel fascicolo informatico o comunque in suo possesso.

    Il fascicolo informatico di impresa è istituito per raccogliere e rendere disponibili tutte le informazioni rilevanti sui controlli effettuati dalle amministrazioni, evitando così duplicazioni e sovrapposizioni dei controlli. 

    Le amministrazioni consultano il fascicolo per programmare le attività ispettive, tenendo conto del profilo di rischio dell’impresa.

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Semplificazioni per il Terzo settore: la legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale

    Pubblicata in GU del 19.07.2024 n. 168 la Legge 4 luglio 2024, n. 104 che introduce una serie di disposizioni rilevanti per le politiche sociali e gli enti del Terzo Settore in Italia.

    Promulgata dal Presidente della Repubblica e approvata dal Parlamento, questa legge mira a migliorare l'integrazione sociale e il funzionamento degli enti del Terzo Settore attraverso modifiche legislative e nuove disposizioni.

    Tra le diverse misure previste si segnalano in particolare quelle volte a modificare il Codice del Terzo Settore.

    Modifiche al Codice del Terzo Settore

    L'articolo 4 introduce diverse modifiche al Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), vediamone brevemente alcune.

    Attività diverse

    Modifica all'articolo 6, comma 1 del dlgs n. 117/2017:

    • Per gli enti del Terzo settore iscritti anche nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è fatta salva l’applicazione dell’articolo 9, comma 1-bis del decreto legislativo n. 36 del 2021, a condizione che i proventi siano impiegati in attività sportive dilettantistiche di interesse generale.
      In particolare, viene fatta salva, per gli enti del Terzo settore che siano iscritti altresì al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport, l’applicazione dell’articolo 9, comma 1-bis, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, ai sensi del quale i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti entro cui è consentito alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche l’esercizio di attività diverse da quelle istituzionali loro proprie, purché secondarie e ad esse strumentali.
      La citata disposizione, tuttavia, è fatta salva a condizione che i proventi siano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, ricomprendendo in tale nozione anche la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

    Iscrizione Imprese sociali e personalità giuridica

    Modifica all'articolo 11, comma 3 del dlgs n. 117/2017:

    • Viene fornito un chiarimento in merito all'iscrizione delle imprese sociali nel registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore. Inoltre, per le fondazioni costituite come associazioni o fondazioni, questa iscrizione è efficace anche per l'acquisizione della personalità giuridica, con i controlli esercitati dagli uffici del registro delle imprese.

    Scritture contabili e Bilancio

    Modifiche all'articolo 13 del dlgs n. 117/2017:

    • Per gli enti del Terzo Settore senza personalità giuridica viene elevato da 219.999,99 a 300.000 euro il limite massimo dei proventi,  entro il quale il bilancio degli enti del Terzo settore può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
    • Gli enti del Terzo Settore con ricavi non superiori a 60.000 euro possono indicare le entrate e le uscite in forma aggregata nel rendiconto per cassa.
    • Introdotta la possibilità, per gli enti del Terzo settore che esercitino la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale e che non abbiano la qualifica di impresa sociale, di adottare il bilancio di esercizio secondo il modello previsto per gli enti del Terzo settore, anziché secondo le norme del codice civile.

    Assemblea

    Modifica all'articolo 24, comma 4 del dlgs n. 117/2017:

    • Introdotta la possibilità per gli associati di partecipare all'assemblea tramite mezzi di telecomunicazione e votare elettronicamente, purché sia verificata l'identità dell'associato e rispettati i principi di buona fede e parità di trattamento. Gli statuti possono anche prevedere il voto per corrispondenza alle stesse condizioni.

    Organo di Controllo

    Modifiche all'articolo 30, comma 2 del dlgs n. 117/2017:

    • Prevista una revisione dei limiti per la nomina obbligatoria di un organo di controllo nelle associazioni del Terzo Settore. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, l'organo di controllo, costituito anche in forma monocratica, è organo necessario quando siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti nuovi limiti:
      • 150.000 euro (attualmente 110.000) per l’attivo dello stato patrimoniale;
      • 300.000 euro (attualmente 220.000) per i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate;
      • 7 unità (attualmente 5) per il numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

    Revisione Legale dei Conti

    Modifiche all'articolo 31, comma 1 del dlgs n. 117/2017:

    • Prevista una revisione dei limiti per la nomina obbligatoria di un revisore legale dei conti nelle associazioni e fondazioni del Terzo Settore. Vengono elevati i limiti previsti attualmente per la nomina necessaria di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, iscritti nell’apposito regi stro, da parte delle associazioni riconosciute o non riconosciute e delle fondazioni del Terzo settore, portandoli, rispettivamente a:
      • 1.500.000 euro (attualmente 1.100.000) per l’attivo dello stato patrimoniale;
      • 3.000.000 euro (attualmente 2.200.000) per i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate:
      • 20 unità (attualmente 12) per il numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

    Rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le associazioni di promozione sociale

    Modifica all'articolo 36, comma 1 del dlgs n. 117/2017:

    • Le associazioni di promozione sociale possono impiegare lavoratori dipendenti o autonomi fino al 20% del numero degli associati (prima era il 5% dei volontari).

    Allegati:
  • Diritti d'Autore e Proprietà industriale

    Marchi di particolare interesse e valenza nazionale: la procedura di subentro

    Pubblicato il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 3 luglio 2024, in attuazione di quanto previsto all’articolo 7, comma 5, della legge n. 206/2023 (Tutela del Made in Italy), che stabilisce i criteri e le modalità di attuazione della procedura di subentro nella titolarità nonché di successivo utilizzo dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale da parte del Ministero, al fine di garantire la loro tutela e prevenirne l’estinzione salvaguardandone la continuità.

    Scarica il testo del decreto MIMIT del 04.07.2024

    Progetto di cessazione dell'attività

    Tra le disposizioni contenute, viene stabilito che l’impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno 50 anni, ovvero di un marchio non registrato per il quale sia possibile dimostrare l’uso continuativo da almeno 50 anni, che intenda cessare definitivamente l’attività di produzione del prodotto identificato dal predetto marchio notifica, alla Direzione generale, il progetto di cessazione dell’attività, almeno 6 mesi prima dell’effettiva cessazione.

    Il progetto di cessazione dovrà essere redatto secondo il format che sarà definito con successivo decreto del Capo Dipartimento per le politiche per le imprese del Ministero, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente decreto, con il quale sarà altresì fissata la data di avvio della relativa procedura e saranno fornite le ulteriori necessarie indicazioni operative.

    Il progetto deve contenere, in particolare:

    • l’indicazione degli effetti derivanti dalla cessazione, 
    • i motivi economici, finanziari o tecnici della stessa, 
    • nonchè i tempi di chiusura e le strategie inerenti il marchio in questione, specificando che lo stesso non è o non sarà oggetto di cessione a titolo oneroso prima della cessazione delle attività. 

    Al progetto va altresì allegata la documentazione comprovante la titolarità del marchio o la legittimazione a disporre dello stesso.

    La Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il made in Italy del Ministero delle imprese e del made in Italy, entro tre mesi dalla notifica, comunica all’impresa gli esiti dell’istruttoria volta alla verifica della sussistenza dei requisiti del marchio in relazione al particolare interesse e alla valenza nazionale dello stesso, manifestando l’intenzione o meno di subentrare nella titolarità del marchio, nel caso in cui lo stesso non sia stato ovvero non sarà oggetto di cessione a titolo oneroso entro la data della cessazione dell’attività.

    Nel corso del suddetto termine, l’impresa titolare non può disporre del marchio mediante cessione a titolo gratuito.

  • Privacy

    Cybersicurezza e reati informatici: la legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale

    Pubblicata in GU n. 153 del 02.07.2024, la Legge del 28.06.2024 n. 90, in vigore dal 3 luglio 2024, che introduce una serie di disposizioni per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale e la prevenzione dei reati informatici, al fine di migliorare la resilienza delle infrastrutture pubbliche e private italiane, nonché a coordinare meglio le risposte agli incidenti cibernetici. 

    In breve sintesi alcune delle misure previste.

    Capo I: rafforzamento della cybersicurezza nazionale

    Il Capo I reca disposizioni concernenti la cybersicurezza nazionale finalizzate a conseguire una più elevata capacità di protezione e risposta di fronte a emergenze cibernetiche.

    Obblighi di notifica di incidenti

    Viene previsto un obbligo di segnalazione e notifica di alcune tipologie di incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici in carico ai seguenti soggetti:

    • pubbliche amministrazioni centrali incluse nell’elenco annuale ISTAT delle pubbliche amministrazioni;
    • regioni e province autonome di Trento e di Bolzano; 
    • città metropolitane;
    • comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e comunque i comuni capoluoghi di regione;
    • società di trasporto pubblico urbano con bacino di utenza non inferiore a 100.000 abitanti;
    • società di trasporto pubblico extraurbano operanti nell’ambito delle città metropolitane;
    • aziende sanitarie locali;
    • società in house degli enti fin qui richiamati che siano fornitrici di servizi informatici, dei servizi di trasporto sopra indicati, dei servizi di raccolta, smaltimento o trattamento di acque reflue urbane, domestiche o industriali ovvero servizi di gestione dei rifiuti.

    Nucleo per la Cybersicurezza
    Viene previsto un Nucleo per la cybersicurezza con la possibilità di convocare rappresentanti di enti rilevanti, come la Direzione nazionale antimafia, la Banca d'Italia e altri, per affrontare questioni di particolare rilevanza.

    Coordinamento Operativo
    Viene rafforzato il coordinamento tra i servizi di informazione per la sicurezza e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, permettendo interventi tempestivi in caso di incidenti informatici significativi.

    Misure di Sicurezza dei Dati
    Le strutture competenti devono verificare che i programmi e le applicazioni informatiche rispettino le linee guida sulla crittografia e non presentino vulnerabilità note.

    Funzioni dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale
    L'Agenzia assume il ruolo di Autorità nazionale per la cybersicurezza, coordinando soggetti pubblici e privati per assicurare la sicurezza e la resilienza cibernetiche a livello nazionale.

    Capo II: prevenzione e contrasto dei reati informatici

    Il Capo II reca "Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei reati informatici nonché in materia di coordinamento degli interventi in caso di attacchi a sistemi informatici o telematici e di sicurezza delle banche di dati in uso presso gli uffici giudiziari".

    In particolare, si segnalano numerose modifiche al codice penale volte a rafforzare le previsioni in materia di prevenzione e contrasto dei reati informatici, da un lato, prevedendo inasprimenti di pene o ulteriori circostanze aggravanti rispetto alle fattispecie di reati informatici previste a legislazione vigente e, dall'altro, introducendo nuove fattispecie delittuose quali, ad esempio, l'estorsione mediante reati informatici di cui al novellato articolo 629 c.p.. 

    Al fine di rafforzare gli strumenti di contrasto dei reati informatici, viene prevista l'estensione del termine ordinario di conclusione delle indagini preliminari qualora i reati informatici siano commessi in danno di sistemi informatici o telematici di interesse militare o comunque di interesse pubblico.

    La speciale disciplina delle intercettazioni prevista per i fatti di criminalità organizzata, viene estesa ai reati informatici rimessi al coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

    Allegati: