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Contributi agricoltori autonomi 2024
E' stata pubblicata il 25 giugno 2024 la circolare INPS 74 con le tabelle degli importi e le istruzioni per i versamenti dei contributi IVS dovuti dai
- coltivatori diretti,
- coloni, mezzadri
- e imprenditori agricoli professionali IAP,
definiti applicando le aliquote di finanziamento al reddito convenzionale individuato in base alla classificazione delle aziende.
Autonomi agricoltura: contributi e scadenze 2024
Per l’anno 2024 il reddito medio giornaliero è stato determinato con decreto del Ministero del Lavoro in misura pari a 63,06 euro.
Le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento a decorrere dall’anno 2018 sono pari alla misura del 24,00%, comprensive del contributo addizionale del 2%, previsto dall’articolo 12, comma 4, della legge n. 233/1990.
Il contributo addizionale per ogni giornata di iscrizione è pari a 0,79 euro, calcolato nel limite massimo di 156 giornate annue per ciascuna unità attiva.
Restano confermati :
- riduzione del 50% per lavoratori autonomi con più di sessantacinque anni di età pensionati e in possesso dei requisiti possono richiedere la riduzione del 50% dei contributi
- contribuzione di maternità nella misura di € 7,49 .
- contribuzione INAIL nella misura capitaria annua di:
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- € 768,50 (per le zone normali);
- € 532,18 (per i territori montani e le zone svantaggiate);
Ma attenzione al fatto che il decreto 8 novembre 2023 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, ha fissato nella misura pari al 15,11% la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione INAIL Tale riduzione deve essere applicata alle aziende individuate ed elencate nei tracciati trasmessi dall’INAIL.
Le indicazioni per il pagamento mediante i modelli F24 saranno disponibili nel Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura.
I termini di scadenza per il pagamento sono
- 16 luglio 2024,
- 16 settembre 2024, i
- 18 novembre 2024 e
- 16 gennaio 2025.
Nell’allegato n. 1 sono riportate le tabelle con le aliquote in vigore e gli importi della contribuzione da versare per le categorie interessate.
L'istituto informa infine che tenuto conto dell’adeguamento annuale da applicare all’addizionale fissa giornaliera IVS, a seguito della variazione dell’indice dei prezzi al consumo accertato dall’ISTAT per l’anno 2023, pari a +8,1%, si è reso necessario procedere al ricalcolo contributivo delle giornate tariffate nell’esercizio 2023 applicando l’addizionale fissa giornaliera di 0,75 euro, anziché quella imposta in precedenza pari a 0,69 euro.
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Concordato preventivo biennale: i passi metodologici per la formulazione della proposta
Pubblicato in GU il decreto del MEF del 14.06.2024 contenente i passi metodologici con cui l'Agenzia delle Entrate definisce la proposta di Concordato preventivo biennale.
Ricrodiamo infatti, che al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l’adempimento spontaneo dei contribuenti, il dlgs del 12.02.2024 n. 13 ha istituito il Concordato Preventivo Biennale (CPB), un istituto di compliance, rivolto ai contribuenti, imprese e lavoratori autonomi, di minori dimensioni.
Il CPB è finalizzato alla definizione, per un biennio, del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Al concordato preventivo biennale, possono accedere i soggetti titolari di reddito di impresa o derivante dall’esercizio di arti e professioni:
- tenuti all’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all’articolo 9-bis del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, così come convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96;
- che adottano il Regime forfetario di cui all’articolo 1, commi 54-89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Per tali contribuenti, il Concordato Preventivo Biennale (CPB) prevede la formulazione di una proposta, per i periodi d’imposta 2024 e 2025, relativamente a due basi imponibili:
- reddito d’impresa o reddito di lavoro autonomo rilevante ai fini delle imposte sui redditi, al netto dei redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni;
- valore della produzione netta rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Pertanto, i redditi oggetto di concordato riguardano:
- il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, di cui all’articolo 54, comma 1 del TUIR senza considerare i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR;
- il reddito d’impresa, di cui all’articolo 56 del TUIR e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti ad IRES, quello di cui alla sezione I del capo II del titolo II del TUIR, ovvero, per le imprese minori, quello di cui all’articolo 66 TUIR, senza considerare i valori relativi a plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze attive e passive, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR.
Per quanto riguarda l’IRAP, invece, l’oggetto del concordato è il valore della produzione netta individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 senza considerare le plusvalenze e le sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze e sopravvenienze passive.
Ai fini della determinazione della base imponibile oggetto di concordato, l’Agenzia delle entrate formula al contribuente una proposta di concordato, in coerenza con i dati dichiarati dallo stesso e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, sulla base della metodologia descritta nell'Allegato 1 del decreto del MEF del 14.06.2024 che valorizza le informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria, limitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi.
La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli Indici sintetici di affidabilità fiscale, e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli ulteriori dati nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria.
Poiché il reddito concordatario ai fini del valore della produzione netta risulta definito in linea con quanto previsto per il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, vengono di seguito descritti inizialmente i passi metodologici per la determinazione di quest’ultimo e successivamente i criteri per la formulazione della seconda base imponibile.
Partendo dal reddito dichiarato dal contribuente nell’annualità oggetto di dichiarazione (periodo d'imposta 2023), per la definizione della proposta concordataria vengono previsti i seguenti passaggi:
- misurazione dei singoli indicatori elementari di affidabilità e anomalia;
- valutazione dei risultati economici nella gestione operativa negli ultimi tre periodi di imposta, compresa quella oggetto di dichiarazione;
- confronto con valori di riferimento settoriali;
- criterio formulazione base IRAP;
- rivalutazione con proiezioni macroeconomiche per i periodi d’imposta 2024 e 2025
Se il contribuente accetta la proposta dell’Agenzia, si impegna a dichiarare gli importi concordati per i due periodi d’imposta oggetto del concordato stesso.
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AI Act: via libera definitivo del Consiglio UE alla legge sull’Intelligenza artificiale
Il nuovo regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, l’Artificial Intelligence Act, già in precedenza approvato il 13 marzo 2024 dal Parlamento Europeo con 523 voti favorevoli, 46 contrari e 49 astensioni, ha ottenuto, il 21 maggio, il via libera all’unanimità dal Consiglio europeo.
Dopo essere stato firmato dai presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio, l’atto legislativo sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE nei prossimi giorni ed entrerà in vigore venti giorni dopo la presente pubblicazione.
Il nuovo regolamento si applicherà due anni dopo la sua entrata in vigore, con alcune eccezioni per disposizioni specifiche.
Pubblichiamo il testo Artificial Intelligence Act, che era stato approvato a marzo, il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌
Con il termine intelligenza artificiale (IA) si indica una famiglia di tecnologie in rapida evoluzione in grado di apportare una vasta gamma di benefici economici e sociali in tutto lo spettro delle attività industriali e sociali.
Lo scopo del presente regolamento è migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro giuridico uniforme in particolare per quanto riguarda lo sviluppo, l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso di sistemi di intelligenza artificiale (sistemi di IA) nell'Unione, in conformità dei valori dell'Unione, promuovere la diffusione di un'intelligenza artificiale (IA) antropocentrica e affidabile, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta"), compresi la democrazia, lo Stato di diritto e la protezione dell'ambiente, contro gli effetti nocivi dei sistemi di IA nell'Unione nonché promuovere l'innovazione.
Il presente regolamento garantisce la libera circolazione transfrontaliera di beni e servizi basati sull'IA, impedendo così agli Stati membri di imporre restrizioni allo sviluppo, alla commercializzazione e all'uso di sistemi di IA, salvo espressa autorizzazione del presente regolamento.
La nuova legge classifica diversi tipi di intelligenza artificiale a seconda del rischio:
- I sistemi di intelligenza artificiale che presentano solo un rischio limitato sarebbero soggetti a obblighi di trasparenza molto leggeri,
- mentre i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio sarebbero autorizzati, ma soggetti a una serie di requisiti e obblighi per accedere al mercato dell'UE.
I sistemi di intelligenza artificiale come, ad esempio, la manipolazione comportamentale cognitiva e il punteggio sociale saranno banditi dall’UE perché il loro rischio è ritenuto inaccettabile.
La legge vieta inoltre l’uso dell’IA per la polizia predittiva basata sulla profilazione e sui sistemi che utilizzano i dati biometrici per classificare le persone in base a categorie specifiche come razza, religione o orientamento sessuale.
Vediamo brevemente alcuni degli obblighi principali che le imprese dovranno rispettare nell'ambito della proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale.
Obblighi delle Imprese
Viene adottato un approccio basato sul rischio per regolare i sistemi di IA, distinguendo tra sistemi ad alto rischio e altri sistemi. Per i sistemi di IA ad alto rischio, sono previsti obblighi specifici e più rigorosi, come la valutazione dei rischi e la conformità a standard elevati di affidabilità e sicurezza.
Le imprese sono obbligate a garantire la trasparenza dei sistemi di IA, compresa la spiegabilità delle decisioni e dei processi decisionali automatizzati. Questo include l'obbligo di informare gli utenti quando interagiscono con un sistema di IA e di fornire adeguata documentazione tecnica e registrazioni. In particolare:
- Trasparenza: Le imprese devono garantire che gli utenti siano informati quando interagiscono con un sistema di IA. Questo implica che gli utenti devono essere consapevoli del fatto che le decisioni che li riguardano sono prese con l'assistenza o sulla base di un sistema di IA. Inoltre, devono essere fornite informazioni sufficienti sul funzionamento dei sistemi di IA, sui dati utilizzati e sui principi di decisione, in modo da renderli comprensibili agli utenti.
- Documentazione e Registrazioni: È richiesto che le imprese mantengano una documentazione dettagliata e registrazioni dei sistemi di IA, compresi gli algoritmi, i dati di addestramento e le procedure di decisione. Questo non solo aiuta nel garantire la trasparenza ma fornisce anche una base per la valutazione dell'impatto, la verifica della conformità e l'identificazione delle responsabilità in caso di dispute o danni.
- Spiegabilità: I sistemi di IA dovrebbero essere progettati e implementati in modo che le loro decisioni siano spiegabili agli utenti e ai soggetti interessati. Ciò significa che gli utenti dovrebbero essere in grado di comprendere le ragioni alla base delle decisioni prese dai sistemi di IA, contribuendo così alla responsabilità e alla fiducia nell'uso dell'IA.
- Responsabilità: Le imprese devono essere in grado di identificare chi è responsabile delle varie fasi del ciclo di vita di un sistema di IA, dall'ideazione all'implementazione e all'uso. Ciò include la responsabilità per la conformità ai principi etici, alle normative sulla protezione dei dati e ai requisiti di sicurezza. La chiara assegnazione della responsabilità è fondamentale per garantire che i diritti degli utenti siano protetti e che vi sia un punto di riferimento in caso di problemi.
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Definiti i criteri per la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche
Al fine di rendere più efficiente il processo di accertamento del reddito e a fornire maggiori garanzie ai contribuenti, adeguandosi al contesto socio-economico mutato nell'ultimo decennio, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2024 il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 maggio 2024 con il quale vengono definiti i criteri per la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche.
Ricordiamo che il c.d. “accertamento sintetico” interessa esclusivamente le persone fisiche e si attiva solo quando il totale del reddito dichiarato all’Erario risulta inferiore a quello effettivo, o quando non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni di imposta indicate in dichiarazione.
Con il decreto appena pubblicato, viene individuato il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base del quale, ai sensi del quinto comma dell'art. 38, del dPR 600/73, può essere fondata la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche.
Elementi indicativi di capacità contributiva
Il reddito complessivo delle persone fisiche può essere determinato utilizzando elementi indicativi di capacità contributiva definiti come:
- le spese sostenute dal contribuente inclusi beni e servizi acquistati,
- e la sua propensione al risparmio, ovvero quanto il contribuente riesce a risparmiare durante l'anno, considerando anche l'archivio dei rapporti finanziari.
L'elenco di tali elementi è indicato nella Tabella A allegata al decreto, dove le spese sono suddivise per gruppi e categorie di consumi del nucleo familiare del contribuente, desunti dall'indagine annuale sulle spese delle famiglie condotta dall'ISTAT.
La tabella A individua le informazioni utilizzabili per determinare gli elementi indicativi di capacità contributiva presenti negli archivi in possesso dell'amministrazione finanziaria.
La medesima tabella indica, inoltre, alcune categorie di beni e servizi detenuti, a qualsiasi titolo, dal contribuente, per i quali non si dispone dell'ammontare della spesa di mantenimento effettivamente sostenuta, che viene, pertanto, determinata applicando una spesa minima presunta rappresentativa del valore d'uso del bene o del servizio considerato.
Le spese, distinte per gruppi e categorie di consumi del nucleo familiare di appartenenza del contribuente, sono desunte dall'indagine annuale sulle spese delle famiglie compresa nel Programma statistico nazionale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, effettuata su campioni significativi di contribuenti appartenenti a undici tipologie di nuclei familiari, distribuite nelle cinque aree territoriali in cui è suddiviso il territorio nazionale.
Le tipologie di nuclei familiari considerate sono indicate nella Tabella B, che fa parte integrante del presente decreto.
Le spese possono essere desunte anche da studi e analisi socio-economiche di settore.
Questi strumenti consentono all'Amministrazione Finanziaria di effettuare accertamenti più precisi e di garantire una maggiore equità e trasparenza nel processo di determinazione del reddito.
Le disposizioni contenute nel decreto si applicano alla determinazione sintetica dei redditi relativi agli anni d'imposta a decorrere dal 2016.
Imputazione delle Spese
Le spese si considerano sostenute dalla persona fisica cui risultano riferibili sulla base dei dati disponibili o delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria.
Inoltre, si includono le spese effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico.
Non si considerano invece le spese relative esclusivamente all'attività di impresa o all'esercizio di arti e professioni, se supportate da idonea documentazione.
Determinazione Sintetica del Reddito Complessivo
L'Agenzia delle Entrate determina il reddito complessivo accertabile del contribuente sulla base:
- delle spese sostenute, anche diverse da quelle indicate nella Tabella A.
- delle spese per beni nella disponibilità del contribuente, applicando una spesa minima presunta.
- della quota parte delle spese essenziali per uno standard di vita minimamente accettabile (soglia di povertà assoluta).
- degli incrementi patrimoniali imputabili al periodo d'imposta.
- della quota di risparmio non utilizzata per consumi, investimenti o altre spese.
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Indennità INPS malattia, maternità 2024
A seguito dell'aggiornamento ISTAT del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti comunicati con la circolare INPS 21 2024, l'istituto indica con la circolare 61 del 6 maggio 2024, gli importi minimi e le retribuzioni da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di
- malattia, di
- maternità/paternità e di
- tubercolosi.
Di seguito l'elenco dei contenuti della circolare :
A) Retribuzioni di riferimento nell’anno 2024
1) Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, articolo 4 (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
2) Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
3) Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
4) Lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
5) Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità)
6) Lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (maternità/paternità)
B) Importi da prendere a riferimento, nell’anno 2024, per altre prestazioni
1) Lavoratori iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 335/1995 (maternità/paternità, congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera)
2) Assegno di maternità di base di cui all’articolo 74 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. assegno di maternità dei Comuni, importo prestazione e limite reddituale)
3) Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui di cui all’articolo 75 del D.lgs n. 151/2001(c.d. assegno di maternità dello Stato)
4) Limiti di reddito ai fini dell’indennità del congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001
5) Articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001. Indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità. Importi massimi per l’anno 2024
Importi indennità malattia maternità tubercolosi, congedo parentale 2024
Di seguito riportiamo i principali valori di riferimento:
categorie e indennità minimale giornaliero di legge istruzioni Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto (malattia, maternità/paternità e tubercolosi) 56,87 euro Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi) 50,89 euro Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e tubercolosi) 61,98 euro vengono utilizzati,in via temporanea e salvo conguaglio, i salari relativi all’anno 2023. Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità) retribuzioni convenzionali orarie ( da utilizzare per il calcolo) comunicate con circolare 49 2024.
Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali: 50,59 euro Artigiani 56,87 euro Commercianti 56,87 euro Pescatori 31,60 euro Lavoratori iscritti alla Gestione separata ( degenza ospedaliera) 52,45 euro (16%), se accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
78.67 euro (24%), se accreditate da 5 a 8 mensilità
104,90 euro (32%), se nei 12 mesi precedenti accreditate da 9 a 12 mensilità
le indennità per malattia e per degenza ospedaliera sono calcolate applicando, a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei dodici mesi precedenti l’evento con le aliquote indicate nella circolare 24 2024
Lavoratori iscritti alla Gestione separata (malattia 26,22 euro (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
39,34 euro (12%), se nei 12 mesi precedenti risultano accreditate da 5 a 8 mensilità ;
52,45 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti risultano accreditate da 9 a 12 mensilità
Lavoratori dipendenti Congedo parentale indennità 30% 116,25 euro massimo giornaliero diritto all’indennità se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l’importo annuo minimo di pensione.
Per il 2024 tale valore è pari a19.454,83 euro -
Locazioni brevi e condivisione dei dati: il testo del Regolamento UE
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29.04.2024, il Regolamento UE 2024/1028 dell'11 aprile 2024 relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724.
Il presente regolamento stabilisce norme per la raccolta di dati da parte delle autorità competenti e dei fornitori di piattaforme online di locazione a breve termine e per la condivisione di dati da parte delle piattaforme online di locazione a breve termine con le autorità competenti per quanto riguarda la prestazione di servizi di locazione di alloggi a breve termine offerti da locatori attraverso piattaforme online di locazione a breve termine.
Al fine di concedere agli Stati membri tempo sufficiente per:
- istituire procedure di registrazione,
- adeguare le procedure di registrazione esistenti del presente regolamento
- e istituire punti di ingresso digitali unici,
- come pure di consentire alle piattaforme online di locazione a breve termine e ai locatori di adeguarsi ai nuovi requisiti,
l’applicazione del presente regolamento è rinviata a 24 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso (19 maggio 2024, ovvero il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea) e si applica pertanto a decorrere dal 20 maggio 2026.
Il presente regolamento si applica ai fornitori di piattaforme online di locazione a breve termine che offrono servizi a locatori che prestano servizi di locazione di alloggi a breve termine nell’Unione, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento, e ai locatori che prestano servizi di locazione di alloggi a breve termine.
Principali punti del Regolamento
- Obiettivi e Campo di Applicazione: Il regolamento mira a stabilire un quadro uniforme per la raccolta e condivisione dei dati, applicabile a piattaforme online e locatori che offrono alloggi a breve termine. Esso non si applica a hotel, campeggi, o altri alloggi non residenziali.
- Raccolta di Dati: Le piattaforme online dovranno raccogliere e condividere dati essenziali come l'identità dei locatori, i dettagli degli alloggi, e le transazioni effettuate.
- Registrazione e Numero di Identificazione: I locatori dovranno registrarsi e ottenere un numero di identificazione unico per ogni unità affittata, che dovrà essere visibile nell'annuncio corrispondente sulla piattaforma online.
- Trasparenza e Conformità: Il regolamento impone alle piattaforme di assicurare la trasparenza delle informazioni e la conformità dei locatori alle normative locali, includendo l'obbligo di comunicare il numero di registrazione in ogni annuncio.
- Protezione dei Dati: Conformemente al GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell'UE), il regolamento stabilisce limiti rigorosi sulla raccolta, uso e conservazione dei dati personali.
- Implementazione e Sanzioni: Gli Stati membri dovranno implementare meccanismi adeguati per garantire il rispetto del regolamento, con sanzioni efficaci e dissuasive per le piattaforme che non adempiono ai loro obblighi.
- Monitoraggio e Revisione: Il regolamento prevede periodi di valutazione regolari per monitorare l'efficacia delle misure introdotte e apportare eventuali modifiche necessarie.
Numero di registrazione identificativo dell'unità in locazione breve
Il Regolamento definisce il numero di registrazione, che è un identificatore unico rilasciato dall’autorità competente, che identifica ciascuna unità di alloggio offerta per la locazione a breve termine nello Stato membro.
Il numero di registrazione dovrebbe garantire che i dati raccolti e condivisi dalle piattaforme online di locazione a breve termine possano essere correttamente attribuiti ai locatori e alle unità.
Tale numero di registrazione dovrebbe essere inserito in un registro pubblico e facilmente accessibile e gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché tale numero di registrazione non includa dati personali. Le autorità competenti, negli Stati membri che hanno imposto alle piattaforme online di locazione a breve termine l’obbligo di trasmettere dati, dovrebbero di conseguenza istituire o mantenere procedure di registrazione per i locatori e per le rispettive unità.
Al fine di evitare situazioni in cui a un’unità sia attribuito più di un numero di registrazione per annuncio, ciascuna unità dovrebbe essere oggetto di un’unica procedura di registrazione in uno Stato membro, a livello nazionale, regionale o locale.
Gli obblighi di registrazione stabiliti a norma del presente regolamento dovrebbero lasciare impregiudicati altri eventuali obblighi di informazione derivanti dal diritto dell’Unione o nazionale in relazione alla fiscalità, al censimento della popolazione e alla raccolta di statistiche.
Al fine di garantire che le autorità competenti ottengano le informazioni e i dati di cui hanno bisogno senza imporre oneri sproporzionati alle piattaforme online di locazione a breve termine e ai locatori, è necessario stabilire un approccio comune alle procedure di registrazione negli Stati membri che si limiti alle informazioni di base che consentono l’identificazione precisa dell’unità e del locatore. A tal fine gli Stati membri dovrebbero garantire che, al momento della presentazione di tutte le informazioni e di tutta la documentazione pertinente, ai locatori e alle unità sia attribuito un numero di registrazione.
I locatori dovrebbero potersi identificare e autenticare tramite mezzi di identificazione elettronica rilasciati nell’ambito di un regime di identificazione elettronica notificato a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di completare tali procedure di registrazione. La registrazione dovrebbe, ove possibile, essere gratuita o avere un costo ragionevole e proporzionato che non dovrebbe superare il costo della procedura amministrativa in questione.
Sarebbe inoltre opportuno garantire che i locatori abbiano la possibilità di presentare tutta la documentazione richiesta in formato digitale. Tuttavia, dovrebbe essere sempre disponibile un servizio offline al fine di tenere conto delle esigenze degli utenti con competenze e strumenti digitali ridotti, in particolare gli anziani.
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Il Decreto PNRR 2024 diventa legge: ecco il testo coordinato
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30.04.2024 SO n. 19, la Legge del 29 aprile 2024 n. 56 di conversione del Decreto PNRR (decreto legge del 02.03.2024 n. 19) contenente ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in vigore dal 2 marzo 2024.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi e, a norma dell’art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (dal 1° maggio 2024).
Diverse sono le disposizioni contenute e tra queste spicca il nuovo credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel 2024 e 2025 in relazione al piano transizione 5.0.
Credito d'imposta Transizione 5.0
Viene riconosciuto un credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.
Per quanto riguarda gli investimenti agevolabili, la norma in esame rinvia ai beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, con la condizione che, tramite gli stessi investimenti agevolabili si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura:
- del 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
- del 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
- del 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
La misura del suddetto credito d’imposta per ciascuna quota di investimento è rispettivamente aumentata:
- al 40%, 20% e 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4 (beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%);
- al 45%, 25% e 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%, conseguita tramite gli investimenti nei beni al comma 4.
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto sono stabilite le modalità attuative con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Altre misure contenute nel decreto PNRR in materia di lavoro
In breve sintesi alcune delle altre disposizioni contenute nel decreto PNRR, il capo VIII contiene disposizioni urgenti in materia di lavoro, quali l'introduzione:
- di misure in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare.
Si introducono sia disposizioni di carattere preventivo-incentivante (ad esempio, subordinando l’erogazione di benefici normativi e contributivi all’assenza di violazioni della disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché introducendo una premialità in favore di datori di lavoro che dimostrino comportamenti virtuosi nella gestione dei rapporti di lavoro) sia disposizioni di natura repressiva (sanzioni penali – in luogo delle sanzioni amministrative, frutto di una precedente depenalizzazione, per le ipotesi di somministrazione fraudolenta di lavoratori, utilizzazione illecita di lavoratori, somministrazione abusiva con sfruttamento di minori); - di misure per il rafforzamento dell’attività di accertamento e contrasto delle violazioni in ambito contributivo;
- di misure di potenziamento del personale ispettivo in materia di lavoro (Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nucleo dei Carabinieri, INPS e INAIL) per i controlli relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- dell’estensione del regime di solidarietà nell’obbligazione retributiva e contributiva, verifica di congruità del costo della manodopera negli appalti pubblici e privati;
- di un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico (che possieda un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, non superiore a euro 6.000) nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno 80 anni, già titolari dell’indennità di accompagnamento;
- della patente a crediti nel settore edile. Si tratta di un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi obbligatorio per imprese e lavoratori autonomi che intendono operare nell’ambito di cantieri edili.
A far data dal 1° ottobre 2024 e all’esito della integrazione del portale, sono tenuti al possesso della c.d patente a crediti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a). La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:- iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
- adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi (in materia di sicurezza sul lavoro) previsti dal citato D.Lgs. n. 81 del 2008;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
- possesso del certificato di sussistenza dei requisiti previsti per le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici dall’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (certificato comunemente denominato documento unico di regolarità fiscale-DURF). Tale condizione non si applica ai soggetti per i quali la normativa vigente non prevede il suddetto istituto (si ricorda che quest’ultimo non concerne i lavoratori autonomi);
- avvenuta designazione (nei casi previsti dalla normativa vigente) del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.