• Lavoro Dipendente

    Rider e lavoratori delle piattaforme digitali: Direttiva UE approvata con le nuove regole

    L’Unione Europea ha finalmente dato il via libera definitivo alla direttiva sui rider, volta a garantire migliori condizioni di lavoro per i lavoratori delle piattaforme digitali.

    Scarica il testo della Direttiva UE 2024/2831 del 23.10.2024 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea dell'11 novembre 2024.

    Questa direttiva è stata approvata dopo un lungo percorso di negoziazioni tra i vari Stati membri, che ha visto emergere un consenso sulla necessità di tutelare i lavoratori coinvolti in attività come consegne a domicilio e trasporto passeggeri, forniti da aziende come Uber, Deliveroo, Glovo e altre.

    La direttiva dovrà essere firmata dal Consiglio e dal Parlamento europeo ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Gli Stati membri dell’UE avranno due anni di tempo per adeguare il diritto interno alle nuove norme comunitarie, ovvero gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 2 dicembre 2026.

    Obiettivi della Direttiva

    L’obiettivo principale della normativa è di migliorare le condizioni contrattuali e lavorative dei rider, garantendo loro diritti simili a quelli dei lavoratori subordinati, in caso risultino essere tali.

    Infatti, la direttiva stabilisce dei criteri chiari per distinguere tra lavoratori autonomi e dipendenti. Se l'attività del rider risponde a determinati requisiti di subordinazione, come la gestione del lavoro da parte della piattaforma (orari, remunerazione e controllo delle prestazioni), la relazione lavorativa sarà riclassificata come un contratto subordinato.

    Impatti per le piattaforme digitali

    La direttiva UE del 2024 avrà notevoli impatti sulle piattaforme digitali, modificando in maniera significativa le modalità operative di aziende come Uber, Glovo, Deliveroo e simili.

    Ecco i principali cambiamenti che queste piattaforme dovranno affrontare: 

    Riclassificazione dei lavoratori
    La direttiva introduce una presunzione legale di subordinazione per molti lavoratori delle piattaforme digitali. Questo significa che le piattaforme dovranno dimostrare che i loro lavoratori sono effettivamente autonomi, altrimenti verranno considerati dipendenti.
    Ciò comporterà un aumento significativo dei costi per le piattaforme, poiché i lavoratori riclassificati come dipendenti avranno diritto a ferie pagate, malattia, contributi previdenziali e protezione contro i licenziamenti illegittimi.

    Trasparenza e gestione algoritmica
    Le piattaforme dovranno garantire una maggiore trasparenza nella gestione algoritmica. Saranno obbligate a spiegare ai lavoratori come funzionano gli algoritmi che gestiscono la distribuzione dei compiti, la determinazione delle tariffe e altre decisioni critiche per il loro lavoro.
    Questo include anche l'obbligo di fornire spiegazioni sulle decisioni automatizzate che possono influire negativamente sui lavoratori, come la sospensione o la chiusura degli account.

    Obblighi di dichiarazione e monitoraggio
    Le piattaforme digitali dovranno dichiarare regolarmente il numero di lavoratori impiegati e fornire informazioni dettagliate sulla loro situazione contrattuale alle autorità competenti. Questo introduce un carico amministrativo maggiore per le aziende, che dovranno rendere trasparenti le loro operazioni e sottostare a eventuali controlli da parte delle autorità nazionali.

    Supervisione umana e diritto al riesame
    In aggiunta alla gestione algoritmica, la direttiva richiede che le piattaforme implementino supervisione umana sulle decisioni prese dagli algoritmi. Questo significa che, in casi come la chiusura di un account o il mancato pagamento di un lavoratore, un essere umano dovrà intervenire per verificare e riesaminare tali decisioni.
    Questo processo aumenta la complessità della gestione delle risorse umane per le piattaforme digitali.

    Possibili sanzioni e azioni legali
    La direttiva introduce sanzioni severe in caso di mancato rispetto delle norme, comprese multe e altre penalità amministrative. Le piattaforme che non rispettano i diritti dei lavoratori o non garantiscono la trasparenza richiesta potranno essere soggette a ispezioni e sanzioni. Inoltre, i lavoratori avranno il diritto di avviare procedimenti legali collettivi o individuali contro le piattaforme.

    Allegati:
  • Edilizia

    Testo Unico Edilizia aggiornato

    Pubblichiamo il testo del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, noto come Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, rappresenta una delle pietre miliari della normativa italiana in ambito urbanistico ed edilizio.

    Esso fornisce un quadro normativo chiaro e unificato per regolamentare l'attività edilizia su tutto il territorio nazionale, assicurando la conformità alle esigenze di sicurezza, tutela ambientale e sostenibilità.

    Ultimo aggiornamento all'atto del 09.10.2024.

    Il testo è suddiviso in diverse parti e sezioni, ognuna dedicata a specifici aspetti della disciplina edilizia. Gli obiettivi principali includono:

    • Fornire regole uniformi per le attività edilizie;
    • Garantire il rispetto delle norme in materia di tutela del patrimonio storico, culturale e paesaggistico;
    • Regolamentare i procedimenti amministrativi relativi a permessi di costruire, attività edilizia libera e segnalazioni certificate;
    • Sostenere interventi di rigenerazione urbana e tutela dell’ambiente.

    Punti salienti del Testo Unico Edilizia aggiornato

    Attività edilizia libera

    • Include interventi di manutenzione ordinaria, eliminazione di barriere architettoniche e installazione di pannelli fotovoltaici per uso domestico, che non richiedono permessi specifici.

    Permesso di costruire

    • Regolamenta gli interventi di nuova costruzione e trasformazione urbanistica ed edilizia che richiedono un’autorizzazione esplicita, specificando criteri di conformità urbanistica e procedurale.

    Strumenti di semplificazione

    • Introduzione dello sportello unico per l’edilizia, che funge da punto di riferimento per tutte le interazioni amministrative tra cittadini e amministrazioni pubbliche.

    Norme per il recupero dei sottotetti

    • Agevolazioni per il recupero a fini abitativi, anche in deroga ai limiti di distanza tra edifici, nel rispetto della normativa regionale.

    Contributo di costruzione

    • Definisce i parametri per il calcolo degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione, favorendo interventi di ristrutturazione rispetto a nuove edificazioni.

    Sostenibilità e innovazione

    • Incentivi per interventi di rigenerazione urbana, efficientamento energetico e messa in sicurezza sismica.

    Allegati:
  • Determinazione del Reddito

    Testo Unico delle imposte sui redditi (Tuir) il testo aggiornato a novembre 2024

    Nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR) pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986 vigente a novembre 2024.

    TITOLO I : IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

    • CAPO I : DISPOSIZIONI GENERALI
    • CAPO II : REDDITI FONDIARI
    • CAPO III : REDDITI DI CAPITALE
    • CAPO IV : REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
    • CAPO V : REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
    • CAPO VI : REDDITI DI IMPRESA
    • CAPO VII : REDDITI DIVERSI

    TITOLO II : IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA'

    • CAPO I : SOGGETTI PASSIVI E DISPOSIZIONI GENERALI
    • Capo II: DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELLE SOCIETA' E DEGLI ENTI COMMERCIALI RESIDENTI
      Sezione I: DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
      Sezione II: CONSOLIDATO NAZIONALE
      Sezione III: CONSOLIDATO MONDIALE
    • CAPO III : ENTI NON COMMERCIALI RESIDENTI
    • CAPO IV : SOCIETA' ED ENTI COMMERCIALI NON RESIDENTI
    • Capo V: ENTI NON COMMERCIALI NON RESIDENTI
    • Capo VI: DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER ALCUNE IMPRESE MARITTIME

    TITOLO III : DISPOSIZIONI COMUNI
    TITOLO IV : DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI.

    TU imposte sui redditi in consultazione fino al 13.05.2024

    E' utile segnalare che l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili, fino al 13 maggio in consultazione le proposte di Testi unici elaborate dall’Agenzia delle Entrate per semplificare il sistema fiscale. Il lavoro realizzato dagli esperti dell’Agenzia, in attuazione della Delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023, art. 21), è consistito nell’individuazione delle norme vigenti del sistema tributario, che sono state riorganizzate per settori omogenei, nel coordinamento e nell’abrogazione delle disposizioni non più attuali.

    Accademici, professionisti e contribuenti possono ora inviare entro il 13 maggio 2024 le loro osservazioni o proposte di modifica, che potranno essere eventualmente recepite nelle versioni definitive, al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected].

    La proporsta di TU Imposte sui Redditi si compone di 7 Titoli e muove dal Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 nell’ottica di raccogliere, sistematizzare ed integrare le disposizioni ivi contenute con le disposizioni tributarie successivamente emanate e non confluite nel corpo dello stesso TUIR.

    • Il Titolo I “Imposta sul reddito delle persone fisiche” mantiene la suddivisione originaria in 7 capi. Il capo IV relativo ai redditi di lavoro dipendente è stato suddiviso in due sezioni: la sezione I raccoglie le disposizioni relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati e la sezione II raccoglie le disposizioni relative ai lavoratori frontalieri.
    • Il Titolo II “Imposta sul reddito delle società” si articola in 5 capi. Rispetto alla previgente suddivisione, la proposta di testo unico razionalizza la disciplina in ragione della natura commerciale o non commerciale delle società e degli enti. Pertanto, i capi II e III si riferiscono alle società ed enti commerciali rispettivamente residenti e non residenti e i capi IV e V si riferiscono agli enti non commerciali residenti e non residenti.
    • Il Titolo III, “Disposizioni comuni” si compone di 6 capi di cui 1 (precisamente il III) raccoglie la disciplina in materia di disallineamenti da ibridi.
    • Il Titolo IV, “Disposizioni speciali ai fini delle imposte sui redditi”, non presente nella versione vigente del TUIR, è stato inserito per raccogliere in appositi 9 capi le disposizioni che prevedono specifici regimi di determinazione del reddito. Si tratta, in particolare, delle disposizioni relative a: regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni (capo I); determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime (capo II); società di investimento immobiliare quotate e non quotate (capo III); gruppo europeo di interesse economico GEIE (capo IV), società di comodo (capo V); forme pensionistiche complementari (capo VI); consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi (confidi) (capo VII);
      Nel capo VIII del titolo IV in esame sono state raccolte le disposizioni relative all’addizionale alle imposte sul reddito per le attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza. Nel capo IX, infine, è stata ricondotta la disciplina dell’addizionale del 10 per cento sugli emolumenti variabili corrisposti a dirigenti e collaboratori che operano nel settore finanziario (c.d. stock options).
    • Il Titolo V si compone di 9 capi ed è riservato alle “Altre disposizioni in materia di imposte sui redditi”. Si tratta di un titolo residuale che raccoglie, tra le altre, le disposizioni in materia di: riallineamento, trasformazione in crediti d’imposta delle attività per imposte anticipate, perdite attese su crediti verso la clientela iscritte in sede di prima applicazione dell’IFRS 9, disposizioni di interpretazione in materia di determinazione del corrispettivo per le cessioni di immobili e aziende, disposizioni in materia di deducibilità IMU, alloggi sociali, fondi comuni d’investimento, strumenti finanziari, ecc.
    • Il Titolo VI riporta le “Disposizioni in materia di imposizione minima globale” (cd Pillar 2) introdotte dal decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale.
    • Il Titolo VII “Disposizioni temporanee, transitorie e finali” è suddiviso in 4 capi. In particolare, i primi 3 capi raccolgono le discipline con efficacia temporale di carattere temporaneo: Contributo dovuto dalle imprese energivore (capo I); Imposta straordinaria calcolata sull’incremento del margine di interesse (capo II); Disciplina transitoria delle svalutazioni e delle perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione (capo III). Il capo IV del Titolo VII in esame raccoglie, infine, le disposizioni transitorie e finali, comprese quelle già presenti nel Titolo V del vigente TUIR.

    La proposta infine contiene l’elenco di quelle disposizioni che si propone di abrogare in quanto ricondotte nel corpo del testo unico ovvero non più attuali (articolo 21, comma 1, lett. c), legge 11 agosto 2023, n. 111).

    Allegati:
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    Codice Civile: il testo completo in pdf

    Testo completo del Codice Civile, Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 262 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 79 del 04/04/1942).
     

    Disposizioni sulla legge in generale

    • Capo I: Delle fonti del diritto
    • Capo II: Dell'applicazione della legge in generale

    Libro Primo: Delle persone e della famiglia

    • Titolo I: Delle persone fisiche
    • Titolo II: Delle persone giuridiche
    • Titolo III: Del domicilio e della residenza
    • Titolo IV: Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta
    • Titolo V: Della parentela e dell'affinità
    • Titolo VI: Del matrimonio
    • Titolo VII: Dello stato di figlio
    • Titolo VIII: Dell'adozione di persone maggiori di età
    • Titolo IX: Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio
    • Titolo IX-bis: Ordini di protezione contro gli abusi familiari
    • Titolo X: Della tutela e dell'emancipazione
    • Titolo XI: Dell'affiliazione e dell'affidamento
    • Titolo XII: Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia
    • Titolo XIII: Degli alimenti
    • Titolo XIV: Degli atti dello stato civile

    Libro Secondo: Delle successioni

    • Titolo I: Disposizioni generali sulle successioni
    • Titolo II: Delle successioni legittime
    • Titolo III: Delle successioni testamentarie
    • Titolo IV: Della divisione
    • Titolo V: Delle donazioni

    Libro Terzo: Della proprietà

    • Titolo I: Dei beni
    • Titolo II: Della proprietà
    • Titolo III: Della superficie
    • Titolo IV: Dell'enfiteusi
    • Titolo V: Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione
    • Titolo VI: Delle servitù prediali
    • Titolo VII: Della comunione
    • Titolo VIII: Del possesso
    • Titolo IX: Della denunzia di nuova opera e di danno temuto

    Libro Quarto: Delle obbligazioni

    • Titolo I: Delle obbligazioni in generale
    • Titolo II: Dei contratti in generale
    • Titolo III: Dei singoli contratti
    • Titolo IV: Delle promesse unilaterali
    • Titolo V: Dei titoli di credito
    • Titolo VI: Della gestione di affari
    • Titolo VII: Del pagamento dell'indebito
    • Titolo VIII: Dell'arricchimento senza causa
    • Titolo IX: Dei fatti illeciti

    Libro Quinto: Del lavoro

    • Titolo I: Della disciplina delle attività professionali
    • Titolo II: Del lavoro nell'impresa
    • Titolo III: Del lavoro autonomo
    • Titolo IV: Del lavoro subordinato in particolari rapporti
    • Titolo V: Delle società
    • Titolo VI: Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici
    • Titolo VII: Dell'associazione in partecipazione
    • Titolo VIII: Dell'azienda
    • Titolo IX: Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali
    • Titolo X: Della disciplina della concorrenza e dei consorzi
    • Titolo XI: Disposizioni penali in materia di società e consorzi

    Libro Sesto: Della tutela dei diritti

    • Titolo I: Della trascrizione
    • Titolo II: Delle prove
    • Titolo III: Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale
    • Titolo IV: Della tutela giurisdizionale dei diritti
    • Titolo V: Della prescrizione e della decadenza

    Allegati:
  • Formazione e Tirocini

    Decreto PNRR 2024: novità per lavoro, scuola e università

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 ottobre 2024 il Decreto legge del 28 ottobre 2024 n. 160 contenente misure urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione, per favorire una migliore attuazione del PNRR.

    Scarica il testo del Decreto legge del 28 ottobre n. 160

    Il testo si articola in diverse aree con l’obiettivo di contrastare il lavoro sommerso, supportare settori in crisi, riformare il reclutamento accademico e rafforzare la promozione degli ITS Academy.

    Capo I – Disposizioni in materia di lavoro

    Misure di contrasto al lavoro sommerso

    • Revisione delle competenze: l’INAIL sostituisce l’ANPAL come ente competente per alcune funzioni, al fine di migliorare il contrasto al lavoro sommerso.
    • Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC): dal 2026 verranno introdotti per identificare i datori di lavoro a rischio di evasione contributiva in alcuni settori.
    • Portale Nazionale del Sommerso: accesso ampliato alle pubbliche amministrazioni per verifiche e controlli mirati.

    Crisi occupazionale nel settore moda

    • Sostegno ai lavoratori: viene riconosciuta un’integrazione salariale per i lavoratori dei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero e conciario. L’integrazione viene erogata direttamente dal datore di lavoro e rimborsata dall’INPS.

    Fondo per il pluralismo e innovazione digitale

    • Crisi nel settore dell’informazione: una quota del Fondo verrà destinata a misure di supporto per imprese in difficoltà nell’editoria e informazione.

    Capo II – Disposizioni per il sistema universitario

    Reclutamento del personale docente

    • Procedure ASN: ampliamento della tornata ASN (Abilitazione Scientifica Nazionale) con nuovi periodi di presentazione per il personale docente, in linea con gli obiettivi del PNRR.

    Consiglio Universitario Nazionale (CUN)

    • Proroga mandato: le funzioni dei membri attuali vengono prorogate al 31 luglio 2025 per garantire la continuità delle attività istituzionali.

    Alloggi universitari

    • Ampliamento e verifica degli interventi: viene introdotta la possibilità di utilizzare beni confiscati alla criminalità organizzata per la realizzazione di alloggi universitari. Il Commissario straordinario è autorizzato a velocizzare le verifiche di avanzamento per raggiungere i target del PNRR.

    Campus del Politecnico di Milano

    • Interventi strutturali e tecnologici: previsti finanziamenti per il Campus di Bovisa per completare l’ammodernamento, con fondi destinati agli anni 2024 e 2025.

    Capo III – Disposizioni in materia di istruzione

    Promozione internazionale degli ITS Academy

    • Processi di internazionalizzazione: l’iniziativa "Piano Mattei" prevede un investimento per promuovere i percorsi ITS anche all’estero, ampliando così l’offerta formativa.

    Supporto al personale scolastico

    • Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa: incrementato per supportare il personale coinvolto nelle attività legate al PNRR e alla transizione verso nuovi sistemi di gestione delle pratiche.

    Libri di testo per le famiglie meno abbienti

    • Incremento fondi: previsti finanziamenti per la fornitura gratuita di libri di testo alle famiglie con minori possibilità economiche, riducendo le barriere all’accesso all’istruzione.

    Allegati:
  • Nautica da diporto

    Contributi Nautica da diporto sostenibile: approvato il decreto per la richiesta

    Al fine di favorire la transizione ecologica nel settore della nautica da diporto, è stato pubblicato il Decreto del MIMIT del 05.09.2024 contenente i criteri, le modalità e le procedure per l’erogazione di contributi finalizzati alla sostituzione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica, destinati a persone fisiche e imprese che operano nel settore, in attuazione di quanto previsto all’articolo 13, comma 4, della legge 27 dicembre 2023, n. 206.

    Per accedere all’agevolazione, i soggetti interessati dovranno presentare al Ministero un’apposita istanza, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero (www.mimit.gov.it).

    Con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese verranno definiti i termini per la presentazione delle domande di agevolazione.

    Con il medesimo provvedimento verrà reso disponibile lo schema di istanza di ammissione all’agevolazione nonchè definita l’ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria da parte del Ministero e gli ulteriori elementi necessari alla corretta attuazione dell’intervento.

    Soggetti beneficiari

    Possono beneficiare delle agevolazioni le persone fisiche e le imprese
    proprietarie 
    di unità da diporto utilizzate per:

    • navigazione da diporto effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e
      senza fine di lucro,
    • fini commerciali, 
    • nautica sociale, come disciplinata dall’articolo 2-bis, comma 1, del Codice della nautica da
      diporto.

    Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le persone fisiche devono:

    • essere residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;
    • essere nel pieno godimento dei diritti civili;
    • non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge come cause di incapacità a beneficiare di
      agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

    Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le imprese devono:

    • risultare “attive”, regolarmente costituite, iscritte al Registro delle imprese ed essere nel pieno
      e libero esercizio dei propri diritti;
    • aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto un ordine di recupero;
    • non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui al comma 4 del decreto.

    Misura del contributo e come viene erogato

    L'importo del contributo varia in base al tipo di motore elettrico acquistato e alla modalità di utilizzo, ed è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto e nella misura del 50% delle spese ammissibili nel limite dei seguenti importi:

    • 2.000 euro per motori elettrici fuoribordo dotati di batteria integrata;
    • 10.000 euro per motori elettrici fuoribordo con batteria esterna, motori elettrici entrobordo, entrofuoribordo o POD di propulsione con batteria esterna.

    Ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola domanda di agevolazione, e il contributo massimo complessivamente concedibile è:

    • 8.000 euro per persone fisiche, con un massimo di due motori acquistati;
    • 50.000 euro per imprese, per l'acquisto di più motori.

    Nel caso di imprese, le agevolazioni sono concesse nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento, ai sensi del regolamento de minimis e possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche “de minimis”.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Etichettatura alimentare e obbligo indicazione QUID: pubblicate le Linee Guida

    Pubblicata la Circolare MIMIT del 18.09.2024 che fornisce le Linee Guida con gli orientamenti necessari per l'applicazione dell’indicazione quantitativa degli ingredienti (QUID) che figurano nella denominazione di vendita, che sono posti in rilievo nell'etichettatura di taluni prodotti alimentari o che sono essenziali per caratterizzare l’alimento.

    Scarica la Circolare MIMIT del 18.09.2024 – Linee guida etichettatura alimentare

    La presente circolare tiene conto anche della Comunicazione della Commissione sull’applicazione del principio della dichiarazione della quantità degli ingredienti (QUID) (2017/C 393/05) ed è stata redatta allo scopo di fornire i necessari orientamenti per l'applicazione dell’indicazione quantitativa degli ingredienti (QUID) che figurano nella denominazione di vendita, che sono posti in rilievo nell'etichettatura o che sono essenziali per caratterizzare l’alimento.

    L'obbligo suddetto riguarda solo gli ingredienti e non i componenti naturalmente presenti nei prodotti alimentari.

    Pertanto, il QUID non si applica, ad esempio, alla caffeina, alle vitamine e ai sali minerali contenuti rispettivamente nel caffè o nei succhi e nettari di frutta.

    Inoltre, forniscono chiarimenti sulle previsioni normative che disciplinano specifiche categorie di alimenti quali, ad esempio, prodotti preimballati e non preimballati, latte e formaggi freschi a pasta filata, prodotti da forno ed etichettatura delle carni quali ingredienti.

    Quando è obbligatorio indicare il QUID

    L'obbligo di indicare la dichiarazione quantitativa degli ingredienti (QUID) è previsto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 e riguarda specifici casi in cui la quantità di determinati ingredienti o categorie di ingredienti deve essere riportata sull’etichetta. Ecco nel dettaglio quando è obbligatorio indicare il QUID:

    1. Ingrediente presente nella denominazione di vendita

    Se l'ingrediente o la categoria di ingredienti figura direttamente nella denominazione del prodotto, come ad esempio:

    • Pasta all'uovo: la quantità di uova deve essere dichiarata.
    • Yogurt alle fragole: la quantità di fragole deve essere indicata.
    • Panettone al cioccolato: la quantità di cioccolato deve essere specificata.

    2. Categoria di ingredienti nella denominazione di vendita

    Se una categoria generica di ingredienti figura nella denominazione di vendita, è obbligatorio indicarne la quantità. Esempi includono:

    • Torta alla frutta: la quantità di frutta deve essere dichiarata.
    • Zuppa di pesce: la quantità di pesce deve essere indicata.

    Questa regola si applica anche quando viene usata una denominazione generica che il consumatore riconosce comunemente, come “verdure”, “cereali” o “proteine vegetali”.

    3. Ingrediente posto in rilievo nell'etichettatura

    Quando un ingrediente è enfatizzato nell'etichetta tramite parole, immagini o rappresentazioni grafiche, è necessario indicarne la quantità. Esempi di questo caso includono:

    • Un dolce con la dicitura "con gocce di cioccolato" accompagnata da un’immagine che le mette in evidenza.
    • Un prodotto caseario con l’immagine di una mucca per sottolineare la presenza di latte o burro.

    L’obbligo non si applica se l'immagine rappresenta l'intero prodotto senza evidenziare un particolare ingrediente, ad esempio la rappresentazione di un minestrone con tutte le verdure usate senza metterne in risalto una specifica.

    4. Ingrediente essenziale per caratterizzare un prodotto

    Quando un ingrediente è essenziale per caratterizzare un prodotto e per distinguerlo da prodotti simili, il QUID è obbligatorio. Un esempio classico è:

    • Aranciata: deve essere specificata la quantità di succo d'arancia contenuta, poiché è l'ingrediente chiave che definisce il prodotto.

    5. Ingrediente generalmente associato alla denominazione di vendita

    Se un ingrediente è generalmente associato dal consumatore a un particolare prodotto, anche se non evidenziato nella denominazione o in etichetta, deve essere indicata la sua quantità. Questo caso è meno frequente e riguarda prodotti con nomi consacrati dall’uso, come:

    • Savoiardi: devono indicare la quantità di uova, anche se non specificata nella denominazione.
    • Strudel: deve essere indicata la quantità di frutta, come le mele, anche se non esplicitamente indicata nell'etichetta.

    6. Ingrediente composto

    Quando un ingrediente menzionato è composto da altri ingredienti, è obbligatorio indicare sia la quantità dell'ingrediente composto, sia quella dei suoi ingredienti principali. Ad esempio:

    • Biscotti con crema alle nocciole: deve essere indicata la quantità sia della crema che delle nocciole.

    7. Ingredienti presenti in alimenti preimballati

    Il QUID è obbligatorio anche nei prodotti preimballati per la vendita diretta, qualora sia necessario specificare un ingrediente particolarmente valorizzato, come potrebbe essere un ripieno di carne o verdure.

    Esclusioni e deroghe

    Vi sono casi in cui l’obbligo di indicare il QUID non si applica, come:

    • Ingredienti utilizzati in piccole quantità a scopo di aromatizzazione (es.: spezie, erbe).
    • Prodotti fabbricati con un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti (es.: formaggi, olio d'oliva).
    • Ingredienti la cui quantità deve già figurare sull'etichetta per altre normative dell’Unione Europea.

    Allegati: