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Autotutela tributaria: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle novità
L'Agenzia delle Entrate con la Circolare del 7 novembre 2024 n.21, fornisce chiarimenti in merito all’esercizio del potere di autotutela tributaria, alla luce della nuova disciplina dell’istituto, contenuta negli articoli 10-quater e 10-quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212), introdotti dal dlgs n. 219/2023 (articolo 1, comma 1, lett. m), emanato in
attuazione della legge delega per la
riforma fiscale.Scarica il testo della Circolare del 07.11.2024 n. 21
In particolare, gli articoli 10-quater e 10-quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente hanno riformato l'istituto dell'autotutela tributaria, distinguendola in due categorie:
- autotutela obbligatoria
- e sutotutela facoltativa.
Queste disposizioni, in vigore dal 18 gennaio 2024, mirano a garantire una maggiore tutela dei diritti del contribuente, introducendo criteri chiari per l'esercizio dell'autotutela da parte dell'amministrazione finanziaria.
Autotutela obbligatoria (articolo 10-quater)
L’articolo 10-quater introduce un obbligo di autotutela per l’amministrazione finanziaria in specifici casi di "manifesta illegittimità".
L'amministrazione finanziaria è tenuta ad annullare, in tutto o in parte, atti di imposizione o a rinunciare all'imposizione senza necessità di istanza da parte del contribuente, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
- Errore di persona
- Errore di calcolo
- Errore nell'individuazione del tributo
- Errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria
- Errore sul presupposto d'imposta
- Mancata considerazione di pagamenti d'imposta regolarmente eseguiti
- Mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini previsti a pena di decadenza
Tuttavia, l'obbligo di autotutela non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria o se è trascorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
Autotutela facoltativa (articolo 10-quinquies)
L’articolo 10-quinquies consente all’amministrazione di annullare atti non rientranti nei casi di autotutela obbligatoria.
Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 10-quater, l'amministrazione finanziaria può procedere all'annullamento, totale o parziale, di atti di imposizione o alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
Modalità di presentazione della richiesta di autotutela
Le richieste di autotutela devono essere indirizzate all’Ufficio emittente e devono riportare dati completi, incluse motivazioni chiare e documentazione a supporto.
L’istanza deve essere presentata avvalendosi di strumenti atti a certificarne l’invio da parte del soggetto legittimato a presentarla, tramite, ad esempio, l'utilizzo dei servizi telematici (accesso tramite SPID, CIE o CNS), tramite posta elettronica certificata o in alternativa tramite consegna a mano con accesso fisico allo sportello.
Contenuto dell'istanza di autotutela
L'istanza deve essere redatta in carta semplice e contenere:
- Dati del richiedente: nome, cognome, codice fiscale e recapiti.
- Riferimenti dell'atto contestato: tipo di atto (ad esempio, avviso di accertamento o cartella di pagamento), numero e data dell'atto, anno d'imposta.
- Motivazioni della richiesta: esposizione chiara e dettagliata dei motivi per cui si ritiene l'atto illegittimo o infondato.
- Documentazione a supporto: allegare copia dell'atto contestato e ogni altro documento utile a comprovare le proprie ragioni.
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Nuovo Codice della Privacy – Codice in materia di protezione dei dati personali
Pubblichiamo il testo del Nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs del 30.06.2003 n. 196) recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”.
Le novità introdotte dal decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 sono riportate in rosso.
Il presente testo coordinato è reso disponibile al solo scopo informativo e non ha valore ufficiale.
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Codice Civile: il testo completo in pdf
Testo completo del Codice Civile, Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 262 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 79 del 04/04/1942).Disposizioni sulla legge in generale
- Capo I: Delle fonti del diritto
- Capo II: Dell'applicazione della legge in generale
Libro Primo: Delle persone e della famiglia
- Titolo I: Delle persone fisiche
- Titolo II: Delle persone giuridiche
- Titolo III: Del domicilio e della residenza
- Titolo IV: Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta
- Titolo V: Della parentela e dell'affinità
- Titolo VI: Del matrimonio
- Titolo VII: Dello stato di figlio
- Titolo VIII: Dell'adozione di persone maggiori di età
- Titolo IX: Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio
- Titolo IX-bis: Ordini di protezione contro gli abusi familiari
- Titolo X: Della tutela e dell'emancipazione
- Titolo XI: Dell'affiliazione e dell'affidamento
- Titolo XII: Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia
- Titolo XIII: Degli alimenti
- Titolo XIV: Degli atti dello stato civile
Libro Secondo: Delle successioni
- Titolo I: Disposizioni generali sulle successioni
- Titolo II: Delle successioni legittime
- Titolo III: Delle successioni testamentarie
- Titolo IV: Della divisione
- Titolo V: Delle donazioni
Libro Terzo: Della proprietà
- Titolo I: Dei beni
- Titolo II: Della proprietà
- Titolo III: Della superficie
- Titolo IV: Dell'enfiteusi
- Titolo V: Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione
- Titolo VI: Delle servitù prediali
- Titolo VII: Della comunione
- Titolo VIII: Del possesso
- Titolo IX: Della denunzia di nuova opera e di danno temuto
Libro Quarto: Delle obbligazioni
- Titolo I: Delle obbligazioni in generale
- Titolo II: Dei contratti in generale
- Titolo III: Dei singoli contratti
- Titolo IV: Delle promesse unilaterali
- Titolo V: Dei titoli di credito
- Titolo VI: Della gestione di affari
- Titolo VII: Del pagamento dell'indebito
- Titolo VIII: Dell'arricchimento senza causa
- Titolo IX: Dei fatti illeciti
Libro Quinto: Del lavoro
- Titolo I: Della disciplina delle attività professionali
- Titolo II: Del lavoro nell'impresa
- Titolo III: Del lavoro autonomo
- Titolo IV: Del lavoro subordinato in particolari rapporti
- Titolo V: Delle società
- Titolo VI: Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici
- Titolo VII: Dell'associazione in partecipazione
- Titolo VIII: Dell'azienda
- Titolo IX: Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali
- Titolo X: Della disciplina della concorrenza e dei consorzi
- Titolo XI: Disposizioni penali in materia di società e consorzi
Libro Sesto: Della tutela dei diritti
- Titolo I: Della trascrizione
- Titolo II: Delle prove
- Titolo III: Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale
- Titolo IV: Della tutela giurisdizionale dei diritti
- Titolo V: Della prescrizione e della decadenza
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Decreto PNRR 2024: novità per lavoro, scuola e università
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 ottobre 2024 il Decreto legge del 28 ottobre 2024 n. 160 contenente misure urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione, per favorire una migliore attuazione del PNRR.
Scarica il testo del Decreto legge del 28 ottobre n. 160
Il testo si articola in diverse aree con l’obiettivo di contrastare il lavoro sommerso, supportare settori in crisi, riformare il reclutamento accademico e rafforzare la promozione degli ITS Academy.
Capo I – Disposizioni in materia di lavoro
Misure di contrasto al lavoro sommerso
- Revisione delle competenze: l’INAIL sostituisce l’ANPAL come ente competente per alcune funzioni, al fine di migliorare il contrasto al lavoro sommerso.
- Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC): dal 2026 verranno introdotti per identificare i datori di lavoro a rischio di evasione contributiva in alcuni settori.
- Portale Nazionale del Sommerso: accesso ampliato alle pubbliche amministrazioni per verifiche e controlli mirati.
Crisi occupazionale nel settore moda
- Sostegno ai lavoratori: viene riconosciuta un’integrazione salariale per i lavoratori dei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero e conciario. L’integrazione viene erogata direttamente dal datore di lavoro e rimborsata dall’INPS.
Fondo per il pluralismo e innovazione digitale
- Crisi nel settore dell’informazione: una quota del Fondo verrà destinata a misure di supporto per imprese in difficoltà nell’editoria e informazione.
Capo II – Disposizioni per il sistema universitario
Reclutamento del personale docente
- Procedure ASN: ampliamento della tornata ASN (Abilitazione Scientifica Nazionale) con nuovi periodi di presentazione per il personale docente, in linea con gli obiettivi del PNRR.
Consiglio Universitario Nazionale (CUN)
- Proroga mandato: le funzioni dei membri attuali vengono prorogate al 31 luglio 2025 per garantire la continuità delle attività istituzionali.
Alloggi universitari
- Ampliamento e verifica degli interventi: viene introdotta la possibilità di utilizzare beni confiscati alla criminalità organizzata per la realizzazione di alloggi universitari. Il Commissario straordinario è autorizzato a velocizzare le verifiche di avanzamento per raggiungere i target del PNRR.
Campus del Politecnico di Milano
- Interventi strutturali e tecnologici: previsti finanziamenti per il Campus di Bovisa per completare l’ammodernamento, con fondi destinati agli anni 2024 e 2025.
Capo III – Disposizioni in materia di istruzione
Promozione internazionale degli ITS Academy
- Processi di internazionalizzazione: l’iniziativa "Piano Mattei" prevede un investimento per promuovere i percorsi ITS anche all’estero, ampliando così l’offerta formativa.
Supporto al personale scolastico
- Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa: incrementato per supportare il personale coinvolto nelle attività legate al PNRR e alla transizione verso nuovi sistemi di gestione delle pratiche.
Libri di testo per le famiglie meno abbienti
- Incremento fondi: previsti finanziamenti per la fornitura gratuita di libri di testo alle famiglie con minori possibilità economiche, riducendo le barriere all’accesso all’istruzione.
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Global minimum tax: come calcolare la riduzione Sbie
Pubblicato in GU il Decreto del MEF dell'11 ottobre 2024 (emanato ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del dlgs 27 dicembre 2023 n. 209) che introduce misure per la riduzione della base imponibile in riferimento alla Global Minimum Tax, in linea con le direttive dell'OCSE e dell'UE.
La normativa disciplina principalmente la Substance-Based Income Exclusion (SBIE), volta a escludere dal calcolo della tassazione parte dei redditi generati da attività economiche sostanziali, ossia quelle che dimostrano l'uso di immobilizzazioni materiali e di forza lavoro in un Paese specifico.
L'obiettivo è evitare l'erosione della base imponibile in nazioni a bassa fiscalità, limitando l’imposizione solo ai profitti eccedenti non legati a reali attività economiche.
In particolare, il decreto tiene conto dei chiarimenti forniti nella Guida Amministrativa “Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Administrative Guidance on the Global Anti-Base Erosioin Model Rules (Pillar two)”, approvata dal Quadro Inclusivo sul BEPS il 13 luglio 2023, riguardanti l’importo del reddito rilevante che è possibile escludere dall’imposizione integrativa in quanto riferibile allo svolgimento, in un dato Paese, di un’attività economica sostanziale.
Tale riduzione, nota anche come “Substance-based Income Exclusion” (SBIE), si calcola considerando la remunerazione di due fattori produttivi:
- il Valore Contabile Netto delle Immobilizzazioni Materiali
Ammissibili non destinate alla vendita, all’investimento o alla locazione - e i salari dei dipendenti.
Ambito di applicazione
Il decreto si applica a gruppi multinazionali e nazionali di grandi dimensioni, con riferimento ai redditi prodotti in Paesi con aliquote fiscali inferiori alla soglia minima globale. La riduzione della base imponibile si basa su due elementi:
- Spese salariali ammissibili: include retribuzioni, indennità, contributi previdenziali e altre spese a favore dei dipendenti. La riduzione ammonta al 5% delle spese ammissibili.
- Immobilizzazioni materiali ammissibili: comprende beni come immobili, macchinari e attrezzature utilizzati per attività economiche nel Paese. La riduzione è pari al 5% del valore contabile netto delle immobilizzazioni materiali.
Questa regolamentazione si inserisce nel quadro più ampio della normativa BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) e della Direttiva UE 2022/2523, per assicurare una fiscalità equa e combattere l’elusione fiscale delle grandi imprese.
Allegati: - il Valore Contabile Netto delle Immobilizzazioni Materiali
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Il terzo Correttivo del Codice della Crisi d’impresa 2024 pubblicato in GU
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024, il D.lgs. del 13 settembre 2024 n. 136 che introduce una serie di modifiche e disposizioni correttive e integrative al Codice della Crisi d’Impresa e Insolvenza.
Scarica il testo del Dlgs del 13.09.2024 n. 136
Il terzo Decreto correttivo al Decreto Legislativo recante Disposizioni Integrative e Correttive al Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza” (CCII) ha concluso il proprio iter d’approvazione lo scorso 27 settembre 2024, essendo stato definitivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
La struttura di tale “Decreto correttivo” è suddivisa in due Capi, caratterizzati da 57 articoli in totale:
- gli artt. 1 – 51 compongono il Capo I e dispongono le modifiche tecniche al CCII;
- il Capo II, agli artt. 52 – 57, contiene poi le disposizioni transitorie abrogative e di coordinamento del CCII.
Dall’originaria entrata in vigore della normativa, sono apparsi diversi aspetti critici che avrebbero necessitato di interventi migliorativi e chiarificatori, al fine di porre in atto un processo che avrebbe agevolato una migliore e completa applicazione del CCII e delle procedure stesse ivi contenute.
In particolar modo le principali tematiche che hanno caratterizzato l’ultimo decreto correttivo sono:
- la segnalazione dell’anticipata emersione della crisi
- la stipulazione di accordi fiscali transattivi nella Composizione Negoziata della Crisi
- il cram-down fiscale, la transazione fiscale e contributiva negli accordi di ristrutturazione e nei concordati preventivi
- il concordato preventivo
- la liquidazione giudiziale
- il contenuto minimo del piano attestato di risanamento
- l’esdebitazione.
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Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto: il testo in GU
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21.09.2024 n. 222 il Decreto Ministeriale del 17 settembre 2024, n. 133 che introduce modifiche significative al regolamento per la nautica da diporto, con particolare riferimento all'articolo 65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
Il decreto mira a semplificare i procedimenti amministrativi e a migliorare la gestione del settore, coinvolgendo anche importanti innovazioni in ambito tecnologico. In breve sintesi alcune delle novità introdotte.
Semplificazione amministrativa e ATCN
Una delle novità più rilevanti riguarda l'introduzione dell'Archivio Telematico Centrale delle Unità da Diporto (ATCN), che sostituisce il tradizionale registro delle imbarcazioni, accessibile tramite lo Sportello Telematico del Diportista (STED), centralizza le informazioni relative alle unità da diporto, consentendo una gestione più rapida e trasparente delle pratiche amministrative.
Licenza di navigazione e uso commerciale
Il decreto introduce nuove disposizioni per il rinnovo della licenza di navigazione e semplifica le modalità per ottenere duplicati in caso di smarrimento o deterioramento.
Vengono aggiornate anche le normative per l'uso commerciale delle imbarcazioni.
I proprietari o gli armatori devono presentare specifici documenti, tra cui la licenza di navigazione e il certificato di iscrizione al registro delle imprese, per poter adibire l'imbarcazione a usi commerciali, come il noleggio.
In particolare, l'articolo 24 prevede le seguenti disposizioni:
- Domanda per l'uso commerciale: Il proprietario, l'utilizzatore in locazione finanziaria o l'armatore dell'imbarcazione che intende utilizzarla a fini commerciali deve presentare una domanda a uno STED (Sportello Telematico del Diportista).
- Documentazione richiesta: La domanda per l'abilitazione all'uso commerciale deve essere accompagnata da:
- Certificato di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, oppure una dichiarazione sostitutiva di certificazione. Da questo certificato deve risultare che l'impresa individuale o la società richiedente ha, tra le proprie attività, quelle commerciali previste dal Codice della nautica da diporto.
- Licenza di navigazione dell'imbarcazione o della nave da diporto che si intende adibire a uso commerciale.
- Nel caso di noleggio con conducente, è necessaria l'autorizzazione rilasciata dalla provincia, città metropolitana o provincia autonoma competente, oppure una copia della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
- Modifiche o mutamenti: In caso di cambiamento del proprietario, dell'utilizzatore o dell'armatore, l'interessato deve presentare una nuova domanda per l'annotazione dell'uso commerciale oppure richiedere la cancellazione dell'annotazione precedentemente eseguita.
In sintesi, l'articolo 24 regola in maniera dettagliata le procedure per la trasformazione di un'imbarcazione da diporto in un mezzo adibito ad attività commerciali, specificando la documentazione necessaria e i passaggi da seguire per l'iscrizione o l'eventuale modifica delle informazioni commerciali.
Nautica sociale
Un altro aspetto innovativo è l'introduzione della nautica sociale (prevista dall'articolo 2-bis del Codice della Nautica), un insieme di norme volte a promuovere l'accesso alla nautica anche da parte di associazioni e privati con limitate risorse economiche. Le imbarcazioni appartenenti alla nautica sociale potranno usufruire di agevolazioni tariffarie, come una riduzione del 30% sulle tariffe per i servizi in banchina nelle strutture dedicate alla nautica da diporto.
In particolare, l'articolo 24-ter disciplina l'individuazione delle aree portuali e degli specchi acquei da destinare con priorità alle unità appartenenti alla nautica sociale. L'autorità competente deve individuare le zone per l'ormeggio e per lo stazionamento delle imbarcazioni, incluse quelle a secco, e predisporre scivoli pubblici per la messa in acqua e aree di sosta per i carrelli.
Ai fini del presente codice si intende per nautica sociale:
- la navigazione da diporto effettuata in acque marittime o interne per fini esclusivamente sportivi o ricreativi e senza scopo di lucro, mediante natanti da diporto con qualsiasi propulsione e con scafo di lunghezza fino a sei metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666;
- il complesso delle attività finalizzate a diffondere la conoscenza e la pratica della nautica da diporto a favore degli studenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado di età non inferiore a nove anni, oppure, anche a scopo di ausilio terapeutico, a favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi psicologici, dell'apprendimento o della personalità.