• Riforma fiscale

    Riforma fiscale: Dlgs di revisione imposte IRPEF e IRES pubblicato in GU

    Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16.12.2024 n. 294 il Decreto legislativo del 13.12.2024 n. 192 che, in attuazione della Riforma fiscale (Legge n. 111 del 09.08.2023), introduce una complessiva revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES), in particolare rilevanti novità in materia di:

    • reddito agrario (articoli 1 e 2 dello schema di decreto legislativo), 
    • reddito da lavoro dipendente (articoli 3 e 4 dello schema di decreto legislativo), 
    • reddito da lavoro autonomo (articoli 5 e 6 dello schema di decreto legislativo) 
    • nonché redditi diversi (articolo 7 dello schema di decreto legislativo).

    Scarica il testo del Dlgs del 13.12.2024 n. 192 di revisione Irpef e Ires.

    Vediamo in breve sintesi alcune delle disposizioni previste.

    Redditi dei Terreni

    In merito alla revisione della disciplina dei redditi dei terreni, le norme modificano gli articoli 28, 32, 34, 36, 56-bis e 81 del TUIR (DPR 917 del 1986), in particolare, si segnalano:

    Redditi dominicali e agrari
    La nuova disciplina prevista dall'articolo 1, ridefinisce il reddito dominicale e agrario.
    Per quanto riguarda il Reddito dominicale è prevista una revisione della determinazione del reddito dominicale nei casi in cui le colture siano effettuate su immobili censiti al catasto dei fabbricati. In particolare, fino all’emanazione di specifici decreti attuativi, il reddito dominicale viene determinato applicando alla superficie della particella catastale la tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia, incrementata del 400%.
    Per quanto riguarda il Reddito agrario, la definizione del reddito agrario è stata aggiornata per includere anche attività specifiche, ovvero il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni attribuibile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nelle attività agricole ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile

    Aggiornamento catastale
    Si prevede un sistema semplificato per l’aggiornamento delle qualità e classi di coltura nei catasti, con un’esenzione per i proprietari di terreni monitorati dall'AGEA, riducendo così gli obblighi di comunicazione.

    Redditi da Lavoro Dipendente

    Benefici fiscali e deduzioni – Fondi Sanitari Integrativi
    Vengono ridefinite le condizioni per la deducibilità dei contributi sanitari versati dal datore o dal dipendente a favore di enti con fini assistenziali. Viene specificato che, per beneficiare della deducibilità delle somme versate ai fondi sanitari integrativi, questi devono risultare iscritti all’Anagrafe dei fondi sanitari istituita con il decreto del 31 marzo 2008.
    Le somme versate ai fondi sanitari integrativi iscritti all’Anagrafe continuano a essere deducibili dal reddito complessivo, ma i fondi non registrati non saranno più riconosciuti per la deducibilità.

    Retribuzioni e fringe benefits
    È stato aggiornato il limite esente da tassazione per i beni e servizi ceduti dall'azienda ai dipendenti, ora fissato a 258,23 euro. Ulteriormente, sono state modificate le modalità di determinazione del valore normale per beni e servizi forniti dal datore di lavoro, che dovrà corrispondere al prezzo mediamente praticato o, in mancanza, al costo per il datore di lavoro

    Redditi di Lavoro Autonomo

    Principio di onnicomprensività
    Il reddito di lavoro autonomo viene definito come differenza tra tutte le somme percepite e le spese sostenute, in analogia alla determinazione del reddito da lavoro dipendente.
    Si precisa che il principio di onnicomprensività si applica principalmente ai redditi di lavoro dipendente. Per quanto riguarda i redditi di lavoro autonomo, invece, il regime fiscale segue il principio della determinazione analitica del reddito, regolamentato dall’Articolo 54 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), così come modificato dal Dlgs del 13 dicembre 2024, n. 192.
    Per i redditi di lavoro autonomo, il sistema di determinazione del reddito non si basa sul principio di onnicomprensività come per i lavoratori dipendenti, ma su un criterio di determinazione analitica dei compensi percepiti e delle spese sostenute, secondo le disposizioni dell’Articolo 54 del TUIR.

    Deduzioni specifiche
    Sono introdotti criteri specifici per la deducibilità di spese connesse all'attività, inclusi i riaddebiti per l’uso comune di immobili. Inoltre, viene confermato il principio di cassa, mentre la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali, compresi quelli ceduti in leasing, avverrà solo se queste vengono realizzate

    Redditi di Impresa

    Allineamento tra valori fiscali e contabili
    Il decreto propone una significativa riduzione del "doppio binario" fra valori fiscali e contabili e incentiva un processo di uniformità che riduca la duplicazione dei criteri di valutazione.

    Nuova disciplina per operazioni straordinarie
    Le fusioni e altre riorganizzazioni aziendali tra soggetti con regimi fiscali o contabili diversi saranno soggette a una disciplina unificata, garantendo coerenza fiscale e facilitando la gestione dei valori contabili.

    Allegati:
  • Stranieri in Italia

    Lavoratori stranieri e tutela contro il caporalato: il decreto convertito in legge

    Pubblicata in GU del 10.12.2024 n. 289 la Legge del 09.12.2024 n. 187 di conversione del Decreto Flussi Decreto legge dell'11 ottobre 2024 n. 145 contenente disposizioni urgenti in materia di:

    • ingresso in Italia di lavoratori stranieri;
      il decreto semplifica le procedure per l'ingresso di lavoratori dall'estero, introducendo una gestione telematica delle domande di nulla osta e garantendo maggiore rapidità nella risposta. Una delle principali innovazioni riguarda l'adozione di firme digitali obbligatorie per i contratti di soggiorno;
    • tutela e assistenza alle vittime di caporalato;
      viene introdotto un nuovo permesso di soggiorno per "casi speciali", riservato ai lavoratori stranieri vittime di sfruttamento o violenze connesse al caporalato. Il decreto prevede anche misure di assistenza, formazione e inclusione sociale per queste persone, e consente la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato o autonomo;
    • gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale;
      vengono introdotte nuove regole per il rilascio di permessi di soggiorno e visti per lavoro nel 2025, prevedendo quote specifiche per settori come quello agricolo e sociosanitario. Vengono inoltre introdotte disposizioni riguardanti la sospensione dei procedimenti relativi a cittadini provenienti da Paesi ad alto rischio;
    • nonche' dei relativi procedimenti giurisdizionali.

    Scarica il testo del Decreto legge dell'11 ottobre 2024 n. 145 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione e stampate con caratteri corsivi.

    Decreto Flussi 2025: novità di rilievo

    Le novità di rilievo sono:

    • Firma digitale obbligatoria e procedura digitalizzata: Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, il contratto di soggiorno tra lavoratore straniero e datore di lavoro deve essere sottoscritto tramite firma digitale o altra firma elettronica qualificata. Il contratto deve essere trasmesso per via telematica allo Sportello Unico per l’Immigrazione. Questa digitalizzazione semplifica e velocizza le pratiche amministrative.
    • Protezione dei lavoratori vulnerabili: Il permesso di soggiorno "casi speciali" è stato rafforzato per tutelare le vittime di caporalato, tratta di esseri umani e sfruttamento lavorativo. Oltre alla protezione legale, viene garantito un percorso di inclusione sociale e lavorativa. Questo include anche l’accesso agevolato alla giustizia e misure di sostegno.
    • Quote di ingresso per il 2025: Le quote complessive sono state ridefinite: 
      • 110.000 per il lavoro subordinato non stagionale,
      • 47.000 per il lavoro stagionale 
      • e 37.000 per conversioni di permessi di soggiorno.
        Inoltre, è riservata una quota fino al 40% per le lavoratrici nel settore del lavoro stagionale, non stagionale e dell’assistenza familiare e sociosanitaria 

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Il Decreto Fiscale correttivo del CPB diventa legge

    Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del n. 291 del 12.12.2024 la Legge del 09.12.2024 n. 189 di conversione, con modificazioni, del Decreto legge del 19 ottobre 2024, n. 155 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali”, con il quale il Governo ha introdotto importanti modifiche normative volte a semplificare l’accesso al ravvedimento operoso per le imprese e i lavoratori autonomi, in particolare per coloro che hanno aderito al CPB e che hanno subito gli effetti della pandemia da COVID-19.

    Ricordiamo infatti che nel disegno di legge è confluito il decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, recante misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l'estensione di benefici per i lavoratori dipendenti, nonché disposizioni finanziarie urgenti per la gestione delle emergenze.

    Scarica il testo del Decreto legge del 19 ottobre 2024, n. 155 coordinato con le modifiche apportale.

    Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

    Vediamo brevemente alcune delle misure previste.

    Ravvedimento speciale CPB per gli anni 2018-2022 soggetti Covid

    In particolare, l'articolo 7 introduce modifiche al Decreto Omnibus appena convertito nella legge n. 143 del 7 ottobre, e al decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13, stabilendo che i soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che aderiscono al concordato preventivo biennale entro il 12 dicembre 2024, con un ammontare di ricavi fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento tombale, nel caso in cui sussista una delle seguenti cause anche per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022:

    1. hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19;
    2. ovvero hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9 -bis , comma 6, lett. a) , del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

    Calcolo dell'imposta sostitutiva

    Per tali soggetti qualora sussistano le predette circostanze, ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:

    • la base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;
    • l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando, all’incremento di cui sopra, l’aliquota del 12,5%;
    • la base imponibile dell’imposta sostitutiva dell'Irap è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;
    • l’imposta sostitutiva dell'Irap è determinata applicando, all’incremento di cui alla precedente lettera l’aliquota del 3,9%.

    Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'IRAP sono diminuite del 30%.

    Modifiche apportate in sede di conversione

    Nel corso dell’esame parlamentare, il Senato ha apportato alcune modifiche:

    • viene estesa la platea dei contribuenti che possono accedere al regime opzionale includendovi anche coloro hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all'attività prevalente superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati. Per i predetti contribuenti non si applica la riduzione del 30% dell’imposta sostitutiva;
    • con riguardo ai redditi prodotti in forma associata, imputati ai singoli soci o associati, il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati;
    • viene precisato che i decreti ministeriali relativi alle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, sono quelli “adottati in attuazione del combinato disposto dell'articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2017 […] e dell'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34” (nel testo iniziale erano i decreti “attuativi dell’articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

    Modifiche al credito d’imposta ZES Unica per il Mezzogiorno

    L'articolo 8 del Decreto-legge del 19 ottobre 2024, n. 155 introduce modifiche al credito d’imposta per le Zone Economiche Speciali (ZES), in particolare, si prevede che investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli già dichiarati, possano essere inclusi nella comunicazione integrativa.

    Questo significa che le imprese possono dichiarare nuovi investimenti o incrementare l'importo degli investimenti già comunicati per usufruire di un credito d’imposta maggiore.

    Rinvio del versamento seconda rata di acconto delle imposte dirette

    Articolo 7-quater prevede per il solo periodo d'imposta 2024, il differimento al 16 gennaio 2025 del termine per il versamento della seconda rata relativa all’acconto IRPEF (ordinariamente previsto il 30 novembre) dovuto dalle persone fisiche titolari di partita IVA, che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro.

    Rifinanziamento dell’APE Sociale

    Viene incrementata l'autorizzazione di spesa per l'APE Sociale con i seguenti stanziamenti:

    • 20 milioni di euro per il 2025
    • 30 milioni di euro per il 2026
    • 50 milioni di euro per il 2027
    • 10 milioni di euro per il 2028

    Questi fondi aggiuntivi mirano a garantire la continuità dell'APE Sociale, l'indennità erogata dall'INPS che consente il pensionamento anticipato a specifiche categorie di lavoratori in condizioni di difficoltà, a partire dai 63 anni di età. La misura, introdotta in via sperimentale nel 2017, è stata prorogata più volte e il recente rifinanziamento ne assicura la prosecuzione fino al 2028.

    Allegati:
  • Operazioni Intra ed extracomunitarie

    Regime di franchigia IVA transfrontaliero per le piccole imprese: novità dal 2025

    Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2024 n. 281, il Decreto legislativo del 13.11.2024 n. 180 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della direttiva UE 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto". 

    Le novità saranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2025.

    In particolare, la lettera c) dell’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 180, introduce nel testo del dpr n. 633 del 1972, il Titolo V-ter disciplinante il regime transfrontaliero di franchigia in recepimento delle disposizioni della direttiva (UE) 2020/285, con l'obiettivo di armonizzare il regime fiscale europeo e incentivare la competitività delle piccole realtà imprenditoriali, ovvero viene disciplinato:

    • il regime di franchigia applicato nello Stato italiano da parte di soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea (sezione I)
    • ed il regime di franchigia applicato in altri Stati membri dell’Unione europea da parte di soggetti stabiliti nello Stato (sezione II).

    Si ricorda che il regime di franchigia, è il regime in forza del quale i soggetti passivi stabiliti nell’Unione europea, aventi un volume d’affari non superiore a determinate soglie, non esercitano la rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta.

    Vediamo brevemente le novità previste.

    Regime di franchigia IVA transfrontaliero applicato in Italia da soggetti stabiliti in altri Stati della UE

    Abbiamo detto che il decreto istituisce un nuovo regime di franchigia IVA transfrontaliero per le piccole imprese stabilite nell'Unione Europea, ovvero consente alle piccole imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea di applicare un sistema di franchigia IVA anche in altri Stati membri, inclusa l'Italia, nel rispetto di specifiche condizioni.

    Un soggetto passivo persona fisica stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea può applicare il regime di franchigia nel territorio dello Stato italiano se ricorrono le seguenti condizioni:

    • Volume d’affari annuo dell’Unione europea non superiore a 100.000 euro nell’anno civile precedente;
    • Volume d’affari annuo realizzato nel territorio dello Stato non superiore a 85.000 euro o alla minor soglia stabilita dall’articolo 1, comma 54, della legge n. 190 del 2014, in materia di regime forfettario, nell’anno civile precedente;
    • Volume d’affari nell’Unione europea non superiore a 100.000 euro nel periodo dell’anno civile in corso precedente alla notifica della comunicazione di cui al punto successivo;
    • Il soggetto passivo deve comunicare al proprio Stato membro di stabilimento l’intenzione di avvalersi del regime nel territorio di un altro Stato membro (es. Italia).
    • Il soggetto passivo deve ottenere un numero di identificazione EX assegnato dallo Stato di stabilimento, necessario per applicare il regime in Italia o in altri Stati membri.

    Cause di preclusione all’accesso al regime di franchigia IVA

    Il soggetto passivo non può comunque avvalersi del regime di franchigia IVA se, nel territorio dello Stato:

    • effettua in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi;
    • partecipa a societa' di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero controlla direttamente o indirettamente societa' a responsabilita' limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attivita' economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal medesimo soggetto passivo; 
    • nell'anno civile precedente ha sostenuto spese per un ammontare complessivamente superiore a 20.000 euro lordi per lavoratori dipendenti e collaboratori, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati, o per altre prestazioni di lavoro non riconducibili a contratti di lavoro autonomo;
    • effettua operazioni prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione del soggetto che inizia una nuova attivita' dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
    • nell'anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia e' irrilevante se il rapporto di lavoro e' cessato. 

    Regime di franchigia IVA transfrontaliero applicato in altri Stati UE da soggetti stabiliti in Italia

    Un soggetto passivo persona fisica stabilito in Italia può applicare il regime di franchigia in un altro Stato membro dell'Unione
    europea 
    se ricorrono le seguenti condizioni:

    • nell'anno civile precedente alla comunicazione, il volume d'affari annuo dell'Unione europea non e' stato superiore a 100.000 euro;
    • nel periodo dell'anno civile in corso precedente alla comunicazione, il volume d'affari annuo dell'Unione europea non e' stato superiore a 100.000 euro;
    • il volume d'affari annuo realizzato nel territorio dello Stato di esenzione non è superiore a quello previsto da tale Stato per l'applicazione del regime di franchigia;
    • ha comunicato preventivamente all'Agenzia delle entrate
      l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia 
      nel territorio di altri Stati di esenzione;
    • è identificato ai fini dell'applicazione della franchigia nel solo territorio dello Stato.

    Informazioni contenute nella comunicazione all’Agenzia delle entrate

    In tale comunicazione sono indicati:

    • il nome e cognome ovvero la denominazione o ragione sociale, l'attivita', la forma giuridica, la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale del soggetto passivo;
    • il numero di partita IVA, il codice fiscale e altri eventuali numeri identificativi assegnati al soggetto passivo da altri Stati di esenzione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
    •  lo Stato o gli Stati di esenzione in cui il soggetto passivo intende avvalersi del regime di franchigia;
    • il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, nei due anni civili precedenti la comunicazione, nel territorio dello Stato e in ciascuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione;
    • il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, nel periodo dell'anno civile in corso precedente la comunicazione, nel territorio dello Stato e in ciascuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione;
    • le ulteriori informazioni individuate con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 70‐terdecies, comma 5.

    Le novità per l’e-commerce e i servizi digitali

    Le prestazioni rese virtualmente o in streaming saranno soggette a IVA nel Paese in cui è domiciliato o residente il committente.

    In particolare, si
    considerano effettuati nel territorio dello Stato italiano i servizi di accesso
    a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative,
    ricreative e simili e relative prestazioni accessorie
    trasmesse in streaming o
    altrimenti rese virtualmente disponibili ad un committente (non soggetto
    passivo) domiciliato in Italia o ivi residente senza domicilio all’estero.

    Diversamente, se il committente è un soggetto passivo IVA, tale regola
    non si applica all’ammissione agli eventi se la presenza è virtuale
    .

    Allegati:
  • Sicurezza sul Lavoro

    OT23 2025: modello aggiornato e nuove istruzioni

    Inail  aveva  reso disponibile  sul proprio sito istituzionale con la nota operativa del 4182  del 22 aprile 2024,  il  modello  OT23 di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2025  (a norma dell'art. 23, DI 27 febbraio 2019) applicabile in correlazione con gli interventi migliorativi della sicurezza nel luogo di lavoro  adottati dalle aziende nel corso del 2024, con la relativa guida alla compilazione.

    In data 12 novembre 2024 è stato pubblicato un aggiornamento del modello con una nota esplicativa  INAIL con le novità 

    Nel documento si evidenzia che per  rafforzare il modello  agevolativo e dare continuità alle misure prevenzionali già previste, sono stati mantenuti la quasi totalità degli  interventi presenti nel modulo dello scorso anno, aggiornandoli con le novità normative con alcuni miglioramenti  del  testo.

    Inoltre è stata aggiornata la documentazione probante che riveste particolare importanza, in quanto la facilità  la realizzazione dell’intervento  e riduce l’attività  e di eventuale contenzioso amministrativo.

    Modello OT23 2025:  gli interventi previsti 

    Il modulo di domanda per l’anno 2025 presenta n. 72 interventi, articolati nelle 6 sezioni già presenti, ovvero: 

    • SEZIONE A Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
    • SEZIONE B Prevenzione del rischio stradale
    • SEZIONE C Prevenzione delle malattie professionali
    • SEZIONE D Formazione, addestramento, informazione
    • SEZIONE E Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
    • SEZIONE F Gestione delle emergenze e DPI.

    le modifiche di maggior interesse effettuate nel  modello per l’anno 2025 rispetto al modello per l’anno 2024 sono le seguenti.

    Per rendere il modello maggiormente accessibile alle aziende, sono state individuate solo due tipologie di interventi, 

    •  tipo “A” e 
    •  tipo “B”,

    eliminando i punteggi attribuiti a ciascun intervento presenti nel precedente modello.

    La classificazione degli interventi nelle due tipologie è stata effettuata in ragione  dell’efficacia prevenzionale e dell’onerosità di ciascun intervento.

    Per accedere al beneficio, in presenza dei requisiti prescritti, l’azienda deve attuare un intervento di tipo A oppure due interventi di tipo B.

    Il modello OT23 2025 presenta n.39 interventi di tipo A e n. 33 interventi di tipo B.

    QUI  il Modello 0t23 VERSIONE 11.11 2024 

    Interventi pluriennali e nuove tipologie di intervento

    In considerazione dell’onerosità dell’intervento e delle diverse disponibilità economiche  delle aziende che investono in sicurezza, nel modello sono stati individuati n. 10  interventi la cui attuazione consente di accedere alla riduzione del tasso medio per  prevenzione per due o tre anni, a seconda della valenza prevenzionale dell’intervento,  fermo restando la presentazione ogni anno di apposita domanda. Tali interventi sono  qualificati come pluriennali (A-1.3, A-1.4, A-3.2, A-3.6, A-3.7, C-1.2, C-2.1, F-4, F-6,  F-7).

    Per ampliare l’offerta  sono stati introdotti i seguenti  nuovi interventi:

    1. Acquisto di macchine per la lavorazione del legno provviste di dispositivi di interblocco associati ai ripari  conformi alla norma UNI EN ISO 14119; b. seghe circolari multilama che  presentano un sistema meccanico aggiuntivo per la rimozione di trucioli, parti in  legno, schegge e polveri; c. macchina intestatrice/fresatrice dotata di cabina di  comando; d. macchina segatronchi conforme alla norma UNI EN 1807-2 e  dotata di una cabina di comando e di recinzione perimetrale (A-3.7).

    2.  Acquisto e installazione di macchine per il movimento terra con  sensore in grado di rilevare la presenza del conducente al posto di comando,  inviare un allarme in caso di discesa dal mezzo in movimento e impedirne  l’avvio o arrestarne il moto (A-3.8).

    3. Installazione  su cabine di automezzi, trattori stradali, cassoni o vani di carico,  rimorchi, la cui sommità superi i 2 metri, di  ancoraggi progettati per consentire  l’accesso di uno o più lavoratori collegati contemporaneamente e che consentono l’aggancio dei componenti di sistemi anti caduta (A-3.9).

    4.  A disposizione dei propri lavoratori sensori di  campo elettrico per la rilevazione della presenza di linee elettriche in tensione, integrabili nei DPI, conformi al rapporto tecnico IEC TR 61243-6:2017 e ha  formato gli addetti all’impiego degli stessi (A-4.2).

    5. Installazione di specifica pavimentazione a palchetti o un  graticolato atti a favorire il deflusso di liquidi in eccesso (A-6.1).

    6. Analisi di stabilità dei fronti di scavo con frequenza  superiore a quella prevista dagli obblighi di legge (periodicità almeno semestrale) per la valutazione del rischio inerente possibili instabilità  dell’ammasso roccioso o del terreno oggetto di coltivazione (A-6.2).

    7.  Installazione di  sistema automatico di abbattimento delle   polveri in ambienti outdoor (C-2.3) o di  filtrazione aria sui mezzi di  movimentazione terra con azionamento automatico a porte chiuse, con cabina  in sovrapressione rispetto all’ambiente esterno (C-2.4).

    9.Ssistema di confinamento dalle polveri per  i box di taglio e riquadratura di materiali lapidei in ambienti indoor  e ha congiuntamente acquistato dispositivi per la  pulizia ad umido dei locali (C-2.5).

    10.L’azienda ha acquistato e installato sistemi per la segregazione/confinamento di  tutti i nastri trasportatori presenti nello stabilimento per limitare la dispersione   di polveri e/o bioaerosol nell’ambiente di lavoro (C-2.6).

    11.L’azienda ha acquistato e installato, sui propri veicoli commerciali, industriali, mezzi da lavoro e da cantiere e su autobus, che non ne erano già provvisti, sistemi di dissipazione o attenuazione delle vibrazioni (C-4.4).

    12. Acquisto macchine per l’attività di cernita automatizzata dei rifiuti, come ad esempio i selettori ottici, in sostituzione di macchine per cernita manuale (movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza) (C-4.5).

    13 Sostituzione  macchine il cui livello di vibrazioni determina una  esposizione giornaliera A(8) [m/s2] al “sistema mano-braccio” o al corpo intero  superiore al

    livello di azione, con altre per le quali livello di esposizione è inferiore al livello di azione  (C-4.6)  (C-4.7).

    15. Attuazione protocollo per la promozione della salute con l‘applicazione delle buone pratiche definite dal Ministero della Salute in base al Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025 

    16.L’azienda ha erogato un corso di formazione sulle sostanze reprotossiche (D-4).

    17.L’azienda ha acquistato e installato sistemi di rilevazione termografica predittiva  per la rilevazione precoce di incendi (F-7).

    18. Installazione  su tutte le macchine per la lavorazione di  farina e zucchero delle barre elettrostatiche o ionizzanti con certificazione ATEX (F-8).

    Allegati:
  • Lavoro Dipendente

    Rider e lavoratori delle piattaforme digitali: Direttiva UE approvata con le nuove regole

    L’Unione Europea ha finalmente dato il via libera definitivo alla direttiva sui rider, volta a garantire migliori condizioni di lavoro per i lavoratori delle piattaforme digitali.

    Scarica il testo della Direttiva UE 2024/2831 del 23.10.2024 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea dell'11 novembre 2024.

    Questa direttiva è stata approvata dopo un lungo percorso di negoziazioni tra i vari Stati membri, che ha visto emergere un consenso sulla necessità di tutelare i lavoratori coinvolti in attività come consegne a domicilio e trasporto passeggeri, forniti da aziende come Uber, Deliveroo, Glovo e altre.

    La direttiva dovrà essere firmata dal Consiglio e dal Parlamento europeo ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Gli Stati membri dell’UE avranno due anni di tempo per adeguare il diritto interno alle nuove norme comunitarie, ovvero gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 2 dicembre 2026.

    Obiettivi della Direttiva

    L’obiettivo principale della normativa è di migliorare le condizioni contrattuali e lavorative dei rider, garantendo loro diritti simili a quelli dei lavoratori subordinati, in caso risultino essere tali.

    Infatti, la direttiva stabilisce dei criteri chiari per distinguere tra lavoratori autonomi e dipendenti. Se l'attività del rider risponde a determinati requisiti di subordinazione, come la gestione del lavoro da parte della piattaforma (orari, remunerazione e controllo delle prestazioni), la relazione lavorativa sarà riclassificata come un contratto subordinato.

    Impatti per le piattaforme digitali

    La direttiva UE del 2024 avrà notevoli impatti sulle piattaforme digitali, modificando in maniera significativa le modalità operative di aziende come Uber, Glovo, Deliveroo e simili.

    Ecco i principali cambiamenti che queste piattaforme dovranno affrontare: 

    Riclassificazione dei lavoratori
    La direttiva introduce una presunzione legale di subordinazione per molti lavoratori delle piattaforme digitali. Questo significa che le piattaforme dovranno dimostrare che i loro lavoratori sono effettivamente autonomi, altrimenti verranno considerati dipendenti.
    Ciò comporterà un aumento significativo dei costi per le piattaforme, poiché i lavoratori riclassificati come dipendenti avranno diritto a ferie pagate, malattia, contributi previdenziali e protezione contro i licenziamenti illegittimi.

    Trasparenza e gestione algoritmica
    Le piattaforme dovranno garantire una maggiore trasparenza nella gestione algoritmica. Saranno obbligate a spiegare ai lavoratori come funzionano gli algoritmi che gestiscono la distribuzione dei compiti, la determinazione delle tariffe e altre decisioni critiche per il loro lavoro.
    Questo include anche l'obbligo di fornire spiegazioni sulle decisioni automatizzate che possono influire negativamente sui lavoratori, come la sospensione o la chiusura degli account.

    Obblighi di dichiarazione e monitoraggio
    Le piattaforme digitali dovranno dichiarare regolarmente il numero di lavoratori impiegati e fornire informazioni dettagliate sulla loro situazione contrattuale alle autorità competenti. Questo introduce un carico amministrativo maggiore per le aziende, che dovranno rendere trasparenti le loro operazioni e sottostare a eventuali controlli da parte delle autorità nazionali.

    Supervisione umana e diritto al riesame
    In aggiunta alla gestione algoritmica, la direttiva richiede che le piattaforme implementino supervisione umana sulle decisioni prese dagli algoritmi. Questo significa che, in casi come la chiusura di un account o il mancato pagamento di un lavoratore, un essere umano dovrà intervenire per verificare e riesaminare tali decisioni.
    Questo processo aumenta la complessità della gestione delle risorse umane per le piattaforme digitali.

    Possibili sanzioni e azioni legali
    La direttiva introduce sanzioni severe in caso di mancato rispetto delle norme, comprese multe e altre penalità amministrative. Le piattaforme che non rispettano i diritti dei lavoratori o non garantiscono la trasparenza richiesta potranno essere soggette a ispezioni e sanzioni. Inoltre, i lavoratori avranno il diritto di avviare procedimenti legali collettivi o individuali contro le piattaforme.

    Allegati:
  • Start up e Crowdfunding

    Agevolazioni e incentivi per Start-up e PMI Innovative: le novità della Legge 162/2024

    Pubblicata in GU la legge del 28 ottobre 2024 n. 162 con misure volte a sostenere la crescita e l’innovazione del tessuto imprenditoriale italiano, puntando su agevolazioni fiscali e incentivi finanziari rivolti a start-up e piccole e medie imprese (PMI) innovative.

    La norma risponde alla necessità di rendere più attrattivo il mercato italiano per gli investimenti, sia per le aziende già operative sia per gli investitori individuali, offrendo nuove opportunità di risparmio fiscale.

    In particolare, la legge inquadra le categorie di imprese interessate:

    • Start-up innovative
      sono quelle società caratterizzate da alti contenuti tecnologici e orientate allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi. La definizione completa si trova nel Decreto-Legge n. 179/2012, che stabilisce i requisiti specifici.
    • PMI innovative
      sono piccole e medie imprese che si distinguono per innovazione e digitalizzazione, come definito dal Decreto-Legge n. 3/2015. Queste imprese devono rispettare determinati criteri, come un'elevata spesa in ricerca e sviluppo.

    In breve sintesi le principali disposizioni contenute nella legge.

    Agevolazioni fiscali per investimenti in Start-up e PMI innovative

    Uno dei punti chiave della legge è l’incentivo fiscale per chi decide di investire in start-up o PMI innovative.

    Ecco come funziona:

    • gli investitori persone fisiche possono beneficiare di una detrazione dall'imposta sul reddito (IRPEF) proporzionale all’investimento.
    • qualora la detrazione superi l’imposta lorda dovuta, la parte eccedente si trasforma in un credito d’imposta che può essere utilizzato in compensazione nelle dichiarazioni fiscali future.
    • questa misura sarà applicabile a partire dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023, con un impatto economico stimato di circa 1,8 milioni di euro all’anno a partire dal 2025.

    Con queste agevolazioni, il governo intende ridurre il rischio di investimento e rendere più interessante l’iniezione di capitali in progetti innovativi, anche per i piccoli investitori.

    Nuovi incentivi per la Patrimonializzazione delle PMI

    Un'altra importante novità è rappresentata dall’ampliamento delle possibilità di intervento del Patrimonio Destinato, il fondo istituito per sostenere il rilancio delle imprese italiane, che avrà la facoltà di:

    • investire in quote o azioni di fondi di investimento di nuova costituzione, che dovranno operare con politiche di investimento compatibili con gli obiettivi di crescita e innovazione.
    • tali investimenti potranno indirizzarsi verso titoli di emittenti italiani di media o piccola capitalizzazione, promuovendo così l'intero mercato italiano dei capitali.

    Questo meccanismo rafforza il supporto economico alle imprese che operano in settori strategici, come le filiere produttive e le reti di innovazione. Si tratta di un passo importante per incrementare la competitività delle PMI italiane sul mercato internazionale.

    Esenzione fiscale sulle plusvalenze da investimenti in Imprese innovative

    La legge introduce ulteriori vantaggi per chi decide di investire in start-up e PMI innovative:

    • le plusvalenze derivanti dalla vendita di quote in start-up e PMI innovative sono esentate da imposizione fiscale, a condizione che le quote siano detenute per almeno tre anni e siano acquisite entro il 31 dicembre 2025.
    • questa esenzione è applicabile solo ai proventi generati dalla partecipazione a fondi di investimento dedicati alle imprese innovative, sia start-up che PMI.

    Questa agevolazione mira a incentivare non solo la creazione di nuove imprese, ma anche la fidelizzazione degli investitori, scoraggiando il disinvestimento precoce e favorendo il reinvestimento in nuove iniziative.

    Allegati: