-
Locazioni brevi e condivisione dei dati: il testo del Regolamento UE
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29.04.2024, il Regolamento UE 2024/1028 dell'11 aprile 2024 relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724.
Il presente regolamento stabilisce norme per la raccolta di dati da parte delle autorità competenti e dei fornitori di piattaforme online di locazione a breve termine e per la condivisione di dati da parte delle piattaforme online di locazione a breve termine con le autorità competenti per quanto riguarda la prestazione di servizi di locazione di alloggi a breve termine offerti da locatori attraverso piattaforme online di locazione a breve termine.
Al fine di concedere agli Stati membri tempo sufficiente per:
- istituire procedure di registrazione,
- adeguare le procedure di registrazione esistenti del presente regolamento
- e istituire punti di ingresso digitali unici,
- come pure di consentire alle piattaforme online di locazione a breve termine e ai locatori di adeguarsi ai nuovi requisiti,
l’applicazione del presente regolamento è rinviata a 24 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso (19 maggio 2024, ovvero il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea) e si applica pertanto a decorrere dal 20 maggio 2026.
Il presente regolamento si applica ai fornitori di piattaforme online di locazione a breve termine che offrono servizi a locatori che prestano servizi di locazione di alloggi a breve termine nell’Unione, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento, e ai locatori che prestano servizi di locazione di alloggi a breve termine.
Principali punti del Regolamento
- Obiettivi e Campo di Applicazione: Il regolamento mira a stabilire un quadro uniforme per la raccolta e condivisione dei dati, applicabile a piattaforme online e locatori che offrono alloggi a breve termine. Esso non si applica a hotel, campeggi, o altri alloggi non residenziali.
- Raccolta di Dati: Le piattaforme online dovranno raccogliere e condividere dati essenziali come l'identità dei locatori, i dettagli degli alloggi, e le transazioni effettuate.
- Registrazione e Numero di Identificazione: I locatori dovranno registrarsi e ottenere un numero di identificazione unico per ogni unità affittata, che dovrà essere visibile nell'annuncio corrispondente sulla piattaforma online.
- Trasparenza e Conformità: Il regolamento impone alle piattaforme di assicurare la trasparenza delle informazioni e la conformità dei locatori alle normative locali, includendo l'obbligo di comunicare il numero di registrazione in ogni annuncio.
- Protezione dei Dati: Conformemente al GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell'UE), il regolamento stabilisce limiti rigorosi sulla raccolta, uso e conservazione dei dati personali.
- Implementazione e Sanzioni: Gli Stati membri dovranno implementare meccanismi adeguati per garantire il rispetto del regolamento, con sanzioni efficaci e dissuasive per le piattaforme che non adempiono ai loro obblighi.
- Monitoraggio e Revisione: Il regolamento prevede periodi di valutazione regolari per monitorare l'efficacia delle misure introdotte e apportare eventuali modifiche necessarie.
Numero di registrazione identificativo dell'unità in locazione breve
Il Regolamento definisce il numero di registrazione, che è un identificatore unico rilasciato dall’autorità competente, che identifica ciascuna unità di alloggio offerta per la locazione a breve termine nello Stato membro.
Il numero di registrazione dovrebbe garantire che i dati raccolti e condivisi dalle piattaforme online di locazione a breve termine possano essere correttamente attribuiti ai locatori e alle unità.
Tale numero di registrazione dovrebbe essere inserito in un registro pubblico e facilmente accessibile e gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché tale numero di registrazione non includa dati personali. Le autorità competenti, negli Stati membri che hanno imposto alle piattaforme online di locazione a breve termine l’obbligo di trasmettere dati, dovrebbero di conseguenza istituire o mantenere procedure di registrazione per i locatori e per le rispettive unità.
Al fine di evitare situazioni in cui a un’unità sia attribuito più di un numero di registrazione per annuncio, ciascuna unità dovrebbe essere oggetto di un’unica procedura di registrazione in uno Stato membro, a livello nazionale, regionale o locale.
Gli obblighi di registrazione stabiliti a norma del presente regolamento dovrebbero lasciare impregiudicati altri eventuali obblighi di informazione derivanti dal diritto dell’Unione o nazionale in relazione alla fiscalità, al censimento della popolazione e alla raccolta di statistiche.
Al fine di garantire che le autorità competenti ottengano le informazioni e i dati di cui hanno bisogno senza imporre oneri sproporzionati alle piattaforme online di locazione a breve termine e ai locatori, è necessario stabilire un approccio comune alle procedure di registrazione negli Stati membri che si limiti alle informazioni di base che consentono l’identificazione precisa dell’unità e del locatore. A tal fine gli Stati membri dovrebbero garantire che, al momento della presentazione di tutte le informazioni e di tutta la documentazione pertinente, ai locatori e alle unità sia attribuito un numero di registrazione.
I locatori dovrebbero potersi identificare e autenticare tramite mezzi di identificazione elettronica rilasciati nell’ambito di un regime di identificazione elettronica notificato a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di completare tali procedure di registrazione. La registrazione dovrebbe, ove possibile, essere gratuita o avere un costo ragionevole e proporzionato che non dovrebbe superare il costo della procedura amministrativa in questione.
Sarebbe inoltre opportuno garantire che i locatori abbiano la possibilità di presentare tutta la documentazione richiesta in formato digitale. Tuttavia, dovrebbe essere sempre disponibile un servizio offline al fine di tenere conto delle esigenze degli utenti con competenze e strumenti digitali ridotti, in particolare gli anziani.
Allegati: -
Il Decreto PNRR 2024 diventa legge: ecco il testo coordinato
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30.04.2024 SO n. 19, la Legge del 29 aprile 2024 n. 56 di conversione del Decreto PNRR (decreto legge del 02.03.2024 n. 19) contenente ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in vigore dal 2 marzo 2024.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi e, a norma dell’art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (dal 1° maggio 2024).
Diverse sono le disposizioni contenute e tra queste spicca il nuovo credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel 2024 e 2025 in relazione al piano transizione 5.0.
Credito d'imposta Transizione 5.0
Viene riconosciuto un credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.
Per quanto riguarda gli investimenti agevolabili, la norma in esame rinvia ai beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, con la condizione che, tramite gli stessi investimenti agevolabili si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura:
- del 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
- del 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
- del 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
La misura del suddetto credito d’imposta per ciascuna quota di investimento è rispettivamente aumentata:
- al 40%, 20% e 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4 (beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%);
- al 45%, 25% e 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%, conseguita tramite gli investimenti nei beni al comma 4.
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto sono stabilite le modalità attuative con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Altre misure contenute nel decreto PNRR in materia di lavoro
In breve sintesi alcune delle altre disposizioni contenute nel decreto PNRR, il capo VIII contiene disposizioni urgenti in materia di lavoro, quali l'introduzione:
- di misure in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare.
Si introducono sia disposizioni di carattere preventivo-incentivante (ad esempio, subordinando l’erogazione di benefici normativi e contributivi all’assenza di violazioni della disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché introducendo una premialità in favore di datori di lavoro che dimostrino comportamenti virtuosi nella gestione dei rapporti di lavoro) sia disposizioni di natura repressiva (sanzioni penali – in luogo delle sanzioni amministrative, frutto di una precedente depenalizzazione, per le ipotesi di somministrazione fraudolenta di lavoratori, utilizzazione illecita di lavoratori, somministrazione abusiva con sfruttamento di minori); - di misure per il rafforzamento dell’attività di accertamento e contrasto delle violazioni in ambito contributivo;
- di misure di potenziamento del personale ispettivo in materia di lavoro (Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nucleo dei Carabinieri, INPS e INAIL) per i controlli relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- dell’estensione del regime di solidarietà nell’obbligazione retributiva e contributiva, verifica di congruità del costo della manodopera negli appalti pubblici e privati;
- di un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico (che possieda un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, non superiore a euro 6.000) nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno 80 anni, già titolari dell’indennità di accompagnamento;
- della patente a crediti nel settore edile. Si tratta di un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi obbligatorio per imprese e lavoratori autonomi che intendono operare nell’ambito di cantieri edili.
A far data dal 1° ottobre 2024 e all’esito della integrazione del portale, sono tenuti al possesso della c.d patente a crediti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a). La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:- iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
- adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi (in materia di sicurezza sul lavoro) previsti dal citato D.Lgs. n. 81 del 2008;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
- possesso del certificato di sussistenza dei requisiti previsti per le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici dall’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (certificato comunemente denominato documento unico di regolarità fiscale-DURF). Tale condizione non si applica ai soggetti per i quali la normativa vigente non prevede il suddetto istituto (si ricorda che quest’ultimo non concerne i lavoratori autonomi);
- avvenuta designazione (nei casi previsti dalla normativa vigente) del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
-
Isa 2023 e Concordato preventivo biennale: le regole per acquisire ulteriori dati
Con Provvedimento del 12 aprile 2024 n. 192000, l'Agenzia delle Entrate ha defintio le modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023 e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025, nonchè le modalità di richiesta e acquisizione massiva degli stessi da parte dei soggetti incaricati della trasmissione telematica.
Si ricorda che ai fini della determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025 per i contribuenti tenuti all’applicazione degli indici stessi, sono necessari ulteriori dati, che l’Agenzia delle entrate deve rendere disponibili ai contribuenti, le cui modalità sono state definite dal presente provvedimento.
Tali ulteriori dati sono direttamente utilizzati dai contribuenti interessati per l’applicazione degli indici e per l’elaborazione della proposta di concordato oppure, laddove ritenuti non corretti e ove consentito, possono essere dagli stessi modificati.Laddove i soggetti incaricati della trasmissione telematica risultino già delegati all’accesso al cassetto fiscale del contribuente, è previsto l’invio all’Agenzia dell’elenco dei soggetti per i quali sono richiesti i dati.
Infine, sono individuate anche le specifiche tecniche con cui predisporre i file contenenti l’elenco dei contribuenti per cui i soggetti incaricati della trasmissione telematica richiedono i dati, nonchè, la modalità di accesso l’accesso puntuale ai dati da parte dei contribuenti e degli intermediari delegati.Richiesta puntuale
Riguardo alle modalità di accesso puntuale ai dati, da parte dei contribuneti e degli intermediari delegati:
- il contribuente accede al proprio cassetto fiscale al fine di effettuare il prelievo del file contenente i dati di cui al punto 1 del presente provvedimento, utilizzando uno dei seguenti strumenti di autenticazione:
- Carta d’Identità Elettronica (CIE), identità SPID o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’articolo 64 del Codice dell’Amministrazione Digitale;
- credenziali Fisconline/Entratel rilasciate dall’Agenzia delle entrate nei casi normativamente previsti.
- I soggetti incaricati della trasmissione telematica accedono al servizio Cassetto Fiscale Delegato del soggetto dal quale hanno acquisito la relativa delega, al fine di
effettuare il prelievo del file contenente i dati.
Richiesta massiva
Relativamente alle modalità per la richiesta massiva da parte degli intermediari, l'Agenzia ricorda che la data a partire dalla quale sarà possibile inviare i file delle richieste sarà indicata dall’Amministrazione sul proprio sito, successivamente, l’intermediario potrà inviare i file e, dopo 5 giorni, visualizzare l’elenco dei soggetti per i quali ha richiesto i dati consultando il proprio cassetto fiscale.
I file contenenti i dati richiesti, sono resi disponibili nell’area riservata del sito internet per 20 giorni lavorativi.
In allegato al provvedimento (Scarica qui tutti gli allegati):
- Allegato 1.1 – Specifiche tecniche deleghe massive Isa 2024 – pdf
- Allegato 1.2 – Specifiche tecniche deleghe massive Isa (tracciati record 2024) – xlsx
- Allegato 2.1 – Specifiche tecniche Isa precalcolato 2024 – pdf
- Allegato 2. 1 – Specifiche tecniche Isa precalcolato 2024 (schema xsd) – zip
- Allegato 2.2 – Guida file precalcolato Isa 2024 – pdf
- Allegato 3 – Elementi di riscontro relativi alle dichiarazioni dei soggetti deleganti – pdf
- il contribuente accede al proprio cassetto fiscale al fine di effettuare il prelievo del file contenente i dati di cui al punto 1 del presente provvedimento, utilizzando uno dei seguenti strumenti di autenticazione:
-
Semplificazioni dichiarazioni dei redditi e nuove scadenze: le istruzioni dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate con la pubblicazione della Circolare dell'11 aprile 2024 n. 8 ha fornito le istruzioni operative in merito alle nuove disposizioni introdotte dal decreto Adempimenti (Dlgs dell'08.01.2024 n. 1) finalizzate a prevedere una revisione generale degli adempimenti tributari – anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali – diversi da quelli previsti dalla disciplina doganale e da quella in materia di accisa e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi di cui al relativo testo unico.
In breve sintesi gli argomenti trattati.
Le misure di razionalizzazione e semplificazione in materia di dichiarazioni fiscali, previste agli articoli 1, 2, 3, 11, 13, 15, 16, 19 e 20 del decreto Adempimenti, sono esaminate nella circolare in oggetto, nell’ambito dei paragrafi di seguito elencati:
- semplificazioni a favore delle persone fisiche non titolari di partita IVA;
- semplificazioni a favore anche dei titolari di partita IVA;
- semplificazioni a favore dei sostituti d’imposta;
- revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni.
Scadenza presentazione dichiarazione dei redditi
In merito alle nuove disposizioni relative alla scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi, viene anticipato il termine ultimo di presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi (modello “Redditi”) e all’Irap:
- al 30 settembre dell’anno successivo a quello oggetto di dichiarazione,
- ovvero all’ultimo giorno del nono mese successivo per i soggetti con periodo d’imposta “a cavallo” tra due annualità.
Solo per l’annualità in corso al 31 dicembre 2023 (Dichiarazioni 2024), il termine ultimo di presentazione viene stabilito al:
- 15 ottobre 2024,
- ovvero il quindicesimo giorno del decimo mese successivo per i soggetti “a cavallo”.
A partire dalle dichiarazioni relative all’anno d’imposta 2024, viene definita la data iniziale a partire dalla quale le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’Irap e per le dichiarazioni dei sostituti d’imposta potranno essere presentate:
- dal 1° aprile dell’anno successivo a quello oggetto di dichiarazione
- e solo per il solo periodo d’imposta 2024, dal 15 aprile 2025.
Tabella riepilogativa dei termini di presentazione delle dichiarazioni
PERIODI D’IMPOSTA
DICHIARAZIONI AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (MODELLO REDDITI) E DELL’IRAP
DICHIARAZIONI DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA (MODELLO 770)
Persone fisiche
Società e associazioni
(di cui all’articolo 5 del TUIR)Soggetti IRES
Periodo d’imposta in corso
al 31 dicembre 2023- in via telematica, dal 1° maggio al 15 ottobre 2024
- se presentata da persone fisiche tramite ufficio di Poste italiane S.p.a., dal 1° maggio al 1° luglio 2024 (il termine del 30 giugno 2024 scade la domenica, lo stesso è rinviato al primo giorno lavorativo successivo)
(rif. articolo 2, comma 1, del DPR n. 322 del 1998 e articolo 38, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 13 del 2024)
in via telematica:
- entro il 15 ottobre 2024, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
- entro il giorno 15 del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare
(rif. articolo 38, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 13 del 2024)
- entro il 31 ottobre 2024
(rif. articolo 4, comma 4-bis, del DPR n. 322 del 1998, ante modifiche)
Periodo d’imposta in corso
al 31 dicembre 2024- in via telematica, dal 15 aprile al 30 settembre 2025
- se presentata da persone fisiche tramite ufficio di Poste italiane S.p.a., dal 15 aprile al 30 giugno 2025
(rif. articolo 38, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 13 del 2024)
in via telematica:
- per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 15 aprile al 30 settembre 2025
- per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta
(rif. articolo 38, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 13 del 2024)
- dal 15 aprile al 31 ottobre 2025
(rif. articolo 38, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 13 del 2024)
Periodo d’imposta in corso
al 31 dicembre 2025 e successivi- in via telematica, dal 1° aprile al 30 settembre dell’anno successivo
- se presentata da persone fisiche tramite un ufficio di Poste italiane S.p.a., dal 1° aprile al 30 giugno dell’anno successivo
(rif. articolo 2, comma 1, del DPR n. 322 del 1998, come modificato dall’articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto Adempimenti)
- per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 1° aprile al 30 settembre dell’anno successivo
- per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta
(rif. articolo 2, comma 2, del DPR n. 322 del 1998, come modificato dall’articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto Adempimenti)- dal 1° aprile al 31 ottobre dell’anno successivo
(rif. articolo 4, comma 4-bis, del DPR n. 322 del 1998, come modificato dall’articolo 11, comma 3, lettera b), del decreto Adempimenti)
Allegati: -
Costo medio lavoro servizi postali: decreto e tabelle 2024/25
Con il decreto direttoriale 3 del 29 marzo 2024 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato il costo medio del lavoro per le imprese del settore servizi postali e recapiti a partire da gennaio 2024, definiti nelle tabelle allegate al decreto in maniera distinta per operai e impiegati., ai fini in particolare dell'affidamento di appalti pubblici.
La precedente determinazione risaliva a dicembre 2021 e nel frattempo è intervenuto il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto, stipulato il 21 dicembre 2023 tra Fise-Assoposte e SLC-CGIL, SLP-CISL, UILPOSTE;
A seguito di interlocuzioni con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie , il ministero comunica il costo medio giornaliero del lavoro per il personale dipendente da imprese private operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali in appalto, per gli operai e per gli impiegati, aggiornato a decorrere dai mesi di
- gennaio e marzo 2024;
- gennaio e dicembre 2025.
Fa presente che il costo del lavoro cosi determinato è suscettibile di oscillazioni in relazione:
- a) ad eventuali benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) di cui l’impresa usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti;
- b) ad oneri derivanti dall’applicazione di eventuali accordi integrativi aziendali, nonché specifici costi inerenti ad aspetti logistici (indennità varie, lavoro notturno, ecc.);
- c) ad oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all’attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
-
Ingresso lavoratori nomadi digitali: decreto in GU
Nella G.U. n. 79 del 4 aprile 2024 è stato pubblicato il Decreto 29 febbraio 2024 del Ministero dell'interno: Modalita' e requisiti per l'ingresso ed il soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che svolgono un'attivita' lavorativa altamente qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto.
Il decreto fissa
- le modalita' e i requisiti per l'ingresso ed il rilascio del permesso di soggiorno,
- le categorie di lavoratori altamente qualificati che possono beneficiarne, definendo
- i limiti minimi di reddito del richiedente e
- le modalita' previste per la verifica dell'attivita' lavorativa da svolgere.
Le disposizioni si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, che svolgono un'attivita' lavorativa altamente qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto,
- come lavoratori autonomi ovvero
- come lavoratori dipendenti di un'impresa anche non residente nel territorio nazionale.
Nomadi digitali: requisiti per visto di ingresso e permesso di soggiorno
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 3 del testo unico, l'ingresso e il soggiorno degli stranieri e' consentito ai lavoratori sopracitati che:
a) dispongano di un reddito minimo annuo non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (il livello minimo è attualmente pari a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico);
b) dispongano di una assicurazione sanitaria per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo del soggiorno;
c) dispongano di una idonea documentazione relativa alle modalita' di sistemazione alloggiativa;
d) dimostrino un'esperienza pregressa di almeno sei mesi nell'ambito dell'attivita' lavorativa da svolgere come nomade digitale o lavoratore da remoto;
e) presentino il contratto di lavoro o collaborazione o la relativa offerta vincolante, se lavoratori da remoto, per lo svolgimento di una attivita' lavorativa che richiede il possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 27-quater, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Nel caso di ingresso di nomade digitale, non e' richiesto il nulla osta provvisorio ai sensi dell'art. 40, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1998, n. 394.
Nel caso di ingresso di lavoratore da remoto, non e' richiesto il nulla osta al lavoro di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1998, n. 394.
Modalita' per il rilascio del permesso di soggiorno dei nomadi digitali e lavoratori da remoto extracomunitari
Il decreto specifica che:
- Il permesso di soggiorno deve essere richiesto direttamente alla questura della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio dello Stato, in formato digitale e reca la dicitura «nomade digitale – lavoratore da remoto».
- viene rilasciato per un periodo non superiore a un anno ed e' rinnovabile annualmente se permangono le condizioni e i requisiti
- Non può essere rilasciato (o nel caso sia già emesso, viene revocato) se, all'esito delle verifiche svolte dalla questura il datore di lavoro risulti essere stato condannato negli ultimi cinque anni per reati di cui all'art. 22, comma 5-bis, del testo unico.
-
Costo lavoro igiene ambientale 2024 tabelle ministeriali
E' stato pubblicato il 20 marzo sul sito del Ministero del lavoro il decreto direttoriale 14 2024 che determina il costo medio orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali, pubbliche e private, per gli operai e per gli impiegati.
Al decreto sono allegate le tabelle dei valori applicabili a valere dai mesi di luglio 2022; da gennaio, luglio e ottobre 2023; da gennaio e luglio 2024.
L'aggiornamento è stato definito dopo l'esame dei seguenti documenti contrattuali:
verbale di accordo del 9 dicembre 2021, sottoscritto da Utilitalia, Confindustria-Cisambiente, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Servizi, Fise Assoambiente come rappresentanti dei datori di lavoro e da FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e FIADEL, per la copertura economica dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2021;
il rinnovo del CCNL dei Servizi ambientali del 18 maggio 2022 per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali – Aziende pubbliche e private, stipulato da Utilitalia, Confindustria- Cisambiente, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Servizi, Assoambiente come rappresentanti dei datori di lavoro e da FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e FIADEL come rappresentanti dei lavoratori, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024;
Le nuove tabelle sono state condivise con le organizzazioni delle parti sociali sopracitate.
Nel decreto si precisa che il costo del lavoro cosi determinato è suscettibile di oscillazioni in relazione:
- a) ad eventuali benefici di cui il datore di lavoro usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti;
- b) ad oneri derivanti dall’applicazione di eventuali accordi integrativi aziendali (ticket, mensa, premi, indennità, ecc.);
- c) ad oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all’attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
