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Decreto Omnibus 2024 diventa legge: il testo pubblicato in GU
Nella Gazzetta Ufficiale del 08.10.2024 n. 236 pubblicata la legge del 07.10.2024 n. 143 di conversione del decreto legge del 9 agosto 2024, n. 113, c.d. decreto Omnibus, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.
Scarica il testo del Decreto legge n. 113/2024 coordinato con le modifiche apportate dalla legge.
Come di consueto, le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Il testo, suddiviso in vari capi che trattano diverse materie di carattere fiscale, proroghe di termini normativi, e interventi economici straordinari, contiene diverse modifiche introdotte in sede di conversione, in particolare segnaliamo il cosidetto Bonus Natale e il Ravvedimento speciale per i soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale.
Di seguito, un riepilogo delle principali disposizioni contenute nel ddl approvato.
Decreto Omnibus 113/2024: le principali modifiche contenute in sede di conversione
Di seguito le principali modifiche apportate dal Senato rispetto al testo originale.
Credito d’imposta per investimenti nella ZES Unica – Zona Economica Speciale (ZES) del Mezzogiorno
Sono stati modificati i riferimenti normativi e chiariti i termini e le modalità per la comunicazione degli investimenti, con particolare attenzione alla comunicazione integrativa all’Agenzia delle Entrate e all'introduzione di termini specifici per la presentazione della documentazione. È stata cambiata la modalità di correzione della comunicazione, sostituendo "scarto" con "rigetto" e altre piccole correzioni stilistiche.
In particolare, viene disposto che, le imprese che, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, hanno presentato la comunicazione per richiedere il credito d’imposta, dovranno provvedere all'invio all’Agenzia delle Entrate di una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella prima comunicazione.
La comunicazione integrativa dovrà essere trasmessa dal 18 novembre al 2 dicembre 2024,
Bonus Natale
È stato inserito l’articolo 2-bis, che prevede per il 2024 un’indennità di 100 euro per i lavoratori dipendenti con un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro e con determinate condizioni familiari.
Concordato preventivo biennale
Sono stati introdotti gli articoli 2-ter e 2-quater, che disciplinano rispettivamente:
- il trattamento sanzionatorio per chi non aderisce al concordato preventivo biennale;
in particolare, vengono ridotte della metà le soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale non
accolta dal contribuente ovvero, in relazione a violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall'accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano. Tali disposizioni si applicano anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento speciale di cui al nuovo articolo 2-quater ovvero che ne decadono e l’imposta sostitutiva per le annualità accertabili, - e l’imposta sostitutiva per le annualità accertabili;
l’articolo 2-quater, introdotto durante l’esame al Senato, consente ai soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di adottare il regime di ravvedimento versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Regime IVA per la chirurgia estetica
Viene introdotto l’articolo 7-sexies, che modifica il regime IVA per le prestazioni di chirurgia estetica.
In particolare, viene esteso sotto il profilo temporale, il regime di esenzione dall’IVA, riconosciuto per alcune tipologie delle suddette prestazioni, disponendo l’esenzione anche per le prestazioni (rientranti nelle medesime tipologie) effettuate prima del 17 dicembre 2023 (giorno in cui è entrato in vigore il suddetto regime di esenzione), ed escludendo, tuttavia, rimborsi dell’imposta già versata.
Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD)
Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD) possono continuare ad applicare le vecchie disposizioni IVA fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni previste dall'articolo 5, comma 15-quater del decreto-legge n. 146 del 2021.
Tuttavia, nel testo di legge viene precisato che queste disposizioni entreranno in vigore solo con la loro "data di applicazione", il che significa che le ASD e SSD possono continuare ad applicare il vecchio regime IVA fino a quando non saranno formalmente applicate le nuove regole.
In particolare, il comma 1 dell'articolo 3 chiarisce che fino alla data di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge n. 146 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 2021 (fissata al 1° gennaio 2025), possono continuare a essere poste fuori dal campo di applicazione dell’IVA le prestazioni indicate dal medesimo comma 15-quater, come previsto dall’articolo 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell’IVA), da parte delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche.
Decreto Omnibus 113/2024: altre misure
Disposizioni Fiscali
- Imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero: Per i soggetti che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero è aumentata da 100.000 a 200.000 euro.
Misure economiche
- Credito d’imposta per investimenti pubblicitari: È previsto un credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari a favore di leghe e società sportive professionistiche e dilettantistiche.
Proroghe di Termini Normativi
- Proroga dei termini di versamento delle imposte per adeguamento magazzino: Il termine di versamento della prima rata delle imposte dovute è differito al 30 settembre 2024.
Disposizioni in Materia di IVA
- Attività sportiva invernale: Viene introdotta una riduzione dell’IVA per i corsi di attività sportiva invernale impartiti da iscritti a specifici albi regionali o nazionali.
Misure Urgenti in Materia di Istruzione e Cultura
- Tutela assicurativa degli studenti e del personale scolastico: Viene estesa la copertura assicurativa anche per l’anno scolastico e accademico 2024-2025.
- Finanziamenti per attività culturali: Viene stanziato un contributo per la realizzazione di eventi culturali, in particolare per celebrare il 2500° anniversario della fondazione di Napoli e per sostenere le iniziative culturali di Gorizia, capitale europea della cultura 2025.
Misure a Favore degli Investimenti Esteri
- Finanziamenti agevolati: Viene previsto l’esonero dalla prestazione di garanzia per alcune domande di finanziamento agevolato presentate da operatori che investono nel Continente africano.
Disposizioni Urgenti in Materia di Promozione della Ricerca
- Finanziamento delle Università: Le risorse destinate al fondo per il finanziamento ordinario delle università statali vengono utilizzate per promuovere l’attività di ricerca delle università italiane.
Questo decreto rappresenta una serie di misure mirate a sostenere settori chiave come lo sport, l’istruzione, la cultura e gli investimenti, con un'attenzione particolare alle esigenze fiscali e finanziarie del Mezzogiorno e alla proroga di scadenze normative rilevanti.
Allegati: - il trattamento sanzionatorio per chi non aderisce al concordato preventivo biennale;
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Patente a crediti per i cantieri edili: come richiederla dal 1° ottobre
Pubblicato in GU del 20.09.2024 n. 221 il Decreto del Ministero del Lavoro del 18.09.2024 n. 132 contenente il Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente a punti (a crediti) per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.
Le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente entreranno in vigore a partire dal 1° ottobre 2024.
Soggetti interessati
Ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.
I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese, non necessariamente qualificabili come imprese edili, e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.
Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.).Modalità di presentazione della domanda per la patente a crediti
La domanda per il conseguimento della patente deve essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa o dal lavoratore autonomo, oppure da un soggetto delegato con delega scritta, attraverso il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro al seguente indirizzo: https://servizi.ispettorato.gov.it/.
Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre 2024, e le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica dell'INL di prossima emanazione.
Requisiti richiesti
- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
- Formazione obbligatoria per datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.
- Documento unico di regolarità contributiva valido.
- Documento di valutazione dei rischi (ove richiesto dalla normativa).
- Certificazione di regolarità fiscale, come previsto dall’articolo 17-bis del D.Lgs. 241/1997.
- Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (ove previsto).
I requisiti relativi all’iscrizione alla Camera di Commercio, alla regolarità contributiva e fiscale devono essere autocertificati ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000.
In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente (come precisato nella recente Circolare INL n. 4 del 23.09.2024) è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato alla circolare INL, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo: [email protected].
Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
A partire dal 1° novembre non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
Una volta presentata la domanda, la patente verrà rilasciata in formato digitale e sarà disponibile direttamente sul portale. Al rilascio della patente è attribuito un punteggio di 30 crediti che può essere incrementato ai sensi dell'articolo 5 fino alla soglia massima di 100 crediti complessivi.
Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in altri Stati membri dell'UE o in Stati non appartenenti all'UE devono fornire una documentazione equivalente tramite autocertificazione.
Le attività lavorative nei cantieri possono essere svolte anche in attesa del rilascio della patente, salvo diversa comunicazione da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Allegati: -
Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto: il testo in GU
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21.09.2024 n. 222 il Decreto Ministeriale del 17 settembre 2024, n. 133 che introduce modifiche significative al regolamento per la nautica da diporto, con particolare riferimento all'articolo 65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
Il decreto mira a semplificare i procedimenti amministrativi e a migliorare la gestione del settore, coinvolgendo anche importanti innovazioni in ambito tecnologico. In breve sintesi alcune delle novità introdotte.
Semplificazione amministrativa e ATCN
Una delle novità più rilevanti riguarda l'introduzione dell'Archivio Telematico Centrale delle Unità da Diporto (ATCN), che sostituisce il tradizionale registro delle imbarcazioni, accessibile tramite lo Sportello Telematico del Diportista (STED), centralizza le informazioni relative alle unità da diporto, consentendo una gestione più rapida e trasparente delle pratiche amministrative.
Licenza di navigazione e uso commerciale
Il decreto introduce nuove disposizioni per il rinnovo della licenza di navigazione e semplifica le modalità per ottenere duplicati in caso di smarrimento o deterioramento.
Vengono aggiornate anche le normative per l'uso commerciale delle imbarcazioni.
I proprietari o gli armatori devono presentare specifici documenti, tra cui la licenza di navigazione e il certificato di iscrizione al registro delle imprese, per poter adibire l'imbarcazione a usi commerciali, come il noleggio.
In particolare, l'articolo 24 prevede le seguenti disposizioni:
- Domanda per l'uso commerciale: Il proprietario, l'utilizzatore in locazione finanziaria o l'armatore dell'imbarcazione che intende utilizzarla a fini commerciali deve presentare una domanda a uno STED (Sportello Telematico del Diportista).
- Documentazione richiesta: La domanda per l'abilitazione all'uso commerciale deve essere accompagnata da:
- Certificato di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, oppure una dichiarazione sostitutiva di certificazione. Da questo certificato deve risultare che l'impresa individuale o la società richiedente ha, tra le proprie attività, quelle commerciali previste dal Codice della nautica da diporto.
- Licenza di navigazione dell'imbarcazione o della nave da diporto che si intende adibire a uso commerciale.
- Nel caso di noleggio con conducente, è necessaria l'autorizzazione rilasciata dalla provincia, città metropolitana o provincia autonoma competente, oppure una copia della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
- Modifiche o mutamenti: In caso di cambiamento del proprietario, dell'utilizzatore o dell'armatore, l'interessato deve presentare una nuova domanda per l'annotazione dell'uso commerciale oppure richiedere la cancellazione dell'annotazione precedentemente eseguita.
In sintesi, l'articolo 24 regola in maniera dettagliata le procedure per la trasformazione di un'imbarcazione da diporto in un mezzo adibito ad attività commerciali, specificando la documentazione necessaria e i passaggi da seguire per l'iscrizione o l'eventuale modifica delle informazioni commerciali.
Nautica sociale
Un altro aspetto innovativo è l'introduzione della nautica sociale (prevista dall'articolo 2-bis del Codice della Nautica), un insieme di norme volte a promuovere l'accesso alla nautica anche da parte di associazioni e privati con limitate risorse economiche. Le imbarcazioni appartenenti alla nautica sociale potranno usufruire di agevolazioni tariffarie, come una riduzione del 30% sulle tariffe per i servizi in banchina nelle strutture dedicate alla nautica da diporto.
In particolare, l'articolo 24-ter disciplina l'individuazione delle aree portuali e degli specchi acquei da destinare con priorità alle unità appartenenti alla nautica sociale. L'autorità competente deve individuare le zone per l'ormeggio e per lo stazionamento delle imbarcazioni, incluse quelle a secco, e predisporre scivoli pubblici per la messa in acqua e aree di sosta per i carrelli.
Ai fini del presente codice si intende per nautica sociale:
- la navigazione da diporto effettuata in acque marittime o interne per fini esclusivamente sportivi o ricreativi e senza scopo di lucro, mediante natanti da diporto con qualsiasi propulsione e con scafo di lunghezza fino a sei metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666;
- il complesso delle attività finalizzate a diffondere la conoscenza e la pratica della nautica da diporto a favore degli studenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado di età non inferiore a nove anni, oppure, anche a scopo di ausilio terapeutico, a favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi psicologici, dell'apprendimento o della personalità.
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ISA periodo d’imposta 2023: approvate le modifiche
Approvate le modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d'imposta 2023, pubblicato in GU del 10.09.2024 n. 212 il Decreto del MEF del 29 aprile 2024 (scarica il testo e Allegati).
Di seguito le principali disposizioni contenute nel decreto.
Modifiche agli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA)
Il decreto approva delle modifiche agli ISA per il periodo d'imposta 2023. Queste modifiche sono finalizzate a migliorare il sistema di valutazione fiscale, tenendo conto di ulteriori componenti positivi di reddito che i contribuenti possono dichiarare per migliorare il loro profilo di affidabilità fiscale. Tale dichiarazione permette di accedere al regime premiale, che include agevolazioni in materia di controlli fiscali e sanzioni.
Revisione Congiunturale Straordinaria
Una delle principali novità del decreto è la revisione congiunturale straordinaria degli ISA, applicabile solo per il periodo d'imposta 2023. Questa revisione è stata necessaria a causa dell’instabilità economica derivante da fattori geopolitici, l'aumento dei prezzi dell'energia e dei beni alimentari, e i tassi d’interesse in rialzo. La metodologia statistica utilizzata per la revisione tiene conto di queste variabili per assicurare una corretta valutazione dell’affidabilità fiscale.
Indici di Concentrazione Territoriale
Il decreto prevede l’applicazione di indici di concentrazione della domanda e dell’offerta su base territoriale. Questi indici tengono conto delle differenze competitive o svantaggi territoriali che possono influire sulla capacità delle imprese di generare reddito in diverse aree geografiche.
Misure di Ciclo Settoriale
Per affrontare l’impatto delle fluttuazioni congiunturali sui diversi settori economici, il decreto introduce delle misure di ciclo settoriale. Queste misure sono necessarie per riflettere meglio l’andamento economico nei vari settori durante il periodo d’imposta.
Aggiornamento delle Analisi Territoriali
Un aggiornamento delle analisi territoriali è stato effettuato per includere le variazioni geografiche derivanti dalla creazione di nuovi comuni e dalla ridenominazione di alcuni esistenti. In particolare, le modifiche riguardano l’indice sintetico DM05U per i Factory Outlet Center e DG44U per le strutture ricettive.
Programma Informatico di Supporto
È stato previsto un aggiornamento del programma informatico dell’Agenzia delle Entrate, che sarà utilizzato per applicare le modifiche approvate dal decreto agli indici ISA.
con il quale sono approvate le modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d'imposta 2023, finalizzate a migliorare il sistema di valutazione fiscale, tenendo conto di ulteriori componenti positivi di reddito che i contribuenti possono dichiarare per migliorare il loro profilo di affidabilità fiscale.
Tale dichiarazione permette di accedere al regime premiale, che include agevolazioni in materia di controlli fiscali e sanzioni.
Allegati: -
Rendicontazione di sostenibilità: il testo del Dlgs di recepimento della Direttiva UE
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10.10.2024, il decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125 di attuazione della direttiva 2022/2464/UE relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità.
Il decreto, in vigore dal 25 settembre 2024, si applica principalmente alle società di grandi dimensioni, alle PMI quotate, e ad alcune categorie di enti finanziari, con eccezioni previste per le micro-imprese e altri soggetti specifici, in particolare:
- si applica alle società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata) e a certe società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice) se controllate da società di capitali.
- sono incluse anche imprese di assicurazione e enti creditizi, ossia banche e istituzioni finanziarie, purché abbiano una dimensione tale da rientrare nei criteri previsti dal decreto.
Sono escluse:
- le micro-imprese, ovvero le imprese che non superano determinati limiti di ricavi, totale di bilancio e numero di dipendenti,
- la Banca d’Italia è esplicitamente esclusa dal decreto.
L’obbligo di rendicontazione è finalizzato a fornire informazioni trasparenti e complete sulle attività aziendali e sui loro impatti ESG, sia per le singole imprese che per i gruppi. La rendicontazione consolidata richiede un’analisi a livello di gruppo, mentre quella individuale si concentra sulle singole imprese. Vediamo qui di seguito i contenuti della Rendicontazione individuale.
Rendicontazione individuale di sostenibilità
L'Articolo 3 prevede che le imprese di grandi dimensioni, nonché le piccole e medie imprese quotate, debbano includere in un'apposita sezione della relazione sulla gestione le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonchè le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.
Contenuti della Rendicontazione individuale di sostenibilità
Tra le informazioni da includere nella rendicontazione vi sono:
- una breve descrizione del modello e della strategia aziendaleche indichi:
- la resilienza del modello e della strategia aziendali dell'impresa in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilita';
- le opportunità per l'impresa connesse alle questioni di sostenibilità;
- i piani dell'impresa, ove predisposti, inclusi le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'Accordo di Parigi e, se del caso, l'esposizione dell'impresa ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas;
- il modo in cui il modello e la strategia aziendali dell'impresa tengono conto delle istanze dei portatori di interesse e del loro impatto sulle questioni di sostenibilità;
- le modalità di attuazione della strategia dell'impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità;
- una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità individuati dall'impresa, inclusi, se del caso, obiettivi quantitativi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050, una descrizione dei progressi da essa realizzati nel conseguimento degli stessi e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi dell'impresa relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive;
- una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilita' e delle loro competenze e capacita' in relazione allo svolgimento di tale ruolo o dell'accesso di tali organi alle suddette competenze e capacità;
- una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;
- informazioni sull'esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione e controllo;
- una descrizione:
- delle procedure di dovuta diligenza applicate dall'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e, ove applicabile, in linea con gli obblighi dell'Unione europea che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza;
- dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell'impresa e alla sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l'impresa è tenuta a identificare in virtu' di altri obblighi dell'Unione europea che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza;
- di eventuali azioni intraprese dall'impresa per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni;
- una descrizione dei principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità, compresa una descrizione delle principali dipendenze dell'impresa da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa.
Rendicontazione di sostenibilità e tempi di applicazione
Secondo l'articolo 17 del Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125, l'obbligo di rendicontazione di sostenibilità (CRSD) varia in base alla dimensione e al tipo di impresa, in breve sintesi:
- Dal 1° gennaio 2024:
- l’obbligo si applica alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico (ad esempio, società quotate) e che superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio.
- si applica anche agli enti di interesse pubblico che sono società madri di gruppi di grandi dimensioni che, su base consolidata, superano il numero medio di 500 dipendenti.
- Dal 1° gennaio 2025:
- l'obbligo si estende a tutte le altre imprese di grandi dimensioni, anche se non rientrano tra quelle che superano i 500 dipendenti.
- Dal 1° gennaio 2026:
- si applica alle piccole e medie imprese quotate (eccetto le microimprese) e ad altri enti, come gli enti piccoli e non complessi e le imprese di assicurazione captive.
- Dal 1° gennaio 2028:
- gli obblighi di rendicontazione si applicheranno anche alle succursali di società madri extra-europee che superano determinati limiti di ricavi nell'Unione Europea
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Adempimento collaborativo e le istruzioni per la procedura di ravvedimento
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) del 31 luglio 2024 n. 126 che stabilisce un nuovo Regolamento che disciplina la procedura di ravvedimento guidato nell'ambito dell'adempimento collaborativo.
Il nuovo Regolamento si rivolge principalmente ai contribuenti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo, ovvero coloro che dispongono di sistemi interni per la gestione del rischio fiscale e che intrattengono un dialogo costante con l’Agenzia delle Entrate, come previsto dagli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.
I contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo che individua omissioni o irregolarità commesse nell'applicazione delle disposizioni tributarie rilevanti sulla determinazione e sul pagamento dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o intendono regolarizzare la propria posizione aderendo alle indicazioni dell'Agenzia delle entrate, possono provvedere spontaneamente a sanare la violazione commessa utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso, avvalendosi della procedura di cui al presente decreto.
La procedura è consentita per i periodi di applicazione del regime di adempimento collaborativo.
Come si attiva la procedura di ravvedimento guidato
Il passo iniziale per avviare la procedura è l'invio di una comunicazione qualificata all’Agenzia delle Entrate. Questa comunicazione deve essere effettuata entro 9 mesi dalla decadenza dei termini di accertamento, e deve includere:
- la descrizione dettagliata delle irregolarità rilevate,
- gli importi delle imposte, delle sanzioni e degli interessi dovuti in base alle irregolarità,
- tutti gli elementi necessari per permettere all’Ufficio competente di valutare la situazione,
La comunicazione può essere inviata in diversi modi, tramite:
- consegna a mano presso l'Ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate.
- spedizione tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
- posta elettronica certificata (PEC), sottoscritta digitalmente o con firma autografa nel rispetto delle normative vigenti.
Avvio del contraddittorio
Una volta ricevuta la comunicazione, l'Agenzia delle Entrate ha 90 giorni per analizzarla e notificare al contribuente uno schema di ricalcolo, quest'ultimo documento contiene:
- l'ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e interessi calcolati in base alle irregolarità dichiarate,
- un termine di almeno 60 giorni entro il quale il contribuente può presentare osservazioni o chiarimenti.
Conclusione della procedura
Dopo aver ricevuto eventuali osservazioni, l'Agenzia delle Entrate procede al calcolo finale e notifica un atto di ricalcolo, che include:
- l'importo esatto delle imposte, sanzioni e interessi da pagare.
- un termine di almeno 15 giorni per effettuare il pagamento.
Il contribuente ha la facoltà di chiudere anticipatamente la procedura pagando immediatamente gli importi indicati nello schema di ricalcolo.
Allegati: -
Decreto infrastrutture 89 2024 convertito in legge – Testo coordinato
Pubblicati in GU Serie Generale n.194 del 20 agosto 2024 :
- la legge 120 2024 di conversione del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89 recante: «Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.»( Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 151 del 29 giugno 2024),
- e il testo coordinato del DL 89 2024 con la legge di conversione 8 agosto 2024, n. 120 che entra in vigore il 21 agosto 2024.
Ricordiamo di seguito le principali misure contenute nel provvedimento , mirate a ottimizzare e accelerare diversi progetti e interventi infrastrutturali di rilevanza strategica per l’Italia.
- Infrastrutture
Aggiornamento delle concessioni autostradali: vengono introdotte norme per l'adeguamento dei piani economico-finanziari delle concessioni autostradali;
Operatività della società Stretto di Messina S.p.A.: si assicura la rapida entrata in funzione della società responsabile della costruzione del ponte tra Sicilia e Calabria, con semplificazioni amministrative per accelerare l'approvazione del progetto esecutivo;
Razionalizzazione dei commissari straordinari: si prevede una riduzione e riorganizzazione dei commissari straordinari per migliorare l'efficienza e l'impiego delle risorse;
Rete transeuropea dei trasporti: si promuove la realizzazione e il completamento di infrastrutture che fanno parte della rete centrale della rete transeuropea dei trasporti;
Operatività dell’Autorità per la laguna di Venezia: vengono adottate misure per l’avvio dell’operatività dell’Autorità per la gestione della laguna di Venezia;
Interventi infrastrutturali: si assicura la realizzazione e il completamento di importanti interventi infrastrutturali nei settori stradale, idrico, ferroviario e del trasporto rapido di massa;
Accelerazione delle bonifiche: si accelera l’attuazione di interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto Stoppani;
Governance della CCS: si ridefinisce l’assetto di governance dell’autorità nazionale competente per la cattura e lo stoccaggio della CO2;
Interventi in Liguria e Genova: si sostengono le infrastrutture della Regione Liguria e il completamento della Scuola Politecnica di Genova;
Fondazione Petruzzelli: si rafforza l’operatività della fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e teatri di Bari;
Efficienza del procedimento penale: si introducono misure per migliorare l’efficienza del procedimento penale in Cassazione.
- Investimenti strategici
Il testo introduce anche misure per incentivare investimenti strategici, con un focus particolare sull'Africa e sull'internazionalizzazione delle imprese italiane attive nel continente tramite l'incremento del fondo rotativo gestito da SIMEST per operazioni di venture capital in Paesi extra-UE. Previsto anche un cofinanziamento a fondo perduto per iniziative nelle regioni del Sud Italia. Inoltre, si autorizza la Cassa depositi e prestiti a finanziare progetti nell'ambito del Piano Mattei, con priorità per l'Africa.
- Sport
il provvedimento proroga, di un anno dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2025, i termini per:
- l'abolizione del vincolo sportivo per i tesseramenti che costituiscono rinnovi di precedenti tesseramenti senza soluzione di continuità.
- l'abolizione del vincolo sportivo previsto dalla federazione sportiva nazionale o dalla disciplina sportiva associata che non abbiano adottato i regolamenti relativi al riconoscimento del premio di formazione tecnica in caso di primo contratto di lavoro sportivo entro il 31 dicembre 2023.