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Indennità INPS malattia, maternità 2024
A seguito dell'aggiornamento ISTAT del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti comunicati con la circolare INPS 21 2024, l'istituto indica con la circolare 61 del 6 maggio 2024, gli importi minimi e le retribuzioni da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di
- malattia, di
- maternità/paternità e di
- tubercolosi.
Di seguito l'elenco dei contenuti della circolare :
A) Retribuzioni di riferimento nell’anno 2024
1) Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, articolo 4 (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
2) Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
3) Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
4) Lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
5) Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità)
6) Lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (maternità/paternità)
B) Importi da prendere a riferimento, nell’anno 2024, per altre prestazioni
1) Lavoratori iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 335/1995 (maternità/paternità, congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera)
2) Assegno di maternità di base di cui all’articolo 74 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. assegno di maternità dei Comuni, importo prestazione e limite reddituale)
3) Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui di cui all’articolo 75 del D.lgs n. 151/2001(c.d. assegno di maternità dello Stato)
4) Limiti di reddito ai fini dell’indennità del congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001
5) Articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001. Indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità. Importi massimi per l’anno 2024
Importi indennità malattia maternità tubercolosi, congedo parentale 2024
Di seguito riportiamo i principali valori di riferimento:
categorie e indennità minimale giornaliero di legge istruzioni Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto (malattia, maternità/paternità e tubercolosi) 56,87 euro Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi) 50,89 euro Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e tubercolosi) 61,98 euro vengono utilizzati,in via temporanea e salvo conguaglio, i salari relativi all’anno 2023. Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità) retribuzioni convenzionali orarie ( da utilizzare per il calcolo) comunicate con circolare 49 2024.
Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali: 50,59 euro Artigiani 56,87 euro Commercianti 56,87 euro Pescatori 31,60 euro Lavoratori iscritti alla Gestione separata ( degenza ospedaliera) 52,45 euro (16%), se accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
78.67 euro (24%), se accreditate da 5 a 8 mensilità
104,90 euro (32%), se nei 12 mesi precedenti accreditate da 9 a 12 mensilità
le indennità per malattia e per degenza ospedaliera sono calcolate applicando, a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei dodici mesi precedenti l’evento con le aliquote indicate nella circolare 24 2024
Lavoratori iscritti alla Gestione separata (malattia 26,22 euro (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
39,34 euro (12%), se nei 12 mesi precedenti risultano accreditate da 5 a 8 mensilità ;
52,45 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti risultano accreditate da 9 a 12 mensilità
Lavoratori dipendenti Congedo parentale indennità 30% 116,25 euro massimo giornaliero diritto all’indennità se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l’importo annuo minimo di pensione.
Per il 2024 tale valore è pari a19.454,83 euro -
Il Decreto PNRR 2024 diventa legge: ecco il testo coordinato
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30.04.2024 SO n. 19, la Legge del 29 aprile 2024 n. 56 di conversione del Decreto PNRR (decreto legge del 02.03.2024 n. 19) contenente ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in vigore dal 2 marzo 2024.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi e, a norma dell’art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (dal 1° maggio 2024).
Diverse sono le disposizioni contenute e tra queste spicca il nuovo credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel 2024 e 2025 in relazione al piano transizione 5.0.
Credito d'imposta Transizione 5.0
Viene riconosciuto un credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.
Per quanto riguarda gli investimenti agevolabili, la norma in esame rinvia ai beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, con la condizione che, tramite gli stessi investimenti agevolabili si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura:
- del 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
- del 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
- del 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
La misura del suddetto credito d’imposta per ciascuna quota di investimento è rispettivamente aumentata:
- al 40%, 20% e 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4 (beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%);
- al 45%, 25% e 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%, conseguita tramite gli investimenti nei beni al comma 4.
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto sono stabilite le modalità attuative con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Altre misure contenute nel decreto PNRR in materia di lavoro
In breve sintesi alcune delle altre disposizioni contenute nel decreto PNRR, il capo VIII contiene disposizioni urgenti in materia di lavoro, quali l'introduzione:
- di misure in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare.
Si introducono sia disposizioni di carattere preventivo-incentivante (ad esempio, subordinando l’erogazione di benefici normativi e contributivi all’assenza di violazioni della disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché introducendo una premialità in favore di datori di lavoro che dimostrino comportamenti virtuosi nella gestione dei rapporti di lavoro) sia disposizioni di natura repressiva (sanzioni penali – in luogo delle sanzioni amministrative, frutto di una precedente depenalizzazione, per le ipotesi di somministrazione fraudolenta di lavoratori, utilizzazione illecita di lavoratori, somministrazione abusiva con sfruttamento di minori); - di misure per il rafforzamento dell’attività di accertamento e contrasto delle violazioni in ambito contributivo;
- di misure di potenziamento del personale ispettivo in materia di lavoro (Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nucleo dei Carabinieri, INPS e INAIL) per i controlli relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- dell’estensione del regime di solidarietà nell’obbligazione retributiva e contributiva, verifica di congruità del costo della manodopera negli appalti pubblici e privati;
- di un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico (che possieda un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, non superiore a euro 6.000) nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno 80 anni, già titolari dell’indennità di accompagnamento;
- della patente a crediti nel settore edile. Si tratta di un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi obbligatorio per imprese e lavoratori autonomi che intendono operare nell’ambito di cantieri edili.
A far data dal 1° ottobre 2024 e all’esito della integrazione del portale, sono tenuti al possesso della c.d patente a crediti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a). La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:- iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
- adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi (in materia di sicurezza sul lavoro) previsti dal citato D.Lgs. n. 81 del 2008;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
- possesso del certificato di sussistenza dei requisiti previsti per le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici dall’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (certificato comunemente denominato documento unico di regolarità fiscale-DURF). Tale condizione non si applica ai soggetti per i quali la normativa vigente non prevede il suddetto istituto (si ricorda che quest’ultimo non concerne i lavoratori autonomi);
- avvenuta designazione (nei casi previsti dalla normativa vigente) del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
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Dichiarazione dei redditi precompilata 2024 disponibile online dal 30 aprile
Dal pormeriggio del 30 aprile 2024 saranno disponibili per la consultazione e stampa, nell'appostita area riservata del sito delle Entrate, i modelli della propria dichiarazione precompilata 730 e Redditi PF 2024. Lo ha definito l'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 29 aprile 2024 (qui in allegato il testo del Provvedimento, foglio informativo e specifiche tecniche).
Il contribuente direttamente, il suo eventuale rappresentante e gli altri soggetti dallo stesso specificatamente delegati o autorizzati, a partire quindi dal 30 aprile 2024, accedono ai seguenti documenti:
- dichiarazione dei redditi precompilata riferita all’anno d’imposta 2023;
- elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione precompilata disponibili presso l’Agenzia delle entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione precompilata stessa e relative fonti informative (Allegato 1). Per quanto riguarda le informazioni risultanti dalla Certificazione Unica, dal 2024 nell’elenco sono riportati anche i dati relativi ai compensi per prestazioni di lavoro autonomo, nonché alle indennità e provvigioni, da indicare nel modello Redditi persone fisiche.
A partire dal 20 maggio 2024 il contribuente potrà presentare telematicamente la dichiarazione accettata o modificata o integrata entro:
- il 30 settembre 2024 per quanto riguarda l'invio del 730/2024
- il 15 ottobre 2024 per quanto riguarda l'invio del modello Redditi PF.
Dati inseriti dall'Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle entrate inserisce nella dichiarazione precompilata i dati dei seguenti oneri detraibili e deducibili ed i dati relativi ai rimborsi di oneri, trasmessi da soggetti terzi:
- quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
- premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;
- contributi previdenziali e assistenziali;
- contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;
- spese sanitarie e relativi rimborsi;
- spese veterinarie;
- spese universitarie e spese per corsi statali post diploma di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale e relativi rimborsi;
- contributi versati alle forme di previdenza complementare;
- spese funebri;
- spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico;
- spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili;
- erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
- spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi;
- spese per la frequenza scolastica e relativi rimborsi;
- spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale e relativi rimborsi;
- rimborsi erogati per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive (cd. “bonus vista”);
- rimborsi erogati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le spese sostenute per procedure di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri, concluse tramite Ente autorizzato;
- oneri versati per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione.
L’Agenzia delle entrate, inoltre, utilizza ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata i dati relativi alle spese da ripartire su diverse annualità desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno precedente.
Allegati: -
La nuova regolamentazione delle professioni pedagogiche ed educative
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23.04.2024 la Legge 15 aprile 2024 n. 55 con la quale il settore delle professioni pedagogiche ed educative in Italia subisce una significativa trasformazione.
La legge introduce una regolamentazione più stringente e definita per gli operatori del settore, istituendo albi professionali specifici e delineando chiaramente i requisiti per l'esercizio di queste professioni.
Definizione delle professioni e istituzione degli albi
Viene definito con precisione il ruolo e le funzioni del pedagogista e dell'educatore professionale socio-pedagogico, assegnando loro compiti di consulenza, progettazione, gestione, e valutazione in vari ambiti educativi e formativi.
Importante novità è l'istituzione di albi professionali per entrambe le categorie, garantendo così un controllo più efficace sulla qualificazione dei professionisti e sulla qualità dei servizi offerti.
Requisiti per l'esercizio della professione
Per diventare pedagogista o educatore professionale socio-pedagogico è necessario possedere specifici titoli di studio e superare una valutazione delle competenze professionali acquisite durante il tirocinio. I titoli ammessi spaziano da lauree specialistica o magistrale in ambiti educativi fino a lauree pre-esistenti riconosciute valide ai sensi di regolamenti antecedenti.
Professione di pedagogista
Per esercitare la professione di pedagogista sono necessari i seguenti requisiti:
- E' necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
- laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, classi 56/S e LM-50;
- laurea specialistica o magistrale in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, classi 65/S e LM-57;
- laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche, classi 87/S e LM-85;
- laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell’ e-learning e della media education , classi 87/S e LM-93;
- laurea in scienze dell’educazione o in pedagogia, rilasciata ai sensi dell’ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
Possono altresì esercitare la professione di pedagogista i professori universitari ordinari e associati e i ricercatori che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o estere e in enti pubblici di ricerca italiani o esteri.
- Accertamento delle competenze professionali: Prima dell’iscrizione all'albo dei pedagogisti, è necessario dimostrare le competenze professionali acquisite durante il tirocinio previsto dal corso di studi. La valutazione di queste competenze si svolge attraverso una prova valutativa, sostenuta alla presenza di un componente designato dall’Ordine professionale.
- Iscrizione nell'albo: È indispensabile l'iscrizione nell'albo dei pedagogisti dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative. Questo passaggio segue il conseguimento del titolo di studio e l’accertamento delle competenze professionali.
- Esame finale: Il processo di valutazione delle competenze si conclude con un esame finale che deve essere svolto prima della discussione della tesi di laurea. Questo esame abilita formalmente all’esercizio della professione di pedagogista.
Professione di educatore sociopedagogico e di educatore nei servizi educativi per l’infanzia
Per esercitare la professione di educatore sociopedagogico e di educatore nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché all’articolo 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono necessari:
- Titolo di studio: È richiesto il conseguimento del titolo di laurea triennale, abilitante all’esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l’infanzia.
- Accertamento delle competenze professionali:
- Le competenze professionali devono essere acquisite durante il tirocinio previsto dal corso di studi e devono essere valutate tramite una prova valutativa. Questa prova è sostenuta presso una struttura accreditata e deve essere attestata congiuntamente dalla struttura e dagli organi accademici.
- La prova valutativa delle competenze professionali deve essere svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell’ambito dell’esame finale per il conseguimento del titolo di studio.
- Iscrizione nell'albo: È necessaria l’iscrizione nell'albo degli educatori professionali socio-pedagogici dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi della legge.
- Alternative al titolo di laurea: In alternativa al titolo di laurea, è ammesso il possesso di una corrispondente qualifica attribuita ai sensi delle disposizioni della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Questa qualifica può essere conferita anche a chi possiede una laurea in scienze dell’educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), rilasciata da università italiane.
Istituzione dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative
Un altro punto di rilievo è la creazione dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, un ente pubblico non economico che fungerà da organo sussidiario dello Stato per la tutela degli interessi pubblici legati all'esercizio professionale. Questo organismo avrà il compito di amministrare gli albi, regolamentare le attività e svolgere funzioni consultive e di vigilanza.
Condizioni e modalità di iscrizione agli albi
L'iscrizione agli albi professionali è subordinata al possesso di cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'UE, nonché alla mancanza di condanne penali che impediscano l'esercizio della professione. Inoltre, è necessaria la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all'estero, la dimostrazione di essere al servizio di enti o imprese italiane.
Allegati: - E' necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
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Semplificazioni dichiarazioni dei redditi e nuove scadenze: le istruzioni dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate con la pubblicazione della Circolare dell'11 aprile 2024 n. 8 ha fornito le istruzioni operative in merito alle nuove disposizioni introdotte dal decreto Adempimenti (Dlgs dell'08.01.2024 n. 1) finalizzate a prevedere una revisione generale degli adempimenti tributari – anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali – diversi da quelli previsti dalla disciplina doganale e da quella in materia di accisa e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi di cui al relativo testo unico.
In breve sintesi gli argomenti trattati.
Le misure di razionalizzazione e semplificazione in materia di dichiarazioni fiscali, previste agli articoli 1, 2, 3, 11, 13, 15, 16, 19 e 20 del decreto Adempimenti, sono esaminate nella circolare in oggetto, nell’ambito dei paragrafi di seguito elencati:
- semplificazioni a favore delle persone fisiche non titolari di partita IVA;
- semplificazioni a favore anche dei titolari di partita IVA;
- semplificazioni a favore dei sostituti d’imposta;
- revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni.
Scadenza presentazione dichiarazione dei redditi
In merito alle nuove disposizioni relative alla scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi, viene anticipato il termine ultimo di presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi (modello “Redditi”) e all’Irap:
- al 30 settembre dell’anno successivo a quello oggetto di dichiarazione,
- ovvero all’ultimo giorno del nono mese successivo per i soggetti con periodo d’imposta “a cavallo” tra due annualità.
Solo per l’annualità in corso al 31 dicembre 2023 (Dichiarazioni 2024), il termine ultimo di presentazione viene stabilito al:
- 15 ottobre 2024,
- ovvero il quindicesimo giorno del decimo mese successivo per i soggetti “a cavallo”.
A partire dalle dichiarazioni relative all’anno d’imposta 2024, viene definita la data iniziale a partire dalla quale le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’Irap e per le dichiarazioni dei sostituti d’imposta potranno essere presentate:
- dal 1° aprile dell’anno successivo a quello oggetto di dichiarazione
- e solo per il solo periodo d’imposta 2024, dal 15 aprile 2025.
Tabella riepilogativa dei termini di presentazione delle dichiarazioni
PERIODI D’IMPOSTA
DICHIARAZIONI AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (MODELLO REDDITI) E DELL’IRAP
DICHIARAZIONI DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA (MODELLO 770)
Persone fisiche
Società e associazioni
(di cui all’articolo 5 del TUIR)Soggetti IRES
Periodo d’imposta in corso
al 31 dicembre 2023- in via telematica, dal 1° maggio al 15 ottobre 2024
- se presentata da persone fisiche tramite ufficio di Poste italiane S.p.a., dal 1° maggio al 1° luglio 2024 (il termine del 30 giugno 2024 scade la domenica, lo stesso è rinviato al primo giorno lavorativo successivo)
(rif. articolo 2, comma 1, del DPR n. 322 del 1998 e articolo 38, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 13 del 2024)
in via telematica:
- entro il 15 ottobre 2024, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
- entro il giorno 15 del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare
(rif. articolo 38, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 13 del 2024)
- entro il 31 ottobre 2024
(rif. articolo 4, comma 4-bis, del DPR n. 322 del 1998, ante modifiche)
Periodo d’imposta in corso
al 31 dicembre 2024- in via telematica, dal 15 aprile al 30 settembre 2025
- se presentata da persone fisiche tramite ufficio di Poste italiane S.p.a., dal 15 aprile al 30 giugno 2025
(rif. articolo 38, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 13 del 2024)
in via telematica:
- per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 15 aprile al 30 settembre 2025
- per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta
(rif. articolo 38, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 13 del 2024)
- dal 15 aprile al 31 ottobre 2025
(rif. articolo 38, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 13 del 2024)
Periodo d’imposta in corso
al 31 dicembre 2025 e successivi- in via telematica, dal 1° aprile al 30 settembre dell’anno successivo
- se presentata da persone fisiche tramite un ufficio di Poste italiane S.p.a., dal 1° aprile al 30 giugno dell’anno successivo
(rif. articolo 2, comma 1, del DPR n. 322 del 1998, come modificato dall’articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto Adempimenti)
- per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 1° aprile al 30 settembre dell’anno successivo
- per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta
(rif. articolo 2, comma 2, del DPR n. 322 del 1998, come modificato dall’articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto Adempimenti)- dal 1° aprile al 31 ottobre dell’anno successivo
(rif. articolo 4, comma 4-bis, del DPR n. 322 del 1998, come modificato dall’articolo 11, comma 3, lettera b), del decreto Adempimenti)
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Incentivi alla Capitalizzazione delle PMI: nuove opportunità con il nuovo decreto
Pubblicato in GU n.80 del 05.04.2024 il Decreto del 19 gennaio 2024 n. 43 recante il Regolamento per il sostegno alla capitalizzazione delle micro,
piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma di investimento.Le agevolazioni sono concesse a fronte dell'impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell'impresa, da versare in più quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del finanziamento.
A fronte dell'aumento di capitale, il contributo in conto impianti riconosciuto in base all'articolo 11 del decreto 22.04.2022 (che aveva definito la nuova disciplina per l'acquisto da parte delle piccole e medie imprese di beni strumentali, in attuazione delle misure previste dalla Nuova Sabatini all'art. 2 del decreto-legge n. 69/2013), è incrementato:
- al 5% per le micro e piccole imprese;
- al 3,575% per le medie imprese.
Entro il 1° luglio 2024, con provvedimento della Direzione generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nel sito web www.mise.gov.it, verranno fornite le istruzioni necessarie per la fruizione delle agevolazioni e gli schemi di domanda e di dichiarazione, nonchè il termine iniziale per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che, alla data di presentazione della domanda, risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 del decreto 22/4/2022 e dei seguenti ulteriori requisiti:
- sono costituite in forma di società di capitali;
- non annoverano tra gli amministratori o i soci persone condannate con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di cui all'art. 2632 codice civile.
Quali sono gli investimenti incentivabili
Gli incentivi previsti dal Decreto del 19 gennaio 2024 sono orientati a sostenere le PMI in un ampio spettro di investimenti, incentrati principalmente sull'innovazione, l'efficienza produttiva e la sostenibilità ambientale, previsti dall'articolo 9 del decreto 22/4/2022, in particolare:
- investimenti in beni strumentali: l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'articolo 2424 del codice civile, nonche' di software e tecnologie digitali destinati a strutture produttive gia' esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale;
- investimenti 4.0: l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di beni materiali nuovi di fabbrica e immateriali, aventi come finalita' la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realta' aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, come elencati, rispettivamente, negli allegati A e B alla legge n. 232/2016;
- investimenti green: l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilita' dei prodotti e dei processi produttivi.
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Riforma fiscale: Dlgs in materia di riordino del settore dei Giochi pubblicato in GU
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 03.04.2024 serie generale n.78, il decreto legislativo del 25 marzo 2024 n. 41 contenente disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, in attuazione della Delega al Governo per la riforma fiscale (articolo 15 della Legge n. 111 del 09.08.2023).
Scarica qui il testo del Dlgs del 25.03.2024 n. 41
Il dlgs mira a riordinare e aggiornare la normativa riguardante i giochi pubblici, ovvero quei giochi a distanza e non, che offrono vincite in denaro. Questa riforma, voluta per migliorare il controllo e garantire una maggiore sicurezza nel settore, introduce nuove regole e principi che tutti gli operatori del settore dovranno seguire.
Il decreto si articola in sei titoli principali, che spaziano dalle regole generali e principi, al rapporto concessorio per i giochi a distanza, alla tutela e protezione del giocatore, alla gestione dei giochi a distanza, al contrasto dell'offerta illegale di gioco, fino a disposizioni finali che includono aspetti transitori.
Le Finalità del Decreto
Il decreto si pone come obiettivo principale quello di creare un quadro regolatorio chiaro e organico per tutti i giochi pubblici ammessi nel nostro Paese. Ciò significa mettere ordine tra le diverse normative esistenti e assicurare che i giochi siano svolti in maniera sicura, trasparente e responsabile.
Una delle novità più importanti riguarda la tutela dei minori e la lotta al gioco d'azzardo patologico, con l'introduzione di misure specifiche per prevenire comportamenti di gioco problematici.
Chi Gestirà i Giochi?
La gestione, l'esercizio e la raccolta dei giochi pubblici sarà affidata a soggetti concessionari, selezionati tramite gara pubblica, che dovranno rispettare severi requisiti di esperienza, affidabilità e capacità tecnica, questo per assicurare che dietro ogni gioco ci sia un operatore affidabile e capace di garantire la sicurezza e la trasparenza delle operazioni.
Innovazioni per la Sicurezza dei Giocatori
Il decreto introduce importanti innovazioni per promuovere il "gioco responsabile" e proteggere i giocatori più vulnerabili.
Tra queste, spiccano la possibilità per i giocatori di impostare limiti di spesa, tempo e perdita, oltre a sistemi di autoesclusione per chi sente di avere un problema con il gioco. Inoltre, i concessionari dovranno investire in campagne informative per sensibilizzare sul gioco d'azzardo patologico. Tra le misure più rilevanti segnaliamo:
- Limiti di spesa e gioco responsabile: è prevista l'introduzione di meccanismi che consentono ai giocatori di autolimitare la propria spesa, il tempo trascorso a giocare e la perdita di denaro. Queste misure sono pensate per promuovere un approccio al gioco più consapevole e responsabile.
- Limitazioni basate su comportamenti di gioco: sono previste limitazioni sugli importi depositati sui conti di gioco individuali, basate sull'età del giocatore e sui suoi comportamenti di gioco. Questo approccio mira a personalizzare le misure di protezione in base alle esigenze specifiche di ciascun giocatore.
- Messaggi automatici di avviso: durante le sessioni di gioco, saranno inviati messaggi automatici che informano il giocatore sulla durata della sessione e sui livelli di spesa, specie al superamento di determinati limiti preimpostati.
- Informazioni sul gioco problematico e supporto: i siti di gioco dovranno obbligatoriamente includere contenuti informativi sul gioco problematico, sulle modalità di prevenzione e sulle risorse di supporto disponibili per chi ne ha bisogno.
- Strumenti di autoesclusione: sarà possibile per i giocatori autoescludersi dal gioco, sia temporaneamente sia per determinate categorie di prodotti, attraverso semplici procedure online.
- Monitoraggio e controllo: il concessionario sarà dotato di strumenti avanzati per monitorare i livelli di rischio associati ai singoli giochi e controllare il grado di partecipazione al gioco dei giocatori più esposti al rischio di gioco patologico.
- Investimenti in campagne informativa: i concessionari saranno tenuti ad investire una quota dei loro ricavi in campagne informative e iniziative di comunicazione responsabile, per sensibilizzare l'opinione pubblica sui rischi legati al gioco d'azzardo e promuovere comportamenti di gioco responsabile.
Controllo e Sanzioni
Per garantire il rispetto delle nuove regole, il decreto prevede un sistema di controllo e sanzioni per chi non si adegua, oltre a promuovere la tracciabilità dei flussi finanziari per prevenire fenomeni di riciclaggio o finanziamento illecito.
Verso un Futuro di Gioco Sicuro
Con l'approvazione di questo decreto, l'Italia fa un passo importante verso un settore dei giochi pubblici più sicuro, trasparente e responsabile. L'obiettivo è quello di garantire un ambiente di gioco che rispetti i giocatori e la società nel suo insieme, contrastando allo stesso tempo l'offerta illegale e promuovendo pratiche di gioco sane.
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