• Riforma fiscale

    Riforma fiscale: Dlgs revisione del sistema sanzionatorio tributario pubblicato in GU

    Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28.06.2024 n. 150 il testo del decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario (Dlgs del 14.06.2024 n. 87) in attuazione della riforma fiscale ai sensi dell'articolo 20, comma 1 della legge di delega per la riforma fiscale (legge n. 111 del 2023), in vigore dal 29 giugno 2024.

    Il testo è costituito da 7 articoli:

    • l’articolo 1 concerne le disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali,
    • l’articolo 2 apporta modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, avente ad oggetto la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi,
    • l’articolo 3 reca modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, avente ad oggetto le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie,
    • mentre l’articolo 4 novella diverse disposizioni normative, aventi ad oggetto la revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti,
    • l’articolo 5 indica la decorrenza dell’efficacia di alcune disposizioni
    • l’articolo 6, contiene le disposizioni finanziarie
    • e l’articolo 7 disciplina l’entrata in vigore.

    Misure specifiche sulle sanzioni Amministrative e penali

    In breve sintesi, alcune delle disposizioni previste.

    Revisione delle pene per omesso versamento di ritenute e IVA:

    • Omesso versamento di ritenute: viene introdotta una pena detentiva da 6 mesi a 2 anni per chi non versa le ritenute certificate superiori a 150.000 euro entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di sostituto d’imposta.
    • Omesso versamento di IVA: analogamente, la stessa pena si applica per l'omesso versamento di IVA dovuta per un importo superiore a 250.000 euro.

    Condizioni di obiettiva incertezza e non punibilità:

    • L’articolo 1, comma 1, lett. d) introduce la previsione di una causa di non punibilità del reato di indebita compensazione di crediti non spettanti nel caso di obiettiva incertezza circa la spettanza del credito. 

    Sequestro e confisca in presenza di rateizzazione:

    • Il sequestro dei beni per le finalità di confisca non è disposto qualora il debito tributario sia in corso di estinzione tramite rateizzazione, a meno che non sussista un concreto pericolo di dispersione del patrimonio del reo.

    Modifiche al regime delle sanzioni per ritenute e altri casi specifici:

    • Le sanzioni per omessa dichiarazione o pagamento di imposte possono ora essere aumentate o diminuite in base alla gravità dell'infrazione e alla condotta del trasgressore, riflettendo un approccio più maturo alla proporzionalità delle pene.

    Allegati:
  • La casa

    Bonus prima casa under 36: i chiarimenti dell’Agenzia per gli atti stipulati nel 2024

    Via libera al credito d'imposta “prima casa under 36” fino al 31 dicembre 2024 a condizione che il contratto preliminare sia stato registrato nel 2023. Questi e altri chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare del 18 giugno 2024 n. 14.

    Ricordiamo che con il decreto Milleproroghe (DL 215/2023) convertito con la legge n. 18/2024 è stata prevista la proroga dei termini per l’accesso alle agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione da parte dei soggetti “under 36” e il riconoscimento di un credito d’imposta, per i medesimi soggetti, con riferimento agli atti definitivi di acquisto di una casa di abitazione stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 29 febbraio 2024.

    In particolare, con la legge n. 18 del 2024 di conversione del decreto Milleproroghe, al fine di dare certezza ai rapporti giuridici inerenti all’acquisto della casa di abitazione da parte dei soggetti “under 36” con un ISEE non superiore a 40.000 euro, si stabilisce: 

    • la proroga al 31 dicembre 2024 del termine per l’acquisto della casa di abitazione, ivi compreso il trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, ai fini della fruizione delle agevolazioni “prima casa under 36”, limitatamente ai soggetti che abbiano sottoscritto e registrato, entro il 31 dicembre 2023, il relativo contratto preliminare.
      Il beneficio non si applica, quindi, nell’ipotesi in cui il contratto preliminare sia stato stipulato nel 2023, ma registrato nel 2024, questo a prescindere dalla circostanza che lo stesso sia redatto nella forma di atto pubblico o scrittura privata.
    • per gli atti definitivi stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 29 febbraio 2024, viene tuttavia riconosciuto agli acquirenti un credito d’imposta, utilizzabile nel 2025, di importo pari alle imposte corrisposte in eccesso.

    Non sono quindi stati modificati:

    • né i requisiti soggettivi per accedere al beneficio (che è rivolto ai giovani che non abbiano ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto definitivo è rogitato e che abbiano un ISEE non superiore a 40.000 euro annui),
    • né il regime agevolativo da applicare. 

    Tra gli ulteriori chiarimenti, viene precisato che l’accesso al beneficio fiscale in esame è consentito anche in caso di stipula di contratto preliminare di acquisto della sola pertinenza, relativa a immobile già acquistato con i benefici “prima casa” e che, in presenza dei requisiti normativamente previsti, un soggetto può beneficiare dell’agevolazione “prima casa under 36” anche laddove il preliminare d’acquisto della prima casa sia stato stipulato (con contratto per persona da nominare) da un terzo.

    Allegati:
  • Privacy

    Posta elettronica dipendenti e Privacy: linee guida aggiornate 2024

    Con provvedimento n. 364 del 6 giugno 2024, del Garante per la  privacy sono state pubblicate le nuove linee guida in tema di protezione dei dati personali  nella gestione della posta elettronica dei dipendenti . Si tratta in particolare  del Documento di indirizzo  “Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati” 

    Nel Documento viene illustrata la normativa vigente  con particolare riguardo alle possibili responsabilità per i datori di lavoro pubblici e privati .

    Da segnalare una importante  novità rispetto  al recente documento del 6 febbraio 2024  sullo stesso tema che aveva creato molto allarme tra i datori di lavoro a causa delle forti restrizioni temporali  sulla gestione delle mail dei dipendenti

    In particolare  nelle nuove linee guida che sostituiscono le precedenti, viene  chiarito che per metadati  si  intendono le  informazioni  generate automaticamente dai server di gestione della posta elettronica aziendale riguardanti invii, ricezione e smistamento e che   possono comprendere gli indirizzi email del mittente e del destinatario, indirizzi IP,  orari di invio, di trasmissione o di ricezione, dimensioni e presenza di allegati.

    Sono questi dati e non  il contenuto nel corpo delle mail  né la cosiddetta" envelope" che vanno eliminati con le scadenze molto restrittive (al massimo 21 giorni di archiviazione ) indicate dal provvedimento del 6 febbraio .

     Il chiarimento  ridimensiona fortemente l'impatto  sulla gestione aziendale  trovando un punto accettabile di equilibrio tra protezione dei dati personali ed esigenze organizzative.

    Nelle  linee guida del  6 febbraio  2024  si analizzava   l'utilizzo di programmi forniti  in modalità cloud  che spesso trattano  in modo generalizzato e sistematico i dati  senza possibilità di  disabilitare o modificare le modalità di archiviazione, con possibile violazione delle norme vigenti 

    Nel provvedimento  il Garante  chiedeva quindi ai datori di lavoro di verificare che i programmi e i servizi informatici di gestione della posta elettronica in uso ai dipendenti  consentano di modificare le impostazioni di base, impedendo la raccolta dei metadati o limitando il loro periodo di conservazione 

     Il periodo considerato congruo  sotto il profilo prettamente tecnico, per assicurare il regolare funzionamento della posta elettronica  del  lavoratore era  fissato a un massimo di 7 giorni, estensibili, in presenza di comprovate esigenze, di ulteriori 48 ore. 

    Per i casi in cui i  datori di lavoro  debbano per esigenze organizzative e produttive o di tutela del patrimonio  informativo del titolare ( ad esempio, per specifiche esigenze di sicurezza dei sistemi) trattare i metadati per un periodo di tempo più esteso, si richiede  adempiere agli  obblighi previsti dalla normativa privacy (per esempio informativa privacy, data protection impact assessment-Dpia e legitimate interest assessment-Lia),   e di espletare le procedure di garanzia previste dallo Statuto dei lavoratori  (Legge 300 1970) ovvero 

    • pervenire ad un accordo con le rappresentanze sindacali  o 
    • ottenere l'autorizzazione dell’ispettorato del lavoro.

  • Redditometro

    Definiti i criteri per la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche

    Al fine di rendere più efficiente il processo di accertamento del reddito e a fornire maggiori garanzie ai contribuenti, adeguandosi al contesto socio-economico mutato nell'ultimo decennio, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2024 il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 maggio 2024 con il quale vengono definiti i criteri per la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche.

    Ricordiamo che il c.d. “accertamento sintetico” interessa esclusivamente le persone fisiche e si attiva solo quando il totale del reddito dichiarato all’Erario risulta inferiore a quello effettivo, o quando non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni di imposta indicate in dichiarazione. 

    Con il decreto appena pubblicato, viene individuato il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base del quale, ai sensi del quinto comma dell'art. 38, del dPR 600/73, può essere fondata la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche.

    Elementi indicativi di capacità contributiva

    Il reddito complessivo delle persone fisiche può essere determinato utilizzando elementi indicativi di capacità contributiva definiti come:

    • le spese sostenute dal contribuente inclusi beni e servizi acquistati,
    • e la sua propensione al risparmio, ovvero quanto il contribuente riesce a risparmiare durante l'anno, considerando anche l'archivio dei rapporti finanziari.

    L'elenco di tali elementi è indicato nella Tabella A allegata al decreto, dove le spese sono suddivise per gruppi e categorie di consumi del nucleo familiare del contribuente, desunti dall'indagine annuale sulle spese delle famiglie condotta dall'ISTAT.

    La tabella A individua le informazioni utilizzabili per determinare gli elementi indicativi di capacità contributiva presenti negli archivi in possesso dell'amministrazione finanziaria. 

    La medesima tabella indica, inoltre, alcune categorie di beni e servizi detenuti, a qualsiasi titolo, dal contribuente, per i quali non si dispone dell'ammontare della spesa di mantenimento effettivamente sostenuta, che viene, pertanto, determinata applicando una spesa minima presunta rappresentativa del valore d'uso del bene o del servizio considerato. 

    Le spese, distinte per gruppi e categorie di consumi del nucleo familiare di appartenenza del contribuente, sono desunte dall'indagine annuale sulle spese delle famiglie compresa nel Programma statistico nazionale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, effettuata su campioni significativi di contribuenti appartenenti a undici tipologie di nuclei familiari, distribuite nelle cinque aree territoriali in cui è suddiviso il territorio nazionale.

    Le tipologie di nuclei familiari considerate sono indicate nella Tabella B, che fa parte integrante del presente decreto. 

    Le spese possono essere desunte anche da studi e analisi socio-economiche di settore.

    Questi strumenti consentono all'Amministrazione Finanziaria di effettuare accertamenti più precisi e di garantire una maggiore equità e trasparenza nel processo di determinazione del reddito.

    Le disposizioni contenute nel decreto si applicano alla determinazione sintetica dei redditi relativi agli anni d'imposta a decorrere dal 2016.

    Imputazione delle Spese

    Le spese si considerano sostenute dalla persona fisica cui risultano riferibili sulla base dei dati disponibili o delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria.

    Inoltre, si includono le spese effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico.

    Non si considerano invece le spese relative esclusivamente all'attività di impresa o all'esercizio di arti e professioni, se supportate da idonea documentazione.

    Determinazione Sintetica del Reddito Complessivo

    L'Agenzia delle Entrate determina il reddito complessivo accertabile del contribuente sulla base:

    • delle spese sostenute, anche diverse da quelle indicate nella Tabella A.
    • delle spese per beni nella disponibilità del contribuente, applicando una spesa minima presunta.
    • della quota parte delle spese essenziali per uno standard di vita minimamente accettabile (soglia di povertà assoluta).
    • degli incrementi patrimoniali imputabili al periodo d'imposta.
    • della quota di risparmio non utilizzata per consumi, investimenti o altre spese.

    Allegati:
  • Senza categoria

    AI Act: via libera definitivo del Consiglio UE alla legge sull’Intelligenza artificiale

    Il nuovo regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, l’Artificial Intelligence Act, già in precedenza approvato il 13 marzo 2024 dal Parlamento Europeo con 523 voti favorevoli, 46 contrari e 49 astensioni, ha ottenuto, il 21 maggio, il via libera all’unanimità dal Consiglio europeo.

    N.B. Il testo è stato approvato definitivamente. 
    Scarica qui il testo pubblicato in GU n. 223 del 25 settembre 2025 della Legge n. 132/25 del 23 settembre 2025.

    Dopo essere stato firmato dai presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio, l’atto legislativo sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE nei prossimi giorni ed entrerà in vigore venti giorni dopo la presente pubblicazione.

    Il nuovo regolamento si applicherà due anni dopo la sua entrata in vigore, con alcune eccezioni per disposizioni specifiche. 

    Pubblichiamo il testo Artificial Intelligence Act, che era stato approvato a marzo, il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo.

    Con il termine intelligenza artificiale (IA) si indica una famiglia di tecnologie in rapida evoluzione in grado di apportare una vasta gamma di benefici economici e sociali in tutto lo spettro delle attività industriali e sociali.

    Lo scopo del presente regolamento è migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro giuridico uniforme in particolare per quanto riguarda lo sviluppo, l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso di sistemi di intelligenza artificiale (sistemi di IA) nell'Unione, in conformità dei valori dell'Unione, promuovere la diffusione di un'intelligenza artificiale (IA) antropocentrica e affidabile, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta"), compresi la democrazia, lo Stato di diritto e la protezione dell'ambiente, contro gli effetti nocivi dei sistemi di IA nell'Unione nonché promuovere l'innovazione.

    Il presente regolamento garantisce la libera circolazione transfrontaliera di beni e servizi basati sull'IA, impedendo così agli Stati membri di imporre restrizioni allo sviluppo, alla commercializzazione e all'uso di sistemi di IA, salvo espressa autorizzazione del presente regolamento.

    La nuova legge classifica diversi tipi di intelligenza artificiale a seconda del rischio:

    • I sistemi di intelligenza artificiale che presentano solo un rischio limitato sarebbero soggetti a obblighi di trasparenza molto leggeri, 
    • mentre i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio sarebbero autorizzati, ma soggetti a una serie di requisiti e obblighi per accedere al mercato dell'UE. 

    I sistemi di intelligenza artificiale come, ad esempio, la manipolazione comportamentale cognitiva e il punteggio sociale saranno banditi dall’UE perché il loro rischio è ritenuto inaccettabile. 

    La legge vieta inoltre l’uso dell’IA per la polizia predittiva basata sulla profilazione e sui sistemi che utilizzano i dati biometrici per classificare le persone in base a categorie specifiche come razza, religione o orientamento sessuale.

    Vediamo brevemente alcuni degli obblighi principali che le imprese dovranno rispettare nell'ambito della proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale. 

    Obblighi delle Imprese

    Viene adottato un approccio basato sul rischio per regolare i sistemi di IA, distinguendo tra sistemi ad alto rischio e altri sistemi. Per i sistemi di IA ad alto rischio, sono previsti obblighi specifici e più rigorosi, come la valutazione dei rischi e la conformità a standard elevati di affidabilità e sicurezza. 

    Le imprese sono obbligate a garantire la trasparenza dei sistemi di IA, compresa la spiegabilità delle decisioni e dei processi decisionali automatizzati. Questo include l'obbligo di informare gli utenti quando interagiscono con un sistema di IA e di fornire adeguata documentazione tecnica e registrazioni. In particolare:

    • Trasparenza: Le imprese devono garantire che gli utenti siano informati quando interagiscono con un sistema di IA. Questo implica che gli utenti devono essere consapevoli del fatto che le decisioni che li riguardano sono prese con l'assistenza o sulla base di un sistema di IA. Inoltre, devono essere fornite informazioni sufficienti sul funzionamento dei sistemi di IA, sui dati utilizzati e sui principi di decisione, in modo da renderli comprensibili agli utenti.
    • Documentazione e Registrazioni: È richiesto che le imprese mantengano una documentazione dettagliata e registrazioni dei sistemi di IA, compresi gli algoritmi, i dati di addestramento e le procedure di decisione. Questo non solo aiuta nel garantire la trasparenza ma fornisce anche una base per la valutazione dell'impatto, la verifica della conformità e l'identificazione delle responsabilità in caso di dispute o danni.
    • Spiegabilità: I sistemi di IA dovrebbero essere progettati e implementati in modo che le loro decisioni siano spiegabili agli utenti e ai soggetti interessati. Ciò significa che gli utenti dovrebbero essere in grado di comprendere le ragioni alla base delle decisioni prese dai sistemi di IA, contribuendo così alla responsabilità e alla fiducia nell'uso dell'IA.
    • Responsabilità: Le imprese devono essere in grado di identificare chi è responsabile delle varie fasi del ciclo di vita di un sistema di IA, dall'ideazione all'implementazione e all'uso. Ciò include la responsabilità per la conformità ai principi etici, alle normative sulla protezione dei dati e ai requisiti di sicurezza. La chiara assegnazione della responsabilità è fondamentale per garantire che i diritti degli utenti siano protetti e che vi sia un punto di riferimento in caso di problemi.

    Allegati:
  • Locazione immobili 2024

    Locazioni brevi e condivisione dei dati: il testo del Regolamento UE

    Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29.04.2024, il Regolamento UE 2024/1028 dell'11 aprile 2024 relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724.

    Il presente regolamento stabilisce norme per la raccolta di dati da parte delle autorità competenti e dei fornitori di piattaforme online di locazione a breve termine e per la condivisione di dati da parte delle piattaforme online di locazione a breve termine con le autorità competenti per quanto riguarda la prestazione di servizi di locazione di alloggi a breve termine offerti da locatori attraverso piattaforme online di locazione a breve termine.

    Al fine di concedere agli Stati membri tempo sufficiente per:

    • istituire procedure di registrazione
    • adeguare le procedure di registrazione esistenti del presente regolamento 
    • e istituire punti di ingresso digitali unici
    • come pure di consentire alle piattaforme online di locazione a breve termine e ai locatori di adeguarsi ai nuovi requisiti,

    l’applicazione del presente regolamento è rinviata a 24 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso (19 maggio 2024, ovvero il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea) e si applica pertanto a decorrere dal 20 maggio 2026.

    Il presente regolamento si applica ai fornitori di piattaforme online di locazione a breve termine che offrono servizi a locatori che prestano servizi di locazione di alloggi a breve termine nell’Unione, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento, e ai locatori che prestano servizi di locazione di alloggi a breve termine.

    Principali punti del Regolamento

    • Obiettivi e Campo di Applicazione: Il regolamento mira a stabilire un quadro uniforme per la raccolta e condivisione dei dati, applicabile a piattaforme online e locatori che offrono alloggi a breve termine. Esso non si applica a hotel, campeggi, o altri alloggi non residenziali.
    • Raccolta di Dati: Le piattaforme online dovranno raccogliere e condividere dati essenziali come l'identità dei locatori, i dettagli degli alloggi, e le transazioni effettuate.
    • Registrazione e Numero di Identificazione: I locatori dovranno registrarsi e ottenere un numero di identificazione unico per ogni unità affittata, che dovrà essere visibile nell'annuncio corrispondente sulla piattaforma online.
    • Trasparenza e Conformità: Il regolamento impone alle piattaforme di assicurare la trasparenza delle informazioni e la conformità dei locatori alle normative locali, includendo l'obbligo di comunicare il numero di registrazione in ogni annuncio.
    • Protezione dei Dati: Conformemente al GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell'UE), il regolamento stabilisce limiti rigorosi sulla raccolta, uso e conservazione dei dati personali.
    • Implementazione e Sanzioni: Gli Stati membri dovranno implementare meccanismi adeguati per garantire il rispetto del regolamento, con sanzioni efficaci e dissuasive per le piattaforme che non adempiono ai loro obblighi.
    • Monitoraggio e Revisione: Il regolamento prevede periodi di valutazione regolari per monitorare l'efficacia delle misure introdotte e apportare eventuali modifiche necessarie.

    Numero di registrazione identificativo dell'unità in locazione breve

    Il Regolamento definisce il numero di registrazione, che è un identificatore unico rilasciato dall’autorità competente, che identifica ciascuna unità di alloggio offerta per la locazione a breve termine nello Stato membro.

    Il numero di registrazione dovrebbe garantire che i dati raccolti e condivisi dalle piattaforme online di locazione a breve termine possano essere correttamente attribuiti ai locatori e alle unità.

    Tale numero di registrazione dovrebbe essere inserito in un registro pubblico e facilmente accessibile e gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché tale numero di registrazione non includa dati personali. Le autorità competenti, negli Stati membri che hanno imposto alle piattaforme online di locazione a breve termine l’obbligo di trasmettere dati, dovrebbero di conseguenza istituire o mantenere procedure di registrazione per i locatori e per le rispettive unità.

    Al fine di evitare situazioni in cui a un’unità sia attribuito più di un numero di registrazione per annuncio, ciascuna unità dovrebbe essere oggetto di un’unica procedura di registrazione in uno Stato membro, a livello nazionale, regionale o locale.

    Gli obblighi di registrazione stabiliti a norma del presente regolamento dovrebbero lasciare impregiudicati altri eventuali obblighi di informazione derivanti dal diritto dell’Unione o nazionale in relazione alla fiscalità, al censimento della popolazione e alla raccolta di statistiche.

    Al fine di garantire che le autorità competenti ottengano le informazioni e i dati di cui hanno bisogno senza imporre oneri sproporzionati alle piattaforme online di locazione a breve termine e ai locatori, è necessario stabilire un approccio comune alle procedure di registrazione negli Stati membri che si limiti alle informazioni di base che consentono l’identificazione precisa dell’unità e del locatore. A tal fine gli Stati membri dovrebbero garantire che, al momento della presentazione di tutte le informazioni e di tutta la documentazione pertinente, ai locatori e alle unità sia attribuito un numero di registrazione.

    I locatori dovrebbero potersi identificare e autenticare tramite mezzi di identificazione elettronica rilasciati nell’ambito di un regime di identificazione elettronica notificato a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di completare tali procedure di registrazione. La registrazione dovrebbe, ove possibile, essere gratuita o avere un costo ragionevole e proporzionato che non dovrebbe superare il costo della procedura amministrativa in questione.

    Sarebbe inoltre opportuno garantire che i locatori abbiano la possibilità di presentare tutta la documentazione richiesta in formato digitale. Tuttavia, dovrebbe essere sempre disponibile un servizio offline al fine di tenere conto delle esigenze degli utenti con competenze e strumenti digitali ridotti, in particolare gli anziani.

    Allegati:
  • Studi di Settore

    Isa 2023 e Concordato preventivo biennale: le regole per acquisire ulteriori dati

    Con Provvedimento del 12 aprile 2024 n. 192000, l'Agenzia delle Entrate ha defintio le modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023 e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025, nonchè le modalità di richiesta e acquisizione massiva degli stessi da parte dei soggetti incaricati della trasmissione telematica.

    Si ricorda che ai fini della determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025 per i contribuenti tenuti all’applicazione degli indici stessi, sono necessari ulteriori dati, che l’Agenzia delle entrate deve rendere disponibili ai contribuenti, le cui modalità sono state definite dal presente provvedimento.
    Tali ulteriori dati sono direttamente utilizzati dai contribuenti interessati per l’applicazione degli indici e per l’elaborazione della proposta di concordato oppure, laddove ritenuti non corretti e ove consentito, possono essere dagli stessi modificati.

    Laddove i soggetti incaricati della trasmissione telematica risultino già delegati all’accesso al cassetto fiscale del contribuente, è previsto l’invio all’Agenzia dell’elenco dei soggetti per i quali sono richiesti i dati.
    Infine, sono individuate anche le specifiche tecniche con cui predisporre i file contenenti l’elenco dei contribuenti per cui i soggetti incaricati della trasmissione telematica richiedono i dati, nonchè, la modalità di accesso l’accesso puntuale ai dati da parte dei contribuenti e degli intermediari delegati.

    Richiesta puntuale

    Riguardo alle modalità di accesso puntuale ai dati, da parte dei contribuneti e degli intermediari delegati:

    • il contribuente accede al proprio cassetto fiscale al fine di effettuare il prelievo del file contenente i dati di cui al punto 1 del presente provvedimento, utilizzando uno dei seguenti strumenti di autenticazione:
      • Carta d’Identità Elettronica (CIE), identità SPID o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’articolo 64 del Codice dell’Amministrazione Digitale;
      • credenziali Fisconline/Entratel rilasciate dall’Agenzia delle entrate nei casi normativamente previsti.
    • I soggetti incaricati della trasmissione telematica accedono al servizio Cassetto Fiscale Delegato del soggetto dal quale hanno acquisito la relativa delega, al fine di
      effettuare il prelievo del file contenente i dati.

    Richiesta massiva

    Relativamente alle modalità per la richiesta massiva da parte degli intermediari, l'Agenzia ricorda che la data a partire dalla quale sarà possibile inviare i file delle richieste sarà indicata dall’Amministrazione sul proprio sito, successivamente, l’intermediario potrà inviare i file e, dopo 5 giorni, visualizzare l’elenco dei soggetti per i quali ha richiesto i dati consultando il proprio cassetto fiscale.

    I file contenenti i dati richiesti, sono resi disponibili nell’area riservata del sito internet per 20 giorni lavorativi.

    In allegato al provvedimento (Scarica qui tutti gli allegati):

    • Allegato 1.1 – Specifiche tecniche deleghe massive Isa 2024 – pdf
    • Allegato 1.2 – Specifiche tecniche deleghe massive Isa (tracciati record 2024) – xlsx
    • Allegato 2.1 – Specifiche tecniche Isa precalcolato 2024 – pdf
    • Allegato 2. 1 – Specifiche tecniche Isa precalcolato 2024 (schema xsd) – zip
    • Allegato 2.2 – Guida file precalcolato Isa 2024 – pdf
    • Allegato 3 – Elementi di riscontro relativi alle dichiarazioni dei soggetti deleganti – pdf