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Riforma fiscale: prime istruzioni per aliquote Irpef e scaglioni 2024
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare del 06.02.2024 n. 2 contenente le prime istruzioni operative sulle disposizioni della riforma fiscale che riguardano la
revisione del sistema d’imposizione del reddito delle persone fisiche (IRPEF), attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, della rimodulazione di aliquote e scaglioni di reddito, la modifica delle detrazioni dall’imposta lorda e dei crediti d’imposta e infine, sull'abrogazione della disciplina relativa all’aiuto alla crescita economica (ACE). (Dlgs del 30 dicembre 2023 n. 216 in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111 «Delega fiscale»).La circolare fornisce quindi agli uffici dell’amministrazione finanziaria, le indicazioni per applicare correttamente le norme contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, in particolare su:
- Rimodulazione di aliquote e scaglioni di reddito
- Modifica delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilato
- Trattamento integrativo
- Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali
- Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF
- Abrogazione della disciplina relativa all’aiuto alla crescita economica (ACE)
Aliquote e scaglioni di reddito 2024
Ricordiamo che per l’anno 2024, per la determinazione dell’IRPEF, l’imposta lorda è calcolata applicando le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
- 23% per i redditi fino a 28.000 euro;
- 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 43% per i redditi che superano 50.000 euro.
Si propone, di seguito, uno schema per il calcolo dell’IRPEF sulla base delle regole vigenti per il periodo d’imposta 2024.
SCAGLIONI 2024
ALIQUOTE 2024
IMPOSTA DOVUTA
fino a 28.000 euro
23%
23% sul reddito
da 28.001 fino a 50.000 euro
35%
6.440 euro + 35% sul reddito che supera i 28.000 euro e fino a 50.000 euro
oltre i 50.000 euro
43%
14.140 euro + 43% sul reddito che supera i 50.000 euro
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Importi Naspi, CIG, Assegni Fis, Dis Coll 2024
Con la circolare 25 del 29 gennaio 2024 INPS comunica gli importi 2024 , aggiornati al tasso di inflazione indicato dall'ISTAT, (5,4%) degli ammortizzatori sociali erogati dall'Istituto. Si tratta in particolare di:
- trattamenti di integrazione salariale ordinario e straordinario (CIGO e CIGS),
- trattamento di integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA),
- assegno di integrazione salariale del FIS.
- assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale del Fondo di solidarietà del Credito,
- assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito cooperativo,
- indennità di disoccupazione NASpI,
- indennità di disoccupazione DIS-COLL,
- indennità di disoccupazione agricola,
- indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS),
- indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO),
- assegno per le attività socialmente utili.
Vediamo le principali indicazioni:
Trattamenti di cassa integrazione: importi 2024
Trattamenti di integrazione salariale con e senza riduzione ART 26 L 41 1986
Importo lordo (euro)
Importo netto (euro)
1.392,89
1.311,56
Trattamenti di integrazione salariale – settore edile e lapideo (con maggiorazione per intemperie stagionali)
Importo lordo (euro)
Importo netto (euro)
1.671,48
1.573,86
Massimali assegno di integrazione salariale Fondo Credito
Retribuzione mensile lorda (euro)
Massimale (euro)
Inferiore a 2.535,95
1.377,31
Compresa tra 2.535,95 –
1.587,52
Superiore a 4.008,71
2.005,56
Massimali assegno emergenziale Fondo Credito
Retribuzione tabellare annua
lorda (euro)
Massimale (euro)
Inferiore a 48.564,78
2.836,78 lordo
2.671,11 netto
della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986)
Compresa tra 48.564,78– 63.900,07
3.195,61
Superiore a 63.900,07
4.472,65
Massimali assegno di integrazione salariale Fondo Credito Cooperativo
Fascia retributiva
Massimale (euro)
Inferiore a45.910,43
2.720,80 2.561,91 al lordo e al etto della riduzione
Compresa tra
45.910,43 e 64.032,97
3.659,53
Superiore a 64.032,97
4.256,38
Indennità di disoccupazione: importi 2024
- INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI
L’importo massimo mensile della indennità NASPI per la quale NON opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2024 l'importo di 1.550,42
- INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE DIS-COLL
L’importo massimo mensile di DIS COLL non può in ogni caso superare, per il 2024, l'importo di 1.550,42
- INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA
con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2023, trovano applicazione l'importo massimo di 1321,53 euro.
- INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE LAVORATORI AUTONOMI DELLO SPETTACOLO (ALAS)
L’importo massimo mensile dellaa indennità non può in ogni caso superare, per il 2024, l'importo di 1.550,42 euro.
- INDENNITÀ STRAORDINARIA DI CONTINUITÀ REDDITUALE E OPERATIVA (ISCRO)
l’importo mensile dell’ISCRO per l’anno 2024 , facendo riferimento a un reddito massimo di 12mila euro, non può essere
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- di importo inferiore a 250,00 euro e
- di importo superiore a 800,00 euro.
- ASSEGNO PER ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI
L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili, a carico del Fondo sociale occupazione e formazione, è pari, dal 1° gennaio 2024, a 691,89 euro . Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986.
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Contributi Gestione separata 2024: aliquote e massimali
Sono state rese disponibili il 29 gennaio 2024 con la circolare INPS 24 2024 le istruzioni per i versamenti contributivi degli iscritti alla Gestione separata INPS per il 2024.
Come di consueto sono forniti i dettagli su aliquote, minimi e massimali contributivi .
Si segnalano quest'anno le novità relative ai magistrati onorari e ai lavoratori del settore sportivo interessati da recenti modifiche normative.
Riportiamo di seguito le tabelle riassuntive delle aliquote :
Contributi gestione separata 2024
Codice
Tipo rapporto. Soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.IVA
IVS
Malattia Maternità ANF
Maternità ex D.M. 12.7.2007
DIS-COLL
Totale
1A – 1E
AMMINISTRATORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
1B
SINDACO DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
1C
REVISORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
1D
LIQUIDATORE DI SOCIETA'
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
02
COLLABORATORE DI GIORNALI, RIVISTE, ENCICLOPEDIE E SIMILI
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
03
PARTECIPANTE A COLLEGI E COMMISSIONI
33,00
0,50
0,22
33,72
04
AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI (D.M. 25.5.2001)
33,00
0,50
0,22
33,72
05
DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, BORSA DI STUDIO
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
06
CO. CO. CO. (CON CONTRATTO A PROGETTO/PROGRAMMA DI LAVORO/FASE)
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
07
VENDITORE PORTA A PORTA
33,00
0,50
0,22
33,72
09
RAPPORTI OCCASIONALI AUTONOMI (LEGGE N. 326/2003 ART. 44)
33,00
0,50
0,22
33,72
11
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PRESSO PP.AA.
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
12
RAPPORTI DI CO. CO. CO. PROROGATI
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
13
ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE (dal 2004 al 2015)
33,00
0,50
0,22
33,72
14
FORMAZIONE SPECIALISTICA
33,00
0,50
0,22
33,72
17
CONSULENTE PARLAMENTARE
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
18
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – D.LGS. N. 81/2015
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
19
AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI Iscritti in GS come Liberi Professionisti
25,00
0,50
0,22
0,51
26,23
20
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Covid19 – Ordinanza 24 ottobre 2020 D.P.C.M. Protezione Civile
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
Gestione separata 2023 Aliquote professionisti
Di seguito la tabella relativa specificamente ai professionisti
Collaboratori e figure assimilate
Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL
35,03
(33,00 IVS + 0,72 + 1,31 aliquote aggiuntive)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL
33,72%
(33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria
24%
(24,00 IVS)
Professionisti
Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
26,23%
(25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 ISCRO)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria
24%
(24,00 IVS)
Professionisti del settore sportivo dilettantistico
Inps ricorda che i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo e che svolgono prestazioni autonome sono obbligati al pagamento della contribuzione calcolata sulla parte di compenso eccedente i 5.000 euro annui.
- L’aliquota da applicare è pari al 25% al fine della tutela IVS per i lavoratori privi di altra forma previdenziale obbligatoria.
- Inoltre, è dovuta la contribuzione aggiuntiva ai fini previdenziali pari all’1,07%, comprensivo delle aliquote di finanziamento dello 0,50% per malattia e degenza ospedaliera, 0,22% per maternità e 0,35% per l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO). Pertanto, l’aliquota totale è pari a 26,07%.
ATTENZIONE fino al 31 dicembre 2027:
- la contribuzione dovuta ai fini IVS deve essere calcolata sul 50% dell’imponibile contributivo mentre
- la contribuzione aggiuntiva relativa alle prestazioni non pensionistiche – quale maternità, malattia, degenza ospedaliera, ISCRO deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della franchigia di 5.000,00 euro annui.
Minimali e massimali Gestione separata 2024
MASSIMALE REDDITO
Per l’anno 2024 il massimale di reddito per l'applicazione delle aliquote sopracitate è pari a € 119.650,00.
MINIMALE REDDITO E ACCREDITI CONTRIBUTIVI
Per l’anno 2024 il minimale di reddito imponibile è pari a € 18.415,00
Conseguentemente:
- gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 4.419,6
- gli iscritti che applicano l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari a:
– 4.800,79 euro (di cui 4.603,75 euro ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l’aliquota del 26,07%;
– 4.603,75 euro per i lavoratori autonomi sportivi che producono reddito di cui all’articolo 53 del D.P.R. n. 917/1986 del settore dilettantistico che applicano — – – 6.209,54 euro (di cui 6.076,95 euro ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota del 33,72%;
– 6.450,77 euro (di cui 6.076,95 euro ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota del 35,03%;
– 4.800,79 euro (di cui 4603,75 euro ai fini pensionistici) per i soli amministratori di enti locali iscritti alla Gestione separata come liberi professionisti per i quali l’Ente locale applica l’aliquota del 26,07%;
– 6.450,77 euro (di cui 6.076,95 euro ai fini pensionistici) per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva – articolo 15-bis, commi 3 e 5 del D.L. n. 75/2023 – in assenza di altra forma di previdenza obbligatoria, per i quali si applica l’aliquota del 35,03%;
– 4.793,42 euro (di cui 4.419,6 euro ai fini pensionistici) per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva – articolo 15-bis, commi 3 e 5 del D.L. n. 75/2023 – in presenza di altra forma di previdenza obbligatoria (compreso per gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense), per i quali si applica l’aliquota del 26,03%;
– 4.603,75 euro per le collaborazioni coordinate e continuative e figure similari dei lavoratori sportivi del settore dilettantistico, per i quali si applica l’aliquota del 25% ai fini IVS e 373,82 euro per l’aliquota aggiuntiva per le prestazioni minori pari a 2,03%.
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Isa periodo d’imposta 2024: individuati dati economici, contabili e strutturali
Con la pubblicazione del Provvedimento n. 21545 del 19.01.2024, l'Agenzia delle Entrate ha individuato, come ogni anno, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per il periodo d’imposta 2024 e, contestualmente, le attività economiche per le quali effettuare la revisione degli stessi Indici.
L'individuazione annuale è prevista dall’articolo 9-bis del Dl n. 50/2017 allo scopo di consentire ai contribuenti di conoscere in anticipo quali dati saranno utili ai fini dell’applicazione degli Isa per l’anno in corso.
Pertanto, per il periodo d’imposta 2024, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli Isa da dichiarare da parte dei contribuenti interessati, sono quelli individuati nei decreti di approvazione degli indici in vigore per il periodo d’imposta 2023, quelli individuati, ai fini della revisione, all’interno dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Isa utilizzati per il periodo d’imposta 2022 approvati a febbraio 2023, oltre quelli indicati nell’Allegato 1 contenente gli ulteriori dati per l’applicazione degli Isa al periodo d’imposta 2024.
Questi ulteriori dati, che saranno utilizzati nella fase di elaborazione degli Isa e che, se significativi, saranno richiesti per la relativa applicazione a partire dal periodo di imposta 2024, riguardano informazioni sulla condizione di pensionato del contribuente, sulla forma societaria cooperativa, sui consumi energetici e sull’età dei lavoratori dipendenti.
Il provvedimento individua inoltre nell'Allegato 2 le attività economiche per le quali è prevista la revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, a partire dal periodo d’imposta 2024.
Allegati: -
Autoliquidazione INAIL 2023-2024: istruzioni e tassi per la rateazione
INAIL completa le istruzioni operative per la procedura di autoliquidazione dei premi INAIL Saldo 2023 e acconto 2024 fornite lo scorso 27 dicembre, con un nuovo documento che definisce i coefficienti di applicazione dei tassi di interesse per le rateazioni , pubblicato il 9 gennaio 2024 (v dettagli sotto)
Vengono inoltre riepilogate le scadenze secondo il seguente calendario
16 FEBBRAIO 2024 :
- versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale e
- versamento dei contributi associativi in unica soluzione
- comunicazione riduzione retribuzioni presunte 2024
29 FEBBRAIO 2024
- termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2023.
i servizi telematici correlati all’autoliquidazione 2023-2024 saranno disponibili in www.inail.it a partire dalle seguenti date:
Calendario servizi online
Riduzione di Presunto (PAT): 4 gennaio 2024;
Riduzione di Presunto (PAN): 2 gennaio 2024;
Invio telematico dichiarazione salari e VSAL (PAT): 11 gennaio 2024;
AL.P.I. online (PAT): 11 gennaio 2024;
Invio retribuzioni e calcolo del premio (PAN): 11 gennaio 2024;
Richiesta certificato assicurazione equipaggio (PAN): 2 gennaio 2024.
Sul portale istituzionale sono stati inoltre pubblicati i relativi manuali aggiornati a disposizione degli utenti (Servizi online – Istruzioni e manuali).
Autoliquidazione INAIL 2023-24: istruzioni sulle procedure
In tema di Servizi online si ricorda che
- I datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali) devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici AL.P.I. online, che calcola anche il premio dovuto, e “Invio telematico Dichiarazione Salari" . Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2023/2024 da indicare nel modello F24 è902024.
- I datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN (posizioni assicurative navigazione) devono trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il servizio online “Invio retribuzioni e calcolo del premio”.
- È possibile inviare i dati sia nel formato Json sia nel formato txt.
ATTENZIONE Le imprese armatrici devono, inoltre, allegare tramite la specifica funzione prevista nel servizio online la seguente documentazione:
– per il certificato Ruolo unico, la documentazione relativa alla consistenza della flotta;
– per i certificati Comandata, Concessionari, Prove in mare, Tecnici ispettori e Appalti officina, l’elenco dei nominativi del personale assicurato.
I datori di lavoro che presumono di erogare nell’anno 2024 retribuzioni per un importo inferiore a quello corrisposto nel 2023 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2024) devono inviare all’Inail entro il 16 febbraio 2024 la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte (art.28, comma 6, d.p.r. 1124/1965), con il servizio “Riduzione Presunto”.
Pagamento rateale del premio di autoliquidazione: date e tassi di interesse
Il premio di autoliquidazione può essere pagato, anziché in unica soluzione entro il 16 febbraio 2024, in quattro rate trimestrali , ognuna pari al 25% del premio annuale,
dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni.
- I rata, 16 febbraio
- II rata, 16 maggio
- III rata, 16 agosto differita al 20 agosto (art. 3-quater, d.l. 16/2012 convertito dalla l. 44/2012)
- IV rata, 16 novembre.
Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento deve essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art. 18, d.lgs n. 241 del 9 luglio 1997).
Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2023 determinato dal MEF . pari allo 3,76%1
Su questa base, i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell’autoliquidazione 2023/2024, che tengono conto del
differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine di pagamento del 16 scada di sabato o di giorno festivo e della possibilità di effettuare il versamento delle somme che hanno scadenza tra il 1° e il 20 agosto entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione:
Rate
Data scadenza
Data utile per il pagamento
Coefficienti interessi
1°
16 febbraio 2024
16 febbraio 2024
0
2°
16 maggio 2024
16 maggio 2024
0,00927123
3°
16 agosto 2024
20 agosto 2024
0,01874849
4°
16 novembre 2024
18 novembre 20242
0,02822575
Autoliquidazione INAIL 2023-24: Riduzioni del premio assicurativo
La nota INAIL si sofferma infine sulle riduzioni contributive applicabili all’autoliquidazione 2023/2024, ovvero:
- 1. Riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT)
- 2. Sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN)
- 3. Sgravio per il Registro Internazionale (PAN)
- 4. Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di
- lavoratori in congedo (PAT)
- 5. Riduzione per le imprese artigiane (PAT)
- 6. Riduzione per Campione d’Italia (PAT)
- 7. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e
- svantaggiate (PAT)
- 8. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto
- proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (PAT)
- 9. Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11 (PAT)
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Statuto dei diritti del contribuente
Lo Statuto dei diritti del contribuente, previsto dalla legge n. 212 del 27 luglio 2000, dà attuazione ai principi di democraticità e trasparenza del sistema impositivo, contribuendo a migliorare il rapporto tra Fisco e cittadini, fissando alcuni principi-cardine che regolano tale rapporto. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31/07/2000).
Vigente al 25 gennaio 2024
Aggiornato con le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 219 del 30.12.2023 contenente le modifiche allo statuto dei diritti del contribuente, in attuazione della Riforma fiscale (Legge n. 111 del 09.08.2023) con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario.
Allegati: -
Riforma fiscale: Dlgs riforma dello Statuto dei diritti del contribuente pubblicato in GU
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 03.01.2024 n. 2, il decreto legislativo n. 219 del 30.12.2023 contenente modifiche allo statuto dei diritti del contribuente, in attuazione della Riforma fiscale (Legge n. 111 del 09.08.2023) con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario.
Scarica qui il testo del Dlgs n. 219 del 30.12.2023.
Il presente decreto entra in vigore il 18 gennaio 2024 (quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).
Tra le novità introdotte si segnala la revisione dell'istituto dell'interpello, che sostanzialmente diventa a pagamento, in particolare si prevede che la presentazione dell'istanza di interpello sia subordinata al versamento di un contributo, destinato a finanziare iniziative per implementare la formazione del personale delle agenzie fiscali, la cui misura e le cui modalità di corresponsione saranno individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in funzione:
- della tipologia di contribuente,
- del suo volume di affari o di ricavi
- e della particolare rilevanza e complessità della questione oggetto di istanza.
La legge delega di riforma fiscale prevede tra i principi e criteri direttivi specifici per la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, quale legge generale tributaria, quello di “valorizzare il principio del legittimo affidamento del contribuente e il principio di certezza del diritto”.
Tale obiettivo trova immediato conforto nella disposizione, contenuta nella prima frase dell’articolo 1, comma 1 dello Statuto dei diritti del contribuente che prevede, tra i principi e criteri direttivi generali, quello di “garantire l’adeguamento del diritto tributario nazionale ai principi dell’ordinamento tributario e agli standard di protezione dei diritti stabiliti dal diritto dell’Unione Europea, tenendo anche conto dell’evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in materia tributaria”, posto che proprio da tale giurisprudenza provengono impulsi significativi per una maggiore tutela del principio della certezza del diritto e dell’affidamento.
Al fine di attuare in parte qua la norma di delega, si è reso necessario intervenire seguendo due principali linee di azione. In primo luogo, si è rafforzata la funzione dello Statuto dei diritti del contribuente quale legge generale tributaria, sostituendo il riferimento all’attuazione dei soli principi artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione con quello ai principi costituzionali, dell’Unione Europea, della CEDU.
In secondo luogo, sono state apportate significative modifiche a numerose disposizioni statutarie, ormai inadeguate – vuoi per l’evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale, della Corte di giustizia dell’Unione Europea e della Corte europea dei diritti dell’Uomo, vuoi per alcune interpretazioni restrittive adottate dalla giurisprudenza nazionale – a garantire la piena attuazione del principio di certezza del diritto e del legittimo affidamento. In tal modo, la novella dimostra specifica considerazione anche per la dimensione internazionale dei diritti fondamentali del contribuente, consentendo a livello interpretativo di dare immediata rilevanza di quanto statuito dagli organi giurisdizionali internazionali, compresa la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
Allegati: