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Dichiarazione 730/2025: pubblicato il Modello con relative istruzioni
L'Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del 10 marzo 2025 n. 114763 ha pubblicato i modelli di Dichiarazione 730/2025 con relative istruzioni, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2025 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale.
Scarica il Modello 730/2025 con relative istruzioni
Il 730 ordinario deve essere presentato entro il 30 settembre al Caf o al professionista abilitato o al sostituto d’imposta, nel caso di presentazione al sostituto d’imposta il contribuente deve consegnare il modello 730 ordinario già compilato.
Dichiarazione 730/2025: le principali novità
Come indicato nelle istruzioni di compilazione, ecco le principali novità del modello 730/2025:
- Ampliamento platea 730: è possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcune fattispecie reddituali per le quali in precedenza era necessario presentare il modello REDDITI PF, quali:
- redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva e da rivalutazione dei terreni (quadro M);
- plusvalenze di natura finanziaria (quadro T);
- Redditi a tassazione separata: da quest'anno i redditi assoggettati a tassazione separata vanno indicati nel quadro M anziché nel quadro D. In particolare, i rimborsi di oneri per i quali si è fruito della detrazione in anni precedenti vanno indicati nel rigo M3 (ad esempio, rimborsi di spese sanitarie portati in detrazione negli anni precedenti al 2024);
- Modifica scaglioni di reddito e delle aliquote IRPEF: è prevista una riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote;
- Nuovo regime agevolativo per redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e I.A.P.: per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, considerati congiuntamente, non concorrono ovvero concorrono parzialmente alla formazione del reddito complessivo;
- Locazioni brevi: i redditi derivanti da contratti di locazione breve sono assoggettati ad imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca con aliquota al 26% nel caso di opzione per tale tipo di regime; la predetta aliquota è ridotta al 21% per i redditi da locazione breve relativi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi;
- Codice Identificativo Nazionale (CIN): per i contratti di locazione per finalità turistiche e per i contratti di locazione breve, il locatore o il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva deve indicare nella sezione III del quadro B il Codice Identificativo Nazionale (CIN) assegnato dal Ministero del Turismo;
- Lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera: dal 2024, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 10.000 euro;
- Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente: per il solo periodo d’imposta 2024 è innalzata da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;
- Lavoro sportivo dilettantistico e professionistico: il lavoro sportivo dal 31 luglio 2024, non può generare reddito assimilato a quello di lavoro autonomo;
- Modifica alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa: nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un importo massimo di 610,50 euro ai lavoratori che nell’anno 2023 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro;
- Bonus tredicesima: per l’anno 2024, ai titolari di reddito di lavoro dipendente con un reddito complessivo non superiore ad euro 28.000 che rispettino determinate condizioni, è riconosciuta un’indennità di importo pari ad euro 100, ragguagliata al periodo di lavoro, che non concorre alla formazione del reddito complessivo;
- Trattamento Integrativo: per l’anno 2024, l’agevolazione in questione spetta, in rapporto al periodo di lavoro nell'anno, se l'imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è maggiore della detrazione per lavoro dipendente ridotta di 75 euro;
- Lavoratori impatriati: ridisegnato il regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024; i redditi prodotti dai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare (limitatamente al 40 per cento del loro ammontare in presenza di un figlio minore o in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime) al ricorrere di determinate condizioni;
- Rimodulazione delle detrazioni per oneri: per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, è prevista una riduzione di 260 euro dell’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante per l’anno 2024;
- Detrazione Superbonus: per le spese sostenute nel 2024 rientranti nel Superbonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 70%. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo da chi presta l’assistenza fiscale;
- Detrazione Sismabonus ed eliminazione barriere architettoniche: per le spese sostenute nel 2024 relative ad interventi rientranti nel Sismabonus o finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del D.L. 34/2020, la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo;
- Opzione Superbonus 2023: per le spese Superbonus sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è possibile optare per la ripartizione in 10 rate annuali di pari importo mediante presentazione di una dichiarazione integrativa di quella presentata per il periodo d’imposta 2023, da presentare entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024. L’opzione è irrevocabile e la maggiore imposta eventualmente dovuta è versata, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024, senza applicazione di sanzioni e interessi;
- Detrazione bonus mobili: per l’anno 2024, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è pari a 5.000 euro;
- IVIE e IVAFE: l’aliquota dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero è fissata all’1,06 per cento, mentre per i prodotti finanziari detenuti in Stati o Territori a regime privilegiato l’aliquota è del 4 per mille annuo;
- Tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri: dall’anno 2024 è consentito ai lavoratori residenti in determinati comuni italiani, situati a 20 km dal confine svizzero, in possesso di specifici requisiti, di optare per l’applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi.
- Ampliamento platea 730: è possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcune fattispecie reddituali per le quali in precedenza era necessario presentare il modello REDDITI PF, quali:
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Modello 770/2025: pubblicata la versione definitiva con le relative istruzioni
L'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del 24 febbraio 2025 n. 75896, ha approvato il Modello 770/2025 definitivo con le relative istruzioni per la compilazione, da utilizzare per comunicare:
- i dati relativi alle ritenute operate nell’anno 2024 ed i relativi versamenti,
- le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria ed
- i versamenti effettuati dai sostituti d’imposta.
Si ricorda che il modello 770/2025 a anche utilizzato per l’indicazione delle compensazioni operate nonché per l’indicazione dei crediti d’imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.
Scarica il modello 770/2025 con le relative istruzioni
La Dichiarazione dei sostituti d’imposta
La dichiarazione dei sostituti d’imposta si compone di due parti in relazione ai dati in ciascuna di esse richiesti:
- la Certificazione unica, che deve essere utilizzata dai sostituti d’imposta comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2024 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Detta certificazione contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all’assistenza fiscale prestata nell’anno 2024 per il periodo d’imposta precedente.
La trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica 2025 deve essere effettuata entro il 17 marzo 2025 (il 16 marzo quest'anno cade di domenica).
Per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate deve es sere effettuata entro il 31 ottobre (termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta modello 770). - e il Modello 770, che deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2024, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Deve essere inoltre utilizzato dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative,a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell’anno 2024 ovvero operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni operate ed i crediti d’imposta utilizzati. Deve essere, infine, utilizzato per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora applichino una ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi nelle locazioni brevi.
La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 31 ottobre 2025.
Ricordiamo che, l’articolo 16 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 ha previsto la possibilità per i sostituti di imposta, indicati nel
titolo III del D.P.R. n. 600/73, che:- corrispondono esclusivamente compensi di redditi di lavoro dipendente, autonomo o
assimilati - e che al 31 dicembre dell’anno precedente avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a
cinque,
di poter aderire al sistema semplificato di comunicazione dei dati secondo le modalità e le procedure stabilite
dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 2597 del 31 gennaio 2025.
La comunicazione dei dati attraverso il sudetto sistema semplificato è equiparata, a tutti gli effetti, all’esposizione dei medesimi dati nella presente dichiarazione
annuale dei sostituti d’imposta, modello 770.Composizione del Modello 770/2025: frontespizio e quadri
La dichiarazione Mod. 770/2025 si compone di un frontespizio e di diversi quadri staccati.
Frontespizio
Nella prima facciata, l’informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679, nella seconda facciata, i riquadri:
tipo di dichiarazione, dati relativi al sostituto, dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione, redazione della dichiarazione, firma della dichiarazione, impegno alla presentazione telematica e visto di conformità.
Quadri staccati
I quadri staccati sono i seguenti:
- Quadro SF relativo ai redditi di capitale, ai compensi per avviamento commerciale e ai contributi degli enti pubblici e privati, nonché alla comunicazione dei redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti;
- Quadro SG relativo alle somme derivanti da riscatto di assicurazione sulla vita e capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione nonché rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie con funzione previdenziale;
- Quadro SH relativo ai redditi di capitale, ai premi e alle vincite, ai proventi delle accettazioni bancarie, nonché ai proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti;
- Quadro SI relativo al riepilogo degli utili e dei proventi equiparati pagati nell’anno 2024;
- Quadro SK relativo alla comunicazione degli utili ed altri proventi equiparati corrisposti da soggetti residenti e non residenti;
- Quadro SL relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione a OICR (Organismi di investimento collettivo del ri- sparmio) di diritto italiano ed estero, soggetti a ritenuta a titolo di acconto;
- Quadro SM relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione OICR (Organismi di investimento collettivo del ri- sparmio) di diritto italiano ed estero, soggetti a ritenuta a titolo d’imposta;
- Quadro SO relativo alle comunicazioni che devono essere effettuate ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 10, comma 1, del D.Lgs. n. 461 del 1997, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni che possono ge- nerare plusvalenze a norma dell’art. 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del TUIR e alla segnalazione da parte delle società fiduciarie dei dati utili alla liquidazione dell’IVIE per i soggetti da essi rappresentati;
- Quadro SP relativo alle ritenute operate sui titoli atipici;
- Quadro SQ relativo ai dati dei versamenti dell’imposta sostitutiva applicata sui proventi dei titoli obbligazionari di cui al D.Lgs. n. 239 del 1996, nonché di quella applicata sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli similari immessi nel sistema del deposito accentrato gestito dalla Monte titoli S.p.A. di cui all’art. 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973; • Quadro SS relativo ai dati riassuntivi concernenti quelli riportati nei diversi quadri del modello di dichiarazione;
- Quadro DI relativo all’eventuale credito derivante dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni oggetto di integrazione a favore; • Quadro ST concernente le ritenute operate, le trattenute per assistenza fiscale, le imposte sostitutive effettuate. nonché dei versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive sopra indicate;
- Quadro SV relativo alle trattenute di addizionali comunali all’IRPEF e alle trattenute per assistenza fiscale, nonché i relativi versamenti;
- Quadro SX relativo al riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate ai sensi del D.P.R. n. 455 del 1997 e ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. n. 241 del 1997.
- Quadro SY relativo a somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute da articolo 25 del decreto-legge n. 78 del 2010. Deve essere altresì utilizzato per l’indicazione delle somme corrisposte ai percipienti esteri privi di codice fiscale.
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Decreto Milleproroghe diventa legge: pubblicato in GU il testo coordinato
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2025 n. 45, la Legge del 21.02.2025 n. 15 di conversione con modificazioni del decreto Milleproroghe 2024 (decreto legge 27 dicembre 2024 n. 202) che introduce disposizioni urgenti in materia di termini normativi, ora in attesa della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Diverse sono le novità introdotte in sede di conversione.
Riapertura della Rottamazione Quater: nuova opportunità per i decaduti
I contribuenti che avevano aderito alla definizione agevolata delle cartelle, ma che hanno perso il beneficio a causa del mancato pagamento o del versamento tardivo di una rata, potranno essere riammessi presentando la dichiarazione entro il 30 aprile 2025.
Nel frattempo, non è stata concessa la proroga del concordato preventivo biennale, inizialmente proposta attraverso un emendamento successivamente ritirato. La misura era fortemente sostenuta dalle associazioni di artigiani, commercianti e commercialisti.
Proroghe in materia di lavoro
L'Articolo 14, comma 3, prevede la proroga dei contratti a tempo determinato superiori ai 12 mesi nel settore privato fino al 31 dicembre 2025
Polizze rischi catasfrofali
L'articolo 13 prevede la proroga al 31 marzo 2025 il termine per la stipulazione dei contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte di alcune categorie di imprese. Le imprese interessate, con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero, ma stabile organizzazione in Italia, avranno tempo fino al 31 marzo 2025 per stipulare contratti assicurativi per la copertura dei rischi catastrofali, estendendo di tre mesi la scadenza precedentemente fissata al 31 dicembre 2024.
Credito d'imposta Transizione 5.0
L’articolo 13, comma 1-quinquies, inserito nel corso dell’esame al Senato, specifica che il credito d’imposta Transizione 5.0 spetta anche nel caso in cui gli investimenti agevolabili siano stati effettuati prima della presentazione della domanda di accesso, purché siano stati sostenuti a partire dal 1° gennaio 2024.
Agevolazioni settore editoria
L’articolo 17 prevede un'ulteriore proroga biennale per tre misure agevolative destinate alle imprese editrici di quotidiani e periodici:
- Proroga della soglia minima di copie vendute: Le disposizioni introdotte durante l’emergenza Covid-19, che hanno abbassato la soglia minima di copie vendute rispetto a quelle distribuite per accedere ai contributi pubblici per l’editoria, sono prorogate fino alle annualità 2025 e 2026.
- Clausola di salvaguardia: Viene prorogata l'applicazione della cosiddetta “clausola di salvaguardia” per le annualità 2025 e 2026. Questa misura consente di proteggere i contributi spettanti agli editori anche in situazioni in cui non vengano rispettati i requisiti ordinari di vendita e distribuzione a causa di circostanze straordinarie.
- Differimento del pagamento dei costi di produzione: È prorogato al 2024 e 2025 il termine per il pagamento dei costi sostenuti per la produzione della testata editoriale. In pratica, gli editori possono differire il pagamento di tali costi fino a 60 giorni dalla percezione del saldo del contributo pubblico.
Semplificazioni fatturazione elettronica
per gli operatori sanitariEsteso per tutto il 2025 il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.
Il comma 6 dell'articolo 3, interamente sostituito nel corso dell'esame del Senato, estende fino al 31 dicembre 2025 il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. L’esenzione dall’obbligo riguarda le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti dei consumatori finali, come ad esempio:
- Medici e odontoiatri;
- Strutture sanitarie private;
- Operatori sanitari che emettono fatture per servizi direttamente resi ai pazienti.
Proroga dell’organo consultivo per le società sportive professionistiche
L'articolo 15 dispone la proroga al 31 dicembre 2027 dell’obbligo di costituzione di un organo consultivo negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche (il testo iniziale del provvedimento in esame prevedeva infatti il rinvio al 31 dicembre 2025).
Si ricorda che l'articolo 51 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 ha stabilito che le società sportive professionistiche debbano prevedere nei propri atti costitutivi la presenza di un organo consultivo, incaricato di fornire pareri obbligatori ma non vincolanti per tutelare gli interessi dei tifosi.
Agricoltura
Viene messa a regime l’applicazione delle misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa, che colpisce in particolare gli ulivi.
L’articolo 19 infatti, interviene sull’articolo 8-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, rimuovendo il termine dei sette anni entro il quale era possibile procedere con l’estirpazione degli ulivi infetti.
I proprietari, conduttori o detentori di terreni situati in una zona infetta dalla Xylella possono quindi procedere all’estirpazione degli ulivi previa comunicazione alla regione competente. È consentita l’estirpazione in deroga a:
- Il decreto legislativo luogotenenziale del 27 luglio 1945, n. 475.
- Ogni altra disposizione vigente in materia di vincoli paesaggistici o ambientali.
- Le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
- Le procedure di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA).
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Dichiarazione sostituti d’imposta: nuovo modello F24/770 in alternativa al 770
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento del 31 gennaio 2025 n. 25978, che introduce le disposizioni attuative dell’articolo 16 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, riguardante la semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta.
L’obiettivo è ridurre gli oneri burocratici e migliorare l’efficienza nella trasmissione delle informazioni relative a ritenute, trattenute e versamenti effettuati dai sostituti d’imposta.
Scarica il testo del Provvedimento del 31.01.2025 n. 25978 e singoli allegati
Ricordiamo che con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e autonomo, l’articolo 16 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ha introdotto dall’anno 2025 una modalità semplificata di presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta (modello 770), che possono utilizzare i datori di lavoro con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente non superiore a cinque.
La soluzione individuata dal legislatore, alternativa alla presentazione del modello 770, prevede che i sostituti d’imposta, in occasione dei versamenti mensili delle ritenute effettuati tramite modello F24 telematico, comunichino anche l'ammontare delle ritenute operate, gli eventuali importi a credito da utilizzare in compensazione ai fini del versamento e gli altri dati.
Con il presente provvedimento sono state definite le modalità di svolgimento della nuova procedura e sono individuati i dati che i sostituti d’imposta devono trasmettere unitamente al modello F24, in alternativa alla presentazione del modello 770.
A tal fine, è approvata anche la nuova versione delle specifiche tecniche per l’invio telematico del modello F24, per consentire la comunicazione delle suddette informazioni riepilogate in un apposito nuovo prospetto.
Vediamo in breve sintesi le novità introdotte.
Procedura semplificata trasmissione dati ritenute sostituti d’imposta: soggetti interessati
Il provvedimento si applica ai sostituti d’imposta che:
- corrispondono esclusivamente redditi di lavoro dipendente, autonomo o assimilati;
- sono obbligati a operare ritenute e trattenute alla fonte;
- versano le ritenute tramite modello F24, esclusivamente con i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
- al 31 dicembre dell’anno precedente avevano non più di cinque dipendenti.
Le nuove disposizioni si applicano alle ritenute e trattenute da versare e ai crediti maturati, utilizzabili in compensazione tramite modello F24, secondo i codici tributo elencati nell’Allegato 1.
Il provvedimento stabilisce nuove regole e strumenti per semplificare gli adempimenti dichiarativi, tra cui:
- Codici tributo aggiornati (Allegato 1) per facilitare la corretta compilazione dei versamenti.
- Note per il modello F24/770 (Allegato 2) con indicazioni operative sui pagamenti e compensazioni.
- Specifiche tecniche (Allegato 3) per la trasmissione telematica delle informazioni relative a ritenute e trattenute operate.
- Nuovo prospetto riepilogativo (Allegato 4) per la gestione e il controllo dei dati dichiarati.
Procedura semplificata trasmissione dati ritenute sostituti d’imposta: cosa inviare
In alternativa al modello 770, pertanto, i soggetti interessati possono trasmettere mensilmente, contestualmente ai versamenti F24, i seguenti dati:
- ritenute e trattenute operate, con relativo codice tributo e periodo di riferimento,
- addizionali IRPEF regionali e comunali, specificando l’ente destinatario,
- note esplicative, ovvero la presenza delle fattispecie (note) elencate nell'Allegato 2,
- interessi versati per ravvedimento operoso,
- i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta utilizzati in compensazione, specificando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento. Se consentito dalle disposizioni vigenti, tali crediti possono in alternativa essere utilizzati in compensazione, tramite separato modello F24 ordinario, ai fini del versamento di debiti diversi dalle ritenute e trattenute operate,
- ulteriori importi a debito da versare e importi a credito da compensare, secondo le disposizioni vigenti, ivi comprese le sanzioni dovute in caso di ravvedimento,
- il codice IBAN del proprio conto intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento convenzionati con l’Agenzia delle entrate, autorizzando l'addebito dell’eventuale saldo positivo del modello F24.
Le comunicazioni mensili sostituiscono la dichiarazione annuale modello 770 e sono valide ai fini del controllo automatizzato dell’Agenzia.
Procedura semplificata trasmissione dati ritenute sostituti d’imposta: modalità di invio dei dati e modello F24
La trasmissione è obbligatoria dal 6 febbraio 2025 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
A tal fine, i dati aggiuntivi da comunicare in occasione dell’invio del modello F24 sono esposti nel nuovo modello denominato “PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE” (Allegato 4).
In caso di scarto del modello F24, la comunicazione dei dati resta valida e il versamento deve essere effettuato con un nuovo F24.
Viene precisato che per le ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2025, i sostituti d’imposta che si avvalgono del nuovo sistema possono effettuare i relativi versamenti tramite modello F24, entro le ordinarie scadenze, e poi trasmettere le informazioni contenute nel prospetto dell’allegato 4 entro il 30 aprile 2025.
Allegati: -
Retribuzioni minime e massimali contributivi 2025
Con la Circolare n. 26 del 30 gennaio 2025, l'INPS illustra il limite di retribuzione giornaliera dei dipendenti ai fini contributivi per l'anno 2025, aggiorna anche gli altri parametri necessari per il calcolo delle contribuzioni dovute in ambito previdenziale e assistenziale e fornisce le istruzioni ai datori di lavoro per la regolarizzazione del mese di gennaio.
In particolare, per la generalità dei lavoratori, il minimale di retribuzione giornaliera per il 2025 è fissato a 57,32 euro.
Il minimale orario ai fini contributivi per i contratti di lavoro a tempo parziale ammonta a 8,60 euro.
Al penultimo paragrafo una tabella di riepilogo dei principali valori e l'indice completo dei contenuti della circolare.
Retribuzioni minime ai fini contributii: le regole
L'istituto ricorda che la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge.
Secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
Il limite minimo di retribuzione giornaliera, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (come modificato dall’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989), non può essere inferiore al 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.
Retribuzioni minime e massimali contributivi – Indice
Retribuzioni minime e massimali contributivi 2025
Descrizione Importo (Euro) Minimale di retribuzione giornaliera 57,32 Minimale di retribuzione oraria per contratti a tempo parziale 8,60 Retribuzioni convenzionali in genere 31,85 Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell'1% 55.448,00 annui (4.621,00 mensili) Massimale annuo della base contributiva e pensionabile 120.607,00 Importo a carico dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria 2.508,04 Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato 120,00 Anno 2025
Euro
Trattamento minimo mensile di pensione
603,40
Limite settimanale per l’accredito dei contributi (40%)
241,36
Limite annuale per l’accredito dei contributi, arrotondato all’unità di euro (*)
12.551,00
INDCE COMPLETO
1. Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti
2. Minimale di retribuzione per il personale iscritto al Fondo Volo
3. Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere
3.1 Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca (L. n. 413/1984)
3.2 Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (L. n. 250/1958)
3.3 Lavoratori a domicilio
4. Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale
5. Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell’1%
6. Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
7. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi
8. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente
9. Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria
10. Lavoratori dello spettacolo: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell’aliquota aggiuntiva dell’1% e massimali giornalieri
10.1 Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995
10.2 Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995
10.3 Precisazioni
10.4 Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato
11. Lavoratori sportivi: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell’aliquota aggiuntiva dell’1% e massimali giornalieri
11.1 Lavoratori sportivi iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995
11.2 Lavoratori sportivi già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995
11.3 Precisazioni
12. Datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica
12.1 Precisazioni
12.2 Massimale contributivo previsto per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e per i direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico
12.3 Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001
13. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2025
Regolarizzazione contributiva gennaio 2025
I datori di lavoro che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2025 non abbiano potuto tenere conto dei valori contributivi aggiornati possono regolarizzare detto periodo :
- senza oneri aggiuntivi,
- entro il giorno 16 APRILE 2025 ( terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare)
Ai fini della regolarizzazione:
- i datori di lavoro che utilizzano la sezione “PosContributiva” del flusso Uniemens devono calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2025 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese per portarle in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione (nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>), calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti. L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda relativa al versamento dell’aliquota aggiuntiva dell’1% da restituire al lavoratore, deve essere riportato nella denuncia Uniemens, nell’elemento <DatiRetributivi>, <Contribuzione Aggiuntiva>, <Regolarizz1PerCento>, <RecuperoAggRegolarizz>.
- Per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, il valore della quota da recuperare deve essere riportato nell’elemento <Contrib1PerCento> della <ListaPosPA>, preceduto dal segno negativo; anche in questo caso, come già illustrato nel paragrafo 5, il valore indicato in tale elemento non deve essere ricompreso nell’elemento <Contributo> della Gestione pensionistica.
-
Certificazione Unica 2025: pubblicati i Modelli con relative istruzioni
L’Agenzia delle entrate, con Provvedimento del 15 gennaio 2025 n. 9454, ha approvato il modello di Certificazione Unica “CU 2025”, relativa all’anno 2024, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.
Individuate anche le modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvate le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
I sostituti d'imposta utilizzano la Certificazione Unica 2025 (CU), per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati sia i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Scarica il Modello di Certificazione Unica 2025 (sintetico e ordinario)
Termine di presentazione CU 2025
Per il periodo d’imposta 2024, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
- entro il 16 marzo 2025, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi,
- entro il 31 marzo 2025, le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770),
- entro il 31 ottobre 2025 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.
Le predette certificazioni, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate al percipiente entro il 16 marzo.
I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
Il sostituto d’imposta che nell’anno 2025 ha prestato assistenza fiscale deve trasmettere per via telematica all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni Mod. 730/2025 e i corrispondenti prospetti di liquidazione (Mod. 730- 3) nonché le schede riguardanti le scelte (Mod. 730-1) entro i seguenti termini:
- 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
- 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
- 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
- 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
- 30 settembre per quelle presentate dal 1 al 30 settembre.
Con separato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, entro lo stesso termine, dei dati contenuti nella scheda per la scelta della destinazione dell’otto per mille, del cinque per mille e del 2 per mille dell’IRPEF del (Mod. 730-1)
Allegati: -
Riforma fiscale: Dlgs di revisione imposte IRPEF e IRES pubblicato in GU
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16.12.2024 n. 294 il Decreto legislativo del 13.12.2024 n. 192 che, in attuazione della Riforma fiscale (Legge n. 111 del 09.08.2023), introduce una complessiva revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES), in particolare rilevanti novità in materia di:
- reddito agrario (articoli 1 e 2 dello schema di decreto legislativo),
- reddito da lavoro dipendente (articoli 3 e 4 dello schema di decreto legislativo),
- reddito da lavoro autonomo (articoli 5 e 6 dello schema di decreto legislativo)
- nonché redditi diversi (articolo 7 dello schema di decreto legislativo).
Scarica il testo del Dlgs del 13.12.2024 n. 192 di revisione Irpef e Ires.
Vediamo in breve sintesi alcune delle disposizioni previste.
Redditi dei Terreni
In merito alla revisione della disciplina dei redditi dei terreni, le norme modificano gli articoli 28, 32, 34, 36, 56-bis e 81 del TUIR (DPR 917 del 1986), in particolare, si segnalano:
Redditi dominicali e agrari
La nuova disciplina prevista dall'articolo 1, ridefinisce il reddito dominicale e agrario.
Per quanto riguarda il Reddito dominicale è prevista una revisione della determinazione del reddito dominicale nei casi in cui le colture siano effettuate su immobili censiti al catasto dei fabbricati. In particolare, fino all’emanazione di specifici decreti attuativi, il reddito dominicale viene determinato applicando alla superficie della particella catastale la tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia, incrementata del 400%.
Per quanto riguarda il Reddito agrario, la definizione del reddito agrario è stata aggiornata per includere anche attività specifiche, ovvero il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni attribuibile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nelle attività agricole ai sensi dell’articolo 2135 del Codice CivileAggiornamento catastale
Si prevede un sistema semplificato per l’aggiornamento delle qualità e classi di coltura nei catasti, con un’esenzione per i proprietari di terreni monitorati dall'AGEA, riducendo così gli obblighi di comunicazione.Redditi da Lavoro Dipendente
Benefici fiscali e deduzioni – Fondi Sanitari Integrativi
Vengono ridefinite le condizioni per la deducibilità dei contributi sanitari versati dal datore o dal dipendente a favore di enti con fini assistenziali. Viene specificato che, per beneficiare della deducibilità delle somme versate ai fondi sanitari integrativi, questi devono risultare iscritti all’Anagrafe dei fondi sanitari istituita con il decreto del 31 marzo 2008.
Le somme versate ai fondi sanitari integrativi iscritti all’Anagrafe continuano a essere deducibili dal reddito complessivo, ma i fondi non registrati non saranno più riconosciuti per la deducibilità.Retribuzioni e fringe benefits
È stato aggiornato il limite esente da tassazione per i beni e servizi ceduti dall'azienda ai dipendenti, ora fissato a 258,23 euro. Ulteriormente, sono state modificate le modalità di determinazione del valore normale per beni e servizi forniti dal datore di lavoro, che dovrà corrispondere al prezzo mediamente praticato o, in mancanza, al costo per il datore di lavoroRedditi di Lavoro Autonomo
Principio di onnicomprensività
Il reddito di lavoro autonomo viene definito come differenza tra tutte le somme percepite e le spese sostenute, in analogia alla determinazione del reddito da lavoro dipendente.
Si precisa che il principio di onnicomprensività si applica principalmente ai redditi di lavoro dipendente. Per quanto riguarda i redditi di lavoro autonomo, invece, il regime fiscale segue il principio della determinazione analitica del reddito, regolamentato dall’Articolo 54 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), così come modificato dal Dlgs del 13 dicembre 2024, n. 192.
Per i redditi di lavoro autonomo, il sistema di determinazione del reddito non si basa sul principio di onnicomprensività come per i lavoratori dipendenti, ma su un criterio di determinazione analitica dei compensi percepiti e delle spese sostenute, secondo le disposizioni dell’Articolo 54 del TUIR.Deduzioni specifiche
Sono introdotti criteri specifici per la deducibilità di spese connesse all'attività, inclusi i riaddebiti per l’uso comune di immobili. Inoltre, viene confermato il principio di cassa, mentre la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali, compresi quelli ceduti in leasing, avverrà solo se queste vengono realizzateRedditi di Impresa
Allineamento tra valori fiscali e contabili
Il decreto propone una significativa riduzione del "doppio binario" fra valori fiscali e contabili e incentiva un processo di uniformità che riduca la duplicazione dei criteri di valutazione.Nuova disciplina per operazioni straordinarie
Allegati:
Le fusioni e altre riorganizzazioni aziendali tra soggetti con regimi fiscali o contabili diversi saranno soggette a una disciplina unificata, garantendo coerenza fiscale e facilitando la gestione dei valori contabili.