-
Indennizzi danno biologico 2024: circolare INAIL
Con il decreto 119 del 16 Luglio 2024 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha definito la rivalutazione degli importi degli indennizzi riconosciuti per il danno biologico da infortuni e malattie professionali per il 2024 , che a decorrere dal 1 luglio 2024 sono rivalutati del 5,4%
In merito INAIL ha pubblicato la nuova circolare di istruzioni n 26 del 16 settembre 2024 in cui precisa che:
- Per quanto riguarda gli indennizzi in capitale, l’incremento dovuto a titolo di rivalutazione si applica sugli importi definiti con provvedimenti a decorrere dal 1° luglio 2024 mentre il valore capitale è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell’evento
- Per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2043, la rivalutazione sarà corrisposta a seguito di accertamento definitivo dei postumi.
- Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori importi eventualmente liquidati a far data dal 1° luglio 2024.
- Gli importi della rivalutazione saranno liquidati d’ufficio con le consuete modalità di pagamento e gli interessati riceveranno comunicazione del provvedimento.
Indennizzo danno biologico: di cosa si tratta
Si tratta di una prestazione economica riconosciuta per gli infortuni e le malattie professionali che hanno causato un grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 16% ed il 100%, in vigore dal 2000.
L'erogazione decorre dal giorno successivo alla guarigione clinica.
L'importo viene stabilito in relazione al grado di menomazione e comprende
- una quota che indennizza il danno biologico provocato dall’infortunio o dalla malattia professionale, commisurata solo alla percentuale di menomazione accertata. L’importo è fissato secondo la “Tabella indennizzo danno biologico in rendita” di cui al d.m. 12 luglio 2000 adeguata in seguito con la circolare INAIL 26 /2019, con aumenti del 40%.
- una quota per le conseguenze della menomazione sulla capacità dell’infortunato/affetto da malattia professionale di produrre reddito con il lavoro, commisurata al grado accertato e a una percentuale della retribuzione percepita dall’assicurato calcolata sulla base del coefficiente indicato nella “Tabella dei coefficienti” di cui al citato d.m.,
ATTENZIONE : SOLO per la quota di rendita prevista quale indennizzo del danno biologico, la legge di stabilità 2016 ha introdotto, con effetto dall'anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la rivalutazione annua dei relativi importi.
Si ricorda anche che la rendita INAIL è soggetta a revisione nelle scadenze previste dalla legge entro il limite di:
- 10 anni dalla data di decorrenza della rendita da infortunio e di
- 15 anni dalla data di decorrenza della rendita da malattia professionale
e può comportare l’aumento/diminuzione/cessazione della stessa, ovvero il riconoscimento dell’indennizzo in capitale.
-
Concordato preventivo biennale soggetti ISA e forfettari: tutti i chiarimenti dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate con la Circolare del 17.09.2024 n. 18 fornisce tutte le regole per l'applicazione del Concordato preventivo biennale (CPB), introdotto dal Dlgs n. 13/2024, per i forfetari e per i contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (Isa).
La presente circolare è così strutturata:
- la prima parte introduttiva, in cui sono illustrati aspetti dell’istituto del CPB aventi natura più generale, validi per entrambe le tipologie di contribuenti interessate alla sua applicazione;
- la parte centrale, destinata ai contribuenti che applicano gli ISA ed a quelli che aderiscono al regime forfetario;
- la parte conclusiva, in cui sono descritti ulteriori elementi comuni e vengono forniti chiarimenti su quesiti in materia di CPB.
Normativa di riferimento
Ricordiamo che il CPB è stato istituito per razionalizzare gli obblighi dichiarativi e promuovere l’adempimento spontaneo dei contribuenti di minori dimensioni, che possono ottenere benefici fiscali con la stabilizzazione dei propri redditi per un biennio, ed è disciplinato dalle seguenti disposizioni:
- legge 9 agosto 2023 n. 111 (legge delega) recante «Principi e criteri direttivi in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo»;
- decreto legislativo 12 febbraio 2024 n. 13, modificato dal decreto legislativo del 5 agosto 2024 n. 108 (decreto correttivo CPB), recante «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale»;
- decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 14 giugno 2024 di approvazione della metodologia di calcolo della proposta di CPB per i contribuenti ISA (decreto ministeriale CPB ISA);
- decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2024 di approvazione della metodologia di calcolo della proposta di CPB per i contribuenti forfetari (decreto ministeriale CPB forfetari).
In proposito, l’articolo 17 della legge delega, al comma 1, lettera g), punto 2), ha previsto l’introduzione del CPB per i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo
di minori dimensioni. Tale platea di contribuenti è rappresentata, in linea generale, da:- coloro che sono tenuti all’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- coloro che aderiscono al Regime dei forfetari.
La proposta di concordato, se accettata, definisce per il successivo biennio, ad eccezione dei soggetti in regime forfettario, per i quali, in via sperimentale, l’adesione al CPB rileva per il solo anno 2024, il reddito di impresa e di lavoro autonomo e (solo per i soggetti ISA) la base imponibile IRAP.
Resta invece esclusa dal CPB l’IVA, che continua ad applicarsi secondo le ordinarie disposizioni e a vincolare i contribuenti a tutti i conseguenti adempimenti.
Allegati: -
ISA periodo d’imposta 2023: approvate le modifiche
Approvate le modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d'imposta 2023, pubblicato in GU del 10.09.2024 n. 212 il Decreto del MEF del 29 aprile 2024 (scarica il testo e Allegati).
Di seguito le principali disposizioni contenute nel decreto.
Modifiche agli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA)
Il decreto approva delle modifiche agli ISA per il periodo d'imposta 2023. Queste modifiche sono finalizzate a migliorare il sistema di valutazione fiscale, tenendo conto di ulteriori componenti positivi di reddito che i contribuenti possono dichiarare per migliorare il loro profilo di affidabilità fiscale. Tale dichiarazione permette di accedere al regime premiale, che include agevolazioni in materia di controlli fiscali e sanzioni.
Revisione Congiunturale Straordinaria
Una delle principali novità del decreto è la revisione congiunturale straordinaria degli ISA, applicabile solo per il periodo d'imposta 2023. Questa revisione è stata necessaria a causa dell’instabilità economica derivante da fattori geopolitici, l'aumento dei prezzi dell'energia e dei beni alimentari, e i tassi d’interesse in rialzo. La metodologia statistica utilizzata per la revisione tiene conto di queste variabili per assicurare una corretta valutazione dell’affidabilità fiscale.
Indici di Concentrazione Territoriale
Il decreto prevede l’applicazione di indici di concentrazione della domanda e dell’offerta su base territoriale. Questi indici tengono conto delle differenze competitive o svantaggi territoriali che possono influire sulla capacità delle imprese di generare reddito in diverse aree geografiche.
Misure di Ciclo Settoriale
Per affrontare l’impatto delle fluttuazioni congiunturali sui diversi settori economici, il decreto introduce delle misure di ciclo settoriale. Queste misure sono necessarie per riflettere meglio l’andamento economico nei vari settori durante il periodo d’imposta.
Aggiornamento delle Analisi Territoriali
Un aggiornamento delle analisi territoriali è stato effettuato per includere le variazioni geografiche derivanti dalla creazione di nuovi comuni e dalla ridenominazione di alcuni esistenti. In particolare, le modifiche riguardano l’indice sintetico DM05U per i Factory Outlet Center e DG44U per le strutture ricettive.
Programma Informatico di Supporto
È stato previsto un aggiornamento del programma informatico dell’Agenzia delle Entrate, che sarà utilizzato per applicare le modifiche approvate dal decreto agli indici ISA.
con il quale sono approvate le modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d'imposta 2023, finalizzate a migliorare il sistema di valutazione fiscale, tenendo conto di ulteriori componenti positivi di reddito che i contribuenti possono dichiarare per migliorare il loro profilo di affidabilità fiscale.
Tale dichiarazione permette di accedere al regime premiale, che include agevolazioni in materia di controlli fiscali e sanzioni.
Allegati: -
Adempimento collaborativo e le istruzioni per la procedura di ravvedimento
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) del 31 luglio 2024 n. 126 che stabilisce un nuovo Regolamento che disciplina la procedura di ravvedimento guidato nell'ambito dell'adempimento collaborativo.
Il nuovo Regolamento si rivolge principalmente ai contribuenti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo, ovvero coloro che dispongono di sistemi interni per la gestione del rischio fiscale e che intrattengono un dialogo costante con l’Agenzia delle Entrate, come previsto dagli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.
I contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo che individua omissioni o irregolarità commesse nell'applicazione delle disposizioni tributarie rilevanti sulla determinazione e sul pagamento dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o intendono regolarizzare la propria posizione aderendo alle indicazioni dell'Agenzia delle entrate, possono provvedere spontaneamente a sanare la violazione commessa utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso, avvalendosi della procedura di cui al presente decreto.
La procedura è consentita per i periodi di applicazione del regime di adempimento collaborativo.
Come si attiva la procedura di ravvedimento guidato
Il passo iniziale per avviare la procedura è l'invio di una comunicazione qualificata all’Agenzia delle Entrate. Questa comunicazione deve essere effettuata entro 9 mesi dalla decadenza dei termini di accertamento, e deve includere:
- la descrizione dettagliata delle irregolarità rilevate,
- gli importi delle imposte, delle sanzioni e degli interessi dovuti in base alle irregolarità,
- tutti gli elementi necessari per permettere all’Ufficio competente di valutare la situazione,
La comunicazione può essere inviata in diversi modi, tramite:
- consegna a mano presso l'Ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate.
- spedizione tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
- posta elettronica certificata (PEC), sottoscritta digitalmente o con firma autografa nel rispetto delle normative vigenti.
Avvio del contraddittorio
Una volta ricevuta la comunicazione, l'Agenzia delle Entrate ha 90 giorni per analizzarla e notificare al contribuente uno schema di ricalcolo, quest'ultimo documento contiene:
- l'ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e interessi calcolati in base alle irregolarità dichiarate,
- un termine di almeno 60 giorni entro il quale il contribuente può presentare osservazioni o chiarimenti.
Conclusione della procedura
Dopo aver ricevuto eventuali osservazioni, l'Agenzia delle Entrate procede al calcolo finale e notifica un atto di ricalcolo, che include:
- l'importo esatto delle imposte, sanzioni e interessi da pagare.
- un termine di almeno 15 giorni per effettuare il pagamento.
Il contribuente ha la facoltà di chiudere anticipatamente la procedura pagando immediatamente gli importi indicati nello schema di ricalcolo.
Allegati: -
Contributi prodotti agricoli e alimentari DOP e IGP: al via le domande
Il 26 luglio 2024, il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha emanato un nuovo decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 06.09.2024, che stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi volti alla valorizzazione e salvaguardia delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli e alimentari a Denominazione di Origine Protetta (DOP) e Indicazione Geografica Protetta (IGP), secondo il regolamento UE 2024/1143.
Il decreto, oltre a mettere a disposizione un fondo di 900.000 euro, ha l’obiettivo di incentivare la promozione e la salvaguardia delle eccellenze agroalimentari italiane attraverso contributi destinati a chi si occupa della tutela e valorizzazione dei prodotti a marchio DOP e IGP.
Consorzi di tutela, associazioni di produttori e altre organizzazioni del settore potranno quindi accedere a fondi per migliorare la promozione dei loro prodotti e per proteggerli da imitazioni e abusi.
Soggetti Beneficiari
Possono presentare domanda di contributo:
- Consorzi di tutela: consorzi riconosciuti che si occupano della tutela dei prodotti a Denominazione di Origine Protetta (DOP) e Indicazione Geografica Protetta (IGP).
- Organismi a carattere associativo dei consorzi di tutela: associazioni che raggruppano diversi consorzi di tutela per rappresentarli collettivamente.
- Associazioni temporanee: raggruppamenti temporanei formati da uno o più consorzi di tutela e/o organismi a carattere associativo dei consorzi di tutela.
- Altri organismi a carattere associativo: associazioni che operano nel settore delle DOP e IGP, purché senza scopo di lucro e con fini statutari orientati alla tutela e valorizzazione dei prodotti DOP e IGP.
Attività e costi ammissibili
I contributi sono concessi per la realizzazione di iniziative di valorizzazione, sia in campo nazionale che internazionale, dei prodotti agricoli e degli altri prodotti agricoli e alimentari contraddistinti da DOP o IGP, e della loro salvaguardia attraverso la realizzazione delle seguenti attività:
- Organizzazione e partecipazione a fiere, esposizioni e concorsi
Questa attività riguarda la promozione dei prodotti agricoli e alimentari contraddistinti da DOP (Denominazione di Origine Protetta) o IGP (Indicazione Geografica Protetta), sia a livello nazionale che internazionale. Le condizioni devono essere in linea con il regolamento UE 2022/2472 per i prodotti agricoli e con il regolamento UE 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari. - Pubblicazioni informative per il grande pubblico
Pubblicazioni destinate a sensibilizzare il pubblico sui prodotti agricoli DOP e IGP, sempre in rispetto delle condizioni del regolamento UE 2022/2472. Le informazioni devono essere neutre e accessibili a tutti i produttori coinvolti. - Attività dimostrative, azioni di informazione e promozione dell'innovazione
Queste attività comprendono dimostrazioni, azioni informative sull'innovazione, scambi interaziendali di breve durata e visite presso aziende agricole, in linea con quanto previsto dal regolamento UE 2022/2472 per i prodotti agricoli. - Formazione professionale e acquisizione di competenze
Rientrano in questa categoria corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, sia per i prodotti agricoli che per gli altri prodotti agricoli e alimentari, in rispetto delle condizioni del regolamento UE 2022/2472 e del regolamento UE 651/2014. Non sono ammessi aiuti per la formazione obbligatoria richiesta dalla normativa nazionale. - Progetti di ricerca e sviluppo
Questi progetti possono riguardare aspetti di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, legati alla produzione, commercializzazione o salvaguardia dei prodotti DOP e IGP. È inclusa anche l'attività di monitoraggio per garantire l'uso legittimo delle denominazioni sul mercato, nel commercio elettronico e nei nomi di dominio, nonché la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, in rispetto del regolamento UE 2022/2472 e del regolamento UE 651/2014.
I costi ammissibili, elencati distintamente per ciascuna tipologia delle suddette attività sono riportati nell'allegato B al presente decreto e i contributi sono concessi esclusivamente sulla base del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti dal soggetto beneficiario.
L'importo massimo del contributo che ciascun beneficiario può ricevere è di 250.000 euro per progetto e varia in base all'attività:
- le attività di promozione e pubblicazione hanno una copertura massima del 70% per i prodotti agricoli e del 50% per gli altri prodotti,
- le attività di formazione e ricerca e sviluppo possono ricevere un contributo fino al 90% per i prodotti agricoli e fino al 70% per gli altri prodotti.
In particolare:
Per attività di promozione (fiere, esposizioni, concorsi), pubblicazioni e azioni dimostrative (attività elencate con le lettere a, b, c):
- Prodotti agricoli (es. prodotti alimentari con DOP o IGP):
Il contributo può coprire fino al 70% dei costi ammissibili, cioè delle spese sostenute per queste attività. - Altri prodotti agricoli e alimentari (es. prodotti non inclusi nell'Allegato I del Trattato UE):
Il contributo può coprire fino al 50% dei costi ammissibili.
Per attività di formazione e ricerca e sviluppo (attività elencate con le lettere d, e):
- Prodotti agricoli (es. prodotti alimentari con DOP o IGP):
Il contributo può coprire fino al 90% dei costi ammissibili, cioè delle spese sostenute per queste attività. - Altri prodotti agricoli e alimentari:
Il contributo può coprire fino al 70% dei costi ammissibili.
Come si presenta la domanda?
Le domande di contributo devono essere presentate entro le ore 23:59 del giorno 3 ottobre 2024 (entro e non oltre le ore 23:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto sul sito del Ministero), esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: [email protected].
Nell'oggetto della pec è necessario indicare: "Domanda di contributo ai sensi del DM 26 luglio 2024 n. 339084 – nome del soggetto richiedente".
È importante che ogni domanda contenga tutte le dichiarazioni richieste, come quelle relative ai requisiti tecnici e organizzativi dei soggetti richiedenti. Se si tratta di un’associazione temporanea, va allegato anche un protocollo d'intesa che regoli i rapporti interni tra i membri.
Allegati: -
Contributo indigenti Superbonus 70% per le spese 2024: domande entro il 31 ottobre
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il Decreto del 6 agosto 2024 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 208 del 05.09.2024, che definisce i criteri e le modalità per l'erogazione di un contributo a fondo perduto per le spese sostenute nell'anno 2024 da parte delle famiglie a basso reddito. relative a:
- interventi di efficienza energetica,
- sismabonus,
- impianti fotovoltaici
- e colonnine di ricarica per veicoli elettrici.
Questo contributo si inserisce nell’ambito del Superbonus, ma con specifiche dedicazioni ai soggetti con condizioni reddituali limitate.
Beneficiari
I destinatari del contributo sono le persone fisiche che non esercitano attività d’impresa, arte o professione e che rispettano i seguenti requisiti:
- hanno sostenuto spese per interventi di cui all'articolo 119 comma 8-bis del Decreto-Legge n. 34 del 2020.
- l’intervento deve aver raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori (SAL) di almeno il 60% entro il 31 dicembre 2023.
- il reddito del richiedente per l’anno 2023 non deve superare i 15.000 euro, determinato secondo le modalità previste dall'articolo 119, comma 8-bis.1 dello stesso Decreto-Legge n. 34 del 2020.
Spese ammissibili
Il contributo è erogato in relazione alle spese agevolabili sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119, comma 8-bis, primo periodo (interventi ammessi alla detrazione fiscale del Superbonus), per le quali, ai sensi della predetta disposizione, spetta la detrazione limitatamente al 70% del loro ammontare, sostenute dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024
È previsto un tetto massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascun richiedente.
Modalità e termini di invio della domanda
I beneficiari dovranno presentare una domanda telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2024. Ogni richiedente potrà presentare una sola domanda per un'unica unità immobiliare.
Scarica il Modello con le relative istruzioni.
Erogazione del contributo
L'importo del contributo richiesto non può essere superiore al 30% delle spese ammissibili e sarà erogato dall'Agenzia delle Entrate direttamente sul conto corrente bancario o postale del richiedente indicato nella domanda.
L'Agenzia delle entrate determina l'ammontare del contributo da erogarsi a ciascun richiedente tenendo conto del rapporto percentuale tra l'ammontare delle risorse e l'ammontare dei contributi richiesti.
Le modalità dettagliate di compilazione della domanda verranno definite con un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto.
Allegati: -
Il Decreto Sport e sostegno alunni con disabilità diventa legge
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30.07.2024 n. 177 la Legge del 29 luglio 2024 n. 106 di conversione, con modificazioni, del decreto 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.
Il provvedimento si compone di 17 articoli suddivisi in 5 capi:
- CAPO I – MISURE IN MATERIA DI SPORT, DI LAVORO SPORTIVO E DELLA RELATIVA DISCIPLINA FISCALE
- CAPO II – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ
- CAPO III – DISPOSIZIONI URGENTI IN PER IL REGOLARE AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2024/2025
- CAPO IV – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA
Tra le novità previste, oltre alla previsione dell''insegnamento obbligatorio della lingua italiana per gli studenti stranieri, segnaliamo quelle previste dall'articolo 3 che rappresenta un passo avanti significativo per il settore sportivo in Italia, rendendo più agevole per i dipendenti pubblici partecipare alle attività sportive e fornendo un quadro più chiaro e trasparente per la gestione fiscale delle attività sportive e dei rimborsi per i volontari.
In particolare, una delle novità più significative riguarda i dipendenti pubblici che svolgono attività sportive. Prima di questa modifica, i dipendenti pubblici dovevano ottenere un'autorizzazione formale dalla loro amministrazione per poter svolgere prestazioni sportive. Questo processo era spesso lungo e complicato.
Con le nuove disposizioni, invece, i dipendenti pubblici possono ora svolgere queste attività semplicemente comunicandolo preventivamente alla loro amministrazione, purché il compenso annuale non superi i 5.000 euro.
Questo cambiamento semplifica notevolmente la partecipazione dei dipendenti pubblici alle attività sportive, riducendo la burocrazia e favorendo una maggiore flessibilità.
Chiarimenti fiscali sui Redditi da prestazioni sportive
Un altro aspetto importante è l'abrogazione di una specifica norma fiscale, il comma 2 dell'articolo 3 abroga una specifica disposizione del Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). In passato, i redditi derivanti da prestazioni sportive non subordinate o continuative erano considerati redditi da lavoro autonomo. Questo poteva creare confusione fiscale e complicare la vita ai lavoratori sportivi.
Con l'abrogazione di questa norma, ora è più chiara la distinzione tra attività abituale e occasionale, senza cambiare le regole esistenti sui redditi da lavoro autonomo e diversi.
Più nel dettaglio, la norma abrogata è l'articolo 53, comma 2, lettera a), che qualificava come reddito di lavoro autonomo i redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
Prima dell'abrogazione, i redditi derivanti da attività sportive che non erano configurati come lavoro subordinato o collaborazione coordinata e continuativa erano considerati redditi da lavoro autonomo. Questo significava che gli sportivi dovevano dichiarare questi redditi secondo le regole fiscali applicabili al lavoro autonomo, con tutte le relative implicazioni burocratiche e fiscali.
Con l'abrogazione della lettera a) del comma 2 dell'articolo 53, si chiarisce che tali redditi non rientrano più automaticamente nella categoria del lavoro autonomo. La distinzione tra attività abituale e attività occasionale diventa più chiara:
- Attività Abituale: Se le prestazioni sportive sono svolte in modo abituale e continuativo, continueranno a essere considerate redditi di lavoro autonomo, ma con un quadro normativo più chiaro e meno confuso.
- Attività Occasionale: Se le prestazioni sportive sono svolte in modo occasionale e non continuativo, i redditi derivanti da tali attività non saranno più classificati automaticamente come redditi da lavoro autonomo, ma potrebbero rientrare nei redditi diversi.
Volontariato sportivo
Le modifiche toccano anche i volontari sportivi, che spesso prestano servizio senza compenso o con rimborsi spese.
Ora, è previsto che i volontari possano ricevere rimborsi forfettari fino a 400 euro al mese, a patto che le spese e le attività siano regolate dalle organizzazioni competenti.
Viene mantenuto il divieto di altre forme di remunerazione per tali prestazioni.
Inoltre, c'è un obbligo di comunicazione riguardo ai rimborsi, il che aiuta a mantenere la trasparenza e l'integrità delle attività di volontariato sportivo.
Allegati: