• Contributi Previdenziali

    Retribuzioni minime e contributi INPS 2024: tabelle aggiornate

    Con la circolare n. 21  del 26 gennaio  2024 INPS ha comunicato gli aggiornamenti delle retribuzioni  minime per il calcolo delle contribuzioni previdenziali 2024  per la generalità dei lavoratori dipendenti .

    L'istituto ricorda infatti che la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. Secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”. 

    Limiti retribuzione giornaliera  – minimali e massimali  2024 

    I minimi  retributivi ai fini previdenziali sono aggiornati ogni anno sulla base della rivalutazione dei prezzi  nell'anno precedente  calcolata dall'ISTAT, quest'anno al 5,4%.

    I limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2024 per le diverse categorie sono illustrati nelle tabelle allegate alla circolare. In particolare si prevede che, nel  caso siano inferiori,  devono essere sempre ragguagliati a € 56,87 ( pari al 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2024, pari a € 598,61 mensili). 

    Riportiamo di seguito i principali valori in sintesi.

     Qui le tabelle complete. 

    Anno 2024

    Euro

    Trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD

    598,61

    Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%)

    56,87

    La circolare ricorda che  non sussiste l’obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d’importo inferiore al predetto limite minimo.

    Anno 2024: retribuzioni convenzionali in genere

    Euro

    Retribuzione giornaliera minima

    31,60

    Prima fascia di retribuzione pensionabile annua

    55.008,00

    Importo mensilizzato

    € 4.584,00

    Anno 2024

    Euro

    Massimale annuo della base contributiva

    €119.650,00.

    Limite settimanale per l’accredito dei contributi (40%)

    € 239,44

    Limite annuale per l’accredito dei contributi, arrotondato all’unità di euro

     €12.451,00

    Regolarizzazione Uniemens contributi gennaio 2024 

    I datori di lavoro che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2024 non abbiano potuto tenere conto dei valori contributivi aggiornati possono regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del 26 marzo 1993 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, approvata con D.M. 7 ottobre 1993.

    Detta regolarizzazione deve essere effettuata, senza oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare, quindi entro il 16 aprile 2024 .

    Ai fini della regolarizzazione, i datori di lavoro che utilizzano la sezione “PosContributiva” del flusso Uniemens calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2024 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese per portarle in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione (nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>), calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

    L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda relativa al versamento dell’aliquota aggiuntiva dell’1% (cfr. il precedente paragrafo 5), da restituire al lavoratore, sarà riportato nella denuncia Uniemens, nell’elemento <DatiRetributivi>, <Contribuzione Aggiuntiva>, <Regolarizz1PerCento>, <RecuperoAggRegolarizz>.

    Allegati:
  • Riforma dello Sport

    Registro nazionale attività sportive dilettantistiche: nuovo Regolamento

    Approvato con provvedimento del 29 gennaio 2024 una nuova versione del Regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del
    Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche 
    ai sensi dell’art. 11, Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, nonché per assolvere alle altre funzioni previste dalla normativa vigente. La nuova versione è in vigore dal 29 gennaio 2024 e contiene l'elenco delle attivita sportive riconosciute dal CONI e dal CIP.

    La nuova versione del regolamento specifica, oltre alle modalità di iscrizione e ai requisiti  necessari  anche :

    • la procedura per il riconoscimento da parte del Dipartimento per lo Sport della natura sportiva delle attività non rientranti tra quelle svolte nell’ambito degli Organismi Sportivi riconosciuti dal Coni o dal Cip (art. 6, comma 2)
    • la procedura per il riconoscimento della personalità giuridica per le Associazioni sportive dilettantistiche (art. 11)

    Qui il modello  per la richiesta di riconoscimento della natura sportiva delle attività svolte  e la procedura definiti dal Regolamento

    Qui il testo del Regolamento precedente  e la Tabella di confronto con la  prima versione .

    Ricordiamo che il d.lgs. 39/2021 ha istituito il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, interamente gestito con modalità telematiche, nel quale sono iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, operanti nell’ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). 

    In una sezione speciale, sono iscritte anche le Società e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP).  

    L’iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l’ordinamento ricollega a tale qualifica. 

    La domanda di iscrizione va inviata attraverso una piattaforma informatica accessibile all’indirizzo https://registro.sportesalute.eu, su richiesta delle ASD/SSD con le modalità descritte nel Regolamento.

  • Certificazione Unica

    Certificazione Unica 2024: pubblicati i Modelli con relative istruzioni

    Con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2024 n. 8253, è stato pbblicato il Modello della Certificazione Unica “CU 2024”, relativa all’anno 2023, unitamente alle istruzioni per la sua compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni,

    Scarica il Modello di Certificazione Unica 2024 (sintetico e ordinario)

    Termine di presentazione CU 2024

    Il termine ultimo per effettuare l’invio telematico, all’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle certificazioni uniche è
    fissato:

    • al 18 marzo 2024 (il 16 marzo cadendo di sabato fa slittare la scadenza a lunedì 18)
    • al 31 ottobre 2024 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

    Il sostituto d’imposta che nell’anno 2024 ha prestato assistenza fiscale deve trasmettere per via telematica all’Agenzia
    delle entrate le dichiarazioni Mod. 730/2024 e i corrispondenti prospetti di liquidazione (Mod. 730-3) nonché le schede riguardanti le scelte (Mod. 730-1) entro i seguenti termini:

    • 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
    • 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
    • 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
    •  15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
    •  30 settembre per quelle presentate dal 1 al 30 settembre.

    Con separato provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, entro lo stesso termine, dei dati contenuti nella scheda per la scelta della destinazione dell’otto
    per mille, del cinque per mille e del 2 per mille dell’IRPEF del (Mod. 730-1).

    Allegati:
  • Lavoro Dipendente

    Autoliquidazione INAIL 2023-2024: istruzioni e tassi per la rateazione

    INAIL completa le istruzioni operative per la procedura di autoliquidazione dei premi INAIL Saldo 2023 e acconto 2024  fornite lo scorso 27 dicembre,   con un nuovo documento che definisce i coefficienti di applicazione dei tassi di interesse per le rateazioni , pubblicato il 9 gennaio 2024 (v dettagli sotto)

    Vengono inoltre riepilogate le scadenze secondo il seguente calendario 

    16 FEBBRAIO 2024 

    •  versamento del premio di  autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale e
    • versamento dei contributi associativi in unica soluzione 
    • comunicazione riduzione retribuzioni presunte 2024 

    29 FEBBRAIO 2024 

    • termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente  corrisposte nell’anno 2023. 

     i servizi telematici correlati all’autoliquidazione 2023-2024 saranno disponibili in www.inail.it a partire dalle seguenti date: 

    Calendario servizi online

     Riduzione di Presunto (PAT): 4 gennaio 2024; 

     Riduzione di Presunto (PAN): 2 gennaio 2024; 

     Invio telematico dichiarazione salari e VSAL (PAT): 11 gennaio 2024;

      AL.P.I. online (PAT): 11 gennaio 2024; 

     Invio retribuzioni e calcolo del premio (PAN): 11 gennaio 2024; 

     Richiesta certificato assicurazione equipaggio (PAN): 2 gennaio 2024.

     Sul portale istituzionale sono stati inoltre pubblicati i relativi manuali aggiornati a disposizione degli utenti (Servizi online – Istruzioni e manuali).

    Autoliquidazione INAIL 2023-24: istruzioni sulle procedure

    In tema di Servizi online si ricorda che 

    • I datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali) devono presentare le  dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici AL.P.I. online, che calcola anche il premio dovuto, e “Invio telematico Dichiarazione Salari" .   Il numero di   riferimento del premio di autoliquidazione 2023/2024 da indicare nel modello F24 è902024.
    • I datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN (posizioni assicurative  navigazione) devono trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il  servizio online “Invio retribuzioni e calcolo del premio”. 
    • È possibile inviare i dati sia nel formato Json sia nel formato txt.

    ATTENZIONE Le imprese armatrici devono, inoltre, allegare tramite la specifica funzione prevista nel  servizio online la seguente documentazione:

    – per il certificato Ruolo unico, la documentazione relativa alla consistenza della  flotta;

    – per i certificati Comandata, Concessionari, Prove in mare, Tecnici ispettori e  Appalti officina, l’elenco dei nominativi del personale assicurato.

    I datori di lavoro che presumono di erogare nell’anno 2024 retribuzioni per un importo  inferiore a quello corrisposto nel 2023 (ad esempio per riduzione o cessazione  dell’attività prevista nel 2024) devono inviare all’Inail entro il 16 febbraio 2024 la  comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte (art.28, comma 6, d.p.r.  1124/1965), con il servizio “Riduzione Presunto”.

    Pagamento rateale del premio di autoliquidazione: date e tassi di interesse 

    Il premio di autoliquidazione può essere pagato, anziché in unica soluzione entro il 16  febbraio 2024, in quattro rate trimestrali , ognuna pari al 25% del premio annuale,

    dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la  presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. 

    1. I rata, 16 febbraio
    2. II rata, 16 maggio
    3. III rata, 16 agosto differita al 20 agosto (art. 3-quater, d.l. 16/2012 convertito dalla l.  44/2012)
    4. IV rata, 16 novembre.

    Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento deve essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art. 18, d.lgs n. 241 del 9 luglio 1997).

    Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei  titoli di Stato per l’anno 2023 determinato dal MEF . pari allo 3,76%1

    Su  questa base, i coefficienti da moltiplicare per gli importi della  seconda, terza e quarta rata dell’autoliquidazione 2023/2024, che tengono conto del

    differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine di  pagamento del 16 scada di sabato o di giorno festivo e della possibilità di effettuare il  versamento delle somme che hanno scadenza tra il 1° e il 20 agosto entro il 20 agosto  senza alcuna maggiorazione:

    Rate 

    Data scadenza

     Data utile per il pagamento

     Coefficienti interessi

     16 febbraio 2024

     16 febbraio 2024 

    0

    2° 

    16 maggio 2024 

    16 maggio 2024 

    0,00927123

    3° 

    16 agosto 2024 

    20 agosto 2024 

    0,01874849

     16 novembre 2024 

    18 novembre 20242 

    0,02822575

    Autoliquidazione INAIL 2023-24:  Riduzioni del premio assicurativo

    La nota INAIL si sofferma infine sulle riduzioni contributive applicabili  all’autoliquidazione 2023/2024, ovvero:

    • 1. Riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT)
    • 2. Sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN)
    • 3. Sgravio per il Registro Internazionale (PAN)
    • 4. Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di
    • lavoratori in congedo (PAT)
    • 5. Riduzione per le imprese artigiane (PAT)
    • 6. Riduzione per Campione d’Italia (PAT)
    • 7. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e
    • svantaggiate (PAT)
    • 8. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto
    • proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (PAT)
    • 9. Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11 (PAT)

    Allegati:
  • Pensioni

    Pensioni 2024 tutti gli importi e calendario pagamenti

    L’Istituto ha comunicato con la circolare 1 del 2 gennaio 2024  la  rivalutazione  ufficiale delle pensioni e delle prestazioni assistenziali,  che saranno pagate nel  2024. Le operazioni hanno riguardato oltre 20 milioni di posizioni.

    Nell'allegato 2  le tabelle di tutti gli importi delle pensioni e prestazioni assistenziali e di accompagnamento a pensione

    Nei paragrafi seguenti le principali prestazioni e   il calendario dei pagamenti per il 2024.

    Questo l'indice dei contenuti della circolare:

    Premessa

    1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali. Criteri di carattere generale

    2.   Indice di rivlutazione definitivo per l’anno 2023

    3. Indice di rivalutazione provvisorio per l’anno 2024

    3.1 Modalità di attribuzione della rivalutazione provvisoria per l’anno 2024 per la generalità delle pensioni

    3.2 Incremento per l’anno 2024 delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS (art. 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

    3.3 Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n. 206/2004, e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice)

    4. Rivalutazion delle prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio

    4.1 Pensioni sociali e assegni sociali

    4.2 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-INVCIV)

    4.3 Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni pubbliche

    5. Tabelle

    6. Requisiti anagrafici

    7. Gestione fiscale

    7.1 Conguagli fiscali a consuntivo

    7.2 Addizionali all’IRPEF

    7.3 Esenzione di 1.000 euro per i superstiti orfani

    8. Sistemi integrati

    8.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario

    8.2 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti

    8.2.1  Scadenza del penultimo contitolare nel 2024

    8.2.2  Pensioni con tutti i contitolari scaduti

    8.3 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia

    8.4 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria

    8.5 Impostazione del codice delle ricostituzioni d'ufficio

    8.6 Pensioni rinnovate con importo pari a zero

    9.   Sistemi proprietari della Gestione pubblica

    9.1 Modalità di attribuzione dell’indennità integrativa speciale

    9.2 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario

    9.3 Cessazione dei contitolari orfani al compimento del 26° anno di età

    9.4 Esenzione fiscale per le vittime del dovere

    9.5 Detassazione in applicazione di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali

    10. Prestazioni assistenziali

    10.1 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria

    10.2 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie

    10.3 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale

    11. Prestazioni di accompagnamento a pensione

    11.1 Azzeramento delle prestazioni in scadenza nel 2024

    12. Periodicità e date di pagamento

    12.1 Calendario di pagamento

    12.2 Pagamenti annuali e semestrali

    13. Certificato di pensione per l’anno 2024

    Pensioni minime 2024 importo base e incremento straordinario     

                

    Decorrenza

            

                

    lavoratori dipendenti e autonomi        

                

    Assegni             vitalizi

            

                

    1° gennaio             2023

            1 gennaio 2024

                

    567,94 €

    598,61  €

                

    323,75 €

     341,24  €

                

    IMPORTO ANNUO 2023            

    IMPORTO ANNUO 2024 

                

    7.383,22 €

    7.781,93€

                

    4.208,75 €

            4.436,12€

     Si segnala  inoltre   a seguito dell'art. 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) che prevede   " in via eccezionale con decorrenza 1° gennaio 2023 fino  a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante,  nella misura  di 1,5 punti percentuali per l'anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque  anni, e di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024",  l'  Importo massimo  riconosciuto arriva  a € 614,77 €

    Viene sottolineato che per la corresponsione dell’incremento non rilevano i redditi posseduti dal soggetto.

    Date pagamento pensioni 2024       

               
    mese
            
               
    Giorno             disponibilità valuta
            
                

     

            

               
    Poste
            
               
    Banche
            
                

    gennaio

            

                

                3

            

                

    febbraio

            

                

                1

            

                

    marzo

            

                

                1

            

                

    aprile

            

                

                2

            

                

    maggio

            

                

                2

            

                

    giugno

            

                

                1

            

                

                3

            

                

    luglio

            

                

                1

            

                

    agosto

            

                

                1

            

                

    settembre

            

                

                2

            

                

    ottobre

            

                

                1

            

                

    novembre

            

                

                2

            

                

                4

            

                

    dicembre

            

                

                2

            

  • Determinazione Imposta IRES

    Dimezzamento aliquota Ires: chiarimenti dell’Agenzia in merito ai beneficiari

    Ulteriori chiarimenti, forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare del 28.12.2023 n. 35, in merito al dimezzamento dell’aliquota Ires, con riguardo ad alcune tipologie di soggetti (articolo 6 del dPR del 29 settembre 1973, n. 601), tra cui le fondazioni di origine bancaria (FOB) e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, sia con riguardo agli enti di assistenza e beneficenza, nonché sulla compatibilità della predetta riduzione Ires con il regime agevolato per la tassazione degli utili percepiti dagli enti non commerciali, introdotto dall’articolo 1, commi da 44 a 47, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

    Con riferimento alle FOB, al fine di beneficiare del dimezzamento dell’aliquota Ires, queste ultime hanno l’onere di dimostrare:

    • la loro riconducibilità, sia dal punto di vista formale che sostanziale, ad una delle categorie di enti specificamente indicate dal comma 1 dell’articolo 6 del d.P.R. n. 601 del 1973 (rilevano, in specie, le categorie di cui alla lettera a), cioè: «enti ed istituti di assistenza sociale, […], enti di assistenza e beneficenza» e alla lettera b), cioè «istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, […], fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali»);
    • di non svolgere attività che ne connotino la natura imprenditoriale secondo i canoni individuati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, nonché dalla Commissione europea, illustrati nei citati documenti di prassi.

    Con riferimento agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, la cui equiparazione per legge agli enti con “finalità di beneficenza o istruzione” ne consente la riconducibilità nella categoria di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 6, la circolare n. 15/E ha confermato l’applicazione della riduzione Ires per i redditi derivanti dalle attività “diverse” da quelle di “religione o di culto”, ancorché commerciali, a condizione che le “attività diverse” siano svolte in maniera non prevalente e siano in rapporto di “strumentalità immediata e diretta” con i fini di “religione o di culto”.

    È stata inoltre riconosciuta l’applicazione della riduzione Ires anche ai redditi derivanti dal godimento statico-conservativo del patrimonio immobiliare (locazione e/o vendita di immobili), subordinata alla contestuale ricorrenza delle seguenti condizioni:

    • si configuri in concreto un mero godimento del patrimonio immobiliare e non lo svolgimento di un’attività commerciale. Al riguardo, sono stati indicati, a titolo esemplificativo, alcuni elementi che possono costituire indici significativi per stabilire la sussistenza o meno di un’organizzazione in forma di impresa;
    • i proventi ritratti dalla locazione o dalla vendita siano effettivamente impiegati nelle attività di religione o di culto.

    I chiarimenti forniti in ordine agli enti ecclesiastici, sempreché si riscontrino previsioni analoghe nelle leggi di approvazione degli accordi e delle intese tra lo Stato italiano e le relative confessioni religiose, valgono anche per gli enti con fini di religione o di culto appartenenti a confessioni religiose diverse dalla Chiesa cattolica, che siano equiparati per legge agli “enti con finalità di beneficenza o di istruzione”.

    Allegati:
  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Art Bonus: il punto dell’Agenzia delle Entrate

    Con la circolare n. 34 del 28 dicembre 2023, sentito il ministero della Cultura, l’Agenzia delle Entrate fa il punto sull’agevolazione "Art Bonus", il tax credit del 65% spettante ai cittadini e alle imprese che effettuano donazioni in denaro per sostenere il patrimonio pubblico italiano, e fornisce alcuni chiarimenti interpretativi rispetto a quanto già esposto in precedenti documenti di prassi e risposte ad istanze di interpello, alla luce sia delle modifiche normative intervenute successivamente, che delle richieste pervenute da parte dei contribuenti.

    L'Art Bonus è un credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

    Il credito d’imposta è, altresì, riconosciuto qualora le erogazioni liberali siano destinate ai soggetti (anche privati) concessionari o affidatari di beni (quali, ad esempio, collezioni museali o edifici di interesse culturale o luoghi di cultura) di appartenenza pubblica oggetto di tali interventi.

    Si tratta di un'agevolazione fiscale alternativa alle detrazioni spettanti per le erogazioni liberali in denaro, di cui all’articolo 15, comma 1, lettere h) e i) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), che restano, comunque, applicabili alle fattispecie non contemplate dal citato articolo 1 come, ad esempio, alle erogazioni per l’acquisto di beni culturali.

    Misura dell'Art bonus

    Il credito d'imposta è riconosciuto:

    • alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile 
    • ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, 

    nella misura del 65% ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

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