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Riforma fiscale: Dlgs accertamento e concordato preventivo biennale pubblicato in GU
Riforma fiscale: Dlgs in materia di contenzioso tributario pubblicato in GU
Nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21.02.2024, è stato pubblicato il decreto legislativo del 12.02.2024 n. 13 in materia di accertamento tributario e concordato preventivo biennale, in attuazione della Riforma fiscale (Legge n. 111 del 09.08.2023), in vigore dal 22 febbraio.
Il decreto, in attuazione della delega per la riforma fiscale, contiene disposizioni in materia:
- di accertamento tributario, in particolare al fine di una migliore partecipazione del contribuente al procedimento accertativo e per rafforzare forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere;
- di concordato preventivo biennale, al quale potranno accedere i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato.
Il testo mira a coordinare il d.lgs. n. 218/1997 con le norme di attuazione della delega relativa allo Statuto del Contribuente. L'obiettivo principale del decreto è quello di introdurre un obbligo generalizzato del contraddittorio preventivo, che garantisce il diritto del destinatario dell'atto di esporre le sue difese prima del provvedimento impositivo.
Concordato preventivo biennale
Con riferimento all’istituto del Concordato preventivo biennale (CPB), la disposizione introdotta con il presente decreto legislativo si articola in un Titolo suddiviso nei seguenti quattro capi:
- Capo I: disposizioni generali e ambito applicato del CPB;
- Capo II: sono previste le disposizioni del CPB specificatamente riferite ai contribuenti interessati dalla applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- Capo III: sono disciplinate le norme del CPB specificatamente riferite ai contribuenti interessati dalla applicazione del regime forfetario;
- Capo IV: sono definite le disposizioni di coordinamento e chiusura dell’articolato.
In attuazione della legge delega, al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l’adempimento spontaneo, l’articolo 6 del Capo I introduce l’istituto del Concordato preventivo biennale, la cui applicazione è destinata ai contribuenti di minori dimensioni titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo residenti nel territorio dello Stato.
Per l’applicazione del concordato preventivo biennale, l’Agenzia delle entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Vengono disciplinate anche le procedure informatiche a supporto del concordato preventivo e stabilisce che il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Possono accedere al concordato preventivo biennale:
- i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta:
- ottengono un punteggio di affidabilità fiscale pari almeno a 8 sulla base dei dati comunicati;
- non hanno debiti tributari ovvero, hanno estinto quelli che tra essi sono d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.
- gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfettario. Anche per tali contribuenti, si prevede che l’accettazione della proposta dell’Agenzia delle entrate per la definizione biennale del reddito costituisca l’obbligo di dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi d’imposta interessati, nei quali contribuenti saranno inoltre tenuti agli obblighi previsti per i soggetti che aderiscono al regime forfettario. Inoltre, si disciplinano le modalità di individuazione del reddito ai fini del concordato e si disciplina l’ipotesi di rinnovo, cessazione e decadenza dal concordato (come per il concordato per gli ISA).
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Importi Naspi, CIG, Assegni Fis, Dis Coll 2024
Con la circolare 25 del 29 gennaio 2024 INPS comunica gli importi 2024 , aggiornati al tasso di inflazione indicato dall'ISTAT, (5,4%) degli ammortizzatori sociali erogati dall'Istituto. Si tratta in particolare di:
- trattamenti di integrazione salariale ordinario e straordinario (CIGO e CIGS),
- trattamento di integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA),
- assegno di integrazione salariale del FIS.
- assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale del Fondo di solidarietà del Credito,
- assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito cooperativo,
- indennità di disoccupazione NASpI,
- indennità di disoccupazione DIS-COLL,
- indennità di disoccupazione agricola,
- indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS),
- indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO),
- assegno per le attività socialmente utili.
Vediamo le principali indicazioni:
Trattamenti di cassa integrazione: importi 2024
Trattamenti di integrazione salariale con e senza riduzione ART 26 L 41 1986
Importo lordo (euro)
Importo netto (euro)
1.392,89
1.311,56
Trattamenti di integrazione salariale – settore edile e lapideo (con maggiorazione per intemperie stagionali)
Importo lordo (euro)
Importo netto (euro)
1.671,48
1.573,86
Massimali assegno di integrazione salariale Fondo Credito
Retribuzione mensile lorda (euro)
Massimale (euro)
Inferiore a 2.535,95
1.377,31
Compresa tra 2.535,95 –
1.587,52
Superiore a 4.008,71
2.005,56
Massimali assegno emergenziale Fondo Credito
Retribuzione tabellare annua
lorda (euro)
Massimale (euro)
Inferiore a 48.564,78
2.836,78 lordo
2.671,11 netto
della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986)
Compresa tra 48.564,78– 63.900,07
3.195,61
Superiore a 63.900,07
4.472,65
Massimali assegno di integrazione salariale Fondo Credito Cooperativo
Fascia retributiva
Massimale (euro)
Inferiore a45.910,43
2.720,80 2.561,91 al lordo e al etto della riduzione
Compresa tra
45.910,43 e 64.032,97
3.659,53
Superiore a 64.032,97
4.256,38
Indennità di disoccupazione: importi 2024
- INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI
L’importo massimo mensile della indennità NASPI per la quale NON opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2024 l'importo di 1.550,42
- INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE DIS-COLL
L’importo massimo mensile di DIS COLL non può in ogni caso superare, per il 2024, l'importo di 1.550,42
- INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA
con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2023, trovano applicazione l'importo massimo di 1321,53 euro.
- INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE LAVORATORI AUTONOMI DELLO SPETTACOLO (ALAS)
L’importo massimo mensile dellaa indennità non può in ogni caso superare, per il 2024, l'importo di 1.550,42 euro.
- INDENNITÀ STRAORDINARIA DI CONTINUITÀ REDDITUALE E OPERATIVA (ISCRO)
l’importo mensile dell’ISCRO per l’anno 2024 , facendo riferimento a un reddito massimo di 12mila euro, non può essere
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- di importo inferiore a 250,00 euro e
- di importo superiore a 800,00 euro.
- ASSEGNO PER ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI
L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili, a carico del Fondo sociale occupazione e formazione, è pari, dal 1° gennaio 2024, a 691,89 euro . Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986.
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Registro nazionale attività sportive dilettantistiche: nuovo Regolamento
Approvato con provvedimento del 29 gennaio 2024 una nuova versione del Regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del
Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ai sensi dell’art. 11, Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, nonché per assolvere alle altre funzioni previste dalla normativa vigente. La nuova versione è in vigore dal 29 gennaio 2024 e contiene l'elenco delle attivita sportive riconosciute dal CONI e dal CIP.La nuova versione del regolamento specifica, oltre alle modalità di iscrizione e ai requisiti necessari anche :
- la procedura per il riconoscimento da parte del Dipartimento per lo Sport della natura sportiva delle attività non rientranti tra quelle svolte nell’ambito degli Organismi Sportivi riconosciuti dal Coni o dal Cip (art. 6, comma 2)
- la procedura per il riconoscimento della personalità giuridica per le Associazioni sportive dilettantistiche (art. 11)
Qui il modello per la richiesta di riconoscimento della natura sportiva delle attività svolte e la procedura definiti dal Regolamento
Qui il testo del Regolamento precedente e la Tabella di confronto con la prima versione .
Ricordiamo che il d.lgs. 39/2021 ha istituito il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, interamente gestito con modalità telematiche, nel quale sono iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, operanti nell’ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).
In una sezione speciale, sono iscritte anche le Società e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP).
L’iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l’ordinamento ricollega a tale qualifica.
La domanda di iscrizione va inviata attraverso una piattaforma informatica accessibile all’indirizzo https://registro.sportesalute.eu, su richiesta delle ASD/SSD con le modalità descritte nel Regolamento.
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Retribuzioni minime e contributi INPS 2024: tabelle aggiornate
Con la circolare n. 21 del 26 gennaio 2024 INPS ha comunicato gli aggiornamenti delle retribuzioni minime per il calcolo delle contribuzioni previdenziali 2024 per la generalità dei lavoratori dipendenti .
L'istituto ricorda infatti che la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. Secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
Limiti retribuzione giornaliera – minimali e massimali 2024
I minimi retributivi ai fini previdenziali sono aggiornati ogni anno sulla base della rivalutazione dei prezzi nell'anno precedente calcolata dall'ISTAT, quest'anno al 5,4%.
I limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2024 per le diverse categorie sono illustrati nelle tabelle allegate alla circolare. In particolare si prevede che, nel caso siano inferiori, devono essere sempre ragguagliati a € 56,87 ( pari al 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2024, pari a € 598,61 mensili).
Riportiamo di seguito i principali valori in sintesi.
Anno 2024
Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD
598,61
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%)
56,87
La circolare ricorda che non sussiste l’obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d’importo inferiore al predetto limite minimo.
Anno 2024: retribuzioni convenzionali in genere
Euro
Retribuzione giornaliera minima
31,60
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua
55.008,00
Importo mensilizzato
€ 4.584,00
Anno 2024
Euro
Massimale annuo della base contributiva
€119.650,00.
Limite settimanale per l’accredito dei contributi (40%)
€ 239,44
Limite annuale per l’accredito dei contributi, arrotondato all’unità di euro
€12.451,00
Regolarizzazione Uniemens contributi gennaio 2024
I datori di lavoro che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2024 non abbiano potuto tenere conto dei valori contributivi aggiornati possono regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del 26 marzo 1993 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, approvata con D.M. 7 ottobre 1993.
Detta regolarizzazione deve essere effettuata, senza oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare, quindi entro il 16 aprile 2024 .
Ai fini della regolarizzazione, i datori di lavoro che utilizzano la sezione “PosContributiva” del flusso Uniemens calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2024 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese per portarle in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione (nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>), calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.
L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda relativa al versamento dell’aliquota aggiuntiva dell’1% (cfr. il precedente paragrafo 5), da restituire al lavoratore, sarà riportato nella denuncia Uniemens, nell’elemento <DatiRetributivi>, <Contribuzione Aggiuntiva>, <Regolarizz1PerCento>, <RecuperoAggRegolarizz>.
Allegati: -
Contributi Gestione separata 2024: aliquote e massimali
Sono state rese disponibili il 29 gennaio 2024 con la circolare INPS 24 2024 le istruzioni per i versamenti contributivi degli iscritti alla Gestione separata INPS per il 2024.
Come di consueto sono forniti i dettagli su aliquote, minimi e massimali contributivi .
Si segnalano quest'anno le novità relative ai magistrati onorari e ai lavoratori del settore sportivo interessati da recenti modifiche normative.
Riportiamo di seguito le tabelle riassuntive delle aliquote :
Contributi gestione separata 2024
Codice
Tipo rapporto. Soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.IVA
IVS
Malattia Maternità ANF
Maternità ex D.M. 12.7.2007
DIS-COLL
Totale
1A – 1E
AMMINISTRATORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
1B
SINDACO DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
1C
REVISORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
1D
LIQUIDATORE DI SOCIETA'
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
02
COLLABORATORE DI GIORNALI, RIVISTE, ENCICLOPEDIE E SIMILI
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
03
PARTECIPANTE A COLLEGI E COMMISSIONI
33,00
0,50
0,22
33,72
04
AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI (D.M. 25.5.2001)
33,00
0,50
0,22
33,72
05
DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, BORSA DI STUDIO
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
06
CO. CO. CO. (CON CONTRATTO A PROGETTO/PROGRAMMA DI LAVORO/FASE)
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
07
VENDITORE PORTA A PORTA
33,00
0,50
0,22
33,72
09
RAPPORTI OCCASIONALI AUTONOMI (LEGGE N. 326/2003 ART. 44)
33,00
0,50
0,22
33,72
11
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PRESSO PP.AA.
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
12
RAPPORTI DI CO. CO. CO. PROROGATI
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
13
ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE (dal 2004 al 2015)
33,00
0,50
0,22
33,72
14
FORMAZIONE SPECIALISTICA
33,00
0,50
0,22
33,72
17
CONSULENTE PARLAMENTARE
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
18
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – D.LGS. N. 81/2015
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
19
AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI Iscritti in GS come Liberi Professionisti
25,00
0,50
0,22
0,51
26,23
20
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Covid19 – Ordinanza 24 ottobre 2020 D.P.C.M. Protezione Civile
33,00
0,50
0,22
1,31
35,03
Gestione separata 2023 Aliquote professionisti
Di seguito la tabella relativa specificamente ai professionisti
Collaboratori e figure assimilate
Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL
35,03
(33,00 IVS + 0,72 + 1,31 aliquote aggiuntive)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL
33,72%
(33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria
24%
(24,00 IVS)
Professionisti
Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
26,23%
(25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 ISCRO)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria
24%
(24,00 IVS)
Professionisti del settore sportivo dilettantistico
Inps ricorda che i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo e che svolgono prestazioni autonome sono obbligati al pagamento della contribuzione calcolata sulla parte di compenso eccedente i 5.000 euro annui.
- L’aliquota da applicare è pari al 25% al fine della tutela IVS per i lavoratori privi di altra forma previdenziale obbligatoria.
- Inoltre, è dovuta la contribuzione aggiuntiva ai fini previdenziali pari all’1,07%, comprensivo delle aliquote di finanziamento dello 0,50% per malattia e degenza ospedaliera, 0,22% per maternità e 0,35% per l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO). Pertanto, l’aliquota totale è pari a 26,07%.
ATTENZIONE fino al 31 dicembre 2027:
- la contribuzione dovuta ai fini IVS deve essere calcolata sul 50% dell’imponibile contributivo mentre
- la contribuzione aggiuntiva relativa alle prestazioni non pensionistiche – quale maternità, malattia, degenza ospedaliera, ISCRO deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della franchigia di 5.000,00 euro annui.
Minimali e massimali Gestione separata 2024
MASSIMALE REDDITO
Per l’anno 2024 il massimale di reddito per l'applicazione delle aliquote sopracitate è pari a € 119.650,00.
MINIMALE REDDITO E ACCREDITI CONTRIBUTIVI
Per l’anno 2024 il minimale di reddito imponibile è pari a € 18.415,00
Conseguentemente:
- gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 4.419,6
- gli iscritti che applicano l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari a:
– 4.800,79 euro (di cui 4.603,75 euro ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l’aliquota del 26,07%;
– 4.603,75 euro per i lavoratori autonomi sportivi che producono reddito di cui all’articolo 53 del D.P.R. n. 917/1986 del settore dilettantistico che applicano — – – 6.209,54 euro (di cui 6.076,95 euro ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota del 33,72%;
– 6.450,77 euro (di cui 6.076,95 euro ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota del 35,03%;
– 4.800,79 euro (di cui 4603,75 euro ai fini pensionistici) per i soli amministratori di enti locali iscritti alla Gestione separata come liberi professionisti per i quali l’Ente locale applica l’aliquota del 26,07%;
– 6.450,77 euro (di cui 6.076,95 euro ai fini pensionistici) per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva – articolo 15-bis, commi 3 e 5 del D.L. n. 75/2023 – in assenza di altra forma di previdenza obbligatoria, per i quali si applica l’aliquota del 35,03%;
– 4.793,42 euro (di cui 4.419,6 euro ai fini pensionistici) per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva – articolo 15-bis, commi 3 e 5 del D.L. n. 75/2023 – in presenza di altra forma di previdenza obbligatoria (compreso per gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense), per i quali si applica l’aliquota del 26,03%;
– 4.603,75 euro per le collaborazioni coordinate e continuative e figure similari dei lavoratori sportivi del settore dilettantistico, per i quali si applica l’aliquota del 25% ai fini IVS e 373,82 euro per l’aliquota aggiuntiva per le prestazioni minori pari a 2,03%.
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Isa periodo d’imposta 2024: individuati dati economici, contabili e strutturali
Con la pubblicazione del Provvedimento n. 21545 del 19.01.2024, l'Agenzia delle Entrate ha individuato, come ogni anno, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per il periodo d’imposta 2024 e, contestualmente, le attività economiche per le quali effettuare la revisione degli stessi Indici.
L'individuazione annuale è prevista dall’articolo 9-bis del Dl n. 50/2017 allo scopo di consentire ai contribuenti di conoscere in anticipo quali dati saranno utili ai fini dell’applicazione degli Isa per l’anno in corso.
Pertanto, per il periodo d’imposta 2024, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli Isa da dichiarare da parte dei contribuenti interessati, sono quelli individuati nei decreti di approvazione degli indici in vigore per il periodo d’imposta 2023, quelli individuati, ai fini della revisione, all’interno dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Isa utilizzati per il periodo d’imposta 2022 approvati a febbraio 2023, oltre quelli indicati nell’Allegato 1 contenente gli ulteriori dati per l’applicazione degli Isa al periodo d’imposta 2024.
Questi ulteriori dati, che saranno utilizzati nella fase di elaborazione degli Isa e che, se significativi, saranno richiesti per la relativa applicazione a partire dal periodo di imposta 2024, riguardano informazioni sulla condizione di pensionato del contribuente, sulla forma societaria cooperativa, sui consumi energetici e sull’età dei lavoratori dipendenti.
Il provvedimento individua inoltre nell'Allegato 2 le attività economiche per le quali è prevista la revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, a partire dal periodo d’imposta 2024.
Allegati: -
Certificazione Unica 2024: pubblicati i Modelli con relative istruzioni
Con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2024 n. 8253, è stato pbblicato il Modello della Certificazione Unica “CU 2024”, relativa all’anno 2023, unitamente alle istruzioni per la sua compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni,
Scarica il Modello di Certificazione Unica 2024 (sintetico e ordinario)
Termine di presentazione CU 2024
Il termine ultimo per effettuare l’invio telematico, all’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle certificazioni uniche è
fissato:- al 18 marzo 2024 (il 16 marzo cadendo di sabato fa slittare la scadenza a lunedì 18)
- al 31 ottobre 2024 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.
Il sostituto d’imposta che nell’anno 2024 ha prestato assistenza fiscale deve trasmettere per via telematica all’Agenzia
delle entrate le dichiarazioni Mod. 730/2024 e i corrispondenti prospetti di liquidazione (Mod. 730-3) nonché le schede riguardanti le scelte (Mod. 730-1) entro i seguenti termini:- 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
- 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
- 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
- 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
- 30 settembre per quelle presentate dal 1 al 30 settembre.
Con separato provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, entro lo stesso termine, dei dati contenuti nella scheda per la scelta della destinazione dell’otto
Allegati:
per mille, del cinque per mille e del 2 per mille dell’IRPEF del (Mod. 730-1).