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Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 pubblicata in Gazzetta Ufficiale
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30.12.2023 n. 303 la "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022" (Legge del 30.12.2023 n. 214), contenente disposizioni in materia di energia, con particolare riferimento all'iter di approvazione dei piani di sviluppo della rete di trasporto del gas e della rete elettrica di trasmissione nazionale, nonché alle campagne informative del consumatore sulle potenzialità dei contatori intelligenti di seconda generazione, norme in materia di trasporti, rifiuti e comunicazioni, nonchè in materia di commercio al dettaglio, tra le quali, la revisione della disciplina sulle concessioni di posteggio su area pubblica per finalità di commercio.
Vi sono, tra le altre, disposizioni relative ai poteri dell'AGCM. L'approvazione del disegno di legge concorre all'attuazione del PNRR.
Il disegno di legge originariamente composto da 10 articoli, a seguito delle modifiche introdotte durante l'iter parlamentare ora consta di 22 articoli, suddivisi in sei Capi.
Come riportato nel Dossier del Governo, ecco una breve descrizione delle disposizioni contenute nel provvedimento:
- misure per l’adozione dei piani di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale e della rete elettrica di trasmissione nazionale.
- norme sulla promozione dell’utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione e sull’accesso ai dati di consumo tramite il sistema informativo integrato.
- integrazioni della disciplina dei servizi di cold ironing.
- modifiche all’articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro presso le strutture ferroviarie.
- disposizioni in materia di concorrenza nel settore dell’autotrasporto.
- modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, in materia di obblighi dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE, e disposizioni per favorire la concorrenza nel settore della gestione dei RAEE.
- modifiche alla disciplina per lo svolgimento della professione del mediatore del diporto.
- disposizioni per la promozione della concorrenza nel settore del gas naturale.
- norme di adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici.
- modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche.
- prorogata ulteriormente, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, la normativa che esclude la necessità delle autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, etc., funzionali all'attività di ristorazione e di somministrazione di bevande e alimenti.
- semplificazioni in materia di attività commerciali: si include nelle motivazioni che legittimano le vendite di liquidazione anche la necessità di esitare in breve tempo la merce per accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa dello stato di emergenza di rilievo nazionale dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi del Codice della protezione civile.
Si interviene sulla disciplina delle vendite promozionali e sottocosto, al fine di facilitare i relativi adempimenti da parte dell’impresa che intenda svolgerle contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni. In particolare, la norma consente all’impresa di presentare in via telematica, allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune dove l'esercente ha la sede legale dell'impresa un'unica comunicazione con le date e l’indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività.
Previste inoltre, alcune misure relative agli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita, al fine di tutelare la natura di presidio urbano e di servizio rappresentato dalle attività commerciali e artigiane nei centri urbani. - disposizioni in materia di obbligo di non discriminazione in ragione del fornitore di provenienza di reti o servizi di comunicazione elettronica.
- modifiche al Codice del consumo, relativamente ai contratti di servizi a tacito rinnovo.
- misure di semplificazione in materia di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. Esse consistono nell’esclusione di talune tipologie di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma il cui ciclo produttivo si svolge in siti chiusi, da alcune fasi di lavorazione (lavaggio e asciugatura).
- norme sulla preparazione di farmaci galenici.
- esteso il termine per la comunicazione, da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), delle proprie conclusioni sulle istruttorie sulle operazioni di concentrazione.
- misure per l'attuazione del regolamento 2022/1925/UE relativo alla disciplina dei mercati equi e contendibili nel settore digitale e modificativo del c.d. "Digital Market Act".
- disposizioni relative alle partecipazioni pubbliche in società del settore fieristico.
- criteri di misurazione della rappresentatività nelle attività di intermediazione dei diritti d’autore.
- differimento dei termini per la revisione del D.P.R. n. 31/2017, relativo agli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.
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Riforma fiscale: Dlgs riforma dell’Irpef e altre imposte sul reddito pubblicato in GU
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30.12.2023 n. 303, il decreto legislativo in materia di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi, in attuazione della Riforma fiscale (Legge n. 111 del 09.08.2023) con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario.
Scarica qui il testo del Dlgs Riforma dell'Irpef n. 216 del 30.12.2023.
Il presente decreto entra in vigore il 31 dicembre 2023 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).
Il presente decreto, agli articoli da 1 a 3, attua le disposizioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”, finalizzate a realizzare la revisione del sistema di imposizione del reddito delle persone fisiche nonché la graduale riduzione della relativa imposta (IRPEF) in base a principi e criteri direttivi specifici volti a:
- garantire il rispetto del principio di progressività nella prospettiva del cambiamento del sistema verso un’unica aliquota d’imposta, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta e delle detrazioni dall'imposta lorda;
- a conseguire il graduale perseguimento dell'equità orizzontale prevedendo, nell'ambito dell'IRPEF, la progressiva applicazione della stessa no tax area e dello stesso onere fiscale per tutte le tipologie di reddito prodotto, privilegiando tale equiparazione innanzitutto tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione.
Vediamo un breve riepilogo delle disposizioni contenute.
Revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
Solo per il periodo d'imposta 2024, vengono rimodulate le aliquote e gli scaglioni di reddito da applicarsi in sede di determinazione dell’imposta lorda. In particolare, si prevede una riduzione a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote progressive di tassazione del reddito delle persone fisiche, così come segue:
- 23% per i redditi fino a 28.000 euro;
- 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 43% per i redditi che superano 50.000 euro.
A regime, in base all’art. 11, comma 1, del TUIR, la curva delle aliquote IRPEF previste per ciascuno scaglione di reddito è la seguente:
- fino a 15.000 euro, 23%;
- oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25%;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
- oltre 50.000 euro, 43%.
Sempre per il 2024, si innalza da 1.880 a 1.955 euro la detrazione prevista per i titolari di redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione) e di alcuni redditi assimilati fino a 15.000 euro.
In tal modo con la modifica si amplia fino a 8.500 euro la soglia di no tax area prevista per i redditi di lavoro dipendente che viene parificata a quella già vigente a favore dei pensionati.
Inoltre, si introducono norme volte a garantire la coerenza della disciplina delle addizionali regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova articolazione degli scaglioni.Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali
Si prevede, per il periodo d'imposta 2024, una riduzione di 260 euro della detrazione complessivamente spettante in relazione a particolari spese sostenute dai contribuenti con reddito complessivo superiore a 50.000 euro. Sono fatte salve le detrazioni spettanti per spese sanitarie.
In particolare, la decurtazione deve essere applicata sulla detrazione spettante per le seguenti tipologie di oneri:
- gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da altre disposizioni fiscali, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c) del predetto testo unico;
- le erogazioni liberali a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche di cui all’articolo 15, comma 1.1, del TUIR;
- le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;
- le erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore di cui all’articolo 83, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Ai fini dell’applicazione della decurtazione, il reddito complessivo deve essere assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni
Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (anno 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), si introducono incentivi per le nuove assunzioni.
Le agevolazioni sono realizzate attraverso una maggiorazione del costo del lavoro dei nuovi assunti ai fini della determinazione del reddito e spettano:
- ai titolari di reddito d’impresa (soggetti di cui all’articolo 73 del TUIR);
- alle imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali;
- alle società di persone ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR;
- agli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 del TUIR.
L’agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta 2023 per almeno 365 giorni e presuppone che l’impresa si trovi in condizioni di normale operatività. Sono escluse dall’ambito soggettivo le imprese in liquidazione ordinaria, liquidazione giudiziale (fallimento) o che abbiano fatto ricorso ad altri istituti di risoluzione della crisi di impresa di natura liquidatoria.
Nell’ambito delle nuove assunzioni è prevista una maggiore incentivazione per particolari categorie di dipendenti che si ritiene necessitino di ulteriore tutela, quali, tra le altre:
- lavoratori “molto svantaggiati” ai sensi della normativa europea;
- persone con disabilità;
- minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare;
- donne di qualsiasi età con almeno due figli minori;
- giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile;
- ex percettori del reddito di cittadinanza che non integrino i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione.
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La tutela del Made in Italy diventa legge
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27.12.2023 la Legge del 27 dicembre 2023 n. 206 sulla tutela del Made in Italy, che reca disposizioni organiche tese a valorizzare e promuovere, in Italia e all’estero, le produzioni d’eccellenza, il patrimonio culturale e le radici culturali nazionali, quali fattori da preservare e tramandare non solo a fini identitari, ma anche per la crescita dell’economia nazionale nell’ambito e in coerenza con le regole del mercato interno.
Scarica il testo della Legge del 27.12.2023 n. 206
Il provvedimento contiene una serie di misure e iniziative volte a incentivare il sistema imprenditoriale di eccellenza italiana con l’obiettivo di dotare il nostro Made in Italy di nuove risorse, nuove competenze e nuove tutele.
Sono previste, inoltre azioni per migliorare e allargare la rete tra i principali attori della promozione e tutela della eccellenza italiana e sono inserite norme per inasprire il sistema sanzionatorio per la lotta alla contraffazione.
Fondo nazionale del made in Italy
Viene istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze il Fondo Nazionale del made in Italy, con una dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l’anno 2023 e di 300 milioni di euro per l’anno 2024, al fine di supportare la crescita, il sostegno, il rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali, in coerenza con gli obiettivi di politica industriale nazionale, anche in riferimento alle attività di approvvigionamento e riuso di materie prime critiche per l’accelerazione dei processi di transizione energetica e a quelle finalizzate allo sviluppo di modelli di economia circolare.
Imprese culturali e creative di interesse nazionale
Presso il Ministero della cultura è istituito l’Albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale la cui iscrizione importa anche la registrazione al portale del Sistema archivistico nazionale (SAN) del Ministero della cultura, anche al fine di salvaguardare gli archivi storici delle imprese italiane e di valorizzare le imprese culturali e creative.
Con decreto del Ministro della cultura entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
Viene inoltre previsto che il Ministero della cultura, al fine di promuovere e valorizzare il made in Italy e di rendere
maggiormente competitivo il settore culturale e creativo, promuove e sostiene gli investimenti effettuati sul territorio nazionale dalle imprese culturali e creative, a tal fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro dal 2024 al 2033. -
Diritto annuale Camera di Commercio 2024: pubblicati gli importi
Il MIMIT ha pubblicato con nota del 20.23.2023 n. 383421, le misure del diritto CCIAA 2024.
Si ricorda che il diritto annuale è dovuto ad ogni singola Camera di Commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle imprese, e da ogni soggetto iscritto nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative, REA (a norma dell'articolo 18, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dall'articolo 1, comma 19, D.lgs. 15 febbraio 2010, n.23) per le finalità previste all'articolo 18 della stessa legge n. 580/1993 e successive modifiche.
Confermata la riduzione percentuale del 50% dell'importo del diritto camerale, come determinato per l'anno 2014, stabilita a decorrere dall'anno 2017 dall'art. 28, c. 1 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114.
Si riportano qui in allegato le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2024, evidenziando che le misure sono state indicate nel loro importo esatto, mentre ai fini del versamento dell’importo complessivo da versare a ciascuna camera di commercio occorre, quando necessario, provvedere all’arrotondamento all’unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota di questo Ministero n. 19230 del 30 marzo 2009 e cioè applicando un unico arrotondamento finale, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi, sull’intero importo dovuto dall’impresa (comprensivo dell’importo dovuto per le eventuali unità locali ubicate nella medesima provincia).
Inoltre, con il decreto 23 febbraio 2023, il MIMIT ha autorizzato, per il triennio 2023-2025, l’incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20% per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell’allegato A) del medesimo decreto.
Allegati: -
Modello DSU 2024 e istruzioni per aggiornamento ISEE
E' stato pubblicato il 13 dicembre nella sezione pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro www.lavoro.gov.it il decreto direttoriale che reca in allegato il nuovo modello per la Dichiarazione sostitutiva Unica ai fini ISEE, con relative istruzioni.
Scarica qui tutta la modulistica DSU 2024 aggiornata
Il decreto entra in vigore il 1 gennaio 2024 e il modello va utilizzato per l'aggiornamento dell' ISEE indicatore della situazione economica obbligatorio entro il 31 gennaio di ogni anno per il diritto di accesso a prestazioni sociali e agevolazioni basate sul reddito.
Il nuovo modello tiene conto delle modifiche legislative intervenute nel periodo successivo al precedente rilascio, in particolare
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare che all’articolo 1, comma 8 ha previsto che l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni
- Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 12 maggio 2022, recante « Introduzione di meccanismi di semplificazione in materia di ISEE precompilato» che prevede l’accesso alla DSU precompilata per ciascun componente maggiorenne al Sistema Informativo dell’ISEE precompilato mediante SPID, CIE, CNS, al fine di autorizzare la precompilazione dei dati e la comunicazione all'Agenzia delle Entrate che predispone la DSU precompilata
- il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, con cui è stato disposto che , ai fini della determinazione del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE, i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscano sempre un nucleo familiare a sé;
L'aggiornamento del Modello avviene su proposta da parte dell’INPS e parere favorevole dell’Agenzia delle entrate
Le modifiche alla DSU: riepilogo INPS
Il 18 dicembre INPS ha pubblicato nel messaggio 4536/2023 ulteriori istruzioni . In particolare evidenzia che
– sono state aggiornate le indicazioni alle varie annualità dei dati presenti nell’ISEE e sono stati inseriti i riferimenti (righi, colonne, codici) alle dichiarazioni e alle certificazioni fiscali relative all’anno di imposta 2022;
– sono stati integrati alcuni paragrafi relativi alla DSU precompilata (cfr. le istruzioni per la compilazione, parte 1, paragrafi 3, 3.1, 3.2, 3.3), per recepire la possibilità di autorizzare la precompilazione dei dati da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare, mediante accesso diretto al Sistema Informativo dell’ISEE
– sono stati modificati il Quadro C della DSU integrale e le relative istruzioni per la compilazione (cfr. le istruzioni per la compilazione, parte 3, paragrafo 2.1.3) per tenere conto della norma che ha modificato la soglia della capacità di reddito utilizzata per considerare autonomo lo studente universitario (cfr. l’art. 3 del decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 17 dicembre 2021, n. 1320), portandola a 9.000,00 euro annui, resta salva la possibilità per i soggetti competenti in materia di servizi per il diritto allo studio di stabilire una variazione massima in aumento o in riduzione pari al 5% rispetto a tale valore;
– è stato ridenominato il campo relativo ai proventi agrari del Quadro FC4 del modello DSU Mini e DSU Integrale e, c rivisto il relativo paragrafo 6.3, parte 2, delle istruzioni ;
– sono stati modificati i modelli e le istruzioni ( parte 2, paragrafi 1.1 e 1.1.7; parte 3, paragrafo 1.2.1.1) per recepire l’abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2024, dell’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che prevede l’attrazione nel nucleo dei genitori del figlio maggiorenne non convivente a loro carico ai fini IRPEF se di età inferiore a 26 anni. In tale modo, a decorrere dal 1° gennaio 2024, troverà nuovamente applicazione il comma 5 dell’articolo 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, in base al quale è prevista la suddetta attrazione a prescindere dall’età del figlio maggiorenne non convivente con i genitori, nel caso non sia coniugato e non abbia figli;
– sono stati inseriti, all’interno delle istruzioni, due nuovi paragrafi: uno relativo ai “Componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere” (istruzioni per la compilazione parte 2, paragrafo 1.1.8) e uno denominato “Condizioni aggiuntive ai fini della richiesta dell’Assegno di inclusione” (istruzioni per la compilazione parte 2, paragrafo 1.1.11).
Resta fermo, invece, il modello di attestazione allegato al decreto interministeriale del 7 novembre 2014.
I modelli sono disponibili anche sul sito WWW.INPS.IT Portale Unico ISEE alla sezione Modulistica e Modelli
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Costo medio lavoro edile 2023: tabelle rettificate
Pubblicato sul sito istituzionale del ministero del lavoro sezione pubblicità legale il decreto direttoriale 12 del 5 aprile 2023 che aggiorna il costo medio orario del lavoro a livello provinciale, per il personale dipendente da
- imprese del settore dell’edilizia e attività affini e
- delle cooperative.
I valori riportati nelle tabelle allegate al decreto, riguardano il costo del lavoro per gli operai e per gli impiegati, con decorrenza dalla data di adozione del decreto del 5 2023 .
Con un nuovo decreto del 15 dicembre 2023 sono state rettificate alcune tabelle relative al costo della manodopera per gli operai e gli impiegati dipendenti da imprese del settore dell’edilizia e attività affini, relative alle province di Campobasso-Isernia, Nuoro, Oristano e Sassari
con decorrenza dalla data di adozione del decreto.
Qui il testo e tabelle corrette del decreto 15.12.2023
Costo lavoro edile 2023
Si precisa che il costo del lavoro così determinato è suscettibile di oscillazioni in relazione a:
- a) benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) di cui il datore di lavoro usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti;
- b) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all’attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
Sono stati esaminati in particolare i contratti collettivi territoriali in vigore, stipulati nel settore dell’edilizia e attività affini tra le Associazioni territoriali aderenti
- all’ANCE,
- LEGACOOP Produzione e Servizi,
- CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi AGCI-Produzione e Lavoro,
- ANAEPA CONFARTIGIANATO,
- CNA COSTRUZIONI,
- FIAE CASARTIGIANI,
- CLAAI Dipartimento edilizia,
- CONFAPI ANIEM
e le Organizzazioni sindacali territoriali di FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, nei territori di :
Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari – Barletta – Andria -Trani (per i comuni di Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa Di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola, Trani), Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Fermo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì-Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, La Spezia, L'Aquila, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lucca, Macerata, Mantova, Massa-Carrara, Matera, Messina, Milano – Lodi – Monza – Brianza, Modena, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro e Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio-Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia,
Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza, Viterbo.
Allegati: -
Disciplina della guida turistica: il testo della legge pubblicato in GU
Pubblicata nella GU del 16.12.2023 n. 293 la legge contenente disposizioni sulla disciplina della professione di guida turistica, la Legge del 13 dicembre 2023 n. 190 in vigore dal 17 dicembre 2023, con la quale si stabiliscono i criteri e le condizioni per l'esercizio della professione di guida turistica e i principi fondamentali e uniformi su tutto il territorio nazionale.
Il provvedimento è stato dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, dalla Nota di aggiornamento al DEF 2022 e dal Documento di Economia e Finanza 2023 e dà attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza, laddove, tra le riforme da attuare entro il 2° trimestre 2024 (T2 2024), contempla l'adozione dell'ordinamento delle professioni delle guide turistiche (M1C3-R 4.1 -10).
Le regioni dovranno disciplinare la professione di guida turistica nel rispetto dei princìpi fondamentali previsti dalla presente legge. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Definizione di Guida Turistica
Si definisce guida turistica, il professionista che:
- abbia conseguito il titolo ai sensi dell’articolo 4, che prevede un esame di abilitazione all’esercizio della professione,
- oppure abbia conseguito il riconoscimento della qualifica professionale ai sensi dell’articolo 6, che disciplina l’esercizio sulla base di titoli conseguiti all’estero,
- nonché il soggetto già abilitato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, ai sensi del quale le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte, a domanda, nell’elenco nazionale ed è loro rilasciato il tesserino personale di riconoscimento di cui all’articolo 5, comma 4.
Costituiscono attività propria della professione di guida turistica l’illustrazione e l’interpretazione, nel corso di visite guidate con persone singole o gruppi di persone, del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali.
Contenuto della Legge
La legge è costituita da 14 articoli:
- l’articolo 1 indica le finalità del disegno di legge, ossia disciplina la professione di guida turistica, stabilendone i principi comuni ai sensi dell’articolo 117, comma terzo della Costituzione, che indica le professioni tra le materie a competenza concorrente;
- l’articolo 2 indica la definizione e l’oggetto della professione di guida turistica;
- l’articolo 3 reca alcuni principi riguardo all’esercizio della professione di guida turistica, prevedendo, di norma, il superamento di un esame di abilitazione ai sensi dell’articolo 4 o il riconoscimento della qualifica professionale conseguita all’estero ai sensi dell’articolo 6, con conseguente iscrizione all’elenco di cui all’articolo 5;
- l’articolo 4 precisa i requisiti per l’ammissione e le modalità di svolgimento dell’esame di abilitazione alla professione di guida turistica, indetto, con cadenza almeno annuale, dal Ministero del turismo;
- l’articolo 5 prevede l’istituzione, presso il Ministero del turismo, di un elenco nazionale delle guide turistiche;
- l’articolo 6 detta norme specifiche (salvo rinviare e modificare in alcuni punti le norme generali previste dal D.lgs. n. 206/2007 di recepimento della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali) per l’esercizio in Italia della professione sulla base di titoli conseguiti all’estero, distinguendo i casi in cui essa è svolta su base temporanea e occasionale (in regime di “libera prestazione di servizi”) e i casi in cui è svolta in maniera stabile (cd. “libertà di stabilimento”);
- l’articolo 7 prevede l’istituzione di corsi di specializzazione, nonché obblighi di aggiornamento professionale per le guide turistiche;
- l’articolo 8 prevede la definizione, da parte dell’ISTAT, di una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica e l’attribuzione di uno specifico codice ATECO;
- l’articolo 9 dispone l’ingresso gratuito delle guide turistiche in tutti i siti in cui esercitano la professione o in cui accedono per studio e formazione;
- l’articolo 10 prevede che i compensi professionali debbano essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione;
- l’articolo 11 indica gli obblighi di comportamento a cui sono tenute le guide turistiche;
- l’articolo 12 stabilisce le sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni contenute nel disegno di legge;
- l’articolo 13 stabilisce disposizioni transitorie a favore delle guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della legge;
- l’articolo 14 detta le disposizioni finanziarie, prevedendo le modalità con cui si provvede alle spese da sostenere per lo svolgimento dell’esame di abilitazione alla professione, nonché per la tenuta e la pubblicità dell’elenco nazionale delle guide turistiche.
Regolamento di attuazione della Legge sulla disciplina delle Guide turistiche
Segnaliamo inoltre, che nella Gazzetta Ufficiale del 28.06.2024 n. 150, è stato pubblicato il Regolamento contenente disposizioni applicative per l'attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 14 della legge 13 dicembre 2023, n. 190 relativa alla disciplina della professione di guida turistica (Decreto del Ministero del Turismo del 26.06.2024 n. 88), in particolare relative a:
- Criteri e modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione di guida turistica
- Istituzione dell'elenco nazionale delle guide turistiche
- Condizioni e modalità per l'esercizio della professione di guida turistica sulla base di titoli conseguiti all'estero
- Disciplina dei corsi di specializzazione e di aggiornamento per la professione di guida turistica
- Disciplina delle funzioni di controllo, accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative
- Determinazione dei contributi a carico dei soggetti interessati alle disposizioni di cui al presente regolamento.