• Nautica da diporto

    Nautica da diporto: chiarimenti sul bonus investimenti in beni strumentali nuovi

    L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 33 del 21 dicembre 2023, fornisce alcune precisazioni sul credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive del Sud, rivolto in particolare alle imprese che esercitano, nell’ambito del comparto della nautica da diporto, la propria attività mediante la concessione in uso di unità da diporto mediante contratti di noleggio e di locazione.

    In particolare, i chiarimenti si rendono necessari in considerazione della circostanza per cui le attività qui in esame devono essere svolte nel rispetto delle previsioni contenute nel Codice della nautica da diporto, e, più in generale, nel Codice della navigazione di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, che presentano delle peculiarità in relazione sia alla funzione e regole del contratto di locazione e di quello di noleggio, sia con riferimento all’assunzione della veste di “armatore” (ai sensi degli articoli 265 e ss. del Codice della navigazione e dell’articolo 24-bis del Codice).

    Si tratta del bonus a favore delle imprese che fino al 31 dicembre 2023 “effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027». – che presentano delle peculiarità in relazione sia alla funzione e regole del contratto di locazione e di quello di noleggio, sia con riferimento all’assunzione della veste di “armatore” (articoli 265 e seguenti del Codice della navigazione e dell’articolo 24-bis del Codice della nautica da diporto).

    Per quanto attiene al riconoscimento del bonus sud alle imprese che esercitano attività di locazione e noleggio di unità da diporto, a maggior chiarimento di quanto precisato con la Circolare n. 32/E del 2022, occorre evidenziare che, coerentemente con la ratio della misura (che è quella di agevolare i beni che restino effettivamente impiegati nell’ambito della struttura produttiva dell’impresa destinataria del beneficio e non vengano delocalizzati verso altre strutture produttive), in generale, non comportano la decadenza dal beneficio fiscale i contratti che, considerate le disposizioni ad hoc che regolamentano il comparto della nautica da diporto, lascino in capo al soggetto che ha effettuato l’investimento per l’acquisizione di unità da diporto destinate a essere locate / noleggiate, le responsabilità e i rischi connessi alla navigazione.

    Allegati:
  • Riforma fiscale

    Riforma fiscale: Dlgs riforma dell’Irpef e altre imposte sul reddito pubblicato in GU

    Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30.12.2023 n. 303, il decreto legislativo in materia di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi, in attuazione della Riforma fiscale (Legge n. 111 del 09.08.2023) con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario. 

    Scarica qui il testo del Dlgs Riforma dell'Irpef n. 216 del 30.12.2023.

    Il presente decreto entra in vigore il 31 dicembre 2023 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).

    Il presente decreto, agli articoli da 1 a 3, attua le disposizioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”, finalizzate a realizzare la revisione del sistema di imposizione del reddito delle persone fisiche nonché la graduale riduzione della relativa imposta (IRPEF) in base a principi e criteri direttivi specifici volti a:

    • garantire il rispetto del principio di progressività nella prospettiva del cambiamento del sistema verso un’unica aliquota d’imposta, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta e delle detrazioni dall'imposta lorda;
    • a conseguire il graduale perseguimento dell'equità orizzontale prevedendo, nell'ambito dell'IRPEF, la progressiva applicazione della stessa no tax area e dello stesso onere fiscale per tutte le tipologie di reddito prodotto, privilegiando tale equiparazione innanzitutto tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione.

    Vediamo un breve riepilogo delle disposizioni contenute.

    Revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche

    Solo per il periodo d'imposta 2024, vengono rimodulate le aliquote e gli scaglioni di reddito da applicarsi in sede di determinazione dell’imposta lorda. In particolare, si prevede una riduzione a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote progressive di tassazione del reddito delle persone fisiche, così come segue:

    • 23% per i redditi fino a 28.000 euro;
    • 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
    • 43% per i redditi che superano 50.000 euro.

    A regime, in base all’art. 11, comma 1, del TUIR, la curva delle aliquote IRPEF previste per ciascuno scaglione di reddito è la seguente:

    • fino a 15.000 euro, 23%;
    • oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25%;
    • oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
    • oltre 50.000 euro, 43%.

    Sempre per il 2024, si innalza da 1.880 a 1.955 euro la detrazione prevista per i titolari di redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione) e di alcuni redditi assimilati fino a 15.000 euro.

    In tal modo con la modifica si amplia fino a 8.500 euro la soglia di no tax area prevista per i redditi di lavoro dipendente che viene parificata a quella già vigente a favore dei pensionati.
    Inoltre, si introducono norme volte a garantire la coerenza della disciplina delle addizionali regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova articolazione degli scaglioni.

    Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali

    Si prevede, per il periodo d'imposta 2024, una riduzione di 260 euro della detrazione complessivamente spettante in relazione a particolari spese sostenute dai contribuenti con reddito complessivo superiore a 50.000 euro. Sono fatte salve le detrazioni spettanti per spese sanitarie.

    In particolare, la decurtazione deve essere applicata sulla detrazione spettante per le seguenti tipologie di oneri:

    • gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da altre disposizioni fiscali, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c) del predetto testo unico;
    • le erogazioni liberali a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche di cui all’articolo 15, comma 1.1, del TUIR;
    • le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;
    • le erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore di cui all’articolo 83, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
    • i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

    Ai fini dell’applicazione della decurtazione, il reddito complessivo deve essere assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

    Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni

    Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (anno 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), si introducono incentivi per le nuove assunzioni.

    Le agevolazioni sono realizzate attraverso una maggiorazione del costo del lavoro dei nuovi assunti ai fini della determinazione del reddito e spettano: 

    • ai titolari di reddito d’impresa (soggetti di cui all’articolo 73 del TUIR); 
    • alle imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali; 
    • alle società di persone ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR; 
    • agli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 del TUIR.

    L’agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta 2023 per almeno 365 giorni e presuppone che l’impresa si trovi in condizioni di normale operatività. Sono escluse dall’ambito soggettivo le imprese in liquidazione ordinaria, liquidazione giudiziale (fallimento) o che abbiano fatto ricorso ad altri istituti di risoluzione della crisi di impresa di natura liquidatoria.

    Nell’ambito delle nuove assunzioni è prevista una maggiore incentivazione per particolari categorie di dipendenti che si ritiene necessitino di ulteriore tutela, quali, tra le altre:

    • lavoratori “molto svantaggiati” ai sensi della normativa europea; 
    • persone con disabilità; 
    • minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare;
    •  donne di qualsiasi età con almeno due figli minori; 
    • giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile;
    • ex percettori del reddito di cittadinanza che non integrino i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione.

  • PRIMO PIANO

    Riforma fiscale: Dlgs in materia di Fiscalità internazionale pubblicato in GU

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28.12.2023 serie generale n.301 il decreto legislativo del 27 dicembre 2023 n. 209 in materia di fiscalità internazionale, in attuazione della Riforma fiscale (Legge n. 111 del 09.08.2023). 

    Scarica qui il testo del Dlgs del 27.12.2023 n. 209 Fiscalità internazionale.

    Come precisato nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri, il testo introduce norme volte:

    • alla revisione della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società quale criterio di collegamento all’imposizione, in coerenza con le prassi internazionali e con le convenzioni per evitare le doppie imposizioni;
    • a conformare il sistema d’imposizione sul reddito a una maggiore competitività sul piano internazionale, anche attraverso specifiche norme di vantaggio per i lavoratori impatriati e per le imprese o attività produttive che ritornano a investire in Italia (reshoring);
    • al recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, volta a garantire un livello d’imposizione fiscale minimo globale per i grandi gruppi multinazionali d’imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell’Unione (global minimum tax);
    • alla semplificazione e razionalizzazione del regime delle società estere controllate.

    Brevemente alcune delle disposizioni previste.

    Residenza fiscale persone fisiche e persone giuridiche

    Per quanto riguarda la Residenza delle persone fisiche, la modifica normativa sostituisce il comma 2 dell’articolo 2 del Testo unico delle imposte sui redditi. Si stabilisce che ai fini delle imposte sui redditi si considerano
    residenti
    le persone che per la maggior parte del periodo
    d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno
    la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio
    nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini
    dell’applicazione della presente disposizione, per domicilio
    si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale,
    le relazioni personali e familiari della persona. Salvo
    prova contraria, si presumono altresì residenti le persone
    iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle
    anagrafi della popolazione residente.

    Per quanto riguarda la Residenza delle società e degli enti, la disposizione in esame riformula il comma 3 dell’articolo 73 del TUIR in materia di residenza delle società e degli enti con l’obiettivo di assicurare maggiore certezza giuridica, tenendo anche conto delle prassi internazionali e dei criteri per la definizione della residenza previsti dalle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni. Vengono eliminati i riferimenti al criterio dell’oggetto principale, che ha dato luogo a controversie e rischi di doppia imposizione, e al criterio della sede dell’amministrazione.

    La residenza di società ed enti viene per contro ricondotta a tre criteri

    • il criterio della “sede legale”, con carattere formale, che rappresenta un elemento di necessaria continuità con la normativa in vigore anteriormente alla riforma;
    • il criterio della “sede di direzione effettiva” e quello della “gestione ordinaria in via principale”, che presentano aspetti innovativi e hanno natura sostanziale, riguardando rispettivamente il luogo in cui sono assunte le decisioni strategiche e si svolgono concretamente le attività di gestione della società o ente.

    Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati

    Si introduce un nuovo regime fiscale agevolativo in favore dei lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, che sostituisce il regime attualmente vigente in favore dei lavoratori impatriati di cui all’art. 16 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147.

    In particolare, viene stabilito che il nuovo regime si applica ai contribuenti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del TUIR e che percepiscono redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo.

    Per tali contribuenti è previsto un abbattimento dell’imponibile fiscale del 50% su un ammontare di reddito non superiore a 600.000 euro al ricorrere delle seguenti condizioni:

    • i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per almeno quattro anni (per un periodo di tempo corrispondente a quello di cui al comma 3, secondo periodo);
    • i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento. Se il lavoratore presta l’attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all’estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all’estero è di:
      • sei periodi d’imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
      • sette periodi d’imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
    • l’attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato;
    • i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

    Global minimum tax

    Si recepisce la direttiva (UE) 2022/2523, seguendo l’approccio comune condiviso a livello internazionale in base alla guida tecnica dell’OCSE sull’imposizione minima globale, con l’introduzione, tra l’altro, di:

    • un’imposta minima nazionale dovuta in relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia, appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale e soggette a una bassa imposizione;
    • un regime sanzionatorio, conforme a quello vigente in materia di imposte sui redditi, per la violazione degli adempimenti riguardanti l’imposizione minima dei gruppi multinazionali e nazionali di imprese e un regime sanzionatorio effettivo e dissuasivo per la violazione dei relativi adempimenti informativi.
    • La direttiva recepisce nel mercato unico il nucleo principale dell’accordo globale sul cosiddetto “secondo pilastro” o “Pillar 2” raggiunto in sede OCSE/G20, che mira ad introdurre una tassazione minima effettiva delle imprese multinazionali a livello globale (“global minimum tax”). L’obiettivo della global minimum tax consiste nel raggiungere un livello di parità concorrenziale tra imprese a livello globale, fermare la corsa al ribasso delle aliquote e promuovere efficienti decisioni di investimento e localizzazione delle attività d’impresa.

    Allegati:
  • PRIMO PIANO

    Diritto annuale Camera di Commercio 2024: pubblicati gli importi

    Il MIMIT ha pubblicato con nota del 20.23.2023 n. 383421, le misure del diritto CCIAA 2024.

    Si ricorda che il diritto annuale è dovuto ad ogni singola Camera di Commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle imprese, e da ogni soggetto iscritto nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative, REA (a norma dell'articolo 18, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dall'articolo 1, comma 19, D.lgs. 15 febbraio 2010, n.23) per le finalità previste all'articolo 18 della stessa legge n. 580/1993 e successive modifiche. 

    Confermata la riduzione percentuale del 50% dell'importo del diritto camerale, come determinato per l'anno 2014, stabilita a decorrere dall'anno 2017 dall'art. 28, c. 1 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114. 

    Si riportano qui in allegato le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2024, evidenziando che le misure sono state indicate nel loro importo esatto, mentre ai fini del versamento dell’importo complessivo da versare a ciascuna camera di commercio occorre, quando necessario, provvedere all’arrotondamento all’unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota di questo Ministero n. 19230 del 30 marzo 2009 e cioè applicando un unico arrotondamento finale, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi, sull’intero importo dovuto dall’impresa (comprensivo dell’importo dovuto per le eventuali unità locali ubicate nella medesima provincia).

    Inoltre, con il decreto 23 febbraio 2023, il MIMIT ha autorizzato, per il triennio 2023-2025, l’incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20% per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell’allegato A) del medesimo decreto.

    Allegati:
  • Concorsi e offerte di lavoro

    Portale InPa di reclutamento nella PA: in GU il decreto con le modalità di funzionamento

    Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2023, il DPCM del 3 novembre 2023 recante l'individuazione delle modalità di funzionamento del portale www.InPA.gov.it, il portale per il reclutamento del personale della PA rivolta a cittadini e Pubbliche Amministrazioni.

    L'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche avviene mediante concorsi pubblici, orientati alla massima partecipazione e alla individuazione delle competenze qualificate, che si svolgono secondo le modalità definite nel DPR 9 maggio 1994, n. 487.

    Dati richiesti in fase di registrazione

    Per la registrazione al Portale del reclutamento sono richiesti:

    • la maggiore età;
    • l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un domicilio digitale a cui ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura cui intende partecipare, ivi inclusa quella relativa all'eventuale assunzione in servizio;
    • un recapito telefonico;
    • la dichiarazione di avvenuta lettura dell'informativa sul trattamento dei dati personali.

    La registrazione al Portale del reclutamento è gratuita e può essere realizzata mediante i sistemi di identificazione (SPID, CIE e CNS).

    All'interno del Portale l'interessato compila il proprio curriculum vitae in un'apposita sezione dedicata, indicando: 

    • il cognome e il nome; 
    • il codice fiscale; 
    • il luogo di nascita; 
    • la data di nascita; 
    • il sesso; 
    • di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, o di essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2; 
    • l'indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, il proprio indirizzo PEC o un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, unitamente a un recapito telefonico;
    • il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
    • il titolo di studio posseduto o l'abilitazione professionale, con indicazione dell'università o dell'istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento. Se il titolo di studio è stato conseguito all'estero il candidato indica gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano o dichiara che provvedera' a richiedere l'equiparazione; 
    • la specializzazione posseduta o la professionalità esercitata;
    • le documentate esperienze professionali e gli altri titoli posseduti al momento della compilazione e dell'aggiornamento del proprio curriculum vitae.

    Compilazione e presentazione delle candidature

    L'interessato che si registra al Portale accede all'apposita sezione della candidatura selezionando uno specifico bando o avviso d'interesse attraverso le funzioni di ricerca.

    Per la compilazione della candidatura tramite il Portale del reclutamento sono richiesti i requisiti previsti dal bando o dall'avviso di interesse, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

    Ai fini della compilazione della candidatura, il candidato può replicare, mediante specifica funzionalità presente nel Portale, le informazioni d'interesse necessarie già presenti nel curriculum vitae compilato in fase di registrazione ed eventualmente aggiornato negli accessi successivi.

    La domanda di partecipazione viene salvata automaticamente nella pagina personale dell'utente e conservata ai fini dell'eventuale proposizione della candidatura che potrà avvenire entro il termine previsto dallo specifico bando o avviso.

    L'interessato riceve comunicazioni, connesse alla candidatura compilata e non trasmessa, tramite posta elettronica prima della scadenza dello specifico bando o avviso volte ad informare l'utente dell'imminente scadenza del termine per la proposizione della candidatura.

    La trasmissione della candidatura si perfeziona tramite verifica da parte dell'interessato dei dati inseriti e successivo invio, contestualmente, è possibile aggiornare il proprio curriculum vitae con le informazioni d'interesse inserite in fase di candidatura.

  • Mettersi in proprio

    Disciplina della guida turistica: il testo della legge pubblicato in GU

    Pubblicata nella GU del 16.12.2023 n. 293 la legge contenente disposizioni sulla disciplina della professione di guida turistica, la Legge del 13 dicembre 2023 n. 190 in vigore dal 17 dicembre 2023, con la quale si stabiliscono i criteri e le condizioni per l'esercizio della professione di guida turistica e i principi fondamentali e uniformi su tutto il territorio nazionale.

    Il provvedimento è stato dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, dalla Nota di aggiornamento al DEF 2022 e dal Documento di Economia e Finanza 2023 e dà attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza, laddove, tra le riforme da attuare entro il 2° trimestre 2024 (T2 2024), contempla l'adozione dell'ordinamento delle professioni delle guide turistiche (M1C3-R 4.1 -10).

    Le regioni dovranno disciplinare la professione di guida turistica nel rispetto dei princìpi fondamentali previsti dalla presente legge. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

    Definizione di Guida Turistica

    Si definisce guida turistica, il professionista che:

    • abbia conseguito il titolo ai sensi dell’articolo 4, che prevede un esame di abilitazione all’esercizio della professione,
    • oppure abbia conseguito il riconoscimento della qualifica professionale ai sensi dell’articolo 6, che disciplina l’esercizio sulla base di titoli conseguiti all’estero,
    • nonché il soggetto già abilitato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, ai sensi del quale le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte, a domanda, nell’elenco nazionale ed è loro rilasciato il tesserino personale di riconoscimento di cui all’articolo 5, comma 4.

    Costituiscono attività propria della professione di guida turistica l’illustrazione e l’interpretazione, nel corso di visite guidate con persone singole o gruppi di persone, del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali.

    Contenuto della Legge

    La legge è costituita da 14 articoli:

    • l’articolo 1 indica le finalità del disegno di legge, ossia disciplina la professione di guida turistica, stabilendone i principi comuni ai sensi dell’articolo 117, comma terzo della Costituzione, che indica le professioni tra le materie a competenza concorrente;
    • l’articolo 2 indica la definizione e l’oggetto della professione di guida turistica;
    • l’articolo 3 reca alcuni principi riguardo all’esercizio della professione di guida turistica, prevedendo, di norma, il superamento di un esame di abilitazione ai sensi dell’articolo 4 o il riconoscimento della qualifica professionale conseguita all’estero ai sensi dell’articolo 6, con conseguente iscrizione all’elenco di cui all’articolo 5;
    • l’articolo 4 precisa i requisiti per l’ammissione e le modalità di svolgimento dell’esame di abilitazione alla professione di guida turistica, indetto, con cadenza almeno annuale, dal Ministero del turismo;
    • l’articolo 5 prevede l’istituzione, presso il Ministero del turismo, di un elenco nazionale delle guide turistiche;
    • l’articolo 6 detta norme specifiche (salvo rinviare e modificare in alcuni punti le norme generali previste dal D.lgs. n. 206/2007 di recepimento della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali) per l’esercizio in Italia della professione sulla base di titoli conseguiti all’estero, distinguendo i casi in cui essa è svolta su base temporanea e occasionale (in regime di “libera prestazione di servizi”) e i casi in cui è svolta in maniera stabile (cd. “libertà di stabilimento”);
    • l’articolo 7 prevede l’istituzione di corsi di specializzazione, nonché obblighi di aggiornamento professionale per le guide turistiche;
    • l’articolo 8 prevede la definizione, da parte dell’ISTAT, di una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica e l’attribuzione di uno specifico codice ATECO;
    • l’articolo 9 dispone l’ingresso gratuito delle guide turistiche in tutti i siti in cui esercitano la professione o in cui accedono per studio e formazione;
    • l’articolo 10 prevede che i compensi professionali debbano essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione;
    • l’articolo 11 indica gli obblighi di comportamento a cui sono tenute le guide turistiche;
    • l’articolo 12 stabilisce le sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni contenute nel disegno di legge;
    • l’articolo 13 stabilisce disposizioni transitorie a favore delle guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della legge;
    • l’articolo 14 detta le disposizioni finanziarie, prevedendo le modalità con cui si provvede alle spese da sostenere per lo svolgimento dell’esame di abilitazione alla professione, nonché per la tenuta e la pubblicità dell’elenco nazionale delle guide turistiche.

    Regolamento di attuazione della Legge sulla disciplina delle Guide turistiche

    Segnaliamo inoltre, che nella Gazzetta Ufficiale del 28.06.2024 n. 150, è stato pubblicato il Regolamento contenente disposizioni applicative per l'attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 14 della legge 13 dicembre 2023, n. 190 relativa alla disciplina della professione di guida turistica (Decreto del Ministero del Turismo del 26.06.2024 n. 88), in particolare relative a:

    • Criteri e modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione di guida turistica
    • Istituzione dell'elenco nazionale delle guide turistiche
    • Condizioni e modalità per l'esercizio della professione di guida turistica sulla base di titoli conseguiti all'estero
    • Disciplina dei corsi di specializzazione e di aggiornamento per la professione di guida turistica
    • Disciplina delle funzioni di controllo, accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative
    • Determinazione dei contributi a carico dei soggetti interessati alle disposizioni di cui al presente regolamento.

    Allegati:
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    Decreto proroghe 2023 convertito in legge

    Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge del 27.11.2023 n. 170 di conversione, con modificazioni, del Decreto legge del 29.09.2023 n. 132 che introduce disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.

    Scarica il testo del Decreto legge del 29.09.2023 n. 132 coordinato con le modifiche apportate. 

    Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi, per facilità di lettura.

    Sono diverse le proroghe delle scadenze contenute nel testo del nuovo provvedimento, vediamo quali.

    • riaperti i  termini del ravvedimento speciale: possibilità di regolarizzare la posizione dei contribuenti mediante versamento in un'unica soluzione del dovuto, entro il 20 dicembre 2023, nonché la rimozione di eventuali regolarità e omissioni entro la medesima data.  
    • proroga al 31 dicembre 2023 della possibilità di richiedere l’accesso alle garanzie statali per l’acquisto della prima casa, estese fino all’80% del capitale, a favore di giovani di età inferiore a 36 anni e giovani coppie con ISEE non superiore a 40 mila euro annui;
    • proroga al 15 novembre 2023 (in luogo del 30 settembre 2023) del termine per il versamento dell’imposta sostitutiva (stabilita nella misura del 14%) e del primo versamento rateizzato, sul reddito derivante dalle cripto-attività;
    • I versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, dovuti dai soggetti che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nel medesimo periodo, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, si considerano tempestivi se effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, in un’ unica soluzione entro il 31 ottobre 2023.
    • proroga al 30 novembre 2023 del termine per perfezionare le operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni (immobili e mobili registrati) non strumentali ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali. Inoltre, prevede la rimodulazione del versamento di tale imposta sostitutiva che dovrà essere effettuato in unica soluzione entro la stessa data del 30 novembre 2023;
    • differimento al 15 ottobre 2023 del termine di decadenza entro il quale il risparmiatore avente diritto all’indennizzo (FIR) deve comunicare l’eventuale variazione del codice IBAN già indicato ai fini dell’accredito;
    • anticipato, dal 31 dicembre 2023 al 16 novembre 2023, il termine entro il quale le imprese energivore, gasivore, e non, possono usufruire, tramite compensazione o cessione, del credito di imposta per la spesa sostenuta per l’acquisto dell’energia elettrica o del gas, in relazione al primo trimestre 2023 e al secondo trimestre 2023;
    • prorogato, dal 1° ottobre al 1° dicembre 2023, la vigenza in carica dei componenti della Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE), operante presso l’AIFA;
    • proroga, dal 7 ottobre al 7 dicembre 2023, il termine per il completamento dei lavori relativi alle candidature per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) dei professori universitari di prima e seconda fascia;
    • fino al 31 dicembre 2023 è autorizzata la spesa di 55,6 milioni di euro al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico.

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