• Agricoltura

    Promozione e sviluppo imprenditoria giovanile in agricoltura: la legge pubblicata in GU

    Pubblicata in GU n. 72 del 26.03.2024, la Legge del 25 marzo 2024 n. 36 per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo.

    Il testo originario della proposta di legge, composto di 18 articoli, nel corso dell'esame in sede referente è stato modificato in più punti e sono state introdotte nuove disposizioni.

    Il testo ora si compone di 13 articoli, divisi in cinque Capi.

    Finalità della legge è quella di promuovere e sostenere l’imprenditoria giovanile nel settore agricolo e rilanciare il sistema produttivo agricolo mediante interventi per favorire l’insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo, nel rispetto della normativa dell’Unione europea.

    Vediamo brevemente alcune delle disposizioni previste.

    Definizione di Impresa giovanile agricola

    Sono definiti «impresa giovanile agricola» o «giovane imprenditore agricolo» le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, quando ricorra una delle seguenti condizioni:

    1. il titolare sia un imprenditore agricolo di età compresa tra 18 e 41 anni;
    2. nel caso di società di persone e di società cooperative, comprese le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, almeno la metà dei soci sia costituita da imprenditori agricoli di età compresa tra 18 e 41 anni;
    3. nel caso di società di capitali, almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di età compresa tra 18 e 41 anni e gli organi di amministrazione siano composti, per almeno la metà, dai medesimi soggetti.

    Regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili nell’agricoltura

    I soggetti di cui sopra, che intraprendono un’attività d’impresa hanno la facoltà di optare per un regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, determinata applicando l’aliquota del 12,5% alla base imponibile costituita dal reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta.

    Il predetto regime si applica limitatamente alle attività agricole diverse da quelle per le quali il reddito è determinato forfetariamente ovvero ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
    L’opzione ha effetto per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro periodi d’imposta successivi.

    Il beneficio è riconosciuto a condizione che tali soggetti non abbiano esercitato nei tre anni precedenti altra attività d’impresa e che siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legislazione vigente in materia.

    Agevolazioni in materia di compravendita di fondi rustici

    Si prevedono agevolazioni in materia di compravendita di terreni agricoli e loro pertinenze.

    Per i contratti di compravendita aventi ad oggetto l'acquisto di terreni agricoli e delle loro pertinenze di valore non superiore a 200.000 euro, stipulati dai soggetti di cui all'art. 2, i compensi per l'attività notarile sono determinati in misura non superiore a quanto previsto dalla Tabella A) – Notai del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto della metà.

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Pubblicato il testo della NADEF in vista della Legge di Bilancio 2024

    Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 27 settembre 2023, ha approvato la Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (NADEF) 2023, che aggiorna il quadro programmatico di finanza pubblica per il periodo 2024-2026 rispetto a quello contenuto nel Documento di economia e finanza dello scorso aprile (DEF 2023).

    Ricordiamo che il Governo è tenuto a presentare alle Camere entro il 27 settembre di ogni anno, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, per le conseguenti deliberazioni parlamentari.

    Come precisato nella premessa del testo della nota, dopo una buona partenza nei primi mesi del 2023, nel secondo trimestre la crescita dell’economia italiana ha subìto una temporanea inversione di tendenza, risentendo dell’erosione del potere d’acquisto delle famiglie dovuto all’elevata inflazione, della permanente incertezza causata dalla guerra in Ucraina, della sostanziale stagnazione dell’economia europea e della contrazione del commercio mondiale.

    Alla luce della modesta crescita dell’attività economica prefigurata dalle stime interne per il secondo semestre, tali fattori portano a rivedere al ribasso la previsione di crescita annuale del prodotto interno lordo (PIL) in termini reali del 2023 dall’1,0 per cento del DEF allo 0,8 per cento e la proiezione tendenziale a legislazione vigente per il 2024, dall’1,5 per cento all’1,0 per cento.

    Resta invece sostanzialmente invariata, rispetto al DEF, la proiezione tendenziale di crescita del PIL per il 2025, all’1,3 per cento, mentre quella per il 2026 migliora marginalmente, dall’1,1 per cento all’1,2 per cento.

    Per quanto riguarda la finanza pubblica, gli andamenti dell’indebitamento netto della PA e del fabbisogno di cassa del settore pubblico nell’anno in corso hanno fortemente risentito dell’impatto dei crediti di imposta legati agli incentivi edilizi introdotti durante la pandemia, in particolare del superbonus. A tale impatto si è aggiunto l’effetto del rialzo dei tassi di interesse sul costo del finanziamento del debito pubblico e della discesa dei prezzi all’importazione sul gettito delle imposte indirette.

    La revisione al rialzo delle stime di erogazione degli incentivi edilizi comporta maggiori compensazioni fiscali e, pertanto, un fabbisogno di cassa del settore pubblico che resterà elevato lungo tutto il triennio coperto dalla prossima legge di bilancio.

    Gli interventi previsti dal disegno di legge di bilancio che il Governo intende presentare riflettono tale impostazione:

    • conferma del taglio al cuneo fiscale sul lavoro anche nel 2024;
    • prima fase della riforma fiscale;
    • sostegno alle famiglie e alla genitorialità, attraverso sostegno delle famiglie con più di due figli.
    • prosecuzione dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego, anche con particolare riferimento alla sanità;
    • conferma degli investimenti pubblici, con priorità a quelli del PNRR;
    • rifinanziamento delle politiche invariate.

    La riforma fiscale è una delle principali iniziative strutturali che il Governo intende mettere in campo.

    La legge di bilancio finanzierà l’attuazione della prima fase della riforma, con il passaggio dell’imposta sui redditi delle persone fisiche a tre aliquote e il mantenimento della flat tax per partite IVA e professionisti con ricavi ovvero compensi inferiori a 85 mila euro.

    La riforma ridurrà la pressione fiscale sulle famiglie, giacché essa sarà solo parzialmente coperta da una revisione delle spese fiscali.

    Sempre nell’ottica di un recupero del reddito disponibile delle famiglie, la legge di bilancio finanzierà anche il rinnovo contrattuale del pubblico impiego, con una particolare attenzione al settore sanitario.

    Allegati:
  • Stranieri in Italia

    Decreto flussi triennale 2023-2025: testo in GU

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale  N. 231 del 3 ottobre 2023 il decreto per presidente del Consiglio dei Ministri  27 settembre  2023  riguardante la Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei  lavoratori  stranieri per il triennio 2023-2025.

    Il decreto annunciato già molte settimane fa  , prevede Criteri specifici per i flussi di ingresso   nell'ambito delle quote  stabilite  dal testo unico e dal decreto-legge  n.  20 del 2023 ovvero 

    •   previsione di quote preferenziali  riservate  ai  lavoratori  di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano,  promuovono  per i propri cittadini campagne mediatiche contro i traffici  migratori irregolari
    •   assegnazione  di quote di  lavoratori  agricoli ,  con  priorita' rispetto ai nuovi richiedenti,  ai  datori  di  lavoro  che non  sono  risultati  assegnatari  di  tutta  o  di  parte  della  manodopera richiesta; 
    •   riattivazione di  una  quota  specifica  per  gli  addetti  ai  settori dell'assistenza familiare e socio-sanitaria. 
    •  incremento degli  ingressi  al  di fuori delle quote; 
    •  previsione,  di  ingressi  per  lavoro  subordinato, anche a carattere stagionale, di  cittadini  di  Paesi  con  i  quali  l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio; 
    •  potenziamento, delle  attivita'  di  istruzione  e  formazione professionale e civico-linguistica organizzate  nei  Paesi di origine  e  conseguente  aumento  degli  ingressi  dei  lavoratori  che  abbiano  completato  tali   attivita'; 
    •  valorizzazione dei percorsi  di  studio  e  di  formazione  di  cittadini stranieri in Italia,  anche  mediante  la  conversione,   in  permessi di soggiorno per motivi di lavoro, al di fuori delle  quote,  dei permessi rilasciati per motivi di studio e formazione. 

    All'articolo 5 il DPCM  prevede che gli   ingressi complessivi nell'ambito delle quote   per  motivi  di 

    1.  lavoro  subordinato stagionale e  non  stagionale  e 
    2.   lavoro  autonomo sono: 

        a) 136.000 unita' per l'anno 2023; 

        b) 151.000 unita' per l'anno 2024; 

        c) 165.000 unita' per l'anno 2025. 

    Ingressi lavoro subordinato non stagionale 

    L'art. 6 specifica che nell'ambito dele quote complessive sopracitate sono previsti ingressi  :

    per motivi di lavoro subordinato non  stagionale  nei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi,  dell'edilizia, turistico-alberghiero,  della  meccanica,  delle   telecomunicazioni,  dell'alimentare, della cantieristica navale, del trasporto passeggeri  con autobus, della pesca, degli acconciatori,  degli  elettricisti  e

    degli idraulici e di lavoro autonomo, cittadini  stranieri  residenti  all'estero entro le seguenti quote: 

        a) 53.450 unita' per  l'anno  2023,  di  cui  52.770  per  lavoro subordinato e 680 per lavoro autonomo; 

        b) 61.950 unita' per  l'anno  2024,  di  cui  61.250  per  lavoro  subordinato e 700 per lavoro autonomo; 

        c) 71.450 unita' per  l'anno  2025,  di  cui  70.720  per  lavoro  subordinato e 730 per lavoro autonomo. 

    Ingressi nell'ambito delle quote per lavoro stagionale agricolo e turistico

      1. Nell'ambito delle quote complessive i  sono ammessi in Italia per motivi di  lavoro  subordinato  stagionale  nei  settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini  dei  Paesi  di  cui all'art. 6, comma 3, lettera a), residenti  all'estero  entro  le seguenti quote: 

        a) 82.550 unita' per l'anno 2023; 

        b) 89.050 unita' per l'anno 2024; 

        c) 93.550 unita' per l'anno 2025. 

    Decreto flussi triennale decorrenza e  scadenza domande 2023

    I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta  al  lavoro per gli ingressi  decorrono per l'anno 2023: 

        a) per gli ingressi di cui all'art. 6, comma 3 lettera a),  dalle  ore  9,00  del  sessantesimo   giorno   successivo   alla   data  di pubblicazione (2 dicembre)   fino a  concorrenza  delle  rispettive  quote  o,  comunque, entro il 31 dicembre 2023; 

        b) per gli ingressi di cui all'art. 6, comma  3,  lettera  b),  e  commi 4, e 5 dalle ore 9,00  del  sessantaduesimo  giorno  successivo

    alla data  di  pubblicazione  (4 dicembre) fino  a   concorrenza   delle  rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023; 

        c) per gli  ingressi  di  cui  all'art.  7  dalle  ore  9,00  del  settantesimo  giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione    nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana (12 dicembre)  fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque,  entro  il  31  dicembre 2023; 

  • ISEE

    Decreto Energia 2023: il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge del 29.09.2023 n. 131 (c.d. Decreto Energia) contenente “misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio”.

    Scarica il testo del decreto legge del 29.09.2023 n. 131

    Diverse le misure previste, tra cui un buono benzina ovvero un contributo economico che dovrebbe integrare la Carta spesa Dedicata a te per le famiglie con ISEE sono una certa soglia e il rinnovo delle agevolazioni sulle bollette nonchè il rafforzamento dei bonus sociali anche per il 4° trimestre 2023 sui costi dell'energia elettrica e gas e l'incremento delle borse di studio universitarie.

    Inoltre il decreto contiene diverse proroghe riguardanti tra le altre la garanzia prima casa e le agevolazioni per gli under 36 e misure di emersione di irregolarità.

    Di seguito piu in dettaglio le misure.

    Misure in materia di energia e per sostenere il potere di acquisto delle famiglie

    Anche per il 4° trimestre 2023 e fino al 31 dicembre 2023 vengono prorogate le seguenti misure:

    • riduzione delle bollette dell’energia elettrica e del gas a favore dei nuclei familiari economicamente più disagiati (con ISEE fino a 15.000 euro o fino a 30.000 euro se con 4 figli) o con componenti in condizioni di salute gravi; 
    • azzeramento degli oneri di sistema relativi al gas naturale; 
    • riduzione dell’aliquota IVA al 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali e per le forniture di servizi di teleriscaldamento e per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano;
    • al fine di sostenere il potere d’acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell’incremento del costo del carburante, ai beneficiari della social card è riconosciuto un ulteriore contributo nei limiti pro capite derivante dalle somme stanziate,  consentendo l’uso della social card  anche per l’acquisto di carburanti e per l'acquisto di abbonamenti ai trasporti pubblici.

    Sostegno imprese energivore

    Al fine di adeguare la normativa nazionale alla comunicazione 2022/C 80/01 della Commissione europea, del 18 febbraio 2022, a decorrere dal 1° gennaio 2024, accedono alle agevolazioni di cui al comma 4 del presente decreto, le imprese che, nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza di concessione delle agevolazioni medesime, hanno realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:

    1. operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1 alla comunicazione 2022/C 80/01;
    2. operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1 alla comunicazione 2022/C 80/01;
    3. pur non operando in alcuno dei settori di cui alle lettere a) e b), hanno beneficiato, nell’anno 2022 ovvero nell’anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante “Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore”, avendo rispettato i requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) ovvero b), del medesimo decreto.

    Le imprese di cui sopra sono soggette ai seguenti contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico relativi al sostegno delle energie rinnovabili:

    • con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera a), nella misura del minor valore tra il 15% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5 per cento del valore aggiunto lordo dell’impresa;
    • con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera b), nella misura del minor valore tra il 25% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1 per cento del valore aggiunto lordo dell’impresa; 
    • con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera c), nella misura del minor valore: 
      • per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra il 35 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1,5 per cento del valore lordo aggiunto dell’impresa; 
      • per l’anno 2027, tra il 55 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 2,5 per cento del valore lordo aggiunto dell’impresa; 
      • per l’anno 2028, tra l’80 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 3,5 per cento del valore lordo aggiunto dell’impresa.

    Borse di studio università

    Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68) è incrementato per l’anno 2023 dell’importo di 7.429.667 euro, destinato alla corresponsione delle borse di studio per l’accesso alla formazione superiore in favore degli idonei non beneficiari nelle graduatorie degli enti regionali per il diritto allo studio relative all’anno accademico 2022/2023.

    Proroghe di termini e sanatoria corrispettivi 

    Sono presenti nella bozza del decreto legge anche le seguenti disposizioni:

    • il termine riguardante le agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione destinate agli under 36 viene prorogato al 31 dicembre 2023 (di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73);
    • possibile esercitare il ravvedimento operoso entro il 15 dicembre 2023, per i contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi, anche se siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento;

    Altre disposizioni urgenti

    Si segnala infine che il decreto contiene anche :

    • disposizioni tecniche in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese.

    Allegati:
  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Tutela emergenze climatiche: il testo del decreto convertito in legge

    Convertito in Legge n. 127 del 18.09.2023, pubblicata in GU del 23 settembre 2023 n. 223, il decreto legge del 28.07.2023 n. 98 contenente misure di urgenza in materia di trattamenti di integrazione salariale collegati a situazioni climatiche eccezionali, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore.

    Scarica il testo del decreto n. 98/2023 coordinato con la legge di conversione, le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

    Il provvedimento promuove la sottoscrizione di linee-guida e procedure, concordate tra le parti sociali, a tutela dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche, e modifica alcuni termini temporali relativi al contributo di solidarietà da parte di determinati soggetti operanti nel settore energetico e al cosiddetto pay-back nel settore dei dispositivi medici.

    Le misure di cassa integrazione eventi non evitabili –  DL 98 2023

    L'articolo 1 dispone che, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 e determinate da eventi oggettivamente non evitabili, non si applicano i limiti di durata previsti dalla normativa generale per i trattamenti ordinari di integrazione salariale, anche se tali trattamenti sono richiesti dalle imprese operanti nel settore edile, lapideo e delle escavazioni. Si ricorda per gli altri settori è già previsto a regime che i suddetti limiti di durata non si applichino in caso di eventi oggettivamente non evitabili.

    Per i trattamenti derivanti dall'applicazione della suddetta deroga transitoria, si conferma inoltre  che   non è dovuto il contributo addizionale (contributo previsto, in via generale, a carico dei datori di lavoro ammessi ai trattamenti, ordinari o straordinari, di integrazione salariale).

    L'articolo 2 estende in via transitoria, con riferimento alle sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 29 luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l'applicabilità del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) anche ai casi in cui l'attività lavorativa sia ridotta, a causa di intemperie stagionali, in misura pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto. Tale trattamento è invece riconosciuto, a regime, solo per i casi di sospensione per intere giornate.

    I periodi di concessione dei trattamenti in oggetto non sono conteggiati ai fini della durata massima di 90 giornate all'anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del raggiungimento del numero minimo di giornate lavorative annue, pari a 181.

    Si prevede inoltre deroga procedurale, stabilendo che il trattamento venga concesso direttamente dalla sede dell'INPS territorialmente competente, senza la previa deliberazione di una commissione 

    DL 98 2023: protocollo e altre misure 

    L'articolo 3 prevede che i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della Salute garantiscano la convocazione delle parti sociali, al fine della sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l'adozione di linee-guida e procedure concordate per l'attuazione della disciplina generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro  in correlazione  alle emergenze climatiche. Tali intese potranno  essere recepite con decreti dei Ministri medesimi.

    L'articolo 4, differisce al 30 novembre 2023 il versamento della quota parte del contributo di solidarietà da parte di determinati soggetti operanti nel settore energetico (ossia i soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi).

    Inoltre vengono prorogati:

    • dal 31 luglio 2023 al 30 ottobre 2023, il termine per il versamento di importi dovuti a titolo di pay-back dalle aziende fornitrici di dispositivi medici al Servizio Sanitario Nazionale. 
    • dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 il termine entro il quale le risorse, pari a 1.000 milioni di euro, volte ad assicurare un contributo in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati, debbono essere trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

    Allegati:
  • Inail

    Indennizzo danno biologico INAIL 2023: importi e istruzioni

    Con il decreto 105 del 2 agosto 2023 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  ha definito la rivalutazione degli importi degli indennizzi riconosciuti per il danno biologico da  infortuni e malattie professionali .

    A decorrere dal 1 luglio 2023 gli importi sono rivalutati dell'8,1% 

    Si ricorda che invece per il 2022 il decreto del ministero del lavoro  n. 143 2022  aveva fissato la rivalutazione dal 1 luglio 2022 al 1,9% Il 16 settembre 2022 INAIL ha pubblicato la  nuova circolare di istruzioni  n 41 del 12 settembre 2023 in cui precisa che 

    • Per quanto riguarda gli indennizzi in capitale, l’incremento dovuto a titolo di  rivalutazione si applica  sugli importi definiti con provvedimenti a
    • decorrere dal 1° luglio 2023 mentre il valore capitale  è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell’evento
    • Per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2023, la  rivalutazione sarà corrisposta a seguito di accertamento definitivo dei postumi.  
    • Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori  importi eventualmente liquidati a far data dal 1° luglio 2023.
    • Gli importi  della rivalutazione saranno liquidati d’ufficio con le consuete modalità di pagamento e gli interessati riceveranno comunicazione del provvedimento.

    Indennizzo danno biologico: di cosa si tratta

    L'indennizzo INAIL per danno biologico è una prestazione  economica  riconosciuta per gli infortuni  e le malattie professionali  che hanno causato un grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 16% ed il 100%, in vigore dal 2000.

    L'erogazione decorre dal giorno successivo alla guarigione clinica.

    L'importo viene stabilito in relazione al grado di menomazione  e comprende

    • una quota che indennizza il danno biologico provocato dall’infortunio o dalla malattia professionale, commisurata solo alla percentuale di menomazione accertata. L’importo è fissato secondo la “Tabella indennizzo danno biologico in rendita di cui al d.m. 12 luglio 2000  adeguata in seguito con la circolare INAIL  26 /2019, con aumenti  del 40%.
    • una quota per le conseguenze della menomazione sulla capacità dell’infortunato/affetto da malattia professionale di produrre reddito con il lavoro, commisurata al grado accertato e a una percentuale della retribuzione percepita dall’assicurato calcolata sulla base del coefficiente indicato nella “Tabella dei coefficienti” di cui al citato d.m.,

    Per la quota di rendita prevista quale indennizzo del danno biologico, la legge di stabilità 2016 ha introdotto, con effetto dall'anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la rivalutazione annua dei relativi importi.

    Si ricorda che la  rendita  INAIL è soggetta a revisione nelle scadenze previste dalla legge entro il limite di:

    • 10 anni dalla data di decorrenza della rendita da infortunio e di
    •  15 anni dalla data di decorrenza della rendita da malattia professionale

    e può comportare l’aumento/diminuzione/cessazione della stessa, ovvero il riconoscimento dell’indennizzo in capitale.

  • Professione Commercialista, Esperto Contabile, Revisore

    CTU processo civile: regolamento 2023

    È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 2023  il decreto del Ministero della Giustizia 4 agosto 2023 n. 109,  recante il nuovo "Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei  requisiti per l'iscrizione all'albo, nonche' la formazione, la tenuta  e l'aggiornamento dell'elenco nazionale, ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di  procedura civile e disposizioni transitorie, aggiunto, unitamente all'articolo 24-bis, rispettivamente dall'articolo 4, comma 2,  lettere a) e g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e  richiamato dagli articoli 15 e 16 delle stesse disposizioni per l'attuazione, come novellati, dallo stesso articolo 4, comma 2,  lettera b) nn. 1 e 3, lettera c), nn. 1 e 2."

     Il provvedimento è entrato  in vigore il 26 agosto 2023.

    Il decreto  si occupa di  specificare 

    •  ulteriori  categorie nell'albo dei consulenti ulteriori rispetto a quelle  delineate dall’art. 13,
    •   i settori di specializzazione di ciascuna categoria , elencati nellallegato A al DM;
    •  i requisiti per l’iscrizione all’albo e il contenuto della domanda di iscrizione (art. 4)
    •  gli obblighi di formazione continua e gli altri obblighi  per gli iscritti all'albo  (art.5 )
    • le modalità per la verifica dell'assolvimento dell'obbligo di formazione(art. 6);
    • le modalità di sospensione volontaria dall’albo (art. 7);
    • la  comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell’aggiornamento dell’elenco nazionale di cui all’art. 24-bis (art. 8).

    Nell'Allegato B  è riportata la Tabella di equipollenza dei titoli per la categoria MEDICO-CHIRURGICA .

    AGGIORNAMENTO 5 SETTEMBRE 2023 

    E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 4.9.2023 la seguente rettifica:  "Al decreto citato sono apportate le seguenti correzioni: 

    •       al terzo  visto  delle  premesse,  riportato  alla  pagina  14, seconda colonna, dove e' scritto: «Titolo I», leggasi: «Titolo II»; 
    •       all'articolo 3, riportato alla pagina  16,  prima  colonna,  la numerazione dei commi: «2.» e «3.», e'  stata  corretta  in:  «1.»  e «2.»; 
    •     all'articolo 11, riportato alla pagina 18, seconda colonna,  dove  e' scritto: «articolo 37-bis», leggasi: «articolo 1, comma 37-bis,». "

    Requisiti  generali per l'iscrizione agli albi e all'elenco nazionale 

     Gli albi e l'elenco nazionale dei consulenti tecnici operano  esclusivamente in modalita' informatica.   

    L'elenco nazionale contiene, per ogni categoria e settore di  specializzazione:

    •  nome e cognome degli iscritti agli albi 
    • data di  iscrizione all'albo,
    • i provvedimenti di conferimento dell'incarico e
    • gli eventuali provvedimenti di revoca.

     Possono essere iscritti nell'albo coloro che:

     a) sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali; ( Per le professioni non organizzate in ordini o collegi, il professionista deve essere iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalle CCIAA  o ad una delle associazioni professionali inserite nell'elenco di cui  all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4

     b) sono in regola con gli obblighi di formazione professionale  continua, ove previsti e di versamenti contributivi ;

     c) sono di condotta morale specchiata;

     d) sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie  oggetto della categoria di interesse;

     e) hanno residenza anagrafica o domicilio professionale  nel circondario del tribunale. 

    ATTENZIONE I professionisti già iscritti alla data del 26 agosto  mantengono l'iscrizione e possono chiedere  di essere inseriti in uno dei settori di specializzazione e modificare la categoria di appartenenza. Necessario a questo fine allegare  una dichiarazione sostitutiva  relativa al  possesso dei requisiti  previsti dal decreto stesso.

    Coloro che avevano presentato domanda di iscrizione all'albo prima del 26 agosto 2023, ma non sono ancora  stati iscritti  dovranno integrare  le  indicazioni  già  fornite.

    Le scadenza per le domande

    Le domande di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio presso ciascun  Tribunale  possono essere presentate:

    •  tra il 1°  marzo e il 30 aprile e 
    • tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun  anno.

     Il comitato di valutazione  si riunisce almeno due volte l'anno, e provvede all'approvazione  entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda.