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Tutela emergenze climatiche: il testo del decreto convertito in legge
Convertito in Legge n. 127 del 18.09.2023, pubblicata in GU del 23 settembre 2023 n. 223, il decreto legge del 28.07.2023 n. 98 contenente misure di urgenza in materia di trattamenti di integrazione salariale collegati a situazioni climatiche eccezionali, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore.
Scarica il testo del decreto n. 98/2023 coordinato con la legge di conversione, le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Il provvedimento promuove la sottoscrizione di linee-guida e procedure, concordate tra le parti sociali, a tutela dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche, e modifica alcuni termini temporali relativi al contributo di solidarietà da parte di determinati soggetti operanti nel settore energetico e al cosiddetto pay-back nel settore dei dispositivi medici.
Le misure di cassa integrazione eventi non evitabili – DL 98 2023
L'articolo 1 dispone che, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 e determinate da eventi oggettivamente non evitabili, non si applicano i limiti di durata previsti dalla normativa generale per i trattamenti ordinari di integrazione salariale, anche se tali trattamenti sono richiesti dalle imprese operanti nel settore edile, lapideo e delle escavazioni. Si ricorda per gli altri settori è già previsto a regime che i suddetti limiti di durata non si applichino in caso di eventi oggettivamente non evitabili.
Per i trattamenti derivanti dall'applicazione della suddetta deroga transitoria, si conferma inoltre che non è dovuto il contributo addizionale (contributo previsto, in via generale, a carico dei datori di lavoro ammessi ai trattamenti, ordinari o straordinari, di integrazione salariale).
L'articolo 2 estende in via transitoria, con riferimento alle sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 29 luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l'applicabilità del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) anche ai casi in cui l'attività lavorativa sia ridotta, a causa di intemperie stagionali, in misura pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto. Tale trattamento è invece riconosciuto, a regime, solo per i casi di sospensione per intere giornate.
I periodi di concessione dei trattamenti in oggetto non sono conteggiati ai fini della durata massima di 90 giornate all'anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del raggiungimento del numero minimo di giornate lavorative annue, pari a 181.
Si prevede inoltre deroga procedurale, stabilendo che il trattamento venga concesso direttamente dalla sede dell'INPS territorialmente competente, senza la previa deliberazione di una commissione
DL 98 2023: protocollo e altre misure
L'articolo 3 prevede che i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della Salute garantiscano la convocazione delle parti sociali, al fine della sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l'adozione di linee-guida e procedure concordate per l'attuazione della disciplina generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro in correlazione alle emergenze climatiche. Tali intese potranno essere recepite con decreti dei Ministri medesimi.
L'articolo 4, differisce al 30 novembre 2023 il versamento della quota parte del contributo di solidarietà da parte di determinati soggetti operanti nel settore energetico (ossia i soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi).
Inoltre vengono prorogati:
- dal 31 luglio 2023 al 30 ottobre 2023, il termine per il versamento di importi dovuti a titolo di pay-back dalle aziende fornitrici di dispositivi medici al Servizio Sanitario Nazionale.
- dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 il termine entro il quale le risorse, pari a 1.000 milioni di euro, volte ad assicurare un contributo in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati, debbono essere trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
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CTU processo civile: regolamento 2023
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 2023 il decreto del Ministero della Giustizia 4 agosto 2023 n. 109, recante il nuovo "Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonche' la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale, ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, aggiunto, unitamente all'articolo 24-bis, rispettivamente dall'articolo 4, comma 2, lettere a) e g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e richiamato dagli articoli 15 e 16 delle stesse disposizioni per l'attuazione, come novellati, dallo stesso articolo 4, comma 2, lettera b) nn. 1 e 3, lettera c), nn. 1 e 2."
Il provvedimento è entrato in vigore il 26 agosto 2023.
Il decreto si occupa di specificare
- ulteriori categorie nell'albo dei consulenti ulteriori rispetto a quelle delineate dall’art. 13,
- i settori di specializzazione di ciascuna categoria , elencati nell' allegato A al DM;
- i requisiti per l’iscrizione all’albo e il contenuto della domanda di iscrizione (art. 4)
- gli obblighi di formazione continua e gli altri obblighi per gli iscritti all'albo (art.5 )
- le modalità per la verifica dell'assolvimento dell'obbligo di formazione(art. 6);
- le modalità di sospensione volontaria dall’albo (art. 7);
- la comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell’aggiornamento dell’elenco nazionale di cui all’art. 24-bis (art. 8).
Nell'Allegato B è riportata la Tabella di equipollenza dei titoli per la categoria MEDICO-CHIRURGICA .
AGGIORNAMENTO 5 SETTEMBRE 2023
E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 4.9.2023 la seguente rettifica: "Al decreto citato sono apportate le seguenti correzioni:
- al terzo visto delle premesse, riportato alla pagina 14, seconda colonna, dove e' scritto: «Titolo I», leggasi: «Titolo II»;
- all'articolo 3, riportato alla pagina 16, prima colonna, la numerazione dei commi: «2.» e «3.», e' stata corretta in: «1.» e «2.»;
- all'articolo 11, riportato alla pagina 18, seconda colonna, dove e' scritto: «articolo 37-bis», leggasi: «articolo 1, comma 37-bis,». "
Requisiti generali per l'iscrizione agli albi e all'elenco nazionale
Gli albi e l'elenco nazionale dei consulenti tecnici operano esclusivamente in modalita' informatica.
L'elenco nazionale contiene, per ogni categoria e settore di specializzazione:
- nome e cognome degli iscritti agli albi
- data di iscrizione all'albo,
- i provvedimenti di conferimento dell'incarico e
- gli eventuali provvedimenti di revoca.
Possono essere iscritti nell'albo coloro che:
a) sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali; ( Per le professioni non organizzate in ordini o collegi, il professionista deve essere iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalle CCIAA o ad una delle associazioni professionali inserite nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4
b) sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti e di versamenti contributivi ;
c) sono di condotta morale specchiata;
d) sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse;
e) hanno residenza anagrafica o domicilio professionale nel circondario del tribunale.
ATTENZIONE I professionisti già iscritti alla data del 26 agosto mantengono l'iscrizione e possono chiedere di essere inseriti in uno dei settori di specializzazione e modificare la categoria di appartenenza. Necessario a questo fine allegare una dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti previsti dal decreto stesso.
Coloro che avevano presentato domanda di iscrizione all'albo prima del 26 agosto 2023, ma non sono ancora stati iscritti dovranno integrare le indicazioni già fornite.
Le scadenza per le domande
Le domande di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio presso ciascun Tribunale possono essere presentate:
- tra il 1° marzo e il 30 aprile e
- tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno.
Il comitato di valutazione si riunisce almeno due volte l'anno, e provvede all'approvazione entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda.
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Riforma dello Sport: il decreto correttivo 120 di agosto 2023 in Gazzetta Ufficiale
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 206 del 04.09.2023, il Decreto Legislativo del 29.08.2023 n. 120 in tema di enti e lavoratori sportivi, che interviene con disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 attuativi della riforma dello sport (Legge delega n. 86 2019), così come annunciato a giugno dal Consiglio dei Ministri.
Il testo costituisce uno strumento significativo nella promozione e nello sviluppo dello sport in Italia ed è il risultato di un lungo processo di consultazione e collaborazione con gli stakeholder del mondo dello sport, tra cui atleti, federazioni sportive, organizzazioni non profit e altri attori chiave.
L'obiettivo principale di questa riforma è quello di creare un ambiente sportivo più equo, sostenibile ed inclusivo per tutti i cittadini italiani.
Come si leggeva nel comunicato del Dipartimento dello Sport di giugno, tutele, semplificazione e trasparenza sono le parole chiave che identificano il correttivo ai decreti attuativi della delega contenuta nella legge 86/2019 con l’obiettivo di portare migliorie e innovazioni normative nel mondo dello sport, a iniziare dal lavoro sportivo di cui al d.lgs. 36/2021, con il riconoscimento delle dovute tutele a chi opera nel suo ambito, incluse tutele fondamentali come quelle relative alla maternità e alla malattia, in un quadro sostenibile per il mondo del dilettantismo.
Il testo composto da 6 articoli reca disposizioni integrative e correttive dei seguenti decreti legislativi:
- D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, "recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo";
- D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 37, "recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo";
- D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38, "recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi";
- D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, "recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi";
- D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40, "recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali".
Diverse le novità previste, tra le quali si segnalano:
- semplificazioni degli adempimenti in materia di lavoro sportivo;
- potenziamento del registro con l’aggiunta di nuove funzioni;
- previsione di norme specifiche per i giudici di gara;
- norme specifiche per i dipendenti pubblici;
- maggiore flessibilità nella individuazione del tipo di rapporto da instaurare nel lavoro sportivo dilettantistico;
- sostegno al mondo paralimpico, con l’introduzione di una nuova disciplina per la partecipazione a competizioni e ad allenamenti;
- abbassamento a 14 anni dell’età minima per l’apprendistato per l’istruzione secondaria sia nel professionismo che nel dilettantismo;
- un intervento in tema di Irap sulla determinazione della base imponibile;
- creazione di un Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo.
Ricordiamo che precedentemente era già stato pubblicato in GU il Decreto legislativo del 5 ottobre 2022 n. 163, contenente disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 36/2021, le cui norme oggetto delle modifiche, dovevano essere applicate a decorrere dal 1° gennaio 2023, ma con il decreto Milleproroghe 2023, l'entrata in vigore è stata rinviata al 1° luglio 2023.
Allegati: -
Smart working e lavoratori frontalieri: il punto dell’Agenzia delle Entrate
Con la Circolare del 18.08.2023 n. 25, l'Agenzia delle Entrate analizza e sintetizza i più recenti sviluppi, al livello sia nazionale, sia internazionale, riguardanti l’imposizione di talune categorie di lavoratori particolarmente interessate dall’affermarsi di modalità di svolgimento della prestazione che vedono una separazione tra:
- il luogo di svolgimento dell’attività,
- il luogo della residenza
- e il luogo in cui si esplicano gli effetti di tale attività lavorativa.
L’intensificarsi del ricorso a tali forme organizzative, che spesso accompagnano fenomeni di lavoro transfrontaliero o “frontaliero”, coinvolgendo quindi due o più giurisdizioni, ha generato taluni dubbi interpretativi in merito alle regole di tassazione applicabili.
Dopo l’accelerazione della diffusione dovuta al periodo dell’emergenza pandemica Covid19, peraltro, queste modalità di lavoro “agile” o “flessibile”, sono divenute o si avviano a diventare, in determinati settori, modalità “ordinarie” di svolgimento della prestazione lavorativa.
Di conseguenza, particolarmente rilevante appare l’individuazione dei profili fiscali legati al fenomeno di c.d. “mobility of work”.
Con la presente Circolare, l'Agenzia fornisce quindi tutti i chiarimenti in relazione a due ordini di fenomeni, a ciascuno dei quali è dedicata una specifica elaborazione:
- la prima parte fornisce chiarimenti e istruzioni applicative sui profili
fiscali del lavoro da remoto (c.d. smart working), focalizzando l’attenzione sui più recenti orientamenti della prassi sul punto, anche ai fini dell’applicazione dei regimi agevolativi rivolti alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia per svolgere un’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano, disciplinati dall’articolo 16 del dlgs del 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. regime speciale per lavoratori impatriati), nonché dall’articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (regime speciale per docenti e ricercatori); - a seconda parte è, invece, dedicata alla speciale disciplina concernente i lavoratori “frontalieri”, alla luce anche dei recenti sviluppi e del nuovo Accordo internazionale siglato con la Svizzera, e delle novità introdotte dalla relativa legge di ratifica (legge 13 giugno 2023 n. 83, pubblicata nella G.U. n. 151 del 30 giugno 2023).
Tra dette modifiche, si evidenziano l’innovativa definizione di “lavoratore frontaliere”, nonché le nuove regole impositive.
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Delega Fiscale: il testo pubblicato in Gazzetta
E' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 189 del 14 agosto 2023 il testo definitivo della legge Delega al Governo per la riforma fiscale approvato dal Parlamento nelle scorse settimane, si tratta della Legge n. 111 del 09.08.2023 che entra in vigore il 29 agosto 2023 e stabilisce che il Governo adotti entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, i quali dovranno essere adottati, nel rispetto dei principi costituzionali, nonché del diritto dell’Unione europea e internazionale.
Il testo è composto da 23 articoli raggruppati in 5 titoli:
- Titolo I – I principi generali e i tempi di attuazione (artt. 1-4);
- Titolo II – I tributi, raggruppati in imposte sui redditi, Iva e Irap (artt. 5-9), altri tributi indiretti (artt. 10-12), Princìpi e criteri direttivi per la piena attuazione del federalismo fiscale regionale (art. 13) per la revisione del sistema fiscale dei comuni, delle città metropolitane e delle province (art. 14) per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici (art. 15);
- Titolo III – I procedimenti e le sanzioni (artt. 16-20);
- Titolo IV – Testi unici e codici (art. 21);
- Titolo V – Disposizioni finanziarie (art. 22-23).
I principali aspetti della riforma fiscale riguardano quindi:
- la struttura dell'Irpef;
- la revisione della tassazione d'impresa;
- la revisione dell'imposta sul valore aggiunto;
- il graduale superamento dell'Irap;
- la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti, diversi dall'IVA;
- la revisione delle disposizioni in materia di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi;
- il riordino delle disposizioni vigenti in tema di giochi pubblici, fermo restando il modello organizzativo dei giochi pubblici fondato sul regime concessorio e autorizzatorio;
- la revisione dell'attività di accertamento;
- la revisione del sistema nazionale della riscossione.
Decreto legislativi attuativi
In attuazione della delega sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri i seguenti schemi di decreti legislativi che hanno iniziato il loro iter parlamentare:
- Dlgs riforma dell'Irpef e altre imposte sul reddito
- Dlgs in materia di Fiscalità internazionale
- Dlgs riforma dello Statuto dei diritti del contribuente
- Dlgs Semplificazione degli adempimenti tributari
Revisione del sistema di imposizione personale sui redditi (IRPEF)
Fermo restando il principio costituzionale della progressività, la riforma dell'Irpef (art. 5) mira a semplificare il sistema attraverso:
- la revisione e la graduale riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica. A seguito delle modifiche in sede referente sono stati introdotti principi volti a favorire i nuclei familiari comprendenti persone con disabilità e l’occupazione giovanile, oltre che in tema di spopolamento delle aree periferiche del Paese.
- il graduale perseguimento della equità orizzontale prevedendo, in particolare:
- la progressiva applicazione della medesima area di esenzione fiscale e del medesimo carico impositivo IRPEF, indipendentemente dalla natura del reddito prodotto, con priorità per l'equiparazione tra redditi di lavoro dipendente e redditi di pensione;
- la possibilità di consentire la deduzione dal reddito di lavoro dipendente e assimilato, anche in misura forfettizzata, delle spese sostenute per la produzione dello stesso;
- la possibilità per il contribuente di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito di categoria e l'eccedenza dal reddito complessivo;
- l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, in misura agevolata su una base imponibile pari alla differenza tra il reddito del periodo d'imposta e il reddito di periodo più elevato tra quelli relativi ai tre periodi d'imposta precedenti, con possibilità di prevedere limiti al reddito agevolabile e un regime peculiare per i titolari di reddito di lavoro dipendente che agevoli l'incremento reddituale del periodo d'imposta rispetto a quello precedente;
- l'inclusione nel reddito complessivo, rilevante ai fini della spettanza di detrazioni, deduzioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, dei redditi assoggettati ad imposte sostitutive e a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, con esclusione dei redditi di natura finanziaria;
- con particolare riguardo alle modalità di versamento dell'IRPEF dovuta dai lavoratori autonomi, dagli imprenditori individuali e dai contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, è stato introdotto un prioncipio di delega diretto a prevedere una migliore distribuzione del carico fiscale nel tempo, anche mediante la progressiva introduzione della periodicità mensile dei versamenti degli acconti e dei saldi e un'eventuale riduzione della ritenuta d'acconto ed è stato precisato, con riguardo alla tassazione dei collezionisti di opere d'arte, l'esonero dei medesimi da ogni forma dichiarativa di carattere patrimoniale.
Graduale superamento dell'Irap
Secondo quanto disposto dall'art. 8, si prevede il graduale superamento dell’Irap, con priorità per le società di persone, le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, nella prospettiva di istituire una sovraimposta, che assicuri un gettito in misura equivalente, determinata con le medesime regole dell'IRES, con l'esclusione del riporto delle perdite, ovvero con regole particolari per gli enti non commerciali, da ripartire tra le Regioni sulla base dei criteri vigenti in materia di IRAP.
Allegati: -
Decreto PA, Sport, Lavoro e Giubileo convertito in legge: il testo coordinato
E' stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 16 agosto 2023 la legge del 10.08.2023 n. 112 di conversione del decreto legge n. 75 del 22.06.2023 contenente "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025".
Il provvedimento,entrato in vigore dal 23 giugno, era dedicato in buona parte a disposizioni di riorganizzazione e potenziamento del personale delle pubbliche amministrazioni, soprattutto Ministeri e Agenzie nazionali ma interviene inoltre con novità fiscali e procedurali per le attività sportive, oltre che con finanziamenti per periodi di nuova cassa integrazione in deroga e per attività di digitalizzazione e comunicazione nell'ambito del Giubileo 2025.
Vediamo piu in dettaglio le misure riguardanti i diversi settori di intervento e le principali novità della conversione in legge
Pubblica amministrazione: assunzioni, incentivi e riorganizzazione
Il decreto legge contiene:
- disposizioni in materia di organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la modifica dell’assetto organizzativo dell’Ispettorato nazionale del lavoro, per l’assorbimento delle competenze già attribuite all’Agenzia nazionale politiche attive lavoro (ANPAL);
- stanziamento di 50 milioni di euro per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università statali;
- l’incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero della salute;
- disposizioni sull’Agenzia italiana del farmaco (AIFA);
- l’estinzione delle società partecipate dall’Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESACRI);
- norme in materia di Piano oncologico nazionale e per l’attuazione del Registro tumori;
- indennità aggiuntive e aumento dell’organico per la dirigenza penitenziaria;
- il rinvio del termine, attualmente previsto nel 30 giugno 2023, a partire dal quale si applica alle impugnazioni il nuovo “rito cartolare” introdotto dalla riforma “Cartabia”;
- la velocizzazione delle procedure concorsuali per il personale docente, in attuazione di quanto previsto dal PNRR;
- assunzioni a tempo determinato (anche attraverso agenzie di somministrazione), per la durata di un anno, di 30 unità da inquadrare nel profilo di funzionario, per supportare le Prefetture delle province interessate dagli eventi alluvionali.
Attività Sportive
- la previsione che, per le società sportive professionistiche, solo le plusvalenze biennali (e non più annuali) contribuiscono a formare reddito;
- norme sui giudizi sportivi comportanti penalizzazioni di punti, che dovranno iniziare non prima della fine del campionato e concludersi non oltre l’inizio di quello successivo;
- l’eliminazione dell’applicabilità alle società dilettantistiche delle (future) norme di giustizia sportiva relative ai provvedimenti per l’ammissione ai campionati;
- la previsione per le società sportive professionistiche a controlli di natura economico-finanziaria per garantire il regolare svolgimento del campionato;
- un credito d’imposta, per l'anno 2023, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali del settore sportivo che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie;
- un’esenzione dall’IVA (anche) per le attività didattiche e formative svolte dagli organismi riconosciuti dal CONI e dagli enti sportivi senza fini di lucro iscritti al Registro Nazionale delle attività sportive;
- la reintroduzione del vincolo sportivo per gli atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche.
Cassa integrazione straordinaria e Giubileo
- stanziamento di 46,1 milioni di euro per l'anno 2023 per ulteriori periodi di cassa integrazione straordinaria in deroga per aziende di rilevanza strategica nazionale che non hanno concluso i processi di riorganizzazione stabiliti con rappresentanze sindacali e Ministero del lavoro;
- 7.630 mila euro sono destinati alla realizzazione di investimenti di digitalizzazione dei cammini giubilari e di una applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma, funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 e all'accoglienza dei pellegrini.
AGGIORNAMENTO 17 AGOSTO 2023
Decreto 75 2023 convertito in legge
Di particolare rilevanza nella conversione in legge:
- la proroga fino al 30 settembre del credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive
- la conferma dell’esenzione IVA per le prestazioni di servizi connessi con la pratica sportiva, rese nei confronti di persone che “esercitano sport o educazione fisica”, da parte degli enti no profit comprese ASD e SSD .
- la possibilità di delega alle operazioni di vendita da parte del giudice, senza particolari motivazioni, a un professionista iscritto nell’elenco degli abilitati di altro circondario del distretto di Corte d’appello di appartenenza.
Si confermano anche
- le ulteriori settimane di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) in deroga per le aziende che impiegano da 1000 dipendenti da utilizzare entro il 31.12.2023 e
- l'abrogazione dell'equiparazione automatica degli ordini professionali a enti della pubblica amministrazione.
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Modifiche al Codice della proprietà industriale: la Legge pubblicata in GU
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 184 dell'08.08.2023, la legge n. 102 del 24 luglio 2023 che modifica il Codice della Proprietà Industriale (D.lgs. n. 30 del 2005).
Scarica il testo della Legge n. 102/2023 in vigore dal 23 Agosto 2023.
Il provvedimento, composto da 32 articoli e 3 Capi, ha la finalità di perseguire due fondamentali obiettivi:
- il rafforzamento della competitività del sistema Paese e la protezione della proprietà industriale;
- la semplificazione amministrativa e la digitalizzazione delle procedure.
Diverse sono le novità in materia di accesso alla proprietà industriale e di gestione dei brevetti, quali, ad esempio:
- la maggiore tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine, attraverso il divieto di registrazione di marchi evocativi, usurpativi o imitativi;
- la protezione temporanea dei disegni e dei modelli nelle fiere;
- la titolarità delle invenzioni realizzate nell'ambito di università ed enti di ricerca.
Per sciogliere alcuni dubbi interpretativi circa il termine finale di durata dei relativi brevetti, si precisa che il brevetto per invenzione industriale ha una durata di 20 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e scade all'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di deposito della domanda stessa.
Come già previsto dall'articolo 60 attualmente in vigore, viene ribadito che tale brevetto non può essere rinnovato né può esserne prorogata la durata.
Si segnala inoltre che sono stati variati gli importi relativi all’imposta di bollo dovuta per la presentazione delle domande di concessione o registrazione di titoli di proprietà industriale, atti allegati e successive formalità, presso le Camere di commercio e l’Ufficio brevetti e marchi, con trasmissione telematica o consegnate su supporto informatico.
Variazione Imposta di bollo
Come chiarito dalla relazione illustrativa, l'adeguamento degli importi mira ad estendere l'utilizzo del bollo digitale, utilizzabile solo per importi pari a 16 euro e multipli, fino ad un massimo di cinque volte.
L’articolo 31 della legge modifica la misura degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo, apportando all'articolo 1, comma 1-quater, della tariffa, parte I, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le seguenti modificazioni:
- aumento da 42,00 a 48,00 euro dell'importo dovuto per ogni domanda di concessione o di registrazione di marchi d'impresa, novità vegetali, certificati complementari di protezione e topografie di prodotti per semiconduttori (art. 1, comma 1-quater, lettera a));
- diminuzione da 20,00 a 16,00 euro dell'importo dovuto per ogni domanda di concessione o di registrazione di brevetto per invenzione, modello di utilità, disegno e modello ove alla stessa risulti allegatouno o più dei seguenti documenti:
- lettera di incarico a consulente di proprietà industriale o riferimento alla stessa;
- richiesta di copia autentica del verbale di deposito;
- rilascio di copia autentica del verbale di deposito (lettera a-bis));
- diminuzione da 85,00 a 80,00 euro dell'importo dovuto per ogni istanza di trascrizione e relativi allegati (lettera b));
- aumento da 15,00 a 16,00 euro dell'importo dovuto per ogni istanza di annotazione e per tutte le altre istanze diverse da quelle richiamate nei punti precedenti (lettere c) e d)).