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Milleproroghe 2024 convertito in legge: il testo coordinato con le novità
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28.02.2024 la legge del 23 febbraio 2024 n. 18 di conversione del Decreto Milleproroghe (decreto legge del 30 dicembre 2023 n. 215) recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
Scarica il testo del DL del 30.12.2023 n. 215 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, le modifiche sono stampate con caratteri corsivi, ripubblicato e corredato delle relative note.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal 29 febbraio (giorno successivo a quello della sua pubblicazione). Nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2024, si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.
Il testo prevede la proroga di scadenze che riguardano diversi ambiti, tra questi in breve sintesi, segnaliamo i seguenti.
Economia e finanza
- anche per il 2024 divieto di fatturazione elettronica per i soggetti IVA che effettuano prestazioni o cessioni sanitarie (operatori sanitari) nei confronti di consumatori finali persone fisiche (non soggetti IVA),
- prorogati di un anno i termini per la notifica degli atti di recupero in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024,
- anche per il 2024 previste le estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del Superenalotto,
- fino al 31 dicembre 2024, si consente a determinate società cooperative che concedono finanziamenti ai propri soci, di continuare a svolgere la propria attività senza il rispetto dei prescritti obblighi di iscrizione nell’albo degli intermediari finanziari, qualora sussistano determinate condizioni,
- a seguito dell’attacco subito dai sistemi informatici della Regione Molise, non si tiene conto del periodo compreso tra il 7 dicembre 2023 e il 30 gennaio 2024, ai fini del computo dei diversi termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti o successivi, gestiti tramite le afferenti strutture informatiche,
- prorogato al 31 dicembre 2024 il termine relativo alla disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali,
- proroga al 1° gennaio 2025 l’entrata in vigore delle disposizioni di modifica del regime IVA in cui ricadono anche gli enti del Terzo settore (previste dall’art. 5, commi da 5-quater a 15-sexies, del D.L. n. 146 del 2021). Tali disposizioni intervengono sulla disciplina dell'IVA con una serie di modifiche volte a ricomprendere tra le operazioni effettuate nell'esercizio di impresa, o considerate in ogni caso aventi natura commerciale, una serie di operazioni attualmente escluse, ovvero a rendere tali operazioni esenti ai fini dell'imposizione IVA. Inoltre, in attesa della piena operatività delle disposizioni del Codice del terzo settore, si prevede di applicare il regime IVA speciale c.d. forfetario alle operazioni delle organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000,
- estesa la possibilità di usufruire del ravvedimento speciale alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 (comma 12-undecies, inserito dalla Camera).
- esteso il termine per avvalersi dell’agevolazione prevista per l'acquisto della casa da parte di soggetti con età inferiore a 36 anni e con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 40.000, tale misura si applica anche nel caso che il contratto preliminare registrato di acquisto sia stato sottoscritto entro il 31 dicembre 2023, purché la stipula del contratto definitivo avvenga entro il 31 dicembre 2024,
- slitta al 15 marzo 2024 il termine di pagamento della prima (o unica) e della seconda e terza rata della rottamazione-quater. Analoga proroga anche per le popolazioni dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023, con riferimento alla prima e seconda rata.
Salute
Proroga al 31 dicembre 2024 del termine relativo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali anche se privi della specializzazione, nonché del termine relativo alla proroga degli incarichi semestrali di lavoro autonomo per dirigenti medici e personale del ruolo sanitario, collocati in quiescenza, anche non iscritti al competente albo professionale.
Cultura
Proroga al 31 dicembre 2024 del regime di semplificazione (SCIA) per la realizzazione di spettacoli dal vivo, in particolare per spettacoli con un numero massimo non più di 1.000 ma di 2.000 partecipanti.
Infrastrutture e trasporti
Proroga al 31 dicembre 2024 del termine di decorrenza del divieto di circolazione di veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 2. In particolare, proroga al:
- 31 gennaio 2024 il termine, originariamente fissato al 1° gennaio 2024, per le categorie di veicoli Euro 2;
- 15 gennaio 2024 il termine, originariamente fissato al 15 novembre 2023, per le categorie di veicoli Euro 2 da poter esonerare nelle Province autonome di Trento e Bolzano;
- 31 gennaio 2024 il termine ultimo spettante al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’adozione del decreto di esonero delle categorie di veicoli Euro 2 che sono da considerarsi necessari per soddisfare i requisiti di funzionamento del trasporto pubblico locale.
Agricoltura, sovranità alimentare e foreste
- anche per il 2024 prorogate le misure per contenere la diffusione del batterio Xylella fastidiosa;
- proroga al 31 dicembre 2024 del termine per la revisione delle macchine agricole immatricolate dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996 e al 31 dicembre 2025, del termine per la revisione di quelle immatricolate dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019.
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Legge di delegazione europea 2022-2023 pubblicata in Gazzetta Ufficiale
Pubblicata in Gu del 24.02.2024 la Legge di delegazione europea 2022-2023 (Legge del 21.02.2024 n. 15) contenente principi e criteri direttivi specifici per l’esercizio della delega relativa a 10 direttive, nonché per l’adeguamento della normativa nazionale a 7 regolamenti europei.
Il testo consta di 19 articoli, divisi in tre Capi:
- “Disposizioni generali per il recepimento e l’attuazione degli atti dell’Unione europea”,
- “Deleghe al Governo per il recepimento di direttive europee”,
- “Deleghe al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale a regolamenti europei”.
Nell'Allegato A sono elencate le 7 direttive, per il recepimento delle quali non vengono proposti princìpi e criteri direttivi specifici.
Ricordiamo che la legge di delegazione europea è uno dei due strumenti di adeguamento all’ordinamento dell’Unione europea introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea.
In particolare, la legge appena pubblicata, introduce principi e criteri direttivi specifici di delega riferiti ai seguenti atti:
Direttive:
- (UE) 2022/2555 – relativa alla cybersicurezza (art. 3);
- (UE) 2016/343 – relativa al rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (art. 4);
- (UE) 2022/2557 – relativa alla resilienza dei soggetti critici (art. 5);
- (UE) 2021/2167 – relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti (art. 7);
- (UE) 2022/431 – relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (art. 8);
- (UE) 2022/970 – rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione (art. 9);
- (UE) 2022/2380 – relativa all’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri inerenti alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio (art. 10);
- (UE) 2022/2438 – relativa agli organismi nocivi delle piante (art. 11);
- (UE) 2023/958 e 959 – in materia di riduzione di emissione di gas serra (art. 12);
- UE 2022/2464 – relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità (art. 13);
Regolamenti:
- (UE) 2016/161, relativo alle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano (art. 6);
- (UE) 2022/2036, relativo al trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (art. 14);
- (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione (art.15);
- (UE) 2018/848, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (art.16);
- (UE) 2017/625, relativo alla governance europea dei dati (art.17);
- regolamento UE 2023/1113 in materia di trasferimenti fondi e di cripto-attività e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo) (art. 18);
- regolamento europeo (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività (cosiddetto regolamento MiCA) (art.19);
Le direttive ricomprese nell'Allegato A:
- Direttiva (UE) 2021/2101 (del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali);
- Direttiva (UE) 2022/362/UE (del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2022 che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture);
- Direttiva (UE) 2022/542 (del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto);
- Direttiva (UE) 2022/2041 (del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea);
- Direttiva (UE) 2022/2381 (del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure);
- Direttiva (UE) 2023/946 (del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di stabilità migliorati e l'allineamento di tale direttiva ai requisiti di stabilità definiti dall'Organizzazione marittima internazionale);
- Direttiva (UE) 2023/977 (del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio).
Come riportato nelle Schede di lettura del Governo, si riepilogano nella seguente Tabella le direttive dell'Unione europea oggetto di attuazione mediante la legge di delegazione 2022-2023 e la relativa scadenza dei termini di recepimento.
Allegati:Termine di recepimento
Direttive
22 giugno 2023
1) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali
29 dicembre 2023
2) 2021/2167 del Parlamento e del Consiglio relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti
25 marzo 2024
3) 2022/362 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2022 che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l’uso di alcune infrastrutture
5 aprile 2024
4) 2022/431 del parlamento e del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro
31 dicembre 2024
5) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto
15 novembre 2024
6) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativa a salari minimi adeguati nell’Unione europea
28 dicembre 2023
7) 2022/2380 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri inerenti alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio
28 dicembre 2024
8) 2022/2381 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 riguardante il miglioramento dell’equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure
30 giugno 2023
9) 2022/2438 della Commissione relativa agli organismi nocivi delle piante
6 luglio 2024
10) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità
17 ottobre 2024
11) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla cybersicurezza
17 ottobre 2024
12) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla resilienza dei soggetti critici
5 dicembre 2024
13) 2023/946 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 che modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l’inclusione di requisiti di stabilità migliorati e l’allineamento di tale direttiva ai requisiti di stabilità definiti dall’Organizzazione marittima internazionale
31 dicembre 2023
14) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto aereo
7 giugno 2026
15) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione
12 dicembre 2024
16) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio
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Modello 770/2024: online la versione definitiva con le relative istruzioni
L'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del 26 febbraio 2024 n. 61647, ha approvato il Modello 770/2024 definitivo con le relative istruzioni per la compilazione, da utilizzare per comunicare:
- i dati relativi alle ritenute operate nell’anno 2023 ed i relativi versamenti,
- le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria ed
- i versamenti effettuati dai sostituti d’imposta.
Si ricorda che il modello 770/2024 a anche utilizzato per l’indicazione delle compensazioni operate nonché per l’indicazione dei crediti d’imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.
Scarica il modello 770/2024 con le relative istruzioni
La dichiarazione dei sostituti d’imposta si compone di due parti in relazione ai dati in ciascuna di esse richiesti:
- la Certificazione unica, che deve essere utilizzata dai sostituti d’imposta comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2023 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Detta certificazione contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all’assistenza fiscale prestata nell’anno 2023 per il periodo d’imposta precedente.
La trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata entro il 18 marzo 2024 (il 16 marzo quest'anno cade di sabato), presentando la Certificazione Unica 2024. - e il Modello 770, che deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2023, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Deve essere inoltre utilizzato dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative,a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell’anno 2023 ovvero operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni operate ed i crediti d’imposta utilizzati. Deve essere, infine, utilizzato per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora applichino una ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi nelle locazioni brevi.
La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 31 ottobre 2024.
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Riforma fiscale: Dlgs accertamento e concordato preventivo biennale pubblicato in GU
Riforma fiscale: Dlgs in materia di contenzioso tributario pubblicato in GU
Nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21.02.2024, è stato pubblicato il decreto legislativo del 12.02.2024 n. 13 in materia di accertamento tributario e concordato preventivo biennale, in attuazione della Riforma fiscale (Legge n. 111 del 09.08.2023), in vigore dal 22 febbraio.
Il decreto, in attuazione della delega per la riforma fiscale, contiene disposizioni in materia:
- di accertamento tributario, in particolare al fine di una migliore partecipazione del contribuente al procedimento accertativo e per rafforzare forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere;
- di concordato preventivo biennale, al quale potranno accedere i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato.
Il testo mira a coordinare il d.lgs. n. 218/1997 con le norme di attuazione della delega relativa allo Statuto del Contribuente. L'obiettivo principale del decreto è quello di introdurre un obbligo generalizzato del contraddittorio preventivo, che garantisce il diritto del destinatario dell'atto di esporre le sue difese prima del provvedimento impositivo.
Concordato preventivo biennale
Con riferimento all’istituto del Concordato preventivo biennale (CPB), la disposizione introdotta con il presente decreto legislativo si articola in un Titolo suddiviso nei seguenti quattro capi:
- Capo I: disposizioni generali e ambito applicato del CPB;
- Capo II: sono previste le disposizioni del CPB specificatamente riferite ai contribuenti interessati dalla applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- Capo III: sono disciplinate le norme del CPB specificatamente riferite ai contribuenti interessati dalla applicazione del regime forfetario;
- Capo IV: sono definite le disposizioni di coordinamento e chiusura dell’articolato.
In attuazione della legge delega, al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l’adempimento spontaneo, l’articolo 6 del Capo I introduce l’istituto del Concordato preventivo biennale, la cui applicazione è destinata ai contribuenti di minori dimensioni titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo residenti nel territorio dello Stato.
Per l’applicazione del concordato preventivo biennale, l’Agenzia delle entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Vengono disciplinate anche le procedure informatiche a supporto del concordato preventivo e stabilisce che il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Possono accedere al concordato preventivo biennale:
- i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta:
- ottengono un punteggio di affidabilità fiscale pari almeno a 8 sulla base dei dati comunicati;
- non hanno debiti tributari ovvero, hanno estinto quelli che tra essi sono d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.
- gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfettario. Anche per tali contribuenti, si prevede che l’accettazione della proposta dell’Agenzia delle entrate per la definizione biennale del reddito costituisca l’obbligo di dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi d’imposta interessati, nei quali contribuenti saranno inoltre tenuti agli obblighi previsti per i soggetti che aderiscono al regime forfettario. Inoltre, si disciplinano le modalità di individuazione del reddito ai fini del concordato e si disciplina l’ipotesi di rinnovo, cessazione e decadenza dal concordato (come per il concordato per gli ISA).
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Contributi volontari INPS 2024: tabelle e istruzioni
Nella circolare 36 del 21 febbraio 2024 l'istituto nazionale di previdenza sociale aggiorna le tabelle e fornisce le istruzioni per i versamenti minimi e massimi di contribuzione volontaria per il 2024 di
- lavoratori dipendenti non agricoli,
- lavoratori autonomi e collaboratori
In particolare la circolare tratta i seguenti argomenti :
1. Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli
2. Versamenti volontari degli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD e degli iscritti al Fondo Volo e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.
3. Versamenti volontari degli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex IPOST)
4. Versamenti volontari dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti
5. Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD
6. Versamenti volontari nelle gestioni degli artigiani e dei commercianti
7. Versamenti volontari nella Gestione separata
Vediamo le principali indicazioni.
Contributi volontari lavoro dipendente non agricolo
Per quanto riguarda il lavoro dipendente non agricolo la circolare fa presente che a seguito della variazione dell’indice ISTAT pari al 5,4%
per l’anno 2024:
- la retribuzione minima settimanale è pari a 239,44 euro;
- la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% (art. 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438) è pari a 55.008,00 euro;
- il massimale da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo, è pari a 119.650,00 euro.
L'aliquota contributiva per i lavoratori :
- con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995, è pari al 27,87%
- con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è pari al 33%.
Versamenti volontari nelle gestioni degli artigiani e dei commercianti
Il contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali viene determinato secondo i criteri stabiliti dall’articolo 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233, (cfr. la circolare n. 96 del 3 giugno 2003).
Importi e aliquote suddivisi per classi di reddito sono i seguenti:
Artigiani
Classi di reddito
Reddito medio imponibile
Contribuzione mensile
24 %
23,70 %
1
Fino a € 18.415
€ 18.415
€ 368,30
€ 363,70
2
da € 18.416 a € 24.514
€ 21.465
€ 429,30
€ 423,94
3
da € 24.515 a € 30.613
€ 27.564
€ 551,28
€ 544,39
4
da € 30.614 a € 36.712
€ 33.663
€ 673,26
€ 664,85
5
da € 36.713 a € 42.811
€ 39.762
€ 795,24
€ 785,30
6
da € 42.812 a € 48.910
€ 45.861
€ 917,22
€ 905,76
7
da € 48.911 a €55.007
€ 51.959
€ 1.039,18
€ 1.026,20
8
da € 55.008
€ 55.008
€ 1.100,16
€ 1.086,41
Commercianti
Classi di reddito
Reddito medio imponibile
Contribuzione mensile
24,48%
24,18%
1
Fino a € 18.415
€ 18.415
€ 375,67
€ 371,07
2
da € 18.416 a € 24.514
€ 21.465
€ 437,89
€ 432,52
3
da € 24.515 a € 30.613
€ 27.564
€ 562,31
€ 555,42
4
da € 30.614 a € 36.712
€ 33.663
€ 686,73
€ 678,31
5
da € 36.713 a € 42.811
€ 39.762
€ 811,15
€ 801,21
6
da € 42.812 a € 48.910
€ 45.861
€ 935,57
€ 924,10
7
da € 48.911 a € 55.007
€ 51.959
€ 1.059,97
€ 1.046,98
8
da € 55.008
€ 55.008
€ 1.122,17
€ 1.108,42
Versamenti volontari nella Gestione separata
L’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione separata si calcola applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente la domanda, l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione, pari, per l’anno 2024, al
- 25% per i professionisti e al
- 33% per i collaboratori e per le figure assimilate.
L’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a
- 4.603,80 euro su base annua e a 383,65 euro su base mensile per quanto concerne i professionisti e
- 6.077,04 euro su base annua e a 506,42 euro su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.
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Codice del processo tributario
Pubblichiamo il testo del Decreto legislativo del 31 dicembre 1992 n. 546 contenente disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n 413.
Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/01/2024
Allegati: -
Registro nazionale attività sportive dilettantistiche: nuovo Regolamento
Approvato con provvedimento del 29 gennaio 2024 una nuova versione del Regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del
Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ai sensi dell’art. 11, Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, nonché per assolvere alle altre funzioni previste dalla normativa vigente. La nuova versione è in vigore dal 29 gennaio 2024 e contiene l'elenco delle attivita sportive riconosciute dal CONI e dal CIP.La nuova versione del regolamento specifica, oltre alle modalità di iscrizione e ai requisiti necessari anche :
- la procedura per il riconoscimento da parte del Dipartimento per lo Sport della natura sportiva delle attività non rientranti tra quelle svolte nell’ambito degli Organismi Sportivi riconosciuti dal Coni o dal Cip (art. 6, comma 2)
- la procedura per il riconoscimento della personalità giuridica per le Associazioni sportive dilettantistiche (art. 11)
Qui il modello per la richiesta di riconoscimento della natura sportiva delle attività svolte e la procedura definiti dal Regolamento
Qui il testo del Regolamento precedente e la Tabella di confronto con la prima versione .
Ricordiamo che il d.lgs. 39/2021 ha istituito il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, interamente gestito con modalità telematiche, nel quale sono iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, operanti nell’ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).
In una sezione speciale, sono iscritte anche le Società e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP).
L’iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l’ordinamento ricollega a tale qualifica.
La domanda di iscrizione va inviata attraverso una piattaforma informatica accessibile all’indirizzo https://registro.sportesalute.eu, su richiesta delle ASD/SSD con le modalità descritte nel Regolamento.