• Diritti d'Autore e Proprietà industriale

    Codice della proprietà industriale

    Codice della proprietà industriale – Dlgs del 10 febbraio 2005, n. 30, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.  (Pubblicato in GU n.52 del 4-3-2005 – Suppl. Ordinario n. 28 ) 

    Aggiornato alla Legge del 24/07/2023 n. 102

     
    Codice della Proprietà Industriale (D.lgs. n. 30/2005)
     
    Capo I – Diposizioni generali e principi fondamentali (Artt. 1-6)
    Capo II – Norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà industriale (Artt. 7-116)
    Capo III – Tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale (Artt. 117-146)
    Capo IV – Acquisto e mantenimento dei diritti di proprietà industriale e relative procedure (Artt. 147-193)
    Capo V – Procedure speciali (Artt. 194-200)
    Capo VI – Ordinamento professionale (Artt. 201-222)
    Capo VII – Gestione dei servizi e diritti (Artt. 223-230)
    Capo VIII – Disposizioni transitorie e finali (Artt. 231-246)

    Allegati:
  • Pensioni

    Accordo sicurezza sociale Italia – Moldavia 2023: il testo

    E' stata pubblicata i nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2023 la Legge n. 94 dell'11 luglio   con la  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana  e  la  Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con  Allegato il testo dell'accordo stipulato e firmato  a Roma il 18 giugno 2021.

    L'Accordo entra il vigore il 26 luglio 2023 e ha durata illimitata.

    Accordo sicurezza sociale Italia- Moldavia 2023: cosa prevede

    Tra le disposizioni dell'accordo viene specificato il  Campo di applicazione che riguarda, in relazione alla materia delle prestazioni: 

          1. per la Repubblica di Moldova, alle seguenti  prestazioni  di  sicurezza sociale:  

            a) la pensione per limite d'eta'; 

            b)  la  pensione  di  disabilita'  causata  da  una  malattia  generale; 

            c) la pensione e l'indennita' di disabilita'  causata  da  un  infortunio sul lavoro o malattia professionale; 

            d) la pensione ai superstiti; 

          2. per la Repubblica Italiana:

            a) alle prestazioni di invalidita',  vecchiaia  e  superstiti  previste  dall'assicurazione  generale   obbligatoria,   dai   regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla gestione separata, dai regimi

    esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali  obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti  dall'Istituto  Nazionale della Previdenza Sociale (INPS); 

            b) alle rendite e alle altre prestazioni in denaro dovute per infortunio  sul   lavoro   o   malattia   professionale   e   gestite  dall'Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

    professionali (INAIL). 

    Il relazione ai beneficiari,  l'accordo è applicabile alle persone che sono o sono state  beneficiarie delle prestazioni  sopraelencate e ai loro familiari  e superstiti.

         Con riguardo alla presentazione delle domande  si prevede che                       

          1.  Le  domande  di  riconoscimento  o  di  esportabilita'  delle  prestazioni  moldave  possono  essere  presentate,  per  il   tramite  dell'istituzione  competente  italiana,  all'istituzione   competente

    moldava (Cassa Nazionale di Assicurazioni Sociali – CNAS). 

        2. Le domande di pensione  italiane  dovranno  essere  presentate  direttamente all'INPS utilizzando il canale telematico.   

    Pagamento delle prestazioni  sociali 

     L'accordo prevede che le istituzioni competenti di ogni Parte pagano le prestazioni  direttamente alle persone  aventi diritto che hanno la residenza  o  la  dimora  sul  territorio

    dell'altra  Parte.  Le  prestazioni  sono  pagate  dalle  istituzioni  competenti nella valuta ufficiale del proprio Stato o,  nel  caso  in  cui la valuta non sia convertibile, in altra valuta convertibile. 

  • Enti no-profit

    Contributo energia per gli enti del Terzo settore: le modalità di accesso

    Individuati i criteri e le modalità per l’accesso al contributo straordinario previsto in favore degli Enti del terzo settore per far fronte al caro energia (art. 8 commi 1-2 del Decreto Aiuti ter, n. 144/2022), con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11.04.2023 del Dpcm dell'8 febbraio 2023.

    Ricordiamo che, in considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica registrato nel terzo trimestre dell'anno 2022, il decreto Aiuti ter ha istituito appositi fondi finalizzati al riconoscimento di un contributo straordinario in favore degli Enti del terzo settore.

    Con il Dpcm dell'8 febbraio 2023 si individuano i criteri e le modalità per l’accesso al contributo a valere sui suddetti fondi di cui all’art. 8, commi 1 e 2, del decreto Aiuti ter, nonché i beneficiari e i criteri di quantificazione
    del contributo e le procedure di controllo 
    anche successive all’erogazione.

    In particolare, il suddetto contributo può essere richiesto: 

    1. in relazione alla quota di fondo pari a 120 milioni (di cui all’art. 8, comma 1, del Decreto Aiuti ter) da enti che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità
      • a1) enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore
      • a2) organizzazioni di volontariato coinvolte nel processo di trasmigrazione; 
      • a3) associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione;
      • a4) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe; 
      • a5) enti religiosi civilmente riconosciuti
    2. in relazione alla quota di fondo pari a 50 milioni (di cui all’art. 8, comma 1, del Decreto Aiuti ter), da enti che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio-assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone anziane;
      • b1) enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore; 
      • b2) organizzazioni di volontariato coinvolte nel processo di trasmigrazione; 
      • b3) associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione; 
      • b4) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS); 
      • b5) enti religiosi civilmente riconosciuti; 
      • b6) associazioni; 
      • b7) fondazioni; 
      • b8) aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207. 

    In relazione alla quota di fondo relativa a 5 milioni, il contributo previsto all’articolo 1, comma 366 della legge 29 dicembre 2022, n.197, può essere richiesto, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani.

    Modalità di accesso all'agevolazione

    Con il recente Decreto Direttoriale del 19.07.2023, il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità ha definito i termini e le modalità di presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni e di erogazione del contributo, nonché le modalità di espletamento dei controlli a campione sul possesso dei requisiti di accesso. 

    Le domande di concessione ed erogazione del contributo, devono essere presentate e compilate esclusivamente in forma elettronica, utilizzando la piattaforma informatica «Contributo energia» accessibile dal sito dell'ente gestore Invitalia, a partire dalle ore 12:00 del 20 luglio 2023 e fino alle ore 12:00 del 21 agosto 2023.

  • Successioni

    Imposta successioni e donazioni: trattamento fiscale del legato di genere

    Con la Circolare del 06.07.2023 n. 19, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale del legato di genere, ai fini dell’imposta sulle successioni e
    donazioni
    .

    Il legato di genere, vale a dire il legato obbligatorio avente ad oggetto la prestazione di cose designate secondo
    l’appartenenza ad un genere
    , attribuisce al legatario (onorato) un diritto di credito nei confronti di un erede o di un altro legatario (onerato), il quale deve adempiere prestando beni corrispondenti per qualità e quantità alle indicazioni del testatore.

    L’ipotesi più frequente riguarda legati aventi ad oggetto una somma di
    denaro
    (c.d. legati pecuniari), disposti dal testatore a carico di uno o più eredi.

    In via preliminare, si osserva che il legato costituisce una disposizione mortis causa, a titolo particolare, attributiva di specifici diritti patrimonial

    Il legato è in genere attribuito per testamento e si acquista automaticamente
    al momento dell’apertura della successione
    ereditaria senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunciarvi.

    Nella circolare in oggetto, l'Agenzia fa il punto su diversi aspetti, quali:

    • Tipologie di legato
    • Orientamenti della giurisprudenza di legittimità civilistica sulla differenza tra legato di genere e legato di specie
    • Quadro normativo fiscale
    • Recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità tributaria
    • Assimilazione sul piano fiscale del legato di genere a quello di specie
    • Contenzioso pendente.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Contributi autonomi agricoltura e IAP 2023: prima scadenza 17 luglio

    Inps ha pubblicato il 4 luglio 2023   nella circolare 59 2023  gli importi e le istruzioni per i versamenti dei  contributi  IVS dovuti dai

    •  coltivatori diretti, 
    • coloni, mezzadri 
    • e imprenditori agricoli professionali IAP

    definiti  applicando le aliquote di finanziamento al reddito convenzionale individuato in base alla classificazione delle aziende.

    Autonomi agricoltura: contributi e scadenze 2023

    Per l’anno 2023 il reddito medio giornaliero è stato determinato con decreto del  Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 21 giugno 2023 in misura pari a €  61,98

    Le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento a decorrere dall’anno 2018 sono  pari alla misura del 24,00%,  comprensive del  contributo addizionale del 2%, previsto dall’articolo 12, comma 4, della legge n. 233/1990.

    Il contributo addizionale per ogni giornata di iscrizione  è pari a € 0,69, calcolato nel limite massimo di 156 giornate annue per ciascuna unità attiva.

    I lavoratori autonomi con più di sessantacinque anni di età pensionati e in possesso dei requisiti possono richiedere la riduzione del 50% dei contributi

    La contribuzione di maternità per  l’anno 2023  resta fissata nella misura di € 7,49 . 

    Confermata anche la  contribuzione INAIL  nella misura capitaria annua di:

    • € 768,50 (per le zone normali);
    • € 532,18 (per i territori montani e le zone svantaggiate).

    Il decreto del 20 settembre 2022  del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia ha fissato la riduzione 2023 nella misura pari al 15,17%  , che  sarà applicata agli elenchi delle aziende individuate e trasmesse dall’INAIL.

    Nell’allegato n. 1 sono riportate le tabelle con le aliquote in vigore per l’anno 2023 e gli importi della contribuzione da versare per le categorie interessate.

    ATTENZIONE  Il pagamento della contribuzione deve essere effettuato in quattro rate utilizzando il modello F2 alle seguenti scadenze:

    •   17 luglio 2023
    •  18 settembre 2023, 
    • 16 novembre 2023 e
    •  16 gennaio 2024.

     Esonero contributivo prime iscrizioni per under 40

    L’Istituto  annuncia una prossima circolare con le istruzioni aggiornate sull'esonero per gli agricoltori under 40.

  • Redditi di impresa

    Flat Tax incrementale: requisiti e modalità di calcolo

    Pubblicata la Circolare del 28 giugno 2023 n. 18, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in relazione alle modalità di applicazione del regime della c.d. “flat tax incrementale”, individuando i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per usufruire del beneficio fiscale in esame.

    Ricordiamo che si tratta di un regime agevolativo opzionale, la tassa piatta incrementale” o “flat tax incrementale”, introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi da 55 a 57) limitatamente all’anno d’imposta 2023 e sostitutivo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali regionale e comunale.

    Soggetti ammessi al beneficio

    Possono avvalersi, in via generale, del regime della “flat tax incrementale”, per il solo anno 2023:

    • le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, titolari di reddito di cui all’articolo 55 del Tuir, ferma restando l’esclusione prevista per i contribuenti persone fisiche che applicano, per il periodo d’imposta 2023, il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
      Rientrano nel beneficio fiscale in esame anche gli imprenditori agricoli individuali che accedono al regime di cui agli articoli 56, comma 51, e 56-bis del TUIR, limitatamente ai redditi d’impresa prodotti.
      Considerato, inoltre, il tenore letterale della norma, che fa riferimento alle «persone fisiche esercenti attività d’impresa», si ritiene che, ai fini dell’accesso al beneficio previsto dalla norma, non risulti sufficiente la mera titolarità di un reddito d’impresa. In merito si evidenzia infatti, che la relazione tecnica al disegno di legge di bilancio 2023 prevede che, ai fini delle stime degli effetti di gettito, sono stati presi in considerazione i “redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni (quadro RE) e quelli derivanti dall’esercizio d’impresa (quadri RF e RG)”.
      Viene chiarito che, ai fini dell’applicazione del regime della “flat tax incrementale”, la partecipazione in una società di persone o in una società di capitali rileva se detenuta dall’imprenditore individuale nell’ambito dell’attività d’impresa. A tal fine, occorre che la partecipazione risulti indicata tra le attività relative all’impresa nell’inventario redatto ai sensi dell’articolo 2217 del c.c.; nel caso in cui non sussista l’obbligo di tenuta del libro degli inventari, al fine di stabilire che detta partecipazione sia relativa all’attività d’impresa, è possibile fare riferimento al registro degli acquisti. In tale circostanza, la quota di reddito o di perdita della società di persone imputata per trasparenza all’imprenditore individuale o il dividendo conseguito dallo stesso in qualità di socio di società di capitali costituiscono, infatti, componenti del reddito d’impresa dell’imprenditore individuale. In forza della natura di impresa individuale, rientrano nel regime della “flat tax incrementale” sia l’impresa familiare sia l’azienda coniugale non gestita in forma societaria (in entrambi i casi, limitatamente al titolare dell’impresa stessa);
    • le persone fisiche che esercitano arti o professioni, che conseguono un reddito di cui all’articolo 53, comma 1, del Tuir.
      Atteso il riferimento letterale alle «persone fisiche esercenti (…) arti o professioni», come per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, anche in tale ipotesi non è sufficiente, ai fini dell’accesso al beneficio previsto dalla norma, la mera titolarità di un reddito di lavoro autonomo. Si ritiene, pertanto, che rientrino nel regime agevolativo le persone fisiche che conseguono un reddito di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR.

    Per approfondire leggi anche l'articolo Flat tax incrementale imprese e autonomi: un esempio di calcolo della base imponibile.

    Allegati:
  • Dichiarazione 730

    Dichiarazioni dei redditi 2023: le linee guida dell’Agenzia per contribuenti e Caf

    Come ogni anno, ecco pubblicate le Circolari dell'Agenzia delle Entrate (n. 14 e la n. 15 del 19.06.2023 e la n. 17 del 26.06.2023) con le quali sono fornite importanti e utili indicazioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche 2023 e per l’apposizione del visto di conformità, relativi all’anno d’imposta 2022:

    I suddetti documenti di prassi contengono una trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti ritenute, oneri detraibili ed erogazioni liberali, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.

    In particolare, nella prima circolare, sono trattate le disposizioni sul visto di conformità, sui redditi e sulle ritenute certificati dai sostituti d’imposta e sugli oneri e spese per i quali spetta una detrazione dall’imposta lorda contenuti nel Quadro E – “Oneri e spese” – sezione I del modello di dichiarazione dei redditi 730/2023

    Sono oggetto di trattazione in ulteriori documenti di prassi gli oneri e le spese per i quali spetta una deduzione dal reddito complessivo, i crediti d’imposta, le detrazioni pluriennali relative a immobili (recupero del patrimonio edilizio, Sisma bonus, bonus verde, bonus facciate, Ecobonus e Superbonus), le altre detrazioni e i versamenti in acconto e il riporto dell’eccedenza dalla precedente dichiarazione.

    La Circolare n. 15/E rappresenta il seguito della circolare n. 14/E e costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti le deduzioni, le erogazioni liberali, le altre detrazioni e i crediti d’imposta contenuti nel Quadro E – “Oneri e spese” – sezione II, sezione III C, sezione V e sezione VI, nel Quadro F – “Acconti, ritenute, eccedenze ed altri” e nel Quadro G – “Crediti d’imposta” del modello di dichiarazione dei redditi 730/2023.

    Le circolari contengono, inoltre, l’elencazione della documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che i CAF o i professionisti abilitati devono verificare, al fine dell’apposizione del visto di conformità, e conservare.

    Al fine di consentirne una più agevole consultazione, viene confermata l’esposizione argomentativa per paragrafi che segue l’ordine dei quadri relativi al modello 730/2023 e che consente, pertanto, di individuare rapidamente i chiarimenti di interesse.

    Allegati: