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Costo medio lavoro edile 2023: tabelle rettificate
Pubblicato sul sito istituzionale del ministero del lavoro sezione pubblicità legale il decreto direttoriale 12 del 5 aprile 2023 che aggiorna il costo medio orario del lavoro a livello provinciale, per il personale dipendente da
- imprese del settore dell’edilizia e attività affini e
- delle cooperative.
I valori riportati nelle tabelle allegate al decreto, riguardano il costo del lavoro per gli operai e per gli impiegati, con decorrenza dalla data di adozione del decreto del 5 2023 .
Con un nuovo decreto del 15 dicembre 2023 sono state rettificate alcune tabelle relative al costo della manodopera per gli operai e gli impiegati dipendenti da imprese del settore dell’edilizia e attività affini, relative alle province di Campobasso-Isernia, Nuoro, Oristano e Sassari
con decorrenza dalla data di adozione del decreto.
Qui il testo e tabelle corrette del decreto 15.12.2023
Costo lavoro edile 2023
Si precisa che il costo del lavoro così determinato è suscettibile di oscillazioni in relazione a:
- a) benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) di cui il datore di lavoro usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti;
- b) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all’attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
Sono stati esaminati in particolare i contratti collettivi territoriali in vigore, stipulati nel settore dell’edilizia e attività affini tra le Associazioni territoriali aderenti
- all’ANCE,
- LEGACOOP Produzione e Servizi,
- CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi AGCI-Produzione e Lavoro,
- ANAEPA CONFARTIGIANATO,
- CNA COSTRUZIONI,
- FIAE CASARTIGIANI,
- CLAAI Dipartimento edilizia,
- CONFAPI ANIEM
e le Organizzazioni sindacali territoriali di FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, nei territori di :
Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari – Barletta – Andria -Trani (per i comuni di Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa Di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola, Trani), Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Fermo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì-Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, La Spezia, L'Aquila, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lucca, Macerata, Mantova, Massa-Carrara, Matera, Messina, Milano – Lodi – Monza – Brianza, Modena, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro e Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio-Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia,
Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza, Viterbo.
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Il decreto Anticipi collegato alla Legge di Bilancio 2024 diventa legge
Il decreto collegato alla Legge di Bilancio 2024 (c.d. decreto Anticipi, DL n. 145 del 18.10.2023) contenente misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, diventa legge.
Scarica il testo della Legge del 15.12.2023 n. 191 e il testo del decreto legge del 18.10.2023 coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi e hanno efficacia dal 17 dicembre 2023 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).
Il testo del decreto, entrato in vigore il 19 ottobre, ed è suddiviso in 5 capi:
- misure in materia di pensioni, rinnovo dei contratti pubblici e disposizioni fiscali;
- misure in favore degli enti territoriali;
- misure in materia di investimenti e in materia di sport;
- misure in materia di lavoro, istruzione e sicurezza;
- disposizioni finanziarie e finali.
Qui di seguito alcune delle misure previste.
Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette
Per il solo periodo d’imposta 2023, si prevede che, per le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro, il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, possa essere effettuato entro il 16 gennaio 2024, senza interessi.
Il versamento può essere dilazionato fino a 5 rate mensili, da gennaio a maggio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese; in tale eventualità, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del d.lgs. n. 241 del 1997.
Riversamento del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo
Prorogato al 30 luglio 2024 (in luogo del 30 novembre 2023) il termine entro cui le imprese possono aderire alla procedura per il riversamento, senza l’applicazione di interessi e sanzioni, del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021.
L’importo del credito utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione inviata all’Agenzia delle entrate deve essere riversato entro il 16 dicembre 2024. Il versamento può essere effettuato in tre rate di pari importo, di cui:
- la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2024
- e le successive entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026.
In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2024, gli interessi calcolati al tasso legale. Il riversamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi della compensazione.
Con una modifica introdotta in sede di conversione viene disciplinata la modalità e il termine per esercitare la possibilità di revoca della procedura di riversamento dell’importo del credito utilizzato.
Investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese
Nuova Sabatini: si autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2023 al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese (acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature).
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Nuovo DL Energia: investimenti su rinnovabili e sostegno a imprese gasivore-energivore
Pubblicato in GU del n. 287 del 09.12.2023 il nuovo Decreto Energia (Decreto legge del 09.12.2023 n. 181) approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, lo scorso 27 novembre, un nuovo decreto legge che introduce disposizioni urgenti per:
- la sicurezza energetica del Paese,
- la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia,
- il sostegno alle imprese a forte consumo di energia.
Scarica il testo del Decreto Legge del 09.12.2023 n. 181
Il testo opera una riforma delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (cosiddette energivore), in modo da adeguare la disciplina nazionale a quella europea in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022.
Vediamo brevemente alcune delle misure previste a sostegno delle imprese così come esposte nelle Slide di presentazione del MASE.
Sostegno alle imprese gasivore ed energivore
Nuovi incentivi alle aziende energivore per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili
Le imprese a forte consumo di energia elettrica come quelle della chimica, del vetro e del tessile (circa 3.800) vengono incentivate a installare impianti a fonti rinnovabili: il GSE potrà, per i primi tre anni, anticipare gli effetti della realizzazione di questi impianti, garantendo energia rinnovabile ad un prezzo in linea con i costi della tecnologia: l’energia anticipata potrà essere restituita nei successivi 20 anni.Gas a prezzo vantaggioso per le aziende gasivore e nuovi titoli per la coltivazione di idrocarburi
Per realtà come quelle della siderurgia, della carta e del vetro (circa 1000), sarà possibile acquistare gas a un prezzo vantaggioso, da imprese che lo estrarranno sul territorio nazionale, grazie alla coltivazione di nuove concessioni. Verranno rilasciati nuovi titoli per la coltivazione di idrocarburi, a fronte dell’impegno di cedere quantitativi di gas al GSE, che lo fornirà prioritariamente alle imprese gasivore. -
Contribuenti in regime forfetario: tutti i chiarimenti dell’Agenzia
Pubblicata la Circolare del 5 dicembre 2023 n. 32 con tutti i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate sul regime forfettario.
Dopo una sintesi delle caratteristiche relative alla disciplina del regime forfetario, vengono forniti chiarimenti sulle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023 concernenti le condizioni di accesso, permanenza e cessazione dal regime.
Ricordiamo che l’articolo 1, comma 54, della legge di Bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197), ha modificato la disciplina del regime fiscale agevolato (regime forfetario), recata dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (di seguito, “legge di stabilità 2015”), in particolare:
- è stata innalzata da 65.000 euro a 85.000 euro la soglia massima di ricavi conseguiti o di compensi percepiti nell’anno precedente – di cui all’articolo 1, comma 543, della legge di stabilità 2015 – per poter applicare il regime;
- le cause di cessazione del regime, di cui all’articolo 1, comma 714, della legge di stabilità 2015, vengono integrate di una fattispecie che, diversamente dalle altre, comporta la fuoriuscita dal regime già a decorrere dall’anno stesso in cui questa si manifesta, si tratta del superamento in corso d’anno della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti.
Nell’ultimo paragrafo della circolare, infine, viene fornita risposta ad alcuni quesiti posti dagli operatori in relazione alle citate modifiche normative.
Per le parti non oggetto di esame della presente circolare si rinvia ai chiarimenti forniti con i precedenti documenti di prassi in materia, in quanto compatibili con il vigente quadro normativo (si vedano, tra le altre, la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019 e la circolare n. 10/E del 4 aprile 2016).
Superamento soglia 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti: come emettere fattura
Come previsto dalla disciplina del regime agevolato, in caso di superamento in corso d’anno della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti, è dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che il dato testuale della locuzione «a partire dalle operazioni effettuate» deve essere interpretato nel senso che l’applicazione del regime ordinario IVA interessa l’operazione il cui incasso comporta il superamento del limite, anche se la relativa fattura è stata emessa in costanza di regime forfetario, e le operazioni fatturate successivamente all’incasso che ha comportato il superamento del limite dei 100.000 euro.
A titolo esemplificativo, quindi, se il contribuente forfetario ha conseguito in corso d’anno un volume di ricavi o compensi pari a 90.000 euro, nel momento in cui effettua un’operazione del valore imponibile di 20.000 euro, incassandone contestualmente il corrispettivo, deve emettere la relativa fattura applicando l’IVA sul medesimo valore di 20.000 euro.
Coerentemente con l’orientamento della giurisprudenza unionale, non si condivide, invece, l’ipotesi di “scindere” il corrispettivo oggetto di fatturazione, non assoggettando ad IVA l’operazione fino all’importo che concorre al raggiungimento della soglia di 100.000 euro.
La Corte di Giustizia dell’Unione europea, peraltro, ha affermato che, se la finalità del regime di esonero dall’IVA è quella di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle piccole imprese e dell’amministrazione finanziaria, tale obiettivo non sarebbe perseguibile qualora si rendesse necessario effettuare artificiosi calcoli separati in relazione alla medesima operazione.
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Decreto Immigrazione e Sicurezza 133/2023 convertito in legge
E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2023 la legge di conversione n. 176 2023 del 1 dicembre 2023, del decreto legge n. 133 intitolato "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonche' per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalita' del Ministero dell'interno".
Le misure previste dispongono in generale criteri più stringenti per l'accoglimento delle domande di protezione internazionale, modifiche alla modalità di accoglienza di minori non accompagnati e alle procedure di espulsione per i cittadini destinatari di misure di sicurezza.
Qui il testo coordinato del Decreto legge con le modifiche della legge di conversione.
Le novità del decreto Immigrazione e Sicurezza
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il decreto modifica la procedura di trattazione della richiesta di una domanda di protezione internazionale “reiterata” (cioè successiva rispetto ad una prima domanda di protezione presentata e già rigettata definitivamente E che viene presentata e nella fase di “concreta” esecuzione di allontanamento dal territorio nazionale). Si affida al Questore, sentito il Presidente della Commissione territoriale la competenza e si prevede che la presentazione della richiesta non interrompa la procedura di allontanamento , salvo che il questore rilevi nuovi elementi.
Per i casi di allontanamento volontario e ingiustificato del richiedente dalle strutture di accoglienza si prevede la sospensione dell’esame della domanda e la possibilità di richiederne la riapertura, per una sola volta, entro 12 mesi. Inoltre, si riduce da 12 a 9 mesi la sospensione della possibilità di espulsione.
ACCOGLIENZA MINORI NON ACCOMPAGNATI E DONNE
Per i minori stranieri non accompagnati, si prevede che, dopo una prima accoglienza in strutture governative siano accolti nella rete dei centri del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI).Qualora l’accoglienza non possa essere assicurata dal Comune, essa è disposta dal Prefetto attraverso l’attivazione di strutture temporanee esclusivamente dedicate ai MSNA. Per soggetti che in prima analisi appaiano di età superiore ai sedici anni può essere disposta, in assenza di alternative e per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, l'accoglienza in una specifica sezione di centri e strutture non riservati ai minori.
In tema di conversione dei permessi di soggiorno anche per i minori stranieri non accompagnati si affida la verifica dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai consulenti del lavoro e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
Si stabilisce l’accesso nelle strutture del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) a tutte le donne (non più solo a quelle in stato di gravidanza), in quanto considerate in ogni caso quali soggetti di particolare vulnerabilità.
PROCEDURE DI ESPULSIONE
Si rende maggiormente chiara ed effettiva la procedura per l’espulsione dei cittadini extra-UE soggiornanti di lungo periodo in Italia, nei casi in cui sia destinatario di misure di sicurezza diverse dalla detenzione in carcere.
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Versamento secondo acconto delle imposte sui redditi prorogato a gennaio 2024
Pubblicata la Circolare del 09.11.2023 n. 31 con i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul differimento al 16 gennaio 2024 del versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, per le persone fisiche con ricavi o compensi 2022 non superiori a 170.000 euro.
Ricordiamo che il c.d. “decreto Anticipi”, ha stabilito che, solo periodo d’imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente (quindi 2022) dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro, possono effettuare il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, modello “Redditi persone fisiche 2023” (Redditi PF 2023), con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL:
- entro il 16 gennaio 2024 (in luogo del 30 novembre 2023),
- oppure in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2024, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Sono espressamente esclusi i contributi previdenziali e assistenziali, per i quali permane il termine ordinariamente previsto del 30 novembre 2023.
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito all’ambito applicativo del differimento in esame.
Soggetti destinatari del rinvio
Possono avvalersi del differimento del termine di versamento del secondo acconto, per il solo anno 2023, le persone fisiche che contestualmente:
- siano titolari di partita IVA;
- abbiano dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro (indicati nel modello Redditi PF 2023); va da sé che tale requisito presuppone che i contribuenti, nel 2022, abbiano svolto un’attività d’impresa o di lavoro autonomo.
Rientrano, quindi:
- in via generale, le persone fisiche che siano imprenditori individuali o lavoratori autonomi;
- l’imprenditore titolare dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- anche i contribuenti tenuti a versare in un’unica soluzione l’acconto delle imposte sui redditi, dovuto in base al modello Redditi PF 2023.
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Tabelle malattie professionali industria e agricoltura 2023
Il Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito, alla sezione pubblicità legale , un decreto interministeriale datato 10 ottobre 2023 che amplia il campo di applicazione per il riconoscimento delle malattie professionali da parte dell'Inail per i lavoratori dell'industria e dell'agricoltura.
Il documento con la revisione delle tabelle è apparso poi nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2023
Va ricordato che l'assicurazione per le malattie professionali obbligatoria a carico dell'INAIL viene riconosciuta quando la malattia è determinata da una prolungata esposizione a una delle attività comprese nelle tabelle degli allegati al Testo unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro TU 81 2008,
Si tratta in particolare dell'allegato 4 per l'industria e allegato 5 per l'agricoltura
Il nuovo decreto ministeriale, a seguito della delibera della Commissione scientifica del 2 agosto 2023 , riepiloga nelle nuove tabelle :
- 81 malattie professionali indennizzabili nel settore dell'industria e
- 21 malattie professionali indennizzabili nel settore dell'agricoltura.
Le tabelle vanno utilizzate non solo ai fini del riconoscimento del conseguente prestazioni assicurative lavoratore da parte dell'Inail, ma anche , preventivamente , da parte del medico competente che è chiamato ad inoltrare apposita comunicazione
- all'Inail,
- al datore di lavoro ed
- al lavoratore stesso
quando sospetta che la malattia dell'assistito abbia una origine professionale.
L'omessa denuncia all'Inail comporta l'applicazione di un'ammenda con importo che va da 258,23 a 1.032,91 euro.
Le novità del decreto sono entrate in vigore il 19 novembre . giorno successivo alla pubblicazione del DM in Gazzetta Ufficiale.