• Agricoltura

    Contributi agricoltori autonomi 2024

    E' stata pubblicata il 25 giugno 2024  la  circolare INPS 74   con le tabelle degli importi e le istruzioni per i versamenti dei  contributi  IVS dovuti dai

    •  coltivatori diretti, 
    • coloni, mezzadri 
    • e imprenditori agricoli professionali IAP, 

    definiti  applicando le aliquote di finanziamento al reddito convenzionale individuato in base alla classificazione delle aziende.

    Autonomi agricoltura: contributi e scadenze 2024

    Per l’anno 2024 il reddito medio giornaliero è stato determinato con decreto del  Ministero del Lavoro  in misura   pari a 63,06 euro. 

    Le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento a decorrere dall’anno 2018 sono  pari alla misura del 24,00%,  comprensive del  contributo addizionale del 2%, previsto dall’articolo 12, comma 4, della legge n. 233/1990.

    Il contributo addizionale per ogni giornata di iscrizione  è pari a 0,79 euro, calcolato nel limite massimo di 156 giornate annue per ciascuna unità attiva.

     Restano confermati :

    1. riduzione del 50% per  lavoratori autonomi con più di sessantacinque anni di età pensionati e in possesso dei requisiti possono richiedere la riduzione del 50% dei contributi
    2. contribuzione di maternità   nella misura di € 7,49 . 
    3.  contribuzione INAIL  nella misura capitaria annua di:
      • € 768,50 (per le zone normali);
      • € 532,18 (per i territori montani e le zone svantaggiate); 

    Ma attenzione al fatto che il decreto 8 novembre 2023 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, ha fissato nella misura pari al 15,11% la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione INAIL  Tale riduzione deve essere applicata alle aziende individuate ed elencate nei tracciati trasmessi dall’INAIL.

    Le indicazioni per il pagamento mediante i modelli F24 saranno disponibili nel Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura.

    I termini di scadenza per il pagamento sono 

    •  16 luglio 2024, 
    •  16 settembre 2024, i
    • 18 novembre 2024 e 
    • 16 gennaio 2025.

    Nell’allegato n. 1 sono riportate le tabelle con le aliquote in vigore   e gli importi della contribuzione da versare per le categorie interessate.

    L'istituto informa infine che tenuto conto dell’adeguamento annuale da applicare all’addizionale fissa giornaliera IVS, a seguito della variazione dell’indice dei prezzi al consumo accertato dall’ISTAT per l’anno 2023, pari a +8,1%, si è reso necessario procedere al ricalcolo contributivo delle giornate tariffate nell’esercizio 2023 applicando l’addizionale fissa giornaliera di 0,75 euro, anziché quella imposta in precedenza pari a 0,69 euro.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Maggiorazione deduzione costo assunzioni: ecco il decreto MEF

    E' stato pubblicato ieri sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze il decreto ministeriale attuativo della Maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.di riforma dell'IRPEF e IRES.

    La norma dispone in particolare  per i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della determinazione del reddito: 

    • una maggiorazione  pari al 20% del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e
    •  una ulteriore deduzione pari al  10%  in presenza di nuove assunzioni  a tempo indeterminato di dipendenti rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all’Allegato 1 del decreto legislativo n. 216 del 2023.

    Maxideduzione per assunzioni: ambito applicativo

    All'Articolo 3 si stabiliscono i requisiti per  beneficiare della maggiorazione del costo del lavoro:

    • Soggetti ammessi: Include le entità elencate nell'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) del TUIR, le loro stabili organizzazioni in Italia, le imprese individuali, le società di persone e gli esercenti arti e professioni.
    • Attività continuativa: L'agevolazione è disponibile per chi ha esercitato l'attività per 365 giorni prima del periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023, o 366 giorni se l'anno include il 29 febbraio.
    • Esclusioni: Sono escluse le imprese in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure di liquidazione giudiziale.
    • Enti non commerciali: La maggiorazione è applicabile solo per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato impiegati nell'attività commerciale, a condizione di separata evidenza contabile.
    • Attività miste: Per attività con redditi determinati in modo non analitico, la maggiorazione non è disponibile per i lavoratori impiegati esclusivamente in tali attività.

    Maxi deduzione per assunzioni 2024: Incremento occupazionale

    All'art 4 si specifica che la maggiorazione è concessa se il numero di lavoratori a tempo indeterminato alla fine del periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2023 supera il numero medio di lavoratori a tempo indeterminato dell'anno precedente.

    • Esclusioni specifiche: Non si considera il personale assunto per stabili organizzazioni all'estero, né i dipendenti assunti da altre società del gruppo.
    • Conversioni contrattuali: Le conversioni da contratti a tempo determinato a tempo indeterminato sono incluse nel calcolo dell'incremento.
    • Soci lavoratori e contratti part-time: I soci lavoratori delle cooperative e i contratti part-time sono considerati proporzionalmente.
    • Calcolo dell'incremento: Il calcolo dell'incremento occupazionale non considera i lavoratori in distacco e tiene conto dei lavoratori con contratti di somministrazione proporzionalmente alla durata del rapporto.

    Maxi deduzione  assunzioni 2024:Calcolo della maggiorazione

     Non vanno inclusi nel costo del personale gli oneri IFRS 2, gli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto e altre voci specifiche del Codice civile.

    Ogni entità di un gruppo deve ridurre l'importo della maggiorazione in base a un rapporto tra incremento e decremento occupazionale nel gruppo.

    Enti non commerciali: La maggiorazione è proporzionata ai ricavi derivanti dall'attività commerciale rispetto ai ricavi totali.

    Attività miste: Per soggetti con redditi determinati in modo non analitico, la maggiorazione è proporzionata ai ricavi derivanti da attività con redditi determinati in modo ordinario.

  • Accertamento e controlli

    Concordato preventivo biennale: i passi metodologici per la formulazione della proposta

    Pubblicato in GU il decreto del MEF del 14.06.2024 contenente i passi metodologici con cui l'Agenzia delle Entrate definisce la proposta di Concordato preventivo biennale.

    Ricrodiamo infatti, che al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l’adempimento spontaneo dei contribuenti, il dlgs del 12.02.2024 n. 13 ha istituito il Concordato Preventivo Biennale (CPB), un istituto di compliance, rivolto ai contribuenti, imprese e lavoratori autonomi, di minori dimensioni.

    Il CPB è finalizzato alla definizione, per un biennio, del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive. 

    Al concordato preventivo biennale, possono accedere i soggetti titolari di reddito di impresa o derivante dall’esercizio di arti e professioni

    • tenuti all’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all’articolo 9-bis del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, così come convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96;
    • che adottano il Regime forfetario di cui all’articolo 1, commi 54-89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

    Per tali contribuenti, il Concordato Preventivo Biennale (CPB) prevede la formulazione di una proposta, per i periodi d’imposta 2024 e 2025, relativamente a due basi imponibili:

    • reddito d’impresa o reddito di lavoro autonomo rilevante ai fini delle imposte sui redditi, al netto dei redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni;
    • valore della produzione netta rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

    Pertanto, i redditi oggetto di concordato riguardano:

    • il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, di cui all’articolo 54, comma 1 del TUIR senza considerare i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR;
    • il reddito d’impresa, di cui all’articolo 56 del TUIR e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti ad IRES, quello di cui alla sezione I del capo II del titolo II del TUIR, ovvero, per le imprese minori, quello di cui all’articolo 66 TUIR, senza considerare i valori relativi a plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze attive e passive, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR. 

    Per quanto riguarda l’IRAP, invece, l’oggetto del concordato è il valore della produzione netta individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 senza considerare le plusvalenze e le sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze e sopravvenienze passive.

    Ai fini della determinazione della base imponibile oggetto di concordato, l’Agenzia delle entrate formula al contribuente una proposta di concordato, in coerenza con i dati dichiarati dallo stesso e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, sulla base della metodologia descritta nell'Allegato 1 del decreto del MEF del 14.06.2024 che valorizza le informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria, limitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi. 

    La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli Indici sintetici di affidabilità fiscale, e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli ulteriori dati nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria.

    Poiché il reddito concordatario ai fini del valore della produzione netta risulta definito in linea con quanto previsto per il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, vengono di seguito descritti inizialmente i passi metodologici per la determinazione di quest’ultimo e successivamente i criteri per la formulazione della seconda base imponibile. 

    Partendo dal reddito dichiarato dal contribuente nell’annualità oggetto di dichiarazione (periodo d'imposta 2023), per la definizione della proposta concordataria vengono previsti i seguenti passaggi:

    • misurazione dei singoli indicatori elementari di affidabilità e anomalia;
    • valutazione dei risultati economici nella gestione operativa negli ultimi tre periodi di imposta, compresa quella oggetto di dichiarazione;
    • confronto con valori di riferimento settoriali;
    • criterio formulazione base IRAP;
    • rivalutazione con proiezioni macroeconomiche per i periodi d’imposta 2024 e 2025

    Se il contribuente accetta la proposta dell’Agenzia, si impegna a dichiarare gli importi concordati per i due periodi d’imposta oggetto del concordato stesso.

    Allegati:
  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Bonus edilizi: il decreto blocca crediti diventa legge

    Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28.05.2024, la Legge n. 67 del 23.05.2024 di conversione del decreto legge del 29.03.2024 n. 39 contenente misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119 -ter del DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria, con il quale il Governo ha introdotto anche ulteriori modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura relativamente ai bonus edilizi.

    Scarica il testo del decreto legge del 29.03.2024 n. 39 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione.

    Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

    Bonus edilizi: ulteriori modifiche alla cessione dei crediti e allo sconto in fattura

    La disposizione contenuta all'art.1 del decreto in oggetto, apporta modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti fiscali contenuta nell’articolo 2 del DL 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, il quale aveva previsto che, a partire dal 17 febbraio 2023, non fosse più consentito di esercitare le opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni spettanti per la realizzazione degli interventi edili elencati nell’articolo 121, comma 2, DL 19 maggio 2020, n. 34.

    Tale norma aveva previsto delle eccezioni per le spese sostenute da determinate tipologie di soggetti (IACP, cooperative, enti del Terzo settore) ovvero per gli interventi realizzati sugli immobili danneggiati da eventi sismici.

    Il comma 1, lettera a) dell'art.1, fa venire meno la deroga al blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito a favore degli IACP, delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa ed enti del Terzo settore. Tale soppressione non agisce per gli interventi realizzati su immobili danneggiati da eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e da quelli accaduti a partire dal 24 agosto 2016 nei comuni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

    E' previsto tuttavia un regime transitorio, che consente l’applicazione delle disposizioni previgenti più favorevoli, fissate dell’articolo 2, commi 3-bis e 3-quater, del DL n. 11/2023, in caso di spese sostenute in relazione a interventi per i quali, in data precedente al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del decreto in esame):

    1. risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), i sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del DL 19 maggio 2020, n. 34, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
    2. risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la stessa Cila, in caso di lavori per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico, effettuati da condomini;
    3. risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, in caso di lavori per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico, in caso di demolizione e ricostruzione di edifici;
    4. risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi non riguardano l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico;
    5. siano già iniziati i lavori, oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi non riguardano l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e per quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

    Tra le novità si segnala l’articolo 1-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, che prevede la costituzione di un fondo, con una dotazione di 35 milioni di euro per il 2025, per sostenere gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale degli immobili danneggiati nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. 

    Sono esclusi dall’ambito di applicazione gli eventi occorsi in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, già interessati da specifiche norme previste dal precedente articolo 1.

    Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale di immobili degli enti del terzo settore

    Viene istituito un fondo per il 2025, con una dotazione di 100 milioni di euro, per il riconoscimento di contributi, relativi ad alcune tipologie di interventi nel settore edile, in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte alla relativa anagrafe, nonché delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, interessate dal processo di trasmigrazione dai relativi registri speciali al Registro unico nazionale del Terzo settore.

    Gli interventi per i quali può essere riconosciuto il contributo sono quelli individuati dall’articolo 121, comma 2, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ovvero di:

    • recupero del patrimonio edilizio; 
    • efficienza energetica;
    • adozione di misure antisismiche;
    • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
    • installazione di impianti fotovoltaici8; installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici9; superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.

    Allegati:
  • Redditometro

    Definiti i criteri per la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche

    Al fine di rendere più efficiente il processo di accertamento del reddito e a fornire maggiori garanzie ai contribuenti, adeguandosi al contesto socio-economico mutato nell'ultimo decennio, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2024 il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 maggio 2024 con il quale vengono definiti i criteri per la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche.

    Ricordiamo che il c.d. “accertamento sintetico” interessa esclusivamente le persone fisiche e si attiva solo quando il totale del reddito dichiarato all’Erario risulta inferiore a quello effettivo, o quando non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni di imposta indicate in dichiarazione. 

    Con il decreto appena pubblicato, viene individuato il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base del quale, ai sensi del quinto comma dell'art. 38, del dPR 600/73, può essere fondata la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche.

    Elementi indicativi di capacità contributiva

    Il reddito complessivo delle persone fisiche può essere determinato utilizzando elementi indicativi di capacità contributiva definiti come:

    • le spese sostenute dal contribuente inclusi beni e servizi acquistati,
    • e la sua propensione al risparmio, ovvero quanto il contribuente riesce a risparmiare durante l'anno, considerando anche l'archivio dei rapporti finanziari.

    L'elenco di tali elementi è indicato nella Tabella A allegata al decreto, dove le spese sono suddivise per gruppi e categorie di consumi del nucleo familiare del contribuente, desunti dall'indagine annuale sulle spese delle famiglie condotta dall'ISTAT.

    La tabella A individua le informazioni utilizzabili per determinare gli elementi indicativi di capacità contributiva presenti negli archivi in possesso dell'amministrazione finanziaria. 

    La medesima tabella indica, inoltre, alcune categorie di beni e servizi detenuti, a qualsiasi titolo, dal contribuente, per i quali non si dispone dell'ammontare della spesa di mantenimento effettivamente sostenuta, che viene, pertanto, determinata applicando una spesa minima presunta rappresentativa del valore d'uso del bene o del servizio considerato. 

    Le spese, distinte per gruppi e categorie di consumi del nucleo familiare di appartenenza del contribuente, sono desunte dall'indagine annuale sulle spese delle famiglie compresa nel Programma statistico nazionale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, effettuata su campioni significativi di contribuenti appartenenti a undici tipologie di nuclei familiari, distribuite nelle cinque aree territoriali in cui è suddiviso il territorio nazionale.

    Le tipologie di nuclei familiari considerate sono indicate nella Tabella B, che fa parte integrante del presente decreto. 

    Le spese possono essere desunte anche da studi e analisi socio-economiche di settore.

    Questi strumenti consentono all'Amministrazione Finanziaria di effettuare accertamenti più precisi e di garantire una maggiore equità e trasparenza nel processo di determinazione del reddito.

    Le disposizioni contenute nel decreto si applicano alla determinazione sintetica dei redditi relativi agli anni d'imposta a decorrere dal 2016.

    Imputazione delle Spese

    Le spese si considerano sostenute dalla persona fisica cui risultano riferibili sulla base dei dati disponibili o delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria.

    Inoltre, si includono le spese effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico.

    Non si considerano invece le spese relative esclusivamente all'attività di impresa o all'esercizio di arti e professioni, se supportate da idonea documentazione.

    Determinazione Sintetica del Reddito Complessivo

    L'Agenzia delle Entrate determina il reddito complessivo accertabile del contribuente sulla base:

    • delle spese sostenute, anche diverse da quelle indicate nella Tabella A.
    • delle spese per beni nella disponibilità del contribuente, applicando una spesa minima presunta.
    • della quota parte delle spese essenziali per uno standard di vita minimamente accettabile (soglia di povertà assoluta).
    • degli incrementi patrimoniali imputabili al periodo d'imposta.
    • della quota di risparmio non utilizzata per consumi, investimenti o altre spese.

    Allegati:
  • Ravvedimento

    Ravvedimento speciale 2024: novità e termini di regolarizzazione

    Con la Circolare n. 11/E del 15 maggio 2024, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti operativi sull'estensione del ravvedimento speciale per l'anno d'imposta 2022 e sulla riapertura dei termini per gli anni d'imposta 2021 e precedenti.

    In particolare vengono illustrate le disposizioni stabilite dal decreto Milleproroghe n. 215/2023 che prevedono l’applicabilità dell’istituto del ravvedimento speciale alle violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 e, dal decreto legge n. 39 del 2024, che stabiliscono la riapertura dei termini per coloro che non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione entro la data originaria del 30 settembre 2023.

    Estensione del Ravvedimento Speciale per l'anno d'imposta 2022

    Viene estesa l'applicabilità del ravvedimento speciale alle violazioni relative alle dichiarazioni presentate per l'anno d'imposta 2022 (articolo 3, comma 12-undecies, del decreto Milleproroghe) che permette ai contribuenti di regolarizzare le violazioni pagando una sanzione ridotta pari a un diciottesimo del minimo edittale, oltre all'imposta e agli interessi dovuti.

    Il versamento delle somme può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2024 o in quattro rate di pari importo, con interessi del 2% annuo sulle rate successive alla prima. 

    La regolarizzazione si perfeziona con il versamento della somma dovuta o della prima rata entro il 31 maggio 2024 e con la rimozione delle irregolarità o omissioni entro la stessa data.

    Riapertura dei termini per gli anni d'Imposta 2021 e precedenti

    Vengono riaperti i termini per la regolarizzazione delle violazioni relative agli anni d'imposta 2021 e precedenti (articolo 7, comma 7, del Decreto-legge n. 39/2024).

    I contribuenti che non hanno perfezionato la procedura di ravvedimento speciale entro il 30 settembre 2023 possono ora regolarizzare le loro posizioni entro il 31 maggio 2024, pagando le somme dovute in un'unica soluzione o versando cinque delle otto rate previste dalla legge di bilancio 2023.

    Le restanti tre rate dovranno essere pagate entro il:

    • 30 giugno, 
    • 30 settembre 
    • e 20 dicembre 2024, con interessi del 2% annuo.

    Modalità di calcolo degli importi dovuti

    Per il pagamento in unica soluzione entro il 31 maggio 2024, i contribuenti devono versare:

    • l'importo del tributo;
    • gli interessi di ravvedimento calcolati dalla data della violazione a quella del versamento;
    • la sanzione ridotta a un 1/18 del minimo edittale.

    In caso di pagamento rateale (ad esempio cinque rate al 31 maggio 2024 e le tre rate residue al 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024), sono dovuti:

    • alla data del primo versamento (nell’esempio il 31 maggio 2024):
      • un importo pari a 5/8 del tributo;
      • un ammontare pari a 5/8 degli interessi complessivi da ravvedimento, calcolati dalla data della violazione a quella del versamento;
      • un importo pari a 5/8 della sanzione ridotta nella misura disposta dal ravvedimento speciale;
    • alla data del versamento di ciascuna delle tre rate successive (nell’esempio 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024):
      • un importo pari a 1/8 del tributo;
      • un ammontare pari a 1/8 degli interessi complessivi da ravvedimento, calcolati dalla data della violazione a quella del primo versamento (nell’esempio il 31 maggio 2024);
      • un importo pari a 1/8 della sanzione da ravvedimento speciale;
      • l’ammontare degli interessi da rateazione (nella misura del 2% annuo), calcolati, sull’importo di ciascuna rata, dal 1° giugno 2024 alla data del versamento di ciascuna rata.

    Allegati:
  • Locazione immobili

    Locazioni brevi e le nuove norme fiscali: i chiarimenti nella Circolare dell’Agenzia

    Ulteriori chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare del 10.05.2024 n. 10 sulla nuova disciplina fiscale delle locazioni brevi (introdotta dalla legge di bilancio 2024) dalla modifica dell'aliquota d'imposta alla ritenuta operata dai soggetti intermediari e gli adempimenti dei soggetti intermediari non residenti.

    Locazioni brevi e aliquota dell'imposta sostitutiva del 26%

    Dal 1° gennaio 2024, l'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta sui redditi derivanti dai contratti di locazione di immobili a uso abitativo:

    • di durata non superiore a 30 giorni, 
    • stipulati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio d’attività d’impresa, 
    • che effettuano l’opzione per l’applicazione del regime fiscale della cedolare secca

    è stata aumentata al 26%, con la possibilità per i locatori di applicare un'aliquota ridotta del 21% per un'unica unità immobiliare a scelta, identificata specificamente nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta pertinente. 

    L’imposta sostitutiva nella misura del 26% si ritiene dovuta relativamente ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve maturati pro-rata temporis in base all’articolo 26 del TUIR, a partire dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dalla data di stipula dei predetti contratti e dalla percezione dei canoni, fatta salva, ovviamente, la facoltà di usufruire dell’aliquota ridotta del 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare specificamente individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

    Per completezza, appare utile ricordare che resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta, di conseguenza, in caso di destinazione alla locazione breve di cinque o più appartamenti, l’attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale, condizione che preclude l’applicazione del regime fiscale delle locazioni brevi.

    Allegati: