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    AI Act: via libera definitivo del Consiglio UE alla legge sull’Intelligenza artificiale

    Il nuovo regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, l’Artificial Intelligence Act, già in precedenza approvato il 13 marzo 2024 dal Parlamento Europeo con 523 voti favorevoli, 46 contrari e 49 astensioni, ha ottenuto, il 21 maggio, il via libera all’unanimità dal Consiglio europeo.

    N.B. Il testo è stato approvato definitivamente. 
    Scarica qui il testo pubblicato in GU n. 223 del 25 settembre 2025 della Legge n. 132/25 del 23 settembre 2025.

    Dopo essere stato firmato dai presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio, l’atto legislativo sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE nei prossimi giorni ed entrerà in vigore venti giorni dopo la presente pubblicazione.

    Il nuovo regolamento si applicherà due anni dopo la sua entrata in vigore, con alcune eccezioni per disposizioni specifiche. 

    Pubblichiamo il testo Artificial Intelligence Act, che era stato approvato a marzo, il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo.

    Con il termine intelligenza artificiale (IA) si indica una famiglia di tecnologie in rapida evoluzione in grado di apportare una vasta gamma di benefici economici e sociali in tutto lo spettro delle attività industriali e sociali.

    Lo scopo del presente regolamento è migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro giuridico uniforme in particolare per quanto riguarda lo sviluppo, l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso di sistemi di intelligenza artificiale (sistemi di IA) nell'Unione, in conformità dei valori dell'Unione, promuovere la diffusione di un'intelligenza artificiale (IA) antropocentrica e affidabile, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta"), compresi la democrazia, lo Stato di diritto e la protezione dell'ambiente, contro gli effetti nocivi dei sistemi di IA nell'Unione nonché promuovere l'innovazione.

    Il presente regolamento garantisce la libera circolazione transfrontaliera di beni e servizi basati sull'IA, impedendo così agli Stati membri di imporre restrizioni allo sviluppo, alla commercializzazione e all'uso di sistemi di IA, salvo espressa autorizzazione del presente regolamento.

    La nuova legge classifica diversi tipi di intelligenza artificiale a seconda del rischio:

    • I sistemi di intelligenza artificiale che presentano solo un rischio limitato sarebbero soggetti a obblighi di trasparenza molto leggeri, 
    • mentre i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio sarebbero autorizzati, ma soggetti a una serie di requisiti e obblighi per accedere al mercato dell'UE. 

    I sistemi di intelligenza artificiale come, ad esempio, la manipolazione comportamentale cognitiva e il punteggio sociale saranno banditi dall’UE perché il loro rischio è ritenuto inaccettabile. 

    La legge vieta inoltre l’uso dell’IA per la polizia predittiva basata sulla profilazione e sui sistemi che utilizzano i dati biometrici per classificare le persone in base a categorie specifiche come razza, religione o orientamento sessuale.

    Vediamo brevemente alcuni degli obblighi principali che le imprese dovranno rispettare nell'ambito della proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale. 

    Obblighi delle Imprese

    Viene adottato un approccio basato sul rischio per regolare i sistemi di IA, distinguendo tra sistemi ad alto rischio e altri sistemi. Per i sistemi di IA ad alto rischio, sono previsti obblighi specifici e più rigorosi, come la valutazione dei rischi e la conformità a standard elevati di affidabilità e sicurezza. 

    Le imprese sono obbligate a garantire la trasparenza dei sistemi di IA, compresa la spiegabilità delle decisioni e dei processi decisionali automatizzati. Questo include l'obbligo di informare gli utenti quando interagiscono con un sistema di IA e di fornire adeguata documentazione tecnica e registrazioni. In particolare:

    • Trasparenza: Le imprese devono garantire che gli utenti siano informati quando interagiscono con un sistema di IA. Questo implica che gli utenti devono essere consapevoli del fatto che le decisioni che li riguardano sono prese con l'assistenza o sulla base di un sistema di IA. Inoltre, devono essere fornite informazioni sufficienti sul funzionamento dei sistemi di IA, sui dati utilizzati e sui principi di decisione, in modo da renderli comprensibili agli utenti.
    • Documentazione e Registrazioni: È richiesto che le imprese mantengano una documentazione dettagliata e registrazioni dei sistemi di IA, compresi gli algoritmi, i dati di addestramento e le procedure di decisione. Questo non solo aiuta nel garantire la trasparenza ma fornisce anche una base per la valutazione dell'impatto, la verifica della conformità e l'identificazione delle responsabilità in caso di dispute o danni.
    • Spiegabilità: I sistemi di IA dovrebbero essere progettati e implementati in modo che le loro decisioni siano spiegabili agli utenti e ai soggetti interessati. Ciò significa che gli utenti dovrebbero essere in grado di comprendere le ragioni alla base delle decisioni prese dai sistemi di IA, contribuendo così alla responsabilità e alla fiducia nell'uso dell'IA.
    • Responsabilità: Le imprese devono essere in grado di identificare chi è responsabile delle varie fasi del ciclo di vita di un sistema di IA, dall'ideazione all'implementazione e all'uso. Ciò include la responsabilità per la conformità ai principi etici, alle normative sulla protezione dei dati e ai requisiti di sicurezza. La chiara assegnazione della responsabilità è fondamentale per garantire che i diritti degli utenti siano protetti e che vi sia un punto di riferimento in caso di problemi.

    Allegati:
  • Redditometro

    Definiti i criteri per la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche

    Al fine di rendere più efficiente il processo di accertamento del reddito e a fornire maggiori garanzie ai contribuenti, adeguandosi al contesto socio-economico mutato nell'ultimo decennio, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2024 il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 maggio 2024 con il quale vengono definiti i criteri per la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche.

    Ricordiamo che il c.d. “accertamento sintetico” interessa esclusivamente le persone fisiche e si attiva solo quando il totale del reddito dichiarato all’Erario risulta inferiore a quello effettivo, o quando non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni di imposta indicate in dichiarazione. 

    Con il decreto appena pubblicato, viene individuato il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base del quale, ai sensi del quinto comma dell'art. 38, del dPR 600/73, può essere fondata la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche.

    Elementi indicativi di capacità contributiva

    Il reddito complessivo delle persone fisiche può essere determinato utilizzando elementi indicativi di capacità contributiva definiti come:

    • le spese sostenute dal contribuente inclusi beni e servizi acquistati,
    • e la sua propensione al risparmio, ovvero quanto il contribuente riesce a risparmiare durante l'anno, considerando anche l'archivio dei rapporti finanziari.

    L'elenco di tali elementi è indicato nella Tabella A allegata al decreto, dove le spese sono suddivise per gruppi e categorie di consumi del nucleo familiare del contribuente, desunti dall'indagine annuale sulle spese delle famiglie condotta dall'ISTAT.

    La tabella A individua le informazioni utilizzabili per determinare gli elementi indicativi di capacità contributiva presenti negli archivi in possesso dell'amministrazione finanziaria. 

    La medesima tabella indica, inoltre, alcune categorie di beni e servizi detenuti, a qualsiasi titolo, dal contribuente, per i quali non si dispone dell'ammontare della spesa di mantenimento effettivamente sostenuta, che viene, pertanto, determinata applicando una spesa minima presunta rappresentativa del valore d'uso del bene o del servizio considerato. 

    Le spese, distinte per gruppi e categorie di consumi del nucleo familiare di appartenenza del contribuente, sono desunte dall'indagine annuale sulle spese delle famiglie compresa nel Programma statistico nazionale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, effettuata su campioni significativi di contribuenti appartenenti a undici tipologie di nuclei familiari, distribuite nelle cinque aree territoriali in cui è suddiviso il territorio nazionale.

    Le tipologie di nuclei familiari considerate sono indicate nella Tabella B, che fa parte integrante del presente decreto. 

    Le spese possono essere desunte anche da studi e analisi socio-economiche di settore.

    Questi strumenti consentono all'Amministrazione Finanziaria di effettuare accertamenti più precisi e di garantire una maggiore equità e trasparenza nel processo di determinazione del reddito.

    Le disposizioni contenute nel decreto si applicano alla determinazione sintetica dei redditi relativi agli anni d'imposta a decorrere dal 2016.

    Imputazione delle Spese

    Le spese si considerano sostenute dalla persona fisica cui risultano riferibili sulla base dei dati disponibili o delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria.

    Inoltre, si includono le spese effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico.

    Non si considerano invece le spese relative esclusivamente all'attività di impresa o all'esercizio di arti e professioni, se supportate da idonea documentazione.

    Determinazione Sintetica del Reddito Complessivo

    L'Agenzia delle Entrate determina il reddito complessivo accertabile del contribuente sulla base:

    • delle spese sostenute, anche diverse da quelle indicate nella Tabella A.
    • delle spese per beni nella disponibilità del contribuente, applicando una spesa minima presunta.
    • della quota parte delle spese essenziali per uno standard di vita minimamente accettabile (soglia di povertà assoluta).
    • degli incrementi patrimoniali imputabili al periodo d'imposta.
    • della quota di risparmio non utilizzata per consumi, investimenti o altre spese.

    Allegati:
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    Revisione dei Testi Unici: le proposte elaborate dall’Agenzia e atti trasmessi al Governo

    Ad oggi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28.11.2024, tre atti del Governo attuativi della delega contenuta all'articolo 21 della legge n. 111 del 2023, che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino della legislazione tributaria mediante la redazione di testi unici.

    Ricordiamo che il 13 maggio 2024 è scaduto il termine per poter inviare all'Agenzia delle Entrate osservazioni in merito alle proposte di Testi unici elaborate dall’Agenzia delle entrate e in consultazione già dal 13 marzo scorso, al fine di riordinare in maniera organica le disposizioni che regolano il sistema tributario, nell’ottica di semplificare e migliorare la chiarezza delle regole fiscali. 

    Qui in allegato i 9 Testi Unici (le proposte elaborate dall'Agenzia in consultazione e i tre Testi Unici già pubblicati in Gazzetta Ufficiale):

    1. Imposte sui redditi;
    2. Iva;
    3. Imposta di registro e altri tributi indiretti;
    4. Tributi erariali minori (Dlgs del 05.11.2024 n. 174);
    5. Adempimenti e accertamento;
    6. Sanzioni tributarie amministrative e penali (Dlgs del 05.11.2024 n. 173); 
    7. Giustizia tributaria (Dlgs del 14.11.2024 n. 175);
    8. Versamenti e riscossione;
    9. Agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori.

    Terminata la fase di consultazione, l’Agenzia delle Entrate pubblicherà i commenti pervenuti (esclusi quelli contenenti una espressa richiesta di non divulgazione).

  • Locazione immobili

    Locazioni brevi e le nuove norme fiscali: i chiarimenti nella Circolare dell’Agenzia

    Ulteriori chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare del 10.05.2024 n. 10 sulla nuova disciplina fiscale delle locazioni brevi (introdotta dalla legge di bilancio 2024) dalla modifica dell'aliquota d'imposta alla ritenuta operata dai soggetti intermediari e gli adempimenti dei soggetti intermediari non residenti.

    Locazioni brevi e aliquota dell'imposta sostitutiva del 26%

    Dal 1° gennaio 2024, l'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta sui redditi derivanti dai contratti di locazione di immobili a uso abitativo:

    • di durata non superiore a 30 giorni, 
    • stipulati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio d’attività d’impresa, 
    • che effettuano l’opzione per l’applicazione del regime fiscale della cedolare secca

    è stata aumentata al 26%, con la possibilità per i locatori di applicare un'aliquota ridotta del 21% per un'unica unità immobiliare a scelta, identificata specificamente nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta pertinente. 

    L’imposta sostitutiva nella misura del 26% si ritiene dovuta relativamente ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve maturati pro-rata temporis in base all’articolo 26 del TUIR, a partire dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dalla data di stipula dei predetti contratti e dalla percezione dei canoni, fatta salva, ovviamente, la facoltà di usufruire dell’aliquota ridotta del 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare specificamente individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

    Per completezza, appare utile ricordare che resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta, di conseguenza, in caso di destinazione alla locazione breve di cinque o più appartamenti, l’attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale, condizione che preclude l’applicazione del regime fiscale delle locazioni brevi.

    Allegati:
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    Comunicazione trasferimenti esteri: le indicazioni operative dell’Agenzia delle Entrate

    Ampliata la platea dei soggetti obbligati all'invio della comunicazione dei dati dei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento, ai fini del monitoraggio fiscale.

    Con Provvedimento del 09.05.2024 n. 224381, l'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per procedere alla trasmissione dei dati delle movimentazioni da o verso l’estero di valore pari o superiori a 5.000 euro. Tra i soggetti obbligati, ora rientrano anche:

    • i prestatori di servizi in valuta virtuale
    • e i prestatori di servizi di portafoglio digitale.

    Pertanto, i soggetti obbligati alla comunicazione dei dati (ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167), sono:

    • gli intermediari finanziari indicati nell’articolo 3, comma 2, 
    • gli altri operatori finanziari di cui all’articolo 3, comma 3, lettere a) e d),
    • e gli operatori non finanziari di cui all’articolo 3, comma 5, lettera i) e i-bis), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

    In allegato al provvedimento:

    • Allegato 1 – Modalità di compilazione
    • Allegato 2 – Specifiche tecniche – xlsx
    • Allegato 3 – Tracciato diagnostici ricevute – xlsx
    • Allegato 4 – Tabella codifica codici errore diagnostici e ricevute – xlsx
    • Allegato 5 – Tabella causali analitiche – xlsx.

    Dati da comunicare

    Gli elementi informativi da comunicare, relativi ai trasferimenti, sono:

    • la data, la causale, l’importo e la tipologia dell’operazione, ivi compresi i mezzi di pagamento utilizzati;
    • l’eventuale rapporto continuativo movimentato e la relativa data di instaurazione, ovvero in caso di operazione fuori conto, l’eventuale presenza di contante reale;
    • i dati identificativi, compreso l’eventuale stato estero di residenza anagrafica, delle persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate, che dispongono l’ordine di pagamento;
    • i dati identificativi delle persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate destinatari dell’ordine di accreditamento, compreso l’eventuale stato estero di provenienza dei fondi, se presente;
    • qualora presenti in relazione alle tipologie di operazioni identificate dalle causali di cui all’allegato 5.Tabella Causali Analitiche, i dati identificativi dell’intermediario finanziario e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria esteri, compreso lo stato estero di provenienza dei fondi.

    Le causali da utilizzare ai fini della comunicazione sono quelle analiticamente indicate nell’allegato 5. Tabella Causali Analitiche.

    Allegati:
  • Rubrica del lavoro

    Indennità INPS malattia, maternità 2024

    A seguito dell'aggiornamento ISTAT del  limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti comunicati  con la circolare INPS 21 2024, l'istituto indica con la circolare 61 del 6 maggio 2024,  gli importi  minimi e le retribuzioni da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di 

    • malattia, di 
    • maternità/paternità e di
    • tubercolosi.

    Di seguito l'elenco dei contenuti della circolare :

    A) Retribuzioni di riferimento nell’anno 2024

    1) Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, articolo 4 (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)

    2) Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)

    3) Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)

    4) Lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)

    5) Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità)

    6) Lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (maternità/paternità)

    B) Importi da prendere a riferimento, nell’anno 2024, per altre prestazioni

    1) Lavoratori iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 335/1995 (maternità/paternità, congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera)

    2) Assegno di maternità di base di cui all’articolo 74 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. assegno di maternità dei Comuni, importo prestazione e limite reddituale)

    3) Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui di cui all’articolo 75 del D.lgs n. 151/2001(c.d. assegno di maternità dello Stato)

    4) Limiti di reddito ai fini dell’indennità del congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001

    5) Articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001. Indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità. Importi massimi per l’anno 2024

    Importi indennità malattia maternità tubercolosi, congedo parentale 2024

    Di seguito riportiamo i principali valori di riferimento:

     

    categorie e indennità minimale giornaliero di legge istruzioni 
    Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)  56,87 euro
     Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi) 50,89 euro
    Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e tubercolosi) 61,98 euro vengono utilizzati,in via temporanea e salvo conguaglio, i salari relativi all’anno 2023.
     Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità)

     retribuzioni convenzionali orarie ( da utilizzare per il calcolo) comunicate con circolare  49 2024.

    Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali: 50,59 euro
     Artigiani 56,87 euro
    Commercianti 56,87 euro
    Pescatori 31,60 euro
    Lavoratori iscritti alla Gestione separata  ( degenza ospedaliera)

    52,45 euro (16%), se  accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;

    78.67 euro (24%), se  accreditate da 5 a 8 mensilità 

    104,90 euro (32%), se nei 12 mesi precedenti  accreditate da 9 a 12 mensilità 

     le indennità per malattia e per degenza ospedaliera sono calcolate applicando, a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei dodici mesi precedenti l’evento con le aliquote indicate nella circolare   24 2024

    Lavoratori iscritti alla Gestione separata  (malattia

    26,22 euro (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;

    39,34 euro (12%), se nei 12 mesi precedenti risultano accreditate da 5 a 8 mensilità ;

    52,45 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti  risultano accreditate da 9 a 12 mensilità 

    Lavoratori dipendenti Congedo parentale indennità  30% 116,25 euro massimo giornaliero   diritto all’indennità  se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l’importo annuo minimo di pensione.
    Per il 2024 tale  valore è pari a19.454,83 euro

     

  • Studi di Settore

    Isa 2023 e Concordato preventivo biennale: le regole per acquisire ulteriori dati

    Con Provvedimento del 12 aprile 2024 n. 192000, l'Agenzia delle Entrate ha defintio le modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023 e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025, nonchè le modalità di richiesta e acquisizione massiva degli stessi da parte dei soggetti incaricati della trasmissione telematica.

    Si ricorda che ai fini della determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025 per i contribuenti tenuti all’applicazione degli indici stessi, sono necessari ulteriori dati, che l’Agenzia delle entrate deve rendere disponibili ai contribuenti, le cui modalità sono state definite dal presente provvedimento.
    Tali ulteriori dati sono direttamente utilizzati dai contribuenti interessati per l’applicazione degli indici e per l’elaborazione della proposta di concordato oppure, laddove ritenuti non corretti e ove consentito, possono essere dagli stessi modificati.

    Laddove i soggetti incaricati della trasmissione telematica risultino già delegati all’accesso al cassetto fiscale del contribuente, è previsto l’invio all’Agenzia dell’elenco dei soggetti per i quali sono richiesti i dati.
    Infine, sono individuate anche le specifiche tecniche con cui predisporre i file contenenti l’elenco dei contribuenti per cui i soggetti incaricati della trasmissione telematica richiedono i dati, nonchè, la modalità di accesso l’accesso puntuale ai dati da parte dei contribuenti e degli intermediari delegati.

    Richiesta puntuale

    Riguardo alle modalità di accesso puntuale ai dati, da parte dei contribuneti e degli intermediari delegati:

    • il contribuente accede al proprio cassetto fiscale al fine di effettuare il prelievo del file contenente i dati di cui al punto 1 del presente provvedimento, utilizzando uno dei seguenti strumenti di autenticazione:
      • Carta d’Identità Elettronica (CIE), identità SPID o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’articolo 64 del Codice dell’Amministrazione Digitale;
      • credenziali Fisconline/Entratel rilasciate dall’Agenzia delle entrate nei casi normativamente previsti.
    • I soggetti incaricati della trasmissione telematica accedono al servizio Cassetto Fiscale Delegato del soggetto dal quale hanno acquisito la relativa delega, al fine di
      effettuare il prelievo del file contenente i dati.

    Richiesta massiva

    Relativamente alle modalità per la richiesta massiva da parte degli intermediari, l'Agenzia ricorda che la data a partire dalla quale sarà possibile inviare i file delle richieste sarà indicata dall’Amministrazione sul proprio sito, successivamente, l’intermediario potrà inviare i file e, dopo 5 giorni, visualizzare l’elenco dei soggetti per i quali ha richiesto i dati consultando il proprio cassetto fiscale.

    I file contenenti i dati richiesti, sono resi disponibili nell’area riservata del sito internet per 20 giorni lavorativi.

    In allegato al provvedimento (Scarica qui tutti gli allegati):

    • Allegato 1.1 – Specifiche tecniche deleghe massive Isa 2024 – pdf
    • Allegato 1.2 – Specifiche tecniche deleghe massive Isa (tracciati record 2024) – xlsx
    • Allegato 2.1 – Specifiche tecniche Isa precalcolato 2024 – pdf
    • Allegato 2. 1 – Specifiche tecniche Isa precalcolato 2024 (schema xsd) – zip
    • Allegato 2.2 – Guida file precalcolato Isa 2024 – pdf
    • Allegato 3 – Elementi di riscontro relativi alle dichiarazioni dei soggetti deleganti – pdf