-
Incentivi alla Capitalizzazione delle PMI: nuove opportunità con il nuovo decreto
Pubblicato in GU n.80 del 05.04.2024 il Decreto del 19 gennaio 2024 n. 43 recante il Regolamento per il sostegno alla capitalizzazione delle micro,
piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma di investimento.Le agevolazioni sono concesse a fronte dell'impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell'impresa, da versare in più quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del finanziamento.
A fronte dell'aumento di capitale, il contributo in conto impianti riconosciuto in base all'articolo 11 del decreto 22.04.2022 (che aveva definito la nuova disciplina per l'acquisto da parte delle piccole e medie imprese di beni strumentali, in attuazione delle misure previste dalla Nuova Sabatini all'art. 2 del decreto-legge n. 69/2013), è incrementato:
- al 5% per le micro e piccole imprese;
- al 3,575% per le medie imprese.
Entro il 1° luglio 2024, con provvedimento della Direzione generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nel sito web www.mise.gov.it, verranno fornite le istruzioni necessarie per la fruizione delle agevolazioni e gli schemi di domanda e di dichiarazione, nonchè il termine iniziale per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che, alla data di presentazione della domanda, risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 del decreto 22/4/2022 e dei seguenti ulteriori requisiti:
- sono costituite in forma di società di capitali;
- non annoverano tra gli amministratori o i soci persone condannate con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di cui all'art. 2632 codice civile.
Quali sono gli investimenti incentivabili
Gli incentivi previsti dal Decreto del 19 gennaio 2024 sono orientati a sostenere le PMI in un ampio spettro di investimenti, incentrati principalmente sull'innovazione, l'efficienza produttiva e la sostenibilità ambientale, previsti dall'articolo 9 del decreto 22/4/2022, in particolare:
- investimenti in beni strumentali: l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'articolo 2424 del codice civile, nonche' di software e tecnologie digitali destinati a strutture produttive gia' esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale;
- investimenti 4.0: l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di beni materiali nuovi di fabbrica e immateriali, aventi come finalita' la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realta' aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, come elencati, rispettivamente, negli allegati A e B alla legge n. 232/2016;
- investimenti green: l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilita' dei prodotti e dei processi produttivi.
-
Costo medio lavoro servizi postali: decreto e tabelle 2024/25
Con il decreto direttoriale 3 del 29 marzo 2024 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato il costo medio del lavoro per le imprese del settore servizi postali e recapiti a partire da gennaio 2024, definiti nelle tabelle allegate al decreto in maniera distinta per operai e impiegati., ai fini in particolare dell'affidamento di appalti pubblici.
La precedente determinazione risaliva a dicembre 2021 e nel frattempo è intervenuto il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto, stipulato il 21 dicembre 2023 tra Fise-Assoposte e SLC-CGIL, SLP-CISL, UILPOSTE;
A seguito di interlocuzioni con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie , il ministero comunica il costo medio giornaliero del lavoro per il personale dipendente da imprese private operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali in appalto, per gli operai e per gli impiegati, aggiornato a decorrere dai mesi di
- gennaio e marzo 2024;
- gennaio e dicembre 2025.
Fa presente che il costo del lavoro cosi determinato è suscettibile di oscillazioni in relazione:
- a) ad eventuali benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) di cui l’impresa usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti;
- b) ad oneri derivanti dall’applicazione di eventuali accordi integrativi aziendali, nonché specifici costi inerenti ad aspetti logistici (indennità varie, lavoro notturno, ecc.);
- c) ad oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all’attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
-
Ingresso lavoratori nomadi digitali: decreto in GU
Nella G.U. n. 79 del 4 aprile 2024 è stato pubblicato il Decreto 29 febbraio 2024 del Ministero dell'interno: Modalita' e requisiti per l'ingresso ed il soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che svolgono un'attivita' lavorativa altamente qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto.
Il decreto fissa
- le modalita' e i requisiti per l'ingresso ed il rilascio del permesso di soggiorno,
- le categorie di lavoratori altamente qualificati che possono beneficiarne, definendo
- i limiti minimi di reddito del richiedente e
- le modalita' previste per la verifica dell'attivita' lavorativa da svolgere.
Le disposizioni si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, che svolgono un'attivita' lavorativa altamente qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto,
- come lavoratori autonomi ovvero
- come lavoratori dipendenti di un'impresa anche non residente nel territorio nazionale.
Nomadi digitali: requisiti per visto di ingresso e permesso di soggiorno
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 3 del testo unico, l'ingresso e il soggiorno degli stranieri e' consentito ai lavoratori sopracitati che:
a) dispongano di un reddito minimo annuo non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (il livello minimo è attualmente pari a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico);
b) dispongano di una assicurazione sanitaria per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo del soggiorno;
c) dispongano di una idonea documentazione relativa alle modalita' di sistemazione alloggiativa;
d) dimostrino un'esperienza pregressa di almeno sei mesi nell'ambito dell'attivita' lavorativa da svolgere come nomade digitale o lavoratore da remoto;
e) presentino il contratto di lavoro o collaborazione o la relativa offerta vincolante, se lavoratori da remoto, per lo svolgimento di una attivita' lavorativa che richiede il possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 27-quater, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Nel caso di ingresso di nomade digitale, non e' richiesto il nulla osta provvisorio ai sensi dell'art. 40, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1998, n. 394.
Nel caso di ingresso di lavoratore da remoto, non e' richiesto il nulla osta al lavoro di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1998, n. 394.
Modalita' per il rilascio del permesso di soggiorno dei nomadi digitali e lavoratori da remoto extracomunitari
Il decreto specifica che:
- Il permesso di soggiorno deve essere richiesto direttamente alla questura della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio dello Stato, in formato digitale e reca la dicitura «nomade digitale – lavoratore da remoto».
- viene rilasciato per un periodo non superiore a un anno ed e' rinnovabile annualmente se permangono le condizioni e i requisiti
- Non può essere rilasciato (o nel caso sia già emesso, viene revocato) se, all'esito delle verifiche svolte dalla questura il datore di lavoro risulti essere stato condannato negli ultimi cinque anni per reati di cui all'art. 22, comma 5-bis, del testo unico.
-
Autoscuole: nuove regole per la formazione degli istruttori
E' stato pubblicato il 22 marzo 2024 in Gazzetta Ufficiale il Decreto del ministero delle infrastrutture n. 34 del 1.2.2024 con modifiche al precedente "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuola.
Le novità portano a una semplificazione della procedura di formazione, in particolare prevedendo che non sia più necessario il possesso della patente di categoria D/E per l'aspirante istruttore
- viene modificato il programma dei corsi di formazione, con l'introduzione di moduli dedicati ai disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e di 8 ore sull' utilizzo del tachigrafo e ADR
- viene modificato anche il programma d'esame
- in caso di bocciatura in una singola prova, verranno tenute valide le prove d'esame già superate in precedenza
Le disposizioni del regolamento si applicano ai corsi di formazione autorizzati o avviati a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
Ai corsi avviati prima di tale data e ai relativi esami continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in precedenza ma ATTENZIONE :
- trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, ferma restando la validità degli attestati di frequenza dei corsi di formazione iniziale o di estensione dell'abilitazione erogati prima della data di entrata in vigore, tutti gli esami per conseguire o estendere l'abilitazione di insegnante o di istruttore di autoscuola si conformeranno alle nuove disposizioni.
- In questi casi sarà consentita la compartecipazione ai corsi di allievi che frequentano l'intero programma di formazione iniziale o di estensione dell'abilitazione di insegnante o di istruttore, con quella di allievi che intendano frequentare le sole parti di programma non erogate ai sensi della previgente disciplina.
Sono fornite anche in allegato
ALLEGATO 1 il programma di formazione per gli insegnanti
ALLEGATO 2 il programma di formazione per gli istruttori
ALLEGATO 2-bis Estensione dell’abilitazione di cui all’art. 5, comma 1, lettera a)
ALLEGATO 3 Attestato di frequenza della formazione iniziale
ALLEGATO 3bis Attestato di frequenza della formazione periodica
-
Welfare aziendale: le nuove misure illustrate dall’Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 5/E del 7 marzo 2024 con la quale ha fornito le istruzioni operative in merito a novità fiscali, introdotte dalla legge di bilancio 2024 e dal decreto Anticipi, con particolare riferimento:
- al welfare aziendale,
- al trattamento integrativo speciale per il lavoro notturno e festivo nel settore turistico e della somministrazione di alimenti e bevande,
- e al riscatto di periodi non coperti da retribuzione.
Vediamo brevemente i chiarimenti forniti.
Welfare Aziendale
Non imponibilità di alcuni benefici
Si stabilisce la non imponibilità, per il periodo d'imposta 2024, del valore dei beni e servizi forniti ai dipendenti, nonché delle somme erogate per il pagamento di utenze domestiche, affitto della prima casa o interessi sul mutuo della prima casa, fino a un limite di 1.000 euro, elevato a 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico.Modifiche ai fringe benefits dei prestiti ai dipendenti
Si aggiorna la modalità di determinazione del vantaggio imponibile derivante dai prestiti erogati ai lavoratori dipendenti, specificando come calcolare gli interessi in base al tasso ufficiale di riferimento.In particolare, la norma prevede che il valore imponibile del fringe benefit derivante dal prestito sia determinato come il 50% della differenza:
- tra l'ammontare degli interessi calcolati al TUR:
- per i prestiti a tasso variabile, il tasso ufficiale di riferimento (TUR) da considerare è quello vigente alla data di scadenza di ciascuna rata.
- per i prestiti a tasso fisso, si assume come riferimento il TUR vigente alla data di concessione del prestito.
Questo metodo ripristina l'impostazione in vigore prima delle modifiche legislative precedenti, secondo cui, per i prestiti a tasso fisso, non si tenevano in considerazione le variazioni del TUR intervenute dopo la concessione del prestito.
- e l'ammontare degli interessi effettivamente applicati al dipendente sul prestito.
L'importo così calcolato, che rappresenta il vantaggio per il dipendente derivante da un tasso di interesse sul prestito più basso rispetto al TUR, viene considerato reddito imponibile del dipendente e soggetto a tassazione.
Trattamento integrativo speciale
Per i lavoratori del settore turistico ricettivo, termale e della somministrazione di alimenti e bevande, si riconosce un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde per lavoro notturno e straordinario festivo, effettuato tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2024, a dipendenti con un reddito non superiore a 40.000 euro nel 2023.
Riscatto dei periodi non coperti da retribuzione
Per il biennio 2024-2025, si offre la possibilità di riscattare ai fini pensionistici periodi non coperti da contributi previdenziali, con un massimo di cinque anni, anche non consecutivi, per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e ad altre forme previdenziali, a condizione che non abbiano contributi previdenziali al 31 dicembre 1995 e non siano già titolari di pensione.
Le Direzioni regionali sono incaricate di garantire l'osservanza delle istruzioni e dei principi contenuti nella circolare.
Allegati: -
ISA 2024: pubblicati i 175 modelli per la comunicazione dei dati
Con Provvedimento dell'Agenzia del 28.02.2024 n. 68629, l'Agenzia delle Entrate ha approvato i 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), da utilizzare per il periodo di imposta 2023.
Il Modello ISA costituisce parte integrante del modello REDDITI 2024 ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito ISA). Introdotti con il decreto legge n. 50/2017, a partire dal periodo d’imposta 2018 gli ISA sostituiscono definitivamente gli studi di settore e i parametri.
Con lo stesso provvedimento di febbraio, è stato approvato anche il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025, modello CPB (disciplinato dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13) e per la relativa accettazione, che costituisce parte integrante dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (modelli ISA) ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini del calcolo della proposta di CPB per i periodi d’imposta 2024 e 2025.
Modelli Isa Redditi 2024
Scarica qui i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli ISA applicabili per il periodo d’imposta 2023, approvati con provvedimento dell'Agenzia del 28.02.2024:
- ISA 2024 Indici sintetici di affidabilità – Commercio
- ISA 2024 Indici sintetici di affidabilità – Agricoltura
- ISA 2024 Indici sintetici di affidabilità – Manifatture
- ISA 2024 Indici sintetici di affidabilità – Professionisti
- ISA 2024 Indici sintetici di affidabilità – Servizi
Cosa sono gli Isa
Gli ISA sono uno strumento di compliance finalizzato, nell’ambito del percorso di rinnovamento dei rapporti tra cittadini e amministrazione finanziaria, a favorire l’emersione spontanea di basi imponibili, a stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e a rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e la Pubblica Amministrazione.
Si applicano agli esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come “attività prevalente”, attività per le quali risulta approvato un ISA (come indicato nella TABELLA 1 – ELENCO DEGLI ISA PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2023 delle Istruzioni) e che non presentano una causa di esclusione. Per “attività prevalente” s’intende l’attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi.
Gli ISA rappresentano la sintesi di indicatori elementari volti a verificare la normalità e la coerenza della gestione dell’impresa o dell’attività professionale, con riferimento a diverse basi imponibili.
Il contribuente, tramite l’applicazione degli ISA, può verificare, in fase dichiarativa, il proprio grado di affidabilità fiscale in base al posizionamento su una scala di valori da 1 a 10 (10 corrisponde al punteggio di massima affidabilità).
In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA, determinati anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, sono riconosciuti i seguenti benefici:
- esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
- esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui.
- esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
- esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito d’impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato;
- esclusione della prestazione della garanzia di cui al comma 5 dell’art. 47 del Decreto legislativo del 31/12/1992 n. 546 per i soggetti con livello di affidabilità fiscale pari almeno a 9 nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso, ai sensi dell’art. 2 della Legge 31 agosto 2022 n. 130.
L’individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, cui sono riconosciuti i benefici premiali in argomento, avviene con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le annualità in cui i crediti IVA, per i quali è possibile beneficiare delle suddette primalità, sono maturati.
Allegati: -
Dichiarazione 730/2024: pubblicato il Modello con relative istruzioni
L'Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del 28 febbraio 2024 n. 68478 ha pubblicato i modelli di Dichiarazione 730/2024 con relative istruzioni, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2024 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale.
Scarica il Modello 730/2024 con relative istruzioni
Il 730 ordinario deve essere presentato entro il 30 settembre al Caf o al professionista abilitato o al sostituto d’imposta, nel caso di presentazione al sostituto d’imposta il contribuente deve consegnare il modello 730 ordinario già compilato.
Come indicato nelle istruzioni di compilazione, ecco le principali novità del modello di quest'anno:
- Ampliamento della platea 730: Ora è possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcune tipologie di redditi precedentemente esclusi. Queste includono:
- Dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni effettuata ai sensi di specifiche disposizioni legislative.
- Determinati redditi di capitale di fonte estera assoggettati a imposta sostitutiva.
- Adempimenti relativi agli investimenti all'estero e alle attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale e determinare in relazione ad essi le imposte sostitutive dovute (IVAFE, IVIE e Imposta cripto-attività).
- Quadro RU aggiuntivo per gli agricoltori sotto soglia: Gli imprenditori agricoli c.d. sotto soglia, esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA che hanno fruito nel corso del 2023 di alcuni specifici crediti d’imposta relativi alle attività agricole da utilizzare esclusivamente in compensazione, possono presentare il quadro RU insieme al frontespizio del modello REDDITI PF come quadro aggiuntivo al modello 730.
- Detrazioni per familiari a carico: Per l’intero anno d’imposta 2023, le detrazioni per i figli a carico spettano solo per i figli con 21 anni o più, modificando quindi le precedenti disposizioni relative ai figli minorenni e le maggiorazioni per i disabili che sono state sostituite dall’assegno unico.
- Tassazione agevolata delle mance: Nel settore turistico-alberghiero, le mance destinate ai lavoratori dai clienti sono qualificate come redditi da lavoro dipendente e possono essere assoggettate a un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5%.
- Riduzione dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività: L’aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato è ridotta dal 10% al 5%.
- Modifiche alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa: La detrazione spetta per un importo massimo di 571 euro ai lavoratori che nell’anno 2022 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro.
- Riforma del lavoro sportivo: Dal 1° luglio 2023 è entrata in vigore la riforma che prevede una detassazione per un importo massimo di 15.000 euro delle retribuzioni degli sportivi professionisti under 23 e per i compensi degli sportivi dilettanti.
- Detrazione Super bonus e bonus mobili: Modifiche alla detrazione per le spese sostenute nel 2022 e 2023, inclusa la modifica al limite di spesa massimo per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
- Detrazione IVA per acquisto abitazione: Introduzione di una detrazione del 50% dell'IVA pagata nel 2023 per l'acquisto di abitazioni in classe energetica A o B.
- Crediti d’imposta per mediazioni e negoziazione e arbitrato: Introduzione di crediti d’imposta commisurati all'indennità corrisposta o al compenso pagato in caso di successo della negoziazione o conclusione dell'arbitrato.
- Proroga esenzione IRPEF per redditi dominicali e agrari: Prorogata l'esenzione ai fini IRPEF per i redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.
- Credito d’imposta per monopattini elettrici e mobilità elettrica: Specificazione che il credito d’imposta per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche, o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, e servizi di mobilità elettrica condivisa o sostenibile non è più fruibile oltre l'anno d'imposta 2022.
- Ampliamento della platea 730: Ora è possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcune tipologie di redditi precedentemente esclusi. Queste includono: