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Versamento secondo acconto delle imposte sui redditi prorogato a gennaio 2024
Pubblicata la Circolare del 09.11.2023 n. 31 con i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul differimento al 16 gennaio 2024 del versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, per le persone fisiche con ricavi o compensi 2022 non superiori a 170.000 euro.
Ricordiamo che il c.d. “decreto Anticipi”, ha stabilito che, solo periodo d’imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente (quindi 2022) dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro, possono effettuare il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, modello “Redditi persone fisiche 2023” (Redditi PF 2023), con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL:
- entro il 16 gennaio 2024 (in luogo del 30 novembre 2023),
- oppure in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2024, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Sono espressamente esclusi i contributi previdenziali e assistenziali, per i quali permane il termine ordinariamente previsto del 30 novembre 2023.
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito all’ambito applicativo del differimento in esame.
Soggetti destinatari del rinvio
Possono avvalersi del differimento del termine di versamento del secondo acconto, per il solo anno 2023, le persone fisiche che contestualmente:
- siano titolari di partita IVA;
- abbiano dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro (indicati nel modello Redditi PF 2023); va da sé che tale requisito presuppone che i contribuenti, nel 2022, abbiano svolto un’attività d’impresa o di lavoro autonomo.
Rientrano, quindi:
- in via generale, le persone fisiche che siano imprenditori individuali o lavoratori autonomi;
- l’imprenditore titolare dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- anche i contribuenti tenuti a versare in un’unica soluzione l’acconto delle imposte sui redditi, dovuto in base al modello Redditi PF 2023.
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Tabelle malattie professionali industria e agricoltura 2023
Il Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito, alla sezione pubblicità legale , un decreto interministeriale datato 10 ottobre 2023 che amplia il campo di applicazione per il riconoscimento delle malattie professionali da parte dell'Inail per i lavoratori dell'industria e dell'agricoltura.
Il documento con la revisione delle tabelle è apparso poi nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2023
Va ricordato che l'assicurazione per le malattie professionali obbligatoria a carico dell'INAIL viene riconosciuta quando la malattia è determinata da una prolungata esposizione a una delle attività comprese nelle tabelle degli allegati al Testo unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro TU 81 2008,
Si tratta in particolare dell'allegato 4 per l'industria e allegato 5 per l'agricoltura
Il nuovo decreto ministeriale, a seguito della delibera della Commissione scientifica del 2 agosto 2023 , riepiloga nelle nuove tabelle :
- 81 malattie professionali indennizzabili nel settore dell'industria e
- 21 malattie professionali indennizzabili nel settore dell'agricoltura.
Le tabelle vanno utilizzate non solo ai fini del riconoscimento del conseguente prestazioni assicurative lavoratore da parte dell'Inail, ma anche , preventivamente , da parte del medico competente che è chiamato ad inoltrare apposita comunicazione
- all'Inail,
- al datore di lavoro ed
- al lavoratore stesso
quando sospetta che la malattia dell'assistito abbia una origine professionale.
L'omessa denuncia all'Inail comporta l'applicazione di un'ammenda con importo che va da 258,23 a 1.032,91 euro.
Le novità del decreto sono entrate in vigore il 19 novembre . giorno successivo alla pubblicazione del DM in Gazzetta Ufficiale.
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Nuova ZES unica per il Mezzogiorno dal 2024: decreto Sud convertito in legge
Convertito in Legge n. 162 del 13 novembre 2023 (GU n. 268 del 16 novembre 2023) il Decreto Sud n. 124 del 19.09.2023 recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.
Scarica il testo Decreto Sud n. 124 del 19.09.2023 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione.
A partire dal 1° gennaio 2024 viene istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno, la c.d. "ZES unica", che ricomprende i territori delle regioni:
- Abruzzo,
- Basilicata,
- Calabria,
- Campania,
- Molise,
- Puglia,
- Sicilia,
- Sardegna.
Ricordiamo che per Zona economica speciale (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attivita' di sviluppo d'impresa.
Tra le novità si prevede l'istituzione di un portale web della ZES unica che fornirà tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica e garantirà l’accessibilità allo sportello unico digitale, S.U.D ZES.
Le imprese che intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all’interno della ZES unica, dovranno presentare, allo sportello unico digitale, S.U.D ZES, l’istanza, allegando la documentazione e gli eventuali elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per consentire alle amministrazioni competenti la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto.
Credito d'imposta per investimeni nella ZES Unica per il 2024
L'articolo 16 stabilisce che, per l'anno 2024 e fino al 2026, alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027, viene concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito.
Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi:
- all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio,
- nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
L’agevolazione non si applica:
- ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo,
- alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà.
Fermo restando il limite complessivo di spesa definito ai sensi del comma 6 del presente decreto, il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.
Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.
Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.
Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.
Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto.
Portale web della ZES unica
Al fine di favorire una immediata e semplice conoscibilità della ZES unica e dei benefici connessi, è istituito il portale web della ZES unica (articolo 12).
Funzione primaria del portale è quella di fornire tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nel quadro della ZES unica, garantendo l’accessibilità degli utenti allo sportello unico digitale ZES.
Sportello Unico Digitale ZES – S.U.D. ZES
L'articolo 13 prevede, dal 1° gennaio 2024 l'istituzione dello Sportello Unico Digitale ZES (S.U.D. ZES) per le attività produttive nella ZES unica per il Mezzogiorno, nella Struttura di missione per le ZES presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di sportello unico per le attività produttive (SUAP) per i procedimenti di autorizzazione unica per l’avvio di attività economiche o l’insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all’interno della ZES Unica.
Il comma 3, modificato in sede di conversione, stabilisce che, nelle more della piena operatività del S.U.D. ZES, le domande di autorizzazione unica sono presentate:
- per le attività nei territori delle ZES già vigenti, agli sportelli unici digitali già attivati in virtù della pertinente disciplina delle ZES;
- per le attività negli altri territori della ZES Unica, ai SUAP territorialmente competenti.
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Rivalutazione minimali e massimali INAIL dal 1.7.2023
Con la Circolare n. 47 del 9 novembre 2023 l'INAIL comunica la rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° luglio 2023 e i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi.
In particolare precisa che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 21 giugno 2023, n. 891 di rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industria con decorrenza 1° luglio 2023 ha stabilito i seguenti importi :
- minimale di rendita nelle misura di euro 19.221,30 e
- massimale di rendita nella misura dii euro 35.696,70.
Sulla base di tali import in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, vengono aggiornati i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, riportati nella circolare 29 maggio 2023, n. 212
L'istituto fornisce anche in allegato il riepilogo dei valori dal 2014 al 2023.
Riportiamo nella tabella seguente i principali importi aggiornati
categorie Retribuzione convenzionale Premi unitari Lavoratori dell’area dirigenziale giornaliera euro 118,99 mensile euro 2.974,73 Lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time oraria euro 14,87* Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita:
• detenuti e internati;
• allievi dei corsi di istruzione professionale;
• lavoratori impegnati in lavori socialmente utili
• lavoratori impegnati in tirocini
• lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale;
• giudici onorari di pace e vice procuratori onorari.
giornaliera euro 64,07*
mensile euro 1.601,78 Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis c.c.6 giornaliera euro 64,33* Lavoratori parasubordinati Minimo e massimo mensile
euro 1.601,78
euro 2.974,73
Lavoratori sportivi a seguito della riforma dello sport d.lgs 36/2021 Minimo e massimo
mensile euro 1.601,78/ euro 2.974,73
annuale euro 19.221,30/ euro 35.696,70
Alunni e studenti di scuole o istituti non statali
premio annuale a persona
Anno scolastico 2022/2023
regolazione: euro 2,92
Anno scolastico 2023/24
anticipo euro 9,87
Alllievi istruzione e formazione professionale giornaliera euro 64,07
Premio speciale unitario
annuale euro 66,60 - Senza categoria
Cripto-attività e trattamento fiscale: la Circolare esplicativa dell’Agenzia
La legge di bilancio 2023 ha introdotto modifiche alla disciplina di tassazione delle “cripto-attività”, allo scopo di rendere la normativa fiscale coerente con l’evoluzione delle diverse tipologie di cripto-attività presenti nel sistema.
La rapidità di diffusione di tali attività presso i contribuenti e la varietà delle stesse, denota una complessità del fenomeno tale da non consentirne la riconducibilità ad unitarietà e, dunque, di qualificare “in astratto” e “a priori” le varie fattispecie riscontrabili sul mercato. E' possibile individuare diverse attività che pur utilizzando la medesima tecnologia, non hanno natura omogenea e qualificazione giuridica.
Con la Circolare del 27 ottobre 2023 n. 30 l'Agenzia delle Entrate, dopo aver fatto un excursus sui chiarimenti forniti in materia fino al 2022, ha fornito indicazioni operative in merito alle nuove disposizioni introdotte dall’articolo 1, commi da 126 a 147, della legge di bilancio 2023.
Al riguardo, il legislatore ha previsto una nuova categoria di redditi diversi introducendo la lettera c-sexies) al comma 1 dell’articolo 67, del Tuir, che definisce le cripto-attività come "una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga".
Le plusvalenze e gli altri proventi derivanti dalle operazioni con cripto-attività sono considerati redditi imponibili, soggetti a tassazione con un'aliquota del 26% per le persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed equiparate, e soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
Soggetti che già detenevano cripto-attività alla data del 1° gennaio 2023
In considerazione della modifica del regime fiscale, viene prevista la possibilità per i soggetti che già detenevano cripto-attività alla data del 1° gennaio 2023 di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle stesse a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14% con il versamento dell’intero importo o della prima rata entro il 15 novembre 2023.
Con Risoluzione n. 36 del 26 giugno le Entrate sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, mediante modello F24, delle imposte sostitutive derivanti dall’attuazione delle disposizioni in materia di cripto-attività previste dalla legge di bilancio 2023.
Regolarizzazione cripto-attività possedute al 31 dicembre 2021: istanza entro il 30.11.2023
Infine, sempre la legge di bilancio 2023, ha introdotto la possibilità di prevenire possibili contestazioni in sede di controllo sul passato, per i contribuenti che hanno violato gli obblighi di monitoraggio fiscale non indicando nel quadro RW della propria dichiarazione la detenzione delle cripto-attività e/o che non hanno dichiarato i redditi derivanti dalle stesse, regolarizzando la propria posizione presentando un’apposita istanza di emersione e versando la sanzione per l’omessa indicazione nonché, nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un’imposta sostitutiva in misura pari al 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, nonché l’ulteriore somma pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi.
Ricordiamo che con Provvedimento n. 290480 del 7 agosto 2023, le Entrate hanno approvato il Modello, con le relative istruzioni, per la regolarizzazione delle cripto attività detenute e non indicate nel quadro RW, scarica qui il Modello con relative istruzioni e Allegati.
L’istanza di regolarizzazione va presentata all’Agenzia delle entrate entro il 30 novembre 2023, utilizzando esclusivamente il presente modello, firmato digitalmente, allegando:
- la quietanza del versamento effettuato mediante modello F24
- e la relazione di accompagnamento con la relativa documentazione probatoria, eventualmente redatta secondo lo schema allegato al presente provvedimento (Allegato 3).
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Promozione e sviluppo imprenditoria giovanile in agricoltura: la legge pubblicata in GU
Pubblicata in GU n. 72 del 26.03.2024, la Legge del 25 marzo 2024 n. 36 per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo.
Il testo originario della proposta di legge, composto di 18 articoli, nel corso dell'esame in sede referente è stato modificato in più punti e sono state introdotte nuove disposizioni.
Il testo ora si compone di 13 articoli, divisi in cinque Capi.
Finalità della legge è quella di promuovere e sostenere l’imprenditoria giovanile nel settore agricolo e rilanciare il sistema produttivo agricolo mediante interventi per favorire l’insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo, nel rispetto della normativa dell’Unione europea.
Vediamo brevemente alcune delle disposizioni previste.
Definizione di Impresa giovanile agricola
Sono definiti «impresa giovanile agricola» o «giovane imprenditore agricolo» le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, quando ricorra una delle seguenti condizioni:
- il titolare sia un imprenditore agricolo di età compresa tra 18 e 41 anni;
- nel caso di società di persone e di società cooperative, comprese le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, almeno la metà dei soci sia costituita da imprenditori agricoli di età compresa tra 18 e 41 anni;
- nel caso di società di capitali, almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di età compresa tra 18 e 41 anni e gli organi di amministrazione siano composti, per almeno la metà, dai medesimi soggetti.
Regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili nell’agricoltura
I soggetti di cui sopra, che intraprendono un’attività d’impresa hanno la facoltà di optare per un regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, determinata applicando l’aliquota del 12,5% alla base imponibile costituita dal reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta.
Il predetto regime si applica limitatamente alle attività agricole diverse da quelle per le quali il reddito è determinato forfetariamente ovvero ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
L’opzione ha effetto per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro periodi d’imposta successivi.Il beneficio è riconosciuto a condizione che tali soggetti non abbiano esercitato nei tre anni precedenti altra attività d’impresa e che siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legislazione vigente in materia.
Agevolazioni in materia di compravendita di fondi rustici
Si prevedono agevolazioni in materia di compravendita di terreni agricoli e loro pertinenze.
Per i contratti di compravendita aventi ad oggetto l'acquisto di terreni agricoli e delle loro pertinenze di valore non superiore a 200.000 euro, stipulati dai soggetti di cui all'art. 2, i compensi per l'attività notarile sono determinati in misura non superiore a quanto previsto dalla Tabella A) – Notai del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto della metà.
Allegati: -
Centrali eoliche e determinazione della rendita catastale: esclusa la torre di sostegno
Con Circolare del 16 ottobre 2023 n. 28, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle modalità di determinazione della rendita catastale delle c.d. “centrali eoliche”, alla luce dell’orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità nell’ambito delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di avvisi di accertamento catastale in rettifica della rendita.
In particolare, viene chiarito che la “torre eolica” di sostegno deve essere considerata, fatte salve eventuali peculiarità costruttive dello specifico impianto, una componente impiantistica della centrale eolica in considerazione del rapporto strumentale della stessa rispetto al processo produttivo e, di conseguenza, non rientra nella determinazione della rendita catastale
Ricordiamo che le “centrali eoliche” rappresentano strutture destinate alla produzione dell’energia elettrica attraverso lo sfruttamento dell’energia del vento, costituite, in generale, da una serie di generatori eolici con le relative opere di fondazione, cabine di trasformazione e controllo, installazioni elettriche e cavi per la connessione alla rete, opere di sistemazione a terra, ecc..
L’articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento.
Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.Detta disposizione normativa ha innovato il preesistente quadro normativo in materia di determinazione della rendita catastale di alcune tipologie di unità immobiliari, effettuando una “rimodulazione” delle componenti da prendere in considerazione nella stima diretta, con l’inclusione di quelle “immobiliari”, finalizzate alla determinazione della rendita catastale, e l’esclusione di quelle di natura essenzialmente “impiantistica”, come tali finalizzate solo al processo produttivo.
Come chiarito nella circolare n. 2/E del 2016, l’esclusione dalla stima catastale interessa quelle componenti «che assolvono a specifiche funzioni nell’ambito di un determinato processo produttivo e che non conferiscono all’immobile un’utilità comunque apprezzabile, anche in caso di modifica del ciclo produttivo svolto al suo interno», indipendentemente dalla loro rilevanza dimensionale.
In sintesi, dal 1° gennaio 2016:
- la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata tramite stima diretta;
- a tal fine, si tiene conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento;
- sono, invece, esclusi dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
Al fine di garantire uniformità di trattamento tra le unità immobiliari già iscritte in catasto e quelle oggetto di dichiarazione di nuova costruzione o di variazione, il legislatore ha previsto la possibilità di presentare atti di aggiornamento catastale per la rideterminazione della rendita degli immobili già censiti, nel rispetto dei nuovi criteri.
In recepimento dei recenti indirizzi della giurisprudenza di legittimità, si considerano superate le indicazioni contenute nel richiamato paragrafo 1.3 della circolare n. 27/E del 2016, secondo cui le torri eoliche sono da annoverare tra le “costruzioni” a prescindere da un esame sul piano esclusivamente fattuale dell’assenza di strumentalità al processo produttivo nel senso descritto.
Conseguentemente, per le centrali eoliche, deve ritenersi escluso dalla stima catastale tutto il complesso “rotore-navicella-torre”, da considerarsi quindi un unicum impiantistico, funzionale allo specifico processo di produzione di energia, fatte salve eventuali peculiarità costruttive specifiche dell’impianto
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