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Superbonus 2023: i chiarimenti per imprese e cittadini
Con la Circolare del 13.06.2023 n. 13, l'Agenzia delle Entrate ha fornito gli ennesimi chiarimenti sulle ultime novità introdotte in materia di Superbonus dal decreto Aiuti-quater, dalla legge di bilancio 2023 e dal Decreto n. 11/2023 (decreto “Cessioni”).
Tra le principali novità, ricordiamo il differimento al 30 settembre 2023, in luogo del 31 marzo, del termine per fruire del Superbonus per gli interventi realizzati sulle unità unifamiliari, a patto che al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Indice della Circolare:
- Novità in materia di Superbonus – Articolo 119 del Decreto Rilancio
1.1. Modifiche al comma 8-bis dell’articolo 119
1.1.1. Condomìni, persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), dell’articolo 119
1.1.2. Interventi effettuati su edifici unifamiliari o su unità immobiliari
funzionalmente indipendenti
1.1.3. Interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su edifici unifamiliari o su unità
immobiliari funzionalmente indipendenti
1.1.4. Interventi effettuati su edifici condominiali da parte di Istituti autonomi case popolari (IACP) ed enti aventi analoghe finalità sociali di cui al comma 9, lettera c), e cooperative di abitazione a proprietà indivisa di cui al comma 9, lettera d), dell’articolo 119
1.2. Introduzione del comma 7-bis dell’articolo 119 – Impianti solari fotovoltaici
1.3. Modifiche al comma 8-ter dell’articolo 119
1.4. Interpretazione autentica del comma 10-bis dell’articolo 119
1.5. Opzione per la fruizione della detrazione di cui all’articolo 119 in dieci quote
annuali
- Novità in materia di Superbonus – Articolo 119 del Decreto Rilancio
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ISA 2023: pronte le regole per il periodo d’imposta 2022
Con la Circolare del 01.06.2023 n. 12, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle novità in materia di indici
sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d’imposta 2022.Il documento si apre con una rassegna delle norme intervenute nell’ultimo anno che, direttamente o indirettamente hanno prodotto effetti nella
disciplina degli ISA. Come di consueto, inoltre, la circolare annuale sugli ISA, rappresenta anche una occasione per fornire una rassegna sistematica dei diversi atti e documenti normativi di attuazione disciplinati nei mesi passati (decreti ministeriali, provvedimenti ecc.).Vengono quindi illustrate le principali novità correlate alla metodologia di
elaborazione ed aggiornamento degli ISA. Ogni anno, infatti, gli ISA sono oggetto di una significativa attività di aggiornamento finalizzata a garantire sempre la capacità dello strumento di cogliere adeguatamente le peculiarità dei comparti economici cui gli stessi si riferiscono.In particolare, il processo evolutivo e di affinamento dello strumento ha riguardato la revisione biennale di 87 indici, come prevede il comma 2 dell’art. 9 bis del citato decreto, nonché l’aggiornamento di tutti i 175 ISA in vigore, al fine di consentirne una più aderente applicazione al periodo d’imposta 2022, anche tenendo conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente al perdurare della diffusione del virus COVID-19, delle tensioni geopolitiche, dell’aumento del prezzo dell’energia, degli alimentari e delle materie prime nonché dell’andamento dei tassi di interesse, verificatisi nel predetto periodo d’imposta.
Infine, non essendo intervenute particolari novità che riguardano gli adempimenti rivolti ai contribuenti tenuti all’applicazione degli ISA, nella seconda
parte del documento ci si limita a una rapida rassegna delle principali attività che contribuenti e operatori professionali che prestano loro assistenza devono
effettuare per l’applicazione degli stessi.Indice della Circolare
- Premessa
- 1. Gli interventi normativi in materia di ISA
- 1.1. Abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica
- 1.2. Modifica dei termini per l’approvazione della modulistica dichiarativa
- 1.3. Modifiche della disciplina in materia di ISA
- 1.4. Introduzione di un nuovo beneficio premiale
- 2. Gli interventi straordinari sugli ISA in vigore per il p.i. 2022
- 2.1. La revisione straordinaria degli ISA in applicazione
- 2.2. Le nuove cause di esclusione
- 3. La modulistica
- 3.1. Quadro A – “Personale”
- 3.2. Quadro E – “Dati per la revisione”
- 3.3. Compilazione del quadro B del modello ISA CG44U da parte dei soggetti che svolgono l’attività con oltre 10 unità locali
- 4. Gli ulteriori dati forniti dall’Agenzia delle entrate
- 4.1. Dati precalcolati ISA2023 – struttura e contenuti
- 4.2. Dati precalcolati ISA2023 – Consultazione ed acquisizione
- 5. Il software applicativo “IltuoISA 2023”
- 5.1. L’esito 5.2. L’importazione dei dati da “RedditiOnLine”
- 6. Il regime premiale ISA Appendice
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Frazionamento degli Enti Urbani: i chiarimenti dell’Agenzia
La presente circolare, nell’ambito delle procedure di aggiornamento degli archivi
di Catasto Terreni e di Catasto Fabbricati, tratta la tematica del frazionamento degli Enti Urbani, ovvero di quelle porzioni di territorio (particelle catastali) che, una volta edificate, vengono censite nel Catasto fabbricati e, quindi, sottratte all’aggiornamento al Catasto terreni, nel quale restano individuate come “Enti urbani”, prive di indicazione dei soggetti che vantano diritti su di esse.In particolare, con riferimento alle suddette procedure, sono pervenuti quesiti in merito alle corrette modalità di redazione degli atti di aggiornamento Pregeo e Docfa e si rende pertanto necessario fornire, in questa sede, alcune indicazioni sul frazionamento di particelle censite al Catasto Terreni sia con destinazione “Ente Urbano – cod. 282”, sia con destinazione “Fabbricato promiscuo – cod. 278”.
Il corretto assolvimento degli adempimenti in argomento evita, infatti, che si possano generare disallineamenti tra il Catasto Terreni e il Catasto Fabbricati, esigenza che assume ancora più rilievo nell’attuale sistema caratterizzato da una profonda integrazione dei due catasti nel Sistema Integrato del Territorio1 (SIT).
Con la presente circolare, l'Agenzia fornisce, quindi, indicazioni, sulle modalità da seguire nel caso di frazionamento di un ente urbano, chiarendo quando il tecnico professionista debba presentare una richiesta di aggiornamento del Catasto Terreni (con la procedura Pregeo), da perfezionare successivamente all’Urbano, e quando invece, come nella maggior parte dei casi, debba presentare una richiesta di aggiornamento per il solo Catasto Fabbricati (con la procedura Docfa).
Viene inoltre fornito un allegato tecnico che raccoglie alcune casistiche ed esemplificazioni che possono agevolare l’applicazione dei principi generali espressi nel documento stesso:
- Nel Caso A è illustrato il caso generale in cui il frazionamento è effettuato al Catasto Fabbricati senza introduzione di nuove dividenti in cartografia.
- Nei casi successivi (dal Caso B al Caso G) sono invece descritte le eccezioni alla sopra citata regola generale. In ognuno di questi casi dovrà essere presentato un atto di aggiornamento geometrico al Catasto Terreni, nella cui relazione tecnica il professionista indica che il frazionamento dell’ente urbano ricade in uno specifico caso previsto dalla presente circolare e richiede all’Ufficio la variazione di destinazione della particella derivata in “Relitto di ente urbano – cod. 450”, indicando, al contempo, da quale/i unità immobiliare/i debba essere mutuata la ditta catastale da attribuire alla particella derivata. È quindi necessario che le ditte siano allineate.
- Senza categoria
Decreto Criptovalute: il testo all’esame della Camera
Oggi 8 maggio, all'esame della Camera, disegno di legge di conversione (A.C. 1115), con modificazioni, del decreto 17 marzo 2023 n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech, cosiddetto decreto criptovalute già approvato dal Senato.
Il decreto in questione, all'esame della Camera dei deputati in seconda lettura, intende adeguare
l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2022/858, dal capo I al Capo VII, ed introdurre
misure di semplificazione della sperimentazione FinTech (Capo VIII).Si compone di 35 articoli, che nel corso dell'esame al Senato sono stati oggetto di limitati interventi emendativi che non hanno modificato l'impostazione generale del provvedimento:
- L'articolo 1 contiene le definizioni e l'articolo 2 disciplina l'ambito applicativo delle norme sugli strumenti finanziari digitali. Gli articoli da 3 a 17 contengono le disposizioni comuni per l'emissione e circolazione in forma digitale degli strumenti finanziari eseguiti attraverso scritturazioni su un registro per la circolazione digitale.
- Gli articoli da 18 a 26 diciplinano gli strumenti finanziari digitali non scritturati presso un sistema di regolamento titoli con tecnologia di registro distribuito (SS DLT) o presso un sistema di negoziazione e regolamento con tecnologia di registro distribuito (TSS DLT).
- Gli articoli 27 e 28 contengono le norme relative alla Vigilanza sulla disciplina dell'emissione e della circolazione in forma digitale.
- L'articolo 29 indica la Consob e la Banca d'Italia quali autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) 2022/858.ù
- L'articolo 30 prevede sanzioni amministrative per la violazione delle norme del decreto in conversione e delle relative disposizioni attuative.
- L'articolo 31 modifica le definizioni contenute nell'articolo 1 del TUF per includervi gli strumenti finanziari emessi mediante tecnologia a registro distribuito.
- L'articolo 32 prevede un regime transitorio di iscrizione, a cura della Consob, in un elenco provvisorio dei responsabili del registro.
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Equo compenso professionisti: il testo della Legge pubblicato in Gazzetta
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 05.05.2023 n. 104 la Legge del 21 aprile 2023 n. 49 recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.
Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, non ché conforme ai compensi previsti rispettivamente:
- per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell’articolo 13, comma 6, del la legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- per i professionisti di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell’elenco di cui al comma 7 dell’articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013.
Come si legge nel Dossier predisposto dalla Camera dei deputati, il testo, composto da 13 articoli, interviene sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista, in breve sintesi:
- definisce come equo il compenso che rispetta specifici parametri ministeriali e interviene sull'ambito applicativo della disciplina vigente, ampliandolo sia per quanto riguarda i professionisti interessati, tra i quali sono inclusi gli esercenti professioni non ordinistiche, sia per quanto riguarda la committenza che viene estesa anche a tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro (artt. 1 e 2);
- disciplina la nullità delle clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, nonché di ulteriori specifiche clausole indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa, rimettendo al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo (art. 3) ed eventualmente di condannare l'impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista (art. 4);
- prevede che gli ordini e i collegi professionali debbano adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull'equo compenso (art. 5);
- consente alle imprese committenti di adottare modelli standard di convenzione concordati con le rappresentanze professionali, presumendo che i compensi ivi individuati siano equi fino a prova contraria (art. 6);
- prevede la possibilità che il parere di congruità del compenso emesso dall'ordine o dal collegio professionale acquisti l'efficacia di titolo esecutivo (art. 7);
- disciplina la decorrenza dei termini di prescrizione delle azioni relative al diritto al compenso (art. 5) e alla responsabilità professionale (art. 8);
- consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'azione di classe, proposta dalle rappresentanze professionali (art. 9);
- istituisce, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso (art. 10);
- prevede una disposizione transitoria che esclude dall'ambito di applicazione della nuova disciplina le convenzioni in corso, sottoscritte prima della riforma (art. 11);
- abroga la disciplina vigente (art. 12);
- prevede la clausola di invarianza finanziaria (art. 13).
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Conciliazione agevolata con sanzioni ridotte a 1/18: i chiarimenti delle Entrate
Con la Circolare del 19 aprile 2023 n. 9, l'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per i contribuenti che intendono accedere alla Conciliazione agevolatadelle controversie tributarie prevista dalla legge di Bilancio 2023 (commi da 206 a 212) nell’ambito delle misure della c.d. tregua fiscale.
Ricordiamo che i commi da 206 a 212 dell’articolo 1, della legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022), prevedono, in alternativa alla definizione automatica delle liti pendenti o controversie tributarie (definizione agevolata delle liti pendenti o controversie tributarie di cui ai commi da 186 a 205), la possibilità di definire le controversie tributarie mediante la sottoscrizione di un accordo conciliativo fuori udienza con il beneficio di:
- una riduzione delle sanzioni ad 1/18 del minimo previsto dalla legge
- e l’ulteriore vantaggio di un’ampia rateazione degli importi dovuti.
Ai sensi del comma 206, tale l’istituto definitorio interessa le controversie pendenti al 1° gennaio 2023 «innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle entrate», per le quali le parti provvedono, entro il 30 giugno 2023, alla sottoscrizione dell’«accordo conciliativo di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».
Con il decreto legge del 30 marzo 2023 n. 34, in vigore dal 31 marzo 2023, per il quale è iniziato l’iter di conversione, sono stati operati interventi nell’ambito delle misure riguardanti gli istituti definitori di cui alla legge di bilancio 2023, alcuni dei quali interessano la disciplina della suddetta conciliazione agevolata.
In particolare, l’articolo 17, comma 2, del decreto n. 34/2023, consente di definire con modalità agevolate gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, ma divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023.
Di conseguenza, alle liti instaurate con ricorsi notificati tra il 2 gennaio 2023 e il 15 febbraio 2023, aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, è applicabile unicamente la definizione agevolata mediante
conciliazione agevolata e non anche la definizione automatica di cui ai commi da 186 a 205.Con riferimento alla possibilità di sottoscrivere la conciliazione agevolata, non rileva, invece, la circostanza che la proposta conciliativa sia stata presentata prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio 2023, sempreché l’accordo venga sottoscritto successivamente e, comunque, entro il 30 settembre 2023 (termine prorogato dal DL n. 34/2023, in luogo del 30 giugno 2023).
Si rammenta che l’istituto interessa le controversie relative ad atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle entrate.
Con la presente Circolare, l'Agenzia illustra:
- il significato della conciliazione “fuori udienza”
- i presupposti ed ambito di applicazione della conciliazione agevolata
- l'oggetto e perfezionamento della conciliazione agevolata e la riduzione delle sanzioni
- le modalità di pagamento e decadenza
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Nuovo Codice degli appalti pubblici: il testo e allegati pubblicato in GU
Ecco il testo del decreto legislativo del 31 marzo 2023 n. 36 pubblicato in GU n. 77 del 31 marzo 2023, recante il Nuovo Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, con i relativi allegati.
Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023 e le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023.
Ricordiamo che la legge 21 giugno 2022, n. 78, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi relativi alla disciplina dei contratti pubblici, al fine di:
- adeguare la disciplina dei contratti pubblici a quella del diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali,
- razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
- evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate.
Il testo del nuovo Codice dei contratti pubblici, ha un numero di articoli analogo a quelli del codice vigente fino ad ora (Decreto legislativo del 19 aprile 2016 n. 50, definito Codice dei contratti pubblici così modificato dal “Decreto semplificazioni n. 76/2020” convertito in Legge n°120 del 2020), ma ne riduce di molto i commi, riduce di quasi un terzo le parole e i caratteri utilizzati e, con i suoi allegati, abbatte in modo rilevante il numero di norme e linee guida di attuazione.
Si compone di 5 libri e contiene complessivamente 229 articoli, nonché 36 allegati, come da schema presente nella Relazione illustrativa del Governo:
Allegati: