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Codice della proprietà industriale
Codice della proprietà industriale – Dlgs del 10 febbraio 2005, n. 30, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273. (Pubblicato in GU n.52 del 4-3-2005 – Suppl. Ordinario n. 28 )Aggiornato alla Legge del 24/07/2023 n. 102
Codice della Proprietà Industriale (D.lgs. n. 30/2005)Capo I – Diposizioni generali e principi fondamentali (Artt. 1-6)Allegati:
Capo II – Norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà industriale (Artt. 7-116)
Capo III – Tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale (Artt. 117-146)
Capo IV – Acquisto e mantenimento dei diritti di proprietà industriale e relative procedure (Artt. 147-193)
Capo V – Procedure speciali (Artt. 194-200)
Capo VI – Ordinamento professionale (Artt. 201-222)
Capo VII – Gestione dei servizi e diritti (Artt. 223-230)
Capo VIII – Disposizioni transitorie e finali (Artt. 231-246) -
Appalti: linee guida per pari opportunità e inclusione disabili
Sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2023 , in allegato al decreto del Dipartimento per la famiglia e le pari opportunità del 20 giugno 2023 , le Linee guida volte a favorire le pari opportunita' generazionali e di genere, nonche' l'inclusione lavorativa delle persone con disabilita' nei contratti riservati.
Il decreto attua infatti la previsione dell'articolo 61 comma 1 decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "codice dei contratti pubblici", contiene disposizioni volte a favorire che prevede
«Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione a operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilita' o svantaggiate, o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilita' o da lavoratori svantaggiati».
Per questo vengono fornite le indicazioni operative ed esempi di compilazione di bandi di gara, avvisi e inviti, in merito ai requisiti necessari o come ulteriori requisiti premiali dell'offerta,ai meccanismi e strumenti idonei a realizzare le pari opportunita' generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilita' o svantaggiate
Si sottolinea che gli obblighi di consegna previsti ai commi 1, 2 e 3, dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 36 (Rapporto sulla situazione del personale, relazione di genere sulla
situazione del personale maschile e femminile, e dichiarazione di regolarita' sul diritto al lavoro delle persone con disabilita')
derivano direttamente dalla legge e si applicano anche in mancanza di espressa previsione nel bando di gara, ma per esigenza di certezza dei rapporti giuridici e di tutela dell'affidamento degli operatori economici e' s opportuno che il contenuto di detti obblighi sia espressamente indicato nel bando di gara e nel contratto.
Altre misure, invece, richiedono che le stazioni appaltanti traducano i principi della norma in clausole all'interno dei bandi di gara, tenendo conto delle specificita' dei settori in cui agiscono le gare e del loro oggetto.
Si ricorda infine che la Dichiarazione di regolarita' sul diritto al lavoro delle persone con disabilita' (comma 3) è richiesta alle aziende con numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto.,
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Contributo energia per gli enti del Terzo settore: le modalità di accesso
Individuati i criteri e le modalità per l’accesso al contributo straordinario previsto in favore degli Enti del terzo settore per far fronte al caro energia (art. 8 commi 1-2 del Decreto Aiuti ter, n. 144/2022), con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11.04.2023 del Dpcm dell'8 febbraio 2023.
Ricordiamo che, in considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica registrato nel terzo trimestre dell'anno 2022, il decreto Aiuti ter ha istituito appositi fondi finalizzati al riconoscimento di un contributo straordinario in favore degli Enti del terzo settore.
Con il Dpcm dell'8 febbraio 2023 si individuano i criteri e le modalità per l’accesso al contributo a valere sui suddetti fondi di cui all’art. 8, commi 1 e 2, del decreto Aiuti ter, nonché i beneficiari e i criteri di quantificazione
del contributo e le procedure di controllo anche successive all’erogazione.In particolare, il suddetto contributo può essere richiesto:
- in relazione alla quota di fondo pari a 120 milioni (di cui all’art. 8, comma 1, del Decreto Aiuti ter) da enti che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità;
- a1) enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore;
- a2) organizzazioni di volontariato coinvolte nel processo di trasmigrazione;
- a3) associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione;
- a4) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe;
- a5) enti religiosi civilmente riconosciuti;
- in relazione alla quota di fondo pari a 50 milioni (di cui all’art. 8, comma 1, del Decreto Aiuti ter), da enti che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio-assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone anziane;
- b1) enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore;
- b2) organizzazioni di volontariato coinvolte nel processo di trasmigrazione;
- b3) associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione;
- b4) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
- b5) enti religiosi civilmente riconosciuti;
- b6) associazioni;
- b7) fondazioni;
- b8) aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.
In relazione alla quota di fondo relativa a 5 milioni, il contributo previsto all’articolo 1, comma 366 della legge 29 dicembre 2022, n.197, può essere richiesto, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani.
Modalità di accesso all'agevolazione
Con il recente Decreto Direttoriale del 19.07.2023, il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità ha definito i termini e le modalità di presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni e di erogazione del contributo, nonché le modalità di espletamento dei controlli a campione sul possesso dei requisiti di accesso.
Le domande di concessione ed erogazione del contributo, devono essere presentate e compilate esclusivamente in forma elettronica, utilizzando la piattaforma informatica «Contributo energia» accessibile dal sito dell'ente gestore Invitalia, a partire dalle ore 12:00 del 20 luglio 2023 e fino alle ore 12:00 del 21 agosto 2023.
- in relazione alla quota di fondo pari a 120 milioni (di cui all’art. 8, comma 1, del Decreto Aiuti ter) da enti che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità;
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Imposta successioni e donazioni: trattamento fiscale del legato di genere
Con la Circolare del 06.07.2023 n. 19, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale del legato di genere, ai fini dell’imposta sulle successioni e
donazioni.Il legato di genere, vale a dire il legato obbligatorio avente ad oggetto la prestazione di cose designate secondo
l’appartenenza ad un genere, attribuisce al legatario (onorato) un diritto di credito nei confronti di un erede o di un altro legatario (onerato), il quale deve adempiere prestando beni corrispondenti per qualità e quantità alle indicazioni del testatore.L’ipotesi più frequente riguarda legati aventi ad oggetto una somma di
denaro (c.d. legati pecuniari), disposti dal testatore a carico di uno o più eredi.In via preliminare, si osserva che il legato costituisce una disposizione mortis causa, a titolo particolare, attributiva di specifici diritti patrimonial
Il legato è in genere attribuito per testamento e si acquista automaticamente
al momento dell’apertura della successione ereditaria senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunciarvi.Nella circolare in oggetto, l'Agenzia fa il punto su diversi aspetti, quali:
- Tipologie di legato
- Orientamenti della giurisprudenza di legittimità civilistica sulla differenza tra legato di genere e legato di specie
- Quadro normativo fiscale
- Recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità tributaria
- Assimilazione sul piano fiscale del legato di genere a quello di specie
- Contenzioso pendente.
- Senza categoria
Decreto Omnibus: il testo coordinato con la legge di conversione
Pubblicata in GU, la Legge del 03.07.2023 n. 87 di conversione del c.d Decreto Omnibus (DL del 10.05.2023 n. 51) contenente disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.
Scarica il testo del Decreto n. 51/2023 coordinato con le modifiche apportate dalla legge. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
In breve sintesi alcune delle misure previste.
Proroga versamenti soggetti ISA
Durante l'iter di conversione, con l'introduzione del comma 3-sexies all'art. 4, è stata ufficializzata la proroga dei termini dei versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi per i soggetti ISA, già annunciata precedentemente con un comunicato del MEF.
In particolare, i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo dcreto di approvazione del Ministro dell’conomia e delle finanze, tenuti ad effetuare entro il 30 giugno 2023 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, possono provvedervi entro
il 20 luglio 2023 senza alcuna maggiorzione.I versamenti possono essere effettuati entro il 31 luglio 2023, maggiorando le somme da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40 per cento, a titolo di interesse corrispettivo.
Tali termini di versamento si applicano, oltre ai soggetti ISA, anche ai soggetti che partecipano ad alcune tipologie di società, associazioni e imprese:
- società di persone,
- società tassate per trasparenza
- e società a ristretta base proprietaria.
Modifiche alla disciplina IVA
Tra le altre novità fiscali introdotte nel corso dell’iter di conversione, il comma 2-bis dell’articolo 4, posticipa dal
1° gennaio al 1° luglio 2024 l’entrata in vigore di alcune modifiche alla
disciplina IVA, che mirano a ricomprendere una serie di operazioni tra quelle effettuate nell'esercizio di impresa o in ogni caso, tra quelle aventi natura commerciale, e a rendere tali operazioni esenti ai fini IVA.Criptovalute
Differito dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine per il versamento in unica soluzione dell'imposta sostitutiva sul valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023, nonché il termine a partire dal quale è possibile rateizzare l'importo dovuto.
Contributo acquisto carburante attività agricole
Differito dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023, il termine di utilizzo del credito di imposta, riconosciuto alle imprese esercenti l'attività agricola e della pesca, a parziale compensazione della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante nel terzo trimestre dell'anno 2022.
Allegati: -
Contributi autonomi agricoltura e IAP 2023: prima scadenza 17 luglio
Inps ha pubblicato il 4 luglio 2023 nella circolare 59 2023 gli importi e le istruzioni per i versamenti dei contributi IVS dovuti dai
- coltivatori diretti,
- coloni, mezzadri
- e imprenditori agricoli professionali IAP
definiti applicando le aliquote di finanziamento al reddito convenzionale individuato in base alla classificazione delle aziende.
Autonomi agricoltura: contributi e scadenze 2023
Per l’anno 2023 il reddito medio giornaliero è stato determinato con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 21 giugno 2023 in misura pari a € 61,98
Le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento a decorrere dall’anno 2018 sono pari alla misura del 24,00%, comprensive del contributo addizionale del 2%, previsto dall’articolo 12, comma 4, della legge n. 233/1990.
Il contributo addizionale per ogni giornata di iscrizione è pari a € 0,69, calcolato nel limite massimo di 156 giornate annue per ciascuna unità attiva.
I lavoratori autonomi con più di sessantacinque anni di età pensionati e in possesso dei requisiti possono richiedere la riduzione del 50% dei contributi
La contribuzione di maternità per l’anno 2023 resta fissata nella misura di € 7,49 .
Confermata anche la contribuzione INAIL nella misura capitaria annua di:
- € 768,50 (per le zone normali);
- € 532,18 (per i territori montani e le zone svantaggiate).
Il decreto del 20 settembre 2022 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia ha fissato la riduzione 2023 nella misura pari al 15,17% , che sarà applicata agli elenchi delle aziende individuate e trasmesse dall’INAIL.
Nell’allegato n. 1 sono riportate le tabelle con le aliquote in vigore per l’anno 2023 e gli importi della contribuzione da versare per le categorie interessate.
ATTENZIONE Il pagamento della contribuzione deve essere effettuato in quattro rate utilizzando il modello F2 alle seguenti scadenze:
- 17 luglio 2023
- 18 settembre 2023,
- 16 novembre 2023 e
- 16 gennaio 2024.
Esonero contributivo prime iscrizioni per under 40
L’Istituto annuncia una prossima circolare con le istruzioni aggiornate sull'esonero per gli agricoltori under 40.
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Flat Tax incrementale: requisiti e modalità di calcolo
Pubblicata la Circolare del 28 giugno 2023 n. 18, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in relazione alle modalità di applicazione del regime della c.d. “flat tax incrementale”, individuando i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per usufruire del beneficio fiscale in esame.
Ricordiamo che si tratta di un regime agevolativo opzionale, la tassa piatta incrementale” o “flat tax incrementale”, introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi da 55 a 57) limitatamente all’anno d’imposta 2023 e sostitutivo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali regionale e comunale.
Soggetti ammessi al beneficio
Possono avvalersi, in via generale, del regime della “flat tax incrementale”, per il solo anno 2023:
- le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, titolari di reddito di cui all’articolo 55 del Tuir, ferma restando l’esclusione prevista per i contribuenti persone fisiche che applicano, per il periodo d’imposta 2023, il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Rientrano nel beneficio fiscale in esame anche gli imprenditori agricoli individuali che accedono al regime di cui agli articoli 56, comma 51, e 56-bis del TUIR, limitatamente ai redditi d’impresa prodotti.
Considerato, inoltre, il tenore letterale della norma, che fa riferimento alle «persone fisiche esercenti attività d’impresa», si ritiene che, ai fini dell’accesso al beneficio previsto dalla norma, non risulti sufficiente la mera titolarità di un reddito d’impresa. In merito si evidenzia infatti, che la relazione tecnica al disegno di legge di bilancio 2023 prevede che, ai fini delle stime degli effetti di gettito, sono stati presi in considerazione i “redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni (quadro RE) e quelli derivanti dall’esercizio d’impresa (quadri RF e RG)”.
Viene chiarito che, ai fini dell’applicazione del regime della “flat tax incrementale”, la partecipazione in una società di persone o in una società di capitali rileva se detenuta dall’imprenditore individuale nell’ambito dell’attività d’impresa. A tal fine, occorre che la partecipazione risulti indicata tra le attività relative all’impresa nell’inventario redatto ai sensi dell’articolo 2217 del c.c.; nel caso in cui non sussista l’obbligo di tenuta del libro degli inventari, al fine di stabilire che detta partecipazione sia relativa all’attività d’impresa, è possibile fare riferimento al registro degli acquisti. In tale circostanza, la quota di reddito o di perdita della società di persone imputata per trasparenza all’imprenditore individuale o il dividendo conseguito dallo stesso in qualità di socio di società di capitali costituiscono, infatti, componenti del reddito d’impresa dell’imprenditore individuale. In forza della natura di impresa individuale, rientrano nel regime della “flat tax incrementale” sia l’impresa familiare sia l’azienda coniugale non gestita in forma societaria (in entrambi i casi, limitatamente al titolare dell’impresa stessa); - le persone fisiche che esercitano arti o professioni, che conseguono un reddito di cui all’articolo 53, comma 1, del Tuir.
Atteso il riferimento letterale alle «persone fisiche esercenti (…) arti o professioni», come per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, anche in tale ipotesi non è sufficiente, ai fini dell’accesso al beneficio previsto dalla norma, la mera titolarità di un reddito di lavoro autonomo. Si ritiene, pertanto, che rientrino nel regime agevolativo le persone fisiche che conseguono un reddito di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR.
Per approfondire leggi anche l'articolo Flat tax incrementale imprese e autonomi: un esempio di calcolo della base imponibile.
Allegati: - le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, titolari di reddito di cui all’articolo 55 del Tuir, ferma restando l’esclusione prevista per i contribuenti persone fisiche che applicano, per il periodo d’imposta 2023, il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.