• Agricoltura

    Agricoltura: malattia e maternità 2023 piccoli coloni e compartecipanti

    Facendo seguito alla circolare n. 69  2023sui versamenti volontari in agricoltura, con la nuova circolare  72 del 1 agosto 2023   INPS comunica  gli importi giornalieri   delle retribuzioni di riferimento  per il calcolo delle prestazioni economiche

    1.  di malattia, 
    2. di maternità/paternità e 
    3. di tubercolosi

    dettagliate  nella tabella allegata QUI,

     per compartecipanti familiari e piccoli coloni in agricoltura.

    Le modalità di calcolo sono differenziate, ricorda INPS:

    1.  per le prestazioni economiche di malattia e di tubercolosi,  le retribuzioni  sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell’ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali in agricoltura  determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall’articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968. Eventuali prestazioni riferite a eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2023, liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2020[3], dovranno essere, quindi, riliquidate sulla base dei nuovi importi.
    2. Per quanto riguarda invece le prestazioni economiche di maternità/paternità, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni. Viene precisato che per il 2023 , ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, tale reddito  è pari a euro 61,98 .

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Decreto Alluvione Emilia Romagna diventa legge: ecco il testo coordinato

    Pubblicata in GU del 31.07.2023 n. 177, la Legge del 31 luglio 2023 n. 100 di conversione del decreto 1° giugno 2023, n. 61, contenente misure urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

    Scarica qui il testo del decreto n. 61/2023 coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

    Nel provvedimento sono contenuti interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dall'alluvione che ha colpito le popolazioni dell’Emilia-Romagna, e di alcune zone delle Marche e della Toscana.

    Brevemente vediamone alcuni.

    Sospensione termini versamenti e adempimenti in scadenza dal 1° maggio al 31 agosto 2023      

    Si prevede la sospensione, dal 1° maggio al 31 agosto 2023, dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari e contributivi, compresi quelli derivanti da cartelle di pagamento, in scadenza a partire dal 1° maggio 2023.
    I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.

    Bonus fino a 3.000 euro per lavoratori autonomi

    Per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, a favore dei:

    • collaboratori coordinati e continuativi
    • titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale
    • lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza,

    che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell'allegato 1 e che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, viene riconosciuta un'indennità una tantum pari a 500,00 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e comunque nella misura massima complessiva di 3.000,00 euro, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

    Proroga superbonus 110% villette

    Per gli interventi effettuati sugli edifici unifamiliari ubicati nei territori indicati nell'allegato 1 del decreto, la detrazione del 110% è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023..

    Allegati:
  • Diritti d'Autore e Proprietà industriale

    Codice della proprietà industriale

    Codice della proprietà industriale – Dlgs del 10 febbraio 2005, n. 30, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.  (Pubblicato in GU n.52 del 4-3-2005 – Suppl. Ordinario n. 28 ) 

    Aggiornato alla Legge del 24/07/2023 n. 102

     
    Codice della Proprietà Industriale (D.lgs. n. 30/2005)
     
    Capo I – Diposizioni generali e principi fondamentali (Artt. 1-6)
    Capo II – Norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà industriale (Artt. 7-116)
    Capo III – Tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale (Artt. 117-146)
    Capo IV – Acquisto e mantenimento dei diritti di proprietà industriale e relative procedure (Artt. 147-193)
    Capo V – Procedure speciali (Artt. 194-200)
    Capo VI – Ordinamento professionale (Artt. 201-222)
    Capo VII – Gestione dei servizi e diritti (Artt. 223-230)
    Capo VIII – Disposizioni transitorie e finali (Artt. 231-246)

    Allegati:
  • Diritti d'Autore e Proprietà industriale

    Diritti d’autore: la legge per reprimere la diffusione illecita di contenuti su internet

    Pubblicata in GU del 24.07.2023 la Legge del 14.07.2023 n. 93 contenente disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica.

    Tra le varie disposizioni introdotte, si segnala che l'articolo 3 introduce nell'articolo 171-ter comma 1, della legge n. 633 del 1941, la lettera h-bis), con la quale si prevede che chiunque, a scopo di lucro, abusivamente, anche con le modalità previste dall'articolo 85-bis, comma 1, dRicordiamo cel TULPS – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. n. 773 del 1931):

    • esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale
    • ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita

    è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con una multa da euro 2.582 a euro 15.493.

    La legge composta da 7 articoli:

    • Art. 1 – Principi
    • Art. 2 – Provvedimenti urgenti e cautelari dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per la disabilitazione dell'accesso a contenuti diffusi abusivamente
    • Art. 3 – Misure per il contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale
    • Art. 4 – Campagne di comunicazione e sensibilizzazione
    • Art. 5 – Sanzioni amministrative
    • Art. 6 – Regolamento
    • Art. 7 – Norme in materia di personale dell'Autorita' e disposizioni finanziarie

    ha l'obiettivo di prevenire e reprimere il fenomeno della pirateria audiovisiva, riconoscendo all'Agcom nuovi strumenti per contrastare il fenomeno, in particolare l'articolo 2 attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) il potere di ordinare ai prestatori di servizi di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi in maniera illecita, anche adottando a tal fine provvedimenti cautelari in via d'urgenza.

    Più poteri all'AGCOM

    L'AGCOM può così ordinare ai prestatori di servizi, ivi inclusi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso a contenuti illeciti mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco all'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP univocamente destinati ad attività illecite.

    In sede di adozione di tale provvedimento, l'AGCOM ordina anche il blocco di ogni altro futuro nome di dominio, sottodominio, ove tecnicamente possibile, o indirizzo IP, a chiunque riconducibili, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione (c.d. top level domain), che consenta l'accesso ai medesimi contenuti abusivamente diffusi o a contenuti della stessa natura.

    Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge e nel rispetto della legge sul procedimento amministrativo (legge n. 241 del 1990), deve essere emanata una modifica al regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica di cui alla delibera AGCOM n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla legge stessa.

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Contributo energia per gli enti del Terzo settore: le modalità di accesso

    Individuati i criteri e le modalità per l’accesso al contributo straordinario previsto in favore degli Enti del terzo settore per far fronte al caro energia (art. 8 commi 1-2 del Decreto Aiuti ter, n. 144/2022), con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11.04.2023 del Dpcm dell'8 febbraio 2023.

    Ricordiamo che, in considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica registrato nel terzo trimestre dell'anno 2022, il decreto Aiuti ter ha istituito appositi fondi finalizzati al riconoscimento di un contributo straordinario in favore degli Enti del terzo settore.

    Con il Dpcm dell'8 febbraio 2023 si individuano i criteri e le modalità per l’accesso al contributo a valere sui suddetti fondi di cui all’art. 8, commi 1 e 2, del decreto Aiuti ter, nonché i beneficiari e i criteri di quantificazione
    del contributo e le procedure di controllo 
    anche successive all’erogazione.

    In particolare, il suddetto contributo può essere richiesto: 

    1. in relazione alla quota di fondo pari a 120 milioni (di cui all’art. 8, comma 1, del Decreto Aiuti ter) da enti che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità
      • a1) enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore
      • a2) organizzazioni di volontariato coinvolte nel processo di trasmigrazione; 
      • a3) associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione;
      • a4) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe; 
      • a5) enti religiosi civilmente riconosciuti
    2. in relazione alla quota di fondo pari a 50 milioni (di cui all’art. 8, comma 1, del Decreto Aiuti ter), da enti che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio-assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone anziane;
      • b1) enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore; 
      • b2) organizzazioni di volontariato coinvolte nel processo di trasmigrazione; 
      • b3) associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione; 
      • b4) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS); 
      • b5) enti religiosi civilmente riconosciuti; 
      • b6) associazioni; 
      • b7) fondazioni; 
      • b8) aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207. 

    In relazione alla quota di fondo relativa a 5 milioni, il contributo previsto all’articolo 1, comma 366 della legge 29 dicembre 2022, n.197, può essere richiesto, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani.

    Modalità di accesso all'agevolazione

    Con il recente Decreto Direttoriale del 19.07.2023, il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità ha definito i termini e le modalità di presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni e di erogazione del contributo, nonché le modalità di espletamento dei controlli a campione sul possesso dei requisiti di accesso. 

    Le domande di concessione ed erogazione del contributo, devono essere presentate e compilate esclusivamente in forma elettronica, utilizzando la piattaforma informatica «Contributo energia» accessibile dal sito dell'ente gestore Invitalia, a partire dalle ore 12:00 del 20 luglio 2023 e fino alle ore 12:00 del 21 agosto 2023.

  • Successioni

    Imposta successioni e donazioni: trattamento fiscale del legato di genere

    Con la Circolare del 06.07.2023 n. 19, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale del legato di genere, ai fini dell’imposta sulle successioni e
    donazioni
    .

    Il legato di genere, vale a dire il legato obbligatorio avente ad oggetto la prestazione di cose designate secondo
    l’appartenenza ad un genere
    , attribuisce al legatario (onorato) un diritto di credito nei confronti di un erede o di un altro legatario (onerato), il quale deve adempiere prestando beni corrispondenti per qualità e quantità alle indicazioni del testatore.

    L’ipotesi più frequente riguarda legati aventi ad oggetto una somma di
    denaro
    (c.d. legati pecuniari), disposti dal testatore a carico di uno o più eredi.

    In via preliminare, si osserva che il legato costituisce una disposizione mortis causa, a titolo particolare, attributiva di specifici diritti patrimonial

    Il legato è in genere attribuito per testamento e si acquista automaticamente
    al momento dell’apertura della successione
    ereditaria senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunciarvi.

    Nella circolare in oggetto, l'Agenzia fa il punto su diversi aspetti, quali:

    • Tipologie di legato
    • Orientamenti della giurisprudenza di legittimità civilistica sulla differenza tra legato di genere e legato di specie
    • Quadro normativo fiscale
    • Recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità tributaria
    • Assimilazione sul piano fiscale del legato di genere a quello di specie
    • Contenzioso pendente.

    Allegati:
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    Decreto Omnibus: il testo coordinato con la legge di conversione

    Pubblicata in GU, la Legge del 03.07.2023 n. 87 di conversione del c.d Decreto Omnibus (DL del 10.05.2023 n. 51) contenente disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.

    Scarica il testo del Decreto n. 51/2023 coordinato con le modifiche apportate dalla legge. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

    In breve sintesi alcune delle misure previste.

    Proroga versamenti soggetti ISA

    Durante l'iter di conversione, con l'introduzione del comma 3-sexies all'art. 4, è stata ufficializzata la proroga dei termini dei versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi per i soggetti ISA, già annunciata precedentemente con un comunicato del MEF.

    In particolare, i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo dcreto di approvazione del Ministro dell’conomia e delle finanze, tenuti ad effetuare entro il 30 giugno 2023 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, possono provvedervi entro
    il 20 luglio 2023
    senza alcuna maggiorzione.

    I versamenti possono essere effettuati entro il 31 luglio 2023, maggiorando le somme da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40 per cento, a titolo di interesse corrispettivo

    Tali termini di versamento si applicano, oltre ai soggetti ISAanche ai soggetti che partecipano ad alcune tipologie di società, associazioni e imprese: 

    • società di persone, 
    • società tassate per trasparenza 
    • e società a ristretta base proprietaria.

    Modifiche alla disciplina IVA

    Tra le altre novità fiscali introdotte nel corso dell’iter di conversione, il comma 2-bis dell’articolo 4, posticipa dal
    1° gennaio al 1° luglio 2024 l’entrata in vigore di alcune modifiche alla
    disciplina IVA
    , che mirano a ricomprendere una serie di operazioni tra quelle effettuate nell'esercizio di impresa o in ogni caso, tra quelle aventi natura commerciale, e a rendere tali operazioni esenti ai fini IVA.

    Criptovalute

    Differito dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine per il versamento in unica soluzione dell'imposta sostitutiva sul valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023, nonché il termine a partire dal quale è possibile rateizzare l'importo dovuto.

    Contributo acquisto carburante attività agricole

    Differito dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023, il termine di utilizzo del credito di imposta, riconosciuto alle imprese esercenti l'attività agricola e della pesca, a parziale compensazione della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante nel terzo trimestre dell'anno 2022.

    Allegati: