• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Incentivi alla Capitalizzazione delle PMI: nuove opportunità con il nuovo decreto

    Pubblicato in GU n.80 del 05.04.2024 il Decreto del 19 gennaio 2024 n. 43 recante il Regolamento per il sostegno alla capitalizzazione delle micro,
    piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma di investimento.

    Le agevolazioni sono concesse a fronte dell'impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell'impresa, da versare in più quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del finanziamento.

    A fronte dell'aumento di capitale, il contributo in conto impianti riconosciuto in base all'articolo 11 del decreto 22.04.2022 (che aveva definito la nuova disciplina per l'acquisto da parte delle piccole e medie imprese di beni strumentali, in attuazione delle misure previste dalla Nuova Sabatini all'art. 2 del decreto-legge n. 69/2013), è incrementato

    • al 5% per le micro e piccole imprese;
    • al 3,575% per le medie imprese. 

    Entro il 1° luglio 2024, con provvedimento della Direzione generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nel sito web www.mise.gov.it, verranno fornite le istruzioni necessarie per la fruizione delle agevolazioni e gli schemi di domanda e di dichiarazione, nonchè il termine iniziale per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi.

    Soggetti beneficiari

    Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che, alla data di presentazione della domanda, risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 del decreto 22/4/2022 e dei seguenti ulteriori requisiti:

    • sono costituite in forma di società di capitali; 
    • non annoverano tra gli amministratori o i soci persone condannate con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di cui all'art. 2632 codice civile.

    Quali sono gli investimenti incentivabili

    Gli incentivi previsti dal Decreto del 19 gennaio 2024 sono orientati a sostenere le PMI in un ampio spettro di investimenti, incentrati principalmente sull'innovazione, l'efficienza produttiva e la sostenibilità ambientale, previsti dall'articolo 9 del decreto 22/4/2022, in particolare:

    • investimenti in beni strumentali: l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'articolo 2424 del codice civile, nonche' di software e tecnologie digitali destinati a strutture produttive gia' esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale;
    • investimenti 4.0: l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di beni materiali nuovi di fabbrica e immateriali, aventi come finalita' la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realta' aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, come elencati, rispettivamente, negli allegati A e B alla legge n. 232/2016;
    • investimenti green: l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilita' dei prodotti e dei processi produttivi.

    Allegati:
  • Riforma fiscale

    Riforma fiscale: Dlgs in materia di riordino del settore dei Giochi pubblicato in GU

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 03.04.2024 serie generale n.78, il decreto legislativo del 25 marzo 2024 n. 41 contenente disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, in attuazione della Delega al Governo per la riforma fiscale (articolo 15 della Legge n. 111 del 09.08.2023). 

    Scarica qui il testo del Dlgs del 25.03.2024 n. 41

    Il dlgs mira a riordinare e aggiornare la normativa riguardante i giochi pubblici, ovvero quei giochi a distanza e non, che offrono vincite in denaro. Questa riforma, voluta per migliorare il controllo e garantire una maggiore sicurezza nel settore, introduce nuove regole e principi che tutti gli operatori del settore dovranno seguire. 

    Il decreto si articola in sei titoli principali, che spaziano dalle regole generali e principi, al rapporto concessorio per i giochi a distanza, alla tutela e protezione del giocatore, alla gestione dei giochi a distanza, al contrasto dell'offerta illegale di gioco, fino a disposizioni finali che includono aspetti transitori.

    Le Finalità del Decreto

    Il decreto si pone come obiettivo principale quello di creare un quadro regolatorio chiaro e organico per tutti i giochi pubblici ammessi nel nostro Paese. Ciò significa mettere ordine tra le diverse normative esistenti e assicurare che i giochi siano svolti in maniera sicura, trasparente e responsabile.

    Una delle novità più importanti riguarda la tutela dei minori e la lotta al gioco d'azzardo patologico, con l'introduzione di misure specifiche per prevenire comportamenti di gioco problematici.

    Chi Gestirà i Giochi?

    La gestione, l'esercizio e la raccolta dei giochi pubblici sarà affidata a soggetti concessionari, selezionati tramite gara pubblica, che dovranno rispettare severi requisiti di esperienza, affidabilità e capacità tecnica, questo per assicurare che dietro ogni gioco ci sia un operatore affidabile e capace di garantire la sicurezza e la trasparenza delle operazioni.

    Innovazioni per la Sicurezza dei Giocatori

    Il decreto introduce importanti innovazioni per promuovere il "gioco responsabile" e proteggere i giocatori più vulnerabili.

    Tra queste, spiccano la possibilità per i giocatori di impostare limiti di spesa, tempo e perdita, oltre a sistemi di autoesclusione per chi sente di avere un problema con il gioco. Inoltre, i concessionari dovranno investire in campagne informative per sensibilizzare sul gioco d'azzardo patologico. Tra le misure più rilevanti segnaliamo:

    • Limiti di spesa e gioco responsabile: è prevista l'introduzione di meccanismi che consentono ai giocatori di autolimitare la propria spesa, il tempo trascorso a giocare e la perdita di denaro. Queste misure sono pensate per promuovere un approccio al gioco più consapevole e responsabile.
    • Limitazioni basate su comportamenti di gioco: sono previste limitazioni sugli importi depositati sui conti di gioco individuali, basate sull'età del giocatore e sui suoi comportamenti di gioco. Questo approccio mira a personalizzare le misure di protezione in base alle esigenze specifiche di ciascun giocatore.
    • Messaggi automatici di avviso: durante le sessioni di gioco, saranno inviati messaggi automatici che informano il giocatore sulla durata della sessione e sui livelli di spesa, specie al superamento di determinati limiti preimpostati.
    • Informazioni sul gioco problematico e supporto: i siti di gioco dovranno obbligatoriamente includere contenuti informativi sul gioco problematico, sulle modalità di prevenzione e sulle risorse di supporto disponibili per chi ne ha bisogno.
    • Strumenti di autoesclusione: sarà possibile per i giocatori autoescludersi dal gioco, sia temporaneamente sia per determinate categorie di prodotti, attraverso semplici procedure online.
    • Monitoraggio e controllo: il concessionario sarà dotato di strumenti avanzati per monitorare i livelli di rischio associati ai singoli giochi e controllare il grado di partecipazione al gioco dei giocatori più esposti al rischio di gioco patologico.
    • Investimenti in campagne informativa: i concessionari saranno tenuti ad investire una quota dei loro ricavi in campagne informative e iniziative di comunicazione responsabile, per sensibilizzare l'opinione pubblica sui rischi legati al gioco d'azzardo e promuovere comportamenti di gioco responsabile.

    Controllo e Sanzioni

    Per garantire il rispetto delle nuove regole, il decreto prevede un sistema di controllo e sanzioni per chi non si adegua, oltre a promuovere la tracciabilità dei flussi finanziari per prevenire fenomeni di riciclaggio o finanziamento illecito.

    Verso un Futuro di Gioco Sicuro

    Con l'approvazione di questo decreto, l'Italia fa un passo importante verso un settore dei giochi pubblici più sicuro, trasparente e responsabile. L'obiettivo è quello di garantire un ambiente di gioco che rispetti i giocatori e la società nel suo insieme, contrastando allo stesso tempo l'offerta illegale e promuovendo pratiche di gioco sane.

    Allegati:
  • PRIMO PIANO

    Autoscuole: nuove regole per la formazione degli istruttori

    E'  stato pubblicato il  22 marzo 2024 in Gazzetta Ufficiale il Decreto del ministero delle infrastrutture n. 34 del 1.2.2024  con  modifiche al precedente "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuola.

    Le novità portano a una semplificazione della procedura di formazione, in particolare prevedendo che non sia più necessario il possesso della patente di categoria D/E per l'aspirante istruttore

    •  viene modificato il programma dei corsi di formazione, con l'introduzione  di moduli  dedicati  ai disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e di 8 ore sull' utilizzo del  tachigrafo e ADR 
    • viene modificato anche il programma d'esame 
    • in caso di bocciatura in una singola prova, verranno tenute valide le prove d'esame  già superate  in precedenza 

    Le disposizioni del regolamento si applicano  ai  corsi di formazione autorizzati o avviati a decorrere dalla data della  sua  entrata in vigore. 

    Ai corsi avviati prima di tale data e ai  relativi  esami continuano ad  applicarsi  le  disposizioni  vigenti  in precedenza  ma ATTENZIONE :

    •  trascorsi dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  regolamento, ferma restando la validità degli attestati  di  frequenza  dei  corsi  di  formazione  iniziale   o   di   estensione  dell'abilitazione  erogati  prima  della  data di entrata in vigore, tutti gli esami per conseguire  o  estendere l'abilitazione di insegnante o di istruttore di  autoscuola  si conformeranno alle  nuove disposizioni. 
    •  In questi casi  sarà  consentita  la  compartecipazione  ai corsi di allievi che frequentano l'intero programma di  formazione  iniziale  o  di  estensione  dell'abilitazione  di  insegnante  o  di  istruttore, con quella di allievi che intendano frequentare  le  sole  parti di programma non erogate ai sensi della previgente disciplina.

    Sono fornite anche in allegato 

    ALLEGATO 1 il programma di formazione per gli insegnanti

    ALLEGATO 2   il programma di formazione per gli istruttori 

    ALLEGATO 2-bis  Estensione dell’abilitazione di cui all’art. 5, comma 1, lettera a)

    ALLEGATO 3   Attestato di frequenza della formazione iniziale

    ALLEGATO 3bis Attestato di frequenza della formazione periodica

  • Agenti e Rappresentanti

    Ritenuta d’acconto obbligatoria per agenti e mediatori assicurativi dal 1° aprile 2024

    L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare del 21 marzo 2024 n. 7 con la quale ha fornito chiarimenti in merito all'abrogazione dell'esonero dall'applicazione della ritenuta d'acconto sulle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazione, in base a quanto disposto dall'articolo 1 commi 89 e 90 della legge 30 dicembre 2023 n. 213 (legge di bilancio 2024). 

    A decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d'acconto dovrà pertanto essere applicata ai pagamenti delle provvigioni effettuati a partire da tale data, indipendentemente dalla data di maturazione delle provvigioni.

    Misura della ritenuta da applicare

    L'aliquota della ritenuta da applicare sulle provvigioni degli agenti e dei mediatori di assicurazione è del 23% e segue il criterio di cassa (resta infatti invariata la disciplina del calcolo delle ritenute, la cui aliquota si applica, ai sensi dell’articolo 25-bis, primo comma del Dpr 600/1973, nella misura fissata dall’articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il primo scaglione di reddito).

    Come regola generale, la ritenuta è commisurata al 50% dell'ammontare delle provvigioni, salvo il caso in cui i percipienti dichiarino ai loro committenti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi. In tal caso la ritenuta è commisurata al 20% dell’ammontare delle
    provvigioni.

    In sintesi, la ritenuta si applica:

    • al 50% dell'ammontare delle provvigioni, come regola generale.
    • al 20% dell'ammontare delle provvigioni, nel caso in cui i percipienti dichiarino di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, mediante la presentazione al committente, preponente o mandante, di apposita dichiarazione in carta semplice, datata e sottoscritta, contenente i dati identificativi del percipiente stesso nonché l’attestazione di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi.

    Dichiarazione di applicazione della ritenuta ridotta

    In merito alla dichiarazione da presentare al committente per l'applicazione della ritenuta d'acconto ridotta, l’articolo 3 del del decreto del Ministro delle finanze 16 aprile 1983, n. 2446, prevede che:

    • la dichiarazione debba essere spedita ai committenti, per ciascun anno solare, entro il 31 dicembre dell’anno precedente mediante raccomandata A/R;
    • se le condizioni previste per la riduzione al 20% della base imponibile della ritenuta si verificano in corso d’anno, la relativa dichiarazione deve essere presentata non oltre 15 giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate ed entro lo stesso termine devono essere dichiarate le variazioni in corso d’anno che fanno venire meno le predette condizioni;
    • se per l’anno o frazione di anno in cui ha inizio l’attività il percipiente, presumendo il verificarsi delle relative condizioni, intende avvalersi della ritenuta ridotta, deve farne dichiarazione non oltre i 15 giorni successivi alla stipula dei contratti, o accordi, di commissione, di agenzia, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari o
      alla eseguita mediazione.

    In considerazione del fatto che la modifica della legge di bilancio 2024 è efficace a decorrere dal 1° aprile 2024, successivamente al termine ordinario per la presentazione della comunicazione sopra citata (31 dicembre dell’anno precedente), analogamente al caso in cui le condizioni per fruire della ritenuta d’acconto nella misura ridotta si verifichino in corso d’anno, le comunicazioni degli agenti e dei mediatori di assicurazione possono pervenire entro il 16 aprile 2024 (entro i quindici giorni successivi alla decorrenza della norma).

    Allegati:
  • Lavoro Dipendente

    Welfare aziendale: le nuove misure illustrate dall’Agenzia delle Entrate

    L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 5/E del 7 marzo 2024 con la quale ha fornito le istruzioni operative in merito a novità fiscali, introdotte dalla legge di bilancio 2024 e dal decreto Anticipi, con particolare riferimento:

    • al welfare aziendale, 
    • al trattamento integrativo speciale per il lavoro notturno e festivo nel settore turistico e della somministrazione di alimenti e bevande
    • e al riscatto di periodi non coperti da retribuzione

    Vediamo brevemente i chiarimenti forniti.

    Welfare Aziendale

    Non imponibilità di alcuni benefici
    Si stabilisce la non imponibilità, per il periodo d'imposta 2024, del valore dei beni e servizi forniti ai dipendenti, nonché delle somme erogate per il pagamento di utenze domestiche, affitto della prima casa o interessi sul mutuo della prima casa, fino a un limite di 1.000 euro, elevato a 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico.

    Modifiche ai fringe benefits dei prestiti ai dipendenti
    Si aggiorna la modalità di determinazione del vantaggio imponibile derivante dai prestiti erogati ai lavoratori dipendenti, specificando come calcolare gli interessi in base al tasso ufficiale di riferimento.

    In particolare, la norma prevede che il valore imponibile del fringe benefit derivante dal prestito sia determinato come il 50% della differenza:

    • tra l'ammontare degli interessi calcolati al TUR:
      • per i prestiti a tasso variabile, il tasso ufficiale di riferimento (TUR) da considerare è quello vigente alla data di scadenza di ciascuna rata.
      • per i prestiti a tasso fisso, si assume come riferimento il TUR vigente alla data di concessione del prestito.
        Questo metodo ripristina l'impostazione in vigore prima delle modifiche legislative precedenti, secondo cui, per i prestiti a tasso fisso, non si tenevano in considerazione le variazioni del TUR intervenute dopo la concessione del prestito.
    • e l'ammontare degli interessi effettivamente applicati al dipendente sul prestito.

    L'importo così calcolato, che rappresenta il vantaggio per il dipendente derivante da un tasso di interesse sul prestito più basso rispetto al TUR, viene considerato reddito imponibile del dipendente e soggetto a tassazione. 

    Trattamento integrativo speciale

    Per i lavoratori del settore turistico ricettivo, termale e della somministrazione di alimenti e bevande, si riconosce un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde per lavoro notturno e straordinario festivo, effettuato tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2024, a dipendenti con un reddito non superiore a 40.000 euro nel 2023.

    Riscatto dei periodi non coperti da retribuzione

    Per il biennio 2024-2025, si offre la possibilità di riscattare ai fini pensionistici periodi non coperti da contributi previdenziali, con un massimo di cinque anni, anche non consecutivi, per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e ad altre forme previdenziali, a condizione che non abbiano contributi previdenziali al 31 dicembre 1995 e non siano già titolari di pensione.

    Le Direzioni regionali sono incaricate di garantire l'osservanza delle istruzioni e dei principi contenuti nella circolare.

    Allegati:
  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Dichiarazione Redditi PF 2024: pubblicato il modello con le relative istruzioni

    Con Provvedimento del 28.02.2024 n. 68687, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello di dichiarazione “REDDITI 2024–PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2024, per il periodo d’imposta 2023, ai fini delle imposte sui redditi.

    È altresì approvata la scheda da utilizzare, ai fini delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, da parte dei soggetti che presentano la dichiarazione e da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione.

    Scarica il Modello Redditi PF-2024 con relative istruzioni

    Vediamo come è composto e come si utilizza il Modello REDDITI Persone Fisiche:

    • FASCICOLO 1 (obbligatorio per tutti i contribuenti) suddiviso in:
      • FRONTESPIZIO costituito da tre facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante e l’informativa sulla privacy, la seconda e laterza che contengono informazioni relative al contribuente e alla dichiarazione;
      • prospetto dei familiari a carico, quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi dei fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati), RP (oneri e spese), LC (cedolare secca sulle locazioni), RN (calcolo dell’IRPEF), RV (addizionali all’IRPEF), CR (crediti d’imposta), DI (dichiarazione integrativa), RX (risultato della dichiarazione).
    • FASCICOLO 2 che contiene:
      • i quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla tenutadelle scritture contabili, nonché il quadro RW (investimenti all’estero) ed il quadro AC (amministratori di condominio);
      • le istruzioni per la compilazione della dichiarazione riservata ai soggetti non residenti;
    • FASCICOLO 3 che contiene:
      • i quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

    I contribuenti che hanno percepito solo redditi di lavoro dipendente, terreni o fabbricati, compilano il Fascicolo 1 del Modello REDDITI. Ad esempio: un lavoratore dipendente che possiede anche redditi di fabbricati, utilizza, oltre al frontespizio, anche il quadro RC, per indicare il reddito di lavoro dipendente; il quadro RB, per indicare il reddito di fabbricati e i quadri RN e RV per il calcolo dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale. 

    I titolari di partita IVA devono compilare il Fascicolo 1 e gli eventuali quadri aggiuntivi contenuti nei Fascicoli 2 e 3.

    I contribuenti tenuti a dichiarare investimenti all’estero e trasferimenti da, per e sull’estero, devono compilare il quadro RW contenuto nel Fascicolo 2. 

    Chi è tenuto alle comunicazioni come amministratore di condominio, deve compilare il quadro AC contenuto nel Fascicolo 2. 

    Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, il quadro RW e il quadro AC devono essere presentati unitamente al frontespizio del Modello REDDITI 2024 con le modalità e i termini previsti per la presentazione di tale modello.

    I contribuenti che presentano il Modello 730/2024 in alcune ipotesi particolari, devono presentare anche i quadri RM e RT, insieme al frontespizio del Modello REDDITI. Anche gli agricoltori in regime di esonero (articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972) normalmente non tenuti alla presentazione del modello Redditi Persone fisiche, ma comunque tenuti alla compilazione del prospetto “Aiuti di stato” contenuto nel quadro RS del predetto modello, possono adempiere a tale obbligo presentando detto quadro RS unitamente al frontespizio. Analogamente, per alcuni crediti d’imposta, è possibile adempiere l’obbligo dichiarativo presentando, quale quadro aggiuntivo, il Quadro RU. 

    I docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni e che intendono fruire della tassazione sostitutiva, presentano anche il quadro RM, insieme al frontespizio. In alternativa alle modalità sopra descritte, i contribuenti possono utilizzare integralmente il Modello REDDITI. 

    Per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale il contribuente deve utilizzare i modelli separatamente approvati.

    Da quest’anno, in via sperimentale, l’Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati delle Certificazioni Uniche di lavoro autonomo e i dati trasmessi da parte di soggetti terzi, rende disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati.

    Termini e modalità di presentazione della dichiarazione 

    Sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, il Modello REDDITI Persone Fisiche 2022 deve essere presentato entro i termini seguenti:

    • dal 2 maggio 2024 al 30 giugno 2024 (1° luglio, in quanto il 30 giugno cade di domenica) se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
    • entro il 15 ottobre 2024 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

    Ricordiamo che salvo i casi qui di seguito descritti, tutti i contribuenti sono obbligati a presentare la dichiarazione Modello REDDITI 2024 esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.
    Sono esclusi da tale obbligo e pertanto possono presentare il modello REDDITI 2024 cartaceo, presso un qualsiasi ufficio postale, i contribuenti che:

    • pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730, non possono presentare il mod. 730;
    • pur potendo presentare il mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello REDDITI (RM, RS, RT, RU);
    • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

    Soggetti obbligati alla presentazione della Dichiarazione

    Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti che: 

    • hanno conseguito redditi nell’anno 2023 e non rientrano nei casi di esonero; 
    • sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.

    In particolare, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi:

    • i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (Certificazione Unica 2024), nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite;
    • i lavoratori dipendenti che direttamente dall’INPS o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero;
    • i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d’imposta ha riconosciuto deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di una sola Certificazione Unica 2024);
    • i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa); 
    • i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
    • i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’IRPEF. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
    • i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.
    • i docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni e che intendono fruire della tassazione sostitutiva, presentano anche il quadro RM del modello REDDITI Persone Fisiche 2024;

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Milleproroghe 2024 convertito in legge: il testo coordinato con le novità

    Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28.02.2024 la legge del 23 febbraio 2024 n. 18 di conversione del Decreto Milleproroghe (decreto legge del 30 dicembre 2023 n. 215) recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

    Scarica il testo del DL del 30.12.2023 n. 215 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, le modifiche sono stampate con caratteri corsivi, ripubblicato e corredato delle relative note.

    Le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal 29 febbraio (giorno successivo a quello della sua pubblicazione). Nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2024, si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

    Il testo prevede la proroga di scadenze che riguardano diversi ambiti, tra questi in breve sintesi, segnaliamo i seguenti.

    Economia e finanza

    • anche per il 2024 divieto di fatturazione elettronica per i soggetti IVA che effettuano prestazioni o cessioni sanitarie (operatori sanitari) nei confronti di consumatori finali persone fisiche (non soggetti IVA),
    • prorogati di un anno i termini per la notifica degli atti di recupero in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024,
    • anche per il 2024 previste le estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del Superenalotto,
    • fino al 31 dicembre 2024, si consente a determinate società cooperative che concedono finanziamenti ai propri soci, di continuare a svolgere la propria attività senza il rispetto dei prescritti obblighi di iscrizione nell’albo degli intermediari finanziari, qualora sussistano determinate condizioni,
    • a seguito dell’attacco subito dai sistemi informatici della Regione Molise, non si tiene conto del periodo compreso tra il 7 dicembre 2023 e il 30 gennaio 2024, ai fini del computo dei diversi termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti o successivi, gestiti tramite le afferenti strutture informatiche,
    • prorogato al 31 dicembre 2024 il termine relativo alla disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali,
    • proroga al 1° gennaio 2025 l’entrata in vigore delle disposizioni di modifica del regime IVA in cui ricadono anche gli enti del Terzo settore (previste dall’art. 5, commi da 5-quater a 15-sexies, del D.L. n. 146 del 2021). Tali disposizioni intervengono sulla disciplina dell'IVA con una serie di modifiche volte a ricomprendere tra le operazioni effettuate nell'esercizio di impresa, o considerate in ogni caso aventi natura commerciale, una serie di operazioni attualmente escluse, ovvero a rendere tali operazioni esenti ai fini dell'imposizione IVA. Inoltre, in attesa della piena operatività delle disposizioni del Codice del terzo settore, si prevede di applicare il regime IVA speciale c.d. forfetario alle operazioni delle organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000,
    • estesa la possibilità di usufruire del ravvedimento speciale alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 (comma 12-undecies, inserito dalla Camera).
    • esteso il termine per avvalersi dell’agevolazione prevista per l'acquisto della casa da parte di soggetti con età inferiore a 36 anni e con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 40.000, tale misura si applica anche nel caso che il contratto preliminare registrato di acquisto sia stato sottoscritto entro il 31 dicembre 2023, purché la stipula del contratto definitivo avvenga entro il 31 dicembre 2024,
    • slitta al 15 marzo 2024 il termine di pagamento della prima (o unica) e della seconda e terza rata della rottamazione-quater. Analoga proroga anche per le popolazioni dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023, con riferimento alla prima e seconda rata.

    Salute

    Proroga al 31 dicembre 2024 del termine relativo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali anche se privi della specializzazione, nonché del termine relativo alla proroga degli incarichi semestrali di lavoro autonomo per dirigenti medici e personale del ruolo sanitario, collocati in quiescenza, anche non iscritti al competente albo professionale.

    Cultura

    Proroga al 31 dicembre 2024 del regime di semplificazione (SCIA) per la realizzazione di spettacoli dal vivo, in particolare per spettacoli con un numero massimo non più di 1.000 ma di 2.000 partecipanti.

    Infrastrutture e trasporti

    Proroga al 31 dicembre 2024 del termine di decorrenza del divieto di circolazione di veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 2. In particolare, proroga al:

    • 31 gennaio 2024 il termine, originariamente fissato al 1° gennaio 2024, per le categorie di veicoli Euro 2;
    • 15 gennaio 2024 il termine, originariamente fissato al 15 novembre 2023, per le categorie di veicoli Euro 2 da poter esonerare nelle Province autonome di Trento e Bolzano;
    • 31 gennaio 2024 il termine ultimo spettante al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’adozione del decreto di esonero delle categorie di veicoli Euro 2 che sono da considerarsi necessari per soddisfare i requisiti di funzionamento del trasporto pubblico locale.

    Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

    • anche per il 2024 prorogate le misure per contenere la diffusione del batterio Xylella fastidiosa;
    • proroga al 31 dicembre 2024 del termine per la revisione delle macchine agricole immatricolate dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996 e al 31 dicembre 2025, del termine per la revisione di quelle immatricolate dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019.

    Allegati: