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Dichiarazione Società di Capitali 2024: pubblicato il modello con le relative istruzioni
Con Provvedimento del 28 febbraio 2024 n. 68514, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello “Redditi 2024–SC”, da presentare nell'anno 2024 da parte delle società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti equiparati, con le relative istruzioni per la compilazione e le istruzioni generali ai modelli “Redditi 2024 delle Società e degli Enti”.
Scarica il Modello Redditi SC-2024 con relative istruzioni
Il modello “Redditi 2024–SC” è composto da:
- il frontespizio ed i quadri RF, RN, PN, TN, GN, GC, RI, RM, RQ, RU, RV, RK, RO, RS, RZ, FC, RX, AC, CE, NI, RJ, TR, OP, RA, RB, RH, RL, RT, DI;
- i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che sono approvati con apposito provvedimento.
Le principali novità contenute nel modello SC 2024
Le principali novità contenute nel modello SC 2024 sono le seguenti:
- Immobili sequestrati: Introduzione della casella “Immobili sequestrati” nel Frontespizio, sezione “Altri dati”, per segnalare l’esistenza di beni immobili oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva, influenzando il versamento delle imposte e la rilevanza ai fini delle imposte sui redditi del reddito dei beni immobili soggetti a tali provvedimenti.
- Recupero imposta sostitutiva su utili e riserve di utile: Aggiunta della sezione XXIII nel quadro RQ per il recupero dell’imposta sostitutiva per i soggetti che avevano optato per l’esclusione degli utili e riserve di utile dalla formazione del reddito e sono decaduti dall'aliquota ridotta per non aver rispettato certe condizioni.
- Imposta straordinaria banche: Creazione della sezione XXIV nel quadro RQ per l’imposta straordinaria applicabile alle banche per l’anno 2023 sull’ammontare del margine degli interessi, secondo specifiche disposizioni legislative.
- Contributo di solidarietà temporaneo: Inserimento della sezione XXV nel quadro RQ dedicata ai soggetti che hanno applicato il contributo di solidarietà temporaneo per il 2023, con particolari condizioni riguardanti l'esclusione di certi utilizzi di riserve del patrimonio netto dalla determinazione del reddito complessivo.
- Imposta sul valore delle cripto-attività: Implementazione della sezione XXVI nel quadro RQ riguardante l'imposta sul valore delle cripto-attività detenute dai soggetti residenti, non soggette all'imposta di bollo.
- Imposta sull’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni: Aggiunta della sezione XXVII nel quadro RQ per l'imposta sostitutiva sull'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni, con condizioni specifiche legate al pagamento dell'IRES, dell'IRAP, e dell'IVA.
- Superbonus: Aggiornamento dei quadri RS, GN, e TN per gestire la nuova percentuale di detrazione del 70% per l’anno 2024 e l’opzione per ripartire la detrazione per le spese sostenute nel 2022 in dieci quote annuali a partire dal 2023.
- Società sportive professionistiche: Aggiornamento nel quadro RS per consentire l’opzione della nuova disciplina sulle plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta per i contratti stipulati a decorrere dal 23 giugno 2023.
- Reddito di attività trasferite nel territorio dello Stato: Nel quadro RF (rigo RF50) è prevista la non concorrenza alla formazione del reddito del 50% dei redditi derivanti da attività di impresa trasferite nel territorio dello Stato da un Paese estero non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo.
- Opzione per il regime speciale SIIQ e SIINQ: Nel quadro OP è prevista un’apposita sezione per esercitare l’opzione per il regime fiscale speciale denominato SIIQ e SIINQ per le società per azioni che svolgono in via prevalente l’attività di locazione immobiliare.
- Rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni: Aggiornamento dei quadri RQ e RM per consentire la rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2024, con applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
- Soggetti controllati non residenti (CFC): Gestione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per i soggetti controllati non residenti (CFC) nel quadro RM e FC, con un'aliquota del 15% dell’utile contabile netto.
Termine di presentazione
La dichiarazione dei redditi dei soggetti IRES (modello REDDITI SC e REDDITI ENC) va inviata entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, tuttavia, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, il citato termine di presentazione scade il quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (ai sensi dell’art. 38, comma 1, del dlgs 12 febbraio 2024, n. 13).
Ad esempio, i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare dovranno presentare la dichiarazione in via telematica entro il 15 ottobre 2024.
Un soggetto invece, con periodo d’imposta 1° luglio 2023 – 30 giugno 2024, dovrà presentare la dichiarazione dei redditi (modello REDDITI 2024) entro il 15 aprile 2025.
Allegati: -
Dichiarazione Redditi PF 2024: pubblicato il modello con le relative istruzioni
Con Provvedimento del 28.02.2024 n. 68687, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello di dichiarazione “REDDITI 2024–PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2024, per il periodo d’imposta 2023, ai fini delle imposte sui redditi.
È altresì approvata la scheda da utilizzare, ai fini delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, da parte dei soggetti che presentano la dichiarazione e da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione.
Scarica il Modello Redditi PF-2024 con relative istruzioni
Vediamo come è composto e come si utilizza il Modello REDDITI Persone Fisiche:
- FASCICOLO 1 (obbligatorio per tutti i contribuenti) suddiviso in:
- FRONTESPIZIO costituito da tre facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante e l’informativa sulla privacy, la seconda e laterza che contengono informazioni relative al contribuente e alla dichiarazione;
- prospetto dei familiari a carico, quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi dei fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati), RP (oneri e spese), LC (cedolare secca sulle locazioni), RN (calcolo dell’IRPEF), RV (addizionali all’IRPEF), CR (crediti d’imposta), DI (dichiarazione integrativa), RX (risultato della dichiarazione).
- FASCICOLO 2 che contiene:
- i quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla tenutadelle scritture contabili, nonché il quadro RW (investimenti all’estero) ed il quadro AC (amministratori di condominio);
- le istruzioni per la compilazione della dichiarazione riservata ai soggetti non residenti;
- FASCICOLO 3 che contiene:
- i quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.
I contribuenti che hanno percepito solo redditi di lavoro dipendente, terreni o fabbricati, compilano il Fascicolo 1 del Modello REDDITI. Ad esempio: un lavoratore dipendente che possiede anche redditi di fabbricati, utilizza, oltre al frontespizio, anche il quadro RC, per indicare il reddito di lavoro dipendente; il quadro RB, per indicare il reddito di fabbricati e i quadri RN e RV per il calcolo dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale.
I titolari di partita IVA devono compilare il Fascicolo 1 e gli eventuali quadri aggiuntivi contenuti nei Fascicoli 2 e 3.
I contribuenti tenuti a dichiarare investimenti all’estero e trasferimenti da, per e sull’estero, devono compilare il quadro RW contenuto nel Fascicolo 2.
Chi è tenuto alle comunicazioni come amministratore di condominio, deve compilare il quadro AC contenuto nel Fascicolo 2.
Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, il quadro RW e il quadro AC devono essere presentati unitamente al frontespizio del Modello REDDITI 2024 con le modalità e i termini previsti per la presentazione di tale modello.
I contribuenti che presentano il Modello 730/2024 in alcune ipotesi particolari, devono presentare anche i quadri RM e RT, insieme al frontespizio del Modello REDDITI. Anche gli agricoltori in regime di esonero (articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972) normalmente non tenuti alla presentazione del modello Redditi Persone fisiche, ma comunque tenuti alla compilazione del prospetto “Aiuti di stato” contenuto nel quadro RS del predetto modello, possono adempiere a tale obbligo presentando detto quadro RS unitamente al frontespizio. Analogamente, per alcuni crediti d’imposta, è possibile adempiere l’obbligo dichiarativo presentando, quale quadro aggiuntivo, il Quadro RU.
I docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni e che intendono fruire della tassazione sostitutiva, presentano anche il quadro RM, insieme al frontespizio. In alternativa alle modalità sopra descritte, i contribuenti possono utilizzare integralmente il Modello REDDITI.
Per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale il contribuente deve utilizzare i modelli separatamente approvati.
Da quest’anno, in via sperimentale, l’Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati delle Certificazioni Uniche di lavoro autonomo e i dati trasmessi da parte di soggetti terzi, rende disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati.
Termini e modalità di presentazione della dichiarazione
Sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, il Modello REDDITI Persone Fisiche 2022 deve essere presentato entro i termini seguenti:
- dal 2 maggio 2024 al 30 giugno 2024 (1° luglio, in quanto il 30 giugno cade di domenica) se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
- entro il 15 ottobre 2024 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.
Ricordiamo che salvo i casi qui di seguito descritti, tutti i contribuenti sono obbligati a presentare la dichiarazione Modello REDDITI 2024 esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.
Sono esclusi da tale obbligo e pertanto possono presentare il modello REDDITI 2024 cartaceo, presso un qualsiasi ufficio postale, i contribuenti che:- pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730, non possono presentare il mod. 730;
- pur potendo presentare il mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello REDDITI (RM, RS, RT, RU);
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.
Soggetti obbligati alla presentazione della Dichiarazione
Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti che:
- hanno conseguito redditi nell’anno 2023 e non rientrano nei casi di esonero;
- sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.
In particolare, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi:
- i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (Certificazione Unica 2024), nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite;
- i lavoratori dipendenti che direttamente dall’INPS o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero;
- i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d’imposta ha riconosciuto deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di una sola Certificazione Unica 2024);
- i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
- i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
- i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’IRPEF. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
- i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.
- i docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni e che intendono fruire della tassazione sostitutiva, presentano anche il quadro RM del modello REDDITI Persone Fisiche 2024;
- FASCICOLO 1 (obbligatorio per tutti i contribuenti) suddiviso in:
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Sostegno della competitività dei Capitali: ddl approvato definitivamente dal Senato
Nella seduta del 27 febbraio 2024, il Senato ha approvato definitivamente, con 80 voti favorevoli 47 astensioni e nessun voto contrario, il ddl collegato alla manovra, per il sostegno della competitività dei capitali e la delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali (A.S. 674-B), nel testo licenziato dalla Camera.
Il testo introduce misure volte a stimolare la crescita del mercato dei capitali italiano favorendo l’accesso e la permanenza delle imprese nell’ambito dei mercati finanziari. Il mercato dei capitali italiano è infatti ancora sottodimensionato rispetto ad altre economie avanzate come illustrato più avanti.
Come si legge nel Dossier di documentazione elaborato dal Servizio Studi del Governo, nell’elaborazione delle misure contenute in questo disegno di legge, il Governo ha fatto riferimento ad alcuni documenti predisposti negli anni scorsi, nei quali erano contenuti elementi informativi e suggerimenti operativi diretti a superare la situazione di sottodimensionamento sopra descritta.
Come sottolineato nel Libro Verde su “La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita”, il mercato dei capitali italiano manifesta una condizione di cronico ritardo rispetto a quelli delle altre economie avanzate, dovuto sia a debolezze strutturali dell’ecosistema di riferimento sia alla presenza di alcuni ostacoli di natura normativa e regolamentare. Parte di queste debolezze e ostacoli sono comuni all’intera area dell’Unione europea, che, rispetto alle altre principali aree economiche a livello internazionale, presenta un gap competitivo significativo, dovuto anche agli scarsi progressi conseguiti nel superamento della frammentazione dei mercati dei capitali e a un sistema di regole non sempre in grado di tenere il passo dell’evoluzione dei meccanismi di intermediazione dei capitali.
Sempre nel Libro Verde su “La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita, vengono individuate diverse aree di possibile semplificazione e razionalizzazione, con potenziali interventi tesi a migliorare il quadro normativo e regolamentare applicabile agli emittenti per rendere più efficiente non solo l’accesso, ma anche la permanenza delle imprese sui mercati dei capitali, senza con questo ridurre i presìdi a tutela degli investitori e dell’integrità dei mercati. Le aree di intervento indicate sono le seguenti quattro:
- Facilitare il processo di quotazione (listing) e la permanenza nei mercati, in particolare da parte delle PMI;
- Incoraggiare la partecipazione ai mercati dei capitali italiani da parte degli investitori;
- Valorizzare le potenzialità del digitale ai fini dell’accesso al mercato (di imprese e investitori);
- Rendere il sistema di applicazione delle regole più efficiente ed efficace.
Il testo del disegno di legge A.S. 674-B appena approvato, consta di 27 articoli divisi in 5 capi:
- CAPO I – SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ACCESSO E REGOLAMENTAZIONE DEI MERCATI DI CAPITALI
- CAPO II – DISCIPLINA DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA
- CAPO III – MISURE DI PROMOZIONE DELL’INCLUSIONE FINANZIARIA
- CAPO IV – MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL PATRIMONIO DESTINATO
- CAPO V – DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Tra le misure introdotte si segnala la modifica alla definizione di PMI, ai fini della regolamentazione finanziaria, con l'innalzamento a 1 miliardo di euro della soglia di capitalizzazione massima prevista.
Vengono inoltre introdotte una serie di semplificazioni delle procedure di ammissione alla negoziazione, anche attraverso l’eliminazione di particolari requisiti per la quotazione, in particolare, viene soppressa la possibilità riconosciuta alla Consob di:
- regolare con propri regolamenti i requisiti di alcune società in quotazione;
- di sospendere per un tempo limitato le decisioni di ammissione.
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Modello 770/2024: online la versione definitiva con le relative istruzioni
L'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del 26 febbraio 2024 n. 61647, ha approvato il Modello 770/2024 definitivo con le relative istruzioni per la compilazione, da utilizzare per comunicare:
- i dati relativi alle ritenute operate nell’anno 2023 ed i relativi versamenti,
- le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria ed
- i versamenti effettuati dai sostituti d’imposta.
Si ricorda che il modello 770/2024 a anche utilizzato per l’indicazione delle compensazioni operate nonché per l’indicazione dei crediti d’imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.
Scarica il modello 770/2024 con le relative istruzioni
La dichiarazione dei sostituti d’imposta si compone di due parti in relazione ai dati in ciascuna di esse richiesti:
- la Certificazione unica, che deve essere utilizzata dai sostituti d’imposta comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2023 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Detta certificazione contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all’assistenza fiscale prestata nell’anno 2023 per il periodo d’imposta precedente.
La trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata entro il 18 marzo 2024 (il 16 marzo quest'anno cade di sabato), presentando la Certificazione Unica 2024. - e il Modello 770, che deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2023, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Deve essere inoltre utilizzato dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative,a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell’anno 2023 ovvero operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni operate ed i crediti d’imposta utilizzati. Deve essere, infine, utilizzato per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora applichino una ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi nelle locazioni brevi.
La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 31 ottobre 2024.
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Decreto Superbonus e cessione del credito convertito in legge: il testo ripubblicato
Il decreto Superbonus (DL 29 dicembre 2023, n. 212) recante “Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77” convertito, senza modificazioni, dalla Legge del 22.02.2024 n. 17.
Scarica il testo del DL del 29.12.2023 n. 212 ripubblicato con note nella GU del 27.02.2024 n. 48.
Il decreto composto da 4 articoli contiene misure volte a:
- evitare che il mancato completamento nei termini previsti dalla legislazione vigente degli interventi rientranti nella disciplina del Superbonus comporti la revoca dei benefici già erogati (art. 1, comma 1);
- riconoscere ai contribuenti più deboli un contributo volto a mitigare gli effetti della riduzione dell'entità del beneficio fiscale nell'anno 2024, ovvero viene riconosciuto ai cittadini con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, e che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60% al 31 dicembre 2023 (articolo 1, comma 2);
- limitare ulteriormente le deroghe al divieto di cessione del credito nelle ipotesi di demolizione e ricostruzione di edifici (articolo 2, comma 1), ovvero viene esteso il divieto generale di fruizione indiretta, attraverso la cessione del credito o dello sconto in fattura dell'agevolazione, anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima del 30 dicembre 2023, il relativo titolo abilitativo;
- prevedere un obbligo di assicurazione contro il rischio sismico, per i contribuenti che abbiano fruito del superbonus per gli interventi effettuati nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, da stipulare entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici (articolo 2, comma 2),
- e, infine, a riformare la disciplina sulla detrazione fiscale del 75% per l'eliminazione delle barriere architettoniche prevista dall'articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020.
Dal 30 dicembre 2023, la detrazione viene limitata agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, inoltre per usufruire della detrazione delle spese documentate sostenute, i pagamenti devono essere effettuati con bonifico parlante. Il rispetto dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso alla detrazione deve risultare da un'apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.
La disposizione che limita la detrazione agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici si applica alle spese sostenute a partire dal 30 dicembre 2023.
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Contributi volontari INPS 2024: tabelle e istruzioni
Nella circolare 36 del 21 febbraio 2024 l'istituto nazionale di previdenza sociale aggiorna le tabelle e fornisce le istruzioni per i versamenti minimi e massimi di contribuzione volontaria per il 2024 di
- lavoratori dipendenti non agricoli,
- lavoratori autonomi e collaboratori
In particolare la circolare tratta i seguenti argomenti :
1. Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli
2. Versamenti volontari degli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD e degli iscritti al Fondo Volo e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.
3. Versamenti volontari degli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex IPOST)
4. Versamenti volontari dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti
5. Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD
6. Versamenti volontari nelle gestioni degli artigiani e dei commercianti
7. Versamenti volontari nella Gestione separata
Vediamo le principali indicazioni.
Contributi volontari lavoro dipendente non agricolo
Per quanto riguarda il lavoro dipendente non agricolo la circolare fa presente che a seguito della variazione dell’indice ISTAT pari al 5,4%
per l’anno 2024:
- la retribuzione minima settimanale è pari a 239,44 euro;
- la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% (art. 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438) è pari a 55.008,00 euro;
- il massimale da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo, è pari a 119.650,00 euro.
L'aliquota contributiva per i lavoratori :
- con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995, è pari al 27,87%
- con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è pari al 33%.
Versamenti volontari nelle gestioni degli artigiani e dei commercianti
Il contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali viene determinato secondo i criteri stabiliti dall’articolo 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233, (cfr. la circolare n. 96 del 3 giugno 2003).
Importi e aliquote suddivisi per classi di reddito sono i seguenti:
Artigiani
Classi di reddito
Reddito medio imponibile
Contribuzione mensile
24 %
23,70 %
1
Fino a € 18.415
€ 18.415
€ 368,30
€ 363,70
2
da € 18.416 a € 24.514
€ 21.465
€ 429,30
€ 423,94
3
da € 24.515 a € 30.613
€ 27.564
€ 551,28
€ 544,39
4
da € 30.614 a € 36.712
€ 33.663
€ 673,26
€ 664,85
5
da € 36.713 a € 42.811
€ 39.762
€ 795,24
€ 785,30
6
da € 42.812 a € 48.910
€ 45.861
€ 917,22
€ 905,76
7
da € 48.911 a €55.007
€ 51.959
€ 1.039,18
€ 1.026,20
8
da € 55.008
€ 55.008
€ 1.100,16
€ 1.086,41
Commercianti
Classi di reddito
Reddito medio imponibile
Contribuzione mensile
24,48%
24,18%
1
Fino a € 18.415
€ 18.415
€ 375,67
€ 371,07
2
da € 18.416 a € 24.514
€ 21.465
€ 437,89
€ 432,52
3
da € 24.515 a € 30.613
€ 27.564
€ 562,31
€ 555,42
4
da € 30.614 a € 36.712
€ 33.663
€ 686,73
€ 678,31
5
da € 36.713 a € 42.811
€ 39.762
€ 811,15
€ 801,21
6
da € 42.812 a € 48.910
€ 45.861
€ 935,57
€ 924,10
7
da € 48.911 a € 55.007
€ 51.959
€ 1.059,97
€ 1.046,98
8
da € 55.008
€ 55.008
€ 1.122,17
€ 1.108,42
Versamenti volontari nella Gestione separata
L’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione separata si calcola applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente la domanda, l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione, pari, per l’anno 2024, al
- 25% per i professionisti e al
- 33% per i collaboratori e per le figure assimilate.
L’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a
- 4.603,80 euro su base annua e a 383,65 euro su base mensile per quanto concerne i professionisti e
- 6.077,04 euro su base annua e a 506,42 euro su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.
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Riforma fiscale: prime istruzioni per aliquote Irpef e scaglioni 2024
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare del 06.02.2024 n. 2 contenente le prime istruzioni operative sulle disposizioni della riforma fiscale che riguardano la
revisione del sistema d’imposizione del reddito delle persone fisiche (IRPEF), attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, della rimodulazione di aliquote e scaglioni di reddito, la modifica delle detrazioni dall’imposta lorda e dei crediti d’imposta e infine, sull'abrogazione della disciplina relativa all’aiuto alla crescita economica (ACE). (Dlgs del 30 dicembre 2023 n. 216 in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111 «Delega fiscale»).La circolare fornisce quindi agli uffici dell’amministrazione finanziaria, le indicazioni per applicare correttamente le norme contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, in particolare su:
- Rimodulazione di aliquote e scaglioni di reddito
- Modifica delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilato
- Trattamento integrativo
- Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali
- Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF
- Abrogazione della disciplina relativa all’aiuto alla crescita economica (ACE)
Aliquote e scaglioni di reddito 2024
Ricordiamo che per l’anno 2024, per la determinazione dell’IRPEF, l’imposta lorda è calcolata applicando le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
- 23% per i redditi fino a 28.000 euro;
- 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 43% per i redditi che superano 50.000 euro.
Si propone, di seguito, uno schema per il calcolo dell’IRPEF sulla base delle regole vigenti per il periodo d’imposta 2024.
Allegati:SCAGLIONI 2024
ALIQUOTE 2024
IMPOSTA DOVUTA
fino a 28.000 euro
23%
23% sul reddito
da 28.001 fino a 50.000 euro
35%
6.440 euro + 35% sul reddito che supera i 28.000 euro e fino a 50.000 euro
oltre i 50.000 euro
43%
14.140 euro + 43% sul reddito che supera i 50.000 euro