• Pace Fiscale

    Regolarizzazione delle irregolarità formali: le istruzioni dell’Agenzia

    Definite, con Provvedimento del 30.01.2023 n. 27629 dell'Agenzia delle Entrate, le modalità attuative della Definizione agevolata delle violazioni formali (disciplinata dalla legge di Bilancio 2023, commi da 166 a 173 dell’articolo 1).

    Le violazioni formali che possono formare oggetto di regolarizzazione, sono quelle per cui sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 31 ottobre 2022:

    • dal contribuente, 
    • dal sostituto d’imposta, 
    • dall’intermediario 
    • e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati, 

    che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini dell'Iva, dell'Irap, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, nonché sulla determinazione delle ritenute alla fonte e dei crediti d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi

    Viene precisato che la regolarizzazione non può, inoltre, essere esperita dai contribuenti, per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

    Come fare per regolarizzare le violazioni formali

    La regolarizzazione si perfeziona mediante

    • la rimozione delle irregolarità od omissioni 
    • e il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta, indicati nel modello F24, cui si riferiscono le violazioni formali. 

    Qualora le violazioni formali non si riferiscono ad un periodo d’imposta, occorre fare riferimento all’anno solare in cui sono state commesse. 

    Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il versamento dell’importo regolarizza le violazioni formali che si riferiscono al periodo d’imposta che ha termine nell’anno solare indicato nel modello F24. 

    Quando nello stesso anno solare hanno termine in date diverse più periodi d’imposta, per ciascuno di essi va eseguito il versamento dell’importo di cui sopra.

    Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo:

    • la prima entro il 31 marzo 2023 
    • e la seconda entro il 31 marzo 2024. 

    É consentito anche il versamento in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2023

    Con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate verrà istituito il codice tributo per il versamento delle somme dovute per la regolarizzazione da riportare nel modello F24 con le istruzioni per la compilazione.

    Il comma 168 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023, per il perfezionamento della regolarizzazione, richiede anche “la rimozione delle irregolarità od omissioni”. La rimozione va effettuata entro il 31 marzo 2024. Qualora il soggetto interessato non abbia effettuato per un giustificato motivo la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall'ufficio dell’Agenzia delle entrate, che non può essere inferiore a 30 giorni. La rimozione va in ogni caso effettuata entro il predetto termine del 31 marzo 2024 in ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all’interessato.

    Allegati:
  • Pace Fiscale

    Adesione agevolata e Definizione agevolata atti di accertamento: le modalità attuative

    Con Provvedimento del 30 gennaio 2023 n. 27663, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità attuative per l’adesione e la definizione agevolate degli atti del procedimento di accertamento, come disciplinate dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022, articolo 1, commi da 179 a 185),

    Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, per gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativi a:

    • processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023;
    • avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del primo gennaio 2023 e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023;
    • inviti al contradditorio emessi ai sensi degli articoli 5, comma 1, 5-ter e 11, comma 1 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro il 31 marzo 2023;

    le sanzioni di cui al comma 5 dell’articolo 2 e al comma 3 dell’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 218 del 1997, si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge. 

    Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023) e quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza, con la riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate.

    Tali disposizioni si applicano anche agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, con il pagamento delle sanzioni nella misura di un diciottesimo delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso.

    Come fare per perfezionare la regolarizzazione

    La regolarizzazione degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione nonché degli atti di recupero si perfeziona con il pagamento:

    • dell’intero importo dovuto 
    • ovvero della prima rata 

    entro il termine per la proposizione del ricorso. 

    Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale.

    E esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

    Gli uffici dell’Agenzia delle entrate forniscono l’assistenza eventualmente richiesta dagli interessati per potersi avvalere della regolarizzazione.

    Allegati:
  • Pace Fiscale

    Pace fiscale: seconda circolare dell’Agenzia con ulteriori chiarimenti

    L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare del 27 gennaio 2023 n. 2, illustra le ulteriori misure previste dalla cd.
    “Tregua fiscale”
    , introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), ovvero quelle riguardanti:

    • la Regolarizzazione delle irregolarità
      formali
      (commi da 166 a 173),
    • Ravvedimento speciale per le violazioni tributarie (commi da 174 a 178), 
    • l’Adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185),
    • Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205)
    • Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi da 206 a 212)
    • Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218),
    • e la Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221).

    Vengono  inoltre fornite indicazioni in relazione allo stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

    Ricordiamo che già con la Circolare del 13.01.2023 n. 1, l'Agenzia delle Entrate aveva fornito i primi chiarimenti relativi alla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, con utili esempi pratici sulle modalità applicative.

    Allegati:
  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Sisma 2016: pubblicato il Testo unico della ricostruzione privata e Relazione illustrativa

    Pubblicata in GU n.20 del 25.01.2023, l'Ordinanza del Commissario straordinario del Governo del 15.12.2022 n. 130, di approvazione del Testo unico della ricostruzione privata, ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con relativa Relazione illustrativa.

    Scarica il Testo unico della ricostruzione privata e Relazione illustrativa.

    Il testo consente una sistemazione organica delle ordinanze commissariali vigenti, via via emanate dopo gli eventi sismici del 2016 e del 2017, con le innovazioni necessarie ad assicurare maggiore completezza, chiarezza, semplicità e stabilità del quadro regolatorio nel tempo.

    Il Testo unico ha pertanto l’ambizioso scopo di aggiornare, chiarire e semplificare, secondo un ordine sistematico nuovo, più libero dalle contingenze delle fasi temporali, le regole consolidate della ricostruzione privata, innovando ove necessario.

    Nella nota finale della presente Relazione sono elencate le ordinanze non più vigenti, fatti salvi i rapporti giuridici maturati, a far data dall’entrata in vigore del Testo unico, mentre in calce al Testo unico sono collocati gli allegati, che restano in vigore, di natura prevalentemente tecnica.

    Il Testo unico, composto da 131 articoli e 15 Allegati tecnici, entra in vigore dal 1° gennaio 2023:

    • La Parte I è dedicata ai principi generali, alle definizioni comuni e al regime transitorio.
      Si tratta di una parte innovativa, non presente in via generale nelle ordinanze del passato, che traccia una sintesi, una “visione” della ricostruzione, delineando principi e finalità in modo chiaro e comprensibile.
    • La Parte Seconda riorganizza, attraverso Capi e Sezioni, i principi fondamentali della disciplina vigente, anche con riferimento al decreto n.189/2016 (cd. “legge speciale Sisma”), in tema di soggetti beneficiari, oggetto dell’intervento, misura del contributo, contenuti della domanda e procedimento amministrativo.
    • La Parte terza è relativa a procedimenti speciali.
      Il Capo I, comprensivo degli articoli dall’89 al 100 (Immobili di proprietà privata di interesse culturale e paesaggistico) della Parte III del Testo unico riguarda l'applicazione dei benefici e il riconoscimento dei contributi, nell'ambito del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato, con specifico riferimento ai danni agli edifici privati di interesse storico-artistico e agli edifici inclusi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico o comunque appartenenti al patrimonio edilizio storico, anteriore al 1945, preso in considerazione come espressione di valori e interessi culturali e paesaggistici dalla pianificazione urbanistica e da altri piani e programmi delle autonomie territoriali, in attuazione dell’art. 5 della legge speciale Sisma.
      Il Capo II (articoli dal 101 al 104) (Edifici di proprietà privata destinati a uso pubblico, mutamento di destinazione d’uso e interventi nel “doppio cratere” e su edifici già dichiarati inagibili) completa la disciplina della parte speciale con riferimento alle tematiche indicate nel titolo.
    • La Parte IV (articoli da 105 a 112), che recepisce in particolare le disposizioni dell’ordinanza 107/2020, conferma le innovazioni già introdotte in tema di programmazione e pianificazione urbanistica rispetto al passato.
    • La Parte Quinta del presente Testo unico raccoglie le disposizioni vigenti e frutto di complessi ed importanti confronti avvenuti nel corso di questi anni anche con le differenti parti sindacali, relative agli operatori privati della ricostruzione: i Professionisti e le Imprese. Gli articoli 113-122 riproducono, in sostanza, le disposizioni dell’ordinanza n. 108 del 2020 e relative integrazioni, e sono dedicati alla disciplina delle attività professionali.

    Infine, costituiscono parte integrante del Testo unico 15 Allegati, di prevalente contenuto tecnico, che non sono stati oggetto di innovazione, salvo che per ragioni di coerenza sistematica e di coordinamento con il Testo unico, e sono i seguenti:

    1. Allegato 1: “Definizione di danno lieve”;
    2. Allegato 2: “Parametri per la determinazione dei contributi per i danni lievi”;
    3. Allegato 3: “Requisiti di ammissibilità al contributo per le attività produttive”;
    4. Allegato 4: “Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici per i danni gravi negli edifici a destinazione produttiva”; –
    5. Allegato 5: “Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici per i danni gravi di edifici a destinazione prevalentemente abitativa”;
    6. Allegato 6: “Criteri di indirizzo per la progettazione e realizzazione degli interventi di rafforzamento locale”;
    7. Allegato 7: “Elenco dei Comuni maggiormente colpiti dal sisma”;
    8. Allegato 8: “Beni culturali”;
    9. Allegato 9: “Criteri per l’individuazione delle opere ammissibili a contributo”;
    10. Allegato 10: “Criteri di indirizzo per la progettazione e realizzazione degli interventi in aree interessate da faglie attive e capaci e da altri dissesti idro-geomorfologici”;
    11. Allegato 11: “Liquidazione del compenso dovuto al professionista per la redazione della scheda AeDES/GL-AeDES e perizia di cui all’art. 118 del presente Testo unico e criteri di determinazione dell’importo in caso di edificio classificato come agibile”;
    12. Allegato 12: LINEE GUIDA “Principi e indirizzi per la redazione dei Programmi Straordinari di Ricostruzione e indirizzi comuni per la pianificazione”; –
    13. Allegato 13: “Modalità di applicazione del DURC di congruità”;
    14. Allegato 14: “Ruderi ed edifici collabenti: criteri per l’individuazione e modalità di ammissione a contributo dei collabenti vincolati”;
    15. Allegato 15: “Elenco delle ordinanze di cui all’art. 4, comma 2”.

    Allegati:
  • Lavoro Autonomo

    Fisioterapisti: il decreto istitutivo degli Ordini professionali

    E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2022 il decreto con il Regolamento di istituzione:

    1.  degli ordini territoriali della professione sanitaria di fisioterapista
    2. Federazione nazionale degli Ordini territoriali,

    nei quali confluiscono  gli  elenchi  speciali  ad   esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e  della prevenzione,   istituiti nel 2018.

    Il regolamento specifica le procedure per l'avvicendamento dei poteri  con le elezioni degli organi amministrativi e  il funzionamento transitorio dell'Ordine nazionale. Il presidente della Federazione sarà membro di diritto del Consiglio superiore di Sanità.

    Elenco ordini professionali territoriali Fisioterapisti 

    Alla data di entrata in vigore del decreto,  15 dicembre 2022 gli  ordini  territoriali della professione sanitaria di fisioterapista saranno i seguenti:

    1. Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista della Liguria
    2. Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista del Friuli Venezia Giulia
    3. Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista delle Marche
    4. Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista dell'Umbria
    5. Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista del Lazio
    6. Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista dell'Abruzzo
    7. Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista del Molise
    8. Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista della Basilicata
    9. Ordine interregionale della professione sanitaria di fisioterapista del Piemonte e della Valle d'Aosta
    10. Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Milano, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Monza Brianza, Sondrio e Varese
    11. Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Brescia e Mantova/li>
    12. Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Venezia, Padova e Rovigo
    13. Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Belluno, Treviso, Vicenza e Verona
    14. Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Bologna e Ferrara
    15. Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Forli', Cesena, Ravenna e Rimini
    16. Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Modena e Reggio Emilia
    17. Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Parma e Piacenza
    18. Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Firenze, Arezzo, Lucca, Massa Carrara, Pistoia e Prato
    19. Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Pisa, Grosseto e Livorno
    20. Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Napoli, Avellino, Benevento e Casertali>
    21. Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Bari, Barletta Andria Trani e Taranto
    22. Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Brindisi e Lecce
    23. Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentiali>
    24. Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Palermo e Trapani
    25. Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Catania, Ragusa e Siracusa
    26. Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Caltanissetta, Agrigento e Enna
    27. Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Cagliari, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Oristano, Sulcis Iglesiente
    28. Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Sassari e del Nord-Est Sardegna
    29. Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Bergamo
    30. Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Pavia
    31. Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Bolzano
    32. Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Trento
    33. Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Siena
    34. Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Salerno
    35. Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Foggia
    36. Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Reggio Calabria
    37. Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Cosenza
    38. Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Messina.

  • Fatturazione elettronica

    Fatturazione elettronica: aggiornate le regole tecniche per emissione e ricezione

    Con Provvedimento del 24.11.2022 n. 433608, l'Agenzia delle Entrate ha definito le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché
    per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni
    di servizi transfrontaliere
    e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

    Scarica il testo del Provvedimento e allegati A, B e C relativi alle specifiche tecniche.

    Con il provvedimento in oggetto risultano così superate le indicazioni sulla fatturazione elettronica fornite con il precedente provvedimento del 30 aprile 2018, che viene integralmente sostituito, al fine di recepire le disposizioni dell’articolo 14 del Dl n. 124/2019, secondo il quale viene stabilito che:

    • i file delle fatture elettroniche acquisiti sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati: 
      • dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria,
      • dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.

    e le previsioni contenute nel parere n. 454/2021 del Garante per la protezione dei dati personali. In particolare, viene stabilito che:

    • l’Agenzia delle entrate memorizza e utilizza, insieme alla Guardia di Finanza, i
      file xml delle fatture elettroniche per le sole attività istruttorie puntuali, previa richiesta di esibizione della documentazione secondo la normativa vigente; restano confermati gli effetti giuridici previsti dalla normativa vigente in caso
      di inottemperanza da parte dei contribuenti, nei tempi stabiliti, alle richieste di
      esibizione ricevute. I suddetti file sono inoltre resi disponibili in caso di indagini
      penali ovvero su disposizione dell’Autorità giudiziaria. Resta ferma
      l’applicabilità delle disposizioni normative vigenti in ambito sanzionatorio,
      accertativo ed eventualmente penale nel caso di mancata risposta o rifiuto, da
      parte del soggetto sottoposto al controllo, alla richiesta di esibizione
    • con riferimento alle fatture elettroniche tra operatori economici, l’Agenzia delle
      entrate memorizza nella banca dati fattura integrati, da utilizzare per lo
      svolgimento delle attività di analisi del rischio di evasione, elusione e frode
      fiscale, di promozione dell’adempimento spontaneo e di controllo ai fini fiscali
      anche il metodo di pagamento e, con esclusione delle fatture emesse nei
      confronti dei consumatori finali e delle fatture emesse da cedenti/prestatori che
      operano nell’ambito del settore legale, anche la descrizione dell’operazione,
      ossia natura, quantità e qualità dei beni ceduti e dei servizi prestati
    • con particolare riguardo alle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano
      nell’ambito del settore legale
      , data la potenziale particolare delicatezza delle informazioni che possono essere contenute nella descrizione dell’operazione, al
      fine di garantire l’inintelligibilità delle stesse nella banca dati dei file xml delle
      fatture elettroniche
      , le suddette fatture, individuate in base al codice ATECO
      del cedente/prestatore, saranno memorizzate in modalità cifrata.

    Inoltre, al fine di ampliare e migliorare la gamma dei servizi relativi alla fatturazione elettronica che l’Agenzia mette a disposizione degli operatori economici, anche per dar seguito alle richieste provenienti dalle associazioni di categoria, sono stati realizzati nuovi servizi in cooperazione applicativa per un colloquio automatico tra sistemi informatici per consentire download e upload massivi dei dati relativi ai file delle fatture elettroniche, dei corrispettivi, nonché degli elenchi che l’Agenzia mette a disposizione al fine del pagamento dell’imposta di bollo. 

    Allo scopo di limitare ulteriormente il fenomeno delle false fatturazioni, infine, con il servizio di censimento del canale abituale per la trasmissione delle fatture elettroniche, i soggetti passivi IVA o i loro delegati o incaricati possono inserire, visualizzare, aggiornare e eliminare l’informazione relativa al/ai canale/i di trasmissione abitualmente utilizzati per la trasmissione della fattura elettronica.

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Attività caritatevoli Terzo settore: il decreto in GU

    E' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 268 del 8 novembre 2022 il decreto  171- 2022 del ministero del lavoro  con la definizione delle attività caritatevoli 

     ai fini dell' esclusione prevista dall'art  articolo 2, comma  2,  lettera  n)  del decreto legislativo n. 11 del 2010, dall'ambito di  applicazione  della  disciplina  relativa  alle operazioni  di  pagamento  elettronico su Internet (effettuate  da  un  fornitore di reti o servizi  di  comunicazione  elettronica  che consentono  a un utente  di  effettuare  operazioni  di  pagamento  addebitandole   alla   relativa   fattura   o   al   conto prealimentato  dell'utente  stesso  in  essere  presso  il   medesimo  fornitore  di  reti  o  servizi  di  comunicazione   elettronica).

    Sono  considerate  caritatevoli  le seguenti attivita' di interesse generale, di cui  all'articolo  5,  comma 1 del decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.  117,  erogate  a titolo gratuito dagli enti del Terzo settore: 

        a)  formazione  extra-scolastica,  finalizzata  alla  prevenzione  della dispersione scolastica e al successo  scolastico  e  formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto alla poverta' educativa,  

        b) cooperazione allo sviluppo, ai sensi  della  legge  11  agosto  2014, n. 125

        c) alloggio sociale, ai sensi del  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture del 22 aprile 2008, nonche' ogni  altra  attivita'  di  carattere  residenziale  temporaneo  diretta  a  soddisfare   bisogni  sociali, sanitari, culturali,  formativi  o  lavorativi,  di  cui  al  citato articolo 5, comma 1, lettera q); 

        d) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale  dei  migranti,  di cui al citato articolo 5, comma 1, lettera r); 

        e)  beneficenza,  sostegno  a  distanza,  cessione  gratuita   di  alimenti o prodotti di cui alla legge  19  agosto  2016,  n.  166,  o  erogazione  di  denaro,  beni  o  servizi  a  sostegno   di   persone  svantaggiate o di attivita' di interesse generale,

        f) protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio  1992,  n.  225.

    Allegati: