• Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Decreto Superbonus e cessione del credito convertito in legge: il testo ripubblicato

    Il decreto Superbonus (DL 29 dicembre 2023, n. 212) recante “Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77” convertito, senza modificazioni, dalla Legge del 22.02.2024 n. 17.

    Scarica il testo del DL del 29.12.2023 n. 212 ripubblicato con note nella GU del 27.02.2024 n. 48.

    Il decreto composto da 4 articoli contiene misure volte a:

    • evitare che il mancato completamento nei termini previsti dalla legislazione vigente degli interventi rientranti nella disciplina del Superbonus comporti la revoca dei benefici già erogati (art. 1, comma 1);
    • riconoscere ai contribuenti più deboli un contributo volto a mitigare gli effetti della riduzione dell'entità del beneficio fiscale nell'anno 2024, ovvero viene riconosciuto ai cittadini con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, e che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60% al 31 dicembre 2023 (articolo 1, comma 2);
    • limitare ulteriormente le deroghe al divieto di cessione del credito nelle ipotesi di demolizione e ricostruzione di edifici (articolo 2, comma 1), ovvero viene esteso il divieto generale di fruizione indiretta, attraverso la cessione del credito o dello sconto in fattura dell'agevolazione, anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima del 30 dicembre 2023, il relativo titolo abilitativo;
    • prevedere un obbligo di assicurazione contro il rischio sismico, per i contribuenti che abbiano fruito del superbonus per gli interventi effettuati nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, da stipulare entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici (articolo 2, comma 2),
    • e, infine, a riformare la disciplina sulla detrazione fiscale del 75% per l'eliminazione delle barriere architettoniche prevista dall'articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020.
      Dal 30 dicembre 2023, la detrazione viene limitata agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, inoltre per usufruire della detrazione delle spese documentate sostenute, i pagamenti devono essere effettuati con  bonifico parlante. Il rispetto dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso alla detrazione deve risultare da un'apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.
      La disposizione che limita la detrazione agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici si applica alle spese sostenute a partire dal 30 dicembre 2023.

    Allegati:
  • Contributi Previdenziali

    Contributi volontari INPS 2024: tabelle e istruzioni

    Nella circolare 36  del 21 febbraio 2024 l'istituto nazionale di previdenza sociale aggiorna le tabelle e fornisce le istruzioni per i versamenti minimi e massimi di contribuzione volontaria  per il 2024 di 

    1. lavoratori dipendenti non agricoli,
    2. lavoratori autonomi e collaboratori  

    In particolare la circolare tratta i seguenti argomenti :

    1.  Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli

    2.  Versamenti volontari degli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD e degli iscritti al Fondo Volo e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.

    3.  Versamenti volontari degli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex IPOST)

    4.  Versamenti volontari dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti

    5.  Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD

    6.  Versamenti volontari nelle gestioni degli artigiani e dei commercianti

    7.  Versamenti volontari nella Gestione separata

    Vediamo le principali indicazioni.

    Contributi volontari lavoro dipendente non agricolo

    Per quanto riguarda il lavoro dipendente non agricolo  la circolare fa presente che a seguito della  variazione dell’indice ISTAT pari al 5,4%  

    per l’anno 2024:

    • la retribuzione minima settimanale è pari a 239,44 euro;
    • la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% (art. 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438) è pari a 55.008,00 euro;
    • il massimale  da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo, è pari a 119.650,00 euro.

     L'aliquota contributiva  per i lavoratori :

    1. con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995, è  pari al 27,87% 
    2. con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è pari al 33%.

     Versamenti volontari nelle gestioni degli artigiani e dei commercianti

    Il contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali viene determinato secondo i criteri stabiliti dall’articolo 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233, (cfr. la circolare n. 96 del 3 giugno 2003).

    Importi e aliquote suddivisi per classi di reddito  sono i seguenti:

    Artigiani

    Classi di reddito

     

    Reddito medio imponibile

     

     

    Contribuzione mensile

    24 %

    23,70 %

     1

    Fino a € 18.415

    € 18.415

    € 368,30

    € 363,70

     2

    da € 18.416 a € 24.514

    € 21.465

    € 429,30

    € 423,94

     3

    da € 24.515 a € 30.613

    € 27.564

    € 551,28

    € 544,39

     4

    da € 30.614 a € 36.712

    € 33.663

    € 673,26

    € 664,85

     5

    da € 36.713 a € 42.811

    € 39.762

    € 795,24

    € 785,30

     6

    da € 42.812 a € 48.910

    € 45.861

    € 917,22

    € 905,76

     7

    da € 48.911 a €55.007

    € 51.959

    € 1.039,18

    € 1.026,20

     8

    da € 55.008

    € 55.008

    € 1.100,16

    € 1.086,41

    Commercianti

    Classi di reddito

     

    Reddito medio imponibile

     

    Contribuzione mensile

     

    24,48%

    24,18%

     1

    Fino a € 18.415

    € 18.415

    € 375,67

    € 371,07

     2

    da € 18.416 a € 24.514

    € 21.465

    € 437,89

    € 432,52

     3

    da € 24.515 a € 30.613

    € 27.564

    € 562,31

    € 555,42

     4

    da € 30.614 a € 36.712

    € 33.663

    € 686,73

    € 678,31

     5

    da € 36.713 a € 42.811

    € 39.762

    € 811,15

    € 801,21

     6

    da € 42.812 a € 48.910

    € 45.861

    € 935,57

    € 924,10

     7

    da € 48.911 a € 55.007

    € 51.959

    € 1.059,97

    € 1.046,98

     8

    da € 55.008          

    € 55.008

    € 1.122,17

    € 1.108,42

     Versamenti volontari nella Gestione separata

    L’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione separata  si calcola applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente la domanda,  l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione, pari, per l’anno 2024, al 

    • 25% per i professionisti e al 
    • 33% per i collaboratori e per le figure assimilate.

    L’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a 

    • 4.603,80 euro su base annua e a 383,65 euro su base mensile per quanto concerne i professionisti e 
    • 6.077,04 euro su base annua e a 506,42 euro su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.

  • Legge di Bilancio

    Novità Iva e imposta di registro 2024: il punto dell’Agenzia sulle imposte Indirette

    Pubblicata la circolare n. 3 del 16 febbraio 2024 dell'Agenzia delle Entrate che fornisce istruzioni operative riguardanti le novità in materia di imposte indirette, introdotte dalla legge di bilancio 2024, dal decreto Anticipi e dal decreto Salva-infrazioni. 

    La legge di bilancio 2024 ha introdotto in particolare, varie disposizioni relative all’imposta sul valore aggiunto, in merito a prodotti per l'infanzia e igiene femminile, la proroga dell'aliquota IVA agevolata per il pellet, e sgravi IVA per soggetti non UE.

    Il decreto Anticipi ha previsto, tra l’altro, l’esenzione relativa all’imposta di registro dovuta per l’adeguamento degli statuti degli enti sportivi dilettantistici. Infine, vengono illustrate le novità introdotte con l’articolo 2 del decreto Salva-infrazioni, in relazione ai criteri necessari per avvalersi dell’imposta di registro in misura agevolata – c.d. agevolazione “prima casa” – previsti per gli acquirenti che si sono trasferiti all’estero per ragioni di lavoro.

    Modifiche all'IVA

    Le modifiche all'IVA sono tra le novità più rilevanti:

    • Prodotti per l'infanzia e igiene femminile: l'aliquota IVA è stata ridotta, alleggerendo il carico fiscale su beni essenziali. Alcuni prodotti per l'infanzia e l'igiene femminile precedentemente soggetti a un'aliquota ridotta del 5% sono ora soggetti a un'aliquota aumentata.
    • Pellet: prevista la proroga dell'IVA agevolata al 10% per i mesi di gennaio e febbraio 2024, per sostenere l'uso di energie rinnovabili.
    • Soggetti non UE: introdotto uno sgravio IVA per incentivare gli acquisti in Italia da parte di turisti extra-europei.
    • Veicoli da Vaticano o San Marino: specificati gli adempimenti IVA per l'importazione di veicoli, semplificando le procedure, prevista la riduzione del valore minimo dei beni ceduti da 154,94 euro a 70 euro per le cessioni destinate all'uso personale o familiare da parte di soggetti domiciliati o residenti fuori dell'UE.

    Innalzamento dell'Aliquota IVAFE

    L'aumento dell'aliquota IVAFE per i prodotti finanziari collocati in territori a regime fiscale privilegiato è una misura volta a scoraggiare l'investimento in aree non cooperative, rafforzando la lotta all'evasione fiscale.

    Esoneri e Agevolazioni Fiscali

    • Enti sportivi: introdotte esenzioni e agevolazioni fiscali per supportare lo sport a livello nazionale.
    • Agevolazione "prima casa" per gli italiani all'estero, facilitando il rientro o l'investimento immobiliare in Italia.

    Allegati:
  • Riforma fiscale

    Riforma fiscale: prime istruzioni per aliquote Irpef e scaglioni 2024

    L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare del 06.02.2024 n. 2 contenente le prime istruzioni operative sulle disposizioni della riforma fiscale che riguardano la
    revisione del sistema d’imposizione del reddito delle persone fisiche (IRPEF)
    , attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, della rimodulazione di aliquote e scaglioni di reddito, la modifica delle detrazioni dall’imposta lorda e dei crediti d’imposta e infine, sull'abrogazione della disciplina relativa all’aiuto alla crescita economica (ACE). (Dlgs del 30 dicembre 2023 n. 216 in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111 «Delega fiscale»).

    La circolare fornisce quindi agli uffici dell’amministrazione finanziaria, le indicazioni per applicare correttamente le norme contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, in particolare su:

    • Rimodulazione di aliquote e scaglioni di reddito
    • Modifica delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilato
    • Trattamento integrativo
    • Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali
    • Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF
    • Abrogazione della disciplina relativa all’aiuto alla crescita economica (ACE)

    Aliquote e scaglioni di reddito 2024

    Ricordiamo che per l’anno 2024, per la determinazione dell’IRPEF, l’imposta lorda è calcolata applicando le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

    • 23% per i redditi fino a 28.000 euro;
    • 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro
    • 43% per i redditi che superano 50.000 euro.

    Si propone, di seguito, uno schema per il calcolo dell’IRPEF sulla base delle regole vigenti per il periodo d’imposta 2024.

    SCAGLIONI 2024

    ALIQUOTE 2024

    IMPOSTA DOVUTA

    fino a 28.000 euro

    23%

    23% sul reddito

    da 28.001 fino a 50.000 euro

    35%

    6.440 euro + 35% sul reddito che supera i 28.000 euro e fino a 50.000 euro

    oltre i 50.000 euro

    43%

    14.140 euro + 43% sul reddito che supera i 50.000 euro

    Allegati:
  • Lavoro Autonomo

    Contributi Gestione separata 2024: aliquote e massimali

    Sono state rese disponibili il 29 gennaio 2024  con la circolare INPS 24 2024 le istruzioni per i versamenti contributivi degli iscritti alla Gestione separata INPS per il 2024. 

    Come di consueto sono forniti  i dettagli su aliquote,  minimi  e massimali contributivi .

    Si segnalano quest'anno le novità relative ai magistrati onorari e ai lavoratori del settore sportivo interessati da recenti modifiche normative.

    Riportiamo di seguito le tabelle riassuntive delle aliquote :  

    Contributi gestione separata 2024

    Codice

    Tipo rapporto. Soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.IVA

    IVS

    Malattia Maternità ANF

    Maternità ex D.M. 12.7.2007

    DIS-COLL

    Totale

    1A – 1E

    AMMINISTRATORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA

    33,00

    0,50

    0,22

    1,31

    35,03

    1B

    SINDACO DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA

    33,00

    0,50

    0,22

    1,31

    35,03

    1C

    REVISORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA

    33,00

    0,50

    0,22

    1,31

    35,03

    1D

    LIQUIDATORE DI SOCIETA'

    33,00

    0,50

    0,22

    1,31

    35,03

    02

    COLLABORATORE DI GIORNALI, RIVISTE, ENCICLOPEDIE E SIMILI

    33,00

    0,50

    0,22

    1,31

    35,03

    03

    PARTECIPANTE A COLLEGI E COMMISSIONI

    33,00

    0,50

    0,22

    33,72

    04

    AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI (D.M. 25.5.2001)

    33,00

    0,50

    0,22

    33,72

    05

    DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, BORSA DI STUDIO

    33,00

    0,50

    0,22

    1,31

    35,03

    06

    CO. CO. CO. (CON CONTRATTO A PROGETTO/PROGRAMMA DI LAVORO/FASE)

    33,00

    0,50

    0,22

    1,31

    35,03

    07

    VENDITORE PORTA A PORTA

    33,00

    0,50

    0,22

    33,72

    09

    RAPPORTI OCCASIONALI AUTONOMI (LEGGE N. 326/2003 ART. 44)

    33,00

    0,50

    0,22

    33,72

    11

    COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PRESSO PP.AA.

    33,00

    0,50

    0,22

    1,31

    35,03

    12

    RAPPORTI DI CO. CO. CO. PROROGATI

    33,00

    0,50

    0,22

    1,31

    35,03

    13

    ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE (dal 2004 al 2015)

    33,00

    0,50

    0,22

    33,72

    14

    FORMAZIONE SPECIALISTICA

    33,00

    0,50

    0,22

    33,72

    17

    CONSULENTE PARLAMENTARE

    33,00

    0,50

    0,22

    1,31

    35,03

    18

    COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – D.LGS. N. 81/2015

    33,00

    0,50

    0,22

    1,31

    35,03

    19

    AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI Iscritti in GS come Liberi Professionisti

    25,00

    0,50

    0,22

    0,51

    26,23

    20

    COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Covid19 – Ordinanza 24 ottobre 2020 D.P.C.M. Protezione Civile

    33,00

    0,50

    0,22

    1,31

    35,03

    Gestione separata 2023 Aliquote professionisti

    Di seguito la tabella relativa specificamente ai professionisti 

    Collaboratori e figure assimilate

    Aliquote

    Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

    35,03

    (33,00 IVS + 0,72 + 1,31 aliquote aggiuntive)

    Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

    33,72%

    (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)

    Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

    24%

    (24,00 IVS)

    Professionisti

    Aliquote

    Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

    26,23%

    (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 ISCRO)

    Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

    24%

    (24,00 IVS)

    Professionisti del settore sportivo dilettantistico

    Inps ricorda che  i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo e che svolgono prestazioni autonome  sono obbligati al pagamento della contribuzione calcolata sulla parte di compenso eccedente i 5.000 euro annui.

    • L’aliquota da applicare è pari al 25% al fine della tutela IVS per i lavoratori privi di altra forma previdenziale obbligatoria.
    • Inoltre, è dovuta la contribuzione aggiuntiva ai fini previdenziali pari all’1,07%, comprensivo delle aliquote di finanziamento dello 0,50% per malattia e degenza ospedaliera, 0,22% per maternità e 0,35% per l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO). Pertanto, l’aliquota totale è pari a 26,07%.

    ATTENZIONE  fino al 31 dicembre 2027:

    1.  la contribuzione dovuta ai fini IVS deve essere calcolata sul 50% dell’imponibile contributivo mentre
    2.  la contribuzione aggiuntiva relativa alle prestazioni non pensionistiche – quale maternità, malattia, degenza ospedaliera, ISCRO  deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della franchigia di 5.000,00 euro annui.

    Minimali e massimali Gestione separata 2024

    MASSIMALE REDDITO 

    Per l’anno 2024 il massimale di reddito  per l'applicazione delle aliquote sopracitate  è pari a € 119.650,00.

    MINIMALE REDDITO  E ACCREDITI CONTRIBUTIVI 

    Per l’anno 2024 il minimale di reddito imponibile  è pari a €  18.415,00

    Conseguentemente:

    • gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 4.419,6 
    • gli iscritti  che applicano  l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari a:

    – 4.800,79 euro (di cui 4.603,75 euro ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l’aliquota del 26,07%;

    – 4.603,75 euro per i lavoratori autonomi sportivi che producono reddito di cui all’articolo 53 del D.P.R. n. 917/1986 del settore dilettantistico che applicano  — – – 6.209,54 euro (di cui 6.076,95 euro ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota del 33,72%;

    – 6.450,77 euro (di cui 6.076,95 euro ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota del 35,03%;

    – 4.800,79 euro (di cui 4603,75 euro ai fini pensionistici) per i soli amministratori di enti locali iscritti alla Gestione separata come liberi professionisti per i quali l’Ente locale applica l’aliquota del 26,07%;

    – 6.450,77 euro (di cui 6.076,95 euro ai fini pensionistici) per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva – articolo 15-bis, commi 3 e 5 del D.L. n. 75/2023 – in assenza di altra forma di previdenza obbligatoria, per i quali si applica l’aliquota del 35,03%;

    – 4.793,42 euro (di cui 4.419,6 euro ai fini pensionistici) per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva – articolo 15-bis, commi 3 e 5 del D.L. n. 75/2023 – in presenza di altra forma di previdenza obbligatoria (compreso per gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense), per i quali si applica l’aliquota del 26,03%;

    – 4.603,75 euro per le collaborazioni coordinate e continuative e figure similari dei lavoratori sportivi del settore dilettantistico, per i quali si applica l’aliquota del 25% ai fini IVS e 373,82 euro per l’aliquota aggiuntiva per le prestazioni minori pari a 2,03%.

  • Studi di Settore

    Isa periodo d’imposta 2024: individuati dati economici, contabili e strutturali

    Con la pubblicazione del Provvedimento n. 21545 del 19.01.2024, l'Agenzia delle Entrate ha individuato, come ogni anno, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per il periodo d’imposta 2024 e, contestualmente, le attività economiche per le quali effettuare la revisione degli stessi Indici.

    L'individuazione annuale è prevista dall’articolo 9-bis del Dl n. 50/2017 allo scopo di consentire ai contribuenti di conoscere in anticipo quali dati saranno utili ai fini dell’applicazione degli Isa per l’anno in corso.

    Pertanto, per il periodo d’imposta 2024, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli Isa da dichiarare da parte dei contribuenti interessati, sono quelli individuati nei decreti di approvazione degli indici in vigore per il periodo d’imposta 2023, quelli individuati, ai fini della revisione, all’interno dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Isa utilizzati per il periodo d’imposta 2022 approvati a febbraio 2023, oltre quelli indicati nell’Allegato 1 contenente gli ulteriori dati per l’applicazione degli Isa al periodo d’imposta 2024.

    Questi ulteriori dati, che saranno utilizzati nella fase di elaborazione degli Isa e che, se significativi, saranno richiesti per la relativa applicazione a partire dal periodo di imposta 2024, riguardano informazioni sulla condizione di pensionato del contribuente, sulla forma societaria cooperativa, sui consumi energetici e sull’età dei lavoratori dipendenti.

    Il provvedimento individua inoltre nell'Allegato 2 le attività economiche per le quali è prevista la revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, a partire dal periodo d’imposta 2024.

    Allegati: