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Crediti d’imposta edilizi residui: come fare per fruirne in 10 quote annuali
Con Provvedimento del 18.04.2023 n. 132123, l'Agenzia delle Entrate detta le istruzioni in merito alle modalità di fruizione in 10 rate annuali dei crediti d'imposta non ancora utilizzati derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura, relativi alle detrazioni spettanti per alcuni interventi edilizi, in particolare:
- Superbonus,
- Sismabonus
- e Bonus barriere architettoniche,
come previsto dal decreto “Aiuti-quater” (articolo 9, comma 4, DL n. 176/2022).
La quota residua di ciascuna rata annuale dei suddetti crediti d’imposta, non utilizzata in compensazione, anche acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione, può essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo, decorrenti dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria. Tale scelta è irrevocabile.
La ripartizione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:
- agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus;
- agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti:
- dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023 relative al Superbonus,
- nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative agli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche e al Sismabonus.
Comunicazione all'Agenzia per la fruizione in 10 rate annuali dei crediti d'imposta residui
Ai fini della ripartizione, il fornitore o il cessionario titolare dei crediti comunica all’Agenzia delle entrate:
- la tipologia di credito,
- la rata annuale da ripartire nei successivi dieci anni
- e il relativo importo.
La Comunicazione potrà essere inviata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, denominato “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, a decorrere dal 2 maggio 2023.
Mentre a decorrere dal 3 luglio 2023, l'invio potrà essere effettuato anche avvalendosi di un intermediario abilitato.
Per accedere alla piattaforma, dopo l’autenticazione seguire il percorso “Servizi – Agevolazioni” e quindi cliccare sul collegamento “Piattaforma Cessione Crediti”.
La comunicazione può riferirsi anche solo a una parte della rata del credito al momento disponibile e con successive comunicazioni potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti, purché derivanti dalle comunicazioni delle opzioni.
Ciascuna nuova rata annuale risultante dalla ripartizione della rata originaria può essere utilizzata esclusivamente in compensazione tramite modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento e non può essere ceduta a terzi, né ulteriormente ripartita, utilizzando i seguenti codici tributo:
- “7771” denominato “SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”;
- “7772” denominato “SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”;
- “7773” denominato “ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”,
istituiti con Risoluzione n. 19 del 2 maggio 2023.
La quota del credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere fruita negli anni successivi o richiesta a rimborso.
Utilizzo
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Conciliazione agevolata con sanzioni ridotte a 1/18: i chiarimenti delle Entrate
Con la Circolare del 19 aprile 2023 n. 9, l'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per i contribuenti che intendono accedere alla Conciliazione agevolatadelle controversie tributarie prevista dalla legge di Bilancio 2023 (commi da 206 a 212) nell’ambito delle misure della c.d. tregua fiscale.
Ricordiamo che i commi da 206 a 212 dell’articolo 1, della legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022), prevedono, in alternativa alla definizione automatica delle liti pendenti o controversie tributarie (definizione agevolata delle liti pendenti o controversie tributarie di cui ai commi da 186 a 205), la possibilità di definire le controversie tributarie mediante la sottoscrizione di un accordo conciliativo fuori udienza con il beneficio di:
- una riduzione delle sanzioni ad 1/18 del minimo previsto dalla legge
- e l’ulteriore vantaggio di un’ampia rateazione degli importi dovuti.
Ai sensi del comma 206, tale l’istituto definitorio interessa le controversie pendenti al 1° gennaio 2023 «innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle entrate», per le quali le parti provvedono, entro il 30 giugno 2023, alla sottoscrizione dell’«accordo conciliativo di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».
Con il decreto legge del 30 marzo 2023 n. 34, in vigore dal 31 marzo 2023, per il quale è iniziato l’iter di conversione, sono stati operati interventi nell’ambito delle misure riguardanti gli istituti definitori di cui alla legge di bilancio 2023, alcuni dei quali interessano la disciplina della suddetta conciliazione agevolata.
In particolare, l’articolo 17, comma 2, del decreto n. 34/2023, consente di definire con modalità agevolate gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, ma divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023.
Di conseguenza, alle liti instaurate con ricorsi notificati tra il 2 gennaio 2023 e il 15 febbraio 2023, aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, è applicabile unicamente la definizione agevolata mediante
conciliazione agevolata e non anche la definizione automatica di cui ai commi da 186 a 205.Con riferimento alla possibilità di sottoscrivere la conciliazione agevolata, non rileva, invece, la circostanza che la proposta conciliativa sia stata presentata prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio 2023, sempreché l’accordo venga sottoscritto successivamente e, comunque, entro il 30 settembre 2023 (termine prorogato dal DL n. 34/2023, in luogo del 30 giugno 2023).
Si rammenta che l’istituto interessa le controversie relative ad atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle entrate.
Con la presente Circolare, l'Agenzia illustra:
- il significato della conciliazione “fuori udienza”
- i presupposti ed ambito di applicazione della conciliazione agevolata
- l'oggetto e perfezionamento della conciliazione agevolata e la riduzione delle sanzioni
- le modalità di pagamento e decadenza
- Senza categoria
Interpello nuovi investimenti: il punto dell’Agenzia
Con una nuova Circolare del 28 marzo 2023 n. 7, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti per le imprese, nazionali ed estere, che intendono utilizzare l’interpello nuovi investimenti ed ottenere una risposta del Fisco sul trattamento tributario da applicare al proprio piano di sviluppo in Italia.
Rispetto all’interpello previsto dall’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo «Statuto dei diritti del contribuente», che rappresenta il modello generale di riferimento, l’interpello sui nuovi investimenti offre nuove modalità
di interlocuzione, volte a fornire certezza preventiva nella misura in cui:- si prefigge di creare un rapporto “dedicato” tra l’investitore e un unico interlocutore all’interno dell’Agenzia delle entrate. Detto rapporto si sostanzia nella gestione diretta, da parte dell’Ufficio competente, di qualsiasi criticità di ordine fiscale derivante dallo sviluppo del business plan, anche, eventualmente, nelle fasi successive a quella di prima implementazione dello stesso (c.d. vis attractiva);
- ha un ambito applicativo più esteso, in quanto, da un lato, non richiede che il dubbio prospettato sia connotato da obiettive condizioni di incertezza (interpretativa o qualificatoria) e, dall’altro, è espressamente prevista la possibilità che sia resa risposta anche a tematiche (tra cui, in particolare, quella della sussistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che sono ordinariamente escluse dall’ambito delle istanze di interpello statutario;
- è soggetto a un più limitato potere di rettifica da parte dell’Agenzia delle entrate, potendo quest’ultima procedere a una revisione della risposta resa (o desunta per effetto del formarsi del silenzio-assenso) solo nell’ipotesi di mutamento delle questioni di fatto e di diritto, con le precisazioni svolte infra al paragrafo 8;
- rende più solido il rapporto col contribuente, anche prevedendo meccanismi di coordinamento tra le varie strutture competenti nelle diverse fasi (ai sensi degli articoli 6, commi 2 e 3, e 7 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 29 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 110 del 12 maggio 2016; di seguito, “Decreto attuativo”) prevedendo, in particolare, che nelle successive fasi concernenti le verifiche e i controlli sia sempre assicurato un confronto tra le strutture territoriali e l’Ufficio centrale che ha reso la risposta.
Con la Circolare n. 25 del 2016, l’Agenzia delle entrate aveva fornito i primi chiarimenti in relazione all’istituto dell’interpello sui nuovi investimenti, tenendo conto anche delle disposizioni di attuazione previste dal Decreto attuativo.
Con la presente Circolare, vengono forniti nuovi chiarimenti che tengono conto della casistica affrontata nei primi anni di operatività dello stesso e della conseguente necessità di aggiornare le indicazioni di prassi già fornite, tenendo conto altresì conto dei contributi e delle proposte pervenute a seguito della pubblica consultazione avviata per l’aggiornamento degli indirizzi interpretativi forniti dalla richiamata Circolare n. 25/E. .
Viene così fatto il punto sulla procedura da seguire con particolare attenzione a:
- Nozione di Investimento rilevante
- Ricadute occupazionali
- Preventività dell'istanza di Interpello sui nuovi investimenti
- Rapporti con altri strumenti di tax compliance
- Termini per la risposta
- Documentazione da allegare
- Variazione dei presupposti di accesso alla procedura
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Pace fiscale: raccolta di domande e risposte in una nuova circolare AdE
L'Agenzia delle Entrate attraverso lo schema della circolare domanda-risposta suddiviso per argomento, fornisce ulteriori
chiarimenti interpretativi in merito alle misure della tregua fiscale, alla luce dei quesiti posti dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria.Scarica la Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 20.03.2023 n. 6.
Vengono inoltre riportate le risposte ai quesiti formulati in occasione del 6° forum nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili e di Telefisco 2023.
Tra i chiarimenti forniti in merito alla Rottamazione quater, alla domanda se sussiste un divieto di rateazione del debito residuo in caso di decadenza dal piano
Allegati:
dei pagamenti, viene precisato che in merito, non sono previste
disposizioni che inibiscono la presentazione di una richiesta di rateazione, ai sensi
dell’articolo 19 del DPR n. 602 del 1973, dei debiti risultanti dai carichi affidati
all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, per i quali il
debitore dovesse incorrere nell’inefficacia della nuova definizione agevolata per
mancato integrale e tempestivo versamento delle somme dovute per la stessa
definizione. -
Decreto carburanti 2023 convertito in legge: ecco il testo coordinato in pdf
Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, la legge del 10 marzo 2023 n. 23 di conversione del decreto legge del 14.01.2023 n. 5 recante "Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonche' di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico".
La legge entra in vigore il 16 marzo, giorno successivo alla sua pubblicazione in GU.
Scarica il testo del decreto n. 5/2023 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, stampate con caratteri corsivi.
Il testo prevede misure di controllo sui prezzi finali dei carburanti per autotrazione e una nuova detassazione fino a 200 euro sui buoni acquisto di carburante per i lavoratori dipendenti.
Viene inoltre rifinanziato il fondo per il bonus trasporti da 60 euro per gli abbonamenti al trasporto pubblico locale.
Più in particolare:
- il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore. L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi.
- La modalità delle comunicazione del prezzo di vendita praticato da parte degli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile, da effettuarsi al variare, in aumento o in diminuzione, del prezzo praticato e comunque con frequenza settimanale, anche in mancanza di variazioni, nonché le caratteristiche e le modalità di esposizione dei cartelloni contenenti le informazioni sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
- le sanzioni amministrative in caso di violazione, da parte degli esercenti, degli obblighi di comunicazione e pubblicità dei prezzi, variano con importi da euro 200 a euro 2.000, tenuto conto anche del livello di fatturato dell’esercente, per il giorno in cui la violazione si è consumata. Ove la violazione degli obblighi di comunicazione sia reiterata per almeno quattro
volte, anche non consecutive, nell’arco di sessanta giorni, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo da uno a trenta giorni. La sanzione di cui al primo periodo si applica, con i medesimi importi e modalità, anche in caso di violazione dell’obbligo di esposizione del prezzo medio. - viene istituita una Commissione di allerta rapida per la sorveglianza dei prezzi finalizzata ad analizzare – nel confronto con le parti – le ragioni dei turbamenti e definire le iniziative di intervento urgenti.
- al fine di mitigare l'impatto dei caro energia sui costi di trasporto per studenti e lavoratori, è istituito un fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 per il riconoscimento di buoni per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale con valore massimo di 60 euro.
- in presenza di un aumento eventuale del prezzo del greggio e quindi del relativo incremento dell’IVA in un quadrimestre di riferimento, il maggiore introito incassato in termini di imposta dallo Stato potrà essere utilizzato per finanziare riduzioni del prezzo finale alla pompa.
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ISA 2023: pubblicati i 175 modelli per la comunicazione dei dati
Con Provvedimento dell'Agenzia del 24.02.2023 n. 52595, l'Agenzia delle Entrate ha approvato i 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), da utilizzare per il periodo di imposta 2022.
Gli ISA si applicano agli esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come “attività prevalente”, attività per le quali risulta approvato un ISA (indicati nella TABELLA 1 – ELENCO DEGLI ISA PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2022 delle istruzioni della Parte generale) e che non presentano una causa di esclusione.
Per “attività prevalente” s’intende l’attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi. Al riguardo si precisa che ai fini dell’individuazione dell’ISA da applicare in relazione all’”attività prevalente”, si deve tenere conto del complesso di attività considerate dal medesimo ISA.
I contribuenti che esercitano più attività devono preliminarmente valutare se due o più delle attività esercitate sono comprese nello stesso ISA, in tale ipotesi, ai fini della determinazione dell’attività prevalente, si devono sommare i ricavi o compensi provenienti dalle attività che, seppur contraddistinte da diversi codici attività, rientrano nel campo di applicazione del medesimo ISA. Inoltre, l’individuazione dell’attività prevalente è effettuata con riferimento a una stessa categoria reddituale.
Pertanto, se il contribuente svolge diverse attività, alcune delle quali in forma d’impresa e altre in forma di lavoro autonomo, lo stesso contribuente determina sia l’attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma d’impresa sia l’attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma di lavoro autonomo, a cui successivamente applica i diversi ISA eventualmente approvati per ciascuna di tali attività.
Specifiche indicazioni, nei casi in cui è prevista una diversa modalità di determinazione dell’attività prevalente, sono fornite nelle istruzioni dei singoli ISA.
Modelli Isa Redditi 2023
Scarica qui i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli ISA applicabili per il periodo d’imposta 2022, approvati con provvedimento dell'Agenzia del 24.02.2023:
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Superbonus 2023 ed Enti del terzo settore: i chiarimenti delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate , con Circolare dell'8 febbraio 2023 n. 3, ha fornito chiarimenti sul limite di spesa ammesso al Superbonus relativo a interventi su edifici di Onlus, associazioni di volontariato o di promozione sociale (articolo 119, comma 10-bis, Dl Rilancio).
Il suddetto articolo 119, comma 10-bis del decreto Rilancio stabilisce, in determinati casi, particolari modalità di determinazione delle spese ammesse alla detrazione spettante per le spese sostenute a fronte di specifici interventi (c.d. Superbonus) in ambito:
- di efficienza energetica,
- di interventi antisismici,
- di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
I limiti di spesa ammessi alla detrazione variano in funzione della tipologia di interventi realizzati e, in linea generale, sono riferiti all’edificio o alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolabili.
La disposizione contenuta nel citato comma 10-bis riguarda, nello specifico,le spese sostenute:
- dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),
- dalle organizzazioni di volontariato (OdV),
- dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.
In particolare, la norma, nella versione attualmente vigente, stabilisce che il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'OMI dell'Agenzia delle Entrate, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
- siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione».
Come specificato dall'Agenzia delle Entrate, la norma è stata introdotta per tenere conto della circostanza che tali enti in generale (e, in particolare, quelli che si occupano dei servizi socio-sanitari- assistenziali) esercitano la propria attività in edifici di grandi dimensioni anche in considerazione del fatto che, per taluni servizi che vengono erogati alla collettività (Centro Diurno Integrato, Residenza Sanitaria Assistenziale, Poliambulatori, Servizi Sanitari e assistenziali, ecc.), le norme e gli standard funzionali impongono la disponibilità di notevoli superfici appositamente attrezzate.
Ai fini della fruizione del Superbonus, tali soggetti risulterebbero penalizzati qualora le spese agevolabili fossero determinate in funzione del numero delle unità immobiliari oggetto di interventi atteso che interi immobili o interi complessi edilizi sono catastalmente individuati quale singola unità immobiliare.
Modalità di calcolo massimali di spesa
Pertanto, in merito alla specifica modalità di calcolo per la determinazione dei massimali di spesa, si utilizza come parametro di riferimento, la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate.
Riportiamo l'esempio fornito nella Circolare dell'Agenzia:
- superficie lorda del fabbricato di 4.000 mq
- e una superficie media ricavabile dall’OMI di 100 mq,
dal rapporto di queste due grandezze si determinano n. 40 unità immobiliari “figurative”.
Tale ultimo parametro va moltiplicato per i limiti di spesa previsti per le singole unità immobiliari in relazione agli interventi agevolabili che si intendono effettuare.
Ipotizzando un intervento (trainante) di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio, il massimale di spesa agevolabile sarà pari a 2.000.000 di euro, ottenuto da:
40 unità
Allegati:
(numero di unità immobiliari “figurative”)
x
50.000 euro
(limite di spesa previsto per gli edifici unifamiliari)
=
2.000.000 euro