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Centrali eoliche e determinazione della rendita catastale: esclusa la torre di sostegno
Con Circolare del 16 ottobre 2023 n. 28, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle modalità di determinazione della rendita catastale delle c.d. “centrali eoliche”, alla luce dell’orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità nell’ambito delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di avvisi di accertamento catastale in rettifica della rendita.
In particolare, viene chiarito che la “torre eolica” di sostegno deve essere considerata, fatte salve eventuali peculiarità costruttive dello specifico impianto, una componente impiantistica della centrale eolica in considerazione del rapporto strumentale della stessa rispetto al processo produttivo e, di conseguenza, non rientra nella determinazione della rendita catastale
Ricordiamo che le “centrali eoliche” rappresentano strutture destinate alla produzione dell’energia elettrica attraverso lo sfruttamento dell’energia del vento, costituite, in generale, da una serie di generatori eolici con le relative opere di fondazione, cabine di trasformazione e controllo, installazioni elettriche e cavi per la connessione alla rete, opere di sistemazione a terra, ecc..
L’articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento.
Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.Detta disposizione normativa ha innovato il preesistente quadro normativo in materia di determinazione della rendita catastale di alcune tipologie di unità immobiliari, effettuando una “rimodulazione” delle componenti da prendere in considerazione nella stima diretta, con l’inclusione di quelle “immobiliari”, finalizzate alla determinazione della rendita catastale, e l’esclusione di quelle di natura essenzialmente “impiantistica”, come tali finalizzate solo al processo produttivo.
Come chiarito nella circolare n. 2/E del 2016, l’esclusione dalla stima catastale interessa quelle componenti «che assolvono a specifiche funzioni nell’ambito di un determinato processo produttivo e che non conferiscono all’immobile un’utilità comunque apprezzabile, anche in caso di modifica del ciclo produttivo svolto al suo interno», indipendentemente dalla loro rilevanza dimensionale.
In sintesi, dal 1° gennaio 2016:
- la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata tramite stima diretta;
- a tal fine, si tiene conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento;
- sono, invece, esclusi dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
Al fine di garantire uniformità di trattamento tra le unità immobiliari già iscritte in catasto e quelle oggetto di dichiarazione di nuova costruzione o di variazione, il legislatore ha previsto la possibilità di presentare atti di aggiornamento catastale per la rideterminazione della rendita degli immobili già censiti, nel rispetto dei nuovi criteri.
In recepimento dei recenti indirizzi della giurisprudenza di legittimità, si considerano superate le indicazioni contenute nel richiamato paragrafo 1.3 della circolare n. 27/E del 2016, secondo cui le torri eoliche sono da annoverare tra le “costruzioni” a prescindere da un esame sul piano esclusivamente fattuale dell’assenza di strumentalità al processo produttivo nel senso descritto.
Conseguentemente, per le centrali eoliche, deve ritenersi escluso dalla stima catastale tutto il complesso “rotore-navicella-torre”, da considerarsi quindi un unicum impiantistico, funzionale allo specifico processo di produzione di energia, fatte salve eventuali peculiarità costruttive specifiche dell’impianto
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Decreto Giustizia, Covid e Cultura: il testo convertito in legge
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 09.10.2023 n. 236 la Legge del 9 ottobre 2023 n. 137 di conversione del Decreto legge del 10.08.2023 n. 105 contenente disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi, le quali, a norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, hanno efficacia dal 10 ottobre 2023 (dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione).
Il testo si compone di 13 articole e tra le misure introdotte segnaliamo le seguenti.
Otto per mille IRPEF
Due articoli che intervengono sulla disciplina della quota dell'otto per mille IRPEF attribuita alla diretta gestione statale.
In particolare, l'articolo 7 reca misure relative alla destinazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF attribuita alla diretta gestione statale, oggetto di ripartizione nell'anno 2023, riferita alle scelte non espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, prevedendo che essa sia utilizzata prioritariamente per finanziare interventi straordinari per il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.
L’articolo 8 introduce modifiche agli artt. 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in materia di ripartizione della quota dell’otto per mille dell'IRPEF di diretta gestione statale, prevedendo, in particolare:
- una nuova finalità di destinazione delle risorse di competenza statale, relativa ad interventi straordinari per il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche. Tale ulteriore finalità rientra nelle scelte effettuate dai contribuenti a partire dalle dichiarazioni dei redditi presentate dall'anno 2023;
- la ripartizione delle risorse relative alla quota a diretta gestione statale, per le quali i contribuenti non hanno effettuato una scelta tra gli interventi di cui all’articolo 48, secondo finalità stabilite annualmente con deliberazione del Consiglio dei ministri o, in assenza, in proporzione alle scelte espresse. Dall’anno 2024 all’anno 2027 la deliberazione del Consiglio dei ministri include tra gli interventi tra cui ripartire le risorse anche quelli relativi al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.
Salute e Covid
In tema di salute, si prevede l'abolizione di alcuni obblighi in materia di isolamento e autosorveglianza e la revisione della disciplina sul monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dal virus SARS-COV-2.
In particolare, si dispone che le persone positive al virus SARS-COV-2 non siano più obbligate all'isolamento, che, si ricorda, comportava il divieto, sanzionabile con ammenda e possibile arresto, di mobilità dalla propria abitazione o dimora, fino all'accertamento della guarigione, salvo che per il ricovero in una struttura sanitaria o in altra struttura allo scopo destinata.
Vienen inoltre aboilito l'obbligo di autosorveglianza dei contatti stretti, nel caso di positività al virus, oltre che soppressa la corrispondente disciplina sanzionatoria.
Giustizia
Come specificato nel dossier della Camera, in materia di intercettazioni, la disciplina speciale per disporre intercettazioni, attualmente contemplata per lo svolgimento delle indagini in relazione ai delitti di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, che prevede condizioni meno stringenti per l'autorizzazione e la proroga delle intercettazioni stesse, viene estesa anche ai delitti, consumati o tentati, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e di sequestro di persona a scopo di estorsione, o commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso.
Sono previsti interventi normativi volti ad implementare il contrasto alla criminalità informatica e ad aumentare la cybersicurezza.
Fino al 30 aprile 2024, davanti al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale il giudice, con provvedimento motivato, può delegare ad un giudice onorario specifici adempimenti, compresi l’audizione delle parti e l’ascolto del minore, indicando puntualmente le modalità di svolgimento e le circostanze oggetto dell’atto.
Viene modificata la disciplina riguardante i corsi di formazione per partecipare ai concorsi per l'attribuzione di incarichi direttivi e semidirettivi per magistrati, prevedendo che il materiale documentale relativo ai corsi di formazione sia inviato al CSM anche in riferimento all'attribuzione di incarichi semidirettivi e non solo di quelli direttivi, modificando il termine di decorrenza dal quale calcolare a ritroso il periodo di cinque anni in cui maturare il requisito della partecipazione al corso ed escludendo dall'obbligo di partecipazione al corso i magistrati che nel medesimo periodo (o per parte di esso) abbiano già svolto incarichi direttivi o semidirettivi.
Vengono introdotte alcune modifiche al reato di incendio boschivo, di cui all'art. 423-bis c.p., inasprendo il trattamento sanzionatorio.
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Pubblicato il testo della NADEF in vista della Legge di Bilancio 2024
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 27 settembre 2023, ha approvato la Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (NADEF) 2023, che aggiorna il quadro programmatico di finanza pubblica per il periodo 2024-2026 rispetto a quello contenuto nel Documento di economia e finanza dello scorso aprile (DEF 2023).
Ricordiamo che il Governo è tenuto a presentare alle Camere entro il 27 settembre di ogni anno, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, per le conseguenti deliberazioni parlamentari.
Come precisato nella premessa del testo della nota, dopo una buona partenza nei primi mesi del 2023, nel secondo trimestre la crescita dell’economia italiana ha subìto una temporanea inversione di tendenza, risentendo dell’erosione del potere d’acquisto delle famiglie dovuto all’elevata inflazione, della permanente incertezza causata dalla guerra in Ucraina, della sostanziale stagnazione dell’economia europea e della contrazione del commercio mondiale.
Alla luce della modesta crescita dell’attività economica prefigurata dalle stime interne per il secondo semestre, tali fattori portano a rivedere al ribasso la previsione di crescita annuale del prodotto interno lordo (PIL) in termini reali del 2023 dall’1,0 per cento del DEF allo 0,8 per cento e la proiezione tendenziale a legislazione vigente per il 2024, dall’1,5 per cento all’1,0 per cento.
Resta invece sostanzialmente invariata, rispetto al DEF, la proiezione tendenziale di crescita del PIL per il 2025, all’1,3 per cento, mentre quella per il 2026 migliora marginalmente, dall’1,1 per cento all’1,2 per cento.
Per quanto riguarda la finanza pubblica, gli andamenti dell’indebitamento netto della PA e del fabbisogno di cassa del settore pubblico nell’anno in corso hanno fortemente risentito dell’impatto dei crediti di imposta legati agli incentivi edilizi introdotti durante la pandemia, in particolare del superbonus. A tale impatto si è aggiunto l’effetto del rialzo dei tassi di interesse sul costo del finanziamento del debito pubblico e della discesa dei prezzi all’importazione sul gettito delle imposte indirette.
La revisione al rialzo delle stime di erogazione degli incentivi edilizi comporta maggiori compensazioni fiscali e, pertanto, un fabbisogno di cassa del settore pubblico che resterà elevato lungo tutto il triennio coperto dalla prossima legge di bilancio.
Gli interventi previsti dal disegno di legge di bilancio che il Governo intende presentare riflettono tale impostazione:
- conferma del taglio al cuneo fiscale sul lavoro anche nel 2024;
- prima fase della riforma fiscale;
- sostegno alle famiglie e alla genitorialità, attraverso sostegno delle famiglie con più di due figli.
- prosecuzione dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego, anche con particolare riferimento alla sanità;
- conferma degli investimenti pubblici, con priorità a quelli del PNRR;
- rifinanziamento delle politiche invariate.
La riforma fiscale è una delle principali iniziative strutturali che il Governo intende mettere in campo.
La legge di bilancio finanzierà l’attuazione della prima fase della riforma, con il passaggio dell’imposta sui redditi delle persone fisiche a tre aliquote e il mantenimento della flat tax per partite IVA e professionisti con ricavi ovvero compensi inferiori a 85 mila euro.
La riforma ridurrà la pressione fiscale sulle famiglie, giacché essa sarà solo parzialmente coperta da una revisione delle spese fiscali.
Sempre nell’ottica di un recupero del reddito disponibile delle famiglie, la legge di bilancio finanzierà anche il rinnovo contrattuale del pubblico impiego, con una particolare attenzione al settore sanitario.
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Decreto flussi triennale 2023-2025: testo in GU
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale N. 231 del 3 ottobre 2023 il decreto per presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2023 riguardante la Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025.
Il decreto annunciato già molte settimane fa , prevede Criteri specifici per i flussi di ingresso nell'ambito delle quote stabilite dal testo unico e dal decreto-legge n. 20 del 2023 ovvero
- previsione di quote preferenziali riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche contro i traffici migratori irregolari
- assegnazione di quote di lavoratori agricoli , con priorita' rispetto ai nuovi richiedenti, ai datori di lavoro che non sono risultati assegnatari di tutta o di parte della manodopera richiesta;
- riattivazione di una quota specifica per gli addetti ai settori dell'assistenza familiare e socio-sanitaria.
- incremento degli ingressi al di fuori delle quote;
- previsione, di ingressi per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di cittadini di Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio;
- potenziamento, delle attivita' di istruzione e formazione professionale e civico-linguistica organizzate nei Paesi di origine e conseguente aumento degli ingressi dei lavoratori che abbiano completato tali attivita';
- valorizzazione dei percorsi di studio e di formazione di cittadini stranieri in Italia, anche mediante la conversione, in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, al di fuori delle quote, dei permessi rilasciati per motivi di studio e formazione.
All'articolo 5 il DPCM prevede che gli ingressi complessivi nell'ambito delle quote per motivi di
- lavoro subordinato stagionale e non stagionale e
- lavoro autonomo sono:
a) 136.000 unita' per l'anno 2023;
b) 151.000 unita' per l'anno 2024;
c) 165.000 unita' per l'anno 2025.
Ingressi lavoro subordinato non stagionale
L'art. 6 specifica che nell'ambito dele quote complessive sopracitate sono previsti ingressi :
per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare, della cantieristica navale, del trasporto passeggeri con autobus, della pesca, degli acconciatori, degli elettricisti e
degli idraulici e di lavoro autonomo, cittadini stranieri residenti all'estero entro le seguenti quote:
a) 53.450 unita' per l'anno 2023, di cui 52.770 per lavoro subordinato e 680 per lavoro autonomo;
b) 61.950 unita' per l'anno 2024, di cui 61.250 per lavoro subordinato e 700 per lavoro autonomo;
c) 71.450 unita' per l'anno 2025, di cui 70.720 per lavoro subordinato e 730 per lavoro autonomo.
Ingressi nell'ambito delle quote per lavoro stagionale agricolo e turistico
1. Nell'ambito delle quote complessive i sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini dei Paesi di cui all'art. 6, comma 3, lettera a), residenti all'estero entro le seguenti quote:
a) 82.550 unita' per l'anno 2023;
b) 89.050 unita' per l'anno 2024;
c) 93.550 unita' per l'anno 2025.
Decreto flussi triennale decorrenza e scadenza domande 2023
I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi decorrono per l'anno 2023:
a) per gli ingressi di cui all'art. 6, comma 3 lettera a), dalle ore 9,00 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione (2 dicembre) fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023;
b) per gli ingressi di cui all'art. 6, comma 3, lettera b), e commi 4, e 5 dalle ore 9,00 del sessantaduesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione (4 dicembre) fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023;
c) per gli ingressi di cui all'art. 7 dalle ore 9,00 del settantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (12 dicembre) fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023;
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Decreto Energia 2023: il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge del 29.09.2023 n. 131 (c.d. Decreto Energia) contenente “misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio”.
Scarica il testo del decreto legge del 29.09.2023 n. 131
Diverse le misure previste, tra cui un buono benzina ovvero un contributo economico che dovrebbe integrare la Carta spesa Dedicata a te per le famiglie con ISEE sono una certa soglia e il rinnovo delle agevolazioni sulle bollette nonchè il rafforzamento dei bonus sociali anche per il 4° trimestre 2023 sui costi dell'energia elettrica e gas e l'incremento delle borse di studio universitarie.
Inoltre il decreto contiene diverse proroghe riguardanti tra le altre la garanzia prima casa e le agevolazioni per gli under 36 e misure di emersione di irregolarità.
Di seguito piu in dettaglio le misure.
Misure in materia di energia e per sostenere il potere di acquisto delle famiglie
Anche per il 4° trimestre 2023 e fino al 31 dicembre 2023 vengono prorogate le seguenti misure:
- riduzione delle bollette dell’energia elettrica e del gas a favore dei nuclei familiari economicamente più disagiati (con ISEE fino a 15.000 euro o fino a 30.000 euro se con 4 figli) o con componenti in condizioni di salute gravi;
- azzeramento degli oneri di sistema relativi al gas naturale;
- riduzione dell’aliquota IVA al 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali e per le forniture di servizi di teleriscaldamento e per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano;
- al fine di sostenere il potere d’acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell’incremento del costo del carburante, ai beneficiari della social card è riconosciuto un ulteriore contributo nei limiti pro capite derivante dalle somme stanziate, consentendo l’uso della social card anche per l’acquisto di carburanti e per l'acquisto di abbonamenti ai trasporti pubblici.
Sostegno imprese energivore
Al fine di adeguare la normativa nazionale alla comunicazione 2022/C 80/01 della Commissione europea, del 18 febbraio 2022, a decorrere dal 1° gennaio 2024, accedono alle agevolazioni di cui al comma 4 del presente decreto, le imprese che, nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza di concessione delle agevolazioni medesime, hanno realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:
- operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1 alla comunicazione 2022/C 80/01;
- operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1 alla comunicazione 2022/C 80/01;
- pur non operando in alcuno dei settori di cui alle lettere a) e b), hanno beneficiato, nell’anno 2022 ovvero nell’anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante “Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore”, avendo rispettato i requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) ovvero b), del medesimo decreto.
Le imprese di cui sopra sono soggette ai seguenti contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico relativi al sostegno delle energie rinnovabili:
- con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera a), nella misura del minor valore tra il 15% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5 per cento del valore aggiunto lordo dell’impresa;
- con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera b), nella misura del minor valore tra il 25% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1 per cento del valore aggiunto lordo dell’impresa;
- con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera c), nella misura del minor valore:
- per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra il 35 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1,5 per cento del valore lordo aggiunto dell’impresa;
- per l’anno 2027, tra il 55 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 2,5 per cento del valore lordo aggiunto dell’impresa;
- per l’anno 2028, tra l’80 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 3,5 per cento del valore lordo aggiunto dell’impresa.
Borse di studio università
Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68) è incrementato per l’anno 2023 dell’importo di 7.429.667 euro, destinato alla corresponsione delle borse di studio per l’accesso alla formazione superiore in favore degli idonei non beneficiari nelle graduatorie degli enti regionali per il diritto allo studio relative all’anno accademico 2022/2023.
Proroghe di termini e sanatoria corrispettivi
Sono presenti nella bozza del decreto legge anche le seguenti disposizioni:
- il termine riguardante le agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione destinate agli under 36 viene prorogato al 31 dicembre 2023 (di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73);
- possibile esercitare il ravvedimento operoso entro il 15 dicembre 2023, per i contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi, anche se siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento;
Altre disposizioni urgenti
Si segnala infine che il decreto contiene anche :
- disposizioni tecniche in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese.
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Bonus edilizi: i chiarimenti dell’Agenzia su cessione del credito o sconto in fattura
Con Circolare del 07.09.2023 n. 27, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle novità introdotte dal Decreto Cessioni (DL 16 febbraio 2023, n. 11) che, modificando l’articolo 121 del Dl n. 34/2020 (decreto Rilancio) ha previsto, salvo precise deroghe, un generalizzato divieto di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta derivante dal Superbonus e dagli altri bonus edilizi.
A decorrere dal 17 febbraio 2023, pertanto, salvo le deroghe tassative (articolo 2, commi da 1-bis a 3-quater, del Decreto Cessioni), i beneficiari del Superbonus e degli altri bonus edilizi diversi dal Superbonus, potranno fruire esclusivamente della detrazione in diminuzione delle imposte dovute, ripartita su più anni d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi, non potendo più esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
Il divieto all’esercizio dell’opzione opera in relazione agli interventi di:
- recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) (interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali e sulle parti comuni degli edifici residenziali; interventi di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali, nonché interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune);
- efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio;
- adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del d.l. n. 63 del 2013 e di cui al comma 4 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (bonus facciate);
- installazione d’impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio;
L'Agenzia precisa che valgono tutti i chiarimenti già resi in argomento con le circolari 27 maggio 2022, n. 19/E, 6 ottobre 2022, n. 33/E, 13 giugno 2023, n. 13/E, 26 giugno 2023, n. 17/E.
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CTU processo civile: regolamento 2023
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 2023 il decreto del Ministero della Giustizia 4 agosto 2023 n. 109, recante il nuovo "Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonche' la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale, ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, aggiunto, unitamente all'articolo 24-bis, rispettivamente dall'articolo 4, comma 2, lettere a) e g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e richiamato dagli articoli 15 e 16 delle stesse disposizioni per l'attuazione, come novellati, dallo stesso articolo 4, comma 2, lettera b) nn. 1 e 3, lettera c), nn. 1 e 2."
Il provvedimento è entrato in vigore il 26 agosto 2023.
Il decreto si occupa di specificare
- ulteriori categorie nell'albo dei consulenti ulteriori rispetto a quelle delineate dall’art. 13,
- i settori di specializzazione di ciascuna categoria , elencati nell' allegato A al DM;
- i requisiti per l’iscrizione all’albo e il contenuto della domanda di iscrizione (art. 4)
- gli obblighi di formazione continua e gli altri obblighi per gli iscritti all'albo (art.5 )
- le modalità per la verifica dell'assolvimento dell'obbligo di formazione(art. 6);
- le modalità di sospensione volontaria dall’albo (art. 7);
- la comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell’aggiornamento dell’elenco nazionale di cui all’art. 24-bis (art. 8).
Nell'Allegato B è riportata la Tabella di equipollenza dei titoli per la categoria MEDICO-CHIRURGICA .
AGGIORNAMENTO 5 SETTEMBRE 2023
E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 4.9.2023 la seguente rettifica: "Al decreto citato sono apportate le seguenti correzioni:
- al terzo visto delle premesse, riportato alla pagina 14, seconda colonna, dove e' scritto: «Titolo I», leggasi: «Titolo II»;
- all'articolo 3, riportato alla pagina 16, prima colonna, la numerazione dei commi: «2.» e «3.», e' stata corretta in: «1.» e «2.»;
- all'articolo 11, riportato alla pagina 18, seconda colonna, dove e' scritto: «articolo 37-bis», leggasi: «articolo 1, comma 37-bis,». "
Requisiti generali per l'iscrizione agli albi e all'elenco nazionale
Gli albi e l'elenco nazionale dei consulenti tecnici operano esclusivamente in modalita' informatica.
L'elenco nazionale contiene, per ogni categoria e settore di specializzazione:
- nome e cognome degli iscritti agli albi
- data di iscrizione all'albo,
- i provvedimenti di conferimento dell'incarico e
- gli eventuali provvedimenti di revoca.
Possono essere iscritti nell'albo coloro che:
a) sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali; ( Per le professioni non organizzate in ordini o collegi, il professionista deve essere iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalle CCIAA o ad una delle associazioni professionali inserite nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4
b) sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti e di versamenti contributivi ;
c) sono di condotta morale specchiata;
d) sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse;
e) hanno residenza anagrafica o domicilio professionale nel circondario del tribunale.
ATTENZIONE I professionisti già iscritti alla data del 26 agosto mantengono l'iscrizione e possono chiedere di essere inseriti in uno dei settori di specializzazione e modificare la categoria di appartenenza. Necessario a questo fine allegare una dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti previsti dal decreto stesso.
Coloro che avevano presentato domanda di iscrizione all'albo prima del 26 agosto 2023, ma non sono ancora stati iscritti dovranno integrare le indicazioni già fornite.
Le scadenza per le domande
Le domande di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio presso ciascun Tribunale possono essere presentate:
- tra il 1° marzo e il 30 aprile e
- tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno.
Il comitato di valutazione si riunisce almeno due volte l'anno, e provvede all'approvazione entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda.