-
Pace fiscale: raccolta di domande e risposte in una nuova circolare AdE
L'Agenzia delle Entrate attraverso lo schema della circolare domanda-risposta suddiviso per argomento, fornisce ulteriori
chiarimenti interpretativi in merito alle misure della tregua fiscale, alla luce dei quesiti posti dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria.Scarica la Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 20.03.2023 n. 6.
Vengono inoltre riportate le risposte ai quesiti formulati in occasione del 6° forum nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili e di Telefisco 2023.
Tra i chiarimenti forniti in merito alla Rottamazione quater, alla domanda se sussiste un divieto di rateazione del debito residuo in caso di decadenza dal piano
Allegati:
dei pagamenti, viene precisato che in merito, non sono previste
disposizioni che inibiscono la presentazione di una richiesta di rateazione, ai sensi
dell’articolo 19 del DPR n. 602 del 1973, dei debiti risultanti dai carichi affidati
all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, per i quali il
debitore dovesse incorrere nell’inefficacia della nuova definizione agevolata per
mancato integrale e tempestivo versamento delle somme dovute per la stessa
definizione. -
Retribuzioni convenzionali estero 2023: decreto e tabelle
E' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 66 del 18 marzo 2023 il decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 28 febbraio 2023, con la Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2023 per i lavoratori all'estero.
Gli importi sono stati definiti sulla base delle retribuzioni convenzionali in vigore per il 2022, dei contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie e tenendo conto anche delle proposte formulate dalle associazioni datoriali sindacali ed enti di riferimento: Anita Fnsi, Abi Inail, Cgil, Cna, Confsal e dall'Inps in sede di Conferenza di servizi.
Si ricorda che le retribuzioni convenzionali riportate nelle tabelle allegate sono da prendere a base per il calcolo:
- dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, e
- delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 8-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, DPR 917 1996
a decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2023 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2023.
Il Ministero del Lavoro specifica inoltre nel decreto che:
- per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione imponibile e' determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente.
- I valori convenzionali in caso di assunzioni, risoluzioni del supporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ventisei giornate.
- Sulle retribuzioni convenzionali va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.
-
ISA 2023: pubblicati i 175 modelli per la comunicazione dei dati
Con Provvedimento dell'Agenzia del 24.02.2023 n. 52595, l'Agenzia delle Entrate ha approvato i 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), da utilizzare per il periodo di imposta 2022.
Gli ISA si applicano agli esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come “attività prevalente”, attività per le quali risulta approvato un ISA (indicati nella TABELLA 1 – ELENCO DEGLI ISA PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2022 delle istruzioni della Parte generale) e che non presentano una causa di esclusione.
Per “attività prevalente” s’intende l’attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi. Al riguardo si precisa che ai fini dell’individuazione dell’ISA da applicare in relazione all’”attività prevalente”, si deve tenere conto del complesso di attività considerate dal medesimo ISA.
I contribuenti che esercitano più attività devono preliminarmente valutare se due o più delle attività esercitate sono comprese nello stesso ISA, in tale ipotesi, ai fini della determinazione dell’attività prevalente, si devono sommare i ricavi o compensi provenienti dalle attività che, seppur contraddistinte da diversi codici attività, rientrano nel campo di applicazione del medesimo ISA. Inoltre, l’individuazione dell’attività prevalente è effettuata con riferimento a una stessa categoria reddituale.
Pertanto, se il contribuente svolge diverse attività, alcune delle quali in forma d’impresa e altre in forma di lavoro autonomo, lo stesso contribuente determina sia l’attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma d’impresa sia l’attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma di lavoro autonomo, a cui successivamente applica i diversi ISA eventualmente approvati per ciascuna di tali attività.
Specifiche indicazioni, nei casi in cui è prevista una diversa modalità di determinazione dell’attività prevalente, sono fornite nelle istruzioni dei singoli ISA.
Modelli Isa Redditi 2023
Scarica qui i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli ISA applicabili per il periodo d’imposta 2022, approvati con provvedimento dell'Agenzia del 24.02.2023:
Allegati: -
Nuovo Patent Box: pronta la Circolare dell’Agenzia con tutti i chiarimenti
Il regime agevolativo opzionale introdotto con la nuova norma consente, al soggetto titolare del diritto allo sfruttamento economico di alcune specifiche tipologie di beni immateriali impiegati nelle attività d’impresa, una deduzione
fiscale maggiorata del 110% delle spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e
sviluppo agli stessi beni riferibili.Con la Circolare del 24.02.2023 n. 5, l'Agenzia delle Entrate, dopo aver illustrato le finalità della norma e le caratteristiche del nuovo regime, fornisce chiarimenti in relazione ai seguenti aspetti:
- impianto generale dell’istituto;
- requisiti e modalità di accesso al regime, con riferimento all’ambito sia soggettivo sia oggettivo;
- condizioni per beneficiare dell’esimente sanzionatoria, nel caso di rettifiche della maggiorazione dedotta da parte dell’Amministrazione finanziari
- soluzioni interpretative adottate in relazione a questioni legate all’eventuale “transito” dal precedente al nuovo regime Patent box.
Il nuovo Patent box si applica a partire dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del Dl n.146/2021), quindi avremo ad esempio che:
- un contribuente con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, applicherà il nuovo regime Patent box a partire dal periodo d’imposta 2021.
- i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (c.d. periodo d’imposta ‘a cavallo’) dovranno far riferimento al nuovo regime Patent box a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021: a titolo esemplificativo, in caso di periodo d’imposta che termina il 31 ottobre, sarà possibile esercitare l’opzione nuovo patent box a partire dal periodo d’imposta 1° novembre 2020 – 31 ottobre 2021.
Con la presente circolare, vengono pubblicate anche le risposte a specifici quesiti aventi a oggetto l’agevolazione in oggetto, alcune delle quali sono state rese nel corso degli incontri con la stampa specializzata. Il presente documento di prassi, infine, tiene conto dei contributi inviati dagli operatori in esito alla consultazione pubblica sullo schema di circolare conclusasi in data 3 febbraio 2023.
Insieme alla circolare è stato pubblicato anche il Provvedimento del 24.02.2023 n. 52642 destinato a modificare il Provvedimento n.
Allegati:
48243/2022 del 15 febbraio 2022 con il quale sono state adottate le disposizioni attuative della norma. Rispetto alla bozza, l’Agenzia ha apportato una modifica che attiene alle cause di esclusione dalla disciplina agevolativa. -
Superbonus 2023 ed Enti del terzo settore: i chiarimenti delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate , con Circolare dell'8 febbraio 2023 n. 3, ha fornito chiarimenti sul limite di spesa ammesso al Superbonus relativo a interventi su edifici di Onlus, associazioni di volontariato o di promozione sociale (articolo 119, comma 10-bis, Dl Rilancio).
Il suddetto articolo 119, comma 10-bis del decreto Rilancio stabilisce, in determinati casi, particolari modalità di determinazione delle spese ammesse alla detrazione spettante per le spese sostenute a fronte di specifici interventi (c.d. Superbonus) in ambito:
- di efficienza energetica,
- di interventi antisismici,
- di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
I limiti di spesa ammessi alla detrazione variano in funzione della tipologia di interventi realizzati e, in linea generale, sono riferiti all’edificio o alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolabili.
La disposizione contenuta nel citato comma 10-bis riguarda, nello specifico,le spese sostenute:
- dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),
- dalle organizzazioni di volontariato (OdV),
- dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.
In particolare, la norma, nella versione attualmente vigente, stabilisce che il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'OMI dell'Agenzia delle Entrate, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
- siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione».
Come specificato dall'Agenzia delle Entrate, la norma è stata introdotta per tenere conto della circostanza che tali enti in generale (e, in particolare, quelli che si occupano dei servizi socio-sanitari- assistenziali) esercitano la propria attività in edifici di grandi dimensioni anche in considerazione del fatto che, per taluni servizi che vengono erogati alla collettività (Centro Diurno Integrato, Residenza Sanitaria Assistenziale, Poliambulatori, Servizi Sanitari e assistenziali, ecc.), le norme e gli standard funzionali impongono la disponibilità di notevoli superfici appositamente attrezzate.
Ai fini della fruizione del Superbonus, tali soggetti risulterebbero penalizzati qualora le spese agevolabili fossero determinate in funzione del numero delle unità immobiliari oggetto di interventi atteso che interi immobili o interi complessi edilizi sono catastalmente individuati quale singola unità immobiliare.
Modalità di calcolo massimali di spesa
Pertanto, in merito alla specifica modalità di calcolo per la determinazione dei massimali di spesa, si utilizza come parametro di riferimento, la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate.
Riportiamo l'esempio fornito nella Circolare dell'Agenzia:
- superficie lorda del fabbricato di 4.000 mq
- e una superficie media ricavabile dall’OMI di 100 mq,
dal rapporto di queste due grandezze si determinano n. 40 unità immobiliari “figurative”.
Tale ultimo parametro va moltiplicato per i limiti di spesa previsti per le singole unità immobiliari in relazione agli interventi agevolabili che si intendono effettuare.
Ipotizzando un intervento (trainante) di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio, il massimale di spesa agevolabile sarà pari a 2.000.000 di euro, ottenuto da:
40 unità
Allegati:
(numero di unità immobiliari “figurative”)
x
50.000 euro
(limite di spesa previsto per gli edifici unifamiliari)
=
2.000.000 euro -
Regolarizzazione delle irregolarità formali: le istruzioni dell’Agenzia
Definite, con Provvedimento del 30.01.2023 n. 27629 dell'Agenzia delle Entrate, le modalità attuative della Definizione agevolata delle violazioni formali (disciplinata dalla legge di Bilancio 2023, commi da 166 a 173 dell’articolo 1).
Le violazioni formali che possono formare oggetto di regolarizzazione, sono quelle per cui sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 31 ottobre 2022:
- dal contribuente,
- dal sostituto d’imposta,
- dall’intermediario
- e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati,
che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini dell'Iva, dell'Irap, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, nonché sulla determinazione delle ritenute alla fonte e dei crediti d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi.
Viene precisato che la regolarizzazione non può, inoltre, essere esperita dai contribuenti, per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
Come fare per regolarizzare le violazioni formali
La regolarizzazione si perfeziona mediante
- la rimozione delle irregolarità od omissioni
- e il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta, indicati nel modello F24, cui si riferiscono le violazioni formali.
Qualora le violazioni formali non si riferiscono ad un periodo d’imposta, occorre fare riferimento all’anno solare in cui sono state commesse.
Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il versamento dell’importo regolarizza le violazioni formali che si riferiscono al periodo d’imposta che ha termine nell’anno solare indicato nel modello F24.
Quando nello stesso anno solare hanno termine in date diverse più periodi d’imposta, per ciascuno di essi va eseguito il versamento dell’importo di cui sopra.
Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo:
- la prima entro il 31 marzo 2023
- e la seconda entro il 31 marzo 2024.
É consentito anche il versamento in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2023.
Con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate verrà istituito il codice tributo per il versamento delle somme dovute per la regolarizzazione da riportare nel modello F24 con le istruzioni per la compilazione.
Il comma 168 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023, per il perfezionamento della regolarizzazione, richiede anche “la rimozione delle irregolarità od omissioni”. La rimozione va effettuata entro il 31 marzo 2024. Qualora il soggetto interessato non abbia effettuato per un giustificato motivo la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall'ufficio dell’Agenzia delle entrate, che non può essere inferiore a 30 giorni. La rimozione va in ogni caso effettuata entro il predetto termine del 31 marzo 2024 in ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all’interessato.
Allegati: -
Adesione agevolata e Definizione agevolata atti di accertamento: le modalità attuative
Con Provvedimento del 30 gennaio 2023 n. 27663, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità attuative per l’adesione e la definizione agevolate degli atti del procedimento di accertamento, come disciplinate dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022, articolo 1, commi da 179 a 185),
Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, per gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativi a:
- processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023;
- avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del primo gennaio 2023 e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023;
- inviti al contradditorio emessi ai sensi degli articoli 5, comma 1, 5-ter e 11, comma 1 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro il 31 marzo 2023;
le sanzioni di cui al comma 5 dell’articolo 2 e al comma 3 dell’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 218 del 1997, si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.
Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023) e quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza, con la riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate.
Tali disposizioni si applicano anche agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, con il pagamento delle sanzioni nella misura di un diciottesimo delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso.
Come fare per perfezionare la regolarizzazione
La regolarizzazione degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione nonché degli atti di recupero si perfeziona con il pagamento:
- dell’intero importo dovuto
- ovvero della prima rata
entro il termine per la proposizione del ricorso.
Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale.
E esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Gli uffici dell’Agenzia delle entrate forniscono l’assistenza eventualmente richiesta dagli interessati per potersi avvalere della regolarizzazione.
Allegati: