• Riforma dello Sport

    Registro nazionale attività sportive dilettantistiche: nuovo Regolamento

    Approvato con provvedimento del 29 gennaio 2024 una nuova versione del Regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del
    Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche 
    ai sensi dell’art. 11, Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, nonché per assolvere alle altre funzioni previste dalla normativa vigente. La nuova versione è in vigore dal 29 gennaio 2024 e contiene l'elenco delle attivita sportive riconosciute dal CONI e dal CIP.

    La nuova versione del regolamento specifica, oltre alle modalità di iscrizione e ai requisiti  necessari  anche :

    • la procedura per il riconoscimento da parte del Dipartimento per lo Sport della natura sportiva delle attività non rientranti tra quelle svolte nell’ambito degli Organismi Sportivi riconosciuti dal Coni o dal Cip (art. 6, comma 2)
    • la procedura per il riconoscimento della personalità giuridica per le Associazioni sportive dilettantistiche (art. 11)

    Qui il modello  per la richiesta di riconoscimento della natura sportiva delle attività svolte  e la procedura definiti dal Regolamento

    Qui il testo del Regolamento precedente  e la Tabella di confronto con la  prima versione .

    Ricordiamo che il d.lgs. 39/2021 ha istituito il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, interamente gestito con modalità telematiche, nel quale sono iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, operanti nell’ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). 

    In una sezione speciale, sono iscritte anche le Società e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP).  

    L’iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l’ordinamento ricollega a tale qualifica. 

    La domanda di iscrizione va inviata attraverso una piattaforma informatica accessibile all’indirizzo https://registro.sportesalute.eu, su richiesta delle ASD/SSD con le modalità descritte nel Regolamento.

  • Lavoro Autonomo

    Contributi Gestione separata 2024: aliquote e massimali

    Sono state rese disponibili il 29 gennaio 2024  con la circolare INPS 24 2024 le istruzioni per i versamenti contributivi degli iscritti alla Gestione separata INPS per il 2024. 

    Come di consueto sono forniti  i dettagli su aliquote,  minimi  e massimali contributivi .

    Si segnalano quest'anno le novità relative ai magistrati onorari e ai lavoratori del settore sportivo interessati da recenti modifiche normative.

    Riportiamo di seguito le tabelle riassuntive delle aliquote :  

    Contributi gestione separata 2024

    Codice

    Tipo rapporto. Soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.IVA

    IVS

    Malattia Maternità ANF

    Maternità ex D.M. 12.7.2007

    DIS-COLL

    Totale

    1A – 1E

    AMMINISTRATORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA

    33,00

    0,50

    0,22

    1,31

    35,03

    1B

    SINDACO DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA

    33,00

    0,50

    0,22

    1,31

    35,03

    1C

    REVISORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA

    33,00

    0,50

    0,22

    1,31

    35,03

    1D

    LIQUIDATORE DI SOCIETA'

    33,00

    0,50

    0,22

    1,31

    35,03

    02

    COLLABORATORE DI GIORNALI, RIVISTE, ENCICLOPEDIE E SIMILI

    33,00

    0,50

    0,22

    1,31

    35,03

    03

    PARTECIPANTE A COLLEGI E COMMISSIONI

    33,00

    0,50

    0,22

    33,72

    04

    AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI (D.M. 25.5.2001)

    33,00

    0,50

    0,22

    33,72

    05

    DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, BORSA DI STUDIO

    33,00

    0,50

    0,22

    1,31

    35,03

    06

    CO. CO. CO. (CON CONTRATTO A PROGETTO/PROGRAMMA DI LAVORO/FASE)

    33,00

    0,50

    0,22

    1,31

    35,03

    07

    VENDITORE PORTA A PORTA

    33,00

    0,50

    0,22

    33,72

    09

    RAPPORTI OCCASIONALI AUTONOMI (LEGGE N. 326/2003 ART. 44)

    33,00

    0,50

    0,22

    33,72

    11

    COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PRESSO PP.AA.

    33,00

    0,50

    0,22

    1,31

    35,03

    12

    RAPPORTI DI CO. CO. CO. PROROGATI

    33,00

    0,50

    0,22

    1,31

    35,03

    13

    ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE (dal 2004 al 2015)

    33,00

    0,50

    0,22

    33,72

    14

    FORMAZIONE SPECIALISTICA

    33,00

    0,50

    0,22

    33,72

    17

    CONSULENTE PARLAMENTARE

    33,00

    0,50

    0,22

    1,31

    35,03

    18

    COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – D.LGS. N. 81/2015

    33,00

    0,50

    0,22

    1,31

    35,03

    19

    AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI Iscritti in GS come Liberi Professionisti

    25,00

    0,50

    0,22

    0,51

    26,23

    20

    COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Covid19 – Ordinanza 24 ottobre 2020 D.P.C.M. Protezione Civile

    33,00

    0,50

    0,22

    1,31

    35,03

    Gestione separata 2023 Aliquote professionisti

    Di seguito la tabella relativa specificamente ai professionisti 

    Collaboratori e figure assimilate

    Aliquote

    Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

    35,03

    (33,00 IVS + 0,72 + 1,31 aliquote aggiuntive)

    Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

    33,72%

    (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)

    Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

    24%

    (24,00 IVS)

    Professionisti

    Aliquote

    Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

    26,23%

    (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 ISCRO)

    Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

    24%

    (24,00 IVS)

    Professionisti del settore sportivo dilettantistico

    Inps ricorda che  i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo e che svolgono prestazioni autonome  sono obbligati al pagamento della contribuzione calcolata sulla parte di compenso eccedente i 5.000 euro annui.

    • L’aliquota da applicare è pari al 25% al fine della tutela IVS per i lavoratori privi di altra forma previdenziale obbligatoria.
    • Inoltre, è dovuta la contribuzione aggiuntiva ai fini previdenziali pari all’1,07%, comprensivo delle aliquote di finanziamento dello 0,50% per malattia e degenza ospedaliera, 0,22% per maternità e 0,35% per l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO). Pertanto, l’aliquota totale è pari a 26,07%.

    ATTENZIONE  fino al 31 dicembre 2027:

    1.  la contribuzione dovuta ai fini IVS deve essere calcolata sul 50% dell’imponibile contributivo mentre
    2.  la contribuzione aggiuntiva relativa alle prestazioni non pensionistiche – quale maternità, malattia, degenza ospedaliera, ISCRO  deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della franchigia di 5.000,00 euro annui.

    Minimali e massimali Gestione separata 2024

    MASSIMALE REDDITO 

    Per l’anno 2024 il massimale di reddito  per l'applicazione delle aliquote sopracitate  è pari a € 119.650,00.

    MINIMALE REDDITO  E ACCREDITI CONTRIBUTIVI 

    Per l’anno 2024 il minimale di reddito imponibile  è pari a €  18.415,00

    Conseguentemente:

    • gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 4.419,6 
    • gli iscritti  che applicano  l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari a:

    – 4.800,79 euro (di cui 4.603,75 euro ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l’aliquota del 26,07%;

    – 4.603,75 euro per i lavoratori autonomi sportivi che producono reddito di cui all’articolo 53 del D.P.R. n. 917/1986 del settore dilettantistico che applicano  — – – 6.209,54 euro (di cui 6.076,95 euro ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota del 33,72%;

    – 6.450,77 euro (di cui 6.076,95 euro ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota del 35,03%;

    – 4.800,79 euro (di cui 4603,75 euro ai fini pensionistici) per i soli amministratori di enti locali iscritti alla Gestione separata come liberi professionisti per i quali l’Ente locale applica l’aliquota del 26,07%;

    – 6.450,77 euro (di cui 6.076,95 euro ai fini pensionistici) per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva – articolo 15-bis, commi 3 e 5 del D.L. n. 75/2023 – in assenza di altra forma di previdenza obbligatoria, per i quali si applica l’aliquota del 35,03%;

    – 4.793,42 euro (di cui 4.419,6 euro ai fini pensionistici) per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva – articolo 15-bis, commi 3 e 5 del D.L. n. 75/2023 – in presenza di altra forma di previdenza obbligatoria (compreso per gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense), per i quali si applica l’aliquota del 26,03%;

    – 4.603,75 euro per le collaborazioni coordinate e continuative e figure similari dei lavoratori sportivi del settore dilettantistico, per i quali si applica l’aliquota del 25% ai fini IVS e 373,82 euro per l’aliquota aggiuntiva per le prestazioni minori pari a 2,03%.

  • Dichiarazione IVA

    Dichiarazione Iva 2024: pubblicati i modelli con le relative istruzioni

    Con Provvedimento del 15.01.2024 n. 8230, l'Agenzia delle Entrate ha approvato e pubblicato i modelli di dichiarazione IVA/2024 concernenti l’anno di imposta 2023, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2024 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, in particolare:

    • il Modello IVA/2024 composto da: 
      • il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali; 
      • i quadri (VA-VC-VD-VE-VF-VJ-VH-VM-VK-VN-VL-VP-VQ -VT-VX-VO-VG),
        L’ente o società commerciale controllante deve comprendere nella propria dichiarazione anche il prospetto IVA 26 PR/2024 (composto dei quadri VS-VV-VW-VY-VZ) per l’indicazione dei dati relativi alla liquidazione dell’IVA di gruppo.
    • il Modello IVA BASE/2024 composto da:
      • il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali; 
      • i quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VP, VL, VT e VX.
        I dati relativi alla determinazione dell’IVA da versare o del credito d’imposta devono essere indicati nel quadro VX.
        Le opzioni e le revoche previste in materia di IVA e di imposte sui redditi devono essere comunicate utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale IVA/2024.

    Scarica i Modelli Iva 2024 e le relative istruzioni.

    La dichiarazione IVA, relativa all’anno di imposta 2023 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2024.

    Principali modifiche al modello di carattere generale

    Come illustrato nelle istruzioni allegate al modello Iva 2024, ecco le principali modifiche, di carattere generale, apportate quest'anno:

    • QUADRO VA
      Nella sezione 2, è stato eliminato il rigo VA16 riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
    • QUADRO VB
      Il quadro, previsto per consentire l’indicazione degli estremi identificativi dei rapporti finanziari da parte dei soggetti che intendono avvalersi della riduzione delle sanzioni prevista dall’art. 2, comma 36-vicies ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, è soppresso.
    • QUADRO VE
      Nella sezione 1, è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo VE4. In tale rigo vanno indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione del 7 per cento. Di conseguenza, sono stati rinumerati i righi successivi. È stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione pari al 9,5 per cento.
    • QUADRO VF
      Nella sezione 1, è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo VF5. In tale rigo vanno indicate le operazioni passive con percentuale di compensazione del 7 per cento. Di conseguenza, sono stati rinumerati i righi successivi. È stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni passive con percentuale di compensazione pari al 9,5 per cento.
      Nella sezione 3-A, nel rigo VF34, è stato soppresso il campo 9 riservato alle operazioni esenti di cui alla legge n. 178/2020. Conseguentemente il campo successivo è stato rinumerato in campo 9. Nella sezione 3-B, è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo VF42. In tale rigo vanno indicate le operazioni con percentuale di compensazione del 7 per cento. Di conseguenza, sono stati rinumerati i righi successivi.
      È stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni con percentuale di compensazione pari al 9,5 per cento.
    • QUADRO VL
      Nella sezione 2, nel rigo VL8 è stato inserito il campo 3, per indicare l’eccedenza a credito risultante dall’ultima dichiarazione del Gruppo IVA cessato o dall’ultimo Prospetto IVA 26 PR della liquidazione IVA di gruppo cessata.
    • QUADRO VO
      Nella sezione 3, nel rigo VO36, riservato ai soggetti che esercitano l’attività oleoturistica, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell’opzione per il regime ordinario.
    • Prospetto IVA 26/PR
      QUADRO VS

      Nella sezione 2, è stato eliminato il rigo VS23, riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
    • QUADRO CS
      Il quadro CS, previsto per consentire ai soggetti passivi del contributo straordinario di cui all’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, di assolvere ai relativi adempimenti dichiarativi è soppresso

  • Accertamento e controlli

    Riforma fiscale: Dlgs in materia di adempimento collaborativo pubblicato in GU

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28.12.2023 serie generale n.301 il decreto legislativo del 30 dicembre 2023 n. 221 in materia di adempimento collaborativo, che introduce  alcune modifiche al decreto legislativo n. 128 del 2015, che regola tale istituto, in attuazione della Riforma fiscale (Legge n. 111 del 09.08.2023). 

    Scarica qui il testo del Dlgs del 30.12.2023 n. 221.

    Il decreto legislativo in esame introduce misure volte a potenziare il regime dell'adempimento collaborativo attraverso:

    • una mappatura dei rischi fiscali relativi ai processi aziendali; 
    • la certificazione, da parte di professionisti qualificati, dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale in ordine alla loro conformità ai principi contabili l’emanazione di un codice di condotta finalizzato a indicare e definire gli impegni che reciprocamente assumono l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti; 
    • procedure semplificate di regolarizzazione della posizione del contribuente che aderisca a indicazioni dell’Agenzia delle entrate che richiedano di effettuare ravvedimenti operosi; 
    • nuove forme di contraddittorio tra contribuente e l’Agenzia delle entrate; 
    • la non applicazione delle sanzioni amministrative in presenza della tempestiva ed esauriente comunicazione all’Agenzia delle entrate, mediante l’interpello dei rischi fiscali; 
    • la non punibilità delle condotte riconducibili a dichiarazione infedele dipendenti da rischi di natura fiscale relativi a elementi attivi, comunicati in modo tempestivo ed esauriente; 
    • la riduzione dei termini di decadenza per l’attività di accertamento; 
    • l’introduzione di soglie dimensionali per l’accesso al regime, progressivamente decrescenti; esso dal 2028 è applicabile a contribuenti con un volume di affari o di ricavi non inferiore a 100 milioni di euro; 
    • la modifica delle modalità di adesione e di esclusione dal regime. In particolare, in quest’ultimo caso sono previste forme di contraddittorio tra l’amministrazione finanziaria e il contribuente; 
    • l’introduzione di un regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale, riservato a contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo, cui sono ricondotti alcuni benefici fiscali; 
    • l’introduzione infine di un regime transitorio per i soggetti ammessi al regime di adempimento collaborativo prima dell’entrata in vigore delle modifiche in esame.

    Rispetto al testo approvato in esame preliminare, sono state apportate modifiche attinenti al regolamento relativo ai compiti, agli adempimenti e ai requisiti richiesti agli avvocati e ai dottori commercialisti abilitati al rilascio della certificazione del tax control framework (TCF), prevedendo che ai suddetti professionisti, ai fini del rilascio della certificazione, è consentito di avvalersi dei consulenti del lavoro per le materie di loro competenza. Resta fermo in ogni caso che il professionista indipendente abilitato al rilascio, anche in ordine alla conformità ai principi contabili, è esclusivamente quello iscritto all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

    Inoltre, è stata riformulata la disposizione relativa alla “certificazione tributaria”, prevista dall’articolo 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti che aderiscono all’adempimento collaborativo, prevedendo che la stessa attesti la corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali, nonché l’esecuzione degli adempimenti, dei controlli e delle attività indicati annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

  • Lavoro Dipendente

    Tabelle ACI 2024 per il calcolo del fringe benefit pubblicate in Gazzetta

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22.12.2023 il comunicato con cui l’Agenzia delle entrate ha reso note le tabelle elaborate dall’Automobile Club d’Italia per il 2024, utili per la determinazione del fringe benefit, cioè della retribuzione in natura che deriva dalla concessione in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali che vengono destinati ad uso promiscuo per esigenze di lavoro e per esigenze private. 

    Le tabelle ACI valide per il 2024 sono suddivise in:

    Si ricorda che, dal 1° luglio del 2020, per gli autoveicoli, i ciclomotori e i motocicli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo, la percentuale da prendere in considerazione, dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale (15.000 chilometri), è del:

    • 25% per i veicoli con emissioni non superiori a 60 grammi per chilometro (g/km di Co2)
    • 30% per emissioni superiori a 60 g/km ma non a 160
    • 50% con emissioni da 160 a 190 g/km
    • 60% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 19.

  • Interpello

    Statuto dei diritti del contribuente

    Lo Statuto dei diritti del contribuente, previsto dalla legge n. 212 del 27 luglio 2000, dà attuazione ai principi di democraticità e trasparenza del sistema impositivo, contribuendo a migliorare il rapporto tra Fisco e cittadini, fissando alcuni principi-cardine che regolano tale rapporto. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31/07/2000).

    Vigente al 25 gennaio 2024 

    Aggiornato con le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 219 del 30.12.2023 contenente le modifiche allo statuto dei diritti del contribuente, in attuazione della Riforma fiscale (Legge n. 111 del 09.08.2023) con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario.

    Allegati: