• La quotazione delle PMI

    Sostegno della competitività dei Capitali: ddl approvato definitivamente dal Senato

    Nella seduta del 27 febbraio 2024, il Senato ha approvato definitivamente, con 80 voti favorevoli 47 astensioni e nessun voto contrario, il ddl collegato alla manovra, per il sostegno della competitività dei capitali e la delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali (A.S. 674-B), nel testo licenziato dalla Camera.

    Il testo introduce misure volte a stimolare la crescita del mercato dei capitali italiano favorendo l’accesso e la permanenza delle imprese nell’ambito dei mercati finanziari. Il mercato dei capitali italiano è infatti ancora sottodimensionato rispetto ad altre economie avanzate come illustrato più avanti.

    Come si legge nel Dossier di documentazione elaborato dal Servizio Studi del Governo, nell’elaborazione delle misure contenute in questo disegno di legge, il Governo ha fatto riferimento ad alcuni documenti predisposti negli anni scorsi, nei quali erano contenuti elementi informativi e suggerimenti operativi diretti a superare la situazione di sottodimensionamento sopra descritta.

    Come sottolineato nel Libro Verde su “La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita”, il mercato dei capitali italiano manifesta una condizione di cronico ritardo rispetto a quelli delle altre economie avanzate, dovuto sia a debolezze strutturali dell’ecosistema di riferimento sia alla presenza di alcuni ostacoli di natura normativa e regolamentare. Parte di queste debolezze e ostacoli sono comuni all’intera area dell’Unione europea, che, rispetto alle altre principali aree economiche a livello internazionale, presenta un gap competitivo significativo, dovuto anche agli scarsi progressi conseguiti nel superamento della frammentazione dei mercati dei capitali e a un sistema di regole non sempre in grado di tenere il passo dell’evoluzione dei meccanismi di intermediazione dei capitali.

    Sempre nel Libro Verde su “La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita, vengono individuate diverse aree di possibile semplificazione e razionalizzazione, con potenziali interventi tesi a migliorare il quadro normativo e regolamentare applicabile agli emittenti per rendere più efficiente non solo l’accesso, ma anche la permanenza delle imprese sui mercati dei capitali, senza con questo ridurre i presìdi a tutela degli investitori e dell’integrità dei mercati. Le aree di intervento indicate sono le seguenti quattro:

    • Facilitare il processo di quotazione (listing) e la permanenza nei mercati, in particolare da parte delle PMI;
    • Incoraggiare la partecipazione ai mercati dei capitali italiani da parte degli investitori;
    • Valorizzare le potenzialità del digitale ai fini dell’accesso al mercato (di imprese e investitori);
    • Rendere il sistema di applicazione delle regole più efficiente ed efficace.

    Il testo del disegno di legge A.S. 674-B appena approvato, consta di 27 articoli divisi in 5 capi:

    • CAPO I – SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ACCESSO E REGOLAMENTAZIONE DEI MERCATI DI CAPITALI 
    • CAPO II – DISCIPLINA DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA
    • CAPO III – MISURE DI PROMOZIONE DELL’INCLUSIONE FINANZIARIA
    • CAPO IV – MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL PATRIMONIO DESTINATO
    • CAPO V – DISPOSIZIONI FINANZIARIE

    Tra le misure introdotte si segnala la modifica alla definizione di PMI, ai fini della regolamentazione finanziaria, con l'innalzamento a 1 miliardo di euro della soglia di capitalizzazione massima prevista.

    Vengono inoltre introdotte una serie di semplificazioni delle procedure di ammissione alla negoziazione, anche attraverso l’eliminazione di particolari requisiti per la quotazione, in particolare, viene soppressa la possibilità riconosciuta alla Consob di:

    • regolare con propri regolamenti i requisiti di alcune società in quotazione;
    • di sospendere per un tempo limitato le decisioni di ammissione.

    Allegati:
  • Dichiarazione 770

    Modello 770/2024: online la versione definitiva con le relative istruzioni

    L'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del 26 febbraio 2024 n. 61647, ha approvato il Modello 770/2024 definitivo con le relative istruzioni per la compilazione, da utilizzare per comunicare:

    •  i dati relativi alle ritenute operate nell’anno 2023 ed i relativi versamenti, 
    •  le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria ed
    •  i versamenti effettuati dai sostituti d’imposta.

    Si ricorda che il modello 770/2024 a anche utilizzato per l’indicazione delle compensazioni operate nonché per l’indicazione dei crediti d’imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.

    Scarica il modello 770/2024 con le relative istruzioni

    La dichiarazione dei sostituti d’imposta si compone di due parti in relazione ai dati in ciascuna di esse richiesti:

    • la Certificazione unica, che deve essere utilizzata dai sostituti d’imposta comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2023 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Detta certificazione contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all’assistenza fiscale prestata nell’anno 2023 per il periodo d’imposta precedente.
      La trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata entro il 18 marzo 2024 (il 16 marzo quest'anno cade di sabato), presentando la Certificazione Unica 2024.
    • e il Modello 770, che deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2023, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Deve essere inoltre utilizzato dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative,a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell’anno 2023 ovvero operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni operate ed i crediti d’imposta utilizzati. Deve essere, infine, utilizzato per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora applichino una ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi nelle locazioni brevi.
      La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 31 ottobre 2024.

    Allegati:
  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Decreto Superbonus e cessione del credito convertito in legge: il testo ripubblicato

    Il decreto Superbonus (DL 29 dicembre 2023, n. 212) recante “Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77” convertito, senza modificazioni, dalla Legge del 22.02.2024 n. 17.

    Scarica il testo del DL del 29.12.2023 n. 212 ripubblicato con note nella GU del 27.02.2024 n. 48.

    Il decreto composto da 4 articoli contiene misure volte a:

    • evitare che il mancato completamento nei termini previsti dalla legislazione vigente degli interventi rientranti nella disciplina del Superbonus comporti la revoca dei benefici già erogati (art. 1, comma 1);
    • riconoscere ai contribuenti più deboli un contributo volto a mitigare gli effetti della riduzione dell'entità del beneficio fiscale nell'anno 2024, ovvero viene riconosciuto ai cittadini con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, e che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60% al 31 dicembre 2023 (articolo 1, comma 2);
    • limitare ulteriormente le deroghe al divieto di cessione del credito nelle ipotesi di demolizione e ricostruzione di edifici (articolo 2, comma 1), ovvero viene esteso il divieto generale di fruizione indiretta, attraverso la cessione del credito o dello sconto in fattura dell'agevolazione, anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima del 30 dicembre 2023, il relativo titolo abilitativo;
    • prevedere un obbligo di assicurazione contro il rischio sismico, per i contribuenti che abbiano fruito del superbonus per gli interventi effettuati nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, da stipulare entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici (articolo 2, comma 2),
    • e, infine, a riformare la disciplina sulla detrazione fiscale del 75% per l'eliminazione delle barriere architettoniche prevista dall'articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020.
      Dal 30 dicembre 2023, la detrazione viene limitata agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, inoltre per usufruire della detrazione delle spese documentate sostenute, i pagamenti devono essere effettuati con  bonifico parlante. Il rispetto dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso alla detrazione deve risultare da un'apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.
      La disposizione che limita la detrazione agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici si applica alle spese sostenute a partire dal 30 dicembre 2023.

    Allegati:
  • Riforma fiscale

    Riforma fiscale: Dlgs accertamento e concordato preventivo biennale pubblicato in GU

    Riforma fiscale: Dlgs in materia di contenzioso tributario pubblicato in GU

    Nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21.02.2024, è stato pubblicato il decreto legislativo del 12.02.2024 n. 13 in materia di accertamento tributario e concordato preventivo biennalein attuazione della Riforma fiscale (Legge n. 111 del 09.08.2023), in vigore dal 22 febbraio.

    Il decreto, in attuazione della delega per la riforma fiscale, contiene disposizioni in materia:

    • di accertamento tributario, in particolare al fine di una migliore partecipazione del contribuente al procedimento accertativo e per rafforzare forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere;
    • di concordato preventivo biennale, al quale potranno accedere i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato.

    Il testo mira a coordinare il d.lgs. n. 218/1997 con le norme di attuazione della delega relativa allo Statuto del Contribuente. L'obiettivo principale del decreto è quello di introdurre un obbligo generalizzato del contraddittorio preventivo, che garantisce il diritto del destinatario dell'atto di esporre le sue difese prima del provvedimento impositivo.

    Concordato preventivo biennale

    Con riferimento all’istituto del Concordato preventivo biennale (CPB), la disposizione introdotta con il presente decreto legislativo si articola in un Titolo suddiviso nei seguenti quattro capi:

    • Capo I: disposizioni generali e ambito applicato del CPB;
    • Capo II: sono previste le disposizioni del CPB specificatamente riferite ai contribuenti interessati dalla applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
    • Capo III: sono disciplinate le norme del CPB specificatamente riferite ai contribuenti interessati dalla applicazione del regime forfetario;
    • Capo IV: sono definite le disposizioni di coordinamento e chiusura dell’articolato.

    In attuazione della legge delega, al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l’adempimento spontaneo, l’articolo 6 del Capo I introduce l’istituto del Concordato preventivo biennale, la cui applicazione è destinata ai contribuenti di minori dimensioni titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo residenti nel territorio dello Stato.

    Per l’applicazione del concordato preventivo biennale, l’Agenzia delle entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

    Vengono disciplinate anche le procedure informatiche a supporto del concordato preventivo e stabilisce che il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. 

    Possono accedere al concordato preventivo biennale:

    • i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta:
      • ottengono un punteggio di affidabilità fiscale pari almeno a 8 sulla base dei dati comunicati;
      • non hanno debiti tributari ovvero, hanno estinto quelli che tra essi sono d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.
    • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfettario. Anche per tali contribuenti, si prevede che l’accettazione della proposta dell’Agenzia delle entrate per la definizione biennale del reddito costituisca l’obbligo di dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi d’imposta interessati, nei quali contribuenti saranno inoltre tenuti agli obblighi previsti per i soggetti che aderiscono al regime forfettario. Inoltre, si disciplinano le modalità di individuazione del reddito ai fini del concordato e si disciplina l’ipotesi di rinnovo, cessazione e decadenza dal concordato (come per il concordato per gli ISA).

    Allegati:
  • Contributi Previdenziali

    Contributi volontari INPS 2024: tabelle e istruzioni

    Nella circolare 36  del 21 febbraio 2024 l'istituto nazionale di previdenza sociale aggiorna le tabelle e fornisce le istruzioni per i versamenti minimi e massimi di contribuzione volontaria  per il 2024 di 

    1. lavoratori dipendenti non agricoli,
    2. lavoratori autonomi e collaboratori  

    In particolare la circolare tratta i seguenti argomenti :

    1.  Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli

    2.  Versamenti volontari degli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD e degli iscritti al Fondo Volo e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.

    3.  Versamenti volontari degli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex IPOST)

    4.  Versamenti volontari dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti

    5.  Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD

    6.  Versamenti volontari nelle gestioni degli artigiani e dei commercianti

    7.  Versamenti volontari nella Gestione separata

    Vediamo le principali indicazioni.

    Contributi volontari lavoro dipendente non agricolo

    Per quanto riguarda il lavoro dipendente non agricolo  la circolare fa presente che a seguito della  variazione dell’indice ISTAT pari al 5,4%  

    per l’anno 2024:

    • la retribuzione minima settimanale è pari a 239,44 euro;
    • la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% (art. 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438) è pari a 55.008,00 euro;
    • il massimale  da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo, è pari a 119.650,00 euro.

     L'aliquota contributiva  per i lavoratori :

    1. con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995, è  pari al 27,87% 
    2. con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è pari al 33%.

     Versamenti volontari nelle gestioni degli artigiani e dei commercianti

    Il contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali viene determinato secondo i criteri stabiliti dall’articolo 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233, (cfr. la circolare n. 96 del 3 giugno 2003).

    Importi e aliquote suddivisi per classi di reddito  sono i seguenti:

    Artigiani

    Classi di reddito

     

    Reddito medio imponibile

     

     

    Contribuzione mensile

    24 %

    23,70 %

     1

    Fino a € 18.415

    € 18.415

    € 368,30

    € 363,70

     2

    da € 18.416 a € 24.514

    € 21.465

    € 429,30

    € 423,94

     3

    da € 24.515 a € 30.613

    € 27.564

    € 551,28

    € 544,39

     4

    da € 30.614 a € 36.712

    € 33.663

    € 673,26

    € 664,85

     5

    da € 36.713 a € 42.811

    € 39.762

    € 795,24

    € 785,30

     6

    da € 42.812 a € 48.910

    € 45.861

    € 917,22

    € 905,76

     7

    da € 48.911 a €55.007

    € 51.959

    € 1.039,18

    € 1.026,20

     8

    da € 55.008

    € 55.008

    € 1.100,16

    € 1.086,41

    Commercianti

    Classi di reddito

     

    Reddito medio imponibile

     

    Contribuzione mensile

     

    24,48%

    24,18%

     1

    Fino a € 18.415

    € 18.415

    € 375,67

    € 371,07

     2

    da € 18.416 a € 24.514

    € 21.465

    € 437,89

    € 432,52

     3

    da € 24.515 a € 30.613

    € 27.564

    € 562,31

    € 555,42

     4

    da € 30.614 a € 36.712

    € 33.663

    € 686,73

    € 678,31

     5

    da € 36.713 a € 42.811

    € 39.762

    € 811,15

    € 801,21

     6

    da € 42.812 a € 48.910

    € 45.861

    € 935,57

    € 924,10

     7

    da € 48.911 a € 55.007

    € 51.959

    € 1.059,97

    € 1.046,98

     8

    da € 55.008          

    € 55.008

    € 1.122,17

    € 1.108,42

     Versamenti volontari nella Gestione separata

    L’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione separata  si calcola applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente la domanda,  l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione, pari, per l’anno 2024, al 

    • 25% per i professionisti e al 
    • 33% per i collaboratori e per le figure assimilate.

    L’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a 

    • 4.603,80 euro su base annua e a 383,65 euro su base mensile per quanto concerne i professionisti e 
    • 6.077,04 euro su base annua e a 506,42 euro su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.

  • Legge di Bilancio

    Novità Iva e imposta di registro 2024: il punto dell’Agenzia sulle imposte Indirette

    Pubblicata la circolare n. 3 del 16 febbraio 2024 dell'Agenzia delle Entrate che fornisce istruzioni operative riguardanti le novità in materia di imposte indirette, introdotte dalla legge di bilancio 2024, dal decreto Anticipi e dal decreto Salva-infrazioni. 

    La legge di bilancio 2024 ha introdotto in particolare, varie disposizioni relative all’imposta sul valore aggiunto, in merito a prodotti per l'infanzia e igiene femminile, la proroga dell'aliquota IVA agevolata per il pellet, e sgravi IVA per soggetti non UE.

    Il decreto Anticipi ha previsto, tra l’altro, l’esenzione relativa all’imposta di registro dovuta per l’adeguamento degli statuti degli enti sportivi dilettantistici. Infine, vengono illustrate le novità introdotte con l’articolo 2 del decreto Salva-infrazioni, in relazione ai criteri necessari per avvalersi dell’imposta di registro in misura agevolata – c.d. agevolazione “prima casa” – previsti per gli acquirenti che si sono trasferiti all’estero per ragioni di lavoro.

    Modifiche all'IVA

    Le modifiche all'IVA sono tra le novità più rilevanti:

    • Prodotti per l'infanzia e igiene femminile: l'aliquota IVA è stata ridotta, alleggerendo il carico fiscale su beni essenziali. Alcuni prodotti per l'infanzia e l'igiene femminile precedentemente soggetti a un'aliquota ridotta del 5% sono ora soggetti a un'aliquota aumentata.
    • Pellet: prevista la proroga dell'IVA agevolata al 10% per i mesi di gennaio e febbraio 2024, per sostenere l'uso di energie rinnovabili.
    • Soggetti non UE: introdotto uno sgravio IVA per incentivare gli acquisti in Italia da parte di turisti extra-europei.
    • Veicoli da Vaticano o San Marino: specificati gli adempimenti IVA per l'importazione di veicoli, semplificando le procedure, prevista la riduzione del valore minimo dei beni ceduti da 154,94 euro a 70 euro per le cessioni destinate all'uso personale o familiare da parte di soggetti domiciliati o residenti fuori dell'UE.

    Innalzamento dell'Aliquota IVAFE

    L'aumento dell'aliquota IVAFE per i prodotti finanziari collocati in territori a regime fiscale privilegiato è una misura volta a scoraggiare l'investimento in aree non cooperative, rafforzando la lotta all'evasione fiscale.

    Esoneri e Agevolazioni Fiscali

    • Enti sportivi: introdotte esenzioni e agevolazioni fiscali per supportare lo sport a livello nazionale.
    • Agevolazione "prima casa" per gli italiani all'estero, facilitando il rientro o l'investimento immobiliare in Italia.

    Allegati:
  • Contributi Previdenziali

    Retribuzioni minime e contributi INPS 2024: tabelle aggiornate

    Con la circolare n. 21  del 26 gennaio  2024 INPS ha comunicato gli aggiornamenti delle retribuzioni  minime per il calcolo delle contribuzioni previdenziali 2024  per la generalità dei lavoratori dipendenti .

    L'istituto ricorda infatti che la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. Secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”. 

    Limiti retribuzione giornaliera  – minimali e massimali  2024 

    I minimi  retributivi ai fini previdenziali sono aggiornati ogni anno sulla base della rivalutazione dei prezzi  nell'anno precedente  calcolata dall'ISTAT, quest'anno al 5,4%.

    I limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2024 per le diverse categorie sono illustrati nelle tabelle allegate alla circolare. In particolare si prevede che, nel  caso siano inferiori,  devono essere sempre ragguagliati a € 56,87 ( pari al 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2024, pari a € 598,61 mensili). 

    Riportiamo di seguito i principali valori in sintesi.

     Qui le tabelle complete. 

    Anno 2024

    Euro

    Trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD

    598,61

    Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%)

    56,87

    La circolare ricorda che  non sussiste l’obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d’importo inferiore al predetto limite minimo.

    Anno 2024: retribuzioni convenzionali in genere

    Euro

    Retribuzione giornaliera minima

    31,60

    Prima fascia di retribuzione pensionabile annua

    55.008,00

    Importo mensilizzato

    € 4.584,00

    Anno 2024

    Euro

    Massimale annuo della base contributiva

    €119.650,00.

    Limite settimanale per l’accredito dei contributi (40%)

    € 239,44

    Limite annuale per l’accredito dei contributi, arrotondato all’unità di euro

     €12.451,00

    Regolarizzazione Uniemens contributi gennaio 2024 

    I datori di lavoro che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2024 non abbiano potuto tenere conto dei valori contributivi aggiornati possono regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del 26 marzo 1993 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, approvata con D.M. 7 ottobre 1993.

    Detta regolarizzazione deve essere effettuata, senza oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare, quindi entro il 16 aprile 2024 .

    Ai fini della regolarizzazione, i datori di lavoro che utilizzano la sezione “PosContributiva” del flusso Uniemens calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2024 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese per portarle in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione (nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>), calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

    L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda relativa al versamento dell’aliquota aggiuntiva dell’1% (cfr. il precedente paragrafo 5), da restituire al lavoratore, sarà riportato nella denuncia Uniemens, nell’elemento <DatiRetributivi>, <Contribuzione Aggiuntiva>, <Regolarizz1PerCento>, <RecuperoAggRegolarizz>.

    Allegati: