• Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Superbonus 2023 ed Enti del terzo settore: i chiarimenti delle Entrate

    L'Agenzia delle Entrate , con Circolare dell'8 febbraio 2023 n. 3, ha fornito chiarimenti sul limite di spesa ammesso al Superbonus relativo a interventi su edifici di Onlus, associazioni di volontariato o di promozione sociale (articolo 119, comma 10-bis, Dl Rilancio).

    Il suddetto articolo 119, comma 10-bis del decreto Rilancio stabilisce, in determinati casi, particolari modalità di determinazione delle spese ammesse alla detrazione spettante per le spese sostenute a fronte di specifici interventi (c.d. Superbonus) in ambito:

    • di efficienza energetica, 
    • di interventi antisismici, 
    • di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. 

    I limiti di spesa ammessi alla detrazione variano in funzione della tipologia di interventi realizzati e, in linea generale, sono riferiti all’edificio o alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolabili.

    La disposizione contenuta nel citato comma 10-bis riguarda, nello specifico,le spese sostenute:

    • dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),
    • dalle organizzazioni di volontariato (OdV)
    • dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

    In particolare, la norma, nella versione attualmente vigente, stabilisce che il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'OMI dell'Agenzia delle Entrate, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

    • svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
    • siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

    Come specificato dall'Agenzia delle Entrate, la norma è stata introdotta per tenere conto della circostanza che tali enti in generale (e, in particolare, quelli che si occupano dei servizi socio-sanitari- assistenziali) esercitano la propria attività in edifici di grandi dimensioni anche in considerazione del fatto che, per taluni servizi che vengono erogati alla collettività (Centro Diurno Integrato, Residenza Sanitaria Assistenziale, Poliambulatori, Servizi Sanitari e assistenziali, ecc.), le norme e gli standard funzionali impongono la disponibilità di notevoli superfici appositamente attrezzate.

    Ai fini della fruizione del Superbonus, tali soggetti risulterebbero penalizzati qualora le spese agevolabili fossero determinate in funzione del numero delle unità immobiliari oggetto di interventi atteso che interi immobili o interi complessi edilizi sono catastalmente individuati quale singola unità immobiliare.

    Modalità di calcolo massimali di spesa

    Pertanto, in merito alla specifica modalità di calcolo per la determinazione dei massimali di spesa, si utilizza come parametro di riferimento, la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate. 

    Riportiamo l'esempio fornito nella Circolare dell'Agenzia:

    • superficie lorda del fabbricato di 4.000 mq 
    • e una superficie media ricavabile dall’OMI di 100 mq, 

    dal rapporto di queste due grandezze si determinano n. 40 unità immobiliari “figurative”

    Tale ultimo parametro va moltiplicato per i limiti di spesa previsti per le singole unità immobiliari in relazione agli interventi agevolabili che si intendono effettuare. 

    Ipotizzando un intervento (trainante) di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio, il massimale di spesa agevolabile sarà pari a 2.000.000 di euro, ottenuto da: 

    40 unità
    (numero di unità immobiliari “figurative”)
    x
    50.000 euro
    (limite di spesa previsto per gli edifici unifamiliari)
    =
    2.000.000 euro

    Allegati:
  • Rubrica del lavoro

    Importi Naspi, Discoll, Cassa integrazione 2023

    Con la  circolare 14 del 3 febbraio 2023 vengono forniti  dall'INPS gli importi massimi 2023,  aggiornati al tasso di inflazione indicato dall'ISTAT,     degli ammortizzatori sociali erogati dall'Istituto:

    •  trattamento di integrazione salariale ordinario e straordinario (CIGO e CIGS), 
    • Trattamento di integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA), 
    • assegno di integrazione salariale del FIS.
    • assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale del Fondo di solidarietà del Credito, 
    • assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito cooperativo, 
    • indennità di disoccupazione NASpI, 
    • indennità di disoccupazione DIS-COLL, 
    • indennità di disoccupazione agricola,
    • indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS), 
    • indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), 
    • assegno per le attività socialmente utili.

    Le principali misure, in vigore dal 1 gennaio 2023,  sono le seguenti:

    Trattamenti di cassa integrazione: importi 2023

    Trattamenti di integrazione salariale con e senza riduzione ART 26 L 41 1986

    Importo lordo (euro)

    Importo netto (euro)

    1.321,53

    1.244,36

    Trattamenti di integrazione salariale – settore edile e lapideo (con maggiorazione per  intemperie stagionali

    Importo lordo (euro)

    Importo netto (euro)

    1.585,84

    1.493,23

    Massimali assegno di integrazione salariale Fondo Credito

    Retribuzione mensile lorda (euro)

    Massimale (euro)

    Inferiore a 2.406,02

    1.306,75

    Compresa tra 2.406,02 e 3.803,33

    1.506,19

    Superiore a 3.803,33

    1.902,81

    Indennità di disoccupazione importi 2023

    • INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE  NASPI

    L’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale NON opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2023,1.470,99 euro.

    • INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE DIS-COLL

    L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2023,   1.470,99 euro.

    • INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

    con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2022, trovano applicazione gli importi massimi stabiliti per il 2022  vale a dire 1.222,51 euro.

    • INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE A FAVORE DEI LAVORATORI AUTONOMI DELLO SPETTACOLO (ALAS)

    L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2023,   1.470,99 euro.

    • INDENNITÀ STRAORDINARIA DI CONTINUITÀ REDDITUALE E OPERATIVA (ISCRO)

     l’importo mensile dell’ISCRO per l’anno 2023 non può essere  inferiore a 275,38 euro e non può superare l’importo di 881,23 euro.

    •  ASSEGNO PER ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI

    L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili, a carico del Fondo sociale occupazione e formazione, è pari, dal 1° gennaio 2023, a 656,44 euro. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986.

  • Pace Fiscale

    Adesione agevolata e Definizione agevolata atti di accertamento: le modalità attuative

    Con Provvedimento del 30 gennaio 2023 n. 27663, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità attuative per l’adesione e la definizione agevolate degli atti del procedimento di accertamento, come disciplinate dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022, articolo 1, commi da 179 a 185),

    Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, per gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativi a:

    • processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023;
    • avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del primo gennaio 2023 e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023;
    • inviti al contradditorio emessi ai sensi degli articoli 5, comma 1, 5-ter e 11, comma 1 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro il 31 marzo 2023;

    le sanzioni di cui al comma 5 dell’articolo 2 e al comma 3 dell’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 218 del 1997, si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge. 

    Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023) e quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza, con la riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate.

    Tali disposizioni si applicano anche agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, con il pagamento delle sanzioni nella misura di un diciottesimo delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso.

    Come fare per perfezionare la regolarizzazione

    La regolarizzazione degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione nonché degli atti di recupero si perfeziona con il pagamento:

    • dell’intero importo dovuto 
    • ovvero della prima rata 

    entro il termine per la proposizione del ricorso. 

    Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale.

    E esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

    Gli uffici dell’Agenzia delle entrate forniscono l’assistenza eventualmente richiesta dagli interessati per potersi avvalere della regolarizzazione.

    Allegati:
  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Sisma 2016: pubblicato il Testo unico della ricostruzione privata e Relazione illustrativa

    Pubblicata in GU n.20 del 25.01.2023, l'Ordinanza del Commissario straordinario del Governo del 15.12.2022 n. 130, di approvazione del Testo unico della ricostruzione privata, ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con relativa Relazione illustrativa.

    Scarica il Testo unico della ricostruzione privata e Relazione illustrativa.

    Il testo consente una sistemazione organica delle ordinanze commissariali vigenti, via via emanate dopo gli eventi sismici del 2016 e del 2017, con le innovazioni necessarie ad assicurare maggiore completezza, chiarezza, semplicità e stabilità del quadro regolatorio nel tempo.

    Il Testo unico ha pertanto l’ambizioso scopo di aggiornare, chiarire e semplificare, secondo un ordine sistematico nuovo, più libero dalle contingenze delle fasi temporali, le regole consolidate della ricostruzione privata, innovando ove necessario.

    Nella nota finale della presente Relazione sono elencate le ordinanze non più vigenti, fatti salvi i rapporti giuridici maturati, a far data dall’entrata in vigore del Testo unico, mentre in calce al Testo unico sono collocati gli allegati, che restano in vigore, di natura prevalentemente tecnica.

    Il Testo unico, composto da 131 articoli e 15 Allegati tecnici, entra in vigore dal 1° gennaio 2023:

    • La Parte I è dedicata ai principi generali, alle definizioni comuni e al regime transitorio.
      Si tratta di una parte innovativa, non presente in via generale nelle ordinanze del passato, che traccia una sintesi, una “visione” della ricostruzione, delineando principi e finalità in modo chiaro e comprensibile.
    • La Parte Seconda riorganizza, attraverso Capi e Sezioni, i principi fondamentali della disciplina vigente, anche con riferimento al decreto n.189/2016 (cd. “legge speciale Sisma”), in tema di soggetti beneficiari, oggetto dell’intervento, misura del contributo, contenuti della domanda e procedimento amministrativo.
    • La Parte terza è relativa a procedimenti speciali.
      Il Capo I, comprensivo degli articoli dall’89 al 100 (Immobili di proprietà privata di interesse culturale e paesaggistico) della Parte III del Testo unico riguarda l'applicazione dei benefici e il riconoscimento dei contributi, nell'ambito del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato, con specifico riferimento ai danni agli edifici privati di interesse storico-artistico e agli edifici inclusi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico o comunque appartenenti al patrimonio edilizio storico, anteriore al 1945, preso in considerazione come espressione di valori e interessi culturali e paesaggistici dalla pianificazione urbanistica e da altri piani e programmi delle autonomie territoriali, in attuazione dell’art. 5 della legge speciale Sisma.
      Il Capo II (articoli dal 101 al 104) (Edifici di proprietà privata destinati a uso pubblico, mutamento di destinazione d’uso e interventi nel “doppio cratere” e su edifici già dichiarati inagibili) completa la disciplina della parte speciale con riferimento alle tematiche indicate nel titolo.
    • La Parte IV (articoli da 105 a 112), che recepisce in particolare le disposizioni dell’ordinanza 107/2020, conferma le innovazioni già introdotte in tema di programmazione e pianificazione urbanistica rispetto al passato.
    • La Parte Quinta del presente Testo unico raccoglie le disposizioni vigenti e frutto di complessi ed importanti confronti avvenuti nel corso di questi anni anche con le differenti parti sindacali, relative agli operatori privati della ricostruzione: i Professionisti e le Imprese. Gli articoli 113-122 riproducono, in sostanza, le disposizioni dell’ordinanza n. 108 del 2020 e relative integrazioni, e sono dedicati alla disciplina delle attività professionali.

    Infine, costituiscono parte integrante del Testo unico 15 Allegati, di prevalente contenuto tecnico, che non sono stati oggetto di innovazione, salvo che per ragioni di coerenza sistematica e di coordinamento con il Testo unico, e sono i seguenti:

    1. Allegato 1: “Definizione di danno lieve”;
    2. Allegato 2: “Parametri per la determinazione dei contributi per i danni lievi”;
    3. Allegato 3: “Requisiti di ammissibilità al contributo per le attività produttive”;
    4. Allegato 4: “Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici per i danni gravi negli edifici a destinazione produttiva”; –
    5. Allegato 5: “Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici per i danni gravi di edifici a destinazione prevalentemente abitativa”;
    6. Allegato 6: “Criteri di indirizzo per la progettazione e realizzazione degli interventi di rafforzamento locale”;
    7. Allegato 7: “Elenco dei Comuni maggiormente colpiti dal sisma”;
    8. Allegato 8: “Beni culturali”;
    9. Allegato 9: “Criteri per l’individuazione delle opere ammissibili a contributo”;
    10. Allegato 10: “Criteri di indirizzo per la progettazione e realizzazione degli interventi in aree interessate da faglie attive e capaci e da altri dissesti idro-geomorfologici”;
    11. Allegato 11: “Liquidazione del compenso dovuto al professionista per la redazione della scheda AeDES/GL-AeDES e perizia di cui all’art. 118 del presente Testo unico e criteri di determinazione dell’importo in caso di edificio classificato come agibile”;
    12. Allegato 12: LINEE GUIDA “Principi e indirizzi per la redazione dei Programmi Straordinari di Ricostruzione e indirizzi comuni per la pianificazione”; –
    13. Allegato 13: “Modalità di applicazione del DURC di congruità”;
    14. Allegato 14: “Ruderi ed edifici collabenti: criteri per l’individuazione e modalità di ammissione a contributo dei collabenti vincolati”;
    15. Allegato 15: “Elenco delle ordinanze di cui all’art. 4, comma 2”.

    Allegati:
  • Riforme del Governo Meloni

    Il Decreto aiuti Quater diventa legge: ecco il testo coordinato pubblicato in GU

    Pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.13 del 17.01.2023, la Legge del 13.01.2023 n. 6 di conversione del decreto Aiuti quater (Decreto legge del 18.11.2022 n. 176).

    Scarica il testo del Decreto aiuti quater n. 176/2022 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione.

    Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

    Vediamo in breve sintesi alcune delle misure previste dal nuovo decreto.

    Benefit aziendali fino a 3000 euro

    Limitatamente al periodo d'imposta 2022, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonche' le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di 3.000 euro (in luogo degli attuali 600 euro come previsto dal decreto aiuti bis).

    Credito imposta imprese contro il caro energia

    Credito d'imposta previsto a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale anche per il mese di dicembre 2022.

    Si ricorda che il disegno di legge di bilancio 2023 in corso di approvazione, riconosce anche nel primo trimestre 2023, elevandone le percentuali, i crediti di imposta in esame.

    Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette

    Al fine di contrastare gli effetti dell’eccezionale incremento dei costi dell’energia, le imprese residenti in Italia hanno facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.

    A tal fine, le imprese interessate, formulano apposita istanza ai fornitori, secondo modalità semplificate stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy (ex Mise), da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

    Limiti contante fuori dal testo del decreto

    Riguardo al limite per il pagamento in contanti, il Consiglio dei Ministri, il 10 novembre aveva approvato la disposizione per cui a partire dal 1° gennaio 2023, la soglia per il pagamento in contanti venisse innalzata a 5.000 euro (in luogo dei 1.000 euro), che non compare più nel testo del decreto, ma viene inglobata nella Legge di Bilancio per il 2023.

    Superbonus

    Prevista la rimodulazione del Superbonus al 90% a partire dal 1° gennaio 2023.

    L'articolo 9 comma 1, lettera a), modifica il comma 8-bis dell’articolo 119 del dl n. 34/2020 in materia di disciplina di detrazione al 110% per interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (superbonus). In particolare, diminuisce la detrazione portandola al 90% per le spese sostenute nell'anno 2023, indicando conseguentemente nel termine del 31 dicembre 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2023) il limite per avvalersi dell’agevolazione nella misura del 110%.

    Inoltre, viene prevista l'estensione del termine previsto per l’utilizzo della detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari, ovvero tale agevolazione sarà utilizzabile fino al 31 marzo 2023 (rispetto al precedente termine del 31 dicembre 2022) a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

    In merito leggi anche Superbonus villette unifamiliari: nel 2023 agevolazione al 90% legata al reddito familiare.

    Allegati:
  • Pace Fiscale

    Definizione agevolata avvisi bonari: ammesse le rateazioni in corso al 1° gennaio 2023

    Ammesse alla definizione agevolata (art. 1, commi da 153 a 159, della Legge di Bilancio 2023), anche le rateazioni delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni, riferite a qualsiasi periodo d’imposta (comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972), regolarmente intraprese, per le quali, alla data del 1° gennaio 2023 sia in corso un pagamento rateale (ai sensi dell’articolo 3-bis del citato d.lgs. n. 462 del 1997) e per il quale non si è verificata alcuna causa di decadenza.

    In questo caso, l’agevolazione consiste nella rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3% dell’imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022

    Pertanto, la definizione agevolata si realizza con il pagamento:

    • degli importi residui a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, 
    • nonché con il pagamento delle sanzioni calcolate nella misura del 3% delle residue imposte non versate o versate in ritardo.

    Con la Circolare del 13.01.2023 n. 1, che qui alleghiamo, l'Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti, con utili esempi pratici, sulle modalità applicative della suddetta definizione agevolata.

    Definizione agevolata di una rateazione in corso: esempio pratico dell'Agenzia

    Abbiamo detto che per rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d’imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza ai sensi dell’articolo 15-ter del DPR n. 602 del 1973.

    Vediamo un esempio pratico estratto dalla Circolare dell'Agenzia.

    Comunicazione degli esiti del controllo automatizzato della dichiarazione modello Redditi 2018 (periodo d’imposta 2017), elaborata e consegnata in data 1° aprile 2022. Esiti comunicati al contribuente:

    • Esito di omesso versamento
      Imposta non versata 4.000,00
      Sanzione (10%) 400,00
      Interessi 280,00 
    • Esito di tardivo versamento 
      Sanzione (10%) 240,00
      Interessi 80,00
      Totale 5.000,00.

    L’importo totale richiesto con la comunicazione, comprensivo di sanzioni calcolate al 10%, è pari a euro 5.000,00.

    Il contribuente ha optato per il pagamento in 8 rate trimestrali di pari importo, secondo il seguente piano:

    N. rata

    Scadenza

    Importo rata (codice tributo 9001)

    Importo interessi di rateazione (codice tributo 9002)

    1

    02/05/2022

    625,00 €

    2

    31/08/2022

    625,00 €

    5,51 €

    3

    30/11/2022

    625,00 €

    10,97 €

    4

    28/02/2023

    625,00 €

    16,36 €

    5

    31/05/2023

    625,00 €

    21,87 €

    6

    31/08/2023

    625,00 €

    27,39 €

    7

    30/11/2023

    625,00 €

    32,84 €

    8

    29/02/2024

    625,00 €

    38,30 €

    Alla data del 31 dicembre 2022 sono state pagate le prime tre rate, per un importo complessivo di 1.875,00 euro (somma dei versamenti eseguiti con codice tributo 9001, senza considerare gli interessi di rateazione versati con codice tributo 9002).
    Per determinare il debito residuo al 1° gennaio 2023, su cui ricalcolare le sanzioni nella misura del 3 per cento, occorre preliminarmente imputare i versamenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 in proporzione alle singole voci di dettaglio degli esiti comunicati, come esposto nella tabella seguente.

    Dettaglio esiti

    Importo richiesto con la comunicazione

    %

    Importo versato

    Imposta da versare

    4.000,00 €

    80,00

    1.500,00 €

    Sanzione

    400,00 €

    8,00

    150,00 €

    Interessi

    280,00 €

    5,60

    105,00 €

    Sanzione

    240,00 €

    4,80

    90,00 €

    Interessi

    80,00 €

    1,60

    30,00 €

    Totale

    5.000,00 €

    100,00

    1.875,00 €

    Per differenza tra l’importo richiesto con la comunicazione e l’importo versato entro il 31 dicembre 2022 si ottiene l’importo residuo, rispetto al quale devono essere rideterminate le sanzioni nella misura del 3%, come esposto nella tabella seguente.

    Dettaglio esiti

    Importo richiesto 
    (con sanzioni al 10%)

    Importo versato

    Importo residuo
    (con sanzioni al 10%)

    Importo residuo
    (con sanzioni ricalcolate al 3%)

    Imposta da versare

    4.000,00 €

    1.500,00 €

    2.500,00 €

    2.500,00 €

    Sanzione

    400,00 €

    150,00 €

    250,00 €

    75,00 €

    Interessi

    280,00 €

    105,00 €

    175,00 €

    175,00 €

    Sanzione

    240,00 €

    90,00 €

    150,00 €

    45,00 €

    Interessi

    80,00 €

    30,00 €

    50,00 €

    50,00 €

    Totale

    5.000,00 €

    1.875,00 €

    3.125,00 €

    2.845,00 €

     Il debito residuo con sanzioni ricalcolate al 3%, pari a 2.845,00 euro, può essere ripartito nel restante numero di rate (cinque) previsto dall’originario piano di rateazione, mantenendo le relative scadenze.
    Gli interessi di rateazione sono rideterminati rispetto al nuovo importo delle rate, come esposto nella tabella seguente.

    N. rata

    Scadenza

    Importo rata
    (codice tributo 9001)

    Importo interessi di rateazione

    (codice tributo 9002)

    1

    02/05/2022

    625,00 €

    2

    31/08/2022

    625,00 €

    5,51 €

    3

    30/11/2022

    625,00 €

    10,97 €

    Totale già versato

     

     1.875,00 €

    4

    28/02/2023

    569,00 €

    14,90 €

    5

    31/05/2023

    569,00 €

    19,91 €

    6

    31/08/2023

    569,00 €

    24,93 €

    7

    30/11/2023

    569,00 €

    29,90 €

    8

    29/02/2024

    569,00 €

    34,86 €

    Totale da versare

       2.845,00 €

    Totale complessivo

       4.720,00 €

    Allegati:
  • Pensioni

    Pensioni e indennità INPS 2023: tabelle e istruzioni

    Con la circolare 135 pubblicata il 22 dicembre 2022 Inps comunica di  aver  concluso le attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nel 2023.

    Vengono descritte le attività e fornite le tabelle degli importi, sulla base del  decreto 10 novembre 2022, emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, recante “Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2023. Valore della percentuale di variazione – anno 2022. Valore definitivo della percentuale di variazione – anno 2021” (Allegato n. 1).

    Rivalutazione pensioni 2023 provvisoria

    Il decreto ha previsto che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 è determinata in misura pari a +7,3% dal 1° gennaio 2023, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

    Va tenuto conto che la legge di bilancio in corso di approvazione  sta definendo alcune variazioni  sulle percentuali di rivalutazione degli assegni pensionistici fino a 4 volte il minimo .

     Al momento l'istituto ha attribuito la rivalutazione  in misura pari al 100% a tutti i beneficiari  e provvederà al conguaglio  con la prima rata di pensione successiva all'approvazione delle nuove norme.

    La circolare ricorda anche che la  rivalutazione viene attribuita sulla base del cosiddetto cumulo perequativo, considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate dall’INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario Centrale.

    Di seguito gli importi delle principali prestazioni INPS 2023.  Qui le tabelle complete.

    pensioni e prestazioni INPS 2023
    assegno per l’assistenza personale e continuativa per inabilità: 585,51 €
    trattamento minimo di pensione
    lavoratori dipendenti e autonomi:
    563,74 €
    Assegni vitalizi  321,36 €
    pensione sociale

    414,76 €

    Assegno sociale

    503,27 €

    limite reddituale personale per l'assegno di invalidià e assegno sociale

        

    17.920,00 €

    prestazioni per invalidità civile
    • 313,91 € invalidi
    • 217,64 € ciechi parziali
    • 339,48 € ciechi assoluti

    Riportiamo di seguito l'indice completo della circolare:

    Premessa

    1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali

    1.1 Indice di rivalutazione definitivo per l’anno 2022

    1.2 Indice di rivalutazione provvisorio per l’anno 2023

    1.3 Modalità di attribuzione della rivalutazione provvisoria 2023

    2. Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n. 206/2004, e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice)

    3. Prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio

    3.1 Pensioni sociali e assegni sociali

    3.2 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-INVCIV)

    3.3 Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni pubbliche

    4. Tabelle

    5 Requisiti anagrafici

    6. Gestione fiscale

    6.1 Conguagli fiscali a consuntivo

    6.2 Addizionali all’IRPEF

    6.3 Esenzione di 1.000 euro per i superstiti orfani

    7. Pensioni della Gestione privata

    7.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario

    7.2 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti

    7.2.1 Scadenza del penultimo contitolare nel 2023

    7.2.2 Pensioni con tutti i contitolari scaduti

    7.3 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia

    7.4 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria

    7.5 Impostazione del codice di ricostituzione d'ufficio

    7.6 Pensioni rinnovate con importo pari a zero

    8. Pensioni della Gestione pubblica

    8.1 Modalità di attribuzione dell’indennità integrativa speciale

    8.2 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario

    8.3 Esenzione fiscale per le vittime del dovere

    8.4 Detassazione in applicazione di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali

    9. Prestazioni assistenziali

    9.1 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria

    9.2 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie

    9.3 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale

    10. Prestazioni di accompagnamento a pensione

    10.1 Azzeramento delle prestazioni in scadenza nel 2023

    11. Periodicità e date di pagamento

    11.1 Calendario di pagamento

    11.2 Pagamenti annuali e semestrali

    12. Certificato di pensione per l’anno 2023.