• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Il Decreto Aiuti 2022 diventa legge: il testo coordinato con la legge di conversione

    Il Decreto Aiuti diventa legge.

    Pubblicata nella GU n. 164 del 15.07.2022 la Legge del 15 luglio 2022 n. 91 di conversione, con modificazioni, del decreto legge del 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. "Decreto Aiuti") contenente misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina pubblicato in GU n.114 del 17.05.2022. 

    Oltre al testo della legge, pubblichiamo il testo coordinato del decreto legge del 17 maggio 2022 n. 50 con le modifiche apportate dalla legge di conversione stampate con caratteri corsivi.

    Le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal 16 luglio 2022 (dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione).

    Il decreto, entrato in vigore il 18 maggio, rafforza ulteriormente l’azione dell’esecutivo finalizzata a contrastare gli effetti della crisi politica e militare in Ucraina, potenziando strumenti a disposizione e creandone di nuovi, in particolare introduce:

    1. Misure in materia di energia, per ridurne il costo, semplificare ulteriormente i procedimenti autorizzatori per la realizzazione di nuovi impianti e potenziare la produzione energetica nazionale;
    2. Misure a sostegno della liquidità delle imprese e la ripresa economica, per assicurare liquidità alle imprese colpite dalla crisi ucraina, fronteggiare il rincaro delle materie prime e dei materiali da costruzione, assicurare produttività e attrazione degli investimenti;
    3. Misure in materia di lavoro lavoro, politiche sociali e servizi ai cittadini, per lavoratori e pensionati contro l’inflazione, nonché per il personale, il trasporto pubblico locale, le locazioni, i servizi digitali;
    4. Misure a favore degli enti territoriali, per sostenere Regioni, province e comuni e potenziare gli investimenti;
    5. Misure in relazione alla crisi Ucraina, di accoglienza e supporto economico, sia a beneficio delle persone in fuga e accolte in Italia, sia in favore del Governo ucraino.

    Tra le misure previste per la ripresa economica e la produttività delle imprese si segnalano

    Principali novità introdotte in sede di conversione

    • Relativamente alle agevolazioni fiscali in materia edilizia ed energetica, con la modfica introdotta in sede di conversione, si prevede che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario, è sempre consentita la cessione del credito d'impostaa favore di:
      • soggetti diversi dai consumatori o utenti (ovvero diversi da persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale) 
      • che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.
        Pertanto, per le banche è sempre possibile cedere il credito a tutti i soggetti loro clienti quindi a società, professionisti e partite Iva (con la sola eccezione dei consumatori) (art. 14).
    • Altra novità riguarda la possibilità di richiedere la rateizzazione delle cartelle di pagamento, da parte dei contribuenti che si trovano in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, senza necessità di documentarla, per importi iscritti a ruolo che siano pari o inferiori a 120.000 euro (in luogo dei precedenti 60.000 euro). La norma prevede inoltre che chi non paga 8 rate (in luogo di 5) decade dal beneficio e che il carico non può più essere nuovamente rateizzato. (art. 15-bis).

    Fondo sostegno imprese agricole danneggiate dalla crisi Ucraina

    Per l’anno 2022 è istituito un Fondo con una dotazione di 130 milioni di euro per il sostegno, attraverso contributi a fondo perduto, alle piccole e medie imprese danneggiate dalla crisi ucraina, diverse da quelle agricole, in presenza di determinati requisiti, che si sono tradotte in perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall’interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento (art. 18)

    I soggetti destinatari del Fondo, nei limiti delle risorse disponibili, sono le piccole e medie imprese agricole, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:

    • hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;
    • il costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto è incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal primo gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021;
    • hanno subito nel corso del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019.

    Maggiorazione crediti di imposta

    • Credito d'imposta acquisto energia e gas naturale
      Il credito d'imposta riconosciuto alle imprese diverse da quelle a forte consumo del gas naturale, viene incrementato e passa dal 20% al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022 (modificando l'art. 4 del DL n. 21/2022).
      Per le imprese energivore e imprese a
      forte consumo di gas naturale
      , vengono incrementati i crediti d'imposta, riconosciuti dal decreto legge n. 17 del 2022 alle imprese a forte consumo di energia elettrica (energivore) e alle imprese a forte consumo di gas naturale (gasivore). Per le energivore, viene incrementata dal 20 al 25% la quota delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, oggetto del contributo straordinario. Per le gasivore viene incrementata dal 20 al 25% la quota della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, oggetto del contributo straordinario.
      Il credito d’imposta riconosciuto alle imprese dotate di contatori di
      energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW,
      diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, viene incrementato dal 12% al 15%.
    • Credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 (art. 21)
      Per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016,n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, l’aliquota del credito d’imposta previsto dalla legge n. 178/2020 è aumentata dal 20 al 50%;
    • Credito d'imposta formazione 4.0 (art. 22)
      le aliquote del credito d’imposta previsto dalla legge n. 160/2019 per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze tecnologiche sono aumentate dal 50 al 70% (per le piccole imprese) e dal 40 al 50% (per le medie imprese);
    • Tax credit cinema
      Al fine di favorire la ripresa delle attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, per gli anni 2022 e 2023, il credito di imposta riconosciuto alle sale cinematograficheper i costi di funzionamento delle sale stesse (di cui all’articolo 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220), è riconosciuto nella misura massima:
      • del 40% dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche se riferiti a grandi imprese
      • del 60% dei medesimi costi, se eseguiti da piccole o medie imprese,
        secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della medesima legge n. 220 del 2016.

    Relativamente alle misure in materia di lavoro leggi anche:

    Tra le misure in materia di energia il provvedimento in esame prevede un aumento del valore dei crediti di imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica (anche autoprodotta) e gas naturale. Segnaliamo inoltre l'articolo:

    Allegati:
  • Esterometro e Spesometro

    Esterometro 2022: il punto dell’Agenzia sui nuovi adempimenti

    Pronti i chiarimenti in merito alle nuove regole di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”), introdotte dalla legge di bilancio 2021 a decorrere dal 1° luglio 2022.

    Con la circolare del 13 luglio 2022 n. 26, rispondendo ai quesiti posti dalle associazioni di categoria, l’Agenzia delle Entrate fa il punto sulle modifiche normative del c.d. esterometro, in particolare su:

    • trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere, 
    • ambito oggettivo e soggettivo di applicazione dell’adempimento, 
    • regole di compilazione dei file da trasmettere,
    • e conservazione dei documenti.

    Termini di trasmissione dei dati

    Ricordiamo che con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, ad esclusione di:

    • quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, 
    • quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, 
    • nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del dPR n. 633/72,

    devono essere trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio (Sdi):

    • entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, per quanto riguarda i dati relativi alle operazioni svolte nei
      confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato
      ,
    • entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione, per quanto riguarda i dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

    Non vi è dunque un termine unico, fisso, ma “mobile”, legato a quello di emissione dei documenti che certificano i corrispettivi delle operazioni o, comunque, per gli acquisti, laddove tali documenti manchino oppure non siano tempestivi, a quello in cui le operazioni stesse si considerano effettuate.

    Allegati:
  • Next Generation EU e Recovery Fund

    Stato di attuazione del PNRR: traguardi e obiettivi nel dossier della Camera

    Pubblicato il dossier del Servizio studi della Camera dei deputati, aggiornato all'11 aprile 2023, sullo stato di attuazione del PNRR.

    Nel Dossier che qui alleghiamo, viene infatti proposta una tabella che illustra lo stato di attuazione degli investimenti e delle riforme previsti nel PNRR per i quali sono previsti traguardi ed obiettivi da conseguire entro il 30 giugno 2023.

    Nel primo semestre 2023 sono previsti 27 interventi, 8 inerenti a 91 Riforme e 19 relativi ad altrettanti Investimenti. 

    Dei 27 traguardi e obiettivi, più in dettaglio, 15 riguardano interventi da concludersi entro il 30 giugno 2023, mentre 12 afferiscono a interventi da realizzare entro il 31 marzo 2023.

    I traguardi e obiettivi da conseguire nel primo semestre 2023, unitamente alle Riforme e agli Investimenti cui afferiscono, sono così ripartiti tra le 6 Missioni nelle quali il PNRR italiano si articola:

    I 45 traguardi e obiettivi da conseguire nel primo semestre 2022 riguardano le seguenti Missioni: 

    • Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
    • Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica
    • Missione 4 – Istruzione e ricerca
    • Missione 5 – Inclusione e coesione
    • Missione 6 – Salute

    La tabella è composta da cinque colonne

    • la prima colonna (“Investimento/Riforma”) riporta la denominazione dell’intervento (investimento o riforma) e indica la Missione e la Componente in cui esso si colloca all’interno del PNRR; 
    • la seconda colonna (“Amministrazione titolare”) indica l’amministrazione titolare dell’intervento; 
    • la terza colonna (“Intervento”) espone, in modo sintetico, i contenuti e le caratteristiche dell’intervento, nonché le sue finalità complessive;
    • la quarta colonna (“Traguardo/Obiettivo”) indica i traguardi e gli obiettivi da conseguire entro il 30 giugno 2022, descrivendone brevemente gli elementi essenziali. Sono riportati, inoltre, eventuali elementi relativi a traguardi/obiettivi il cui conseguimento era previsto, nell’ambito del medesimo intervento, nei semestri precedenti;
    • la quinta colonna (“Attuazione”) fornisce informazioni sui
      provvedimenti attuativi adottati
      , riconducibili ai vari traguardi/obiettivi,
      reperibili (alla data dell’11 aprile 2023) dalla Gazzetta ufficiale, dal sito
      internet italiadomani.gov.it e dai siti istituzionali del Governo e dei
      Ministeri, nonché dalle relazioni della Corte dei conti sullo stato di
      attuazione del Piano.

    Allegati:
  • Crisi d'impresa

    Modifiche al Codice della crisi di impresa: il testo del decreto legislativo in GU

    Pubblicato in GU n.152 del 01.07.2022 il decreto legislativo del del 17 giugno 2022 n. 83 contenente modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza).

    Il testo, composto di 50 articoli suddivisi in due Capi, entrerà in vigore dal 15 luglio 2022.

    Ricordiamo che la direttiva (UE) 2019/1023 aveva come obiettivo quello di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno nonché a eliminare gli ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali, quali la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento, che derivano dalle differenze tra le legislazioni e procedure nazionali in materia di ristrutturazione preventiva, insolvenza, esdebitazione e interdizioni. 

    L’obiettivo principale della direttiva, il cui testo è suddiviso in sei Titoli, era quello di garantire «alle imprese e agli imprenditori sani che sono in difficoltà finanziarie la possibilità di accedere a quadri nazionali efficaci in materia di ristrutturazione preventiva che consentano loro di continuare a operare, agli imprenditori onesti insolventi o sovraindebitati di poter beneficiare di una seconda opportunità mediante l'esdebitazione dopo un ragionevole periodo di tempo, e a conseguire una maggiore efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, in particolare attraverso una riduzione della loro durata». 

    Per conseguire tale risultato, la direttiva aveva individuato tre settori di intervento:

    • quadri di ristrutturazione preventiva per il debitore che versa in difficoltà finanziarie e per il quale sussiste una probabilità di insolvenza, al fine di impedire l'insolvenza;
    • procedure che portano all'esdebitazione dai debiti contratti dall'imprenditore insolvente; 
    • misure per aumentare l'efficienza delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.

    Allegati:
  • Risparmio energetico

    Bonus sistemi di accumulo energia da fonti rinnovabili: pubblicato il decreto attuativo

    Pubblicato in GU del 17.06.2022 n. 140, il Decreto del Mef del 06.05.2022 contenente le modalità attuative per l'accesso al credito d'imposta spettante alle persone fisiche che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sostengono spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'art. 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (previsto dall'art. 1, comma 812, della Legge di Bilancio 2022, n. 234/2021).

    Il credito d'imposta spetta entro il limite complessivo di spesa pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022.

    Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi.

    Modalità di riconoscimento del credito d'imposta

    Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le persone fisiche dovranno inoltrare, in via telematica, entro il termine che sarà previsto con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'apposita istanza all'Agenzia delle entrate, formulata secondo lo schema approvato con lo stesso provvedimento. 

    Nell'istanza i soggetti richiedenti dovranno indicare l'importo della spesa agevolabile sostenuta nell'anno 2022 per l'installazione dei sistemi di accumulo. 

    Sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate e l'ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze, l'Agenzia delle Entrate determina la percentuale della spesa sostenuta da ciascun soggetto riconosciuta a titolo di credito d'imposta. 

    Il credito d'imposta non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le stesse spese.

    Allegati:
  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Bonus edilizi e cessione dei crediti: aggiornate le disposizioni attuative

    L’Agenzia delle entrate, con provvedimento del 10 giugno 2022 n. 202205, ha apportato modifiche al provvedimento dello scorso 3 febbraio, che nell’approvare il modello di cessione, aveva fornito indicazioni non più in linea con le attuali norme

    Le modifiche si sono rese necessarie a seguito delle nuove disposizioni relative alle modalità di cessione dei crediti connessi agli interventi edilizi, previste dalla conversione del decreto Sostegni-ter e dal decreto Aiuti, che qui brevemente riassumiamo.

    Ricordiamo infatti che con il provvedimento del 3 febbraio 2022, sono state definite le modalità di attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per
    l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione
    edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione
    del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica
    di veicoli elettrici in base alla legislazione all’epoca vigente. 

    Successivamente, l’articolo 28 del Decreto Sostegni ter (dl 27 gennaio 2022, n. 4), modificato in sede di conversione dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è intervenuto sull’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo: 

    • la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni dei crediti a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
    • che i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni (prima cessione del credito o sconto in fattura) comunicate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022 non possano formare oggetto di cessioni parziali successive. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.

    In seguito, l’articolo 14 del Decreto Aiuti (decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50), ha nuovamente modificato l’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo che:

    • alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sia sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione da parte dei suddetti clienti. 

    A seguito delle suddette novità che sono intervenute nel tempo, con il provvedimento del 10 giugno vengono apportate le necessarie modifiche al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022.

    Allegati:
  • Lavoro estero

    Regime agevolato ricercatori e docenti rientrati in Italia: i chiarimenti delle Entrate

    Con Circolare del 24 maggio 2022 n. 17, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'ambito applicativo dell'opportunità introdotta dalla Legge di Bilancio 2022 n. 234/2021, che consente a docenti e ricercatori residenti all’estero e rientrati in Italia, di estendere il regime di favore (previsto dall’articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78) fino ad un massimo di 13 periodi di imposta complessivi, sciogliendo così alcuni dubbi di ricercatori e docenti rientrati in Italia dall'estero prima del 2020 che intendono continuare a usufruire di tale imposizione agevolata.

    In particolare, la legge di bilancio 2022 ha introdotto la possibilità per i docenti e i ricercatori rientrati fiscalmente in Italia fino al 2019 di optare per l’estensione dell’applicazione del regime di favore fino a otto, undici o tredici periodi di imposta complessivi, previo versamento in un’unica soluzione, di un importo pari al 5% o al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione. 

    Tale possibilità riguarda, in particolare, i docenti e i ricercatori che:

    • siano stati iscritti all’AIRE 
    • o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione europea
    • hanno già trasferito in Italia la residenza fiscale prima dell’anno 2020 
    • che, alla data del 31 dicembre 2019, risultino beneficiari del regime agevolato previsto dal citato articolo 44 del decreto legge n. 78 del 2010.

    La Circolare in oggetto chiarisce che la predetta opzione può essere esercitata anche dai docenti e dai
    ricercatori per i quali il regime di favore è terminato nei periodi d’imposta 2019 o
    2020
    a condizione, tuttavia, che soddisfino, all’atto dell’opzione, i requisiti di cui al comma 5-ter dell’articolo 5 del decreto Crescita.

    In relazione a tali fattispecie, tenuto conto che la disposizione di cui al citato comma 5-ter è entrata in vigore il 1° gennaio 2022, i docenti e ricercatori che hanno beneficiato del regime agevolato fino all’anno 2019 o all’anno 2020, potranno applicare il predetto regime solo a decorrere dall’anno di imposta 2022.

    Ricordiamo che il comma 1 del citato articolo 44, che ha istituito tale regime di favore, prevede che "Ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni
    continuativi 
    e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato".

    A decorrere dal 1° gennaio 2011, l’agevolazione si applica:

    • nel periodo d'imposta in cui il docente o ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia 
    • e nei tre periodi d'imposta successivi (cinque, a decorrere dal 2020), sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

    Inoltre, l’agevolazione si applica:

    • nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente trasferisce la residenza fiscale nel territorio dello Stato e nei sette periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia, nel caso di docenti o ricercatori con un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo e nel caso di docenti e ricercatori che diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia della residenza o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal docente e ricercatore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà; 
    • per i docenti e ricercatori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente nel territorio dello Stato e nei dieci periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato;
    • per i docenti o ricercatori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente nel territorio dello Stato e nei dodici periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

    I docenti o ricercatori italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere al regime di favore purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni.