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Costo medio lavoro edile 2023: tabelle rettificate
Pubblicato sul sito istituzionale del ministero del lavoro sezione pubblicità legale il decreto direttoriale 12 del 5 aprile 2023 che aggiorna il costo medio orario del lavoro a livello provinciale, per il personale dipendente da
- imprese del settore dell’edilizia e attività affini e
- delle cooperative.
I valori riportati nelle tabelle allegate al decreto, riguardano il costo del lavoro per gli operai e per gli impiegati, con decorrenza dalla data di adozione del decreto del 5 2023 .
Con un nuovo decreto del 15 dicembre 2023 sono state rettificate alcune tabelle relative al costo della manodopera per gli operai e gli impiegati dipendenti da imprese del settore dell’edilizia e attività affini, relative alle province di Campobasso-Isernia, Nuoro, Oristano e Sassari
con decorrenza dalla data di adozione del decreto.
Qui il testo e tabelle corrette del decreto 15.12.2023
Costo lavoro edile 2023
Si precisa che il costo del lavoro così determinato è suscettibile di oscillazioni in relazione a:
- a) benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) di cui il datore di lavoro usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti;
- b) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all’attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
Sono stati esaminati in particolare i contratti collettivi territoriali in vigore, stipulati nel settore dell’edilizia e attività affini tra le Associazioni territoriali aderenti
- all’ANCE,
- LEGACOOP Produzione e Servizi,
- CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi AGCI-Produzione e Lavoro,
- ANAEPA CONFARTIGIANATO,
- CNA COSTRUZIONI,
- FIAE CASARTIGIANI,
- CLAAI Dipartimento edilizia,
- CONFAPI ANIEM
e le Organizzazioni sindacali territoriali di FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, nei territori di :
Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari – Barletta – Andria -Trani (per i comuni di Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa Di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola, Trani), Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Fermo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì-Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, La Spezia, L'Aquila, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lucca, Macerata, Mantova, Massa-Carrara, Matera, Messina, Milano – Lodi – Monza – Brianza, Modena, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro e Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio-Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia,
Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza, Viterbo.
Allegati: -
Disciplina della guida turistica: il testo della legge pubblicato in GU
Pubblicata nella GU del 16.12.2023 n. 293 la legge contenente disposizioni sulla disciplina della professione di guida turistica, la Legge del 13 dicembre 2023 n. 190 in vigore dal 17 dicembre 2023, con la quale si stabiliscono i criteri e le condizioni per l'esercizio della professione di guida turistica e i principi fondamentali e uniformi su tutto il territorio nazionale.
Il provvedimento è stato dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, dalla Nota di aggiornamento al DEF 2022 e dal Documento di Economia e Finanza 2023 e dà attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza, laddove, tra le riforme da attuare entro il 2° trimestre 2024 (T2 2024), contempla l'adozione dell'ordinamento delle professioni delle guide turistiche (M1C3-R 4.1 -10).
Le regioni dovranno disciplinare la professione di guida turistica nel rispetto dei princìpi fondamentali previsti dalla presente legge. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Definizione di Guida Turistica
Si definisce guida turistica, il professionista che:
- abbia conseguito il titolo ai sensi dell’articolo 4, che prevede un esame di abilitazione all’esercizio della professione,
- oppure abbia conseguito il riconoscimento della qualifica professionale ai sensi dell’articolo 6, che disciplina l’esercizio sulla base di titoli conseguiti all’estero,
- nonché il soggetto già abilitato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, ai sensi del quale le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte, a domanda, nell’elenco nazionale ed è loro rilasciato il tesserino personale di riconoscimento di cui all’articolo 5, comma 4.
Costituiscono attività propria della professione di guida turistica l’illustrazione e l’interpretazione, nel corso di visite guidate con persone singole o gruppi di persone, del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali.
Contenuto della Legge
La legge è costituita da 14 articoli:
- l’articolo 1 indica le finalità del disegno di legge, ossia disciplina la professione di guida turistica, stabilendone i principi comuni ai sensi dell’articolo 117, comma terzo della Costituzione, che indica le professioni tra le materie a competenza concorrente;
- l’articolo 2 indica la definizione e l’oggetto della professione di guida turistica;
- l’articolo 3 reca alcuni principi riguardo all’esercizio della professione di guida turistica, prevedendo, di norma, il superamento di un esame di abilitazione ai sensi dell’articolo 4 o il riconoscimento della qualifica professionale conseguita all’estero ai sensi dell’articolo 6, con conseguente iscrizione all’elenco di cui all’articolo 5;
- l’articolo 4 precisa i requisiti per l’ammissione e le modalità di svolgimento dell’esame di abilitazione alla professione di guida turistica, indetto, con cadenza almeno annuale, dal Ministero del turismo;
- l’articolo 5 prevede l’istituzione, presso il Ministero del turismo, di un elenco nazionale delle guide turistiche;
- l’articolo 6 detta norme specifiche (salvo rinviare e modificare in alcuni punti le norme generali previste dal D.lgs. n. 206/2007 di recepimento della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali) per l’esercizio in Italia della professione sulla base di titoli conseguiti all’estero, distinguendo i casi in cui essa è svolta su base temporanea e occasionale (in regime di “libera prestazione di servizi”) e i casi in cui è svolta in maniera stabile (cd. “libertà di stabilimento”);
- l’articolo 7 prevede l’istituzione di corsi di specializzazione, nonché obblighi di aggiornamento professionale per le guide turistiche;
- l’articolo 8 prevede la definizione, da parte dell’ISTAT, di una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica e l’attribuzione di uno specifico codice ATECO;
- l’articolo 9 dispone l’ingresso gratuito delle guide turistiche in tutti i siti in cui esercitano la professione o in cui accedono per studio e formazione;
- l’articolo 10 prevede che i compensi professionali debbano essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione;
- l’articolo 11 indica gli obblighi di comportamento a cui sono tenute le guide turistiche;
- l’articolo 12 stabilisce le sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni contenute nel disegno di legge;
- l’articolo 13 stabilisce disposizioni transitorie a favore delle guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della legge;
- l’articolo 14 detta le disposizioni finanziarie, prevedendo le modalità con cui si provvede alle spese da sostenere per lo svolgimento dell’esame di abilitazione alla professione, nonché per la tenuta e la pubblicità dell’elenco nazionale delle guide turistiche.
Regolamento di attuazione della Legge sulla disciplina delle Guide turistiche
Segnaliamo inoltre, che nella Gazzetta Ufficiale del 28.06.2024 n. 150, è stato pubblicato il Regolamento contenente disposizioni applicative per l'attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 14 della legge 13 dicembre 2023, n. 190 relativa alla disciplina della professione di guida turistica (Decreto del Ministero del Turismo del 26.06.2024 n. 88), in particolare relative a:
- Criteri e modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione di guida turistica
- Istituzione dell'elenco nazionale delle guide turistiche
- Condizioni e modalità per l'esercizio della professione di guida turistica sulla base di titoli conseguiti all'estero
- Disciplina dei corsi di specializzazione e di aggiornamento per la professione di guida turistica
- Disciplina delle funzioni di controllo, accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative
- Determinazione dei contributi a carico dei soggetti interessati alle disposizioni di cui al presente regolamento.
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Nuovo DL Energia: investimenti su rinnovabili e sostegno a imprese gasivore-energivore
Pubblicato in GU del n. 287 del 09.12.2023 il nuovo Decreto Energia (Decreto legge del 09.12.2023 n. 181) approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, lo scorso 27 novembre, un nuovo decreto legge che introduce disposizioni urgenti per:
- la sicurezza energetica del Paese,
- la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia,
- il sostegno alle imprese a forte consumo di energia.
Scarica il testo del Decreto Legge del 09.12.2023 n. 181
Il testo opera una riforma delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (cosiddette energivore), in modo da adeguare la disciplina nazionale a quella europea in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022.
Vediamo brevemente alcune delle misure previste a sostegno delle imprese così come esposte nelle Slide di presentazione del MASE.
Sostegno alle imprese gasivore ed energivore
Nuovi incentivi alle aziende energivore per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili
Le imprese a forte consumo di energia elettrica come quelle della chimica, del vetro e del tessile (circa 3.800) vengono incentivate a installare impianti a fonti rinnovabili: il GSE potrà, per i primi tre anni, anticipare gli effetti della realizzazione di questi impianti, garantendo energia rinnovabile ad un prezzo in linea con i costi della tecnologia: l’energia anticipata potrà essere restituita nei successivi 20 anni.Gas a prezzo vantaggioso per le aziende gasivore e nuovi titoli per la coltivazione di idrocarburi
Per realtà come quelle della siderurgia, della carta e del vetro (circa 1000), sarà possibile acquistare gas a un prezzo vantaggioso, da imprese che lo estrarranno sul territorio nazionale, grazie alla coltivazione di nuove concessioni. Verranno rilasciati nuovi titoli per la coltivazione di idrocarburi, a fronte dell’impegno di cedere quantitativi di gas al GSE, che lo fornirà prioritariamente alle imprese gasivore. -
Contribuenti in regime forfetario: tutti i chiarimenti dell’Agenzia
Pubblicata la Circolare del 5 dicembre 2023 n. 32 con tutti i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate sul regime forfettario.
Dopo una sintesi delle caratteristiche relative alla disciplina del regime forfetario, vengono forniti chiarimenti sulle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023 concernenti le condizioni di accesso, permanenza e cessazione dal regime.
Ricordiamo che l’articolo 1, comma 54, della legge di Bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197), ha modificato la disciplina del regime fiscale agevolato (regime forfetario), recata dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (di seguito, “legge di stabilità 2015”), in particolare:
- è stata innalzata da 65.000 euro a 85.000 euro la soglia massima di ricavi conseguiti o di compensi percepiti nell’anno precedente – di cui all’articolo 1, comma 543, della legge di stabilità 2015 – per poter applicare il regime;
- le cause di cessazione del regime, di cui all’articolo 1, comma 714, della legge di stabilità 2015, vengono integrate di una fattispecie che, diversamente dalle altre, comporta la fuoriuscita dal regime già a decorrere dall’anno stesso in cui questa si manifesta, si tratta del superamento in corso d’anno della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti.
Nell’ultimo paragrafo della circolare, infine, viene fornita risposta ad alcuni quesiti posti dagli operatori in relazione alle citate modifiche normative.
Per le parti non oggetto di esame della presente circolare si rinvia ai chiarimenti forniti con i precedenti documenti di prassi in materia, in quanto compatibili con il vigente quadro normativo (si vedano, tra le altre, la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019 e la circolare n. 10/E del 4 aprile 2016).
Superamento soglia 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti: come emettere fattura
Come previsto dalla disciplina del regime agevolato, in caso di superamento in corso d’anno della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti, è dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che il dato testuale della locuzione «a partire dalle operazioni effettuate» deve essere interpretato nel senso che l’applicazione del regime ordinario IVA interessa l’operazione il cui incasso comporta il superamento del limite, anche se la relativa fattura è stata emessa in costanza di regime forfetario, e le operazioni fatturate successivamente all’incasso che ha comportato il superamento del limite dei 100.000 euro.
A titolo esemplificativo, quindi, se il contribuente forfetario ha conseguito in corso d’anno un volume di ricavi o compensi pari a 90.000 euro, nel momento in cui effettua un’operazione del valore imponibile di 20.000 euro, incassandone contestualmente il corrispettivo, deve emettere la relativa fattura applicando l’IVA sul medesimo valore di 20.000 euro.
Coerentemente con l’orientamento della giurisprudenza unionale, non si condivide, invece, l’ipotesi di “scindere” il corrispettivo oggetto di fatturazione, non assoggettando ad IVA l’operazione fino all’importo che concorre al raggiungimento della soglia di 100.000 euro.
La Corte di Giustizia dell’Unione europea, peraltro, ha affermato che, se la finalità del regime di esonero dall’IVA è quella di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle piccole imprese e dell’amministrazione finanziaria, tale obiettivo non sarebbe perseguibile qualora si rendesse necessario effettuare artificiosi calcoli separati in relazione alla medesima operazione.
Allegati: -
Decreto Immigrazione e Sicurezza 133/2023 convertito in legge
E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2023 la legge di conversione n. 176 2023 del 1 dicembre 2023, del decreto legge n. 133 intitolato "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonche' per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalita' del Ministero dell'interno".
Le misure previste dispongono in generale criteri più stringenti per l'accoglimento delle domande di protezione internazionale, modifiche alla modalità di accoglienza di minori non accompagnati e alle procedure di espulsione per i cittadini destinatari di misure di sicurezza.
Qui il testo coordinato del Decreto legge con le modifiche della legge di conversione.
Le novità del decreto Immigrazione e Sicurezza
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il decreto modifica la procedura di trattazione della richiesta di una domanda di protezione internazionale “reiterata” (cioè successiva rispetto ad una prima domanda di protezione presentata e già rigettata definitivamente E che viene presentata e nella fase di “concreta” esecuzione di allontanamento dal territorio nazionale). Si affida al Questore, sentito il Presidente della Commissione territoriale la competenza e si prevede che la presentazione della richiesta non interrompa la procedura di allontanamento , salvo che il questore rilevi nuovi elementi.
Per i casi di allontanamento volontario e ingiustificato del richiedente dalle strutture di accoglienza si prevede la sospensione dell’esame della domanda e la possibilità di richiederne la riapertura, per una sola volta, entro 12 mesi. Inoltre, si riduce da 12 a 9 mesi la sospensione della possibilità di espulsione.
ACCOGLIENZA MINORI NON ACCOMPAGNATI E DONNE
Per i minori stranieri non accompagnati, si prevede che, dopo una prima accoglienza in strutture governative siano accolti nella rete dei centri del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI).Qualora l’accoglienza non possa essere assicurata dal Comune, essa è disposta dal Prefetto attraverso l’attivazione di strutture temporanee esclusivamente dedicate ai MSNA. Per soggetti che in prima analisi appaiano di età superiore ai sedici anni può essere disposta, in assenza di alternative e per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, l'accoglienza in una specifica sezione di centri e strutture non riservati ai minori.
In tema di conversione dei permessi di soggiorno anche per i minori stranieri non accompagnati si affida la verifica dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai consulenti del lavoro e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
Si stabilisce l’accesso nelle strutture del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) a tutte le donne (non più solo a quelle in stato di gravidanza), in quanto considerate in ogni caso quali soggetti di particolare vulnerabilità.
PROCEDURE DI ESPULSIONE
Si rende maggiormente chiara ed effettiva la procedura per l’espulsione dei cittadini extra-UE soggiornanti di lungo periodo in Italia, nei casi in cui sia destinatario di misure di sicurezza diverse dalla detenzione in carcere.
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Decreto proroghe 2023 convertito in legge
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge del 27.11.2023 n. 170 di conversione, con modificazioni, del Decreto legge del 29.09.2023 n. 132 che introduce disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.
Scarica il testo del Decreto legge del 29.09.2023 n. 132 coordinato con le modifiche apportate.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi, per facilità di lettura.
Sono diverse le proroghe delle scadenze contenute nel testo del nuovo provvedimento, vediamo quali.
- riaperti i termini del ravvedimento speciale: possibilità di regolarizzare la posizione dei contribuenti mediante versamento in un'unica soluzione del dovuto, entro il 20 dicembre 2023, nonché la rimozione di eventuali regolarità e omissioni entro la medesima data.
- proroga al 31 dicembre 2023 della possibilità di richiedere l’accesso alle garanzie statali per l’acquisto della prima casa, estese fino all’80% del capitale, a favore di giovani di età inferiore a 36 anni e giovani coppie con ISEE non superiore a 40 mila euro annui;
- proroga al 15 novembre 2023 (in luogo del 30 settembre 2023) del termine per il versamento dell’imposta sostitutiva (stabilita nella misura del 14%) e del primo versamento rateizzato, sul reddito derivante dalle cripto-attività;
- I versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, dovuti dai soggetti che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nel medesimo periodo, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, si considerano tempestivi se effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, in un’ unica soluzione entro il 31 ottobre 2023.
- proroga al 30 novembre 2023 del termine per perfezionare le operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni (immobili e mobili registrati) non strumentali ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali. Inoltre, prevede la rimodulazione del versamento di tale imposta sostitutiva che dovrà essere effettuato in unica soluzione entro la stessa data del 30 novembre 2023;
- differimento al 15 ottobre 2023 del termine di decadenza entro il quale il risparmiatore avente diritto all’indennizzo (FIR) deve comunicare l’eventuale variazione del codice IBAN già indicato ai fini dell’accredito;
- anticipato, dal 31 dicembre 2023 al 16 novembre 2023, il termine entro il quale le imprese energivore, gasivore, e non, possono usufruire, tramite compensazione o cessione, del credito di imposta per la spesa sostenuta per l’acquisto dell’energia elettrica o del gas, in relazione al primo trimestre 2023 e al secondo trimestre 2023;
- prorogato, dal 1° ottobre al 1° dicembre 2023, la vigenza in carica dei componenti della Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE), operante presso l’AIFA;
- proroga, dal 7 ottobre al 7 dicembre 2023, il termine per il completamento dei lavori relativi alle candidature per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) dei professori universitari di prima e seconda fascia;
- fino al 31 dicembre 2023 è autorizzata la spesa di 55,6 milioni di euro al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico.
- riaperti i termini del ravvedimento speciale: possibilità di regolarizzare la posizione dei contribuenti mediante versamento in un'unica soluzione del dovuto, entro il 20 dicembre 2023, nonché la rimozione di eventuali regolarità e omissioni entro la medesima data.
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Tabelle malattie professionali industria e agricoltura 2023
Il Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito, alla sezione pubblicità legale , un decreto interministeriale datato 10 ottobre 2023 che amplia il campo di applicazione per il riconoscimento delle malattie professionali da parte dell'Inail per i lavoratori dell'industria e dell'agricoltura.
Il documento con la revisione delle tabelle è apparso poi nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2023
Va ricordato che l'assicurazione per le malattie professionali obbligatoria a carico dell'INAIL viene riconosciuta quando la malattia è determinata da una prolungata esposizione a una delle attività comprese nelle tabelle degli allegati al Testo unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro TU 81 2008,
Si tratta in particolare dell'allegato 4 per l'industria e allegato 5 per l'agricoltura
Il nuovo decreto ministeriale, a seguito della delibera della Commissione scientifica del 2 agosto 2023 , riepiloga nelle nuove tabelle :
- 81 malattie professionali indennizzabili nel settore dell'industria e
- 21 malattie professionali indennizzabili nel settore dell'agricoltura.
Le tabelle vanno utilizzate non solo ai fini del riconoscimento del conseguente prestazioni assicurative lavoratore da parte dell'Inail, ma anche , preventivamente , da parte del medico competente che è chiamato ad inoltrare apposita comunicazione
- all'Inail,
- al datore di lavoro ed
- al lavoratore stesso
quando sospetta che la malattia dell'assistito abbia una origine professionale.
L'omessa denuncia all'Inail comporta l'applicazione di un'ammenda con importo che va da 258,23 a 1.032,91 euro.
Le novità del decreto sono entrate in vigore il 19 novembre . giorno successivo alla pubblicazione del DM in Gazzetta Ufficiale.