• Sicurezza sul Lavoro

    Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro: novità 2022

    Entrano in vigore in questi giorni tre decreti in materia di sicurezza, in particolare per la  prevenzione incendi nei luoghi di lavoro emanati nell'autunno 2021 dai Ministeri dell'interno e del Lavoro . Si tratta  di 

    1. DM 01 settembre 2021  recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25/09/2021; Il decreto è entrato in vigore lo scorso 25 settembre, tuttavia, con DM 15 settembre 2022 (G.U. n. 224 del 25 settembre 2022), è stato prorogato al settembre 2023 l'obbligo di qualificazione per i manutentori di impianti ed attrezzature antincendio. 
    2. DM 02 settembre 2021  recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 04/10/2021, che entra in vigore il 04 ottobre 2022.
    3. DM 03 settembre 2021  recante : “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.“, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29/10/2021. Il DM con lo specifico allegato operativo sarà in vigore dal 29 ottobre 2022.

    Decreti sulla prevenzione antincendio 

    Vediamo alcuni dettagli sui contenuti dei tre provvedimenti 

    Il decreto del 1 settembre obbliga all'intervento di tecnici qualificati secondo nuove modalitaà per la  manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature (come da allegato II al decreto stesso)  ma la norma è stata inviata al 25 settembre 2023. E' già in vigore dal 25 settembre di quest'anno l'obbligo di esecuzione e registrazione  di tali interventi  secondo le disposizioni legislative e  la regola d'arte, in accordo alle norme tecniche (Iso, Iec, En, Cei, Uni).

    Il decreto del 2 settembre in vigore da oggi 4 ottobre prevede:

    l'obbligo di adeguata informazione e formazione dei lavoratori sui rischi di incendio,e

     stabilisce i criteri per la gestione delle misure di  sicurezza antincendio con particolare riferimento alle attività che vi si svolgono .

    Ad esempio  

    • nei luoghi di lavoro con almeno dieci lavoratori , 
    •  in quelli aperti al pubblico con possibile presenza di almeno 50 persone e
    •  in quelli che rientrano nell'allegato I al Dpr 151/2011,

    deve essere adottato un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza e antincendio in emergenza,  e indicati  i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione .

    Con riguardo al decreto del 3 settembre 2021 che entra in vigore il 29 ottobre p.v. , l'applicazione  dell'obbligo di progettazione e valutazione rischi riguarda tutti i luoghi di lavoro tranne i cantieri temporanei o mobili come definiti dal titolo IV del testo unico. Nell'allegato vengono specificate le modalità per la valutazione del rischio e  gli elementi minimi  di cui il documento deve essere composto  (-l'individuazione dei pericoli d'incendio;a descrizione del contesto e dell'ambiente, quantità e tipologia degli occupanti e dei beni  esposti ; valuazione delle conseguenze degli incendi  e di eventuale  rischio da esplosione, ove richiesta). 

    Sono forniti inoltre i criteri utilizzabili  per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio.

    Allegati:
  • Inail

    Indennizzi INAIL danno biologico 2022

    Il decreto del ministero del lavoro  n. 143 2022 che fissa la rivalutazione degli indennizzi per danno biologico riconosciute dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a decorrere dal 1 luglio 2022 e stato pubblicato ad agosto 2022.

    Il 16 settembre INAIL ha pubblicato la propria circolare di istruzioni, n. 35-2022. QUI IL TESTO

     A seguito delle rilevazioni ISTAT e delle valutazioni della deliberazione  del consiglio di amministrazione INAIL  la rivalutazione  delle prestazioni economiche è fissata al 1,9% .

    Indennizzo danno biologico cos'è

    l'indennizzo INAIL per danno biologico è una prestazione  economica  riconosciuta per gli infortuni  e le malattie professionali  che hanno causato un grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 16% ed il 100%, in vigore dal 2000.

    L'erogazione decorre dal giorno successivo alla guarigione clinica.

    L'importo viene stabilito in relazione al grado di menomazione  e comprende

    • una quota che indennizza il danno biologico provocato dall’infortunio o dalla malattia professionale, commisurata solo alla percentuale di menomazione accertata. L’importo è fissato secondo la “Tabella indennizzo danno biologico in rendita” di cui al d.m. 12 luglio 2000
    • una quota per le conseguenze della menomazione sulla capacità dell’infortunato/affetto da malattia professionale di produrre reddito con il lavoro, commisurata al grado accertato e a una percentuale della retribuzione percepita dall’assicurato calcolata sulla base del coefficiente indicato nella “Tabella dei coefficienti” di cui al citato d.m..

    Per la quota di rendita prevista quale indennizzo del danno biologico, la legge di stabilità 2016 ha introdotto, con effetto dall'anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la rivalutazione dei relativi importi.

    Si ricorda che la  rendita è soggetta a revisione nelle scadenze previste dalla legge entro il limite di:

    • 10 anni dalla data di decorrenza della rendita da infortunio e di
    •  15 anni dalla data di decorrenza della rendita da malattia professionale

    e puo comportare l’aumento/diminuzione/cessazione della stessa, ovvero il riconoscimento dell’indennizzo in capitale.

    Solo per i lavoratori agricoli è  prevista la possibilità di  riscatto in misura totale o parziale:

    1. per intero, se trascorsi almeno due anni dalla liquidazione della rendita, a specifiche condizioni, e per investimenti e miglioramenti della propria attività, il grado di menomazione risulti pari o superiore al 35%, e i postumi non siano suscettibili di modificazioni
    2. in misura non superiore alla metà dell’indennizzo, se trascorsi almeno due anni dalla liquidazione della rendita, a specifiche condizioni, e per investimenti e miglioramenti della propria attività, e i postumi siano suscettibili di modificazioni.

  • Inail

    Rivalutazione retribuzioni per premi INAIL dal 1° luglio 2022

    L’Inail, con circolare n. 33 del 2 settembre 2022, pubblicata ieri , ha aggiornato i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi, da variare secondo la rivalutazione delle rendite, riportati nella circolare n. 21/2022, in base al decreto del Ministro del lavoro n. 106/2022, che ha rivalutato le prestazioni economiche erogate dall’Istituto nel settore industria con decorrenza 1° luglio 2022 e ha stabilito gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di 17.780,70 euro e di 33.021,30 euro.

    In allegato alla circolare viene fornito un riepilogo dedelle retribuzioni convenzionali  dal 2013 al 2022.

    Vediamo  indicazioni di maggior interesse fornite dalla circolare  QUI IL TESTO

     Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di  rendita

     detenuti e internati;

     allievi dei corsi di istruzione professionale;

     lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;

     lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;

     lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione

    professionale;

     giudici onorari di pace e vice procuratori onorari.

    Retribuzione convenzionale

    • giornaliera euro 59,27*
    • mensile euro 1.481,73

     *per arrotondamento del valore di euro 59,269

     Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis c.c.4  dal 1° luglio 2022

    Retribuzione convenzionale

    • giornaliera euro 59,51*
    • mensile  euro 1.487,74

     * per arrotondamento del valore di euro 59,5096

    Compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati  dal 1° luglio 2022

    Minimo e massimo mensile euro 1.481,73 –  euro 2.751,78

     Retribuzione effettiva annua per gli sportivi professionisti dipendenti  dal 1° luglio 2022

    Minimo e massimo annuale euro 17.780,70 –   euro 33.021,30

     Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico–scientifiche o   esercitazioni pratiche: 

    Dal 1° luglio 2022, la misura del premio annuale a persona aumenta   proporzionalmente a euro 2,84 e, quindi,In ordine al periodo gennaio – ottobre 2022, in sede di regolazione dei

    premi per il suddetto periodo, va applicata una integrazione di euro 0,02 rispetto al premio di euro 2,79 già richiesto.

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Detrazioni spese edilizie in dichiarazione 2022: il punto dell’Agenzia delle Entrate

    L'Agenzia delle Entrate fa il punto sulle detrazioni relative a spese per interventi di recupero
    del patrimonio edilizio, Sisma bonus, Bonus verde, Bonus facciate, Eco bonus e Superbonus.

    Pubblicata la Circolare del 25 luglio 2022 n. 28, che fa seguito alla circolare 24/E del 7 luglio 2022, e costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti le detrazioni pluriennali relative a:

    • spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, 
    • Sisma bonus, 
    • Bonus verde, 
    • Bonus facciate, 
    • Eco bonus 
    • e Superbonus, 

    anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato, e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria. 

    La raccolta dei principali documenti di prassi relativi a tali spese, è il frutto del lavoro svolto da un tavolo tecnico istituito tra l’Agenzia delle entrate e la Consulta nazionale dei CAF per elaborare un compendio comune utile:

    • per gli operatori dei CAF e per i professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni presentate 
    • per gli stessi uffici dell’Amministrazione finanziaria nello svolgimento dell’attività di assistenza e di controllo documentale.

    L’obiettivo della presente circolare è quello di offrire, in ossequio ai principi della trasparenza e soprattutto della collaborazione sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente, nell’ottica del potenziamento della tax compliance, a tutti gli operatori uno strumento unitario al fine di garantire un’applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale.

    La circolare costituisce, al contempo, per tutti gli uffici dell’Amministrazione finanziaria, una guida che orienta in maniera altrettanto uniforme le attività nella fase di controllo formale delle dichiarazioni.

    La raccolta tiene conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2021.

    I chiarimenti forniti sono rivolti essenzialmente ai soggetti che possono utilizzare, ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi, il modello 730/2022, per ragioni di completezza espositiva, tuttavia, vengono richiamati altri soggetti che, seppur beneficiari delle agevolazioni fiscali, non possono utilizzare il predetto modello 730/2022.

    Allegati:
  • Next Generation EU e Recovery Fund

    Stato di attuazione del PNRR: traguardi e obiettivi nel dossier della Camera

    Pubblicato il dossier del Servizio studi della Camera dei deputati, aggiornato all'11 aprile 2023, sullo stato di attuazione del PNRR.

    Nel Dossier che qui alleghiamo, viene infatti proposta una tabella che illustra lo stato di attuazione degli investimenti e delle riforme previsti nel PNRR per i quali sono previsti traguardi ed obiettivi da conseguire entro il 30 giugno 2023.

    Nel primo semestre 2023 sono previsti 27 interventi, 8 inerenti a 91 Riforme e 19 relativi ad altrettanti Investimenti. 

    Dei 27 traguardi e obiettivi, più in dettaglio, 15 riguardano interventi da concludersi entro il 30 giugno 2023, mentre 12 afferiscono a interventi da realizzare entro il 31 marzo 2023.

    I traguardi e obiettivi da conseguire nel primo semestre 2023, unitamente alle Riforme e agli Investimenti cui afferiscono, sono così ripartiti tra le 6 Missioni nelle quali il PNRR italiano si articola:

    I 45 traguardi e obiettivi da conseguire nel primo semestre 2022 riguardano le seguenti Missioni: 

    • Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
    • Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica
    • Missione 4 – Istruzione e ricerca
    • Missione 5 – Inclusione e coesione
    • Missione 6 – Salute

    La tabella è composta da cinque colonne

    • la prima colonna (“Investimento/Riforma”) riporta la denominazione dell’intervento (investimento o riforma) e indica la Missione e la Componente in cui esso si colloca all’interno del PNRR; 
    • la seconda colonna (“Amministrazione titolare”) indica l’amministrazione titolare dell’intervento; 
    • la terza colonna (“Intervento”) espone, in modo sintetico, i contenuti e le caratteristiche dell’intervento, nonché le sue finalità complessive;
    • la quarta colonna (“Traguardo/Obiettivo”) indica i traguardi e gli obiettivi da conseguire entro il 30 giugno 2022, descrivendone brevemente gli elementi essenziali. Sono riportati, inoltre, eventuali elementi relativi a traguardi/obiettivi il cui conseguimento era previsto, nell’ambito del medesimo intervento, nei semestri precedenti;
    • la quinta colonna (“Attuazione”) fornisce informazioni sui
      provvedimenti attuativi adottati
      , riconducibili ai vari traguardi/obiettivi,
      reperibili (alla data dell’11 aprile 2023) dalla Gazzetta ufficiale, dal sito
      internet italiadomani.gov.it e dai siti istituzionali del Governo e dei
      Ministeri, nonché dalle relazioni della Corte dei conti sullo stato di
      attuazione del Piano.

    Allegati:
  • Pensioni

    Reversibilità pensione al nipote maggiorenne disabile: Testo Corte Cost. 88-2022

    La Corte costituzionale ha affermato nella sentenza n. 88 del 5 aprile 2022 (QUI IL TESTO INTEGRALE)  che la pensione di reversibilità  spetta anche agli eredi maggiorenni inabili al lavoro a carico del soggetto deceduto.  Nello specifico si stabilisce l'illegittimità costituzionale dell'art 38 del DPR 818 1957 nella parte di cui esclude tale ipotesi. 

    Il caso era stato sollevato dalla Cassazione sezione lavoro  per il caso in cui il giudice di appello aveva negato la pensione di reversibilità alla nipote maggiorenne ma totalmente incapace di intendere e di volere, che viveva a carico del nonno, prima della sua morte, in quanto orfana dei genitori. 

    La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 3847 del 2018, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda del tutore  rilevando che " il disposto dell’art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, come sostituito dalla legge 4 aprile 1952, n. 218  e successivamente dalla legge 21 luglio 1965, prevede che  la pensione di reversibilità spetta al coniuge e ai figli superstiti minorenni e di qualunque età inabili, a carico del genitore al momento del decesso. 

     Tale norma era stata integrata poi, a seguito della sentenza C.COST n. 180 del 1999 ,  assicurando il diritto anche ai nipoti minori conviventi a carico, ma non ai nipoti maggiorenni .

    Nel caso di specie la maggiore età della nipote escludeva, quindi,  ad avviso della Corte di merito, la spettanza della pensione di reversibilità. 

    La sentenza della Corte Costituzionale sulla reversibilità a eredi maggiorenni inabili

    La Consulta si esprime innanzitutto affermando la rilevanza della questione e osserva che  la sentenza del 1999  ha sanato l'incostituzionalità della norma precedente  per salvaguardare una condizione di minore capacita  che è comune ai soggetti minorenni come  ai soggetti incapaci di intendere e di volere.

    Inoltre secondo la Consulta, se il legame sotteso al rapporto tra nonno e nipote minorenne, come presupposto per l’accesso al trattamento pensionistico di reversibilità, deve essere ritenuto meritevole di tutela, analoga valutazione collegata al fondamento solidaristico della pensione di reversibilità , riguarda anche il legame familiare tra l’ascendente e il nipote, maggiore di età, orfano e inabile al lavoro. 

    È illogico, e ingiustamente discriminatorio, dice la Corte, che i soli nipoti orfani maggiorenni e inabili al lavoro viventi a carico del de cuius siano esclusi dal godimento del trattamento pensionistico,   pur versando in una condizione di bisogno e di fragilità particolarmente accentuata; infatti ad essi è riconosciuto il medesimo trattamento di reversibilità in caso di sopravvivenza ai genitori, proprio perché non in grado di procurarsi un reddito  per la  predetta condizione. 

    Deve, in conclusione, essere dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 38 del d.P.R. n. 818 del 1957, per violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui non include tra i destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati.

    Allegati:
  • Contributi Previdenziali

    CCNL colf e badanti 2020: ecco il testo in pdf

    Il giorno 8 settembre 2020 è stato siglato il rinnovo del CCNL del lavoro domestico (scaduto nel 2016), che si applicherà a circa 860.000 lavoratori regolari del settore mentre sono in corso di regolarizzazione altri 175mila lavoratori con la sanatoria prevista per il lavoro agricolo e domestico dal Decreto Rilancio.

    ll contratto si applica agli assistenti familiari (colf, badanti, babysitter ed altri profili professionali di cui al presente CCNL), anche di nazionalità non italiana o apolidi, comunque retribuiti, addetti al funzionamento della vita familiare e delle convivenze familiarmente strutturate, tenuto conto di alcune fondamentali caratteristiche del rapporto.

    Di seguito l'indice dei contenuti 

    CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO SULLA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO.
    Decorrenza 1° Ottobre 2020 – Scadenza 31 dicembre 2022. 
    Art. 1 Sfera di applicazione 
    Art. 2 Inscindibilità della presente regolamentazione 
    Art. 3 Condizioni di miglior favore 
    Art. 4 Documenti di lavoro 
    Art. 5 Assunzione 
    Art. 6 Contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione) 
    Art. 7 Assunzione a tempo determinato 
    Art. 8 Lavoro ripartito 
    Art. 9 Inquadramento dei lavoratori 
    Art. 10 Discontinue prestazioni notturne di cura alla persona 
    Art. 11 Prestazioni esclusivamente di attesa 
    Art. 12 Periodo di prova 
    Art. 13 Riposo settimanale 
    Art. 14 Orario di lavoro 
    Art. 15 Lavoro straordinario 
    Art. 16 Festività nazionali ed infrasettimanali 
    Art. 17 Ferie 
    Art. 18 Sospensioni di lavoro extraferiali 
    Art. 19 Permessi 
    Art. 20 Permessi per formazione professionale 
    Art. 21 Congedo per le donne vittime di violenza di genere 
    Art. 22 Assenze 
    Art. 23 Diritto allo studio 
    Art. 24 Matrimonio 
    Art. 25 Tutela delle lavoratrici madri 
    Art. 26 Tutela del lavoro minorile 
    Art. 27 Malattia 
    Art. 28 Tutela delle condizioni di lavoro 
    Art. 29 Infortunio sul lavoro e malattia professionale 
    Art. 30 Tutele previdenziali 
    Art. 31 Servizio militare e richiamo alle armi 
    Art. 32 Trasferimenti 
    Art. 33 Trasferte 
    Art. 34 Retribuzione e prospetto paga
    Art. 35 Minimi retributivi 
    Art. 36 Vitto e alloggio 
    Art. 37 Scatti di anzianità 
    Art. 38 Variazione periodica dei minimi contributivi e dei valori convenzionali del vitto e dell'alloggio 
    Art. 39 Tredicesima mensilità 
    Art. 40 Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso 
    Art. 41 Trattamento di fine rapporto (T.F.R.)
    Art. 42 Indennità in caso di morte 
    Art. 43 Permessi sindacali 
    Art. 44 Interpretazione del Contratto 
    Art. 45 Commissione nazionale per l'aggiornamento retributivo 
    Art. 46 Commissione paritetica nazionale 
    Art. 47 Commissioni territoriali di conciliazione 
    Art. 48 Ente bilaterale Ebincolf 
    Art. 49 Contrattazione di secondo livello 
    Art. 50 Cas.Sa.Colf 
    Art. 51 Fondo Colf 
    Art. 52 Previdenza complementare 
    Art. 53 Contributi di assistenza contrattuale 
    Art. 54 Decorrenza e durata 
    Chiarimenti a verbale

    Allegati: