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Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro: novità 2022
Entrano in vigore in questi giorni tre decreti in materia di sicurezza, in particolare per la prevenzione incendi nei luoghi di lavoro emanati nell'autunno 2021 dai Ministeri dell'interno e del Lavoro . Si tratta di
- DM 01 settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25/09/2021; Il decreto è entrato in vigore lo scorso 25 settembre, tuttavia, con DM 15 settembre 2022 (G.U. n. 224 del 25 settembre 2022), è stato prorogato al settembre 2023 l'obbligo di qualificazione per i manutentori di impianti ed attrezzature antincendio.
- DM 02 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 04/10/2021, che entra in vigore il 04 ottobre 2022.
- DM 03 settembre 2021 recante : “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.“, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29/10/2021. Il DM con lo specifico allegato operativo sarà in vigore dal 29 ottobre 2022.
Decreti sulla prevenzione antincendio
Vediamo alcuni dettagli sui contenuti dei tre provvedimenti
Il decreto del 1 settembre obbliga all'intervento di tecnici qualificati secondo nuove modalitaà per la manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature (come da allegato II al decreto stesso) ma la norma è stata inviata al 25 settembre 2023. E' già in vigore dal 25 settembre di quest'anno l'obbligo di esecuzione e registrazione di tali interventi secondo le disposizioni legislative e la regola d'arte, in accordo alle norme tecniche (Iso, Iec, En, Cei, Uni).
Il decreto del 2 settembre in vigore da oggi 4 ottobre prevede:
l'obbligo di adeguata informazione e formazione dei lavoratori sui rischi di incendio,e
stabilisce i criteri per la gestione delle misure di sicurezza antincendio con particolare riferimento alle attività che vi si svolgono .
Ad esempio
- nei luoghi di lavoro con almeno dieci lavoratori ,
- in quelli aperti al pubblico con possibile presenza di almeno 50 persone e
- in quelli che rientrano nell'allegato I al Dpr 151/2011,
deve essere adottato un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza e antincendio in emergenza, e indicati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione .
Con riguardo al decreto del 3 settembre 2021 che entra in vigore il 29 ottobre p.v. , l'applicazione dell'obbligo di progettazione e valutazione rischi riguarda tutti i luoghi di lavoro tranne i cantieri temporanei o mobili come definiti dal titolo IV del testo unico. Nell'allegato vengono specificate le modalità per la valutazione del rischio e gli elementi minimi di cui il documento deve essere composto (-l'individuazione dei pericoli d'incendio;a descrizione del contesto e dell'ambiente, quantità e tipologia degli occupanti e dei beni esposti ; valuazione delle conseguenze degli incendi e di eventuale rischio da esplosione, ove richiesta).
Sono forniti inoltre i criteri utilizzabili per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio.
Allegati: -
Indennizzi INAIL danno biologico 2022
Il decreto del ministero del lavoro n. 143 2022 che fissa la rivalutazione degli indennizzi per danno biologico riconosciute dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a decorrere dal 1 luglio 2022 e stato pubblicato ad agosto 2022.
Il 16 settembre INAIL ha pubblicato la propria circolare di istruzioni, n. 35-2022. QUI IL TESTO
A seguito delle rilevazioni ISTAT e delle valutazioni della deliberazione del consiglio di amministrazione INAIL la rivalutazione delle prestazioni economiche è fissata al 1,9% .
Indennizzo danno biologico cos'è
l'indennizzo INAIL per danno biologico è una prestazione economica riconosciuta per gli infortuni e le malattie professionali che hanno causato un grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 16% ed il 100%, in vigore dal 2000.
L'erogazione decorre dal giorno successivo alla guarigione clinica.
L'importo viene stabilito in relazione al grado di menomazione e comprende
- una quota che indennizza il danno biologico provocato dall’infortunio o dalla malattia professionale, commisurata solo alla percentuale di menomazione accertata. L’importo è fissato secondo la “Tabella indennizzo danno biologico in rendita” di cui al d.m. 12 luglio 2000
- una quota per le conseguenze della menomazione sulla capacità dell’infortunato/affetto da malattia professionale di produrre reddito con il lavoro, commisurata al grado accertato e a una percentuale della retribuzione percepita dall’assicurato calcolata sulla base del coefficiente indicato nella “Tabella dei coefficienti” di cui al citato d.m..
Per la quota di rendita prevista quale indennizzo del danno biologico, la legge di stabilità 2016 ha introdotto, con effetto dall'anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la rivalutazione dei relativi importi.
Si ricorda che la rendita è soggetta a revisione nelle scadenze previste dalla legge entro il limite di:
- 10 anni dalla data di decorrenza della rendita da infortunio e di
- 15 anni dalla data di decorrenza della rendita da malattia professionale
e puo comportare l’aumento/diminuzione/cessazione della stessa, ovvero il riconoscimento dell’indennizzo in capitale.
Solo per i lavoratori agricoli è prevista la possibilità di riscatto in misura totale o parziale:
- per intero, se trascorsi almeno due anni dalla liquidazione della rendita, a specifiche condizioni, e per investimenti e miglioramenti della propria attività, il grado di menomazione risulti pari o superiore al 35%, e i postumi non siano suscettibili di modificazioni
- in misura non superiore alla metà dell’indennizzo, se trascorsi almeno due anni dalla liquidazione della rendita, a specifiche condizioni, e per investimenti e miglioramenti della propria attività, e i postumi siano suscettibili di modificazioni.
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Rivalutazione retribuzioni per premi INAIL dal 1° luglio 2022
L’Inail, con circolare n. 33 del 2 settembre 2022, pubblicata ieri , ha aggiornato i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi, da variare secondo la rivalutazione delle rendite, riportati nella circolare n. 21/2022, in base al decreto del Ministro del lavoro n. 106/2022, che ha rivalutato le prestazioni economiche erogate dall’Istituto nel settore industria con decorrenza 1° luglio 2022 e ha stabilito gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di 17.780,70 euro e di 33.021,30 euro.
In allegato alla circolare viene fornito un riepilogo dedelle retribuzioni convenzionali dal 2013 al 2022.
Vediamo indicazioni di maggior interesse fornite dalla circolare QUI IL TESTO
Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita
detenuti e internati;
allievi dei corsi di istruzione professionale;
lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione
professionale;
giudici onorari di pace e vice procuratori onorari.
Retribuzione convenzionale
- giornaliera euro 59,27*
- mensile euro 1.481,73
*per arrotondamento del valore di euro 59,269
Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis c.c.4 dal 1° luglio 2022
Retribuzione convenzionale
- giornaliera euro 59,51*
- mensile euro 1.487,74
* per arrotondamento del valore di euro 59,5096
Compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati dal 1° luglio 2022
Minimo e massimo mensile euro 1.481,73 – euro 2.751,78
Retribuzione effettiva annua per gli sportivi professionisti dipendenti dal 1° luglio 2022
Minimo e massimo annuale euro 17.780,70 – euro 33.021,30
Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico–scientifiche o esercitazioni pratiche:
Dal 1° luglio 2022, la misura del premio annuale a persona aumenta proporzionalmente a euro 2,84 e, quindi,In ordine al periodo gennaio – ottobre 2022, in sede di regolazione dei
premi per il suddetto periodo, va applicata una integrazione di euro 0,02 rispetto al premio di euro 2,79 già richiesto.
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Detrazioni spese edilizie in dichiarazione 2022: il punto dell’Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate fa il punto sulle detrazioni relative a spese per interventi di recupero
del patrimonio edilizio, Sisma bonus, Bonus verde, Bonus facciate, Eco bonus e Superbonus.Pubblicata la Circolare del 25 luglio 2022 n. 28, che fa seguito alla circolare 24/E del 7 luglio 2022, e costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti le detrazioni pluriennali relative a:
- spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio,
- Sisma bonus,
- Bonus verde,
- Bonus facciate,
- Eco bonus
- e Superbonus,
anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato, e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.
La raccolta dei principali documenti di prassi relativi a tali spese, è il frutto del lavoro svolto da un tavolo tecnico istituito tra l’Agenzia delle entrate e la Consulta nazionale dei CAF per elaborare un compendio comune utile:
- per gli operatori dei CAF e per i professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni presentate
- per gli stessi uffici dell’Amministrazione finanziaria nello svolgimento dell’attività di assistenza e di controllo documentale.
L’obiettivo della presente circolare è quello di offrire, in ossequio ai principi della trasparenza e soprattutto della collaborazione sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente, nell’ottica del potenziamento della tax compliance, a tutti gli operatori uno strumento unitario al fine di garantire un’applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale.
La circolare costituisce, al contempo, per tutti gli uffici dell’Amministrazione finanziaria, una guida che orienta in maniera altrettanto uniforme le attività nella fase di controllo formale delle dichiarazioni.
La raccolta tiene conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2021.
I chiarimenti forniti sono rivolti essenzialmente ai soggetti che possono utilizzare, ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi, il modello 730/2022, per ragioni di completezza espositiva, tuttavia, vengono richiamati altri soggetti che, seppur beneficiari delle agevolazioni fiscali, non possono utilizzare il predetto modello 730/2022.
Allegati: -
Stato di attuazione del PNRR: traguardi e obiettivi nel dossier della Camera
Pubblicato il dossier del Servizio studi della Camera dei deputati, aggiornato all'11 aprile 2023, sullo stato di attuazione del PNRR.
Nel Dossier che qui alleghiamo, viene infatti proposta una tabella che illustra lo stato di attuazione degli investimenti e delle riforme previsti nel PNRR per i quali sono previsti traguardi ed obiettivi da conseguire entro il 30 giugno 2023.
Nel primo semestre 2023 sono previsti 27 interventi, 8 inerenti a 91 Riforme e 19 relativi ad altrettanti Investimenti.
Dei 27 traguardi e obiettivi, più in dettaglio, 15 riguardano interventi da concludersi entro il 30 giugno 2023, mentre 12 afferiscono a interventi da realizzare entro il 31 marzo 2023.
I traguardi e obiettivi da conseguire nel primo semestre 2023, unitamente alle Riforme e agli Investimenti cui afferiscono, sono così ripartiti tra le 6 Missioni nelle quali il PNRR italiano si articola:
I 45 traguardi e obiettivi da conseguire nel primo semestre 2022 riguardano le seguenti Missioni:
- Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
- Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica
- Missione 4 – Istruzione e ricerca
- Missione 5 – Inclusione e coesione
- Missione 6 – Salute
La tabella è composta da cinque colonne:
- la prima colonna (“Investimento/Riforma”) riporta la denominazione dell’intervento (investimento o riforma) e indica la Missione e la Componente in cui esso si colloca all’interno del PNRR;
- la seconda colonna (“Amministrazione titolare”) indica l’amministrazione titolare dell’intervento;
- la terza colonna (“Intervento”) espone, in modo sintetico, i contenuti e le caratteristiche dell’intervento, nonché le sue finalità complessive;
- la quarta colonna (“Traguardo/Obiettivo”) indica i traguardi e gli obiettivi da conseguire entro il 30 giugno 2022, descrivendone brevemente gli elementi essenziali. Sono riportati, inoltre, eventuali elementi relativi a traguardi/obiettivi il cui conseguimento era previsto, nell’ambito del medesimo intervento, nei semestri precedenti;
- la quinta colonna (“Attuazione”) fornisce informazioni sui
provvedimenti attuativi adottati, riconducibili ai vari traguardi/obiettivi,
reperibili (alla data dell’11 aprile 2023) dalla Gazzetta ufficiale, dal sito
internet italiadomani.gov.it e dai siti istituzionali del Governo e dei
Ministeri, nonché dalle relazioni della Corte dei conti sullo stato di
attuazione del Piano.
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Reversibilità pensione al nipote maggiorenne disabile: Testo Corte Cost. 88-2022
La Corte costituzionale ha affermato nella sentenza n. 88 del 5 aprile 2022 (QUI IL TESTO INTEGRALE) che la pensione di reversibilità spetta anche agli eredi maggiorenni inabili al lavoro a carico del soggetto deceduto. Nello specifico si stabilisce l'illegittimità costituzionale dell'art 38 del DPR 818 1957 nella parte di cui esclude tale ipotesi.
Il caso era stato sollevato dalla Cassazione sezione lavoro per il caso in cui il giudice di appello aveva negato la pensione di reversibilità alla nipote maggiorenne ma totalmente incapace di intendere e di volere, che viveva a carico del nonno, prima della sua morte, in quanto orfana dei genitori.
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 3847 del 2018, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda del tutore rilevando che " il disposto dell’art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, come sostituito dalla legge 4 aprile 1952, n. 218 e successivamente dalla legge 21 luglio 1965, prevede che la pensione di reversibilità spetta al coniuge e ai figli superstiti minorenni e di qualunque età inabili, a carico del genitore al momento del decesso.
Tale norma era stata integrata poi, a seguito della sentenza C.COST n. 180 del 1999 , assicurando il diritto anche ai nipoti minori conviventi a carico, ma non ai nipoti maggiorenni .
Nel caso di specie la maggiore età della nipote escludeva, quindi, ad avviso della Corte di merito, la spettanza della pensione di reversibilità.
La sentenza della Corte Costituzionale sulla reversibilità a eredi maggiorenni inabili
La Consulta si esprime innanzitutto affermando la rilevanza della questione e osserva che la sentenza del 1999 ha sanato l'incostituzionalità della norma precedente per salvaguardare una condizione di minore capacita che è comune ai soggetti minorenni come ai soggetti incapaci di intendere e di volere.
Inoltre secondo la Consulta, se il legame sotteso al rapporto tra nonno e nipote minorenne, come presupposto per l’accesso al trattamento pensionistico di reversibilità, deve essere ritenuto meritevole di tutela, analoga valutazione collegata al fondamento solidaristico della pensione di reversibilità , riguarda anche il legame familiare tra l’ascendente e il nipote, maggiore di età, orfano e inabile al lavoro.
È illogico, e ingiustamente discriminatorio, dice la Corte, che i soli nipoti orfani maggiorenni e inabili al lavoro viventi a carico del de cuius siano esclusi dal godimento del trattamento pensionistico, pur versando in una condizione di bisogno e di fragilità particolarmente accentuata; infatti ad essi è riconosciuto il medesimo trattamento di reversibilità in caso di sopravvivenza ai genitori, proprio perché non in grado di procurarsi un reddito per la predetta condizione.
Deve, in conclusione, essere dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 38 del d.P.R. n. 818 del 1957, per violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui non include tra i destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati.
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CCNL colf e badanti 2020: ecco il testo in pdf
Il giorno 8 settembre 2020 è stato siglato il rinnovo del CCNL del lavoro domestico (scaduto nel 2016), che si applicherà a circa 860.000 lavoratori regolari del settore mentre sono in corso di regolarizzazione altri 175mila lavoratori con la sanatoria prevista per il lavoro agricolo e domestico dal Decreto Rilancio.ll contratto si applica agli assistenti familiari (colf, badanti, babysitter ed altri profili professionali di cui al presente CCNL), anche di nazionalità non italiana o apolidi, comunque retribuiti, addetti al funzionamento della vita familiare e delle convivenze familiarmente strutturate, tenuto conto di alcune fondamentali caratteristiche del rapporto.
Di seguito l'indice dei contenuti
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO SULLA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO.
Decorrenza 1° Ottobre 2020 – Scadenza 31 dicembre 2022.Art. 1 Sfera di applicazioneArt. 2 Inscindibilità della presente regolamentazioneArt. 3 Condizioni di miglior favoreArt. 4 Documenti di lavoroArt. 5 AssunzioneArt. 6 Contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione)Art. 7 Assunzione a tempo determinatoArt. 8 Lavoro ripartitoArt. 9 Inquadramento dei lavoratoriArt. 10 Discontinue prestazioni notturne di cura alla personaArt. 11 Prestazioni esclusivamente di attesaArt. 12 Periodo di provaArt. 13 Riposo settimanaleArt. 14 Orario di lavoroArt. 15 Lavoro straordinarioArt. 16 Festività nazionali ed infrasettimanaliArt. 17 FerieArt. 18 Sospensioni di lavoro extraferialiArt. 19 PermessiArt. 20 Permessi per formazione professionaleArt. 21 Congedo per le donne vittime di violenza di genereArt. 22 AssenzeArt. 23 Diritto allo studioArt. 24 MatrimonioArt. 25 Tutela delle lavoratrici madriArt. 26 Tutela del lavoro minorileArt. 27 MalattiaArt. 28 Tutela delle condizioni di lavoroArt. 29 Infortunio sul lavoro e malattia professionaleArt. 30 Tutele previdenzialiArt. 31 Servizio militare e richiamo alle armiArt. 32 TrasferimentiArt. 33 TrasferteArt. 34 Retribuzione e prospetto pagaArt. 35 Minimi retributiviArt. 36 Vitto e alloggioArt. 37 Scatti di anzianitàArt. 38 Variazione periodica dei minimi contributivi e dei valori convenzionali del vitto e dell'alloggioArt. 39 Tredicesima mensilitàArt. 40 Risoluzione del rapporto di lavoro e preavvisoArt. 41 Trattamento di fine rapporto (T.F.R.)Art. 42 Indennità in caso di morteArt. 43 Permessi sindacaliArt. 44 Interpretazione del ContrattoArt. 45 Commissione nazionale per l'aggiornamento retributivoArt. 46 Commissione paritetica nazionaleArt. 47 Commissioni territoriali di conciliazioneArt. 48 Ente bilaterale EbincolfArt. 49 Contrattazione di secondo livelloArt. 50 Cas.Sa.ColfArt. 51 Fondo ColfArt. 52 Previdenza complementareArt. 53 Contributi di assistenza contrattualeArt. 54 Decorrenza e durataChiarimenti a verbaleAllegati: