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Pensioni e indennità INPS 2023: tabelle e istruzioni
Con la circolare 135 pubblicata il 22 dicembre 2022 Inps comunica di aver concluso le attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nel 2023.
Vengono descritte le attività e fornite le tabelle degli importi, sulla base del decreto 10 novembre 2022, emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, recante “Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2023. Valore della percentuale di variazione – anno 2022. Valore definitivo della percentuale di variazione – anno 2021” (Allegato n. 1).
Rivalutazione pensioni 2023 provvisoria
Il decreto ha previsto che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 è determinata in misura pari a +7,3% dal 1° gennaio 2023, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.
Va tenuto conto che la legge di bilancio in corso di approvazione sta definendo alcune variazioni sulle percentuali di rivalutazione degli assegni pensionistici fino a 4 volte il minimo .
Al momento l'istituto ha attribuito la rivalutazione in misura pari al 100% a tutti i beneficiari e provvederà al conguaglio con la prima rata di pensione successiva all'approvazione delle nuove norme.
La circolare ricorda anche che la rivalutazione viene attribuita sulla base del cosiddetto cumulo perequativo, considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate dall’INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario Centrale.
Di seguito gli importi delle principali prestazioni INPS 2023. Qui le tabelle complete.
pensioni e prestazioni INPS 2023 assegno per l’assistenza personale e continuativa per inabilità: 585,51 € trattamento minimo di pensione
lavoratori dipendenti e autonomi:563,74 € Assegni vitalizi 321,36 € pensione sociale 414,76 €
Assegno sociale 503,27 €
limite reddituale personale per l'assegno di invalidià e assegno sociale 17.920,00 €
prestazioni per invalidità civile - 313,91 € invalidi
- 217,64 € ciechi parziali
- 339,48 € ciechi assoluti
Riportiamo di seguito l'indice completo della circolare:
Premessa
1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali
1.1 Indice di rivalutazione definitivo per l’anno 2022
1.2 Indice di rivalutazione provvisorio per l’anno 2023
1.3 Modalità di attribuzione della rivalutazione provvisoria 2023
2. Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n. 206/2004, e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice)
3. Prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio
3.1 Pensioni sociali e assegni sociali
3.2 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-INVCIV)
3.3 Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni pubbliche
4. Tabelle
5 Requisiti anagrafici
6. Gestione fiscale
6.1 Conguagli fiscali a consuntivo
6.2 Addizionali all’IRPEF
6.3 Esenzione di 1.000 euro per i superstiti orfani
7. Pensioni della Gestione privata
7.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario
7.2 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti
7.2.1 Scadenza del penultimo contitolare nel 2023
7.2.2 Pensioni con tutti i contitolari scaduti
7.3 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia
7.4 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria
7.5 Impostazione del codice di ricostituzione d'ufficio
7.6 Pensioni rinnovate con importo pari a zero
8. Pensioni della Gestione pubblica
8.1 Modalità di attribuzione dell’indennità integrativa speciale
8.2 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario
8.3 Esenzione fiscale per le vittime del dovere
8.4 Detassazione in applicazione di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali
9. Prestazioni assistenziali
9.1 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria
9.2 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie
9.3 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale
10. Prestazioni di accompagnamento a pensione
10.1 Azzeramento delle prestazioni in scadenza nel 2023
11. Periodicità e date di pagamento
11.1 Calendario di pagamento
11.2 Pagamenti annuali e semestrali
12. Certificato di pensione per l’anno 2023.
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INAIL revisione premi speciali 2023: circolare e modelli
Con la circolare n. 45 del 16 dicembre 2022 INAIL ha fornito le istruzioni operative per l’assicurazione di alcune categorie di lavoratori a decorrere dal 1° gennaio 2023, a seguito del decreto interministeriale del 6.9.2022 che ha ampliato la revisione dei premi per alcune categorie finora escluse che vengono ricondotte al regime ordinario mentre per alcuni premi speciali è stata aggiornata solo la misura e per altri è stata confermata la vigente misura, fermo restando l’adeguamento al limite minimo di retribuzione giornaliera .
Le principali novità sono le seguenti:
- è assoggettata al regime assicurativo ordinario, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori, pescatori della piccola pesca soci di cooperative e degli addetti ai frantoi;
- è attuata con il premio ordinario l’assicurazione per i componenti del nucleo artigiano (titolare, familiari coadiuvanti, soci) che svolgono l’attività di frangitura e spremitura delle olive per la durata della campagna olearia (e quindi con carattere di stagionalità);
- è stato revisionato il premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne;
- è stato revisionato il premio speciale unitario per l’assicurazione degli allievi IeFP;
- sono state confermate le misure dei premi speciali unitari per l’assicurazione dei soggetti impegnati in attività di volontariato a fini di utilità sociale e in lavori di pubblica utilità con oneri assicurativi a carico del Fondo e dei percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC);
- è stato abolito il premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei candidati all’emigrazione sottoposti a prove d’arte prima dell’espatrio.
Con la circolare sono chiariti gli adempimenti a carico dei datori di lavoro e sono forniti i modelli di denuncia di infortunio e di malattia professionale ( vedi sotto).
Inoltre si specifica che:
- i datori di lavoro a cui si applica il passaggio a premio ordinario continuano, fino alla ricezione del certificato di variazione del rapporto assicurativo, a indicare provvisoriamente nelle denunce lo stesso numero di posizione assicurativa territoriale e lo stesso tipo polizza (polizza speciale facchini, barrocciai vetturini ippotrasportatori e pescatori) già attribuito per l’assicurazione dei lavoratori interessati.
- Successivamente alla ricezione del certificato di variazione del rapporto assicurativo i datori di lavoro devono indicare nelle denunce il numero di posizione assicurativa territoriale, il tipo polizza dipendenti, il settore attività e la voce di tariffa comunicati con il predetto certificato di variazione.
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Il Decreto aiuti Ter 2022 è legge: pubblicato in GU il testo coordinato
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2022, la Legge del 17.11.2022 n. 175 di conversione del Decreto Aiuti Ter (DL del 23.09.2022 n. 144), recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Scarica il Testo decreto Aiuti ter n. 144/2022 coordinato con la legge di conversione, all'interno del quale le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi (ri pubblicato corredato delle relative note, restano invariati il valore e l’efficacia).
Vediamo in breve sintesi alcune delle misure previste a sostegno di imprese e famiglie.
Credito d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale
Anche per i mesi di ottobre e novembre 2022 vengono previsti crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas a favore delle imprese, in particolare, si stabilisce:
- per le imprese energivore aumento del credito d’imposta dal 25% al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, se l’aumento del costo unitario medio del kWh del terzo trimestre 2022 supera di almeno il 30% il corrispondente valore del terzo trimestre 2019; l’agevolazione è riconosciuta anche alle imprese energivore che producono e autoconsumano energia elettrica;
- per le imprese non energivore aumento del credito d’imposta dal 15% al 30% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, se l’aumento del costo unitario medio del kWh del terzo trimestre 2022 supera di almeno il 30% il corrispondente valore del terzo trimestre 2019;
- sempre per le imprese non energivore si stempera il requisito tecnico relativo alla potenza disponibile: per i consumi relativi ai mesi di ottobre e novembre è sufficiente disporre di un contatore di potenza pari o superiore a 4,5 kWh, contro i 16,5 kWh stabiliti precedentemente;
- per le imprese gasivore e non gasivore aumento del credito dal 25% al 40 per cento per i consumi non termoelettrici di ottobre e novembre 2020.
Credito d'imposta acquisto carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca
Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell’aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
Il contributo è riconosciuto anche alle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alla spesa sostenuta nel quarto trimestre solare dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.
Contributo energia e gas per cinema, teatri e istituti e luoghi della cultura
Al fine di mitigare gli effetti dell’aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e istituti e luoghi della cultura vengono stanziati 40 milioni di euro per l’anno 2022. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse.
Sostegno del reddito per i lavoratori autonomi
L’indennità una tantum di 200,00 euro prevista per dipendenti, pensionati lavoratori autonomi e professionisti (articol1 31- 33 del DL 17 maggio 2022, n. 50), viene incrementata di 150,00 euro a condizione che, nel periodo d’imposta 2021, i soggetti destinatari della predetta indennità abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
Proroga riversamento credito d'imposta R&S
L’articolo 38, interamente sostituito in sede referente, proroga i termini previsti per regolarizzare, senza addebito di sanzioni ed interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta previsto per investimenti in attività di ricerca e sviluppo.
Slitta al 31 ottobre 2023 (in luogo del 30 settembre) il termine ultimo per trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’istanza per accedere al riversamento spontaneo del credito d’imposta sulla ricerca e sviluppo indebitamente fruito.
Il versamento dell’importo del credito indebitamente utilizzato in compensazione, indicato nella comunicazione inviata all’Agenzia delle entrate può essere effettuato:
- in un'unica soluzione, entro il 16 dicembre 2023,
- ovvero in tre rate di pari importo, di cui:
- la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2023,
- la seconda e la terza (per le quali sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2023, gli interessi calcolati al tasso legale) rispettivamente entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025.
Per approfondire leggi anche Credito imposta Ricerca e Sviluppo: riversamento e verifica indicatori di anomalia
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Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro: novità 2022
Entrano in vigore in questi giorni tre decreti in materia di sicurezza, in particolare per la prevenzione incendi nei luoghi di lavoro emanati nell'autunno 2021 dai Ministeri dell'interno e del Lavoro . Si tratta di
- DM 01 settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25/09/2021; Il decreto è entrato in vigore lo scorso 25 settembre, tuttavia, con DM 15 settembre 2022 (G.U. n. 224 del 25 settembre 2022), è stato prorogato al settembre 2023 l'obbligo di qualificazione per i manutentori di impianti ed attrezzature antincendio.
- DM 02 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 04/10/2021, che entra in vigore il 04 ottobre 2022.
- DM 03 settembre 2021 recante : “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.“, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29/10/2021. Il DM con lo specifico allegato operativo sarà in vigore dal 29 ottobre 2022.
Decreti sulla prevenzione antincendio
Vediamo alcuni dettagli sui contenuti dei tre provvedimenti
Il decreto del 1 settembre obbliga all'intervento di tecnici qualificati secondo nuove modalitaà per la manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature (come da allegato II al decreto stesso) ma la norma è stata inviata al 25 settembre 2023. E' già in vigore dal 25 settembre di quest'anno l'obbligo di esecuzione e registrazione di tali interventi secondo le disposizioni legislative e la regola d'arte, in accordo alle norme tecniche (Iso, Iec, En, Cei, Uni).
Il decreto del 2 settembre in vigore da oggi 4 ottobre prevede:
l'obbligo di adeguata informazione e formazione dei lavoratori sui rischi di incendio,e
stabilisce i criteri per la gestione delle misure di sicurezza antincendio con particolare riferimento alle attività che vi si svolgono .
Ad esempio
- nei luoghi di lavoro con almeno dieci lavoratori ,
- in quelli aperti al pubblico con possibile presenza di almeno 50 persone e
- in quelli che rientrano nell'allegato I al Dpr 151/2011,
deve essere adottato un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza e antincendio in emergenza, e indicati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione .
Con riguardo al decreto del 3 settembre 2021 che entra in vigore il 29 ottobre p.v. , l'applicazione dell'obbligo di progettazione e valutazione rischi riguarda tutti i luoghi di lavoro tranne i cantieri temporanei o mobili come definiti dal titolo IV del testo unico. Nell'allegato vengono specificate le modalità per la valutazione del rischio e gli elementi minimi di cui il documento deve essere composto (-l'individuazione dei pericoli d'incendio;a descrizione del contesto e dell'ambiente, quantità e tipologia degli occupanti e dei beni esposti ; valuazione delle conseguenze degli incendi e di eventuale rischio da esplosione, ove richiesta).
Sono forniti inoltre i criteri utilizzabili per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio.
Allegati: -
Sharing economy: la proposta di legge in Italia
Pubblichiamo il testo della proposta di legge, atto N. 3564, sulla disciplina delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi e disposizioni per la promozione dell'economia della condivisione.
La proposta di legge si compone di 12 articoli, e ha come finalità quella di promuovere l'economia della condivisione e le forme di consumo consapevole. Tra gli obiettivi specifici coerenti con la finalità generale sopra indicata la proposta di legge individua:
- la razionalizzazione delle risorse l'incremento dell'efficienza e della disponibilità di beni, servizi e infrastrutture, anche nella P.A.;
- il contrasto degli sprechi e la riduzione dei costi;
- la partecipazione attiva dei cittadini alla costruzione di comunità resilienti in cui si sviluppano relazioni che abbiano come obiettivo l'interesse generale comune o la cura dei beni comuni;
- nuove opportunità di crescita, occupazione e imprenditorialità basate su un modello di sviluppo economico, ambientale e sociale sostenibile;
- l'innovazione tecnologica e digitale.
Si prevede inoltre che, per il conseguimento degli obiettivi sopra indicati sia disciplinata l'attività delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi operanti su mercati a due versanti.
I mercati a due versanti si connotano in quanto vi è un una piattaforma, gestita da un operatore terzo, che
Allegati:
costituisce un collegamento fisico e virtuale fra due gruppi interdipendenti di soggetti (i due "versanti" del mercato) e grazie alla quale i soggetti interagiscono per conseguire reciproche utilità. -
Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito
Pubblichiamo il testo della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del nord per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito (Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15/11/1990) in vigore dal 31 dicembre 1990.Allegati: