• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Nuovo DL Energia: investimenti su rinnovabili e sostegno a imprese gasivore-energivore

    Pubblicato in GU del n. 287 del 09.12.2023 il nuovo Decreto Energia (Decreto legge del 09.12.2023 n. 181) approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, lo scorso  27 novembre, un nuovo decreto legge che introduce disposizioni urgenti per:

    • la sicurezza energetica del Paese, 
    • la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, 
    • il sostegno alle imprese a forte consumo di energia.

    Scarica il testo del Decreto Legge del 09.12.2023 n. 181

    Il testo opera una riforma delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (cosiddette energivore), in modo da adeguare la disciplina nazionale a quella europea in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022.

    Vediamo brevemente alcune delle misure previste a sostegno delle imprese così come esposte nelle Slide di presentazione del MASE.

    Sostegno alle imprese gasivore ed energivore

    Nuovi incentivi alle aziende energivore per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili
    Le imprese a forte consumo di energia elettrica come quelle della chimica, del vetro e del tessile (circa 3.800) vengono incentivate a installare impianti a fonti rinnovabili: il GSE potrà, per i primi tre anni, anticipare gli effetti della realizzazione di questi impianti, garantendo energia rinnovabile ad un prezzo in linea con i costi della tecnologia: l’energia anticipata potrà essere restituita nei successivi 20 anni.

    Gas a prezzo vantaggioso per le aziende gasivore e nuovi titoli per la coltivazione di idrocarburi
    Per realtà come quelle della siderurgia, della carta e del vetro (circa 1000), sarà possibile acquistare gas a un prezzo vantaggioso, da imprese che lo estrarranno sul territorio nazionale, grazie alla coltivazione di nuove concessioni. Verranno rilasciati nuovi titoli per la coltivazione di idrocarburi, a fronte dell’impegno di cedere quantitativi di gas al GSE, che lo fornirà prioritariamente alle imprese gasivore.

  • Contribuenti minimi

    Contribuenti in regime forfetario: tutti i chiarimenti dell’Agenzia

    Pubblicata la Circolare del 5 dicembre 2023 n. 32 con tutti i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate sul regime forfettario.

    Dopo una sintesi delle caratteristiche relative alla disciplina del regime forfetario, vengono forniti chiarimenti sulle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023 concernenti le condizioni di accesso, permanenza e cessazione dal regime.

    Ricordiamo che l’articolo 1, comma 54, della legge di Bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197), ha modificato la disciplina del regime fiscale agevolato (regime forfetario), recata dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (di seguito, “legge di stabilità 2015”), in particolare:

    • è stata innalzata da 65.000 euro a 85.000 euro la soglia massima di ricavi conseguiti o di compensi percepiti nell’anno precedente – di cui all’articolo 1, comma 543, della legge di stabilità 2015 – per poter applicare il regime;
    • le cause di cessazione del regime, di cui all’articolo 1, comma 714, della legge di stabilità 2015, vengono integrate di una fattispecie che, diversamente dalle altre, comporta la fuoriuscita dal regime già a decorrere dall’anno stesso in cui questa si manifesta, si tratta del superamento in corso d’anno della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti.

    Nell’ultimo paragrafo della circolare, infine, viene fornita risposta ad alcuni quesiti posti dagli operatori in relazione alle citate modifiche normative.

    Per le parti non oggetto di esame della presente circolare si rinvia ai chiarimenti forniti con i precedenti documenti di prassi in materia, in quanto compatibili con il vigente quadro normativo (si vedano, tra le altre, la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019 e la circolare n. 10/E del 4 aprile 2016).

    Superamento soglia 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti: come emettere fattura

    Come previsto dalla disciplina del regime agevolato, in caso di superamento in corso d’anno della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti, è dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

    L'Agenzia delle Entrate chiarisce che il dato testuale della locuzione «a partire dalle operazioni effettuate» deve essere interpretato nel senso che l’applicazione del regime ordinario IVA interessa l’operazione il cui incasso comporta il superamento del limite, anche se la relativa fattura è stata emessa in costanza di regime forfetario, e le operazioni fatturate successivamente all’incasso che ha comportato il superamento del limite dei 100.000 euro.

    A titolo esemplificativo, quindi, se il contribuente forfetario ha conseguito in corso d’anno un volume di ricavi o compensi pari a 90.000 euro, nel momento in cui effettua un’operazione del valore imponibile di 20.000 euro, incassandone contestualmente il corrispettivo, deve emettere la relativa fattura applicando l’IVA sul medesimo valore di 20.000 euro.

    Coerentemente con l’orientamento della giurisprudenza unionale, non si condivide, invece, l’ipotesi di “scindere” il corrispettivo oggetto di fatturazione, non assoggettando ad IVA l’operazione fino all’importo che concorre al raggiungimento della soglia di 100.000 euro. 

    La Corte di Giustizia dell’Unione europea, peraltro, ha affermato che, se la finalità del regime di esonero dall’IVA è quella di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle piccole imprese e dell’amministrazione finanziaria, tale obiettivo non sarebbe perseguibile qualora si rendesse necessario effettuare artificiosi calcoli separati in relazione alla medesima operazione.

    Allegati:
  • Stranieri in Italia

    Decreto Immigrazione e Sicurezza 133/2023 convertito in legge

    E' stata pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale  del 4 dicembre 2023 la legge di conversione n. 176 2023 del 1 dicembre 2023, del decreto legge n. 133   intitolato  "Disposizioni  urgenti  in  materia  di  immigrazione   e   protezione internazionale, nonche' per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalita' del Ministero dell'interno".

    Le  misure previste dispongono in generale criteri più stringenti per l'accoglimento delle domande di protezione internazionale,  modifiche alla modalità di accoglienza di minori non accompagnati  e alle procedure di espulsione per i cittadini destinatari di misure di sicurezza.

    Qui il testo coordinato del Decreto legge con le modifiche della legge di conversione.

    Le novità del decreto Immigrazione e Sicurezza

    PROTEZIONE INTERNAZIONALE 

    Il decreto modifica la procedura  di trattazione della richiesta di una domanda di protezione internazionale “reiterata” (cioè successiva rispetto ad una prima domanda di protezione  presentata e già rigettata definitivamente E che viene presentata e nella fase di “concreta” esecuzione di allontanamento dal territorio nazionale). Si affida al  Questore, sentito il Presidente della Commissione territoriale la competenza e si prevede che la presentazione della richiesta non interrompa la procedura di allontanamento , salvo che il questore rilevi nuovi elementi.

    Per i casi di allontanamento volontario e  ingiustificato del richiedente dalle strutture di accoglienza si prevede  la sospensione dell’esame della domanda e la possibilità di richiederne la riapertura, per una sola volta, entro 12 mesi. Inoltre, si riduce da 12 a 9 mesi la sospensione della possibilità di espulsione. 

    ACCOGLIENZA MINORI NON ACCOMPAGNATI E DONNE

    Per i minori stranieri non accompagnati, si prevede che, dopo una prima accoglienza in strutture governative  siano accolti nella rete dei centri del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI).Qualora l’accoglienza non possa essere assicurata dal Comune, essa è disposta dal Prefetto attraverso l’attivazione di  strutture temporanee esclusivamente dedicate ai MSNA. Per soggetti che in  prima analisi appaiano di età superiore ai sedici anni   può essere disposta,  in assenza di alternative e  per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, l'accoglienza in una specifica sezione di  centri e strutture non  riservati ai minori.

    In tema di conversione dei permessi di soggiorno  anche per i minori stranieri non accompagnati   si affida la verifica dei requisiti per il rilascio del  permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai consulenti del lavoro e  alle organizzazioni  dei  datori di lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano  nazionale.

    Si stabilisce l’accesso nelle strutture del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) a tutte le donne (non più solo a quelle in stato di gravidanza), in quanto considerate in ogni caso quali soggetti di particolare vulnerabilità.

    PROCEDURE DI ESPULSIONE 

    Si rende maggiormente chiara ed effettiva la procedura per l’espulsione dei cittadini extra-UE soggiornanti di lungo periodo in Italia, nei casi in cui sia destinatario di misure di sicurezza diverse dalla detenzione in carcere.

  • Senza categoria

    Decreto proroghe 2023 convertito in legge

    Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge del 27.11.2023 n. 170 di conversione, con modificazioni, del Decreto legge del 29.09.2023 n. 132 che introduce disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.

    Scarica il testo del Decreto legge del 29.09.2023 n. 132 coordinato con le modifiche apportate. 

    Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi, per facilità di lettura.

    Sono diverse le proroghe delle scadenze contenute nel testo del nuovo provvedimento, vediamo quali.

    • riaperti i  termini del ravvedimento speciale: possibilità di regolarizzare la posizione dei contribuenti mediante versamento in un'unica soluzione del dovuto, entro il 20 dicembre 2023, nonché la rimozione di eventuali regolarità e omissioni entro la medesima data.  
    • proroga al 31 dicembre 2023 della possibilità di richiedere l’accesso alle garanzie statali per l’acquisto della prima casa, estese fino all’80% del capitale, a favore di giovani di età inferiore a 36 anni e giovani coppie con ISEE non superiore a 40 mila euro annui;
    • proroga al 15 novembre 2023 (in luogo del 30 settembre 2023) del termine per il versamento dell’imposta sostitutiva (stabilita nella misura del 14%) e del primo versamento rateizzato, sul reddito derivante dalle cripto-attività;
    • I versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, dovuti dai soggetti che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nel medesimo periodo, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, si considerano tempestivi se effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, in un’ unica soluzione entro il 31 ottobre 2023.
    • proroga al 30 novembre 2023 del termine per perfezionare le operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni (immobili e mobili registrati) non strumentali ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali. Inoltre, prevede la rimodulazione del versamento di tale imposta sostitutiva che dovrà essere effettuato in unica soluzione entro la stessa data del 30 novembre 2023;
    • differimento al 15 ottobre 2023 del termine di decadenza entro il quale il risparmiatore avente diritto all’indennizzo (FIR) deve comunicare l’eventuale variazione del codice IBAN già indicato ai fini dell’accredito;
    • anticipato, dal 31 dicembre 2023 al 16 novembre 2023, il termine entro il quale le imprese energivore, gasivore, e non, possono usufruire, tramite compensazione o cessione, del credito di imposta per la spesa sostenuta per l’acquisto dell’energia elettrica o del gas, in relazione al primo trimestre 2023 e al secondo trimestre 2023;
    • prorogato, dal 1° ottobre al 1° dicembre 2023, la vigenza in carica dei componenti della Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE), operante presso l’AIFA;
    • proroga, dal 7 ottobre al 7 dicembre 2023, il termine per il completamento dei lavori relativi alle candidature per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) dei professori universitari di prima e seconda fascia;
    • fino al 31 dicembre 2023 è autorizzata la spesa di 55,6 milioni di euro al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico.

    Allegati:
  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Versamento secondo acconto delle imposte sui redditi prorogato a gennaio 2024

    Pubblicata la Circolare del 09.11.2023 n. 31 con i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul differimento al 16 gennaio 2024 del versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, per le persone fisiche con ricavi o compensi 2022 non superiori a 170.000 euro.

    Ricordiamo che il c.d. “decreto Anticipi”, ha stabilito che, solo periodo d’imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente (quindi 2022) dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro, possono effettuare il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, modello “Redditi persone fisiche 2023” (Redditi PF 2023), con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL:

    • entro il 16 gennaio 2024 (in luogo del 30 novembre 2023), 
    • oppure in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2024, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

    Sono espressamente esclusi i contributi previdenziali e assistenziali, per i quali permane il termine ordinariamente previsto del 30 novembre 2023.

    Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito all’ambito applicativo del differimento in esame.

    Soggetti destinatari del rinvio

    Possono avvalersi del differimento del termine di versamento del secondo acconto, per il solo anno 2023, le persone fisiche che contestualmente:

    • siano titolari di partita IVA; 
    • abbiano dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro (indicati nel modello Redditi PF 2023); va da sé che tale requisito presuppone che i contribuenti, nel 2022, abbiano svolto un’attività d’impresa o di lavoro autonomo.

    Rientrano, quindi:

    • in via generale, le persone fisiche che siano imprenditori individuali o lavoratori autonomi;
    • l’imprenditore titolare dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria;
    • anche i contribuenti tenuti a versare in un’unica soluzione l’acconto delle imposte sui redditi, dovuto in base al modello Redditi PF 2023.

    Allegati:
  • Lavoro Dipendente

    Tabelle malattie professionali industria e agricoltura 2023

    Il Ministero del Lavoro  di concerto con il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito, alla sezione pubblicità legale ,  un decreto  interministeriale datato 10 ottobre 2023  che amplia il campo di applicazione per il riconoscimento delle malattie professionali da parte dell'Inail per i lavoratori dell'industria e dell'agricoltura. 

    Il documento  con la revisione delle tabelle è apparso poi nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2023 

    Va ricordato che l'assicurazione per le malattie professionali  obbligatoria   a carico dell'INAIL  viene riconosciuta quando la malattia è determinata da una prolungata esposizione a una delle attività comprese nelle tabelle degli allegati al Testo unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro TU 81 2008,  

    Si tratta in particolare dell'allegato 4 per l'industria  e allegato 5  per l'agricoltura 

     Il nuovo decreto ministeriale, a seguito della delibera  della Commissione scientifica  del 2 agosto 2023 ,  riepiloga  nelle  nuove tabelle : 

    •  81 malattie professionali indennizzabili nel settore dell'industria e 
    • 21 malattie professionali indennizzabili nel settore  dell'agricoltura. 

    Le tabelle  vanno utilizzate  non solo ai fini del riconoscimento del conseguente  prestazioni assicurative  lavoratore da parte dell'Inail, ma anche , preventivamente ,  da parte del medico competente  che è chiamato ad  inoltrare apposita comunicazione 

    • all'Inail, 
    • al datore di lavoro ed
    •  al lavoratore stesso  

    quando sospetta che la malattia dell'assistito abbia una origine professionale.

    L'omessa denuncia all'Inail comporta l'applicazione di un'ammenda con importo che va da 258,23 a 1.032,91 euro.  

    Le novità del decreto  sono entrate  in vigore  il 19 novembre . giorno successivo  alla pubblicazione del DM  in Gazzetta Ufficiale.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Nuova ZES unica per il Mezzogiorno dal 2024: decreto Sud convertito in legge

    Convertito in Legge n. 162 del 13 novembre 2023 (GU n. 268 del 16 novembre 2023) il Decreto Sud n. 124 del 19.09.2023 recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.

    Scarica il testo Decreto Sud n. 124 del 19.09.2023 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione.

    A partire dal 1° gennaio 2024 viene istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno, la c.d. "ZES unica", che ricomprende i territori delle regioni:

    • Abruzzo, 
    • Basilicata, 
    • Calabria, 
    • Campania, 
    • Molise, 
    • Puglia, 
    • Sicilia, 
    • Sardegna.

    Ricordiamo che per Zona economica speciale (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attivita' di sviluppo d'impresa.

    Tra le novità si prevede l'istituzione di un portale web della ZES unica che fornirà  tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica e garantirà l’accessibilità allo sportello unico digitale, S.U.D ZES.

    Le imprese che intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all’interno della ZES unica, dovranno presentare, allo  sportello unico digitale, S.U.D ZES, l’istanza, allegando la documentazione e gli eventuali elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per consentire alle amministrazioni competenti la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto.

    Credito d'imposta per investimeni nella ZES Unica per il 2024

    L'articolo 16 stabilisce che, per l'anno 2024 e fino al 2026, alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027, viene concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito.

    Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi:

    • all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, 
    • nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato

    L’agevolazione non si applica:

    • ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo,
    • alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà.

    Fermo restando il limite complessivo di spesa definito ai sensi del comma 6 del presente decreto, il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro

    Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione. 

    Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro

    Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. 

    Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. 

    Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto.

    Portale web della ZES unica

    Al fine di favorire una immediata e semplice conoscibilità della ZES unica e dei benefici connessi, è istituito il portale web della ZES unica (articolo 12).

    Funzione primaria del portale è quella di fornire tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nel quadro della ZES unica, garantendo l’accessibilità degli utenti allo sportello unico digitale ZES.

    Sportello Unico Digitale ZES – S.U.D. ZES

    L'articolo 13 prevede, dal 1° gennaio 2024 l'istituzione dello Sportello Unico Digitale ZES (S.U.D. ZES) per le attività produttive nella ZES unica per il Mezzogiorno, nella Struttura di missione per le ZES presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di sportello unico per le attività produttive (SUAP) per i procedimenti di autorizzazione unica per l’avvio di attività economiche o l’insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all’interno della ZES Unica.

    Il comma 3, modificato in sede di conversione, stabilisce che, nelle more della piena operatività del S.U.D. ZES, le domande di autorizzazione unica sono presentate:

    • per le attività nei territori delle ZES già vigenti, agli sportelli unici digitali già attivati in virtù della pertinente disciplina delle ZES; 
    • per le attività negli altri territori della ZES Unica, ai SUAP territorialmente competenti.

    Allegati: