• Concorsi e offerte di lavoro

    Portale InPa di reclutamento nella PA: in GU il decreto con le modalità di funzionamento

    Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2023, il DPCM del 3 novembre 2023 recante l'individuazione delle modalità di funzionamento del portale www.InPA.gov.it, il portale per il reclutamento del personale della PA rivolta a cittadini e Pubbliche Amministrazioni.

    L'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche avviene mediante concorsi pubblici, orientati alla massima partecipazione e alla individuazione delle competenze qualificate, che si svolgono secondo le modalità definite nel DPR 9 maggio 1994, n. 487.

    Dati richiesti in fase di registrazione

    Per la registrazione al Portale del reclutamento sono richiesti:

    • la maggiore età;
    • l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un domicilio digitale a cui ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura cui intende partecipare, ivi inclusa quella relativa all'eventuale assunzione in servizio;
    • un recapito telefonico;
    • la dichiarazione di avvenuta lettura dell'informativa sul trattamento dei dati personali.

    La registrazione al Portale del reclutamento è gratuita e può essere realizzata mediante i sistemi di identificazione (SPID, CIE e CNS).

    All'interno del Portale l'interessato compila il proprio curriculum vitae in un'apposita sezione dedicata, indicando: 

    • il cognome e il nome; 
    • il codice fiscale; 
    • il luogo di nascita; 
    • la data di nascita; 
    • il sesso; 
    • di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, o di essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2; 
    • l'indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, il proprio indirizzo PEC o un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, unitamente a un recapito telefonico;
    • il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
    • il titolo di studio posseduto o l'abilitazione professionale, con indicazione dell'università o dell'istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento. Se il titolo di studio è stato conseguito all'estero il candidato indica gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano o dichiara che provvedera' a richiedere l'equiparazione; 
    • la specializzazione posseduta o la professionalità esercitata;
    • le documentate esperienze professionali e gli altri titoli posseduti al momento della compilazione e dell'aggiornamento del proprio curriculum vitae.

    Compilazione e presentazione delle candidature

    L'interessato che si registra al Portale accede all'apposita sezione della candidatura selezionando uno specifico bando o avviso d'interesse attraverso le funzioni di ricerca.

    Per la compilazione della candidatura tramite il Portale del reclutamento sono richiesti i requisiti previsti dal bando o dall'avviso di interesse, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

    Ai fini della compilazione della candidatura, il candidato può replicare, mediante specifica funzionalità presente nel Portale, le informazioni d'interesse necessarie già presenti nel curriculum vitae compilato in fase di registrazione ed eventualmente aggiornato negli accessi successivi.

    La domanda di partecipazione viene salvata automaticamente nella pagina personale dell'utente e conservata ai fini dell'eventuale proposizione della candidatura che potrà avvenire entro il termine previsto dallo specifico bando o avviso.

    L'interessato riceve comunicazioni, connesse alla candidatura compilata e non trasmessa, tramite posta elettronica prima della scadenza dello specifico bando o avviso volte ad informare l'utente dell'imminente scadenza del termine per la proposizione della candidatura.

    La trasmissione della candidatura si perfeziona tramite verifica da parte dell'interessato dei dati inseriti e successivo invio, contestualmente, è possibile aggiornare il proprio curriculum vitae con le informazioni d'interesse inserite in fase di candidatura.

  • Legge di Bilancio

    Il decreto Anticipi collegato alla Legge di Bilancio 2024 diventa legge

    Il decreto collegato alla Legge di Bilancio 2024 (c.d. decreto Anticipi, DL n. 145 del 18.10.2023) contenente misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, diventa legge.

    Scarica il testo della Legge del 15.12.2023 n. 191 e il testo del decreto legge del 18.10.2023 coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione. 

    Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi e hanno efficacia dal 17 dicembre 2023 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

    Il testo del decreto, entrato in vigore il 19 ottobre, ed è suddiviso in 5 capi:

    • misure in materia di pensioni, rinnovo dei contratti pubblici e disposizioni fiscali;
    • misure in favore degli enti territoriali;
    • misure in materia di investimenti e in materia di sport;
    • misure in materia di lavoro, istruzione e sicurezza;
    • disposizioni finanziarie e finali.

    Qui di seguito alcune delle misure previste.

    Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette

    Per il solo periodo d’imposta 2023, si prevede che, per le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro, il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, possa essere effettuato entro il 16 gennaio 2024, senza interessi. 

    Il versamento può essere dilazionato fino a 5 rate mensili, da gennaio a maggio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese; in tale eventualità, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del d.lgs. n. 241 del 1997.

    Riversamento del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo

    Prorogato al 30 luglio 2024 (in luogo del 30 novembre 2023) il termine entro cui le imprese possono aderire alla procedura per il riversamento, senza l’applicazione di interessi e sanzioni, del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021. 

    L’importo del credito utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione inviata all’Agenzia delle entrate deve essere riversato entro il 16 dicembre 2024. Il versamento può essere effettuato in tre rate di pari importo, di cui:

    • la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2024 
    • e le successive entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026.

    In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2024, gli interessi calcolati al tasso legale. Il riversamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi della compensazione.

    Con una modifica introdotta in sede di conversione viene disciplinata la modalità e il termine per esercitare la possibilità di revoca della procedura di riversamento dell’importo del credito utilizzato.

    Investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese

    Nuova Sabatini: si autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2023 al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese (acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature).

    Allegati:
  • Lavoro Dipendente

    Costo medio lavoro edile 2023: tabelle rettificate

    Pubblicato sul sito istituzionale del ministero del lavoro sezione pubblicità legale il decreto  direttoriale 12 del 5 aprile 2023  che aggiorna il costo medio orario del lavoro a livello provinciale, per il personale dipendente da 

    • imprese del settore  dell’edilizia e attività affini e 
    • delle cooperative. 

    I valori riportati nelle  tabelle allegate al decreto, riguardano il costo del lavoro   per gli operai e per gli impiegati, con decorrenza dalla data di adozione del  decreto del 5 2023 .

    Con un nuovo decreto del 15 dicembre 2023 sono state rettificate alcune tabelle relative al   costo della manodopera per gli operai e gli impiegati dipendenti da imprese del settore dell’edilizia e attività affini, relative alle province di Campobasso-Isernia, Nuoro, Oristano e Sassari

     con decorrenza dalla data di adozione del decreto.

    Qui il testo e tabelle corrette del decreto 15.12.2023

    Costo lavoro edile 2023

    Si precisa che il costo del lavoro  così determinato è suscettibile di oscillazioni in relazione a:

    • a) benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) di cui il datore di lavoro usufruisce ai sensi delle  disposizioni vigenti;
    • b) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all’attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive  modificazioni.

    Sono stati esaminati in particolare  i contratti collettivi territoriali in vigore, stipulati nel settore dell’edilizia e attività affini tra le Associazioni territoriali aderenti 

    • all’ANCE, 
    • LEGACOOP Produzione e Servizi,
    • CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi AGCI-Produzione e Lavoro, 
    • ANAEPA CONFARTIGIANATO,
    •  CNA  COSTRUZIONI,
    •  FIAE CASARTIGIANI, 
    • CLAAI Dipartimento edilizia, 
    • CONFAPI ANIEM

     e le Organizzazioni sindacali  territoriali di FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, nei territori di :

    Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta,  Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari – Barletta – Andria -Trani (per i comuni di Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa Di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola, Trani), Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como,  Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Fermo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì-Cesena, Frosinone, Genova,  Gorizia, Grosseto, Imperia, La Spezia, L'Aquila, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lucca, Macerata, Mantova,  Massa-Carrara, Matera, Messina, Milano – Lodi – Monza – Brianza, Modena, Napoli, Novara, Padova,  Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro e Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato,  Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio-Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Siena,  Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia,

    Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza, Viterbo.

    Allegati:
  • ISEE

    Modello DSU 2024 e istruzioni per aggiornamento ISEE

    E' stato pubblicato il 13 dicembre nella sezione pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro www.lavoro.gov.it il decreto  direttoriale che reca in allegato il nuovo modello per la Dichiarazione sostitutiva Unica  ai fini ISEE, con relative istruzioni.

    Scarica qui tutta la modulistica DSU 2024 aggiornata

    Il decreto entra in vigore il 1 gennaio 2024  e  il modello va utilizzato per l'aggiornamento dell' ISEE indicatore della situazione economica obbligatorio entro il 31 gennaio di ogni anno per il diritto di accesso a prestazioni sociali e agevolazioni basate sul reddito.

    Il nuovo modello tiene conto delle modifiche legislative intervenute  nel periodo successivo al precedente rilascio, in particolare 

    • la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare che all’articolo 1, comma 8 ha previsto che l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP),  non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni 
    • Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 12 maggio 2022, recante « Introduzione di meccanismi di semplificazione in materia di ISEE precompilato» che prevede  l’accesso alla DSU precompilata  per  ciascun componente maggiorenne   al Sistema Informativo dell’ISEE precompilato mediante SPID, CIE, CNS, al fine di autorizzare la precompilazione dei dati e la comunicazione all'Agenzia delle Entrate che predispone la DSU precompilata 
    •  il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,  con cui è stato disposto che , ai fini della determinazione del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE, i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscano sempre un nucleo familiare a sé;

    L'aggiornamento del Modello avviene su proposta da parte dell’INPS  e  parere favorevole dell’Agenzia delle entrate

    Le modifiche alla DSU: riepilogo  INPS 

    Il 18 dicembre INPS ha pubblicato nel messaggio 4536/2023 ulteriori istruzioni . In particolare evidenzia che 

    –       sono state aggiornate le indicazioni alle varie annualità dei dati presenti nell’ISEE e sono stati inseriti i riferimenti (righi, colonne, codici) alle dichiarazioni e alle certificazioni fiscali relative all’anno di imposta 2022;

    –       sono stati integrati alcuni paragrafi relativi alla DSU precompilata (cfr. le istruzioni per la compilazione, parte 1, paragrafi 3, 3.1, 3.2, 3.3), per recepire la possibilità di autorizzare la precompilazione dei dati da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare, mediante accesso diretto al Sistema Informativo dell’ISEE 

    –       sono stati modificati il Quadro C della DSU integrale e le relative istruzioni per la compilazione (cfr. le istruzioni per la compilazione, parte 3, paragrafo 2.1.3) per tenere conto della norma che ha modificato la soglia della capacità di reddito utilizzata per considerare autonomo lo studente universitario (cfr. l’art. 3 del decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 17 dicembre 2021, n. 1320), portandola a 9.000,00 euro annui,  resta  salva la possibilità per i soggetti competenti in materia di servizi per il diritto allo studio di stabilire una variazione massima in aumento o in riduzione pari al 5% rispetto a tale valore;

    –       è stato ridenominato il campo relativo ai proventi agrari del Quadro FC4 del modello DSU Mini e DSU Integrale e, c rivisto il relativo paragrafo 6.3, parte 2, delle istruzioni ;

    –       sono stati modificati i modelli e le istruzioni ( parte 2, paragrafi 1.1 e 1.1.7; parte 3, paragrafo 1.2.1.1) per recepire l’abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2024, dell’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,  che prevede l’attrazione nel nucleo dei genitori del figlio maggiorenne non convivente a loro carico ai fini IRPEF se di età inferiore a 26 anni. In tale modo, a decorrere dal 1° gennaio 2024, troverà nuovamente applicazione il comma 5 dell’articolo 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, in base al quale è prevista la suddetta attrazione a prescindere dall’età del figlio maggiorenne non convivente con i genitori, nel caso non sia coniugato e non abbia figli;

    –       sono stati inseriti, all’interno delle istruzioni, due nuovi paragrafi: uno relativo ai “Componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere” (istruzioni per la compilazione parte 2, paragrafo 1.1.8) e uno denominato “Condizioni aggiuntive ai fini della richiesta dell’Assegno di inclusione” (istruzioni per la compilazione parte 2, paragrafo 1.1.11).

    Resta fermo, invece, il modello di attestazione allegato al decreto interministeriale del 7 novembre 2014.

    I modelli sono disponibili anche sul sito WWW.INPS.IT  Portale Unico ISEE alla sezione Modulistica e Modelli

    Allegati:
  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Versamento secondo acconto delle imposte sui redditi prorogato a gennaio 2024

    Pubblicata la Circolare del 09.11.2023 n. 31 con i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul differimento al 16 gennaio 2024 del versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, per le persone fisiche con ricavi o compensi 2022 non superiori a 170.000 euro.

    Ricordiamo che il c.d. “decreto Anticipi”, ha stabilito che, solo periodo d’imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente (quindi 2022) dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro, possono effettuare il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, modello “Redditi persone fisiche 2023” (Redditi PF 2023), con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL:

    • entro il 16 gennaio 2024 (in luogo del 30 novembre 2023), 
    • oppure in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2024, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

    Sono espressamente esclusi i contributi previdenziali e assistenziali, per i quali permane il termine ordinariamente previsto del 30 novembre 2023.

    Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito all’ambito applicativo del differimento in esame.

    Soggetti destinatari del rinvio

    Possono avvalersi del differimento del termine di versamento del secondo acconto, per il solo anno 2023, le persone fisiche che contestualmente:

    • siano titolari di partita IVA; 
    • abbiano dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro (indicati nel modello Redditi PF 2023); va da sé che tale requisito presuppone che i contribuenti, nel 2022, abbiano svolto un’attività d’impresa o di lavoro autonomo.

    Rientrano, quindi:

    • in via generale, le persone fisiche che siano imprenditori individuali o lavoratori autonomi;
    • l’imprenditore titolare dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria;
    • anche i contribuenti tenuti a versare in un’unica soluzione l’acconto delle imposte sui redditi, dovuto in base al modello Redditi PF 2023.

    Allegati:
  • Senza categoria

    Cripto-attività e trattamento fiscale: la Circolare esplicativa dell’Agenzia

    La legge di bilancio 2023 ha introdotto modifiche alla disciplina di tassazione delle “cripto-attività”, allo scopo di rendere la normativa fiscale coerente con l’evoluzione delle diverse tipologie di cripto-attività presenti nel sistema.

    La rapidità di diffusione di tali attività presso i contribuenti e la varietà delle stesse, denota una complessità del fenomeno tale da non consentirne la riconducibilità ad unitarietà e, dunque, di qualificare “in astratto” e “a priori” le varie fattispecie riscontrabili sul mercato. E' possibile individuare diverse attività che pur utilizzando la medesima tecnologia, non hanno natura omogenea e qualificazione giuridica.

    Con la Circolare del 27 ottobre 2023 n. 30 l'Agenzia delle Entrate, dopo aver fatto un excursus sui chiarimenti forniti in materia fino al 2022, ha fornito indicazioni operative in merito alle nuove disposizioni introdotte dall’articolo 1, commi da 126 a 147, della legge di bilancio 2023.

    Al riguardo, il legislatore ha previsto una nuova categoria di redditi diversi introducendo la lettera c-sexies) al comma 1 dell’articolo 67, del Tuir, che definisce le cripto-attività come "una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga".

    Le plusvalenze e gli altri proventi derivanti dalle operazioni con cripto-attività sono considerati redditi imponibili, soggetti a tassazione con un'aliquota del 26% per le persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed equiparate, e soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

    Soggetti che già detenevano cripto-attività alla data del 1° gennaio 2023

    In considerazione della modifica del regime fiscale, viene prevista la possibilità per i soggetti che già detenevano cripto-attività alla data del 1° gennaio 2023 di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle stesse a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14% con il versamento dell’intero importo o della prima rata entro il 15 novembre 2023.

    Con Risoluzione n. 36 del 26 giugno le Entrate sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, mediante modello F24, delle imposte sostitutive derivanti dall’attuazione delle disposizioni in materia di cripto-attività previste dalla legge di bilancio 2023.

    Regolarizzazione cripto-attività possedute al 31 dicembre 2021: istanza entro il 30.11.2023

    Infine, sempre la legge di bilancio 2023, ha introdotto la possibilità di prevenire possibili contestazioni in sede di controllo sul passato, per i contribuenti che hanno violato gli obblighi di monitoraggio fiscale non indicando nel quadro RW della propria dichiarazione la detenzione delle cripto-attività e/o che non hanno dichiarato i redditi derivanti dalle stesse, regolarizzando la propria posizione presentando un’apposita istanza di emersione e versando la sanzione per l’omessa indicazione nonché, nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un’imposta sostitutiva in misura pari al 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, nonché l’ulteriore somma pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi.

    Ricordiamo che con Provvedimento n. 290480 del 7 agosto 2023, le Entrate hanno approvato il Modello, con le relative istruzioni, per la regolarizzazione delle cripto attività detenute e non indicate nel quadro RW, scarica qui il Modello con relative istruzioni e Allegati.

    L’istanza di regolarizzazione va presentata all’Agenzia delle entrate entro il 30 novembre 2023, utilizzando esclusivamente il presente modello, firmato digitalmente, allegando:

    • la quietanza del versamento effettuato mediante modello F24 
    • e la relazione di accompagnamento con la relativa documentazione probatoria, eventualmente redatta secondo lo schema allegato al presente provvedimento (Allegato 3).

    Allegati:
  • Redditi Fondiari

    Centrali eoliche e determinazione della rendita catastale: esclusa la torre di sostegno

    Con Circolare del 16 ottobre 2023 n. 28, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle modalità di determinazione della rendita catastale delle c.d. “centrali eoliche”, alla luce dell’orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità nell’ambito delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di avvisi di accertamento catastale in rettifica della rendita.

    In particolare, viene chiarito che la “torre eolica” di sostegno deve essere considerata, fatte salve eventuali peculiarità costruttive dello specifico impianto, una componente impiantistica della centrale eolica in considerazione del rapporto strumentale della stessa rispetto al processo produttivo e, di conseguenza, non rientra nella determinazione della rendita catastale 

    Ricordiamo che le “centrali eoliche” rappresentano strutture destinate alla produzione dell’energia elettrica attraverso lo sfruttamento dell’energia del vento, costituite, in generale, da una serie di generatori eolici con le relative opere di fondazione, cabine di trasformazione e controllo, installazioni elettriche e cavi per la connessione alla rete, opere di sistemazione a terra, ecc..

    L’articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento.
    Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

    Detta disposizione normativa ha innovato il preesistente quadro normativo in materia di determinazione della rendita catastale di alcune tipologie di unità immobiliari, effettuando una “rimodulazione” delle componenti da prendere in considerazione nella stima diretta, con l’inclusione di quelle “immobiliari”, finalizzate alla determinazione della rendita catastale, e l’esclusione di quelle di natura essenzialmente “impiantistica”, come tali finalizzate solo al processo produttivo.

    Come chiarito nella circolare n. 2/E del 2016, l’esclusione dalla stima catastale interessa quelle componenti «che assolvono a specifiche funzioni nell’ambito di un determinato processo produttivo e che non conferiscono all’immobile un’utilità comunque apprezzabile, anche in caso di modifica del ciclo produttivo svolto al suo interno», indipendentemente dalla loro rilevanza dimensionale.

    In sintesi, dal 1° gennaio 2016:

    • la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata tramite stima diretta;
    • a tal fine, si tiene conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento;
    • sono, invece, esclusi dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

    Al fine di garantire uniformità di trattamento tra le unità immobiliari già iscritte in catasto e quelle oggetto di dichiarazione di nuova costruzione o di variazione, il legislatore ha previsto la possibilità di presentare atti di aggiornamento catastale per la rideterminazione della rendita degli immobili già censiti, nel rispetto dei nuovi criteri.

    In recepimento dei recenti indirizzi della giurisprudenza di legittimità, si considerano superate le indicazioni contenute nel richiamato paragrafo 1.3 della circolare n. 27/E del 2016, secondo cui le torri eoliche sono da annoverare tra le “costruzioni” a prescindere da un esame sul piano esclusivamente fattuale dell’assenza di strumentalità al processo produttivo nel senso descritto.

    Conseguentemente, per le centrali eoliche, deve ritenersi escluso dalla stima catastale tutto il complesso “rotore-navicella-torre”, da considerarsi quindi un unicum impiantistico, funzionale allo specifico processo di produzione di energia, fatte salve eventuali peculiarità costruttive specifiche dell’impianto

    Allegati: