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Transfer pricing: i chiarimenti sulla nozione di intervallo di libera concorrenza
L'Agenzia delle Entrate con la Circolare del 24.05.2022 n. 16, dopo un'analisi dettagliata del quadro normativo di riferimento, ovvero:
- delle modifiche alla disciplina sui prezzi di trasferimento in Italia;
- del Decreto MEF 14 maggio 2018,
- e delle Linee Guida OCSE,
fornisce le istruzioni operative in merito alla corretta interpretazione della nozione di “intervallo di libera concorrenza”.
Indicazioni in merito alla corretta individuazione dell’intervallo di libera concorrenza
L’intervallo di valori conforme al principio di libera concorrenza, secondo quanto precisato dall'Agenzia, va pertanto individuato alla luce di quanto indicato dalle Linee Guida OCSE e del Dm del 14 maggio 2018. In particolare, si considera conforme al principio di libera concorrenza quell’intervallo di valori formato dagli indicatori finanziari selezionati in applicazione del metodo più appropriato relativo a ciascuna operazione tra terzi indipendenti che risulti parimenti comparabile con l’operazione controllata.
Quindi, se l’analisi effettuata risulta affidabile e le operazioni individuate hanno tutte il medesimo livello o grado di comparabilità, andrà preso in considerazione l’intero intervallo di valori risultante dall’applicazione dell’indicatore finanziario selezionato in applicazione del metodo più appropriato (cd. “full range”), ciascuno dei quali è da considerare conforme al principio di libera concorrenza.
Qualora invece le transazioni all’interno dell’intervallo di valori non dovessero avere lo stesso livello o grado di comparabilità con l’operazione controllata, è necessario fare riferimento ai citati “strumenti statistici” al fine di restringere l’intervallo e, quindi, rafforzarne l’affidabilità, sempre che vi sia un numero significativo di operazioni.Sia in caso si adotti l’intervallo pieno (cd. “full range”), sia nel caso in cui sia invece necessario individuare un intervallo più ristretto basato su “strumenti statistici”, tutti i valori contenuti all’interno dell’intervallo devono essere considerati conformi al principio di libera concorrenza.
Pertanto, nel caso in cui l’indicatore finanziario dovesse ricadere all’interno di tale range di libera concorrenza (sia esso intervallo pieno o ristretto), non sarà necessario apportare alcuna rettifica.
Viceversa, se l’indicatore finanziario dovesse ricadere al di fuori dell’intervallo di libera concorrenza, l’impresa dovrà fornire idonea documentazione atta a dimostrare la conformità dell’indicatore utilizzato al principio di libera concorrenza al fine di evitare rettifiche.
Qualora l’impresa non dovesse fornire alcuna prova, ovvero se la prova fornita non risultasse soddisfacente, l’amministrazione finanziaria dovrà operare una rettifica individuando il punto che soddisfa maggiormente il principio di libera concorrenza all’interno dell’intervallo.
Se l’intervallo di libera concorrenza determinato dall’amministrazione finanziaria dovesse comprendere valori caratterizzati da un elevato e omogeno grado di comparabilità, ognuno di essi dovrà essere considerato conforme con il principio di libera concorrenza.
Di conseguenza sarà compito dell’amministrazione finanziaria collocare l’indicatore finanziario individuato dall’impresa sul valore “minimo” o “massimo” dell’intervallo di libera concorrenza che per primo interseca quello individuato.
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Crediti d’imposta della Legge di Bilancio 2022: i chiarimenti dell’Agenzia
Pronti i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulle novità in materia di agevolazioni fiscali, nella forma del credito d’imposta, introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 n. 234/2021, al fine di illustrarne il contenuto e facilitarne così la lettura, in particolare su:
- Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi
- Credito d’imposta in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative
- Credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle Pmi
- Povertà educativa
- Tax credit librerie
- Bonus acqua potabile
- Tax credit impianti di compostaggio nei centri agroalimentari
Scarica il testo della Circolare del 17 maggio 2022 n. 14
I chiarimenti tengono conto della documentazione relativa ai lavori parlamentari, con particolare riguardo alle relazioni illustrativa e tecnica e ai Dossier della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
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Decreto cessazione stato di emergenza Covid-19 diventa legge: ecco il testo coordinato
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 2022 la Legge n. 52 del 19 maggio 2022 di conversione del decreto 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
Scarica il testo del decreto n. 24/2022 coordinato con la legge di conversione 19 maggio 2022, n. 52.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi e a norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tali modifiche hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il 31 marzo 2022 è cessato lo stato di emergenza Covid-19. Il percorso per il graduale ritorno all’ordinario prevede alcuni step
- fine del sistema delle zone colorate
- graduale superamento del green pass base e rafforzato
- eliminazione delle quarantene precauzionali
In breve sintesi, alcune delle misure previste dal provvedimento.
Obbligo di mascherine
L’articolo 5 disciplina l’obbligo, già previsto, di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui mezzi di trasporto. A seguito delle modifiche apportate al testo nel corso dell’esame in Commissione, tale obbligo risulta prorogato al 15 giugno 2022 per i mezzi di trasporto più comuni e confermato fino al 30 aprile 2022 per l’accesso a mezzi quali funivie, cabinovie e seggiovie.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 per il sistema educativo, scolastico e formativo, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:
- fino al 15 giugno 2022, per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
- mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
- fino al 30 aprile 2022, per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;
- fino al 30 aprile 2022, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi;
- dal 1° maggio 2022 al 15 giugno 2022, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso.
Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli di cui al comma 1 e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull’intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Fino al 15 giugno 2022, hanno l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio- assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.
Fino al 30 aprile 2022 sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori, le mascherine chirurgiche sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui le all'articolo 74, comma 1, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Tali disposizioni si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.
Capienza impianti sportivi
Ritorno al 100% all’aperto e al chiuso a partire dal 1° aprile 2022.
Allegati: -
Assistente studio dentistico: decreto su mansioni e formazione obbligatoria
E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2022, il DPCM 9 marzo 2022, che recepisce l'Accordo del 7 ottobre 2021 tra il Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, riguardante il profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della Legge n. 43/2006.
L'accordo definisce la disciplina della formazione e delle mansioni proprie di questa figura professionale. Si riportano di seguito le principali indicazioni.
FIGURA PROFESSIONALE .
L'assistente di studio odontoiatrico e' l'operatore in possesso dell'attestato conseguito a seguito della frequenza di specifico corso di formazione che svolge attivita' di
- assistenza dell'odontoiatra e deip rofessionisti sanitari
- predisposizione dell'ambiente e dello strumentario,
- accoglimento dei clienti
- gestione della segreteria e rapporti con i fornitori.
E' fatto assoluto divieto all'assistente di studio dentistico di intervenire direttamente sul paziente.
Vedi QUI il testo dell'allegato 1
Obbligo formativo dell'assistente di studio odontoiatrico
FORMAZIONE
La formazione dell'assistente di studio odontoiatrico e' di competenza delle regioni e delle Province autonome che programmano i corsi di formazione e autorizzano le aziende del servizio sanitario regionale e/o gli enti di formazione accreditati alla realizzazione.
La qualifica di assistente di studio dentisticopotra' essere acquisita anche tramite l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
Il requisito di accesso al corso è la certificazione di assolvimento dell'obbligo di istruzione.
Il corso di formazione per assistente di studio odontoiatrico ha una durata complessiva non inferiore a 700 ore suddivise in
- 300 di teoria ed esercitazioni e
- 400 di tirocinio,
di durata complessiva non superiore ai dodici mesi. E' previsto un massimo del 30% di formazione a distanza.
La frequenza del corso e' obbligatoria e non possono essere ammessi all'esame finale coloro i quali abbiano superato, anche per giustificati motivi, il tetto massimo di assenze non superiore al 10% delle ore complessive. L'esame finale, consiste in una prova teorica ed una prova pratica,
ESENZIONE DA OBBLIGHI DI FREQUENZA
Sono esentati dall'obbligo di frequenza e conseguimento dell'attestato di qualifica/certificazione
- coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2018, hanno avuto l'inquadramento contrattuale di assistente alla poltrona, con attività anche in regime di apprendistato, di non meno di trentasei mesi, anche non consecutivi , espletata nei dieci anni precedenti ;
- coloro che, alla data di entrata in vigore del DPCM 9 febbraio 2018, hanno avuto un diverso inquadramento contrattuale ed abbiano svolto mansioni simili. Tali requisiti devono essere documentati
L'esenzione è parziale invece per coloro che hanno svolto prestazioni lavorative riconducibili all'assistente di studio odontoiatrico, cnon documentabili In questo caso è previsto un percorso formativo di durata complessiva non inferiore a 250 ore di teoria ed esercitazioni pratiche con esame finale , entro e non oltre il 21 aprile 2023. Il percorso formativo deve far riferimento all'allegato 2, competenze n. 2 e 3 QUI IL TESTO.
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ISA 2022: criteri di accesso al regime premiale per il 2021 e tabella di sintesi
Pubblicato dall'Agenzia delle Entrate il Provvedimento del 27.04.2022 n. 143350 con il quale sono stati individuati i livelli di affidabilità fiscale ai quali sono collegati i benefici premiali relativi al periodo d’imposta 2021 previste dall’articolo 9-bis, comma 11, del Dl n. 50/2017.
Ricordiamo che l’articolo 9-bis, comma 11 del DL n. 50/2017, prevede uno specifico regime premiale con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano gli ISA previsti dal comma 1 dello atesso articolo 9-bis. In particolare, alle lettere da a) ad f) del comma 11 del citato articolo 9-bis è previsto:
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
- l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del dpr 600/1973 , e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del dpr 633/1972;
- l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del dpr 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del dpr 633/1972;
- l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del dpr 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Il presente provvedimento disciplina pertanto, per il periodo d’imposta 2021, le condizioni in presenza delle quali si rendono applicabili i suddetti benefici.
L’individuazione delle soglie di accesso ai predetti benefici è stata effettuata in conformità a quelle già individuate con riferimento al periodo d’imposta 2020, tenuto conto dei dati dichiarativi relativi a tale annualità. Sulla base di tali dati, emerge che una parte significativa dei contribuenti maggiormente affidabili, anche al netto di eventuali ulteriori componenti positivi dichiarati, si attesta sopra la soglia individuata con il punteggio pari a 8; al fine di far accedere ai benefici premiali di cui alle lettere c), d) ed f), particolarmente rilevanti ai fini dell’esercizio delle attività di controllo dell’Agenzia, i contribuenti che presentano profili di affidabilità più elevati, atteso quanto previsto dal comma 12 dell’articolo 9-bis del decreto, si è provveduto a graduare la soglia di accesso incrementandola di un importo pari a “0,5” per quanto riguarda i benefici premiali di cui alla lettera d) e di un importo pari a “1” per quelli di cui alle lettere c) ed f).
Inoltre, al fine di consentire l’accesso ai benefici premiali anche ai contribuenti che presentano profili di affidabilità elevati sulla base di un arco temporale più ampio, circostanza sintomatica di una condizione di affidabilità fiscale ripetuta nel tempo, si è provveduto a confermare i benefici previsti dalle lettere da a) a d) ed f) del comma 11 dell’articolo 9-bis, del decreto, ai soggetti che presentano un elevato livello di affidabilità complessivo, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità, ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2020 e 2021.
Il livello di affidabilità calcolato sulla base dei due anni d’imposta è individuato secondo i seguenti criteri: aumentandolo di un importo pari a “0,5”, per quanto riguarda i benefici premiali la cui soglia, riferita ad un solo anno, è fissata a 8 e 8,5 e mantenendo il medesimo valore per quanto riguarda i benefici premiali la cui soglia, riferita ad un solo anno, è fissata a 9.
Sinteticamente riepiloghiamo i livelli di affidabilità fiscale richiesti per il 2021 per accedere al regime premiale, come indicato dall'Agenzia
Beneficio punteggio Isa per il periodo 2021 Criterio di accesso aggiuntivo Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti Iva (lettera a) viene previsto che l’accesso al beneficio è subordinato all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2021 Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5 Esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva (lettera b) condizionato all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2021 Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5 Esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative (lettera c) condizionato, all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9, a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2021 9 Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (lettera d) condizionato all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 8,5 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2021è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9 Anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento (lettera e) è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 8Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (il reddito complessivo accertabile non deve eccedere di due terzi il reddito dichiarato) (lettera f) è condizionata alla circostanza che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato, e all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.9Per accedere ai benefici di cui alle lettere da a) a f) del comma 11 del citato articolo 9-bis è inoltre necessario che:
- nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, applichi gli ISA per entrambe le categorie reddituali;
- nel caso in cui il contribuente applichi due diversi ISA, compreso il caso in cui si tratti del medesimo ISA applicato sia per l’attività di impresa che per quella di lavoro autonomo, il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi d’imposta, sia pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso ai benefici.
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Iscrizione al RUNTS e verifica dei requisiti: pronta la Circolare con i chiarimenti
Il 23 novembre 2021 è stato reso operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), a seguito del quale gli uffici del RUNTS sono attualmente impegnati ad assicurare il popolamento iniziale del Registro sia attraverso:
- la verifica dei requisiti per l‘iscrizione al RUNTS degli enti coinvolti nel processo
di trasmigrazione, - sia curando i procedimenti relativi agli enti di nuova iscrizione.
Per questo motivo il Ministero del Lavoro ha pubblicato la Circolare del 21.04.2022 n. 9, che qui alleghiamo, con la quale ha fornito alcune indicazioni relative alle disposizioni del d.lgs. n. 117/2017 e del successivo D.M. n. 106/2020, per porre sin dall’inizio le basi di una prassi applicativa comune a tutti gli uffici coinvolti, con l'obiettivo di “garantire l’uniformità di trattamento sull’intero territorio nazionale, in ossequio al principio costituzionale di eguaglianza della normativa su tutto il territorio nazionale, oltreché di assicurare l’essenziale e irrinunciabile autonomia che deve caratterizzare i soggetti del Terzo settore” (sentenza Corte Cost. n. 185/2018).
Nel procedimento di iscrizione, diverse sono le casistiche che si possono presentare, con la Circolare in esame vengono forniti chiarimenti in merito:
- Caratteristiche dell'attività istruttoria nel procedimento di iscrizione
- L'iscrizione al RUNTS degli enti già esistenti
- Casi particolari: il trust e il Terzo settore
- La competenza degli uffici regionali del RUNTS e l'operatività territoriale degli ETS
- Il procedimento di verifica post-trasmigrazione degli enti già iscritti nei registri precedenti
- Casi specifici riscontrati nel corso della trasmigrazione dei dati:
- Presenza nei registri ODV/APS di posizioni relative ad articolazioni territoriali/sedi secondarie prive di autonomo codice fiscale,
- Enti iscritti ai registri ODV/APS al 22/11/2021 rispetto ai quali, in corso di trasmigrazione, si siano verificate modifiche degli atti e dei dati risultanti dai registri stessi
- Enti iscritti ai registri ODV/APS al 22/11/2021 che senza attendere il perfezionamento post-
trasmigrazione abbiano avviato una richiesta di iscrizione ex novo al RUNTS
- Modifiche statutarie degli enti iscritti ai registri ODV/APS al 22/02/2021, in possesso della personalità giuridica
- Enti iscritti ai registri ODV/APS che intendono acquisire la personalità giuridica attraverso l'iscrizione nel RUNTS
- Completamento delle informazioni presenti sul RUNTS con riferimento agli enti coinvolti nel procedimento di trasmigrazione.
Per approfondire leggi l'articolo "RUNTS: tutte le regole su trasmigrazione e iscrizione degli Enti del terzo settore"
Allegati: - la verifica dei requisiti per l‘iscrizione al RUNTS degli enti coinvolti nel processo
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Riduzione accise e Iva sui carburanti fino all’8 luglio: il testo del decreto
A decorrere dal 3 maggio 2022 e fino all'8 luglio 2022, le aliquote di accisa di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
- benzina: 478,40 euro per mille litri;
- oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
- gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
e l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5%.
Lo prevede il nuovo decreto legge del 2 maggio 2022 n. 38 pubblicato in GU n. 101 del 02.05.2022 in vigore dal giorno della sua pubblicazione in GU.
A seguito della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita, per il periodo dal 22 aprile 2022 al 2 maggio 2022, dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del MEF del 6 aprile 2022, per il periodo dal 3 maggio 2022 all'8 luglio 2022, dal comma 1, lettera a), numero 2), dell'art. 1 del presente decreto, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico delle accise approvato con il dlgs n. 504/1995, non trova applicazione per il periodo dal 22 aprile 2022 all'8 luglio 2022.
Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa diminuite:
- gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa
- e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti,
devono trasmettere entro il 15 luglio 2022, all'Ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-bis del testo unico delle accise ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data dell'8 luglio 2022.
Viene meno l'obbligo di comunicazione dei dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usati come carburante giacenti nei serbatoi alla fine della giornata del 21 aprile 2022 (trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21) con salvezza degli eventuali comportamenti omissivi posti in essere.