-
DL Semplificazioni convertito in legge 122 2022: il testo in Gazzetta
E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 193 del 19 agosto 2022 la legge di conversione n. 122 2022 del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 143 del 21 giugno 2022) recante: « Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.».
La legge è stata approvata definitivamente dal senato il 2 agosto 2022 e promulgata dal Presidente della Repubblica il 4 agosto. E' entrata in vigore il 20 agosto 2022, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta.
Alleghiamo il testo della legge e il testo coordinato del DL con i nuovi articoli in evidenza.
Tra le numerose novita si segnalano in particolare :
- Misure di razionalizzazione del calendario fiscale.
- Riduzione dei controlli sulle dichiarazioni precompilate.
- Estensione al 2022 dei correttivi in materia di ISA.
- Stop alla stampa dei registri contabili
- Ampliamento dell'utilizzoda parte dei contribuenti debitori fiscali dell'F24 telematico per pagamenti e compensazioni precedentemente effettuati con F23 cartaceo
- Possibile vendita diretta dei beni immobili pignorati o ipotecati privi di rendita catastale a un valore determinatoda perizia
- Semplificazioni per la redazione dei bilanci delle micro-imprese e per la gestione degli errori contabili.
- Modifiche nella disciplina dell’esterometro e del monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento attraverso intermediari bancari e finanziari
- Proroga al 31 dicembre 2026 del reverse charge.
- accesso ai crediti di imposta per Università statali e non, regolarmente riconosciute, ed enti di ricerca con certificazione delle spese sostenute per ricerca
- Novità per il Terzo settore: criteri sulla non commercialità delle attività di interesse generale e proroga a fine 2022 per l'allineamento degli statuti
- Comunicazioni semplificate per lo smart working
- Semplificazioni della disciplina di rilascio del nulla osta al lavoro
Si tratta in totale di 61 articoli suddivisi in tre titoli:
Titolo I
SEMPLIFICAZIONI FISCALI
Capo I
Semplificazioni del rapporto fisco-contribuente
Capo II
Semplificazioni in materia di imposte dirette
Capo III
Semplificazioni in materia di imposte dirette
Capo IV
Altre misure di semplificazione fiscale
Capo V
Ulteriori disposizioni fiscali
Titolo II
PROCEDURE DI INCASSO E PAGAMENTO PRESSO LA TESORERIA DELLO STATO E DISPOSIZIONI IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA E SOCIALE
Capo I
Ammodernamento delle procedure di incasso e pagamento della tesoreria dello Stato
Capo II
Disposizioni in materia economico-finanziaria e sociale
Titolo III
MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO DEL NULLAOSTA AL LAVORO E DELLE VERIFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 30-BIS, COMMA 8,DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 AGOSTO 1999, N. 394 E DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Capo I
Misure per la semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro e delle verifiche di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1999, n. 394
Capo II
Disposizioni finanziarie e finali
Allegati: -
Decreto trasparenza in GU: comunicazioni obbligatorie dal 13.8
E' stato pubblicato in GU n. 176 del 29.7.2022 il Decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104 di "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea.
Entra in vigore il 13 agosto 2022.
Il provvedimento,sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e datori di lavoro, dà attuazione alla disciplina attualmente vigente nell'Unione, nell'ambito del diritto all'informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro e la relativa tutela.
Nello specifico i datori di lavoro sono tenuti a:
- fornire ai lavoratori le informazioni specificate dal decreto forma digitale o cartacea
- conservare copia delle informazioni fornite per 5 anni
D.lgs. Trasparenza: a chi si applicano gli obblighi di comunicazione
L'obbligo si applica ai seguenti rapporti e contratti di lavoro:
a) contratto di lavoro subordinato, ivi compreso quello di lavoro agricolo, a tempo indeterminato e determinato, anche a tempo parziale;
b) contratto di lavoro somministrato;
c) contratto di lavoro intermittente;
d) rapporto di collaborazione con prestazione prevalentemente personale e continuativa organizzata dal committente di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
e) contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile;
f) contratto di prestazione occasionale di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e a quelli degli enti pubblici economici.
a) ai lavoratori marittimi e ai lavoratori della pesca, fatta salva la disciplina speciale vigente in materia;
b) ai lavoratori domestici, fatta eccezione per le previsioni di cui agli articoli 10 e 11.
Sono esclusi dall'applicazione
a) i rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro V del codice civile e quelli di lavoro autonomo di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, purche' non integranti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
b) i rapporti di lavoro caratterizzati da un tempo di lavoro predeterminato ed effettivo di durata pari o inferiore a una media di tre ore a settimana in un periodo di riferimento di quattro settimane consecutive.
c) i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale;
d) i rapporti di collaborazione prestati nell'impresa del datore di lavoro dal coniuge, dai parenti e dagli affini non oltre il terzo grado, che siano con lui conviventi;
e) i rapporti di lavoro del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio all'estero, limitatamente all'articolo 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152
f) i rapporti di lavoro del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativamente alle disposizioni di cui al Capo III del decreto.
-
Detrazioni spese edilizie in dichiarazione 2022: il punto dell’Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate fa il punto sulle detrazioni relative a spese per interventi di recupero
del patrimonio edilizio, Sisma bonus, Bonus verde, Bonus facciate, Eco bonus e Superbonus.Pubblicata la Circolare del 25 luglio 2022 n. 28, che fa seguito alla circolare 24/E del 7 luglio 2022, e costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti le detrazioni pluriennali relative a:
- spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio,
- Sisma bonus,
- Bonus verde,
- Bonus facciate,
- Eco bonus
- e Superbonus,
anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato, e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.
La raccolta dei principali documenti di prassi relativi a tali spese, è il frutto del lavoro svolto da un tavolo tecnico istituito tra l’Agenzia delle entrate e la Consulta nazionale dei CAF per elaborare un compendio comune utile:
- per gli operatori dei CAF e per i professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni presentate
- per gli stessi uffici dell’Amministrazione finanziaria nello svolgimento dell’attività di assistenza e di controllo documentale.
L’obiettivo della presente circolare è quello di offrire, in ossequio ai principi della trasparenza e soprattutto della collaborazione sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente, nell’ottica del potenziamento della tax compliance, a tutti gli operatori uno strumento unitario al fine di garantire un’applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale.
La circolare costituisce, al contempo, per tutti gli uffici dell’Amministrazione finanziaria, una guida che orienta in maniera altrettanto uniforme le attività nella fase di controllo formale delle dichiarazioni.
La raccolta tiene conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2021.
I chiarimenti forniti sono rivolti essenzialmente ai soggetti che possono utilizzare, ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi, il modello 730/2022, per ragioni di completezza espositiva, tuttavia, vengono richiamati altri soggetti che, seppur beneficiari delle agevolazioni fiscali, non possono utilizzare il predetto modello 730/2022.
Allegati: -
Stato di attuazione del PNRR: traguardi e obiettivi nel dossier della Camera
Pubblicato il dossier del Servizio studi della Camera dei deputati, aggiornato all'11 aprile 2023, sullo stato di attuazione del PNRR.
Nel Dossier che qui alleghiamo, viene infatti proposta una tabella che illustra lo stato di attuazione degli investimenti e delle riforme previsti nel PNRR per i quali sono previsti traguardi ed obiettivi da conseguire entro il 30 giugno 2023.
Nel primo semestre 2023 sono previsti 27 interventi, 8 inerenti a 91 Riforme e 19 relativi ad altrettanti Investimenti.
Dei 27 traguardi e obiettivi, più in dettaglio, 15 riguardano interventi da concludersi entro il 30 giugno 2023, mentre 12 afferiscono a interventi da realizzare entro il 31 marzo 2023.
I traguardi e obiettivi da conseguire nel primo semestre 2023, unitamente alle Riforme e agli Investimenti cui afferiscono, sono così ripartiti tra le 6 Missioni nelle quali il PNRR italiano si articola:
I 45 traguardi e obiettivi da conseguire nel primo semestre 2022 riguardano le seguenti Missioni:
- Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
- Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica
- Missione 4 – Istruzione e ricerca
- Missione 5 – Inclusione e coesione
- Missione 6 – Salute
La tabella è composta da cinque colonne:
- la prima colonna (“Investimento/Riforma”) riporta la denominazione dell’intervento (investimento o riforma) e indica la Missione e la Componente in cui esso si colloca all’interno del PNRR;
- la seconda colonna (“Amministrazione titolare”) indica l’amministrazione titolare dell’intervento;
- la terza colonna (“Intervento”) espone, in modo sintetico, i contenuti e le caratteristiche dell’intervento, nonché le sue finalità complessive;
- la quarta colonna (“Traguardo/Obiettivo”) indica i traguardi e gli obiettivi da conseguire entro il 30 giugno 2022, descrivendone brevemente gli elementi essenziali. Sono riportati, inoltre, eventuali elementi relativi a traguardi/obiettivi il cui conseguimento era previsto, nell’ambito del medesimo intervento, nei semestri precedenti;
- la quinta colonna (“Attuazione”) fornisce informazioni sui
provvedimenti attuativi adottati, riconducibili ai vari traguardi/obiettivi,
reperibili (alla data dell’11 aprile 2023) dalla Gazzetta ufficiale, dal sito
internet italiadomani.gov.it e dai siti istituzionali del Governo e dei
Ministeri, nonché dalle relazioni della Corte dei conti sullo stato di
attuazione del Piano.
-
Reversibilità pensione al nipote maggiorenne disabile: Testo Corte Cost. 88-2022
La Corte costituzionale ha affermato nella sentenza n. 88 del 5 aprile 2022 (QUI IL TESTO INTEGRALE) che la pensione di reversibilità spetta anche agli eredi maggiorenni inabili al lavoro a carico del soggetto deceduto. Nello specifico si stabilisce l'illegittimità costituzionale dell'art 38 del DPR 818 1957 nella parte di cui esclude tale ipotesi.
Il caso era stato sollevato dalla Cassazione sezione lavoro per il caso in cui il giudice di appello aveva negato la pensione di reversibilità alla nipote maggiorenne ma totalmente incapace di intendere e di volere, che viveva a carico del nonno, prima della sua morte, in quanto orfana dei genitori.
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 3847 del 2018, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda del tutore rilevando che " il disposto dell’art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, come sostituito dalla legge 4 aprile 1952, n. 218 e successivamente dalla legge 21 luglio 1965, prevede che la pensione di reversibilità spetta al coniuge e ai figli superstiti minorenni e di qualunque età inabili, a carico del genitore al momento del decesso.
Tale norma era stata integrata poi, a seguito della sentenza C.COST n. 180 del 1999 , assicurando il diritto anche ai nipoti minori conviventi a carico, ma non ai nipoti maggiorenni .
Nel caso di specie la maggiore età della nipote escludeva, quindi, ad avviso della Corte di merito, la spettanza della pensione di reversibilità.
La sentenza della Corte Costituzionale sulla reversibilità a eredi maggiorenni inabili
La Consulta si esprime innanzitutto affermando la rilevanza della questione e osserva che la sentenza del 1999 ha sanato l'incostituzionalità della norma precedente per salvaguardare una condizione di minore capacita che è comune ai soggetti minorenni come ai soggetti incapaci di intendere e di volere.
Inoltre secondo la Consulta, se il legame sotteso al rapporto tra nonno e nipote minorenne, come presupposto per l’accesso al trattamento pensionistico di reversibilità, deve essere ritenuto meritevole di tutela, analoga valutazione collegata al fondamento solidaristico della pensione di reversibilità , riguarda anche il legame familiare tra l’ascendente e il nipote, maggiore di età, orfano e inabile al lavoro.
È illogico, e ingiustamente discriminatorio, dice la Corte, che i soli nipoti orfani maggiorenni e inabili al lavoro viventi a carico del de cuius siano esclusi dal godimento del trattamento pensionistico, pur versando in una condizione di bisogno e di fragilità particolarmente accentuata; infatti ad essi è riconosciuto il medesimo trattamento di reversibilità in caso di sopravvivenza ai genitori, proprio perché non in grado di procurarsi un reddito per la predetta condizione.
Deve, in conclusione, essere dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 38 del d.P.R. n. 818 del 1957, per violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui non include tra i destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati.
Allegati: -
CCNL colf e badanti 2020: ecco il testo in pdf
Il giorno 8 settembre 2020 è stato siglato il rinnovo del CCNL del lavoro domestico (scaduto nel 2016), che si applicherà a circa 860.000 lavoratori regolari del settore mentre sono in corso di regolarizzazione altri 175mila lavoratori con la sanatoria prevista per il lavoro agricolo e domestico dal Decreto Rilancio.ll contratto si applica agli assistenti familiari (colf, badanti, babysitter ed altri profili professionali di cui al presente CCNL), anche di nazionalità non italiana o apolidi, comunque retribuiti, addetti al funzionamento della vita familiare e delle convivenze familiarmente strutturate, tenuto conto di alcune fondamentali caratteristiche del rapporto.
Di seguito l'indice dei contenuti
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO SULLA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO.
Decorrenza 1° Ottobre 2020 – Scadenza 31 dicembre 2022.Art. 1 Sfera di applicazioneArt. 2 Inscindibilità della presente regolamentazioneArt. 3 Condizioni di miglior favoreArt. 4 Documenti di lavoroArt. 5 AssunzioneArt. 6 Contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione)Art. 7 Assunzione a tempo determinatoArt. 8 Lavoro ripartitoArt. 9 Inquadramento dei lavoratoriArt. 10 Discontinue prestazioni notturne di cura alla personaArt. 11 Prestazioni esclusivamente di attesaArt. 12 Periodo di provaArt. 13 Riposo settimanaleArt. 14 Orario di lavoroArt. 15 Lavoro straordinarioArt. 16 Festività nazionali ed infrasettimanaliArt. 17 FerieArt. 18 Sospensioni di lavoro extraferialiArt. 19 PermessiArt. 20 Permessi per formazione professionaleArt. 21 Congedo per le donne vittime di violenza di genereArt. 22 AssenzeArt. 23 Diritto allo studioArt. 24 MatrimonioArt. 25 Tutela delle lavoratrici madriArt. 26 Tutela del lavoro minorileArt. 27 MalattiaArt. 28 Tutela delle condizioni di lavoroArt. 29 Infortunio sul lavoro e malattia professionaleArt. 30 Tutele previdenzialiArt. 31 Servizio militare e richiamo alle armiArt. 32 TrasferimentiArt. 33 TrasferteArt. 34 Retribuzione e prospetto pagaArt. 35 Minimi retributiviArt. 36 Vitto e alloggioArt. 37 Scatti di anzianitàArt. 38 Variazione periodica dei minimi contributivi e dei valori convenzionali del vitto e dell'alloggioArt. 39 Tredicesima mensilitàArt. 40 Risoluzione del rapporto di lavoro e preavvisoArt. 41 Trattamento di fine rapporto (T.F.R.)Art. 42 Indennità in caso di morteArt. 43 Permessi sindacaliArt. 44 Interpretazione del ContrattoArt. 45 Commissione nazionale per l'aggiornamento retributivoArt. 46 Commissione paritetica nazionaleArt. 47 Commissioni territoriali di conciliazioneArt. 48 Ente bilaterale EbincolfArt. 49 Contrattazione di secondo livelloArt. 50 Cas.Sa.ColfArt. 51 Fondo ColfArt. 52 Previdenza complementareArt. 53 Contributi di assistenza contrattualeArt. 54 Decorrenza e durataChiarimenti a verbaleAllegati: -
Credito d’imposta ricerca e sviluppo innovazione e design
Ecco il testo del decreto del MISE del 26 maggio 2020 pubblicato GU Serie Generale n.182 del 21.07.2020, contenente le disposizioni applicative del nuovo credito d'imposta, per attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design (di cui all'art. 1, commi 198-207, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) attuativo del Piano Transizione 4.0, in particolare:
- la definizione delle attività di ricerca e sviluppo (art. 2),
- delle attività di innovazione tecnologica (art. 3)
- e delle attività di design e ideazione estetica ammissibili (art. 4);
- l'individuazione, nell'ambito delle attività di innovazione tecnologica, degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e degli obiettivi di transizione ecologica rilevanti per la maggiorazione dal 6 al 10 per cento dell'aliquota del credito d'imposta (art. 5);
- la determinazione e la documentazione delle spese ammissibili al credito d'imposta (art. 6).
La misura si pone l’obiettivo di stimolare la spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione tecnologica per sostenere la competitività delle imprese e per favorirne i processi di transizione digitale e nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale.
La misura del credito d'imposta
Attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico:
- il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 12% delle spese agevolabili nel limite massimo di 3 milioni di euro.
Attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati:
- il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro
- il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro in caso di attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.
Attività di design e ideazione estetica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, e altri individuati con successivo decreto ministeriale:
- il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. La base di calcolo del credito d’imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.
Nel rispetto dei massimali indicati, e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta.
Allegati: