• Rubrica del lavoro

    Legge anti violenza e molestie sul luogo di lavoro: in vigore la Convenzione OIL

    Nella Gazzetta Ufficiale  n. 20 del 26 gennaio 2021 è stata  pubblicata la Legge 15 gennaio 2021, n. 4: Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione dell'OIL.

    Un comunicato del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2022, informa che la convenzione è entrata in vigore il 29 ottobre 2022,

    Convenzione OIL anti violenza: i principi

    I principi fondamentali affermati nel documento  definito "Convenzione sulla violenza e sulle molestie  2019" sono i seguenti:

    • La  Convenzione si applica  a  tutti  i  settori,  sia privati che pubblici, nell'economia  formale  e  informale,  in  aree urbane o rurali.
    •  In conformita' con il diritto e le circostanze nazionali e  in consultazione con le organizzazioni di rappresentanza dei  datori  di  lavoro e  dei lavoratori, i   Membri  sono  tenuti   ad  adottare un approccio inclusivo, integrato e incentrato  sulla  prospettiva   di  genere per la prevenzione e l'eliminazione  della   violenza  e  delle  molestie nel mondo del lavoro. Un tale approccio  deve tenere in considerazione la violenza e le  molestie che coinvolgano soggetti

    terzi, qualora rilevante, e includere: 

          a) il divieto di violenza e molestie ai sensi di legge; 

          b) la garanzia che le politiche pertinenti contemplino  misure per l'eliminazione della violenza e delle molestie; 

          c) l'adozione di una strategia globale che preveda l'attuazione  di misure di prevenzione e contrasto alla violenza e alle molestie; 

          d)  l'istituzione   o  il  rafforzamento dei meccanismi  per l'applicazione e il monitoraggio; 

          e) la garanzia per le vittime di poter accedere a meccanismi di  ricorso e di risarcimento, come pure di sostegno; 

          f) l'istituzione di misure sanzionatorie; 

          g) lo sviluppo di strumenti, misure di orientamento, attivita'  educative  e formative e la promozione di  iniziative di sensibilizzazione secondo modalita' accessibili e adeguate; 

          h) la  garanzia di  meccanismi  di ispezione e di  indagine efficaci per i  casi di  violenza e di  molestie, ivi compreso attraverso gli ispettorati del lavoro o altri organismi competenti.

    •      Attraverso l'adozione e l'attuazione dell'approccio ciascuno Stato Membro riconosce i ruoli e  le funzioni, diversi e complementari, di governi nonche' di datori di lavoro e lavoratori e delle rispettive organizzazioni, tenendo  conto  della diversita'   della  natura  e   della  portata  delle   rispettive  responsabilita'. 

    L' Obiettivo della Convenzione è quello di "proteggere  i lavoratori e altri soggetti nel mondo del lavoro, ivi compresi i lavoratori come definiti in base alle pratiche e al diritto nazionale, oltre a  persone  che  lavorino indipendentemente  dallo   status   contrattuale,   le   persone   in formazione, inclusi i tirocinanti e  gli  apprendisti,  i  lavoratori licenziati, i volontari, le persone alla ricerca di un  impiego  e  i candidati a un lavoro, e  individui  che  esercitino  l'autorita',  i doveri e le responsabilita' di un datore di lavoro".    

    Gli Stati Membri  dovranno mettere in campo anche meccanismi di controllo sull’applicazione delle norme e per garantire facile accesso a meccanismi di ricorso e di risarcimento adeguati ed efficaci , garaneno contemporaneamente la   privacy dei soggetti coinvolti 

    A questo fine andra rafforzata  l'azione degli ispettorati del lavoro e delle altre autorità competenti abilitati a trattare la violenza e le molestie nel mondo del lavoro.

    Allegati:
  • Fatturazione elettronica

    Fatturazione elettronica: aggiornate le regole tecniche per emissione e ricezione

    Con Provvedimento del 24.11.2022 n. 433608, l'Agenzia delle Entrate ha definito le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché
    per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni
    di servizi transfrontaliere
    e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

    Scarica il testo del Provvedimento e allegati A, B e C relativi alle specifiche tecniche.

    Con il provvedimento in oggetto risultano così superate le indicazioni sulla fatturazione elettronica fornite con il precedente provvedimento del 30 aprile 2018, che viene integralmente sostituito, al fine di recepire le disposizioni dell’articolo 14 del Dl n. 124/2019, secondo il quale viene stabilito che:

    • i file delle fatture elettroniche acquisiti sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati: 
      • dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria,
      • dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.

    e le previsioni contenute nel parere n. 454/2021 del Garante per la protezione dei dati personali. In particolare, viene stabilito che:

    • l’Agenzia delle entrate memorizza e utilizza, insieme alla Guardia di Finanza, i
      file xml delle fatture elettroniche per le sole attività istruttorie puntuali, previa richiesta di esibizione della documentazione secondo la normativa vigente; restano confermati gli effetti giuridici previsti dalla normativa vigente in caso
      di inottemperanza da parte dei contribuenti, nei tempi stabiliti, alle richieste di
      esibizione ricevute. I suddetti file sono inoltre resi disponibili in caso di indagini
      penali ovvero su disposizione dell’Autorità giudiziaria. Resta ferma
      l’applicabilità delle disposizioni normative vigenti in ambito sanzionatorio,
      accertativo ed eventualmente penale nel caso di mancata risposta o rifiuto, da
      parte del soggetto sottoposto al controllo, alla richiesta di esibizione
    • con riferimento alle fatture elettroniche tra operatori economici, l’Agenzia delle
      entrate memorizza nella banca dati fattura integrati, da utilizzare per lo
      svolgimento delle attività di analisi del rischio di evasione, elusione e frode
      fiscale, di promozione dell’adempimento spontaneo e di controllo ai fini fiscali
      anche il metodo di pagamento e, con esclusione delle fatture emesse nei
      confronti dei consumatori finali e delle fatture emesse da cedenti/prestatori che
      operano nell’ambito del settore legale, anche la descrizione dell’operazione,
      ossia natura, quantità e qualità dei beni ceduti e dei servizi prestati
    • con particolare riguardo alle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano
      nell’ambito del settore legale
      , data la potenziale particolare delicatezza delle informazioni che possono essere contenute nella descrizione dell’operazione, al
      fine di garantire l’inintelligibilità delle stesse nella banca dati dei file xml delle
      fatture elettroniche
      , le suddette fatture, individuate in base al codice ATECO
      del cedente/prestatore, saranno memorizzate in modalità cifrata.

    Inoltre, al fine di ampliare e migliorare la gamma dei servizi relativi alla fatturazione elettronica che l’Agenzia mette a disposizione degli operatori economici, anche per dar seguito alle richieste provenienti dalle associazioni di categoria, sono stati realizzati nuovi servizi in cooperazione applicativa per un colloquio automatico tra sistemi informatici per consentire download e upload massivi dei dati relativi ai file delle fatture elettroniche, dei corrispettivi, nonché degli elenchi che l’Agenzia mette a disposizione al fine del pagamento dell’imposta di bollo. 

    Allo scopo di limitare ulteriormente il fenomeno delle false fatturazioni, infine, con il servizio di censimento del canale abituale per la trasmissione delle fatture elettroniche, i soggetti passivi IVA o i loro delegati o incaricati possono inserire, visualizzare, aggiornare e eliminare l’informazione relativa al/ai canale/i di trasmissione abitualmente utilizzati per la trasmissione della fattura elettronica.

    Allegati:
  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Cessione e sconto bonus edilizi ed errori nella Comunicazione: i chiarimenti dell’Agenzia

    L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare del 6 ottobre 2022 n. 33, contenente i chiarimenti in merito alla cessione o sconto in fattura dei bonus edilizi dopo la conversione in legge dei decreti Aiuti (Dl n. 50/2022) e Aiuti-bis (Dl n.115/2022).

    In particolare, le novità riguardano le modifiche apportate: 

    • dall’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto Aiuti (DL n. 50/2022), 
    • dall’articolo 33-ter, introdotto dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, di conversione del decreto Aiuti-bis (DL n. 115/2022), in tema di opzioni per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Nello specifico, il suddetto articolo 33-ter, introduce all’articolo 14 del decreto Aiuti i nuovi commi 1-bis.1 e 1-bis.2:
      • Il comma 1-bis.1, ha modificato la disciplina della responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari in presenza di concorso nella violazione, limitandola ai soli casi di dolo e colpa grave, a condizione che siano state rispettate le previsioni di legge e che siano stati acquisiti il visto di conformità, le asseverazioni e le attestazioni prescritte dagli articoli 119 e 121, comma 1-ter, del decreto Rilancio.
      • Inoltre, la novella normativa, con il comma 1-bis.2, ha previsto la possibilità di beneficiare della nuova disciplina anche per i crediti sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione del visto di conformità e delle attestazioni e asseverazioni di cui al comma 1-ter del citato articolo 121, a condizione che il cedente, purché non sia un “soggetto qualificato” e che coincida con il fornitore, acquisisca, ora per allora, la predetta documentazione.

    In tale contesto normativo, l'Agenzia fornisce così precisazioni in merito
    alla responsabilità di tipo amministrativo del fornitore e del cessionari

    Infine, sempre con la presente circolare, vengono fornite alcune indicazioni per
    rimediare a eventuali errori commessi nella compilazione della Comunicazione per
    l’esercizio dell’opzione per la cessione o per lo sconto 
    in luogo delle detrazioni fiscali o nella circolazione dei crediti nella Piattaforma, nonché specifiche indicazioni a seguito delle modifiche apportate all’articolo 119 del medesimo decreto Rilancio dal decreto Aiuti, che ha ampliato l’ambito temporale di applicazione del Superbonus nel caso di interventi realizzati su edifici unifamiliari da parte di persone fisiche al di fuori dell’esercizio di arti o professioni o d’impresa.

    Errore nella compilazione della Comunicazione

    Riguardo agli eventuiali errori copmmessi nella compilazione del modello inviato, è possibile trasmettere una successiva Comunicazione interamente sostitutiva della precedente, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio. 

    A seguito di questa operazione, nella Piattaforma sono visibili solo gli importi correttamente indicati con l’ultima Comunicazione inviata. 

    Se il predetto termine è trascorso e non è più possibile trasmettere una Comunicazione sostitutiva di quella errata, il credito non ancora accettato può essere rifiutato dal cessionario o dal fornitore tramite l’apposita funzionalità della Piattaforma. 

    Il rifiuto del credito rimuove, di fatto, gli effetti della Comunicazione errata, il cedente, beneficiario della detrazione, non potrà comunicare una nuova cessione dello stesso credito tramite la Piattaforma (come avviene in caso di rifiuto delle cessioni successive alla prima), ma, se il relativo termine non è scaduto, potrà trasmettere una nuova Comunicazione corretta, a favore dello stesso o di altro cessionario. 

    Tramite le modalità illustrate, contribuenti e professionisti possono rimediare celermente e in autonomia agli errori commessi in fase di esercizio dell’opzione. Nella circolare vengono fornite le istruzioni per risolvere alcune tipologie di errore, nei casi in cui non siano state adottate le soluzioni ordinarie sopra descritte e il credito derivante dalla Comunicazione errata sia stato già accettato dal cessionari

    Ulteriori indicazioni sono fornite per la gestione delle ipotesi in cui la Comunicazione non sia stata correttamente trasmessa entro i termini previsti.

    Allegati:
  • Sicurezza sul Lavoro

    Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro: novità 2022

    Entrano in vigore in questi giorni tre decreti in materia di sicurezza, in particolare per la  prevenzione incendi nei luoghi di lavoro emanati nell'autunno 2021 dai Ministeri dell'interno e del Lavoro . Si tratta  di 

    1. DM 01 settembre 2021  recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25/09/2021; Il decreto è entrato in vigore lo scorso 25 settembre, tuttavia, con DM 15 settembre 2022 (G.U. n. 224 del 25 settembre 2022), è stato prorogato al settembre 2023 l'obbligo di qualificazione per i manutentori di impianti ed attrezzature antincendio. 
    2. DM 02 settembre 2021  recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 04/10/2021, che entra in vigore il 04 ottobre 2022.
    3. DM 03 settembre 2021  recante : “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.“, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29/10/2021. Il DM con lo specifico allegato operativo sarà in vigore dal 29 ottobre 2022.

    Decreti sulla prevenzione antincendio 

    Vediamo alcuni dettagli sui contenuti dei tre provvedimenti 

    Il decreto del 1 settembre obbliga all'intervento di tecnici qualificati secondo nuove modalitaà per la  manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature (come da allegato II al decreto stesso)  ma la norma è stata inviata al 25 settembre 2023. E' già in vigore dal 25 settembre di quest'anno l'obbligo di esecuzione e registrazione  di tali interventi  secondo le disposizioni legislative e  la regola d'arte, in accordo alle norme tecniche (Iso, Iec, En, Cei, Uni).

    Il decreto del 2 settembre in vigore da oggi 4 ottobre prevede:

    l'obbligo di adeguata informazione e formazione dei lavoratori sui rischi di incendio,e

     stabilisce i criteri per la gestione delle misure di  sicurezza antincendio con particolare riferimento alle attività che vi si svolgono .

    Ad esempio  

    • nei luoghi di lavoro con almeno dieci lavoratori , 
    •  in quelli aperti al pubblico con possibile presenza di almeno 50 persone e
    •  in quelli che rientrano nell'allegato I al Dpr 151/2011,

    deve essere adottato un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza e antincendio in emergenza,  e indicati  i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione .

    Con riguardo al decreto del 3 settembre 2021 che entra in vigore il 29 ottobre p.v. , l'applicazione  dell'obbligo di progettazione e valutazione rischi riguarda tutti i luoghi di lavoro tranne i cantieri temporanei o mobili come definiti dal titolo IV del testo unico. Nell'allegato vengono specificate le modalità per la valutazione del rischio e  gli elementi minimi  di cui il documento deve essere composto  (-l'individuazione dei pericoli d'incendio;a descrizione del contesto e dell'ambiente, quantità e tipologia degli occupanti e dei beni  esposti ; valuazione delle conseguenze degli incendi  e di eventuale  rischio da esplosione, ove richiesta). 

    Sono forniti inoltre i criteri utilizzabili  per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio.

    Allegati:
  • Banche, Imprese e Assicurazioni

    Contributi IVASS intermediari 2022: ecco il decreto

    E' apparso ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto del Mef  del 6 settembre 2022  che fissa:

    1. il Contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione  e    riassicurazione per l'anno 2022 all'IVASS ( vedi sotto gli importi in dettaglio)
    2. il Contributo dovuto all'IVASS da coloro che intendono svolgere la prova   di idoneita' di cui all'art. 110, comma 2, del decreto  legislativo   n. 209 del 2005 relativo alla sessione d'esame 2022 per laccesso al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi,  pari a 70 euro.

     Contributo di vigilanza IVASS 2022

    La misura del contributo di vigilanza  dovuto  per  l'anno  2022  all'IVASS, dagli intermediari di assicurazione  e  riassicurazione  iscritti al registro di cui all'art.  109  e  all'elenco  annesso  al  registro e' determinata come segue: 

     Sezione A – agenti di assicurazione: persone fisiche: euro 40,00;     persone giuridiche: euro 230,00;
    Sezione B – broker:       persone fisiche: euro 40,00 persone giuridiche: euro 230,00
     Sezione C- produttori diretti: euro 15

     Sezione D –  banche,  intermediari  finanziari,  SIM  e  Poste  Italiane:

    Banche con raccolta premi oltre 100 mil. e poste italiane:  euro 10.000,00

    banche con raccolta premi da 1 a 99,9  milioni  di  euro:  euro 8.170,00;

     banche con raccolta  premi  inferiore  a  1  milione  di  euro, intermediari finanziari e SIM: euro 2.760,00;

     e) intermediari europei iscritti nell'elenco annesso al  registro  unico degli intermediari:

        persone fisiche: euro 15,00;    persone giuridiche: euro 75,00.

        

    Si ricorda che sono tenuti al pagamento del  contributo  di vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel registro unico  degli  intermediari alla data del 30 maggio 2022. 

    I contributi  andranno versati sulla base  di  un prossimo provvedimento  dell'IVASS  concernente  le  modalita'  ed  i  termini di versamento.

    Allegati:
  • Banche, Imprese e Assicurazioni

    Contributo IVASS 2022 imprese assicuratrici

    Con il decreto del 7 settembre 2022  pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20.9.2022 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito il contributo dovuto a IVASS. istituto di vigilanza  sulle assicurazioni  –  da parte delle imprese assicuratrici come previsto dall'art. 335, comma  1,  del  decreto legislativo  7 settembre  2005,  n.  209.

    Le misure del contributo di vigilanza sono le seguenti:

    1.     0,42 per mille dei premi incassati nel  2021  a  carico  delle  imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in  Italia  e  delle  sedi  secondarie   delle   imprese   di   assicurazione   e  riassicurazione extracomunitarie stabilite in Italia; 
    2.      0,10 per mille dei premi incassati in Italia nel 2021 a carico  delle imprese di assicurazione europee operanti in Italia  in  regime  di stabilimento e in libera prestazione di servizi. 

    Si ricorda che il contributo  di  vigilanza  per  l'anno  2022  e'   dovuto:

    •      dalle rappresentanze situate in Italia delle  imprese  europee  che operano in Italia in regime di stabilimento, sulla base dei premi  raccolti nel territorio italiano; 
    •     dalle case madri delle imprese europee che operano  in  Italia  in regime di libera prestazione  di  servizi,  sia  direttamente  dal  proprio paese di origine che tramite rappresentanze situate in  altri  paesi europei, con riguardo ai premi  complessivamente  raccolti  nel  territorio italiano. 

     Le imprese di riassicurazione pura europee operanti in Italia in   regime di stabilimento iscritte nell'elenco III in appendice all'albo  delle imprese sono escluse dal pagamento del contributo di vigilanza. 

    L'importo del contributo va calcolato sui  premi incassati nell'esercizio 2021  dalle  imprese  di  assicurazione  e  riassicurazione,  al netto degli   oneri   di  gestione,  quantificati,  in  relazione  all'aliquota   fissata    pari  al 4,07 per cento dei predetti premi. 

  • Riforme del Governo Draghi

    Il Decreto Aiuti bis diventa legge: il testo coordinato pubblicato in GU

    Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21.09.2022, la Legge del 21 settembre 2022 n. 142 di conversione con modificazioni del Decreto Aiuti bis n. 115/2022, in vigore dal 22 settembre (giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

    Scarica il testo del Decreto Aiuti bis n. 115/2022 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione.

    Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

    Alcune modifiche apportate in sede di conversione

    Tra le modifiche apportate dal Senato al ddl segnaliamo:

    • Accordo in materia di responsabilità per la cessione dei crediti dei bonus edilizi e superbonus (art. 33-ter)
      Con la modifica approvata, la responsabilità in solido si configura solo se il concorso nella violazione avviene “con dolo o colpa grave”, ovvero qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti beneficiari ferma restando, in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari.
    • Proroga del lavoro agile fino al 31 dicembre 2022, per lavoratori fragili e i genitori di figli minori di 14 anni (art. 23-bis)
    • Modifiche al limite di impignorabilità delle pensioni (art. 21-bis)
      Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1000,00 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.
    • Installazione di Vetrate Panoramiche sul balcone come attività edilizia libera
      All'articolo 6, comma 1, del Testo Unico Edilizia (DPR 380/2001), che riguarda gli interventi eseguibili come attività di edilizia libera, dopo la lettera b, è inserita la seguente lettera ''b-bis) che prevede anche gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, di parziale impermeabilizzazione delle acque meteoriche, dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente reazione di volumi e di superfici, come definiti dal Regolamento Edilizio Tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale micro-areazione che consente la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche''».
    • Definizione agevolata liti
      Con la modifica introdotta ai commi 1 e 2 della legge n. 130/2022, possono accedere alla definizione agevolata delle controversie pendenti tutti i procedimenti per i quali il ricorso viene notificato entro il 16 settembre 2022 (con la modifica approvata viene eliminata la data del 15 luglio 2022).

    Ricordiamo che il provvedimento conta 43 articoli, ed è suddiviso nei seguenti capitoli:

    • Capo I Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e  carburanti
    • Capo II Misure urgenti in materia di emergenza idrica
    • Capo III Regioni ed enti locali 
    • Capo IV Misure in materia di politiche sociali e salute e accoglienza
    • Capo V  Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni alle imprese, di  investimenti in aree di interesse strategico e in materia di contratti pubblici
    • Capo VI  Istruzione e Universita'
    • Capo VII  Disposizioni in materia di giustizia
    • Capo VIII  Disposizioni finanziarie e finali

    Le principali misure del DL  Aiuti bis

    Il decreto comporta l'investimento di 17 miliardi di euro. Le principali misure prevedono tra l'altro:

    • taglio contributivo di 1,2 punti sugli stipendi dei dipendenti da luglio a dicembre 2022
    • doppio intervento sulle pensioni con rivalutazione al 1 novembre di tutti gli assegni pensionistici  pari al 1,9%,   e  di 2 punti percentuali per gli assegni fino a 34.996 euro dal 1  ottobre 2022. 
    • bonus contro il caro-carburante  per il  trasporto locale
    • incremento della soglia di esenzione dei fringe benefits a 600 euro  invece che  258,27 euro
    • estensione  del bonus 200 euro  a lavoratori non coperti  dal precedente decreto, come cassaintegrati e lavoratrici rientrate dalla maternita, sportivi, dottorandi.
    • finanziamento di ulteriori 100 milioni per l'erogazione del bonus 200 euro ai professionisti 
    • nuovo finanziamento per 1 miliardo all'ILVA 
    • finanziamento di 500 milioni circa per i contratti di sviluppo 
    • rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas per il IV trimestre 2022 per i soggetti economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute
    • proroga dei crediti di imposta alle imprese per l'acquisto di gas ed energia
    • azzeramento degli oneri di sistema
    • sostegno per 200 milioni alle imprese agricole contro la siccità
    • contributi a enti locali per 350 milioni
    • misure di semplificazione normativa per l'accellerazione dei programmi di edilizia universitaria.

    Allegati: