• Riforme del Governo Draghi

    DL Semplificazioni convertito in legge 122 2022: il testo in Gazzetta

    E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale  Serie Generale n. 193 del 19 agosto 2022 la legge di conversione n. 122 2022 del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 143 del 21 giugno 2022)    recante: « Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.». 

    La legge è stata approvata definitivamente dal senato il 2 agosto 2022 e promulgata dal Presidente della Repubblica il 4 agosto. E' entrata in vigore il 20 agosto 2022, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta.

    Alleghiamo il testo della legge  e il testo coordinato del DL   con  i nuovi articoli in evidenza

    Tra le numerose novita  si segnalano in particolare :

    • Misure di razionalizzazione del calendario fiscale. 
    • Riduzione dei controlli sulle dichiarazioni  precompilate. 
    •  Estensione al 2022 dei correttivi in materia di ISA.
    • Stop alla stampa dei registri contabili 
    • Ampliamento dell'utilizzoda parte dei contribuenti debitori fiscali  dell'F24 telematico  per pagamenti e compensazioni precedentemente effettuati con F23 cartaceo
    • Possibile vendita diretta dei beni immobili pignorati o ipotecati privi di rendita catastale  a un valore determinatoda perizia 
    •  Semplificazioni per la  redazione dei bilanci delle micro-imprese e per la gestione degli errori contabili. 
    • Modifiche nella disciplina dell’esterometro e del monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento  attraverso intermediari bancari e finanziari 
    •  Proroga al 31 dicembre 2026 del  reverse charge.
    • accesso ai crediti di imposta per  Università statali e non, regolarmente riconosciute, ed enti di ricerca con certificazione  delle spese sostenute per ricerca
    • Novità per il Terzo settore: criteri sulla non commercialità delle attività di interesse generale  e proroga a  fine 2022 per l'allineamento degli statuti
    • Comunicazioni semplificate  per lo smart  working 
    • Semplificazioni della disciplina di rilascio del nulla osta al lavoro

    Si tratta in totale di 61 articoli suddivisi  in tre titoli:

    Titolo I

    SEMPLIFICAZIONI FISCALI

    Capo I

    Semplificazioni del rapporto fisco-contribuente

    Capo II

    Semplificazioni in materia di imposte dirette

    Capo III

    Semplificazioni in materia di imposte dirette

    Capo IV

    Altre misure di semplificazione fiscale

    Capo V

    Ulteriori disposizioni fiscali

    Titolo II

    PROCEDURE DI INCASSO E PAGAMENTO PRESSO LA TESORERIA DELLO STATO E  DISPOSIZIONI IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA E SOCIALE

    Capo I

    Ammodernamento delle procedure di incasso e pagamento della tesoreria  dello Stato

    Capo II

    Disposizioni in materia economico-finanziaria e sociale

    Titolo III

    MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO DEL NULLAOSTA AL LAVORO E DELLE VERIFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 30-BIS, COMMA 8,DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 AGOSTO 1999, N. 394 E DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

    Capo I

    Misure per la semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro e delle verifiche di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1999, n. 394

    Capo II

    Disposizioni finanziarie e finali

    Allegati:
  • Uniemens / LUL adempimenti

    Decreto trasparenza in GU: comunicazioni obbligatorie dal 13.8

    E' stato pubblicato in GU n. 176 del 29.7.2022 il Decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104  di  "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del  Parlamento  europeo  e

    del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa  a  condizioni  di  lavoro  trasparenti e prevedibili nell'Unione europea.

    Entra in vigore il 13 agosto 2022.

    Il provvedimento,sentite le organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  dei lavoratori e datori di lavoro, dà attuazione alla disciplina  attualmente vigente nell'Unione, nell'ambito del diritto all'informazione sugli elementi essenziali del rapporto di  lavoro  e  sulle  condizioni  di  lavoro e la  relativa  tutela. 

    Nello specifico i datori di lavoro sono tenuti a:

    1.  fornire  ai lavoratori le informazioni specificate dal decreto  forma digitale o cartacea 
    2. conservare copia delle informazioni fornite per 5 anni

    D.lgs. Trasparenza: a chi si applicano gli obblighi di comunicazione

    L'obbligo si applica ai  seguenti  rapporti  e contratti di lavoro: 

        a) contratto di lavoro subordinato, ivi compreso quello di lavoro agricolo,  a  tempo  indeterminato  e  determinato,  anche  a   tempo  parziale; 

        b) contratto di lavoro somministrato; 

        c) contratto di lavoro intermittente; 

        d) rapporto di  collaborazione  con  prestazione  prevalentemente personale  e  continuativa  organizzata  dal   committente   di   cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno  2015,  n. 81; 

        e) contratto di collaborazione coordinata e continuativa  di  cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile; 

        f) contratto  di  prestazione  occasionale  di  cui  all'articolo 54-bis del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 

     ai  rapporti  di  lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  a  quelli  degli enti pubblici economici. 

        a) ai lavoratori marittimi e ai  lavoratori  della  pesca,  fatta salva la disciplina speciale vigente in materia; 

        b) ai lavoratori domestici, fatta eccezione per le previsioni  di  cui agli articoli 10 e 11. 

    Sono esclusi dall'applicazione 

        a) i rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro V  del codice civile e quelli di  lavoro  autonomo  di  cui  al  decreto  legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, purche' non integranti  rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

        b) i rapporti di lavoro caratterizzati  da  un  tempo  di  lavoro predeterminato ed effettivo di durata pari o inferiore a una media di tre ore a settimana in un periodo di riferimento di quattro settimane consecutive. 

        c) i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale; 

        d) i rapporti di collaborazione prestati nell'impresa del  datore  di lavoro dal coniuge, dai parenti e dagli affini non oltre il  terzo grado, che siano con lui conviventi; 

        e)  i  rapporti   di   lavoro   del   personale   dipendente   di  amministrazioni  pubbliche  in  servizio  all'estero,   limitatamente  all'articolo 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.  152

        f) i rapporti di lavoro del personale di cui all'articolo  3  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  relativamente  alle disposizioni di cui al Capo III del  decreto. 

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Detrazioni spese edilizie in dichiarazione 2022: il punto dell’Agenzia delle Entrate

    L'Agenzia delle Entrate fa il punto sulle detrazioni relative a spese per interventi di recupero
    del patrimonio edilizio, Sisma bonus, Bonus verde, Bonus facciate, Eco bonus e Superbonus.

    Pubblicata la Circolare del 25 luglio 2022 n. 28, che fa seguito alla circolare 24/E del 7 luglio 2022, e costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti le detrazioni pluriennali relative a:

    • spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, 
    • Sisma bonus, 
    • Bonus verde, 
    • Bonus facciate, 
    • Eco bonus 
    • e Superbonus, 

    anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato, e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria. 

    La raccolta dei principali documenti di prassi relativi a tali spese, è il frutto del lavoro svolto da un tavolo tecnico istituito tra l’Agenzia delle entrate e la Consulta nazionale dei CAF per elaborare un compendio comune utile:

    • per gli operatori dei CAF e per i professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni presentate 
    • per gli stessi uffici dell’Amministrazione finanziaria nello svolgimento dell’attività di assistenza e di controllo documentale.

    L’obiettivo della presente circolare è quello di offrire, in ossequio ai principi della trasparenza e soprattutto della collaborazione sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente, nell’ottica del potenziamento della tax compliance, a tutti gli operatori uno strumento unitario al fine di garantire un’applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale.

    La circolare costituisce, al contempo, per tutti gli uffici dell’Amministrazione finanziaria, una guida che orienta in maniera altrettanto uniforme le attività nella fase di controllo formale delle dichiarazioni.

    La raccolta tiene conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2021.

    I chiarimenti forniti sono rivolti essenzialmente ai soggetti che possono utilizzare, ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi, il modello 730/2022, per ragioni di completezza espositiva, tuttavia, vengono richiamati altri soggetti che, seppur beneficiari delle agevolazioni fiscali, non possono utilizzare il predetto modello 730/2022.

    Allegati:
  • Next Generation EU e Recovery Fund

    Stato di attuazione del PNRR: traguardi e obiettivi nel dossier della Camera

    Pubblicato il dossier del Servizio studi della Camera dei deputati, aggiornato all'11 aprile 2023, sullo stato di attuazione del PNRR.

    Nel Dossier che qui alleghiamo, viene infatti proposta una tabella che illustra lo stato di attuazione degli investimenti e delle riforme previsti nel PNRR per i quali sono previsti traguardi ed obiettivi da conseguire entro il 30 giugno 2023.

    Nel primo semestre 2023 sono previsti 27 interventi, 8 inerenti a 91 Riforme e 19 relativi ad altrettanti Investimenti. 

    Dei 27 traguardi e obiettivi, più in dettaglio, 15 riguardano interventi da concludersi entro il 30 giugno 2023, mentre 12 afferiscono a interventi da realizzare entro il 31 marzo 2023.

    I traguardi e obiettivi da conseguire nel primo semestre 2023, unitamente alle Riforme e agli Investimenti cui afferiscono, sono così ripartiti tra le 6 Missioni nelle quali il PNRR italiano si articola:

    I 45 traguardi e obiettivi da conseguire nel primo semestre 2022 riguardano le seguenti Missioni: 

    • Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
    • Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica
    • Missione 4 – Istruzione e ricerca
    • Missione 5 – Inclusione e coesione
    • Missione 6 – Salute

    La tabella è composta da cinque colonne

    • la prima colonna (“Investimento/Riforma”) riporta la denominazione dell’intervento (investimento o riforma) e indica la Missione e la Componente in cui esso si colloca all’interno del PNRR; 
    • la seconda colonna (“Amministrazione titolare”) indica l’amministrazione titolare dell’intervento; 
    • la terza colonna (“Intervento”) espone, in modo sintetico, i contenuti e le caratteristiche dell’intervento, nonché le sue finalità complessive;
    • la quarta colonna (“Traguardo/Obiettivo”) indica i traguardi e gli obiettivi da conseguire entro il 30 giugno 2022, descrivendone brevemente gli elementi essenziali. Sono riportati, inoltre, eventuali elementi relativi a traguardi/obiettivi il cui conseguimento era previsto, nell’ambito del medesimo intervento, nei semestri precedenti;
    • la quinta colonna (“Attuazione”) fornisce informazioni sui
      provvedimenti attuativi adottati
      , riconducibili ai vari traguardi/obiettivi,
      reperibili (alla data dell’11 aprile 2023) dalla Gazzetta ufficiale, dal sito
      internet italiadomani.gov.it e dai siti istituzionali del Governo e dei
      Ministeri, nonché dalle relazioni della Corte dei conti sullo stato di
      attuazione del Piano.

    Allegati:
  • Pensioni

    Reversibilità pensione al nipote maggiorenne disabile: Testo Corte Cost. 88-2022

    La Corte costituzionale ha affermato nella sentenza n. 88 del 5 aprile 2022 (QUI IL TESTO INTEGRALE)  che la pensione di reversibilità  spetta anche agli eredi maggiorenni inabili al lavoro a carico del soggetto deceduto.  Nello specifico si stabilisce l'illegittimità costituzionale dell'art 38 del DPR 818 1957 nella parte di cui esclude tale ipotesi. 

    Il caso era stato sollevato dalla Cassazione sezione lavoro  per il caso in cui il giudice di appello aveva negato la pensione di reversibilità alla nipote maggiorenne ma totalmente incapace di intendere e di volere, che viveva a carico del nonno, prima della sua morte, in quanto orfana dei genitori. 

    La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 3847 del 2018, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda del tutore  rilevando che " il disposto dell’art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, come sostituito dalla legge 4 aprile 1952, n. 218  e successivamente dalla legge 21 luglio 1965, prevede che  la pensione di reversibilità spetta al coniuge e ai figli superstiti minorenni e di qualunque età inabili, a carico del genitore al momento del decesso. 

     Tale norma era stata integrata poi, a seguito della sentenza C.COST n. 180 del 1999 ,  assicurando il diritto anche ai nipoti minori conviventi a carico, ma non ai nipoti maggiorenni .

    Nel caso di specie la maggiore età della nipote escludeva, quindi,  ad avviso della Corte di merito, la spettanza della pensione di reversibilità. 

    La sentenza della Corte Costituzionale sulla reversibilità a eredi maggiorenni inabili

    La Consulta si esprime innanzitutto affermando la rilevanza della questione e osserva che  la sentenza del 1999  ha sanato l'incostituzionalità della norma precedente  per salvaguardare una condizione di minore capacita  che è comune ai soggetti minorenni come  ai soggetti incapaci di intendere e di volere.

    Inoltre secondo la Consulta, se il legame sotteso al rapporto tra nonno e nipote minorenne, come presupposto per l’accesso al trattamento pensionistico di reversibilità, deve essere ritenuto meritevole di tutela, analoga valutazione collegata al fondamento solidaristico della pensione di reversibilità , riguarda anche il legame familiare tra l’ascendente e il nipote, maggiore di età, orfano e inabile al lavoro. 

    È illogico, e ingiustamente discriminatorio, dice la Corte, che i soli nipoti orfani maggiorenni e inabili al lavoro viventi a carico del de cuius siano esclusi dal godimento del trattamento pensionistico,   pur versando in una condizione di bisogno e di fragilità particolarmente accentuata; infatti ad essi è riconosciuto il medesimo trattamento di reversibilità in caso di sopravvivenza ai genitori, proprio perché non in grado di procurarsi un reddito  per la  predetta condizione. 

    Deve, in conclusione, essere dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 38 del d.P.R. n. 818 del 1957, per violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui non include tra i destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati.

    Allegati:
  • Contributi Previdenziali

    CCNL colf e badanti 2020: ecco il testo in pdf

    Il giorno 8 settembre 2020 è stato siglato il rinnovo del CCNL del lavoro domestico (scaduto nel 2016), che si applicherà a circa 860.000 lavoratori regolari del settore mentre sono in corso di regolarizzazione altri 175mila lavoratori con la sanatoria prevista per il lavoro agricolo e domestico dal Decreto Rilancio.

    ll contratto si applica agli assistenti familiari (colf, badanti, babysitter ed altri profili professionali di cui al presente CCNL), anche di nazionalità non italiana o apolidi, comunque retribuiti, addetti al funzionamento della vita familiare e delle convivenze familiarmente strutturate, tenuto conto di alcune fondamentali caratteristiche del rapporto.

    Di seguito l'indice dei contenuti 

    CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO SULLA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO.
    Decorrenza 1° Ottobre 2020 – Scadenza 31 dicembre 2022. 
    Art. 1 Sfera di applicazione 
    Art. 2 Inscindibilità della presente regolamentazione 
    Art. 3 Condizioni di miglior favore 
    Art. 4 Documenti di lavoro 
    Art. 5 Assunzione 
    Art. 6 Contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione) 
    Art. 7 Assunzione a tempo determinato 
    Art. 8 Lavoro ripartito 
    Art. 9 Inquadramento dei lavoratori 
    Art. 10 Discontinue prestazioni notturne di cura alla persona 
    Art. 11 Prestazioni esclusivamente di attesa 
    Art. 12 Periodo di prova 
    Art. 13 Riposo settimanale 
    Art. 14 Orario di lavoro 
    Art. 15 Lavoro straordinario 
    Art. 16 Festività nazionali ed infrasettimanali 
    Art. 17 Ferie 
    Art. 18 Sospensioni di lavoro extraferiali 
    Art. 19 Permessi 
    Art. 20 Permessi per formazione professionale 
    Art. 21 Congedo per le donne vittime di violenza di genere 
    Art. 22 Assenze 
    Art. 23 Diritto allo studio 
    Art. 24 Matrimonio 
    Art. 25 Tutela delle lavoratrici madri 
    Art. 26 Tutela del lavoro minorile 
    Art. 27 Malattia 
    Art. 28 Tutela delle condizioni di lavoro 
    Art. 29 Infortunio sul lavoro e malattia professionale 
    Art. 30 Tutele previdenziali 
    Art. 31 Servizio militare e richiamo alle armi 
    Art. 32 Trasferimenti 
    Art. 33 Trasferte 
    Art. 34 Retribuzione e prospetto paga
    Art. 35 Minimi retributivi 
    Art. 36 Vitto e alloggio 
    Art. 37 Scatti di anzianità 
    Art. 38 Variazione periodica dei minimi contributivi e dei valori convenzionali del vitto e dell'alloggio 
    Art. 39 Tredicesima mensilità 
    Art. 40 Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso 
    Art. 41 Trattamento di fine rapporto (T.F.R.)
    Art. 42 Indennità in caso di morte 
    Art. 43 Permessi sindacali 
    Art. 44 Interpretazione del Contratto 
    Art. 45 Commissione nazionale per l'aggiornamento retributivo 
    Art. 46 Commissione paritetica nazionale 
    Art. 47 Commissioni territoriali di conciliazione 
    Art. 48 Ente bilaterale Ebincolf 
    Art. 49 Contrattazione di secondo livello 
    Art. 50 Cas.Sa.Colf 
    Art. 51 Fondo Colf 
    Art. 52 Previdenza complementare 
    Art. 53 Contributi di assistenza contrattuale 
    Art. 54 Decorrenza e durata 
    Chiarimenti a verbale

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito d’imposta ricerca e sviluppo innovazione e design

    Ecco il testo del decreto del MISE del 26 maggio 2020 pubblicato GU Serie Generale n.182 del 21.07.2020, contenente le disposizioni applicative del nuovo credito d'imposta, per attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design (di cui all'art. 1, commi 198-207, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) attuativo del Piano Transizione 4.0, in particolare:

    • la definizione delle attività di ricerca e sviluppo (art. 2), 
    • delle attività di innovazione tecnologica (art. 3) 
    • e delle attività di design e ideazione estetica ammissibili (art. 4); 
    • l'individuazione, nell'ambito delle attività di innovazione tecnologica, degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e degli obiettivi di transizione ecologica rilevanti per la maggiorazione dal 6 al 10 per cento dell'aliquota del credito d'imposta (art. 5); 
    • la determinazione e la documentazione delle spese ammissibili al credito d'imposta (art. 6).

    La misura si pone l’obiettivo di stimolare la spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione tecnologica per sostenere la competitività delle imprese e per favorirne i processi di transizione digitale e nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale. 

    La misura del credito d'imposta

    Attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico:

    • il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 12% delle spese agevolabili nel limite massimo di 3 milioni di euro.

    Attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati:

    • il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro
    • il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro in caso di attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.

    Attività di design e ideazione estetica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, e altri individuati con successivo decreto ministeriale:

    • il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

    Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. La base di calcolo del credito d’imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.

    Nel rispetto dei massimali indicati, e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta.

    Allegati: