• Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Superbonus 2023 ed Enti del terzo settore: i chiarimenti delle Entrate

    L'Agenzia delle Entrate , con Circolare dell'8 febbraio 2023 n. 3, ha fornito chiarimenti sul limite di spesa ammesso al Superbonus relativo a interventi su edifici di Onlus, associazioni di volontariato o di promozione sociale (articolo 119, comma 10-bis, Dl Rilancio).

    Il suddetto articolo 119, comma 10-bis del decreto Rilancio stabilisce, in determinati casi, particolari modalità di determinazione delle spese ammesse alla detrazione spettante per le spese sostenute a fronte di specifici interventi (c.d. Superbonus) in ambito:

    • di efficienza energetica, 
    • di interventi antisismici, 
    • di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. 

    I limiti di spesa ammessi alla detrazione variano in funzione della tipologia di interventi realizzati e, in linea generale, sono riferiti all’edificio o alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolabili.

    La disposizione contenuta nel citato comma 10-bis riguarda, nello specifico,le spese sostenute:

    • dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),
    • dalle organizzazioni di volontariato (OdV)
    • dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

    In particolare, la norma, nella versione attualmente vigente, stabilisce che il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'OMI dell'Agenzia delle Entrate, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

    • svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
    • siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

    Come specificato dall'Agenzia delle Entrate, la norma è stata introdotta per tenere conto della circostanza che tali enti in generale (e, in particolare, quelli che si occupano dei servizi socio-sanitari- assistenziali) esercitano la propria attività in edifici di grandi dimensioni anche in considerazione del fatto che, per taluni servizi che vengono erogati alla collettività (Centro Diurno Integrato, Residenza Sanitaria Assistenziale, Poliambulatori, Servizi Sanitari e assistenziali, ecc.), le norme e gli standard funzionali impongono la disponibilità di notevoli superfici appositamente attrezzate.

    Ai fini della fruizione del Superbonus, tali soggetti risulterebbero penalizzati qualora le spese agevolabili fossero determinate in funzione del numero delle unità immobiliari oggetto di interventi atteso che interi immobili o interi complessi edilizi sono catastalmente individuati quale singola unità immobiliare.

    Modalità di calcolo massimali di spesa

    Pertanto, in merito alla specifica modalità di calcolo per la determinazione dei massimali di spesa, si utilizza come parametro di riferimento, la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate. 

    Riportiamo l'esempio fornito nella Circolare dell'Agenzia:

    • superficie lorda del fabbricato di 4.000 mq 
    • e una superficie media ricavabile dall’OMI di 100 mq, 

    dal rapporto di queste due grandezze si determinano n. 40 unità immobiliari “figurative”

    Tale ultimo parametro va moltiplicato per i limiti di spesa previsti per le singole unità immobiliari in relazione agli interventi agevolabili che si intendono effettuare. 

    Ipotizzando un intervento (trainante) di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio, il massimale di spesa agevolabile sarà pari a 2.000.000 di euro, ottenuto da: 

    40 unità
    (numero di unità immobiliari “figurative”)
    x
    50.000 euro
    (limite di spesa previsto per gli edifici unifamiliari)
    =
    2.000.000 euro

    Allegati:
  • Rubrica del lavoro

    Importi Naspi, Discoll, Cassa integrazione 2023

    Con la  circolare 14 del 3 febbraio 2023 vengono forniti  dall'INPS gli importi massimi 2023,  aggiornati al tasso di inflazione indicato dall'ISTAT,     degli ammortizzatori sociali erogati dall'Istituto:

    •  trattamento di integrazione salariale ordinario e straordinario (CIGO e CIGS), 
    • Trattamento di integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA), 
    • assegno di integrazione salariale del FIS.
    • assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale del Fondo di solidarietà del Credito, 
    • assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito cooperativo, 
    • indennità di disoccupazione NASpI, 
    • indennità di disoccupazione DIS-COLL, 
    • indennità di disoccupazione agricola,
    • indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS), 
    • indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), 
    • assegno per le attività socialmente utili.

    Le principali misure, in vigore dal 1 gennaio 2023,  sono le seguenti:

    Trattamenti di cassa integrazione: importi 2023

    Trattamenti di integrazione salariale con e senza riduzione ART 26 L 41 1986

    Importo lordo (euro)

    Importo netto (euro)

    1.321,53

    1.244,36

    Trattamenti di integrazione salariale – settore edile e lapideo (con maggiorazione per  intemperie stagionali

    Importo lordo (euro)

    Importo netto (euro)

    1.585,84

    1.493,23

    Massimali assegno di integrazione salariale Fondo Credito

    Retribuzione mensile lorda (euro)

    Massimale (euro)

    Inferiore a 2.406,02

    1.306,75

    Compresa tra 2.406,02 e 3.803,33

    1.506,19

    Superiore a 3.803,33

    1.902,81

    Indennità di disoccupazione importi 2023

    • INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE  NASPI

    L’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale NON opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2023,1.470,99 euro.

    • INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE DIS-COLL

    L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2023,   1.470,99 euro.

    • INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

    con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2022, trovano applicazione gli importi massimi stabiliti per il 2022  vale a dire 1.222,51 euro.

    • INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE A FAVORE DEI LAVORATORI AUTONOMI DELLO SPETTACOLO (ALAS)

    L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2023,   1.470,99 euro.

    • INDENNITÀ STRAORDINARIA DI CONTINUITÀ REDDITUALE E OPERATIVA (ISCRO)

     l’importo mensile dell’ISCRO per l’anno 2023 non può essere  inferiore a 275,38 euro e non può superare l’importo di 881,23 euro.

    •  ASSEGNO PER ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI

    L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili, a carico del Fondo sociale occupazione e formazione, è pari, dal 1° gennaio 2023, a 656,44 euro. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986.

  • Pensioni

    Pensioni e indennità INPS 2023: tabelle e istruzioni

    Con la circolare 135 pubblicata il 22 dicembre 2022 Inps comunica di  aver  concluso le attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nel 2023.

    Vengono descritte le attività e fornite le tabelle degli importi, sulla base del  decreto 10 novembre 2022, emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, recante “Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2023. Valore della percentuale di variazione – anno 2022. Valore definitivo della percentuale di variazione – anno 2021” (Allegato n. 1).

    Rivalutazione pensioni 2023 provvisoria

    Il decreto ha previsto che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 è determinata in misura pari a +7,3% dal 1° gennaio 2023, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

    Va tenuto conto che la legge di bilancio in corso di approvazione  sta definendo alcune variazioni  sulle percentuali di rivalutazione degli assegni pensionistici fino a 4 volte il minimo .

     Al momento l'istituto ha attribuito la rivalutazione  in misura pari al 100% a tutti i beneficiari  e provvederà al conguaglio  con la prima rata di pensione successiva all'approvazione delle nuove norme.

    La circolare ricorda anche che la  rivalutazione viene attribuita sulla base del cosiddetto cumulo perequativo, considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate dall’INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario Centrale.

    Di seguito gli importi delle principali prestazioni INPS 2023.  Qui le tabelle complete.

    pensioni e prestazioni INPS 2023
    assegno per l’assistenza personale e continuativa per inabilità: 585,51 €
    trattamento minimo di pensione
    lavoratori dipendenti e autonomi:
    563,74 €
    Assegni vitalizi  321,36 €
    pensione sociale

    414,76 €

    Assegno sociale

    503,27 €

    limite reddituale personale per l'assegno di invalidià e assegno sociale

        

    17.920,00 €

    prestazioni per invalidità civile
    • 313,91 € invalidi
    • 217,64 € ciechi parziali
    • 339,48 € ciechi assoluti

    Riportiamo di seguito l'indice completo della circolare:

    Premessa

    1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali

    1.1 Indice di rivalutazione definitivo per l’anno 2022

    1.2 Indice di rivalutazione provvisorio per l’anno 2023

    1.3 Modalità di attribuzione della rivalutazione provvisoria 2023

    2. Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n. 206/2004, e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice)

    3. Prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio

    3.1 Pensioni sociali e assegni sociali

    3.2 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-INVCIV)

    3.3 Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni pubbliche

    4. Tabelle

    5 Requisiti anagrafici

    6. Gestione fiscale

    6.1 Conguagli fiscali a consuntivo

    6.2 Addizionali all’IRPEF

    6.3 Esenzione di 1.000 euro per i superstiti orfani

    7. Pensioni della Gestione privata

    7.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario

    7.2 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti

    7.2.1 Scadenza del penultimo contitolare nel 2023

    7.2.2 Pensioni con tutti i contitolari scaduti

    7.3 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia

    7.4 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria

    7.5 Impostazione del codice di ricostituzione d'ufficio

    7.6 Pensioni rinnovate con importo pari a zero

    8. Pensioni della Gestione pubblica

    8.1 Modalità di attribuzione dell’indennità integrativa speciale

    8.2 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario

    8.3 Esenzione fiscale per le vittime del dovere

    8.4 Detassazione in applicazione di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali

    9. Prestazioni assistenziali

    9.1 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria

    9.2 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie

    9.3 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale

    10. Prestazioni di accompagnamento a pensione

    10.1 Azzeramento delle prestazioni in scadenza nel 2023

    11. Periodicità e date di pagamento

    11.1 Calendario di pagamento

    11.2 Pagamenti annuali e semestrali

    12. Certificato di pensione per l’anno 2023.

  • Next Generation EU e Recovery Fund

    Stato di attuazione del PNRR: traguardi e obiettivi nel dossier della Camera

    Pubblicato il dossier del Servizio studi della Camera dei deputati, aggiornato all'11 aprile 2023, sullo stato di attuazione del PNRR.

    Nel Dossier che qui alleghiamo, viene infatti proposta una tabella che illustra lo stato di attuazione degli investimenti e delle riforme previsti nel PNRR per i quali sono previsti traguardi ed obiettivi da conseguire entro il 30 giugno 2023.

    Nel primo semestre 2023 sono previsti 27 interventi, 8 inerenti a 91 Riforme e 19 relativi ad altrettanti Investimenti. 

    Dei 27 traguardi e obiettivi, più in dettaglio, 15 riguardano interventi da concludersi entro il 30 giugno 2023, mentre 12 afferiscono a interventi da realizzare entro il 31 marzo 2023.

    I traguardi e obiettivi da conseguire nel primo semestre 2023, unitamente alle Riforme e agli Investimenti cui afferiscono, sono così ripartiti tra le 6 Missioni nelle quali il PNRR italiano si articola:

    I 45 traguardi e obiettivi da conseguire nel primo semestre 2022 riguardano le seguenti Missioni: 

    • Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
    • Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica
    • Missione 4 – Istruzione e ricerca
    • Missione 5 – Inclusione e coesione
    • Missione 6 – Salute

    La tabella è composta da cinque colonne

    • la prima colonna (“Investimento/Riforma”) riporta la denominazione dell’intervento (investimento o riforma) e indica la Missione e la Componente in cui esso si colloca all’interno del PNRR; 
    • la seconda colonna (“Amministrazione titolare”) indica l’amministrazione titolare dell’intervento; 
    • la terza colonna (“Intervento”) espone, in modo sintetico, i contenuti e le caratteristiche dell’intervento, nonché le sue finalità complessive;
    • la quarta colonna (“Traguardo/Obiettivo”) indica i traguardi e gli obiettivi da conseguire entro il 30 giugno 2022, descrivendone brevemente gli elementi essenziali. Sono riportati, inoltre, eventuali elementi relativi a traguardi/obiettivi il cui conseguimento era previsto, nell’ambito del medesimo intervento, nei semestri precedenti;
    • la quinta colonna (“Attuazione”) fornisce informazioni sui
      provvedimenti attuativi adottati
      , riconducibili ai vari traguardi/obiettivi,
      reperibili (alla data dell’11 aprile 2023) dalla Gazzetta ufficiale, dal sito
      internet italiadomani.gov.it e dai siti istituzionali del Governo e dei
      Ministeri, nonché dalle relazioni della Corte dei conti sullo stato di
      attuazione del Piano.

    Allegati:
  • Pensioni

    Reversibilità pensione al nipote maggiorenne disabile: Testo Corte Cost. 88-2022

    La Corte costituzionale ha affermato nella sentenza n. 88 del 5 aprile 2022 (QUI IL TESTO INTEGRALE)  che la pensione di reversibilità  spetta anche agli eredi maggiorenni inabili al lavoro a carico del soggetto deceduto.  Nello specifico si stabilisce l'illegittimità costituzionale dell'art 38 del DPR 818 1957 nella parte di cui esclude tale ipotesi. 

    Il caso era stato sollevato dalla Cassazione sezione lavoro  per il caso in cui il giudice di appello aveva negato la pensione di reversibilità alla nipote maggiorenne ma totalmente incapace di intendere e di volere, che viveva a carico del nonno, prima della sua morte, in quanto orfana dei genitori. 

    La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 3847 del 2018, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda del tutore  rilevando che " il disposto dell’art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, come sostituito dalla legge 4 aprile 1952, n. 218  e successivamente dalla legge 21 luglio 1965, prevede che  la pensione di reversibilità spetta al coniuge e ai figli superstiti minorenni e di qualunque età inabili, a carico del genitore al momento del decesso. 

     Tale norma era stata integrata poi, a seguito della sentenza C.COST n. 180 del 1999 ,  assicurando il diritto anche ai nipoti minori conviventi a carico, ma non ai nipoti maggiorenni .

    Nel caso di specie la maggiore età della nipote escludeva, quindi,  ad avviso della Corte di merito, la spettanza della pensione di reversibilità. 

    La sentenza della Corte Costituzionale sulla reversibilità a eredi maggiorenni inabili

    La Consulta si esprime innanzitutto affermando la rilevanza della questione e osserva che  la sentenza del 1999  ha sanato l'incostituzionalità della norma precedente  per salvaguardare una condizione di minore capacita  che è comune ai soggetti minorenni come  ai soggetti incapaci di intendere e di volere.

    Inoltre secondo la Consulta, se il legame sotteso al rapporto tra nonno e nipote minorenne, come presupposto per l’accesso al trattamento pensionistico di reversibilità, deve essere ritenuto meritevole di tutela, analoga valutazione collegata al fondamento solidaristico della pensione di reversibilità , riguarda anche il legame familiare tra l’ascendente e il nipote, maggiore di età, orfano e inabile al lavoro. 

    È illogico, e ingiustamente discriminatorio, dice la Corte, che i soli nipoti orfani maggiorenni e inabili al lavoro viventi a carico del de cuius siano esclusi dal godimento del trattamento pensionistico,   pur versando in una condizione di bisogno e di fragilità particolarmente accentuata; infatti ad essi è riconosciuto il medesimo trattamento di reversibilità in caso di sopravvivenza ai genitori, proprio perché non in grado di procurarsi un reddito  per la  predetta condizione. 

    Deve, in conclusione, essere dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 38 del d.P.R. n. 818 del 1957, per violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui non include tra i destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati.

    Allegati:
  • PRIMO PIANO

    Codice della Strada

    Pubblichiamo il Testo vigente del Nuovo Codice della Strada (Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, n. 285).

    In Allegato anche Tabella dei punteggi previsti dall'art. 126-bis aggiornata con le modifiche introdotte dal c.d. decreto Bianchi (Decreto Legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito dalla Legge 2 ottobre 2007, n. 160) e dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120.

    Titolo I – Disposizioni generali (artt. 1-12)
    Titolo II – Della costruzione e tutela delle strade (artt. 13-45)
    Titolo III – Dei veicoli (artt. 46-114)
    Titolo IV – Guida dei veicoli e conduzione degli animali (artt. 115-139)
    Titolo V – Norme di comportamento (artt. 140-193)
    Titolo VI – Degli illeciti previsti dal presente codice e delle relative sanzioni (artt. 194-224)
    Titolo VII – Disposizioni finali e transitorie (artt. 225-240)
    TABELLA dei punteggi 

    Allegati:
  • Start up e Crowdfunding

    Sharing economy: la proposta di legge in Italia

    Pubblichiamo il testo della proposta di legge, atto N. 3564, sulla disciplina delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi e disposizioni per la promozione dell'economia della condivisione.

    La proposta di legge si compone di 12 articoli, e ha come finalità quella di promuovere l'economia della condivisione e le forme di consumo consapevole. Tra gli obiettivi specifici coerenti con la finalità generale sopra indicata la proposta di legge individua:

    • la razionalizzazione delle risorse l'incremento dell'efficienza e della disponibilità di beni, servizi e infrastrutture, anche nella P.A.;
    • il contrasto degli sprechi e la riduzione dei costi;
    • la partecipazione attiva dei cittadini alla costruzione di comunità resilienti in cui si sviluppano relazioni che abbiano come obiettivo l'interesse generale comune o la cura dei beni comuni;
    • nuove opportunità di crescita, occupazione e imprenditorialità basate su un modello di sviluppo economico, ambientale e sociale sostenibile;
    • l'innovazione tecnologica e digitale.

    Si prevede inoltre che, per il conseguimento degli obiettivi sopra indicati sia disciplinata l'attività delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi operanti su mercati a due versanti.

    I mercati a due versanti si connotano in quanto vi è un una piattaforma, gestita da un operatore terzo, che
    costituisce un collegamento fisico e virtuale fra due gruppi interdipendenti di soggetti (i due "versanti" del mercato) e grazie alla quale i soggetti interagiscono per conseguire reciproche utilità.

    Allegati: