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Legge anti violenza e molestie sul luogo di lavoro: in vigore la Convenzione OIL
Nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2021 è stata pubblicata la Legge 15 gennaio 2021, n. 4: Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione dell'OIL.
Un comunicato del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2022, informa che la convenzione è entrata in vigore il 29 ottobre 2022,
Convenzione OIL anti violenza: i principi
I principi fondamentali affermati nel documento definito "Convenzione sulla violenza e sulle molestie 2019" sono i seguenti:
- La Convenzione si applica a tutti i settori, sia privati che pubblici, nell'economia formale e informale, in aree urbane o rurali.
- In conformita' con il diritto e le circostanze nazionali e in consultazione con le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori, i Membri sono tenuti ad adottare un approccio inclusivo, integrato e incentrato sulla prospettiva di genere per la prevenzione e l'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro. Un tale approccio deve tenere in considerazione la violenza e le molestie che coinvolgano soggetti
terzi, qualora rilevante, e includere:
a) il divieto di violenza e molestie ai sensi di legge;
b) la garanzia che le politiche pertinenti contemplino misure per l'eliminazione della violenza e delle molestie;
c) l'adozione di una strategia globale che preveda l'attuazione di misure di prevenzione e contrasto alla violenza e alle molestie;
d) l'istituzione o il rafforzamento dei meccanismi per l'applicazione e il monitoraggio;
e) la garanzia per le vittime di poter accedere a meccanismi di ricorso e di risarcimento, come pure di sostegno;
f) l'istituzione di misure sanzionatorie;
g) lo sviluppo di strumenti, misure di orientamento, attivita' educative e formative e la promozione di iniziative di sensibilizzazione secondo modalita' accessibili e adeguate;
h) la garanzia di meccanismi di ispezione e di indagine efficaci per i casi di violenza e di molestie, ivi compreso attraverso gli ispettorati del lavoro o altri organismi competenti.
- Attraverso l'adozione e l'attuazione dell'approccio ciascuno Stato Membro riconosce i ruoli e le funzioni, diversi e complementari, di governi nonche' di datori di lavoro e lavoratori e delle rispettive organizzazioni, tenendo conto della diversita' della natura e della portata delle rispettive responsabilita'.
L' Obiettivo della Convenzione è quello di "proteggere i lavoratori e altri soggetti nel mondo del lavoro, ivi compresi i lavoratori come definiti in base alle pratiche e al diritto nazionale, oltre a persone che lavorino indipendentemente dallo status contrattuale, le persone in formazione, inclusi i tirocinanti e gli apprendisti, i lavoratori licenziati, i volontari, le persone alla ricerca di un impiego e i candidati a un lavoro, e individui che esercitino l'autorita', i doveri e le responsabilita' di un datore di lavoro".
Gli Stati Membri dovranno mettere in campo anche meccanismi di controllo sull’applicazione delle norme e per garantire facile accesso a meccanismi di ricorso e di risarcimento adeguati ed efficaci , garaneno contemporaneamente la privacy dei soggetti coinvolti
A questo fine andra rafforzata l'azione degli ispettorati del lavoro e delle altre autorità competenti abilitati a trattare la violenza e le molestie nel mondo del lavoro.
Allegati: -
Fatturazione elettronica: aggiornate le regole tecniche per emissione e ricezione
Con Provvedimento del 24.11.2022 n. 433608, l'Agenzia delle Entrate ha definito le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché
per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni
di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.Scarica il testo del Provvedimento e allegati A, B e C relativi alle specifiche tecniche.
Con il provvedimento in oggetto risultano così superate le indicazioni sulla fatturazione elettronica fornite con il precedente provvedimento del 30 aprile 2018, che viene integralmente sostituito, al fine di recepire le disposizioni dell’articolo 14 del Dl n. 124/2019, secondo il quale viene stabilito che:
- i file delle fatture elettroniche acquisiti sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:
- dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria,
- dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.
e le previsioni contenute nel parere n. 454/2021 del Garante per la protezione dei dati personali. In particolare, viene stabilito che:
- l’Agenzia delle entrate memorizza e utilizza, insieme alla Guardia di Finanza, i
file xml delle fatture elettroniche per le sole attività istruttorie puntuali, previa richiesta di esibizione della documentazione secondo la normativa vigente; restano confermati gli effetti giuridici previsti dalla normativa vigente in caso
di inottemperanza da parte dei contribuenti, nei tempi stabiliti, alle richieste di
esibizione ricevute. I suddetti file sono inoltre resi disponibili in caso di indagini
penali ovvero su disposizione dell’Autorità giudiziaria. Resta ferma
l’applicabilità delle disposizioni normative vigenti in ambito sanzionatorio,
accertativo ed eventualmente penale nel caso di mancata risposta o rifiuto, da
parte del soggetto sottoposto al controllo, alla richiesta di esibizione - con riferimento alle fatture elettroniche tra operatori economici, l’Agenzia delle
entrate memorizza nella banca dati fattura integrati, da utilizzare per lo
svolgimento delle attività di analisi del rischio di evasione, elusione e frode
fiscale, di promozione dell’adempimento spontaneo e di controllo ai fini fiscali
anche il metodo di pagamento e, con esclusione delle fatture emesse nei
confronti dei consumatori finali e delle fatture emesse da cedenti/prestatori che
operano nell’ambito del settore legale, anche la descrizione dell’operazione,
ossia natura, quantità e qualità dei beni ceduti e dei servizi prestati - con particolare riguardo alle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano
nell’ambito del settore legale, data la potenziale particolare delicatezza delle informazioni che possono essere contenute nella descrizione dell’operazione, al
fine di garantire l’inintelligibilità delle stesse nella banca dati dei file xml delle
fatture elettroniche, le suddette fatture, individuate in base al codice ATECO
del cedente/prestatore, saranno memorizzate in modalità cifrata.
Inoltre, al fine di ampliare e migliorare la gamma dei servizi relativi alla fatturazione elettronica che l’Agenzia mette a disposizione degli operatori economici, anche per dar seguito alle richieste provenienti dalle associazioni di categoria, sono stati realizzati nuovi servizi in cooperazione applicativa per un colloquio automatico tra sistemi informatici per consentire download e upload massivi dei dati relativi ai file delle fatture elettroniche, dei corrispettivi, nonché degli elenchi che l’Agenzia mette a disposizione al fine del pagamento dell’imposta di bollo.
Allo scopo di limitare ulteriormente il fenomeno delle false fatturazioni, infine, con il servizio di censimento del canale abituale per la trasmissione delle fatture elettroniche, i soggetti passivi IVA o i loro delegati o incaricati possono inserire, visualizzare, aggiornare e eliminare l’informazione relativa al/ai canale/i di trasmissione abitualmente utilizzati per la trasmissione della fattura elettronica.
Allegati: - i file delle fatture elettroniche acquisiti sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:
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Cessione e sconto bonus edilizi ed errori nella Comunicazione: i chiarimenti dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare del 6 ottobre 2022 n. 33, contenente i chiarimenti in merito alla cessione o sconto in fattura dei bonus edilizi dopo la conversione in legge dei decreti Aiuti (Dl n. 50/2022) e Aiuti-bis (Dl n.115/2022).
In particolare, le novità riguardano le modifiche apportate:
- dall’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto Aiuti (DL n. 50/2022),
- dall’articolo 33-ter, introdotto dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, di conversione del decreto Aiuti-bis (DL n. 115/2022), in tema di opzioni per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Nello specifico, il suddetto articolo 33-ter, introduce all’articolo 14 del decreto Aiuti i nuovi commi 1-bis.1 e 1-bis.2:
- Il comma 1-bis.1, ha modificato la disciplina della responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari in presenza di concorso nella violazione, limitandola ai soli casi di dolo e colpa grave, a condizione che siano state rispettate le previsioni di legge e che siano stati acquisiti il visto di conformità, le asseverazioni e le attestazioni prescritte dagli articoli 119 e 121, comma 1-ter, del decreto Rilancio.
- Inoltre, la novella normativa, con il comma 1-bis.2, ha previsto la possibilità di beneficiare della nuova disciplina anche per i crediti sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione del visto di conformità e delle attestazioni e asseverazioni di cui al comma 1-ter del citato articolo 121, a condizione che il cedente, purché non sia un “soggetto qualificato” e che coincida con il fornitore, acquisisca, ora per allora, la predetta documentazione.
In tale contesto normativo, l'Agenzia fornisce così precisazioni in merito
alla responsabilità di tipo amministrativo del fornitore e del cessionariInfine, sempre con la presente circolare, vengono fornite alcune indicazioni per
rimediare a eventuali errori commessi nella compilazione della Comunicazione per
l’esercizio dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali o nella circolazione dei crediti nella Piattaforma, nonché specifiche indicazioni a seguito delle modifiche apportate all’articolo 119 del medesimo decreto Rilancio dal decreto Aiuti, che ha ampliato l’ambito temporale di applicazione del Superbonus nel caso di interventi realizzati su edifici unifamiliari da parte di persone fisiche al di fuori dell’esercizio di arti o professioni o d’impresa.Errore nella compilazione della Comunicazione
Riguardo agli eventuiali errori copmmessi nella compilazione del modello inviato, è possibile trasmettere una successiva Comunicazione interamente sostitutiva della precedente, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio.
A seguito di questa operazione, nella Piattaforma sono visibili solo gli importi correttamente indicati con l’ultima Comunicazione inviata.
Se il predetto termine è trascorso e non è più possibile trasmettere una Comunicazione sostitutiva di quella errata, il credito non ancora accettato può essere rifiutato dal cessionario o dal fornitore tramite l’apposita funzionalità della Piattaforma.
Il rifiuto del credito rimuove, di fatto, gli effetti della Comunicazione errata, il cedente, beneficiario della detrazione, non potrà comunicare una nuova cessione dello stesso credito tramite la Piattaforma (come avviene in caso di rifiuto delle cessioni successive alla prima), ma, se il relativo termine non è scaduto, potrà trasmettere una nuova Comunicazione corretta, a favore dello stesso o di altro cessionario.
Tramite le modalità illustrate, contribuenti e professionisti possono rimediare celermente e in autonomia agli errori commessi in fase di esercizio dell’opzione. Nella circolare vengono fornite le istruzioni per risolvere alcune tipologie di errore, nei casi in cui non siano state adottate le soluzioni ordinarie sopra descritte e il credito derivante dalla Comunicazione errata sia stato già accettato dal cessionari
Ulteriori indicazioni sono fornite per la gestione delle ipotesi in cui la Comunicazione non sia stata correttamente trasmessa entro i termini previsti.
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Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro: novità 2022
Entrano in vigore in questi giorni tre decreti in materia di sicurezza, in particolare per la prevenzione incendi nei luoghi di lavoro emanati nell'autunno 2021 dai Ministeri dell'interno e del Lavoro . Si tratta di
- DM 01 settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25/09/2021; Il decreto è entrato in vigore lo scorso 25 settembre, tuttavia, con DM 15 settembre 2022 (G.U. n. 224 del 25 settembre 2022), è stato prorogato al settembre 2023 l'obbligo di qualificazione per i manutentori di impianti ed attrezzature antincendio.
- DM 02 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 04/10/2021, che entra in vigore il 04 ottobre 2022.
- DM 03 settembre 2021 recante : “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.“, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29/10/2021. Il DM con lo specifico allegato operativo sarà in vigore dal 29 ottobre 2022.
Decreti sulla prevenzione antincendio
Vediamo alcuni dettagli sui contenuti dei tre provvedimenti
Il decreto del 1 settembre obbliga all'intervento di tecnici qualificati secondo nuove modalitaà per la manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature (come da allegato II al decreto stesso) ma la norma è stata inviata al 25 settembre 2023. E' già in vigore dal 25 settembre di quest'anno l'obbligo di esecuzione e registrazione di tali interventi secondo le disposizioni legislative e la regola d'arte, in accordo alle norme tecniche (Iso, Iec, En, Cei, Uni).
Il decreto del 2 settembre in vigore da oggi 4 ottobre prevede:
l'obbligo di adeguata informazione e formazione dei lavoratori sui rischi di incendio,e
stabilisce i criteri per la gestione delle misure di sicurezza antincendio con particolare riferimento alle attività che vi si svolgono .
Ad esempio
- nei luoghi di lavoro con almeno dieci lavoratori ,
- in quelli aperti al pubblico con possibile presenza di almeno 50 persone e
- in quelli che rientrano nell'allegato I al Dpr 151/2011,
deve essere adottato un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza e antincendio in emergenza, e indicati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione .
Con riguardo al decreto del 3 settembre 2021 che entra in vigore il 29 ottobre p.v. , l'applicazione dell'obbligo di progettazione e valutazione rischi riguarda tutti i luoghi di lavoro tranne i cantieri temporanei o mobili come definiti dal titolo IV del testo unico. Nell'allegato vengono specificate le modalità per la valutazione del rischio e gli elementi minimi di cui il documento deve essere composto (-l'individuazione dei pericoli d'incendio;a descrizione del contesto e dell'ambiente, quantità e tipologia degli occupanti e dei beni esposti ; valuazione delle conseguenze degli incendi e di eventuale rischio da esplosione, ove richiesta).
Sono forniti inoltre i criteri utilizzabili per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio.
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Contributi IVASS intermediari 2022: ecco il decreto
E' apparso ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto del Mef del 6 settembre 2022 che fissa:
- il Contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2022 all'IVASS ( vedi sotto gli importi in dettaglio)
- il Contributo dovuto all'IVASS da coloro che intendono svolgere la prova di idoneita' di cui all'art. 110, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005 relativo alla sessione d'esame 2022 per laccesso al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, pari a 70 euro.
Contributo di vigilanza IVASS 2022
La misura del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2022 all'IVASS, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti al registro di cui all'art. 109 e all'elenco annesso al registro e' determinata come segue:
Sezione A – agenti di assicurazione: persone fisiche: euro 40,00; persone giuridiche: euro 230,00; Sezione B – broker: persone fisiche: euro 40,00 persone giuridiche: euro 230,00 Sezione C- produttori diretti: euro 15 Sezione D – banche, intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane:
Banche con raccolta premi oltre 100 mil. e poste italiane: euro 10.000,00
banche con raccolta premi da 1 a 99,9 milioni di euro: euro 8.170,00;
banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro, intermediari finanziari e SIM: euro 2.760,00;
e) intermediari europei iscritti nell'elenco annesso al registro unico degli intermediari:
persone fisiche: euro 15,00; persone giuridiche: euro 75,00. Si ricorda che sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel registro unico degli intermediari alla data del 30 maggio 2022.
I contributi andranno versati sulla base di un prossimo provvedimento dell'IVASS concernente le modalita' ed i termini di versamento.
Allegati: -
Contributo IVASS 2022 imprese assicuratrici
Con il decreto del 7 settembre 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20.9.2022 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito il contributo dovuto a IVASS. istituto di vigilanza sulle assicurazioni – da parte delle imprese assicuratrici come previsto dall'art. 335, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Le misure del contributo di vigilanza sono le seguenti:
- 0,42 per mille dei premi incassati nel 2021 a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia e delle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione extracomunitarie stabilite in Italia;
- 0,10 per mille dei premi incassati in Italia nel 2021 a carico delle imprese di assicurazione europee operanti in Italia in regime di stabilimento e in libera prestazione di servizi.
Si ricorda che il contributo di vigilanza per l'anno 2022 e' dovuto:
- dalle rappresentanze situate in Italia delle imprese europee che operano in Italia in regime di stabilimento, sulla base dei premi raccolti nel territorio italiano;
- dalle case madri delle imprese europee che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, sia direttamente dal proprio paese di origine che tramite rappresentanze situate in altri paesi europei, con riguardo ai premi complessivamente raccolti nel territorio italiano.
Le imprese di riassicurazione pura europee operanti in Italia in regime di stabilimento iscritte nell'elenco III in appendice all'albo delle imprese sono escluse dal pagamento del contributo di vigilanza.
L'importo del contributo va calcolato sui premi incassati nell'esercizio 2021 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, al netto degli oneri di gestione, quantificati, in relazione all'aliquota fissata pari al 4,07 per cento dei predetti premi.
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Il Decreto Aiuti bis diventa legge: il testo coordinato pubblicato in GU
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21.09.2022, la Legge del 21 settembre 2022 n. 142 di conversione con modificazioni del Decreto Aiuti bis n. 115/2022, in vigore dal 22 settembre (giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Alcune modifiche apportate in sede di conversione
Tra le modifiche apportate dal Senato al ddl segnaliamo:
- Accordo in materia di responsabilità per la cessione dei crediti dei bonus edilizi e superbonus (art. 33-ter)
Con la modifica approvata, la responsabilità in solido si configura solo se il concorso nella violazione avviene “con dolo o colpa grave”, ovvero qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti beneficiari ferma restando, in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari. - Proroga del lavoro agile fino al 31 dicembre 2022, per lavoratori fragili e i genitori di figli minori di 14 anni (art. 23-bis)
- Modifiche al limite di impignorabilità delle pensioni (art. 21-bis)
Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1000,00 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge. - Installazione di Vetrate Panoramiche sul balcone come attività edilizia libera
All'articolo 6, comma 1, del Testo Unico Edilizia (DPR 380/2001), che riguarda gli interventi eseguibili come attività di edilizia libera, dopo la lettera b, è inserita la seguente lettera ''b-bis) che prevede anche gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, di parziale impermeabilizzazione delle acque meteoriche, dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente reazione di volumi e di superfici, come definiti dal Regolamento Edilizio Tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale micro-areazione che consente la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche''». - Definizione agevolata liti
Con la modifica introdotta ai commi 1 e 2 della legge n. 130/2022, possono accedere alla definizione agevolata delle controversie pendenti tutti i procedimenti per i quali il ricorso viene notificato entro il 16 settembre 2022 (con la modifica approvata viene eliminata la data del 15 luglio 2022).
Ricordiamo che il provvedimento conta 43 articoli, ed è suddiviso nei seguenti capitoli:
- Capo I Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti
- Capo II Misure urgenti in materia di emergenza idrica
- Capo III Regioni ed enti locali
- Capo IV Misure in materia di politiche sociali e salute e accoglienza
- Capo V Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni alle imprese, di investimenti in aree di interesse strategico e in materia di contratti pubblici
- Capo VI Istruzione e Universita'
- Capo VII Disposizioni in materia di giustizia
- Capo VIII Disposizioni finanziarie e finali
Le principali misure del DL Aiuti bis
Il decreto comporta l'investimento di 17 miliardi di euro. Le principali misure prevedono tra l'altro:
- taglio contributivo di 1,2 punti sugli stipendi dei dipendenti da luglio a dicembre 2022
- doppio intervento sulle pensioni con rivalutazione al 1 novembre di tutti gli assegni pensionistici pari al 1,9%, e di 2 punti percentuali per gli assegni fino a 34.996 euro dal 1 ottobre 2022.
- bonus contro il caro-carburante per il trasporto locale
- incremento della soglia di esenzione dei fringe benefits a 600 euro invece che 258,27 euro
- estensione del bonus 200 euro a lavoratori non coperti dal precedente decreto, come cassaintegrati e lavoratrici rientrate dalla maternita, sportivi, dottorandi.
- finanziamento di ulteriori 100 milioni per l'erogazione del bonus 200 euro ai professionisti
- nuovo finanziamento per 1 miliardo all'ILVA
- finanziamento di 500 milioni circa per i contratti di sviluppo
- rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas per il IV trimestre 2022 per i soggetti economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute
- proroga dei crediti di imposta alle imprese per l'acquisto di gas ed energia
- azzeramento degli oneri di sistema
- sostegno per 200 milioni alle imprese agricole contro la siccità
- contributi a enti locali per 350 milioni
- misure di semplificazione normativa per l'accellerazione dei programmi di edilizia universitaria.
- Accordo in materia di responsabilità per la cessione dei crediti dei bonus edilizi e superbonus (art. 33-ter)