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Legge di Bilancio 2024: il testo in Gazzetta
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 303 Supplemento Ordinario del 30.12.2023 la Legge di Bilancio 2024 (legge del 30.12.2023 n. 213) "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", che era stata approvata nella seduta del 29 dicembre 2023, definitivamente dalla Camera con 200 voti favorevoli e 112 contrari.
Scarica qui il testo della legge di Bilancio 2024 pubblicato in GU
Il disegno di legge di bilancio originario (A.S. 926) si componeva, nella sua prima sezione, di 89 articoli, seguiti da altri 20 articoli (da 90 a 109) della seconda sezione, recanti l'approvazione degli stati di previsione dei Ministeri.
A seguito dell'esame al Senato, all'esito del quale le norme di cui alla prima sezione sono state rinumerate all'interno di un articolo unico, quest'ultimo si compone di 561 commi, mentre la seconda sezione si compone degli articoli da 2 a 21.
In breve sintesi ecco alcune delle misure contenute nel testo.
Locazioni brevi
Il comma 63 prevede un aumento della tassazione sugli affitti brevi o turistici, per chi ha optato per la cedolare secca, che passa dal 21 al 26%.
Pertanto, in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, si prevede che ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applichi l’aliquota del 26%.
L’aliquota è ridotta al 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.
Viene, inoltre, disposto che per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, la ritenuta del 21% venga operata a titolo di acconto.
Incremento Bonus asili nido
Con riferimento ai nati a decorrere
dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino a 40.000 euro, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni, si prevede l’incremento del bonus per pagare le rette agli asili nido pubblici e privati è elevato a 2.100 euro. (comma 177)Riduzione della pressione fiscale
Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti
Nel testo si legge che, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile. (commi 180-182)
L’esonero è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al presente comma, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Misure fiscali per il welfare aziendale: solo per il 2024 aumento soglia di esenzione fiscale dei fringe benefit
Limitatamente al periodo d'imposta 2024, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Tale limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi (si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli). (commi 16-17)
I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.
Detassazione lavoro notturno e festivo dipendenti di strutture turistico-alberghiere
Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, il comma 21 prevede che, per il periodo dal 1°gennaio 2024 al 30 giugno 2024 ai lavoratori dipendenti del settore privato del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2023, a euro 40.000, sia riconosciuto:
- un trattamento integrativo speciale,
- che non concorre alla formazione del reddito,
- pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte
- in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuato nei giorni festivi.
Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2023. (commi da 21 a 25)
Rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2024
I commi 52 e 53 prevedono la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola anche per quelli posseduti alla data del 1° gennaio 2024.
Sui valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati, le aliquote delle imposte sostitutive sono pari entrambe al 16%.
Redazione ed il giuramento della perizia effettuati entro il 30 giugno 2024.
Le imposte sostitutive, inoltre, possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2024; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.
Bonus sociale elettrico
Contributo straordinario ai titolari di bonus sociale elettrico anche per il primo trimestre 2024.
Canone Rai
La misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, è rideterminata in 70 euro per l’anno 2024.
Per il miglioramento della qualità del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale su tutto il territorio nazionale, nell’ambito delle iniziative previste dal Contratto di servizio nazionale tra la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e il Ministero delle imprese e del made in Italy di ammodernamento, sviluppo e gestione infrastrutturale delle reti e delle piattaforme distributive, nonché di realizzazione delle produzione interne, radiotelevisive e multimediali, è riconosciuto alla società un contributo pari a 430 milioni di euro per l’anno 2024.Plastic tax
Il comma 44 fa slittare al 1° luglio 2024 la decorrenza dell'efficacia della c.d. plastic tax e della c.d. sugar tax istituite dalla legge di bilancio 2020.
Accise sigarette
Tra le misure previste dal comma 48, si stabilisce un aumento dell'ammontare delle accise per le sigarette, in particolare, l'importo specifico fisso per unità di prodotto, viene determinato:
- per l'anno 2024, in 29,30 euro (da 28,20 euro) per 1.000 sigarette
- e, a decorrere dall'anno 2025, in 29,50 euro (da 28,70 euro) per 1.000 sigarette.
L'accisa minima viene portata, da euro 115, ad euro 147,50 dal 2024 e ad euro 148,50 dal 2025 per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette.
Per le sigarette, l'onere fiscale minimo, viene aumentato: il PMP (prezzo medio ponderato) viene innalzato dal 98,50 al 98,70% per il 2024 e dal 98,60 al 98,80% per il 2025.
Per quanto riguarda i tabacchi da inalazione senza combustione, questi saranno sottoposti ad accisa in misura pari al 42% (invece che 41%, come precedentemente previsto) dal 2026.
Mentre per quanto riguarda i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali, saranno assoggettati ad imposta di consumo in misura pari:
- per i prodotti contenenti nicotina:
- dal 15% al 16% nel 2025
- e dal 15% al 17%dal 2026;
- per i prodotti non contenenti nicotina:
- dal 10% all’11% nel 2025
- e dal 10% al 12% dal 2026.
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Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 pubblicata in Gazzetta Ufficiale
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30.12.2023 n. 303 la "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022" (Legge del 30.12.2023 n. 214), contenente disposizioni in materia di energia, con particolare riferimento all'iter di approvazione dei piani di sviluppo della rete di trasporto del gas e della rete elettrica di trasmissione nazionale, nonché alle campagne informative del consumatore sulle potenzialità dei contatori intelligenti di seconda generazione, norme in materia di trasporti, rifiuti e comunicazioni, nonchè in materia di commercio al dettaglio, tra le quali, la revisione della disciplina sulle concessioni di posteggio su area pubblica per finalità di commercio.
Vi sono, tra le altre, disposizioni relative ai poteri dell'AGCM. L'approvazione del disegno di legge concorre all'attuazione del PNRR.
Il disegno di legge originariamente composto da 10 articoli, a seguito delle modifiche introdotte durante l'iter parlamentare ora consta di 22 articoli, suddivisi in sei Capi.
Come riportato nel Dossier del Governo, ecco una breve descrizione delle disposizioni contenute nel provvedimento:
- misure per l’adozione dei piani di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale e della rete elettrica di trasmissione nazionale.
- norme sulla promozione dell’utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione e sull’accesso ai dati di consumo tramite il sistema informativo integrato.
- integrazioni della disciplina dei servizi di cold ironing.
- modifiche all’articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro presso le strutture ferroviarie.
- disposizioni in materia di concorrenza nel settore dell’autotrasporto.
- modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, in materia di obblighi dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE, e disposizioni per favorire la concorrenza nel settore della gestione dei RAEE.
- modifiche alla disciplina per lo svolgimento della professione del mediatore del diporto.
- disposizioni per la promozione della concorrenza nel settore del gas naturale.
- norme di adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici.
- modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche.
- prorogata ulteriormente, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, la normativa che esclude la necessità delle autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, etc., funzionali all'attività di ristorazione e di somministrazione di bevande e alimenti.
- semplificazioni in materia di attività commerciali: si include nelle motivazioni che legittimano le vendite di liquidazione anche la necessità di esitare in breve tempo la merce per accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa dello stato di emergenza di rilievo nazionale dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi del Codice della protezione civile.
Si interviene sulla disciplina delle vendite promozionali e sottocosto, al fine di facilitare i relativi adempimenti da parte dell’impresa che intenda svolgerle contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni. In particolare, la norma consente all’impresa di presentare in via telematica, allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune dove l'esercente ha la sede legale dell'impresa un'unica comunicazione con le date e l’indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività.
Previste inoltre, alcune misure relative agli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita, al fine di tutelare la natura di presidio urbano e di servizio rappresentato dalle attività commerciali e artigiane nei centri urbani. - disposizioni in materia di obbligo di non discriminazione in ragione del fornitore di provenienza di reti o servizi di comunicazione elettronica.
- modifiche al Codice del consumo, relativamente ai contratti di servizi a tacito rinnovo.
- misure di semplificazione in materia di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. Esse consistono nell’esclusione di talune tipologie di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma il cui ciclo produttivo si svolge in siti chiusi, da alcune fasi di lavorazione (lavaggio e asciugatura).
- norme sulla preparazione di farmaci galenici.
- esteso il termine per la comunicazione, da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), delle proprie conclusioni sulle istruttorie sulle operazioni di concentrazione.
- misure per l'attuazione del regolamento 2022/1925/UE relativo alla disciplina dei mercati equi e contendibili nel settore digitale e modificativo del c.d. "Digital Market Act".
- disposizioni relative alle partecipazioni pubbliche in società del settore fieristico.
- criteri di misurazione della rappresentatività nelle attività di intermediazione dei diritti d’autore.
- differimento dei termini per la revisione del D.P.R. n. 31/2017, relativo agli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.
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Riforma fiscale: Dlgs riforma dell’Irpef e altre imposte sul reddito pubblicato in GU
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30.12.2023 n. 303, il decreto legislativo in materia di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi, in attuazione della Riforma fiscale (Legge n. 111 del 09.08.2023) con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario.
Scarica qui il testo del Dlgs Riforma dell'Irpef n. 216 del 30.12.2023.
Il presente decreto entra in vigore il 31 dicembre 2023 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).
Il presente decreto, agli articoli da 1 a 3, attua le disposizioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”, finalizzate a realizzare la revisione del sistema di imposizione del reddito delle persone fisiche nonché la graduale riduzione della relativa imposta (IRPEF) in base a principi e criteri direttivi specifici volti a:
- garantire il rispetto del principio di progressività nella prospettiva del cambiamento del sistema verso un’unica aliquota d’imposta, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta e delle detrazioni dall'imposta lorda;
- a conseguire il graduale perseguimento dell'equità orizzontale prevedendo, nell'ambito dell'IRPEF, la progressiva applicazione della stessa no tax area e dello stesso onere fiscale per tutte le tipologie di reddito prodotto, privilegiando tale equiparazione innanzitutto tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione.
Vediamo un breve riepilogo delle disposizioni contenute.
Revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
Solo per il periodo d'imposta 2024, vengono rimodulate le aliquote e gli scaglioni di reddito da applicarsi in sede di determinazione dell’imposta lorda. In particolare, si prevede una riduzione a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote progressive di tassazione del reddito delle persone fisiche, così come segue:
- 23% per i redditi fino a 28.000 euro;
- 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 43% per i redditi che superano 50.000 euro.
A regime, in base all’art. 11, comma 1, del TUIR, la curva delle aliquote IRPEF previste per ciascuno scaglione di reddito è la seguente:
- fino a 15.000 euro, 23%;
- oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25%;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
- oltre 50.000 euro, 43%.
Sempre per il 2024, si innalza da 1.880 a 1.955 euro la detrazione prevista per i titolari di redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione) e di alcuni redditi assimilati fino a 15.000 euro.
In tal modo con la modifica si amplia fino a 8.500 euro la soglia di no tax area prevista per i redditi di lavoro dipendente che viene parificata a quella già vigente a favore dei pensionati.
Inoltre, si introducono norme volte a garantire la coerenza della disciplina delle addizionali regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova articolazione degli scaglioni.Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali
Si prevede, per il periodo d'imposta 2024, una riduzione di 260 euro della detrazione complessivamente spettante in relazione a particolari spese sostenute dai contribuenti con reddito complessivo superiore a 50.000 euro. Sono fatte salve le detrazioni spettanti per spese sanitarie.
In particolare, la decurtazione deve essere applicata sulla detrazione spettante per le seguenti tipologie di oneri:
- gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da altre disposizioni fiscali, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c) del predetto testo unico;
- le erogazioni liberali a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche di cui all’articolo 15, comma 1.1, del TUIR;
- le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;
- le erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore di cui all’articolo 83, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Ai fini dell’applicazione della decurtazione, il reddito complessivo deve essere assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni
Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (anno 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), si introducono incentivi per le nuove assunzioni.
Le agevolazioni sono realizzate attraverso una maggiorazione del costo del lavoro dei nuovi assunti ai fini della determinazione del reddito e spettano:
- ai titolari di reddito d’impresa (soggetti di cui all’articolo 73 del TUIR);
- alle imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali;
- alle società di persone ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR;
- agli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 del TUIR.
L’agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta 2023 per almeno 365 giorni e presuppone che l’impresa si trovi in condizioni di normale operatività. Sono escluse dall’ambito soggettivo le imprese in liquidazione ordinaria, liquidazione giudiziale (fallimento) o che abbiano fatto ricorso ad altri istituti di risoluzione della crisi di impresa di natura liquidatoria.
Nell’ambito delle nuove assunzioni è prevista una maggiore incentivazione per particolari categorie di dipendenti che si ritiene necessitino di ulteriore tutela, quali, tra le altre:
- lavoratori “molto svantaggiati” ai sensi della normativa europea;
- persone con disabilità;
- minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare;
- donne di qualsiasi età con almeno due figli minori;
- giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile;
- ex percettori del reddito di cittadinanza che non integrino i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione.
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Riforma fiscale: Dlgs in materia di Fiscalità internazionale pubblicato in GU
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28.12.2023 serie generale n.301 il decreto legislativo del 27 dicembre 2023 n. 209 in materia di fiscalità internazionale, in attuazione della Riforma fiscale (Legge n. 111 del 09.08.2023).
Scarica qui il testo del Dlgs del 27.12.2023 n. 209 Fiscalità internazionale.
Come precisato nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri, il testo introduce norme volte:
- alla revisione della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società quale criterio di collegamento all’imposizione, in coerenza con le prassi internazionali e con le convenzioni per evitare le doppie imposizioni;
- a conformare il sistema d’imposizione sul reddito a una maggiore competitività sul piano internazionale, anche attraverso specifiche norme di vantaggio per i lavoratori impatriati e per le imprese o attività produttive che ritornano a investire in Italia (reshoring);
- al recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, volta a garantire un livello d’imposizione fiscale minimo globale per i grandi gruppi multinazionali d’imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell’Unione (global minimum tax);
- alla semplificazione e razionalizzazione del regime delle società estere controllate.
Brevemente alcune delle disposizioni previste.
Residenza fiscale persone fisiche e persone giuridiche
Per quanto riguarda la Residenza delle persone fisiche, la modifica normativa sostituisce il comma 2 dell’articolo 2 del Testo unico delle imposte sui redditi. Si stabilisce che ai fini delle imposte sui redditi si considerano
residenti le persone che per la maggior parte del periodo
d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno
la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio
nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini
dell’applicazione della presente disposizione, per domicilio
si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale,
le relazioni personali e familiari della persona. Salvo
prova contraria, si presumono altresì residenti le persone
iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle
anagrafi della popolazione residente.Per quanto riguarda la Residenza delle società e degli enti, la disposizione in esame riformula il comma 3 dell’articolo 73 del TUIR in materia di residenza delle società e degli enti con l’obiettivo di assicurare maggiore certezza giuridica, tenendo anche conto delle prassi internazionali e dei criteri per la definizione della residenza previsti dalle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni. Vengono eliminati i riferimenti al criterio dell’oggetto principale, che ha dato luogo a controversie e rischi di doppia imposizione, e al criterio della sede dell’amministrazione.
La residenza di società ed enti viene per contro ricondotta a tre criteri:
- il criterio della “sede legale”, con carattere formale, che rappresenta un elemento di necessaria continuità con la normativa in vigore anteriormente alla riforma;
- il criterio della “sede di direzione effettiva” e quello della “gestione ordinaria in via principale”, che presentano aspetti innovativi e hanno natura sostanziale, riguardando rispettivamente il luogo in cui sono assunte le decisioni strategiche e si svolgono concretamente le attività di gestione della società o ente.
Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati
Si introduce un nuovo regime fiscale agevolativo in favore dei lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, che sostituisce il regime attualmente vigente in favore dei lavoratori impatriati di cui all’art. 16 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147.
In particolare, viene stabilito che il nuovo regime si applica ai contribuenti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del TUIR e che percepiscono redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo.
Per tali contribuenti è previsto un abbattimento dell’imponibile fiscale del 50% su un ammontare di reddito non superiore a 600.000 euro al ricorrere delle seguenti condizioni:
- i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per almeno quattro anni (per un periodo di tempo corrispondente a quello di cui al comma 3, secondo periodo);
- i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento. Se il lavoratore presta l’attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all’estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all’estero è di:
- sei periodi d’imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
- sette periodi d’imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
- l’attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato;
- i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
Global minimum tax
Si recepisce la direttiva (UE) 2022/2523, seguendo l’approccio comune condiviso a livello internazionale in base alla guida tecnica dell’OCSE sull’imposizione minima globale, con l’introduzione, tra l’altro, di:
- un’imposta minima nazionale dovuta in relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia, appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale e soggette a una bassa imposizione;
- un regime sanzionatorio, conforme a quello vigente in materia di imposte sui redditi, per la violazione degli adempimenti riguardanti l’imposizione minima dei gruppi multinazionali e nazionali di imprese e un regime sanzionatorio effettivo e dissuasivo per la violazione dei relativi adempimenti informativi.
- La direttiva recepisce nel mercato unico il nucleo principale dell’accordo globale sul cosiddetto “secondo pilastro” o “Pillar 2” raggiunto in sede OCSE/G20, che mira ad introdurre una tassazione minima effettiva delle imprese multinazionali a livello globale (“global minimum tax”). L’obiettivo della global minimum tax consiste nel raggiungere un livello di parità concorrenziale tra imprese a livello globale, fermare la corsa al ribasso delle aliquote e promuovere efficienti decisioni di investimento e localizzazione delle attività d’impresa.
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La tutela del Made in Italy diventa legge
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27.12.2023 la Legge del 27 dicembre 2023 n. 206 sulla tutela del Made in Italy, che reca disposizioni organiche tese a valorizzare e promuovere, in Italia e all’estero, le produzioni d’eccellenza, il patrimonio culturale e le radici culturali nazionali, quali fattori da preservare e tramandare non solo a fini identitari, ma anche per la crescita dell’economia nazionale nell’ambito e in coerenza con le regole del mercato interno.
Scarica il testo della Legge del 27.12.2023 n. 206
Il provvedimento contiene una serie di misure e iniziative volte a incentivare il sistema imprenditoriale di eccellenza italiana con l’obiettivo di dotare il nostro Made in Italy di nuove risorse, nuove competenze e nuove tutele.
Sono previste, inoltre azioni per migliorare e allargare la rete tra i principali attori della promozione e tutela della eccellenza italiana e sono inserite norme per inasprire il sistema sanzionatorio per la lotta alla contraffazione.
Fondo nazionale del made in Italy
Viene istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze il Fondo Nazionale del made in Italy, con una dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l’anno 2023 e di 300 milioni di euro per l’anno 2024, al fine di supportare la crescita, il sostegno, il rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali, in coerenza con gli obiettivi di politica industriale nazionale, anche in riferimento alle attività di approvvigionamento e riuso di materie prime critiche per l’accelerazione dei processi di transizione energetica e a quelle finalizzate allo sviluppo di modelli di economia circolare.
Imprese culturali e creative di interesse nazionale
Presso il Ministero della cultura è istituito l’Albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale la cui iscrizione importa anche la registrazione al portale del Sistema archivistico nazionale (SAN) del Ministero della cultura, anche al fine di salvaguardare gli archivi storici delle imprese italiane e di valorizzare le imprese culturali e creative.
Con decreto del Ministro della cultura entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
Viene inoltre previsto che il Ministero della cultura, al fine di promuovere e valorizzare il made in Italy e di rendere
maggiormente competitivo il settore culturale e creativo, promuove e sostiene gli investimenti effettuati sul territorio nazionale dalle imprese culturali e creative, a tal fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro dal 2024 al 2033. -
Costo medio lavoro edile 2023: tabelle rettificate
Pubblicato sul sito istituzionale del ministero del lavoro sezione pubblicità legale il decreto direttoriale 12 del 5 aprile 2023 che aggiorna il costo medio orario del lavoro a livello provinciale, per il personale dipendente da
- imprese del settore dell’edilizia e attività affini e
- delle cooperative.
I valori riportati nelle tabelle allegate al decreto, riguardano il costo del lavoro per gli operai e per gli impiegati, con decorrenza dalla data di adozione del decreto del 5 2023 .
Con un nuovo decreto del 15 dicembre 2023 sono state rettificate alcune tabelle relative al costo della manodopera per gli operai e gli impiegati dipendenti da imprese del settore dell’edilizia e attività affini, relative alle province di Campobasso-Isernia, Nuoro, Oristano e Sassari
con decorrenza dalla data di adozione del decreto.
Qui il testo e tabelle corrette del decreto 15.12.2023
Costo lavoro edile 2023
Si precisa che il costo del lavoro così determinato è suscettibile di oscillazioni in relazione a:
- a) benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) di cui il datore di lavoro usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti;
- b) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all’attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
Sono stati esaminati in particolare i contratti collettivi territoriali in vigore, stipulati nel settore dell’edilizia e attività affini tra le Associazioni territoriali aderenti
- all’ANCE,
- LEGACOOP Produzione e Servizi,
- CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi AGCI-Produzione e Lavoro,
- ANAEPA CONFARTIGIANATO,
- CNA COSTRUZIONI,
- FIAE CASARTIGIANI,
- CLAAI Dipartimento edilizia,
- CONFAPI ANIEM
e le Organizzazioni sindacali territoriali di FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, nei territori di :
Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari – Barletta – Andria -Trani (per i comuni di Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa Di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola, Trani), Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Fermo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì-Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, La Spezia, L'Aquila, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lucca, Macerata, Mantova, Massa-Carrara, Matera, Messina, Milano – Lodi – Monza – Brianza, Modena, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro e Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio-Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia,
Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza, Viterbo.
Allegati: -
Disciplina della guida turistica: il testo della legge pubblicato in GU
Pubblicata nella GU del 16.12.2023 n. 293 la legge contenente disposizioni sulla disciplina della professione di guida turistica, la Legge del 13 dicembre 2023 n. 190 in vigore dal 17 dicembre 2023, con la quale si stabiliscono i criteri e le condizioni per l'esercizio della professione di guida turistica e i principi fondamentali e uniformi su tutto il territorio nazionale.
Il provvedimento è stato dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, dalla Nota di aggiornamento al DEF 2022 e dal Documento di Economia e Finanza 2023 e dà attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza, laddove, tra le riforme da attuare entro il 2° trimestre 2024 (T2 2024), contempla l'adozione dell'ordinamento delle professioni delle guide turistiche (M1C3-R 4.1 -10).
Le regioni dovranno disciplinare la professione di guida turistica nel rispetto dei princìpi fondamentali previsti dalla presente legge. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Definizione di Guida Turistica
Si definisce guida turistica, il professionista che:
- abbia conseguito il titolo ai sensi dell’articolo 4, che prevede un esame di abilitazione all’esercizio della professione,
- oppure abbia conseguito il riconoscimento della qualifica professionale ai sensi dell’articolo 6, che disciplina l’esercizio sulla base di titoli conseguiti all’estero,
- nonché il soggetto già abilitato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, ai sensi del quale le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte, a domanda, nell’elenco nazionale ed è loro rilasciato il tesserino personale di riconoscimento di cui all’articolo 5, comma 4.
Costituiscono attività propria della professione di guida turistica l’illustrazione e l’interpretazione, nel corso di visite guidate con persone singole o gruppi di persone, del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali.
Contenuto della Legge
La legge è costituita da 14 articoli:
- l’articolo 1 indica le finalità del disegno di legge, ossia disciplina la professione di guida turistica, stabilendone i principi comuni ai sensi dell’articolo 117, comma terzo della Costituzione, che indica le professioni tra le materie a competenza concorrente;
- l’articolo 2 indica la definizione e l’oggetto della professione di guida turistica;
- l’articolo 3 reca alcuni principi riguardo all’esercizio della professione di guida turistica, prevedendo, di norma, il superamento di un esame di abilitazione ai sensi dell’articolo 4 o il riconoscimento della qualifica professionale conseguita all’estero ai sensi dell’articolo 6, con conseguente iscrizione all’elenco di cui all’articolo 5;
- l’articolo 4 precisa i requisiti per l’ammissione e le modalità di svolgimento dell’esame di abilitazione alla professione di guida turistica, indetto, con cadenza almeno annuale, dal Ministero del turismo;
- l’articolo 5 prevede l’istituzione, presso il Ministero del turismo, di un elenco nazionale delle guide turistiche;
- l’articolo 6 detta norme specifiche (salvo rinviare e modificare in alcuni punti le norme generali previste dal D.lgs. n. 206/2007 di recepimento della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali) per l’esercizio in Italia della professione sulla base di titoli conseguiti all’estero, distinguendo i casi in cui essa è svolta su base temporanea e occasionale (in regime di “libera prestazione di servizi”) e i casi in cui è svolta in maniera stabile (cd. “libertà di stabilimento”);
- l’articolo 7 prevede l’istituzione di corsi di specializzazione, nonché obblighi di aggiornamento professionale per le guide turistiche;
- l’articolo 8 prevede la definizione, da parte dell’ISTAT, di una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica e l’attribuzione di uno specifico codice ATECO;
- l’articolo 9 dispone l’ingresso gratuito delle guide turistiche in tutti i siti in cui esercitano la professione o in cui accedono per studio e formazione;
- l’articolo 10 prevede che i compensi professionali debbano essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione;
- l’articolo 11 indica gli obblighi di comportamento a cui sono tenute le guide turistiche;
- l’articolo 12 stabilisce le sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni contenute nel disegno di legge;
- l’articolo 13 stabilisce disposizioni transitorie a favore delle guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della legge;
- l’articolo 14 detta le disposizioni finanziarie, prevedendo le modalità con cui si provvede alle spese da sostenere per lo svolgimento dell’esame di abilitazione alla professione, nonché per la tenuta e la pubblicità dell’elenco nazionale delle guide turistiche.
Regolamento di attuazione della Legge sulla disciplina delle Guide turistiche
Segnaliamo inoltre, che nella Gazzetta Ufficiale del 28.06.2024 n. 150, è stato pubblicato il Regolamento contenente disposizioni applicative per l'attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 14 della legge 13 dicembre 2023, n. 190 relativa alla disciplina della professione di guida turistica (Decreto del Ministero del Turismo del 26.06.2024 n. 88), in particolare relative a:
- Criteri e modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione di guida turistica
- Istituzione dell'elenco nazionale delle guide turistiche
- Condizioni e modalità per l'esercizio della professione di guida turistica sulla base di titoli conseguiti all'estero
- Disciplina dei corsi di specializzazione e di aggiornamento per la professione di guida turistica
- Disciplina delle funzioni di controllo, accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative
- Determinazione dei contributi a carico dei soggetti interessati alle disposizioni di cui al presente regolamento.