• Lavoro estero

    Prestito e distacco di personale: novità IVA dal 2025 secondo l’Agenzia delle Entrate

    Con la Circolare n. 5/E del 16 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti operativi sull’applicazione dell’art. 16-ter del “Decreto Salva-infrazioni” (D.L. n. 131/2024), convertito dalla Legge n. 166/2024.

    Il nuovo articolo ha abrogato il comma 35 dell’art. 8 della legge finanziaria 1988 (L. n. 67/1988), che escludeva dall’IVA i prestiti o distacchi di personale con mero rimborso dei costi sostenuti.

    Per effetto di tale abrogazione, di fatto, anche le attività di distacco o prestito di personale effettuate a fronte di un corrispettivo pari al mero rimborso del relativo costo diventano, a partire dalle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025, prestazioni di servizi rientranti nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, al ricorrere dei presupposti ordinariamente stabiliti dalla disciplina IVA

    Pertanto, a partire dai contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025, anche queste operazioni saranno soggette a IVA qualora ricorrano i presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale.

    La novità nasce per adeguare l’ordinamento italiano alla sentenza della Corte di Giustizia UE nella causa C-94/19 (San Domenico Vetraria).

    Restano salvi i comportamenti pregressi conformi alla normativa abrogata o alla sentenza UE, se non oggetto di accertamenti definitivi. La disciplina dei contratti in essere alla fine del 2024 resta dunque quella previgente.

    Quando scatta l’IVA: i requisiti soggettivo, oggettivo e territoriale

    L’operazione di distacco o prestito di personale in argomento, per effetto della novella normativa, risulta essere rilevante ai fini dell’IVA al ricorrere dei requisiti soggettivi, oggettivi e territoriali normativamente previsti, che qui di seguito vediamo brevemente.

    Presupposto soggettivo

    L’IVA si applica se il distaccante è soggetto passivo IVA, ossia un'impresa o lavoratore autonomo. Anche gli enti non commerciali possono rientrare se svolgono attività d’impresa e impiegano il personale in tale contesto.

    Esempio 1
    Alfa Lombardia e Alfa Toscana – entrambe associazioni aventi natura di ente non commerciale, con cento unità di personale ciascuna – sono articolazioni territoriali della medesima organizzazione nazionale (Alfa Italia) e, pertanto, perseguono le medesime finalità istituzionali. Gli uffici amministrativi di Alfa Lombardia e di Alfa Toscana si accordano affinché la prima, che svolge esclusivamente attività istituzionale non commerciale ed è priva di un’organizzazione in forma d’impresa finalizzata all’erogazione di servizi di prestito di personale, distacchi presso la seconda, dal 1° giugno 2025 al 31 dicembre 2025, cinque unità di personale amministrativo specializzato, a fronte del pagamento, da parte di Alfa Toscana, di un importo pari al rimborso degli oneri stipendiali e contributivi. L’operazione di distacco non rientra nel campo di applicazione dell’IVA, per mancanza del presupposto soggettivo, anche laddove il personale distaccato sia impiegato da Alfa Toscana in un’attività d’impresa dalla stessa eventualmente esercitata.

    Presupposto oggettivo

    Costituisce prestazione di servizi a titolo oneroso anche un distacco a fronte del solo rimborso costi, a patto che vi sia nesso diretto tra servizio e corrispettivo. L’importo può essere anche forfettario, inferiore o pari ai costi sostenuti. È irrilevante l’assenza di profitto.

    Esempio 2
    La società Beta è la capogruppo di una rete di imprese manifatturiere. Beta distacca dieci unità di personale dipendente specializzato presso la sede di Gamma, società controllata da Beta, per un periodo di due anni decorrente dal 1° marzo 2025. A fronte di tale distacco, Gamma è tenuta a corrispondere mensilmente a Beta, fino alla conclusione del periodo di distacco, un importo predeterminato in maniera forfetaria. Indipendentemente dall’ammontare dei costi mensili a carico di Beta per le dieci unità di personale, l’operazione di distacco risulta essere imponibile ai fini dell’IVA e Beta addebiterà a Gamma l’IVA dovuta con riferimento al corrispettivo predeterminato.

    Presupposto territoriale

    La territorialità IVA segue le regole generali dell’art. 7-ter del DPR 633/1972. Se il committente è soggetto passivo stabilito in Italia, l’operazione è imponibile. Sono escluse le operazioni con soggetti non passivi domiciliati fuori dall’UE (es. organizzazioni estere non soggette ad IVA).

    Esempio 3
    Zeta IT, soggetto passivo IVA italiano con sede a Milano, è anche datore di lavoro di due unità di personale specializzate nell’organizzazione di eventi di beneficenza. A seguito di alcuni accordi contrattuali con due soggetti esteri non soggetti passivi di imposta, viene stabilito che: 

    1. la prima di tale unità, pur restando dislocata fisicamente presso la sede di Milano della Zeta IT, sia distaccata per il periodo 1° novembre 2025 – 31 ottobre 2026 all’associazione culturale francese Eta FR, ente di diritto privato privo di codice identificativo IVA, a fronte di un corrispettivo pattuito di importo pari al rimborso delle spese sostenute per l’unità distaccata; 
    2. l’altra unità di personale sia distaccata, per il periodo 1° ottobre 2025 – 31 marzo 2026, alla sede di Zurigo di una organizzazione no profit svizzera, non soggetto passivo, che si occupa di beneficenza, la Theta CH, a fronte di un corrispettivo predeterminato forfetariamente.

    Ai fini dell’IVA, l’operazione di cui al precedente n. 1) è territorialmente rilevante in Italia, ai sensi dell’articolo 7-ter, comma 1, lettera b), del decreto IVA. Zeta IT dovrà, pertanto, addebitare al committente francese l’IVA dovuta con riferimento al corrispettivo pattuito (rimborso delle spese), indipendentemente dal suo ammontare.

    L’operazione di distacco di cui al precedente n. 2), invece, è fuori dal campo di applicazione dell’IVA per mancanza del presupposto territoriale, ai sensi dell’articolo 7-septies, comma 1, lettera e), del decreto IVA (l’organizzazione Theta CH non è un soggetto passivo ai fini dell’IVA ed è domiciliata fuori dell’Unione europea). Zeta IT sarà comunque tenuta a emettere fattura per l’importo predeterminato forfetariamente con l’annotazione “operazione non soggetta ad IVA”, ai sensi dell’articolo 21, comma 6-bis, lettera b)34, del decreto IVA.

    Allegati:
  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Assegni nucleo familiare: tabelle 2025-2026

    Sono state pubblicate  dall'INPS con la circolare n. 92  del  19  maggio 2025,  le  tabelle aggiornate degli 

    • importi e 
    • livelli di reddito

    degli assegni per il nucleo familiare (ANF) , previsti dal  decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

    Si ricorda che la disciplina è stata  sostanzialmente modificata  dal  decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 sull'Assegno Unico e universale per i figli,  misura che   ha sostituito, per i nuclei con figli e orfanili, gli assegni per il nucleo familiare.

    Le tabelle ANF  con i nuovi livelli di reddito e degli importi spettanti  rivalutatati  sulla base dell'indice ISTAT 2023 (+ 5,4 sul 2022)   quindi riguardano  i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili ovvero  le famiglie composte da:

    • coniugi, 
    •  fratelli e  sorelle,
    • nipoti.

    Si tratta in particolare delle  tabelle (DISPONIBILI QUI) relative a :

    • 19, NUCLEI FAMILIARI COMPOSTI SOLO DA MAGGIORENNI INABILI DIVERSI DAI FIGLI
    • 20A NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I CONIUGI E SENZA FIGLI CON ALMENO UN FRATELLO O SORELLA
    • 20B,  NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI E CON UN FRATELLO O SORELLA INABILE
    • 21A NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI E SENZA COMPONENTI INABILI 
    • 21B,  NUCLEI FAMILIARI MONOPARENTALI SENZA FIGLI E SENZA COMPONENTI INABILI 
    • 21C NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI CON UN CONIUGE INABILE
    • 21D  NUCLEI MONOPARENTALI  DI CUI IL RICHIEDENTE INABILE  SENZA FIGLI CON ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE                                        

    Le nuove  tabelle con i valori rivalutati sulla base del predetto Indice,   sono  in vigore  dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026.

    L'istituto precisa che gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

    Tabelle ANF 2024-2025

    Alleghiamo per completezza   le precedenti tabelle 2024-2025 ,  fornite con la circolare INPS  65 2024,contenenti :

    •  i  livelli reddituali e 
    •  i corrispondenti importi mensili della prestazione 

    e ancora applicabili  fino al 30 giugno 2025. (DISPONIBILI QUI):

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Fondo Nazionale del Made in Italy: operativo il decreto MEF 25 febbraio 2025

    Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2025, entra ufficialmente in vigore il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 febbraio 2025, che disciplina il funzionamento del Fondo nazionale del Made in Italy (FNMI).

    Il decreto attua quanto previsto dall’art. 4 della Legge 206/2023 e successive modifiche, definendo obiettivi, modalità operative, soggetti gestori e criteri di intervento del Fondo.

    Il FNMI ha l’obiettivo di sostenere le imprese italiane strategiche e attrarre investimenti, pubblici e privati, in filiere ad alto valore aggiunto, favorendo processi di transizione, innovazione e sviluppo sostenibile del tessuto industriale nazionale.

    Dotazione e struttura del Fondo: due veicoli di investimento

    La dotazione iniziale del FNMI è fissata in 900 milioni di euro, ripartiti su due distinti strumenti:

    • il Fondo Real Asset (FRA) con 300 milioni di euro per investimenti immobiliari strumentali 
    • e il Fondo Imprese (FI) con 600 milioni di euro per operazioni di private equity. 

    Entrambi sono fondi alternativi italiani (FIA) e prevedono la partecipazione obbligatoria di investitori privati per almeno un importo pari alla dotazione pubblica. I veicoli sono gestiti da Società di Gestione del Risparmio italiane:

    • Investimenti Immobiliari Italiani SGR per il FRA,
    • mentre per il FI il gestore sarà selezionato tramite procedura pubblica. 

    Ambiti strategici e imprese beneficiarie

    Gli investimenti del FNMI si concentrano su filiere strategiche dell’industria italiana, con priorità a settori come l’approvvigionamento e riciclo delle materie prime critiche, in linea con gli obiettivi di politica industriale nazionale.

    Possono accedere al Fondo le imprese costituite in forma di società di capitali (comprese le cooperative), con sede in Italia, escluse quelle operanti nei settori bancario, finanziario e assicurativo. È richiesta solidità patrimoniale, potenzialità di crescita e assenza di cause ostative (es. procedure concorsuali, condanne dei legali rappresentanti). 

    Per il Fondo FRA, sono ammissibili anche investimenti indiretti in asset immobiliari strategici, pubblici e privati, purché strumentali allo sviluppo delle imprese target.

    Interventi del Fondo FRA: asset immobiliari strumentali

    Il Fondo Real Asset (FRA) è finalizzato a investire indirettamente in beni immobiliari (pubblici o privati), strumentali alle attività di imprese strategiche italiane. 

    Modalità di intervento:

    • Investimenti indiretti in beni immobiliari attraverso “Fondi Target” immobiliari.
    • Coinvolgimento di investitori privati, in rapporto almeno paritario con il pubblico.
    • Possibilità di affitto o concessione d’uso degli asset alle imprese target, dopo regolarizzazione.

    Settori prioritari:

    • Materie prime critiche.
    • Filiere industriali strategiche, definite dal Comitato tecnico.

    Strumenti finanziari ammessi:

    • Quote patrimoniali, strumenti partecipativi, leasing, vendor loan, contratti di godimento.

    Interventi del Fondo FI: sostegno alla crescita via private equity

    Il Fondo Imprese (FI) è orientato a finanziare direttamente o indirettamente imprese italiane strategiche, tramite strumenti di private equity, anche mediante la costituzione o la sottoscrizione di fondi tematici. 

    Modalità di intervento:

    • Investimenti diretti in capitale di rischio (quote, strumenti partecipativi).
    • Partecipazione in fondi di investimento diretti e indiretti (fondo di fondi – FOF).
    • Coinvolgimento obbligatorio di investitori privati fino al 50% dell’investimento.

    Beneficiari:

    • Società di capitali (anche cooperative), non finanziarie, con sede in Italia.
    • Imprese con solidità patrimoniale e potenziale di crescita.

    Vincoli e garanzie:

    • Rispetto dei criteri ESG e della finanza responsabile.
    • Obbligo di rendicontazione al Ministero e controlli sulla gestione del fondo.

    Governance, controlli e principio di finanza responsabile

    Il coordinamento del FNMI è affidato a un Comitato tecnico strategico istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con rappresentanti di vari ministeri e delle Regioni. Questo organismo definisce le strategie d’investimento, controlla l’operato dei gestori e valuta gli impatti economici e settoriali degli interventi. Il decreto stabilisce inoltre che gli investimenti devono avvenire a condizioni di mercato e in conformità alle normative UE in materia di aiuti di Stato. Viene infine introdotto l’obbligo per i gestori di adottare politiche ESG e pratiche di finanza responsabile, integrando criteri ambientali, sociali e di governance nei processi di investimento.

    Allegati:
  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Concordato preventivo biennale 2025 e 2026: modalità di trasmissione dei dati rilevanti

    Con il provvedimento n. 195422 del 24 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche e i controlli telematici per la trasmissione dei dati necessari alla formulazione e all’accettazione della proposta di Concordato Preventivo Biennale (CPB) per i periodi d’imposta 2025 e 2026. Tale misura attua quanto previsto dal D.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, che ha introdotto il CPB come nuovo strumento di collaborazione tra Fisco e contribuenti.

    Si ricorda che, possono aderire al Concordato 2025-2026, i contribuenti che nel periodo d’imposta 2024 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, tenuti all’applicazione degli stessi per il medesimo periodo d’imposta e che intendono aderire alla proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026, e che non hanno già un’adesione in corso per il primo biennio (2024-2025)

    Trasmissione telematica: due modalità per l’adesione al CPB

    I soggetti interessati, ossia imprese e lavoratori autonomi, possono aderire al CPB per i periodi d’imposta 2025 e 2026 mediante invio telematico del modello “CPB 2025/2026”, approvato con provvedimento del 9 aprile 2025. Le modalità operative di trasmissione sono due:

    • Invio congiunto al modello ISA (relativo al periodo d’imposta 2024), in fase di presentazione della dichiarazione dei redditi (modello REDDITI 2025).
    • Invio autonomo, unicamente con il frontespizio del modello REDDITI 2025, compilando la casella “Comunicazione CPB” con il codice 1 (“Adesione”). Questa modalità ha natura non dichiarativa, ma serve esclusivamente a comunicare l’adesione.

    La trasmissione può avvenire:

    • direttamente da parte del contribuente tramite Entratel o Fisconline;
    • oppure tramite intermediari abilitati (art. 3, commi 2-bis e 3, d.P.R. 322/1998).

    È bene ricordare che, sebbene la dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2024 possa essere trasmessa fino al 31 ottobre 2025, il termine per aderire al concordato preventivo biennale, o per revocarne l’adesione, è fissato al 31 luglio 2025, salvo proroga al 30 settembre prevista dal decreto legislativo correttivo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 13 marzo e attualmente all’esame delle commissioni parlamentari per l’espressione dei pareri, mentre per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, è previsto il differimento del termine all’ultimo giorno del nono mese successivo (e non più del settimo mese) a quello di chiusura del periodo d’imposta.

    Revoca dell’adesione: termini e modalità

    Anche la revoca dell’adesione al CPB deve avvenire per via telematica, entro gli stessi termini previsti per l’adesione, compilando i seguenti campi del modello “CPB 2025/2026”:

    • “Codice ISA”, 
    • “Codice attività” 
    • e “Tipologia di reddito (1 = impresa; 2 = lavoro autonomo)”.

    La revoca può essere comunicata solo tramite invio autonomo, allegando il frontespizio del modello REDDITI 2025, questa volta compilando la casella “Comunicazione CPB” con il codice 2 (“Revoca”). Anche in questo caso, la comunicazione è non dichiarativa.

    Software dell’Agenzia delle Entrate per adesione e revoca: Il tuo ISA 2025 CPB

    Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è stato pubblicato il Software Il tuo ISA 2025 CPB versione 1.0.0 del 30/04/2025 che consente:

    • il calcolo e la trasmissione telematica, in allegato a Redditi, dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati
    • nonché il calcolo della proposta e la trasmissione telematica, in allegato a Redditi, dell’accettazione della proposta di Concordato preventivo biennale (CPB) e dell’eventuale Revoca.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Il nuovo decreto Energia 2025 diventa legge: il testo pubblicato in GU

    Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge del 24.04.2025 n. 60 di conversione del nuovo Decreto Energia (c.d. Decreto Bollette DL del 28 febbraio 2025 n. 19) che raccoglie una serie di misure per sostenere famiglie e imprese nel fronteggiare l'aumento dei costi energetici. 

    Scarica il testo del decreto legge del 28.02.2025 n. 19 coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione.

    Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

    Il provvedimento prevede contributi straordinari, riduzioni tariffarie e incentivi per migliorare la trasparenza nel settore energetico, brevemente vediamo quali.

    Bonus energia per le famiglie a basso reddito

    Una delle principali novità riguarda l'estensione del bonus sociale per l'energia elettrica e il gas. Il limite dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per accedere al contributo straordinario è stato innalzato a 25.000 euro. Questo permetterà a un numero maggiore di famiglie di beneficiare di un sostegno economico diretto sulle bollette energetiche. 

    In particolare si prevede che:

    • il contributo previsto per le famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro sarà di 200 euro,
    • mentre per i nuclei familiari con un ISEE fino a 9.530 euro, già beneficiari del bonus sociale, l'importo del contributo sarà superiore, superando i 500 euro

    Questa misura mira a garantire un sostegno più consistente alle famiglie con maggiori difficoltà economiche. 

    Riduzione del costo dell’energia per le imprese

    Le imprese beneficeranno di un finanziamento da 600 milioni di euro attraverso il Fondo per la transizione energetica nel settore industriale. Il decreto prevede anche l’azzeramento per sei mesi della componente ASOS per le aziende con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, riducendo così il costo dell’energia per il settore produttivo.

    Maggiore trasparenza nelle offerte luce e gas

    Una delle novità più rilevanti riguarda la trasparenza delle tariffe di energia elettrica e gas. L’ARERA avrà 60 giorni per adottare misure che semplifichino le offerte commerciali, rendendo più chiari i costi per i consumatori. Tra le misure previste:

    • Definizione di documenti standardizzati per le offerte di energia e gas.
    • Riduzione e semplificazione dei componenti tariffari.
    • Obbligo per i fornitori di adottare strumenti più trasparenti per i consumatori.

    Proroga per il mercato libero per i clienti vulnerabili

    Il decreto include anche una proroga di due anni dell'obbligo per i clienti vulnerabili di passare al mercato libero dell'energia. Questo significa che tali clienti potranno continuare a usufruire delle condizioni del mercato tutelato fino al 31 marzo 2027, offrendo loro maggiore protezione e stabilità in un periodo di volatilità dei prezzi energetici.

    Riduzione dei costi energetici nel settore sportivo

    L’articolo 4-quinquies, aggiunto dalla Camera, prevede l’introduzione di misure di sostegno all’incremento dei costi energetici nel settore sportivo, in particolare, il Fondo per il sostegno del settore sportivo istituito con la legge n. 205/2017 viene incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2025, destinati all'erogazione di contributi a fondo perduto al fine di ridurre i costi dell’energia sostenuti da impianti natatori e piscine energivori gestiti da associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui al decreto legislativo n. 39/2021.

    Allegati:
  • Lavoro Dipendente

    Indennità malattia maternità INPS 2025

    A seguito dell'aggiornamento ISTAT del  limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti con la circolare INPS 72 2025  l'istituto indica le retribuzioni di riferimento  e gli importi  minimi  delle prestazioni economiche di 

    • malattia, di 
    • maternità/paternità e di
    • tubercolosi.

    Di seguito l'elenco completo dei contenuti della circolare :

    Premessa

    A) Retribuzioni di riferimento nell’anno 2025

    1) Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, articolo 4 (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)

    2) Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)

    3) Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)

    4) Lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)

    5) Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità)

    6) Lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (maternità/paternità)

    B) Importi da prendere a riferimento, nell’anno 2025, per altre prestazioni

    1) Lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui alla legge n. 335/1995 (maternità/paternità, congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera)

    2) Assegno di maternità di base di cui all’articolo 74 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. assegno di maternità dei Comuni, importo prestazione e limite reddituale)

    3) Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui di cui all’articolo 75 del D.lgs n. 151/2001(c.d. assegno di maternità dello Stato)

    4) Limiti di reddito ai fini dell’indennità del congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001

    5) Articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001. Indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità

    Prestazioni INPS 2025: i valori di riferimento

    Riportiamo di seguito i valori principali comunicati dell'INPS:

    Minimali retributivi per liquidazione prestazioni nel 2025:

    • Lavoratori soci di società ed enti cooperativi: 57,32 euro/giorno
    • Lavoratori agricoli a termine: 50,99 euro/giorno
    • Compartecipanti familiari e piccoli coloni (reddito valido per il 2024): 63,06 euro
    • Lavoratori italiani all’estero:  Retribuzioni convenzionali determinate con DM 16 gennaio 2025 

    Retribuzioni convenzionali orarie per lavoratori domestici (calcolo indennità congedo maternità/paternità 2024):

    • 8,40 euro (se retribuzione oraria effettiva ≤ 9,48 euro)
    • 9,48 euro (se retribuzione oraria effettiva tra 9,48 e 11,54 euro)
    • 11,54 euro (se retribuzione oraria effettiva > 11,54 euro)
    • 6,11 euro (se orario > 24 ore settimanali)

    Valori di riferimento per indennità di maternità/paternità e congedo parentale per lavoratori autonomi:

    • Artigiani e commercianti: 57,32 euro
    • Pescatori: 31,85 euro
    • Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali: 50,99 euro

    Assegno di maternità:

    Concesso dai Comuni: 407,40 euro/mese (totale 2.037 euro)

    Assegno di maternità dello Stato: 2.508,04 euro

    Indennità di congedo parentale (DLgs. 151/2001, art. 34, comma 3):

    • Importo annuo trattamento minimo pensionistico (provvisorio per il 2025): 7.844,20 euro
    • Limite di reddito del richiedente (2,5 volte l’importo pensionistico): 19.610,50 euro

    Allegati:
  • Versamenti delle Imposte

    Testo Unico versamenti e riscossione pubblicato in GU

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 71 – Suppl. Ord. n. 8/L) il nuovo Testo Unico in materia di versamenti e riscossione (Decreto legislativo del 24.03.2025 n. 33).

    Il provvedimento, adottato in attuazione dell’art. 21, comma 1, della Legge n. 111/2023, si propone di razionalizzare e accorpare le norme previgenti in materia di versamenti fiscali e riscossione, superando la frammentarietà del quadro normativo preesistente e armonizzando le disposizioni legislative di riferimento. 

    L’entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 2026.

    Testo Unico versamenti e riscossione: la struttura

    Il provvedimento è suddiviso in 13 titoli e si compone di ben 243 articoli, oltre ad allegati che contengono tabelle, rinvii normativi e disposizioni transitorie. Le principali aree disciplinate riguardano:

    • la riscossione spontanea, inclusa la compensazione e il versamento unitario;
    • la riscossione coattiva, con particolare attenzione ai termini, alle notifiche e alle cause estintive;
    • il sistema delle garanzie e dei rimborsi;
    • la mutua assistenza nell’ambito UE;
    • le disposizioni applicabili in sede concorsuale;
    • le norme transitorie e finali.

    Testo Unico versamenti e riscossione: principali novità

    Tra le innovazioni di maggiore rilievo introdotte dal nuovo Testo Unico si segnalano:

    • Obbligo generalizzato di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per i versamenti con compensazione, a partire dal 1° luglio 2024 per i soggetti titolari di partita IVA (art. 5);
    • Preclusione dell'autocompensazione in presenza di ruoli definitivi superiori a 1.500 euro, misura già esistente ma confermata e sistematizzata (art. 6). 
    • Discarico automatico o anticipato delle quote non riscosse dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro cinque anni dall’affidamento, ovvero le quote affidate all’Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento sono automaticamente discaricate secondo quanto stabilito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 2011);
    • Rafforzamento dei controlli su crediti utilizzati in compensazione, con sanzioni più strutturate in caso di violazioni o irregolarità nei visti di conformità;
    • Riduzione delle spese per tasse e diritti in caso di riscossione coattiva, con prenotazione a debito salvo recupero dalla parte soccombente. Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione e in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla metà e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia l’agente della riscossione. (art. 143);