• Pace Fiscale

    Decreto Correttivo bis: novità per il concordato e altri adempimenti tributari

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.134 del 12.06.2024 il testo del decreto legislativo (Dlgs n. 81 del 12.06.2025), che introduce importanti disposizioni correttive e integrative in materia fiscale, con particolare riferimento a: 

    • adempimenti tributari
    • concordato preventivo biennale (CPB)
    • contenzioso tributario e sanzioni. 

    Scarica il testo del dlgs del 12.06.2025 n. 81

    Si tratta di disposizioni correttive e integrative dei decreti attuativi della legge delega n. 111/2023, in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario.

    Novità rispetto alla versione iniziale dello schema del dlgs

    Il testo, nel corso dell'esame, è stato integrato da ulteriori 10 articoli rispetto alla versione iniziale, con contenuti in più sezioni tematiche, in particolare:

    Art. 6 – Semplificazione dei termini di versamento IVA
    È stato introdotto un nuovo articolo che modifica l’art. 1, comma 58, della legge n. 190/2014, prevedendo per i forfetari il versamento dell’IVA da reverse charge (anche intracomunitaria) entro il 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre.

    Art. 13 – Deduzione del costo del lavoro incrementale
    Viene modificato il D.Lgs. 13/2024 per ammettere la deducibilità della maggiorazione del costo del lavoro introdotta dal D.Lgs. 216/2023. Prevista applicazione retroattiva al biennio 2025-2026.

    Art. 14 – Soglie per le proposte nei confronti dei soggetti ad alta affidabilità fiscale
    Introdotte limitazioni quantitative al reddito concordato per i contribuenti con livelli di affidabilità pari a 10, ≥9<10, ≥8<9.

    Art. 15 – Modifiche alle cause di decadenza dal concordato
    Precisazione su quando si applica la decadenza in caso di mancato pagamento: solo se non si paga entro 60 giorni dalla comunicazione dell’Agenzia (art. 36-bis, DPR 600/1973).

    Art. 17 (precedentemente art. 12) – Modifiche doganali e sanzionatorie

    Rispetto alla formulazione iniziale dell'Art. 12 dello schema:

    • inserito un nuovo comma 8 all’art. 118 sull’opzione per il riscatto delle merci confiscate.

    Art. 21-23 – Nuovi articoli sull’accertamento

    • Art. 21: adeguamento del procedimento di adesione al D.Lgs. 13/2024
    • Art. 22: la sospensione dei termini non si applica più a determinati atti dal 31 dicembre 2025
    • Art. 23: disciplina del recupero fiscale per aiuti di Stato.

    Adempimenti tributari: proroghe e nuovi termini

    Tra le principali novità per professionisti e imprese si segnala:

    • proroga dell’uso dei vecchi coefficienti di redditività per i forfetari: per i contribuenti forfetari si prevede l’utilizzo dei coefficienti di redditività di cui all’allegato n. 2, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, utilizzando la precedente classificazione ATECO 2007, in attesa dell’elaborazione dei nuovi coefficienti sulla base della classificazione ATECO 2025.
    • divieto permanente di fatturazione elettronica per prestazioni sanitarie a persone fisiche: per tutelare la riservatezza dei dati sanitari, viene reso definitivo il divieto per i soggetti tenuti a inviare dati al Sistema Tessera Sanitaria.
    • rinvio al 30 aprile (dal 31 marzo) del termine per l’invio delle Certificazioni Uniche dei lavoratori autonomi, a partire dal 2026, e spostamento al 20 maggio della data di disponibilità della dichiarazione precompilata per le partite IVA.
    • trasmissione annuale, e non più semestrale, delle spese sanitarie al Sistema TS, a partire dai dati 2025.

    Concordato preventivo biennale: esclusione dei forfetari e novità per gli ISA

    Una delle principali novità del decreto è l’abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, del Capo III del Titolo II del D.lgs. 13/2024, che disciplinava l’adesione al concordato preventivo biennale per i soggetti in regime forfetario (art. 7). Pertanto, i contribuenti che applicano il regime di cui alla legge 190/2014 non potranno più accedere al concordato per il biennio 2025-2026, anche se in possesso dei requisiti previsti inizialmente.

    Il decreto lascia l’istituto riservato ai soggetti ISA. Tra le modifiche per questi ultimi si segnala che:

    • a decorrere dalle adesioni per il biennio 2025-2026, qualora la differenza tra il reddito concordato e quello effettivo dell’anno precedente sia superiore a 85.000 euro, sulla parte eccedente si applicano le seguenti aliquote ordinarie
      • del 43% per i soggetti IRPEF
      • e del 24% per i soggetti IRES.
    • nuove cause di esclusione e cessazione per chi partecipa a studi associati o società tra professionisti che non aderiscono al concordato, a partire dalle adesioni al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026. In particolare, i lavoratori autonomi che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo e, contestualmente, partecipano a uno dei seguenti enti:
      • associazione senza personalità giuridica costituita fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
      • società tra professionisti;
      • società tra avvocati,
        possono accedere al concordato a condizione che anche le associazioni e le società sopra elencate nelle quali partecipano abbiano optato per l’adesione alla proposta di concordato per i medesimi periodi d’imposta.
        È inoltre prevista un’ulteriore causa di esclusione per le associazioni e società sopra menzionate qualora tutti i soci o associati che dichiarano individualmente redditi da lavoro autonomo non aderiscano al concordato per i medesimi periodi. 
    • proroga del termine di adesione al concordato dal 31 luglio al 30 settembre.
      Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, tale termine è differito all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

    Nuove soglie sulle proposte per soggetti con alta affidabilità fiscale

    L’art. 14 introduce un limite massimo (soglia) alla proposta di reddito nel concordato preventivo biennale (CPB) per i soggetti con elevata affidabilità fiscale, ovvero quelli che negli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) ottengono un punteggio pari o superiore a 8. Il nuovo art. 9, commi 3-bis del D.lgs. 13/2024 e seguenti (introdotti dall’art. 14), prevede infatti limiti quantitativi alla proposta concordataria, in funzione del livello di affidabilità fiscale (ISA), più precisamente, il reddito proposto non può superare il reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente (rettificato secondo le regole degli articoli 15 e 16 del D.lgs. 13/2024) di oltre:

    • 10% se il punteggio ISA è 10;
    • 15% se il punteggio ISA è tra 9 e 9,99;
    • 25% se il punteggio ISA è tra 8 e 8,99.

    La soglia non si applica se la proposta risulta inferiore ai valori settoriali determinati nella metodologia ufficiale.

    Contenzioso tributario: più digitalizzazione

    Il decreto introduce diverse misure per migliorare la digitalizzazione del processo tributario telematico, come:

    • obbligo per i difensori di attestare la conformità dei documenti al cartaceo originale da loro detenuto;
    • estensione dell’uso della PEC per notifiche anche nel giudizio di ottemperanza;
    • possibilità di lettura immediata del dispositivo in udienza da parte del presidente della Corte di giustizia tributaria.

    Sanzioni tributarie e doganali: chiarimenti e definizione agevolata

    Tra le modifiche al sistema sanzionatorio, segnaliamo:

    • la ridefinizione della graduazione delle sanzioni per violazioni in materia doganale e accise;
    • estensione della possibilità di ravvedimento operoso anche in caso di annullamento parziale di atti;
    • chiarimenti in merito alla non punibilità di alcuni reati di contrabbando in caso di ravvedimento prima dell’avvio di accertamenti.
    Allegati:
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    Decreto Sicurezza 2025 convertito in legge

    Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2025 la Legge n. 80 del 09.06.2025 di conversione del Decreto Sicurezza (D.L. n. 48/2025), recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica.

    Ai tratta di un provvedimento ampio che interviene su vari fronti: contrasto al terrorismo, tutela delle forze dell’ordine, sicurezza urbana, lotta alla criminalità organizzata e gestione dell’ordine pubblico.

    Scarica il testo del Decreto Sicurezza (D.L. n. 48/2025) coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione 

    Vediamo i principali contenuti. 

    Più strumenti contro terrorismo e criminalità organizzata

    Il decreto, con l'art. 2, introduce nuove fattispecie di reato, come la detenzione di materiale con finalità di terrorismo, punita con la reclusione da 2 a 6 anni, e la diffusione online di istruzioni per compiere atti violenti o sabotaggi (art. 270-quinquies.3 c.p.). Rafforzati anche i controlli sui noleggi auto, che dovranno essere segnalati anche per i reati di mafia e criminalità organizzata.

    Novità in materia antimafia

    L'art. 3 cambia la disciplina della documentazione antimafia: il prefetto potrà, in casi eccezionali, escludere temporaneamente alcune decadenze per evitare che un imprenditore individuale perda ogni mezzo di sostentamento. Le modifiche si estendono anche alla gestione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati, per garantire maggiore efficienza e trasparenza.

    Sostegno rafforzato alle vittime di usura: nasce la figura dell’esperto

    L’art. 33 prevede che gli operatori economici vittime del reato di usura, beneficiari dei mutui erogati ai sensi dell’art. 14 della legge 108/1996, siano affiancati da un esperto incaricato di assisterli nel percorso di rilancio economico e reinserimento nel circuito legale.

    Per approfondire leggi l'articolo Vittime di usura: mutui con il controllo di esperti 

    Occupazioni abusive: pene più severe e sgomberi immediati

    Nasce il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui (art. 634-bis c.p.), punito con fino a 7 anni di reclusione. Prevista la possibilità per la polizia giudiziaria di disporre il rilascio immediato dell’immobile occupato, anche senza mandato del giudice, in caso di occupazioni illegittime.

    Più tutele per forze dell’ordine e personale di sicurezza

    Viene rafforzata la tutela penale per le forze di polizia: aumentano le pene per lesioni, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, con aggravanti specifiche. Gli operatori potranno essere dotati di bodycam, con un investimento statale da oltre 20 milioni nel triennio. Introdotto anche un sostegno economico per le spese legali fino a 10.000 euro per agenti coinvolti in procedimenti giudiziari relativi al servizio.

    L’art. 19 ha subito un inasprimento in conversione, l’aggravante per violenza e resistenza a pubblico ufficiale si estende a casi specifici come l’impedimento a opere pubbliche o occupazioni.

    Proteste e manifestazioni

    Rivolte negli istituti penitenziari e nei centri per migranti

    Nuovo reato di “rivolta” in carcere (art. 415-bis c.p.) e nei centri di trattenimento per migranti (art. 14, co. 7.1 del T.U. immigrazione):

    • Reclusione da 1 a 5 anni (carcere) o 1 a 4 anni (Cpr) per chi partecipa con violenza, minaccia o resistenza all’autorità.
    • Fino a 18 anni di reclusione se la rivolta provoca morte o lesioni gravi.
    • Pene più alte per chi organizza o guida la rivolta.
    • È punita anche la resistenza passiva se impedisce l’azione degli agenti.

    Proteste su strada e blocchi ferroviari

    L’art. 14 del decreto trasforma in reato (prima era solo un illecito amministrativo) l’impedimento alla libera circolazione su strada o ferrovia:

    • Reclusione fino a 1 mese o multa fino a 300 euro. 
    • Se il blocco è organizzato da più persone riunite: reclusione da 6 mesi a 2 anni.

    Lotta all’accattonaggio e alla truffa

    Si inaspriscono le pene per chi impiega minori nell’accattonaggio (fino a 5 anni di reclusione) e per le truffe commesse in aree pubbliche o su mezzi di trasporto. La truffa con l’aggravante dell’abuso di minorata difesa sarà ora punibile con arresto in flagranza.

    Stretta sulla cannabis light

    Novità anche sul fronte della cannabis.
    Si chiarisce che la legge 242/2016 non si applica alla vendita e distribuzione di infiorescenze di canapa anche in forma lavorata o semilavorata.

    L'art. 18 modifica ed integra gli articoli 1 e 2 della legge n. 242 del 2016, in tema di promozione della coltivazione della filiera agroalimentare della canapa, in particolare si chiarisce che la promozione della coltivazione della canapa è ammessa soltanto a livello di filiera industriale e per le finalità espressamente previste dalla legge, senza possibilità di interpretazioni estensive. Inoltre, viene sostituito il riferimento all’incentivazione al “consumo finale” di semilavorati con quello diretto alla “realizzazione di semilavorati di canapa” provenienti da filiere prioritariamente locali e per gli usi consentiti dalla legge.

    Viene, altresì, introdotto il nuovo comma 3-bis per chiarire che, fermo restando la disciplina in materia di stupefacenti, e salvo l’ipotesi di produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla legge entro i limiti di contaminazione stabiliti dal Decreto del Ministro della salute, la legge n. 242/2016 non si applica all’importazione, alla lavorazione, alla detenzione, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto, all’invio, alla spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico e al consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, o contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. 

    Il predetto divieto non ricomprende, tuttavia, la produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla legge entro i limiti di contaminazione.

    Carcere e tutela dei minori

    Modificata la disciplina sulle detenzioni di madri con figli piccoli: la custodia in carcere sarà ammessa solo in istituti con misure attenuate.
    Il differimento della pena per madri di bambini sotto l’anno di età da obbligatorio diventa facoltativo, ma con l’obbligo di esecuzione presso ICAM (istituti a custodia attenuata) se non è possibile il rinvio. Le madri con figli tra 1 e 3 anni, invece, potranno accedere a ICAM solo su valutazione discrezionale.

    Previsti anche incentivi all'apprendistato per i detenuti e semplificazioni per l’accesso al lavoro esterno.

    Misure per migranti e centri di trattenimento

    Pene più severe per chi partecipa a rivolte nei centri di trattenimento per migranti, con reclusione fino a 18 anni nei casi più gravi. Semplificate anche le procedure per costruire nuovi centri.

    Allegati:
  • Studi di Settore

    ISA periodo d’imposta 2024: approvate le modifiche

    Con Decreto del MEF del 24 aprile 2025 (scarica il testo e Allegati) pubblicato nella GU del 28.05.2025 n. 122 – Supplemento Ordinario n. 20, sono state approvate le modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d'imposta 2024.

    Le risultanze dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, integrati con le modifiche approvate con il presente decreto, determinate anche a seguito della dichiarazione di ulteriori componenti positivi di reddito per migliorare il profilo di affidabilità, rilevano ai fini:

    • dell’accesso al regime premiale di cui al comma 11 dell’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, 
    • e delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale, di cui al successivo comma 14 del medesimo art. 9-bis.

    Le modifiche appena approvate mirano ad aggiornare gli ISA alla luce della nuova classificazione ATECO 2025, entrata in vigore dal 1° gennaio 2025, e includono correzioni per tener conto delle nuove condizioni economiche e geopolitiche.

    Le principali novità del Decreto

    Revisione straordinaria congiunturale

    L’articolo 2 del Decreto introduce una revisione straordinaria degli ISA, riferita al solo periodo d’imposta 2024, per tener conto delle conseguenze economiche di:

    • tensioni geopolitiche internazionali;
    • aumento dei prezzi energetici e alimentari;
    • rialzo dei tassi d’interesse.

    La metodologia utilizzata è illustrata nell’allegato 4 al decreto.

    Indici territoriali di concentrazione della domanda e offerta

    Per valutare la posizione competitiva legata al territorio, il Decreto approva (art. 3) nuovi indici di concentrazione territoriale, determinati sulla base di parametri economici e demografici a livello provinciale.

    Tali dati si fondano su banche dati ISA e fonti ISTAT aggiornate al 2024, come specificato nell’allegato 1.

    Misure di ciclo settoriale

    L’art. 4 introduce ulteriori correttivi che misurano le dinamiche settoriali congiunturali per il 2024, sulla base dell’analisi di andamento dei comparti economici interessati (allegato 2).

    Tali misure contribuiscono a rendere gli ISA più aderenti alla realtà economica.

    Aggiornamenti tecnici, territoriali e software

    Note metodologiche e territorialità

    Vengono apportate modifiche anche alle note tecniche e metodologiche degli ISA già approvati nel marzo 2024 e marzo 2025 (art. 5), con aggiornamenti riportati nell’allegato 3.

    L’allegato 3 ha lo scopo di aggiornare le basi metodologiche su cui si fonda la costruzione e l’applicazione degli ISA, in coerenza con:

    • le nuove fonti statistiche e strutturali disponibili nel 2024, tra cui la nuova classificazione ATECO 2025;
    • i cambiamenti intervenuti nel tessuto territoriale italiano, come modifiche nella denominazione e nella configurazione dei comuni;
    • l’integrazione di nuovi indicatori specifici, per settori o aree geografiche.

    Le analisi territoriali sono riviste per includere nuovi comuni o cambi di denominazione intervenuti nel 2024 (art. 6, allegato 5), con aggiornamenti specifici per:

    • Factory Outlet Center (indice EM05U);
    • aree gravitazionali (indice DG44U).

    Software applicativo aggiornato

    Infine, l’articolo 7 conferma che l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il programma informatico per il calcolo degli ISA, integrando tutte le modifiche contenute nel decreto.

    Effetti premiali e operativi

    Le modifiche agli ISA influenzano direttamente l’accesso ai benefici premiali previsti dal comma 11 dell’art. 9-bis del D.L. 50/2017, tra cui:

    • esonero dal visto di conformità per compensazioni e rimborsi;
    • riduzione dei termini di accertamento;
    • esclusione da alcuni tipi di accertamento.

    Inoltre, le nuove versioni ISA saranno utilizzate dall’Amministrazione finanziaria nelle analisi di rischio per selezionare i contribuenti da sottoporre a controlli.

    Allegati:
  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Assegni nucleo familiare: tabelle 2025-2026

    Sono state pubblicate  dall'INPS con la circolare n. 92  del  19  maggio 2025,  le  tabelle aggiornate degli 

    • importi e 
    • livelli di reddito

    degli assegni per il nucleo familiare (ANF) , previsti dal  decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

    Si ricorda che la disciplina è stata  sostanzialmente modificata  dal  decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 sull'Assegno Unico e universale per i figli,  misura che   ha sostituito, per i nuclei con figli e orfanili, gli assegni per il nucleo familiare.

    Le tabelle ANF  con i nuovi livelli di reddito e degli importi spettanti  rivalutatati  sulla base dell'indice ISTAT 2023 (+ 5,4 sul 2022)   quindi riguardano  i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili ovvero  le famiglie composte da:

    • coniugi, 
    •  fratelli e  sorelle,
    • nipoti.

    Si tratta in particolare delle  tabelle (DISPONIBILI QUI) relative a :

    • 19, NUCLEI FAMILIARI COMPOSTI SOLO DA MAGGIORENNI INABILI DIVERSI DAI FIGLI
    • 20A NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I CONIUGI E SENZA FIGLI CON ALMENO UN FRATELLO O SORELLA
    • 20B,  NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI E CON UN FRATELLO O SORELLA INABILE
    • 21A NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI E SENZA COMPONENTI INABILI 
    • 21B,  NUCLEI FAMILIARI MONOPARENTALI SENZA FIGLI E SENZA COMPONENTI INABILI 
    • 21C NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI CON UN CONIUGE INABILE
    • 21D  NUCLEI MONOPARENTALI  DI CUI IL RICHIEDENTE INABILE  SENZA FIGLI CON ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE                                        

    Le nuove  tabelle con i valori rivalutati sulla base del predetto Indice,   sono  in vigore  dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026.

    L'istituto precisa che gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

    Tabelle ANF 2024-2025

    Alleghiamo per completezza   le precedenti tabelle 2024-2025 ,  fornite con la circolare INPS  65 2024,contenenti :

    •  i  livelli reddituali e 
    •  i corrispondenti importi mensili della prestazione 

    e ancora applicabili  fino al 30 giugno 2025. (DISPONIBILI QUI):

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Il nuovo decreto Energia 2025 diventa legge: il testo pubblicato in GU

    Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge del 24.04.2025 n. 60 di conversione del nuovo Decreto Energia (c.d. Decreto Bollette DL del 28 febbraio 2025 n. 19) che raccoglie una serie di misure per sostenere famiglie e imprese nel fronteggiare l'aumento dei costi energetici. 

    Scarica il testo del decreto legge del 28.02.2025 n. 19 coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione.

    Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

    Il provvedimento prevede contributi straordinari, riduzioni tariffarie e incentivi per migliorare la trasparenza nel settore energetico, brevemente vediamo quali.

    Bonus energia per le famiglie a basso reddito

    Una delle principali novità riguarda l'estensione del bonus sociale per l'energia elettrica e il gas. Il limite dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per accedere al contributo straordinario è stato innalzato a 25.000 euro. Questo permetterà a un numero maggiore di famiglie di beneficiare di un sostegno economico diretto sulle bollette energetiche. 

    In particolare si prevede che:

    • il contributo previsto per le famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro sarà di 200 euro,
    • mentre per i nuclei familiari con un ISEE fino a 9.530 euro, già beneficiari del bonus sociale, l'importo del contributo sarà superiore, superando i 500 euro

    Questa misura mira a garantire un sostegno più consistente alle famiglie con maggiori difficoltà economiche. 

    Riduzione del costo dell’energia per le imprese

    Le imprese beneficeranno di un finanziamento da 600 milioni di euro attraverso il Fondo per la transizione energetica nel settore industriale. Il decreto prevede anche l’azzeramento per sei mesi della componente ASOS per le aziende con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, riducendo così il costo dell’energia per il settore produttivo.

    Maggiore trasparenza nelle offerte luce e gas

    Una delle novità più rilevanti riguarda la trasparenza delle tariffe di energia elettrica e gas. L’ARERA avrà 60 giorni per adottare misure che semplifichino le offerte commerciali, rendendo più chiari i costi per i consumatori. Tra le misure previste:

    • Definizione di documenti standardizzati per le offerte di energia e gas.
    • Riduzione e semplificazione dei componenti tariffari.
    • Obbligo per i fornitori di adottare strumenti più trasparenti per i consumatori.

    Proroga per il mercato libero per i clienti vulnerabili

    Il decreto include anche una proroga di due anni dell'obbligo per i clienti vulnerabili di passare al mercato libero dell'energia. Questo significa che tali clienti potranno continuare a usufruire delle condizioni del mercato tutelato fino al 31 marzo 2027, offrendo loro maggiore protezione e stabilità in un periodo di volatilità dei prezzi energetici.

    Riduzione dei costi energetici nel settore sportivo

    L’articolo 4-quinquies, aggiunto dalla Camera, prevede l’introduzione di misure di sostegno all’incremento dei costi energetici nel settore sportivo, in particolare, il Fondo per il sostegno del settore sportivo istituito con la legge n. 205/2017 viene incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2025, destinati all'erogazione di contributi a fondo perduto al fine di ridurre i costi dell’energia sostenuti da impianti natatori e piscine energivori gestiti da associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui al decreto legislativo n. 39/2021.

    Allegati:
  • Dichiarazione 730

    Dichiarazione dei redditi precompilata 2025 disponibile online dal 30 aprile

    Dal 30 aprile 2025 saranno disponibili per la consultazione e stampa, nell'appostita area riservata del sito delle Entrate, i modelli della propria dichiarazione precompilata 730 e Redditi PF 2025

    Lo ha definito l'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 193922 del 23 aprile 2025 (qui in allegato il testo del Provvedimento, foglio informativo e specifiche tecniche).

    Il contribuente direttamente, il suo eventuale rappresentante e gli altri soggetti dallo stesso specificatamente delegati o autorizzati, a partire quindi dal 30 aprile 2025, accedono ai seguenti documenti:

    • dichiarazione dei redditi precompilata riferita all’anno d’imposta 2024;
    • elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione precompilata disponibili presso l’Agenzia delle entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione precompilata stessa e relative fonti informative (Allegato 1). Per quanto riguarda le informazioni risultanti dalla Certificazione Unica, nell’elenco sono riportati anche i dati relativi ai compensi per prestazioni di lavoro autonomo, nonché alle indennità e provvigioni, da indicare nel modello Redditi persone fisiche.

    In caso di presentazione diretta della dichiarazione, il contribuente, dopo aver effettuato l’accesso, può inviare
    telematicamente
    la dichiarazione accettata o modificata o integrata direttamente all’Agenzia delle entrate a partire dal 15 maggio.

    Precompilata 2025: i soggetti abilitati all’accesso e modalità operative

    Dal 30 aprile 2025, i contribuenti potranno accedere all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate mediante SPID, CNS, CIE o credenziali Entratel/Fisconline.

    Nella sezione dedicata, il contribuente potrà:

    • visualizzare e stampare la propria dichiarazione;
    • accettare o modificare il modello precompilato;
    • trasmettere la dichiarazione o annullarla, se necessario;
    • consultare ricevute e comunicazioni relative.

    Soggetti autorizzati

    Oltre al diretto interessato, possono accedere:

    • il rappresentante legale (tutore, curatore, amministratore di sostegno, genitore);
    • una persona di fiducia designata;
    • l’erede, debitamente abilitato.

    Il provvedimento introduce, in via sperimentale, anche la presentazione semplificata del modello 730 per lavoratori dipendenti e pensionati, ovvero una modalità guidata e intuitiva che consente di confermare o modificare direttamente i dati. Per approfondire leggi anche "730/2025 precompilato: il modello semplificato"

    Precompilata 2025: i dati inseriti automaticamente dall’Agenzia delle Entrate e novità

    L’Agenzia delle entrate inserisce nella dichiarazione precompilata i dati dei seguenti oneri detraibili e deducibili ed i dati relativi ai rimborsi di oneri, trasmessi da soggetti terzi:

    • quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
    • premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;
    • contributi previdenziali e assistenziali;
    • contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;
    • spese sanitarie e relativi rimborsi;
    • spese veterinarie;
    • spese universitarie e spese per corsi statali post diploma di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale e relativi rimborsi;
    • contributi versati alle forme di previdenza complementare;
    • spese funebri;
    • spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico;
    • spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili;
    • erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
    • spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi;
    • spese per la frequenza scolastica e relativi rimborsi;
    • spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale e relativi rimborsi;
    • rimborsi erogati per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive (cd. “bonus vista”);
    • rimborsi erogati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le spese sostenute per procedure di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri, concluse tramite Ente autorizzato;
    • oneri versati per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione.

    L’Agenzia delle entrate, inoltre, utilizza ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata i dati relativi alle spese da ripartire su diverse annualità desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno precedente.

    Rispetto agli anni precedenti, il 2025 porta alcune importanti estensioni nei dati caricati automaticamente dall’Agenzia:

    • Redditi da energia rinnovabile: i proventi da vendita di energia da fonti rinnovabili sono ora considerati;
    • Redditi frontalieri: compresi quelli dei lavoratori frontalieri in Svizzera;
    • Redditi da regime forfetario e regime di vantaggio: per la prima volta sono utilizzati anche i dati di fatture elettroniche e corrispettivi;
    • Rimborsi “bonus vista” e rimborsi CAI per adozioni internazionali.

    Inoltre, i dati delle spese sanitarie, scolastiche, funebri, assicurative, di ristrutturazione edilizia ed energetica, nonché le erogazioni liberali, vengono integrati automaticamente nella precompilata.

    Allegati:
  • Accise

    Riforma Accise 2025: cosa cambia per le imprese con il nuovo Decreto legislativo

    Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 04.04.2025, il Decreto Legislativo 28 marzo 2025 n. 43, che attua una riforma della disciplina delle accise, recependo le direttive europee in materia e introducendo importanti novità per le imprese, in attuazione della legge delega fiscale e, in particolare, degli articoli 12 e 16, legge n. 111/2023

    Le modifiche puntano su digitalizzazione, semplificazione burocratica e maggiore tracciabilità dei prodotti sottoposti ad accisa. Ecco le novità principali che le aziende devono conoscere.

    Arriva il SOAC: semplificazione e digitalizzazione

    Il decreto introduce il Soggetto Obbligato Accreditato (SOAC), ovvero un operatore economico riconosciuto dall'Agenzia delle Dogane per la sua affidabilità. Questo status permette di accedere a semplificazioni operative, fiscali e documentali.

    Esistono quattro tipi di SOAC, a seconda del settore:

    • SOAC-PE: per i prodotti energetici (compresi carbone, lignite e coke)
    • SOAC-BA: per bevande alcoliche e alcol
    • SOAC-T: per il settore dei tabacchi
    • SOAC-GE: per gas naturale ed energia elettrica

    Requisiti richiesti per diventare SOAC

    Per ottenere la qualifica, l’impresa deve:

    1. Esperienza nel settore
      L’impresa deve operare da almeno 5 anni continuativi in uno dei settori previsti (energia, alcolici, tabacchi, gas/energia elettrica) con regolare autorizzazione o licenza.
    2. Nessun procedimento penale in corso
      Al momento della richiesta, non deve esserci alcuna azione penale in corso per reati fiscali gravi (quelli previsti dall’art. 23, comma 6 del Testo Unico delle Accise).
    3. Nessuna condanna recente
      Negli ultimi 5 anni, l’impresa non deve aver ricevuto:
      • condanne, nemmeno non definitive
      • patteggiamenti, per i reati fiscali più gravi (art. 23, comma 6 TUA).
    4. Solidità economica
      L’impresa non deve essere:
      • in crisi o sotto procedure concorsuali,
      • né lo deve essere stata nei 5 anni precedenti la domanda.
    5. Nessuna sanzione amministrativa per reati gravi
      Per le società o persone giuridiche, è richiesto che negli ultimi 5 anni non siano stati emessi provvedimenti sanzionatori ai sensi del D.lgs. 231/2001 per reati tributari rilevanti.

    Per le società, i requisiti di onorabilità (assenza di procedimenti e condanne) devono valere anche per amministratori, dirigenti o chi esercita la gestione di fatto. Il requisito relativo all’assenza di sanzioni amministrative (punto 5) sarà obbligatorio solo a partire dal 1° luglio 2028.

    L’Agenzia valuta questi aspetti e assegna un punteggio da 0 a 100: servono almeno 60 punti per ottenere lo status.

    Vantaggi del riconoscimento di SOAC

    Le imprese accreditate possono ottenere:

    • esonero dalla cauzione fiscale (cioè meno garanzie da versare allo Stato)
    • procedure contabili e amministrative semplificate, definite con appositi decreti

    Concessioni relative alle rivendite di tabacchi

    Le concessioni per l’apertura di nuove rivendite dovranno ora tener conto anche di criteri di ottimizzazione e razionalizzazione della rete di vendita. In altre parole, si punta ad evitare concentrazioni inutili in alcune zone e carenze in altre. È ora possibile aprire rivendite speciali di tabacchi nei distributori di carburante, anche in aree extraurbane.
    In questi casi:

    • resta valido il requisito di distanza dalle altre rivendite,
    • non è più necessario rispettare il requisito minimo di popolazione, visto il contesto non urbano.

    Si interviene anche sulla durata delle autorizzazioni alla vendita di tabacchi tramite patentino (cioè senza rivendita esclusiva, come in bar, stabilimenti, edicole), ovvero l'autorizzazione sarà rinnovabile ogni 4 anni (non più ogni 2).

    Inoltre, per tutti i patentini attivi al 1° gennaio 2026 avranno la scadenza prorogata automaticamente di due anni, ad esempio, se il patentino scade il 30 giugno 2026, la nuova scadenza sarà il 30 giugno 2028, senza bisogno di fare richiesta.

    Semplificazioni e novità per i depositi e la vendita di alcolici

    Le modifiche mirano a semplificare gli adempimenti fiscali e amministrativi, in linea con l’obiettivo europeo di modernizzazione del sistema accise. 

    La rubrica dell’articolo 29 del Testo Unico Accise viene modificata in "Deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa ed esercizi di vendita". Questo cambiamento evidenzia che anche gli esercizi di vendita (non solo i depositi) rientrano ora nel campo di applicazione della norma.

    Obbligo di denuncia all’Agenzia delle Dogane solo in casi specifici

    L’obbligo di denunciare l’attività di vendita di alcolici all’Agenzia delle Dogane si applica solo in due casi:

    • quando si opera come speditore o destinatario certificato (per la vendita intra-UE)
    • quando si detengono più di 300 litri di alcole completamente denaturato

    Negli altri casi, l’impresa non ha più bisogno di ottenere una licenza fiscale, ma dovrà semplicemente fare una comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), che trasmetterà i dati all’Agenzia.

    Comunicazione unica SUAP per chi vende alcolici con contrassegno fiscale o birra

    Per i soggetti che vendono:

    • bevande alcoliche con contrassegno fiscale
    • birra

    non è più necessario presentare una denuncia fiscale separata. Basta una comunicazione unica tramite il SUAP, che assorbe anche gli obblighi fiscali.

    Gli operatori che detengono piccole quantità di alcolici per uso commerciale possono beneficiare dell’esonero dalla denuncia all’Agenzia, se i quantitativi restano entro determinati limiti. Il limite massimo per alcole non denaturato, profumi alcolici e altri prodotti affini è stato aumentato da 20 a 50 litri.

    Tabella comparativa – Prima vs Dopo il D.lgs. 43/2025 

    Aspetto PRIMA DOPO il D.lgs. 43/2025
    Campo di applicazione art. 29 TUA Solo depositi di alcolici Depositari e esercizi di vendita
    Obbligo di denuncia all’Agenzia Sempre richiesto Solo per vendite intra-UE o >300 litri di alcole denaturato
    Autorizzazione per vendita alcolici con contrassegno o birra Licenza fiscale + denuncia all’Agenzia Comunicazione unica al SUAP
    Soggetti obbligati a licenza fiscale Anche chi vende al dettaglio Solo chi effettua operazioni fiscali rilevanti (es. spedizione intra-UE)
    Limite per esonero da denuncia (deposito alcolici non denaturati) 20 litri 50 litri
    Registro carico e scarico Obbligatorio per i titolari di licenza fiscale, anche al dettaglio Non più obbligatorio per chi è esonerato dalla licenza fiscale
    Digitalizzazione e semplificazione Parziale Estesa: comunicazioni via SUAP e tracciabilità migliorata

    Allegati: