• Studi di Settore

    ISA periodo d’imposta 2024: approvate le modifiche

    Con Decreto del MEF del 24 aprile 2025 (scarica il testo e Allegati) pubblicato nella GU del 28.05.2025 n. 122 – Supplemento Ordinario n. 20, sono state approvate le modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d'imposta 2024.

    Le risultanze dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, integrati con le modifiche approvate con il presente decreto, determinate anche a seguito della dichiarazione di ulteriori componenti positivi di reddito per migliorare il profilo di affidabilità, rilevano ai fini:

    • dell’accesso al regime premiale di cui al comma 11 dell’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, 
    • e delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale, di cui al successivo comma 14 del medesimo art. 9-bis.

    Le modifiche appena approvate mirano ad aggiornare gli ISA alla luce della nuova classificazione ATECO 2025, entrata in vigore dal 1° gennaio 2025, e includono correzioni per tener conto delle nuove condizioni economiche e geopolitiche.

    Le principali novità del Decreto

    Revisione straordinaria congiunturale

    L’articolo 2 del Decreto introduce una revisione straordinaria degli ISA, riferita al solo periodo d’imposta 2024, per tener conto delle conseguenze economiche di:

    • tensioni geopolitiche internazionali;
    • aumento dei prezzi energetici e alimentari;
    • rialzo dei tassi d’interesse.

    La metodologia utilizzata è illustrata nell’allegato 4 al decreto.

    Indici territoriali di concentrazione della domanda e offerta

    Per valutare la posizione competitiva legata al territorio, il Decreto approva (art. 3) nuovi indici di concentrazione territoriale, determinati sulla base di parametri economici e demografici a livello provinciale.

    Tali dati si fondano su banche dati ISA e fonti ISTAT aggiornate al 2024, come specificato nell’allegato 1.

    Misure di ciclo settoriale

    L’art. 4 introduce ulteriori correttivi che misurano le dinamiche settoriali congiunturali per il 2024, sulla base dell’analisi di andamento dei comparti economici interessati (allegato 2).

    Tali misure contribuiscono a rendere gli ISA più aderenti alla realtà economica.

    Aggiornamenti tecnici, territoriali e software

    Note metodologiche e territorialità

    Vengono apportate modifiche anche alle note tecniche e metodologiche degli ISA già approvati nel marzo 2024 e marzo 2025 (art. 5), con aggiornamenti riportati nell’allegato 3.

    L’allegato 3 ha lo scopo di aggiornare le basi metodologiche su cui si fonda la costruzione e l’applicazione degli ISA, in coerenza con:

    • le nuove fonti statistiche e strutturali disponibili nel 2024, tra cui la nuova classificazione ATECO 2025;
    • i cambiamenti intervenuti nel tessuto territoriale italiano, come modifiche nella denominazione e nella configurazione dei comuni;
    • l’integrazione di nuovi indicatori specifici, per settori o aree geografiche.

    Le analisi territoriali sono riviste per includere nuovi comuni o cambi di denominazione intervenuti nel 2024 (art. 6, allegato 5), con aggiornamenti specifici per:

    • Factory Outlet Center (indice EM05U);
    • aree gravitazionali (indice DG44U).

    Software applicativo aggiornato

    Infine, l’articolo 7 conferma che l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il programma informatico per il calcolo degli ISA, integrando tutte le modifiche contenute nel decreto.

    Effetti premiali e operativi

    Le modifiche agli ISA influenzano direttamente l’accesso ai benefici premiali previsti dal comma 11 dell’art. 9-bis del D.L. 50/2017, tra cui:

    • esonero dal visto di conformità per compensazioni e rimborsi;
    • riduzione dei termini di accertamento;
    • esclusione da alcuni tipi di accertamento.

    Inoltre, le nuove versioni ISA saranno utilizzate dall’Amministrazione finanziaria nelle analisi di rischio per selezionare i contribuenti da sottoporre a controlli.

    Allegati:
  • Lavoro Dipendente

    Costo medio lavoro 2025 per cultura, turismo e sport: decreto e tabelle

    E' stato pubblicato il 20 maggio sul sito istituzionale del ministero del lavoro, sezione Pubblicità legale, il decreto ministeriale 39 del 19.5.2025 , emanato dalla Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali , che definisce il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente dei Servizi della Cultura, del Turismo, dello Sport e del Tempo Libero a partire da marzo 2023. 

    Di seguito una sintesi dei contenuti principali.

    Contesto normativo

    Il provvedimento si basa su una serie di riferimenti normativi fondamentali, tra cui:

    • D.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), art. 41, comma 13, che attribuisce al Ministero il compito di determinare annualmente i costi del lavoro.
    • D.lgs. 81/2008 ( Testo Unico su salute e sicurezza sul lavoro).
    • Normative in materia di IRAP, previdenza, assistenza e incentivi all’occupazione.
    • Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 28 dicembre 2022 per i lavoratori del settore, firmato da FEDERCULTURE e le sigle sindacali F.P. CGIL, CISL FP, UIL FPL e UIL PA.

    l'Art. 1 – Determinazione del costo del lavoro , stabilisce che:

    Il costo medio orario del lavoro per i dipendenti dei Servizi della Cultura, del Turismo, dello Sport e del Tempo Libero è valido dal mese di marzo 2023.

    I dati si basano sulle tabelle allegate, che sono parte integrante del decreto.

    All'Art. 2  sono precisate le variazioni ammissibili.

    Il costo del lavoro può variare in funzione di:

    • Benefici contributivi o fiscali previsti dalla normativa;
    • Oneri aziendali derivanti dalla contrattazione di secondo livello;
    • Costi di salute e sicurezza (d.lgs. 81/2008);
    • Incentivi tecnici legati ad appalti e concessioni.

    Finalita e contenuto tecnico – le tabelle

    Le tabelle allegate  a  pagina 4 del decreto riportano in dettaglio i valori per il calcolo del costo medio orario annuo, suddiviso per livelli e fasce retributive (I, II, III Fascia e Quadri).

    Gli importi tengono conto di:

    • Retribuzione base, EGR, EAR e indennità di funzione
    • Oneri aggiuntivi: festività, tredicesima, quattordicesima, domeniche retribuite
    • Oneri previdenziali e assistenziali (INPS e INAIL)
    • Altri oneri: TFR, DPI, assistenza sanitaria, previdenza complementare

    Esempi di costo medio orario:

    • Livello I, I fascia: € 19,07/ora
    • Livello VII, III fascia: € 35,41/ora
    • Quadri: fino a € 44,56/ora

    Sono riportati anche i valori per contratti a tempo determinato e con orario distribuito su 6 giorni/settimana.

    Scarica qui il file integrale delle tabelle anche per il part time.

    costo medio orario del lavoro cultura e sport: tabella di sintesi

    Costo Medio Orario

    Fascia Livello Costo Medio Orario
    I Fascia I 19,07 €
    I Fascia II 19,36 €
    I Fascia III 20,06 €
    I Fascia IV 20,41 €
    I Fascia V 21,57 €
    I Fascia VI 22,20 €
    I Fascia VII 22,64 €
    II Fascia I 21,77 €
    II Fascia II 22,63 €
    II Fascia III 23,25 €
    II Fascia IV 24,07 €
    II Fascia V 24,70 €
    II Fascia VI 24,15 €
    III Fascia I 25,40 €
    III Fascia II 26,47 €
    III Fascia III 29,09 €
    III Fascia IV 30,52 €
    III Fascia V 31,18 €
    Quadri 35,41 €

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Assegni nucleo familiare: tabelle 2025-2026

    Sono state pubblicate  dall'INPS con la circolare n. 92  del  19  maggio 2025,  le  tabelle aggiornate degli 

    • importi e 
    • livelli di reddito

    degli assegni per il nucleo familiare (ANF) , previsti dal  decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

    Si ricorda che la disciplina è stata  sostanzialmente modificata  dal  decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 sull'Assegno Unico e universale per i figli,  misura che   ha sostituito, per i nuclei con figli e orfanili, gli assegni per il nucleo familiare.

    Le tabelle ANF  con i nuovi livelli di reddito e degli importi spettanti  rivalutatati  sulla base dell'indice ISTAT 2023 (+ 5,4 sul 2022)   quindi riguardano  i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili ovvero  le famiglie composte da:

    • coniugi, 
    •  fratelli e  sorelle,
    • nipoti.

    Si tratta in particolare delle  tabelle (DISPONIBILI QUI) relative a :

    • 19, NUCLEI FAMILIARI COMPOSTI SOLO DA MAGGIORENNI INABILI DIVERSI DAI FIGLI
    • 20A NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I CONIUGI E SENZA FIGLI CON ALMENO UN FRATELLO O SORELLA
    • 20B,  NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI E CON UN FRATELLO O SORELLA INABILE
    • 21A NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI E SENZA COMPONENTI INABILI 
    • 21B,  NUCLEI FAMILIARI MONOPARENTALI SENZA FIGLI E SENZA COMPONENTI INABILI 
    • 21C NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI CON UN CONIUGE INABILE
    • 21D  NUCLEI MONOPARENTALI  DI CUI IL RICHIEDENTE INABILE  SENZA FIGLI CON ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE                                        

    Le nuove  tabelle con i valori rivalutati sulla base del predetto Indice,   sono  in vigore  dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026.

    L'istituto precisa che gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

    Tabelle ANF 2024-2025

    Alleghiamo per completezza   le precedenti tabelle 2024-2025 ,  fornite con la circolare INPS  65 2024,contenenti :

    •  i  livelli reddituali e 
    •  i corrispondenti importi mensili della prestazione 

    e ancora applicabili  fino al 30 giugno 2025. (DISPONIBILI QUI):

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Concordato preventivo biennale 2025 e 2026: modalità di trasmissione dei dati rilevanti

    Con il provvedimento n. 195422 del 24 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche e i controlli telematici per la trasmissione dei dati necessari alla formulazione e all’accettazione della proposta di Concordato Preventivo Biennale (CPB) per i periodi d’imposta 2025 e 2026. Tale misura attua quanto previsto dal D.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, che ha introdotto il CPB come nuovo strumento di collaborazione tra Fisco e contribuenti.

    Si ricorda che, possono aderire al Concordato 2025-2026, i contribuenti che nel periodo d’imposta 2024 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, tenuti all’applicazione degli stessi per il medesimo periodo d’imposta e che intendono aderire alla proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026, e che non hanno già un’adesione in corso per il primo biennio (2024-2025)

    Trasmissione telematica: due modalità per l’adesione al CPB

    I soggetti interessati, ossia imprese e lavoratori autonomi, possono aderire al CPB per i periodi d’imposta 2025 e 2026 mediante invio telematico del modello “CPB 2025/2026”, approvato con provvedimento del 9 aprile 2025. Le modalità operative di trasmissione sono due:

    • Invio congiunto al modello ISA (relativo al periodo d’imposta 2024), in fase di presentazione della dichiarazione dei redditi (modello REDDITI 2025).
    • Invio autonomo, unicamente con il frontespizio del modello REDDITI 2025, compilando la casella “Comunicazione CPB” con il codice 1 (“Adesione”). Questa modalità ha natura non dichiarativa, ma serve esclusivamente a comunicare l’adesione.

    La trasmissione può avvenire:

    • direttamente da parte del contribuente tramite Entratel o Fisconline;
    • oppure tramite intermediari abilitati (art. 3, commi 2-bis e 3, d.P.R. 322/1998).

    È bene ricordare che, sebbene la dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2024 possa essere trasmessa fino al 31 ottobre 2025, il termine per aderire al concordato preventivo biennale, o per revocarne l’adesione, è fissato al 31 luglio 2025, salvo proroga al 30 settembre prevista dal decreto legislativo correttivo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 13 marzo e attualmente all’esame delle commissioni parlamentari per l’espressione dei pareri, mentre per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, è previsto il differimento del termine all’ultimo giorno del nono mese successivo (e non più del settimo mese) a quello di chiusura del periodo d’imposta.

    Revoca dell’adesione: termini e modalità

    Anche la revoca dell’adesione al CPB deve avvenire per via telematica, entro gli stessi termini previsti per l’adesione, compilando i seguenti campi del modello “CPB 2025/2026”:

    • “Codice ISA”, 
    • “Codice attività” 
    • e “Tipologia di reddito (1 = impresa; 2 = lavoro autonomo)”.

    La revoca può essere comunicata solo tramite invio autonomo, allegando il frontespizio del modello REDDITI 2025, questa volta compilando la casella “Comunicazione CPB” con il codice 2 (“Revoca”). Anche in questo caso, la comunicazione è non dichiarativa.

    Software dell’Agenzia delle Entrate per adesione e revoca: Il tuo ISA 2025 CPB

    Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è stato pubblicato il Software Il tuo ISA 2025 CPB versione 1.0.0 del 30/04/2025 che consente:

    • il calcolo e la trasmissione telematica, in allegato a Redditi, dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati
    • nonché il calcolo della proposta e la trasmissione telematica, in allegato a Redditi, dell’accettazione della proposta di Concordato preventivo biennale (CPB) e dell’eventuale Revoca.

    Allegati:
  • Studi di Settore

    ISA 2025 e Concordato Preventivo: modalità di acquisizione di ulteriori dati

    Con il provvedimento n. 176087/2025 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato l’11 aprile 2025, vengono stabilite le modalità operative per l’acquisizione degli ulteriori dati utili ai fini:

    • dell’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) per il periodo d’imposta 2024;
    • dell’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026.

    Il provvedimento assume una particolare rilevanza per i commercialisti e gli altri intermediari incaricati della trasmissione telematica, i quali dovranno seguire regole precise per l’acquisizione, massiva o puntuale, degli ulteriori dati fiscali richiesti dall’Agenzia.

    Scarica il testo del provvedimento dell'11 aprile e relativi allegati:

    • Allegato 1.1 – Specifiche deleghe massive ISA 2025  – pdf
    • Allegato 1.2 – Specifiche deleghe massive ISA tracciati record 2025  – xlsx
    • Allegato 2.1 – Specifiche tecniche ISA precalcolato 2025  – pdf
    • Allegato 2.1 – Specifiche tecniche ISA precalcolato 2025 – Schema xsd  – zip
    • Allegato 2.2 – Guida file precalcolato ISA 2025  – pdf
    • Allegato 3 – Elementi di riscontro relativi alle dichiarazioni dei soggetti deleganti  – pdf

    Richiesta di acquisizione massiva: due percorsi in base alla delega

    Intermediari già delegati al cassetto fiscale

    Gli intermediari incaricati della trasmissione telematica, già in possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, possono inviare tramite Entratel un file con l’elenco dei contribuenti per i quali richiede i dati ISA e quelli utili al concordato. Il file, controllato secondo specifiche tecniche (allegati 1.1 e 1.2), deve indicare:

    • codice fiscale del richiedente;
    • codice fiscale dei deleganti con attestazione della delega.

    L’attivazione della fornitura massiva degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale è subordinata alla positiva verifica che la delega alla consultazione del cassetto fiscale dei deleganti sia attiva alla data di invio della richiesta.

    Il file può essere preparato tramite il software “precalcolate ISA2025” di predisposizione reso disponibile dall’Agenzia delle entrate ovvero secondo le specifiche tecniche utilizzando il software di controllo reso disponibile dall’Agenzia delle entrate.

    A partire dal 30 aprile 2025 sarà possibile inviare le richieste per ottenere le forniture dei dati relativi alle “precalcolate ISA2025".

    Intermediari non ancora delegati

    Fino all’attivazione delle nuove funzionalità per la comunicazione delle deleghe (punto 12 del provv. 375356/2024), gli intermediari senza delega attiva alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, devono raccogliere deleghe cartacee o elettroniche, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità del contribuente delegante.

    La delega contiene almeno le seguenti informazioni:

    • codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;
    • codice fiscale e dati anagrafici dell’eventuale rappresentante legale / negoziale, ovvero tutore del delegante;
    • periodo di imposta a cui si riferisce il modello ISA;
    • data di conferimento della delega.

    Successivamente, gli intermediari devono inviare all’Agenzia delle Entrate — tramite il servizio telematico Entratel — un file con l’elenco dei contribuenti per i quali sono stati autorizzati a richiedere i dati.

    Il file deve contenere:

    • il codice fiscale dell’intermediario richiedente;
    • per ciascun contribuente delegante:
      • il codice fiscale del contribuente;
      • il codice fiscale del rappresentante legale, negoziale o del tutore, se presente;
      • il numero e la data della delega, si ricorda infatti, che le deleghe acquisite sono numerate e annotate, giornalmente, in un
        apposito registro cronologico, con indicazione dei seguenti dati:
        • numero progressivo e data della delega;
        • codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;
        • estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega.;
      • il tipo e numero del documento d’identità di chi ha firmato la delega;
      • gli elementi di riscontro tratti dalla dichiarazione IVA 2024 (anno d’imposta 2023) o, se assente, dal modello ISA 2024 – periodo d’imposta 2023, secondo quanto riportato nell’allegato 3 del provvedimento.

    Nel file deve anche essere inclusa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000), con la quale l’intermediario attesta:

    • di aver ricevuto una specifica delega per richiedere i dati;
    • di conservare gli originali delle deleghe per 10 anni presso la propria sede o ufficio;
    • che i dati riportati nel file coincidono con quelli presenti negli originali delle deleghe.

    L’invio del file non è sufficiente: la fornitura dei dati da parte dell’Agenzia è subordinata alla verifica positiva degli elementi di riscontro forniti.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Il nuovo decreto Energia 2025 diventa legge: il testo pubblicato in GU

    Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge del 24.04.2025 n. 60 di conversione del nuovo Decreto Energia (c.d. Decreto Bollette DL del 28 febbraio 2025 n. 19) che raccoglie una serie di misure per sostenere famiglie e imprese nel fronteggiare l'aumento dei costi energetici. 

    Scarica il testo del decreto legge del 28.02.2025 n. 19 coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione.

    Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

    Il provvedimento prevede contributi straordinari, riduzioni tariffarie e incentivi per migliorare la trasparenza nel settore energetico, brevemente vediamo quali.

    Bonus energia per le famiglie a basso reddito

    Una delle principali novità riguarda l'estensione del bonus sociale per l'energia elettrica e il gas. Il limite dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per accedere al contributo straordinario è stato innalzato a 25.000 euro. Questo permetterà a un numero maggiore di famiglie di beneficiare di un sostegno economico diretto sulle bollette energetiche. 

    In particolare si prevede che:

    • il contributo previsto per le famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro sarà di 200 euro,
    • mentre per i nuclei familiari con un ISEE fino a 9.530 euro, già beneficiari del bonus sociale, l'importo del contributo sarà superiore, superando i 500 euro

    Questa misura mira a garantire un sostegno più consistente alle famiglie con maggiori difficoltà economiche. 

    Riduzione del costo dell’energia per le imprese

    Le imprese beneficeranno di un finanziamento da 600 milioni di euro attraverso il Fondo per la transizione energetica nel settore industriale. Il decreto prevede anche l’azzeramento per sei mesi della componente ASOS per le aziende con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, riducendo così il costo dell’energia per il settore produttivo.

    Maggiore trasparenza nelle offerte luce e gas

    Una delle novità più rilevanti riguarda la trasparenza delle tariffe di energia elettrica e gas. L’ARERA avrà 60 giorni per adottare misure che semplifichino le offerte commerciali, rendendo più chiari i costi per i consumatori. Tra le misure previste:

    • Definizione di documenti standardizzati per le offerte di energia e gas.
    • Riduzione e semplificazione dei componenti tariffari.
    • Obbligo per i fornitori di adottare strumenti più trasparenti per i consumatori.

    Proroga per il mercato libero per i clienti vulnerabili

    Il decreto include anche una proroga di due anni dell'obbligo per i clienti vulnerabili di passare al mercato libero dell'energia. Questo significa che tali clienti potranno continuare a usufruire delle condizioni del mercato tutelato fino al 31 marzo 2027, offrendo loro maggiore protezione e stabilità in un periodo di volatilità dei prezzi energetici.

    Riduzione dei costi energetici nel settore sportivo

    L’articolo 4-quinquies, aggiunto dalla Camera, prevede l’introduzione di misure di sostegno all’incremento dei costi energetici nel settore sportivo, in particolare, il Fondo per il sostegno del settore sportivo istituito con la legge n. 205/2017 viene incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2025, destinati all'erogazione di contributi a fondo perduto al fine di ridurre i costi dell’energia sostenuti da impianti natatori e piscine energivori gestiti da associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui al decreto legislativo n. 39/2021.

    Allegati:
  • Dichiarazione 730

    Dichiarazione dei redditi precompilata 2025 disponibile online dal 30 aprile

    Dal 30 aprile 2025 saranno disponibili per la consultazione e stampa, nell'appostita area riservata del sito delle Entrate, i modelli della propria dichiarazione precompilata 730 e Redditi PF 2025

    Lo ha definito l'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 193922 del 23 aprile 2025 (qui in allegato il testo del Provvedimento, foglio informativo e specifiche tecniche).

    Il contribuente direttamente, il suo eventuale rappresentante e gli altri soggetti dallo stesso specificatamente delegati o autorizzati, a partire quindi dal 30 aprile 2025, accedono ai seguenti documenti:

    • dichiarazione dei redditi precompilata riferita all’anno d’imposta 2024;
    • elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione precompilata disponibili presso l’Agenzia delle entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione precompilata stessa e relative fonti informative (Allegato 1). Per quanto riguarda le informazioni risultanti dalla Certificazione Unica, nell’elenco sono riportati anche i dati relativi ai compensi per prestazioni di lavoro autonomo, nonché alle indennità e provvigioni, da indicare nel modello Redditi persone fisiche.

    In caso di presentazione diretta della dichiarazione, il contribuente, dopo aver effettuato l’accesso, può inviare
    telematicamente
    la dichiarazione accettata o modificata o integrata direttamente all’Agenzia delle entrate a partire dal 15 maggio.

    Precompilata 2025: i soggetti abilitati all’accesso e modalità operative

    Dal 30 aprile 2025, i contribuenti potranno accedere all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate mediante SPID, CNS, CIE o credenziali Entratel/Fisconline.

    Nella sezione dedicata, il contribuente potrà:

    • visualizzare e stampare la propria dichiarazione;
    • accettare o modificare il modello precompilato;
    • trasmettere la dichiarazione o annullarla, se necessario;
    • consultare ricevute e comunicazioni relative.

    Soggetti autorizzati

    Oltre al diretto interessato, possono accedere:

    • il rappresentante legale (tutore, curatore, amministratore di sostegno, genitore);
    • una persona di fiducia designata;
    • l’erede, debitamente abilitato.

    Il provvedimento introduce, in via sperimentale, anche la presentazione semplificata del modello 730 per lavoratori dipendenti e pensionati, ovvero una modalità guidata e intuitiva che consente di confermare o modificare direttamente i dati. Per approfondire leggi anche "730/2025 precompilato: il modello semplificato"

    Precompilata 2025: i dati inseriti automaticamente dall’Agenzia delle Entrate e novità

    L’Agenzia delle entrate inserisce nella dichiarazione precompilata i dati dei seguenti oneri detraibili e deducibili ed i dati relativi ai rimborsi di oneri, trasmessi da soggetti terzi:

    • quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
    • premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;
    • contributi previdenziali e assistenziali;
    • contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;
    • spese sanitarie e relativi rimborsi;
    • spese veterinarie;
    • spese universitarie e spese per corsi statali post diploma di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale e relativi rimborsi;
    • contributi versati alle forme di previdenza complementare;
    • spese funebri;
    • spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico;
    • spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili;
    • erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
    • spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi;
    • spese per la frequenza scolastica e relativi rimborsi;
    • spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale e relativi rimborsi;
    • rimborsi erogati per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive (cd. “bonus vista”);
    • rimborsi erogati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le spese sostenute per procedure di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri, concluse tramite Ente autorizzato;
    • oneri versati per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione.

    L’Agenzia delle entrate, inoltre, utilizza ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata i dati relativi alle spese da ripartire su diverse annualità desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno precedente.

    Rispetto agli anni precedenti, il 2025 porta alcune importanti estensioni nei dati caricati automaticamente dall’Agenzia:

    • Redditi da energia rinnovabile: i proventi da vendita di energia da fonti rinnovabili sono ora considerati;
    • Redditi frontalieri: compresi quelli dei lavoratori frontalieri in Svizzera;
    • Redditi da regime forfetario e regime di vantaggio: per la prima volta sono utilizzati anche i dati di fatture elettroniche e corrispettivi;
    • Rimborsi “bonus vista” e rimborsi CAI per adozioni internazionali.

    Inoltre, i dati delle spese sanitarie, scolastiche, funebri, assicurative, di ristrutturazione edilizia ed energetica, nonché le erogazioni liberali, vengono integrati automaticamente nella precompilata.

    Allegati: