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Bonus acquisto elettrodomestici 2025: il testo del decreto in Gazzetta Ufficiale
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025 il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 3 settembre 2025, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che disciplina il nuovo contributo per l’acquisto di grandi elettrodomestici ad alta efficienza energetica.
Scarica il testo del decreto MIMIT del 03.09.2025
La misura trae origine dalla legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) ed è stata successivamente integrata dal DL n. 19/2025.
L’obiettivo è duplice, da un lato sostenere le famiglie nei consumi, dall’altro incentivare il rinnovo degli apparecchi domestici obsoleti, con un effetto positivo sia sul fronte ambientale sia sulla competitività del sistema industriale europeo.
Importi del Bonus elettrodomestici e limiti di spesa
Il contributo è riconosciuto in forma di voucher elettronico, che consente uno sconto diretto in fattura al momento dell’acquisto:
- 30% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 100 euro per elettrodomestico;
- importo elevato a 200 euro per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro.
Il beneficio è concesso per un solo elettrodomestico per nucleo familiare, non è cumulabile con altre agevolazioni o incentivi fiscali sugli stessi beni e viene riconosciuto nei limiti del fondo stanziato, pari a 50 milioni di euro per il 2025. La gestione avverrà tramite piattaforma PagoPA e con il supporto tecnico-amministrativo di Invitalia.
Elettrodomestici agevolati e requisiti
Per accedere al contributo è necessario sostituire un elettrodomestico della stessa tipologia con classe energetica inferiore, consegnandolo al venditore per il corretto smaltimento ai fini del riciclo.
Gli apparecchi ammessi, prodotti in stabilimenti situati nell’Unione Europea, devono rispettare specifiche classi minime di efficienza energetica:
- Lavatrici e lavasciuga: classe A o superiore;
- Forni: classe A o superiore;
- Cappe da cucina: classe B o superiore;
- Lavastoviglie: classe C o superiore;
- Asciugabiancheria: classe C o superiore;
- Frigoriferi e congelatori: classe D o superiore;
- Piani cottura: conformi ai limiti di efficienza previsti dal regolamento UE.
L’elenco aggiornato dei modelli ammessi sarà pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero.
Modalità operative e controlli
L’utente finale dovrà fare richiesta del voucher attraverso la piattaforma informatica dedicata, che verificherà automaticamente i requisiti (ISEE, composizione del nucleo familiare, ecc.) interrogando banche dati pubbliche.
Il venditore, previa registrazione nella piattaforma e iscrizione al portale RAEE, applicherà lo sconto al cliente e maturerà il diritto al rimborso da parte di Invitalia. Sono previsti controlli stringenti sul corretto smaltimento degli apparecchi sostituiti e sulla regolarità delle operazioni commerciali.
Il decreto stabilisce inoltre le cause di decadenza dal beneficio e le procedure di recupero delle somme indebitamente percepite, a garanzia della trasparenza e del buon uso delle risorse pubbliche.
Allegati: -
Conto Termico 3.0: incentivi MASE per efficienza energetica e rinnovabili
Pubblicato in GU n. 224 del 26 settembre 2025 il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 agosto 2025 che aggiorna la disciplina del cosiddetto “conto termico”, introducendo misure di semplificazione e potenziamento.
Scarica il testo del Decreto MASE del 07.08.2025 e Allegati | "Conto Termico 3.0"
L’obiettivo è favorire la riqualificazione energetica degli edifici e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, con coerenza rispetto al PNIEC e al percorso di decarbonizzazione del settore civile.
Il provvedimento individua come beneficiari amministrazioni pubbliche, soggetti privati operanti nel terziario e imprese, introducendo meccanismi differenziati di sostegno.
È inoltre previsto un aggiornamento periodico delle regole di incentivo mediante successivi decreti ministeriali.
Conto Termico 2025: interventi per incremento efficienza energetica degli edifici
Il Titolo II del Decreto MASE 7 agosto 2025 disciplina gli interventi di piccole dimensioni volti a migliorare l’efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, indicando chiaramente chi può accedere agli incentivi e quali sono le tipologie di opere ammesse al finanziamento.
Soggetti ammessi (art. 4)
Il decreto individua due principali categorie di beneficiari:
- Amministrazioni pubbliche, che possono presentare domanda per interventi su edifici di loro proprietà o gestione.
- Soggetti privati, limitatamente però agli edifici che rientrano nell’ambito terziario (uffici, negozi, alberghi, strutture ricettive, capannoni e altre attività non residenziali). Non sono quindi agevolati gli interventi su abitazioni private.
Sono inoltre equiparati alle amministrazioni pubbliche gli enti del Terzo settore non economici: associazioni, fondazioni e realtà senza scopo di lucro che non svolgono attività di carattere commerciale. Questa previsione amplia la platea dei beneficiari, garantendo che anche organizzazioni non profit possano usufruire del sostegno statale.
Tipologie di interventi incentivabili (art. 5)
L’elenco degli interventi ammessi è piuttosto articolato e riguarda diversi aspetti della riqualificazione energetica:
- Isolamento termico delle superfici opache (pareti, coperture, solai), anche congiunto all’installazione di sistemi di ventilazione meccanica.
- Sostituzione di infissi e serramenti che delimitano gli ambienti climatizzati.
- Schermature solari e sistemi di ombreggiamento, fissi o mobili, per finestre esposte da Est-Sud-Est a Ovest, al fine di ridurre i carichi termici estivi.
- Trasformazione degli edifici in “edifici a energia quasi zero” (nZEB), con standard energetici molto elevati.
- Sostituzione degli impianti di illuminazione interni ed esterni con sistemi a maggiore efficienza.
- Building automation: installazione di sistemi per la gestione e il controllo automatico degli impianti termici ed elettrici, compresi strumenti di termoregolazione, contabilizzazione del calore e raccolta/elaborazione dei dati.
- Infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, installabili anche in spazi aperti al pubblico, a condizione che siano realizzate insieme alla sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore elettriche.
- Impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo e opere di allacciamento, anch’essi ammessi solo se abbinati alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore elettriche.
Tutti questi interventi sono incentivabili solo se realizzati su edifici esistenti e dotati di impianto di climatizzazione e devono rispettare le condizioni tecniche stabilite negli allegati I e II del decreto. Inoltre, le spese riconosciute come ammissibili sono quelle specificate dall’articolo 6.
Conto Termico 2025: interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili
Il Titolo III del Decreto MASE 7 agosto 2025 disciplina gli interventi di piccole dimensioni destinati alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili e da sistemi ad alta efficienza, fissando sia i soggetti ammessi sia le tipologie di interventi incentivabili.
Soggetti ammessi (art. 7)
La platea dei beneficiari è ampia e include:
- Amministrazioni pubbliche, con la possibilità di intervenire su edifici e strutture di loro proprietà.
- Soggetti privati, non solo per il comparto terziario (uffici, negozi, alberghi, capannoni, ecc.), ma anche per il settore residenziale, a differenza di quanto previsto per gli interventi di mera efficienza energetica (artt. 4 e 5).
- Enti del Terzo settore senza scopo di lucro, assimilati alle amministrazioni pubbliche, in modo da garantire pari accesso alle agevolazioni.
Tipologie di interventi incentivabili (art. 8)
Gli incentivi coprono una gamma molto ampia di soluzioni tecnologiche per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. In particolare, sono ammessi:
- Pompe di calore elettriche o a gas alimentate da energia aerotermica, geotermica o idrotermica, installate in sostituzione di vecchi impianti di riscaldamento. Per gli impianti più grandi (oltre 200 kW) è obbligatoria la contabilizzazione del calore.
- Sistemi ibridi o bivalenti a pompa di calore, che combinano diverse fonti di produzione termica. Anche in questo caso, sopra i 200 kW scatta l’obbligo di contabilizzazione.
- Caldaie a biomassa per edifici, serre o fabbricati rurali, nonché per processi produttivi o per reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Sono ammessi anche sistemi ibridi factory made che integrano pompe di calore.
- Impianti solari termici, destinati alla produzione di acqua calda sanitaria o all’integrazione del riscaldamento. Possono essere abbinati a sistemi di solar cooling o a processi produttivi. Per campi solari oltre i 100 m² è obbligatoria la contabilizzazione del calore.
- Scaldacqua a pompa di calore, in sostituzione degli scaldacqua elettrici o a gas tradizionali.
- Allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti, come alternativa sostenibile alla sostituzione del generatore interno.
- Unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili, installate in sostituzione totale o parziale degli impianti esistenti.
Un aspetto rilevante è che il decreto riconosce come incentivabili anche gli interventi finalizzati a produrre calore per usi produttivi (industriali, artigianali, agricoli), nonché per impieghi specifici come il riscaldamento di piscine o di strutture wellness.
Condizioni e rendicontazione
Gli interventi devono rispettare le condizioni tecniche e i parametri stabiliti negli allegati I e II del decreto, mentre le spese ammissibili sono disciplinate dall’art. 9. Inoltre, nei casi in cui sia prevista la contabilizzazione del calore, il soggetto responsabile è tenuto a trasmettere al GSE le misure dell’energia termica prodotta annualmente e utilizzata.
Allegati: -
Indennizzi Danno Biologico INAIL 2025: decreto e circolare istruzioni
Con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 85 del 20 giugno 2025, pubblicato il 14 luglio nella sezione "Pubblicità legale" del sito del Ministero, è stata ufficializzata la rivalutazione annuale degli importi delle prestazioni economiche INAIL per danno biologico, prevista dall’art. 13 del D.lgs. 38/2000.
L’incremento per l’anno in corso è fissato nella misura dello 0,8%, con decorrenza dal 1° luglio 2025.
In data 1 agosto è stata pubblicata la circolare 45 con le istruzioni INAIL.
Normativa e ambito di applicazione
Il decreto si inserisce nel quadro normativo delineato dal D.lgs. n. 38/2000 e dalle successive disposizioni, in particolare la Legge 208/2015 (art. 1, comma 303), che prevede una rivalutazione automatica annuale degli importi sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI, al netto dei tabacchi).
La nota tecnica della Consulenza statistico attuariale INAIL del 20 febbraio 2025 ha rilevato una variazione media annua dell’indice FOI dallo 0,8%, con il coefficiente di rivalutazione pari a 1,008. Tale valore è stato confermato anche nella relazione del Direttore generale e del Direttore centrale rapporto assicurativo INAIL del 17 marzo 2025
.L’incremento si applica:
- Agli indennizzi in capitale per danno biologico dovuti dall’INAIL ai sensi della tabella vigente alla data dell’evento lesivo;
- Agli importi delle rendite per danno biologico, limitatamente alla quota che ristora il danno biologico.
Rientrano nell’applicazione della rivalutazione i settori dell’industria, agricoltura, i medici esposti a radiazioni ionizzanti e i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi.
Il provvedimento recepisce la proposta di rivalutazione formulata dal Consiglio di amministrazione dell’INAIL con deliberazione n. 43 del 26 marzo 2025, sulla quale sono stati acquisiti:
Il parere favorevole del Ministero dell’Economia e delle Finanze – RGS-IGESPES (nota prot. n. 85135 del 14 aprile 2025);
Il nulla osta del Ministero della Salute – Direzione generale della prevenzione (nota prot. n. 15321 del 4 giugno 2025).
Tabella comparativa 2024-2025
Rivalutazione indennizzi INAIL per danno biologico dal 1° luglio 2025 (incremento 0,8%) Grado di menomazione (%) Importo 2024 (€) Importo rivalutato 2025 (€) Variazione (€) 1% 853,61 860,45 +6,84 5% 4.353,25 4.388,08 +34,83 10% 8.896,12 8.967,29 +71,17 20% 18.672,80 18.822,18 +149,38 30% 29.639,55 29.876,66 +237,11 40% 41.771,00 42.105,17 +334,17 50% 55.045,39 55.485,76 +440,37 60% 69.443,71 70.000,25 +556,54 70% 84.950,85 85.630,46 +679,61 80% 101.554,35 102.368,78 +814,43 90% 119.244,31 120.197,26 +952,95 100% 138.013,73 139.117,84 +1.104,11 Circolare di Istruzioni INAIL 45 2025
La circolare INAIL 45 2025 specifica che:
- per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° luglio 2025, l'incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico, comprensivi delle precedenti rivalutazioni e saranno corrisposti con il rateo di rendita del mese di novembre 2025.
- Per quanto riguarda gli indennizzi in capitale, l’incremento applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2025, tenuto conto che il valore capitale corrisposto è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell’evento lesivo
- Per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2025, la rivalutazione sarà corrisposta a seguito dell’accertamento definitivo.
- Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori importi liquidati dal 1° luglio 2025.
- Gli importi relativi alla rivalutazione dovuta saranno liquidati d’ufficio, secondo le consuete modalità e con l’invio agli interessati di apposito
- provvedimento
- Senza categoria
Decreto fiscale 84/2025 convertito in legge: il testo pubblicato in GU
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 1° agosto 2025 n. 177, la Legge n. 108/2025 che ha convertito con modifiche il D.L. n. 84/2025 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale”.
Il provvedimento contiene una serie articolata di interventi che spaziano dal trattamento fiscale delle spese di trasferta alla disciplina delle perdite fiscali, fino alla proroga dei termini dichiarativi.
Ricordiamo che il cd Decreto Fiscale (Decreto legge n. 84 del 17.06.2025), contenente disposizioni urgenti in materia fiscale, era entrato in vigore il 18 giugno 2025, il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta.
SCARICA QUI il testo del decreto legge n. 84/2025 coordinato con le modifiche apportate dalla legge.
Il testo interviene su numerosi ambiti del sistema tributario nazionale, con modifiche che impattano imprese, lavoratori autonomi e dipendenti, enti non profit, soggetti ISA, e Pubbliche Amministrazioni.
Di seguito una breve sintesi di alcune delle disposizioni previste.
Modifiche determinazione dei redditi – Agevolazioni biodiesel
Il testo prevede, tra l’altro, una serie di misure di semplificazione per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo, tra le quali la deducibilità delle spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute all’estero anche se effettuate con mezzi non tracciabili. Al pari delle imprese, la deducibilità delle spese di rappresentanza è invece vincolata al pagamento con mezzi tracciabili ovunque, non solo in Italia.
Sempre nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, si chiariscono due importanti aspetti legati alla dichiarazione per il periodo d’imposta 2024:
- le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale, ivi comprese quelle in STP, costituiscono redditi diversi;
- gli interessi e gli altri proventi finanziari percepiti nell’esercizio di arti e professioni costituiscono redditi di capitale e non reddito di lavoro autonomo.
Inoltre, per la determinazione del reddito d’impresa vi sono delle importanti semplificazioni in merito:
- al calcolo della determinazione del riporto delle perdite (art. 2);
- alla determinazione della maggiore deduzione del costo del lavoro (chi più assume meno paga) eliminando il riferimento alle società collegate (art. 3);
- al calcolo del regime per le società estere controllate (CFC) sia nell’ambito del calcolo dell’imposta minima nazionale del Pillar 2, sia nell’ambito del regime opzionale per il calcolo della CFC introdotto dalla riforma fiscale (art.4). In particolare, viene rivista la normativa CFC (art. 167 TUIR) con:
- nuovi criteri di allocazione del profitto eccedente;
- semplificazione del calcolo della tassazione effettiva (fissata al 15%);
- opzione triennale irrevocabile per la semplificazione, con rinnovo tacito.
Biodiesel: estensione delle agevolazioni (art. 7)
Estende a 6 anni le agevolazioni previste per il biodiesel, subordinate al rispetto delle condizioni UE (Reg. 651/2014) e con nuovi obblighi di comunicazione all’Agenzia delle Dogane.
Esenzione IMU immobili per attività sportive non commerciali e fisco Terzo Settore
L’articolo 6-bis, aggiunto durante l’esame in Commissione, stabilisce che:
- i comuni, dopo aver consultato le realtà sportive locali, calcolino ogni anno le tariffe medie praticate dalle strutture sportive a fini di lucro presenti sul territorio (o, se mancano riferimenti comunali, a livello regionale),
- tali tariffe devono essere pubblicate sul sito istituzionale del comune e servono come parametro per verificare che le associazioni o società sportive «non profit» mantengano prezzi realmente non commerciali, condizione indispensabile per usufruire dell’esenzione IMU sugli immobili che utilizzano,
- fino a quando i corrispettivi medi non saranno fissati, resta in vigore una disciplina transitoria: l’esenzione IMU continua ad applicarsi senza il confronto tariffario, in attesa che i nuovi valori vengano definiti e resi pubblici.
L’articolo 8 si riferisce alla piena attuazione della fiscalità agevolata per gli Enti del Terzo Settore prevista dal Codice ETS, e fissa finalmente una decorrenza certa al 2026:
- decorrenza dal 1° gennaio 2026 delle agevolazioni fiscali previste dal CTS;
- superamento del vincolo dell’autorizzazione UE;
- applicazione automatica del regime fiscale agli enti iscritti al RUNTS.
È un passaggio fondamentale per rendere operativo il quadro fiscale ETS atteso da anni.
Termini dichiarazioni e ravvedimento speciale
Termine presentazione dichiarazioni 2024 (art. 12)
Confermata la validità delle dichiarazioni tardive 2024 inviate entro l’8 novembre 2024 (anziché 31 ottobre). Nessun rimborso per chi ha versato il ravvedimento.
Ravvedimento speciale soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026
L’articolo 12-ter, introdotto in sede referente, consente ai soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono al concordato preventivo biennale relativamente al biennio di imposta 2025 e 2026 di adottare il regime di ravvedimento versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Proroga versamenti fiscali 2025 (art. 13)
Per il 2025, vengono differiti i termini di versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dal 21 luglio 2025 (anziché 30 giugno 2025) e, quindi, 20 agosto 2025 con maggiorazione dell’0,4%, per i soggetti ISA e forfetari.
IVA logistica e split payment società quotate
Sono soppresse le condizioni soggettive relative alla prevalenza di manodopera per l’applicazione del reverse charge nei settori della logistica.
Viene ampliata la platea delle operazioni soggette a reverse charge nel settore del trasporto, movimentazione merci e logistica. Non è più necessario che l’attività avvenga, con prevalenza di manodopera:
- presso la sede del committente;
- utilizzando beni strumentali riconducibili a quest’ultimo.
La modifica non è immediatamente operativa, sarà attivabile solo dopo autorizzazione del Consiglio dell’Unione Europea, trattandosi di una deroga al regime ordinario di applicazione dell’IVA.
Si specifica che l’opzione per il reverse charge può essere esercitata anche nei rapporti tra appaltatore e subappaltatori, estendendo l’ambito della misura lungo tutta la catena contrattuale. Viene inoltre, confermata la responsabilità solidale del subappaltatore per l’IVA dovuta, coerentemente con i principi generali di tutela del gettito e contrasto all’evasione.
Split payment: eliminazione soggetti (art. 10)
A seguito della scadenza dell’autorizzazione UE, dal 1° luglio 2025 non sono più soggette allo split payment le operazioni effettuate con le società quotate FTSE-MIB. E' stata soppressa la lettera d) del comma 1-bis dell’art. 17-ter del DPR 633/1972, che includeva tra i soggetti destinatari del meccanismo dello split payment le società quotate nell'indice FTSE MIB, ossia le grandi società a capitale pubblico o a controllo pubblico incluse nel principale indice borsistico italiano.
Allegati:
Con la soppressione di questa lettera, a partire dal 1° luglio 2025, le operazioni effettuate nei confronti di queste società NON saranno più soggette allo split payment. -
Contributi PNRR per le Comunità energetiche rinnovabili 2025: nuovo Avviso del MASE
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato, con Decreto Direttoriale n. 229 del 17 luglio 2025, l’aggiornamento dell’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande a sportello per i contributi in conto capitale destinati allo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e dei sistemi di autoconsumo collettivo.
L’iniziativa rientra nell’ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU.
L’Avviso recepisce le novità introdotte dal Decreto MASE n. 127 del 16 maggio 2025, finalizzate ad ampliare la platea dei beneficiari e favorire il pieno utilizzo delle risorse disponibili, pari a 2,2 miliardi di euro.
Il nuovo sportello sarà attivo dal 21 luglio 2025 (ore 15:00) fino al 30 novembre 2025 (ore 18:00), salvo esaurimento anticipato delle risorse.
Chi può beneficiare del contributo e quali interventi sono ammessi
I contributi in conto capitale (fino al 40% dei costi ammissibili) sono destinati a soggetti che realizzano o potenziano impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di CER o autoconsumo collettivo, ubicati in Comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti.
Gli impianti ammissibili devono:
- essere nuovi o potenziati, con potenza massima fino a 1 MW;
- essere localizzati sotto la medesima cabina primaria di riferimento della CER o gruppo di autoconsumatori;
- avere avviato i lavori dopo la presentazione della domanda;
- entrare in esercizio entro 24 mesi dal completamento, e comunque entro il 31 dicembre 2027.
Sono ammissibili anche progetti in Comuni con più di 5.000 abitanti (ma sempre sotto i 50.000), a determinate condizioni transitorie se i lavori sono avviati tra il 16 maggio 2025 e la data di apertura dello sportello.
Spese ammissibili e limiti di finanziamento
Rientrano tra le spese finanziabili:
- l'acquisto e l’installazione degli impianti a fonti rinnovabili, sistemi di accumulo, hardware/software e componentistica elettrica;
- opere edili essenziali, connessione alla rete elettrica;
- progettazioni, collaudi, direzione lavori e studi preliminari (fino al 10% dell'importo totale).
Sono previsti limiti massimi di costo per impianti, differenziati in base alla potenza installata:
- fino a 20 kW: €1.500/kW
- da 20 a 200 kW: €1.200/kW
- da 200 a 600 kW: €1.100/kW
- da 600 a 1.000 kW: €1.050/kW
L’IVA non è ammissibile salvo nei casi di non recuperabilità.
Modalità di presentazione, obblighi e controlli
Le domande dovranno essere trasmesse tramite l'applicazione online “Sistemi di Produzione e Consumo – SPC” disponibile sul portale clienti GSE.
È obbligatoria l’autenticazione e l’uso del Manuale Utente “Guida all’utilizzo dell’applicazione SPC”. Alla domanda andrà allegata la documentazione prevista dalle Regole Operative.
Il GSE esaminerà le richieste entro 90 giorni e comunicherà l’importo massimo del contributo concedibile. In caso di ammissione, seguirà la sottoscrizione di un atto d’obbligo e la successiva erogazione (anticipazione, quota intermedia e saldo) da parte del MASE.
Il soggetto beneficiario sarà tenuto, tra l’altro, a:
- completare i lavori entro il 30 giugno 2026;
- rendicontare le spese entro il 31 agosto 2026;
- garantire tracciabilità finanziaria, evitare il doppio finanziamento e assicurare il rispetto dei principi DNSH, parità di genere e inclusione giovanile;
- facilitare controlli e ispezioni da parte di GSE, MASE e autorità competenti.
Sono previste sanzioni e revoche del contributo in caso di irregolarità, mancato rispetto delle scadenze o delle condizioni contrattuali.
Allegati: -
Comunità energetiche e autoconsumo: aggiornate le regole operative per gli incentivi PNRR
Con il Decreto Direttoriale n. 228 del 17 luglio 2025, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha approvato una nuova versione delle Regole Operative per l’accesso agli incentivi previsti dal PNRR a favore delle comunità energetiche rinnovabili e dell’autoconsumo diffuso.
Il provvedimento integra e modifica le precedenti disposizioni contenute nel Decreto CACER (DM 7 dicembre 2023, n. 414) e recepisce le recenti novità normative introdotte dal DL 19/2025, convertito dalla Legge 60/2025, e dal Decreto MASE 127/2025.
L’intervento normativo rientra nell’ambito dell’attuazione dell’Investimento 1.2 della Missione 2, Componente 2, del PNRR, volto a promuovere la diffusione delle fonti rinnovabili attraverso il sostegno finanziario a configurazioni di autoconsumo collettivo e comunità energetiche.
Principali novità introdotte dal decreto
Il decreto recepisce una serie di modifiche normative e tecniche, con l’obiettivo di semplificare l’accesso agli incentivi, favorire la partecipazione dei beneficiari e ampliare la platea degli aventi diritto.
Estensione del perimetro soggettivo
L’accesso ai contributi PNRR è ora possibile anche per i Comuni con meno di 50.000 abitanti, superando il precedente limite di 5.000. Questo ampliamento mira a incentivare lo sviluppo di comunità energetiche anche in ambito urbano e metropolitano.
Nuove scadenze e termini operativi
- I lavori per la realizzazione degli impianti devono essere ultimati entro il 30 giugno 2026, anziché essere messi in esercizio entro tale data.
- Gli impianti dovranno entrare in esercizio entro 24 mesi dalla fine dei lavori e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.
Incremento dell’anticipazione PNRR
Viene innalzata dal 10% al 30% la quota di anticipazione richiedibile dai beneficiari del contributo in conto capitale, agevolando l’avvio dei progetti anche per i soggetti con minori risorse liquide.
Modifiche alle Regole Operative del GSE
L’allegato al decreto aggiorna ufficialmente le Regole Operative del GSE per recepire:
- Le novità normative su impianti entrati in esercizio prima della costituzione della comunità, a condizione che l’intento costitutivo risulti documentato (entro 150 giorni dall’entrata in vigore del Decreto CACER).
- L’estensione dei soggetti ammessi alla CERanche a:
- PMI partecipate da enti pubblici
- Aziende territoriali per l’edilizia residenziale
- Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
- Enti di formazione, ricerca, religiosi e del Terzo settore.
La precisazione secondo cui solo i soci ubicati in prossimità degli impianti possono esercitare poteri di controllo nella comunità.
Sono state inoltre aggiornate:
- Le modalità di verifica preliminare di ammissibilità
- I criteri per la definizione delle modifiche ai progetti già in corso
- Le modalità di ripartizione del “premio eccedentario” per finalità sociali
Chiarimenti operativi e cumulabilità
Tra le novità tecniche di rilievo si segnala che anche le persone fisiche sono ora esentate dall’applicazione del cosiddetto “fattore di riduzione F” nella determinazione della tariffa incentivante. In tema di cumulabilità degli incentivi, il decreto conferma che:
- la tariffa incentivante è cumulabile con il contributo PNRR, ma sarà decurtata in proporzione all’importo ottenuto.
- è possibile cumulare la tariffa anche con altri contributi in conto capitale, a patto che non superino il 40% dei costi di investimento ammissibili.
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Prestazioni INPS malattia, maternità e tubercolosi in agricoltura 2025
Con la circolare INPS n. 111 del 16 luglio 2025 vengono comunicati gli importi giornalieri di riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, destinati alle categorie agricole:
- dei piccoli coloni e
- dei compartecipanti familiari.
Tali valori sono determinati sulla base del decreto direttoriale del 10 giugno 2025 del Ministero del Lavoro, che ha stabilito le retribuzioni medie giornaliere per il 2025.
È importante sottolineare che, ad eccezione dei casi in cui le prestazioni per tubercolosi debbano essere erogate in misura fissa (come da circolare INPS n. 2/2025), le indennità sono calcolate applicando i nuovi importi giornalieri.
Questi valori, elencati nell’allegato della circolare, sostituiscono quelli in vigore nel 2024.
Salari convenzionali 2025 e obbligo di riliquidazione
I salari medi convenzionali stabiliti per il 2025 devono essere utilizzati esclusivamente per la determinazione delle indennità riferite ai lavoratori agricoli sopracitati, in conformità all’art. 28 del D.P.R. 488/1968. Sono quindi escluse da questa logica le altre categorie di lavoratori.
Un punto operativo di rilievo per consulenti e datori di lavoro riguarda la riliquidazione obbligatoria: qualora nel corso del 2025 siano state liquidate prestazioni economiche relative a eventi di malattia o tubercolosi utilizzando ancora i salari 2024, sarà necessario procedere a una nuova liquidazione sulla base degli importi aggiornati per il 2025.
Invece, a partire dal 2011, le prestazioni di maternità e paternità per i piccoli coloni e compartecipanti familiari sono liquidate non in base al salario convenzionale provinciale, ma secondo il reddito medio convenzionale giornaliero stabilito per il calcolo delle pensioni. Per l’anno 2025, tale reddito è stato aggiornato a:
Tipologia prestazione Reddito/Importo giornaliero 2025 Fonte Maternità/Paternità € 65,19 Circolare INPS n. 107/2025 Malattia/Tubercolosi (variabile) Importi variabili per provincia (Allegato n. 1) Decreto direttoriale 10/06/2025 I datori di lavoro agricoli devono quindi verificare l’allineamento delle pratiche in corso con questi importi, soprattutto in caso di eventi già indennizzati con valori ormai superati. Per i dettagli specifici per provincia, si rinvia alla tabella contenuta nell’Allegato 1 della circolare stessa .