• Reverse Charge

    IVA nei servizi di logistica e trasporto: chiarimenti sul regime transitorio opzionale

    Con la Circolare n. 14/E del 18 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce un quadro organico di chiarimenti sul regime transitorio opzionale IVA introdotto dalla legge di bilancio 2025 per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese operanti nei settori del trasporto, della movimentazione merci e della logistica.

    Ricordiamo che l’articolo 1, commi da 57 a 63, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) ha modificato l’articolo 17, sesto comma, lettera a-quinquies), del DPR n. 633/1972, estendendo il meccanismo dell’inversione contabile alle prestazioni di servizi rese, tramite appalto o rapporti assimilati, nei confronti di imprese del settore logistico e dei trasporti.

    Tuttavia, l’efficacia del reverse charge “a regime” è subordinata all’autorizzazione del Consiglio UE ai sensi dell’articolo 395 della Direttiva IVA, in attesa, il legislatore ha introdotto un regime transitorio opzionale, oggetto dei chiarimenti della circolare in commento.

    Scarica il testo della Circolare n. 14/E del 18 dicembre 2025

    Il documento di prassi si inserisce in un contesto normativo finalizzato al contrasto dell’evasione IVA in comparti caratterizzati da filiere complesse e frequenti rapporti di appalto e subappalto, chiarendo ambito applicativo, soggetti interessati, modalità operative, durata dell’opzione e rapporti con altri regimi speciali.

    In cosa consiste il regime transitorio opzionale

    Il regime transitorio consente, su opzione congiunta di prestatore e committente, che:

    • l’IVA sia versata dal committente in nome e per conto del prestatore;
    • entrambi i soggetti siano solidalmente responsabili dell’imposta.

    Non si tratta quindi di un vero reverse charge, ma di un meccanismo speciale di assolvimento dell’imposta che anticipa, in parte, gli effetti della futura disciplina strutturale.

    L’opzione può essere esercitata anche nei rapporti di subappalto, e ciascun rapporto contrattuale è autonomo rispetto agli altri, senza che sia necessario che tutta la filiera aderisca al regime.

    Ambito oggettivo e ambito soggettivo

    Il regime riguarda le prestazioni di servizi diverse da quelle già soggette a reverse charge ai sensi delle lettere da a) ad a-quater) dell’articolo 17, sesto comma, del DPR IVA, rese:

    • tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a consorziati o rapporti analoghi;
    • nei confronti di imprese che operano nei settori del trasporto, movimentazione merci e logistica.

    Sono escluse:

    • le operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni soggette a split payment;
    • i servizi di trasporto di persone.

    Ambito soggettivo e codici ATECO

    La circolare chiarisce che, ai fini dell’individuazione dei committenti ammessi al regime, occorre fare riferimento alla classificazione ATECO 2025 – sezione H (Trasporto e magazzinaggio). Tra i codici richiamati figurano, a titolo esemplificativo:

    • trasporto merci su strada, ferroviario, marittimo e aereo;
    • magazzinaggio e deposito;
    • movimentazione merci;
    • servizi di logistica.

    È ammessa l’opzione anche se il codice ATECO non risulta ancora formalmente aggiornato, purché l’attività svolta rientri sostanzialmente tra quelle agevolate, fermo restando l’obbligo di successivo adeguamento.

    Modalità operative: fatturazione, versamenti e registrazioni

    Dal punto di vista operativo, la circolare fornisce indicazioni puntuali:

    • fattura: è emessa dal prestatore con IVA esposta, indicando l’annotazione
      “Opzione IVA a carico del committente ex art. 1, comma 59, legge n. 207/2024”;
    • versamento IVA: è effettuato dal committente tramite modello F24, senza compensazione, entro il 16 del mese successivo all’emissione della fattura;
    • registrazioni:
      • il prestatore annota la fattura nel registro IVA vendite, ma l’imposta non confluisce nelle liquidazioni;
      • il committente registra la fattura nel registro IVA acquisti ed esercita il diritto alla detrazione.

    Sono previsti specifici codici tributo e identificativi per consentire il corretto tracciamento dei versamenti e della responsabilità solidale.

    Durata dell’opzione e comunicazione all’Agenzia

    L’opzione ha durata triennale, non è revocabile ed è esercitata mediante apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate (scarica qui il modello con le relative istruzioni), da parte del committente. L’opzione:

    • riguarda i singoli contratti indicati nella comunicazione;
    • decorre dalla data di trasmissione del modello;
    • può essere estesa, con nuove comunicazioni, a contratti ulteriori stipulati tra le stesse parti.

    Allegati:
  • Riforma fiscale

    Riforma fiscale 2025: nuove modifiche a IRPEF, IRES e Statuto del contribuente

    Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19.12.2025 il nuovo decreto legislativo correttivo e integrativo, Dlgs del 18.12.2025 n. 192, nell’ambito della riforma fiscale (Legge n. 111 del 09.08.2023), contenente modifiche a IRPEF, IRES, fiscalità internazionale, successioni e donazioni, imposta di registro, Statuto dei diritti del contribuente, riscossione e sanzioni tributarie. 

    Il provvedimento reca appunto disposizioni integrative e correttive in materia di:

    • IRPEF e IRES
    • fiscalità internazionale, 
    • imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro

    nonché di modifica:

    • allo statuto dei diritti del contribuente 
    • e ai testi unici:
      • delle sanzioni tributarie amministrative e penali
      • dei tributi erariali minori
      • della giustizia tributaria 
      • e in materia di versamenti e di riscossione.

    Scarica il testo del dlgs del 18 dicembre 2025 n. 192

    Si tratta di un intervento molto articolato che integra e corregge il D.Lgs. 192/2024 (revisione IRPEF-IRES) e diversi Testi Unici già varati nel 2023-2025, completando il quadro della riforma fiscale inaugurata con la legge delega n. 111/2023.

    Principali novità del decreto correttivo

    IRPEF: nuovi criteri per individuare i familiari fiscalmente rilevanti

    Il decreto riscrive il comma 4-ter dell’art. 12 TUIR. La modifica è rilevante perché amplia e chiarisce la platea dei soggetti considerati “familiari” quando una norma fiscale richiama l’articolo 12, anche senza che spetti una detrazione per carichi di famiglia.

    Saranno sempre considerati, a prescindere dal diritto alla detrazione:

    • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
    • i figli (anche naturali riconosciuti, adottivi, affiliati, affidati), inclusi i figli conviventi del coniuge deceduto;
    • gli altri soggetti dell’art. 433 c.c., se conviventi o beneficiari di assegni alimentari non giudiziali.

    Se invece la disposizione richiede espressamente “familiari a carico”, si applicano i limiti reddituali del comma 2: 2.840,51 euro oppure 4.000 euro per i figli under 24.

    La norma si applica dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

    Redditi di lavoro dipendente: ampliato il regime di esclusione per gli incentivi al posticipo pensionistico

    L’art. 51, c. 2, lett. i-bis TUIR è aggiornato per includere anche le forme esclusive dell’AGO, oltre a quelle sostitutive.
    Questo allineamento si è reso necessario dopo che la legge di bilancio 2025 ha introdotto incentivi per i lavoratori che rinunciano all’accredito contributivo al fine di posticipare il pensionamento.

    Da ora è certo che l’importo corrisposto dal datore in luogo della contribuzione non versata è esente da IRPEF anche se il lavoratore è iscritto a forme esclusive dell’AGO.

    Imprese: derivazione rafforzata estesa alle microimprese che rinunciano alle semplificazioni

    Modificato l’art. 83 TUIR per includere nel perimetro della “derivazione rafforzata” anche le microimprese che:

    • redigono bilancio in forma abbreviata o ordinaria;
    • rinunciano quindi alle semplificazioni del bilancio “micro”.

    La modifica ha un impatto importante in quanto uniforma il trattamento fiscale a quello civilistico, riducendo le divergenze tra valori contabili e fiscali.

    Correzione degli errori contabili: nuova disciplina più stringente

    Il decreto riforma completamente il meccanismo del riconoscimento fiscale delle correzioni degli errori contabili (art. 83 TUIR, nuovo comma 1-ter).

    Condizioni per la deducibilità/imponibilità della correzione

    L’errore contabile non rilevante assume rilevanza fiscale solo se la correzione è effettuata:

    • entro l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo,
    • prima dell’inizio di accessi, ispezioni o verifiche fiscali di cui l’impresa abbia formale conoscenza,
    • solo per imprese obbligate a revisione legale del bilancio.

    Sono esclusi gli errori “rilevanti” e i cambi di stima o di principio contabile (che non sono errori secondo OIC 29).

    Regole specifiche IRAP

    La correzione è riconosciuta ai fini IRAP solo se:

    • il valore della produzione netto dell’anno dell’errore non è negativo;
    • e lo stesso vale per l’anno della correzione.

    La nuova disciplina elimina la necessità di molte dichiarazioni integrative, ma restringe il perimetro delle correzioni ammissibili, imponendo un maggior controllo sul processo di chiusura dei bilanci.

    Conferimento di partecipazioni: interpretazione autentica dell’art. 177, comma 2-ter TUIR

    Viene chiarita con norma interpretativa la corretta applicazione del regime del realizzo controllato quando il conferimento riguarda una holding. Il decreto specifica che:

    • il test delle percentuali (comma 2-bis) si applica solo alle partecipate “operative” (non holding), anche tramite un approccio look-through;
    • occorre verificare la prevalenza del valore contabile delle partecipate sopra soglia rispetto al totale delle partecipate rilevanti, tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo.

    Il chiarimento è fondamentale per operazioni straordinarie e riorganizzazioni di gruppi societari.

    Scissione mediante scorporo: operativa anche verso società già esistenti

    Il decreto correttivo interviene sull’art. 173 del TUIR ampliando l’ambito applicativo della scissione mediante scorporo.
    L’operazione, inizialmente prevista solo a favore di una società di nuova costituzione, può ora essere effettuata anche verso una società beneficiaria già esistente, grazie all’introduzione del nuovo comma 15-ter.1.
    Un ulteriore comma, il 15-ter.2, disciplina invece gli scorpori che coinvolgono stabili organizzazioni di soggetti non residenti, garantendo neutralità fiscale e definendo regole specifiche per la gestione di perdite, ACE e riserve in sospensione. Si tratta di un ampliamento rilevante, che allinea la disciplina fiscale alle evoluzioni del diritto societario e facilita riorganizzazioni e operazioni straordinarie anche in ambito transfrontaliero. La norma si applica retroattivamente alle scissioni effettuate a partire dal periodo d’imposta di entrata in vigore del D.Lgs. 192/2024.

    Imposta sulle successioni e donazioni e imposta di registro

    Modificati:

    • art. 17 del T.U. Successioni e donazioni;
    • art. 46 del DPR 131/1986;
    • artt. 50 e 102 del nuovo T.U. registro (D.Lgs. 123/2025).

    La modifica è solo formale, ovvero le rendite e pensioni vengono determinate tramite decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (non del Ministro), uniformando il quadro normativo.

    Statuto dei diritti del contribuente: rafforzate le garanzie procedurali

    Viene rafforzato il contraddittorio preventivo. Prima di emettere un avviso di accertamento, l’Amministrazione deve comunicare uno schema di atto e concedere al contribuente almeno 60 giorni per presentare osservazioni o per richiedere l’accesso completo al fascicolo con tutti i documenti utilizzati.
    Sono inoltre potenziati gli strumenti di autotutela. L’ufficio è ora obbligato ad annullare gli atti manifestamente illegittimi, come quelli basati su errori evidenti o su tributi non dovuti, e il rifiuto dell’autotutela può essere impugnato.
    Viene infine rivista la disciplina dell’interpello, con procedure più chiare e un nuovo servizio di consultazione semplificata.
    Nel complesso, le novità mirano a garantire maggiore trasparenza, partecipazione e certezza del diritto, riducendo il rischio di contenzioso e rafforzando la posizione del contribuente durante tutta la fase istruttoria.

    Nuove garanzie

    • estensione dell’autotutela obbligatoria anche agli atti sanzionatori.
    • termine minimo complessivo di 60 giorni per osservazioni e richiesta di accesso agli atti nel procedimento di accertamento.
    • introdotto un nuovo servizio di consultazione semplificata alternativo all’interpello, da disciplinare con decreto MEF.
    • nuove regole sulla presentazione degli interpelli complessi, che richiederanno il pagamento di un contributo graduato.

    Disciplina speciale del ravvedimento per ritenute e imposte sostitutive sui redditi di capitale

    Il decreto integra il T.U. delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 173/2024) con il nuovo art. 14-bis che prevede una sanzione unica ridotta per mancato versamento di ritenute o imposte sostitutive sui redditi di capitale se il sostituto versa imposta e interessi prima della dichiarazione.

    Accise e tributi minori

    Revisione della voce gas naturale nell’allegato al T.U. accise con aggiornamento delle aliquote per:

    • autotrazione,
    • combustione uso domestico e non domestico,
    • produzione elettrica.

    Sono previste anche norme di dettaglio per stoccaggio, semestralizzazione delle rate e utilizzo per autoconsumo.

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Decreto Anticipi 2025 convertito in legge: una sintesi delle principali misure economiche

    È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2025 la Legge 18 dicembre 2025 n. 191 di conversione del Decreto Legge n. 156/2025, noto come “Decreto Anticipi”, recante «Misure urgenti in materia economica».

    Il testo coordinato introduce numerose integrazioni e modifiche rispetto alla versione originaria del decreto.

    Di seguito il riepilogo aggiornato e coordinato delle disposizioni principali.

    Scarica il testo del  Decreto Legge n. 156/2025 coordinato

    Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

    Rifinanziamenti per infrastrutture, RFI, Ucraina e Autobrennero

    La legge di conversione conferma e rafforza gli stanziamenti in favore della società Rete ferroviaria italiana S.p.A.:

    • incremento di 1,4 miliardi di euro per il 2025 per la manutenzione straordinaria (contratto di programma – parte servizi);
    • ulteriore incremento di 400 milioni di euro per il 2025 per il finanziamento del contratto di programma 2022‑2027.

    In sede di conversione è stato introdotto il comma 3-bis, che chiarisce il trattamento contabile dei costi operativi di Autobrennero S.p.A., includendo tra questi, ai soli fini del calcolo del margine operativo lordo, l’accantonamento annuale nel fondo di cui all’art. 55, comma 13, L. 449/1997.

    È inoltre confermato il contributo a fondo perduto di 40 milioni di euro per il programma ERA della International Finance Corporation a sostegno del settore privato ucraino.

    Giovani, innovazione e sanità

    L'articolo 2 dispone:

    • un incremento di 75,6 milioni di euro per il 2025 del Fondo di garanzia per la prima casa, per favorire l’accesso ai mutui abitativi dei giovani under 36 e delle famiglie monogenitoriali. Resta confermata fino al 2027 la possibilità di garanzia statale fino all’80–90% per i nuclei con ISEE fino a 50.000 euro. 
    • il rifinanziamento del Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione con 3,5 milioni di euro per il 2025;
    • l'aumento del finanziamento sanitario nazionale per 4.423.830 euro nel 2025 e 2.026.830 euro annui dal 2026, in seguito alle modifiche introdotte in sede di conversione.

    Infrastrutture, PNRR, sanità ed economia dello spazio

    La legge di conversione interviene in modo significativo sull’articolo 3:

    • viene fissato il termine massimo del 31 dicembre 2026 per il raggiungimento degli obiettivi dei programmi PNRR complementari;
    • autorizzata una spesa di 1,9 milioni di euro per il 2025 per il miglioramento genetico in ambito zootecnico;
    • modifica della disciplina sull’obbligo assicurativo per le attività spaziali (art. 21 L. 89/2025), chiarendo la responsabilità dell’operatore.

    In ambito sanitario:

    • proroga al 31 dicembre 2030 delle misure di sostegno all’ISMETT di Palermo;
    • nuovi contributi al Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO);
    • possibilità per le Regioni virtuose di destinare risorse aggiuntive per assunzioni a tempo determinato nel servizio sanitario regionale dal 2026.

    Straordinari per Vigili del fuoco e Forze di polizia

    Introdotto ex novo in sede di conversione, l’art. 3-ter autorizza:

    • 12,341 milioni di euro per il 2025 per il pagamento di straordinari arretrati ai Vigili del fuoco;
    • 12,659 milioni di euro per il lavoro straordinario del personale VVF nel 2025;
    • 61 milioni di euro per la remunerazione delle prestazioni straordinarie già svolte dalle Forze di polizia.

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Terzo Settore, Sport e IVA: tutte le novità del dlgs pubblicato in Gazzetta Ufficiale

    Pubblicato nella GU n. 288 del 12.12.2025 il testo del decreto Correttivo del Terzo settoredecreto legislativo del 4 dicembre 2025 n. 186 che, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce disposizioni in materia di Terzo settore, crisi di impresa, sport e imposta sul valore aggiunto, con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare la disciplina tributaria per: 

    • enti del Terzo settore 
    • procedure di crisi d’impresa 
    • enti e società dello sport dilettantistico 
    • alcuni istituti dell’IVA

    Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GU (quindi 13/12/2025).

    Sport dilettantistico: più spazio al regime 398/1991

    L’art. 7 estende l’applicazione del regime forfetario 398/1991 alle Società Sportive Dilettantistiche (SSD) ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 36/2021 e innalza il plafond dei proventi commerciali a 400.000 euro annui (superando la precedente soglia di 250.000 euro), equiparando completamente ASD e SSD nell’accesso al regime agevolato.

    IVA: semplificazioni e allineamento UE

    Il decreto interviene sull’IVA con un pacchetto articolato di misure: da un lato introduce due novità di immediato impatto per il Terzo settore e l’economia sociale, la proroga dell’esclusione IVA per gli enti associativi (art. 6) e l’estensione dell’aliquota IVA del 5% alle imprese sociali (art. 4), dall’altro attua ulteriori interventi di semplificazione e allineamento al diritto UE, con disposizioni contenute negli articoli 9–13.

    Razionalizzazione della rettifica della detrazione (art. 9)

    È abrogato il comma 3 dell’art. 19-bis.2 del DPR 633/1972. La modifica non altera la disciplina sostanziale della rettifica, già compiutamente regolata nei commi precedenti, ma elimina una previsione ridondante e di difficile lettura, contribuendo a un testo normativo più lineare e più coerente con le regole unionali.

    Ricordiamo che l’IVA è detraibile solo per i beni collegati ad attività economiche (commerciali), se cambia l’uso, anche la detrazione deve cambiare di conseguenza. Per i Beni e servizi “a consumo immediato” la rettifica vale solo per l’anno in cui cambiano le condizioni, mentre per i  Beni ammortizzabili (mobili) la rettifica si spalma su 5 anni, e per gli Immobili la rettifica si spalma su 10 anni.

    Nuova disciplina della detrazione per gli enti non commerciali (art. 10)

    Il decreto sostituisce integralmente l’art. 19-ter, chiarendo – in conformità ai principi UE – che la detrazione dell’imposta è ammessa solo per la quota imputabile all’attività economica svolta dall’ente. Restano esclusi dal diritto alla detrazione gli acquisti riferibili all’attività istituzionale o non economica.

    È confermato e rafforzato l’obbligo di contabilità separata tra attività soggette e attività non soggette a IVA, ovvero tra area istituzionale e commerciale. 

    Allineamento delle definizioni e delle operazioni non imponibili al diritto UE (artt. 11 e 12)

    Il decreto interviene:

    • sull’art. 40-bis, aggiornando le definizioni di prestatore di servizi di pagamento, servizio di pagamento e operazione di pagamento in coerenza con la direttiva (UE) 2020/284 e con il quadro europeo sui pagamenti elettronici;
    • sull’art. 9 DPR 633/1972, chiarendo – alla luce della giurisprudenza Cartrans – che la non imponibilità dei servizi connessi alle esportazioni si applica anche quando le prestazioni sono rese da intermediari, superando dubbi interpretativi e riducendo rischi di contenzioso.

    Eliminazione di un adempimento superato (art. 13)

    È abrogato l’art. 1, comma 151, della legge 197/2022, che introduceva un obbligo comunicativo per gli operatori che facilitano vendite tramite piattaforme digitali. La norma risulta oggi superata dal quadro europeo (DAC7 e pacchetto ViDA), e la sua soppressione evita duplicazioni e oneri inutili per imprese e amministrazione finanziaria.

    Proroga esclusione IVA enti associativi (art. 6)

    L’art. 6 del D.lgs. 4 dicembre 2025, n. 186 interviene sulla disciplina transitoria prevista dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, prorogando di dieci anni il termine collegato al regime IVA degli enti associativi. In particolare, nel comma 683 dell’art. 1 della legge di bilancio 2022, il riferimento al “1° gennaio 2026” viene sostituito con “1° gennaio 2036”. Ne deriva lo slittamento al 2036 dell’orizzonte temporale richiamato dalla norma, con effetto di continuità (in chiave transitoria) del quadro applicativo collegato al regime degli enti associativi fino alla nuova data.

    Aliquota IVA 5% estesa alle imprese sociali (art. 4)

    Con l’art. 4, il decreto amplia l’ambito soggettivo dell’aliquota IVA del 5% prevista dalla Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/1972: dopo le parole riferite alle “cooperative sociali e loro consorzi”, vengono inserite anche le “imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile”. In sostanza, le operazioni già ricomprese nel numero 1 della Tabella A, parte II-bis, potranno beneficiare dell’aliquota del 5% anche quando rese dalle imprese sociali (nei limiti e alle condizioni oggettive già previste da quella voce di Tabella), realizzando un’estensione coerente con la finalità di sostegno agli operatori dell’economia sociale.

    Terzo settore: nuovo art. 79-bis e soglie aggiornate

    Il decreto introduce il nuovo art. 79-bis nel Codice del Terzo settore per evitare la tassazione delle cosiddette “plusvalenze figurative”.
    Quando un bene passa dall’area commerciale a quella non commerciale per effetto della nuova qualificazione fiscale dell’attività, la plusvalenza non viene immediatamente tassata: l’imposta resta sospesa finché il bene è utilizzato per le finalità civiche, solidaristiche e sociali dell’ente. La tassazione scatterà solo se il bene viene ceduto, perde la destinazione statutaria o subisce un risarcimento.

    Sul fronte delle semplificazioni, il decreto aggiorna anche le soglie dei regimi forfetari applicabili agli enti del Terzo settore:

    • per Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale il limite dei ricavi ai fini del regime forfetario IVA e delle regole dell’art. 86 viene fissato a 85.000 euro;
    • la stessa soglia di 85.000 euro diventa il nuovo riferimento unico per l’accesso al regime speciale ex art. 86 CTS, in coerenza con i parametri UE e con l’obiettivo di un quadro semplificato e uniforme per gli enti non profit.

    Crisi d’impresa: tassazione neutra per la riduzione dei debiti

    Il decreto introduce una norma di interpretazione autentica dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR, chiarendo in modo definitivo quando la riduzione dei debiti non genera sopravvenienze attive tassabili. La non imposizione si applica non solo ai concordati fallimentari o preventivi liquidatori, ma anche a:

    • concordato nella liquidazione giudiziale,
    • concordato minore liquidatorio,
    • concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio,
    • concordato minore in continuità aziendale,
    • accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57, 60, 61 CCII),
    • piani attestati ex art. 56 CCII,
    • piani di ristrutturazione soggetti a omologazione,
    • procedure estere equivalenti.

    È confermato che l’irrilevanza fiscale opera nei limiti già previsti dal TUIR, senza diritto al rimborso delle imposte eventualmente versate in passato a seguito di interpretazioni difformi.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Codice degli incentivi alle imprese pubblicato in Gazzetta Ufficiale

    È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2025 il Decreto legislativo del 27.11.2025 n. 184, recante il Codice degli incentivi alle imprese, adottato in attuazione della legge delega n. 160/2023.

    Il provvedimento, che entra in vigore dal 1° gennaio 2026, introduce una disciplina organica e unitaria degli incentivi alle imprese, con l’obiettivo di razionalizzare, semplificare e rendere più trasparente l’intero sistema delle agevolazioni pubbliche.

    La riforma si colloca anche nell’ambito delle riforme previste dal PNRR, Missione 1, Componente 2, Riforma 3 “Razionalizzazione e semplificazione degli incentivi alle imprese”.

    Lo schema di decreto si compone di 28 articoli, suddivisi in cinque Capi:

    1. Disposizioni generali: definizione dell’ambito di applicazione, principi e coordinamento con norme UE e competenze regionali.
    2. Programmazione e coordinamento istituzionale: introduzione del Programma degli incentivi e del coordinamento Stato-Regioni.
    3. Attuazione degli incentivi: disciplina di bandi-tipo, criteri di ammissibilità, procedure di accesso ed erogazione, contrasto alla delocalizzazione e salvaguardia occupazionale.
    4. Monitoraggio, valutazione e trasparenza: rafforzamento dei controlli e obblighi di pubblicità.
    5. Disposizioni finali e transitorie: abrogazioni, coordinamenti e clausola di invarianza finanziaria.

    Novità principali del Codice degli incentivi

    Il codice introduce un quadro unitario valido per tutte le agevolazioni concesse a livello nazionale, comprese quelle cofinanziate con fondi europei. Restano esclusi i settori agricolo, forestale e della pesca, che continueranno a seguire regole specifiche.
    Tra i principi ispiratori figurano stabilità, digitalizzazione, accessibilità, trasparenza, coesione territoriale e inclusione (con particolare attenzione al lavoro femminile e giovanile).

    Programmazione e bando-tipo

    È previsto un Programma triennale degli incentivi, che dovrà assicurare coordinamento tra interventi statali e regionali. Centrale diventa il ricorso al bando-tipo, uno strumento uniforme che fissa contenuti minimi, motivi di esclusione e criteri di valutazione.

    Le amministrazioni potranno introdurre deroghe solo in casi motivati, per evitare frammentazioni e garantire maggiore standardizzazione.

    Agevolazioni e procedure

    Lo schema individua in modo chiaro le operazioni agevolabili e le spese ammissibili (artt. 11-12), prevedendo procedure di accesso semplificate e digitalizzate tramite la piattaforma “Incentivi Italia”. 

    Si prevede inoltre un sistema di codifica nazionale delle spese, per rendere omogenei bandi e controlli, ridurre errori e aumentare trasparenza ed efficienza. La classificazione univoca delle voci di spesa (con codici e nomenclatura standard) potrà essere applicata solo dopo che sarà operativo il protocollo unico nazionale per la gestione degli incentivi previsto dall'art. 3. I bandi futuri dovranno quindi adeguarsi a queste regole comuni, rendendo più semplice controllare e confrontare le spese tra diversi incentivi.

    Un aspetto innovativo riguarda la partecipazione dei lavoratori autonomi e dei professionisti, riconosciuti tra i destinatari delle misure (art. 10). Il decreto riconosce quindi ai lavoratori autonomi e ai professionisti la possibilità di partecipare agli incentivi, trattandoli in linea con le PMI, ma eliminando obblighi burocratici non pertinenti, così da favorire un’effettiva inclusione nelle misure agevolative. 

    Vengono inoltre introdotte specifiche premialità per imprese che assumono giovani, donne o persone con disabilità, nonché misure per favorire il sostegno alla natalità.

    Per sostenere le imprese di minori dimensioni, è prevista una riserva minima alle PMI pari al 60% delle risorse del singolo incentivo; di tale quota, almeno il 25% è destinato a micro e piccole imprese (o ai lavoratori autonomi, ove ammessi).

    Contrasto alla delocalizzazione, salvaguardia e revoche

    Particolare attenzione è posta al contrasto alla delocalizzazione: i beneficiari che trasferiscono attività produttive all’estero rischiano la revoca degli aiuti (art. 16).

    Le norme sulle revoche e recuperi (art. 17) rafforzano il ruolo del credito privilegiato a favore dello Stato, a tutela delle risorse pubbliche.

    Nel testo definitivo, la disciplina anti-delocalizzazione è dettagliata: 

    • decadenza dagli aiuti se la delocalizzazione avviene prima di 5 anni dal completamento dell’investimento (10 anni per le grandi imprese, nei casi previsti) e obbligo di restituzione degli incentivi fruiti con le maggiorazioni; 
    • se la delocalizzazione è verso Stati non UE/SEE, può scattare la decadenza da tutte le agevolazioni fruite per gli investimenti realizzati; 
    • sanzione amministrativa pecuniaria da due a quattro volte l’importo dell’aiuto fruito; obbligo di comunicazione preventiva (almeno 90 giorni, o 180 giorni per le grandi imprese) al MIMIT e al Ministero del Lavoro; 
    • in mancanza, nullità dei licenziamenti collegati all’unità produttiva interessata;
    • preclusione all’accesso ad altri incentivi per 5 anni (10 anni per grandi imprese) dalla delocalizzazione nei casi previsti.

    Controlli, monitoraggio e trasparenza

    Il Capo IV disciplina un sistema di monitoraggio continuo, di valutazioni ex ante, in itinere ed ex post, e di obblighi di pubblicità delle misure, anche attraverso la piattaforma unica nazionale.

    L’obiettivo è garantire maggiore accountability, migliorare l’efficienza della spesa e fornire dati omogenei a istituzioni e cittadini.

    L'art. 19 prevede un regime speciale, agli incentivi fiscali con istruttoria valutativa si applica il Codice, restando ferme modalità di fruizione/controllo/recupero previste dalla disciplina di settore. Per i crediti d’imposta “non valutativi” è prevista comunque una comunicazione preventiva dell’ammontare complessivo e della ripartizione negli anni, con flussi informativi verso il MEF per il monitoraggio.

    Allegati:
  • Nautica da diporto

    Concessioni demaniali marittime: riduzione dei canoni dello 0,65% e nuova soglia minima

    Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il Decreto del 18 settembre 2025, con il quale aggiorna, per l’anno 2025, le misure unitarie dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime.

    Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2025, recepisce l’interpretazione fornita dall’art. 6, comma 1, del D.L. 21 maggio 2025, n. 73 (convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025, n. 105), in merito ai criteri di aggiornamento annuale dei canoni demaniali.

    La disciplina trova fondamento nel D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla L. 4 dicembre 1993, n. 494, che prevede l’adeguamento annuale dei canoni sulla base della media degli indici ISTAT dei prezzi al consumo e dei valori di mercato all’ingrosso.
    Dal momento che l’ISTAT non elabora più l’indice dei prezzi all’ingrosso, il decreto chiarisce che il parametro sostitutivo da utilizzare è l’indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali.

    Contenuto del decreto: riduzione e soglie minime

    L’articolo 1 del decreto dispone che:

    • le misure unitarie dei canoni annui delle concessioni demaniali marittime sono ridotte dello 0,65% rispetto al 2024;
    • tale riduzione si applica alle concessioni in vigore e a quelle rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2025;
    • la misura minima del canone annuo, precedentemente fissata a € 3.225,50, viene adeguata a € 3.204,53;
    • la soglia minima di € 3.204,53 si applica a tutte le concessioni per le quali il canone risulti inferiore a tale importo;
    • inoltre, gli importi unitari dei canoni per le concessioni turistico-ricreative e lacuali/fluviali di cui all’art. 3, comma 1, del D.L. n. 400/1993, sono aumentati del 10% a decorrere dal 1° aprile 2025, in applicazione dell’art. 4, comma 11, della L. 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021).

    L’articolo 2, infine, annulla d’ufficio il precedente decreto di aggiornamento (n. 218/2024) ai sensi dell’art. 21-novies della L. 7 agosto 1990, n. 241.

    Canoni per le concessioni demaniali marittime: come si calcolano

    Il riferimento principale è il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla L. 4 dicembre 1993, n. 494, che stabilisce i criteri di determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime. Il calcolo si basa su:

    • una misura unitaria di base, fissata annualmente con decreto ministeriale (quello del 18 settembre 2025, nel caso dell’anno in corso);
    • la superficie o volume del bene concesso (in m² o m³);
    • i coefficienti correttivideterminati in funzione:
      • della tipologia d’uso (turistico, commerciale, industriale, diporto, ecc.);
      • della valorizzazione dell’area (categoria del comune costiero, redditività della zona, infrastrutture, ecc.);
      • della presenza di pertinenze o strutture fisse o amovibili.

    Aggiornamento 2025 delle misure unitarie

    Con il Decreto MIT 18 settembre 2025, le misure unitarie dei canoni determinati per il 2024 vengono ridotte dello 0,65% a partire dal 1° gennaio 2025, a causa dell’andamento medio negativo degli indici ISTAT. Inoltre:

    • la misura minima del canone annuo passa da € 3.225,50 a € 3.204,53.
    • per le concessioni turistico-ricreative e lacuali/fluviali, dal 1° aprile 2025 si applica un aumento del 10% degli importi unitari (art. 4, comma 11, L. 118/2022).

    Allegati:
  • Lavoro Dipendente

    Flussi d’ingresso 2026-2028: il testo del DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale

    Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15.10.2025 il Dpcm del 2 ottobre 2025 per le quote triennali di ingresso per lavoratori stranieri nel periodo 2026-2028, introducendo criteri semplificati e orientati a semplificare la procedura di domanda. 

    Come di consueto il provvedimento include sia ingressi all’interno delle quote (subordinato stagionale e non stagionale, lavoro autonomo) sia al di fuori delle quote, ad esempio in caso di accordi di rimpatrio o per rifugiati.

    La programmazione dei flussi  ha tenuto conto delle criticità riscontrate anche  con il dpcm 2023-205  e si basa sui seguenti elementi principali:

    • analisi triennale del fabbisogno occupazionale;
    • estensione delle quote relative ai settori ATECO più critici (tra cui agricoltura, costruzioni, logistica, ristorazione, sanità);
    • riserve di quote per campagne contro l’immigrazione irregolare;
    • canali preferenziali per apolidi, rifugiati e discendenti di italiani all’estero.

    È prevista come di consueto una formazione nei Paesi di origine e conversione in lavoro dei permessi rilasciati per studio o formazione professionale.

    Vediamo più in dettaglio il contenuto del decreto.

    Quote complessive e settori ammessi

    Il decreto prevede il  numero massimo di ingressi previsti nel triennio pari a  497.550 unità, suddivisi equamente ogni anno. 

    La ripartizione distingue fra lavoro subordinato stagionale e non stagionale, e lavoro autonomo, con riserve per categorie specifiche come rifugiati e discendenti di italiani.

    Ecco il dettaglio completo in tabella:

    Anno Totale Quote Subordinato non stagionale Stagionale Autonomo Riserve speciali (rifugiati, discendenti, assistenza)
    2026 164.850 76.200 88.000 650 13.970 (assistenti, rifugiati, discendenti)
    2027 165.850 76.200 89.000 650 14.370
    2028 166.850 76.200 90.000 650 14.570

    Per il lavoro subordinato non stagionale, si accede tramite quote riservate a lavoratori provenienti da:

    • Paesi già convenzionati e Nuovi Paesi con cui l’Italia concluderà accordi tra 2026 e 2028 (con crescita annuale: 18.000 nel 2026, fino a 34.000 nel 2028). v. tabella 2
    • Le categorie per il lavoro autonomo includono imprenditori con investimenti minimi, liberi professionisti riconosciuti, amministratori societari, artisti e startupper.

     Settori ammessi per lavoro subordinato non stagionale

    Settori
    Agricoltura, silvicoltura e pesca
    Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco
    Industrie tessili, dell'abbigliamento e calzature
    Industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo
    Altre industrie (codici ATECO 16–22 e 26–33)
    Costruzioni
    Commercio all’ingrosso e al dettaglio
    Servizi di alloggio e ristorazione
    Servizi turistici (ATECO 55, 56, 79)
    Servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio
    Servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone
    Sanità, assistenza sociale e servizi sanitari privati
    Altri servizi (codici ATECO K, 61, 62, 63, M, 68)

     

    tabella 2
    Albania Giappone
    Algeria Giordania
    Bangladesh Guatemala
    Bosnia-Erzegovina India
    Corea del Sud Kirghizistan
    Costa d’Avorio Kosovo
    Egitto Mali
    El Salvador Marocco
    Etiopia Mauritius
    Filippine Moldova
    Gambia Montenegro
    Georgia Niger
    Ghana Nigeria
    Ucraina Pakistan
    Senegal Perù
    Serbia Repubblica di Macedonia del Nord
    Sri Lanka Sudan
    Tunisia Uzbekistan

    Procedura e date per le domande

    Il decreto prevede che le domande di nulla osta per lavoro subordinato (stagionale e non) e autonomo debbano essere precompilate e trasmesse esclusivamente per via telematica, tramite il sistema informatico del Ministero dell’Interno. Il DPCM enfatizza un rafforzamento delle funzionalità online, con possibili aggiornamenti tecnici per la gestione più fluida dei click day.

    Viene confermata e rafforzata l’obbligatorietà della verifica dell’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale, da effettuarsi prima della presentazione della domanda.

    Le modalità saranno definite da una successiva Circolare interministeriale (Ministero del Lavoro e Interno), ma si prevede un canale integrato con i CPI per velocizzare le risposte.

    Il DPCM prevede un calendario preciso per l’invio delle domande, differenziato per tipologia di lavoro e settore. Le date saranno pubblicate annualmente con apposito decreto, ma con validità triennale della pianificazione, le aziende potranno organizzarsi in anticipo.

    Le quote verranno distribuite territorialmente dal Ministero del lavoro in base ai fabbisogni rilevati, con priorità ai settori produttivi con maggiore carenza di manodopera. 

    Una successiva circolare congiunta  dei ministeri interesati quindi  definirà in dettaglio:

    • tempi e modalità della precompilazione dei moduli,
    •  la documentazione richiesta, e
    •  le modalità di verifica preventiva presso i Centri per l’impiego per l’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale.

    La bozza di decreto indica le seguenti finestre di invio per le domande 

    Settore Data apertura domande Data chiusura
    Agricoltura (stagionale) 12 gennaio 31 dicembre anno di riferimento
    Turismo (stagionale) 9 febbraio 31 dicembre
    Non stagionale – Accordi specifici 16 febbraio 31 dicembre
    Altri ingressi (lavoro autonomo, rifugiati ecc.) 18 febbraio 31 dicembre

    Le domande non perfezionate  con le necessaria documentazione entro sei mesi dal 31 dicembre saranno considerate decadute. 

    Allegati: