• Riforma fiscale

    Riforma IRPEF e novità per redditi di lavoro dipendente: chiarimenti sulle nuove regole

    Con la circolare n. 4/E del 16 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato in modo approfondito le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) e dal Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, in materia di IRPEF e tassazione dei redditi da lavoro dipendente. 

    Scarica il testo della Circolare n. 4/E del 16 maggio 2025

    La circolare fornisce istruzioni operative agli Uffici e chiarimenti essenziali per contribuenti, professionisti e sostituti d’imposta. Di seguito i punti salienti.

    Nuove aliquote IRPEF e detrazioni per il 2025

    I commi 21 e 32 della legge di bilancio 2025 stabilizzano le disposizioni già introdotte, per il solo anno d’imposta 2024, dall’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, prevedendo, a regime, l’applicazione, in sede di determinazione dell’imposta lorda, delle aliquote e degli scaglioni di reddito ivi previsti, l’innalzamento della detrazione da lavoro dipendente e assimilato, nonché
    il meccanismo correttivo per il riconoscimento del trattamento integrativo-

    Pertanto, a partire dal 2025, l’IRPEF viene strutturata su tre scaglioni:

    • 23% per redditi fino a 28.000 euro
    • 35% per redditi tra 28.001 e 50.000 euro
    • 43% per redditi oltre i 50.000 euro

    Viene quindi eliminato il precedente scaglione al 25%, semplificando il sistema impositivo.

    Parallelamente, la detrazione per redditi da lavoro dipendente viene elevata a 1.955 euro (in precedenza era 1.880 euro), estendendo la “no tax area”, ovvero l'ammontare del reddito escluso da imposizione, a 8.500 euro per i lavoratori dipendenti non pensionati.

    Trattamento integrativo (ex Bonus 100 euro)

    Il meccanismo del trattamento integrativo è stato aggiornato per coordinarsi con l’aumento della detrazione.

    Per chi ha un reddito fino a 15.000 euro, il bonus viene riconosciuto solo se l’IRPEF lorda supera la detrazione ridotta di 75 euro. Questo correttivo evita l’esclusione automatica dal beneficio a causa dell’innalzamento della detrazione.

    Somma aggiuntiva per lavoratori con reddito fino a 20.000 euro

    La legge di bilancio 2025 ha introdotto, nell’ambito delle misure di sostegno al reddito, una serie di disposizioni di favore per i lavoratori dipendenti (esclusi i pensionati). 

    In particolare, viene riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del TUIR (esclusi i titolari di redditi di pensione) il cui reddito complessivo non superi i 20.000 euro, una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo.

    Tale somma è determinata nel suo ammontare applicando al reddito di lavoro dipendente percepito dal contribuente una percentuale che varia a seconda del reddito medesimo. L'importo è calcolato in percentuale al reddito da lavoro:

    • 7,1% per redditi fino a 8.500 euro
    • 5,3% per redditi tra 8.501 e 15.000 euro
    • 4,8% per redditi tra 15.001 e 20.000 euro

    È necessario determinare la percentuale sulla base di un reddito annuale teorico (rapportato all’intero anno), anche se il lavoro è stato svolto per periodi parziali.

    Esempio 1

    Un contribuente nell’anno 2025:

    • ha un reddito complessivo pari a 6.000 euro;
    • è titolare di un contratto di lavoro dipendente dal 1° gennaio 2025 al 3 marzo 2025 (62 giorni di lavoro dipendente), per il quale percepisce complessivamente un reddito di lavoro dipendente pari a 2.000 euro. 

    Il reddito annuale teorico è pari a 11.744,19 euro [(2.000:62) x 365].
    La somma spettante è pari a 106 euro, determinata applicando la percentuale relativa ai redditi da 8.501 euro a 15.000 euro (5,3 per cento) al reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito nell’anno (2.000 euro).

    Detrazione aggiuntiva per redditi tra 20.001 e 40.000 euro

    È prevista una nuova detrazione:

    • 1.000 euro per redditi tra 20.001 e 32.000 euro
    • Detrazione decrescente fino ad azzerarsi per redditi tra 32.001 e 40.000 euro

    Entrambi i benefici (somma e detrazione) vengono erogati automaticamente dai sostituti d’imposta. In caso di errato riconoscimento, l'importo va restituito, anche in rate mensili se superiore a 60 euro.

    Fringe benefit e welfare aziendale

    Vengono potenziati i limiti di esenzione:

    • Fino a 1.000 euro annui per tutti i lavoratori dipendenti
    • Fino a 2.000 euro per chi ha figli fiscalmente a carico

    Sono inclusi nel calcolo anche i rimborsi per spese di locazione, utenze domestiche e interessi sul mutuo. Il lavoratore deve dichiarare il diritto al beneficio e fornire i codici fiscali dei figli a carico.

    Modifiche alle detrazioni per familiari a carico

    Dal 2025:

    • La detrazione per figli spetta solo se hanno età tra 21 e 30 anni oppure se disabili (oltre i 30 anni)
    • La detrazione per altri familiari (es. suoceri, cognati) è riconosciuta solo se ascendenti conviventi
    • Le detrazioni non spettano se i familiari risiedono all’estero, salvo siano cittadini UE o SEE.
    Allegati:
  • Studi di Settore

    ISA 2025 e Concordato Preventivo: modalità di acquisizione di ulteriori dati

    Con il provvedimento n. 176087/2025 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato l’11 aprile 2025, vengono stabilite le modalità operative per l’acquisizione degli ulteriori dati utili ai fini:

    • dell’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) per il periodo d’imposta 2024;
    • dell’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026.

    Il provvedimento assume una particolare rilevanza per i commercialisti e gli altri intermediari incaricati della trasmissione telematica, i quali dovranno seguire regole precise per l’acquisizione, massiva o puntuale, degli ulteriori dati fiscali richiesti dall’Agenzia.

    Scarica il testo del provvedimento dell'11 aprile e relativi allegati:

    • Allegato 1.1 – Specifiche deleghe massive ISA 2025  – pdf
    • Allegato 1.2 – Specifiche deleghe massive ISA tracciati record 2025  – xlsx
    • Allegato 2.1 – Specifiche tecniche ISA precalcolato 2025  – pdf
    • Allegato 2.1 – Specifiche tecniche ISA precalcolato 2025 – Schema xsd  – zip
    • Allegato 2.2 – Guida file precalcolato ISA 2025  – pdf
    • Allegato 3 – Elementi di riscontro relativi alle dichiarazioni dei soggetti deleganti  – pdf

    Richiesta di acquisizione massiva: due percorsi in base alla delega

    Intermediari già delegati al cassetto fiscale

    Gli intermediari incaricati della trasmissione telematica, già in possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, possono inviare tramite Entratel un file con l’elenco dei contribuenti per i quali richiede i dati ISA e quelli utili al concordato. Il file, controllato secondo specifiche tecniche (allegati 1.1 e 1.2), deve indicare:

    • codice fiscale del richiedente;
    • codice fiscale dei deleganti con attestazione della delega.

    L’attivazione della fornitura massiva degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale è subordinata alla positiva verifica che la delega alla consultazione del cassetto fiscale dei deleganti sia attiva alla data di invio della richiesta.

    Il file può essere preparato tramite il software “precalcolate ISA2025” di predisposizione reso disponibile dall’Agenzia delle entrate ovvero secondo le specifiche tecniche utilizzando il software di controllo reso disponibile dall’Agenzia delle entrate.

    A partire dal 30 aprile 2025 sarà possibile inviare le richieste per ottenere le forniture dei dati relativi alle “precalcolate ISA2025".

    Intermediari non ancora delegati

    Fino all’attivazione delle nuove funzionalità per la comunicazione delle deleghe (punto 12 del provv. 375356/2024), gli intermediari senza delega attiva alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, devono raccogliere deleghe cartacee o elettroniche, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità del contribuente delegante.

    La delega contiene almeno le seguenti informazioni:

    • codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;
    • codice fiscale e dati anagrafici dell’eventuale rappresentante legale / negoziale, ovvero tutore del delegante;
    • periodo di imposta a cui si riferisce il modello ISA;
    • data di conferimento della delega.

    Successivamente, gli intermediari devono inviare all’Agenzia delle Entrate — tramite il servizio telematico Entratel — un file con l’elenco dei contribuenti per i quali sono stati autorizzati a richiedere i dati.

    Il file deve contenere:

    • il codice fiscale dell’intermediario richiedente;
    • per ciascun contribuente delegante:
      • il codice fiscale del contribuente;
      • il codice fiscale del rappresentante legale, negoziale o del tutore, se presente;
      • il numero e la data della delega, si ricorda infatti, che le deleghe acquisite sono numerate e annotate, giornalmente, in un
        apposito registro cronologico, con indicazione dei seguenti dati:
        • numero progressivo e data della delega;
        • codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;
        • estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega.;
      • il tipo e numero del documento d’identità di chi ha firmato la delega;
      • gli elementi di riscontro tratti dalla dichiarazione IVA 2024 (anno d’imposta 2023) o, se assente, dal modello ISA 2024 – periodo d’imposta 2023, secondo quanto riportato nell’allegato 3 del provvedimento.

    Nel file deve anche essere inclusa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000), con la quale l’intermediario attesta:

    • di aver ricevuto una specifica delega per richiedere i dati;
    • di conservare gli originali delle deleghe per 10 anni presso la propria sede o ufficio;
    • che i dati riportati nel file coincidono con quelli presenti negli originali delle deleghe.

    L’invio del file non è sufficiente: la fornitura dei dati da parte dell’Agenzia è subordinata alla verifica positiva degli elementi di riscontro forniti.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Il nuovo decreto Energia 2025 diventa legge: il testo pubblicato in GU

    Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge del 24.04.2025 n. 60 di conversione del nuovo Decreto Energia (c.d. Decreto Bollette DL del 28 febbraio 2025 n. 19) che raccoglie una serie di misure per sostenere famiglie e imprese nel fronteggiare l'aumento dei costi energetici. 

    Scarica il testo del decreto legge del 28.02.2025 n. 19 coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione.

    Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

    Il provvedimento prevede contributi straordinari, riduzioni tariffarie e incentivi per migliorare la trasparenza nel settore energetico, brevemente vediamo quali.

    Bonus energia per le famiglie a basso reddito

    Una delle principali novità riguarda l'estensione del bonus sociale per l'energia elettrica e il gas. Il limite dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per accedere al contributo straordinario è stato innalzato a 25.000 euro. Questo permetterà a un numero maggiore di famiglie di beneficiare di un sostegno economico diretto sulle bollette energetiche. 

    In particolare si prevede che:

    • il contributo previsto per le famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro sarà di 200 euro,
    • mentre per i nuclei familiari con un ISEE fino a 9.530 euro, già beneficiari del bonus sociale, l'importo del contributo sarà superiore, superando i 500 euro

    Questa misura mira a garantire un sostegno più consistente alle famiglie con maggiori difficoltà economiche. 

    Riduzione del costo dell’energia per le imprese

    Le imprese beneficeranno di un finanziamento da 600 milioni di euro attraverso il Fondo per la transizione energetica nel settore industriale. Il decreto prevede anche l’azzeramento per sei mesi della componente ASOS per le aziende con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, riducendo così il costo dell’energia per il settore produttivo.

    Maggiore trasparenza nelle offerte luce e gas

    Una delle novità più rilevanti riguarda la trasparenza delle tariffe di energia elettrica e gas. L’ARERA avrà 60 giorni per adottare misure che semplifichino le offerte commerciali, rendendo più chiari i costi per i consumatori. Tra le misure previste:

    • Definizione di documenti standardizzati per le offerte di energia e gas.
    • Riduzione e semplificazione dei componenti tariffari.
    • Obbligo per i fornitori di adottare strumenti più trasparenti per i consumatori.

    Proroga per il mercato libero per i clienti vulnerabili

    Il decreto include anche una proroga di due anni dell'obbligo per i clienti vulnerabili di passare al mercato libero dell'energia. Questo significa che tali clienti potranno continuare a usufruire delle condizioni del mercato tutelato fino al 31 marzo 2027, offrendo loro maggiore protezione e stabilità in un periodo di volatilità dei prezzi energetici.

    Riduzione dei costi energetici nel settore sportivo

    L’articolo 4-quinquies, aggiunto dalla Camera, prevede l’introduzione di misure di sostegno all’incremento dei costi energetici nel settore sportivo, in particolare, il Fondo per il sostegno del settore sportivo istituito con la legge n. 205/2017 viene incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2025, destinati all'erogazione di contributi a fondo perduto al fine di ridurre i costi dell’energia sostenuti da impianti natatori e piscine energivori gestiti da associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui al decreto legislativo n. 39/2021.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Sostegno allo sviluppo delle zone montane: misure per le imprese e i cittadini

    La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), il 27 marzo 2025, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane" (C. 2126-A), già approvato dal Senato e modificato nel corso dell'esame in sede referente dalla Commissione Bilancio, composto da 33 articoli.

    Il provvedimento dichiara che la crescita economica e sociale delle aree montane è un obiettivo di interesse nazionale, considerata la loro importanza strategica per la tutela ambientale, la gestione delle risorse naturali, la biodiversità, il paesaggio, il turismo e la coesione delle comunità locali.

    Vediamo nel dettaglio alcune delle misure previste per imprese e cittadini. Tutte queste iniziative perseguono alcuni macro-obiettivi comuni:

    • Contrastare lo spopolamento e favorire il ripopolamento stabile dei piccoli centri montani;
    • Incentivare investimenti produttivi sostenibili;
    • Favorire l’inclusione sociale, anche attraverso un miglior accesso ai servizi essenziali (sanità, scuola, connessione internet);
    • Promuovere la tutela ambientale e l'uso consapevole delle risorse naturali.

    Misure rivolte alle imprese

    Credito d'imposta per imprese agricole, forestali e associazioni fondiarie

    Gli imprenditori agricoli, i consorzi forestali e le associazioni fondiarie con sede e attività prevalente nei comuni montani possono ottenere un credito d'imposta per gli investimenti destinati a:

    • la produzione di servizi ecosistemici e ambientali;
    • il miglioramento della qualità ambientale e climatica.

    Questo incentivo è concesso in regime de minimis ai sensi delle normative UE sugli aiuti di Stato.

    Credito d'imposta per giovani imprenditori

    Un altro credito d'imposta è previsto per:

    • le piccole e microimprese localizzate nei comuni montani;
    • titolari d'impresa e soci che non abbiano compiuto 41 anni;
    • anche per società e cooperative dove più del 50% del capitale è detenuto da under 41.

    Sgravi contributivi per il lavoro agile

    Questo mira a sostenere l'imprenditorialità giovanile nelle aree montane e a favorire il ricambio generazionale.

    Per le aziende che:

    • assumono a tempo indeterminato giovani under 41;
    • consentono loro di lavorare in modalità agile da piccoli comuni montani (popolazione inferiore a 5.000 abitanti);
    • è previsto uno sgravio contributivo per gli anni 2026-2030.

    Condizione essenziale: il lavoratore deve stabilire residenza e domicilio stabile nel comune montano.

    Accesso agevolato a infrastrutture e comunicazioni

    Il testo prevede il potenziamento della connettività digitale e della copertura della rete mobile nei territori montani, anche tramite accordi tra enti pubblici e operatori privati. 

    Questo favorirà l'accesso delle imprese alle tecnologie digitali e ai mercati, aumentando la competitività.

    Misure rivolte ai cittadini

    Contributo alla natalità

    È previsto un contributo una tantum per ogni figlio nato o adottato e iscritto all'anagrafe di un comune montano con popolazione ≤ 5.000 abitanti. Il contributo è cumulabile (salvo diversa specifica) con l'assegno unico familiare e mira a contrastare lo spopolamento.

    Contributi e crediti d'imposta per l'abitazione

    I cittadini (in particolare sanitari e personale scolastico) che si trasferiscono per motivi di lavoro in comuni montani possono accedere a:

    • Contributi sotto forma di credito d'imposta per l'affitto o per l'acquisto della casa.
    • Importo massimo:
      • €2.500 annui (60% della spesa);
      • €3.500 nei comuni con minoranze linguistiche.

    Il beneficio vale sia per i lavoratori della sanità sia per il personale scolastico, incentivando così la residenzialità.

    Agevolazioni per gli studenti

    Per favorire l'accesso all'istruzione superiore nei territori montani:

    • sono previste borse di studio per studenti universitari o di alta formazione;
    • è incentivato anche l'uso della didattica digitale per chi vive lontano dai centri universitari.

    Allegati:
  • Dichiarazione 730

    Dichiarazione dei redditi precompilata 2025 disponibile online dal 30 aprile

    Dal 30 aprile 2025 saranno disponibili per la consultazione e stampa, nell'appostita area riservata del sito delle Entrate, i modelli della propria dichiarazione precompilata 730 e Redditi PF 2025

    Lo ha definito l'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 193922 del 23 aprile 2025 (qui in allegato il testo del Provvedimento, foglio informativo e specifiche tecniche).

    Il contribuente direttamente, il suo eventuale rappresentante e gli altri soggetti dallo stesso specificatamente delegati o autorizzati, a partire quindi dal 30 aprile 2025, accedono ai seguenti documenti:

    • dichiarazione dei redditi precompilata riferita all’anno d’imposta 2024;
    • elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione precompilata disponibili presso l’Agenzia delle entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione precompilata stessa e relative fonti informative (Allegato 1). Per quanto riguarda le informazioni risultanti dalla Certificazione Unica, nell’elenco sono riportati anche i dati relativi ai compensi per prestazioni di lavoro autonomo, nonché alle indennità e provvigioni, da indicare nel modello Redditi persone fisiche.

    In caso di presentazione diretta della dichiarazione, il contribuente, dopo aver effettuato l’accesso, può inviare
    telematicamente
    la dichiarazione accettata o modificata o integrata direttamente all’Agenzia delle entrate a partire dal 15 maggio.

    Precompilata 2025: i soggetti abilitati all’accesso e modalità operative

    Dal 30 aprile 2025, i contribuenti potranno accedere all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate mediante SPID, CNS, CIE o credenziali Entratel/Fisconline.

    Nella sezione dedicata, il contribuente potrà:

    • visualizzare e stampare la propria dichiarazione;
    • accettare o modificare il modello precompilato;
    • trasmettere la dichiarazione o annullarla, se necessario;
    • consultare ricevute e comunicazioni relative.

    Soggetti autorizzati

    Oltre al diretto interessato, possono accedere:

    • il rappresentante legale (tutore, curatore, amministratore di sostegno, genitore);
    • una persona di fiducia designata;
    • l’erede, debitamente abilitato.

    Il provvedimento introduce, in via sperimentale, anche la presentazione semplificata del modello 730 per lavoratori dipendenti e pensionati, ovvero una modalità guidata e intuitiva che consente di confermare o modificare direttamente i dati. Per approfondire leggi anche "730/2025 precompilato: il modello semplificato"

    Precompilata 2025: i dati inseriti automaticamente dall’Agenzia delle Entrate e novità

    L’Agenzia delle entrate inserisce nella dichiarazione precompilata i dati dei seguenti oneri detraibili e deducibili ed i dati relativi ai rimborsi di oneri, trasmessi da soggetti terzi:

    • quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
    • premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;
    • contributi previdenziali e assistenziali;
    • contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;
    • spese sanitarie e relativi rimborsi;
    • spese veterinarie;
    • spese universitarie e spese per corsi statali post diploma di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale e relativi rimborsi;
    • contributi versati alle forme di previdenza complementare;
    • spese funebri;
    • spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico;
    • spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili;
    • erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
    • spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi;
    • spese per la frequenza scolastica e relativi rimborsi;
    • spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale e relativi rimborsi;
    • rimborsi erogati per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive (cd. “bonus vista”);
    • rimborsi erogati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le spese sostenute per procedure di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri, concluse tramite Ente autorizzato;
    • oneri versati per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione.

    L’Agenzia delle entrate, inoltre, utilizza ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata i dati relativi alle spese da ripartire su diverse annualità desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno precedente.

    Rispetto agli anni precedenti, il 2025 porta alcune importanti estensioni nei dati caricati automaticamente dall’Agenzia:

    • Redditi da energia rinnovabile: i proventi da vendita di energia da fonti rinnovabili sono ora considerati;
    • Redditi frontalieri: compresi quelli dei lavoratori frontalieri in Svizzera;
    • Redditi da regime forfetario e regime di vantaggio: per la prima volta sono utilizzati anche i dati di fatture elettroniche e corrispettivi;
    • Rimborsi “bonus vista” e rimborsi CAI per adozioni internazionali.

    Inoltre, i dati delle spese sanitarie, scolastiche, funebri, assicurative, di ristrutturazione edilizia ed energetica, nonché le erogazioni liberali, vengono integrati automaticamente nella precompilata.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Polizza rischi catastrofali: il decreto convertito in legge

    Nella seduta del 21.05.2025 il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge (AS 1482) di conversione del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, precedente approvato dalla Camera l’8 maggio 2025, che ha introdotto modifiche rilevanti alla normativa sulle assicurazioni obbligatorie per i danni da calamità naturali e catastrofali previste dalla legge di Bilancio 2024 (legge 213/2023, art. 1, comma 101), prevedendo il differimento dei termini di obbligatorietà delle coperture assicurative dei danni causati da eventi catastrofali e calamità naturali ai beni materiali iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale per le imprese.

    Ricordiamo che il provvedimento si inserisce nell’ambito attuativo dell’art. 1, comma 101, della Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023), che aveva introdotto per tutte le imprese italiane l’obbligo di stipulare entro il 31 marzo 2025 una polizza assicurativa a copertura dei danni causati da eventi catastrofali e calamità naturali ai beni materiali iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale (immobilizzazioni materiali, impianti e attrezzature: voce B-II, nn. 1, 2 e 3, art. 2424 c.c.).

    Tale disciplina è stata successivamente attuata attraverso il Regolamento MEF del 30 gennaio 2025 n. 18, che ha dettagliato gli schemi assicurativi ammissibili.

    Polizza rischi catastrofali: obbligo di stipula e nuove scadenze

    In considerazione dell’elevato numero di soggetti interessati (oltre il 95% sono microimprese) e del limitato tempo disponibile per una valutazione comparativa delle offerte sul mercato, il decreto è intervenuto posticipando l’entrata in vigore dell’obbligo assicurativo per molte imprese, stabilendo che:

    • per le medie imprese, l'obbligo viene prorogato al 1° ottobre 2025,
    • per le piccole e micro imprese, l'obbligo viene prorogato al 31 dicembre 2025,
    • per le grandi imprese, il termine rimane confermato al 31 marzo 2025.

    In sede di conversione è stata corretta la definizione di micro, piccole e medie imprese, ora coerente con la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (e non più con la direttiva UE 2023/2775)

    Determinazione del valore assicurabile

    Una delle novità introdotte in conversione riguarda la definizione del valore dei beni da assicurare, che dovrà essere calcolato su base:

    • valore di ricostruzione a nuovo per gli immobili;
    • costo di rimpiazzo per i beni mobili;
    • ripristino delle condizioni originarie per i terreni danneggiati.

    Questa precisazione è volta a garantire una copertura più adeguata rispetto al rischio effettivo subito.

    Esclusioni e vincoli per immobili non conformi

    l nuovo testo stabilisce che gli assicuratori potranno garantire solo immobili costruiti o ampliati con valido titolo edilizio, o già esistenti prima dell’introduzione dell’obbligo del titolo. Rientrano anche gli immobili sanati o in via di sanatoria.

    In caso contrario, l’immobile non sarà assicurabile e non potrà accedere a indennizzi o agevolazioni pubbliche, anche in caso di eventi calamitosi.

    Copertura di beni di terzi e tutela dell’imprenditore

    Il legislatore disciplina inoltre l’ipotesi in cui l’imprenditore assicuri beni di terzi utilizzati nell’attività:

    • Il risarcimento spetta al proprietario, che dovrà usare le somme per il ripristino del bene;
    • In caso di inadempienza del proprietario, l’imprenditore avrà comunque diritto al lucro cessante, fino al 40% dell’indennizzo ricevuto dal proprietario;
    • L’imprenditore potrà esercitare un privilegio sul rimborso dei premi e delle spese sostenute per il contratto assicurativo, secondo l’art. 1891 c.c.

    Allegati:
  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Dichiarazione Redditi persone fisiche 2025: pronto il modello Redditi PF e novità

    Con Provvedimento del 17.03.2025 n. 131076, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello di dichiarazione “REDDITI 2025–PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2025, per il periodo d’imposta 2024, ai fini delle imposte sui redditi.

    È altresì approvata la scheda da utilizzare, ai fini delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, da parte dei soggetti che presentano la dichiarazione e da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione.

    Scarica il Modello Redditi PF-2025 con relative istruzioni

    Il Modello REDDITI Persone Fisiche è composto da:

    • FASCICOLO 1 (obbligatorio per tutti i contribuenti) suddiviso in:
      • FRONTESPIZIO costituito da tre facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante e l’informativa sulla privacy, la seconda e laterza che contengono informazioni relative al contribuente e alla dichiarazione;
      • prospetto dei familiari a carico, quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi dei fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati), RP (oneri e spese), LC (cedolare secca sulle locazioni), RN (calcolo dell’IRPEF), RV (addizionali all’IRPEF), CR (crediti d’imposta), DI (dichiarazione integrativa), RX (risultato della dichiarazione).
    • FASCICOLO 2 che contiene:
      • i quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla tenutadelle scritture contabili, nonché il quadro RW (investimenti all’estero) ed il quadro AC (amministratori di condominio);
      • le istruzioni per la compilazione della dichiarazione riservata ai soggetti non residenti;
    • FASCICOLO 3 che contiene:
      • i quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

    I contribuenti che hanno percepito solo redditi di lavoro dipendente, terreni o fabbricati, compilano il Fascicolo 1 del Modello REDDITI. Ad esempio: un lavoratore dipendente che possiede anche redditi di fabbricati, utilizza, oltre al frontespizio, anche il quadro RC, per indicare il reddito di lavoro dipendente; il quadro RB, per indicare il reddito di fabbricati e i quadri RN e RV per il calcolo dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale.

    I titolari di partita IVA devono compilare il Fascicolo 1 e gli eventuali quadri aggiuntivi contenuti nei Fascicoli 2 e 3. I contribuenti tenuti a dichiarare investimenti all’estero e trasferimenti da, per e sull’estero, devono compilare il quadro RW contenuto nel Fascicolo 2. 

    Chi è tenuto alle comunicazioni come amministratore di condominio, deve compilare il quadro AC contenuto nel Fascicolo 2. 

    Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, il quadro RW e il quadro AC devono essere presentati unitamente al frontespizio del Modello REDDITI 2025 con le modalità e i termini previsti per la presentazione di tale modello

    Redditi PF 2025: termini e modalità di presentazione della dichiarazione

    Sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, il Modello REDDITI Persone Fisiche 2025 deve essere
    presentato entro i termini seguenti:

    • dal 30 aprile 2025 al 30 giugno 2025 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio delle Poste
      italiane S.p.a.;
    • dal 30 aprile 2025 al 31 ottobre 2025 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

    Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza sono considerate valide, ma soggette a sanzioni.
    Quelle presentate con un ritardo superiore ai 90 giorni sono considerate omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta eventualmente dovuta.

    Redditi PF 2025: soggetti obbligati alla presentazione della Dichiarazione

    Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti che:

    • hanno conseguito redditi nell’anno 2024 e non rientrano nei casi di esonero;
    • sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano
      conseguito alcun reddito.

    Sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi per il 2025 i seguenti soggetti:

    • Lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro nel corso dell'anno e possiedono più Certificazioni Uniche 2025, qualora l’imposta dovuta sul reddito complessivo superi di oltre 10,33 euro il totale delle ritenute subite.
    • Lavoratori dipendenti che hanno percepito indennità o somme dall’INPS o da altri enti a titolo di integrazione salariale o altro, nel caso in cui le ritenute non siano state applicate correttamente o non si rientri nei casi di esonero.
    • Lavoratori dipendenti ai quali il sostituto d’imposta ha riconosciuto deduzioni o detrazioni non spettanti (anche se in possesso di una sola Certificazione Unica 2025).
    • Lavoratori dipendenti che hanno ricevuto retribuzioni o redditi da privati non obbligati a effettuare ritenute d’acconto, come collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa.
    • Contribuenti che hanno percepito redditi soggetti a tassazione separata, ad eccezione di quelli che non devono essere dichiarati (ad esempio, indennità di fine rapporto, emolumenti arretrati o indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti dagli eredi, se erogati da soggetti obbligati alle ritenute alla fonte).
    • Lavoratori dipendenti e assimilati ai quali non sono state trattenute, o sono state trattenute in misura inferiore al dovuto, le addizionali comunale e regionale all’IRPEF, se l’importo da versare supera 10,33 euro per ciascuna addizionale.
    • Contribuenti che hanno realizzato plusvalenze o redditi di capitale soggetti a imposta sostitutiva, da indicare nei quadri RT e RM della dichiarazione.
    • Docenti titolari di cattedra nelle scuole di ogni ordine e grado che hanno percepito compensi per lezioni private e ripetizioni e desiderano avvalersi della tassazione sostitutiva, compilando il quadro RM del Modello REDDITI Persone Fisiche 2025.

    Redditi PF 2025: principali novità

    Le principali novità contenute nel modello REDDITI PF 2025, periodo d’imposta 2024, sono le seguenti:

    Dichiarazione rettificativa Mod. 730/2025

    • Introdotto un nuovo campo nel Frontespizio per correggere errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale nella dichiarazione 730/2025.

    Aliquote IRPEF

    • Per il periodo d’imposta 2024, le aliquote sono state rimodulate e ridotte a tre scaglioni.

    Agevolazioni per coltivatori diretti e I.A.P.

    • I redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali non concorrono o concorrono solo parzialmente alla formazione del reddito complessivo per gli anni 2024 e 2025.

    Locazioni brevi

    • I redditi derivanti da contratti di locazione breve sono soggetti alla cedolare secca con un’aliquota del 26% (se si opta per il regime agevolato).
    • L’aliquota è ridotta al 21% per i redditi derivanti da una sola unità immobiliare individuata dal contribuente in dichiarazione.

    Codice Identificativo Nazionale (CIN) per locazioni turistiche

    • Inserita una nuova sezione nel Quadro RB per indicare il CIN rilasciato dal Ministero del Turismo per identificare l’immobile locato.

    Lavoro dipendente all’estero (zone di frontiera)

    • Il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera o Paesi limitrofi concorre al reddito complessivo solo per la parte eccedente i 10.000 euro.

    Imposta sostitutiva per frontalieri in Svizzera

    • I lavoratori dipendenti residenti entro 20 km dal confine svizzero possono optare per un’imposta sostitutiva anziché per la tassazione ordinaria.

    Detrazione per lavoro dipendente

    • Per il 2024, la detrazione per i redditi da lavoro dipendente (escluse pensioni) è innalzata a 1.955 euro per chi ha un reddito complessivo fino a 15.000 euro.

    Lavoro sportivo dilettantistico e professionistico

    • Dal 1° luglio 2024, il reddito derivante dall’attività sportiva non può più essere assimilato a quello di lavoro autonomo.

    Detrazione per il personale del Comparto Sicurezza

    • Per il 2024, la detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa è aumentata a 610,50 euro per chi nel 2023 ha avuto un reddito non superiore a 30.208 euro.

    Bonus tredicesima

    • Ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo fino a 28.000 euro è riconosciuta un’indennità di 100 euro, proporzionata al periodo di lavoro, che non concorre alla formazione del reddito.

    Regime fiscale agevolato per lavoratori impatriati

    • Ridefinita la disciplina per chi trasferisce la residenza fiscale in Italia dal 2024.

    Trattamento Integrativo

    • Per il 2024, il trattamento integrativo è riconosciuto ai contribuenti con reddito complessivo fino a 15.000 euro, se l’imposta lorda supera la detrazione spettante per il lavoro dipendente, ridotta di 75 euro rapportati al periodo di lavoro nell’anno.

    Rimodulazione delle detrazioni per oneri

    • Per chi ha un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, la detrazione spettante è ridotta di 260 euro.

    Bonus mobili

    • Il tetto massimo di spesa su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici è fissato a 5.000 euro per il 2024.

    Superbonus

    • Per le spese sostenute nel 2024, la detrazione è ridotta al 70% e viene rateizzata in 10 anni.

    Sismabonus ed eliminazione barriere architettoniche

    • Per le spese sostenute nel 2024, la detrazione è rateizzata in 10 anni.

    Opzione Superbonus 2023

    • Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, si può optare per la rateizzazione in 10 anni, tramite una dichiarazione integrativa da presentare entro il termine della dichiarazione 2024. L’opzione è irrevocabile.

    IVIE e IVAFE (Imposte sugli investimenti esteri)

    • L’imposta sugli immobili all’estero è fissata all’1,06%.
    • L’aliquota per prodotti finanziari detenuti in Paesi a regime fiscale privilegiato è del 4 per mille annuo.

    Tassazione agevolata per frontalieri in Svizzera

    • I lavoratori dipendenti residenti entro 20 km dal confine svizzero possono optare per un’imposta sostitutiva pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera.

    Credito d’imposta per investimenti in start-up e PMI innovative

    • Se la detrazione per investimenti in start-up e PMI innovative supera l’imposta lorda, l’eccedenza viene riconosciuta come credito d’imposta.

    Allegati: