• Successioni

    Coefficienti usufrutto e rendite 2026 senza modifiche

    Con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2025, vengono aggiornate le modalità di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni ai fini fiscali, con efficacia dal 1° gennaio 2026.

    Il provvedimento interviene in attuazione delle recenti modifiche normative introdotte dai decreti legislativi nn. 139/2024 e 192/2025, con l’obiettivo di garantire uniformità, stabilità e coerenza nella determinazione delle basi imponibili dell’imposta di registro e dell’imposta sulle successioni e donazioni.

    Il decreto riguarda in particolare:

    • la determinazione del valore fiscale dell’usufrutto, uso e abitazione;
    • il calcolo delle rendite e pensioni vitalizie;
    • la definizione dei coefficienti da utilizzare per la determinazione della base imponibile.

    Le nuove disposizioni si applicano:

    • agli atti pubblici e alle scritture private (autenticate o meno) presentate per la registrazione;
    • agli atti giudiziari;
    • alle successioni aperte e alle donazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2026 .

    Il punto centrale del decreto è il criterio di determinazione dei coefficienti, che resta ancorato al saggio legale di interesse, ma con un limite minimo inderogabile. Infatti, sebbene il saggio legale per il 2026 sia stato fissato all’1,60% (DM 10 dicembre 2025), il legislatore ha previsto che, ai fini fiscali, non possa essere utilizzato un valore inferiore al 2,5%.

    Questo limite:

    • è previsto dall’art. 46, comma 5-ter del TUR (imposta di registro);
    • e dall’art. 17, comma 1-ter del TUS (successioni e donazioni);

    In sintesi il Decreto MEF 24 dicembre 2025:

    • conferma il 2,5% come tasso minimo di riferimento per i calcoli fiscali;
    • fissa a 40 volte l’annualità il valore del multiplo per rendite e pensioni;
    • mantiene validi i coefficienti già previsti nell’Allegato 1 del D.lgs. 139/2024;
    • si applica a tutti gli atti e successioni dal 1° gennaio 2026.

    Coefficienti per usufrutto e rendite: nessuna nuova tabella

    Una delle particolarità del decreto è che non viene allegato un nuovo prospetto dei coefficienti.

    Il motivo è che:

    • i coefficienti restano quelli già individuati nell’Allegato 1 del D.lgs. 139/2024;
    • tali coefficienti sono calcolati assumendo come misura di riferimento il saggio del 2,5%, corrispondente a quello in vigore nel 2024.

    In questo modo si garantisce continuità applicativa e certezza nei calcoli, evitando aggiornamenti annuali potenzialmente disallineati rispetto alla reale capacità contributiva dei soggetti coinvolti.

    Il valore del multiplo dell’annualità: fissato a 40 volte

    Il decreto interviene anche sul valore del multiplo dell’annualità, utilizzato per il calcolo della base imponibile delle rendite e pensioni:

    • per l’imposta di registro (art. 46, comma 2, lett. a, TUR);
    • per l’imposta sulle successioni e donazioni (art. 17, comma 1, lett. a, TUS).

    In entrambi i casi, il multiplo è fissato in 40 volte l’annualità.

    Allegati:
  • Riforma fiscale

    Riforma fiscale 2025: nuove modifiche a IRPEF, IRES e Statuto del contribuente

    Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19.12.2025 il nuovo decreto legislativo correttivo e integrativo, Dlgs del 18.12.2025 n. 192, nell’ambito della riforma fiscale (Legge n. 111 del 09.08.2023), contenente modifiche a IRPEF, IRES, fiscalità internazionale, successioni e donazioni, imposta di registro, Statuto dei diritti del contribuente, riscossione e sanzioni tributarie. 

    Il provvedimento reca appunto disposizioni integrative e correttive in materia di:

    • IRPEF e IRES
    • fiscalità internazionale, 
    • imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro

    nonché di modifica:

    • allo statuto dei diritti del contribuente 
    • e ai testi unici:
      • delle sanzioni tributarie amministrative e penali
      • dei tributi erariali minori
      • della giustizia tributaria 
      • e in materia di versamenti e di riscossione.

    Scarica il testo del dlgs del 18 dicembre 2025 n. 192

    Si tratta di un intervento molto articolato che integra e corregge il D.Lgs. 192/2024 (revisione IRPEF-IRES) e diversi Testi Unici già varati nel 2023-2025, completando il quadro della riforma fiscale inaugurata con la legge delega n. 111/2023.

    Principali novità del decreto correttivo

    IRPEF: nuovi criteri per individuare i familiari fiscalmente rilevanti

    Il decreto riscrive il comma 4-ter dell’art. 12 TUIR. La modifica è rilevante perché amplia e chiarisce la platea dei soggetti considerati “familiari” quando una norma fiscale richiama l’articolo 12, anche senza che spetti una detrazione per carichi di famiglia.

    Saranno sempre considerati, a prescindere dal diritto alla detrazione:

    • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
    • i figli (anche naturali riconosciuti, adottivi, affiliati, affidati), inclusi i figli conviventi del coniuge deceduto;
    • gli altri soggetti dell’art. 433 c.c., se conviventi o beneficiari di assegni alimentari non giudiziali.

    Se invece la disposizione richiede espressamente “familiari a carico”, si applicano i limiti reddituali del comma 2: 2.840,51 euro oppure 4.000 euro per i figli under 24.

    La norma si applica dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

    Redditi di lavoro dipendente: ampliato il regime di esclusione per gli incentivi al posticipo pensionistico

    L’art. 51, c. 2, lett. i-bis TUIR è aggiornato per includere anche le forme esclusive dell’AGO, oltre a quelle sostitutive.
    Questo allineamento si è reso necessario dopo che la legge di bilancio 2025 ha introdotto incentivi per i lavoratori che rinunciano all’accredito contributivo al fine di posticipare il pensionamento.

    Da ora è certo che l’importo corrisposto dal datore in luogo della contribuzione non versata è esente da IRPEF anche se il lavoratore è iscritto a forme esclusive dell’AGO.

    Imprese: derivazione rafforzata estesa alle microimprese che rinunciano alle semplificazioni

    Modificato l’art. 83 TUIR per includere nel perimetro della “derivazione rafforzata” anche le microimprese che:

    • redigono bilancio in forma abbreviata o ordinaria;
    • rinunciano quindi alle semplificazioni del bilancio “micro”.

    La modifica ha un impatto importante in quanto uniforma il trattamento fiscale a quello civilistico, riducendo le divergenze tra valori contabili e fiscali.

    Correzione degli errori contabili: nuova disciplina più stringente

    Il decreto riforma completamente il meccanismo del riconoscimento fiscale delle correzioni degli errori contabili (art. 83 TUIR, nuovo comma 1-ter).

    Condizioni per la deducibilità/imponibilità della correzione

    L’errore contabile non rilevante assume rilevanza fiscale solo se la correzione è effettuata:

    • entro l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo,
    • prima dell’inizio di accessi, ispezioni o verifiche fiscali di cui l’impresa abbia formale conoscenza,
    • solo per imprese obbligate a revisione legale del bilancio.

    Sono esclusi gli errori “rilevanti” e i cambi di stima o di principio contabile (che non sono errori secondo OIC 29).

    Regole specifiche IRAP

    La correzione è riconosciuta ai fini IRAP solo se:

    • il valore della produzione netto dell’anno dell’errore non è negativo;
    • e lo stesso vale per l’anno della correzione.

    La nuova disciplina elimina la necessità di molte dichiarazioni integrative, ma restringe il perimetro delle correzioni ammissibili, imponendo un maggior controllo sul processo di chiusura dei bilanci.

    Conferimento di partecipazioni: interpretazione autentica dell’art. 177, comma 2-ter TUIR

    Viene chiarita con norma interpretativa la corretta applicazione del regime del realizzo controllato quando il conferimento riguarda una holding. Il decreto specifica che:

    • il test delle percentuali (comma 2-bis) si applica solo alle partecipate “operative” (non holding), anche tramite un approccio look-through;
    • occorre verificare la prevalenza del valore contabile delle partecipate sopra soglia rispetto al totale delle partecipate rilevanti, tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo.

    Il chiarimento è fondamentale per operazioni straordinarie e riorganizzazioni di gruppi societari.

    Scissione mediante scorporo: operativa anche verso società già esistenti

    Il decreto correttivo interviene sull’art. 173 del TUIR ampliando l’ambito applicativo della scissione mediante scorporo.
    L’operazione, inizialmente prevista solo a favore di una società di nuova costituzione, può ora essere effettuata anche verso una società beneficiaria già esistente, grazie all’introduzione del nuovo comma 15-ter.1.
    Un ulteriore comma, il 15-ter.2, disciplina invece gli scorpori che coinvolgono stabili organizzazioni di soggetti non residenti, garantendo neutralità fiscale e definendo regole specifiche per la gestione di perdite, ACE e riserve in sospensione. Si tratta di un ampliamento rilevante, che allinea la disciplina fiscale alle evoluzioni del diritto societario e facilita riorganizzazioni e operazioni straordinarie anche in ambito transfrontaliero. La norma si applica retroattivamente alle scissioni effettuate a partire dal periodo d’imposta di entrata in vigore del D.Lgs. 192/2024.

    Imposta sulle successioni e donazioni e imposta di registro

    Modificati:

    • art. 17 del T.U. Successioni e donazioni;
    • art. 46 del DPR 131/1986;
    • artt. 50 e 102 del nuovo T.U. registro (D.Lgs. 123/2025).

    La modifica è solo formale, ovvero le rendite e pensioni vengono determinate tramite decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (non del Ministro), uniformando il quadro normativo.

    Statuto dei diritti del contribuente: rafforzate le garanzie procedurali

    Viene rafforzato il contraddittorio preventivo. Prima di emettere un avviso di accertamento, l’Amministrazione deve comunicare uno schema di atto e concedere al contribuente almeno 60 giorni per presentare osservazioni o per richiedere l’accesso completo al fascicolo con tutti i documenti utilizzati.
    Sono inoltre potenziati gli strumenti di autotutela. L’ufficio è ora obbligato ad annullare gli atti manifestamente illegittimi, come quelli basati su errori evidenti o su tributi non dovuti, e il rifiuto dell’autotutela può essere impugnato.
    Viene infine rivista la disciplina dell’interpello, con procedure più chiare e un nuovo servizio di consultazione semplificata.
    Nel complesso, le novità mirano a garantire maggiore trasparenza, partecipazione e certezza del diritto, riducendo il rischio di contenzioso e rafforzando la posizione del contribuente durante tutta la fase istruttoria.

    Nuove garanzie

    • estensione dell’autotutela obbligatoria anche agli atti sanzionatori.
    • termine minimo complessivo di 60 giorni per osservazioni e richiesta di accesso agli atti nel procedimento di accertamento.
    • introdotto un nuovo servizio di consultazione semplificata alternativo all’interpello, da disciplinare con decreto MEF.
    • nuove regole sulla presentazione degli interpelli complessi, che richiederanno il pagamento di un contributo graduato.

    Disciplina speciale del ravvedimento per ritenute e imposte sostitutive sui redditi di capitale

    Il decreto integra il T.U. delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 173/2024) con il nuovo art. 14-bis che prevede una sanzione unica ridotta per mancato versamento di ritenute o imposte sostitutive sui redditi di capitale se il sostituto versa imposta e interessi prima della dichiarazione.

    Accise e tributi minori

    Revisione della voce gas naturale nell’allegato al T.U. accise con aggiornamento delle aliquote per:

    • autotrazione,
    • combustione uso domestico e non domestico,
    • produzione elettrica.

    Sono previste anche norme di dettaglio per stoccaggio, semestralizzazione delle rate e utilizzo per autoconsumo.

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Terzo Settore, Sport e IVA: tutte le novità del dlgs pubblicato in Gazzetta Ufficiale

    Pubblicato nella GU n. 288 del 12.12.2025 il testo del decreto Correttivo del Terzo settoredecreto legislativo del 4 dicembre 2025 n. 186 che, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce disposizioni in materia di Terzo settore, crisi di impresa, sport e imposta sul valore aggiunto, con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare la disciplina tributaria per: 

    • enti del Terzo settore 
    • procedure di crisi d’impresa 
    • enti e società dello sport dilettantistico 
    • alcuni istituti dell’IVA

    Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GU (quindi 13/12/2025).

    Sport dilettantistico: più spazio al regime 398/1991

    L’art. 7 estende l’applicazione del regime forfetario 398/1991 alle Società Sportive Dilettantistiche (SSD) ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 36/2021 e innalza il plafond dei proventi commerciali a 400.000 euro annui (superando la precedente soglia di 250.000 euro), equiparando completamente ASD e SSD nell’accesso al regime agevolato.

    IVA: semplificazioni e allineamento UE

    Il decreto interviene sull’IVA con un pacchetto articolato di misure: da un lato introduce due novità di immediato impatto per il Terzo settore e l’economia sociale, la proroga dell’esclusione IVA per gli enti associativi (art. 6) e l’estensione dell’aliquota IVA del 5% alle imprese sociali (art. 4), dall’altro attua ulteriori interventi di semplificazione e allineamento al diritto UE, con disposizioni contenute negli articoli 9–13.

    Razionalizzazione della rettifica della detrazione (art. 9)

    È abrogato il comma 3 dell’art. 19-bis.2 del DPR 633/1972. La modifica non altera la disciplina sostanziale della rettifica, già compiutamente regolata nei commi precedenti, ma elimina una previsione ridondante e di difficile lettura, contribuendo a un testo normativo più lineare e più coerente con le regole unionali.

    Ricordiamo che l’IVA è detraibile solo per i beni collegati ad attività economiche (commerciali), se cambia l’uso, anche la detrazione deve cambiare di conseguenza. Per i Beni e servizi “a consumo immediato” la rettifica vale solo per l’anno in cui cambiano le condizioni, mentre per i  Beni ammortizzabili (mobili) la rettifica si spalma su 5 anni, e per gli Immobili la rettifica si spalma su 10 anni.

    Nuova disciplina della detrazione per gli enti non commerciali (art. 10)

    Il decreto sostituisce integralmente l’art. 19-ter, chiarendo – in conformità ai principi UE – che la detrazione dell’imposta è ammessa solo per la quota imputabile all’attività economica svolta dall’ente. Restano esclusi dal diritto alla detrazione gli acquisti riferibili all’attività istituzionale o non economica.

    È confermato e rafforzato l’obbligo di contabilità separata tra attività soggette e attività non soggette a IVA, ovvero tra area istituzionale e commerciale. 

    Allineamento delle definizioni e delle operazioni non imponibili al diritto UE (artt. 11 e 12)

    Il decreto interviene:

    • sull’art. 40-bis, aggiornando le definizioni di prestatore di servizi di pagamento, servizio di pagamento e operazione di pagamento in coerenza con la direttiva (UE) 2020/284 e con il quadro europeo sui pagamenti elettronici;
    • sull’art. 9 DPR 633/1972, chiarendo – alla luce della giurisprudenza Cartrans – che la non imponibilità dei servizi connessi alle esportazioni si applica anche quando le prestazioni sono rese da intermediari, superando dubbi interpretativi e riducendo rischi di contenzioso.

    Eliminazione di un adempimento superato (art. 13)

    È abrogato l’art. 1, comma 151, della legge 197/2022, che introduceva un obbligo comunicativo per gli operatori che facilitano vendite tramite piattaforme digitali. La norma risulta oggi superata dal quadro europeo (DAC7 e pacchetto ViDA), e la sua soppressione evita duplicazioni e oneri inutili per imprese e amministrazione finanziaria.

    Proroga esclusione IVA enti associativi (art. 6)

    L’art. 6 del D.lgs. 4 dicembre 2025, n. 186 interviene sulla disciplina transitoria prevista dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, prorogando di dieci anni il termine collegato al regime IVA degli enti associativi. In particolare, nel comma 683 dell’art. 1 della legge di bilancio 2022, il riferimento al “1° gennaio 2026” viene sostituito con “1° gennaio 2036”. Ne deriva lo slittamento al 2036 dell’orizzonte temporale richiamato dalla norma, con effetto di continuità (in chiave transitoria) del quadro applicativo collegato al regime degli enti associativi fino alla nuova data.

    Aliquota IVA 5% estesa alle imprese sociali (art. 4)

    Con l’art. 4, il decreto amplia l’ambito soggettivo dell’aliquota IVA del 5% prevista dalla Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/1972: dopo le parole riferite alle “cooperative sociali e loro consorzi”, vengono inserite anche le “imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile”. In sostanza, le operazioni già ricomprese nel numero 1 della Tabella A, parte II-bis, potranno beneficiare dell’aliquota del 5% anche quando rese dalle imprese sociali (nei limiti e alle condizioni oggettive già previste da quella voce di Tabella), realizzando un’estensione coerente con la finalità di sostegno agli operatori dell’economia sociale.

    Terzo settore: nuovo art. 79-bis e soglie aggiornate

    Il decreto introduce il nuovo art. 79-bis nel Codice del Terzo settore per evitare la tassazione delle cosiddette “plusvalenze figurative”.
    Quando un bene passa dall’area commerciale a quella non commerciale per effetto della nuova qualificazione fiscale dell’attività, la plusvalenza non viene immediatamente tassata: l’imposta resta sospesa finché il bene è utilizzato per le finalità civiche, solidaristiche e sociali dell’ente. La tassazione scatterà solo se il bene viene ceduto, perde la destinazione statutaria o subisce un risarcimento.

    Sul fronte delle semplificazioni, il decreto aggiorna anche le soglie dei regimi forfetari applicabili agli enti del Terzo settore:

    • per Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale il limite dei ricavi ai fini del regime forfetario IVA e delle regole dell’art. 86 viene fissato a 85.000 euro;
    • la stessa soglia di 85.000 euro diventa il nuovo riferimento unico per l’accesso al regime speciale ex art. 86 CTS, in coerenza con i parametri UE e con l’obiettivo di un quadro semplificato e uniforme per gli enti non profit.

    Crisi d’impresa: tassazione neutra per la riduzione dei debiti

    Il decreto introduce una norma di interpretazione autentica dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR, chiarendo in modo definitivo quando la riduzione dei debiti non genera sopravvenienze attive tassabili. La non imposizione si applica non solo ai concordati fallimentari o preventivi liquidatori, ma anche a:

    • concordato nella liquidazione giudiziale,
    • concordato minore liquidatorio,
    • concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio,
    • concordato minore in continuità aziendale,
    • accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57, 60, 61 CCII),
    • piani attestati ex art. 56 CCII,
    • piani di ristrutturazione soggetti a omologazione,
    • procedure estere equivalenti.

    È confermato che l’irrilevanza fiscale opera nei limiti già previsti dal TUIR, senza diritto al rimborso delle imposte eventualmente versate in passato a seguito di interpretazioni difformi.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Codice degli incentivi alle imprese pubblicato in Gazzetta Ufficiale

    È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2025 il Decreto legislativo del 27.11.2025 n. 184, recante il Codice degli incentivi alle imprese, adottato in attuazione della legge delega n. 160/2023.

    Il provvedimento, che entra in vigore dal 1° gennaio 2026, introduce una disciplina organica e unitaria degli incentivi alle imprese, con l’obiettivo di razionalizzare, semplificare e rendere più trasparente l’intero sistema delle agevolazioni pubbliche.

    La riforma si colloca anche nell’ambito delle riforme previste dal PNRR, Missione 1, Componente 2, Riforma 3 “Razionalizzazione e semplificazione degli incentivi alle imprese”.

    Lo schema di decreto si compone di 28 articoli, suddivisi in cinque Capi:

    1. Disposizioni generali: definizione dell’ambito di applicazione, principi e coordinamento con norme UE e competenze regionali.
    2. Programmazione e coordinamento istituzionale: introduzione del Programma degli incentivi e del coordinamento Stato-Regioni.
    3. Attuazione degli incentivi: disciplina di bandi-tipo, criteri di ammissibilità, procedure di accesso ed erogazione, contrasto alla delocalizzazione e salvaguardia occupazionale.
    4. Monitoraggio, valutazione e trasparenza: rafforzamento dei controlli e obblighi di pubblicità.
    5. Disposizioni finali e transitorie: abrogazioni, coordinamenti e clausola di invarianza finanziaria.

    Novità principali del Codice degli incentivi

    Il codice introduce un quadro unitario valido per tutte le agevolazioni concesse a livello nazionale, comprese quelle cofinanziate con fondi europei. Restano esclusi i settori agricolo, forestale e della pesca, che continueranno a seguire regole specifiche.
    Tra i principi ispiratori figurano stabilità, digitalizzazione, accessibilità, trasparenza, coesione territoriale e inclusione (con particolare attenzione al lavoro femminile e giovanile).

    Programmazione e bando-tipo

    È previsto un Programma triennale degli incentivi, che dovrà assicurare coordinamento tra interventi statali e regionali. Centrale diventa il ricorso al bando-tipo, uno strumento uniforme che fissa contenuti minimi, motivi di esclusione e criteri di valutazione.

    Le amministrazioni potranno introdurre deroghe solo in casi motivati, per evitare frammentazioni e garantire maggiore standardizzazione.

    Agevolazioni e procedure

    Lo schema individua in modo chiaro le operazioni agevolabili e le spese ammissibili (artt. 11-12), prevedendo procedure di accesso semplificate e digitalizzate tramite la piattaforma “Incentivi Italia”. 

    Si prevede inoltre un sistema di codifica nazionale delle spese, per rendere omogenei bandi e controlli, ridurre errori e aumentare trasparenza ed efficienza. La classificazione univoca delle voci di spesa (con codici e nomenclatura standard) potrà essere applicata solo dopo che sarà operativo il protocollo unico nazionale per la gestione degli incentivi previsto dall'art. 3. I bandi futuri dovranno quindi adeguarsi a queste regole comuni, rendendo più semplice controllare e confrontare le spese tra diversi incentivi.

    Un aspetto innovativo riguarda la partecipazione dei lavoratori autonomi e dei professionisti, riconosciuti tra i destinatari delle misure (art. 10). Il decreto riconosce quindi ai lavoratori autonomi e ai professionisti la possibilità di partecipare agli incentivi, trattandoli in linea con le PMI, ma eliminando obblighi burocratici non pertinenti, così da favorire un’effettiva inclusione nelle misure agevolative. 

    Vengono inoltre introdotte specifiche premialità per imprese che assumono giovani, donne o persone con disabilità, nonché misure per favorire il sostegno alla natalità.

    Per sostenere le imprese di minori dimensioni, è prevista una riserva minima alle PMI pari al 60% delle risorse del singolo incentivo; di tale quota, almeno il 25% è destinato a micro e piccole imprese (o ai lavoratori autonomi, ove ammessi).

    Contrasto alla delocalizzazione, salvaguardia e revoche

    Particolare attenzione è posta al contrasto alla delocalizzazione: i beneficiari che trasferiscono attività produttive all’estero rischiano la revoca degli aiuti (art. 16).

    Le norme sulle revoche e recuperi (art. 17) rafforzano il ruolo del credito privilegiato a favore dello Stato, a tutela delle risorse pubbliche.

    Nel testo definitivo, la disciplina anti-delocalizzazione è dettagliata: 

    • decadenza dagli aiuti se la delocalizzazione avviene prima di 5 anni dal completamento dell’investimento (10 anni per le grandi imprese, nei casi previsti) e obbligo di restituzione degli incentivi fruiti con le maggiorazioni; 
    • se la delocalizzazione è verso Stati non UE/SEE, può scattare la decadenza da tutte le agevolazioni fruite per gli investimenti realizzati; 
    • sanzione amministrativa pecuniaria da due a quattro volte l’importo dell’aiuto fruito; obbligo di comunicazione preventiva (almeno 90 giorni, o 180 giorni per le grandi imprese) al MIMIT e al Ministero del Lavoro; 
    • in mancanza, nullità dei licenziamenti collegati all’unità produttiva interessata;
    • preclusione all’accesso ad altri incentivi per 5 anni (10 anni per grandi imprese) dalla delocalizzazione nei casi previsti.

    Controlli, monitoraggio e trasparenza

    Il Capo IV disciplina un sistema di monitoraggio continuo, di valutazioni ex ante, in itinere ed ex post, e di obblighi di pubblicità delle misure, anche attraverso la piattaforma unica nazionale.

    L’obiettivo è garantire maggiore accountability, migliorare l’efficienza della spesa e fornire dati omogenei a istituzioni e cittadini.

    L'art. 19 prevede un regime speciale, agli incentivi fiscali con istruttoria valutativa si applica il Codice, restando ferme modalità di fruizione/controllo/recupero previste dalla disciplina di settore. Per i crediti d’imposta “non valutativi” è prevista comunque una comunicazione preventiva dell’ammontare complessivo e della ripartizione negli anni, con flussi informativi verso il MEF per il monitoraggio.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Semplificazione attività economiche: il testo della Legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025, il testo della Legge del 02.12.2025 n. 182, recante "Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese".

    La legge introduce un pacchetto di misure volte a snellire i procedimenti amministrativi, digitalizzare gli adempimenti e favorire lo sviluppo delle attività economiche. Gli interventi riguardano, tra l’altro, imprese e logistica (interscambio pallet), turismo e attività ricettive, trasporti e navigazione, oltre alla proroga della delega per il riordino della disciplina dei dehors.

    Di seguito una breve sintesi delle principali disposizioni contenute nel testo.

    Semplificazioni per le imprese e le attività economiche

    Riduzione dei termini per l’autotutela amministrativa

    L’articolo 1 modifica l’art. 21-nonies della legge 241/1990, riducendo da 12 a 6 mesi il termine entro cui la PA può procedere all’annullamento d’ufficio dei provvedimenti illegittimi.

    Una misura che accelera la definizione dei procedimenti e riduce l’incertezza per imprese e contribuenti.

    Riforma del sistema di interscambio dei pallet

    L'articolo 2 riscrive l’intera disciplina introdotta nel 2022, definendo:

    • ambito di applicazione limitato ai pallet standardizzati e interscambiabili;
    • obbligo di restituzione dei pallet ricevuti, salvo vendita o cessione gratuita esplicitata nei documenti di trasporto;
    • possibilità di utilizzare buoni pallet digitali, che diventeranno obbligatori dopo 24 mesi. Decorso tale termine “resta valido solo” il buono pallet in formato digitale;
    • obbligo di pagamento, dopo 6 mesi, del valore medio di mercato dei pallet non restituiti;
    • predisposizione di linee guida operative da parte delle associazioni di categoria, entro 6 mesi, d’intesa con i Sistemi-pallet.

    La norma mira a favorire un sistema omogeneo e trasparente di scambio, con riduzione di contenziosi e inefficienze.

    Altre semplificazioni “impresa/lavoro” introdotte nel Titolo I

    Nella versione definitiva pubblicata in Gazzetta Ufficiale, oltre alle misure “portanti” del provvedimento, il Titolo I introduce anche una serie di ulteriori semplificazioni operative che incidono su adempimenti e tempistiche per imprese e datori di lavoro.

    In primo luogo, sul fronte degli apparecchi di accensione (accendini e dispositivi analoghi) la legge interviene sulla disciplina del DL 163/1971, sopprimendo alcuni periodi dell’art. 3, settimo comma, con l’obiettivo di snellire un quadro normativo datato eliminando previsioni ormai superate.

    In materia di immigrazione e lavoro, viene chiarito e reso più “standard” il riferimento ai requisiti minimi di abitabilità, richiamando espressamente il DM Sanità 5 luglio 1975 ai fini dell’idoneità alloggiativa che il datore deve garantire nel contratto di soggiorno; inoltre, per rendere più agevole la dimostrazione dell’alloggio, nei dormitori stabili di cantiere è ammessa un’autocertificazione del datore sul rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dall’allegato XIII del d.lgs. 81/2008, mentre in caso di sistemazione presso strutture alberghiere/ricettive è sufficiente l’indicazione della struttura ospitante (restando ferme le responsabilità proprie della struttura).

    Sempre sul versante immigrazione, per alcune fattispecie connesse a programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, il termine massimo per il rilascio del nulla osta viene ridotto a 30 giorni, con l’intento di velocizzare l’ingresso dei lavoratori e ridurre i tempi di attesa per le imprese. 

    Un altro intervento di rilievo riguarda l’agricoltura di precisione: la legge ammette, in deroga e in via sperimentale per tre anni, l’irrorazione aerea con UAS/droni su terreni agricoli, subordinandola però a un impianto procedurale controllato (presentazione di SCIA al servizio fitosanitario regionale e relazione agronomica asseverata sulle condizioni di sicurezza e conformità), oltre all’emanazione di un decreto attuativo entro 90 giorni per definire in modo puntuale colture, contesti di utilizzo, prodotti impiegabili e modalità tecniche.

    Sul piano delle attività artigiane e dei requisiti professionali, per l’autoriparazione viene esplicitato che, dopo la frequenza con esito positivo del corso di aggiornamento, l’impresa deve trasmettere una comunicazione alla Camera di commercio, rendendo più lineare e uniforme l’adempimento successivo alla formazione.

    Infine, sul versante dei tributi locali, la legge prevede un alleggerimento del canone patrimoniale stabilendo l’esenzione per insegne e targhe che identificano la sede o il cantiere dell’attività fino a 5 metri quadrati complessivi, con potenziale riduzione dei costi soprattutto per le piccole attività e per le imprese operanti in cantiere.

    Misure di semplificazione per il turismo e le attività ricettive

    Professione di guida alpina
    L’articolo 10 interviene sulla legge n. 6/1989, prevedendo:

    • l’obbligo per chi si trasferisce in altra regione di integrare la formazione secondo la disciplina locale;
    • formazione aggiuntiva obbligatoria per gli accompagnatori di media montagna che operano su terreni innevati.

    Parcheggi a servizio delle strutture alberghiere
    Con l’articolo 11, si facilita l’utilizzo temporaneo di porzioni di suolo pubblico come aree di parcheggio o zone carico/scarico bagagli.

    Agevolazioni edilizie per il comparto turistico-ricettivo
    L’articolo 12 prevede, per interventi avviati entro il 31 dicembre 2026, l’applicazione di regole richiamate dalla norma e introduce: 

    • vincolo decennale di destinazione d’uso; 
    • previsioni sul mutamento di destinazione; 
    • possibilità di convenzioni con gestori di parcheggi per mitigare l’impatto urbanistico.

    Trasporti e servizi pubblici locali

    Liberalizzazione dei servizi di linea non soggetti a obblighi di servizio
    L’articolo 13 stabilisce che i servizi di trasporto pubblico di linea non rientranti nel regolamento europeo 1370/2007 siano svolti in regime di libera iniziativa privata, previa autorizzazione dell’ente competente.

    Necessaria l’iscrizione al Registro elettronico nazionale degli operatori e il rispetto delle norme di sicurezza dei percorsi.

    Navigazione: nuove competenze, digitalizzazione e riordino

    Il capo III del disegno di legge introduce numerose innovazioni nel settore marittimo.

    Competenze del comandante del porto
    L’articolo 14 aggiorna le funzioni in materia di sicurezza della navigazione, degli ormeggi e della polizia del porto.

    Esenzione dall’annotazione di imbarco e sbarco
    L’articolo 15 consente, in determinati casi, l’esonero dall’annotazione di imbarco/sbarco del personale che opera su navi dello stesso armatore, introducendo l’uso digitale delle comunicazioni.

    Riforma del contratto di arruolamento
    L’articolo 16 digitalizza e chiarisce le modalità di stipula e annotazione dei contratti, abrogando l’art. 329 e modificando l’art. 103-bis del DL 18/2020.

    Contratto del comandante anche da remoto
    L’articolo 17 consente forme digitali per l’arruolamento quando l’armatore non è presente.

    Riordino del servizio sanitario a bordo
    L’articolo 18 delega al Governo l’adozione di un regolamento per definire:

    • requisiti di medici e infermieri a bordo delle navi mercantili;
    • caratteristiche dei locali sanitari, delle cabine di isolamento e degli ospedali di bordo.

    Istituzione del consulente chimico di porto
    Il nuovo art. 116-bis del Codice della Navigazione delinea un profilo professionale specifico, con:

    • laurea magistrale in chimica, ingegneria chimica o discipline affini;
    • iscrizione all’albo;
    • tirocinio pratico annuale e prova finale.

    Semplificazione e riordino della disciplina dei dehors

    La legge interviene in modo significativo anche sulla disciplina dei dehors (strutture amovibili installate da bar, ristoranti e imprese commerciali per ampliare la superficie di somministrazione), prorogando ed estendendo la delega al Governo per il riordino organico delle norme riguardanti l’installazione di strutture amovibili su suolo pubblico da parte di imprese di somministrazione e attività ricettive.

    In particolare, l’articolo 50 modifica l’articolo 26 della legge n. 193/2024, spostando dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale dovrà essere adottato il decreto legislativo volto a uniformare i criteri autorizzatori, paesaggistici ed edilizi per dehors e strutture analoghe.

    La delega viene inoltre estesa alle imprese alberghiere, con l’obiettivo di garantire un quadro normativo omogeneo per tutte le attività che installano spazi esterni funzionali alla somministrazione o accoglienza.

    Si stabilisce inoltre che i titoli già rilasciati per l’occupazione di suolo pubblico con strutture amovibili restano validi fino all’entrata in vigore del decreto di riordino e comunque non oltre il 30 giugno 2027, superando la precedente scadenza fissata al 31 dicembre 2025. Questa estensione garantisce una continuità operativa alle imprese, evitando soluzioni di discontinuità prima della definizione del nuovo quadro normativo.

    Un’ulteriore modifica riguarda le procedure di regolarizzazione, eliminando il precedente limite di 90 giorni per la presentazione dell’istanza da parte degli operatori, e sostituito da un termine “congruo” che sarà specificato nel decreto attuativo. Infine, tra i nuovi principi direttivi della delega è inserito l’obbligo per il Governo di prevedere un adeguato lasso temporale per il ripristino dei luoghi in caso di diniego dell’autorizzazione paesaggistica, edilizia o culturale. Tale previsione mira a evitare impatti economici e organizzativi sproporzionati per gli operatori interessati.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Semplificazioni per le imprese: cosa prevede il nuovo disegno di legge 2025

    Pubblichiamo la bozza del disegno di legge sulle misure di semplificazione per le imprese (approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 4 agosto 2025) già predisposta per la bollinatura. Si tratta di un provvedimento organico che interviene su quattro macro-aree: fisco, lavoro, ambiente e attività economiche. L’obiettivo è ridurre oneri burocratici, velocizzare i procedimenti amministrativi e facilitare l’operatività delle imprese, con norme applicabili già dopo la definitiva approvazione parlamentare. 

    Di seguito un’analisi dei contenuti principali del DDL, articolo per articolo, sulla base del testo ufficiale .

    Misure di semplificazione in materia fiscale

    Transizione 4.0 e 5.0: nuovo codice identificativo in fattura (art. 1)

    Il DDL interviene sugli obblighi documentali per fruire dei crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0.

    Sparisce l’obbligo di riportare in fattura il riferimento normativo: sarà sufficiente indicare un codice identificativo dell’investimento, stabilito con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

    L’agevolazione si applica agli investimenti effettuati dopo la pubblicazione del provvedimento attuativo.

    Dichiarazioni fiscali scartate: niente sanzione se ritrasmesse entro 5 giorni (art. 2)

    Viene introdotta un’importante semplificazione:

    • se una dichiarazione inviata nei termini è scartata dal sistema,
    • non si applica la sanzione,
    • purché venga ritrasmessa correttamente entro un massimo di 5 giorni, termine che sarà definito da decreto MEF.

    La stessa disciplina si applica alle sanzioni del Testo Unico sulle violazioni tributarie.

    Premi in beni e servizi non imponibili IVA: imposta sostitutiva al 20% (art. 3)

    L’imposta sostitutiva del 20% sui premi è versata entro il 16 del mese successivo al pagamento o all’emissione della fattura, semplificando la tempistica per le imprese.

    Acquiescenza: ampliata la possibilità di ridurre le sanzioni (art. 4)

    La rinuncia totale o parziale all’impugnazione dell’atto consente ora una riduzione a un terzo delle sanzioni con regole più flessibili, fatta eccezione per le violazioni con documentazione falsa o fatture inesistenti.

    Misure in materia di lavoro

    CIG: obbligo di comunicazione per attività lavorative parallele (art. 5)

    Il lavoratore in CIG deve informare il datore di lavoro preventivamente o contestualmente all’avvio di un’altra attività lavorativa.

    ITS Academy: più flessibilità per i docenti provenienti dalle imprese (art. 6)

    Gli ITS Academy possono stipulare protocolli con le imprese per includere nel corpo docente figure professionali con comprovata esperienza.

    Formazione sulla sicurezza: ampliamento del personale formativo (art. 7)

    Nel D.Lgs. 81/2008, articolo 45 (“Pronto soccorso aziendale”), viene aggiunto un nuovo comma 1-bis, che prevede che durante la formazione dei lavoratori, il medico competente può avvalersi, anche per la parte teorica, della collaborazione: di personale infermieristico, oppure di altro personale qualificato, purché dotato delle conoscenze teoriche previste dal programma formativo.

    Modifica dell’art. 16, comma 1, del D.Lgs. 151/2015 – Divieto di richiedere documenti già disponibili alla PA 
    Al datore di lavoro non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti e informazioni già in possesso delle amministrazioni e degli enti pubblici. Ciò significa che le amministrazioni (INPS, INAIL, ASL, Ispettorati, Ministero del lavoro, Comuni ecc.) non possono più chiedere all’azienda la produzione di documenti o informazioni che: 

    • sono già stati trasmessi a qualche ente pubblico; 
    • oppure sono già archiviati in banche dati pubbliche.

    Semplificazioni per attività economiche, SUAP e autorizzazioni

    Contratti di sviluppo: ridotti i tempi dei procedimenti (art. 16)

    Un decreto MIMIT potrà introdurre regole accelerate per concessione delle agevolazioni.

    Insegne di esercizio: SCIA obbligatoria fino alla riforma del Codice della strada (art. 17)

    Per installare un’insegna basta la SCIA al SUAP, con asseverazione tecnica. Prevista anche modulistica unica nazionale.

    Conferenza di servizi accelerata (art. 18)

    Nuova procedura “fast track”:

    • 30 giorni per le PA (45 per quelle in materia ambientale e sanitaria),
    • riunione telematica entro 15 giorni,
    • dissenso motivato obbligatorio o scatta l’assenso.

    Ulteriori semplificazioni riguardano gli apparecchi automatici e la meccatronica.

    Opere vicino alla linea doganale e nel mare territoriale: silenzio assenso (art. 19)

    Autorizzazione preventiva dell’Agenzia Dogane entro 30 giorni, con silenzio assenso.

    Microimprese: procedura dedicata per la notifica dei data breach (art. 20)

    Imprese con meno di 5 dipendenti avranno una procedura ad hoc definita dal Garante Privacy.

    Semplificazioni anche per responsabili tecnici temporanei e per i provvedimenti di sospensione nei cantieri.

    Circolazione stradale e abilitazione alla guida (art. 21)

    Tra le novità:

    • possibilità di individuare i medici delle commissioni anche tra pensionati qualificati;
    • criteri più chiari per gestione dei rifiuti dopo incidenti;
    • deroghe per autorizzazioni di prova di veicoli in R&S.

    Navigazione: interpretazione autentica sul trasbordo del personale (art. 22)

    Il trasbordo tra unità dello stesso armatore non comporta disarmo dell’unità di provenienza, se ormeggiata e sotto custodia.

    Formazione FER per installatori: corsi aggiornati e attestati telematici (art. 23)

    Previsti:

    • corsi di aggiornamento di almeno 24 ore;
    • attestati trasmessi telematicamente alle Camere di Commercio tramite modulistica standard.

    Nuove regole per l’imprenditore agricolo professionale IAP (art. 24)

    Per i primi 5 anni dalla domanda non è richiesto il requisito reddituale, facilitando l’avvio di nuove attività agricole.

    Allegati:
  • Lavoro Autonomo

    Codice di condotta per Influencer: online il web form di iscrizione AGCOM

    Con la delibera n. 197/25/CONS del 23 luglio 2025, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha approvato in via definitiva il Codice di condotta rivolto agli influencer e le modifiche alle Linee guida già adottate con la precedente delibera n. 7/24/CONS.

    Il provvedimento definisce in modo organico l’ambito di applicazione delle regole previste dal Testo unico dei servizi di media audiovisivi (Tusma) agli influencer e ai creator digitali che diffondono contenuti in Italia.

    L’AGCOM riconosce agli influencer, quando producono e organizzano i propri contenuti in modo professionale e continuativo, una responsabilità editoriale assimilabile a quella dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, rendendoli soggetti a obblighi di trasparenza, tutela dei minori e rispetto dei diritti fondamentali.

    Il Codice di condotta per gli influencer

    L’Allegato B alla delibera 197/25/CONS contiene il nuovo Codice di condotta, nato da un percorso di co-regolamentazione e di confronto con le principali associazioni di categoria e le piattaforme digitali.

    Il Codice ha finalità di autodisciplina, ma il suo rispetto diventa obbligatorio per gli influencer che rientrano nella definizione di “rilevanti”.

    Tra le disposizioni principali:

    • obbligo di riconoscibilità dei contenuti commerciali: gli influencer devono adottare una chiara segnaletica (#ad, #pubblicità, #sponsorizzato) in conformità al Regolamento Digital Chart dello IAP, recepito nel Codice.
    • tutela dei minori: vietata la pubblicazione di contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico o morale dei minori; introdotti obblighi specifici per l’uso di filtri e per i contenuti generati da intelligenza artificiale.
    • rispetto della dignità e dei diritti fondamentali: è vietato ogni messaggio discriminatorio o che inciti all’odio.
    • tutela della proprietà intellettuale e industriale: gli influencer devono evitare la diffusione di contenuti contraffatti o che violino diritti d’autore o marchi registrati.
    • trasparenza e identificabilità: i soggetti iscritti all’elenco AGCOM devono indicare nel proprio profilo la dicitura “in elenco AGCOM” (o “soggetto virtuale in elenco AGCOM” per gli influencer digitali).

    Il Codice prevede inoltre l’avvio di campagne formative e informative rivolte agli operatori del settore, con il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni di categoria.

    L’elenco degli influencer rilevanti e il web form AGCOM

    Un’importante novità introdotta dalla delibera è la creazione dell’elenco pubblico degli “influencer rilevanti”, ossia dei soggetti che superano specifiche soglie di popolarità e impatto definite dalle Linee guida aggiornate:

    • almeno 500.000 follower su una piattaforma di social media o condivisione video;
    • almeno 1 milione di visualizzazioni medie mensili nei sei mesi precedenti la valutazione.

    Tali influencer devono inviare all’Autorità un modulo telematico di iscrizione, con i propri dati identificativi, link ai profili social e recapiti PEC o dell’agenzia rappresentante.

    Il 6 novembre, AGCOM ha reso disponibile il web form online per la presentazione delle domande di iscrizione, accessibile dal sito istituzionale dell’Autorità.
    L’elenco, aggiornato due volte l’anno (entro il 15 aprile e il 15 ottobre), sarà pubblicato sul portale AGCOM e conterrà solo le informazioni essenziali: nome o nickname e metriche di riferimento.

    Va precisato che l’obbligo di rispetto del Codice di condotta e delle Linee guida sussiste anche per gli influencer che non risultano ancora iscritti, qualora superino le soglie fissate.

    Vigilanza, sanzioni e ruolo del Tavolo tecnico

    L’AGCOM ha confermato che i controlli e le eventuali sanzioni per le violazioni delle disposizioni del Codice di condotta saranno applicati secondo i criteri dell’art. 67 del Tusma e della legge n. 689/1981, tenendo conto della gravità, della recidiva e delle condizioni economiche del soggetto.

    Tra le sanzioni possibili: 

    • ordini di rimozione dei contenuti 
    • e sanzioni pecuniarie proporzionali alla violazione.

    Viene inoltre mantenuto attivo il Tavolo tecnico permanente istituito con la delibera n. 7/24/CONS, con funzioni di:

    • monitoraggio dell’evoluzione del fenomeno dell’influencer marketing;
    • valutazione periodica delle soglie e delle metriche;
    • proposta di aggiornamento del Codice di condotta;
    • pianificazione di iniziative formative e campagne informative congiunte.

    Allegati: