• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Decreto Bollette 2026: tutti gli sconti su luce e gas per famiglie e imprese

    Il decreto legge del 20.02.2026 n. 21, recante Misure urgenti per la riduzione del costo dell’energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico”, è stato convertito nella Legge del 10.04.2026 n. 49 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2026

    Il testo, modificato nel corso dell'esame alla Camera dei Deputati (approvazione del 31 marzo 2026) e successivamente approvato in via definitiva dal Senato l'8 aprile 2026 (A.S. n. 1857), è in vigore dal 19 aprile 2026, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

    Le modifiche apportate in sede di conversione hanno efficacia dalla medesima data.

    Scarica il testo del Decreto legge del 20.02.2026 n. 21 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione.

    Il provvedimento, nella versione definitiva, interviene su:

    • bonus elettrico per le famiglie e tutela dei clienti domestici;
    • divieto di telemarketing aggressivo per forniture energia e gas;
    • compensazione per il teleriscaldamento;
    • trasparenza nelle bollette e nel processo di cambio fornitore;
    • riduzione degli oneri ASOS per le imprese;
    • aumento IRAP per il comparto energetico;
    • proroga del regime delle cooperative elettriche storiche;
    • gas per imprese e clienti gasivori;
    • contratti di lungo termine (PPA);
    • impianti fotovoltaici incentivati e phase-out dal carbone entro il 2038;
    • comunità energetiche rinnovabili, anche condominiali;
    • data center e reti elettriche;
    • saturazione virtuale delle reti e connessioni alle FER.

    Di seguito un’analisi sistematica delle principali disposizioni.

    Bonus luce 2026: contributi rafforzati per le famiglie

    Il Decreto Bollette 2026 potenzia le misure di sostegno per i nuclei domestici, introducendo un contributo straordinario destinato ai beneficiari del bonus sociale elettrico e un'ulteriore agevolazione per le famiglie con ISEE medio-basso.

    In sede di conversione, è stato ampliato il perimetro delle tutele, aggiungendo nuove misure contro il telemarketing aggressivo e la compensazione per il teleriscaldamento.

    115 euro aggiuntivi per chi già percepisce il bonus sociale

    Per l'anno 2026 è riconosciuto un contributo straordinario di 115 euro ai titolari del bonus sociale elettrico alla data di entrata in vigore del decreto. La Camera ha precisato che il contributo deve essere riportato in fattura con dicitura univoca e standardizzata definita da ARERA.

    L’intervento interessa circa 2,7 milioni di famiglie vulnerabili e si aggiunge al bonus ordinario (mediamente pari a circa 200 euro annui), portando il beneficio complessivo potenziale a circa 315 euro l’anno.

    Il contributo:

    • sarà erogato secondo modalità definite da ARERA;
    • dovrà essere riportato in fattura con una dicitura univoca e standardizzata definita dalla stessa ARERA;
    • è finanziato con uno stanziamento di 315 milioni di euro per il 2026.

    Contributo volontario per famiglie con ISEE fino a 25.000 euro

    Per il biennio 2026-2027, il decreto consente ai venditori di energia elettrica di riconoscere un contributo straordinario ai clienti domestici residenti:

    • con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro;
    • che non siano titolari del bonus sociale.

    L’agevolazione è pari alla componente “prezzo dell’energia” (PE) applicata:

    • ai consumi del primo bimestre dell’anno, per le forniture attive al 1° gennaio;
    • oppure ai consumi del primo bimestre di fornitura, se il contratto è attivato successivamente (entro il 31 maggio).

    Il beneficio è riconosciuto a condizione che:

    • i consumi del bimestre non superino 0,5 MWh;
    • i consumi registrati nei dodici mesi precedenti siano inferiori a 3 MWh.

    Lo sconto viene applicato in fattura nel quinto mese successivo al bimestre di riferimento.

    L’adesione alla misura resta volontaria per i venditori, ma con una novità rilevante introdotta in conversione: il riconoscimento del contributo non può essere subordinato all’adesione a servizi o prodotti accessori né comportare modifiche peggiorative delle condizioni contrattuali. 

    ARERA definirà le modalità operative e rilascerà un'attestazione ai soggetti aderenti, pubblicata sul proprio sito internet istituzionale, utilizzabile anche a fini commerciali.

    Nuove tutele contro il telemarketing aggressivo

    La Camera ha introdotto, all'articolo 1 del decreto, il nuovo comma 5-bis che modifica il Codice del Consumo vietando, decorsi 60 giorni dall'entrata in vigore della disposizione, le sollecitazioni commerciali telefoniche non richieste per la proposta o conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas. Il professionista può contattare il consumatore solo se questi ha fatto una richiesta diretta o se si tratta di clienti già acquisiti che hanno espresso specifico consenso. I contratti stipulati in violazione sono nulli e le violazioni possono essere segnalate al Garante Privacy e all'AGCOM.

    Imprese: riduzione ASOS e aumento IRAP per il comparto energetico

    Uno dei pilastri del decreto è la riduzione della componente ASOS (oneri generali per il sostegno alle rinnovabili) applicata alle utenze non domestiche. La riduzione riguarda:

    • utenze non domestiche in bassa tensione per altri usi;
    • utenze in media, alta e altissima tensione;

    con esclusione:

    • dell’illuminazione pubblica;
    • delle imprese energivore già iscritte negli elenchi CSEA;
    • dei soggetti con regimi tariffari speciali.

    Le modalità di riduzione saranno definite da ARERA.

    Aumento IRAP per imprese energetiche

    Per finanziare il taglio degli oneri in bolletta, viene previsto un aumento di 2 punti percentuali dell’aliquota IRAP per le imprese operanti in specifici codici ATECO del settore energetico.

    L’aumento si applica:

    • dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025 e per il periodo d’imposta successivo,
    • ai soggetti individuati nella Tabella 1 allegata al decreto (estrazione, raffinazione, produzione e distribuzione energia e gas).

    Le maggiori entrate, stimate in:

    • 469,6 milioni nel 2026
    • 545,4 milioni nel 2027
    • 74,5 milioni nel 2028

    saranno destinate alla riduzione degli oneri ASOS per le utenze non domestiche.

    Cooperative elettriche storiche

    La Camera ha inserito un nuovo articolo 3-bis che proroga di un anno, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, il regime regolatorio speciale applicabile alle cooperative elettriche operanti nelle Province Autonome di Trento e Bolzano che connettono alla propria rete anche clienti non soci, nelle more del rilascio delle nuove concessioni di distribuzione.

    Fotovoltaico: riduzione volontaria degli incentivi e repowering

    Per contenere il peso della componente ASOS sulle bollette elettriche, il decreto introduce un meccanismo volontario rivolto agli impianti fotovoltaici incentivati di potenza superiore a 20 kW che percepiscono tariffe premio fisse del Conto Energia.

    I titolari possono scegliere, entro il 31 maggio 2026, di aderire a una riduzione temporanea della tariffa premio nel periodo compreso tra il secondo semestre 2026 e il 31 dicembre 2027, optando per:

    • il riconoscimento dell'85% della tariffa spettante, con estensione della convenzione di 3 mesi, oppure
    • il riconoscimento del 70% della tariffa spettante, con estensione della convenzione di 6 mesi.

    Accanto alla riduzione temporanea, il decreto prevede anche la possibilità di uscire anticipatamente dal regime incentivante, a decorrere dal 1° gennaio 2028, entro un limite massimo complessivo di 10 GW di potenza. In tal caso, ai soggetti aderenti è riconosciuto un corrispettivo pari al 90% del valore attualizzato dei flussi di incentivi residui, calcolato dal GSE e corrisposto in rate costanti su dieci anni.

    L'accesso al beneficio è subordinato al rifacimento integrale dell'impianto tra il 2028 e il 2030, con un incremento significativo della producibilità rispetto al periodo incentivato residuo e con l'utilizzo di moduli fotovoltaici conformi ai requisiti territoriali e tecnici previsti dalla normativa.

    La misura mira a favorire il repowering del parco fotovoltaico esistente, promuovendo impianti più efficienti e contribuendo, al contempo, alla riduzione strutturale degli oneri generali di sistema.

    In sede di conversione è stata confermata la struttura del meccanismo (85%/70% della tariffa, 3 o 6 mesi di proroga, uscita anticipata dal 2028 con corrispettivo del 90% dei flussi residui). È stata tuttavia apportata una modifica sostanziale alle soglie di incremento della producibilità richieste per accedere al corrispettivo.

    Il criterio generale prevede che il rifacimento integrale garantisca una producibilità almeno doppia rispetto a quella attesa negli anni di incentivazione residua dell'impianto esistente. Per due categorie specifiche, la legge di conversione ha ridotto la soglia minima richiesta dal 40% al 30% rispetto al valore atteso nel periodo di incentivazione residua:

    • gli impianti con moduli collocati a terra in area agricola;
    • gli impianti con moduli non collocati a terra.

    In entrambi i casi, la riduzione della soglia mira a rendere il meccanismo di uscita anticipata accessibile a un più ampio numero di impianti, pur mantenendo l'obiettivo di un significativo miglioramento delle prestazioni produttive.

    Phase-out dal carbone (novità: art. 5-bis)

    La legge di conversione ha inserito un nuovo articolo che fissa al 31 dicembre 2038 la cessazione dell'operatività delle centrali a carbone in esercizio per la produzione di energia elettrica. Si tratta della prima volta che tale termine viene stabilito in via legislativa: in precedenza esistevano solo obiettivi di natura programmatica nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), che prefiguravano l'uscita dal carbone entro il 2025 per il territorio continentale e il 2028 per la Sardegna, senza tuttavia avere forza cogente. La disposizione sarà comunicata alla Commissione UE tramite la relazione intermedia nazionale integrata sull'energia e il clima prevista dal regolamento (UE) 2018/1999.

    Comunità energetiche rinnovabili (novità: art. 5-ter)

    È stato inserito un nuovo articolo che chiarisce esplicitamente che le persone fisiche possono costituire una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) anche nell'ambito del loro condominio. La modifica, apportata all'art. 31, comma 1, lettera b) del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, rimuove un'ambiguità interpretativa che in alcuni casi aveva frenato la diffusione delle CER in contesti residenziali condominiali, chiarendo che la compresenza di più unità immobiliari in un unico edificio non osta alla partecipazione alla comunità energetica.

    Data center: procedimento unico autorizzativo e tempi accelerati

    Il decreto, come modificato in sede di conversione, introduce una disciplina speciale per la realizzazione, l'ampliamento e l'esercizio dei centri di elaborazione dati (data center), prevedendo un procedimento unico autorizzativo volto a concentrare in un'unica sede tutte le valutazioni necessarie. L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità competente per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e comprende tutti gli atti di assenso richiesti dalla normativa di settore, inclusi quelli ambientali, paesaggistici e relativi alle reti di connessione elettrica, nonché la verifica di conformità urbanistica ai piani comunali.

    Una semplificazione rilevante introdotta in conversione riguarda la fase di avvio dell'iter: è sufficiente che la documentazione progettuale indichi una soluzione di connessione temporanea in media tensione, fermo restando l'obbligo di integrare la soluzione definitiva secondo le modalità stabilite dall'autorità competente. Questo evita che l'assenza di una soluzione di connessione definitiva blocchi l'avvio del procedimento autorizzativo.

    Il procedimento si svolge mediante conferenza di servizi e deve concludersi entro un termine massimo di 10 mesi dalla verifica di completezza della documentazione. Tale termine non è prorogabile se non per circostanze eccezionali, e comunque per non più di tre mesi, in ragione della natura, della complessità, dell'ubicazione o della portata del progetto. Nei casi in cui sia richiesta la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), i relativi termini sono dimezzati.

    Per i progetti dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 104/2023 (convertito dalla legge n. 136/2023), l'autorizzazione unica è rilasciata con procedura speciale, che prevede la nomina di un commissario straordinario e lo svolgimento di una conferenza di servizi dedicata. In tal caso trovano applicazione i commi 5 e 6 del medesimo art. 13, che consentono al commissario di operare anche in deroga alla normativa ordinaria, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo.

    La norma è finalizzata a semplificare e accelerare gli investimenti nel settore digitale, assicurando al tempo stesso il coordinamento con le esigenze del sistema elettrico nazionale e riducendo in modo significativo i tempi autorizzativi per infrastrutture considerate strategiche per lo sviluppo tecnologico e industriale del Paese.

    Allegati:
  • Studi di Settore

    ISA periodo d’imposta 2025: approvati 85 indici sintetici di affidabilità fiscale

    Pubblicato il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31 marzo 2026, nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2026, che approva gli ISA applicabili al periodo d'imposta 2025, cioè quelli che i contribuenti utilizzeranno nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2026.

    Scarica il testo del Decreto MEF del 31.03.2026 e Allegato.

    Il decreto è adottato in base all'art. 9-bis, comma 2, del D.L. 50/2017 (convertito con L. 96/2017), che impone l'approvazione degli ISA entro il mese di marzo dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento. In questo caso, il termine formale risulta rispettato.

    Il decreto è articolato in 4 articoli e una vasta serie di allegati tecnici (numerati da 1 a 97, più sotto-allegati per la distinzione imprenditori/professionisti) che contengono la metodologia statistica e i coefficienti di calcolo di ciascun ISA.

    Quanti e quali ISA sono stati approvati

    Con il decreto vengono approvati complessivamente 85 ISA, ripartiti nei seguenti comparti economici:

    Comparto
    ISA approvati
    Esempi di attività
    Applicabilità
    Manifatture ISA ED02U – ED37U (15 indici) Prodotti farinacei, carni, calzature, tessile, vetro, metalli, navi Impresa
    Servizi ISA EG02U – EG99U (24 indici) Agriturismo, autoriparatori, parrucchieri, ristoranti, hotel, trasporti, agenzie viaggio, stabilimenti balneari, palestre Impresa Misto
    Attività professionali ISA EK01U – EK30U (20 indici) Notai, ingegneri, geometri, avvocati, commercialisti, medici, dentisti, veterinari, psicologi, agronomi Professioni Misto
    Commercio ISA EM01A – EM88U e FM05U – FM87U (26 indici) Alimentari, abbigliamento, commercio ingrosso e dettaglio, farmacie, mobili, elettrodomestici Impresa

    Per alcuni ISA che si applicano sia a soggetti esercenti attività d'impresa sia a soggetti esercenti arti e professioni (ad esempio EG74U, EG99U, EK08U, EK16U, EK19U, EK21U, EK23U, EK30U), il decreto prevede allegati tecnici distinti (sottoallegati A e B), data la differente struttura reddituale dei due profili.

    Gli allegati da 86 a 92 contengono elementi trasversali a tutti gli ISA: metodologia di costruzione (allegato 86), modalità di calcolo del coefficiente individuale (87), matrici di applicazione (88), gestione delle unità locali (89), criteri di arrotondamento (90), transizione tra regimi di determinazione del reddito (91), dati precaricati dall'Agenzia delle Entrate (92).

    Il ruolo della nuova classificazione ATECO 2025

    Una delle novità strutturali più rilevanti del decreto riguarda il recepimento della nuova classificazione ATECO 2025, pubblicata dall'ISTAT nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024. Rispetto alla precedente ATECO 2007 (usata fino all'anno scorso), la nuova classificazione introduce una revisione profonda dei codici attività, con sdoppiamenti, accorpamenti e nuove voci che riflettono l'evoluzione dell'economia (es. nuove attività digitali, servizi per animali da compagnia, energie rinnovabili, enogastronomia).

    Di conseguenza, tutti gli ISA 2025 fanno riferimento esclusivamente ai codici ATECO 2025. Questo significa che i contribuenti devono verificare con attenzione il proprio codice attività aggiornato prima di procedere alla compilazione del modello ISA in dichiarazione. 

    Il passaggio da ATECO 2007 ad ATECO 2025 ha comportato, per molte categorie, la modifica del codice attività da indicare in dichiarazione. Chi non ha ancora aggiornato il codice ATECO presso il Registro delle Imprese o l'Agenzia delle Entrate deve provvedere, per evitare errori nell'abbinamento all'ISA corretto.

    Tra le novità di rilievo nella nomenclatura ATECO 2025 riflesse nel decreto si segnalano, a titolo esemplificativo:

    • nuovi codici per attività di ristorazione (gelaterie, pasticcerie, servizi di ristorazione mobile distinti)
    • servizi per animali da compagnia (toelettatura, pensione, addestramento, rifugi) ora con codici dedicati
    • attività di agriturismo e ittiturismo articolate in nuove voci specifiche
    • attività di marina resort (codice 55.30.04) inserita nell'ISA EG77U
    • installazione di impianti fotovoltaici e geotermici con codici propri nell'ISA EG75U
    • commercio di sigarette elettroniche e liquidi per inalazione (codici 46.35.01 e 46.85.02)

    Le territorialità: cosa cambia nel 2025

    Gli ISA tengono conto del contesto economico-territoriale in cui opera il contribuente, per non penalizzare chi svolge attività in zone con minore capacità reddituale.

    Il decreto approva, attraverso gli allegati da 93 a 97, cinque indicatori territoriali:

    • Livello quotazioni immobiliari (All. 93) 
    • Canoni di locazione (All. 94)
    • Reddito medio imponibile IRPEF (All. 95)
    • Territorialità generale (All. 96)
    • Territorialità del commercio (All. 97)

    Rispetto all'anno precedente (2024), in cui erano presenti anche alcune territorialità specifiche settoriali, il decreto si concentra sulle cinque territorialità di portata generale e commerciale. Questi indicatori sono integrati automaticamente nel software di calcolo ISA sviluppato dall'Agenzia delle Entrate.

    Come funziona

    Il fattore territoriale corregge il punteggio grezzo dell'ISA tenendo conto, ad esempio, del fatto che un ristorante in un comune con elevati canoni di locazione o con un basso reddito medio pro capite non può essere valutato allo stesso modo di un esercizio in un'area ad alto potenziale economico.

    La territorialità è incorporata nel calcolo del punteggio finale e non richiede interventi manuali da parte del contribuente.

    Chi applica gli ISA e chi ne è escluso

    L'art. 3 del decreto elenca le categorie di contribuenti che, pur svolgendo attività rientranti nei codici ATECO coperti da un ISA, ne sono espressamente escluse dall'applicazione:   

    • Ricavi/compensi superiori a € 5.164.569: oltre questa soglia, l'ISA non si applica
    • Regime forfetario (L. 190/2014, commi 54-89) e regime di vantaggio per imprenditoria giovanile
    • Imprese sociali (ex D.Lgs. 112/2017) e enti del Terzo settore non commerciali in regime forfetario
    • Multiattività oltre il 30%: chi svolge più attività non riconducibili al medesimo ISA, con ricavi delle attività «fuori indice» superiori al 30% del totale
    • Cooperative e consorzi che operano esclusivamente a favore dei soci/associati
    • Soggetti aderenti a un gruppo IVA (Titolo V-bis D.P.R. 633/1972)

    Non sono escluse le imprese in contabilità ordinaria che nell'anno precedente erano in contabilità semplificata (o viceversa), per loro è previsto l'allegato tecnico 91 con le istruzioni di transizione.

    Regola speciale per EG40U, EG50U, EG69U, EK23U

    Per questi quattro ISA (sviluppo immobiliare, lavori di completamento edile, costruzioni generali, ingegneria integrata), la soglia di esclusione di € 5.164.569 si calcola sommando i ricavi alle rimanenze finali e detraendo le esistenze iniziali, in base agli artt. 92 e 93 del TUIR. Una regola specifica che tiene conto della natura dei lavori su commessa.

    Restano comunque obbligati alla comunicazione dei dati ISA (anche se esclusi dall'applicazione del punteggio) tutti i soggetti che rientrano nella platea definita da apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Legge PMI 2026 pubblicata in GU: incentivi alle imprese e stop alle recensioni false

    Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23.03.2026 la Legge annuale sulle piccole e medie imprese (Legge dell'11 marzo 2026, n. 34).

    La legge contiene misure che spaziano dall’aggregazione tra imprese al ricambio generazionale, dalle semplificazioni amministrative all’accesso al credito, fino al contrasto delle recensioni online false nel turismo e nella ristorazione. Il testo prevede inoltre diverse deleghe al Governo per il riordino della disciplina dei confidi, delle start-up innovative e dell’artigianato.

    Tra le principali novità della legge PMI 2026 si segnalano:

    • Incentivi alle reti d’impresa (art. 1)
      Detassazione degli utili reinvestiti nei programmi di rete fino a 1 milione di euro annui per impresa nel triennio 2026-2028.
    • Sostegno alla filiera della moda (art. 3)
      Fino a 100 milioni di euro per programmi di sviluppo delle PMI della filiera tessile-moda.
    • Staffetta generazionale (art. 6)
      Part-time incentivato verso la pensione con esonero contributivo e assunzione di un lavoratore under 35.
    • Accesso al credito (artt. 7-8)
      Riordino dei confidi e possibilità di utilizzare beni di magazzino come garanzia per finanziamenti.
    • Semplificazioni per le imprese (artt. 9-13)
      Deroga all’assicurazione per carrelli elevatori e macchine agricole utilizzate solo in aree private e nuovi modelli semplificati per la sicurezza.
    • Stop alle recensioni false (artt. 18-21)
      Recensioni valide solo se pubblicate entro 30 giorni dall’utilizzo del servizio e divieto di acquistare o vendere recensioni online.
    • Start-up e innovazione (art. 24)
      Testo unico per riordinare la normativa su start-up innovative e PMI innovative.

    Incentivi alle reti di imprese e sostegno alla filiera della moda (artt. 1 e 3)

    Uno dei pilastri della legge riguarda il rafforzamento dei processi di aggregazione tra micro, piccole e medie imprese, considerati uno strumento fondamentale per aumentare la competitività delle aziende italiane.

    A tal fine viene introdotto un incentivo fiscale per i contratti di rete. A partire dal periodo d’imposta 2026 e fino al 2028 una quota degli utili destinati al fondo patrimoniale comune della rete e reinvestiti nel programma di sviluppo non concorre alla formazione del reddito d’impresa.

    Il beneficio è riconosciuto entro il limite massimo di 1 milione di euro annui per ciascuna impresa aderente e può essere utilizzato in sede di saldo delle imposte sui redditi.

    Accanto a questa misura è previsto anche un intervento mirato alla filiera tessile e della moda, uno dei comparti simbolo del made in Italy. La legge prevede l’utilizzo di risorse fino a 100 milioni di euro per sostenere programmi di sviluppo e riconversione produttiva delle PMI del settore.

    I progetti finanziabili dovranno avere un valore compreso tra 1 e 20 milioni di euro e potranno riguardare innovazione tecnologica, integrazione delle filiere produttive e valorizzazione delle produzioni realizzate in Italia.

    Staffetta generazionale e part-time incentivato verso la pensione (art. 6)

    Tra le novità più rilevanti per il mercato del lavoro vi è la sperimentazione di un sistema di part-time incentivato per l’accompagnamento alla pensione. La misura sarà attiva nel biennio 2026-2027 e potrà interessare fino a 1.000 lavoratori dipendenti di imprese private con un massimo di 50 addetti.

    I lavoratori prossimi alla pensione potranno ridurre volontariamente l’orario di lavoro dal 25 al 50 per cento, trasformando il rapporto da tempo pieno a part-time.

    A fronte della riduzione dell’orario sono previsti:

    • esonero totale dei contributi previdenziali a carico del lavoratore fino a 3.000 euro annui;
    • riconoscimento della contribuzione figurativa sulla quota di retribuzione non percepita;
    • possibilità di cumulare periodi assicurativi ai fini del raggiungimento dei requisiti pensionistici.

    La misura è subordinata all’assunzione contestuale, da parte dell’impresa, di un lavoratore under 35 con contratto a tempo pieno e indeterminato, con l’obiettivo di favorire il ricambio generazionale.

    Semplificazioni amministrative e sicurezza sul lavoro (artt. 9-13)

    La legge introduce anche diverse misure di semplificazione amministrativa. Tra queste:

    • esonero dall’assicurazione obbligatoria per carrelli elevatori e altri veicoli utilizzati esclusivamente all’interno di aree aziendali o zone non accessibili al pubblico;
    • estensione della deroga anche alle macchine agricole non immatricolate utilizzate all’interno dei fondi agricoli;
    • predisposizione da parte dell’INAIL di modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza destinati alle micro e piccole imprese.

    La normativa prevede inoltre la possibilità di svolgere attività di formazione sulla sicurezza anche durante i periodi di cassa integrazione e introduce l’obbligo per i datori di lavoro di fornire annualmente ai lavoratori in smart working un’informativa sui rischi connessi alla prestazione svolta fuori dai locali aziendali.

    Stop alle recensioni false nel turismo e nella ristorazione (artt. 18-21)

    Un capitolo innovativo del provvedimento riguarda il contrasto alle recensioni online false, fenomeno che incide in modo significativo sulla reputazione delle imprese turistiche e della ristorazione.

    La legge stabilisce che una recensione online è considerata lecita solo se:

    • pubblicata entro 30 giorni dall’utilizzo del servizio;
    • proveniente da chi ha effettivamente usufruito della prestazione;
    • non ottenuta tramite incentivi, sconti o altre utilità.

    Le strutture recensite potranno richiedere la rimozione delle recensioni che non rispettano tali requisiti.

    Viene inoltre introdotto il divieto di acquistare o vendere recensioni online, con poteri investigativi e sanzionatori attribuiti all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

    Per garantire l’attualità delle informazioni, le recensioni non saranno più considerate lecite dopo due anni dalla pubblicazione.

    Innovazione, start-up e attrazione degli investimenti (artt. 24-26)

    La legge contiene infine alcune deleghe e misure di sistema per rafforzare l’ecosistema dell’innovazione.

    Il Governo dovrà adottare un testo unico sulla disciplina delle start-up e delle PMI innovative, con l’obiettivo di riordinare e semplificare la normativa esistente e favorire la collaborazione tra imprese, università ed enti di ricerca.

    Sono inoltre previste disposizioni per favorire l’attrazione di investimenti nei centri urbani di medie dimensioni, innalzando da 20.000 a 30.000 abitanti la soglia dei comuni che possono beneficiare di specifiche agevolazioni fiscali per i pensionati esteri.

    Allegati:
  • Mettersi in proprio

    Imprese culturali e creative: nuove attività ammesse

    Con il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 6 marzo 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 marzo 2026, vengono introdotte importanti integrazioni alle attività economiche ammesse per l’iscrizione nella sezione speciale dedicata alle imprese culturali e creative.

    Il provvedimento interviene direttamente sull’allegato del precedente decreto del 10 luglio 2025, aggiornando l’elenco dei codici ATECO rilevanti e chiarendo alcuni aspetti applicativi fondamentali per imprese, professionisti e operatori del settore.

    Il quadro normativo: cosa sono le imprese culturali e creative

    La disciplina delle imprese culturali e creative nasce con la Legge n. 206/2023 (Made in Italy), che ha introdotto:

    • la qualifica di “impresa culturale e creativa”;
    • una sezione speciale del Registro delle imprese;
    • specifici requisiti e modalità di iscrizione.

    Il decreto del 10 luglio 2025 ha dato attuazione operativa alla misura, stabilendo:

    • le modalità di iscrizione;
    • i controlli sui requisiti;
    • l’elenco delle attività ammesse (tramite codici ATECO).

    Il nuovo decreto del 6 marzo 2026 interviene proprio su questo ultimo punto, aggiornando l’allegato con l’elenco delle attività.

    Le novità del decreto 6 marzo 2026: integrazione delle attività ammesse

    Il cuore del provvedimento è rappresentato dall’articolo 1, che dispone la sostituzione integrale dell’allegato al decreto 10 luglio 2025 con un nuovo elenco aggiornato.

    La modifica nasce da esigenze concrete del settore, in particolare:

    • segnalazioni delle associazioni di categoria (in primis ANICA);
    • necessità di includere attività non espressamente previste;
    • allineamento con l’evoluzione dei codici ATECO 2025.

    Tra le principali criticità risolte:

    • l’assenza di alcune attività dell’industria audiovisiva, come il doppiaggio
    • lacune nella classificazione di attività creative emergenti.

    Il nuovo allegato (molto ampio) include un elenco dettagliato di attività suddivise per ambiti.

    Architettura e ingegneria
    Sono confermate:

    • studi di architettura;
    • studi di ingegneria;
    • progettazione integrata.

    Attività generalmente non artigiane.

    Arti visive
    Comprendono:

    • commercio di opere d’arte (gallerie);
    • creazione artistica;
    • gestione di spazi espositivi.

    Anche qui prevale la natura non artigiana.

    Artigianato artistico (area centrale del decreto)
    È uno dei comparti più rilevanti, con numerose attività ammesse:

    • lavorazione vetro artistico;
    • ceramica ornamentale;
    • lavorazione marmo e mosaico;
    • gioielleria e oreficeria;
    • corniciai;
    • produzione di oggetti in metallo;
    • riparazioni artistiche (mobili, orologi, gioielli).

    In questo ambito è espressamente indicata la verifica dell’attività artigiana (SI) per molte voci.

    Audiovisivo (area ampliata)
    Qui si concentrano le principali novità:

    • produzione cinematografica e televisiva;
    • post-produzione;
    • distribuzione e proiezione;
    • registrazioni sonore;
    • attività performative (recitazione, regia).

    L’integrazione risponde alle richieste del settore audiovisivo e include ora attività prima non esplicitate.

    Design e grafica
    Rientrano:

    • design industriale;
    • grafica e comunicazione visiva;
    • progettazione tecnica.

    Editoria e informazione
    Tra le attività incluse:

    • edizione di libri, giornali e riviste;
    • commercio al dettaglio di prodotti editoriali;
    • attività giornalistiche indipendenti.

    Fotografia, letteratura e moda
    Ulteriori ambiti rilevanti:

    • fotografia professionale;
    • creazione letteraria;
    • attività del settore moda (in particolare artigianato tessile e sartoriale).

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Codice del Terzo settore: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate nella circolare 1/E

    Con la circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti organici sulle disposizioni fiscali contenute nel Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017), in materia di imposte sui redditi e sulla qualificazione fiscale degli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, alla luce dell’entrata in vigore del nuovo regime fiscale dal periodo d’imposta 2026. 

    Il documento di prassi, articolato in oltre 100 pagine, affronta in modo sistematico:

    • i criteri di non commercialità delle attività di interesse generale, 
    • la qualificazione fiscale degli Enti del Terzo settore (ETS),
    • le modalità di iscrizione al RUNTS 
    • e i nuovi regimi forfettari per Organizzazioni di volontariato (OdV) e Associazioni di promozione sociale (APS).

    Si tratta di una circolare attesa, che tiene conto anche dei contributi pervenuti nella consultazione pubblica conclusasi il 23 gennaio 2026, e che segna un passaggio decisivo verso la piena operatività del nuovo impianto fiscale del Terzo settore.

    La circolare 1/E del 19 febbraio 2026 rappresenta il primo documento interpretativo organico sul nuovo regime fiscale del Terzo settore.

    In breve sintesi vediamo alcuni chiarimenti chiave forniti dall'Agenzia delle Entrate.

    Iscrizione al RUNTS e fine dell’Anagrafe ONLUS: le scadenze

    Uno dei punti centrali riguarda il passaggio definitivo dalle ONLUS al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). La circolare ricorda che:

    • l’Anagrafe delle ONLUS è cessata al 31 dicembre 2025;
    • gli enti già iscritti all’Anagrafe al 31 dicembre 2025 che intendono acquisire la qualifica di ETS devono presentare domanda di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026;
    • alla domanda devono essere allegati:
      • atto costitutivo;
      • statuto adeguato al Codice del Terzo settore;
      • ultimi due bilanci approvati.

    Se l’iscrizione viene accolta, l’ente acquisisce la qualifica di ETS senza soluzione di continuità, con effetto dall’inizio del periodo d’imposta (per gli enti “solari”, dal 1° gennaio 2026).

    La circolare ribadisce inoltre un principio fondamentale: l’iscrizione al RUNTS ha effetto costitutivo, ed è condizione necessaria per poter fruire delle agevolazioni fiscali previste dal Codice.

    Il “test di non commercialità”: come funziona davvero

    Uno dei chiarimenti più rilevanti riguarda il nuovo criterio di distinzione tra attività commerciale e non commerciale ai fini IRES.

    Il principio base

    Le attività di interesse generale (art. 5 CTS) si considerano non commerciali quando:

    • sono svolte gratuitamente; oppure
    • i corrispettivi non superano i costi effettivi.

    Per “costi effettivi” si intendono:

    • costi diretti;
    • costi indiretti e generali;
    • costi finanziari e tributari;
    • esclusi i costi figurativi.

    La tolleranza del 6%

    La circolare chiarisce il meccanismo della cosiddetta “clausola di tolleranza”.

    L’attività resta non commerciale anche se:

    • i ricavi superano i costi,
    • ma non oltre il 6%,
    • e per non più di tre periodi d’imposta consecutivi.

    Se lo scostamento supera il 6%, oppure si verifica un avanzo anche nel quarto anno consecutivo, l’attività assume natura commerciale.

    Il documento fornisce esempi numerici dettagliati (tabelle esemplificative a pag. 41 della circolare) che aiutano a comprendere quando scatta la riqualificazione.

    ETS sotto i 300.000 euro

    Importante semplificazione per gli enti di minori dimensioni:

    Gli ETS con ricavi inferiori a 300.000 euro possono valutare la non commercialità in modo unitario sull’insieme delle attività di interesse generale svolte, evitando una segmentazione troppo analitica.

    Attività diverse e raccolte fondi: quando scatta la commercialità

    La circolare distingue con chiarezza:

    • attività di interesse generale (art. 5 CTS),
    • attività diverse (art. 6),
    • raccolte fondi (art. 7).

    Le attività diverse devono essere:

    • previste dallo statuto,
    • secondarie e strumentali,
    • nei limiti del 30% delle entrate complessive oppure del 66% dei costi complessivi.

    Le raccolte fondi occasionali:

    • non concorrono alla formazione del reddito,
    • se effettuate in concomitanza con celebrazioni o campagne di sensibilizzazione,
    • con obbligo di rendiconto specifico.

    Diversamente, le raccolte fondi continuative con cessione di beni o servizi possono assumere natura commerciale secondo i criteri del TUIR.

    Contributi pubblici: quando non sono imponibili

    Altro chiarimento di rilievo riguarda i contributi pubblici. Il Codice del Terzo settore (art. 79, comma 4, lett. b) prevede una regola di favore molto importante: i contributi e gli apporti economici erogati da amministrazioni pubbliche non concorrono alla formazione del reddito IRES degli ETS, a condizione che siano rispettati determinati requisiti. Non concorrono alla formazione del reddito:

    • contributi e apporti erogati da amministrazioni pubbliche,
    • per attività di interesse generale, svolte anche in convenzione o accreditamento,
    • purché l’ente sia qualificato come ETS non commerciale. Il beneficio spetta solo se l’ente si qualifica come ETS non commerciale, secondo il test previsto dall’art. 79, comma 5 CTS.
      Quindi l’ordine corretto è:

      • prima si verifica la natura delle attività (test di non commercialità);
      • poi si verifica se l’ente è soggettivamente “non commerciale”;
      • solo dopo si applica l’esenzione sui contributi pubblici.

    La circolare precisa un aspetto molto importante, non si fa distinzione tra:

    • contributi a fondo perduto
    • contributi aventi natura di corrispettivo (cioè pagamenti per servizi resi)

    Anche se il contributo ha natura “corrispettiva”, resta non imponibile, purché l’ente sia ETS non commerciale.

    Il nuovo regime forfetario per APS e OdV: chi può accedere e come funziona

    La circolare dedica ampio spazio al regime forfetario previsto dall’articolo 86 del Codice del Terzo settore, riservato esclusivamente alle Associazioni di Promozione Sociale (APS) e alle Organizzazioni di Volontariato (OdV). A differenza del regime di cui all’articolo 80, applicabile a tutti gli ETS non commerciali, questo regime speciale è accessibile solo alle APS e OdV iscritte nella specifica sezione del RUNTS, anche qualora abbiano natura commerciale.

    Il requisito fondamentale è che, nel periodo d’imposta precedente, l’ente abbia conseguito ricavi commerciali non superiori a 85.000 euro (soglia fissata dal d.lgs. 186/2025), rapportati ad anno.

    Per il primo anno di applicazione (2026) e per gli enti di nuova costituzione, l’accesso è consentito se si prevede di non superare tale limite; in caso di attività iniziata in corso d’anno, la soglia va proporzionata ai giorni effettivi di attività.

    Nel calcolo del limite rientrano tutti i ricavi derivanti da attività di interesse generale svolte con modalità commerciali, dalle attività diverse esercitate in forma d’impresa e dalle raccolte fondi continuative con cessione di beni o servizi. Restano invece esclusi i proventi occasionali qualificati come “redditi diversi” e le componenti straordinarie (plusvalenze, sopravvenienze, dividendi, interessi, proventi immobiliari), che non concorrono al plafond e sono tassate con le regole ordinarie.

    Il regime è opzionale e deve essere comunicato in dichiarazione; il reddito imponibile si determina applicando ai ricavi un coefficiente di redditività particolarmente ridotto: 1% per le OdV e 3% per le APS. In caso di superamento della soglia o perdita dei requisiti, l’uscita dal regime avviene dall’anno successivo. Sono inoltre previste regole specifiche per evitare salti o duplicazioni d’imposta nel passaggio da un regime all’altro, nonché criteri particolari per il calcolo delle plusvalenze sui beni strumentali.

    Sotto il profilo degli adempimenti, il regime comporta significative semplificazioni: esonero dalla tenuta delle scritture contabili fiscali, esclusione dagli ISA, niente obbligo di operare ritenute (salvo scelta volontaria), esonero dalla certificazione dei corrispettivi e, in generale, dall’emissione di fattura, salvo specifiche eccezioni. In ambito IVA, le APS e OdV in regime forfetario non addebitano l’imposta in rivalsa, non esercitano il diritto alla detrazione e sono esonerate da versamenti, dichiarazione annuale e comunicazioni periodiche, con limitati obblighi di numerazione e conservazione dei documenti. Rimangono tuttavia tenute a versare l’imposta nelle operazioni in cui risultano debitrici per legge (ad esempio reverse charge), e a rispettare le regole ordinarie in caso di superamento delle soglie per acquisti intracomunitari o operazioni con l’estero.

    Nel complesso, il regime dell’articolo 86 si configura come una misura fortemente agevolativa e semplificata, pensata per gli enti di minori dimensioni del Terzo settore che svolgono attività commerciale in modo limitato e accessorio rispetto alla loro missione istituzionale.

    Allegati:
  • Certificazione Unica

    Certificazione Unica 2026: pronti i Modelli con relative istruzioni

    L’Agenzia delle entrate, con Provvedimento del 15 gennaio 2026 n. 15707, ha approvato il modello di Certificazione Unica “CU 2026”, relativa all’anno 2025, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.

    Scarica il Modello di Certificazione Unica 2026 (sintetico e ordinario)

    Certificazione Unica 2026: termini di presentazione

    Per il periodo d’imposta 2025, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate:

    • entro il 16 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi
    • entro il 30 aprile, le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero alle provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, 
    • entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre, per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata

    Le predette certificazioni, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate al percipiente entro il 16 marzo.

    I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

    Soggetti obbligati all’invio della Certificazione Unica 2026

    Sono tenuti alla trasmissione telematica della Certificazione Unica 2026, entro il 16 marzo 2026 (ovvero entro il 30 aprile 2026 per le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante precompilata), tutti i soggetti che nel corso del 2025 hanno corrisposto somme o valori assoggettati a ritenuta alla fonte, ai sensi delle principali disposizioni del D.P.R. n. 600/1973 (artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater e 29), nonché delle ulteriori norme richiamate dalla legislazione vigente.

    L’obbligo di invio riguarda inoltre i soggetti che nel 2025 hanno erogato contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi INAIL. La Certificazione Unica deve essere presentata anche nei casi in cui non siano state applicate ritenute fiscali, qualora le somme corrisposte siano comunque soggette a contribuzione previdenziale INPS. Rientrano in tale fattispecie, ad esempio, le aziende estere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia, nonché le Università in relazione ai compensi corrisposti per dottorati di ricerca. In tali ipotesi, i dati del personale interessato devono essere indicati compilando l’apposito riquadro INPS nella sezione dedicata ai dati previdenziali e assistenziali della CU.

    Sono altresì obbligati alla presentazione della Certificazione Unica i datori di lavoro titolari di posizione assicurativa INAIL, i quali devono comunicare i dati relativi al personale assicurato, compilando lo specifico riquadro previsto per l’Istituto. In particolare, l’adempimento riguarda tutti i soggetti tenuti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965, nonché all’obbligo di denuncia nominativa previsto dalla normativa vigente, inclusi i dati assicurativi riferiti ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti con rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.

    L’obbligo di compilazione della Certificazione Unica riguarda anche tutte le Amministrazioni pubbliche che operano in qualità di sostituti d’imposta e risultano iscritte alle gestioni confluite nell’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici, nonché gli enti con personale iscritto per opzione alla medesima gestione. La dichiarazione deve essere presentata anche dai sostituti d’imposta con dipendenti iscritti esclusivamente alla gestione assicurativa ENPDEP.

    I dati comunicati tramite la CU sono rilevanti ai fini della determinazione dell’imponibile contributivo e dell’aggiornamento della posizione assicurativa e previdenziale degli iscritti alle gestioni amministrate dall’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici, tra cui, a titolo esemplificativo, la Cassa Pensioni Statali, la Cassa Pensioni degli Enti Locali, la Cassa Pensioni Insegnanti, la Cassa Pensioni Sanitari, la Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari, nonché le gestioni INADEL, ENPAS, ENPDEP, ENAM e la Cassa Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

    Restano infine confermate le istruzioni operative già fornite dal Ministero del Tesoro con la circolare n. 79 del 6 dicembre 1996, tuttora applicabili per gli aspetti non modificati dalla normativa successiva.

    Allegati:
  • Contributi Previdenziali

    Retribuzioni minime e massimali contributivi 2026: i nuovi importi

    Con la circolare INPS n. 6 del 30 gennaio 2026, l’Istituto ha comunicato i nuovi valori di riferimento per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per l’anno 2026, tra cui:

    • il limite minimo di retribuzione giornaliera;
    • le retribuzioni convenzionali;
    • il massimale annuo della base contributiva e pensionabile;
    • i valori aggiornati per settori e qualifiche contenuti nelle tabelle A e B allegate alla circolare (riassunti nei paragrafi seguenti )

    L’aggiornamento tiene conto della variazione ISTAT pari a +1,4% registrata nel 2025.

    Viene precisato che I datori di lavoro che non abbiano applicato i valori aggiornati per il mese di gennaio 2026 possono procedere alla regolarizzazione entro il 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare, senza aggravio di sanzioni o interessi. La scadenza è quindi fissata al 16 aprile 2026

    Minimali retributivi e pensione minima

    Per la generalità dei lavoratori dipendenti, la contribuzione non può essere calcolata su una retribuzione inferiore al limite minimo giornaliero, determinato in misura pari al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione FPLD.

    Per il 2026 i valori sono i seguenti:

    1. Trattamento minimo mensile di pensione: 611,85 euro
    2. Minimale di retribuzione giornaliera: 58,13 euro

    Il minimale si applica qualora la retribuzione effettiva o contrattuale risulti inferiore a tale soglia

    Retribuzioni minime giornaliere 2026 tabella A

    Settore Dirigente (€) Impiegato (€) Operaio (€) Note
    Industria 160,77 48,57 45,34 (1) Importi < 58,13 da adeguare al minimale di legge
    Amministrazioni dello Stato e altre Pubbliche Amm.ni 122,25 58,20 51,73 (1) Importi < 58,13 da adeguare al minimale di legge
    Artigianato 51,73 45,34 (1) Importi < 58,13 da adeguare al minimale di legge
    Agricoltura 128,65 67,84 51,70 (2) Non soggetto all’adeguamento ex art. 7 L. 638/1983
    Credito, assicurazioni e servizi 160,77 55,01 51,73 (1) Importi < 58,13 da adeguare al minimale di legge
    Commercio 160,77 45,34 45,34 (1) Importi < 58,13 da adeguare al minimale di legge
     (1) Da adeguare a € 58,13 ai sensi dell’art. 7 L. 638/1983 e L. 389/1989. (2) Escluso dall’adeguamento ex art. 7, c. 1 L. 638/1983 (c. 5). 

    Retribuzioni minime 2026 settori speciali

    Settore / Attività Qualifica Retribuzione minima (€) Note
    Istruzione pre-scolare (scuole materne autonome o altre istituzioni incluse I.P.A.B.) Docenti e non docenti con funzioni direttive 61,45 (1)
    Istruzione pre-scolare (scuole materne autonome o altre istituzioni incluse I.P.A.B.) Docenti e non docenti 28,43 (1)
    Istruzione pre-scolare (scuole materne autonome o altre istituzioni incluse I.P.A.B.) Operai 22,75 (1)
    Istruzione ed educazione scolare non statale Impiegati 63,01 (1)
    Istruzione ed educazione scolare non statale Docenti e non docenti 28,43 (1)
    Istruzione ed educazione scolare non statale Operai 28,43 (1)
    Assistenza sociale (istituzioni sociali e assistenziali incluse I.P.A.B.) Impiegati 61,45 (1)
    Assistenza sociale (istituzioni sociali e assistenziali incluse I.P.A.B.) Operai 25,51 (1)
    Assistenza sociale (istituzioni sociali e assistenziali incluse I.P.A.B.) Operai (altra voce) 19,89 (1)
    Attività di culto, formazione religiosa ed attività similari Impiegati 61,45 (1)
    Attività di culto, formazione religiosa ed attività similari Operai 25,51 (1)
    Attività di culto, formazione religiosa ed attività similari Operai (altra voce) 19,89 (1)
    Spettacolo Dirigente 131,90 (1)
    Spettacolo Impiegato 39,66 (1)
    Spettacolo Operaio 31,18 (1)
    Attività circensi e dello spettacolo viaggiante Dirigente 111,04 (1)
    Attività circensi e dello spettacolo viaggiante Impiegato 34,04 (1)
    Attività circensi e dello spettacolo viaggiante Operaio 25,51 (1)
    Agenti di assicurazione in gestione libera Capo Ufficio (Imp. I cat.) 39,66 (1)
    Agenti di assicurazione in gestione libera Impiegati (2 e 3 cat.) 28,43 (1)
    Agricoltura (personale impiegatizio a prestazione ridotta a servizio di più aziende) Impiegati concetto d’ordine 45,34 (1)
    Agricoltura (personale impiegatizio a prestazione ridotta a servizio di più aziende) Impiegati d’ordine 36,89 (1)
    Amministrazione statale Personale docente e non docente 28,43 (1)
    Assicurazioni (org.ne produttiva e produzione) Ispettori – addetto a org.ne produttiva e produzione 102,98 (1)
    Assicurazioni (org.ne produttiva e produzione) Produzione Cat. A 51,73 (1)
    Assicurazioni (org.ne produttiva e produzione) Produzione Cat. B/C 34,04 (1)
    Assistenza domiciliare svolta in forma cooperativa 17,08 (1)
    Credito (solo personale ausiliario) Personale fatica/custodia/pulizia 22,75 (1)
    Servizio di pulizia, disinfezione e disinfestazione Operai 3° livello 28,43 (1)
    Servizio di pulizia, disinfezione e disinfestazione Operai 4° livello 25,51 (1)
    Servizio di pulizia, disinfezione e disinfestazione Operai 5° livello 22,75 (1)
    Proprietari di fabbricati (addetti pulizia stabili) Pulitori 22,75 (1)
    Pesca costiera e mediterranea Capo barca / Motorista 36,89 (2)
    Pesca costiera e mediterranea Capo pesca 34,04 (2)
    Pesca costiera e mediterranea Marinaio 28,43 (2)
    Pesca oltre gli stretti Comandante

    Massimali contributivi e aliquota aggiuntiva

    Per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile è fissato, per il 2026, in:

    122.295 euro

    Le retribuzioni eccedenti tale soglia non sono assoggettate a contribuzione IVS, ma rilevano per il calcolo di specifiche contribuzioni aggiuntive 

    L’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore si applica sulla quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile, pari a:

    • 56.224 euro annui
    • 4.685 euro mensili.

    Allegati: