• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Il Decreto Fiscale correttivo del CPB diventa legge

    Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del n. 291 del 12.12.2024 la Legge del 09.12.2024 n. 189 di conversione, con modificazioni, del Decreto legge del 19 ottobre 2024, n. 155 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali”, con il quale il Governo ha introdotto importanti modifiche normative volte a semplificare l’accesso al ravvedimento operoso per le imprese e i lavoratori autonomi, in particolare per coloro che hanno aderito al CPB e che hanno subito gli effetti della pandemia da COVID-19.

    Ricordiamo infatti che nel disegno di legge è confluito il decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, recante misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l'estensione di benefici per i lavoratori dipendenti, nonché disposizioni finanziarie urgenti per la gestione delle emergenze.

    Scarica il testo del Decreto legge del 19 ottobre 2024, n. 155 coordinato con le modifiche apportale.

    Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

    Vediamo brevemente alcune delle misure previste.

    Ravvedimento speciale CPB per gli anni 2018-2022 soggetti Covid

    In particolare, l'articolo 7 introduce modifiche al Decreto Omnibus appena convertito nella legge n. 143 del 7 ottobre, e al decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13, stabilendo che i soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che aderiscono al concordato preventivo biennale entro il 12 dicembre 2024, con un ammontare di ricavi fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento tombale, nel caso in cui sussista una delle seguenti cause anche per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022:

    1. hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19;
    2. ovvero hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9 -bis , comma 6, lett. a) , del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

    Calcolo dell'imposta sostitutiva

    Per tali soggetti qualora sussistano le predette circostanze, ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:

    • la base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;
    • l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando, all’incremento di cui sopra, l’aliquota del 12,5%;
    • la base imponibile dell’imposta sostitutiva dell'Irap è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;
    • l’imposta sostitutiva dell'Irap è determinata applicando, all’incremento di cui alla precedente lettera l’aliquota del 3,9%.

    Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'IRAP sono diminuite del 30%.

    Modifiche apportate in sede di conversione

    Nel corso dell’esame parlamentare, il Senato ha apportato alcune modifiche:

    • viene estesa la platea dei contribuenti che possono accedere al regime opzionale includendovi anche coloro hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all'attività prevalente superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati. Per i predetti contribuenti non si applica la riduzione del 30% dell’imposta sostitutiva;
    • con riguardo ai redditi prodotti in forma associata, imputati ai singoli soci o associati, il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati;
    • viene precisato che i decreti ministeriali relativi alle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, sono quelli “adottati in attuazione del combinato disposto dell'articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2017 […] e dell'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34” (nel testo iniziale erano i decreti “attuativi dell’articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

    Modifiche al credito d’imposta ZES Unica per il Mezzogiorno

    L'articolo 8 del Decreto-legge del 19 ottobre 2024, n. 155 introduce modifiche al credito d’imposta per le Zone Economiche Speciali (ZES), in particolare, si prevede che investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli già dichiarati, possano essere inclusi nella comunicazione integrativa.

    Questo significa che le imprese possono dichiarare nuovi investimenti o incrementare l'importo degli investimenti già comunicati per usufruire di un credito d’imposta maggiore.

    Rinvio del versamento seconda rata di acconto delle imposte dirette

    Articolo 7-quater prevede per il solo periodo d'imposta 2024, il differimento al 16 gennaio 2025 del termine per il versamento della seconda rata relativa all’acconto IRPEF (ordinariamente previsto il 30 novembre) dovuto dalle persone fisiche titolari di partita IVA, che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro.

    Rifinanziamento dell’APE Sociale

    Viene incrementata l'autorizzazione di spesa per l'APE Sociale con i seguenti stanziamenti:

    • 20 milioni di euro per il 2025
    • 30 milioni di euro per il 2026
    • 50 milioni di euro per il 2027
    • 10 milioni di euro per il 2028

    Questi fondi aggiuntivi mirano a garantire la continuità dell'APE Sociale, l'indennità erogata dall'INPS che consente il pensionamento anticipato a specifiche categorie di lavoratori in condizioni di difficoltà, a partire dai 63 anni di età. La misura, introdotta in via sperimentale nel 2017, è stata prorogata più volte e il recente rifinanziamento ne assicura la prosecuzione fino al 2028.

    Allegati:
  • Sicurezza sul Lavoro

    OT23 2025: modello aggiornato e nuove istruzioni

    Inail  aveva  reso disponibile  sul proprio sito istituzionale con la nota operativa del 4182  del 22 aprile 2024,  il  modello  OT23 di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2025  (a norma dell'art. 23, DI 27 febbraio 2019) applicabile in correlazione con gli interventi migliorativi della sicurezza nel luogo di lavoro  adottati dalle aziende nel corso del 2024, con la relativa guida alla compilazione.

    In data 12 novembre 2024 è stato pubblicato un aggiornamento del modello con una nota esplicativa  INAIL con le novità 

    Nel documento si evidenzia che per  rafforzare il modello  agevolativo e dare continuità alle misure prevenzionali già previste, sono stati mantenuti la quasi totalità degli  interventi presenti nel modulo dello scorso anno, aggiornandoli con le novità normative con alcuni miglioramenti  del  testo.

    Inoltre è stata aggiornata la documentazione probante che riveste particolare importanza, in quanto la facilità  la realizzazione dell’intervento  e riduce l’attività  e di eventuale contenzioso amministrativo.

    Modello OT23 2025:  gli interventi previsti 

    Il modulo di domanda per l’anno 2025 presenta n. 72 interventi, articolati nelle 6 sezioni già presenti, ovvero: 

    • SEZIONE A Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
    • SEZIONE B Prevenzione del rischio stradale
    • SEZIONE C Prevenzione delle malattie professionali
    • SEZIONE D Formazione, addestramento, informazione
    • SEZIONE E Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
    • SEZIONE F Gestione delle emergenze e DPI.

    le modifiche di maggior interesse effettuate nel  modello per l’anno 2025 rispetto al modello per l’anno 2024 sono le seguenti.

    Per rendere il modello maggiormente accessibile alle aziende, sono state individuate solo due tipologie di interventi, 

    •  tipo “A” e 
    •  tipo “B”,

    eliminando i punteggi attribuiti a ciascun intervento presenti nel precedente modello.

    La classificazione degli interventi nelle due tipologie è stata effettuata in ragione  dell’efficacia prevenzionale e dell’onerosità di ciascun intervento.

    Per accedere al beneficio, in presenza dei requisiti prescritti, l’azienda deve attuare un intervento di tipo A oppure due interventi di tipo B.

    Il modello OT23 2025 presenta n.39 interventi di tipo A e n. 33 interventi di tipo B.

    QUI  il Modello 0t23 VERSIONE 11.11 2024 

    Interventi pluriennali e nuove tipologie di intervento

    In considerazione dell’onerosità dell’intervento e delle diverse disponibilità economiche  delle aziende che investono in sicurezza, nel modello sono stati individuati n. 10  interventi la cui attuazione consente di accedere alla riduzione del tasso medio per  prevenzione per due o tre anni, a seconda della valenza prevenzionale dell’intervento,  fermo restando la presentazione ogni anno di apposita domanda. Tali interventi sono  qualificati come pluriennali (A-1.3, A-1.4, A-3.2, A-3.6, A-3.7, C-1.2, C-2.1, F-4, F-6,  F-7).

    Per ampliare l’offerta  sono stati introdotti i seguenti  nuovi interventi:

    1. Acquisto di macchine per la lavorazione del legno provviste di dispositivi di interblocco associati ai ripari  conformi alla norma UNI EN ISO 14119; b. seghe circolari multilama che  presentano un sistema meccanico aggiuntivo per la rimozione di trucioli, parti in  legno, schegge e polveri; c. macchina intestatrice/fresatrice dotata di cabina di  comando; d. macchina segatronchi conforme alla norma UNI EN 1807-2 e  dotata di una cabina di comando e di recinzione perimetrale (A-3.7).

    2.  Acquisto e installazione di macchine per il movimento terra con  sensore in grado di rilevare la presenza del conducente al posto di comando,  inviare un allarme in caso di discesa dal mezzo in movimento e impedirne  l’avvio o arrestarne il moto (A-3.8).

    3. Installazione  su cabine di automezzi, trattori stradali, cassoni o vani di carico,  rimorchi, la cui sommità superi i 2 metri, di  ancoraggi progettati per consentire  l’accesso di uno o più lavoratori collegati contemporaneamente e che consentono l’aggancio dei componenti di sistemi anti caduta (A-3.9).

    4.  A disposizione dei propri lavoratori sensori di  campo elettrico per la rilevazione della presenza di linee elettriche in tensione, integrabili nei DPI, conformi al rapporto tecnico IEC TR 61243-6:2017 e ha  formato gli addetti all’impiego degli stessi (A-4.2).

    5. Installazione di specifica pavimentazione a palchetti o un  graticolato atti a favorire il deflusso di liquidi in eccesso (A-6.1).

    6. Analisi di stabilità dei fronti di scavo con frequenza  superiore a quella prevista dagli obblighi di legge (periodicità almeno semestrale) per la valutazione del rischio inerente possibili instabilità  dell’ammasso roccioso o del terreno oggetto di coltivazione (A-6.2).

    7.  Installazione di  sistema automatico di abbattimento delle   polveri in ambienti outdoor (C-2.3) o di  filtrazione aria sui mezzi di  movimentazione terra con azionamento automatico a porte chiuse, con cabina  in sovrapressione rispetto all’ambiente esterno (C-2.4).

    9.Ssistema di confinamento dalle polveri per  i box di taglio e riquadratura di materiali lapidei in ambienti indoor  e ha congiuntamente acquistato dispositivi per la  pulizia ad umido dei locali (C-2.5).

    10.L’azienda ha acquistato e installato sistemi per la segregazione/confinamento di  tutti i nastri trasportatori presenti nello stabilimento per limitare la dispersione   di polveri e/o bioaerosol nell’ambiente di lavoro (C-2.6).

    11.L’azienda ha acquistato e installato, sui propri veicoli commerciali, industriali, mezzi da lavoro e da cantiere e su autobus, che non ne erano già provvisti, sistemi di dissipazione o attenuazione delle vibrazioni (C-4.4).

    12. Acquisto macchine per l’attività di cernita automatizzata dei rifiuti, come ad esempio i selettori ottici, in sostituzione di macchine per cernita manuale (movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza) (C-4.5).

    13 Sostituzione  macchine il cui livello di vibrazioni determina una  esposizione giornaliera A(8) [m/s2] al “sistema mano-braccio” o al corpo intero  superiore al

    livello di azione, con altre per le quali livello di esposizione è inferiore al livello di azione  (C-4.6)  (C-4.7).

    15. Attuazione protocollo per la promozione della salute con l‘applicazione delle buone pratiche definite dal Ministero della Salute in base al Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025 

    16.L’azienda ha erogato un corso di formazione sulle sostanze reprotossiche (D-4).

    17.L’azienda ha acquistato e installato sistemi di rilevazione termografica predittiva  per la rilevazione precoce di incendi (F-7).

    18. Installazione  su tutte le macchine per la lavorazione di  farina e zucchero delle barre elettrostatiche o ionizzanti con certificazione ATEX (F-8).

    Allegati:
  • Riforma fiscale

    Riaperti i termini del Concordato preventivo biennale e modifiche al Bonus Natale 2024

    Pubblicato in GU il Decreto legge del 14 novembre 2024 n. 167 che introduce misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale, oltre a prevedere benefici aggiuntivi per i lavoratori dipendenti e disposizioni finanziarie per la gestione delle emergenze.

    Il decreto è entrato in vigore il 14 novembre 2024, data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. È ora in attesa di conversione in legge da parte del Parlamento.

    Riapertura dei termini per il concordato preventivo biennale

    Con l'articolo 1, il decreto consente ai contribuenti per i quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), i soggetti di cui agli articoli da 10 a 22 del dlgs n. 13 del 2024, che:

    • hanno presentato regolarmente la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre 2024 
    • e che non hanno aderito al concordato preventivo biennale, 

    di farlo entro il 12 dicembre 2024.

    L’adesione può essere effettuata tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa. Tuttavia, questa possibilità è esclusa nei casi in cui nella suddetta dichiarazione integrativa siano indicati:

    • un minore
      imponibile
       
    • o, comunque, un minore debito d'imposta ovvero un maggiore
      credito
       

    rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata
    entro la data del 31 ottobre 2024.

    Inoltre, come precisato dal Governo nella relazione illustrativa, sono esclusi  i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge di stabilità 2015.

    Bonus Natale 2024 lavoratori dipendenti

    L'articolo 2 introduce modifiche significative al bonus natale di 100 euro previsto per i lavoratori dipendenti, apportando modifiche all'art.2-bis del decreto Ominibus, in particolare si prevede:

    • l'estensione del diritto al beneficio per i lavoratori con figli, indipendentemente dallo stato matrimoniale, inclusi figli adottivi o affidati.
    • che l’indennità prevista non sia riconosciuta se il coniuge o convivente del lavoratore è già beneficiario della stessa misura.
    • l'adeguamento dei termini relativi all’inserimento dei codici fiscali di coniuge o convivente e figli per accedere al beneficio.

    Gli oneri stimati per queste misure ammontano a 224,7 milioni di euro per il 2024, coperti tramite risorse già allocate al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

    Gestione delle emergenze

    L'articolo 3 stanzia risorse finanziarie fino a 44 milioni di euro per il 2024, da destinare alla protezione civile per fronteggiare emergenze, come previsto dagli articoli 23, 24 e 29 del Codice della Protezione Civile.

    Allegati:
  • Lavoro Dipendente

    Rider e lavoratori delle piattaforme digitali: Direttiva UE approvata con le nuove regole

    L’Unione Europea ha finalmente dato il via libera definitivo alla direttiva sui rider, volta a garantire migliori condizioni di lavoro per i lavoratori delle piattaforme digitali.

    Scarica il testo della Direttiva UE 2024/2831 del 23.10.2024 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea dell'11 novembre 2024.

    Questa direttiva è stata approvata dopo un lungo percorso di negoziazioni tra i vari Stati membri, che ha visto emergere un consenso sulla necessità di tutelare i lavoratori coinvolti in attività come consegne a domicilio e trasporto passeggeri, forniti da aziende come Uber, Deliveroo, Glovo e altre.

    La direttiva dovrà essere firmata dal Consiglio e dal Parlamento europeo ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Gli Stati membri dell’UE avranno due anni di tempo per adeguare il diritto interno alle nuove norme comunitarie, ovvero gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 2 dicembre 2026.

    Obiettivi della Direttiva

    L’obiettivo principale della normativa è di migliorare le condizioni contrattuali e lavorative dei rider, garantendo loro diritti simili a quelli dei lavoratori subordinati, in caso risultino essere tali.

    Infatti, la direttiva stabilisce dei criteri chiari per distinguere tra lavoratori autonomi e dipendenti. Se l'attività del rider risponde a determinati requisiti di subordinazione, come la gestione del lavoro da parte della piattaforma (orari, remunerazione e controllo delle prestazioni), la relazione lavorativa sarà riclassificata come un contratto subordinato.

    Impatti per le piattaforme digitali

    La direttiva UE del 2024 avrà notevoli impatti sulle piattaforme digitali, modificando in maniera significativa le modalità operative di aziende come Uber, Glovo, Deliveroo e simili.

    Ecco i principali cambiamenti che queste piattaforme dovranno affrontare: 

    Riclassificazione dei lavoratori
    La direttiva introduce una presunzione legale di subordinazione per molti lavoratori delle piattaforme digitali. Questo significa che le piattaforme dovranno dimostrare che i loro lavoratori sono effettivamente autonomi, altrimenti verranno considerati dipendenti.
    Ciò comporterà un aumento significativo dei costi per le piattaforme, poiché i lavoratori riclassificati come dipendenti avranno diritto a ferie pagate, malattia, contributi previdenziali e protezione contro i licenziamenti illegittimi.

    Trasparenza e gestione algoritmica
    Le piattaforme dovranno garantire una maggiore trasparenza nella gestione algoritmica. Saranno obbligate a spiegare ai lavoratori come funzionano gli algoritmi che gestiscono la distribuzione dei compiti, la determinazione delle tariffe e altre decisioni critiche per il loro lavoro.
    Questo include anche l'obbligo di fornire spiegazioni sulle decisioni automatizzate che possono influire negativamente sui lavoratori, come la sospensione o la chiusura degli account.

    Obblighi di dichiarazione e monitoraggio
    Le piattaforme digitali dovranno dichiarare regolarmente il numero di lavoratori impiegati e fornire informazioni dettagliate sulla loro situazione contrattuale alle autorità competenti. Questo introduce un carico amministrativo maggiore per le aziende, che dovranno rendere trasparenti le loro operazioni e sottostare a eventuali controlli da parte delle autorità nazionali.

    Supervisione umana e diritto al riesame
    In aggiunta alla gestione algoritmica, la direttiva richiede che le piattaforme implementino supervisione umana sulle decisioni prese dagli algoritmi. Questo significa che, in casi come la chiusura di un account o il mancato pagamento di un lavoratore, un essere umano dovrà intervenire per verificare e riesaminare tali decisioni.
    Questo processo aumenta la complessità della gestione delle risorse umane per le piattaforme digitali.

    Possibili sanzioni e azioni legali
    La direttiva introduce sanzioni severe in caso di mancato rispetto delle norme, comprese multe e altre penalità amministrative. Le piattaforme che non rispettano i diritti dei lavoratori o non garantiscono la trasparenza richiesta potranno essere soggette a ispezioni e sanzioni. Inoltre, i lavoratori avranno il diritto di avviare procedimenti legali collettivi o individuali contro le piattaforme.

    Allegati:
  • Start up e Crowdfunding

    Agevolazioni e incentivi per Start-up e PMI Innovative: le novità della Legge 162/2024

    Pubblicata in GU la legge del 28 ottobre 2024 n. 162 con misure volte a sostenere la crescita e l’innovazione del tessuto imprenditoriale italiano, puntando su agevolazioni fiscali e incentivi finanziari rivolti a start-up e piccole e medie imprese (PMI) innovative.

    La norma risponde alla necessità di rendere più attrattivo il mercato italiano per gli investimenti, sia per le aziende già operative sia per gli investitori individuali, offrendo nuove opportunità di risparmio fiscale.

    In particolare, la legge inquadra le categorie di imprese interessate:

    • Start-up innovative
      sono quelle società caratterizzate da alti contenuti tecnologici e orientate allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi. La definizione completa si trova nel Decreto-Legge n. 179/2012, che stabilisce i requisiti specifici.
    • PMI innovative
      sono piccole e medie imprese che si distinguono per innovazione e digitalizzazione, come definito dal Decreto-Legge n. 3/2015. Queste imprese devono rispettare determinati criteri, come un'elevata spesa in ricerca e sviluppo.

    In breve sintesi le principali disposizioni contenute nella legge.

    Agevolazioni fiscali per investimenti in Start-up e PMI innovative

    Uno dei punti chiave della legge è l’incentivo fiscale per chi decide di investire in start-up o PMI innovative.

    Ecco come funziona:

    • gli investitori persone fisiche possono beneficiare di una detrazione dall'imposta sul reddito (IRPEF) proporzionale all’investimento.
    • qualora la detrazione superi l’imposta lorda dovuta, la parte eccedente si trasforma in un credito d’imposta che può essere utilizzato in compensazione nelle dichiarazioni fiscali future.
    • questa misura sarà applicabile a partire dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023, con un impatto economico stimato di circa 1,8 milioni di euro all’anno a partire dal 2025.

    Con queste agevolazioni, il governo intende ridurre il rischio di investimento e rendere più interessante l’iniezione di capitali in progetti innovativi, anche per i piccoli investitori.

    Nuovi incentivi per la Patrimonializzazione delle PMI

    Un'altra importante novità è rappresentata dall’ampliamento delle possibilità di intervento del Patrimonio Destinato, il fondo istituito per sostenere il rilancio delle imprese italiane, che avrà la facoltà di:

    • investire in quote o azioni di fondi di investimento di nuova costituzione, che dovranno operare con politiche di investimento compatibili con gli obiettivi di crescita e innovazione.
    • tali investimenti potranno indirizzarsi verso titoli di emittenti italiani di media o piccola capitalizzazione, promuovendo così l'intero mercato italiano dei capitali.

    Questo meccanismo rafforza il supporto economico alle imprese che operano in settori strategici, come le filiere produttive e le reti di innovazione. Si tratta di un passo importante per incrementare la competitività delle PMI italiane sul mercato internazionale.

    Esenzione fiscale sulle plusvalenze da investimenti in Imprese innovative

    La legge introduce ulteriori vantaggi per chi decide di investire in start-up e PMI innovative:

    • le plusvalenze derivanti dalla vendita di quote in start-up e PMI innovative sono esentate da imposizione fiscale, a condizione che le quote siano detenute per almeno tre anni e siano acquisite entro il 31 dicembre 2025.
    • questa esenzione è applicabile solo ai proventi generati dalla partecipazione a fondi di investimento dedicati alle imprese innovative, sia start-up che PMI.

    Questa agevolazione mira a incentivare non solo la creazione di nuove imprese, ma anche la fidelizzazione degli investitori, scoraggiando il disinvestimento precoce e favorendo il reinvestimento in nuove iniziative.

    Allegati:
  • Accertamento e controlli

    Autotutela tributaria: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle novità

    L'Agenzia delle Entrate con la Circolare del 7 novembre 2024 n.21, fornisce chiarimenti in merito all’esercizio del potere di autotutela tributaria, alla luce della nuova disciplina dell’istituto, contenuta negli articoli 10-quater e 10-quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212), introdotti dal dlgs n. 219/2023 (articolo 1, comma 1, lett. m), emanato in
    attuazione della legge delega per la
    riforma fiscale
    .

    Scarica il testo della Circolare del 07.11.2024 n. 21

    In particolare, gli articoli 10-quater e 10-quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente hanno riformato l'istituto dell'autotutela tributaria, distinguendola in due categorie

    • autotutela obbligatoria 
    • e sutotutela facoltativa. 

    Queste disposizioni, in vigore dal 18 gennaio 2024, mirano a garantire una maggiore tutela dei diritti del contribuente, introducendo criteri chiari per l'esercizio dell'autotutela da parte dell'amministrazione finanziaria.

    Autotutela obbligatoria (articolo 10-quater)

    L’articolo 10-quater introduce un obbligo di autotutela per l’amministrazione finanziaria in specifici casi di "manifesta illegittimità".

    L'amministrazione finanziaria è tenuta ad annullare, in tutto o in parte, atti di imposizione o a rinunciare all'imposizione senza necessità di istanza da parte del contribuente, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:

    • Errore di persona
    • Errore di calcolo
    • Errore nell'individuazione del tributo
    • Errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria
    • Errore sul presupposto d'imposta
    • Mancata considerazione di pagamenti d'imposta regolarmente eseguiti
    • Mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini previsti a pena di decadenza

    Tuttavia, l'obbligo di autotutela non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria o se è trascorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.

    Autotutela facoltativa (articolo 10-quinquies)

    L’articolo 10-quinquies consente all’amministrazione di annullare atti non rientranti nei casi di autotutela obbligatoria.

    Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 10-quater, l'amministrazione finanziaria può procedere all'annullamento, totale o parziale, di atti di imposizione o alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o infondatezza dell'atto o dell'imposizione.

    Modalità di presentazione della richiesta di autotutela

    Le richieste di autotutela devono essere indirizzate all’Ufficio emittente e devono riportare dati completi, incluse motivazioni chiare e documentazione a supporto.

    L’istanza deve essere presentata avvalendosi di strumenti atti a certificarne l’invio da parte del soggetto legittimato a presentarla, tramite, ad esempio, l'utilizzo dei servizi telematici (accesso tramite SPID, CIE o CNS), tramite posta elettronica certificata o in alternativa tramite consegna a mano con accesso fisico allo sportello.

    Contenuto dell'istanza di autotutela

    L'istanza deve essere redatta in carta semplice e contenere:

    • Dati del richiedente: nome, cognome, codice fiscale e recapiti.
    • Riferimenti dell'atto contestato: tipo di atto (ad esempio, avviso di accertamento o cartella di pagamento), numero e data dell'atto, anno d'imposta.
    • Motivazioni della richiesta: esposizione chiara e dettagliata dei motivi per cui si ritiene l'atto illegittimo o infondato.
    • Documentazione a supporto: allegare copia dell'atto contestato e ogni altro documento utile a comprovare le proprie ragioni.

    Allegati:
  • Riforma fiscale

    Residenza Fiscale: le nuove regole per Persone Fisiche e Società nel 2024

    Il Decreto Legislativo n. 209 del 27 dicembre 2023, che ha dato attuazione a taluni degli interventi previsti dalla delega fiscale (legge n. 111/2023) tra questi è stato demandato al Governo la riforma della “disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società come criterio di collegamento personale all’imposizione, al fine di renderla coerente con la migliore prassi internazionale e con le Convenzioni sottoscritte dall’Italia per evitare le doppie imposizioni, nonché coordinarla con la disciplina della stabile organizzazione e dei regimi speciali vigenti per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia anche valutando la possibilità di adeguarla all’esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile.

    Il quadro normativo della residenza fiscale in Italia ha subito un’importante revisione, con la recente Circolare n. 20/E del 4 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate, fornisce le istruzioni operative agli uffici dell’Agenzia delle Entrate in merito alle modifiche apportate dal Decreto Legislativo n. 209 del 27 dicembre 2023 sulla determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche, società ed enti, al fine di uniformare le modalità di applicazione delle disposizioni, contribuendo a garantire maggiore certezza giuridica e a ridurre i potenziali contenziosi.

    Le novità si applicano dal 1° gennaio 2024 per le società e gli enti aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare.

    Per le società o gli enti con esercizio non coincidente con l’anno solare (c.d. esercizio a cavallo d’anno) la nuova determinazione della residenza è efficace dal periodo successivo a quello in corso al 29 dicembre 2023, continuando ad operare la disciplina previgente nel periodo d’imposta in corso fino alla chiusura dell’esercizio a cavallo d’anno.

    In breve sintesi i chiarimenti forniti nella Circolare.

    Residenza Fiscale delle Persone Fisiche

    Il Decreto n. 209/2023 introduce cambiamenti significativi alla definizione di residenza fiscale delle persone fisiche ai fini delle imposte sui redditi. Le principali novità riguardano i criteri per stabilire la residenza fiscale, con l’aggiunta del nuovo parametro della presenza fisica.

    I Nuovi Criteri di Residenza

    Prima del 2024, una persona fisica era considerata fiscalmente residente in Italia se:

    • Iscritta nell’anagrafe della popolazione residente;
    • Possedeva il domicilio o la residenza in Italia, come definiti dal Codice Civile.

    Dal 2024, oltre alla residenza anagrafica e al domicilio, si aggiunge un criterio di presenza fisica. Viene considerata residente la persona che, per più di metà dell’anno fiscale (183 o 184 giorni in caso di anno bisestile), ha:

    • Residenza o domicilio in Italia;
    • Una presenza fisica continuativa o frazionata sul territorio italiano.

    Pertanto, dal 2024, la normativa considera residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni o 184 per l’anno bisestile), soddisfano almeno uno dei seguenti criteri:

    • Iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente (presunzione relativa);
    • Domicilio principale nel territorio italiano, ora definito come il luogo delle principali relazioni personali e familiari;
    • Residenza nel territorio, intesa come dimora abituale;
    • Presenza fisica sul territorio italiano, considerando anche le frazioni di giorno.

    La Relazione illustrativa al Decreto conferma, altresì, in continuità con la previgente versione dell’articolo 2, comma 2, del TUIR, che ai fini del computo della maggior parte del periodo d’imposta, si ha riguardo anche a periodi non consecutivi nel corso dell’anno, sommandoli, quindi, tra loro. Pertanto, ai fini della residenza fiscale in Italia, non è necessario che i criteri di collegamento richiesti dalla norma ricorrano in modo continuativo ed ininterrotto, ma è sufficiente che si verifichino per 183 – o 184 in caso di anno bisestile – giorni nel corso di un anno solare.

    Presunzione di Residenza e prova contraria

    Il Decreto specifica che l’iscrizione anagrafica non è più una presunzione assoluta, di conseguenza, un soggetto può fornire prove che dimostrino l’assenza di una residenza effettiva in Italia, nonostante la registrazione anagrafica.

    Residenza fiscale e Smart working

    Un’altra novità è l’estensione del criterio della presenza fisica ai lavoratori in smart working. Chiunque lavori da remoto per la maggior parte dell’anno fiscale in Italia sarà considerato fiscalmente residente, indipendentemente da dove sia situato il datore di lavoro o l’origine dei redditi.

    Residenza Fiscale delle Società e degli Enti

    L’articolo 73, comma 3, del TUIR, nella versione previgente alle modifiche attuate dal Decreto, considerava fiscalmente residenti in Italia le società e gli enti che, per la maggior parte del periodo d’imposta, mantenevano nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale. Si trattava di tre criteri alternativi, con la conseguenza che la ricorrenza di uno solo era sufficiente a radicare la residenza fiscale della società o dell’ente nel nostro Paese.

    Per le società e gli enti, l’articolo 2 del Decreto riformula, quindi, la definizione di residenza di società ed enti ai fini delle imposte sui redditi, intervenendo sugli articoli 73, comma 3, e 5, comma 3, lettera d) del TUIR, introducendo due nuovi criteri sostanziali che sostituiscono la nozione di “sede dell’amministrazione”:

    • la sede di direzione effettiva 
    • e la gestione ordinaria in via principale.

    Sede di Direzione Effettiva e Gestione Ordinaria

    La sede di direzione effettiva si riferisce al luogo in cui si prendono le decisioni strategiche principali che riguardano l’ente nel suo complesso. La gestione ordinaria in via principale, invece, indica il luogo dove si svolgono le attività di gestione quotidiana. Entrambi questi criteri riflettono un approccio sostanziale che mira a garantire un collegamento reale tra la società e il territorio italiano.

    Eliminazione dell’oggetto principale

    Il criterio dell’oggetto principale, spesso causa di incertezza, è stato eliminato. La residenza fiscale delle società sarà ora determinata in base alla sede legale o a questi nuovi criteri di direzione e gestione ordinaria.

    Allegati: