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Testo unico Iva – il testo del Dpr n. 633/72
Ecco il testo in pdf del testo Unico Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (DPR del 26.10.1972 n. 633 aggiornato al 21.02.2024) (GU n.292 del 11-11-1972 – Suppl. Ordinario).
TU Iva in consultazione fino al 13.05.2024
E' utile segnalare che l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili, fino al 13 maggio in consultazione le proposte di Testi unici elaborate dall’Agenzia delle Entrate per semplificare il sistema fiscale. Il lavoro realizzato dagli esperti dell’Agenzia, in attuazione della Delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023, art. 21), è consistito nell’individuazione delle norme vigenti del sistema tributario, che sono state riorganizzate per settori omogenei, nel coordinamento e nell’abrogazione delle disposizioni non più attuali.
Accademici, professionisti e contribuenti possono ora inviare entro il 13 maggio 2024 le loro osservazioni o proposte di modifica, che potranno essere eventualmente recepite nelle versioni definitive, al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected].
La proposta di testo unico IVA si compone di 4 Titoli.
La materia è, a tutt’oggi, regolata da fonti diverse; al nucleo iniziale rappresentato dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si sono aggiunte, negli anni, disposizioni inserite in testi legislativi eterogenei, con la conseguenza di una frammentazione delle fonti.
La scelta operata dal punto di vista della tecnica di redazione della proposta è stata quella della sistematizzazione delle disposizioni coerentemente al loro oggetto. A tal fine, si propone una razionalizzazione delle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 633 del 1972 e nel decreto-legge n. 331 del 1993 che disciplinano, rispettivamente, le operazioni nazionali e intraunionali, coerentemente alla sistematizzazione della direttiva 2006/112/UE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto (cd Direttiva IVA).
In una logica di coerenza con la ratio di organizzare le disposizioni per settori omogenei, alcuni profili oggi disciplinati nel d.P.R. n. 633 del 1972 (in particolare, “Obblighi dei contribuenti” e “Accertamento e Riscossione”, titoli II e IV) e nel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, non hanno trovato collocazione nella proposta di testo unico IVA, bensì in altri testi unici.
Si osserva che si è scelto di collocare nel testo unico adempimenti e accertamento le disposizioni che in materia di IVA disciplinano:
- la fatturazione e la registrazione delle operazioni;
- le dichiarazioni e le comunicazioni;
- la liquidazione e l’accertamento.
Parimenti, nel testo unico versamenti e riscossione sono state invece inserite le disposizioni concernenti:
- la riscossione dell’IVA;
- i rimborsi.
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Testo Unico delle imposte sui redditi (Tuir) il testo aggiornato a novembre 2024
Nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR) pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986 vigente a novembre 2024.
TITOLO I : IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
- CAPO I : DISPOSIZIONI GENERALI
- CAPO II : REDDITI FONDIARI
- CAPO III : REDDITI DI CAPITALE
- CAPO IV : REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
- CAPO V : REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
- CAPO VI : REDDITI DI IMPRESA
- CAPO VII : REDDITI DIVERSI
TITOLO II : IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA'
- CAPO I : SOGGETTI PASSIVI E DISPOSIZIONI GENERALI
- Capo II: DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELLE SOCIETA' E DEGLI ENTI COMMERCIALI RESIDENTI
Sezione I: DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
Sezione II: CONSOLIDATO NAZIONALE
Sezione III: CONSOLIDATO MONDIALE - CAPO III : ENTI NON COMMERCIALI RESIDENTI
- CAPO IV : SOCIETA' ED ENTI COMMERCIALI NON RESIDENTI
- Capo V: ENTI NON COMMERCIALI NON RESIDENTI
- Capo VI: DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER ALCUNE IMPRESE MARITTIME
TITOLO III : DISPOSIZIONI COMUNI
TITOLO IV : DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI.TU imposte sui redditi in consultazione fino al 13.05.2024
E' utile segnalare che l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili, fino al 13 maggio in consultazione le proposte di Testi unici elaborate dall’Agenzia delle Entrate per semplificare il sistema fiscale. Il lavoro realizzato dagli esperti dell’Agenzia, in attuazione della Delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023, art. 21), è consistito nell’individuazione delle norme vigenti del sistema tributario, che sono state riorganizzate per settori omogenei, nel coordinamento e nell’abrogazione delle disposizioni non più attuali.
Accademici, professionisti e contribuenti possono ora inviare entro il 13 maggio 2024 le loro osservazioni o proposte di modifica, che potranno essere eventualmente recepite nelle versioni definitive, al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected].
La proporsta di TU Imposte sui Redditi si compone di 7 Titoli e muove dal Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 nell’ottica di raccogliere, sistematizzare ed integrare le disposizioni ivi contenute con le disposizioni tributarie successivamente emanate e non confluite nel corpo dello stesso TUIR.
- Il Titolo I “Imposta sul reddito delle persone fisiche” mantiene la suddivisione originaria in 7 capi. Il capo IV relativo ai redditi di lavoro dipendente è stato suddiviso in due sezioni: la sezione I raccoglie le disposizioni relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati e la sezione II raccoglie le disposizioni relative ai lavoratori frontalieri.
- Il Titolo II “Imposta sul reddito delle società” si articola in 5 capi. Rispetto alla previgente suddivisione, la proposta di testo unico razionalizza la disciplina in ragione della natura commerciale o non commerciale delle società e degli enti. Pertanto, i capi II e III si riferiscono alle società ed enti commerciali rispettivamente residenti e non residenti e i capi IV e V si riferiscono agli enti non commerciali residenti e non residenti.
- Il Titolo III, “Disposizioni comuni” si compone di 6 capi di cui 1 (precisamente il III) raccoglie la disciplina in materia di disallineamenti da ibridi.
- Il Titolo IV, “Disposizioni speciali ai fini delle imposte sui redditi”, non presente nella versione vigente del TUIR, è stato inserito per raccogliere in appositi 9 capi le disposizioni che prevedono specifici regimi di determinazione del reddito. Si tratta, in particolare, delle disposizioni relative a: regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni (capo I); determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime (capo II); società di investimento immobiliare quotate e non quotate (capo III); gruppo europeo di interesse economico GEIE (capo IV), società di comodo (capo V); forme pensionistiche complementari (capo VI); consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi (confidi) (capo VII);
Nel capo VIII del titolo IV in esame sono state raccolte le disposizioni relative all’addizionale alle imposte sul reddito per le attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza. Nel capo IX, infine, è stata ricondotta la disciplina dell’addizionale del 10 per cento sugli emolumenti variabili corrisposti a dirigenti e collaboratori che operano nel settore finanziario (c.d. stock options). - Il Titolo V si compone di 9 capi ed è riservato alle “Altre disposizioni in materia di imposte sui redditi”. Si tratta di un titolo residuale che raccoglie, tra le altre, le disposizioni in materia di: riallineamento, trasformazione in crediti d’imposta delle attività per imposte anticipate, perdite attese su crediti verso la clientela iscritte in sede di prima applicazione dell’IFRS 9, disposizioni di interpretazione in materia di determinazione del corrispettivo per le cessioni di immobili e aziende, disposizioni in materia di deducibilità IMU, alloggi sociali, fondi comuni d’investimento, strumenti finanziari, ecc.
- Il Titolo VI riporta le “Disposizioni in materia di imposizione minima globale” (cd Pillar 2) introdotte dal decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale.
- Il Titolo VII “Disposizioni temporanee, transitorie e finali” è suddiviso in 4 capi. In particolare, i primi 3 capi raccolgono le discipline con efficacia temporale di carattere temporaneo: Contributo dovuto dalle imprese energivore (capo I); Imposta straordinaria calcolata sull’incremento del margine di interesse (capo II); Disciplina transitoria delle svalutazioni e delle perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione (capo III). Il capo IV del Titolo VII in esame raccoglie, infine, le disposizioni transitorie e finali, comprese quelle già presenti nel Titolo V del vigente TUIR.
La proposta infine contiene l’elenco di quelle disposizioni che si propone di abrogare in quanto ricondotte nel corpo del testo unico ovvero non più attuali (articolo 21, comma 1, lett. c), legge 11 agosto 2023, n. 111).
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Residenza Fiscale: le nuove regole per Persone Fisiche e Società nel 2024
Il Decreto Legislativo n. 209 del 27 dicembre 2023, che ha dato attuazione a taluni degli interventi previsti dalla delega fiscale (legge n. 111/2023) tra questi è stato demandato al Governo la riforma della “disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società come criterio di collegamento personale all’imposizione, al fine di renderla coerente con la migliore prassi internazionale e con le Convenzioni sottoscritte dall’Italia per evitare le doppie imposizioni, nonché coordinarla con la disciplina della stabile organizzazione e dei regimi speciali vigenti per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia anche valutando la possibilità di adeguarla all’esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile.
Il quadro normativo della residenza fiscale in Italia ha subito un’importante revisione, con la recente Circolare n. 20/E del 4 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate, fornisce le istruzioni operative agli uffici dell’Agenzia delle Entrate in merito alle modifiche apportate dal Decreto Legislativo n. 209 del 27 dicembre 2023 sulla determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche, società ed enti, al fine di uniformare le modalità di applicazione delle disposizioni, contribuendo a garantire maggiore certezza giuridica e a ridurre i potenziali contenziosi.
Le novità si applicano dal 1° gennaio 2024 per le società e gli enti aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare.
Per le società o gli enti con esercizio non coincidente con l’anno solare (c.d. esercizio a cavallo d’anno) la nuova determinazione della residenza è efficace dal periodo successivo a quello in corso al 29 dicembre 2023, continuando ad operare la disciplina previgente nel periodo d’imposta in corso fino alla chiusura dell’esercizio a cavallo d’anno.
In breve sintesi i chiarimenti forniti nella Circolare.
Residenza Fiscale delle Persone Fisiche
Il Decreto n. 209/2023 introduce cambiamenti significativi alla definizione di residenza fiscale delle persone fisiche ai fini delle imposte sui redditi. Le principali novità riguardano i criteri per stabilire la residenza fiscale, con l’aggiunta del nuovo parametro della presenza fisica.
I Nuovi Criteri di Residenza
Prima del 2024, una persona fisica era considerata fiscalmente residente in Italia se:
- Iscritta nell’anagrafe della popolazione residente;
- Possedeva il domicilio o la residenza in Italia, come definiti dal Codice Civile.
Dal 2024, oltre alla residenza anagrafica e al domicilio, si aggiunge un criterio di presenza fisica. Viene considerata residente la persona che, per più di metà dell’anno fiscale (183 o 184 giorni in caso di anno bisestile), ha:
- Residenza o domicilio in Italia;
- Una presenza fisica continuativa o frazionata sul territorio italiano.
Pertanto, dal 2024, la normativa considera residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni o 184 per l’anno bisestile), soddisfano almeno uno dei seguenti criteri:
- Iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente (presunzione relativa);
- Domicilio principale nel territorio italiano, ora definito come il luogo delle principali relazioni personali e familiari;
- Residenza nel territorio, intesa come dimora abituale;
- Presenza fisica sul territorio italiano, considerando anche le frazioni di giorno.
La Relazione illustrativa al Decreto conferma, altresì, in continuità con la previgente versione dell’articolo 2, comma 2, del TUIR, che ai fini del computo della maggior parte del periodo d’imposta, si ha riguardo anche a periodi non consecutivi nel corso dell’anno, sommandoli, quindi, tra loro. Pertanto, ai fini della residenza fiscale in Italia, non è necessario che i criteri di collegamento richiesti dalla norma ricorrano in modo continuativo ed ininterrotto, ma è sufficiente che si verifichino per 183 – o 184 in caso di anno bisestile – giorni nel corso di un anno solare.
Presunzione di Residenza e prova contraria
Il Decreto specifica che l’iscrizione anagrafica non è più una presunzione assoluta, di conseguenza, un soggetto può fornire prove che dimostrino l’assenza di una residenza effettiva in Italia, nonostante la registrazione anagrafica.
Residenza fiscale e Smart working
Un’altra novità è l’estensione del criterio della presenza fisica ai lavoratori in smart working. Chiunque lavori da remoto per la maggior parte dell’anno fiscale in Italia sarà considerato fiscalmente residente, indipendentemente da dove sia situato il datore di lavoro o l’origine dei redditi.
Residenza Fiscale delle Società e degli Enti
L’articolo 73, comma 3, del TUIR, nella versione previgente alle modifiche attuate dal Decreto, considerava fiscalmente residenti in Italia le società e gli enti che, per la maggior parte del periodo d’imposta, mantenevano nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale. Si trattava di tre criteri alternativi, con la conseguenza che la ricorrenza di uno solo era sufficiente a radicare la residenza fiscale della società o dell’ente nel nostro Paese.
Per le società e gli enti, l’articolo 2 del Decreto riformula, quindi, la definizione di residenza di società ed enti ai fini delle imposte sui redditi, intervenendo sugli articoli 73, comma 3, e 5, comma 3, lettera d) del TUIR, introducendo due nuovi criteri sostanziali che sostituiscono la nozione di “sede dell’amministrazione”:
- la sede di direzione effettiva
- e la gestione ordinaria in via principale.
Sede di Direzione Effettiva e Gestione Ordinaria
La sede di direzione effettiva si riferisce al luogo in cui si prendono le decisioni strategiche principali che riguardano l’ente nel suo complesso. La gestione ordinaria in via principale, invece, indica il luogo dove si svolgono le attività di gestione quotidiana. Entrambi questi criteri riflettono un approccio sostanziale che mira a garantire un collegamento reale tra la società e il territorio italiano.
Eliminazione dell’oggetto principale
Il criterio dell’oggetto principale, spesso causa di incertezza, è stato eliminato. La residenza fiscale delle società sarà ora determinata in base alla sede legale o a questi nuovi criteri di direzione e gestione ordinaria.
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Testo Unico Edilizia aggiornato
Pubblichiamo il testo del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, noto come Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, rappresenta una delle pietre miliari della normativa italiana in ambito urbanistico ed edilizio.Esso fornisce un quadro normativo chiaro e unificato per regolamentare l'attività edilizia su tutto il territorio nazionale, assicurando la conformità alle esigenze di sicurezza, tutela ambientale e sostenibilità.
Ultimo aggiornamento all'atto del 09.10.2024.
Il testo è suddiviso in diverse parti e sezioni, ognuna dedicata a specifici aspetti della disciplina edilizia. Gli obiettivi principali includono:
- Fornire regole uniformi per le attività edilizie;
- Garantire il rispetto delle norme in materia di tutela del patrimonio storico, culturale e paesaggistico;
- Regolamentare i procedimenti amministrativi relativi a permessi di costruire, attività edilizia libera e segnalazioni certificate;
- Sostenere interventi di rigenerazione urbana e tutela dell’ambiente.
Punti salienti del Testo Unico Edilizia aggiornato
Attività edilizia libera
- Include interventi di manutenzione ordinaria, eliminazione di barriere architettoniche e installazione di pannelli fotovoltaici per uso domestico, che non richiedono permessi specifici.
Permesso di costruire
- Regolamenta gli interventi di nuova costruzione e trasformazione urbanistica ed edilizia che richiedono un’autorizzazione esplicita, specificando criteri di conformità urbanistica e procedurale.
Strumenti di semplificazione
- Introduzione dello sportello unico per l’edilizia, che funge da punto di riferimento per tutte le interazioni amministrative tra cittadini e amministrazioni pubbliche.
Norme per il recupero dei sottotetti
- Agevolazioni per il recupero a fini abitativi, anche in deroga ai limiti di distanza tra edifici, nel rispetto della normativa regionale.
Contributo di costruzione
- Definisce i parametri per il calcolo degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione, favorendo interventi di ristrutturazione rispetto a nuove edificazioni.
Sostenibilità e innovazione
- Incentivi per interventi di rigenerazione urbana, efficientamento energetico e messa in sicurezza sismica.
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Bonus Natale dipendenti 100 euro: le novità dopo la conversione del Decreto Omnibus 2024
L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare del 10.10.2024 n. 19, ha fornito i chiarimenti e le istruzioni operative in merito al Bonus una tantum di 100 euro (c.d. Bonus Natale), introdotto dall’articolo 2-bis del Decreto Omnibus (D.L. 113/2024), convertito in legge n. 143/2024.
Il bonus, che non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente, è riservato a coloro che soddisfano specifiche condizioni reddituali e familiari.
In particolare, è destinato ai lavoratori con un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro, che abbiano almeno un figlio fiscalmente a carico e, se coniugati, un coniuge non legalmente separato.
È inoltre necessario che l’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente sia superiore alla detrazione spettante.
Bonus Natale 2024: i requisiti richiesti
Per accedere al bonus di 100 euro, il lavoratore dipendente deve rispettare tre requisiti fondamentali:
- Reddito
il reddito complessivo del lavoratore per l’anno d’imposta 2024 non deve superare i 28.000 euro. - Situazione familiare
il lavoratore deve avere almeno un figlio fiscalmente a carico. Inoltre, se sposato, il coniuge non deve essere legalmente separato. - Imposta lorda
l'imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente deve essere superiore alla detrazione prevista dall'articolo 13 del TUIR. In altri termini, ai fini del riconoscimento del bonus, è necessaria la previa verifica della “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente rispetto alla detrazione spettante per la stessa tipologia reddituale, con riferimento al medesimo periodo d’imposta, ossia l’anno 2024. (Per ulteriori approfondimenti per il calcolo della capienza dell’imposta lorda rispetto alla detrazione spettante per i redditi da lavoro dipendente si rinvia, per quanto compatibili, ai chiarimenti resi con la circolare del 14 dicembre 2020, n. 29/E, par. 1).
Questi requisiti sono cumulativi, ovvero devono essere rispettati tutti congiuntamente per poter beneficiare del bonus.
Bonus Natale 2024: erogazione nella tredicesima
Il bonus verrà erogato insieme alla tredicesima mensilità, su richiesta del lavoratore al proprio datore di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a fornire una dichiarazione scritta che attesti il diritto al bonus, specificando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico.
Nel caso di nuclei familiari monogenitoriali, sarà sufficiente indicare solo il codice fiscale dei figli a carico.
Il datore di lavoro è responsabile della verifica dei requisiti e, una volta accertato il diritto, provvederà a compensare l'importo erogato tramite il meccanismo della compensazione fiscale.
Bonus Natale 2024: erogazione in dichiarazione dei redditi
Se il bonus non viene erogato dal datore di lavoro o il lavoratore non è stato in grado di richiederlo, l'indennità potrà essere richiesta tramite la dichiarazione dei redditi relativa al 2024.
In questo caso, il bonus verrà riconosciuto come credito d’imposta nella determinazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Allegati: - Reddito
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Il terzo Correttivo del Codice della Crisi d’impresa 2024 pubblicato in GU
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024, il D.lgs. del 13 settembre 2024 n. 136 che introduce una serie di modifiche e disposizioni correttive e integrative al Codice della Crisi d’Impresa e Insolvenza.
Scarica il testo del Dlgs del 13.09.2024 n. 136
Il terzo Decreto correttivo al Decreto Legislativo recante Disposizioni Integrative e Correttive al Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza” (CCII) ha concluso il proprio iter d’approvazione lo scorso 27 settembre 2024, essendo stato definitivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
La struttura di tale “Decreto correttivo” è suddivisa in due Capi, caratterizzati da 57 articoli in totale:
- gli artt. 1 – 51 compongono il Capo I e dispongono le modifiche tecniche al CCII;
- il Capo II, agli artt. 52 – 57, contiene poi le disposizioni transitorie abrogative e di coordinamento del CCII.
Dall’originaria entrata in vigore della normativa, sono apparsi diversi aspetti critici che avrebbero necessitato di interventi migliorativi e chiarificatori, al fine di porre in atto un processo che avrebbe agevolato una migliore e completa applicazione del CCII e delle procedure stesse ivi contenute.
In particolar modo le principali tematiche che hanno caratterizzato l’ultimo decreto correttivo sono:
- la segnalazione dell’anticipata emersione della crisi
- la stipulazione di accordi fiscali transattivi nella Composizione Negoziata della Crisi
- il cram-down fiscale, la transazione fiscale e contributiva negli accordi di ristrutturazione e nei concordati preventivi
- il concordato preventivo
- la liquidazione giudiziale
- il contenuto minimo del piano attestato di risanamento
- l’esdebitazione.
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Patente a crediti per i cantieri edili: come richiederla dal 1° ottobre
Pubblicato in GU del 20.09.2024 n. 221 il Decreto del Ministero del Lavoro del 18.09.2024 n. 132 contenente il Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente a punti (a crediti) per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.
Le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente entreranno in vigore a partire dal 1° ottobre 2024.
Soggetti interessati
Ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.
I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese, non necessariamente qualificabili come imprese edili, e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.
Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.).Modalità di presentazione della domanda per la patente a crediti
La domanda per il conseguimento della patente deve essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa o dal lavoratore autonomo, oppure da un soggetto delegato con delega scritta, attraverso il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro al seguente indirizzo: https://servizi.ispettorato.gov.it/.
Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre 2024, e le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica dell'INL di prossima emanazione.
Requisiti richiesti
- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
- Formazione obbligatoria per datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.
- Documento unico di regolarità contributiva valido.
- Documento di valutazione dei rischi (ove richiesto dalla normativa).
- Certificazione di regolarità fiscale, come previsto dall’articolo 17-bis del D.Lgs. 241/1997.
- Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (ove previsto).
I requisiti relativi all’iscrizione alla Camera di Commercio, alla regolarità contributiva e fiscale devono essere autocertificati ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000.
In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente (come precisato nella recente Circolare INL n. 4 del 23.09.2024) è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato alla circolare INL, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo: [email protected].
Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
A partire dal 1° novembre non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
Una volta presentata la domanda, la patente verrà rilasciata in formato digitale e sarà disponibile direttamente sul portale. Al rilascio della patente è attribuito un punteggio di 30 crediti che può essere incrementato ai sensi dell'articolo 5 fino alla soglia massima di 100 crediti complessivi.
Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in altri Stati membri dell'UE o in Stati non appartenenti all'UE devono fornire una documentazione equivalente tramite autocertificazione.
Le attività lavorative nei cantieri possono essere svolte anche in attesa del rilascio della patente, salvo diversa comunicazione da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
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