• Riforma dello Sport

    Il Decreto Sport e sostegno alunni con disabilità diventa legge

    Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30.07.2024 n. 177 la Legge del 29 luglio 2024 n. 106 di conversione, con modificazioni, del decreto 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.

    Scarica il testo del decreto legge del 31 maggio 2024 n. 71 coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione.

    Il provvedimento si compone di 17 articoli suddivisi in 5 capi:

    • CAPO I – MISURE IN MATERIA DI SPORT, DI LAVORO SPORTIVO E DELLA RELATIVA DISCIPLINA FISCALE 
    • CAPO II – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ
    • CAPO III – DISPOSIZIONI URGENTI IN PER IL REGOLARE AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2024/2025
    • CAPO IV – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA

    Tra le novità previste, oltre alla previsione dell''insegnamento obbligatorio della lingua italiana per gli studenti stranieri, segnaliamo quelle previste dall'articolo 3 che rappresenta un passo avanti significativo per il settore sportivo in Italia, rendendo più agevole per i dipendenti pubblici partecipare alle attività sportive e fornendo un quadro più chiaro e trasparente per la gestione fiscale delle attività sportive e dei rimborsi per i volontari

    In particolare, una delle novità più significative riguarda i dipendenti pubblici che svolgono attività sportive. Prima di questa modifica, i dipendenti pubblici dovevano ottenere un'autorizzazione formale dalla loro amministrazione per poter svolgere prestazioni sportive. Questo processo era spesso lungo e complicato. 

    Con le nuove disposizioni, invece, i dipendenti pubblici possono ora svolgere queste attività semplicemente comunicandolo preventivamente alla loro amministrazione, purché il compenso annuale non superi i 5.000 euro.

    Questo cambiamento semplifica notevolmente la partecipazione dei dipendenti pubblici alle attività sportive, riducendo la burocrazia e favorendo una maggiore flessibilità.

    Chiarimenti fiscali sui Redditi da prestazioni sportive

    Un altro aspetto importante è l'abrogazione di una specifica norma fiscale, il comma 2 dell'articolo 3 abroga una specifica disposizione del Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).  In passato, i redditi derivanti da prestazioni sportive non subordinate o continuative erano considerati redditi da lavoro autonomo. Questo poteva creare confusione fiscale e complicare la vita ai lavoratori sportivi. 

    Con l'abrogazione di questa norma, ora è più chiara la distinzione tra attività abituale e occasionale, senza cambiare le regole esistenti sui redditi da lavoro autonomo e diversi. 

    Più nel dettaglio, la norma abrogata è l'articolo 53, comma 2, lettera a), che qualificava come reddito di lavoro autonomo i redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

    Prima dell'abrogazione, i redditi derivanti da attività sportive che non erano configurati come lavoro subordinato o collaborazione coordinata e continuativa erano considerati redditi da lavoro autonomo. Questo significava che gli sportivi dovevano dichiarare questi redditi secondo le regole fiscali applicabili al lavoro autonomo, con tutte le relative implicazioni burocratiche e fiscali.

    Con l'abrogazione della lettera a) del comma 2 dell'articolo 53, si chiarisce che tali redditi non rientrano più automaticamente nella categoria del lavoro autonomo. La distinzione tra attività abituale e attività occasionale diventa più chiara:

    • Attività Abituale: Se le prestazioni sportive sono svolte in modo abituale e continuativo, continueranno a essere considerate redditi di lavoro autonomo, ma con un quadro normativo più chiaro e meno confuso.
    • Attività Occasionale: Se le prestazioni sportive sono svolte in modo occasionale e non continuativo, i redditi derivanti da tali attività non saranno più classificati automaticamente come redditi da lavoro autonomo, ma potrebbero rientrare nei redditi diversi.

    Volontariato sportivo

    Le modifiche toccano anche i volontari sportivi, che spesso prestano servizio senza compenso o con rimborsi spese. 

    Ora, è previsto che i volontari possano ricevere rimborsi forfettari fino a 400 euro al mese, a patto che le spese e le attività siano regolate dalle organizzazioni competenti

    Viene mantenuto il divieto di altre forme di remunerazione per tali prestazioni. 

    Inoltre, c'è un obbligo di comunicazione riguardo ai rimborsi, il che aiuta a mantenere la trasparenza e l'integrità delle attività di volontariato sportivo.

    Allegati:
  • Comunicazione spese sanitarie

    Riduzione liste d’attesa per prestazioni sanitarie: il testo della legge pubblicato in GU

    Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31.07.2024 n. 178 la Legge del 29 luglio 2024 n. 107 di conversione, con modificazioni, del decreto legge del 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e la trasparenza nel settore sanitario italiano.

    Scarica il testo del decreto legge del 07.06.2024 n. 73 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione.

    Per rafforzare la capacità di erogazione dei servizi sanitari, sarà rimosso il limite di spesa per l'assunzione di personale sanitario. Questo permetterà di assumere più medici e infermieri, migliorando così l'offerta assistenziale.

    Tra i vari articoli del disegno di legge, l'articolo 3 introduce una serie di misure specifiche per l'adeguamento del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie, vediamo i  punti principali.

    Centro Unico di Prenotazione (CUP)

    Gli erogatori sanitari, sia pubblici che privati accreditati, saranno obbligati a utilizzare il Centro Unico di Prenotazione (CUP) regionale o infra-regionale. Questo sistema centralizzato e informatizzato gestisce l'intera offerta dei servizi sanitari, includendo quelli del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), in regime convenzionato e intramoenia.

    Modalità di accesso alle prestazioni sanitarie

    Il Senato ha introdotto specifiche modalità di accesso alle prestazioni per diverse categorie di pazienti:

    • Cronicità e Fragilità: La presa in carico delle malattie croniche, degenerative e rare sarà gestita direttamente, senza bisogno di intermediazione da parte del paziente.
    • Sintomi Acuti: Le prenotazioni per prestazioni necessarie a sintomi o eventi acuti potranno essere effettuate direttamente al CUP.
    • Malattia Mentale e Dipendenze: L'accesso a prestazioni per malattie mentali e dipendenze patologiche sarà diretto.
    • Screening: L'accesso a programmi di screening per la diagnosi precoce di patologie oncologiche o cronico-degenerative sarà su chiamata.

    Trasparenza delle Agende

    Gli erogatori sanitari saranno tenuti a garantire la piena trasparenza delle agende, mostrando le prenotazioni effettuate e i posti disponibili per ogni prestazione. Questo requisito sarà un elemento contrattuale qualificante.

    Sistema di disdetta

    Il CUP attiverà un sistema di disdetta per ricordare ai pazienti la data della prestazione sanitaria, richiedendo conferma o cancellazione delle prenotazioni almeno due giorni lavorativi prima. Questo sistema permetterà di ottimizzare le agende di prenotazione seguendo linee di indirizzo nazionali.

    Sanzioni per assenti senza giustificazione

    Sono previste sanzioni anche per i pazienti che non si presentano agli appuntamenti senza giustificata disdetta, obbligandoli al pagamento della quota ordinaria di partecipazione al costo della prestazione.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Agricoltura: malattia e maternità piccoli coloni 2024

    Facendo seguito alla circolare  81 dell'11 luglio 2024  sui versamenti volontari in agricoltura, con la nuova circolare  83 del 22 luglio 2024   INPS comunica  gli importi giornalieri   delle retribuzioni di riferimento  per il calcolo delle prestazioni economiche:

    •  di malattia, 
    • di maternità/paternità e 
    • di tubercolosi

     per compartecipanti familiari e piccoli coloni in agricoltura.,    dettagliate  nella tabella allegata QUI,

    Le modalità di calcolo sono differenziate, ricorda INPS:

    1.  per le prestazioni economiche di malattia e di tubercolosi,  le retribuzioni   di riferimento sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell’ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali in agricoltura  determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall’articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968. Eventuali prestazioni riferite a eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2024, liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2020, dovranno essere, quindi, riliquidate sulla base dei nuovi importi.
    2. Per quanto riguarda invece le prestazioni economiche di maternità/paternità, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni. Viene precisato che per il 2024 , ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, tale reddito  è pari a euro 63,06

  • Agricoltura

    Il decreto Agricoltura diventa legge: il testo coordinato con tutte le novità

    Convertito, con modificazioni, dalla Legge del 12 luglio 2024 n. 101, il decreto legge del 15.05.2024 n. 63 contenente disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico
    nazionale.

    Scarica il testo del decreto legge del 15.05.2024 n. 63 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione.

    Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

    La legge, in vigore dal 14 luglio, ha apportato diverse modifiche al testo originale del decreto, vediamo in breve sintesi alcune delle misure previste.

    Il decreto mira a fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dal conflitto russo-ucraino e a rafforzare il sistema di controllo e supporto del settore agroalimentare, ed è composto da 16 articoli suddivisi in 5 capi:

    1. INTERVENTI A TUTELA DELLE IMPRESE DEL SETTORE AGROALIMENTARE E DELLA PESCA E PER LA TRASPARENZA DEI MERCATI
    2. Misure urgenti per il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA), della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina, nonche' per il contenimento del granchio blu
    3. Misure urgenti per la razionalizzazione della spesa, per l'efficientamento del sistema informatico agricolo nazionale (sian) e per il rafforzamento dei controlli nel settore agroalimentare
    4. Norme in materia faunistica e venatoria nonche' misure in materia di utilizzo della risorsa idrica e di rafforzamento delle politiche del mare
    5. Misure urgenti per le imprese di interesse strategico nazionale.

    Interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura

    Al fine di contenere le congiunture avverse derivanti dal conflitto russo-ucraino e garantire il sostegno alle filiere produttive, vengono realizzati interventi urgenti per il settore cerealicolo, vitivinicolo, florovivaistico, della pesca e dell’acquacoltura, si prevede che le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che, nel 2023, hanno subito:

    • una riduzione del volume d’affari di almeno il 20% 
    • o una riduzione della produzione di almeno il 30%,

    possono beneficiare della sospensione per 12 mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e altri finanziamenti.

    Le imprese devono presentare un’autocertificazione che attesti la riduzione del volume d’affari o della produzione.

    Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica per il settore agricolo

    L’articolo 1, comma 7, introduce il nuovo articolo 16-bis all’interno del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, con il quale si prevede, per l’anno 2024, un credito di imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura, già disciplinato dall’articolo 16 del medesimo decreto. 

    Nello specifico per l’anno 2024, alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’aquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate:

    • nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 
    • e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 – 2027,

    è concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2024.

    Sono agevolabili gli investimenti, effettuati fino al 15 novembre 2024, relativi:

    • all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, 
    • nonché all’acquisto di terreni 
    • e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, 

    che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

    Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato. 

    Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Contributi volontari agricoltura 2024

    Con  la Circolare n. 81 del 11 luglio 2024, l'INPS illustra le modalità di calcolo dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza, per il 2024.

    Si ricorda che le modalità variano anche in base alla data di prima autorizzazione e che le categorie di lavoratori interessati sono:

    • lavoratori agricoli dipendenti;
    • coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali;
    • operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
    • piccoli coloni e compartecipanti familiari;
    • coloni e mezzadri reinseriti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria.

    Contributi volontari lavoratori dipendenti

    Le aliquote per i lavoratori dipendenti sono confermate come segue:

    Autorizzati entro il

    30 dicembre 1995

     

    Coefficienti di riparto

    Aliquota Base

    0,11%

     

    0,003654

    Quota Pensione

    29,99%

     

    0,996346

    Totale IVS

    30,10%

     

    1,000000

    Autorizzati dal

    31 dicembre 1995

     

    Coefficienti di riparto

    0,11%

     

     

    0,003654

    29,99%

     

     

    0,996346

    30,10%

     

     

    1,000000

     Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali

    Classi

    Classi di reddito settimanale

    Reddito

    settimanale

    medio imponibile

    Quota

    pensione

     

    22,00% RM

    Addizionale

    legge n. 233/1990

     

    2,00% RM

    Addizionale

    legge n. 160/1975

     

    (€ 0,69 x 3)

    Contributo

    totale

    Fino a 

    € 267,87

     

    € 267,87

     

    € 58,94

     

    € 5,36

     

    € 2,37

     

    € 66,67 (a)

    Oltre

    € 267,87

    Fino a

    € 357,16

     

     

     

    € 312,52

     

     

     

    € 68,76

     

     

     

    € 6,26

     

     

     

    € 2,37

     

     

     

    € 77,39 (a)

    Oltre

    € 357,16

    Fino a

    € 446,45

     

     

     

    € 401,81

     

     

     

    € 88,40

     

     

     

    € 8,04

     

     

     

    € 2,37

     

     

     

    € 98,81

     

    Oltre € 446,45

     

    € 491,10

     

    € 108,05

     

    € 9,83

     

    € 2,37

     

    € 120,25

    CONTRIBUTI INTEGRATIVI VOLONTARI

    Per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato  i contributi integrativi sono commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale deve essere applicata l’aliquota IVS vigente,  pari a 29,70%.

    PICCOLI COLONI E COMPARTECIPANTI FAMILIARI 

    Si applicano i salari medi convenzionali, determinati anno per anno e per ciascuna provincia dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali,  con le aliquote contributive  riferite ai lavoratori dipendenti, citate sopra.

    Qui l'allegato 1 ( contributi volontari ad integrazione relativa ai piccoli coloni e compartecipanti familiari anno 2022)

    Qui l'allegato 2 ( Importi dei contributi volontari per l’anno 2022, dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria prima della data  di entrata in vigore del Decreto Legislativo 184/1997).

  • Diritti d'Autore e Proprietà industriale

    Marchi di particolare interesse e valenza nazionale: la procedura di subentro

    Pubblicato il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 3 luglio 2024, in attuazione di quanto previsto all’articolo 7, comma 5, della legge n. 206/2023 (Tutela del Made in Italy), che stabilisce i criteri e le modalità di attuazione della procedura di subentro nella titolarità nonché di successivo utilizzo dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale da parte del Ministero, al fine di garantire la loro tutela e prevenirne l’estinzione salvaguardandone la continuità.

    Scarica il testo del decreto MIMIT del 04.07.2024

    Progetto di cessazione dell'attività

    Tra le disposizioni contenute, viene stabilito che l’impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno 50 anni, ovvero di un marchio non registrato per il quale sia possibile dimostrare l’uso continuativo da almeno 50 anni, che intenda cessare definitivamente l’attività di produzione del prodotto identificato dal predetto marchio notifica, alla Direzione generale, il progetto di cessazione dell’attività, almeno 6 mesi prima dell’effettiva cessazione.

    Il progetto di cessazione dovrà essere redatto secondo il format che sarà definito con successivo decreto del Capo Dipartimento per le politiche per le imprese del Ministero, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente decreto, con il quale sarà altresì fissata la data di avvio della relativa procedura e saranno fornite le ulteriori necessarie indicazioni operative.

    Il progetto deve contenere, in particolare:

    • l’indicazione degli effetti derivanti dalla cessazione, 
    • i motivi economici, finanziari o tecnici della stessa, 
    • nonchè i tempi di chiusura e le strategie inerenti il marchio in questione, specificando che lo stesso non è o non sarà oggetto di cessione a titolo oneroso prima della cessazione delle attività. 

    Al progetto va altresì allegata la documentazione comprovante la titolarità del marchio o la legittimazione a disporre dello stesso.

    La Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il made in Italy del Ministero delle imprese e del made in Italy, entro tre mesi dalla notifica, comunica all’impresa gli esiti dell’istruttoria volta alla verifica della sussistenza dei requisiti del marchio in relazione al particolare interesse e alla valenza nazionale dello stesso, manifestando l’intenzione o meno di subentrare nella titolarità del marchio, nel caso in cui lo stesso non sia stato ovvero non sarà oggetto di cessione a titolo oneroso entro la data della cessazione dell’attività.

    Nel corso del suddetto termine, l’impresa titolare non può disporre del marchio mediante cessione a titolo gratuito.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Il decreto Coesione diventa legge: il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale

    Pubblicata in GU del 06.07.2024 n. 175 la Legge del 4 luglio 2024 n. 95 di conversione con modificazioni, del DL del 07.05.2024 n. 60 (c.d. Decreto Coesione) contenente ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, entrata in vigore il 7 luglio.

    Scarica il testo del decreto legge del 07.05.2024 n. 60 (c.d. Decreto Coesione) coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, stampate con caratteri corsivi.

    Il provvedimento mira a rafforzare l'attuazione e l'efficacia delle politiche di coesione in Italia, in particolare attraverso una serie di misure che coprono vari settori strategici e prevedono un'attenta programmazione e coordinamento a livello nazionale e regionale. Ecco una sintesi di alcune delle disposizioni previste dal decreto.

    Principi e Obiettivi

    Il decreto stabilisce un quadro normativo per accelerare e migliorare l'efficienza delle politiche di coesione europee per il periodo di programmazione 2021-2027, concentrando gli sforzi sui settori considerati strategici come:

    • risorse idriche;
    • infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell’ambiente;
    • rifiuti;
    • trasporti e mobilità sostenibile;
    • energia;
    • sostegno allo sviluppo e all’attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.

    Vediamo brevemente alcune delle misure previste.

    Incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e transizione al digitale ed ecologica

    In coerenza con le previsioni del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027, l'articolo 21 prevede il riconoscimento di incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione al digitale ed ecologica.

    In particolare, al fine di incentivare l’occupazione giovanile, le persone disoccupate che non hanno compiuto i 35 anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un’attività imprenditoriale avente le caratteristiche definite con il decreto di cui al comma 3 ed operante nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica possono chiedere:

    • per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, 
    • per i dipendenti assunti a tempo indeterminato dall’1 luglio 2024 al 31 dicembre 2025 
    • e che alla data della assunzione non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età,

    l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027. 

    Il decreto interviene inoltre, con misure per rafforzare l’occupazione delle categorie di lavoratori più svantaggiate e in generale nel Mezzogiorno.

    Bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno

    L'articolo 24 prevede un esonero contributivo ai datori di lavoro privati di aziende che occupano fino a 10 dipendenti che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno lavoratori nelle medesime regioni.

    In particolare, al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, ai datori di lavoro privati che dall’1 settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto  nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul  lavoro  (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.  

    Resto al SUD 2.0

    Al fine di promuovere la costituzione di nuove attività localizzate nei territori di cui al comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91:

    • Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia
    • aree del cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche, Umbria)
    • isole minori marine, lagunari e lacustri del Centro-Nord

    è istituita una specifica misura denominata «Resto al SUD 2.0».

    Sono ammesse al finanziamento le iniziative economiche finalizzate all’avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l’iscrizione ad ordini o collegi professionali e destinatari dell’intervento sono i giovani di età inferiore ai 35 anni e in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

    • condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale e di discriminazione, come definite dal Piano nazionale Giovani, donne e lavoro 2021 – 2027; 
    • inoccupati, inattivi e disoccupati; 
    • disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.

    Credito d'imposta Transizione 5.0

    Durante l'’iter parlamentare sono state introdotte novità al credito di imposta Transizione 5.0, in particolare il nuovo comma 4-bis dell’articolo 15 modificando il perimetro degli investimenti agevolabili, precisa che sono ammessi al credito d’imposta Transizione 5.0 anche gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, anche a distanza.

    Consulta le slide del Ministero del Lavoro con la sintesi delle novità in materia di lavoro

    Allegati: