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Riforma IRPEF e novità per redditi di lavoro dipendente: chiarimenti sulle nuove regole
Con la circolare n. 4/E del 16 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato in modo approfondito le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) e dal Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, in materia di IRPEF e tassazione dei redditi da lavoro dipendente.
Scarica il testo della Circolare n. 4/E del 16 maggio 2025
La circolare fornisce istruzioni operative agli Uffici e chiarimenti essenziali per contribuenti, professionisti e sostituti d’imposta. Di seguito i punti salienti.
Nuove aliquote IRPEF e detrazioni per il 2025
I commi 21 e 32 della legge di bilancio 2025 stabilizzano le disposizioni già introdotte, per il solo anno d’imposta 2024, dall’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, prevedendo, a regime, l’applicazione, in sede di determinazione dell’imposta lorda, delle aliquote e degli scaglioni di reddito ivi previsti, l’innalzamento della detrazione da lavoro dipendente e assimilato, nonché
il meccanismo correttivo per il riconoscimento del trattamento integrativo-Pertanto, a partire dal 2025, l’IRPEF viene strutturata su tre scaglioni:
- 23% per redditi fino a 28.000 euro
- 35% per redditi tra 28.001 e 50.000 euro
- 43% per redditi oltre i 50.000 euro
Viene quindi eliminato il precedente scaglione al 25%, semplificando il sistema impositivo.
Parallelamente, la detrazione per redditi da lavoro dipendente viene elevata a 1.955 euro (in precedenza era 1.880 euro), estendendo la “no tax area”, ovvero l'ammontare del reddito escluso da imposizione, a 8.500 euro per i lavoratori dipendenti non pensionati.
Trattamento integrativo (ex Bonus 100 euro)
Il meccanismo del trattamento integrativo è stato aggiornato per coordinarsi con l’aumento della detrazione.
Per chi ha un reddito fino a 15.000 euro, il bonus viene riconosciuto solo se l’IRPEF lorda supera la detrazione ridotta di 75 euro. Questo correttivo evita l’esclusione automatica dal beneficio a causa dell’innalzamento della detrazione.
Somma aggiuntiva per lavoratori con reddito fino a 20.000 euro
La legge di bilancio 2025 ha introdotto, nell’ambito delle misure di sostegno al reddito, una serie di disposizioni di favore per i lavoratori dipendenti (esclusi i pensionati).
In particolare, viene riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del TUIR (esclusi i titolari di redditi di pensione) il cui reddito complessivo non superi i 20.000 euro, una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo.
Tale somma è determinata nel suo ammontare applicando al reddito di lavoro dipendente percepito dal contribuente una percentuale che varia a seconda del reddito medesimo. L'importo è calcolato in percentuale al reddito da lavoro:
- 7,1% per redditi fino a 8.500 euro
- 5,3% per redditi tra 8.501 e 15.000 euro
- 4,8% per redditi tra 15.001 e 20.000 euro
È necessario determinare la percentuale sulla base di un reddito annuale teorico (rapportato all’intero anno), anche se il lavoro è stato svolto per periodi parziali.
Esempio 1
Un contribuente nell’anno 2025:
- ha un reddito complessivo pari a 6.000 euro;
- è titolare di un contratto di lavoro dipendente dal 1° gennaio 2025 al 3 marzo 2025 (62 giorni di lavoro dipendente), per il quale percepisce complessivamente un reddito di lavoro dipendente pari a 2.000 euro.
Il reddito annuale teorico è pari a 11.744,19 euro [(2.000:62) x 365].
La somma spettante è pari a 106 euro, determinata applicando la percentuale relativa ai redditi da 8.501 euro a 15.000 euro (5,3 per cento) al reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito nell’anno (2.000 euro).Detrazione aggiuntiva per redditi tra 20.001 e 40.000 euro
È prevista una nuova detrazione:
- 1.000 euro per redditi tra 20.001 e 32.000 euro
- Detrazione decrescente fino ad azzerarsi per redditi tra 32.001 e 40.000 euro
Entrambi i benefici (somma e detrazione) vengono erogati automaticamente dai sostituti d’imposta. In caso di errato riconoscimento, l'importo va restituito, anche in rate mensili se superiore a 60 euro.
Fringe benefit e welfare aziendale
Vengono potenziati i limiti di esenzione:
- Fino a 1.000 euro annui per tutti i lavoratori dipendenti
- Fino a 2.000 euro per chi ha figli fiscalmente a carico
Sono inclusi nel calcolo anche i rimborsi per spese di locazione, utenze domestiche e interessi sul mutuo. Il lavoratore deve dichiarare il diritto al beneficio e fornire i codici fiscali dei figli a carico.
Modifiche alle detrazioni per familiari a carico
Dal 2025:
- La detrazione per figli spetta solo se hanno età tra 21 e 30 anni oppure se disabili (oltre i 30 anni)
- La detrazione per altri familiari (es. suoceri, cognati) è riconosciuta solo se ascendenti conviventi
- Le detrazioni non spettano se i familiari risiedono all’estero, salvo siano cittadini UE o SEE.
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Assegni nucleo familiare: tabelle 2025-2026
Sono state pubblicate dall'INPS con la circolare n. 92 del 19 maggio 2025, le tabelle aggiornate degli
- importi e
- livelli di reddito
degli assegni per il nucleo familiare (ANF) , previsti dal decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
Si ricorda che la disciplina è stata sostanzialmente modificata dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 sull'Assegno Unico e universale per i figli, misura che ha sostituito, per i nuclei con figli e orfanili, gli assegni per il nucleo familiare.
Le tabelle ANF con i nuovi livelli di reddito e degli importi spettanti rivalutatati sulla base dell'indice ISTAT 2023 (+ 5,4 sul 2022) quindi riguardano i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili ovvero le famiglie composte da:
- coniugi,
- fratelli e sorelle,
- nipoti.
Si tratta in particolare delle tabelle (DISPONIBILI QUI) relative a :
- 19, NUCLEI FAMILIARI COMPOSTI SOLO DA MAGGIORENNI INABILI DIVERSI DAI FIGLI
- 20A NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I CONIUGI E SENZA FIGLI CON ALMENO UN FRATELLO O SORELLA
- 20B, NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI E CON UN FRATELLO O SORELLA INABILE
- 21A NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI E SENZA COMPONENTI INABILI
- 21B, NUCLEI FAMILIARI MONOPARENTALI SENZA FIGLI E SENZA COMPONENTI INABILI
- 21C NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI CON UN CONIUGE INABILE
- 21D NUCLEI MONOPARENTALI DI CUI IL RICHIEDENTE INABILE SENZA FIGLI CON ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE
Le nuove tabelle con i valori rivalutati sulla base del predetto Indice, sono in vigore dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026.
L'istituto precisa che gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.
Tabelle ANF 2024-2025
Alleghiamo per completezza le precedenti tabelle 2024-2025 , fornite con la circolare INPS 65 2024,contenenti :
- i livelli reddituali e
- i corrispondenti importi mensili della prestazione
e ancora applicabili fino al 30 giugno 2025. (DISPONIBILI QUI):
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Concordato preventivo biennale 2025 e 2026: modalità di trasmissione dei dati rilevanti
Con il provvedimento n. 195422 del 24 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche e i controlli telematici per la trasmissione dei dati necessari alla formulazione e all’accettazione della proposta di Concordato Preventivo Biennale (CPB) per i periodi d’imposta 2025 e 2026. Tale misura attua quanto previsto dal D.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, che ha introdotto il CPB come nuovo strumento di collaborazione tra Fisco e contribuenti.
Si ricorda che, possono aderire al Concordato 2025-2026, i contribuenti che nel periodo d’imposta 2024 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, tenuti all’applicazione degli stessi per il medesimo periodo d’imposta e che intendono aderire alla proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026, e che non hanno già un’adesione in corso per il primo biennio (2024-2025).
Trasmissione telematica: due modalità per l’adesione al CPB
I soggetti interessati, ossia imprese e lavoratori autonomi, possono aderire al CPB per i periodi d’imposta 2025 e 2026 mediante invio telematico del modello “CPB 2025/2026”, approvato con provvedimento del 9 aprile 2025. Le modalità operative di trasmissione sono due:
- Invio congiunto al modello ISA (relativo al periodo d’imposta 2024), in fase di presentazione della dichiarazione dei redditi (modello REDDITI 2025).
- Invio autonomo, unicamente con il frontespizio del modello REDDITI 2025, compilando la casella “Comunicazione CPB” con il codice 1 (“Adesione”). Questa modalità ha natura non dichiarativa, ma serve esclusivamente a comunicare l’adesione.
La trasmissione può avvenire:
- direttamente da parte del contribuente tramite Entratel o Fisconline;
- oppure tramite intermediari abilitati (art. 3, commi 2-bis e 3, d.P.R. 322/1998).
È bene ricordare che, sebbene la dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2024 possa essere trasmessa fino al 31 ottobre 2025, il termine per aderire al concordato preventivo biennale, o per revocarne l’adesione, è fissato al 31 luglio 2025, salvo proroga al 30 settembre prevista dal decreto legislativo correttivo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 13 marzo e attualmente all’esame delle commissioni parlamentari per l’espressione dei pareri, mentre per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, è previsto il differimento del termine all’ultimo giorno del nono mese successivo (e non più del settimo mese) a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Revoca dell’adesione: termini e modalità
Anche la revoca dell’adesione al CPB deve avvenire per via telematica, entro gli stessi termini previsti per l’adesione, compilando i seguenti campi del modello “CPB 2025/2026”:
- “Codice ISA”,
- “Codice attività”
- e “Tipologia di reddito (1 = impresa; 2 = lavoro autonomo)”.
La revoca può essere comunicata solo tramite invio autonomo, allegando il frontespizio del modello REDDITI 2025, questa volta compilando la casella “Comunicazione CPB” con il codice 2 (“Revoca”). Anche in questo caso, la comunicazione è non dichiarativa.
Software dell’Agenzia delle Entrate per adesione e revoca: Il tuo ISA 2025 CPB
Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è stato pubblicato il Software Il tuo ISA 2025 CPB versione 1.0.0 del 30/04/2025 che consente:
- il calcolo e la trasmissione telematica, in allegato a Redditi, dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati,
- nonché il calcolo della proposta e la trasmissione telematica, in allegato a Redditi, dell’accettazione della proposta di Concordato preventivo biennale (CPB) e dell’eventuale Revoca.
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ISA 2025 e Concordato Preventivo: modalità di acquisizione di ulteriori dati
Con il provvedimento n. 176087/2025 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato l’11 aprile 2025, vengono stabilite le modalità operative per l’acquisizione degli ulteriori dati utili ai fini:
- dell’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) per il periodo d’imposta 2024;
- dell’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026.
Il provvedimento assume una particolare rilevanza per i commercialisti e gli altri intermediari incaricati della trasmissione telematica, i quali dovranno seguire regole precise per l’acquisizione, massiva o puntuale, degli ulteriori dati fiscali richiesti dall’Agenzia.
Scarica il testo del provvedimento dell'11 aprile e relativi allegati:
- Allegato 1.1 – Specifiche deleghe massive ISA 2025 – pdf
- Allegato 1.2 – Specifiche deleghe massive ISA tracciati record 2025 – xlsx
- Allegato 2.1 – Specifiche tecniche ISA precalcolato 2025 – pdf
- Allegato 2.1 – Specifiche tecniche ISA precalcolato 2025 – Schema xsd – zip
- Allegato 2.2 – Guida file precalcolato ISA 2025 – pdf
- Allegato 3 – Elementi di riscontro relativi alle dichiarazioni dei soggetti deleganti – pdf
Richiesta di acquisizione massiva: due percorsi in base alla delega
Intermediari già delegati al cassetto fiscale
Gli intermediari incaricati della trasmissione telematica, già in possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, possono inviare tramite Entratel un file con l’elenco dei contribuenti per i quali richiede i dati ISA e quelli utili al concordato. Il file, controllato secondo specifiche tecniche (allegati 1.1 e 1.2), deve indicare:
- codice fiscale del richiedente;
- codice fiscale dei deleganti con attestazione della delega.
L’attivazione della fornitura massiva degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale è subordinata alla positiva verifica che la delega alla consultazione del cassetto fiscale dei deleganti sia attiva alla data di invio della richiesta.
Il file può essere preparato tramite il software “precalcolate ISA2025” di predisposizione reso disponibile dall’Agenzia delle entrate ovvero secondo le specifiche tecniche utilizzando il software di controllo reso disponibile dall’Agenzia delle entrate.
A partire dal 30 aprile 2025 sarà possibile inviare le richieste per ottenere le forniture dei dati relativi alle “precalcolate ISA2025".
Intermediari non ancora delegati
Fino all’attivazione delle nuove funzionalità per la comunicazione delle deleghe (punto 12 del provv. 375356/2024), gli intermediari senza delega attiva alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, devono raccogliere deleghe cartacee o elettroniche, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità del contribuente delegante.
La delega contiene almeno le seguenti informazioni:
- codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;
- codice fiscale e dati anagrafici dell’eventuale rappresentante legale / negoziale, ovvero tutore del delegante;
- periodo di imposta a cui si riferisce il modello ISA;
- data di conferimento della delega.
Successivamente, gli intermediari devono inviare all’Agenzia delle Entrate — tramite il servizio telematico Entratel — un file con l’elenco dei contribuenti per i quali sono stati autorizzati a richiedere i dati.
Il file deve contenere:
- il codice fiscale dell’intermediario richiedente;
- per ciascun contribuente delegante:
- il codice fiscale del contribuente;
- il codice fiscale del rappresentante legale, negoziale o del tutore, se presente;
- il numero e la data della delega, si ricorda infatti, che le deleghe acquisite sono numerate e annotate, giornalmente, in un
apposito registro cronologico, con indicazione dei seguenti dati:- numero progressivo e data della delega;
- codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;
- estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega.;
- il tipo e numero del documento d’identità di chi ha firmato la delega;
- gli elementi di riscontro tratti dalla dichiarazione IVA 2024 (anno d’imposta 2023) o, se assente, dal modello ISA 2024 – periodo d’imposta 2023, secondo quanto riportato nell’allegato 3 del provvedimento.
Nel file deve anche essere inclusa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000), con la quale l’intermediario attesta:
- di aver ricevuto una specifica delega per richiedere i dati;
- di conservare gli originali delle deleghe per 10 anni presso la propria sede o ufficio;
- che i dati riportati nel file coincidono con quelli presenti negli originali delle deleghe.
L’invio del file non è sufficiente: la fornitura dei dati da parte dell’Agenzia è subordinata alla verifica positiva degli elementi di riscontro forniti.
Allegati: -
Il nuovo decreto Energia 2025 diventa legge: il testo pubblicato in GU
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge del 24.04.2025 n. 60 di conversione del nuovo Decreto Energia (c.d. Decreto Bollette DL del 28 febbraio 2025 n. 19) che raccoglie una serie di misure per sostenere famiglie e imprese nel fronteggiare l'aumento dei costi energetici.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Il provvedimento prevede contributi straordinari, riduzioni tariffarie e incentivi per migliorare la trasparenza nel settore energetico, brevemente vediamo quali.
Bonus energia per le famiglie a basso reddito
Una delle principali novità riguarda l'estensione del bonus sociale per l'energia elettrica e il gas. Il limite dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per accedere al contributo straordinario è stato innalzato a 25.000 euro. Questo permetterà a un numero maggiore di famiglie di beneficiare di un sostegno economico diretto sulle bollette energetiche.
In particolare si prevede che:
- il contributo previsto per le famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro sarà di 200 euro,
- mentre per i nuclei familiari con un ISEE fino a 9.530 euro, già beneficiari del bonus sociale, l'importo del contributo sarà superiore, superando i 500 euro.
Questa misura mira a garantire un sostegno più consistente alle famiglie con maggiori difficoltà economiche.
Riduzione del costo dell’energia per le imprese
Le imprese beneficeranno di un finanziamento da 600 milioni di euro attraverso il Fondo per la transizione energetica nel settore industriale. Il decreto prevede anche l’azzeramento per sei mesi della componente ASOS per le aziende con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, riducendo così il costo dell’energia per il settore produttivo.
Maggiore trasparenza nelle offerte luce e gas
Una delle novità più rilevanti riguarda la trasparenza delle tariffe di energia elettrica e gas. L’ARERA avrà 60 giorni per adottare misure che semplifichino le offerte commerciali, rendendo più chiari i costi per i consumatori. Tra le misure previste:
- Definizione di documenti standardizzati per le offerte di energia e gas.
- Riduzione e semplificazione dei componenti tariffari.
- Obbligo per i fornitori di adottare strumenti più trasparenti per i consumatori.
Proroga per il mercato libero per i clienti vulnerabili
Il decreto include anche una proroga di due anni dell'obbligo per i clienti vulnerabili di passare al mercato libero dell'energia. Questo significa che tali clienti potranno continuare a usufruire delle condizioni del mercato tutelato fino al 31 marzo 2027, offrendo loro maggiore protezione e stabilità in un periodo di volatilità dei prezzi energetici.
Riduzione dei costi energetici nel settore sportivo
L’articolo 4-quinquies, aggiunto dalla Camera, prevede l’introduzione di misure di sostegno all’incremento dei costi energetici nel settore sportivo, in particolare, il Fondo per il sostegno del settore sportivo istituito con la legge n. 205/2017 viene incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2025, destinati all'erogazione di contributi a fondo perduto al fine di ridurre i costi dell’energia sostenuti da impianti natatori e piscine energivori gestiti da associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui al decreto legislativo n. 39/2021.
Allegati: -
Sostegno allo sviluppo delle zone montane: misure per le imprese e i cittadini
La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), il 27 marzo 2025, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane" (C. 2126-A), già approvato dal Senato e modificato nel corso dell'esame in sede referente dalla Commissione Bilancio, composto da 33 articoli.
Il provvedimento dichiara che la crescita economica e sociale delle aree montane è un obiettivo di interesse nazionale, considerata la loro importanza strategica per la tutela ambientale, la gestione delle risorse naturali, la biodiversità, il paesaggio, il turismo e la coesione delle comunità locali.
Vediamo nel dettaglio alcune delle misure previste per imprese e cittadini. Tutte queste iniziative perseguono alcuni macro-obiettivi comuni:
- Contrastare lo spopolamento e favorire il ripopolamento stabile dei piccoli centri montani;
- Incentivare investimenti produttivi sostenibili;
- Favorire l’inclusione sociale, anche attraverso un miglior accesso ai servizi essenziali (sanità, scuola, connessione internet);
- Promuovere la tutela ambientale e l'uso consapevole delle risorse naturali.
Misure rivolte alle imprese
Credito d'imposta per imprese agricole, forestali e associazioni fondiarie
Gli imprenditori agricoli, i consorzi forestali e le associazioni fondiarie con sede e attività prevalente nei comuni montani possono ottenere un credito d'imposta per gli investimenti destinati a:
- la produzione di servizi ecosistemici e ambientali;
- il miglioramento della qualità ambientale e climatica.
Questo incentivo è concesso in regime de minimis ai sensi delle normative UE sugli aiuti di Stato.
Credito d'imposta per giovani imprenditori
Un altro credito d'imposta è previsto per:
- le piccole e microimprese localizzate nei comuni montani;
- titolari d'impresa e soci che non abbiano compiuto 41 anni;
- anche per società e cooperative dove più del 50% del capitale è detenuto da under 41.
Sgravi contributivi per il lavoro agile
Questo mira a sostenere l'imprenditorialità giovanile nelle aree montane e a favorire il ricambio generazionale.
Per le aziende che:
- assumono a tempo indeterminato giovani under 41;
- consentono loro di lavorare in modalità agile da piccoli comuni montani (popolazione inferiore a 5.000 abitanti);
- è previsto uno sgravio contributivo per gli anni 2026-2030.
Condizione essenziale: il lavoratore deve stabilire residenza e domicilio stabile nel comune montano.
Accesso agevolato a infrastrutture e comunicazioni
Il testo prevede il potenziamento della connettività digitale e della copertura della rete mobile nei territori montani, anche tramite accordi tra enti pubblici e operatori privati.
Questo favorirà l'accesso delle imprese alle tecnologie digitali e ai mercati, aumentando la competitività.
Misure rivolte ai cittadini
Contributo alla natalità
È previsto un contributo una tantum per ogni figlio nato o adottato e iscritto all'anagrafe di un comune montano con popolazione ≤ 5.000 abitanti. Il contributo è cumulabile (salvo diversa specifica) con l'assegno unico familiare e mira a contrastare lo spopolamento.
Contributi e crediti d'imposta per l'abitazione
I cittadini (in particolare sanitari e personale scolastico) che si trasferiscono per motivi di lavoro in comuni montani possono accedere a:
- Contributi sotto forma di credito d'imposta per l'affitto o per l'acquisto della casa.
- Importo massimo:
- €2.500 annui (60% della spesa);
- €3.500 nei comuni con minoranze linguistiche.
Il beneficio vale sia per i lavoratori della sanità sia per il personale scolastico, incentivando così la residenzialità.
Agevolazioni per gli studenti
Per favorire l'accesso all'istruzione superiore nei territori montani:
- sono previste borse di studio per studenti universitari o di alta formazione;
- è incentivato anche l'uso della didattica digitale per chi vive lontano dai centri universitari.
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Dichiarazione dei redditi precompilata 2025 disponibile online dal 30 aprile
Dal 30 aprile 2025 saranno disponibili per la consultazione e stampa, nell'appostita area riservata del sito delle Entrate, i modelli della propria dichiarazione precompilata 730 e Redditi PF 2025.
Lo ha definito l'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 193922 del 23 aprile 2025 (qui in allegato il testo del Provvedimento, foglio informativo e specifiche tecniche).
Il contribuente direttamente, il suo eventuale rappresentante e gli altri soggetti dallo stesso specificatamente delegati o autorizzati, a partire quindi dal 30 aprile 2025, accedono ai seguenti documenti:
- dichiarazione dei redditi precompilata riferita all’anno d’imposta 2024;
- elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione precompilata disponibili presso l’Agenzia delle entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione precompilata stessa e relative fonti informative (Allegato 1). Per quanto riguarda le informazioni risultanti dalla Certificazione Unica, nell’elenco sono riportati anche i dati relativi ai compensi per prestazioni di lavoro autonomo, nonché alle indennità e provvigioni, da indicare nel modello Redditi persone fisiche.
In caso di presentazione diretta della dichiarazione, il contribuente, dopo aver effettuato l’accesso, può inviare
telematicamente la dichiarazione accettata o modificata o integrata direttamente all’Agenzia delle entrate a partire dal 15 maggio.Precompilata 2025: i soggetti abilitati all’accesso e modalità operative
Dal 30 aprile 2025, i contribuenti potranno accedere all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate mediante SPID, CNS, CIE o credenziali Entratel/Fisconline.
Nella sezione dedicata, il contribuente potrà:
- visualizzare e stampare la propria dichiarazione;
- accettare o modificare il modello precompilato;
- trasmettere la dichiarazione o annullarla, se necessario;
- consultare ricevute e comunicazioni relative.
Soggetti autorizzati
Oltre al diretto interessato, possono accedere:
- il rappresentante legale (tutore, curatore, amministratore di sostegno, genitore);
- una persona di fiducia designata;
- l’erede, debitamente abilitato.
Il provvedimento introduce, in via sperimentale, anche la presentazione semplificata del modello 730 per lavoratori dipendenti e pensionati, ovvero una modalità guidata e intuitiva che consente di confermare o modificare direttamente i dati. Per approfondire leggi anche "730/2025 precompilato: il modello semplificato"
Precompilata 2025: i dati inseriti automaticamente dall’Agenzia delle Entrate e novità
L’Agenzia delle entrate inserisce nella dichiarazione precompilata i dati dei seguenti oneri detraibili e deducibili ed i dati relativi ai rimborsi di oneri, trasmessi da soggetti terzi:
- quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
- premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;
- contributi previdenziali e assistenziali;
- contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;
- spese sanitarie e relativi rimborsi;
- spese veterinarie;
- spese universitarie e spese per corsi statali post diploma di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale e relativi rimborsi;
- contributi versati alle forme di previdenza complementare;
- spese funebri;
- spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico;
- spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili;
- erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
- spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi;
- spese per la frequenza scolastica e relativi rimborsi;
- spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale e relativi rimborsi;
- rimborsi erogati per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive (cd. “bonus vista”);
- rimborsi erogati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le spese sostenute per procedure di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri, concluse tramite Ente autorizzato;
- oneri versati per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione.
L’Agenzia delle entrate, inoltre, utilizza ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata i dati relativi alle spese da ripartire su diverse annualità desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno precedente.
Rispetto agli anni precedenti, il 2025 porta alcune importanti estensioni nei dati caricati automaticamente dall’Agenzia:
- Redditi da energia rinnovabile: i proventi da vendita di energia da fonti rinnovabili sono ora considerati;
- Redditi frontalieri: compresi quelli dei lavoratori frontalieri in Svizzera;
- Redditi da regime forfetario e regime di vantaggio: per la prima volta sono utilizzati anche i dati di fatture elettroniche e corrispettivi;
- Rimborsi “bonus vista” e rimborsi CAI per adozioni internazionali.
Inoltre, i dati delle spese sanitarie, scolastiche, funebri, assicurative, di ristrutturazione edilizia ed energetica, nonché le erogazioni liberali, vengono integrati automaticamente nella precompilata.
Allegati: