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Legge di Bilancio 2025: il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 305 Supplemento ordinario n. 43/L del 31.12.2024 la Legge di Bilancio 2025 (legge del 30.12.2024 n. 207) di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.
Scarica il testo Legge di Bilancio 2025 (legge del 30.12.2024 n. 207)
Di seguito, una breve analisi dei principali interventi previsti.
Legge di Bilancio 2025: riduzione della pressione fiscale
Riforma IRPEF
Confermate le aliquote per scaglioni di reddito da impiegare, a decorrere dall’anno 2025, per il calcolo dell’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche così articolate:
- fino a 28.000 euro, 23%;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
- oltre 50.000 euro, 43%,
con modifiche alle detrazioni per i redditi da lavoro dipendente.
Incentivi fiscali per lavoratori a basso reddito
Il comma 4 (comma 3 dell'ex articolo 2) prevede il riconoscimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente ad eccezione dei percettori di redditi da pensione che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:
- 7,1 per cento, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- 5,3 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
- 4,8 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.
Ai soli fini dell’individuazione della percentuale, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno.
Legge di Bilancio 2025: politiche per il lavoro
Taglio cuneo fiscale lavoratori dipendenti
Con riferimento ai redditi da lavoro dipendente fino a 20.000 euro è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, calcolata in percentuale decrescente per scaglioni al crescere del reddito,mentre per i redditi da lavoro dipendente compresi tra 20.000 e 40.000 euro è riconosciuto contributo in cifra fissa pari a 1.000 euro per redditi fino a 32.000 euro, e d’importo decrescente per redditi superiori a 32.000 euro e 40.000 euro fino ad azzerarsi alla soglia dei 40.000 euro.
Incentivi assunzioni
Il comma 399 (ex art. 70 della bozza della legge di bilancio) dispone una proroga dell’incentivo fiscale alle nuove assunzioni di personale dipendente al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 ed ai successivi due.
Legge di Bilancio 2025: sostegno alle famiglie
Bonus natalità
Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, il comma 206 (ex articolo 31) stabilisce che per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 è riconosciuto un importo una tantum pari a 1.000 euro, erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione.
Il beneficio è corrisposto per i figli di:
- cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea, o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
- ovvero di cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi,
residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente abbia un valore di ISEE non superiore a 40.000 euro annui (viene computato al netto dell’assegno unico e universale per i figli a carico).
Il beneficio è riconosciuto dall’INPS su domanda.
Congedi parentali
Il comma 217 (ex articolo 34 della bozza) prevede un incremento dell’indennità all’80% della retribuzione per un mese aggiuntivo fino ai sei anni di età del bambino:
- riguarda i lavoratori dipendenti e si applica a periodi entro il sesto anno di vita del bambino o entro il sesto anno dall'ingresso in famiglia nel caso di adozioni o affidamenti.
- l'indennità per congedo parentale è elevata all'80% della retribuzione per un massimo di due mesi, in alternativa ai genitori, successivamente a un primo mese già previsto
Legge di Bilancio 2025: agevolazioni fiscali per la casa
Il comma 54 (ex articolo 8 della bozza) modifica alcune disposizioni relative alle detrazioni fiscali previste per interventi sugli edifici, con un focus specifico su:
- Recupero del patrimonio edilizio.
- Riqualificazione energetica degli edifici.
Modificando l’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR, anticipa i termini della riduzione dal 36 al 30% dell’aliquota di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici al 1° gennaio 2025.
Si prevede una riduzione delle aliquote di detrazione per l'Ecobonus, l'agevolazione fiscale destinata agli interventi di efficientamento energetico degli edifici. Attualmente, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, le detrazioni variano tra il 50% e il 65%, a seconda del tipo di intervento. A partire dal 1° gennaio 2025, le nuove aliquote saranno:
- 50% per le spese sostenute nel 2025 relative all'abitazione principale.
- 36% per le spese sostenute nel 2025 per immobili diversi dall'abitazione principale.
- 36% per le spese sostenute nel 2026 e 2027 per l'abitazione principale.
- 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027 per immobili diversi dall'abitazione principale.
Queste modifiche rappresentano una significativa riduzione rispetto alle aliquote attuali.
Dopo l'esame della Commissione Bilancio, è stata stabilita l'esclusione dall’applicazione della nuova detrazione prevista dalla disciplina dell’ecobonus e della riqualificazione edilizia, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
Bonus mobili 2025
Ai contribuenti che già fruiscono della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia viene riconosciuta un’ulteriore detrazione dall'imposta lorda per l’acquisto di:
- mobili
- e di grandi elettrodomestici:
- di classe non inferiore alla classe A per i forni,
- alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie,
- alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica,
finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, per le spese sostenute nel 2025 e con lo stesso limite di spesa detraibile di 5.000 euro previsto per il 2024.
Nuovo bonus elettrodomestici 2025
Per sostenere la competitività dell’industria, l’occupazione e l’efficienza energetica domestica, nel 2025 viene concesso un contributo ai consumatori finali per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica (classe B o superiore) prodotti in Europa, a condizione che il vecchio apparecchio venga smaltito correttamente.
Il contributo:- è pari al 30% del costo dell’elettrodomestico,
- fino a un massimo di 100 euro per ciascun acquisto,
- elevato a 200 euro per famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro.
È possibile beneficiare dell’incentivo per un solo elettrodomestico per nucleo familiare.
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Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 pubblicata in Gazzetta Ufficiale
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17.12.2024 n. 295 la "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023" (Legge del 16.12.2024 n. 193) in vigore dal 18 dicembre, che introduce misure per rafforzare la concorrenza nei settori chiave dell'economia e garantire maggiore trasparenza e competitività.
Il testo, originariamente costituito da 31 articoli, dopo la sua approvazione definitiva risulta composto da 40 articoli, suddivisi in quattro Capi:
Come riportato nel Dossier del Governo, il provvedimento, che rientra tra gli atti legislativi da adottare nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), componente 2 concernente «Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo», Missione 1 in materia di digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo (M1C2-11) contiene disposizioni in materia di riordino delle concessioni autostradali, intervenendo su molteplici aspetti, quali: le procedure di aggiudicazione, gli affidamenti in house, i contratti concessori, la loro durata e le relative procedure di recesso e risoluzione, nonché sulla fissazione e l'aggiornamento delle tariffe autostradali e sulla pianificazione degli investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle autostrade.
Talune norme transitorie riguardano le concessioni in essere.Altre disposizioni del disegno di legge concernono la rilevazione dei prezzi e gli usi commerciali, la tutela dei consumatori dalle operazioni di riporzionamento dei prodotti preconfezionati, nonché la concorrenza nel settore assicurativo, i trasporti, le comunicazioni e le strutture amovibili funzionali all'attività dei pubblici esercizi (cd. dehors).
Nel corso dell'esame in sede referente sono state introdotte disposizioni concernenti le informazioni che devono essere fornite ai clienti finali delle società di vendita di energia al dettaglio.
Vi sono, poi, disposizioni di sostegno alle start-up e agli incubatori certificati. In sede referente, sono state anche introdotte disposizioni sulla sospensione di efficacia delle disposizioni in materia di accreditamento istituzionale e accordi contrattuali per l'erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale e di buoni pasto.
Legge annuale mercato e concorrenza 2023: principali disposizioni
Di seguito, una sintesi dei principali contenuti e delle aree di intervento.
Concessioni Autostradali:
- Revisione delle modalità di affidamento, con una preferenza per procedure di gara pubblica.
- Introduzione di criteri per la gestione delle tratte autostradali e aggiornamento dei piani economico-finanziari.
- Affidamento in house consentito solo in casi specifici e regolamentati.
Settore Assicurativo:
- Divieto di clausole che impediscono la disinstallazione dei dispositivi telematici nei contratti assicurativi.
- Creazione di un sistema informativo antifrode per i contratti assicurativi non obbligatori.
Energia e Servizi ai Consumatori:
- Norme per migliorare la trasparenza delle informazioni fornite ai clienti delle società di vendita di energia al dettaglio.
- Accesso al servizio a tutele graduali per i clienti domestici vulnerabili.
Start-up Innovative:
- Aggiornamento della definizione di start-up innovativa e degli incubatori certificati.
- Incentivi fiscali e contributi per favorire investimenti istituzionali e privati nelle start-up.
Strutture Amovibili:
- Delega al Governo per la regolamentazione delle strutture amovibili nei pubblici esercizi, con semplificazioni e tutela del patrimonio culturale.
Buoni Pasto:
- Limite del 5% per le commissioni richieste agli esercenti dai fornitori di buoni pasto, per favorire la concorrenza nel settore.
Rifiuti e Imballaggi:
- Modifiche alle norme sui sistemi di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio per favorire il riciclo.
Trasporto Pubblico:
- Rafforzamento dei controlli e delle sanzioni per la gestione dei servizi di trasporto pubblico non di linea.
La legge mira a rendere il mercato più efficiente e competitivo, affrontando problematiche di vari settori con una particolare attenzione alla tutela dei consumatori e alla sostenibilità economica.
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Adempimento collaborativo: i requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso
Pubblicato in GU n. 295 del 17 dicembre 2024 il decreto del MEF del 6 dicembre 2024 che disciplina i requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso a questo regime di adempimento collaborativo e le modalità operative per l’ammissione.
Il regime di adempimento collaborativo o di “Cooperative compliance” è stato istituito con il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 recante Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23 (Dlgs 128/2015).
Possono aderirvi i contribuenti dotati di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura fiscale o in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario (“Tax Control Framework” o “TCF”) .
Di seguito una panoramica dei punti principali.
Regime di adempimento collaborativo: requisiti soggettivi
Possono presentare domanda di adesione al regime di adempimento collaborativo:
- Soggetti con specifici requisiti di volume d’affari o ricavi:
- 750 milioni di euro (dal 2024).
- 500 milioni di euro (dal 2026).
- 100 milioni di euro (dal 2028).
- Contribuenti che eseguono investimenti nuovi e hanno ricevuto una risposta favorevole all'interpello nuovi investimenti.
- Contribuenti appartenenti allo stesso gruppo di imprese se almeno un soggetto del gruppo soddisfa i requisiti dimensionali.
- Contribuenti facenti parte di un gruppo IVA qualora uno dei membri del gruppo sia già ammesso al regime.
Regime di adempimento collaborativo: requisiti oggettivi
Per accedere al regime di adempimento collaborativo, i soggetti devono dimostrare di possedere un sistema di controllo del rischio fiscale conforme alle disposizioni previste dal decreto. Questo sistema deve essere adeguato, integrato e certificato. In sintesi, i requisiti oggettivi richiesti sono:
- un sistema Certificato da professionisti indipendenti (es. commercialisti).
- basato su una chiara strategia fiscale approvata dai vertici aziendali.
- in grado di rilevare, misurare, gestire e controllare i rischi fiscali.
- supportato da una mappatura dei processi aziendali e dei rischi fiscali.
- soggetto a un monitoraggio continuo e adattabile ai cambiamenti interni ed esterni.
Regime di adempimento collaborativo: modalità di adesione
La domanda di adesione deve essere inviata tramite apposito modello, reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate, sottoscritto e presentato all’Ufficio Adempimento collaborativo della Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale, esclusivamente per via telematica attraverso l’impiego della posta elettronica certificata, e inviato alla seguente casella di posta elettronica certificata (PEC) [email protected].
Per i soggetti non residenti privi di PEC il modello può essere inviato alla seguente casella di posta elettronica ordinaria [email protected].
È necessaria una documentazione dettagliata che include:
- Descrizione dell’attività.
- Strategia fiscale approvata.
- Documentazione del sistema di controllo del rischio fiscale.
- Mappa dei processi aziendali e dei rischi fiscali.
- Certificazione del sistema di controllo.
Per i soggetti che presentano istanza nell’anno 2024, successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 2023 n. 221 e, comunque, per i soggetti che intendono estendere gli effetti dell’adesione al regime di adempimento collaborativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, terzo periodo, del decreto, la certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui all’articolo 4, comma 5, lettera f), può essere predisposta e presentata all’Agenzia delle entrate, ad integrazione della domanda di adesione già trasmessa, entro il 31 dicembre 2025.
- Soggetti con specifici requisiti di volume d’affari o ricavi:
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Lavoratori stranieri e tutela contro il caporalato: il decreto convertito in legge
Pubblicata in GU del 10.12.2024 n. 289 la Legge del 09.12.2024 n. 187 di conversione del Decreto Flussi Decreto legge dell'11 ottobre 2024 n. 145 contenente disposizioni urgenti in materia di:
- ingresso in Italia di lavoratori stranieri;
il decreto semplifica le procedure per l'ingresso di lavoratori dall'estero, introducendo una gestione telematica delle domande di nulla osta e garantendo maggiore rapidità nella risposta. Una delle principali innovazioni riguarda l'adozione di firme digitali obbligatorie per i contratti di soggiorno; - tutela e assistenza alle vittime di caporalato;
viene introdotto un nuovo permesso di soggiorno per "casi speciali", riservato ai lavoratori stranieri vittime di sfruttamento o violenze connesse al caporalato. Il decreto prevede anche misure di assistenza, formazione e inclusione sociale per queste persone, e consente la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato o autonomo; - gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale;
vengono introdotte nuove regole per il rilascio di permessi di soggiorno e visti per lavoro nel 2025, prevedendo quote specifiche per settori come quello agricolo e sociosanitario. Vengono inoltre introdotte disposizioni riguardanti la sospensione dei procedimenti relativi a cittadini provenienti da Paesi ad alto rischio; - nonche' dei relativi procedimenti giurisdizionali.
Scarica il testo del Decreto legge dell'11 ottobre 2024 n. 145 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione e stampate con caratteri corsivi.
Decreto Flussi 2025: novità di rilievo
Le novità di rilievo sono:
- Firma digitale obbligatoria e procedura digitalizzata: Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, il contratto di soggiorno tra lavoratore straniero e datore di lavoro deve essere sottoscritto tramite firma digitale o altra firma elettronica qualificata. Il contratto deve essere trasmesso per via telematica allo Sportello Unico per l’Immigrazione. Questa digitalizzazione semplifica e velocizza le pratiche amministrative.
- Protezione dei lavoratori vulnerabili: Il permesso di soggiorno "casi speciali" è stato rafforzato per tutelare le vittime di caporalato, tratta di esseri umani e sfruttamento lavorativo. Oltre alla protezione legale, viene garantito un percorso di inclusione sociale e lavorativa. Questo include anche l’accesso agevolato alla giustizia e misure di sostegno.
- Quote di ingresso per il 2025: Le quote complessive sono state ridefinite:
- 110.000 per il lavoro subordinato non stagionale,
- 47.000 per il lavoro stagionale
- e 37.000 per conversioni di permessi di soggiorno.
Inoltre, è riservata una quota fino al 40% per le lavoratrici nel settore del lavoro stagionale, non stagionale e dell’assistenza familiare e sociosanitaria
- ingresso in Italia di lavoratori stranieri;
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Nuovo Codice della Strada: quando scatta la sospensione breve della patente
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29.11.2024 il testo della Legge del 25 novembre 2024 n. 177 di modifica del Codice della Strada recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della Strada (dlgs del 30 aprile 1992, n. 285), precedentemente approvato in via definitiva dal Senato nella seduta del 20 novembre.
Scarica il testo della Legge del 25.11.2024 n. 177 in vigore dal 14 dicembre 2024.
Ricordiamo che il ddl e i 25 progetti di legge abbinati, di cui 18 di iniziativa parlamentare, 3 proposti dal consiglio regionale del Veneto, 1 dal consiglio regionale della Lombardia, 1 dal consiglio regionale della Puglia e 2 dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro abbinate proposte di legge è stato esaminato in sede referente dalla IX Commissione (Trasporti) a partire dal 25 ottobre 2023 e ha visto lo svolgimento di un'ampia attività di conoscitiva, successivamente la Commissione IX (Trasporti) della Camera ne ha concluso l'esame in sede referente nella seduta del 28 febbraio 2024 con il conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo modificato in Commissione.
In breve sintesi le novità introdotte dalla legge in merito alla sospensione breve della patente.
Sospensione breve della patente in relazione ai punti
L’articolo 4 della Legge del 25.11.2024 n. 177 rende più severo il sistema di penalizzazione dei punti sulla patente.
In particolare viene introdotto, in aggiunta alla graduale diminuzione dei punti a disposizione, l’istituto della sospensione breve della patente di guida, una misura accessoria collegata alla perdita di punti per determinate infrazioni.
Viene introdotto al Codice della Strada il nuovo art. 218-ter che, senza modificare l’art. 126-bis, prevede:
- per i conducenti la cui patente risulti avere un numero inferiore a 20 punti,
- non solo l’ulteriore decurtazione dei punti e il pagamento della sanzione pecuniaria,
- ma anche la sospensione breve della patente,
- in presenza di specifiche violazioni qui di seguito elencate.
Questo tipo di sospensione si applica pertanto a chi ha un punteggio residuo inferiore a 20 punti e in presenza di specifiche infrazioni già sanzionate con la decurtazione secondo la tabella allegata all’art. 126-bis e precisamente:
- mancato rispetto dei segnali di senso vietato e di divieto di sorpasso (articolo 6, comma 4, lettera b);
- circolazione contromano (art. 143 comma 11);
- mancato rispetto delle precedenze (art. 145, comma 10);
- mancato rispetto delle segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico che vietino la marcia (art. 146, comma 3);
- violazione delle norme sui passaggi a livello, inclusi il superamento di barriere chiuse o in chiusura (art. 147, comma 5);
- sorpasso a destra ove non consentito (articolo 148, commi 9-bis e 15), ovvero sorpasso effettuato senza rispettare le prescritte regole di comportamento sia nei confronti di altri veicoli che di tram e velocipedi (articolo 148, comma 15, in violazione dei commi 2, 3 e 8);
- mancato rispetto della distanza di sicurezza, nei casi in cui la mancata distanza causi incidenti con gravi danni ai veicoli (art. 149, comma 5);
- inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve e dossi, nonché manovre relative a cambi di direzione o corsia, immissione nel flusso della circolazione, inversione del senso di marcia, retromarcia, svolta o sosta effettuate senza le prescritte cautele e regole di esecuzione (articolo 154, comma 7 e 8);
- guida senza casco o utilizzo irregolare del casco sui ciclomotori e motocicli (art. 171, comma 2);
- guida senza cintura di sicurezza inclusi dispositivi anti-abbandono per bambini (art. 172, commi 10 e 11);
- uso del cellulare alla guida senza vivavoce o auricolare (art. 173, comma 3-bis);
- per i conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose:
- superamento dei periodi di guida stabiliti di oltre il 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida ovvero minimo del tempo di riposo (articolo 174, comma 6);
- mancato rispetto per oltre il 20 per cento del limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti o del limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti (articolo 174, comma 7, terzo periodo);
- circolazione durante il periodo in cui al conducente sia stato intimato di non proseguire il viaggio per violazione dei periodi di guida o mancato rispetto dei periodi di riposo, giornalieri e settimanali, indipendentemente dall’entità della violazione accertata (articolo 174, comma 11);
- infrazioni in autostrada (art. 176):
- retromarcia su autostrada;
- mancato rispetto della corsia di emergenza;
- sosta in corsia di emergenza senza motivazione valida;
- mancato uso delle luci di posizione e degli altri dispositivi di segnalazione visiva prescritti durante la sosta in condizioni di scarsa visibilità;
- mancata collocazione del triangolo di emergenza.
- per i conducenti di età inferiore a 21 anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente B, i conducenti che esercitano attività di trasporto di persone o cose, i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate o di autoveicoli con rimorchio che insieme raggiungano la stessa massa, di autobus e di altri autoveicoli per il trasporto di persone con più di otto posti a sedere escluso quello del conducente guida, nonché di autoarticolati e autosnodati, guida dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste, qualora il tasso alcolemico accertato non sia superiore a 0,5 g/l e anche se abbiano causato un incidente (articolo 186-bis, comma 2);
- mancata precedenza ai pedoni e in generale mancato arresto in caso di attraversamento di persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella o non vedente, nonché mancato uso di cautela in presenza di bambini e anziani (articolo 191, comma 4).
La durata della sospensione breve è articolata in due periodi:
- sospensione di 7 giorni per chi ha un punteggio inferiore a 20 ma superiore a 10 punti.
- sospensione di 15 giorni per chi ha meno di 10 punti.
La durata della sospensione può raddoppiare se l'infrazione ha causato un incidente.
Tabella dei punti della patente (art. 126-bis)
E' utile ricordare che l’art. 126-bis del codice della strada, introdotto dal decreto-legge n. 151 del 2003, prevede che ciascun titolare della patente abbia come “patrimonio” sulla patente 20 punti.
Le violazioni elencate nella tabella allegata al codice della strada comportano la progressiva decurtazione dei punti, in aggiunta alla prevista sanzione amministrativa pecuniaria, salvo il reintegro del montante dei punti in caso di assenza di recidive nel biennio e l’acquisizione di nuovi punti in caso di frequenza di appositi corsi.
Il comma 5 dell’art. 126-bis prevede che, per coloro che conservino integro il patrimonio di 20 punti, la mancata violazione di norme per cui sarebbe prevista la decurtazione in un biennio consente un accumulo di ulteriori due punti, comunque entro il limite massimo di 10 punti (quindi per un totale massimo di 30).
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OT23 2025: modello aggiornato e nuove istruzioni
Inail aveva reso disponibile sul proprio sito istituzionale con la nota operativa del 4182 del 22 aprile 2024, il modello OT23 di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2025 (a norma dell'art. 23, DI 27 febbraio 2019) applicabile in correlazione con gli interventi migliorativi della sicurezza nel luogo di lavoro adottati dalle aziende nel corso del 2024, con la relativa guida alla compilazione.
In data 12 novembre 2024 è stato pubblicato un aggiornamento del modello con una nota esplicativa INAIL con le novità
Nel documento si evidenzia che per rafforzare il modello agevolativo e dare continuità alle misure prevenzionali già previste, sono stati mantenuti la quasi totalità degli interventi presenti nel modulo dello scorso anno, aggiornandoli con le novità normative con alcuni miglioramenti del testo.
Inoltre è stata aggiornata la documentazione probante che riveste particolare importanza, in quanto la facilità la realizzazione dell’intervento e riduce l’attività e di eventuale contenzioso amministrativo.
Modello OT23 2025: gli interventi previsti
Il modulo di domanda per l’anno 2025 presenta n. 72 interventi, articolati nelle 6 sezioni già presenti, ovvero:
- SEZIONE A Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
- SEZIONE B Prevenzione del rischio stradale
- SEZIONE C Prevenzione delle malattie professionali
- SEZIONE D Formazione, addestramento, informazione
- SEZIONE E Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
- SEZIONE F Gestione delle emergenze e DPI.
le modifiche di maggior interesse effettuate nel modello per l’anno 2025 rispetto al modello per l’anno 2024 sono le seguenti.
Per rendere il modello maggiormente accessibile alle aziende, sono state individuate solo due tipologie di interventi,
- tipo “A” e
- tipo “B”,
eliminando i punteggi attribuiti a ciascun intervento presenti nel precedente modello.
La classificazione degli interventi nelle due tipologie è stata effettuata in ragione dell’efficacia prevenzionale e dell’onerosità di ciascun intervento.
Per accedere al beneficio, in presenza dei requisiti prescritti, l’azienda deve attuare un intervento di tipo A oppure due interventi di tipo B.
Il modello OT23 2025 presenta n.39 interventi di tipo A e n. 33 interventi di tipo B.
QUI il Modello 0t23 VERSIONE 11.11 2024
Interventi pluriennali e nuove tipologie di intervento
In considerazione dell’onerosità dell’intervento e delle diverse disponibilità economiche delle aziende che investono in sicurezza, nel modello sono stati individuati n. 10 interventi la cui attuazione consente di accedere alla riduzione del tasso medio per prevenzione per due o tre anni, a seconda della valenza prevenzionale dell’intervento, fermo restando la presentazione ogni anno di apposita domanda. Tali interventi sono qualificati come pluriennali (A-1.3, A-1.4, A-3.2, A-3.6, A-3.7, C-1.2, C-2.1, F-4, F-6, F-7).
Per ampliare l’offerta sono stati introdotti i seguenti nuovi interventi:
1. Acquisto di macchine per la lavorazione del legno provviste di dispositivi di interblocco associati ai ripari conformi alla norma UNI EN ISO 14119; b. seghe circolari multilama che presentano un sistema meccanico aggiuntivo per la rimozione di trucioli, parti in legno, schegge e polveri; c. macchina intestatrice/fresatrice dotata di cabina di comando; d. macchina segatronchi conforme alla norma UNI EN 1807-2 e dotata di una cabina di comando e di recinzione perimetrale (A-3.7).
2. Acquisto e installazione di macchine per il movimento terra con sensore in grado di rilevare la presenza del conducente al posto di comando, inviare un allarme in caso di discesa dal mezzo in movimento e impedirne l’avvio o arrestarne il moto (A-3.8).
3. Installazione su cabine di automezzi, trattori stradali, cassoni o vani di carico, rimorchi, la cui sommità superi i 2 metri, di ancoraggi progettati per consentire l’accesso di uno o più lavoratori collegati contemporaneamente e che consentono l’aggancio dei componenti di sistemi anti caduta (A-3.9).
4. A disposizione dei propri lavoratori sensori di campo elettrico per la rilevazione della presenza di linee elettriche in tensione, integrabili nei DPI, conformi al rapporto tecnico IEC TR 61243-6:2017 e ha formato gli addetti all’impiego degli stessi (A-4.2).
5. Installazione di specifica pavimentazione a palchetti o un graticolato atti a favorire il deflusso di liquidi in eccesso (A-6.1).
6. Analisi di stabilità dei fronti di scavo con frequenza superiore a quella prevista dagli obblighi di legge (periodicità almeno semestrale) per la valutazione del rischio inerente possibili instabilità dell’ammasso roccioso o del terreno oggetto di coltivazione (A-6.2).
7. Installazione di sistema automatico di abbattimento delle polveri in ambienti outdoor (C-2.3) o di filtrazione aria sui mezzi di movimentazione terra con azionamento automatico a porte chiuse, con cabina in sovrapressione rispetto all’ambiente esterno (C-2.4).
9.Ssistema di confinamento dalle polveri per i box di taglio e riquadratura di materiali lapidei in ambienti indoor e ha congiuntamente acquistato dispositivi per la pulizia ad umido dei locali (C-2.5).
10.L’azienda ha acquistato e installato sistemi per la segregazione/confinamento di tutti i nastri trasportatori presenti nello stabilimento per limitare la dispersione di polveri e/o bioaerosol nell’ambiente di lavoro (C-2.6).
11.L’azienda ha acquistato e installato, sui propri veicoli commerciali, industriali, mezzi da lavoro e da cantiere e su autobus, che non ne erano già provvisti, sistemi di dissipazione o attenuazione delle vibrazioni (C-4.4).
12. Acquisto macchine per l’attività di cernita automatizzata dei rifiuti, come ad esempio i selettori ottici, in sostituzione di macchine per cernita manuale (movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza) (C-4.5).
13 Sostituzione macchine il cui livello di vibrazioni determina una esposizione giornaliera A(8) [m/s2] al “sistema mano-braccio” o al corpo intero superiore al
livello di azione, con altre per le quali livello di esposizione è inferiore al livello di azione (C-4.6) (C-4.7).
15. Attuazione protocollo per la promozione della salute con l‘applicazione delle buone pratiche definite dal Ministero della Salute in base al Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025
16.L’azienda ha erogato un corso di formazione sulle sostanze reprotossiche (D-4).
17.L’azienda ha acquistato e installato sistemi di rilevazione termografica predittiva per la rilevazione precoce di incendi (F-7).
18. Installazione su tutte le macchine per la lavorazione di farina e zucchero delle barre elettrostatiche o ionizzanti con certificazione ATEX (F-8).
Allegati: -
Il Decreto Salva Infrazioni diventa legge: le novità per le concessioni balneari
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14.11.2024 n. 267 la legge del 14.11.2024 n. 166 di conversione, con modificazioni, del Decreto legge del 16.09.2024 n. 131, che introduce misure urgenti per adeguare l'ordinamento italiano agli obblighi derivanti da atti dell'Unione Europea e per risolvere procedure di infrazione pendenti (AC. 2038-A).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Come aveva specificato il Consiglio dei Ministri nel suo comunicato, il decreto consentirà di agevolare la chiusura di 16 casi di infrazione e di un caso EU Pilot. In almeno 6 casi, le norme introdotte sono in grado di condurre all’immediata archiviazione, nel rispetto dei tempi tecnici della Commissione europea; in altri 11 casi, le norme adottate dal Governo costituiscono una premessa essenziale per giungere in tempi rapidi all’archiviazione.
Tra le procedure interessate dal decreto rivestono particolare rilevanza:
- le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive (n. 2020/4118),
- il trattamento previdenziale dei magistrati onorari (n. 2016/4081),
- il diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, del diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e del diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (n. 2023/2006),
- l’aumento della dotazione organica del Ministero della giustizia finalizzato alla riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e dei servizi di intercettazione nelle indagini penali (n. 2021/4037),
- il corretto recepimento della direttiva 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (n. 2023/2090),
- il completo recepimento della direttiva 2020/1057 relativamente al controllo su strada (n. 2022/0231),
- l’attuazione degli obblighi derivanti dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/116 – Cielo unico europeo (n. 2024/2190 e n. 2023/2056),
- la sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea TEN-T (n. 2019/2279),
- il sistema sanzionatorio in materia di lavoratori stagionali di Paesi terzi (n. 2023/2022),
- la procedura in materia di diritto d’autore (n. 2017/4092) e le misure finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria (n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299.
Concessioni demaniali marittime e fluviali
Il decreto interviene sulle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, prorogando la loro validità fino al 30 settembre 2027 per consentire un'adeguata programmazione delle procedure di affidamento, nel rispetto del diritto europeo.
In particolare, si favorisce la partecipazione di microimprese e piccole imprese, con l'obiettivo di agevolare anche le imprese giovanili.
I punti principali della riforma delle concessioni balneari sono:
- l’estensione della validità delle attuali concessioni fino al settembre 2027,
- l’obbligo di avviare le gare entro il giugno 2027,
- la durata delle nuove concessioni da un minimo di 5 a un massimo di 20 anni, al fine di garantire al concessionario di ammortizzare gli investimenti effettuati,
- l’assunzione di lavoratori impiegati nella precedente concessione, che ricevevano da tale attività la prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, l’indennizzo per il concessionario uscente a carico del concessionario subentrante e pari al valore dei beni ammortizzabili e non ancora ammortizzati e all’equa remunerazione degli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni.
Regole per le nuove gare
È previsto un sistema di selezione pubblico per l'assegnazione delle concessioni, con criteri basati su qualità, trasparenza e non discriminazione.
Le regole per le nuove gare relative alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive sono state aggiornate, le principali disposizioni riguardano:
- Modalità di affidamento: le gare vengono avviate attraverso la pubblicazione di un bando di garada parte dell’ente concedente. Il bando deve essere pubblicato:
- sul sito istituzionale dell'ente concedente
- nell'albo pretorio online del comune dove si trova il bene demaniale
- per concessioni di interesse regionale o nazionale, nel Bollettino ufficiale regionale e nella Gazzetta Ufficiale
- per concessioni di durata superiore a 10 anni o di interesse transfrontaliero, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
- Tempistiche:
- le procedure di gara devono essere avviate almeno sei mesi prima della scadenza della concessione esistente.
- la concessione in essere può essere prorogata solo se la nuova procedura di gara è stata avviata, e per il tempo strettamente necessario alla sua conclusione.
- Durata delle concessioni: la durata delle nuove concessioni è stabilita in base al tempo necessario per garantire l'ammortamento degli investimenti previsti, con un minimo di 5 anni e un massimo di 20 anni.
- Criteri di aggiudicazione:gli enti concedenti devono valutare le offerte sulla base dei seguenti criteri:
- Importo del canone offerto rispetto a quello minimo stabilito.
- Qualità e condizioni dei servizi offerti agli utenti, con particolare attenzione all'accessibilità e alla fruibilità per persone con disabilità.
- Progetti di investimento per migliorare le strutture e l’offerta turistico-ricreativa, anche nei periodi di bassa stagione.
- Qualità degli impianti e delle strutture.
- Valorizzazione delle specificità culturali locali (cultura, folklore, enogastronomia).
- Impegni in ambito sociale e ambientale, inclusa la protezione del patrimonio culturale.
- Occupazione giovanile: l’offerta di lavoro per persone sotto i 36 anni è valorizzata.
- Esperienza dell'offerente in attività simili. Tra i criteri di valutazione delle offerte, sarà considerato anche l’essere stato titolare, nei cinque anni precedenti, di una concessione balneare quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare.
- Indennizzo per il concessionario uscente: in caso di assegnazione della concessione a un nuovo concessionario, è previsto un indennizzo per il concessionario uscente, pari al valore degli investimenti effettuati e non ammortizzati.
Modifiche introdotte in sede referente
Tra le modifiche, introdotte durante l’esame in sede referente, si segnalano:
- la cauzione prestata dal concessionario entrante all’atto della stipula dell’atto di concessione, posta a garanzia del pagamento del canone e degli altri obblighi gravanti sul concessionario, riguarda anche l’obbligo gravante sul concessionario entrante di procedere, a pena di decadenza dalla concessione in caso di inadempimento, al tempestivo pagamento dell’indennizzo dovuto al concessionario uscente. Inoltre, con riferimento alla perizia che deve determinare il valore su cui calcolare l’indennizzo, che a legislazione vigente è rilasciata da un professionista, viene introdotta la possibilità di avvalersi di un collegio di professionisti.
- vengono integrati i criteri per l’aggiudicazione delle concessioniincludendo:
- l’offerta di servizi specifici per l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale da parte degli animali da affezione;
- l’offerta di servizi specifici e dedicati alle famiglie;
- l’offerta di servizi aggiuntivi volti a valorizzare l’esperienza turistica delle persone con disabilità.