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Regime di franchigia IVA transfrontaliero per le piccole imprese: novità dal 2025
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2024 n. 281, il Decreto legislativo del 13.11.2024 n. 180 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della direttiva UE 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto".
Le novità saranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2025.
In particolare, la lettera c) dell’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 180, introduce nel testo del dpr n. 633 del 1972, il Titolo V-ter disciplinante il regime transfrontaliero di franchigia in recepimento delle disposizioni della direttiva (UE) 2020/285, con l'obiettivo di armonizzare il regime fiscale europeo e incentivare la competitività delle piccole realtà imprenditoriali, ovvero viene disciplinato:
- il regime di franchigia applicato nello Stato italiano da parte di soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea (sezione I)
- ed il regime di franchigia applicato in altri Stati membri dell’Unione europea da parte di soggetti stabiliti nello Stato (sezione II).
Si ricorda che il regime di franchigia, è il regime in forza del quale i soggetti passivi stabiliti nell’Unione europea, aventi un volume d’affari non superiore a determinate soglie, non esercitano la rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta.
Vediamo brevemente le novità previste.
Regime di franchigia IVA transfrontaliero applicato in Italia da soggetti stabiliti in altri Stati della UE
Abbiamo detto che il decreto istituisce un nuovo regime di franchigia IVA transfrontaliero per le piccole imprese stabilite nell'Unione Europea, ovvero consente alle piccole imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea di applicare un sistema di franchigia IVA anche in altri Stati membri, inclusa l'Italia, nel rispetto di specifiche condizioni.
Un soggetto passivo persona fisica stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea può applicare il regime di franchigia nel territorio dello Stato italiano se ricorrono le seguenti condizioni:
- Volume d’affari annuo dell’Unione europea non superiore a 100.000 euro nell’anno civile precedente;
- Volume d’affari annuo realizzato nel territorio dello Stato non superiore a 85.000 euro o alla minor soglia stabilita dall’articolo 1, comma 54, della legge n. 190 del 2014, in materia di regime forfettario, nell’anno civile precedente;
- Volume d’affari nell’Unione europea non superiore a 100.000 euro nel periodo dell’anno civile in corso precedente alla notifica della comunicazione di cui al punto successivo;
- Il soggetto passivo deve comunicare al proprio Stato membro di stabilimento l’intenzione di avvalersi del regime nel territorio di un altro Stato membro (es. Italia).
- Il soggetto passivo deve ottenere un numero di identificazione EX assegnato dallo Stato di stabilimento, necessario per applicare il regime in Italia o in altri Stati membri.
Cause di preclusione all’accesso al regime di franchigia IVA
Il soggetto passivo non può comunque avvalersi del regime di franchigia IVA se, nel territorio dello Stato:
- effettua in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi;
- partecipa a societa' di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero controlla direttamente o indirettamente societa' a responsabilita' limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attivita' economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal medesimo soggetto passivo;
- nell'anno civile precedente ha sostenuto spese per un ammontare complessivamente superiore a 20.000 euro lordi per lavoratori dipendenti e collaboratori, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati, o per altre prestazioni di lavoro non riconducibili a contratti di lavoro autonomo;
- effettua operazioni prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione del soggetto che inizia una nuova attivita' dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- nell'anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia e' irrilevante se il rapporto di lavoro e' cessato.
Regime di franchigia IVA transfrontaliero applicato in altri Stati UE da soggetti stabiliti in Italia
Un soggetto passivo persona fisica stabilito in Italia può applicare il regime di franchigia in un altro Stato membro dell'Unione
europea se ricorrono le seguenti condizioni:- nell'anno civile precedente alla comunicazione, il volume d'affari annuo dell'Unione europea non e' stato superiore a 100.000 euro;
- nel periodo dell'anno civile in corso precedente alla comunicazione, il volume d'affari annuo dell'Unione europea non e' stato superiore a 100.000 euro;
- il volume d'affari annuo realizzato nel territorio dello Stato di esenzione non è superiore a quello previsto da tale Stato per l'applicazione del regime di franchigia;
- ha comunicato preventivamente all'Agenzia delle entrate
l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio di altri Stati di esenzione; - è identificato ai fini dell'applicazione della franchigia nel solo territorio dello Stato.
Informazioni contenute nella comunicazione all’Agenzia delle entrate
In tale comunicazione sono indicati:
- il nome e cognome ovvero la denominazione o ragione sociale, l'attivita', la forma giuridica, la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale del soggetto passivo;
- il numero di partita IVA, il codice fiscale e altri eventuali numeri identificativi assegnati al soggetto passivo da altri Stati di esenzione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- lo Stato o gli Stati di esenzione in cui il soggetto passivo intende avvalersi del regime di franchigia;
- il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, nei due anni civili precedenti la comunicazione, nel territorio dello Stato e in ciascuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione;
- il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, nel periodo dell'anno civile in corso precedente la comunicazione, nel territorio dello Stato e in ciascuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione;
- le ulteriori informazioni individuate con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 70‐terdecies, comma 5.
Le novità per l’e-commerce e i servizi digitali
Le prestazioni rese virtualmente o in streaming saranno soggette a IVA nel Paese in cui è domiciliato o residente il committente.
In particolare, si
considerano effettuati nel territorio dello Stato italiano i servizi di accesso
a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative,
ricreative e simili e relative prestazioni accessorie trasmesse in streaming o
altrimenti rese virtualmente disponibili ad un committente (non soggetto
passivo) domiciliato in Italia o ivi residente senza domicilio all’estero.Diversamente, se il committente è un soggetto passivo IVA, tale regola
Allegati:
non si applica all’ammissione agli eventi se la presenza è virtuale. - Senza categoria
Nuovo Codice della Strada: quando scatta la sospensione breve della patente
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29.11.2024 il testo della Legge del 25 novembre 2024 n. 177 di modifica del Codice della Strada recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della Strada (dlgs del 30 aprile 1992, n. 285), precedentemente approvato in via definitiva dal Senato nella seduta del 20 novembre.
Scarica il testo della Legge del 25.11.2024 n. 177 in vigore dal 14 dicembre 2024.
Ricordiamo che il ddl e i 25 progetti di legge abbinati, di cui 18 di iniziativa parlamentare, 3 proposti dal consiglio regionale del Veneto, 1 dal consiglio regionale della Lombardia, 1 dal consiglio regionale della Puglia e 2 dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro abbinate proposte di legge è stato esaminato in sede referente dalla IX Commissione (Trasporti) a partire dal 25 ottobre 2023 e ha visto lo svolgimento di un'ampia attività di conoscitiva, successivamente la Commissione IX (Trasporti) della Camera ne ha concluso l'esame in sede referente nella seduta del 28 febbraio 2024 con il conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo modificato in Commissione.
In breve sintesi le novità introdotte dalla legge in merito alla sospensione breve della patente.
Sospensione breve della patente in relazione ai punti
L’articolo 4 della Legge del 25.11.2024 n. 177 rende più severo il sistema di penalizzazione dei punti sulla patente.
In particolare viene introdotto, in aggiunta alla graduale diminuzione dei punti a disposizione, l’istituto della sospensione breve della patente di guida, una misura accessoria collegata alla perdita di punti per determinate infrazioni.
Viene introdotto al Codice della Strada il nuovo art. 218-ter che, senza modificare l’art. 126-bis, prevede:
- per i conducenti la cui patente risulti avere un numero inferiore a 20 punti,
- non solo l’ulteriore decurtazione dei punti e il pagamento della sanzione pecuniaria,
- ma anche la sospensione breve della patente,
- in presenza di specifiche violazioni qui di seguito elencate.
Questo tipo di sospensione si applica pertanto a chi ha un punteggio residuo inferiore a 20 punti e in presenza di specifiche infrazioni già sanzionate con la decurtazione secondo la tabella allegata all’art. 126-bis e precisamente:
- mancato rispetto dei segnali di senso vietato e di divieto di sorpasso (articolo 6, comma 4, lettera b);
- circolazione contromano (art. 143 comma 11);
- mancato rispetto delle precedenze (art. 145, comma 10);
- mancato rispetto delle segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico che vietino la marcia (art. 146, comma 3);
- violazione delle norme sui passaggi a livello, inclusi il superamento di barriere chiuse o in chiusura (art. 147, comma 5);
- sorpasso a destra ove non consentito (articolo 148, commi 9-bis e 15), ovvero sorpasso effettuato senza rispettare le prescritte regole di comportamento sia nei confronti di altri veicoli che di tram e velocipedi (articolo 148, comma 15, in violazione dei commi 2, 3 e 8);
- mancato rispetto della distanza di sicurezza, nei casi in cui la mancata distanza causi incidenti con gravi danni ai veicoli (art. 149, comma 5);
- inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve e dossi, nonché manovre relative a cambi di direzione o corsia, immissione nel flusso della circolazione, inversione del senso di marcia, retromarcia, svolta o sosta effettuate senza le prescritte cautele e regole di esecuzione (articolo 154, comma 7 e 8);
- guida senza casco o utilizzo irregolare del casco sui ciclomotori e motocicli (art. 171, comma 2);
- guida senza cintura di sicurezza inclusi dispositivi anti-abbandono per bambini (art. 172, commi 10 e 11);
- uso del cellulare alla guida senza vivavoce o auricolare (art. 173, comma 3-bis);
- per i conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose:
- superamento dei periodi di guida stabiliti di oltre il 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida ovvero minimo del tempo di riposo (articolo 174, comma 6);
- mancato rispetto per oltre il 20 per cento del limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti o del limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti (articolo 174, comma 7, terzo periodo);
- circolazione durante il periodo in cui al conducente sia stato intimato di non proseguire il viaggio per violazione dei periodi di guida o mancato rispetto dei periodi di riposo, giornalieri e settimanali, indipendentemente dall’entità della violazione accertata (articolo 174, comma 11);
- infrazioni in autostrada (art. 176):
- retromarcia su autostrada;
- mancato rispetto della corsia di emergenza;
- sosta in corsia di emergenza senza motivazione valida;
- mancato uso delle luci di posizione e degli altri dispositivi di segnalazione visiva prescritti durante la sosta in condizioni di scarsa visibilità;
- mancata collocazione del triangolo di emergenza.
- per i conducenti di età inferiore a 21 anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente B, i conducenti che esercitano attività di trasporto di persone o cose, i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate o di autoveicoli con rimorchio che insieme raggiungano la stessa massa, di autobus e di altri autoveicoli per il trasporto di persone con più di otto posti a sedere escluso quello del conducente guida, nonché di autoarticolati e autosnodati, guida dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste, qualora il tasso alcolemico accertato non sia superiore a 0,5 g/l e anche se abbiano causato un incidente (articolo 186-bis, comma 2);
- mancata precedenza ai pedoni e in generale mancato arresto in caso di attraversamento di persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella o non vedente, nonché mancato uso di cautela in presenza di bambini e anziani (articolo 191, comma 4).
La durata della sospensione breve è articolata in due periodi:
- sospensione di 7 giorni per chi ha un punteggio inferiore a 20 ma superiore a 10 punti.
- sospensione di 15 giorni per chi ha meno di 10 punti.
La durata della sospensione può raddoppiare se l'infrazione ha causato un incidente.
Tabella dei punti della patente (art. 126-bis)
E' utile ricordare che l’art. 126-bis del codice della strada, introdotto dal decreto-legge n. 151 del 2003, prevede che ciascun titolare della patente abbia come “patrimonio” sulla patente 20 punti.
Le violazioni elencate nella tabella allegata al codice della strada comportano la progressiva decurtazione dei punti, in aggiunta alla prevista sanzione amministrativa pecuniaria, salvo il reintegro del montante dei punti in caso di assenza di recidive nel biennio e l’acquisizione di nuovi punti in caso di frequenza di appositi corsi.
Il comma 5 dell’art. 126-bis prevede che, per coloro che conservino integro il patrimonio di 20 punti, la mancata violazione di norme per cui sarebbe prevista la decurtazione in un biennio consente un accumulo di ulteriori due punti, comunque entro il limite massimo di 10 punti (quindi per un totale massimo di 30).
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Investment Management Exemption: chiarimenti dell’Agenzia sulle nuove disposizioni
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare del 19 novembre 2024 n. 23/E con la quale ha fornito istruzioni operative sull'Investment Management Exemption (IME), il regime introdotto dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 255, legge n. 197/2022) che mira a favorire l'attrattività dell'Italia per i gestori patrimoniali, riducendo i rischi legati alla configurazione di una stabile organizzazione per i veicoli di investimento non residenti.
La legge di bilancio 2023 ha introdotto, mediante la modifica dell’articolo 162 del Testo unico delle imposte sui redditi, una presunzione legale in merito alla non configurabilità, al ricorrere di determinate condizioni, di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di ciascuna delle entità che costituiscono una struttura di investimento non residente che si avvale di servizi, ancorché preliminari o accessori, riconducibili all’alveo dell’attività di investimento svolta a beneficio della predetta struttura e resi da altri soggetti, nel medesimo territorio.
La relazione illustrativa alla legge di bilancio per l’anno 2023, nel premettere che «il rischio derivante dalla possibile configurazione di una stabile organizzazione in capo alla struttura di investimento (e quindi al veicolo e alle sue controllate e, in ultima analisi, in capo agli investitori) potrebbe avere effetti fortemente deterrenti relativamente alla decisione di localizzare in Italia gli “asset manager” (e quindi dei loro dipendenti e/o collaboratori)», afferma, altresì, che «la modifica alla nozione interna di stabile organizzazione risponde all’esigenza di ridimensionare tale rischio» e «non interviene su altri presupposti di tassazione degli investitori, dei fondi di investimento esteri o degli stessi asset manager».
La presunzione legale opera, quindi, a beneficio delle c.d. “strutture di investimento” andando a integrare, nell’ipotesi in cui vengano soddisfatte le condizioni previste per l’accesso alla Investment Management Exemption (in seguito l’“IME”), lo status di agente indipendente della management company, che può essere un soggetto residente o non residente, anche operante in Italia tramite stabile organizzazione, chiamato, nell’ambito della propria ordinaria attività e in nome o per conto della struttura di investimento, a concludere, anche con poteri discrezionali, contratti di acquisto e/o di vendita e/o di negoziazione di strumenti finanziari, anche derivati e incluse le partecipazioni al capitale o al patrimonio, e di crediti; oppure, a contribuire, anche tramite operazioni preliminari o accessorie, all’acquisto e/o alla vendita e/o alla negoziazione delle predette asset class.
Vediamo brevemente i chiarimenti forniti dalla suddetta circolare.
Investment Management Exemption (IME): le condizioni richieste
L’applicazione della disciplina Investment Management Exemption (IME) stabilisce che, in presenza di determinate condizioni, le attività svolte da un gestore per conto di un veicolo di investimento non residente non configurano automaticamente una stabile organizzazione in Italia. Questo è valido sia per i gestori residenti sia per quelli non residenti operanti tramite una stabile organizzazione nel nostro Paese.
Le condizioni principali sono le seguenti:
1. Requisiti per il veicolo di investimento non residente
Il veicolo di investimento non residente deve rispettare i seguenti criteri:- Attività esclusiva o principale: deve svolgere attività di gestione di investimenti di natura finanziaria per conto di terzi.
- Soggetto a vigilanza: deve essere vigilato nel Paese di costituzione.
- Pluralità di investitori: deve operare nell’interesse di una pluralità di partecipanti, garantendo la separazione tra rischio d’investimento e rischio d’impresa.
- Residenza in paesi che garantiscono uno scambio di informazioni: il veicolo e le sue controllate devono essere localizzati in Stati che garantiscono uno scambio adeguato di informazioni fiscali.
2. Requisiti per l’indipendenza del gestore (asset manager)
Il gestore patrimoniale, residente o non residente, deve garantire indipendenza rispetto al veicolo di investimento:- Nessuna carica direttiva: Il gestore, o i suoi dipendenti, non deve ricoprire ruoli direttivi nel veicolo o nelle sue controllate.
- Limiti di partecipazione ai risultati economici: La partecipazione del gestore ai risultati del veicolo non deve superare il 25%, inclusi eventuali benefici indiretti derivanti da schemi di partecipazione ai risultati (es. carried interest).
3. Documentazione idonea
La remunerazione ricevuta dal gestore per le attività svolte deve essere supportata da documentazione conforme ai principi di libera concorrenza, in linea con le norme sui prezzi di trasferimento. Questa documentazione deve dimostrare:- La correttezza dei metodi di calcolo della remunerazione.
- La conformità ai requisiti previsti dalla disciplina IME.
4. Limiti specifici per le deleghe
Nel caso in cui il gestore deleghi parte delle attività a terzi:- I delegati devono essere soggetti a vigilanza in Stati che garantiscono scambi di informazioni fiscali adeguati.
- Devono rispettare principi di vigilanza equivalenti a quelli delle direttive europee UCITS e GEFIA.
Il mancato rispetto di queste condizioni non implica automaticamente l’esistenza di una stabile organizzazione, ma obbliga l’Amministrazione finanziaria a valutare i presupposti concreti per una possibile contestazione.
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Bonus Natale dipendenti 2024: chiarimenti sui requisiti per richiederlo
Le modifiche al Decreto Omnibus introdotte dall'articolo 2 del DL n. 167 del 2024, hanno ampliato la platea dei beneficiari che possono accedere al bonus di 100 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.
In particolare si prevede che, ai fini della spettanza del bonus, il lavoratore dipendente debba avere almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico, nulla disponendo, contrariamente alla formulazione previgente, con riferimento al coniuge o all’appartenenza al nucleo c.d. monogenitoriale. In altri termini, non è più richiesto, per la spettanza del bonus, il requisito relativo al coniuge fiscalmente a carico o all’appartenenza a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale.
Ne deriva, quindi, che il bonus, in presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato), spetta al lavoratore dipendente, a prescindere dalla circostanza che questi sia o meno coniugato, legalmente ed effettivamente separato, divorziato, convivente ovvero che appartenga a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale.
Con la Circolare del 19.11.2024 n. 22, l'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni operative in merito alle modifiche introdotte.
Bonus Natale 100 euro: chi può richiederlo
Il Bonus una tantum di 100,00 euro per l'anno 2024 spetta ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
- Reddito complessivo non superiore a 28.000 euro per l'anno d'imposta 2024.
- Almeno un figlio fiscalmente a carico, inclusi figli nati fuori dal matrimonio, adottivi o in affido.
- Imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente deve superare le detrazioni spettanti.
Il bonus in commento è riconosciuto al genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico.
Il suddetto bonus spetta anche in presenza di figli di età inferiore ai 21 anni che rispettano i criteri reddituali stabiliti al comma 2 del medesimo articolo 12 del TUIR (e che, quindi, sono fiscalmente a carico), ancorché non siano più previste le detrazioni per figli a carico.
Esclusioni
Il bonus non è concesso al lavoratore dipendente il cui coniuge o convivente, non separato legalmente, percepisce già l’indennità. Questo criterio evita la doppia erogazione all'interno dello stesso nucleo familiare.
Bonus Natale 100 euro: come richiederlo
La richiesta del Bonus Natale 100,00 euro deve essere presentata al datore di lavoro, allegando una dichiarazione scritta che attesti:
- la presenza dei requisiti reddituali e familiari.
- l’assenza di benefici percepiti dal coniuge o convivente.
Nel caso di errori o indebite percezioni, il lavoratore è tenuto a restituire l’importo attraverso la dichiarazione dei redditi 2024.
Scarica il fac-simile per la richiesta del Bonus Natale 2024
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OT23 2025: modello aggiornato e nuove istruzioni
Inail aveva reso disponibile sul proprio sito istituzionale con la nota operativa del 4182 del 22 aprile 2024, il modello OT23 di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2025 (a norma dell'art. 23, DI 27 febbraio 2019) applicabile in correlazione con gli interventi migliorativi della sicurezza nel luogo di lavoro adottati dalle aziende nel corso del 2024, con la relativa guida alla compilazione.
In data 12 novembre 2024 è stato pubblicato un aggiornamento del modello con una nota esplicativa INAIL con le novità
Nel documento si evidenzia che per rafforzare il modello agevolativo e dare continuità alle misure prevenzionali già previste, sono stati mantenuti la quasi totalità degli interventi presenti nel modulo dello scorso anno, aggiornandoli con le novità normative con alcuni miglioramenti del testo.
Inoltre è stata aggiornata la documentazione probante che riveste particolare importanza, in quanto la facilità la realizzazione dell’intervento e riduce l’attività e di eventuale contenzioso amministrativo.
Modello OT23 2025: gli interventi previsti
Il modulo di domanda per l’anno 2025 presenta n. 72 interventi, articolati nelle 6 sezioni già presenti, ovvero:
- SEZIONE A Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
- SEZIONE B Prevenzione del rischio stradale
- SEZIONE C Prevenzione delle malattie professionali
- SEZIONE D Formazione, addestramento, informazione
- SEZIONE E Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
- SEZIONE F Gestione delle emergenze e DPI.
le modifiche di maggior interesse effettuate nel modello per l’anno 2025 rispetto al modello per l’anno 2024 sono le seguenti.
Per rendere il modello maggiormente accessibile alle aziende, sono state individuate solo due tipologie di interventi,
- tipo “A” e
- tipo “B”,
eliminando i punteggi attribuiti a ciascun intervento presenti nel precedente modello.
La classificazione degli interventi nelle due tipologie è stata effettuata in ragione dell’efficacia prevenzionale e dell’onerosità di ciascun intervento.
Per accedere al beneficio, in presenza dei requisiti prescritti, l’azienda deve attuare un intervento di tipo A oppure due interventi di tipo B.
Il modello OT23 2025 presenta n.39 interventi di tipo A e n. 33 interventi di tipo B.
QUI il Modello 0t23 VERSIONE 11.11 2024
Interventi pluriennali e nuove tipologie di intervento
In considerazione dell’onerosità dell’intervento e delle diverse disponibilità economiche delle aziende che investono in sicurezza, nel modello sono stati individuati n. 10 interventi la cui attuazione consente di accedere alla riduzione del tasso medio per prevenzione per due o tre anni, a seconda della valenza prevenzionale dell’intervento, fermo restando la presentazione ogni anno di apposita domanda. Tali interventi sono qualificati come pluriennali (A-1.3, A-1.4, A-3.2, A-3.6, A-3.7, C-1.2, C-2.1, F-4, F-6, F-7).
Per ampliare l’offerta sono stati introdotti i seguenti nuovi interventi:
1. Acquisto di macchine per la lavorazione del legno provviste di dispositivi di interblocco associati ai ripari conformi alla norma UNI EN ISO 14119; b. seghe circolari multilama che presentano un sistema meccanico aggiuntivo per la rimozione di trucioli, parti in legno, schegge e polveri; c. macchina intestatrice/fresatrice dotata di cabina di comando; d. macchina segatronchi conforme alla norma UNI EN 1807-2 e dotata di una cabina di comando e di recinzione perimetrale (A-3.7).
2. Acquisto e installazione di macchine per il movimento terra con sensore in grado di rilevare la presenza del conducente al posto di comando, inviare un allarme in caso di discesa dal mezzo in movimento e impedirne l’avvio o arrestarne il moto (A-3.8).
3. Installazione su cabine di automezzi, trattori stradali, cassoni o vani di carico, rimorchi, la cui sommità superi i 2 metri, di ancoraggi progettati per consentire l’accesso di uno o più lavoratori collegati contemporaneamente e che consentono l’aggancio dei componenti di sistemi anti caduta (A-3.9).
4. A disposizione dei propri lavoratori sensori di campo elettrico per la rilevazione della presenza di linee elettriche in tensione, integrabili nei DPI, conformi al rapporto tecnico IEC TR 61243-6:2017 e ha formato gli addetti all’impiego degli stessi (A-4.2).
5. Installazione di specifica pavimentazione a palchetti o un graticolato atti a favorire il deflusso di liquidi in eccesso (A-6.1).
6. Analisi di stabilità dei fronti di scavo con frequenza superiore a quella prevista dagli obblighi di legge (periodicità almeno semestrale) per la valutazione del rischio inerente possibili instabilità dell’ammasso roccioso o del terreno oggetto di coltivazione (A-6.2).
7. Installazione di sistema automatico di abbattimento delle polveri in ambienti outdoor (C-2.3) o di filtrazione aria sui mezzi di movimentazione terra con azionamento automatico a porte chiuse, con cabina in sovrapressione rispetto all’ambiente esterno (C-2.4).
9.Ssistema di confinamento dalle polveri per i box di taglio e riquadratura di materiali lapidei in ambienti indoor e ha congiuntamente acquistato dispositivi per la pulizia ad umido dei locali (C-2.5).
10.L’azienda ha acquistato e installato sistemi per la segregazione/confinamento di tutti i nastri trasportatori presenti nello stabilimento per limitare la dispersione di polveri e/o bioaerosol nell’ambiente di lavoro (C-2.6).
11.L’azienda ha acquistato e installato, sui propri veicoli commerciali, industriali, mezzi da lavoro e da cantiere e su autobus, che non ne erano già provvisti, sistemi di dissipazione o attenuazione delle vibrazioni (C-4.4).
12. Acquisto macchine per l’attività di cernita automatizzata dei rifiuti, come ad esempio i selettori ottici, in sostituzione di macchine per cernita manuale (movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza) (C-4.5).
13 Sostituzione macchine il cui livello di vibrazioni determina una esposizione giornaliera A(8) [m/s2] al “sistema mano-braccio” o al corpo intero superiore al
livello di azione, con altre per le quali livello di esposizione è inferiore al livello di azione (C-4.6) (C-4.7).
15. Attuazione protocollo per la promozione della salute con l‘applicazione delle buone pratiche definite dal Ministero della Salute in base al Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025
16.L’azienda ha erogato un corso di formazione sulle sostanze reprotossiche (D-4).
17.L’azienda ha acquistato e installato sistemi di rilevazione termografica predittiva per la rilevazione precoce di incendi (F-7).
18. Installazione su tutte le macchine per la lavorazione di farina e zucchero delle barre elettrostatiche o ionizzanti con certificazione ATEX (F-8).
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Riaperti i termini del Concordato preventivo biennale e modifiche al Bonus Natale 2024
Pubblicato in GU il Decreto legge del 14 novembre 2024 n. 167 che introduce misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale, oltre a prevedere benefici aggiuntivi per i lavoratori dipendenti e disposizioni finanziarie per la gestione delle emergenze.
Il decreto è entrato in vigore il 14 novembre 2024, data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. È ora in attesa di conversione in legge da parte del Parlamento.
Riapertura dei termini per il concordato preventivo biennale
Con l'articolo 1, il decreto consente ai contribuenti per i quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), i soggetti di cui agli articoli da 10 a 22 del dlgs n. 13 del 2024, che:
- hanno presentato regolarmente la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre 2024
- e che non hanno aderito al concordato preventivo biennale,
di farlo entro il 12 dicembre 2024.
L’adesione può essere effettuata tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa. Tuttavia, questa possibilità è esclusa nei casi in cui nella suddetta dichiarazione integrativa siano indicati:
- un minore
imponibile - o, comunque, un minore debito d'imposta ovvero un maggiore
credito
rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata
entro la data del 31 ottobre 2024.Inoltre, come precisato dal Governo nella relazione illustrativa, sono esclusi i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge di stabilità 2015.
Bonus Natale 2024 lavoratori dipendenti
L'articolo 2 introduce modifiche significative al bonus natale di 100 euro previsto per i lavoratori dipendenti, apportando modifiche all'art.2-bis del decreto Ominibus, in particolare si prevede:
- l'estensione del diritto al beneficio per i lavoratori con figli, indipendentemente dallo stato matrimoniale, inclusi figli adottivi o affidati.
- che l’indennità prevista non sia riconosciuta se il coniuge o convivente del lavoratore è già beneficiario della stessa misura.
- l'adeguamento dei termini relativi all’inserimento dei codici fiscali di coniuge o convivente e figli per accedere al beneficio.
Gli oneri stimati per queste misure ammontano a 224,7 milioni di euro per il 2024, coperti tramite risorse già allocate al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Gestione delle emergenze
L'articolo 3 stanzia risorse finanziarie fino a 44 milioni di euro per il 2024, da destinare alla protezione civile per fronteggiare emergenze, come previsto dagli articoli 23, 24 e 29 del Codice della Protezione Civile.
Allegati: -
Testo unico Iva – il testo del Dpr n. 633/72
Ecco il testo in pdf del testo Unico Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (DPR del 26.10.1972 n. 633 aggiornato al 21.02.2024) (GU n.292 del 11-11-1972 – Suppl. Ordinario).
TU Iva in consultazione fino al 13.05.2024
E' utile segnalare che l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili, fino al 13 maggio in consultazione le proposte di Testi unici elaborate dall’Agenzia delle Entrate per semplificare il sistema fiscale. Il lavoro realizzato dagli esperti dell’Agenzia, in attuazione della Delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023, art. 21), è consistito nell’individuazione delle norme vigenti del sistema tributario, che sono state riorganizzate per settori omogenei, nel coordinamento e nell’abrogazione delle disposizioni non più attuali.
Accademici, professionisti e contribuenti possono ora inviare entro il 13 maggio 2024 le loro osservazioni o proposte di modifica, che potranno essere eventualmente recepite nelle versioni definitive, al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected].
La proposta di testo unico IVA si compone di 4 Titoli.
La materia è, a tutt’oggi, regolata da fonti diverse; al nucleo iniziale rappresentato dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si sono aggiunte, negli anni, disposizioni inserite in testi legislativi eterogenei, con la conseguenza di una frammentazione delle fonti.
La scelta operata dal punto di vista della tecnica di redazione della proposta è stata quella della sistematizzazione delle disposizioni coerentemente al loro oggetto. A tal fine, si propone una razionalizzazione delle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 633 del 1972 e nel decreto-legge n. 331 del 1993 che disciplinano, rispettivamente, le operazioni nazionali e intraunionali, coerentemente alla sistematizzazione della direttiva 2006/112/UE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto (cd Direttiva IVA).
In una logica di coerenza con la ratio di organizzare le disposizioni per settori omogenei, alcuni profili oggi disciplinati nel d.P.R. n. 633 del 1972 (in particolare, “Obblighi dei contribuenti” e “Accertamento e Riscossione”, titoli II e IV) e nel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, non hanno trovato collocazione nella proposta di testo unico IVA, bensì in altri testi unici.
Si osserva che si è scelto di collocare nel testo unico adempimenti e accertamento le disposizioni che in materia di IVA disciplinano:
- la fatturazione e la registrazione delle operazioni;
- le dichiarazioni e le comunicazioni;
- la liquidazione e l’accertamento.
Parimenti, nel testo unico versamenti e riscossione sono state invece inserite le disposizioni concernenti:
- la riscossione dell’IVA;
- i rimborsi.