• Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Detrazioni 2024 spese universitarie non statali: gli importi

    Viene pubblicato in GU n 24 del 30 gennaio il Decreto MUR 7 dicembre 2023 con le tabelle relative agli importi di detraibilità delle spese universitarie non statali.

    Nel dettaglio, la spesa relativa alle tasse e ai contributi di  iscrizione  per la  frequenza  dei  corsi  di  laurea,  laurea  magistrale  e  laurea magistrale a ciclo unico delle Università non  statali,  detraibile dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2023, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, è individuata:

    • per ciascuna area disciplinare di afferenza,
    • e zona geografica in cui ha sede l'Ateneo presso il quale è presente il corso di studio, 
    • negli importi massimi indicati nella seguente tabella.

    Tipologia corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico 

    Area disciplinare corsi istruzione zona geografica nord zona geografica centro zona geografica sud e isole
    Medicina 3.900 3.100 2.900
    Sanitaria 3.900 2.900 2.700
    Scientifico tecnologica 3.700 2.900 2.600
    Umanistico sociale 3.200 2.800 2.500

    Nell'allegato 1 al decreto sono riportate le classi  di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a  ciclo

    unico afferenti alle aree disciplinari di cui al comma 1, nonché le   zone geografiche di riferimento delle regioni. 

    La spesa riferita agli  studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master  universitari di primo e secondo livello è indicata nell'importo massimo di cui  alla sottostante tabella: 

    Tipologia corsi post-laurea:

    Spesa massima detraibile zona geografica nord zona geografica centro zona geografica sud e isole
    Per i corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e secondo livello 3.900 3.100 2.900

    Agli importi  precedenti va  sommato  l'importo relativo alla tassa regionale per il  dirittoallo studio  di  cui all'art. 3 della legge  28   dicembre  1995,  n.   549,  e  successive modificazioni. 

    Gli importi sono aggiornati entro  il 31 dicembre di ogni anno con decreto ministeriale. 

  • Operazioni Intra ed extracomunitarie

    Piattaforme online: invio dati alle Entrate prorogato al 15.02

    Le Entrate con Provvedimento n 22931 del 31 gennaio, prorogano dal 31.01 al 15 febbraio il primo invio dei dati 2023 da parte dei gestori delle piattaforme on line.

    Ricordiamo che, il decreto legislativo n. 32 del 1° marzo 2023 ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio che ha modificato la direttiva 2011/16/UE del Consiglio per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. 

    In particolare, la direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio ha introdotto lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra Stati e tra gestori di piattaforme digitali e amministrazioni. 

    Con il Provvedimento Prot. n. 406671/2023 del 20 novembre 2023 sono state sono state definite le modalità e i termini entro cui i Gestori di Piattaforma tenuti alla comunicazione devono trasmettere le previste comunicazioni all’Agenzia delle entrate. 

    Dato che diversi Gestori di Piattaforma sia residenti sia non residenti hanno segnalato all’Agenzia delle entrate difficoltà tecniche e interpretative che influiscono sul rispetto delle scadenze di comunicazione previste nel Provvedimento Prot. n. 406671/2023 del 20 novembre 2023, in relazione alle informazioni relative all’anno 2023, primo anno oggetto di comunicazione, con il provvedimento in oggetto si rinviano i termini previsti al 15 febbraio 2024. 

    Inoltre, viene resa esplicita la possibilità di effettuare le comunicazioni direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 

    Gestori di piattaforme digitali: gli obblighi di invio dati alle Entrate

    Entro il 31 gennaio (termine prorogato al 15 febbraio) i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e ad alcune condizioni i gestori stranieri “non-Ue” (Fpo), dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso i loro siti.

    Successivamente, entro il 29 febbraio l'agenzia condividerà queste informazioni con le autorità degli altri paesi Ue, in base allo Stato di residenza del venditore, ricevendo a sua volta quelle relative ai venditori (persone fisiche o giuridiche) residenti in Italia. 

    Il provvedimento reca le regole operative del Dlgs n. 32/2023 di attuazione alla direttiva Ue 2021/514, la Dac7, sullo scambio automatico delle informazioni nel settore fiscale forniti dai gestori di piattaforme online.

    Gestori di piattaforme digitali: gli obblighi di invio dati alle Entrate

    Ai sensi del punto 2 del provvedimento in esame sono soggetti obbligati all'invio delle comunicazioni:

    • i gestori di piattaforma individuati dall’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, del decreto legislativo, che non sono qualificati come gestori di piattaforma esclusi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c) del medesimo decreto, 
    • nonché gli FPO, ossia il gestore di piattaforma non qualificato non-UE o FPO (Foreign Platform Operator) inteso come tale il gestore di piattaforma che non è residente a fini fiscali, né è costituito o gestito in uno Stato Membro, né ha una stabile organizzazione in uno Stato Membro, ma facilita l’esecuzione di un’attività pertinente da parte di venditori oggetto di comunicazione o di un’attività pertinente che comporta la locazione di beni immobili ubicati in uno Stato Membro e non è un gestore di piattaforma qualificato non-UE

    Il provvedimento evidenzia che, se vi sono più gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione in relazione alle medesime informazioni, ciascuno di essi è esonerato da tale obbligo se può provare che le stesse sono state comunicate da un altro gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione. 

    Gestori di piattaforme digitali: gli esonerati

    Il gestore esonerato effettua in ogni caso una “Comunicazione di assenza di dati da comunicare” utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate con file predisposti secondo il formato XML descritto nell’allegato n. 1 “Tracciato XML e schema XSD” al presente provvedimento. 

    Il file contiene le seguenti informazioni relative al gestore di piattaforma che assume l’obbligo di comunicazione: 

    • a) Stato Membro di residenza;
    • b) NIF; 
    • c) Nome; 
    • d) Indirizzo. 

    Gestori di piattaforme digitali: i dati da inviare alle entrate

    I gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione qualificabili come tali in almeno un altro Stato Membro, informano l’Agenzia delle entrate della scelta relativa allo Stato Membro nel quale decidono di adempiere all’obbligo di comunicazione avvalendosi delle funzionalità ad essi rese disponibili tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, fornendo i seguenti dati: 

    • Denominazione; 
    • Codice fiscale; 
    • Stati membri di residenza, ovvero gli ulteriori Stati membri: o ai sensi della cui normativa è stato costituito, disciplinato o regolamentato, oppure o in cui si trova la sede di direzione, compresa la sede di direzione effettiva, oppure o in cui è situata la stabile organizzazione. 
    • NIF negli Stati membri di cui al punto precedente, se presente; 
    • Domicilio fiscale individuato ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; – Stato Membro nel quale si è deciso di adempiere all’obbligo di comunicazione; 
    • Dichiarazione di aver provveduto a informare di tale scelta le Autorità Competenti degli altri Stati membri interessati.

    Per ulteriori dettagli si rimanda alla consultazione integrale del Provvedimento ADE n 406671 del 20 novembre 2023 con le disposizioni attuative del decreto legislativo n. 32 del 1° marzo 2023.

    Allegati:
  • Crisi d'impresa

    Plusvalenza da cessione di marchi: imponibilità IRAP nel concordato preventivo

    Con la Risposta a interpello n 27 del 31 gennaio le Entrate replicano ad un istante che domandava chiarimenti in merito all'eventuale rilevanza ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) della plusvalenza realizzata a seguito della cessione di un marchio d'impresa nel caso di "procedura di concordato preventivo liquidatorio omologato nel 2020". 

    Secondo l'Agenzia la plusvalenza derivante dalla cessione del solo marchio d’impresa è imponibile ai fini IRAP secondo le regole ordinarie. 

    Vediamo il perché.

    Plusvalenza da cessione marchi: imponibilità IRAP nel concordato preventivo 

    Nell’ambito della procedura di concordato preventivo, il liquidatore giudiziale ha ceduto un marchio detenuto in proprietà, realizzando una plusvalenza rispetto al valore iscritto nel libro dei beni ammortizzabili e nei conti sociali. 

    L'istante asserisce che la plusvalenza non rileva al fine del calcolo della base imponibile IRES, ai sensi dell'articolo 88, comma 5, del Tuir; ma chiede se concorra alla formazione della base imponibile ai fini IRAP.

    L’Agenzia in prima istanza ha replicato inquadrando giuridicamente il concordato preventivo regolato attualmente dall’articolo 84 del Dlgs n. 14/2019 (“Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”), confermando che per la determinazione della base imponibile IRES, per espressa previsione legislativa, la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non comporta il realizzo di eventuali plusvalenze o minusvalenze (articolo 86, comma 5, del Tuir).

    Successivamente l'agenzia aggiunge che per quanto riguarda l’IRAP il principio generale, così come ridisegnato dalla legge finanziaria 2008, è quello della “presa diretta da bilancio” delle voci espressamente individuate e considerate rilevanti ai fini impositivi, senza il riconoscimento delle variazioni fiscali effettuate ai fini delle imposte sul reddito come avveniva in passato attraverso l’abrogato articolo 11bis del Decreto IRAP. 

    Attualmente, le modalità di calcolo del tributo sono più aderenti ai criteri adottati in sede di redazione del bilancio di esercizio.

    Nel caso di specie essendo l’istante una società di capitali la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio.

    L'Agenzia richiama la circolare n. 27/2009 che ha definito rilevanti ai fini Irap le plusvalenze e le minusvalenze emergenti in sede di realizzo dei beni strumentali, in coerenza con quanto avviene per la cessione di immobili patrimoniali, con la sola esclusione dalla base imponibile Irap delle plus o minusvalenze realizzate in sede di cessione d’azienda (in quanto ''operazione che genera sempre componenti straordinarie''). 

    Nello specifico ''non sarebbe coerente un sistema in cui assumono rilievo le plus/minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili patrimoniali e non anche quelle derivanti dalla cessione dei beni strumentali che ordinariamente partecipano al processo produttivo. Né si può trascurare la circostanza che le componenti reddituali che si contabilizzano in sede di realizzo dei beni strumentali sono indirettamente collegate a costi che hanno concorso alla formazione della base imponibile IRAP nei periodi d'imposta precedenti, attraverso quote di ammortamento. Una interpretazione di tipo sistematico porta, in definitiva, a ritenere pienamente rilevanti le plusvalenze e le minusvalenze emergenti in sede di realizzo dei beni strumentali”.

    In relazione specificamente ai marchi d’impresa, l'articolo 5, comma 3, ultimo periodo del decreto Irap riconosce espressamente la rilevanza ai fini del tributo regionale dei costi d’acquisto, stabilendo che '”sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico”.

    Non essendo previste specifiche disposizioni per la determinazione del valore della produzione in relazione a operazioni realizzate in attuazione di un concordato preventivo, secondo l'agenzia trova applicazione l’ordinaria disciplina Irap, se i componenti reddituali siano correttamente classificati ai fini contabili nelle voci di conto economico rilevanti ai fini del tributo, tranne che nel caso già citato di operazioni di cessioni d’azienda.

    In conclusione l’Agenzia ritiene che la plusvalenza realizzata a seguito della cessione del solo marchio d'impresa avvenuta nell'ambito di concordato preventivo assuma rilevanza ai fini Irap secondo le regole ordinarie (articoli 4 e 5 del Dlgs n. 446/1997), stante la sua classificazione contabile, anche per espresso riconoscimento della società istante, nella voce A.5) del conto economico.

    Secondo l'agenzia in sintesi, occorre distinguere l’ambito IRES, per il quale l’articolo 86, comma 5, del Tuir stabilisce espressamente che la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni. 

    Dal 2008 per l’Irap vale invece il principio della presa diretta dal bilancio, che sostituisce il meccanismo precedente per cui rilevavano ai fini Irap le variazioni fiscali effettuate ai fini delle imposte sul reddito, cosicché si è determinato lo sganciamento dell'IRAP dall’IRES.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Macchinari innovativi: proroga di 6 mesi per ultimare gli investimenti

    Viene pubblicato in GU n 25 del 31 gennaio l'avviso del MIMIT relativo al decreto 28 dicembre 2023 sulla misura Macchinari Innovativi.

    Ricordiamo che la misura in oggetto è rivolta a PMI e professionisti e finanzia programmi di investimento che devono prevedere:

    • spese non inferiori a euro 400.000,00 e non superiori a euro 3.000.000,00. Nel caso di programmi presentati da reti d’impresa, la soglia minima può essere raggiunta mediante la sommatoria delle spese connesse ai singoli programmi di investimento proposti dai soggetti aderenti alla rete, a condizione che ciascun programma preveda comunque spese ammissibili non inferiori a euro 200.000,00;
    • essere realizzati esclusivamente presso unità produttive localizzate nei territori delle Regioni meno sviluppate;
    • prevedere l’acquisizione di tecnologie abilitanti atte a consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa e/o di soluzioni tecnologiche in grado di rendere il processo produttivo più sostenibile e circolare.

    Leggi qui per ulteriori approfondimenti sulla misura Macchinari Innovativi

    Con il Decreto MIMIT del 28.12.2023 si dispone:

    • con riferimento alla  misura  Macchinari innovativi, istituita con decreto ministeriale 30 ottobre 2019, la possibilità per i soggetti beneficiari di richiedere una  ulteriore proroga  di sei  mesi del  termine di  ultimazione dei programmi agevolati, 
    • nonché,  con  riferimento   alla  misura  Investimenti sostenibili 4.0, la possibilità per i soggetti beneficiari  delle agevolazioni di richiedere una proroga, non superiore a sei mesi, del termine di ultimazione dei programmi di investimento, previsto dal decreto ministeriale 10 febbraio 2022 istitutivo della misura.

    I soggetti beneficiari delle misure Macchinari innovativi e Investimenti sostenibili 4.0 devono presentare una richiesta di proroga a Invitalia.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Dichiarazione dei redditi 2023: presentazione tardiva entro il 28.02.2024

    Chi non avesse ancora inviato la dichiarazione dei redditi 2023, può ancora farlo, presentando una cosiddetta Dichiarazione tardiva entro il prossimo 28 febbraio 2024, evitando che la dichiarazione sia considerata omessa, e usufruendo della riduzione della sanzione.

    Sono considerate valide, le dichiarazioni "tardive" se presentate per la prima volta oltre il termine di presentazione ordinario della dichiarazione (30 novembre 2023), ma entro i 90 giorni successivi al suddetto, salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo.

    Dichiarazione dei Redditi tardiva: sanzioni

    In tema di dichiarazione tardiva non è prevista una specifica sanzione, ma il disposto dellart. 13, comma 1, lett. c), del D.Lgs n. 472/1997 prevede che la sanzione è ridotta ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni”.

    Per la presentazione tardiva della propria dichiarazione occorre pertanto versare la sanzione ridotta di 25,00 euro, pari a un decimo del minimo della sanzione prevista nei casi di omissione della dichiarazione (250,00 euro) utilizzando:

    • il modello F24 ,
    • con il codice tributo "8911",

    indicando l'anno di riferimento l’anno in cui la violazione è stata commessa (e non l’anno di riferimento del periodo d’imposta).

    Attenzione al fatto che il versamento va effettuato contestualmente alla presentazione della Dichiarazione tardiva e per contestualmente si intende entro il termine ultimo del 28 febbraio 2024.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Immobile con riserva di proprietà: acquisto in zona ZES

    Con Risposta a interpello n 23 del 29 gennaio le Entrate chiariscono la spettanza del credito di imposta per le ZES zone economiche speciali per l'acquisto di immobile con patto di riservato dominio, ossia riserva di proprietà.

    Ai  fini del credito d'imposta nell'ambito  delle  ZES, del caso di specie, l'investimento descritto, al verificarsi  di tutte le condizioni  stabilite da tale disciplina agevolativa (che ­ si ribadisce ­ non formano oggetto del presente interpello) deve considerarsi realizzato, secondo quanto dichiarato dall'Istante, nel corso del 2023 (anno entro il quale sarà sottoscritto il contratto di acquisto dell'immobile con riserva di proprietà. 

    Immobile con riserva di proprietà: acquisto in zona ZES

    Le Entrate hanno riepilogato che l'articolo 4 del decreto­ legge n. 91 del 2017, recante ''Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno'', al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli per  lo sviluppo,  in  alcune  aree  del  Paese,  delle imprese  già  operanti, nonché l'insediamento  di  nuove imprese, ha  previsto la possibilità di istituire le ZES all'interno delle quali tali imprese possono beneficiare delle agevolazioni fiscali e delle semplificazioni amministrative previste dall'articolo 5 del decreto­ legge n. 91 del 2017.

    Il comma 2 dell'articolo 5 del citato decreto ­legge prevede che « in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2023 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il credito di imposta è esteso all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti».  

    Vediamo il caso di specie dell'interpello.

    Immobile con riserva di proprietà in zona ZES: chiarimenti ADE

    L'Istante vuole acquisire un immobile, mediante stipula di un contratto di vendita con riserva di proprietà a favore del venditore (c.d. vendita con patto di riservato dominio), disciplinata dagli articoli dal 1523 al 1526 del codice civile.   

    Le entrate evidenziano che, in relazione  credito  d'imposta di  cui  all'articolo 1,  commi  98  e  seguenti,  della  legge 28 dicembre  2015,  n.  208  (il  c.d.  Bonus Mezzogiorno),  espressamente  richiamato  dalla  disciplina  agevolativa  riservata  agli investimenti nelle ZES,  con Circolare n. 34/E del 3 agosto 2016, è stato chiarito che  «[l]'imputazione  degli investimenti  al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le regole generali di competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR [n.d.r., decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917]. Al riguardo si rammenta che, ai sensi delle disposizioni del richiamato articolo 109 del TUIR, le spese di  acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Gli oneri relativi  alle prestazioni di servizi direttamente connesse alla realizzazione dell'investimento, non compresi nel costo di acquisto del bene, rilevano ai fini della determinazione dell'investimento stesso e si considerano sostenuti alla data in cui esse sono ultimate (art. 109, comma 2, lett. b, del TUIR)».    

    In relazione alla fattispecie descritta in istanza, si evidenzia che il medesimo articolo 109 del TUIR, al comma 2, lettera a), prevede che "[a]i fini della determinazione dell'esercizio di competenza: a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e  le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si  tiene conto delle  clausole di riserva della proprietàLa locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà"

    Pertanto, posto che gli investimenti rilevanti ai fini della fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nelle ZES possono essere, in linea di principio, effettuati attraverso contratti di acquisto con riserva della proprietà di cui agli articoli 1523 e ss. del codice civile, l'imputazione dell'investimento al periodo di vigenza dell'agevolazione dovrà avvenire tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 109, comma 2, lettera a), del TUIR, ossia dovrà avvenire senza tener conto della clausola di riserva della proprietà.     

    Di conseguenza, ai  fini del credito d'imposta  nell'ambito  delle  ZES, l'investimento descritto in istanza, al verificarsi  di tutte le condizioni  stabilite da tale disciplina agevolativa (che ­ si ribadisce ­ non formano oggetto del presente interpello) deve considerarsi realizzato, secondo quanto dichiarato dall'Istante, nel corso del 2023 (anno entro il quale sarà sottoscritto il contratto di acquisto dell'immobile con riserva di proprietà.

    Allegati:
  • Riforma dello Sport

    Fattura elettronica 2024: obbligatoria anche per le ASD senza compensi commerciali

    L'Agenzia delle Entrate, in data 29 gennaio durante un convegno di ItaliaOggi, ha fornito alcune anticipazioni sulla Dichiarazione dei Redditi 2024 periodo di imposta 2023.

    Tra le altre risposte, l'agenzia ha replicato ad un quesito sulle piccole ASD Associazioni sportive dilettantistiche inerente la fatturazione elettronica.

    Si chiedeva se fosse obbligata all’attivazione del servizio inerente alla fatturazione elettronica, in quanto dotata di partita Iva, anche una ASD in regime della Legge 398/1991, che non percepirà alcun compenso di natura commerciale nel 2024, ma che percepirà solo incassi di natura istituzionale.

    Fattura elettronica piccole Asd: chiarimenti ADE 

    Le Entrate hanno fornito risposta affermativa, precisando che ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, l'obbligo di fatturazione elettronica tramite sistema di interscambio (SdI), «si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti […]».

    Dal 1° gennaio 2024 tutte le fatture emesse da soggetti passivi d'imposta residenti o stabiliti in Italia, ad eccezione dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria prevista, anche per il 2024, dall'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, come in ultimo modificato dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 in corso di conversione, devono essere elettroniche tramite SdI e tali soggetti devono essere in grado di provvedervi.